REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 14 FEBBRAIO 1998 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 17 novembre 1997.
Assegnazione di fondi alle province regionali per la promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, la difesa del suolo e la protezione della natura delle rispettive zone, per l'esercizio finanziario 1997  pag.

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 14 novembre 1997.
Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 1998/99 - 2002/03  pag.


DECRETO 17 novembre 1997.
Modalità di individuazione e di fruizione delle aree dove consentire prove cinologiche a carattere nazionale o internazionale  pag.


DECRETO 17 dicembre 1997.
Adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce  pag.


DECRETO 9 gennaio 1998.
Revoca del riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico nel comune di Mazzarino.
  pag.


DECRETO 9 gennaio 1998.
Revoca del riconoscimento di un allevamento contadino della lepre e del coniglio selvatico in Mussomeli  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 31 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Carini al 31 dicembre 1995.
  pag.

DECRETO 31 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Misilmeri al 31 dicembre 1995.
  pag. 10 


DECRETO 31 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Niscemi al 31 dicembre 1995.
  pag. 11 


DECRETO 31 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Pachino al 31 dicembre 1995.
  pag. 13 


DECRETO 13 gennaio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Palma di Montechiaro al 31 dicembre 1995  pag. 15 


DECRETO 20 gennaio 1998.
Modifica del decreto 27 settembre 1997, relativo alla rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Bagheria al 31 dicembre 1995  pag. 17 


DECRETO 20 gennaio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Scordia al 31 dicembre 1995.
  pag. 17 


DECRETO 20 gennaio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Tremestieri Etneo al 31 dicembre 1995  pag. 18 


DECRETO 21 gennaio 1998.
Rettifica del decreto 4 luglio 1989, concernente ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione al 1° gennaio 1983  pag. 20 


DECRETO 28 gennaio 1998.
Sedi vacanti di medici addetti alla medicina dei servizi nell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna, al 1° semestre 1997  pag. 20 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 8 gennaio 1998.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Roccella Valdemone  pag. 21 


DECRETO 22 gennaio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Roccapalumba  pag. 22 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 18 settembre 1997 dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana - atti relativi al decreto del Presidente della Regione siciliana n. 163/GR XV/SG del 27 maggio 1997  pag. 23 

Presidenza:
Sostituzione di un componente del comitato previsto dall'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.
  pag. 25 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997. Capitoli 87372 e 87393 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Modifica  pag. 25 
Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 14 del 20 gennaio 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale avverso l'articolo 17, commi 22, 18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449  pag. 26 
Sostituzione di un componente della commissione tecnica di vigilanza farmaceutica di Trapani  pag. 26 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquiren-
ti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.
  pag. 26 
Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimento di acquirenti di latte bovino  pag. 27 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Sostituzione di un componente del consiglio di disciplina per il personale non docente degli istituti regionali pareggiati  pag. 27 

Assessorato della cooperazione, del commercio, del-l'artigianato e della pesca:
Legge regionale n. 37/94 - Provvedimenti in favore dei soci fideiussori di cooperative agricole. Comunicazione.
  pag. 27 

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Lavoro e Progresso, con sede in Marsala.
  pag. 27 
Nulla osta alla ditta MAG s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di Piraino  pag. 27 

Assessorato dell'industria:
Nomina del commissario ad acta presso l'Ente minerario siciliano  pag. 27 
Nomina del commissario ad acta presso l'Ente siciliano per la promozione industriale  pag. 27 
Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda siciliana asfalti  pag. 28 

Assessorato dei lavori pubblici:
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre settembre-ottobre 1997  pag. 28 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Variazione della sede legale e dell'amministratore della ditta ECO.TEK s.r.l.  pag. 31 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale  pag. 31 

CIRCOLARI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 10 febbraio 1998, n. 1/98-D.F.
Programma operativo plurifondo 1994/1999 - Sottoprogramma 9 - Sviluppo rurale Misura 9.2: Misure antincendio - Disposizioni attuative  pag. 31 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 13 gennaio 1998, n. 2.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 - Legge regionale 2 gennaio 1998, n. 1  pag. 32 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 29 gennaio 1998, n. 292.
Lavori socialmente utili - Art. 1, commi 2 e 8, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - Progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85  pag. 33 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 28 novembre 1997, prot. n. 3197.
Mezzi di contrasto organoiodati e paramagnetici per via iniettiva  pag. 33 


CIRCOLARE 28 gennaio 1998, n. 945.
Nuove disposizioni in materia di certificati di assistenza al parto (CEDAP)  pag. 34 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1:
Assessorato dei beni culturali ed ambientali

e della pubblica istruzione

DECRETO 12 dicembre 1997.
Piano paesistico territoriale dell'isola di Pantelleria.
Supplemento ordinario n. 2:
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).




DECRETO PRESIDENZIALE 17 novembre 1997.
Assegnazione di fondi alle province regionali per la promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, la difesa del suolo e la protezione della natura delle rispettive zone, per l'esercizio finanziario 1997.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
Vista la legge regionale 17 luglio 1972, n. 34;
Vista la legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46;
Vista la legge regionale 30 novembre 1974, n. 38;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93;
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto, in particolare, l'art. 45, ultimo comma, della citata legge regionale n. 9/86, ai sensi del quale i fondi assegnati alle comunità montane affluiscono nei bilanci delle province regionali nel cui territorio sono comprese le relative aree;
Vista la legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, relativa a: «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999 della Regione siciliana», che al capitolo 50480 reca uno stanziamento di lire 2.639.000.000, quale fondo da ripartire alle province regionali per la promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, la difesa del suolo e la protezione della natura delle rispettive zone, per l'esercizio 1997;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, il fondo da attribuire alle ex comunità montane, va ripartito per il 50%, in rapporto alla superficie territoriale delle singole comunità e, per il restante 50%, tenuto conto degli indici di disoccupazione relativi al territorio delle comunità, quali risultano dagli atti dell'Ufficio regionale del lavoro, e dello stato di dissesto idrogeologico delle zone interessate;
Considerato che la superficie delle aree delle soppresse comunità montane, di cui all'art.1 della citata legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le modifiche apportate dai decreti presidenziali nn. 4/S.G. VII del 28 marzo 1979, 9/S.G. VII del 20 agosto 1979, 10/S.G. VII del 20 agosto 1979, 1/S.G. VII del 31 gennaio 1980, 2/S.G. VIII del 29 marzo 1985, 14/S.G. VIII del 5 dicembre 1985, 102/GAB del 18 aprile 1996 è quella riportata nell'allegato al presente decreto;
Vista la nota n. 999 dell'11 marzo 1997, integrata dalla nota successiva n. 2853 del 10 settembre 1997, con cui l'Ufficio regionale del lavoro comunica gli indici di disoccupazione relativi ai territori delle soppresse comunità montane;
Vista la nota n. 16343 del 6 giugno 1997, con cui l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica lo stato di dissesto idrogeologico dei territori delle soppresse comunità montane;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 7 ottobre 1997, relativa all'approvazione del suddetto piano di ripartizione dello stanziamento di lire 2.639.000.000;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, è ripartita in favore delle province regionali della Sicilia, la somma di lire 2.639.000.000, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per il pagamento della somma prevista dal presente decreto è assunto l'impegno di lire 2.639.000.000 sul capitolo 50480 del bilancio della Regione - rubrica Presidenza - per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 3

E' autorizzato, altresì, il pagamento della somma di cui al precedente articolo mediante accreditamento sul conto di tesoreria regionale intestato alle rispettive province regionali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 17 novembre 1997.
  PROVENZANO 



Registrato alla Corte dei conti,Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 dicembre 1997.
Reg. n. 2, Presidenza regionale, fg. n. 135.

Allegato
LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1986, N. 9, ART. 45

RIPARTIZIONE FONDO PER L'ANNO 1997 ALLE PROVINCE REGIONALI DA DESTINARE ALLE COMUNITA' MONTANE


  Superficie Indice disoc. Superficie dissestata Ripartizione superficie Ripartizione indice disoccup. Ripartizioone superficie dissestata Assegnazione totale 


Soppressa Comunità  Provincia regionale 33,465 46,88 6,600 47.101.000 57.940.000 29.596.000 134.637.000 
montana zona A   di Messina 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 20,803 25,42 4,400 29.280.000 31.417.000 19.730.000 80.427.000 
montana zona B   di Messina 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 36,686 41,84 7,600 51.634.000 51.711.000 34.080.000 137.425.000 
montana zona C   di Messina 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 39,537 57,11 5,500 55.647.000 70.584.000 24.663.000 150.894.000 
montana zona D   di Messina 
Soppressa Comunità   Provincia regionale 82,015 45,00 16,100 115.434.000 55.617.000 72.196.000 243.247.000 
montana zona E   di Messina 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 107,899 26,75 16,600 151.864.000 33.061.000 74.438.000 259.363.000 
montana zona F   di Catania 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 21,246 27,09 2,300 29.903.000 33.481.000 10.314.000 73.698.000 
montana zona G   di Siracusa 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 16,883 26,89 2,972 23.762.000 33.234.000 13.327.000 70.323.000 
montana zona G   di Catania 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 18,922 21,39 3,700 26.632.000 26.437.000 16.592.000 69.661.000 
montana zona G   di Ragusa 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 156,239 23,76 12,000 219.901.000 29.366.000 53.811.000 303.078.000 
montana zona H   di Palermo 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 80,727 28,34 19,000 113.621.000 35.026.000 85.200.000 233.847.000 
montana zona I   di Enna 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 63,770 23,60 14,000 89.754.000 29.168.000 62.779.000 181.701.000 
montana zona L   di Enna 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 44,022 30,91 0,865 61.960.000 38.203.000 3.879.000 104.042.000 
montana zona M   di Trapani 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 94,106 31,52 12,000 132.451.000 38.956.000 53.811.000 225.218.000 
montana zona N   di Palermo 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 55,516 17,29 8,890 78.137.000 21.369.000 39.865.000 139.371.000 
montana zona O   di Palermo 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 54,192 30,62 13,600 76.274.000 37.844.000 60.985.000 175.103.000 
montana zona P   di Agrigento 
Soppressa Comunità  Provincia regionale 11,471 29,40 1,000 16.145.000 36.336.000 4.484.000 56.965.000 
montana zona Q   di Messina 
      937,499 533,81 147,127 1.319.500.000 659.750.000 659.750.000 2.639.000.000 

(98.4.114)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 14 novembre 1997.
Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 1998/99 - 2002/03.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, con il quale viene stabilito che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale;
Visto anche il successivo comma 4 dell'art. 22, che così recita: «L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.»;
Viste le comunicazioni delle Ripartizioni faunistico-venatorie, con le quali sono stati forniti per ogni provincia il numero dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino di caccia nella stagione venatoria 1996/97;
Tenuto conto dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento agricoltura del 1990, dai quali si è ricavata la superficie agro-silvo-pastorale regionale;
Ritenuto di potere definire l'indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 1998/99-2002/03, quale rapporto tra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia che hanno ritirato il tesserino di caccia nella stagione venatoria 1996/97 e l'estensione in ettari della superficie agro-silvo-pastorale regionale, ottenuta dai dati censuari anzidetti;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

L'indice medio regionale di densità venatoria di cui all'art. 22, commi 3 e 4, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, per il quinquennio 1998/99-2002/03, è definito pari a 0,0289 cacciatori/ettaro, corrispondente a 34,53 ettari/cacciatore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 1997.
  CUFFARO 

(98.4.147)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Modalità di individuazione e di fruizione delle aree dove consentire prove cinologiche a carattere nazionale o internazionale.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, lett. "t", che prevede tra le attribuzioni delle Ripartizioni faunistico-venatorie lo svolgimento di compiti, attività ed interventi ad esse demandate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Visto l'art. 41, comma 3, che testualmente recita: «Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 5»;
Considerato che le suddette aree per le loro caratteristiche intrinseche e per le modalità di fruizione non possono essere considerate come le zone stabili, distinte in zone A e zone B e che per la loro costituzione non è espressamente prevista l'emanazione di decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Ritenuto di potere demandare alle Ripartizioni faunistico-venatorie il compito di individuare e delimitare le suddette aree;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, le Ripartizioni faunistico-venatorie sono incaricate di individuare e delimitare le aree all'interno del demanio forestale e delle zone di ripopolamento e cattura dove consentire lo svolgimento di gare per soli cani da ferma su selvaggina naturale, con l'assoluto divieto di abbattimento del selvatico. Le gare possono essere svolte durante l'intero anno solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio e con modalità non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna dell'area interessata.

Art. 2

Le Ripartizioni provvederanno all'individuazione e delimitazione di tali aree di volta in volta previa regolare richiesta delle associazioni venatorie e/o delle associazioni cinofile legalmente costituite. Nelle aree appositamente individuate e delimitate potranno essere autorizzate solamente prove cinologiche a carattere nazionale o internazionale e possono essere altresì autorizzati censimenti della selvaggina ai fini delle prove.

Art. 3

Le aree del demanio forestale potranno essere utilizzate nell'ambito dell'espletamento delle gare soltanto previo nulla osta da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Art. 4

Le gare, regolarmente autorizzate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, sono soggette, ove ne esistano le condizioni ai sensi del vigente T.U.L.P.S., altresì, alla previa autorizzazione o nulla-osta delle autorità di pubblica sicurezza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  CUFFARO 

(98.4.146)
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DECRETO 17 dicembre 1997.
Adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visti, in particolare, l'art. 6, l'art. 3, comma 1, lettera c), l'art. 5, comma 5, e l'art. 8, comma 2, lettera f), dell'anzidetta legge regionale n. 33/97;
Ritenuto di dover adottare al fine del rilascio delle prescritte autorizzazioni, apposito disciplinare che fissi le condizioni necessarie per l'istituzione dei centri di recupero e dei centri di primo soccorso e gli indirizzi generali per il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero e la reimmissione in natura di mammiferi e di uccelli, nonché di testuggini di terra e di acqua dolce;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse è adottato il disciplinare di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ogni precedente disposizione in materia deve intendersi revocata.

Art. 3

Per il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero e la successiva liberazione di tartarughe di mare si provvederà con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 dicembre 1997.
  CUFFARO 


