REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 14 FEBBRAIO 1998 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 dicembre 1997.
Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.



ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 dicembre 1997.
Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R. n. 805/75;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 15/91
Visto la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto assessoriale n. 1520 del 26 luglio 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 11 settembre 1976, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di Pantelleria con l'esclusione del centro abitato;
Visto il decreto assessoriale n. 7979 del 18 novembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 10 dicembre 1994, con il quale l'intero territorio comunale di Pantelleria, con l'esclusione dei centri urbani è stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, al vincolo di temporanea immodificabilità ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale è stata istituita la speciale commissione prevista dall'art.24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40;
Esaminato il piano territoriale paesistico del territorio dell'isola di Pantelleria redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1 bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con provvedimenti prot. n. 2712 del 14 novembre 1989 e successivo decreto assessoriale n. 6335 del 2 luglio 1993;
Esaminato il verbale della seduta del 9 febbraio 1996, nella quale l'anzidetta speciale commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del piano, la delimitazione dell'area interessata dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Vista la nota n. 6808 del 6 maggio 1996 e la relata di affissione del 27 agosto 1996 con le quali il sindaco del comune di Pantelleria ha certificato che il predetto verbale è stato pubblicato all'albo pretorio di quel comune dal 8 maggio 1996 al 7 agosto 1996;
Accertato quindi che detto verbale è stato pubblicato all'albo del comune di Pantelleria e depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39, e che sono stati contestualmente pubblicati e depositati gli elaborati grafici del piano territoriale paesistico, la sua parte motiva e descrittiva e le norme di attuazione;
Viste le opposizioni, i reclami e le proposte, presentate nei termini di legge, formulate avverso il suddetto piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 1497/39, qui trasmessi dalla Soprintendenza per i ben culturali e ambientali di Trapani con nota n. 3124 del 7 aprile 1997, e, in particolare:
1)  opposizione proposta da Mariano Sciacca, con atto datato 11 maggio 1996 pervenuto al comune di Pantelleria il 20 maggio 1996, e, con successive memorie pervenute alla Soprintendenza di Trapani, rispettivamente il 11 novembre 1996 (datata 9 maggio 1996) il 5 febbraio 1997 e il 8 febbraio 1997, lamenta che gli ambiti nn. 45, 46, 47 e 58 del piano territoriale paesistico classificati come "Ambiti territoriali da sottoporre al regime di ripristino) abbisognano in realtà di maggiore tutela in considerazione delle loro rilevanti valenze agricole, floristiche, faunistiche, archeologiche e paesaggistiche, nonché dei detrattori, rappresentati da una aggressiva pressione edificatoria, che ne minacciano la consistenza. Pertanto chiede che quegli ambiti siano invece regolamentati secondo le norme inerenti la tutela orientata (TO) e comunque con un regime di assoluta inedificabilità.
2)  opposizione proposta da Andrea Palazzi, amministratore delegato della Pantelleria Club s.r.l., con atti rispettivamente pervenuti il 6 agosto 1996 presso il comune di Pantelleria e il 30 ottobre 1996 presso la Soprintendenza di Trapani, nei quali viene lamentato che:
a)  il piano territoriale paesistico è affetto da un pregiudizio di fondo verso l'attività turistica imprenditoriale e consegna l'isola ad un futuro malcerto limitando lo sviluppo turistico alla zona industriale;
b)  la Soprintendenza di Trapani conosceva il progetto della società Pantelleria Club, avendo rilasciato parere favorevole con atto n. 3608 del 24 luglio 92, e successivo n. 3351 del 15 dicembre 1993, che sono contraddittori rispetto alle valutazioni che, della medesima area, sono espresse dal piano territoriale paesistico:
c)  va quindi consentito l'ampliamento dei volumi esistenti nell'ambito dello 0,03 mc/mq, come previsto dal progetto approvato dalla soprintendenza ovvero, in subordine, va sanata l'evidente disparità di trattamento rispetto alle previsioni del piano che consentono l'ampliamento dell'albergo Punta Tre Pietre, permettendo anche alla Pantelleria Club s.r.l. di adeguare alle effettive esigenze l'attività turistico-alberghiera esercita, mediante il cambio di destinazione d'uso da rurale ad alberghiera, dei dammusi di cui alle particelle nn. 619, 622, 188, 187, 129, del mappale n. 68 e la realizzazione di alcuni servizi essenziali alla attività alberghiera (piscine e ristorante);
3)  opposizione proposta dall'avv. Salvatore Armenio, in nome e per conto della La Rubasacchi s.r.l., che, con atto pervenuto il 6 agosto 1996, al comune di Pantelleria lamenta:
a)  che l'eventuale approvazione del piano territoriale paesistico determinerebbe la assoluta inedificabilità di un vasto terreno sito in località Punta Rubasacchi e Cala delle Jache, di proprietà della società, che vedrebbe così vanificato il suo scopo sociale. Ciò risulterebbe in contrasto con lo stato dei luoghi, che, difformemente da quanto risulta nelle analisi del piano, sono interessati da rilevanti infrastrutture e servizi di tre insediamenti residenziali la cui presenza caratterizza la zona. La società opponente sottolinea che le previsioni del piano territoriale paesistico, se approvate, causerebbero una vistosa disparità di trattamento con i proprietari di quei tre insediamenti che sono stati realizzati proprio nei mesi immediatamente precedenti all'entrata in vigore del periodo di salvaguardia. La società che persegue come scopo l'attività agricola, e quindi le stesse finalità di rispetto del paesaggio agrario e di recupero del territorio per il riuso agrario, tutte auspicate dal piano territoriale paesistico, lamenta che questo strumento risulta intrinsecamente contraddittorio laddove, precludendo qualsiasi intervento nell'area di proprietà dell'opponente, impedisce la continuazione della coltivazione dei suoli. Né va sottaciuto che i divieti imposti dal piano territoriale paesistico non sono dettati da una rigorosa valutazione del territorio, come dimostra il fatto che il limite dell'area edificabile nel caso che interessa, è definito dal percorso della strada: tale delimitazione manca di ogni scientificità e di forza argomentativa.
Pertanto la società chiede che la edificabilità dei suoli di sua proprietà venga ripristinata.
4)  opposizione proposta da Enzo Vandelli, che con atto pervenuto l'8 agosto 1996. alla Soprintendenza di Trapani, lamenta che l'area di sua proprietà sita in contrada "Kania di sotto", distinta al catasto al foglio 55 particella 204, qualora il piano territoriale paesistico fosse approvato, risulterebbe a tutti gli effetti inedificabile. Egli fa presente che, in realtà, quella zona ha una fortissima vocazione turistica ed è stata già da tempo interessata da numerosi insediamenti residenziali turistici, che, per la loro tipologia, non hanno deturpato il paesaggio. Analogamente, un'edilizia di caratteristiche similari non avrebbe alcuna controindicazione, ma anzi concorrerebbe ad evitare la formazione di steppe e il degrado ambientale;
5)  opposizione proposta da Loredana Reda, in nome e per conto della Edilizia Viel di Loredana Reda & C. s.a.s., che, con atto pervenuto il 10 agosto 1996 alla Soprintendenza di Trapani lamenta che agli effetti della normative di cui al piano territoriale paesistico sia di fatto preclusa ogni possibilità di ampliamento e di sviluppo delle costruzioni esistenti nell'area di sua proprietà, sita in contrada Cimillia, che, in realtà è stata sempre antropizzata. Pertanto si chiede che:
a)  venga modificata la normativa dell'ambito 16 nella zona di mappa 31, sia pure inserendo tutti quei limiti progettuali necessari a garantire il mantenimento del tessuto;
b)  sia consentito il riuso e l'ampliamento degli edifici esistenti;
6)  opposizione proposta da Flavio e Franco Albanese, i quali, con atto pervenuto alla Soprintendenza di Trapani il 8 ottobre 1996 lamentano un apparente incongruenza tra le finalità dichiarate dal piano territoriale paesistico e le norme di attuazione dello stesso. In particolare gli opponenti ritengono che per l'attuazione delle finalità del piano, e specificatamente nell'ambito 16, sia necessario prevedere aumenti di cubatura rapportati ad una entità minima di intervento di diecimila metri quadri o più. Si chiede infatti il ricorrente come potrà essere recuperato il diffuso tessuto agricolo edilizio dell'ambito 16 se la normativa non prevede nessun incremento di cubatura ed esclude aprioristicamente l'attuazione di eventuali progetti di recupero di edifici in abbandono, di muretti che si sgretolano, di straordinarie stradine e di colture agricole in semi abbandono.
Occorrerebbe, quindi prevedere, nell'ambito 16, la possibilità di realizzare manufatti, seppur limitati, indispensabili per rendere fruibile, e quindi recuperabile, il patrimonio edilizio esistente;
7)  opposizione proposta da Vilma Du Martau, che, con atto pervenuto alla Soprintendenza di Trapani il 7 novembre 1996. rileva che il terreno di sua proprietà, sito in contrada Cimillia, part.lle nn. 68, 69, 65, 67 e 70 - foglio. 31, è in buona parte coltivato a vigneto e ad uliveto.
Pertanto le previsioni del piano territoriale paesistico risultano erronee: al contrario delle particelle confinanti, quelle di proprietà della opponente non presentano né formazioni laviche, né vegetazione del tipo macchia mediterranea che giustifichino una particolare tutela paesaggistica, e certamente non quella della tutela orientata. Detti terreni dovrebbero rientrare piuttosto nell'ambito 67 (ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali), e non già nell'ambito 16 (ambiti territoriali del paesaggio naturale);
8)  opposizione proposta da Bruno Sancinelli, in nome e per conto della Prosvipan S.p.A., con atto spedito il 5 novembre 1996 alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani. Si rileva che tra gli elementi geomorfologici dell'ambito 49, in località Nikà, non è menzionata la presenza di acque termali, che invece ha caratterizzato le scelte del P.R.G. L'opponente osserva che l'attività agricola, che viene privilegiata dal piano, ambito 49, non corrisponde all'attuale vocazione del territorio, dove, per la presenza delle acque termali, erano invece forti le aspettative di un utilizzo agro-turistico-termale, finalità per la quale andrebbero emendate le determinazioni del piano territoriale paesistico, prevedendo la possibilità di edificare per quello scopo;
9)  opposizione proposta da Bruno Sancinelli, in nome e per conto della Prosvipan S.p.A., con atto spedito il 5 novembre 1996 alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani osserva che le norme di piano territoriale paesistico nell'ambito 6, località Sibà, impongono di mantenere inalterata la composizione floristica e la struttura della vegetazione e prevedono in particolare la possibilità di favorire la ricostruzione della macchia foresta e del bosco. Esse non tengono nel dovuto conto che il terreno di proprietà dell'opponente è invece pianeggiante e non ha caratteristiche boschive. Si chiede pertanto che nelle aree agricole di proprietà della società opponente, che si trovano in stato di abbandono, sia possibile mantenere il manto erboso con il dichiarato intento di realizzare un campo pratica per il gioco del golf;
10)  opposizione proposta dal consiglio comunale di Pantelleria, con deliberazione n. 114 del 5 novembre 1996, spedita con nota n. 16929 del 6 novembre 1996.
Il consiglio osserva che la pianificazione delineata dal piano territoriale paesistico è mirata non allo sviluppo dell'isola ma piuttosto alla retrocessione della economia isolana, in quanto disattende e mortifica gli interessi dei panteschi.
Il piano stabilisce il perimetro di diversi ambiti territoriali, stabilendo per ciascuno di essi una particolare normativa che si preoccupa soltanto di tutelare la bellezza naturale, gli aspetti estetici, i punti di vista di cui si può vedere e godere un bel panorama; ma nulla dice sulle possibilità di recupero dei terreni incolti né su come il turismo possa integrarsi all'agricoltura.
Il piano territoriale paesistico inoltre concepisce i dammusi come beni da recuperare per se stessi senza prevedere un minimo di ampliamento di tali costruzioni in modo da adeguarle alle moderne necessità abitative; parimenti il piano non prevede in alcun modo una utilizzazione delle risorse acquifero termali dell'isola (cons. Michele Tremarco, Angelo Errera e Pietro Brignone).
Si osserva inoltre che gli elaborati del piano territoriale paesistico, che costituisce l'ennesimo vincolo gravante su Pantelleria, sono stati trasmessi sic et simpliciter alla amministrazione comunale di Pantelleria, senza che il consiglio comunale sia potuto entrare nel merito tecnico del piano e senza che il sindaco sia stato coinvolto dalle autorità che hanno imposto siffatto strumento. E' dunque evidente che nella stesura del piano territoriale paesistico, che tra l'altro non tiene in alcun conto le potenzialità termali dell'isola, né la sua necessità di attingere alle proprie risorse minerarie, non è stata ascoltata la popolazione, alla quale il piano non è stato mai illustrato dalla soprintendenza (cons. Paolo Pavia e Maria Pia Gabriele).
Unitariamente il consiglio rileva che l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili con l'attività edilizia all'interno di ogni singola zona, è compito primario del P.R.G. Il piano territoriale paesistico di Pantelleria in contrasto con le indicazioni del P.R.G. impone nei singoli ambiti individuati un elenco di destinazioni d'uso compatibili.
Se ne ricava che l'imposizione da parte del piano territoriale paesistico di destinazioni d'uso diverse da quelle del P.R.G. è illegittima, con la conseguenza che, da ogni singolo ambito, deve essere eliminato l'elenco delle attività compatibili. In subordine si chiede che tale elenco sia integrato con le attività consentite dal P.R.G., in quanto in forza della legislazione vigente quest'ultimo risulta prioritario rispetto a qualsiasi altro strumento di pianificazione. Viene inoltre rappresentato che il piano territoriale paesistico appare vessatorio laddove, senza adeguata motivazione tecnico-scientifica se non quella del tracciato stradale e senza alcun indennizzo, prevede in alcune zone, un vincolo di inedificabilità assoluta esteso ad oltre mille metri dalla costa per il solo fatto che la perimetrale, in quei punti, si allontana notevolmente dalla costa: si chiede pertanto di limitare l'inedificabilità alla fascia dei 150 metri dalla battigia. Il consiglio rileva inoltre che il recupero dei dammusi passa da una loro utilizzazione a fini turistico-residenziali, che presuppone la realizzazione di interventi edilizi e, sovente, il cambio di destinazione d'uso dei locali precedentemente adibiti a fabbricati rurali. Da questo punto di vista le previsioni del piano sarebbero controproducenti. Infatti, nella zona di tutela orientata (TO) non sono consentiti aumenti di volume dei fabbricati esistenti, mentre in quelli di ripristino (RI) non è permesso di mutare la destinazione d'uso.
In realtà, poiché la maggior parte dei dammusi è costituita da vecchi fabbricati agricoli abbandonati e l'agricoltura è ormai trascurata dagli isolani, si evidenzia che l'unico vero incentivo per indurre i proprietari dei dammusi ad effettuare costosi interventi di restauro è proprio quello di consentire l'utilizzazione a scopo residenziale e/o turistico-residenziale di quei manufatti. Per gli stessi motivi, si palesa incongruo che gli ambiti di tutela orientata riguardino anche delle zone prettamente agricole, che non presentano affatto le caratteristiche previste per la (tutela orientata), essendo anzi caratterizzate dalla presenza di una edilizia casuale, il cui recupero non può prescindere dalla possibilità di realizzare, in quelle zone, nuove e più qualificate costruzioni. Pertanto il consiglio chiede che vengano riviste le perimetrazioni degli ambiti per escludere le aree agricole e che, comunque, venga consentita la demolizione dei piccoli manufatti e la ricostruzione di un unico manufatto accorpando la cubatura esistente senza alcuno aumento.
A parere del consiglio risultano delle contraddizioni tra la relazione e le norme attuative allegate al piano territoriale paesistico circa il numero dei piani (uno o due piani) realizzabili per le nuove costruzioni a dammuso. In tal senso, il consiglio fa presente che nel caso in cui i terreni presentino terrazzamenti naturali, sarebbe auspicabile che il piano territoriale paesistico chiarisse che è consentita la realizzazione di volumi seminterrati ed incassati con destinazione non residenziale.
Censurabile appare poi l'assoluta mancanza di considerazione da parte del piano territoriale paesistico della attività termale che risulta connotare l'assetto geologico di varie zone dell'isola.
Al contrario, il piano accorda un'eccessiva rilevanza alle presenze archeologiche, giungendo a un dimensionamento delle zone archeologiche francamente esorbitante, come è il caso di contrada Cimillia, dove non risulta dimostrata la presenza di reperti archeologici che giustifichino una siffatta ampia perimetrazione.
Infine il consiglio chiede che il piano territoriale paesistico venga emendato nel senso di rendere attuabili gli impianti di serricoltura nelle zone a particolare vocazione agricola e di consentire l'insediamento delle cave per 1'estrazione dei materiali lapidei (sabbia, pomice, tufi, ecc.).
