REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2009 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 gennaio 2009.
Approvazione di modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del comune di Furci Siculo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il foglio prot. n. 6886 del 29 luglio 2008, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 61957 del 5 agosto 2008, con il quale il comune di Furci Siculo ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alle modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio comunale ed alle norme di attuazione in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la deliberazione n. 44 del 7 novembre 2007, con la quale il consiglio comunale di Furci Siculo ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, le modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio comunale in particolare agli artt. 26) e 40) ed alle norme di attuazione, agli artt. 11, 22, 23, 36, 37, 38, 39 in variante al piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 801 del 19 luglio 2004;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di consiglio comunale n. 44 del 7 novembre 2007;
Vista la certificazione del 22 luglio 2008 del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione dell'atto deliberativo n. 44 del 7 novembre 2007, nonché attestante che avverso di esso non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni nei termini di legge;
Vista la nota prot. n. 81408 del 28 ottobre 2008, con la quale questo Assessorato, nel condividere il suddetto parere, ha richiesto al comune di Furci Siculo, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di adottare le controdeduzioni alle determinazioni di cui al parere n. 39 del 17 ottobre 2008 dell'U.Op. 4.1/D.R.U.;
Rilevato che il comune, alla scadenza dei termini dalla notifica (fax del 29 ottobre 2008), non ha proceduto alla formalizzazione di proprie controdeduzioni;
Visto il parere n. 39 del 17 ottobre 2008, reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, con il quale questa U.Op. 4.1 del servizio IV/D.R.U. ha ritenuto di potere approvare parzialmente la proposta di variante, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  quanto letto sulla proposta di modifica del regolamento edilizio predisposta secondo il parere della commissione comunale permanente del 12 ottobre 2007, presenta delle incongruenze tra il "proposto" ed il "modificato" (vedi art. 26, commi 8 e 12, art. 40, pag. 16 modificare la superficie massima coperta da 25 mq. a 50 mq. ....), ed inoltre i riferimenti alle pagine della delibera, oggetto di riscontro da parte di questo ufficio, per le modifiche proposte, non risultano attendibili (vedi pag. 17 modificare la dimensione massima della copertura da 1/3 a 1/2, pag. 18 modificare la superficie del gazebo da 25 mq. a 30 mq. ecc.);
-  tuttavia, questi errori materiali, non hanno impedito la comprensione delle modifiche riportate mediante lettura puntuale degli stessi articoli del regolamento edilizio, sebbene abbiano causato difficoltà in un confronto immediato così come proposte dall'atto deliberativo, consentendo a questa U.Op. 4.1 di potere esprimere le proprie valutazioni e/o rilievi;
-  le modifiche apportate all'art. 26 del regolamento edilizio, oggetto del presente parere, scaturiscono dalla necessità di colmare e di chiarire i punti dello stesso di equivocabile interpretazione, attraverso l'introduzione di parametri tecnici e di criteri di misurazione (distanze dai confini, altezze dei fabbricati, computo della superficie lorda del pavimento ecc.) chiariti in sede di proposizione del progetto da parte del tecnico progettista, con l'ausilio di disegni descrittivi. Inoltre il presente articolo è stato integrato con il comma 23 per il recepimento dell'art. 1, comma 350, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che in particolare prevede per le nuove costruzioni, la possibilità d'installazione dei pannelli fotovoltaici. In detti termini si ritiene di poter accogliere le modifiche proposte dall'Amministrazione con l'inserimento delle precisazioni e/o prescrizioni che di seguito si riportano in corsivo:
Art. 26) Regolamento edilizio
-  comma 17. Aggiungere le parole dopo il periodo: "Nelle zone residenziali di completamento B1 e B2 è prescritta la distanza minima dal confine di mt. 5 a prescindere dall'altezza dei fabbricati frontistanti esistenti e di progetto" le parole: ", fatte salve le maggiori limitazioni previste dalla normativa sismica.";
-  comma 18. Aggiungere le parole dopo il periodo: "Nelle zone omogenee B1 e B2 la distanza tra pareti finestrate e/o parti di pareti finestrate non deve essere inferiore a mt. 10 a prescindere dall'altezza delle pareti dei fabbricati che si fronteggiano" le parole: ", fatte salve le maggiori limitazioni previste dalla normativa sismica.";
-  punto 25. Gazebo; punto 27. Chiosco; punto 29. Logge. Si accoglie, per le caratteristiche costruttive dei "Chioschi" quanto riportato nel verbale n. 5 del 18 ottobre 2007, secondo il parere coordinato della Commissione edilizia comunale permanente, approvando "la superficie coperta dei chioschi non superiore a 25 mq." e non "30 mq." così come riportato a pag. 15 dell'atto deliberativo n. 44/2007. Aggiungere inoltre alla fine dei punti 25, 27, 29 dell'art. 26) sopracitati le seguenti parole "nel rispetto degli artt. 18 e 20 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003 e della limitazione introdotta dall'art. 12 della legge regionale n. 15 del 14 aprile 2006".