Allegato A
A) CENTRI DI RECUPERO

I centri di recupero della fauna selvatica, uno per provincia, non debbono perseguire scopi di lucro e debbono operare nel precipuo interesse della fauna selvatica.
Le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 vengono autorizzate ad istituire centri di recupero che a seguito di apposite convenzioni possono utilizzare anche strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'Amministrazione pubblica.
1)  Ubicazione
I centri di recupero debbono essere ubicati preferibilmente in zone tranquille, distanti dai centri abitati e dalle principali vie di comunicazione e ciò al fine di ridurre al minimo stress e traumi agli animali in cura e/o comunque presenti.
E' preferibile, altresì, che i terreni su cui insistono le strutture siano ricompresi in comprensori sottoposti al regime di divieto di caccia e siano disponibili per lunghi periodi di tempo.
2)  Strutture
I centri di recupero debbono essere dotati almeno delle seguenti strutture:
-  ufficio per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- ambulatorio per la visita dell'animale, per le cure di pronto soccorso e gli eventuali interventi chirurgici;
-  sala per radiografia;
-  nursery per lo svezzamento e/o l'allevamento dei nidiacei con accorgimenti che impediscano l'imprinting ed il condizionamento negativo;
- voliere di convalescenza o stabulazione dotate di copertura per tutta la loro estensione e con pavimentazione di facile pulitura;
-  voliere di riabilitazione con tettoia parziale;
-  voliere di ambientamento;
-  voliere di quarantena o isolamento;
-  sala di accoglienza per visitatori che può anche coincidere con l'ufficio per la gestione del centro;
-  locali e/o magazzino per il contenimento di attrezzature varie per lo stoccaggio e preparazione del cibo;
- voliere mobili per il rilascio in natura;
- concimaia;
- fossa IMHOFF o autorizzazione allo scarico;
-  inceneritore per le carcasse o convenzione con struttura autorizzata.
Le voliere, di forma preferibilmente allungata, a corridoio, e di lunghezza commisurata all'utilizzo, debbono avere preferibilmente la copertura a volta; nel loro interno devono avere ridotti al minimo gli angoli; debbono altresì essere fornite di una adeguata protezione costituita preferibilmente da rete ombreggiante in plastica appositamente sospesa per ammortizzare gli impatti degli animali, nonché di schermatura per impedire disturbi generati anche dalla vista di altri animali.
3) Attrezzature
Le attrezzature veterinarie devono comprendere anche i normali strumenti di un ambulatorio per piccoli animali, nonché:
-  tavolo per le visite;
-  tavolo chirurgico con lampada scialitica;
-  un'apparecchiatura per la sterilizzazione;
-  un'apparecchiatura per le radiografie.
4)  Personale
I centri di recupero devono prevedere almeno un medico veterinario quale responsabile sanitario e disporre di altro personale di provata esperienza, anche volontario, in grado di garantire durante l'anno la continuità nella prestazione delle cure agli animali ospedalizzati.
5)  Adempimenti
I centri di recupero devono operare sotto lo stretto controllo ed in collaborazione con la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio:
-  presso ogni centro di recupero deve essere tenuto un registro di carico e scarico degli animali consegnati (allegato 1), numerato e vidimato prima del suo utilizzo dalla competente Ripartizione faunistico-venatoria;
-  il centro di recupero deve essere periodicamente sottoposto al controllo dei competenti servizi veterinari pubblici a garanzia di igienicità e salubrità dei locali e delle strutture;
-  l'attività del centro di recupero deve essere annualmente rendicontata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;
-  i locali e le strutture del centro di recupero devono essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;
- di ogni animale che viene recapitato presso il centro di recupero dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, una copia della quale dovrà essere recapitata alla Ripartizione faunistico-venatoria che ha curato l'inoltro dell'animale stesso, dalla quale, tra l'altro, si dovrà chiaramente rilevare il tipo di contenitore che è stato usato per il trasporto dell'animale e se lo stesso ha subito maltrattamenti a causa eventualmente dell'inadeguatezza di questo; qualora l'animale consegnato ferito al Centro di recupero venisse classificato quale appartenente ad una delle specie inserite nell'appendice 1 e nell'allegato C parte I del Reg. CEE n. 3626/82, deve essere data immediata comunicazione anche al Servizio certificazione CITES che ha sede in Palermo, via Pietro Bonanno, 8;
-  la reintroduzione in natura degli animali dovrà avvenire sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, preferibilmente dove è stato rinvenuto ferito l'animale, e previo inanellamento degli esemplari da liberare.
Per quanto concerne l'inanellamento, gli esemplari curati e riabilitati, prima della liberazione in natura, dovranno essere inanellati, in caso di uccelli, o contrassegnati con idoneo sistema di identificazione dell'individuo, in caso di mammiferi, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, da operatori autorizzati dall'I.N.F.S. operanti per conto delle stazioni di inanellamento, istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 33/97. La Ripartizione faunistico-venatoria provvederà all'inanellamento anzidetto, di concerto con i centri di recupero e su coordinamento dell'Osservatorio faunistico siciliano di cui all'art.9 della legge regionale n. 33/97, richiedendo di volta in volta l'intervento da parte dell'esperto inanellatore;
-  presso ogni Centro possono essere organizzate visite di istruzione durante le quali dovrà essere propagandato e diffuso il rispetto per gli equilibri naturali e per gli animali. Le visite delle scolaresche o di altri visitatori devono essere guidate ed interessare sempre voliere o recinti ove sono custoditi animali non più restituibili alla natura, garantendo tuttavia condizioni di tranquillità per gli stessi.
B) CENTRI DI PRIMO SOCCORSO

I centri di primo soccorso sono quelli che, non disponendo di voliere e di strutture per il recupero di animali curati, svolgono un'efficace azione di pronto soccorso. Tali centri, infatti, operando conformemente al disposto dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 prestano le cure di pronto soccorso agli animali consegnati feriti che non possono affrontare immediatamente il viaggio per un centro di recupero poiché questo potrebbe risultargli letale.
Tali centri, istituiti parimenti ai centri di recupero da associazioni riconosciute in campo regionale, debbono curare i medesimi adempimenti dei centri di recupero (punto 5) con esclusione della organizzazione di visite di istruzione e la reintroduzione in natura degli animali soccorsi.
1)  Strutture
Il centro di primo soccorso deve essere dotato almeno delle seguenti strutture:
-  uffici o locali per la gestione amministrativa ed organizzativa;
-  ambulatorio per la prima visita dell'animale e per le prime cure di pronto soccorso, che può essere dislocato anche all'esterno del centro, presso l'ambulatorio del medico veterinario nominato responsabile sanitario del centro;
-  fossa IMHOFF o autorizzazione allo scarico;
- inceneritore per le carcasse o convenzione con struttura autorizzata;
-  locale e/o voliere dove ricoverare temporaneamente l'animale soccorso.
Gli animali ricoverati presso un centro di primo soccorso, devono essere trattenuti per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di alcune cure che possono consentirgli di raggiungere vivo e vitale il Centro regionale di recupero della fauna selvatica di Ficuzza, presso il quale l'animale stesso verrà, ove possibile, recuperato e reimmesso in natura, preferibilmente nel territorio dove è stato rinvenuto ferito.
Le attrezzature veterinarie dell'ambulatorio di un Centro di primo soccorso, anche se localizzato nell'ambulatorio esterno al centro, presso il medico veterinario responsabile, devono comprendere anche i normali strumenti di laboratorio per piccoli animali, nonché:
-  tavolo per le visite;
-  tavolo chirurgico completo di lampada scialitica;
-  apparecchiature per la sterilizzazione;
-  eventuale apparecchiatura per le radiografie.
2)  Personale
I centri di primo soccorso devono prevedere almeno la collaborazione, anche mediante convenzione, di un veterinario, responsabile sanitario, e disporre inoltre di altro personale esperto, anche volontario, che deve assicurare la propria presenza presso il centro medesimo.
C) ISTANZE ED AUTORIZZAZIONI

Per l'istituzione dei centri di recupero, in numero non superiore ad uno per ogni provincia, e dei centri di primo soccorso, le associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 devono presentare istanza, in carta legale, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:
- titolo di proprietà possesso o disponibilità del terreno e/o delle strutture;
-  documentazione comprovante che le strutture utilizzate sono in regola con le vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;
-  corografia IGM 1:25.000 con l'individuazione dell'area interessata;
-  planimetria, in scala opportuna, con la rappresentazione delle strutture;
-  certificato catastale;
-  relazione ove, tra l'altro, siano descritte minuziosamente: le strutture, le attrezzature, le figure professionali che saranno impegnate, ed ogni altra utile informazione;
-  dichiarazione con la quale il responsabile del Centro di recupero o del Centro di primo soccorso si impegni ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, del presente disciplinare e delle norme che l'Amministrazione regionale dovesse via via ritenere opportuno emanare.
La Ripartizione faunistico-venatoria entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione, procederà alla sua trasmissione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esprimendo il proprio parere sulla iniziativa. Il termine di 30 giorni è sospeso ove occorra integrare la documentazione allegata. L'Assessorato, effettuati gli accertamenti con apposito sopralluogo, procederà all'emanazione di decreto di autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento del parere della Ripartizione faunistico-venatoria con cui viene rimessa l'istanza debitamente corredata.
L'autorizzazione può essere revocata per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nel presente disciplinare.

Allegato 1
CENTRO RECUPERO/CENTRO PRIMO SOCCORSO

Denominazione:  
 


(Tabella non riportabile
(9870)


DECRETO 9 gennaio 1998.
Revoca del riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico nel comune di Mazzarino.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti l'art.50, comma 3, l'art. 48, nonché l'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il proprio decreto n. 2249 del 27 ottobre 1994, con il quale è stato concesso il riconoscimento di allevamento contadino all'iniziativa tendente a produrre allo stato naturale il coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus), specie autoctona siciliana, a scopo di ripopolamento, al sig. Meli Francesco, nato a Mazzarino il 5 novembre 1965, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37;
Vista la nota n. 558 del 5 maggio 1997 della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, avente per oggetto: "proposta di revoca del decreto n. 2249 del 27 ottobre 1994 allevamento contadino ditta Meli Francesco";
Vista l'istanza, allegata alla sopracitata nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, con la quale la ditta Meli Francesco rinuncia al riconoscimento di cui al decreto n. 2249 del 27 ottobre 1994;
Preso atto del parere favorevole alla revoca espresso dal Comitato ripartimentale faunistico-venatorio di Caltanissetta nella seduta del 22 aprile 1997, verbale n. 2;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il riconoscimento di allevamento, già concesso con decreto n. 2249 del 27 ottobre 1994, all'iniziativa promossa in contrada Ghibli-Fanara, agro di Mazzarino, del sig. Meli Francesco, nato a Mazzarino il 5 novembre 1965.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta è incaricata della esecuzione in via amministrativa del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 gennaio 1998.
  CUFFARO 

(98.4.151)
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DECRETO 9 gennaio 1998.
Revoca del riconoscimento di un allevamento contadino della lepre e del coniglio selvatico in Mussomeli.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti l'art. 50, comma 3, l'art. 48, nonché l'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il proprio decreto n. 667 del 30 aprile 1992, con il quale è stato concesso il riconoscimento di allevamento contadino all'iniziativa tendente a produrre allo stato naturale e/o in cattività la lepre (lepus europeaus) e il coniglio selvatico (orytctolagus cuniculus) a scopo di ripopolamento ai sigg. Ricotta Salvatore e Ginex Giuseppina, nati rispettivamente il 23 dicembre 1995 e il 21 febbraio 1960 a Mussomeli ed ivi residenti con domicilio in via L. Cardona n. 55, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37;
Vista la nota n.559 del 5 maggio 1997 della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, avente per oggetto "proposta di revoca del decreto n. 667 del 30 aprile 1992, allevamento contadino ditta Ricotta Salvatore e Ginex Giuseppina";
Preso atto della relazione tecnica redatta in data 13 dicembre 1996 dal tecnico della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta dalla quale si evince che la ditta non ha mai ottemperato agli impegni assunti col disciplinare dell'allevamento contadino, che per il futuro non ha intenzione di eseguire gli interventi previsti dall'art. 41 della legge regionale n. 37/81 e che la Ripartizione può anche procedere alla revoca del decreto di riconoscimento nonché del parere favorevole alla revoca espresso dal Comitato ripartimentale faunistico-venatorio di Caltanissetta nella seduta del 22 aprile 1997, verbale n. 2;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il riconoscimento di allevamento contadino, già concesso con decreto n. 667 del 30 aprile 1992, all'iniziativa promossa in contrada Sampria agro di Mussomeli (CL) ai sigg. Ricotta Salvatore e Ginex Giuseppina, nati rispettivamente il 23 dicembre 1955 e 21 febbraio 1960 a Mussomeli, ed ivi residenti con domicilio in via L. Cadorna n. 55.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria diCaltanissetta è incaricata dall'esecuzione in via amministrativa del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 gennaio 1998.
  CUFFARO 

(98.4.152)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 31 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Carini al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 21658 del 6 marzo 1997, con il quale è stata confermata, al 31 dicembre 1991, la pianta organica delle farmacie del comune di Carini;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che, in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Carini al 31 dicembre 1995, pari a 23.799 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996, in base ai quali occorre istituire la VI sede farmaceutica urbana nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 28 gennaio 1997, 24 settembre 1997, 9 ottobre 1997, 23 ottobre 1997, 5 novembre 1997 e 12 novembre 1997, dal comune di Carini, secondo il quale occorre allocare la istituenda VI sede farmaceutica urbana, nell'area compresa tra le località denominate Ciachea, Foresta, Giummari e parte della zona ASI, posta a nord-est della ferrovia, in quanto la stessa, interessata da fenomeni di espansione urbanistica, carente di servizio farmaceutico, presenta una popolazione residente notevole e risulta maggiormente urbanizzata, sia a livello primario che secondario, rispetto all'altra zona, anch'essa interessata da fenomeni di espansione urbanistica e carente di servizio farmaceutico, posta a nord-ovest della ferrovia a ridosso del comune di Cinisi;
Preso atto della manifestata disponibilità ad un eventuale trasferimento della propria sede farmaceutica nella zona denominata Agliatrelli, ove è già stata istituita la V sede farmaceutica urbana, attualmente vacante, da parte delle farmacie "Eredi Aiello", "Genova" e "Governanti", così come rappresentato dal comune in conferenza dei servizi del 12 novembre 1997 e dagli stessi con istanza del 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 5, comma II, della legge n. 362/91 e secondo le modalità di cui al decreto 19 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 novembre 1997;
Considerato che, con parere n. 6647 del 13 marzo 1997, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha segnalato l'opportunità che, allo stato, non vengono definiti procedimenti di decentramento delle farmacie di cui al comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 362/91, prima delle pronunce definitive del C.G.A. avanti al quale è tuttora pendente il giudizio di merito;
Ritenuto, pertanto, di dovere differire l'eventuale valutazione di disponibilità al decentramento all'esito della decisione del giudice d'appello;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, giusta nota n. 3901/97 del 28 novembre 1997;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Carini;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Carini al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Carini (provincia di Palermo):
a)  popolazione: abitanti n. 23.799;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 5, la V vacante di nuova istituzione;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 6.
Delimitazioni delle sedi:
I sede urbana
-  titolare dott. eredi Aiello Salvatore, via S. Pietro n. 61;
-  vallone Mascala fino a via Passo d'Acqua, via Passo d'Acqua ambo i lati fino all'incrocio con via Rosolino Pilo, via R. Pilo ambo i lati fino a via Dietro il Carmine, via Dietro il Carmine ambo i lati fino ad imboccare la via S. Pietro, via S. Pietro ambo i lati dall'incrocio con la via Piave, continua per corso Garibaldi ambo i lati fino al quadrivio con via Torretta, via Torretta ambo i lati fino all'incrocio con il vallone Canalotto, vallone Canalotto fino ad incontrare via Don Luigi Sturzo, via Luigi Sturzo esclusa fino al confine con il comune di Torretta;
II sede urbana
-  titolare dott. Governanti Calogero, piazza Duomo n. 23;
-  vallone Mascala fino ad incontrare la via Passo d'Acqua, via Passo d'Acqua esclusa, continua per via Rosolino Pilo esclusa, via Dietro il Carmine esclusa, via Piave ambo i lati, corso Umberto ambo i lati, via Palermo ambo i lati, via Curva Mulino ambo i lati, via Morello ambo i lati fino alla linea ferrata PA-TP; continua la linea PA-TP, via Ponticelli esclusa, regia trazzera di Cinisi fino ai confini con il territorio di Cinisi;
III sede urbana
-  titolare dott.ssa Genova Francesca ex Di Fede, piazza Duomo n. 19;
-  torrente Gugliotta, via Don Luigi Sturzo esclusa, via da denominare fino all'incrocio con via Cinisi, via Giusti esclusa fino all'incrocio con corso Italia, corso Italia esclusa fino all'incrocio con via Petrarca, via Petrarca esclusa, via S. Anna esclusa, via da denominare fino all'incrocio con via Morello, via Morello esclusa, via Palermo esclusa, corso Umberto escluso, via Piave esclusa, via S. Pietro esclusa, corso Garibaldi escluso fino all'incrocio con via Torretta esclusa fino al torrente Gugliotta-Canalotto;
IV sede urbana
-  titolare eredi Pellerito Rosaria, piazza della Regione n. 9;
-  a nord: mare, ad est: vallone del Ponte, a sud: linea ferrata PA-TP, ad ovest: via Ponticelli ambo i lati, continua per la regia trazzera di Cinisi fino al confine con il territorio di Cinisi;
V sede urbana (vacante di nuova istituzione)
-  confina con il territorio di Torretta, via Don Luigi Sturzo ambo i lati, strada da denominare inclusa, via Giusti inclusa, corso Italia incluso, da via Giusti a via Petrarca, via Petrarca inclusa, via S. Anna, via da denominare inclusa, via Morello inclusa fino alla linea ferrata PA-TP e linea ferrata PA-TP fino al confine con il territorio di Capaci;
VI sede urbana (di nuova istituzione)
-  ad est confina con il comune di Capaci, a sud: linea ferrata PA-TP, ad ovest: torrente vallone del Ponte, a nord: mare.

