REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2009 - N. 61
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 23 dicembre 2009.
Modalità per la richiesta e l'erogazione di contributo in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico sociale.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2009;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2009, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che l'ammontare complessivo del Fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2009, giusta l'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, e l'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è di _ 913.000.000,00;
Che, correlativamente alle somme da erogare nel corrente esercizio giusta l'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15, sono stati previsti dalla legge regionale n.7/2009 i seguenti stanziamenti: _ 91.300.000,00 nel capitolo 590402, _ 7.747.000,00 nel capitolo 182519, _ 10.747.000,00 nel capitolo 182526 ed _ 809.986.000,00 nel capitolo 191301;
Visto il comma 4 dell'art. 76 della legge regionale n. 2/2002, modificato ed integrato con l'art. 64, comma 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con l'art. 127, comma 47, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con l'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8 e con l'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, con il quale si è previsto che una quota pari al 5 per cento del Fondo rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il decreto n. 675 del 14 settembre 2009, con il quale, su conforme parere della Conferenza Regione - Autonomie locali reso nelle sedute dell'8 giugno e del 9 settembre 2009, sono stati stabiliti i criteri ed i parametri di riparto del Fondo, determinandosi in _ 45.650.000,00 la superiore riserva nella disponibilità assessoriale;
Visto il decreto n. 785 del 20 ottobre 2008, con il quale è stata ripartita la predetta quota di _ 45.650.000,00, riservando l'importo di _ 9.655.000,00 per la concessione di contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale;
Ritenuto di dovere disciplinare le modalità di presentazione delle istanze per fruire del beneficio predetto nonché i criteri per la determinazione dei contributi da concedere secondo le prescrizioni che seguono:
-  può essere presentata richiesta di contributo per un solo progetto, pena l'esclusione;
-  il progetto dovrà riferire sulla situazione attuale e sugli obiettivi da conseguire nel settore, servizio, etc. da risanare o promuovere e dovrà fornire dettagliata ed esaustiva indicazione delle correlative risorse disponibili e degli ulteriori mezzi finanziari occorrenti; le richieste generiche di contributo non saranno valutate;
-  il progetto dovrà riguardare esclusivamente uno dei seguenti settori d'intervento:
1)  rifunzionalizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità mafiosa, da utilizzare, in conformità all'art. 2 undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed alla legge 7 marzo 1996, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per servizi socio-assistenziali;
2)  manutenzione del patrimonio comunale;
3)  potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nel settore socio-assistenziale;
4)  qualificazione della vocazione turistica del territorio;
-  la richiesta di contributo, a firma del sindaco e corredata dalla relativa documentazione progettuale, deve essere trasmessa a questo Assessorato entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione;
Ritenuto, altresì, di determinare il contributo da concedere nella misura massima di _ 200.000,00 e che lo stesso non potrà essere superiore al 90% dell'importo richiesto, fermo restando che alla copertura finanziaria della quota di compartecipazione del 10% il comune dovrà provvedere con fondi propri; per particolari e specifiche situazioni, potranno essere concesse risorse aggiuntive ai comuni delle isole minori;
Ritenuto, inoltre, al fine della valutazione delle istanze presentate, di costituire apposita commissione tecnica composta da tre funzionari del dipartimento delle autonomie locali;
Vista la nota prot. n. 3192/P.A.15.5 del 22 dicembre 2009, con la quale la Presidenza della Regione - Segreteria generale - area 2 unità operativa "Rapporti con l'Assemblea Regionale siciliana" ha comunicato che, nella seduta n. 78 del 16 dicembre 2009, la I Commissione legislativa ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8, della legge regionale n. 4/2003;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art. 1

A norma dell'art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, per l'anno 2009, la richiesta di contributo da parte dei comuni che versano in particolari condizioni di disagio, a valere sulla specifica riserva di _ 9.655.000,00, deve essere corredata da apposito progetto redatto secondo le modalità in premessa specificate.
Detta richiesta dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento autonomie locali - servizio IX finanza locale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione.

Art. 2

Il contributo massimo concedibile è di _ 200.000,00 e non può eccedere il 90% dell'importo richiesto.

Art. 3

I comuni possono presentare richiesta di contributo per un solo progetto, pena l'esclusione, con riferimento ai seguenti settori di intervento:
-  rifunzionalizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità mafiosa, da utilizzare, in conformità all'art. 2 undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed alla legge 7 marzo 1996 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per servizi socio-assistenziali;
-  manutenzione del patrimonio comunale;
-  potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nel settore socio-assistenziale;
-  qualificazione della vocazione turistica del territorio.

Art. 4

Per particolari e specifiche situazioni potranno essere concesse risorse aggiuntive ai comuni delle isole minori.

Art. 5

Qualora il contributo concesso sia inferiore all'importo richiesto, il comune dovrà provvedere alla conseguente rimodulazione del progetto, nel rispetto delle finalità preventivate, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Art. 6

La quota di compartecipazione del 10 per cento dovrà essere impegnata dopo la notifica del decreto di concessione e la relativa certificazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato unitamente al progetto rimodulato.

Art. 7

Qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la concessione del contributo, esso sarà revocato totalmente o parzialmente e si provvederà, nelle forme di legge, al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali.

Art. 8

Al fine della valutazione delle istanze presentate, sarà costituita apposita commissione tecnica composta da tre funzionari del dipartimento delle autonomie locali.

Art. 9

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto, secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché apposita certificazione relativa alle spese sostenute, comprensive della quota a loro carico.
L'Assessorato si riserva di verificare a campione l'attuazione dei progetti.

Art. 10

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 9 Finanza locale dell'Assessorato e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di concessione del contributo.

Art. 11

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo, 23 dicembre 2009.
  CHINNICI 

N.B. -  Il decreto non è soggetto a preventivo visto dalla ragioneria in quanto non comporta impegno di spesa.
(2009.51.3353)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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