REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 10 GENNAIO 1998 - N. 2
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Convocazione  pag.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 2 gennaio 1998, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 3 ottobre 1997.
Misure di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98  pag.

Equiparazioni tra qualifiche statali e qualifiche regionali in materia di missioni all'interno  pag. 3 
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 3 novembre 1997.
Approvazione dell'avviso pubblico e dello schema di convenzione per l'attuazione della Misura 10.4: "Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale", prevista dal P.O.P. Sicilia 1994/99  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio,

dell'artigianato e della pesca

DECRETO 17 novembre 1997.
Sospensione dell'esclusione della cooperativa edilizia Gran Paradiso, con sede in Val di Catania, dalle graduatorie delle cooperative ammissibili per la realizzazione di un programma costruttivo  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 9 dicembre 1997.
Prescrizione e dispensazione della specialità medicinale Avonex - Interferone Beta 1 a ricombinante da parte dei Centri regionali e provinciali per la sclerosi multipla.
  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 14 novembre 1997.
Schemi generali per il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale delegate alle province regio-nali  pag. 10 


DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione alla localizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Randazzo  pag. 13 


DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione alla SNAM S.p.A. Area Sud per la realizzazione del metanodotto Alcamo-Giardinello.
  pag. 15 


DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL S.p.A. relativo alla realizzazione di opere nel comune di Messina.
  pag. 16 


DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto dell'Ente ferrovie dello Stato relativo alla soppressione di un passaggio a livello della linea ferroviaria Palermo-Messina  pag. 18 


DECRETO 17 novembre 1997.
Annullamento del piano di lottizzazione della ditta Lavaggi Giovanna, ricadente nel territorio del comune di Mascali  pag. 20 


DECRETO 18 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL relativo alla realizzazione di una cabina primaria nel comune di Bivona  pag. 21 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni

e dei trasporti

DECRETO 15 settembre 1997.
Modalità erogative del contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo in favore dei soggetti previsti dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, art. 5  pag. 21 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa l'11 giugno 1997 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto da Federazione provinciale lavoratori funzione pubblica ed altra contro Regione siciliana ed altro  pag. 23 

Presidenza:
Sostituzione di componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Ragusa.  pag. 25 
Nomina di un componente del consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali  pag. 25 

Nomina di un componente della commissione provinciale per la determinazione dell'espropriazione di Trapani.
  pag. 25 
Ricostituzione del comitato previsto dall'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73  pag. 25 
Trasferimento di opera dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno al comune di Itala  pag. 25 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1997  pag. 26 

Assessorato dell'industria:
Approvazione dello statuto del Consorzio di garanzia fidi COFIDI diCaltanissetta  pag. 26 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare lavori urgenti nel comune di Ustica  pag. 28 

CIRCOLARI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 27 novembre 1997, n. 246.
Integrazione della circolare n. 228/DR del 27 marzo 1997 - Istituzione dell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica Reg. CEE n. 2092/91  pag. 29 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 14 novembre 1997, prot. n. 60605.
Variazioni al «Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997» diramato con circolare n. 3 del 30 gennaio 1997  pag. 29 






ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Convocazione

In esecuzione del secondo comma dell'art. 10 dello Statuto della Regione siciliana, nonché del combinato disposto degli artt. 11 dello Statuto medesimo e 75 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assemblea regionale siciliana è convocata in sessione ordinaria per mercoledì 21 gennaio 1998, alle ore 17,30, con il seguente
Ordine del giorno:

  I) Elezione del Presidenre regionale. 
  II) Elezione di dodici Assessori regionali. 

Palermo, 7 gennaio 1998.
  Il Presidente: CRISTALDI 

(98.2.7)
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LEGGE 2 gennaio 1998, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1998, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa del relativo disegno di legge nonché secondo le note di variazioni, presentati all'Assemblea regionale.

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1998.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 gennaio 1998.
  PROVENZANO 
Assessore regionale per il bilanci TRICOLI 

e le finanze
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 630
«Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze il 16 dicembre 1997.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" il 16 dicembre 1997.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 88 del 17 dicembre 1997.
Relatore: Misuraca.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 141 del 18 dicembre 1997.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 145 del 23 dicembre 1997.
(97.53.2696)
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DECRETO PRESIDENZIALE 3 ottobre 1997.
Misure di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti della legge 23 dicembre 1976, n. 662;
Visto il decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, foglio 307, con il quale il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica detta disposizioni in ordine alle misure di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1997/98;
Considerato che, a norma del citato D.P.R. n. 246 del 1985, è attribuita alla competenza della Regione siciliana la predisposizione dei piani di riorganizzazione della rete scolastica e di nuove istituzioni di scuole e istituti di ogni ordine e grado nell'ambito del territorio della Regione, d'intesa con l'amministrazione statale;
Ravvisata l'opportunità di adottare anche in Sicilia i criteri generali fissati per l'intero territorio nazionale con il citato decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, fatte salve le competenze in ordine alla predisposizione ed approvazione dei piani provinciali attribuiti con il D.P.R. n. 246 del 1985 all'Amministrazione regionale;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

Decreta:


Art. 1

Il decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. 1, fg. 307, trova applicazione nell'ambito della Regione siciliana con le modifiche di cui al successivo articolo.

Art. 2

I provvedimenti di adozione ed approvazione dei piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica, nell'ambito della Regione siciliana, vengono adottati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
I provveditori agli studi sono delegati all'esecuzione di detti provvedimenti.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 3 ottobre 1997.
  PROVENZANO 
  D'ANDREA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 novembre 1997.
Reg. n. 2, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 67.
(97.49.2503)
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PRESIDENZA


DECRETO 6 novembre 1997.
Equiparazioni tra qualifiche statali e qualifiche regionali in materia di missioni all'interno.
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto loStatuto della Regione;
Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38, di recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997;
Visto l'art. 6, comma 1°, del citato D.P. n. 38/97, che dispone che al personale dell'Amministrazione regionale si applichi il trattamento giuridico ed economico previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato secondo l'equiparazione tra le qualifiche stabilite con i decreti dell'Assessore destinato alla Presidenza del 10 agosto 1993 e del 28 novembre 1994 da modificare omologando i trattamenti del dirigente a quelli del dirigente superiore;
Visto il citato decreto 10 agosto 1993, con il quale è stata effettuata l'equiparazione tra le qualifiche statali e quelle regionali per le missioni all'interno;
Visto il decreto 28 novembre 1994, con il quale è stata effettuata l'equiparazione tra le qualifiche ed i gruppi del personale civile dello Stato e quelli del personale regionale per le missioni all'estero;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1°, del D.P. n. 38/97 ed a modifica del decreto 10 agosto 1993, sono stabilite le seguenti equiparazioni tra qualifiche statali e qualifiche regionali in materia di missioni all'interno, con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.
Qualifiche statali  Qualifiche regionali Trattamento di missione 
Dirigente superiore Primo dirigente Direttore di divisione r.e.  Dirigente superiore. Dirigente. Diaria giornaliera lire 39.600; per la parte restante, il trattamento è uguale a quello previsto per il direttore regionale. 
Personale appartenente alle qualifiche funzionali V, VI, VII, VIII, IX  Assistenti operatori archivisti e qualifiche equiparate per livello Diaria giornaliera lire 39.600; diaria oraria in ventiquattresimi con-sentita solo per missioni inferiori alle 8 ore; per missioni dalle 8 alle 12 ore consentito il rimborso di pasto oltre il 30% della diaria oraria; per missioni superiori alle 12 ore consentito il rimborso di un pernottamento (albergo 2ª categoria) + uno o due pasti + il 30% della diaria oraria. Limite rimborso pasti: L. 43.100 per un pasto e L. 85.700 per due. 



Art. 2

Ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 6, comma 1°, del D.P. n. 38/97 ed a modifica del decreto 28 novembre 1994, sono stabilite le seguenti equiparazioni tra le qualifiche ed i gruppi del personale civile dello Stato e quelli per il personale regionale che si rechi in missione all'estero, con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.
Qualifiche e gruppi del personale dello Stato  Qualifiche e gruppi corrispondenti del personale corrispondenti del personale dell'Amministrazione regionale 
Dirigenti superiori - Primi dirigenti - Personale del ruolo ad esaurimento, della IX e VIII qualifica funzionale, restante personale con qualifiche equiparate Gruppo 4°  Dirigenti superiori - Dirigenti - Gruppo 4° 
Dalla VII alla III qualifica funzionale, livelli e categorie Gruppi dal 5° al 9°  Personale appartenente alle fasce funzionali dalla VII alla III: assistenti, operatori archivisti, agenti tecnici ed equiparati Gruppi dal 5° al 9° 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 novembre 1997.
  GALLETTI 
   


Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 12 novembre 1997, con nota n. 9471.
(97.49.2506)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 3 novembre 1997.
Approvazione dell'avviso pubblico e dello schema di convenzione per l'attuazione della Misura 10.4: "Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale", prevista dal P.O.P. Sicilia 1994/99.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il reg. C.E.E. 2052/88 e le successive modifiche ed integrazioni che prevede all'art. 5, lettera a), il cofinanziamento di programmi operativi a titolo dell'"obiettivo 1", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L. 185 del 15 luglio 1988;
Visto il programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99 "P.O.P. 2", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.3 del 13 gennaio 1996, supplemento ordinario n. 1, approvato con decisione della Commissione n. C (95) 2194 del 28 settembre 1955;
Visto, in particolare, il Sottoprogramma n. 10 Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione, Misura n. 4, Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale, al cui finanziamento concorrono il FEOGA, sezione orientamento, il Fondo di rotazione previsto dalla legge n. 183/87 ed il Fondo regionale di cofinanziamento;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale in merito alle procedure da adottare per la realizzazione di iniziative di ricerca applicata e di sperimentazione nel settore agricolo;
Considerato che al fine di individuare i progetti di ricerca da realizzare con la Misura 10.4 del P.O.P. 94-99 si è ritenuto opportuno predisporre un avviso pubblico con relativo schema di convenzione da adottare per il finanziamento dei medesimi, che sono parte integrante del presente decreto;
Vista la nota assessoriale n. 8792 del 12 agosto 1997, con la quale viene avanzata al Consiglio di giustizia amministrativa la richiesta di parere facoltativo in merito al citato avviso ed allo schema di convenzione predisposto;
Visto il parere n. 858/97 dell'11 settembre 1997 del Consiglio di giustizia amministrativa sulla procedura adottata;
Considerato che sono stati apportati all'avviso pubblico ed allo schema di convenzione le aggiunte e le modifiche proposte dal Consiglio con il citato parere;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'avviso pubblico e dello schema di convenzione, che sono parte integrante del presente decreto;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa, è disposta l'approvazione formale dell'avviso pubblico e dello schema di convenzione relativo al Sottoprogramma n. 10 Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione, Misura n.4 Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 novembre 1997.
  CUFFARO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 novembre 1997.
Reg. n. 2, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 25.

Allegati
RICERCA APPLICATA, INDAGINI E SPERIMENTAZIONE

DI INTERESSE REGIONALE

Invito a presentare progetti di ricerca nel settore agricolo di cui alla Misura 10.4 prevista dal programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99 (P.O.P. 2) nell'ambito del quadro comuunitario di sostegno 1994/99 - Italia obiettivo 1.
(Le parti che riportano le indicazioni e le modifiche proposte dal Consiglio di giustizia amministrativa sono state sottolineate).

Art. 1

Soggetti chiamati a presentare i progetti e localizzazione degli interventi

Le Università, gli istituti ed enti pubblici di ricerca, i consorzi pubblici di ricerca, operanti nel territorio siciliano, richiamati dalla legislazione regionale di riferimento indicata dalla Misura 10.4 del P.O.P. Sicilia 1994/99 e in possesso di specifica e comprovata esperienza nel settore d'intervento prescelto, sono invitati a presentare progetti di ricerca riguardanti il settore agricolo che rivestono interesse per la Regione siciliana.

Art. 2

Finalità e settori d'intervento

L'Amministrazione regionale mira a favorire la promozione dello sviluppo e la diffusione delle conoscenze, che derivano dai risultati della ricerca finanziata, con il solo fine ultimo di assicurarne la massima divulgazione tra i produttori agricoli operanti nel territorio siciliano.
Le azioni di ricerca, pertanto, devono prevedere:
1) pronta ricaduta sull'attività produttiva;
2)  coinvolgimento, ove possibile, degli operatori della filiera agroalimentare nello svolgimento della ricerca;
3) trasferimento e diffusione dei risultati raggiunti mediante il coinvolgimento dei servizi allo sviluppo agricolo operanti nella Regione siciliana.
Il programma di ricerca riguarderà i seguenti comparti e settori:
1)  comparto zootecnico;
2)  comparto vitivinicolo;
3)  comparto agrumicolo;
4)  comparto olivicolo;
5)  comparto fruttiferi tropicali e sub-tropicali;
6)  comparto delle colture erbacee, orticole e floricole;
7)  settore vivaistico;
8)  settore della difesa fitosanitaria;
9)  settore delle tecniche agronomiche.
Le linee d'intervento proposte dai soggetti di cui al precedente art. 1, sui comparti e settori sopra indicati, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla scheda tecnica della Misura 10.4 (Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale) del P.O.P. Sicilia 1994/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996, supplemento ordinario n. 1 ed alle modifiche apportate ed approvate dal comitato di sorveglianza. Potranno essere previste altresì analisi tecnico-economiche e di mercato delle relative filiere agro-alimentari.

Art. 3

Redazione, termine e modalità di presentazione dei progetti

La domanda di ammissione a finanziamento, redatta secondo lo schema (allegato c), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente; per quanto riguarda i progetti di ricerca presentati dalle Università la domanda deve essere firmata dal rettore o dai direttori di dipartimento.
Alla domanda deve essere allegato il progetto che dovrà contenere gli elementi di cui all'allegato A.
Gli enti che hanno presentato già proposte di ricerca sono invitati, pena l'esclusione, a ripresentare i progetti, secondo le modalità previste dal presente avviso.
La busta, firmata nei lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto proponente, va spedita esclusivamente tramite il servizio postale pubblico, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, gruppo IV, servizi allo sviluppo, viale Regione siciliana (angolo via Leonardo da Vinci) 90100 Palermo. Sulla busta si dovrà riportare la seguente dicitura «Avviso pubblico per la ricerca in agricoltura P.O.P. 1994/99 Misura 10.4».

Art. 4

Esonero dei progetti

Sono esonerati da quanto previsto dal presente avviso pubblico i progetti di ricerca:
-  che abbiano già ottenuto, in data antecedente all'emanazione del presente avviso pubblico, parere favorevole da parte del Consiglio regionale dell'agricoltura - e la cui realizzazione sia espressamente prevista dalla Misura 10.4 del P.O.P. Sicilia 1994/99 - con la quantificazione dei relativi obiettivi fisici - come prosecuzione dell'attività di ricerca svolta nell'ambito del precedente P.O.P. Sicilia 1990/93.

