REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 APRILE 1999 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 17 febbraio 1999.
Cambio dell'attribuzione della direzione negli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e media istituiti nei comuni di Capizzi e Cesarò, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000  pag.


DECRETO 17 marzo 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea sull'area comprendente il Bosco di Aci e Monterosso, ricadente nei comuni di Aci S.Antonio e Zafferana Etnea.   pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 26 febbraio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 19 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Scampati (ex Helios), con sede in Castellammare del Golfo, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 19 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società coo-pe rativa Flamingo Tour e Trans (ex Covap 83), con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore.  pag.


DECRETO 9 dicembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Il Vomere, con sede in Partanna, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato dei lavori pubblici

Decreto 11 marzo 1999.
Valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, validi per l'anno 1999  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 13 agosto 1998.
Modifica del decreto 8 maggio 1996, concernente modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.  pag. 26 

Assessorato della sanità

DECRETO 23 marzo 1999.
Sedi vacanti di medici addetti alla medicina dei servizi nel 1° semestre 1998, nell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa, attribuibili per trasferimento  pag. 27 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 22 febbraio 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Mazzarrone  pag. 27 


DECRETO 26 febbraio 1999.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di un impianto eolico da 6,6 MW nel comune diCarlentini.  pag. 36 


DECRETO 26 febbraio 1999.
Annullamento parziale del decreto 13 marzo 1998, concernente approvazione di programmi costruttivi del comune di Augusta  pag. 37 


DECRETO 1 marzo 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Bompensiere  pag. 38 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte Costituzionale:
Ordinanza emessa il 9 dicembre 1998 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Zulian Renato contro il comune di Mascali  pag. 42 
Ordinanza emessa il 9 dicembre 1998 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Lazzara Domenico contro la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania  pag. 46 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 marzo 1999, n. 342.
Progetti di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 - Circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335  pag. 50 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 12 marzo 1999, n. 99.
Legge 24 marzo 1999, n. 122, artt. 3 e 4. Rimodulazione del programma regionale parcheggi. Ulteriori indicazioni  pag. 67 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 17 febbraio 1999.
Cambio dell'attribuzione della direzione negli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e media istituiti nei comuni di Capizzi e Cesarò, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il D.I. n. 9 del 13 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 23 il 27 gennaio 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 1998, con il quale è stato istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1997/98, nel comune di Capizzi un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media con attribuzione della direzione al circolo didattico;
Visto il D.I. n. 673 del 9 settembre 1998, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 1599 il 16 settembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 14 novembre 1998, con il quale è stato istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1998/99, un istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Cesarò con attribuzione della direzione alla direzione didattica;
Vista l'assessoriale prot. n. 2723 del 3 settembre 1998, con la quale veniva rappresentata al Ministero della pubblica istruzione la situazione degli istituti verticalizzati sulla scuola elementare privi di direttore didattico titolare;
Vista la nota prot. n. 31614/BL del 22 settembre 1998 del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la nota assessoriale prot. n. 3461/D del 23 ottobre 1998, con la quale questa Amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'intesa sul cambio di attribuzione della direzione degli istituti verticalizzati di Capizzi e Cesarò dalla direzione didattica alla scuola media;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 1303 del 28 gennaio 1999, relativa alla predetta intesa;
Ritenuto di dover procedere a modificare, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, la struttura degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media dei comuni di Capizzi e Cesarò, in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Decreta:


Articolo unico

A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, negli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e media, istituiti nel comune di Capizzi con D.I. n. 9 del 13 gennaio 1998 e nel comune di Cesarò con D.I. n. 673 del 9 settembre 1998, la direzione è attribuita alla scuola media invece che alla direzione didattica.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 febbraio 1998.
  MORINELLO 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 24 febbraio 1999 al n. 299.
(99.10.491)
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DECRETO 17 marzo 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea sull'area comprendente il Bosco di Aci e Monterosso, ricadente nei comuni diAci S. Antonio e Zafferana Etnea.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 5081 del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 dell'11 febbraio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area comprendente il Bosco diAci e Monterosso, ricadente nel territorio comunale di Aci S. Antonio e Zafferana Etnea, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 5348 del 15 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 1 marzo 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
Considerata l'avvenuta scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5081 del 17 gennaio 1995 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania con nota prot. n. 367 del 23 febbraio 1999;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 1357/40, giusta D.P.Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P., alle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357; per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Considerato che, con decreto n. 8836 del 24 dicembre 1998, sono state impegnate e accreditate alla Soprintendenza risorse per pervenire alla tempestiva redazione dei piani territoriali paesistici delle aree comprese nella provincia di Catania, soggette a vincolo di temporanea immodificabilità, giusta quanto precisato con assessoriale n. 5263 del 28 dicembre 1998;
Vista la nota assessoriale, prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nel territorio comprendente il Bosco diAci e Monterosso, ricadente nei comuni di Aci S. Antonio e Zafferana Etnea, territorio meglio individuato nel decreto n. 5081 del 17 gennaio 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;
Decreta:


Art. 1

E' rinnovato, fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusta decreto n. 5081/95 e comunque non oltre l'11 febbraio 2000, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area comprendente il Bosco di Aci e Monterosso ricadente nei comuni diAci S. Antonio e Zafferana Etnea, per effetto del decreto n. 5081 del 17 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 dell'11 febbraio 1995, prorogato con decreto n. 5348 del 15 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 dell'1 marzo 1997, secondo le disposizioni e le modalità contenute nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre l'11 febbraio 2000 è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5081 del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 dell'11 febbraio 1995, facente parte dei comuni diAci S. Antonio e Zafferana Etnea ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Aci S. Antonio e Zafferana Etnea, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Aci S. Antonio e Zafferana Etnea dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza diCatania comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni diAci S. Antonio e Zafferana Etnea.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo dei comuni interessati della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 marzo 1999.
  MORINELLO 

(99.12.601)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 26 febbraio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, fino al 31 marzo 1999, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale il 27 ottobre 1998 e della successiva nota di variazione presentata il 24 dicembre 1998;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, ed in particolare l'art. 12 della citata legge regionale n. 5/99;
Vista la nota n. 3891 del 19 febbraio 1999, con la quale l'Assessorato regionale dell'industria chiede una variazione in aumento al plafond di cassa del Titolo I per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 5/99, concernente la soppressione e la liquidazione degli Enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI;
Vista la nota n. 215263 del 19 febbraio 1999, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la suindicata nota assessoriale e chiede la variazione compensativa dal plafond di cassa del Titolo II al plafond di cassa del Titolo I per le necessità rappresentate nella suddetta nota assessoriale;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999, la cui gestione provvisoria è autorizzata con legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, la variazione in aumento al plafond di cassa del Titolo I della Rubrica industria di lire 175.000 milioni, per le finalità indicate nella citata nota n. 3891 del 19 febbraio 1999, con la contestuale riduzione di lire 150.000 milioni del plafond di cassa del TitoloII e con prelievo di lire 25.000 milioni dal fondo di riserva di cassa;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 (esercizio provvisorio), sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo I | Titolo II 
Industria      + 175.000 - 150.000 
Fondo di riserva di cassa          - - 25.000  


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 1999.
  PIRO 

(99.10.518)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 19 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società coope rativa Scampati (ex Helios), con sede in Castellammare del Golfo, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 989 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Trapani, è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Scampati (ex Helios), con sede in Castellammare del Golfo;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 25 giugno 1998, con parere n. 2366, si è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Scampati (ex Helios), con sede in Castellammare del Golfo, costituita il 2 ottobre 1976 con atto omologato dal tribunale di Trapani in data 22 novembre 1976, iscritta al n. 2307 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 2821 del 30 marzo 1977, ric. B.U.S.C. n. 994/3 del 27 gennaio 1977, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Salvato Martino, nato a Mazara del Vallo il 29 luglio 1962 ed ivi residente in via S. Maria Goretti n. 12, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 1998.
  BENINATI 

(99.10.516)
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DECRETO 19 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società coope rativa Flamingo Tour e Trans (ex Covap 83), con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 983 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Trapani, è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Flamingo Tour e Trans (ex Covap 83), con sede in Marsala;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 17 settembre 1998, con parere n. 2404, si è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Flamingo Tour e Trans (ex Covap 83), con sede in Marsala, costituita il 12 dicembre 1983, con atto omologato dal tribunale di Marsala in data 9 gennaio 1984, iscritta al n. 2559 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione mista con D.P. n. 817 del 13 giugno 1989, ric. B.U.S.C. n. 1883/7 del 25 maggio 1989, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Maiuri Carmelo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 15 febbraio 1965 ed ivi residente in via D'Amico n. 30, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 1998.
  BENINATI 

(99.10.515)
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DECRETO 9 dicembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società coope rativa Il Vomere, con sede in Partanna, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 769 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Trapani, è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Il Vomere, con sede in Partanna (TP);
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 25 giugno 1998, con parere n. 2372, si è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Il Vomere, con sede in Partanna (TP), costituita il 14 marzo 1982, con atto omologato dal tribunale di Marsala in data 19 aprile 1982, iscritta al n. 2095 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 11441 del 29 gennaio 1983, ric. B.U.S.C. n. 1689/3 del 9 novembre 1982, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Vizzini Sergio, nato a Palermo il 10 dicembre 1941 ed ivi residente in via Giovanni d'Austria n. 9, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 dicembre 1998.
  BATTAGLIA 

(99.10.514)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 11 marzo 1999.
Valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, validi per l'anno 1999.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n.865, art. 16, come sostituito dalla legge 28 gennaio 1977, n.10, art. 14;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n.35, art. 3;
Considerato che a norma della legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 4, per le aree agricole si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che le commissioni provinciali di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n.10, presso gli uffici tecnici erariali delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, a norma della predetta legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modifiche ed integrazioni, hanno determinato, nell'ambito delle singole regioni agrarie delle province stesse, il valore agricolo medio, riferito all'anno 1998 ed in vigore nel 1999, dei terreni agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticata;
Ritenuto che le indennità di espropriazione basate sui valori agricoli medi, come determinate dalle commissioni di cui sopra, trovano applicazione limitatamente alle aree da espropriare aventi destinazione agricola;
Decreta:


Articolo unico

E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei valori agricoli medi riferiti all'anno 1998 ed in vigore nel 1999, determinati dalle commissioni provinciali in premessa citate, ai sensi dell'art.16 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modifiche ed integrazioni, quali risultano dai prospetti allegati al presente decreto del quale fanno parte integrante.
Palermo, 11 marzo 1999.
  LO MONTE 


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(99.12.582)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 13 agosto 1998.
Modifica del decreto 8 maggio 1996, concernente modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto il decreto 8 maggio 1996;
Visto, in particolare il Cap. VII, cpv. 1, lett. A1/a, in cui si dispone l'indennità oraria per gli allievi disoccupati o in cerca di prima occupazione nella misura di L. 3.000 per ciascuna ora di effettiva frequenza;
Ritenuto di dover confermare quanto previsto dalla circolare n. 176/92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 22 agosto 1992, nella parte in cui dispone che non vengano riconosciute in sede di rendicontazione le spese relative agli allievi che abbiano effettuato meno di 100 ore, se trattasi di disoccupati e meno di 80 ore se trattasi di occupati tenuto conto che l'indennità oraria è data quale borsa di studio finalizzata all'incentivazione del raggiungimento dell'obiettivo formativo;
Decreta:


Articolo unico

Il cap. VII "Costi - Voci di spesa ammissibili", cpv. 1, lett. A) - Spesa allievi punto A1 - indennità e retribuzione alla lettera a) e b) vengono sostituiti come segue:
«a)  allievi disoccupati o in cerca di prima occupazione: indennità oraria nella misura di L. 3.000 per ciascuna ora di effettiva frequenza, purché abbiano frequentato un numero minimo di 100 ore. Sono esclusi da tale previsione gli studenti degli Istituti professionali diStato;
b)  allievi occupati dipendenti; compresi i soci di cooperative di produzione e lavoro da essa dipendenti: retribuzione nella misura corrispondente alla quota oraria prevista dal C.C.N.L. applicato ed effettivamente corrisposta, purché abbiano frequentato un minimo di 80 ore, incrementata dal rateo T.F.R., ferie, mensilità aggiuntiva e da quant'altro previsto dai contratti, escluse le maggiorazioni per spese per lavoro straordinario».
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 13 agosto 1998.
  BRIGUGLIO 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 dicembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 151.
(99.10.488)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 marzo 1999.
Sedi vacanti di medici addetti alla medicina dei servizi nel 1° semestre 1998, nell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. n. 8 diSiracusa, attribuibili per trasferimento.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi, allegato N al D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 9 nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento dei medici tra Aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1694 del 5 novembre 1996, prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996, n. 1N10/931 del 6 settembre 1997 e n. 1N10/483 del 22 giugno 1998, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Vista la nota prot. n. 2672 del 2 febbraio 1999, con la quale l'Azienda U.S.L. n. 8 diSiracusa ha trasmesso la delibera n. 5459 del 23 dicembre 1998 avente per oggetto l'individuazione dei posti di medicina dei servizi resisi vacanti nel 1° semestre 1998 attribuibili per trasferimento;
Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996, prot. n. 1N10/931 del 6 settembre 1997 e n. 1N10/483 del 22 giugno 1998, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinati dall'art. 9 del D.P.R. n. 484/96, allegato N.

