REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2008 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 20 novembre 2008, n. 15.
Misure di contrasto alla criminalità organizzata.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA LEGALITA' E IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Art.  1.
Laboratori della legalità

1.  La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado attraverso appositi finanziamenti finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica, con particolare riguardo al rispetto del decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico, artistico e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono essere realizzati anche in rete con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, associazioni, fondazioni. Gli stessi inoltre possono avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalità che si siano distinte nella lotta al crimine nonché dei documenti ufficiali che siano particolarmente significativi nell'ambito della lotta alla mafia.
2.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli istituti scolastici che ne facciano richiesta, fino a 5 migliaia di euro per l'istituzione dei laboratori di cui al comma 1.
3.  Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di rendicontare le somme percepite entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata o insufficiente rendicontazione l'istituto è escluso dai finanziamenti per i tre anni successivi.
4.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il direttore dell'ufficio scolastico regionale, disciplina le modalità di rendicontazione dei fondi erogati e quelle di svolgimento dei laboratori di cui al comma 1.
5.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro.
6.  Gli oneri discendenti dal comma 5, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art.  2.
Conto unico per gli appalti

1.  Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2.  I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
3.  Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Art.  3.
Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL)

1.  Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Interno, istituisce per ogni provincia una o più zone franche per la legalità (ZFL), per un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.
2.  In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attività d'impresa:
a)  imposte sui redditi;
b)  contributi previdenziali;
c)  imposta comunale sugli immobili.
3.  Per i contributi previdenziali e l'imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, è rimborsato quanto dovuto e versato.
4.  Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dellà economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.
5.  Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".
6.  L'elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 e per un quinquennio, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di euro.
8.  Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art.  4.
Costituzione di parte civile della Regione

1.  E' fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio.
Titolo II
AGEVOLAZIONI PER LA FRUIZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA
Art.  5.
Fondo di rotazione

1.  Per la riutilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, anche se da questi dati in gestione a consorzi di comuni, il 15 per cento delle risorse a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinato per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire.
2.  Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione.
3.  Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione di cui al presente articolo le somme anticipate dalla Regione.
Art.  6.
Concorso della Regione al pagamento degli interessi

1.  La Regione concorre, nella misura del 50 per cento, al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui all'articolo 5.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il limite decennale di impegno di 100 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.2.8.2, accantonamento 2001.
Art.  7.
Concessione di fidejussioni

1.  Al fine di favorire la migliore utilizzazione dei beni confiscati, alle cooperative sociali, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero, alle cooperative dei lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata e ai comuni sono accordate fidejussioni prestate dalla Regione a copertura fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per le attività di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, la spesa annua di 50 migliaia di euro, da iscrivere nell'UPB 4.2.1.5.4, capitolo 214102. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
3.  Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, un punteggio specifico per i progetti che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni.
Art.  8.
Semplificazione delle procedure

1.  Per l'istruttoria e l'espletamento delle pratiche amministrative relative alle misure di cui agli articoli 5, 6 e 7, è assicurata celerità di trattamento secondo i criteri delle conferenze di servizi indette per la pronta assunzione delle decisioni necessarie.
Art.  9.
Misure in favore delle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati

1.  All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
"2bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.".
2.  L'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:
"Art. 18. Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca. - 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal Regolamento CE n. 875/2007 per le imprese attive nel settore della pesca e dal Regolamento CE n. 1535/2007 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli.".
3.  All'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"3bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita apposita riserva ammontante a 400 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.3.2.6.2 (di cui 250 migliaia di euro dal capitolo 616804 e 150 migliaia di euro dal capitolo 616811) del bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, da destinare alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi della presente legge. La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non utilizzate su tale riserva è impiegata per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1.".
Art.  10.
Criteri di precedenza nell'assegnazione in concessione di aree consortili, artigianali o di infrastrutture

1.  Dopo l'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è aggiunto il seguente:
"Art. 27bis - 1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano subito danni ai beni immobili di pertinenza delle loro attività in conseguenza di attentati o azioni criminose messi in atto dalla mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza nell'assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree consortili, artigianali o di infrastrutture di cui alla presente legge.
2.  La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il prosieguo dell'attività e che gli esercenti abbiano sporto dettagliata denuncia all'autorità giudiziaria.".
Art.  11.
Commissione di controllo