Art. 5

Valutazione e selezione dei progetti

L'istruttoria relativa all'esame ed alla valutazione di ammissibilità dei progetti pervenuti in tempo utile, verrà effettuata, nel rispetto di quanto previsto dalla Misura 10.4 del P.O.P. Sicilia 1994/99, da un nucleo di valutazione, coordinato dal gruppo servizi allo sviluppo dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. Il nucleo di valutazione sarà costituito con provvedimento assessoriale da un dirigente superiore amministrativo e dai responsabili delle misure afferenti al P.O.P. 1994/99 della 1ª Direzione dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nonché di due funzionari regionali operanti nell'ambito dell'assistenza tecnica e della divulgazione agricola.
Il nucleo di valutazione attribuirà a ciascun progetto un punteggio sulla base dei criteri previsti dall'allegato B, anch'esso parte integrante del presente avviso pubblico.
La selezione dei progetti esecutivi di ricerca è sottoposta, ai sensi del punto 8.2 (criteri specifici per l'attuazione dei sottoprogrammi FEAOG), al preventivo parere del Sottocomitato per la ricerca applicata istituto nell'ambito del Consiglio regionale (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 gennaio 1996, supplemento ordinario n. 1, pagg. 252 e 253).

Art. 6

Ammissione a finanziamento dei progetti

I progetti saranno ammessi a finanziamento, entro il limite della disponibilità finanziaria, nonché nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dalla Misura 10.4 del P.O.P. Sicilia 1994-99 e sulla base del punteggio, di cui all'allegato B, attribuito dal nucleo di valutazione. Le indicazioni relative ai singoli progetti selezionati dalla Regione siciliana, nell'ambito della misura, saranno trasmessi, tramite il MI.P.A., alle competenti autorità comunitarie per un esame di compatibilità rispetto al programma quadro di ricerca comunitario.
L'avviso relativo all'elenco dei progetti ammessi e non ammessi sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 7

Convenzioni e erogazioni dei finanziamenti

Successivamente alla selezione dei progetti, l'Assessorato provvederà ad approvare la graduatoria ed a stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni, secondo lo schema preventivamente approvato dal Consiglio di giustizia amministrativa. Le spese previste nell'ambito dei progetti approvati dovranno essere sostenute e quietanzate improrogabilmente entro il 31 ottobre 2001.
Le quote annuali di finanziamento sia per le Università che per gli altri Enti di ricerca saranno erogate con le modalità previste dell'art. 13 della legge regionale n. 28 del 4 aprile 1995.

Art. 8

Richiesta informazioni

Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, gruppo IV, servizi allo sviluppo (tel. 091/6966082-6966077-6966325).

Art. 9

Disposizioni generali e revoca del finanziamento

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva del progetto di ricerca. Dalle verifiche potranno derivare anche riduzioni del finanziamento secondo le modalità previste nella convenzione.
Allegato A

SCHEMA GENERALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO

Titolo del progetto (specificando il responsabile scientifico).
Settore di intervento.
Obiettivi.
Durata.
Descrizione delle attività (motivazioni e contenuto scientifico).
Metodologia.
Risultati attesi.
Coerenza del progetto alla strategia operativa dell'organismo proponente (soltanto per gli enti pubblici di ricerca e consorzi).
Esperienza maturata nel settore di riferimento ed in altri settori collegati al progetto (soltanto per gli enti pubblici di ricerca e consorzi).
Descrizione sintetica del personale scientifico e amministrativo che sarà impegnato nel progetto (specificando l'esperienza maturata, numero e qualifica, esplicitando anche la durata dell'impegno).
Motivazioni e impatto del progetto (facendo riferimento alle aree geografiche oggetto dell'intervento, si espliciterà la problematica comune attraverso un'analisi del contesto evidenziando i punti di forza e di debolezza e lo stato dell'arte del settore. In riferimento alle aree geografiche oggetto dell'intervento specificare la situazione pre-progetto e la situazione attesa post-progetto: individuando, per quanto possibile i benefici economici, sociali e ambientali derivanti dal progetto attraverso la riduzione dei costi unitari, miglioramento della qualità, vantaggi ambientali, opportunità per il trasferimento dei risultati (numero di aziende potenzialmente interessate), migliori condizioni di vita e/o di lavoro, occupazione, etc.
Contenuto scientifico
Descrivere gli obiettivi del progetto evidenziando la conformità alla Misura 10.4, illustrando gli eventuali elementi di sinergia o collegamento con altri programmi o iniziative regionali, nazionali o comunitarie, nonché il livello di innovazione proposta dimostrando che sia tecnicamente realizzabile.
Metodologia
Indicare il numero di aziende coinvolte nella ricerca indispensabile ad assicurare la rappresentatività del campione, indicare i servizi di sviluppo agricolo che il progetto prevede di coinvolgere nel trasferimento dei risultati, nonché le altre modalità di informazione (convegni, stampa scientifica, seminari etc.). Individuare, ove possibile, gli elementi esterni che potrebbero rallentare o modificare l'esecuzione del progetto. Prevedere un sistema di monitoraggio del progetto in tutte le sue fasi, specificando gli opportuni indicatori.
Piano finanziario
Per le risorse finanziarie proposte è necessario redigere una relazione giustificativa, prevedendo una ripartizione annuale dei costi secondo specifiche voci di spesa, che siano conformi a quelle inserite nella Misura 10.4, non è possibile prevedere oneri di gestione ordinaria del centro di ricerca. Possono essere previste spese per il personale che sia adibito esclusivamente all'attività del progetto e i cui costi non siano già a carico di contributi ordinari o straordinari della pubblica amministrazione.
Continuità e prosecuzione di progetti di ricerca
Per le proposte che rappresentano continuità e prosecuzione di progetti già finanziati con norme regionali, nazionali e comunitarie, ad esclusione dei progetti che rientrano nell'ambito dell'art. 4 del presente bando, occorre che vengano evidenziati i risultati positivi raggiunti con la ricerca, nonché la necessità di ampliare ed approfondire le tematiche.
Allegato B

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il nucleo di valutazione provvederà ad assegnare un punteggio a ciascun progetto presentato, tenendo conto dei parametri di valutazione riportati nel presente allegato. Il punteggio finale sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna sezione. Saranno finanziabili i progetti che otterranno una valutazione minima almeno di 70/100.
In caso di parità di punteggio, avrà la preferenza il progetto che avrà conseguito il punteggio più alto rispettivamente alle sezioni 2 e 3 sotto riportate. In caso di progetti finanziabili che tuttavia presentano tematiche simili, sarà ammesso soltanto il progetto che ha ottenuto il punteggio più elevato. Qualora i programmi rappresentino prosecuzione di progetti già finanziati e risultano rispondenti ai criteri riportati nell'allegato A il nucleo di valutazione provvederà ad attribuire un ulteriore punteggio pari al 5% del punteggio complessivo ottenuto.
SEZIONI
Caratteristiche delle istituzioni proponenti 10 

Esperienze specifiche della struttura in merito alla tema-
tica proposta 

Capacità di formazione e specializzazione di nuove figu-
re professionali sia a livello scientifico che tecnico 
Motivazioni e impatto del progetto 30 
Analisi dei fabbisogni del comparto considerato  10 

Effetti in termini economici (sociali e occupazionali) del-
l'intervento proposto  12 
Effetti in termini ambientali 
Contenuto scientifico 30 
Livello di innovazione proposta dal progetto 
Livello di trasferibilità nel territorio oggetto dell'intervento 
Completamentarietà rispetto ad altri programmi di ricerca 
Collegamento agli strumenti programmatori della Regione 

Multidisciplinarietà delle azioni con priorità degli interventi
sull'intera filiera 
Metodologia 20 

Rappresentatività in termini numerici ed in base a specifi-
che caratteristiche delle aziende individuate per la spe-
rimentazione 

Modalità di trasferimento dei risultati in riferimento alla
tipologia di utenza coinvolta 

Coinvolgimento attivo durante le diverse fasi della ricerca
dei S.S.A. 

Sviluppo e/o acquisizione di processi e metodologie inno-
vative, scientifiche e tecniche di immediata trasferibilità
delle azioni di ricerca 
Strumentazione e tecnologia scientifica utilizzata 
Piano finanziario 10 

Congruità del piano finanziario in relazione agli obiettivi
della proposta 

Ripartizione dei costi nel tempo ed attribuzioni a ciascuna
voce di spesa 

La ripartizione finanziaria sarà effettuata nel rispetto dei criteri e delle indicazioni riportate nella Misura 10.4 del P.O.P. Sicilia 1994/99 e secondo le modalità definite dal presente avviso.
E' interesse dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste stimolare le azioni di ricerca applicata in tutti i comparti espressamente indicati nella misura in oggetto.
Ad esclusione del comparto zootecnico per il quale è prevista nella misura una specifica spesa complessiva, per gli altri comparti l'importo totale di spesa previsto è pari a 15,384 milioni di ECU.
L'amministrazione ritiene opportuno assegnare tale importo secondo la seguente ripartizione, espressa in percentuale, ai comparti sottoindicati:
1)  comparto vitivinicolo (19%);
2)  comparto agrumicolo (14%);
3)  comparto olivicolo (19%);
4)  comparto fruttiferi tropicali e subtropicali (5%);
5)  comparto delle colture erbacee, orticole e floricole (34%);
6)  settore vivaistico (9%).
In considerazione delle tematiche espressamente indicate dalla misura, i settori della difesa fitosanitaria, delle tecniche agronomiche e le analisi tecnico-economiche e di mercato, concorreranno al finanziamento nell'ambito del comparto/settore della linea di ricerca di riferimento, pertanto la ricerca dovrà assumere impostazione di filiera. Tale criterio dovrà essere seguito anche per il comparto zootecnico.
La suddetta ripartizione è determinata, per il vitivinicolo e l'olivicolo, dall'importanza e dalla necessità di innovazione richiesta dall'attuale situazione strutturale e tipologica dei due comparti.
In riferimento ai risultati conseguiti dalle ricerche effettuate durante il trascorso decennio, per il comparto fruttiferi tropicali e subtropicali si è tenuto conto di assicurare continuità alle linee di ricerca promettenti pronta ricaduta sull'attività produttiva.
Nell'ambito del comparto delle colture erbacee, orticole e floricole si ripartirà il 18% alle ricerche sulle colture protette, per la velocità dell'innovazione richiesta ed il 16% alle colture erbacee ponendo particolare attenzione alle ricerche volte alla risoluzione di problematiche connesse allo sviluppo rurale ed alla salvaguardia delle aree interne.
Quanto sopra scaturisce dalla necessità di finanziare programmi di ricerca, nel fine ultimo di assicurare agli operatori agricoli una pronta trasferibilità dei risultati in tutti i comparti previsti dalla misura in questione, nonché al fine di migliorare l'efficienza del sistema aziendale. E' possibile prevedere eventuali compensazioni finanziarie nei comparti, qualora si rendano disponibili somme non assegnate.
L'amministrazione si riserva comunque di esprimersi sulla congruità dei progetti riservandosi di proporre, nell'interesse generale della ricerca ai soggetti proponenti, una rimodulazione della spesa per i progetti che ritiene di finanziare, ma che non potranno esserlo nella sua interezza per la ridotta disponibilità finanziaria.

Allegato C

SCHEMA DI DOMANDA

PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

All'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
viale Regione Siciliana, angolo via L. da Vinci
PALERMO
Il sottoscritto  
in qualità di    

Chiede

che il    

(nome del principale soggetto proponente) venga ammesso a partecipare alla selezione per il finanziamento di progetti di ricerca previsto dalla Misura 10.4 - Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale del Programma operativo plurifondo.
A tale fine dichiara:
a)  di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al finanziamento del progetto;
b)  di essere a conoscenza di perdere il diritto al finanziamento in caso che le condizioni poste e le modalità previste dall'avviso pubblico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'esecuzione del progetto non vengano rispettate;
c)  di essere in regola con i versamenti erariali e degli oneri contributivi e assistenziali e di applicare i contratti collettivi di lavoro per il personale che concorre all'esecuzione del progetto;
d)  di assumere a proprio carico tutte le spese non ammesse a finanziamento in base alla disposizione comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06);
e)  di ritenersi obbligato a mantenere immutabile le condizioni e le modalità di esecuzione indicate nel progetto fino a 6 mesi dalla data della sua presentazione.
FIRMA

(nome e qualifica)

   

N.B.  -  Nel caso in cui il progetto rappresenta prosecuzione di attività già finanziate, alla domanda dovrà essere aggiunta la seguente dicitura:
Il progetto allegato rappresenta continuità di attività di ricerca già finanziata a norma    

(citare la fonte legislativa e l'importo erogato) che ha dato risultati positivi (riportati nel progetto) e che meritano ulteriori ampliamenti ed approfondimenti.
CONVENZIONE-BOZZA

L'anno millenovecentonovanta  il giorno ......... del mese 

di .................................... in Palermo
Tra

l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste di seguito denominata "amministrazione", rappresentato dall'Assessore in carica on.le   , nato a .............................. 
il ........................ domiciliato per ragioni di carica a Palermo presso la sede dell'Assessorato stesso (codice fiscale   .........) 
e (nome dell'ente pubblico) rappresentato nella personale del prof.  , nato a .............................. 

il ........................ che interviene ed agisce nel presente atto nella qualità di ............................................................
Premesso

-  che il programma P.O.P. 1994/99 - Asse prioritario 4 - Sottopogramma 3 - Misura 10.4 «Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale» prevede azioni di ricerca e sperimentazione in diversi comparti produttivi di maggiore interesse per l'economia agricola siciliana tra cui  
-  che l'ente   ha proposto 

un programma conforme alle linee di ricerca previste dalla succitata misura del P.O.P., di cui al Reg. n. 2052/88, modificato dal Reg. n. 2081/93;
-  che l'ente   dispone di 

attrezzature adeguate e di competenze specifiche per la conduzione delle ricerche in argomento;
-  che l'amministrazione ha espletato le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
-  che con D.A. n. ............ del ........................ l'amministrazione ha approvato gli atti relativi alla valutazione e selezione dei progetti, ritenendo di finanziare il progetto relativo alla presente convenzione per un importo pari a L. ........................
-  che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha espresso il proprio parere a riguardo nell'adunanza del
...................................................
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'amministrazione, affida all'(ente pubblico) che accetta - Responsabile scientifico    
il compito di effettuare le ricerche sul    


Art. 3

L'ente pubblico si impegna a svolgere per la durata di anni ......... attività di studio, ricerca applicata e sperimentazione che si articoleranno come segue:
a)     
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     


Art. 4

L'amministrazione si impegna ad erogare all'(ente pubblico), per le finalità di cui alla presente convenzione la somma complessiva di L. ........................ secondo il preventivo di spesa allegato al programma approvato, suddiviso in annualità.

Art. 5

I pagamenti della somma saranno effettuati a norma dell'art. 13 della legge 28 del 4 aprile 1995 e più precisamente:
-  l'erogazione della prima annualità sarà effettuata all'atto dell'approvazione definitiva della presente convenzione, previa dichiarazione da parte dell'ente dell'avvio delle azioni previste di cui all'art. 3, le successive annualità nella misura dei seguenti importi:
-  2ª annualità;
-  3ª annualità;
-  4ª annualità;
-  previa attestazione di spesa di almeno il 70% delle precedenti assegnazioni, nonché previa presentazione di dettagliate relazioni sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. In particolare, verranno messi a confronto i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati e a quanto espresso dettagliatamente nell'art. 3 della presente convenzione. Inoltre l'attestazione di spesa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente e dovrà riportare la descrizione delle spese sostenute e l'indicazione dei titoli giustificativi degli importi e dei destinatari dei singoli pagamenti, nonché dichiarazione sotto la responsabilità del responsabile scientifico che i pagamenti suddetti siano strettamente inerenti alla realizzazione del programma, facendo salvo il diritto dell'amministrazione di decurtare le eventuali somme non ritenute pertinenti all'iniziativa. Dall'ultima annualità verrà detratto l'importo pari al 10% della stessa, che verrà corrisposto a saldo previa presentazione della rendicontazione finale e relativa approvazione da parte di codesta amministrazione. Il legale rappresentante dovrà allegare, altresì alle relazioni uno schema comparativo delle spese ammesse e di quelle effettivamente sostenute per singole voci di spesa sulla base del piano finanziario approvato.
E' facoltà dell'amministrazione verificare la rispondenza della utilizzazione delle somme agli obiettivi previsti dalla convenzione stessa.

