REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 7 FEBBRAIO 1998 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 3 febbraio 1998.
Preposizione degli Assessori agli Assessorati regionali, destinazione di un Assessore alla Presidenza della Regione e designazione dell'Assessore incaricato di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Presidente della Regione  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 3 febbraio 1998.
Delega di alcune attribuzioni del Presidente della Regione all'Assessore regionale destinato alla Presidenza.
  pag.

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dei beni culturali ed ambientali

e della pubblica istruzione

DECRETO 21 gennaio 1998.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di una zona ricadente nel territorio comunale di Acicastello  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 1 dicembre 1997.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997  pag.


DECRETO 2 dicembre 1997.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio,

dell'artigianato e della pesca

DECRETO 27 ottobre 1997.
Direttive applicative del fermo temporaneo del naviglio, anno 1997  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 30 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Acicatena al 31 dicembre 1995.
  pag. 15 

DECRETO 30 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Randazzo al 31 dicembre 1995.  pag. 16 


DECRETO 30 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Taormina al 31 dicembre 1995.  pag. 17 


DECRETO 30 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Villabate al 31 dicembre 1995.  pag. 18 


DECRETO 31 dicembre 1997.
Modifica del decreto 4 giugno 1997, concernente zone carenti di medici di medicina generale al 1° semestre 1996  pag. 19 


DECRETO 13 gennaio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Troina al 31 dicembre 1995  pag. 19 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 19 dicembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Trecastagni  pag. 21 


DECRETO 30 dicembre 1997.
Autorizzazione al comune di Enna per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Pergusa  pag. 22 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997, recante: «Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche»  pag. 24 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante: «Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997»  pag. 26 
Ordinanza emessa il 13 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 dicembre 1997) dal pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Bongiovanni Giuseppina e Ministero del lavoro ed altri  pag. 28 

Presidenza:
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Umberto I di Enna  pag. 29 
Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa  pag. 29 
Integrazione e nomina di componenti del Consiglio regionale consumatori ed utenti  pag. 29 
Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Caltanissetta  pag. 29 
Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Siracusa  pag. 29 
Costituzione del collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani  pag. 30 
Costituzione del collegio dei revisori dell'Ente di sviluppo agricolo  pag. 30 
Costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione  pag. 30 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di organizzazioni di produttori agricoli  pag. 30 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Elenco degli istituti tecnici statali beneficiari di contributi straordinari per acquisti in conto capitale per l'esercizio finanziario 1997, in ragione del numero delle classi funzionanti  pag. 31 
Elenco degli istituti professionali statali beneficiari di contributi straordinari per acquisti in conto capitale per l'esercizio finanziario 1997, in ragione del numero delle classi funzionanti  pag. 32 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario ad acta presso il comune di S. Maria di Licodia per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Licodia Etnea  pag. 32 
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Siracusa per l'assegnazione di un'area a cooperative edilizie  pag. 32 

Assessorato dei lavori pubblici:
Occupazione permanente e definitiva in favore dei comuni di Saponara e Villafranca Tirrena di beni immobili per lavori di sistemazione dell'acquedotto  pag. 32 
Conferma del commissario ad acta presso l'Ente acquedotti siciliani  pag. 32 
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per lavori nella S.P. n. 3 Aragona-Favara  pag. 32 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di componenti della commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina  pag. 33 
Rettifica del decreto 18 giugno 1997, concernente la ricostituzione della commissione provinciale per l'impiego di Ragusa  pag. 33 
Nomina della commissione esaminatrice degli esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Trapani  pag. 33 

Assessorato della sanità:
Nomina del consiglio di direzione dell'Assessorato della sanità  pag. 33 
Integrazione di componenti del consiglio di direzione dell'Assessorato della sanità  pag. 33 
Provvedimenti concernenti accreditamento di Aziende termali presso il Servizio sanitario nazionale, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L.  pag. 33 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nomina di componenti della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Enna  pag. 34 
Autorizzazione alla ditta Carbonaro Carmelo, con sede in Palermo, all'attività di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 35 

Autorizzazione alla ditta Sidermetal s.r.l., con sede in Carini, per lo stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi.
  pag. 35 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 gennaio 1998.
Programma regionale pluriennale applicativo del Regolamento CEE n. 2078/92.




DECRETO PRESIDENZIALE 3 febbraio 1998.
Preposizione degli Assessori agli Assessorati regionali, destinazione di un Assessore alla Presidenza della Regione e designazione dell'Assessore incaricato di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Presidente della Regione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;
Rilevato che occorre procedere alla preposizione degli Assessori regionali eletti dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 148 del 29 gennaio 1998 agli Assessorati di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla destinazione dell'altro Assessore, eletto nella stessa seduta, alla Presidenza della Regione;
Considerato che occorre, altresì, provvedere, a norma dell'art. 10 dello Statuto della Regione, alla designazione dell'Assessore incaricato di sostituire il Presidente della Regione in caso di assenza o impedimento;

Decreta:


Art. 1

Sono preposti agli Assessorati regionali di cui all'art.6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, gli Assessori:
- on.le Salvatore Cuffaro - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
- on.le Antonino Croce - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- on.le Marzio Tricoli - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
- on.le Antonio Beninati - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
- on.le Salvatore Misuraca - Assessorato regionale degli enti locali;
- on.le Giuseppe Castiglione - Assessorato regionale dell'industria;
- on.le Giovanni Manzullo -Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- on.le Carmelo Briguglio - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
- on.le Innocenzo Leontini - Assessorato regionale della sanità;
- on.le Vincenzo Lo Giudice - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- on.le Antonino Strano - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 2

E' destinato alla Presidenza della Regione l'onorevole Giambattista Bufardeci.

Art. 3

Il Presidente della Regione è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dall'Assessore on.le Giambattista Bufardeci.
Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per il prescritto riscontro e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 febbraio 1998.
  DRAGO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 3 febbraio 1998 con nota n. 85.
(98.6.244)
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DECRETO PRESIDENZIALE 3 febbraio 1998.
Delega di alcune attribuzioni del Presidente della Regione all'Assessore regionale destinato alla Presidenza.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;
Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e le successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 85/Gr. I-SG del 3 febbraio 1998, con cui, tra l'altro, l'Assessore Giambattista Bufardeci è stato destinato alla Presidenza della Regione;
Ritenuta l'opportunità di delegare all'Assessore predetto alcune attribuzioni del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 3, u.c., della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;

Decreta:


Art. 1

L'Assessore regionale destinato alla Presidenza, on.le Giambattista Bufardeci, coadiuva il Presidente della Regione nello svolgimento delle relative funzioni ed è delegato alla trattazione degli affari ricompresi nella competenza della Direzione regionale del personale e dei servizi generali e della Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
Lo stesso, inoltre, è delegato alla trattazione degli affari ricompresi nella competenza della Direzione regionale per i rapporti extraregionali, ivi compresa la programmazione dei relativi interventi, fatte salve le competenze relative alla tenuta dei rapporti istituzionali del Presidente della Regione con gli organi istituzionali dello Stato e dell'Unione europea, nonché, ovviamente, le funzioni di coordinamento generale allo stesso spettanti.
Sono delegate, altresì, le attribuzioni concernenti la protezione civile, comprese quelle relative alla rinascita economica delle zone terremotate.
Lo stesso Assessore è delegato, inoltre, alla trattazione delle competenze previste dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 e successive modifiche.
Resta salva la competenza attribuita dalla medesima legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Resta salva ogni altra attribuzione conferita allo stesso Assessore dalla legislazione vigente.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 febbraio 1998.
  DRAGO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 3 febbraio 1998 con nota n. 86.
(98.6.245)
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ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 21 gennaio 1998.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di una zona ricadente nel territorio comunale di Acicastello.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI

ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 5083 del 22 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area interessante parte della collina di Acicastello, monte Vambolieri e la costa a sud dell'abitato di Acicastello, caratterizzata da fenomeni di pillow-lave e da basalti colonnari, oltre che da una rigogliosa macchia mediterranea e ricadente nel territorio comunale di Acicastello, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 5171, dell'1 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 10 febbraio 1996, con il quale è stato prorogato, per un ulteriore biennio, il vincolo sopra descritto;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5083 del 22 gennaio 1994 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 464 del 13 gennaio 1998;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;
Rilevato che a tal scopo, con D.P.R.S. n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questoAssessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del R.D. n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P., alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un anno l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area interessante parte della collina di Acicastello, Monte Vambolieri e la costa a sud dell'abitato di Acicastello, ricadente nel comune di Acicastello, territorio meglio individuato nel decreto n. 5083 del 22 gennaio 1994, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:


Art. 1

E' prorogato per un anno dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area interessante parte della collina diAcicastello, monte Vambolieri e la costa a sud dell'abitato diAcicastello, caratterizzata da fenomeni di pilliw-lave e da basalti colonnari, oltre che da una rigogliosa macchia mediterranea e ricadente nel comune di Acicastello per effetto del decreto n. 5083 del 22 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994, prorogato con decreto n. 5171 dell'1 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 10 febbraio 1996, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5083 del 22 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 19 febbraio 1994, facente parte del comune di Acicastello, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune diAcicastello, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acicastello dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Catania comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Acicastello.
Palermo, 21 gennaio 1998.
  D'ANDREA 

(98.5.155)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 1 dicembre 1997.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Vista la legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997;
Visto il decreto direttoriale n. 180/VII/97 del 27 giugno 1997, con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che assegna alla Regione siciliana l'importo di lire 49.000.000 per il finanziamento delle attività relative all'assistenza tecnica di due programmi di cui lire 36.750.000 - Quota a carico del Fondo sociale europeo per il programma operativo 940028I1 - Sottoprogramma assistenza tecnica - e lire 12.250.000 - Quota a carico del Ministero del lavoro ex art. 5 della legge n. 183/87 per il programma operativo 940028I1 - Sottoprogramma assistenza tecnica;
Vista la nota n. 1670 dell'8 ottobre 1997 dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di lire 49.000.000 nel bilancio della Regione;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22923 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate lire 18.375.000 in data 17 settembre 1997 e lire 6.125.000 in data 26 settembre 1997 a titolo di anticipo, pari al 50% dei finanziamenti relativi ai progetti obiettivi;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1997, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1997, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazione Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

TITOLO 02 - Entrate extratributarie

RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO

CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3251 Assegnazioni del Fondo sociale europeo per il finanziamento delle azioni innnovative sud e assistenza tecnica previsto dal Programma operativo multiregionale. 
112330210012      + 18.375.000 

(Nuova istituzione)
  3252 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento delle azioni innovative sud e assistenza tecnica prevista dal programma operativo multiregionale. 
112310210012      + 6.125.000 

AMMINISTRAZIONE 7

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,

DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

TITOLO 01 - Spese correnti

RUBRICA 5 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  34131 Contributi del F.S.E. per il finanziamento delle azioni innovative sud e assistenza tecnica previsto dal Programma operativo multiregionale (Interventi della CEE). 
11163208050307002      + 18.375.000  

(Nuova istituzione)
  34132 Contributi dello Stato per il finanziamento delle azioni innovative sud e assistenza tecnica previsto dal Programma operativo multiregionale (Interventi dello Stato). 
11163208050307002      + 6.125.000 L. n. 183/87. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 dicembre 1997.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 dicembre 1997.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 314.
(98.3.111)
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DECRETO 2 dicembre 1997.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997;
Vista la legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, concernente: «Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35»;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1997, le opportune variazioni per l'attuazione della medesima legge regionale n. 41 del 7 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, sono introdotte nel bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1997, le seguenti variazioni:


          Variazione      
  Capitolo DENOMINAZIONE (milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ASSESSORATO REGIONALE

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

TITOLO 02 - Spese in conto capitale

RUBRICA 5 -  BONIFICA

CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  55937 Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'art. 1, comma 1,  
della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24      - 7.000 L.R. n. 41/97, artt. 1, 4 
  55945 Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'art. 1, comma 1, della  
legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato)      + 7.000 L.R. n. 41/97, artt. 1, 4 


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO

CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60795 Fondo per la riutilizzazione, in interventi nel settore cui erano originariamente destinate, delle somme già assegnate dallo Stato  
alla Regione, ecc. (Interventi dello Stato)      - 7.000 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

RUBRICA 3 - INDUSTRIA

CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  65009 Interventi per per le imprese editoriali librarie siciliane previsti dall'art. 1 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41. 
21.243.3.1028.030200.1      + 7.000 L.R. n. 41/97, artt. 1, 4

Art. 2

Per gli effetti dell'art. 4 della già citata legge regionale n. 41/97, gli incentivi previsti dal capitolo indicato nel presente decreto, si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art.93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell'Unione europea.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 2 dicembre 1997.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 dicembre 1997.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 317.
(98.3.110)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 27 ottobre 1997.
Direttive applicative del fermo temporaneo del naviglio, anno 1997.
L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state approvate le norme in materia di pesca marittima;
Vista la legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, così come modificata dalla legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante interventi nel settore della pesca;
Visto, in particolare, l'art. 14 della citata legge regionale n. 26/87, concernente la concessione di premi di fermo temporaneo del naviglio;
Visto l'art. 49 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, con il quale sono state apportate modifiche alla legge regionale 7 agosto 1990, n. 25;
Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 36, con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni ai commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/87;
Visto l'art. 43 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relativo all'interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 14 legge regionale n. 26/87;
Visto l'art. 65 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con il quale le disposizioni di cui all'art. 14 sono prorogate fino al 31 dicembre 1997;
Visto l'art. 66 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, concernente l'interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 26/87;
Visto il decreto n. 1627/II/V del 14 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997, reg. 1, foglio 91, con il quale è stato approvato il calendario di fermo per l'anno 1997;
Ritenuto necessario dover emanare le direttive applicative relative al fermo temporaneo del naviglio da pesca, anno 1997;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, sono approvate le direttive applicative del fermo temporaneo del naviglio - anno 1997, le quali costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 27 ottobre 1997.
  FLERES 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 1.

Allegati
Direttive applicative - Fermo temporaneo del naviglio da pesca anno 1997 - Legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.
PREMESSA
Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 26/87 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il fermo temporaneo del naviglio anno 1997, gli enti delegati (Capitanerie e Camere di commercio) sono tenuti a seguire (per l'erogazione dei benefici del fermo '97), in uno con la normativa vigente sulla contabilità pubblica, l'indirizzo amministrativo dettato da questo Assessorato con le direttive di seguito riportate:
A. INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE
Premi di fermo temporaneo del natante
Soggetti beneficiari dei premi di fermo temporaneo sono:
-  le imprese di pesca (persone fisiche o giuridiche) che abbiano sede nel territorio della Regione da almeno tre anni costituite in forma:
-  individuale;
-  di società di persone,
-  di società di capitali,
-  di società cooperativa e loro consorzi.
Nel caso di imprese in forma societaria di nuova costituzione, il contributo potrà alle stesse essere erogato solo nel caso in cui i singoli soci siano residenti in Sicilia da almeno tre anni, ai sensi del combinato disposto degli articoli
-  14, comma 1, legge regionale n. 26/87;
-  5, comma VI, legge regionale n. 25/90;
-  43, comma 1, legge regionale n. 33/96.
Il premio può essere corrisposto alle imprese che svolgano direttamente e prevalentemente l'attività di pesca nel territorio della Regione, con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia (art. 14, comma 1, legge regionale n. 26/87). Pertanto sono esclusi dai benefici previsti dall'art. 14 i natanti che esercitano la pesca fuori dal Mediterraneo, giusta legge regionale n. 15/93, art. 49.
Oggetto del premio
Il premio di fermo maturato sarà commisurato alla tabella 2 dell'allegato IV del regolamento CEE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 modificata dal regolamento (CE) n. 1624/95, in ragione della stazza e dei giorni di arresto supplementare.
Tabella 2 dell'allegato IV del regolamento n. 3699/93

del 21 dicembre 1993 e successive modifiche

  Categoria di navi classificate Importo massimo del 
  premio per una nave 
  in base alle tonnellate di stazza lorda (Ecu/giorno)  
  000  <  025     4,52/TSL + 120 
  025  <  050     4,30/TSL + 125 
  050  <  070     3,50/TSL + 165 
  070  <  100     3,12/TSL + 188 
  100  <  200     2,74/TSL + 120 
  200  <  300     2,36/TSL + 177 
  300  <  500     2,05/TSL + 254 

I natanti con una lunghezza tra le perpendicolari superiori a 24 mt. Possono beneficiare unicamente dei premi di cui alla tabella 2 bis.
Tabella 2 bis

  Categoria di navi classificate Importo massimo del 
  premio per una nave 
  in base alla stazza GT (Ecu/giorno)  
  0  <  010     5,2/GT + 120 
  10  <  025     4,3/GT + 130 
  25  <  050     3,2/GT + 155 
  50  <  100     2,5/GT + 190 
  100  <  250     2,0/GT + 140 
  250  <  500     1,5/GT + 265 


