REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 APRILE 1999 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI


ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio, ricadente nel territorio del comune di Melilli  pag.


DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Grotta Monello, ricadente nel territorio del comune di Siracusa.   pag.


DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel territorio del comune di Acicastello  pag. 14 


DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Grotta Palombara, ricadente nel territorio del comune di Melilli  pag. 18 


DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Complesso Immacolatelle e Micio Conti, ricadente nel territorio del comune di San Gregorio di Catania  pag. 24 


DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Isola Bella, ricadente nel territorio del comune di Taormina.   pag. 30 


DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo  pag. 36 


DECRETO 4 novembre 1998.
Modifica dei confini della riserva naturale Grotta di Entella, ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina  pag. 43 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio, ricadente nel territorio del comune di Melilli.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio, ricadente nel comune di Melilli, provincia di Siracusa;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), espresso nella seduta del 23 dicembre 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Università degli studi di Catania;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Viste le delibere del Senato accademico dell'Università di Catania del 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta da questoAssessorato in data 6 luglio 1998 e dall'Università degli studi di Catania, rappresentata dalCentro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi in data 23 luglio 1998;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva naturale in parola all'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA);
Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della citata convenzione e occorrente per la gestione della riserva, mentre la somma occorrente per il trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio, ricadente nel territorio del comune di Melilli, provincia di Siracusa.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F. 274 IV S.E. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto e, specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di tutelare il sistema carsico con caratteristiche e significato di indiscusso valore, con corsi d'acqua attivi permanenti che interessano gran parte della cavità e il ragguardevole fenomeno di concrezionamento, localizzato in quei rami della cavità abbandonati da più tempo dallo scorrimento delle acque, in cui si manifesta abbondante presenza di stalattiti e stalagmiti, che formano interessanti associazioni morfologiche.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA), giusta convenzione di cui all'allegato n.3, che fa parte integrante.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1998, del bilancio della Regione, rubrica 06 Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della convenzione e occorrente alla gestione della riserva.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 1998.
  LO GIUDICE 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 3.

(Si omette la tavola Allegato 1)


Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE COMPLESSO SPELEOLOGICO VILLASMUNDO - SANT'ALFIO
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Divieti e deroghe

1.1  Nell'area di riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore.
1.2  L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
1.3  L'accesso alla zona ipogea potrà comunque essere permesso solo con il supporto di guide autorizzate dall'ente gestore.
1.4  All'interno della cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c) effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare e depositare rifiuti organici e inorganici;
e)  fumare;
f)  creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'Ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia;
h)  svolgere ogni altra attività non espressamente consentita dal presente regolamento.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 2
Attività consentite

2.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
2.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione previo accertamento che l'ubicazione degli immobili e degli impianti connessi non interessi lo sviluppo ipogeo della cavità. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore quanto previsto per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.
Art. 3
Divieti

3.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui al l'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
Art. 4
Colture agricole biologiche

4.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
4.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
4.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 5
Patrimonio faunistico domestico

5.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
5.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
5.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 6
Indennizzi

6.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
6.2  L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 7
Attività di ricerca scientifica

7.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 8
Gestione della fauna selvatica

8.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
8.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
8.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
8.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
8.5  L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 9
Misure speciali

9.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
Art. 10
Attività di controllo e sanzioni

10.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
10.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.
10.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
10.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
Art. 11
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE COMPLESSO SPELEOLOGICO VILLASMUNDO - S. ALFIO, RICADENTE NEL COMUNE DI MELILLI

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio, ricadente nel territorio del comune di Melilli, provincia di Siracusa;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola all'Università degli studi di Catania;
Viste le delibere del Senato accademico dell'Università diCatania in data 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra l'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore pro tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:


Art. 1

La gestione della riserva naturale Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio, per un periodo di anni 7, è affidata all'Università degli studi di Catania rappresentata per tutti gli obblighi convenuti nei successivi articoli dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambiti naturali e degli agro-ecosistemi (d'ora in poi ente gestore), istituito presso lo stesso ateneo.
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare al sistema carsico con caratteristiche e significato di indiscusso valore, con corsi d'acqua attivi permanenti che interessano gran parte della cavità e al ragguardevole fenomeno di concrezionamento, localizzato in quei rami della cavità abbandonati da più tempo dallo scorrimento delle acque, in cui si manifesta abbondante presenza di stalattiti e stalagmiti, che formano interessanti associazioni morfologiche.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 14.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i DD.AA. n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990.
Il progetto è approvato dall'Assessorato che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il Corpo forestale, gli Enti locali e le Amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g)  a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A legge regionale n. 14/88; le spese per l'organico riportate nel quadro economico, di cui al successivo art. 14, sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze, immobilizzi tecnici e risorse umane di cui al successivo art. 6.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire indicazioni utili al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Siracusa, per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità istitutive della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) dell'art. 3, varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, che saranno approvati con le stesse procedure relative all'approvazione del piano.