Art. 6

Durante l'esecuzione della ricerca e al momento del suo completamento l'ente si impegna, previa intesa con l'amministrazione ad attuare le opportune iniziative per la divulgazione dei risultati e per il coinvolgimento nella ricerca degli operatori del sistema agro-alimentare regionale al fine di fornire risposte idonee alla soluzione delle reali problematiche delle imprese.
L'ente, nell'ambito della ricerca finanziata di cui all'art. 3, deve altresì assicurare un costante collegamento fra l'attività di ricerca e la rete di assistenza tecnica e divulgazione agricola istituita nella Regione a norma della legge regionale n. 73/77 e successive aggiunte e modificazioni, concordando con l'amministrazione i contenuti e le modalità operative di tale collegamento.
Annualmente le iniziative realizzate nell'ambito della presente convenzione sono illustrate dall'ente, nel corso di una specifica riunione, ai rappresentanti della cooperazione agricola, alle associazioni di produttori riconosciute, agli operatori dell'assistenza tecnica e della divulgazione agricola nonché ai tecnici delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore agricolo.

Art. 7

In base allo stato di avanzamento della ricerca e dei risultati conseguiti, su richiesta di una delle parti, e con l'accordo dell'altra, potranno essere verificate e modificati temi specifici dell'attività convenzionata sempre nel rispetto delle finalità previste dalla misura.

Art. 8

L'ente è il solo responsabile verso l'amministrazione della buona esecuzione della ricerca oggetto della presente convenzione e del rispetto delle scadenze temporali salvo cause di forza maggiore.
L'amministrazione potrà comunque in ogni momento eseguire, a mezzo del comitato tecnico di valutazione, accertamenti e controlli tecnici sullo stato di avanzamento della ricerca.
Tali verifiche non esimeranno comunque l'ente dalla piena ed esclusiva responsabilità del regolare e perfetto compimento dell'oggetto della presente convenzione.
Nel caso di accertate inadempienze, saranno operate le necessarie riduzioni di finanziamenti, con l'obbligo da parte dell'ente di restituzione delle somme impropriamente utilizzate.
Allo scopo di agevolare le verifiche, l'ente si impegna a tenere contabilità separata per l'iniziativa oggetto della presente convenzione.

Art. 9

All'amministrazione è riservato il potere di revocare la convenzione nel caso in cui l'ente incorra in violazioni o negligenza, tanto in ordine alle condizioni della presente convenzione, quanto a norma di legge, di regolamento, a disposizioni amministrative, nonché a norma di buona amministrazione.
Lo stesso potere di revoca l'amministrazione eserciterà ove l'ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e buona riuscita delle attività oggetto della convenzione.

Art. 10

L'ente comunque si impegna a non richiedere ad alcun titolo, altre forme di finanziamento pubblico per l'iniziativa in questione, di cui dovrà fare esplicita dichiarazione all'atto della stipula della presente convenzione. L'ente è obbligato a trasmettere all'amministrazione ad avvenuto svolgimento della ricerca, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, che l'amministrazione potrà utilizzare, a suo piacimento e gratuitamente, anche attraverso pubblicazioni di carattere divulgativo, ove dovrà essere esplicitamente dichiarato che le ricerche sono state eseguite dall'ente nell'ambito della presente convenzione.
La suddetta relazione compendierà le relazioni presentate alla fine di ogni anno, completate dalla relazione relativa all'attività svolta nell'ultimo anno. L'ente potrà utilizzare per proprio uso interno tali risultati e potrà farne oggetto di pubblicazioni scientifiche ove dovrà essere esplicitamente dichiarato che le ricerche sono state eseguite per iniziativa e con il finanziamento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito delle attività previste dal P.O.P. 1994/99.

Art. 11

Le eventuali dotazioni acquisite con i fondi di cui alla presente convenzione costituiscono patrimonio della Regione siciliana e sono cedute in uso all'ente e per essa all'istituto, per le finalità di che trattasi.
Le eventuali dotazioni acquisite nell'ambito di precedenti convenzioni (P.O.P. 1990/93) e programmi di ricerca P.I.M. vengono concesse in uso per le finalità previste dalla presente convenzione. Tenendo presente, comunque che non potranno essere acquisite attrezzature similari già in possesso all'ente la cui dotazione è avvenuta tramite precedenti finanziamenti regionali e comunitari.
L'eventuale acquisto di attrezzature similari ad altre, la cui dotazione è avvenuta tramite precedenti finanziamenti dovrà avvenire, previa motivata attestazione da parte del legale rappresentante relativamente a:
-  specifiche esigenze connesse ad una migliore efficienza nello svolgimento dell'attività;
-  un incremento dell'attività prevista dall'art. 3;
-  usura e/o obsolescenza delle strumentazioni scientifiche e tecniche.
E' fatto obbligo all'ente di dotarsi delle attrezzature necessarie alle finalità della presente convenzione entro le prime due annualità previste dal programma di ricerca.

Art. 12

L'amministrazione per l'attuazione della presente convenzione deve disporre gli atti giuridicamente vincolanti per l'impegno delle risorse finanziarie al più tardi il 31 dicembre 1999.
La data limite per la contabilizzazione da parte dell'ente delle spese relative alla ricerca in argomento è fissata al 31 ottobre 2001 al fine di rispettare quanto previsto nella decisione della commissione delle comunità europee del 28 settembre 1995, art. 7. Rimanendo comunque valida l'applicazione del comma 5 dell'art. 13, legge regionale n. 28/95.

Art. 13

L'ente è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza della realizzazione dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e a bene pubblico o privato e si impegna a sollevare l'amministrazione da qualsiasi responsabilità, azione o molestia, essendo la stessa del tutto estranea alle vertenze che possano insorgere per qualunque motivo attinente con l'iniziativa stessa.

Art. 14

Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione della presente convenzione e che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un collegio arbitrale, composto da arbitri scelti da ciascuna parte. Il presidente del collegio stesso sarà scelto d'accordo tra le parti e, in difetto, dal presidente del tribunale di Palermo.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme vigenti in materia e le norme del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 16

Nel caso in cui le firme dei rappresentanti citati in premessa siano contestuali non esistono problemi nell'individuazione della data di stipula, in caso contrario, tale data è rappresentata da quella apposta per ultimo.

Art. 17

La presente convenzione obbliga le due parti dalla data di registrazione del relativo provvedimento di approvazione.

Art. 18

La presente convenzione redatta in carta bollata si registra a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modifiche. Le relative spese sono poste a carico dell'ente.
(97.49.2558)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 17 novembre 1997.
Sospensione dell'esclusione della cooperativa edilizia Gran Paradiso, con sede in Val di Catania, dalle graduatorie delle cooperative ammissibili per la realizzazione di un programma costruttivo.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,

IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto il decreto n. 1436 del 20 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 27 luglio 1991, n. 37, con cui è stato bandito, fra le cooperative edilizie iscritte negli albi tenuti dai prefetti delle provincie siciliane, un pubblico concorso per la formazione di un programma di utilizzazione dello stanziamento di L. 12.000.000.000 disposto per l'esercizio finanziario 1991 e reiscritto in bilancio con legge finanziaria della Regione 11 maggio 1993, n. 15;
Visto il decreto n. 1313 del 17 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 settembre 1994, n. 44, con cui sono state approvate le graduatorie delle cooperative incluse nel piano di utilizzazione e l'elenco delle cooperative non ammissibili tra cui figura la cooperativa edilizia Gran Paradiso di Militello Val di Catania, che aveva presentato istanza per la realizzazione di un programma per la costruzione di n. 16 alloggi in Militello Val di Catania;
Visto il ricorso giurisdizionale presentato dalla cooperativa indicata;
Vista l'ordinanza del T.A.R. di Catania n. 1913/95, con cui viene disposta la sospensione del provvedimento di esclusione con conseguente accantonamento delle somme corrispondenti ai contributi rivendicati dalla ricorrente, fino alla definizione nel merito della controversia;
Visto l'art. 1, comma 6, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, che ha autorizzato il limite di impegno di L. 48.500 milioni per far salvi i diritti delle cooperative inserite nelle graduatorie di cui al decreto assessoriale 17 giugno 1994, ma non finanziate per esaurimento delle disponibilità;
Considerato che solo ora è possibile accantonare le somme a favore della cooperativa ricorrente, così come ordinato dall'organo giurisdizionale;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

In esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. di Catania n. 1913/95, il provvedimento di esclusione n. 1907 del 23 febbraio 1995, adottato nei confronti della cooperativa edilizia Gran Paradiso di Militello Val di Catania, è sospeso.

Art. 2

La somma corrispondente al contributo regionale per il finanziamento di un programma costruttivo di n. 16 alloggi in Militello Val di Catania di L. 101.920.000 viene accantonata a favore della cooperativa edilizia Gran Paradiso, con sede in Militello Val di Catania, fino alla definizione nel merito della controversia.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  FLERES 

(97.48.2437)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 dicembre 1997.
Prescrizione e dispensazione della specialità medicinale Avonex - Interferone Beta 1 a ricombinante da parte dei Centri regionali e provinciali per la sclerosi multipla.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92;
Visto il decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 33/94;
Vista la legge regionale n. 34/95;
Vista la legge regionale n. 39/95;
Visto il decreto n. 18954 del 6 aprile 1996;
Visto il D.M. 29 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 1996, con il quale è stato sostituito l'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1996 per la parte relativa ai Centri di riferimento per la sclerosi multipla;
Visto il D.L. n. 323 del 20 giugno 1996, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, con riferimento alla spesa farmaceutica;
Visto l'art. 1, comma 4, della legge n. 425/96, che prevede la rimborsabilità da parte del medico al SSN dei farmaci indebitamente prescritti qualora risulti che per gli stessi non siano stati osservate le condizioni e le limitazioni previste dal CUF;
Visto il D.L. n. 536 del 21 ottobre 1996, convertito con legge n. 648 del 23 dicembre 1996;
Visto il provvedimento CUF del 17 gennaio 1997 «Istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del SSN ai sensi del comma 4, art. 1 della legge n. 648/96»;
Visto il provvedimento CUF del 17 gennaio 1997, con il quale sono state inserite le specialità medicinali Betantrone, Frone e Serobif nell'elenco dei farmaci a totale carico del SSN, ai sensi del comma 4, art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Considerato che nello stesso provvedimento CUF le suddette specialità medicinali erano poste a totale carico del SSN sino al momento in cui fossero stati ufficialmente disponibili medicinali a base di Interferone Beta 1 a ricombinante od altre alternative terapeutiche;
Visto il D.L. n. 29/93;
Visto il decreto autorizzativo della specialità medicinale Avonex (Interferone Beta 1 a ricombinante) dell'8 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 agosto 1997, n. 186;
Considerato che tale decreto autorizzativo rende disponibile ufficialmente per il SSN specialità medicinali a base di Interferone Beta 1 a ricombinante;
Considerato che dalla data di pubblicazione del suddetto decreto non possono essere poste a carico del SSN le specialità medicinali di cui al provvedimento CUF del 17 gennaio 1997;
Considerato che i Centri regionali e provinciali per la sclerosi multipla sono quelli individuati dai DD.MM. 5 febbraio 1996 e 29 marzo 1996 sopra citati;

Decreta:


Art. 1

In applicazione al decreto autorizzativo dell'8 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 1997, n. 186, la prescrizione e la dispensazione della specialità medicinale Avonex - Interferone Beta 1 a ricombinante può essere effettuata solo dai centri autorizzati già individuati con i DD.MM. del 5 febbraio 1996 e del 29 marzo 1996.

Art. 2

Per gli effetti del decreto autorizzativo dell'8 agosto 1997 di cui all'art. 1, che ha reso ufficialmente disponibile medicinali a base di Interferone Beta 1 a ricombinante, il periodo di rimborsabilità a totale carico del SSN delle specialità medicinali Betantrone, Frone e Serobif, di cui al provvedimento CUF del 17 gennaio 1997, è scaduto a far data dall'entrata in vigore del predetto decreto autorizzativo, avvenuta l'11 agosto 1997 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186.

Art. 3

Le competenze dei Centri di riferimento regionali e dei centri provinciali sono quelle definite dal D.M. del 5 febbraio 1996 e successive integrazioni e/o modificazioni, così come la modulistica per il registro dei pazienti in trattamento e relativi flussi informativi, che verranno comunque coordinati dall'Ispettorato regionale sanitario, gruppo 37° I.R.S.

Art. 4

La spesa sostenuta dai Centri regionali e/o provinciali per l'acquisto dell'Interferone Beta 1 a ricombinante - Avonex, sarà posta a carico delle Aziende unità sanitarie locali di residenza dei pazienti.
Le Aziende ospedaliere e policlinici individuati come Centri regionali e/o provinciali per la sclerosi multipla di cui al D.M. 5 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni comunicheranno con cadenza trimestrale gli importi di Interferone prescritti e dispensati ai sensi del predetto decreto autorizzativo alle Aziende unità sanitarie locali di residenza del paziente, le quali provvederanno al rimborso di tali importi facendoli gravare sul capitolo 98 del proprio bilancio e di cui, comunque, dovrà essere tenuta una distinta contabilizzazione al fine di monitorare la spesa.
Le Aziende unità sanitarie locali dovranno inoltrare trimestralmente all'Ispettorato regionale sanitario, gruppo 37°, i dati di spesa relativi all'utilizzo degli Interferoni.

Art. 5

La prosecuzione della terapia, laddove se ne ravvisi la necessità, con Interferone Beta 1 a ricombinante - Avonex, è consentita in pazienti che abbiano iniziato, in modo documentato, il trattamento con altre specialità a base di Interferone Beta, entro i limiti indicati dalla nota CUF 65 bis.

Art. 6

Le Aziende unità sanitarie locali, ai fini del rimborso ai centri autorizzati, di cui al D.M. 5 febbraio 1996 e successive integrazioni e modificazioni, potranno accedere, a semplice richiesta, alla documentazione clinica che ha individuato il diritto alla prestazione dei pazienti residenti.

