REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2008 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 14 novembre 2008, n. 14.
Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Riformulazione delle graduatorie dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio

1.  Al comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dopo le parole "di cui all'articolo 56 della legge regionale medesima" sono aggiunte le parole "elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni".
2.  Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito il seguente comma: "4bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica".
3.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione impartisce agli organi competenti le opportune direttive per l'applicazione del presente articolo.
Art.  2.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 novembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  INCARDONA 



NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, commi 1 e 2:
L'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 'Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione'. Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Misure urgenti per l'occupazione forestale. - 1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'art. 43 della presente legge.
2.  Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000/2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'art. 46, comma 2, lett. a) e lett. b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.
3.  Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
4bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica.
5.  Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.
6.  Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'art. 46, comma 2, lett. c) e all. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
7. E' istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'art. 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli artt. 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.
8.  L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.
9.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11.  Al comma 6 dell'art. 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole da "possono" ad "agricola" sono sostituite dalle parole "transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a)".
12.  Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48.
13.  L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
14.  Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.
15.  Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinunzia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'art. 46, comma 2, lett. c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
16.  L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.
17.  Sono abrogati il comma 4 dell'art. 53 e l'art. 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
18.  I lavoratori con le qualifiche di cui all'art. 56, comma 5, lett. a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle delibere della commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo art. 56.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 216
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, e alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recanti norme sul riordino della legislazione in materia forestale".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Caputo, Dina, Pogliese, Maira, Leontini, Cracolici, Leanza N. il 19 settembre 2008.
D.D.L. n. 228
"Modifiche al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Colianni il 26 settembre 2008.
Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) rispettivamente il 22 settembre 2008 e il 29 settembre 2008.
Parere reso sul disegno di legge n. 216 dalla Commissione "Attività produttive" (III) nella seduta n. 24 dell'1 ottobre 2008.
Abbinati dalla Commissione nella seduta n. 12 del 21 ottobre 2008.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 11 del 14 ottobre 2008, n. 12 del 21 ottobre 2008 e n. 13 del 22 ottobre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 13 del 22 ottobre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 13 del 22 ottobre 2008.
Relatore: Faraone.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 34 del 28 ottobre 2008, n. 35 del 29 ottobre 2008 e n. 37 del 4 novembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 37 del 4 novembre 2008.
(2008.46.3242)084
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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