REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÝ 20 MAGGIO 2009 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 14 maggio 2009, n. 6.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo  I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI ED IN MATERIA DI ENTRATE
Art.  1.
Risultati differenziali

1.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2009 è determinato in termini di competenza in 683.274 migliaia di euro.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2010 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 174.573 migliaia di euro, mentre per l'anno 2011 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 42.550 migliaia di euro.
3.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 compresi quelli inclusi nel Programma attuativo regionale 2007-2013, nelle more della definizione dell'iter di approvazione dello stesso, per un ammontare complessivo pari a 650.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009, di 455.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010 e di 261.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011.
Art.  2.
Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1.  Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2007 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2008, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2.  Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.
3.  Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
4.  Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1998, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2008, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
5.  Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.
6.  Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2007 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2006, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2008 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
7.  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
8.  Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.
9.  Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
10.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art.  3.
Limiti d'impegno

1.  Le somme impegnate su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno autorizzati con leggi precedenti all'esercizio finanziario 2008 e per le quali alla chiusura del medesimo esercizio finanziario 2008 non siano stati emessi titoli di spesa, sono eliminate dal bilancio. Sono, comunque, fatti salvi i pagamenti effettuati durante l'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno 2009.
2.  Qualora con riguardo alle somme eliminate in attuazione del comma 1 sussista l'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'anno di assunzione dell'impegno poliennale, si provvede a valere sul pertinente fondo di riserva istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e previa istanza documentata da presentare al competente dipartimento regionale che ha disposto l'originario impegno.
Art.  4.
Controllo e monitoraggio della spesa

1.  Per l'esercizio finanziario 2009, i centri di responsabilità amministrativa dell'Amministrazione regionale assumono mensilmente impegni di spesa per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nei capitoli istituiti secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui ed ogni altra spesa non frazionabile.
2.  Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica rispetto ai risultati differenziali determinati con l'approvazione con legge regionale dei documenti contabili - bilancio di previsione e disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 - il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa, anche se autorizzati in forza di leggi regionali, e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese individuate al comma 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può proporre al Presidente della Regione, su segnalazione delle competenti amministrazioni, l'esclusione di altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento.
3.  Le disposizioni previste al comma 1 si applicano altresì agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti da parte della Regione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore.
Art.  5.
Contenimento delle spese di funzionamento

1.  Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 600, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Amministrazione regionale, gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti regionali costituenti il settore pubblico regionale di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, adottano piani triennali per la individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nella automazione d'ufficio, nonché delle autovetture di servizio, anche attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi.
2.  Nei piani di cui al comma 1 sono altresì individuati gli interventi diretti alla soppressione o all'accorpamento di uffici e strutture centrali e periferiche, finalizzati anche alla istituzione di sportelli unici per gli utenti ed alla riduzione di oneri per la locazione e la gestione di immobili.
3.  A consuntivo annuale le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono una relazione agli organi di controllo e alla Corte dei conti. Il Presidente della Regione trasmette all'Assemblea regionale siciliana ed alla Corte dei conti la relazione relativa all'Amministrazione regionale.
Art.  6.
Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze promuove, per l'anno 2009, la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano dell'efficacia, della qualità e della economicità.
2.  Il programma di cui al comma 1 è sottoposto al parere vincolante della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.
3.  Il programma deve, almeno:
a)  prendere in esame le priorità e l'efficacia dei principali programmi di spesa della Regione indicando per essi anche precisi obiettivi, sulla base di indicatori misurabili e verificabili ex post, anche dai cittadini;
b)  verificare lo stato di efficienza dell'organizzazione della Regione, esaminando gli aspetti organizzativi comuni per il complesso delle amministrazioni regionali, al fine di identificare possibili incrementi di efficienza e possibili sinergie;
c)  proporre linee generali per la revisione del sistema di classificazione del bilancio regionale che conduca ad una semplificazione del bilancio riclassificato per funzioni.
4.  Entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni regionali trasmettono all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, evidenziando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in relazione all'allocazione delle risorse ed alle azioni che possano incrementare l'efficacia della spesa. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze presenta all'Assemblea regionale siciliana entro il 30 novembre 2009 una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento.
5.  Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono individuate esclusivamente all'interno dell'Amministrazione regionale senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione le risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione del programma di cui al presente articolo.
Art.  7.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali

1.  Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, è fatto divieto alle società, a capitale interamente o a maggioranza pubblico non quotate in borsa, costituite o partecipate dall'Amministrazione regionale nonché alle aziende regionali, agli istituti, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed enti regionali comunque denominati, di procedere alla costituzione o partecipazione ad altre società od organismi vari.
2.  Gli enti di cui al comma 1 procedono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione delle società od organismi partecipati, comunicando l'avvio delle procedure ed i tempi di liquidazione agli organi tutori e alla Ragioneria generale della Regione.
3.  Il mancato avvio delle procedure previste dal presente articolo comporta l'immediata decadenza di tutti gli organi d'amministrazione degli enti di cui al comma 1 o la revoca dei rappresentanti della Regione nelle società.
Art.  8.
Patto di stabilità

1.  Al fine di evitare che la crisi economica in atto abbia pesanti refluenze sull'occupazione e sulle condizioni di vita dei cittadini residenti nel proprio territorio, la Regione mette in atto azioni a sostegno dell'economia reale, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009, serie C 16/1.
2.  In armonia con quanto previsto dal patto di cui al comma 1, la Regione si avvale della flessibilità nella politica di bilancio offerta dal piano di stabilità e di crescita, al fine di dare concreta attuazione agli interventi ed alle misure anticicliche da realizzare da parte degli enti locali.
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  I trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, non sono considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale.
Art.  9.
Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011

1.  Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.
2.  Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
3.  Per il triennio 2009-2011 un'ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti per il rimborso dell'80 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno precedente per la gestione degli asili nido.
4.  Per il triennio 2009-2011 una ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per rimborsare ai comuni l'80 per cento delle spese sostenute e documentate per ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.
5.  La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
7.  Per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, determinate con il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, sono ridotte del 12 per cento.
8.  Le assegnazioni annuali di cui al comma 7 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.
9.  La ripartizione delle risorse di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
10.  Per la riparazione e il ristoro dei danni subiti da soggetti pubblici o privati nonché per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2008 e di gennaio e febbraio dell'anno 2009 compresi quelli di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 16 gennaio 2009, n. 3734 e successive modifiche e integrazioni, accertati e quantificati dal Dipartimento regionale della protezione civile, con priorità per gli interventi già effettuati, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
11.  Entro la terza rata trimestrale in favore degli enti locali, per le assegnazioni previste dal presente articolo, i medesimi enti certificano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'inadempimento degli obblighi suddetti comporta una riduzione della quarta rata trimestrale in misura determinata dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.
12.  Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio.
Art.  10.
Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1.  All'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:
"2bis.  L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'obbligo per il comune di sospendere i trasferimenti di somme a qualsiasi titolo fino a quando l'azienda pubblica non abbia ottemperato.
2ter.  Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge i legali rappresentanti degli enti di cui ai commi 1 e 2 trasmettono all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una dichiarazione, a propria firma, attestante l'istituzione del servizio di cui al comma 1 e la nomina del responsabile del procedimento.
2quater.  L'aggiornamento del sito è effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2bis.".
Art.  11.
Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria

1.  Al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di tre esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi.
2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le anticipazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti.
3.  Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.
Art.  12.
Riequilibrio finanziario delle province

1.  All'articolo 27 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 dopo le parole "aree interne" sono aggiunte le seguenti parole: "di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26. L'individuazione dei criteri compensativi non comporta l'assegnazione di una quota di trasferimento annuale inferiore alla quota stabilita per l'anno 2002.".
Art.  13.
Attribuzione di somme alle province per l'erogazione dei servizi socio assistenziali

1.  Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, le parole "1.650 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "1.720 migliaia di euro.".
2.  Gli oneri finanziari derivanti dal comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gravano sulle disponibilità del fondo autonomie locali per le province.
Art.  14.
Cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici territoriali

1.  Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei debiti degli enti pubblici, territoriali e non, loro società e consorzi derivanti da contratti di somministrazione, forniture ed appalti, gli stessi certificano, entro venti giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del creditore, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Il rifiuto del rilascio della certificazione deve essere entro 30 giorni adeguatamente motivato. La certificazione attesta l'inesistenza di eccezioni opponibili ai creditori nascenti dal contratto e/o dall'esecuzione dello stesso.
2.  La certificazione di cui al comma 1 può essere utilizzata da parte dei creditori al fine di perfezionare con banche o intermediari finanziari abilitati dalla vigente legislazione operazioni di cessione del credito pro-soluto. L'eventuale cessione, da perfezionare nel rispetto delle formalità di legge, ha effetto nei confronti del debitore ceduto. Qualora l'esigibilità dei crediti certificati sia subordinata secondo quanto previsto dal contratto, al verificarsi di una determinata scadenza temporale connessa alla modalità di perfezionamento della somministrazione, della fornitura o di esecuzione dell'appalto, la cessione è immediatamente efficace e l'esigibilità del credito resta condizionata al maturare della scadenza prevista.
3.  Al fine di evitare che imprese, artigiani e commercianti che vantano crediti nei confronti della Regione non ottengano l'attestazione di regolarità contributiva da parte di Inps, Inail e Cassa edile per la sussistenza di debiti nei confronti di detti enti, anche di entità inferiore al credito vantato, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i suddetti istituti per poter consentire a imprese, artigiani e commercianti, la compensazione con i debiti contributivi, dei crediti vantati dagli stessi nei confronti della Regione e da questa certificati con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Le modalità relative alla compensazione e alla stipula della convenzione sono previste da un apposito decreto emanato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4.  Al fine di evitare che le amministrazioni pubbliche procedano al blocco dei pagamenti superiori a euro 10.000 qualora a carico del destinatario risultino debiti col fisco superiori al suddetto importo pur in presenza di crediti di importo superiore vantati nei confronti della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di consentire la compensazione dei crediti vantati e certificati con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con i debiti relativi a imposte di spettanza regionale.
5.  Le modalità relative alla compensazione e alla stipula della convenzione sono previste da un decreto emanato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
6.  Gli enti locali, loro società e consorzi, e le ASL certificano alle cooperative sociali entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se i crediti dalle stesse vantati siano liquidi ed esigibili.
7.  La certificazione di cui al comma 6 può essere utilizzata per cessioni di credito pro soluto.
Art.  15.
Fondo di Quiescenza

1.  I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.
2.  E' istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.
3.  Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4.  Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
5.  La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.
6.  I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.
7.  L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.
8.  L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.
9.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.
10.  In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.
11.  L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.
13.  Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.
14.  La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.
15.  L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale.".
16.  L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.
17.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.
Art.  16.
Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere e sostenere l'agricoltura, è autorizzato a concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.
2.  I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 50.000 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 500.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie.
3.  Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, si applica la procedura valutativa "a sportello" ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali.
5.  Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), che assume il ruolo di gestore concessionario. La CRIAS a tal fine costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo di gestore concessionario. La convenzione prevede che l'impresa richiedente corrisponda alla CRIAS, oltre a una commissione a copertura delle spese di istruttoria non superiore a euro centocinquanta, un tasso di interesse calcolato nella misura del trenta per cento del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per giovani agricoltori, nonché nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento BCE, aumentato di un punto per le altre imprese, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 19 gennaio 2008, n. C 14/6.
6.  Per i finanziamenti di importo sino ad euro trentamila l'impresa richiedente non è obbligata a fornire garanzie reali. Per i finanziamenti di importo superiore a euro trentamila, sono richieste garanzie reali o patrimoniali, personali o di terzi.
7.  Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 15.000 migliaia di euro.
Art.  17.
Credito agrario di esercizio a tasso agevolato

1.  Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009, nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:
a)  il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;
b)  il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, in essere prima della data di pubblicazione della presente legge o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni.
2.  Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata.
3.  Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
4.  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
5.  Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.
6.  Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008:
a)  8.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a);
b)  12.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b).
Art.  18.
Consolidamento delle passività onerose in agricoltura

1.  La Regione sostiene la ristrutturazione e la riorganizzazione delle imprese del settore agricolo aventi sede nel proprio territorio. Sono beneficiarie dell'intervento le imprese agricole, singole o associate, rispondenti ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2.  La Regione concede contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, comprese le passività arretrate, e per il consolidamento delle passività onerose gravanti sulla gestione e derivanti da operazioni creditizie in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e fornisce le garanzie sussidiarie o le controgaranzie a supporto di quelle già offerte dai confidi in favore degli istituti di credito, ai sensi della vigente normativa regionale.
3.  Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale, calcolata al tasso di riferimento, e la rata calcolata al tasso agevolato, pari al 30 per cento del tasso ufficiale della Banca centrale europea, vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione. Il contributo è erogato agli istituti in rate semestrali o annuali, costanti e posticipate, alle scadenze fissate dai contratti.
4.  Per gli interventi di capitalizzazione, al fine di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitali investiti, ai soggetti di cui al comma 1 può essere concesso, per l'aumento del capitale sociale, un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento dell'incremento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci. Alle sole organizzazioni dei produttori riconosciute e alle aziende ad esse associate può essere concesso, in aggiunta al contributo di cui al presente comma, un ulteriore contributo sugli interessi nella misura del 70 per cento del prestito finalizzato all'aumento del capitale, al fine di favorire i soci nella sottoscrizione delle rispettive quote. La durata massima del prestito è fissata in anni cinque, al tasso agevolato di cui al comma 3.
5.  Sono trasformate in mutui ventennali a tasso agevolato le seguenti passività definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge:
a)  prestiti agrari di conduzione accesi a tasso di riferimento;
b)  prestiti ed altri finanziamenti bancari a breve, fino a un massimo di diciotto mesi;
c)  scoperti di conto corrente bancario;
d)  prestiti finanziari e mutui ordinari a medio e a lungo termine;
e)  prestiti dei soci.
6.  I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
7.  I soggetti beneficiari effettuano l'aumento di capitale sociale per un importo almeno pari ad una annualità di ammortamento del prestito da consolidare.
8.  Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 5.000 migliaia di euro.
9.  Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa della stessa procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".
Art.  19.
Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato

1.  Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dell'attuale grave crisi economica mondiale o del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito prorogano fino a diciotto mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2008, nonché le esposizioni delle aziende agrumicole, ortofrutticole e serricole, con scadenza sino alla rata del 31 maggio 2009, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento delle singole scadenze.
2.  Le domande di ammissione al beneficio della proroga sono presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3.  Le operazioni prorogate ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di ristrutturazione secondo le modalità previste dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 14, ed in tal caso la data di scadenza della proroga coincide con la data della stessa ristrutturazione e comunque non può superare la data del 31 dicembre 2009. A tal fine le richieste di ristrutturazione sono avanzate agli Istituti di credito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le esposizioni riferite alle aziende agrumicole, frutticole e serricole richiamate al comma 1, per le quali la domanda è avanzata entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell'esposizione.
4.  Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 14, è così sostituito: "5.  Le esposizioni oggetto della ristrutturazione si considerano in regime di proroga non agevolata sino alla data del perfezionamento della procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2009".
5.  Le operazioni di ristrutturazione di cui alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 14, e di cui al presente articolo, sono assistite dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
Art.  20.
Disposizioni in favore della viticoltura

1.  Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "9.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "500 migliaia di euro".
2.  Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19/2005, le parole "25.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "10.000 migliaia di euro".
3.  Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19/2005, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:
"hbis)  8.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopara viticola) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito;
hter)  500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto;
hquater)  15.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c), in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002.".
Art.  21.
Riperimetrazione di aziende faunistico-venatorie

1.  Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:
"2bis.  In caso di riperimetrazione di aziende già esistenti per la trasformazione in due o più aziende faunistico-venatorie contigue la superficie minima di ciascuna non può essere inferiore a 140 ettari. Il decreto iniziale di riconoscimento dell'azienda al momento della riperimetrazione, conserva la propria validità, fino all'emissione dei nuovi decreti di riconoscimento per le aziende richiedenti la nuova perimetrazione, fermo restando la contiguità delle stesse, gli impegni assunti, i programmi, i piani, i tributi e l'obbligo della tabellazione previsti dal decreto iniziale, a mezzo di singole dichiarazioni dei nuovi concessionari. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma provvede direttamente il Servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste".
Art.  22.
Riconoscimento di associazioni faunistico-venatorie

1.  Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole "E', altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "Italcaccia''", è aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A. e Enalcaccia.".
Art.  23.
Norme sui consigli di circoscrizione

1.  Sino alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica, le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, si applicano anche ai consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, ove i consigli siano stati istituiti ai sensi della previgente normativa.
2.  I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono mantenere i consigli circoscrizionali, senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci, ove gli stessi siano stati istituiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.
Art.  24.
Oneri per permessi retribuiti di consiglieri di enti locali

1.  Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  le parole "ad un terzo" sono sostituite dalle parole "a due terzi";
b)  l'ultimo periodo è soppresso.
Art.  25.
Attivazione di iniziative di microcredito