Art. 6

L'ente gestore, per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta, concorrerà con le proprie immobilizzazioni tecniche e anche con ricercatori, borsisti, dottorandi, studenti che svolgono tesi di laurea e ricerca pertinenti ai temi della conservazione e gestione del bene naturale.
Il predetto concorso di risorse umane si configurerà quale collaborazione di volontari.

Art. 7

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 8

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 9

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del Corpo forestale della Regione.

Art. 10

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.

Art. 11

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 12

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 13

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Art. 14
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:
-  manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;
-  manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
-  manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
-  elaborazione dati software;
-  materiale illustrativo e di propaganda;
-  spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
-  spese per ricerche, studi e consulenze;
-  servizio pulizia;
-  costi generali e imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Organico:
-  2 unità operatori L.  92.438.192;
-  1 unità responsabile (direttore) L.  65.646.000.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 15

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: LO GIUDICE 
  Il legale rappresentante dell'Università degli studi di Catania: MESSINA 

(99.10.521)
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DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Grotta Monello, ricadente nel territorio del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Grotta Monello, ricadente nel comune di Siracusa, provincia di Siracusa;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), espresso nella seduta del 23 dicembre 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Università degli studi di Catania;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sull'affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Viste le delibere del Senato accademico dell'Università di Catania del 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta da questoAssessorato in data 6 luglio 1998 e dall'Università degli studi di Catania, rappresentata dalCentro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi in data 23 luglio 1998;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva naturale in parola all'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA);
Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della citata convenzione e occorrente per la gestione della riserva, mentre la somma occorrente per il trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Grotta Monello, ricadente nel territorio del comune di Siracusa, provincia di Siracusa.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F. 274 III S.E. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto e, specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di tutelare la grotta con eccezionale sviluppo di stalattiti e stalagmiti, che ospita una ricca fauna cavernicola con importanti endemismi troglobi appartenenti agli Isopodi e ai Diplopodi.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA), giusta convenzione di cui all'allegato n.3, che fa parte integrante.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1998, del bilancio della Regione, rubrica 06 Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della convenzione e occorrente alla gestione della riserva.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 1998.
  LO GIUDICE 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 2.


(Si omette la tavola Allegato 1)


Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE GROTTA MONELLO
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Divieti e deroghe

1.1  Nell'area di riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore.
1.2  L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
1.3  L'accesso alla zona ipogea potrà comunque essere permesso solo con il supporto di guide autorizzate dall'ente gestore.
1.4  All'interno della cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c) effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare e depositare rifiuti organici e inorganici;
e)  fumare;
f)  creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia;
h)  svolgere ogni altra attività non espressamente consentita dal presente regolamento.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 2
Attività consentite

2.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
2.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale che non prevedano la realizzazione di nuove costruzioni previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.
Art. 3
Divieti

3.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui al l'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le derghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
Art. 4
Colture agricole biologiche

4.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
4.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
4.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 5
Patrimonio faunistico domestico

5.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
5.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
5.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 6
Indennizzi

6.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devcno essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
6.2  L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 7
Attività di ricerca scientifica

7.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 8
Gestione della fauna selvatica

8.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
8.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
8.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
8.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
8.5  L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 9
Misure speciali

9.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
Art. 10
Attività di controllo e sanzioni

10.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
10.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.
10.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
10.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
Art. 11
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE GROTTA MONELLO

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale Grotta Monello, ricadente nel territorio del comune di Siracusa, provincia di Siracusa;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola all'Università degli studi di Catania;
Viste le delibere del Senato accademico dell'Università diCatania in data 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra l'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore pro tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:


Art. 1

La gestione della riserva naturale Grotta Monello, per un periodo di anni 7, è affidata all'Università degli studi di Catania rappresentata per tutti gli obblighi convenuti nei successivi articoli dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambiti naturali e degli agro-ecosistemi (d'ora in poi l'ente gestore), istituito presso lo stesso ateneo.
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare all'eccezionale sviluppo di stalattiti e stalagmiti nella grotta che ospita una ricca fauna cavernicola con importanti endemismi troglobi appartenenti agli isopodi e ai diplopodi.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 14.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i DD.AA. n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990.
Il progetto è approvato dall'Assessorato che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il Corpo forestale, gli Enti locali e le Amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g)  a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A legge regionale n. 14/88; le spese per l'organico riportate nel quadro economico, di cui al successivo art. 14, sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze, immobilizzi tecnici e risorse umane di cui al successivo art. 6.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire indicazioni utili al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Siracusa, per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità istitutive della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) dell'art. 3, varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, che saranno approvati con le stesse procedure relative all'approvazione del piano.

Art. 6

L'ente gestore, per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta, concorrerà con le proprie immobilizzazioni tecniche e anche con ricercatori, borsisti, dottorandi, studenti che svolgono tesi di laurea e ricerca pertinenti ai temi della conservazione e gestione del bene naturale.
Il predetto concorso di risorse umane si configurerà quale collaborazione di volontari.

