REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2009 - N. 44
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 4 settembre 2009.
Linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2005;
Visto l'accordo intervenuto in data 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e il Presidente della Regione siciliana concernente l'approvazione del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione del sistema sanitario regionale che prevede, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa delle aziende sanitarie, anche quella concernente l'obiettivo operativo di cui al punto D1.4 "Riduzione del 5% dei fondi destinati all'erogazione delle attività accessorie (particolari situazioni di disagio, straordinario, incentivazione e risultato)";
Visto il decreto n. 2282 del 24 ottobre 2007, con il quale sono state impartite alle aziende sanitarie disposizioni per l'erogazione, fino al limite del 95%, dell'importo dei fondi contrattuali destinati allo svolgimento di attività accessorie, anche attraverso l'adozione di misure di contenimento di quelle prestazioni che prevedono tali tipologie di indennità;
Visto il decreto n. 2832 del 13 dicembre 2007, con il quale, nel definire criteri e priorità operative, è stata data disposizione alle aziende sanitarie di attuare la riduzione dei fondi in coerenza con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva e di rideterminazione della consistenza organica, con riferimento alla parziale copertura del turn over realizzata negli anni 2007/2009, prevedendo, limitatamente all'anno 2007, il solo congelamento del 5% delle somme destinate all'indennità di risultato;
Visto l'art. 4 del citato provvedimento, con il quale è stato fatto obbligo agli enti sanitari di predisporre un piano di revisione della consistenza dell'organico aziendale e, coerentemente alla riduzione stabile prevista, deliberare i provvedimenti che individuino l'ammontare dei fondi erogabili ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto n. 1147 del 15 giugno 2009;
Rilevato che, per l'anno 2008, in assenza dell'operatività della nuova rete ospedaliera regionale, le aziende dovevano provvedere al congelamento del 5% delle somme destinate all'indennità di risultato, nelle more della riduzione dei relativi fondi contrattuali relativamente al biennio 2007/2008 alla luce della riduzione delle dotazioni organiche concretizzatasi nello stesso biennio per effetto del blocco parziale del turn over di cui al punto D1.2. del Piano di rientro previo confronto a livello regionale con le organizzazioni sindacali delle aree della dirigenza e del comparto e previa apposita contrattazione integrativa a livello aziendale;
Che per l'anno 2009, tenuto conto della tempistica di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 5/2009 sul riordino del servizio sanitario regionale, e dell'obiettivo di cui al punto D1.4 del Piano di rientro, le aziende devono provvedere al congelamento del 5% dei fondi relativi al trattamento accessorio, nelle more della riduzione dei fondi contrattuali in coerenza con la riduzione delle consistenze organiche delle nuove aziende sanitarie istituite con decorrenza 1° settembre 2009 previo confronto a livello regionale con le oganizzazioni sindacali delle aree della dirigenza e del comparto e previa contrattazione integrativa aziendale;
Che le nuove aziende sanitarie dovranno procedere entro il 31 ottobre 2009, nelle more della rideterminazione delle dotazioni organiche, alla ricognizione delle dotazioni provvisorie così individuate:
1)  valore numerico del personale in servizio a tempo indeterminato al 31 agosto 2009 per effetto del turn over di cui alla misura D1.2 del Piano di rientro;
2)  posti per i quali alla stessa data sia stata espletata almeno una delle prove di eventuali concorsi pubblici regolarmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
3)  posti autorizzati per la stabilizzazione di cui al protocollo d'intesa dell'11 gennaio 2008;
4)  posti destinati, in sede di programmazione triennale del fabbisogno, in parallelo alle procedure di stabilizzazione, all'adeguato accesso dall'esterno giusta circolare n. 5/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
5)  ulteriori posti eventualmente autorizzati con apposito decreto;
Che entro la stessa data si dovrà procedere alla rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, per effetto della ricognizione di cui al punto precedente, previo confronto a livello regionale con le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità ai fini della emanazione delle linee di indirizzo;
Considerato che le ultime leggi finanziarie, in linea con i limiti posti alle dinamiche di crescita della finanza pubblica, hanno previsto rigorose misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo a quella per il personale che risulta assorbire una percentuale sempre maggiore dei relativi bilanci;
Visto l'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006;
Rilevato che, a decorrere dall'1 gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, dovevano tener conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Ritenuto di dover fare riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, altresì alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
Di dover procedere alla rideterminazione dei fondi della contrattazione integrativa in linea con la riduzione della consistenze organiche, con riallineamento delle risorse delle competenze accessorie alla media regionale;
Di dover impartire in materia precise direttive alle aziende sanitarie;
Dato atto che il servizio 1 del dipartimento per la pianificazione strategica di questo Assessorato, a seguito di confronto con la parte sindacale della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, nonché del personale del comparto del S.S.N., ha definito, per ciascuna area, la stesura delle linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali;
Che tali linee di indirizzo, concordate con le rappresentanze sindacali firmatarie dei vigenti CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, nonché del personale del comparto del S.S.N., sono state sottoscritte dalle parti, come da relativi verbali, rispettivamente in data 19 agosto 2009, 20 agosto 2009 e 21 agosto 2009;

Decreta:


Art. 1

Approvare le seguenti "Linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali", secondo i testi allegati (A, B, C) che fanno parte integrante del presente decreto:
A) linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali dell'area della dirigenza medica e veterinaria;
B) linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
C)  linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali del personale del comparto del S.S.N.

