REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 18 LUGLIO 1998 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 1998, n. 9.
Regolamento per la partecipazione delle imprese al programma per la propaganda dei prodotti siciliani di cui alla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, artt. 12 e seguenti  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 27 maggio 1998, n. 10.
Regolamento per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18, concernente l'assegnazione di premi annuali per saggi nell'ambito delle iniziative volte a valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 1998.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di S. Agata di Militello e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 5 giugno 1998.
Criteri ed orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie previste dall'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

DECRETO 6 luglio 1998.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area comprendente il bacino idrografico del vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella, ricadente nel territorio comunale di Siculiana e Montallegro  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 31 dicembre 1997.
Approvazione del piano degli interventi finanziari in favore di enti assistenziali che hanno presentato programmi di adeguamento agli standards regionali.
  pag. 10 


DECRETO 31 dicembre 1997.
Approvazione del piano degli interventi finanziari in favore di alcuni comuni e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la realizzazione di strutture residenziali per anziani, esercizio finanziario 1997.
  pag. 11 


DECRETO 31 dicembre 1997.
Approvazione del piano degli interventi finanziari in favore di alcuni comuni e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la realizzazione di strutture aperte in favore di anziani, esercizio finanziario 1997.
  pag. 12 


DECRETO 1 giugno 1998.
Modifica del decreto 14 maggio 1997, concernente criteri da seguire nell'attività erogativa agli enti assistenziali convenzionati per la gestione delle comunità alloggio  pag. 13 

Assessorato della sanità

DECRETO 24 aprile 1998.
Determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, al 31 dicembre 1995, con esclusione dei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Naro e Sambuca di Sicilia  pag. 15 


DECRETO 24 aprile 1998.
Determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta, al 31 dicembre 1995, con esclusione dei comuni di Delia, Gela, Mazzarino, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Butera e Serradifalco  pag. 21 


DECRETO 22 maggio 1998.
Vaccinazione obbligatoria contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo in alcuni comprensori del territorio regionale  pag. 25 


DECRETO 27 maggio 1998.
Aggiornamento dell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  pag. 29 


DECRETO 28 maggio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di S. Giovanni La Punta al 31 dicembre 1995  pag. 29 


DECRETO 29 maggio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Chiusa Sclafani al 31 dicembre 1995  pag. 31 


DECRETO 29 maggio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di S. Ninfa al 31 dicembre 1995.
  pag. 32 


DECRETO 29 maggio 1998.
Soppressione della III sede farmaceutica rurale vacante del comune di Naso e rideterminazione, al 31 dicembre 1995, della pianta organica delle farmacie dello stesso comune  pag. 33 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 3 giugno 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina, limitatamente ai quartieri Ciaramita e Matteotti  pag. 34 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 1-19 giugno 1998, n. 216  pag. 38 

Presidenza:
Modifica del decreto presidenziale 17 novembre 1997, concernente trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa  pag. 40 
Trasferimento di beni all'Azienda S. Giovanni di Dio di Agrigento  pag. 40 
Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Agrigento  pag. 40 
Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 147 del 5 maggio 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei confronti del decreto interministeriale 23 dicembre 1997  pag. 40 
Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 158 del 19 maggio 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei confronti del decreto interministeriale 24 marzo 1998  pag. 40 
Revoca dei decreti 22 novembre 1996 e 10 maggio 1997, concernenti ricostituzione della commissione tecnico-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi, nonché per il controllo delle modalità di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto dei dissalatori in esercizio a Porto Empedocle  pag. 40 
Dimissioni di componenti della commissione tecnico-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi, nonché per il controllo delle modalità di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto dei dissalatori in esercizio nelle isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa  pag. 40 
Ricostituzione della commissione tecnico-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi e per la determinazione del debito consolidato per l'anno 1997, nonché per il controllo di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto dei dissalatori in esercizio a Lampedusa e Linosa  pag. 41 
Ricostituzione della commissione tecnico-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi e per la determinazione del debito consolidato per l'anno 1997, nonché per il controllo di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto dei dissalatori in esercizio a Pantelleria  pag. 41 
Revoca del decreto presidenziale 21 giugno 1996, ed istituzione della commissione tecnico-amministrativa di esperti per il controllo e il couso delle acque, il controllo dei conti e la verifica dei bilanci di previsione e dei consuntivi, nonché per l'utilizzazione del Fondo rinnovo parti d'impianto del dissalatore di Gela  pag. 41 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Occupazione permanente a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Calamonaci, per la realizzazione dei lavori in concessione di opere irrigue dipendenti da serbatoio Castello, lotto 3 "Fondovalle Magazzolo e Colline Platani Magazzolo"  pag. 41 
Occupazione permanente a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Calamonaci, per la realizzazione dei lavori in concessione di opere irrigue dipendenti da serbatoio Castello, lotto 3 "Fondovalle Magazzolo e Colline Platani Ma gazzolo"  pag. 42 
Fissazione dei termini per la presentazione della domanda per la concessione di un contributo per l'attività di assistenza tecnica. Progetti programma 1999.Art. 54 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97  pag. 43 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Approvazione del programma per interventi urgenti in aree depresse ad integrazione e parziale modifica del programma approvato con delibera CIPE del 26 giugno 1996, per l'edilizia scolastica  pag. 43 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro contabilità definitiva 1997  pag. 43 
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 gennaio 1998  pag. 46 
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al mese di febbraio 1998  pag. 48 
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al mese di marzo 1998.  pag. 50 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Integrazione del Consiglio regionale della pesca.
  pag. 53 
Sostituzione di un componente del collegio dei revisori della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani  pag. 53 

Assessorato dell'industria:
Modifica del decreto 23 novembre 1996, concernente proroga della concessione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata Comiso Secondo rilasciata alla Edison Gas S.p.A., con sede in Milano  pag. 53 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione alla ditta Demos Farma s.r.l., con sede in Pozzallo, per la detenzione di specialità medicinali omeopatiche per uso umano  pag. 53 
Autorizzazione alla ditta Demos Farma s.r.l., con sede in Pozzallo, per la detenzione di specialità medicinali omeopatiche per uso umano  pag. 53 
Revoca del decreto 8 agosto 1997, relativo all'autorizzazione alla ditta Demos di Maria Anna Bellino, con sede in Pozzallo, per la distribuzione all'ingrosso di medicinali omeopatici per uso umano  pag. 53 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
  pag. 53 
Nomina del collaudatore finale di lavori stradali realizzati nel comune di Villalba  pag. 59 
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcune Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione  pag. 59 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 27 aprile 1998, prot. n. 22853/D6.
Variazioni al "Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998" diramato con circolare n. 1 del 13 gennaio 1998.
  pag. 60 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 25 giugno 1998, n. 314.
Borse di studio per i figli dei lavoratori emigrati all'estero, art. 13 della legge regionale n. 55/80, modificato con l'art. 1 della legge regionale n. 38/84, anno scolastico ed accademico 1997-98  pag. 61 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 27 marzo 1998, prot. n. 6006.
Direttive riguardanti i rifiuti abbandonati, la rimozione e la relativa competenza e relativi risvolti sull'applicazione dell'art. 160 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.  pag. 62 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 1998, n. 9.
Regolamento per la partecipazione delle imprese al programma per la propaganda dei prodotti siciliani di cui alla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, artt. 12 e seguenti.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Udito il parere n. 721 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 26 settembre 1997;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 9 aprile 1998;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Emana il seguente regolamento:

Art. 1.
Programma triennale

1.  Ai sensi della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, titolo II, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di seguito denominato semplicemente "Assessorato", predispone un programma di durata non superiore ad un triennio.

Art. 2.
Settori di produzione

1.  Il programma di cui all'articolo precedente riguarda l'attività promozionale in Italia ed all'estero delle produzioni, realizzate nel territorio della Regione siciliana, artigianali, e di quelli agroalimentari e di materiali lapidei, ancorché non artigianali.

Art. 3.
Partecipazione

1.  Al programma per la propaganda dei prodotti siciliani da effettuarsi a cura dell'Assessorato sono ammessi a partecipare esclusivamente i Consorzi e le Imprese siciliane regolarmente iscritte presso la Camera di commercio competente per territorio.
2.  Le Imprese interessate alle iniziative inserite nel programma delle attività promozionali devono trasmettere all'Assessorato e, per conoscenza, al soggetto incaricato dell'esecuzione dei programmi istanza di partecipazione a firma del legale rappresentante, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento approvativo del programma promozionale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3.  Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4.  A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5.  L'Assessorato si riserva la facoltà di prendere in considerazione istanze tardive e, comunque, pervenute entro 60 giorni dalla pubblicazione del programma nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, allorché le disponibilità previste per ogni singola iniziativa risultino eccedenti rispetto alle istanze ammissibili.

Art. 4.
Istanze

1.  Nell'istanza di partecipazione deve essere indicato quanto segue:
a)  denominazione dell'impresa;
b)  iniziative cui si intende partecipare;
c)  capacità produttive dell'Azienda in termini di volume potenziale d'affari;
d)  volume di affari relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il programma, specificando la parte di esso relativo alla vendita effettuata fuori dal territorio isolano ed a quella effettuata all'estero;
e)  numero dei dipendenti;
f)  eventuale disponibilità di sedi di commercializzazione o di intermediazione all'estero.
2.  Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare:
a)  che l'Impresa è in possesso di un catalogo della produzione redatto nelle principali lingue straniere;
b)  che si assume l'impegno di assicurare la presenza in fiera personalmente o tramite un rappresentante dell'Azienda sin dal giorno precedente l'inizio della manifestazione e per tutta la sua durata;
c)  di non essere presente in altri spazi espositivi delle manifestazioni alle quali l'Impresa è eventualmente ammessa a partecipare;
d)  di essere a conoscenza della normativa fiscale e di quella relativa alla commercializzazione vigente negli Stati esteri dove si intende esportare;
e)  di non aver subìto, nell'ultimo quinquennio, procedure concorsuali;
f)  di non aver subìto nell'ultimo quinquennio condanne per delitti non colposi contro la fede pubblica, di comune pericolo mediante frode, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e contro il patrimonio mediante frode.
All'istanza devono essere allegati:
1)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
2)  relazione su eventuali partecipazioni a ma-
nifestazioni analoghe nell'anno precedente, indican-
do i risultati conseguiti riferiti al volume di affari concluso.
3.  La firma del legale rappresentante dovrà essere autenticata con le formalità previste dagli artt. 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4.  Non saranno prese in considerazione richieste di adesione non corrispondenti in tutto o in parte a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 5.
Consorzi di imprese

1.  I Consorzi che intendono partecipare come tali devono presentate un'unica istanza avendo cura di indicare le Imprese consorziate, le quali di conseguenza saranno escluse dalla partecipazione individuale alle attività alle quali risulta ammesso il Consorzio cui aderiscono.
2.  Lo spazio espositivo assegnato sarà comune.
3.  Per siffatta partecipazione i Consorzi potranno essere rappresentati da un solo operatore il cui nominativo sarà indicato nell'istanza.

Art. 6.
Quota di partecipazione

1.  E' prevista a carico delle Imprese una quota di partecipazione il cui pagamento dovrà essere accertato dall'Assessorato al momento della presentazione dell'istanza.
2.  Tale quota di partecipazione verrà restituita alle Imprese che non verranno ammesse a partecipare senza alcuna maggiorazione per interessi.
3.  La misura e la modalità di versamento delle quote saranno stabilite nel decreto di approvazione del programma promozionale.

Art. 7.
Sopralluoghi

1.  L'Assessorato si riserva di procedere con i propri funzionari all'effettuazione di sopralluoghi presso le sedi delle Imprese per acquisire ogni utile elemento di valutazione ai fini delle disposizioni di cui al successivo articolo.

Art. 8
Selezione

1.  In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità l'Assessorato terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
1)  l'affinità della produzione dell'Impresa rispetto al tema della manifestazione;
2)  la capacità produttiva, desunta dai dati indicati alle lett. c, d ed e, dell'art. 4, comma 1;
3)  la capacità, desunta dai dati indicati alla lett. f) dell'art. 4, comma 1, di soddisfare le richieste dei mercati esteri cui si rivolge la manifestazione.
2.  Per le imprese agroalimentari i suddetti criteri saranno subordinati alla necessità di rappresentare il maggior numero possibile di settori merceologici.
3.  Nell'ambito dei superiori tre criteri di priorità saranno privilegiate quelle imprese che hanno mostrato di saper concludere affari in manifestazioni analoghe come specificato al successivo art. 9, punto n), e quelle che, nel triennio solare precedente sono state presenti alle relative manifestazioni un numero minore di volte.
4.  Il 30% degli spazi espositivi utili, e comunque uno di essi, è riservato alle Imprese, operanti da non più di due anni precedenti quello cui si riferisce ogni singola manifestazione, che ne facciano richiesta, nonché a quelle che non hanno mai partecipato ad alcuna manifestazione, purché in possesso dei requisiti di affidabilità commerciale di cui al presente regolamento.
5.  La percentuale suddetta è arrotondabile, ove necessario, all'unità superiore.
6.  A parità di condizioni si terrà in considerazione l'ordine cronologico di trasmissione delle istanze.

Art. 9.
Obblighi

1.  Ogni Impresa partecipante, cui sarà data formale comunicazione circa l'avvenuta ammissione alle iniziative promozionali, è obbligata ad osservare quanto segue:
a)  dare riscontro alle comunicazioni dell'Assessorato o del soggetto incaricato dell'esecuzione dei programmi in modo completo ed entro i termini che verranno indicati;
b)  fornire ogni utile informazione e documen-tazione sul campionario da esporre e sul materiale pubblicitario, nei modi e nei tempi che verranno co-municati;
c)  rispettare le norme doganali italiane e quelle del Paese nel quale viene realizzata l'iniziativa;
d)  rispettare le norme di sicurezza e prevenzione ed i regolamenti degli enti ed organizzazioni fieristiche o dei Paesi nei quali si svolge l'iniziativa;
e)  provvedere almeno un giorno prima dell'inizio della manifestazione alla verifica ed alla sistemazione del campionario in esposizione all'interno della propria area espositiva, compresa l'apertura e chiusura degli imballaggi ed il relativo immagazzinamento, salvo diversa specifica indicazione;
f)  non abbandonare l'area espositiva durante l'iniziativa;
g)  iniziare lo smontaggio ed il reimballaggio del campionario a chiusura dell'iniziativa e, comunque, nei modi e nei tempi che saranno espressamente indicati;
h)  non esporre prodotti realizzati in altre Regioni italiane ed estere e distribuire materiale pubblicitario relativo a tali prodotti;
i)  accettare l'area espositiva assegnata e rispettare tutte le disposizioni che saranno impartite durante la manifestazione;
l)  non cedere a terzi, in tutto o in parte, la superficie espositiva assegnata e non ospitare altre Imprese o esporne i relativi prodotti;
m)  riconsegnare l'area espositiva e gli arredi nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati e nei tempi stabiliti;
n)  informare entro 15 giorni dalla conclusione dell'iniziativa l'Assessorato sui risultati conseguiti, con riferimento ai volumi d'affari conclusi, a quelli potenzialmente discendenti dalle intese stabilite ed a quelli prevedibilmente realizzabili in relazione ai contatti intervenuti.

Art. 10.
Penalità

1.  Le Imprese ed i Consorzi che non osserveranno le precedenti disposizioni saranno escluse da tutte le manifestazioni programmate ancora da tenersi nell'anno in corso e da quelle dell'anno successivo.
2.  L'Assessorato si riserva la facoltà di non ammettere a partecipare a singole iniziative quelle Imprese o Consorzi che nei programmi promozionali precedenti siano state oggetto da parte dell'Assessorato di contestazioni e rilievi per aver assunto un comportamento tale da arrecare pregiudizio al buon nome dell'Assessorato o all'immagine della Regione e per non avere dimostrato sufficiente serietà commerciale determinando reclami da parte degli operatori presenti alle manifestazioni.

Art. 11.
Assegnazione area espositiva

1.  L'assegnazione delle aree espositive alle Imprese viene effettuata tenute presenti le esigenze tecni che progettuali e la tipologia della campionatura da esporre.
2.  L'Assessorato si riserva la possibilità di modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione o le dimensioni dell'area assegnata, qualora circostanze imprevedibili dovessero renderlo necessario.

Art. 12.
Ritiro di prodotti e annullamento dell'esposizione

1.  L'Assessorato ha facoltà di ritirare dall'esposizione i prodotti, gli oggetti e gli arredi che non siano confacenti all'immagine della manifestazione o conformi al suo tema, o che contravvengano ai regolamenti della Fiera o alle norme vigenti nel Paese in cui ha luogo l'iniziativa.
2.  In caso di variazioni di data o annullamento dell'iniziativa, per qualsiasi motivo, nessuna responsabilità, per spese sostenute o danni subiti dall'espositore, potrà essere addebitata all'Assessorato o al soggetto incaricato dell'esecuzione dei programmi.

Art. 13.
Recesso

1.  In caso di recesso dalla partecipazione, dovuto a comprovati motivi di carattere eccezionale, l'Impresa dovrà darne comunicazione all'Assessorato o al soggetto incaricato almeno sette giorni prima l'apertura della manifestazione.
2.  Nel caso in cui risulti impossibile assegnare l'area espositiva ad altro espositore il costo pro-quota della manifestazione sarà addebitato all'espositore originario.
3.  Gli importi dovranno essere versati in entrata nel bilancio della Regione siciliana, capitolo 3724 recupero e rimborsi vari.
4.  Contro l'Impresa che non provvede al superiore versamento, l'Assessorato procederà al recupero coattivo delle somme in questione ed alla stessa sarà inibita la partecipazione alle successive attività promozionali.
5.  La quota di partecipazione di cui all'art. 6 sarà, comunque, incamerata dalla Regione.

Art. 14.

1.  Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa di avere efficacia il precedente D.P. n. 61 dell'1 luglio 1995.

Art. 15.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 5 maggio 1998.
  DRAGO 
  BENINATI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì, 22 giugno 1998.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 277.
Allegato
Raccomandata A.R.  In bollo 

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
PROGRAMMA PROMOZIONALE 199..........
Fac simile domanda di ammissione a manifestazione

  da inviare a: Assessorato regionale della cooperazione, 

del commercio, dell'artigianato
e della pesca
Gruppo XI - Attività promozionale
Via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo
  e, p.c. Istituto del commercio estero 

Via Roma n. 457 - 90100 Palermo
Il sottoscritto    
rappresentante legale della ditta    
   
avente sede a    
in via    
c.a.p.   - Tel. ........................................ - Fax ........................................ 
partita I.V.A./codice fiscale    
chiede di partecipare alle seguenti manifestazioni incluse nel programma promozionale approvato con decreto n.    
del   (indicate in ordine di 

preferenza):
—  Italia    
   
   
   

(indicare altra, eventuale preferenza)

—  Estero    
   
   
   

(indicare altra eventuale preferenza)

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
—  tipologia dettagliata della produzione    
   
—  livello qualitativo    
—  capacità produttiva dell'Azienda in termini di volume potenziale di affari    
   
   
       
   
—  volume di affari relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il programma specificando la parte di esso relativo alle vendite effettuate fuori dal territorio isolano ed a quelle effettuate all'estero    
   
   
   
   
   
   

—  numero dei dipendenti ..............................
—  eventuale disponibilità di sedi di commercializzazione o di intermediazioni stabili all'estero    
   
   
   

Dichiara inoltre:
—  di essere in possesso di un catalogo della produzione redatto nelle principali lingue straniere;
—  di assicurare la presenza in fiera personalmente o tramite un rappresentante dell'Azienda sin dal giorno precedente l'inizio della manifestazione e per tutta la sua durata;
—  di impegnarsi a non essere comunque presente in altri spazi espositivi delle manifestazioni alle quali l'Impresa verrà, eventualmente, ammessa a partecipare;
—  di essere a conoscenza della normativa fiscale e di quella relativa alla commercializzazione vigente negli Stati esteri dove si intende esportare;
—  di avere preso visione del D.P. n. ............... del    

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .....................
parte .............................. del  

—  di non avere subito, nell'ultimo quinquennio, procedure concorsuali e fallimentari;
—  condanne per delitti non colposi contro la fede pub-
blica, di comune pericolo mediante frode, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e contro il patrimonio mediante frode.
Timbro e firma
del legale rappresentante

   



Da compilare in ogni sua parte a macchina o stampatello chiaro e leggibile ed inviare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare di riferimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(98.28.1460)
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DECRETO PRESIDENZIALE 27 maggio 1998, n. 10.
Regolamento per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18, concernente l'assegnazione di premi annuali per saggi nell'ambito delle iniziative volte a valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 4 giugno 1997, n. 18, ed, in particolare, l'art. 3;
Visto il parere n. 1141 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 dicembre 1997;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 9 aprile 1998;
Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1.  Il presente regolamento disciplina le attività volte all'assegnazione dei premi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18.

Art. 2.

1.  I premi da assegnare riguardano saggi, contenuti sia in monografie che in riviste periodiche di carattere storico-giuridico, pubblicati rispettivamente negli anni 1997, 1998 e 1999, concernenti i seguenti argomenti:
a)  l'attività e l'organizzazione della pubblica amministrazione nell'Isola dal XVIII secolo ad oggi;
b)  la storia del sistema fiscale e tributario in Sicilia.
2.  Ai fini di cui al comma precedente, il momento della pubblicazione coincide con quello della consegna da parte dello stampatore delle prescritte copie alla Prefettura, in adempimento dell'obbligo previsto dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374.
3.  Per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 sarà attribuito, distintamente per i saggi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, un premio dell'ammontare di lire 30 milioni.

Art. 3.

1.  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente della Regione nomina, con apposito decreto, una Commissione giudicatrice, composta da cinque docenti universitari, di cui tre delle università siciliane, in materie pertinenti all'oggetto dei saggi da premiare.
2.  La Commissione nomina nel proprio seno un presidente, nonché un membro cui affidare anche funzioni di segretario.

Art. 4.

1.  Ai componenti della Commissione spetta un compenso corrispondente a quello degli organi collegiali classificati nella fascia "A", di cui al decreto presidenziale 24 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 3 giugno 1995.
2.  Trovano applicazione, altresì, in quanto compatibili, le altre norme contenute nel provvedimento citato nel comma precedente.
3.  Ai componenti la Commissione spetta, altresì, ove ne ricorrano le condizioni, il trattamento di missione, nella misura fissata per i direttori regionali.

Art. 5.

1.  Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Presidenza della Regione entro 60 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di apposito avviso, del quale sarà data diffusione in almeno due quotidiani a prevalente tiratura regionale, ed altrettanti di maggiore tiratura nazionale.
2.  Alla domanda deve essere allegato, in quintuplice copia, il saggio oggetto della selezione, corredato dall'attestazione di cui al precedente articolo 2, comma 2, rilasciata dallo stampatore, nonché un breve "curriculum vitae" del candidato.
3.  Le operazioni di selezione e la conseguente attribuzione dei premi, la quale potrà avvenire nel corso di apposita pubblica cerimonia, dovranno concludersi entro l'anno successivo a quello di pubblicazione dei saggi da premiare.

Art. 6.

1.  Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Modica, 27 maggio 1998.
  DRAGO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì, 1 luglio 1998.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 321.
(98.28.1490)
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DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 1998.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di S. Agata di Militello e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste la legge n. 142/90, le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 35/97;
Vista la sentenza n. 166/98 del 9 marzo 1998, con la quale il tribunale di Patti ha dichiarato l'incandidabilità e l'ineleggibilità del sindaco del comune di Sant'Agata diMilitello, eletto nelle consultazioni amministrative del 30 novembre - 14 dicembre 1997, nonché l'illegittimità della decisione di convalida delle sue elezioni adottate dal CO.RE.CO. e la nullità delle elezioni, atteso che lo stesso sindaco risultava alla data di svolgimento delle elezioni già condannato dal pretore diPatti con sentenza n. 10/95, divenuta irrevocabile, a pena detentiva per fatti di reato rientranti nella previsione dell'art. 15, comma 1, lett. c) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche;
Considerato che la sentenza di 1° grado emessa dal tribunale di Patti deve considerarsi esecutiva ai sensi dell'art. 282 del c.p.c., come precisato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con parere n. 704/98 del 18 aprile 1998;
Ritenuto, pertanto, che per effetto dell'esecuzione della superiore sentenza occorre prendere atto della cessazione della carica del sindaco del comune diSant'Agata di Militello e, conseguentemente, della cessazione della rispettiva giunta e del consiglio comunale ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97 e la contestuale nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 678 del 23 aprile 1998 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97, sono cessati dalla carica il sindaco del comune di Sant'Agata diMilitello e conseguentemente la giunta e il consiglio del medesimo comune.

Art. 2

Il dott. Antonino Turrisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente con le attribuzioni degli organi ordinari.

Art. 3

Con successivo provvedimento verrà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 5 giugno 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con nota n. 5917 del 24 marzo 1998, a firma congiunta del sindaco e del segretario del comune di Sant'Agata di Militello, è stata inoltrata a questo Assessorato copia della sentenza n. 166/98 del 9 marzo 1998, con la quale il tribunale di Patti ha dichiarato l'incandidabilità e l'ineleggibilità del sig. Lo Re, sindaco del citato comune, proclamato eletto nella consultazione elettorale amministrativa del 30 novembre - 14 dicembre 1997, nonché l'illegittimità della decisione di convalida dell'elezione adottata dal CO.RE.CO. e la nullità dell'elezione, atteso che lo stesso sindaco risultava, prima della consultazione elettorale, già condannato dalla pretura di Patti con sentenza del n. 10/95 del 9 gennaio 1995, divenuta irrevocabile il 3 febbraio 1995, a pena detentiva per fatti di reato rientranti nella previsione di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), della legge 19 marzo 1990, n. 55 per come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Nel caso in esame per la sentenza di 1° grado emessa dal tribunale civile, anche in pendenza di appello, trova applicazione l'art; 282 del c.p.c., che ne prevede l'immediata esecuzione, e non l'art. 84 del T.U. n. 570 del 16 maggio 1960, per come chiarito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con parere n. 704/98 del 15 aprile 1998.
Ne consegue che i richiamati atti comportano la cessazione del sig. Lo Re dalla carica di sindaco del comune di Sant'Agata diMilitello unitamente a quella dei componenti della giunta e del consiglio comunale secondo l'art. 11, comma primo, della legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997 e la contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., per come richiamato dal quarto comma della medesima disposizione.
Tanto premesso, si propone alla S.V. on.le Presidente schema di decreto di presa d'atto della cessazione dalla carica del sindaco del comune diSant'Agata di Militello e, conseguentemente, degli altri organi collegiali dello stesso comune e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.
Si propone inoltre, quale commissario straordinario il dr. Antonino Turrisi.
Palermo, 23 aprile 1998.
  L'Assessore: MISURACA 

(98.24.1240)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 giugno 1998.
Criteri ed orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie previste dall'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto in particolare, l'art. 26 della suddetta legge regionale che prevede la costituzione di aziende agro-venatorie entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale indicati all'art. 14, comma 6, e in conformità ai criteri individuati dall'amministrazione e sottoposti al parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. "d", della stessa legge;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 33/97, con il quale viene demandato al piano regionale faunistico-venatorio la determinazione dei criteri per l'autorizzazione e la regolamentazione anche delle aziende agro-venatorie;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio che nella seduta del 29 aprile 1998, ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta dell'amministrazione e sulle modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione;
Ritenuto di dovere approvare i criteri di carattere generale ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie previste dall'art. 26 della legge regionale n. 33/97 di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto unitamente all'allegato A sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 giugno 1998.
  CUFFARO 


Allegato A
COSTITUZIONE DI AZIENDE AGRO-VENATORIE
Art. 26, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33