Art. 7

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 8

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 9

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del Corpo forestale della Regione.

Art. 10

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.

Art. 11

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 12

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 13

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Art. 14
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:
-  manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;
-  manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
-  manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
-  elaborazione dati software;
-  materiale illustrativo e di propaganda;
-  spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
-  spese per ricerche, studi e consulenze;
-  servizio pulizia;
-  costi generali e imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Organico:
-  2 unità operatori L.  92.438.192
-  1 unità responsabile (direttore) L.  65.646.000.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 15

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: LO GIUDICE 
  Il legale rappresentante dell'Università degli studi di Catania: MESSINA 

(99.10.521)
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DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel territorio del comune di Acicastello.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel comune diAciastello, provincia diCatania;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), nella seduta del 23 dicembre 1997, in ordine alla perimetrazione definitiva della riserva, individuando una zona B comprendente:
1)  gli edifici esistenti, il sentiero che collega tali edifici tra di loro e quello che li collega all'approdo, nonché un'area di rispetto larga 3 metri intorno agli edifici medesimi;
2) l'area demaniale della costa dell'isola di Lachea;
Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 23 dicembre 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Università degli studi di Catania;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla perimetrazione definitiva e al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Viste le delibere del senato accademico dell'Università di Catania del 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta da questoAssessorato in data 6 luglio 1998 e dall'Università degli studi di Catania, rappresentata dalCentro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi, in data 23 luglio 1998;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva naturale in parola all'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA), il quale si raccorderà con l'ente gestore della riserva naturale marina istituita con decreto interassessoriale del 7 dicembre 1989 al fine di ottimizzare la gestione dell'area naturale protetta;
Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della citata convenzione e occorrente per la gestione della riserva, mentre la somma occorrente per il trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel territorio del comune di Acicastello, provincia di Catania.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:10.000 (C.T.R. sezione n. 634020) di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di conservare e tutelare la vegetazione algale e la fauna dei piani dal sopralitorale all'infralitorale, nonché al fine di salvaguardare la lucertola endemica Lacerta sicula ciclopica, Taddei.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA), giusta convenzione di cui all'allegato n.3, che fa parte integrante. Il CUTGANA si raccorderà con l'ente gestore della riserva naturale marina istituita con D.I. del 7 dicembre 1989 al fine di ottimizzare la gestione dell'area naturale protetta.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1998, del bilancio della Regione, rubrica 06 Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della convenzione e occorrente alla gestione della riserva.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 1998.
  LO GIUDICE 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 1.

(Si omette la tavola Allegato 1)


Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE ISOLA LACHEA E FARAGLIONI DEI CICLOPI
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1

In conformità all'art. 6, legge regionale n. 14/88, nella zona A della riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore. I soggetti ai quali si è rilasciata l'autorizzazione per scopi scientifici, dovranno comunicare e rilasciare, all'ente gestore della riserva, risultati e copie di eventuali ricerche condotte.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 2

Nell'area di protezione della riserva (preriserva) è consentito esclusivamente
a)  effettuare per le finalità istitutive della riserva gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20, legge regionale n. 71/78, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
b)  praticare la balneazione, nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni disposte dall'ente gestore;
c)  svolgere attività di fruizione per fini didattico-divulgativi, previa autorizzazione dell'ente gestore.

Art. 3

Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza i provvedimenti di concessione o di autorizzazione devono essere trasmessi tempestivamente al competente distaccamento forestale oltre che alla Capitaneria di porto diCatania.
Art. 4
Attività di controllo e sanzioni

4.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
4.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26, legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
4.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
4.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
4.5  La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva devono essere svolte di concerto con la competente autorità marittima.
Art. 5
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ISOLA LACHEA E FARAGLIONI DEI CICLOPÌ

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, il quale, tra le altre, individua la riserva naturale Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel territorio del comune di Acicastello, provincia di Catania;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola all'Università degli studi di Catania;
Viste le delibere del senato accademico dell'Università diCatania in data 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra l'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore pro tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:


Art. 1

La gestione della riserva naturale Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, per un periodo di anni 7, è affidata all'Università degli studi di Catania, rappresentata per tutti gli obblighi convenuti nei successivi articoli dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambiti naturali e degli agro-ecosistemi (d'ora in poi l'ente gestore), istituito presso lo stesso ateneo.
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare alla conservazione e alla tutela della vegetazione algale e della fauna dei piani dal sopralitorale all'infralitoriale, nonché alla salvaguardia della lucertola endemica Lacerta sicula ciclopica, Taddei.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 14.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990.
Il progetto è approvato dall'Assessorato che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g)  a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A legge regionale n. 14/88; le spese per l'organico riportate nel quadro economico, di cui al successivo art. 14, sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze, immobilizzi tecnici e risorse umane di cui al successivo art. 6.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire indicazioni utili al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Catania, per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità istitutive della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) dell'art. 3, varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, che saranno approvati con le stesse procedure relative all'approvazione del piano.