Art. 7

I responsabili dei centri di riferimento saranno, altresì, responsabili della corretta applicazione delle norme del D.M. 5 febbraio 1996 del decreto autorizzativo 8 agosto 1997 e di quanto previsto dal presente decreto anche sotto l'aspetto finanziario.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 dicembre 1997.
  PAGANO 

(97.50.2579)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 novembre 1997.
Schemi generali per il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale delegate alle Province regionali.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto l'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, che dispone il trasferimento alle Province regionali delle autorizzazioni di carattere ambientale per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
Visto, in particolare, il 2° comma, del predetto art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, che prevede la predisposizione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di schemi generali di autorizzazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 73/GR.VII/S.G. del 24 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 250/GR.VII/S.G. del 3 settembre 1997;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del 2° comma dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 73/GR.VII/S.G. del 24 marzo 1997, alla definizione di schemi generali di autorizzazione per gli impianti ed attività compresi nell'allegato 1a) dello stesso D.P.Reg., da autorizzare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 da parte delle Provincie regionali;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 73/Gr. VII/S.G. del 24 marzo 1997, le Provincie regionali rilasceranno le autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 23 per gli impianti ed attività compresi nell'allegato 1a) dello stesso D.P.Reg., utilizzando gli schemi di decreto allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 1997.
  GRIMALDI 


Allegato A

Schema di autorizzazione ex artt. 6 e 7

del decreto del Presidente della Repubblica

24 maggio 1988, n. 203

per impianti di nuova realizzazione

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA REGIONALE DI    

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto l'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 73/GR.VII/SG. del 24 marzo 1997;
Vista l'istanza del  con la quale la ditta 
  con sede legale in  
(indirizzo), ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per le emissioni in atmosfera dell'impianto    
  che la stessa intende realizzare 
nel comune di   (indirizzo); 

Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza, costituita dai seguenti elaborati:
1)   
2)   
3)   
4)   
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale tutela ambiente di    
nella seduta del   trasmesso, insieme alla 
documentazione sopra elencata con la nota n.   del 
 
Visto il parere favorevole del comune di    
trasmesso con nota n.   del

Considerato di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per la realizzazione, nel comune di
  (indirizzo), di un impianto 
 

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è concessa alla ditta    
con sede legale in   l'autorizzazione per 
la realizzazione nel comune di    
(indirizzo), di un impianto  

Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali in premessa citati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono così fissati i limiti alle emissioni:
(Per ciascun punto di emissione dovranno essere riportati i limiti e le prescrizioni indicati dalla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente nel parere citato in premessa):
   
 


Art. 3

La ditta, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dovrà almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti darne comunicazione a questa Provincia regionale, al laboratorio di igiene e profilassi di    
e al sindaco di   ; nei dieci giorni 

successivi alla messa in esercizio la ditta provvederà ad effettuare prelievi rappresentativi delle emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione.
Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verranno comunicati ai suddetti enti i dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente.

Art. 4

La ditta dovrà effettuare almeno una volta l'anno la misurazione delle emissioni, dandone preavviso a questa Provincia regionale ed al laboratorio di igiene e profilassi di    

e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
I metodi analitici sono quelli pubblicati nel decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità almeno annuale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art. 4, commi 3° e 4°, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presidente della Provincia regionale

   


Allegato B
Schema di autorizzazione ex artt. 12 e 13

del decreto del Presidente della Repubblica

24 maggio 1988, n. 203

per impianti esistenti al 1° luglio 1988

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA REGIONALE DI    

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto l'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 73/GR.VII/SG. del 24 marzo 1997;
Vista l'istanza del  con la quale la ditta 
  con sede legale in  
(indirizzo), ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera prodotte dell'impianto di    
svolta comune di   (indirizzo); 

Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza, costituita dai seguenti elaborati:
1)   
2)   
3)   
4)   
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale tutela ambiente di    
nella seduta del   trasmesso, insieme alla 
documentazione sopra elencata con la nota n.   del 
 
Considerato di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il proseguimento delle emissioni prodotte dall'attività dell'impianto di   
sito nel comune di  (indirizzo); 

A) nel caso di contestuale approvazione del progetto di adeguamento delle emissioni:
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è concessa alla ditta    
con sede legale in   l'autorizzazione provvi- 
soria per il proseguimento delle emissioni prodotte dall'impianto di   sito nel 
comune di   (indirizzo). 

E' inoltre approvato il progetto di adeguamento delle emissioni, nonché gli elaborati progettuali in premessa citati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono così fissati i limiti alle emissioni:
(Per ciascun punto di emissione dovranno essere riportati i limiti e le prescrizioni indicati dalla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente nel parere citato in premessa):
   
 


Art. 3

La presente autorizzazione è provvisoria, nelle more dell'adeguamento dell'impianto che, in ogni caso, dovrà essere realizzato entro e non oltre il   ; essa si intenderà 

definitiva solamente dopo la comunicazione da parte della ditta di avere realizzato in ogni sua parte il progetto di adeguamento delle emissioni nonché quanto prescritto dal precedente art. 2 e dopo l'accertamento, da parte del servizio di rilevamento preposto, dall'osservanza di tutto quanto sopra. Fino alla data dell'avvenuto adeguamento dovranno essere adottate, da parte della ditta, tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

Art. 4

La ditta dovrà effettuare almeno una volta l'anno la misurazione delle emissioni, dandone preavviso a questa Provincia regionale ed al laboratorio di igiene e profilassi di    

e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
I metodi analitici sono quelli pubblicati nel decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità almeno annuale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art. 4, commi 3° e 4°, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presidente della Provincia regionale

   

B) nel caso in cui non occorra adeguare l'impianto
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è concessa alla ditta    
con sede legale in   l'autorizzazione provvi- 
soria per il proseguimento delle emissioni prodotte dall'impianto di   sito nel 
comune di   (indirizzo). 

Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali in premessa citati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono così fissati i limiti alle emissioni:
(Per ciascun punto di emissione dovranno essere riportati i limiti e le prescrizioni indicati dalla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente nel parere citato in premessa):
   
 


Art. 3

La presente autorizzazione è provvisoria; essa si intenderà definitiva solamente dopo l'accertamento, da parte del servizio di rilevamento preposto, dell'osservanza di tutto quanto sopra.

Art. 4

La ditta dovrà effettuare almeno una volta l'anno la misurazione delle emissioni, dandone preavviso a questa Provincia regionale ed al laboratorio di igiene e profilassi di    

e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
I metodi analitici sono quelli pubblicati nel decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità almeno annuale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art. 4, commi 3° e 4°, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presidente della Provincia regionale

   


Allegato C

Schema di autorizzazione ex art. 15, lett. a)

del decreto del Presidente della Repubblica

24 maggio 1988, n. 203

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA REGIONALE DI    

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto l'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 73/GR.VII/SG. del 24 marzo 1997;
Visto ...(nota 1);
Vista l'istanza del  con la quale la stessa  
ditta ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per la modifica dell'impianto  

Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza, costituita dai seguenti elaborati:
1)   
2)   
3)   
4)   
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale tutela ambiente di    
nella seduta del   trasmesso, insieme alla 
documentazione sopra elencata con la nota n.   del 
 
Visto il parere favorevole del comune di    
trasmesso con nota n.   del
Considerato di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per    
 

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è concessa alla ditta    
con sede legale in    
e attività produttiva nel comune di    
via   l'autorizzazione 
per  

Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali in premessa citati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono così fissati i limiti alle emissioni:
(Per ciascun punto di emissione dovranno essere riportati i limiti e le prescrizioni indicati dalla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente nel parere citato in premessa):
   
 


Art. 3

La ditta, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dovrà almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti darne comunicazione a questa Provincia regionale, al laboratorio di igiene e profilassi di    
e al sindaco di   ; nei dieci giorni 

successivi alla messa in esercizio la ditta provvederà ad effettuare prelievi rappresentativi delle emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione.
Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verranno comunicati ai suddetti enti i dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente.

Art. 4

La ditta dovrà effettuare almeno una volta l'anno la misurazione delle emissioni, dandone preavviso a questa Provincia regionale ed al laboratorio di igiene e profilassi di    

e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
I metodi analitici sono quelli pubblicati nel decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità almeno annuale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art. 4, commi 3° e 4°, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presidente della Provincia regionale

   

(Nota 1)
...il decreto emanato da  n. del  
di concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88 alla ditta   con sede legale in  
per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dell'attività di    
  svolta nel comune di  

(indirizzo);
oppure
...il decreto emanato da  n. del  
di concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88 alla ditta   con sede legale in  
per le emissioni in atmosfera derivanti dell'attività di    
che si intende svolgere nel comune di    

(indirizzo);
oppure
...l'istanza con la quale la ditta    
con sede legale in   ha richiesto 
la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dell'attività di    
  svolta nel comune di  

(indirizzo).
Allegato D

Schema di autorizzazione ex art. 15, lett. b)

del decreto del Presidente della Repubblica

24 maggio 1988, n. 203

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA REGIONALE DI    

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto l'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 73/GR.VII/SG. del 24 marzo 1997;
Visto ...(nota 1);
Vista l'istanza del  con la quale la stessa  
ditta ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il trasferimento dell'impianto di cui alla richiamata autorizzazione n   del  
nel comune di  (nuovo indirizzo); 

Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza, costituita dai seguenti elaborati:
1)   
2)   
3)   
4)   
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale tutela ambiente di    
nella seduta del   trasmesso, insieme alla 
documentazione sopra elencata con la nota n.   del 
 
Visto il parere favorevole del comune di    
trasmesso con nota n.   del

Considerato di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il trasferimento dell'impianto di
cui alla richiamata autorizzazione n.   del  
nel comune di   (nuovo indirizzo); 

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è concessa alla ditta    
con sede legale in    
l'autorizzazione per il trasferimento nel comune di    
(nuovo indirizzo), dell'impianto già autorizzato ai sensi dell'art.   
dello stesso D.P.R. col decreto n.   del  
emanato da  

Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali in premessa citati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto di tutto quanto previsto nel precedente provvedimento di autorizzazione richiamato allo stesso art. 1, (nonché delle seguenti prescrizioni).

Art. 3

La ditta, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dovrà almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti darne comunicazione a questa Provincia regionale, al laboratorio di igiene e profilassi di    
e al sindaco di   ; nei dieci giorni 

successivi alla messa in esercizio la ditta provvederà ad effettuare prelievi rappresentativi delle emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione.
Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verranno comunicati ai suddetti enti i dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente.

Art. 4

La ditta dovrà effettuare almeno una volta l'anno la misurazione delle emissioni, dandone preavviso a questa Provincia regionale ed al laboratorio di igiene e profilassi di    

e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
I metodi analitici sono quelli pubblicati nel decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità almeno annuale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art. 4, commi 3° e 4°, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presidente della Provincia regionale

   

(Nota 1)
...il decreto emanato da  n. del  
di concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88 alla ditta   con sede legale in  
per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dell'attività di    
  svolta nel comune di  

(indirizzo);
oppure
...il decreto emanato da  n. del  
di concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88 alla ditta   con sede legale in  
per le emissioni in atmosfera derivanti dell'attività di    
che si intende svolgere nel comune di    

(indirizzo).
(97.48.2414)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione alla localizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Randazzo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986;
Vista l'istanza del comune di Randazzo del 30 gennaio 1997, assunta a questo Assessorato al prot. n. 7799 del 31 gennaio 1997, con la quale il sindaco chiede l'autorizzazione per la localizzazione di un impianto di depurazione ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto il P.R.G. del comune di Randazzo approvato con decreto n. 850 del 6 giugno 1987;
Vista la delibera del consiglio comunale di Randazzo n. 72 del 14 novembre 1996, con la quale si approva la variante del programma di attuazione della rete fognante del comune di Randazzo, vistata dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 3 dicembre 1996, prot. n. 37547;
Visti i seguenti atti ed elaborati:
-  allegato  n.  1  -  relativo allo stralcio P.R.G. vigente;
-  allegato  n.  2  -  relativo allo stralcio P.R.G. vigente con la visualizzazione del nuovo sito dell'impianto di depurazione;
-  allegato  n.  3  -  relativo alla cartografia - scala 1:25.000;
-  allegato  n.  4  -  relazione tecnica;
-  delibera consiliare n. 72 del 14 novembre 1996;
Visto il voto n. 505 del 7 maggio 1997 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che così recita:
«...Omissis...
Considerato che:
-  Il comune di Randazzo è fornito, ai sensi della legge regionale del 29 aprile 1985, n. 21, del programma di attuazione della rete fognante, approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con decreto n. 934/89 del 20 luglio 1989.
-  Il C.T.A.R. approvava il progetto per la costruzione dell'impianto di depurazione ed il completamento del collettore fognario con parere n. 18773/91.
-  La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, con nota n. 14876/II del 15 dicembre 1994 esprimeva, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parere contrario all'approvazione del progetto di costruzione dell'impianto di depurazione.
-  A seguito del predetto parere sfavorevole da parte della Soprintendenza, il C.T.A.R. in data 15 dicembre 1995, prot. n. 23237, ha annullato il precedente parere favorevole.
-  In seguito a sopralluoghi, in data 9 dicembre 1995, prot. n. 17231/II, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, sezione architettonica-urbanistica, ha proposto l'ubicazione dell'impianto nella stessa località scelta dall'amministrazione ma in corrispondenza del pianoro sovrastante la scarpata morfologica, nelle immediate vicinanze della S.P. 89, prescrivendo delle soluzioni progettuali volte a ridurre l'impatto ambientale.
-  In data 14 novembre 1996, con delibera n. 72, il consiglio comunale di Randazzo deliberava di approvare la modifica del P.A.R.F., localizzando l'ubicazione dell'impianto di depurazione nel sito approvato dalla Soprintendenza, giusta nota n. 17231/II del 9 dicembre 1995.
-  Nella seduta del 3 dicembre 1996, prot. n. 37547, il CO.RE.CO. vistava la delibera n. 72 del 14 novembre 1996.
-  Dalla relazione si evince che l'area in oggetto è caratterizzata dalla presenza di una colata lavica risalente al 1982 che raggiunse l'argine destro del fiume Alcantara, è un'area semideserta in cui non sono presenti costruzioni, tranne qualche rudere risparmiato dalla colata citata in precedenza, i terreni limitrofi attualmente non sono coltivati.
-  La lontananza dell'impianto di depurazione dal centro abitato di Randazzo esclude la possibilità di un impatto visivo dalla città ed evita la percezione di cattivi odori da parte dei cittadini.
-  Da un punto di vista tecnico lo spostamento dell'impianto ha comportato alcune modifiche alla prevista rete fognante, consentendo comunque l'adduzione a gravità della quasi totalità dei liquami al nuovo impianto, con un collettore di modeste dimensioni posato su sede stradale.
-  La recente frana che ha ostruito il letto del fiume Alcantara in contrada Torrazze, zona prevista precedentemente per la realizzazione dell'impianto, ha provocato la formazione di un laghetto, rendendo non più idonea la localizzazione originaria.
-  La scelta di spostare l'area dell'impianto sia stata corretta e tecnicamente valida.
-  La larghezza delle fasce di rispetto, con vincolo assoluto di inedificabilità, circostante l'area destinata all'impianto di depurazione dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.
-  Il progetto dell'opera dovrà essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti.
Per tutto quanto precede, è del parere che la nuova localizzazione dell'impianto di depurazione, a seguito della frana del 1996, ai sensi dell'ex art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, è condivisibile in quanto compatibile con l'assetto territoriale nel rispetto dei considerata che precedono.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Con le prescrizioni e le precisazioni contenute nei considerata del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 505 del 7 maggio 1997, che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, è autorizzata la localizzazione dell'impianto di depurazione del comune di Randazzo, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.

Art. 2

L'autorizzazione alla localizzazione di che trattasi non esonera il comune a richiedere le altre indicazioni prescritte dalla legge.

