REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2009 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 4 settembre 2009.
Linee di indirizzo per la ricollocazione e per la mobilità del personale a seguito dei processi di riorganizzazione di cui alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2005;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto n. 1150 del 15 giugno 2009, con cui sono stati emanati gli indirizzi e i criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale in applicazione della legge regionale n. 5/09;
Visto il decreto n. 1147 del 15 giugno 2009, con cui sono state emanate le prime direttive relative, tra l'altro, alla rideterminazione in diminuzione delle dotazioni organiche per effetto del blocco parziale del turn-over, e conseguente rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, previo confronto a livello regionale con le OO.SS. della dirigenza e del comparto sanità, ai fini dell'emanazione delle linee di indirizzo;
Rilevato che giusta art. 3, comma 5, lett. g), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni le Regioni disciplinano i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29/93;
Visto il decreto legislativo n. 165/01, art. 33, commi 1 e 4, che prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevano esubero di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali, al fine di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente;
Ritenuto di dover emanare linee generali di indirizzo per la ricollocazione e per la mobilità del personale a seguito dei processi di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09;
Dato atto che il servizio 1 del dipartimento per la pianificazione strategica di questo Assessorato, in sede di confronto regionale con la parte sindacale della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, nonché del personale del comparto del S.S.N., ha definito per ciascuna area la stesura delle linee di indirizzo per la ricollocazione e per la mobilità del personale a seguito dei processi di riorganizzazione del S.S.R.;
Che tali linee di indirizzo, concordate con le rappresentanze sindacali firmatarie dei vigenti CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, nonché del personale del comparto del S.S.N., sono state sottoscritte dalle parti, come da relativi verbali, rispettivamente in data 19 agosto 2009, 20 agosto 2009 e 21 agosto 2009;

Decreta:


Art. 1

Approvare le seguenti "Linee di indirizzo per la ricollocazione e per la mobilità del personale a seguito dei processi di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09", secondo i testi allegati (1, 2, 3) che fanno parte integrante del presente decreto:
1)  linee di indirizzo per la ricollocazione del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria;
2)  linee di indirizzo per la ricollocazione del personale dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
3)  linee di indirizzo per la ricollocazione del personale non dirigenziale del comparto sanità.

Art. 2

Dare atto che le linee di indirizzo di cui al precedente articolo hanno costituito oggetto di intesa con le organizzazioni sindacali della tre aree, in sede di confronto regionale, rispettivamente in data 19 agosto 2009, 20 agosto 2009 e 21 agosto 2009.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare.
Il presente decreto, e le allegate linee di indirizzo, sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 4 settembre 2009.
  RUSSO 

Allegato 1
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DIRIGENZIALE MEDICA E VETERINARIA A SEGUITO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE LEGGE REGIONALE N. 5/09


Articolo 1
Normativa di riferimento

1. Le linee di indirizzo di cui alla presente regolamentazione si forniscono ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previo confronto regionale con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria, ai sensi dell'art. 5, C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 e degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, dell'area della dirigenza medica e veterinaria, al fine di rendere uniforme, a livello regionale, la disciplina riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità dei dirigenti della medesima area, a seguito di processi di ristrutturazione e di riordino di cui alla legge regionale n. 5/09.
2. Si richiama, quale normativa di riferimento:
a)  art. 3, comma 4, della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 347;
b)  artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c)  artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996;
d)  art. 39, comma 8, del C.C.N.L. 8 giugno 2000;
e)  art. 16 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004.

Articolo 2
Adempimenti delle aziende sanitarie

1. Ciascuna azienda sanitaria adotta, previa intesa con le organizzazioni sindacali in sede di consultazione obbligatoria ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, e previa adozione del nuovo regolamento di organizzazione (parte integrante dell'atto aziendale), apposita deliberazione di rideterminazione della dotazione organica, nella quale devono essere indicati i posti di dotazione organica, con la specificazione:
1) dei posti coperti (con personale in servizio a tempo indeterminato);
2) dei posti vacanti e disponibili;
3) dei posti vacanti e non disponibili (con procedure concorsuali avviate/congelati per incarico ex art. 15 septies decreto legislativo n. 502/92, etc.);
4)  dei posti che presumibilmente si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche;
2. I posti di cui al precedente comma 1, pt. nn. 2 e 4, in sede di prima applicazione, sono disponibili esclusivamente ai fini, prioritariamente, delle ricollocazioni interne e in subordine, delle mobilità regionali conseguenti ai processi di ristrutturazione.
3. Nelle deliberazioni, di cui al precedente comma 1, le aree e le discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 1, devono essere trasmesse al competente servizio 1 - dipartimento regionale per la pianificazione strategica, dell'Assessorato regionale della sanità per il prescritto controllo.
I suddetti atti, altresì, devono essere trasmessi alle OO.SS. aziendali e provinciali, firmatarie del vigente C.C.N.L.