Art. 6

L'ente gestore, per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta, concorrerà con le proprie immobilizzazioni tecniche e anche con ricercatori, borsisti, dottorandi, studenti che svolgono tesi di laurea e ricerca pertinenti ai temi della conservazione e gestione del bene naturale.
Il predetto concorso di risorse umane si configurerà quale collaborazione di volontari.

Art. 7

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 8

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 9

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del Corpo forestale della Regione.

Art. 10

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.

Art. 11

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 12

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 13

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Art. 14
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:
-  manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;
-  manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
-  manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
-  elaborazione dati software;
-  materiale illustrativo e di propaganda;
-  spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
-  spese per ricerche, studi e consulenze;
-  servizio pulizia;
-  costi generali e imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Organico:
-  2 unità operatori L.  92.438.192;
-  1 unità responsabile (direttore) L.  65.646.000.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 15

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: LO GIUDICE 
  Il legale rappresentante dell'Università degli studi di Catania: MESSINA 

(99.10.521)
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DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Grotta Palombara, ricadente nel territorio del comune di Melilli.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Grotta Palombara, ricadente nel comune di Melilli, provincia di Siracusa;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), nella seduta del 25 febbraio 1997, in ordine alla perimetrazione definitiva della riserva;
Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 23 dicembre 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Università degli studi di Catania;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Viste le delibere del Senato accademico dell'Università di Catania del 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta da questo Assessorato in data 6 luglio 1998 e dall'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi in data 23 luglio 1998;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva naturale in parola all'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA);
Ritenuto di dover impegnate la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della citata convenzione e occorrente per la gestione della riserva, mentre la somma occorrente per il trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Grotta Palombara, ricadente nel territorio del comune di Melilli, provincia di Siracusa.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F. 274 III N.E. - II N.O. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di tutelare la più importante grotta carsica della Sicilia orientale per lo sviluppo sotterraneo e la complessità dei sistemi di cavità, con una fauna cavernicola variata che comprende una importante componente guanobia.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA), giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che fa parte integrante.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1998, del bilancio della Regione, rubrica 06 Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della convenzione e occorrente alla gestione della riserva.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 1998.
  LO GIUDICE 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 4.

(Si omette la tavola Allegato 1)


Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE GROTTA PALOMBARA
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Divieti e deroghe

1.1  Nell'area di riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore.
1.2  L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
1.3  L'accesso alla zona ipogea potrà comunque essere permesso solo con il supporto di guide autorizzate dall'ente gestore.
1.4  All'interno della cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c) effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare e depositare rifiuti organici e inorganici;
e)  fumare;
f)  creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'Ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia;
h)  svolgere ogni altra attività non espressamente consentita dal presente regolamento.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 2
Attività consentite

2.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
2.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale che non prevedano la realizzazione di nuove costruzioni previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.
Art. 3
Divieti

3.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui al l'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
Art. 4
Colture agricole biologiche

4.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
4.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
4.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 5
Patrimonio faunistico domestico

5.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
5.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
5.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 6
Indennizzi

6.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
6.2  L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 7
Attività di ricerca scientifica

7.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 8
Gestione della fauna selvatica

8.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
8.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
8.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
8.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
8.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 9
Misure speciali

9.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria 92/43 habitat e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
Art. 10
Attività di controllo e sanzioni

10.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
10.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
10.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
10.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
Art. 11
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE GROTTA PALOMBARA

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale Grotta Palombara, ricadente nel territorio del comune di Melilli, provincia di Siracusa;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola all'Università degli studi di Catania;
Viste le delibere del Senato accademico dell'Università di Catania in data 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra l'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore pro tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:


Art. 1

La gestione della riserva naturale Grotta Palombara per un periodo di anni 7, è affidata all'Università degli studi di Catania rappresentata per tutti gli obblighi convenuti nei successivi articoli dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambiti naturali e degli agro-ecosistemi (d'ora in poi ente gestore), istituito presso lo stesso ateneo.
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare allo sviluppo sotterraneo della grotta carsica e alla complessità dei sistemi di cavità, con una fauna cavernicola variata che comprende una importante componente guanobia.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 14.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i DD.AA. n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990.
Il progetto è approvato dall'Assessorato che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g)  a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A legge regionale n. 14/88; le spese per l'organico riportate nel quadro economico, di cui al successivo art. 14, sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze, immobilizzi tecnici e risorse umane di cui al successivo art. 6.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire indicazioni utili al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Siracusa, per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità istitutive della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) dell'art. 3, varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, che saranno approvati con le stesse procedure relative all'approvazione del piano.

Art. 6

L'ente gestore, per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta, concorrerà con le proprie immobilizzazioni tecniche e anche con ricercatori, borsisti, dottorandi, studenti che svolgono tesi di laurea e ricerca pertinenti ai temi della conservazione e gestione del bene naturale.
Il predetto concorso di risorse umane si configurerà quale collaborazione di volontari.

Art. 7

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 8

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 9

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta, si avvarrà anche del Corpo forestale della Regione.