Al fine di conseguire univocità nell'applicazione dell'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, si diramano gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie.
Finalità
Le aziende agro-venatorie hanno lo scopo di alleggerire la pressione venatoria nelle zone libere e di consentire all'imprenditore agricolo singolo o associato di conseguire un reddito aggiuntivo derivante dalla possibilità di ospitare, laddove le strutture presenti lo consentano, cacciatori accompagnati dalle famiglie, e dall'abbattimento di specie e di fauna selvatica di allevamento.
Habitat
L'azienda agricola singola o associata posta a base dell'iniziativa di istituire un'azienda agro-venatoria deve riguardare zone di scarso interesse faunistico, deve avere un indirizzo produttivo compatibile con la pratica dell'esercizio venatorio e coincidere preferibilmente con zone classificate montane, ai sensi della legge n. 1102/71, con zone svantaggiate e delimitate ai sensi della direttiva comunitaria n. 84/167 del 28 febbraio 1994 e/o con terreni a riposo ai sensi del regolamento comunitario n. 2078/92; fermo restando che l'attività agricola deve essere sempre prevalente, anche se rivolta soltanto all'allevamento della selvaggina.
In ogni caso, la superficie aziendale sulla quale deve potersi esercitare l'esercizio venatorio non può essere inferiore ad 1/3 della superficie totale.
Le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformità alla vigente normativa possono essere, a richiesta, riconosciute aziende agro-venatorie fermo restando che debbano ricorrere i presupposti di cui all'art. 26 della legge regionale n. 33/97 e dei presenti criteri.
Analogamente all'interno di una azienda faunistico-venatoria può essere istituita una azienda agro-venatoria fermo restando i limiti e i presupposti previsti dagli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dei presenti criteri, e la sussistenza dei requisiti necessari; ovviamente la parte destinata ad azienda agro-venatoria andrà portata in riduzione, a tutti i fini previsti dalla legge regionale n. 33/97, dalla superficie della azienda faunistico-venatoria.
Fauna
Nelle aziende agro-venatorie possono essere effettuate immissioni di fauna selvatica di allevamento anche per tutto l'anno, sempre sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nel rispetto delle norme sanitarie e delle caratteristiche e delle esigenze delle specie.
Le specie di fauna selvatica di allevamento che possono essere oggetto di abbattimento all'interno delle aziende agro-venatorie sono preferibilmente:
—  coniglio selvatico;
—  lepre comune;
—  fagiano;
—  starna;
—  fauna migratoria (quaglia, tortora), nonché le altre specie di cui all'art. 18 della legge n. 157/92 e successive integrazioni nonché delle specie, comprese negli elenchi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 33/97, purché autorizzate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti.
Programmi
Annualmente, entro il 30 giugno, deve essere predisposto un programma di massima all'utilizzo delle specie che deve essere approvato dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio. Non sono consentiti progetti di introduzione stabile di fauna selvatica.
Vigilanza
Trattandosi di attività venatoria basata esclusivamente su selvaggina di allevamento e quindi nell'ambito dell'impresa agricola non è previsto alcun tipo di vigilanza, fatta eccezione per quella istituzionale e quella predisposta dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, e dei controlli zooprofilattici.
Documenti
Unitamente alla domanda per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria, il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
—  titolo di proprietà, possesso o disponibilità dei terreni da ricomprendere nella istituenda azienda. Nel caso di terreni concessi a qualsiasi titolo da terze persone, deve evincersi tra l'altro, l'autorizzazione ad eseguire eventuali opere connesse alle finalità dell'art. 26 della legge regionale n. 33/97;
—  atto di assenso alla costituzione dell'azienda agro-venatoria;
—  dichiarazione contenente i seguenti impegni:
1)  di svolgere tutti i programmi e le attività conseguenti;
2)  di rispettare gli obblighi assunti e quelli previsti dalla legge e dal decreto di costituzione;
3)  di rendere nota annualmente entro giugno la tariffa di abbattimento distinta per specie;
4)  che i terreni che costituiranno l'azienda, non sono soggetti a particolari vincoli (es. usi civici, riserve naturali, parchi regionali o altre zone precluse) e che sono contigui;
5)  che l'abbattimento di fauna migratoria non di allevamento può avvenire, sempre se previsto nel piano di utilizzo della fauna nei limiti anche temporali stabiliti con il C.V. con pagamento del solo prezzo d'ingresso;
6)  di essere sempre disponibili ai controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare anche senza preavviso e con l'eventuale presenza di consulenti scientifici;
7)  di delimitare l'azienda, anche se ubicata all'interno di una azienda faunistico-venatoria e/o di una azienda agrituristica, o laddove la stessa confini con terreni o corsi di acqua con tabelle, collocate su pali o alberi ad un'altezza fuori terra di mt. 2,50/3 a non più di mt. 100 una dall'altra e comunque in modo tale che da una ne siano visibili le due contigue, a fondo verde e recanti la scritta nera:
AZIENDA AGRO-VENATORIA
(DENOMINAZIONE)
DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI

8)  a richiedere di sottoporre annualmente le strutture aziendali esistenti di stazionamento della fauna selvatica allevata a controlli sanitari pubblici allegando la relativa certificazione in uno al piano di utilizzo della fauna;
9)  a non richiedere risarcimento di eventuali danni che dovessero essere arrecati dalla fauna alle colture agricole presenti nell'azienda;
10)  a pagare annualmente la tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Il primo versamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica del decreto d'istituzione. Le relative ricevute in originale, devono essere inviate entro 15 giorni dall'effettuazione del versamento alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;
11)  di tenere nell'azienda un registro numerato, timbrato e firmato dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio nel quale per ogni giornata di caccia devono essere annotati: i nominativi, completi di generalità, dei cacciatori ammessi e gli estremi della licenza di caccia;
12)  di recuperare comunque la selvaggina immessa se non abbattuta.
CARTOGRAFIA
1)  carta I.G.M. 1:25.000 con la rappresentazione fedele dei confini;
2)  planimetria catastale;
3)  disegni planimetrici in scala adeguata di eventuali locali destinati a servizio dell'azienda;
CERTIFICATI CATASTALI
—  relazione tecnica sullo stato dei luoghi e delle strutture.
Adempimenti
La richiesta in carta legale contenente il numero di partita IVA del titolare dell'azienda, corredata della documentazione di cui sopra, in duplice copia, di cui una in regola con la vigente normativa sul bollo, vanno inoltrate alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, la quale entro 30 giorni istruisce la pratica e la trasmette con il proprio parere di merito al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con particolare riguardo alla condizione che l'iniziativa rientri nella percentuale di territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinato a caccia riservata a gestione privata assegnata alle aziende agro-venatorie e cioè il 7,50% del territorio agro-silvo-pastorale della provincia regionale.
Il detto termine è sospeso ove la Ripartizione chieda integrazione alla documentazione o chiarimenti. L'Assessorato, ricevuta l'istanza e la documentazione (quest'ultima nell'esemplare in regola con la vigente normativa sul bollo più una copia), a sua volta entro 20 giorni dall'eventuale approfondimento di istruttoria e dalla acquisizione di documenti e/o chiarimenti che dovessero essere ritenuti utili, da richiedersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del carteggio, provvede all'istituzione dell'azienda agro-venatoria.
Inadempienze e revoca
L'inadempienza degli impegni assunti, delle disposizioni vigenti in materia e delle norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno emanare comporta la revoca della concessione.
Controlli
Fermi restando i controlli demandati dalla legge 1 settembre 1997, n. 33 alle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, con periodicità almeno annuale, le stesse riferiscono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in ordine ai controlli esercitati per l'esercizio della vigilanza di competenza dell'Assessorato stesso. Le relazioni annuali verranno sottoposte al Comitato regionale faunistico venatorio per le eventuali valutazioni del comitato stesso.
(98.24.1256)
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 6 luglio 1998.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area comprendente il bacino idrografico del vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella, ricadente nel territorio comunale di Siculiana e Montallegro.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 7382 del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 31 agosto 1996, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area comprendente il bacino idrografico del vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella ricadente nel territorio comunale di Siculiana e Montallegro è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 7382 del 6 agosto 1996 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento, con nota n. 5019 del 21 maggio 1998;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;
Rilevato che a tale scopo, con D.P.R.S. n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo Assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del R.D. n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P. alle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art.1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area comprendente il bacino idrografico del vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella ricadente nei comuni di Si-culiana e Montallegro, area meglio individuata nel decreto n. 7382 del 6 agosto 1996, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di re dazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inquivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale dell'area comprendete il bacino idrografico del vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area comprendente il bacino idrografico del vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella, ricadente nei comuni di Siculiana e Montallegro per effetto del decreto n. 7382 del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 31 agosto 1996 secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddet-to provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 7382 del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 31 agosto 1996 facente parte dei comuni di Siculiana e Montallegro ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni diSiculiana e Montallegro, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Siculiana e Montallegro dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Agrigento comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Siculiana e Montallegro.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo dei comuni interessati della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 1998.
  CROCE 

(98.28.1462)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 31 dicembre 1997.
Approvazione del piano degli interventi finanziari in favore di enti assistenziali che hanno presentato programmi di adeguamento agli standards regionali.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali n. 22 del 9 maggio 1986;
Visto l'art. 4 della legge regionale n. 33 dell'11 novembre 1988, recante interventi in favore degli enti assistenziali non aventi fini di lucro mediante l'erogazione di contributi in misura non eccedente il 50% delle spese da sostenere per l'attuazione di programmi di adeguamento delle strutture agli standards regionali previsti dal D.P.R.S. 29 giugno 1988;
Visto il decreto n. 03 del 13 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 settembre 1989, con il quale sono stati determinati, sentita la competente Commissione legislativa dell'A.R.S., i criteri e le modalità di accesso al contributo, nonché i parametri d'intervento ed i limiti di spesa delle opere da realizzare;
Ritenuto che l'entità dello stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1997 di L. 783.000.000 e l'esiguità delle istanze di contributo pervenute, non consente, stante l'irrilevanza fini di una equa ripartizione, una distribuzione su base provinciale;
Ritenuto di dovere formulare tuttavia un piano di interventi mediante la concessione di contributi a favore degli enti che hanno prodotto istanze corredate della prescritta documentazione con priorità per le opere di ristrutturazione, completamento e/o ampliamento di edifici destinati e/o da destinare a servizi aperti e/o residenziali oltre che per l'istallazione di impianti, acquisto beni strumentali ed attrezzature per migliorare la funzionalità dei servizi;
Viste le istanze acquisite ai sensi del decreto n. 03 del 13 luglio 1989 prima citato, allegato B;
Visto il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997;

Decreta:


Art. 1

Per la concessione dei contributi di cui in narrativa, è approvato, in applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 33/88, nel testo di cui all'allegato A, che ne costituisce parte integrante, il piano degli interventi finanziari, per l'anno 1997, in favore degli enti assistenziali che hanno presentato programmi di adeguamento agli standards regionali.

Art. 2

Alla spesa derivante dall'attuazione di detto piano si provvede con assunzione dell'impegno di L. 782.936.095 sul capitolo 58905 per l'esercizio finanziario 1997 che ne presenta la disponibilità.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  BURGARETTA APARO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 aprile 1998.
Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali, fg. n. 7.

Allegato A
ELENCO ISTANZE, ART. 4, LEGGE REGIONALE N. 33/88

  Prov. Comune Ente Tipologia Data ist. Richiesta Contributo Stato 
                          ammesso pratica 
  AG S. Margherita Belice Istituto F. e C. Casa protetta 28-4-1997 260.000.000 100.750.000 Completa 
          Crescimanno 
  CT Mascalucia Casa riposo Casa riposo 28-4-1997 293.438.945 113.707.590 Completa 
          Villa Cristina 
  PA Palermo Congr. suore Lavori adeguamento 28-4-1997 746.000.000 289.075.000 Completa 
          poveri S.V. Paoli standards 
      Palermo Istituto sales. Abbatt. barriere 30-4-1997 133.707.845 51.811.790 Completa 
          Gesù Adolescente architettoniche 
  RG Comiso M. SS. Monserrato Casa riposo prev. 1-4-1997 180.960.970 70.122.375 Completa 
              incendi 
      S. Croce Camerina Istituto S. Cuore Casa riposo prev. 19-3-1997 200.823.120 77.818.955 Completa 
              incendi 
  SR Rosolini Opera ed. Minori 30-4-1997 205.549.388 79.650.385 Completa 
          Vicario Savarino 
  Totale 782.936.095 

(98.23.1204)
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DECRETO 31 dicembre 1997.
Approvazione del piano degli interventi finanziari in favore di alcuni comuni e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la realizzazione di strutture residenziali per anziani, esercizio finanziario 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87, 25 marzo 1986, n. 14 e 7 agosto 1990, n. 27, recanti interventi e servizi in favore degli anziani;
Visto il decreto n. 2515 del 31 dicembre 1997, con il quale in attuazione dell'art. 7, 1° comma, della legge regionale n. 14/86 è disposta la ripartizione del fondo per i finanziamenti in conto capitale iscritti al capitolo 58801, esercizio 1997, su base provinciale tenuto conto della popolazione residente e quanto all'ubicazione delle strutture del potenziale bacino d'utenza;
Visto il decreto n. 2517 del 31 dicembre 1997, con il quale sono indicate in applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 87/81 priorità e criteri di utilizzazione dei finanziamenti in favore di comuni singoli od associati e delle II.PP.A.B. dell'Isola;
Visto il decreto n. 5025 del 5 marzo 1994, con il quale sono stati fissati parametri specifici di spesa cui commisurare l'entità dell'intervento regionale per ciascuna tipologia di presidio aperto o residenziale da realizzare;
Viste le istanze presentate dai comuni e dalle II.PP.A.B. dell'Isola e la documentazione a corredo nei termini e con le modalità di cui alla circolare assessoriale n. 6, prot. n. 676 del 19 marzo 1994 richiedenti il finanziamento per la realizzazione di strutture residenziali per anziani (allegato B);
Ritenuto di dovere formulare, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni un programma degli interventi ed il relativo piano di spesa nel rispetto dei prefissati criteri e priorità, avuto anche riguardo all'opportunità di perequare residue dotazioni finanziarie non utilizzabili in ciascuna provincia in favore di quelle che presentano maggiori carenze di presidi socio-assistenziali e maggiori richieste di finanziamento;
Visto il bilancio regionale dell'esercizio in corso;

Decreta:


Art. 1

E' approvato nel testo di cui all'allegato A, che ne costituisce parte integrante, il piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. in esso riportati per l'esercizio finanziario 1997 per la realizzazione di strutture residenziali in favore di anziani.

Art. 2

E' assunto l'impegno di L. 4.991.724.922 a gravare sulla disponibilità del capitolo 58801 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  BURGARETTA APARO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali, fg. n. 5.

Allegato A
ELENCO ISTANZE "RESIDENZIALI" FINANZIABILI, ART. 10, LEGGE REGIONALE N. 87/81

  Prov. Comune Ente Tipologia Fin. ammesso Data ist. Intervento Situazione 
  CL Caltanissetta Ist. Bocc. Pov. Casa protetta anziani 443.524.394 15-3-1997 Impiantistica Completa 
          mons. Gurrera 
  CT Aci S. Antonio O.P. Casa di riposo Casa riposo 180.000.000 27-3-1997 Abbatt. barriere Completa 
          Albergo dei Poveri             architettoniche 
      Caltagirone O.P. Casa di riposo Casa riposo 427.000.000 3-2-1997 Ristrutturazione Completa 
          S. Maria di Gesù 
      Caltagirone O.P. Casa di riposo Casa riposo 510.000.000 28-3-1997 Adeg. sicurezza Completa 
          S. Maria di Gesù             impianti e 
                          standards 
      Giarre Comune Casa riposo 720.000.000 12-2-1997 Acquisto arredi Completa 
      Tremestieri Etneo Comune Casa riposo 109.200.528 28-3-1997 Impianto di Completa 
                          riscaldamento 
  PA Alimena Comune Casa protetta anziani 400.000.000 25-3-1997 Att. ed arredi Completa 
                          I lotto 
      Petralia Soprana Comune Casa protetta anziani 1.062.000.000 26-3-1997 Completamento Completa 
  RG Giarratana Comune Casa riposo anziani 690.000.000 28-3-1997 Completamento Completa 
  TP Santa Ninfa O.P. Cons. Maria Casa riposo 95.000.000 28-3-1997 Adeg. impianto Completa 
          Addolorata             elettrico 
      Valderice Comune Casa albergo anziani 355.000.000 26-3-1997 Abbatt. barriere Completa 
                          architettoniche 
  Totale 4.991.724.922 

(98.23.1204)
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DECRETO 31 dicembre 1997.
Approvazione del piano degli interventi finanziari in favore di alcuni comuni e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la realizzazione di strutture aperte in favore di anziani, esercizio finanziario 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87, 25 marzo 1986, n. 14 e 7 agosto 1990, n. 27, recanti interventi e servizi in favore degli anziani;
Visto il decreto n. 2516 del 31 dicembre 1997, con il quale in attuazione dell'art. 7, 1° comma, della legge regionale n. 14/86 è disposta la ripartizione del fondo per i finanziamenti in conto capitale iscritti al capitolo 58802, esercizio 1997, su base provinciale tenuto conto della popolazione residente e quanto all'ubicazione delle strutture del potenziale bacino d'utenza;
Visto il decreto n. 2517 del 31 dicembre 1997, con il quale sono indicate, in applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 87/81, priorità e criteri di utilizzazione dei finanziamenti in favore di comuni singoli od associati e delle II.PP.A.B. dell'Isola;
Visto il decreto n. 5025 del 5 marzo 1994, con il quale sono stati fissati parametri specifici di spesa cui commisurare l'entità dell'intervento regionale per ciascuna tipologia di presidio aperto o residenziale da realizzare;
Viste le istanze presentate dai comuni e dalle II.PP.A.B. dell'Isola e la documentazione a corredo nei termini e con le modalità di cui alla circolare assessoriale n. 6, prot. n. 676 del 19 marzo 1994 richiedenti il finanziamento per la realizzazione di strutture aperte nella tipologia di centri diurni e di incontro per anziani (allegato B);
Ritenuto di dovere formulare, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni un programma degli interventi ed il relativo piano di spesa nel rispetto dei prefissati criteri e priorità, avuto anche riguardo all'opportunità di perequare residue dotazioni finanziarie non utilizzabili in ciascuna provincia in favore di quelle che presentano maggiori carenze di presidi socio-assistenziali e maggiori richieste di finanziamento;
Visto il bilancio regionale dell'esercizio in corso;

Decreta:


Art. 1

E' approvato nel testo di cui all'allegato A, che ne costituisce parte integrante, il piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. in esso riportati per l'esercizio finanziario 1997 per la realizzazione di strutture aperte in favore di anziani.

Art. 2

E' assunto l'impegno di L. 4.947.835.140 a gravare sulla disponibilità del capitolo 58802 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  BURGARETTA APARO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali, fg. n. 4.

Allegato A
ELENCO ISTANZE "APERTE" FINANZIABILI, ART. 10, LEGGE REGIONALE N. 87/81

  Prov. Comune Ente Tipologia Fin. ammesso Data ist. Intervento Situazione 
  AG Lucca Sicula Comune Centro diurno anziani 355.000.000 28-3-1997 Attr. ed arredi Completa 
  CL Milena Comune Centro diurno anziani 1.150.000.000 24-3-1997 Costruzione Completa 
  CT Nicolosi Comune Centro diurno anziani 1.040.000.000 11-3-1997 Completamento Completa 
      Scordia O.P. ric. Bonifazio Centro diurno anziani 258.500.000 24-3-1997 Adeg. standards Completa 
  PA S. Giuseppe Jato Comune Centro diurno anziani 1.193.000.000 28-3-1997 Completamento Completa 
  TP Castelvetrano Comune Centro diurno anziani 251.335.140 29-3-1997 Acquisto arredi Completa 
      Partanna Comune Centro diurno anziani 700.000.000 28-3-1997 Completamento Completa 
  Totale 4.947.835.140 

(98.23.1204)
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DECRETO 1 giugno 1998.
Modifica del decreto 14 maggio 1997, concernente criteri da seguire nell'attività erogativa agli enti assistenziali convenzionati per la gestione delle comunità alloggio.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991;
Visto l'art. 11, 4° comma, della legge regionale n. 5 del 30 marzo 1998 che assegna alla disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per l'anno 1998 lo stanziamento di L. 15.000 milioni – capitolo 18956 – da destinare alla copertura della spesa di gestione, anche in convenzione, di comunità-alloggio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle competenze civili ed amministrative;
Visto il decreto n. 548 del 14 maggio 1997, registrato alla C.C. il 4 giugno 1997, reg. n. 1, fg. n. 27, con il quale sono stati fissati ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91 i criteri e le modalità di erogazione ai comuni delle somme necessarie per la gestione delle comunità alloggio;
Visto il decreto n. 1123 dell'1 giugno 1998, con il quale sono stati rideterminati per l'anno 1998 gli importi dei compensi fissi mensili per ogni posto riservato e delle rette giornaliere di mantenimento che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti convenzionati sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (+ 1,7%);
Considerato che il citato decreto n. 548/97 ha fissato al febbraio di ogni anno il termine per la presentazione da parte dei comuni delle richieste di finanziamento sia per le comunità già attivate che per quelle di nuova istituzione subordinando l'approvazione del piano complessivo di spesa al parere della Commissione regionale per i problemi della devianza e della criminalità;
Considerato che, in applicazione dell'atto d'indiriz-zo generale in materia dei servizi socio-assistenziali contenuto nel D.P.R.S. n. 158 del 4 giugno 1996, ai comuni si è fatto obbligo di assicurare la continuità dei servizi residenziali mediante la stipula di convenzione-tipo su base triennale al fine di porre a profitto la sperimentazione progettuale e la qualità del rapporto relazionale tra gli educatori ed i minori ospiti delle comunità;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della medesima convenzione-tipo si fa obbligo ai comuni di corrispondere a trimestri anticipati l'entità dei compensi mensili con esposizione degli stessi enti locali per gli eventuali ritardi conseguenti alla liquidazione di quanto convenuto, anche per effetto dei tempi richiesti dall'Assessorato sia per l'approvazione dei piani di spesa che per l'effettivo accredito delle somme assegnate;
Considerato che la gestione di comunità-alloggio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile si colloca quale servizio residenziale a carattere sovracomunale con onere non recuperabile, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/86 u.c., nei confronti dei comuni di origine o di residenza per l'inapplicabilità nei confronti dei comuni siciliani delle disposizioni in materia di domicilio di soccorso;
Considerato che per la costante riduzione delle disponibilità finanziarie degli enti locali l'intervento regionale si qualifica sempre più necessario a sostegno dei comuni, singoli od associati, nel cui territorio si manifesta l'esigenza di attuare misure protettive a favore dei minori a grave rischio di devianza;
Ritenuto, di conseguenza, di dovere assicurare agli enti assistenziali in possesso dei prescritti requisiti d'idoneità e funzionalità la copertura finanziaria degli oneri sopportati senza soluzione di continuità con riduzione dei tempi necessari sia per l'approvazione dei programmi e piani di spesa che per l'accredito delle somme dovute senza, comunque, alcun pregiudizio per l'attività di controllo e verifica dei risultati cui sono chiamati i comuni e le autorità territoriali di riferimento.
Ritenuto, in conclusione, di dover modificare il citato decreto n. 548/97 nel testo appresso riportato;

Decreta:


Art. 1

I comuni, singoli od associati, nel cui territorio sono stati attivati negli esercizi precedenti e senza soluzione di continuità comunità-alloggio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle competenze civili ed amministrative, sono tenuti a produrre istanza di finanziamento per la gestione diretta od in convenzione del presidio assistenziale entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente.

Art. 2

Le istanze dovranno essere corredate da apposita relazione a firma del sindaco e del responsabile del servizio sociale riportante elementi di valutazione sul funzionamento del servizio in oggetto con riguardo:
—  agli obiettivi ed agli interventi di protezione sociale promossi a difesa dei minori, adolescenti e giovani in difficoltà od a rischio di devianza;
—  ai provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità giudiziaria minorile, anche per l'area penale esterna, per inidoneità temporanea delle famiglie, per situazioni di grave rischio sociale o di abbandono morale e materiale;
—  ai risultati raggiunti in termini umani, sociali, formativi, scolastici, lavorativi;
—  all'impiego del personale educativo e di assistenza per unità e profili;
—  all'entità della spesa già sostenuta e che si prevede di sostenere nel corso dell'intero esercizio, all'impiego dell'assegnazione regionale con obbligo di certificazione a chiusura dell'esercizio delle somme complessivamente utilizzate.
Detta relazione dovrà essere, altresì, accompagnata dalla previsione di spesa per l'anno di riferimento nel rispetto degli impegni assunti in convenzione con l'ente gestore e con facoltà di aggiornamento all'indice annuo ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
Relativamente all'esercizio 1998 i comuni sono facoltati ad inoltrare le istanze di finanziamento entro il termine ultimo del 30 giugno 1998, stante il ritardo intervenuto nella riassegnazione della dotazione finanziaria sul competente capitolo del bilancio regionale.

Art. 3

Sulla scorta delle istanze pervenute, l'Assessore regionale per gli enti locali approva il programma generale degli interventi assumendo il relativo impegno di spesa entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale, all'accredito della relativa somma ai comuni destinatari si provvede con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97 a semestre anticipato.

Art. 4

Per l'istituzione di nuove comunità-alloggio, con priorità per le città ed aree di maggiore rischio sociale, le istanze di finanziamento per la gestione diretta od in convenzione vanno presentate entro il medesimo termine del 31 ottobre di ciascun anno corredate dalla delibera della G.M. di istituzione del servizio e da una relazione del servizio sociale comunale, sulla condizione minorile del territorio di riferimento e sui rischi e le patologie anche di ordine familiare che per estesa povertà, degrado socio-culturale, microcriminalità possono coinvolgere i minori in fenomeni di devianza:
—  sugli interventi di collaborazione assicurati all'autorità giudiziaria minorile anche in attuazione del D.P.R. n. 448/88;
—  sulla presenza e le potenzialità delle organizzazioni del privato sociale e delle istituzioni pubbliche di assistenza ai fini dell'eventuale affidamento in gestione del servizio, purché in possesso dei prescritti requisiti d'idoneità statutaria, strutturale ed organizzativa, oltre che di verificata esperienza progettuale;
—  sulla previsione di spesa annua di gestione del servizio.

Art. 5

L'ammissione al finanziamento regionale delle nuove comunità rimane subordinata all'acquisizione di apposito parere della Commissione regionale per i problemi della devianza e della criminalità ed alla necessaria disponibilità di bilancio, la medesima commissione è sentita per i provvedimenti di sospensione o revoca degli interventi disposti nell'anno precedente e per l'elaborazione di linee di indirizzo di ordine generale sulle problematiche minorili.

Art. 6

Le modalità organizzative di erogazione delle prestazioni, di autorizzazione al funzionamento, di vigilanza e controllo, di convenzionamento sia delle comunità già funzionanti che di quelle di nuova istituzione, rimangono determinate ai sensi della legge regionale n. 22/86 e del D.P.R.S. n. 158 del 4 giugno 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi della legge regionale n. 20/94 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 giugno 1998.
  MISURACA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 giugno 1998.
Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali, fg. n. 8.
(98.28.1445)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 24 aprile 1998.
Determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, al 31 dicembre 1995, con esclusione dei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Naro e Sambuca di Sicilia.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e 33/94;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 6701 del 23 giugno 1993, con il quale è stata confermata la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento al 31 dicembre 1989 tranne per i comuni di Palma di Montechiaro, Sciacca e Ribera;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto l'art. 1 della citata legge n. 362/91 il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della stessa legge n. 362/91 prevedente che, in sede di revisione delle piante organiche, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Visti i dati ISTAT sulla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Agrigento al 31 dicembre degli anni 1991, 1993 e 1995, dalla cui comparazione si evidenzia che non sono intervenute sostanziali variazioni demografiche, per quei comuni per i quali, con il presente provvedimento, si procede alla conferma delle piante organiche vigenti;
Considerato che per i comuni di Palma di Montechiaro, Raffadali, Ravanusa, Ribera, Sciacca e Grotte si è proceduto con provvedimenti a parte, di cui ai decreti n. 24377 del 13 gennaio 1998, 23472 del 26 novembre 1997, 23473 del 26 novembre 1997, 22883 del 3 settembre 1997, 23393 del 19 novembre 1997 e 24616 del 18 febbraio 1998;
Visto il decreto n. 21154 del 31 dicembre 1996, con il quale il dott. Savì Antonino Bartolomeo, a seguito delle dimissioni della titolare dott.ssa Fortunato Concetta, è stato autorizzato alla gestione provvisoria della sede farmaceutica rurale nell'isola di Linosa nelle more dell'espletamento di pubblico concorso;
Considerato che per alcuni comuni della provincia di Agrigento per il rapporto sedi farmaceutiche/popolazione relativo ai dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 1995, una sede farmaceutica è in soprannumero e rimane ad esaurimento sino al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge per il loro riassorbimento in pianta organica;
Considerato di poter procedere alla conferma della pianta organica vigente delle farmacie esistenti per quei comuni della provincia di Agrigento per i quali non si evidenziano ulteriori condizioni per l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche e che non necessitano di revisione con esclusione dei comuni di Agrigento, Naro, Sambuca di Sicilia e Porto Empedocle per i quali si provvederà con singoli provvedimenti, non appena sarà definito l'iter istruttorio;
Acquisite le determinazioni dei sindaci dei comuni interessati;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1995 e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio.