Art. 2

E' differita, all'esito della decisione del giudice d'appello conformemente al parere n. 6647 del 13 marzo 1997 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, l'eventuale valutazione della disponibilità al decentramento nella zona di nuova espansione urbanistica, di cui alla sede V, vacante di nuova istituzione, avanzata ai sensi dell'art. 5, comma II, della legge n. 362/91, dalle farmacie eredi Aiello, Genova e Governanti, secondo le modalità di cui al decreto del 19 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 novembre 1997.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Carini per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.4.125)
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DECRETO 31 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Misilmeri al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 77224 dell'11 ottobre 1989, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1985 la pianta organica delle farmacie del comune di Misilmeri;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Misilmeri al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 22.780 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre istituire la 5ª e 6ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 22 gennaio 1997, 17 settembre 1997, 23 ottobre 1997, 12 novembre 1997 e 27 novembre 1997 dal comune di Misilmeri, secondo il quale occorre allocare le istituende 5ª e 6ª sedi farmaceutiche rispettivamente nel quartiere S. Giusto (lato Palermo) e nella frazione Portella di Mare perché zone di nuova espansione urbanistica carenti di servizio farmaceutico ed interessate da opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, giusta nota n. 3900/97 del 28 novembre 1997;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Misilmeri;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Misilmeri al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Misilmeri (provincia di Palermo):
a)  popolazione: abitanti n. 22.780;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 4 di cui la 4ª vacante di nuova istituzione;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 6.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  comprende la parte dell'abitato che rimane ad est di una linea che segue (in senso nord-sud) la via Principe Amedeo ambo i lati, fino all'angolo di corso Vittorio Emanuele, segue quest'ultimo escluso in senso (ovest-est) fino a piazza Comitato inclusa, taglia la Fontana Grande esclusa, raggiunge la via G. Sucato esclusa fino all'angolo del viale Europa, segue quest'ultimo escluso (in senso ovest-est) fino all'angolo di via D/15, indi segue (in senso nord-sud) fino alla periferia sud dell'abitato, incrociando in perpendicolare la strada statale 121; prolungamento di via Porta Nuova dalla perpendicolare nella S.S. 121 fino a viale Europa, viale Europa incluso fino a via Traina, via Traina incluso fino a via De Gasperi, via A. De Gasperi incluso, continua su via N. Machiavelli incluso fino al corso IV Aprile; corso IV Aprile incluso fino all'angolo di via Piave, via Piave inclusa fino ai confini dell'abitato;
2ª sede
-  comprende la parte dell'abitato delimitato ad est dal confine ovest della I sede come sopra descritto, indi partendo dalla via Principe Amedeo inclusa dai confini dell'abitato fino al corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele incluso fino a piazza Comitato esclusa, taglia la Fontana Grande inclusa, raggiunge la via G. Sucato inclusa fino all'angolo del viale Europa, segue quest'ultimo incluso (in senso ovest-est) fino all'angolo di via D 15, indi segue (in senso nord-sud) fino alla periferia sud dell'abitato incrociando in perpendicolare la S.S. 121; ad ovest partendo dalla via Roma angolo dalla via A/23 (percorre in senso nord-sud) la via Roma esclusa fino all'angolo di via Cappellini, segue la via Cappellini esclusa (in senso ovest-est) fino all'angolo di via Cialdini, segue la via Cialdini esclusa (in senso nord-sud) fino all'angolo di corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele escluso fino all'incrocio con via Chiasso Melora, via C. Melora esclusa via Chiasso S. Antonio escluso fino ad incrociare la via P. Scozzari (in senso nord-sud), segue quest'ultima esclusa, fino all'angolo di viale Europa, viale Europa incluso indi segue (in senso est-ovest) fino all'incrocio di via Cuba, per poi proseguire in senso ovest-est nel suo prolungamento ideale verso sud fino all'estrema periferia dell'abitato seguendo in percorso del torrente S. Vincenzo;
3ª sede
-  comprende tutta la zona sud-ovest delimitata dal confine ovest della II sede come sopra descritto e cioè: dall'estremo ovest di via S. Giuseppe, segue quest'ultima inclusa in ovest-est fino a raggiungere il torrente S. Vincenzo, percorrendo il torrente fino a raggiungere la via C/30, segue la via C/30 inclusa in senso ovest-est fino alla via S. G. Battista, segue quest'ultima inclusa in senso nord-sud fino all'angolo di via S. G. Bosco, segue quest'ultima inclusa in senso ovest-est fino all'angolo di corso Vittorio Emanuele, indi segue il corso Vittorio Emanuele incluso in senso sud-nord, fino all'angolo di via Pellingra, che segue inclusa (in senso nord-sud) fino all'angolo di viale Europa indi segue quest'ultima inclusa in senso sud-nord fino all'incrocio con via Scozzari, via Scozzari inclusa fino a via Chiasso S. Antonio, via Chiasso Melora inclusa, corso Vittorio Emanuele incluso fino a via Cialdina, via Cialdina inclusa, via Cappellini inclusa, via Roma inclusa fino a via A/23;
4ª sede vacante (di nuova istituzione)
-  comprende tutta la zona sud-ovest delimitata dal confine ovest della III sede come sopra descritto e cioè: dall'estremo ovest di via S. Giuseppe, segue quest'ultima esclusa in ovest-est fino a raggiungere il torrente S. Vincenzo, percorrendo il torrente fino a raggiungere la via C/30, segue la via C/30 esclusa in senso ovest-est fino alla via S. G. Battista, segue quest'ultima esclusa in senso nord-sud fino all'angolo di via S. G. Bosco, segue detta via esclusa in senso ovest-est fino all'angolo di corso Vittorio Emanuele, indi segue detto corso escluso in senso sud-nord, fino all'angolo di via Pellingra, segue quest'ultima esclusa fino all'incrocio con viale Europa, viale Europa escluso fino al torrente S. Vincenzo che percorre lungo il confine con la sede n. 2;
5ª sede (di nuova istituzione)
-  comprende la parte dell'abitato che rimane ad est della I sede e cioè: di una linea che segue (in senso nord-sud) la via Piave esclusa, fino all'angolo di corso Vittorio Emanuele, segue quest'ultimo escluso (in senso ovest-est) fino all'incrocio di via Machiavelli, indi segue quest'ultima esclusa prima in senso nord-sud, poi in senso ovest-est fino ad intersecare la via F. Traina, segue quest'ultima esclusa (in senso nord sud) fino all'angolo di viale Europa, che segue escluso in senso ovest-est fino all'angolo della via G. Portanuova, segue la via Portanuova in senso nord-sud fino ad incrociare perpendicolarmente la S.S. 121;
6ª sede (di nuova istituzione)
-  comprende la parte del centro abitato di Portella di Mare.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Misilmeri per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.4.126)
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DECRETO 31 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Niscemi al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 87115 del 16 novembre 1990, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Niscemi;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Niscemi al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 27.245 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre istituire la 7ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 14 maggio 1997, 17 settembre 1997, 17 ottobre 1997, 3 novembre 1997 e 20 novembre 1997 dal comune di Niscemi, secondo il quale occorre allocare la istituenda 7ª sede farmaceutica nella zona est della città, perché maggiormente interessata dal fenomeno di espansione urbanistica e carente di servizio farmaceutico rispetto ad altre zone in cui l'incremento demografico risulta meno rilevante;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, giusta nota n. 5589 del 6 dicembre 1997;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Niscemi;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Niscemi al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Niscemi (provincia di Caltanissetta):
a)  popolazione: abitanti n. 27.245;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 6;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 7.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dott.ssa Buscemi Maria, via Regina Elena n. 3;
-  la I sede farmaceutica si trova in piazza V. Emanuele III ed il bacino di utenza risulta compreso come appresso: a sud con esclusione dell'area soggetta a frana (Sperone di largo SS. Croci, via Buonarroti) il confine è dato dal limite della città; ad est il confine è dato dalla via Trieste dall'incrocio con la via Popolo fino all'estrema periferia sud, ambedue i fronti di detta via Trieste appartengono alla I sede, detto confine continua con la via Popolo dall'incrocio con la via Trieste fino all'incrocio con la via Buonarroti, ambedue i fronti appartengono alla I sede, continua con la via Buonarroti fino a piazza V. Emanuele III, ambedue i fronti le appartengono, continua con la via Umberto I fino a via XX Settembre, i fronti della via Umberto non le appartengono, essendo di pertinenza della II sede, continua con la via XX Settembre fino all'incrocio con la via Ruggero VII, i fronti di via XX Settembre non appartengono alla I sede, a nord confina con la IV sede tramite la via Ruggero VII, e il tratto di via Canale dall'incrocio con la via Ruggero VII fino all'incrocio con la via S. Noto, i fronti di via Ruggero VII e via Canale sono di pertinenza della I sede, il confine ovest è dato dal limite della città;
2ª sede
-  titolare dott. Lodato Bruno, via Umberto n. 25;
-  la II sede trova posto in via XX Settembre angolo via Umberto I, il suo bacino di utenza risulta delimitato come appresso: confina ad est con la III sede tramite la via Ponte Olivo, dall'innesto con la via S.P. 10 fino all'incrocio con la via Sicilia, ambedue i fronti di detto tratto di via Ponte Olivo le appartengono, continua con la via Sicilia fino all'incrocio con la via Lombardia, i due fronti di via Sicilia le appartengono, così come i fronti di via Lombardia, tratto compreso tra via Sicilia e via Umberto I, continua con la via Umberto I fino all'incrocio con la via XX Settembre, entrambi i fronti di detto tratto di via XX Settembre non le appartengono essendo di pertinenza della III sede, continua con la via Umberto fino alla piazza V. Emanuele, per detto tratto entrambi i fronti le appartengono, ad ovest confina con la I sede tramite la via Buonarroti i cui fronti non le appartengono, dall'incrocio con la via Popolo il confine è dato dalla stessa via Popolo fino a via Trieste, anche i fronti di via Popolo non appartengono alla II sede, da detto incrocio con la via Trieste fino al limite sud della città il confine è dato dalla stessa via Trieste i cui fronti appartengono alla I sede, il confine sud è dato dal limite estremo della città;
3ª sede
-  titolare dott.ssa Minardi Rossella M., via Umberto I n. 78;
-  la III sede trova posto in via Umberto I, il suo bacino di utenza risulta delimitato come appresso: partendo da via XX Settembre, angolo via Umberto continua fino alla via Lombardia i due fronti di detto tratto di via Umberto appartengono alla III sede continua con la via Lombardia fino alla via Sicilia e continua con detta via fino all'incrocio con la via Ponte Olivo i fronti di via Sicilia e Lombardia non le appartengono, continua con la via Ponte Olivo fino all'innesto della S.P. 10 i fronti di detta via Ponte Olivo non le appartengono, detto confine continua con la S.P. 10 comprendendo l'agglomerato tra detta S.P. e la strada ferrata fino a via S. Martino, comprendendo altresì gli agglomerati lungo la via Dalla Chiesa fino alle prime case popolari di contrada Piano Mangione confina poi con la VII sede tramite il prolungamento di via Terracina i fronti di queste ultime vie le appartengono, dall'incrocio tra la via Terracina e la via Mario Gori, il confine continua con detta via M. Gori fino all'incrocio con la via Samperi, i fronti di via M. Gori non appartengono alla III sede, continua con via Samperi fino all'incrocio con la via XX Settembre, i fronti di detta via Samperi non le appartengono, continua con la via XX Settembre fino all'incrocio con la via Umberto, i fronti di detta via XX Settembre le appartengono;
4ª sede
-  titolare dott. Muscia Giovanni, via XX Settembre n. 79;
-  la IV sede trova posto in via XX Settembre, angolo via S. Noto, il suo bacino di utenza risulta delimitato come appresso: a sud confina con la I sede tramite la via Ruggero VII i cui fronti appartengono alla I sede e con la V sede tramite la via XX Settembre e S. Noto fino all'incrocio con il corso Marconi i cui fronti le appartengono, ad est confina in parte con la V sede ed in parte con la VI sede tramite il corso Marconi fino all'incrocio di via Cimitero Vecchio, i fronti di dette vie le appartengono, a nord confina con la VI sede tramite un tratto di via Cimitero Vecchio dall'incrocio con il corso Marconi fino all'incrocio con la via Brescia, continua con quest'ultima fino alla via Erice e continua con detta via Erice fino alla via XX Settembre, proseguendo verso nord fino al cimitero, i fronti di dette vie le appartengono, il confine ad ovest è dato dalla fine del centro abitato;
5ª sede
-  titolare dott.ssa Agozzino Giuseppa, via XX Settembre n. 118;
-  la quinta sede trova posto in via XX Settembre, angolo via Samperi, il suo bacino di utenza risulta delimitato come appresso: a sud confina con la sede della III farmacia, con la via Samperi dall'incrocio con la via XX Settembre all'incrocio con il viale M. Gori, i fronti di dette vie le appartengono; ad ovest con la I sede tramite la via XX Settembre dall'incrocio con la via Samperi fino all'incrocio con la via Ruggero VII i cui fronti le appartengono; nel tratto della via XX Settembre compreso tra la via Ruggero VII e la via S. Noto, confina con la IV sede i fronti di dette vie non le appartengono, il confine prosegue dalla via S. Noto fino al corso Marconi e dal corso Marconi fino al primo incrocio di fronte alla scuola elementare M. Gori, dalla piazza Cutroneo Montalto prosegue per via Turati fino all'incrocio con la via B. Cellini e continua con quest'ultima fino a corso Gramsci, i fronti di dette vie non le appartengono, detto confine con corso Gramsci fino all'angolo con via Rosso di San Secondo e continua con la stessa fino all'incrocio con la via Turati i fronti di dette vie non le appartengono, continua verso est con la via Turati fino alla prima traversa per innestarsi con la via Cicerone alla prima traversa verso est si immette su via P. E. Giudice e continuare con quest'ultima fino alla via Tito Livio continua con un piccolo tratto con la via Einaudi fino alla prima traversa in direzione sud per il viale M. Gori, continua con via Samperi fino all'incrocio con la via XX Settembre, tutti i fronti di queste ultime vie le appartengono;
6ª sede
-  titolare dott.ssa Ingala Marcella, via G. Matteotti n. 53;
-  la VI sede trova posto in via Matteotti, e il suo bacino di utenza risulta delimitato come appresso: confina con la IV sede per un tratto di via Marconi dall'incrocio con la via Firenze fino all'incrocio con la via Cimitero Vecchio, prosegue con quest'ultima dall'incrocio con corso Marconi fino all'incrocio con la via Brescia, continua con quest'ultima fino alla via Erice e continua con detta via Erice fino alla via XX Settembre, i fronti di dette vie non le appartengono, a nord il confine è dato dalla fine del centro abitato, ad est confina con la VII sede tramite un tratto del prolungamento di via Scinà fino all'incrocio con la via Tiziano, con la via Fratelli Rosselli fino all'incrocio con la via B. Cellini e prosegue per quest'ultima fino alla via Turati, prosegue con la via Turati fino alla via Marconi, tutti i detti fronti le appartengono;
7ª sede
-  confina ad ovest con la VI sede tramite un tratto del prolungamento di via Scinà fino all'incrocio con la via Tiziano, con la via Fratelli Rosselli fino all'incrocio con la via B. Cellini e prosegue per quest'ultima fino al corso Gramsci, continua per quest'ultima fino all'angolo con la via Rosso di San Secondo e continua con la stessa fino all'incrocio con la via Turati, i fronti di dette vie le appartengono, continua verso est con la via Turati fino alla prima traversa per innestarsi con la via Cicerone alla prima traversa verso est, si immette su via P. E. Giudice per continuare con quest'ultima fino alla via Tito Livio continua per un piccolo tratto per la via Einaudi fino alla prima traversa in direzione sud per il viale M.Gori, prosegue verso est per il viale M. Gori fino all'incrocio con la via Terracina, i fronti di viale M. Gori le appartengono e prosegue per tutta la via Terracina fino al limite sud del centro abitato; fanno parte della VII sede tutte le seguenti contrade di zona agricola: contrada Apa, Vituso, Stizza, Valle Niglio, Perniciaro.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Niscemi per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.3.72)
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DECRETO 31 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Pachino al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 94061 del 17 luglio 1991, con il quale è stata approvata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Pachino;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Pachino al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 21.545 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre istituire la 5ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Vista la delibera consiliare del comune di Pachino n. 74 del 31 maggio 1994;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 3 maggio 1995 e 4 dicembre 1997 dal comune di Pachino, secondo il quale occorre allocare l'istituenda 5ª sede farmaceutica in relazione all'incremento demografico e ai nuovi insediamenti abitativi nelle zone di nuova espansione urbanistica confermando le determinazioni consiliari di cui alla deliberazione n. 74/94 sopraindicata;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91 in sede della citata conferenza dei servizi del 4 dicembre 1997;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Pachino;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Pachino al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Pachino (provincia di Siracusa):
a)  popolazione: abitanti n. 21.545;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 4;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 5.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana
-  Tafuri Francesco s.n.c., piazza Vittorio Emanuele n. 26;
-  a sud confina con il territorio della terza sede, delimitato da una linea retta che partendo dal punto di incrocio tra la via Matteotti, piazza Vittorio Emanuele e via Cialdini segue la via Cavour ambo i lati fino all'incrocio con la via Nino Bixio, segue su via Cavour esclusa fino all'incrocio con via Sebastiano Mallia, via S. Mallia esclusa da via Cavour, continua su via Rizza esclusa fino ai confini del territorio a nord; ad ovest confina con il territorio delle II, III e IV sedi farmaceutiche è delimitato da una linea retta che partendo dal punto di incrocio tra via Matteotti, Cialdini e piazza Vittorio Emanuele, esclusa continua sulla via Garibaldi esclusa fino all'incrocio con la via Solferino, piazza Indipendenza esclusa fino all'incrocio con la via Marsala, continua sulla via Indipendenza esclusa fino ai confini del territorio;
2ª sede urbana
-  Novello Salvatore, via N. Costa n. 105;
-  a nord confina con il territorio della IV sede, delimitato da una linea retta che partendo dal punto di incrocio tra le vie Garibaldi e Durando percorre la via Durando esclusa fino all'incrocio con la via Vittorio Veneto, segue via Veneto inclusa fino all'incrocio con via Guglielmo Pepe, via G. Pepe ambo i lati, fino all'incrocio con la via Adamo, via Michela Mallia inclusa fino all'incrocio con la via La Marmora, via La Marmora inclusa fino a via Ortensie, via Ortensie inclusa fino al confine del territorio; ad est confina con il territorio della I sede, delimitato da una linea retta che partendo dal punto di incrocio tra le vie Garibaldi e Durando percorre la via Garibaldi inclusa, passando per la piazza Vittorio Emanuele fino all'incrocio con il corso Nunzio Costa; a sud confina con corso Nunzio Costa escluso fino all'incrocio con la Cassar Scalia, segue detta via esclusa fino all'incrocio con via Cialdini, via Cialdini esclusa fino a via Fiume, via Fiume inclusa fino a corso Nunzio Costa, corso Nunzio Costa incluso fino a via Tripoli, via Tripoli inclusa fino a via Brischetti, via Brischetti inclusa fino a via Geraci, percorre via Geraci esclusa fino ai confini del territorio;
3ª sede urbana
-  Ignaccolo Corrado, via Cialdini n. 9;
-  a nord confina con il territorio della I sede, delimitato da una linea retta che partendo dal punto di incrocio tra le vie Sebastiano Mallia e via Cavour, via Cavour ambo i lati fino a via Bixio, via Cavour esclusa fino all'incrocio con via Matteotti, piazza Vittorio Emanuele inclusa da via Matteotti a corso Nunzio Costa, corso Nunzio Costa inclusa fino a via Cassar Scalia, percorre detta via inclusa a via Cialdini, via Cialdini inclusa fino a via Fiume, via Fiume esclusa fino a corso Nunzio Costa, corso Nunzio Costa escluso fino a via Tripoli, via Tripoli esclusa fino a via Brischetti, via Brischetti esclusa fino a via Geraci, percorre via Geraci inclusa fino ai confini del territorio; ad est confina con via S. Mallia esclusa fino al confine del territorio;
4ª sede urbana
-  Giuliano Giuseppe, via F. Garrano n. 3;
-  a sud confina con il territorio della II sede, delimitato da una linea retta che partendo dal punto di incrocio tra le vie Garibaldi e Durando percorre la via Durando inclusa fino all'incrocio con la via Vittorio Veneto, segue via Veneto esclusa fino all'incrocio con via Guglielmo Pepe, via G. Pepe esclusa, fino all'incrocio con la via Adamo, via Michela Mallia esclusa fino all'incrocio con la via La Marmora, via La Marmora esclusa fino a via Ortensie, via Ortensie esclusa fino al confine del territorio; ad est confina con il territorio della I sede farmaceutica è delimitato da una linea retta che partendo dal punto di incrocio tra via Durando e Garibaldi, via Garibaldi inclusa fino all'incrocio con la via Solferino, piazza Indipendenza inclusa fino all'incrocio con la via Marsala, continua sulla via Indipendenza inclusa fino ai confini del territorio;
5ª sede urbana (di nuova istituzione)
-  ad est confina con il territorio della I sede farmaceutica delimitato da una linea retta che parte dall'incrocio con la via Cavour e via Sebastiano Mallia, via S. Mallia inclusa da via Cavour, continua su via Rizza inclusa fino ai confini del territorio a nord; a sud confina con il territorio della III sede farmaceutica delimitato da una linea retta che parte dall'incrocio tra la via Cavour e la via Sebastiano Mallia, via Sebastiano Mallia inclusa fino ai confini del territorio.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Pachino per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.3.75)
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DECRETO 13 gennaio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Palma di Montechiaro al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 settembre 1997;
Visto il decreto n. 6700 del 23 giugno 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento ivi compresa quella del comune di Palma di Montechiaro;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune di Palma di Montechiaro al 31 dicembre 1995, pari a n. 24.943 abitanti;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986 ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si sono realizzati i presupposti indipendentemente dalla determinazione degli altri comuni;
Preso atto che per il parametro di corrispondenza proporzionale alla popolazione, il comune di Palma di Montechiaro necessita di una ulteriore sede farmaceutica urbana;
Visti i verbali delle conferenze dei servizi del 18 dicembre 1996, 24 giugno 1997, 6 novembre 1997, 16 novembre 1997, 18 novembre 1997 e 9 dicembre 1997;
Preso atto delle determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi del 9 dicembre 1997 dal comune di Palma di Montechiaro, secondo cui occorre allocare l'istituenda 6ª sede farmaceutica urbana nella zona di «S. Antonino perché risulta essere, pur in carenza di infrastrutture, intensamente abitata e si presenta morfologicamente in altipiano, differenziato in quota, rispetto al centro urbano, il che comporta una disagiata fruizione del servizio agli abitanti ivi residenti, lo stesso tiene a precisare che il primo intervento di recupero urbano, pianificato dall'amministrazione comunale, interessa proprio questa area chiarendo che le altre zone carenti di servizio incidenti a ridosso delle vie Pirandello e corso Sicilia, pur risultando maggiormente attrezzate urbanisticamente, presentano una minor densità abitativa e morfologicamente si presentano subpianeggiante e complanare con i servizi farmaceutici preesistenti»;
Vista la nota del 10 novembre 1997, con la quale la dott.ssa Giglia Jole manifesta la propria disponibilità al decentramento della propria farmacia nella zona individuata per l'insediamento della VI sede farmaceutica di nuova istituzione;
Considerato che con parere n. 6647 del 13 marzo 1997, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, ha segnalato l'opportunità che, allo stato, non vengono definiti procedimenti di decentramento delle farmacie di cui al comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 362/91, prima delle pronunce definitive del C.G.A. avanti al quale è tuttora pendente il giudizio di merito;
Ritenuto, pertanto, di dovere differire l'eventuale valutazione di disponibilità al decentramento all'esito della decisione del giudice d'appello;
Acquisito in sede di conferenza dei servizi del 9 dicembre 1997 il parere favorevole, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, dell'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento e dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento;
Considerato, altresì, che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la nuova pianta organica delle farmacie del comune di Palma di Montechiaro fino al 31 dicembre 1995;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Palma di Montechiaro:
a)  popolazione: abitanti n. 24.943;
b)  sedi farmaceutiche urbane esistenti: n. 5;
c)  sedi farmaceutiche urbane spettanti: n. 6;
d)  sede farmaceutica urbana di nuova istituzione: n. 1.
Delimitazioni delle sedi secondo la proposta di nuova pianta organica del 9 dicembre 1997:
Sede n. 1
-  titolare dott.ssa Vajola Innocenza, via Odierna n. 343;
-  via Diaz esclusa da via Pisacane al proseguimento di via R. Scopelliti, via R. Scopelliti esclusa da via Diaz a via Galvani, via Galvani esclusa da via R. Scopelliti a via Duccio Galimberti, via Duccio Galimberti escluso da via Galvani a via Bachelet, proseguimento di via Bachelet esclusa da via Galimberti verso nord all'estrema periferia nord esclusa, da nord, proseguimento via Cilea compresa fino a via A. da Messina, via A. da Messina compresa, da via Cilea a piazza Pacini, piazza Pacini esclusa, via Fiume d'Italia esclusa fino a via IV Novembre, via IV Novembre esclusa da via Fiume d'Italia a via Nino Bixio, via Nino Bixio esclusa da via IV Novembre a via Don Minzoni, via Don Minzoni esclusa da via Bixio a via Tannorella, via Tannorella esclusa da via Don Minzoni a via Empedocle, via Empedocle esclusa da via Tannorella a via Castellino A., via Castellino esclusa da via Empedocle a via Girgenti, via Girgenti inclusa da via Castellino A. a via Colombo, via Colombo inclusa da via Girgenti a via Machiavelli, via Machiavelli inclusa da via Colombo a largo Cadorna, largo Cadorna escluso, via Oberdan esclusa fino a via Pisacane, via Pisacane esclusa da via Oberdan a via Diaz;
Sede n. 2
-  titolare dott. Alessi Paolo, via Odierna n. 407;
-  dall'estrema periferia nord in proseguimento della via Cilea esclusa, via Cilea esclusa, via A. da Messina esclusa, piazza Pacini inclusa da via A. da Messina a via Fiume d'Italia, via Fiume d'Italia inclusa da piazza Pacini a corso Odierna, corso Odierna incluso, da via Fiume d'Italia a via A. Scopelliti, via A. Scopelliti inclusa da via Odierna a via Cangiamila, via Cangiamila inclusa da via A. Scopelliti a via Verdi, via Verdi inclusa da via Cangiamila a via Odierna, via Odierna inclusa da via Verdi all'angolo N.O. di piazza Bonfiglio, via Pirandello esclusa dall'angolo nord-ovest di piazza Bonfiglio a via Cattolica Eraclea, via Cattolica Eraclea esclusa da via Pirandello a viale della Repubblica, viale della Repubblica esclusa da via Cattolica Eraclea a via Carpaccio, via Carpaccio per tutto il suo proseguimento verso la periferia nord esclusa;
Sede n. 3
-  titolare dott. Miceli Claudio, via Roma n. 31;
-  dalla periferia ovest lungo il canale di gronda escluso sviluppantesi sul prosieguo della via Pisacane fino alla via Oberdan, via Oberdan inclusa da via Pisacane al largo Cadorna incluso, via Machiavelli esclusa da largo Cadorna a via Colombo, via Colombo esclusa da via Machiavelli a via Girgenti, via Girgenti esclusa da via Colombo a via Castellina A., via Castellina inclusa da via Girgenti a via Empedocle, via Empedocle inclusa da via Girgenti a via Tannorella, via Tannorella da via Empedocle a via Don Minzoni, via Don Minzoni inclusa da via Tannorella a via Bixio, via Bixio inclusa da via Don Minzoni a via IV Novembre, via IV Novembre inclusa da via Bixio a via Fiume d'Italia, via Fiume d'Italia inclusa da via IV Novembre a via Rosso, via Rosso esclusa da via Fiume d'Italia a via Verdi, via Verdi esclusa da via Rosso a via Fiorentino, via Fiorentino esclusa da via Verdi a piazza Mazzini, da piazza Mazzini fino alla periferia sud lungo il canale fognario incluso;
Sede n. 4
-  titolare dott. Incardona Giovanni, via Odierna n. 433;
-  via Pirandello inclusa da via Cattolica Eraclea all'angolo nord-ovest di piazza Bonfiglio, via Odierna esclusa da angolo nord-ovest di piazza Bonfiglio a via Verdi, via Verdi esclusa da corso Odierna a via Cangiamila, via Cangiamila esclusa da via Verdi a via A. Scopelliti esclusa, da via Cangiamila a corso Odierna, corso Odierna escluso da via A. Scopelliti a via Fiume d'Italia, via Fiume d'Italia inclusa da via Odierna a via IV Novembre, via Fiume d'Italia esclusa da via IV Novembre a via Rosso, via Rosso inclusa da via Fiume d'Italia a via Verdi, via Verdi inclusa da via Rosso a via Fiorentino, via Fiorentino inclusa da via Verdi a piazza Mazzini, piazza Mazzini esclusa da via Fiorentino a via Alcantara, proseguimento dall'estrema periferia sud della via Canicattì inclusa fino alla via Tito, proseguimento della via Canicattì e via Canicattì inclusa da via Tito a via Catania, via Catania inclusa da via Canicattì a via Campanella, via Campanella inclusa da via Catania a via Cartesio, via Cartesio inclusa da via Campanella a via Ten. Palma, via Ten. Palma inclusa da via Cartesio all'incrocio con il proseguimento di via Volturno, via Volturno in tutto il suo sviluppo incluso da via Ten. Palma all'estrema periferia est; dall'estrema periferia nord nel proseguimento di via Carpaccio e la via Carpaccio inclusa fino al viale della Repubblica, viale della Repubblica incluso da via Carpaccio a via Cattolica Eraclea inclusa da viale della Repubblica a viale Pirandello;
Sede n. 5
-  titolare dott.ssa Giglia Jole, villaggio Giordano;
-  estrema periferia est nel proseguimento di via Volturno e via Volturno esclusa sino ad incrociare via Ten. Palma, via Ten. Palma esclusa dall'incrocio del proseguimento di via Volturno a via Cartesio, via Cartesio esclusa da via Ten. Palma a via Campanella, via Campanella esclusa, da via Cartesio a via Catania, via Catania esclusa, da via Campanella a via Canicattì, via Canicattì esclusa da via Catania all'incrocio del suo proseguimento con via Tito, proseguimento in direzione sud della via Canicattì, via all'estrema periferia esclusa;
Sede n. 6 (di nuova istituzione)
-  dalla periferia ovest lungo il canale di Gronda incluso sul proseguimento di via Pisacane fino a via Oberdan, via Pisacane inclusa da via Oberdan a viale Diaz, viale Diaz incluso, da via Pisacane a via R. Scopelliti, via R. Scopelliti inclusa da via Diaz a via Galvani, via Galvani inclusa, da via R. Scopelliti a via Duccio Galimberti, via Duccio Galimberti inclusa, da via Galvani a via Bachelet, proseguimento di via Bachelet incluso da via Galimberti a tutto il suo proseguimento verso nord.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Pal-ma di Montechiaro ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi nei rispettivi albi, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 13 gennaio 1998.
  PAGANO 