Art. 2

Per quanto sopra indicato sono di seguito specificate, ai soli fini di trasferimento, distinte per ex UU.SS.LL. e per servizi, le sedi resesi vacanti nel 1° semestre 1998, nell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa.
Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa
  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 25 di Noto  Medicina di base 1 24 
N. 26 di Siracusa  Medicina del lavoro 4 24 
N. 27 di Augusta  Medicina fiscale 1 24 


Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azienda U.S.L. di destinazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 marzo 1999.
  SANZARELLO 

(99.13.646)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 febbraio 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Mazzarrone.

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(99.9.472)
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DECRETO 26 febbraio 1999.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di un impianto eolico da 6,6 MW nel comune diCarlentini.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza COM/mp/prot. n. 5374 del 27 luglio 1998, con la quale la società Ismes S.p.A. società del gruppo Enel nella persona del suo amministratore delegato ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successiva modifica come da art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, l'autorizzazione alla realizzazione, esercizio e manutenzione di un impianto eolico da 6,6 MW inCarlentini (SR) in località Monte Santa Venera per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e non inquinante, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune interessato;
Visti gli elaborati di progetto trasmessi con l'istanza di cui sopra e consistenti in:
 1)  tav. 1 (datata 1 luglio 1998) - progetto di massima, layout d'impianto viabilità, piazzole, tracciato linee cavo, corografia, planimetrie particolari, scale varie;
 2)  relazione generale;
 3)  tav.  1  (datata maggio 1998) - corografia, scala 1:25.000;
 4)  tav.  2  - estratto di mappa, scala 1:5.000; 
 5)  tav.  3  - planimetria generale, layout, scala 1:5.000; 
 6)  tav.  3.1.  - planimetria generale, viabilità d'impianto, scala 1:2.000; 
 7)  tav.  3.2.  - viabilità, sezioni stradali tipo, scala 1:50; 
 8)  tav.  4  - aerogeneratore e fondazioni tipo, scala 1:100; 
 9)  tav.  5  - piazzola aerogeneratore e vie cavo, planimetria, sezioni particolari, scale varie; 
10)  tav.  6  - cabina di macchina e cabina di consegna, piante, prospetti, sezioni, scala 1:50; 
11)  tav.  7  - planimetria generale, layout, cavidotti, scala 1:5.000; 
12)  tav.  8  - torre anemometrica, scala 1:100; 

13)  relazione geologico-tecnica, redatta da geologo iscritto all'ordine;
14)  n. 4 copie di contratti per scrittura privata stipulati tra la Ismes S.p.A. ed i proprietari dell'area su cui è prevista all'allocazione dell'impianto in oggetto per la locazione ventennale dell'area stessa;
Vista a deliberazione n. 65 del 29 ottobre 1998, con la quale il consiglio comunale di Carlentini ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico in argomento;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, favorevole ai soli fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con condizioni geomorfologiche del territorio interessato alle seguenti prescrizioni da espletare prima della progettazione esecutiva:
«1.  siano eseguite idonee verifiche di stabilità sia a monte che a valle dell'area impegnata dalla variante in argomento. Dovrà essere valutata, altresì, mediante ulteriori indagini in situ, la pericolosità geomorfologica dell'area dovuta principalmente ad eventuali frane per rotolio. Il progettista dovrà tenere conto dei risultati ottenuti, predisponendo, se necessario, opportune opere di presidio a salvaguardia delle opere da realizzare;
2.  siano previste tra le opere di urbanizzazione, quelle idonee alla regimentazione e smaltimento delle acque pluviali onde evitare il dilavamento superficiale e/o il ristagno ed il deflusso sulle sedi statali; siano eseguite opportune indagini geognostiche e geotecniche al fine di definire le caratteristiche geologiche puntuali ed i parametri geotecnici dei terreni interessati sia direttamente che indirettamente dalle strutture da insediare.»;
Visto il nulla osta prot. n. 6842 del 28 settembre 1998 Gr. III, rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, nonché la competenza di altri enti pubblici per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni;
Visto il parere del gruppo sezione II, prot. n. 8263 del 13 novembre 1998 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, sezione P.A.U. diSiracusa, reso favorevole ai fini paesistici, dato che l'area in questione non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, con la prescrizione che il progetto esecutivo sia sottoposto alle autorizzazioni ai sensi dell'art. 11, legge n. 1497/39;
Visto il parere sezione III, prot. n. 2930 del 22 dicembre 1998, con il quale la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, sezione beni archeologici di Siracusa, in riferimento alla realizzazione dei lavori in argomento, ed in seguito al sopralluogo effettuato in zona, non ha sollevato obiezioni, per quanto di propria stretta competenza sotto il profilo della tutela archeologica, salvo, qualora durante lo svolgimento dei lavori dovessero affiorare reperti di interesse archeologico, sarà cura della ditta Ismes S.p.A. darne immediato avviso alla stessa;
Visto il parere n. 26 del 27 gennaio 1999, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 dal gruppo XXVII della D.R.U. di questo Assessorato che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
-  che la realizzazione dell'impianto eolico è da ritenere di rilevante interesse pubblico;
-  che l'opera è compatibile con l'assetto territoriale del comune di Carlentini;
Questo gruppo XXVII degli affari urbanistici delle province di Siracusa e Ragusa è del parere che il progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 6,6 MW in Carlentini (SR) località Monte Santa Venera per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e non inquinante, sia meritevole di approvazione.
Giusto parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 133/96 espresso nella seduta del 16 aprile 1996, condiviso dal capo dell'Amministrazione a mezzo dell'assessoriale prot. n.34 del 27 gennaio 1997, in sede di rilascio della concessione edilizia l'ente locale fisserà le eventuali prescrizioni atte a stabilire un più armonico inserimento del progetto nel proprio assetto territoriale nonché il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sanita.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVII/D.R.U. n. 26 del 27 gennaio 1999;
Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 26 del 27 gennaio 1999 espresso dal gruppo XXVII/D.R.U. dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Siracusa e dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa in premessa riportate, il progetto per la costruzione di un impianto eolico da 6,6 MW, località Monte Santa Venera, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e non inquinante in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Carlentini.

Art. 2

La ditta Ismes S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

La ditta Ismes S.p.A. ed il comune di Carlentini sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 26 febbraio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.10.500)
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DECRETO 26 febbraio 1999.
Annullamento parziale del decreto 13 marzo 1998, concernente approvazione di programmi costruttivi nel comune di Augusta.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64 e, in specie, l'art. 13;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 1996, n. 22;
Visto il decreto assessoriale n. 134/D.R.U. del 13 marzo 1998, con il quale sono stati approvati i programmi costruttivi:
-  impresa edilizia geom. Ranno Domenico, per la costruzione di n. 72 alloggi di edilizia convenzionata di tipo economico e popolare, in contrada Monte Tauro, località Pulcito, adottato con D.C.C. n. 77 dell'1 ottobre 1997;
-  cooperativa edilizia Lavinia, per la costruzione di n. 10 alloggi sociali, in contrada Monte Tauro adottato con D.C.C. n. 74 dell'1 ottobre 1997;
-  cooperative edilizie Forze Armate e di Polizia Primavera per la costruzione di n. 15 alloggi sociali in contrada Monte Pulcito, adottato con D.C.C. n. 78 dell'1 ottobre 1997;
Considerato che con foglio prot. n. 1300 del 27 maggio 1998 il comune di Augusta segnalava di avere commesso un errore nell'invio della documentazione relativa agli atti della cooperativa Lavinia avendo trasmesso due copie di progetto di cui una sottoposta al parere ex art. 13 della legge n. 64/74 dell'ufficio del Genio civile e una copia successivamente modificata secondo osservazioni e prescrizioni formulate dall'U.T.C. in data 15 gennaio 1997 e adottata con D.C.C. n. 74 dell'1 ottobre 1997;
Considerato che sugli elaborati progettuali dei programmi costruttivi soprariferiti, già adottati dal consiglio comunale con atto n. 74/97, il gruppo 27° di questo Assessorato, con foglio prot. n. 17/98 del 10 marzo 1998, aveva espresso parere favorevole all'approvazione;
Visto il foglio prot. n. 79 del 13 gennaio 1999, con il quale il comune di Augusta ha trasmesso a questo Assessorato duplice copia dei seguenti elaborati progettuali relativi al programma costruttivo della cooperativa edilizia Lavinia vistati favorevolmente dall'ufficio del Genio civile diSiracusa, ex art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 20693/98-22648/98 del 23 dicembre 1998, comprendenti:
A)  Elaborati
-  relazione tecnica;
-  particellare d'esproprio;
-  preventivo sommario di spesa;
-  tav. 1: estratto dal P.R.G. Calandra, estratto di mappa, estratto aerofotogrammetrico in scala rispettivamente 1:10.000 e 1:2.000;
-  tav. 2: zonizzazione e planimetria generale, scala 1:500;
-  tav. 3: rete Enel, Telecom, pubblica illuminazione, scala 1:500;
-  tav. 4: smaltimento acque meteoriche, acque nere, rete idrica, scala 1:500;
-  indagine geofisica;
-  integrazione geologica-geotecnica;
Visto il rapporto prot. n. 28/99 dell'11 febbraio 1999 del gruppo 27°, dal quale si evince l'errore della trasmissione da parte del comune di Augusta degli atti relativi al programma costruttivo della società cooperativa Lavinia, adottati con D.C.C. n. 74/97;
Decreta:


Art. 1

E' annullato il decreto n. 134/D.R.U. del 13 marzo 1998, che approva il programma costruttivo della cooperativa edilizia Lavinia per la parte in cui riferisce essere il parere dell'ufficio del Genio civile prot. n. 26362/96-22664/96 del 30 dicembre 1996 reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 riferito al programma costruttivo stesso.

Art. 2

Sono integrate le premesse del decreto n. 134/D.R.U. del 13 marzo 1998 per la parte relativa al programma costruttivo della cooperativa Lavinia così come appresso:
«Viste le deliberazioni nn. 74, 77 e 78 dell'1 ottobre 1997, riscontrate legittime dal CO.RE.CO. centrale nella seduta dell'11 dicembre 1997, con le quali il consiglio comunale di Augusta adotta i programmi costruttivi sopra citati, costituiti dai seguenti atti ed elaborati:
(Omissis)
B)  Cooperativa Lavinia:
(Omissis)
parere, prot. n. 20693/98-22648/98 del 23 dicembre 1998 favorevolmente reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa;
(Omissis)».

Art. 3

E' allegato e parte integrante del presente decreto il rapporto prot. n. 28/99 dell'11 febbraio 1999 del gruppo 27°.