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, con esclusione dei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Naro e Sambuca di Sicilia, per i quali si procederà con provvedimento a parte non appena saranno definiti gli iter istruttori, è così determinata al 31 dicembre 1995:
COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
a)  popolazione residente:
—  n. 4.590 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 2 rurali;
—  in soprannumero n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede:
—  titolare dott. Amorelli Pietro, via Umberto n. 37;
—  comprende i due quartieri Beveratura e S. Nicolò.
2ª sede:
—  titolare dott. Carbone s.n.c., via Roma n. 163;
—  comprende gli altri due quartieri Santa Rosalia e Lazzaretto, le due sedi sono separate dalla via Umberto che divide il paese in due parti.
COMUNE DI ARAGONA
a)  popolazione residente:
—  n. 10302 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 3;
—  in soprannumero n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Sciacca Maria, corso Garibaldi n. 43;
—  comprende il territorio comunale delimitato dalla via Spinuzza (angolo via Giacco), Vittorio Emanuele (angolo via Garibaldi), Garibaldi (angolo via Crispi), Crispi ed il suo prolungamento ideale;
2ª sede
—  titolare dott.ssa Scurria M. Concetta, via Vittorio Emanuele n. 121;
—  comprende il territorio comunale delimitato dalla via Spinuzza (angolo via Giacco), Vittorio Emanuele (angolo via Garibaldi), Garibaldi (angolo via Crispi), Crispi ed il suo prolungamento ideale, prolungamento ideale della via Felice Cavallotti, via Felice Cavallotti fino all'angolo con via Garibaldi, via Garibaldi, piazza Scifo, via Roma (angolo via Alberto Mario), via Alberto Mario, via Giacco (angolo via Spinuzza);
3ª sede
—  titolare dott. Piruzza Antonino, via Roma n. 40;
—  comprende il territorio comunale delimitato dal prolungamento ideale della via Felice Cavallotti, via Fe lice Cavallotti fino all'angolo con via Garibaldi, via Ga ribaldi, piazza Scifo, via Roma (angolo via Generale Ca scino), via Generale Cascino ed il suo prolungamento ideale.
COMUNE DI BIVONA
a)  popolazione residente:
—  n. 4495 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 2 rurali;
—  n. 1 in soprannumero;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Gattuso Renato, via Porta Palermo
n. 53;
—  comprende il territorio comunale posto a sud del paese delimitato dalla via Porta Palermo, piazza Fiera, piazza Ducale, via Quartiere, vicolo Teatro, via Sambuca e via Concerie;
2ª sede
—  titolare dott. Trizzino A. Maria, piazza Marconi n. 31/A;
—  comprende il resto del territorio comunale.
COMUNE DI BURGIO
a)  popolazione residente:
—  n. 3494 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale
—  titolare dott.ssa Maria Maddalena Pizzitola, via Na zionale n. 2;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI CALAMONACI
a)  popolazione residente:
—  n. 1575 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1 rurale sussidiata;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare dott. Giuseppa Cevenini, via C. Battisti n. 10;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI CALTABELLOTTA
a)  popolazione residente:
—  n. 4902 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 3 rurali di cui una sussi diata;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede rurale
—  titolare dott. D'Alberto Roberto, via Roma n. 8;
—  comprende la parte a monte dell'abitato delimitata da una linea che partendo dalla casa Mulè, caserma dei carabinieri, per le vie delle Scuole, Manzoni, Pirrera, sino al ricovero di mendicità Rizzuti-Caruso;
2ª sede rurale
—  titolare dott.ssa Magro Antonina, via Triocola n. 54;
—  comprende la parte dell'abitato a valle della suddetta linea;
3ª sede rurale sussidiata
—  titolare dott.ssa Mandina Francesca, via Vittorio Ema nue le n. 25;
—  comprende la frazione Sant'Anna.
COMUNE DI CAMASTRA
a)  popolazione residente:
—  n. 2567 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare dott.ssa Nocera Graziella, via Vittorio Veneto n. 156;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI CAMMARATA
a)  popolazione residente:
—  n. 6.568 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 2;
—  farmacie soprannumerarie n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Imbornone Francesco, via C. Battisti n. 19/A;
—  comprende il territorio che va dalla via Roma al rione Gianguarna e cioè, il territorio a valle dell'abitato;
2ª sede
—  titolare dott. La Verde Calogera, via Matteotti n. 27;
—  comprende il territorio a monte dell'abitato.
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
a)  popolazione residente:
—  n. 11.945 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 3;
—  farmacie soprannumerarie n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Brancato Calogero, via Vittorio Emanuele n. 170;
—  comprende il territorio dell'abitato delimitato dalla via Nicotera, via Puglie e via Progresso;
2ª sede
—  titolare dott. Claudio Fragapane, corso Vittorio Emanuele n. 138;
—  comprende il territorio dell'abitato fra la via Nicotera e la via Vittorio Emanuele;
3ª sede
—  titolare dott.ssa Biagia Smeraglia, via Umberto n. 137;
—  comprende il territorio dell'abitato tra via Puglie, via Progresso e via Vittorio Emanuele.
COMUNE DI CANICATTÌ'
a)  popolazione residente:
—  n. 33.145 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 8;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Savatteri Vittorio, via Regina Margherita n. 77;
—  comprende il territorio delimitato da via T. Rao, Risorgimento, Magrì, largo Aosta, via Birago, Ferrucci e prolungamento;
2ª sede
—  titolare dott.ssa Luigia Pantano, via Sen. Gangitano n. 20;
—  comprende il territorio delimitato da via Sen. Gan gitano, piazza IV Novembre, via Cap. Ippolito, Trocadero, Caracciolo, Minghetti e direttrice via Dandolo e Caprera, via Cavour, Antinori, Trapani, Cappuccini lato nord;
3ª sede
—  titolare dott.ssa Rappa Fulvia, via R. Settimo n. 25;
—  comprende il territorio delimitato da via Macello, Campania, Birago, largo Aosta, piazza Amendola, via Ci rillo, Battisti, Sammarco, largo Castello, via Manzoni, Bonghi, Romagnosi, Beccaria, piazza S. Francesco e prolungamento ideale;
4ª sede
—  titolare dott.ssa La Licata Vincenza, via dott. Sciascia n. 3;
—  comprende il territorio delimitato da via Beccaria, piazza S. Francesco e prolungamento ideale, via Ro magnosi, Bonghi, Manzoni, corso Vittorio Emanuele e Statale per Caltanissetta lato est;
5ª sede
—  titolare dott.ssa De Simone Anna, via Cap. Ippolito n. 75;
—  comprende il territorio delimitato da via Cap. Ip polito, Trocadero, Mamiani, Caracciolo, Ildebrando, Sanzio e prolungamento via Sammarco, Manzoni, corso Vittorio Emanuele e Statale per Caltanissetta lato ovest;
6ª sede
—  titolare dott. Comparato Calogero, via Minniti n. 7;
—  comprende il territorio delimitato da direttrice via Dandolo e Caprera, via Minghetti, Caracciolo, Ildebrando, Sanzio e suo prolungamento ideale;
7ª sede
—  titolare dott. Gallo Carmelo, corso Umberto I n. 19;
—  comprende il territorio delimitato da via Rao, Ri sorgimento, viale Regina Margherita, via C. Battisti, piaz za IV Novembre, via Sen. Gangitano, Cavour, Antinori, Trapani, Cappuccini lato sud;
8ª sede
—  titolare dott. Nicoletti Valentino, viale della Vittoria n. 53;
—  comprende il territorio delimitato dalla via Vittorio Veneto e suo prolungamento ideale; breve tratto di via della Vittoria antistante la villa comunale ed il restante nuovo abitato "Acquenuove" fino all'area del nuovo ospedale.
COMUNE DI CASTELTERMINI
a)  popolazione residente:
—  n. 9.881 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 3;
—  farmacie soprannumerarie n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott.ssa Cacciatore Maria, corso Umberto n. 82;
—  comprende il territorio comunale delimitato dalle vie Schillaci, Trento, Verdi e Crispi;
2ª sede
—  titolare eredi Liberto, via Roma n. 85;
—  comprende il territorio comunale delimitato dalle vie Schillaci, corso Umberto, via Cordaro, piazza Duomo, via Roma;
3ª sede
—  titolare dott. Amorelli Pietro, largo S. Giuseppe n. 4;
—  comprende il territorio comunale fra le vie Verdi, Umberto, piazza Duomo, via Roma.
COMUNE DI CASTROFILIPPO
a)  popolazione residente:
—  n. 3.523 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale
—  titolare dott.ssa Irene Bruccoleri, piazza Giovanni XXIII n. 4;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
a)  popolazione residente:
—  n. 5.435 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 2;
—  farmacie soprannumerarie n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Azzara Michele, via Rosario n. 63;
—  comprende il territorio comunale a monte della via Pietà;
2ª sede
—  titolare dott. Sajeva Giuseppe, via prof. Leonardi n. 108;
—  comprende il territorio comunale a valle della via Pietà.
COMUNE DI CIANCIANA
a)  popolazione residente:
—  n. 4.687 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 2 rurali;
—  farmacie soprannumerarie n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede rurale
—  titolare dott. Gagliano Emanuele, corso Nazionale n. 143;
—  comprende il territorio comunale delimitato da una linea che partendo da largo Convento attraversa la salita Regina Elena fino ad incrociare la via Montuoro; attraversa la via Monturo e la via Amato fino ad incrociare la salita Carmelo, attraversa la salita Carmelo fino al largo S. Gaetano e da quest'ultimo alla salita Calvario e suo prolungamento ideale;
2ª sede rurale
—  titolare dott.ssa Contissa M. Rosa, salita Convento n. 52;
—  comprende il rimanente territorio comunale.
COMUNE DI COMITINI
a)  popolazione residente:
—  n. 960 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare dott.ssa Attardo Maria, via principe di Napoli n. 62.
COMUNE DI FAVARA
a)  popolazione residente:
—  n. 32.723 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 8;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Bongiorno Paolo, via Vittorio Emanuele n. 15;
—  comprende il territorio dell'abitato delimitato da piazza Vespri, piazza Cairoli, via Roma, via IV Novembre, via Vittorio Veneto fino al largo Cicchillo, vicolo Ciavola, largo S. Nicolò, piazza Ruggero Mastrangelo, via Matrice fino a raggiungere la piazza Vespri;
2ª sede
—  titolare dott. Arcuri Filippa M., via Vittorio Emanuele n. 29;
—  comprende il territorio delimitato da via Vittorio Emanuele, via S. T. Saieva, via Mercato Pesci, via S. Nicolò, via Pompei, via Ciavola fino ad incontrare il corso Vittorio Veneto, piazza della Libertà, via Umberto fino ad incrociare la via Vittorio Emanuele;
3ª sede
—  titolare dott. Amato Pasquale, via Vittorio Emanuele n. 84;
—  comprende il territorio delimitato da via Vittorio Emanuele, via Umberto, piazza Libertà, corso Vittorio Veneto, via Ugo Foscolo, quadrivio Itria, via F. Crispi, via Vittorio Emanuele fino a chiudere con la via Umberto;
4ª sede
—  titolare dott. Arcuri Rosario, piazza Garibaldi n. 1;
—  comprende il territorio delimitato da piazza Garibaldi, corso Vittorio Veneto, via Bersagliere Urso, via Cap.le Mazza fino a raggiungere la campagna; Grazia Vicino, via Toscana, via Baronessa Mendola, piazza Cap. Vaccaro, via Umberto fino a via Vittorio Veneto;
5ª sede
—  titolare dott. Bongiorno Antonio, via Crispi n. 97;
—  comprende il territorio delimitato da via Vittorio Emanuele, via Umberto, piazza Cap. Vaccaro, via Baronessa Mendola, Grazia Vicino fino a raggiungere la campagna, vicolo Bosco, via Cola di Rienzo, via dei Mille, via della Grazia fino alla via Toscana;
6ª sede
—  titolare dott. Pennino Angelo, via IV Novembre
n. 45;
—  comprende il territorio delimitato da via Toscana, via della Grazia, via dei Mille, via Cola di Rienzo, vicolo Bosco, via Roma, via IV Novembre fino a raggiungere la campagna;
7ª sede
—  titolare dott. Maratta Francesco, via Crispi n. 12;
—  comprende il territorio delimitato da via Cap.le Maz za, via Bersagliere Urso, via Vittorio Veneto, quadrivio Itria, S.P. Favara-Aragona;
8ª sede
—  titolare dott.ssa Sciascia Rosalia, via Veneto n. 282;
—  comprende il territorio delimitato da strada provinciale Favara-Aragona, quadrivio Itria, via Ugo Foscolo, corso Vittorio Veneto, via S. Angelo e per i lati sud-est con la campagna.
COMUNE DI IOPPOLO GIANCAXIO
a)  popolazione residente:
—  n. 1.406 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare dott. Gerlando Pace, via Kennedy n. 7.
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
a)  popolazione residente:
—  n. 5.840 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 2 di cui n. 1 rurale sussidiata;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott.ssa Iolanda Sanfilippo, via Roma n. 88;
—  comprende i limiti territoriali dell'isola di Lampedusa;
2ª sede rurale sussidiata
—  gestione provvisoria, dott. Savì Antonino, via V. Al fieri n. 11;
—  la farmacia è priva di titolare giuridico, compren de i limiti territoriali dell'isola di Linosa;
COMUNE DI LICATA
a)  popolazione residente:
—  n. 41.143 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 11;
—  n. 1 sede soprannumeraria;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott.ssa Platamone Vincenza, corso Vittorio Emanuele n. 44;
—  comprende la parte dell'abitato delimitato dal corso Vittorio Emanuele (lato ovest), corso Argentina (tra via del Lido e faro), via Libotte, piazza A. Regolo, via Principe di Napoli (da piazza A. Regolo a via S. Andrea), via S. Andrea (lato est da via Principe di Napoli a via Lunga), via Lunga (lato nord da via S. Andrea a Piano Corvaia), piano Corvaia (lato est), largo dei Piani (lato est), traversa D. di via Barrile (lato est), via Marconi (lato sud, dalla palazzina Ardente a piazza Matteotti), piazza Matteotti (lato sud);
2ª sede
—  titolare dott. Lauria Vito, corso Vittorio Emanuele n. 27;
—  comprende la parte dell'abitato delimitato da corso Vittorio Emanuele lato est da via Carducci a piazza A. Regolo, via del Lido, corso Argentina da via del Lido alla stazione Pompatura, via Egitto, piazza Gondar lato sud, via N. Sauro lato ovest da piazza Gondar a via Solferino, via Solferino lato sud, piazza S. Angelo lato sud, via Carducci lato sud;
3ª sede
—  titolare dott.ssa Gagliano Teresa, piazza Progresso;
—  comprende la parte dell'abitato delimitato da piazza Progresso lato est, corso Vittorio Emanuele (lato est), da piazza Progresso a via Carducci, via Carducci lato nord, piazza S. Angelo lato nord, via Solferino lato nord, via N. Sauro lato ovest, da via Solferino a piazza Li nares, piazza Linares lato ovest, corso Umberto lato sud, da piazza Linares a piazza Progresso;
4ª sede
—  titolare dott. Fregapane Giuseppina, corso Umberto n. 3;
—  comprende la parte dell'abitato delimitato da piazza Progresso lato est, da corso Umberto a via Patti, corso Roma lato est, da piazza Progresso a via Amendola, via Amendola lato sud, corso Serrovira lato ovest, da via Amendola a corso Umberto, corso Umberto lato nord, da corso Serrovira a piazza Progresso;
5ª sede
—  titolare dott. Carubia Nicola, piazza Linares n. 9;
—  comprende la parte dell'abitato delimitata da vicolo Sapio lato sud, corso Serrovira lato est, da vicolo Sapio a corso Umberto, piazza Linares lato est, via N. Sauro lato est, piazza Gondar lato est, via Egitto lato est, riva destra fiume Salso, linea ideale tra corso Argentina e vicolo Sapio;
6ª sede
—  titolare dott.ssa Bruscia Marcella, corso Roma n. 23;
—  comprende la parte dell'abitato delimitata da corso Roma lato ovest, da via Amendola a piazza Progresso, piazza Progresso lato ovest, piazza Matteotti lato ovest, via Santa Maria, via Garibaldi, linea ideale a monte tra via Garibaldi e via Cotturo, via Cotturo lato sud;
7ª sede
—  titolare Gagliano s.n.c., corso Roma n. 90;
—  comprende la parte dell'abitato delimitata da via Cotturo lato nord, corso Roma lato ovest, da via Vitello a via Amendola, via Amendola lato nord, corso Serrovira lato ovest, da via Amendola a vicolo Sapio, vicolo Sapio lato nord, linea ferrata da vicolo Sapio alla via Mazzini, via Mazzini lato sud, linea ideale a monte tra via Mazzini e via Cotturo;
8ª sede
—  titolare dott. Guardagnino Alessandro, via Barrile n. 23;
—  comprende la parte dell'abitato delimitato da via Marconi, da palazzina Ardente a via Marianello, via Principe di Napoli, da via Marconi a via S. Andrea, via S. Andrea lato ovest da via Principe di Napoli a via Lunga, via Lunga lato sud, da via S. Andrea a piano Corvaia, piano Corvaia lato ovest, largo dei Piani lato ovest, traversa D. di via Barrile lato ovest;
9ª sede
—  titolare dott. Licata Alfonso, via Palma n. 7;
—  comprende la parte dell'abitato delimitata da via Mazzini lato nord, linea ideale a monte che congiunge via Mazzini con via Palma, via Campobello (cavalcavia) e linea ferrata dal cavalcavia a via Mazzini;
10ª sede
—  titolare dott.ssa Argento Palma, via Garibaldi n. 35;
—  comprende il quartiere oltre ponte compreso il villaggio Braccianti Agricoli;
11ª sede
—  titolare dott.ssa Di Prima Anna Maria, via Rettifilo Garibaldi n. 128;
—  comprende il territorio delimitato ad ovest dal fiume Salso, a nord della parte a valle della via rettifilo Garibaldi, via Maggiore Toselli, via Pastrengo e tutto il villaggio dei Fiori; a nord-est della strada statale n. 115, a sud del demanio marittimo;
COMUNE DI LUCCA SICULA
a)  popolazione residente:
—  n. 2.226 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1 rurali;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare dott.ssa Sedita Anna Maria, via Roma n. 22.
COMUNE DI MENFI
a)  popolazione residente:
—  n. 13.237 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 3;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Tavormina Giuseppe, via Matteotti n. 4;
—  è costituita dai quartieri dell'abitato compresi tra il lato est di via A. Ognibene ed il lato nord, sud, ovest, perimetro abitato;
2ª sede
—  titolare dott. Spitali Raimondo, corso dei Mille;
—  è costituita dai quartieri dell'abitato delimitati a sud della via della Vittoria, a nord dell'esterno della via Soccorso, ad ovest della via A. Ognibene sino all'incrocio di via della Vittoria;
3ª  sede
—  titolare dott. Romano Aldo, viale della Vittoria n. 284;
—  comprende: quartieri dell'abitato delimitato a nord della via della Vittoria, a sud dell'esterno dell'abitato, ad ovest della via A. Ognibene fino all'incrocio di via della Vittoria.
COMUNE DI MONTALLEGRO
a)  popolazione residente:
—  n. 3.588 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale
—  titolare eredi Portolano, viale della Vittoria n. 117;
—  sede unica entro i limiti territoriali dell'abitato.
COMUNE DI MONTEVAGO
a)  popolazione residente:
—  n. 3.303 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale
—  titolare dott. Triolo Filippo, piazza Matteotti n. 4;
—  sede unica entro i limiti territoriali dell'abitato.
COMUNE DI RACALMUTO
a)  popolazione residente:
—  n. 10.454 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 3;
—  farmacie in soprannumero n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Burruano Attilio, via Francesco Crispi n. 8;
—  comprende il territorio ad est del comune, delimitato dal centro urbano dalle vie Regina Margherita e Fontana;
2ª sede
—  titolare dott.ssa Burruano Angela, via Garibaldi n. 37;
—  comprende il territorio a nord del comune, delimitato nel centro urbano dalle vie Regina Margherita ed Asaro;
3ª sede
—  titolare dott.ssa Antogna Concetta, via Garibaldi n. 148;
—  comprende il territorio ad ovest ed a sud del comune, delimitato nel centro urbano dalle vie Asaro e Fontana;
COMUNE DI REALMONTE
a)  popolazione residente:
—  n. 4.629 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale
—  titolare dott.ssa Lauricella Assunta, via Piazza Vecchia n. 21;
—  comprende l'intero territorio comunale;
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
a)  popolazione residente:
—  n. 4.203 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale
—  titolare dott. Caldara Vincenzo, corso Umberto n. 104;
—  comprende l'intero territorio comunale;
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
a)  popolazione residente:
—  n. 8.480 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 2;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott.ssa Macaluso Lidia, largo Nazareno n. 5;
—  comprende il territorio ad est del corso Umberto;
2ª sede
—  titolare dott. Cacciato Alberto, viale Dioniso Alessi n. 6;
—  comprende il territorio ad ovest del corso Um berto.
COMUNE DI SANTA ELISABETTA
a)  popolazione residente:
—  n. 3.259 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale
—  titolare dott. Fragapane Stefano, corso Umberto n. 112;
—  comprende l'intero territorio comunale;
COMUNE DI SANTA MARGHERITA BELICE
a)  popolazione residente:
—  n. 7.082 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 2;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Serra Nicolò, via Libertà n. 1;
—  comprende il territorio comunale delimitato da via S. Antonio, via Matrice, via Duomo, via S. Michele;
2ª sede
—  titolare dott.ssa Venuti Giulia, via S. Francesco n. 1;
—  comprende la zona dell'abitato al di là della linea di demarcazione suddetta.
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
a)  popolazione residente:
—  n. 1.968 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare dott.ssa Scimonelli Lucia, piazza Umberto I;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI SANTO STEFANO DI QUISQUINA
a)  popolazione residente:
—  n. 5.645 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 2;
—  farmacie in soprannumero n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott.ssa Bonfanti Elda, via Roma n. 55;
—  comprende la parte sud dell'abitato delimitata da una linea che passa per piazza Belmonte, via Palermo, via Processione, via Francesco Crispi, via Roma e segue la via Santa Rosalia;
2ª sede
—  titolare dott. Troja Francesco, via Madre Chiesa n. 3;
—  comprende la zona sud dell'abitato.
COMUNE DI SICULIANA
a)  popolazione residente:
—  n. 5.059 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 2;
—  farmacie in soprannumero n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott. Scaduto s.n.c., via Marconi n. 56;
—  comprende il territorio comunale delimitato dalle vie Roma, Zeta 11, Sciara, Castellana, Molino Vecchio, Ospizio, Marconi, piazza Umberto I, Circonvallazione;
2ª sede
—  titolare dott. Sciortino Francesco, via Roma n. 180;
—  comprende il rimanente territorio comunale.
COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA
a)  popolazione residente:
—  n. 1.671 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare dott.ssa Cascioferro Giuseppina, via Vittorio Emanuele n. 103;
—  comprende l'intero territorio comunale.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati della provincia di Agrigento per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nei rispettivi albi, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 24 aprile 1998.
  LEONTINI 

