REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 24 GENNAIO 1998 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 novembre 1997, n. 48.
Regolamento per la disciplina del fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia. Legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, art. 7  pag.

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 10 novembre 1997.
Riconferma dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle stazioni di inanellamento istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali

e della pubblica istruzione

DECRETO 3 dicembre 1997.
Integrazione dei componenti il consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio,

dell'artigianato e della pesca

DECRETO 19 dicembre 1997.
Modifica dell'art. 1 del decreto interassessoriale 20 dicembre 1994 di individuazione dei comuni conurbati ai capoluoghi di provincia, in applicazione dell'art. 27, 2° comma, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 18 ottobre 1997.
Disposizioni relative al progetto obiettivo oncologico 1997-99  pag.


DECRETO 19 novembre 1997.
Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi  pag.


DECRETO 19 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Biancavilla al 31 dicembre 1995.  pag.

DECRETO 23 dicembre 1997.
Istituzione del Comitato consultivo regionale.
  pag. 10 


DECRETO 30 dicembre 1997.
Istituzione presso l'Assessorato regionale della sanità dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico  pag. 11 


DECRETO 31 dicembre 1997.
Zone di medicina dei servizi resesi vacanti nel 1° semestre 1997 nell'ambito della U.S.L. n. 7 di Ragusa e n. 9 di Trapani, attribuibili per trasferimento  pag. 11 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto dell'impresa Nuova Ciminontubi per la realizzazione di opere nei comuni di Bagheria, Casteldaccia, Misilmeri, Santa Flavia e Villabate  pag. 12 


DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Portopalo di Capo Passero  pag. 15 


DECRETO 27 novembre 1997.
Approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di 48 alloggi di edilizia popolare, proposto dal comune di Torretta  pag. 21 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 16-30 dicembre, n. 444  pag. 22 
SENTENZA 16-30 dicembre, n. 447  pag. 26 

Presidenza:
Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Catania  pag. 29 
Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Messina  pag. 29 
Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Ragusa  pag. 29 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento dell'Associazione interprovinciale produttori cerealicoli - AIPCER Sicilia - con sede in Enna.
  pag. 30 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Autorizzazione alla trasformazione della Banca cooperativa diCalatafimi e approvazione del nuovo statuto.  pag. 30 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Del Popolo, con sede in Catania.  pag. 30 
Sostituzione di un componente della Commissione regionale per il commercio  pag. 30 
Inserimento della società So.C.RE.A., con sede in Siracusa, nell'elenco regionale delle società di revisione  pag. 30 
Nomina del collegio dei revisori del Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Patti  pag. 30 
Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera di Messina  pag. 30 
Nulla osta alla ditta Nicasio Collezioni s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale in Termini Imerese.  pag. 30 

Assessorato dell'industria:
Conferimento del permesso di ricerca denominato "Palazzo Adriano" alla società Mobil Oil Italiana S.p.A.  pag. 30 
Conferimento del permesso di ricerca denominato "Salemi" alla società Enterprise Oil Exploretion Limited.  pag. 31 
Rigetto dell'istanza della ditta Giglio Gioacchino tendente ad ottenere il permesso di ricerca per feldspati  pag. 31 
Sostituzione di un componente del Consiglio regionale delle miniere  pag. 31 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Ricostituzione del consiglio di disciplina dell'Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo  pag. 31 
Sostituzione di un componente del Comitato regionale I.N.P.S.  pag. 31 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta per la realizzazione di lavori di somma urgenza nel comune d Messina  pag. 31 
Autorizzazione alla ditta Conte Tasca D'Almerita, con sede in Palermo, all'utilizzo di fanghi di depurazione.  pag. 31 

Autorizzazione alla ditta Cantina Sociale Zangara, con sede in Castelvetrano, all'utilizzo di fanghi di depurazione.
  pag. 31 

CIRCOLARI

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artiginato e della pesca

CIRCOLARE 8 agosto 1997, prot. n. 7926.
Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.
  pag. 32 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 30 dicembre 1997, n. 943.
Travaso in banchina dei prodotti ittici freschi.
  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 22 dicembre 1997, prot. n. 28712.
Articolo 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 - Applicazioni sanzioni amministrative pecuniarie.  pag. 33 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

ERRATA CORRIGE

Correzione della data del supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 7 gennaio 1998  pag.


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Assessorato della sanità

DECRETO 11 dicembre 1997.
Elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale e relative tariffe.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 luglio 1997.

DECRETO PRESIDENZIALE 21 novembre 1997, n. 48.
Regolamento per la disciplina del fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia. Legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, art. 7.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, ed, in particolare, l'art. 7 che istituisce presso la Presidenza della Regione il fondo regionale per le parti civili nei processi della mafia;
Vista la legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 ed, in particolare, l'art. 14, secondo comma, che prevede la gestione del fondo sulla base di un regolamento del Presidente della Regione sottoposto al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
Udito il parere n. 706, espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza dell'8 luglio 1997;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 405 del 14 ottobre 1997;
Ritenuto di dover approvare il regolamento «Disciplina del fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia»;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.

Beneficiari e oggetto del contributo

1.  Possono accedere al fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia i familiari delle vittime della violenza mafiosa ed i soggetti privati, persone fisiche, persone giuridiche o enti non riconosciuti, che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non a seguito di fatti delittuosi di natura mafiosa che siano stati ammessi in qualità di parti civili nel relativo procedimento penale purché abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 3, primo comma.
2.  Agli effetti dell'applicazione dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, sono da considerarsi familiari il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini entro il secondo grado. Sono da considerarsi di natura mafiosa i fatti commessi con le modalità e per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis del c.p..
3.  Oggetto del contributo sono le spese, sostenute dai soggetti di cui al 1° comma per la costituzione di parte civile, ed in particolare:
a)  le spese, i diritti e l'onorario spettanti al legale come liquidati dal giudice in sentenza o, in caso di sentenza di assoluzione, ritenuti congrui dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali relativi sia al giudizio penale che alla successiva procedura esecutiva per il recupero a carico dell'obbligato giudiziale degli stessi, purché documentati con gli allegati di cui alla lett. b), secondo comma, del successivo art. 3;
b)  le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti della Regione siciliana con qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di enti, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze del dibattimento purché documentate con gli allegati di cui alla lett. c), secondo comma, del successivo art. 3.
4.  Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla lett. b) del precedente terzo comma.
5.  Coloro che hanno ottenuto altro rimborso per la costituzione di parte civile possono presentare istanza di accesso al contributo per le spese, di cui alle lett. a) e b) del precedente terzo comma non coperte da detto rimborso.

Art. 2.

Istanza

1.  L'istanza per la concessione del beneficio, indirizzata al Presidente della Regione siciliana, deve essere presentata a pena di decadenza entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata emessa la sentenza conclusiva di ciascun grado di giudizio o si è conclusa negativamente (pignoramento negativo o attivo non sufficiente) la procedura esecutiva per il recupero a carico dell'obbligato giudiziale delle spese alla cui refusione sia stato condannato.
2.  Nell'istanza, inoltre, deve essere dichiarato:
a)  salvo i casi di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 5, l'impegno a trasmettere all'Amministrazione regionale, entro 60 giorni, copia autentica delle sentenze o dei certificati, come indicato alla lett. a), 2° comma, del successivo art. 3 relativo ai successivi gradi di giudizio e degli atti relativi all'esito della procedura esecutiva per il recupero a carico dell'obbligato giudiziale delle spese di costituzione intrapresa nel termine di un anno. Il mancato adempimento di tale onere comporterà il recupero del contributo già erogato;
b)  l'impegno a restituire all'Amministrazione regionale l'elargizione corrisposta nell'eventualità che:
-  dovesse essere accertata con sentenza definitiva l'origine non mafiosa del fatto presupposto della costituzione di parte civile;
-  salvo i casi di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 5, non sia stata esperita, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, la successiva procedura per il recupero a carico dell'obbligato giudiziale delle spese alla cui refusione sia stato condannato;
-  salvo i casi di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 5, i responsabili del fatto provvedano alla refusione delle spese di costituzione;
-  altro ente abbia provveduto alla concessione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione;
c)  l'impegno a comunicare, entro 30 giorni, ogni successiva istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.
3.  La sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata ai sensi della legge 1 aprile 1968, n. 15.

Art. 3.

Allegati all'istanza

1.  All'istanza deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'istante dichiara:
a)  di essere o non essere stato ammesso al gratuito patrocinio;
b)  di non avere goduto di altri benefici relativi al rimborso delle spese di costituzione di parte civile ovvero di avere fatto istanza o di aver ottenuto altro beneficio (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia dell'istanza o del provvedimento di concessione del beneficio);
c)  di non essere sottoposto a misure di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, né di essere stato imputato o condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
d)  ai fini di cui alla lett. c) del 2° comma del successivo art. 4, il reddito imponibile relativo all'anno precedente;
e)  il codice fiscale.
2.  All'istanza, inoltre, devono essere allegati:
a)  copia autentica della sentenza conclusiva del processo cui l'istanza si riferisce o provvedimento che esaurisce la procedura esecutiva; la copia autentica della sentenza potrà essere sostituita da un certificato rilasciato dalla competente cancelleria contenente un estratto della sentenza dalla quale risultino gli imputati, i capi di imputazione, le parti lese e fra queste quelle costituite ed il dispositivo della sentenza stessa. Qualora gli imputati non siano stati condannati, l'origine mafiosa del fatto, se non risulti comunque dalla sentenza, dovrà essere documentata a mezzo di certificazione prefettizia, su richiesta dell'Amministrazione regionale;
b)  parcella del legale che ha assistito il richiedente; in caso di sentenza di assoluzione la parcella deve essere vistata, ai fini della congruità, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di appartenenza;
c)  fatture o ricevute fiscali relative alle spese di viaggio e soggiorno di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 1, ove non già anticipate al legale della Regione siciliana ai sensi del 1° comma del successivo art. 5;
d)  copia dell'eventuale istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, come previsto alla lett. b) del primo comma;
e)  nell'ipotesi di richiesta formulata da familiari delle vittime, un certificato storico di stato di famiglia al fine di accertare il rapporto di parentela con la vittima.

Art. 4.

Procedimento

1.  Il competente ufficio della Presidenza della Regione cura l'istruttoria delle istanze garantendo che l'attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza e riservatezza del procedimento amministrativo.
2.  Entro il 30 aprile l'ufficio, in relazione agli esiti dell'istruttoria delle istanze presentate al 28 febbraio di ogni anno e tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo, determina il contributo e predispone un piano di riparto nel quale il contributo è ammesso nella misura di cui all'art. 5, secondo il seguente ordine di priorità:
a)  istanze rimaste insoddisfatte integralmente o parzialmente, nel piano di riparto nell'anno precedente, secondo il grado di priorità d'acquisto;
b)  istanze presentate dai soggetti che hanno riportato lesioni personali o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado;
c)  istanze presentate dai familiari delle vittime che, anche mediante certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà abbiano documentato un reddito imponibile, per l'anno precedente, inferiore a 40 milioni;
d)  istanze non comprese nelle precedenti lettere;
e)  istanze incomplete (inserite nel piano di riparto con riserva). Sono da considerarsi incomplete quelle per le quali l'istante abbia omesso una delle dichiarazioni richieste al secondo comma dell'art. 2 o uno degli allegati di cui all'art. 3.
3.  Fermo restando che il soddisfacimento di istanze di categorie successive può avvenire soltanto qualora le istanze comprese nelle categorie precedenti siano state integralmente soddisfatte, in caso di incapienza del fondo si procederà, nell'ambito della prima categoria ancora da soddisfare, al riparto delle somme disponibili proporzionalmente all'ammontare delle spese ritenute ammissibili per ciascuna istanza della medesima categoria.
4.  Le istanze ritenute ammissibili non soddisfatte o non integralmente soddisfatte nell'ambito del primo piano di riparto utile parteciperanno ai piani di riparto degli anni successivi, secondo il grado di priorità acquisito.
5.  Il piano di riparto è approvato dal Presidente della Regione con proprio decreto.

Art. 5.

Pagamento

1.  Il contributo è erogato in due soluzioni: fino al 75% a titolo di anticipazione, entro 30 giorni dall'approvazione del piano di riparto, da corrispondersi sulla base delle fatture vistate, ai fini della congruità, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di appartenenza e presentate alla Presidenza della Regione sulla base dell'attività svolta; il saldo a seguito dell'esito negativo della procedura esecutiva per il recupero delle spese (pignoramento negativo o attivo non sufficiente) poste a carico dell'obbligato giudiziale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cessione alla Regione siciliana, nelle forme di legge, del credito derivante dalla sentenza.
2.  Qualora il beneficiario del contributo sia una persona fisica, il contributo sarà erogato in unica soluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cessione del credito derivante dalla sentenza di condanna.
3.  Il contributo è erogato in unica soluzione entro 30 giorni dall'approvazione del piano di riparto, nell'ipotesi che gli imputati non siano stati condannati.
4.  Qualora l'Amministrazione abbia ritenuto opportuno, nella precedente fase istruttoria, accertare preventivamente la veridicità delle dichiarazioni di cui al primo comma dell'art. 3, i termini di cui sopra inizieranno a decorrere dal completamento di detti accertamenti.
5.  I pagamenti ai beneficiari sono eseguiti dall'Istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa del fondo su disposizione del Presidente della Regione, o di un funzionario dallo stesso delegato.

Art. 6.

Recupero del contributo

1.  Si procederà al recupero del contributo, nei casi di cui alle lett. a) e b) del secondo comma dell'art. 2, nonché di mancata comunicazione, entro 30 giorni, di eventuale e successive istanze o provvedimento di concessione di altro beneficio relativi al rimborso delle spese di costituzione (art. 2, comma 2, lett. c).
2.  Qualora la refusione o i benefici concessi comportino un rimborso solo parziale delle spese sostenute, si procederà al recupero solo per la parte corrispondente al rimborso ottenuto.

Art. 7.

Norma transitoria

1.  In sede di prima applicazione il termine di presentazione delle istanze è fissato al centoventesimo giorno dalla pubblicazione del decreto con il quale viene approvato il presente regolamento.
2.  Nello stesso termine potranno essere presentate o integrate, se già presentate, le istanze relative alle sentenze pronunciate negli anni precedenti, purché il credito derivante dalla sentenza non sia soggetto a prescrizione nei 300 giorni successivi.
3.  Il piano di riparto sarà predisposto entro 90 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 8.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 21 novembre 1997.
  PROVENZANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 dicembre 1997.
Reg. n. 2, Atti del Governo, fg. n.122.
(98.2.47)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 10 novembre 1997.
Riconferma dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle stazioni di inanellamento istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33/97 ed, in particolare, gli artt. 5, comma 1°, 51, comma 1°, 48 e 50, comma 3°;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, art. 13;
Visto il proprio decreto n. 3383/Gr. 11°, Dir. 1ª, del 31 dicembre 1996, registrato alla Ragioneria centrale agricoltura con presa nota n. 3783 del 31 dicembre 1996, con il quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle stazioni di inanellamento, istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37;
Ritenuto di poter confermare i sopra detti criteri anche per la concessione ed erogazione delle sovvenzioni in favore delle stazioni di inanellamento, istituite ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per la concessione e per l'erogazione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 in favore della stazioni di inanellamento, istituite ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della citata legge regionale n. 33/97 da destinarsi alla gestione delle medesime ed allo svolgimento di attività di cattura e di inanellamento, restano validi i criteri e le modalità approvati con decreto n. 3383/Gr. 11° Dir. 1ª del 31 dicembre 1996, registrato alla Ragioneria centrale agricoltura con presa nota n. 3783 del 31 dicembre 1996.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 10 novembre 1997.
  CUFFARO 



Vistato della Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 20 novembre 1997, con nota n. 3078.
(97.52.2692)
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ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 3 dicembre 1997.
Integrazione dei componenti il consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI

ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il proprio decreto n. 418 del 6 giugno 1997, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 1525 del 25 giugno 1997, con il quale viene costituito il consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
Visto il fono prot. n. 9410 del 14 febbraio 1997, della Presidenza della Regione, Direzione del personale e SS. GG., gruppo 1°, con il quale è stato chiesto alle organizzazioni sindacali di comunicare il numero degli iscritti secondo quanto prescritto dal parere n. 454 del 7 gennaio 1997 dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la nota prot. n. 68/C. d. D. del 5 giugno 1997, gruppo 2° O.M., con cui si sollecita alle OO. SS. l'acquisizione del suddetto dato relativo al numero degli iscritti e si chiede di volere designare il proprio rappresentante;
Vista la nota prot. n. 389/97/UR del 27 novembre 1997, con cui la U.G.L. designa come proprio rappresentante in seno al consiglio di direzione dell'Assessorato dei beni culturali, il sig. Lo Verso Ernesto, in servizio presso l'Assessorato dei beni culturali;

Decreta:


Articolo unico

Il sig. Lo Verso Ernesto, rappresentante designato dalla U.G.L., integra, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 11/83, il consiglio di direzione dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.
Palermo, 3 dicembre 1997.
  D'ANDREA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 18 dicembre 1997, con nota n. 2868.
(97.53.2701)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 19 dicembre 1997.
Modifica dell'art. 1 del decreto interassessoriale 20 dicembre 1994 di individuazione dei comuni conurbati ai capoluoghi di provincia, in applicazione dell'art. 27, 2° comma, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.
L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

DI CONCERTO CON

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

E CON

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto il decreto interassessoriale n. 3597/I/VIII del 20 dicembre 1995, con il quale, in applicazione del 2° comma dell'art. 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, sono stati individuati i comuni conurbati ai rispettivi capoluoghi di provincia;
Vista la relazione con la quale la conferenza di servizi ha determinato i criteri per l'individuazione dei comuni conurbati ai capoluoghi di provincia ed ha individuato gli stessi;
Tenuto conto che la conferenza di servizi, relativamente ai comuni di Palermo, Catania e Messina, oltre ai comuni elencati nel citato decreto interassessoriale n. 3597/95, aveva individuato quali conurbati anche i comuni confinanti ai rispettivi capoluoghi di provincia;
Tenuto conto che per mero errore materiale nel citato decreto interassessoriale, relativamente ai comuni di Palermo, Catania e Messina, non sono stati inseriti tra i comuni conurbati ai citati capoluoghi di provincia i comuni confinanti con gli stessi;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica dell'art. 1 del decreto interassessoriale n. 3597/95;

Decreta:


Art. 1

L'art. 1 del decreto interassessoriale n. 3597/I/VIII del 20 dicembre 1995 è così sostituito:
«Art. 1) - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, 2° comma, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, si ritengono conurbati ai rispettivi capoluoghi di provincia i seguenti comuni:
provincia di Agrigento
-  Aragona, Comitini, Favara, Porto Empedocle, Realmonte;
provincia diCaltanisetta
-  SanCataldo;
provincia diCatania
-  Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Belpasso, Camporotondo, Gravina diCatania, Mascalucia, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Pedara, Sant'Agata Li Battiati, San Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande;
provincia diEnna
-  Calascibetta,Villarosa;
provincia di Messina
-  Fiumedinisi, Itala, Monforte S. Giorgio, Rometta Marea, Saponara, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena;
provincia di Palermo
-  Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Capaci, Carini, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Monreale, Torretta, Villabate;
provincia di Ragusa
-  Comiso, Modica, Santa Croce Camerina;
provincia diSiracusa:
-  Floridia, Priolo Gargallo, Solarino;
provincia di Trapani
- Custonaci, Erice, Paceco, Valderice».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  FLERES 
  MANZULLO 
  GRIMALDI 

(97.52.2660)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 18 ottobre 1997.
Disposizioni relative al progetto obiettivo oncologico 1997-99.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 87/80;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il D.L. n. 502/92, modificato con decreto legislativo n. 507/93;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Visto l'atto di intesa fra Stato e Regioni per la definizione del Piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;
Viste le linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127, supplemento n. 88 dell'1 giugno 1996, elaborate dalla Commissione oncologica nazionale relativa all'azione programmatica «Prevenzione e cura delle malattie oncologiche», concernenti l'organizzazione della prevenzione e dell'assistenza oncologica;
Visto il decreto n. 22374 del 6 giugno 1997, con cui si è stabilito il programma per l'ammissione al finanziamento dei progetti obiettivo di oncologia e oncoematologia relativi al triennio 1997-99, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 12;
Considerato che nelle informazioni di ordine generale allegate al citato decreto n. 22374/97 era indicato che potevano essere ammessi al finanziamento i progetti che prevedevano l'utilizzazione di laureati in discipline mediche, biologiche, fisiche, psicologiche, epidemiologiche e bio-statistiche e diplomati;
Viste le richieste avanzate da alcune aziende tendenti ad integrare i progetti ammissibili al finanziamento con ulteriori figure professionali;
Visto il verbale dell'8 ottobre 1997, relativo alla seduta tenutasi in pari data dalla Commissione oncologica regionale, ove quest'ultima ha espresso parere favorevole in ordine alla detta integrazione;
Considerato che erano stati omessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica e odontoiatria che per la loro professionalità possono partecipare al progetto obiettivo oncologico;
Ritenuto che, al fine di provvedere all'integrazione in questione, si rende necessario prevedere che i piani di formazione relativi al finanziamento delle attività di cui al progetto obiettivo oncologico 1997-99, approvato con decreto n. 22374 del 6 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 agosto 1997, n. 40, serie generale, può comprendere laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica e odontoiatria e, pertanto, procedere alla riapertura dei termini previsti per la presentazione dei progetti per il cui svolgimento si rende necessaria la presenza di laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica ed odontoiatria;
Ritenuto, per i motivi sopraesposti, di dover riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento per giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, i piani di formazione relativi al finanziamento delle attività di cui al progetto obiettivo oncologico 1997-99, approvato con decreto n. 22374 del 6 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 agosto 1997, n. 40, serie generale, può comprendere laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica e odontoiatria.