(98.3.99)
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DECRETO 20 gennaio 1998.
Modifica del decreto 27 settembre 1997, relativo alla rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Bagheria al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 23027 del 27 settembre 1997, con il quale è stata rideterminata fino al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Bagheria;
Vista la nota prot. n. 54386 del 21 novembre 1997, con la quale il comune di Bagheria comunica che "nella stesura della delimitazione descrittiva delle sedi farmaceutiche è stata rilevata una inesattezza attribuibile ad un mero errore materiale intervenuto in sede di conferenza dei servizi dell'11 luglio 1997";
Rilevato che nella delimitazione descrittiva della 8ª sede farmaceutica del comune di Bagheria il tratto del corso Umberto, ove trovasi allocata attualmente l'ottava sede farmaceutica, non è stato attribuito, per mero errore materiale, a nessuna farmacia;
Ritenuto di dover apportare le dovute modifiche alla delimitazione descrittiva dell'8ª sede farmaceutica del comune di Bagheria;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando quanto disposto nel decreto n. 23027 del 27 settembre 1997, la delimitazione descrittiva dell'8ª sede farmaceutica viene integralmente sostituita come segue:
Sede 8ª
-  titolare dott. Nasca Giovanni, corso Umberto n. 61;
-  piazza Palagonia; via Roccaforte ambo i lati sino all'incrocio con via Acquaviva; via Acquaviva ambo i lati sino Atrio del Cavaliere; da Atrio del Cavaliere per via Quattrociocchi ambo i lati sino all'incrocio con via Casaurro; via Casaurro ambo i lati sino all'incrocio con via L. Andronico; via L. Andronico esclusa sino all'incrocio con via del Cavaliere; via del Cavaliere esclusa sino all'incrocio con via G. Restivo; via G. Restivo esclusa sino all'incrocio con via La Masa; via La Masa esclusa sino all'incrocio con via Gagliardo; via Gagliardo esclusa sino all'incrocio con via Palagonia; via Palagonia esclusa sino all'incrocio con via Cammarata; via Cammarata ambo i lati sino all'incrocio con via S. Stefano; via S. Stefano ambo i lati sino all'incrocio con via Scianna; via Scianna ambo i lati sino all'incrocio con via Saverino; via Saverino ambo i lati sino a piazza S. Sepolcro; da piazza S. Sepolcro per via D. Nasca ambo i lati sino all'incrocio con corso Umberto, corso Umberto ambo i lati fino all'incrocio con la via Scordato; corso Umberto escluso sino a piazza Palagonia.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Bagheria ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi nei rispettivi albi, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 20 gennaio 1998.
  PAGANO 

