REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 13 MARZO 1999 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Portopalo di Capo Passero  Pag.
Statuto del Comune di Villabate  Pag. 23 
Statuto del Comune di Canicattini Bagni. Modifiche ed integrazioni  Pag. 33 
Statuto del Comune di Giarratana. Modifiche  Pag. 34 





Statuto del Comune di Portopalo di Capo Passero
(Provincia di Siracusa)


Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
La comunità, l'autogoverno, lo statuto, i regolamenti
Art. l
La comunità

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alla attività politico-amministrativa del Comune.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
Art. 2
L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
Art. 3
Lo statuto

L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui il Co mune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sulla attività dell'ente.
In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 59, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno un sesto dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto art. 59, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo due anni dalla data di presentazione della precedente.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisce il precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere contestualmente integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato". Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate se, in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli ove richiesta e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.
Art. 4
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previsti dal presente statuto;
b) nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 58.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore e fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.
I regolamenti entrano in vigore e diventano esecutivi nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa.
Capo II
Ruolo, finalità e funzioni del Comune
Art. 5
Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché prov veda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai regolamenti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
Art. 6
Funzioni del Comune

1.  Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3.  Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
4.  Salvaguarda nell'ambito della propria comunità il principio della pari dignità sociale e garantisce il rispetto dei principi di eguaglianza e libertà, per il completo sviluppo della persona umana.
5.  Assicura e sostiene la vita sociale dei gruppi ed associazioni locali.
6.  Garantisce e riconosce le forme associative di natura sindacale organizzate su base democratica.
Art. 7
Le funzioni locali comunali

1.  Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative concernenti la comunità comunale ed il proprio territorio; tali funzioni vengono esercitate nei limiti e nel rispetto di eventuali competenze riservate ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.
2.  Spettano in particolare al Comune le seguenti funzioni amministrative nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti:
a)  pianificazione territoriale della circoscrizione co munale;
b)  edilizia pubblica e privata;
c)  viabilità, traffico e trasporto;
d)  tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'am biente;
e)  difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche;
f)  raccolta e distribuzione delle acque;
g)  servizi per lo sviluppo economico e la distribuzio ne commerciale, ed in particolare fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste;
h)  sanità, nell'ambito della distribuzione di funzioni di cui alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
i)  servizi scolastici e di formazione professionale, nel rispetto delle competenze di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1979 e successive modifiche;
l)  assistenza scolastica concernente le strutture, i servizi e le attività anche di supporto, destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, mediante la prosecuzione degli studi;
m)  servizi socio-assistenziali e di beneficenza secon do quando previsto e nel rispetto della competenze di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle leggi regionali n. 87 del 6 maggio 1981, n. 14 del 25 marzo 1986, n. 22 del 9 maggio 1986 e successive modifiche;
n)  polizia amministrativa limitatamente alle funzioni di competenza comunale;
o)  protezione civile ex art. 108 del decreto legislativo n. 112/98;
p)  ogni altro servizio attinente la cura e gli interessi della comunità comunale ed il suo sviluppo economico sociale.
3.  Competono al Comune i tributi, le tariffe e i contri buti sui servizi ad esso attribuiti, salva ogni contraria disposizione di legge.
Art. 8
Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1.  Nell'esercizio delle funzioni di cui alla lett. m) del l'art. 7 la giunta comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:
a)  manifestazioni ricreative, culturali e sociali in fa vore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;
b)  accoglimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane.
2.  Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il consiglio comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.
3.  Il sindaco e l'assessore delegato al servizio si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali ed eventuali associazioni di volontariato.
Art. 9
Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1.  Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante organismi e provvidenze in denaro o mediante sussidi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2.  L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma viene svolto secondo le metodiche previste dalle leggi regionali.
Art. 10
Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1.  Il Comune svolge funzione amministrativa nelle se guenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
a)  fiere e mercati;
b)  turismo ed industria alberghiera;
c)  agricoltura e pesca;
d)  commercio, artigianato ed industria;
e)  ogni altra materia delegata dalle leggi statali e regionali.
Art. 11
Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

1.  Il Comune esercita per mezzo della giunta funzioni amministrative concernenti l'assegnazione d'edilizia residenziale pubblica.
2.  Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
3.  Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti com mi si osservano le norme statali e regionali vigenti.
Art. 12
Le funzioni comunali di competenza statale e delegate

1.  Il Comune svolge i servizi elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.
2.  Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco in qualità di ufficiale di governo.
3.  Competono al Comune, che provvede allo svolgimento tramite i propri uffici, la funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ove necessario.
4.  Il Comune svolge altresì le altre funzioni amministrative per servizi di competenza statale eventualmente affidategli dalla legge purché questa regoli anche i rapporti finanziari ed assicuri le risorse necessarie alla totale copertura delle spese.
Il Comune si impegna a svolgere le funzioni eventualmente delegate dalla Regione e ad assicurare in tal caso l'utilizzazione dei propri uffici, purché questa assicuri le risorse finanziarie a totale copertura della spesa, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.
Art. 13
Albo pretorio

1.  Il Comune ha un albo pretorio presso la sede comunale ove verranno pubblicati gli atti, deliberazioni, ordinanze, avvisi e manifesti che devono essere portati a conoscenza della popolazione.
2.  Il segretario comunale, o impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni all'albo pretorio.
3.  Sono fatte salve più ampie forme di pubblicità stabilite dalla legge o che comunque si ritengano opportune in riferimento al caso concreto.
Art. 14
Stemma e gonfalone

Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica n. 1830 del 25 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 4, foglio 356 del 2 maggio 1988
L'uso del gonfalone è regolato dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
Organi istituzionali
Art. 15
Organi

1.  Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco e i dirigenti.
Il funzionamento di tali organi è regolato, per quanto non previsto dal presente statuto, da apposito regolamento degli organi istituzionali.
Capo II
Consiglio comunale
Art. 16
Elezione e composizione

1.  Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
Art. 17
Durata in carica

1.  La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
2.  Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 18
Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Co mune senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussistano alcune delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.
L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio al procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4.  La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio.
5.  I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6.  L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7.  I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni gestione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.
8.  Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
Art. 19
Funzioni e competenze

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune, controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti.
Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche con competenza esclusiva ed inderogabile.
Può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale, con le procedure e le competenze di cui al successivo art. 21.
E' esclusa la delega di funzioni consiliari ad altri organi comunali.
2.  Spetta comunque al consiglio:
a)  procedere all'elezione di un presidente e di un vice presidente;
b)  procedere alle nomine previste in capo al consiglio in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
c) nominare il revisore dei conti;
d)  nominare il difensore civico;
e)  dichiarare la decadenza dalla carica dei consiglieri nei cui confronti sia stata accertata la mancata partecipazione alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo;
f) dichiarare la decadenza del sindaco nei cui confronti sia stata votata una mozione di sfiducia da parte di almeno i 2/3 dei consiglieri in carica, conformemente a quanto previsto all'art. 10 della legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997.
3.  Le deliberazioni di cui ai commi precedenti non possono essere adottate in via surrogatoria da altri organi comunali.
Art. 20
Convocazione sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza

1.  Il consiglio comunale è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa, su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, i quali possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2.  La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal presidente uscente. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale in ogni caso spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea, fino all'elezione del presidente.
3.  La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente l'indicazione della sessione, del tipo di convocazione, del giorno, dell'ora della seduta, nonché l'elenco degli affari da trattare, da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza a mezzo di messo comunale alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.
4.  Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le sessioni ordinarie si svolgono ogni trimestre.
Le sessioni straordinarie per richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale. In tal caso gli avvisi di convocazione dovranno essere notificati ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta.
Nei termini di notificazione non si comprendono il giorno della notifica ed il giorno della seduta; detti termini devono intendersi interamente utili.
Nei casi d'urgenza è consentito che l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della seduta; in tal caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni proposta di deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente.
Altrettanto è stabilito per gli elenchi d'oggetto da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato nell'albo pretorio nei termini di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo.
I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima, o 24 ore prima nei casi d'urgenza, della seduta.
5.  Il consiglio comunale non può validamente deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica salvo i casi in cui la legge o il regolamento di cui all'art. 15 non prevedono un quorum superiore. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti e disciplinati dall'apposito regolamento di cui al l'art. 15.
Art. 21
Attività ispettiva del consiglio comunale

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
Alle suddette commissioni è attribuito il potere di indagine e di accesso a tutti i documenti e gli atti amministrativi che la commissione stessa ritiene utili ai fini della indagine medesima.
La commissione è composta da tre consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno in modo da assicurare la presenza della minoranza consiliare.
Il componente consiliare più anziano assume la funzione di presidente.
Sulle conclusioni dell'indagine eseguita la commissione riferisce direttamente al consiglio comunale.
Art. 22
Presidenza

1.  Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto con la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, subito dopo espletate le operazioni di giuramento, convalida surroga.
In caso di sua assenza o impedimento la presidenza del consiglio spetta al vice presidente e in sua mancanza al consigliere presente che ha riportato un maggior nu mero di preferenze individuali.
2.  Il presidente della seduta ha poteri discrezionali ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico della seduta, dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e della regolarità nello svolgimento della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Ha poteri di espulsione dall'aula nei confronti di chiunque turbi l'ordine pubblico, ricorrendo, ove occorre, al l'assistenza della forza pubblica.
Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio comunale si avvale degli uffici e del personale della segreteria comunale.
Art. 23
Deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in seduta dichiarata valida ai sensi del 5° comma del precedente art. 20, salvi i casi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata dalla legge.
2.  Le schede bianche, nulle e non leggibili si comprendono nel calcolo dei votanti; non si comprendono gli astenuti.
3.  Le votazioni sono palesi, salvi i casi concernenti persone e negli altri casi previsti dal regolamento di cui al l'art. 15.
4.  Ove si proceda alla nomina o designazione dei rappresentanti del consiglio comunale dei gruppi di minoranza, saranno proclamati eletti i designati dalla minoranza che avranno riportato maggior numero di voti.
5.  Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche e divengono esecutive ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 e seguenti della medesima legge.
6.  In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 24
Verbali della seduta

1.  Il verbale della seduta consiliare è redatto da apposito ufficio comunale individuato nel regolamento di cui l'art. 15, a cura del segretario comunale.
2.  Il segretario comunale partecipa alle sedute consiliari con funzioni di collaborazione e consulenza legale e giuridico amministrativa.
3.  Il processo verbale indica i punti principali della discussione, la proposta di deliberazione, i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche, ed il risultato della votazione.
Esso viene sottoscritto dal presidente della seduta, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze e dal segretario verbalizzante.
4.  Ogni consigliere ha diritto di far constare nel verbale proprie dichiarazioni ed i motivi del suo voto.
Art. 25
Regolamento di funzionamento

