REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 OTTOBRE 2009 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di San Cipirello


Lo statuto del Comune di San Cipirello è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 2 aprile 2004.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 35 dell'1 luglio 2009, pubblicato all'albo pretorio dal 9 luglio all'8 agosto 2009 ed entrato in vigore il 9 agosto 2009.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
La comunità, l'autogoverno, lo statuto, i regolamenti
Art.  1
La comunità

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
Art.  2
L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
Art.  3
Lo statuto

L'autogoverno della comunità, di cui al precedente art. 2, si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sulla attività dell'ente.
In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 51, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto art. 51, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo due anni dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa alla abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato".
Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate se, in proseguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.
Art.  4
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previsti dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali regionali, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 52.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore e fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.
I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano esecutivi nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto, vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa, entro il termine suindicato.
Capo  II
Il ruolo e le finalità del Comune
Art.  5
Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali esistenti nella comunità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della provincia e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
Si dichiara a favore dell'Europa, delle Regioni, delle province e dei Comuni, e grazie alla partecipazione democratica permanente, a favore dell'Europa dei cittadini e dei popoli, ispira la sua azione agli ideali del federalismo come forma di organizzazione della democrazia e della cooperazione pacifica tra i popoli.
In questo quadro il Comune si impegna a sensibilizzare i cittadini alle quattro libertà fondamentali dell'ordinamento comunitario, ossia alla libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi, come tappa verso la realizzazione dell'unione politica nell'Europa federata. Si dota di strumenti adatti a gestire la situazione conseguente al mercato interno unico europeo, approfittando dei vantaggi che la politica regionale comunitaria offre ai territori e alle popolazioni.
Sollecita l'approvazione di una carta sociale dei diritti fondamentali del lavoro da trasformare in legge in tutti i Paesi della Comunità, in quanto i diritti sociali sono patrimonio comune inalienabile della tradizione europea.
Il Comune suggerisce alla scuola di iniziare gli allievi al pensare europeo e all'interdipendenza tra le diverse regioni del mondo, aprendoli alla comprensione del diverso e alla cooperazione pacifica tra i popoli, per superare il rischio di atteggiamenti etnocentrici e razzisti legati all'educazione esclusivamente nazionale.
Il Comune interpreta la volontà dei cittadini di essere governati nel piano europeo, tramite un Parlamento ed un esecutivo sopranazionale dotati di poteri reali ed effettivi.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione; di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazione ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.
Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.
Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
Art.  6
Finalità del comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.
Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.
Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
a) Obiettivi politico-territoriali ed economici
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.
Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio ed, attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
b) Obiettivi politico-sociali
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.
Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico.
Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile.
Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio emarginazione.
Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.
c) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Attua programmi pedagogici-didattici per le scuole comunali dell'infanzia (asilo nido e scuola materna) tesi allo sviluppo delle potenzialità dei bambini.
Promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale educativo ed il coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento già vigenti nelle istituzioni educative comunali.
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, musicali, archivistiche-bibliotecarie.
Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
Attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 242 e dalla legge Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Il Comune, per il raggiungimento delle predette finalità e per la gestione ottimale dei servizi, che per la loro articolazione e natura non possono essere gestiti direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della gestione degli stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico e civile della comunità.
Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti.
A tale scopo, tra le forme possibili di gestione, il Comune può predisporre:
a)  la partecipazione a consorzi, ad azienda speciale consorziale od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
b)  la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni;
c)  la concessione a terzi;
d)  apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.
Capo  III
Gli elementi costitutivi
Art.  7
Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza un suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.
La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta titolarità dei diritti e poteri pubblici. Come titolare di diritti e di poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "status" a cui il Comune stesso ha diritto.
Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, lo stemma ed altri segni distintivi.
Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata all'emanazione di norme regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del Comune stesso.
In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla provincia regionale.
Art.  8
Territorio e sede

Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
La sede del Comune è sita in corso Trieste n. 26/B e in essa di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art.  9
Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro comune.
Art.  10
Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da:
"Di argento al grappolo di uva nera, tampinata di due pezzi laterali, accostata nel canton destro del capo da una torre di rosso, merlata alla guelfa, aperta del campo, sinistrata da un rudere dello stesso.
Ornamenti esteriori da Comune.".
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1953.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Titolo  II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo  IV
Organi del comune
Art.  11
Gli organi elettivi del comune

Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.
Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per le funzioni di competenza statali.
Il sindaco nomina la giunta, organo collegiale di gestione amministrativa.
Art.  12
Elezione composizione consigliere anziano competenze