1.  All'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato dall'articolo 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo "o per l'attivazione di iniziative di microcredito"; alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo "salvo che per le iniziative di microcredito da realizzarsi secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze".
2.  La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie ed alle microimprese siciliane, rispettivamente residenti ed operanti nel territorio siciliano, che coinvolgano, in particolare, donne e giovani e contrastare così il fenomeno criminale dell'usura. Per la definizione di microimpresa si fa riferimento a quella contenuta nell'Allegato I al regolamento della Commissione europea (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 agosto 2008, serie L214.
3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS) da destinarsi per il 65% dell'ammontare in favore delle microimprese e per il restante 35% in favore delle famiglie. Tale fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati.
4.  All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito - alla cui nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze o un suo delegato, con funzione di presidente, tre rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito e il segretario, individuato tra il personale del Dipartimento regionale finanze e credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.
5.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito - è autorizzato a stipulare convenzioni con le aziende di credito operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi no profit, al fine di attivare le iniziative di microcredito alle famiglie di cui al comma 1. E' altresì autorizzato a stipulare convenzioni con le aziende di credito riguardo alle iniziative di microcredito rivolte alle microimprese. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito - predispone uno schema tipo delle suddette convenzioni, da sottoporre al parere della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.
6.  I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di euro 3.000 per le operazioni di microcredito alle famiglie e di euro 15.000 per le operazioni destinate alle microimprese, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire:
a)  l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
b)  le modalità di accesso al microcredito da parte di famiglie e microimprese e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento in favore di queste;
c)  la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
d)  i tassi di interesse massimi applicabili;
e)  l'importo massimo dei prestiti;
f)  i criteri di precedenza per l'accesso al credito.
7.  Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da adottarsi sentita la Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma 3 e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le iniziative sono attuate nei limiti e alle condizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, serie L379, n. 875/2007 del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007, serie L193, n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, serie L337, così come successivamente modificati ed integrati, e tenuto conto, relativamente al triennio 2009-2011, della Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C16/01).
8.  Per la costituzione del Fondo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro cui si provvede con parte delle entrate previste dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da reiscrivere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009.
Art.  26.
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1.  All'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, dopo le parole "obiettivi specifici 4.1" sono aggiunte le seguenti: ", 4.2";
b)  al comma 5, dopo le parole "obiettivi specifici 4.1" sono aggiunte le seguenti: ", 4.2".
Art.  27.
Contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese dei servizi ospedalieri

1.  Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, è aggiunto il seguente comma:
"4bis.  Con il decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per l'industria può prevedere l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri".
Art.  28.
Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15. Norme in materia di contrasto alla criminalità

1.  Alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, le parole "aprire un" sono sostituite con le parole "indicare un";
b)  al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "bonifico bancario" sono aggiunte le seguenti: "bonifico postale o assegno circolare non trasferibile";
c)  all'articolo 16 le parole "100.000 euro" sono sostituite dalle parole "150.000 euro".
Art.  29.
Norme in materia di censimento degli alloggi popolari

1.  All'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1bis.  I comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari annualmente provvedono all'aggiornamento dei dati del censimento con le modalità di cui al presente articolo come integrate dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11.
1ter  (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
1quater.  I dati annuali del censimento sono trasmessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di marzo".
Art.  30.
Modifica di norme in materia di mutui per la prima casa

1.  All'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, dopo il nono comma sono aggiunti i seguenti:
"9bis.  I commi sesto e ottavo non si applicano nel caso in cui il mutuatario documenti, nelle forme di legge, che il mancato pagamento delle rate scadute di ammortamento sia stato causato da gravi e sopravvenuti motivi di seguito elencati:
a)  morte del beneficiario;
b)  sopravvenuta indisponibilità di reddito causata da spese sanitarie sostenute dal beneficiario per gravi e inabilitanti malattie;
c)  perdita di occupazione stabile, con conseguente riduzione del reddito da lavoro ad un livello inferiore a 10 mila euro annui.
9ter.  Nei casi elencati nel comma 9bis non si applicano gli interessi legali e di mora.
9quater.  In ogni caso, al mutuatario che estingue interamente il debito, può essere operata una transazione fino ad un massimo del 20 per cento per gli interessi legali e di mora per le rate di ammortamento scadute.".
Art.  31.
Fondo progettazione

1.  E' istituito nel bilancio della Regione, Ragioneria generale della Regione, un Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla progettazione definitiva necessaria per l'accesso alle risorse, anche di provenienza extraregionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali.
2.  L'importo del Fondo di cui al comma 1 è determinato, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana in 60.000 migliaia di euro per l'anno 2009 e 90.000 migliaia di euro per l'anno 2010.
3.  Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:
a)  per il 15 per cento alle finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15;
b)  per l'85 per cento in favore degli enti locali.
4.  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, che comunque si attengono ai seguenti criteri di priorità:
a)  inserimento, per gli enti locali, dell'opera nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche approvato in allegato al bilancio di previsione e per le amministrazioni regionali nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria;
b)  finalizzazione dell'intervento al completamento, messa in sicurezza o valorizzazione del patrimonio edilizio, urbanistico o ambientale o alla portualità peschereccia;
c)  destinazione del fondo degli enti locali ai comuni, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti;
d)  eventuale cofinanziamento dell'onere di progettazione da parte del soggetto richiedente.
5.  Le eventuali risorse non utilizzate per le finalità previste dal comma 3 sono ripartite proporzionalmente tra le restanti destinazioni.
6.  Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme che i soggetti destinatari del presente articolo rimborsano entro novanta giorni dall'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere.
7.  Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, gli enti locali sono comunque tenuti, nel termine di cinque anni dall'erogazione delle somme previste dal presente articolo, a rimborsare al Fondo di cui al comma 1 le somme anticipate dalla Regione.
8.  In caso di mancato versamento la Ragioneria generale della Regione è autorizzata a provvedere al recupero delle somme erogate, a valere sui trasferimenti regionali in favore degli enti beneficiari.
9.  I soggetti di cui ai commi 6 e 7 sono obbligati a dare tempestiva comunicazione alla Ragioneria generale della Regione dell'avvenuto versamento delle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi. In caso di mancata comunicazione o versamento il soggetto inadempiente non può accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
10.  L'articolo 17bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 69 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, sono abrogati.
11.  In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2009 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2009.
12.  Per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2009 la spesa di 2.500 migliaia di euro. Per le suddette finalità il contributo per ogni ente richiedente non può essere concesso in misura superiore al 50 per cento delle spese preventivate e successivamente rendicontate.
Art.  32.
Disposizioni in materia di studio e progettazione di opere pubbliche

1.  Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Genio civile opere marittime" sono aggiunte le parole "e per gli impianti sportivi dal CONI Sicilia, anche attraverso la CONI Servizi.".
Art.  33.
Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee

1.  L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale per un importo massimo di 300 migliaia di euro, e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100% del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, un limite di impegno ventennale dell'importo di 7.500 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro.
3.  L'articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.

Art.  34.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  35.
Interventi per la formazione della "gente di mare"

1.  Per l'avviamento al lavoro nel settore marittimo e per garantire la sicurezza, come previsto dalle norme International Maritime Organization (IMO), l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, adotta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto di indirizzo per definire:
a)  i criteri di individuazione, attraverso bandi di gara a evidenza pubblica, degli enti o degli istituti, tra quelli riconosciuti ed autorizzati dal Ministero dei trasporti, Dipartimento della navigazione marittima e acque interne, come previsto dalle norme internazionali, definite "STCW78/95 STANDARD", e dalla circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 Ministero dei trasporti e dal decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 per le persone a mobilità ridotta (PMR) per l'addestramento e la tenuta della certificazione ai fini della formazione del personale marittimo;
b)  la programmazione dei percorsi di addestramento e della formazione ai fini dell'applicabilità dei requisiti obbligatori minimi previsti per il personale che presta servizio su navi battenti bandiera italiana e straniera che effettuano viaggi nazionali ed internazionali;
c)  le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari del buono formativo residenti da almeno tre anni nella Regione e iscritti al collocamento marittimo della stessa, per la frequenza dei corsi teorico-pratici.
2.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione siciliana.
Art.  36.
Misure urgenti per l'emergenza sociale

1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2009 e nell'anno 2010, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l'impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
2.  La gestione dei cantieri di cui al comma 1 è affidata direttamente ai comuni.
3.  Possono essere ammesse a finanziamento le spese concernenti:
a)  retribuzione ed oneri assicurativi del personale di direzione;
b)  retribuzione ed oneri assicurativi dei lavoratori;
c)  spese forfettarie di progettazione e compenso forfettario spettante al Responsabile unico per il procedimento (RUP);
d)  costo del materiale, dei trasporti, noli e mano d'opera qualificata o specializzata.
4.  Il trattamento economico dei lavoratori utilizzati per la realizzazione dei progetti previsti dal comma 1 nonché del personale di direzione, è fissato nella misura prevista dalla vigente normativa per i cantieri di lavoro.
5.  I rappresentanti legali dei comuni inoltrano istanza di finanziamento all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le istanze sono corredate del progetto regolarmente approvato dagli organi competenti e munito dei visti necessari.
6.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione dispone l'accreditamento dell'intero ammontare delle somme finanziate dopo aver acquisito i seguenti documenti:
a)  comunicazione di inizio dei lavori;
b)  verbale di selezione dei lavoratori da avviare al cantiere;
c)  nomina e ratifica del personale di direzione;
d)  dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa;
e)  copia del verbale di aggiudicazione della fornitura dei materiali, noli e trasporti.
7.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può disporre ispezioni amministrative sulla conduzione dei cantieri.
8.  Il comune, entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione dei lavori, trasmette all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione la relazione consuntiva finale dei lavori e contestualmente versa in entrata nel bilancio della Regione eventuali somme residue, con la specifica degli interessi maturati ed al netto della commissione bancaria.
9.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare ad ogni comune della Regione, per l'anno 2009, un numero di cantieri di lavoro secondo il seguente prospetto:
a)  n.    2 per i comuni fino a 3.000 abitanti; 
b)  n.    4 per i comuni fino a 5.000 abitanti; 
c)  n.    5 per i comuni da 5001 a 10.000 abitanti; 
d)  n.    6 per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti; 
e)  n.    7 per i comuni da 15.001 a 30.000 abitanti; 
f)  n.    8 per i comuni da 30.001 a 60.000 abitanti; 
g)  n. 12 per i comuni oltre 60.000 abitanti; 
h)  almeno 15 per i comuni oltre 300.000 abitanti. 

10.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 2009 la spesa di euro 55.400 migliaia di euro e per l'anno 2010 la spesa di 166.200 migliaia di euro cui si provvederà con la disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 - linea d'azione 6.3 del Programma attuativo regionale (PAR).
11.  Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana apposita direttiva che stabilisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento.
12.  Il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 è abrogato. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni sui cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  37.
Misure urgenti di sostegno all'occupazione

1.  Al fine di consentire la tempestiva attivazione degli investimenti previsti nel Programma attuativo regionale (PAR) della Regione siciliana 2007-2013, è autorizzata, sino al 31 dicembre 2009, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.
2.  Per far fronte agli oneri discendenti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 72.936 migliaia di euro per l'anno 2009.
3.  Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "quale quota per i primi quattro mesi" sono soppresse e la cifra "13.000" è sostituita con la cifra "36.000".
4.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni discendenti dall'applicazione del presente articolo.
Art.  38.
Personale CEFPAS

1.  Per assicurare la continuità dell'azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario - CEFPAS - possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2009, i contratti di lavoro del personale del Centro, selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui lo stesso ente è dotato, ai sensi dell'articolo 25, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
Art.  39.
Norme sul comando di personale

1.  Al fine del contenimento della spesa, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell'interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi enti a qualsiasi titolo e per funzioni da concordare in protocolli d'intesa, con oneri a carico dell'ente o società destinatarie, fermo restando il trattamento previdenziale a carico della Regione e le salvaguardie previste dal vigente contratto collettivo di lavoro, presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione.
Art.  40.
Contributi in conto interessi alle imprese

1.  Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "Le risorse disponibili per il contributo regionale di cui al presente comma sono destinate nella misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine.".
Art.  41.
Convenzioni con i confidi

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria sono autorizzati a stipulare le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, anche per le annualità pregresse, per le agevolazioni di cui all'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per quelle di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21.
Art.  42.
Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2009, ad erogare un contributo straordinario, di 1.000 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e di 350 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera di Messina, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze accessorie ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008 nonché delle competenze maturate e spettanti ai revisori dei conti degli stessi Enti alla stessa data.
2.  La Ragioneria generale della Regione è autorizzata a prestare garanzia sussidiaria, sino ad un importo massimo di 2.000 migliaia di euro, in favore degli istituti di credito che erogano mutui all'Ente autonomo Fiera di Messina, finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti al 31 dicembre 2006 ed alla definizione di transazioni.
3.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2009, ad erogare all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo un contributo di 100 migliaia di euro per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili.
4.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a destinare la somma di 50 migliaia di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, finalizzandola al pagamento di spese urgenti e indifferibili per gli oneri finanziari derivanti dal canone di concessione per l'occupazione demaniale marittima per gli uffici dell'Ente autonomo Fiera di Messina, nonché per l'uso del quartiere fieristico di Messina.
5.  Le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al comma 4, che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca verserà direttamente all'Autorità portuale quale soggetto deputato al rilascio delle concessioni anzidette, sono stabilite con decreto assessoriale da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
6.  L'erogazione delle provvidenze di cui al comma 4 è subordinata all'emissione di apposito atto di assenso, da parte dell'Autorità portuale di Messina, in ordine alla reviviscenza del diritto dell'Ente autonomo Fiera di Messina alle indennità e ai rimborsi per il valore di miglioramento realizzato dallo stesso ente sul quartiere fieristico, relativamente al costo effettivo dell'intervento di opere transitate nelle pertinenze dello stesso quartiere.
7.  Il valore del diritto di cui al comma 6 è portato in detrazione dal debito complessivo che l'ente autonomo Fiera di Messina ha maturato nei confronti dell'Autorità portuale di Messina, in ragione dei canoni di concessione scaduti e non pagati.
Art.  43.
Indennità per calamità e aiuti all'occupazione nel settore della pesca

1.  Nei limiti delle risorse disponibili, la spesa autorizzata dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, può essere, altresì, erogata per il pagamento delle indennità e degli aiuti all'occupazione da corrispondere a coloro che si trovano nelle medesime condizioni previste dai citati articoli 1 e 2 della predetta legge regionale n. 33/1998, successivamente alla data 31 dicembre 2008.
2.  Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura 2008/C 84/06, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 aprile 2008 serie C 84/10.
3.  Le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono destinate, con decreto del Ragioniere generale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca, alle finalità di cui agli articoli 174 e 176 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per fare fronte alle emergenze ambientali rilevate a seguito delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16.
Art.  44.
Consorzi di ripopolamento ittico

1.  Al fine di procedere ad una razionalizzazione della spesa pubblica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a procedere, con proprio decreto, ad una riorganizzazione dei comuni costituenti i consorzi di ripopolamento ittico, fermi restando i consigli di amministrazione oggi in carica previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 nonché quelli costituiti ai sensi dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Dei consorzi di ripopolamento ittico di cui al comma 1 non possono fare parte i comuni il cui territorio non confina con il mare o che non abbiano nel proprio territorio imprese di conservazione o trasformazione di prodotti ittici.
3.  Il compenso da corrispondere ai presidenti e vice presidenti dei consorzi è pari al 40 per cento del compenso attualmente previsto.
4.  I consorzi di ripopolamento ittico sono autorizzati, previa convenzione con l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, negli ambiti territoriali di loro competenza, a svolgere i servizi previsti dagli articoli nn. 175, 176, 177, 178, 179 e 180 della legge regionale n. 32/2000, nonché indagini biologiche delle acque ed il monitoraggio degli ambienti marino-costieri.
5.  I commissari straordinari in carica da più di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, decadono con effetto immediato.
6.  E' fatto divieto ai Consorzi di ripopolamento ittico di procedere all'assunzione di personale.
Art.  45.
Norme in materia di accesso al credito delle piccole e medie imprese

1.  Le somme destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono versate su un apposito conto corrente aperto presso la società o ente aggiudicatario intestato alla Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Art.  46.
Norme sulle cooperative giovanili

1.  Dopo il comma 5quinquies dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"5sexies.  Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle cooperative giovanili operanti in Sicilia, che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali di cui al presente articolo e alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e alla presente legge, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2010 relative a crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
5septies.  Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
5octies.  Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.
5nonies.  Il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio e spese, per il pagamento delle rate oggetto della sospensione da applicare dovrà essere quello corrente fissato dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai finanziamenti agevolati concessi dalla medesima alle cooperative siciliane.
5decies.  I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.".
2.  Per le finalità del presente articolo il Fondo unico a gestione separata costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, di 1.500 migliaia di euro.
Art.  47.
Personale dei soppressi patronati scolastici