Art. 2

Dare atto che le linee di indirizzo di cui al precedente art. 1 hanno costituito oggetto di intesa con le organizzazioni sindacali delle tre aree, in sede di confronto regionale, rispettivamente in data 19 agosto 2009, 20 agosto 2009 e 21 agosto 2009.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare.
Il presente decreto con le allegate linee di indirizzo sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 4 settembre 2009.
  RUSSO 

Allegato A
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIDETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA

Dalla data di costituzione delle nuove aziende (1 settembre 2009) i fondi contrattuali sono costituiti dalla somma dei fondi contrattuali delle aziende accorpate; l'ammontare degli stessi su base annuale va definito con deliberazione del direttore generale, da trasmettere all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento pianificazione strategica - servizio 1, entro il 30 settembre 2009.
I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie procederanno nel rispetto delle relazioni sindacali giusta artt. 5 e 6 decreto n. 1147/2009 entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007, sia alla ricognizione della consistenza organica del personale al 31 agosto 2009, sia alla conseguente rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.
In coerenza con il piano di rientro si procederà successivamente al 31 dicembre 2009, definiti i nuovi assetti organizzativi aziendali, alla rideterminazione definitiva delle dotazioni organiche e conseguente rideterminazione definitiva in diminuzione dei fondi contrattuali, tenuto conto anche dell'ulteriore periodo di riferimento (1 settembre 2009 - 31 dicembre 2009).
Verificata la riduzione dei fondi nei termini di cui al piano di rientro (5% fondi trattamento accessorio anni 2007, 2008 e 2009), sarà cura della Regione proporre al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero della salute di utilizzare le quote congelate per le finalità della retribuzione di risultato.
La rideterminazione dei fondi dovrà tener conto del personale cessato ed assunto nei limiti tassativi del blocco parziale del turn over per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2009 (1ª fase 1 gennaio 2007 - 31 agosto 2009; 2ª fase 1 settembre 2009 - 31 dicembre 2009).
La rideterminazione dei fondi dovrà aver luogo con le seguenti modalità:
1)  dotazione organica di riferimento - personale in servizio distinto tra tempo indeterminato e determinato al 31 dicembre 2006;
2)  per il personale a tempo determinato si considerano solo i rapporti di tipo subordinato (incarichi ex decreto legislativo n. 368/2001 ed art. 15septies, decreto legislativo n. 502/92);
3)  per il personale a tempo determinato, fermo restando che la relativa consistenza numerica non può essere superiore a quella registrata al 31 dicembre 2006 (art. 1, comma 565, L.F. 2007), alla luce di quanto disposto all'art. 6 del decreto n. 2831/2007, le aziende che non hanno rispettato il limite di spesa del 90% del costo personale anno 2007, dovranno procedere alla riduzione dei fondi contrattuali in misura pari al 42% (quota stimata del costo del personale finanziata dai fondi) della somma di superamento del predetto limite. Tale riduzione dovrà essere equamente ripartita tra i fondi;
4)  il costo dovrà essere rilevato per il personale a tempo indeterminato al saldo dei cessati ed assunti nei limiti del piano di rientro (25%), indicando per gli assunti l'incremento del costo alla data del 31 agosto 2009 e per i cessati la riduzione dello stesso, alla data di cessazione;
5)  ai fini della riduzione dei fondi, il calcolo dell'incremento/ riduzione del costo per il personale a tempo indeterminato dovrà effettuarsi nel modo seguente:
a)  per il fondo che finanzia la retribuzione di posizione etc., si devono considerare le singole voci, su base annuale, comprensive di 13ª mensilità, del singolo dirigente assunto o cessato (retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale, indennità di specificità medica, indennità di direzione di struttura complessa ed eventuale specifico trattamento);
b)  per i fondi che finanziano la retribuzione di risultato e la qualità delle prestazioni individuali e per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro si deve considerare la quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il numero di dipendenti che finanzia.