Art. 3

Al presente decreto vengono allegati gli atti ed elaborati in premessa indicati.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Randazzo per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2383)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione alla SNAM S.p.A. Area Sud per la realizzazione del metanodotto Alcamo-Giardinello.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota della SNAM S.p.A. Area Sud G.R./CT/1842/MON/Sm del 12 dicembre 1994, con la quale è stato trasmesso un progetto di massima relativo al metanodotto Alcamo-Giardinello DN 400 ("16") 45 bar, con diramazioni ed allacciamenti, per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6, legge regionale n. 15/91;
Rilevato che le opere in argomento interessano all'attraversamento il territorio comunale dei comuni di Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Partinico, Terrasini e Carini;
Visti gli strumenti urbanistici vigenti nei suddetti comuni;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere di che trattasi;
Rilevato che i comuni interessati hanno espresso il loro avviso sul progetto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Castellammare del Golfo n. 36 del 15 giugno 1995, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Carini n. 62 del 6 aprile 1995, con la quale è stato espresso parere favorevole a condizioni sul progetto;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Terrasini n. 47 del 24 marzo 1995, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Partinico n. 89 del 16 maggio 1995, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Calatafimi n. 23 del 29 marzo 1995, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Alcamo n. 45 del 3 aprile 1995, con la quale è stato espresso parere contrario sul tracciato proposto dalla SNAM;
Rilevato che, a seguito del parere contrario del comune di Alcamo, la SNAM S.p.A. ha proposto una variante per il tratto ricadente nel suddetto comune;
Vista la nota della SNAM S.p.A. n. 631 del 31 dicembre 1996, con la quale è stata trasmessa la proposta di variante al tracciato dal Km. 0+000 al Km. 10+687, ricadente nel comune di Alcamo;
Vista la successiva deliberazione consiliare del comune di Alcamo n. 90 del 29 maggio 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto di variante al tracciato proposto dalla SNAM, ricadente nel comune di Alcamo;
Visto il parere favorevole con condizioni espresso dal Genio civile di Palermo in data 6 novembre 1995, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per la parte riguardante i comuni della provincia di Palermo;
Visto il parere favorevole a condizioni espresso dal Genio civile di Trapani con nota prot. n. 23062 del 13 dicembre 1995, per la parte riguardante i comuni della provincia di Trapani;
Visto il successivo parere favorevole espresso dal Genio civile di Trapani con nota prot. n. 12501 del 19 giugno 1997 sul tratto in variante;
Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione beni archeologici, con nota n. 42 del 21 gennaio 1995;
Visto il parere favorevole espresso a condizione dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione PP.AA.UU., con nota n. 9513 del 2 dicembre 1994;
Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, sezione beni archeologici di Palermo, con nota n. 2272 del 10 maggio 1995;
Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione PP.AA.UU., con nota n. 9881/T del 14 giugno 1995;
Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione P.A.U. sul tratto in variante con nota n. 3479/II del 29 maggio 1997 e il nulla osta della sezione archeologica con nota n. 596/III del 22 aprile 1997;
Viste le note n. 17801 del 30 dicembre 1994 e n. 5322 del 16 aprile 1997, con le quali l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani dichiara che i lavori da eseguire nei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo ed Alcamo e per il tratto in variante non ricadono in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
Visto il nulla osta n. 9951 del 15 aprile 1997, rilasciato con alcune prescrizioni e condizioni dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo per il tratto in provincia di Palermo;
Visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo con nota n. 1545/50631 del 17 gennaio 1996 sul progetto di massima;
Visto il parere favorevole rilasciato, con nota n. 10580/10718/6 dell'11 gennaio 1996, dal comando dei vigili del fuoco di Trapani sui tratti ricadenti in tutto o in parte in provincia di Trapani;
Visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato con nota n. 4053/10718/6 del 17 maggio 1997, dal comando dei vigili del fuoco di Trapani per il tratto in variante;
Visto il parere favorevole all'approvazione reso, a condizioni e nel rispetto delle prescrizioni nei superiori pareri, dal gruppo 23° della Direzione regionale urbanistica n. 109 del 15 ottobre 1997 e che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Conclusioni
Per quanto fin qui esposto si trasmette la presente relazione favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, richiesta dalla SNAM, ai sensi della normativa in oggetto, con le prescrizioni enunciate nei vari pareri sopramenzionati e con le due condizioni:
a)  che prima dell'esecuzione dei lavori la SNAM si munisca dell'autorizzazione all'attraversamento delle particelle di proprietà demaniale sopra indicate da parte dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
b)  che prima dell'esecuzione dei lavori la SNAM si munisca del nulla osta del Ministero dei trasporti, direzione generale dell'aviazione civile, qualora necessario, ai fini della realizzazione del P.I.D.A. già descritto ricadente in zona di vincolo aeroportuale, nonché dell'eventuale nulla osta relativo alle superfici controllate dall'autorità militare.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e nel rispetto delle condizioni contenute nel parere n. 109 del 15 ottobre 1997 reso dal gruppo 23° della Direzione regionale dell'urbanistica ed in conformità alle prescrizioni enunciate negli altri superiori pareri richiamati, è autorizzata l'esecuzione del metanodotto Alcamo-Giardinello DN 400 ("16") 45 bar, con diramazioni ed allacciamenti.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  parere n. 109 del 15 ottobre 1997 del gruppo 23° della D.R.U.;
-  parere Genio civile di Palermo del 6 novembre 1995;
-  parere Genio civile di Trapani n. 23062 del 13 dicembre 1995;
-  parere Genio civile di Trapani n. 12501 del 19 giugno 1997;
-  parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani n. 42 del 21 gennaio 1995;
-  parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani n. 9513 del 2 dicembre 1994;
-  parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo n. 2272 del 10 maggio 1995;
-  parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo n. 9881/T del 14 giugno 1995;
-  parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani n. 3479/II del 29 maggio 1997;
-  parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani n. 596/III del 22 aprile 1997;
-  parere Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani n. 17801 del 30 dicembre 1994;
-  parere Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani n. 5322 del 16 aprile 1997;
-  parere Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo n. 9951 del 15 aprile 1997;
-  parere comando provinciale vigili del fuoco di Palermo n. 15451/50631 del 17 gennaio 1996;
-  parere comando provinciale vigili del fuoco di Trapani n. 10580/10718/6 dell'11 gennaio 1996;
-  parere comando provinciale vigili del fuoco di Trapani n. 4053/10718/6 del 17 maggio 1997;
-  progetto di massima metanodotto Alcamo-Giardinello con diramazioni ed allacciamenti;
-  progetto di massima riguardante la variante dal Km. 0+000 al Km. 10+687.

Art. 3

La SNAM resta onerata a richiedere prima dell'inizio lavori ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla SNAM per l'esecuzione, ai comuni interessati per territorio ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2386)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL S.p.A. relativo alla realizzazione di opere nel comune di Messina.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 15332 del 27 aprile 1995, con la quale la società ENEL S.p.A. ha inoltrato a questo Assessorato istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione della C.P. a 150 KV in Giampilieri e relativi raccordi a 150 KV, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Vista la nota prot. n. 214 del 25 maggio 1996, con la quale il gruppo di lavoro XXX, in mancanza dell'avviso del C.C. di Messina, ha ritenuto di dover trasmettere la pratica al Consiglio regionale dell'urbanistica per l'esame di competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Visto il decreto n. 106 del 21 marzo 1978, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Messina;
Vista la nota prot. n. 15328 del 27 aprile 1995, con la quale la società ENEL S.p.A., compartimento di Palermo, ha richiesto al comune di Messina parere, sotto forma di delibera consiliare, alla costruzione di cui sopra menzionata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 3071/cc, gruppo sezione II del 23 settembre 1995, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sezione per i beni P.A.U., ha espresso parere favorevole all'esecuzione del progetto sopra menzionato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 come applicato dalla legge n. 431/85;
Vista la nota prot. n. 63 dell'1 febbraio 1997, con cui il gruppo XXX di questo Assessorato trasmette al Consiglio regionale dell'urbanistica la delibera consiliare n. 42/C del 21 maggio 1996, con la quale il C.C. si è espresso favorevolmente sul progetto di che trattasi;
Ritenuta tardiva la trasmissione del predetto atto deliberativo, il Consiglio regionale dell'urbanistica, atteso che era stata già attivata dal gruppo XXX la procedura dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e che l'argomento era stato già inserito all'ordine del giorno dei lavori del consiglio per essere definito;
Visto il voto n. 487 del 13 marzo 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Messina è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 106 del 21 marzo 1978;
-  con nota del 27 aprile 1995, prot. n. 15332, l'ENEL S.p.A., compartimento di Palermo, ha inoltrato all'Assessorato del territorio e dell'ambiente istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione della cabina primaria 150/20 KV in Giampilieri - Messina, e dei relativi raccordi a 150 KV, allegando la necessaria documentazione;
-  con nota del 27 aprile 1995, prot. n. 15328, l'ENEL S.p.A. ha richiesto al comune di Messina parere, sotto forma di delibera consiliare, alla costruzione della cabina primaria e dei relativi raccordi a 150 KV ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e del successivo art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991;
-  con nota del 27 aprile 1995, prot. n. 15333, l'ENEL S.p.A. ha richiesto nulla osta alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina per la costruzione della cabina primaria di Giampilieri e dei relativi raccordi a 150 KV;
-  con nota del 23 settembre 1995, prot. n. 3071/cc, gruppo sezione II, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sezione per i beni paesistici, architettonici ed urbanistici, ha espresso parere fa vorevole all'esecuzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, come applicato dalla citata n. 431/85;
-  con nota del 20 dicembre 1995, prot. n. 13851/U, gruppo XXX, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente invitava l'amministrazione comunale di Messina ad esprimere il proprio avviso, ai sensi del citato art. 7 della legge regionale n. 65/81, a mezzo delibera consiliare, invitava, altresì, l'amministrazione a far pervenire, unitamente alla delibera di cui sopra, un'attestazione a firma del capo dell'ufficio tecnico comunale in ordine all'eventuale sussistenza di vincoli nell'area interessata dal l'opera, ed in particolare quelli discendenti dalle leggi nn. 1089/39, 1497/39, 431/85 e dalla legge regionale n. 78/76, affinché il gruppo possa procedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
-  con nota del 17 maggio 1996, prot. n. 036, gruppo 39° divisione regionale urbanistica, il commissario ad acta trasmetteva all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, gruppo XXX, nota prot. n. 8/c del 12 aprile 1996 della segreteria generale del comune di Messina, recante per oggetto "2° elenco aggiunzione oggetti", facendo rilevare che la trattazione del progetto per la costruzione della cabina ENEL di Giampilieri è al 51° punto dell'ordine del giorno e, pertanto, ha ritenuto di doversi astenere dall'incarico;
-  con nota del 28 maggio 1996, prot. n. 214, il gruppo XXX dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la documentazione necessaria per esprimere il parere di competenza in relazione ai lavori per la costruzione della C.P. a 150/20 KV in Giampilieri e relativi raccordi a 150 KV, prescindendo dal parere del consiglio comunale di Messina, essendo trascorsi i termini entro cui l'amministrazione comunale si pronunciasse in ordine al progetto di che trattasi, in considerazione che l'art. 10 della legge regionale n. 40/95, nel modificare ed integrare l'art. 6 della legge regionale n. 15/91, non contempla il caso in cui i comuni non vengano sentiti, ritenendo che la questione vada ricondotta alla norma più generale che è quella contenuta nell'art. 6 suddetto ove il comma 3 prevede il mancato pronunziamento del consiglio comunale, e lo stesso comma è naturale conseguenza del comma 2 e del comma 1 ove viene precisato che l'autorizzazione assessoriale può essere data "sentiti i comuni interessati e il Consiglio regionale dell'urbanistica", pertanto, venendo a mancare il primo avviso, in forma del comma 3, è necessario che l'Assessorato non ottenga il secondo;
-  con fax datato 12 settembre 1996, il municipio di Messina, ripartizione urbanistica, ha inviato all'Assessorato del territorio e dell'ambiente nota prot. n. 8399 dell'8 luglio 1996;
-  con nota dell'1 febbraio 1997, prot. n. 63, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, gruppo XXX - D.R.U., ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, copia della deliberazione del comune di Messina n. 42/C del 21 maggio 1996, resa esecutiva dal CO.RE.CO., sezione provinciale di Messina, con decisione n. 23279 del 6 giugno 1996, prot. n. 20309, con la quale, vista la relazione di compatibilità territoriale, prot. n. 11242 del 23 giugno 1995, redatta dalla divisione tecnica urbanistica, costituente parte integrante del provvedimento, ha espresso parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Considerato che:
In data 23 settembre 1995, prot. n. 3071/cc, gruppo sezione II, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sezione per i beni paesistici, architettonici ed urbanistici, ha espresso parere favorevole all'esecuzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, come applicato dalla citata n. 431/85.
In data 20 dicembre 1995, prot. n. 13851/U, gruppo XXX, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente invitava l'amministrazione comunale di Messina ad esprimere il proprio avviso, ai sensi del citato art. 7 della legge regionale n. 65/81, a mezzo delibera consiliare, ed inoltre invitata l'amministrazione a far pervenire, unitamente alla delibera di cui sopra, una attestazione, a firma del capo dell'ufficio tecnico comunale, in ordine all'eventuale sussistenza di vincoli nell'area interessata dall'opera, ed in particolare quelli discendenti dalle leggi nn. 1089/39, 1497/39, 431/85 e dalla legge regionale n. 78/76.
In data 1 febbraio 1997, prot. n. 63 l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, gruppo XXX - divisione regionale urbanistica, ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, copia della deliberazione del comune di Messina n. 42/C del 21 maggio 1996, resa esecutiva dal CO.RE.CO., sezione provinciale di Messina, con decisione n. 23279 del 6 giugno 1996, prot. n. 20309, con la quale, vista la relazione di compatibilità territoriale, prot. n. 11242 del 23 giugno 1995, redatta dalla divisione tecnica urbanistica, costituente parte integrante del provvedimento, ha espresso parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Dalla sopracitata relazione di compatibilità territoriale si evince che l'area interessata ricade, nel vigente piano regolatore generale, parte in zona "E" agricolo e parte nella fascia di rispetto stradale, l'edificio della C.P. ricade quasi interamente in zona "E" ed è posto a circa m. 100 dal torrente e circa m. 25 dalla strada provinciale, secondo le previsioni del progettista, per quanto riguarda la tutela ed i vincoli di cui alle leggi nn. 1089/39, 1497/39, 431/85 e dalla legge regionale n. 78/76 si fa presente che non ricorrono i disposti di cui alle leggi nn. 1089/39 e 1497/39, per quanto riguarda l'art. 1 della legge n. 431/85 (lettera C), l'ufficio non è in possesso dell'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui allo stesso articolo, ...si hanno indicazioni relative all'eventuale vincolo idrogeologico, viene rispettato l'art. 15 (lettera C) della legge regionale n. 78/76 poiché l'area ricade nella fascia compresa tra i mt. 500 e i mt. 1.000 dalla battigia.
Dalla relazione tecnica allegata al progetto si evince:
La costruzione della cabina primaria di trasformazione 150/20 KV e dei relativi raccordi si rendono necessari per far fronte all'incremento della richiesta di energia elettrica dell'utenza ricadente nel territorio di Giampilieri e comuni limitrofi.
La scelta del sito della cabina è dovuta alle peculiari caratteristiche di giacitura, accessibilità, resistività elettrica e vicinanza al baricentro dei carichi elettrici ed alla facilità di interconnessione alla rete esistente a 150 KV e 20 KV.
Il terreno scelto per la costruzione della cabina è situato al Km. 1,200 della S.P. Culturi, che garantisce direttamente l'accesso all'impianto.
L'area, di circa 8.000 mq., impegna la quota parte della particella n. 467 del foglio di mappa n. 214 del comune di Messina.
L'alimentazione a 150 KV della cabina primaria sarà assicurata direttamente dall'elettrodotto aereo esistente delle F.S. Contesse-Roccalumera, che passa all'interno dell'area della cabina.
La cabina primaria si compone di una sezione all'aperto e di una all'interno di un edificio.
La sezione all'aperto, che potrà essere anche di tipo blindata, sarà costituita dall'apparecchiatura a 150 KV, n. 2 montanti linea, n. 2 montanti trasformatori e le sbarre.
Vi sono inoltre n. 2 trasformatori con isolamento in olio a raffreddamento naturale, aventi potenza di 16 MVA e rapporto di trasformazione 150.000/21.600 V.
La sezione all'interno dell'edificio comprenderà il quadro di distribuzione a 20 KV, il quadro servizi ausiali a c.a. e a c.c., il quadro protezioni, controllo e manovre, gli armadi con le apparecchiature di telecontrollo, i raddrizzatori e le batterie di accumulatori a 110 e 24 V c.c.
Tutti gli interruttori sia lato 150 KV che 20 KV saranno previsti di comando elettrico a distanza.
L'edificio sarà realizzato con strutture modulari in c.a. prefabbricate, di dimensioni ridotte, al fine di contenere, per quanto possibile, l'impatto ambientale sul territorio.
L'edificio avrà una superficie coperta di mq. 131,00 (altezza fuori terra m. 3,90) ed un volume vuoto per pieno di 511,00 mc.
Dal quadro di distribuzione a M.T. partiranno le dorsali delle linee di distribuzione in cavo con conduttore di rame 3 x (1x120) mmq. ad isolamento estruso.
Per le linee che avranno aereo i cavi in uscita dal quadro a M.T. verranno attestati a sostegni a traliccio posti alla periferia della cabina da dove partiranno le linee aeree con conduttore di alluminio-acciaio di 150 mmq.
Per tutto quanto precede, è del parere che le opere relative alla costruzione della C.P. a 150/20 KV in Giampilieri e relativi raccordi a 150 KV, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sono condivisibili in quanto compatibili con l'assetto territoriale nel rispetto dei considerata che precedono.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 487 del 13 marzo 1997 e di autorizzare il progetto di che trattasi ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 487 del 13 marzo 1997 e con le condizioni poste dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, il progetto relativo alla costruzione della C.P. a 150/20 KV e relativi raccordi a 150 KV in località Giampilieri del comune di Messina.

