REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2008 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 16 dicembre 2008, n. 23.
Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Aiuti agli investimenti

1.  Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualità per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore industriale e dei servizi. Tale regime è concesso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, ovvero conformemente agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, alle suddette imprese in possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria ed affidabilità economica. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.
2.  L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3.  In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal regolamento CE n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4.  Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assi-curare snellezza e rapidità procedurale, nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
5.  L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
6.  La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 300 milioni di euro.
Art.  2.
Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile

1.  Al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti, conforme agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie d'investimenti di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.
2.  L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni; e, infine, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3.  In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 (Rego-lamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4.  Con il decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può altresì prevedere che, su richiesta dei soggetti interessati, alle piccole imprese di nuova costituzione ammesse alle agevolazioni previste dal presente articolo possano essere concessi contributi sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui all'articolo 14 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
5.  Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assi-curare snellezza e rapidità procedurale, nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
6.  L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
7.  La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro.
Art.  3.
Iniziative agevolabili nel settore dell'energia

1.  Al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti, e di sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria, anche attraverso la produzione di risorse energetiche rinnovabili o assimilate, l'efficienza energetica, il risparmio energetico e un utilizzo razionale dell'energia, nonché di sostenere gli investimenti che introducono nel ciclo produttivo tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento ovvero dotano l'organizzazione aziendale di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, conformi agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero alla "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale" 2008/C 82/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 82 dell'1 aprile 2008.
2.  L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000; e, infine, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3.  In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4.  Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assi-curare snellezza e rapidità procedurale, nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
5.  L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
6.  La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007/2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 400 milioni di euro.
Art.  4.
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1.  Allo scopo di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per potenziare la capacità competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuto, conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), per la promozione dell'e-commerce nelle piccole e medie imprese e per l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione alla gestione dei processi produttivi nei settori manifatturieri, nonché per favorire la nascita di nuove piccole e medie imprese di servizi nelldelle applicazioni delle suddette tecnologie.
2.  L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili, le modalità di erogazione dei benefici sotto forma di contributo in conto impianti e i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3.  Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
4.  L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
5.  La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.
Art.  5.
Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione

1.  L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, aiuti alle imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nei settori previsti dalla strategia regionale per l'innovazione. L'intensità degli aiuti non può superare quella prevista nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione" contenuta nella comunicazione della Commissione della Comunità europea 2006/C 323/01 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili e le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000, rinviando ad appositi bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3.  In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, relativamente alle grandi imprese, in conformità alla "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006, ovvero in conformità ai regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4.  Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assi-curare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, per la fase di valutazione tecnico-scientifica delle istanze di concessione degli aiuti, di esperti, ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32/2000, e successive modifiche e integrazioni, da individuare, attraverso procedura aperta a tutti gli interessati, ovvero scegliendoli tra gli appositi elenchi esistenti presso il Ministero della Ricerca, ovvero, infine, coinvolgendo, attraverso apposite convenzioni, enti o fondazioni operanti a livello almeno nazionale nel campo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico ed in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico degli stanziamenti cui gli aiuti si riferiscono.
5.  Nell'ambito delle proprie attività in materia di ricerca ed innovazione, l'Assessorato regionale dell'industria può avvalersi di società a totale partecipazione della Regione.
6.  L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
7.  La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo complessivo di euro 600 milioni.
9.  Allo scopo di valorizzare il capitale umano e professionale esistente all'interno dell'Amministrazione regionale, anche perfezionandone la formazione manageriale e scientifica, a carico del Fondo a gestione separata previsto dall'articolo 61 della legge regionale n. 17 del 2004, possono essere finanziate convenzioni con università per dottorati di ricerca e master in materie economiche, giuridiche e manageriali e di innovazione tecnologica, nonché con associazioni e fondazioni per studi e ricerche.
10.  Al fine di favorire la promozione tra offerta e domanda, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad istituire "La borsa dell'industria, del riciclo e del riutilizzo". Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, l'Assessore regionale per l'industria individua i parametri, l'articolazione, i soggetti beneficiari ed i siti.
Art.  6.
Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali

1.  Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo la procedura prevista all'articolo 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale.
2.  I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali sono finalizzati a sostenere la realizzazione di grandi investimenti diretti allo sviluppo integrato del territorio e aventi contenuto innovativo e sono stipulati dall'Assessore regionale per l'industria, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato.
3.  La proposta di contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali ha ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto industriale, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, finalizzata alle attività indicate al comma 1, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto industriale può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche se le opere ricadono nell'ambito dei piani regolatori dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
4.  I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto industriale indicato al comma 3.
5.  L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto industriale non è inferiore a 20 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell'ambito del progetto industriale, il programma presentato dall'impresa proponente prevede spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 8 milioni di euro. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dall'impresa proponente, l'importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
6.  L'impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, dimostra, già in sede di domanda, la sostenibilità tecnico economica e finanziaria del business plan, il merito creditizio e la cantierabilità dell'intero progetto industriale.
7.  Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed as-sicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti, ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, da individuare, per i progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale, con le modalità indicate all'articolo 5, comma 4, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
8.  Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscri-zione dei contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 o finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali nei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.
9.  La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.
Art.  7.
Finanziamenti delle commesse

1.  Il termine di applicazione previsto dall'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato sino al 31 dicembre 2013 limitatamente all'intervento di cui alla lettera b), da attuare in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.
Art.  8.
Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose

1.  Le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.
2.  I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi è concesso nella misura prevista dall'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.
4.  L'Assessore regionale per l'industria stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
Art.  9.
Fondi a gestione separata

1.  Nelle more dell'attivazione del Fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 del citato articolo 61 è assicurata, sulla base di criteri fissati dall'Assessore regionale per l'industria con proprio decreto, indistintamente da tutti i fondi a gestione separata di cui al comma 9 del medesimo articolo 61.
Art.  10.
Prestiti partecipativi

1.  I commi da 1 a 5 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:
"1.  Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti partecipativi, di un fondo di investimento di "private equity" orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in conformità alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.
2.  I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.
3.  Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull'andamento economico delle imprese destinatarie; l'onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci.
4.  I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.
5.  L'Assessore regionale per l'industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo".
2.  I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono soppressi.
Art.  11.
Accertamenti di spesa e controlli

1.  L'Assessore regionale per l'industria, con il decreto di cui all'articolo 190, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce i compensi da corrispondersi ai soggetti, inclusi, previa contrattazione sindacale, i dipendenti regionali in servizio presso il Dipartimento regionale industria, incaricati dei controlli previsti dal comma 1 del medesimo articolo 190, riferiti anche ai programmi di investimenti finanziati nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e del P.O. FESR 2007-2013.
2.  Analogamente, con proprio decreto, l'Assessore regionale per l'industria stabilisce i compensi da corrispondersi, previa contrattazione sindacale, ai dipendenti per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
3.  Gli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutati in 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 e 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio finanziario 2008 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.
Art.  12.
Norme di salvaguardia comunitaria

1.  L'applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per la parte non attuata in regime di esenzione, alla definizione della procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE.
Art.  13.
Norma per favorire i progetti di investimento alle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate

1.  Una quota pari al venti per cento delle risorse previste dalla presente legge è destinata ai contributi per progetti di investimento alle imprese industriali, comunque denominate, ubicate in zone agricole svantaggiate.
Art.  14.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per l'industria  GIANNI 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, comma 1:
L'art. 12 del regolamento 6 agosto 2008, n. 800/2008 della Commissione, recante "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).", così dispone:
"1. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere:
a)  in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o;
b)  nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento.
2.  Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a)  essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b)  essere considerati ammortizzabili;
c)  essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;
d)  nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.
3.  Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a)  i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
b)  il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
c)  i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese e, nel caso di PMI, per un periodo minimo di tre anni.".
Note all'art. 1, commi 2 e 4:
-  L'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Oggetto procedimenti e moduli organizzativi. - 1. In linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il presente Titolo individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni ed i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
2.  Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua con proprio decreto i criteri generali per la gestione ed il coordinamento di tutti gli aiuti di Stato.
3.  I soggetti interessati hanno diritto agli aiuti di Stato esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da loro inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
4.  Gli aiuti di Stato sono erogati con procedimento automatico, valutativo o negoziale.
5.  Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6.  Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità. Con decreto dell'Assessore competente per materia sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.".
-  L'art. 189 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Procedura d'erogazione. - 1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzia, contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato, sgravi fiscali e contributivi.
2.  Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale, salvo che l'erogazione dell'intervento non avvenga con le modalità stabilite per la procedura automatica, esso è erogato a favore dell'impresa beneficiaria dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato d'avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo d'anticipazione, previa presentazione d'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e alla effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni del presente Titolo.
3.  L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste dal comma 2 per il contributo in conto capitale. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è stabilita nelle disposizioni generali previste all'articolo 16 riguardanti le operazioni di credito agevolato. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a 15 anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.
4.  Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Esso è determinato in conformità alle disposizioni generali previste all'articolo 16 per il concorso regionale nei tassi di interesse. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla fase delle rate d'ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'istituto bancario, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di un'erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della classificazione dello stanziamento di bilancio, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota d'interessi.
5.  L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è concesso, secondo i criteri e le modalità che disciplinano tale forma di intervento, tramite i fondi rischi e monte fideiussioni costituiti presso i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.".
Note all'art. 1, comma 3:
-  L'art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, così dispone:
"1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2.  Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3.  Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".
-  Per il regolamento CE n. 800/2008, vedi Nota all'art. 1, comma 1.
Note all'art. 1, comma 4:
-  L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, recante "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.", così dispone:
"Semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto. - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di spesa dei fondi comunitari, i responsabili di misure del POR Sicilia 2000-2006 basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione e valutazione delle domande e di erogazione delle agevolazioni sono gestite, tramite convenzione, da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a trasferire le risorse assegnate a ciascun bando o avviso pubblico relativi a tali misure, in una o più soluzioni, in appositi fondi appositamente costituiti ed amministrati dai medesimi soggetti gestori dei corrispondenti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli interventi a totale carico del bilancio regionale.
2.  I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione regionale a favore delle imprese artigiane, agricole e della pesca, delle cooperative e delle microimprese, secondo la definizione comunitaria, operanti nei settori commerciale, industriale, turistico e dei servizi, ad esclusione degli investimenti per ricerca e innovazione, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 250.000 euro, sono concessi applicando la procedura automatica di cui all'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.".
Note all'art. 1, comma 6:
-  L'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Fondo a gestione separata per gli aiuti all'investimento, alla ricerca e all'innovazione tecnologica. - 1. Al fine di garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, all'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito un fondo a gestione separata presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, previa stipula di apposita convenzione, secondo le procedure di cui al combinato disposto dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, da utilizzarsi anche per le finalità di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, dandone applicazione sul territorio della Regione siciliana. È demandato al dirigente generale del dipartimento regionale per l'industria, con apposito decreto di natura non regolamentare, determinare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla prevista applicazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Gli oneri derivanti dalla convenzione e quelli relativi alla effettuazione di ispezioni, valutazioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all'erogazione delle agevolazioni sono posti a carico del fondo.
2.  Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentito il comitato consultivo industria, vengono ripartite le disponibilità del fondo a regimi di aiuto di cui al comma 1.
3.  Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, composto da:
a)  un esperto in materia creditizia e di agevolazioni alle imprese, con funzione di presidente, designato dall'Assessore regionale per l'industria;
b)  due componenti designati dall'ente gestore, uno dei quali con funzione di vicepresidente;