Le aziende dovranno comunicare al servizio 1 del dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato della sanità:
1)  l'elenco nominativo del personale a tempo indeterminato, distinto tra assunti e cessati, (al fine di verificare il rispetto del turn over) con indicato per ciascun dipendente profilo professionale, ruolo, data assunzione/cessazione, causale assunzione; il totale del costo afferente ai singoli fondi nonché separatamente quello inerente la RIA. La differenza, tra i costi rilevati per il personale assunto ed i costi rilevati per il personale cessato, costituisce la quota di riduzione dei fondi contrattuali;
2)  per il personale a tempo determinato, al fine di verificare il rispetto dell'art. 1, comma 565, L.F. 2007:
-  elenco nominativo in servizio al 31 dicembre 2006;
-  elenco nominativo in servizio al 31 agosto 2009;
-  prospetto dal quale si evince il costo del personale per l'anno 2007, 2008 e 2009;
-  prospetto dal quale risulta l'ammontare del 42% da portare in riduzione e sua ripartizione;
I dati richiesti relativi alla prima fase dovranno essere comunicati entro il 30 novembre 2009; quelli relativi alla seconda fase entro giorni trenta dalla rideterminazione definitiva delle dotazioni organiche. In relazione a tale ultima procedura verranno emanate apposite direttive anche a seguito delle risultanze della riduzione dei costi ottenuta per effetto delle presenti linee di indirizzo.
In caso di inadempienza da parte delle aziende sanitarie delle disposizioni di cui ai punti precedenti, la Regione nomina un commissario ad acta, che provvede nei termini prescritti.
Verificati, da parte del servizio 1 del dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato della sanità, i risultati della rideterminazione dei fondi in applicazione delle presenti linee di indirizzo, sarà cura di tale servizio valutare di concerto con la parte sindacale eventuali modifiche e/o integrazioni alle stesse.
In applicazione del Piano di rientro, al fine di non penalizzare le aziende sanitarie che storicamente beneficiano di fondi contrattuali più limitati rispetto alla media regionale, si opererà ad azioni perequative tra aziende nell'ambito del S.S.R., al fine di un progressivo avvicinamento al valore medio regionale, di cui alle linee di indirizzo regionali recepite con decreto n. 1836/2007, mediante l'utilizzo di risorse disponibili delle Aziende, da individuare nel rispetto della normativa vigente in materia, entro e non oltre il 31 dicembre 2009 a cura della commissione ex art. 6.
Sino alla nuova graduazione delle funzioni, e comunque sino alla scadenza dell'incarico dirigenziale in itinere all'1 settembre 2009, ove successiva alla nuova graduazione delle funzioni, al dirigente sarà garantito il trattamento economico in godimento quale retribuzione di posizione, nelle sue componenti (fissa e variabile), in presenza dei presupposti di cui all'art. 39, comma 8, del C.C.N.L. del 2000.
Allegato B
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIDETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

Dalla data di costituzione delle nuove aziende (1 settembre 2009) i fondi contrattuali sono costituiti dalla somma dei fondi contrattuali delle aziende accorpate; l'ammontare degli stessi su base annuale va definito con deliberazione del direttore generale, da trasmettere all'Assessorato regionale della sanità - Dipartimento pianificazione strategica - servizio 1, entro il 30 settembre 2009.
I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie procederanno nel rispetto delle relazioni sindacali giusta artt. 5 e 6 del decreto n. 1147/2009 entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007, sia alla ricognizione della consistenza organica del personale al 31 agosto 2009, sia alla conseguente rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.