1.  Il personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, disciplinato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 nonché dall'articolo 6, comma 13, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, può essere inquadrato negli organici dei comuni o degli enti pubblici partecipati che ne facciano richiesta.
Art.  48.
Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia

1.  L'istituto regionale dei sordi di Sicilia assume la nuova denominazione di "Istituto regionale per la integrazione dei diversamente abili di Sicilia".
2.  L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad approvare con proprio decreto entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le conseguenti e necessarie modifiche del relativo statuto.
Art.  49.
Servizio museografico

1.  Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo le parole "Ad essi" sono aggiunte le parole "ed al servizio museografico".
Art.  50.
Disposizioni relative al Museo regionale d'arte moderna e contemporanea

1.  E' abrogato il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15 e, per l'effetto, sono vigenti le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.
Art.  51.
Modalità di sostegno alle iniziative per la diffusione e conoscenza delle tradizioni popolari siciliane

1.  Le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applicano altresì per le iniziative di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.
Art.  52.
Contributi per attività di catalogazione libraria e documentale

1.  Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere le parole "catalogazione libraria e documentale".
Art.  53.
Risanamento e recupero del centro storico di Ragusa Ibla

1.  Per il triennio 2009-2011 continua ad applicarsi, aumentata fino a 5.000 migliaia di euro per ciascuno dei tre anni, la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  54.
Adeguamento e messa in sicurezza di edifici scolastici

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a predisporre e a finanziare un programma di interventi per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza e alle normative antisismiche di edifici scolastici di ogni ordine e grado di pertinenza dei comuni e delle province regionali, tenendo conto della ripartizione territoriale della spesa.
2.  Possono essere ammessi a finanziamento anche gli interventi di manutenzione straordinaria tesi al recupero di agibilità e/o abitabilità e/o alla piena fruizione degli edifici scolastici come individuati al comma 1.
3.  L'Assessore regionale competente per l'edilizia scolastica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di cui al comma 1 all'Assemblea regionale siciliana per l'esame da parte delle Commissioni legislative competenti per il merito e per i profili finanziari.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 2009-2011 la spesa annua di 25.000 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) a titolarità regionale per il periodo 2007-2013 programmate con il relativo Programma attuativo regionale 2007-2013.
Art.  55.
Disposizioni in favore dello svolgimento di iniziative culturali

1.  Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì a soggetti giuridici dotati di adeguata capacità tecnico organizzativa.
Art.  56.
Norme sulle borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia

1.  Al comma 27 dell'articolo 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  le parole "non può superare l'importo complessivo dell'anno 2006." sono sostituite con le parole "è determinata annualmente, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con legge di bilancio, in relazione al fabbisogno regionale, dall'Assessore regionale per la sanità, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana".
Art.  57.
Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1.  Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nell'ultimo periodo dopo le parole "nel caso di omessa presentazione" sostituire le parole da "entro il 31 dicembre" a "presentata." con "entro cinque anni dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata".

Art.  58.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  59.
Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica

1.  Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
2.  La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3bis del decreto legislativo medesimo, che:
a)  siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;
b)  siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione a norma della vigente legislazione in materia.
4.  Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti generali adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a norma della vigente legislazione in materia, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al medesimo comma 1.
Art.  60.
Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13

1.  Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, si interpreta nel senso che la competenza ad assumere le determinazioni e ad effettuare le valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per i singoli progetti, interventi e piani attuativi, è attribuita ai comuni nel cui territorio insistono i siti di importanza comunitaria (SIC) e/o le zone di protezione speciale (ZPS).
2.  Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13/2007 si interpreta nel senso che l'espressione "intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale" si riferisce esclusivamente ai piani regolatori generali comunali, ai piani territoriali provinciali ed ai piani sovracomunali e relative varianti.
Art.  61.
Misure di contenimento dell'emergenza ambientale

1.  La Regione, per il tramite dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede, ove indifferibilmente necessario, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società d'ambito con l'incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può avvalersi di uno o più advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate.
Art.  62.
Disposizioni sul personale dei consorzi idrici tra comuni

1.  All'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20, la parola "assumono" va intesa come "transitano".
2.  Il personale operaio in esubero può essere comandato presso il soggetto gestore.
Art.  63.
Norme in materia di nautica da diporto

1.  Alle lettere e) ed o) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come introdotto con l'articolo 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, al punto e) ed al punto o) le parole "opere marittime" sono soppresse.
2.  Al comma 1 dell'articolo 8 del D.P.R. n. 509/97, come introdotto con l'articolo 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "per le opere marittime" sono soppresse.
Art.  64.
Istituzione del Parco dei Monti Sicani

1.  Al fine di pervenire alla istituzione del Parco dei Monti Sicani, con la partecipazione della popolazione locale e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessate e presenti nel territorio, è costituito un Comitato avente il compito di sottoporre alla Regione, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, una proposta che contenga:
a)  la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;
b)  la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 98/1981 che devono includere le riserve naturali già istituite.
2.  Il Comitato può assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali del territorio e a promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo.
3.  Il Comitato garantisce la pubblicità delle informazioni relative alle finalità del parco e all'andamento dei propri lavori.
4.  Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce la documentazione in suo possesso e la necessaria assistenza finalizzata alla realizzazione del parco.
5.  Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto:
a)  in via transitoria, dai sindaci dei comuni interessati alle riserve già istituite;
b)  da un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
c)  da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali;
d)  da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura rispettivamente di Palermo e di Agrigento;
e)  da sei esperti designati dalle associazioni ambientaliste più rappresentative in ambito ambientale e paesaggistico.
6.  Il comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.
7.  In caso di mancanza di designazioni dei membri entro 30 giorni dalla richiesta, il Comitato è costituito con quelli designati purché in numero non inferiore a sei.
8.  La proposta di cui al comma 1 è presentata dal Comitato all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 180 giorni dalla costituzione. Trascorso detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta per l'esercizio in via sostitutiva delle funzioni attribuite al Comitato.
9.  Tenuto conto della proposta formulata dal Comitato, o in via sostitutiva dal commissario ad acta, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del Parco.
10.  La sede legale e gli uffici dell'Ente Parco dei Monti Sicani sono stabiliti presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA).
11.  Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa complessiva di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 442525.
Art.  65.
Disposizioni in materia di beni immobili della Regione

1.  L'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è abrogato.
2.  La Chiesa dei Santi Elena e Costantino sita in Palermo, di proprietà della Regione, è assegnata in uso perenne all'Assemblea regionale siciliana per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Art.  66.
Disposizioni in favore della Fondazione "Federico II"

1.  Il contributo di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, può essere destinato ad incrementare il fondo patrimoniale fino alla concorrenza del 50 per cento del suo importo.
Art.  67.
Medaglia d'oro ai siciliani vittime di Nassirya

1.  Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una medaglia d'oro alla memoria dei siciliani caduti nell'attentato terroristico di Nassirya.
Art.  68.
Fondo per le imprese di trasporto merci

1.  Al fine della ristrutturazione e riqualificazione del trasporto di merci di cui all'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS), previa stipula di apposita convenzione con il Dipartimento regionale dei trasporti contenente i criteri e le tipologie di intervento, un fondo a gestione separata per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese di autotrasporto che abbiano sede o un'unità operativa nel territorio regionale.
2.  Il fondo è costituito con le risorse derivanti dalle economie dello stanziamento previsto per il sistema di aiuti di cui alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 11.
Art.  69.
Norme in materia di liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo

1.  Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio patrimonio, partecipazioni e liquidazioni.
2.  Il Servizio di cui al comma 1, acquisiti i bilanci di liquidazione adottati dai commissari liquidatori delle aziende autonome, provvede ad assumere tutte le iniziative connesse al perfezionamento dell'iter previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10/2005.
3.  Il parere reso dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10/05 assorbe il parere del collegio dei revisori dell'azienda in liquidazione.
4.  La rappresentanza anche in giudizio delle aziende in liquidazione è assunta dal Ragioniere generale della Regione che può delegarla, anche con provvedimento generale, al servizio competente.
5.  Per il contenzioso relativo alle aziende in liquidazione il Ragioniere generale della Regione si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
6.  Definiti i contenziosi pendenti ed esaurite le iniziative occorrenti per far fronte agli eventuali saldi negativi, il Servizio competente, previa acquisizione della delibera di approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci finali di liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 10/2005, dichiara, con propri decreti, chiusa la liquidazione delle aziende. L'estinzione delle stesse aziende è successivamente dichiarata con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
Art.  70.
Incentivi in favore del Bed and Breakfast

1.  Al fine dell'incremento della microricettività nei comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, ai soggetti residenti nel territorio di tali comuni, sono concessi i contributi previsti dall'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 maggiorati del 50 per cento.
Art.  71.
Disposizioni in materia di agenzie immobiliari turistiche

1.  Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, le parole "brevi stagionali" sono sostituite dalle parole "non inferiori a sette giorni".
2.  I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 sono abrogati.
Art.  72.
Disposizioni in materia di attività di guida turistica

1.  Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 sono aggiunte le seguenti parole:
"Ai predetti soggetti e agli altri organi di polizia, relativamente alle violazioni accertate dagli stessi, spetta il potere sanzionatorio previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
2.  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è così sostituita:
"c)  Sezione "Sicilia nord orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania e Messina;
cbis)  Sezione "Sicilia sud orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa.".
3.  Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 100 migliaia di euro.
Art.  73.
Norme in materia di disciplina di attività nel settore del turismo

1.  All'articolo 18 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono soppresse le parole "sentito il Consiglio regionale per il turismo" e le parole "delle professioni turistiche".
Art.  74.
Disposizioni in materia di distretti turistici

1.  Sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. Il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320.
2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere ai distretti turistici di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, anche strutturati come associazioni temporanee di scopo fra soggetti pubblici e privati, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013.
3.  La percentuale massima del contributo di cui al comma 2 è pari al 50 per cento delle spese di progetto ammissibili.
Art.  75.
Agevolazioni alle imprese turistico-alberghiere

1.  Le agevolazioni alle imprese concesse ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e le direttive emanate in data 9 febbraio 2009 per la concessione e l'erogazione delle suddette agevolazioni, sono estese alle imprese turistico-alberghiere come definite dalla vigente legislazione regionale.
Titolo  II
NORME FINALI
Art.  76.
Abrogazione e modifiche di norme

1.  Al comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza" sono sostituite dalle parole "con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione".
2.  Il comma 2 dell'articolo 89 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è abrogato.
3.  Al comma 3 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "dipartimento segreteria generale" sono soppresse.
4.  La lettera "a" del comma 3 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituita:
"a)  partecipazione e acquisizione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società, nonché alla liquidazione ed alla ricapitalizzazione di società a partecipazione regionale;".
5.  Al comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  le parole "frequentanti corsi di laurea o corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o, solamente per l'esercizio finanziario in corso,", sono sostituite dalle parole "iscritti ai corsi di laurea con almeno venti iscritti o a corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o";
b)  la cifra "70" è sostituita dalla cifra "50";
c)  alla fine aggiungere le seguenti parole "e per il 20 per cento ai consorzi cui afferiscono corsi di studio di area medico-sanitaria.".
6.  Dopo il comma 6 dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"6bis.  Il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.".
7.  Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dopo le parole "Enti Parco" sono aggiunte le parole "e il Museo archeologico regionale di Centuripe". Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il Fondo unico per il precariato, di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è incrementato di 600 migliaia di euro.
8.  Al comma 1bis dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, sono soppresse le parole "alla provincia regionale di Enna per l'istituzione del" e dopo la parola "siciliano" sono aggiunte le parole "di Enna".
9.  Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  le parole "dal 1 gennaio 2009" sono sostituite dalle parole "dal 1 gennaio 2011";
b)  le parole "entro l'esercizio 2007" sono sostituite dalle parole "entro l'esercizio 2009".
10.  Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, la cifra "1.000" è sostituita dalla cifra "3.000" e sono soppresse le parole "attivazione dell'".
11.  Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8, dopo "2008" sono inserite "nonché 2009 e 2010" e la cifra "3.000" è sostituita dalla cifra "4.000".
12.  L'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è abrogato.
13.  L'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato.
14.  La lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come sostituito dall'articolo 24, comma 25, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogata.
15.  Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
16.  Al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dalla provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici" sono sostituite dalle parole "dalla provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici".
17.  Al comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni le parole "in favore di un solo consorzio per ciascun ambito provinciale già costituito" sono sostituite dalle parole "in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti".
18.  All'articolo 8, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole "2006-2008" sono sostituite dalle parole "2009-2011".

Art.  77.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  78.
Fondi globali e tabelle

1.  Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 nelle misure indicate nelle Tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2009, nella allegata Tabella "C".
3.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata Tabella "D" sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nella Tabella medesima.
4.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella "E" sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2009, 2010 e 2011, nella Tabella medesima.
5.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nell'allegata Tabella "F" sono abrogate.
6.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella "G".
7.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nell'allegata Tabella "I".
8.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella "L".
Art.  79.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1.  Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.
2.  Le disposizioni della presente legge, ove non diversamente disposto, si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2009.
Art.  80.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 maggio 2009.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  ANTINORO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CIMINO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  DI MAURO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  SCOMA 
Assessore regionale per l'industria  GIANNI 
Assessore regionale per i lavori pubblici  GENTILE 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  INCARDONA 
Assessore regionale per la sanità  RUSSO 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  SORBELLO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  BUFARDECI 