Art. 10

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.

Art. 11

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 12

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 13

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 14
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto, l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:
-  manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;
-  manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
-  manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
-  elaborazione dati software;
-  materiale illustrativo e di propaganda;
-  spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
-  spese per ricerche, studi e consulenze;
-  servizio pulizia;
-  costi generali e imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Organico:
-  2 unità operatori L.  92.438.192;
-  1 unità responsabile (direttore) L.  65.646.000.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 15

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: LO GIUDICE 
  Il legale rappresentante dell'Università degli studi di Catania: MESSINA 

(99.10.521)
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DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Complesso Immacolatelle e Micio Conti, ricadente nel territorio del comune di San Gregorio di Catania.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Complesso Immacolatelle e Micio Conti, ricadente nel comune di San Gregorio di Catania, provincia di Catania;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), nella seduta del 5 aprile 1996, in ordine alla perimetrazione definitiva della riserva;
Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 23 dicembre 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Università degli studi di Catania;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla perimetrazione definitiva e al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Viste le delibere del Senato accademico dell'Università di Catania del 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta da questoAssessorato in data 6 luglio 1998 e dall'Università degli studi di Catania, rappresentata dalCentro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi, in data 23 luglio 1998;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva naturale in parola all'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA);
Ritenuto di dover impegnate la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della citata convenzione e occorrente per la gestione della riserva, mentre la somma occorrente per il trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Complesso Immacolatelle e Micio Conti, ricadente nel territorio del comune di San Gregorio di Catania, provincia di Catania.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:10.000 (C.T.R. sezione n. 634020) di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di conservare e tutelare l'importante complesso di grotte da scorrimento lavico colonizzate da fauna cavernicola con elementi troglofili legati al guano di colonie di pipistrelli.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA), giusta convenzione di cui all'allegato n.3, che fa parte integrante.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1998, del bilancio della Regione, rubrica 06 Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della convenzione e occorrente alla gestione della riserva.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 1998.
  LO GIUDICE 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 5.

(Si omette la tavola Allegato 1)


Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE COMPLESSO IMMACOLATELLE E MICIO CONTI
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Divieti e deroghe

1.1  Nell'area di riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore.
1.2  L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
1.3  L'accesso alla zona ipogea potrà comunque essere permesso solo con il supporto di guide autorizzate dall'ente gestore.
1.4  All'interno della cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c) effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare e depositare rifiuti organici e inorganici;
e)  fumare;
f)  creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'Ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia;
h)  svolgere ogni altra attività non espressamente consentita dal presente regolamento.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 2
Attività consentite

2.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
2.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione previo accertamento che l'ubicazione degli immobili e degli impianti connessi non interessi lo sviluppo ipogeo della cavità. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.
Art. 3
Divieti

3.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui al l'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe prevista all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
Art. 4
Colture agricole biologiche

4.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
4.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
4.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 5
Patrimonio faunistico domestico

5.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
5.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
5.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 6
Indennizzi

6.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
6.2  L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 7
Attività di ricerca scientifica

7.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 8
Gestione della fauna selvatica

8.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
8.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
8.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
8.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
8.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 9
Misure speciali

9.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria 92/43 habitat e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possono recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
Art. 10
Attività di controllo e sanzioni

10.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
10.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
10.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
10.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
Art. 11
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE COMPLESSO IMMACOLATELLE E MICIO CONTI

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale Complesso Immacolatelle e Micio Conti ricadente nel territorio del comune di San Gregorio di Catania, provincia di Catania;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola all'Università degli studi di Catania;
Viste le delibere del senato accademico dell'Università diCatania in data 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra l'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore pro tempore;
Tutto ciò premesso
Si conviene:


Art. 1

La gestione della riserva naturale Complesso Immacolatelle e Micio Conti, per un periodo di anni 7, è affidata all'Università degli studi di Catania rappresentata per tutti gli obblighi convenuti nei successivi articoli dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambiti naturali e degli agro-ecosistemi (d'ora in poi ente gestore), istituito presso lo stesso ateneo.
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare all'importante complesso di grotte da scorrimento lavico colonizzate da fauna cavernicola con elementi troglofili legati al guano di colonie di pipistrelli.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 14.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i DD.AA. n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990.
Il progetto è approvato dall'Assessorato che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il Corpo forestale, gli Enti locali e le Amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g)  a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A legge regionale n. 14/88; le spese per l'organico riportate nel quadro economico, di cui al successivo art. 14, sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze, immobilizzi tecnici e risorse umane di cui al successivo art. 6.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire indicazioni utili al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Catania, per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità istitutive della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) dell'art. 3, varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, che saranno approvati con le stesse procedure relative all'approvazione del piano.

Art. 6

L'ente gestore, per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta, concorrerà con le proprie immobilizzazioni tecniche e anche con ricercatori, borsisti, dottorandi, studenti che svolgono tesi di laurea e ricerca pertinenti ai temi della conservazione e gestione del bene naturale.
Il predetto concorso di risorse umane si configurerà quale collaborazione di volontari.

