REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 27 DICEMBRE 1997 - N. 72
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 12 novembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale e alle norme di attuazione del comune di Modica.
  pag.


DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale del comune di Marsala  pag.


DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Palazzolo Acreide  pag.


DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Paternò  pag.


DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione del programma costruttivo per edilizia economica e popolare, ricadente nel comune di S. Stefano di Camastra  pag.


DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di soppressione di un passaggio a livello nel comune di Enna.
  pag.


DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto relativo a lavori di sistemazione idraulica nei comuni di Motta D'Affermo e Pettineo  pag. 10 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina.  pag. 12 
Autorizzazione all'Accademia di belle arti di Catania ad accettare un'eredità  pag. 12 
Nomina dei revisori dei conti della Stamperia regionale Braille  pag. 12 

Assessorato dei lavori pubblici:
Conferma del finanziamento e fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori di adduzione ed accumulo per l'approvvigionamento idrico del comune di Calatabiano  pag. 12 
Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso l'Ente acquedotti siciliani  pag. 12 
Graduatoria definitiva per l'accesso ai mutui agevolati finalizzati all'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ex art. 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativa alla provincia diEnna  pag. 13 

CIRCOLARI

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 10 dicembre 1997, n. 288.
Circolare assessoriale 13 novembre 1997, n. 286/97 - Progetti di lavori socialmente utili rivolti a disoccupati di lunga durata - Ulteriori direttive  pag. 14 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).



ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETI ASSESSORIALI


DECRETO 12 novembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale e alle norme di attuazione del comune di Modica.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la nota prot. n. 33386 del 27 settembre 1996, con la quale il comune di Modica ha trasmesso un progetto riguardante la realizzazione di una base eliportuale in variante al P.R.G. vigente, per l'approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge n. 1/78;
Viste le successive note prot. n. 12529 del 29 novembre 1996 e n. 1548 dell'11 febbraio 1997, con le quali, ad integrazione del suddetto progetto, sono stati trasmessi ulteriori atti ed elaborati;
Visto il decreto n. 143 del 14 luglio 1977, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Modica;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Modica n. 100 del 21 maggio 1996, riscontrata favorevolmente dal CO.RE.CO. con decisione n. 8610/8443 del 20 giugno 1996, limitatamente a quanto prescritto dall'art. 26 della legge regionale n. 71/78, con la quale è stato approvato un progetto per la realizzazione di una base eliportuale e contestualmente veniva variata la norma di attuazione del P.R.G. relativamente alle aree circostanti la base eliportuale;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che a seguito della suddetta pubblicazione è stata presentata n. 1 osservazione prodotta dalla ditta Edilcasa s.r.l.;
Vista la relazione del 15 luglio 1996, con la quale il progettista incaricato del progetto ha controdedotto alla superiore osservazione, proponendo il rigetto di essa;
Vista la successiva deliberazione consiliare del comune di Modica n. 159 del 15 luglio 1996 di esame dell'osservazione prodotta dalla ditta Edilcasa s.r.l.;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa con nota n. 12173 del 7 maggio 1996, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Rilevato che, con nota prot. n. 28/97 del 23 gennaio 1997, il gruppo XXVII, in sede di relazione istruttoria, ha rilevato che anziché invocare il comma 4° dell'art. 1 della legge n. 1/78, il comune di Modica avrebbe dovuto più correttamente invocare il 5° comma del soprarichiamato art. 1 della legge n. 1/78, tenendo comunque valida la procedura attivata dal comune;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 515 del 16 luglio 1997 che così recita:
«...Omissis...
Considerato che:
-  la realizzazione di una base eliportuale a servizio dell'ospedale Maggiore di Modica costituisce opera di rilevante interesse pubblico;
-  l'area prescelta, individuata dall'amministrazione comunale di Modica, appare idonea presentando caratteristiche adeguate all'uso previsto. E' ben servita da strade ed è sufficientemente vicina al centro abitato, mantenendo comunque buona funzionalità in relazione ai coni di avvicinamento e di uscita;
-  sotto l'aspetto geologico non si evidenziano particolari problemi, trattandosi di un'area subpianeggiante costituita da terreni calcarenitici con buone caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni. Come risulta dalla relazione geologica allegata al progetto le indagini eseguite non hanno individuato aspetti geomorfologici e geologico-tecnici che possano determinare pregiudizio all'integrità dell'opera;
-  la variante urbanistica predisposta dal comune di Modica è relativa alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., non comporta nuove edificazioni ma limita soltanto le altezze degli edifici ricadenti nella zona circostante la base eliportuale;
-  vengono fatte salve le destinazioni del P.R.G. ed i relativi limiti di altezza, se non in contrasto con le nuove norme;
-  il Genio civile di Ragusa si è espresso favorevolmente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74. Dovrà comunque essere acquisito ogni altro parere di legge;
-  risultano condivisibili le controdeduzioni del progettista dell'opera all'osservazione proposta dalla ditta Edilcasa s.r.l.;
-  è stata correttamente assicurata la pubblicità degli atti nel rispetto dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e quindi è da condividere quanto espresso dal gruppo 27° dell'A.R.T.A. relativamente alla procedura seguita. Infatti l'approvazione del progetto, avvenuta contestualmente alla variante alle N.T.A., può essere considerata adozione di variante allo strumento urbanistico;
-  in merito alle nuove norme di attuazione proposte con la variante al P.R.G., atteso il rilevante interesse pubblico, non sono da condividere le deroghe alle altezze contenute nei punti 3, 4 e 5 delle suddette norme di attuazione. Anzi nel caso di demolizione di edifici esistenti e di successiva ricostruzione dovranno essere rispettate, se inferiori, le altezze prescritte dalle nuove norme;
-  è necessario, infine, che le superfici verticali della piastra di atterraggio ed eventuali pilastri dei cancelli di accesso vengano rivestiti con pietrame calcareo disposto a ricorsi regolari e lavorato a spacco dello spessore minimo di cm. 10 e senza malta affiorante. I muri di recinzione dovranno essere realizzati a secco.
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, è del parere che il progetto per la realizzazione di una base eliportuale nel comune di Modica e la variante al P.R.G. per le aree limitrofe siano meritevoli di approvazione nel rispetto dei superiori considerata.»;
Vista l'assessoriale prot. n. 1900/Gab. del 25 settembre 1997 inviata ai gruppi di lavoro XXVII e XXXIII, con la quale si disponeva che l'argomento venisse rinviato al C.R.U. previa acquisizione dell'avviso del consiglio comunale, per le valutazioni di competenza in merito alle risultanze dello studio condotto dall'Università degli studi di Napoli Federico II;
Vista la nota del gruppo XXVII prot. n. 373/97 del 2 ottobre 1997, approntata in risposta alla nota di cui sopra, con cui lo stesso così si esprime:
«...Omissis...
Lo scrivente gruppo ha proceduto, per come dalla S.V. richiesto, alla lettura della relazione trasmessa.
La stessa relazione è prodotto di specificità disciplinare di elevato livello accademico e rispetto ad essa lo scrivente gruppo, in funzione delle figure professionali che raccoglie, non ha competenza alcuna per esprimere giudizio alcuno.
Dalla stessa relazione, peraltro, non vengono evidenziate come sussistenti - nell'azione amministrativa del comune di Modica - violazioni di norme di legge tali da consentire legittimamente a questo gruppo di richiedere al Consiglio regionale dell'urbanistica riesame della pratica al fine di mendarle.
Tutt'al più risulta evidente una diversa valutazione da parte del comune e del dipartimento di progettazione aeronautica dei parametri pratico-tecnici cui deve conformarsi la scelta dell'area di insediamento dell'eliporto, materia questa - si ribadisce - non attinente alle competenze del gruppo.
Per quanto sopra, questo gruppo è dell'avviso che la questione debba trovare soluzione nella sua sede naturale e cioè presso l'ente locale.
Ad istanza della parte interessata il consiglio comunale di Modica potrà adottare, ove lo ritenga, nuova variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale discendente dalla autonoma valutazione delle conclusioni cui perviene lo studio redatto dal dipartimento di progettazione aeronautica dell'Università di Napoli.
In dipendenza della natura dell'opera pubblica il cui il progetto è stato considerato dal Consiglio regionale dell'urbanistica meritevole di approvazione, considerato che l'adozione della variante di cui sopra e il suo successivo esame non può aver luogo in tempi brevissimi, considerato altresì che l'avvio della realizzazione dell'opera pubblica non pregiudica la futura realizzazione del piano di lottizzazione della ditta Contea Costruzioni s.r.l. secondo quanto prospettato dallo studio dell'Università di Napoli, si suggerisce infine come opportuno alla S.V. il procedere comunque, ove lo ritenga, all'emanazione di atto approvativo del progetto.
Si restituisce l'elaborato trasmesso.»;
Vista la nota prot. n. 84/97 del 14 ottobre 1997, con la quale il gruppo XXXIII, in relazione al contenuto della nota del gruppo di lavoro XXVII sopra richiamata chiede ulteriori disposizioni in merito;
Vista la disposizione trasmessa con nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 2174 del 4 novembre 1997, che qui di seguito si riporta:
«...Omissis...
Con riferimento al rapporto del gruppo XXVII, che si condivide, si invita codesto gruppo a predisporre, nelle more del riesame da parte del C.R.U., così come da precedente nota, il decreto di approvazione della variante di che trattasi.
Il gruppo XXVII, che legge per conoscenza, vorrà inviare gli atti per il riesame del progetto così come da precedente nota prot. n. 1900 del 25 settembre 1997.»;
Ritenuto di potere condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Ritenuto di poter condividere il contenuto della nota del gruppo di lavoro XXVII interessando il comune di Modica acché lo stesso prenda in esame la relazione approntata dal dipartimento di progettazione aeronautica dell'Università di Napoli su richiesta della ditta Contea Costruzioni s.r.l.;
Ritenuto, infine, di dovere procedere all'approvazione della variante relativa al progetto di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 515 del 16 luglio 1997, la variante al P.R.G. e alle N.A. del comune di Modica adottate dal consiglio comunale con deliberazione n. 100 del 21 maggio 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., Sezione centrale, nella seduta del 20 giugno 1996 con decisione n. 8610/8443.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
 1)  deliberazione consiliare n. 100 del 21 maggio 1996;
 2)  deliberazione consiliare n. 159 del 15 luglio 1996;
 3)  parere del Genio civile n. 2173 del 7 maggio 1996;
 4)  voto del C.R.U. n. 515 del 16 luglio 1997;
 5)  nota del gruppo XXVII della D.R.U. prot. n. 28/97 del 23 gennaio 1997;
 6)  allegato  1 - relazione generale; 
 7)  allegato  5/1 - corografia e stralcio P.R.G.; 
 8)  allegato  5/2bis - delimitazione area d'intervento; 
 9)  allegato  5/3 - planimetria generale con quote ostacoli; 
10)  allegato  5/4 - studio delle superfici di ostacolo; 
11)  allegato  5/5 - planimetria stato di fatto e di progetto; 
12)  allegato  5/6 - studio delle sezioni trasversali; 
13)  allegato  5/7 - computo dei movimenti di terra; 
14)  allegato  6 - dettaglio quadro economico finale; 
15)  allegato  8 - dichiarazione art. 6, legge regionale n. 21/73; 
16)  allegato  9 - valutazione impatto ambientale; 
17)  allegato  12 - piano particellare d'esproprio; 
18)  allegato  13 - relazione geologica; 

