REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2009 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 agosto 2009.
Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8quinquies, comma 2, lett. b), del predetto decreto legislativo n. 502/92, come modificato, in ultimo, dall'art. 79 del D.L. n. 112/2008, ai sensi del quale "le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati.", e ritenuto, conseguentemente, che le prescrizioni mediche ben possono essere sottoposte a controllo, indirizzo e verifica da parte della competente struttura sanitaria pubblica;
Visto il decreto 22 luglio 1996, con il quale il Ministro per la sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e le relative tariffe, prevedendo altresì la possibilità per le regioni di erogare, nell'ambito del proprio territorio, ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 22 luglio 1996;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 11 dicembre 1997, recante "Elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale e relative tariffe.";
Visto l'art. 25, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ai sensi del quale "Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle seguenti categorie:
a)  mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
b)  vittime civili di guerra ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.";
Visto l'accordo del 31 luglio 2007 attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007, con cui l'Assessore regionale per la sanità è stato incaricato di dare esecuzione all'accordo attuativo del Piano di rientro ed al piano medesimo e di provvedere all'attuazione delle misure e degli interventi contenuti in tale atto valevoli per il triennio 2007-2009;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 28 febbraio 2008, recante "Applicazione nel territorio della Regione siciliana dei valori tariffari previgenti di cui ai decreti 11 dicembre 1997 e 29 dicembre 2005, concernenti le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi", che, a sua volta, richiama l'applicazione nella Regione siciliana dei valori tariffari di cui al decreto 11 dicembre 1997 e di quelli di cui al decreto 29 dicembre 2005, vigente, quest'ultimo, per le sole categorie di soggetti indicati dall'art. 25 della predetta legge regionale n. 19/2005 quali destinatari delle disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Visto in particolare l'art. 2, comma 4, lett. a), della predetta legge n. 5/2009 che dispone: "Il servizio sanitario regionale, in funzione di rigorosi ed accertati criteri e fabbisogni epidemiologici, promuove azioni volte a realizzare:
a)  una qualificata integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari anche attraverso il necessario trasferimento dell'offerta sanitaria dall'ospedale al territorio, nonché un compiuto coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'ottimale distribuzione sul territorio dei medici specialisti, favorendo l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione";
Visto, in particolare, l'art. 25, comma 1, della predetta legge regionale n. 5/2009, nella parte in cui dispone "l'Assessore regionale per la sanità determina, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le condizioni e le modalità secondo le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati...";
Rilevata l'esigenza, ai fini di una corretta programmazione e gestione delle risorse nel settore della dialisi, di acquisire e di disporre, attraverso il registro siciliano di nefrologia, dialisi e trapianto, istituito con decreto n. 3423 del 19 dicembre 2008, di dati aggiornati sul numero, la tipologia, l'efficacia dei trattamenti dialitici eseguiti, nonché la necessità di una attendibile stima del fabbisogno annuale;
Visti i dati epidemiologici, rilevati attraverso il predetto registro, dai quali emerge che nella Regione i pazienti nefropatici in terapia sostitutiva (pazienti prevalenti) sono pari a 913 per milione di abitanti - percentuale superiore al dato nazionale di 768 pazienti per milione di abitanti, - e che significativamente variegata risulta la situazione nelle diverse province con punte di oscillazione che vanno dai 734 pazienti in terapia sostitutiva per milione di abitanti nella provincia di Caltanissetta ai 1.029 pazienti per milione di abitanti nelle province di Palermo e di Messina;
Rilevato, altresì, dall'analisi dei dati disponibili dal registro che il numero dei nuovi pazienti ammessi al trattamento dialitico ogni anno (pazienti incidenti) è stimato in circa 200 pazienti per milione di abitanti contro i 147 pazienti della media nazionale;
Rilevato che la spesa regionale per il trattamento dei soggetti affetti da uremia terminale assorbe circa l'1% delle risorse del fondo sanitario regionale e che in Sicilia, nell'anno 2008, i costi dell'emodialisi sono stati pari ad oltre 110 milioni di euro segnando un ulteriore incremento rispetto ai 108 milioni di euro del 2007;
Rilevato che il 77% dei pazienti nefropatici uremici viene trattato in strutture ambulatoriali private e il 23% in strutture nefrologiche ospedaliere;
Rilevato inoltre che il 91% dei pazienti in dialisi extracorporea presso le strutture private accreditate è trattato con metodiche standard e che le metodiche convettive vengono utilizzate nel 7% dei casi contro una media nazionale del 16%;
Rilevato che, sul totale dei soggetti censiti dal predetto registro, i pazienti in trattamento dialitico extracorporeo sono il 96%, (contro il 90% del dato nazionale), mentre i pazienti in trattamento intracorporeo (dialisi peritoneale) sono il 4%, a fronte di una media nazionale del 10%;
Rilevato inoltre che l'articolazione della rete nefrologica regionale è caratterizzata da una elevata presenza di strutture dialitiche private e che, conseguentemente, è necessario assicurare un raccordo funzionale per garantire ai pazienti una maggiore tutela assistenziale;
Ravvisata quindi la necessità di ricondurre a criteri di maggiore efficacia ed uniformità il sistema di assistenza dialitica in Sicilia, al fine di perseguire un tendenziale allineamento alle medie nazionali ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e del Piano di rientro, con particolare riferimento al contenimento degli ambiti di in appropriatezza;
Ravvisata la necessità di dovere fornire indicazioni uniformi in ordine:
-  alla tipologia dello specifico trattamento dialitico;
-  all'individuazione del centro più idoneo al trattamento in rapporto alle condizioni di criticità presentate dal paziente;
-  alla prescrizione del piano di trattamento dell'unità operativa ospedaliera di nefrologia di riferimento e alla conseguente acquisizione del consenso informato di competenza;
Valutata conseguentemente la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti ed azioni che contribuiscano, da un lato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale, riorganizzando il sistema dell'offerta in modo da garantire il trattamento più adeguato ed appropriato ai loro bisogni, dall'altro alla rideterminazione delle tariffe, tenendo conto, conformemente al regime tariffario nazionale, delle diverse tipologie di trattamento e della complessità del livello di cure;
Ritenuto altresì necessario per il raggiungimento delle superiori finalità ed obiettivi dovere procedere anche a rendere coerente il sistema tariffario regionale delle prestazioni di emodialisi, a decorrere dall'1 ottobre 2009, data di efficacia del presente decreto;
Ritenuto, sulla base delle suddette premesse, di dovere fornire indicazioni in ordine:
-  all'adozione degli standard strutturali ed organizzativi utili alla individuazione delle unità operative di nefrologia e dialisi ospedaliere di riferimento;
-  al collegamento operativo - da realizzarsi attraverso la stipula di apposita convenzione tra le strutture nefrologiche ospedaliere di riferimento e le strutture private accreditate presenti nel territorio e ciò al fine di assicurare pazienti in trattamento dialitico un idoneo livello di cure;
-  alla definizione delle modalità per rendere omogenee le procedure e i criteri per l'avvio del trattamento sostitutivo della funzione renale, ivi comprese la modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie;
-  alla promozione e allo sviluppo dei programmi di dialisi peritoneale domiciliare;
-  all'adozione di criteri oggettivi per la classificazione del livello di complessità clinica dei pazienti nefropatici cronici, al fine dell'ammissione/mantenimento preferenziale al programma di trattamento emodialitico ambulatoriale ospedaliero;
-  alla specificazione delle tre tipologie di trattamento dialitico e dei rispettivi valori tariffari;
-  all'introduzione, con separato provvedimento, di nuove disposizioni in materia di rimborso dei costi per il trasporto dei pazienti presso le strutture dialitiche;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 1130 del 12 giugno 2009: "Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale";
Ritenuto, in considerazione di quanto emerso nella seduta del 30 luglio 2009 della Commissione permanente di nefrologia e dialisi, istituita con decreto n. 1534 del 29 luglio 2009, nonché dell'esito dell'incontro del 5 agosto 2009 con le associazioni rappresentative dei Centri di dialisi e degli interessi dei pazienti, sentite ai sensi del richiamato art. 25, comma 1, della legge regionale n. 5/2009, di dover procedere alla revoca del decreto n. 1130 del 12 giugno 2009 e all'emanazione di una nuova disciplina della materia;