-  la modifica dell'art. 40 del regolamento edilizio consente il recupero abitativo dei sottotetti regolarmente realizzati, tuttavia è da cassare dello stesso le parole: "alla data del 30 novembre 2005" ed aggiungere, in ordine a quanto prevede la legge, le parole: "data del 16 aprile 2003". Con la stessa è ammessa in deroga alle norme igienico-sanitarie l'altezza calcolata, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003. Nei termini sopra indicati detta modifica è ritenuta assentibile;
-  le modifiche alle norme di attuazione, in assenza delle valutazioni del Genio civile, così come sopra chiarito con il presente parere, possono essere ritenute assentibili soltanto nei seguenti termini in quanto da ritenersi di tipo regolamentare;
-  l'art. 23 delle norme di attuazione risulta accoglibile con la seguente prescrizione:
-  aggiungere dopo il periodo: "Tale limitazione si applica anche nel caso di ristrutturazione che preveda la demolizione e la ricostruzione", le seguenti parole: "nel rispetto dei volumi esistenti";
-  l'art. 37 delle norme tecniche di attuazione risulta accoglibile ad esclusione di alcune parti che interessano:
-  zone F2: verde attrezzato di progetto. In particolare per detta zona, i piani particolareggiati ammessi, d'iniziativa comunale o su proposta di privati proprietari di terreni, devono essere estesi all'intera area interessata dall'intervento, compatibilmente a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente. La modifica proposta può ritenersi parzialmente accoglibile, escludendo la possibilità d'intervento per parti di esse. Cassare, dopo il periodo parzialmente modificato: "I piani possono essere predisposti su proposta di privati proprietari estesi alle intere zone." le seguenti parole: "o parti di esse aventi comunque superfici non inferiori ai lotti funzionali previsti dalla normativa relative agli specifici servizi da realizzare." Inoltre l'indice di fabbricabilità territoriale deve essere (come previsto) strettamente connesso alle attrezzature da realizzare per tali zone, pertanto viene cassato il periodo: "Indice di fabbricabilità territoriale pari a quello previsto per le zone adiacenti". Per i motivi sopra riportati in assenza di un parametro edificatorio attendibile e sufficiente alla realizzazione di un'attrezzatura d'interesse pubblico ;
-  zone SP: Servizi territoriali esistenti e di progetto. Come sopra, anche il piano planivolumetrico per l'attuazione delle previsioni in tale zona deve essere esteso all'intera area. Pertanto, la modifica proposta può ritenersi parzialmente accoglibile, cassando, dopo le parole: "I piani possono essere predisposti anche da privati proprietari di terreni la cui estensione è pari alle intere zone." il periodo: "...o a parti di esse aventi comunque superficie non inferiore ai lotti funzionali previsti dalle norme relative agli specifici servizi da realizzare.";
-  l'art. 38 delle norme tecniche di attuazione, modificato, introduce la possibilità di realizzare autorimesse o autosilo nelle aree destinate a parcheggio anche su iniziativa privata, previa stipula di apposita convenzione. Si condividono le modifiche effettuate nel presente articolo, tuttavia risulta a parere di questo ufficio introdurre un parametro che regolamenti la massima superficie da destinare alle attrezzature integrative e servizi che è stata fissata pari a 1/10 di quella individuata nel piano regolatore generale. Si accoglie quindi la modifica con la seguente prescrizione: aggiungere dopo le parole: "...residenze per gli stessi gestori", le seguenti parole: "destinando ad essi una superficie max pari a 1/10 di quella individuata nello strumento urbanistico vigente." Inoltre, non risultando specificate le modifiche da apportare alle destinazioni previste nell'articolo in questione, il periodo di seguito specificato viene interamente cassato: "Le destinazioni specifiche previste nel presente articolo possono essere modificate con deliberazione di consiglio comunale ai sensi della vigente legislazione nazionale o regionale".