Art. 2

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento del progetto obiettivo oncologico, di cui al precedente art. 1, per giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 3

Entro il termine di cui al precedente articolo potranno essere presentati nuovi progetti che prevedano l'utilizzazione dei laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica ed odontoiatria, ovvero potranno essere integrati con le medesime figure professionali i progetti già presentati.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 18 ottobre 1997.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 dicembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 105.
(98.1.1)
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DECRETO 19 novembre 1997.
Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la circolare n. 387 del 6 agosto 1987, con la quale sono state fornite direttive in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'apertura e alla gestione degli ambulatori, ivi compresi gli ambulatori di dialisi;
Vista la circolare n. 601 dell'11 luglio 1991: "Rilascio autorizzazione ad aprire e gestire ambulatori di dialisi", con la quale, tra l'altro, è, stato disposto che, in attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 39/88, nessuna autorizzazione si poteva rilasciare per l'apertura e la gestione di nuovi centri di dialisi privati;
Considerato che il D.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato in data 20 febbraio 1997, quale atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Provincie autonome, detta le norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il 2° comma dell'art.3 di cui al sopracitato D.P.R. 14 gennaio 1997, il quale prevede che i requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento e trasformazione di strutture già autorizzate;
Visto il 3° comma dello stesso articolo, il quale prevede che, con il medesimo provvedimento di applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, le Regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, già autorizzate ed in esercizio, ai requisiti minimi stabiliti dal predetto decreto, da prevedersi nell'arco massimo di cinque anni;
Considerato che occorre individuare i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici, limitatamente alle strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi;
Considerato, altresì, che occorre stabilire i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie private già autorizzate ed in esercizio;
Considerato che il D.P.R. 14 gennaio 1997 è stato emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Decreta:


Art. 1

Al fine del rilascio delle autorizzazioni all'apertura, gestione, trasformazione, ampliamento e trasferimento delle strutture specialistiche ambulatoriali private, che erogano prestazioni di dialisi, con il presente decreto sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi indicati nell'allegato 1.

Art. 2

Le richieste di autorizzazione di cui all'art. 1, redatte su carta legale, devono essere inoltrate a questo Assessorato regionale della sanità, gruppo 41° I.R.S., piazza Ottavio Ziino, 24 - 90145 Palermo, e dovranno essere corredate dalla documentazione indicata nell'allegato 2.

Art. 3

Gli ambulatori che erogano prestazioni di dialisi, già autorizzati ed in esercizio, dovranno adeguare la struttura e la strumentazione ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto entro il termine di anni 2, mentre entro il termine di anni 1 dovranno adeguare la dotazione organica del personale.

Art. 4

Il mancato adeguamento ai requisiti entro il termine previsto comporterà la sospensione dell'attività sanitaria, alla quale farà seguito, in caso di inottemperanza, la revoca dell'autorizzazione entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Art. 5

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono ritenute nulle tutte le direttive in atto vigenti che risulteranno in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 6

Le richieste di adeguamento dovranno pervenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e dovranno essere prodotte nei modi e nella forma previsti dall'allegato 2 a mezzo raccomandata A.R. e dovranno essere indirizzate a questo Assessorato regionale della sanità, gruppo 41° I.R.S., piazza Ottavio Ziino, 24 - 90145 Palermo.

Art. 7

Le comunicazioni dell'avvenuto adeguamento di cui all'allegato 1 dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza di cui all'art. 3.

Art. 8

Con altro specifico provvedimento saranno individuati gli standards di qualità di cui al 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. 14 gennaio 1997, quali ulteriori requisiti per l'accreditamento delle strutture già in possesso dei requisiti minimi.

Art. 9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo sulla legittimità, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/94, e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 1997.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 dicembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 107.

Allegato 1
REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI PER LE STRUTTURE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

PRIVATE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI DIALISI

Dotazione minima strutturale
-  locali per attesa, accettazione, attività amministrative;
-  sala per l'esecuzione delle prestazioni, dimensionata nel rispetto dei parametri di 9 mq. per posto rene, con spogliatoio e servizio igienico;
-  locale separato per soggetti HBsAg positivi con spogliatoio e servizio igienico;
-  locale per la Direzione sanitaria e sala visita pazienti dotato di servizio igienico;
-  sala operatoria con annesso locale di preparazione medici;
-  laboratorio di analisi;
-  spogliatoio per il personale: uomini, donne, W.C., doccia;
-  locale per deposito di materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni, adeguato al numero dei posti rene;
-  spazi e/o armadi per deposito di materiale pulito;
-  spazi e/o armadi per deposito materiale sporco;
-  locale per trattamento delle acque;
-  locale interno o esterno per gruppo di continuità elettrica;
-  serbatoi acqua proporzionati ai numeri posti rene.
Requisiti minimi tecnologici
A) Degenza:
-  letti o poltrone bilancia corredati di monitor per emodialisi;
-  monitor di riserva (almeno uno per ogni modulo);
-  apparecchiatura per ago singolo;
-  carrello per la gestione delle urgenze, corredato di pallone Ambu, elettrocardiografo, bombola ossigeno e farmaci;
-  impianto climatizzazione dimensionato adeguatamente.
B)  Sala operatoria:
-  adeguato strumentario chirurgico per accessi vascolari;
-  lettino operatorio;
-  lampada scialitica;
-  stufa a secco;
-  autoclave;
-  tavolo per strumentario.
C)  Laboratorio di analisi:
-  attrezzatura per le indagini chimico cliniche relative all'attività interna del centro (Azotemia, Creatinina, Na, K, Ca, P, Hct, HBsAg e HCV);
-  emogasanalizzatore.
D)  Gruppo elettrogeno o di continuità elettrica, dimensionato adeguatamente.
E)  Attrezzature per il trattamento delle acque (demineralizzatori e/o osmosi inversa).
Requisiti minimi organizzativi (dotazione organica)
DIREZIONE SANITARIA
La direzione tecnico-sanitaria deve essere affidata ad un medico specialista in nefrologia o in branche equipollenti.
PERSONALE MEDICO
Fino a 12 posti rene occorre la presenza di un medico nefrologo durante lo svolgimento di ciascun turno di attività dialitica.
PERSONALE PARAMEDICO
Per ogni 4 posti rene occorre la presenza di un infermiere professionale durante lo svolgimento di ciascun turno di attività dialitica.
PERSONALE AUSILIARIO
Fino a 12 posti rene occorre la presenza di n. 2 unità di personale ausiliario socio-sanitario, durante lo svolgimento di ciascun turno di attività dialitica.
Nel caso di ulteriori posti rene che non completino un modulo, il personale dovrà essere proporzionalmente adeguato.
Il personale amministrativo deve essere numericamente adeguato.
Il personale sanitario che opera nei centri deve trovarsi nelle condizioni di compatibilità previste dalla normativa vigente in materia e da quanto stabilito dagli AA.CC.NN. per lo svolgimento delle attività sanitarie.

Allegato 2

ELENCO DEI DOCUMENTI IN DUPLICE COPIA,

DI CUI UNA IN COPIA ORIGINALE O AUTENTICATA

AI SENSI DI LEGGE, DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

(IN CARTA LEGALE) DA INOLTRARE

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA',

ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO - GRUPPO 41°

PIAZZA OTTAVIO ZIINO, N. 24 - 90145 PALERMO

A - Documentazione relativa al personale:
1) certificati di laurea, specializzazione e iscrizione all'ordine del direttore responsabile dell'ambulatorio di dialisi;
2)  certificato di laurea e di iscrizione all'ordine del personale medico;
3)  diploma professionale del personale infermieristico;
4)  dichiarazione di non incompatibilità del personale sanitario;
5)  elenco di tutto il personale che opera a qualsiasi titolo presso il centro, dal quale si evinca il relativo rapporto di lavoro.
B - Documentazione relativa alla struttura:
a)  planimetria dei locai in cui si svolge l'attività di dialisi, regolarmente firmata da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante della società di gestione, corredata da relazione tecnico-sanitaria;
b)  elenco attrezzature;
c)  atto costitutivo e statuto della società di gestione dell'ambulatorio di dialisi corredato del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, se trattasi di struttura societaria.

Allegato 3

Documentazione in duplice copia, di cui una in copia originale o autenticata ai sensi di legge, da allegare all'istanza di adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi già autorizzate ed in esercizio:
1) documentazione di cui all'allegato 2;
2)  planimetria della struttura sanitaria già autorizzata ed in esercizio;
3)  progetto di adeguamento con le modifiche da apportare firmato dal tecnico;
4)  relazione tecnica sulle modifiche da apportare.
(97.53.2711)
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DECRETO 19 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Biancavilla al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 87119 del 16 novembre 1990, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1985 la pianta organica delle farmacie del comune di Biancavilla, provincia di Catania;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che, in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Biancavilla al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 22.905 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996, in base ai quali occorre il riassorbimento della 6ª sede farmaceutica nel comune di Biancavilla;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 24 gennaio 1997, 29 settembre 1997 e 30 ottobre 1997 dal comune di Biancavilla, secondo il quale occorre assegnare alla 6ª sede farmaceutica Mazzone tutto il centro urbano a nord della ferrovia in quanto si configura come interessata dalla espansione urbanistica del centro abitato lungo la direttrice est-ovest;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, nella formula del silenzio/assenso, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Biancavilla;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Biancavilla al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del
COMUNE DI BIANCAVILLA (PROVINCIA DI CATANIA)
a)  popolazione: abitanti n. 22.905;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 6
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dott. Bucolo Francesco, via V. Emanuele, n. 288;
-  delimitazione sede: via Mazzini (ambo i lati), via P. Caruso (ambo i lati), via Innessa (ambo i lati) via L. da Vinci (ambo i lati), tratto di via degli Orti, confine sud-ovest-nord del centro urbano fino al raggiungimento di via dei Peloritani, tratto sud della F.C.E. fino all'incrocio con via C. Colombo, via Centamore, tratto di via V. Emanuele (ambo i lati fino a via Mazzini);
2ª sede
-  titolare dr. Di Stefano Luciano, via F. Crispi n. 35;
-  delimitazione sede: piazza Colleggiata, via M.SS. dell'Elemosina (ambo i lati), via Etnea, tratto di via S. Cuore, tratto della F.C.E. (lato sud), tratto di via Asia (ambo i lati), tratto di via V. Emanuele fino all'incrocio con piazza Colleggiata;
3ª sede
-  titolare dr.ssa Ingiulla Giuseppina, via V. Emanuele n. 288;
-  delimitazione sede: tratto di via V. Emanuele (da via Rossini a via Tutte Grazie), via Reggio Calabria, via Africa (ambo i lati), viale Europa (ambo i lati) strada Pirieri, delimitazioni a sud del centro abitato, via Catullo, via Scirfi, via degli Agrumeti, via degli Orti, via L. da Vinci; via Innessa, tratto di via P. Caruso, via Mazzini fino all'incrocio con via V. Emanuele;
4ª sede
-  titolare dr.ssa Maisano Maria, via V. Emanuele n. 266;
-  delimitazione sede: via V. Emanuele (ambo i lati all'incrocio di via Tutte Grazie e via Asia), tratto di via Asia (ambo i lati) confine a sud della F.C.E. viale delle Arti e dei Mestieri, via del Trebiatore, confine sud-est del centro abitato, strada Pirieri (ambo i lati), viale Europa, via Africa, via Reggio Calabria, ambo i lati), tratto di via Tutte Grazie (ambo i lati) fino all'incrocio con via V. Emanuele;
5ª sede
-  titolare dr. Cantarella Salvatore, via V. Emanuele n. 395.
-  delimitazione sede: piazza Colleggiata (ambo i lati), via Maria SS. dell'Elemosina, via Etnea (ambo i lati), tratto di via S.Cuore (ambo i lati), tratto della F.C.E. (lato sud), tratto di via C. Colombo, via Centamore (ambo i lati), via V.Emanuele (ambo i lati dall'incrocio con via Mazzini alla piazza Colleggiata);
6ª sede
-  titolare dr.ssa Mazzone Michela, via Lazio n. 1;
-  delimitazione sede: tratto il centro urbano (lato nord) delimitato dalla F.C.E. lato nord.
Il presente decreto, che costa di n. 3 pagine, verrà inviato al comune di Biancavilla per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  PAGANO 

(97.53.2713)
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DECRETO 23 dicembre 1997.
Istituzione del Comitato consultivo regionale.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che per i medici specialisti ambulatoriali interni, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517/93, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500, che rende esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996;
Visto l'art. 12, comma 1, del precitato A.C.N., che prevede in ciascuna Regione l'istituzione del Comitato consultivo composto da:
a)  l'Assessore regionale per la sanità o un suo delegato che ne assuma la presidenza;
b)  cinque membri rappresentanti delle Aziende UU.SS.LL. individuate dall'Assessore regionale per la sanità;
c)  sei membri rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui tre designati dai sindacati maggiormente rappresentativi e tre eletti tra i medici specialisti ambulatoriali;
Visto l'art. 12, comma 3, che prevede che siano rispettivamente nominati ed eletti, oltre ai titolari, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari;
Visto l'art. 12, comma 4, che prevede che le funzioni di segretario siano svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione;
Visto il parere n. 1200/SRC/9.98/RS, reso in data 29 aprile 1997 dal Ministero della sanità, che equipara i sottoscrittori dell'A.C.N. in parola ai firmatari dello stesso;
Viste le designazioni dei rappresentanti titolari e supplenti delle Aziende UU.SS.LL. individuate dall'Assessore regionale per la sanità e precisamente:
-  Azienda U.S.L. n. 2 di Caltanissetta: dott. Vanoli Dario, titolare e dott. La Loggia Alfonso, supplente;
-  Azienda U.S.L. n. 3 di Catania: dott. Romano Giuseppe, titolare e dott. Ciraldo Angelo, supplente;
-  Azienda U.S.L. n. 5 di Messina: dott. Mangiapane Giuseppe, titolare e dott. Milazzo Antonio, supplente;
-  Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, dott.ssa Muscarella Maria Silvana, titolare e dott. Cattano Guido, supplente;
-  Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa: dott. Cannone Alfio, titolare e dott.ssa Terranova Palma, supplente;
Vista la nota n. 03984/GAB del 3 dicembre 1997, con la quale l'Assessore regionale per la sanità delega il dott. Angelo Bellomo, ispettore sanitario superiore, a presiedere il Comitato in parola e stabilisce che le funzioni di segretario siano esercitate dal sig. Aldo Piccione, assistente amministrativo dell'Assessorato regionale della sanità;
Vista la nota n. 1308 del 25 luglio 1997, con la quale l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Palermo trasmette i tre nominativi dei titolari: dott. Vitellaro Giuseppe, dott. Staropoli Carmelo, dott. Troia Vittorio e dei tre supplenti: dott. Zingali Salvatore, dott. Riccobene Giacomo, dott. Napoli Angelo, risultati eletti a seguito delle elezioni svolte nella Regione siciliana nei giorni 11, 12 e 13 luglio 1997;
Considerato che dal censimento effettuato da questo Assessorato sul numero degli iscritti alle OO.SS. di categoria tra i firmatari e sottoscrittori le tre sigle maggiormente rappresentative risultano S.U.M.A.I., CONF.SAL Medici, e Federazione Medici, le quali hanno fatto pervenire le designazioni dei titolari e supplenti rispettivamente nelle persone di: dott. Sanfilippo Giuseppe, titolare e dott.ssa Palmeri Patrizia, supplente; dott. Mistretta Ferdinando, titolare e dott. Butera Carlo, supplente; dott. Vernaci Michele, titolare e dott. Trovato Cosimo, supplente;
Ritenuto, pertanto, di dover istituire il Comitato consultivo regionale;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 500/96, che rende esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, è istituito il Comitato consultivo regionale, che risulta così composto:
Presidente
-  dott. Angelo Bellomo, ispettore sanitario superiore dell'Assessorato regionale della sanità;
Componenti in rappresentanza delle Aziende UU.SS.LL.
-  dott. Vanoli Dario, titolare e dott. La Loggia Alfonso, supplente;
-  dott. Romano Giuseppe, titolare e dott. Ciraldo Angelo, supplente;
-  dott. Mangiapane Giuseppe, titolare e dott. Milazzo Antonio, supplente;
-  dott.ssa Muscarella Maria Silvana, titolare e dott. Cattano Guido, supplente;
-  dott. Cannone Alfio, titolare e dott.ssa Terranova Palma, supplente;
Componenti in rappresentanza delle OO.SS. di categoria
-  dott. Sanfilippo Giuseppe, titolare e dott.ssa Palmeri Patrizia, supplente;
-  dott. Mistretta Ferdinando, titolare e dott. Butera Carlo, supplente;
-  dott. Vernaci Michele, titolare e dott. Trovato Cosimo, supplente;
Componenti eletti tra i medici specialisti ambulatoriali titolari
-  dott. Vitellaro Giuseppe;
-  dott. Staropoli Carmelo;
-  dott. Troia Vittorio;
Componenti eletti tra i medici specialisti ambulatoriali supplenti
-  dott. Zingali Salvatore;
-  dott. Riccobene Giacomo;
-  dott. Napoli Angelo;
Segretario
-  sig. Piccione Aldo, assistente amministrativo in servizio c/o l'Assessorato regionale della sanità.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 dicembre 1997.
  PAGANO 

(97.53.2700)
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DECRETO 30 dicembre 1997.
Istituzione presso l'Assessorato regionale della sanità dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 30 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, che prevede l'istituzione a cura delle Amministrazioni regionali di uffici per le relazioni con il pubblico;
Vista la nota prot. n. 639 del 15 febbraio 1997, con la quale il Presidente della Regione richiama il disposto della normativa suddetta;
Ritenuto opportuno provvedere all'istituzione presso questo Assessorato dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
Considerato che nel funzionigramma in atto vigente, di cui al D.P. n. 114/IV S.G. del 7 maggio 1994, risulta affidata al gruppo 2° - Organizzazione e metodo - della 1ª Direzione la competenza in materia di procedimenti amministrativi e di trasparenza degli atti amministrativi;
Ritenuto opportuno per le motivazioni suesposte istituire il predetto servizio presso il gruppo 2° - Organizzazione e metodo;

Decreta:


Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale della sanità l'Ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 2

L'Ufficio di cui all'art. 1 deve provvedere:
-  a garantire all'interno i diritti di partecipazione di cui alla legge regionale n. 10/91;
-  all'informazione all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti;
-  alla ricerca e all'analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

Art. 3

Il coordinamento dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico è affidato al dirigente coordinatore del gruppo 2° O.N., Direzione I.

Art. 4

L'ufficio del consegnatario provvederà a dotare l'Ufficio per le relazioni con il pubblico di locali e attrezzature idonei secondo le richieste del gruppo 2° O.N.

Art. 5

Con successivo ordine di servizio si provvederà a dotare di personale adeguato l'Ufficio con il presente decreto istituito e a regolamentarne il funzionamento.