1.  Il funzionamento del consiglio comunale sarà disciplinato dal regolamento di cui all'art. 15.
2.  Al regolamento sono demandate:
-  la disciplina del funzionamento del consiglio;
-  casi in cui le deliberazioni consiliari debbano essere adottate con un determinato quorum di presenze;
-  la regolamentazione della pubblicità delle sedute del consiglio;
-  la regolamentazione dei casi in cui è prevista la votazione segreta;
-  le modalità di approvazione dei processi verbali di seduta;
-  le modalità secondo cui i processi verbali possono darsi per letti;
-  le modalità di espletamento del mandato di consigliere comunale all'interno della struttura comunale;
-  le modalità di svolgimento delle sedute della giunta comunale (sessioni fisse, ordinarie, straordinarie etc.);
-  il contenuto dei programmi e degli atti fondamentali di competenza del consiglio ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91;
-  la disciplina dell'uso del gonfalone comunale.
Art. 26
Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previo parere del consiglio di Giustizia amministrativa, parere che se non reso entro sessanta giorni alla richiesta, se ne prescinde, per le seguenti cause:
1.  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
2.  per mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni della convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;
3.  in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
Il consiglio inadempiente per come sopra rimane so speso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.
Il consiglio comunale decade:
1)  nel caso di fusione di due o più comuni;
2)  nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune;
3)  nel caso di cessazione dalla carica del sindaco per i motivi di cui al 1° comma art. 11 della legge regionale n. 35/97. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4°, della legge regionale n. 35/97, di un commissario il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali la comunicazione dell' avvenuto deposito della manifestazione di vo lontà alla sezione provinciale del Comitato di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli art. 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 mar zo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.
Art. 27
La giunta municipale, ruolo

La giunta è l'organo di governo del Comune.
Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli in dirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
Esercita attività di promozione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso consiglio.
Art. 28
Nomina e composizione della giunta

La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori.
Essa è nominata dal sindaco entro giorni 10 dalla sua elezione, secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 35/97 (commi 1 e 2).
La giunta dura in carica 4 anni e la sua composizione è comunicata al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni, entro giorni 10 dalla nomina.
La giunta decade nel caso di cessazione della carica del sindaco per i motivi di cui al primo comma art. 11 legge regionale n. 35/97. Si applica quanto previsto dal l'art. 11 della legge regionale n. 35/97 per quanto compatibile.
La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale, per cui il consigliere comunale che è nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro giorni 10 dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.
Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore entro 10 giorni dalla nomina.
Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del Comune, nè essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado del sindaco.
Art. 29
Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco), che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.
L'attività della giunta è collegiale. Il sindaco può delegare alcuni rami dell'amministrazione comunale agli assessori, in relazione all'idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici, di cui il sindaco è il più alto e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto delle competenze della sfera burocratico-amministrativa.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
In caso di assenza del sindaco e del vice sindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano per età.
Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art. 140 del codice penale.
I singoli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. La decadenza è comunicata al consiglio dal sindaco.
La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.
Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dai presenti.
Le deliberazioni soggette a controllo preventivo sono dichiarate immediatamente eseguibili col voto della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni della giunta municipale sono sottoscritte dal presidente della seduta, dall'assessore anziano per età e dal segretario comunale.
Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, la giunta compie i seguenti atti:
-  nell'attività propositiva e di impulso:
a)  predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
b)  formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive sui servizi;
c)  prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa, il conto consuntivo.
-  nell'attività di amministrazione:
d)  approva il piano esecutivo di gestione ex art. 11 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ex art. 2 della legge regionale n. 23/98, istanze di finanziamento;
e)  forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali;
f)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
g)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
h)  adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva;
i)  recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali.
Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.
Art. 30
Adunanza e deliberazioni degli organi collegiali

Per la validità delle adunanze e per l'adozione delle relative deliberazioni degli organi collegiali si rinvia rispettivamente a quanto già riportato all'art. 20 per il consiglio comunale e all'art. 29 per la giunta municipale.
Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio, devono essere richiesti i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche.
I pareri sono obbligatori e come tali vanno inseriti nella deliberazione, ma non vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può anche disattenderli.
Il parere del responsabile del servizio è reso dal funzionario apicale del servizio. Nel caso di assenza o impedimento è reso da altra unità appartenente al servizio secondo l'anzianità nella stessa qualifica del capo servizio o in qualifica inferiore fino alla sesta.
Art. 31
Sindaco, attribuzioni

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e presta giuramento ai sensi della legge regionale n. 23/98.
La durata in carica è fissata in 4 anni.
I casi di incompatibilità, di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta.
Il sindaco adotta le determinazioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 39/97, salvo successive modifiche.
Il sindaco nomina con proprio provvedimento fra gli apicali dell'ente i responsabili dei servizi competenti nella programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere amministrativo, tecnico, finanziario e gestionale. I responsabili del servizi, così come sopra individuato, possono nell'ambito dell'unità organizzativa di pertinenza, con proprio provvedimento, incaricare a sua volta singoli responsabili nell'ambito del personale della 6ª qualifica funzionale. In assenza di personale in possesso di qualifica dirigenziale il sindaco procederà altresì con proprio provvedimento per l'espletamento delle funzioni di cui al successivo art. 38 alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi. E' comunque fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale all'art. 41 della legge regionale n. 26/93.
Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture ge stionali-esecutive.
Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende od istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Co mune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge nonché delle qualità professionali, dell'esperienza nel settore dell'occupazione attuale, dell'esperienza maturata in precedenti cariche pubbliche o impieghi privati.
E' tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Su detta relazione il consiglio comunale entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica, le proprie valutazioni.
Oltre alle competenze inerenti alla veste di capo del l'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale del Gover no della Repubblica italiana, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge nei servizi di competenza statale.
In qualità di ufficiale di governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare il vice sindaco o un assessore per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, fino a due esperti estranei all'amministrazione e dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
Sull'attività dell'esperto da lui nominato trasmette annualmente relazione dettagliata al consiglio comunale.
Il sindaco nomina, con proprio atto, tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
Può revocare in ogni tempo uno o più componenti della giunta. In tal caso, entro giorni 7 fornisce al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento di revoca, provvedimento sul quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina provvede in caso di dimissioni, de cadenza o morte di un componente della giunta.
Gli atti di nomina, di delega e di revoca di cui ai punti precedenti sono immediatamente esecutivi, vanno comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra con il colore verde all'interno.
Gli atti del sindaco prendono la denominazione di "decreti". Sono numerati progressivamente e pubblicati all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi. Sugli stessi deve essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 55 della legge n. 142/90, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97, recepita dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98.
Art. 32
Ordinanze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamento.
Quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 33
Obbligo di astensione

L'obbligo di astensione comporta il divieto di partecipazione e quindi di astensione dalla discussione e votazione della deliberazione. Tale divieto non si estende al semplice interesse morale.
Salve le cause di ineleggibilità previste per legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipenden ti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza.
Parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di al lontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comunale, e altro funzionario, che assistono ai lavori dell'organo.
Art. 33 bis
Pubblicità delle spese elettorali

In applicazione della normativa di cui all'art. 53, com ma 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato della lista a consigliere comunale è tenuto a presentare alla segreteria comunale entro la stessa data di presentazione delle candidature e delle liste una dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale, i redditi del coniuge non legalmente separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
Entro quarantacinque giorni dalla proclamazione i candidati eletti sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale il rendiconto delle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del Comune per il periodo di giorni 30.
Capo III
Organi burocratici e organizzazione degli uffici e del personale
Art. 34
Il segretario comunale

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovraintende alla direzione ed allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l'attività per realizzare l'unitarietà dell'attività amministrativa e per il perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'at tività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, gestionali e con responsabilità di risultato.
Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 35
Attribuzioni del segretario

Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere, consultive, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia secondo le norme previste dalla legge e dal presente statuto.
Cura l'attuazione dei provvedimenti, provvede a sottoporre le deliberazioni ai fini della loro approvazione al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attribuzioni previste dalla legge.
Può richiedere il perfezionamento delle proposte e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, senza diritto di voto.
Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la conferenza di programma.
Cura la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione degli atti deliberativi all'organo di controllo.
Riceve l'atto di dimissione del sindaco, le nomine degli assessori e gli atti sindacali di revoca.
Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
a)  predisposizione di programmi di attuazione, pianificazione strategica, piani gestionali, programmazione e controllo, relazioni, progettazioni di carattere strutturale ed organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli or gani elettivi;
b)  organizzazione del personale per la realizzazione de gli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi;
c)  adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
d)  verifica della efficacia e della efficienza dell'attività degli uffici e del personale;
e) curare l'attuazione del sistema di gestione e dei sistemi di controllo;
f)  roga nell'esclusivo interesse del Comune i contratti e gli atti, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nei quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario, stipulati dal sindaco o dal competente dirigente;
g)  autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale dirigente, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
h)  adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
i)  esercita potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti, nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari. In materia di procedimenti disciplinari, esercita le competenze previste nel relativo regolamento comunale.
l)  esercita ogni altra funzione attribuitagli oltre che dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, ivi compresa quella di direttore generale.
Art. 36
Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

L'amministrazione del Comune si attua mediante un'at tività articolata per programmi e per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b)  analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività volta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  individuazioni di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in aree, servizi, uffici collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Art. 37
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti nel rispetto della normativa in materia, ivi compreso il decreto legislativo n. 29/93, così come modificato dal decreto legislativo n. 80/98, ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
a) struttura organizzativa e funzionale dell'ente;
b) attività gestionale;
c)  gestione delle risorse umane;
d) accesso agli impieghi;
e) mobilità;
f) collaborazioni esterne.
Per tali collaborazione esterne possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. A tal fine le norme regolamentari devono stabilire:
a) la durata del rapporto;
b) i criteri per la determinazione del trattamento economico;
c)  la natura privatistica del rapporto.
Art. 38
Decentramento burocratico

Il sindaco, entro giorni 30 dal suo insediamento, nomi na con proprio provvedimento i responsabili dei servizi competenti nella programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione di carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile, scegliendo di norma gli apicali di ciascun servizio.
Tali funzionari direttivi, che per comodità vengono chia mati dirigenti, organizzano, coordinano e dirigono gli uffici e rispondono dell'andamento dei servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
Esercitano con la connessa potestà di decisione i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
I dirigenti sono direttamente responsabili della gestione amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione, del rendimento e della disciplina del personale loro assegnato alle loro dipendenze, nonché della buona conservazione del materiale in dotazione.
I dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro competenza e quanto altro non compete alla funzione di indirizzo politico e amministrativo e ne rispondono direttamente agli organi dell'ente; sono, inoltre, responsabili dei risultati dell'azione amministrativa agli stessi imputabili.
I dirigenti nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
I dirigenti delle strutture:
a)  presiedono di norma le commissioni di gara in dette dal settore cui sono preposti per gli appalti di opere, beni e servizi, assumono la responsabilità delle relative procedure e stipulano, conseguentemente, i contratti;
b)  presiedono di norma le commisioni di concorso;
c)  adottano gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
d)  adottano gli atti di amministrazione e gestione del personale;
e)  sono responsabili dei procedimenti di competenza del servizio ai quali sono preposti quando non abbiano provveduto ad assegnare il procedimento ad altro funzionario facente parte della dotazione organica assegnata al servizio;
f)  esprimono il parere sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53, legge n. 142/90, attestando la conformità delle stesse alle normative che regolano le singole materie;
g)  hanno la gestione, con poteri di impegno di spesa tramite le determinazioni, degli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti in forza del piano esecutivo di gestione, ordinano e liquidano le spese derivanti da legge, da regolamento e da contratto ovvero impegnate nei modi e nelle forme amministrative vigenti con atti esecutivi.
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
h)  adottano i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
i)  adottano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e conoscenze;
l)  adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
m)  assicurano la loro presenza alle sedute del consiglio comunale quando sono in trattazione argomenti che riguardano il loro servizio;
n)  svolgono ogni altra attività loro attribuita dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti locali e firmano la corrispondenza concernente le funzioni ad essi attribuite;
o)  formulano proposte agli organi dell'ente, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di progetti;
p)  adottano gli atti di gestione del personale del proprio settore nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi, nonché quelli di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 29/93, così come modificato dal decreto legislativo n. 80/98, ed in particolare autorizzano tra l'altro le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi del personale, l'aspettativa obbligatoria con l'osservanza delle norme vigenti del regolamento e dei contratti collettivi;
q)  irrogano le misure disciplinari del rimprovero verbale e della censura nei confronti del personale;
r)  verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio;
s)  individuano in base alla legge, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al settore e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
t)  formulano le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza del proprio settore;
u)  assumono la responsabilità degli atti e delle procedure di attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti del sindaco.
Per l'esercizio dei poteri di gestione emettono "determinazioni", atti formali che a cura dell'ufficio di segreteria sono numerati progressivamente ai sensi dell'art. 27 9° comma del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche ed ai sensi dell'art. 6 della legge n. 127/97, recepita dalla legge regionale n. 23/98.
Art. 39
Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

