REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 AGOSTO 2009 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 16 luglio 2009.
Modifiche alle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio", modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il comma 4 dell'art. 43 della suddetta legge, che prevede il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza volontaria venatoria ed ambientale da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previo superamento di apposito esame;
Visto il comma 5 dello stesso art. 43 della medesima legge, integrato dall'art. 18 della legge regionale n. 7/2001, che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore dipartimentale delle foreste competente per territorio;
Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97, che al comma 3 stabilisce le materie degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
Visto l'art. 29, comma 4bis, della legge regionale n. 33/97, che stabilisce la regolare validità della commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio in presenza di almeno 5 componenti più il presidente;
Considerato che il presidente della commissione, in quanto dirigente preposto all'unità operativa - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, ha comprovata esperienza in tutte le materie d'esame;
Ritenuto di dovere garantire adeguata preparazione alle aspiranti guardie volontarie per lo svolgimento dei servizi di vigilanza venatoria ed ambientalista;
Ritenuto di dover apportare sostanziali modifiche e/o aggiornamenti al decreto n. 2557 del 21 luglio 1998, modificato dal decreto n. 1798 del 30 novembre 2004;

Decreta:


Art. 1

Sono ammessi a sostenere gli esami di accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria i cittadini europei che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano frequentato e superato regolarmente il corso di preparazione organizzato dalla struttura regionale o provinciale di un'associazione venatoria, ambientalista o agricola presente nel comitato regionale faunistico-venatorio.
Il corso di preparazione per guardie volontarie venatorie, approvato ed autorizzato dalla U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio, deve avere durata minima di 60 ore e massima di 80 ore, di cui almeno 48 ore destinate a lezioni teoriche sulle materie di esami ed almeno 12 ore destinate a lezioni pratiche sul maneggio delle armi e sul riconoscimento della fauna selvatica. Le lezioni devono essere tenute da docenti di comprovata esperienza sulle materie trattate.
A ciascun corso possono partecipare un massimo di 30 aspiranti guardie volontarie venatorie ed ambientaliste.
Le ore di effettiva frequenza al corso per singolo partecipante, suddivise in lezioni teoriche e pratiche, dovranno risultare dalla documentazione che il direttore responsabile del corso farà pervenire alla U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale a conclusione del medesimo e, comunque, non potranno essere inferiori a 60 ore complessive, suddivise come sopra specificato.
Per ottenere il rilascio dell'attestato previsto dall'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97, le aspiranti guardie volontarie devono presentare apposita domanda alla U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale che ha autorizzato il corso di preparazione a cui hanno partecipato.
La domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, deve recare: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza del richiedente; le indicazioni complete relative al corso di preparazione frequentato; l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 1).

Art. 2

Le aspiranti guardie devono sostenere l'esame per l'accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista dinnanzi alla commissione costituita presso la U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale che ha autorizzato il corso di preparazione frequentato.
Il calendario delle sedute di esami, il cui svolgimento è pubblico, è affisso con cadenza trimestrale all'albo della U.O. - R.F.V.A. almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami, distintamente rispetto al calendario delle sedute di esami di cui all'art. 28 della legge regionale n. 33/97 (esami per l'idoneità all'esercizio venatorio).
Il numero mensile delle sedute degli esami è strettamente correlato alla quantità di richieste pervenute. Nell'ipotesi di un elevato numero di richieste, il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale può fissare il numero delle sedute fino ad un massimo di 5 mensili, fermo restando che, comunque, nel corso dell'anno non possono essere effettuate più di 48 sedute di esami per l'accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista.
Il numero dei candidati, determinato in relazione alle istanze pervenute alla U.O. - R.F.V.A., non può essere inferiore a 12 per ciascuna seduta di esami.
Il dirigente preposto alla U.O. - R.F.V.A., verificata per ciascun candidato la regolare frequenza al corso di preparazione, ammette a sostenere gli esami nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o perfezionamento della richiesta, invitando contestualmente l'associazione organizzatrice del corso a segnalare il rappresentante che dovrà integrare la commissione di esami. La commissione esaminatrice, così come previsto dal comma 5 dell'art. 43 della legge regionale n. 33/97, sarà integrata anche da un dirigente del corpo forestale.
L'assenza del dirigente forestale invalida la seduta di esami.
Per sostenere gli esami i candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento.
Il candidato che, invitato, non si presenta all'esame per giustificati motivi documentati da apposita certificazione, viene inserito nell'elenco dei candidati formulato per la sessione di esami successiva.