Art. 6

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.3.61)
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DECRETO 31 dicembre 1997.
Zone di medicina dei servizi resesi vacanti nel 1° semestre 1997 nell'ambito della U.S.L. n. 7 di Ragusa e n. 9 di Trapani, attribuibili per trasferimento.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi, allegato "N" al D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 9, nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento dei medici tra Aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1694 del 5 novembre 1996, prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996 e n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Viste le note prot. n. 9237/37266 del 20 novembre 1997 e n. 2776/SEGR. del 2 dicembre 1997, con le quali le Aziende unità sanitarie locali n. 9 di Trapani e n. 7 di Ragusa hanno individuato i posti di medicina dei servizi che si sono resi vacanti nel 1° semestre 1997;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996 e prot. n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinati dall'art. 9 del D.P.R. n. 484/96, allegato "N".

Art. 2

Per quanto sopra indicato, sono di seguito specificate, ai soli fini di trasferimento, distinte per ex UU.SS.LL. e per servizi, le sedi resesi vacanti nel 1° semestre 1997, nell'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani e n. 7 di Ragusa.
Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani
  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 1 Trapani  Medicina del lavoro 3 24 
Igiene pubblica  3 24 
Pediatria  1 24 
N. 2 Pantelleria  Medicina di base 1 24 
N. 5 Castelvetrano  Igiene pubblica 1 24 
N. 6 Alcamo  Igiene pubblica 2 24 
Medicina fiscale  2 24 

Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa
  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 22 Vittoria  Igiene pubblica 1 24 
Medicina di base  1 24 
N. 23 Ragusa  Igiene pubblica 2 24 
Medicina di base  1 24 
N. 24 Modica  Igiene pubblica 1 24 
Medicina di base  1 24 


Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azienda unità sanitaria locale di destinazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.2.24)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto dell'impresa Nuova Ciminontubi per la realizzazione di opere nei comuni di Bagheria, Casteldaccia, Misilmeri, Santa Flavia e Villabate.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista l'istanza del 25 marzo 1996 dell'impresa Nuova Ciminontubi, con la quale, in qualità di concessionaria per conto dell'E.S.A., ha richiesto l'autorizzazione di un progetto per la realizzazione delle opere relative ai lavori di irrigazione S. Leonardo ovest, 3° tronco adduttore Casteldaccia-Villabate, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6, legge regionale n. 15/91;
Rilevato che le opere in questione interessano territorialmente i comuni di Bagheria, Casteldaccia, Misilmeri, Santa Flavia e Villabate;
Visti gli strumenti urbanistici vigenti nei suddetti comuni;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere in argomento;
Rilevato che i comuni interessati sono stati invitati ad esprimere il loro avviso ai sensi dell'art. 6, legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Bagheria n. 210 del 14 ottobre 1996;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Casteldaccia n. 67 del 27 settembre 1996;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Misilmeri n. 67 del 27 settembre 1996;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Santa Flavia n. 77 del 26 settembre 1996;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Villabate n. 65 del 17 luglio 1996;
Visto il parere favorevole n. 407 del 27 novembre 1993, espresso dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il parere favorevole a condizione reso dall'A.N.A.S. con nota n. 14736 del 23 novembre 1992;
Visto il verbale di conferenza dei servizi redatto dal C.T.A. dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, giusta nota n. 407 del 27 novembre 1993, dal quale si rileva che è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, con nota n. 39459 del 22 dicembre 1992;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 528 del 25 settembre 1997, che così recita:
«...Omissis...
Considerato che:
-  le opere in oggetto costituiscono il completamento della realizzazione degli impianti irrigui dipendenti dall'invaso Rosamarina che risulta già eseguito;
-  l'adduttore riveste, quindi, particolare importanza per l'attuazione del sistema di irrigazione del relativo comprensorio agrario, le cui opere risultano tutte autorizzate, e anche per le necessità idriche potabili della città di Palermo;
-  l'adduttore, che in massima parte è previsto in galleria ed in sotterraneo, in generale risulta compatibile con l'assetto territoriale dei comuni attraversati;
-  le opere non risultano compiutamente realizzate, tenuto conto, che allo stato sono realizzati lavori nella misura del 70% circa.
Le condutture in trincea, i manufatti delle apparecchiature di derivazioni e i ponti tubo interessano aree destinate a zone agricole dagli strumenti urbanistici in atto vigenti nei comuni interessati ad eccezione di un brevissimo tratto ricadente nel comune di Misilmeri e che in parte interessa aree di espansione "C";
-  in ordine alle condizioni poste dal comune di Misilmeri e contenute nell'atto deliberativo n. 67 del 27 settembre 1996, concernenti la possibilità di utilizzare un tracciato alternativo ai fini di salvaguardare le previsioni edificatorie del programma di fabbricazione, si ritiene non potersi condividere quanto richiesto. Trattasi infatti di tre brevi tratti della lunghezza complessiva di ml. 130 che attraversano aree poste tra la S.S.V. Palermo-Agrigento, la S.S. 121 e la via comunale tra queste compresa. L'area compresa tra la S.S. 121 e detta via comunale risulta già edificata, in corrispondenza dell'attraversamento della condotta.
Le rimanenti aree interrate del passaggio della condotta (a ridosso della S.S.V. Palermo-Agrigento) sono di fatto quasi completamente inedificabili tenendo conto dell'ampiezza delle fasce di rispetto delle reti stradali imposte dalle normative vigenti in materia.
Risulterebbe, pertanto, inutile imporre lo spostamento del tracciato per salvaguardare aree di fatto inedificabili.
Ciò considerato si ritiene prescrivere che:
-  vengano recepite le prescrizioni dell'A.N.A.S. e della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di cui alle note n. 14736 del 23 novembre 1992 e n. 39459 del 22 dicembre 1992;
-  nell'ambito della fascia di asservimento coassiale alla condotta venga imposta la servitù inaedificandi;
-  le opere di consolidamento del terreno siano integrate con opportuni accorgimenti per minimizzare l'impatto ambientale;
-  vengono tenute in debito conto tutte le indicazioni desumibili dagli studi geologici e geotecnici.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato è del parere che le opere relative all'adduttore ovest S. Leonardo, 3° tronco, Casteldaccia-Villabate siano autorizzabili ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, con le prescrizioni di cui ai sopra considerata.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, con le prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali n. 39459 del 22 dicembre 1992 ed al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 528 del 25 settembre 1997, è autorizzato il progetto presentato dall'impresa concessionaria Nuova Ciminontubi, relativo alle opere descritte in premessa.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo n. 39459 del 22 dicembre 1992;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 528 del 25 settembre 1997;
3)  parere dell'A.N.A.S. n. 14736 del 23 novembre 1992;
4)  elaborati progettuali costituiti da:
 1.  relazione generale;
 2.  relazione sulle modalità di esecuzione dei lavori;
 3.  studio geologico:
3.1.  relazione geologica; 
3.2.1.  planimetria con ubicazione delle indagini, tratto VO-picchetto 72 (condotta zona Casteldaccia - ponte tubo vallone Casteldaccia - galleria Bagheria), scala 1:2.000; 
3.2.2.  planimetria con ubicazione delle indagini, picchetti 72-119 (galleria Bagheria - ponte tubo fiume Eleuterio), scala 1:2.000; 
3.2.3.  planimetria con ubicazione delle indagini, picchetti 119-182 (galleria Villabate - condotta zona Villabate), scala 1:2.000; 
3.3.1.  carta geologica, tratto VO-picchetto 72 (condotta zona Casteldaccia - ponte tubo vallone Casteldaccia - galleria Bagheria), scala 1:2.000; 
3.3.2.  carta geologica, picchetti 72-119 (galleria Bagheria - ponte tubo fiume Eleuterio), scala 1:2.000; 
3.3.3.  carta geologica, picchetti 119-182 (galleria Villabate - condotta zona Villabate), scala 1:2.000; 
3.4.1.  stratigrafie dei sondaggi meccanici a carotaggio continuo SE1-SE10; 
3.4.2.  stratigrafia dei sondaggi meccanici a carotaggio continuo SE11-SE20; 
3.4.3.  stratigrafie dei sondaggi meccanici con trivelsonda; 
3.5.1.  profilo geologico galleria Bagheria, picchetti 21-60; 
3.5.2.  profilo geologico galleria Bagheria, picchetti 60-79; 
3.5.3.  profilo geologico galleria Bagheria, picchetti 79-99r; 

 4.  studio geotecnico:
4.1.  galleria Bagheria, relazione geotecnica; 
4.1.1.  galleria Bagheria, figure e tabelle; 
4.1.2.  galleria Bagheria, prove di laboratorio; 
4.1.3a  galleria Bagheria, profilo longitudinale e classi di stabilizzazione (tratto 23bis-60); 
4.1.3b  galleria Bagheria, profilo longitudinale e classi di stabilizzazione (tratto 60-79); 
4.1.3c  galleria Bagheria, profilo longitudinale e classi di stabilizzazione (tratto 79-98L); 
4.2.  galleria Villabate, relazione geotecnica; 
4.3.  opere all'aperto, relazione geotecnica; 

 5.  studio di valutazione dell'impatto ambientale;
 6.  relazione di calcolo e dimensionamento idraulico;
 7.  studio sul regime transitorio per manovre agli organi di sezionamento, relazione tecnica:
7.1.  studio sul regime transitorio per manovre agli organi di sezionamento, tabulato di calcolo per le manovre di apertura; 
7.2.  studio sul regime transitorio per manovre agli organi di sezionamento, tabulato di calcolo per le manovre di chiusura; 

 8.  telecomandi e telemisure, relazione tecnica e descrizione;
 9.  dimensionamento dei rivestimenti in galleria, relazione di calcolo;
10.  dimensionamento strutturale dei manufatti, relazione di calcolo;
11.  tubazioni in C.A.P., relazione sugli elementi caratteristici e dimensionamento strutturale;
12.  protezione attiva e passiva delle condotte, relazione tecnica:
12.1.  protezione attiva e passiva delle condotte, corografia, scala 1:25.000; 
12.2.  protezione attiva e passiva delle condotte, particolari costruttivi; 

13.  corografia generale, scala 1:25.000;
14.  profilo idraulico dell'adduttore, scala1:10.000/1:1.000;
15.1.  planimetria dell'adduttore dal picchetto Vo al picchetto 72, scala 1:2.000; 
15.2.  planimetria dell'adduttore dal picchetto 72 al picchetto 118, scala 1:2.000; 
15.3.  planimetria dell'adduttore dal picchetto 118 al nodo L (V 16), scala 1:2.000; 
16.1.  profilo longitudinale dell'adduttore dal picchetto Vo al picchetto 50, scala 1:2.000/1:200; 
16.2.  profilo longitudinale dell'adduttore dal picchetto 50 al picchetto 77, scala 1:2.000/1:200; 
16.3.  profilo longitudinale dell'adduttore dal picchetto 77 al picchetto 111, scala 1:2.000/1:200; 
16.4.  profilo longitudinale dell'adduttore dal pic-chetto 111 al picchetto 153, scala 1:2.000/ 1:200; 
16.5.  profilo longitudinale dell'adduttore dal picchetto 153 al nodo L (V 16), scala 1:2.000/ 1:200; 
17.1.  attraversamento pensile vallone Casteldaccia, planimetria, profilo e sezione della stilata, scala 1:200; 
17.2.  attraversamento pensile vallone Casteldaccia, esecutivi delle strutture in c.a., scala 1:50; 
18.1.  attraversamento pensile vallone Eleuterio, planimetria, profilo e sezione della stilata, scala 1:200; 
18.2.  attraversamento pensile vallone Eleuterio, esecutivi delle strutture in c.a., scala 1:50; 
19.    gallerie - geometria delle sezioni adottate, scala 1:25: 
19.1.  galleria Bagheria, esecutivo sezione tipo A/4 (dal picchetto 23bis al picchetto 24), scala 1:50; 
19.2.  galleria Bagheria, esecutivo sezione tipo B/4 (dal picchetto 24 al picchetto 32bis, dal picchetto 50 al picchetto 58bis), scala 1:50; 
19.3.  galleria Bagheria, esecutivo sezione tipo B/5 (dal picchetto 32bis al picchetto 39bis, dal picchetto 47 al picchetto 50), scala 1:50; 
19.4.  galleria Bagheria, esecutivo sezione tipo C/4 (dal picchetto 58bis al picchetto 68bis), scala 1:50; 
19.5.  galleria Bagheria, esecutivo sezione tipo C/5 (dal picchetto 39bis al picchetto 47, dal picchetto 68bis al picchetto 72bis), scala 1:50; 
19.6.  galleria Bagheria, esecutivo sezione tipo D/4 (dal picchetto 72bis al picchetto 77bis), scala 1:50; 
19.7.  galleria Bagheria, esecutivo sezione in roccia tipo E/1, E/2ed E/3, scala 1:50; 
19.8.  galleria Bagheria, manufatto di imbocco lato Eleuterio, pianta e sezioni, scala 1:100; 
19.9.  galleria Bagheria, manufatto di imbocco lato Eleuterio, esecutivi strutturali, scala 1:100; 
19.10.  galleria Villabate, esecutivo sezioni in roccia tipo F/1, F/2 ed F/3, scala 1:50; 
19.11.  galleria Villabate, manufatto di imbocco lato Villabate, pianta e sezioni, scala 1:100; 
19.12.  galleria Villabate, manufatto di imbocco lato Villabate, esecutivi strutturali, scala 1:100; 
19.13.  galleria Villabate, manufatto di imbocco Palermo, pianta e sezioni, scala 1:100; 
19.14.  galleria Villabate, manufatto di imbocco lato Palermo, esecutivi strutturali, scala 1:100; 
19.15.  galleria Villabate, tratto terminale lato Villabate, interventi supplementari per l'esecuzione della galleria in materiale detritico, scala 1:100; 
19.16.  galleria Villabate, tratto terminale lato Palermo, interventi supplementari per l'esecuzione della galleria in materiale detritico, scala 1:100; 
20.1.  camera di manovra "G", planimetria, pianta e sezioni, scala 1:500/50; 
20.2.  camera di manovra "G", esecutivi strutturali, scala 1:100; 
20.3.  camera di manovra "H", planimetria, pianta e sezioni, scala 1:500/50; 
20.4.  camera di manovra "H", esecutivi strutturali, scala 1:100; 
20.5.  camera di manovra "I", planimetria, pianta e sezioni, scala 1:500/50; 
20.6.  camera di manovra "I", esecutivi strutturali, scala 1:100; 
20.7.  camera di manovra "L", planimetria, pianta e sezioni, scala 1:500/50; 
20.8.  camera di manovra "L", esecutivi strutturali, scala 1:100; 
21.1.  particolari posa della condotta, condotta interrata, sezione tipo, attraversamenti e muri di sostegno; 
21.2.  particolari posa della condotta, condotta in galleria, appoggi su rulli scorrevoli e punti fissi, scala 1:20; 
21.3.  particolari posa della condotta, blocchi di ancoraggio, tipi ed esecutivi strutturali; 
21.4.  particolari posa della condotta, corniere tipo sulle stilate dei ponti-tubo, scala 1:25/5; 
22.1.  manufatti di sfiato e di scarico, pozzetto di sfiato, scala 1:50; 
22.2.  manufatti di sfiato e di scarico, pozzetto di scarico, scala 1:50; 
23.1.  pista di servizio per l'imbocco galleria Bagheria lato Casteldaccia, planimetria, profilo e sezioni; 
23.2.  pista di servizio per l'imbocco galleria Bagheria lato Eleuterio, planimetria, profilo e sezioni; 
23.3.  pista di servizio per l'accesso alla camera di manovra "L", planimetria, profilo e sezioni. 

Allegati economici e amministrativi
A.  - computo metrico; 
B.  - stima della gestione triennale; 
C.  - stima delle prestazioni del concessionario; 
D.  - capitolato d'oneri e norme tecniche; 
E.  - tabella percentuali di incidenza per la compilazione degli stati d'avanzamento; 
F.  - piano particellare d'esproprio; 
G.  - relazione di stima delle espropriazioni; 
H.  - elenco delle ditte da espropriare e da asservire; 
I.  - analisi dei prezzi unitari; 
L.  - elenco dei prezzi unitari; 
M.  - programma esecutivo dei lavori e piano consegna tubazioni; 
N.  - dichiarazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 21/85; 
O.  - piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; 
P.  - computo dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 
Q.  - quadro comparativo e stima dei lavori; 
R.  - tabella riassuntiva dell'offerta; 

-  elaborato 15-1, scala 1:2.000;
-  elaborato 15-2, scala 1:2.000;
-  elaborato 15-3, scala 1:2.000;
-  attestato di conformità urbanistica ex legge regionale n. 19/72, art. 9.

Art. 3

La ditta concessionaria resta onerata a richiedere, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta Nuova Ciminontubi per l'esecuzione, ai comuni interessati territorialmente, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.49.2466)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Portopalo di Capo Passero.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Vista l'istanza prot. n. 2689 dell'1 maggio 1992, con cui il sindaco del comune di Portopalo di Capo Passero trasmette a questo Assessorato il P.R.G., R.E. e P.E. per l'approvazione;
Vista la delibera consiliare n. 79 del 30 aprile 1991, con la quale il comune di Portopalo di Capo Passero ha adottato il P.R.G. con annesso R.E. e P.E.;
Viste le note prot. n. 63699/92 del 12 agosto 1993 e prot. n. 55449, con cui questo Assessorato ha trasmesso al comune di Portopalo di Capo Passero il condiviso parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993, con cui il consesso si è espresso per la rielaborazione parziale;
Vista la delibera consiliare n. 9 del 25 febbraio 1994, resa legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa con provvedimento n. 4992/6419 del 7 maggio 1994, con cui si prendeva atto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993;
Vista la delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Siracusa con provvedimento n. 1265/730 del 26 gennaio 1995, con la quale il consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero ha revocato in autotutela la delibera consiliare n. 9 del 25 febbraio 1994, provvedendo ad adottare la parziale rielaborazione del P.R.G., R.E. e P.E. conseguente al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993;
Vista la delibera del consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero n. 5 del 22 febbraio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 16 marzo 1995 con decisione n. 3977/3612, con cui si è preso atto delle modifiche apportate dai progettisti al P.R.G., R.E. e P.E. in esecuzione della delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994;
Viste le deliberazioni consiliari n. 52 del 14 settembre 1995 e n. 53 del 19 settembre 1995, vistate favorevolmente dal CO.RE.CO., sezione centrale, nella seduta dell'11 ottobre 1995, con decisioni n. 13256/12964 e n. 13255/12966, con cui si è controdedotto alle osservazioni e opposizioni presentate avverso al P.R.G., R.E. e P.E. rielaborate;
Visti gli elaborati allegati alla delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994 consistenti in:
 1)  relazione tecnica;
 2)  norme tecniche di attuazione;
 3)  tav.  0 - P.T.C. degli Iblei, in scala 1:10.000; 
 4)  tav.  1 - P.C.C. comprensorio turistico CASMEZ, in scala 1:50.000; 
 5)  tav.  2 - colture esistenti, in scala 1:10.000; 
 6)  tav.  3 - infrastrutture e vincoli territoriali esistenti, in scala 1:10.000; 
 7)  tav.  4 - servizi urbani esistenti, in scala 1:2.000; 
 8)  tav.  5 - previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi, in scala 1:25.000; 
 9)  tav.  P1 - inquadramento urbanistico con i comuni limitrofi, in scala 1:25.000; 
10)  tav.  P2 - ipotesi di assetto territoriale, in scala 1:10.000; 

11)  relazione dei progettisti sul voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993;
12)  visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni - parere dei progettisti;
13)  tav.  P3/1 - zonizzazione, in scala 1:2.000; 
14)  tav.  P3/2 - zonizzazione, in scala 1:2.000; 

15)  regolamento edilizio;
Elaborati di piano regolatore particolareggiato zona C1-4
16)  relazione tecnica;
17)  tav.  0 - previsioni del P.R.G., in scala 1:2.000; 
18)  tav.  1 - urbanizzazioni esistenti, in scala 1:1.000; 
19)  tav.  2 - piano quotato, in scala 1:1.000; 
20)  tav.  3 - aree interessate al P.R.P., in scala 1:2.000; 
21)  tav.  P1 - zonizzazione, in scala 1:1.000; 
22)  tav.  P2 - lottizzazione, in scala 1:1.000; 
23)  tav.  P3 - quote di riferimento, in scala 1:1.000; 
24)  tav.  P4 - schema di rete idrica e fognante, in scala 1:1.000; 
25)  tav.  P5 - schema di rete elettrica e telefonica, in scala 1:1.000; 
26)  tav.  P6 - profili, in scala 1:500; 