Art. 4

Il comune di Augusta resta onerato degli adempimenti tutti conseguenziali all'emanazione del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Augusta per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 26 febbraio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.10.509)
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DECRETO 1 marzo 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Bompensiere.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 236 del 21 luglio 1997, con la quale il gruppo XXXI della D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza il progetto del P.R.G., P.E. e R.E. del comune di Bompensiere, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 5 del 15 febbraio 1997;
Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
-  relazione generale;
-  regolamento edilizio;
-  norme tecniche di attuazione;
-  tav.  1 - corografia (scala 1:25.000); 
-  tav.  2 - stato di fatto (scala 1:10.000); 
-  tav.  3 - stato di fatto, vincoli e risorse ambientali (scala 1:10.000); 
-  tav.  4 - stato di fatto, struttura insediativa reti infrastrutturali (scala 1:10.000); 
-  tav.  5 - planimetria delle OO.PP. in programma e/o in corso di approvazione; 
-  tav.  6 - stato di fatto, planimetria (scala 1:2.000); 
-  tav.  7 - evoluzione storica dell'insediamento (scala 1:2.000); 
-  tav.  8 - stato di fatto, servizi pubblici (scala 1:2.000); 
-  tav.  9 - stato di fatto, spazi destinati alle attività produttive (scala 1:2.000); 
-  tav.  10 - stato di fatto, rete idrica (scala 1:2.000); 
-  tav.  11 - stato di fatto, rete fognante (scala 1:2.000); 
-  tav.  12 - stato di fatto, stato di conservazione degli edifici (scala 1:2.000); 
-  tav.  13 - stato di fatto, consistenza edilizia (scala 1:2.000); 
-  tav.  14 - planimetria di progetto (scala 1:10.000); 
-  tav.  15 - planimetria di progetto (scala 1:2.000); 

-  prescrizioni esecutive;
-  norme di attuazione;
-  relazione e preventivo di spesa;
-  tav.  16 - prescrizioni esecutive zona C1 isolato A; 
-  tav.  17 - prescrizioni esecutive zona C1 isolato B; 

Studio geologico
1)  relazione geologica;
2)  relazione geologica - allegato 1 carta geolitologica (scala 1:10.000);
3)  relazione geologica - allegato 2 carta del dissesto (scala 1:10.000);
4)  relazione geologica - allegato 3 carta idrogeologica (scala 1:10.000);
5)  relazione geologica - allegato 4 carta della suscettività (scala 1:10.000);
6)  relazione geologica - allegato 5 carta dei bacini di Bompensiere afferenti al Gallo d'Oro in sinistra del Platani (scala 1:100.000);
7)  relazione geologica - allegato 8 documentazione fotografica;
Studio prescrizioni esecutive
-  relazione geologica P.E. - allegato 1 carta geologica;
-  relazione geologica P.E. - allegato 2 carta delle indagini;
-  relazione geologica P.E. - allegato 3 carta geologica tecnica;
-  relazione geologica P.E. - allegato 5 sondaggi sismici;
-  relazione geologica P.E. - allegato 6 sondaggi elettrici in contrada Nino;
-  relazione geologica P.E. - allegato 7 indagini per il progetto della scuola materna;
-  relazione geologica P.E. - allegato 8 indagini per il progetto del poliambulatorio;
-  relazione geologica P.E. - allegato 9 indagini per il progetto delle case popolari;
Studio agricolo forestale
-  relazione generale (tav. 1);
-  idrologia (tav. 2);
-  carta morfo-pedologica (tav. 3);
-  carta dei vincoli (tav. 4);
-  infrastrutture (tav. 5);
-  unità di paesaggio (tav. 6);
-  carta delle pendenze (tav. 7);
-  assetto vegetazionale e uso del territorio (tav. 8).
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 5 del 15 febbraio 1997 di adozione del P.R.G., P.E. e R.E.;
Rilevato che la procedura di pubblicazione seguita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 appare regolare;
Rilevato che alla pubblicazione sono state presentate n. 2 osservazioni-opposizioni;
Vista la planimetria di visualizzazione delle osservazioni e opposizioni, nonché le relative controdeduzioni predisposte al tecnico progettista del piano in data 2 giugno 1997;
Visto il voto n. 6 del 10 settembre 1998, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato
1)  sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare stante che:
-  l'adozione del P.R.G. è avvenuta contestualmente all'adozione del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  il progetto di piano è corredato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo-forestale prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
In generale
Il piano regolatore generale, adottato dal commissario ad acta, conferma in linea di massima il contenuto del precedente programma di fabbricazione approvato con decreto n. 204/75 del 27 novembre 1975, impegnando approssimativamente le stesse aree sia per l'espansione e per le attrezzature e per gli interventi produttivi, nonostante si registri un progressivo decremento della popolazione residente e tenuto anche conto dello stato di fatto che tali aree non risultano in massima parte attuate.
Il piano delimita una zona BO di interesse ambientale, che comprende il nucleo antico, dalla forma insediativa storica originaria sei-settecentesca e dallo sviluppo fino alle soglie del XX secolo, ove sono consentiti tutti gli interventi edilizi, senza curarsi che con l'attuazione dello strumento urbanistico vigente, che non prevedeva alcuna zona A, buona parte delle abitazioni del centro urbano sono state demolite e ricostruite, così come dichiarato dal progettista nella relazione generale.
Per quanto sopra, si ritiene che la zona BO perimetrata debba essere correttamente classificata zona omogenea A centro storico in quanto coincidente con l'agglomerato di antica formazione contraddistinto da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati. In tale zona gli interventi dovranno attuarsi con l'osservanza delle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70. Emerge altresì la necessità che nel piano regolatore vengano individuati gli immobili di interesse storico, etno-antropologici, masserie, abbeveratoi e relative pertinenze inedificate da classificare come zone A puntuali, esterne al centro abitato, da sottoporre ad adeguata disciplina urbanistica di conservazione e recupero. In via esemplificativa si indicano i sottoelencati immobili: abbeveratoio Farcione, abbeveratoio in prossimità del centro, masseria Giacomia e masseria Diruta.
Dimensionamento
Il progettista ipotizza un fabbisogno futuro residenziale nel ventennio di 163 alloggi, ricorrendo a tecniche statistiche basate principalmente sul rapporto delle famiglie di nuova istituzione nei vent'anni con il numero delle famiglie che si cancelleranno nello stesso periodo. Tale saldo pur essendo sfavorevole (279 nuove famiglie, 291 quelle che si cancelleranno), si presume che il 60% delle famiglie che si cancelleranno non lasceranno libero l'alloggio e pertanto risulta che 279 - 40% di 291 = 163 famiglie, corrispondenti a 163 alloggi dovranno avere una disponibilità ai fini del fabbisogno.
Di tale fabbisogno, il 10% delle abitazioni non occupate saranno disponibili, pertanto il fabbisogno complessivo sarà di 139 alloggi, per una volumetria di 62.550 mc. 450 mc. per alloggio), per una capacità insediativa di 347 abitanti, tenuto conto di un indice di 180 mc./ab.
Tale stima non si ritiene accettabile, tenuto conto soprattutto del continuo e progressivo decremento demografico.
Si registrano infatti a partire dall'anno 1951, 1.353 abitanti, nell'anno 1691, 1.267 abitanti, nell'anno 1971, 786 abitanti, nell'anno 1981, 746 abitanti, nell'anno 1991, 735 abitanti, nell'anno 1994, 705 abitanti.
Non si può fare a meno di rilevare infine che già le ampie previsioni edificatorie per l'espansione residenziale previste da precedente programma di fabbricazione sono state attuate in minima parte e non risultano piani attuativi convenzionati in corso.
Per quanto sopra e per motivi di tutela paesaggistica del fronte a valle della zona BO del piano adottato sono da disattendere le aree di espansione C1, C2 e C3 compresa la strada di nuova programmazione così come perimetrate in linea continua di colore blu.
Le suddette aree sono da classificare zone E di verde agricolo.
Per le medesime ragioni sono da disattendere la zona D per insediamenti produttivi e commerciali.
Le zone B1 così come perimetrate in colore rosso, che interessano le aree di margine del centro edificato, sono da classificare zona A di centro storico, in quanto tale destinazione consente di conservare i caratteri percettivi del centro e la campagna, in parte compromessa da opere infrastrutturali non finite e da alcune espansioni che non hanno tenuto conto della realtà storica in cui si innestano.
Le zone B2 individuate nel piano non sembrano possedere i requisiti di cui al decreto interassessoriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione dell'area perimetrata in verde, pertanto vanno classificate zone C2 con la relativa normativa prevista dal piano in quanto trattasi di zone interessate da un processo di urbanizzazione in corso per effetto della preesistente destinazione residenziale di espansione urbana del programma di fabbricazione.
Sotto il profilo geomorfologico si osserva che dovranno essere tenute in considerazione le prescrizioni contenute nello studio geologico a supporto del piano (paragrafo 7 relazione geologica: pag. 27 e segg.) con particolare riferimento alla prioritaria necessità di sistemazione idraulica e relativa bonifica della testata d'erosione dell'incisione evidenziata ad ovest dell'abitato il cui arretramento potrebbe nell'immediato destabilizzare i terreni già in parte edificati e rientranti in un'area oggetto di piano attualmente ritenuta stabile.
La porzione di tale area circoscritta in colore verde e campita, interessante la zona B2 e la prescrizione esecutiva isolato "b" insistente in prossimità della testata d'erosione della predetta incisione, dovrà essere opportunamente inibita all'edificazione sino alla realizzazione delle prescritte opere di sistemazione e bonifica; le stesse dovranno altresì consistere in interventi a basso impatto.
Attrezzature e spazi pubblici
Il piano enuclea tutte le attrezzature e gli spazi pubblici esistenti, e non prevede nuove aree ai fini della determinazione dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, di cui all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in quanto tale fabbisogno è soddisfatto ad eccezione delle aree da destinare a parcheggio, il cui fabbisogno è stato già determinato dal progettista nella misura di 1.069 mq. Tali aree dovranno essere in ogni caso individuate nell'ambito dello strumento urbanistico, per assicurare i necessari fabbisogni degli abitanti.
Per quanto attiene alle previsioni del parco urbano si osserva che l'area individuata non presenta condizioni di naturalità tali da giustificarne l'istituzione del parco che ha come presupposto in sè il rispetto della natura e delle sue manifestazioni, anche ai fini della conoscenza e conservazione delle essenze autoctone, in atto irrilevanti. Pertanto tale previsione è disattesa.
Prescrizioni esecutive
Fermo restando quanto considerato in relazione al dimensionamento del piano ed alla prescrizione esecutiva denominata isolato "b" si rileva che le aree oggetto di piano particolareggiato denominato isolato "a" ricadono in aree di particolare interesse ambientale caratterizzate da un pendio con presenza di essenze arboree di pregio. Pertanto la prescrizione esecutiva relativa è da disattendere e le relative aree vanno classificate a verde agricolo, con l'obbligo del mantenimento della flora esistente e del paesaggio agricolo consolidato e l'esclusione di attività edificatoria.
Viabilità
Per quanto riguarda la viabilità programmata nel territorio, non si riscontra nella relazione un qualsiasi riferimento ad analisi che giustifichino la necessità di nuove previsioni e la loro fattibilità tecno-economica, che è parte integrante della pianificazione territoriale urbanistica, supportata anche da indagini territoriali e di traffico, che giustifichino le soluzioni adottate anche sotto il profilo di una prima valutazione di impatto ambientale. Pertanto va disattesa.
Norme tecniche di attuazione
Salvo quanto considerato sul piano, occorre osservare quanto segue:
-  il capitolo III delle norme è oggetto di regolamento edilizio, pertanto vanno riviste uniformando le varie definizioni con quelle del regolamento;
-  art. 23 - aggiungere ..."e mediante intervento edilizio diretto (concessione edilizia, autorizzazione e/o comunicazione);
-  art. 33 - La zona BO va disattesa in relazione a quanto espresso nei considerata e inserire la zona A di centro storico;
-  art. 35 - Va integralmente sostituito come segue:
Zona A: nelle more della redazione del piano particolareggiato di recupero, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere "a", "b", e "c" dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 121 e 122 della legge regionale n. 25/93. In tali interventi devono essere impiegate tecniche costruttive e materiali di finitura consoni con l'ambiente storico, la tradizione e i materiali locali.
Sono vietate le demolizioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti;
-  art. 36 - Va eliminato;
-  art. 42 - Va eliminato in relazione ai considerata sul dimensionamento del piano;
-  artt. 43, 44 - Vanno adeguati in relazione ai considerata sul dimensionamento del piano e alle zonizzazioni per quanto attiene all'estenzione delle aree;
-  artt. 45, 46, 51 - Vanno eliminati in relazione ai considerata di cui sopra;
- art. 57 - Occorre fissare preventivamente i parametri edificatori, in ogni caso l'indice fondiario non potrà superare i 2 mc./mq. e l'altezza ml. 8, i due piani fuori terra.
Riguardo al regolamento edilizio si rileva:
-  art. 7 - Al 6° rigo cassare la parola "assoluta";
-  artt. 28, 29 e 30 - Gli articoli dovranno essere rielaborati e adeguati alla legge regionale n. 17/94;
-  art. 41 - L'articolo va uniformato ai contenuti della legge regionale n. 17/94.
Osservazioni e/o opposizioni
1)  L'osservazione a firma di Ferrara Carmela e altri, è superata in relazione ai contenuti delle considerazioni relative alle zone B1 perimetrate ed alla viabilità;
2)  L'osservazione a firma di Di Falco Tommasa è condivisibile in relazione a quanto controdedotto dal progettista del piano, ovviamente le aree in questione, in conseguenza delle considerazioni in ordine alla zona BO, sono classificate zone A di centro storico.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato è del parere che il piano regolatore generale del comune di Bompensiere, con annessa prescrizione esecutiva della zona C1 isolato "b" e regolamento edilizio, adottato dal commissario ad acta con deliberazione n. 5 del 15 febbraio 1997, sia meritevole di approvazione, con prescrizioni e modifiche di cui ai sopra considerata.»;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Bompensiere n. 34 del 13 novembre 1998 di controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 6 del 10 settembre 1998;
Visto il voto n. 55 del 21 gennaio 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, esaminando le controdeduzioni al precedente voto C.R.U. n. 6 del 10 settembre 1998, così si esprime:
«...Omissis...
Premesso quanto sopra, in ordine alle controdeduzioni si decide quanto segue:
Zona A
La controdeduzione non è condivisibile stante che il piano originario delimita una zona BO di interesse ambientale che coincide con l'agglomerato contraddistinto da valori storici, urbanistici, artistici, che correttamente è da classificare zona omogenea A di centro storico ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
Prescrizione esecutiva ambito "b"
La controdeduzione non è condivisibile in relazione allo stato di fatto delle aree che risultano di particolare pregio ambientale ed al dimensionamento del piano.
Zona impianti produttivi
La controdeduzione in relazione alle motivazioni si ritiene in linea di principio condivisibile. Tuttavia per le motivazioni di tutela ambientale già evidenziate nel voto n. 06/98 l'area non si ritiene idonea per tale localizzazione. Pertanto, previa verifica dei luoghi e delle effettive necessità e richieste degli operatori economici, il comune potrà individuare apposite aree mediante variante ordinaria da sottoporre all'approvazione dell'A.R.T.A.
Per quanto attiene agli impianti per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli, la localizzazione per la realizzazione degli stessi potrà interessare aree di verde agricolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutto quanto premesso è del parere di rigettare le controdeduzioni del comune di Bompensiere di cui alla deliberazione consiliare n. 34 del 13 novembre 1998 e riconfermare quanto contenuto nel voto n. 06 del 10 settembre 1998, ritenendo pertanto meritevole di approvazione il P.R.G., la prescrizione esecutiva ambito "a", il regolamento edilizio adottati dal commissario ad acta con deliberazione n. 5 del 15 febbraio 1997, nel rispetto dei considerata di cui al citato voto.»;
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 6 del 10 settembre 1998 e n. 55 del 21 gennaio 1999 sopra riportati;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono approvati con le prescrizioni e le modificazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 6 del 10 settembre 1998 e n. 55 del 21 gennaio 1999, il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Bompensiere, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 5 del 15 febbraio 1997.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. sopra richiamati.