Il segretario comunale assicura il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione e la coerenza dell'azione amministrativa del Comune.
La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario comunale.
La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi del l'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale. Esprime, su richiesta dell'amministrazione, parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti. Fornisce al consiglio ed alla giunta municipale quando ne sia richiesta consulenza tecnica. Esamina le proposte dell'amministrazione per l'impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti, ne constati la necessità.
Per coordinare l'attuazione di programmi, piani, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali il segretario comunale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
I verbali delle riunioni per la programmazione della gestione organizzativa del personale sono trasmessi dal segretario al sindaco, al vice sindaco ed ai capigruppo consiliari e per informazione alle organizzazioni sindacali aziendali.
Capo IV
Il procedimento amministrativo
Art. 40
Il responsabile del procedimento amministrativo

Con apposito regolamento verranno individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile di tutto l'iter procedimentale, nonché l'adozione del provvedimento finale.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché eventualmente dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui sopra, oppure nell'ipotesi che la stessa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma dello stesso comma.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque vi abbia interesse.
In tale ultima ipotesi, l'eventuale diniego di rilascio di comunicazione deve essere comunicato per iscritto e con motivazione al richiedente entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la quale a sua volta si intende accolta e la comunicazione dei nominativi, in caso di mancata comunicazione motivata di diniego entro il prescritto termine, va effettuata entro i successivi cinque giorni.
Al responsabile del procedimento competono:
1) la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
2) l'accertamento di ufficio di fatti disponendo il compimento di atti all'uopo necessari e l'adozione di ogni misura necessaria per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e/o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
3) la promozione o, se ne ha la competenza, l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale siciliana n. 10/91;
4) la cura delle comunicazioni delle pubblicazioni e delle notifiche delle leggi e dei regolamenti;
5) l'adozione, ove ne abbia competenza, del provvedimento finale subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione del procedimento rientra invece nella competenza di altro organo entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'iter procedimentale trasmette la proposta corredata dagli atti necessari al funzionario con qualifica apicale, il quale a sua volta, se rientra tra le sue competenze, adotta il provvedimento finale oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione che vi provvede entro il termine di dieci giorni.
Oltre alle predette responsabilità ed attribuzioni restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.
Art. 41
Comunicazione dell'avvio del procedimento

L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Nella comunicazione vanno indicati:
1) l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
2) l'oggetto del procedimento promosso;
3) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 42
Partecipazione ed interventi nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi o privati nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 43
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente art. 42, nonché gli intervenuti ai sensi del predetto art. 42 hanno diritto:
1) prendere visione degli atti del procedimento, salvo che l'accesso non è sottratto dalla legge e/o dal regolamento;
2) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 41, 42, 43 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 44
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Detti accordi, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, vanno considerati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento dei diritti dei terzi e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti agli stessi controlli previsti per gli stessi provvedimenti e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Art. 45
Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.) deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.
Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter logico ed amministrativo, seguito per l'emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione sono espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Titolo III
Servizi
Capo I
Art. 46
Servizi pubblici comunali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 22 della legge 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91:
1) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
2) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
3) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
4) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
5) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Il consiglio comunale sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza ed alla fruizione dei cittadini.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico di utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico - finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.
Art. 47
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per loro modeste dimensioni o per loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art. 48
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
Art. 49
Servizi sociali - istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza im prenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.
L'istituzione, che è priva di responsabilità giuridica ma in possesso di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale in dotazione;
d)  nomina il direttore;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.
Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
Art. 50
Modalità di nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di cui al l'art. 34 della legge n. 142/90 nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/91, sulla base di un documento corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere ed i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.
Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art. 51
La concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi comprese cooperative e associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 52
La società per azioni o società responsabilità limitata

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
Il consiglio comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o quote al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
Il Comune (o i comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Art. 53
I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91 e di cui all'art. 49 del presente statuto, in quanto compatibili.
I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consociati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessorato regionale degli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art. 54
Unione dei comuni

Per l'erogazione e/o la gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso una unione del Comune con due o più comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia regionale.
Tale unione è prodromica alla fusione ed è regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo che stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione dell'unione e del regolamento.
Art. 55
Accordi di programmi

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con gli altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per se non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione del singolo intervento.
Il sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune.
Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.
La deliberazione ratificata è sottoposta all'esame del l'As sessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 1 della legge regionale 30 apri le 1991, n. 15.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 56
La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
b) le assemblee sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
c) forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
d) la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, ecc.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.
Art. 57
Il diritto di udienza

Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Co mune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini è diretto non a fornire loro informazioni ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.
Art. 58
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative del l'ordinamento statale, della legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici.
Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta ai accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
Il regolamento assicura ai cittadini singoli o associati ed agli organi di informazione il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copia atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Art. 59
Istanze, petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei singoli cittadini o associati, di istanze e petizioni.
I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prendere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 57 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.
Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 60
Proposte, procedure per l'approvazione

I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche fa centi parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate da parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Art. 61
Difensore civico

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
2.  Il difensore civico, su richiesta di cittadini o di propria iniziativa, interviene nei confronti dell'amministrazione comunale, delle istituzioni, dei concessionari, delle società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio locale, segnalando altresì disfunzioni, carenze e ritardi.
3.  I cittadini portatori di interessi diffusi o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati possono richiedere, anche oralmente, l'intervento del difensore civico dopo aver esperito senza soddisfazione altri strumenti partecipativi posti a disposizione dall'ordinamento.
4.  L'ufficio tutela del cittadino e informazioni riceve le richieste e rende parere di ammissibilità al difensore civico con riferimento al previo esperimento di altri istituti difensivi e collaborativi.
5.  Nell'esperimento delle proprie mansioni il difensore civico si avvale dell'ufficio tutela del cittadino e informazioni e di idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale.
Art. 61 bis
Nomina

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini residenti eleggibili alla carica di consigliere comunale di età non inferiore a 30 né superiore a 70 anni che per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
2.  Le proposte di candidature possono essere presentate entro 20 giorni dall'avviso pubblico, da parte di privati cittadini, enti pubblici o privati. Le proposte di candidature devono specificare i motivi che giustificano la scelta con particolare riferimento alle capacità professionali e devono indicare altresì:
a)  dati anagrafici completi e residenza;
b)  titolo di studio;
c)  curriculum professionale ed occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche od in società private, ricoperte attualmente e precedentemente.
3.  Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidature, il sindaco trasmette, unitamente alla relativa documentazione al segretario comunale per l'istrut toria e il relativo parere di legittimità.
4.  L'argomento concernente la nomina è iscritto al l'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale entro 40 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.
5.  La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza suddetta, si procede ad una terza votazione nella quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto i 2/3 dei voti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e, in caso di parità di voto, verrà eletto il più anziano di età.
6.  Il sindaco dà immediato avviso all'interessato, il quale entro 15 giorni dalla ricezione di tale avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l'inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.
Art. 61 ter
Incompatibilità e decadenza

1.  Non possono essere nominati difensore civico:
a) il titolare, amministratore, dirigente di istituzioni, enti pubblici o privati, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni, contributi o vantaggi economici;
b)  il titolare di incarichi professionali o di lavoro autonomo che comunque riguardino gli interessi dell'amministrazione comunale;
c)  chi riveste la carica di sindaco, di assessore, consigliere comunale;
d)  i ministri di culto;
e)  i componenti del Comitato regionale di controllo;
f)  i dipendenti o il segretario del Comune o chi è ascendente o discendente ovvero parente o affine fino al 4° grado con amministratori, segretario, dirigenti o dipendenti del Comune con qualifica superiore alla quarta.
2.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata del consiglio, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
3.  Salvi i casi di cui al comma 2°, il difensore civico resta in carica 4 anni e non decade contestualmente al consiglio che lo ha eletto. Resta in carica fino all'elezione del successore ed ha diritto ad una indennità pari a quella del vice sindaco.
4.  Il difensore civico non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Art. 61 quater
Funzioni

1.  Il difensore civico:
a)  può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
b)  può chiedere al responsabile del procedimento documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
c)  acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
d)  rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità, il proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestualmente comunicazione al sindaco o assessore competente per materia; segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati; invita in caso di ritardo gli organi competenti a provvedere entro termini definiti a norma di regolamento;
e)  può avanzare proposte o presentare segnalazioni, documenti o relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro 30 giorni e comunque nella prima seduta del consiglio o della giunta comunale successiva alla scadenza di tale termine;
f)  presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione annuale sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, avanzando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa;
g)  può chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.
2.  L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico.
3.  La relazione di cui al comma 1, lett. f), è discussa dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione e viene resa pubblica.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 62
Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, dello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuan do forme di incentivazione di cui all'art. 64.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
Art. 63
Associazioni e organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:
1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del re cesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione.
Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.
Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
Art. 64
Forme di consultazione, incentivazione

Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.
Oltre all'udienza pubblica di 50 cittadini richiedenti o individualmente o anche in forma associativa nell'esercizio del diritto di udienza di cui al precedente art. 57, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nel l'apposito albo, di cui al predetto art. 63, in ordine al relativo settore di competenze.
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzative.
Art. 65
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative piante organiche, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumono le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di 1/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara dell'argomento di richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.
Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 66
Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Titolo V
Finanza e contabilità comunale
Capo I
La programmazione finanziaria
Art. 67
Programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
I mandati di pagamento di somme già liquidate e le reversali di introito devono essere sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 68
Programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma di opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale d'attuazione.
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano.
Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verrà data attuazione alla operata programmazione.
Art. 69
Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/97 al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le ri sorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, il consiglio comunale provvede alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Art. 70
Piano esecutivo di gestione

La giunta municipale provvede ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche ad adottare il piano esecutivo di gestione attraverso cui operare la gestione economica-finanziaria e tecnico-amministrativa dell'ente locale.
Art 71
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

La giunta municipale provvede ai sensi dell'art. 6 della legge n. 127/97, recepita dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98, ad adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, in conformità con lo statuto ed in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché ai principi di professionalità e responsabilità.
Art. 72
Attività contrattuale