Viste le osservazioni ed opposizioni avverso al P.R.G., R.E. e P.E., presentate dalle seguenti ditte:
-  Furnò Francesco, Figura Nicolina, Scala Maria Concetta, Mizzi Sebastiano, Scala Umberto;
-  Firrincielli Salvatore, Firrincielli Rosario, Firrincielli Orazio, Firrincielli Davide;
-  Busà Angelina;
-  Pelligra Anna Maria;
-  Gregari Elimio;
-  Lupo Salvatore, Scala Maria, Scala Vincenzo, Schifitto Antonio;
-  Luciano Giovanni, Petralito Giovanna, Luciano Salvatore, Luciano Antonio;
-  Nardone Albina;
-  Gozzo Paolino;
-  Gozzo Paolino;
-  Lupo Silvana, Lupo Cinzia;
-  Melfi Giuseppe, Rocca Guglielma;
-  Rizza Giuseppe;
-  Frisa Salvatore;
-  Urso Giuseppe;
-  Nobile Graziella;
-  Campisi Giovanni;
-  Luciano Antonia;
-  Fidelio Salvatore, Nardone Giuseppe, Schifitto Salvatore;
-  Gregori Antonio;
-  Sena Salvatore;
-  Calafiore Mauro;
-  Squasi Giuseppe, Monaco Giuseppe;
-  Cultraro Carmelo;
-  Greco Paolino;
-  Quartarone Claudio;
-  Morittu Maurizio;
-  Celeste Corrado;
-  Gruco Gioacchino;
-  Signorello Corrado;
-  Monaco Giuseppe;
-  Gozzo Paolino;
-  Gozo Paolino;
Viste le opposizioni ed osservazioni presentate a seguito delle delibere consiliari n. 91 del 29 dicembre 1994 e n. 5 del 22 maggio 1995 dalle seguenti ditte:
-  Lupo Salvatore, Scala Maria, Scala Vincenzo, Schifitto Antonio;
-  Melfi Giuseppe, Rocca Guglielma;
-  Cultraro Carmelo;
-  Busà Angelina;
-  Gozzo Paolino;
-  Nobile Graziella;
-  Squasi Giuseppe, Monaco Salvatore;
-  Monaco Salvatore;
-  Gregari Emilio;
-  Furnò Francesco, Figura Nicolina, Scala Maria Concetta, Mizzi Sebastiano, Scala Umberto;
-  Iacono Corrado, Iacono Natale, Campisi Giuseppa, Avarino Giuseppa, Iacono Mirella, Iacono Lucia;
-  Campisi Giovanni;
-  Sena Salvatore;
-  Lupo Silvana, Lupo Cinzia;
-  Luciano Paolo, Luciano Santo, Luciano Sebastiano, Luciano Antonio, Luciano Francesco, Luciano Giovanni;
-  Cammisuli Giuseppe, Cammisuli Fernardo;
-  Quartarone Claudio;
-  Scala Sebastiana;
-  Di Pasquale Pasqua;
-  Iacono Carmela;
-  Di Pasquale Giuseppina;
Viste le opposizioni ed osservazioni trasmesse direttamente a questo Assessorato dalle seguenti ditte:
-  Montalto Paolo;
-  Iacono Lucia, Campisi Nadia;
Viste le osservazioni delle ditte Greco Gaetano e Campisi Corrado pervenute a questo Assessorato in data successiva alla decisione del Consiglio regionale dell'urbanistica per cui non vengono prese in considerazione;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Viste le attestazioni del segretario comunale sulle pubblicazioni nei termini di legge del P.R.G., R.E. e P.E.;
Visto il voto n. 379 del 18 settembre 1996, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«...Omissis...
Premesso che:
-  Con parere n. 842 del 21 luglio 1993 è stato restituito lo strumento urbanistico in oggetto per la rielaborazione parziale secondo quanto riportato nei considerata di cui al voto stesso e cioè:
1)  veniva prescritto, al fine di garantire uno sviluppo ordinato all'attività economica, che il comune formasse i "Programmi pluriennali di attuazione" ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 71/78;
2)  veniva prescritto, in sede esecutiva, la verifica, in scala adeguata, della funzionalità del nodo nord-ovest, ove confluiscono 5 assi stradali;
3)  veniva precisato che nelle zone F per l'insediamento di attrezzature pubbliche e di interesse generale a livello urbano e territoriale, ai fini della verifica degli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, era da escludere l'area della riserva dell'Isola delle Correnti; all'interno di detta riserva le attività ammissibili sono quelle indicate dalla legge regionale n. 14/88;
4)  venivano rilevate alcune incongruenze tra le previsioni di determinate aree, che erano visualizzate e campite in modo non univoco nelle tavole P3/1, P3/2, P2, P3;
5)  veniva rilevata la mancanza della previsione delle aree ove ubicare il depuratore delle acque reflue e la discarica dei rifiuti solidi urbani, da localizzare secondo la normativa vigente;
6)  veniva prescritta una verifica puntuale delle aree destinate ad usi extragricoli, in atto utilizzate per colture specializzate;
7)  veniva prescritto che la zona A archeologica venisse individuata in conformità alle direttive della Soprintendenza; il nucleo originario del centro abitato e la zona delle paludi venissero individuate come zona A; per il complesso della "tonnara" veniva suggerito al comune di indicare "una destinazione d'uso pubblica compatibile con le esigenze di tutela delle caratteristiche ambientali del complesso";
8)  veniva prescritto di stralciare le zone B0 e di ridelimitare e riclassificare gli agglomerati da assoggettare ai piani di recupero ai sensi della legge n. 457/78, escludendo gli spazi liberi non utilizzabili per l'insediamento delle attrezzature pubbliche e le costruzioni ricadenti nella fascia di m. 150 dalla battigia, ove non risultino suscettibili di sanatoria;
9)  non sono state condivise alcune zone C, già classificate zone B dal vigente programma di fabbricazione: viene prescritto di riclassificarle zone B, come da piano di fabbricazione; per le aree che dopo tale verifica rimangono classificate "B" e "B1" viene prescritta l'altezza massima degli edifici pari a m. 7,50 con n. 2 elevazioni fuori terra;
10)  dai dati ISTAT la popolazione residente al 25 ottobre 1981 era di n. 3.065 abitanti, nel 1984 era di n. 3.174 abitanti e nel 1991 n. 3.211 abitanti con un numero di stanze disponibili di 3.207 per cui non occorrevano ampie aree residenziali;
11)  il P.R.G. era stato redatto per n. 5.373 abitanti: tale previsione è apparsa eccessiva e veniva prescritto di ridurre le zone C1 e C2 e le relative aree per attrezzature al fabbisogno effettivo al fine di non sottrarre aree con colture specializzate all'attività agricola;
12)  veniva prescritto di destinare nei piani attuativi delle zone residenziali le aree per l'edilizia pubblica in misura pari al 50% dell'intera superficie sottoposta a prescrizioni esecutive, in sintonia con quanto deliberato dal comune;
13)  non venivano condivise le aree destinate ad insediamenti stagionali lungo la costa: veniva prescritto di ridimensionare tali aree e di fissare il lotto minimo nelle zone Ct1 a mq. 2.000 con Df = 0,40 mc./mq. per le residenze stagionali, mentre per gli alberghi il lotto minimo pari a mq. 5.000 con Df = 0,75 mc./mq.;
14)  veniva prescritto di ripristinare gli accessi al mare con eventuali aree di parcheggio pubblico e l'eliminazione di tutte le destinazioni urbanistiche non riconducibili alla diretta fruizione del mare;
15)  per le zone E1 ed E2 veniva prescritta la densità fondiaria pari a 0,03mc./mq., come da D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
16)  veniva prescritto il rispetto dell'arretramento dal ciglio delle strade come da normativa vigente; di conseguenza l'art. 30 delle norme di attuazione doveva essere integrato in conformità all'art. 22 della legge regionale
n. 71/78;
17)  veniva prescritta la rielaborazione delle prescrizioni esecutive, le quali devono riguardare i fabbisogni residenziali privati, pubblici, turistici, produttivi e dei servizi connessi, all'interno delle quali devono essere reperiti gli spazi relativi alle opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico e parcheggi pubblici), come da D.M. n. 1444/68.
Premesso inoltre che:
-  nel parere sopracitato, fra gli allegati al piano, vengono citati gli elaborati costituenti lo studio geologico ed il parere n. 4619 del 12 aprile 1991 dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Considerato che:
1)  Relativamente ai "Programmi pluriennali di attuazione": il consiglio comunale con delibera n. 91 del 29 dicembre 1994, esecutiva, fa propria ed approva la "relazione dei progettisti" sul voto del C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 e si impegna a formare detti "programmi" dopo l'eventuale approvazione dello strumento urbanistico in esame;
2)  Relativamente alla verifica della funzionalità del nodo nord-ovest: il consiglio comunale con la delibera n. 91/94 sopracitata si impegna a fare redigere lo studio esecutivo relativo al nodo in esame e alla viabilità principale;
3)  Relativamente all'area della riserva dell'Isola delle Correnti: il comune prende atto di quanto rilevato dal C.R.U.; l'area delle isole delle Correnti e di Capo Passero sono zonizzate A1 nella tavola P3/2 in scala 1:2.000 e nella tavola P2 in scala 1:10.000; dalle norme di attuazione risultano essere normate come "A2"; occorre visualizzare nelle tavole P3/2 e P2 sopracitate dette aree come "A2", in conformità alle norme di attuazione e occorre inserire all'art. 15 di dette norme che qualsiasi intervento può avvenire dopo il preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;
4)  Relativamente alle aree visualizzate e campite in modo non univoco nelle tavole P3/1, P3/2, P2, P3: il comune dice di prendere atto di tali incongruenze e di apportare le opportune rettifiche; l'area compresa fra la zona CT2-1 e la zona FP nella tavola P3/1 in scala 1:2.000 deve essere destinata a zona FP1, cioè zona per parco naturale ed area attrezzata, in quanto non è condivisibile una superficie di modeste dimensioni destinata a zona E (verde agricolo) che si incunei fra le zonizzazioni di cui sopra;
5)  Relativamente alle aree per depuratore e discarica: il comune fa presente che si è consorziato col comune di Pachino per fruire della discarica di detto comune, mentre per ciò che riguarda il depuratore, localizzato nella fascia di m. 150 dalla battigia, fa presente che verrà chiesta la deroga all'art. 15 della legge regionale n. 78/76; ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 4/96 tali opere non sono sottoposte ai vincoli ex art. 15 della legge regionale n. 78/76;
6)  Relativamente alle aree destinate a colture specializzate: nei limiti del possibile tali colture sono state salvaguardate, pur tuttavia in alcune aree del territorio comunale sono state mantenute alcune previsioni urbanistiche non compatibili;
7)  Relativamente alle zone A: il comune dice di aver preso atto di quanto prescritto dal C.R.U. per la zona archeologica, per quella delle paludi e per la tonnara, mentre non ritiene di classificare zona A il centro abitato per le numerose demolizioni e ricostruzioni avvenute; di fatto ciò non si è avverato: si deve rilevare che la perimetrazione delle aree di interesse archeologico operata dai progettisti non corrisponde esattamente all'individuazione che risulta nei provvedimenti assessoriali di vincolo. Non risulta infatti evidenziata la zona perimetrata con decreto n. 5290 del 18 marzo 1992. Inoltre, la normativa di attuazione prevede un diverso regime di controllo delle aree in parola in relazione al vincolo diretto sui rinvenimenti (artt. 1 e 3 della legge n. 1089/39) e al vincolo indiretto (art. 21) nei terreni limitrofi, prescrivendo paradossalmente il preventivo nulla-osta della Soprintendenza solo sugli interventi da eseguirsi nelle zone sottoposte a vincolo indiretto e non per le aree già sottoposte a tutela con vincolo diretto, operante ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 1089/39, per effetto dei provvedimenti assessoriali.
In relazione alle imprecisioni sopra rilevate, considerato che l'ambito territoriale in argomento presenta caratteristiche di continuità culturale e contiguità geografica anche rispetto all'area pertinente alla Tonnara di epoca moderna e alle abitazioni dei tonnaroti, ubicate immediatamente a nord-ovest del centro urbano attuale, nonché agli assi viari cittadini, ordinatori del primo impianto dell'insediamento, si ritiene indispensabile una più organica individuazione dei luoghi di interesse storico, architettonico, archeologico, ambientale, significativi e caratterizzanti il territorio comunale.
Conseguentemente, si ritiene senz'altro riduttivo assoggettare l'intero centro urbano esistente al regime di azzonamento "B".
Mentre si condividono le considerazioni relative all'elevato numero di sostituzioni edilizie avvenute, non si può non rilevare che l'originaria connessione tra centro urbano e area costiera si sia tuttora mantenuta e determini una specifica significativa valenza di natura paesaggistica.
Vanno dunque salvaguardate le aree immediatamente a ridosso degli assi di via Vittorio Emanuele e Nunzio Costa raccordandole alle aree costiere di interesse storico, archeologico, paesaggistico già individuate, a tutela delle caratteristiche del borgo e di un rapporto con il mare che ne ha determinato le ragioni storiche.
Si ritiene pertanto conseguenziale anche rispetto agli indirizzi di piano e alle realtà territoriali già segnalate dai progettisti la rideterminazione fra le zone A, sottozona A1, quella evidenziata in rosso nella tavola P3/1 in scala 1:2.000 e all'interno di tale area tutti gli interventi consentiti possono avvenire previo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;
8)  Relativamente alle zone B0 assoggettate ai piani di recupero ex legge n. 457/78 da stralciare e agli agglomerati da ridelimitare e da riclassificare: il comune prende atto di quanto prescritto dal C.R.U. e le zone già "B0", con delibera consiliare n. 5/95, esecutiva, sono state classificate zona E (verde agricolo), eccetto l'area ricadente nei pressi del porto (molo di Levante) che nella tavola P3/2 viene classificata D3 (cioè zona commerciale e di rimessaggio): tale previsione è condivisibile nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
9)  Relativamente alle aree da riclassificare zone B, come da piano di fabbricazione ed al suggerimento di limitare l'altezza a m. 7,50 con n. 2 piani fuori terra: a seguito di accertamenti effettuati dai progettisti il comune è dell'avviso di mantenere la classificazione per dette aree di zona "C" e di mantenere, altresì, n. 3 piani fuori terra: tale enucleazione appare condivisibile: pur tuttavia in dette zone C la densità territoriale deve essere fissata nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
10-11)  Relativamente alla mancata necessità di destinare all'edilizia nuove aree stante che a fronte di 3.211 abitanti nel 1991 vi era una disponibilità di n. 3.207 stanze e alla prescrizione di ridurre le zone C1 e C2 in quanto non veniva condiviso l'incremento a n. 5.373 abitanti: il comune ribadisce che le 5.373 unità previste non si riferiscono ad abitanti effettivi, ma ad abitanti convenzionali; questo consiglio, nel ribadire quanto già espresso nel voto n. 842/93, ritiene condivisibili le zone di espansione C1-1, C1-4, C2-1, C2-2, escludendo pertanto le zone C1-2 e C1-3 esterne alle vie Papa Giovanni XXIII e Vittorio Emanuele, così come contornate in bleu nella tavola P3/1, in scala 1:2.000, le quali vengono classificate zona E (verde agricolo).
Nel centro abitato, comprese le zone di espansione condivise, è possibile insediare n. 3.200 abitanti attualmente residenti oltre all'eventuale incremento ed agli abitanti fluttuanti, per i quali il P.R.G. in esame prevede l'insediamento nelle zone "CT1"; di conseguenza tali zone CT1 non vengono condivise e vengono classificate zona E (verde agricolo);
12)  Relativamente alla prescrizione di destinare il 50% delle aree normate con prescrizioni esecutive ad edilizia pubblica; il comune prende atto di tale prescrizioni;
13)  Relativamente alle modifiche suggerite per i lotti minimi nelle zone CT1: il comune accoglie di fissare come lotto minimo per alberghi mq. 5.000 con Df = 0,75 mc./mq., mentre per le residenze accoglie solo la Df = 0,40 mc./mq. e riduce a mq. 1.000 il lotto minimo; da quanto asserito nel considerato (10-11), le zone CT1 non sono state condivise e le relative norme di attuazione non vengono prese in esame;
14)  Relativamente alla prescrizione di ripristinare gli accessi al mare, la previsione di parcheggi e la soppressione di tutte le destinazioni urbanistiche non consentite dalla legge nella fascia dei 150 metri dalla battigia: il comune ne prende atto;
15)  Relativamente al rispetto della Df = 0,03 mc./mq. nelle zone E1 ed E2: il comune fa sapere che la Df = 0,10 mc./mq. "non si riferisce alle residenze, ma a fabbricati di supporto atti alla coltivazione del fondo": fermo restando che la densità fondiaria per le residenze non può essere superiore a 0,03 mc./mq., per gli edifici a supporto dell'agricoltura o similari si applica l'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche;
16)  Relativamente al rispetto dell'arretramento dal ciglio delle strade: il comune prende atto di tale prescrizione;
17)  Relativamente alla rielaborazione delle prescrizioni esecutive: nel ribadire quanto già detto nel considerato n. 9 e cioè che occorre modificare le densità territoriali nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, le prescrizioni esecutive in esame devono essere rielaborate alla luce dei nuovi parametri, in conformità al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 ed alla legge regionale n. 71/78, art. 16, si prescrive altresì che per i lotti ricadenti, entro la fascia dei 300 m. dalla battigia, l'altezza massima viene fissata a m. 7,50 con 2 piani fuori terra.
Rilevato che:
a)  viene condivisa la zona B del piano in esame ad esclusione dell'area classificata zona A, di cui al considerato n. 7;
b)  il P.R.G. prevede delle zone "CT2" (per insediamenti turistico-alberghieri...), che interessano aree con colture specializzate, da salvaguardare fuori il centro abitato ed aree già edificate nei pressi del centro abitato: le zone CT2-1 e CT2-2, ai margini del centro abitato ed interessate da costruzioni, sono condivisibili; tutte le altre zone, esterne al centro abitato, non sono condivisibili e pertanto vengono classificate zona E (verde agricolo);
c)  il P.R.G. prevede, altresì, delle zone "D" e precisamente: zona D1-1 (per insediamenti artigianali), zone D2-1 e D2-2 (per insediamenti commerciali), zona D3 (per insediamenti commerciali e di rimessaggio), zona D4 (per attrezzature portuali ed alle attività di supporto); sono condivisibili: la zona D2-2, destinata al mercato ambulante ed urbanisticamente idonea perché confinante con il centro abitato e con le zone "C" condivise; la zona D3, destinata agli insediamenti commerciali e di rimessaggio, urbanisticamente idonea perché ubicata nell'area circostante il porto, ove, a parere di questo consiglio è possibile insediare anche attività artigianali ed industrie leggere non nocive; tutte le altre zone D non vengono condivise perché non giustificate dall'effettivo fabbisogno e vengono destinate a zona E (verde agricolo);
d)  sono previste ancora nel P.R.G. zone F per attrezzature, così distinte: FP (parchi urbani), FT (servizi di interesse urbano), FS (attrezzature sportive e spazi pubblici attrezzati), Fic (attrezzature di interesse comune), Fu (attrezzature scolastiche dell'obbligo), P (parcheggi); tali destinazioni urbanistiche sono condivisibili, pur tuttavia per quanto concerne le attrezzature ubicate nei pressi del nodo nord-ovest, la destinazione specifica deve essere compatibile al ristudio del nodo, alla viabilità adiacente ed alla servitù militare;
e)  per quanto concerne la viabilità di previsione, quella relativa alle zone C condivise con questo parere viene condivisa. In sede di redazione di piano particolareggiato unitario delle zone C1-1, C2-1, C2-2 potranno essere apportati miglioramenti ai tracciati viari, che non alterino sostanzialmente le previsioni del P.R.G.; tutta la rimanente viabilità non viene condivisa, e l'area di impianto viene classificata zona E (verde agricolo); occorre ristudiare, come da considerato n. 2 e da rilevato, lett. c), il nodo nord-ovest per un più razionale assetto urbanistico del territorio comunale ed in relazione alla viabilità dei comuni confinanti; per il previsto potenziamento della viabilità interpoderale e vicinale sarà necessario limitare gli interventi di trasformazione, in particolare nelle aree interne e prossime alla riserva, e nella zona tangente ai pantani, regolandoli secondo una rigida normativa che escluda l'utilizzo di materiali non tradizionali, il ricorso ad opere d'arte in c.a. e preveda sistemi di pavimentazione compatibili con lo stato di luoghi;
f)  relativamente alle N.A.:
-  all'art. 1 "Elementi costitutivi del P.R.G." occorre cassare fra gli elaborati costituenti il P.R.G. le tavole n. 6/1 e n. 6/2 perché inesistenti;
-  all'art. 9 "Destinazione d'uso" occorre cassare il termine "concessione", poiché il cambiamento di destinazione d'uso, se compatibile con la zona territoriale omogenea, avviene con autorizzazione;
-  agli artt. 13, 14, 15 e 16 "Zone A" occorre inserire in sintonia con quanto già detto al considerato n. 7 di questo parere e cioè: "per tutte le zone A qualsiasi intervento può avvenire solo previo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali";
-  all'art. 18, comma 4°, lett. b) e lett. c) e all'art. 19, commi 2° e 4° occorre inserire quanto riportato nell'osservazione n. 25 a firma dell'ing. Greco Paolino;
-  all'art. 20 "Generalità" e classificazione delle zone C occorre cassare la sottozona CT1 in quanto non condivisa da questo parere e al comma 2° occorre inserire quanto riportato nell'osservazione n. 25 di Greco Paolino succitata;
-  all'art. 21 "Sottozona C1, edilizia intensiva" e all'art. 2 "Sottozone C2" occorre fissare la densità edilizia fondiaria in conformità a quanto prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Si prescrive altresì, come già detto al considerato n. 17, che per i lotti ricadenti entro la fascia dei 300 m. dalla battigia, l'altezza massima viene fissata a m. 7,50 con n. 2 piani fuori terra;
-  occorre cassare gli artt. 23, 25 e 28 in quanto relativi alle zone CT1, D1 e D4 non condivise da questo parere; di conseguenza nel capo V "Zone produttive D" occorre cassare le sottozone D1 e D4;
-  all'art. 27 "Zona per insediamenti commerciali e di rimessaggio - D3" occorre inserire come destinazione d'uso anche le attività artigianali e le industrie leggere non nocive, come dal rilevato lett. b); al comma 2 di detto articolo occorre inserire altresì quanto riportato nell'osservazione n. 25 accolta;
-  all'art. 29 "Generalità e classificazione delle zone E": come da considerato n. 15 in questa zona, fermo restando che la densità fondiaria per le residenze deve essere pari a 0,03 mc./mq., sono ammessi altresì edifici a supporto dell'agricoltura o similari nei limiti consentiti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche.
Al comma 2 di detto articolo occorre apportare la correzione indicata nell'osservazione n. 25, di cui prima;
-  all'art. 35, comma 1°, lett. a) occorre apportare la correzione menzionata nell'osservazione n. 25;
-  all'art. 38 "Aree con vincolo di inedificabilità assoluta (m. 150 dalla battigia, legge regionale n. 78/76)"occorre cassare nel comma 3° la lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
-  all'art. 44 "Generalità e classificazione delle zone G" occorre cassare il comma 2° "aree di rispetto cimiteriali" e nel comma 4° occorre cassare altresì quanto riportato nell'osservazione n. 25;
-  all'art. 47 "Potere di deroga" occorre cassare le seguenti parole "ed i rapporti di copertura, e limitatamente alle zone A anche per quanto concerne i rapporti di edificabilità".
Si precisa infine che l'edificazione può avvenire nel rispetto dei DD.MM. n. 1404 dell'1 aprile 1968 e n. 1444 del 2 aprile 1968 e del nuovo codice della strada;
g)  relativamente al R.E.: con voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 nulla si è osservato su 164 articoli del R.E.
Si precisa, tuttavia, che il contenuto di detti articoli deve tenere conto delle leggi in materia entrate in vigore dopo l'adozione di cui alla delibera consiliare n. 79 del 30 aprile 1991;
h)  relativamente alle osservazioni e/o opposizioni:
-  le osservazioni nn. 3, 16, 22, 23, 29 e 31 sono accolte in conformità al parere dei progettisti;
-  l'osservazione n. 5 è accolta inconformità al considerato n. 7;
-  l'osservazione n. 13 è accolta in quanto la viabilità di previsione non è stata condivisa da questo parere e l'area di impianto è classificata zona E verde agricolo;
-  per l'osservazione n. 18 si rinvia alla decisione del T.A.R. presso cui pende il ricorso;
-  l'osservazione n. 24 è accolta in sintonia con quanto già espresso con voto C.R.U. n. 842/93;
-  l'osservazione n. 25 è accolta nei limiti del rilevato lett. e) di questo parere;
-  per l'osservazione n. 16/95: come da rilevato lett. d), nella redazione del piano attuativo si valuterà la soluzione tecnico-urbanistica più idonea per la viabilità;
-  per l'osservazione a firma Montalto Paolo si ribadisce quanto già espresso al considerato n. 15 di questo parere.
Tutte le rimanenti osservazioni non vengono accolte perché in contrasto con quanto riportato nei superiori considerata e rilevata.
-  Con nota n. 29/96 del 22 gennaio 1996 il gruppo di lavoro 27° fa pervenire l'osservazione a firma di Iacono Lucia e Campisi Nadia, le quali chiedono che il terreno di loro proprietà venga destinato a zona Fs (verde attrezzato con annessa pista karting e relativi servizi).
Tale osservazione è supportata dalla delibera consiliare n. 80 del 28 novembre 1995, esecutiva.
L'area di cui alla variante sopracitata è ubicata fuori il centro abitato; detta proposta di variante nata dall'osservazione della ditta di cui sopra, non è suffragata da una relazione tecnica-urbanistica atta a motivare la validità della variante stessa e pertanto non viene accolta.
Tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, rielaborati a seguito voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 ed adottati con delibera consiliare n. 91 del 19 dicembre 1994 esecutiva, sono meritevoli di approvazione previa l'introduzione di tutte le modifiche e prescrizioni di cui ai precedenti considerata e rilevata agli elaborati del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla notifica del presente voto.»;
Vista la delibera consiliare n. 72 del 22 novembre 1996, con cui il consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero ha deliberato la presa d'atto dell'efficacia conseguita dal P.R.G. rielaborato, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la nota assessoriale prot. n. 479/U del 21 gennaio 1997, con cui si è trasmesso al comune di Portopalo di Capo Passero il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 379 del 18 settembre 1996;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1795/U dell'1 marzo 1997, con cui è stato riferito al comune di Portopalo di Capo Passero che, in relazione a quanto deliberato con l'atto n. 72 del 22 novembre 1996, risultavano decorsi esclusivamente i termini di cui al 1° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78 (90 giorni) prorogati di ulteriori 90 giorni a mente del 1° comma dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, intervenendo la determinazione assessoriale di cui sopra entro il termine previsto dal 2° comma del medesimo art. 19, termine pari a 270 giorni, per come da modifiche recate all'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché dal già richiamato 1° comma dell'art. 6 della legge regionale n. 9/93, mentre si fanno salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune alla data del 21 gennaio 1997 - si reitera l'invito al comune di Portopalo di Capo Passero a controdedurre al voto n. 379 del 18 settembre 1996 entro il termine di 30 giorni dalla data della suddetta nota;
Vista la nota n. 176 del 13 maggio 1997, con cui il gruppo XXVII di questo Assessorato trasmette il fascicolo al gruppo XXXIII per la predisposizione del provvedimento approvativo del P.R.G. con annesse P.E. e R.E., nella stessa si fa presente che a seguito di referendum, promosso dal consiglio comunale avverso il sindaco, referendum che ha riconfermato la fiducia dei cittadini al sindaco, per cui il consiglio comunale è decaduto, sicché l'adempimento richiesto con nota assessoriale n. 1795/U del 1° marzo 1997 non ha potuto avere luogo - e che in data 3 aprile 1997 si è insediato un commissario regionale per cui è da questa data che si è ricomputato il termine di 30 giorni di cui al 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 -, inoltre fa presente che in data 7 aprile 1997 è stato notificato a questo Assessorato copia del ricorso al T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, proposto dal comune di Portopalo di Capo Passero avverso i provvedimenti prot. n. 479/U del 21 gennaio 1997 e prot. n. 1795/U dell'1 marzo 1997 emessi a seguito dei voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993 e n. 379 del 18 settembre 1996, con cui viene formulata richiesta di sospensione dei provvedimenti;
Vista la nota prot. n. 300/97 del 30 luglio 1997, con la quale il gruppo XXVII di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica e per conoscenza al gruppo XXXIII, l'opposizione della ditta Montalto Paolo e l'esposto di Greco Gaetano per gli eventuali profili di competenza;
Vista la nota prot. n. 372/97 del 3 ottobre 1997, con la quale il gruppo XXVII trasmette al gruppo XXXIII copia dell'ordinanza del T.A.R. di Catania con cui viene respinta la richiesta di sospensione avanzata dal comune di Portopalo di Capo Passero avverso i provvedimenti amministrativi prot. n. 479 del 21 gennaio 1997 e prot. n. 1795 dell'1 marzo 1997;
Visto il voto n. 526 del 25 settembre 1997 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«...Omissis...
Premesso che:
-  Con voto n. 379 del 18 settembre 1996 questo consiglio ha espresso parere "che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, rielaborati a seguito voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 ed adottati con delibera consiliare n. 91 del 19 dicembre 1994 esecutiva, sono meritevoli di approvazione previa l'introduzione di tutte le modifiche e prescrizioni di cui ai precedenti considerata e rilevata agli elaborati del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla notifica del presente voto";
-  Dalla nota del gruppo di lavoro XXVII prot. n. 300/97 del 30 luglio 1997 si evince che alla data odierna non è stato emesso il decreto assessoriale di approvazione dello strumento urbanistico di che trattasi;
-  Relativamente all'osservazione al P.R.G. della ditta Montalto Paolo pervenuta alla segreteria del C.R.U. in data 6 giugno 1996 con nota prot. n. 196/96: il gruppo di lavoro XXVII nella nota prot. n. 300/97 già citata, fa rilevare che non sembrerebbe essere stato espresso da questo consiglio nel voto C.R.U. n. 379/96 alcun parere in merito a quanto richiesto dall'opponente.
a)  Con l'osservazione di cui sopra si chiedeva la revisione del vincolo di cui all'art. 29 delle N.A. al fine di potere costruire infrastrutture rurali a distanza minima dai confini inferiore a m. 5.00 o sul confine anziché a distanza minima di m. 10.00, come prescritto dal comma 4° dell'art. 29 delle N.A.;
b)  Nel voto C.R.U. più volte citato veniva ribadito quanto già espresso al considerato n. 15 di detto parere e cioè:
"Relativamente al rispetto della Df = 0,03 mc./mq. nelle zone E1 ed E2: il comune fa sapere che la Df = 0,10 mc./mq. non si riferisce alle residenze, ma a fabbricati di supporto atti alla coltivazione del fondo: fermo restando che la densità fondiaria per le residenze non può essere superiore a 0,03 mc./mq., per gli edifici a supporto dell'agricoltura o similari si applica l'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche";
-  Relativamente all'esposto Greco Gaetano al P.R.G.: tale esposto è pervenuto a questo Assessorato in data 3 giugno 1997;
Considerato che:
-  Viene presa in esame l'osservazione a firma Montalto Paolo poiché pervenuta entro i termini di legge e già sottoposta all'esame di questo consiglio; di contro non possono essere prese in esame osservazioni e/o opposizioni od esposti pervenuti successivamente al 18 settembre 1996, data della decisione da parte di questo consesso relativa allo strumento urbanistico in argomento;
-  Nel comma 4°, lett. d) dell'art. 29 delle N.A. le parole "distanza minima dai confini m. 10.00" vengono sostituite con quanto segue: "distanza minima dai confini: in aderenza con l'assenso da parte del confinante; in caso di pareti finestrate non inferiore a m. 5.00", in quanto dovrà essere, in ogni caso, rispettata la distanza minima di m. 10,00 fra pareti finestrate.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere di confermare il precedente voto C.R.U. n. 379 del 18 settembre 1996 con la modifica al comma 4°, lett. d) dell'art. 29 delle N.A. al P.R.G. così come sopra specificato.»;
Ritenuto che la procedura seguita appare regolare e la pubblicazione del P.R.G., R.E. e P.E. siano conformi alla legge;
Vista l'ordinanza, pervenuta a questo Assessorato in data 26 settembre 1997, con la quale il T.A.R. di Catania respinge la domanda di sospensione richiesta dal comune di Portopalo di Capo Passero contro questo Assessorato per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi prot. n. 479 del 21 gennaio 1997 e prot. n. 1795 dell'1 marzo 1997;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le modifiche e prescrizioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 379 del 18 settembre 1996 e n. 526 del 25 settembre 1997 in premessa riportati, il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di Portopalo di Capo Passero adottati dal consiglio comunale con delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano approvato vengono decise in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 379/96 e n. 526/97; di contro le osservazioni presentate dalle ditte Greco Gaetano, richiamata nel voto n. 526/97, e Campisi Corrado non vengono prese in considerazione in quanto tardivamente pervenute.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Il comune di Portopalo di Capo Passero dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e da trasmettere, per conoscenza, con la predetta deliberazione a questo Assessorato.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine massimo di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

