REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2008 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 20 dicembre 2008, n. 20.
Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Disposizioni in materia di commissariamento delle Autorità d'ambito di Messina e Trapani

1.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è autorizzato a commissariare le Autorità d'ambito di Messina e Trapani che non hanno individuato il soggetto unico gestore del Servizio idrico integrato, anche al fine di coordinare gli interventi infrastrutturali riguardanti lo stesso servizio. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla nomina, pubblica il bando di gara per l'affidamento del servizio ovvero provvede all'affidamento in house secondo le modalità di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  2.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  3.
Norme sulla procedura di liquidazione dell'E.A.S.

1.  All'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1bis. All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è attribuito il potere di vigilanza sull'Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione ai sensi del comma 1";
b)  al comma 2 le parole "dell'Assessore regionale per i lavori pubblici" sono sostituite con le parole "dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze";
c)  al comma 3 le parole "dall'Assessore regionale per i lavori pubblici" sono sostituite con le parole "dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze";
d)  al comma 5bis le parole del primo periodo "all'Assessorato regionale dei lavori pubblici" sono sostituite con le parole "all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze"; le parole del secondo periodo "L'Assessorato regionale dei lavori pubblici" sono sostituite con le parole "L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
Art.  4.
Disposizioni sul personale dei consorzi idrici tra comuni

1.  Le Autorità d'ambito per il servizio idrico integrato assumono il personale dipendente a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, era in servizio nei consorzi idrici tra comuni, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione.
Art.  5.
Variazioni al bilancio della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2008 sono introdotte le seguenti variazioni:





2.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2008 sono introdotte le seguenti variazioni:







Art.  6.
Contributo straordinario all'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente Autonomo Fiera di Messina

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2008, ad erogare un contributo straordinario di 1.300 migliaia di euro in favore dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e di 500 migliaia di euro in favore dell'Ente Autonomo Fiera di Messina finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze accessorie ed oneri riflessi.
2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a complessivi 1.800 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - cap. 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2008.
Art.  7.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 dicembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CIMINO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca-  DI MAURO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  GENTILE 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:
"Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. - 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
2.  Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3.  Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4.  Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a)  di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
b)  di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5.  L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a)  a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b)  a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c)  a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
5-bis.  Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.
5-ter.  In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6.  Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7.  La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore (162).
8.  Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9.  Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
10.  E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11.  I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12.  L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13.  Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 (164).
14.  Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
15-bis.  Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter.  Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a)  nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
b)  nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.
15-quater.  A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.".
N.B.: si ricorda che ai sensi del comma 11 dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, l'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al precitato art. 23 bis. Si ricorda, altresì, che i regolamenti di cui al comma 10 del predetto art. 23 bis, devono, come prescritto dalla lett. m) del medesimo comma 10, individuare espressamente le norme abrogate ai sensi dell'articolo 23 bis.
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani. - 1. A seguito della costituzione della società mista "Sicilacque S.p.A.", in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° settembre 2004 l'Ente acquedotti siciliani (EAS) è posto in liquidazione.
1-bis.  All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è attribuito il potere di vigilanza sull'Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione ai sensi del comma 1.
2.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione.
3.  Con l'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile 2004, le partecipazioni dell'Ente acquedotti siciliani detenute in società per azioni. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite sono esercitati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su delega del Presidente della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 4.150 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
4.  Nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti e del passaggio delle gestioni di reti idriche alla società "Sicilacque S.p.A." e/o agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o alle società di gestione del servizio idrico integrato, nelle more della definizione delle procedure di liquidazione dell'ente, è consentito, previa concertazione sindacale, il comando di personale dello stesso ente presso l'Amministrazione regionale, con oneri a carico dell'EAS, con priorità per le esigenze connesse alle attività proprie dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione.
5.  Le società di cui al comma 2-quater dell'articolo 23, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in posizione di comando, il personale dell'Ente acquedotti siciliani (EAS); in tal caso l'Ente acquedotti siciliani (EAS) corrisponde l'integrazione economica necessaria ad assicurare il mantenimento del trattamento goduto dal personale rispetto a quello contrattuale di categoria applicato dalle medesime società.
5-bis.  Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione. Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione.".
Nota all'art. 4, comma 1:
La legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, reca "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 5 dicembre 2003, n. 53.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 192
"Gestione Servizio idrico integrato ed E.A.S. in liquidazione".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici (Gentile) il 2 settembre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 10 settembre 2008.
Parere reso dalla Commissione "Affari istituzionali" (I) nella seduta n. 9 del 23 settembre 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 11 del 14 ottobre 2008, n. 15 del 29 ottobre 2008, n. 16 del 5 novembre 2008, n. 17 dell'11 novembre 2008, n. 19 del 19 novembre 2008, n. 21 del 25 novembre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 16 del 5 novembre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 16 del 5 novembre 2008.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 29 del 6 novembre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 15 dell'11 novembre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 21 del 25 novembre 2008.
Relatore: Caronia Maria Anna.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 43 del 26 novembre 2008 e n. 50 del 4 dicembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 52 del 10 dicembre 2008.
(2008.51.3661)058
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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Alessandro De Luca
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