La determinazione in lire italiane della somma da corrispondere avverrà sulla base del rapporto di cambio vigente al momento della liquidazione.
Il premio di cui sopra va corrisposto all'impresa di pesca in relazione al natante che eserciti nell'anno solare di riferimento attività di pesca per almeno 120 giorni, o che abbia sostituito un natante esercitante attività di pesca nell'anno di riferimento, e che osservi un fermo supplementare per almeno 45 giorni, oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni nello stesso anno.
Durante i suddetti periodi il natante deve trovarsi in stato di armamento: la condizione di armamento del natante è data dall'insieme delle dotazioni strumentali e tecniche che rendono la nave idonea alla navigazione, ciò implica anche la regolarità (nonché la validità) dei documenti di bordo.
Nel caso di sostituzione di natante, la quale comporti una variazione del tonnellaggio, il compenso spettante per l'anno di riferimento sarà commisurato al natante di stazza inferiore.
Allorquando il natante, per il quale si chiede il premio di fermo, sia stato oggetto di "cambio di armamento" è necessario che lo stesso risulti aver esercitato - sotto la gestione dei diversi armatori - l'attività di pesca per almeno 120 giorni, il periodo di fermo di 45 giorni, oltre al periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni.
In questo caso il premio sarà corrisposto all'armatore che abbia ottemperato all'obbligo del fermo supplementare.
Nel caso in cui - invece - il periodo di fermo del natante sia stato effettuato da più armatori, ad ognuno di essi sarà corrisposta la quota - parte di premio, calcolata in base al numero delle giornate di fermo osservate da ciascun armatore. In tal caso le ditte armatrici dovranno presentare domanda congiunta.
Inoltre, nel caso in cui il natante oggetto del fermo sia stato sostituito con altro già in possesso dell'armatore sarà necessario che la sommatoria dei periodi di attività di pesca di entrambe le unità risulti pari ad almeno duecentottanta giorni di armamento (120 giorni di attività di pesca, 115 giorni di fermo tecnico e 45 giorni di fermo supplementare).
Per quanto riguarda il calcolo delle giornate di fermo tecnico forfettario si precisa che fra esse rientrano anche quelle dell'anno in cui il natante non abbia potuto esercitare la pesca, perché impedito da disposizioni dell'A.M. o da altre cause assimilabili.
I giorni di sospensione dell'attività di pesca, a causa di sequestro del natante effettuato da autorità straniere, sono considerati utili per il computo dei giorni di fermo tecnico, purché sia comprovato che il sequestro abbia avuto luogo in acque internazionali.
Nel caso in cui la "sospensione" suddetta coincida con il calendario di arresto temporaneo del naviglio, dell'anno di riferimento, i giorni in esse compresi saranno computati come giornate di fermo supplementare. A tal fine sarà necessario produrre una dichiarazione sostitutiva (autenticata in bollo) resa dal comandante del natante, attestante che il sequestro è avvenuto in acque internazionali, oltre alla dichiarazione di evento straordinario.
I giorni di sospensione dell'attività di pesca per motivi di forza maggiore (esempio guasto al motore) sono considerati utili per il computo dei giorni di fermo tecnico, fino ad un massimo di 60 giorni, previa presentazione della relativa documentazione e sempreché il natante risulti in armamento nel predetto periodo.
Il fermo temporaneo per l'anno 1997 va effettuato perentoriamente nei periodi indicati dal D.A. n. 1627/II/V del 14 luglio 1997, secondo la tipologia di pesca che il natante è autorizzato ad esercitare e che qui si riporta di seguito:
Pesca artigianale e costiera
I natanti autorizzati all'esercizio di tale attività di pesca effettueranno il fermo in modo continuativo per 45 giorni, in un periodo compreso tra il 18 agosto e il 31 dicembre 1997;
Pesca grandi pelagici (pesce spada, tonno, alalunga)
Per i natanti esercitanti tale attività di pesca il fermo temporaneo va esercitato per:
-  45 giorni continuativi, in un periodo compreso tra il 18 agosto ed il 31 dicembre 1997 in alternativa effettueranno il fermo di 45 giorni ripartiti in 2 periodi: il primo di 30 giorni continuativi e il secondo di 15 giorni continuativi sempre in un periodo compreso tra il 18 agosto ed il 31 dicembre 1997;
Pesca a strascico
I natanti autorizzati all'esercizio di tale attività di pesca effettueranno il fermo in modo continuativo per 45 giorni, in un periodo compreso tra il 18 agosto ed il 31 dicembre 1997.
In alternativa effettueranno il fermo di 45 giorni ripartiti in due periodi: il primo di 30 giorni continuativi e il secondo di 15 giorni continuativi in un periodo compreso tra il 18 agosto ed il 31 dicembre 1997;
Pesca a cianciolo (con o senza fonti luminose)
I natanti autorizzati ad esercitare tale tipo di pesca effettueranno il fermo di 45 giorni continuativi in un periodo compreso tra il 18 agosto ed il 31 dicembre 1997.
Gli armatori dei natanti, i quali pur essendo abilitati all'esercizio di più tipi di pesca, esercitano prevalentemente un'attività tra quelle comprese nelle varie tipologie di pesca, dovranno presentare alle capitanerie di porto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta qual è il tipo di attività esercitata in prevalenza. In tal caso il fermo temporaneo dovrà essere effettuato nel periodo previsto per la tipologia di pesca indicata nella dichiarazione sostitutiva predetta. Al momento dell'inizio del fermo, la scelta dell'attività dovrà essere annotata sulla licenza di navigazione all'atto del deposito della stessa, presso la capitaneria competente.
Nel caso in cui l'armatore di un natante (abilitato all'esercizio di più tipi di pesca) non abbia comunicato la propria opzione, mediante la dichiarazione sostitutiva di cui sopra, al fine di individuare il periodo in cui lo stesso potrà effettuare il fermo, si dovrà osservare rigorosamente in ordine la seguente priorità:
1)  pesca a strascico;
2)  pesca a grandi pelagici;
3)  pesca con cianciolo;
4)  pesca artigianale.
Per esempio:
-  il titolare della licenza autorizzativa all'esercizio della pesca artigianale, a cianciolo, grandi pelagici e a strascico, dovrà effettuare prioritariamente il fermo previsto per la pesca a strascico.
Ad ulteriore precisazione si rappresenta il caso del titolare di licenza di pesca artigianale, grandi pelagici e cianciolo, appare chiaro che il fermo da osservare sarà quello previsto per la pesca grandi pelagici.
E' fatto divieto ai natanti che effettuano il fermo prioritariamente per un tipo di attività, di esercitare la pesca per gli altri tipi di attività compresi nella licenza, durante il periodo di fermo previsto per gli stessi. In tal caso dagli stessi dovranno essere sbarcate tutte le attrezzature mobili atte all'esercizio dell'attività.
Così - ad esempio - se nella licenza è prevista l'autorizzazione all'esercizio della pesca grandi pelagici, dovranno essere sbarcati i palangari e le reti derivanti durante il fermo della pesca grandi pelagici.
Non appena avrà inizio il fermo supplementare, l'impresa dovrà ormeggiare il natante completo delle dotazioni e delle attrezzature di bordo depositando i ruoli di equipaggio e le licenze di pesca per le annotazioni di pertinenza.
Dovrà inoltre allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve indicare il numero e i dati anagrafici dei marittimi componenti l'equipaggio, consapevole dell'obbligo di mantenerlo immutato durante il periodo di fermo del natante. Pertanto il marittimo che facesse richiesta di sbarco non potrà, in conseguenza di quanto detto, essere sostituito.
La sostituzione del marittimo potrà tuttavia avvenire nel caso in cui lo sbarco dello stesso comporti il disarmo del natante.
L'indennità per il marittimo imbarcato non viene concessa qualora questi sbarchi volontariamente durante il periodo di fermo.
L'eventuale interruzione del periodo di fermo di uno o più marittimi dovrà essere tempestivamente comunicata alle autorità marittime competenti per territorio.
Sarà cura delle varie autorità inviare tempestivamente all'Assessorato le suddette dichiarazioni. Ciò al fine di un successivo riscontro nell'esame dei rendiconti relativi alle richieste di tali indennità.
I ruoli di equipaggio e le licenze di pesca saranno restituiti dopo il completamento del periodo di fermo praticato con la relativa annotazione.
Sui libretti di navigazione o fogli di ricognizione dovrà essere annotato il periodo di fermo effettuato dal marittimo.
In caso contrario l'autorità marittima competente potrà rilasciare un'attestazione da cui risulti il fermo effettuato.
Durante il periodo di fermo supplementare sui natanti possono essere effettuati i lavori di manutenzione e riparazione ivi compresi alaggio e varo; comunque l'esecuzione di tali lavori non esclude l'onere del rispetto del periodo di fermo forfettario di giorni 115.
Qualora il natante inizi il fermo in un compartimento marittimo ed intenda effettuare lavori di manutenzione o riparazione in un altro compartimento, dovrà depositare i ruoli di equipaggio e le licenze di pesca nell'ufficio ove inizia il fermo, e con specifica autorizzazione di navigazione rilasciata dall'autorità marittima di detto ufficio raggiungerà il luogo dove verranno espletati i lavori, con l'obbligo di depositare presso l'autorità marittima del luogo dove si effettueranno i lavori la predetta autorizzazione di navigazione, che sarà restituita con il visto d'arrivo.
Il medesimo comportamento deve essere osservato anche per trasferimento all'interno dello stesso compartimento.
PROCEDURE PER LE IMPRESE
Per ottenere la totale corresponsione del premio, l'impresa dovrà presentare, domanda in carta legale (di cui all'allegato fac-simile n. 1) da presentare all'autorità marittima competente per territorio, indirizzata all'Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca.
Dopo aver istruito la pratica, l'autorità marittima invierà la stessa alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale espletato il controllo degli atti erogherà, mediante ordinativi singoli e/o collettivi, il contributo spettante al richiedente.
Nella domanda dovranno essere riportati i seguenti dati (vedi modello 1):
-  la ragione sociale dell'impresa, le generalità dell'armatore ed eventualmente del proprietario del natante, i loro codici fiscali o la partita I.V.A., l'ufficio d'iscrizione ed il numero nel registro delle imprese di pesca;
-  il numero di iscrizione del natante nella matricola o nel registro delle navi minori e galleggianti;
-  gli estremi della licenza o autorizzazione provvisoria di pesca;
-  la lunghezza del natante (superiore o inferiore ai 18 metri tra le perpendicolari);
-  il periodo di fermo effettuato.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1)  attestato rilasciato dall'autorità marittima, di cui al modello 1 ter, relativo all'effettuazione del fermo osservato dai marittimi e dal natante;
2)  fotocopia autenticata del ruolo/ruolino di equipaggio limitatamente al 1997;
3)  fotocopia autenticata della licenza/attestazione provvisoria di pesca;
4)  fotocopia autenticata del certificato di annotazioni di sicurezza per le unità da 3 a 25 T.S.L.;
5)  certificato di annotazioni di sicurezza o certificato di idoneità e navigabilità per i natanti di tonnellaggio superiore ai 25;
6)  dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente: modello 740 G o modello 750 o modello 760, a seconda che trattasi di impresa individuale o societaria, nonché del modello 770 (quest'ultimo modello deve essere presentato in quanto sostituto di imposta). Data, inoltre, l'impossibilità di autenticare il modello 740 gli istanti possono presentare, in uno con la copia autenti-cata (in carta semplice) della ricevuta rilasciata all'atto della presentazione del predetto modello, copia fotostatica dello stesso allegata ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in bollo) nella quale si attesta la conformità di tal'ultima fotocopia all'originale.
Nel caso in cui la ditta armatrice si sia avvalsa delle condizioni di esonero previsti dal D.P.R. 29 settembre 1975, n. 600, la stessa potrà presentare una dichiarazione (modello 104) resa presso l'amministrazione finanziaria o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti la natura e l'ammontare dei redditi percepiti nell'anno di riferimento, in base ai quali si attesta di avvalersi dell'esonero. Nel caso di inizio di attività di pesca l'impresa dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando la condizione di "inizio attività"';
7)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in bollo) attestante quanto sotto riportato (modello 1 bis):
-  il periodo di fermo effettuato;
-  di essere residente nel territorio della Regione siciliana da almeno tre anni;
-  di applicare integralmente, nei confronti del personale marittimo dipendente, il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL (art. 29, legge regionale n. 26/87), e di adempire a tutti i conseguenti obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
-  il rispetto delle tabelle di armamento per quanto concerne il numero di marittimi imbarcati;
-  l'effettivo svolgimento dell'attività di pesca da parte degli armatori e dei loro parenti ed affini di primo grado imbarcati che abbiano fatto richiesta di contributi di cui all'art. 14, legge regionale n. 26/87.
Le Camere di commercio, relativamente alla certificazione antimafia, avranno cura di attenersi alla normativa di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
Per le imbarcazioni removeliche l'equipaggio non dovrà essere superiore a n. 2 unità, tranne il caso in cui l'esercizio dell'attività svolta ne richieda, secondo quanto previsto dalla relativa tabella di armamento, l'imbarco di un numero maggiore.
Per tutti i natanti il premio può essere anticipato sino al 50%, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione di documentata istanza alla competente autorità, giusta legge regionale n. 25/90, art. 5: a tal fine, si ritiene sufficiente una specifica istanza (in bollo) indicante il possesso dei requisiti prescritti dall'allegato 3, e una dichiarazione contestuale autenticata con cui l'interessato dichiari di essere a conoscenza di dover rimborsare quanto riscosso come anticipazione qualora venisse meno il diritto al premio in parola (modello 3).
La predetta istanza, alla quale deve essere allegato il ruolino dell'equipaggio e l'elenco del personale, potrà essere presentata dopo che è stato osservato il periodo di fermo supplementare.
Agli armatori dei natanti che hanno effettuato il fermo temporaneo è corrisposto il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali pagati per l'intero periodo nel quale i natanti (dagli stessi gestiti) hanno osservato tale fermo temporaneo. Non si fa luogo a rimborso per oneri assicurativi per infortunio sul lavoro. Il rimborso compete soltanto per i 45 giorni di fermo supplementare e va corrisposto in ragione di tanti trentesimi dei contributi versati all'INPS, ragguagliati ai giorni di fermo supplementare ricadenti nei mesi di riferimento. Le somme spettanti saranno corrisposte dalle Camere di commercio in unica soluzione annua posticipata.
Il rimborso degli oneri previdenziali INPS è eseguito per l'importo risultante a debito dell'armatore, aumentato dell'importo degli assegni per nuclei familiari, che lo stesso armatore ha anticipato ai dipendenti per conto dell'INPS qualora figurino nel relativo modello di versamento.
Nel caso in cui dal predetto modello risulti, invece, un saldo a credito dell'armatore, l'importo da considerare è pari alla differenza tra l'ammontare degli assegni per nuclei familiari anticipati ai dipendenti per conto dell'INPS che li rimborserà, e l'importo del credito finale.
Se la ditta beneficiaria del rimborso dovesse essere una società cooperativa ammessa ai benefici della legge 13 marzo 1958, n. 250, che esegue il versamento degli oneri previdenziali INPS a mezzo di un unico modello mensile indicante soltanto il numero dei soci/dipendenti assicurati, che non abbiano tutti effettuato il fermo, in tal caso l'ammontare degli oneri previdenziali da rimborsare (che è del medesimo importo per ciascun assicurato, indipendentemente dalla qualifica rivestita a bordo) è rapportato al numero delle persone per le quali compete, che deve essere attestato dal presidente della cooperativa per ciascuna nave che ha effettuato il fermo.
Il rimborso dei predetti oneri previdenziali ed assistenziali è disposto sulla base di quanto risulta dai modelli dei relativi versamenti.
Non si fa comunque luogo ad ulteriori pagamenti per oneri previdenziali ed assistenziali corrisposti in epoca successiva, anche se oggetto di conguaglio riferiti ai periodi di fermo effettuati dai natanti.
In ogni caso il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali - previsti dal comma 9 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/90 - può essere concesso solo agli armatori dei natanti che abbiano ottemperato a tutte le condizioni richieste per la corresponsione del premio di fermo temporaneo.
Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati:
-  le copie dei D.M./10 e dei versamenti effettuati alla cassa marittima, relativi al periodo di fermo supplementare, di cui si richiede il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, (accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - in bollo -, nella quale si attesti la conformità delle fotocopie agli originali);
-  attestazione dell'autorità marittima dalla quale risulta il fermo supplementare osservato dal natante e l'elenco del personale imbarcato durante il periodo di fermo (in bollo);
-  l'istanza di richiesta di rimborso (in bollo);
-  prospetto riepilogativo relativo all'importo da rimborsare (in bollo).
Il premio non potrà essere in nessun caso concesso a favore delle imprese di pesca che omettano il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei marittimi imbarcati. Resta fermo in questo caso l'obbligo di corresponsione delle indennità previste per i marittimi.
Per quanto attiene la documentazione da presentare si vedano fac-simili nn. 6, 7, 8.
INTERVENTI IN FAVORE DEI COMPONENTI GLI EQUIPAGGI
Destinatari dell'indennità sono i componenti degli equipaggi dei natanti, che hanno effettuato il fermo temporaneo.
Oggetto dell'indennità: L. 60.000 pro die a favore dei marittimi che rimangono imbarcati su tali natanti per tutto il periodo del fermo supplementare, a condizione che abbiano svolto nell'anno solare attività di pesca o attività presso tonnare per almeno 181 giorni.
Il marittimo che abbia osservato il periodo di fermo supplementare, fino ad un massimo di 45 giorni, ed abbia praticato attività di pesca per almeno 181 giorni su natanti iscritti in compartimenti marittimi siciliani, ha diritto ad un'indennità da commisurare in relazione anche al fermo tecnico forfettario di 115 giorni, oltreché ai giorni di fermo supplementare effettivamente praticati.
Presupposto richiesto, in ogni caso, per la corresponsione dell'indennità, è che il marittimo non abbia espletato alcuna attività lavorativa retribuita durante i periodi di fermo supplementare. Nulla comunque è dovuto nel caso di sbarco volontario durante i periodi di fermo supplementare.
Il marittimo che, effettuati 181 giorni di attività di pesca, sbarchi durante il periodo di fermo supplementare a causa di malattia, avrà diritto all'indennità di fermo, per i giorni di effettivo fermo supplementare e per quelli di fermo tecnico forfettario, fissato in 115 giorni.
Nel caso in cui il marittimo contrae matrimonio durante il periodo di fermo, semprecché abbia effettuato 181 giorni di attività di pesca allo stesso, possono essere computati, ai fini della corresponsione dell'indennità, i giorni di effettivo fermo oltre i 115 giorni per licenza matrimoniale, nonché per i 115 giorni di fermo tecnico.
I giorni di assenza dal lavoro per le cause sopradescritte devono essere, debitamente documentati.
Le disposizioni concernenti il computo dell'attività di pesca prescritta per la corresponsione dell'indennità di fermo, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/87, si applicano anche alle istanze relative agli anni anteriori al 1994, così come precisato dal C.G.A.R.S. con il parere n. 727/94 del 15 febbraio 1995.
PROCEDURE PER I MARITTIMI
Anche per i marittimi può essere riconosciuta l'anticipazione dell'indennità, a tal fine, valgono le stesse indicazioni riportate sopra per l'anticipazione dei premi in favore delle ditte armatrici.
All'istanza di anticipazione (modello 5) dovrà essere allegata copia autenticata del libretto di navigazione.
Per avere diritto all'indennità loro spettante, i marittimi dovranno presentare alla capitaneria di porto competente domanda in bollo - con firma autenticata -, indirizzata all'Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca.
Nella domanda dovranno essere indicati:
-  nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed estremi del libretto di navigazione o foglio di ricognizione, nonché la dichiarazione di avere o meno riscosso retribuzioni in denaro o in natura per i giorni di fermo tecnico e supplementare (vedi modello 4).
A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta la sottoelencata documentazione:
1)  dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (vedi modello 4 bis);
2)  fotocopia autenticata del libretto di navigazione o foglio di ricognizione e tesserino d'iscrizione al registro pescatori;
3)  dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente modello 740 (qualora il dichiarante abbia nel corso dell'anno precedente percepito redditi soggetti a tassazione separata, o l'indennità di fermo supplementare, oppure redditi dovuti a prestazioni saltuarie); ovvero modello 101 (nel caso in cui il dichiarante non abbia, nell'anno precedente percepito alcuna indennità di fermo, ma soltanto redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati);
4)  copia del modello 01/M o modello 01/m sost. relativi all'anno di riferimento accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in bollo), nella quale si attesti la conformità delle fotocopie agli originali.
Nel caso in cui il marittimo presenti il modello 740 in sostituzione del modello 101 valgono le stesse modalità di presentazione previste per gli armatori.
Nel caso in cui l'avente diritto non abbia, nel corso dell'anno precedente, percepito alcun reddito dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in bollo) attestante la propria posizione fiscale e una ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in bollo) nella quale l'armatore dichiari che per il trattamento retributivo del marittimo è stato osservato il CCNL e che sono stati effettuati i versamenti dei relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Nel caso in cui il marittimo si sia avvalso delle condizioni di esonero previste dal D.P.R. 29 settembre 1975, n. 600, l'interessato potrà presentare una dichiarazione (modello 104) resa presso l'amministrazione finanziaria, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la natura e l'ammontare dei redditi percepiti nell'anno di riferimento, in base ai quali si attesta di avvalersi del predetto esonero.
SOGGETTI PER I QUALI E' RICHIESTA UNA ULTERIORE PARTICOLARE DOCUMENTAZIONE
Pensionati e ultra sessantenni
Nel caso di marittimi ultrasessantenni (coloro che abbiano compiuto il sessantunesimo anno d'età nell'anno in cui è stato effettuato il fermo), o titolari di pensioni ovvero di soggetti che abbiano superato l'età pensionabile è obbligatoria la presentazione di:
a)  certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da struttura sanitaria pubblica. Nel caso in cui il marittimo, in regola con i requisiti richiesti dalla normativa, purché non sia nelle condizioni di presentare il predetto certificato per sopravvenute cause patologiche di estrema gravità, lo stesso sarà esonerato dalla presentazione del certificato di sana e robusta costituzione. Sarà sufficiente produrre certificato medico comprovante la causa patologica di cui sopra;
b)  fotocopia autenticata del libretto delle pensioni percepite e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale si dichiari la data di concessione, la natura, il tipo ed il numero delle pensioni in godimento.
COMPITI DELLA CAPITANERIA DI PORTO
La capitaneria di porto (o gli uffici dipendenti con giurisdizione territoriale più limitata) sono incaricate:
1)  alla ricezione delle domande;
2)  al ritiro dei documenti per le annotazioni di pertinenza e per gli occorrenti controlli, dei ruoli o licenze o attestazioni provvisorie;
3)  alla trasmissione all'Assessorato degli elenchi dei natanti e dei marittimi, che hanno effettuato il fermo;
4)  a comunicare tempestivamente all'Assessorato regionale ogni caso di sbarco per causa di forza maggiore o per interruzione volontaria del fermo;
5)  al rilascio degli attestati di cui ai modelli 1/ter, 7, allegati alla presente direttiva.
I ruoli di equipaggio e/o le licenze di pesca ed i titoli matricolari personali saranno restituiti dopo il periodo di fermo praticato.
In base alle risultanze dei propri adempimenti le capitanerie di porto faranno conoscere all'Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca - tramite la Camera di commercio competente - gli elementi occorrenti affinché si possa provvedere tempestivamente alle aperture di credito per la corresponsione delle indennità previste, assicurandosi poi (dopo necessari controlli) dell'avvenuto adempimento di tutti obblighi a carico degli armatori e degli equipaggi. Le capitanerie di porto trasmetteranno alle Camere di commercio l'elenco di tutti i natanti che hanno effettuato il fermo temporaneo, indicando il loro tonnellaggio di stazza lorda, il loro anno di costruzione (distinguendo fra natanti con lunghezza superiore o inferiore ai 18 metri fra le perpendicolari), il loro proprietario ed armatore. Dovranno, altresì, trasmettere un elenco nominativo del personale a bordo di ciascun natante al momento del fermo e per tutto il periodo, indicando il numero di matricola, il compartimento d'iscrizione ed il periodo di fermo. Le capitanerie di porto, dopo un accurato controllo, trasmetteranno in tempo utile le istanze, debitamente documentate, alle Camere di commercio indicando lo stato di ogni singola pratica al fine di consentire l'adozione del provvedimento finale di concessione o di rigetto del contributo richiesto.
COMPITI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Le Camere di commercio, sulla scorta di quanto indicato dalle capitanerie di porto competenti, inoltreranno tempestivamente all'Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca la richiesta per l'accreditamento delle somme occorrenti e, successivamente, dopo aver controllato che le istanze e la relativa documentazione sono conformi a quanto prescritto dalla presente circolare e dalle norme vigenti, liquideranno agli aventi diritto le indennità spettanti, rendicontando poi all'Assessorato stesso l'utilizzazione delle somme accreditate come previsto dalle norme vigenti di contabilità di Stato.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, laddove le istanze di contributo presentate, per la corresponsione del premio e delle indennità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 26/87, risultino erronee o incomplete gli enti erogatori provvederanno ad assegnare agli interessati un termine di giorni 30 per la rettifica o l'integrazione delle predette istanze o della documentazione alle stesse connessa o allegata, mettendo in evidenza la pratica. Decorso infruttuosamente il termine, le istanze saranno messe in coda e riesaminate in ordine cronologico, tenendo conto della data di adempimento dell'integrazione da parte dell'interessato.
Le Camere di commercio procederanno alla liquidazione a tutti gli aventi diritto in proporzione alle disponibilità finanziarie.
In caso di emissione di provvedimento di diniego, la camera procederà a notificare l'atto agli interessati (e per conoscenza all'Assessorato) nelle forme previste dalla legge.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 9 del D.P.R. n. 1199/71 (legge ricorso amministrativo) gli enti camerali avranno cura di assegnare espressamente agli interessati, nel dispositivo del provvedimento in questione, il termine di giorni 30 per l'eventuale proposizione di ricorso gerarchico (in bollo) a questo Assessorato avverso il provvedimento di diniego.
SANZIONI
Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nella presente circolare, sarà assoggettato alle sanzioni previste dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 e dall'art. 12 della legge regionale n. 25/90 con la pena accessoria della perdita del contributo in parte erogato.
Il mancato rispetto del CCNL e del pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali comporta la decadenza del premio di cui all'art. 14 per l'armatore.
Si rappresenta al riguardo che l'esame delle istanze dei marittimi per l'accertamento di quanto sopra deve avvenire contestualmente a quelle presentate dagli armatori.
(fac-simile 1)
All'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato
e della pesca
Gruppo pesca
PALERMO
tramite la Capitaneria di porto
di    