19)  norme di attuazione;
20)  tavola 1 - stralcio P.R.G.;
21)  tavola 2 - modalità di vincolo;
22)  relazione del progettista di controdeduzione all'osservazione presentata dalla ditta Edilcasa s.r.l.

Art. 3

L'osservazione prodotta dalla ditta Edilcasa s.r.l. viene decisa in conformità al parere reso dal C.R.U. con il voto n. 515 del 16 luglio 1997.

Art. 4

Il comune di Modica resta onerato di prendere in esame la relazione approntata dal dipartimento di progettazione aeronautica dell'Università di Napoli su richiesta della ditta Contea Costruzioni s.r.l.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Modica per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 12 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2377)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale del comune di Marsala.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977, con il quale è stato approvato il P.U.C. n. 1 di cui fa parte il territorio del comune di Marsala;
Vista la nota del sindaco del comune di Marsala n. 7837 del 13 maggio 1997, relativa alla richiesta di approvazione di una variante al P.U.C. per ristrutturazione del vecchio macello comunale per destinarlo ad attrezzatura sociale polifunzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78;
Vista la deliberazione consiliare n. 119 del 25 luglio 1996, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Trapani nella seduta del 22 agosto 1996, con decisione n. 12804, prot. n. 12004 del 26 agosto 1996, con la quale si approva la variante di destinazione d'uso dell'area su cui ricade l'ex macello comunale, da zona residenziale misto direzionale, parcheggio pubblico e verde pubblico, in zona da destinare ad attrezzatura scolastica ed attrezzatura di interesse comune;
Vista la deliberazione consiliare n. 189 del 23 dicembre 1996 vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Trapani nella seduta del 21 gennaio 1997 con decisione n. 1433, prot. n. 843 del 23 gennaio 1997, con la quale si approva il progetto di massima di ristrutturazione del vecchio macello comunale;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti la variante di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né opposizioni né osservazioni, come risulta da certificazione congiunta del sindaco e del segretario generale;
Visto il parere favorevole della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, prot. n. 6562/T1 del 25 luglio 1996 emesso a condizioni;
Visto il parere favorevole reso dall'ufficio del Ge-
nio civile di Trapani, prot. n. 28315 del 10 dicembre 1996;
Visto il voto n. 530 del 17 settembre 1997, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato:
-  che il vigente strumento urbanistico, il piano comprensoriale n. 1, prevede per detta area in parte un centro direzionale, ed in altra parte verde pubblico, con il conseguente sventramento del corpo principale del manufatto;
-  che dall'esame degli elaborati progettuali si desume che sostanzialmente i lavori attengono ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di recupero, di rifunzionalizzazione e di riqualificazione, che insistono su un immobile preesistente e già adibito ad attrezzatura e che tali lavori non comportano nel loro complesso alterazioni delle sagome o aumenti di volume;
-  che il manufatto architettonico si trova ubicato quasi limitrofo al centro antico della città di Marsala e che lo stesso risale ai primi del '900;
-  che il progetto investe una superficie coperta di circa 1.800 mq., articolata in diversi corpi di fabbrica, con un elemento centrale che ne caratterizza tutto l'insieme;
-  che in coerenza con la normativa per il recupero architettonico il progetto si prefigge lo scopo di conservare il complesso architettonico ed assicurare nel contempo la funzionalità per le nuove destinazioni previste, il tutto nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali;
-  che il recupero ambientale viene perseguito eliminando tutti quei volumi ed elementi impropriamente aggiunti in tempi successivi e ciò attraverso una corretta e dettagliata analisi morfologica dell'intero complesso in tutti i suoi aspetti, architettonico, strutturale, ecc. dell'esistente. In funzione di ciò vengono messe in evidenza tutte le potenzialità di trasformazione che lo stesso manufatto contiene e di fatto la proposta progettuale ha come obiettivo primario quello della valorizzazione dello stesso;
-  che l'intervento è compatibile sia dal punto di vista urbanistico che da quello paesaggistico-ambientale, oltre che come recupero architettonico.
Per tutto quanto sopra detto, è del parere di ritenere meritevole di approvazione il progetto in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78.»;
Ritenuto di potere condividere il sopracitato parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed in conformità al voto del C.R.U. n. 530 del 17 settembre 1997 e nel rispetto delle condizioni contenute nel parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, è approvata la variante al P.U.C. del comune di Marsala per la ristrutturazione del vecchio macello comunale per destinatario ad attrezzatura sociale polifunzionale.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti elaborati:
-  delibera consiliare n. 119 del 25 luglio 1997;
-  delibera consiliare n. 189 del 23 dicembre 1997;
-  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, prot. n. 6562/1T del 25 luglio 1996;
-  parere del Genio civile di Trapani, prot. n. 28315 del 10 dicembre 1996.
Elaborati progettuali costituiti da:
-  relazione tecnica;
-  analisi dei prezzi;
-  elenco prezzi;
-  computo metrico estimativo;
-  capitolato speciale d'appalto;
-  valutazione dell'impatto ambientale;
-  30 elaborati grafici da tav. A a tav. 29.