In coerenza con il Piano di rientro si procederà successivamente al 31 dicembre 2009, definiti i nuovi assetti organizzativi aziendali, alla rideterminazione definitiva delle dotazioni organiche e conseguente rideterminazione definitiva in diminuzione dei fondi contrattuali, tenuto conto anche dell'ulteriore periodo di riferimento (1 settembre 2009 - 31 dicembre 2009).
Verificata la riduzione dei fondi nei termini di cui al piano di rientro (5% fondi trattamento accessorio anni 2007, 2008 e 2009), sarà cura della Regione proporre al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero della salute di utilizzare le quote congelate per le finalità della retribuzione di risultato.
La rideterminazione dei fondi dovrà tener conto del personale cessato ed assunto nei limiti tassativi del blocco parziale del turn over per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2009 (1ª fase 1 gennaio 2007 - 31 agosto 2009; 2ª fase 1 settembre 2009 - 31 dicembre 2009).
La rideterminazione dei fondi dovrà aver luogo con le seguenti modalità:
1)  dotazione organica di riferimento - personale in servizio distinto tra tempo indeterminato e determinato al 31 dicembre 2006;
2)  per il personale a tempo determinato si considerano solo i rapporti di tipo subordinato (incarichi ex decreto legislativo n. 368/2001 ed art. 15septies decreto legislativo n. 502/92);
3)  per il personale a tempo determinato, fermo restando che la relativa consistenza numerica non può essere superiore a quella registrata al 31 dicembre 2006 (art. 1, comma 565, L.F. 2007), alla luce di quanto disposto all'art. 6 del decreto n. 2831/2007, le aziende che non hanno rispettato il limite di spesa del 90% del costo personale anno 2007, dovranno procedere alla riduzione dei fondi contrattuali in misura pari al 42% (quota stimata del costo del personale finanziata dai fondi) della somma di superamento del predetto limite. Tale riduzione dovrà essere equamente ripartita tra i fondi;
4)  il costo dovrà essere rilevato per il personale a tempo indeterminato al saldo dei cessati ed assunti, compresi quelli a seguito di processi di mobilità regionale, nei limiti del Piano di rientro (25% ruolo sanitario - 10% altri ruoli), indicando per gli assunti l'incremento del costo alla data del 31 agosto 2009 e per i cessati la riduzione dello stesso, alla data di cessazione;
5)  ai fini della riduzione dei fondi, il calcolo dell'incremento/riduzione del costo per il personale a tempo indeterminato dovrà effettuarsi nel modo seguente:
a)  per il fondo che finanzia la retribuzione di posizione etc., si devono considerare le singole voci, su base annuale, comprensive di 13ª mensilità, del singolo dirigente assunto o cessato (retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale, indennità di direzione di struttura complessa ed eventuale specifico trattamento);
b)  per i fondi che finanziano la retribuzione di risultato, la qualità delle prestazioni individuali e il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro si deve considerare la quota pro-capite calcolata dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 2008. Relativamente all'ultimo fondo (particolari condizioni di lavoro) si dovrà tener conto dell'incidenza sulle diverse componenti di spesa da parte dei diversi ruoli.
Le aziende dovranno comunicare al servizio 1 del dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato della sanità:
1)  l'elenco nominativo del personale a tempo indeterminato, distinto tra assunti e cessati (al fine di verificare il rispetto del turn over) con indicato per ciascun dipendente profilo professionale, ruolo, data assunzione/cessazione, causale assunzione; il totale del costo afferente ai singoli fondi nonché separatamente quello inerente la RIA. La differenza tra i costi rilevati per il personale assunto ed i costi rilevati per il personale cessato, costituisce la quota di riduzione dei fondi contrattuali;
2)  per il personale a tempo determinato, al fine di verificare il rispetto dell'art. 1, comma 565, L.F. 2007:
-  elenco nominativo in servizio al 31 dicembre 2006;
-  elenco nominativo in servizio al 31 agosto 2009;
-  prospetto dal quale si evince il costo del personale per l'anno 2007, 2008 e 2009;
-  prospetto dal quale risulta l'ammontare del 42% da portare in riduzione e sua ripartizione.