Art. 3

Fanno parte parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa, nonché i voti C.R.U. n. 6 del 10 settembre 1998 e n. 55 del 21 gennaio 1999.

Art. 4

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente provvedimento; entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 5

Il comune di Bompensiere resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 marzo 1999.
  LO GIUDICE 

(99.10.501)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1998 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Zulian Renato contro il comune di Mascali.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 125 Reg. ord. 1999
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione 1ª int.) composto dai signori magistrati:
-  dott. Filippo Delfa - presidente;
-  avv. Vincenzo Salamone - consigliere rel.;
-  dott. Gabriella Guzzardi - consigliere;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sui ricorsi n. 5540 del 1997 e n. 1784 del 1998 R.G. proposti da Zulian Renato, rapp. e dif. dall'avv. Antonino Galasso nel cui studio è elett. dom. in Catania, via Crociferi n. 60;

CONTRO

il comune di Mascali, in persona del sindaco p. t. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a)  quanto al ricorso n. 5540 del 1997, della nota sindacale del 14 ottobre 1997, con la quale il comune ha negato il rilascio della concessione edilizia (prat. n. 5250) presentata dal ricorrente per la realizzazione di un fabbricato sito in Mascali, frazione Fondachello, via Spiaggia;
b)  quanto al ricorso n. 1784 del 1998, della nota sindacale dell'11 marzo 1998 e del verbale della commissione edilizia del 26 febbraio 1998 con i quali il comune ha negato il rilascio della concessione edilizia (prat. n. 5250) presentata dal ricorrente per la realizzazione di un fabbricato sito in Mascali, frazione Fondachello, via Spiaggia;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 9 dicembre 1998 il relatore consigliere Vincenzo Salamone;
Udito per la parte ricorrente l'avv. Antonino Galasso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO

Con il gravame n. 5540 del 1997 si espone che il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel comune di Mascali, frazione di Fondachello, fg. 28, part. 267, ricadente in ZTO B2 ed inserito nel tessuto urbano di detta frazione.
Per detta area il ricorrente ha presentato domanda di concessione edilizia al comune di Mascali (prat. n. 5250), per la realizzazione di un edificio, ed ha ottenuto i pareri favorevoli della commissione edilizia in data 28 luglio 1995, dell'ufficiale sanitario in data 1 dicembre 1995 e della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali in data 2 marzo 1995.
Senza il formale rilascio della concessione edilizia, ma a seguito del versamento della prima rata dei contributi ed oneri concessori e del nulla osta del Genio civile, intervenuto in data 8 agosto 1997, la parte ricorrente invocava la formazione della fattispecie del silenzio assenso ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1994 e con nota racc. dell'11 ottobre 1997 comunicava l'inizio dei lavori allegando perizia giurata del progettista.
Con la nota sindacale del 14 ottobre 1997 il comune ha negato il rilascio della concessione edilizia (prat. n. 5250), trovandosi l'area nella fascia di rispetto boschiva ed inedificabile ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 16 del 1996.
All'atto impugnato vengono mosse le seguenti censure:
1)  violazione dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 in quanto in ipotesi di formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia il potere che residua all'amministrazione è quello dell'autoannullamento in presenza dei relativi presupposti normativi;
2)  violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, in quanto sarebbe inibito al comune sospendere gli effetti della concessione edilizia;
3)  violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 10 del 1991 per difetto e perplessità della motivazione e di istruttoria e violazione dei principi in materia di annullamento in autotutela;
4)  falsa applicazione dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e violazione dell'art. 15, lett. E della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 sotto il profilo del travisamento, in quanto le aree con le caratteristiche o con destinazione a ZZ.TT.OO. A e B dovrebbero ritenersi sottratte all'applicazione del vincolo predetto;
5)  violazione degli artt. 3, 41 e 42 della costituzione in quanto la normativa di cui agli artt. 4 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, violerebbe precetti costituzionali quali il principio di uguaglianza ed il diritto di proprietà;
6)  violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, errore sul presupposto ed incompetenza, in quanto l'imposizione del vincolo presupporrebbe l'inclusione dell'area negli elenchi che l'amministrazione forestale è tenuta a compilare ed in quanto l'area in questione non avrebbe le caratteristiche per la qualificazione come boschiva.
Con il gravame n. 1784 del 1998 vengono impugnati la nota provvedimento dell'11 marzo 1998 ed il verbale della commissione edilizia del 26 febbraio 1998, con i quali il comune ha negato il rilascio della concessione edilizia (part. n. 5250) e vengono dedotte le medesime censure mosse con il precedente gravame.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1998 la causa è passata in decisione.
Con sentenza parziale deliberata alla camera di consiglio del 9 dicembre 1998 il collegio, previa riunione, ha rigettato i ricorsi di cui in epigrafe limitatamente al primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo di censura ed ha, quindi, disposto la sospensione del giudizio per remissione alla Corte costituzionale, con separata ordinanza, della questione di costituzionalità relativa al quinto motivo di censura.
Il collegio ha ritenuto, in particolare, che non meritano accoglimento i primi tre motivi di censura con i quali rispettivamente si lamenta:
-  violazione dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 in quanto in ipotesi di formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia il potere che residua all'amministrazione è quello dell'autoannullamento in presenza dei relativi presupposti normativi;
-  violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, in quanto sarebbe inibito al comune sospendere gli effetti della concessione edilizia;
-  violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 10 del 1991 per difetto e perplessità della motivazione e di istruttoria e violazione dei principi in materia di annullamento in autotutela.
Le tre censure muovono da un presupposto fattuale e cioè che antecedentemente all'adozione degli atti impugnati si sia formata la fattispecie del silenzio assenso sull'istanza di rilascio della concessione edilizia.
L'iter procedimentale per il rilascio della concessione edilizia in questione è antecedente il mutamento della destinazione urbanistica dell'area, disposta ope legis ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996, che ne ha determinato l'inedificabilità assoluta.
Tenuto conto che alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge non si era esaurito il procedimento di rilascio della concessione edilizia in forma silenziosa, sussisteva l'onere per la parte ricorrente di rinnovare la domanda di rilascio della concessione edilizia sulla base di una corretta rappresentazione della realtà (che mettesse in luce anche la sopravvenienza del vincolo di inedificabilità). Correttamente, pertanto, muovendo dal presupposto della inesistenza di un provvedimento concessorio silenzioso, il comune con la nota del 14 ottobre 1997 ha negato, nelle more di una istruttoria volta al coinvolgimento dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale, il rilascio della concessione edilizia (prat. n. 5250) e con la nota dell'11 marzo 1998 (recependo il parere reso nel verbale della commissione edilizia del 26 febbraio 1998) ha negato, in via definitiva, il rilascio della concessione edilizia.
Il collegio ha ritenuto che non merita accoglimento il sesto motivo di censura con il quale si lamenta la violazioe e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, errore sul presupposto ed incompetenza, in quanto l'imposizione del vincolo presupporrebbe l'inclusione dell'area negli elenchi che l'amministrazione forestale è tenuta a compilare ed in quanto l'area in questione non avrebbe le caratteristiche per la qualificazione come boschiva.
La censura attiene all'esecutività delle prescrizioni di cui all'art. 10 anzidetto, in assenza di esplicita disposizione analoga a quella effettuata dell'art. 2, comma 3 della citata legge regionale n. 15/91, che ha reso «direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati» i vincoli di arretramento di cui all'art. 15, della legge regionale n. 78/76 con la prevalenza degli stessi «sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali».
La parte ricorrente prospetta l'ipotesi che detta efficacia debba farsi coincidere con la formazione dell'inventario forestale regionale, previsto dall'art. 5 della citata legge regionale n. 16/96, ovvero, in via subordinata, dall'approvazione del piano regolatore generale contenente lo studio agricolo-forestale ex art. 3, comma 11 della citata legge regionale n. 15/91, adeguato alle prescrizioni discendenti dall'applicazione degli artt. 4 e 10 della medesima legge n. 16/96 (nonostante detto art. 3 faccia riferimento alle «prescrizioni dell'art. 15, lett. e), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78»).
Al riguartdo il collegio ritiene che la ratio e la lettera della disposizione normativa di cui ai commi 1 e 2 del già citato art. 10 depongono univocamente nel senso di dover ritenere efficace "ope legis" il vincolo di inedificabilità in esame, prevalendo, quindi, sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, analogamente a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della citata legge regionale n. 15/91 (secondo cui «le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lett. a), d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono, infatti, sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi»).
Il divieto edificatorio, infatti, non è condizionato ad alcun adempimento preliminare e l'eventuale deroga allo stesso divieto viene riferita ai "piani regolatori dei comuni", siano essi esistenti che ancora da approvare.
La inedificabilità quindi, è operativa anche in assenza di apposito provvedimento amministrativo di visualizzazione del relativo vincolo sugli elaborati grafici del P.R.G., e ciò nonostante che, a differenza di altri vincoli (cimiteriale, ferroviario, stradale, dei parchi archeologici ecc.), per i quali risulta agevole individuare le relative fasce di rispetto, richiede invece un'apposita valutazione sulla effettiva natura delle aree boscate, come definite dall'art. 4 della menzionata legge n. 16/96, che costituisce appunto il contenuto dello studio forestale del piano regolatore generale prescritto dall'art. 3 della citata legge regionale n. 15/91.
Detta valutazione - che in attesa dello studio forestale potrebbe essere effettuata di volta in volta dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste o da professionista abilitato a iniziativa dei privati - non avrebbe, quindi, effetto "costitutivo" del vincolo boschivo, bensì "dichiarativo", in quanto assumerebbe una funzione "ricognitoria" della presenza di aree boscate aventi le caratteristiche di bosco, come definite dall'art. 4 della legge n. 16 in argomento.
Osserva purtuttavia il collegio che, per gli strumenti urbanistici (adottati o approvati) i cui studi agricolo-forestali risultino redatti prima dell'entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 16/96, si presenta sempre la necessità di un riesame o di una semplice "verifica" degli stessi in ragione dei loro contenuti, al fine di pervenire eventualmente all'adozione di un'apposita variante al piano regolatore generale, e ciò, non tanto per dare operatività ai vincoli di inedificabilità in argomento, che agiscono, come già rilevato, ope legis, ma al fine di rendere facilmente riconoscibili i limiti dello jus aedificandi ed in relazione alla grave compromissione che si determina sul diritto di proprietà.
Detta variante, infatti, seppur non abbia i caratteri tipici di quella "urbanistica", in quanto non connessa a scelte discrezionali, attiene comunque alle funzioni del P.R.G., stante che, ai sensi dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, detto piano deve necessariamente indicare i "vincoli" presenti nel territorio comunale.
Quanto alla presenza nell'area di proprietà della parte ricorrente dei requisiti che rendono operativa l'applicazione del divieto di edificazione, osserva il collegio che, d'adeguata istruttoria, è stato posto in rilievo come la stessa si trovi nella fascia di rispetto di un'area boschiva impiantata a seguito d'intervento della pubblica amministrazione e che possiede caratteristiche di superficie e di copertura ben maggiore di quelle richieste dall'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1996.
Alla medesima funzione, meramente dichiarativa e non costitutiva, assolve la formazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale regionale previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16 del 1996; nessuna disposizione del successivo art. 10, infatti, riconnette alla relativa redazione l'imposizione del vincolo.
Ugualmente infondato il collegio ha ritenuto il quarto motivo di gravame con il quale si lamenta falsa applicazione dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e violazione dell'art. 15, lett. E della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, sotto il profilo del travisamento, in quanto le aree con le caratteristiche o con destinazione a ZZ.TT.OO. A e B dovrebbero ritenersi sottratte all'applicazione del vincolo predetto.
Il collegio è dell'avviso che al divieto di edificazione di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 16 del 1996 debba riconoscersi portata autonoma rispetto al vincolo di inedificabilità previsto dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; ciò in considerazione, sia della coincidenza solo parziale dell'ambito di operatività delle norme, sia del carattere speciale della disciplina contenuta nella legge n. 16 del 1996.
Va rilevato, inoltre, che le previsioni del citato art. 10 comprendono ed assorbono integralmente l'ambito di efficacia precedentemente coperto dalla lett. "e" dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 (ad accezione, ovviamente, di quanto concerne la tutela dei parchi archeologici), deve, pertanto, ritenersi che la sopravvenuta regolamentazione dell'intera materia ha determinato effetti abrogativi rispetto alla ricordata corrispondente parte della lett. "e" dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, anche se quest'ultima disposizione non è compresa fra quelle espressamente abrogate dalla legge regionale n. 16 del 1996 ed elencatevi all'art. 86.
In conseguenza di ciò, i divieti edificatori posti dal citato art. 10 operano anche per le zone "A" e "B" dei vigenti strumenti urbanistici interessati.
Meritano, pertanto, di essere condivise le conclusioni cui sono pervenuti l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione con nota n. 5970 del 26 marzo 1997, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con parere n. 30539 del 2 dicembre 1997 ed il Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 144/98 del 21 aprile 1998.
DIRITTO