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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1Ý gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
2-bis.  La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art 1, comma 3:
Il comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", così dispone:
"18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a)  l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b)  la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c)  l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d)  gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e)  l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f)  le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g)  i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h)  i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i)  gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio".
Note all'art. 2, comma 9:
-  Gli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", così rispettivamente dispongono:
"7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.".
"8. Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa."".
-  L'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie", così dispone:
"Nuove competenze delle Ragionerie centrali. - 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole Ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.
2.  I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.".
Note all'art. 3, comma 2:
-  L'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, recante: "Disposizioni di carattere finanziario e revisione di talune norme di contabilità", così dispone:
"Limiti di impegno. - 1. Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.
2.  I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.
3.  Qualora l'importo di ciascuna annualità formalmente impegnata sia inferiore all'ammontare delle obbligazioni da pagare, il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di prelevamento dall'apposito fondo di riserva.
4.  Per l'eventuale integrazione del fondo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dall'esercizio 1991".
-  Per l'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, vedi nota all'art. 2, comma 9.
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così dispone:
"Bilancio annuale di previsione. - 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1Ý gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2.  Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3.  La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4.  Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5.  Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6.  Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7.  Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8.  Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9.  Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
10.  Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.
10-bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.
11.  Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
11-bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10-bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, il Ragioniere generale della Regione è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.
11-ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.
12.  Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10-bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13.  Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:
a)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
b)  del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
c)  del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
d)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
14.  Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1)  un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2)  un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
3)  l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
a)  programma operativo regionale;
b)  altri interventi comunitari;
c)  Fondo sanitario regionale;
d)  finanziamenti dello stato ed altri enti;
e)  interventi finanziari con risorse proprie della Regione.
15.  Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
16.  In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
17.  Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
18.  Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).
19.  La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
20.  (Abrogato).
21.  Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.
21-bis.  (Abrogato).
21-ter.  (Abrogato).
22.  Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.
23.  L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 1Ý gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.
24.  La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dal 1Ý gennaio 2009, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria. Entro l'esercizio 2007 con decreto presidenziale, su proposta del Ragioniere generale della Regione, sono individuati i criteri, la metodologia relativi al passaggio alla contabilità economica".
Note all'art. 5, comma 1:
Il comma 600 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", così dispone:
"600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602".
L'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:
"Documento di programmazione economico-finanziaria. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'Aula, entro il 31 agosto di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica rimanente nella legislatura e, comunque, non inferiore al periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2.  Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell'economia internazionale e nazionale, sono indicati:
a)  i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale;
b)  gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali;
c)  gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito a della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d)  gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
e)  gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
f)  gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c), d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.
3.  Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di cui all'articolo 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2.
4.  Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
5.  Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui al presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza Regione-autonomie locali".
Note all'art. 8, comma 4:
-  L'art. 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante: "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie", così dispone:
"Contratti di diritto privato. - 1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:
"6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.".
2.  I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.
3.  Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:
a)  al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
b)  all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
c)  al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.
3-bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali.
4.  Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole "già dichiarati dissestati" sono sostituite dalle parole "dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio".
5.  Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:
"8.  I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.".
6.  Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è abrogato.
7.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiano dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
8.  Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima".
-  La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, reca: "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 dicembre 1995, n. 66.
-  La legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, reca: "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana 21 aprile 2006, n. 21, s.o. n. 11.
Note all'art. 9, comma 1:
-  L'art. 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008", così dispone:
"Compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF. - 1.  In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 10% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dall'1 gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti a favore degli stessi comuni a carico del bilancio regionale. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.
2.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, per ciascun comune sul fondo ordinario è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva di cui al comma 1 ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.
3.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2009, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative tali da garantire, comunque, la dotazione ordinaria relativa ai singoli Enti e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico".".
-  L'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006", così dispone:
"Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2006-2008. - 1.  Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, si applicano per il triennio 2006-2008.
2.  Per il triennio 2006-2008 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Per il triennio 2006-2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
4.  Per il triennio 2006-2008, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione.
5.  Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è abrogato.
6.  Per l'esercizio finanziario 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 1, una quota pari a 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24".
Nota all'art. 9, comma 2:
L'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", così dispone:
"Interventi a sostegno delle autonomie locali. - 1.  Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli Enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per ciascuno degli anni stessi.
2.  (Abrogato).
3.  (Abrogato).
4.  (Abrogato).
5.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.
6.  (Abrogato).
7.  Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli Enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.
 8.  (Abrogato).
 9.  (Abrogato).
10.  Per il triennio 2000-2002 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.".
Nota all'art. 9, comma 4:
L'art. 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante: "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni", così dispone:
"Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere. - Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1)  affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2)  collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.
Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente".
Note all'art. 9, commi 5, 9 e 10:
L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone:
"Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.
1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3.  (Abrogato).
4.  Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1Ý settembre 1998, n. 17 nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale (98). Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.
5.  Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6.  A decorrere dal 1Ý gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7.  Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8.  Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9.  Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1Ý agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10.  A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1Ý agosto 1990, n. 17.
11.  Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.
12.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni".
-  L'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", così dispone:
"Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. - 1. Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con D.M. 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Dopo il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato e modificato dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.".
4.  Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
"1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.".
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
7.  All'articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole "al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali" sono aggiunte le parole "al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT" e alla fine della lettera dopo le parole "Consorzio fra enti locali" sono aggiunte le seguenti parole "e dei Comuni in convenzione".
8.  Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:
a)  favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
b)  promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;
c)  realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.
Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).
9.  Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"2.  I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni".
Sono abrogati i commi 4 e 5-bis dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
10.  Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, sostituire le parole "30 novembre" con le parole "30 luglio" e, al comma 5, sostituire le parole "31 ottobre" con le parole "30 giugno".
11.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
14.  Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"3.  Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a)  bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b)  modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c)  alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;
d)  modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.".
15.  Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione (39). Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.
16.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17.  E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.
18.  All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi".
19.  (Abrogato).
20.  Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).
21.  Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
22.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
24.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
25.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
26.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
30.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33.  Al comma 2-bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato dall'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "civili" sono aggiunge le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".
34.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Nota all'art. 9, comma 6:
L'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante: "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum", così dispone:
"Assegnazioni autonomie locali. - 1.  Le assegnazioni annuali ai comuni e alle province previste dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono erogate in quattro trimestralità posticipate.
2.  L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, tenendo conto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, previste dal comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni".
Nota all'art. 9, commi 7 e 11:
L'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008", così dispone:
"Assegnazioni in favore delle autonomie locali. - 1.  Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi da 189 a 193, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento per una quota non inferiore al 7,5%, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggiore misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2.  La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
4.  Per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo dallo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 la somma corrispondente al trattamento economico fondamentale, accessorio ed oneri riflessi del personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico di cui agli articoli 5 e 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, transitato alla Regione e l'importo relativo alle entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente a quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base dei dati comunicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al dipartimento regionale delle finanze e del credito da ciascuna provincia regionale, in base alle risultanze dei rendiconti, la Ragioneria generale provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. Ciascuna provincia destina a spese d'investimento una quota pari ad almeno il 7,5% con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
5.  La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Dopo il comma 11 dell'articolo 76 della legge regionale n. 2/2002, è aggiunto il seguente comma:
"12.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni".
7.  L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'articolo 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale n. 2/2002, scelti fra il personale in quiescenza o in servizio dell'Amministrazione regionale.
8.  Agli oneri di cui al comma 7 e a quelli necessari per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 183303 relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'articolo 76 della legge regionale n. 2/2002.
9.  Una quota pari al 30% dei fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, è destinata alle finalità previste dallo stesso articolo 76, comma 1-ter, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.
10.  A valere sulle assegnazioni degli enti locali per l'esercizio 2008 una quota fino a 2 milioni di euro è destinata agli enti locali che hanno avuto o hanno contenziosi relativi alle modalità di inquadramento con il personale di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.
11.  Dopo il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
"3.  Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle autonomie locali".
12.  Per gli interventi previsti dalla Delib.G.R. 13 novembre 2007, n. 440 al fine di garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal dipartimento regionale della protezione civile, è autorizzata l'assegnazione di 3.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.
13.  Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 17/2004, le parole "del 2,5%" sono soppresse ed è aggiunto, dopo il medesimo comma 1, il seguente comma:
"2.  Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro".
14.  Nell'ambito delle disponibilità dei fondi di cui all'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, destinati dalla Conferenza di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6/1997, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1Ý settembre 1998, n. 17, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare il contributo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 17/1998, anche in favore di consorzi misti appositamente istituiti dall'ente locale interessato alla gestione del servizio".
Nota all'art. 9, comma 10:
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, n. 3734, reca: "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 gennaio 2009, n. 19.
Nota all'art. 10, comma 1 :
L'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, recante: "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet. - 1. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia.
2.  E' fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali.
2-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'obbligo per il comune di sospendere i trasferimenti di somme a qualsiasi titolo fino a quando l'azienda pubblica non abbia ottemperato.
2-ter. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge i legali rappresentanti degli enti di cui ai commi 1 e 2 trasmettono all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una dichiarazione, a propria firma, attestante l'istituzione del servizio di cui al comma 1 e la nomina del responsabile del procedimento.
2-quater. L'aggiornamento del sito è effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 bis.".
Nota all'art. 11, comma 1:
Per l'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 vedi nota all'art. 9, commi 5, 9 e 10.
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 27 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Riequilibrio finanziario per le province costituite da aree interne. - 1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, nell'ambito del riparto delle risorse destinate agli enti locali, individua criteri compensativi stabili al fine di garantire il riequilibrio finanziario delle province che sono costituite esclusivamente da aree interne di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26. L'individuazione dei criteri compensativi non comporta l'assegnazione di una quota di trasferimento annuale inferiore alla quota stabilita per l'anno 2002".
Nota all'art. 13, comma 1 e 2:
L'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali. - 1.  Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, una quota delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane ogni anno nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che devono avvalersi dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di 1.720 migliaia di euro".
Nota all'art. 15, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Armonizzazione sistema previdenziale. - 1. Nelle more dell'armonizzazione del regime pensionistico e previdenziale regionale a quello statale, in conformità al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dal 1Ý gennaio 2002 le aliquote relative ai contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono incrementate ogni anno ciascuna di 0,25, fino al raggiungimento delle relative aliquote statali.
2.  (Abrogato).
3.  (Abrogato).
4.  (Abrogato).
5.  Ferme le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1Ý gennaio 2004.
6.  Il personale di ruolo degli Istituti regionali d'arte non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dal 1Ý settembre 2003 e dal 1Ý settembre 2005. Il personale di ruolo delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio, beneficiario delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dal 1Ý settembre 2004 e dal 1Ý settembre 2005.
7.  (Abrogato).
8.  (Abrogato).
9.  Dalla disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono escluse le pensioni privilegiate per le quali si provvede alla riliquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non siano già a carico del medesimo Istituto.
11.  AI fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità complessiva dell'Amministrazione regionale e di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, il personale con qualifica non dirigenziale può essere temporaneamente adibito, ove possibile con criteri di rotazione, anche a mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelle proprie senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico spettante per la posizione di appartenenza.
12.  All'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 provvede il dirigente generale nell'ambito dei poteri di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali".
Nota all'art. 15, commi 3, 7, 8 e 9:
L'art.10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante: "Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali", così dispone:
"Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva".
Nota all'art. 15, comma 4:
Per l'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, vedi nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 15, comma 15:
L'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante: "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Attribuzioni degli Assessorati regionali. - 1.  L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Attribuzione degli Assessorati regionali. - 1.  Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:
a)  Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;
b)  Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana;
c)  Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;
d)  Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;
e)  Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;
f)  Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. Attività informatiche della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale;
g)  Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;
h)  Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;
i)  Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale;
l)  Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;
m)  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;
n)  Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.".
Nota all'art. 16, comma 3:
L'art. 187 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così dispone:
"Procedura valutativa. - 1. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.
2.  Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'àmbito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3.  Nel procedimento a "sportello" è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4.  La domanda di accesso agli interventi è presentata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e contenente tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l'intervento. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
5.  L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda".
Nota all'art. 16, comma 7:
L'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", così dispone:
"Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS. - 1.  I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.
3.  (Soppresso).
4.  (Soppresso).
5.  La C.R.I.A.S. è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso".
Nota all'art. 17, commi 2 e 3:
L'art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" così dispone:
"Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici. - 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2.  L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
3.  I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente".
Nota all'art. 17, comma 6:
La legge 23 dicembre 1999, n. 499 reca : "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 1999, n. 305.
Nota all'art. 18, comma 1:
L'art. 2135 del codice civile così dispone:
"Imprenditore agricolo. - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
Nota all'art. 18, comma 2:
L'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: "Interventi urgenti in favore dell'economia", così dispone:
"Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola. - 1.  Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140 , recante: interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: "ventennali" sono sostituite da quelle: "decennali".
1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.
1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 . All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.
2.  Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.
3.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 , come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500 ; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto".
Nota all'art. 18, comma 8:
L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", così dispone:
"Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC. - 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente".
Nota all'art. 18, comma 9:
L'art. 88 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, così dispone:
"1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2.  Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3.  Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".
Nota all'art. 19, commi 3, 4 e 5:
L'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 14, recante: "Norme in materia di ristrutturazione delle passività agrarie", per effetto delle modifiche apportate dal comma 4 che si annota, risulta il seguente:
"1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane colpite da avverse condizioni atmosferiche, fitopatie, epizoozie e crisi di mercato verificatesi nel corso dell'anno 2006 e nel primo semestre dell'anno 2007, gli istituti esercenti l'attività creditizia, per favorire la ristrutturazione dell'esposizione relativa all'attività delle imprese agricole, scaduta e non regolata e in scadenza entro il 31 dicembre 2007, attuano piani di smobilizzo da concordare con le imprese debitrici e comunque per una durata non inferiore a cinque anni.
2.  Lo smobilizzo non comprende l'esposizione riferita all'assestamento per ratei di mutui di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni né quella contratta successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.
3.  Alle operazioni si applica il tasso di riferimento vigente al momento del consolidamento, restando a carico del beneficiario ogni onere relativo.
4.  Le richieste per la ristrutturazione devono essere avanzate agli istituti di credito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
5.  Le esposizioni oggetto della ristrutturazione si considerano in regime di proroga non agevolata sino alla data del perfezionamento della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009".
Nota all'art. 20, commi 1, 2 e 3:
L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Interventi a sostegno del comparto agricolo. - 1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi:
a)  25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F1A del Regolamento CE n. 1257/1999 applicata all'intero territorio regionale;
b)  10.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;
c)  6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 1Ý agosto 1977, n. 73, per programmi sperimentali e innovativi;
d)  20.000 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24-bis, 24-ter e 24-quater del Regolamento CE n. 1257/1999 introdotti dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
e)  500 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 24-quinquies del Regolamento CE n. 1257/1999 introdotto dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
f)  3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
g)  6.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del Regolamento CE n. 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane;
h)  3.000 migliaia di euro da destinare all'integrazione regionale dei fondi rischi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede o unità operative nel territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto forma di garanzia previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;
h-bis)  8.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopara viticola) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito;
h-ter)  500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto;
h-quater)  15.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c), in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002.".
Nota all'art. 21, comma 1:
L'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Aziende faunistico-venatorie. - 1. Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale, previsti dall'articolo 14, comma 6, in conformità all'articolo 13, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta degli interessati, per il tramite delle ripartizioni faunistico-venatorie può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-venatorie, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica.
2.  Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a 200 e non superiore a 1.000 ettari, ed aventi come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. All'interno delle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
2-bis. In caso di riperimetrazione di aziende già esistenti per la trasformazione in due o più aziende faunistico-venatorie contigue la superficie minima di ciascuna non può essere inferiore a 140 ettari. Il decreto iniziale di riconoscimento dell'azienda al momento della riperimetrazione, conserva la propria validità, fino all'emissione dei nuovi decreti di riconoscimento per le aziende richiedenti la nuova perimetrazione, fermo restando la contiguità delle stesse, gli impegni assunti, i programmi, i piani, i tributi e l'obbligo della tabellazione previsti dal decreto iniziale, a mezzo di singole dichiarazioni dei nuovi concessionari. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma provvede direttamente il Servizio XI Faunistico-Venatorio ed ambientale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
3.  Le aziende faunistico-venatorie, per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono:
a)  presentare programmi di conservazione e ripristino ambientale;
b)  presentare piani di intervento a fini di ripopolamento faunistico e naturalistico;
c)  presentare programmi di abbattimento e di assestamento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica;
d)  fornire adeguata descrizione delle attività di vigilanza;
e)  impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna di esemplari di fauna alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, a fini di ripopolamento di cui all'articolo 46, nella misura stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
f)  rendere noti la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi, che non può comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio;
g)  fornire documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi facenti parte dell'istituenda azienda, nonché lo svolgimento di tutti i programmi e le attività conseguenti, il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione.
4.  Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, nella misura prevista dall'articolo 30, comma 4, nonché all'obbligo della tabellazione nei modi previsti dall'articolo 24, comma 6.
5.  Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è effettuato, per non meno del 10 per cento del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso.
6.  Fermo restando quanto stabilito dal comma 5, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
7.  L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nel presente articolo.
8.  L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di dieci anni. Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo agli interessati di presentare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, i piani indicati al comma 3 per il successivo quinquennio, che sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Alla scadenza del decennio (47) l'autorizzazione può essere rinnovata, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio. Con lo stesso decreto di autorizzazione sono approvati i programmi ed i piani di cui al precedente comma 3".
Nota all'art. 22, comma 1:
L'art. 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Federazione siciliana della caccia. - 1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l'associazione liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per le regioni d'Europa con sede in Palermo il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport, la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia e l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport), l'Associazione siciliana caccia e natura, l'Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU Associazione liberi cacciatori siciliani - Federazione caccia delle Regioni d'Europa. E' riconosciuta, quale associazione venatoria, ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio boschivo l'Ente produttori selvaggina - EPS. E', altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "Italcaccia". Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A. e Enalcaccia.".
Nota all'art. 23, commi 1 e 2:
L'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, recante: "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie", così dispone:
"Indennità e gettoni di presenza. - 1. All'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, dopo le parole "previa deliberazione della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,";
b)  al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)  articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione.";
c)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni";
d)  il comma 3 è abrogato;
e)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione";
f)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio";
g)  il comma 7 è abrogato;
h)  il comma 9 è abrogato;
i)  dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma:
"12-bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità.".
2.  I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 24, comma 1:
L'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Permessi e licenze. - 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2.  I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.
3.  I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata (36). Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.  I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
5.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari a due terzi dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia.
6.  I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato".
Nota all'art. 25, commi 1 e 8:
L'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante: "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Destinazione dei proventi di partecipazioni azionarie della Regione. - 1. Le ulteriori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione vigente derivanti dai dividendi delle partecipazioni della Regione in aziende di credito versate nel bilancio della Regione negli esercizi finanziari 2004 e 2005 sono utilizzate per la sottoscrizione di quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso promossi dalle stesse aziende di credito o da enti pubblici economici ovvero da Società di gestione del risparmio (SGR) che prevedono la partecipazione nel capitale di imprese che investono in Sicilia e che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo e a condizione che il partner partecipi con proprie risorse o per l'attivazione di iniziative di microcredito.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i settori di intervento e le modalità per l'attuazione del presente articolo salvo che per le iniziative di microcredito da realizzarsi secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
2-bis. Il fondo o i fondi da sottoscrivere vengono selezionati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo avviso pubblico al quale viene data ampia diffusione, in base a criteri prefissati nell'avviso stesso".
Nota all'art. 25, comma 8:
L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così dispone:
"Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. - 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.
2.  Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3.  La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.
4.  La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.
5.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.
6.  Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.
7.  Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali".
Nota all'art. 26, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. - 1. Allo scopo di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per potenziare la capacità competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 4.1, 4.2 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuto, conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), per la promozione dell'ecommerce nelle piccole e medie imprese e per l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione alla gestione dei processi produttivi nei settori manifatturieri, nonché per favorire la nascita di nuove piccole e medie imprese di servizi delle applicazioni delle suddette tecnologie.
2.  L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili, le modalità di erogazione dei benefici sotto forma di contributo in conto impianti e i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3.  Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
4.  L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
5.  La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 4.1, 4.2 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro".
Nota all'art. 27, comma 1:
L'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose. - 1. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.
2.  I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi è concesso nella misura prevista dall'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.
4.  L'Assessore regionale per l'industria stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
4-bis. Con il decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per l'industria può prevedere l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri".
Nota all'art. 28, comma 1:
Gli articoli 2 e 16 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, recante: "Misure di contrasto alla criminalità organizzata", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risultano i seguenti:
"Art. 2 - Conto unico per gli appalti. - 1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2.  I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
3.  Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.".
"Art. 16 - Qualificazione di imprese. - 1. I soggetti privati che per la realizzazione di opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica siano destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 150.000 euro, sono tenuti ad affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA)".
Nota all'art. 29, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, recante: "Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1.  I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1990 avevano in godimento di fatto gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni dello Stato alla Regione o al comune, sempreché si tratti di alloggi per i quali non si è proceduto all'assegnazione.