Art. 3

La commissione per l'accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista ha il compito di verificare la preparazione e le capacità dell'aspirante guardia per lo svolgimento dei servizi di vigilanza con competenza, serietà e consapevolezza dei propri compiti e del proprio ruolo.
Gli esami per l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di vigilanza volontaria venatoria e ambientalista riguardano le seguenti materie:
a)  legislazione venatoria;
b)  zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c)  armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d)  tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano;
e)  norme di pronto soccorso;
f)  cinologia.
Si riportano di seguito gli argomenti specifici delle singole materie d'esami:
a)  Legislazione venatoria
-  legislazione nazionale, regionale, direttive CEE, convenzioni internazionali in materia di fauna e relativo commercio;
-  finalità della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
-  pianificazione e gestione del territorio ai fini faunistici: zone di "protezione" della fauna, gestione privata della caccia, gestione programmata della caccia;
-  esercizio dell'attività venatoria e calendario venatorio;
-  mezzi di caccia consentiti e mezzi vietati;
-  uso degli animali ausiliari;
-  documenti del cacciatore: licenza di caccia, assicurazioni obbligatorie; tesserino regionale; tasse di concessione governativa statale e regionale;
-  divieti;
-  sistema sanzionatorio;
-  compiti della vigilanza venatoria volontaria;
b)  Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili
-  fauna omeoterma (mammiferi ed uccelli);
-  fauna stanziale e fauna migratoria;
-  fauna particolarmente protetta e fauna protetta;
-  specie cacciabili (uccelli e mammiferi) e loro riconoscimento;
-  animali che costituiscono selvaggina ed animali che sono esclusi dal novero di selvaggina;
-  fauna autoctona e fauna alloctona, fauna di allevamento;
-  fauna di allevamento nella pescicoltura (crostacei, molluschi, pesci);
-  fauna inanellata e comunque contrassegnata;
-  correlazioni tra fauna ed ambiente (ecosistema, biocenosi, catena alimentare, ecc.);
-  rotte di migrazione;
-  patologia della selvaggina in relazione alla salute dell'uomo;
c)  Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione
-  nozioni generali su armi e munizioni consentite per la caccia;
-  detenzione, custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi e munizioni da caccia;
-  tiro con armi da caccia ed azione sul selvatico;
-  misure di sicurezza da osservare nel maneggio e nell'uso delle armi e munizioni da caccia;
d)  Tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano
-  concetto di equilibrio della natura;
-  ecosistemi, habitats, biotipi, zone umide;
-  flora tipica siciliana, macchia mediterranea, coltivazioni erbacee e arboree siciliane;
-  flora protetta;
-  istituti rivolti alla tutela dell'ambiente e della fauna: oasi di rifugio, zone di ripopolamento e cattura, centri di recupero e di primo soccorso, parchi e riserve naturali, demanio forestale;
-  rapporto tra agricoltura e caccia, indennizzi agli agricoltori;
-  terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi, fondi sottratti all'esercizio venatorio;
-  ripopolamento della fauna: istituti e modalità per la sua realizzazione;
-  nozioni generali sugli inquinamenti (idrico, dell'aria, da rifiuti solidi, da rumore, danni all'ambiente);
-  principi generali della disciplina in materia di pascolo e riproduzione bovina, castagneti, sugherete, piante officinali, funghi e tartufi, di abbattimento degli alberi di olivo e di taglio di alberi di alto fusto;
-  pesca nelle acque interne: normativa sulla pesca nelle acque interne (regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e normativa nazionale su compiti ed attribuzioni in materia di pesca); sistema sanzionatorio;
-  tutela dei boschi: normativa sui boschi e sugli incendi boschivi; cause del verificarsi degli incendi boschivi; nozioni generali sulla combustione, diffusione del fuoco e tipi di incendi boschivi; prevenzione degli incendi; avvistamento e segnalazioni degli incendi; tecniche di spegnimento degli incendi; compiti della vigilanza volontaria antincendio;
e)  Norme di pronto soccorso
-  nozioni generali di pronto intervento con eventuale trasporto dell'infortunato;
-  fratture, distorsioni e lussazioni;
-  tecniche di emergenza e norme d'intervento in caso di svenimento, attacco cardiaco, ferite da armi da fuoco, tagli, ustioni, emorragie, fratture, morsi di cani, morsi di vipere, punture d'insetti, lesioni da freddo, ipertermia e colpi di calore, congestione;
-  sincope da sforzo fisico;
-  corpi estranei nell'occhio e nell'orecchio;
-  traumi ai tendini ed ai tessuti molli;
-  trasporto di un ferito.
f)  Cinologia
-  cinologia applicata all'esercizio venatorio;
-  nozioni generali sulle razze (da ferma, da seguita, da cerca, da tana);
-  adempimenti sanitari;
-  addestramento;
-  zone cinologiche e regolamento cinologico;
-  norme in materia di responsabilità del proprietario.
Gli esami consistono in una prova orale ed un'eventuale prova pratica sul riconoscimento di armi e munizioni da caccia, di metodi di caccia consentiti e non, nonché di specie faunistiche mediante la presentazione di illustrazioni, preparazioni tassidermiche, filmati, riproduzioni in scala, ecc.
Il dirigente forestale interroga il candidato sulla sezione di "tutela della natura" che riguarda specificatamente i boschi.