Articolo 3
Ordine degli adempimenti

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, deve essere esperito ogni utile tentativo di ricollocazione di tutti i direttori e dirigenti in esubero, oltre che nelle discipline di appartenenza, anche in discipline equipollenti o affini a quelle di appartenenza, secondo la regolamentazione statuita negli articoli seguenti, con l'obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.
2. A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità dei dirigenti medici e veterinari, scaturenti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine di priorità qui di seguito indicato:
a)  ricollocazione interna all'azienda, di cui al successivo articolo 4;
b)  mobilità esterna, di cui al successivo articolo 5;
c)  collocazione in disponibilità, di cui al successivo articolo 6.
3. Nei confronti dei dirigenti sindacali di cui all'art. 10 del C.C.Q.N. 7 agosto 1998, la ricollocazione interna conseguente al conferimento del nuovo incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004, previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza. Quanto previsto dal presente comma non si applica se la struttura viene disattivata.
4.  La dichiarazione di eccedenza interviene solo dopo aver esperito inutilmente le procedure di ricollocazione interna, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, per la successiva attuazione della mobilità esterna e, infine, della collocazione in disponibilità.

Articolo 4
Ricollocazione interna

1.  All'interno delle aziende sanitarie di appartenenza i direttori e i dirigenti medici e veterinari risultati in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Sicilia ai sensi della legge regionale n. 5/09, sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle opzioni espresse, e nel rispetto degli elenchi degli idonei/graduatorie di cui al successivo comma 9.
2.  Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie:
a)  per la copertura dei posti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
b)  per la copertura dei posti vacanti;
c)  per la copertura dei posti che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare, nell'arco temporale di due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche.
3.  I dirigenti medici che non trovino immediata ricollocazione per la mancata contestuale attivazione della struttura per la quale abbiano espresso utile opzione, vengono comunque temporaneamente utilizzati fino all'attivazione della suddetta struttura nell'azienda sanitaria di appartenenza in strutture della stessa disciplina o di disciplina equipollente o, in subordine di disciplina affine per la quale siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al D.P.R. n. 483/97 anche in soprannumero compresi i servizi territoriali.
4.  In ordine all'applicazione dell'art. 31, comma 1, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, la ricollocazione interna dei dirigenti, anche direttori di struttura complessa, deve avvenire prioritariamente nella disciplina di appartenenza o in subordine, in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e, secondariamente, in discipline affini, ai sensi del D.M. 31 gennaio 1998, per le quali l'interessato possieda i requisiti di accesso; ovvero, da ultimo, la ricollocazione interna può essere disposta anche in disciplina diversa da quella di appartenenza in caso di conferimento di incarichi, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
5.  Nel limite inderogabile del numero delle strutture complesse e semplici individuate nell'atto aziendale, a seguito dei provvedimenti regionali di ristrutturazione, la ricollocazione interna deve, altresì, avvenire ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. F) del C.C.N.L. 3 novembre 2005, attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, dei vari strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza e di prevedere, in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, l'attuazione della norma di salvaguardia di cui all'art. 39, comma 8, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria, sino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale vigente all'1 settembre 2009, tramite apposita regolamentazione aziendale che disciplini le modalità di conferimento di un incarico dirigenziale di eguale valore economico, anche di alta professionalità, in linea con l'obiettivo D1.1. del Piano di rientro di cui meglio al decreto 31 dicembre 2007, al fine di garantire, comunque, il contenimento della spesa delle aziende sanitarie.
6.  La deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica, di cui al precedente art. 2, dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della sanità, deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante affissione agli albi di ogni struttura dell'azienda sanitaria interessata, nonché mediante notifica alle organizzazioni sindacali aziendali firmatarie del C.C.N.L. e ai direttori e dirigenti di tutte le unità operative con esuberi.
7.  Contestualmente l'area del personale provvederà ad invitare formalmente ciascun dirigente delle unità operative con esuberi a produrre obbligatoriamente, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente comma, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 del presente articolo, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità di opzione.
8.  I direttori devono presentare domanda di ricollocazione su posti disponibili di direttore oppure optare per la ricollocazione su posti di dirigente.
9.  In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, il direttore generale nominerà apposita commissione di tecnici, al fine di provvedere:
a)  per i direttori di struttura complessa (incarichi conferiti con le procedure previste dal D.P.R. n. 484/1997), alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; alla individuazione motivata del candidato al posto da assegnare provvederà il direttore generale con apposito provvedimento. Dalla selezione di cui alla presente lettera sono escluse eventuali istanze di direttori di struttura complessa nominati ex art. 15 septies decreto legislativo n. 502/92;
b)  per gli altri dirigenti, fatte salve le precedenze di cui alla legge n. 104/1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base dei criteri di cui all'art. 27, commi 4 e 5 per i medici, art. 31, commi 4 e 5 per gli odontoiatri, art. 39, commi 4 e 5 per i veterinari del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
10.  I direttori vengono collocati a domanda nei posti confermati e nei posti vacanti e disponibili all'interno dell'azienda secondo le indicazioni e, per i dirigenti, secondo le graduatorie scaturite dalle procedure di cui al precedente comma 9. L'elenco degli idonei, per i dirigenti di struttura complessa, e le graduatorie, per i dirigenti, avranno validità biennale, fermo restando il diritto, per il direttore/dirigente interessato, all'attuazione della norma di salvaguardia di cui all'art. 39, comma 8, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria sino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale vigente all'1 settembre 2009.
11.  L'azienda, esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, convoca d'ufficio i direttori non collocati ai quali propone la ricollocazione nei posti residui per i quali gli stessi possiedono i prescritti requisiti anche ai sensi del precedente comma 4 sulla base della valutazione comparativa del curriculum ai sensi del D.P.R. n. 484/97.
12.  Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento formale del direttore generale, da notificare al direttore o al dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.
13. I direttori e i dirigenti che, avendone l'obbligo, non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accettano la ricollocazione interna d'ufficio o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale, sono inclusi nell'elenco dei dirigenti dichiarati in eccedenza.
Tale elenco dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni.
14.  Esaurite le operazioni di cui ai precedenti commi, il direttore generale adotta, entro il 31 dicembre 2010, una deliberazione di ricognizione successiva alla conclusione dell'intero procedimento di ricollocazione interna, nella quale per ciascuna sede di servizio e unità operativa, risultanti dal nuovo assetto organizzativo regionale e aziendale, deve essere indicato quanto segue:
a)  i posti di organico con l'elenco nominativo dei dirigenti confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
b)  l'indicazione dei posti rimasti vacanti e delle rispettive sedi di servizio, con la specificazione di quelli indisponibili.

