REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDĖ 24 DICEMBRE 2009 - N. 60
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 23 novembre 2009.
Sospensione degli effetti del decreto 11 settembre 2009, concernente sospensione del consiglio comunale di Ustica e nomina del commissario regionale.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 109/bis del richiamato O.R.EE.LL.;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 229 del 22 luglio 2009, con il quale, ai sensi della predetta norma, si č provveduto alla nomina di un commissario ad acta presso il comune di Ustica con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti per quanto attiene le procedure relative all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, secondo le indicazioni di cui all'art. 1 del provvedimento di incarico;
Considerato che, a seguito della relazione prot. n. 5126 del 20 agosto 2009, con la quale il commissario ad acta di cui al decreto n. 229/09 ha comunicato che, preso atto dell'inadempienza del consiglio comunale di Ustica, con la deliberazione commissariale n. 4 del 20 agosto 2009 ha provveduto ad approvare, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011, con decreto n. 673 del l'11 settembre 2009 il consiglio comunale di Ustica č stato sospeso con la contestuale nomina di un commissario regionale per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri del consiglio comunale, stante che il verificarsi di tale fattispecie comporta, ai sensi dell'art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti dei consigli comunali l'applicazione della sanzione dello scioglimento, previa sospensione;
Preso atto che in accoglimento del ricorso reg. gen. n. 1772/09 proposto dal sig. Felice Badagliacco ed altri avverso il decreto n. 673 dell'11 settembre 2009 con il quale č stata disposta la sospensione del consiglio comunale di Ustica e la nomina del commissario regionale, della nota del commissario ad acta prot. n. 4875 dell'11 agosto 2009, della deliberazione del commissario ad acta n. 4 del 20 agosto 2009, dei verbali delle sedute del 13 e 18 agosto 2009, della relazione commissariale prot. n. 5126 del 20 agosto 2009, del decreto n. 229 del 22 luglio 2009 di nomina del commissario ad acta presso il comune di Ustica e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo - sez. I, con l'ordinanza n. 1055/2009 del 10 novembre 2009 depositata in segreteria in data 11 novembre 2009, ha accolto la domanda dei ricorrenti e per l'effetto ha disposto la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;
Considerato che l'esecuzione dell'ordinanza n. 1055/09, cosė come disposto dal giudice amministrativo, comporta la sospensione degli effetti, fra l'altro, del richiamato decreto n. 673 dell'11 settembre 2009, con il quale č stata disposta la sospensione del consiglio comunale di Ustica;
Ritenuto, conseguentemente, necessario dovere sospendere gli effetti del decreto n. 673/09, per dare concreta esecuzione al disposto di cui all'ordinanza n. 1055/09;

Decreta:


Articolo unico

Prendere atto dell'ordinanza n. 1055/09 del 10 novembre 2009 del T.A.R. Sicilia sede di Palermo - sez. I, e per i motivi in premessa specificati sospendere gli effetti del decreto n. 673 dell'11 settembre 2009.
Palermo, 23 novembre 2009.
  CHINNICI 

(2009.47.3041)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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