Visti, inoltre, i rilievi contenuti nei documenti, tardivamente e perciò irritualmente presentati da Mariano Sciacca e Giuseppe Li Vigni, i quali, con esposti pervenuti rispettivamente il 13 febbraio 1997 e il 19 febbraio 1997, deprecano riprendendo l'osservazione mossa da Sciacca Mariano, nell'opposizione sub 1), la classificazione degli ambiti nn. 45, 46, 47 e 58 del piano territoriale paesistico e postulano una migliore salvaguardia degli interessi turistici e ambientali di Pantelleria.
Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi;
Viste le controdeduzioni rese della competente Soprintendenza, con nota n. 3124 del 7 aprile 1997;
Acquisito quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della speciale commissione, espresso nella seduta del 11 aprile 1997,
Ritenuto anche sulla base di suddetto parere di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il piano territoriale paesistico di Pantelleria, e ciò per le seguenti ragioni:
-  con riferimento alla richiesta formulata da Mariano Sciacca e Giuseppe Li Vigni, circa la modifica della classificazione dell'ambito n. 58, non sembra accoglibile l'invito di sottoporre al regime di tutela orientata detto ambito, che infatti è ancora fortemente caratterizzato dalla presenza di colture agricole mai dismesse e pertanto necessita di un regime di tutela indirizzato allo sviluppo di tale attività, le cui norme sono espressamente previste nell'Ambito di Ripristino, il cui regime è quindi confacente allo stato dei luoghi;
-  con riferimento all'opposizione proposta dalla Pantelleria Club s.r.l. si evidenzia che non è accoglibile la tesi che il piano territoriale paesistico sarebbe affetto da un pregiudizio di fondo verso l'attività turistico-alberghiera. Al contrario, il piano, accogliendo il criterio orientativo che la protezione delle bellezze naturali deve attuarsi in modo tale da non ostacolare il regolare svolgimento di tutti i vari aspetti della vita sociale, ha previsto una diversificazione e una implementazione del turismo a Pantelleria che, in particolare, esso collega all'attività turistico-alberghiera, a quella agro-turistica e a quella residenziale turistica.
Il piano rimette evidentemente l'esercizio di tali attività nella relazione che puntualmente esso analizza tra le limitazioni e le potenzialità poste dal paesaggio e dall'ambiente da un lato, e, dall'altro i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività legata al turismo; esso definisce per ogni ambito le attività compatibili.
Nel caso cui rimanda l'opposizione va evidenziato che gli immobili in questione ricadono nell'ambito n. 40, che è caratterizzato dal paesaggio agricolo interessato da processi di rinaturalizzazione più o meno spinti, dovuti alla colonizzazione dei versanti da parte di formazioni steppiche, macchia bassa e garighe conseguenti all'abbandono più o meno diffuso delle colture agricole. Ciò richiede che gli insediamenti e le attività da porre in essere in quelle località siano compatibili con la natura dei luoghi, così come postulato dal piano, secondo il quale la destinazione alberghiera non è accettabile. In ogni caso, va rilevato che le variazioni delle destinazioni d'uso restano demandate all'autorità comunale.
Infondata si ritiene anche la contestazione relativa alla disparità di trattamento in cui si sarebbero tradotte le previsioni del piano territoriale paesistico nei confronti della società opponente rispetto alla proprietà dell'Albergo "Punta Tre Pietre". In realtà, secondo quanto precisato dalla competente soprintendenza, la realizzazione di questo complesso turistico, assentita dalla soprintendenza medesima, è stata antecedente all'adozione del regime di salvaguardia imposto su Pantelleria, nelle more della approvazione del piano territoriale paesistico, giusta decreto assessoriale 18 novembre 1994 che disponeva un vincolo biennale di immodificabilità su gran parte dell'isola. In ogni caso, queste ultime strutture erano oggetto di un intervento di recupero e ricadono nell'ambito n. 35: esse rappresentano quindi una situazione ben diversa rispetto a quella dell'opponente e, significativamente, ricadono in altro regime normativo.
Va infine sottolineato che nell'ambito 40, dove ricade il fondo di proprietà della società opponente, il piano Paesistico non esclude affatto l'ampliamento dei dammusi esistenti, come può agevolmente ricavarsi dal testo dell'art. 10, lett. a), punto 3 d). Infondato si palesa, quindi, il rilievo dell'opponente.
Diverse considerazioni debbono invece formularsi rispetto alla situazione anch'essa rappresentata dalla società opponente, determinata da una autorizzazione rilasciata precedentemente dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 1497/39, a un progetto presentato dalla Società "Pantelleria Club" avente ad oggetto: "Realizzazione insediamento turistico residenziale in località Sciuvechi".
Questo provvedimento pone certamente delle aspettative in capo al suo destinatario; e, persino dopo la difforme valutazione della stessa area, contenuta nel sopravvenuto piano territoriale paesistico redatto dalla stessa Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, deve ritenersi che il citato nulla-osta mantenga la propria efficacia, non essendo ammessa la revoca implicita di un parere reso nell'esercizio dei poteri di legge e collegato a una precisa validità temporale quinquennale (art. 16 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40) e non essendo comunque sufficiente, per questa finalità la contraddittorietà rilevabile tra la precedente autorizzazione (oggetto di una valutazione puntuale) e le successive previsioni del piano territoriale paesistico (che contengono un ordine generale del territorio), strumento quest'ultimo che non ha apposto alcun vincolo ulteriore su Pantelleria, ma ha determinato, specificandole erga omnes, le valutazioni del paesaggio dell'isola cui intende attenersi l'autorità sovraordinata nel rilascio dei pareri e nulla-osta ad essa rimessi.
Tuttavia, la sopra indicata contraddittorietà indica di per sé la necessità, atteso che le opere assentite non sono state realizzate, di porre mente alla eventuale esperibilità di rimedi atti ad impedire possibili lesioni del paesaggio protetto.
La Soprintendenza, pertanto, dovrà tenere conto dello stato dei luoghi, quale considerato in sede di redazione del piano e al momento del rilascio del nulla-osta, la cui eventuale revoca dovrà essere preceduta da indispensabili approfondimenti: infatti, il conflitto tra due determinazioni emanate in tempi diversi non comporta la immediata revoca di uno dei due atti, ma certamente impone alla P.A. di verificare se sussistano o meno le condizioni per l'esercizio del potere di revoca, che deve essere esercitato nei casi in cui la natura dei luoghi sia effettivamente diversa da quella prospettata nel provvedimento autorizzativo da revocare (in tal senso C.G.A., S.Un. 19 febbraio 1991, n. 525/91) e si dimostri, in particolare, l'incompatibilità del progettato intervento, già autorizzato, con la salvaguardia dei luoghi sottoposti a tutela.
Nelle more, rimane comunque escluso che la autorizzazione di cui è in possesso la società opponente se pur dà vita a sussistenti interessi legittimi, dia anche luogo a vizi nelle impugnate previsioni del piano territoriale paesistico, che, in quanto atto generale, rimane pienamente valido ed efficace anche se la precedente autorizzazione soprintendentizia non è ad esso conforme;
-  Con riferimento all'opposizione proposta dalla società "La Rubasacchi s.r.l.) si ritiene che la presenza di altre costruzioni nel medesimo ambito dove è ubicata l'area di proprietà dell'opponente non incide sulla congruenza delle valutazioni espresse sul piano territoriale paesistico né può avere refluenze sulla loro cogenza e validità. E' noto infatti che una situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni non impedisce ed anzi, maggiormente richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che nuove costruzioni non deturpino ulteriormente l'ambito protetto (C.d.S. 11 giugno 1990, n. 600; C.d.S. 1990, I, n. 863).
Si ritiene inoltre che la strada costituisca un segno antropico, un limite, che differenzia in modo evidente i contesti paesaggistici più direttamente correlati alla costa da quelli posti a monte della strada (ambiti nn. 61 e 62) fortemente connotati invece dai centri urbani di Kamma e Tracina e dalle aree agricole periurbane. Inoltre, la strada non è un mero elemento di transito ma rappresenta un luogo di particolare percezione del paesaggio costiero.
Analizzando in particolare la località di punta Rubasacchi si rileva che questa è caratterizzata dalla presenza di vegetazione naturale e di emergenze botaniche oltre che dalle configurazioni paesistiche determinate dalla morfologia e dalla costa: appaiono quindi congrue, al contrario di quanto eccepito dalla società opponente, le previsioni del piano territoriale paesistico riferite a questa zona.
-  Per quanto attiene all'opposizione di Enzo Vandelli, occorre chiarire che il divieto di nuove costruzioni nell'area in esame prende le mosse dalle particolari valenze morfologiche, naturali, ambientali e paesistiche che caratterizzano il paesaggio costiero dell'ambito n. 22. Come motivatamente ritenuto nel piano territoriale paesistico, in tale ambito il valore paesistico è molto elevato per la presenza di cala Tramontana e di cala Levante e delle Punte di Tracina e Rubasacchi che caratterizzano la costa in modo peculiare tanto da attribuirgli una importante valenza rispetto al pur elevato valore complessivo di tutta la costa. La circostanza della presenza di altri preesistenti insediamenti turistici non incide sulle valutazioni espresse nel piano territoriale paesistico né sulle sue prescrizioni: ogni precedente realizzazione che possa avere inciso su un paesaggio protetto, non pregiudica, ma anzi impone che nuovi interventi non deturpino ulteriormente I'ambito protetto (consiglio di Stato, IV 15 luglio 1992, n. 682).
-  Per quanto attiene la opposizione proposta da Edilizia Viel s.r.l., essa risulta parzialmente infondata. Infatti l'area che si appartiene a detta società ricade nell'ambito 16 del piano, ed è caratterizzata dai versanti collinari del monte Gelkhamar e dalla cuddia Glindo che costituiscono un bene di rilevante interesse scientifico culturale e vanno tutelati nella loro integrità e conservati nello stato attuale, lasciando inalterata la composizione floristica e la struttura della vegetazione. Il tutto come meglio risulta dalla parte analitica del piano, che motiva le valutazioni e le prescrizioni espresse da quello strumento.
La circostanza evidenziata dall'opponente che la zona, da secoli antropizzata, è stata recentemente abbandonata è irrilevante, non giustificando questa circostanza una pretermissione delle comprovate valenze del sito, quale potrebbe determinarsi mediante insediamenti incompatibili per natura e tipologia.
-  Per quanto attiene l'opposizione proposta da Flavio e Franco Albanese, al contrario di quanto ritenuto dagli opponenti, si osserva che nell'ambito 16, secondo quanto documentato dal piano, prevalgono i valori naturalistici geologici e vegetazionali. In tale ambito l'elemento antropico è presente in modo contenuto; pertanto la conservazione dell'ambiente naturale costituisce il presupposto di ogni intervento e di ogni attività. Ne discende anche la conservazione degli elementi antropici che debbono integrarsi con gli elementi naturali per mantenere le attuali condizioni di equilibrio. In concreto laddove esistono manufatti e campi coltivati essi possono essere recuperati e mantenuti come previsto dalla normativa di piano, mentre, sugli edifici si possono realizzare interventi di manutenzione, restauro e recupero (art. 80, lett. a).
-  Quanto all'opposizione prodotta da Vilma Du Martau, occorre rilevare che la perimetrazione dell'ambito tiene conto dei fattori ambientali e paesistici che sono presenti in prevalenza nel territorio preso in esame. E' comunque corrispondente al vero che l'ambito 16 contiene anche frammenti di aree agricole le quali completano e integrano le caratteristiche del paesaggio. Dalla lettura della relazione generale del piano territoriale paesistico, aspetti agronomici, pagg. 5.39, può agevolmente ricavarsi che, anche nelle aree con valenze naturalistiche, l'esercizio delle attività agricole è consentito, seppur mediante "sistemi ecocompatibili" dei quali viene auspicata l'opportuna incentivazione mediante l'adozione di disciplinari di produzione biologica o l'adesione ai recenti regolamenti comunitari.
Le analisi contenute nel piano territoriale paesistico, tengono quindi pienamente conto delle differenti situazioni presenti nell'ambito, e, coerentemente l'art. 8 delle norme di attuazione prevede a tale riguardo l'esercizio dell'attività agricola, che pertanto può continuare ad essere praticata: ciò rende infondata l'opposizione, che deve conseguentemente ritenersi respinta.
-  Per quanto riguarda l'opposizione presentata dalla società Provisan S.p.a. si osserva che, al contrario di quanto ritenuto dalla società opponente, la tavola due del piano territoriale paesistico, che fa parte integrante e sostanziale del piano, individua le sorgenti termali, i pozzi termali e l'acquifero sotterraneo, la cui fruizione è regolata a mente dell'art. 20 delle norme di piano.
Orbene, ai sensi della suddetta normativa è ben possibile la fruizione in modo libero, nell'ambiente naturale, di questa risorsa, bene culturale, di rilevante interesse scientifico. Un diverso sfruttamento della risorsa, che implichi trasformazioni edilizie ed urbanistiche dei luoghi, risulterebbe incompatibile, variando le caratteristiche proprie del paesaggio agricolo.
In questa parte, le opposizioni citate debbono ritenersi respinte.
-  Con riferimento all'opposizione avanzata del consiglio comunale di Pantelleria con deliberazione n. 114 del 5 novembre 1996, non sembra corrispondere al vero l'affermazione ivi contenuta secondo la quale il piano territoriale paesistico rappresenterebbe un freno allo sviluppo dell'isola e non corrisponderebbe agli interessi della comunità pantesca.
Al contrario, l'intero piano territoriale paesistico è indirizzato verso un modello di protezione delle bellezze naturali che non ostacoli il regolare svolgimento della vita sociale. L'art. 2 punto c) delle norme di piano espressamente afferma, infatti, che le finalità del piano territoriale paesistico sono quelle di "migliorare la fruizione del territorio attraverso interventi compatibili con i caratteri e la qualità del paesaggio che costituiscono risorse uniche capaci di promuovere un equilibrato e duraturo sviluppo economico". Conformemente alle indicazioni contenute nella legge 8 agosto 1985, n. 431, scopo del piano territoriale paesistico non è quindi quello di tutelare i beni ambientali di Pantelleria da un punto di vista meramente estetico-percettivo, ma piuttosto quello di promuovere forme di buona fruizione - e non di sfruttamento - delle risorse ambientali e paesistiche dell'isola, certamente uniche e dichiarate di interesse pubblico (quindi non soltanto locale): fruizione dunque che risulti comunque compatibile con l'esigenza di mantenere vivo, in un corretto rapporto uomo - ambiente, quel singolare patrimonio naturalistico. Che quanto affermato dalle norme di piano non si traduce in una semplice enunciazione di principio, è dimostrato da una serie di altre norme, tutte preordinate a determinare processi che armonizzino lo sviluppo con la tutela.
Rilevano in particolare:
-  l'art. 9 delle norme del piano territoriale paesistico che prevedono numerose regole per incentivare le attività agricole, più specificamente nelle aree interessate da fenomeni di abbandono dei suoli, dove il piano territoriale paesistico tende a promuovere la sperimentazione di nuove forme di conduzione del fondo, mediante il recupero, il ripristino e la sostituzione degli impianti agricoli degradati, senza escludere, va sottolineato, l'ampliamento dei volumi degli edifici esistenti, nonché nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto della normativa vigente;
-  l'art. 5, punto 6, delle norme del piano territoriale paesistico che prevede lo sviluppo delle attività agroturistiche, così come regolamentate dalle legge n. 730/1985, leggi regionali n. 25/1994 e n. 71/1978;
-  l'art. 44 delle norme del piano territoriale paesistico, che, con riferimento ai dammusi esistenti, ammette oltre alla loro manutenzione, restauro e recupero anche la realizzazione di limitati ampliamenti volumetrici nel rispetto della cubatura consentita e nei modi previsti dallo stesso art. 44;
-  l'art. 20 delle norme del piano territoriale paesistico, che espressamente prevede la valorizzazione del geotermalismo nel contesto dell'ambiente naturale in cui esso si colloca e sollecita, per agevolarne una corretta utilizzazione, interventi di manutenzione dello stato dei luoghi, mirati alla conservazione della risorsa acquifero-termale.
Sotto il profilo procedimentale, giova sottolineare che risulta, come in ottemperanza all'art.23 del R.D. 1357/1940, la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani nel corso della redazione del piano territoriale paesistico ha correttamente coinvolto l'Ufficio tecnico del comune di Pantelleria come è dimostrato dalla corrispondenza esistente agli atti, e precisamente: nota n. 3247 del 20 aprile 1994, fonogramma n. 82/73 del 15 settembre 1994 e nota n. 1918 del 14 novembre 1994 e dall'incontro tenuto con il sindaco di Pantelleria e i progettisti incaricati della redazione del P.R.G. in data 21 novembre 1994 presso l'Assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali, in via delle Croci, 8 a Palermo.