1.  Relativamente all'utilizzo delle misure agevolative, previste dal presente titolo a beneficio dei soggetti indicati agli articoli 5, 6, 7 e 9, è istituita con decreto del Presidente della Regione una Commissione di controllo composta da professionisti esperti in materia, che a tal fine prestano la propria attività a titolo gratuito, avente quale compito la valutazione della congruità e della economicità delle istanze di accesso alle misure agevolative e la rispondenza alle finalità sociali, sorrette da principi di economicità, per le quali vengono richieste.
Titolo III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N. 20 IN MATERIA DI INTERVENTI CONTRO LA MAFIA E DI MISURE DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DEI LORO FAMILIARI
Art.  12.
Onorari avvocati di parte civile

1.  Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, le parole "ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati" sono sostituite dalle parole "liquidati in sentenza o, in mancanza, secondo i minimi tariffari".
Art.  13.
Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa

1.  L'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa. - 1. Le procedure amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge sono attribuite all'ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa, istituito presso il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
2.  L'ufficio di cui al comma 1 acquisisce le attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento dell'autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento alla circostanza che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
3.  L'ufficio di cui al comma 1 esprime, altresì, pareri sul possesso da parte dei richiedenti dei requisiti per l'assunzione presso le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4.".
Art.  14.
Divieto di cumulo dei benefici

1.  L'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. Divieto di cumulo dei benefici. - 1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.
2.  I soggetti beneficiari della presente legge, siano essi vittime o familiari, devono essere del tutto estranei ad ambienti criminali e malavitosi.
3.  Nel caso in cui la legislazione statale preveda elargizioni di benefici per le medesime fattispecie, l'avente diritto è tenuto a presentare previamente istanza all'Amministrazione statale e la Regione può intervenire soltanto a titolo di anticipazione.
4.  Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.
5.  In caso di concorso di benefici economici in ragione delle medesime circostanze da parte di comuni o province siciliani, i soggetti interessati che optino per l'elargizione di miglior favore, perdono il diritto ad ogni altra provvidenza economica prevista dalla Regione o dagli enti locali. Qualora i soggetti interessati abbiano già avuto corrisposte da parte degli enti locali elargizioni di importo inferiore rispetto a quelle previste dalla Regione, tali somme sono detratte dall'intervento regionale.".
Art.  15.
Applicazione dei benefici

1.  Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dai seguenti:
"1. I benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati.
1bis. In assenza di apposite sentenze che abbiano individuato gli autori del delitto, al riconoscimento dello status di vittima innocente della mafia o della criminalità organizzata provvede la commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, secondo le modalità di cui al comma 1ter.
1ter. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un protocollo d'intesa con il Ministro dell'Interno affinché la commissione di cui al comma 1bis possa esprimersi sulle istanze inoltrate per ottenere i benefici della presente legge.".
2.  Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, le parole "nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960" sono sostituite dalle parole "nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1966".
3.  Nel titolo dell'elenco allegato alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 le parole "nel periodo compreso tra il 1944 e il 1960" sono sostituite con le parole "nel periodo compreso tra il 1944 e il 1966" ed al medesimo elenco sono aggiunti i seguenti nominativi: Giuseppe Scalia, Cattolica Eraclea (AG), 18 novembre 1945; Carmelo Battaglia, Tusa (ME), 24 marzo 1966.
4.  Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 78 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1002, per l'esercizio finanziario medesimo.
Titolo  IV
NORME FINALI
Art.  16.
Qualificazione di imprese

1.  I soggetti privati che per la realizzazione di opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica siano destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 100.000 euro, sono tenuti ad affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA).
Art.  17.
Esclusione dal godimento di benefici

