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Statuto del Comune di Camastra. Integrazione
Lo statuto del Comune di Camastra è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 26 ottobre 2001.
Successiva modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 23 maggio 2003.
Con delibera del consiglio comunale n. 15 del 20 luglio 2009, è stata approvata la seguente integrazione:
"Art. 30 bis Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevazione economica
Il Comune, visti gli artt. 1, 2, 3, 5, 43, 114 e 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali, quali servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, trasporti, viabilità e quant'altro riconoscerà il consiglio comunale, di preminente interesse generale.
Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.". (2009.36.2342)014
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