REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2009 - N. 61
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 novembre 2009.
Approvazione di modifiche alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio del comune di Linguaglossa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali che regolamentano la materia urbanistica;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Premesso che: con foglio sindacale n. 12475/12943/ gest. terr./S.G. del 18 settembre 2009, assunto al protocollo A.R.T.A. al n. 71314 del 23 settembre 2009, sono stati trasmessi gli atti ed elaborati della variante alle N.T.A ed al R.E.C. vigenti adottati dal consiglio comunale di Linguaglossa con deliberazione n. 14 del 30 marzo 2009;
Vista la delibera del consiglio comunale di Linguaglossa n. 14 del 30 marzo 2009 avente oggetto: "Adozione di variante al piano regolatore generale approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento affari urbanistici dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 513/D.R.U. del 12 maggio 2004";
Visti i seguenti atti ed elaborati:
- atti di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 (avviso all'albo pretorio; manifesto murale; stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 29 maggio 2009; stralcio "Quotidiano di Sicilia");
- attestazione del segretario comunale relativa alla mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante;
- relazione di accompagnamento alla variante;
Visto il parere n. 20 del 2 novembre 2009, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 5.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
- con proposta di deliberazione n. 6 del 9 marzo 2009, corredata da relazione di accompagnamento, il responsabile dell'U.T.C. ha sottoposto al consiglio comunale, per l'adozione di competenza, la modifica degli artt. 27 e 40 delle vigenti N.T.A. la modifica degli artt. 49 e 49.2 del R.E.C. nonché l'integrazione di quest'ultimo con l'inserimento dell'art. 70 bis;
- la suddetta proposta di deliberazione, discussa dalla III commissione consiliare, nella seduta del 23 marzo 2009, è stata adottata all'unanimità dal consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 30 marzo 2009;
- nelle premesse della suddetta proposta di deliberazione il responsabile dell'U.T.C., ha evidenziato che: "la variante non incide sulle scelte urbanistiche in termini di potenzialità edificatoria e di abitanti insediati previsti per le varie zone omogenee dal vigente piano regolatore generale, non comporta modifiche alla zonizzazione di piano e non varia i relativi parametri urbanistici ed edilizi delle relative z.t.o." e "che pertanto non è necessario acquisire il parere del Genio Civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 e della soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali, rimanendo validi i relativi pareri espressi in sede di approvazione del piano regolatore generale vigente";
- relazionando in ordine alle proposte modifiche alle vigenti N.T.A. il responsabile dell'U.T.C. ha rilevato che numerosi cittadini, proprietari di terreni ricadenti in zona "C1" del piano regolatore generale, evidenziando l'impossibilità, data l'eccessiva parcellizzazione delle proprietà, di redigere un piano di lottizzazione esteso, come prescritto dall'art. 27 delle N.T.A., all'intero comparto, hanno richiesto all'amministrazione comunale (nota del 20 ottobre 2008 allegata alla delibera n. 14/2009), di attivare ogni possibile azione finalizzata alla soluzione della problematica posta.
Il proponente ha altresì evidenziato che analogamente non sono state attuate le previste zone D-comm "Zone produttive commerciali" in quanto, per l'eccessiva parcellizzazione delle proprietà, non è stato possibile, per gli operatori, procedere alla redazione di un piano particolareggiato esteso all'intero ambito così come previsto dall'art. 40 delle N.T.A.
Al fine di rendere attuabili le zone C e D-comm del vigente piano regolatore generale, l'U.T.C. ha ritenuto dover proporre le seguenti integrazioni degli artt. 27 e 40 delle N.T.A.:
1)  Art. 27 - zone territoriali omogenee C: dopo il comma 2 che prevede l'attuazione delle zone C subordinata alla redazione di piani particolareggiati estesi almeno un comparto tra individuati nelle tavole di piano regolatore generale, in scala 1:2.000, è stato proposto l'inserimento delle seguenti disposizioni:
"Per le zone C1 l'attuazione può avvenire anche per sub-comparti aventi superficie minima pari a 2000 mq.
E' ammessa la presentazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata anche per superfici inferiori qualora a causa dell'avvenuta edificazione circostante non sia possibile raggiungere la superficie di 2000 mq.
