REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2009 - N. 44
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 settembre 2009.
Revoca dell'art. 7 del decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana, e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 23 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto 9 agosto 2004, riguardante autorizzazione al trasferimento di attività specialistica;
Visto il decreto n. 463 del 17 giugno 2003;
Visto il decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005;
Visto l'art. 24, comma 11, della legge regionale n. 2/2007;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Considerato che la vigente normativa regolamentare in ordine all'autorizzazione al trasferimento di strutture private accreditate ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti ed a contenzioso amministrativo che ha visto l'Amministrazione soccombente;
Ritenuto di dovere precedere ad una regolamentazione della materia, precisando i criteri generali a cui ancorare la valutazione amministrativa di competenza delle aziende sanitarie provinciali in ordine al trasferimento di strutture private accreditate, con la contestuale revoca dell'art. 7 del decreto n. 890/2002, come modificato dall'art 1 del decreto 9 agosto 2004;

Decreta:


Art. 1

Per quanto indicato in premessa, l'art. 7 del decreto n. 890/2002, come modificato dall'art. 1 del decreto 9 agosto 2004, è revocato.

Art. 2

I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali possono autorizzare il trasferimento di strutture private accreditate tra comuni dello stesso distretto sanitario e tra comuni di distretti sanitari diversi ricadenti all'interno del territorio provinciale di competenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)  che il rapporto tra la popolazione da assistere ed il numero di strutture della medesima branca risponda alla necessità di assicurare un'adeguata copertura assistenziale sanitaria ed una migliore accessibilità dei servizi, evitando, in ogni caso, che si verifichino carenze nel comune e/o distretto sanitario dove la struttura è accreditata e sovradimensionamenti dell'offerta sanitaria nel comune e/o distretto sanitario presso cui è richiesto il trasferimento;
b)  che la nuova sede dove la struttura privata accreditata intende trasferire la propria attività sia in possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale previsti dal decreto n. 890 del 17 giugno 2002;
c)  che venga rispettato il limite del budget precedentemente assegnato.

Art. 3

Non può essere rilasciata autorizzazione al trasferimento qualora il comune, dove è ubicata la struttura richiedente, dovesse rimanere privo di un'adeguata copertura assistenziale per la branca specifica esercitata.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Palermo, 11 settembre 2009.
  RUSSO 

(2009.37.2382)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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