I piani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2396)
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DECRETO 27 novembre 1997.
Approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di 48 alloggi di edilizia popolare, proposto dal comune di Torretta.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto il decreto n. 4 del 7 gennaio 1971, con il quale è stato approvato il piano di fabbricazione del comune di Torretta;
Vista la nota prot. n. 8740 del 28 ottobre 1997 del comune di Torretta, con la quale è stato trasmesso il programma costruttivo per la realizzazione di n. 48 alloggi popolari, per l'approvazione ai sensi dell'art. 25, comma 4°, della legge regionale n. 22/96;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Torretta n. 65 del 3 ottobre 1997, con la quale è stato approvato il programma costruttivo di cui sopra, ai sensi dell'art. 25, comma 4°, legge regionale n. 22/96;
Visti gli elaborati progettuali relativi al programma costruttivo in argomento;
Visto il parere favorevole a condizioni reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota prot. n. 6299 del 14 marzo 1997, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 9001 del 6 novembre 1997 del comune di Torretta, con la quale il progetto in argomento è stato integrato con ulteriori atti;
Visto lo schema di massima del piano regolatore generale del comune di Torretta approvato con deliberazione commissariale n. 76 del 6 settembre 1996;
Visto il parere favorevole a condizione n. 19 del 14 novembre 1997, reso dal gruppo 26° della D.R.U., che così recita:
«...Omissis...
Considerato:
-  che il progetto ha ottenuto il parere favorevole del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74 seppur condizionato;
-  che per quanto dichiarato dal comune l'area non è soggetta a vincolo paesaggistico;
-  che seppur restituito non approvato da questo Assessorato a seguito di precedenti istanze (prot. n. 4008 del 22 giugno 1992 e prot. n. 1175 del 9 febbraio 1995), risulta oggi assentibile ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in quanto l'area risulta inserita nello studio di massima del nuovo strumento urbanistico;
Per tutto quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, questo gruppo XXVI della D.R.U. è del parere che il programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 48 alloggi di edilizia popolare finanziato con atto della Giunta regionale n. 266 dell'1 agosto 1990 in applicazione alla legge regionale n. 12/52 e successive modifiche (comunicato al comune con nota n. 2016 del 3 ottobre 1990, Assessorato regionale dei lavori pubblici), sia assentibile a condizione che sia acquisito preventivamente, ove occorresse, il parere dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere alla luce anche della nota prot. n. 9695 del 18 novembre 1997, con la quale il comune di Torretta ha dichiarato la mancanza di aree idonee nel vigente strumento urbanistico per la realizzazione del programma di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4°, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, con le condizioni contenute nel parere del Genio civile di Palermo e nel voto n. 19 del 14 novembre 1997, gruppo 26°, è approvato il programma costruttivo per la realizzazione di n. 48 alloggi popolari, proposto dal comune di Torretta con deliberazione consiliare n. 65 del 3 ottobre 1997.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  delibera consiliare n. 65 del 3 ottobre 1997;
-  parere del Genio civile di Palermo n. 6299 del 14 marzo 1997;
-  parere n. 19 del 14 novembre 1997 del gruppo 26° della D.R.U.;
-  progetto costituito da:
-  tav.  A - relazione; 
-  tav.  A1 - relazione geologica; 
-  tav.  A2 - stralcio aerofotogrammetrico; 
-  tav.  A3 - stralcio mappa catastale; 
-  tav.  B - planimetria dei lotti; 
-  tav.  B1 - planimetria con zonizzazione e caratteristiche metriche; 
-  tav.  B2 - planimetria planivolumetrica; 
-  tav.  B3 - planimetria quotata; 
-  tav.  B4 - planimetrie a curve di livello; 
-  tav.  B5 - sezioni trasversali; 
-  tav.  C - planimetria rete idrica; 
-  tav.  C1 - planimetria rete fognante; 
-  tav.  C2 - planimetria rete elettrica; 

integrazione:
-  tav.  C4 - planimetria; 

-  stralcio del piano regolatore generale, schema di massima approvato con atto commissariale n. 76 del 6 settembre 1996.

Art. 3

Il comune di Torretta resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo in argomento.