Art. 7

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 8

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 9

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta, si avvarrà anche del corpo forestale della Regione.

Art. 10

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.

Art. 11

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 12

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 13

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Art. 14
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:
-  manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;
-  manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
-  manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
-  elaborazione dati software;
-  materiale illustrativo e di propaganda;
-  spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
-  spese per ricerche, studi e consulenze;
-  servizio pulizia;
-  costi generali e imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Organico:
-  2 unità operatori L.  92.438.192;
-  1 unità responsabile (direttore) L.  65.646.000.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 15

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: LO GIUDICE 
  Il legale rappresentante dell'Università degli studi di Catania: MESSINA 

(99.10.521)
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DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Isola Bella, ricadente nel territorio del comune di Taormina.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola Bella, ricadente nel comune di Taormina, provincia di Messina;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), espresso nella seduta del 27 dicembre 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, l'associazione naturalistica W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento di cui al precedente considerato;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Visti i pareri n. 247/96 del 14 maggio 1996 e n. 247/97 del 20 maggio 1997 resi dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine allo schema di convenzione di affidamento della gestione della riserva, ove sono individuati:
1)  gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'area protetta;
2)  le voci di spesa riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 13, ammontanti a L. 298.084.192;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dal W.W.F. Italia e da questo Assessorato in data 7 ottobre 1998;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund la gestione della riserva naturale in parola;
Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della citata convenzione e occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche mentre la somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola Bella, ricadente nel territorio del comune di Taormina, provincia di Messina.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, fg. 262 I S.O., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di conservare e tutelare il particolare valore paesaggistico.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1998, del bilancio della Regione, rubrica 06 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della convenzione occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 1998.
  LO GIUDICE 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 6.

(Si omette la tavola Allegato 1)




Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA ISOLA BELLA
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fascie antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti all'acquisizione preventiva dell'avviso dell'ente ge store;
g)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
h)  praticare l'escursionismo. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica.
Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p)  impiantare serre;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agrosilvo pastorali, previa comunicazione all'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive per le quali non sia stato acquisito preventivamente l'avviso dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque;
ee)  la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentite;
ff)  praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
b)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.
Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 6
Gestione della fauna selvatica

6.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
6.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
6.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
6.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
6.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 7
Misure speciali

7.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possono recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
Art. 8
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva

8.1  Al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Art. 9
Attività di controllo e sanzioni

9.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
9.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.
9.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
9.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
9.5  La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.
Art. 10
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ISOLA BELLA

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Isola Bella, ricadente nel territorio del comune di Taormina, provincia di Messina;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund;
Vista la memoria scritta presentata in data 3 dicembre 1993 dalla citata associazione, ai sensi della legge regionale n. 10/91;
Vista la procura speciale datata 1 ottobre 1998, con la quale il W.W.F. - Italia, nella persona dell'avv. Galli, vice presidente e legale rappresentante dell'associazione, delega il sig. Culmone Girolamo, nato ad Alcamo l'11 gennaio 1964 e residente ad Alcamo in viale Europa n. 197, a sottoscrivere in nome e per conto del W.W.F. Italia gli atti relativi alla convenzione con la Regione siciliana per l'affidamento della gestione al W.W.F. - Italia della riserva naturale Isola Bella;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra il W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund rappresentata dal sig. Girolamo Culmone e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore Vincenzo Lo Giudice;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:


Art. 1

La gestione della riserva naturale Isola Bella, per un periodo di anni 7, è affidata al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund (d'ora in poi ente gestore).
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare alla conservazione e alla tutela del particolare valore paesaggistico.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 13.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a)  a presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente ldi eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
b)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
c)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, la capitaneria di porto, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g)  a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale, le cui spese sono riportate nel quadro economico di cui al successivo art. 13.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui alla presente convenzione può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Messina, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. a) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 6

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 7

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 8

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta, si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 9

L'ente gestore potrà disporre, previa autorizzazione assessoriale, limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 10

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 11

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 12

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Art. 13
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:
-  acquisto di materiale di consumo e noleggio di mezzi di trasporto;
-  fitto locali e oneri locativi vari;
-  manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;
-  spese postali e telegrafiche;
-  telefoni, canoni e impianti;
-  manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
-  canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
-  manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
-  elaborazione dati software;
-  materiale illustrativo e di propaganda;
-  spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
-  spese per ricerche, studi e consulenze;
-  servizio pulizia;
-  costi generali e imprevisti.
TOTALE  L. 100.000.000 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
-  acquisto di impianti, attrezzature e macchinari;
-  acquisto di mobili e macchine di ufficio;
-  acquisto mezzi di trasporto.
TOTALE  L. 40.000.000 

La voce "acquisizione di immobilizzazioni tecniche" costituisce spesa di primo impianto e potrà essere attivata dall'Assessorato anche negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.
Organico
-  2 unità operatori  L. 92.438.192 
-  1 unità responsabile (direttore)  L.   65.646.000 