(98.4.130)
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DECRETO 20 gennaio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Scordia al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 95948 del 12 novembre 1991, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Scordia;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Scordia al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 17.078 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre istituire la 4ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 22 gennaio 1997, 30 ottobre 1997, 7 novembre 1997, 19 novembre 1997 e 26 novembre 1997 dal comune di Scordia, secondo il quale occorre allocare l'istituenda 4ª sede farmaceutica urbana nella località Barone, zona di espansione urbanistica carente di servizio farmaceutico ed interessata da opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, giusta nota n. 7674/5826 del 4 dicembre 1997;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Scordia;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Scordia al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Scordia (provincia di Catania):
a)  popolazione: abitanti n. 17.078;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 3;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 4.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dott.ssa Tropea Gabriella, piazza Umberto n. 16;
-  strada provinciale per Catania fino a via Balilla esclusa, continua su via Tenente De Cristoforo esclusa, via Vittorio Emanuele esclusa, via Duca D'Aosta esclusa fino a via Messina, via Messina esclusa fino a via Attard, via Attard esclusa prosegue sulla strada provinciale n. 2 fino ai confini del territorio;
2ª sede
-  titolare dott. Bentivegna Pietro, via Cavour n. 35;
-  strada provinciale per Militello fino a via Pietro Nenni, via Pietro Nenni inclusa fino a via dello Stadio, via dello Stadio inclusa fino a via Garibaldi, via Garibaldi inclusa fino a via Carignano, via Carignano inclusa fino a via Duca D'Aosta, via Duca D'Aosta inclusa fino a via Messina, via Messina inclusa fino a via Attard, via Attard inclusa prosegue per la provinciale n. 2 fino al confine del territorio;
3ª sede
-  titolare dott.ssa Lanteri Francesca, via V. Emanuele n. 141;
-  strada provinciale per Francofonte fino a via Brodolini, via Bradolini inclusa prosegue su via A. Moro inclusa fino a via Matteotti, via Matteotti inclusa sino a via P.ssa di Piemonte, via P.ssa di Piemonte inclusa fino a via Colombo, via Colombo inclusa fino a via Puglisi, via Puglisi inclusa fino a via Garibaldi, via Garibaldi inclusa fino a via Carignano, via Carignano esclusa fino a via Duca D'Aosta, via Duca d'Aosta inclusa fino a via Vittorio Emanuele, via Vittorio Emanuele inclusa fino a via Tenente De Cristoforo, prosegue su via Balilla inclusa continua sulla strada provinciale per Catania fino ai confini del territorio;
4ª sede urbana (di nuova istituzione)
-  nord: via dello Stadio esclusa continua su via Pietro Nenni esclusa fino alla strada provinciale per Militello, continua per detta strada fino ai confini del territorio; sud: dalla strada provinciale per Francofonte fino ad incrociare la via Brodolini, via Brodolini esclusa, via A. Moro esclusa fino all'incrocio con via Matteotti, via Matteotti esclusa fino a via P.ssa di Piemonte, via P.ssa di Piemonte esclusa fino a via Colombo, via Colombo esclusa fino a via Puglisi, via Puglisi esclusa fino a via Garibaldi, via Garibaldi esclusa fino a via Stadio.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Scordia per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 20 gennaio 1998.
  PAGANO 

(98.4.137)
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DECRETO 20 gennaio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Tremestieri Etneo al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 95948 del 12 novembre 1991, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Tremestieri Etneo;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Tremestieri Etneo al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 18.514 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali occorre istituire la 4ª e la 5ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 23 gennaio 1997, 30 ottobre 1997, 7 novembre 1997, 25 novembre 1997 e 5 dicembre 1997 dal comune di Tremestieri Etneo, secondo il quale occorre allocare le istituende 4ª e 5ª sedi farmaceutiche rispettivamente nelle zone Nizzetti della frazione Canalicchio e S. Paolo nel Capocentro, perché maggiormente interessate dal fenomeno di espansione urbanistica e carenti di servizio farmaceutico;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, giusta nota n. 6022 del 15 dicembre 1997;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Tremestieri Etneo;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Tremestieri Etneo al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Tremestieri Etneo (provincia di Catania):
a)  popolazione: abitanti n. 18.514;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 3;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 5.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dott. Ronsisvalle A., via P. Mascagni n. 2;
-  nord: via A. Grimaldi, via Sorbilli, via Garro, via Maiorana e via dei Limoni, tutte incluse; ovest: comune di Mascalucia; est: comune di S. Giovanni La Punta; sud: via S. M. Monti Arsi, via Gravina e via Carducci, tutte incluse;
2ª sede
-  titolare dott.ssa Vargetto Paola, via Novaluce n. 45;
-  ovest: comune di Catania, comune di S. Agata Li Battiati; nord: comune di S. Giovanni La Punta; sud: passo pedonale privato fra le vie del Canalicchio e via Novaluce, via Novaluce inclusa; dal suddetto passaggio all'incrocio fra la stessa via Novaluce e via Magna Grecia, via Magna Grecia inclusa; strada poderale proprietà "Carnazza" inclusa, via Carnazza inclusa fino all'incrocio con via Monti Peloritani, via Monti Peloritani inclusa fino al prolungamento ideale di questa fino al raccordo autostradale;
3ª sede
-  titolare dott. D'Urso Antonio - Piano, via Etnea n. 459/O;
-  nord: comune di Pedara; nord-ovest: comune di Mascalucia; nord-est: comune di Pedara; sud: via A. Grimaldi, via Sorbilli, via Garro, via Maiorana e via dei Limoni, tutte le vie escluse;
4ª sede urbana (di nuova istituzione)
-  nord: via S. M. Monti Arsi, via Gravina e via Carducci, tutte incluse; sud-ovest: comune di Gravina di Catania; sud-est: comune di S. Agata Li Battiati;
5ª sede urbana (di nuova istituzione)
-  est: comune di San Gregorio, comune di Catania; sud: comune di Catania, passo pedonale privato fra via del Canalicchio e via Novaluce, via Novaluce esclusa dal suddetto passaggio all'incrocio con via Magna Grecia, escluse la via Magna Grecia, la strada poderale proprietà "Carnazza" e la via Carnazza fino a via Monti Peloritani escluse fino a via Monti Peloritani, via Monti Peloritani esclusa fino al prolungamento ideale fino al raccordo autostradale.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Tremestieri Etneo per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 20 gennaio 1998.
  PAGANO 

(98.4.138)
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DECRETO 21 gennaio 1998.
Rettifica del decreto 4 luglio 1989, concernente ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione al 1° gennaio 1983.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 28 aprile 1981, n. 76, sulla istituzione del ruolo nominativo del personale addetto alle unità sanitarie locali;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 luglio 1982, n. 84;
Viste le circolari n. 67 del 7 novembre 1981 e n. 169 del 23 febbraio 1984;
Vista la scheda di iscrizione compilata dall'ex E.O. Giambalvo di Menfi, con la quale inquadrava il dott. Saladino Luciano come aiuto corresponsabile ospedaliero e la successiva scheda di correzione che inquadrava lo stesso dipendente nella posizione funzionale di primario ospedaliero con la qualifica di aiuto capo servizio autonomo;
Vista la deliberazione n. 560 del 3 dicembre 1985, che rappresenta l'atto definitivo della U.S.L. n. 7 in ordine al suddetto inquadramento;
Vista la deliberazione n. 1216 del 12 settembre 1994 della U.S.L. n. 7, di presa d'atto della nota assessoriale dell'11 agosto 1994 per annullamento in autotutela della deliberazione n. 560/85;
Accertato che il dott. Saladino Luciano alla data del 20 dicembre 1979 non era in possesso della idoneità primariale e che non risulta, dagli atti pervenuti, mai conseguita;
Considerato che lo stesso dott. Saladino Luciano alla data del 20 novembre 1980 acquisiva la qualifica di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione e che non risulta agli atti di questo Assessorato la trasformazione del posto di aiuto in quello di aiuto capo servizio che rappresenta il presupposto per l'efficacia del decreto n. 0087 del 25 giugno 1982;
Ritenuto che, in base ai requisiti posseduti (aiuto corresponsabile ospedaliero) dal 20 novembre 1980, il dott. Saladino Luciano ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali all'1 gennaio 1983 nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero del profilo medici;
Visto il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;
Vista la riserva di cui all'art. 2 del decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;
Considerato che occorre annullare il decreto 4 luglio 1989, n. 75570, nella parte in cui iscrive il dott. Saladino Luciano nel profilo medici e nella posizione funzionale di primario ospedaliero;
Premesso che l'annullamento di ufficio di un atto ritenuto illegittimo non è soggetto ad alcun termine di tempo neanche se dall'atto stesso siano sorte posizioni qualificabili come diritti soggettivi in quanto un diritto soggettivo può validamente nascere solo da un atto che l'ordinamento consideri valido;
Premesso, altresì, che per l'esercizio del potere di annullamento in regime di autotutela devono verificarsi le condizioni di invalidità originaria dell'atto e la sussistenza, al tempo in cui si procede, di un concreto interesse della pubblica amministrazione all'eliminazione dell'atto ritenuto illegittimo rispetto al generico interesse al ripristino della legalità;
Ritenuto di individuare la condizione di invalidità originaria dell'atto di inquadramento del dott. Saladino Luciano nel mancato rispetto dei presupposti giuridici necessari alla sua emanazione, in quanto la normativa prevede che hanno titolo ad essere inquadrati a primari i medici transitati dagli enti ospedalieri alle unità sanitarie locali con la qualifica, alla data del 20 dicembre 1979, di aiuto capo di sezione o servizio autonomo, in possesso di idoneità primariale nella stessa disciplina appartenente all'area operativa di tale servizio o sezione, requisiti non posseduti dal dott. Saladino Luciano;
Ritenuto di individuare la condizione di concreto interesse pubblico alla eliminazione dell'atto ritenuto illegittimo nell'ulteriore danno che deriverebbe all'erario dall'esbor-so continuo e permanente di somme in favore di un soggetto che le percepisce indebitamente e che, pertanto, sussistono in "rebus ipsis" i requisiti dell'attualità e concretezza dell'interesse all'annullamento in regime di autotutela;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in conformità;
Atteso di avere provveduto, in ossequio ai dettami della legge regionale n. 10/91, a comunicare con nota n. 1N16/0646 del 24 giugno 1997 gli intendimenti dell'amministrazione e che l'interessato ha fatto pervenire ulteriori elementi non ritenuti sufficientemente utili a legittimare la posizione funzionale discendente dal decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989 è annullato in regime di autotutela nella parte in cui iscrive il dott. Saladino Luciano nel ruolo:
-  sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario ospedaliero, con decorrenza 1 gennaio 1993.

Art. 2

Il dott. Saladino Luciano, nato il 12 febbraio 1937, in servizio presso l'Azienda ospedaliera Ospedali civili riuniti di Sciacca (ex U.S.L. n. 7), con decorrenza 1 gennaio 1983 è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana nel ruolo:
-  sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 gennaio 1998.
  PAGANO 

(98.4.139)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Sedi vacanti di medici addetti alla medicina dei servizi nell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna, al 1° semestre 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi - allegato "N" al D.P.R. n. 484/96, ed, in particolare, l'art. 9, nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento dei medici tra aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. 1N10/1694 del 5 novembre 1996, prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996 e n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Vista la nota prot. n. 23036, datata 18 ottobre 1997 e pervenuta il 5 gennaio 1998, con la quale l'Azienda U.S.L. n. 4 diEnna ha comunicato i posti di medicina dei servizi che si sono resi vacanti nel 1° semestre 1997;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996 e prot. n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. n. 494/96, allegato N.

Art. 2

Per quanto sopra indicato sono di seguito specificate, ai soli fini di trasferimento, distinte per UU.SS.LL. e per servizi, le sedi resesi vacanti nel 1° semestre 1997, nell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna.
Azienda U.S.L. n. 4 di Enna
  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 18 Nicosia  Medicina di base 1 24 
Medicina fiscale  1 24 
N. 19 Enna  Medicina di base 2 38 
Medicina del lavoro  1 38 
N. 20 Agira  Igiene pubblica 2 38 
N. 21 Piazza Armerina  Igiene pubblica 1 24 


Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azienda U.S.L. di destinazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  PAGANO 

(98.6.254)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 gennaio 1998.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Roccella Valdemone.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto il P.R.G. del comune di Roccella Valdemone approvato con decreto n. 92/80 del 31 agosto 1980;
Visto il voto C.R.U. n. 457 del 26 febbraio 1997, con il quale è stato restituito il nuovo P.R.G. per rielaborazione parziale;
Vista la nota sindacale prot. n. 3613 del 20 ottobre 1997, con la quale il comune di Roccella Valdemone ha trasmesso a questo Assessorato, per i provvedimenti di competenza, gli atti e gli elaborati relativi all'approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di un intervento di edilizia popolare pubblica;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Roccella Valdemone n. 46 del 12 ottobre 1997;
Visto il progetto costituito dai seguenti atti ed elaborati:
1)  nota sindacale n. 3613 del 20 ottobre 1997;
2) nota sindacale n. 4091 del 18 novembre 1997;
3)  delibera consiliare n. 46 del 12 ottobre 1997;
4)  dichiarazione a firma del segretario comunale attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni all'atto deliberativo sopradetto;
5)  dichiarazione del sindaco e del tecnico comunale relativa alla mancanza di vincoli previsti dalle leggi n. 1497/39, 1089/39 e 431/85;
6)  parere favorevole a condizioni dell'ufficio del Genio civile prot. n. 24581 del 30 settembre 1997, sezione 2ª reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
7)  relazione tecnica integrativa;
8)  norme tecniche di attuazione;
8.1)  inquadramento territoriale:
-  I.G.M. 1:25.000;
-  stralcio del P.R.G. 1:2.000;
-  aerofotogrammetria 1:2.000;
-  stralcio catastale 1:2.000;
9)  inquadramento generale:
-  planimetria destinazioni d'uso 1:500;
-  planimetria individuazione dei lotti 1:500;
10)  inquadramento esecutivo:
-  planimetria esecutiva quotata "lotto A" 1:200;
-  planimetria esecutiva quotata "lotto B" 1:200;
-  profili altimetrici A-A, B-B,C-C,D-D;
-  profili altimetrici E-E, F-F, G-G;
-  profili altimetrici H-H, I-I, L-L;
-  tipologie edilizie 1:200;
-  impianto rete elettrica ed illuminazione 1:500;
-  impianto rete fognante acque nere 1:500;
-  impianto rete fognante acque bianche 1:500;
-  impianto rete idrica;
11)  piano particellare ed elenco ditte da espropriare;
Visto il parere favorevole n. 28 del 20 novembre 1997, espresso dal gruppo XXX della D.R.U., ai sensi della legge regionale n. 40/95;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo redatto dal comune di Roccella Valdemone, con le condizioni di cui al parere n. 28 del 20 novembre 1997.