(98.23.1228)
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DECRETO 24 aprile 1998.
Determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta, al 31 dicembre 1995, con esclusione dei comuni di Delia, Gela, Mazzarino, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Butera e Serradifalco.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 11238 del 3 giugno 1994, con il quale è stata determinata al 31 dicembre 1991 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta con esclusione dei comuni di Niscemi, San Cataldo e Sommatino;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione delle revisioni delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto l'art. 1 della citata legge n. 362/91 che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91 prevedente che, in sede di revisione delle piante organiche, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Visti i dati ISTAT sulla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Caltanissetta al 31 dicembre degli anni 1993 e 1995, dalla cui comparazione si evidenzia che non sono intervenute sostanziali variazioni demografiche, per quei comuni per i quali, con il presente provvedimento, si procede alla conferma delle piante organiche vigenti;
Considerato che per i comuni di Niscemi e San Ca taldo si è proceduto con provvedimenti a parte, giusta decreti nn. 24368 del 31 dicembre 1997 e 23470 del 25 novembre 1997, all'istituzione, ai sensi della legge n. 362/91, di ulteriori n. 3 sedi farmaceutiche, delle quali una sede urbana nel comune di Niscemi e due sedi urbane nel comune di San Cataldo;
Visto il decreto n. 23080 del 9 ottobre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Sommatino;
Considerato che per i comuni di Butera, Gela, Delia, Mazzarino, Riesi, Santa Caterina Villarmosa e Serradifalco potrà procedersi, con successivo provvedimento, alla rideterminazione della pianta organica non appena sarà definito l'iter istruttorio;
Considerato che, dalla popolazione residente al 31 dicembre 1995, si rileva che nei comuni di Delia, Mazzarino, Riesi, S. Caterina Villarmosa e Serradifalco una sede farmaceutica è in soprannumero e rimane ad esaurimento sino al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge per il loro riassorbimento nella pianta organica;
Considerato di poter procedere alla conferma della pianta organica vigente delle farmacie esistenti per quei comuni della provincia di Caltanissetta per i quali non si evidenziano ulteriori condizioni per l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche e che non necessitano di revisione, con esclusione dei comuni di Butera, Gela, Delia, Mazzarino, Riesi, S. Caterina Villarmosa e Serradifalco, per i quali si provvederà con singoli provvedimenti non appena sarà definito l'iter istruttorio;
Acquisite le determinazioni dei sindaci dei comuni interessati;
Acquisito il parere dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Considerato che con il presente provvedimento si in tendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1995 e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta, con esclusione dei comuni di Delia, Gela, Mazzarino, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Butera e Serradifalco per i quali si procederà con provvedimento a parte non appena saranno definiti gli iter istruttori, è così determinata fino al 31 dicembre 1995:
COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
a)  popolazione residente:
—  n. 1.423 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare De Michele Giuseppe, via G. Meli n. 34;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI BONPENSIERE
a)  popolazione residente:
—  n. 699 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare Sorce Calogero, via N. Nasi n. 40;
—  comprende l'intero territorio comunale.
COMUNE DI CALTANISSETTA
a)  popolazione residente:
—  n. 62.686 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 16 urbane;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare Scarantino Rosaria Catena, via Emiliano Giudice n. 4;
—  delimitata da una linea ipotetica che partendo dalla località "Case Giordano" sita sul confine meridionale del comune di Caltanissetta con il comune di Pietraperzia raggiunge, con andamento sud-nord, l'abitato all'inizio della strada vicinale Pietracucca, segue questa per immettersi nella via S. Nicolò fino all'incrocio con viale Amedeo; segue detto viale verso est fino all'incrocio con la gradinata Duca degli Abruzzi; segue verso nord detta gradinata fino all'incrocio con via Dante Alighieri; segue detta via verso est fino all'incrocio con via Mauro Tumminelli; segue detta via fino a congiungere con via P. E. Giudici; segue questa fino allo sbocco con corso Vittorio Emanuele, segue la direzione ovest di detto corso fino all'incrocio con via Saetta; segue questa fino all'incrocio con via Mons. Gruttadauria; percorre quest'ultima via fino allo sbocco in via Re d'Italia; segue questa per breve tratto fino all'inizio di via Greci; percorre questa via fino allo sbocco in via Redentore; segue detta via fino all'incrocio con via G. Pitrè, percorrendo la quale si dirige con andamento nord-est, al confine con il comune di S. Caterina Villarmosa toccando in contrada Palombara nei pressi della casa cantoniera al km. 6 della statale n. 121. Per il resto la demarcazione è data dallo stesso con il confine del comune di Caltanissetta, con il comune di S. Caterina Villarmosa (a nord-est) e dalla linea che circoscrive la farmacia di Terrapelata (XVI sede) fino alla quota 448;
2ª sede
—  titolare farmacia del Duomo s.n.c., Domenico Cutrera e dott.ssa Luciana Longo, corso Vittorio Emanuele n. 79;
—  ha in comune con la prima sede il tratto di demarcazione compreso nella linea ipotetica che partendo dalla località "Case Giordano" arriva all'incrocio tra via Greci e via Redentore; da questo punto la linea di delimitazione segue via Redentore in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Nino Bixio; percorre questa via in direzione sud-ovest fino all'incrocio con via Re d'Italia; attraversa questa obliquamente per immettersi in via Giglio indi in via Lipari ed attraversa poi il largo Barile per imboccare la salita Matteotti; percorre questa fino allo sbocco nel corso Umberto; attraversa piazza Garibaldi per rimboccare corso Umberto; percorre detto corso fino ad immettersi nella via Regina Margherita, prosegue per via Chiarandà per incrociare via S. Averna per congiungersi con la strada statale n. 191;
3ª sede
—  titolare Pantano Giuseppe, via Don Minzoni n. 164;
—  ha in comune con l'8ª sede dall'incrocio tra via Rochester e via Fra' Giarratana; risale questa via verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada che congiunge via Fra' Giarratana con via Pisacane (angolo palazzo Falzone n. civico 64); segue la via Pisacane fino al n. civico 13 (cooperativa La Gardenia); da questo angolo con una linea ipotetica si congiunge con via Don Minzoni attraversando via Fra' Giarratana;
—  ha in comune con la 15ª sede dall'incrocio fra via Fra' Giarratana e Don Minzoni; percorre tutta la via Don Minzoni che con una linea ipotetica fuoriesce dall'abitato fino a raggiungere via S. Candura e da questo incrocio risale a viale Stefano fino a raggiungere l'incrocio con via Rochester;
—  ha in comune con la 10ª sede dall'incrocio di via S. Candura, via Rochester; risale la via Rochester fino all'incrocio con via Giarratana;
4ª sede
—  titolare Bellomo Carmela, corso Umberto I n. 181;
—  ha in comune con la 2ª sede dall'incrocio tra piazza Garibaldi e corso Umberto, segue quest'ultima fino alla strada statale n. 191;
—  ha in comune con la 5ª sede dall'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via XX Settembre, segue detta via fino all'incrocio con via Alaimo, segue questa fino a piazza Girgenti, il tratto iniziale di via Palermo e piazza Garibaldi per incrociare corso Umberto;
—  ha in comune con la 7ª sede dall'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via F. Crispi, percorre detta via, via Niscemi fino all'incrocio tra via Niscemi e via Lanza;
—  ha in comune con la X sede dall'incrocio con via Lanza, via Niscemi; segue quest'ultima via verso valle fino all'incrocio con via Salvatore Averna;
5ª sede
—  titolare Romano Giovanna, corso Vittorio Emanuele n. 74;
—  è circoscritta da via Alaimo, via Girgenti, tratto iniziale di via Palermo, piazza Garibaldi, corso Umberto, salita Matteotti, largo Barile, via Lipari, via Giglio, via Auristuto, via Gigino Gattuso, corso Vittorio Emanuele fino allo sbocco di via XX Settembre, segue detta via fino all'incrocio con via Alaimo;
6ª sede
—  titolare Eufrate Giuseppe, corso Umberto I n. 83/A;
—  è circoscritta da via Gigino Gattuso fino a corso Umberto, via Auristuto, via Giglio, via Nino Bixio, via Redentore, via Rampello, via S. Caterina, via Terranova, da via Fornaia fino allo sbocco in via Consultore Benintendi, segue detta via fino a raggiungere via Gigino Gattuso;
7ª sede
—  titolare Farmacia del Corso s.a.s., dott.ri La Cagnina Antonio e Di Maria Antonio, corso Vittorio Emanuele n. 180;
—  ha in comune con la 4ª sede il tratto di delimitazione compreso tra l'incrocio di via Lanza e via Niscemi, percorre il tratto di via Niscemi, via Crispi fino allo sbocco nel corso Vittorio Emanuele; attraversa questo obliquamente fino all'imbocco di via Gigino Gattuso, percorre questa via fino all'incrocio con via Consultore Benintendi; percorre questa verso est fino all'incrocio con via Fornaia e l'ultimo tratto di questa fino allo sbocco in via Testasecca, segue detta via fino alla traversa Elena, percorre questa via fino allo sbocco in via Cavour; segue questa via fino al piazzale Roma e da questa per via Rochester fino all'incrocio con via Mons. Gurrera; segue detta via fino all'incrocio con via Napoleone Colajanni, percorre parte di detta via verso nord fino all'incrocio con via Lanza che la percorre fino all'incrocio con via Niscemi;
8ª sede
—  farmacia "Francesco Messana" di Francesco Messana, Messana Maria, Vincenzina e Salvatore s.n.c., viale Conte Testasecca n. 51;
—  ha in comune con la III sede dall'incrocio tra via Rochester e via Fra' Giarratana; risale questa via verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada che congiunge via Fra' Giarratana con via Pisacane (palazzo Falzone angolo numero civico 64); segue quest'ultima via fino al numero civico 13 (cooperativa La Gardenia);
—  ha in comune con la 15ª sede da via Pisacane (numero civico 13) fino all'incrocio con via Sallemi;
—  ha in comune con la 12ª sede dall'incrocio tra via Pisacane e via Sallemi; segue detta via verso valle fino all'incrocio con via Aretusa, risale detta via fino all'incrocio con via Rosso di San Secondo;
—  ha in comune con la 9ª sede dall'incrocio tra via Aretusa e via Rosso di San Secondo; segue detta via verso valle fino ad immettersi nella piazza Mercato che l'attraversa longitudinalmente per proseguire per via Salso, piazza Pirandello; prosegue per immettersi in via Terranova fino all'incrocio con via Fornaia;
—  ha in comune con la 6ª sede dall'incrocio tra via Terranova e via Fornaia, segue questa via fino all'incrociare la via Consultore Benintendi;
—  ha in comune con la 7ª sede dall'incrocio tra via Consultore Benintendi e via Fornaia; percorre l'ultimo tratto della via Fornaia fino allo sbocco in viale Testasecca; segue detto viale fino ad incrociare la traversa Elena, percorre questa via che prosegue per via Elena fino allo sbocco in via Cavour; segue questa via fino al piazzale Roma per immettersi in via Rochester, segue questa via fino all'incrocio con via Mons. Gurrera;
—  ha in comune con la 10ª sede dall'incrocio tra via Mons. Gurrera e via Rochester; segue detta via fino all'incrocio con via Fra' Giarratana punto d'incontro con la 3ª sede;
9ª sede
—  titolare Vizzini Michele Rocco Maria, viale Trieste n. 59;
—  ha in comune con l'8ª sede il tratto di delimitazione compreso tra l'incrocio di via Aretusa con via Rosso di San Secondo e l'incrocio tra via Terranova con via S. Caterina (prima dell'incrocio di via Fornaia con la stessa via Terranova); segue poi la via S. Caterina fino allo sbocco nel corso Umberto; segue questa via fino all'inizio di via Rampello, percorre questa via fino all'incrocio con via Redentore fino all'incrocio con via S. Giovanni Bosco; quindi questa via fino ai limiti esterni dell'abitato, donde raggiunge con andamento, nord-nord/est, il confine con il comune di S. Caterina Villarmosa in località Bivio Noce, sulla strada statale n. 122 bis, che segue fino all'incrocio con via Lombardo Radice, segue la via Pala fino a piazza Trento ed attraverso quest'ultima raggiunge via Rosso di San Secondo;
10ª sede
—  farmacia "S. Pio X" dei dott.ri Amico Ga briella e Calvino Grazia s.n.c., via N. Colajanni n. 76;
—  ha in comune con l'8ª sede dall'incrocio tra via Fra' Giarratana, via Rochester, segue quest'ultima fino all'incrocio con via Mons. Gurrera;
—  ha in comune con la 7ª sede dall'incrocio tra via Rochester, via Mons. Gurrera, segue quest'ultima via fino all'incrocio con via N. Colajanni; risale detta via fino all'incrocio con via Lanza; risale detta via fino all'incrocio con via Niscemi;
—  ha in comune con la 4ª sede dall'incrocio tra via Lanza, via Niscemi, segue quest'ultima verso valle fino all'incrocio con via Salvatore Averna;
—  ha in comune con la 3ª sede (nuova circoscrizione) dall'incrocio tra via Fra' Giarratana, via Rochester, segue detta via Rochester verso valle fino all'incrocio con viale Stefano Candura;
11ª sede
—  titolare La China Armando, via Redentore n. 252;
—  ha in comune con la 1ª sede il tratto compreso tra la località contrada Palombara sul confine con il comune di S. Caterina Villarmosa e l'incrocio di via Giuseppe Pitrè con via Redentore; da questo punto segue la stessa via Redentore fino all'incrocio con via S. Giovanni Bosco; percorre la via S. Giovanni Bosco che a sua volta fuoriesce dall'abitato per dirigersi a nord verso il confine con il comune di S. Caterina Villarmosa, che raggiunge la località Bivio Noce (incrocio delle strade statali nn. 121 e 122 bis). Per il resto la sede di che trattasi è delimitata dal confine fino alla località Palombara sopra indicata;
12ª sede
—  titolare Marrocco Attilio, via Rosso di San Secondo n. 72;
—  confina con l'8ª sede dal punto d'incrocio tra la via Sallemi e la via Moncada, scende via Sallemi fino all'incrocio con la via Aretusa, risale detta via fino al l'incrocio con via Rosso di San Secondo;
—  ha in comune con la 9ª sede dal punto di incrocio di via Rosso di San Secondo con via Gorizia fino all'incrocio con viale Trieste, da quest'ultimo incrocio fino a piazza Trento che risale per via Pola fino all'incrocio con via De Amicis e via L. Radice;
—  confina con l'8ª sede dall'incrocio tra via Pola, via De Amicis, via L. Radice, segue tutta la via De Amicis fino all'incrocio con via Martoglia, continua per via Libertà fino all'incrocio con viale della Regione e da questo incrocio segue per via Malta e via Luigi Rizzo fino all'incrocio con via Leone XIII e da quest'ultima via fino all'incrocio con via Moncada, via Sallemi;
13ª sede
—  titolare Bonasera Vincenzo, via De Amicis n. 61;
—  ad est confina con la 9ª sede della località bivio Noce sulla strada statale n. 122 bis, che scende per tutta la predetta strada fino all'incrocio con via Lombardo Radice, segue quest'ultima fino all'incrocio con via De Amicis. A sud è delimitata dalla via De Amicis, dall'incrocio con via Lombardo Radice fino ai limiti esterni dell'abitato, donde raggiunge con andamento nord-ovest il confine con il comune di S. Caterina Villarmosa e la 14º sede;
14ª sede
—  farmacia "Augello-Reina" di Reina Carmela & C. s.n.c., viale della Regione n. 84;
—  confina ad est con il limite ovest della 12ª sede, a sud con il confine ovest della 15ª sede, a nord con il confine sud della 13ª sede; ad ovest con il limite territoriale del comune di San Cataldo;
15ª sede
—  titolare Eufrate Francesco, via F. Turati n. 35;
—  ha in comune con la 3ª sede (nuova circoscrizione) dall'incrocio con via Fra' Giarratana e via Don Minzoni, segue tutta la via Don Minzoni e con una linea ipotetica fuoriesce dall'abitato fino a raggiungere viale Stefano Candura;
—  ha in comune con l'8ª sede dall'incrocio con via Fra' Giarratana e via Pisacane (all'altezza del numero civico 13, cooperativa La Gardenia); segue detta via fino all'incrocio con via Sallemi;
—  ha in comune con la 12ª sede dall'incrocio tra via Pisacane e via Sallemi, risale quest'ultima fino all'incrocio con via Moncada e da questa fino all'incrocio con via Leone XIII, percorre detta via fino all'incrocio con via L. Rizzo;
—  ha in comune con la 14ª sede dall'incrocio tra via L. Rizzo e via Leone XIII, percorre detta via per immettersi nella via Due Fontane fino al limite territoriale con il comune di S. Cataldo;
16ª sede
—  titolare Pasqualino Maria, via Sciascia n. 4, villaggio S. Barbara, Terrapelata;
—  è delimitata da una linea che dalla località Puntara dell'Agnellaria (presso Molino Minniti) sul confine con Pietraperzia raggiunge con andamento rettilineo la quota di 448 di Serra della Difesa (questo tratto è in comune con la linea che circoscrive a nord-est il territorio della 1ª sede) da qui lungo la trazzera che raggiunge da sud Terrapelata perviene alla strada statale n. 121 quasi di fronte il fabbricato dell'Ente zolfi italiani, segue la strada statale n. 121 fino al punto in cui se ne stacca la strada cosiddetta delle Miniere; segue questa fino alla stazione ferroviaria di Imera e da qui si chiude percorrendo il confine orientale del comune di Caltanissetta fino alla località indicata all'inizio.
COMUNE DI CAMPOFRANCO
a)  popolazione residente:
—  n. 4.013 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale
—  titolare Farmacia "Lamattina" s.n.c., corso Um ber to n. 5;
—  comprende l'intero territorio del comune.
COMUNE DI MARIANOPOLI
a)  popolazione residente:
—  n. 2.577 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1 rurale;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare eredi dott. Vullo G., via Cantiere n. 34;
—  comprende l'intero territorio del comune.
COMUNE DI MILENA
a)  popolazione residente:
—  n. 3.644 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale
—  titolare Ippolito Maria, via Salvo D'Acquisto n. 2;
—  comprende l'intero territorio del comune.
COMUNE DI MONTEDORO
a)  popolazione residente:
—  n. 1.973 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione delle sedi:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare Cacciatore Nicolò, piazza Europa n. 26;
—  comprende l'intero territorio del comune.
COMUNE DI MUSSOMELI
a)  popolazione residente:
—  n. 11.623 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 3 di cui n. 1 soprannumeraria;
b)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
—  titolare Piazza Mariano, piazza Roma n. 21;
—  comprende la parte nord-orientale dell'abitato e del contiguo territorio comunale ed è delimitato da una linea che partendo dal confine con il comune di Cammarata in località Pizzo Formaggio, raggiunge da nord-est l'abitato all'inizio di via Giacomo Longo, segue questa fino al piazzale Frangiamore, attraversa questo longitudinalmente, segue via Malaspina fino a piazza Manfredi Chiaramonte per imboccare via della Vittoria per immettersi nella via largo Arcidiacono Amato e da questa in via Minneci fino all'incrocio con via Manfreda per immettersi nella via A. Chiaramonte che a sua volta si immette nella via S. Leonardo per incrociarsi con la via T. Di Bartolo e successivamente immettersi nelle vie S. Maria della Provvidenza, Barcellona incrocio con via G. Castelar e attraversa via Catania per immettersi nella via Strada Vicinale Fuori le Mura e proseguire per la via A. Musco fino all'incrocio con la via Palermo e prosegue per via S. Croce, via Cellini e strada comunale Casazza, Tre Fontane fino a raggiungere il confine territoriale del comune di Mussomeli;
2ª sede
—  titolare Cipolla Walter, via Chiaramonte n. 16;
—  comprende la parte sud-occidentale dell'abitato e del contiguo territorio comunale ed è delimitato dalla linea descritta quale limite della 1ª sede dal punto di incontro del confine del territorio del comune di Mussomeli sino alla piazza Manfredi Chiaramonte fino all'incrocio con la via P. E. Giudici;
—  da detto incrocio segue per la via P. E. Giudici, la via S. Domenico, via Petrix, via Stampa e con una linea ipotetica fino ad incrociare la strada provinciale n. 16 (Mussomeli-Acquaviva) nei pressi di Q.735,8 e prosegue per detta strada provinciale n. 16 fino al confine dei due comuni sopracitati;
3ª sede
—  titolare Catania Pietro, via Orfanotrofio n. 21;
—  comprende la zona sud-orientale dell'abitato e del contiguo territorio comunale ed è limitata a nord-est dalla linea descritta quale limite della 1ª sede farmaceutica fino a piazza M. Chiaramonte ed a nord-ovest dalla linea che parte dalla stessa piazza M. Chiaramonte segna il limite della II sede farmaceutica.
COMUNE DI RESUTTANO
a)  popolazione residente:
—  n. 2.683 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare Cucchiara Calogero, via Castelnuovo n. 83;
—  comprende l'intero territorio del comune.
COMUNE DI SUTERA
a)  popolazione residente:
—  n. 1.909 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare Inglisa Concettina, via Municipio n. 1;
—  comprende l'intero territorio del comune.
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO
a)  popolazione residente:
—  n. 4.257 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale
—  titolare Capuano Francesco, via Palmeri;
—  comprende l'intero territorio del comune.
COMUNE DI VILLALBA
a)  popolazione residente:
—  n. 2.073 abitanti;
—  farmacie esistenti n. 1;
b)  delimitazione della sede:
Sede unica rurale sussidiata
—  titolare Triolo Francesca, via N. Sauro n. 83;
—  comprende l'intero territorio del comune.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, ai sindaci dei comuni interessati, all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta e all'ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta.
Palermo, 24 aprile 1998.
  LEONTINI 

(98.23.1227)
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DECRETO 22 maggio 1998.
Vaccinazione obbligatoria contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo in alcuni comprensori del territorio regionale.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge regionale 23 gennaio 1968, n. 34;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Viste le leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87 e 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988);
Visto il D.M. 8 agosto 1988, n. 476 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 1988);
Visto il D.M. 10 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 1998), relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1994);
Visto il proprio decreto del 18 novembre 1994 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 26 novembre 1994);
Atteso che l'infezione carbonchiosa è legata a particolari condizioni del terreno agrario e, pertanto, le misure di profilassi diretta non sortiscono da sole effetti risolutivi;
Considerato che il carbonchio ematico degli animali domestici è causa diretta e indiretta dell'infezione umana ed è, quindi, di sommo interesse attuare la tutela della pubblica salute;
Rilevato che attraverso l'immunizzazione attiva sistematica degli animali ritenuti a rischio è stata efficacemente prevenuta l'insorgenza della malattia in forma epidemica;
Considerato che l'epidemiologia della forma morbosa impone, ai fini della protezione del bestiame, che gli interventi immunizzanti siano effettuati anche nel corrente anno;
Riconosciuta la necessità di realizzare obbligatoriamente la suddetta campagna vaccinale nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché in quelli ritenuti a rischio;
Vista la nota del Ministero della sanità n. 600.7/24461/ 6N/1179 del 28 aprile 1998, con la quale si autorizza l'emanazione di un apposito provvedimento che renda obbligatoria la vaccinazione contro il carbonchio ematico nelle zone considerate a rischio di infezione;

Decreta:


Art. 1

E' resa obbligatoria la vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo nei comprensori di seguito indicati:
  A.U.S.L. ' Distretto ' COMUNI 
  N. ' veterinario
AG Ribera Cattolica Eraclea (tutto il territorio comunale) 
EN Agira Agira, contrada S. Barbara Leon-forte, contrada Canalotto 
      Nicosia Nicosia, contrada Marrocco 
      Enna Villarosa, contrade Villapriolo, Viglio, Marcatovecchio 
      Piazza Armerina Aidone, contrade Noce, Girasi, Gresti, Bosio,Mendola 
ME Taormina Francavilla di Sicilia, contrade Cammarella, S. Placido, Cerrita, S. Prazzitto, Morfia 
          Moio Alcantara, contrade Stalle Sociali, Vulcanetto 
PA Cefalù Isnello, contrada Montaspro, Porticello, Piano Zucchi 
          Collesano, contrade Volpignano, comune 
          Castelbuono, contrada Tortorella 
          Cefalù, contrada Bosco 
      Petralia Geraci Siculo, contrada Pastonello, Montededaro, Chianazze 
          Gangi, contrade Nocito, Cavaliere, Trebraccia 
          Polizzi Generosa, contrade Alberi, Fondacazzi S. Nicola, Piano Cervi 
          Petralia Sottana, contrade Sciaritelle, Casale, Avanella, Pomieri 
      Termini Imerese Caccamo, contrade Cozzo diSulla, Piano Muscarella, S. Giovanni, S. Nicola, S. Ma-ria, S. Calogero 
      Misilmeri Ventimiglia diSicilia, contrade Traversa, Bosco Traversa 
      Palermo Monreale, contrade Ponte Sa-gana, Valle Talo, Renda Lenzitti, Agrifoglio 

Dovranno essere sottoposti al trattamento immunizzante anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località individuate al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, a meno che essi non vengano avviati direttamente al macello o siano destinati alla macellazione entro tempi brevi.
Art. 2

E' vietato lo spostamento del bestiame recettivo fuori dai comprensori indicati al precedente art. 1, se non risulta vaccinato contro il carbonchio ematico da almeno 15 giorni.
Art. 3

Le Aziende sanitarie locali n. 1 di Agrigento, n. 4 di Enna, n. 5 di Messina e n. 6 di Palermo dovranno provvedere autonomamente all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto.
Ai medici veterinari operatori, pubblici dipendenti o liberi professionisti appositamente autorizzati, saranno corrisposti i compensi previsti dal D.M. 8 agosto 1988, n. 476.
Art. 4

I trattamenti vaccinali previsti dal presente decreto si concluderanno il 31 ottobre 1998.
I medici veterinari operatori, all'atto dell'intervento vaccinale, provvederanno a rilasciare al proprietario o detentore degli animali l'attestazione di vaccinazione, conforme al modello allegato 1 al presente decreto, costituito a madre e figlia, la cui madre dovrà essere controfirmata dal proprietario o detentore degli animali e consegnata al responsabile del servizio veterinario.
Art. 5

Il responsabile del servizio veterinario, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, provvederà a trasmettere all'Assessorato regionale della sanità - Ispettorato veterinario, a conclusione della campagna vaccinale e, comunque, entro il 31 dicembre 1998, il prospetto riepilogativo, allegato 2, delle vaccinazioni eseguite.
Art. 6

I sindaci, i direttori generali, i medici veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e tutti gli agenti della forza pubblica, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
Art. 7

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma dell'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Art. 8

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 maggio 1998.
  LEONTINI 


Allegato 1

REGIONE SICILIANA
EX UNITA' SANITARIA LOCALE N. ………… - ……………………………………………………………………
ATTESTATO DI VACCINAZIONE ANTICARBONCHIOSA

Il sottoscritto dr.    

attesta di avere vaccinato, nei confronti del carbonchio ematico, il seguente numero di capi:
—  bovini  n. …………………………; 
—  ovini  n. …………………………; 
—  caprini  n. …………………………; 
—  equini  n. …………………………; 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che per l'intervento di cui sopra non ha percepito alcun compenso da parte del sig.           , proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, 
degli animali stanzianti/introdotti in contrada    
del comune di    

…………………………………………………… lì ………………………………………
Il veterinario operatore

   

Il proprietario o detentore degli animali

   

REGIONE SICILIANA
EX UNITA' SANITARIA LOCALE N. ………… - ……………………………………………………………………
ATTESTATO DI VACCINAZIONE ANTICARBONCHIOSA

Il sottoscritto dr.    

attesta di avere vaccinato, nei confronti del carbonchio ematico, il seguente numero di capi:
—  bovini  n. …………………………; 
—  ovini  n. …………………………; 
—  caprini  n. …………………………; 
—  equini  n. …………………………; 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che per l'intervento di cui sopra non ha percepito alcun compenso da parte del sig.           , proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, 
degli animali stanzianti/introdotti in contrada    
del comune di    

…………………………………………………… lì ………………………………………
Il veterinario operatore

   

Il proprietario o detentore degli animali

   


Allegato 2

REGIONE SICILIANA
EX UNITA' SANITARIA LOCALE N. …………… - ………………………………………………………………………………
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VACCINAZIONI ANTICARBONCHIOSE ESEGUITE NELL'ANNO …………………………


Allevatore      Comune Contrada     Bovini     Ovini Caprini Equini Data intervento vaccinale Vet. oper. (*) 
















(*)  Indicare: LP se libero professionista; DP se pubblico dipendente.
………………………………………………………………… lì ……………………………………………………

Il responsabile del servizio veterinario
.........................................................................................
   

(98.21.1144)
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DECRETO 27 maggio 1998.
Aggiornamento dell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto 26 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 19 luglio 1986, con il quale si è provveduto alla prima iscrizione nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1973, n. 833;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, relativo alle disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
Vista la legge del 29 dicembre 1990, n. 407;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la circolare n. 635 del 9 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 18 aprile 1992, con la quale sono state fissate le modalità di iscrizione nell'elenco regionale anche per le farmacie della Regione;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, riguardante l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e prorogato con D.M. 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1994, n. 192;
Visto il decreto 5 marzo 1998, n. 24703, che detta nuove norme in ordine alle modalità di iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori;
Ritenuto doversi procedere all'aggiornamento dell'elenco regionale in attuazione del disposto dell'art. 8 del decreto 5 marzo 1998, n. 24703, provvedendo all'iscrizione delle ditte di cui al presente decreto, la cui documentazione è risultata conforme alle direttive emanate con il succitato decreto 5 marzo 1998;

Decreta:


Art. 1

L'elenco regionale di cui al decreto 26 giugno 1986, viene aggiornato con le seguenti modifiche ed integrazione codici:
AZIENDE AUDIOPROTESICHE

Provincia di Catania
Cambio ragione sociale da: Acustica Meloni, già iscritta con D.A. del 26 giugno 1986, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 19 luglio 1986 e D.A. n. 98531 del 26 marzo 1992, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992 per i codici di famiglia di appartenenza 301, 401 nomenclatore tariffario a: Acum s.r.l. -Catania, via Scammacca, 17;
FARMACIE

Provincia di Palermo
Cambio titolarità da: dott.ssa Di Maira Silvana, già iscritta con D.A. dell'11 ottobre 1992, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 novembre 1992 per i codici 101, 501.21.21, 501.21.25 a: dott. Tedesco Pietro, via Dante, 15 - Palermo.
SANITARIE

Provincia diCatania
Integrazione codici: L'officina ortopedica e sanitaria Sanamed s.n.c. di Valenti Gabriele & C., già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48/95 e Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 69 del 6 dicembre 1997 con i codici di famiglia di appartenenza 101, 501.21.21, 501.21.25 include tutto il codice 501.

Art. 3

Le Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti sono tenute, per il tramite del proprio primo settore sanitario, a vigilare sulle aziende iscritte nell'elenco regionale, quale risulta aggiornato e a trasmettere all'Assessorato regionale della sanità rapporto motivato in ordine a fatti, situazioni o altro che possano, comunque, comportare la cancellazione o la sospensione dall'iscrizione all'elenco. Le Aziende unità sanitarie locali sono altresì obbligate a provvedere ai controlli ex art. 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

L'iscrizione nell'elenco regionale consente la fornitura al Servizio sanitario nazionale in tutto il territorio nazionale.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 1998.
  LEONTINI 

(98.24.1253)
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DECRETO 28 maggio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di S. Giovanni La Punta al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 180 del 24 giugno 1992, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di S. Giovanni La Punta;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante or ganiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di S. Giovanni La Punta al 31 dicembre 1995, pari ri spettivamente a 19.979 abitanti, comunicati dall'ISTAT con no ta n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre istituire la 4ª e la 5ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 23 gennaio 1997, 31 ottobre 1997, 7 novembre 1997, 14 novembre 1997 e 9 marzo 1998 dal comune di S. Giovanni La Punta, secondo il quale occorre allocare le istituende 4ª e 5ª sede farmaceutica, rispettivamente nelle zone a nord e nord-ovest del territorio comunale, in quanto si configurano come maggiormente interessate dal fenomeno di espansione urbanistica e carenti di servizio farmaceutico;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, giusta nota n. 2101 del 26 marzo 1998;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di S. Giovanni La Punta;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di S. Giovanni La Punta al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di S. Giovanni La Punta (provincia di Catania):
a)  popolazione: abitanti n. 19.979;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 3;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 5.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana (centro)
—  titolare dott. Giovanni Scalia, piazza Generale Allegra n. 4;
—  tratto di via Roma (dall'incrocio di via Piave all'incrocio di via Motta) incluso; via Motta (dall'incrocio di via Roma all'incrocio di via della Regione) inclusa; tratto di via della Regione (dall'incrocio di via Motta all'incrocio di via Macello) esclusa, via Regione da via Macello a via Duca d'Aosta inclusa; tratto via Duca d'Aosta (dall'incrocio di via della Regione all'incrocio di via Pisa) incluso; via Pisa (dall'incrocio di via Duca d'Aosta all'incrocio di via Montello) inclusa;  tratto di via Montello (dall'incrocio di via Pisa all'incrocio di via Bottazzi) incluso;  tratto di via Pirandello (dall'incrocio di via Montello all'incrocio con via Bari) incluso;  via Bari (dall'incrocio di via L. Pirandello all'incrocio di via P. Mascagni) inclusa;  via P. Mascagni (dall'incrocio di via Bari all'incrocio di via Vittorio Emanuele Orlando) inclusa;  tratto di via Vittorio Emanuele Orlando (dall'in cro cio di via P. Mascagni all'incrocio di via S. D'Acquisto);  tratto di via S. D'Acquisto (dall'incrocio di via Vittorio Emanuele Orlando all'incrocio con lo slargo cimiteriale) incluso;  via Piave (dallo slargo cimiteriale all'incrocio con via Roma) inclusa;
2ª sede urbana
—  titolare dott.ssa Lucia Rosa Cardillo, Trappeto, piazza R. Elena n. 13/A;
—  via Bari (dall'incrocio di via L. Pirandello all'incrocio di via P. Mascagni) esclusa;  via P. Mascagni (dall'incrocio di via Bari all'incrocio di via Vittorio Emanuele Orlando) esclusa;  tratto di via Vittorio Emanuele Orlando (dall'in crocio di via P. Mascagni all'incrocio con via S. D'Acqui sto) escluso;  tratto di via S. D'Acquisto (dall'incrocio di via Vittorio Emanuele Orlando all'incrocio con lo slargo cimiteriale);  via Piave (dallo slargo cimiteriale all'incrocio di via Roma) esclusa;  tratto di via Roma (dall'incrocio di via Piave alla piazza G. Recupero) incluso;  via Ravanusa (dall'incrocio di piazza G. Recupero all'incrocio di via della Regione) inclusa;  confine ad ovest (con tratto S. Agata Li Battiati);  confine con il tracciato della Tangenziale;  confine ad ovest (con il comune di San Gregorio);
3ª sede urbana
—  titolare dott. Urbano Francesco, Pietra dell'Ova, piazza R. Bonaccorso n. 10/11;
—  tratto di via Catira all'incrocio di via G. Carducci incluso;  via Madonna delle Lacrime (dall'incrocio di via G. Carducci all'incrocio con via Cerza) inclusa;  via Cerza (dall'incrocio con via Madonna delle Lacrime all'incrocio con via Carrubazza) inclusa;  via Carrubazza (dall'incrocio con via Cerza all'in crocio con il confine con Tremestieri Etneo) inclusa;  tratto di confine con Tremestieri Etneo;  tratto di via Madonna delle Lacrime incluso;  via Sicilia (dall'incrocio di via Duca degli Abruzzi all'incrocio di via Madonna delle Lacrime) inclusa;  tratto di via Duca degli Abruzzi (dal tracciato con la tangenziale all'incrocio con via Sicilia) incluso;
4ª sede urbana (di nuova istituzione)
—  via Roma da via Piave a via Motta esclusa;  via Motta da via Roma a via della Regione esclusa;  via della Regione da via Motta a via Macello inclusa;  via delle Sciare (dall'incrocio di via della Regione all'incrocio di via S. Caterina e via Puleo) inclusa;  dall'incrocio di via S. Caterina (lungo parte del confine con Tremestieri Etneo, via Puleo, all'incrocio con via G. Motta) inclusa;  dall'incrocio di via G. Motta (lungo parte del confine con Tremestieri Etneo fino all'incrocio con via Minicucca) inclusa;  via Minicucca (dall'incrocio con il confine con Tremestieri Etneo all'incrocio con via Ravanusa) inclusa;  via Ravanusa (dall'incrocio con via Minicucca all'incrocio con piazza G. Recupero) esclusa;
5ª sede urbana (di nuova istituzione)
—  tratto di via della Regione (dall'incrocio di via delle Sciare all'incrocio di via Duca d'Aosta) escluso;  tratto di via Duca d'Aosta (dall'incrocio di via della Regione all'incrocio di via Pisa) escluso; via Pisa (dall'incrocio di via Duca d'Aosta all'incrocio di via Montello) esclusa;  tratto di via Montello (dall'incrocio di via Pisa all'incrocio di via Bottazzi) incluso;  tratto di via Bottazzi dall'incrocio di via Montello (lungo parte sul confine con Aci Bonaccorsi) all'incrocio con via per Aci Bonaccorsi escluso;  dall'incrocio (con la via per Aci Bonaccorsi lungo il confine con Viagrande all'incrocio con la strada per Viagrande) escluso;  tratto (di strada per Viagrande sempre lungo il confine con Viagrande all'incrocio con via del Serbatoio) escluso;  via del Serbatoio lungo il confine con Trecastagni (dall'incrocio con via per Viagrande all'incrocio con via Fisichelli) esclusa;  via Trigona, via S. Caterina lungo il confine con Tre mestieri etneo (dall'incrocio con via Fisichelli all'in cro cio con via delle Sciare) esclusa;  via delle Sciare (dall'incrocio di via Santa Caterina all'incrocio di via della Regione) esclusa.
Il presente decreto verrà inviato al comune di S. Giovanni La Punta per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 28 maggio 1998.
  LEONTINI 