I dati richiesti relativi alla prima fase dovranno essere comunicati entro il 30 novembre 2009; quelli relativi alla seconda fase entro giorni trenta dalla rideterminazione definitiva delle dotazioni organiche. In relazione a tale ultima procedura verranno emanate apposite direttive anche a seguito delle risultanze della riduzione dei costi ottenuta per effetto delle presenti linee di indirizzo.
In caso di inadempienza da parte delle aziende sanitarie delle disposizioni di cui ai punti precedenti, la Regione nomina un commissario ad acta, che provvede nei termini prescritti.
Verificati, da parte del servizio 1 del dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato della sanità, i risultati della rideterminazione dei fondi in applicazione delle presenti linee di indirizzo, sarà cura di tale servizio valutare di concerto con la parte sindacale eventuali modifiche e/o integrazioni alle stesse.
In applicazione del Piano di rientro, al fine di non penalizzare le aziende sanitarie che storicamente beneficiano di fondi contrattuali più limitati rispetto alla media regionale, si opererà ad azioni perequative tra aziende nell'ambito del S.S.R., al fine di un progressivo avvicinamento al valore medio regionale, mediante l'utilizzo di eventuali risorse disponibili delle aziende, nel rispetto della normativa vigente in materia, entro e non oltre il 31 dicembre 2009 a cura della parte pubblica e parte sindacale ex art. 5 C.C.N.L. 2008.
Sino alla nuova graduazione delle funzioni, e comunque sino alla scadenza dell'incarico dirigenziale in itinere all'1 settembre 2009, ove successiva alla nuova graduazione delle funzioni, al dirigente sarà garantito il trattamento economico in godimento quale retribuzione di posizione, nelle sue componenti (fissa e variabile), in presenza dei presupposti di cui all'art. 40, comma 8, del C.C.N.L. del 2000.
Allegato C
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIDETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL S.S.N.

Dalla data di costituzione delle nuove aziende (1 settembre 2009) i fondi contrattuali sono costituiti dalla somma dei fondi contrattuali delle aziende accorpate, ivi compresa la percentuale in atto congelata per effetto dell'obiettivo D1.4. del Piano di rientro; l'ammontare degli stessi su base annuale va definito con deliberazione del direttore generale, da trasmettere all'Assessorato regionale della sanità - Dipartimento pianificazione strategica - servizio 1, entro il 30 settembre 2009.
I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie procederanno nel rispetto delle relazioni sindacali giusta artt. 5 e 6 decreto n. 1147/2009 entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007, sia alla ricognizione della consistenza organica del personale al 31 agosto 2009, sia alla conseguente rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.
In coerenza con il Piano di rientro si procederà successivamente al 31 dicembre 2009, definiti i nuovi assetti organizzativi aziendali, alla rideterminazione definitiva delle dotazioni organiche e conseguente rideterminazione definitiva dei fondi contrattuali, tenuto conto anche dell'ulteriore periodo di riferimento (1 settembre 2009 - 31 dicembre 2009).
Verificata la riduzione dei fondi nei termini di cui al Piano di rientro (5% fondi trattamento accessorio anni 2007, 2008 e 2009), sarà cura della Regione valutare, previo confronto con le OO.SS., le modalità di utilizzo, da parte delle singole aziende, delle quote congelate per le finalità della retribuzione di risultato.
La rideterminazione dei fondi dovrà tener conto del personale cessato ed assunto nei limiti tassativi del blocco parziale del turn over per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2009 (1ª fase 1 gennaio 2007 - 31 agosto 2009; 2ª fase 1 settembre 2009 - 31 dicembre 2009).