1 bis. I comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari annualmente provvedono all'aggiornamento dei dati del censimento con le modalità di cui al presente articolo come integrate dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11.
1 ter. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
1 quater. I dati annuali del censimento sono trasmessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di marzo".
Nota all'art. 30, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, recante: "Provvedimenti per l'edilizia abitativa e modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"I mutui sono concessi alle seguenti condizioni:
a)  per la durata di 25 anni ed al tasso di interesse del 4 per cento annuo, per la fascia di reddito familiare imponibile compresa fra i 14 e i 24 milioni;
b)  per la durata di 20 anni ed al tasso di interesse del 5 per cento annuo, per la fascia di reddito familiare imponibile superiore a 24 milioni e fino a 34 milioni;
c)  per la durata di 15 anni ed al tasso di interesse del 6 per cento annuo, per la fascia di reddito familiare imponibile superiore a 34 milioni e sino a 40 milioni.
In caso di costruzione, le erogazioni sono effettuate in corso d'opera in relazione a stati di avanzamento e sulle somme erogate sono dovuti i medesimi tassi previsti dal comma precedente.
I tassi d'interesse come sopra stabiliti sono applicati anche per il periodo di preammortamento dei mutui, e sono dovuti dai mutuatari alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno e sino all'inizio dell'ammortamento.
I mutui sono scomputati mediante rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.
Gli interessi di cui al primo comma sono comprensivi di ogni altro onere accessorio.
Gli istituti mutuanti pongono a carico dei mutuatari, per i pagamenti ritardati rispetto alle scadenze contrattuali, interessi moratori in misura pari a quella prevista per il credito fondiario.
I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, che si iscrive a favore dell'istituto di credito erogante.
In caso di mancato pagamento da parte dei mutuatari di almeno due rate di ammortamento, l'istituto inizia le azioni coattive di recupero, informandone l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Qualora, a procedimento esecutivo concluso, le somme assegnate non fossero sufficienti a coprire l'intero debito del mutuatario per capitale, interessi e spese, il fondo di rotazione si intenderà automaticamente ridotto per l'ammontare della differenza non recuperata.
9 bis. I commi sesto e ottavo non si applicano nel caso in cui il mutuatario documenti, nelle forme di legge, che il mancato pagamento delle rate scadute di ammortamento sia stato causato da gravi e sopravvenuti motivi di seguito elencati:
a)  morte del beneficiario;
b)  sopravvenuta indisponibilità di reddito causata da spese sanitarie sostenute dal beneficiario per gravi e inabilitanti malattie;
c)  perdita di occupazione stabile, con conseguente riduzione del reddito da lavoro ad un livello inferiore a 10 mila euro annui.
9 ter. Nei casi elencati nel comma 9 bis non si applicano gli interessi legali e di mora.
9 quater. In ogni caso, al mutuatario che estingue interamente il debito, può essere operata una transazione fino ad un massimo del 20 per cento per gli interessi legali e di mora per le rate di ammortamento scadute.".
Nota all'art. 31, commi 3, lett. a), e 10:
L'art. 5 della legge 20 novembre 2008, n. 15, recante: "Misure di contrasto alla criminalità organizzata", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondo di rotazione. - 1. Per la riutilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, anche se da questi dati in gestione a consorzi di comuni, il 15 per cento delle risorse a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinato per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire.
2.  (Abrogato).
3.  (Abrogato)".
Nota all'art. 31, comma 11:
L'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi", così dispone:
"Programmazione dei lavori pubblici. - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2.  Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3.  Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4.  Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5.  I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6.  L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7.  Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'àmbito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8.  I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9.  L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.  Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione regionale.
11.  I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12.  I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
13.  Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
14.  Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15.  Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16.  Nell'adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della Provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.
17.  Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
18.  E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico - forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.
19.  I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente; purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento".
Nota all'art. 31, comma 12:
L'art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante: "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", così dispone:
"Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici. - 1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonché per indagini geologiche, studi agricolo-forestali, rilievi aerofotogrammetrici anche su supporto magnetico (cartografia numerica digitalizzata).
2.  Qualora l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione si avvalga di consulenze esterne, il contributo per i soli onorari è ridotto al 50 per cento della spesa.
3.  Le modalità per la concessione dei contributi assessoriali, che possono raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, saranno disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  I contributi possono essere richiesti dagli organi ordinari delle amministrazioni dei comuni, province e consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), nonché dai commissari sostitutivamente nominati.
5.  I contributi sono concessi anche per le revisioni generali dei piani approvati nonché per le rielaborazioni di quelli respinti.
6.  Sono abrogati il comma 12 dell'articolo 3 e l'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
7.  Nel regolamento di cui al comma 3 sono altresì determinati i compensi spettanti ai progettisti per la redazione o la revisione dei piani urbanistici; in funzione dell'estensione del territorio comunale e della complessità dei piani urbanistici da approntare, nonché le indennità speciali spettanti ai componenti degli uffici tecnici degli enti locali, qualora essi provvedano direttamente alla redazione o alla revisione del piano.".
Nota all'art. 32, comma 1:
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie. - 1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono espletate:
a)  dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)  dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;
c)  dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere marittime e per gli impianti sportivi dal CONI Sicilia, anche attraverso la CONI Servizi;
d)  da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e)  dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);
f)  dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);
g)  da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
2.  I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria sono di competenza:
a)  per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente;
b)  per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.
3.  Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4.  Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della progettazione o delle altre attività previste nella presente legge. Nel caso di affidamento delle medesime attività a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
5.  Si intendono per:
a)  società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b)  società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
6.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 5.
7.  Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
8.  Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9.  Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
10.  Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare.
11.  Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, ferma restando l'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
12.  Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera.
13.  Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.
14.  La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale dell'ente.
15.  Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
16.  Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
17.  Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
17-bis. Per le opere degli enti ecclesiastici, il responsabile unico del procedimento è nominato tra i dipendenti degli enti ecclesiastici stessi aventi i requisiti di legge, e, solo in caso di comprovata assenza, dagli enti locali attuatori.
18.  Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
19.  I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari-assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché per le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
20.  I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue modifiche ed integrazioni ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
20-bis. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle restanti prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, i corrispettivi sono determinati facendo riferimento alle tariffe professionali di appartenenza.
21.  In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
22.  Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
23.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.".
Nota all'art. 35, comma 1, lett. a):
Il decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52, reca: "Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2005, n. 89.
Nota all'art. 36, comma 1:
Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, reca: "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2000, n. 154.
Note all'art. 36, comma 12:
-  L'art. 40 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi relativi ai cantieri di lavoro. - 1. L'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è abrogato. In materia si applica la normativa previgente di cui alla legge regionale 1Ý luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  (Abrogato).
3.  I cantieri di lavoro possono interessare anche aree da destinare a verde cittadino e al recupero di fondi agricoli da destinare al rimboschimento".
-  La legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, reca: "Norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 luglio 1968, n. 31.
Nota all'art. 37, commi 1 e 3:
L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, recante: "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo", per effetto delle modifiche apportate dal comma 3, che si annota, risulta il seguente:
"Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo. - 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008.
2.  I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1Ý febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all'accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all'accantonamento 1006.
3.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
4.  Le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, come modificate dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere prorogate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all'accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all'accantonamento 1008.
5.  Per l'esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei Comuni, è riservata, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, al Comune di Palermo, una somma sino a 36.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1Ý febbraio 2006, n. 4.
6.  Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.
7.  Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:
a)  19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;
b)  45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;
c)  18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;
d)  1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;
e)  10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.
Per le finalità del presente comma, per l'esercizio finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.
8.  La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti.
9.  Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del Ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalità di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.
10.  E' fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia.
11.  All'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, con la collaborazione del Dipartimento regionale della programmazione ed avvalendosi della Ragioneria generale, il relativo programma di utilizzo.
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2009". Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2008.
14.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione della presente legge".
Nota all'art. 38, comma 1:
L'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", così dispone:
"Disposizioni relative alla sanità. - 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  I soggetti accreditati per le branche a visita di cui al Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo all'Assessorato regionale della sanità e alle AUSL territorialmente competenti, trasferire la propria attività ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra le aziende sanitarie territorialmente competenti.
3.  La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri destinati alla sepoltura di animali d'affezione. Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la sanità disciplina, in armonia con la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data di entrata in vigore dell'articolo 123 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle soppresse USL, per l'erogazione delle prestazioni di terapia fisica oltre che di radiologia, possono continuare ad erogare tali prestazioni ai sensi del Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 purché provviste di ambulatorio di medicina fisica riabilitativa diretto da un fisiatra.
7.  Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle seguenti categorie:
a)  mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
b)  vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
8.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo.
9.  Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed al fine di consentire l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle cellule staminali cordonali nella rigenerazione della parete cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa di 500 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
10.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425310), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Trapani istituito con Del. 19 febbraio 2003, n. 394 del direttore generale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
11.  Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa e nella zona montana del Siracusano, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale n. 8 un contributo straordinario di 400 migliaia di euro (UPB 10.7.2.6.1, capitolo 832401) per la realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale d'area Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale "Di Maria" di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità pubblica.
12.  Al punto 6, lettera a), quarto capoverso dell'allegato alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, in materia di requisiti tecnici delle case di cura private, sono cassate le parole da "ed" fino a "equipollente".
13.  Per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer, di cui all'articolo 34 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per la sanità attribuisce alle aziende unità sanitarie locali una quota vincolata pari ad almeno lo 0,1 per cento dell'assegnazione finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad attribuire ad ogni azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di spesa con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16.  Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
17.  Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro istituzionale organizzato con la stessa legge in modo da perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere annualmente determinato in misura non inferiore al 2,3 per mille del monte salari complessivo del personale stesso (46). Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro.
18.  Il farmaco "insulina galargine lantus" nelle sue diverse modalità di somministrazione è distribuito gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
19.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425311), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Siracusa".
Nota all'art. 39, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", così dispone:
"Finalità ed ambito di applicazione. - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3.  Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4.  Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004".
Nota all'art. 40, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi. - 1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. Le risorse disponibili per il contributo regionale di cui al presente comma sono destinate nella misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine.
2.  A decorrere dal 1Ý gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge.
2-bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato".
Note all'art. 41, comma 1:
-  L'art. 20 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", così dispone:
"Convenzioni. - 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ai confidi in regime di convenzione lo svolgimento delle attività istruttorie e di erogazione relative alle agevolazioni previste dalla presente legge. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale, nonché le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2.  La convenzione deve altresì prevedere:
a)  la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso;
b)  la comunicazione annuale all'Amministrazione regionale del rapporto tra la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili;
c)  la comunicazione, da darsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, della consistenza al 31 dicembre dell'ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale.
3.  Nelle more della definizione delle convenzioni di cui al comma 1 rimangono operative le convenzioni stipulate dall'Amministrazione regionale con i confidi e le modalità attuative applicate alla data di entrata in vigore della presente legge".
-  L'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così dispone:
"Finanziamento commesse e contributi in conto interessi. - 1. In favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea nell'ambito del "de minimis":
a)  contributo in conto interessi previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
b)  finanziamento alle commesse di cui al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
c)  contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali;
d)  finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'articolo 20 della legge 18 febbraio 1986, n. 7".
-  L'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, recante: "Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione", così dispone:
"Provvedimenti in favore dei consorzi fidi. - 1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere un contributo una tantum finalizzato all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall'ultimo bilancio di esercizio. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2.  E' disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria così come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli Assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, è effettuata con successivo provvedimento dalla Ragioneria generale della Regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e all'Assessorato dell'industria.
3.  Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All'onere per l'esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212030. L'onere per l'esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1005.
4.  La spesa di cui al comma 3 è a destinazione vincolata; le somme non utilizzate per le finalità dell'articolo 72 della legge regionale n. 32/2000 possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, sentiti i Dirigenti generali dei Dipartimenti della cooperazione e dell'industria, essere destinate alle finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni".
Nota all'art. 43, comma 1:
Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, recante: "Interventi urgenti per il settore della pesca", così rispettivamente dispongono:
"Art. 1 - Interventi in dipendenza di calamità. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 3699/93.
2.  Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3.  I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.
4.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi o delle imprese di pesca interessate, che indicano il numero di giornate in cui si è verificato l'evento e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.".
"Art. 2 - Aiuti all'occupazione. - 1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate alle limitazioni di cui all'articolo 1 e che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di lire 4.800.000 annue. L'importo è annualmente aggiornato sulla base delle rilevazioni ISTAT sul costo della vita.
2.  Vanno computati come giorni di navigazione anche i giorni di malattia e infortunio nonché quelli di assenza per forza maggiore sino ad un massimo di 20 giorni. Le cause di forza maggiore verranno individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000".
Note all'art. 43, comma 3:
-  L'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore", così dispone:
"Fermo di emergenza temporaneo. - 1. Per fronteggiare la crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa e per una durata di trenta giorni, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per tutte le imbarcazioni, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, con esclusione delle fattispecie previste dal decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, i cui effetti sono stati fatti salvi dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2008, n. 129. Il periodo di interruzione dall'attività di pesca, certificato dalle Capitanerie di porto competenti per territorio, derivante dall'applicazione dell'articolo 81 del Regolamento CE n. 40 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 19 del 23 gennaio 2008, è conteggiato ai fini della quantificazione dei giorni di arresto temporaneo.
2.  In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese di pesca la compensazione economica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008. E', inoltre, autorizzata l'erogazione di un'indennità giornaliera, pari al minimo monetario garantito stabilito nel contratto nazionale di lavoro per il marinaio esercente la pesca costiera ravvicinata, a ciascun membro dell'equipaggio che risulti, in base al ruolino, imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica.
3.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro da destinare: quanto a 5.600 migliaia di euro per gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008, quanto a 6.658 migliaia di euro alla corresponsione dell'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi; quanto a 242 migliaia di euro agli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono definiti i periodi di interruzione tecnica nonché le modalità di erogazione dei benefici, di cui ai commi 1 e 2.
4.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere sino al limite massimo di 1.000 migliaia di euro alle imprese di pesca siciliane tenute all'uso obbligatorio del sistema di localizzazione satellitare denominato "Blue-box", un contributo "una tantum" finalizzato alla parziale copertura delle spese di gestione del servizio e di manutenzione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di 1.000 migliaia di euro.
5.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi siciliani, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2007-2008, come si evince dal libretto consumo carburante. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 nelle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1002.
6.  Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 4 e 5.
7.  Gli aiuti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono concessi in regime di aiuti "de minimis" nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 193 del 25 luglio 2007".
-  Gli articoli 174 e 176 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così rispettivamente dispongono:
"Art. 174 - Organizzazioni dei produttori. - 1. Allo scopo di incentivare la costituzione e agevolare il funzionamento delle organizzazioni dei produttori riconosciute, l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno finanziario:
a)  aiuti alle organizzazioni di produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, d'importo non superiore per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente pari al 3, al 2 e all'1 per cento del valore della produzione commercializzata dalle suddette organizzazioni e al 60, 40 e 20 per cento delle spese di gestione delle organizzazioni;
b)  aiuti alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 1, del regolamento CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo dell'aiuto non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il 60, il 50 e il 40 per cento delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano.
2.  Le organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione siciliana e che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, hanno titolo a presentare progetti a valere sulle iniziative di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento CE n. 2792/99.
3.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 2,5 miliardi.".
"Art. 176 - Attività di ricerca. - 1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca, acquacoltura e maricoltura sono promosse dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in relazione alle esigenze del comparto.
2.  Le linee di ricerca devono essere dettagliate e rivolte al superamento dei limiti di sviluppo del settore o all'acquisizione di informazioni necessarie all'Amministrazione.
3.  In sede di prima applicazione, sono ammessi a finanziamento i programmi di ricerca presentati da ICRAM, CNR, università, consorzi di ripopolamento ittico e altri enti pubblici di ricerca e società ad essi collegate. Per i programmi successivi si provvede con apposito decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".
-  L'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore", così dispone:
"Monitoraggio della qualità delle acque e degli ambiti marini. - 1.  L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente comunica, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli esiti delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei allo scopo di conoscere lo stato di equilibrio degli ecosistemi marino-costieri".
Note all'art. 44, commi 1 e 4:
-  La legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, reca: "Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 1974, n. 38.
-  Gli articoli 172, 175, 176, 177, 178, 179 e 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così rispettivamente dispongono:
"Art. 172 - Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico. - 1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1Ý agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato.
3.  I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del regolamento CE n. 2792/99.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5.  L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4.
6.  Per il funzionamento degli enti di cui al comma 1 viene quantificato annualmente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, un contributo ordinario da ripartire in favore dei consorzi di ripopolamento ittico costituiti ai sensi della legge regionale 1Ý agosto 1974, n. 3.
7.  (Abrogato).".
"Art. 175 - Arresto temporaneo delle attività di pesca. - 1. L'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dellper la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto dellà di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.
3.  Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi.
5.  I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive.".
"Art. 176 - Attività di ricerca. - 1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca, acquacoltura e maricoltura sono promosse dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in relazione alle esigenze del comparto.
2.  Le linee di ricerca devono essere dettagliate e rivolte al superamento dei limiti di sviluppo del settore o all'acquisizione di informazioni necessarie all'Amministrazione.
3.  In sede di prima applicazione, sono ammessi a finanziamento i programmi di ricerca presentati da ICRAM, CNR, università, consorzi di ripopolamento ittico e altri enti pubblici di ricerca e società ad essi collegate. Per i programmi successivi si provvede con apposito decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.".
"Art. 177 - Contributi per la gestione della fascia costiera. - 1. Al fine di realizzare il ripopolamento e il riequilibrio ecologico dei mari siciliani l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo in conto capitale per le spese inerenti a progetti di ricerca industriale finalizzati alla conoscenza delle risorse ittiche, ricerche bio-economiche e monitoraggio delle acque appositamente autorizzate.
2.  Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile in favore di consorzi costituiti tra pescatori e/o armatori e/o cooperative, di associazioni di produttori, di enti pubblici e privati.
3.  I contributi di cui al presente articolo vengono erogati dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in via anticipata per il 40 per cento, previa presentazione di fideiussioni bancarie o assicurative o dei consorzi di garanzia collettiva fidi disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 3 miliardi.".
"Art. 178 - Calamità naturali ed eventi eccezionali. - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, e dall'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 e dall'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continuano ad applicarsi dal 1Ý gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 con le seguenti modifiche:
a)  alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia.";
b)  all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, dopo le parole "debitamente documentate,", sono aggiunte le seguenti "per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell'evento.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 40 miliardi.".
"Art. 179 - Vigilanza, controllo e sorveglianza sulle attività di pesca. - 1. Per lo svolgimento dei poteri di vigilanza, controllo e sorveglianza sulla pesca esercitati dall'Amministrazione regionale per il tramite delle Capitanerie di porto, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare imbarcazioni appositamente attrezzate, anche al fine della salvaguardia della vita umana a mare, nonché per interventi di pronto soccorso medico con personale sanitario a bordo, da assegnare alle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti competenti per territorio nell'àmbito della Regione siciliana.
2.  Al fine di dotare le imbarcazioni di cui al comma 1 del personale sanitario necessario, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare, anche per il tramite delle Capitanerie, apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3.  Per gli stessi scopi istituzionali di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare, prevedendone la relativa manutenzione, beni strumentali, ivi comprese attrezzature informatiche per il trattamento e la gestione dei dati del settore e a contribuire, in misura non superiore al 30 per cento, alle spese di gestione della componente aereo ed elicotteristica in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia per l'espletamento degli specifici servizi di istituto.
4.  L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, d'intesa con il Comando generale delle Capitanerie di porto, a provvedere alla realizzazione, potenziamento e ristrutturazione di opere infrastrutturali strettamente connesse all'esercizio della vigilanza sull'attività di pesca e della salvaguardia della vita umana a mare.
5.  Ai fini del potenziamento e completamento di un sistema di ascolto radio di tutti gli uffici marittimi della Sicilia, allo scopo di perseguire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, l'Assessorato, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è autorizzato a realizzare una rete radio automatizzata da collegare con la centrale operativa del suddetto comando e con le stazioni di secondo livello, che saranno ubicate presso le direzioni marittime di Catania e Palermo.
6.  In relazione a quanto previsto dal comma 5 e allo scopo preciso di assicurare la più immediata ed economica assistenza, facilitando le operazioni di ricerca e soccorso alle imbarcazioni da pesca che si trovino in situazioni di emergenza, nonché il controllo sul regolare svolgimento delle attività di pesca è fatto obbligo ai proprietari di natanti da pesca di stazza superiore a 10 TSL e iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, di dotarsi di un sistema di radiolocalizzazioni delle navi da pesca da collegare con la centrale operativa di cui al comma 5. Per l'acquisto della suddetta attrezzatura, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a un massimo dell'80 per cento della spesa necessaria.
7.  L'impianto di cui al comma 6 deve essere mantenuto in continuo e regolare esercizio e deve essere assicurata l'acquisizione da parte della centrale operativa di cui al comma 5, dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, con la frequenza di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del predetto regolamento CE n. 1489/97, dettate per il caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione installato a bordo dei natanti.
8.  Al fine di assicurare un più immediato ed efficace coordinamento delle attività di pianificazione, vigilanza e controllo che, nell'àmbito delle rispettive competenze, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e il Corpo delle Capitanerie di porto sono chiamati a svolgere nel settore della pesca e delle attività marinare, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concordare con il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la costituzione, presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di un ufficio di coordinamento, con personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia, i cui oneri di funzionamento per quanto attiene ai locali, alle attrezzature e ai beni strumentali necessari, sono a carico del l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
9.  Restano altresì a carico dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli oneri derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al comma 8 per missioni anche all'estero che possono essere autorizzate dall'Assessore, salve le prescrizioni regolamentari del Corpo delle Capitanerie di porto, per lo svolgimento di compiti attinenti alle funzioni istituzionali del medesimo Assessorato.
10.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 20 miliardi.".
"Art. 180 - Modalità alternative di pagamento degli aiuti. - 1. Per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo erogate in favore delle imprese di pesca e dei marittimi, l'Amministrazione regionale può avvalersi, alle stesse condizioni in atto praticate per le camere di commercio, delle Capitanerie di porto.".
Nota all'art. 45, comma 1:
L'art 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così dispone:
"Aiuti all'investimento. - 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese:
1)  finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a)  l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
b)  l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
c)  per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;
2)  contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a 100.000 euro e fino a 516.458,90 euro e comunque entro il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1);
3)  contributi in conto capitale, agli esercizi di vicinato, fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1). Tali contributi non possono avere un importo superiore a 20.000 euro e sono concessi nei limiti del venti per cento delle disponibilità del fondo;
4)  in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30 milioni.
2.  Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti, ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.
3.  Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
4.  Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.
5.  Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto:
a)  da cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
b)  da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori;
c)  da un componente designato dall'associazione bancaria italiana;
d)  da due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
6.  Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente.
7.  I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.
8.  Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del Comitato il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
9.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi".
Nota all'art. 46, comma 1:
L'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile. - 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.
2.  I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.
3.  Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fideiussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.
3-bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento.
4.  I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con Decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
4-bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.
5.  Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano completato il progetto nei termini previsti o che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:
a)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'IVA;
b)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;
c)  contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fideiussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;
d)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.
5-bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articolo 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, "e successive modifiche ed integrazioni" ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.
5-ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento delle spese originariamente ammesse.
5-quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5-ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'IRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica.
5-quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5-ter.
5 sexies. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle cooperative giovanili operanti in Sicilia, che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali di cui al presente articolo e alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e alla presente legge, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2010 relative a crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
5 septies. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
5 octies. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.
5 nonies. Il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio e spese, per il pagamento delle rate oggetto della sospensione da applicare dovrà essere quello corrente fissato dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai finanziamenti agevolati concessi dalla medesima alle cooperative siciliane.
5 decies. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.
6.  E' abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.
7.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.
7-bis. Per le finalità del comma 4-bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
8.  Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.
9.  Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 marzo 1995, n. 50".
Nota all'art. 46, comma 2:
L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", così dispone:
"Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC. - 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente".
Note all'art. 47, comma 1:
-  L'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, recante: "Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle istituzioni socio - scolastiche permanenti e nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale", così dispone:
"All'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli, da effettuarsi con l'osservanza delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, si procederà a seguito del superamento di appositi corsi di idoneità professionale, che saranno organizzati dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in sedi provinciali e interprovinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento avverrà:
1)  nei posti delle piante organiche che risulteranno disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, per quei comuni che hanno già provveduto all'istituzione dei servizi in esecuzione dell'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
2)  in soprannumero qualora i posti di cui al precedente n. 1 risultassero non disponibili;
3)  per i comuni che non abbiano ancora provveduto alle istituzioni del servizio, mediante un adeguamento della pianta organica ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge n. 299 del 7 luglio 1980.
L'inquadramento del personale di cui al secondo comma dell'art. 1 sarà disposto con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67".
-  Per l'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 vedi nota all'art. 13.
-  Per l'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 vedi nota all'art. 9, comma 11.
Nota all'art. 49, comma 1:
L'art. 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante: "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"I musei, le gallerie, le pinacoteche delle Soprintendenze trasferite alla Regione assumono la denominazione rispettivamente di musei, gallerie, pinacoteche regionali.
Ad essi ed al servizio museografico è assegnata una dotazione finanziaria per la attuazione dei compiti istituzionali e la loro normale attività funzionale, escluse le spese di competenza del Provveditorato generale della Regione".
Note all'art. 50, comma 1:
-  L'art. 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15, recante: "Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Abrogazioni e modifiche di norme. - 1. Gli articoli 7, 15, 16 e 17 della legge regionale 1Ý agosto 1977, n. 80, e l'articolo 37 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono abrogati.
2.  (Abrogato).
3.  Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, dopo la parola "istruzione" è aggiunta la parola "sentito" e sono soppresse le parole "di concerto con"".
-  L'art. 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante: "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie." per effetto della reviviscenza disposta dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Istituzione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea. - 1. E' istituito in Palermo il Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva moderna e contemporanea, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni ed attività connesse.
2.  Il Museo collabora con i dipartimenti ed istituti universitari, nonché con le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni.
3.  Il Museo ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende anche la gestione delle entrate che affluiscono al bilancio dell'istituto, ad eccezione delle spese relative al personale.
4.  Con apposito regolamento sono stabiliti gli organi, l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento del Museo.
5.  L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire una sezione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea intitolata a "Francesco Messina" nel comune di Linguaglossa.".
Note all'art. 51, comma 1:
-  L'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Manifestazioni turistiche. - 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.
2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 50 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1.
3.  L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento.".
-  L'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, recante: "Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente.", così dispone:
"L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi:
a)  fino a 120 migliaia di euro in favore di comuni, enti ed organizzazioni siciliani per la diffusione e conoscenza, anche al di fuori del territorio della Regione, del teatro dialettale siciliano e di autori siciliani del teatro d'arte e delle tradizioni popolari e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi;
b)  (soppressa);
c)  (soppressa).
La lettera f) dell'art. 1 e l'art. 6, legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono abrogati.".
Nota all'art. 52, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, recante: "Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente", per effetto delle modificazioni apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"La Regione, nell'intento di favorire lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini, adotta iniziative e concede contributi per:
a)  l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie d'arte e centri di servizio culturale di proprietà dei comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, nonché per l'acquisto di attrezzature;
b)  la conservazione dei beni e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;
c)  le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza da parte dei comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche e musicali, aventi sede in Sicilia; catalogazione libraria e documentale;
d)  le attività per l'educazione permanente, per l'istruzione ricorrente e per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
e)  l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson;
f)   (soppressa);
g)  l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici comunali.
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a concedere, per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali:
-  un contributo annuo di lire 50 milioni all'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, con sede in Palermo;
-  un contributo annuo di lire 20 milioni all'Istituto siciliano di storia antica, con sede in Palermo;
-  un contributo annuo di lire 15 milioni al Centro siciliano di studi filosofici Vito Fazio Allmayer, con sede in Palermo.".
Nota all'art. 53, comma 1:
L'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"Sostegno alle autonomie locali. - 1. Nelle more dell'attuazione del complessivo riordino del sistema delle autonomie locali e del relativo finanziamento e fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste dall'articolo 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque per l'esercizio finanziario 1997, al fine di garantire alle Province e ai Comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna ai Comuni e alle Province regionali, con propri decreti, una quota non inferiore al 13 per cento delle entrate tributarie accertate nel penultimo anno precedente quello di competenza, come risultano determinate con il relativo rendiconto generale consuntivo.
2.  Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita tra i Comuni e le Province regionali.
3.  La assegnazione dei fondi anzidetti è effettuata dall'Assessore regionale per gli enti locali alle Province regionali, per il 50 per cento sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello dell'ultima ripartizione, e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale, e ai Comuni sulla base dei criteri generali della ripartizione del fondo per servizi previsto ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 effettuata nell'anno precedente.
4.  Nell'ambito dell'ammontare complessivo del fondo da assegnare ai Comuni, una quota di lire 261.000 milioni è destinata allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con priorità per quelli attualmente previsti dalle leggi di settore, e viene ripartita con le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.
5.  Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4, pari a lire 246.000 milioni, è ripartita fra i Comuni e le Province regionali; la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa. Qualora a fine anno dei 15.000 milioni residuano somme non impegnate, le medesime sono ripartite con gli stessi criteri con cui viene ripartita la somma di lire 246.000 milioni.
6.  Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali è istituito altresì un fondo da ripartire tra i Comuni e le Province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto, purché il relativo onere per l'esercizio finanziario 1997 non superi la somma di lire 15.500 milioni (capitolo 18714), ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, nonché ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, della legge regionale 15 aprile 1993, n. 14, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, della legge regionale 1Ý settembre 1993, n. 25, della legge regionale 15 marzo 1994, n. 6, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del fondo è determinato con legge di bilancio, e comunque in misura non inferiore al totale degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma.
6-bis. Nelle finalità del fondo di cui al comma 6, ai sensi del comma 170 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve ritenersi incluso il personale per il quale è stata presentata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 in forza di concorsi già espletati, le cui graduatorie siano state approvate nel termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. La conseguente autorizzazione e la relativa copertura finanziaria della spesa sono assicurate con apposito provvedimento da rilasciarsi da parte dell'Assessore per gli enti locali, sempreché venga accertato che, alla data di acquisizione dell'istanza da parte dell'Assessorato degli enti locali, sussisteva il rispetto delle disposizioni legislative statali vigenti a quel momento nelle materie previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7.
7.  L'Assessore regionale per gli enti locali ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 6 con propri decreti in proporzione alla consistenza del personale in servizio presso le Province regionali e i Comuni. Per i predetti enti sussiste l'obbligo di procedere al progressivo riassorbimento nell'anno medesimo a carico dei propri bilanci ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico per qualifiche e profili professionali corrispondenti.
7-bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell'organico dell'ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l'onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo.
8.  Per l'esercizio finanziario 1997 i fondi destinati alle Province regionali sono comprensivi della quota di lire 4.253 milioni, corrispondenti all'aliquota del 10 per cento del gettito presunto per tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
9.  Le disponibilità dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni confluiscono al fondo di cui al comma 1.
10.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano gli interventi finanziari di cui alla tabella allegata alla presente legge. Con la medesima decorrenza gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella predetta Tabella sono soppressi.
11.  Al fine di concorrere agli investimenti dei Comuni e delle Province in opere pubbliche, la Regione contribuisce con interventi sulle quote interessi e capitale all'ammortamento di mutui contratti dai Comuni e dalle Province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche. Per tale finalità è autorizzato il limite di impegno decennale il cui ammontare sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio.
12.  I predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni e sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia per gli enti locali.
13.  I contributi di cui al comma 11 sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, conformemente ai criteri previamente stabiliti dalla Giunta regionale anche in base agli indici demografici, territoriali e del reddito medio pro-capite di ciascun comune, relativi all'anno 1995, come desunti dalle statistiche ufficiali.
14.  Le somme di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, trasferite dalla Regione agli enti locali negli anni 1996 e precedenti non ancora impegnate e che possono essere utilizzate in forza di disposizioni di legge per l'esercizio 1997, saranno riprogrammate dagli stessi con le modalità di cui al presente articolo.
15.  Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996.
16.  Tali assegnazioni affluiranno in un unico capitolo di entrata del bilancio del comune. La misura della ripartizione tra gli interventi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, viene stabilita dal Comune in sede di predisposizione del programma di spesa.
17.  Le assegnazioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere riprogrammate con le modalità previste dai precedenti commi.".
Nota all'art. 55, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, recante: "Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente.", così dispone:
"Per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, direttamente promosse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Per l'attuazione di dette iniziative l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi, oltre che dei propri organi centrali e periferici e di fondazioni dallo stesso costituite, di istituti universitari specializzati nei settori in cui rientrano le iniziative, degli enti locali e degli enti teatrali e lirici regionali.".
Nota all'art. 56, comma 1:
L'art. 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria. - 1. L'Assessore regionale per la sanità determina e attribuisce, entro il mese di marzo, alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie, al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e all'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, le risorse per l'anno 2007, necessarie per rispettare le strategie e gli obiettivi previsti nel piano di risanamento del sistema sanitario regionale per il triennio 2007-2009, previa negoziazione con i rispettivi direttori generali, nell'ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché delle integrazioni di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
2.  Con le medesime procedure e nel rispetto delle scadenze di cui al comma 1, l'Assessore regionale per la sanità provvede all'assegnazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009.
3.  La negoziazione di cui al comma 1 per la determinazione dei rispettivi budget è estesa anche all'Ospedale classificato Buccheri La Ferla di Palermo, all'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (IsMeTT), alla Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, Associazione Oasi Maria SS. ed alla Fondazione Oasi Salute - da essa derivata - entrambe con sede in Troina nonché ai centri di eccellenza costituiti in fondazione.
4.  Nel caso in cui, entro il termine previsto dal comma 1, non sia stata ancora adottata la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale, il limite delle risorse destinate al sistema sanitario regionale viene commisurato provvisoriamente e, salvo conguaglio, sulla base delle sole risorse del fondo sanitario regionale assegnate nell'anno precedente.
5.  La spesa per l'acquisizione di beni e servizi nel triennio 2007-2009 deve essere ridotta del 3 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005. La spesa complessiva regionale per le consulenze, escluse quelle a carattere assistenziale e sanitario, assunta dalle aziende di cui al comma 1 deve essere ridotta nel triennio 2007-2009 del 50 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005.
6.  La spesa complessiva per le consulenze di carattere assistenziale e sanitario è ridotta del 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005.
7.  La quota di fondo sanitario regionale disponibile destinata alla assistenza ospedaliera non può superare il 46 per cento per l'anno 2007, il 45 per cento per l'anno 2008 ed il 44 per cento per l'anno 2009.
8.  L'importo dell'aggregato di spesa relativo all'assistenza ospedaliera preaccreditata, già fissato con decreto interassessoriale 13 luglio 2004, n. 3787, così come ripartito a livello provinciale per l'anno 2005, è ridotto, rispettivamente, del 2 per cento per l'anno 2007, di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2008 e di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2009; sono nulle le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi provinciali rideterminati con la presente norma. L'Assessore regionale per la sanità, con proprio decreto, determina, per il triennio 2007-2009, i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate in extra budget nell'ottica di ottenere risparmi di spesa. Le eventuali economie, derivanti dalla differenza tra di spesa per l'assistenza ospedaliera preaccreditata per singola provincia e quello realmente utilizzato, possono essere destinate, sulla base delle direttive emanate dall'Assessorato regionale della sanità e in ambito provinciale, all'abbattimento delle liste di attesa, con particolare riferimento a quelle riguardanti prestazioni di elevata specializzazione carenti sul territorio.
9.  L'importo dell'aggregato di spesa relativo all'assistenza specialistica preaccreditata, già fissato con Dec.Ass. 13 luglio 2004, n. 3787, così come ripartito a livello provinciale per l'anno 2005, è ridotto, rispettivamente, del 2 per cento per l'anno 2007, di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2008 e di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2009; sono nulle le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi provinciali rideterminati con la presente norma. L'Assessore regionale per la sanità, con proprio decreto, determina, per il triennio 2007-2009, i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate in extra budget nell'ottica di ottenere risparmi di spesa. Le eventuali economie derivanti dalla differenza tra l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica preaccreditata per singola provincia e quello realmente utilizzato, possono essere destinate, sulla base delle direttive emanate dall'Assessorato regionale della sanità, all'attuazione di piani su base provinciale per l'abbattimento delle liste di attesa, con particolare riferimento alle prestazioni di elevata specialità carenti sul territorio e avuta considerazione della tipologia e del livello tecnologico delle attrezzature utilizzate.
10.  I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, entro trenta giorni dalla definizione della negoziazione di cui al comma 1, provvedono alla contrattazione dei budget delle strutture private preaccreditate ospedaliere e specialistiche, secondo le effettive esigenze della popolazione di riferimento, e dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale per la sanità. Sino alla definizione del nuovo piano territoriale di assistenza specialistica ambulatoriale, i direttori generali provvedono alle assegnazioni dei budget previsti, scaturenti dalle effettive esigenze della popolazione di riferimento e a criteri stabiliti dall'Assessorato della sanità negoziati con le organizzazioni sindacali di categoria secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, solo ed esclusivamente ai soggetti preaccreditati/accreditati con il Servizio sanitario regionale alla data di pubblicazione della presente legge. L'importo complessivo dei budget assegnati alle singole strutture non può superare i tetti di spesa provinciali fissati annualmente con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.
11.  I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali possono autorizzare, entro l'ambito del territorio provinciale e del budget contrattato, il trasferimento di strutture private preaccreditate, purché supportato da adeguata motivazione in riferimento alla carenza di prestazioni sul territorio ovvero al miglioramento dei requisiti organizzativi, strutturali, tecnologici, generali e specifici, per l'esercizio delle attività sanitarie di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.
12.  Fermo restando il regime di compartecipazione alla spesa sanitaria fissato dalla normativa nazionale e regionale, per il triennio 2007/2009, per adempiere agli obblighi di cui ai piani di rientro, derivanti dal Nuovo Patto per la salute Stato-Regioni, l'Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale di Governo e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, può provvedere, con proprio decreto, a fissare l'importo di eventuali ulteriori quote di compartecipazione e le modalità di applicazione a carico di tutti gli assistiti per le prestazioni sanitarie o farmaceutiche.
13.  Nell'attribuzione delle risorse agli enti di cui ai commi 1 e 3 l'Assessorato regionale della sanità determina un accantonamento da destinare al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione della assistenza sanitaria previsti ai sensi dell'articolo 71, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
14.  In coerenza con il patto di stabilità regionale e secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche e integrazioni, nonché con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e l'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, sono tenuti a garantire l'equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di rientro derivante dal nuovo Patto per la salute Stato-Regioni.
15.  Qualora il bilancio di esercizio delle aziende di cui al comma 1 registri un risultato economico positivo, questo è iscritto in apposita voce del patrimonio netto con indicazione dell'anno in cui si è prodotto. Il risparmio di esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite eventualmente registrate negli esercizi precedenti. Il direttore generale in sede di adozione del bilancio di esercizio formula proposte per l'utilizzazione del risparmio conseguito. L'Assessore regionale per la sanità valuta le proposte dei direttori generali e decide, nel rispetto delle linee programmatiche regionali, la destinazione dei risparmi di esercizio.
16.  L'Assessore regionale per la sanità, entro quarantacinque giorni dalla chiusura della negoziazione di cui al comma 1, assegna a ciascun direttore generale specifici obiettivi, fissando le cadenze delle verifiche periodiche; il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di rientro di cui al comma 12, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e della normativa vigente di cui all'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comporta la decadenza automatica del direttore generale delle aziende di cui al comma 1.
17.  L'Assessorato regionale della sanità, ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e di controllo della gestione, finalizzata alla salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, esercita il controllo sui seguenti atti delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia:
a)  il bilancio di esercizio;
b)  l'atto aziendale;
c)  le dotazioni organiche complessive.
18.  L'attività di controllo sugli atti di cui al comma 17 deve espletarsi entro 90 giorni dal ricevimento e può essere interrotta una sola volta con la richiesta di chiarimenti, integrazioni o verifiche in luogo; in tal caso i termini del controllo sono sospesi. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 53, comma 13, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
19.  L'esercizio del controllo deve fare riferimento, oltre alla verifica contabile, ai risultati di gestione e alla coerenza dei medesimi con gli atti di programmazione nazionale e regionale e con ogni altra disposizione in merito. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2; il comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; l'articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
20.  Il divieto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
21.  Le gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali cessano a decorrere dal 1Ý gennaio 2007; l'Assessorato regionale della sanità determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di chiusura delle predette contabilità con il trasferimento delle situazioni debitorie residue sulle contabilità ordinarie delle aziende.
22.  La Giunta regionale, definito il processo di condivisione con il Governo della Repubblica, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, approva gli obiettivi e le misure di contenimento del piano di risanamento del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009; gli obiettivi e le misure deliberate, nonché i conseguenti provvedimenti di attuazione che saranno adottati dall'Assessorato regionale della sanità, impegnano tutte le strutture del sistema sanitario regionale agli adempimenti necessari per il raggiungimento delle finalità contenute dal piano stesso.
23.  La Giunta regionale procede, entro il 31 dicembre 2007, alla predisposizione del piano sanitario regionale e di quello socio-sanitario.
24.  All'articolo 66, comma 9, primo periodo, della legge regionale 1Ý settembre 1993, n. 25, dopo le parole "alle attività a destinazione vincolata individuate nel piano sanitario regionale" sono aggiunte le seguenti parole: "ed al finanziamento dei progetti elaborati dai dipartimenti dell'Assessorato regionale della sanità, finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria ed alla verifica delle iniziative di razionalizzazione dei servizi aziendali e delle misure di contenimento della spesa.".
25.  Al fine di ridurre i tempi di intervento sul contenimento della spesa sanitaria, in aggiunta alle misure già individuate nei precedenti commi:
a)  è sospesa l'efficacia, sino alla approvazione delle misure di contenimento del piano di risanamento regionale, di tutti gli accordi intervenuti e le convenzioni stipulate con i soggetti di cui al comma 3, che abbiano determinato incrementi aggiuntivi di budget per il sistema sanitario regionale rispetto al 2005; gli accordi e le convenzioni sono rinegoziati tenendo come tetto massimo di spesa i valori di budget dell'anno 2005, maggiorati dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
b)  è sospesa l'efficacia, sino alla approvazione delle misure di contenimento del piano di risanamento regionale, di tutti gli atti deliberativi delle aziende unità sanitarie locali adottati nel 2006 che prevedono il conferimento di nuovi incarichi di direzione di strutture complesse autorizzate e non ancora attivate.
26.  Al comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "in misura non inferiore al 3 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore al 2,3 per mille". (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27.  La spesa per le borse di studio ulteriori di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, è determinata annualmente, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con legge di bilancio, in relazione al fabbisogno regionale, dall'Assessore regionale per la sanità, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Il 60 per cento delle risorse disponibili deve essere assegnato nell'ambito delle discipline carenti individuate con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto anche degli indirizzi formulati dall'Osservatorio regionale per le scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. Il decreto di individuazione delle discipline carenti è adottato entro il 30 giugno di ogni anno.
28.  Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "tre dodicesimi" sono sostituite dalle parole "quattro dodicesimi".
29.  Al fine di pervenire a sensibili economie di scala nella fornitura e gestione di beni e servizi, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie sono tenute a procedere all'acquisizione di beni e servizi in forma consorziata, in ambito provinciale o extraprovinciale, nel rispetto delle direttive impartite dall'Assessorato regionale della sanità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo l'Assessorato avvia il monitoraggio delle procedure espletate in forma consorziata per la verifica delle economie di scala conseguite. L'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, unitamente a quelle di cui all'articolo 42 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è condizione necessaria per l'ammissione alla valutazione dei risultati di gestione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.
30.  Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa sanitaria per il triennio 2007-2009 è fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie di corrispondere al personale dipendente somme per prestazioni lavorative aggiuntive, al di fuori dei fondi determinati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. I fondi relativi agli istituti contrattuali connessi alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi ed alla retribuzione di risultato devono essere prioritariamente finalizzati alla remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive del personale svolte per garantire la copertura delle attività assistenziali, o a supporto delle stesse, nel rispetto delle modalità che verranno definite in sede di contrattazione aziendale.
31.  Per le finalità connesse alla programmazione, al monitoraggio dello stato di salute della popolazione ed alla sorveglianza delle malattie, il dipartimento Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità è autorizzato al trattamento dei dati anagrafici e dei dati sullo stato di salute dei residenti in Sicilia e dei soggetti assistiti nel territorio della Regione siciliana, raccolti dal Registro nominativo delle cause di morte (ReNCaM), dai registri di patologia, dalle aziende unità sanitarie locali, dai soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale e dai soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie, oltre che dai dati veicolati dal Sistema informativo sanitario ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Il dipartimento Osservatorio epidemiologico è individuato quale struttura tecnica per l'assegnazione del codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati, ad eccezione dei casi strettamente indispensabili e secondo procedure formalmente definite.
32.  Il ReNCaM della Regione siciliana, contenente l'elenco nominativo dei deceduti nel corso dell'anno nell'ambito del territorio regionale e la relativa causa di morte, i registri di patologia regionali di talassemia, delle malformazioni, dei tumori tiroidei, già istituiti ed operanti presso il dipartimento Osservatorio epidemiologico della Regione siciliana, sono individuati quali strumenti fondamentali per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale e riconosciuti parte integrante del Sistema informativo sanitario regionale.
33.  I Registri tumori delle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, e Trapani, il Registro provinciale di patologia di Siracusa, già istituiti ed operanti nel territorio regionale sono individuati quali strumenti fondamentali per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale e riconosciuti parte integrante del Sistema informativo sanitario regionale.
34.  Per le finalità connesse alla sorveglianza delle malattie ed al monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale, il ReNCaM ed i registri di cui ai precedenti commi, sono autorizzati al trattamento dei dati individuali nominativi dei residenti in Sicilia, e alla interconnessione di tali dati con quelli veicolati dal Sistema informativo sanitario di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
35.  Per le finalità di cui al comma 31, il dipartimento Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità è autorizzato all'interconnessione dei dati anagrafici e di quelli relativi allo stato di salute dei residenti in Sicilia raccolti dal ReNCaM, dai registri di patologia, dalle aziende unità sanitarie locali, dai soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale e dai soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie, oltre che dei dati veicolati dal Sistema informativo sanitario ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.".
Nota all'art. 57, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. - 1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1Ý gennaio 1996 dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.
2.  Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle Province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle Province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3.  Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.
4.  I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.
5.  Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
6.  (Abrogato).
7.  Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle Province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
8.  (Abrogato).
9.  La Provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18.
10.  La Provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
11.  La Provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro cinque anni dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
11-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
12.  Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la Provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.
13.  Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
14.  (Abrogato).
15.  Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
16.  L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla Provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso.
17.  Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.
18.  Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.
19.  Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente.
20.  Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
21.  Entro il 31 marzo di ogni anno le Province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:
a)  i dati relativi agli accertamenti compiuti;
b)  i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
c)  i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
d)  i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate.
22.  Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle Province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna Provincia regionale.
23.  Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
24.  Le somme liquidate dalla provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.".
Note all'art. 59, commi 1 e 3:
-  L'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale.", così dispone:
"Oggetto della disciplina. - 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2.  Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a)  che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b)  per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3.  Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4.  Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a)  i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b)  i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c)  i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis)  i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5.  La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6.  Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:
a)  i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b)  i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7.  La valutazione è inoltre necessaria per:
a)  i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b)  le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
c)  i progetti elencati nell'allegato IV;
qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
8.  Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
9.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.
10.  L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11.  Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
a)  esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b)  mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c)  informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.".
-  Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante: norme in materia ambientale. "è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.
Nota all'art. 59, comma 4:
L'art. 12 del decreto legislativo legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale.", così dispone:
"Verifica di assoggettabilità. - 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2.  L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3.  Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4.  L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5.  Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.".
Note alla rubrica e ai commi 1 e 2 dell'art. 60:
-  L'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante: "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.", così dispone:
"Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS. - 1.  Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente parco.
2.  Sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di 60 giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di 60 giorni, (periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)".
-  L'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante: "Regolamento, recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", così dispone:
"Valutazione di incidenza.  -  1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2.  I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3.  I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4.  Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5.  Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6.  Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7.  La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8.  L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9.  Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10.  Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".
Nota all'art. 61, comma 4:
L'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.", così dispone:
"Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.  -  1.  Per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali. I nuovi ambiti territoriali ottimali sono individuati, entro 90 giorni, dalla Agenzia per i rifiuti e le acque, sulla base di uno studio che deve tenere conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi, in numero non superiore al 50 per cento di quelli esistenti, pari a 14. Gli ambiti territoriali ottimali potranno non coincidere con il territorio della provincia. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce per il proprio ambito territoriale ottimale l'Autorità d'ambito di cui all'art. 201, comma 2, del decreto legislativo. n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da non più di cinque componenti. Con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti la suddivisione in ambiti e lo schema di convenzione tra i soci, che deve prevedere le modalità di associazione e funzionamento, la struttura interna, le modalità di scelta del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, provvede ad individuare le modalità per l'utilizzo dell'eventuale personale proveniente da comuni, province e Regione, i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi siano già stati pubblicati, nonché le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Le società d'ambito esistenti devono essere poste in liquidazione entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società d'ambito esistenti. Il presidente del Consorzio, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, ne dà comunicazione formale agli amministratori delle società d'ambito, che provvedono secondo le norme del codice civile. Ai consorzi di gestione degli ATO si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.
2.  Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica.
3.  La percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento per l'anno 2007, al 30 per cento per l'anno 2008, al 50 per cento per l'anno 2009 e al 60 per cento per l'anno 2010, nel rispetto dell'intesa di cui all'articolo 205, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006".
Nota all'art. 62, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20, recante: "Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale.", così dispone:
"Disposizioni sul personale dei consorzi idrici tra comuni.  -  1.  Le autorità d'ambito per il servizio idrico integrato assumono il personale dipendente a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, era in servizio nei consorzi idrici tra comuni, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione".
Nota all'art. 63, comma 1:
L'art. 5 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, come introdotto dall'art. 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Esame del progetto.  -  1.  Esperita la pubblicazione, le istanze pervenute, corredate della relativa documentazione, sono trasmesse a cura dell'autorità marittima, entro trenta giorni, al sindaco del comune interessato.
2.  I progetti preliminari sono sottoposti all'esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, alla quale sono chiamati a partecipare:
  a) la regione, per la ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio, per la verifica di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli enti locali; 
  b) il comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio; 
  c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
  d) l'autorità competente al rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 2, comma 2; 
  e) l'ufficio del Genio civile, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica delle opere; 
  f) l'ufficio del territorio del Ministero delle finanze, per gli aspetti dominicali; 
  g) il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Amministrazione regionale per esprimersi in ordine alla valenza turistica dell'intervento, ed alla sua idoneità al perseguimento delle finalità di sviluppo turistico; 
  h) la capitaneria di porto competente per territorio per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione; 
  i) il comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, per tutti gli aspetti di propria competenza; 
  l) il comando marittimo autonomo della Sicilia; 
  m) il comando zona fari; 
  n) il compartimento Ferrovie dello Stato; 
  o) l'ufficio del Genio civile ove il progetto comporti varianti a strumenti urbanistici comunali; 
  p) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici. 