1.  Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.
Il provvedimento deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente.
Capo II
Il patrimonio comunale
Art. 73
I beni comunali

1)  L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati all'economo comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi e dei consegnatari dei beni.
2)  L'uso dei beni comunali potrà essere disposto, di volta in volta, dalla giunta comunale con apposita deliberazione con la quale dovranno essere disciplinati le condizioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rimborso spese.
3)  Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per attività gestionali.
Art. 74
La gestione del patrimonio

1)  La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
2)  Il regolamento comunale di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3) La giunta municipale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di servizio, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Capo III
Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione
Art. 75
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico - finanziaria ad un revisore, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 74 ed i compiti di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche.
Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione;
e) formula parere sugli atti di programmazione economico-finanziaria, ivi compreso il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, le relative variazioni e storni, il conto consuntivo, il programma delle opere pubbliche, program ma triennale delle risorse umane, i programmi di cui alla legge regionale n. 22/86 e successive modifiche, nonché sulle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di contrazioni di mutui, di emissione dei prestiti obbligazionari, di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di status giuridico ed economico del personale.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
Art. 76
Controllo di gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.
Il regolamento comunale di contabilità disciplina il processo operativo, le caratteristiche e i principi del controllo di gestione.
Art. 77
Nomina del revisore

Il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti un revisore scegliendolo tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell'albo provinciale dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo provinciale dei ragionieri.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 72.
Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I
Statuto
Art. 78
Efficacia

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art. 79
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 e alla legge regionale n. 48/91, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali.
Art. 80
Modificazioni e abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale n. 48/91.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non de corso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 81
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'al bo pretorio dell'ente, se posteriore.
Copia del presente statuto è trasmessa all'Ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle provincie regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
Nelle more della applicazione della normativa di cui al la legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, relativa alla elezione del sindaco e del consiglio comunale, alla composizione e funzionamento degli organi collegiali del Comune si applicano le norme e le disposizioni dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1965, n. 16, come modificato dalla leg ge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, di cui all'allegato A).
Art. 82
Difesa contro lo statuto

La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello statuto del Comune.
Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo, se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti al giudice amministrativo.
Questo statuto, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 23 dicembre 1998, ricoscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, nella seduta del 21 gennaio 1999 con decisione n. 632/137, annulla e sostituisce quello precedentemente pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, in quanto totalmente innovativo rispetto al testo precedentemente pubblicato.
(99.10.495)
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Statuto del Comune di Villabate(
Provincia di Palermo)


Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi

1.  Il Comune di Villabate è un ente autonomo, entro l'unità nazionale e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica italiana e della Regione siciliana e dalle norme del presente statuto, che ne determinano le funzioni.
Art. 2
Segni distintivi

1.  Il Comune ha, come segno distintivo lo stemma approvato dal D.P.R. n. 162 in data 23 gennaio 1992 la cui miniatura e segnatura araldica è allegata al presente statuto e di esso costituisce parte integrante.
2.  Il Comune riconosce la solennità civile e religiosa nel giorno del santo patrono (S. Giuseppe) che ricade il 19 marzo di ogni anno.
Art. 3
Territorio

1.  Il Comune di Villabate comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2.  Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono approvate secondo le procedure stabilite dalla Costituzione e dalla legge regionale, sentita la popolazione del Comune.
Art. 4
Compiti del Comune

1.  Il Comune tutela la propria autonomia istituzionale, la propria identità storica e le proprie tradizioni popolari.
2.  Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche fondamentali.
3.  Ad esso spettano le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, individuate dalla legge.
4.  Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione.
5.  Il Comune si impegna a favorire:
a)  il pieno rispetto dei diritti dei minori;
b)  il perseguimento della parità tra uomo e donna;
c)  la difesa dell'ambiente;
d)  la convivenza di una comunità multietnica;
e)  la diffusione dei valori morali, civili, spirituali, sui quali costruire una società più giusta;
f)  la diffusione della cultura della pace e della non violenza, dei diritti e della legalità;
g)  i collegamenti e le associazioni con le collettività locali di altri Stati secondo i principi di integrazione contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale;
Art. 5
Pari opportunità uomo-donna

1.  Il Comune favorisce in tutti gli ambiti di propria competenza condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
2.  A tal fine promuove la presenza femminile in tutti gli organismi ed enti di pertinenza comunale.
Art. 6
Albo pretorio

1.  Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2.  La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e l'integrità in ossequio al principio della trasparenza.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
Organi istituzionali
Art. 7
Organi

1.  Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2.  Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai titolari ed i componenti degli organi comunali, in relazione a fatti o atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, purché non vi sia contrasto di interessi con l'ente.
Art. 8
Spese elettorali

1.  I candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, sono tenuti a presentare, all'atto dell'accettazione della candidatura, una dichiarazione preventiva indicante le fonti di finanziamento delle spese elettorali.
2.  Gli eletti alle cariche di cui al precedente comma, successivamente alla proclamazione, sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese elettorali nonché le altre attestazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 9
Funzioni

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  Le funzioni del consiglio sono stabilite dall'art. 32 della legge n. 142/90, come introdotto dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche.
3.  Svolge altresì le funzioni demandategli da specifiche disposizioni di legge dello Stato in materia riservate alla competenza legislativa esclusiva di quest'ultimo.
4.  L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato, né assunto in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Art. 10
Elezione e composizione

1.  Le norme relative alla composizione e alla durata in carica del consiglio e all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2.  Nella sua prima seduta elegge il presidente in seno al consiglio stesso ed il vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora manchi o sia impedito anche quest'ultimo, presiede il consigliere presente che abbia riportato più voti di preferenza.
Art. 11
Presidente del consiglio

1.  Il presidente di propria iniziativa e negli altri casi previsti dalla legge, convoca il consiglio mediante avvisi da recapitare a ciascun consigliere; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; attiva le commissioni consiliari; compie ogni altro adempimento demandatogli dalla legge, del presente statuto e dai regolamenti.
2.  Il presidente del consiglio si avvale dell'ufficio di segreteria del Comune, che deve fornire i mezzi ed il personale occorrenti.
3.  Al presidente del consiglio spettano le indennità stabilite dalla legge.
Art. 12
Consiglieri comunali

1.  Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali notizie, informazioni ad atti in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. L'esercizio dei diritti di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dall'apposito regolamento.
4.  I consiglieri hanno diritto di critica propositiva su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
5.  Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
Art. 13
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2.  I gruppi dispongono presso il Comune di sedi, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale secondo quanto stabilito dal regolamento.
Art. 14
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio ad ogni sua tornata amministrativa, istituisce al suo interno commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2.  Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del consiglio, ed esprimono su di esse il proprio parere, non vincolante.
3.  Qualora le commissioni non rendono il parere entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, si prescinde dallo stesso. Il regolamento può prevedere, nei casi di urgenza, termini già brevi per la resa del parere. Sono fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel regolamento di contabilità.
4.  Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché, previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.
5.  Le modalità di funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.
Art. 15
Commissioni speciali

1.  Il consiglio con le modalità di cui all'articolo precedente, può istruire:
a)  commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
b)  commissioni di inchiesta, cui i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
2.  Metà dei consiglieri assegnati al Comune può richiedere l'istituzione di una commissione speciale o d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 16
Commissione statuto

1.  E' istituita, e viene rinnovata ad ogni tornata amministrativa, una commissione speciale, col compito di vigilare sulla corretta applicazione dello statuto, sulle eventuali modifiche allo stesso, nonché di formulare proposte per migliorare l'esercizio degli istituti di partecipazione.
2.  Essa è costituita da un rappresentante per ogni gruppo politico presente in consiglio comunale, ed ha un pari numero di commissari designati dalle associazioni iscritte nell'apposito albo nonché dagli ex-sindaci.
Art. 17
Convocazione e funzionamento

1.  Le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio, nonché l'attività dei consiglieri sono disciplinati dall'apposito regolamento.
2.  I consiglieri sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, nei casi di interesse proprio o di propri parenti od affini fino al quarto grado civile, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 18
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
Art. 19
Pubblicazione ed esecuzione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.
2.  Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive, e possono essere dichiarate immediatamente esecutive, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge regionale n. 44/91.
Capo III
La giunta comunale
Art. 20
Composizione e durata

1.  La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da sei assessori.
2.  In caso di assenza o impedimento del sindaco, è presieduta dal vice sindaco; qualora manchi anche quest'ultimo, è presieduta dall'assessore più anziano d'età.
3.  La giunta rimane in carica quattro anni, salvi i casi di durata minore per anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del sindaco.
Art. 21
Nomina componenti

1.  Il sindaco nomina i componenti della giunta tra i quali il vice sindaco, e può revocarli, con le modalità stabilite nell'art. 12 della legge regionale n. 7/92.
2.  La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale, fermi restando gli altri casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.
Art. 22
Competenze

1.  La giunta è organo esecutivo, e collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune.
Esercita le competenze indicate nell'art. 15 della legge regionale n. 44/91, nonché quelle previste dal presente statuto.
2.  Svolge altresì attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
3.  Ciascun assessore sovrintende il settore delegatogli dal sindaco, con riferimento ai contenuti del documento programmatico da questo presentato, con compiti di impulso e di vigilanza. La delega può altresì comprendere la firma di atti non riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza del sindaco.
Art. 23
Funzionamento

1.  L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le responsabilità dei singoli componenti, secondo quanto stabilito dalla legge.
2.  La giunta è convocata dal sindaco, che fissa l'ordine del giorno della seduta, da notificare agli assessori almeno 2 ore prima della seduta. In caso di urgenza l'invito può essere fatto con qualsiasi mezzo.
3.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta, e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo della stessa.
4.  La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
5.  Le sedute della giunta non sono pubbliche.
6.  Nelle votazioni, in caso di parità di voti prevale quello del sindaco.
Art. 24
Deliberazioni immediatamente esecutive

1.  La giunta può deliberare in via d'urgenza e sotto la propria responsabilità, dichiarando l'atto immediatamente esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 44/91.
Art. 25
Pubblicazione delle deliberazioni

1.  Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.
Capo IV
Il sindaco
Art. 26
Rappresentanza legale del Comune

1.  Il sindaco, eletto a suffragio popolare, è il capo dell'amministrazione comunale, e la rappresenta legalmente.
Art. 27
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nonché tutte quelle non espressamente attribuite ad altri organi del Comune, tra i quali, a titolo esemplificativo:
-  nomina i componenti della giunta, tra cui il vice sindaco, attribuendo le deleghe ai singoli assessori;
-  convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno;
-  richiede la convocazione del consiglio comunale, chiedendo al presidente del consiglio l'inserimento degli argomenti nell'ordine del giorno;
-  risponde, anche per il tramite dell'assessore al ramo, agli atti ispettivi presentati dai consiglieri comunali;
-  presenta ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sui fatti particolarmente rilevanti;
-  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, fatte salve le attribuzioni del consiglio comunale;
-  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, ed attribuisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, nonché ad esperti;
-  provvede a tutte le designazioni e nomine di competenza del Comune, non espressamente attribuite dal l'or dinamento ad altri organi, secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale n. 19/97.
2.  Il sindaco, inoltre, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3.  In caso di assenza o impedimento, che non comporti comunque vacanza della carica, il sindaco è sostituito dal vice sindaco.
Art. 28
Poteri di ordinanza

