REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 OTTOBRE 2009 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 27 ottobre 2009, n. 10.
Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Stato di disoccupazione

1.  Lo stato di disoccupazione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa è comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il Centro per l'impiego competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo.
2.  Il soggetto interessato, per le finalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo, presenta al Centro per l'impiego competente una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
a)  immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
b)  immediata disponibilità alla partecipazione alle misure di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro proposte dal Centro per l'impiego competente;
c)  eventuale attività lavorativa precedentemente svolta;
d)  data dalla quale risulti essere direttamente alla ricerca di lavoro anche attraverso altri organismi autorizzati o accreditati ovvero partecipazioni a bandi o concorsi pubblici o privati.
3.  I Centri per l'impiego procedono ad erogare ai soggetti di cui alla presente legge i servizi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo.
4.  I Centri per l'impiego rilasciano certificazione sullo stato di disoccupazione e sulla decorrenza iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti di cui al presente articolo e sottopongono le stesse ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5.  I Centri per l'impiego verificano lo stato di disoccupazione sulla scorta dei criteri adottati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, secondo i principi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Art.  2.
Norma finale

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 ottobre 2009.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  GENTILE 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, commi 2 e 4:
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante: "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.", così dispone:
"Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata. - 1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
a)  colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b)  proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:
1)  nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2)  nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione".
Nota all'art. 1, comma 5:
L'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante: "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.", così dispone:
"Perdita dello stato di disoccupazione. - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a)conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
b)  perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 3;
c)  perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d)  sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 349
"Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione (Incardona) il 27 gennaio 2009.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 5 marzo 2009.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 62 del 28 luglio e 63 del 29 luglio 2009.
Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 63 del 29 luglio 2009.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 30 del 4 agosto 2009.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 69 del 22 settembre 2009.
Relatore: Filippo Panarello.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 112 del 30 settembre 2009 e n. 115 del 13 ottobre 2009.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 115 del 13 ottobre 2009.
(2009.43.2792)091
Torna al Sommariohome






MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 8 -  54 -  77 -  16 -  7 -  52 -