I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 14

L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con esperienze e saperi già formati nella qualità di associazione ambientalista e con gli eventuali immobilizzi tecnici già posseduti.
La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Palermo, 7 ottobre 1998.
  L'Assessore: LO GIUDICE 
  Il rappresentante del W.W.F. Italia: CULMONE 

(99.10.521)
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DECRETO 4 novembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel comune di Mazara del Vallo, provincia di Trapani;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso nella seduta del 25 febbraio 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, l'associazione naturalistica W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento di cui al precedente considerato;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Visti i pareri n. 247/96 del 14 maggio 1996 e n. 247/97 del 20 maggio 1997 resi dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine allo schema di convenzione di affidamento della gestione della riserva, ove sono individuati:
1)  gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'area protetta;
2)  le voci di spesa riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 13, ammontanti a L. 344.303.288;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dal W.W.F. Italia e da questo Assessorato in data 7 ottobre 1998;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund la gestione della riserva naturale in parola;
Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della citata convenzione e occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche mentre la somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo, provincia di Trapani.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 265 IV N.E., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di conservare e tutelare la caratteristica e interessante vegetazione distribuita in una serie di cinture più o meno continue e fisionomicamente ben distribuite, con vegetazione sommersa ed associazioni del Phragmition e del Magnocaricion.
Le pendici che circondano i bacini presentano aspetti Quercetus ilicis e la boscaglia a Quercus calliprinus.
Il notevole interesse faunistico è legato alla presenza di Emys orbicularis, Potamon edule, Ixobrychus minutus (tarabusino); interessante la nidificazione e lo svernamento della fauna acquatica.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1998, del bilancio della Regione, rubrica 06 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della convenzione occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 1998.
  LO GIUDICE 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 7.

(Si omette la tavola Allegato 1)



Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE LAGO PREOLA E GORGHI TONDI
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Divieti e deroghe

1.1  Nella zona A della riserva integrale sono consentiti esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore.
1.2  L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 2
Attività consentite

2.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
2.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo possono essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.
Art. 3
Divieti

3.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui al l'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 2.1 e 2.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
f)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
g)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
i)  prelevare sabbia, terra o altri materiali;
l)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
m)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
n)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
o)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
p)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
q)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
r)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
3.2  In fase di redazione del piano di utilizzazione della preriserva i comuni dovranno tenere conto del vincolo di inedificabilità assoluta.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 4
Attività di ricerca scientifica

4.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 5
Colture agricole biologiche

5.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
5.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
5.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 6
Patrimonio faunistico domestico

6.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
6.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
6.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 7
Indennizzi

7.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
7.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
Art. 8
Gestione della fauna selvatica

8.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
8.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
8.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
8.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
8.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 9
Misure speciali

9.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
Art. 10
Attività di controllo e sanzioni

10.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
10.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
10.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
10.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
Art. 11
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE LAGO PREOLA E GORGHI TONDI

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo, provincia di Trapani;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund;
Vista la memoria scritta presentata in data 3 dicembre 1993 dalla citata associazione, ai sensi della legge regionale n. 10/91;
Vista la procura speciale datata 1 ottobre 1998 con la quale il W.W.F. - Italia, nella persona dell'avv. Galli, vice presidente e legale rappresentante dell'associazione, delega il sig. Culmone Girolamo, nato ad Alcamo l'11 gennaio 1964 e residente ad Alcamo in viale Europa n. 197, a sottoscrivere in nome e per conto del W.W.F. Italia gli atti relativi alla convenzione con la Regione siciliana per l'affidamento della gestione al W.W.F. - Italia della riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra il W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund rappresentata dal sig. Girolamo Culmone e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore Vincenzo Lo Giudice;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:


Art. 1

La gestione della riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel comune di Mazara del Vallo per un periodo di anni 7, è affidata al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund (d'ora in poi ente gestore).
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare a:
-  serie di cinture vegetazionali più o meno continue e fisionomicamente ben distinte, con vegetazione sommersa e associazioni di Phragmition e del Magnocaricion;
-  aspetti vegetazionali del Quercetum ilius e boscaglia a Quercus calliprinus;
-  presenza di Emys orbicularis, Potamon edula, Ixobricus minutes;
-  nidificazione e svernamento delle zoocenosi acquatiche.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 13.
Le somme sopra determinate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11, R.D. n. 2440/23 verranno trasferite all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a)  a presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente ldi eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
b)  a presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
c)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g)  a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 4 unità di personale, le cui spese sono riportate nel quadro economico di cui al successivo art. 13.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui alla presente convenzione può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Caltanissetta, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. a) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 6

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 7

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 8

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta, si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 9

L'ente gestore potrà disporre, previa autorizzazione assessoriale, limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 10