Articolo 5
Mobilità esterna

1.  Le deliberazioni aziendali di ricognizione successiva devono essere immediatamente trasmesse all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento pianificazione strategica - servizio 1, che provvede ad effettuare una ricognizione complessiva, che deve riportare, per ciascuna area e disciplina, l'elenco nominativo dei direttori e dei dirigenti dichiarati in eccedenza e l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili, con la specificazione delle rispettive aziende di provenienza, unità operative e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali regionali della dirigenza medica e veterinaria, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e dell'art. 5 del C.C.N.L. del 2008. Nelle suddette deliberazioni per i dirigenti devono essere riportati i punteggi conseguiti nelle graduatorie delle aziende di provenienza.
2.  Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, l'Assessorato regionale della sanità procede ad approntare le graduatorie per disciplina dei dirigenti medici dichiarati in eccedenza sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza in applicazione del precedente art. 4, comma 9, lett. b), e, in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente.
3.  Sulla base e nell'ordine delle graduatorie di disciplina, l'Assessorato regionale della sanità della Regione Sicilia interpella i dirigenti e perviene al loro riassorbimento sui posti vacanti di altre aziende sanitarie, prioritariamente della stessa disciplina, secondariamente in disciplina equipollente e, in subordine, in disciplina affine per la quale il dirigente interessato sia in possesso dei requisiti di accesso.
4.  Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione propone ai dirigenti non collocati la mobilità esterna d'ufficio nei residui posti disponibili, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti.
5.  La collocazione d'ufficio sui posti disponibili è disposta con delibera di Giunta regionale, da notificare alle aziende di provenienza e di destinazione, nonché al dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale, nel rispetto della norma di salvaguardia di cui al comma 8, dell'art. 39, del C.C.N.L. 8 giugno 2000. Della mancata sottoscrizione l'azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti provvedimenti.
6.  I dirigenti che non accettano la mobilità esterna o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di mobilità esterna, di cui al presente articolo, sono iscritti negli elenchi nominativi dei collocati in disponibilità, secondo le procedure di cui al successivo art. 6.
7.  Successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta regionale, di cui al precedente comma 5, prima del collocamento in disponibilità, devono essere ulteriormente esperiti tutti i possibili tentativi di ricollocazione dei dirigenti, di cui al precedente comma 6, anche nell'ambito del servizio sanitario di altre Regioni e negli altri comparti del pubblico impiego, attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, a domanda dell'interessato o su iniziativa delle stesse amministrazioni.

Articolo 6
Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale

1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le aziende sanitarie collocano in disponibilità e iscrivono nell'apposito elenco, di cui all'art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001, i dirigenti per i quali non è stata possibile la ricollocazione o il trasferimento nell'ambito dell'azienda di appartenenza o di altre amministrazioni e trasmettono tale elenco alle strutture provinciali e regionale previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali compete la gestione dei dirigenti in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
2.  In attuazione del disposto di cui al comma 7 del medesimo art. 34 del decreto legislativo n. 165/2001, le aziende sanitarie, in presenza di pareggio o di attivo di bilancio, possono istituire apposito fondo per la riqualificazione professionale e la formazione dei dirigenti ricollocati, destinandovi le eventuali economie, accertate ai sensi di legge, derivanti anche dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità, che restano a disposizione del proprio bilancio.
3.  Ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, su iniziativa del dirigente non ricollocato o posto in disponibilità, ovvero dell'azienda di appartenenza, si può addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali della dirigenza medica e veterinaria, mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettera B), del citato C.C.N.L. 8 giugno 2000.
In tal caso l'azienda può erogare una indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell'indennità può variare, giusta comma 4 del succitato art. 22, fino ad un massimo comunque di 24 mensilità, comprensive: dello stipendio tabellare, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di esclusività del rapporto in godimento, degli assegni personali o dell'indennità di incarico di struttura complessa ove spettanti nonché della retribuzione di posizione complessiva in atto.

Articolo 7
Vincoli per la copertura dei posti vacanti

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante qualsiasi procedura, per le nuove aziende del S.S.R. è subordinata alla formale verifica dell'impossibilità di ricollocare i dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale.
2.  A tal fine le aziende sanitarie della Regione Sicilia, prima di avviare qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti e disponibili, trasmettono apposita richiesta di accertamento dell'esistenza nell'apposito elenco di dirigenti in disponibilità da ricollocare, nel rispetto dell'area e della disciplina di provenienza, secondo le procedure di cui al precedente art. 5, alle strutture provinciali e regionali, di cui al decreto legislativo n. 469/1997, che rispondono formalmente ai sensi della legge n. 241/1990.
3.  Le aziende sono tenute a dare espressamente atto dell'impossibilità di coprire il posto vacante e disponibile mediante ricollocazione interna dei dirigenti in esubero, ai sensi del precedente art. 4, nonché dell'esito negativo dell'accertamento di cui al precedente comma 2, nel bando di avviso o di concorso e nel provvedimento formale di assunzione o di trasferimento sul posto in questione.