1.  L'imprenditore che a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicato sia dichiarato colpevole per il reato di cui all'articolo 367 codice penale, commesso al fine di godere di benefici a qualunque titolo concessi, compresi quelli di cui all3, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, è escluso per cinque anni dall'accesso a qualunque forma di beneficio, non solo di carattere economico, previsto dalla Regione o da altro ente pubblico regionale o locale.
Art.  18.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 novembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  ANTINORO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  DI MAURO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  SCOMA 
Assessore regionale per l'industria  GIANNI 
Assessore regionale per i lavori pubblici  GENTILE 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 5:
L'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, così dispone:
"1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2.  Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli artt. 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3.  Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".
Nota all'art. 3, comma 6:
La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 marzo 1999, n. 51.
Note all'art. 5, comma 1:
-  La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 giugno 1965, n. 138.
-  L'art. 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone:
"Fondo di rotazione per la progettazione. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extra-regionale.
2.  Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni possono richiedere il finanziamento presentando istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente per un importo non superiore a 150.000 euro per ogni comune, cui si provvede con parte delle economie realizzate al 31 dicembre 2005 sulle assegnazioni previste dall'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3.  [abrogato].
4.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a)  validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionale;
b)  ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale ed al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro.
5.  A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
5-bis.  Una quota pari al 15 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è attribuita agli enti locali territoriali per la realizzazione di progettazioni relative ad interventi straordinari ed urgenti. Il fondo di cui al comma 1 viene attribuito in misura proporzionale al numero di abitanti ed all'estensione territoriale.".
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi. - 1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento.
2.  A decorrere dal 1° gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'art. 4, comma 1 della presente legge.
2-bis.  Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.".
Nota all'art. 9, comma 3:
L'art. 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Norma finanziaria.  -  1. Gli oneri finanziari, come di seguito specificati, previsti per le finalità degli artt. 3, 4, 6, 16, 17, 18 e 21 sono valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in complessivi 17.000 migliaia di euro.

  Art. Comma Oggetto Es.finan. 2006 
  3 1 Integrazione fondi rischi 5.500 
  3 2 Integrazione una tantum "bonus" 1.900 
  4 1 Fondo regionale per la concessione di controgaranzie  7.500 
  16 1 Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi  500 
  17 1 Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi  500 
  18 1 Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca in misura corrispondente al 50 per cento per settore (8)  600 
  21 1 Contributo straordinario 500 
          Totale oneri 17.000 

2. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in 17.000 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio finanziario 2006 U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.
3.  Una quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004, relative ai fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle risorse provenienti dal P.O.R. della Sicilia 2000/2006 possono essere destinate ad integrazione dei finanziamenti previsti al comma 1.
3bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita apposita riserva ammontante a 400 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.3.2.6.2 (di cui 250 migliaia di euro dal capitolo 616804 e 150 migliaia di euro dal capitolo 616811) del bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, da destinare alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi della presente legge. La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non utilizzate su tale riserva è impiegata per le finalità di cui all'art. 3, comma 1.".
Nota all'art. 10, comma 1.
La legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, reca: "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 gennaio 1984, n. 1.
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante: "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondo per le costituzioni di parte civile.  - 1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.
2.  Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:
a)  le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e liquidati in sentenza o, in mancanza, secondo i minimi tariffari e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;
b)  le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.
3.  Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'art. 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.  L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefìci di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.
5.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'art. 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.
6.  Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.
7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.
8.  L'Amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.
9.  Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.
10.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
11.  All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.
12.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".
Note all'art. 15, commi 1 e 2:
L'art. 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante: "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari" per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Estensione dei benefici nel tempo. - 1. I benefici previsti dagli artt. 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati.
1bis. In assenza di apposite sentenze che abbiano individuato gli autori del delitto, al riconoscimento dello status di vittima innocente della mafia o della criminalità organizzata provvede la commissione consultiva istituita ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, secondo le modalità di cui al comma 1ter.
1ter. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un protocollo d'intesa con il Ministro dell'Interno affinché la commissione di cui al comma 1bis possa esprimersi sulle istanze inoltrate per ottenere i benefici della presente legge.
2.  Al fine di onorare la memoria dei dirigenti politici e sindacali di cui all'elenco allegato alla presente legge, uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1966, trovano applicazione in favore dei familiari dei medesimi le disposizioni dell'art. 6 con il limite di importo per ciascun contributo di lire 50 milioni.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2000.
4.  Al relativo onere si fa fronte per l'anno 1999 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14 e quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale n. 14 del 1996; per l'anno 2000 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14; l'ulteriore onere di lire 100 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetto 08.010.00, accantonamento codice 1001.
5.  I benefici di carattere personale concessi ai sensi delle disposizioni abrogate per effetto della presente legge continuano ad essere erogati in quanto compatibili con le disposizioni dettate dalla presente legge. Gli oneri gravano sui pertinenti capitoli istituiti ai sensi della presente legge per le medesime finalità.
Note all'art. 15, comma 3:
L'elenco allegato alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Elenco dei nominativi dei dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1966