Art. 2

La società ENEL S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che saranno vistati da questo Assessorato:
1)  relazione tecnica delle opere da realizzare;
2)  corografia 1:25.000 con indicata l'ubicazione della C.P. e relativi raccordi a 150 KV;
3)  stralcio foglio di mappa n. 214 comune di Messina, scala 1:2.000;
4)  planimetria dell'impianto, scala 1:500;
5)  sezione longitudinale, scala 1:100;
6)  elaborato architettonico dell'edificio quadri MT/bt, scala 1:100 (tav. 014);
7)  stralcio piano regolatore generale di Messina, scala 1:10.000;
8)  documentazione fotografica.

Art. 4

La società ENEL S.p.A. ed il comune di Messina sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2393)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto dell'Ente ferrovie dello Stato relativo alla soppressione di un passaggio a livello della linea ferroviaria Palermo-Messina.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica, in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota n. I/VDP. P.R. PL/136 del 20 marzo 1996, con la quale l'Ente ferrovie dello Stato S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, il progetto relativo ai lavori di soppressione del passaggio a livello al Km. 105+907 della linea ferroviaria Palermo-Messina mediante sottovia al Km. 105+968 circa e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente;
Vista la nota assessoriale prot. n. 96791/U del 18 luglio 1996, con la quale il comune di Caronia è stato invitato ad esprimere il proprio avviso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione del commissario straordinario n. 48 del 15 ottobre 1996, munita dell'attestazione del segretario comunale del positivo riscontro da parte del CO.RE.CO., con la quale il comune di Caronia ha espresso parere favorevole al progetto di che trattasi;
Vista la nota n. 228 del 17 marzo 1997, con la quale l'Ente ferrovie dello Stato S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato gli atti integrativi al progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 1203/cc del 24 maggio 1996, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, sezione archeologica, autorizza i lavori previsti; tuttavia poiché l'area interessata da essi e indiziata di presenze archeologiche, richiede che tutti gli sbancamenti e i movimenti di terra vengano eseguiti sotto la costante sorveglianza del suo personale, la data di inizio lavori dovrà essere comunicata con congruo anticipo al fine di predisporre la sorveglianza;
Vista la nota prot. n. 3418/96 del 20 febbraio 1997, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina esprime parere favorevole al progetto ex legge n. 431/85;
Vista la nota prot. n. 19651 del 26 giugno 1997, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, sezione II esprime parere favorevole al progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, a condizione che l'esecuzione delle opere non alteri l'equilibrio esistente;
Visti gli elaborati progettuali consistenti in:
1)  relazione tecnica illustrativa;
2)  planimetrie, profilo, sezioni tipo;
3)  stralcio P.U.C. n. 9;
4)  stralcio P.U.C. n. 9 con evidenziata la variante di che trattasi;
Visto il parere n. 17 del 22 luglio 1997 espresso dal gruppo XXX/DRU, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato che:
-  la variante proposta consiste nella eliminazione del passaggio a livello sito al Km. 108+987 della linea ferroviaria PA-ME tramite la realizzazione di un sottovia con scatolare in c.a. e rampe di raccordo alla S.S. 113;
-  lo scatolare in c.a. presenta dimensioni utili interne di mt. 7,50x5,00;
-  le rampe di raccordo in progetto presentano uno sviluppo complessivo di mt. 360 ed è composta da una carreggiata di mt. 7,50 a due corsie con cunette;
-  il comune interessato si è espresso favorevolmente a mezzo di delibera del commissario straordinario n. 48 del 25 ottobre 1996;
-  la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso parere favorevole al progetto ex legge n. 431/85, con nota n. 3418/96 del 20 febbraio 1997;
-  la Soprintendenza ai beni culturali ed ambien-tali di Messina, sezione archeologica, ha autorizzato il progetto con provvedimento n. 1203/cc del 24 maggio 1996;
-  l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso parere favorevole ex art. 13 della legge n. 64/74 con provvedimento n. 19651 del 26 giugno 1997;
Ritenuto che:
-  poiché il progetto proposto rientra nel "Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello" di cui alla legge n. 189 del 10 maggio 1983 e che l'Ente FF.SS. risulta istituzionalmente competente, appare corretta la procedura di cui ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 invocata dall'ente;
-  la variante di che trattasi risulta di modesta entità e compatibile con l'assetto territoriale.
E' del parere che il progetto di variante relativo alla eliminazione del passaggio a livello al Km. 105+987 della linea ferroviaria Palermo-Messina, costituito dai sopra elencati atti ed elaborati, risulta compatibile con l'assetto territoriale del comune di Caronia e, pertanto, è meritevole di autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95";
Ritenuto di poter condividere il sopra riportato parere espresso dal gruppo XXX/DRU n. 17 del 22 luglio 1997;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15, e in conformità al parere n.17 del 22 luglio 1997 espresso dal gruppo XXX/DRU ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in premessa riportato, e con le prescrizioni poste dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina e dall'ufficio del Genio civile, il progetto relativo alla soppressione del passaggio a livello al Km. 105+907 della linea ferroviaria Palermo-Messina mediante sottovia al Km. 105+968 circa e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente.

Art. 2

L'Ente FF.SS. resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

L'Ente FF.SS. e il comune di Caronia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2395)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Annullamento del piano di lottizzazione della ditta Lavaggi Giovanna, ricadente nel territorio del comune di Mascali.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Viste le altre leggi che regolano la materia dell'urbanistica;
Vista la delibera consiliare del comune di Mascali n. 93 del 29 aprile 1989, vistata dalla C.P.C. di Catania nella seduta del 6 giugno 1989, n. 29479, con la quale si approva il piano di lottizzazione della ditta Lavaggi Giovanna;
Vista la nota del gruppo XXVIII della D.R.U., prot. n. 6813 dell'11 maggio 1996 indirizzata al sindaco del comune di Mascali, nonché alla ditta Lavaggi Giovanna, con la quale è stata contestata la legittimità del piano di lottizzazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 integrato dall'art. 2 della legge regionale n. 28/91.
Rilevato che nel termine di 30 giorni, fornito dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il comune non ha controdedotto alle contestazioni formulate dal gruppo XXVIII della D.R.U. con la nota sopracitata;
Vista la nota prot. n. 362 del 7 settembre 1996, con la quale il gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91, gli atti e gli elaborati per il parere di competenza;
Visto il voto n. 512 del 2 luglio 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Rilevato:
-  che con nota prot. n. 6813 dell'11 maggio 1996, gruppo XXVIII D.R.U., l'A.R.T.A. ha contestato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 integrato dall'art.2 della legge regionale n. 28/91, la legittimità del piano di lottizzazione in oggetto osservando quanto segue:
1 -  il P. di L. non è conforme al P. diF. vigente e, pertanto, si richiamano le disposizioni vigenti che non consentono che i P. di L.possano variare le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente;
2 -  considerando che l'area del P. di L. ricade parte in zona B1, parte in zona C1, parte in zona F/8 e parte in area destinata a sede stradale, si rileva l'inammissibilità della proposta del piano attuativo di iniziativa privata e che il P. di L. non può estendersi a due zone omogenee residenziali, trasferendo cubatura da una zona all'altra e modificando le caratteristiche morfologiche definite dai parametri edilizi fissati per ogni zona omogenea.
Inoltre, l'area interessata dal P. di L. non poteva comprendere la zona per attrezzature pubbliche F/8 di cui al D.M. 2 aprile 1968 e la sede stradale in quanto compete all'iniziativa pubblica attivare procedimenti di variante che interessano l'assetto viario dello strumento urbanistico generale ed attivare i procedimenti per la utilizzazione delle aree per attrezzature pubbliche previste dal P.di F.vigente nel rispetto delle disposizioni vigenti;
3 -  considerato che il regolamento edilizio dispone che gli indici relativi alle zone omogenee "si intendono territoriali", che tutte le aree per attrezzature pubbliche corrispondenti a 18 mq. per abitante insediato, cioè per ogni 100 mc. di edilizia residenziale dovevano essere reperite nell'ambito dell'area oggetto del P. di L.
Invece, dagli elaborati risulta che parte delle aree destinate a verde pubblico, in rapporto agli abitanti da insediare, sono state ubicate all'esterno della zona C1, cioè in zona F/8, mentre parte delle aree per le attrezzature di interesse comune e per le attrezzature scolastiche sono state monetizzate, senza tra l'altro che la fattispecie in ordine alla monetizzazione sia prevista da apposita norma del P. di F. vigente;
4 - che una parte delle zone a parcheggio pubblico in rapporto agli abitanti insediati risultano previste parte in zona destinata a sede stradale del P. di F. vigente;
-  che nei termini di 30 giorni fissati dall'Assessorato né oltre tale termine sono pervenute controdeduzioni in merito alle contestazioni formulate dall'A.R.T.A. con la nota sopracitata;
Ritenuto:
-  che si possano condividere le contestazioni formulate dall'A.R.T.A. con la nota anzicitata;
- che in merito alla contestazione formulata al punto 3) parzialmente condivisibile nella motivazione occorre osservare che le disposizioni contenute nell'art. 14 della legge regionale n. 71/78 sono da considerare prevalenti rispetto alla norma di regolamento edilizio per cui in linea generale è possibile la monetizzazione delle aree da cedere al comune, relative alle opere di urbanizzazione secondaria quando le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione.
Tutto quanto sopra premesso, rilevato, ritenuto, è del parere che siano fondate le contestazioni formulate dall'A.R.T.A. con la nota prot. n. 6813/U dell'11 maggio 1996 e che, pertanto, il P.di L.in oggetto sia da annullare ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal C.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 512 del 2 luglio 1997 in premessa riportato, il piano di lottizzazione della ditta Lavaggi Giovanna ricadente nel territorio del comune di Mascali.

Art. 2

E' allegato al presente decreto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 512 del 2 luglio 1997.

Art. 3

Il comune di Mascali resta onerato a revocare in via di autotutela tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti all'approvazione del piano di lottizzazione di che trattasi.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere notificato a cura del sindaco del comune di Mascali al progettista del piano di lottizzazione, alla ditta Lavaggi Giovanna e pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2381)
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DECRETO 18 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL relativo alla realizzazione di una cabina primaria nel comune di Bivona.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota n. 45065 del 15 novembre 1996, con la quale l'ENEL ha trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di autorizzazione alla costruzione della cabina primaria a 150/20 KV, ricadente nel comune di Bivona, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991;
Visto il decreto n. 127 del 28 aprile 1980 con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Bivona;
Vista la deliberazione favorevole del consiglio comunale di Bivona n. 19 del 28 febbraio 1997 legittimata dal CO.RE.CO. di Agrigento nella seduta del 21 marzo 1997, decisione n. 2726/2134;
Vista la nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, prot. n. 9614 del 30 dicembre 1996, dalla quale risulta che l'area di che trattasi non risulta vincolata ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/65;
Visto il parere favorevole a condizioni n. 892 espresso dal Genio civile di Agrigento, prot. n. 4948/5009/97 del 5 agosto 1997;
Visto il progetto costituito dai seguenti atti ed elaborati:
 1)  corografia;
 2)  estratto di mappa foglio 29 - scala 1:2.000;
 3)  stralcio P. di F.;
 4)  planimetria dell'impianto - scala 1:500;
 5)  sezione longitudinale A-A - scala 1:100;
 6)  elaborato architettonico - scala 1:100;
 7)  documentazione fotografica;
 8)  relazione tecnica descrittiva;
 9)  parere Genio civile di Agrigento n. 892;
10)  delibera consiglio comunale di Bivona n. 19 del 28 febbraio 1997;
Visto il parere favorevole n. 9 del 17 ottobre 1997, espresso dal gruppo XXXI della D.R.U. ai sensi della legge regionale n. 40/95;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere e, conseguentemente, autorizzare il progetto di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Alle condizioni espresse dal Genio civile di Agrigento con il parere n. 892, prot. n. 4948/5009/97 del 5 agosto 1997 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, è autorizzato il progetto presentato dall'ENEL per la realizzazione della cabina primaria a 150/20 KV ricadente nel comune di Bivona.