Articolo 8
Norme di rinvio

1.  In caso di inadempienza da parte delle aziende sanitarie delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, la Regione nomina un commissario ad acta, che provvede nei termini prescritti.
2.  Per quanto non previsto con la disciplina di cui ai precedenti articoli si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione e mobilità dei dirigenti medici e veterinari, dipendenti delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, a seguito di processi di ristrutturazione.
3.  L'applicazione degli artt. 5 e 6 è subordinata al completamento, da parte di tutte le aziende del S.S.R., dell'iter di cui all'art. 4.
Allegato 2
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITÀ DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA A SEGUITO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE LEGGE REGIONALE N. 5/09


Articolo 1
Normativa di riferimento

1. Le linee di indirizzo di cui alla presente regolamentazione si forniscono ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previo confronto regionale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art. 5, C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 e degli artt. 30 e 31 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, dell'area della dirigenza sanitaria non medica, al fine di rendere uniforme, a livello regionale, la disciplina riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità dei dirigenti della medesima area, a seguito di processi di ristrutturazione e di riordino di cui alla legge regionale n. 5/09.
2. Si richiama, quale normativa di riferimento:
a)  art. 3, comma 4, della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 347;
b)  artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c)  artt. 30 e 31 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996;
d)  art. 40, comma 8, del C.C.N.L. 8 giugno 2000;
e)  art. 16 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004.

Articolo 2
Adempimenti delle aziende sanitarie

1. Ciascuna azienda sanitaria adotta, previa intesa con le organizzazioni sindacali in sede di consultazione obbligatoria ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, e previa adozione del nuovo regolamento di organizzazione (parte integrante dell'atto aziendale), apposita deliberazione di rideterminazione della dotazione organica, nella quale devono essere indicati i posti di dotazione organica, con la specificazione:
1)  dei posti coperti (con personale in servizio a tempo indeterminato);
2)  dei posti vacanti e disponibili;
3)  dei posti vacanti e non disponibili (con procedure concorsuali avviate/congelati per incarico ex art. 15 septies decreto legislativo n. 502/92, etc.);
4)  dei posti che presumibilmente si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche.
2. I posti di cui al precedente comma 1 pt. nn. 2 e 4, in sede di prima applicazione, sono disponibili esclusivamente ai fini, prioritariamente, delle ricollocazioni interne e in subordine, delle mobilità regionali conseguenti ai processi di ristrutturazione.
3. Nelle deliberazioni, di cui al precedente comma 1, le aree e le discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 1, devono essere trasmesse al competente servizio 1 - dipartimento regionale per la pianificazione strategica, dell'Assessorato regionale della sanità per il prescritto controllo.
I suddetti atti, altresì, devono essere trasmessi alle OO.SS. aziendali, firmatarie del vigente C.C.N.L.

Articolo 3
Ordine degli adempimenti

1.  Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, deve essere esperito ogni utile tentativo di ricollocazione di tutti i direttori e dirigenti in esubero, oltre che nelle discipline di appartenenza, anche in discipline equipollenti o affini a quelle di appartenenza, secondo la regolamentazione statuita negli articoli seguenti, con l'obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.
2.  A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità dei dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi, scaturenti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine di priorità qui di seguito indicato:
a)  ricollocazione interna all'azienda, di cui al successivo articolo 4;
b)  mobilità esterna, di cui al successivo articolo 5;
c)  collocazione in disponibilità, di cui al successivo articolo 6.
3.  Nei confronti dei dirigenti sindacali di cui all'art. 10 del C.C.Q.N. 7 agosto 1998, la ricollocazione interna conseguente al conferimento del nuovo incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004, previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza. Quanto previsto dal presente comma non si applica se la struttura viene disattivata.
4.  La dichiarazione di eccedenza interviene solo dopo aver esperito inutilmente le procedure di ricollocazione interna, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, per la successiva attuazione della mobilità esterna e, infine, della collocazione in disponibilità.