Esattamente il consiglio afferma che l'individuazione delle destinazioni d'uso del territorio è compito del P.R.G.; ma questo assunto non è inciso in alcun modo dalle previsioni del piano territoriale paesistico, che costituisce legittimo esercizio, da parte dell'amministrazione di tutela dei beni ambientali, della potestà che le rimette l'ordinamento (art. 5 legge n. 1497/39 e art. 1 bis legge n. 431/85) di determinare le attività compatibili con le risorse paesistiche ed evidenziare, rendendoli opponibili ai terzi, i criteri ai quali l'autorità sovraordinata informerà l'attività ad essa spettante, mirante a salvaguardare i beni paesistici dei diversi ambiti territoriali.
Ora, se come ritenuto dal consiglio comunale il P.R.G. è strumento prioritario rispetto a qualsiasi altro strumento di pianificazione urbanistica, il piano territoriale paesistico, che corrisponde all'esercizio di un'altra sfera di pubblici interessi e cioË quella della protezione dei beni ambientali, è strumento del tutto autonomo rispetto al P.R.G. e, da un punto di vista concettuale e dottrinale, non confliggente con quello. In realtà non sfugge l'evidenza della constatazione che le valutazioni contenute nel piano territoriale paesistico, in quanto sono riferite allo stesso oggetto, il territorio di Pantelleria, cui pone mente il P.R.G. (sia pure sotto il profilo, diverso da quello della trasformabilità urbanistica, della valenza paesaggistica dei suoli), finiscono inevitabilmente per influenzare le scelte espresse nello strumento di competenza comunale, che, per quanto autonomo rispetto all'altro, deve comunque corrispondere al fondamentale principio della certezza del diritto. E' da ritenere al riguardo che ogni ipotizzabile conflitto vada risolto nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione, che configura la tutela del paesaggio come interesse primario dell'ordinamento, insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro (cfr. consiglio di Stato VI, 10 agosto 1988 n. 976).
Non corrisponde al vero l'affermazione del consiglio comunale circa l'imposizione da parte del piano territoriale paesistico di un vincolo di inedificabilità esteso fino a mille metri dalla battigia. Ciò posto, si chiarisce che la protezione della fascia di rispetto della costa disposta dal piano territoriale paesistico è tutt'altro che aprioristica, ma al contrario prende le mosse dall'alto valore morfologico, ambientale e paesistico che caratterizza il paesaggio costiero. In tal senso va sottolineato che la strada non rappresenta un mero segno divisorio ma un luogo di particolare percezione e di accessibilità del paesaggio, e allo stesso tempo un limite antropico, che differenzia in modo cogente i contesti paesaggistici più direttamente interessati dall'elemento costa da quelli posti a monte.
Si constata infatti che la strada ha caratterizzato un preciso elemento di diversificazione dinamica degli insediamenti, che nel corso del tempo si sono evoluti in modo diverso a seconda delle caratteristiche morfologiche dei versanti condizionando le trasformazioni antropiche rispetto del lato mare a quelle che hanno interessato il lato interno.
Parimenti destituito di fondamento è il rilievo del consiglio comunale di Pantelleria secondo il quale nell'"Ambito del Ripristino" del piano territoriale paesistico sarebbe precluso il mutamento delle destinazioni d'uso dei fabbricati. Premesso infatti che le variazioni delle destinazioni d'uso degli immobili sono interventi la cui esecuzione è rimessa all'apprezzamento dell'autorità sindacale, sotto il profilo di merito si deve rilevare che nell'"Ambito del Ripristino" l'art. 10 del piano territoriale paesistico chiarisce come la natura di queste aree non precluda affatto ai singoli proprietari dei dammusi, come erroneamente ritenuto dal consiglio, la possibilità di fissare la propria residenza nel sito, realizzando il recupero del fabbricato e ogni altro intervento necessario, secondo quanto specificato dal piano. Per le stesse motivazioni, si palesa infondata la richiesta di rivisitare gli ambiti della "tutela orientata" per escludere le aree agricole. L'esercizio di questa attività è infatti pienamente compatibile con la vocazione di tali ambiti. L'art. 8 del piano territoriale paesistico infatti prevede espressamente tra le iniziative compatibili con l'assetto ambientale di quelle zone anche le attività agro-pastorali. Si precisa che nell'ambito della "tutela orientata" prevale certamente la vegetazione naturale e la vegetazione steppica; le aree coltivate sono molto limitate, spesso sparse e frammentate, costituendo porzioni isolate in una situazione in cui predominano gli ex coltivi: ma nulla osta, evidentemente, alla prosecuzione delle iniziative agricole.
Appare prima facie inammissibile rispetto alle valutazioni ambientali espresse dal piano territoriale paesistico la richiesta del consiglio comunale di consentire la demolizione dei piccoli manufatti ricadenti nell'ambito della tutela orientata e la ricostruzione di un unico manufatto che accorpi la cubatura esistente: il piano territoriale paesistico non a caso esclude nuove edificazioni negli ambiti interessati dalla tutela orientata in quanto l'obiettivo è la conservazione e la fruizione delle risorse esistenti e quindi del paesaggio dell'isola, che verrebbe senza meno sconvolto laddove venissero assentiti interventi che, seppur corrispondenti alle previsioni urbanistiche, verrebbero comunque a concretare un'opera nuova e diversa rispetto alle preesistenze, e, quindi, una realizzazione idonea ad alterare il delicato equilibrio percettivo delle zone classificate dal piano territoriale paesistico come "ambito della tutela orientata". Sulla base di queste premesse, che scaturiscono da una immediata comparazione tra la soluzione proposta dal consiglio comunale e le previsioni del piano territoriale paesistico, giova tuttavia precisare che anche in vigenza del piano spetta alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali all'uopo competente in via esclusiva, valutare se un determinato intervento sia o meno compatibile con il paesaggio protetto in cui esso deve inserirsi e quindi, nelle zone normate da un piano Paesistico, se quell'intervento corrisponda o meno alle specifiche previsioni dello strumento pianificatorio. Questo giudizio, che la soprintendenza esprime in sede di rilascio del nulla osta di cui all'art. 7 della legge n. 29 giugno 1939, n. 1497 non può essere aprioristico, ma deve con ogni evidenza muovere dalla presentazione di un progetto sul quale può soltanto esprimersi il parere tecnico di questa Amministrazione. Altra cosa è sostenere che, sul piano della prassi, la redazione dei progetti di insediamento nelle aree disciplinate da un piano paesistico non può non tenere conto delle determinazioni fatte proprie da tale strumento.
Siffatte argomentazioni, valide rispetto a ogni ipotizzato progetto di demolizione e ricostruzione, debbono riaffermarsi rispetto a tutti gli interventi da eseguirsi nell'isola di Pantelleria, per i quali, in sede di predisposizione dei progetti come in fase di loro approvazione, dovrà porsi mente alle statuizioni del piano territoriale paesistico. Ciò vale anche con riferimento ai progetti di coltivazione di cava, che, secondo il consiglio comunale di Pantelleria sarebbero preclusi per effetto del piano territoriale paesistico Questa opinione appare infondata, perché le previsioni che al riguardo contiene il piano, tanto quelle riferite ai singoli ambiti e beni, quanto quella, che si conferma, attinente la disciplina delle "attività estrattive" rispetto al paesaggio di Pantelleria (art. 53), non muovono da astratte considerazioni, ma sono, al contrario fondate su una articolata disamina delle valenze ambientali dell'isola, dalla quale discende che l'apertura di nuove cave non è affatto preclusa, anche se essa deve avvenire nel rispetto della legge e della natura dei luoghi documentata dal piano territoriale paesistico
Stante la notevole incidenza delle cave sul paesaggio, il citato art. 53 delle norme del piano territoriale paesistico regola l'attività estrattiva stabilendo che è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti nei limiti della autorizzazione concessa e con l'obbligo di procedere in base ad un progetto di sistemazione. L'apertura delle nuove cave è subordinata alle norme positive che regolano la materia fermo restando che l'esercizio della attività estrattiva dovrà tenere conto delle indicazioni del piano territoriale paesistico
Neppure si può accogliere la richiesta del consiglio comunale di Pantelleria di assentire la realizzazione di volumi seminterrati e incassati con destinazione non residenziale, e ciò in quanto sulla base di quanto sopra espresso dalla speciale commissione nella seduta dell'11 aprile 1997, si ritiene che l'eventuale realizzazione di piani cantinati o seminterrati e incassati non sia consigliabile anche per destinazioni non residenziali a causa dei rischi e degli effetti dannosi per la salute determinati dalla massiccia presenza di gas radon nel sottosuolo. In tal senso appare esaustiva la "nota aggiuntiva" facente parte della relazione generale del piano, nella parte in cui contiene una articolata disamina di tale fattore di rischio. Inoltre deve ritenersi che quanto prospettato dal consiglio comunale comporti l'adozione di metodologie costruttive non uniformi all'edilizia tradizionale dei luoghi e quindi, per quanto esposto nella relazione generale e nella norme di attuazione, non corrispondenti agli indirizzi della tutela paesistica affermati da questa Amministrazione.
Ritenuto, anche sulla scorta del suddetto parere, ma principalmente dalle vigenti disposizioni di legge di dovere parzialmente accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
1) Opposizioni e reclami proposti da Mariano Sciacca e Giuseppe Li Vigni:
-  nell'opposizione descritta sub 1), e nei rilievi descritti sub 11) si rileva tra l'altro che la classificazione degli ambiti 45, 46 e 47 "ambiti territoriali da sottoporre al regime di ripristino) non è sufficiente a salvaguardare quelle aree, meritevoli invece di maggiore tutela.
Tale proposta mirante all'applicazione di una più congrua disciplina maggiormente rigida quale la tutela orientata, appare meritevole di considerazione.
Infatti, ad una rivisitazione delle caratteristiche presenti negli ambiti 45, 46 e 47 si rileva che, come ritenuto dalla speciale commissione nella seduta dell'11 aprile 1997, la morfologia più o meno accidentata del versante "dietro l'isola" degradante a mare costituisce un contesto favorevole per lo sviluppo e la diffusione di un processo di piena rinaturalizzazione che si trova già in uno stato avanzato, con la presenza di formazioni steppiche, macchia bassa a garighe e limitate formazioni boschive. Lo stato di antropizzazione (viabilità, infrastrutture a rete) è in atto fortemente contenuto e questo favorisce la dinamica dei processi naturali.
Queste valutazioni asseverate anche dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani configurano la sussistenza di ampi elementi che definiscono le caratteristiche proprie del regime della tutela orientata.
Pertanto si rende opportuno modificare la attuale normativa prevista per gli ambiti 45, 46 e 47 del piano territoriale paesistico sottoposti a regime di Ripristino (RI) e disporre per questi il regime della tutela orientata (TO) in quanto corrispondente all'effettiva natura dei luoghi.
2) Opposizioni proposte da "Edilizia Viel s.r.l.", Flavio e Franco Albanese, consiglio comunale di Pantelleria, nella parte in cui si chiede che il piano territoriale paesistico venga emendato nel senso di ammettere moderati ampliamenti dei fabbricati esistenti anche nelle zone ricadenti negli "ambiti di tutela orientata)
Preliminarmente si chiarisce che ai sensi dell'articolo 8 lett. a) della normative di piano sono consentiti interventi di manutenzione e di recupero degli edifici esistenti.
Per quanto attiene più specificatamente la richiesta di ampliamento si osserva che l'art. 44, lett. a) consente ampliamenti nei limiti e nei modi meglio specificati nello stesso art. 44 e comunque nel rispetto della cubatura consentita. Tuttavia, ad una attenta lettura delle norme relative al paesaggio naturale (art. 8), in cui sono compresi gli ambiti che rilevano (ambito 16), si constata che in tali ambiti il disposto di cui all'art. 44 non appare applicabile. Ma, come ritenuto dalla speciale commissione nella seduta del 11 aprile 1997, è pur vero che un limitato ampliamento potrebbe essere ben inserito nel paesaggio e nel contempo consentirebbe il recupero dei dammusi esistenti con la conseguente riqualificazione del paesaggio.
Pertanto, al fine di chiarire meglio quanto previsto nel suddetto articolo 44 rendendolo meglio corrispondente alle finalità di concorrere al recupero del patrimonio edilizio territoriale si ritiene di emendare tale norma di piano aggiungendo al secondo comma dell'art. 44 una conforme disposizione.
3) Opposizione proposta da Prospisan S.p.A.
-  nella parte in cui si rileva che le previsioni del piano Paesistico, laddove prevedono la ricostruzione della macchia, della foresta e del bosco (ambito 6), non tengono conto che l'area ricadente in località Sibà e in tal modo disciplinata dal piano, in realtà non è in alcun modo boscata, ma è invece pianeggiante e caratterizzata da un manto erboso, su cui l'opponente intende realizzare un "campo pratica per il gioco del golf".
Come anche affermato dalla speciale commissione nella summenzionata seduta, fermo restando che nel concetto di bosco restano comprese anche le aree pianeggianti, nulla osta evidentemente che, in queste zone, venga mantenuto un manto erboso spontaneo. Non a caso, ai sensi delle norme di piano, che si ritiene di dover comunque precisare nel senso suddetto, si possono espletare nell'ambito 6 attività didattico-ricreative purché non implichino modificazioni biologiche ed ambientali.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla suddetta speciale commissione, resta in questa sede precluso ogni apprezzamento sulla corrispondenza del "gioco del golf" - come di ogni altro esercizio, attività o iniziativa - alla normativa del piano. Se pure quest'ultimo determina utilizzi privilegiati dei suoli, in quanto meglio corrispondenti alle esigenze di conservazione dei beni ambientali, è evidente che non è possibile aprioristicamente determinare se un "gioco" o una qualsiasi altra attività siano astrattamente compatibili con il paesaggio protetto. Compito della pianificazione paesaggistica è piuttosto quello di determinare una griglia di regole e di analisi paesaggistiche, valide per tutti, alle quali si atterrà la competente sovrintendenza in sede di rilascio del nulla osta ex art. 7 della legge n. 1497/39 in ordine ai progetti di "campo pratica del gioco del golf" o quant'altro sarà ad essa ritualmente presentato.
4) Opposizione proposta dal consiglio comunale di Pantelleria:
- nella parte in cui si rileva una contraddizione interna negli elaborati del piano territoriale paesistico, e precisamente tra quanto emerge nella "relazione" e quanto contenuto nelle "norme di attuazione) riguardo il numero massimo di piani delle nuove costruzioni a "dammuso". Va al riguardo considerata la opportunità di chiarire ogni imprecisione, sia pure apparente, circa l'altezza massima dei nuovi "dammusi" che, in realtà, risulta essere chiaramente di due elevazioni fuori terra nei centri rurali (cfr. art. 42 delle norme di piano) e di una elevazione fuori terra nei nuclei e per quanto riguarda le costruzioni sparse (cfr. rispettivamente, art. 43 e 44 delle norme di piano).
Meritevole di qualche integrazione appare peraltro il testo della "Relazione Generale" (pag. 7.42, punto 2) che, allo scopo di fugare ogni equivoco, viene conformemente integrata.
5) Opposizione proposta dal consiglio comunale di Pantelleria:
-  nella parte in cui si palesa l'illegittimità della perimetrazione delle aree archeologiche indicate dal piano Paesistico, che si ritiene eccessiva e non suffragata da adeguati apporti motivazionali.
Non vi è dubbio che le dimensioni delle aree di "interesse archeologico" (villaggio fortificato area dei "Sesi") corrispondono alla unicità di queste aree nel panorama mediterraneo ed europeo.
Tuttavia non è dato imporre, mediante uno strumento atipico, vincoli archeologici diretti e indiretti, che l'ordinamento consente di determinare soltanto con le forme tipiche previste dalla legge n. 1089/39.
E' stato esattamente osservato (Cons. di Stato, VI 12 novembre 1990, n. 951) che la tutela paesistica, eventualmente concorrente con l'interesse archeologico di un sito presuppone forme di accertamento diverse da quelle di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Soltanto a seguito della notifica del pubblico interesse di tali aree e delle loro zone di rispetto con le modalità di rito è possibile determinare le pregnanti modificazioni nella disponibilità e nella fruibilità dei fondi vincolati che, al contrario, non è legittimo introdurre con un provvedimento, il piano territoriale paesistico, che è destinato a regolamentare le valenze paesaggistiche di quei territori.
Da questo punto di vista nelle aree archeologiche (non ancora) vincolate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 1089/39, le prescrizioni contenute negli artt. 8, lett. b) e 38 delle norme del piano territoriale paesistico debbono ritenersi idonee a sortire gli effetti di mere indicazioni, nel senso di cui all'art. 1 delle medesime norme.
Pertanto, nel ritenere fondato il suesposto rilievo, si procede ad emendare le suesposte disposizioni nonché la Relazione Generale e le schede facenti parte del piano paesistico di Pantelleria.
6) Opposizione proposta dal consiglio comunale di Pantelleria:
-  nella parte in cui si chiede che il piano paesistico consenta la realizzazione di impianti serricoli nelle aree aventi una particolare vocazione agricola.
La opposizione appare fondata, risultando al contrario eccessivamente generica e non sufficientemente motivata la disposizione contenuta nell'art. 34 delle norme di piano - Colture agricole -, che, al comma dodicesimo, vieta "la costruzione di serre, in quanto la presenza di questi elementi, anche se precari, è incompatibile con i caratteri del paesaggio agricolo di Pantelleria".