(98.23.1207)
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DECRETO 29 maggio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Chiusa Sclafani al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 6927 del 14 luglio 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1989 la pianta organica delle farmacie del comune di Chiusa Sclafani;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante or ganiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Chiusa Sclafani al 31 dicembre 1991, al 31 dicembre 1993, ed al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 3.667, 3.613 e 3.538 abitanti;
Considerato che, in base ai dati demografici di cui sopra, la popolazione residente nel comune di Chiusa Sclafani non ha subito sostanziali variazioni nel numero complessivo degli abitanti dal 31 dicembre 1991 al 31 dicembre 1995;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si sono realizzati i presupposti, indipendentemente dalla determinazione degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 29 dicembre 1997 ed 11 marzo 1998 dal comune di Chiusa Sclafani secondo il quale occorre definire una ripartizione delle singole sedi farmaceutiche esistenti attribuendo a ciascuna un proprio ambito territoriale;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, con nota n. 970/98 del 27 marzo 1998, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Chiusa Sclafani al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati fino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Chiusa Sclafani (provincia di Palermo):
a)  popolazione residente: abitanti n. 3.538;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 2 rurali di cui 1 in sovrannumero;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 1.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede farmaceutica rurale
—  titolare farmacia Di Giorgio di Arcuri Marisa ed Antonella s.n.c., via Roma n. 2;
—  comprende la zona "A" ad ovest del territorio comunale delimitate dalle vie di demarcazione che segnano il confine tra le due sedi farmaceutiche;
2ª sede farmaceutica rurale
—  titolare dott.ssa Tornambè Marta, via Santa Caterina n. 39;
—  comprende la zona "B" ad est del territorio comunale e le vie che delimitano la sede: strada Stazzone fino all'incrocio con via Ungheria, prosegue per via Ungheria fino all'incrocio con via Russo, prosegue per via Russo fino all'incrocio con la via Cocchiara (antistante i plessi scolastici elementare e media) percorre detta via Cocchiara fino all'incrocio con via Marsala, via Marsala nel tratto antistante la scuola media e prolungamento ideale in aperta campagna raggiunge l'estremità sud del paese fino all'incrocio con la strada Balatello, tutte incluse.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Chiusa Scalafani per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 29 maggio 1998.
  LEONTINI 

(98.23.1213)
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DECRETO 29 maggio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di S. Ninfa al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 9205 del 16 dicembre 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1989 la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Ninfa;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante or ganiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Santa Ninfa al 31 dicembre 1995, pari a 5.467 abitanti, comunicati dall'ISTAT con no ta n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre definire una ripartizione del territorio comunale con l'assegnazione a ciascuna sede farmaceutica di un proprio ambito territoriale nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 13 novembre 1997, 9 dicembre 1997 e 25 marzo 1998 dal comune di Santa Ninfa secondo il quale occorre definire una riperimetrazione delle due sedi farmaceutiche esistenti al fine di eliminarne le condizioni di promiscuità;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91, giusta deliberazione n. 917 del 2 aprile 1998;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Santa Ninfa;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Ninfa al 31 di cembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarietà e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Ninfa (provincia di Trapani):
a)  popolazione residente al 31 dicembre 1995: abitanti n. 5.467;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 2.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede farmaceutica
—  titolare Barbiera & Conforto s.n.c., via P. Togliatti n. 14;
—  parte del territorio comunale, ove trovasi ubicata la farmacia, demarcato dall'asse viario costituito dalle seguenti strade: strada statale n. 119 a partire dall'incrocio con la strada "Centro occidentale sicula" n. 188, prosegue per via Giosuè Carducci fino all'incrocio con la via Dante Aligheri, via Dante Aligheri, prosegue per via Acquanova, viale A. Gramsci, prosegue per via Leonardo da Vinci fino all'incrocio con la via Luigi Pirandello, dette vie escluse;
2ª sede farmaceutica
—  titolare dott.ssa Perricone Maria, via S. Anna n. 17;
—  parte del territorio comunale, ove trovasi ubicata la farmacia, demarcato dallo stesso asse viario utilizzato per delimitare il confine con la 1ª sede farmaceutica. Detto asse viario viene assegnato in toto alla 2ª sede farma ceutica.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Santa Ninfa per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani.
Palermo, 29 maggio 1998.
  LEONTINI 

(98.23.1214)
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DECRETO 29 maggio 1998.
Soppressione della III sede farmaceutica rurale vacante del comune di Naso e rideterminazione, al 31 dicembre 1995, della pianta organica delle farmacie dello stesso comune.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 63428 del 22 luglio 1987, con il quale è stata rideterminata la pianta organica delle farmacie dei comuni di Messina, Pagliara, Patti, S. Pier Niceto, Terme Vigliatore e Tripi ed è stata confermata la pianta organica degli altri comuni della provincia di Messina al 31 dicembre 1985 ad eccezione dei comuni di Brolo e Milazzo;
Visto il decreto n. 71216 del 14 ottobre 1988, con il quale è stato indetto bando di pubblico concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche rurali vacanti in alcuni comuni della provincia di Messina ed, in particolare, una sede rurale nel comune di Naso, frazione "Malò";
Visto il 2° comma dell'art. 1 della citata legge n. 362/91 che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 2° comma dell'art. 2 della stessa legge n. 362/91, secondo il quale le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilite in base al parametro della popolazione;
Visti i dati relativi alla popolazione residente nel comune di Naso al 31 dicembre 1995 pari a 4.608 abitanti resi dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996;
Rilevato che sulla base dei suddetti dati ISTAT le farmacie di che trattasi, istituite prima dell'entrata in vigore della legge n. 362/91, risultano eccedenti il parametro di corrispondenza proporzionale alla popolazione e quindi suscettibili di soppressione in sede di revisione di pianta organica, ancorché non ancora assegnate ed aperte;
Tenuto conto che il rapporto legale farmacie/abitanti è soddisfatto dalle farmacie esistenti;
Accertata l'insussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento in pianta organica delle sedi predette sia in ordine al criterio demografico che al criterio topografico, giusta legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 22626 del 12 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 30 agosto 1997, serie generale concorsi, con il quale sono state sospese le procedure concorsuali di cui al decreto n. 71216/88 sopra citato, limitatamente alla sede farmaceutica rurale vacante del comune di Naso, frazione "Malò";
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi del 26 novembre 1997, del 4 marzo 1998 e del 3 aprile 1998 dal comune di Naso in ordine alla soppressione della sede rurale nella frazione "Malò" giustificata dall'esiguo numero di abitanti ivi residenti con il conseguenziale accorpamento del territorio coincidente con la predetta sede alla limitrofa I sede farmaceutica;
Acquisiti in sede di conferenza dei servizi del 3 aprile 1998 i pareri favorevoli dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Messina ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si sono realizzati i presupposti, indipendentemente alla determinazione degli altri comuni;
Ritenuto di potere procedere alla rideterminazione della pianta organica delle farmacie, fino al 31 dicembre 1995, del comune di Naso con la soppressione della III sede farmaceutica rurale vacante, nella frazione "Malò" ed alla contestuale revoca, limitatamente alla stessa, del relativo bando di concorso e degli atti endoprocedimentali antecedenti e conseguenti, già compiuti;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene soppressa la sede farmaceutica rurale della frazione "Malò", comune di Naso e viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie dello stesso comune:
COMUNE DI NASO (provincia di Messina)
a)  popolazione residente al 31 dicembre 1995: 4.608 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 2 di cui 1 in sovrannumero.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
—  titolare dott.ssa Teresa Collovà, piazza Dante n. 1;
 territorio del centro comunale e parte dell'abitato posto a sud di piazza Cangemi, via Naxida, corso Umberto, via Manzoni, via Riso, via Masaniello, via Papa, via Matteotti, contrada Lacco, Rupila, Terrano, Baracche, Portello, S. Anna, Ficheruzza, Gorna, Due Fiumare, Feudo, Cagnanò, S. Giacomo, il territorio della frazione Malò e delle borgate vicine. Tutte le strade di confine escluse;
2ª sede
—  titolare dott. Pietro Tripodo, corso Umberto n. 47;
 territorio del centro abitato e del comune posti a nord delle vie sopradette e comprendente anche la contrada Convento, Crozza, S. Giorgio, Zio Pelano, Madonnuzza, Cresta, Maina, S. Domenica, Brucoli, Risari, Caria, Ferro, Porcheria, S. Leo, Rumbiale e Ciana.

Art. 2

La III sede farmaceutica rurale vacante nella frazione "Malò" del comune di Naso viene soppressa e viene revocato il bando di concorso limitatamente al conferimento della stessa di cui al decreto n. 71216 del 14 ottobre 1988 e gli atti endoprocedimentali antecedenti e conseguenti già compiuti.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per estratto, al comune di Naso ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per la pubblicazione nei relativi albi, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia, al Ministero della sanità, alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani.
La pubblicazione vale come comunicazione ai candidati.
Palermo, 29 maggio 1998.
  LEONTINI 

(98.23.1212)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 3 giugno 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina, limitatamente ai quartieri Ciaramita e Matteotti.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 6 luglio 1990, n. 10;
Visto il decreto n. 106/78 del 21 marzo 1978, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Messina;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Messina n. 104/C del 21 aprile 1994, riscontrata favorevolmente dal CO.RE.CO. con decisione n. 91204/20211 del 19 maggio 1994, con la quale è stato adottato il piano particolareggiato di risanamento denominato ambito A - Annunziata;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti il piano in argomento, trasmessi con nota del 17 gennaio 1996, per l'approvazione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che a seguito della suddetta pubblicazione sono state presentate n. 31 osservazioni ed opposizioni entro i termini e n. 2 osservazioni direttamente a questo Assessorato;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Messina n. 78/C del 26 giugno 1995, con la quale il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni ed opposizioni presentate;
Visto il parere favorevole a condizioni espresso dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota prot. n. 12476 del 12 aprile 1994, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 477 del 7 maggio 1997, con il quale il suddetto consesso così si esprime:
«…Omissis…
1.  Sotto il profilo procedurale si rileva:
—  l'adozione del piano particolareggiato è avvenuta ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, lett. b, comma 7°;
—  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
—  l'adozione del progetto di piano è avvenuta con richiesta di modifiche ed adeguamento degli elaborati progettuali, da parte del consiglio comunale, che sono state inserite dal progettista incaricato, che all'uopo ha prodotto elaborati adeguati alla deliberazione consiliare di adozione. Al riguardo occorre osservare però che a seguito degli emendamenti, relativi al quartiere Matteotti, sono stati prodotti soltanto tre elaborati planimetrici;
—  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
—  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano, visualizzate in apposite planimetrie, il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni;
—  la legittimità sulla regolarità delle adunanze consiliari, relative alla seduta deliberativa di adozione del piano n. 104/C del 27 aprile 1994 e di deduzioni sulle osservazioni e opposizioni al P.R.G. n. 78/C del 26 giugno 1995, è stata positivamente riscontrata dal CO.RE.CO. centrale, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 71/78.
2.  La compatibilità delle previsioni urbanistiche, contenute nel progetto di piano con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di Messina, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con il parere favorevole a condizione, prot. n. 10176 del 28 marzo 1994.
Il comune di Messina è sottoposto ad elevati rischi geologici.
In particolare, elevata è la pericolosità sismica e notevoli sono le problematiche idrogeologiche, in specie quelle connesse alla presenza di torrenti e corsi d'acqua, spesso ricoperti in modo poco accorto, con inadeguati dimensionamenti delle opere idrauliche e con cattiva o assente manutenzione. Per questi motivi tutta la pianificazione deve porre particolare attenzione a tali problematiche ed evitare, o adeguatamente progettare, gli interventi sulle fiumare. Dovrà, inoltre, tenere in debito conto il problema del rischio sismico, ovviamente adeguandosi alle norme sismiche in vigore, ma anche recependo le indicazioni di tutti gli studi specifici rispetto alla interazione terreni strutture in caso di sisma.
Rispetto alla compatibilità delle scelte urbanistiche del piano particolareggiato di risanamento con l'assetto geologico del territorio in esame si rileva quanto segue.
Il piano è accompagnato da una adeguata relazione geologica completa di elaborati tecnici e carte tematiche in scala adeguata, nonché della documentazione relativa ad indagini geognostiche e geofisiche utili alla definizione delle problematiche geologico-tecniche esistenti.
Con riferimento alle specifiche zone di risanamento di cui alla legge n. 10/90 non si rilevano, in base agli studi presentati, incompatibilità delle scelte urbanistiche con l'assetto geologico di tale aree. In ogni caso le indicazioni del Genio civile vanno recepite interamente.
La carta della suscettività presentata suddivide il territorio in tre classi. Occorre assolutamente evitare interventi di urbanizzazione che prevedano edificazioni o realizzazioni di infrastrutture nelle aree ove lo studio geologico "sconsiglia l'urbanizzazione per sfavorevoli condizioni morfologiche, litologiche e tettoniche", mentre particolare cura della progettazione esecutiva, da eseguire in base ad accurate indagini geologiche, va posta per le zone in grigio chiaro della carta della suscettività. Bisognerà, comunque, attenersi alle indicazioni della relazione geologica. Infine, per quanto l'ambito di approvazione del piano riguardi solo le zone di risanamento specificatamente limitate agli interventi di cui alla legge n. 10/90, si segnala che comunque è indispensabile evitare futuri appesantimenti urbanistici della zona più a nord dell'ambito presentato ove già esiste un carico edilizio (soprattutto cooperative) già inadeguato rispetto alle problematiche geologiche esistenti.
3.  Il fenomeno legato alla residenza si è posto in termini urgenti dopo il sisma del 1908 stante che migliaia di persone sono rimaste senza una abitazione, cosicché la ricostruzione si è avviata subito con ricoveri temporanei, poi con baracche più stabili, localizzate all'esterno della città diruta nelle direttrici del precedente piano Spadaro ed in particolare ai margini delle varie fiumare che dai Peloritani scendono al mare.
Secondo il censimento ISTAT le baracche al 1971 erano 3.444 e vi abitavano 12.000 persone.
Si possono ancora apprezzare aree con presenze di baracche, in particolare nel villaggio Aldisio, fondo Fucile, Bordonaro, torrenti S. Filippo, Zafferia, Bisconte,Camaro, S. Paolo, S. Luigi, e sul torrente Giostra.
Il tema dello sbaraccamento e il conseguente risanamento resta il più grave nella città di Messina tant'è che il consiglio comunale, con atto consiliare n. 458/C del 25 luglio 1979, ha deliberato di ripartire il territorio comunale in 3 zone ove effettuare il risanamento delle aree caratterizzate da degrado edilizio mediante lotti funzionali e riservare il 60% degli alloggi da realizzare per gli abitanti residenti nelle baracche.
L'Assemblea regionale, già con legge n. 261/79, in conseguenza della citata deliberazione n. 458/C/79, ha consentito che il comune procedesse all'esecuzione di tre parziali sbaraccamenti, di fatto avvenuti (fondo Basile, Bisconte e via Taormina).
Con successivo atto deliberativo n. 961/C del 6 dicembre 1984, il comune di Messina ha individuato alcune zone e le priorità attraverso cui era possibile pervenire al risanamento, la cui importanza economica e sociale non era trascurabile per la città.
A seguito di tale delibera, la Regione siciliana ha emanato la legge n. 10 del 6 luglio 1990, allo scopo di consentire il completamento dello sbaraccamento della città, affidando al comune il compito di individuare le aree da risanare, nonché delimitare gli ambiti dei piani particolareggiati, definire gli obiettivi e le strategie gestionali dei programmi e affidando all'I.A.C.P. il compito di eseguire le opere programmate nei piani esecutivi.
Con la legge regionale n. 10/90 la Regione siciliana, allo scopo di consentire il risanamento delle aree, attualmente occupate dalle baracche, ha demandato al comune di Messina il compito di individuare in base ad un ordine di priorità le aree da risanare, e di delimitare gli ambiti dei relativi piani particolareggiati di attuazione.
Il comune, muovendo dalla suddetta norma, ha inteso delimitare gli ambiti dei piani particolareggiati in modo da raggiungere l'obiettivo del risanamento delle aree baraccate, così come previsto dalla legge regionale n. 10/90, ritenendo di innescare contestualmente un processo di riqualificazione della periferia urbana, che ha conosciuto nei trascorsi decenni una crescita tumultuosa e disordinata, che al pari di molte altre periferie delle città contemporanee, ha prodotto effetti di degrado economico e sociale.
L'ambito in esame, esteso circa 180 ettari, include zone di edilizia residenziale sia pubblica che privata realizzata fin dal dopoguerra e più recentemente con piani di edilizia economica e popolare.
Appare senz'altro apprezzabile la scelta di utilizzare l'occasione fornita dal risanamento con l'emanazione della legge regionale n. 10/90 per avviare una significativa iniziativa di riqualificazione urbanistica della periferia urbana storicamente degradata sotto l'aspetto fisico e sociale non solo per l'insediamento delle baracche realizzate a seguito del terremoto del 1908 ma anche per la crescita disordinata delle urbanizzazioni, in assenza di adeguate dotazioni di infrastrutture in grado di conferire qualità e dignità urbana.
Tuttavia, tale intervento, programmato in presenza di un quadro territoriale di riferimento costituito dalla variante "Urbani", allo stato attuale si scontra con la mancanza di uno strumento urbanistico generale efficace, essendo stata restituita per rielaborazione totale la variante generale al P.R.G., adottata con la deliberazione consiliare n. 2/C del 6 febbraio 1990.
Pertanto, le previsioni del piano in esame, che afferiscono a fatti più generali come la previsione di servizi a scala territoriale, la rititolazione di zone territoriali omogenee, la previsione di zone da definire per la portualità turistica, il sistema infrastrutturale della viabilità di collegamento tra l'autostrada e la città, comportano variazioni sostanziali dello strumento urbanistico generale oggi vigente (piano Tekna), che in nessun modo possono essere ricondotte alle variazioni puntuali di cui all'art. 12, comma 7°, lettera b) della legge regionale n. 71/78.
Infatti il piano particolareggiato in variante non può alterare i rapporti esistenti tra le zone territoriali omogenee mutandone il carico urbanistico, o variando il rapporto tra spazi pubblici o residenziali, in quanto per sua natura dovrebbe essere rivolto innanzitutto a dare coerenza alle previsioni dello strumento urbanistico generale.
Di conseguenza il P.R.G. vigente, che risulta ancorato a previsioni di assetto territoriale ormai datate, non appare in grado di supportare adeguatamente nelle connessioni infrastrutturali, interventi di così ampia portata che interessano circa il 40% del territorio comunale urbanizzato.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che siano esaminabili solo le previsioni, chiaramente individuabili, riconducibili alle zone di risanamento di progetto, relative al villaggio Matteotti e Ciaramita in quanto direttamente derivanti dalle finalità proprie della legge regionale n. 10/90 che prevedeva il mantenimento degli abitanti mediante la previsione di alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria nonché la realizzazione del Centro sociale polifunzionale. Tuttavia le previsioni progettuali relative al villaggio Matteotti, che in sede di adozione sono state emendate, comportando modifiche rispetto alle originarie previsioni, non consentono di essere opportunamente valutate per la esiguità e la carenza di elaborati tecnici prodotti.
Pertanto per il villaggio Matteotti si rinvia ogni decisione in attesa della integrazione di adeguati elaborati che ne illustrano le previsioni progettuali.
4.  Norme tecniche di attuazione.
Per le motivazioni di cui sopra, sono condivisibili le norme che riguardano soltanto le zone e gli interventi ritenuti meritevoli di approvazione.
5.  Osservazioni e/o opposizioni.
—  Le opposizioni nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 non vengono prese in considerazione in quanto interessano aree o zone ricadenti all'esterno degli interventi progettuali ritenuti meritevoli di approvazione.
—  L'opposizione n. 3, per le considerazioni di carattere generale, è superata in relazione ai contenuti dei considerata di cui sopra.
Relativamente alle parti che interessano il villaggio Matteotti l'opposizione non viene presa in considerazione stante che il comune dovrà produrre elaborati integrativi.
—  Opposizione n. 12 - Si condivide in linea di massima l'opposizione dei ricorrenti limitatamente alla consistenza del fabbricato descritto, tuttavia si ritiene di dovere rinviare l'assetto previsto dal piano particolareggiato nella zona ove insiste l'edificio a una più adeguata soluzione urbanistica dell'area alla fase di rielaborazione del piano regolatore generale tenuto conto che l'I.A.C.P., proprietario di aree limitrofe, intende utilizzarle per fini istituzionali.
—  Opposizione n. 16 - L'opposizione avanzata dall'I.A.C.P. di Messina, in diverso avviso di quanto deciso dal comune con deliberazione consiliare n. 78 del 26 giugno 1995 si ritiene in linea di massima accoglibile, rinviando tuttavia la più adeguata soluzione urbanistica dell'area alla fase di rielaborazione del piano regolatore generale, e in considerazione delle decisioni assunte sull'opposizione n. 12 e tenuto conto che l'I.A.C.P. intende utilizzare le proprie aree per fini istituzionali.
—  L'opposizione della ditta Paolo De Domenico, della ditta Giuseppe Bonanno e la denuncia dell'arch. Aldo Wan Cacciola, pervenute direttamente all'A.R.T.A., non vengono prese in considerazione in quanto interessano aree o zone ricadenti all'esterno degli interventi ritenuti meritevoli di approvazione.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato è del parere che il piano particolareggiato di risanamento relativo all'ambito A Annunziata, adottato dal consiglio comunale di Messina con atto n. 104/C del 21 aprile 1994, possa ritenersi meritevole di approvazione per le motivazioni di cui ai superiori considerata limitatamente e con riferimento agli obiettivi e alle finalità di cui alla legge regionale n. 10/90 del 6 luglio 1990.
In particolare gli interventi progettuali della zona di risanamento del quartiere Ciaramita, con l'esclusione dell'area destinata nel planovolumetrico a zona di verde attrezzato, che dovrà trovare una adeguata soluzione urbanistica in relazione alle esigenze dichiarate dalle ditte opponenti (Giacoppo e I.A.C.P.) nella fase di rielaborazione del piano regolatore generale.
Per la zona del villaggio Matteotti si rinvia ogni decisione in attesa dell'integrazione di adeguati elaborati che ne illustrino le previsioni progettuali discendenti dall'emendamento contenuto nella deliberazione consiliare di adozione del piano.»;
Vista la nota prot. n. 6155 del 14 maggio 1997, con la quale questo Assessorato, condividendo il suddetto parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, trasmetteva il medesimo al comune di Messina per le controdeduzioni, rinviando ogni decisione relativa alla zona del villaggio Matteotti all'integrazione degli elaborati ed alle stesse controdeduzioni del comune di Messina;
Vista la nota prot. 787 del 16 luglio 1997, con la quale il comune di Messina ha trasmesso nuovi elaborati tecnici allegati alla deliberazione consiliare di controdeduzione;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Messina n. 24/C del 19 giugno 1997 di controdeduzioni al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 477 del 7 maggio 1997 e gli elaborati progettuali ad essa allegati;
Visto il voto n. 531 del 24 settembre 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, prese in esame le controdeduzioni formulate dal comune sul voto n. 477 del 7 maggio 1997, così si esprime:
«...Omissis...
Premesso
Questo consesso, con parere n. 477 del 7 maggio 1997, ha ritenuto meritevole di approvazione il piano di risanamento relativo all'ambito A, limitatamente e con riferimento agli obiettivi e alle finalità di cui alla legge regionale n. 10 del 6 luglio 1990.
In particolare, gli interventi progettuali della zona di risanamento del quartiere Ciaramita, con l'esclusione dell'area destinata nel planovolumetrico a zona di verde attrezzato, che dovrà trovare un'adeguata soluzione urbanistica in relazione alle esigenze dichiarate da alcuni opponenti nella fase di rielaborazione del piano regolatore generale.
Per la zona del villaggio Matteotti è stata rinviata ogni decisione in attesa dell'integrazione di adeguati elaborati che ne illustrino le previsioni progettuali discendenti dall'emendamento contenuto nella deliberazione consiliare di adozione del piano.
Per quanto attiene le rimanenti previsioni, esse non sono state prese in considerazione, in quanto non rientranti nelle finalità della legge regionale n. 10/90 e perché si configurano come varianti sostanziali allo strumento urbanistico vigente (piano Tekne).
Ciò premesso, il comune di Messina, con deliberazione consiliare n. 24/C del 19 giugno 1997, avente per oggetto: legge regionale n. 10/90 – piano particolareggiato di risanamento Ambito A - Annunziata –.
Controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 477 del 7 maggio 1997, ha deliberato di approvare la proposta di deliberazione n. 43 del 13 giugno 1997, comprensiva degli emendamenti, che costituiscono parte integrante del provvedimento e in particolare:
1)  integrare con adeguati elaborati grafici secondo le prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica contenuti nel voto del 7 maggio 1997 reso sul piano particolareggiato di risanamento ambito A - Annunziata, sulla scorta delle indicazioni, valutazioni e punti contenuti nella relazione tecnica del servizio pianificazione urbana e territoriale, datata 13 giugno 1997, che viene approvata limitatamente alla zona del villaggio Matteotti e che viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2)  ritenere congruo il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica per tutte le altre parti;
3)  autorizzare il sindaco a trasmettere il presente provvedimento dopo il prescritto riscontro di legittimità da parte dell'organo tutorio, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a mente dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Considerato
—  che il comune di Messina, con l'atto deliberativo n. 24/C del 19 giugno 1997, ha ritenuto congruo il parere reso con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 477 del 7 maggio 1997 in ordine al piano particolareggiato di risanamento dell'ambito A - Annunziata, e integrato con adeguati elaborati grafici le previsioni progettuali del quartiere Matteotti, così come richiesto con il citato voto;
—  che le previsioni relative al quartiere Matteotti sono condivisibili sotto il profilo urbanistico, in quanto riconducibili alle zone di risanamento e direttamente derivanti dalle finalità proprie della legge regionale n. 10/90, ad eccezione dell'edificio destinato a uffici amministrativi (I.A.C.P., etc.) in quanto non finalizzato agli obiettivi della precitata legge regionale. Nel merito si richiama inoltre quanto espresso con il predetto voto da questo consesso sulla opposizione n. 16.
Osservazioni e/o opposizioni:
—  L'opposizione n. 3 a firma Arigò Maria non esaminata precedentemente con il parere n. 477 del 7 maggio 1997 per la parte che interessava il villaggio Matteotti, viene decisa in conformità a quanto controdedotto dal comune di Messina con atto n. 78/C del 26 giugno 1995 che si condivide.
Tutto ciò premesso e considerato, è del parere:
1)  di condividere gli interventi progettuali della zona di risanamento del quartiere Matteotti così come rappresentati negli elaborati elencati in premessa, ad eccezione dell'edificio destinato a uffici amministrativi (I.A.C.P., etc.);
2)  l'opposizione della ditta Arigò Maria è decisa in conformità ai considerata di cui sopra.»;
Vista la nota del gruppo XXXIII/D.R.U. prot. n. 12 del 10 febbraio 1998, con cui il piano di che trattasi è stato trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, affinché lo stesso possa esprimere parere sull'osservazione a firma De Domenico e Costa;
Visto il voto n. 612 del 22 aprile 1998, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato che:
—  Con i voti n. 477/97 e n. 531/97 sono state condivise tutte le previsioni progettuali riconducibili alle zone di risanamento e direttamente derivanti dalle finalità proprie della legge regionale n. 10/90, così come deliberato dal consiglio comunale di Messina e rappresentato negli elaborati elencati in premessa nel già citato voto n. 531 del 24 settembre 1997;
—  Le aree interessate dall'osservazione a firma De Domenico, ove ricade il previsto isolato E del L.F. 5 del piano di risanamento, così come riportato nella tav. 2 planimetria generale, ancorché ricadente all'interno della perimetrazione del quartiere Matteotti, l'intervento programmato (isolato E), non rientra tra gli interventi progettuali di cui alle finalità proprie della legge regionale n. 10/90 del piano di risanamento, tanto che per tale isolato così pure come per l'isolato F del L.F. 6, non risultano allegati schemi progettuali, né risultano evidenziati nei programmi di intervento, così come descritti nelle allegate relazioni di progetto.
Per quanto sopra premesso e considerato è del parere che l'opposizione della ditta Paolo De Domenico, pervenuta direttamente all'A.R.T.A., non possa essere presa in considerazione in quanto interessa aree ricadenti all'esterno degli interventi progettuali ritenuti meritevoli di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e per le finalità di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 ed in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 477 del 7 maggio 1997, n. 531 del 24 settembre 1997 e n. 612 del 22 aprile 1998, è approvato il piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina ambito A - Annunziata, limitatamente ai quartieri Ciaramita e Matteotti, adottati con deliberazione consiliare n. 104/C del 21 aprile 1994.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano vengono decise in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 477 del 7 maggio 1997, n. 531 del 24 settembre 1997 e n. 612 del 22 aprile 1998.