Art. 2

Ai sensi della legge n. 1150 del 17 agosto 1942, il programma costruttivo dovrà essere attuato entro il termine di due anni e le relative espropriazioni dovranno essere compiute entro il termine medesimo.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti e gli elaborati in premessa indicati, nonché il parere n. 28 del 20 novembre 1997, espresso dal gruppo XXX.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Roccella Valdemone per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 8 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.3.62)
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DECRETO 22 gennaio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Roccapalumba.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 6912 del 23 luglio 1996, con la quale il comune di Roccapalumba ha trasmesso un progetto per la realizzazione di un centro diurno e comunità alloggio nella frazione Regalgioffoli, per l'approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, in variante al P.R.G. vigente;
Visto il decreto n. 60 del 5 marzo 1981, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Roccapalumba;
Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 21 febbraio 1996, riscontrata favorevolmente dal CO.RE.CO. con decisione n. 332 del 28 marzo 1996, con la quale è stata adottata la variante al P.R.G. nascente dalla contestuale approvazione del progetto sopracitato, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78 recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere in argomento;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che, a seguito della suddetta pubblicazione, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, come si evince dall'attestazione del segretario comunale del 17 luglio 1996;
Vista la nota prot. n. 11387/U dell'1 ottobre 1996, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha restituito il progetto in argomento perché la procedura prevista dall'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78 è risultata eseguita in modo errato;
Vista la successiva nota prot. n. 11287 dell'11 dicembre 1996, con la quale il comune di Roccapalumba ha ritrasmesso la variante in argomento;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota prot. n. 22095 del 12 settembre 1997, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere reso dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste con nota prot. n. 13677 del 20 agosto 1997;
Visto il parere favorevole n. 18/a del 5 novembre 1997 espresso dal gruppo 26° della D.R.U. che così recita:
«...Omissis...
Rilevato:
-  Che il progetto riguarda la realizzazione di una struttura mista (centro diurno per anziani e comunità alloggio) nel comune di Roccapalumba, frazione Regalgioffoli;
-  Che il P.R.G. vigente nel territorio comunale di Roccapalumba approvato con decreto n. 60 del 5 marzo 1981 destina l'area parte e zona omogenea "E2" come area destinata all'uso agricolo per particolari colture con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc./mq. ed in parte ad "Area di completamento B1" con destinazione d'uso "Aree residenziali, artigianali e commerciali, di completamento e di particolare interesse ambientale, con indici di fabbricabilità fondiaria pari a 5 mc./mq.;
-  Che alla data del 31 dicembre 1993 sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio contenuti nel P.R.G.;
-  Che l'area di intervento ha una superficie di circa 3.000 mq.;
-  Che la superficie coperta dell'opera è in totale mq. 586, mentre la cubatura realizzata è di mc. 1.757, l'altezza fuori terra è di mt. 3,00 e l'opera è posta a quota 0,65 mt. dal piano di campagna;
-  Che la deliberazione di approvazione del progetto ed il relativo progetto sono stati pubblicati seguendo le procedure previste dall'art. 6 della legge n. 167/62;
-  Che da quanto risulta nell'apposita dichiarazione, rilasciata dal segretario comunale, all'atto della pubblicazione, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
-  Che l'opera prevista col presente progetto è inclusa nel piano triennale OO.PP. 1995-1997 giusta delibera di C.C. n. 26 del 23 febbraio 1995;
-  Che il progetto risulta vistato dalla U.S.L. n. 6 ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85;
-  Vista la relazione sull'impatto ambientale a firma del progettista;
-  Che con parere reso dal gruppo 6° dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 si è espresso favorevolmente con raccomandazioni;
Considerato:
-  Che l'opera proposta interessa aree assoggettabili a quanto disposto dal 5° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive integrazioni ma, viste le caratteristiche dell'intervento, appare compatibile con l'assetto del territorio ed integrata con il centro urbano;
-  Che l'opera riveste carattere di pubblica utilità.
Questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U., per tutto quanto premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale e, pertanto, sia meritevole di approvazione a condizione che sia acquisito il parere del Comando VV.FF. dopo la redazione del progetto esecutivo degli impianti antincendio.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso dal gruppo 26°/DRU, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con le condizioni contenute nel parere n. 18/a del 5 novembre 1997, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Roccapalumba, adottata con deliberazione consiliare n. 13 del 21 febbraio 1996, nascente dall'approvazione di un progetto per la realizzazione di un centro diurno e comunità alloggio nella frazione Regalgioffoli.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante:
-  delibera del consiglio comunale;
-  parere del Genio civile di Palermo n. 22095 del 12 settembre 1997;
-  parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste n. 13677 del 20 agosto 1997;
-  parere n. 18/a del 5 novembre 1997 del gruppo 26° della D.R.U.;
-  elaborati di progetto composti da:
-  tav.    1  -  relazione generale;
-  tav.    2  -  corografia catastale, stralcio P.R.G.;
-  tav.    3  -  planimetria R.R. 1/200 e 1/500;
-  tav.    4  -  profili longitudinali;
-  tav.    5  -  sezione orizzontale;
-  tav.    6  -  sezione orizzontale quotata;
-  tav.    7  -  pianta coperture;
-  tav.    8  -  prospetti e sezioni;
-  tav.  9a  -  computo metrico estimativo;
-  tav.  9b  -  elenco prezzi;
-  tav.  10  -  schema di capitolato;
-  tav.  11  -  piano particellare di esproprio;
-  tav.  12  -  descrizione dei vincoli;
-  tav.  13  -  relazione impatto ambientale;
-  tav.  14  -  relazione geologica;
-  tav.  15  -  analisi dei prezzi;
-  relazioni sul P.R.G. del 30 ottobre 1997;
-  relazione dell'ufficio del Genio civile di Palermo ai sensi della legge regionale n. 21/85 e successiva legge regionale n. 10/93, prot. n. 10962/30534 del 15 dicembre 1995.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Roccapalumba per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 22 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.5.176)
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CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 18 settembre 1997 dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana - atti relativi al decreto del Presidente della Regione siciliana n. 163/GR XV/SG del 27 maggio 1997.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. n. 2/98
La Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, composta dai seguenti magistrati (adunanza del 18 settembre 1997):
-  Chiaula dott. Giuseppe - presidente;
-  Cilia dott. Salvatore - consigliere;
-  Faso dott. Ignazio - consigliere;
-  Graffeo dott. Maurizio - consigliere;
-  Brancato dott. Tommaso - referendario;
-  Grasso dott. Paolo - referendario-relatore.
Con il decreto n. 163/Gr. XV/SG del 27 maggio 1997 il Presidente della Regione nominava il dott. Francesco Lala commissario straordinario dell'Ente autonomo portuale di Messina, nelle more della ricostituzione del relativo consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto medesimo.
L'ufficio di controllo, rilevando la mancata acquisizione del parere della Commissione legislativa per le questioni istituzionali dell'A.R.S. prescritto dall'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, non ammetteva al visto ed alla conseguente registrazione il decreto in esame. Il consigliere delegato, anzi, con relazione n. 7 del 23 luglio 1997, chiedeva, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sostituito con l'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1994, n. 718, che la questione venisse rimessa all'esame della sezione del controllo, che, a tal uopo, è stata convocata per l'adunanza odierna.
Nel corso di questa, i rappresentanti dell'Amministrazione sostenevano l'insussistenza del suddetto obbligo, atteso che il commissario era stato scelto tra i funzionari regionali, e che tale nomina doveva quindi esser ascritta tra quelle "vincolate per legge", giusta l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 35/76 fornita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, e pertanto insistevano per l'ammissione al visto del decreto in questione.
Diritto

1) Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, sulle nomine o designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo e giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere sentito il preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, ha impartito le direttive per la rigorosa applicazione della suddetta legge: in particolare, ha ritenuto che per nomine "vincolate per legge" dovessero intendersi soltanto quelle per le quali la legge identifica direttamente i soggetti chiamati a coprire l'incarico, quelle connesse a proposte o designazioni rientranti nei poteri di altri soggetti giuridici e quelle da conferire a dipendenti dell'Amministrazione regionale.
Per quanto attiene invece ai provvedimenti riferiti all'esercizio dei poteri sostitutivi, ha ritenuto che questi andassero identificati nelle nomine dei "commissari ad acta" e nelle nomine di commissari, scelti tra i funzionari, purché conseguissero a provvedimenti di scioglimento degli ordinari organi di amministrazione degli enti.
Alla stregua della suddetta direttiva l'Amministrazione ha ritenuto che la nomina "de qua", conferita ad un dipendente, rientrasse tra quelle "vincolate per legge", e non fosse pertanto necessario il parere della Commissione legislativa.
D'altra parte, la seconda ipotesi di esclusione, relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, sarebbe nella fattispecie insussistente in quanto la nomina del commissario straordinario non consegue ad un provvedimento di scioglimento dell'ordinario organo di amministrazione dell'Istituto.
2)  Orbene, già in occasione dell'esame del provvedimento di nomina di dipendenti regionali nel consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C., questa sezione, con deliberazione n. 78/96, ha affermato che la nomina di dipendenti regionali rientra tra quelle vincolate per legge - con conseguente esclusione dell'obbligo di cui all'art. 1 della legge regionale n. 35/76 - solo quando sia la stessa legge ad individuare la carica cui attribuire la funzione, e non anche per i casi (come quello di specie) relativamente ai quali la scelta è ad ampio spettro e può riguardare anche soggetti estranei all'Amministrazione regionale, per essere in tale ipotesi sussistente un ampio potere discrezionale in capo al Presidente della Regione.
Alla stregua di quanto sopra esposto, la sezione ritiene che nella fattispecie, in presenza di un'ampia discrezionalità della scelta del commissario, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 35/76 e che, pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire il parere della competente Commissione legislativa.
3)  Al contempo ritiene, però, che la suddetta norma debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, al fine di accertare se l'intervento di un organo legislativo in procedimenti amministrativi sia conforme ai principi costituzionali che regolano i rapporti tra i poteri e a quello di buon andamento della pubblica amministrazione.
Come è noto, tale tipo di intervento, prima sporadico, trovò ampia diffusione nella legislazione degli anni '70 e seguenti a causa della particolare situazione politica interna ed internazionale e costituì il mezzo per coinvolgere le forze di opposizione nella gestione del potere esecutivo.
Nell'ambito della Regione siciliana, oltre le nomine sopracitate, quasi tutti i procedimenti di spesa prevedevano l'acquisizione del preventivo parere delle Commissioni legislative dell'A.R.S.
In questi anni, molte delle relazioni che hanno accompagnato la decisione di parifica del rendiconto generale della Regione siciliana hanno riportato le perplessità delle Sezioni riunite della Corte dei conti circa la legittimità delle norme in questione, poiché determinano l'inserimento, nelle funzioni di Governo, di organi cui l'ordinamento costituzionale affida compiti diversi, legislativi e di controllo politico.
Già in quella sede, più volte sono stati evidenziati "lo stravolgimento di livello costituzionale, poiché l'organo di controllo politico non solo partecipa costantemente alla funzione spettante all'esecutivo, ma, in definitiva, allorquando è chiamato a controllare l'operato del Governo, in realtà effettua un controllo su se stesso"; "l'affievolimento del controllo politico, da un lato, e la deresponsabilizzazione dell'esecutivo e della burocrazia dall'altro"; "l'eccesso di momenti collegiali"; "l'inammissibile cogestione".
E' inoltre di tutta evidenzia il grave "vulnus" inferto alla normativa in questione al principio di buon andamento dell'Amministrazione, la cui attività dovrebbe, invece, essere ispirata ai criteri di massima efficienza, efficacia ed economicità.
L'intervento dell'organo legislativo nel procedimento è spesso causa di notevoli ritardi nell'azione amministrativa, ritardi che hanno più volte portato alla vanificazione dell'attività stessa, impedendo la conclusione dei procedimenti entro la scadenza dell'esercizio finanziario, con conseguente impossibilità di una valida assunzione degli impegni di spesa.
La stasi nei procedimenti di nomina, in attesa del prescritto parere o fino alla formazione del silenzio assenso per scadenza dei termini, ha, dunque, comportato l'impossibilità di funzionamento di importanti organi amministrativi.
Deve, peraltro, osservarsi che la rilevanza del parere di cui all'art. 1 della legge n. 35/76 non è certo di poco momento nell'economia del procedimento di nomina, atteso che esso può essere disatteso dall'Amministrazione solo con un'adeguata motivazione.
Inoltre, nell'ipotesi di parere negativo adottato dalla Commissione legislativa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ove l'Amministrazione intenda insistere, la questione viene rimessa all'Assemblea regionale, che decide entro i termini previsti dal citato art.3 della legge n. 35/76.
In sostanza, più che di una nomina previo parere, si è in presenza di una vera e propria nomina di concerto, mediante l'attribuzione agli organi legislativi di poteri estranei a quelli previsti dalla Carta costituzionale.
4)  La fondatezza delle osservazioni sopra formulate, inoltre, ha di recente trovato parziale riscontro nell'adozione della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (art. 23) con cui sono state abrogate tutte le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedano l'emanazione di pareri delle Commissioni legislative dell'A.R.S. nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa. La citata normativa, tuttavia, ha però lasciato ferme quelle disposizioni che prevedano pareri delle dette commissioni in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa anche settoriale ed alle nomine e designazioni.
Ebbene, ad avviso della sezione, le suddette riserve di cui all'art. 23 non sono suffragate dagli imprescindibili criteri di ragionevolezza e di logica che dovrebbero improntare l'azione legislativa.
5)  In via subordinata, comunque, ove le disposizioni pocanzi indicate non dovessero essere ritenute illegittime in linea di principio, la sezione rileva l'esistenza di un vizio di legittimità costituzionale nella limitazione, posta dall'art. 1 della legge regionale n. 35/76, dell'esclusione del parere ai soli casi di nomine disposte "nell'esercizio di un potere sostitutivo", correttamente individuate dalla Giunta regionale, nella citata deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, nella nomina di "commissari ad acta" e di commissari che comunque conseguono a provvedimenti di scioglimento degli ordinari organi d'amministrazione.
In tutti gli altri casi, infatti, in cui il ricorso all'amministrazione straordinaria non è attribuibile all'inerzia o all'inadempimento dell'organo sostitutivo, dovrebbe essere acquisito il parere della Commissione.
E' di tutta evidenza che ciò produce stridente ed ingiustificato contrasto con l'esigenza di immediata funzionalità dell'organo di amministrazione straordinaria.
I già citati criteri di ragionevolezza e logica, cui devono essere necessariamente improntate le leggi, imporrebbero che l'obbligo del parere venisse escluso non solo nei casi di nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo, ma in tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, la cui finalità potrebbe essere vanificata dal rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 35/76.
Alla luce delle suddette considerazioni, la sezione ritiene conclusivamente che la normativa in questione contrasti con i principi costituzionali che regolano i rapporti tra i poteri e con quello di buon andamento dell'Amministrazione; in linea subordinata, ritiene che l'art. 1 sia illegittimo per non avere esteso l'esclusione dell'obbligo del parere a tutte le ipotesi di nomina di amministratori straordinari.
La questione è rilevante, perché dall'eventuale caducazione della norma, atteso che nella fattispecie in esame non è stato acquisito il parere, dipenderà l'esito della pronuncia sul visto e sulla registrazione del provvedimento di nomina; è inoltre non manifestamente infondata per le considerazioni sopra formulate.
P.Q.M.

La sezione di controllo per la Regione siciliana, per le motivazioni e con le articolazioni esposte in premessa, solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e dell'art. 23, 1° comma, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 limitatamente alle parole "e alle nomine e designazioni, rientranti nella competenza del Governo regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale".
Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alla Presidenza della Regione e di comunicarla al Presidente della Giunta regionale della Regione siciliana ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 18 settembre 1997.
  Il presidente: CHIAULA 
  L'estensore: GRASSO 

(98.5.182)
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PRESIDENZA

Sostituzione di un componente del comitato previsto dall'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.
Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 26/V del 28 novembre 1997, vistato alla Ragioneria centrale al n. 10981 il 19 dicembre 1997, si è proceduto alla notifica del decreto n. 7755/V del 18 agosto 1997, concernente la ricostituzione del comitato previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 73/79, per la sostituzione del componente, sig. Seidita Giuseppe con il sig. Cimino Giuseppe.
(98.4.141)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997. Capitoli 87372 e 87393 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Modifica.
Con deliberazione n. 463 del 22 dicembre 1997, la Giunta regionale ha approvato la modifica di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997. Capitoli 87372 e 87393 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Modifica secondo la proposta contenuta nei promemoria n. 5745/Gr. 8° e n. 5746/Gr. 8° del 19 dicembre 1997 dell'Assessorato regionale dei turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Si allegano i prospetti contenenti la ripartizione di che trattasi.

OPERE PROGRAMMABILI 87372


Provincia  Comune Istanza Denominazione Importo 
Caltanissetta  Sutera 2468 del 30-4-1997 Lavori di arredo urbano del centro antico, 1° 700.000.000 

stralcio
Totale provincia di Caltanissett 700.000.000 
Catania  Linguaglossa 3952 del 28-4-1997 Recupero e riqualificazione della via Roma 1.050.000.000 

e delle piazze annesse, 1° stralcio esecutivo
Catania  Mazzarrone 4773 del 7-7-1997 Progetto di pubblica illuminazione ed arre- 660.000.000 

do urbano
Totale provincia di Catani 1.710.000.000 
Enna  Calascibetta 5820 del 4-7-1997 Progetto per la valorizzazione storica ed am- 527.500.000 

bientale di piazza Matrice e delle sue adia-
cenze, 1° lotto
Totale provincia di Enn 527.500.000 
Messina  Militello Rosmarino 2301 del 29-4-1997 Lavori di arredo urbano 1.644.800.000 
Messina  Montalbano Elicona 2700 del 2-5-1997 Lavori di verde attrezzato ed arredo urbano 1.100.000.000 
Messina  Roccavaldina 1193 del 5-5-1997 Progetto di arredo urbano di via Roma e vi- 707.000.000 

coli connessi
Messina  S. Marina Salina 4148 del 6-7-1997 Lavori di sistemazione della piazza di S. Ma- 1.868.577.000 

rina Salina e di alcune zone limitrofe
Totale provincia di Messin 5.320.377.000 
Palermo  Alimena 2524 del 29-4-1997 Arredo urbano a monte di via Garibaldi, 1° 1.500.000.000 

stralcio
Palermo  Castelbuono 6913 del 29-4-1997 Arredo urbano, completamento dei sistemi di 940.000.000 

illuminazione artistica nel centro storico
Palermo  Castelbuono 6912 del 29-4-1997 Sistemazione ed arredo del parco delle ri- 210.000.000 

membranze, 3° tronco, muro attrezzato ed
illuminazione
Palermo  Cefalà Diana     Sistemazione ed arredo per la piazza Umber- 1.110.020.000 

to I
Palermo  Collesano 5266 del 29-4-1996 Completamento e rifacimento basolato corso 696.500.000 

