REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2009 - N. 44
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 10 settembre 2009.
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli della campagna 2009/2010.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 ed, in particolare, l'allegato V, lett. c) e d), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;
Visto il reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 ed, in particolare, l'allegato VI, lett. F, punto 2, che prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
Visto il reg. CE n. 423/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche dei trattamenti enologici;
Visto il reg. CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti CE n. 1493/99, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/86 e CE n. 1493/99 e che al titolo II, capo I, relativo ai programmi di sostegno, prevede la concessione di un sostegno ai produttori che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all'allegato V, ai sensi dell'art. 19 del reg. CE n. 479/2008, solo se la misura specifica è inserita nei programmi di sostegno nazionale;
Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 20 marzo 2008 ed inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008, che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CE n. 479/2008, entra in applicazione tre mesi dopo la sua presentazione alla Commissione europea;
Visto il reg. CE n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, che reca modalità di applicazione del reg. CE n.479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 2 del reg. CE n. 555/2008 di attuare sotto la propria responsabilità il programma di sostegno, dando attuazione agli artt. 32, 33 e 34 del citato reg. CE n. 479/2008;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2552 adottato, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
Visto, in particolare, l'art. 129 del citato reg. CE n. 479/2008, che stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29, concernenti le pratiche enologiche, si applicano a partire dall'1 agosto 2009 e che, pertanto, per la campagna 2008/2009 relativamente alle pratiche e ai trattamenti enologici da autorizzare deve essere fatto riferimento al citato reg. CE 1493/99;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006, recante "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge n. 82/2006, il quale stabilisce che le Regioni e Provincie autonome, con proprio provvedimento, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola con o senza indicazione geografica e dei V.Q.P.R.D.;
Vista la nota prot. n. 7706 del 27 agosto 2009 dell'Istituto regionale della vite e del vino, con la quale lo stesso ha comunicato l'esito delle verifiche effettuate, dalle quali emerge la sussistenza delle condizioni climatiche che giustificano il ricorso all'arricchimento di mosti e di vini, sia da tavola che V.Q.P.R.D. compresi i vini spumanti, in tutto il territorio regionale;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
Per quanto specificato in premessa;

Decreta:


Articolo unico

1.  Nella campagna vitivinicola 2009/2010 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della Regione siciliana, atte a dare vini da tavola, vini ad IGT e vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.
2.  Le operazioni di arricchimento, per i vini di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di 1,5 gradi, fatte salve, per i V.Q.P.R.D., le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
3.  Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione.
4.  Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 settembre 2009.
  CIMINO 

(2009.37.2417)003
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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