Nominativo      Luogo e data dell'uccisione 
Andrea Raja      Casteldaccia (PA), 6 agosto 1944 
Nunzio Passafiume      Trabia (PA), 7 giugno 1945 
Agostino D'Alessandro      Ficarazzi (PA), 11 settembre 1945 
Giuseppe Lo Cicero      Mazzarino (CL), 25 novembre 1945 
Giuseppe Puntarello      Ventimiglia (PA), 5 dicembre 1945 
Antonino Guarisco      Burgio (AG), 7 marzo 1946 
Gaetano Guarino      Favara (AG), 16 maggio 1946 
Marina Spinelli      Favara (AG), 16 maggio 1946 
Pino Cammilleri      Naro (AG), 28 giugno 1946 
Giovanni Castiglione      Alia (PA), 22 settembre 1946 
Girolamo Scaccia      Alia (PA), 22 settembre 1946 
Giuseppe Biondo      Santa Ninfa (AG), 2 ottobre 1946 
Giovanni Santangelo      Belmonte Mezzagno (PA), 2 novembre 1946 
Vincenzo Santangelo      Belmonte Mezzagno (PA), 2 novembre 1946 
Giuseppe Santangelo      Belmonte Mezzagno (PA), 2 novembre 1946 
Giovanni Severino      Joppolo (AG), 25 novembre 1946 
Paolo Farina      Comitini (AG), 28 novembre 1946 
Nicolò Azoti      Baucina (PA), 21 dicembre 1946 
Accursio Miraglia      Sciacca (AG), 4 gennaio 1947 
Pietro Macchiarella      Ficarazzi (PA), 19 febbraio 1947 
Margherita Clesceri      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Giorgio Cusenza      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Giovanni Megna      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Giovanni Grifò      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Vincenza La Fata      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Giuseppe Di Maggio      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Filippo Di Salvo      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Francesco Vicari      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Castrenze Intravaia      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Serafino Lascari      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Vito Allotta      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Vincenza Spina      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Elconora Moschetto      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Giuseppa Parrino      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Provvidenza Greco      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Vincenzo La Rocca      Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 
Michelangelo Salvia      Partinico (PA), 8 maggio 1947 
Giuseppe Intorrella      Comiso (RG), 11 giugno 1947 
Giuseppe Casarrubea      Partinico (PA), 22 giugno 1947 
Vincenzo Lo Iacono      Partinico (PA), 22 giugno 1947 
Giuseppe Maniaci      Terrasini (PA), 23 ottobre 1947 
Calogero Caiola      S. Giuseppe Jato (PA), 3 novembre 1947 
Vito Pipitone      Marsala (TP), 8 novembre 1947 
Vincenzo Campo      22 febbraio 1948 
Epifanio Li Puma      Petralia Soprana (PA), 2 marzo 1948 
Placido Rizzotto      Corleone (PA), 10 marzo 1948 
Calogero Cangelosi      Camporeale (PA), 2 aprile 1948 
Giuseppe Intile      Caccamo (PA), 7 agosto 1952 
Salvatore Carnevale      Sciara (PA), 16 maggio 1955 
Giuseppe Spagnuolo      Cattolica Eraclea (AG), 13 agosto 1955 
Pasquale Almerico      Camporeale (PA), 25 aprile 1957 
Paolo Bongiorno      Lucca Sicula (AG), 20 settembre 1960 
Giuseppe Scalia      Cattolica Eraclea (AG), 18 novembre 1945 
Carmelo Battaglia      Tusa (ME), 24 marzo 1966 

Nota all'art. 17, comma 1:
L'art. 367 del codice penale così dispone:
"Simulazione di reato. - Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 205
"Misure di contrasto alla criminalità organizzata".
Iniziativa parlamentare: Calogero Speziale.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 17 settembre 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute numeri: 9 del 23 settembre 2008, 10 del 24 settembre 2008 e 17 del 30 ottobre 2008.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 10 del 24 settembre 2008.
Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 10 del 24 settembre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 9 del 30 settembre 2008.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 27 del 30 ottobre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 17 del 30 ottobre 2008.
Relatore: Riccardo Minardo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 38 del 4 novembre 2008 e n. 40 del 6 novembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 40 del 6 novembre 2008.
(2008.46.3245)012
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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