Art. 3

Il comune di Marsala resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione e concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Marsala per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2385)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Palazzolo Acreide.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1995, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il P.R.G. ed il regolamento edilizio del comune di Palazzolo Acreide approvato con decreto n. 1618 del 29 novembre 1989;
Vista l'istanza prot. n. 12155 del 25 settembre 1995, con cui il sindaco del comune dipalazzolo Acreide chiede l'approvazione in variante alle tipologie costruttive manufatti funerari - integrazioni - titolo IV Disposizioni relative al cimitero del regolamento edilizio comunale;
Vista la delibera consiliare n. 47 del 5 giugno 1995, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. diSiracusa nella seduta del 13 luglio 1995 prot. n. 9495/9259, con cui veniva approvata la variante relativa alle "Tipologie costruttive manufatti funerari - integrazioni - Titolo IV Disposizioni relative al cimitero del regolamento edilizio comunale";
Visto l'elaborato costruttivo allegato alla delibera consiliare n. 47 del 5 giugno 1995;
Visti gli atti di pubblicità consistenti in:
a) avviso, a firma del sindaco, di deposito atti affisso all'albo pretorio datato 5 gennaio 1996;
b)  avviso sul quotidiano la Repubblica del 10 gennaio 1996;
c)  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 1996;
d) certificato, a firma del segretario comunale, dell'avvenuto deposito degli atti presso la segreteria comunale dal 27 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, che attesta che non è stata presentata nessuna osservazione né opposizione;
Ritenuto che la procedura seguita per la pubblicazione della variante sia conforme alla legge;
Visto il parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali sezione P.A.U. diSiracusa, trasmesso a questo Assessorato con nota n. 3642 del 24 marzo 1997, con cui si esprime parere favorevole ai sensi della legge n. 1089/39, precisando quanto segue:
-  le opere di qualunque genere che si intendano eseguire su manufatti che ricadono sotto la tutela ai sensi della legge n. 1089/39, per effetto degli artt. 11 e 18 vanno sottoposte al preventivo N.O. della Soprintendenza;
-  per effetto dell'art. 21 della sopracitata legge tutta l'area che ricade all'interno del perimetro del vecchio cimitero è sottoposta a tutela e, pertanto, per i manufatti funerari da realizzarsi nelle aree ancora libere al suo interno si dovrà richiedere il preventivo N.O. alla Soprintendenza;
Visto il parere n. 12 del 2 giugno 1997 del gruppo XXVII/DRU di questo Assessorato, che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
- che con la delibera n. 47 del 5 giugno 1995 il comune di PalazzoloAcreide ha espresso la volontà di integrare il titolo IV del regolamento edilizio, riguardante Disposizioni relative al cimitero, inserendo l'art. 76 bis. Ciò al fine di meglio individuare e definire le tipologie costruttive e i materiali dei manufatti funerari e assicurare la conformità ai disposti del Ministero della sanità;
-  che l'art. 76 bis così recita:
"a) le tipologie delle cappelle ed edicole colombaie da realizzare nel vecchio cimitero e nelle sezioni V e VI del settore 2 zona ampliamento dovranno essere in pietra da taglio con eventuale fascia basamentale in pietra lavica;
b)  la dimensione massima del fronte del suolo per costruzione di cappelle gentilizie ed edicole colombaie non potrà essere superiore a ml. 4;
c)  il numero massimo dei loculi sovrapposti nelle cappelle e colombaie non potrà essere superiore a cinque. E' consentita, inoltre, sopra i loculi la realizzazione di eventuali ossari;
d)  i monumenti funerari ad uno o due posti sovrapposti dovranno essere realizzati sempre in pietra da taglio (con eventuale fascia basamentale in pietra lavica) con lastra tombale consentita in marmo carrara bianco o pietra lavica o pietra di Modica, di dimensioni non superiori a cm. 60x180.
L'altezza del monumento non potrà superare i cm. 90 dal piano di campagna.
Restano in ogni caso vietati i graniti e botticini di qualsiasi tipo;
e)  le scritte da porre sui monumenti dovranno essere con lettere incise sulle lastre tombali o con lettere applicate in bronzo con caratteri tipo romano.
Nei monumenti ad uno o due posti, gli arredi funerari e suppellettili varie (portafotografie, portalampade, portafiori, ecc.) sono consentiti solo se inglobati nel volume della costruzione";
-  che la procedura è stata riscontrata legittima;
-  che nulla si ha da obiettare nel merito della decisione assunta dal comune di Palazzolo Acreide con l'adozione della variante in oggetto.
Il gruppo XXVII/DRU è del parere che la variante al regolamento edilizio, approvato contestualmente al P.R.G. a mezzo di decreto n. 1618 del 29 novembre 1989, specificata nei superiori considerata, sia meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere il parere di cui sopra reso ai sensi dell'art.9 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le modifiche espresse dal gruppo XXVII/DRU di questo Assessorato, rese con parere n. 12 del 2 giugno 1997 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40, riportato in premessa e con le condizioni della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, la variante relativa alle tipologie costruttive manufatti funerari - integrazioni - Titolo IV Disposizioni relative al cimitero del regolamento edilizio comunale, approvato dal consiglio comunale di Palazzolo Acreide con delibera n. 47 del 5 giugno 1995.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto l'atto deliberativo elencato in premessa che verrà timbrato e vistato da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Palazzolo Acreide resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che sarà pubblicato per esteso, con esclusione degli atti, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2391)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Paternò.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto il decreto assessoriale n. 345/83 del 21 settembre 1983, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Paternò i cui vincoli sono decaduti alla data del 31 dicembre 1993;
Visto il foglio prot. n. 223 del 4 gennaio 1996, con il quale il comune di Paternò ha trasmesso l'istanza, ai sensi della legge regionale n. 27/86, art. 45, per l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di depurazione nell'area localizzata dal consiglio comunale;
Vista l'istanza del Consorzio di bonifica della Piana di Catania del 27 febbraio 1995, prot. n. 937;
Visto il verbale n. 31 del 18 ottobre 1995 della VI commissione consiliare permanente urbanistica e lavori pubblici del comune di Paternò;
Vista la deliberazione n. 141 dell'1 novembre 1995, vistata dal CO.RE.CO., Sezione di Catania, nella seduta del 6 dicembre 1995 con decisione n. 16555/16181, di localizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di depurazione, con allegato lo stralcio del P.R.G. vigente;
Visto il decreto n. 848/92 dell'1 giugno 1992, di autorizzazione ad effettuare nel fiume Simeto lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione sito in contrada Regalizzi a servizio della pubblica fognatura comunale nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 5 allegata alla citata legge regionale n. 27/86;
Vista la nota tecnica sul progetto di che trattasi a firma dell'ingegnere capo del Consorzio di bonifica;
Vista la nota assessoriale n. 1492 dell'8 marzo 1993, gruppo VII, in cui viene richiamata l'attenzione degli enti interessati alla realizzazione dell'impianto al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto n. 1276 del 10 ottobre 1989 (approvazione P.A.R.F.) e al decreto n. 848/92 (autorizzazione allo scarico);
Visti gli elaborati trasmessi consistenti in:
1)  corografia 1:25.000 riportante il collettore fognario esistente, il depuratore, il fiume Simeto e la traversa;
2)  copia conforme del P.R.G. recante la delimitazione del centro abitato esistente, art. 4, D.L. n. 285/92, del piano A.S.I., del P.I.P., della fascia di rispetto del depuratore;
3) copia conforme del P.A.R.F. recante l'emissario fognario generale oggi esistente e l'ubicazione del depuratore;
4) corografia 1:10.000 comprendente l'abitato di Paternò e le aree interessate dal progetto;
5)  relazione geologico-tecnica del sito dell'impianto;
6)  planimetria in scala 1:2.000 relativa alla localizzazione dell'area destinata all'impianto;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 419 del 16 gennaio 1997, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Paternò risulta dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 345/83 del 21 settembre 1983 i cui vincoli sono decaduti alla data del 31 dicembre 1993;
-  il Consorzio di bonifica della Piana diCatania, con nota dell'1 marzo 1995, ha trasmesso al comune il progetto stralcio dell'impianto di depurazione denominato "stralcio con scarico in tab. 5" per la"attestazione di conformità al P.A.R.F. e conformità allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e dell'art. 154 della legge regionale 1 settembre 1923, n. 25";
-  il progetto è stato esitato positivamente dalla C.E.C. in data 5 aprile 1995 e dall'ufficiale sanitario in data 17 settembre 1995;
-  con deliberazione n. 141 dell'1 novembre 1995, il C.C. di Paternò ha approvato la localizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di depurazione, confermando la stessa area prevista dal P.R.G. i cui vincoli sono decaduti;
Considerato che:
-  la previsione di un impianto di depurazione a Paternò fa parte del "Progetto speciale 30" avente per obiettivo l'utilizzazione intersettoriale delle acque del "5° Sistema", denominato centro-orientale. La sua realizzazione è stata prevista al fine di disporre di acque qualitativamente idonee per l'uso agricolo ed industriale captabili in corrispondenza della traversa di Ponte Barca che, collocata a 3 Km. a valle del depuratore, costituisce la principale opera di derivazione del sistema interessato dalProgetto speciale 30 ed, in particolare, dell'adduttore Ponte Barca - Invaso di Lentini;
-  tutte le istruttorie tecnico-amministrative pro-pedeutiche all'affidamento dei lavori hanno tenuto
conto delle specifiche direttive emanate dalla Regione siciliana con legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, con il decreto A.R.T.A. n. 848/92 di autorizzazione allo scarico;
-  il sito dell'impianto è stato localizzato all'interno dell'area prevista sia dal P.R.G. vigente e sia dal P.A.R.F. diPaternò al quale si è ottenuto il visto di conformità in data 9 dicembre 1991;
-  che il previsto depuratore intercetta il collettore finale di scarico della fognatura di Paternò già esistente e per il quale non viene introdotta alcuna modifica di tracciato;
-  la realizzazione del depuratore apporta miglioramenti ambientali alla qualità delle acque del fiume Simeto;
Ritenuto l'obbligo degli accertamenti geognostici preventivi.
Per tutto quanto precedentemente visto, premesso e considerato, è del parere di ritenere meritevole di approvazione la localizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di depurazione nel territorio comunale di Paternò con la condizione che venga prevista una fascia di rispetto circostante l'area dell'impianto con vincolo assoluto di inedificabilità, giusto quanto disposto dall'art. 46 della legge regionale n. 27/86, e che sia
realizzata tutt'attorno all'impianto di depurazione una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 419 del 16 gennaio 1997;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e con la condizione posta dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 419 del 16 gennaio 1997, in premessa riportato, il progetto per la realizzazione dell'impianto di depurazione in variante al P.R.G. vigente nel comune di Paternò, approvato con deliberazione consiliare n. 141 dell'1 novembre 1995.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati di cui in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Paternò resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2392)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione del programma costruttivo per edilizia economica e popolare, ricadente nel comune di S. Stefano di Camastra.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge regionale 16 aprile 1996, n. 22;
Vista la nota prot. n. 11106 del 4 novembre 1995, con la quale il comune di S. Stefano di Camastra ha trasmesso a questo Assessorato, per i provvedimenti di competenza, gli atti ed elaborati relativi all'approvazione del programma costruttivo di edilizia economica e popolare da realizzare in località Piano Elia;
Vista la nota assessoriale prot. n. 17703/U del 4 dicembre 1996, con la quale il programma costruttivo di che trattasi è stato restituito non approvato al comune per le motivazioni espresse dal gruppo 30° con parere n. 31 del 7 ottobre 1996;
Vista la nota sindacale prot. n. 5407 del 10 settembre 1997, con la quale il comune sopradetto ha ritrasmesso il programma costruttivo rielaborato secondo le indicazioni formulate nel parere n. 31 espresso dal gruppo XXX della D.R.U. del 7 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di S. Stefano di Camastra n. 8 del 26 febbraio 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina il 6 maggio 1997, con la quale è stato adottato il programma costruttivo sopra citato;
Visto il D.P.R.S. n. 164/79 del 5 aprile 1979, con il quale è stato approvato il P.U.C. n. 9 di cui fa parte il territorio del comune di S. Stefano di Camastra;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti l'intervento in argomento;
Visto il parere favorevole a condizioni reso dall'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 44225 del 12 dicembre 1996, riconfermato con nota prot. n. 6238 del 2 aprile 1997;
Visti i pareri favorevoli a condizione resi dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi della legge n. 431/85, prot. n. 5347 del 19 settembre 1995, prot. n. 9194 del 25 marzo 1997 e prot. n. 1237 del 28 aprile 1997;
Visto il nulla osta a condizioni rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, prot. n. 1994 dell'1 febbraio 1997;
Visto il parere n. 11 del 27 maggio 1997, espresso dal gruppo XXX della D.R.U., ai sensi della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di S. Stefano di Camastra è in atto dotato del P.U.C. n. 9, approvato con D.P.R.S. n. 164/79;
-  il programma costruttivo di che trattasi è ubicato in località Piano Elia, tra la strada provinciale S. Stefano di Camastra, Letto Santo ed il cimitero vecchio in un'area classificata dal P.U.C. n. 9 a verde agricolo (zona E.D) ed occupa una superficie complessiva di mq. 18.804;
-  ricade nell'ambito della fascia adiacente il cimitero vecchio oggetto del sopraelencato provvedimento sindacale n. 9/94 di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da mt. 200 a mt. 50;
-  concerne l'individuazione di n. 4 aree per l'edificazione, assegnate, rispettivamente alla cooperativa edilizia S. Michele (lotto 1), alla cooperativa edilizia Acquario (lotto 2) e all'I.A.C.P. (lotto 3) e cooperativa edilizia Margherita (lotto 4);
-  da quanto si legge nella sindacale n. 5407 del 10 maggio 1997 detti interventi edilizi "prevedono l'utilizzazione di risorse finanziarie destinate entro il 31 dicembre 1996";
-  prevede l'insediamento di 281 abitanti;
-  l'area destinata all'edificazione risulta pari a complessivi mq. 12.656, il volume residenziale previsto è di mc. 28.112;
-  gli spazi per attrezzature pubbliche vengono quantificati in progetto in mq. 706 per parcheggi, mq. 1692 per attrezzature scolastiche e comunitarie e mq. 1.055 per verde pubblico attrezzato;
-  gli edifici e le attrezzature vengono previsti oltre la fascia dei mt. 50 dal cimitero vecchio;
-  le norme di attuazione del programma costruttivo prevedono, tra l'altro, per i lotti 1, 2 e 4 l'indice fondiario di 2,00 mc./mq., l'indice di copertura del 50%, massimo n. 2 piani fuori terra con altezza massima pari a mt. 7,50, mentre per il lotto 3, un indice fondiario di 3,00 mc./mq., indice di copertura del 50%, massimo n. 3 piani fuori terra con altezza massima di mt. 11,00;
-  nel corso di sopralluogo si è verificato che l'area prescelta per il programma costruttivo di che trattasi si trova a circa mt. 200 da un insediamento abitativo già realizzato, l'acquedotto è nelle immediate vicinanze mentre l'allaccio fondiario si trova a circa 300 mt.;
-  detta area è raggiungibile dalla strada provinciale tramite una stradella vicinale che, lambendo il cimitero vecchio, giunge fino al torrente turistico;
-  il programma costruttivo in argomento prevede il miglioramento di detta stradella di accesso;
-  i lotti destinati all'edificazione presentano andamento pressocché pianeggiante o con modeste pendenze;
-  come ribadito nella relazione del 22 maggio 1997, a firma del capo settore all'urbanistica di S. Stefano di Camastra, le aree residenziali residue ricadenti nelle zone "C1" passo Barone, "C1" contrada Carcarella, "C2" contrada Favatà-Rina-Bucalino, "C3" contrada Favatà, risultano insufficienti e presentano condizioni orografiche tali da comportare notevoli opere di sbancamento e di sostegno;
-  per quanto attiene la zona "C4" in località Gebbiola Marina, in atto inedificata, si trova a notevole distanza dagli insediamenti e a causa della sua conformazione e l'utilizzo di tale area comporterebbe notevoli costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Ritenuto che:
-  il programma costruttivo è stato rielaborato secondo le indicazioni formulate nel parere n. 31/Gr. XXX del 7 ottobre 1996;
-  la localizzazione del programma costruttivo in località Piano Elia, in considerazione della non utilizzabilità delle aree edificabili ancora disponibili previste dal P.U.C. n. 9, in quanto insufficienti o suscettibili di opere di urbanizzazione notevolmente onerose, risulta condivisibile;
-  l'ubicazione dei fabbricati residenziali appare idonea e le aree destinate a spazi pubblici e ad attrezzature collettive, per complessivi mq. 3.453, risultano in conformità alle prescrizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, che fissa in 12 mq./ab. la dotazione di aree per uso pubblico, ed alla circolare di questo Assessorato n. 3/81;
-  è del parere che il programma costruttivo in località Piano Elia, approvato dal comune di S. Stefano di Camastra con delibera consiliare n. 8 del 28 febbraio 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina con decisione n. 10393 del 29 aprile 1993, costituito dagli atti ed elaborati sopra elencati, è meritevole di approvazione fermo restando l'obbligo di reperire all'interno dei singoli lotti una superficie per parcheggi privati nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc. edificati, e ferme restando le condizioni espresse nei pareri resi dagli altri enti competenti»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo per edilizia economica e popolare, in variante al P.U.C. n. 9, ricadente in località Piano Elia del comune di S. Stefano di Camastra alle condizioni di cui al parere n. 11 del 27 maggio 1997 espresso dal gruppo XXX della D.R.U.