Con riguardo al quinto motivo di censura con il quale si lamenta la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della costituzione, in quanto la normativa di cui agli artt. 4 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 violerebbe precetti costituzionali, quali il principio di uguaglianza ed il diritto di proprietà, il collegio, ritiene sussistere la rilevanza ai fini della decisione della controversia (essendo stati rigettati gli altri autonomi motivi con coeva sentenza parziale) e la non manifesta infondatezza, e solleva incidente di costituzionalità.
La legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 contiene norme sul «riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione». Al titolo 1 la predetta legge contiene norme sulla forestazione ed all'art. 1 dispone che «la Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi».
All'art. 3 la legge regionale predetta dispone che «per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale».
L'art. 4 contiene la definizione di bosco per cui «si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.
Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.
Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del flutto».
L'art. 10 definisce le attività edilizie consentite nelle zone boschive e prescrive:
«1)  Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi.
2)  In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,30 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto.
3)  La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS per i profili attinenti alla qualità del bosco e alla difesa idrogeologica.
4)  I pareri della Sovrintendenza, di cui al comma 3, sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
5)  All'interno dei parchi naturali la deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali resta consentita nei soli limiti e con le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
6)  All'interno delle riserve naturali non è consentita la deroga al divieto di cui al comma 1.
7)  Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'amministrazione forestale.
8)  In deroga al divieto di cui al comma 1 nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.
9)  Con riferimento ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
10)  Le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497».
Il vincolo di immodificabilità assoluta per i terreni boschivi (introdotto antecedentemente con l'art. 15, lett. E, della legge regionale n. 78 del 1976) è proprio della legislazione regionale siciliana, mentre, come è noto, in ambito nazionale vige il vincolo imposto dalla legge n. 431 del 1985, che pone l'onere del preventivo nulla osta ex legge n. 1497 del 1939.
Ebbene, anche l'art. 1 della legge n. 431 del 1985, prevede espressamente che "il vincolo... non si applica alle zone A e B".
Giova precisare che le zone A e B (sia nella normativa regionale, che in quella nazionale) sono esenti, non solo da vincoli derivanti dalle zone di rispetto dei boschi, ma da qualunque vincolo derivante da zone di rispetto dal mare, da laghi e fiumi, da aree archeologiche, etc., nessuno escluso.
In altri termini, nessuna norma (nazionale o regionale) ha mai previsto vincoli naturalistico-ambientali che comportino l'inedificabilità assoluta con riguardo alle zone A e B, nei cui confronti - viceversa - sono possibili vincoli storici, artistici, etc.
Riguardo alla ratio dell'esclusione dal vincolo nelle Z.T.O. A e B, la giurisprudenza ha chiarito che il legislatore ha inteso non compromettere le utilizzazioni edilizie ed urbanistiche da tempo consolidatesi nei centri edificati (cfr. C.d.S. VI 19 maggio 1994, n. 794).
La giurisprudenza costituzionale, sin dalla nota sentenza n. 5 del 1980, ha chiarito che lo jus aedificandi è insito nel diritto di proprietà; e ciò, vale tanto più per le aree ricadenti nelle zone A e B del territorio comunale, atteso che rispetto ad esse si è già creata una rilevante aspettativa da parte dei proprietari circa le potenzialità edificatoria dei propri terreni.
A conferma di ciò e della rilevata ratio, in forza della quale le zone A e B sono escluse dai vincoli ex legge regionale n. 78/76 e legge n. 431/85, la giurisprudenza ha già chiarito che l'esclusione da vincoli delle zone A e B non determina disparità di trattamento fra i cittadini delle varie zone, "giacché essa tiene conto di un oggettiva diversità di situazioni" (cfr. C.G.A. 5 maggio 1993, n. 158).
Al contempo si è precisato che, in forza della propria competenza esclusiva ex art. 14 dello statuto, la Regione siciliana può dettare deroghe rispetto alle leggi statali, sempreché tale diversità non sia arbitraria o irrazionale, ma risponda alla necessità di adattamento della disciplina generale alle particolari esigenze locali" (cfr. TAR Palermo II 21 luglio 1994, n. 809).
Ciò posto si osserva che la Corte costituzionale ha precisato che le disposizioni della legge n. 431/85 costituiscono disciplina qualificabile come norme fondamentali di riforma economico-sociale, pertanto ha dichiarato illegittime quelle disposizioni delle Regioni, anche a statuto speciale, che si discostavano ingiustificatamente dalle disposizioni nazionali, e ciò sia quando esse erano dirette in senso ampliativo (cfr. Corte costituzionale 31 marzo 1994, n. 110 e 9 dicembre 1991, n. 437), sia - per l'identità di ratio - quando la normativa regionale si dirigeva in senso restrittivo rispetto a quella nazionale, incidendo e comprimendo ingiustificatamente ed irrazionalmente il diritto di proprietà privata (Corte costituzionale 29 dicembre 1995, n. 529).
In altri termini: il diritto di proprietà (costituzionalmente garantito ed implicante anche lo jus aedificandi) può ben essere degradato dal legislatore mediante espropriazione e/o apposizione di vincoli espropriativi o generalizzati, ma in tutti i casi la compressione del diritto di proprietà deve rispondere ad un interesse pubblico chiaro ed evidente (cfr. T.A.R. Lazio I 20 dicembre 1986, n. 2317) o, come si esprime testualmente l'art. 42, comma 3, Cost. "per motivi di interesse generale"; ma nel caso delle zone A e B non vi può essere alcun interesse pubblico a comprimere il diritto di proprietà, fino ad escludere lo stesso jus aedificandi, per tutelare un interesse paesaggistico o naturalistico in pieno abitato (e peraltro senza nemmeno la mediazione del potere di valutazione degli organi preposti alla salvaguardia dei vincoli paesaggistici); al che si aggiunge la palese disparità di trattamento con il resto del territorio nazionale e con i proprietari di aree ricadenti sempre in zone A e B, ma limitrofi non a boschi, bensì a laghi, fiumi, mare, etc.
Le Z.T.O. A e B (così come definite nel D.M. n. 1444/68) sono, infatti, zone già fortemente urbanizzate ed antropizzate, pertanto, l'imposizione di un vincolo di immodificabilità assoluta su aree di tal fatta sarebbe del tutto illogico, poiché non ha senso impedire di edificare (entro certi limiti compatibili con la vicinanza ad un'area vincolata) in un area già edificata.
Dal che l'illegittimità costituzionale di un sacrificio imposto alla proprietà privata senza che vi sia alcun interesse pubblico a giustificarlo.
In questa ottica giova evidenziare i deleteri effetti della predetta normativa, dato che nella fattispecie la zona di rispetto verrebbe a ricomprendente ampie aree degli abitati di tanti comuni delle pendici dell'Etna, dei Nebrodi, delle Madonie, dei Peloritani, degli Iblei (si vedano, ad esempio, le situazioni dei comuni di Floresta, Ucria, Santa Domenica Vittoria sui Nebrodi, di Milo, S. Alfio, Nicolosi, sull'Etna) i cui centri urbani sono da sempre limitrofi a boschi.
Una rigorosa applicazione della predetta normativa determinerebbe un grave pregiudizio a questi (come ad altri) centri urbani, poiché ad ogni edificio demolito non potrà mai più essere sostituito un altro (casa o chiesa o caserma o municipio od ospedale ecc.), per la sussistenza del vincolo di inedificabilità che non consentirebbe mai di garantire la sopravvivenza del centro urbano, che inevitabilmente verrebbe via via diradato ed eliminato.
La conclusione non cambia neppure se in sede di nuovo strumento urbanistico si consentisse l'edificabilità con l'indice dello 0,30 mc./mq. (art. 10, comma 2); sia perché questa scelta è frutto di un potere discrezionale e non un obbligo dell'amministrazione, sia perché con un tale indice (estremamente ridotto) non si potrebbe certamente garantire la sopravvivenza dell'abitato i cui indici di cubatura siano attualmente di gran lunga maggiori.
In questi comuni l'applicazione della normativa di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996 comporterebbe un grave degrado ed un pregiudizio allo sviluppo di antichi agglomerati urbani, e l'impossibilità di realizzare anche solo opere pubbliche all'interno dell'abitato esistente che dovranno, pertanto, essere realizzati all'esterno dell'abitato.
Sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere la non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale di una normativa che, contrariamente a quanto avviene in tutto il resto del territorio nazionale e a quanto è previsto per tutti gli altri vincoli, ha la potenzialità per determinare il degrado dei centri abitati per la tutela aree boschive (spesso di formazione successiva), garantita già dall'ordinamento con misure limitative dello jus aedificandi meno penalizzanti e, certamente, più compatibili nel bilanciamento di interessi di pari valenza costituzionale.
Tali preoccupazioni, peraltro, sono state pienamente condivise dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con il parere n. 30539 del 2 dicembre 1997 e dell'Assessorato territorio ed ambiente, il quale, con la nota 26 febbraio 1998, n. 65, ha aggiunto ulteriori gravi e rilevanti considerazioni, che conducono anch'esse, per altre vie, all'incostituzionalità delle norme predette.
Se lo scopo della norma è quello di creare una ampia fascia di rispetto come argine alle nuove ipotesi edificatorie degli strumenti urbanistici, tale scopo è adattabile alle zone di espansione dell'abitato e non già a quelle già edificate, quali sono le zone A e B, dato che nessun apprezzabile vantaggio alla tutela dei boschi può infatti comportare l'inedificabilità di ambiti urbani storicamente edificati.
Il collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei piani regolatori generali.
P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei piani regolatori generali.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 1998.
Il presidente: DELFA Il consigliere relatore: SALAMONE Il segretario: MUSCO
(99.13.628)
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Ordinanza emessa il 9 dicembre 1998 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Lazzara Domenico contro la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 126 Reg. ord. 1999
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione 1ª int.) composto dai signori magistrati:
-  dott. Filippo Delfa - presidente;
-  avv. Vincenzo Salamone - consigliere relatore;
-  dott. Gabriella Guzzardi - consigliere;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 898 del 1998 R.G. proposto da Lazzara Domenico, rapp. e dif. dall'avv. Antonino Galasso nel cui studio e elett. dom. in Catania, via Crociferi n. 60;