OGGETTO: Domanda di liquidazione del premio previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 26/87, modificato dall'art. 5, legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.
Il sottoscritto   nato 
a   il
codice fiscale   residente nel territorio della 
Regione siciliana da almeno 3 anni nella qualità di    
della   con sede in  
via   iscritta al n. parte  

del registro delle imprese di pesca della Capitaneria di porto di
  , armatore e/o proprietario 
del   motopesca iscritto al 
n.   dei R.N.M. e G. di avente 
T.S.L.   e lunghezza superiore/inferiore a mt. 18 alle 
perpendicolari costruito nell'anno   , munito di licenza / o 

attestazione provvisoria di pesca.

Premesso

-  che il motopesca su indicato durante l'anno 199........ ha osservato un fermo tecnico forfettario di 115 giorni e un fermo supplementare di 45 giorni
dal   al  
dal   al  
dal   al  

-  che durante l'anno 199....... il natante ha esercitato l'attività di pesca per almeno 120 giorni;
-  che ha o non ha chiesto e/o percepito l'anticipazione dell'indennità per il fermo supplementare pari L.  


Chiede

la liquidazione ovvero la liquidazione del saldo dell'indennità prevista dall'art. 14 della legge regionale n. 26/87 modificato dall'art. 5 legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.
Alla domanda allega:
1)  attestato rilasciato dall'autorità marittima di cui al mod. 1/ter relativo all'effettuazione del fermo osservato dai marittimi e dal natante;
2)  fotocopia autenticata del ruolo/ruolino di equipaggio limitatamente al 1997;
3)  fotocopia autenticata della licenza/attestazione provvisoria di pesca;
4)  fotocopia autenticata del certificato di annotazioni di sicurezza per le unità da 3 a 25 T.S.L. o certificato di annotazioni e certificato di idoneità o navigabilità per i natanti di tonnellaggio superiore ai 25 T.S.L.;
5)  dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente: mod. 740 G o 750 o mod. 760 a seconda di che trattasi di impresa individuale o societaria, nonché del mod. 770. Il mod. 770 deve essere presentato in quanto sostituto di imposta;
6)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante quanto sotto riportato (mod. 1/bis):
-  il periodo di fermo effettuato;
-  di essere residente nel territorio della Regione siciliana da almeno tre anni;
-  di applicare integralmente, nei confronti del personale marittimo dipendente, il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL (art. 29, legge regionale n. 26/87), e di adempiere a tutti i conseguenti obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
-  il rispetto dell'imbarco dei marittimi così come previsto dalla tabella d'armamento;
-  l'effettivo svolgimento dell'attività di pesca degli armatori e dei parenti di primo grado imbarcati che abbiano fatto richiesta di contributo di cui all'art. 14,legge regionale n. 26/87.
   

Con osservanza

(firma da autenticare)

 
 

(fac simile 1/bis)
  in bollo 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

(Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecento   il giorno del 
mese di   nella casa comunale. 
Avanti a me funzionario delegato dal sindaco è comparso: il sig.   nato a  
il   abitante a  
in via   n. , che, ammonito, 

sulle pene stabilite dall'art. 496 del codice penale per le mendaci dichiarazioni, dichiara quanto appresso:
-  che il M/P   iscritto  
al n.   delle matricole/dei RR.NN.MM. e GG. della  
capitaneria di porto di   di cui il sottoscritto 

è armatore, durante l'anno 1997 ha osservato attività di pesca per almeno 120 giorni e un fermo supplementare di 45 giorni, oltre un periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni;
-  di essere residente nel territorio della Regione siciliana da almeno tre anni;
-  di applicare integralmente nei confronti del personale marittimo dipendente, il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL (art. 29 della legge regionale n. 26/87), e di adempiere a tutti i conseguenti obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
-  di avere rispettato nell'anno  quanto previsto nella 
tabella d'armamento relativamente all'imbarco dei marittimi sul natante   iscritto al delle matricole/dei RR.NN.MM. e GG. della 
capitaneria di porto di  
-  i marittimi imbarcati sul M/P   , che 

hanno fatto richiesta di indennità di cui all'art. 14, legge regionale n. 26/87 non sono parenti o affini di primo grado o coniuge del sottoscritto;

oppure

-  i marittimi imbarcati sul M/P  

che hanno fatto richiesta di indennità di cui all'art. 14, legge regionale n. 26/87, svolgono effettivamente l'attività di pesca e sono parenti o affini di primo grado del sottoscritto:
  (cognome e nome) (relazione di parentela) 
           
           
           
           

Il dichiarante

 
 
Sottoscritto in mia presenza, previo accertamento dell'identità personale del dichiarante che mi ha esibito    
   

ai sensi della citata legge.
Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi per i quali la legge prescrive il bollo.
Il funzionario delegato dal sindaco

 
 

(Allegato 1/ter)
(Art. 14, legge regionale n. 26/87 e succ. agg.)

ATTESTATO A.M.

Vista l'istanza presentata dal sig.    
nato a   il ................................................... 
e residente a   in via ................................................... 
n. ................ codice fiscale   armatore del 
M/P   denominato  
  volta a beneficiare dei 

provvedimenti nel settore della pesca di cui alla legge regionale n. 26/87, art. 14, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i registri delle matricole/navi minori e galleggianti;
Visto il certificato di iscrizione nei registri delle imprese da pesca n.   relativo al M/.......... 
  iscritto al n. ......................... di  
T.S.L.   costruito nell'anno .....................; 
Vista la licenza o permesso di pesca n.   valida dal 
  che autorizza i seguenti attrezzi di pesca

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si precisa che il tipo di pesca esercitato in via prevalente è
 
Vista la licenza di navigazione n. ................. del  
Visto il ruolo/ruolino equipaggio n. ................ serie    

rilasciato il ............................................................;
Visto il certificato annotazioni di sicurezza n.  valido dal  

................................................................ al ................................................................;
Visto il certificato di navigazione o idoneità n.  valido dal ................................................................ al ................................................................; 

Risultato tutto ciò in regola con le vigenti disposizioni in materia

Si attesta

- che il natante su indicato, nell'anno 1997 ha effettuato il/i periodo/i di fermo supplementare
dal   al  
dal   al  
dal   al  

-  che nei suesposti periodi sul natante risultano imbarcati rispettivamente i seguenti marittimi:

  N. Cognome e nome n. di Data Data 
          matricola di imbarco di sbarco 


   
   
       
   


Si attesta* infine che il natante ha una stazza internazionale pari a GT   e lunghezza tra le perpendicolari  

di mt...........................**


 *  Solo per i natanti cui lunghezza tra le perpendicolari supera 24 mt.
**  Misurata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2930/86 e successive modifiche.
Il comandante

 
 

(fac-simile 3)
All'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato
e della pesca
Gruppo pesca
PALERMO
tramite la Capitaneria di porto
di    

OGGETTO: Domanda di anticipazione del premio previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 26/87, e successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto   nato a 
  il  
codice fiscale   residente  
nel territorio della Regione Siciliana da almeno tre anni nella qualità di   della  
con sede in   via  
n. .............. iscritta al n.   parte  
del registro delle imprese di pesca    
della capitaneria di porto di   ,  
armatore o proprietario del motopesca    
iscritto al n. ................ dei RR.NN.MM e GG. di    
avente T.S.L.   e lunghezza superiore/inferiore a  
mt. 18 alle perpendicolari costruito nell'anno   , munito di  

licenza/o attestazione provvisoria di pesca,

Premesso

-  di avere depositato presso la capitaneria di porto di    

per le annotazioni di pertinenza, il ruolo/ruolino di equipaggio e licenza/attestazione provvisoria di pesca per l'effettuazione del fermo supplementare di 45 giorni previsto dalla succitata legge;
-  di essere a conoscenza di dover impegnarsi a esercitare con il natante suddetto attività di pesca per almeno 120 giorni e ad osservare un fermo tecnico forfettario di 115 gg. durante l'anno 199............

Chiede

La liquidazione, a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 50% dell'indennità prevista dall'art. 14, legge regionale n. 26/87 modificata ed integrata dall'art. 5, legge regionale n. 25/90.
Il sottoscritto, inoltre, sotto la propria responsabilità civile e penale,

Dichiara

-  di essere a conoscenza di dovere restituire quanto percepito a titolo di anticipo sull'indennità di fermo, qualora per qualsiasi causa, venisse meno il titolo dell'indennità in parola;
-  di applicare integralmente, nei confronti del personale dipendente, il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL (art. 29, legge regionale n. 26/87)
   

Con osservanza

(firma autenticata)

 
 

(fac-simile 4)
All'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato
e della pesca
Gruppo pesca
PALERMO
tramite la Capitaneria di porto
di    

OGGETTO: Indennità prevista dall'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, modificato dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.
Il sottoscritto   nato a 
  il  
e residente in via   n.  
C.F.   titolare del libretto di navigazione/foglio 
di ricognizione   imbarcato sul 
M/P   iscritto al n. ........................ 

delle matricole dei R.N.M. e GG. della Capitaneria di Porto di
   


Dichiara

-  di avere effettuato nell'anno 1997 un numero di giornate lavorative non inferiori a 181;
-  di avere effettuato un fermo supplementare di   giorni 
non coincidente con il fermo tecnico, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 26/87, sul M/P   iscritto 
al n.   delle matricole dei R.N.M. e GG. della capitaneria di 
porto di   il cui armatore ha aderito al fermo 

di cui trattasi;
-  di non avere espletato attività retributiva sotto qualsiasi forma durante i periodi per i quali si chiede l'indennità;
-  di avere o non avere chiesto e/o percepito l'anticipazione dell'indennità per il fermo pari a L.  
-  di avere osservato gli impegni assunti con la istanza di anticipazione presentata presso    

in data .............................................................

Chiede

-  la liquidazione del saldo dell'indennità prevista dall'art. 14 della legge regionale 27 maggio 87, n. 26, nella misura prevista dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.
A corredo della istanza allega:
a)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ved. fac-simile 4/bis);
b)  fotocopia autenticata del libretto di navigazione o foglio di ricognizione e tesserino di iscrizione al registro pescatori:
c)  dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente risultante dal mod. 740 e/o 101;
d)  dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e copia mod. 01/M o 01/M sost.
   

Con osservanza

(firma da autenticare)

 
 

(fac-simile 4/bis)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecento   il giorno del 
mese di   nella casa comunale. 
Avanti a me funzionario delegato dal sindaco è comparso: il sig.   nato a  
il   abitante a  
in via   n. , ammonito, sulle pene stabilite dall'art. 496 del codice penale per le mendaci dichiarazioni, dichiara quanto appresso: 

-  di avere effettuato nell'anno 1997 un numero di giornate lavorative non inferiore a 181;
-  di avere effettuato un fermo supplementare di   giorni, 
non coincidente con il fermo tecnico, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 26/87, sul M/P   iscritto al 
n.   delle matricole dei R.N.M. e GG. della capitaneria di  
porto di   il cui armatore ha aderito al fermo  

di cui trattasi:
dal   al
dal   al
dal   al

-  di non avere espletato attività retributiva sotto qualsiasi forma durante i periodi per i quali si chiede il fermo.
Il dichiarante

 
 
Sottoscritto in mia presenza, previo accertamento dell'identità personale del dichiarante che mi ha esibito    
   

ai sensi della citata legge.
Si rilascia, a richiesta di parte, per gli usi per i quali la legge prescrive il bollo.
Il funzionario delegato dal sindaco

 
 

(fac-simile 5)
All'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato
e della pesca
Gruppo pesca
PALERMO
tramite la Capitaneria di porto
di    

OGGETTO: Domanda di anticipazione del premio previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 26/87, e successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto   nato a 
  il  
e residente in via   n.  
C.F.   titolare del libretto di navigazione/foglio 
di ricognizione   imbarcato sul 
M/P   iscritto al n. ........................ 

delle matricole dei RR.NN.MM. e GG. della capitaneria di porto di
   


Dichiara

-  di avere effettuato / di essere a conoscenza di dover impegnarsi ad effettuare nell'anno   un numero di giornate 

lavorative non inferiore a 181;
-  di avere effettuato un fermo supplementare di 45 giorni, non coincidente con il fermo tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale n. 26/87;
-  di non avere espletato e di impegnarsi a non espletare attività retributiva sotto qualsiasi forma durante i periodi per i quali si chiede l'indennità.

Chiede

-  la liquidazione fino ad un massimo del 50% dell'indennità prevista dall'art. 14 legge regionale n. 26/87 modificata e integrata dall'art. 5, legge regionale n. 25/90.

Dichiara

- di essere a conoscenza di dovere restituire quanto percepito in accoglimento della presente istanza qualora non dovesse osservare gli impegni assunti.
A corredo della domanda allega:
- fotocopia autenticata del libretto di navigazione relativo all'anno ...............................
   

Con osservanza

(firma autenticata)

 
 

(fac-simile 6)
All'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato
e della pesca
Gruppo pesca
PALERMO
tramite la Camera di commercio
di    

OGGETTO: Domanda di rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, di cui al comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.
Il sottoscritto   nato a 
  il  
nella qualità di rappresentante legale della società    
con sede in   in via
codice fiscale   , iscritta al n.  
- parte   del registro delle imprese di pesca della  
capitaneria di porto di   , armatore 
del M/P  , iscritto al n.  
delle matricole/RR.NN.MM e GG. della predetta capitaneria di porto, avente T.S.L.   e una lunghezza inferiore/superiore a 
mt. 18 alle perpendicolari, costruito nell'anno   , munito 

di licenza di pesca o attestazione provvisoria di pesca, la cui sede trovasi da almeno tre anni nel territorio della Regione siciliana,

Premesso

che il predetto motopesca ha effettuato il fermo temporaneo, di cui all'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 durante il periodo dal   al


Chiede

la corresponsione del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali per L.   pari a 45 gg. su 60 dei contributi 
versati all'INPS per i mesi di  

A corredo della domanda, allega:
1)  prospetto dimostrativo dei contributi di cui si chiede il rimborso, (sottoscritto dall'armatore e con firma autenticata);
2) attestazione dell'autorità marittima dalla quale risulta:
a) il fermo supplementare del natante per 45 giorni;
b)  l'elenco del personale imbarcato durante il/i periodo/i di fermo supplementare ;
3)  fotocopia autenticata delle denunce DM relative ai mesi di
  con relative copie dei 

bollettini di versamento;
4)  fotocopia autenticata modelli cassa marittima meridionali, con relativa copia dei bollettini di versamento;

Dichiara

1)  di essere a conoscenza di dover restituire a favore dell'ente erogante quanto illegittimamente percepito;
2)  che il personale imbarcato sul predetto motopesca non supera la tabella di armamento prescritta per lo stesso per il sistema di pesca praticato;
3)  di applicare integralmente, nei confronti del personale dipendente, il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, nonché di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione o di una delle accuse ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;
4)  di avere o non avere percepito il premio per fermo supplementare relativo all'anno 1997 pari a L.  
   