1.  Il sindaco emette ordinanze, nonché provvedimenti contingenti ed urgenti nei casi e con le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti, in particolare in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire od eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Titolarità e strumenti
Art. 29
Titolari dei diritti di partecipazione

1.  Sono titolari dei diritti di partecipazione anche i cittadini e le persone non residenti che esercitano nel Comune la propria attività prevalente di lavoro, di studio o d'impegno sociale, che abbiano compiuto i 16 anni di età.
2.  Sono altresì titolari dei diritti di partecipazione le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo successivo, nonché i sindacati e le altre organizzazioni sociali che operano nell'ambito del Comune.
Art. 30
Albo delle associazioni

1.  Il Comune istituisce un albo delle associazioni, che svolgono attività nel campo socio-culturale e di volontariato, suddiviso per categoria.
2.  Ai fini dell'iscrizione all'albo le associazioni depositano una copia dell'atto costitutivo e dello statuto presso la segreteria comunale.
3.  L'erogazione dei contributi alle associazioni di cui al presente articolo è disciplinata dal presente regolamento.
4.  L'albo delle associazioni è soggetto a verifica ed aggiornamento annuale.
Art. 31
Riunioni e assemblee

1.  L'amministrazione comunale agevola la promozione, in piena libertà, di riunioni, assemblee, ed il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative, mettendo a disposizione, su richiesta, sedi strutture ed ogni spazio idoneo, in conformità a quanto previsto dall'apposito regolamento.
2.  Il Comune al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, riconosce e può altresì istituire, sulla base di apposito regolamento, consulte tematiche con funzioni consultive e di proposta sulle problematiche di rispettivo interesse.
Art. 32
Consultazioni

1.  Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, il Comune può consultare la popolazione sia mediante assemblee generali o di quartiere o di categorie e gruppi sociali, sia con sondaggi di opinioni e con inviti ad esprimere pareri, sia, infine, a mezzo di questionari.
2.  La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta dalle associazioni in cui all'art. 30, secondo le modalità stabilite dal regolamento. La consultazione deve comunque avvenire entro 20 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Comune procederà per competenza.
3.  Prima della consultazione è fatto divieto agli organi del Comune di prendere decisioni sul procedimento amministrativo oggetto della richiesta.
4.  I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
Art. 33
Istanze, petizioni e proposte

1.  I cittadini e le organizzazioni locali possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte, per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2.  Le iniziative miranti ad ottenere provvedimenti amministrativi devono essere sottoscritte da almeno cinquecento aventi diritto ai sensi del precedente art. 29.
3.  Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a)  revisione dello statuto;
b)  tributi e bilancio;
c)  espropriazioni per pubblica utilità;
d)  designazione e nomine.
4.  Il regolamento disciplina la modalità per la raccolta delle firme ed ogni altro aspetto applicativo dei diritti di cui al presente articolo.
Art. 34
Diritto di udienza

1.  Tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2.  L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, agli assessori o ai funzionari dagli stessi delegati.
3.  Possono esercitare il diritto di udienza i cittadini singoli od associati, gli organismi e le associazioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 35
Referendum consultivo

1.  Può essere promosso, su materie di esclusiva competenza del Comune, attinenti ad interessi generali della collettività, referendum consultivo, volto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2.  Il Comune ne favorisce l'esperimento, nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3.  Il referendum deve avere luogo qualora ne faccia richiesta almeno il 6% della popolazione del Comune, quale risulta al 31 dicembre dell'anno precedente, avente i requisiti di cui al precedente art. 29 con un minimo, comunque, di 700 elettori.
4.  Il referendum è escluso nei casi di cui al precedente art. 31, comma 3.
5.  Ogni anno non può celebrarsi più di una tornata referendaria, in ciascuna delle quali può essere previsto più di un referendum.
6.  Le modalità di attuazione del referendum sono disciplinate nell'apposito regolamento.
Art. 36
Effetti del referendum

1.  Considerato il carattere consultivo del referendum, esso è dichiarato valido quando si siano recati a votare almeno 1/3 degli aventi diritto, e la risposta affermativa sia superiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
2.  Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a porre al consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3.  Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha la facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art. 37
Azione popolare

1.  Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.  La giunta comunale, in base all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
3.  Le spese processuali relative alla costituzione del Comune in giudizio, in caso di soccombenza, sono poste a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Art. 38
Pubblicità degli atti amministrativi

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in conformità a quanto previsto dall'apposito regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei singoli, di gruppi o di imprese.
2.  Il Comune riconosce nel diritto all'informazione sugli atti amministrativi uno strumento essenziale per favorire la trasparenza amministrativa, nonché reali processi di partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
3.  Il Comune cura la pubblicazione mensile di un bollettino contenente informazioni relative agli incarichi dati a professionisti, agli appalti per opere pubbliche, alla concessione di sovvenzioni e ad ogni altro provvedimento preso dal consiglio e dalla giunta comunale. Ad esso si dovrà dare ampia pubblicizzazione attraverso l'invio di una copia ad ogni associazione, nonché la predisposizione di un adeguato numero di copie disponibili presso l'ufficio comunale all'informazione e nelle edicole presenti nel paese.
Art. 39
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1.  Con apposito regolamento, redatto ai sensi della legge regionale n. 10/91 è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune e degli enti o aziende da esso dipendenti ed è disciplinato il rilascio di copie degli atti, previo pagamento dei soli costi.
2.  Il regolamento inoltre:
a)  individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b)  detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo statuto degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c)  assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è impossesso l'amministrazione;
d)  assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;
e)  istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico (URP).
3.  Ai fini di cui al comma 2d), le associazioni possono effettuare visite presso le strutture ed i servizi del Comune, previo accordo con i responsabili degli stessi.
Capo II
Difensore civico
Art. 40
Istituzione

1.  E' istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune, nonché delle istituzioni, delle commissioni speciali e degli enti controllati dal Comune.
2.  Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Art. 41
Elezione del difensore civico

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, entro una rosa di nomi di persone di comprovata autorità ed integrità, che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio. E' preferibile, quantunque ciò non abbia valore ostativo, che il difensore civico sia dotato di preparazione ed esperienza in materia giuridico amministrativa, o sia esperto nel campo della difesa dei diritti dei cittadini.
2.  Per la votazione, a scrutinio segreto, è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se, dopo due votazioni, non si è raggiunti il suddetto quorum, si procede ad una nuova votazione, e sarà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nessun candidato riporti la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
3.  Per il difensore civico occorrono gli stessi requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per i consiglieri comunali. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla proclamazione.
Art. 42
Durata in carica e revoca

1.  Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato.
2.  I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3.  In seguito alla reiterata inapplicazione degli obblighi sanciti dal presente statuto, o a palesi violazioni di legge nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico può essere revocato.
4.  Potrà chiederne la revoca la maggioranza assoluta delle associazioni di cui all'art. 30 o un terzo dei consiglieri comunali; tale revoca si intende accettata qualora venga deliberata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. In entrambe le situazioni andrà richiesto il parere della commissione statuto.
Art. 43
Funzioni

1.  A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da esso dipendenti per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2.  Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3.  Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa, in relazione a fatti di particolare gravità già noti al proprio ufficio o di pubblico dominio, e comunque tali da pregiudicare la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'esercizio delle funzioni pubbliche.
4.  I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.
5.  Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6.  Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Art. 44
Modalità di intervento

1.  Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti ed aziende ad esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi al massimo trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2.  Il difensore civico può convocare direttamente i dipendenti cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3.  In occasione di tale esame il difensore civico verifica, altresì, il termine di scadenza per la definizione della pratica o del procedimento, sollecitandone la definizione entro i termini stabiliti dal regolamento applicativo della legge regionale n. 10/91.
4.  Trascorso inutilmente tale termine può richiedere al sindaco la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del funzionario inadempiente, informando nel contempo il consiglio comunale.
5.  Per provvedimenti di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco, il difensore civico può sollecitare l'organo inadempiente a provvedere, informando, in ogni caso, il consiglio comunale o le consulte di settore.
6.  Il difensore civico ha diritto ad ottenere dall'amministrazione comunale e degli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve denunciare al sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
7.  Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.
8.  Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a)  relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nel caso in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
b)  relazioni dettagliate al sindaco per le opportune determinazioni.
Art. 45
Relazione al consiglio comunale

1.  Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e regolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2.  Il consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
Art. 46
Mezzi del difensore civico

1.  Il consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della giunta. Per le funzioni di che trattasi, tale personale dipende dal difensore civico.
2.  Con la medesima deliberazione di giunta, sono assegnati al difensore civico la sede, l'arredamento, i mobili e le attrezzature.
3.  Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
Art. 47
Trattamento economico

1.  Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione, ove dovuta, ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali.
Titolo IV
SERVIZI E FORME ASSOCIATE
Capo I
Servizi
Art. 48
Servizi pubblici comunali

1.  Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici, rivolto a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune e da gestirsi con diritto di privativa sono gestiti dalla legge.
3.  La gestione dei servizi è informata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Art. 49
Forme di gestione

1.  Il consiglio comunale delibera l'istituzione di pubblici servizi, scegliendo tra le seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 50
Aziende speciali

1.  Con deliberazione del consiglio comunale, con la quale viene conferito il capitale di dotazione, previa formulazione di un piano economico-finanziario da cui possa desumersi l'equilibrio economico della gestione, possono essere costituite aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
2.  Organi delle aziende sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale spetta la responsabilità gestionale.
3.  I componenti del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a cinque, compreso il presidente, sono nominati dal sindaco, tra persone che abbiano i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, ed una speciale competenza tecnica ed amministrativa derivante dagli studi compiuti oppure da funzioni svolte presso aziende pubbliche o private ovvero da uffici pubblici ricoperti. Durano in carica quattro anni, e possono essere rimossi per gravi irregolarità o inefficienza del servizio, nonché per il mancato raggiungimento dell'obiettivo del pareggio della gestione. Il direttore è assunto a tempo indeterminato, a seguito di espletamento delle procedure selettive vigenti.
4.  L'ordinamento ed il funzionamento interno delle aziende speciali sono disciplinati, nel rispetto della legge o del presente statuto, dallo statuto e dai regolamenti propri delle aziende, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.
5.  Quest'ultimo determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, tra cui i bilanci, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 51
Istituzioni

1.  Per la promozione d'iniziative e servizi di carattere sociale, in favore degli strati più disagiati della comunità locale, nonché per agevolare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, il Comune, oltre ad avvalersi di associazioni, può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, il cui ordinamento è stabilito dal presente statuto, mentre il loro funzionamento è demandato ad un apposito regolamento.
2.  Organi delle istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale spettano le responsabilità di gestione. Per le modalità di nomina e di revoca degli organi si rimanda a quanto stabilito nel precedente art. 50, comma 3.
3.  Alle istituzioni viene assegnato, sentito il direttore, un contingente di personale del Comune. Le stesse possono avvalersi altresì, di collaborazione esterna su base volontaria, sia da parte di singoli che di associazioni.
4.  Il bilancio delle istituzioni fa parte del bilancio comunale, e sullo stesso svolgono gli adempimenti di legge ed i controlli i revisori dei conti del Comune. Circa i controlli, trova applicazione il precedente art. 50, ultimo comma.
5.  Nelle more dell'assunzione del direttore, le relative funzioni vengono esercitate dal presidente. In caso di assenza o impedimento del direttore, ne fa le veci il vice-direttore, scelto dal presidente tra i dipendenti di cui al comma 3.
Capo II
Forme associative e accordi di programma
Art. 52
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, le forme di consultazione dei membri contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 53
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 50 del presente statuto, in quanto compatibili.
2.  A tal fine il consiglio comunale, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4.  Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 54
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3.  L'accordo, che si forma con il consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco, secondo le modalità stabilite dalla legge.
4.  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5.  La disciplina degli articoli di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla legge regionale n. 48/91 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Art. 55
Principi organizzativi