La apodittica osservazione appare contraddetta nella sua formulazione, da alcuni elementi normativi e di fatto, tra i quali rileva l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, che, come è noto, esime dal nulla osta paesaggistico gli interventi legati all'esercizio delle attività agro-silvo- pastorale, laddove non si traducono in una modificazione permanente dello stato dei luoghi. Risulta evidente che, tra questi interventi, possono anche rientrare gli impianti di serre, quando sono posti in essere con tipologie e modalità tali da garantire che da essi non risulti una alterazione permanente del paesaggio tutelato. E' questa una valutazione che pare opportuno devolvere, caso per caso, alla competente sovraintendenza piuttosto che tradurle in una preclusione assoluta, oltre che non motivata, alla realizzazione di serre, anche se precarie. Tra l'altro, l'intendimento di incentivare l'attività agricola, cui è preordinato il piano e il fatto che esso consenta in alcune zone dell'isola interventi di trasformazione ben più rilevanti delle serre, non sono coerenti con la formulazione del divieto in esame.
Altra cosa è, evidentemente, precisare che la posa in opera di serre deve essere circondata da particolari cautele, che debbono corrispondere al maggiore o minore valore paesistico dei suoli, così come individuato dal piano territoriale paesistico.
Tra l'altro la relazione generale del piano contiene argomentazioni in base alle quali, coerentemente, nelle aree agricole di Pantelleria risulta ammissibile "la presenza di apprestamenti protettivi temporanei, tipo tunnel" mentre è da ritenersi preclusa la costruzione di serre, cioè di opere che insistono permanentemente sui suoli, modificandone in modo definitivo natura e aspetto. Da questo punto di vista, la formulazione della norma di piano, nella parte in cui vieta gli impianti serricoli "anche se precari" è incoerente con gli elementi interpretativi offerti dalla cennata relazione generale.
Per queste ragioni, si emenda la cennata disposizione delle norme di piano.
Ritenuto di dovere, conseguentemente, modificare il testo di alcune delle norme di attuazione facenti parte del piano territoriale dell'isola di Pantelleria, precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente:
-  all'art. 1 - Efficacia e campo di applicazione del piano, dopo il secondo comma
è aggiunto il seguente comma: "Parimenti valore indicativo hanno le previsioni riferite ai beni archeologici non individuati e notificati ai sensi della legge n. 1089/39";
-  all'art. 8, lett. a), punto 1, primo alinea
è aggiunto: "45, 46 e 47";
-  all'art. 8, lett. a), punto 3 f)
è aggiunto: "nell'ambito 6 si possono espletare attività didattico ricreative, ivi compresa la manutenzione di manto erboso spontaneo, purché non implichino modificazioni biologiche ed ambientali";
-  all'art. 8, lett. b), 3. - Tipi di intervento consentiti:
-  al secondo comma:
delete "Sono consentiti";
adde "Vi rientrano";
-  al quarto comma:
delete "Non è consentito";
-  adde "Ogni intervento dovrà essere preventivamente assentito dalla competente soprintendenza, che potrà preventivamente disporre saggi ed indagini archeologiche, e inibire, in particolare, che si proceda a:";
-  all'art. 10, lett. a), punto 1, primo alinea
si cancellano: "45, 46 e 47";
-  all'art. 34 - Colture agricole
si cancella il dodicesimo comma, da: "E' vietata" sino a "di Pantelleria", che così riformulato: "Gli impianti di nuove serre avverranno nel rispetto della normativa e delle valenze paesaggistiche dell'agro di Pantelleria);
-  all'art. 38, a) delete il settimo, l'ottavo e il nono comma
adde: "Ferme restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla Sezione Archeologica della soprintendenza, in base ai vincoli imposti dalla legge n. 1089/39, nei restanti siti archeologici, nelle more della notifica del loro importante interesse, ai sensi e per gli effetti della medesima legge n. 1089/39, ogni modificazione dei terreni o costruzione è comunque sottoposta al preventivo assenso della competente soprintendenza, che intende privilegiare la bonifica del sito di Mursia e in particolare dell'area di cava di Cala dell'Alca: anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti di colture potranno essere precedute, su disposizione della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche);
-  all'art. 38, b), al primo comma
adde: "Anche le aree di rispetto verranno individuate e notificate con le modalità prescritte dalla legge n. 1089/39. Nelle more, ogni intervento, ivi compresi la posa in opera di recinzioni, le costruzioni, le manutenzioni e i lavori agricoli che possono incidere sull'assetto del suolo (movimenti di terra, cambi colturali, scavi, canalizzazioni, drenaggi, arature, etc.), saranno valutati dalla competente soprintendenza che, in sede di rilascio del nulla osta, potrà prescrivere la effettuazione di preventivi indagini e saggi, e avrà cura di impedire opere e attività che possano pregiudicare la valenza scientifica del sito);
si cancellano il secondo e il terzo comma.
-  all'art. 38, c):
-  il terzo comma è così sostituito: "La competente soprintendenza, in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione del suolo al preventivo esperimento di saggi ed indagini archeologiche";
-  si cancella il quarto comma;
-  al quinto comma:
-  delete: "E'vietato qualsiasi mutamento dell'attuale orditura muraria rurale di queste due conche)
-  adde: "Nelle more della definizione delle indagini archeologiche, ogni intervento sull'orditura muraria rurale in queste piane dovrà essere specificatamente autorizzato dalla competente soprintendenza, che potrà far precedere tali lavori da preventivi saggi e verifiche archeologiche)
-  all'art. 38, d):
-  delete secondo e terzo comma;
-  adde: "Ogni eventuale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei beni archeologici sommersi. In tal senso la competente soprintendenza interverrà con saggi e ricerche scientifiche che dovranno precedere l'effettuazione di qualsiasi opera di sistemazione a mare che comporti alterazione dei luoghi e dei fondali";
-  all'art. 44, lett. a) sono aggiunti i seguenti commi:
"Negli ambiti sottoposti a regime di tutela orientata possono essere realizzati limitati ampliamenti dei dammusi esistenti, esclusivamente finalizzati alla creazione di piccoli servizi igienici e di pertinenze di limitate dimensioni; nelle aree che ricadono nelle fasce di rispetto di cui all'art. 48, è invece escluso qualsiasi ampliamento.
Il recupero degli edifici rurali esistenti comporta in tutti gli ambiti l'obbligo del mantenimento delle colture agricole tradizionali e dell'ambiente circostante".
Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dover altresì modificare alcune delle considerazioni nella relazione generale facente parte del piano territoriale paesistico di Pantelleria precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente:
Sub 7 - Beni Culturali storico architettonici ambientali - par. 7.42, punto 2) - Elevazioni e altezze
-  dopo il primo capoverso, si aggiunge: "Le norme di attuazione del piano Paesistico - art. 42 e segg. - contengono le prescrizioni di dettaglio sul numero di elevazioni fuori terra che, nelle nuove costruzioni, possono essere assentite ai fini della tutela paesaggistica";
Ritenuto di dovere inoltre modificare il testo di alcune delle Schede tematiche riconoscitive e dichiarative dei beni culturali tematici, e delle Schede degli ambiti facenti parte del piano territoriale paesistico precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente:
S. 4 - Schede tematiche riconoscitive e dichiarative dei beni culturali tematici - Beni Storico-Archeologici:
-  Scheda località "Cala del Gadir" - note:
delete ventotto parole da (nonché) fino a (m. 500);
adde: "fermo restando il rispetto delle disposizioni in tema di salvaguardia e rispetto dei beni archeologici sommersi";
-  Scheda località "Cala Tramontana" - nota:
delete ventotto parole da (nonché) fino a (m. 500)
Schede degli ambiti
2) Gelfiser
al punto (B. Indirizzi per la pianificazione):
delete penultimo capoverso;
si sostituisce con: "Nei siti archeologici ogni modificazione dei terreni o costruzione è sottoposta al preventivo assenso della competente soprintendenza: anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio dell'attività agricola e i cambiamenti di colture potranno essere preceduti, su disposizione della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi e indagini archeologiche";
3) Khaggiar
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete sesto capoverso;
che si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
4) Khafar
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete penultimo capoverso;
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
6) Cuddia Valletta
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
dopo il primo capoverso adde: "E'consentito esercitare attività didattico ricreative purché non implichino modificazioni biologiche ed ambientali"
delete il penultimo capoverso, che si sotituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
7) Monte Gibele
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete penultimo capoverso;
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza)
9) Orlo Calderico di Monastero
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ultimo capoverso;
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
10) Orlo Calderico - Costa di Zinedi
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete terzultimo capoverso;
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
18) Monte S. Elmo
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
dopo il secondo capoverso;
adde: "Tanto nelle more della notifica dell'importante interesse del sito ai sensi e per gli effetti della legge n. 1089/39, con le conseguenti disposizioni, eventualmente più restrittive, contenute nel relativo provvedimento";
30) Bugeber
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete quarantaquattro parole del quarto capoverso:
da "Nei siti" sino a (del terreno);
adde: "Nei siti archeologici ogni modificazione dei terreni o costruzione è sottoposta al preventivo assenso della competente soprintendenza: anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio dell'attività agricola e i cambiamenti di colture potranno essere preceduti, su disposizione della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi e indagini archeologiche";
-  al quinto capoverso delete ventuno parole, da "Nelle aree" sino a "soprintendenza";
adde: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
31) Sopra Mueggen
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete settimo capoverso;
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
32) Mueggen
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete penultimo capoverso;
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza)
35) Scauri Porto
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ventuno parole al secondo capoverso, da "Nelle aree" sino a "soprintendenza";
adde: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
36) Gadir
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete 44 parole al quinto capoverso, da "Nei siti" sino a "del terreno";
si sostituiscono con: "Nei siti archeologici ogni modificazione dei terreni o costruzione è sottoposta al preventivo assenso della competente soprintendenza: anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio dell'attività agricola e i cambiamenti di colture potranno essere preceduti, su disposizione della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi e indagini archeologiche";
42) Sidar
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ultimo capoverso;
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
44) Sopra Ghirlanda
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete penultimo capoverso;
si sostituisce con: "Nei siti archeologici ogni modificazione dei terreni o costruzione è sottoposta al preventivo assenso della competente soprintendenza: anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio dell'attività agricola e i cambiamenti di colture potranno essere preceduti, su disposizione della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi e indagini archeologiche";
45) Dietro l'Isola (A)
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al primo capoverso si cancellano 15 parole da "Ambito" fino a "Ripristino" che si sostituiscono con: "Ambito del paesaggio naturale sottoposto a regime di tutela orientata";
delete quinto capoverso;
adde: "Le aree con formazioni steppiche sono finalizzate al restauro ambientale e a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile, oppure possono essere recuperate con finalità di riuso agricolo e zootecnico.";
al sesto capoverso, si cancellano dieci parole, da "e nella" fino a "fondo"; quindi si cancella "ampliamento dei volumi", e infine, si cancellano quindici parole, da "costruzione" fino a "vigente";
46) Dietro l'Isola (B)
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al primo capoverso si cancellano 15 parole da "Ambito" fino a "Ripristino" che si sostituiscono con: "Ambito del paesaggio naturale sottoposto a regime di tutela orientata";
delete quinto capoverso;
adde: "Le aree con formazioni steppiche sono finalizzate al restauro ambientale e a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile, oppure possono essere recuperate con finalità di riuso agricolo e zootecnico.";
al sesto capoverso, si cancellano dieci parole, da "e nella" fino a "fondo"; quindi si cancella "ampliamento dei volumi", e infine, si cancellano quindici parole, da "costruzione" fino a "vigente";
47) Dietro l'Isola "C"
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al primo capoverso si cancellano 15 parole da "Ambito" fino a "Ripristino" che si sostituiscono con: "Ambito del paesaggio naturale sottoposto a regime di tutela orientata";
delete quinto capoverso;
adde: " Le aree con formazioni steppiche sono finalizzate al restauro ambientale e a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile, oppure possono essere recuperate con finalità di riuso agricolo e zootecnico.";
al sesto capoverso, si cancellano dieci parole, da "e nella" fino a "fondo";
quindi si cancella "ampliamento dei volumi", e infine, si cancellano quindici parole, da "costruzione" fino a "vigente";
57) Tikirriki
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ultimo capoverso;
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza"
59) Khamma Sopra
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ultimo capoverso;
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza"
60) Cuddia Maccotta
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ventuno parole al penultimo capoverso, da "Nelle aree" sino a "soprintendenza";
adde: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
61) Khamma
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con "Modificazione";
62) Tracino
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con "Modificazione";
63) Rizzo
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con "Modificazione";
64) Zilon di Nicà
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con "Modificazione";
65) Scauri
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con "Modificazione";
66) Scauri Basso
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con "Modificazione";
67) Madonna delle Grazie
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con "Modificazione";
69) San Marco
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ventuno parole all'ultimo capoverso, da "Nelle aree" sino a "soprintendenza";
si sostituiscono con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
70) Campobello
-  al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete penultimo capoverso;
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del piano territoriale paesistico di Pantelleria e di tutti i suoi elaborati, corretti negli errori materiali riscontrati, in precedenza adottati e pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39;
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta all'art. 1 bis della legge n. 8 agosto 1985, n. 431, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio di Pantelleria in considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto piano territoriale paesistico, compilato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, in conformità al parere della speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40;
Rilevato che l'approvazione del piano territoriale paesistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del piano territoriale paesistico. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nella cosa e che è preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di essa;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio di Pantelleria alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del piano, che integra, regolamentandola quella del vincolo paesaggistico di cui al il decreto assessoriale n. 1520 del 26 luglio 1976;
Ritenuto di dovere pronunziare, in concomitanza alla approvazione del piano territoriale paesistico, la decadenza delle misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sul territorio di Pantelleria giusta il decreto assessoriale n. 7979 del 18 novembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 61 del 10 dicembre 1994;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.1 bis della legge n. 431/85 e dell'art.3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria, risultante dagli elaborati grafici, dalle schede dalla parte motiva e descrittiva e dalle norme di attuazione che, unitamente ai verbali delle sedute del 9 febbraio 1996 e del 11 aprile 1997 della speciale commissione di cui al R.D. 1357/40, si allegano al presente decreto come parte integrante e sostanziale.