3.  Le domande, complete degli allegati, sono inviate agli enti invitati alla conferenza almeno novanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze. La regione si esprime per i profili di propria competenza previa acquisizione del parere dei propri organi tecnici consultivi.
4.  Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché quelle di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
5.  La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizioni, al fine di consentirne la concreta comparabilità.
6.  La conferenza di servizi decide sulle istanze rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l'istanza ammessa alle successive fasi della procedura.
7.  L'individuazione di cui al comma 6 è motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
8.  Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara.
9.  Ai fini della tutela delle zone di interesse ambientale disciplinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le regioni o gli enti locali da esse delegati danno immediata comunicazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 nella conferenza di servizi di cui al presente articolo. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione esercita, nei termini di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 431 del 1985, i poteri surrogatori e di annullamento previsti nella disposizione medesima.
10.  La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonché in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, può disporre l'assunzione della responsabilità del procedimento di esame dei progetti preliminari".
Nota all'art. 63, comma 2:
L'art. 8 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, come introdotto dall'art. 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Esecuzione delle opere  -  1.  Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo del compartimento marittimo con l'assistenza, ove lo ritenga necessario, dell'ufficio del Genio civile, immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.
2.  L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 2, comma 2, dal capo dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime, del capo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati".
Nota all'art. 64, comma 1:
L'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante: "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", così dispone:
"Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali.  -  Il decreto istitutivo del parco regionale deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:
a)  zona di riserva integrale (zona A), nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza.
In tali zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di grande interesse naturalistico e paesaggistico, presentanti una relativamente minima antropizzazione.
Per tali zone l'Ente parco procederà gradualmente all'acquisizione delle relative aree;
b)  zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere di trasformazione costruzioni esistenti, eseguite opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall'ente gestore del parco le utilizzazioni agro-silvo-pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie quali strade di accesso, opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali.
Nelle predette zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A;
c)  zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco quali strutture turistico-ricettive, culturali, aree di parcheggio;
d)  zone di controllo (zona D), nelle quali tutte le attività di cui al successivo articolo 10 sono consentite, purché compatibili con le finalità del parco".
Nota all'art. 66, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, recante: "Promozione della fondazione Federico II.", così dispone:
"1.  La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di una somma iniziale di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e di un contributo annuo per fini istituzionali e spese di gestione di lire 500 milioni a decorrere dal 1997.
2.  All'onere di lire 2.000 milioni autorizzati dalla presente legge per l'esercizio 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3.  La spesa di lire 500 milioni autorizzata per gli esercizi finanziari successivi al 1996, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
4.  La somma di cui al comma 1, non impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996, è reiscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 per le stesse finalità con provvedimento dell'Assessore per il bilancio e le finanze".
Nota all'art. 68, comma 1:
L'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", così dispone:
"Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia. -  1.  E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale".
Nota all'art. 68, comma 2:
La legge regionale 5 luglio 2004, n. 11, reca: "Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato strada-mare delle merci." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 luglio 2004, n. 29.
Nota all'art. 69, commi 1, 2, 3 e 6:
L'art. 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", così dispone:
"Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali.  -  1.  In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse.
2.  Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.
3.  (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Sulla base di specifiche direttive assessoriali, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio finale di liquidazione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per comprovati ed eccezionali motivi e per non più di sessanta giorni.
4.  In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.
4-bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è, prioritariamente, assegnato ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di cui al comma 4 nonché all'Assessorato del bilancio e delle finanze.
4-ter.  Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.
4-quater.  Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 4-ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L'onere a carico dell'esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. Per l'attuazione dei precedenti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7.  Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:
-  U.P.B. 12.2.1.3.4, capitolo 473303  + 4.100 