Art. 4

Gli adempimenti relativi alle procedure di espropriazione dovranno essere espletati entro il termine di anni due.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Torretta per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 27 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.49.2462)
CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 16-30 dicembre 1997, n. 444.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
-  prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale il 24 marzo 1996, recante: «Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie e di centri trasfusionali», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 1° aprile 1996, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1996.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 1° aprile 1996, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale il 24 marzo 1996, recante «Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. norme in materia di personale delle aziende sanitarie e di centri trasfusionali».
Oggetto di censura sono, innanzitutto, gli artt. 1 e 2, con i quali il legislatore regionale persegue, ad avviso del Commissario dello Stato, lo scopo di procedere ad un nuovo incremento del contingente di personale collocato nei ruoli del Servizio sanitario regionale e destinato ad assicurare la funzionalità delle strutture assistenziali del Policlinico di Palermo, eludendo però l'obbligo gravante sulla pubblica amministrazione di verificare preventivamente i carichi di lavoro dei propri dipendenti e di razionalizzare le procedure di assunzione.
Le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 2, lettera r), della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), l'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e l'art. 22, comma 6, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e si porrebbero in contrasto anche con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, perché non sarebbe prevista una idonea ed effettiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla attuazione della legge regionale.
Il Commissario dello Stato dubita ancora della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale, il quale costituirebbe la riproposizione, sia pure in termini lessicali differenti, della disposizione contenuta nell'art. 8 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale il 1° maggio 1991 e dichiarata illegittima con sentenza n. 484 del 1991 di questa Corte. Con la norma censurata, il legislatore regionale, al fine di consentire l'immissione definitiva nei ruoli di dipendenti già assunti in qualità di supplenti nelle unità sanitarie locali, dispone l'ammissione di questi ultimi ad un concorso riservato, facendo riferimento alle norme derogatorie relative alle assunzioni negli enti locali contenute nell'art. 1, comma 15, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). In tal modo, ad avviso del Commissario, la disposizione si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale in materia di collocamento e di ammissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, con gli artt. 16 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), 9 e 12 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nonché con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. La stessa disposizione, inoltre, estendendo l'ambito di applicazione di una legge statale, esorbiterebbe dalle competenze regionali statutariamente previste e, riproducendo una precedente disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima, violerebbe anche l'art. 136 della Costituzione.
Il Commissario dello Stato censura, infine, l'art. 4 della legge regionale, il quale attribuirebbe ultrattività ad una disposizione statale transitoria, l'art. 19 della legge n. 107 del 4 maggio 1990 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), relativa all'assunzione di personale in servizio presso centri trasfusionali gestiti dall'AVIS. La norma impugnata pretenderebbe poi di estendere quanto stabilito dalla disciplina statale ad unità di personale in servizio in epoca successiva a quella prevista nella stessa legge statale, ed autorizzerebbe un concorso riservato, in palese contrasto con l'art. 47, quarto comma, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), il quale pone il principio del concorso pubblico, che potrebbe essere derogato da norme di legge statale, ma non da leggi adottate dalle Regioni nell'esercizio della competenza attuativa ad esse spettanti in materia di impiego sanitario.
Il Commissario, al termine del ricorso, precisa come tutte le censure avanzate nei confronti della legge regionale debbano intendersi svolte in riferimento all'art. 17, lettere b) e c), dello Statuto speciale della Regione siciliana, che attribuisce a quest'ultima competenza legislativa concorrente in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, eccependo l'inammissibilità della questione concernente l'incremento delle dotazioni organiche del Policlinico di Palermo, per non essere stato indicato il parametro costituzionale che si assume violato, e contestando comunque la fondatezza di tutte le questioni sollevate dal Commissario dello Stato.
Quanto alla prima, la Regione rileva che, pur ammettendo che la regola della rideterminazione della pianta organica e della preventiva verifica dei carichi di lavoro quale presupposto di nuove assunzioni possa considerarsi norma fondamentale di riforma economico-sociale (il che peraltro dovrebbe escludersi sulla base del rilievo che tale regola sarebbe stata derogata dalla legislazione statale successiva e non sarebbe comunque positivamente prevista dalla normativa specifica del settore del pubblico impiego sanitario), dovrebbe comunque considerarsi legittima la disposizione se si verifichi che effettivamente l'incremento della pianta organica corrisponda ad obiettive esigenze di efficiente funzionamento dell'assistenza sanitaria. Una diversa soluzione rischierebbe di contrastare con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, ed anche con il diritto alla salute dei cittadini. Né, ad avviso della Regione, potrebbe essere sottovalutata la circostanza che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, i rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale si svolgono secondo moduli organizzativi elastici, attraverso i quali sarebbe possibile introdurre un principio di discrezionalità contrattuale finalizzato ad una migliore rispondenza alle esigenze delle realtà locali.
Quanto alla censura concernente l'asserita violazione dell'art. 81 della Costituzione, la Regione ne contesta la fondatezza, rilevando che la relazione al disegno di legge, così come l'art. 1, comma 3, della legge regionale, indicano l'onere finanziario in lire 3.500 milioni e prevedono che la copertura sia assicurata dalFondo sanitario regionale; l'art. 2 della legge si limiterebbe poi a regolare le relazioni finanziarie tra Università e Regione.
La Regione contesta altresì l'impugnazione dell'art. 3 della legge regionale: si tratterebbe di una disposizione finalizzata a porre rimedio ad una situazione di ingiustizia nella quale si sarebbe venuto a trovare, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale che, inserito nelle graduatorie dei supplenti, non aveva potuto partecipare a concorsi pubblici. In relazione alla censura fondata sull'argomento che la disposizione impugnata sarebbe riproduttiva di una precedente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, la Regione rileva che le disposizioni considerate avrebbero portato normativa differente. Circa la violazione dei principi fondamentali in materia di collocamento e immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, la Regione osserva che la normativa statale sull'avviamento al lavoro per il tramite degli uffici di collocamento non costituirebbe principio fondamentale della materia; peraltro, pur a voler aderire alla prospettazione del Commissario, in ogni caso la disposizione impugnata non sarebbe illegittima, dal momento che anche la legislazione statale conoscerebbe deroghe a quel principio, se ragionevolmente fondate, e che la disposizione impugnata andrebbe a disciplinare una fattispecie che si è realizzata nella sua parte prevalente quando ancora non era stato introdotto il principio in questione.
Quanto all'impugnazione dell'art. 4 della legge regionale, relativo ai centri trasfusionali del Policlinico di Palermo, di Sciacca e di Trapani, la Regione replica che la disposizione impugnata avrebbe inteso adattare la disciplina statale, che prevede il trasferimento alle Unità sanitarie del personale dipendente e convenzionato in sevizio presso i centri trasfusionali gestiti da associazioni di volontariato o da privati, alla peculiarità delle strutture sanitarie siciliane.
3.-  Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha depositato una memoria ed ulteriore documentazione, insistendo nella richiesta avanzata con il ricorso.
Il Commissario dello Stato fa presente in particolare che, con decreto del rettore dell'Università del 17 ottobre 1996, Il Policlinico di Palermo è stato costituito in Azienda ospedaliera. Non apparirebbe compatibile con la disposta autonomia economico-finanziaria delle Aziende ospedaliere porre a carico del Policlinico l'onere finanziario dell'ampliamento del personale previsto dall'art. 1 della legge impugnata, senza che il Policlinico stesso si sia dotato di una propria pianta organica redatta sulla base di una verifica dei carichi di lavoro dei dipendenti in servizio.
4. - La Regione siciliana ha depositato documentazione ritenuta utile all'approfondimento delle tematiche in questione.
Considerato in diritto

1. - Oggetto del presente giudizio è il ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti della legge approvata dall'Assemblea regionale il 24 marzo 1996, recante «Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie e di centri trasfusionali».
Il Commissario dello Stato censura in primo luogo l'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale, il quale prevede, al fine di far fronte alle esigenze del Policlinico di Palermo, l'assunzione di ottantotto unità di personale ausiliario socio-sanitario e di ventuno unità di personale con qualifica di autista di ambulanze, e il loro inserimento nei ruoli del Servizio sanitario regionale. Tale articolo violerebbe l'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché gli artt. 22, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e 2, lettera r), della legge n. 421 del 1992, in quanto, consentendo le indicate assunzioni in assenza di una previa verifica dei carichi di lavoro e di una conseguente rideterminazione della pianta organica, contrasterebbe con i principi posti dalle citate disposizioni statali, che si configurerebbero come norme fondamentali di riforma economico-sociale.
L'art. 1, comma 3, della legge regionale è poi impugnato dal Commissario dello Stato insieme all'art. 2, il quale ultimo, allo scopo di regolare i rapporti finanziari relativi all'utilizzazione del personale di cui all'art. 1, autorizza l'Assessore regionale per la sanità a trattenere gli importi degli oneri connessi con le retribuzioni dalle somme dovute dalla Regione al Policlinico per le prestazioni assistenziali rese da quest'ultimo nell'ambito del rapporto convenzionale. In tal modo sarebbe violato l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal momento che non risulterebbe indicato l'onere derivante dall'applicazione della legge, né assicurati idonei mezzi di copertura finanziaria.
Il Commissario dello Stato impugna ancora l'art. 3 della citata legge regionale, il quale rende applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 15, della legge n. 549 del 1995, in materia di assunzioni negli enti locali, anche al personale delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere già in servizio in qualità di supplente, in base alla legge regionale n. 121 del 13 dicembre 1983 (Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria), nelle qualifiche per le quali sia richiesto un titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado. Tale articolo contrasterebbe con l'art. 136 della Costituzione, poiché riprodurrebbe una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 484 del 1991; violerebbe altresì gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, e gli artt. 16 della legge n. 56 del 1987 e 9 e 10 del D.P.R. n.761 del 1979, dal momento che la previsione dell'estensione di una normativa statale derogatoria inciderebbe sulle disposizioni generali in materia di collocamento e di ammissione nei ruoli della pubblica amministrazione ed esorbiterebbe dall'ambito della competenza regionale.
L'ultima censura del Commissario dello Stato riguarda l'art. 4 della legge regionale, il quale attribuirebbe ultrattività ad una disposizione statale transitoria, l'art. 19 della legge n. 107 del 1990, concernente l'assunzione presso Aziende Unità sanitarie locali o Aziende ospedaliere di personale in servizio presso i centri trasfusionali gestiti dall'AVIS, in violazione dell'art. 47, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, e degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, essendo consentito dalla disposizione censurata un concorso riservato in luogo di un concorso pubblico, pur nell'esercizio di una competenza legislativa regionale meramente attuativa.
Le censure del Commissario dello Stato sono tutte svolte in riferimento all'art. 17, lettere b) e c), dello Statuto speciale della Regione siciliana, che è fondamento, e stabilisce i limiti, della potestà legislativa regionale in materia di igiene, sanità pubblica e assistenza sanitaria.
2.  -  Deve essere in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del parametro costituzionale avanzata dalla Regione in relazione alla parte del ricorso che ha ad oggetto l'art. 1, commi 1 e 2, della legge impugnata.
In realtà, nel ricorso sono enumerati in maniera chiara e comprensibile i termini della questione e l'ordine di rilievi che si intende muovere: l'incremento del contingente aggiuntivo di personale da destinare alle strutture assistenziali del Policlinico universitario è stato disposto, ad avviso del Commissario, in assenza di pianta organica rideterminata e senza una preventiva verifica dei carichi di lavoro del personale attualmente impiegato. Le fonti statali alle quali conseguono i corrispondenti vincoli sono state puntualmente indicate, e nella parte finale del ricorso, con richiamo generale riferibile a tutte le censure svolte, è menzionato l'art. 17 dello Statuto speciale concernente, come si è detto, i limiti della potestà legislativa regionale in materia di assistenza sanitaria, igiene e sanità.
3.  -  Nel merito, la censura relativa all'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale è fondata.
In materia di impiego sanitario la Regione siciliana, diversamente da quanto sostenuto dalla sua difesa, è vincolata, a mente dell'art. 17 dello Statuto speciale, al rispetto dei principi della legislazione statale di riforma, fra i quali vengono nella specie in considerazione quelli risultanti dall'art. 2, lettera r), della legge n. 421 del 1992, che vieta di procedere a nuove assunzioni in assenza di provvedimenti di rideterminazione delle piante organiche, e dall'art. 22, comma 6, della legge n. 724 del 1994, che impone l'onere della previa verifica dei carichi di lavoro; divieto ed onere che, come già rilevato da questa Corte (sentenze nn. 191, 153 e 59 del 1997 e n. 205 del 1996), prima ancora che dai principi fondamentali della legislazione statale di riforma, promanano dal canone generale di buon andamento, e dal vincolo che ne scaturisce a carico della legge regionale - quando questa assuma il carattere di misura organizzativa e provvedimentale, come indubbiamente avviene nelle ipotesi di ampliamento degli organici - di acquisire, attraverso adeguata istruttoria, gli elementi di conoscenza necessari al provvedere.
Dalla relazione della divisione sanitaria del Policlinico, le cui valutazioni sono state fatte proprie dal rettore dell'Università di Palermo con nota indirizzata all'Assessore per la sanità il 30 novembre 1995, si evince che lo stesso Policlinico universitario, per le cui esigenze l'art. 1 della legge impugnata ha incrementato di centonove unità il preesistente personale appartenente ai ruoli del Servizio sanitario regionale, «non dispone ancora di una pianta organica determinata sulla base degli effettivi carichi di lavoro e delle valutazioni necessarie per l'attuazione dei piani di sviluppo». La stessa relazione argomenta un qualche fabbisogno di personale da adibire al servizio ambulanze, calcolato considerando la dotazione dei mezzi, del personale attualmente disponibile e delle normali necessità di un servizio efficiente. Resta però totalmente ingiustificata, in assenza di una valutazione dei carichi di lavoro, la reale entità di tale fabbisogno e, ancor più, la dichiarata necessità di un così alto numero di nuovi ausiliari socio sanitari (ben ottantotto, sulle centonove unità corrispondenti all'incremento). Tanto basta a far ritenere meritevole di accoglimento l'impugnazione statale, restando assorbita l'ulteriore censura, di mancanza di copertura finanziaria del provvedimento, avanzata dal Commissario dello Stato nei confronti del medesimo art. 1, comma 3, e dell'art. 2 della legge regionale.
4.  -  Infondate sono invece le censure indirizzate contro l'art. 3 della medesima legge secondo il quale, al personale sanitario assunto in qualità di supplente nelle Aziende Unità sanitarie locali e nelle Aziende ospedaliere, già in servizio ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, si applicano le disposizioni indicate nell'art. 1, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Ad avviso del Commissario, sarebbe violato l'art. 136 della Costituzione poiché la disposizione impugnata altro non sarebbe che la riproposizione dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 8 della legge regionale approvata il 1° maggio 1991 e dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 484 del 1991.
Il rilievo non può essere condiviso. La precedente sentenza di questa Corte aveva ad oggetto una disposizione che consentiva la sistemazione in ruolo, anche in soprannumero e senza concorso, di personale che aveva prestato servizio precario nel biennio 1988-1989, laddove, in base alla legge n. 56 del 1987 e ai relativi decreti attuativi, l'assunzione di tale personale sarebbe potuta avvenire solo tramite liste di collocamento.
La disposizione impugnata con il ricorso odierno non prevede immissioni in ruolo in soprannumero, ma su posti esistenti e istituisce un concorso, seppure riservato; essa riguarda inoltre personale in servizio ai sensi della legge regionale n. 121 del 1983, anteriormente, cioè, alla entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, relativa al collocamento. Che si tratti di personale in servizio prima di questa ultima legge risulta dallo stesso art. 3 impugnato, che, quasi a motivare le ragioni della misura legislativa e a prevenire la possibile censura di violazione dell'art. 136 della Costituzione, chiarisce che all'attuale intervento la Regione si è indotta «per la particolare situazione venutasi a creare con l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56».
Al di là della singolare tecnica legislativa (anziché precisare in maniera diretta ed esplicita il periodo utile del servizio precario, si richiama, come termine finale, una situazione legislativa sopravvenuta all'assunzione in servizio), è innegabile la diversità di disciplina rispetto a quella tenuta presente da questa Corte nella citata sentenza: in questo caso si tratta di personale assunto prima della legge sul collocamento.
I precedenti rilievi rendono ragione anche dell'infondatezza dell'ulteriore censura svolta sul punto dal Commissario dello Stato, secondo il quale l'art. 3 si porrebbe in contrasto con la normativa statale in materia di collocamento e di immissione nei ruoli della pubblica amministrazione ed estenderebbe illegittimamente la normativa posta dall'art. 1, comma 15, della legge n. 549 del 1995, concernente la possibilità per gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari di bandire concorsi, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti, riservati al personale che abbia prestato servizio per un periodo determinato e in particolari settori.
Il richiamo a quest'ultima disposizione, contenuto nell'impugnato art. 3, deve intendersi effettuato unicamente con riguardo alle modalità e ai presupposti dell'assunzione, e non denota l'intento del legislatore regionale di estendere l'ambito di operatività della disciplina statale. La sistemazione del personale supplente in servizio presso le strutture sanitarie e ospedaliere corrisponde all'autonoma scelta della legge regionale di offrire a chi a suo tempo non aveva potuto iscriversi nelle liste di collocamento, in quanto in servizio in qualità di supplente, l'opportunità di una immissione in ruolo a seguito di concorso riservato.
Quanto alle regole sull'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, invocate dal Commissario, è da ricordare che al reclutamento attraverso liste di collocamento, che costituiva la regola allora vigente, la Regione non avrebbe potuto procedere per il personale già in servizio, seppure «precario».Alla regola generale del pubblico concorso il legislatore può comunque derogare, salvo il limite del buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 205 del 1996), facendo ricorso a procedure congrue e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere (sentenze n. 487 del 1991 e n. 81 del 1983). Se si considerano le evidenti anomalie che la sopravvenuta regola del reclutamento tramite liste di collocamento ha comportato per il personale supplente già in servizio, un concorso riservato non può dirsi nella specie né incongruo, né irragionevole, né di per sé lesivo del buon andamento, avuto anche riguardo al carattere elementare delle mansioni in questione.
5.  -  Neppure l'ultima censura svolta dal Commissario nei confronti dell'art. 4 della legge impugnata appare fondata.
La Regione, seppure in ritardo, ha dato attuazione all'art. 19 della legge n. 107 del 1990, concernente il dovere delle Regioni di trasferire alle USL e ai Policlinici universitari i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o dalle strutture private. Il trasferimento del personale dipendente o convenzionato, in servizio presso i preesistenti centri trasfusionali alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 1° settembre 1993 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), risponde a una specifica indicazione della stessa legge statale.
La circostanza che l'individuazione del personale da immettere nei ruoli a domanda è stata fatta in relazione alla presenza in servizio nel 1993 consegue evidentemente al ritardo con il quale la Regione siciliana ha adempiuto al dovere posto dalla legge statale.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie e di centri trasfusionali);
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della suindicata legge, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, sollevate dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione e all'art. 17, lettere b) e c) dello Statuto speciale, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
  f.to: Giuliano Vassalli, presidente 

Carlo Mezzanotte, redattore
Maria Rosaria Fruscella, cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
  Il cancelliere: f.to FRUSCELLA 

(98.2.43)
   