Art. 2

A far data dall'entrata in vigore del Piano paesistico territoriale dell'isola di Pantelleria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1 bis della legge n. 1497/39 il territorio di Pantelleria è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto piano.

Art. 3

Con riferimento alle zone sottoposte a precedente vincolo paesaggistico, giusta decreto assessoriale n. 1520 del 26 luglio 1976 e art. 1 dell'art. 1 della legge n. 431/85, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto piano territoriale paesistico.
La soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39, accertando la conformità dei progettati interventi alle disposizioni del piano.
L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal piano territoriale paesistico e dai suoi allegati.
Il decreto assessoriale n. 1520 del 26 luglio 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 11 settembre1976, è in tal senso integrato.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria è da intendersi decaduta la facoltà di apporre sul territorio di Pantelleria vincoli di immodificabilità temporanei di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91, a suo tempo adottati, giusta decreto assessoriale n. 7979 del 18 novembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 10 dicembre 1994.

Art. 5

Ai sensi degli articoli 3, 4, terzo comma, e 5 della legge n.1497/1939, il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della speciale commissione di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40, e agli elaborati del piano territoriale paesistico ad esso allegati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Pantelleria, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e alle norme di uso del territorio, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Pantelleria, affinché chiunque ne possa prendere visione.
La soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'Albo del comune di Pantelleria.
Palermo, 12 dicembre 1997.
  D'ANDREA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 28 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 5.

Allegati
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

EX ART. 24, R.D. N. 1357/40

PER LA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE

DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Verbale del 9 febbraio 1996

Il giorno nove febbraio millenovecentonovantasei alle ore 9,30 presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Direzione dei beni culturali ed educazione permanente, ha luogo la sesta seduta del comitato tecnico-scientifico, convocata con nota prot. n. 106 del 31 gennaio 1996, dal presidente con il seguente ordine del giorno:
1)  relazione del gruppo istruttorio sull'esame preventivo del piano territoriale paesistico del comune di Pantelleria;
2)  esame definitivo del piano territoriale paesistico del comune di Pantelleria;
3)  varie ed eventuali.
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti del comitato:
-  dott. Antonino Scimemi - Direttore regionale ai beni culturali ed ambientali;
-  arch. Felice Bonanno - delegato dal Direttore regionale alla programmazione;
-  arch. Calogero Carbone - Soprintendente F.F. di Agrigento;
-  dott.ssa Silvana Masone Barreca - Soprintendente di Caltanissetta;
-  arch. Vera Greco - delegata dal Soprintendente di Catania;
-  arch. Rosa Oliva - delegata dalSoprintendente di Enna;
-  arch. Letteria Signorino - delegata dal Soprintendente di Ragusa;
-  dott.ssa Alessandra Trigilia - delegata dal Soprintendente di Siracusa;
-  dott.ssa Rosalia Camerata Scovazzo - Soprintendente di Trapani;
-  prof. Paolo Avarello - esperto;
-  prof. Sebastiano Di Geronimo - esperto;
-  prof. Roberto Gambino - rappresentante A.N.C.S.A.;
-  prof. Guido Scaletta - rappresentante Istituto nazionale urbanistica;
-  arch. Giuseppe Gini - dirigente coordinatore gruppo XXIV/BC.
Svolge funzioni di segreteria il sig. Andrea Lupo, dipendente dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali in servizio presso il gruppo XXIV/BC.
Risultano presenti, altresì:
-  ing. Mario Spatafora - componente del coordinamento interassessoriale;
-  arch. Liliana Errera - direttore sezione P.A.U. Soprintendenza di Trapani;
-  arch. Giuseppe Parello - funzionario della sezione P.A.U. Soprintendenza di Agrigento.
Alle ore 10,00 l'arch. Giuseppe Gini, delegato dell'on. Assessore prof. Leonardo Pandolfo con nota prot. n. 178 del 7 febbraio 1996 a presiedere la seduta, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti del comitato, apre i lavori e introducendo il primo punto all'ordine del giorno "Relazione del gruppo istruttorio sull'esame preventivo del piano territoriale paesistico del comune di Pantelleria", chiede ed ottiene dal comitato l'approvazione unanime sulla composizione del gruppo istruttorio così come definita nella precedente seduta del 20 gennaio 1996. Si passa quindi alla lettura del verbale redatto nella riunione 24 gennaio 1996, nella quale il gruppo istruttorio, composto dal prof. F. Giulio Crescimanno, prof. Sebastiano Di Geronimo, prof. Guido Scaletta, dott.ssa Rosalia Camerata Scovazzo e arch. Giuseppe Parello, ha esaminato in via preliminare il piano territoriale paesistico di Pantelleria.
Da tale verbale risulta in particolare che:
A)  l'impostazione del piano appare conforme agli obiettivi ed alle istanze espresse dal decreto di vincolo paesistico e dal decreto di vincolo di immodificabilità temporanea, nonché agli indirizzi generali formulati dalla legge n. 431/85;
B)  dal punto di vista della metodologia adottata, il piano attraverso esaurienti analisi specialistiche di tipo naturalistico ed antropico sufficientemente dettagliate, esamina le varie componenti costituenti il paesaggio di Pantelleria ad una idonea scala di approfondimento, coprendo vari settori di indagine e acquisendo una molteplicità di dati essenziali;
C)  pur valutando positivamente l'impostazione progettuale del piano territoriale paesistico in questione, il gruppo valuta opportuno sottoporre al comitato alcune modifiche tendenti essenzialmente ad una lettura più semplificata del piano e a chiarire alcuni punti della normativa:
1)  visti i chiarimenti forniti in sede di istruttoria, sarebbe opportuno che fosse approfondita la descrizione dei criteri che hanno consentito attraverso le analisi valutative e le successive sintesi interpretative di distinguere i 75 ambiti territoriali aventi diversa caratterizzazione;
2)  dovrà preliminarmente il piano indicare la cartografia ufficiale utilizzata per la formazione della carta geolitologica (tav. 1), ed individuare nelle analisi del settore faunistico le specie endemiche che vanno protette; è ritenuto inoltre opportuno far menzione nella relazione generale della presenza a Pantelleria del gas Radon;
3)  pur ritenendo incompatibile con lo spirito della tutela dell'ambito 16 (tutela orientata) consentire alla cava esistente di proseguire l'attività estrattiva, si reputa tuttavia possibile mantenere tale attività solo verificando che questa goda già dell'autorizzazione della Soprintendenza (cfr. art. 8, lett. a della normativa);
4)  in conformità con gli elaborati di cui alla tav. 19 è opportuno indicare espressamente che negli ambiti territoriali del paesaggio costiero urbanizzato sottoposti al regime di mantenimento (ambiti 35 e 36) non siano consentiti lungo la zona di rispetto della fascia costiera, ad eccezione della creazione di attrezzature per la fruizione del porto di Scauri, le nuove edificazioni, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia e che ivi vengano estese tutte le prescrizioni inerenti alla fascia di rispetto costiera di cui alle leggi regionali n. 78/76 e n. 15/91 (cfr. art. 9, lett. b della normativa);
5)  in conformità con gli elaborati di cui alla tav. 19, è opportuno indicare espressamente che negli ambiti territoriali 41 e 49 del paesaggio agricolo interessati da processi di rinaturalizzazione da sottoporre al regime di ripristino non siano consentiti lungo la zona di rispetto della fascia costiera le nuove edificazioni, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia e che ivi vengono estese tutte le prescrizioni inerenti alla fascia di rispetto costiera di cui alle leggi regionali n. 78/76 e n. 15/91 (cfr. art. 10, lett. a della normativa);
6)  per quanto riguarda gli ambiti territoriali del paesaggio agricolo di diffusione urbana (ambiti 68, 69, 70 e 71) sottoposti a regime di trasformazione, sarebbe opportuno introdurre che le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature, qualora previsti dal P.R.G., dovranno essere realizzati attraverso piani attuativi e progetti esecutivi da sottoporre a parere della competente Soprintendenza (cfr. art. 12, lett. a della normativa);
7)  sempre in regime di trasformazione, è opportuno indicare espressamente anche per gli ambiti territoriali 71 e 72 che ai sensi della legge regionale n. 78/76 non siano consentiti lungo la zona di rispetto della fascia costiera le nuove edificazioni, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia (cfr. art. 12, lett. a e b della normativa);
8)  per quanto riguarda gli ambiti del paesaggio costiero degradato sottoposti a regime di recupero ambientale e paesistico, il piano dovrà individuare, all'interno della fascia dei 300 metri dalla battigia già sottoposti a vincolo paesaggistico per effetto della legge n. 431/85, la zona di rispetto della fascia costiera dell'ambito 73; il piano dovrà inoltre anche per questi ambiti (73, 74 e 75) indicare espressamente che non sono consentiti lungo la zona di rispetto della fascia costiera le nuove edificazioni, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia e che ivi vengono estese tutte le prescrizioni inerenti alla fascia di rispetto costiera di cui alle leggi regionali n. 78/76 e n. 15/19 (cfr. art. 13, lett. a della normativa);
9)  al fine di non far insorgere alcun equivoco sulla destinazione d'uso delle componenti del patrimonio storico-culturale trattate all'art. 44 della normativa (case sparse), si propone di cassare qualunque riferimento per tali costruzioni all'uso rurale e residenziale-turistico;
10)  con riferimento alle nuove costruzioni sparse, di cui al già citato art. 44, dettagliamente descritte secondo una tipologia tipicamente a "dammuso", viene considerata dal piano la possibilità di realizzare piscine; questo accenno inserito in un simile contesto sembra quanto mai inopportuno considerata tale fattispecie assolutamente incompatibile con le caratteristiche tipologiche precedentemente descritte. Conviene, qualora se ne voglia mantenere il riferimento, inserite tale voce tra le attrezzature e gli impianti (cfr. art. 44, lett. b; art. 46 della normativa);
11)  una particolare riflessione il gruppo istruttorio propone al comitato sulla zona di rispetto della costa così come descritta dal piano. La tav. 19 individua, eccetto l'ambito 73 su cui si è già comunque detto, una fascia costiera la cui distanza dalla battigia è variamente determinata a seconda delle caratteristiche della costa stessa e che in alcuni casi risulta inferiore ai 150 metri indicati dalle leggi regionali n. 78/76 e n. 15/91 quale distanza inderogabile per la difesa del litorale costiero. Per tali ambiti il piano propone un regime di tutela orientata con divieto di edificazione e trasformazione urbanistica con alcune eccezioni proposte dal piano stesso (recupero di strutture alberghiere esistenti e di edifici esistenti e dei loro spazi liberi di pertinenza, creazione di attrezzature per la fruizione del porto di Scauri), mentre consente opere per la fruizione del mare quali parcheggi. Si propone pertanto una rilettura delle condizioni di tutela della costa onde eliminare eventuali posizioni di contrasto con le vigenti leggi regionali in materia urbanistica. Si propone, quindi, integrando all'art. 15 (sistema costiero) i riferimenti alle leggi regionali inerenti alla tutela della costa, di modificare il primo punto del terzo comma nella seguente maniera: «la nuova edificazione, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della battigia come delimitata nella tav. 19 e comunque in tutta la fascia costiera così come delimitata dall'art. 15 lett. a) della legge regionale n. 78/76», all'art. 48 si propone, inoltre, di cassare la parola parcheggi tra le opere per la fruizione del mare;
12)  si ritiene opportuno, onde non incorrere in una inversa interpretazione dell'art. 53 della normativa (attività estrattive), variare tale articolo nel seguente modo: «nei limiti dell'autorizzazione concessa a seguito del parere favorevole della Soprintendenza e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico (legge regionale n. 127/80 e successive modificazioni) da attuare in base ad un progetto di sistemazione, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti. Il progetto di recupero dovrà avere il nulla osta della Soprintendenza competente. Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.
L'apertura di nuove cave è subordinata all'approvazione del piano regionale dei materiali di cava come disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 24/91. Il suddetto piano, data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva, dovrà tener conto delle indicazioni del presente piano e potrà consentire l'attività estrattiva esclusivamente per una utilizzazione limitata a soddisfare i fabbisogni dell'isola. In particolar modo, al fine di consentire il mantenimento della tipologia edilizia tradizionale nelle nuove costruzioni o nel recupero di edifici esistenti, il suddetto piano regionale potrà consentire il reperimento in loco dei materiali necessari (pietra e/o tufo) purché non si alteri la morfologia del terreno e con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; analogamente, per il reperimento di tufo vulcanico necessario per la realizzazione di coperture a volta e terrazze, si potranno individuare delle piccole cave da localizzare in modo da determinare il minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente e nel rispetto delle previsioni del presente piano.
E' proibito l'uso del tufo locale per la produzione industriale di blocchetti di cemento.
I materiali provenienti da scavi e sbancamenti conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche o private dovranno essere posti in aree di stoccaggio individuate dall'amministrazione comunale per essere utilizzati (art. 56)».
Esaurita la lettura del verbale, il presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno "Esame definitivo del piano territoriale paesistico del comune di Pantelleria" e chiede pertanto al comitato di esprimersi nel merito delle considerazioni ed osservazioni proposte dal gruppo istruttorio.
Il comitato ringrazia innanzi tutto il gruppo istruttorio per la esauriente esposizione e decide all'unanimità di accogliere le considerazioni generali proposte ai punti A), B) e C) della relazione istruttoria e di soffermarsi per l'esame di ogni singola osservazione. Si apre quindi un'ampia ed articolata discussione, a cui alle ore 13,00 partecipa anche l'arch. Carmelo Pantè, rappresentante di Italia Nostra, e dalla quale emerge in ultimo l'opportunità di inserire nel piano territoriale paesistico di Pantelleria le modifiche proposte dal gruppo istruttorio. Una particolare attenzione il comitato riserva alla edificazione così come proposta dal piano sia per quanto riguarda quelle norme relative agli edifici esistenti sia per quelle che intervengono a regolare la nuova costruzione. Atteso che l'uso e la rifunzionalizzazione dell'esistente potrà essere possibile secondo le compatibilità previste per ogni singolo ambito, qualunque modificazione non dovrà alterare la morfologia e la tipologia dei luoghi e garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e cromatiche dell'impianto originario. Tanto vale per le nuove costruzioni per le quali dovrà essere esclusa qualunque operazione che tenda esclusivamente ed impropriamente a mimetizzare l'uso di tecniche costruttive moderne. A tal fine il comitato ritiene indispensabile che per tutto ciò che ottiene all'ampliamento, al restauro e alla nuova realizzazione degli edifici si debba in fase prescrittiva far riferimento ai criteri di progettazione ed esecuzione descritti nella relazione generale che forma parte integrante delle norme di attuazione. In tal senso la stessa normativa dovrà nello specifico meglio chiarire tali contenuti attraverso le modifiche che appresso vengono evidenziate.
A conclusione dell'ampio dibattito sul piano paesistico in esame, il comitato