Quando l'attuazione avviene per sub-comparti il richiedente deve interpellare formalmente, attraverso notifica, gli altri proprietari richiedendo loro la disponibilità alla partecipazione per l'attuazione unitaria del comparto e deve ufficialmente informare l'amministrazione comunale.
Esperita tale procedura il P. di L. può essere presentato da parte dei proprietari che hanno aderito all'iniziativa.".
2)  Art. 40 - zona produttiva e commerciale D-Comm: dopo il comma 5 che prevede l'attuazione della zona territoriale omogenea D-Comm subordinata alla redazione di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione esteso a tutta l'ambito come individuato nelle tavole di piano regolatore generale, è stato proposto l'inserimento delle seguenti disposizioni:
"l'attuazione può avvenire anche per sub-comparti aventi superficie minima pari a 4000 mq.
E' ammessa la presentazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata anche per superfici inferiori qualora a causa dell'avvenuta edificazione circostante non sia possibile raggiungere la superficie di 4000 mq.
Quando l'attuazione avviene per sub-comparti il richiedente deve interpellare formalmente, attraverso notifica, gli altri proprietari richiedendo loro la disponibilità alla partecipazione per l'attuazione unitaria del comparto e deve ufficialmente informare l'amministrazione comunale.
Esperita tale procedura il P. di L. può essere presentato da parte dei proprietari che hanno aderito all'iniziativa.
Per gli spazi di uso pubblico valgono le norme nel seguito indicate e gli stessi vanno ubicati lungo la strada statale n. 120".
- In ordine alle modifiche ed integrazioni del R.E.C., dalla proposta di deliberazione si rileva quanto segue:
a) il vigente art. 49 "Piani seminterrati e interrati" prevede che "l'intero volume abitabile, ancorché seminterrato o interrato, va computato entro la cubatura massima realizzabile".
L'U.T.C., ritenendo penalizzante la suddetta norma anche alla luce di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 4/2003 che ammette il recupero ai fini abitativi dei piani seminterrati, propone che la stessa venga cassata;
b) il vigente art. 49.2 contiene un errore materiale laddove fa riferimento all'art. 47.1 anziché all'art. 49.1 e pertanto viene proposta la rettifica dello stesso;
c) al fine adeguare le norme comunali alle disposizioni di cui al comma 1 bis dell'art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l'U.T.C. ha proposto la seguente integrazione al R.E.C.:
art. 70 bis: ai fini del rilascio della concessione edilizia, facendo salva l'autorizzazione della soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali ai sensi degli artt. 21 e 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW".
Considerato che:
- in ordine alle procedure attivate dal comune al fine dell'acquisizione dell'approvazione delle modifiche alle N.T.A. ed al R.E.C. adottate con delibera di consiglio comunale n. 14 del 30 marzo 2009, si ritiene poter condividere la precisazione posta dal responsabile dell'U.T.C. in ordine alla mancata acquisizione del parere ex art. 13 della legge n. 64/74, trattandosi di modifiche a norme comunali che non interessano parametri urbanistici e/o previsioni di destinazioni di zona.
Altresì si reputano regolari le procedure attivate per l'acquisizione dell'approvazione delle modifiche proposte essendo state regolarmente espletate le procedure ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;
- le motivazioni addotte dal comune relativamente alle proposte modifiche degli artt. 27 e 40 delle vigenti N.T.A. possono ritenersi condivisibili in quanto finalizzate all'attuabilità delle previsioni di piano altrimenti impossibile data l'elevata parcellizzazione delle proprietà in rapporto all'estensione degli ambiti territoriali destinati dal piano regolatore generale a zone C1 e D-Comm;
- in ordine alla proposta modifica dell'art. 49 del REC finalizzata a non considerare come volume realizzabile quello dei locali seminterrati e interrati seppure abitabili preliminarmente si rileva che l'art. 18 della legge regionale n. 4/2003, invocato dal comune e relativo a disposizioni sul contenimento del consumo di nuovo territorio, prevede il recupero volumetrico a scopo residenziale dei seminterrati esistenti alla data di pubblicazione della medesima norma nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana avvenuta il 17 aprile 2003.