c)  tre dipendenti con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, di cui due in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria ed uno presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;
d)  due componenti designati dall'Assessore regionale per l'industria, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali degli industriali maggiormente rappresentative;
e)  un componente designato dall'Associazione bancaria italiana.
4.  Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore.
5.  I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni. Qualora un consigliere, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni od altra causa, il nuovo designato resta in carica sino alla scadenza del comitato.
6.  Spetta al comitato deliberare l'approvazione delle singole operazioni da ammettere ai benefici del fondo di rotazione o da revocare in base alle risultanze istruttorie esitate dal gestore concessionario e quant'altro indicato nella convenzione di cui al comma 1.
7.  I compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico dell'ente gestore, sono determinati con la convenzione di cui al comma 1.
8.  Le agevolazioni di cui al comma 1 conservano la loro operatività attraverso l'originario gestore dei relativi fondi regionali sino alla data in cui il soggetto, individuato secondo le modalità di cui al comma 1, attiva il funzionamento del fondo stesso.
9.  Tutte le disponibilità dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 4 e 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, nonché i successivi rientri in relazione alle operazioni di finanziamento in essere e gli stanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, confluiscono nel fondo a gestione separata istituito dal presente articolo alla data di cui al comma 8. I benefici di cui all'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si estendono anche alle istanze presentate e/o esitate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.
10.  L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a utilizzare una quota non superiore all'uno per mille della consistenza del fondo al primo gennaio di ogni anno, per le spese di funzionamento connesse alle attività e agli adempimenti di propria competenza riguardanti l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo."
-  L'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", così dispone:
"Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree. - 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2.  A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3.  Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:
a)  per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b)  per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.
4.  Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5.  Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.  Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
7.  Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9.  Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10.  Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11.  All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie.".
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE".
13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.".
Nota all'art. 2, comma 1:
Per l'art. 12 del Regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 della Commissione, vedi Nota all'art. 1, comma 1.
Note all'art. 2, commi 2 e 5:
Per gli artt. 185 e 189 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, vedi Nota all'art. 1, commi 2 e 4.
Nota all'art. 2, comma 3:
Per l'art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, vedi Nota all'art. 1. comma 3.
Note all'art. 2, comma 4:
-  Il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 reca "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ('de minimis')" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379.
-  L'art. 14 del Regolamento (CE) della Commissione 800/2008 del 6 agosto 2008, recante "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).", così dispone:
"1.  I regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2.  Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese.
3.  Gli aiuti non superano:
a)  2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
b)  1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33% degli importi di aiuto di cui alle lettere a) e b).
4.  L'intensità di aiuto non supera:
a)  nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, il 35% dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25% nei due anni successivi;
b)  nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il 25% dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15% nei due anni successivi.
Tali intensità possono essere aumentate del 5% nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 60% della media UE- 25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km2 e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.
5.  Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa:
a)  interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento;
b)  spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
c)  energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
d)  ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.
6.  Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.".
Note all'art. 2, comma 5:
-  Per l'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, vedi Nota all'art. 1, comma 4.
-  Per l'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, vedi Nota all'art. 1, commi 2 e 4.
Note all'art. 2, comma 7:
Per l'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi Nota all'art. 1, comma 6.
Note all'art. 3, commi 2 e 4:
Per gli artt. 185 e 189 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, vedi Nota all'art. 1, commi 2 e 4.
Nota all'art. 3, comma 3:
Per l'art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, vedi Nota all'art. 1, comma 3.
Nota all'art. 3, comma 4:
-  Per l'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, vedi Nota all'art. 1, comma 4.
-  Per l'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, vedi Nota all'art. 1, commi 2 e 4.
Nota all'art. 3, comma 6:
Per l'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, vedi Nota all'art. 1, comma 6.
Nota all'art. 4, comma 1:
Per il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, vedi Nota all'art. 2, comma 4.
Nota all'art. 4, comma 2:
Per l'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, vedi Nota all'art. 1, commi 2 e 4.
Nota all'art. 4, comma 3:
Per l'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, vedi Nota all'art. 1, comma 4.
Note all'art. 4, comma 5:
Per l'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi Nota all'art. 1, comma 6.
Note all'art. 5, comma 2:
Per gli artt. 185 e 189 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, vedi Nota all'art. 1, commi 2 e 4.
Note all'art. 5, comma 4:
Per l'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, vedi Nota all'art. 1, comma 4.
Per l'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, vedi Nota all'art. 1, commi 2 e 4.
Note all'art. 5, commi 7 e 9:
Per l'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi Nota all'art. 1, comma 6.
Nota all'art. 6, comma 1:
L'art. 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Procedura negoziale. - 1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'àmbito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.
2.  La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.".
Note all'art. 6, comma 7:
-  Per l'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, vedi Nota all'art. 1, comma 4.
-  Per l'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, vedi Nota all'art. 1, commi 2 e 4.
Nota all'art. 7, comma 1.
L'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Finanziamento commesse e contributi in conto interessi. - 1. In favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea nell'àmbito del "de minimis":