Art. 2

Il programma costruttivo dovrà essere attuato entro il termine di due anni e le relative espropriazioni dovranno essere compiute entro il termine medesimo.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto il parere n. 11 del 27 maggio 1997 espresso dal gruppo XXX della D.R.U., nonché gli atti ed elaborati qui di seguito elencati:
 1)  relazione tecnica;
 2)  stralcio dello strumento urbanistico;
 3)  planimetria catastale - scala 1:2.000;
 4)  planimetria catastale con individuazione della rete idrica, fognaria e di pubblica illuminazione;
 5)  planimetria - scala 1:500;
 6)  piano particellare di esproprio;
 7)  elenco ditte da espropriare;
 8)  norme tecniche di attuazione;
 9)  delibera consiliare n. 8 del 28 febbraio 1997;
10)  pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, prot. n. 5347 del 19 settembre 1995, prot. n. 9194/96 del 25 marzo 1997 e prot. n. 1237/97 del 28 aprile 1997;
11)  pareri dell'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 22368 del 9 agosto 1995, prot. n. 44285 del 12 dicembre 1996 e prot. n. 6238 del 2 aprile 1997;
12)  nulla osta del Ripartimento delle foreste, prot. n. 1994 dell'1 febbraio 1997.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di S. Stefano di Camastra per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2382)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di soppressione di un passaggio a livello nel comune di Enna.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica, in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota n. I/VAP.P.R.PL/139 del 20 marzo 1996, con la quale l'Ente ferrovie dello Stato S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, il progetto relativo ai lavori di soppressione del passaggio a livello al Km. 141+828 della linea ferroviaria Fiumetorto-Bicocca nel territorio di Enna;
Vista la nota RE/PE/PL/PA 218 del 17 gennaio 1997, con la quale l'Ente ferrovie dello Stato S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato gli atti integrativi al progetto di che trattasi;
Vista la deliberazione consiliare n. 82 del 20 novembre 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 10 dicembre 1996, prot. n. 9794, decisione n. 9697, con la quale il comune di Enna ha espresso parere favorevole al progetto di che trattasi;
Visti gli elaborati progettuali consistenti in:
1)  relazione tecnica;
2)  stralcio dello strumento urbanistico;
3)  elaborati: corografia, planimetria, profilo longitudinale, sezioni tipo;
4)  stralcio catastale;
Vista la nota prot. n. 1314/II cc. dell'11 luglio 1996, con la quale la Soprintendenza di Enna, sezione P.A.U. ha espresso parere favorevole alla esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:
1)  che i muri di sostegno previsti nella rampa di strada in trincea vengano realizzati, come previsto dall'art. 13 della legge regionale n.37/85, con paramento esterno in pietrame locale di tipo informe;
2)  che ad opere ultimate, le aree di cantiere vengano ripristinate nei loro valori paesistici ed ambientali, prevedendo la piantumazione di essenze di tipo autoctono presente nei luoghi interessati dall'intervento;
Vista la nota prot. n. 12486/Gr. IV 3/A del 23 luglio 1996, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste ha espresso parere favorevole al progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 5249 del 19 maggio 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Enna si è espresso favorevolmente all'approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 11 dell'1 luglio 1997, espresso dal gruppo XXIX/DRU, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Le Ferrovie dello Stato S.p.A., in relazione alle disposizioni della legge n. 189/83 "Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello ecc." - finanziate nel caso particolare, alla riduzione delle situazioni di pericolo che si determinano negli attraversamenti a raso delle linee ferroviarie - intendono realizzare un sottovia con annesse rampe stradali di collegamento, in sostituzione dell'attuale passaggio a livello sito al Km. 141+828 della linea ferroviaria Fiumetorto-Bicocca, in territorio comunale di Enna.
Le opere consistono, pertanto, essenzialmente in un unico tratto stradale - di lunghezza circa 346 mt. e larghezza 7 mt. (a doppia corsia) - che collegherà un tracciato stradale minore preesistente (denominato nello stralcio planimetrico "SR n. 4" e nello stralcio catastale "regia trazzera Caltanissetta-Calascibetta") con la strada statale n. 121.
L'attraversamento della linea ferroviaria è previsto tramite un sottovia scatolare in cemento armato di sezione ml. 7,30x5,00 in corrispondenza della progressiva ferroviaria al Km. 141+893 circa.
La nuova viabilità, che si allaccia alla S.S. n. 121 in un tratto in rettilineo con uno svincolo a doppio braccio, è caratterizzata dalla presenza di tre curve dovute alla particolare situazione planoaltimetrica.
In relazione ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento (art. 7, legge regionale n. 65/81, art. 6, legge regionale n. 15/91 e art. 10, legge regionale n. 40/95) e alla successiva verifica di compatibilità territoriale, si evidenzia che:
-  la programmazione della soppressione dei passaggi a livello da parte delle Ferrovie dello Stato è stata disposta a livello nazionale con legge n. 189/83 al fine di migliorare le condizioni di sicurezza pubblica delle vie di comunicazione stradali e ferroviarie tramite interventi volti ad eliminare i punti di interferenza strada-rotaia e, quindi, il connesso rischio di incidenti nelle corrispondenti aree di intersezione;
-  le aree interessate dai futuri lavori sono destinate a "verde agricolo", come si può rilevare dallo stralcio della tav. P3B del piano regolatore comunale di Enna, approvato con decreto n. 49/79;
-  la zona è soggetta al vincolo discendente dall'art. 1, lett. C, della legge n. 491/85. A riguardo, come accennato, la pratica è stata corredata del nulla osta della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Enna che, con nota n. 1314/II c.a. dell'11 febbraio 1996, ha espresso parere favorevole a condizione che i paramenti dei muri di sostegno vengano realizzati con pietrame locale di tipo informe e che, ad opere ultimate, le aree di cantiere vengano ripristinate nei loro valori paesistici ed ambientali con piantumazione di essenze di tipo autoctono;
-  con nota n. 12486 del 23 luglio 1996, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste ha fatto presente che l'area d'intervento non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico;
-  dagli atti del fascicolo non si evince la presenza di altri vincoli condizionanti l'attività edilizia ed urbanistica;
-  con delibera n. 82 del 20 novembre 1996, il consiglio comunale di Enna "richiamata la legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, ed in particolare l'art. 10", ha espresso "parere favorevole al progetto di soppressione del passaggio a livello al Km. 141+828 della linea ferroviaria Fiumetorto-Bicocca mediante la realizzazione di un sottovia... e annesse rampe stradali di collegamento";
-  con nota prot. n. 5249 del 19 maggio 1997, l'ufficio del Genio civile di Enna ha espresso "parere favorevole di approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74" in ordine alle opere in oggetto, su richiesta del sindaco di Enna.
Premesso quanto sopra, atteso che i lavori proposti dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. - di evidente interesse pubblico - si inseriscono nel contesto della programmazione generale disposta con la legge n. 189/83, visto che per la realizzazione la società proponente ritiene necessario intervenire in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e considerato che dall'esame della documentazione amministrativa e tecnica a corredo della pratica non sono emerse particolari problematiche di incompatibilità con l'assetto territoriale, questo gruppo è del parere che l'autorizzazione richiesta sia concedibile.
Nell'esecuzione dei lavori le Ferrovie dello Stato dovranno attenersi alle prescrizioni dettate dalla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna, nonché individuare i necessari momenti di coordinamento con gli enti che gestiscono i tracciati stradali con cui il nuovo tratto viario verrà ad integrarsi";
Ritenuto di poter condividere il soprariportato parere espresso dal gruppo XXIX/DRU n. 11 dell'1 luglio 1997;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15, e in conformità al parere n.11 dell'11 luglio 1997 espresso dal gruppo XXIX/DRU ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in premessa riportato, e con le condizioni poste dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna, il progetto relativo ai lavori di soppressione, mediante sottovia, del passaggio a livello al Km. 141+828 della linea ferroviaria Fiumetorto-Bicocca nel territorio comunale di Enna.