Art. 4

L'esito dell'esame dipende dalla valutazione espressa dalla commissione sulla preparazione del candidato. La commissione esaminatrice esprime un giudizio complessivo di idoneità o non idoneità.
Il voto espresso su "tutela della natura" è comprensivo della valutazione del dirigente forestale e del componente esperto nella materia.
La valutazione delle singole materie ed il giudizio finale vengono decisi collegialmente dai componenti della commissione.
Per essere giudicato idoneo un candidato deve riportare un voto complessivo non inferiore alla sufficienza (6/10), dato dalla media dei voti assegnati in ciascuna materia.
Il giudizio della commissione è inappellabile.
Il presidente coordina i lavori della commissione ed in sede di esame può fare domande su tutte le materie. Nel caso di assenza di un componente, il presidente interroga i candidati sulla materia di pertinenza del componente assente.
Il segretario della commissione ha il compito di redigere, per ciascuna seduta d'esami, apposito verbale sottoscritto dal presidente e dallo stesso, in cui viene riportato l'elenco nominativo dei candidati esaminati, il voto conseguito in ciascuna materia e gli argomenti trattati, nonché il giudizio finale di "idoneo" o "non idoneo".
Il segretario non ha diritto di voto.
Il candidato valutato "non idoneo", dopo un mese dalla data dell'esame, può presentare nuova domanda di ammissione, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.
Per i candidati giudicati "idonei", il dirigente responsabile della U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale sede degli esami, provvede a trasmettere alla sede centrale del servizio XI la documentazione necessaria per il rilascio degli attestati di idoneità, in adempimento a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97.
Gli attestati di idoneità sono notificati agli interessati per il tramite della U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale in cui i candidati hanno sostenuto gli esami.

Art. 5

Le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono ogni altra precedente disposizione in materia (decreti n. 2557 del 21 luglio 1998 e n. 1798 del 30 novembre 2004).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura.
Palermo, 16 luglio 2009.
  CIMINO 





(2009.30.2088)020
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
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