Con osservanza

(firma da autenticare)

 
 

(fac-simile 7)
(Art. 5, comma 9, legge regionale n. 25/90)

ATTESTATO A.M.

Vista l'istanza presentata dal sig.    
nato a   il ................................................... 
e residente a   in via ................................................... 
codice fiscale   armatore del M./ ......... 
denominato   volta a beneficiare dei 

provvedimenti nel settore della pesca di cui alla legge regionale n. 25/90, art. 5, comma 9;
Visti i registri delle matricole/navi minori e galleggianti;
Visto il certificato di iscrizione nei registri delle imprese da pesca n.   relativo al M/.......... 
  iscritto al n. ......................... di  
T.S.L.   costruito nell'anno .....................; 
Vista la licenza o permesso di pesca n.   valida dal 
  che autorizza i seguenti attrezzi di pesca

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si precisa che il tipo di pesca esercitato in via prevalente è
 
Vista la licenza di navigazione n. ................. del  
Visto il ruolo/ruolino di equipaggio n. ................ serie    

rilasciato il ............................................................;
Visto il certificato annotazioni di sicurezza n.  valido dal  

................................................................ al ................................................................;
Visto il certificato di navigabilità o idoneità n.  valido dal ................................................................ al ................................................................; 

Risultato tutto ciò in regola con le vigenti disposizioni in materia

Si attesta

- che il natante su indicato, nell'anno 1997 ha effettuato il/i periodo/i di fermo supplementare
dal   al  
dal   al  
dal   al  

-  che nei suesposti periodi sul natante risultano imbarcati rispettivamente i seguenti marittimi:

  N. Cognome e nome n. di Data Data 
          matricola di imbarco di sbarco 


   
   
       
       
   
   


Il comandante

 
 


(fac-simile 8)
ART. 5, COMMA 9, LEGGE REGIONALE. N.25/90

Ditta    
M/P       N. matr.  

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NEL PERIODO DI FERMO SUPPLEMENTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/90 PER L'ANNO ............
DENUNCE CONTRIBUTI PRESENTATE NEL MESE DI ................................................


  A B C
  1 CONTRIBUTI I.N.P.S. DM quadro C rigo 33 
  2 QUOTE A CARICO DEL LAVORATORE 
  3 SGRAVI EX LEGGE N. 1089/68 DM quadro D RIGO 45 
  4 FISCALIZZAZIONE EX D.L. 129/90 
  5 CONTRIBUTI I.N.P.S. VERSATI rigo 1, 2, 3 e 4 


  6 CONTRIBUTI C.M.S. 
  7 FISCALIZZAZIONE 
  8 CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE 
  9 CONTRIBUTI C.M.S. VERSATI rigo 6, rigo 7 e 8 


  10 TOTALE CONTRIBUTI A CARICO ARMATORE 

somma rigo 5 e 9
  11 SOMMA GIORNALIERA DA RIMBORSARE 

rigo 10: 30 - 31 gg.
  12 GIORNI DI F.SUPP. EFFETTUATI 

NEL MESE DI RIFERIMENTO
  13 CONTRIBUTI DA RIMBORSARE rigo 11 x 12 
  14 NR. DIPENDENTI OCCUPATI INSERITI NEL DM/10 
  15 NR. DIPENDENTI DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO 
  16 CONTRIBUTI DA RIMBORSARE rigo 13: rigo 14 x rigo 15 


  17 TOTALE CONTRIBUTI DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO SOMMA A + B + C + D 


Si dichiara che i dati sopra riportati sono conformi alle denunce DM/10/2 - 89 presentate all'I.N.P.S. sede di    

ed ai prospetti di contributi presentati alla Cassa marittimi meridionali di Napoli, allegati.
   

L'armatore

 
 

(98.4.135)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Acicatena al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 95948 del 12 novembre 1991, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Acicatena;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Acicatena al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 24.362 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre istituire la 5ª e 6ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 23 gennaio 1997, 30 ottobre 1997 e 19 novembre 1997 dal comune di Acicatena, secondo il quale occorre confermare la allocazione della 4ª sede farmaceutica urbana vacante nella zona San Luca ed allocare le istituende 5ª e 6ª sedi farmaceutiche rispettivamente nelle zone San Nicolò e Vampolieri, perché maggiormente interessate dal fenomeno di espansione urbanistica e di incremento demografico;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, con nota n. 7675 del 4 dicembre 1997;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Acicatena;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Acicatena al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Acicatena (provincia di Catania):
a)  popolazione: abitanti n. 24.362;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 4;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 6.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede - Piano Umberto
-  titolare dott.ssa Ferlito Maria, piazza Umberto n. 33;
-  confini - A nord ed ovest: via Tavolone inclusa, via S. Giacomo esclusa, via Turi D'Agostino esclusa, via Francesco Strano inclusa, via Dante Alighieri inclusa, via Bellini inclusa, piazza San Candido inclusa, via Guglielmino esclusa, via Esperanto esclusa. Ad est: comune di Acireale. A sud: via Giglio inclusa, via Santa Maria del Sangue inclusa, via delle Olimpiadi inclusa, via Consolazione esclusa, via IV Novembre inclusa, via Prima inclusa, via Don Alfonzo inclusa, via Tropea inclusa, via Badia inclusa;
2ª sede - Piano San Filippo
-  titolare dott.ssa Fallico C. Anna, Aci San Filippo, Piano S. Filippo n. 5;
-  confini - A nord: via Pavone esclusa, via Stocchi esclusa, via Gannelli esclusa. Ad ovest: comune di Valverde. Ad est: comune di Acireale. A sud: via Scigliano inclusa, via S. Ten. Barbagallo inclusa, via Zio Martino inclusa, via Reitana inclusa;
3ª sede - IV Novembre
-  titolare dott.ssa Leone Vincenza, via IV Novembre n. 133;
-  confini - A nord: via Giglio esclusa, via Santa Maria del Sangue esclusa, via delle Olimpiadi esclusa, via Consolazione inclusa, via IV Novembre esclusa, via Prima esclusa, via Don Alfonzo esclusa, via Tropea esclusa, via Badia esclusa. Ad ovest: comune di Aci S. Antonio. Ad est: comune di Acireale. A sud: via Mazzaglia inclusa, via Pavone inclusa, via Stocchi inclusa, via Gannelli inclusa;
4ª sede - Santa Lucia (vacante)
-  confini - A nord: comune di Aci S. Antonio e comune di Acireale. A sud: via Rifiano inclusa, via Esperanto inclusa, via F. Guglielmino inclusa, via Europa inclusa, via Dante Alighieri esclusa, via F. Strano esclusa, via Turi D'Agostino inclusa, via S. Giacomo inclusa. Ad est: comune di Acireale. Ad ovest: comune di Aci S. Antonio;
5ª sede - San Nicolò (di nuova istituzione)
-  confini - A nord: via Scigliano esclusa, via S. Ten. Barbagallo esclusa, via Zio Martino esclusa, via Reitana esclusa. Ad ovest: comune di Valverde. A sud: comune di Acicastello. Ad est: via Oliva San Mauro inclusa, via Nova esclusa;
6ª sede - Vampolieri (di nuova istituzione)
-  confini - A nord: via Reitana esclusa. Ad ovest: via Oliva San Mauro esclusa, via Nova inclusa. A sud: comune di Acicastello. Ad est: comune di Acireale.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Acicatena per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.3.74)
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DECRETO 30 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Randazzo al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 83481 del 23 luglio 1990, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Randazzo;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Randazzo al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 11.680 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 22 ottobre 1997 e 19 novembre 1997 dal comune di Randazzo, secondo il quale occorre assegnare una propria circoscrizione a ciascuna delle due farmacie esercenti nel territorio comunale rideterminando la vigente pianta organica;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, con nota n. 7673 del 4 dicembre 1997;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Randazzo;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Randazzo al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Randazzo:
a)  popolazione: abitanti n. 11.680;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 2.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dott.ssa Silvana Catalano, corso Umberto n. 63/65;
-  S.S. 116, bivio Cerda, via G. Bonaventura, via dei Romano, piazza Rabatà, via dei Romano, piazza Ferdinando Basile, via Gaetano Basile, via Archimede (ex) ferrovia Circumetnea, tutte escluse ed attribuite alla seconda sede;
2ª sede
-  titolari dott. Sparta G. A. e Sparta G. M. Grazia s.n.c., via C. A. Dalla Chiesa n. 9.
Le stesse vie indicate per la prima sede tutte incluse.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Randazzo per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.3.73)
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DECRETO 30 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Taormina al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 63428 del 22 luglio 1987, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Taormina;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati ISTAT sulla popolazione residente nel comune di Taormina al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 10.537 abitanti;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 1 ottobre 1997 e 27 ottobre 1997, secondo cui non sussistono le condizioni di ruralità della sede farmaceutica di cui è titolare la dott.ssa Cacopardo Anna Maria ubicata nella frazione Trappitello, in quanto il numero degli abitanti ivi residenti risulta eccedente il parametro proporzionale della popolazione previsto dalla legge, atteso che la stessa risulta di fatto adiacente, senza discontinuità di abitato, con il comune di Giardini Naxos;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi, ai sensi della legge regionale n. 10/91 e legge n. 362/91, in data 1 ottobre 1997 e 27 ottobre 1997 dal comune di Taormina in ordine alla richiesta di istituzione di una farmacia succursale stagionale in località Mazzarò per assicurare il servizio farmaceutico alla popolazione ivi residente e fluttuante nel periodo estivo ed alla proposta di rideterminazione della vigente pianta organica al fine di assegnare una sede propria alle farmacie esistenti;
Vista la nota prot. n. 9786 del 9 ottobre 1997 dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo del comune di Taormina;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con nota n. 5696 del 22 novembre 1997;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Taormina;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Taormina al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Taormina:
a)  popolazione: abitanti n. 10.537;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 3;
c)  farmacia succursale stagionale: n. 1 di nuova istituzione.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dott. Francesco Ragusa, piazza Duomo
n. 9;
-  territorio del comune e parte dell'abitato del capoluogo che restano a sud della linea che segue: via Madonna delle Grazie, via Roma, via Don Bosco fino alla Circonvallazione, via Circonvallazione fino all'arco dei Cappuccini, via Cappuccini, via Dietro Cappuccini, Salita Branco, via L. Da Vinci fino al confine con il comune di Castelmola;
2ª sede
-  titolare dott. Antonino Ferraù, piazza IX Aprile;
-  territorio del comune e parte dell'abitato del capoluogo che restano a nord dei limiti della prima sede sopraindicati con esclusione delle strade;
3ª sede
-  titolare dott.ssa Anna Maria Cacopardo, via Nazionale n. 311;
-  frazione di Trappitello entro i limiti dell'abitato: da via ex Nazionale, Chianchitta esclusa dal confine sud con il comune di Calatabiano e dal fiume Alcantara fino al torrente Santa Venera, risale quest'ultimo fino al confine est del comune di Giardini Naxos, segue detto confine a nord fino al torrente San Giovanni, il cui alveo segna il confine con la prima sede farmaceutica proseguendo il percorso fino al confine con il comune di Castelmola. Ad ovest confina con i comuni di Gaggi e Castiglione di Sicilia;
4ª sede
-  nuova istituzione di una farmacia succursale stagionale in località Mazzarò.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Taormina per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.3.71)
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DECRETO 30 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Villabate al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 6927 del 14 luglio 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1989 la pianta organica delle farmacie del comune di Villabate;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Villabate al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 17.037 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1963 in base ai quali occorre istituire la 4ª sede farmaceutica urbana;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 29 gennaio 1997, 8 ottobre 1997, 15 ottobre 1997, 23 ottobre 1997, 29 ottobre 1997 e 5 novembre 1997 dal comune di Villabate (provincia di Palermo), secondo il quale occorre allocare la istituenda 4ª sede farmaceutica urbana nella zona a nord del territorio comunale a valle della "scorrimento veloce" Palermo-Agrigento perché maggiormente interessata dal fenomeno di espansione urbanistico e priva di servizio farmaceutico;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, con nota n. 3902 del 28 novembre 1997;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Villabate;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Villabate al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Villabate (provincia di Palermo):
a)  popolazione: abitanti n. 17.037;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 3;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 4.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dott. Ganguzza Giuseppe, corso V. Emanuele n. 236;
-  via Matteotti inclusa ambo i lati, da fondo Vitale a piazza Figurella; limite sud dello scorrimento veloce PA-AG, da piazza Figurella al prolungamento di via A. Moro; attraversamento di via G. Cesare seguendo il limite della zona censuaria n. 4; limite ovest di Ten. Morici (via Morici di competenza della farmacia n. 2) da via Pirandello a piazza della Regione; limite sud di piazza della Regione (piazza della Regione di competenza della farmacia n. 2); via Roma inclusa ambo i lati; viale Europa inclusa ambo i lati, da via Roma a piazza Capitano Ganguzza; via della Rinascita inclusa ambo i lati; lato nord della Circonvallazione a monte dell'abitato fino alle vasche idriche (Circonvallazione a monte di competenza della farmacia n. 3); limite occidentale del territorio comunale, dalle vasche idriche fino a fondo Vitale e via Matteotti;
2ª sede
-  titolare dott.ssa Rizzo Ester, corso V. Emanuele n. 516;
-  limite sud dello scorrimento veloce PA-AG, dal prolungamento di via A. Moro fino al limite est del territorio comunale; via Faraona inclusa ambo i lati, dallo scorrimento veloce PA-AG fino all'intersezione con corso V. Emanuele; corso V. Emanuele incluso ambo i lati fino all'intersezione con viale Europa; limite nord di viale Europa fino all'intersezione con via Roma (tratto di viale Europa di pertinenza della farmacia n. 3); limite est di via Roma (via Roma di pertinenza della farmacia n. 1) fino a piazza della Regione; limite sud di piazza della Regione; lato ovest di via Ten. Morici; via Pirandello lato sud; seguendo il limite della sezione censuaria n. 4 fino all'intersezione del prolungamento di via A. Moro con il lato sud dello scorrimento veloce PA-AG;
3ª sede
-  titolare dott. Liotta Francesco, viale Europa n. 151/C;
-  lato nord della Circonvallazione a monte dell'abitato, dalle vasche idriche fino a via della Rinascita; lato est di via della Rinascita fino a piazza Capitano Ganguzza; lato nord di viale Europa da piazza Capitano Ganguzza fino all'intersezione con corso Vittorio Emanuele; via Cristoforo Colombo inclusa ambo i lati; limite comunale sud-ovest del territorio comunale, da via C. Colombo fino alle vasche idriche della Circonvallazione a monte dell'abitato;
4ª sede (urbana, di nuova istituzione)
-  limite est del territorio comunale, dallo scorrimento veloce PA-AG fino alla S.S. 113; S.S. 113 fino al ristorante "Sir Jon" inclusa ambo i lati; limite nord-ovest del territorio comunale, dal ristorante "Sir Jon" fino a via Catalano Fonduta; via Catalano Fonduta inclusa ambo i lati, fino a via La Rosa; via La Rosa inclusa ambo i lati fino all'intersezione con la ex S.S. 121, ex S.S. 121 inclusa ambo i lati fino a piazza Figurella; limite sud dello scorrimento veloce PA-AG, da piazza Figurella fino al limite est del territorio comunale.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Villabate per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.3.76)
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DECRETO 31 dicembre 1997.
Modifica del decreto 4 giugno 1997, concernente zone carenti di medici di medicina generale al 1° semestre 1996.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 314/90;
Visto il proprio decreto n. 22351 del 4 giugno 1997, con il quale si è provveduto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 14 giugno 1997 dell'elenco delle zone carenti di medicina generale relative al 1° semestre 1996;
Vista la nota prot. n. 29218 del 12 novembre 1997, con la quale l'Azienda USL n. 8 di Siracusa, a modifica di quanto precedentemente segnalato, ha comunicato che con delibera n. 5838 del 23 ottobre 1997 è stata rilevata l'inesistenza della zona carente di medicina generale per il 1° semestre 1996 nel comune di Solarino;
Ritenuto di dovere provvedere;

Decreta:


Articolo unico

Fermo quant'altro disposto con il decreto del 4 giugno 1997, in premessa citato, non sussistono zone carenti di medicina generale relative al 1° semestre 1996 nell'ambito territoriale del comune di Solarino dell'Azienda USL n. 8 di Siracusa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.3.49)
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DECRETO 13 gennaio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Troina al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 10932 del 13 maggio 1994, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1991 la pianta organica delle farmacie del comune di Troina;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che, in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione, ad esse, delle farmacie;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Troina al 31 dicembre 1995, pari a 10.489 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996, in base ai quali una sede farmaceutica, giusta art. 2 della legge n. 362/91, risulta come soprannumeraria, ai sensi dell'art. 380, II comma, perché eccedente i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 475/68 e successive modificazioni;
Vista la richiesta del 23 giugno 1992, avanzata da 1.533 cittadini, residenti nella frazione Macello Mulini a Vento, tendenti ad ottenere, in detta zona, il trasferimento di un esercizio farmaceutico dei tre esercenti in Troina;
Viste le reiterate istanze degli stessi cittadini di cui sopra del 3 febbraio 1993, 11 febbraio 1993, 4 giugno 1994;
Vista l'istanza del 12 ottobre 1992, avanzata dalla dott.ssa Giucastro Giuseppina, titolare dell'omonima farmacia del comune di Troina, con la quale la stessa manifesta la propria disponibilità a trasferire il proprio esercizio, nella zona Macello Mulini a Vento;
Viste le reiterate istanze della stessa dott.ssa Giucastro Giuseppina, del 5 novembre 1992, 9 novembre 1992, 20 novembre 1992, 23 giugno 1993, 13 giugno 1994, 12 ottobre 1994, 26 ottobre 1994, 4 novembre 1995, 19 gennaio 1996, 24 aprile 1996, 17 ottobre 1996 e 31 ottobre 1997;
Vista la nota assessoriale prot. n. 3.03.0573 del 22 maggio 1993, con la quale viene chiesto ai farmacisti titolari del comune di Troina, dott. Cutore Francesco, Giucastro Giuseppina e Scollo Antonino, di manifestare la propria disponibilità ad un eventuale trasferimento, del proprio esercizio farmaceutico, nella zona di nuova espansione urbanistica Macello Mulini a Vento;
Vista l'istanza avanzata dal dott. Cutore Francesco, con il quale lo stesso rimanda la propria valutazione ad un eventuale trasferimento del proprio esercizio nella zona Macello Mulini a Vento, dopo avere avuto conoscenza delle nuove delimitazioni farmaceutiche, pur rappresentando che il presupposto di fatto che possa farsi luogo al provvedimento di decentramento, è che siano state accertate necessità farmaceutiche della popolazione residente verificatesi di seguito allo spostamento della popolazione;
Vista la nota assessoriale n. 3.03.02755 del 18 agosto 1994, con la quale, nell'evidenziare che la zona Macello Mulini a Vento non apparteneva ad alcuna delle tre sedi farmaceutiche, secondo la vigente pianta organica, veniva espressamente fatta richiesta al comune di Troina di attestare la necessità o meno di un potenziamento del servizio farmaceutico nella zona citata e, nel contempo, inoltrare un progetto di revisione che individuasse zone carenti di servizio farmaceutico e valutare se un eventuale decentramento di sedi potesse soddisfare l'assistenza;
Vista la nota prot. n. 10.541 del 30 settembre 1994, con la quale il comune di Troina descrive le circoscrizioni delle tre sedi farmaceutiche, le zone di nuovo insediamento abitativo e suggerisce l'opportunità di una nuova e più equa delimitazione delle sedi farmaceutiche, al fine di offrire una migliore qualità del servizio a tutta la cittadinanza;
Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Troina, n. 646 del 31 dicembre 1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene proposta una nuova rideterminazione della pianta organica delle farmacie, predisposta in funzione delle esigenze degli abitanti, giusta petizione, con la quale 1.533 cittadini hanno chiesto il trasferimento di una delle tre farmacie esistenti nella nuova zona Macello Mulini a Vento;
Vista la nota del 18 febbraio 1995, con la quale il dott. Cutore Francesco trasmette una petizione di 565 abitanti miranti ad ottenere il mantenimento della vigente pianta organica;
Visto il verbale di conferenza dei servizi, ai sensi della legge regionale n. 10/91, con gli organi ed enti istituzionalmente preposti, dell'8 agosto 1995, con il quale, al fine di valutare la richiesta dei cittadini residenti nella zona Macello Mulini a Vento, viene avviato lo studio per la revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Troina;
Visti i successivi verbali delle conferenze dei servizi del 7 dicembre 1995, 15 dicembre 1995, 4 luglio 1996, 19 dicembre 1996, 17 novembre 1997 e 11 dicembre 1997;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986 ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si sono realizzati i presupposti indipendentemente dalla determinazione degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi dell'11 dicembre 1997 dal comune di Troina, secondo il quale occorre includere la zona di espansione urbanistica, carente di servizio farmaceutico, denominata Macello Mulini a Vento, all'interno della circoscrizione di pertinenza della III sede farmaceutica, onde soddisfare le esigenze dell'assistenza in detta zona, così come determinato, sin dal 31 dicembre 1994, con deliberazione di giunta municipale n. 646, priva di opposizioni e munita del visto tutorio della Co.Re.Co. di Enna con decisione n. 2132 del 21 febbraio 1995, prot. n. 1544;
Acquisito il parere favorevole in sede di conferenza dei servizi del 9 dicembre 1997, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91, dell'ordine provinciale dei farmacisti e dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna;
Considerato, altresì, che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Ritenuto di potere rideterminare la nuova pianta organica delle farmacie del comune di Troina fino al 31 dicembre 1995;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Troina:
a)  popolazione: abitanti n. 10.489;
b)  sedi farmaceutiche urbane esistenti: n. 3;
c)  sedi farmaceutiche urbane spettanti: n. 2;
d)  sedi farmaceutiche soprannumerarie: n. 1.
Delimitazioni delle sedi farmaceutiche:
1ª sede urbana
-  titolare dott. Cutore Francesco, via S. Silvestro
n. 3;
-  via Enrico Berlinguer esclusa dall'incrocio con la strada provinciale Gagliano-Agira fino all'incrocio con via Aldo Moro ed il quadrivio via A. Moro, corso Campania, via Nazionale; corso Campania incluso dal predetto quadrivio fino all'incrocio con via De Nasca, via De Nasca inclusa, continua per via Nociare inclusa, via San Domenico inclusa, via Schifani inclusa, via Roma inclusa, piazza Conte Ruggero esclusa, via Papa Urbano esclusa, vicolo Priore Russo escluso, via Napoli Bracconeri esclusa fino all'incrocio con via Umberto; via Umberto esclusa fino all'incrocio con via Rocchè Porterna, via Rocchè esclusa continua per discesa Santa Lucia esclusa, piazza Santa Lucia esclusa, via SS. Redentore esclusa, via Risicaro esclusa fino all'incrocio con via S. Silvestro, via S. Silvestro inclusa fino a via Nazionale, via Nazionale esclusa fino all'incrocio con via Siciliano, via Siciliano esclusa fino al suo prolungamento ideale su via Di Napoli, via G. Di Napoli inclusa fino all'incrocio con via A. Moro;
2ª sede urbana
-  titolare dott. Giorgio Scollo, via Umberto I n. 135;
-  strada statale 120 ambo i lati proveniente da Cesarò, via Umberto inclusa fino all'incrocio con via Posterna-Rocche, via Rocche inclusa, discesa Santa Lucia inclusa, piazza Santa Lucia inclusa, via SS. Redentore inclusa, via Fisicaro inclusa, fino all'incrocio con via S. Silvestro, via S. Silvestro esclusa fino a via Nazionale, via Nazionale fino a via Siciliana inclusa, via Siciliano inclusa fino al prolungamento ideale su via G. Di Napoli, via G. Di Napoli esclusa fino all'incrocio con via Aldo Moro;
3ª sede urbana
-  titolare dott.ssa Giucastro Giuseppina, piazza Conte Ruggero n. 6;
-  via E. Berlinguer inclusa dall'incrocio con la S.P. Gagliano-Agira, fino all'incrocio con via A. Moro ed il quadrivio via A. Moro, corso Campania, via Nazionale, corso Campania escluso da predetto quadrivio fino all'incrocio con via De Nasca, via De Nasca esclusa, via Nociare esclusa, via S. Domenico esclusa, via Schifani esclusa, via Roma esclusa, piazza Conte Ruggero inclusa, via Papa Urbano inclusa, vicolo Priore Russo incluso, via Napoli Bracconeri inclusa, fino all'incrocio con via Umberto, prosegue sulla strada statale 120 per Cesarò.

Art. 2

La sede farmaceutica risultante in soprannumero rispetto al parametro di cui all'art. 1 della legge n. 362/91, ai sensi del comma II, dell'art. 380, del T.U.LL.SS., sarà assorbita in pianta organica, con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Troina ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi nei rispettivi albi, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  PAGANO 

(98.3.100)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 dicembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Trecastagni.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente;
Vista la nota prot. n. 486 del 13 gennaio 1997, con cui il comune di Trecastagni ha trasmesso a questo Assessorato la variante ordinaria al P.R.G., ex legge regionale n. 71/78, di "adeguamento della via Edmondo De Amicis allo stato di fatto";
Viste le note prot. n. 8483 del 5 giugno 1997 e n. 12027 del 12 agosto 1997, con cui il comune di Trecastagni ha trasmesso a questo Assessorato atti integrativi relativi alla variante di cui sopra;
Vista la delibera n. 90 del 4 dicembre 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 3 gennaio 1996, prot. n. 48363, con cui il consiglio comunale di Trecastagni adotta la variante ordinaria ex legge regionale n. 71/78 al P.R.G. vigente di "adeguamento della via Edmondo De Amicis allo stato di fatto";
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la dichiarazione con cui il segretario comunale in data 10 gennaio 1997 attesta la regolarità della pubblicazione e deposito atti della variante di che trattasi e che avverso ad essa non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
Visti gli elaborati tecnici allegati alla delibera consiliare n. 90 del 4 dicembre 1995, consistenti in:
1)  relazione tecnica;
2)  stralci rilievi aerofotogrammetrici di base dello studio del P.R.G. vigente, scala 1:2.000;
3)  centro abitato - tavola C6 - scala 1:2.000;
4)  zonizzazione - tavola C5 - scala 1:2.000;
Vista la nota prot. n. 14044, pos. 51662 del 10 luglio 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole;
Ritenuto che la procedura seguita appare regolare e la pubblicazione della variante sia conforme alla legge;
Visto il parere n. 18, prot. n. 554 del 15 ottobre 1997, espresso dal gruppo XXVIII/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che così si esprime:
«...Omissis...
Premesso:
-  Il comune di Trecastagni è dotato di un P.R.G., P.E. e R.E. approvato con decreto n. 1803 del 14 dicembre 1989.
-  La variante riguarda lo spostamento della via De Amicis rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente e la modifica della sezione stradale.
-  Nella tavola n. 5 "stralcio P.R.G. in variante" (scala 1:2.000) allegata alla delibera di C.C., le aree residue e l'area di sedime della strada del P.R.G. vigente vengono destinate, parte a zona B3 di saturazione e parte a zona C1 in dipendenza della mutata configurazione degli isolati interessati. Per le suddette modifiche non risulta però alcuna specifica determinazione.
-  Nella relazione tecnica viene esplicitata la motivazione che ha dato luogo alla variante in oggetto, derivante da una "discrasia" tra lo studio del piano regolatore generale ed il coevo studio della via E. De Amicis.
-  La via De Amicis nella configurazione oggetto della presente variante risulta esistente.
-  Il P.R.G. vigente per quanto attiene al contesto urbano in argomento prevede un sistema di viabilità con caratteristiche similari che ordinatamente definisce quattro isolati destinati a zona B3 e due grandi isolati destinati a zona C1.
Considerato:
0.1  Il procedimento della variante ordinaria ex lege n. 71/78 appare regolare.
0.2  Lo spostamento della via De Amicis, che presenta tra l'altro un andamento difforme da quello previsto dal P.R.G. vigente, comporta una disarmonia nel sistema urbano programmato.
0.3  Pur tuttavia, atteso che la via De Amicis è esistente, si ritiene condivisibile lo spostamento ma, per non pregiudicare eventuali interventi futuri d'adeguamento della strada De Amicis all'ordinato sistema viario del P.R.G. vigente e per tutelare la qualità del tessuto urbano, si ritiene opportuno destinare a verde pubblico d'arredo urbano tutta l'area di sedime della strada prevista dal P.R.G. vigente, nonché tutti i relitti d'aree destinate a zone B3 e C1, così come visualizzati nella tavola n. 4 avente come oggetto "stralcio del P.R.G. vigente con la viabilità esistente".
Per tutto quanto considerato, il gruppo XXVIII/DRU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante ordinaria in oggetto limitatamente allo spostamento della strada De Amicis e con le modifiche di cui ai superiori considerata.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere n. 18, prot. n. 554 del 15 ottobre 1997, espresso dal gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, la variante ordinaria al P.R.G. vigente del comune di Trecastagni di "adeguamento della via Edmondo De Amicis allo stato di fatto".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Trecastagni è onerato, per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  GRIMALDI 

(98.2.18)
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DECRETO 30 dicembre 1997.
Autorizzazione al comune di Enna per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Pergusa.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica ed in particolare l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto il decreto n. 49 del 23 marzo 1979, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale di Enna;
Vista la nota prot. n. 85/Ris del 27 novembre 1996, con cui il comune di Enna ha trasmesso a questo Assessorato istanza in variante, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Pergusa contrada Pollicarini;
Vista la delibera n. 6 del 2 marzo 1992, riscontrata legittima dalla C.P.C. di Enna nella seduta del 24 marzo 1992 prot. n. 3435 dec. n. 5490, con cui il consiglio comunale di Enna approvava l'ubicazione dell'impianto di depurazione di Pergusa contrada Pollicarini;
Visto il decreto assessoriale n. 31 dell'11 luglio 1992, con cui questo Assessorato ha approvato il P.A.R.F. del comune di Enna;
Visti gli elaborati trasmessi e consistenti in:
1)  corografia tav. 1 (A-B) in scala 1:25.000 e 1:50.000;
2)  planimetria stato attuale e sistemazione progettuale tav. 2 (A) in scala 1:200;
3)  relazione geologica elaborato 4;
4)  allegato 1 - carta geologica, scala 1:5.000; planimetria, scala 1:200;
5)  allegato 2 - sezioni geostratigrafiche, scale 1:2.500 - 1:200;
6)  allegato 3 - colonne stratigrafiche e analisi di laboratorio;
7)  allegato 4 - tabelle e diagrammi prove penetrometriche;
8)  valutazione di impatto ambientale;
Visto il parere espresso dal consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 549 del 9 ottobre 1997, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
Il consiglio comunale di Enna con la delibera n. 6 del 2 marzo 1992, approvata dalla Commissione provinciale di controllo con decisione n. 5490 nella seduta del 24 marzo 1992, prot. n. 3435, ha deliberato di provvedere alla variante, nel vigente piano regolatore generale, della destinazione urbanistica delle aree occorrenti alla costruzione di n. 4 impianti di depurazione reflui e relative fasce di rispetto con vincolo alla inedificabilità assoluta di qualsiasi altro tipo di costruzione non attinente, ubicate rispettivamente nelle località:
A) scalo ferroviario;
B)  contrada Sirieri;
C)  Borgo Cascino;
D)  contrada Pollicarini.
Si riservava di richiedere il parere dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 e dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Autorizzava il sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 27/86, ad avanzare richiesta di autorizzazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente a variare lo strumento urbanistico vigente, relativamente alle aree da destinare ad impianti di depurazione reflui ed alle fasce di rispetto.
La fascia di rispetto è di m. 100 per gli impianti di depurazione di 1ª categoria (contrada Sirieri e contrada Pollicarini) e di m. 50 per quelli di 2ª categoria (scalo ferroviario e Borgo Cascino).
L'amministrazione comunale, con successivo provvedimento deliberativo da parte della giunta municipale provvederà, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, alla localizzazione delle aree sopra menzionate.
In data 28 agosto 1992, l'ufficio del Genio civile di Enna, esprimeva parere favorevole di approvazione, in linea di massima, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 con le prescrizioni contenute nel parere reso dal geologo dott. A. Pagliaro, relativo alla variante al P.R.G. per la localizzazione di n. 4 impianti di depurazione nelle contrade Sirieri, Pergusa, stazione ferroviaria, Borgo Cascino.
Con voto n. 35 del 27 luglio 1994 il C.R.U., in merito alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86 per la localizzazione di n. 4 impianti di depurazione, ha ritenuto che detta autorizzazione non possa essere presa in esame e, pertanto, debba essere richiesta al comune di Enna la produzione di ulteriori elementi integrativi di conoscenza e di chiarimento sulla attuale situazione dei luoghi.
In data 28 ottobre 1994, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna esprimeva il proprio parere in relazione al progetto Sp 30/3205, impianto di depurazione e collettori emissari di contrada Sirieri, scalo ferroviario, Borgo Cascino e Cannavò, ai fini del vincolo idrogeologico, relativo ai lavori di movimento terra necessari alla costruzione di n. 4 impianti di depurazione e collettori emissari, ritenendo di non esprimere parere per gli impianti in contrada Sirieri, Garmeno e Cannavò, mentre per quello in prossimità dello scalo ferroviario si riserva di esprimersi dopo il ricevimento degli elaborati tecnici relativi ai movimenti terra necessari alla realizzazione delle suddette opere.
In data 29 dicembre 1994, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali sezione beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici di Enna ha approvato, ai sensi della legge n. 1497/39, secondo il disposto di cui alla legge n. 431/85, art. 1, lettera C, il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto di depurazione e collettori emissari per la città di Enna in contrada Sirieri, a condizione che la sistemazione dell'area dell'impianto di depurazione dovrà essere realizzata con la messa a dimora di essenze arbustive-arboree tipiche dei luoghi, escludendo tassativamente gli eucaliptus: i previsti muri di controripa e di sostegno in c.a., nella fascia a vista, dovranno essere rivestiti con pietrame locale; relativamente ai tre manufatti degli impianti di sollevamento, eventuali porzioni emergenti dal p.c. dovranno essere rifinite ad intonaco del tipo Li Vigni nella gamma del giallo-sabbia; le opere idrauliche previste nel progetto, da limitare allo stretto necessario, dovranno essere realizzate e/o rivestite con pietrame locale; ad opere ultimate, le aree di cantiere dovranno essere ripristinate nei loro aspetti paesistici.
In data 3 gennaio 1995, l'ufficio tecnico del comune di Enna ha trasmesso nota esplicativa all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, in merito ai considerata del voto n. 35 del 27 luglio 1994 espresso dal C.R.U.
Con voto n. 135 dell'1 febbraio 1995 il C.R.U. ha pronunciato, in merito alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86 per la localizzazione di n. 4 impianti di depurazione, il parere di non autorizzare le varianti proposte relative a contrada Pollicarini, scalo ferroviario e Borgo Cascino e di ritenere, invece, meritevole di autorizzazione la localizzazione dell'impianto previsto in contrada Sirieri con l'obbligo da parte del comune di Enna di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni inserite nei pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, dall'ufficio del Genio civile e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per territorio e in particolare si fa obbligo di attenersi alle procedure e alle prescrizioni tecniche contenute nella nota prot. z.sic./2105/PAR.ag. del 20 ottobre 1994 inviata dalla SNAM all'impresa aggiudicataria dei lavori.
Con decreto n. 274/DRU del 29 marzo 1995, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha autorizzato la realizzazione dell'impianto di depurazione localizzato in contrada Sirieri, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, con le prescrizioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 135 dell'1 febbraio 1995.
In data 12 giugno 1995 veniva redatto il progetto esecutivo dei lavori relativi al sistema fognario - frazione di Pergusa - adeguamento dell'impianto di depurazione e collettori S. Anna - Baronessa.
In data 24 gennaio 1996 la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali Sezione beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici di Enna ha autorizzato i lavori relativi alla realizzazione del sistema fognario della frazione di Pergusa e l'adeguamento dell'impianto di depurazione e collettore fognario che interessano le aree soggette a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, secondo il combinato disposto dall'art. 1, lettera C, alle seguenti condizioni: che l'attraversamento del collettore nel torrente Torcicoda in prossimità del ponte della cittadella degli studi (sezione 17 - 19) avvenga in subalveo e non pensile con struttura reticolare, che nel previsto attraversamento in subalveo del torrente Torcicoda (sezione 10 - 13), nonché nella rinaturalizzazione della briglia esistente, non vengano messi in opera materassi Reno, che venga limitato al minimo l'utilizzo ed il movimento di mezzi meccanici e che, ultimati i lavori, le aree di cantiere vengano ripristinate nei loro aspetti paesaggistici e naturalistici.
In data 10 luglio 1996 l'Ispettorato ripartimentale delle foreste diEnna rilasciava nulla osta per il progetto esecutivo dei lavori relativi al sistema fognario di Pergusa e collettori S. Anna - Baronessa, inerente gli interventi da realizzare all'interno delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/23, a condizione che: il terreno proveniente dagli scavi venga opportunamente sistemato nella stessa area di lavoro, in modo da non mutare il normale deflusso delle acque, o venga trasportato in luoghi all'uopo destinati, vengano realizzate tutte le opere necessarie alla regimazione delle acque (cunette, fossi di guardia, tombini, ecc.), i terrapieni che si vengono a creare vengano contenuti con muri di sostegno e/o sistemati a scarpata, nei tratti di eccessiva pendenza interessati dagli scavi vengano eseguite tutte le opere di trattenimento del terreno di riporto, a fine lavori venga ripristinato lo stato dei luoghi.
In data 30 luglio 1996 veniva attestata la conformità al P.A.R.F. a firma del progettista capogruppo e del sindaco del comune di Enna.
In data 27 novembre 1996, l'Ufficio tecnico del comune di Enna ha trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, copia del progetto relativo al sistema fognario di Pergusa - impianto di depurazione di Pergusa - contrada Pollicarini, corredato dai pareri della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna, in evasione a quanto richiesto dal C.R.U. con il voto n. 35 del 27 luglio 1994.
In data 8 aprile 1997 l'Assessorato del territorio e dell'ambiente D.R.U., invitava il comune di Enna a regolarizzare, con attestazione di "copia conforme" all'originale in proprio possesso, le fotocopie del nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, trasmettere idonea relazione tecnica di variante, descrittiva del progetto e del sito comprese le aree circostanti con riferimento alla situazione viaria, a quella edificatoria, alla presenza di eventuali impianti (elettrodotti, gasdotti, ecc.) o infrastrutture interferenti, fornire stralcio della planimetria catastale, a scala 1:2.000 dell'area di intervento, estesa alle zone limitrofe con l'indicazione dell'impianto e della relativa zona di rispetto, nonché degli eventuali edifici, impianti e infrastrutture di cui al precedente punto.
Si invitava inoltre il comune a fornire chiarimenti in ordine alla posizione autorizzatoria dell'esistente impianto di depurazione atteso che lo stesso risulta in variante rispetto allo strumento urbanistico del comune, come rilevato dal C.R.U.
In data 13 giugno 1997, l'ufficio tecnico del comune di Enna trasmetteva una relazione integrativa, all'Assessorato del territorio dell'ambiente, in merito al progetto in esame.
In data 23 settembre 1997 il settore tecnico della città di Enna inviava alla segreteria del C.R.U. un fax con cui si precisava che l'impianto di depurazione al servizio del centro abitato di Pergusa, per la parte in atto esistente è stato realizzato con i fondi assegnati al comune, ai sensi della legge regionale n. 91 del 6 maggio 1981, giusta delibera di C.C. n. 244 del 16 luglio 1981 (approvazione del programma d'impegno). Il relativo progetto, per l'importo a base d'asta di L. 399.207.672, fu approvato con delibera di G.M. n. 2450 dell'8 settembre 1983 ratificata dal consiglio con propria deliberazione n. 56 del 2 marzo 1984, ed i lavori affidati, per l'esecuzione, all'impresa Gallone Giovanni di Enna, giusto contratto n. 276 del 13 ottobre 1984 e registrato ad Enna il 26 ottobre 1984 al n. 2249 sezione 3.
La larghezza della fascia di rispetto per gli impianti di terzo livello, con vincolo assoluto di inedificabilità, circostante l'area destinata all'impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, deve essere di m. 100.
Il progetto dell'opera dovrà essere sottoposto all'approvazione di tutti gli organi competenti e deve essere reso conforme a quanto prescritto nel parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna, nel nulla osta dell'I.R.F. di Enna e nel decreto dell'A.R.T.A. di approvazione del P.A.R.F.
Dal punto di vista geologico si raccomanda di tenere in debito conto tutte le prescrizioni di carattere geologico-tecnico contenute nello studio geologico, integrando lo stesso, in sede esecutiva, con opportuni ulteriori indagini geognostiche e geotecniche.
Per tutto quanto precede è del parere che la localizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Pergusa, alla contrada Pollicarini, in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzabile nel rispetto dei considerata che precedono.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, con le prescrizioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 549 del 9 ottobre 1997 e con le condizioni poste dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna, la realizzazione dell'impianto di depurazione di Pergusa, contrada Pollicarini presentato dal comune di Enna in variante allo strumento urbanistico vigente.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati riportati in premessa che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Enna resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  GRIMALDI 