Articolo 4
Ricollocazione interna

1. All'interno delle aziende sanitarie di appartenenza i direttori e i dirigenti risultati in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Sicilia ai sensi della legge regionale n. 5/09, sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle opzioni espresse, e nel rispetto degli elenchi degli idonei/graduatorie di cui al successivo comma 9.
2.  Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie:
a)  per la copertura dei posti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
b)  per la copertura dei posti vacanti;
c)  per la copertura dei posti che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare, nell'arco temporale di due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche.
3.  I dirigenti che non trovino immediata ricollocazione per la mancata contestuale attivazione della struttura per la quale abbiano espresso utile opzione, vengono comunque temporaneamente utilizzati fino all'attivazione della suddetta struttura nell'azienda sanitaria di appartenenza in strutture della stessa disciplina o di disciplina equipollente o, in subordine di disciplina affine per la quale siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al D.P.R. n. 483/97 anche in soprannumero compresi i servizi territoriali.
4.  In ordine all'applicazione dell'art. 30, comma 1, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, la ricollocazione interna dei dirigenti, anche direttori di struttura complessa, deve avvenire prioritariamente nella disciplina di appartenenza o in subordine, in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e, secondariamente, in discipline affini, ai sensi del D.M. 31 gennaio 1998, per le quali l'interessato possieda i requisiti di accesso; ovvero, da ultimo, la ricollocazione interna può essere disposta anche in disciplina diversa da quella di appartenenza in caso di conferimento di incarichi, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
5.  Nel limite inderogabile del numero delle strutture complesse e semplici individuate nell'atto aziendale, a seguito dei provvedimenti regionali di ristrutturazione, la ricollocazione interna deve altresì avvenire, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. F) del C.C.N.L. 3 novembre 2005, attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, dei vari strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza e di prevedere, in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, l'attuazione della norma di salvaguardia di cui all'art. 40, comma 8, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, sino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale vigente all'1 settembre 2009, tramite apposita regolamentazione aziendale che disciplini le modalità di conferimento di un incarico dirigenziale di eguale valore economico, anche di alta professionalità, in linea con l'obiettivo D1.1. del Piano di rientro di cui meglio al decreto 31 dicembre 2007, al fine di garantire, comunque, il contenimento della spesa delle aziende sanitarie.
6.  La deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica, di cui al precedente art. 2, dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale sanità, deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante affissione agli albi di ogni struttura dell'azienda sanitaria interessata, nonché mediante notifica alle organizzazioni sindacali aziendali firmatarie del C.C.N.L. e ai direttori e dirigenti di tutte le unità operative con esuberi.
7.  Contestualmente l'area del personale provvederà ad invitare formalmente ciascun dirigente delle unità operative con esuberi a produrre obbligatoriamente, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente comma, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 del presente articolo, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità di opzione.
8.  I direttori devono presentare domanda di ricollocazione su posti disponibili di direttore oppure optare per la ricollocazione su posti di dirigente.
9.  In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, il direttore generale nominerà apposita commissione di tecnici, al fine di provvedere:
a) per i direttori di struttura complessa nominati ex D.P.R. n. 484/97 (dirigenza sanitaria) ed ex art. 29, comma 4, C.C.N.L. 8 giugno 2000 (dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa), alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti, tenuto conto, per i dirigenti professionali,tecnici,ed amministrativi, dei titoli culturali e professionali posseduti e, per i dirigenti del ruolo sanitario, altresì, dei criteri di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. All'individuazione motivata del candidato al posto da assegnare provvederà il direttore generale con apposito provvedimento. Dalla selezione di cui alla presente lettera sono escluse eventuali istanze di direttori di struttura complessa nominati ex art. 15 septies decreto legislativo n. 502/92, atteso che sulla base delle vigenti direttive regionali in materia, il ricorso a tale istituto, da limitarsi ad ipotesi eccezionali, trova fondamento esclusivamente nella inesistenza, all'interno della organizzazione aziendale, di figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
b)  per gli altri dirigenti, fatte salve le precedenze di cui alla legge n. 104/1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
10.  I direttori vengono collocati a domanda nei posti confermati e nei posti vacanti e disponibili all'interno dell'azienda secondo le indicazioni e, per i dirigenti, secondo le graduatorie scaturite dalle procedure di cui al precedente comma 9. L'elenco degli idonei, per i dirigenti di struttura complessa, e le graduatorie, per i dirigenti, avranno validità biennale, fermo restando il diritto, per il direttore/dirigente interessato, all'attuazione della norma di salvaguardia di cui all'art. 40, comma 8, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, sino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale vigente all'1 settembre 2009.
11.  L'azienda, esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, convoca d'ufficio i direttori non collocati ai quali propone la ricollocazione nei posti residui per i quali gli stessi possiedono i prescritti requisiti anche ai sensi del precedente comma 4 sulla base della valutazione comparativa del curriculum.
12.  Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento formale del direttore generale, da notificare al direttore o al dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.
13. I direttori e i dirigenti che, avendone l'obbligo, non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accettano la ricollocazione interna d'ufficio o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati, sono inclusi nell'elenco dei dirigenti dichiarati in eccedenza.
Tale elenco dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni.
14. Esaurite le operazioni di cui ai precedenti commi, il direttore generale adotta, entro il 31 dicembre 2010, una deliberazione di ricognizione successiva alla conclusione dell'intero procedimento di ricollocazione interna, nella quale per ciascuna sede di servizio e unità operativa, risultanti dal nuovo assetto organizzativo regionale e aziendale, deve essere indicato quanto segue:
a)  i posti di organico con l'elenco nominativo dei dirigenti confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art.2, comma 2, del presente regolamento;
b)  l'indicazione dei posti rimasti vacanti e delle rispettive sedi di servizio, con la specificazione di quelli indisponibili.