contro

La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania in persona del Soprintendente p.t., rappr. e dif. ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;

per l'annullamento

della nota dal 29 agosto 1997, n. 5400/97 della Soprintendenza di diniego di nulla osta ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939 per l'edificazione di un edificio in contrada Fondachello di Mascali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 9 dicembre 1998 il relatore consigliere Vincenzo Salamone;
Uditi per la parte ricorrente l'avv. Antonino Galasso e per l'Amministrazione resistente l'avvocato dello Stato Angela Palazzo;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel comune di Mascali, frazione di Fondachello, fg. 37, part. 203, ricadente in zona di completamento (e pertanto con le caratteristiche della zona B), anche se ancora classificata C2, del vigente strumento urbanistico di Mascali.
Per detta area lo stesso ricorrente ha presentato domanda di concessione edilizia al comune di Mascali (prat. 117/96), prevedendo la demolizione del preesistente edificio e la realizzazione - in sostituzione - di un nuovo edificio, ed ha ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia.
Con la nota del 29 agosto 1997, n. 5400/97 la Soprintendenza ha disposto il diniego di nulla osta ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939 per la realizzazione dell'edificio, in applicazione della legge regionale n. 16 del 1996 (artt. 4 e 10), ritenendo sussistere un area di rispetto di 200 mt. da una fascia forestale esistente lungo la spiaggia di Fondachello.
All'atto impugnato vengono mosse le seguenti censure:
1)  violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, errore sul presupposto ed incompetenza, in quanto l'imposizione del vincolo presupporrebbe l'inclusione dell'area negli elenchi che l'amministrazione forestale è tenuta a compilare ed in quanto l'area in questione non avrebbe le caratteristiche per la qualificazione come boschiva;
2)  falsa applicazione dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e violazione dell'art. 15, lett. E della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 sotto il profilo del travisamento, in quanto le aree con le caratteristiche o con destinazione a ZZ.TT.OO. A e B dovrebbero ritenersi sottratte all'applicazione del vincolo predetto;
3)  violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione in quanto la normativa di cui agli artt. 4 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, violerebbe precetti costituzionali quali il principio di uguaglianza ed il diritto di proprietà.
La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame.
Con sentenza parziale deliberata alla camera di consiglio del 9 dicembre 1998 il collegio ha rigettato il ricorso di cui in epigrafe limitatamente al primo e secondo motivo di censura; ed ha quindi disposto la sospensione del giudizio per remissione alla Corte costituzionale, con separata ordinanza, della questione di costituzionalità relativa al terzo motivo di censura.
Il collegio ha ritenuto che non merita accoglimento il primo motivo di censura con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, errore sul presupposto ed incompetenza, in quanto ldel vincolo presupporrebbe l'inclusione dell'area negli elenchi che l'Amministrazione forestale è tenuta a compilare ed in quanto l'area in questione non avrebbe le caratteristiche per la qualificazione come boschiva.
La censura attiene all'esecutività delle prescrizioni di cui all'art. 10 anzidetto, in assenza di esplicita disposizione analoga a quella effettuata dell'art. 2, comma 3 della citata legge regionale n. 15/91, che ha reso "direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati" i vincoli di arretramento di cui all'art. 15, della legge regionale n. 78/76 con la prevalenza degli stessi "sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali".
La parte ricorrente prospetta l'ipotesi che detta efficacia debba farsi coincidere con la formazione dell'inventario forestale regionale, previsto dall'art. 5 della citata legge regionale n. 16/96, ovvero, in via subordinata, dall'approvazione del piano regolatore generale contenente lo studio agricolo-forestale ex art. 3, comma 11 della citata legge regionale n. 15/91, adeguato alle prescrizioni discendenti dall'applicazione degli artt. 4 e 10 della medesima legge n. 16/96 (nonostante detto art. 3 faccia riferimento alle "prescrizioni dell'art. 15, lettera e, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78").
Al riguardo il collegio ritiene che la ratio e la lettera della disposizione normativa di cui ai commi 1 e 2 del già citato art. 10 depongono univocamente nel senso di dover ritenere efficace "ope legis" il vincolo di inedificabilità di che trattasi, prevalendo quindi sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, analogamente a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della citata legge regionale n. 15/91 (secondo cui "le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lettere a), d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono, infatti, sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi").
Il divieto edificatorio, infatti, non è condizionato ad alcun adempimento preliminare e l'eventuale deroga allo stesso divieto viene riferita ai "piani regolatori dei comuni", siano essi esistenti che ancora da approvare.
La inedificabilità quindi, è operativa anche in assenza di apposito provvedimento amministrativo di visualizzazione del relativo vincolo sugli elaborati grafici del P.R.G., e ciò nonostante che, a differenza di altri vincoli (cimiteriale, ferroviario, stradale, dei parchi archeologici, ecc.), per i quali risulta agevole individuare le relative fasce di rispetto, richiede un'apposita valutazione sulla effettiva natura delle aree boscate, come definite dall'art. 4 della menzionata legge n. 16/96, che costituisce appunto il contenuto dello studio forestale del piano regolatore generale prescritto dall'art. 3 della citata legge regionale n. 15/91. Detta valutazione - che in attesa dello studio forestale potrebbe essere effettuata di volta in volta dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste o da professionista abilitato a iniziativa dei privati - non avrebbe, quindi effetto "costitutivo" del vincolo boschivo, bensì "dichiarativo", in quanto assumerebbe una funzione "ricognitoria" della presenza di aree boscate aventi le caratteristiche di bosco, come definite dall'art. 4 della legge n. 16 in argomento.
Ha osservato, purtuttavia, il collegio che, che gli strumenti urbanistici (adottati o approvati) i cui studi agricolo-forestali risultino redatti prima della entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 16/96, si presenta sempre la necessità di un riesame o di una semplice "verifica" degli stessi in ragione dei loro contenuti, al fine di pervenire eventualmente all'adozione di un'apposita variante al piano regolatore generale, e ciò, non tanto per dare operatività ai vincoli di inedificabilità in argomento, che agiscono, come già rilevato, ope legis, ma al fine di rendere facilmente riconoscibili i limiti dello jus aedificandi ed in relazione alla grave compromissione che si determina sul diritto di proprietà. Detta variante, infatti, seppur non abbia i caratteri tipici di quella "urbanistica", in quanto non connessa a scelte discrezionali, attiene comunque alle funzioni del P.R.G., stante che, ai sensi dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, detto piano deve necessariamente indicare i "vincoli" presenti nel territorio comunale.
Quanto alla presenza nell'area di proprietà della parte ricorrente dei requisiti che rendono operativa l'applicazione del divieto di edificazione, ha osservato il collegio che, da adeguata istruttoria, è stato posto in rilievo come la stessa si trovi nella fascia di rispetto di un'area boschiva impiantata a seguito di intervento della pubblica amministrazione e che possiede caratteristiche di superficie e di copertura ben maggiore di quelle richieste dall'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1996.
Alla medesima funzione, meramente dichiarativa e non costitutiva, assolve la formazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale regionale previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16 del 1996; nessuna disposizione del successivo art. 10, infatti, riconnette alla relativa redazione la imposizione del vincolo.
Il collegio ha ritenuto infondato anche il secondo motivo di gravame con il quale si lamenta la falsa applicazione dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e violazione dell'art. 15, lett. E della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, sotto il profilo del travisamento, in quanto le aree con le caratteristiche o con destinazione a ZZ.TT.OO. A e B dovrebbero ritenersi sotratte all'applicazione del vincolo predetto.
Il collegio è dell'avviso che al divieto di edificazione di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 16 del 1996 debba riconoscersi portata autonoma rispetto al vincolo di inedificabilità previsto dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; ciò in considerazione, sia della coincidenza solo parziale dell'ambito di operatività delle norme, sia del carattere speciale della disciplina contenuta nella legge n. 16 del 1996.
Il collegio ha rilevato, inoltre, che le previsioni del citato art. 10 comprendono ed assorbono integralmente l'ambito di efficacia precedentemente coperto dalla lettera e) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 (ad accezione, ovviamente, di quanto concerne la tutela dei parchi archeologici), deve, pertanto, ritenersi che la sopravvenuta regolamentazione dell'intera materia ha determinato effetti abrogativi rispetto alla ricordata corrispondente parte della lettera e) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, anche se quest'ultima disposizione non è compresa fra quelle espressamente abrogate dalla legge regionale n. 16 del 1996 ed elencatevi all'art. 86.
In conseguenza di ciò, i divieti edificatori posti dal citato art. 10 operano anche per le zone A e B dei vigenti strumenti urbanistici interessati.
Meritano, pertanto, di essere condivise le conclusioni cui sono pervenuti l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione con nota n. 5970 del 26 marzo 1997, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con parere n. 30539 del 2 dicembre 1997 ed il Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 144/98 del 21 aprile 1998.
DIRITTO