SENTENZA 16-30 dicembre 1997, n. 447.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  dott. Renato Granata, presidente;
-  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 5, della legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), nel testo introdotto dall'art. 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritta al n. 1179 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania - adito da una impresa esclusa dalla partecipazione ad un appalto concorso, da espletarsi con il sistema di cui all'art. 73, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), secondo la procedura prevista dallo schema di bando-tipo predisposto dall'Assessore ai lavori pubblici della regione siciliana, nella interpretazione ad esso data dalla sezione centrale del Comitato regionale di controllo con decisione n. 12549 del 28 settembre 1995, perché la domanda di partecipazione era stata inoltrata con un plico al quale era allegata la ricevuta di posta celere con l'indicazione del mittente - dopo aver disposto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 e depositata il 17 giugno 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 5, della legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), nel testo introdotto dall'art. 48 della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore), nella parte in cui dispone il divieto di inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che preveda modalità che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti alle gare di appalto, anche nella fase di presentazione delle offerte.
La disposizione oggetto della questione testualmente prescrive: «E' vietato l'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione del progetto da parte dei partecipanti o comunque preveda modalità che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti alla gara». Il giudice a quo rileva che questa disposizione e le altre miranti a garantire la segretezza sulle imprese che partecipano a gare di appalto o che ad esse siano comunque interessare, quali quelle di cui agli artt. 43-bis e 40 della medesima legge n. 21 del 1985, nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 16 e 36 della legge n. 10 del 1993 (accesso alle informazioni; possibilità di presentare le offerte fino ad un'ora prima della gara), pur se inserite in una legge che disciplina gli appalti per i lavori pubblici, contengono tuttavia principi applicabili anche agli appalti di forniture e servizi, quale quello oggetto del giudizio principale.
L'art. 34-bis, comma 5, sarebbe però, ad avviso del tribunale rimettente, irrazionale e ingiustificato e quindi illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La formulazione dell'articolo censurato parrebbe, innanzitutto, contrastante con altre disposizioni contenute nella medesima legge e, segnatamente, con quella di cui all'art.40, comma 2, che consente la consegna delle offerte, fino ad un'ora prima di quella stabilita per le operazioni di gara, con qualsiasi mezzo e quindi anche per mezzo di persone di fiducia dell'impresa partecipante alla gara. Se, infatti, si intendesse il divieto in essa contenuto in senso assoluto (e la formulazione dell'art. 34-bis, comma 5, non consentirebbe, ad avviso del remittente, interpretazioni diverse), non solo non dovrebbe ritenersi permessa l'indicazione del mittente, ma non dovrebbe neanche ammettersi la consegna dei plichi tramite dipendenti delle imprese interessate, poiché anche in questo caso l'identità dei latori del plico potrebbe consentire l'individuazione preventiva dei partecipanti.
La disposizione impugnata, secondo il giudice a quo, sarebbe irrazionale anche sotto altro profilo: tenuto conto, infatti, della contiguità temporale tra la presentazione delle offerte e lo svolgimento della gara, la conoscenza delle imprese partecipanti acquisita tramite l'indicazione del mittente perderebbe qualsiasi rilevanza ai fini del corretto svolgimento della procedura di scelta del privato contraente, anche perché, in base all'art.40, comma 3, della legge regionale n. 21 del 1985, eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate sarebbero inefficaci.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice remittente rileva che la sorte del ricorso sottoposto alla sua cognizione risulta indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalità sulla disposizione censurata. La rilevanza della questione, inoltre, non sarebbe esclusa dalla modifica della disposizione impugnata intervenuta ad opera della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 (Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici), che, all'art. 8, ha modificato il comma 5 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 21 del 1985, sostituendo le parole «che possano comportare» con le parole «che comportino necessariamente»: l'innovazione legislativa, infatti, non avrebbe mutato i termini della questione prospettata. Il giudice a quo, anzi, rappresenta la opportunità che, ove la Corte ritenga fondata la questione, si pronunci ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche nei confronti di tale ulteriore disposizione legislativa.
2.  -  Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione prospettata.
In primo luogo l'Avvocatura rileva che non sarebbe condivisibile la considerazione preliminare del giudice a quo, in base alla quale le norme richiamate, sebbene dettate per gli appalti di lavori pubblici, avrebbero, per loro natura, portata generale e sarebbero perciò applicabili anche agli appalti di servizi e forniture.
L'Avvocatura sottolinea come da disciplina degli appalti di forniture di beni e servizi sia contenuta in un apposito capo (il capo X) della legge regionale n. 10 del 1993. Il comma 1 dell'art.65, compreso in tale capo, estende la disciplina comunitaria, alla quale l'Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE), agli appalti di forniture con valore minimo, IVA esclusa, di 130 mila ECU. Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce invece che «per gli appalti di fornitura di beni non compresi fra quelli di cui al comma 1, restano immutati i procedimenti, le modalità e le competenze previsti dalle norme concernenti i contratti dei singoli enti».
Nel caso di specie, trattandosi di un appalto per un importo di circa 18 milioni di lire, secondo l'Avvocatura si sarebbero dovute applicate le norme concernenti i contratti del comune di Maniace, che ha indetto il pubblico incanto, e non le norme che disciplinano gli appalti di lavori pubblici. Conseguentemente la questione di legittimità costituzionale prospettata sarebbe irrilevante ai fini della decisione del giudizio a quo e dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
In secondo luogo, l'Avvocatura osserva che non può in alcun modo condividersi l'affermazione del giudice a quo, secondo la quale la disposizione censurata avrebbe una eccessiva dilatazione, fino a ricomprendere in essa anche il divieto che sui plichi contenenti le offerte appaiano i nominativi delle imprese mittenti, e sarebbe perciò irrazionale e ingiustificata.
Il giudice a quo trascurerebbe di considerare che, nella legislazione siciliana sui lavori pubblici, l'unica modalità di gara ammessa sarebbe l'asta pubblica, nella quale non si potrebbe scindere una fase di presentazione delle offerte rispetto ad un'altra fase, ad essa precedente, di prequalificazione o altro, cui unicamente si attaglierebbero i divieti in questione. Nella procedura di asta pubblica, ad avviso dell'Avvocatura, la fase di presentazione dell'offerta comprenderebbe «tutto il tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e la seduta di apertura dei plichi». Pertanto, al fine di raggiungere il risultato della segretezza, i divieti in questione non potrebbero non «dilatarsi» a tutto il predetto periodo, mentre risulterebbe vano, e comunque arbitrario, volerli limitare alla sola attività di accesso ai documenti di gara e alla relativa certificazione.
In definitiva, la disposizione censurata, secondo l'Avvocatura, sarebbe perfettamente razionale e intesa ad assicurare il buon andamento delle pubbliche amministrazioni locali «in situazioni obiettivamente difficili dal punto di vista dell'ambiente sociale e criminale».
Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata diCatania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 5, della legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, nel testo introdotto dall'art.48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, nella parte in cui dispone il divieto di inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che preveda modalità che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti alle gare di appalto, anche nella fase di presentazione delle offerte.
A giudizio del tribunale rimettente, la disposizione impugnata contrasterebbe con il principio di ragionevolezza e con quello di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto prescriverebbe regole che finirebbero col complicare, senza alcuna obiettiva utilità, la partecipazione alle gare finalizzate alla assegnazione di appalti. Dalla applicazione della norma, infatti, discenderebbe l'impossibilità di presentare le offerte a mezzo del servizio postale con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo di persone espressamente incaricate, dal momento che l'indicazione del mittente ovvero la identificazione dei latori del plico potrebbe consentire l'individuazione dell'impresa partecipante. Tenuto conto della possibilità, prevista dall'art. 40, comma 2, della legge regionale, che le domande di partecipazione siano presentate fino ad un'ora prima, la contiguità temporale tra la presentazione delle offerte e lo svolgimento della gara farebbe invece perdere, ad avviso del giudice a quo, qualsiasi rilievo, ai fini del corretto svolgimento della procedura di scelta del privato contraente, alla eventuale riconoscibilità dei partecipanti; e ciò tanto più in quanto, secondo l'art.40, comma 3, della stessa legge regionale n. 21 del 1985, nel testo introdotto dall'art. 36 della legge regionale n. 10 del 1993, eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate vanno considerate inefficaci.
Il giudice a quo precisa poi che la disposizione impugnata è stata modificata, quando la redazione dell'ordinanza di rimessione era già in corso, dall'art. 8 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il quale ha sostituito le parole «che possano comportare» con le parole «che comportino necessariamente» e, sottolineata la permanenza della rilevanza della questione, sollecita una pronuncia di illegittimità costituzionale anche di tale ultima disposizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
2.  -  Secondo l'Avvocatura, la questione avrebbe ad oggetto una disposizione non applicabile nel giudizio a quo, nel quale si controverte della legittimità del provvedimento di esclusione di un concorrente da un appalto per la fornitura di servizi, mentre la disposizione censurata riguarderebbe solo gli appalti di lavori pubblici. Conseguentemente, ad avviso dell'Avvocatura, posto che la legge regionale n. 10 del 1993, all'art. 65, stabilisce che per gli appalti di fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore a 130 mila ECU, restano immutati i procedimenti, le modalità e le competenze previsti dalle norme concernenti i contratti dei singoli enti, l'ente locale che ha bandito la gara, avendo l'appalto un valore di circa 18 milioni di lire, avrebbe dovuto applicare le norme che disciplinano la propria attività contrattuale e non quelle che regolano gli appalti di lavori pubblici.
L'eccezione non è fondata. Nell'indire la gara, l'ente appaltante ha espressamente previsto che essa sarebbe stata esperita con il sistema di cui all'art. 73, lettera c), del r.d. 2 maggio 1924, n. 827, e ha comunque disciplinato la procedura facendo applicazione dello schema di bando-tipo predisposto dall'Assessore ai lavori pubblici della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 34-bis della legge regionale n. 21 del 1985, introdotto dall'art. 48 della legge regionale n. 10 del 1993, nella interpretazione resa dal Comitato regionale di controllo, sezione centrale, con decisione n. 12549 del 28 settembre 1995. In altri termini, poiché l'amministrazione appaltante ha regolato la gara sulla base della normativa procedimentale contenuta, tra l'altro, nella disposizione censurata, la questione è senz'altro rilevante nel giudizio a quo; in questo si deve infatti valutare la conformità al bando di un provvedimento di esclusione dalla gara; in via mediata, si deve accertare la legittimità del bando e, quindi, della disposizione sulla quale esso, per l'aspetto specificamente dedotto nel giudizio principale, si fonda.
3.  -  Nel merito, la questione non è fondata, nei sensi di seguito indicati.
La disposizione censurata stabilisce che «è vietato l'inserimento nei bandi di gara i qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione del progetto da parte dei partecipanti o comunque preveda modalità che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti alla gara».
Dai lavori preparatori emerge con chiarezza che la legge regionale n. 10 del 1993 è finalizzata ad assicurare la massima segretezza circa i soggetti intenzionati a partecipare a gare di asta pubblica in un contesto, quale quello siciliano, caratterizzato dalla diffusa presenza della criminalità organizzata anche nel settore dei lavori pubblici (v., in particolare, le sedute dell'Assemblea regionale siciliana del 25 novembre e del 16 dicembre 1992); tale finalità, come questa Corte ha riconosciuto, abilita il legislatore a porre particolari restrizioni proprio in materia di appalti della pubblica amministrazione (sentenza n. 281 del 1987), ovvero a stabilire controlli intesi a prevenire l'infiltrazione e l'influenza della criminalità organizzata nello svolgimento delle attività dell'amministrazione pubblica (sentenza n. 191 del 1994).
Ma, diversamente da quanto ritiene il giudice a quo, la legge regionale non impone che per i funzionari dell'amministrazione che ha indetto la gara, incaricati della ricezione delle domande, debba rimanere segreta la persona dell'offerente. Se così fosse il dubbio di legittimità costituzionale avanzato dal giudice remittente apparrebbe fondato: il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sarebbe violato; ne risulterebbe infatti pregiudicato l'interesse pubblico a che alla gara partecipi il maggior numero possibile di concorrenti, posti, da un lato, la estrema difficoltà di individuare modalità di partecipazione alla gara che assicurino in modo assoluto l'anonimato, e, dall'altro, il diritto di ciascun concorrente di poter dimostrare l'avvenuta presentazione dell'offerta.
4.  -  L'interpretazione della disposizione impugnata proposta dal giudice a quo, non è però, l'unica possibile: alla stessa, sulla base del sistema normativo vigente, può e deve essere attribuito un significato diverso, tale comunque da assicurare adeguata tutela all'interesse pubblico perseguito.
Va rilevato che nella stessa legge regionale n. 10 del 1993 è contenuta anche una disciplina dell'accesso alle informazioni in materia di pubblici appalti: l'art. 43-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto appunto dall'art. 16 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, dispone, al comma 2, che «qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento dei lavori, è fatto tassativo divieto all'ente appaltante [...] di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazione sui dati [...] o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara», stabilendo altresì che «la violazione del divieto, impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta l'annullamento della gara di appalto, l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente e la decadenza dalla carica per il componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti».
Dalla disposizione ora ricordata - la quale trova riscontro nell'art. 22 della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede espressamente la punibilità, ai sensi dell'art. 326 codice penale, dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che violino l'obbligo di segretezza, tra l'altro, circa i soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime - emerge in modo evidente come l'interesse pubblico alla segretezza del procedimento inerisca, oltre che al contenuto delle offerte, ad un ambito diverso dal rapporto tra i partecipanti alla gara e l'amministrazione che quella gara ha indetto. L'obbligo della segretezza e il conseguente divieto di fornire notizie che consentano l'individuazione dei soggetti che partecipano ad una gara, invero, grava su quanti, per ragioni del loro ufficio, abbiano conoscenza dell'identità delle imprese offerenti; tale obbligo non può spingersi, poiché altrimenti ne resterebbe pregiudicato l'interesse pubblico all'effettività del concorso, all'estremo limite di postulare l'assoluto anonimato della presentazione delle offerte. Una volta che il soggetto interessato abbia presentato, secondo le regole previste, la propria domanda di partecipazione alla gara, eventualmente acquisendo la prova del ricevimento di essa da parte dell'amministrazione, il divieto di comunicazione o di divulgazione dell'avvenuta presentazione dell'offerta fa capo ai soggetti dell'amministrazione che ne siano a conoscenza.
La disposizione censurata, impedendo l'inserimento nei bandi di gara di clausole che comportino il riconoscimento dei partecipanti alle gare stesse, tende a rafforzare, per le finalità di prevenzione di cui si è detto, il divieto che incombe sull'ente appaltante e sui suoi impiegati di rivelare l'identità dei partecipanti alle gare, ma non a precludere all'amministrazione, come ritenuto dal giudice a quo, la conoscenza di tale identità.
Nei sensi ora indicati, la questione di legittimità costituzionale dell'art.34-bis, comma 5, della legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 (e successivamente modificato dall'art. 8 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4), è infondata.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 5, della legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici in Sicilia), introdotto dall'art. 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata diCatania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
  f.to: Renato Granata, presidente 

Carlo Mezzanotte, redattore
Maria Rosaria Fruscella, cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
  Il cancelliere: f.to FRUSCELLA 

(98.2.44)
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PRESIDENZA

Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Catania.

Con D.P. n. 406/Gr. XV-S.G. del 26 novembre 1997, la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Catania è stata costituita come segue:
- avv. Antonino Vitale, nato a Catania l'8 febbraio 1948 - presidente;
-  avv. Sebastiano Cesarò, nato a Giarre il 3 febbraio 1952 - componente;
-  avv. Angelo Russo, nato a Palermo il 29 ottobre 1962 - componente;
-  avv. Emanuele Passanisi, nato a Catania il 30 settembre 1952 - componente;
-  dott. Antonio Barbagallo, nato a Paternò il 6 ottobre 1948 - componente;
-  avv. Pasquale Pappalardo, nato a Paternò l'1 gennaio 1948 - componente;
-  avv. Pietro Managò, nato a Catania il 18 dicembre 1934 - componente;
-  avv. Vincenzo Palumbo, nato a Paternò il 18 ottobre 1953 - componente;
-  avv. Salvatore Liotta, nato a Catania il 7 novembre 1960 - componente;
-  avv. Giuseppe Currao, nato ad Adrano il 27 novembre 1959 - componente.
(97.52.2685)
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Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Messina.

Con D.P. n. 407/Gr. XV-S.G. del 26 novembre 1997, la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Messina è stata costituita come segue:
- avv. Antonio Giuffrida, nato a Messina il 21 giugno 1945 - presidente;
-  avv. Antonio Catalioto, nato a S. Salvatore di Fitalia l'8 maggio 1960 - componente;
-  avv. Renato Caudo, nato a Messina il 21 febbraio 1959 - componente;
-  avv. Marcello Scurria, nato a S. Salvatore di Fitalia il 19 aprile 1961 - componente;
-  avv. Giancarlo Cuzari, nato a Messina il 30 aprile 1953 - componente;
-  dott. Carlo La Spina, nato a Messina il 23 gennaio 1951 - componente;
-  avv. Sebastiano Pino, nato a Messina il 3 ottobre 1946 - componente;
-  avv. Giovanni Miasi, nato a Roccalumera il 16 novembre 1949 - componente;
-  avv. Francesco Cannavò, nato a Messina il 6 settembre 1947 - componente.
Con successivo provvedimento si provvederà all'integrazione della sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Messina, non appena l'Assemblea regionale siciliana avrà provveduto alla elezione del relativo componente.
(97.52.2684)
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Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Ragusa.

Con D.P. n. 408/Gr. XV-S.G. del 26 novembre 1997, la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Ragusa è stata costituita come segue:
- avv. Tommaso Berretta, nato a Chiaramonte Gulfi (RG) il 13 aprile 1942 - presidente;
-  avv. Daniele Scrofani Cancellieri, nato a Vittoria il 27 febbraio 1964 - componente;
-  avv. Francesco Strano, nato a Catania il 12 settembre 1945 - componente;
-  avv. Serena Cantale, nata a Troina (EN) il 6 novembre 1961 - componente;
-  avv. Francesco Lucifora, nato a Vittoria (RG) il 14 aprile 1959 - componente;
-  avv. Carmelo Guerrera, nato a Catania l'1 settembre 1962 - componente;
-  avv. Mario Caruso, nato a Modica il 25 febbraio 1954 - componente;
-  avv. Giorgio Licitra, nato a Ragusa il 15 luglio 1947 - componente;
-  avv. Guglielmo Rustico, nato a Ispica l'11 maggio 1949 - componente;
-  avv. Biagio Sallemi, nato a Comiso il 13 gennaio 1930 - componente.
(97.52.2683)
   

ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento dell'Associazione interprovinciale produttori cerealicoli - AIPCER SICILIA - con sede in Enna.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3181/Gr. 9°, I Direzione, del 15 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 81/81, dell'Associazione interprovinciale produttori cerealicoli - AIPCER SICILIA, con sede in Enna.
(98.1.2)
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ASSESSORATO


DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Autorizzazione alla trasformazione della Banca cooperativa diCalatafimi e approvazione del nuovo statuto.

Con decreto n. 121/97-11/F del 10 dicembre 1997 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 31, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la trasformazione della forma giuridica da società cooperativa a r.l. in società per azioni della Banca cooperativa di Calatafimi, il cui capitale sociale è aumentato, in conformità alla deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci del 23 novembre 1997, secondo le seguenti modalità:
-  Aumento del capitale sociale per L. 1.100.000.000 mediante emissione di n. 220.000 nuove azioni al prezzo unitario di L. 34.500 cadauna, di cui L. 5.000 quale valore nominale e L. 29.500 a titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, V comma, del codice civile, da offrire in sottoscrizione riservata alla Banca popolare S. Angelo.
E', altresì, approvato, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il testo dello statuto sociale della Banca cooperativa diCalatafimi, composto da n. 33 articoli, che in allegato costituisce parte integrante del predetto decreto e che viene a sostituire il testo statutario vigente.
(97.51.2624)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,


DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Del Popolo, con sede in Catania.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2249/I/VI del 9 ottobre 1997, la d.ssa Carmela Ficara, nata a Catania il 6 maggio 1953 e residente in Catania, piazza Roma, 16, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Del Popolo, con sede nel comune di Catania, in sostituzione del commissario liquidatore geom. Salvatore Carnevale.
(97.52.2662)
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Sostituzione di un componente della Commissione regionale per il commercio.

Con decreto n. 2702 del 27 novembre 1997 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con nota n. 1376 dell'1 dicembre 1997, è stato nominato componente della Commissione regionale per il commercio il sig. La Torre Pietro, designato dall'organizzazione sindacale lavoratori U.I.L., in sostituzione del sig. Mario D'Angelo, dimissionario.
(97.52.2665)
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Inserimento della società So.C.RE.A., con sede in Siracusa, nell'elenco regionale delle società di revisione.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2706/I/V del 27 novembre 1997, la società So.C.RE.A. - Società di Certificazione e Revisione Aretusea s.r.l., con sede in Siracusa, via S. Metodio n. 26, è inserita, con validità biennale, nell'elenco regionale delle società di revisione approvato con decreto n. 1300/I/V del 30 maggio 1997.
(97.50.2561)
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Nomina del collegio dei revisori del Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Patti.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2842/II/III del 5 dicembre 1997, è stato nominato il collegio dei revisori del Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Patti, il dott. Inferrera Basilio assolverà all'ufficio di presidente, il dott. Ruegg Roberto ed il dott. Marrullo Antonino saranno i componenti del collegio dei revisori.
La durata della nomina è di anni quattro a decorrere dalla data del suddetto decreto.
(97.50.2584)
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Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera di Messina.

Con decreto n. 2869 del 10 dicembre 1997 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ad integrazione del decreto n. 3360/95 di costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera del Messina, il dott. Francesco La Fauci è stato nominato componente del predetto consiglio in rappresentanza dell'Assessorato della cooperazione.
(97.50.2585)
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Nulla osta alla ditta Nicasio Collezioni s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale in Termini Imerese.

Con decreto n. 2897 del 18 dicembre 1997 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Nicasio Collezioni s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di mq. 2085, sito nel comune di Termini Imerese contrada Tonarella - zona ASI.
(97.52.2663)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Conferimento del permesso di ricerca denominato "Palazzo Adriano" alla società Mobil Oil Italiana S.p.A.

Con decreti dell'Assessore per l'industria n. 252 del 12 marzo 1997 e n. 1353 del 15 ottobre 1997, registrati alla Corte dei conti il 27 novembre 1997, reg. 1, fogli 60 e 62, è stato accordato il permesso di ricerca denominato "Palazzo Adriano" ricadente nel territorio di Palermo ed Agrigento per l'estensione di Ha. 99.735 per la durata di anni tre, con decorrenza dalla data di pubblicazione dei presenti decreti, alla società Mobil Oil Italiana S.p.A.

(97.52.2658)
Conferimento del permesso di ricerca denominato "Salemi" alla società Enterprise Oil Exploretion Limited.

Con decreti dell'Assessore per l'industria n. 478 del 27 aprile 1997 e n. 1351 del 15 ottobre 1997, registrati alla Corte dei conti il 27 novembre 1997, reg. 1, fogli 63 e 58, è stato accordato alla società Enterprise Oil Exploretion Limited il permesso di ricerca denominato "Salemi" ricadente nel territorio di Trapani, Palermo ed Agrigento per l'estensione di Ha. 99.781 per la durata di anni tre, con decorrenza dalla data di pubblicazione dei presenti decreti.
(97.52.2659)
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Rigetto dell'istanza della ditta Giglio Gioacchino tendente ad ottenere il permesso di ricerca per feldspati.

Con decreto n. 1579 del 10 novembre 1997 dell'Assessore per l'industria, l'istanza della ditta Giglio Gioacchino di S. Agata di Militello (ME), via Terreforti, palazzina F/1 n. 27/C, tendente ad ottenere il permesso di ricerca per feldspati, minerale appartenente alla prima categoria ai sensi della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, nelle zone dei Nebrodi in territorio dei comuni di Sinagra, S. Angelo di Brolo, Naso e comuni limitrofi, provincia di Messina, è stata respinta.
(97.50.2582)
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Sostituzione di un componente del Consiglio regionale delle miniere.