Articolo 5
Mobilità esterna

1. Le deliberazioni aziendali di ricognizione successiva devono essere immediatamente trasmesse all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento pianificazione strategica - servizio 1, che provvede ad effettuare una ricognizione complessiva, che deve riportare, per ciascuna area e disciplina, l'elenco nominativo dei direttori e dei dirigenti dichiarati in eccedenza e l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili, con la specificazione delle rispettive aziende di provenienza, unità operative e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali regionali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 5 del C.C.N.L. del 2008. Nelle suddette deliberazioni per i dirigenti devono essere riportati i punteggi conseguiti nelle graduatorie delle aziende di provenienza.
2.  Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, l'Assessorato regionale della sanità procede ad approntare le graduatorie per ruolo/profilo professionale dei dirigenti sanitari, professionali, tecnici e amministrativi, dichiarati in eccedenza sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza in applicazione del precedente art. 4, comma 9, lett. b), e, in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente.
3.  Sulla base e nell'ordine delle graduatorie di disciplina, l'Assessorato regionale della sanità della Regione Sicilia interpella i dirigenti e perviene al loro riassorbimento sui posti vacanti di altre aziende sanitarie, prioritariamente della stessa disciplina, secondariamente in disciplina equipollente e, in subordine, in disciplina affine per la quale il dirigente interessato sia in possesso dei requisiti di accesso.
4.  Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione propone ai dirigenti non collocati la mobilità esterna d'ufficio nei residui posti disponibili, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti.
5.  La collocazione d'ufficio sui posti disponibili è disposta con delibera di Giunta regionale, da notificare alle aziende di provenienza e di destinazione, nonché al dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell'art. 13. comma 12, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale, nel rispetto della norma di salvaguardia di cui al comma 8, dell'art. 40, del C.C.N.L. 8 giugno 2000. Della mancata sottoscrizione l'azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti provvedimenti.
6.  I dirigenti che non accettano la mobilità esterna o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di mobilità esterna, di cui al presente articolo, sono iscritti negli elenchi nominativi dei collocati in disponibilità, secondo le procedure di cui al successivo art. 6.
7.  Successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta regionale, di cui al precedente comma 5, prima del collocamento in disponibilità, devono essere ulteriormente esperiti tutti i possibili tentativi di ricollocazione dei dirigenti, di cui al precedente comma 6, anche nell'ambito del servizio sanitario di altre Regioni e negli altri comparti del pubblico impiego, attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, a domanda dell'interessato o su iniziativa delle stesse amministrazioni.

Articolo 6
Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale

1.  Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le aziende sanitarie collocano in disponibilità e iscrivono nell'apposito elenco, di cui all'art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001, i dirigenti per i quali non è stata possibile la ricollocazione o il trasferimento nell'ambito dell'azienda di appartenenza o di altre amministrazioni e trasmettono tale elenco alle strutture provinciali e regionale previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali compete la gestione dei dirigenti in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
2.  In attuazione del disposto di cui al comma 7 del medesimo art. 34 del decreto legislativo n. 165/2001, le aziende sanitarie, in presenza di pareggio o di attivo di bilancio, possono istituire apposito fondo per la riqualificazione professionale e la formazione dei dirigenti ricollocati, destinandovi le eventuali economie, accertate ai sensi di legge, derivanti anche dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità, che restano a disposizione del proprio bilancio.
3.  Ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, su iniziativa del dirigente non ricollocato o posto in disponibilità, ovvero dell'azienda di appartenenza, in presenza di disponibilità di bilancio, si può addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettera B), del citato C.C.N.L. 8 giugno 2000.
In tal caso l'azienda può erogare una indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità comprensive: dello stipendio tabellare, dell'indennità di esclusività del rapporto ove in godimento, degli assegni personali o dell'indennità di incarico di struttura complessa ove spettanti nonché della retribuzione di posizione complessiva in atto.

Articolo 7
Vincoli per la copertura dei posti vacanti

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante qualsiasi procedura, per le nuove aziende del S.S.R. è subordinata alla formale verifica dell'impossibilità di ricollocare i dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale.
2. A tal fine le aziende sanitarie della Regione Sicilia, prima di avviare qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti e disponibili, trasmettono apposita richiesta di accertamento dell'esistenza nell'apposito elenco di dirigenti in disponibilità da ricollocare, nel rispetto del ruolo, profilo professionale e disciplina di appartenenza, secondo le procedure di cui al precedente art. 5, alle strutture provinciali e regionale, di cui al decreto legislativo n. 469/1997, che rispondono formalmente ai sensi della legge n. 241/1990.
3.  Le aziende sono tenute a dare espressamente atto, dell'impossibilità di coprire il posto vacante e disponibile mediante ricollocazione interna dei dirigenti in esubero, ai sensi del precedente art. 4, nonché, dell'esito negativo dell'accertamento di cui al precedente comma 2, nel bando di avviso o di concorso e nel provvedimento formale di assunzione o di trasferimento sul posto in questione.

Articolo 8
Norme di rinvio

1. In caso di inadempienza da parte delle aziende sanitarie delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, la Regione nomina un commissario ad acta, che provvede nei termini prescritti.
2.  Per quanto non previsto con la disciplina di cui ai precedenti articoli si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione e mobilità dei dirigenti sanitari, professionali, tecnici e amministrativi, dipendenti delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, a seguito di processi di ristrutturazione.
3.  L'applicazione degli artt. 5 e 6 è subordinata al completamento, da parte di tutte le aziende del S.S.R., dell'iter di cui all'art. 4.
Allegato 3
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL S.S.N. A SEGUITO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE LEGGE REGIONALE N. 5/09


Articolo 1
Normativa di riferimento

1.  Le linee di indirizzo di cui alla presente regolamentazione si forniscono previo confronto regionale con le organizzazioni sindacali del personale del comparto sanità ai sensi dell'art. 3, comma 3, del C.C.N.L. del 31 luglio 2009 (....In caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del S.S.N. che comportino l'accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontate in sede di confronto regionale ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 19 aprile 2004...), al fine di rendere uniforme, a livello regionale, la disciplina riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità del personale del comparto, a seguito di processi di ristrutturazione e di riordino di cui alla legge regionale n. 5/09.