esprime

all'unanimità parere favorevole all'approvazione del piano territoriale paesistico di Pantelleria, presentato dalla Soprintendenza di Trapani, condividendone:
-  l'impostazione, che appare conforme agli obiettivi ed alle istanze espresse dal decreto di vincolo paesistico ex legge n. 1497/39 e dal decreto di vincolo di immodificabilità temporanea ex legge regionale n. 15/91, nonché agli indirizzi generali formulati dalla legge n. 431/85;
-  la metodologia, in quanto il piano, attraverso esaurienti analisi specialistiche di tipo naturalistico ed antropico sufficientemente dettagliate, esamina le varie componenti costituenti il paesaggio di Pantelleria ad una idonea scala di approfondimento, coprendo vari settori di indagine e acquisendo una molteplicità di dati essenziali;
-  l'impostazione progettuale.
Il piano, costituito dai seguenti elaborati:
a)  relazione generale;
b)  tavole grafiche:
A1  forma del rilievo;
A2  morfologia di base;
A3  morfologia di sintesi;
A4  carta clivometrica;
A5  carta dei terrazzamenti;
A6  sistema della viabilità e dell'edificato;
A7 carta del paesaggio costruito;
A8  carta delle forme di insediamento;
A9  aspetti strutturali e percettivi del paesaggio;
c)  carte riconoscitive dei beni culturali articolati per tematismo:
 1.  carta geolitologica;
 2.  carta idrogeologica;
 3.  carta geomorfologica;
 4.  carta fisionomica e strutturale della vegetazione naturale;
 5.  carta della naturalità e delle emergenze botaniche;
 6.  carta delle zoocenosi;
 7.  carta dell'uso del suolo agricolo;
 8.  carta del paesaggio vegetale;
 9.  carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo;
10.  carta della trasformazione e crescita dei centri urbani;
11.  carta delle attrezzature e dei servizi;
12.  carta dei beni storico-archeologici;
13.  carta dei beni storico-architettonici;
14.  carta dei vincoli;
15.  carta dei progetti e delle opere pubbliche in itinere;
16.  matrice ambiti/elementi;
17.  carta della sensibilità del paesaggio;
18.  matrice delle modalità di tutela e trasformazione;
19.  carta della conservazione e della trasformabilità del paesaggio.
d)  norme di attuazione;
e)  schede tematiche riconoscitive e dichiarative dei beni culturali tematici:
S.  1. schede delle emergenze geologiche;
S.  2. schede delle emergenze botaniche;
S.  3. schede delle emergenze faunistiche;
S.  4. schede dei beni storico-archeologici;
S.  5. schede dei beni storico-architettonici
S.  6. schede delle aggregazioni di dammusi;
S.  7. schede delle tipologie costruttive con esempi significativi di alcuni dammusi;
S.  8. schede dei dammusi;
S.  9. demani;
S.10. schede degli ambiti;
al fine di chiarire alcuni punti e semplificarne la lettura, dovrà però contenere le seguenti specificazioni ed integrazioni:
-  nella relazione generale, nella parte inerente alla "metodologia", dovrà essere meglio approfondita la descrizione dei criteri che hanno consentito attraverso le analisi valutative e le successive sintesi interpretative di distinguere i 75 ambiti territoriali aventi diversa caratterizzazione;
-  nella relazione generale, nella parte inerente agli "aspetti geologici", vanno espressamente dichiarate le fonti cartografiche, con relativa scala, e bibliografiche tramite le quali è stato possibile redigere la carta geolitologica (tav. 1). Dovrà la stessa relazione mettere in evidenza i fenomeni geologici generati dalla presenza a Pantelleria dei gas Radon;
-  nelle analisi del settore faunistico vanno individuate le specie endemiche che vanno protette dal piano;
-  così come assicurato dal Soprintendente di Trapani, dovrà essere verificata la liceità dei lavori per la cavatura di materiale estrattivo attualmente operanti all'interno dell'ambito 16;
-  nelle forme di attuazione, il punto 3) della lett. b) dell'art. 9 va alla fine così integrato: «Le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa così come delimitata nella tav. 19»;
-  nelle norme di attuazione, il punto 3) della lett. a) dell'art. 10 va alla fine così integrato: «Le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa di cui agli artt. 41 e 49 così come delimitata nella tav. 19»;
-  nelle norme di attuazione, il penultimo capoverso del punto 4), lett. a) dell'art. 12 va così modificato: «le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previsti dal P.R.G. all'interno di piani particolareggiati, redatti nel rispetto della tipologia e morfologia dell'insediamento del sito e sottoposti al preventivo parere della competente Soprintendenza»;
-  nelle norme di attuazione, la lett. b) dell'art. 12 va alla fine così integrato: «Le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa così come delimitata nella tav. 19»;
-  il piano dovrà individuare, all'interno della fascia dei 300 metri dalla battigia sottoposti a vincolo paesaggistico per effetto della legge n. 431/85, la zona di rispetto della fascia costiera dell'ambito 73 e delimitarla nella tav. 19;
-  nelle norme di attuazione, il punto 3) della lett. a) dell'art. 13 va alla fine così integrato: «Le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa così come delimitata nella tav. 19»;
-  nelle norme di attuazione il primo punto del terzo capoverso dell'art. 15 va così modificato: «la nuova edificazione, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della battigia come delimitata nella tav. 19 e comunque in tutta la fascia costiera così come delimitata dall'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76»;
-  nelle norme di attuazione, la lett. a) (edifici esistenti) dell'art. 44 va così modificata: «Sui dammusi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, di restauro e di recupero e limitati ampliamenti volumetrici. L'uso e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti dovranno essere compatibili con le attività previste per ogni singolo ambito. Qualunque modificazione ed ampliamento non dovrà alterare la morfologia e la tipologia dei luoghi e garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e cromatiche dell'impianto originario. Le opere da effettuarsi devono rispettare i "criteri di esecuzione" descritti nella relazione generale, che forma parte integrante della presente normativa, e comunque le seguenti disposizioni generali:
-  è consentito aprire nuove porte e finestre delle dimensioni minime necessarie e di forma tradizionale (quadrata o rettangolare). Nelle pareti in pietra a faccia vista le nuove aperture devono essere realizzate con pietra "tagliata";
-  gli infissi devono essere in legno arretrati dal filo della facciata;
-  gli ampliamenti devono avvenire secondo le aggregazioni tradizionali esposte nella "relazione generale" allegata al presente piano e comunque nel rispetto della cubatura consentita;
-  possono essere realizzati modesti spazi aperti a monte della casa anche ampliando l'intercapedine esistente purché si crei uno spazio coperto di collegamento tra casa e terreno;
-  non è consentito:
-  alterare lo schema della struttura muraria, suddividere le stanze che hanno copertura a volta;
-  ridurre in modo sistematico i muri portanti;
-  controsoffittare le volte;
-  realizzare seconde elevazioni sui dammusi;
-  alterare i prospetti con infissi in alluminio, avvolgibili e zoccolature;
-  costruire merlature sui prospetti o a recinzione di terrazze, realizzare rivestimenti estranei alla tipologia locale (marmi e mattoni);
-  intonacare le facciate in pietra a vista;
-  bordare di bianco le porte e le finestre dei prospetti in pietra a faccia vista;
-  chiudere con strutture anche precarie "giardini", arcate di portici o patii.»;
-  nelle norme di attuazione il primo capoverso della lett. b) (nuove costruzioni) dell'art. 44 va così modificato: «Le nuove costruzioni sparse devono mantenere le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si devono adattare alla conformazione del terreno, si devono inserire nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la rete dei muretti e terrazzamenti esistenti e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni. L'uso degli edifici dovrà essere compatibile con le attività previste per ogni singolo ambito. Le opere da realizzare devono rispettare i "criteri di progettazione" descritti nella "relazione generale", che forma parte integrante della presente normativa, e comunque le seguenti disposizioni generali:»;
-  nelle norme di attuazione, il terzo capoverso della lett. b) dell'art. 44 va così modificato: «Le facciate dovranno essere completamente in pietra a vista e le murature esterne devono essere quintate; sono vietate fasce di intonaco attorno a finestre, porte o archi; le finestre dovranno essere di piccole dimensioni, di forma quadrata o rettangolare, con architravi e imbotti in pietra tagliata»;
-  nelle norme di attuazione, il penultimo capoverso della lett. b) dell'art. 44 viene completamente cassato;
-  nelle norme di attuazione, l'art. 46 va alla fine così integrato: «Piscine - La realizzazione di piscine a cielo aperto è consentita a condizione che ogni loro elemento sia completamente al di sotto della quota del terreno naturale circostante; le piscine, se di forma geometrica, devono allinearsi con l'andamento dei terrazzamenti; è preferibile la forma libera dove il disegno dei terrazzamenti è dominante; il colore delle vasche e dei bagnasciuga deve avvicinarsi il più possibile ai colori dei terreni circostanti (bruno, grigio, ocra); sono vietate le vasche azzurre»;
-  nelle norme di attuazione, all'art. 48 viene cassata la parola "parcheggi" tra la realizzazione di opere per la fruizione del mare;
-  nelle norme di attuazione, l'art. 53 viene così modificato: «Nei limiti dell'autorizzazione concessa a seguito del parere favorevole della Soprintendenza e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico (legge regionale n. 127/80 e successive modificazioni) da attuare in base ad un progetto di sistemazione, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti, il progetto di recupero dovrà avere il nulla osta della Soprintendenza competente. Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.
L'apertura di nuove cave è subordinata all'approvazione del piano regionale dei materiali di cava come disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 24/91. Il suddetto piano, data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva, dovrà tener conto delle indicazioni del presente piano e potrà consentire l'attività estrattiva esclusivamente per una utilizzazione limitata a soddisfare i fabisogni dell'isola, in particolar modo, al fine di consentire il mantenimento della tipologia edilizia tradizionale nelle nuove costruzioni o nel recupero di edifici esistenti, il suddetto piano regionale potrà consentire il reperimento in loco dei materiali necessari (pietra e/o tufo) purché non si alteri la morfologia del terreno e con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; analogamente, per il reperimento di tufo vulcanico necessario per la realizzazione di coperture a volta e terrazze, si potranno individuare delle piccole cave da localizzare in modo da determinare il minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente e nel rispetto delle previsioni del presente piano.
E' proibito l'uso del tufo locale per la produzione industriale di blocchetti di cemento.
I materiali provenienti da scavi e sbancamenti conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche o private dovranno essere posti in aree di stoccaggio individuate dall'amministrazione comunale per essere utilizzati (art. 56)».
Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 14,00 il presidente scioglie la seduta.
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

EX ART. 24, R.D. N. 1357/40

PER LA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE

DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Verbale dell'11 aprile 1997