Art. 2

L'ENEL resta onerato, prima dell'inizio delle opere, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati in premessa citati, nonché il parere n. 9 del 17 ottobre 1997 espresso dal gruppo XXXI della D.R.U.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'ENEL ed al comune di Bivona per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 18 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2384)
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ASSESSORATO

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI


DECRETO 15 settembre 1997.
Modalità erogative del contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo in favore dei soggetti previsti dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, art. 5.
L'ASSESSORE

PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI

ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i DD.PP.RR. 17 dicembre 1953, n. 1113 e 6 agosto 1981, n. 485, recanti: «Norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti»;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, recanti: «Norme sul Governo e sull'Amministrazione della Regione siciliana»;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernente «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, recante: «Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea», che ha provveduto, tra l'altro, a disporre un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo (art. 5) in favore di tutti i titolari di licenza o autorizzazione in servizio di piazza (taxi) o di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente abilitante anche al servizio di piazza (art. 14, comma 3°, legge 15 gennaio 1992, n. 21);
Visto il decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 20, 1° comma e tab. A nn. 13 e 14), concernente armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli olii minerali e visto, altresì, il decreto legislativo 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243 (art. 18);
Visto il decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 1994 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1994), concernente «Modalità di applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche e da piazza»;
Considerato che la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (art. 5, 3° comma) fa riferimento - per le modalità erogative del contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo - al decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 1994, nonché al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 17 e 20, nonché tab. A, nn. 13 e 14) e, conseguentemente, anche all'art. 18 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
Vista la legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, concernente: «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999»;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16 (art. 16, IV comma), con la quale è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 3 miliardi sul cap. 48632 per le finalità previste dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (art. 5);
Ritenuto di dover provvedere alla determinazione del procedimento per l'erogazione del contributo di che trattasi, nella puntuale applicazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Rilevato che il presente decreto, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3, primo comma, lett. c), va sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in quanto trattasi di atto programmatorio di spesa prevista dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (artt. 5 e 8), anche se l'erogazione del contributo sulle spese di gestione è demandata ad una fase successiva;

Decreta:


Art. 1

Per la concessione dei contributi sulle spese di gestione dell'autoveicolo (art. 54, primo comma, lett. a, b, c, f del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) previsti dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (art. 5) integrata dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 16 (art. 16, IV comma), nonché del motoveicolo (art.53, primo comma, lett. a, b, c del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) alla cui attività di trasporto si applicano le stesse disposizioni previste dalla citata legge regionale (art. 7, legge regionale 6 aprile 1996, n. 29), il titolare della licenza del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposita istanza in carta legale conformemente allo schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente decreto.
La predetta istanza deve contenere, a pena di esclusione dall'istruttoria per l'erogazione del contributo, i seguenti dati e documenti allegati:
a)  le proprie generalità, il domicilio ed il codice fiscale;
b)  la tipologia del servizio prestato;
c)  certificato della competente Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, attestante l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di vei-coli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in conformità alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (art. 6) e della successiva legge regionale 6 aprile 1996, n. 29
(art. 3);
d) copia autentica dell'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio di noleggio con conducente o della licenza comunale all'esercizio del servizio taxi;
e) copia autentica della carta di circolazione, da cui si possano riscontrare i dati identificativi del veicolo ivi compreso il tipo di alimentazione (benzina, gasolio e/o G.P.L.), nonché la titolarità del mezzo di trasporto medesimo;
f)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 4) e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'interessato si impegni a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale competente ogni variazione ai dati ed ai documenti menzionati dalle lettere da a) a c).
Il richiedente dovrà, altresì, presentare entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bimestre, ai fini del pagamento della rata di contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei giorni di effettivo servizio prestato nel bimestre di riferimento tenendo presente che il contributo verrà calcolato sulla base massima di 26 giorni lavorativi per ogni mese e che dalla predetta base verranno detratti mensilmente, in misura proporzionale, i giorni di assenza ovvero di durata della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione.
La dichiarazione di cui al comma precedente dovrà contenere il visto della competente autorità comunale dal quale debbono risultare:
1)  il possesso della licenza o dell'autorizzazione;
2)  l'inesistenza di provvedimenti di sospensioni o di revoca;
3)  gli eventuali periodi di interruzione del servizio o per malattia o per altra causa;
4)  la convalida di quant'altro inserito nella dichiarazione dell'interessato.

Art. 2

Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di L. 1.200.000 ed è pagato in sei rate bimestrali (art. 5, 1° comma, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29). Per l'anno 1997, tenuto conto che l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1997, n. 16 (art. 16, IV comma) è intervenuta in data 31 maggio 1997, gli interessati dovranno presentare - in via transitoria - l'elenco di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 contestualmente all'istanza di cui al 1° comma dell'art. 1 e decorrente dal 1° gennaio al bimestre antecedente.

Art. 3

L'Assessorato regionale del turismo procede, accertata la regolarità dell'istanza prodotta dal richiedente e della documentazione prescritta all'art. 1 del presente decreto, alla liquidazione ed al pagamento delle rate bimestrali del contributo sulla base dei parametri previsti dal decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243 (art. 18, 1° comma, lett. a, b, c, d), nonché del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 1994 e del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 20 e tab A n. 13 e 14). L'importo del contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (art. 5), non potrà dunque eccedere la misura annuale di L. 1.200.000 e quella bimestrale di L. 200.000.

Art. 4

Con successivo decreto si provvederà - nella puntuale osservanza delle condizioni previste dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (art.11, 2° comma) e successive modifiche ed integrazioni - ad impegnare lo stanziamento previsto dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 16 (art. 16, 4° comma) e contenuto nel cap. 48632 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 5

Il presente decreto, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art.3, 1° comma, lett. c), sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 1997.
  STRANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 ottobre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 104.
Allegato

(Domanda in carta legale e firma autentica)

All'Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
Gruppo IV/TR
Via Notarbartolo, 9
90100 PALERMO
......l....... sottoscritt....... nat....... il   
(prov. )  
residente a  (prov.
via/piazza  n. C.A.P.  
codice fiscale   , titolare di licenza per servizio di taxi o autorizzazione per servizio di noleggio con con- 
ducente nr.   rilasciata dal comune di  
(prov.   ) in data per 
l'autoveicolo fabbrica e tipo   targato  

alimentato mediante benzina/benzina verde/gasolio/GPL;

Chiede

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 l'erogazione del contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo e, a tale scopo, allega i seguenti documenti:
a)  certificato della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attestante l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in conformità alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (art. 6) e della successiva legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (art. 3);
b)  copia autentica dell'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio di noleggio con conducente o della licenza comunale all'esercizio del servizio di taxi;
c) copia autentica della carta di circolazione, da cui si possano riscontrare i dati identificativi del veicolo, ivi compreso il tipo di alimentazione (benzina e/o GPL, gasolio), nonché la titolarità del mezzo di trasporto medesimo;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 4) e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'interessato si impegni a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati ed ai documenti allegati.
(97.48.2444)
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CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa l'11 giugno 1997 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto da Federazione provinciale lavoratori funzione pubblica ed altra contro Regione siciliana ed altro.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. 1997, n. 857
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione prima, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 1574/97 proposto dalla Federazione provinciale lavoratori funzione pubblica (C.G.I.L.) e dalla Federazione regionale lavoratori funzione pubblica (C.G.I.L.), in persona dei rispettivi segretari pro-tempore, elettivamente domiciliati in Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo studio dell'avvocato Pompeo Mangano, che li rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;

contro

la Regione siciliana e l'Assessorato regionale alla Presidenza della Regione siciliana, in persona del Presidente della Regione e dell'Assessore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

per l'annullamento

della nota 8 marzo 1997, n. 114 Gr. Dir., con la quale il Direttore regionale ha disposto una nuova articolazione dell'orario di lavoro per il personale delle Direzioni regionali per i rapporti extraregionali e per la programmazione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni regionali intimate;
Designato relatore alla camera di consiglio dell'11 giugno 1997 il consigliere avvocato Salvatore Veneziano;
Uditi l'avvocato A. Lombardo, in sostituzione dell'avvocato P. Mangano per il ricorrente e l'avvocato dello Stato G. Dell'Aira per le amministrazioni intimate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO

Con ricorso depositato il 30 aprile 1997, e notificato il successivo 15 maggio, le organizzazioni sindacali ricorrenti - già firmatarie degli accordi sindacali decentrati relativi alla disciplina della flessibilità dell'orario del personale delle Direzioni regionali per la programmazione e per gli affari extraregionali, recepiti con decreti dell'Assessore alla Presidenza n. 156 del 9 agosto 1996 e n. 458 del 29 agosto 1996 - hanno impugnato ex art. 28, legge 20 maggio 1970, n. 300, la nota con la quale il Direttore regionale ha unilateralmente modificato l'articolazione dell'orario di lavoro del personale delle due Direzioni regionali.
Lamentando che la citata nota integra comportamento antisindacale, le organizzazioni sindacali hanno dedotto le seguenti censure:
1)  violazione dell'art. 3, legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e dei decreti presidenziali della Regione siciliana 30 gennaio 1993 e 20 gennaio 1995, n. 11.
L'art. 3, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 38/91 devolve alla contrattazione collettiva la materia dell'orario di lavoro del personale regionale. Detta previsione ha trovato concreta attuazione, in esecuzione anche dei decreti presidenziali della Regione 30 gennaio 1993 e 25 gennaio 1995, negli accordi sindacali decentrati relativi alla disciplina della flessibilità dell'orario del personale delle Direzioni regionali per la programmazione e per gli affari extraregionali, recepiti con decreti dell'Assessore alla Presidenza n. 156 del 9 agosto 1996 e n. 458 del 29 agosto 1996, che la nota impugnata ha unilateralmente modificato;
2)  violazione dei diritti sindacali per violazione dell'art. 7, legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.
Gli accordi sindacali decentrati nn. 156 e 458 del 1996 dovevano continuare a spiegare efficacia sino alla conclusione di nuovi accordi e, comunque, in quanto recepiti con decreto del Presidente della Regione, non potevano essere derogati dal Direttore regionale.
L'Amministrazione regionale si è costituita in giudizio senza spiegare difese.
Alla camera di consiglio dell'11 giugno 1997 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione.
DIRITTO

Osserva preliminarmente il collegio che la risoluzione della presente controversia presuppone l'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. e), della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, norma che devolve ad accordi sindacali la regolamentazione dell'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale.
Il collegio, però, nutre dubbi sulla legittimità costituzionale della citata norma per le considerazioni che seguono:
1)  le materie dell'ordinamento degli uffici e del rapporto di impiego del personale dipendente dall'Amministrazione regionale è devoluto, dall'art. 14, lett. p) e q) dello Statuto regionale, alla competenza legislativa esclusiva dell'Assemblea regionale siciliana, da esercitarsi nei limiti dei principi di grande riforma economico-sociale, desumibili dalla legislazione statale.
La stessa Corte costituzionale ha, per altro di recente, esercitato il potere di controllo sul rispetto di tale limite, dichiarando costituzionalmente illegittime norme adottate dall'Assemblea regionale siciliana che si ponessero in contrasto con principi scaturenti dalla legislazione statale (Corte costituzionale n. 385 del 1991 e n. 224 del 1994).
Nell'esercizio di siffatte competenze legislative è stata adottata ed emanata la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 al dichiarato scopo di adeguare lo stato giuridico del personale regionale alla disciplina della legge 29 marzo 1983, n. 93 (art. 1) e prevedendo la devoluzione ad accordi sindacali di numerosi «aspetti dell'organizzazione del lavoro presso l'Amministrazione regionale e del rapporto d'impiego», tra i quali «e) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto» (art. 3);
2)  il legislatore nazionale, con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha successivamente autorizzato il Governo ad emanare norme delegate finalizzate «al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione»; il secondo comma dello stesso articolo prevede, altresì, che «i principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». Detta qualificazione è stata, per altro, confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 383 del 7 novembre 1994;
3)  tra i punti più qualificanti della c.d. riforma del pubblico impiego, che ha trovato concreta realizzazione in campo nazionale con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è possibile individuare - anche alla luce delle norme del citato decreto delegato - la valorizzazione delle funzioni dirigenziali, da una parte, ed il ridimensionamento della partecipazione sindacale alla funzione organizzativa dell'attività lavorativa, come emerge in modo evidente dalle previsioni delle lett. g), punto 1), (prevedere: 1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;) e lett. a) (...prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;) dell'art. 2, legge n. 421/92;
4)  ritiene, quindi, il collegio che le previsioni della legge regionale n. 38/91 si pongano in contrasto con i principi di cui all'art. 2 della legge n. 421 del 1992, in quanto finalizzate ad introdurre nell'ordinamento legislativo regionale una disciplina legislativa - quella di cui alla legge n. 93 del 1983 rispetto alla quale l'art. 2, legge n. 421/92 intendeva innovare profondamente, e conseguentemente in contrasto con principi di grande riforma economico-sociale (art. 2, comma 2, legge n. 421/92). In particolare, per quanto attiene alla presente controversia, la previsione dell'attribuzione agli accordi sindacali della materia dell'orario di lavoro dei dipendenti regionali (art. 3, comma 1, lett. e), legge regionale n. 38/91) si pone in contrasto con i principi relativi all'attribuzione ai dirigenti dei poteri organizzativi e di gestione del personale ed al mutamento delle forme di partecipazione sindacale ai processi decisionali in materia di organizzazione del lavoro;
5)  né appare ostativa la circostanza che la legge regionale n. 38/91 sia antecedente alla legge n. 421/92, recante i nuovi «principi di grande riforma economico-sociale» giacché la Corte costituzionale, proprio in riferimento da una legge della Regione siciliana, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con una sopravvenuta norma fondamentale di riforma economico-sociale (sentenza n. 153 dell'8 maggio 1995).
In particolare, il collegio ritiene che per esigenze di certezza del diritto - oltre che per ragioni di rispetto dell'ambito di autonomia spettante alle Regioni a statuto speciale - non sia possibile ricorrere ad un meccanismo analogo a quello che consente al giudice investito della controversia di applicare direttamente la normativa comunitaria anche contrastante con norme legislative nazionali.
Ed invero, per un verso, solo una pronunzia della Corte costituzionale appare idonea all'eventuale eliminazione "erga omnes" della norma regionale, mentre, per altro verso, appare corretto che l'esame di compatibilità tra la norma regionale ed i principi di grande riforma sia svolto - con le prescritte garanzie di contraddittorio - dal medesimo organo competente a pronunziarsi sui ricorsi del Commissario dello Stato.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia di Palermo - sezione prima - dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 1, lett. e), legge regionale n. 38 del 19 giugno 1991; conseguentemente solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma citata per violazione dell'art. 14, Statuto regionale e contrasto con i principi di grande riforma economico-sociale desumibili dall'art. 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente dell'Assemblea regionale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 giugno 1997 con l'intervento dei signori magistrati:
-  dott. Giovanni Castiglione - presidente;
-  dott. Calogero Ferlisi - consigliere;
-  avv. Salvatore Veneziano - consigliere-estensore.
Depositata in segreteria l'11 settembre 1997.
  Il direttore: MENDOLA 

(97.52.2677)
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PRESIDENZA

Sostituzione di componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Ragusa.

Con D.P. n. 424/Gr. XV/S.G. del 28 novembre 1997, la dott.ssa Vernuccio Antonia, nata a Modica l'8 dicembre 1951, ed ivi residente in corso Vittorio Emanuele, n. 19, la dott.ssa Teresa Napolitano, nata a Modica il 10 agosto 1947, ed ivi residente in via Medaglie d'Oro e la dott.ssa Franca Stornello, nata a S. Mart. Siccomaro (PV) il 16 dicembre 1955, residente in via Liguria n. 43, Pozzallo, sono state nominate, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Ragusa in sostituzione del dott. Pasquale Bellassai, della dott.ssa Concetta Corsello e del dott. Saverio Nicastro, dimissionari.
(97.49.2505)
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Nomina di un componente del consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.

Con D.P. n. 425/Gr. XV/S.G. del 28 novembre 1997, ai sensi dell'art. 4 lett. i) della legge regionale 1 agosto 1997, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, il prof. Giuseppe Bellafiore è stato nominato componente del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali in rappresentanza dell'Associazione nazionale Italia nostra.
(97.49.2507)
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Nomina di un componente della commissione provinciale per la determinazione dell'espropriazione di Trapani.