Art. 2

L'Ente FF.SS. resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

L'Ente FF.SS. e il comune di Enna sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2394)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto relativo a lavori di sistemazione idraulica nei comuni di Motta D'Affermo e Pettineo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 388 del 20 febbraio 1991;
Vista la nota prot. n. 964/93 del 14 luglio 1993 dell'impresa Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A., con la quale, nella qualità di concessionario del Ministero lavori pubblici, è stato trasmesso a questo Assessorato, per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, il progetto generale e 1° stralcio relativo ai lavori per la sistemazione idraulica del fiume Tusa tra la foce e le pendici dell'abitato di Pettineo;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 923 del 10 novembre 1993;
Vista la deliberazione del comune di Tusa n. 24 del 16 aprile 1994, vistata positivamente dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 24 maggio 1994, prot. n. 21756 dec. n. 20996, con la quale il consiglio comunale ha espresso parere negativo alla realizzazione dei lavori di che trattasi;
Vista la deliberazione del comune di Motta d'Affermo n. 29 del 24 aprile 1994, vistata positivamente dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 24 maggio 1994, dec. n. 21095 prot. n. 22377, con la quale il consiglio comunale esprime parere negativo alla realizzazione delle opere di che trattasi;
Visto il progetto di massima costituito dai seguenti elaborati:
 1)  A1  - relazione tecnica generale; 
 2)  A1.1  - corografia 1:100.000/1:50.000; 
 3)  A1.2  - allegato fotografico; 
 4)  A2  - relazione idraulica ed idrologica; 
 5)  A3  - allegato alla relazione idraulica ed idrologica; 
 6)  A4  - relazione geotecnica e di stabilità delle strutture; 
 7)  A5.1  - planimetria stato di fatto, 1:2.000; 
 8)  A5.2  - planimetria stato di progetto, 1:2.000; 
 9)  A6  - profilo longitudinale, 1:2.000/1:200; 
10)  A7.1  - dalla sez. 0 alla sez. 0.2; 
11)  A7.2  - dalla sez. 1 alla sez. 3; 
12)  A7.3  - dalla sez. 4 alla sez. 7; 
13)  A7.4  - dalla sez. 8 alla sez. 11; 
14)  A7.5  - dalla sez. 12 alla sez. 14; 
15)  A7.6  - dalla sez. 15 alla sez. 18; 
16)  A8.1  - soglie filtranti; 
17)  A8.2  - difesa di sponda in destra idraulica: dalla sez. 4 alla sez. 5; 
18)  A8.3  - difesa di sponda in destra idraulica: dalla sez. 5 alla sez. 8; 
19)  A8.4  - difesa di sponda in destra idraulica: dalla sez. 8 alla sez. 9; 
20)  A8.5  - difesa di sponda in destra idraulica: dalla sez. 9 alla sez. 18; 
21)  A8.6  - platea in materassi e difesa di sponda in sinistra idraulica; 
22)  A8.7  - particolare delle difese di sponda in c.a.: dalla sez. 4 alla sez. 5; 
23)  A8.8  - difesa di sponda: dalla sez. 0 alla sez. 2; 
24)  A9  - piano particellare di esproprio; 
25)  A10  - elenco delle ditte da espropriare e relativo preventivo di spesa; 
26)  A11  - capitolato speciale d'appalto; 
27)  A12  - elenco prezzi; 
28)  A13  - analisi dei nuovi prezzi; 
29)  A14  - computo metrico; 
30)  A15  - stima di lavori; 

Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 352 del 31 luglio 1996 che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato
-  che con il voto n. 388 del 20 febbraio 1991 il C.R.U., pur giudicando il progetto corretto sotto il profilo idraulico, aveva mosso rilievi sotto l'aspetto della compatibilità ambientale, ed in particolare aveva osservato testualmente che:
a)  "le previsioni progettuali risultano in contrasto con l'assetto del territorio in quanto vengono a modificare le caratteristiche della fiumara che sono invece da mantenere";
b)  "per la realizzazione delle previsioni progettuali sono previsti notevoli movimenti di terra per scavi e rinterri che creano turbativa dal punto di vista dell'erosione e del trasporto solido che a loro volta potrebbero provocare instabilità sulle sponde nonché turbativa sulle coste e ciò a prescindere dalle inevitabili alterazioni ambientali";
c)  "perché non risulta chiaro l'intervento sui muri dell'argine e in particolare su quelli di sostegno della strada provinciale per Pettineo, là dove si notano elementi di dissesto, occorre integrare opportunamente le previsioni progettuali prevedendo le opere necessarie alla stabilità dei manufatti in parola";
d) "non appare compatibile con l'assetto ambientale anzidetto l'arginatura in calcestruzzo in destra idraulica verso la foce. Detta arginatura, ove necessaria, potrà essere realizzata in modo da ridurre l'impatto ambientale mediante l'impiego dei materiali lapidei in armonia ai manufatti esistenti";
Rilevato:
-  che, in base alla nota del Gruppo Dipenta il progetto, in adesione alle direttive del C.R.U., sarebbe stato finalizzato alla risoluzione dei seguenti problemi:
1)  regolazione del deflusso delle acque nei periodi di massima piena;
2)  rispetto delle condizioni di equilibrio tra trasporto solido e deposito, esistenti nello stato attuale, in condizioni di regime di portata ordinaria;
3)  protezione delle scarpate in destra idraulica dai fenomeni erosivi;
4)  ripristino delle condizioni morfologiche e vegetative nell'alveo e sui piani golenali dopo i lavori di cantiere;
5) rinverdimento delle scarpate in destra e in sinistra idraulica;
- che il progetto rielaborato, sempre in base alla nota illustrativa del Gruppo Dipenta, comporterebbe:
-  relativamente all'osservazione di cui alla lett. a), il rispetto delle caratteristiche ambientali della fiumara che sarebbero assicurate dalle modifiche di piccola entità apportate alla geometria dell'alveo;
- relativamente all'osservazione di cui alla lett. b), la riduzione dei movimenti di scavo e riporto, con l'eliminazione della biforcazione prevista nel progetto, e di tutte le opere murarie ad essa collegate;
-  la minimizzazione degli scavi e dei riporti, strettamente necessari ad evitare fenomeni di esondazione in corrispondenza della portata di piena di progetto;
-  il miglioramento della capacità di smaltimento dell'alveo in corrispondenza dei ponti della S.S. 113 e della ferrovia, con l'asportazione del materiale di rifiuto tra le due luci dei predetti ponti;
- il mantenimento dell'isolotto in prossimità del ponte della S.S. 113 nel rispetto del valore ambientale;
-  una lieve regolarizzazione dell'alveo, al fine di conseguire una verifica idraulica positiva del passaggio della corrente fra le pile del ponte della S.S. 113;
-  relativamente all'osservazione di cui alla lett. c), la riduzione della difesa longitudinale in sinistra idraulica al tratto compreso tra il ponte sulla S.S. 113 ed il muro in pietrame esistente;
-  per le difese longitudinali in destra idraulica (erosione e contenimento scarpata), la previsione di gabbioni metallici (pietrame intasato di terreno vegetale etc.) e la regolarizzazione della scarpata (scavo-riporto e protezione erosione del piede con scogliera di ciotoli reperibili in alveo), previa rimozione dei materiali di rifiuto e di discarica sulla sponda destra e a ridosso della strada per Pettineo;
-  relativamente all'osservazione di cui alla lett. d), la riduzione dell'arginatura verso la foce da realizzare con gabbioni metallici di pietrame intasato di terreno vegetale.
Considerato:
-  che in linea di massima il progetto all'esame è stato rielaborato tenendo conto delle osservazioni contenute nel parere del C.R.U. n. 388 del 20 febbraio 1991;
- che sotto il profilo urbanistico il progetto non risulta in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati;
-  che, fatto salvo il nulla osta di impatto ambientale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, le previsioni progettuali appaiono compatibili con l'assetto del territorio, avuto riguardo al fine della sistemazione idraulica in oggetto, che è quello di ripristinare le condizioni idrauliche ed ambientali della fiumara;
- che le valutazioni di carattere tecnico e di opportunità sono rimesse per legge ad altri organi;
-  che riguardo all'avviso contrario espresso dal Consiglio comunale di Tusa, pur condividendosi l'esigenza generale di salvaguardia ambientale, non sembrano emergere motivate obiezioni di natura urbanistica e di incompatibilità con l'assetto del territorio, fatto salvo l'aspetto di impatto ambientale (ad es.l'eventuale riduzione del trasporto solido ed i conseguenti effetti sul litorale) non oggetto del presente parere;
- che riguardo all'avviso contrario espresso dal consiglio comunale diMotta d'Affermo non si rilevano motivate obiezioni di natura urbanistica e di incompatibilità con l'assetto del territorio.
Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere favorevole all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 352 del 31 luglio 1996;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 352 del 31 luglio 1996 in premessa riportato, ai soli fini urbanistici e di compatibilità con l'assetto del territorio, il progetto generale e di 1° stralcio relativo ai lavori di sistemazione idraulica del fiume Tusa tra la foce e le pendici dell'abitato di Pettineo, in variante alle previsioni urbanistiche dei comuni di Motta d'Affermo e Pettineo.