1.  L'organizzazione amministrativa del Comune si ispira ai principi costituzionali del buon andamento ed imparzialità, ed è basata su criteri di autonomia, professionalità, responsabilità e collaborazione, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità all'attività amministrativa.
2.  Sono attribuiti alla struttura burocratica i compiti inerenti la gestione amministrativa per l'attuazione degli obbiettivi fissati dagli organi del Comune, mentre spettano a questi ultimi i poteri di impulso, indirizzo e controllo, nonché gli atti amministrativi agli stessi riservati dalla legge o dal presente statuto.
Art. 56
Ordinamento degli uffici

1.  La struttura organizzativa del Comune si ripartisce in aree omogenee di attività funzionale, articolate in settori o servizi, uffici di massima dimensione dell'ente destinati a garantire gli interventi nell'ambito delle varie materie, a loro volta suddivisi in uffici o unità operative, che gestiscono gli interventi ciascuno in uno specifico ambito della materia, curandone l'attuazione.
Art. 57
Regolamento organico

1.  Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e del personale, nonché le modalità del coordinamento tra il segretario, gli organi e i responsabili degli uffici del Comune.
Art. 58
Nomina responsabili degli uffici

1.  Il sindaco, con provvedimento a cadenza annuale, che si intende prorogato in assenza di diversa determinazione, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
2.  L'incarico può essere revocato prima della scadenza, in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi o comunque di inefficienza o inefficacia del servizio.
3.  Agli incarichi accede un trattamento economico ag giuntivo, secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4.  Con deliberazione di giunta vengono individuati annualmente gli interventi e le relative risorse da affidare alla gestione autonoma dei funzionari responsabili dei servizi.
Art. 59
Collaborazioni esterne

1.  In relazione alla eventuale carenza di figure professionali adeguate, con contratto a tempo determinato, da stipularsi da parte del sindaco, può essere affidata a soggetti esterni la copertura di posti di responsabilità di servizi od uffici, fermi restando i requisiti inerenti la qualifica da ricoprire.
2.  Il regolamento prevede inoltre la possibilità di stipulare convenzioni a termine per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
3.  Inoltre il sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può avvalersi dell'attività di esperti, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.
Art. 60
Verifica dei risultati

1.  L'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata annualmente, con riferimento al raggiungimento degli obbiettivi di efficienza ed efficacia assegnati, tenuto conto delle condizioni organizzative e della disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.
2.  A tal fine è istituito un gruppo di controllo interno o un nucleo di valutazione, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento di cui al precedente art. 57.
3.  La giunta comunale può altresì autorizzare il sindaco ad avvalersi, per i compiti di verifica di cui al presente articolo, mediante apposita convenzione, di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
4.  Il sindaco presenta annualmente al consiglio comunale, contestualmente al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, con le valutazioni circa l'adeguatezza rispetto agli obbiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune, anche ai fini della eventuale rimodulazione del piano triennale delle assunzioni.
Art. 61
Segretario comunale

1.  Ferme restando le altre attribuzioni previste dalla legge, il segretario comunale sovrintende l'attività amministrativa del Comune, ed a tal fine coordina funzionalmente l'attività dei responsabili delle massime strutture organizzative dell'ente.
2.  Inoltre, fornisce supporto giuridico-amministrativo per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi del Comune.
Art. 62
Vice segretario

1.  Le funzioni vicarie del segretario comunale, in caso di assenza o impedimento, sono svolte da un vice segretario, nominato dal sindaco tra i funzionari dell'area amministrativa.
Art. 63
Rinvio alle norme di legge

1.  Le modalità di selezione per l'accesso nel ruolo organico del Comune sono stabilite dalla legge.
2.  E' disciplinato inoltre dalla legge il sistema delle responsabilità e delle incompatibilità dei dipendenti del Comune.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 64
Principi

1.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2.  Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma in ordine a imposte, tasse e tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 65
Rinvio

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è regolato dalla legge, ed in particolare dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, nonché dal regolamento di contabilità adottato dal consiglio comunale ai sensi del medesimo.
2.  Sono fatte salve le peculiarità ordinamentali scaturenti dalla legislazione esclusiva della Regione siciliana in materia di enti locali.
Titolo VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI - AREA METROPOLITANA
Art. 66
Criteri direttivi

1.  Ferme restando le prerogative inerenti la propria autonomia politico-amministrativa, sancite dalla Costituzione, dagli accordi internazionali e dallo Statuto della Regione siciliana, il Comune collabora con altri enti ed organismi pubblici per la migliore cura degli interessi della comunità locale.
Art. 67
Partecipazione alla programmazione

1.  Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale, ambientale della Regione, e formula, a tale scopo, proposte che sono raccolte e coordinate dalla provincia.
2.  Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.
3.  La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.
Art. 68
Rapporti con l'area metropolitana

1.  Il Comune partecipa attivamente al processo di realizzazione dell'area metropolitana, finalizzati ad una migliore gestione dei servizi pubblici di cui all'art. 21 della legge regionale n. 9/86.
Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 69
Integrazioni

1.  Il Comune assume come parte integrante del presente statuto:
a)  la convenzione internazionale sui diritti dell'in fanzia;
b)  la dichiarazione universale dei diritti dell'animale.
Art. 70
Adeguamento regolamenti

1.  Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti comunali vigenti sa ranno adeguati al testo del medesimo statuto.
Questo statuto, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 27 aprile 1998 e riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale nella seduta del 30 luglio 1998 con decisione n. 5706/5471, annulla e sostituisce quello precedentemente pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 12 giugno 1993, in quanto totalmente innovativo rispetto al testo precedentemente pubblicato.
(99.8.436)
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Statuto del Comune di Canicattini Bagni. Modifiche ed integrazioni
(Provincia di Siracusa)


Modifiche ed integrazioni

Nello statuto del Comune di Canicattini Bagni, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 30 aprile 1993, si apportano le seguenti modifiche ed integrazioni:
1)  All'art. 2 è aggiunto in calce il seguente comma: "Il Comune favorisce, secondo forme e modalità da stabilire con apposito regolamento, le pari opportunità tra i sessi in seno agli organi di amministrazione attiva, consultiva, di controllo e di rappresentanza esterna".
2)  All'art. 4, comma 3, dopo la parola "delegato" viene aggiunta la parola "portato".
3)  All'art. 11, comma 3, la parola "cinquanta" è sostituita con la parola "quindici".
Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:
Art. 11 bis
Pro-loco

Il Comune riconosce all'associazione pro-loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale.
La pro-loco, per l'espletamento della sua attività è esente dal pagamento dei seguenti tributi comunali: plateatico-rifiuti e pubblicità.
Alla pro-loco possono essere affidati la gestione di alcuni servizi comunali attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali tipiche delle finalità della pro-loco stessa.
Il Comune, per favorire la promozione dell'attività della pro-loco, concede a detta associazione un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione e da erogare in unica soluzione o anche in più rate durante l'anno.
La pro-loco sarà ritenuta automaticamente decaduta dal riconoscimento di cui al 1° comma e dai benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, qualora non dovesse essere in regola con l'iscrizione all'albo regionale.
4)  L'art. 17 è sostituito dal seguente:
"Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati a Comune.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta e viene eletto il candidato che avrà riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il regolamento di cui all'art. 16 determina modalità di selezione dei candidati, le cause di decadenza nonché la durata del mandato e la dotazione di mezzi e personale per l'ufficio.
5)  All'art. 20, comma 2 è soppresso l'ultimo periodo.
6)  Il comma 3 dell'art. 27 è soppresso.
7)  I commi 3 e 4 dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti:
"Il sindaco nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme regolamentari vigenti e di quelle dettate dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 20 giugno 1997, n. 19 ed eventuali successive modificazioni".
"Presso l'ufficio affari generali è istituito l'albo delle nomine conferite ai sensi del precedente comma secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso ed una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.
Nell'albo devono essere indicati:
a)  il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita delle persone che ricoprono incarichi;
b)  l'incarico ed il riferimento alle norme in forza delle quali si è provveduto alla nomina o designazione;
c)  gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
d)  la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
e)  i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico.
Tutti i cittadini hanno diritto a prendere visione dell'albo.
8)  Dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente:
Art. 30 bis
Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale

La propaganda elettorale per l'elezione del consiglio comunale e del sindaco è disciplinata dalla legge 4 apri le 1956, n. 212, dagli artt. 28 e 29 della legge 25 mar zo 1993, n. 81, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia.
I presentatori delle liste alle elezioni per il consiglio comunale, i candidati a consigliere comunale, i candidati a sindaco, nonché i candidati proposti ad assessore devono presentare, entro il termine per la presentazione delle candidature, una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale a norma delle leggi regionali 15 novembre 1982, n. 128 e 1 settembre 1993, n. 26, nonché delle eventuali successive disposizioni vigenti in materia.
Gli eletti consiglieri e sindaco nonché gli assessori nominati dal sindaco sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.
I soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui sopra decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in 30 giorni. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.
La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del Comune.
9)  Il primo comma dell'art. 32 è sostituito dal seguente:
"Il settore, o l'area di attività ove la suddivisione di cui all'art. 31 avvenga per aree omogenee, è la struttura organizzativa complessa che sovrintende, coordina e controlla l'azione amministrativa e/o tecnica attribuita ad uno o più servizi appartenenti ad una sola area di attività, ovvero ad aree diverse ma omogenee o collegate funzionalmente".
10)  Il secondo comma dell'art. 33 è sostituito dal seguente:
"Ad ogni servizio è preposto un responsabile con qualifica corrispondente alle mansioni da espletare".
11)  All'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
-  al comma 6 la parola "funzionari" è sostituita da "dipendenti";
-  al comma 12 sono abrogate le lett. c), d), h), i);
-  la lett. m) è sostituita dalla seguente:
m)  autorizza i congedi e i permessi dei funzionari e dei responsabili degli uffici di cui all'art. 34, nonché del restante personale nei casi di assenza o impedimento del rispettivo capo-settore o coordinatore di area";
-  nel secondo periodo della lett. o) sono soppresse le parole da "ed adotta ..." fino alla fine del periodo.
12)  Il 2° comma dell'art. 40 è sostituito dai seguenti: "ad essi è affidata la direzione ed il coordinamento di una unità organizzativa complessa, come da regolamento, nonché la potestà di esprimere il parere tecnico in sostituzione del responsabile del servizio o dell'ufficio appartenente all'unità che dirige.
I funzionari inoltre:
a)  autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario del personale assegnato all'unità organizzativa di cui hanno la direzione nell'ambito del budget assegnato con deliberazione di giunta;
b)  autorizzano i congedi ed i permessi del personale assegnato con l'osservanza delle leggi vigenti, del regolamento organico e del C.C.N.L.;
c)  sollevano contestazioni di addebiti e propongano provvedimenti disciplinari secondo le norme del regolamento di disciplina".
13)  Il comma 1 dell'art. 41 è sostituito dai seguenti:
"Ai responsabili di servizio o ufficio è attribuita la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico con le modalità stabilite dalla legge o dai regolamenti dell'ente".
14)  L'art. 44 è sostituito dal seguente:
«Art. 44
Incompatibilità

