REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 GENNAIO 2009 - N. 3
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 22 dicembre 2008.
Criteri e modalità che disciplinano la concessione di sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza al fine di potenziarne l'attività ed agli istituti ed enti che prestano assistenza a ciechi e sordomuti indigenti ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Ammnistrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che ha subordinato la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificamente individuati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto n. 3230 del 5 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 12 novembre 2004, concernente "Criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività, ed agli istituti ed enti che prestano assistenza a ciechi e sordomuti indigenti, di cui alla legge regionale n. 65/53;
Visto il decreto n. 360 del 15 febbraio 2006, con cui sono state apportate modifiche ai criteri e alle modalità per la concessione dei sussidi sopra indicati;
Ritenuto, alla luce delle esperienze maturate, di individuare, relativamente al cap. 183705 (in parte ex 19002 -19003) criteri e modalità per la concessione di sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza al fine di potenziarne l'attività e al fine anche di conferire maggiore efficacia, trasparenza e celerità alla azione amministrativa;
Visto il bilancio della Regione siciliana;

Decreta:


Art.  1

Sono approvati i criteri e le modalità che disciplinano la concessione di sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza al fine di potenziarne l'attività ed agli istituti ed enti che prestano assistenza a ciechi e sordomuti indigenti ai sensi della legge regionale n. 65/53 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
E' abrogata ogni diversa disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art.  2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito internet al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/ famiglia.
Palermo, 22 dicembre 2008.
  SCOMA 

Allegato A
Capitolo 183705 "Interventi in materia di pubblica beneficenza ed assistenza" già capitolo 19002-19003 "Criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza al fine di potenziarne l'attività, ed agli istituti ed enti che prestano assistenza a ciechi e sordomuti indigenti (legge regionale n. 65/53)"

Soggetti beneficiari del sussidio
I sussidi di cui trattasi sono concessi ad istituzioni che operano per finalità di assistenza e beneficenza in qualunque campo dove è richiesta l'umana solidarietà soprattutto per le seguenti aree di attività nelle quali operano:
1) istituzioni che, per proprio statuto, operano in tutti i campi dove è richiesta l'umana solidarietà, prestano opera volontaria nei confronti di chi versa in stato di bisogno;
2) istituzioni pro-portatori di handicap e tossicodipendenti;
3) istituzioni che espletano servizi assistenziali in favore della fascia minorile e per i minori a rischio in particolare:
-  istituzioni pro-anziani soli o in difficoltà;
-  istituzioni pro-ammalati cronici o terminali.
Le richieste di sussidio possono essere inoltrate a questo Assessorato per l'acquisto di attrezzature, o installazione di impianti fissi nonché tecnologici o eventuali attrezzature per l'abbattimento di barriere architettoniche nei termini di legge, escludendo i lavori edili che ne potrebbero derivare.
Documentazione preventiva
Gli enti che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla sopracitata legge dovranno produrre la sottoelencata documentazione in originale e copia:
1) istanza su carta intestata a firma del legale rappresentante;
2) n. 3 preventivi di spesa, in originale, analitici rilasciati da ditte diverse, vistati da organo competente per la conformità o per la congruità dei prezzi (camera di commercio e/o ufficio tecnico comunale territorialmente competente);
3) atto costitutivo e riconoscimento giuridico;
4) copia legale dello statuto dal quale risulti che l'ente svolge attività assistenziale e di beneficenza, atto costitutivo ed il relativo statuto devono essere muniti degli estremi di registrazione;
5) dettagliata relazione sull'iniziativa da svolgere;
6) dichiarazione che l'ente non ha richiesto né ha avuto assegnato sussidi da altri enti pubblici o privati per la medesima attività cui si riferisce il sussidio; fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Inoltre le associazioni e gli istituti che svolgono attività di volontariato dovranno produrre documento di iscrizione al registro del volontariato ai sensi della legge n. 22/94 o all'albo registro ai sensi della legge regionale n. 22/86 comprovato da attestati di iscrizione agli stessi e avere svolto almeno 6 mesi di attività.
Gli istituti religiosi dovranno far pervenire l'attestato di affiliazione alla Casa generalizia da cui dipendono, specificando chiaramente chi è il delegato alla riscossione del titolo di spesa.
Inoltre, sia gli istituti che le associazioni dovranno fornire le coordinate bancarie complete di codice IBAN, esatto numero di conto corrente intestato all'ente medesimo, ufficio postale o banca presso cui è aperto il conto.
Procedure per l'erogazione del sussidio
Le istanze per l'accesso ai finanziamenti di che trattasi dovranno essere prodotte dall'1 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno. Le stesse dovranno essere corredate della relativa documentazione completa. Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione o dal timbro in entrata all'Assessorato, se presentata a mano.
Le istanze pervenute prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione e verranno archiviate. L'ufficio potrà istruire una sola richiesta di sussidio per istituto o associazione. Inoltre, non saranno prese in considerazione le istanze di sussidio per quegli enti che non risultassero in regola con la presentazione della documentazione giustificativa relativa ai sussidi ricevuti negli esercizi finanziari precedenti.
Le richieste di sussidio devono essere afferenti ad interventi di importo massimo pari ad E 50.000,00 rimanendo escluse le istanze eccedenti tale importo.
Il sussidio non potrà essere superiore ad E 25.000,00.
La documentazione integrativa (escluso i preventivi) eventualmente prodotta dall'ente deve pervenire in Assessorato entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Nelle more degli accertamenti svolti dai comuni dell'Isola, la commissione consultiva, di cui alla legge regionale n. 65/53, esprimerà il prescritto parere in merito alle istanze di concessione del sussidio. Ai fini del prosieguo dell'istruttoria, l'efficacia del predetto parere rimane subordinata all'acquisizione, da parte della competente struttura assessoriale, delle risultanze favorevoli degli accertamenti effettuati dai comuni ove hanno sede gli organismi richiedenti.
Il sussidio è determinato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, sentita la competente commissione consultiva che deve esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte, nei limiti della disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di sussidio ammesse a finanziamento.
La concessione del sussidio è subordinata alle risultanze favorevoli degli accertamenti da parte dei comuni che dovranno pervenire a questa unità operativa entro e non oltre il 30 giugno. A tale scopo farà fede il timbro apposto dall'ufficio ricevente (ufficio protocollo informatico) o timbro postale di spedizione.
Le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano respinte e verranno archiviate.
La concessione del sussidio dovrà intendersi a destinazione vincolata.
Entro 60 giorni dalla liquidazione del sussidio, l'ente dovrà produrre a questo Assessorato:
-  dettagliata relazione in ordine all'iniziativa svolta;
-  fattura originale e quietanzata della stessa ditta che a suo tempo ha rilasciato preventivo di spesa;
-  dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, che l'acquisto del materiale è avvenuto attraverso un confronto delle offerte da parte di più ditte.
L'ente che non avrà compiutamente rendicontato gli anni precedenti, fatte salve le responsabilità di legge, non sarà ammesso a finanziamenti nei successivi esercizi finanziari.
L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità di quanto dichiarato negli atti relativi all'attività ed escluderà dai finanziamenti i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.
Ex cap. 19003 - "Sussidi straordinari ad istituti ed enti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti" (legge regionale n. 65/53), si applica la procedura prevista per l'erogazione del sussidio agli enti privati di assistenza e beneficenza di cui al cap. 19002.
Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.
(2009.1.22)012
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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