-  La modifica all'art. 39 delle norme di attuazione introduce la possibilità di realizzare opere infrastrutturali e di arredo, servizi igienici, chioschi per il ristoro ecc., compatibili con la fruizione del parco suburbano. Si precisa che tale modifica consentirebbe, altresì, la realizzazione di strutture ricettive di iniziativa comunale o privata, senza fare riferimento alcuno a parametri edificatori che ne definirebbero in modo oggettivo la consistenza degli interventi. Si accoglie quindi la modifica cassando da essa il periodo: "E' consentita la realizzazione di attrezzature ricettive per il ristoro e di servizio connesse alla fruizione del parco anche mediante forme di gestione convenzionata privata.";
-  in fase di adozione della variante è stato proposto da un consigliere comunale, ed adottato dal consiglio, un emendamento attraverso il quale si intende sostituire l'art. 35 delle norme tecniche di attuazione;
-  lo stesso non può ritenersi accoglibile in relazione ai motivi sopra chiariti che propongono un nuovo carico urbanistico edilizio che deriverebbe dalla sua approvazione;
Per tutto quanto sopra rilevato, questa unità operativa 4.1 del servizio IV è del parere che le modifiche e le integrazioni proposte dalla commissione edilizia comunale permanente espresse con pareri del 12 e 18 ottobre 2007 e del 2 novembre 2007, al vigente regolamento edilizio comunale ed alle norme di attuazione, oggetto della variante adottata dal consiglio comunale con l'atto deliberativo n. 44 del 7 novembre 2007, possano essere ritenute parzialmente assentibili, in ragione alle motivazioni sopra richiamate ed alle condizioni e prescrizioni imposte dagli organi competenti, che si sono espressi e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni occorrenti.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 39 del 17 ottobre 2008, reso dall'U.O. 4.1/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, ad esclusione del punto relativo alla prescrizione di modifica dell'art. 40 del regolamento edilizio, nella parte che riguarda la data a cui si deve fare riferimento (regolarmente realizzati), per poter essere applicata la norma, che deve intendersi il 30 novembre 2005, secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 5 della legge regionale n. 19/2005 e non il 16 aprile 2003;
Ritenuto di poter procedere all'approvazione della modifica regolamentare secondo quanto specificato nel richiamato parere;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 39 del 17 ottobre 2008 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U., così come rettificato con il presente decreto, sono approvate, in variante al piano regolatore generale vigente, le modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio comunale apportate agli artt. 26 e 40 ed alle norme di attuazione, apportate agli artt. 11, 22, 23, 36, 37, 38, 39 adottate dal consiglio comunale di Furci Siculo con deliberazione n. 44 del 7 novembre 2007.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 39 del 17 ottobre 2008 reso dall'U.O.4.1/ D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 44 del 7 novembre 2007.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Furci Siculo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 gennaio 2009.
  LIBASSI 

(2009.4.273)116
Torna al Sommariohome


*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 58 -  15 -  35 -  73 -  86 -  26 -