Art.  3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  deliberazione consiliare n. 104/C del 21 aprile 1994;
2)  deliberazione consiliare n. 78/C del 26 giugno 1995;
3)  deliberazione consiliare n. 24/C del 19 giugno 1997;
4)  parere dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 12476 del 12 aprile 1994;
5)  elaborati progettuali:
—  all. n.  1  -  relazione generale illustrativa (relazione criteri d'impostazione del piano, relazione d'impatto sul paesaggio, relazione sulla protezione civile); 
—  all. n.  2  -  norme tecniche di attuazione; 
—  all. n.  3  -  rilievo tipologico delle preesistenze storiche; 
—  all. n.  4  -  numero dei piani dei fabbricati, stato di fatto; 
—  all. n.  5  -  destinazione d'uso dei piani terra, stato di fatto, rapp. 1:2.000; 
—  all. n.  6  -  tipologia delle coperture, stato di fatto, rapp. 1:2.000; 
—  all. n.  7  -  edifici ed aree sottoposte a vincolo, rapp. 1:2.000; 
—  all. n.  7/A  -  edifici ed aree sottoposte a vincolo, rapp. 1:2.000; 
—  all. n.  8  -  stralcio piano regolatore generale vigente (piano Tekne); 
—  all. n.  9  -  variante generale al piano regolatore generale; 
—  all. n. 10  -  variante generale nel contesto al piano regolatore generale, 1:2.000; 
—  all. n. 11  -  zonizzazione di piani particolareggiati su planimetria catastale, 1:2.000; 
—  all. n. 12  -  planivolumetrico, rapp. 1:2.000; 
—  all. n. 13  -  profili regolatori e sezioni stradali; 
—  all. n. 14/A  -  progetto di massima dell'impianto fognante acque nere; 
—  all. n. 14/B  -  progetto di massima dell'impianto fognante acque bianche; 
—  all. n. 15  -  progetto di massima dell'impianto idrico; 
—  all. n. 16/A  -  progetto di massima impianto elettrico; 
—  all. n. 16/B  -  progetto di massima impianto di pubblica illuminazione; 
—  all. n. 16/C  -  progetto di massima impianto telefonico; 
—  all. n. 16/D  -  progetto di massima impianto gas; 
—  all. n. 17  -  edifici da demolire; 
—  all. n. 17/A  -  Ciaramita; 
—  tav.  n.  1  -  planimetria generale isolati e comparti; 
—  tav.  n.  2  -  planimetria dei parcheggi; 
—  tav.  n.  3  -  planimetria, attacco a terra; 
—  tav.  n.  5  -  tipologia isolato A/2 piante, prospetti, sezioni; 
—  tav.  n.  7  -  tipologia isolato B/2 piante, prospetti, sezioni; 
—  tav.  n.  8  -  tipologia isolati C e D piante, prospetti, sezioni; 
—  tav.  n.  9  -  tipologia isolato E piante, prospetti, sezioni; 
—  tav.  n. 10  -  planimetria generale, stato di fatto; 

6)  studio geologico:
—  relazione geologico-tecnica;
—  carta geologica;
—  carta geomorfologica;
—  carta dell'acclività;
—  carta della suscettività all'urbanizzazione;
—  risultati delle indagini geognostiche;
—  indagini geofisiche;
—  carta geologico tecnica con ubicazione indagini;
7)  elaborati progettuali quartiere Matteotti trasmessi in sede di controdeduzioni:
—  all.  n.  1  -  relazione tecnica in ordine al voto del C.R.U. n. 477 del 7 maggio 1997; 
—  tav.  n.  1  -  planimetria generale stato di fatto, scala 1:500; 
—  tav.  n.  2  -  planimetria generale isolati e comparti, scala 1:500; 
—  tav.  n.  3  -  planivolumetrico generale, scala 1:500; 
—  tav.  n.  4  -  planimetria piano tipo, scala 1:500; 
—  tav.  n.  5  -  tipi edilizi - I fase di attuazione e piante ai vari livelli, scala 1:200; 
—  tav.  n.  6  -  prospetti - I fase di attuazione - Prospettive, scala 1:200; 
—  tav.  n.  7  -  tipi edilizi e prospetti ex case albergo, scala 1:200; 
—  tav.  n.  8  -  tipi edilizi e prospetti ex II fase (edificio A C, residenze), scala 1:200; 
—  tav.  n.  9  -  edificio struttura socio-culturale, scala 1:200; 
—  tav.  n. 10  -  edificio sede quartiere e uffici I.A.C.P., scala 1:200; 
—  tav.  n. 11  -  schema rete viaria, scala 1:500/200/25; 
—  tav.  n. 12a  -  schema rete fognante, scala 1:1.000; 
—  tav.  n. 12b  -  schema rete elettrica, scala 1:1.000; 
—  tav.  n. 12c  -  schema rete telefonica, scala 1:1.000; 
—  tav.  n. 12d  -  schema rete gas metano, scala 1:1.000; 
—  tav.  n. 12e  -  schema rete idrica, scala 1:1.000. 


Art. 4

Il piano particolareggiato di risanamento approvato con il presente decreto dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente atto ed entro il predetto termine dovranno essere espletate le relative espropriazioni.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato con tutti gli elaborati relativi a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dal piano particolareggiato di risanamento di che trattasi.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Messina per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 3 giugno 1998.
  LO GIUDICE 

(98.23.1226)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 1-19 giugno 1998, n. 216.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
—  dott. Renato Granata, presidente;
—  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 52 della legge della Regione siciliana approvata il 12 febbraio 1997, recante «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 20 febbraio 1997, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
Ritenuto in fatto

1.  —  Con ricorso notificato il 20 febbraio 1997 e depositato il 28 febbraio 1997, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione».
La prima delle norme censurate, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Essa, infatti, con l'asserito intento di interpretare autenticamente l'art. 68, quinto comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nel senso che siano da considerare utili, ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, oltre ai servizi pregressi svolti continuativamente presso l'Università nella docenza universitaria in posizione di assistente volontario, laureato, esercitatore, titolare di borsa di studio (ai sensi delle leggi n. 946 del 1956 e n. 62 del 1967) – come previsto dalla predetta norma – anche quelli svolti presso enti o amministrazioni pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche o assegnate a seguito di concorso, estenderebbe in realtà alcuni benefici a fattispecie e soggetti diversi da quelli previsti dalla norma stessa. In tal modo si creerebbe disparità di trattamento, poiché verrebbero sottoposte alla stessa disciplina situazioni del tutto diverse, e si violerebbe il principio del buon andamento della p.a. La volontà del legislatore regionale sarebbe, infatti, quella di applicare con effetto retroattivo la norma di cui si tratta – che era già stata oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 260 del 1996, l'aveva ritenuta legittima – a categorie che ne erano state escluse.
Anche l'art. 52 della legge regionale in oggetto viene censurato, sempre in riferimento agli artt. 3 e 97, oltre che all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Esso, infatti, destina il finanziamento, originariamente previsto per il solo anno 1991 dall'art. 33 della legge regionale n. 32 del 1991 in favore delle associazioni di produttori agricoli e delle cooperative, finalizzato alla realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, e poi rimodulato da leggi successivi e ripartito per gli esercizi finanziari dal 1992 al 1995 – finanziamento che in parte era andato in economia, contribuendo ad incrementare l'avanzo di amministrazione e/o a diminuire il disavanzo registrato – al concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti dalle cooperative agricole e zootecniche per la realizzazione di impianti a carattere associativo. In tal modo, verrebbero destinate somme non più esistenti in bilancio a nuove spese: ed anche se ciò corrispondesse alla volontà del legislatore di istituire una nuova agevolazione creditizia per le imprese agricole, si evidenzierebbe un diverso profilo di incostituzionalità, consistente nella mancata quantificazione della spesa e della relativa copertura finanziaria.
2. —  Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla Corte il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 10 marzo 1997 – omettendone gli artt. 37 e 52, avverso i quali il Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.
Pertanto, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerato in diritto

Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana investono gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione».
Quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale il ricorrente ha indicato, con riguardo alla prima delle norme impugnate, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e, quanto alla seconda, anche l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, oltre a quelli già citati.
Va preliminarmente rilevato che, dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, come accennato nelle premesse in fatto, la legge impugnata è stata promulgata come legge n. 6 del 7 marzo 1997, omesse le disposizioni censurate dal Commissario dello Stato. Il potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo legislativo, si è, così, definitivamente esaurito senza che permanga la possibilità di una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni o di parte delle disposizioni impugnate (sentenze nn. 342, 306 e 205 del 1996). Né vengono in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla legittimità della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso nei confronti delle medesime dal Commissario dello Stato.
Pertanto, non avendo le norme denunciate, in difetto di promulgazione, prodotto alcun effetto nell'ordinamento, né essendo più in grado di produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare, come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato, cessata la materia del contendere.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 giugno 1998.
  Granata, Presidente 
  Chieppa, redattore 
  Fruscella, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
  Il cancelliere: FRUSCELLA 

(98.28.1432)
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PRESIDENZA

Modifica del decreto presidenziale 17 novembre 1997, concernente trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa.
Con decreto presidenziale n. 146/Gr. VIII/S.G. del 6 maggio 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 22 maggio 1998 al n. 1940, è stato parzialmente modificato il decreto presidenziale n. 382/Gr. VIII/S.G. del 17 novembre 1997, limitatamente all'inclusione, tra i beni trasferiti all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, del suolo sito in contrada Puntarazzi già trasferito all'Azienda ospedaliera di riferimento di IIlivello M.P. Arezzo di Ragusa con decreto presidenziale n. 507/Gr. VIII/S.G. del 22 dicembre 1997.
(98.23.1216)
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Trasferimento di beni all'Azienda S. Giovanni di Dio di Agrigento.
Con decreto presidenziale n. 147/Gr. VIII/S.G. del 6 maggio 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 22 maggio 1998 al n. 1941, sono stati trasferiti all'Azienda S. Giovanni di Dio di Agrigento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(98.23.1215)
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Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Agrigento.
Con D.P.Reg. n. 155/GR. XV/S.G. del 15 maggio 1998, la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Agrigento, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata costituita come segue:
—  avv. Antonino Gaziano, nato a S. Elisabetta il 18 maggio 1952 - presidente;
—  avv. Antonino Maria Cremona, nato ad Agrigento il 24 marzo 1945 - componente;
—  avv. Calogero Mattina, nato a Palermo il 5 novembre 1956 - componente;
—  avv. Lidia Fiamma, nata a Caltanissetta il 28 settembre 1956 - componente;
—  avv. Salvatore Lo Re, nato a La Hestre (Belgio) il 16 settembre 1956 - componente;
—  dott. Gaetano Gaziano, nato ad Acireale (CT) il 19 marzo 1940 - componente;
—  avv. Luigi La Placa, nato a Menfi (AG) il 5 ottobre 1958 - componente;
—  avv. Adriana Pancamo, nata ad Agrigento il 29 marzo 1965 - componente;
—  avv. Giovanni Iacono Manno, nato a Raffadali (AG) il 5 febbraio 1951 - componente;
—  avv. Antonio Contrino, nato a Canicattì (AG) il 5 agosto 1938 - componente.
(98.23.1198)
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Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 147 del 5 maggio 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei confronti del decreto interministeriale 23 dicembre 1997.
Con deliberazione n. 147 del 5 maggio 1998, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del decreto emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 19 marzo 1998, recante "modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992", in quanto lesivo delle attribuzioni della Regione siciliana in materia finanziaria, previste dall'art. 36 dello Statuto e dalle relative norme di attuazione.
(98.23.1202)
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Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 158 del 19 maggio 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei confronti del decreto interministeriale 24 marzo 1998.
Con deliberazione n. 158 del 19 maggio 1998, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, il 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 26 marzo 1998, recante "modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446", in quanto lesivo delle attribuzioni della Regione siciliana in materia finanziaria, previste dall'art. 36 dello Statuto e dalle relative norme di attuazione.
(98.23.1203)
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Revoca dei decreti 22 novembre 1996 e 10 maggio 1997, concernenti ricostituzione della commissione tecnico-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi, nonché per il controllo delle modalità di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto dei dissalatori in esercizio a Porto Empedocle.
Con decreto n. 2/IV DR4 dell'8 gennaio 1998 dell'Assessore alla Presidenza, sono revocati i decreti n. 559/IV DR4 del 22 novembre 1996, n. 80/IV del 10 maggio 1997.
E' stata ricostituita, fino a quando non si sarà provveduto all'affidamento definitivo dell'impianto di dissalazione, la commissione tecni co-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi e per la determinazione del debito consolidato per l'anno 1997, nonché per il controllo di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto del dissalatore in esercizio a Porto Empedocle (AG).
La commissione è così composta:
—  ing. Maurizio Romano, presidente;
—  cap. Giuseppe Micale, esperto, componente;
—  avv. Rosaria Impaglione, esperto in discipline giuridiche, componente;
—  dott. Andrea Ferrante, revisore dei conti, componente;
—  sig. Domenico Acquaviva, segretario.
La predetta commissione avrà sede presso la Direzione regionale per i rapporti extraregionali.
E' fatto obbligo alla stessa di riunirsi almeno quattro volte l'anno ed almeno una volta l'anno presso l'impianto di dissalazione di che trattasi.
La stessa commissione, comunque, potrà riunirsi ogni qualvol ta lo riterrà opportuno, avendo cura di comunicare a questa Presidenza della Regione, con almeno 7 giorni di anticipo, la data della riunione medesima, trasmettendo, altresì, alla Presidenza, copia dei verbali delle riunioni stesse.
Resta a carico del F.R.P.I. il compenso annuo per ciascun componente, fissato con decreto n. 412 del 25 marzo 1992 e se non in contrasto con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, fermo restando che il compenso, di cui sopra, va comunque rapportato alla durata effettiva della commissione.
L'assenza non giustificata, per ogni anno, a due riunioni della commissione, comporta la decadenza dalla nomina.
(98.22.1182)
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Dimissioni di componenti della commissione tecnico-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi, nonché per il controllo delle modalità di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto dei dissalatori in esercizio nelle isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.
Con decreto n. 3/IV DR4 del 12 gennaio 1998 dell'Assessore alla Presidenza, sono accolte le dimissioni del prof. Gerardo Bonvissuto, del dott. Andrea Ferrante e dell'ing. Francesco Vallone.
Sono revocati i decreti n. 558/IV DR4 del 22 novembre 1996 e n. 81/IV DR4 del 10 maggio 1997.
Con successivi distinti provvedimenti si procederà alla ricostituzione della commissione di esperti per i dissalatori dell'isola di Pantelleria e della commissione di esperti per i dissalatori delle isole di Lampedusa e Linosa.
(98.22.1182)
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Ricostituzione della commissione tecnico-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi e per la determinazione del debito consolidato per l'anno 1997, nonché per il controllo di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto dei dissalatori in esercizio a Lampedusa e Linosa.
Con decreto n. 4/IV DR4 del 12 gennaio 1998 dell'Assessore alla Presidenza, è stata ricostituita, fino a quando non si sarà provveduto all'affidamento definitivo degli impianti di dissalazione, la commissione tecni co-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi e per la determinazione del debito consolidato per l'anno 1997, nonché per il controllo di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto dei dissalatori in esercizio a Lampedusa e Linosa.
La commissione è così composta:
—  cap. Giuseppe Micale, esperto, presidente;
—  ing. Camillo Santalucia, componente;
—  avv. Antonio Messina, esperto in discipline giuridiche, componente;
—  dott. Isidoro Maira, revisore dei conti, componente;
—  sig.ra Anna Rammacca, segretaria.
La predetta commissione avrà sede presso la Direzione regionale per i rapporti extraregionali.
E' fatto obbligo alla stessa di riunirsi almeno quattro volte l'anno ed almeno una volta l'anno presso l'impianto di dissalazione di che trattasi.
La stessa commissione, comunque, potrà riunirsi ogni qualvol ta lo riterrà opportuno, avendo cura di comunicare a questa Presidenza della Regione con almeno 7 giorni di anticipo, la data della riunione medesima, trasmettendo, altresì, alla Presidenza, copia dei verbali delle riunioni stesse.
Resta a carico del F.R.P.I. il compenso annuo per ciascun componente, fissato con decreto n. 145 del 17 dicembre 1987 e con art. 4 del decreto n. 410/DR4, se non in contrasto con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, fermo restando che il compenso di cui sopra va comunque rapportato alla durata effettiva dalla commissione.
L'assenza non giustificata, per ogni anno, a due riunioni della commissione, comporta la decadenza dalla nomina.
(98.22.1182)
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Ricostituzione della commissione tecnico-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi e per la determinazione del debito consolidato per l'anno 1997, nonché per il controllo di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto dei dissalatori in esercizio a Pantelleria.
Con decreto n. 5/IV DR4 del 12 gennaio 1998 dell'Assessore alla Presidenza, è stata ricostituita, fino a quando non si sarà provveduto all'affidamento definitivo degli impianti di dissalazione, la commissione tecni co-amministrativa di esperti per il controllo delle acque, per la verifica, l'approvazione e la certificazione dei bilanci di previsione e consuntivi e per la determinazione del debito consolidato per l'anno 1997, nonché per il controllo di alimentazione e di impegno del Fondo rinnovo parti d'impianto dei dissalatori in esercizio a Pantelleria, per le premesse sopra riportate che sono parte integrante del presente decreto.
La commissione è così composta:
—  dott. Ercole Rabboni, esperto, presidente;
—  cap. Giuseppe Micale, esperto, componente;
—  avv. Rosalba Antonella Grisafi, esperto in discipline giuridiche, componente;
—  dott.ssa Carmelina Volpe, revisore dei conti, componente;
—  sig. Renzo Calabrò, segretario.
La predetta commissione avrà sede presso la Direzione regionale per i rapporti extraregionali.
E' fatto obbligo alla stessa di riunirsi almeno quattro volte l'anno ed almeno una volta l'anno presso l'impianto di dissalazione di che trattasi.
La stessa commissione, comunque, potrà riunirsi ogni qualvol ta lo riterrà opportuno, avendo cura di comunicare a questa Presidenza della Regione, con almeno 7 giorni di anticipo, la data della riunione medesima, trasmettendo, altresì alla Presidenza copia dei verbali delle riunioni stesse.
Resta a carico del F.R.P.I. il compenso annuo per ciascun componente, fissato con decreto n. 145 del 17 dicembre 1987, e con l'art. 4 del decreto n. 410/DR4, se non in contrasto con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, fermo restando che il compenso di cui sopra va comunque rapportato alla durata effettiva della commissione.
L'assenza non giustificata, per ogni anno, a due riunioni della commissione, comporta la decadenza dalla nomina.
(98.22.1182)
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Revoca del decreto presidenziale 21 giugno 1996, ed istituzione della commissione tecnico-amministrativa di esperti per il controllo e il couso delle acque, il controllo dei conti e la verifica dei bilanci di previsione e dei consuntivi, nonché per l'utilizzazione del Fondo rinnovo parti d'impianto del dissalatore di Gela.
Con decreto n. 6/IV DR4 del 12 gennaio 1998 dell'Assessore alla Presidenza, è revocato il decreto presidenziale n. 341/IV DR4 del 21 giugno 1996.
E' istituita in conformità all'art. 20 dell'atto aggiuntivo rep. n. 04444 del 31 luglio 1997 alla convenzione rep. n. 164 dell'11 gennaio 1983 e fino alla scadenza naturale della medesima la commissione di esperti, così come di seguito individuata:
—  prof. ing. Vittorio Betta, docente universitario, presidente;
—  dott. Salvatore Vasile, vice presidente;
—  dott. Francesco Di Salvo, vice presidente;
—  dott. Anna Concetta Giudice, revisore dei conti;
—  ing. Ernesto Calabrese, esperto;
—  ing. Giuseppe Cosenza, esperto;
—  ing. Roberto Punginelli, esperto;
—  avv. Silvana Oddo, esperto avvocato;
—  ing. Francesco Bonanno, ing. elettrotecnico;
—  cap. D.M. Giuseppe Micale, rappresentante del gestore, com ponente;
—  ing. Rito Terranova, rappresentante del gestore, componente;
—  sig. Luigi De Luca, segretario.
Restano a carico dei costi fissi di gestione del dissalatore di Gela i compensi per ciascun componente nella misura di cui al decreto n. 201/IV DR4 del 15 settembre 1993 nonché il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio sulla base delle vigenti norme di legge.
La commissione di esperti ha sede presso la Direzione regionale per i rapporti extraregionali.
E' fatto obbligo alla stessa di riunirsi almeno due volte l'anno presso l'impianto di dissalazione di Gela.
L'assenza non giustificata a due riunioni della commissione, comporta la decadenza dalla nomina.
(98.22.1182)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Occupazione permanente a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Calamonaci, per la realizzazione dei lavori in concessione di opere irrigue dipendenti da serbatoio Castello, lotto 3 "Fondovalle Magazzolo e Colline Platani Magazzolo".
Con decreto n. 345 del 4 marzo 1998, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana ha autorizzato l'occupazione permanente degli immobili siti nel comune di Calamonaci, a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, delle sottoelencate ditte per l'espropriazione e/o l'asservimento degli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto:
Comune di Calamonaci
1)  Borsellino Vincenza, nata a Ribera il 10 novembre 1938: foglio 27, particelle 146, 151, superficie espropriata mq. 90, superficie asservita mq. 410, indennità totale L. 407.910;
2)  Contino Domenico, nato a Cattolica Eraclea il 6 giugno 1923: foglio 27, particella 215, superficie asservita mq. 240, indennità L. 137.880;
3)  Dell'Arte Filippo, nato a Ribera il 20 gennaio 1923: foglio 22, particella 93, superficie asservita mq. 40, indennità L. 55.000;
4)  Di Chiara Nicolò, nato a Chiusa Sclafani il 18 giugno 1936: foglio 25, particelle 31, 177, superficie asservita mq. 155, indennità totale L. 268.135;
5)  Falzone Pasquale, nato a Ribera il 30 agosto 1928: foglio 26, particella 28, superficie asservita mq. 230, indennità L. 132.140;
6)  Gambino Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea l'11 maggio 1930: foglio 28, particelle 74, 25, superficie asservita mq. 190, indennità totale L. 149.905;
7)  Ragusa Domenico, nato a Ribera il 18 febbraio 1932: foglio 27, particella 90,91, superficie espropriata mq. 150, superficie asservita mq. 70, indennità totale L. 783.850;
8)  Ragusa Michele, nato a Ribera il 16 aprile 1924: foglio 23, par ticella 79, superficie asservita mq. 455, indennità pagata L. 447.730;
9)  Siragusa Francesca, nata a Ribera il 12 luglio 1935: fo glio 27, particelle 139 e 140, superficie asservita mq. 464, indennità pagata L. 266.570;
10)  Siragusa Giuseppe, nato a Ribera il 22 ottobre 1959: fo glio 27, particelle 103, 196; foglio 26, particelle 25, 83, superficie asservita mq. 982, indennità totale l. 828.495;
11)  Siragusa Paolo, nato a Ribera il 25 settembre 1914: fo glio 22, particella 109; foglio 26, particella 27, superficie asservita mq. 426, indennità totale L. 585.825;
12)  Pullara Salvatore, nato ad Agrigento il 18 ottobre 1936, foglio 21, particella 67, superficie asservita mq. 115, indennità totale L. 197.035;
13)  Tamburello Ignazio, nato a Ribera il 19 dicembre 1936: foglio 27, particella 212, superficie asservita mq. 260, indennità L. 73.630;
14)  Tortorici Paolo, nato a Ribera il 29 settembre 1931: fo glio 25, particelle 117, 186, 208, superficie espropriata mq. 67 e superficie asservita mq. 72, indennità totale L. 510.900;
15)  Vaccaro Giuseppe, nato a New York il 9 novembre 1965: foglio 27, particella 93, superficie asservita mq. 140, indennità L. 117.225.
(98.23.1194)
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Occupazione permanente a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Calamonaci, per la realizzazione dei lavori in concessione di opere irrigue dipendenti da serbatoio Castello, lotto 3 "Fondovalle Magazzolo e Colline Platani Ma gazzolo".
Con decreto n. 450 del 15 aprile 1998, l'Assessore per l'agricol tura e le foreste della Regione siciliana ha autorizzato l'occupazione permanente degli immobili siti nel comune di Calamonaci, a favore del demanio regionale, ramo agricoltura e foreste, delle sottoelencate ditte per l'espropriazione e/o l'asservimento degli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto:
Comune di Calamonaci
1)  Agnello Giovanna, nata il 28 febbraio 1889, usufruttuaria a Parlapiano Vella Beatrice, nati a Siculiana: foglio 27, particella 254, superficie espropriata mq. 130 e superficie asservita mq. 124; particella 258, superficie espropria mq. 206 e superficie asservita mq. 50; particella 267, superficie espropriata mq. 32 e superficie asservita mq. 50, indennità totale L. 1.111.220;
2)  Alessio Margherita, nata a Ribera il 13 dicembre 1960, fo glio 26, particella 40, superficie asservita mq. 160, indennità L. 167.000;
3)  Amato Giuseppe, nato Ribera il 15 agosto 1933: foglio 23, particella 89, 90, superficie asservita mq. 300, indennità totale L. 764.480;
4)  Amato Sebastiano, nato il 24 novembre 1933, per 1/2 e Renda Maria, nata il 12 febbraio 1937, per 1/2, nati a C.E.: foglio 28, particelle 48, 54, superficie asservita mq. 136, indennità totale L. 141.950;
5)  Amodei Giuseppe, nato a Ribera il 20 dicembre 1948: fo glio 27, particella 143, superficie asservita mq. 16, indennità L. 7.940;
6)  Bongiorno Anna, nata a Cattolica Eraclea il 15 marzo 1944: foglio 28, particella 21, superficie espropriata mq. 70 e superficie asservita mq. 70; particella 66, superficie asservita mq. 20, indennità totale L. 252.870;
7)  Campione Gaetano, nato il 4 aprile 1940: foglio 28, particella 87, sueprficie asservita mq. 6, indennità L. 6.265;
8)  Campione Carmelo, nato a Calamonaci il 10 febbraio 1937, foglio 27, particella 240, superficie asservita mq. 72, indennità L. 46.490;
9)  Canduscio Serafina di Paolo, maritata Canduscio: foglio 27, particella 86, supercicie asservita mq. 10, indennità L. 25.480;
10)  Colletti Gaetana fu Giuseppe: foglio 23, particella 80, superficie espropriata mq. 4 e superficie asservita mq. 10, indennità totale L. 29.335;
11)  Cappello Vito, nato il 25 dicembre 1941 e Navarro Stefania, nata il 14 marzo 1947, nati a Ribera e proprietari per 1/2: fo glio 25, particelle 30, 206, 280, superficie asservita mq. 238, indennità totale L. 9.700;
12)  Firetto Petronilla di Antonino: foglio 27, particella 82, superficie asservita mq. 30, indennità L. 12.690;
13)  Gambino Nicolò di Giuseppe, nato a Ribera il 24 settembre 1912: foglio 25, particelle 79, 26, 83, 82, superficie asservita mq. 90, indennità L. 3.665;
14)  Guddemi Vincenzo, nato il 19 gennaio 1925 ed Emanuele, nato l'8 novembre 1931, nati a Ribera: foglio 20, particella 138, superficie asservita mq. 34, indennità L. 1385;
15)  Miceli Antonino, Libertino e Giovanni di Leonardo: foglio 28, particella 26, superficie asservita mq. 10, indennità L. 6.460;
16)  Montalbano Carmelo, nato il 6 luglio 1925 e Mulè Caterina, nata il 13 ottobre 1933 coniugi, nati a Sciacca: foglio 27, particella 219, superficie asservita mq. 200, indennità L. 208.750;
17)  Musso Paolo di Giuseppe: foglio 26, particella 38, superficie asservita mq. 395, indennità L. 278.155;
18)  Novara Carmela di Giovanni: foglio 26, particella 50, superficie asservita mq. 85, indennità L. 42.185;
19)  Palermo Simone, nato a Ribera il 6 gennaio 1939: foglio 27, particella 218, superficie asservita mq. 130, indennità L. 413.885;
20)  Palminteri Francesco, nato a Ribera il 15 giugno 1934: fo glio 25, particelle 55, 222, superficie asservita mq. 76, indennità totale L. 3.095;
21)  Pasciuta Carmela, nata a Ribera il 5 dicembre 1938: fo glio 28, particella 88, superficie asservita mq. 150, indennità L. 230.640;
22)  Pipia Santo, nato a Ribera il 12 giugno 1920: foglio 21, particelle 68,
23)  Renda Michele, nato a Ribera il 7 febbraio 1944: foglio 26, particelle 56, 57, superficie asservita mq. 46, indennità totale L. 83.405;
24)  Riggi Pietro, nato a Ribera il 9 marzo 1938: foglio 20, parti celle 31, 145, superficie asservita mq. 80, indennità totale L. 254.700;
25)  Russo Calogera, nata l'1 luglio 1926 e Gaetana, nata il 9 febbraio 1924, nate a Ribera e proprietari per 1/2: foglio 27, particella 190, superficie espropriata mq. 50 e superficie asservita mq. 54, indennità totale L. 84.655;
26)  Ruvolo Biagio, nato a Ribera l'11 settembre 1936: foglio 22, particella 104, superficie asservita mq. 6, indennità L. 15.290;
27)  Scaturro Pietro, nato a Ribera il 19 giugno 1915: foglio 27, particella 239, superficie espropriata mq. 140, indennità L. 161.990;
28)  Siragusa Carmelo e Giacomo di Giuseppe: foglio 22, particella 109, superficie asservita mq. 120, indennità L. 305.790;
29)  Siragusa Emanuele, nato il 2 gennaio 1932, per 1/6; Francesca Giovanna, nata il 22 settembre 1942, per 1/6 e Musso Paola, nata il 18 giugno 1909 per 1/6, proprietari, nati a Ribera: foglio 27, particella 196, superficie asservita mq. 86, indennità L. 89.765;
30)  Siragusa Francesca, nata a Ribera il 22 settembre 1942: fo glio 27, particella 138, superficie asservita mq. 40, indennità L. 19.855;
31)  Siragusa Francesco, nato l'1 gennaio 1908 e Riggi Caterina, nata il 29 dicembre 1912, coniugi, nati a Ribera: foglio 27, particella 19, 58, superficie asservita mq. 32, indennità totale L. 49.210;
32)  Siragusa Giacomo di Giuseppe: foglio 22, particella 43, superficie asservita mq. 10, indennità L. 10.435;
33)  Spataro Vincenzo di Paolo: foglio 27, particella 37, superficie espropriata mq. 280 e superficie asservita mq. 6, particella 269, 40, 55, 56, superficie asservita mq. 153, particella 270, superficie espropriata mq. 144 e superficie asservita mq. 206, particella 271, superficie espropriata mq. 100, indennità totale L. 1.008.680;
34)  Tornambè Francesco, nato a Ribera il 31 luglio 1929: fo glio 27, particelle 114, 130, superficie asservita mq. 18, indennità L. 21.680;
35)  Vullo Giovanni, nato a Ribera il 28 ottobre 1907: foglio 27, particella 167, superficie espropriata mq. 280 e superficie asservita mq. 290, indennità L. 2.456.145;
36)  Demanio dello Stato (ramo Ferrovie): foglio 27, particella 34, superficie espropriata mq. 24, indennità L. 138.170.
(98.23.1194)
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Fissazione dei termini per la presentazione della domanda per la concessione di un contributo per l'attività di assistenza tecnica. Progetti programma 1999.Art. 54 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97.
Il termine per la presentaizone della domanda corredata dal progetto-programma è fissata per il corrente anno al 30 agosto 1998, fermo restando quanto stabilito dalle circolari assessoriali n. 3025 dell'1 agosto 1985 e n. 3925 del 25 luglio 1991.
(98.28.1529)
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione del programma per interventi urgenti in aree depresse ad integrazione e parziale modifica del programma approvato con delibera CIPE del 26 giugno 1996, per l'edilizia scolastica.