I predetti termini sono stati prorogati fino al 6 dicembre 2003, data di entrata in vigore dell'art. 65 della legge regionale n. 20/2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 5 dicembre 2003), e successivamente ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2005 per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 26, comma 5, della legge regionale n. 19/2005.
Premesso quanto sopra e considerato che il Governo regionale, pur promuovendo il recupero volumetrico ai fini abitativi dei seminterrati, ha ritenuto necessario fissare i termini per il conseguimento di tale scopo, non si ritiene condivisibile la proposta modifica all'art. 49 del R.E.C. che prevede a regime, la non computabilità dei volumi seminterrati e interrati, seppur abitabili, degli edifici di nuova costruzione e/o realizzati oltre il termine previsto dalla richiamata legge regionale n. 19/2005;
- relativamente alla modifica all'art. 49.2 del R.E.C. nulla si ha da rilevare trattandosi di rettifica ad un mero errore materiale;
- si ritiene condivisibile il proposto inserimento nel R.E.C. dell'art. 70 bis trattandosi di norma finalizzata all'adeguamento del medesimo regolamento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.P.R. n. 380/2001.
Per tutto quanto sopra si è del parere che le modifiche alle N.T.A. ed al R.E.C. adottate dal consiglio comunale di Linguaglossa con deliberazione n. 14 del 30 marzo 2009 siano meritevoli di approvazione limitatamente agli artt. 27 e 40 delle N.T.A. ed all'art. 49.2 del R.E.C. Altresì si ritengono meritevoli di approvazione le disposizioni di cui all'art. 70 bis integrativo del R.E.C.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 20 del 2 novembre 2009 reso dall'unità operativa 5.2/D.R.U. di questo Assessorato, sono approvate, come di seguito riportate, le modifiche alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio vigenti nel comune di Linguaglossa ed approvati con decreto n. 513 del 12 maggio 2004:
N.T.A. art. 27, comma 2 bis: "Per le zone C1 l'attuazione può avvenire anche per sub-comparti aventi superficie minima pari a 2000 mq.
E' ammessa la presentazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata anche per superfici inferiori qualora a causa dell'avvenuta edificazione circostante non sia possibile raggiungere la superficie di 2000 mq.
Quando l'attuazione avviene per sub-comparti il richiedente deve interpellare formalmente, attraverso notifica, gli altri proprietari richiedendo loro la disponibilità alla partecipazione per l'attuazione unitaria del comparto e deve ufficialmente informare l'amministrazione comunale.
Esperita tale procedura il P. di L. può essere presentato da parte dei proprietari che hanno aderito all'iniziativa.".
N.T.A. art. 40, comma 2 bis: "l'attuazione può avvenire anche per sub-comparti aventi superficie minima pari a 4000 mq.
E' ammessa la presentazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata anche per superfici inferiori qualora a causa dell'avvenuta edificazione circostante non sia possibile raggiungere la superficie di 4000 mq.
Quando l'attuazione avviene per sub-comparti il richiedente deve interpellare formalmente, attraverso notifica, gli altri proprietari richiedendo loro la disponibilità alla partecipazione per l'attuazione unitaria del comparto e deve ufficialmente informare l'amministrazione comunale.
Esperita tale procedura il P. di L. può essere presentato da parte dei proprietari che hanno aderito all'iniziativa.
Per gli spazi di uso pubblico, valgono le norme nel seguito indicate e gli stessi vanno ubicati lungo la strada statale n. 120".
R.E.C. art 49.2: le parole 47.1 vanno sostituite con 49.1.
R.E.C. art 70 bis: è inserito dopo l'art. 70 e così dispone:
Ai fini del rilascio della concessione edilizia, facendo salva l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali ai sensi degli artt. 21 e 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 20 del 2 novembre 2009 dell'U.O. 5.2/D.R.U.;
2) delibera n. 14 del 30 marzo 2009 del consiglio comunale di Linguaglossa;
3) relazione di accompagnamento alla variante.

Art. 3

Il comune di Linguaglossa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 2009.
  AGNESE  

(2009.48.3087)116
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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