Articolo 2
Adempimenti delle aziende sanitarie

1. Ciascuna azienda sanitaria adotta, previa intesa con le organizzazioni sindacali in sede di consultazione obbligatoria ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, e previa adozione del nuovo regolamento di organizzazione (parte integrante dell'atto aziendale), apposita deliberazione di rideterminazione della dotazione organica, nella quale devono essere indicati i posti di dotazione organica per ciascuna unità operativa complessa, con la specificazione:
1)  dei posti coperti (con personale in servizio a tempo indeterminato);
2)  dei posti vacanti e disponibili;
3)  dei posti vacanti e non disponibili (con procedure concorsuali attivate, etc.);
4)  dei posti che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche.
2.  I posti di cui al precedente comma 1, punti 1, 2 e 4 in sede di prima applicazione, sono disponibili esclusivamente ai fini, prioritariamente, delle ricollocazioni interne e in subordine, delle mobilità regionali conseguenti ai processi di ristrutturazione.
3.  Nelle deliberazioni, di cui al precedente comma 1, devono essere indicati categorie e profili professionali dei posti di dotazione, nel rispetto delle declaratorie allegato 1 del vigente C.C.N.L.
4.  Le deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 1, devono essere trasmesse al competente servizio 1 - dipartimento regionale per la pianificazione strategica, dell'Assessorato regionale della sanità per il prescritto controllo.
I suddetti atti, altresì, devono essere trasmessi alle OO.SS. aziendali e provinciali, firmatarie del vigente C.C.N.L.

Articolo 3
Ordine degli adempimenti

1. Ai sensi del vigente C.C.N.L. deve essere esperito ogni utile tentativo di ricollocazione di tutto il personale del comparto, oltre che nei profili professionali di appartenenza, in altri profili professionali di eguale valore economico della stessa categoria, anche di ruolo diverso, in presenza dei requisiti per l'accesso nel rispetto della disciplina vigente in materia.
2.  A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità del personale del comparto, scaturenti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine di priorità qui di seguito indicato:
a) ricollocazione interna all'azienda, tramite passaggi orizzontali;
b) mobilità esterna;
c) collocazione in disponibilità.
3.  Nei confronti dei dirigenti sindacali di cui all'art. 10 del C.C.Q.N. 7 agosto 1998, la ricollocazione interna deve essere esplicitamente accettata dal dipendente, previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza. Quanto previsto dal presente comma non si applica se il posto viene cassato.
4.  La dichiarazione di eccedenza interviene solo dopo aver esperito inutilmente le procedure di ricollocazione interna, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, per la successiva attuazione della mobilità esterna e, infine, della collocazione in disponibilità.

Articolo 4
Ricollocazione interna

1.  All'interno delle aziende sanitarie di appartenenza il personale risultato in esubero sulla base di apposite graduatorie formulate, per profilo professionale, nel rispetto di criteri oggettivi da individuare in sede di contrattazione integrativa aziendale, a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Sicilia ai sensi della legge regionale n. 5/09, è prioritariamente ricollocato a domanda secondo l'ordine delle opzioni espresse.
2.  Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie:
a) per la copertura dei posti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
b) per la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare, nell'arco temporale di due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche;
c) per la copertura dei posti vacanti, confermati e disponibili.
3.  Il personale che non trova immediata ricollocazione per mancata disponibilità del posto che si prevede si renderà vacante per cessazione dal servizio entro due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche, viene comunque temporaneamente utilizzato fino alla disponibilità del posto, anche in soprannumero.
4.  La ricollocazione interna del personale del comparto deve avvenire prioritariamente nel profilo professionale di appartenenza, o in subordine, in diverso profilo professionale dello stesso valore economico, per il quale possieda i requisiti per l'accesso.
5.  La ricollocazione interna deve altresì avvenire attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, dei vari strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza.
6.  La deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica, di cui al precedente art. 2, dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della sanità, deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante affissione agli albi di ogni struttura dell'azienda sanitaria interessata, nonché mediante notifica alle organizzazioni sindacali aziendali e provinciali firmatarie del C.C.N.L. e ai direttori e dirigenti di tutte le unità operative con esuberi.
7.  Contestualmente l'area del personale provvederà ad invitare formalmente ciascun dipendente di profilo professionale in esubero a produrre obbligatoriamente, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente comma, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 del presente articolo, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità di opzione.
8.  A seguito della istituzione delle nuove aziende, nelle more dell'adozione dell'atto aziendale, previa consultazione obbligatoria con la parte sindacale, le direzioni aziendali, nel caso di duplicazioni di posizioni organizzative, potranno procedere alla loro armonizzazione mantenendo le posizioni utili alla fase transitoria, ed alla applicazione, in quanto compatibile, della disciplina di cui all'art. 36, comma 3, del C.C.N.L. del '99: "... Nei casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto."
9.  In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascun profilo professionale, il direttore generale nominerà apposita commissione di tecnici, al fine di provvedere, fatte salve le precedenze di cui alla legge n. 104/1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base di criteri concordati con la parte sindacale in sede di regolamentazione aziendale della "mobilità interna".
10.  Il personale viene collocato a domanda nei posti confermati e nei posti vacanti e disponibili all'interno dell'azienda secondo le graduatorie scaturite dalle procedure di cui al precedente comma 9.
11.  L'azienda, esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, convoca d'ufficio il personale non collocato al quale propone la ricollocazione nei posti residui per i quali gli interessati possiedono i prescritti requisiti per l'accesso.
12.  Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento formale del direttore generale, da notificare al dipendente interessato, il quale deve provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.
13.  I dipendenti che, avendone l'obbligo, non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accettano la ricollocazione interna d'ufficio o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di ricollocazione interna, sono inclusi nell'elenco del personale dichiarato in eccedenza.
Tale elenco dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni.
14.  Esaurite le operazioni di cui ai precedenti commi, il direttore generale adotta entro il 31 dicembre 2010, una deliberazione di ricognizione successiva alla conclusione dell'intero procedimento di ricollocazione interna, nella quale per ciascuna sede di servizio e unità operativa, risultanti dal nuovo assetto organizzativo regionale e aziendale, deve essere indicato quanto segue:
a)  i posti di organico con l'elenco nominativo del personale del comparto ricollocato;
b)  l'indicazione dei posti rimasti vacanti per categoria e profilo professionale e delle rispettive sedi di servizio, con la specificazione di quelli indisponibili.