Con decreto n. 1580 del 10 novembre 1997 dell'Assessore per l'industria, registrato il 21 novembre 1997, n. 150 presso la Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'industria, il consigliere di Stato dott. Carmine Volpe è stato nominato componente del Consiglio regionale delle miniere in sostituzione del dott. Salvatore Giacchetti dimissionario.
(97.50.2581)
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ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE


E DELL'EMIGRAZIONE

Ricostituzione del consiglio di disciplina dell'Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 897/97/VII/L dell'11 novembre 1997, è stato ricostituito il consiglio di disciplina dell'Azienda municipalizzata autotrasporti (A.M.A.T.) di Palermo così composto:
In rappresentanza dell'Azienda
membri effettivi
1)  ing. Michele De Franchis, nato a Palermo il 17 gennaio 1936, domiciliato in Palermo, via Autonomia Siciliana, n. 51 - dirigente A.M.A.T.;
2)  dott. Paolo Piazza, nato a Palermo il 18 aprile 1954, domiciliato in Palermo, viale Piemonte, n. 51 - dirigente A.M.A.T.;
3)  ing. Domenico Caminiti, nato a Palermo il 14 aprile 1958, domiciliato in Palermo, via Valdemone, n. 26 - dirigente A.M.A.T.:
membri supplenti
1)  dott. Vittorio Di Fiore, nato a Palermo il 25 febbraio 1941, domiciliato in Palermo, via Arturo Graf, n. 4 - dirigente A.M.A.T.;
2)  ing. Francesco Lupo, nato a Canicattì (AG) l'8 agosto 1952, domiciliato in Palermo, via Terrasi, n. 16 - dirigente A.M.A.T.;
3)  ing. Renato Pilara, nato a Roma il 17 dicembre 1948, domiciliato in Palermo, via Mariano D'Amelio, n. 26 - dirigente A.M.A.T.
In rappresentanza del personale
membri effettivi
1)  Battaglia Gaetano, nato a Palermo il 3 luglio 1964, domiciliato in Palermo, via Re Enzo, n. 2, scala B - assistente liv. 4° - designato dalla FAISA CISAL;
2)  Zacco Arturo, nato a Palermo il 12 febbraio 1960, domiciliato in Palermo, via Sardegna, n. 46 - assistente liv. 4° - designato dalla UIL Trasporti;
3)  Frisella Salvatore, nato a Villafrati (PA) il 9 maggio 1941, domiciliato in Villafrati (PA), via Rosina Ferrario, n. 20 - capo area liv. 1° - designato dalla FIT CISL;
membri supplenti
1)  Cicala Ciro, nato a Palermo il 28 settembre 1942, domiciliato in Palermo, via Padre Giuseppe Puglisi, n. 26/C - agente di movimento liv. 5° - designato dalla FAISA CISAL;
2)  Bovello Pietro, nato a Palermo il 7 maggio 1952, domiciliato in Palermo, via Vincenzo Epifanio, n. 3 - agente di movimento, liv. 5° - designato dalla UIL Trasporti;
3)  Pandolfo Gioacchino, nato a Palermo il 23 agosto 1947, domiciliato in Palermo, via Di Benedetto, n. 10 - agente di movimento, liv. 5° - designato dalla FIT CISL.
Il presente consiglio di disciplina ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di ricostituzione.
(97.51.2614)
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Sostituzione di un componente del Comitato regionale I.N.P.S.

Con decreto n. 1031 del 9 dicembre 1997 dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stata designata la sostituzione del componente in seno al Comitato regionale I.N.P.S. così come segue:
il sig. Piccione Ettore, nato a Corleone il 20 luglio 1948, con recapito presso U.G.L. - segreteria regionale - è chiamato, quale rappresentante della detta organizzazione sindacale U.G.L., a far parte del Comitato regionale I.N.P.S., in sostituzione del sig. Di Miceli Ferdinando.
(97.52.2670)
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ASSESSORATO


DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta per la realizzazione di lavori di somma urgenza nel comune d Messina.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 900/V.I.A. del 19 dicembre 1997, ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30, legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto dei lavori di somma urgenza per il ripristino di opere idrauliche e sezioni di deflusso nonché realizzazione di idoneo attraversamento del corso d'acqua per l'accesso ai fabbricati I.A.C.P. ed alla nuova scuola media a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 1996 - torrente Catarratti - comune di Messina, con prescrizioni.
(97.52.2672)
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Autorizzazione alla ditta Conte Tasca D'Almerita, con sede in Palermo, all'utilizzo di fanghi di depurazione.

Con decreto n. 901/15 del 19 dicembre 1997, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni tre dalla data del presente decreto, la ditta Conte Tasca D'Almerita, con sede a Palermo in viale Regione Siciliana, 401, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
(97.52.2674)
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Autorizzazione alla ditta Cantina Sociale Zangara, con sede in Castelvetrano, all'utilizzo di fanghi di depurazione.

Con decreto n. 902/15 del 19 dicembre 1997, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni tre dalla data del presente decreto, la Cantina sociale Zangara, con sede a Castelvetrano S.P. n. 17, contrada Zangara, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
(97.52.2673)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 8 agosto 1997, prot. n. 7926.
Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.
A tutte le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della Regione
Agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Regione
e, p.c.  All'Unione regionale delle Camere di commercio della Regione 

Il decreto n. 660 del 3 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 7 giugno 1997, ha previsto e disciplinato nel territorio della Regione siciliana il contenuto merceologico della tabella XIV.
Al fine di chiarire alcune problematiche applicative inerenti tale provvedimento si reputa opportuno e necessario precisare quanto segue:
1)  Gli operatori commerciali, che precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto assessoriale di che trattasi hanno ottenuto l'autorizzazione amministrativa da parte dei comuni dell'Isola con l'estensione automatica della stessa alle corrispondenti categorie di prodotti della tabella XIV, hanno anche diritto all'estensione automatica dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per le stesse categorie di prodotti.
2) A chiarimento del disposto di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto n. 660 del 3 aprile 1997, coloro che chiedono l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio esibendo uno dei titoli di studio abilitanti stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e coloro che chiedono l'iscrizione dando dimostrazione di avere acquisito la pratica commerciale secondo le modalità previste dalla legge n. 426/71 e dal D.M. n. 375/88, possono essere iscritti limitatamente alle voci merceologiche che il titolo di studio abilita o per le quali è avvenuta la pratica commerciale.
3)  Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto n. 660/97, hanno superato l'esame prescritto dall'art. 5, comma 1, punto 1), della legge n. 426/71, per talune voci merceologiche della tabella XIV possono essere iscritti nel registro degli esercenti il commercio limitatamente alle stesse voci.
4)  Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto n. 660/97, sono in possesso di un attestato di frequenza ad un corso professionale che abilita l'interessato all'iscrizione solo per talune voci merceologiche delle categorie della tabella XIV, hanno diritto all'iscrizione, limitatamente alle stesse voci.
5)  Fermo restando il disposto di cui alla circolare assessoriale n. 2/97, prot. n. 6647 del 19 giugno 1997, le società costituite precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto n. 660/97 possono iscriversi nel registro degli esercenti il commercio limitatamente alle voci merceologiche contemplate nell'oggetto sociale; mentre, per le società che si sono costituite dopo la data di entrata in vigore del decreto n. 660 del 3 aprile 1997 dovrà sussistere la corrispondenza dell'oggetto sociale con le categorie di prodotti della tabella XIV per le quali chiedono l'iscrizione.
6)  Fermo restando il disposto di cui alla circolare assessoriale prot. n. 7468 del 18 luglio 1997, le amministrazioni comunali, nell'individuare in sede di formazione del piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale le superfici minime per le categorie dei prodotti della tabella XIV di cui al decreto n. 660/97, dovranno altresì prevedere la superficie minima anche per coloro che, risultando iscritti nel registro degli esercenti il commercio limitatamente ad alcune voci merceologiche della tabella XIV, chiedano l'autorizzazione per le stesse voci merceologiche. Pertanto, nell'ipotesi che l'autorizzazione amministrativa relativa alla tabella XIV sia limitata ad una o più voci merceologiche delle categorie di prodotti, la superficie minima può essere stabilita riferendosi alla superficie minima della corrispondente categoria ridotta di una quota percentuale (10, 20, 30 per cento), indipendentemente dal numero delle voci merceologiche da autorizzare.
Gli UU.PP.I.C.A. sono invitati a trasmettere la presente circolare a tutti i comuni delle rispettive circoscrizioni e di darne la massima diffusione.
  L'Assessore: FLERES 

(97.52.2664)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 30 dicembre 1997, n. 943.
Travaso in banchina dei prodotti ittici freschi.
Ai Direttori generali
delle Aziende unità sanitarie locali della Regione
Ai Settori di sanità pubblica veterinaria
delle Aziende unità sanitarie locali della Regione
e, p.c.  Ministero della sanità 

Dipartimento alimentazione e nutrizione
e sanità pubblica veterinaria
Divisione VII
Alla Presidenza della Regione siciliana
Alle Prefetture della Regione Sicilia
All'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca
Alle Camere di commercio, industria, artigianato,
ed agricoltura della Regione Sicilia
Ai Comandi carabinieri per la sanità
N.A.S. di Palermo, Catania e Ragusa
Questo Assessorato, con circolare n. 922 del 17 aprile 1997, ha rappresentato, riportando al riguardo l'interpretazione fornita dal competente Ministero della sanità con nota n. 600.7/24481/AG50/2283 del 27 marzo 1996, come ribadita con nota n. 600.7/24481/AG50/2377 del 15 aprile 1997, che nel caso in cui i prodotti della pesca, appena sbarcati, non sono sottoposti al controllo sanitario presso un mercato ittico od un impianto collettivo per le aste situato nei pressi del punto di sbarco, gli stessi devono essere spediti direttamente dal punto di sbarco verso un mercato ittico, stabilimento o impianto collettivo per le aste riconosciuto. Tale spostamento deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dal citato art. 3 del decreto legislativo n. 531/92 e l'autorizzazione al travaso al punto di sbarco, rilasciata dal territorialmente competente servizio veterinario, ha, come rappresentato con la succitata circolare n. 922/97, carattere continuativo e non va rinnovata ad ogni spedizione, fermo restando la temporaneità e la revocabilità di tale atto nel caso di mancata assicurazione del rispetto delle norme generali d'igiene nelle operazioni di travaso.
Ciò premesso, si rappresenta che continuano a pervenire da parte di taluni settori di sanità pubblica veterinaria di questa Regione richieste di chiarimenti, nonché comunicazioni di differente applicazione della norma (art. 3, comma 1, lett. c), secondo paragrafo, del decreto legislativo n. 531/92) che consente, in deroga al capitolo II, punto 2 dell'allegato al decreto legislativo n. 531/92, il travaso in banchina dei prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione immediata verso un impianto riconosciuto ai sensi del citato decreto legislativo, come integrato dal successivo decreto legislativo n. 524/95.
Con la presente si chiarisce ulteriormente che, a seguito di apposito quesito formulato da questo Assessorato, il Ministero della sanità ha rappresentato, con nota n. 600.9/24481/AG50/4552 del 18 novembre 1997, che lo spostamento dei prodotti della pesca non sottoposti a controllo veterinario presso un mercato ittico o impianto collettivo per le aste, allocato nei pressi del punto di sbarco, deve essere sempre ed in ogni caso autorizzato dal servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio sulla sede di sbarco dei prodotti della pesca anche se non sono effettuate operazioni di travaso in banchina.
L'autorizzazione, ovviamente, sarà concessa se durante le operazioni di sbarco, oggettivamente, possono venire rispettate le condizioni generali d'igiene e soltanto per quei pescherecci sottoposti ad un sistema di controllo e di sorveglianza da parte dello stesso servizio veterinario, ai sensi del capitolo V dell'allegato al decreto legislativo n. 531/92, come sostituito dal decreto legislativo n. 524/95.
Pertanto, sulla base delle indicazioni e delle direttive all'uopo impartite dal competente Ministero della sanità, nel caso in cui i prodotti della pesca freschi appena sbarcati non possono essere sottoposti alla prescritta visita pre-commercializzazione per indisponibilità sul posto di strutture all'uopo riconosciute, questi, con le modalità sopra riportate, devono essere immediatamente inviati ad un mercato ittico all'ingrosso, ad un impianto collettivo per le aste o ad uno stabilimento riconosciuto, ove verrà effettuata la prescritta visita pre-commercializzazione e ove dovranno pervenire scortati da un'autorizzazione continuativa al "travaso in banchina" rilasciata dal servizio veterinario, competente per territorio, in ordine al punto di sbarco.
Quanto sopra al fine di uniformare le procedure oggi seguite sul territorio regionale a quelle al riguardo individuate dal competente Ministero della sanità per l'intero territorio nazionale.
La presente circolare al fine di essere portata a conoscenza, anche, degli operatori del settore della pesca di questa Regione sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la successiva pubblicazione.
  L'Assessore: PAGANO 

(98.2.5)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 22 dicembre 1997, prot. n. 28712.
Articolo 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 - Applicazioni sanzioni amministrative pecuniarie.
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Ai Distaccamenti forestali
All'Azienda foreste demaniali
Agli Enti gestori riserve naturali
Ai Segretari generali dei comuni
ricadenti in aree di riserva
Alle Capitanerie di porto
Alla Polizia municipale
Al Comando Regione Sicilia dei carabinieri
Al Banco di Sicilia -Cassa regionale
Ufficio registro - Atti giudiziari
Premessa
Al fine di ottimizzare le procedure discendenti dalla applicazione della legge n. 689/81 e della legge regionale n. 14/88 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni commesse in ambito di riserve naturali e al fine di rendere uniforme l'azione degli organi di vigilanza e di gestione delle aree protette, si vogliono, con la presente nota di indirizzo, sistematizzare modalità e tempi relativi all'accertamento delle violazioni suddette e alla conseguente irrogazione di sanzioni.
La presente nota di indirizzo non innova procedure, modalità, tempi e finalità della precitata legislazione dalla sua entrata in vigore; ordina, invece, relazioni istituzionali e competenze degli organi di indirizzo e di questa Amministrazione.
Legislazione di riferimento
La legge regionale n. 14/88, recante modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 98/81 che detta norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali, all'art. 26 prevede sanzioni amministrative di natura pecuniaria nel caso di violazioni dei divieti previsti nei regolamenti delle riserve nonché delle prescrizioni per le aree iscritte nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, approvato con decreto n. 970/91, prevedendo il pagamento di una somma variante da L. 50.000 a L. 5.000.000.000 secondo la gravità della violazione commessa.
Per l'accertamento delle violazioni e per la comminazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.
Le suddette sanzioni amministrative sono state introdotte dal legislatore regionale allo scopo di rafforzare il regime sanzionatorio previsto dalla legge di settore e pertanto a questo si cumulano.
Si applicano in ogni caso le sanzioni penali previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 349.
I trasgressori sono tenuti, a proprie spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
E' appena il caso di ricordare che nelle aree inserite nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, approvato con decreto n. 970 del 10 giugno 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 19 ottobre 1991), nelle more dell'istituzione di ogni singola riserva, vigono le norme di salvaguardia di cui all'art. 23 della legge regionale n. 14/88 così come interpretato e integrato dalle leggi regionali n. 71 del 3 ottobre 1995 e n. 77 del 30 ottobre 1995, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 5 ottobre 1995 e n. 56 del 31 ottobre 1995.
Il citato art. 26 della legge regionale n. 14/88 demanda a questo Assessorato il compito di irrogare le sanzioni per le violazioni commesse nell'ambito di territori destinati a riserva naturale.
Vengono di seguito indicate distintamente le procedure e le modalità da disporre nel caso di riserve istituite e nel caso di riserve di piano.
1. CONTESTAZIONE E NOTIFICA
A modifica di quanto contenuto nella circolare assessoriale n. 76800 del 18 dicembre 1989, di cui la presente costituisce un superamento, l'ente che ha accertato la violazione deve contestare o notificare il processo verbale entro il termine indicato all'art. 14 della legge n. 689/81.
Si richiama l'attenzione sugli aspetti della mancata contestazione o notificazione nei termini sopra citati: a norma dell'ultimo comma dell'art. 14, infatti, l'omessa notificazione nei termini di legge estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
Il processo verbale deve specificatamente indicare:
- l'area di riserva zona A o preriserva zona B e la precisa località dove è stata commessa la violazione;
-  l'articolo e la lettera delle disposizioni di legge o regolamentari violate;
-  la posizione nella quale si trovano gli autori dell'illecito (solidale-concorso);
-  ogni altro elemento utile a definire la gravità della violazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81 e dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88, comma 3, ai fini della determinazione della sanzione;
-  la possibilità del pagamento in misura ridotta nonché l'ammontare della stessa determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione.
Il pagamento della somma come sopra determinata dovrà essere effettuato con imputazione al capitolo 2562 - Capo 21 - dell'entrata del bilancio della Regione, Assessorato regionale territorio e ambiente, appositamente istituito e avente la seguente denominazione: «Sanzioni amministrative pecuniarie e proventi derivanti da azioni di rivalsa ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, relativi a violazioni commesse nell'ambito di territori destinati a riserve naturali e aree sottoposte a vincolo».
Il predetto versamento potrà essere effettuato presso gli sportelli provinciali della Cassa regionale del Banco di Sicilia o presso l'Ufficio registro - Atti giudiziari - o, ancora, mediante versamento in conto corrente postale intestato a «Banco di Sicilia di    

(indicare la provincia) - Ufficio di Cassa della Regione siciliana» utilizzando i numeri di conto corrente postale che appresso si riportano a seconda della provincia in cui è stata accertata la violazione:
-  c/c postale n. 229922 intrattenuto ad Agrigento;
-  c/c postale n. 217935 intrattenuto a Caltanissetta;
-  c/c postale n. 12202958 intrattenuto a Catania;
-  c/c postale n. 11191947 intrattenuto a Enna;
-  c/c postale n. 11669983 intrattenuto a Messina;
-  c/c postale n. 302901 intrattenuto a Palermo;
-  c/c postale n. 10694974 intrattenuto a Ragusa;
-  c/c postale n. 11429966 intrattenuto a Siracusa;
-  c/c postale n. 221911 intrattenuto a Trapani.
Nella causale di versamento dovrà essere indicato: «Sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 26, legge regionale n. 14/88» nonché gli estremi (protocollo e data) dell'ordinanza-ingiunzione. La ricevuta del bollettino di c/c postale costituirà documento giustificato del versamento effettuato e dovrà essere trasmessa a cura del trasgressore all'organo di vigilanza che ha accertato la violazione, il quale, a sua volta, ne darà comunicazione all'ente gestore.
La stessa procedura vale per le riserve istituende per le quali, però, l'organo di vigilanza comunicherà l'avvenuto pagamento a questo Assessorato.
L'ente gestore, con cadenza semestrale, informerà questo Assessorato circa il numero di violazioni accertate, distinguendole per tipologia, nonché il numero di oblazioni effettuate.
Si raccomanda, anche, di informare gli interessati circa:
-  la possibilità di far pervenire a questo Assessorato scritti difensivi e documenti o di essere sentiti personalmente su quanto ha formato oggetto del verbale di accertamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione (art. 18, legge n. 689/81).
In ogni caso, comunque, l'accertamento delle violazioni comporta l'immediata sospensione dell'attività vietata.
2. PROPOSTA SANZIONE - ORDINANZA INGIUNZIONE
Il processo verbale di accertamento, quindi, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, dovrà essere trasmesso nel caso di riserve istituende di cui al decreto n. 970/91 a questo Assessorato mentre nel caso di riserve istituite all'ente gestore, il quale provvederà a inoltrare allo scrivente la proposta di irrogazione della sanzione amministrativa, tenuto conto delle indicazioni contenute nei rapporti e di altre valutazioni che si riterrà opportuno dovere effettuare.
Questo Assessorato, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi e documenti inviati, vista la proposta dell'ente gestore, determinerà con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate in solido (art. 18, legge n. 689/81); altrimenti, emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione all'organo che ha redatto il processo verbale e all'ente gestore.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione secondo le modalità specificate al punto 1, quinto alinea.
L'Ufficio registro - Atti giudiziari, e la Cassa regionale del Banco di Sicilia, ai sensi del citato art. 18 della legge n. 689/81, comunicheranno con cadenza mensile l'elenco dei versamenti effettuati relativi al pagamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Questo Assessorato comunicherà l'elenco dei versamenti effettuati con cadenza trimestrale all'ente gestore, il quale, a sua volta, lo inoltrerà all'organo di vigilanza competente.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, questo Assessorato procederà alla riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo all'Intendenza di Finanza (art. 27, legge n. 689/81).
3. OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE
Avverso l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione mediante ricorso al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni (60 se l'interessato risiede all'estero) dalla notificazione del provvedimento, da allegare al predetto ricorso.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo che il pretore non disponga diversamente (art.22, legge n. 689/81).
Queste, nelle linee essenziali, le procedure da seguire per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 26 della legge regionale n. 14/88. Per quant'altro non specificato si rimanda alla legge n. 689/81.
  L'Assessore: GRIMALDI 

(97.52.2672)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

Correzione della data del supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 7 gennaio 1998.

Nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 1998, relativo all'istituzione di n. 16 riserve naturali nell'ambito della Regione, è stata erroneamente indicata la data del 16 gennaio 1998, che invece deve correttamente intendersi: «Sabato, 17 gennaio 1998».




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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione

Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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