"Al di fuori dei casi previsti nei commi successivi è fatto divieto al personale dipendente di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo.
E' consentita l'iscrizione in albi degli esercenti professioni intellettuali.
Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
Lo svolgimento di attività lavorativa per gli esercenti professioni intellettuali di cui al 2° comma è autorizzato dalla giunta previa verifica se detta attività non faccia sorgere conflitto di interessi con il Comune o non pregiudichi il regolare funzionamento del servizio cui gli stessi sono preposti o il cui svolgimento sia incompatibile con l'orario d'ufficio».
15)  I commi 2 e 3 dell'art. 45 sono sostituiti dal seguente:
"Le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite dal regolamento comunale di disciplina con rinvio dinamico ricettizio ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali".
16)  All'art. 63 sono aggiunti i seguenti commi:
"Essi, se invitati dal presidente del consiglio o dal sindaco, partecipano rispettivamente alle sedute del consiglio e della giunta".
"Per quanto non previsto dal presente articolo in merito alla nomina ed alle incompatibilità dei revisori si osservano le norme di cui alla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e 11 maggio 1993, n.15 e successive modifiche e integrazioni".
Modifiche ed integrazioni approvate con delibera del consiglio comunale n. 4 del 3 aprile 1998.
(99.7.377)
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Statuto del Comune di Giarratana. Modifiche
(Provincia di Ragusa)


Modifiche

Nello statuto del Comune di Giarratana, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 17 aprile 1993, sono state apportate le seguenti modifiche:
1)  Art. 15, alla fine del 1° comma aggiungere: "e i dirigenti".
2)  Art. 18, il punto 2° viene così modificato: "I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa delibera";
-  il punto 3° viene così modificato:
"Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dichiarare l'ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussistano alcune delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili".
3)  Art. 19, 1° comma, 2° periodo, sostituire: "modificata con legge regionale 26 agosto 1992, n. 7" con "e successive integrazioni e modifiche e dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, art. 2, comma 3° di recepimento della legge 15 maggio 1997, n. 127".
4)  Art. 19, 2° comma, modificare come segue: "Spetta comunque al consiglio:
-  procedere all'elezione di un presidente e di un vice presidente;
-  procedere alle nomine previste in capo al consiglio in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
-  nominare il revisore dei conti;
-  nominare il difensore civico".
5)  Art. 20, 5° comma, 3° periodo: sostituire da "Qualora anche" fino a "venir meno" con "Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo".
6)  Art. 22, 2° comma, aggiungere: "Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale degli uffici e del personale della segreteria comunale".
7)  Art. 23, 6° comma, modificare come segue: "In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi di votanti".
8)  Art. 26, 1° comma, n. 3: abrogato.
9)  Art. 26, 3° comma: al punto 2 eliminare "ovvero a modifica del sistema di elezione".
Il punto 3 viene così sostituito: "nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco per motivi di cui al 1° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 35/97, di un commissario il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato di controllo e all'Assessorato regionale agli enti locali compete al segretario comunale. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile".
10)  Art. 26, 4° comma: abrogato.
11)  Art. 26, 5° comma: abrogato.
12)  Art. 28, 2° comma: sostituire "art. 12 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992" con la seguente espressione: "art. 8 della legge regionale n. 35/97 (commi 1 e 2)".
13)  Art. 28, 3° comma: sostituire "dall'insediamento in seduta pubblica" con "dalla nomina".
14)  Art. 28, dopo il 3° comma aggiungere il seguente comma 3 bis: "La giunta decade nel caso di cessazione dalla carica del sindaco per i motivi di cui al 1° comma, art. 11 della legge regionale n. 35/97. Si applica quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 35/97 per quanto compatibile".
15)  Art. 28, al 6° comma aggiungere: "né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune".
16)  Art. 29, comma 9°, sostituire come segue: "Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza degli assessori in carica. Le deliberazioni soggette a controllo preventivo sono dichiarate immediatamente eseguibili col voto dei due terzi dei presenti. Le deliberazioni della giunta municipale sono sottoscritte dal presidente della seduta, dall'assessore anziano per età e dal segretario comunale".
17)  Art. 29, comma 10°, eliminare "e dai regolamenti"; comma 10°, lett. e): abrogata.
17 bis) Art. 29, comma 10°: cassare l'intero contenuto della lettera i).
18)  Art. 29, comma 10°, lett. m), modificare come segue: "adotta delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 che non siano di competenza del consiglio, ovvero dei dirigenti per gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria contabile rientranti nelle medesime materie".
19)  Art. 29, comma 10°: aggiungere le seguenti lettere:
"n)  adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio";
"o)  adotta il piano di gestione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni, e le relative variazioni".
20)  Art. 29, comma 10: lett. d), sostituire con: "approva progetti, istanze di finanziamento ed inoltre approva capitolati d'oneri e disciplinari relativi ad incarichi di natura discrezionale".
21)  Art. 31, dopo il 5° comma, aggiungere il comma 5° bis: "Il sindaco nomina con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, di norma fra gli apicali dell'ente, i responsabili degli uffici e dei servizi competenti nella programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti gestionali di carattere amministrativo, tecnico, finanziario. In mancanza di personale in possesso di qualifica dirigenziale, tali responsabili, indipendentemente dalla qualifica funzionale posseduta, espletano le funzioni di cui al successivo art. 38. E' comunque fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale all'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
22)  Art. 31, dopo il comma 8°, aggiungere il comma 8° bis: "Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge nonché delle qualità professionali, dell'esperienza nel settore, dell'occupazione attuale, dell'esperienza maturata in precedenti cariche pubbliche o impieghi privati".
22 bis)  Art. 31, dopo il comma 8° bis aggiungere il seguente comma 8° ter: "Per le nomine e le designazioni degli organi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 mar zo 1995, n. 22 di competenza comunale, si applicano, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle leggi vigenti e dall'ordinamento comunale, anche i requisiti e le disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19".
23)  Art. 31, comma 15°, sostituire come segue: "Il sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, fino a due esperti estranei all'amministrazione e dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato".
24)  Art. 31, comma 24°: dopo la parola "Repubblica" inserire le seguenti "e lo stemma del comune".
25)  Art. 31, aggiungere il seguente comma: "Gli atti del sindaco prendono la denominazione di "decreto". Sono numerati progressivamente e pubblicati all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi. Sugli stessi deve essere apposta l'attestazione di cui all'art.55 della legge n. 142/90".
26)  Inserire: "Art. 33 bis, pubblicità delle spese elettorali. "In applicazione della normativa di cui all'art. 53, comma 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato della lista a consigliere comunale è tenuto a presentare alla segreteria comunale entro la stessa data di presentazione delle candidature e delle liste una dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale, i redditi del coniuge non legalmente separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
Entro quarantacinque giorni dalla proclamazione i candidati eletti sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale il rendiconto delle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune per il periodo di giorni 30".
27)  Inserire: art. 33 ter, pari opportunità. "Allo scopo di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, almeno un terzo dei candidati delle liste per l'elezione del consiglio comunale dovrà essere, di norma, rappresentato da candidati di sesso femminile.
Detta rappresentanza non potrà comunque essere superiore alla metà dei consiglieri da eleggere.
La presenza di entrambi i sessi dovrà essere assicurata nella giunta comunale, negli organi collegiali del Comune e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune".
28)  Art. 34, viene così sostituito: "Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
Il segretario inoltre, al fine di ricondurre ad unitarietà la struttura organizzativa del Comune, sovrintende, dirige e coordina lo svolgimento delle funzioni e l'attività dei dirigenti salvo qualora venga nominato il direttore generale in persona diversa dal segretario.
Il rapporto di lavoro del segretario è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni".
29)  Art. 35, comma 1, eliminare la parola "gestionali".
30)  Art. 35, comma 7°, anteporre "Se nominato direttore generale".
31)  Art. 35, comma 9, eliminare: "e la mozione di sfiducia costruttiva".
32)  Art. 35, comma 11, abrogato.
33)  Art. 35, comma 12, lett. e), abrogato.
34)  Art. 35, comma 12: viene così sostituito: "Oltre a svolgere le funzioni di sovraintendenza, direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il segretario comunale adotta i seguenti atti:
a)  se nominato direttore generale, predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b)  se nominato direttore generale, organizzazione del personale per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi;
c)  adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
d)  se nominato direttore generale, verifica dell'efficacia e della efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto secondo le modalità fissate dai regolamenti;
e)  omissis;
f)  se nominato direttore generale, cura e gestisce la pianificazione strategica dell'ente e svolge ogni altra funzione riconducibile ai compiti del direttore generale;
g)  roga nell'esclusivo interesse del Comune i contratti nei quali l'ente è parte, ed autentica, su richiesta dell'amministrazione, le scritture private e gli atti unilaterali posti in essere nell'interesse dell'ente, stipulati dal sindaco o dal componente dirigente;
h)  autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi, le aspettative del personale dirigente con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
i)  adotta i provvedimenti di mobilità interna intersettoriale osservando l'obbligo di informativa previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali e dagli accordi in materia;
j)  esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti, nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari. In materia di procedimenti disciplinari esercita le competenze previste dal regolamento comunale;
k)  esercita ogni altra funzione compatibile con la propria qualifica e la professionalità attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal sindaco ivi compresa quella di direttore generale".
35)  Inserire il seguente:
"Art. 35 bis
Direttore generale

Il sindaco, previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza adottando tutti gli atti ed esercitando i compiti attribuitigli a norma di statuto, regolamento e predisponendo, fra l'altro, il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 77/95.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale.
Il direttore generale è revocato dal sindaco con provvedimento motivato previa deliberazione della giunta.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1° e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale".
36)  Art. 36, comma 2°, sostituito con: "Il regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione organica le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali in base ai criteri e ai principi, e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 51, comma 1° della legge n. 142/90 come sostituito dall'art. 6 della legge n. 127/97 e dai commi 1 e 2 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 29/93, a norma dell'art. 6, comma 9 della legge n. 127/97 che ha integrato l'art. 41 del predetto decreto legislativo, informandosi, comunque, ai seguenti princìpi:
1)  efficacia ed efficienza;
2)  economicità;
3)  equità;
4)  professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale;
5)  puntuale separazione e definizione delle competenze tra apparato burocratico, cui fanno capo le competenze gestionali, ed apparato politico cui competono le attività di programmazione, di indirizzo e di controllo sul conseguimento degli obiettivi programmati, nel quadro di un'armonica collaborazione;
6)  valorizzazione delle funzioni direzionali, di sovraintendimento e di coordinamento spettanti ai dirigenti quali centri autonomi di responsabilità;
7)  valorizzazione ed ottimizzazione delle professionalità esistenti;
8)  articolazione della struttura organizzativa-funzionale.
36 bis) Art. 36, ultimo comma, sostituito come segue: "L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, di cui al punto 8) del precedente comma, è articolata in:
-  settori;
-  servizi;
-  uffici.
I quali sono così definiti:
1)  settore: è la struttura organica di massima dimensione dell'ente, deputata alle analisi dei bisogni per settori omogenei, alla programmazione, alla realizzazione degli interventi di competenza, al controllo, in itinere, delle operazioni e alla verifica finale dei risultati; essa comprende più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento organico e compiuto di più attività omogenee;
2)  servizio: costituisce un'articolazione del settore, e pertanto rappresenta l'unità organizzativa di secondo livello la quale interviene in modo organico in un ambito definito di discipline e materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'ente svolgendo, se del caso, specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica;
3)  ufficio: costituisce l'unità organizzativa di terzo livello avente operatività interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione.
37)  Art. 37, 3° comma, è così sostituito: "Oltre a quanto stabilito all'articolo precedente, il regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
a)  le modalità di cessazione dal servizio;
b)  diritti, doveri e sanzioni di dipendenti;
c)  trattamento economico;
d)  collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 51, comma 7° della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91;
38)  Art. 38, sostituire come segue:
"Decentramento burocratico