V. Emanuele
Totale provincia di Palerm 4.456.520.000 
Totale delle opere programmabil 12.714.397.000 


OPERE PROGRAMMABILI 87393


Provincia  Comune Istanza Denominazione Importo 


Catania  Acicatena 3361 del 7-7-1997 Lavori di riqualificazione artistica dell'emer- 800.000.000 

genze archittetoniche presenti all'interno
dell'agglomerato urbano
Catania  Zafferana Etnea 9505 del 7-7-1997 Lavori di completamento impianto di illumi- 837.000.000 

nazione artistica in via Garibaldi
Totale provincia di Catani 1.637.000.000 
Enna  A.A.S.T. 1343 del 7-7-1997 Progetto per la valorizzazione del castello di 600.000.000 

Lombardia tramite l'illuminazione artistica
ca delle mura e delle emergenze architetto-
niche
Totale provincia di Enn 600.000.000 
Messina  Fondachelli Fantina 2315 del 5-5-1997 Lavori di costruzione di una piazza tra la via 465.000.000 

XX Giugno e la chiesa di S. Giuseppe
Totale provincia di Messin 465.000.000 
Palermo  Polizzi Generosa 5265 del 30-4-1997 Restauro e completamento della chiesa di S. 900.000.000 

Francesco d'Assisi da destinare ad audito-
rium
Totale provincia di Palerm 900.000.000 
Ragusa  Giarratana 3345 del 2-5-1997 Lavori di completamento della strada comu- 1.500.000.000 

nale di Calaforno
Totale provincia di Ragus 1.500.000.000 
              Opere necessarie, indifferibili ed urgenti per 663.000.000 

assicurare la pubblica incolumità e la sal-
vaguardia delle Latomie dei cappuccini in
Siracusa
Totale provincia di Siraus 663.000.000 
Totale delle opere programmabil 5.765.000.000 

(98.4.123)
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Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 14 del 20 gennaio 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale avverso l'articolo 17, commi 22, 18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Con deliberazione n. 14 del 20 gennaio 1998, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a promuovere la questione di legittimità costituzionale mediante ricorso alla Corte costituzionale avverso le norme contenute nell'articolo 17, commi 22, 18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica».
(98.6.259)
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Sostituzione di un componente della commissione tecnica di vigilanza farmaceutica di Trapani.
Con D.P. n. 15/GR.XV-S.G. del 21 gennaio 1998, il dott. Giuseppe Benenati, farmacista, residente in Alcamo (TP), piazza Ciullo, 23, è stato nominato, in rappresentanza della Federfarma, componente della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica di Trapani, in sostituzione del dott. Accardi Filippo di Mazara del Vallo.
(98.4.136)
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ASSESSORATO


DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 07/Gr. 8°, dir. I del 12 gennaio 1998, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio Casale Calironi s.n.c., con sede legale e stabilimento in via Aurora n. 19, del comune di San Cataldo (CL), in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 75 dell'albo regionale degli acquirenti, istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(98.4.133)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 08/Gr. 8°, dir. I del 12 gennaio 1998, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio Gazzara s.a.s., con sede legale e stabilimento in Terrasini, Zona Industriale, S.S. 113, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 74 dell'albo regionale degli acquirenti, istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(98.4.133)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 10/Gr. 8°, dir. I del 12 gennaio 1998, è stato modificato il decreto n. 326/Gr. 8°, dir. I del 21 marzo 1994 con il quale veniva concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio Puccio s.r.l., con sede legale e stabilimento in contrada Coste - passaggio dello Scoiattolo - del comune di Capaci (PA), in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta cambia denominazione sociale in: Industria Alimentare Puccio s.r.l.
(98.4.133)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 11/Gr. 8°, dir. I del 12 gennaio 1998, è stato modificato il decreto n. 154/Gr. 8°, dir. I del 3 marzo 1994 con il quale veniva concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio Progresso dei Fratelli Rosso s. di f., in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta cambia denominazione sociale in: Caseificio Progresso dei Fratelli Rosso s.n.c., con sede legale e stabilimento in Ragusa, Zona Industriale, 1ª fase, contrada Mugno.
(98.4.133)
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Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimento di acquirenti di latte bovino.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 09/Gr. 8°, dir. I del 12 gennaio 1998, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino, precedentemente concesso con decreto n. 366/Gr. 8°, dir. I del 21 marzo 1994, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Caseificio Vignagrande s.n.c. di Compagnone Antonino, con sede legale in Fiumefreddo di Sicilia, via G. Marconi, n. 75/B.
(98.4.133)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 12/Gr. 8°, dir. I del 12 gennaio 1998, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino, precedentemente concesso con decreto n. 334/Gr. 8°, dir. I del 3 marzo 1994, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Industria Casearia Amalia s.r.l., con sede in Motta S. Anastasia, contrada Perticone-Palazzello.
(98.4.133)
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ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI


E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente del consiglio di disciplina per il personale non docente degli istituti regionali pareggiati.
Con decreto n. 915 del 3 dicembre 1997 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, vistato alla Ragioneria centrale al n. 2869 del 18 dicembre 1997, la dott.ssa Aiello Vincenza, dirigente dell'Assessorato, è stata nominata membro effettivo del consiglio di disciplina per il personale non docente degli istituti regionali pareggiati in sostituzione della dott.ssa Seidita Amalia, collocata in quiescenza.
(98.4.140)
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ASSESSORATO


DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Legge regionale n. 37/94 - Provvedimenti in favore dei soci fideiussori di cooperative agricole. Comunicazione.
Il Ministero delle politiche agricole ha dato comunicazione, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 1997, che la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, per la legge n. 237 del 19 luglio 1993, si è risolta positivamente.
Relativamente alla legge regionale n. 37/94, si è invece ancora in attesa della definitiva chiusura della medesima procedura, per la quale questa amministrazione ha in ultimo prodotto ulteriori elementi a difesa dell'intervento regionale.
Rimangono, pertanto, sospesi, nelle more, i provvedimenti amministrativi conseguenziali alla conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 9/97, da parte di questa amministrazione.
(98.4.121)
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Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Lavoro e Progresso, con sede in Marsala.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 4/I/VI del 12 gennaio 1998, il rag. Giovanni Di Benedetto, nato a Militello Val di Catania il 2 luglio 1948 e residente in S. Giovanni La Punta, via Morgione n. 16/A è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Lavoro e Progresso, con sede nel comune di Marsala, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Pietro Casano.
(98.4.131)
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Nulla osta alla ditta MAG s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di Piraino.
Con decreto n. 0016/I/IX del 14 gennaio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta MAG s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di mq. 480 sito nel comune di Piraino, località Zappardino, via della Regione siciliana.
(98.4.132)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Nomina del commissario ad acta presso l'Ente minerario siciliano.
Con decreto n. 03 del 13 gennaio 1998, l'Assessore per l'industria ha nominato il dott. Francesco Lala commissario ad acta presso l'EMS, con l'incarico di compiere gli atti urgenti ed indifferibili elencati nello stesso provvedimento.
(98.4.115)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Ente siciliano per la promozione industriale.
Con decreto n. 04 del 13 gennaio 1998, l'Assessore per l'industria ha nominato il sig. Luigi Pirrone commissario ad acta presso l'ESPI, con l'incarico di compiere gli atti urgenti ed indifferibili elencati nello stesso provvedimento.
(98.4.116)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda siciliana asfalti.
Con decreto n. 05 del 13 gennaio 1998, l'Assessore per l'industria ha nominato la dott.ssa Francesca Marcenò commissario ad acta presso l'AZASI, con l'incarico di compiere gli atti urgenti ed indifferibili elencati nello stesso provvedimento.
(98.4.117)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre settembre-ottobre 1997.
N.B. - Al fine di contenere il numero delle cifre rappresentative dei numeri indice della «mano d'opera» a decorrere dall'1 gennaio 1987, agli stessi è stato applicato il coefficiente di riduzione 1/100.Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1987 gli indici relativi alla «mano d'opera» per i periodi dall'1 gennaio 1987 in poi vanno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.

Avvertenza
A decorrere dall'1 gennaio 1992 anche ai numeri indice relativi ai «materiali, ai trasporti ed ai noli» viene applicato il coefficiente di riduzione 1/100. Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1992 gli indici relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli per i periodi dall'1 gennaio 1992 in poi andranno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.
PROVINCIA DI AGRIGENTO


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        12029 
Pietrame in genere        8420 
Legnami        2762 
Materiali metallici        1904 
Mat. metall. per linee elettriche        4472 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        4606 
Agglomeranti        1622 
Laterizi        5423 
Asfalti e bitumi        3977 
Tub. acq. in acciaio        3999 
Tub. acq. in ghisa        2161 
Tub. acq. in cem. amianto        1478 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2924 
Stradali        12980 

NOLI

Escavatore        485 
Bulldozer        485 
Rullo compressore        538 
Betoniera        532 
Gru a torre        378 
Rimorchiatore        353 
Pontone        354 
Draga        338 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        7922 
Pietrame in genere        5858 
Legnami        1561 
Materiali metallici        687 
Mat. metall. per linee elettriche        1585 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1577 
Agglomeranti        1168 
Laterizi        4590 
Asfalti e bitumi        1798 
Tub. acq. in acciaio        2395 
Tub. acq. in ghisa        1931 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2535 
Stradali        10352 

NOLI

Escavatore        485 
Bulldozer        474 
Rullo compressore        529 
Betoniera        520 
Gru a torre        368 
Rimorchiatore        349 
Pontone        340 
Draga        332 

PROVINCIA DI CATANIA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        2435 
Pietrame in genere        5804 
Legnami        1934 
Materiali metallici        1138 
Mat. metall. per linee elettriche        2607 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        2595 
Agglomeranti        1008 
Laterizi        7067 
Asfalti e bitumi        1567 
Tub. acq. in acciaio        3961 
Tub. acq. in ghisa        1589 
Tub. acq. in cem. amianto        1202 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2934 
Stradali        7153 

NOLI

Escavatore        487 
Bulldozer        483 
Rullo compressore        544 
Betoniera        532 
Gru a torre        377 
Rimorchiatore        364 
Pontone        356 
Draga        339 

PROVINCIA DI ENNA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3880 
Pietrame in genere        4182 
Legnami        1625 
Materiali metallici        1680 
Mat. metall. per linee elettriche        3690 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        3672 
Agglomeranti        1342 
Laterizi        3430 
Asfalti e bitumi        1891 
Tub. acq. in acciaio        3752 
Tub. acq. in ghisa        1589 
Tub. acq. in cem. amianto        1073 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2841 
Stradali        9187 

NOLI

Escavatore        478 
Bulldozer        476 
Rullo compressore        542 
Betoniera        522 
Gru a torre        371 
Rimorchiatore       
Pontone       
Draga       

PROVINCIA DI MESSINA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        2935 
Pietrame in genere        2343 
Legnami        2104 
Materiali metallici        600 
Mat. metall. per linee elettriche        1364 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1357 
Agglomeranti        1621 
Laterizi        4054 
Asfalti e bitumi        1434 
Tub. acq. in acciaio        3594 
Tub. acq. in ghisa        1589 
Tub. acq. in cem. amianto        977 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2323 
Stradali        5968 

NOLI

Escavatore        471 
Bulldozer        470 
Rullo compressore        514 
Betoniera        504 
Gru a torre        365 
Rimorchiatore        344 
Pontone        339 
Draga        329 

PROVINCIA DI PALERMO


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3257 
Pietrame in genere        3358 
Legnami        1802 
Materiali metallici        557 
Mat. metall. per linee elettriche        1416 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1409 
Agglomeranti        1502 
Laterizi        2240 
Asfalti e bitumi        1513 
Tub. acq. in acciaio        3531 
Tub. acq. in ghisa        1913 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        430 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2711 
Stradali        8001 

NOLI

Escavatore        474 
Bulldozer        474 
Rullo compressore        521 
Betoniera        512 
Gru a torre        366 
Rimorchiatore        353 
Pontone        346 
Draga        331 

PROVINCIA DI RAGUSA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1971 
Pietrame in genere        2540 
Legnami        1809 
Materiali metallici        599 
Mat. metall. per linee elettriche        1368 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1360 
Agglomeranti        1266 
Laterizi        5075 
Asfalti e bitumi        1296 
Tub. acq. in acciaio        3538 
Tub. acq. in ghisa        1589 
Tub. acq. in cem. amianto        1210 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        4480 
Stradali        7548 

NOLI

Escavatore        480 
Bulldozer        473 
Rullo compressore        541 
Betoniera        523 
Gru a torre        375 
Rimorchiatore        355 
Pontone        353 
Draga        331 

PROVINCIA DI SIRACUSA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1862 
Pietrame in genere        2222 
Legnami        1267 
Materiali metallici        439 
Mat. metall. per linee elettriche        1047 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1041 
Agglomeranti        1187 
Laterizi        5015 
Asfalti e bitumi        1751 
Tub. acq. in acciaio        3896 
Tub. acq. in ghisa        1589 
Tub. acq. in cem. amianto        1064 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        3196 
Stradali        8031 

NOLI

Escavatore        480 
Bulldozer        465 
Rullo compressore        511 
Betoniera        505 
Gru a torre        366 
Rimorchiatore        345 
Pontone        337 
Draga        330 

PROVINCIA DI TRAPANI


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3133 
Pietrame in genere        2975 
Legnami        1894 
Materiali metallici        586 
Mat. metall. per linee elettriche        1548 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1541 
Agglomeranti        1401 
Laterizi        2398 
Asfalti e bitumi        850 
Tub. acq. in acciaio        3751 
Tub. acq. in ghisa        1913 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2816 
Stradali        7700 

NOLI

Escavatore        479 
Bulldozer        460 
Rullo compressore        525 
Betoniera        526 
Gru a torre        372 
Rimorchiatore        350 
Pontone        347 
Draga        337 


I numeri indice di cui alle tabelle allegate sono stati determinati su parere della commissione, prevista dall'art. 30 della legge 10 agosto 1978, n. 35, che si è pronunciata favorevolmente nella seduta del 16 dicembre 1997.
Visto: MANZULLO
(98.4.124)
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ASSESSORATO


DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Variazione della sede legale e dell'amministratore della ditta ECO.TEK s.r.l..
Con decreto n. 919/10 del 23 dicembre 1997, di variazione al decreto n. 06/10 del 12 gennaio 1994, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha variato la sede legale della ditta ECO.TEK s.r.l., via L. da Vinci, n. 3 - Termini Imerese (PA) ed il nominativo dell'amministratore sig. Genovese Mario.
La nuova sede legale della ditta ECO.TEK s.r.l. è in via Rocco Chinnici, n. 16H - Termini Imerese (PA) ed il nuovo amministratore unico della stessa è il sig. Scarcella Domenico.
(98.4.120)
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ASSESSORATO

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI


E DEI TRASPORTI

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.
Con decreto n. 2221/VII TUR. del 17 dicembre 1997, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale (CT) che è così costituito:
-  revisore effettivo: dott. Graffeo Maurizio, designato dalla Corte de conti;
-  revisore effettivo: dott. Pogliese Antonio, designato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
-  revisore supplente: dott. Granà Giovanni, designato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
(98.4.128)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 10 febbraio 1998, n. 1/98-D.F.
Programma operativo plurifondo 1994/1999 - Sottoprogramma 9 - Sviluppo rurale Misura 9.2: Misure antincendio - Disposizioni attuative.