Decreta:


Art. 1

1.  Sono ammessi al trattamento sostitutivo della funzione renale, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, i soggetti ai quali, da una unità operativa di nefrologia ospedaliera, sia stata certificata l'insufficienza renale cronica terminale e sia stato disposto il trattamento sostitutivo.
2.  La certificazione dovrà contenere la valutazione del grado di complessità clinica del paziente nel rispetto dei criteri di ammissione al programma di trattamento emodialitico ambulatoriale ospedaliero di cui all'allegato 1 al presente decreto. Tale certificazione dovrà essere consegnata al paziente e trasmessa in copia all'azienda sanitaria provinciale di appartenenza del paziente, unitamente al modulo di consenso informato per l'inizio del trattamento dialitico, redatto secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2

1.  Le strutture private accreditate sono tenute a stipulare, entro il 30 settembre 2009, apposita convenzione con una delle unità operative ospedaliere di nefrologia e dialisi di riferimento presenti nel territorio provinciale di appartenenza, che saranno individuate, con successivo decreto assessoriale sulla base dei requisiti di cui all'allegato 3 al presente decreto.
2.  La convenzione di cui al precedente comma dovrà prevedere le modalità con le quali sarà effettuato il collegamento operativo tra l'unità di nefrologia ospedaliera di riferimento e la struttura privata accreditata, in modo da assicurare:
a)  il trattamento delle urgenze e delle complicanze;
b)  il livello di cure adeguato alla complessità clinica del paziente nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 1 al presente decreto;
c)  la continuità assistenziale dei pazienti in trattamento dialitico.
3.  La convenzione dovrà, altresì, prevedere le modalità con cui sarà effettuata la periodica valutazione congiunta del livello di complessità clinica dei pazienti in trattamento, che dovrà avvenire con cadenza minima annuale.