a)  contributo in conto interessi previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
b)  finanziamento alle commesse di cui al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
c)  contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali;
d)  finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'articolo 20 della legge 18 febbraio 1986, n. 7.".
Note all'art. 8, comma 1:
-  L'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale.", così dispone:
"Le operazioni previste ai precedenti artt. 6 e 7 possono essere effettuate per un ammontare pari all'intero valore delle scorte ma non debbono eccedere detto valore; non possono avere durata inferiore ad un anno nè superiore a cinque anni, e non possono gravare sui prestatori per interessi e per ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4°.
Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione sono accantonati in un fondo di riserva destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal precedente articolo.
Qualora per far fronte al pagamento dei contributi sugli interessi non sia sufficiente il fondo di riserva istituito al comma precedente, la differenza sarà provvisoriamente coperta con imputazioni al fondo previsto dall'art. 5 e verrà successivamente ripianata a carico della Regione attraverso stanziamenti che saranno stabiliti con leggi di bilancio.".
-  L'art. 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, recante "Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione.", così dispone:
"I fondi a gestione separata di cui agli articoli 1, 5 e 8 della presente legge nonché i fondi a gestione separata istituiti presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, dell'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nonché quello di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, confluiscono in unica gestione separata presso l'IRFIS mantenendo le originarie destinazioni e formando oggetto di un unico bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1985.
Nella gestione unica di cui al primo comma confluiscono, altresì, il fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, i fondi rischi su crediti costituiti ai sensi dell'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i fondi rischi su crediti per interessi di mora costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, la riserva speciale costituita ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nonché tutte le attività e passività delle singole gestioni separate dei fondi, specificate nel precedente comma, risultanti alla data della unificazione.
Nella gestione unica di cui al primo comma del presente articolo confluisce il residuo dello stanziamento di cui all'art. 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, e successive modifiche, che va destinato alle finalità del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.".
Nota all'art. 8, comma 2:
L'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato. - 1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:
a)  il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario compresi i consorzi di garanzia fidi e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;
b)  le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori;
c)  per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'àmbito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione. Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.
2.  Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'àmbito degli aiuti a finalità regionale.".
Nota all'art. 9, comma 1:
Per l'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, vedi Nota all'art. 1, comma 6.
Nota all'art. 10, commi 1 e 2:
L'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Prestiti partecipativi. - 1. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti partecipativi, di un fondo di investimento di "private equity" orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in conformità alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.
2.  I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.
3.  Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull'andamento economico delle imprese destinatarie; l'onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci.
4.  I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.
5.  L'Assessore regionale per l'industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.
 6.  (Abrogato).
 7.  (Abrogato).
 8.  (Abrogato).
 9.  (Abrogato).
10.  Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.
11.  Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.
12.  All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.
13.  Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse Industria e servizi.".
Nota all'art. 11, comma 1:
L'art. 190 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Ispezioni e controlli. - 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
2.  I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti, aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'amministrazione competente ovvero stipulando convenzioni con soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi.
3.  Nel caso in cui le verifiche vengano condotte tramite dipendenti dell'amministrazione competente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
4.  I criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono determinati con decreto dell'Assessore regionale competente, da emanarsi entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.".
Note all'art. 11, comma 2:
-  L'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, recante "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.", così dispone:
"Gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati da apposita commissione composta nei modi che saranno di volta in volta indicati nei decreti di concessione o di autorizzazione. Di tale commissione e sempre chiamato a fare parte un rappresentante dell'U.T.I.F.
Il verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione è trasmesso, a cura della commissione che lo ha eseguito, all'autorità concedente la quale ne invia copia all'intestatario della concessione.".
-  L'art. 11 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, recante "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.", così dispone:
"Collaudo. - 1. I titolari di concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione.
2.  Ai collaudi ed alle verifiche di cui al comma 1 provvede il Ministero ai sensi dell'art. 4 della legge 10 marzo 1986, n. 61 .
3.  Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato.
4.  Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.".
Nota all'art. 12, comma 1:
Per l'art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, vedi Nota all'art. 1, comma 3.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 220/A
"Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'industria (Gianni) il 26 settembre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 6 ottobre 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 29 del 14 ottobre e n. 31 del 17 ottobre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione e alla II Commissione nella seduta n. 31 del 17 ottobre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 12 del 21 ottobre 2008.
Parere reso dalla II Commissione nella seduta n. 35 del 25 novembre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 44 del 26 novembre 2008.
Relatore: Vitrano.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 44 del 27 novembre 2008 e n. 48 del 3 dicembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 48 del 3-4 dicembre 2008.
(2008.50.3542)087


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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