All'onere derivante dal presente comma si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001".
Nota all'art. 70, comma 1:
L'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così dispone:
"Aiuti al bed and breakfast.  -  1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione.
1-bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.
2.  L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3.  I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4.  L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5.  Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6.  L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7.  La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente.
8.  Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9.  Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio I.V.A..
10.  Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a)  esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b)  esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c)  esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11.  I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12.  Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale.
13.  Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.
14.  All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge".
Nota all'art. 71, commi 1 e 2:
L'art. 15 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante: Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Agenzie immobiliari turistiche.  -  1.  Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni non inferiori a sette giorni di case ed appartamenti per vacanze.
2.  (Abrogato).
3.  (Abrogato)".
Nota all'art. 72, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, recante: "Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Attività di vigilanza e sanzioni amministrative.  -  1.  I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla presente legge. Tali funzioni, nell'ambito delle aree protette, sono esercitate dall'ente gestore.
2.  In caso di violazione della presente legge i comuni e gli enti gestori delle aree protette applicano ai contravventori le seguenti sanzioni amministrative:
a)  euro 3.000 per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida ambientale-escursionistica e di guida subacquea senza possesso della relativa abilitazione o iscrizione all'albo o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4;
b)  euro 100 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento;
c)  euro 5.000 per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4.
3.  I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune o dagli enti gestori delle aree protette a titolo di copertura delle spese per l'attività di vigilanza e controllo. Ai predetti soggetti e agli altri organi di polizia, relativamente alle violazioni accertate dagli stessi, spetta il potere sanzionatorio previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4.  I comuni e gli enti gestori delle aree protette sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti copia dei verbali delle contravvenzioni elevate ai sensi del comma 2, nonché copia degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge".
Nota all'art. 72, comma 2:
L'art. 2 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, recante: "Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana. -  1.  E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:
a)  sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
b)  sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
c)  sezione "Sicilia nord orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania e Messina;
c-bis)  sezione "Sicilia sud orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa;
d)  sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3.
2.  L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3.  Restano valide le abilitazioni all'esercizio della professione di guida turistica nei comuni e nelle province della Regione già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi, ai sensi dell'articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme relative all'accesso e svolgimento dell'esame di cui al comma 2, che deve comunque assicurare la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e la cui commissione esaminatrice deve essere composta anche da docenti universitari".
Nota all'art. 72, comma 3:
Per l'art. 2 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 vedi nota all'art. 72, comma 2.
Gli articoli 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, recante: "Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea", così rispettivamente dispongono:
"Art. 3 - Corsi di aggiornamento.  -  1.  In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'articolo 2, coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e coloro i quali conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritti in ciascuna Sezione dell'albo regionale previa frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore organizzato, anche in sedi decentrate, dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane, da avviare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
"Art. 4 - Definizione dell'attività di accompagnatore turistico. -  1.  E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
2.  E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.
3.  L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.
4.  Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestate da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.
5.  Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione.
6.  Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di entrambe le abilitazioni".
"Art. 6 - Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche. -  1.  E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 2.
2.  L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.
3.  Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.
4.  Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati l'accesso, le materie e la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi e dell'esame di cui al comma 2".
"Art. 7 - Disciplina dell'attività di guida subacquea. - 1.  E' guida subacquea chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.
2.  E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide subacquee. L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea anche nelle aree marine protette della Regione.
3.  L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (Confèdèration Mondiale des Activitès Subacquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni.
4.  Al fine di aumentare il richiamo e l'offerta turistica nonché di tutelare l'ambiente, le guide subacquee sono autorizzate ad ormeggiare nelle zone di riserva A-B-C in occasione di visite guidate organizzate da centri di immersione o "Scuole sub", regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il tempo necessario al corretto svolgimento della visita subacquea.
5.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con decreto, a disciplinare le attività dei centri di immersione e delle "Scuole sub".".
Nota all'art. 74, comma 2:
L'art. 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti", così dispone:
"Distretti turistici.  - 1.  Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.
2.  I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.
3.  Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità:
a)  sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b)  attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
c)  istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti;
d)  sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
e)  promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;
f)  promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;
g)  individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.
4.  I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici.
5.  Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l'invio alla Regione del relativo atto costitutivo".
Nota all'art. 75, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013), così dispone:
"Aiuti agli investimenti.  -  1.  Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualità per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore industriale e dei servizi. Tale regime è concesso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, ovvero conformemente agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, alle suddette imprese in possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria ed affidabilità economica. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.
2.  L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3.  In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal regolamento CE n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4.  Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
5.  L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
6.  La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 300 milioni di euro".
Nota all'art. 76, commi 1 e 2:
L'art. 89 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Contributi alle province regionali di Enna e di Agrigento.  -  1.  I contributi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, così come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono erogati, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, con le modalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.
2.  (Abrogato)".
Nota all'art. 76, commi 3 e 4:
L'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali.  -  1.  E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.
2.  Con decreto dell'Assessore per il bilancio, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.
3.  E' istituito nel bilancio della Regione un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:
a)  partecipazione e acquisizione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società, nonché alla liquidazione ed alla ricapitalizzazione di società a partecipazione regionale;
b)  stipula di convenzioni o accordi;
c)  stipula di convenzioni per studi e ricerche;
d)  costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di donazioni anche provenienti dall'estero da impiegare esclusivamente per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
4.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
5.  Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro".
Nota all'art. 76, commi 5, 6, 16 e 17:
L'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Consorzi universitari.  -  1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.
2.  I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari.
3.  Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra più consorzi universitari, operanti in province regionali limitrofe, per l'anno 2002 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario per un importo non superiore a 517 migliaia di euro in favore dei consorzi universitari collegati destinato all'acquisizione di strutture e all'acquisto di attrezzature o di apparati tecnologici o didattici.
4.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 per il 50 per cento in base al parametro del numero di studenti universitari iscritti ai corsi di laurea con almeno venti iscritti o a corsi di studio universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o, direttamente dalle province regionali, ed in ragione del 30 per cento in base al numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente e per il 20 per cento ai consorzi cui afferiscono corsi di studio di area medico-sanitaria.
5.  Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dall'Assessore regionale.
6.  Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
6-bis. Il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.
7.  Sono abrogati l'articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l'articolo 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.
8.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 5.247 migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 5.247 migliaia di euro annui.
9.  Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare alle università siciliane per il relativo intervento la somma di 1.000 migliaia di euro.
10.  Al fine di favorire il decentramento dell'offerta formativa universitaria l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle università siciliane per l'esercizio finanziario 2002 un contributo straordinario di 517 migliaia di euro da destinare alle scuole di specializzazione in sedi diverse da quelle di ateneo.
10-bis. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico 2005-2006, i finanziamenti come previsto nel presente articolo al Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna".
Note all'art. 76, comma 7:
-  L'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante: "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti. -  1.  Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco e il Museo archeologico regionale di Centuripe rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 1, nonché le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.
3.  Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l'Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale".
-  L'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", così dispone:
"Fondo unico per il precariato. -  1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.
2.  I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3.  Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza".
Nota all'art 76, comma 8:
L'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, recante: "Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle Province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1.  (Abrogato).
1-bis. Ulteriori contributi possono essere concessi quarto polo universitario siciliano di Enna.
1-ter. Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo.
1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis e 1-ter sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera H, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
2.  (Abrogato)".
Nota all'art. 76, comma 9:
L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Bilancio annuale di previsione.  - 1.  La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1Ý gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2.  Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3.  La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4.  Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5.  Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6.  Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7.  Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8.  Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9.  Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
10.  Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.
10-bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.
11.  Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
11-bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10-bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, il Ragioniere generale della Regione è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili (7). Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.
11-ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.
12.  Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10-bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13.  Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:
a)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
b)  del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
c)  del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
d)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
14.  Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1)  un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2)  un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
3)  l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
a)  programma operativo regionale;
b)  altri interventi comunitari;
c)  fondo sanitario regionale;
d)  finanziamenti dello stato ed altri enti;
e)  interventi finanziari con risorse proprie della Regione.
15.  Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
16.  In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
17.  Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
18.  Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).
19.  La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
20.  (Abrogato).
21.  Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.
21-bis.  (Abrogato).
21-ter.  (Abrogato).
22.  Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.
23.  L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 1Ý gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.
24.  La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dal 1Ý gennaio 2011, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria. Entro l'esercizio 2009 con decreto presidenziale, su proposta del Ragioniere generale della Regione, sono individuati i criteri, la metodologia relativi al passaggio alla contabilità economica".
Nota all'art. 76, comma 10:
L'art. 44 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Attivazione dell'ERSU dell'Università Kore di Enna.  -  1.  In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, a valere sulle disponibilità della U.P.B. 9.2.1.3.5 (cap. 373312), la somma di 3.000 migliaia di euro è destinata all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario dell'Università Kore di Enna".
Nota all'art. 76, comma 11:
L'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8, recante: "Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi a favore di comuni in stato di dissesto finanziario.  -  1.  Per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, nonché 2009 e 2010 a valere sulla riserva del 5 per cento di cui al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, una quota pari a 4.000 migliaia di euro annui è destinata all'erogazione di contributi straordinari per ogni comune capoluogo di provincia che abbia dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2005 nonché una ulteriore quota di 1.000 migliaia di euro annui da destinare complessivamente ai comuni non capoluogo per le medesime finalità".
Nota all'art. 76, comma 14:
L'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante: "Interventi a favore dell'occupazione", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del "Premio Giovanni Bonsignore". -  1.  Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare le professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.), un contributo annuo, a decorrere dal 1995, di lire 2.300 milioni (33) da destinare:
a)  quanto a lire 500 milioni, alla istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali, denominate "Premio Giovanni Bonsignore", per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore;
b)  quanto a lire 1.000 milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato sulla base di specifici programmi o piani formativi, ivi compresa la spesa per gli assistenti di ricerca stabili la cui formazione sia stata curata dal Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.). Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario;
c)  quanto a lire 800 milioni per le spese di gestione e funzionamento del Centro ivi comprese le somme destinate ai dipendenti con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente. L'erogazione fatta eccezione per la prima annualità è subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito l'anno precedente;
d)  (Abrogata).
3.  Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle università siciliane delle borse di studio di cui alla lettera a) del comma 2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del management pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione.
4.  Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto Centro, per lo svolgimento di attività di ricerca. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.
5.  Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 è erogato in anticipazione, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale di attività.
5-bis. L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo".
Nota all'art. 76, comma 15:
L'art. 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, recante: "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni sul personale.  -  1.  Il personale del ruolo dei servizi informatici è utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione automatizzata dei servizi dell'impiego, con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il Consiglio di direzione.
2.  (Abrogato)".
Nota all'art. 76, comma 18:
L'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2006-2008. -  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, si applicano per il triennio 2006-2008.
2.  Per il triennio 2006-2008 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
4.  Per il triennio 2006-2008, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione.
5.  Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è abrogato.
6.  Per l'esercizio finanziario 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 1, una quota pari a 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24".
Nota all'art. 78, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così dispone:
"Fondi globali.  -  1.  Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2.  Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
3.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.
4.  I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.
5.  Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio".
Nota all'art. 78, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:
Per l'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 vedi nota all'art. 1, comma 1.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 250
"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cimino) il 10 ottobre 2008.
Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 7 novembre 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 32 del 18 novembre 2008, n. 77 del 15 aprile 2009, n. 78 del 17-18 aprile 2009 e n. 79 del 20-21 aprile 2009.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 79 del 20-21 aprile 2009.
Relatore di maggioranza: Savona.
Relatore di minoranza: Galvagno
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 84 del 24 aprile 2009, n. 86 del 27 aprile 2009, n. 87 del 28 aprile 2009 e n. 88 del 29-30 aprile 2009.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 88 del 29-30 aprile 2009.
(2009.18.1308)083


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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