(98.3.59)
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CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997, recante: «Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 5 depositato il 9 gennaio 1998
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1997 ha approvato il disegno di legge n. 587 dal titolo «Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 27 dicembre 1997.
Il provvedimento legislativo testé approvato, in pendenza del giudizio instaurato con il ricorso presentato l'8 novembre 1997 avverso il disegno di legge n. 542/560 ed iscritto al n. 71 del registro di codesta ecc.ma Corte, pur avendo una portata più limitata rispetto a quest'ultimo appare sostanzialmente ispirato dalla medesima filosofia.
Esso, infatti, dispone la proroga di 18 mesi dei contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 111 della legge regionale n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia in attuazione dell'art. 15 della legge n. 41/86 e della legge regionale n. 26/88.
Comprensibilmente, il legislatore regionale, nell'approssimarsi della scadenza del termine dei suddetti contratti, intende garantire i livelli occupazionali dei lavoratori interessati, in un contesto economico caratterizzato da una ormai quasi endemica contrazione della domanda di lavoro e che determina il dilagare della disoccupazione, anche nelle fasce più elevate.
In proposito, codesta ecc.ma corte con sentenza n. 59/91, seppure abbia ammesso che l'impiego presso le pubbliche amministrazioni possa essere finalizzato a interessi pubblici ulteriori rispetto a quelli propri dell'amministrazione stessa e specificatamente quello dell'occupazione, tuttavia ne ha subordinato il perseguimento al rispetto dell'art. 97 della Costituzione, in quanto «tali eventuali interessi possono essere soltanto aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quelli che qualificano principalmente l'impiego presso l'amministrazione pubblica».
Secondo ormai consolidata giurisprudenza costituzionalmente (sentenze C.C. nn. 205/96, 59, 153 e 191/97) affinché non si determini quell'inversione di priorità tra pubblico e privato ritenuta in contrasto con le esigenze di buon andamento reclamato dall'art. 97 della Costituzione, «occorre che il rapporto d'impiego previsto dalla legge e la sua durata nel tempo siano legati da un nesso di congruità controllabile in sede di giudizio sulla ragionevolezza delle scelte legislative con riferimento a tale presupposta valutazione in ordine alle necessità funzionali della pubblica amministrazione» (C.C. n. 153/97).
Nella medesima decisione, inoltre, viene precisato che seppure spetti al legislatore regionale un vasto ambito di discrezionalità, il relativo potere di apprezzamento non si sottrae al sindacato di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte; «sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo».
Elemento del giudizio di ragionevolezza deve, pertanto, essere la preventiva e condizionante valutazione delle oggettive esigenze di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni; «valutazione questa necessaria anche quando si tratti di compiti di natura temporanea i quali perciò non giustificano la modificazione della dotazione dei posti in organico, né quindi assunzioni stabili, ma soltanto la creazione di posti precari a termine».
Si soggiunge che il suddetto reclutamento a termine non può avere quale presupposto una mera affermazione delle necessità contingenti che si intendono soddisfare ma deve trovare giustificazione in una «ricognizione in termini quantitativi e qualitativi, in modo che le misure conseguenti possano risultare non arbitrarie anch'esse sotto il profilo quantitativo e qualitativo» (C.C. sentenza n. 153/97). Queste, nella fattispecie in esame, dovrebbero consistere nella valutazione dello stato di avanzamento dei singoli progetti di catalogazione e del relativo mantenimento di determinate unità di personale, previa verifica dell'idoneità allo scopo del personale stesso.
Orbene, così enucleati i requisiti richiesti ai fini della conformità al principio di cui all'art. 97 della Costituzione, quest'ufficio non può esimersi dal proporre nuovamente al vaglio di codesta ecc.ma corte il provvedimento legislativo testé adottato.
Il legislatore regionale, infatti, dando per presupposta un'ipotetica unsufficienza di personale, proroga "tout court" tutti i contratti di lavoro stipulati ex art. 111, legge regionale n. 25/93 per la durata di ulteriori diciotto mesi e contestualmente demanda ad una successiva fase amministrativa, di competenza dell'Assessore preposto al ramo e degli uffici periferici, la definizione della nuova attività di catalogazione, schedatura e documentazione in relazione a quelle già svolte ai fini della determinazione di un organico piano di utilizzazione delle risorse umane e materiali.
Dal tenore letterale della norma di cui all'art. 1 appare evidente che ci si trovi nuovamente in presenza di quel ribaltamento di priorità tra interesse pubblico e privato giacché la determinazione delle attività da compiersi verrebbe giustificata ex post da un emanando piano organico di utilizzazione delle risorse umane e materiali esistenti.
In proposito questo commissariato ai fini di un più ponderato esame sulla costituzionalità della norma ha chiesto di conoscere su quali elementi di fatto la competente V Commissione permanente dell'A.R.S. in sede di elaborazione del disegno di legge, abbia fondato la determinazione di prorogare i contratti in questione.
Dall'esame dei verbali trasmessi tuttavia si evince che la suddetta determinazione non è scaturita dalla puntuale ricognizione in termini quantitativi e qualitativi delle necessità esistenti né dalla valutazione preventiva dei risultati sinora conseguiti, atteso che la prosecuzione delle attività viene disposta in vista della definizione di un organico piano di utilizzazione del personale mantenuto in servizio.
Appare, inoltre, che unica premura del legislatore sia quella di affermare, anche con l'ausilio di accorgimenti lessicali, la necessità di non disperdere le professionalità acquisite in assenza di un'idonea istruttoria sulle risultanze dell'attività sinora svolta e sull'identificazione puntuale degli obiettivi da conseguire, elementi questi tanto più indispensabili in relazione alla natura provvedimentale dell'adottanda delibera legislativa.
Né tantomeno durante il dibattito in aula è stata posta l'attenzione su tali elementi di valutazione, essendosi limitati gli interventi ad apportare modifiche di natura ancora lessicale alla disposizione da approvare.
Altro elemento determinante ai fini della proposizione del presente gravame, è la considerazione che il rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione impone che l'espansione dell'impiego presso la P.A. non può rendersi indipendente dalla preventiva e condizionata valutazione dell'oggettiva necessità di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni (C.C. sentenza n. 205/96); valutazione che non può mancare anche quando si tratta di compiti di natura temporanea (C.C. sentenza n. 59/97).
«La carenza di una previa valutazione delle esigenze funzionali, infatti, finirebbe per incrementare inutilmente e quindi irragionevolmente il numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per subordinare l'interesse pubblico a quello del personale» (C.C. sentenza nn. 484/91, 1/89, 123/68).
Al riguardo questo commissariato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69, ha richiesto ai competenti uffici regionali se fosse stata completata, e con quale esito, l'attività di ricognizione del personale in servizio già avviata in ossequio alla delibera n. 322 del 7 agosto 1997 della Giunta regionale.
Con nota n. 2236 del 30 dicembre 1997 la Presidenza della Regione ha comunicato che i risultati dell'attività di rilevazione in questione a tutt'oggi non sono pervenuti alla direzione del personale ai fini della successiva predisposizione del piano di redistribuzione del personale.
Anche dall'esame degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, con nota n. 3063 del 30 dicembre 1997 non possono desumersi elementi tali da far ritenere superati i rilievi di costituzionalità sinora esposti avverso l'iniziativa legislativa in questione.
Dai numerosi allegati alla suddetta nota emerge, invero, che neanche gli uffici periferici, seppure apoditticamente affermino la necessità di proseguire nell'attività catalografica, hanno predisposto un piano organico di catalogazione da cui possa desumersi, secondo criteri obiettivi e dati certi la necessità e la durata della proroga.
Il predetto Assessorato ha, altresì, inviato copia dei prospetti riepilogativi dell'attività catalografica svolta, di impossibile raffronto, per questo ufficio, con l'originario progetto finanziato dalla legge regionale n. 25/93 ed avviato nell'anno successivo.
I due prospetti riepilogativi peraltro privi di alcuna relazione illustrativa o di una apposita "legenda" per le sigle riportate, non consentono inoltre di esprimere una qualsivoglia valutazione sulla esigenza funzionale dell'amministrazione e di verificare la sussistenza del nesso di congruità per il mantenimento dei precari rapporti di lavoro e la loro durata nel tempo.
La documentazione fornita, corredata dai numerosi riferimenti alla preesistente corrispondenza tra Soprintendenze e Uffici centrali dell'Assessorato, non pervenuta a questo commissariato, avrebbe dovuto piuttosto essere posta a disposizione della commissione permanente dell'assemblea per consentire il necessario approfondimento in sede istruttoria del disegno di legge e supportare così con elementi di fatto le determinazioni da assumere.
Da quanto sin qui esposto, può, pertanto, concludersi che l'iniziativa legislativa si configura come l'ennesimo tentativo di superare gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nazionale in materia di razionalizzazione del pubblico impiego, eludendo al contempo il chiaro dispositivo della decisione di codesta ecc.ma Corte n. 59/97, con conseguente violazione dell'art. 136 della Costituzione.

*  *  *

L'art. 3 che di seguito si trascrive costituisce la sostanziale riproduzione dell'art. 2 del disegno legge n. 395 dal titolo: «Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35», che ha costituito oggetto di impugnativa il 5 novembre 1997, iscritta al n. 69 del registro dei ricorsi presso codesta Corte, le cui motivazioni integralmente si richiamano:

«Art. 3

E' consentita, da parte degli enti beneficiari, l'utilizzazione dei contributi erogati per attività culturali sul capitolo 38054 dell'esercizio finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1990 già rendicontati, purché effettivamente spesi per l'attuazione del programma di attività presentato o comunque per i fini istituzionali degli enti medesimi».
Dal tenore letterale della norma traspare la manifesta illogicità della disposizione laddove si consente "ex post" l'utilizzazione per fini diversi di contributi rendicontati e quindi già impiegati.
Il legislatore, al fine di superare i motivi di censura proposti da questo commissariato avverso la precedente disposizione, in realtà introduce una norma ancora più contraddittoria atteso che non risulta logicamente comprensibile come possa essere ammissibile l'utilizzazione di somme spese e rendicontate in esercizi remoti (1990 e 1991).
E' di tutta evidenza da quanto si evince dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 488/69 che si sia tentato, con accorgimenti lessicali, di trovare soluzione al medesimo problema, "id est" di sanare situazioni di illegittimità per diverse centinaia di milioni erogati in assenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale, che unici potrebbero in ipotesi rendere costituzionalmente legittima una legge di sanatoria (C.C. sentenza n. 94/95).
P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
IMPUGNA

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 587 dal titolo: «Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche» approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1997:
-  art. 1 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;
-  art. 3 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Palermo, 31 dicembre 1997.
Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(98.5.173)
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Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante: «Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 6 depositato il 9 gennaio 1998
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 dicembre 1997 ha approvato il disegno di legge n. 586 dal titolo «Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 27 dicembre 1997.
Il provvedimento legislativo, il cui iter parlamentare è stato particolarmente travagliato a seguito dei continui rinvii nelle competenti commissioni permanenti, causati da anticipazioni e stralci del medesimo confluiti in separati disegni di legge in precedenza approvati dall'Assemblea regionale, ha il precipuo scopo di dare idonea copertura finanziaria ai maggiori oneri per il bilancio regionale derivanti dall'incremento della quota posta a carico della Regione per la spesa sanitaria del 1997 ex art. 1, comma 143, della legge n. 662/96.
Il dibattito in aula sull'iniziativa legislativa si è svolto in un clima convulso e si è protratto sino all'alba del 24 dicembre, con refluenze negative sull'intero impianto normativo in cui sono presenti madornali errori materiali, non formalmente rimediabili, che nel loro complesso non consentono di ritenere rispettato il principio di cui all'art. 81, 4° comma della Costituzione in relazione alla integrale copertura dell'onere finanziario che ne deriva.
L'art. 16 dispone che alla maggiore spesa di 456.604 milioni di lire derivante dall'applicazione degli artt. 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14, e 15, commi 1 e 2, si provvede quanto a 371.604 milioni di lire con la riduzione delle disponibilità dei capitoli di cui all'annessa tabella B e per la differenza di 85 miliardi di lire, con l'aumento del mutuo autorizzato dall'art. 21, legge regionale n. 14/97.
Orbene, dall'esame analitico della suddetta tabella B emergono non solo divergenze con l'articolato ma anche imprecisioni circa i capitoli richiamati e la capienza degli stessi.
Nello specifico, risulta portato in decremento per un importo inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 5 (24.600 milioni di lire) il capitolo 33708 che nella tabella presenta una diminuzione di 1.000 milioni di lire.
Inoltre, non risultano riportate nell'allegato B le diminuzioni disposte dal cennato art. 5 sui capitoli di spesa 18956 e 19017 per gli importi, rispettivamente, di lire 1.000 milioni e 1.500 milioni di lire.
Di contro, mentre l'art. 10, 2° comma, dispone l'incremento degli stanziamenti dei capitoli 64955, 25002 e 24651 rispettivamente di L. 3.465 milioni, L. 1.017 milioni e L. 312 milioni, nell'allegato B detti capitoli non risultano presenti, dando così luogo ad una alterazione dei risultati differenziali che dovrebbero consentire la parziale copertura dei maggiori, nuovi oneri disposti dall'intera legge.
Il capitolo 64957, inoltre, nella citata tabella B è presente con una variazione in aumento di soli 271 milioni di lire nonostante il 2° comma dell'art. 10 ne prevede l'incremento di 738 milioni.
Al contrario, cioè, in assenza di precise disposizioni normative, nella tabella in questione sono riportati variazioni in decremento (capitolo 19048, - 276 milioni di lire) e in aumento (capitolo 47662, + 200 milioni di lire) su stanziamenti il cui ammontare era stato predeterminato con legge, rispettivamente leggi regionali n. 26/96 e n. 6/97 per il primo e leggi regionali n. 27/96, n. 52/96 e n. 14/97 per il secondo.
Ma vi è di più, per il capitolo 18651 è prevista una riduzione dello stanziamento pari a 1.676 milioni di lire sebbene la dotazione dello stesso sia di soli 900 milioni di lire.
Ultima nell'esposizione, ma di preminente rilievo ai fini del vaglio di costituzionalità dell'intera legge, sotto il profilo della inidonea e parziale copertura finanziaria predisposta agli oneri derivantine, è l'incremento di 85 miliardi di lire dell'importo del mutuo già autorizzato per il pareggio del bilancio dell'anno 1997 dall'art. 21, legge regionale n. 14/97.
Il legislatore, invero, considera l'autorizzazione alla contrazione di un mutuo soltanto quale fonte di risorse, omettendo di valutare che dal medesimo derivano anche oneri cui contestualmente deve essere data idonea copertura.
In proposito non vi è traccia, né nell'articolato del disegno di legge né nell'allegata tabella, della previsione delle spese cui l'amministrazione va incontro per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento del capitale che andranno ad incidere sull'equilibrio finanziario dei bilanci futuri della Regione.
Orbene, come codesta ecc.ma corte ha acclarato, con sentenza n. 260/90, dall'art. 81 della Costituzione deriva un principio di tendenziale equilibrio finanziario dei bilanci tanto su base annua che pluriennale.
Pertanto, l'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura per gli anni successivi è diretto ad indurre il legislatore a tenere conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (C.C. sentenza n. 384/91).

*  *  *

La disposizione del 2° comma dell'art. 13 è connotata da manifesta irragionevolezza, laddove prevede che le economie verificatesi nello stanziamento disposto per l'esercizio finanziario 1995 sul capitolo 15718 possano essere utilizzate nell'anno in corso per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 13/88, relativa alla perequazione dei costi dell'energia elettrica.
E' infatti un vero assurdo contabile prevedere l'utilizzazione di somme non impegnate nel 1995 che hanno costituito economie di spesa e, pertanto, contribuito, nel loro complesso, a ridurre il disavanzo di amministrazione del medesimo esercizio 1995, debitamente già oggetto di rendicontazione e parifica da parte della Corte dei conti.