Art. 2

Il Ministero dei lavori pubblici e/o il Gruppo Dipenta nella qualità di concessionario sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di acquisire sul progetto di che trattasi le ulteriori valutazioni previste dalla normativa vigente, nonché ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere in oggetto, ivi compreso il nulla osta di valutazione d'impatto ambientale previsto dall'art. 30 della legge regionale 10 gennaio 1993, n. 10.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Il gruppo Dipenta Costruzioni ed i comuni di Tusa e Motta d'Affermo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2397)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI



ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI


E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 7420 del 14 ottobre 1997, si è provveduto alla nomina di un nuovo consigliere di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina dott. Panzera Giancarlo, nato a Messina il 2 novembre 1951, in sostituzione del dimissionario avv. Cambria Alberto.
Il compenso spettante ai componenti del c.d.a. è determinato dal Presidente della Regione siciliana.
(97.47.2367)
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Autorizzazione all'Accademia di belle arti di Catania ad accettare un'eredità.

Con decreto n. 806 del 24 ottobre 1997 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 2478 il 7 novembre 1997, l'Accademia di belle arti di Catania è stata autorizzata ad accettare l'eredità della sig.ra Giovanna Affronto, vedova Coniglio, con il beneficio dell'inventario dell'eredità medesima.
(97.47.2365)
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Nomina dei revisori dei conti della Stamperia regionale Braille.

Con decreto n. 840 del 30 ottobre 1997 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze sono stati nominati revisori dei conti della Stamperia regionale Braille per la durata di anni tre dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
A)  dott. Castellana Giorgio, nato ad Alia il 2 agosto 1938 e residente in Palermo, piazzale del Fante, 49, dirigente superiore regionale del ruolo amministrativo della Regione siciliana, c.f. CST GRG 38M02 A195N, in sostituzione della dott.ssa Meli Di Carlo Costanza, dirigente superiore in servizio presso l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
B)  dott. Monti Amedeo, nato a Palermo il 2 settembre 1963 ed ivi residente in via Olio Di Lino, 24 - c.f. MNT MDA 63P02G273L, assistente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in sostituzione del rag. Ruggieri Ugo, dirigente dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in quiescenza.
(97.47.2368)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del finanziamento e fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori di adduzione ed accumulo per l'approvvigionamento idrico del comune di Calatabiano.

Con decreto n. 1787/18 del 24 settembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha confermato il finanziamento concesso con decreto n. 1340/18 del 13 luglio 1991 ed ha fissato in mesi 6 e mesi 48 rispettivamente i termini di inizio e compimento delle espropriazioni ed in mesi 6 e mesi 48 rispettivamente i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori di adduzione ed accumulo per l'approvvigionamento idrico del comune di Calatabiano.
(97.47.2408)
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Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso l'Ente acquedotti siciliani.

Con decreto n. 02119/11 del 31 ottobre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici, al fine di assicurare la continuità dell'attività di ordinaria amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, conferma l'ing. Giuseppe Talamona commissario ad acta dell'E.A.S. per lo svolgimento dei compiti assegnati con il precedente decreto n. 01285/11 del 4 luglio 1997 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 20 settembre 1997.
Con il decreto sopra citato n. 02119/11 del c.a. l'incarico di commissario ad acta è stato confermato fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre il 30 novembre 1997.
(97.47.2346)
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Graduatoria definitiva per l'accesso ai mutui agevolati finalizzati all'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ex art. 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativa alla provincia diEnna.