Con D.P. n. 431/Gr. XV/S.G. del 28 novembre 1997, il sig. Di Girolamo Antonino è stato nominato componente della commissione provinciale per la determinazione dell'espropriazione di Trapani, di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
(97.49.2504)
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Ricostituzione del comitato previsto dall'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Con decreto n. 7755 del 18 agosto 1997 dell'Assessore alla Presidenza è stato ricostituito il comitato, previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 73 del 3 maggio 1979, nella seguente composizione:
-  Segretario generale della Presidenza pro-tempore - presidente;
-  Direttore regionale preposto alla Direzione servizi di quiescenza, previdenza e assistenza - pro-tempore;
-  Direttore regionale preposto alla Direzione regionale del personale e dei servizi generali - pro-tempore;
-  avv. Francesco Nicosia;
-  sig.ra Adriana Palmeri;
-  sig. Fragale Carmelo;
-  sig.ra Marcenò Pietra;
-  sig. Seidita Giuseppe.
Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Gaetana Cusimano.
(97.45.2213)
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Trasferimento di opera dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno al comune di Itala.

Con decreto n. 398/IV DR4 del 28 novembre 1997, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera ex Casmez relativa al progetto. n. 1110 Asilo infantile, sito nel comune di Itala (ME), al comune di Itala (ME) che provvederà all'iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(97.49.2508)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1997.
ESERCIZIOFINANZIARIO

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

ERARIO - F.R.A.O. - P.I.M. - F.S.N.


  Regione siciliana Incassi Pagamenti Differenze 
1.  Fondo di cassa al 31 dicembre 1996      29.601.946.935 -.000.000 -.000.000 

2. Gestione di bilancio:
2.1 entrate finali      10.962.372.213.598 -.000.000 -.000.000 
2.2 spese finali (a)      -.000.000 9.558.331.651.754 1.404.040.561.844 
2.3 rimborso di prestiti      -.000.000 -.000.000 -.000.000 
2.4 accessione di prestiti      -.000.000 -.000.000 -.000.000 
Totale     10.962.372.213.598 9.558.331.651.754 1.404.040.561.844 

3. Gestione di tesoreria:
3.1 debiti di tesoreria      3.250.168.100.785 3.693.388.211.653 -    443.220.110.868 
3.2 crediti di tesoreria      -.000.000 -.000.000 -.000.000 
Totale     3.250.168.100.785 3.693.388.211.653 -    443.220.110.868 
4. Giro fondi fra B.S. e C.C.R.V.E.      3.121.580.346.288 3.121.580.346.288 -.000.000 
Totale complessiv     17.363.722.607.606 16.373.300.209.695 960.820.450.976 
5.  Fondo di cassa al 31 agosto 1997      -.000.000 990.422.397.911 960.820.450.976 
Totale a pareggi     17.363.722.607.606 17.363.722.607.606 -.000.000 


  Aziende foreste demaniali Incassi Pagamenti Differenze 
1.  Fondo di cassa al 31 dicembre 1996      138.310.446.609 -.000.000 -.000.000 

2. Gestione di bilancio:
2.1 entrate      2.219.375.954 -.000.000 -.000.000 
2.2 spese (a)      -.000.000 72.796.444.675 -      70.577.068.721 
3. Fondo di cassa al 31 agosto 1997      -.000.000 67.733.377.888 -.000.000 
Totale a pareggi     140.529.822.563 140.529.822.563 -.000.000 


SITUAZIONE GENERALE DELLE DISPONIBILITA' AL 31 AGOSTO 1997

1. Fondo di cassa regionale      990.422.397.911 
2. Fondo di cassa Azienda foreste demaniali      67.733.377.888 
3. Saldo dei c/c dei comuni ed altri enti considerati fra le risorse disponibili della Regione      16.957.407.901 
Total     1.075.113.183.700 


SITUAZIONE DEI DEBITI DI TESORERIA AL 31 AGOSTO 1997

BANCO DISICILIA

SICILCASSA


1. Depositi provvisori
1.1  Ai sensi legge regionale
n. 119/80      8.814.903.261 9001* -000000. 99001* 4.573.779.358 4.241.123.903 
1.2  Altri depositi provvisori      2.199.540.138.421 9009* 2.521.839.743 99009* 2.164.648.656.393 37.413.321.771 
Totale     2.208.355.041.682 719110 2.521.839.743 819110 2.169.222.435.751 41.654.445.674 

2.  Contabilità speciali
2.1  Prefetture      18.704.771.235 9101* 47.806.733 99101* 18.407.261.066 345.316.902 

2.2  Ispettorati ripartimenta-
li foreste      10.538.930 9102* -000000. 99102* -000000. 10.538.930 
2.3  Medici provinciali      -000000. 9103* -000000. 99103* -000000. -000000. 
2.4  Lavori pubblici      -000000. 9104* -000000. 99104* -000000. -000000. 
Totale     18.715.310.165 719120 47.806.733 819120. 18.407.261.066 355.855.832 

3.  Anticipazioni di cassa da
comuni, province ed altri
enti      2.075.091.053.652 9201* 1.871.899.109.188 99201* 353.000.000.000 3.593.990.162.840 
Totale     2.075.091.053.652 719130 1.871.899.109.188 819130 353.000.000.000 3.593.990.162.840 

4.  Altri movimenti di tesore-
ria
4.1  Prelievi da cc/cc postali
e vaglia del tesoro      15.225.134.498     1.375.699.345.121 99301 1.152.758.514.836 238.165.964.783 
Totale     15.225.134.498 719140 1.375.699.345.121 819140 1.152.758.514.836 238.165.964.783 
Totale general     4.317.386.539.997 719100 3.250.168.100.785 819100 3.693.388.211.653 3.874.166.429.129 


SITUAZIONE DEI CREDITI DI TESORERIA AL 31 AGOSTO 1997

BANCO DISICILIA

SICILCASSA


1. Anticipazioni di cassa
1.1  Ad ospedali, legge regionale n. 38/72      -000000. -000000. -000000. -000000. 
1.2  Ad altri enti      489.404.639 -000000. -000000. 489.404.639. 
Totale     489.404.639 -000000. -000000. 489.404.639 

2.  Conti correnti tesoreria centrale dello Stato
2.1  C/C 526 - Conto generale      39.236.458.051 -000000. -000000. 39.236.458.051 
2.2  C/C 439 - leggi nn. 492 e 493/75      -000000. -000000. -000000. -000000. 
2.3  C/C 531 - legge n. 183/76      -000000. -000000. -000000. -000000. 
Totale     39.236.458.051. -000000. -000000. 39.236.458.051 
Totale general     39.725.862.690. -000000. -000000. 39.725.862.690 


SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI

CONI COMUNI ED ALTRI ENTI AL 31 AGOSTO 1997


Saldo figurativo al 31 dicembre 199     2.116.629.460.038 
(+)  Accreditamenti della Regione, storni e rettifiche      28.193.210.027 
(-)  prelevamenti degli enti, storni e rettifiche      386.801.747.144 
(+)  Interessi maturati esercizio 1996      169.445.392 
(-)  Interessi versati all'erario      169.445.392 
Saldo figurativo al 31 agosto 199     1.758.020.922.921 

(-)  Prelevamenti della Regione (anticipazioni di cassa per esigenze tesoreria unica):
-  esercizi precedenti      6.326.807.033.652 
-  esercizio in corso      1.871.899.109.188 

(+)  Versamenti della Regione (rimborso anticipazioni di cassa per esigenze degli enti):
-  esercizi precedenti      4.252.716.000.000 
-  esercizio in corso      353.000.000.000 
(±)  Partite da sistemare      1.851.926.627.820 
Saldo effettivo al 31 agosto 199     16.957.407.901 


SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI

INTESTATI ALLA REGIONE SICILIANA PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997


n. 22721/526      1.655.140.500.275 175.380.549.169 8.270.628.958 1.822.250.420.486     10,10 
n. 23010/531      62.282.048.397 -000,000 -000,000 62.282.048.397     0,00 
n.  22866/489      -000,000 -000,000 -000,000 -000,000     DIV/0 
n.  22923/1012      422.933.056.387 479.351.731.869 156.833.659.735 745.451.128.521     76,26 
n. 22945/1034      1.967.635.173.770 3.936.171.043.397 5.047.890.850.708 855.915.366.459     (56,50) 
n. 20414      -000,000 294.137.340.295 142.956.340.295 151.181.000.000     DIV/0 
Total     4.107.990.778.829 4.885.040.664.730 5.355.951.479.696 3.637.079.963.863     (11,46) 


(97.49.2492)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Approvazione dello statuto del Consorzio di garanzia fidi COFIDI diCaltanissetta.
Con decreto n. 1637 del 20 novembre 1997 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato lo statuto del Consorzio di garanzia fidi COFIDI, con sede in Caltanissetta, cortile Conti, 2, così come modificato ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 15 aprile 1997, n. 6516 di repertorio e n. 2440 di raccolta, in notaio Nino Italico Amico di Caltanissetta ed ivi registrato in data 22 aprile 1997 al n. 790 - A1, depositato presso la CCIAA il 9 maggio 1997, annotato al n. 2433 del R.I. ed al n. 0077541 del R.E.A.
(97.49.2558)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare lavori urgenti nel comune di Ustica.
Con decreto n. 2406 del 24 novembre 1997 dell'Assessore per i lavori pubblici, è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori urgenti per il consolidamento ed adeguamento statico della radice di banchina del pontile a giorno in località Cimitero del comune di Ustica dell'importo di L. 500.000.000.
(97.49.2514)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 27 novembre 1997, n. 246.
Integrazione della circolare n. 228/DR del 27 marzo 1997 - Istituzione dell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica Reg. CEE n. 2092/91.
Agli Organismi di controllo autorizzati
ai sensi del decreto legislativo n. 220/95
Al Ministero politiche agricole
divisione agricoltura biologica
Agli I.P.A.
Alle Organizzazioni professionali agricole
All'E.S.A.
Alle Organizzazioni di rappresentanza del settore cooperativo
Agli ordini professionali dei tecnici agricoli
Con circolare n. 228/DR/97, quest'Amministrazione ha previsto la trasmissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, della seguente documentazione da parte degli operatori dell'agricoltura biologica:
1)  attestato di assoggettamento redatto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni applicative del Reg. CEE n. 2078/92;
2)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi di legge, attestante il possesso o la disponibilità dei terreni o della struttura di trasformazione;
3)  per i soggetti in forma associata statuto e atto costitutivo.
Per consentire un agevole espletamento delle procedure di controllo successive alla prima notifica, il termine di scadenza sopra precisato è fissato al 28 febbraio di ogni anno (per la corrente campagna 28 febbraio 1998).
La predetta documentazione potrà essere trasmessa all'Amministrazione, a cura degli organismi di controllo autorizzati, in allegato ad apposito elenco nominativo sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso organismo.
Considerato che la costituzione dell'elenco degli operatori dovrà avvenire entro il 31 marzo p.v., si ravvisa l'opportunità che gli organismi di controllo provvedano ad inviare, entro il 28 febbraio 1998, l'elenco degli operatori riconosciuti idonei alla data del 31 dicembre 1997, così come previsto dal comma 5, art. 8, del decreto legislativo n. 220/95.
Tale elenco regolarmente timbrato e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante dell'organismo, dovrà essere trasmesso in forma cartacea secondo le modalità del programma BIOL.
Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione degli organismi di controllo sull'obbligo del rispetto, da parte degli operatori che gestiscono più unità di produzione nella Regione, di quanto previsto dall'allegato III A, n. 9 del Reg. CEE n. 2092/91 (obbligo della notifica, della tenuta della contabilità e divieto di produzioni parallele nelle superfici convenzionali).
Si sottolinea, peraltro, che, nel caso di operatori "licenziati" che attuano la trasformazione e/o il condizionamento dei prodotti, l'allegato III B prescrive che devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti conformemente alle norme di produzione previste nel presente regolamento.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

(97.52.2675)
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ASSESSORATO

DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 14 novembre 1997, prot. n. 60605.
Variazioni al «Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997» diramato con circolare n. 3 del 30 gennaio 1997.
Al Gruppo  7 - Tesoro
Al Gruppo  9 - Bilancio
Al Gruppo 18 - Interventi Stato
Alla Ragioneria centrale bilancio e finanze
Alla Direzione finanze e credito
Alla Direzione regionale delle entrate in Sicilia
Alla Ragioneria regionale dello Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato in Sicilia
Alle Direzioni provinciali del tesoro in Sicilia
Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette
e, p.c.  Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana 

Alla Corte dei conti
Sezione di controllo
Al Ministero del tesoro
Ragioneria generale dello Stato
-  I.G.B.
-  I.G.F. - Divisione IX
-  I.G.S.S.M. - Divisione V
-  I.G.E.S.P.A.
Al Ministero delle finanze
Dipartimento delle entrate
Centro informativo
Divisione XVIII
Si comunica che in esecuzione dell'art. 17 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, concernente «Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti» si è provveduto all'istituzione del capitolo di entrata n. 5441.
Con decreto assessoriale n. 2975 del 16 settembre 1997 è stato altresì istituito il capitolo n. 2050 in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Con vari decreti assessoriali di variazione di bilancio sono stati trasformati in capitoli di competenza i capitoli aggiunti nn. 3216, 4772 e 4832 del capo 11 - Bilancio nonché istituito il capitolo n. 3743.
A seguito di richiesta della Direzione finanze e credito di questo Assessorato di cui alle note n. 305167 del 10 settembre 1997, n. 308088 del 3 ottobre 1997 e n. 309185 del 24 ottobre 1997 si rende necessario infine istituire, in analogia con quanto operato dallo Stato, appositi articoli ai capitoli di entrata nn. 1023, 1024, 1025, 1026 e 1171.
In conseguenza di quanto precede, si rende pertanto necessario apportare al quadro di classificazione delle entrate per l'anno in corso le variazioni riportate nell'annessa tabella.
Si pregano le amministrazioni in indirizzo di volere provvedere alla diffusione della presente nota presso i dipendenti uffici cui spetta curare l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.
Si fa presente che la stessa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: TRICOLI 


VARIAZIONI AL QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DELLA REGIONE SICILIANA - ESERCIZIO 1997

Capo 06 - IMPOSTEDIRETTE


  1023 Imposta sul reddito delle persone fisiche     P                 N 1 1 1
  22     Versamenti dovuti a seguito dell'accertamento con adesione 
  24     Versamenti dovuti a seguito di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento e di rinuncia all'istanza di accertamento con adesione 
  1024 Imposta sul reddito delle persone giuridiche     P                 N 1 1 1
  11     Versamenti dovuti a seguito di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento e di rinuncia all'istanza di accertamento con adesione 
  1025 Imposta locale sui redditi     P                 N 1 1 1
  19     Versamenti dovuti a seguito di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento e di rinuncia all'istanza di accertamento con adesione 
  1026 Ritenute sugli interessi e redditi di capitale     P                 N 1 1 1
  23     Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, ad esclusione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 
  1171         P                 N 1 1 1
  7     Versamenti dovuti a seguito dell'accertamento con adesione 
  8     Sanzioni per violazioni relative all'accertamento con adesione dovute dai sostituti d'imposta 


  3743         P                 N 2 11 2
  5441         P                 N 3 15 2


NOTE
Tipo:  P = Entrate proprie regionali. D = Entrate erariali spettanti alla Regione. 
Rag.:  RC = Riscontro ragioneria centrale Regione. RP = Riscontro ragioneria provinciale Stato. 
Acc.:  AC = Accertamento contestuale. Nessuna indicazione = accertamento non contestuale. 
Gest.:  A = Gestione analitica. Nessuna indicazione = gestione sintetica. 
Imp.:  C = Imputazione solo competenza. R = Imputazione solo residui. N = Imputazione competenza e residui. 


(97.49.2498)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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