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 11

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 12

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Art. 13
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:
-  acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;
-  fitto di locali e oneri locativi vari;
-  manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;
-  spese postali e telegrafiche;
-  telefoni, canoni e impianti;
-  manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
-  canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
-  manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
-  elaborazione dati software;
-  materiale illustrativo e di propaganda;
-  spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
-  spese per ricerche, studi e consulenze;
-  servizio pulizia;
-  costi generali e imprevisti.
TOTALE  L. 100.000.000 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
-  acquisto di impianti, attrezzature e macchinari;
-  acquisto di un automezzo;
-  acquisto di mobili e macchine di ufficio.
TOTALE  L. 40.000.000 

La voce "acquisizione di immobilizzazioni tecniche" costituisce spesa di primo impianto e potrà essere attivata dall'Assessorato anche negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.
Organico
-  3 unità operatori  L. 138.657.288 
-  1 unità responsabile (direttore)  L.   65.646.000 

I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 14

L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con esperienze e saperi già formati nella qualità di associazione ambientalista e con gli eventuali immobilizzi tecnici già posseduti.
La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Palermo, 7 ottobre 1998.
  Il rappresentante del W.W.F. Italia: CULMONE 
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(99.10.521)
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DECRETO 4 novembre 1998.
Modifica dei confini della riserva naturale Grotta di Entella, ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visti i propri decreti n. 293/44 del 16 maggio 1995 e n. 530/44 dell'11 agosto 1995, registrati alla Corte dei conti in data 26 settembre 1995, reg. n. 1, fogli rispettivamente nn. 40 e 41, con i quali è stata istituita la riserva naturale "Grotta di Entella", ricadente nel comune di Contessa Entellina e contestualmente ne è stata affidata la gestione al CAI - Club Alpino Italiano;
Visto, in particolare, l'allegato 1 al citato decreto n. 293/44 del 16 maggio 1995, recante i confini della riserva segnati sulla cartografia IGM in scala 1:25.000, fg. 258 III N.E.;
Considerato che per mero errore, nell'individuazione cartografica, l'ingresso della Grotta di Entella ricade fuori dell'area perimetrata;
Visti i rapporti istruttori del gruppo di lavoro XLIV, prot. n. 392 del 9 dicembre 1996 e n. 468 del 29 agosto 1997 al quale ultimo è allegato il parere favorevole del consiglio provinciale scientifico reso in ordine alla proposta di riperimetrazione avanzata dall'ente gestore della riserva;
Visto il parere espresso in data 22 giugno 1998 dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, il quale condivide la proposta di parere favorevole formulata dalla commissione II del C.R.P.P.N. in data 21 novembre 1997, che si riporta in stralcio: «...La commissione... considerato che la modifica dei confini della riserva si rende necessaria per inserire all'interno dell'area protetta l'ingresso della grotta; che l'attuale zona B rappresenta la probabile zona di alimentazione del sistema carsico ipogeo; che la porzione del pianoro sommitale, posto a monte della reale posizione della grotta, rappresenta anch'essa un'area di alimentazione del sistema carsico ipogeo; che per il raggiungimento dei fini istitutivi della riserva occorre che tutte le aree di alimentazione del sistema carsico ipogeo siano comprese all'interno della zona protetta; che la modifica dei confini, a seguito dei criteri sopra esposti, riguarda terreni ricadenti nella stessa proprietà dell'area attualmente protetta; che dal punto di vista dell'uso del suolo l'area aggiunta è omogenea, sotto il profilo colturale, a quella già sottoposta a vincolo (seminativo); che, infine, l'intero rilievo della Rocca di Entella è sottoposto al vincolo della legge n. 1089 dell'1 giugno 1939; alla luce di quanto sopra, la commissione propone al C.R. di modificare il confine della R.N.I. Grotta di Entella inglobando nell'area di riserva la porzione a nord dell'attuale limite settentrionale della zona B, ricadente all'interno dei seguenti confini:
-  ovest: prolungamento per altri 200 m. del confine già esistente lungo la curva di livello di quota 410 m., recinzione in filo spinato, stradella sterrata fino al punto di massima vicinanza alla parete rocciosa;
-  nord: tratto di scarpata evidenziato, stradella in terrabattuta, recinzione in filo spinato fino al punto quotato 466,40 m.;
-  est: congiungente i punti quotati 466,66 m. e 502,10 m. e prosecuzione lungo il confine già esistente.
La cartografia in scala 1:2.000 della presente riserva, così come modificata, viene allegata al presente verbale del quale ne fa parte integrante.»;
Ritenuto di condividere il parere del C.R.P.P.N.;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, i confini della riserva naturale Grotta di Entella, istituita con i decreti n. 293/44 del 16 maggio 1995 e n. 530/44 dell'11 agosto 1995, sono quelli riportati nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000, fg. 258 III N.E. allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

La cartografia di cui al precedente art. 1 sostituisce quella allegata sub 1 al citato decreto n. 293/44 del 16 maggio 1995.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 1998.
  LO GIUDICE 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 8.



(Si omette la tavola Allegato 1)

(99.10.521)



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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