REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 GENNAIO 2009 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 7 gennaio 2009.
Adeguamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, del decreto dell'Assessore per l'industria n. 45 del 12 giugno 2003, concernente il piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia. Impianti autostradali di distribuzione carburanti.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 1182 del 5 novembre 1949, recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
Vista la vigente legislazione nazionale in materia di impianti di distribuzione di carburanti;
Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche;
Visto il piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, giusto proprio decreto n. 45 del 12 giugno 2003, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
Visto l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 4, che prevede che l'Assessore regionale per l'industria, con proprio decreto, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisca le modalità di concessione e le distanze tra gli impianti, adeguando conseguentemente il piano di razionalizzazione attualmente in vigore;
Ritenuto di dover provvedere, nelle more della disciplina di razionalizzazione del settore, alla definizione delle modalità per l'espletamento delle funzioni amministrative relative alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali e alla determinazione delle distanze tra i medesimi impianti;
Visto il parere favorevole della III Commissione legislativa dell'Assemblea regionale espresso in data 21 dicembre 2007, n. 58;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione n. 21746/264.08.11 del 28 novembre 2008;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi di quanto in premessa richiamato, sono approvate le modalità per la regolamentazione dell'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali. La regolamentazione, riportata in allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante, è altresì integrativa dell'allegato al decreto dell'Assessorato dell'industria n. 45 del 12 giugno 2003: "Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia".
Palermo, 7 gennaio 2009.
  GIANNI 

Allegato

Titolo IV
IMPIANTI AUTOSTRADALI


Art. 26
Nuovi impianti - Potenziamenti

1.  Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento con nuovi prodotti di impianti autostradali già esistenti devono essere presentate al competente ufficio del dipartimento regionale industria corredate del preventivo assenso all'installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o, in caso di viabilità data in concessione, della società titolare della concessione autostradale, nonché dei pareri dei vigili del fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'agenzia delle dogane, in merito agli aspetti tecnico-fiscali e del comune interessato con relativa dichiarazione di compatibilità urbanistica.
2.  Alle domande devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:
a)  documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
b)  adeguata relazione tecnica sull'impianto;
c)  documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
3.  La nuova concessione non potrà essere assentita qualora l'area interessata al nuovo impianto non sia stata preventivamente individuata dall'ANAS o dalla società titolare della concessione autostradale.
4.  La realizzazione del nuovo impianto o il potenziamento, salvo documentate cause di forza maggiore, dovrà essere realizzato, pena la decadenza del provvedimento, entro 24 mesi dalla data di rilascio della concessione/autorizzazione.
5.  Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione, prorogabili una sola volta di trenta giorni, il dipartimento regionale industria provvede al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, inviandone copia al richiedente e agli enti ed uffici di cui al comma 1. Trascorso tale termine la domanda si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente. In tal caso l'interessato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale, pena la decadenza dell'assenso formatosi.
6.  Sussistendo ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi eccepiti entro il termine fissato dalla Amministrazione medesima.
7.  La concessione ha la durata di diciotto anni ed è soggetta a rinnovo.

Art. 27
Modifiche

1.  Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche:
a)  sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
b)  aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
c)  installazione di apparecchi accettatori di carta di credito;
d)  cambio di destinazione dei serbatoi e/o degli erogatori;
e)  sostituzione e aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
f)  installazione apparecchiature self-service post pagamento;
g)  qualsiasi adeguamento a sistemi di pagamento innovativi riconosciuto dagli uffici competenti in materia fiscale e finanziaria;
2.  Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate al dipartimento regionale industria, nonché ai vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da verifica a cura dei vigili del fuoco e dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio.
3.  Le risultanze delle verifiche di cui al precedente comma dovranno essere tempestivamente trasmesse dal concessionario all'Amministrazione regionale.
4.  Il dipartimento regionale industria provvederà ad aggiornare il decreto di concessione sulla base dei verbali di verifica ed a trasmettere copia dell'aggiornamento all'interessato e agli enti ed uffici di cui all'art. 26, comma 1.

Art. 28
Trasferimento della titolarità della concessione

1.  La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione deve essere presentata al dipartimento regionale industria e sottoscritta dal cedente e dal cessionario e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale di carburanti.
2.  La domanda deve essere corredata da:
a)  dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale;
b)  documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell'impianto da parte del cessionario;
c)  documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il cessionario è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/71;
d)  parere dell'ufficio tecnico di finanza.
3.  La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità dell'area del relativo impianto.
4.  Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione il dipartimento regionale industria provvede al trasferimento della titolarità della concessione inviandone copia al cessionario, al cedente e agli enti ed uffici di cui all'art. 26, comma 1.
5.  Al trasferimento della titolarità della concessione si applica la disciplina del silenzio-assenso di cui al precedente art. 26, commi 4 e 5.

Art. 29
Rinnovo della concessione degli impianti

1.  La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata all'ufficio del dipartimento regionale industria almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale. La domanda deve essere corredata del preventivo assenso, da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale, alla permanenza dell'impianto, ovvero da copia autentica dell'istanza destinata ad ottenerlo, nonché dei pareri dei vigili del fuoco, dell'ufficio tecnico di finanza e del comune interessato, quest'ultimo accompagnato dalla relativa dichiarazione di compatibilità urbanistica.
2.  Alla domanda deve essere inoltre allegata specifica documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/71.
3.  Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui al successivo art. 30, comma 1.
4.  Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione il dipartimento regionale industria provvede al rinnovo della concessione, previo accertamento di cui al comma 3, inviandone copia al concessionario e agli enti ed uffici di cui all'art. 26, comma 1.
5.  Al rinnovo della concessione si applica la disciplina del silenzio-assenso di cui al precedente art. 26, commi 4 e 5.

Art. 30
Collaudo degli impianti ed esercizio provvisorio

1.  Ad ultimazione dei lavori di realizzazione di nuovi impianti, di potenziamento di quelli esistenti, ovvero nel caso di rinnovo della concessione, gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, da apposita commissione composta da:
a)  dirigente del competente ufficio del dipartimento regionale industria o un suo delegato;
b) rappresentante dell'U.T.F. competente per territorio;
c) rappresentante dei vigili del fuoco competente per territorio.
2.  Al collaudo assiste un rappresentante della ditta richiedente e un rappresentante dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale.
3.  La commissione provvederà ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.
4.  Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione, verrà trasmessa, a cura del dipartimento regionale industria, al concessionario e agli enti e uffici di cui all'art. 26, comma 1.
5.  Ai componenti della commissione spetta un compenso omnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, di _ 150 da assoggettare alle ritenute di legge oltre al rimborso delle spese.
6.  Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.
7.  In attesa del collaudo, su richiesta del titolare della concessione, il dipartimento regionale industria può autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a centoottanta giorni.
8.  L'autorizzazione all'esercizio provvisorio non può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.

Art. 31
Norme finali

1.  Per quanto non espressamente citato nel presente provvedimento vanno applicate le vigenti norme.
2.  Il rilascio dei provvedimenti concessori ed autorizzatori è soggetto al pagamento delle tasse di concessione governativa per come stabilito al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
3.  Il mancato rispetto del termine stabilito al comma 1 dell'art. 29 comporta la sanzione amministrativa di E 3.000.
4.  In relazione alla necessità di copertura di eventuali zone disagiate ed a salvaguardia del pubblico servizio, l'ANAS, con cadenza triennale, è tenuta a fornire all'Assessorato dell'industria, che provvederà a trasmetterne copia alla competente Commissione legislativa, il programma dei nuovi insediamenti autostradali.
(2009.2.154)087
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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