REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 MAGGIO 2009 - N. 23
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 8 maggio 2009.
Riduzione delle indennità da attribuire ai commissari straordinari e regionali degli enti locali.Attuazione della delibera della Giunta regionale n. 256 del 16 ottobre 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Visto l'art. 42, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visti, in particolare, gli artt. 14 ("Il commissario straordinario"), sostitutivo degli artt. 55 e 145 dell'O.R.EE.LL approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche, e 19 ("Indennità") della predetta legge regionale n. 30/2000;
Visti gli artt. 40 e 56 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, che disciplinano i casi di nullità e di annullamento delle elezioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 12/78 e dall'art. 51, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, che disciplina i casi di decadenza o scioglimento dei consigli circoscrizionali;
Visto il decreto presidenziale n. 28 del 19 febbraio 2003, con il quale sono state approvate le indennità ai commissari straordinari e regionali degli enti locali;
Visto il comma 54, dell'art. 1 della legge finanziaria dello Stato 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale "per esigenze di coordinamento della finanza locale" è stata imposta la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane alla data del 30 settembre 2005, cioè al momento della presentazione della proposta di legge finanziaria da parte del Governo;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali n. 4 del 29 febbraio 2008, con la quale gli enti comunali e provinciali sono stati invitati ad applicare la riduzione del 10% alle indennità degli amministratori, così come prescritto dalla citata legge finanziaria n. 266/2005;
Vista la legge finanziaria dello Stato 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi da 23 a 32, in cui è stata trattata la materia riguardante il contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli provinciali, comunali, circoscrizionali e degli assessori comunali e provinciali;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, concernente la composizione delle giunte, lo status degli amministratori locali, le misure di contenimento della spesa pubblica e la soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione;
Ritenuto, al fine di perseguire le finalità di limitazioni alla spesa pubblica, di applicare una riduzione ai compensi dei commissari straordinari e regionali nominati presso gli enti locali, in sostituzione degli organi ordinari (sindaco/presidente provincia e giunta - sindaco/ presidente provincia, giunta e consiglio - consiglio), per categorie di amministrazioni rapportate alla dimensione demografica e, precisamente, del 10% nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e del 20% nei comuni con popolazione da 10.001, nei comuni capoluoghi di provincia e nelle amministrazioni provinciali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 256 del 16 ottobre 2008;
Ritenuto di procedere ad un doveroso adeguamento del testo del presente decreto agli aspetti disciplinati dalla sopravvenuta legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:


Art. 1

Le indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali sono determinate secondo la tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le indennità dei commissari straordinari delle circoscrizioni comunali sono determinate nella misura del 50% di quelle fissate al commissario straordinario di un comune avente popolazione pari a quella della circoscrizione.

Art. 3

L'applicazione del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana cessa la disciplina prevista nel decreto presidenziale n. 28 del 19 febbraio 2003.
Palermo, 8 maggio 2009.
  LOMBARDO 
  SCOMA 






(2009.19.1352)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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