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità di incompatibilità e di decadenza, sono regolati dalla legge.
Sono regolate, altresì, dalla legge la sospensione e lo scioglimento del consiglio comunale.
Le competenze del consiglio sono disciplinate dalla legge.
Art.  13
Competenze del consiglio

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, la quale vi attribuisce una competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:
1)  atti istituzionali: statuto; costituzione e modificazione di forme associative; convenzioni fra comuni e quelle fra Comune e provincia; istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento o di partecipazione;
2)  atti di normazione: regolamenti;
3)  atti di programmazione e di indirizzo: programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie, indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, criteri generali per la disciplina dell'organizzazione degli uffici e dei servizi di competenza delle giunte municipali;
4)  atti di gestione: l'assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
5)  atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio: i bilanci annuali e pluriennali, le variazioni di bilancio e storni di fondi, i conti consuntivi, l'istituzione e ordinamento dei tributi, la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi con esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo, l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture;
6)  gli atti istitutivi e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nonché la determinazione delle rispettive aliquote e tariffe, queste ultime su proposta della giunta municipale.
Art.  14
Norme di funzionamento del consiglio

Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori che viene approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Art.  15
Presidenza del consiglio

Il consiglio comunale, dopo il giuramento e la verifica dell'eleggibilità dei suoi membri, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per l'elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
Il consiglio comunale elegge a maggioranza semplice un vice presidente.
In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o di impedimento di questo, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Le competenze del presidente del consiglio sono stabilite dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
Art.  16
Il consigliere comunale

Il consigliere comunale entra in carica all'atto della sua proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena viene adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Il consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato in piena libertà di opinione di voto.
Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio e di presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dalla carica nelle forme previste dal regolamento.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al presidente del consiglio comunale che le comunica al consiglio nella prima seduta utile.
Art.  17
Gruppi consiliari

1) I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
2) Entro quindici giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicati alla presidenza del consiglio la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
Art.  18
Commissioni consiliari

Il consiglio comunale può costituire, al suo interno, una o più commissioni permanenti, stabilendone il numero dei membri e le competenze.
Il consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non entrano nella competenza delle commissioni permanenti.
Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere composte da consiglieri comunali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica degli schieramenti di maggioranza e di minoranza.
Il regolamento stabilisce la nomina e il funzionamento delle commissioni consiliari.
Alle sedute delle commissioni possono partecipare, su invito del presidente, senza diritto di voto, il sindaco o un suo delegato, nonché funzionari dell'ente.
Art.  19
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione, nominata dal presidente del consiglio, su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza numerica degli schieramenti di maggioranza e minoranza.
La commissione è presieduta dal presidente del consiglio o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Art.  20
Il sindaco

Il sindaco, organo monocratico, è il legale rappresentante del Comune e lo rappresenta in giudizio conferendo la procura alle liti con la preventiva autorizzazione della giunta municipale.
I casi di incompatibilità, lo status e le cause di cessazione della carica sono disciplinate dalla legge.
Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili dei servizi.
Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad un esperto estraneo all'amministrazione, dotato almeno di laurea.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dell'esperto da lui nominato.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Il sindaco nomina la giunta, tra gli assessori il vice sindaco e può delegare a singoli assessori con apposito provvedimento determinate sue attribuzioni, delega che comunque, non attribuisce la rappresentanza esterna dell'ente.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.
In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede, in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Il sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti.
Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di Governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale.
In qualità di ufficiale di Governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare il vice sindaco o un assessore per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti.
Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.
Art.  21
Elezione e durata in carica del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
La durata in carica e le modalità d'elezione del sindaco hanno luogo secondo le disposizioni dettate dalla legge in materia.
Art.  22
Dimissioni e cessazioni del sindaco e degli assessori

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in seduta di giunta. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte, si applicano le norme previste dalle leggi ultime vigenti.
Art.  23
Ordinanze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamenti.
Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Assume, in questi casi, i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art.  24
Vice sindaco

Il sindaco nomina, fra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età, in mancanza, uno degli assessori secondo l'ordine di anzianità.
Art.  25
Assessore anziano

Svolge le funzioni di assessore anziano, l'assessore indicato nel documento programmatico più anziano di età.
Egli sostituisce il sindaco ed il vice sindaco in casi di contemporanea assenza o impedimento degli stessi.
In caso di assenza o impedimento dell'assessore anziano, si segue l'ordine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 23.
Art.  26
Nomina e composizione della giunta