Agli enti locali
Agli Enti parco regionali
PREMESSA
Nell'ambito degli interventi del Programma operativo plurifondo (P.O.P.) Sicilia 1994/1999, Sottoprogramma 9 - Sviluppo rurale, con la Misura 9.2 - Misura antincendio - sono previste azioni per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.
A beneficiare di questa misura, a parte l'Amministrazione forestale, sono gli enti locali e gli Enti parco regionali.
Azioni ammissibili
Le azioni ammissibili, in particolare, riguardano:
-  misure antincendio dirette: viali parafuoco, opere colturali finalizzate al presidio antincendio nonché ripulitura di scarpate e di strade di servizio;
-  opere di tipo infrastrutturale previste nel medio periodo: potenziamento delle risorse idriche con creazione di punti d'acqua;
- altre azioni riferite all'Amministrazione forestale.
Presentazione delle domande
Per una razionale programmazione delle risorse finanziarie disponibili per il 1998 i beneficiari in indirizzo dovranno far pervenire entro il 15 marzo, presso il gruppo V della Direzione foreste - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, le istanze corredate dal progetto esecutivo, in quattro copie, e dai nulla osta necessari. Per il 1999 le domande, corredate dal progetto esecutivo, in quattro copie, e dai nulla osta necessari, dovranno pervenire entro il 31 gennaio dello stesso anno.
Si considerano pervenute in tempo utile le istanze già presentate e corredate di progetto esecutivo, a condizione che questo sia conforme alle indicazioni di seguito date, o in caso contrario che sia aggiornato entro il termine sopra stabilito.
Non verranno prese in considerazione istanze prive della documentazione prescritta.
Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo dovrà descrivere dettagliatamente ed analiticamente gli interventi previsti.
L'importo del contributo per spese generali ed oneri vari ammissibili ai sensi di legge, quale percentuale forfettaria, calcolata sull'importo complessivo delle opere e/o lavori ammessi ed approvati, in analogia a quanto previsto dalla circolare assessoriale 27 marzo 1997, n. 229 "Prezziario regionale - opere e/o lavori per investimenti nelle aziende agricole", viene fissato pari:
-  al 6% per i progetti i cui enti si avvalgono per la presentazione degli elaborati progettuali di tecnici laureati;
- al 5% quando gli enti si avvalgono di tecnici diplomati.
Per la computazione dei lavori potrà essere applicato il suddetto prezziario regionale, in caso contrario i prezzi dovranno essere giustificati da apposita analisi.
Il progetto dovrà essere costituito, almeno, dagli elaborati di seguito elencati:
1.0  -  relazione tecnica: strutturata nei seguenti capitoli:
1.1  -  caratteri generali; inquadramento geografico dell'area oggetto dell'intervento, vincoli presenti, dati catastali, caratteristiche morfometriche (superficie, altitudine, pendenza media, esposizione, fattore di forma, accidentalità del terreno, ecc.), caratteristiche climatiche, risorse idriche esistenti naturali ed artificiali, descrizione del territorio, delle strutture e delle infrastrutture;
1.2  -  indagine vegetazionale: superficie, origine, tipi, qualità della vegetazione e forma di governo (boschi ad alto fusto o cedui, naturali o artificiali, specie, grado di copertura, età, ecc.);
1.3  -  interventi programmati: si dovrà specificare se i lavori previsti rientrano in un progetto generale;
1.4  -  interventi previsti: descrizione degli interventi e loro valenza tecnica; scelta del tracciato dei viali parafuoco in relazione alla viabilità di servizio, agli ostacoli naturali, alle soluzioni di continuità nella vegetazione, alla morfologia delle pendici, rispettando le norme tecniche in materia di larghezza e tenendo conto della direzione dei venti dominanti; modalità di esecuzione dei lavori delle misure antincendio dirette (a mano con l'eventuale ausilio del decespugliatore meccanico o con mezzo meccanico); per la realizzazione dei punti d'acqua, oltre allo studio del bilancio idrologico, la progettazione dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legge regionale del 12 gennaio 1993, n. 10;
1.5  -  analisi fisico-economica: dovranno indicarsi espressamente gli indicatori fisici previsti nella scheda tecnica della misura:
-  fasce tagliafuoco in Km. (costo unitario al mq.);
-  scarpate e strade di servizio ripulite, in Km. (costo unitario a mq.);
-  punti d'acqua in mc.;
2.0  -  corografia: con l'indicazione delle aree di intervento a scala non inferiore a 1:25.000;
3.0  -  planimetria: a scala di maggior dettaglio (1:2.000 - 1:5.000);
4.0  -  particolari costruttivi;
5.0  -  elenco prezzi e/o analisi dei prezzi;
6.0  -  computo metrico;
7.0  -  capitolato speciale d'appalto;
8.0  -  programma lavori: indicazione della cronologia degli interventi e dei tempi di esecuzione;
9.0  -  piano di sicurezza.
Procedure
L'istruttoria dei progetti avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di domande presentate nello stesso giorno tale ordine verrà stabilito mediante sorteggio.
Le iniziative presentate, che non trovino finanziamento nell'esercizio della campagna a cui si riferiscono, saranno inserite nei programmi di finanziamento della campagna successiva, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico.
Il progetto, una volta acquisito, sarà sottoposto alla verifica tecnica dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente, allo scopo di accertare, mediante sopralluogo, la valenza tecnica delle opere e la compatibilità delle stesse con quelle messe in atto dall'amministrazione forestale.
In seguito sarà sottoposto all'esame e al parere del comitato tecnico amministrativo dell'Azienda foreste demaniali, e, subordinatamente a tale parere, verrà emesso il relativo decreto assessoriale di approvazione e finanziamento nonché l'ordine di accreditamento delle somme, su specifica richiesta dell'ente.
Successivamente l'ente dovrà dare comunicazione scritta dell'inizio e fine dei lavori.
La conduzione dei lavori, la contabilità, il collaudo e il rendiconto degli stessi, nei riguardi dell'amministrazione concedente, dovrà essere fatta secondo le norme vigenti in materia.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

(98.7.278)
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ASSESSORATO

DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 13 gennaio 1998, n. 2.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 - Legge regionale 2 gennaio 1998, n. 1.
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alla Direzione finanze e credito
Alle Ragionerie centrali
Ai gruppi di lavoro della Direzione bilancio e tesoro
All'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana
Al Banco di Sicilia S.p.A.
-  Ufficio centrale diCassa regionale
-  Servizio sistemi informativi
e telecomunicazioni (S.S.I.T.)
Alla Sicilcassa divisione Banco diSicilia
-  Ufficio centrale di Cassa regionale
e,  p.c.  Alla Corte dei conti 

Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
La legge regionale 2 gennaio 1998, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 2 del 10 gennaio 1998, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 fino al 28 febbraio 1998, sulla base del disegno di legge presentato dal Governo all'A.R.S. il 22 ottobre 1997 e delle relative note di variazioni.
In conformità alle disposizioni dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, la gestione di competenza del bilancio 1998 può essere effettuata fino al limite massimo di due dodicesimi degli stanziamenti di ciascun capitolo di spesa: possono, pertanto, essere assunti impegni e disposti pagamenti fino ad un massimo di due dodicesimi dello stanziamento risultante dal progetto di bilancio presentato all'A.R.S., come eventualmente integrato dalle note di variazioni.
E' consentito superare il suddetto limite, con riguardo a ciascun capitolo, soltanto per le spese fisse e per quelle obbligatorie (comprese le spese d'ordine) nonché per le spese derivanti da obbligazioni contrattualmente assunte negli esercizi 1997 e precedenti.
Per i pagamenti in conto residui non si applicano invece le limitazioni previste per la gestione di competenza, dato che i relativi impegni sono stati assunti in esercizi anteriori al 1998.
  L'Assessore: TRICOLI 

(98.5.221)
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ASSESSORATO DEL LAVORO,

DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 29 gennaio 1998, n. 292.
Lavori socialmente utili - Art. 1, commi 2 e 8, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - Progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Agli enti promotori ed attuatori di progetti
di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
La legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, ha introdotto disposizioni di ampia modificazione dell'art. 11 e dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Specificatamente la normativa sopra richiamata:
-  amplia le aree di intervento dei progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, a tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori (cfr. art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3);
-  consente che gli interventi di cui sopra possano essere proposti e realizzati dagli enti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, cioè tutti i soggetti legittimati a promuovere lavori socialmente utili (cfr. art. 1, comma 8, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3);
-  dispone che le province ed i comuni istituiscano un "fondo per l'occupazione" da destinare ad interventi per l'occupazione, a cui confluiscano fondi regionali e dei bilanci degli enti locali, per finanziare - tra l'altro - il cofinanziamento dei contratti di diritto privato in parola (cfr. art. 4, comma 4, lettera c), della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3).
In dipendenza di ciò sono in corso di emanazione le modifiche al decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n. 744/97/Gab/L, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1997, registro 1, foglio 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 71 del 20 dicembre 1997.
Pertanto, il termine di sessanta giorni contenuto nell'art. 1, comma 2, del citato decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n. 744/97, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'emanando decreto assessoriale.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.6.257)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 28 novembre 1997, prot. n. 3197.
Mezzi di contrasto organoiodati e paramagnetici per via iniettiva.
Ai direttori generali delle Aziende UU.SS.LL.
ed ospedaliere
Ai direttori generali delle Aziende policlinici
Ai legali rappresentanti delle case di cura private
Ai presidenti degli ordini dei medici
delle province della Sicilia
Il Dipartimento delle professioni sanitarie delMinistero della sanità ha emanato la nota informativa prot. n. 900.VI/11.AG./642 del 17 settembre 1997, relativa all'oggetto, di cui di seguito se ne trascrive il contenuto, affinché le SS.LL. ne abbiano scienza e provvedano, per quanto di competenza, a darne ampia divulgazione.
«Le problematiche sulle controindicazioni e precauzioni precedenti e concomitanti all'utilizzo di mezzi di contrasto organoiodati e paramagnetici sono state oggetto di approfondita analisi, anche da parte del Consiglio superiore di sanità, in relazione ai più recenti sviluppi scientifici del settore e con riferimento all'esigenza di contenimento della spesa sanitaria, obiettivo raggiungibile attraverso l'eliminazione di procedure e test diagnostici che non hanno più ragione di essere mantenuti.
Si è rilevato infatti che, nel corso degli ultimi 15 anni, sono progressivamente entrati in commercio e nella pratica clinica i mezzi di contrasto organoiodati non ionici che risultano meglio tollerati a livello del sistema cardiovascolare, nervoso centrale e renale.
L'incidenza della comparsa di reazioni anafilattoidi, per le quali è stato proposto tra i fattori scatenanti la formazione di legami "macrocomplessi m.d.c. e proteine plasmatiche", appare meno probabile con mezzi di contrasto non ionici per la trascurabile capacità degli stessi di legarsi alle proteine plasmatiche.
I mezzi di contrasto non ionici sono oggi utilizzati in oltre il 95% delle indagini urografiche, angiografiche e di tomografia computerizzata.
I prodotti esa-iodati per uso colangiografico, per i quali si aveva maggiore incidenza di reazioni collaterali di tipo medio-grave, non sono più commercializzati a partire dall'anno 1995.
A seguito di questo radicale mutamento del settore è possibile configurare le seguenti tre situazioni meritevoli di considerazione:
1)  impiego di mezzi di contrasto di tipo ionico. Nell'utilizzo di tali mezzi di contrasto vanno adottate norme prudenziali, data la minore tollerabilità che caratterizza questi prodotti. Le norme prudenziali non vanno intese come ricorso acritico a vaste batterie di esami di laboratorio, ma come attenta analisi delle condizioni dei pazienti su base clinica ed anamnestica (pazienti a comprovato rischio allergico, pazienti portatori di gravi forme di insufficienza epatica o renale o cardiovascolare o di paraproteinemia di Waldenstrom o di mieloma multiplo);
2)  impiego di mezzi di contrasto di tipo non ionico. Tali mezzi di contrasto presentano una tollerabilità molto elevata, dimostrata da una larghissima esperienza internazionale. Anche in questo caso, tuttavia, sono da considerare a rischio potenziale i pazienti con gravi forme di insufficienza epatica o renale o cardiovascolare o con paraproteinemia di Waldenstrom o con mieloma multiplo. Tali casi sono da valutare di concerto tra radiologo e medico curante;
3)  impiego di mezzi di contrasto paramagnetici. Tali mezzi di contrasto sono una categoria di farmaci totalmente differenti rispetto alle precedenti. I piccoli volumi iniettati e le diverse caratteristiche farmacologiche permettono tranquillità di impiego, pur tenendo in considerazione i rischi generici di ipersensibilità, caratteristici di ogni formulazione iniettabile.
Tenuto conto delle suesposte situazioni si ritiene:
- che la valutazione clinico-anamnestica di ciascun paziente da sottoporre ad indagine con mezzi di contrasto da parte del medico curante, che richiede l'esame, e da parte del radiologo, che esegue l'esame, rappresenti per la prevenzione il momento più importante;
- che il ricorso abituale, in ogni paziente, a batterie di esami/procedure diagnostiche pre-definite, non abbia indicazione ai fini di prevenire incidenti da mezzi di contrasto. Test laboratoristici e procedure diagnostiche sono indicati per definire nei pazienti a rischio il grado delle condizioni patologiche di cui ai punti 1) e 2).
Sulla base anche di quanto ritenuto dal Consiglio superiore di sanità si fa presente inoltre:
-  che non è di per sé necessaria la presenza fisica dell'anestesista rianimatore per l'esecuzione di esami contrastografici organo-iodati idrosolubili o paramagnetici;
-  che, tuttavia, è opportuna la consultazione preventiva con l'anestesista e la sua disponibilità in caso di pazienti a rischio, come precedentemente definiti;
- che per l'esecuzione di esami cardio-angiografici deve essere garantita l'immediatezza e la tempestività dell'intervento dell'anestesista rianimatore in caso di necessità;
- che è indispensabile la disponibilità immediata dei presidi e medicamenti idonei, già precedentemente indicati nell'allegato alla circolare n. 64 del 28 settembre 1979, in tutti i servizi radiologici ove siano praticati esami con mezzi di contrasto iodati per via endovasale.
Si rappresenta, infine, l'esigenza che le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere e gli istituti ed enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, promuovano, nell'ambito dei programmi di aggiornamento professionale del personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, nonché attività di radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico e che operi in servizi ove si eseguono o possono eseguirsi indagini con impiego di mezzi di contrasto organo-iodati per via endovasale, specifiche iniziative per l'aggiornamento obbligatorio sulle tecniche rianimatorie di emergenza (Life support)».
La presente nota informativa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: PAGANO 

(98.4.127)
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CIRCOLARE 28 gennaio 1998, n. 945.
Nuove disposizioni in materia di certificati di assistenza al parto (CEDAP).
Ai servizi igiene pubblica delle Aziende USL
della Regione siciliana
Secondo la circolare assessoriale n. 551 del 17 giugno 1990 "Disposizioni in materia di certificati di assistenza al parto" i CEDAP provenienti dagli uffici di stato civile dei comuni ricadenti in ciascuna USL dovevano essere raccolti presso la sede centrale del servizio igiene pubblica, distinti per comune di nascita.
La stessa circolare disponeva che gli ufficiali di stato civile dovevano rimettere i CEDAP alla sede centrale del servizio di igiene pubblica della USL in cui ricadeva il comune di nascita o direttamente o tramite gli operatori ex ufficiali sanitari.
Disponeva, altresì, che copia degli stessi certificati doveva essere inviata trimestralmente al gruppo 17°/OER (oggi 49°/OER).
Con la legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e con le circolari delMinistero di grazia e giustizia del 23 maggio 1997, n. 1/50-FG-40(97)1823 "Legge 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il 18 maggio 1997: nuove disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita. Lettera circolare di istruzioni" e del 1° agosto 1997, n. 1/50/FG40(97)1823 "Legge 15 maggio 1997, n. 127, contenente nuove disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita. Istruzioni integrative di quelle già impartite con lettera circolare n. 1823 del 23 maggio 1997" sono state emanate nuove disposizioni in materia di stato civile, relative, in particolare, alla dichiarazione di nascita.
In virtù di tali disposizioni la dichiarazione di nascita oggi può essere resa:
1)  innanzi all'ufficiale di stato civile presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
2)  presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto;
3)  davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza dei genitori, anche quando il parto è avvenuto in località diversa;
4)  innanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza della madre quando i genitori hanno residenza anagrafica in comuni diversi.
Le sedi centrali dei servizi di igiene pubblica, alla luce delle nuove disposizioni sopra richiamate, dovranno, pertanto, continuare trimestralmente la trasmissione al gruppo 49°/OER, sia che i CEDAP provengano da comuni ricadenti nel territorio dell'Azienda sia che i CEDAP provengano da comuni ricadenti nel territorio di altre Aziende (cioè anche quando il parto è avvenuto in un comune diverso da quello di residenza), allegando un elenco in cui dovranno essere indicati i punti nascita e le rispettive Aziende.
Quando il comune di nascita e il comune di residenza dei genitori non coincidono e la dichiarazione di nascita viene resa presso quest'ultimo, solamente il comune dove viene resa la dichiarazione di nascita dovrebbe curare la trasmissione del CEDAP al servizio igiene pubblica del proprio territorio e non il comune dove ricade il punto nascita in cui è avvenuto il parto, onde evitare inutili duplicazioni e conseguenti errori numerici e di valutazione dei servizi.
A partire dal 1° trimestre 1998 i dati riportati sui CEDAP saranno trasmessi, trimestralmente, al gruppo 49° su supporto magnetico - floppy da 3/2"-1,44 MB - predisposti come da allegato dischetto.
Unitamente al supporto magnetico dovrà, comunque, essere inviato in riepilogo cartaceo del numero dei nati per trimestre e per punto nascita.
La trasmissione dei CEDAP in formato cartaceo dal 1° trimestre 1998 viene, pertanto, sospesa.
Occorre, infine, richiamare l'attenzione sulla esattezza e completezza dei dati da riportare sui CEDAP.
Si è notato, infatti, la mancanza, in alcuni casi, del numero progressivo, o la mancata compilazione di alcune voci.
Si invitano, pertanto, i responsabili dei servizi, cui questa circolare è diretta, a controllare la completezza dei dati riportati nei CEDAP e a sollecitare l'esatta compilazione dei certificati da parte di chi li redige nei punti nascita ricadenti nel territorio dell'Azienda di appartenenza.
  L'Assessore: PAGANO 

(98.6.241)


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