*  *  *

L'art. 12, che di seguito si trascrive da', infine, adito a censura sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione:

«Art. 12

Autorizzazione al rimborso di somme

ad associazioni inserite nel calendario

delle manifestazioni turistiche 1994

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994 di cui alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, con espressa esclusione di ogni onere e spese aggiuntive.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1997 (capitolo 47216) e di lire 14.000 milioni per il 1998.
3.  All'onere di lire 2.000 milioni per il 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 87502 del bilancio della Regione.
4.  All'onere di lire 14.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'art. 5, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87521) e quanto a lire 10.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per gli interventi del progetto "Qualificazione ambienti urbani" con la legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87395)».
E' fatto notorio, per essere stato oggetto di divulgazione a mezzo stampa, che l'Assessore regionale per il turismo pro tempore è stato condannato dalla Corte dei conti per avere emanato decreto di pagamento in favore di numerose associazioni, che avevano organizzato manifestazioni sportive e culturali nel 1994, nonostante il calendario delle manifestazioni stesse di cui all'art. 30 legge regionale n. 46/67 non fosse stato approvato entro l'anno.
Ciò nondimento, la disposizione "de qua" autorizza ora il rimborso a piè di lista di tutte le spese sostenute dalle associazioni per la realizzazione delle manifestazioni, soltanto ex post legittimate dall'approvazione tardiva del citato calendario.
La portata della previsione normativa, pertanto, travalica la "ratio" della legge n. 46/67, esclusivamente finalizzata all'erogazione di contributi parametrati alle spese sostenute dalle associazioni, consentendo l'integrale rimborso delle spese sostenute.
Essa, inoltre, si configura come indebita sanatoria di provvedimenti illegittimamente adottati intervenendo dopo la definizione di un giudizio di responsabilità contabile.
Codesta ecc.ma Corte, in proposito, con la sentenza n. 94/95 ha lumeggiato che un intervento in sanatoria può trovare legittimazione soltanto in presenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale e strettamente collegati alla specifica peculiarità del caso, tali da escludere l'arbitraria sostituzione della procedura generale con quella particolare e purché non interferisca con il rispetto del principio dell'art. 3 della Costituzione e con la salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale di cui all'art. 103 della Costituzione.
Requisiti questi la cui sussistenza non si ravvisa nel caso in ispecie.
P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
IMPUGNA

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 586 dal titolo: «Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997» approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 dicembre 1997:
-  art. 12, per violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione;
-  art. 13, 2° comma, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; nonché
-  l'intero disegno di legge per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione.
Palermo, 31 dicembre 1997.
Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(98.5.174)
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Ordinanza emessa il 13 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 dicembre 1997) dal pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Bongiovanni Giuseppina e Ministero del lavoro ed altri.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 914 reg. ord. 1997
Il pretore diCatania, in funzione di giudice del lavoro,
Premesso

- che con ricorso depositato il 2 agosto 1996 Giuseppina Bongiovanni - utilizzata in qualità di ragioneria nel progetto n. 0715/89 della cooperativa Europa 2000, progetto finanziato dalla Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, legge n. 67/88 e successive proroghe - conveniva in giudizio il Ministero del lavoro, l'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale Regione Sicilia, l'Ufficio provinciale del lavoro di Catania, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la cooperativa Europa 2000 a r.l. al fine del riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di maternità a suo dire spettantile ai sensi della legge n. 1204/71 per essere stata in astensione obbligatoria dal 29 agosto 1995 al 30 dicembre 1995;
-  che, in via amministrativa, era stato negato il rivendicato diritto, atteso che nella specie, pur avendo la Bongiovanni diritto ad astenersi dall'attività progettuale, non poteva esserle riconosciuta l'indennità richiesta, non sussistendo alcun rapporto di lavoro subordinato (in tal senso la nota dell'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale dell'11 ottobre 1995, in atti, n. prot. 5757);
-  che, la materia oggetto del contendere risulta disciplinata dal combinato disposto degli artt.15, legge n. 1204/71, 23, legge n. 67/88, 18, legge regionale siciliana n. 25/93;
- che con ordinanza del pretore diCatania, sezione distaccata di Giarre del 3 maggio 1995 era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7°, legge n. 67/88 in riferimento agli artt. 3 e 37, della Costituzione, dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo della Corte costituzionale con ordinanza del 12 gennaio 1996, n. 6;
-  che nel giudizio in esame è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7°, legge n. 67 dell'11 marzo 1988 e dell'art. 18, legge regionale siciliana n. 25 del 1 settembre 1993 che ha prorogato la durata massima dei progetti di utilità collettiva di cui al citato art. 23 fino al gennaio 1996 - nulla esprimendo in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto, già contenuta invece nel citato comma 7° - nella parte in cui, esclusa la sussistenza della subordinazione del rapporto di lavoro dei giovani impiegati in attività di utilità collettiva, non consente di addivenire all'applicazione dell'art. 15 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, in contrasto con le norme di cui agli artt. 3 e 37 della Costituzione;
-  che appare, pertanto, palesemente ed ingiustificatamente disparitario il trattamento riservato alle lavoratrici madri, impiegate nel progetto di utilità collettiva, trattamento che finisce per non consentire l'adempimento delle essenziali funzioni familiari, alla luce, peraltro, della normativa in vigore che, nel tempo, ha sistematicamente ampliamento la tutela delle lavoratrici madri, anche al di fuori dello schema tipologico del rapporto di lavoro subordinato legge n. 546/87, legge n. 379/90, legge n. 166/91, innovando, appunto, in ultimo anche la disciplina dei sussidi per i lavoratori socialmente utili, limitatamente tuttavia ai rapporti instaurati ai sensi dei decreti legge n. 31/95, n. 105/95, n. 232/95, n. 326/95, n. 416/95, n. 515/95 e 39/96, (art. 1 del decreto legislativo n. 180 del 2 aprile 1996), con la previsione dell'applicazione delle disposizioni in materia di indennità di mobilità e, conseguentemente, l'erogazione dell'indennità di maternità, ma solo con riferimento ai progetti approvati dal 1° gennaio 1996, cui non è riconducibile la fattispecie in esame;
-  che si ritiene, peraltro, proprio alla stregua degli interventi normativi in materia, che non sia consentita un'interpretazione analogica o estensiva delle disposizioni richiamate, stante l'espressa volontà del legisla-tore di ridurne, seppure irrazionalmente, l'ambito di applicazione, da un canto sotto il profilo delle categorie protette, dall'altro sotto il profilo dell'efficacia temporale.
P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art.3 ed all'art. 37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.23, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dell'art. 18 della legge regionale siciliana 1 settembre 1993, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità alle lavoratrici madri impiegate in progetti di utilità collettiva, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
Sospende il procedimento e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Si comunichi alle parti;
Si notifichi alla Presidenza del consiglio dei Ministri;
Si comunichi al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del senato della Repubblica.
Catania, 13 maggio 1997.
  Il pretore G.D.: RENDA 

(98.5.157)
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PRESIDENZA

Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Umberto I di Enna.

Con decreto presidenziale n. 381/Gr. VIII/S.G. del 17 novembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 25 novembre 1997 al n. 9832, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera Umberto I di Enna, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(98.4.122)
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Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 382/Gr. VII S.G. del 17 novembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 25 novembre 1997 al n. 9826, sono stati trasferiti all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(98.4.129)
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Integrazione e nomina di componenti del Consiglio regionale consumatori ed utenti.

Con D.P.Reg. n. 444 dell'11 dicembre 1997, registrato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 22 dicembre 1997 al n. 11119, è integrato il C.R.C.U. già nominato con D.P.Reg. n. 61 del 4 marzo 1996 dai signori:
-  dott.ssa Luciana De Luca - Associazione Noi Cittadini - componente;
-  sig. Maurizio Messina - Associazione Noi Consumatori - componente;
-  dott. Giovanni Petrone - Associazione Consambiente - componente.
E' nominato, in sostituzione del sig. Luigi Taranto, il dott. Luigi Genuardi, quale componente del Consiglio regionale consumatori ed utenti, in rappresentanza della Confcommercio - componente.
(98.3.97)
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Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Caltanissetta.

Con D.P. n. 446/GR.XV-S.G. del 16 dicembre 1997, la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Caltanissetta è stata costituita come segue:
-  avv. Francesco Mistretta, nato a Villalba il 20 novembre 1935 - presidente;
-  avv. Giovanna Cassarà, nata a Gela (CL) il 12 febbraio 1963 - componente;
-  avv. Salvatore Morreale, nato a Gela (CL) il 6 agosto 1962 - componente;
-  avv. Rosario Culotta, nato a Cefalù il 3 settembre 1951 - componente;
-  avv. Giuseppe Iacona, nato a Caltanissetta il 19 marzo 1957 - componente;
-  avv. Eugenio Mulè, nato a Caltanissetta il 2 ottobre 1947 - componente;
-  avv. Diego Argento, nato a Piazza Armerina il 27 novembre 1938 - componente;
-  avv. Giuseppe Genco, nato a Vicari il 17 giugno 1959 - componente;
-  avv. Giuseppe Nigrelli, nato a Mussomeli il 27 febbraio 1948 - componente;
-  avv. Rossana Interlandi, nata a Niscemi (CL) l'11 settembre 1963 - componente.
(98.3.53)
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Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Siracusa.

Con D.P. n. 447/GR.XV-S.G. del 16 dicembre 1997, la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Siracusa è stata costituita come segue:
-  avv. Sebastiano Leone, nato a Siracusa l'1 giugno 1945 - presidente;
-  avv. Gioacchino Spadaro, nato a Canicattini Bagni il 13 dicembre 1939 - componente;
-  avv. Corrado Grasso, nato a Noto il 13 novembre 1950 - componente;
-  avv. Rosario Lucchesi, nato ad Acicatena il 13 settembre 1938 - componente;
-  avv. Giovanni Intravaia, nato ad Augusta il 15 marzo 1950 - componente;
-  avv. Corrado Caruso, nato a Pachino il 7 agosto 1921 - componente;
-  avv. Salvatore Barberi, nato a Siracusa il 14 maggio 1947 - componente;
-  avv. Rosa Campisi, nata ad Avola il 7 febbraio 1965 - componente;
-  avv. Luciano Carbonaro, nato a Floridia il 25 gennaio 1962 - componente.
Con successivo provvedimento si procederà all'integrazione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Siracusa, non appena acquisiti gli elementi necessari a definire la posizione relativa all'avv. Umberto Di Giovanni.
(98.3.54)
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Costituzione del collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani.

Con D.P. n. 5/GR.XV-S.G. del 14 gennaio 1998, il collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) è stato costituito per la durata di un quadriennio come segue:
-  dott. Coppola Giovanni - V.p.g. della Corte dei conti - presidente;
-  dott. Isaia Giancarlo - Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Ragusa - componente effettivo;
-  dott. Capuana Carmelo - Dirigente in servizio alla Ragioneria regionale dello Stato di Palermo - componente supplente.
Con successivo provvedimento si procederà all'integrazione del collegio dei revisori dell'E.A.S. con la nomina dei due dirigenti del ruolo tecnico, in servizio presso l'Assessorato del bilancio.
(98.3.108)
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Costituzione del collegio dei revisori dell'Ente di sviluppo agricolo.

Con D.P. n. 6/GR.XV-S.G. del 14 gennaio 1998 il collegio dei revisori dell'Ente di sviluppo agricolo è stato costituito per la durata di un quadriennio come segue:
-  dott. Antonino Dagnino - V.p.g. della Corte dei conti - presidente;
-  dott. Domenico Montalto - Direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Palermo, designato dal Ministero del tesoro - componente effettivo;
-  dott.ssa Santa Ciolino - Direttore amministrativo contabile in servizio presso la Ragioneria regionale dello Stato di Palermo, designata dal Ministero del tesoro - componente supplente.
Con successivo decreto si provvederà ad integrare del collegio dei revisori dell'E.S.A. con due dirigenti del ruolo tecnico, in servizio presso l'Assessorato del bilancio.
(98.3.107)
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Costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con D.P. n. 7/GR.XV-S.G. del 14 gennaio 1998, il collegio dei revisori dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è stato costituito per la durata di un quadriennio come segue:
-  dott. Antonino Dagnino - presidente;
-  dott. Marcello Amato - componente effettivo;
-  rag. Filippo Genna - componente supplente.
Con successivo provvedimento si procederà all'integrazione del collegio dei revisori dell'I.R.C.A.C. con la nomina dei due dirigenti del ruolo tecnico, in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio.
(98.3.106)
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ASSESSORATO


DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di organizzazioni di produttori agricoli.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3188/Gr. 9 - I Direzione del 15 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Associazione siciliana agrumicoltori e produttori ortofrutticoli - A.S.A.P.O.", con sede in Terme Vigliatore (ME), per la categoria V agrumi.
(98.3.77)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3189/Gr. 9 - I Direzione del 15 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Produttori agricoli siracusani associati per il mercato - P.A.S.A.M.", con sede in Siracusa, per la categoria V agrumi.
(98.3.95)

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3190/Gr. 9 - I Direzione del 15 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "A.P.O. Mediterranea", con sede in Bagheria (PA), per la categoria V agrumi.
(98.3.94)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3191/Gr. 9 - I Direzione del 15 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "A.P.O. C. d'Orlando (ME)", con sede in Caprileone (ME), per la categoria I ortofrutticoli.
(98.3.93)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3192/Gr. 9 - I Direzione del 15 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "U.P.E.A. - Unione produttori esportatori di agrumi", con sede in Capo d'Orlando (ME), per la categoria V agrumi.
(98.3.92)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3193/Gr. 9 - I Direzione del 15 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Consorzio Euro Agrumi O.P.", con sede in Biancavilla (CT), per la categoria V agrumi.
(98.3.91)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3194/Gr. 9 - I Direzione del 15 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Sicilia Verde", con sede in Bagheria (PA), per la categoria I ortofrutticoli.
(98.3.90)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3195/Gr. 9 - I Direzione del 15 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "A.P.A.O.M. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli messinesi", con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per la categoria I ortofrutticoli.
(98.3.89)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3205/Gr. 9 - I Direzione del 17 dicembre 1997, si è proceduto al pre-riconoscimento, in applicazione dell'art. 14 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciale Etna Emme società cooperativa a r.l.", con sede in Belpasso (CT), per la categoria I ortofrutticoli.
(98.3.88)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3206/Gr. 9 - I Direzione del 17 dicembre 1997, si è proceduto al pre-riconoscimento, in applicazione dell'art. 14 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Consorzio produttori agrumi - C.O.P.A.S.", con sede in Acireale (CT), per la categoria V agrumi.
(98.3.87)

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3207/Gr. 9 - I Direzione del 17 dicembre 1997, si è proceduto al pre-riconoscimento, in applicazione dell'art. 14 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "A.P.O. Sicilia - Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli", con sede in Bagheria (PA), per la categoria V agrumi.
(98.3.86)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3208/Gr. 9 - I Direzione del 17 dicembre 1997, si è proceduto al pre-riconoscimento, in applicazione dell'art. 14 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Consorzio Arancia Rossa di Sicilia", con sede in Caltagirone (CT), per la categoria V agrumi.
(98.3.85)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3209/Gr. 9 - I Direzione del 17 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 13 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "AS.PRO.SUD - Associazione produttori ortofrutticoli Sud", con sede in Messina, per la categoria V agrumi.
(98.3.84)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3210/Gr. 9 - I Direzione del 17 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 13 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli", con sede in Bagheria (PA), per la categoria I ortofrutticoli.
(98.3.83)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3213/Gr. 9 - I Direzione del 17 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 13 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "A.P.A.O.S. - Associazione di produttori agrumicoli della Sicilia", con sede in Bagheria (PA), per la categoria V agrumi.
(98.3.82)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3214/Gr. 9 - I Direzione del 17 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Trinacria Frutta - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli", con sede in Palermo, per la categoria I ortofrutticoli.
(98.3.81)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3215/Gr. 9 - I Direzione del 17 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 13 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Consorzio produttori agrumi Sicilia Orientale", con sede in Acireale (CT), per la categoria V agrumi.
(98.3.80)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3216/Gr. 9 - I Direzione del 17 dicembre 1997, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 13 del reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "A.S.P.A.O. - Associazione siciliana produttori agrumicoli ed ortofrutticoli", con sede in Paternò (CT), per la categoria I ortofrutticoli.
(98.3.79)

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3269/Gr. 9 - I Direzione del 18 dicembre 1997, si è proceduto al pre-riconoscimento, in applicazione dell'art. 14 del reg. (CE)
n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata "Rocca di Caprileone", con sede in Palermo, per la categoria I ortofrutticoli.
(98.3.78)
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ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI


E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco degli istituti tecnici statali beneficiari di contributi straordinari per acquisti in conto capitale per l'esercizio finanziario 1997, in ragione del numero delle classi funzionanti.
Provincia di Agrigento
-  I.T.C. F.re Capriata di Licata  L. 54.542.950 
-  I.T.G. Brunelleschi di Agrigento  L. 59.616.700 
-  I.T.C.G. L. Panepinto di Bivona  L. 32.979.450 
-  I.T.G. Ines Giganti Curella di Licata  L. 19.026.600 

Provincia di Caltanissetta
-  I.T. Agrario di Caltanissetta  L. 15.221.300 
-  I.T.G. Leonardo da Vinci di Caltanissetta  L. 34.247.900 
-  I.T.I. Mottura di Caltanissetta  L. 29.174.150 

Provincia di Catania
-  I.T.G. Colajanni diRiposto  L. 15.000.000 
-  I.T.C. Pantano diRiposto  L. 31.711.000 
-  I.T.C.G. Giuffrida diCatania  L. 73.900.000 
-  I.T. Agrario Eredia di Catania  L. 29.174.150 
-  I.T.G. Brunelleschi diAcireale  L. 34.247.900 
-  I.T.I. Ferraris diAcireale  L. 73.569.550 
-  I.T.I. Fermi di Giarre  L. 32.979.450 
-  I.T.I. Euclide SS. dell'I.P.S.I.A. di Caltagirone  L. 22.831.950 
-  I.T.C. V.E. Orlando diVizzini  L. 35.000.000 
-  I.T.N. Duca degli Abruzzi di Catania  L. 26.637.250 

Provincia di Enna
-  I.T.I. Majorana di Piazza Armerina  L. 27.905.700 

Provincia di Messina
-  I.T.C.G. Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto  L. 48.200.750 

Provincia di Palermo
-  I.T.I. Majorana di Palermo  L. 57.079.800 
-  I.T.N. Gioeni - Trabia di Palermo  L. 40.590.100 
-  I.T.I. V.E. III di Palermo  L. 124.307.200 
-  I.T.C. P. La Torre di Palermo  L. 50.737.600 
-  I.T.I. Volta di Palermo  L. 125.575.650 
-  I.T.G. Parlatore di Palermo  L. 55.811.400 
-  I.T.C. G. Salerno di Gangi  L. 32.979.450 
-  I.T.C. Duca degli Abruzzi di Palermo  L. 44.395.400 

Provincia di Ragusa
-  I.T.G. Gagliardi di Ragusa  L. 25.368.800 

Provincia di Siracusa
-  I.T.C. Rizza di Siracusa  L. 50.737.600 
-  I.T.I. di Augusta  L. 29.174.150 
-  I.T..I. Bartolo di Pachino  L. 38.053.200 
-  I.T..I. Fermi diSiracusa  L. 82.448.650 
-  I.T.G. Carnalivari di Noto  L. 17.758.200 
-  I.T.F. P.G. di Savoia di Siracusa  L. 34.247.900 
-  I.T.N. G.A Dalla Targia di Siracusa  L. 19.026.600 

Provincia di Trapani
-  I.T.C.G. Caruso di Alcamo  L. 52.006.050 
-  I.T.I. L. da Vinci di Trapani  L. 55.811.400 
-  I.T.N. Torre di Trapani  L. 12.684.400 
-  I.T.G. Amico di Trapani  L. 27.905.700 

(98.3.52)
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Elenco degli istituti professionali statali beneficiari di contributi straordinari per acquisti in conto capitale per l'esercizio finanziario 1997, in ragione del numero delle classi funzionanti.
Provincia di Agrigento
-  IPSAR G. Molinari di Sciacca  L. 144.012.250 
-  IPSIA di Licata sede coord. dell'ITI Ines  L. 90.007.700 

Giganti Curella di Licata
Provincia di Catania
-  IPSIAM C. Colombo diCatania  L. 156.013.300 

Provincia di Messina
-  IPSIA di Barcellona Pozzo di Gotto  L. 90.007.650 
-  IPSIA G. Feraris - Pace del Mela  L. 108.009.200 

Provincia di Palermo
-  IPSIA Mario Orso Corbino di Partinico  L. 132.011.250 
-  IPSIA S. D'Acquisto di Bagheria  L. 246.020.950 
-  IPSAR P. Borsellino di Palermo  L. 270.600.000 

Provincia di Ragusa
-  IPSC di Ragusa  L. 258.021.950 

Provincia di Siracusa
-  IPAA di Pachino  L. 150.012.750 
-  IPSC A. Moncada di Lentini  L. 100.000.000 

(98.3.52)
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ASSESSORATO


DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario ad acta presso il comune di S. Maria di Licodia per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Licodia Etnea.