Il sindaco nomina con proprio provvedimento i re sponsabili dei servizi a norma del comma 6 dell'art. 31 del presente statuto, competenti nella programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione, anche con rilevanza esterna, di carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile, scegliendo di norma gli apicali di ciascun servizio.
Tali funzionari, esercitano anche le attribuzioni di competenza dei dirigenti, essendo il comune sprovvisto di personale con qualifica dirigenziale, indipendentemente dalla possibilità di conferire agli stessi la predetta qualifica dirigenziale in relazione ai limiti posti dai vigenti contratti di lavoro.
Tali funzionari, che, pertanto, per comodità, vengono denominati nel presente statuto "dirigenti" rispondono dell'andamento dei servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento ed esercitano la connessa potestà di decisione i compiti di direzione, propulsione, coordinamento, organizzazione e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
A tali funzionari è attribuita la responsabilità dei servizi attinenti uno o più interi settore di attività.
I dirigenti sono direttamente responsabili della gestio ne amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, nonché della buona conservazione del materiale in dotazione.
I dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro competenza e quanto altro non compete alla funzione di indirizzo politico e amministrativo e ne rispondono direttamente agli organi dell'ente preposti al sovraintendimento e al controllo della loro attività.
In particolare, essi rispondono al sindaco, che li ha nominati, e che può revocarli in qualunque momento, al segretario comunale e al direttore generale.
Sono, inoltre responsabili dei risultati dell'azione amministrativa agli stessi imputabili.
I dirigenti nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
I dirigenti delle strutture, articolate per settore:
a)  presiedono tutte le commissioni di gara indette dal settore cui sono preposti per gli appalti di opere, beni e servizi, assumono la responsabilità e tutte le incombenze delle relative procedure di evidenza pubblica, anche se condotte col sistema della trattativa privata, procedono all'aggiudicazione e stipulano, conseguentemente, i contratti;
b)  presiedono le commissioni di concorso e sono responsabili delle relative procedure;
c)  sono responsabili dei procedimenti di competenza del servizio ai quali sono preposti quando non abbiano provveduto ad assegnare il procedimento ad altro funzionario facente parte della dotazione organica assegnata al servizio;
d)  nell'ambito degli atti di gestione del personale loro affidato, fra l'altro, autorizzano le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi, l'aspettativa obbligatoria, con l'osservanza delle norme vigenti di regolamento e dei contratti collettivi;
e)  esprimono il parere sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53, legge n. 142/90, attestando la conformità delle stesse alle normative che regolano le singole materie;
f)  hanno la gestione finanziaria, con poteri di impegno di spesa se non di competenza di altri organi, degli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti, ordinano e liquidano le spese derivanti da legge, da regolamento e da contratto ovvero impegnate nei modi e nelle forme amministrative vigenti con atti esecutivi;
g)  emanano e sottoscrivono gli atti e i provvedimenti di natura autorizzatoria e concessoria o analoghi non riservati dalla legge e dallo statuto agli organi istituzionali dell'ente, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, e ne relazionano periodicamente al sindaco;
h)  provvedono agli atti ricognitivi, certificativi, di valutazione e di attestazione che la legge e lo statuto non riservano esplicitamente agli organi istituzionali dell'ente nonché alle diffide, ai verbali, alle autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)  adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale ed esercitano i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalle vigenti legislazioni statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
j)  assicurano la loro presenza alle sedute del consiglio comunale quando sono in trattazione argomenti che riguardano il loro servizio;
k)  svolgono ogni altra attività loro attribuita dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti locali e firmano la corrispondenza concernente le funzioni ad essi attribuite;
l)  formulano proposte agli organi dell'ente, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di progetti;
m)  adottano gli atti di gestione del personale del proprio settore nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi, nonché quelli di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 29/93;
n)  irrogano le misure disciplinari del rimprovero verbale e della cesura nei confronti del personale;
o)  verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività degli uffici afferenti il proprio settore di attività;
p)  individuano in base alla legge, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al settore e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
q)  formulano le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza del proprio settore;
r)  assumono la responsabilità degli atti e delle procedure di attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti del sindaco.
Per l'esercizio dei poteri di gestione emettono "determinazioni", atti formali che a cura dell'ufficio di segreteria sono numerati progressivamente.
Le determinazioni dei responsabili dei servizi comportanti impegno di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; successivamente, esse sono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni.
Per obiettivi determinati, può farsi ricorso a collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità.
39)  Art. 39, 6° comma, da "con l'atto" a "regolamento" sostituire con: "nei modi previsti dal regolamento comunale per i procedimenti disciplinari".
40)  Art. 40, sostituire come segue: "Il direttore generale, sentito il segretario comunale, o il segretario comunale, se nominato direttore generale, assicura il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione e la efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del comune.
La conferenza dei dirigenti è presieduta dal direttore generale o dal segretario comunale se nominato direttore generale.
La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale ed esprime, su richiesta dell'amministrazione, parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti.
Fornisce, inoltre, al consiglio ed alla giunta municipale quando ne sia richiesta consulenza tecnica.
Esamina le proposte dell'amministrazione per l'impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi.
La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il suo presidente, per propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti, ne constati la necessità.
Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali il direttore generale, o il segretario comunale, se nominato direttore generale, convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
Alle riunioni per la programmazione della gestione organizzativa del personale partecipano le organizzazioni sindacali aziendali e i verbali sono trasmessi dal direttore generale o dal segretario, se nominato direttore generale, al sindaco, al vice sindaco ed ai capigruppo consiliari e, per informazione, alle organizzazioni sindacali aziendali".
41)  Art. 61, dopo l'art. 61 aggiungere i seguenti artt. 61 bis, 61 ter, 61 quater, 61 quinques:
"Art. 61 bis
Difensore civico

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
2.  Il difensore civico, su richiesta di cittadini o di propria iniziativa, interviene nei confronti dell'amministrazione comunale, delle istituzioni, dei concessionari, delle società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio locale, segnalando altresì disfunzioni, carenze e ritardi.
3.  I cittadini portatori di interessi diffusi o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati possono richiedere, anche oralmente, l'intervento del difensore civico dopo aver esperito senza soddisfazione altri strumenti partecipativi posti a disposizione dall'ordinamento.
4.  L'ufficio tutela del cittadino e informazioni riceve le richieste e rende parere di ammissibilità al difensore civico con riferimento al previo esperimento di altri istituti difensivi e collaborativi.
5.  Nell'esperimento delle proprie mansioni il difensore civico si avvale dell'ufficio tutela del cittadino e informazioni e di idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale.
Art. 61 ter
Nomina

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini residenti eleggibili alla carica di consigliere comunale di età non inferiore a 40 né superiore a 70 anni che per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
2.  Le proposte di candidature possono essere presentate entro 20 giorni dall'avviso pubblico, da parte di privati cittadini, enti pubblici o privati. Le proposte di candidature devono specificare i motivi che giustificano la scelta con particolare riferimento alle capacità professionali e devono indicare altresì:
a)  dati anagrafici completi e residenza;
b)  titolo di studio;
c)  curriculum professionale ed occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche od in società private, ricoperte attualmente e precedentemente.
3.  Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidature, il sindaco trasmette, unitamente alla relativa documentazione al segretario comunale per l'istruttoria e il relativo parere di legittimità.
4.  L'argomento concernente la nomina è iscritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale entro 40 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.
5.  La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza suddetta, si procede ad una terza votazione nella quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto i 2/3 dei voti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e, in caso di parità di voto, verrà eletto il più anziano di età;
6.  Il sindaco dà immediato avviso all'interessato, il quale entro 15 giorni dalla ricezione di tale avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l'inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.
Art. 61 quater
Incompatibilità e decadenza

1.  Non possono essere nominati difensore civico:
a)  il titolare, amministratore, dirigente di istituzioni, enti pubblici o privati, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con il comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni, contributi o vantaggi economici;
b)  il titolare di incarichi professionali o di lavoro autonomo che comunque riguardino gli interessi dell'am ministrazione comunale;
c)  i ministri di culto;
d)  i componenti del comitato regionale di controllo;
e)  i dipendenti o il segretario del comune o chi è ascendente o discendente ovvero parente o affine fino al 4° grado con amministratori, segretario, dirigente o dipendenti del comune con qualifica superiore alla quarta.
2.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata del consiglio, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
3.  Salvi i casi di cui al comma 2°, il difensore civico resta in carica 4 anni e non decade contestualmente al consiglio che lo ha eletto. Resta in carica fino all'elezione del successore ed ha diritto ad una indennità pari a quella del vice sindaco.
4.  Il difensore civico non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Art. 61 quinquies
Funzioni

1.  Il difensore civico:
a)  può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
b)  può chiedere al responsabile del procedimento documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
c)  acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
d)  rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità, il proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestualmente comunicazione al sindaco o assessore competente per materia: segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati; invita in caso di ritardo gli organi competenti a provvedere entro termini definiti a norma di regolamento;
e)  può avanzare proposte o presentare segnalazioni, documenti o relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro 30 giorni e comunque nella prima seduta del consiglio o della giunta comunale successiva alla scadenza di tale termine;
f)  presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione annuale sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, avanzando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa;
g)  può chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.
2.  L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico.
3.  La relazione di cui al comma 1, lett. f), è discussa dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione e viene resa pubblica.
42)  Art. 67, 6° comma, eliminare "e dal segretario comunale".
43)  Art. 70, sostituire come segue:
1.  l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati all'economo comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi e dei consegnatari dei beni;
2.  l'uso dei beni comunali potrà essere disposto, di volta in volta, dalla giunta comunale con apposita deliberazione con la quale dovranno essere disciplinati le condizioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rimborso spese;
3)  le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per attività gestionali.
44)  Art. 71, sostituire come segue:
1)  la gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene;
2)  il regolamento comunale di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale;
3)  la giunta municipale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di servizio, l'osservanza degli obblighi generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
45)  Art. 73, aggiungere il seguente comma: "Il regolamento comunale di contabilità disciplina il processo operativo, le caratteristiche e i principi del controllo di gestione".
46)  Art. 74, ultimo comma, abrogato.
Modifica adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 81 del 28 novembre 1998, annullata parzialmente dal CO.RE.CO. con decisione n. 899/449 del 28 gennaio 1999.
(99.7.410)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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