Articolo 5
Mobilità esterna

1. Le deliberazioni aziendali di ricognizione successiva devono essere immediatamente trasmesse all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento pianificazione strategica - servizio 1, che provvede ad effettuare una ricognizione complessiva, che deve riportare, per ciascuna categoria e profilo professionale, l'elenco nominativo dei dipendenti del S.S.R. dichiarati in eccedenza e l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili, con la specificazione delle rispettive aziende di provenienza, unità operative e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali regionali di categoria, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e dell'art. 7 del C.C.N.L. del 2004.
2.  Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, l'Assessorato regionale della sanità procede ad approntare le graduatorie per categoria e disciplina del personale del comparto dichiarato in eccedenza sulla base della anzianità complessiva di servizio, a tempo indeterminato e determinato, presso enti del servizio sanitario nazionale.
In caso di parità, si terrà conto di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente in materia.
3.  Sulla base e nell'ordine delle graduatorie di categoria e profilo professionale, l'Assessorato regionale della sanità interpella il personale interessato e perviene al loro riassorbimento sui posti vacanti di altre aziende sanitarie, prioritariamente nello stesso ruolo, categoria e profilo, e in subordine in diverso profilo della stessa categoria per il quale il dipendente interessato sia in possesso dei requisiti per l'accesso.
4.  Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione propone al personale non collocato la mobilità esterna d'ufficio nei residui posti disponibili, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti.
5. La collocazione d'ufficio sui posti disponibili è disposta con delibera di Giunta regionale, da notificare alle aziende di provenienza e di destinazione, nonché al dipendente interessato, il quale deve provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale, nel rispetto del vigente C.C.N.L.
Della mancata sottoscrizione l'azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti provvedimenti.
6. I dipendenti che non accettano la mobilità esterna o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di mobilità esterna, di cui al presente articolo, sono iscritti negli elenchi nominativi dei collocati in disponibilità.
7. Successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta regionale, di cui al precedente comma 5, prima del collocamento in disponibilità, devono essere ulteriormente esperiti tutti i possibili tentativi di ricollocazione dei dipendenti interessati, di cui al precedente comma 6, anche nell'ambito del servizio sanitario di altre Regioni e negli altri comparti del pubblico impiego, attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, a domanda dell'interessato o su iniziativa delle stesse amministrazioni.

Articolo 6
Collocamento in disponibilità

1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le aziende sanitarie collocano in disponibilità e iscrivono nell'apposito elenco, di cui all'art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001, i dipendenti per i quali non è stata possibile la ricollocazione o il trasferimento nell'ambito dell'azienda di appartenenza o di altre amministrazioni.
2.  In attuazione del disposto di cui al comma 7 del medesimo art. 34 del decreto legislativo n. 165/2001, le aziende sanitarie, in presenza di pareggio o di attivo di bilancio, possono istituire apposito fondo per la riqualificazione professionale e la formazione dei dipendenti ricollocati, destinandovi le eventuali economie, accertate ai sensi di legge, derivanti anche dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità, che restano a disposizione del proprio bilancio.

Articolo 7
Vincoli per la copertura dei posti vacanti

1.  Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante qualsiasi procedura, ad eccezione della mobilità regionale, per le nuove aziende del S.S.R. è subordinata alla formale verifica dell'impossibilità di ricollocare i dipendenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nell'ambito della programmazione triennale del personale.
2.  A tal fine le aziende sanitarie della Regione Sicilia, prima di avviare qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti e disponibili, trasmettono apposita richiesta di accertamento dell'esistenza nell'apposito elenco di dipendenti del comparto sanità in disponibilità da ricollocare, nel rispetto della categoria e profilo professionale di provenienza, alle strutture provinciali e regionali, di cui al decreto legislativo n. 469/1997, che rispondono formalmente ai sensi della legge n. 241/1990.
3. Le aziende sono tenute a dare espressamente atto, dell'impossibilità di coprire il posto vacante e disponibile mediante ricollocazione interna di dipendenti in esubero.

Articolo 8
Norme di rinvio

1.  In caso di inadempienza da parte delle aziende sanitarie delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, la Regione nomina un commissario ad acta, che provvede nei termini prescritti.
2.  Per quanto non previsto con la disciplina di cui ai precedenti articoli si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione e mobilità del personale del comparto sanità, dipendenti delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, a seguito di processi di ristrutturazione.
(2009.37.2373)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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