Con decreto n. 2927/I/VII del 19 dicembre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dott. Giuseppe Libassi commissario ad acta presso il comune di S. Maria di Licodia per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Licodia Etnea, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 25/97, ammessa a finanziamento con nota n. 7810 del 18 novembre 1994.
(98.3.48)
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Nomina del commissario ad acta presso il comune di Siracusa per l'assegnazione di un'area a cooperative edilizie.

Con decreto n. 2928/I/VII del 19 dicembre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dott. Dario Tornabene commissario ad acta presso il comune di Siracusa per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Primavera 87 e l'Eden, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 25/97, ammesse a finanziamento rispettivamente con note n. 6293 del 30 luglio 1993 e n. 7873 del 21 novembre 1994.
(98.3.48)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Occupazione permanente e definitiva in favore dei comuni di Saponara e Villafranca Tirrena di beni immobili per lavori di sistemazione dell'acquedotto.

Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 2015/6 del 29 ottobre 1997, è stata pronunciata l'espropriazione ed autorizzata l'occupazione permanente e definitiva a favore dei comuni di Saponara e Villafranca Tirrena dei beni occorrenti per i lavori di potenziamento dell'acquedotto esterno con nuove opere di captazione ed adduzione della contrada Tracanali, progetto 1° stralcio, di proprietà delle ditte sottoelencate:
1)  ditta Vinci Antonino, nato a Saponara il 17 marzo 1906: art. 4114, fg. 15, part. 79, superficie espropriata mq. 440, comune di Saponara, indennità L. 1.417.250, quietanza n. 155677 del 17 settembre 1997;
2)  ditta Venuto Giuseppa, nata a Villafranca Tirrena il 15 marzo 1936: art. 4907, fg. 15, part. 118/6, superficie espropriata mq. 84, comune di Saponara, indennità L. 270.565, quietanza n. 155678 del 17 settembre 1997;
3)  ditta Messina Angela, nata a Saponara il 18 agosto 1903: art. 2312, fg. 15, part. 119, superficie espropriata mq. 100, comune di Saponara, indennità L. 322.100, quietanza n. 155679 del 17 settembre 1997;
4) ditta Pallino Giovanni di Giuseppe (propr. 3/4) e Pallino Grazia (propr. 1/4), nata a Rometta il 4 settembre 1937: art. 6079, fg. 15, part. 133/6, superficie espropriata mq. 70, comune diSaponara, indennità L. 56.370, quietanza n. 155680 del 17 settembre 1997;
5)  ditta Venuto Rosario, nato a Saponara l'11 aprile 1925: art. 4906, fg. 15, part. 136, superficie espropriata mq. 73, comune di Saponara, indennità L. 235.135, quietanza n. 155681 del 17 settembre 1997;
6)  ditta Lamberto Grazia, nata a Villafranca Tirrena l'11 maggio 1916: art. 3952, fg. 15, part. 70/6, superficie espropriata mq. 2, comune diSaponara, indennità L. 2.225, quietanza n. 155682 del 17 settembre 1997;
7)  ditta Repici Maria fu Francesco: coniugata Forestieri: art. 1821, fg. 3, part. 147/b, superficie espropriata mq. 132, comune di Saponara, indennità L. 510.210, quietanza n. 155683 del 17 settembre 1997;
8)  ditta Sergi Caterina (usufruttuaria), nata a Messina il 25 dicembre 1903 e Spataro Rosario (proprietario), nato a Messina il 12 novembre 1929: art. 4908, fg. 3, part. 149/6, superficie espropriata mq. 58, comune di Saponara, indennità L. 224.180, quietanza n. 155684 del 17 settembre 1997;
9)  ditta Lombardo Andrea fu Francesco: art. 1038, fg. 3, part. 151/b, superficie espropriata mq. 135, comune di Saponara, indennità L. 521.805, quietanza n. 155685 del 17 settembre 1997;
10)  ditta Venuti Antonino, nato a Villafranca Tirrena il 16 febbraio 1934 e Venuto Nicola, nato a Villafranca Tirrena il 13 agosto 1930, art. 3654, fg. 5, part. 621/b e 528/b, superficie espropriata mq. 414, comune di Villafranca Tirrena, indennità L. 200.025, quietanza n. 155686 del 17 settembre 1997;
11)  ditta Badessa Antonio, nato a Villafranca Tirrena il 10 agosto 1905: art. 3492, fg. 5, part. 1025/b, superficie espropriata mq. 45, comune di Villafranca Tirrena, indennità L. 21.740, quietanza n. 155687 del 17 settembre 1997;
12)  ditta Ferrigno Maria, nata a Villafranca Tirrena il 12 aprile 1887: art. 878, fg. 5, part. 1038/b, superficie espropriata mq. 90, comune di Villafranca Tirrena, indennità L. 347.870, quietanza n. 155688 del 17 settembre 1997.
(98.3.68)
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Conferma del commissario ad acta presso l'Ente acquedotti siciliani.

Con decreto n. 02646/11 del 28 novembre 1997, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, al fine di assicurare la continuità dell'attività di ordinaria amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, conferma l'ing. Giuseppe Talamona commissario ad acta dell'E.A.S. per lo svolgimento dei compiti assegnati con il precedente decreto n. 01285/11 del 4 luglio 1997, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte 1ª, n. 52 del 20 settembre 1997.
Con il decreto sopra citato 02646/11 del c.a., l'incarico di commissario ad acta è stato confermato fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.
(98.2.3)
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Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per lavori nella S.P. n. 3 Aragona-Favara.

Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 3020/14 del 24 dicembre 1997, sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere alle seguenti ditte in dipendenza dei lavori sopraindicati:
comune di Agrigento
1)  ditta catastale: Virone Giuseppe il 12 dicembre 1941, per 1/2; Carmelo, nato il 19 maggio 1945, per 1/2; Croce Stefana, nata il 3 luglio 1893, usufruttuario per 3/6 e Sutera Teresa, nata il 20 gennaio 1909, usufruttuaria per 1/6: partita 30703, fg. 134, part. 51, seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 05.07.00, reddito dominicale 1.470,3, reddito agrario 405,6, superficie occupata mq. 224, indennità per mq. L. 830, indennità offerta L. 185.920;
2)  ditta catastale: Virone Giuseppe il 12 dicembre 1941, per 1/2; Carmelo, nato il 19 maggio 1945, per 1/2; Croce Stefana, nata il 3 luglio 1893, usufruttuario per 3/6 e Sutera Teresa, nata il 20 gennaio 1909, usufruttuaria per 1/6: partita 30703, fg. 134, part. 96, seminativo A, classe 1ª, superficie Ha. 04.43.40, reddito dominicale 2.549,36, reddito agrario 421,23, superficie occupata mq. 14, indennità per mq. L. 830, indennità offerta L. 119.520;
3)  Iacolino Domenico, nato il 2 dicembre 1913; Calogero, nato il 2 aprile 1915; Giuseppe, nato il 9 novembre 1919; Antonio, nato il 5 novembre 1925: partita 19611, fg. 134, part. 145, mandorleto, classe 2ª, superficie Ha. 00.46.30, reddito dominicale 393,55, reddito agrario 26,30, superficie occupata mq. 210, indennità per mq. L. 1.170, indennità offerta L. 245.700;
comune di Favara
1)  ditta catastale: Di Francesco Giuseppa, nata il 21 luglio 1907, proprietaria per 2/4; Terrana Vincenzo, nato l'11 luglio 1924, proprietario per 1/4; Terrana Maria Stella, nata il 12 luglio 1926, proprietaria per 1/4: partita 12386, fg. 25, part. 132, seminativo, classe 1ª, superficie Ha. 02.53.65, reddito dominicale 342.427, reddito agrario 76.095, superficie occupata mq. 381, indennità per mq. 830, indennità offerta L. 316.230;
2)  ditta catastale: Terrana Carlo, nato l'1 gennaio 1902 e Salvatore, nato il 4 gennaio 1905; partita 12386, fg. 25, part. 68, seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 00.26.20, reddito dominicale 150,65, reddito agrario 26,20, superficie occupata mq. 20, indennità per mq. L. 830, indennità offerta L. 16.600;
3)  ditta catastale: Airo Farulla Pasqua di Stefano maritata Nobile: partita 148, fg. 23, part. 91, vigneto, superficie Ha. 01.05.60, reddito dominicale 295,68, reddito agrario 84,48, superficie occupata mq. 1.316,50, indennità per mq. L. 3.180, indennità offerta lire 4.186.470;
4)  ditta catastale: Sammarco Giuseppe, nato il 21 settembre 1940: partita 11079, fg. 23, part. 70, seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 00.24.94, reddito dominicale 69,83, reddito agrario 19,95, superficie occupata mq. 633, indennità per mq. 830, indennità offerta L. 525.390;
5)  ditta catastale: Palumbo Giuseppe, nato l'8 marzo 1901 e Sciumè Maria, nata il 20 aprile 1904, coniugi usufruttuari e Palumbo Agata, nata il 10 dicembre 1935, proprietaria: partita 23105, fg. 25, part. 31, seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 00.18.70, reddito dominicale 19.635, reddito agrario 5.610, superficie occupata mq. 558, indennità per mq. 830, indennità offerta L. 463.140;
6)  ditta catastale: Palumbo Giuseppe, nato l'8 marzo 1901 e Sciumè Maria, nata il 20 aprile 1904, coniugi usufruttuari e Palumbo Agata, nata il 10 dicembre 1935, proprietaria: partita 10418, fg. 25, part. 29, seminativo, classe 3ª, superficie Ha. 00.27.10, reddito dominicale 75,88, reddito agrario 21,68, superficie occupata mq. 292, indennità per mq. 830, indennità offerta
L/ 242.360.
(98.3.69)
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ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE


E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di componenti della commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 923/97/8°/L del 15 novembre 1997, si è proceduto alla sostituzione dei componenti la commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina, sigg. Zappia Pietro e La Commare Filippo, in rappresentanza dell'I.N.P.S., rispettivamente con il dott. Malandrino Giuseppe, nato a Noto il 5 settembre 1944 e con la dott.ssa Bongiorno Rosalba, nata ad Antillo l'11 agosto 1956.
(98.3.66)
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Rettifica del decreto 18 giugno 1997, concernente la ricostituzione della commissione provinciale per l'impiego di Ragusa.

Con decreto n. 1058/97/8°/L del 12 dicembre 1997 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla rettifica della data di nascita del componente la commissione provinciale per l'impiego di Ragusa, erroneamente riportata, del sig. Cavalieri Giovanni, nato a Ragusa il 14 ottobre 1947.
(98.2.35)
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Nomina della commissione esaminatrice degli esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Trapani.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 16/98/VII/L del 22 gennaio 1998, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi gennaio-febbraio 1998 in Trapani, così composta:
- presidente: ing. Fiorenza Michele in forza all'Ispettorato provinciale del lavoro di Trapani;
-  membro esperto: ing. Salerno Giuseppe in servizio presso l'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo;
-  membro esperto: ing. Nastasi Vincenzo in servizio presso l'I.S.P.E.S.L. di Palermo.
E' nominato segretario della commissione menzionata la sig.ra Citino Paola in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Trapani.
(98.5.159)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Nomina del consiglio di direzione dell'Assessorato della sanità.
Con decreto n. 21894 del 9 aprile 1997, l'Assessore per la sanità ha nominato il consiglio di direzione dell'Assessorato regionale della sanità, che risulta composto dai seguenti dipendenti:
eletti dai dipendenti:
- sig. Trapani Giuseppe;
- dr. D'Antoni Gaetano;
-  sig. Scoma Giovanni;
- dr. Terranova Salvatore;
nominati dall'Assessore:
-  dr.ssa Rotolo Danila;
-  dr. Giammanco Riccardo;
- dr. Virga Antonio;
-  dr. Bellomo Angelo.
(98.2.27)
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Integrazione di componenti del consiglio di direzione dell'Assessorato della sanità.
Con decreto n. 24084 del 13 dicembre 1997, l'Assessore per la sanità ha decretato che il consiglio di direzione dell'Assessorato regionale della sanità, quando delibera su questioni riguardanti il personale, è integrato con i seguenti rappresentanti sindacali:
1) Di Paolo Emanuele, designato dalla FIST/CISL;
2)  Saputo Benedetto, designato dal SADIRS;
3) Canfarotta Sergio, designato dalla DIRSI;
4)  Marasà Benedetto, designato dalla CISAL;
5)  D'Arpa Giuseppe, designato dalla UGL.
(98.2.27)
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Provvedimenti concernenti accreditamento di Aziende termali presso il Servizio sanitario nazionale, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L.
Con decreto n. 24000 del 5 dicembre 1997 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Società I.G.A.R. s.r.l. di Termini Imerese, a decorrere dal 22 maggio 1997, è accreditata, in regime definitivo, presso il S.S.N. per le seguenti prestazioni termali:
-  balneoterapia in piscina termale;
-  balneoterapia per vasculopatie periferiche;
-  balneoterapia ozonizzata;
-  stufe o grotte.
(98.5.172)


Con decreto n. 24001 del 5 dicembre 1997 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Terme Acqua Pia di Montevago, a decorrere dal 1 gennaio 1997, è accreditata, in regime definitivo, presso il S.S.N. per le seguenti prestazioni termali:
-  fangoterapia;
-  fangobalneoterapia;
-  balneoterapia;
-  cure inalatorie.
(98.5.171)

Con decreto n. 24002 del 5 dicembre 1997 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Terme dei Germani Marino di Alì Terme, a decorrere dall'1 gennaio 1997, è accreditata, in regime definitivo, presso il S.S.N. per le seguenti prestazioni termali:
-  fangoterapia;
-  fangobalneoterapia;
-  balneoterapia;
-  cure inalatorie;
-  insufflazioni endotimpaniche.
(98.5.170)


Con decreto n. 24003 del 5 dicembre 1997 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Terme Gorga s.r.l. di Calatafimi, a decorrere dall'1 gennaio 1997, è accreditata, in regime definitivo, presso il S.S.N. per le seguenti prestazioni termali:
-  fangoterapia;
-  fangobalneoterapia;
-  balneoterapia;
-  cure inalatorie;
-  stufe o grotte.
(98.5.169)


Con decreto n. 24004 del 5 dicembre 1997 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Stabilimento Termale S.T.E.A. S.p.A. di Terme Vigliatore, a decorrere dall'1 gennaio 1997, è accreditata, in regime definitivo, presso il S.S.N., l'INPS e l'INAIL per le seguenti prestazioni termali:
-  fangoterapia;
-  fangobalneoterapia;
-  balneoterapia con idromassaggio;
-  irrigazioni vaginali con bagno;
-  cure inalatorie;
-  cure idropiniche;
- sordità rinogena;
-  ventilazioni polmonari;
-  vasculopatie periferiche.
(98.5.168)


Con decreto n. 24005 del 5 dicembre 1997 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Terme Segestane di Castellammare del Golfo, a decorrere dall'1 gennaio 1997, è accreditata, in regime definitivo, presso il S.S.N. per le seguenti prestazioni termali:
-  fangoterapia;
-  fangobalneoterapia;
-  balneoterapia;
-  cure inalatorie;
-  stufe o grotte.
(98.5.167)


Con decreto n. 24006 del 5 dicembre 1997 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca diSciacca, a decorrere dall'1 gennaio 1997, è accreditata, in regime definitivo, presso il S.S.N. e dal 7 luglio 1997 presso l'I.N.A.I.L. per le seguenti prestazioni termali:
-  fangoterapia;
-  fangobalneoterapia;
-  balneoterapia;
-  irrigazioni vaginali con bagno;
-  cure inalatorie;
-  stufe o grotte;
-  ventilazione polmonare;
-  sordità rinogena;
-  vasculopatie periferiche.
(98.5.166)


Con decreto n. 24007 del 5 dicembre 1997 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Stabilimento Termale Granata -Cassibile di Alì Terme, a decorrere dall'1 gennaio 1997, è accreditata, in regime definitivo, presso il S.S.N. per le seguenti prestazioni termali:
-  fangoterapia;
-  fangobalneoterapia;
-  balneoterapia;
-  cure inalatorie;
-  irrigazioni vaginali;
-  insufflazioni endotimpaniche.
(98.5.165)


Con decreto n. 24008 del 5 dicembre 1997 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Azienda autonoma delle Terme di Acireale di Acireale, a decorrere dall'1 gennaio 1997, è accreditata, in regime definitivo, presso il S.S.N., l'INPS e l'INAIL per le seguenti prestazioni termali:
-  fangoterapia;
-  fangobalneoterapia;
-  balneoterapia;
-  cure inalatorie;
-  sordità rinogena.
(98.5.164)


Con decreto n. 24009 del 5 dicembre 1997 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Stabilimento termale Sitas - complesso Sciaccamare diSciacca, a decorrere dall'1 gennaio 1997, è accreditata, in regime definitivo, presso il S.S.N. per le seguenti prestazioni termali:
-  fangoterapia;
-  fangobalneoterapia;
-  balneoterapia;
-  irrigazioni vaginali con bagno;
-  cure inalatorie;
-  sordità rinogena;
-  vasculopatie periferiche.
(98.5.163)
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ASSESSORATO


DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nomina di componenti della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Enna.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 887/9 dell'11 dicembre 1997, ha nominato presso la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Enna, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 39/77 e successive modifiche ed integrazioni:
-  sig. Ferrigno Angelo, nato ad Enna il 15 novembre 1967 e residente a Barrafranca, in corso Italia; sig. Murella Salvatore, nato a Piazza Armerina il 15 aprile 1946 ed ivi residente in via D'Annunzio n. 98; sig. Lombardo Antonio, nato a Villarosa il 7 luglio 1945 ed ivi residente in corso Garibaldi n. 47, consiglieri designati dalla provincia di Enna - componenti.
(98.3.55)
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Autorizzazione alla ditta Carbonaro Carmelo, con sede in Palermo, all'attività di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi.

Con decreto n. 888/18 dell'11 dicembre 1997, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato la ditta Carbonaro Carmelo, con sede legale in Palermo, via Cardinale Mariano Rampolla n. 10 e con centro di raccolta sito in Carini (PA), S.S. 113, Km. 281.600, ad effettuare l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, da macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché da rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, individuati rispettivamente alle lett. b), i) ed l) del 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(98.3.56)
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Autorizzazione alla ditta Sidermetal s.r.l., con sede in Carini, per lo stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi.

Con decreto n. 889/18 dell'11 dicembre 1997, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato la ditta Sidermetal s.r.l., con sede legale in Carini (PA), S.S. 113, Km. 281.600, ad effettuare l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, da macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché da rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, individuati rispettivamente alle lett. b), i) ed l) del 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(98.3.57)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane

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