(Omissis)
Alle ore 12,30 del giorno undici aprile millenovecentonovantasette nei locali della Direzione dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, l'on.le Assessore prof. Giuseppe D'Andrea, riscontrato il numero legale dei partecipanti al Comitato tecnico-scientifico, convocato con nota prot. n. 486 dell'1 aprile 1997, chiede che lo stesso comitato, dopo aver esaminato il primo punto all'ordine del giorno, discuta delle opposizioni ed osservazioni presentate alla proposta di piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria, per la cui adozione lo stesso comitato aveva reso il proprio parere favorevole nella seduta del 9 febbraio 1996.
L'esame di tali ricorsi, trasmessi dalla Soprintendenza di Trapani, unitamente alle proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 3124 del 7 aprile 1997, risulta, prosegue l'Assessore, un atto dovuto da parte del comitato, il quale dovrà nel merito di ciascuna opposizione, la cui natura, a volte solo propositiva, potrebbe incidere nella modifica di alcune parti della normativa del piano, esprimere le proprie valutazioni prima della definitiva approvazione del piano territoriale paesistico. L'Assessore invita inoltre l'arch. Giuseppe Gini a presiedere i relativi lavori in quanto irrinunciabili impegni lo costringono ad abbandonare la seduta.
Il comitato, di cui risultano presenti:
-  dott. Enrico Carapezza - delegato dal Direttore regionale ai beni culturali ed ambientali;
-  arch. M. Donatella Borsellino - delegata dal Direttore regionale all'urbanistica;
-  dott. Giorgio La Corte - delegato dal Direttore regionale ai lavori pubblici;
-  dott. Antonio Piceno - delegato dal Direttore regionale alle foreste;
-  arch. Giuseppe Parello - delegato dal Soprintendente di Agrigento;
-  dott. Sebastiano Fazzina - delegato dal Soprintendente di Catania;
-  dott. Gianfilippo Villari - Soprintendente di Enna;
-  arch. Gesualdo Campo - delegato dal Soprintendente di Messina;
-  dott.ssa Alessandra Trigilia - delegata dal Soprintendente di Siracusa;
-  dott. Carmelo Criscione - delegato dal Soprintendente di Ragusa;
-  arch. Liliana Errera - delegata dal Soprintendente di Trapani;
-  prof. F. Giulio Crescimanno - esperto;
-  prof. Sebastiano Di Geronimo - esperto;
-  prof. Guido Scaletta - rappresentante dell'Istituto nazionale all'urbanistica;
-  arch. Giuseppe Gini - dirigente coordinatore legge n. 431/85
accetta di porre all'esame della presente seduta le opposizioni e osservazioni presentate alla proposta di piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.
Svolge funzioni di segreteria il sig. Andrea Lupo, dipendente dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali in servizio presso il gruppo XVII/BC - Ufficio del piano paesistico.
Risulta altresì presente l'arch. Concetta Salvato, componente del coordinamento interassessoriale in rappresentanza della Direzione regionale del territorio e dell'ambiente.
L'arch. Gini invita, quindi, il rappresentante della Soprintendenza di Trapani ad introdurre il punto posto all'ordine del giorno e propone, al fine di garantire una organica discussione degli 11 ricorsi presentati, la trattazione separata di ogni singola opposizione, su cui il comitato si esprimerà nel merito dopo aver preso lettura delle eccezioni sollevate dal o dai proponenti ed aver quindi ascoltato le relative controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza di Trapani. Il comitato, trovandosi d'accordo con lo svolgimento dei lavori proposto, puntualizza però che verranno dallo stesso prese in esame soltanto quelle eccezioni che per la loro natura indichino una modifica dei contenuti del piano e della sua normativa d'uso e non anche eventuali richiami a vizi procedurali e/o amministrativi, ovvero a diversa interpretazione giuridica di fatti che esulano dalle competenze tecnico-scientifiche del medesimo comitato.
L'arch. Liliana Errera della Soprintendenza di Trapani apre, a questo punto, la discussione, mettendo preliminarmente in evidenza alcune considerazioni che attengono alla normativa, agli obiettivi di tutela e alla parte motivazionale del piano e che rispondono, in linea generale, ad alcune eccezioni comuni a quasi tutti i ricorsi presentati. Le fonti normative che hanno caratterizzato e disciplinato la redazione del piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria sono l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, lo Statuto della Regione siciliana, la legge 1 giugno 1939, n. 1089, la legge 29 giugno 1939, n. 1497, il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, la legge 22 luglio 1975, n. 382 e le norme delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, la legge regionale n. 80/77, il D.P.Reg. sic. 29 febbraio 1979, n. 70, la legge 8 agosto 1985, n. 431, la legge regionale n. 15/91, l'art. 733 del codice penale e la normativa vigente in materia di tutela urbanistica, forestale e idro-geologica.
A seguito anche del decreto del 18 novembre 1994, con il quale l'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali ha posto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, il vincolo di immodificabilità temporanea a salvaguardia dell'isola di Pantelleria, il piano territoriale paesistico si è reso necessario ed è stato redatto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, che, come è noto, concepisce la tutela del paesaggio in funzione di conservazione di beni o di località la cui conformazione si riconnette ai caratteri di non comune bellezza. Tuttavia nella stesura del piano non si è potuto non tenere conto dei principi di integrazione territoriale introdotti con la legge n. 431/85, secondo cui la percezione del paesaggio non è soltanto la conoscenza dei fenomeni naturali del territorio, ma anche e soprattutto della sua storia e del segno evidente dell'azione dell'uomo.
L'oggetto di tutela, nelle sue linee generali, è ben definito dal D.P.R.S. n. 1520 del 26 luglio 1976 che vincola l'isola di Pantelleria dichiarandola di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39. Il piano territoriale paesistico, prendendo le mosse da tale vincolo che ne fonda il suo presupposto, tiene comunque conto dell'accezione dinamica del paesaggio, avendo presente le esigenze di sviluppo dell'isola e, muovendo dall'idea di attuare una pianificazione organica del paesaggio, tende a conciliare le esigenze di sviluppo con la tutela dei valori estetico-culturali.
Il piano ha messo in luce l'effettiva importanza che il turismo ha assunto e può assumere per l'economia dell'isola, tuttavia viene sottolineato che tale economia (turismo culturale, agriturismo, fruizione del mare) potrà effettivamente svilupparsi solo se le risorse naturali, storico-culturali e paesistiche verranno conservate salvaguardandole da interventi che ne compromettano l'unicità e il valore.
Da tali principi discende la particolare tutela che il piano ha predisposto per taluni beni, in particolare la costa, per la quale si prevede una zona di rispetto entro cui non sono ammesse trasformazioni ed opere finalizzate all'uso insediativo. Tale norma tende ad evidenziare che la costa, (costa rocciosa, costa alta, costa bassa, falesie, cale, promontori, punte, grotte), rappresenta un unicum che, unitamente al mare, costituisce una risorsa limitata e di rara bellezza da salvaguardare in modo prioritario. Una sua modificazione, anche parziale, per interventi edilizi ed urbanistici porterebbe necessariamente ad una compromissione dei siti con refluenzesul valore complessivo del paesaggio dell'isola.
Infine viene precisato che le scelte effettuate dal piano sono il frutto di metodologie e procedure logiche e pertanto le motivazioni del piano territoriale paesistico vanno ricercate attraverso una lettura globale ed integrata degli elaborati di piano costituiti dalla relazione generale, dalle norme di piano, dalle carte tematiche e dalle schede delle emergenze culturali.
Si passa quindi all'esame dell'opposizione proposta da Sciacca Mariano e da alcuni cittadini di Pantelleria, ricorsi che si accorpano perché coincidenti nelle richieste avanzate. I ricorrenti lamentano che gli ambiti 45, 46, 47 e 58 del piano territoriale paesistico, classificati come «Ambiti territoriali da sottoporre al regime di ripristino», contengano tutti quei requisiti che consentano di sottoporli al regime di tutela orientata e chiedono pertanto la relativa variazione delle norme del piano.
A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che il ricorso appare fondato, almeno per quanto riguarda gli ambiti 45, 46 e 47. Infatti da una rivisitazione delle caratteristiche ivi presenti viene rilevato che:
-  la morfologia più o meno accidentata del versante di dietro l'isola degradante a mare costituisce un contesto favorevole per lo sviluppo e la diffiusione del processo di rinaturalizzazione che trovasi già in stato avanzato con presenza di formazioni steppiche, macchia bassa e garighe e limitate formazioni boschive;
-  lo stato di antropizzazione (viabilità, infrastrutture a rete) è fortemente contenuto e questo favorisce la dinamica dei processi naturali.
Tali condizioni si riconnettono e si configurano quali elementi che definiscono le caratteristiche proprie del regime della tutela orientata. Pertanto viene proposto di modificare per gli ambiti 45, 46 e 47, attualmente sottoposti a regime di ripristino, la normativa e prevedere per questi il regime della tutela orientata.
L'ambito 58, invece, ancora fortemente caratterizzato dalle colture agricole, non può non essere sottoposto ad una tutela indirizzata a tale attività e le cui norme sono espressamente previste nel regime di ripristino che già ne regola le compatibilità.
Il comitato, fatto salvo il giudizio sulla legittimità giuridico-amministrativa del ricorso, che per la fattispecie viene rinviato al competente organo dell'Assessorato, prende atto delle considerazioni tecniche espresse dalla Soprintendenza, a favore delle quali ritiene vengano modificate tutte quelle parti del piano territoriale paesistico che consentano di individuare gli ambiti territoriali 45, 46 e 47 tra quelli sottoposti a regime normativo "della tutela orientata" (TO).
Si passa quindi all'esame dell'opposizione presentata dalla Edilizia Viel, la quale, lamentando che agli effetti della normativa del piano territoriale paesistico sia di fatto preclusa ogni possibilità di ampliamento e di sviluppo delle costruzioni esistenti, chiede che venga di conseguenza modificata la normativa dell'ambito 16, sia pure inserendo tutti quei limiti progettuali necessari a garantire il mantenimento del tessuto, e che sia consentito il riuso e l'ampliamento degli edifici esistenti.
La Soprintendenza controdeduce che per quanto riguarda la richiesta di modifica del regime normativo dell'ambito 16, ambito territoriale del paesaggio naturale sottoposto al regime della tutela orientata, essa non è accoglibile. Infatti tale ambito è costituito dai versanti collinari del monte Gelkhamar e dalla Cuddia Glindo che costituiscono un bene di rilevante interesse scientifico culturale da tutelare nella loro integrità e conservare nello stato attuale, lasciando inalterata la composizione floristica e la struttura della vegetazione. Per quanto invece riguarda la richiesta di riuso ed ampliamento degli edifici esistenti in tale ambito, la Soprintendenza, pur rilevando che le norme che regolano le attività dell'ambito 16 (art. 8, lett. a) consentono soltanto interventi di manutenzione e di recupero escludendo limitati ampliamenti nei modi e nei limiti meglio specificati nell'art. 44, lett. a) della stessa normativa di piano, ritiene che un limitato ampliamento, anche in regime di tutela orientata, potrebbe, se ben inserito nel paesaggio, consentire il recupero dei dammusi esistenti con la conseguente riqualificazione del paesaggio. Pertanto viene proposto di modificare la normativa di piano onde consentire, negli ambiti sottoposti al regime di tutela orientata, limitati ampliamenti esclusivamente finalizzati alla creazione di piccoli servizi igienici, ferme restando le inibizioni già previste dal piano sulle aree che ricadono nelle fasce di rispetto. In ogni caso, conclude la Soprintendenza, il recupero degli edifici rurali esistenti dovrà comportare in tutti gli ambiti l'obbligo del mantenimento delle colture agrarie tradizionali e dell'ambiente circostante.
Il comitato accoglie nel merito le modifiche proposte dalla Soprintendenza, le quali non contrastano con i principi di tutela proposti dal piano, e ritiene pertanto di agiungere alla fine dell'art. 44, lett. a), la seguente dicitura: «Negli ambiti sottoposti al regime di tutela orientata possono essere realizzati nei dammusi esistenti limitati ampliamenti esclusivamente finalizzati alla creazione di piccoli servizi igienici. Qualsiasi ampliamento resta escluso nelle aree che ricadono nelle fasce di rispetto (art. 48). Il recupero degli edifici rurali esistenti comporta in tutti gli ambiti l'obbligo del mantenimento delle colture agrarie tradizionali e/o della vegetazione nella composizione esistente».
Si passa quindi ad esaminare l'opposizione proposta dalla Pantelleria Club s.r.l., la quale con due distinti ricorsi di eguale contenuto, lamentando che il piano territoriale paesistico è affetto da un pregiudizio di fondo verso l'attività turistica imprenditoriale e consegna l'isola ad un futuro malcerto limitando lo sviluppo turistico alla zona industriale, chiede di consentire l'ampliamento dello 0,03 mc./mg. dei volumi dei fabbricati esistenti nell'ambito 40 di proprietà della società e, al fine di sanare l'evidente disparità di trattamento rispetto a quanto è stato riservato alla proprietà dell'albergo Punta Tre Pietre, di consentire alla Pantelleria Club s.r.l. di ampliare l'attività di residenza turistico-alberghiera mediante il cambio di destinazione d'uso, da rurale o residenziale ad alberghiera, dei dammusi di cui alle particelle nn. 619, 622, 188, 187, 129, del mappale n. 68 e la realizzazione di alcuni servizi esssenziali all'attività alberghiera (piscine e ristorante).
La Soprintendenza ritiene di non accogliere le richieste della società ricorrente. Infatti il piano territoriale paesistico non è affetto da un pregiudizio di fondo verso l'attività turistico-alberghiera, in quanto accogliendo il criterio orientativo che la protezione della bellezza naturale deve attuarsi in modi tali da non ostacolare il regolare svolgimento di tutti i vari aspetti della vita sociale, il piano ha previsto una diversificazione delle attività turistiche (attività turistico-alberghiera, attività agro-turistiche ed attività residenziale turistiche) e le ha messe in relazione con le limitazioni e le potenzialità poste dal paesaggio e dall'ambiente e con i requisiti richiesti dalla stessa attività, definendo per ogni ambito le attività compatibili.
L'ambito n. 40 è, poi, caratterizzato dal paesaggio agricolo interessato da processi di rinaturalizzazione più o meno spinti, dovuti alla colonizzazione dei versanti da parte di formazioni steppiche, macchia bassa e garighe conseguenti all'abbandono più o meno diffuso delle colture agricole e pertanto la destinazione alberghiera non è compatibile con le previsioni di piano territoriale paesistico. In ogni caso le variazioni delle destinazioni d'uso restano di competenza comunale.
La supposta disparità di trattamento non trova fondamento sia perché la realizzazione dell'albergo Punta Tre Pietre è stata effettuata prima del periodo di salvaguardia e in ogni caso perché trattasi di struttura da recuperare e ricadente nell'ambito 35, quindi con regime normativo diverso da quello del ricorrente.
Per quanto concerne invece la richiesta di ampliamento dei volumi dei dammusi esistenti, questi sono consentiti dall'art. 10, lett. a) nei modi meglio previsti dall'art. 44 e secondo le modifiche approvate dal comitato nel precedente esame del ricorso presentato dalla Edilizia Viel.
Il comitato condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritenendo pertanto di respingere le eccezioni proposte dal ricorrente, fatto salvo il rinvio a quelle modifiche della normativa precedentemente deliberate.
Si passa, quindi all'esame dell'opposizione presentata dalla società Rubasacchi s.r.l., la quale sostanzialmente lamenta che il limite all'edificabilità, caso quest'ultimo a cui è sottoposto il ricorrente, è definito dalla strada e pertanto egli ritiene che tale limite manchi di scientificità e di forza argomentativa.
La Soprintendenza a tale proposito chiarisce che la strada costituisce un segno antropico, un limite, che differenzia in modo cogente i contesti paesaggistici più direttamente interessati dall'elemento costa da quelli posti a monte della strada (ambiti 61, 62) fortemente interessati dai centri urbani di Kamma e Tracina e dalle aree agricole periurbane. Analizzando la Punta Rubasacchi si rileva che questa è caratterizzata dalla presenza di vegetazione naturale e di emergenze botaniche oltre le configurazioni paesistiche determinate dalla morfologia e dal fattore costa. Viene opportunamente sottolineato che la strada non è un mero elemento casuale ma rappresenta un luogo di particolare percezione del paesaggio costiero. Per tali motivi viene proposto di respingere il ricorso.
Il comitato condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritenendo pertanto di respingere le eccezioni proposte dal ricorrente.
Si passa quindi all'esame del ricorso presentato da Vandelli Enzo, il quale lamenta che il terreno di sua proprietà sito in contrada Kania di Sotto, distinto al catasto al foglio 55, particella 204 e ricadente nell'ambito 22, qualora il piano territoriale paesistico fosse approvato, risulterebbe a tutti gli effetti inedificabile e che l'area, caratterizzata da una fortissima vocazione turistica, è stata già da tempo interessata da numerosi insediamenti residenziali turistici e che pertanto nulla fa pensare che nuove costruzioni tipologicamente corrette potrebbero deturpare il paesaggio.
La Soprintendenza ritiene opportuno chiarire che il divieto di nuove costruzioni nell'area in esame prende le mosse dalle particolari valenze morfologiche, naturali, ambientali e paesistiche che caratterizzano il paesaggio costiero dell'ambito n. 22. Infatti in tale ambito il valore paesistico è molto elevato per la presenza di Cala Tramontana e di Cala Levante e delle Punte di Tracina e Rubasacchi che caratterizzano la costa in modo peculiare tanto da attribuirgli una valenza importante rispetto al seppur elevato valore complessivo di tutta la costa.La circostanza della presenza di altri insediamenti turistici non risulta peraltro rilevante nella definizione delle scelte effettuate dal piano territoriale paesistico, in quanto, come la stessa giurisprudenza ha avuto modo di precisare, una situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni non impedisce ed anzi, maggiormente richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che nuove costruzioni non deturpino ulteriormente l'ambito protetto. Viene proposto pertanto di respingere il ricorso.