La rideterminazione dei fondi dovrà aver luogo con le seguenti modalità:
1)  dotazione organica di riferimento - personale in servizio distinto tra tempo indeterminato e determinato al 31 dicembre 2006;
2)  per il personale a tempo determinato si considerano solo i rapporti di tipo subordinato (incarichi ex decreto legislativo n. 368/2001);
3)  per il personale a tempo determinato, fermo restando che la relativa consistenza numerica non può essere superiore a quella registrata al 31 dicembre 2006 (art. 1, comma 565, L.F. 2007), alla luce di quanto disposto all'art. 6 del decreto n. 2831/2007, le aziende che non hanno rispettato il limite di spesa del 90% del costo personale anno 2007, dovranno procedere alla riduzione dei fondi contrattuali in misura pari al 21% (quota stimata del costo del personale finanziata dai fondi) della somma di superamento del predetto limite. Tale riduzione dovrà essere equamente ripartita tra i fondi;
4)  il costo dovrà essere rilevato per il personale a tempo indeterminato al saldo dei cessati ed assunti, compresi quelli a seguito di processi di mobilità regionale, nei limiti del piano di rientro (25% per il ruolo sanitario e 10% per gli altri ruoli), indicando per gli assunti l'incremento del costo alla data del 31 agosto 2009 e per i cessati la riduzione dello stesso, alla data di cessazione;
5)  ai fini della riduzione dei fondi, il calcolo dell'incremento/ riduzione del costo per il personale a tempo indeterminato dovrà effettuarsi nel modo seguente:
a)  per il fondo che finanzia le fasce retributive etc., si devono considerare le singole voci, su base annuale, comprensive di 13ª mensilità, del singolo dipendente assunto o cessato (fascia retributiva, indennità di funzione ex art. 36 C.C.N.L./99, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, indennità professionale specifica, indennità di coordinamento parti fissa e variabile). In caso di riduzione la stessa comunque non potrà superare il limite percentuale del 5%;
b)  per i fondi che finanziano la produttività collettiva e il premio della qualità delle prestazioni individuali, i compensi per il lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, si deve considerare la quota pro-capite calcolata con riferimento al numero di unità in servizio al 31 dicembre 2008, e relativamente all'ultimo fondo (particolari condizioni di lavoro) tenuto conto dell'incidenza sulle diverse componenti di spesa da parte delle diverse categorie e profili professionali, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo proporzionalmente per le diverse categorie e profili professionali che finanzia.
Le aziende dovranno comunicare al servizio 1 del dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato della sanità:
1)  l'elenco nominativo del personale a tempo indeterminato, distinto tra assunti e cessati (al fine di verificare il rispetto del turn over), compreso quello a seguito di processi di mobilità regionale, con indicato per ciascun dipendente profilo professionale, ruolo, data assunzione/cessazione, causale assunzione; il totale del costo afferente ai singoli fondi nonché separatamente quello inerente la RIA.
2)  La differenza, tra i costi rilevati per il personale assunto ed i costi rilevati per il personale cessato, costituisce la quota di riduzione dei fondi contrattuali, fermo restando che per il fondo fasce, in caso di riduzione, la stessa non potrà superare il limite percentuale del 5%.
3)  Per il personale a tempo determinato, al fine di verificare il rispetto dell'art. 1, comma 565, L.F. 2007:
-  elenco nominativo in servizio al 31 dicembre 2006;
-  elenco nominativo in servizio al 31 agosto 2009;
-  prospetto dal quale si evince il costo del personale per l'anno 2007, 2008 e 2009;
-  prospetto dal quale risulta l'ammontare del 21% da portare in riduzione e sua ripartizione.
I dati richiesti relativi alla prima fase dovranno essere comunicati entro il 30 novembre 2009; quelli relativi alla seconda fase entro giorni trenta dalla rideterminazione definitiva delle dotazioni organiche. In relazione a tale ultima procedura verranno emanate apposite direttive anche a seguito delle risultanze della riduzione dei costi ottenuta per effetto delle presenti linee di indirizzo.
In caso di inadempienza da parte delle aziende sanitarie delle disposizioni di cui ai punti precedenti, la Regione nomina un commissario ad acta, che provvede nei termini prescritti.
Verificati, da parte del servizio 1 del dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato della sanità, i risultati della rideterminazione dei fondi in applicazione delle presenti linee di indirizzo, sarà cura di tale servizio valutare di concerto con la parte sindacale eventuali modifiche e/o integrazioni alle stesse.
In applicazione del Piano di rientro, al fine di non penalizzare le aziende sanitarie che storicamente beneficiano di fondi contrattuali più limitati rispetto alla media regionale, si opererà ad azioni perequative tra aziende nell'ambito del S.S.R., mediante l'utilizzo di eventuali risorse disponibili delle aziende, nel rispetto della normativa vigente in materia, da individuare entro e non oltre il 31 dicembre 2009 a cura della parte pubblica e parte sindacale ex art. 7, C.C.N.L. 2004.
(2009.37.2373)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Alessandro De Luca
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