      N.posto graduatoria NOMINATIVO Comune di nascita Data di nascita Punti parziali Punti totali 
                  Punti red.Punti hand.Punti 65 anni 
  1 Gennaro Alfredo Enna 26-3-1930 10 10 3 23 
  2 Bertini Rosario Piazza Armerina 21-6-1947 10 10 - 20 
  3 Zappalà Gaetano Troina 10-1-1938 10 - 3 13 
  4 Sperlinga Francesco Enna 12-1-1927 10 - 3 13 
  5 Lucchese Antonino Troina 25-12-1928 10 - 3 13 
  6 Giaggeri Maria Regalbuto 18-1-1927 10 - 3 13 
  7 Inserra Iolanda Siracusa 19-7-1922 10 - 3 13 
  8 Mammana Vincenza Regalbuto 27-2-1913 10 - 3 13 
  9 Millunzi Gaetano Enna 9-5-1920 10 - 3 13 
  10 Toscano Vita Bronte 30-5-1960 10 - 3 13 
  11 Militello Giuseppe Catania 17-5-1948 10 - - 10 
  12 Di Benedetto Vito Regalbuto 12-1-1939 10 - - 10 
  13 Cacciato Carmelo Calascibetta 16-2-1939 10 - - 10 
  14 Toscano Angelo Regalbuto 12-4-1954 10 - - 10 
  15 Di Prima Rosa Enna 14-11-1944 10 - - 10 
  16 Surraniti Salvatore Troina 12-4-1936 10 - - 10 
  17 Baudo Giuseppe Troina 18-2-1940 10 - - 10 
  18 Di Costa Giovanni Nicosia 7-4-1934 10 - - 10 
  19 Lo Bianco Francesco Sperlinga 24-4-1939 10 - - 10 
  20 Giardina Silvestra Regalbuto 25-1-1935 10 - - 10 
  21 Mugavero Rosario Agira 10-1-1944 10 - - 10 
  22 Barberi Vito Regalbuto 30-12-1946 10 - - 10 
  23 Miceli Agostino Donato Troina 27-4-1953 10 - - 10 
  24 Barberi Vito Regalbuto 8-9-1936 10 - - 10 
  25 Mattia Salvatore Piazza Armerina 12-9-1932 10 - - 10 
  26 Siscaro Armando Regalbuto 8-12-1933 10 - - 10 
  27 Guccio Nunzio Piazza Armerina 20-10-1950 10 - - 10 
  28 Gentile Michele Nicosia 30-9-1937 10 - - 10 
  29 Grancagnolo Filippo Piazza Armerina 10-9-1942 10 - - 10 
  30 Bottitta Salvatore Troina 6-9-1945 10 - - 10 
  31 Ruberto Silvestro Troina 7-5-1946 10 - - 10 
  32 Neri Giuseppe Piazza Armerina 30-7-1946 10 - - 10 
  33 Natola Giuseppe Piazza Armerina 12-11-1940 10 - - 10 
  34 Bonaiuto Filippo Nicosia 1-5-1939 10 - - 10 
  35 Borrello Filippo Enna 6-2-1939 10 - - 10 
  36 Zuccarello Filippo Regalbuto 27-1-1945 10 - - 10 
  37 Blasco Maria Rita Regalbuto 31-8-1963 10 - - 10 
  38 Vitale Maria Troina 23-5-1955 10 - - 10 
  39 Di Dio Salvatore Piazza Armerina 31-7-1951 10 - - 10 
  40 D'Amico Francesco Regalbuto 14-2-1935 10 - - 10 
  41 Macrì Concetta Troina 8-4-1944 10 - - 10 
  42 Cannata Vincenzo Sperlinga 4-9-1947 5 - 3
  43 Speranza Palma Amelia Villarosa 17-3-1929 5 - 3
  44 Baudo Grazia Cesarò 22-10-1944 5 - -
  45 Amata Carmelo Troina 28-10-1949 5 - -
  46 Trovato Agnesa Salvatore Troina 10-3-1931 5 - -
  47 Santoro Silvestro Troina 11-1-1949 5 - -
  48 Ingrasciotta Angelo Piazza Armerina 20-3-1963 2 - -
  49 Fiorino Salvatore Pietraperzia 19-12-1952 2 - -
  50 Campagna Giuseppe Leonforte 10-2-1947 2 - -
  51 Fina Giuseppe Isnello 3-10-1960 2 - -
  52 Lo Giudice Salvatore Piazza Armerina 13-3-1940 2 - -
  53 Scicolone Emanuele Gela 2-1-1957 2 - -
  54 Manzo Enrico Giuseppe Villapriolo 3-2-1955 2 - -
  55 Curatolo Antonio Caltanissetta 19-10-1951 2 - -
  56 Schillaci Francesco Troina 14-11-1946 - - -
      Anastasio Anna Troina 25-9-1951 - - - esclusa
      Anastasio Silvestro Troina 1-5-1940 - - - escluso
      Arcolia Giuseppe Troina 31-5-1938 - - - escluso 3 - 5 
      Armeli Gricio Antonio Fossano 24-11-1964 - - - escluso 4 - 2 
      Bentivegna Natale Troina 19-12-1935 - - - escluso
      Cacciato Paolo Enna 21-6-1967 - - - escluso 7 - 8 
      Cimino Maria Carmela Enna 13-8-1941 - - - esclusa
      Compagnone Santo Troina 22-3-1945 - - - escluso 1 - 5 
      Crapanzano Concetta Enna 5-10-1937 - - - esclusa
      Di Nolfo Santo Caltagirone 3-1-1961 - - - escluso 4 - 2 
      Di Pasquale Filippo Nicosia 5-10-1956 - - - escluso
      Di Trio Luigi Butera 14-12-1959 - - - escluso 1 - 2 
      Gagliano Giuseppe Troina 20-1-1930 - - - escluso
      Giardina Carmelo Agira 8-1-1941 - - - escluso
      Gruttadauria Salvatore M. Caltanissetta 23-5-1963 - - - escluso
      La Paglia Alfredo Enna 11-8-1950 - - - escluso
      Li Mandri Francesco Palermo 14-2-1956 - - - escluso 2 - 4 
      Li Volsi Michele Cerami 16-4-1935 - - - escluso
      Li Volsi Salvatore Troina 20-12-1960 - - - escluso
      Nestre Salvatore Pietraperzia 12-8-1967 - - - escluso
      Monastra Salvatore Troina 18-10-1938 - - - escluso
      Petruzzella Filippo Enna 20-7-1946 - - - escluso
      Prestifilippi Salvatore Regalbuto 22-12-1946 - - - escluso
      Rizza Salvatore S. Caterina Villarmosa 15-10-1965 - - - escluso
      Schinocca Salvatore Troina 25-12-1932 - - - escluso
      Scibona Giovanni Troina 10-12-1947 - - - escluso
      Trovato Salvatore Troina 26-5-1938 - - - escluso
      Trovato Silvestro Troina 12-6-1949 - - - escluso
      Trovato Picardi Giuseppe Troina 15-3-1932 - - - escluso


Motivi di esclusione
1)  Domanda pervenuta fuori termine di scadenza del bando.
2)  Mancanza dizione sulla busta.
3)  Mancata dichiarazione regolare pagamento canone.
4)  Alloggio assegnato da meno di 5 anni.
5)  Non in regola pagamento canone di locazione.
6)  Mancanza data assegnazione dell'alloggio.
7)  Manca requisito di convivenza con l'assegnatario.
8)  La dichiarazione non è resa ai sensi art. 4, legge n. 15/68.
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso motivato e documentato da presentarsi entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con le stesse modalità previste dal bando per la presentazione della domanda.
(97.47.2373)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 10 dicembre 1997, n. 288.
Circolare assessoriale 13 novembre 1997, n. 286/97 - Progetti di lavori socialmente utili rivolti a disoccupati di lunga durata - Ulteriori direttive.
Ai soggetti promotori e gestori di progetti di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea 

regionale siciliana - Ufficio di Presidenza
Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II
dell'Assessorato regionale del lavoro
E' stata rappresentata, da parte degli uffici periferici del lavoro, la necessità di impartire ulteriori direttive inerenti l'oggetto.
Sulla scorta di analoga determinazione adottata dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 10 dicembre 1997, il punto 1 della circolare assessoriale n. 286/97 del 13 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 69 del 6 dicembre 1997, viene sostituito dal seguente:
1. Graduatorie - Carico familiare
In relazione al punto 9 della circolare assessoriale 16 settembre 1997, n. 275/97, per il computo dei familiari da porre a carico si fa riferimento in via analogica alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 150/96. E' di tutta evidenza che non va attribuito punteggio bensì il numero dei familiari a carico. Appare superfluo sottolineare che non vanno mai attribuite il doppio delle unità effettivamente avute.Sono da considerare a carico i soggetti conviventi.
Attesa la natura assistenziale della misura e in considerazione che l'applicazione della circolare ministeriale n. 150/96 è in via analogica, entrambi i coniugi disoccupati partecipano alla selezione con l'intero carico familiare posseduto.
Tuttavia, in caso di assegnazione di uno dei due coniugi, all'altro non viene computato il carico familiare. E', comunque, consentita l'opzione consensuale fra chi dei due coniugi dovrà essere assegnato a lavori socialmente utili. In caso di separazione giudiziale o consensuale, il carico familiare va attribuito al coniuge a cui sono stati affidati i minori.
Il carico familiare non è, altresì, attribuito se:
1) il coniuge risulta occupato o non risulta iscritto alla prima classe delle liste di collocamento;
2)  il coniuge fruisce di trattamento economico di mobilità o di CIGS;
3)  il coniuge risulta assegnato in altri progetti di lavori socialmente utili o in cantieri di lavoro;
4)  il coniuge, comunque, usufruisce di trattamenti previdenziali e/o assistenziali determinati da precedenti rapporti di lavoro.
La data di riferimento per il possesso dei requisiti è quella di scadenza della presentazione delle dichiarazioni di disponibilità.
All'atto dell'assegnazione ai progetti le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvederanno ad acquisire dichiarazione personale di responsabilità dalla quale si evinca il possesso dei requisiti, dei titoli e delle priorità possedute.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(97.50.2592)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione

Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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