La giunta è l'organo esecutivo del Comune.
Essa è composta dal sindaco, che la presiede, e da sei assessori e dura in carica cinque anni.
Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune, ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.
La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza della carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
Il sindaco e il consiglio comunale possono ricoprire la carica di amministratore, anche con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, istituti, aziende soggette a vigilanza da parte del Comune, qualora la carica gli sia conferita in ragione del mandato elettivo.
La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore, ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione, il componente della giunta più anziano di età.
Il sindaco può, delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.
In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede, in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Art.  27
Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco, e in caso di assenza anche del vice sindaco o impedimento, fa le veci in successione il componente della giunta più anziano per età), che stabilisce ldel giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal sindaco, sentita la giunta.
L'attività della giunta è collegiale. Il sindaco può delegare a singoli assessori con apposito provvedimento determinate sue funzioni, in relazione all'idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici, di cui il sindaco è il più alto e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto delle competenze della sfera burocratico-amministrativa.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
Il sindaco, inoltre, conferisce, ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione, in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art. 140 codice penale.
Per quanto concerne le sue attribuzioni, la giunta municipale è competente limitatamente agli atti che le sono espressamente attribuiti dalla legge e dal presente statuto. Compete, in particolare, alla giunta, l'autorizzazione a stare in giudizio e l'individuazione del difensore e la copertura finanziaria dell'incarico sulla base dei criteri eventualmente stabiliti preventivamente con atto deliberativo o con regolamento. L'autorizzazione, in ogni caso, si intende resa per ogni fase e stato del giudizio, ad eccezione del ricorso in cassazione, fermo restando l'adozione degli atti gestionali dirigenziali di impegno di spesa e di disciplina dell'incarico legale.
La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti, prevalendo nelle votazioni palesi, in caso di parità, il voto del sindaco o di chi presiede la seduta.
Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, in presenza del segretario comunale che redige il processo verbale.
Art.  28
Adunanza e deliberazioni degli organi collegiali

Per la validità delle adunanze e per l'adozione delle relative deliberazioni gli organi collegiali si rinvia, rispettivamente a quanto già riportato per il consiglio comunale, per la giunta municipale.
Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente al responsabile del servizio interessato ed al responsabile ragioneria.
Nell'ipotesi in cui il responsabile del servizio competente sia assente o è impedito, il parere sugli atti da sottoporre al consiglio comunale è espresso dal segretario comunale nei limiti delle proprie competenze.
I pareri sono obbligatori e come tali vanno inseriti nella deliberazione, non vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può disattenderli.
Per quanto concerne l'obbligo di astensione, questo comporta il divieto di partecipazione e quindi di astensione dalla discussione e votazione della deliberazione. Tale divieto non si estende al semplice interesse morale.
Salve le cause di ineleggibilità previste per legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti sottoposti alla loro amministrazione o vigilanza. Parimenti, devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, e del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comunale, al vice segretario e altro funzionario, che assistono ai lavori dell'organo. L'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al IV grado.
Art.  29
Principi dell'attività amministrativa

Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, economicità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità, e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza, che si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli o associati, così come previsto nell'apposito regolamento.
Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art.  30
Attribuzioni del segretario

Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.
La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997 come recepito dalla legge regionale.
Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
-  svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
-  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
-  partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
-  decide sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili dei servizi;
-  presiede l'ufficio per i procedimenti disciplinari, salvo casi di incompatibilità o di conflitto di interessi dello stesso, secondo le previsioni del relativo regolamento;
-  indice i concorsi e le prove di selezione per l'assunzione del personale posto in posizione apicale ivi compresa l'approvazione del bando di concorso e la nomina del segretario della commissione di concorso;
-  presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di qualunque categoria;
-  adotta gli atti di gestione e di amministrazione del personale a cui sia stata attribuita la responsabilità del servizio;
-  ha potere sostitutivo su tutti gli atti di competenza dei responsabili dei servizi in caso di loro inerzia e/o negligenza;
-  esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, conferitagli dal sindaco.
Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51 bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
Tra le funzioni di cui alla lettera m) del precedente comma 5 possono essere anche previste quelle di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della legge n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/97, come recepito dalla legge regionale.
Art.  31
Organizzazione della struttura burocratica

L'articolazione della struttura comunale sarà definita dal regolamento degli uffici e dei servizi che sarà approvata entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto.
Gli uffici e i servizi saranno organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Art.  32
Organizzazione del personale

Il personale è inquadrato in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
Art.  33
Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art.  34
Funzioni di direzione

Al personale inquadrato nella posizione apicale è attribuita la titolarità di posizione organizzativa secondo la disciplina contrattuale.
Art.  35
Responsabili degli uffici e dei servizi

Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi, secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente, quelli previsti al secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 legge n. 142/90, come recepito.
Art.  36
Forma di gestione

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle forme di cui al successivo art. 41 del presente statuto.
Art.  37
Avocazione