Con riguardo al terzo motivo di censura con il quale si lamenta la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto la normativa di cui agli artt. 4 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 violerebbe precetti costituzionali, quali il principio di uguaglianza ed il diritto di proprietà, il collegio, ritiene sussistere la rilevanza ai fini della decisione della controversia (essendo stati rigettati gli altri autonomi motivi con coeva sentenza parziale) e la non manifesta infondatezza, e solleva incidente di costituzionalità.
La legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 contiene norme sul "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Al titolo 1 la predetta legge contiene norme sulla forestazione ed all'art. 1 dispone che "la Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazio-ni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambientali naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi".
All'art. 3 la legge regionale predetta dispone che "per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale".
L'art. 4 contiene la definizione di bosco per cui "si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbusti-ve, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del flutto".
L'art. 10 definisce le attività edilizie consentite nelle zone boschive e prescrive:
«1)  Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi.
2)  In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,30 mc./mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto.
3)  La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, sentito altresì il comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS per i profili attinenti alla qualità del bosco e alla difesa idrogeologica.
4)  I pareri della Sovrintendenza, di cui al comma 3, sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali.
5)  All'interno dei parchi naturali la deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali resta consentita nei soli limiti e con le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
6)  All'interno delle riserve naturali non è consentita la deroga al divieto di cui al comma 1.
7)  Il divieto di cui al comma 1 non opera la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale.
8)  In deroga al divieto di cui al comma 1 dei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.
9)  Con riferimento ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
10)  Le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497».
Il vincolo di immodificabilità assoluta per i terreni boschivi (introdotto antecedentemente con l'art. 15, lett. E, della legge regionale n. 78 del 1976) è proprio della legislazione regionale siciliana, mentre, come è noto, in ambito nazionale vige il vincolo imposto dalla legge n. 431 del 1985, che pone l'onere del preventivo nulla osta ex legge n. 1497 del 1939. ebbene anche l'art. 1 della legge n. 431 del 1985, prevede espressamente che il "il vincolo... non si applica alle zone A e B". Giova precisare che le zone A e B (sia nella normativa regionale, che in quella nazionale) sono esenti, non solo da vincoli derivanti dalle zone di rispetto dei boschi, ma da qualunque vincolo derivante da zone di rispetto dal mare, da laghi e fiumi, da aree archeologiche, etc., nessuno escluso. In altri termini, nessuna norma (nazionale o regionale) ha mai previsto vincoli naturalistico-ambientali che comportino la inedificabilità assoluta con riguardo alle zone A e B, nei cui confronti - viceversa - sono possibili vincoli storici, artistici, etc.
Riguardo alla ratio dell'esclusione dal vincolo nelle Z.T.O. A e B, la giurisprudenza ha chiarito che il legislatore ha inteso non compromettere le utilizzazioni edilizie ed urbanistiche da tempo consolidatesi nei centri edificati (cfr. C.d.S. VI 19 maggio 1994, n. 794).
La giurisprudenza costituzionale, sin dalla nota sentenza n. 5 del 1980, ha chiarito che lo jus aedificandi è insito nel diritto di proprietà; e ciò, vale tanto più per le aree ricadenti nelle zone A e B del territorio comunale, atteso che rispetto ad esse si è già creata una rilevante aspettativa da parte dei proprietari circa le potenzialità edificatoria dei propri terreni.
A conferma di ciò e della rilevata ratio, in forza della quale le zone A e B sono escluse dai vincoli ex legge regionale n. 78/76 e legge n. 431/85, la giurisprudenza ha già chiarito che l'esclusione da vincoli delle zone A e B non determina disparità di trattamento fra i cittadini delle varie zone, "giacché essa tiene conto di un oggettiva diversità di situazioni" (cfr. CGA 5 maggio 1993, n. 158).
Al contempo si è precisato che, in forza della propria competenza esclusiva ex art. 14 dello statuto, la Regione siciliana può dettare deroghe rispetto alle leggi statali, sempreché tale diversità non sia arbitraria o irrazionale, ma risponda alla necessità di adattamento della disciplina generale alle particolari esigenze locali" (cfr. TAR Palermo II 21 luglio 1994, n. 809).
Ciò posto si osserva che la Corte costituzionale ha precisato che le disposizioni della legge n. 431/1985 costituiscono disciplina qualificabile come norme fondamentali di riforma economica-sociale, pertanto ha dichiarato illegittime quelle disposizioni delle regioni, anche a statuto speciale, che si discostavano ingiustificatamente dalle disposizioni nazionali, e ciò sia quando esse erano dirette in senso ampliativo (cfr. Corte costituzionale 31 marzo 1994, n. 110 e 9 dicembre 1991, n. 437), sia - l'identità di ratio - quando la normativa regionale si dirigeva in senso restrittivo rispetto a quella nazionale, indicendo e comprimendo ingiustificatamente ed irrazionalmente il diritto di proprietà privata (Corte costituzionale 29 dicembre 1995, n. 529).
In altri termini: il diritto di proprietà (costituzionalmente garantito ed implicante anche lo jus aedificandi) può ben essere degradato dal legislatore mediante espropriazione e/o apposizione di vincoli espropriativi o generalizzati, ma in tutti i casi la compressione del diritto di proprietà deve rispondere ad un interesse pubblico chiaro ed evidente (cfr. T.A.R. Lazio I 20 dicembre 1986, n. 2317) o, come si esprime testualmente l'art. 42, comma 3, Cost. "per motivi di interesse generale"; ma nel caso delle zone A e B non vi può essere alcun interesse pubblico a comprimere il diritto di proprietà, fino ad escludere lo stesso jus aedificandi, per tutelare un interesse paesaggistico o naturalistico in pieno abitato (e peraltro senza nemmeno la mediazione del potere di valutazione degli organi preposti alla salvaguardia dei vincoli paesaggistici); al che si aggiunge la palese disparità di trattamento con il resto del territorio nazionale e con i proprietari di aree ricadenti sempre in zone A e B, ma limitrofi non a boschi, bensì a laghi, fiumi, mare, etc.
Le Z.T.O. A e B (così come definite nel D.M. n. 1444/1968) sono, infatti, zone già fortemente urbanizzate ed antropizzate, pertanto, l'imposizione di un vincolo di immodificabilità assoluta su aree di tal fatta sarebbe del tutto illogico, poiché non ha senso impedire di edificare (entro certi limiti compatibili con la vicinanza ad un'area vincolata) in un area già edificata.
Dal che l'illegittimità costituzionale di un sacrificio imposto alla proprietà privata senza che vi sia alcun interesse pubblico a giustificarlo.
In questa ottica giova evidenziare i deleteri effetti della predetta normativa, dato che nella fattispecie la zona di rispetto verrebbe a ricomprendere ampie aree degli abitati di tanti comuni delle pendici dell'Etna, dei Nebrodi, delle Madonie, dei Peloritani, degli Iblei (si vedano, ad esempio, le situazioni dei comuni di Floresta, Ucria, S. Domenica Vittoria sui Nebrodi, di Milo, S. Alfio, Nicolosi, sull'Etna) i cui centri urbani sono da sempre limitrofi a boschi.
Una rigorosa applicazione della predetta normativa determinerebbe un grave pregiudizio a questi (come ad altri) centri urbani, poiché ad ogni edificio demolito non potrà mai più essere sostituito un altro (casa o chiesa o caserma o municipio od ospedale ecc.), per la sussistenza del vincolo di inedificabilità che non consentirebbe mai di garantire la sopravvivenza del centro urbano, che inevitabilmente verrebbe via via diradato ed eliminato.
La conclusione non cambia neppure se in sede di nuovo strumento urbanistico si consentisse l'edificabilità con l'indice dello 0,30 mc./mq. (art. 10, comma 2); sia perché questa scelta è frutto di un potere discrezionale e non un obbligo dell'Amministrazione, sia perché con un tale indice (estremamente ridotto) non si potrebbe certamente garantire la sopravvivenza dell'abitato i cui indici di cubatura siano attualmente di gran lunga maggiori.
In questi comuni l'applicazione della normativa di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996 comporterebbe un grave degrado ed un pregiudizio allo sviluppo di antichi agglomerati urbani, e l'impossibilità di realizzare anche solo opere pubbliche all'interno dell'abitato esistente che dovranno, pertanto, essere realizzati all'esterno dell'abitato.
Sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere la non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale di una normativa che, contrariamente a quanto avviene in tutto il resto del territorio nazionale e a quanto è previsto per tutti gli altri vincoli, ha la potenzialità per determinare il degrado dei centri abitati per la tutela aree boschive (spesso di formazione successiva), garantita già dall'ordinamento con misure limitative dello jus aedificandi meno penalizzanti e, certamente, più compatibili nel bilanciamento di interessi di pari valenza costituzionale.
Tali preoccupazioni, peraltro, sono state pienamente condivise dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con il parere n. 30539 del 2 dicembre 1997 e dell'Assessorato territorio ed ambiente, il quale, con la nota 26 febbraio 1998, n. 65, ha aggiunto ulteriori gravi e rilevanti considerazioni, che conducono anch'esse, per altre vie, all'incostituzionalità delle norme predette.
Se lo scopo della norma è quello di creare una ampia fascia di rispetto come argine alle nuove ipotesi edificatorie degli strumenti urbanistici, tale scopo è adattabile alle zone di espansione dell'abitato e non già a quelle edificate, quale sono le zone A e B, dato che nessun apprezzabile vantaggio alla tutela dei boschi può infatti comportare l'inedificabilità di ambiti urbani storicamente edificati.
Il collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei Piani regolatori generali.
P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei Piani regolatori generali.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 9 dicembre 1998.
Il presidente: DELFA Il consigliere estensore: SALAMONE Il segretario: MUSCO
(99.13.627)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 30 marzo 1999, n. 342.
Progetti di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 - Circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335.
A tutti gli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Agli Uffici di Gabinetto degli onorevoli Assessori regionali
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Nelle more dell'attivazione dei progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 16 febbraio 1999, e delle altre misure di politica attiva del lavoro previste dalla normativa vigente, al fine di consentire l'impegno in lavori socialmente utili dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, si emanano le seguenti direttive, a seguito delle determinazioni adottate dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 30 marzo 1999.
1. Approvazione della platea
La Commissione regionale per l'impiego, sulla scorta delle comunicazioni effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, nella predetta seduta, ha approvato l'unita tabella "1" della platea dei lavoratori da impegnare nelle misure previste dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 141 del 19 giugno 1998).
In attuazione della delibera n. 286 del 23 marzo 1999 della Commissione regionale per l'impiego è stato predisposto il seguente piano di lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del richiamato decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
I singoli progetti non necessitano di una formale riapprovazione da parte della Commissione regionale per l'impiego, nella considerazione che la stessa ha approvato la platea dei lavoratori da impegnare nel suo complesso, gli schemi progettuali tipo (progetto, protocollo d'intesa, deliberazione di approvazione ecc.) e ha determinato gli ambiti di finanziamento dell'iniziativa progettuale. Detti progetti vanno così suddivisi:
a) nuovi progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che ricalchino l'oggetto degli schemi progettuali di lavori di pubblica utilità presentati ai sensi della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335;
b) in via residuale, al fine di consentire l'impiego dell'intera platea dei lavoratori interessati, nuovi progetti aventi obiettivi di carattere straordinario che ricalchino l'oggetto dell'intervento di l.s.u. inerente l'impiego degli stessi lavoratori prioritari per l'anno 1998 (circolare assessoriale n. 299/98) e che prevedano l'utilizzazione di tutti i lavoratori precedentemente impegnati e per la medesima mansione, che non hanno trovato allocazione negli interventi di cui al punto a).
In dipendenza di ciò viene pubblicata la tabella "2" in cui vengono elencati gli enti promotori di schemi progettuali di lavori di pubblica utilità presentati ai sensi della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335.
Di seguito, in via esemplificativa, i predetti progetti verranno definiti di "tipo a" quelli che ricalcano l'oggetto degli schemi progettuali di lavori di pubblica utilità presentati ai sensi della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, e di "tipo b" i residuali.
I soggetti impegnati nei progetti di "tipo a", non appena saranno definite le procedure di approvazione dei progetti di lavori di pubblica utilità presentati ai sensi della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, saranno direttamente assegnati a questi ultimi interventi.
2. Predisposizione delle singole progettualità
Con la richiamata delibera n. 286 del 23 marzo 1999 della Commissione regionale per l'impiego, inerente la predisposizione del piano di progetti di lavori socialmente utili aventi obiettivi di carattere straordinario in parola, sono state impartite le seguenti linee direttive.
1)  soggetti interessati: lavoratori di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
2)  soggetti utilizzatori: gli enti che hanno presentato i progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale n. 335/99 e gli enti utilizzatori dei progetti ex circolare assessoriale n. 299/98;
3)  attività: attività previste nei progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale n. 335/99 e nei progetti ex circolare assessoriale n. 299/98;
4)  qualifiche dei lavoratori: professionalità previste nei progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale n. 335/99 e acquisite nei progetti ex circolare assessoriale n. 299/98;
5)  data inizio attività: 12 aprile 1999.
In dipendenza di quanto sopra gli enti utilizzatori, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, notificheranno le singole progettualità, predisposte in conformità alle disposizioni che seguono, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede INPS.
La sezione circoscrizionale per l'impiego, verificata la conformità del progetto alle disposizioni vigenti ed alla presente direttiva, provvederà ad assegnare i lavoratori interessati, previa ampia divulgazione e pubblicità tramite l'affissione nei rispettivi albi, ai progetti con le modalità richiamate nelle circolari assessoriali 9 febbraio 1999, n. 335, 18 febbraio 1999, n. 337 e 9 marzo 1999, n. 340.
A seguito dell'avvenuta assegnazione, la sezione circoscrizionale per l'impiego trasmetterà copia del progetto a questo Assessorato - Direzione regionale I lavoro - Gruppo X.
I progetti, muniti del relativo provvedimento di approvazione esecutivo nelle forme di legge, formulato sulla scorta dei rispettivi ordinamenti in conformità all'allegato schema predisposto per i comuni (allegato "C"), dovranno essere predisposti in base agli allegati schemi:
-  scheda di presentazione del progetto di lavori socialmente utili (allegato "A");
-  verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato "B").
I seguenti soggetti gestori dovranno allegare, altresì, idonea documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti ed in particolare:
-  per le società a prevalente partecipazione pubblica:
1)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince che la società sia a prevalente partecipazione pubblica;
-  per le cooperative sociali:
1)  statuto ed atto costitutivo della cooperativa;
2)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e cioè:
-  che la cooperativa rientri nelle previsioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
-  che l'attività della cooperativa sia stata avviata da almeno due anni e sia stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;
-  che il numero dei soggetti da impegnare non sia eccedente al 30% o al 15% dei lavoratori dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) della predetta legge e che i soggetti da impegnare in progetto saranno assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria della cooperativa;
-  che non siano state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto;
-  che, avendo gestito un progetto di l.s.u. in forza dell'art. 1 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, almeno il 50% dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore;
-  per gli enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale:
1)  statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri fra i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale);
-  che l'ente non persegua con finalità politiche e/o sindacali;
-  che non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
-  per gli enti proprietari di beni culturali o che perseguano finalità di particolare valore sociale:
1)  statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri tra i soggetti pubblici, o tra gli enti privati, o tra gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che persegua finalità di particolare valore sociale. Per questi ultimi dovrà essere allegata documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative di particolare valore sociale attuate, ovvero certificazione rilasciata da soggetto pubblico abilitato o dall'autorità tutoria;
-  che l'ente non persegua scopi di lucro;
-  che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
-  per le cooperative costituite esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per essere impegnati nei progetti in forza alla presente circolare:
1)  statuto ed atto costitutivo della cooperativa;
2)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3)  certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che tutti i soci abbiano i requisiti previsti dal punto 3 della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 16 febbraio 1999;
-  che la cooperativa non rientri tra quelle sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
-  che il progetto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intende far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
5)  copia dell'intero libro soci;
6)  relazione sugli sbocchi occupazionali dell'intervento;
-  per i collegi e gli ordini professionali, associazioni imprenditoriali ed enti bilaterali:
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri tra i collegi ed ordini professionali, ovvero fra le associazioni imprenditoriali o fra gli enti bilaterali;
-  che l'ente, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, di interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto, di divulgazione ed informazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione;
-  che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati.
3. Progetti di tipo A e di tipo B
I progetti debbono specificare se rientrano tra quelli di "tipo a" o di "tipo b".
Possono promuovere progetti di tipo a gli enti indicati nella tabella 2 allegata alla presente circolare. I progetti di tipo b possono essere promossi dagli enti utilizzatori dei progetti ex circolare assessoriale n. 299/98. Per i soggetti interessati, le attività e le qualifiche si rinvia al punto 1 della presente circolare che richiama la delibera della Commissione regionale dell'impiego n. 286 del 23 marzo 1999.
Nel caso in cui un ente abbia presentato un progetto di tipo a per un numero inferiore di lavoratori utilizzati nel precedente progetto, dovrà promuovere un'ulteriore progettualità di tipo b per l'impiego delle altre unità che non troveranno allocazione nel progetto di tipo a.
4. Procedure di assegnazione ai progetti
Per i progetti di tipo b, gli enti utilizzatori contestualmente alla remissione della deliberazione dovranno trasmettere alla SCICA l'elenco di tutti i lavoratori precedentemente impegnati, utilizzati alla data del 31 marzo 1999, come dall'allegato modello "B2" attestando, sotto la personale responsabilità del legale rappresentante dell'ente, che:
a) ciascun lavoratore è stato impegnato nel precedente progetto in scadenza al 31 marzo 1999 in analoghe mansioni a quelle che s'intendono fare espletare nel nuovo progetto di tipo b;
b) l'elenco riporta tutti i lavoratori impegnati nel precedente progetto.
Tutti i progetti, a cura della sezione circoscrizionale per l'impiego competente, saranno immediatamente pubblicati all'albo ed agli stessi sarà data la piu ampia divulgazione. Nei tre giorni successivi la SCICA convocherà i lavoratori interessati - secondo l'ordine di priorità ed i criteri già stabiliti - per consentire agli stessi di formulare le opzioni.
La sezione circoscrizionale per l'impiego, dopo aver scrupolosamente verificato che i progetti presentati sono conformi alle disposizioni vigenti ed alla presente direttiva, sulla scorta delle risultanze d'ufficio:
a) verificherà che i lavoratori da assegnare abbiano il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85/95, così come modificato ed integrato dall'art. 1 della legge regionale n. 24/96;
b) accerterà la rispondenza delle dichiarazioni dell'ente utilizzatore di cui al modello "B2";
c)  controllerà quanti lavoratori prioritari non abbiano i requisiti di cui al precedente punto a) e ne darà comunicazione a questo Assessorato - Direzione lavoro - Gruppo X;
d)  provvederà all'assegnazione dei lavoratori in tutti i posti previsti nei progetti di tipo A;
e)  ove sussistessero lavoratori non assegnati ai progetti di tipo a, provvederà ad assegnare questi ultimi ai progetti di tipo B;
f)  notificherà il provvedimento di assegnazione dei lavoratori all'ente utilizzatore, all'Ufficio provinciale del lavoro, alla sede INAIL ed alla competente sede INPS.
5. Durata dei progetti
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, i progetti avranno la durata di mesi sei dall'effettivo inizio.
6. Finanziamento dei progetti
I progetti prevedono l'erogazione dell'assegno per i lavori socialmente utili di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ai lavoratori utilizzati. Alla spesa si farà fronte con gli appositi stanziamenti del bilancio regionale. Pertanto, l'approvazione dei progetti è subordinata all'appostamento delle necessarie provviste nel bilancio della Regione per il 1999. Per il mese di aprile 1999 la spesa graverà a carico del Fondo nazionale per l'occupazione ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II - 12 febbraio 1999, n. 14/99, che dispone l'immediato impegno delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per l'occupazione per il 1999 e che dette risorse possono essere utilizzate per l'approvazione di progetti, redatti ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e per l'intera durata ivi prevista, riservati ai lavoratori destinatari della disciplina transitoria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998.
7. Altre disposizioni
La Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 23 marzo 1999, ha deliberato di considerare come ordinatorio, e quindi non perentorio, il termine del 18 marzo 1999 stabilito per la presentazione dei progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale n. 335/99 nonché il termine del 18 marzo 1999 stabilito per la presentazione del modello allegato D da parte dei lavoratori (dichiarazione di disponibilità alla misura) (cfr. nota segreteria CRI prot. n. 906/99 del 25 marzo 1999).
La Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 23 marzo 1999, ha riaffermato di considerare conclusa ogni precedente attività progettuale al 31 marzo 1999.
8. Utilizzazione dei lavoratori e corresponsione dell'assegno
Per le modalita di utilizzazione dei lavoratori e per la corresponsione dell'assegno per i lavori socialmente utili si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e, in quanto compatibili, con le disposizioni precedentemente impartite.
  L'Assessore: PAPANIA 

