REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 31 LUGLIO 2009 - N. 36
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Statuto del Comune di Salemi. Integrazione


Lo statuto del Comune di Salemi è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 18 novembre 2005.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 24 aprile 2009 lo statuto è stato integrato come segue:
Titolo VII
Art.  77 bis
Il difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
L'ufficio relazione con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e, ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile la soluzione del problema e, in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio non viene corrisposta alcuna indennità.
Art. 77 ter
Nomina del difensore civico

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto da una lista di candidati a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale nati nel Comune o residenti da almeno 5 anni, che abbiano compiuto il 40° anno di età e che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico, oltre che da singoli cittadini che si propongono, anche da 50 cittadini o da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati; in tal caso la proposta deve contenere specificatamente i motivi che giustificano l'indicazione, con particolare riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura, sia che provenga dal singolo cittadino che dai predetti organismi, deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed, altresì, l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
La votazione per la scelta del candidato fra quelli inseriti nella lista selezionata come sopra si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico dura in carica tre anni, non è rieleggibile ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare, essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvedere alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 77 quater
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componente di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c)  i ministri del culto;
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale;
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di consiglieri comunali, di amministratori della provincia e dell'AUSL e di componenti organi regionali di controllo.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta di almeno tre consiglieri comunali.
Il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze dal consiglio con delibera motivata.
Art. 77 quinques
Funzioni del difensore civico

Il difensore civico nell'esercizio delle proprie funzioni, per garantire dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
1)  risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2)  ha diritto di accesso, come i consiglieri comunali, agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
3)  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
4)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
5)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
7)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali. 

Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza, il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
(2009.26.1795)014
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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