Gli atti di competenza del responsabile dei servizi sono soggetti ad avocazione da parte del segretario comunale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
Art.  38
Incarichi esterni

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità, negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta e dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Art.  39
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, secondo la legislazione vigente.
Art.  40
Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizi, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.
Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter logico ed amministrativo seguito per l'emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione sono espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Titolo  III
SERVIZI
Capo  VII
Art.  41
Servizi pubblici comunali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge vigente ed applicabile nella Regione Sicilia e comunque, ove non in contrasto con le suddette disposizioni legislative:
1) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale.
2) In concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche di opportunità sociale.
3) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica.
4) A mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza economica.
5) A mezzo imprese o società, in qualunque forma costituite, qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e su rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.
Art.  42
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art.  43
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnati presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con l'obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art.  44
Servizi sociali ed istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza economica, il Comune può costituire una o più istituzione.
L'istituzione è organismo strumentale dell'ente dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  nomina il direttore;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.
Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina, il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
Art.  45
Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini in cui all'art. 34 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/91, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.
Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art.  46
La concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art.  47
La società per azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
Il Comune (o i comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Art.  48
I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni e/o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 26 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale Sicilia n. 48/91 e di cui all'art. 44 del presente statuto, in quanto compatibili.
I consigli di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art.  49
Accordi di programmi

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento di proprio interesse che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sé non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere a compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, regioni, comuni, ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
Il sindaco, a tal fine: promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
Nell'ipotesi in cui l'accordo comporti una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.
La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione e dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo  IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo  VIII
Art.  50
La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
b)  forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
c)  la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati fondati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, ecc.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.
Art.  51
Il diritto di udienza

Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra, è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del predetto diritto, è diretto non a fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.
Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità, le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del sindaco o suo delegato nella sede del consiglio comunale e con cadenza almeno mensile. La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione oggetto della trattazione e sottoscritta da almeno 50 cittadini, anche facenti parte di associazioni, organismi vari.
Art.  52
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini

Ciascuno elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione ed espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati a fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi: individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Art.  53
Istanze-petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei singoli cittadini o associati, di istanze e petizioni.
I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
Il regolamento, di cui al terzo comma dell'art. 51, determina la procedura della petizione, in tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.
Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'o.d.g. della prima seduta del consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art.  54
Proposte-procedure per l'approvazione

I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette per venti giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Capo  IX
Associazionismo e partecipazione
Art.  55
Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando forme di incentivazione di cui all'art. 58.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, anziani e disabili.
Art.  56
Associazioni e organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:
1)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e, nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione.
Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.
Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
Art.  57
Forme di consultazione-incentivazione

Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.
Oltre all'udienza pubblica di 50 cittadini richiedenti o individualmente o anche in forma associativa nell'esercizio del diritto di udienza di cui al precedente art. 52, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblea generali o parziali dei cittadini e le convocazioni di assemblea delle associazioni iscritte nell'apposito albo, di cui al predetto art. 57, in ordine al relativo settore di competenze.
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.
Art.  58
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative piante organiche, le imposte locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema e su temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di 1/4 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data dell'1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara dell'argomento di richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.
Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art.  59
Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull'argomento oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Titolo  IV
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
Capo  X
La programmazione finanziaria
Art.  60
La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.
I mandati di pagamento di somme già liquidate e le reversali di introito devono essere sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art.  61
La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale d'attuazione.
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano.
Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verrà data attuazione alla operata programmazione.
Capo  XI
Il patrimonio comunale
Art.  62
I beni comunali

Il responsabile dell'ufficio patrimonio (ove esiste) cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune ed è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art.  63
La gestione del patrimonio

Per le finalità di cui sopra, la giunta municipale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta municipale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.
Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Capo  XII
Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione
Art.  64
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un collegio di revisori composto da tre membri, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 66.
Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
Art.  65
Controllo di gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e ai servizi a cui sono preposti.
Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.
Art.  66
Collegio dei revisori

Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori composto da tre membri scelti:
a)  uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale assume la veste di presidente del collegio;
b)  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 64.
Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora ora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto, alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
Titolo  V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo  XIII
Art.  67
Efficacia

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art.  68
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 e alla legge regionale n. 48/91, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali.
Art.  68 bis
Attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22

A decorrere dal primo turno elettorale successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 22 del 16 dicembre 2008 il numero degli assessori comunali è ridotto a quattro.
Art.  69
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
Art.  70
Difesa contro lo statuto

La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti degli atti del Comune.
Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
Analogamente, se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.
(2009.32.2212)014
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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