Art. 3

1.  I valori tariffari omnicomprensivi per le diverse tipologie di trattamento individuate dai rispettivi codici sono i seguenti:
a)  tariffa per trattamenti standard eseguibili in tutte le strutture pubbliche e private accreditate (HD in acetato o bicarbonato standard codice 39.95.1) pari ad euro 154,94; detta tariffa si riferisce alle prestazioni di emodialisi di tipo prevalentemente diffusivo con tampone acetato o bicarbonato, con membrane cellulosiche naturali o derivati (a titolo esemplificativo: cellulose modificate, hemophan, diacetati, triacetati, ecc.);
b)  tariffa per trattamenti a complessità intermedia eseguibili in tutte le strutture pubbliche e private accreditate (HD in bicarbonato con membrane biocompatibili codice 39.95.4) pari ad euro 165,27; detta tariffa si riferisce alle prestazioni di emodialisi di tipo prevalentemente diffusivo con membrane sintetiche a bassa permeabilità e molto biocompatibili (a titolo esemplificativo: PAN o AN69S, poliammide, polisulfone e tutti i derivati, PMMA, EVAL). La percentuale massima di pazienti da ammettere al trattamento di cui alla presente lett. b) presso le strutture private accreditate sarà fissata con successivo decreto assessoriale, a seguito della verifica dei dati forniti dal registro siciliano di nefrologia dialisi e trapianto;
c)  tariffa per trattamenti ad alta efficienza per pazienti di particolare complessità (HDF ed HF codice 39.95.5) pari ad euro 258,23; detta tariffa si riferisce ai trattamenti di emodialisi convettivi e/o diffusivo-convettivi con membrane sintetiche ad alta permeabilità e molto biocompatibili (a titolo esemplificativo: PAN o AN69S, poliammide, polisulfone e tutti i derivati, PMMA). Tale tipologia di trattamento potrà essere eseguita presso le strutture private accreditate solo in misura non superiore al 20% del totale dei trattamenti effettuati, fatto salvo un possibile incremento di detta percentuale, previa verifica dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2.  Resta invariata la tariffa per la dialisi peritoneale continua (CAPD), pari ad euro 45,55, per ciclo di trattamento e la tariffa per la dialisi peritoneale automatizzata, pari ad euro 53,65 per ciclo di trattamento.
3.  Per le prestazioni rese in assistenza sanitaria in forma indiretta alle categorie individuate dall'art. 25, comma 7, lett. a) e lett. b), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, resta invariata la tariffa prevista dal decreto dell'Assessore regionale per la sanità 29 dicembre 2005.

Art. 4

1.  Per ogni paziente in trattamento dialitico viene riconosciuta, quale prestazione aggiuntiva, da erogarsi con cadenza mensile, la voce 89.03.0 (anamnesi e valutazione complessa) pari ad euro 20,66.

Art. 5

1.  Dall'1 ottobre 2009 i medici responsabili delle strutture private accreditate e delle unità operative ospedaliere di nefrologia e dialisi, fermi restando gli obblighi informativi cui sono tenuti ai fini dell'implementazione dei dati del Registro, ai sensi dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 3423 del 19 dicembre 2008, devono assicurare il rigoroso rispetto degli adempimenti di cui all'art. 1 del presente decreto e valorizzare e registrare coerentemente le prestazioni emodialitiche erogate negli appositi flussi informativi, sulla base dei valori tariffari di cui all'art. 3.

Art. 6

1.  Il mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 2 e 5 comporta, per le strutture private accreditate e autorizzate, la sospensione del pagamento delle prestazioni e, in caso di recidiva, la sospensione dell'accreditamento.
2.  Per i responsabili delle unità operative ospedaliere di nefrologia e dialisi il rispetto dell'obbligo di cui al precedente art. 5 costituisce obiettivo contrattuale.

Art. 7

1.  In ogni ambito territoriale provinciale è istituito, al fine di verificare e favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, un comitato tecnico provinciale per le attività di nefrologia e dialisi, composto dai direttori delle unità operative ospedaliere di nefrologia e dialisi, dai rappresentanti delle strutture private accreditate, dai rappresentanti delle associazioni di tutela degli interessi dei pazienti e dal direttore sanitario, o suo delegato, dell'azienda sanitaria provinciale di riferimento che ne assume il coordinamento.

Art. 8

1.  Sono revocati il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 1130 del 12 giugno 2009, recante "Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale" ed il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 1436 del 20 luglio 2009, recante "Identificazione delle UU.OO. di nefrologia e dialisi di cui al decreto n. 1130 del 12 giugno 2009".

Art. 9

1.  Il presente decreto avrà efficacia a decorrere dall'1 ottobre 2009.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 20 agosto 2009.
  RUSSO 




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(2009.35.2302)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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