Con deliberazione n. 258 del 18 dicembre 1997, registrata alla Corte dei conti in data 2 marzo 1998, è stato approvato dal CIPE il programma di interventi ad integrazione e parziale modifica del programma approvato con delibera CIPE il 26 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6, parte I, dell'1 febbraio 1997.
La deliberazione n. 258 del 18 dicembre 1997 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998.
Pertanto i beneficiari, risultanti dagli elenchi di cui appresso, dovranno attivare immediatamente, mediante le normali procedure, la concessione del mutuo alla Cassa depositi e prestiti, dandone, nel contempo comunicazione a questo Assessorato regionale.
Successivamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 431/96, procederanno all'affidamento dei lavori nel termine di 120 giorni dalla data di concessione del mutuo.
Allegato
Deliberazione n. 258 del 18 dicembre 1997
Programma di interventi ad integrazione
e parziale modifica del programma
approvato con delibera del 26 giugno 1996

Modifiche interventi approvati con delibera 26 giugno 1996
Intervento originario: provincia di Catania, amministrazione comunale di Catania, scuola media Trappeto Sud, completamento n. 24 aule.
Importo in milioni L. 1.500.
Intervento sostitutivo: amministrazione comunale di Catania, circolo didattico "G. Capponi", adeguamento norme e prevenzione n. 16 aule e palestra.
Importo in milioni L. 1.500.
Amministrazione comunale di S. Michele di Ganzaria, scuola elementare, completamento.
Importo in milioni L. 765.
Intervento sostitutivo: amministrazione comunale di S. Michele di Ganzaria, scuola elementare, costruzione palestra.
Importo in milioni L. 414.
Programma integrativo
Provincia di Palermo, amministrazione comunale di Palermo, scuola elementare, quartiere 7 Noce ex prog. 38 per completamento.
Importo in milioni L. 1.741.
(98.21.1140)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro contabilità definitiva 1997.

(Si omettono le tabelle allegate)
(98.26.1353)


Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 gennaio 1998

(Si omettono le tabelle allegate)

(98.26.1354)
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Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al mese di febbraio 1998

(Si omettono le tabelle allegate)

(98.26.1355)


Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al mese di marzo 1998.

(Si omettono le tabelle allegate)
(98.26.1356)
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ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Integrazione del Consiglio regionale della pesca.
Con decreto n. 725 del 9 aprile 1998, vistato in data 20 aprile 1998 dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha provveduto ad integrare il Consiglio regionale della pesca, già ricostituito per il quadriennio 1998-2002 con il decreto n. 2962 del 30 di cembre 1997, con la nomina dei sottoelencati componenti:
—  prof. Raffaele Tommasini, rappresentante del Consiglio di giustizia amministrativa;
—  ing. Oronzo Rotundo, rappresentante del Registro italiano navale;
—  sig. Pietro Gianquinto, rappresentante dell'Unione regionale delle cooperative;
—  prof. Silvano Riggio, rappresentante Università degli studi di Palermo;
—  prof. Antonino Manganaro, rappresentante Università degli studi di Messina;
—  sig. Edoardo Tramati, rappresentante della Federpesca;
—  dott. Giovanni Tumbiolo, rappresentante della Federazione degli industriali.
Con successivi provvedimenti si curerà l'integrazione del Consiglio regionale della pesca non appena perverranno le designazioni da parte degli organismi ancora mancanti.
(98.23.1205)
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Sostituzione di un componente del collegio dei revisori della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani.
Con decreto n. 923 del 27 aprile 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in sostituzione del sig. Grimaudo Leonardo, è stato nominato componente del collegio dei revisori della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, settore industria, il dott. Adamo Salvatore, nato a Marsala il 2 novembre 1963, ivi residente in via Tripoli n. 4, dottore commercialista, membro dell'Associazione industriali di Trapani.
(98.23.1206)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Modifica del decreto 23 novembre 1996, concernente proroga della concessione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata Comiso Secondo rilasciata alla Edison Gas S.p.A., con sede in Milano.
Con decreto n. 1856 del 12 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1998, registro 1, foglio 6, dell'Assessore per l'industria, l'art. 2 del decreto n. 1755 del 23 novembre 1996 relativa alla concessione mineraria di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Comiso Secondo" accordata alla società Edison Gas, con sede in Milano, via Rossellini n. 15/17, codice fiscale 10578610155, è stato così modificato: "la società concessionaria è tenuta a corrispondere alla Regione siciliana un canone superficiario di L. 185.000 pari a L. 500 per ogni ettaro e frazione di superficie occupata (ha 370), nonché un canone aggiuntivo di cui all'art. 7, lett. d), della legge regionale n. 30/50 e all'art. 13 del disciplinare allegato al decreto n. 492 dell'11 agosto 1975.
(98.23.1195)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla ditta Demos Farma s.r.l., con sede in Pozzallo, per la detenzione di specialità medicinali omeopatiche per uso umano.
L'Assessore per la sanità, con decreto n. 25516 del 27 maggio 1998, ha autorizzato la ditta Demos Farma s.r.l., con sede legale in Pozzallo, via Archimede n. 15, e magazzino in Catania, via Quieta n. 31, a detenere, per la successiva distribuzione, le specialità medicinali omeopatiche per uso umano ai sensi degli artt. 2 e 10 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di cui alla stipula di ogni singolo contratto.
(98.23.1211)
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Autorizzazione alla ditta Demos Farma s.r.l., con sede in Pozzallo, per la detenzione di specialità medicinali omeopatiche per uso umano.
L'Assessore per la sanità, con decreto n. 25517 del 27 maggio 1998, ha autorizzato la ditta Demos Farma s.r.l., con sede legale e magazzino in via Archimede n. 15 - Pozzallo, a detenere, per la successiva distribuzione, le specialità medicinali omeopatiche per uso umano ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di cui alla stipula di ogni singolo contratto.
(98.23.1210)
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Revoca del decreto 8 agosto 1997, relativo all'autorizzazione alla ditta Demos di Maria Anna Bellino, con sede in Pozzallo, per la distribuzione all'ingrosso di medicinali omeopatici per uso umano.
L'Assessore per la sanità, con decreto n. 25518 del 27 maggio 1998, ha revocato il decreto n. 22763 dell'8 agosto 1997, con il quale la ditta Demos di Maria Anna Bellino, con sede legale e magazzino in Pozzallo, via Archimede n. 15, è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali omeopatici per uso umano ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92 per i magazzini siti in Catania, via Quieta n. 31 e in Pozzallo, via Archimede n. 15.
(98.23.1209)
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ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 1/2TR del 9 gennaio 1998 l'art. 1 del decreto n. 692/2TR del 3 dicembre 1997 è così modificato: "Per i motivi in premessa citati, si autorizza, in via provvisoria, la società Giuntabus s.r.l. concessionaria di pubblici servizi di linea con sede in Monforte San Giorgio, a intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Capo Milazzo - Messina, mediante la trasformazione in feriale di 1 corsa scolastica da Capo Milazzo a Messina delle ore 12,40.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta. E' conseguentemente rigettata l'opposizione delle F.S. e della ditta Campagna e Ciccolo".

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 2/TR del 9 gennaio 1998, si autorizza l'Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo (AMAT) ad effettuare, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, il collegamento tra i comuni di Palermo e Monreale mediante il prolungamento dall'attuale terminale della Rocca al territorio del comune di Monreale delle linee 309 e 389, secondo le modalità di cui alla relativa convenzione stipulata tra il comune di Monreale e l'AMAT in data 27 settembre 1997 che fa parte integrante del presente decreto. Ogni modifica della converzione è subordinata sul piano concessionale all'autorizzazione di questo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Il comune di Monreale è obbligato a provvedere a totale suo carico al ripiano annuale dell'eventuale disavanzo derivante dalla gestione di tale prolungamento, per la quale l'AMAT dovrà effettuare un apposito conto economico al fine di tenere separato il chilometraggio afferente a tale prolungamento da quello complessivo generale, in base al quale invece vengono erogati i contributi ex legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 3/2TR del 9 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Acireale - Acicatena - Ficarazzi - Catania, mediante l'aggiunta di 10 c.c. feriali intero percorso, 2 c.c. scolastiche Acicatena - Catania, 2 c.c. scolastiche Aci San Filippo - Catania, 4 c.c. scolastiche Ficarazzi - Acireale, 14 c.c. scolastiche Aci S. Filippo - Acireale.
Restano confermate tutte le altre condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 4/2TR del 9 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, a modificare il programma di esercizio dell'autolinea Piazza Armerina - Catania con diramazione Raddusa - Raddusa F.S. - bivio Molinazzo - Ramacca, mediante la trasformazione di 1 delle 2 c.c. giorni sul tratto Piazza Armerina - Aidone in scolastica, l'aggiunta di 1 c.c. scolastica sul tratto Piazza Armerina -Aidone, di 3 c.c. scolastiche sul tratto Raddusa - Aidone - Piazza Armerina, di 1 c.c. gg. + 1 c.c. fer. sul tratto Piazza Armerina - A19 - Catania e di 3 c.c. scolastiche sul tratto Aidone - Piazza Armerina.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 5/2TR del 12 gennaio 1998, il provvedimento di autorizzazione precaria n. 1823/2Tr in data 27 luglio 1994 è revocato. L'istanza in data 9 luglio 1991 della società Sessadoro, ora Saie, è rigettata.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 6/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del decreto assessoriale n. 224/2Tr del 13 maggio 1995, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Fiumedinisi - Messina con diramazione Itala superiore, mediante la trasformazione da giornaliera in feriale di 1 c.c. sul tratto Fiumedinisi - Alì Terme e 1 c.c. sul tratto Fiumedinisi - Itala superiore.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 7/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Partinico - Borgetto - Palermo, mediante l'aggiunta di 12 c.c. giornaliere e 6 c.c. scolastiche sul tratto Monreale (via Archimede) - Palermo ed il prolungamento a Palermo delle corse Renda - Monreale.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 8/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la ditta Campagna e Ciccolo, con sede in Messina, ad unificare i fogli concessionali delle autolinee: S. Andrea - Giuntarella - Villafranca Tirrena; Rometta - Rometta Marea - Spadafora - Valdina - Rometta. Pertanto, l'autolinea sarà esercitata nel modo seguente:
—  denominazione: Rometta - S. Andrea - Villafranca - Spadafora - Rometta;
—  percorso: Rometta, Sottocastella, Rapano, Filari, S. Andrea, bivio S. Andrea, Villafranca F.S., Rometta Marea F.S., Spadafora, bivio Dracoccia, Valdina, Roccavaldina, Rometta;
—  programma di esercizio: quello risultante dalle linee unificate.
Tariffa regionale.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 9/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del provvedimento assessoriale n. 5020/2TR del 17 luglio 1990, la ditta Molica Franco Giuseppe, concessionaria di pubblici servizi di linea con sede in Gioiosa Marea, ad istituire l'autolinea bivio Maddalena - S. Leonardo - A20 - Messina, da esercitare con 1 c.c. giornaliera e con divieto di servizio locale sulla tratta bivio S.P.n. 132 di Montagnareale - Messina e viceversa, estremi compresi e su tutte le eventuali relazioni comunali.
E' conseguentemente respinta l'opposizione della ditta Magistro.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 10/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del decreto assessoriale n. 618/2TR del 6 dicembre 1995, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Itala superiore - Messina mediante la trasformazione da giornaliere in feriali delle 2 c.c. esercitate sul percorso intero e 1 c.c. esercitata sul tratto Itala superiore - Messina.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 11/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la ditta f.lli Camilleri Argento e Lattuca s.r.l., con sede in Raffadali, a deviare, nell'esercizio dell'autolinea S.Elisabetta - Raffadali - Agrigento - Palermo, la coppia di corse feriali in partenza da S.Elisabetta alle ore 6,30 e da Palermo alle ore 17,00 per Agrigento.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.
E' conseguentemente rigetta l'opposizione della ditta Cuffaro s.a.s.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 12/2TR del 12 gennaio 1998, l'istanza in data 25 gennaio 1994 della ditta Sarp Parla ora Sarp Trasporti, con sede in Caltanissetta, tendente ad ottenere, nell'esercizio dell'autolinea Riesi - Pietraperzia Barrafranca - Catania, la modifica di percorso mediante il transito all'interno del centro urbano di Mazzarino e la relativa apertura di carico, è respinta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 13/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Autoservizi Raia ora S. Lumia, con sede in Agrigento, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea S. Anna - Caltabellotta - Palermo, mediante l'aggiunta di 1 c.c. g. Caltabellotta - Palermo.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 14/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la ditta Autolinee Gallo s.r.l., con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Sciacca - Ribera - Corleone - Palermo, ad arretrare il capolinea a Cattolica Eraclea delle 2 c.c. gg. sul tratto Ribera - A29 - Palermo.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 16/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la ditta Campagna e Ciccolo, concessionaria di pubblici servizi di linea con sede in Messina, ad unificare i fogli concessionali delle autolinee: Saponara - Villafranca - Divieto - Messina e Messina - Divieto - Villafranca - Saponara. Pertanto la risultante autolinea sarà esercitata nel modo seguente:
—  denominazione: Saponara - Villafranca - Divieto - A20 - Messina;
—  programma di esercizio: 1 c.c. scolastica prolungata a Messina rione Gazzi; 2 c.c. festive intero percorso; 7 c.c. fer. intero percorso (di cui una prolungata a Messina rione Gazzi).
Tariffa regionale.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle autolinee predette.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 17/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a modificare il programma e il percorso di esercizio dell'autolinea Carini - Capaci - Palermo con dir. Torretta e dev. Zona industriale - A29 - Isola delle Femmine, mediante l'aggiunta di 7 c.c. scolastiche Capaci - A29 - Palermo, l'eliminazione del transito delle 3 c.c. sull'interno percorso da Isola delle Femmine, con ingresso in autostrada e riduzione del servizio ai soli giorni feriali.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 18/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo ad esercitare l'autolinea S. Filippo del Mela - Pace del Mela - Archi - Olivarella - S. Filippo del Mela dir. Pace del Mela - Soccorso - Giammoro - S. Biagio - bivio Archi - Milazzo con il seguente programma di esercizio e percorsi:
—  denominazione: Milazzo - Archi - Giammoro - Pace del Mela - Cattafi - Olivarella - Milazzo dir. Pace del Mela - Gualtieri Sicaminò - Soccorso - Olivarella - S. Filippo del Mela - Archi - Centrale Enel e deviazione Giammoro - Gualtieri Sicaminò;
—  percorso: Milazzo - Archi - Giammoro - Pace del Mela - Cattafi - Archi - Corriolo - Olivarella - Ospedale Maria SS. delle Grazie Milazzo dir. Pace del Mela - Gualtieri Sicaminò - Soccorso; Olivarella - S. Filippo del Mela; Archi - Centrale Enel con dev. Giammoro - Nuova strada Fondovalle - Gualtieri Sicaminò;
programma di esercizio: 1 c.c. fer. sul tratto Milazzo - Archi - Pace del Mela - Cattafi - Olivarella - Milazzo; 1 c.c. fer. sul tratto Soccorso - Giammoro - Archi - Milazzo; 3 c.c. fer. + 1 c.c. scolastica sul tratto Soccorso - Pace del Mela - Olivarella - Milazzo; 1 c.c. scolastica sul tratto S. Filippo del Mela - Olivarella - Giammoro - Pace del Mela; 1 c.c. fer. sul tratto Pace del Mela - Cattafi - Olivarella - Milazzo; 3 c.c. giorni sul tratto Milazzo -Archi - Pace del Mela dev. Centrale Enel; 2 c.c. scolastiche sul tratto Pace del Mela - Archi - Milazzo;
—  materiale rotabile di tipo extraurbano.
Tariffa regionale.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 19/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la ditta F.lli Camilleri e Argento s.r.l., con sede in Raffadali, ad esercitare l'autolinea stagionale estiva Raffadali - Porto Empedocle Lido dal 10 giugno al 9 settembre.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 20/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais S.p.A. ora Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, ad effettuare nell'esercizio dell'autolinea Francavilla di Sicilia - Giardini F.S. prol. scol. Giarre - Riposto e dir. Graniti, una diramazione per Motta Camastra.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 21/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del decreto assessoriale n. 236/2TR del 6 maggio 1996, la società Sarp Trasporti, con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Riesi -Caltanissetta - via S.V., mediante la trasformazione di 1 delle 5 c.c. fer. in c.s. fer.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 22/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del decreto assessoriale n. 207/2TR del 28 marzo 1996 la società Autolinee Platani s.a.s., con sede in Castronovo di Sicilia, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Castronovo di Sicilia - Stazione F.S., mediante la soppressione della c.c. gg. in partenza da Castronovo di Sicilia alle ore 21,45.
Pertanto, la suddetta autolinea sarà esercitata con il seguente programma di esercizio: 2 c.c. gg. sul percorso intero.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 23/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del decreto assessoriale n. 235/2TR del 6 maggio 1996, la società Sarp Trasporti, con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Riesi-Gela, mediante l'abolizione di 1 delle 4 c.c. fer. sul percorso intero.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 24/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A. ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Mandanici - Messina con dir. Locadi, S. Teresa Riva, Allume, Sciglio, mediante l'aggiunta di n. 1 c.c. fer. sul tratto Mandanici - Messina con esclusione del transito da Locadi ed instradamento via A18 allo svincolo di Roccalumera.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 25/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Trasporti S.p.A., concessionaria di pubblici servizi di linea con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Campobello di Licata - Ravanusa - Sommatino - Delia - Caltanissetta, mediante la trasformazione in feriale di 2 delle 3 c.c. gg. sul tratto Sommatino - Delia -Caltanissetta.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta. Il decreto assessoriale n. 47/2TR dell'8 marzo 1994 è revocato.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 26/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del decreto assessoriale n. 181/2TR del 3 aprile, la società TAI s.r.l., con sede in Messina, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Galati Mamertino - Messina, mediante la trasformazione da giornaliere in feriali di tutte le c.c. in atto esercitate.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 27/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del decreto assessoriale n. 183/2TR del 3 aprile 1995, la società TAI s.r.l., con sede in Messina, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea S. Pier Niceto - Milazzo, mediante la trasformazione in feriali della c.c. g. sul tratto intero e delle 2 c.c. g. sul percorso intero via Condrò.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 28/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società TAI s.r.l., con sede in Messina, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea S. Pier Niceto - Milazzo, mediante l'aggiunta di 1 c.c. scolastica sul tratto intero.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 29/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del decreto assessoriale n. 179/2TR del 3 aprile 1995, la società TAI s.r.l., con sede in Messina, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Soccorso - Messina, mediante la trasformazione inferiali delle 2 c.c. gg. esercitate sul percorso intero.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetto.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 30/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del decreto assessoriale n. 182/2TR del 3 aprile 1995, la società TAI s.r.l., con sede in Messina, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Messina - Soccorso, mediante la trasformazione della c.c. g. sul tratto intero in feriale.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 31/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A., concessionaria di pubblici servizi di linea con sede in Enna, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Alì superiore - Scaletta - Messina dir. Alì Terme F.S. - Alì Tiro a Segno, mediante l'aggiunta di 4 c.c. fer. + 1 c.c. scolastica sul tratto Alì superiore -Alì Terme.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 32/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A., concessionaria di pubblici servizi di linea con sede in Enna, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Graniti - Giardini - Messina, mediante l'aggiunta di 1 c.c. fer. sul tratto Graniti - Sv. A18 - Giardini Naxos - A18 - Messina.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 33/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Segesta s.r.l., con sede in Palermo, a modificare il programma di esercizio dell'autolinea Camporeale - Alcamo, mediante la trasformazione di 1 delle 2 c.c. fer. sul percorso intero in scolastica e l'aggiunta di 1 c.c. scolastica sul tratto Camporeale -Alcamo con dir. per Grisì.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 34/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a sdoppiare l'autolinea Borgetto - Partinico - Palermo di due nove autolinee: a) Borgetto - Partinico F.S.; b) Borgetto-Palermo.
Le due autolinee assumeranno le seguenti caratteristiche:
a)  autolinea extraurbana Borgetto - Partinico F.S
—  percorso: Borgetto - Partinico - Partinico F.S.;
—  programma di esercizio: 5 c.c. gior. Borgetto Partinico F.S., 1 c.s. gior. Borgetto Partinico; 11 c.c. gior. Borgetto - Partinico, 5 c.s. gior. Partinico - Partinico F.S.;
—  prescrizioni: impiego agente unico.
Tariffa regionale, materiale rotabile di tipo suburbano.
b)  autolinea Borgetto - Palermo
—  percorso: Borgetto - Partinico - Partinico F.S. Palermo;
—  programma di esercizio: 3 c.c. fer. intero percorso; 5 c.c. fer. Partinico - A29 - Palermo;
—  prescrizioni: impiego agente unico.
Tariffa regionale, materiale rotabile di tipo extraurbano.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 35/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A., con sede inEnna, nell'esercizio dell'autolinea San Teodoro - Randazzo - Francavilla - Giardini Naxos - Messina dir. Bronte - Maletto - Castiglione - Schisò - Mazzarò, ad instradare le c.c. sul tratto intero sul seguente percorso S. Teodoro, Cesarò - Randazzo -Castiglione - Francavilla - Giardini Naxos - sv. A18 - Taormina - A18 - Messina.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 36/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Autolinee S.p.A., con sede in Enna, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Messina - A18 - Catania aeroporto, mediante l'aggiunta di 3 c.c. gg. sul tratto Messina - A18 - casello A18 S. Gregorio - Tangenziale - Asse attrezzato - aeroporto di Catania.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 37/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Trasporti, con sede in Palermo a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Riesi - Sommatino - Canicattì mediate la trasformazione in feriale della c.c. g. sul tratto intero, in festiva della c.c. g. sul tratto Riesi -Sommatino e mediante l'abolizione di 1 delle 2 c.c. fer. sul tratto Delia - Canicattì. Il decreto assessoriale n. 41/2TR dell'8 marzo 1994 è revocato.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 38/2TR del 12 gennaio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del decreto assessoriale n. 180/2TR del 3 aprile 1995, la società TAI s.r.l. con sede in Messina, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea S. Pier Niceto - Messina, mediante la trasformazione delle 3 c.c. gg. inferiali.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 45/2TR del 5 febbraio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del provvedimento assessoriale n. 2498/606AE/2TR del 28 novembre 1994, la ditta Salvatore Lumia con sede in Agrigento, a prolungare, nell'esercizio dell'autolinea Sambuca -Carboj - Sciacca; nel periodo scolastico 2 c.c. fer. dell'attuale capolinea di via Agatole in Sciacca alla contrada Perreira ed 1 c.c. fer. dell'attuale capolinea di via Agatole in Sciacca alla contrada Marchesa.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta. Il predetto decreto annulla e sostituisce il decreto assessoriale n. 691/2TR del 3 dicembre 1997.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 46/2TR del 5 febbraio 1998, si autorizza, in via provvisoria, a conferma del provvedimento assessoriale n. 2500/774/2TR del 28 novembre 1994, la ditta Salvatore Lumia, con sede in Agrigento, a prolungare, nell'esercizio dell'autolinea Montevago -Carboj - Sciacca, nel periodo scolastico 2 c.c. fer. dell'attuale capolinea di via Agatole in Sciacca a contrada Perreira e 2 c.c. fer. dallo stesso capolinea a contrada Marchesa.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto assessoriale n. 693/2TR del 3 dicembre 1997.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 47/2TR del 5 febbraio 1998, si autorizza, in via provvisoria, alla società Sais Trasporti S.p.A., con sede in Enna, la concessione dell'autolinea scolastica Milena - Racalmuto, da esercitare come segue:
—  percorso: Milena, Bompensiere, Montedoro, Racalmuto, Km. 25,9;
—  programma di esercizio: 1 c.c. scolastica;
—  tariffa: regionale vigente;
—  orari: da approvare in relazione al traffico da soddisfare;
—  prescrizioni: la MCTC è faculata ad approvare eventuali divieti in relazione a possibili interferenze con altri pubblici servizi di linea; è consentito il carico da Milena, Bompensiere e Montedoro per Racalmuto e viceversa. Impiego agente unico ove richiesto.
L'istanza in data 24 agosto 1993 della ditta Autolinee Notaro Francesco, con sede in Vallelunga, è rigettata.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 48/2TR del 5 febbraio 1998, si autorizza, in via provvisoria, all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, la concessione dell'autolinea scolastica Mezzojuso - Corleone da esercitarsi come segue:
—  programma di esercizio: 2 c.c. scolastiche;
—  tariffa: regionale vigente;
—  orari: da approvare in relazione al traffico da soddisfare;
—  agente unico: si autorizza.
L'istanza in data 11 ottobre 1991 della ditta A. Cacciatore con sede in Raffadali è rigettata.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 49/2TR del 5 febbraio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società F.lli La Spisa s.n.c., con sede in Cefalù, a ridurre come segue il programma di esercizio delle autolinee appresso indicate:
—  autolinea Cefalù-Gibilmanna: soppressione delle 3 c.c. domenicali e festive e della c.c. effettuata sull'intero percorso nel periodo 1 luglio - 30 settembre;
—  autolinea Gibilmanna - Gratteri soppressione delle 3 c.c. domenicali e festive sull'intero percorso;
— autolinea Gratteri - Lascari - Cefalù soppressione di 6 c.c. domenicali e festive sul tratto Lascari -Cefalù.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle autolinee predette.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 50/2TR del 5 febbraio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la ditta A.T.M. diMaida Angela e C. s.a.s., con sede in Mussomeli, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Mussomeli - bivio Lercara - bivio Manganaro - Palermo mediante l'aggiunta di 1 c.c. giorn. sul nuovo percorso Mussomeli -Acquaviva - Soria - Tumarrano - bivio Lercara - bivio Manganaro - Palermo e viceversa.
Restano confermate tutte le altre condizioni e prescrizioni in atto vigenti alle autolinee predette.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 51/2TR del 5 febbraio 1998, l'istanza datata 27 ottobre 1993 della società Autolinee Drepanum s.r.l., con sede in Trapani, è respinta. Sono conseguentemente rigettate le opposizioni della Società Salemi e dell'AST.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 52/2TR del 5 febbraio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Giuntabus s.r.l., con sede in Messina, a trasformare, nell'esercizio dell'autolinea Capo Milazzo - Messina, la corsa semplice delle ore 7,20 in partenza da Messina per Milazzo, da scolastica in feriale, e ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea medesima, limitatamente al periodo scolastico, mediante l'aggiunta di 1 corsa semplice sul tratto e nel senso Messina - Milazzo ed 1 corsa semplice sul tratto e nel senso Villafranca Tirrena - Milazzo, a conferma dell'Assessoriale n. 2495/2TR del 24 novembre 1994. Si autorizza, inoltre, in via provvisoria, la medesima impresa a trasformare, nell'esercizio della predetta autolinea, la corsa delle ore 13,30 in partenza da Messina per Milazzo, da scolastica in feriale. Sono conseguentemente rigettate le opposizioni in premessa citate.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 53/2TR del 5 febbraio 1998, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad apportare, nell'esercizio dell'autolinea Milazzo-Catania, le modifiche di percorso e di programma dei termini di cui ai punti a) e b) in premessa specificati. Pertanto l'autolinea verrà esercitata nel modo seguente:
percorso: Milazzo -Calderà - Barcellona - Novara di Sicilia - Francavilla - sv. Giardini Naxos - A18 - Catania di Km. 138,1;
—  programma di esercizio: 1 c.c. fer. sul percorso intero, 1 c.c. fer. sul percorso Novara di Sicilia - Milazzo, 2 c.c.fer. Milazzo - Barcellona;
—  prescrizioni: divieto di servizio locale Francavilla - Catania, estremi inclusi; impiego agente unico.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 54/2TR del 5 febbraio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Autolinee Cuffaro A. e C. s.r.l., con sede inCasteltermini, a spostare da S. Biagio Platani a Casteltermini il capolinea del servizio S. Biagio Platani - stazione Acquaviva, con variazione di orario dell'attuale corsa in partenza da Casteltermini dalle ore 6,05 alle ore 7,20. Si autorizza inoltre, in via provvisoria, la unificazione dei fogli di concessione delle autolinee:
1)  S; Angelo Muxaro - Palermo;
2)  S. Biagio Platani - Casteltermini - stazione Acquaviva, ora Casteltermini - stazione Acquaviva.
Pertanto la risultante autolinea S. Angelo Muxaro - S. Biagio Platani -Casteltermini - stazione Acquaviva - Lercara -Palermo sarà esercitata con il programma di esercizio indicato nel prospetto orario allegato all'istanza del 9 settembre 1992 più la c.c. feriale in corso di autorizzazione dell'autolinea S. Angelo Muxaro - Palermo, di cui all'istanza in data 29 marzo 1993. Si confermano inoltre tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni già vigenti per le autolinee oggetto di unificazione.

Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, n. 55/2TR del 5 febbraio 1998, si autorizza, in via provvisoria, la società Argento e Incorvaia s.r.l., con sede in Ravanusa, ad unificare i fogli di concessione delle autolinee Ravanusa - Stazione F.S. e Campobello di Licata - stazione F.S., nonché a ridurre il complessivo programma di esercizio a sole 7 c.c. feriali sull'intero percorso. Pertanto, la risultante autolinea verrà esercitata come segue:
denominazione: Ravanusa - Campobello di Licata - stazione F.S.;
—  programma di esercizio: 7 c.c. feriali intero percorso;
—  orari: come da prospetto allegato all'istanza del 15 dicembre 1994;
—  prescrizioni: divieto di carico da Ravanusa a Campobello diLicata e viceversa, estremi compresi.
Tariffa quella regionale vigente.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle due autolinee oggetto di unificazione.
(98.21.1117)


Con decreto n. 74/2TR del 6 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Pachino - Avola - Siracusa, mediante l'aggiunta di 1 c.c. fer. sul tratto Pachino - Noto - Avola - Siracusa.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 75/2TR del 6 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti si autorizza, in via provvisoria, la società Autolinee Segesta s.r.l., con sede in Palermo, a modificare il programma di esercizio dell'autolinea Trapani - A29 - Palermo mediante: l'intensificazione di 3 c.c. dal lunedì al venerdì, la riduzione di 2 c.c. il sabato, l'intensificazione di 2 c.c. la domenica.
Per cui il programma di esercizio complessivo risultante sarà: 28 c.c. dal lunedì al venerdì, 23 c.c. il sabato, 17 c.c. la domenica.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Il decreto n. 755/2TR del 30 dicembre 1997 è revocato.

Con decreto n. 76/2TR del 6 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si approva, in via definitiva, ai fini concessionali, la richiesta di variazione della titolarietà delle concessioni delle autolinee "Ragalna - Paternò" e "Grotte - Trecastagni - Capomulini", dalla ditta Biagio Condorelli alla società Eredi di Biagio Condorelli s.a.s. di D'Amico Rosaria e figlie, con sede in Catania, via S. Frazzetta n. 12.
Legale rappresentante è la sig.ra D'Amico Rosaria, nata a Catania il 21 maggio 1947 ed ivi residente in via S. Frazzetta n. 12, con obbligo per la società subentrante di riconoscere al personale tutti i diritti acquisiti e la continuità del rapporto di impiego.

Con decreto n. 77/2TR del 16 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti si autorizza, in via provvisoria, la ditta Autotrasporti Partanna società cooperativa a r.l., con sede in Partanna, nell'esercizio dell'autolinea stagionale Partanna - Triscina, a prolungare il percorso da Triscina e Trefontane, istituendo una fermata intermedia presso lo stabilimento balneare Acquaflasch.
Pertanto la risultante autolinea sarà denominata "Partanna - Triscina - Trefontane" e sarà esercitata con 2 c.c. gg. per il periodo 15 giugno - 15 settembre.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 78/2TR del 16 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti si autorizza, in via provvisoria, la società Camilleri e Argento s.r.l., con sede in Raffadali, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Cammarata - Agrigento, mediante l'aggiunta di 1 c.c. scolastica sul tratto Cammarata - Bivona.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 79/2TR del 16 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si approva, in sanatoria, ai soli fini concessionali, la nuova composizione societaria con conseguente modifica della denominazione sociale in "Valastro Autonoleggi" di Valastro S. e C. s.n.c., con sede in Zafferana Etnea, via S. Giacomo nn. 78/80, nelle persone dei signori Valastro Salvatore con una quota pari al 50% del capitale sociale, e Valastro Antonino e Valastro Angelo, ciascuno con una quota pari al 25% del capitale sociale.
Il socio sig. Valastro Salvatore, nato a Zafferana Etnea il 13 dicembre 1941 è riconosciuto amministratore e rappresentante legale della società Valastro Autonoleggi di Valastro S. e C. s.n.c., con sede in Zafferana Etnea, via S. Giacomo, nn. 78/80.

Con decreto n. 81/2TR del 16 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti si autorizza, in via provvisoria, la società S. Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, nell'esercizio dell'autoloinea extraurbana Cattolica Eraclea - Agrigento con arretramento a Sciacca nel periodo scolastico, a prolungare la c.c. fer. arretrata a Sciacca nel periodo scolastico, fino al quadrivio Spinasanta (istituto Brunelleschi) di Agrigento.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 82/2TR del 26 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si accorda all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, la concessione provvisoria delle autolinee appresso indicate, da esercitare con le stesse modalità, condizioni e prescrizioni di esercizio già ammesse ed approvate dall'organo concedente per la preesistente società concessionaria STAT s.r.l. in liquidazione:
—  Roccafiorita - S. Teresa Riva - Messina;
—  Casalvecchio - S. Teresa Riva - Stazione FS - Messina con dir. S. Teresa Riva - Baracca;
—  Antillo - S. Teresa Riva - A18 - Messina;
—  Misserio - S. Teresa Riva - Svincolo A18 - Roccalumera - Messina;
—  Roccafiorita - Limina - Letojanni - Taormina;
—  Roccalumera - S. Teresa Riva;
—  Rina - S. Teresa Riva - Furci Siculo - Roccalumera - Alì Terme (scol.).
E' fatto obbligo all'A.S.T. di utilizzare il relativo personale nel numero, nei termini e nei modi dell'offerta formulata in sede di riunione del 19 febbraio 1998 di cui al verbale n. 5 in premessa specificato, che qui interamente si richiama.
L'offerta della società Sais Viaggi di Enna, di cui al verbale n. 4 della riunione del 19 febbraio 1998, non viene accolta.

Con decreto n. 83/2TR del 26 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti si autorizza, in via provvisoria, la società Randazzo F. di Di Gesù Lorenzo e C. s.a.s., con sede in Caccamo, nell'esercizio dell'autolinea Caccamo - Montemaggiore Belsito, diramazione Montemaggiore Belsito Scalo, ad arretrare solo nel periodo dal 15 giugno al 14 settembre il capolinea da Montemaggiore Belsito a Montemaggiore Belsito Scalo.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 84/2TR del 26 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti l'istanza in data 1 ottobre 1989 della ditta Federico Nicolò, con sede in Caltagirone, tendente ad istituire l'autolinea extraurbana stagionale estiva S. Michele di Ganzaria - Lido Manfria", è respinta.

Con decreto n. 85/2TR del 26 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti l'istanza in data 2 dicembre 1994 della ditta Simili s.n.c., con sede in Mineo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire l'autolinea extraurbana Mineo - Grammichele, è respinta.
Sono conseguentemente respinte le opposizioni e le istanze in contrapposizione formulate dall'AST, dalla società Etna Trasporti, dalla società Sais e dalla s.n.c. SAP.

Con decreto n. 86/2TR del 26 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti l'istanza in data 28 novembre 1994 della ditta Simili s.n.c., con sede in Mineo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire l'autolinea extraurbana stagionale Licodia Eubea - Scoglitti - Punta Braccetto, è respinta.

Con decreto n. 87/2TR del 26 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti si autorizza, in via provvisoria, la ditta Autolinee Platani s.a.s., con sede in Castronovo di Sicilia, a prolungare il percorso dell'autolinea Castronovo di Sicilia - Stazione F.S. alla stazione F.S. di Cammarata ed a ridurre il programma di esercizio, mediante la soppressione della c.c. delle ore 5.30.
Pertanto, l'autolinea assumerà la seguente denominazione: Castronovo di Sicilia - Stazione F.S. di Cammarata, e sarà esercitata con il seguente programma di esercizio: 1 c.c. gg. percorso intero.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.
E' fatto obbligo alla società Platani s.a.s. di non effettuare, in relazione a quanto precede, licenziamento di unità lavorative giusto impegno assunto.

Con decreto n. 88/2TR del 26 marzo 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti si autorizza, in via provvisoria, l'A.S.T., con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Vizzini - Licodia Eubea - Grammichele - Caltagirone, a modificare il percorso di 1 c.c. fer. Vizzini - Licodia - Grammichele - Caltagirone sul seguente itinerario: Vizzini S.S. 514 - S.S. 124 Caltagirone con deviazione S.S. 514 S.S.V. Licodia/Libertinia S.V. Grammichele Est, Grammischele S.V., Grammichele Ovest S.S.V. Licodia/Libertinia - S.S. 124.
L'autolinea di cui trattasi sarà esercitata con il seguente programma di esercizio; 1 c.c. fer. Vizzini - Licodia - Grammichele - Caltagirone; 1 c.c. fer. Vizzini - Grammichele - Caltagirone (via S.S.V. Licodia - Libertinia); 2 c.c. scol. Licodia Eubea - Caltagirone.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti per l'autolinea medesima.

Con decreto n. 103/2TR del 6 aprile 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, lett. a) della legge 28 settembre 1939, n. 1822, la s.r.l. Autolinee Drepanum, con sede in Trapani, è dichiarata decaduta dalla concessione dell'autolinea di competenza regionale Vita - Calatafimi - Alcamo - Palermo.
Eventuali istanze presentate dalla Autolinee Drepanum e ad oggi non definite vengono archiviate.
I servizi essenziali, sino alla definizione dell'istruttoria di cui all'art. 35 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano assicurati nei termini e con le modalità fissate con l'assessoriale n. 830/2TR/144N.

Con decreto n. 105/2TR del 10 aprile 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti si autorizza l'Azienda municipalizzata trasporti (AMT) di Catania ad effettuare, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, il collegamento tra i comuni di Catania e Gravina di Catania, mediante il prolungamento dell'attuale terminale al territorio del comune di Gravina di Catania delle linee 201 e 259, secondo le modalità di cui alla convenzione in data 9 marzo 1998 stipulata tra l'AMT e il comune di Gravina di Catania.
Ogni modifica della convenzione è subordinata sul piano concessionale all'autorizzazione di questo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Il comune di Gravina di Catania è obbligato a provvedere a suo totale carico al ripiano annuale dell'eventuale disavanzo economico derivante dalla gestione di tale prolungamento, per la quale l'AMT dovrà effettuare un apposito conto economico al fine di tenere separato il chilometraggio afferente a tale prolungamento da quello complessivo generale in base al quale invece vengono erogati i contributi ex legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Con decreto n. 106/2TR del 10 aprile 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti si autorizza l'Azienda municipalizzata trasporti (AMT) di Catania ad effettuare, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, il collegamento tra i comuni di Catania e S. Pietro Clarenza mediante il prolungamento al territorio del comune di S. Pietro Clarenza della linea 556, secondo le modalità di cui alla convenzione in data 9 marzo 1998 stipulata tra l'AMT e il comune di S. Pietro Clarenza.
Ogni modifica della convenzione è subordinata sul piano concessionale all'autorizzazione di questo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Il comune di S. Pietro Clarenza è obbligato a provvedere a suo totale carico al ripiano annuale dell'eventuale disavanzo economico derivante dalla gestione di tale prolungamento, per la quale l'AMT dovrà effettuare un apposito conto economico al fine di tenere separato il chilometraggio afferente a tale prolungamento da quello complessivo generale in base al quale invece vengono erogati i contributi ex legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Con decreto n. 107/2TR del 10 aprile 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti il decreto n. 89/2TR del 26 marzo 1998 è abrogato.
Si autorizza, in via provvisoria, l'A.S.T., con sede in Palermo, a modificare il programma di esercizio dell'autolinea Mineo - Palagonia - Catania, con deviazione Palagonia, Ramacca, Catania, mediante la riduzione del servizio ai soli giorni feriali e mediante l'istradamento sulla S.S; 417 dal bivio Palagonia - Ramacca e S.S. 192 anziché sulla S.S. 385 e S.S. 114.

Con decreto n. 108/2TR del 10 aprile 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si revoca alla società ATAN s.r.l., con sede in Piazza Armerina, la concessione dell'autolinea Piazza Armerina - Baccarato.
E' fatto obbligo alla società ATAN s.r.l. di non effettuare in relazione a quanto sopra disposto licenziamento di unità lavorative giusto impegno assunto.

Con decreto n. 111/2TR del 21 aprile 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti l'istanza in data 24 ottobre 1990 della ditta Fratelli Accetta s.n.c., con sede in Pedalino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire l'autolinea extraurbana stagionale Pedalino - S.S. 514 - Comiso - Marina di Ragusa è respinta.

Con decreto n. 112/2TR del 22 aprile 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti della circolare assessoriale n. 1274/2TR del 5 giugno 1997, primo capoverso dopo il punto "h", limitatamente al differimento di 15 minuti della corsa Licata - Palma di Montechiaro - Naro - Canicattì, originariamente in partenza alle ore 11.45, l'efficacia del decreto n. 500/2TR del 7 novembre 1997 è sospesa.
Restano confermate tutte le altre autorizzazioni concesse nel medesimo decreto non oggetto di opposizione.

Con decreto n. 114/2TR del 22 aprile 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si accorda alla società Autoservizi Castellammare di Francesco Tarantola s.r.l., con sede in Castellammare del Golfo, la concessione provvisoria dell'autolinea extraurbana Vita - Calatafimi - Alcamo - Palermo, da esercitare con le stesse modalità, condizioni e prescrizioni già ammesse ed approvate dall'organo concedente per la preesistente società Autolinee Drepanum s.r.l., dichiarata decaduta dalla concessione con decreto n. 103/2TR del 6 aprile 1998.
E' fatto obbligo alla società Castellammare, giusto impegno assunto, di utilizzare il relativo personale, n. 7 unità, nei termini e nei modi dell'offerta formulata in sede di riunione del 15 aprile 1998 di cui al verbale n. 3 che qui interamente si richiama.
Le offerte delle aziende Motisi Giuseppe, Segesta s.r.l., Autoservizi Salemi s.r.l., di cui ai verbali nn. 1, 5 e 6, redatti in data 15 aprile 1998, non vengono accolte.

Con decreto n. 116/2TR del 30 aprile 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si approva, in via definitiva, la cessione delle concessioni provvisorie delle autolinee extraurbane Modica - Ragusa - Caltagirone e Caltagirone - S. Pietro Botteghelle - Granieri - Caltagirone, dalla ditta Pitrelli Gaetano di Bua Maria Grazia, con sede in Caltagirone, alla società Autoservizi Simili di Simili Agrippino e C. s.n.c., con sede in Mineo.
(98.23.1225)
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Nomina del collaudatore finale di lavori stradali realizzati nel comune di Villalba.
L'arch. Grazia Vitrano, corso dei Mille n. 9217 - Palermo, con nota assessoriale n. 1459/VIII TUR del 15 aprile 1998, ha ricevuto l'incarico di procedere al collaudo amministrativo finale dei lavori, finanziati dall'Assessorato regionale del turismo, giusto D.A. n. 271/8° del 13 aprile 1989, finalizzati al completamento della strada "Cozzo Pirtusiddu" nel comune di Villalba.
(98.22.1191)
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Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcune Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione.
Con decreto n. 621/VII TUR del 27 maggio 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cefalù la sig.ra Francesca Di Sparti.
(98.23.1222)

Con decreto n. 622/VII TUR del 27 maggio 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina il dott. Giuseppe Amato.
(98.23.1219)


Con decreto n. 623/VII TUR del 27 maggio 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Acireale il sig. Giuseppe Palmeri.
(98.23.1221)


Con decreto n. 624/VII TUR del 27 maggio 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie la dott.ssa Rosalia Calì.
(98.23.1223)


Con decreto n. 625/VII TUR del 27 maggio 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Erice la dott.ssa Maria Giacoma.
(98.23.1220)


Con decreto n. 626/VII TUR del 27 maggio 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Nicolosi il dott. Carmelo Pappalardo.
(98.23.1224)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 27 aprile 1998, prot. n. 22853/D6.
Variazioni al "Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998" diramato con circolare n. 1 del 13 gennaio 1998.
Alla Ragioneria centrale del bilancio e delle finanze
Alla Direzione finanze e credito
Alla Direzione regionale delle entrate in Sicilia
Alla Ragioneria regionale dello Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato in Sicilia
Alle Direzioni provinciali del tesoro in Sicilia
Agli Uffici del registro
Alle Conservatorie dei registri immobiliari
e, p.c.  Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo
Al Banco diSicilia S.p.A.
- Ufficio centrale di cassa regionale
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato
–  I.G.B.
–  I.G.F. Div. IX
–  I.G.S.S.M. Div. V
–  I.G.E.S.P.A.
Al Ministero delle finanze
Dipartimento delle entrate centro informativo - Div. XVIII
Il decreto legislativo 5 luglio 1997, n. 237 ha disposto, dal 1° gennaio 1998, la soppressione dei servizi autonomi di cassa.
Lo Stato, al fine di individuare le somme riscosse mediante versamenti diretti al concessionario anche per mezzo di delega bancaria e quelle riscosse mediante ruoli, ha provveduto ad istituire due appositi articoli al capitolo di entrata 1210 "Imposta ipotecaria" - Capo VIII tasse.
A seguito di richiesta della Direzione finanze e credito di questo Assessorato di cui alla nota n. 294177 del 9 marzo 1998 si rende necessario istituire, in analogia con quanto operato dallo Stato, appositi articoli al capitolo di entrata n. 1210.
In conseguenza di quanto precede, si apportano al quadro di classificazione delle entrate per l'anno in corso le variazioni riportate nell'annessa tabella.
Si pregano le Amministrazioni in indirizzo di volere provvedere alla diffusione della presente nota presso i dipendenti uffici cui spetta curare l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.
Si fa presente che la stessa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il direttore regionale: SAPIENZA 


VARIAZIONI AL QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DELLA REGIONE SICILIANA - ESERCIZIO 1998
(Si omette l'allegato)
Capo 8 - TASSE


(98.26.1358)
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 25 giugno 1998, n. 314.
Borse di studio per i figli dei lavoratori emigrati all'estero, art. 13 della legge regionale n. 55/80, modificato con l'art. 1 della legge regionale n. 38/84, anno scolastico ed accademico 1997-98.
Ai Rettorati universitari della Sicilia
Ai Provveditorati agli studi
Ai Comuni della Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza del Consiglio 

Dipartimento affari regionali
Al Ministero degli affari esteri
Ufficio coordinamento regionale
Al Ministero degli italiani all'estero
Alle Prefetture della Sicilia
Alla Presidenza della Regione
Segreteria generale
Alle Sedi regionali delle associazioni degli emigrati
Alle Sedi regionali degli istituti di patronato
Alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro
Si rende noto che per l'anno scolastico ed accademico 1997-98 saranno conferite, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, borse di studio da assegnare ai figli di emigrati all'estero, dell'importo di L. 500.000 ciascuna per gli studenti universitari e di L. 200.000 per la frequenza a scuole secondarie di 2° grado o a corsi di formazione professionale.
In particolare, gli aspiranti, durante il predetto anno scolastico ed accademico, devono avere frequentato, in Sicilia, un corso legale di studi universitari, riportando nelle varie sessioni di esami previsti dal piano di studi una media non inferiore ai 24/30 o una scuola secondaria di 2° grado, statale o parificata, riportando agli scrutini o agli esami una media non inferiore ai 7/10 o equivalente ovvero, con esito favorevole, un corso di 1ª formazione professionale finanziato dalla Regione siciliana.
In deroga a quanto disposto al punto D della circolare n. 12/450 del 29 marzo 1985, la domanda dovrà essere inoltrata a questo Assessorato, in carta libera, entro il 31 ottobre 1998, tramite il comune di residenza dello studente, corredata dalla seguente documentazione:
—  certificato di nascita, con la paternità ove la stessa non si evinca dallo stato di famiglia;
—  certificato di residenza e di stato di famiglia;
—  codice fiscale dell'interessato e del genitore in caso di richiedenti minori;
—  certificato del sindaco, attestante che almeno uno dei genitori dell'aspirante è emigrato all'estero da almeno un anno; per gli orfani, si prescinde dal predetto termine di permanenza all'estero;
—  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per lo stesso anno scolastico o accademico non sono state richieste né ottenute provvidenze analoghe;
ed inoltre;
—  per le scuole secondarie di 2° grado: certificato attestante la frequenza ed i voti o il giudizio riportati;
—  per l'Università:
1)  piano di studi presentato dallo studente ed approvato dall'Università o, in mancanza, piano generale di studi consigliato dalla facoltà;
2)  certificato di studi attestante i voti riportati nelle singole materie, da presentarsi all'Assessorato del lavoro entro il 30 aprile 1999;
—  per i corsi di formazione professionale:
–  copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso.
La domanda deve essere avanzata dall'aspirante se maggiorenne, o da uno dei genitori, o dal tutore, o dal curatore, o dalla persona cui il minore è stato regolarmente affidato, qualora lo stesso sia minore di età.
I Rettorati universitari sono pregati di pubblicizzare la presente circolare presso le sedi universitarie di competenza.
I Provveditorati agli studi, altresì, sono pregati di curarne la diffusione presso le scuole secondarie di 2° grado della provincia.
I comuni della Sicilia provvederanno mediante la pubblicazione presso il proprio albo pretorio.
Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione circa l'avvenuta diffusione.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


Allegato
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

Mod. EM/10
Borse di studio
per figli di emigrati
All'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale,
della formazione professionale
e dell'emigrazione
Per il tramite del comune di    
Il sottoscritto    
nato il ……………………………………… e residente in    
via   chiede, ai sensi 
dell'art. 13 della legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni, il conferimento della borsa di studio per l'anno scolastico-accademico 1997-98 relativamente al seguente nominativo    
   

Allega i documenti richiesti.
   

Firma

Documenti da allegare:
1)  certificato di nascita, con la paternità ove la stessa non si evinca dallo stato di famiglia;
2)  certificato di residenza e stato di famiglia;
3)  codice fiscale dell'interessato o del genitore in caso di aspiranti minori;
4)  certificato del sindaco, attestante lo stato di emigrazione di almeno uno dei genitori da almeno un anno;
5)  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che il richiedente non ha chiesto né ottenuto per lo stesso anno accademico o scolastico provvidenze analoghe;
6)  in caso di orfani, certificato di morte del genitore e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso era emigrato all'estero per motivi di lavoro;
7)  per la scuola media di II grado: certificato attestante la frequenza e il conseguimento della promozione con i voti riportati;
8)  per l'Università: piano di studi presentato dallo studente ed approvato dalla facoltà, o in mancanza piano generale di studi consigliato dalla facoltà. Certificato attestante le materie sostenute ed i voti riportati nelle varie sessioni (entro il 30 aprile dell'anno successivo ulteriore certificato degli esami sostenuti nella sessione di febbraio);
9)  per i corsi di formazione professionale, copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso.
(98.27.1402)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 27 marzo 1998, prot. n. 6006.
Direttive riguardanti i rifiuti abbandonati, la rimozio-ne e la relativa competenza e relativi risvolti sull'applicazione dell'art. 160 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Ai Comuni della Sicilia
Alle Provincie regionali della Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione siciliana 

All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale degli enti locali
Alle Procure della Repubblica della Sicilia
Alle Prefetture della Sicilia
Il corretto smaltimento dei rifiuti costituisce certamente una delle problematiche emergenti della nostra Isola tale da richiedere un impegno qualitativo e quantitativo sempre maggiore di risorse per la tutela dell'am biente.
Già il D.P.R. n. 915/82, nel recepire l'equivalente direttiva C.E.E. n. 75/442 del 15 luglio 1975, aveva dato indicazioni precise sulle responsabilità soggettive ed oggettive di chi abbandona o effettua depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche e/o in aree private; stabilendo il principio secondo il quale chi inquina ne deve pagare le conseguenti sanzioni.
Con circolare n. 13624 del 10 marzo 1989, questo Assessorato aveva provveduto a dare istruzioni in materia di "controllo e repressione dello scarico abusivo in aree pubbliche o private".
Stabilito, infatti, che il decreto legislativo n. 22/97 ha voluto dare un riordino sistematico del problema rifiuti, all'art. 14 ha ribadito il divieto di abbandono e deposito incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto e, ai successivi artt. 50 e 51, ha previsto per i contravventori rilevanti sanzioni penali oltre che pecuniarie.
A tal proposito si evidenzia la mutata condizione del l'applicazione dell'art. 160 della legge regionale n. 25/93 con l'abrogato art. 9 del D.P.R. n. 915/82 ed il nuovo de cre to legislativo n. 22/97, art. 14; si è, conseguentemente, provveduto a chiarire tramite parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione:
a)  se i rifiuti abbandonati su suolo pubblico o privato devono essere rimossi dalla provincia o dal comune ed ove possibile a carico del soggetto obbligato;
b)  se risulta tutt'ora vigente la circolare n. 16364 del 10 marzo 1989;
c)  se l'identificabilità del soggetto che ha operato l'abbandono dei rifiuti, indipendentemente dal sito, determini la potestà ordinatoria del sindaco e, quindi, la competenza del comune nel cui territorio ricade.
Nella considerazione che a seguito dell'entrata in vi go re del suddetto decreto legislativo, il D.P.R. n. 915/82 ha perso la sua efficacia (fatti salvi taluni casi previsti), vengono quindi a decadere i principi contenuti nell'art. 9 del citato D.P.R. n. 915/82, per i quali era prevista una precisa e puntuale conoscenza della proprietà del sito oggetto di discarica abusiva (area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico) ed a seguito di tale distinzione si venivano ad innescare i procedimenti sulla responsabilità, sullo sgombero dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi.
L'art. 14 del decreto legislativo n. 22/97 vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo senza porre distinzione alcuna sulla proprietà o uso del suolo sancendo il potere ordinatorio del sindaco nei confronti dei responsabili per la riduzione in pristino dei luoghi, anche con l'esecuzione in danno degli obbligati, in caso di inadempienza, semprecché sia individuabile il soggetto obbligato.
Vengono, quindi, a decadere quei principi di responsabilità in funzione al titolo di proprietà: area pubblica o area privata soggetta ad uso privato o soggetta ad uso pubblico.
Il legislatore ha però voluto soffermarsi maggiormente sulla figura del responsabile del dolo evidenziando la responsabilità del proprietario in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area mentre ove la responsabilità del fatto è da attribuirsi ad amministratori o rappresentanti di figure giuridiche, il solido rapporto di responsabilità è da attribuirsi tra la figura giuridica e la figura fisica che trae diritti e godimenti dalla proprietà.
Risulta necessario, altresì, precisare che ai suddetti soggetti obbligati, oltre agli oneri derivanti dalla raccolta e dal conferimento dei rifiuti in discarica, dovranno essere computati gli oneri del tributo sul deposito in discarica dei rifiuti solidi, dove tale tributo è applicabile.
Conseguentemente alle disposizioni del decreto "Ronchi" talune circolari assessoriali perdono, pertanto, la loro efficacia con il decadere di alcuni principi legislativi come il D.P.R. n. 915/82 che appunto dal suddetto decreto viene abrogato.
Pertanto, muta anche il sistema applicativo del l'art. 160 della legge regionale n. 25/93 che attribuisce alle provincie regionali, nelle parti di territorio esterno al perimetro dei centri abitati, l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti (ivi compresi quelli abbandonati), nonché l'eventuale risanamento ambientale di zone adibite a discariche abusive.
Pervengono, da parte di amministrazioni comunali e provinciali, richieste di maggiore chiarezza al proposito della delimitazione del "territorio esterno ai perimetri dei centri abitati" di cui all'art. 160 della legge regionale n. 25/93, comma 1, ed altresì, se la perimetrazione del centro abitato deve essere quella porzione di territorio del centro urbanizzato o altro.
Risulta evidente che il centro abitato comprende tutte le zone residenziali (zona A, B, C, etc.) del piano re golatore generale vigente nel comune; mentre, nel caso in cui il territorio comunale non risulta disciplinato in tutto o in parte dallo strumento urbanistico di cui sopra, il centro abitato viene delimitato dalla perimetrazione adottata ai sensi ed agli effetti dell'art. 18 della legge n. 865/71.
Le disposizioni di cui all'art. 160 della legge regionale n. 25/93 sono senz'altro da intendersi coordinate con il decreto legislativo n. 22/97 in quanto se da un lato l'art. 160 attribuisce alle province regionali, nelle parti di territorio esterno al perimetro dei centri abitati, l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti (anche quelli abbandonati) ed il risanamento ambientale di aree abusivamente utilizzate a discariche, dall'altro, l'art. 14 del decreto legislativo presuppone, necessariamente, l'individuazione del soggetto o dei soggetti obbligati.
Conseguentemente, ove all'accertamento dell'abbandono di rifiuti, al di fuori dei perimetri dei centri abitati, possono identificarsi il soggetto obbligato alla rimessione in pristino, l'ordine allo sgombero ed i
successivi oneri sono di precipua competenza del sindaco.
Ove, invece, non fosse possibile l'individuazione del soggetto cui ordinare lo sgombero, rimangono operative le condizioni di cui all'art. 160 della legge regionale n. 25/93, che pone a carico della provincia territorialmente competente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(98.23.1229)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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