REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 OTTOBRE 2009 - N. 48
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 25 settembre 2009.
Revoca del decreto presidenziale 30 ottobre 2008, concernente decadenza del consiglio comunale di Tripi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 53 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot. n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni dei consiglieri degli enti locali;
Vista la nota prot. n. 5101 dell'11 agosto 2008, con la quale il capo settore amministrativo di Tripi ha comunicato che in data 8 agosto 2008, sei consiglieri, su dodici assegnati, hanno presentato personalmente, contestualmente e contemporaneamente, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, le quali sono state regolarmente acquisite in pari data al protocollo dell'ente al n. 5084;
Preso atto che le dimissioni dei consiglieri comunali sono state formalizzate secondo le direttive impartite con la richiamata circolare n. 15/2007;
Considerato che le superiori dimissioni dalla carica dei consiglieri hanno comportato la riduzione della composizione del consiglio comunale a n. 6 unità, su 12 consiglieri assegnati, determinando, quindi, la mancanza del numero legale minimo per la funzionalità dell'organo, con l'effetto di doverne dichiarare la decadenza;
Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il quale il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto che l'art. 11 della legge regionale n. 35 non ha tacitamente abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli comunali prevista dall'art. 53 dell'O.R.EE.LL.;
Considerato, altresì, che, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, con decreto presidenziale n. 582 del 30 ottobre 2008, si è preso atto della decadenza del consiglio comunale di Tripi e contestualmente si è provveduto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n. 35/97, alla nomina di un commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale;
Preso atto che in accoglimento dei ricorsi presentati dall'avv. Giuseppe Aveni, candidato a sindaco con la lista collegata n. 2 "Sindaco Aveni-Ritorno al futuro", nonché da parte dei consiglieri della lista n. 2, collegata al predetto candidato a sindaco, avverso la consultazione elettorale per l'elezione del sindaco, le operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale e la carica di sindaco ed avverso la proclamazione degli eletti, il T.A.R. sezione Catania - sez. IV, con la sentenza n. 831 del 17 aprile 2009, depositata in segreteria il 5 maggio 2009, ha corretto l'impugnato verbale, con la conseguente elezione a sindaco del comune di Tripi dell'avv. Giuseppe Aveni, e l'attribuzione alla lista n. 2 "Sindaco Aveni-Ritorno al futuro" di n. 7 consiglieri ed alla lista n. 1 "Tripi-Sottile Sindaco" di n. 5 consiglieri;
Considerato che l'esecuzione della sentenza n. 831/2009, così come disposto dal giudice amministrativo, comporta oltre che l'insediamento nella carica di sindaco dell'avv. Giuseppe Aveni, la ricostituzione dell'organo consiliare nella nuova composizione disposta nella medesima decisione;
Considerato, altresì, che dall'esecuzione della sentenza n. 831/2009 deriva il venir meno della decadenza del consiglio comunale di Tripi, a suo tempo dichiarata con decreto presidenziale n. 582 del 30 ottobre 2008, in quanto determinata, per effetto dell. 53 dell'O.R.EE.LL., dalle dimissioni personali e contestuali di n. 6 consiglieri comunali, su 12 assegnati al consesso, alcuno dei quali non è risultato eletto e non rivestiva a quel tempo la carica di consigliere comunale, per effetto della nuova attribuzione dei seggi disposta dal giudice amministrativo, con la conseguente necessità di revocare il decreto presidenziale dichiarativo della decadenza del consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario;
Ritenuto, comunque, che l'esecuzione della sentenza n. 831/2009, per quanto attiene la ricomposizione del consiglio comunale, non può non tenere conto delle già avvenute dimissioni allora presentate dai consiglieri facenti parte della lista n. 1 "Tripi-Sottile Sindaco", stante che le dimissioni medesime sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto (art. 25, legge regionale n. 7/92), visti, altresì, i principi formulati al riguardo dall'Ufficio legislativo e legale R.S. con il parere n. 14252 del 13 agosto 2007 e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 29/2005, e richiamati nella circolare di questo Assessorato n. 15 del 24 settembre 2007;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociale e le autonomie locali;

Decreta:


Articolo unico

Prendere atto della sentenza n. 831/2009 del 17 aprile 2009 del T.A.R. sezione Catania - sez. IV, e per i motivi in premessa specificati, revocare il decreto presidenziale n. 582 del 30 ottobre 2008, con il quale si è preso atto dell'allora avvenuta decadenza del consiglio comunale di Tripi e si è proceduto alla contestuale nomina del commissario straordinario.
Palermo, 25 settembre 2009.
  LOMBARDO 
  CHINNICI 

(2009.39.2521)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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