Il comitato condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritenendo pertanto di respingere le eccezioni proposte dal ricorrente.
Si passa quindi all'esame del ricorso presentato da Albanese Franco, il quale lamenta un apparente incongruenza tra le finalità dichiarate dal piano territoriale paesistico e le norme di attuazione dello stesso. In particolare il ricorrente ritiene che per l'attuazione delle finalità del piano, e specificatamente nell'ambito 16, sia necessario prevedere aumenti di cubatura rapportata ad una entità minima di intervento. Si chiede infatti il ricorrente come potrà essere recuperato il diffuso tessuto agricolo edilizio dell'ambito 16 se la normativa non prevede nessun incrernento di cubatura ed esclude aprioristicamente l'attuazione di eventuali progetti di recupero di edifici in abbandono, di muretti che si sgretolano, di straordinarie stradine imbalatate e di colture agricole in semi abbandono.
La Soprintendenza a tale proposito fa osservare che le finalità citate nella prima parte delle opposizioni in esame ineriscono alle strategie generali del piano territoriale paesistico, che trovano poi specificazione nei singoli ambiti in rapporto ai valori che li caratterizzano. In particolare nell'ambito 16, secondo quanto previsto dal piano, prevalgono i valori naturalistici (geologici e vegetazionali). L'elemento antropico in tale ambito è presente in modo contenuto, pertanto la conservazione dell'ambiente naturale costituisce il riferimento per ogni intervento e per ogni attività. Ne discende anche la conservazione degli elementi antropici che debbono integrarsi con gli elementi naturali per mantenerne condizioni di equilibrio. In concreto, laddove esistono, manufatti e campi coltivati possono essere recuperati e mantenuti come previsto dalla normativa. Sugli edifici, infine, si possono realizzare interventi di manutenzione, restauro e recupero (art. 8, lett. a). Per guanto concerne invece la richiesta di ampliamento dei volumi dei dammusi esistenti, questa può essere accolta parzialmente nei modi meglio previsti dall'art. 44 e secondo le modifiche approvate dal comitato nel precedente esame del ricorso presentato dalla Edilizia Viel.
Il comitato, fatto salvo il giudizio sulla legittimità giuridico-amministrativa del ricorso, che per la fattispecie viene rinviato al competente organo dell'Assessorato, condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritenendo pertanto di respingere le eccezioni proposte dal ricorrente, fatto salvo il rinvio a quelle modifiche della normativa precedentemente deliberate.
Si passa quindi all'opposizione presentata da Du Martau Vilma, la quale afferma che i terreni di sua proprietà risulterebbero coltivati e dovrebbero rientrare quindi nell'ambito 67 (ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali), anziché nell'ambito 16 (ambiti territoriali del paesaggio naturale). Rileva anche che le proprietà limitrofe non risultano coltivate né coltivabili e pertanto queste hanno le caratteristiche proprie dell'ambito 16.
La Soprintendenza rileva che la perimetrazione dell'ambito tiene conto dei fattori ambientali e paesistici che sono presenti in prevalenza nel territorio preso in esame. Occorre altresì precisare che l'ambito 16 contiene anche frammenti di aree agricole che completano e integrano le caratteristiche del paesaggio. Ciò naturalmente non implica che il piano detta norme che non tengano conto delle differenti situazioni presenti nell'ambito, tanto che l'art. 8, lett. a), prevede quale attività compatibile quella agropastorale all'interno dei campi già coltivati.
Il comitato ritiene pertanto infondate le osservazioni presentate dalla ricorrente.
Si passa quindi all'opposizione presentata dalla Prosvipan S.p.A., la quale rileva che tra gli elementi geomorfologici dell'ambito 49 non è menzionata la presenza di acque termali. Viene osservato, al contrario, dalla società ricorrente che la tavola 2 del piano territoriale paesistico, che si deve intendere parte integrante del piano, individua le sorgenti termali, i pozzi termali e l'acquifero sotterraneo, la cui la fruizione viene poi regolata dall'art. 20 delle norme di piano.
La Soprintendenza propone di non accogliere il ricorso in quanto, ai sensi della suddetta normativa è possibile la fruizione in modo libero, nell'ambiente naturale, di tale risorsa, bene culturale, di rilevante interesse scientifico. Un suo diverso sfruttamento, che implichi trasformazioni edilizie ed urbanistiche dei luoghi, arrecherebbe nocumento variando le caratteristiche proprie del paesaggio.
Il comitato, fatto salvo il giudizio sulla legittimità giuridico-amministrativa del ricorso, che per la fattispecie viene rinviato al competente organo dell'Assessorato, condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritenendo pertanto di respingere le eccezioni proposte dal ricorrente.
Si passa quindi all'opposizione presentata dalla stessa Prosvipan S.p.a., la quale lamenta che le norme di piano territoriale paesistico nell'ambito 6 impongono di mantenere inalterata la composizione floristica e la struttura della vegetazione e che prevedono in particolare la possibilità di favorire la ricostruzione della macchia foresta e del bosco. Ma non tengono nel dovuto conto che il terreno di sua proprietà è pianeggiante e non ha caratteristiche boschive. Chiede pertanto che nelle sue aree agricole, che si trovano in stato di abbandono, sia possibile mantenere il manto erboso con il dichiarato intento di realizzare un campo pratica per il gioco del golf.
La Soprintendenza controdeduce che, tralasciando l'analisi del concetto di bosco che può ben comprendere anche aree pianeggianti, il ricorrente può mantenere nelle aree di sua proprietà il manto erboso spontaneo, e, che, ai sensi delle norme di piano, nell'ambito 6 si possono espletare attività didattico-ricreative purché non implichinono modificazioni biologiche ed ambientali. Pertanto con i limiti sopra descritti viene proposto il parziale accoglimento del ricorso.
Il comitato a tale proposito osserva che la realizzazione di un campo di golf, anche se dimensionato ad esercizi di pratica, implica necessariamente la definizione di alcune opere le quali, comportando modificazioni biologiche ed ambientali dell'ambito in questione, non rientrerebbero tra gli interventi consentiti dalla normativa di piano. Rimanendo immutate le valutazioni sulla tutela a cui viene sottoposto l'ambito 6, ne deriva che l'attività del golf non è tra quelle che possono ritenersi compatibili con il regime di tutela orientata. Viene pertanto respinta l'opposizione del ricorrente.
Si passa infine all'esame delle osservazioni ed opposizioni presentate al piano territoriale paesistico dal comune di Pantelleria con deliberazione n. 114 del consiglio comunale. I rilievi mossi da alcuni singoli consiglieri e mediante documenti comuni ineriscono sostanzialmente ai seguenti temi:
-  la pianificazione è mirata non allo sviluppo economico dell'isola ma piuttosto ad una retrocessione della stessa economia isolana;
-  il piano stabilisce il perimetro di diversi ambiti territoriali, prevedendo per ciascuno di essi una particolare normativa che si preoccupa soltanto di tutelare la bellezza naturale, gli aspetti estetici, i punti di vista di cui si può vedere e godere un bel panorama;
-  il piano territoriale paesistico non dice nulla sulle possibilità di recupero dei terreni incolti;
-  il piano territoriale paesistico non dice niente su come il turismo possa integrarsi all'agricoltura;
-  l'eliminazione dell'elenco delle attività compatibili ovvero la sua integrazione con le attività consentite dal P.R.G., in quanto, in forza della legislazione vigente, quest'ultimo, a cui spetta ai sensi della legge regionale n. 37/84 l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili con l'attività edilizia all'interno di ogni singola zona, risulta prioritario rispetto a qualsiasi altro strumento di pianificazione;
-  la limitazione della zona di inedificabilità alla fascia dei 150 metri dalla battigia, in quanto in alcune zone il piano territoriale paesistico prevede un vincolo di inedificabilità assoluta esteso ad oltre mille metri dalla costa per il solo fatto che la perimetrale in quei punti si allontana notevolmente dalla stessa;
-  consentire aumenti di volume dei fabbricati esistenti nella tutela orientata;
-  consentire l'utilizzazione a scopo residenziale e/o turistico-residenziale dei dammusi, poiché la maggior parte di essi è costituita da vecchi fabbricati agricoli abbandonati, il che può costituire, in una realtà in cui l'agricoltura è trascurata, l'unico vero incentivo per indurre i proprietari dei dammusi ad effettuare costosi interventi di restauro;
-  che, visto che gli ambiti di tutela orientata riguardano anche delle zone prettamente agricole che non presentano le caratteristiche previste per la tutela orientata, vengano riviste le perimetrazioni di tali ambiti per escludere le aree agricole e venga consentita la demolizione dei piccoli manufatti e la ricostruzione di un unico manufatto accorpando la cubatura esistente senza alcuno aumento;
-  che, nel caso in cui i terreni presentano terrazzamenti naturali, sia consentita la realizzazione di volumi seminterrati ed incassati con destinazione non residenziale, visto che risultano delle contraddizioni tra la relazione e le norme attuative allegate al piano territoriale paesistico circa il numero dei piani (uno o due piani) realizzabili per le nuove costruzioni a dammuso;
-  tra le attività evidenziate manca quella termale;
-  l'area destinata a zona archeologica è eccessiva e non risulta dimostrata la presenza di reperti archeologici che giustificano una siffatta ampia perimetrazione;
-  dovrà rendersi attuabile l'impianto di serricoltura nelle zone a particolare vocazione agricola;
-  sul piano territoriale paesistico dovranno prevedersi e consentirsi l'insediamento delle cave per l'estrazione dei materiali lapidei.
La Soprintendenza propone il rigetto delle suddette osservazioni e opposizioni, fatte salve quelle modifiche della normativa su cui il comitato ha ritenuto di deliberare a fronte dei rilievi di analoga sostanza precedentemente esaminati.
A tale riguardo la Soprintendenza controdeduce che l'intero piano territoriale paesistico prende le mosse dal criterio orientativo secondo il quale la protezione delle bellezze naturali deve attuarsi in modi tali da non ostacolare il regolare svolgimento di tutti i vari aspetti della vita sociale. Che sia così è confortato dall'art. 2, punto c) delle norme di piano che ne stabilisce le finalità nel modo seguente: «migliorare la fruizione del territorio attraverso interventi compatibili con i caratteri e la qualità del paesaggio che costituiscono risorse uniche capaci di promuovere un equilibrato e duraturo sviluppo economico». Pertanto la preoccupazione del piano territoriale paesistico non è soltanto di tutelare la bellezza naturale solo da un punto di vista estetico ma è finalizzata anche alla fruizione compatibile delle risorse ambientali e paesistiche. Che tale affermazione non sia solo una enunciazione di principio è dimostrato da una serie di norme volte a tradursi in autentico processo finalizzato a rendere compatibile lo sviluppo con la tutela. In particolare le norme del piano territoriale paesistico all'art. 9 prevedono in generale numerose regole per le attività agricole e più specificamente, per le aree interessate a processi di abbandono, la sperimentazione di nuove forme di conduzione del fondo, il recupero, il ripristino e la sostituzione degli impianti agricoli degradati non escluso l'ampliamento dei volumi sugli edifici esistenti, nonché nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto della normativa vigente, il piano territoriale paesistico prevede inoltre lo sviluppo di attività agroturistiche così come regolamentate dalla legge n. 730/85, legge regionale n. 25/94 e legge regionale n. 71/78 (cfr. art. 5, punto 6 delle norme del piano territoriale paesistico).
La Soprintendenza concorda con il comune allorquando questo afferma che l'individuazione delle destinazioni d'uso è compito del P.R.G.; ma questo non esclude che il piano territoriale paesistico possa determinare le attività compatibili con le risorse paesistiche ed evidenziarle nei diversi ambiti in conformità a quanto previsto dall'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, mentre ininfluente appare l'affermazione del comune laddove precisa che il P.R.G. risulta prioritario rispetto a qualsiasi altro strumento di pianificazione. Infatti è stato osservato giurisprudenzialmente che «l'art.9 della Costituzione accomunando la tutela del paesaggio a quella del patrimonio artistico da una parte configura quest'ultimo come valore estetico culturale e, dall'altro, lo assume secondo una scelta operata al massimo livello dell'ordinamento come valore primario, e cioè insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro».
In nessuna parte dell'isola, sostiene ancora la Soprintendenza, si prevede una fascia di inedificabilità costiera fino a mille metri. La sottrazione all'attività edificatoria della fascia di rispetto della costa prende le mosse dall'alto valore morfologico, ambientale e paesistico che caratterizza il paesaggio costiero. Viene sottolineato che la strada non rappresenta un mero segno divisorio ma un luogo di particolare percezione, di accessibilità e al tempo stesso limite antropico del paesaggio, che differenzia in modo cogente i contesti paesaggistici più direttamente interessati dall'elemento costa da quelli posti a monte. La strada nel tempo ha caratterizzato una diversificazione dinamica a seconda delle caratteristiche morfologiche dei versanti condizionando le trasformazioni antropiche rispetto al lato mare da quello interno.
Per quanto concerne le osservazioni relative alle costruzioni pantesche "dammusi", la Soprintendenza ribadisce ciò che ha indotto il comitato al parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Edilizia Viel.
Per quanto concerne l'ambito del ripristino (art. 10 della normativa) viene ribadito che la vocazione di questi ambiti non preclude ai singoli proprietari dei dammusi la possibilità di realizzare il recupero e gli interventi previsti dal piano territoriale paesistico.
La Soprintendenza non ritiene accoglibile la richiesta di rivisitare gli ambiti a tutela orientata per escludere le aree agricole, in quanto tale attività è compatibile con la vocazione di tali ambiti. Ciò è dimostrato dall'art. 8 che prevede espressamente tra le attività compatibili anche le attività agro-pastorali. Si precisa che nell'ambito di tutela orientata prevale la vegetazione naturale e la vegetazione steppica su ex coltivi e le aree coltivate sono molto limitate e spesso sparse e frammentate costituendo parti isolate in una situazione in cui predomina la vegetazione naturale o steppica.
Per quanto attiene la richiesta di consentire la demolizione di piccoli manufatti e la ricostruzione di un unico manufatto accorpando la cubatura esistente, viene chiarito dalla Soprintendenza che il piano territoriale paesistico non consente il trasferimento volumetrico e nuove costruzioni negli ambiti interessati dalla tutela orientata in quanto l'obiettivo è la conservazione e la fruizione delle risorse esistenti e quindi del paesaggio dell'isola.
Per quanto attiene invece le contraddizioni tra la relazione e le norme del piano territoriale paesistico circa il numero dei piani realizzabili per le nuovi costruzioni viene precisato che secondo l'art. 44 per le nuove costruzioni nei centri rurali è previsto che l'altezza massima non superi le due elevazioni fuori terra, mentre nei nuclei e nelle costruzioni sparse l'altezza massima consentita è una elevazione fuori terra.
L'eventuale realizzazione di piani cantinati o seminterrati e incassati è regolata dalle disposizioni in materia urbanistica.
In ordine alla mancata utilizzazione delle risorse acquifero-termali da parte del piano territoriale paesistico, viene affermato che l'art. 20 delle norme espressamente prevede la fruizione di tale bene nell'ambiente naturale e sollecita, per agevolarne una corretta utilizzazione, interventi di manutenzione dello stato dei luoghi, mirati alla sua conservazione.
Le dimensioni dell'area archeologica protetta trovano giustificazione nella diffusione delle presenze (villaggio fortificato, area del sepolcro dei Sesi) che rappresentano un unicum nel panorama mediterraneo, europeo e si impongono per la loro unicità al livello mondiale. Non solo, ma l'area così individuata trova la sua rispondenza nella circostanza che questa va letta con la più generale contestualità dei luoghi.
La presenza delle serre, anche se precarie, non è compatibile con il paesaggio agricolo di Pantelleria e con la conservazione dell'ambiente.
Per la sua notevole incidenza sul paesaggio, conclude la Soprintendenza, l'art. 53 delle norme del piano territoriale paesistico regola l'attività estrattiva stabilendo che, nei limiti dell'autorizzazione concessa e con l'obbligo da attuare in base ad un progetto di sistemazione, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti. L'apertura delle nuove cave è subordinata alle norme positive che regolano la materia. In ogni caso l'attività estrattiva dovrà tenere conto delle indicazioni del piano territoriale paesistico.
Il comitato, condividendo nel merito le controdeduzioni proposte dalla Soprintendenza, ritiene pertanto di respingere le osservazioni ed opposizioni proposte dal comune di Pantelleria fatto salvo il rinvio a quelle modifiche della normativa per effetto della valutazione dei rilievi di analoga sostanza precedentemente esaminati.
A questo punto l'arch. Gini, avendo il comitato esaurito l'esame dei ricorsi in discussione al punto dell'ordine del giorno, comunica che il presente verbale, il quale viene letto ed approvato, verrà trasmesso al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali ai fini dell'approvazione definitiva del piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.
Alle ore 13,45 viene sciolta la seduta.

(98.6.242)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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