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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 12 marzo 1999, n. 99.
Legge 24 marzo 1999, n. 122, artt. 3 e 4. Rimodulazione del programma regionale parcheggi. Ulteriori indicazioni.
Ai comuni di Agrigento, Canicattì, Favara, Licata, Sciacca, Porto Empedocle, Caltanissetta, Gela, Niscemi, Acicastello, Acireale, Adrano, Caltagirone, Giarre, Gravina di Catania, Misterbianco, Nicolosi, Paternò, Enna, Piazza Armerina, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Giardini Naxos, Milazzo, Patti, Taormina, Bagheria, Cefalù, Monreale, Partinico, Termini Imerese, Comiso, Modica, Ragusa, Scicli, Vittoria, Augusta, Avola, Lentini, Siracusa, Alcamo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Trapani, S. Agata di Militello
Con circolare del 14 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 ottobre 1998, n. 56, sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attuazione delle norme in oggetto, richiedendo tra l'altro la compilazione della modulistica riportata in allegato alla circolare stessa.
Da parte di numerosi comuni sono state manifestate perplessità e dubbi interpretativi relativi alle schede afferenti il Piano economico finanziario (schede 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4) richiesto in relazione alla disposizione normativa contenuta nell'art. 3 della legge n. 122/89 che prevede l'indicazione del Piano economico finanziario relativo alla realizzazione dell'opera ed alla gestione del servizio.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la sopravvenuta normativa in materia di concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti prevede l'obbligo di redazione del Piano economico finanziario anche per le opere in questione (cfr. circolare Cassa DD.PP. 13 marzo 1998, n. 1227, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1998), si ritiene, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei codesti comuni, di soprassedere in questa fase alla redazione del Piano economico finanziario e quindi alla compilazione delle suddette schede.
Infine, in relazione alla complessità degli adempimenti a carico dei comuni in cui l'avvenuta entrata in vigore delle norme di salvaguardia conseguente all'adozione di un nuovo P.R.G., o la decadenza dei vincoli dovuta all'infruttuoso decorso dei termini previsti dalla legge regionale n. 9/93, non consente in atto la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici, il termine per la presentazione dei Programmi urbani dei parcheggi fissato con la circolare del 14 ottobre 1998 viene prorogato sino al 31 maggio 1999.
L'Assessore: ROTELLA
(99.12.585)


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