REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 APRILE 1999 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 19 febbraio 1999.
Adozione del disciplinare relativo all'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 25 gennaio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa agricola Mediterranea, con sede in Ispica, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 4 marzo 1999.
Piano promozionale di propaganda dei prodotti siciliani per l'anno 1999  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 23 dicembre 1998.
Modifica del decreto 14 luglio 1998, concernente approvazione delle linee guida per l'istituzione del servizio sociale delle Aziende sanitarie della Regione.
  pag.


DECRETO 7 aprile 1999.
Approvazione dello schema di scheda di dimissione ospedaliera  pag.


DECRETO 21 aprile 1999.
Direttive per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica, per l'anno 1999  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 10 marzo 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani  pag.

DECRETO 10 marzo 1999.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Giardini Naxos  pag. 10 


DECRETO 10 marzo 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa  pag. 12 


DECRETO 10 marzo 1999.
Autorizzazione del progetto dell'Ente ferrovie dello Stato relativo all'esecuzione di opere nel comune di Caronia  pag. 13 


DECRETO 10 marzo 1999.
Rilascio del nulla osta relativo al progetto per l'installazione di una cabina elettrica nel comune di Messina  pag. 14 

ORDINANZE ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

ORDINANZA ASSESSORIALE 1 aprile 1999.
Trasferimenti degli insegnanti ed assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 1999/2000 ed assegna zioni provvisorie  pag. 15 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 26 giugno 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 marzo 1999) dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto da Crupi Paolo contro la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo ed altro  pag. 32 

Presidenza:
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Conservatorio Maria Addolorata ed annessa casa di ospitalità per indigenti Fratelli La Rosa di Santa Ninfa  pag. 35 

Fusione dell'opera pia Concezione di Salemi con l'opera pia Casa di riposo San Gaetano dello stesso comune.
  pag. 35 
Trasferimento dell'opera Campo Sportivo dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno al comune di Baucina.  pag. 35 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Modifica del decreto 18 settembre 1998, concernente costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su un immobile sito nel comune di Termini Imerese  pag. 35 
Occupazione ed asservimento permanente e definitivo a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Belpasso per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III ricadenti dei comuni di Belpasso e Ramacca  pag. 35 
Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Ramacca per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III ricadenti dei comuni di Belpasso e Ramacca  pag. 36 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Palermo.
  pag. 37 
Nomina di un componente del Comitato regionale per gli istituti regionali pareggiati  pag. 37 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa CE.ME.DI., con sede in Ribera  pag. 37 
Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Siracusa  pag. 37 
Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Caltanissetta  pag. 38 
Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Trapani  pag. 38 
Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Messina  pag. 38 
Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Enna  pag. 38 

Assessorato degli enti locali:
Turno elettorale amministrativo 13-27 giugno 1999 - Elezione di sindaci, consigli comunali e consigli circoscrizionali  pag. 38 

Assessorato dei lavori pubblici:
Trasferimento del beneficio dell'intervento costruttivo dall'impresa Di Benedetto Vito alla CO.IM. S.p.A. di Castellammare del Golfo  pag. 39 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina di un componente del collegio dei revisori del C.I.A.P.I. di Priolo  pag. 39 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione alla dott.ssa Incardona Antonina per l'apertura e l'esercizio di un dispensario farmaceutico.  pag. 39 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Inserimento del comune di Ustica nel comprensorio n. 24, sub 4, del Piano regionale rifiuti solidi urbani.  pag. 39 
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Piedimonte Etneo  pag. 39 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Misterbianco  pag. 39 
Nulla osta al comune di Palermo per la realizzazione di lavori stradali  pag. 39 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per rinnovo, apertura e ampliamento di cave  pag. 39 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione  pag. 40 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 31 marzo 1999, n. 14.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» - Art. 4 Piano triennale 1999/2001  pag. 40 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 19 marzo 1999, n. prot. 493.
Partecipazione al programma promozionale 1999 (legge regionale 28 giugno 1996, n. 14)  pag. 45 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato della sanità

DECRETO 25 febbraio 1999.
Stagione balneare 1999  pag. 46 

ERRATA-CORRIGE
Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 11 marzo 1999.
Valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, valida per l'anno 1999  pag. 46 


Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 1998  pag. 47 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 19 febbraio 1999.
Adozione del disciplinare relativo all'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, i commi 6 e 7 dell'art. 38 della citata legge regionale n. 33/97;
Considerato che il Comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta del 26 maggio 1998, in sede di espressione di parere in ordine ai criteri relativi ai centri di produzione di selvaggina, si è pronunciato nel sensi che gli allevamenti contadini riconosciuti con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 37/81, riguardo alle finalità, il territorio, la fauna ed i programmi siano assimilati, in applicazione alla vigente normativa, ai centri di produzione di selvaggina;
Ritenuto di dovere disciplinare l'applicazione dei citati commi 6 e 7 dell'art. 38 della legge regionale n. 33/97 e, quindi, di dovere adottare, al fine del rilascio dell'autorizzazione, l'apposito disciplinare;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è adottato il disciplinare di cui all'allegato A parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ogni precedente disposizione in materia deve intendersi revocata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 febbraio 1999.
  CUFFARO 

Allegato A
Art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificato dall'art. 18 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 - Allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento
Al fine di conseguire univocità di indirizzo nell'applicazione dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, si indicano di seguito i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione per l'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, a scopo di ripopolamento e per scopi venatori, nonché la disciplina per la loro gestione.
ALLEVAMENTI A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO

Finalità
Gli allevamenti di selvaggina, che in seguito per brevità verranno indicati con la parola "allevamenti", hanno lo scopo di produrre sia allo stato naturale che in cattività esemplari di fauna selvatica di cui è consentito effettuarne il ripopolamento e l'utilizzo per scopi venatori nel territorio regionale siciliano, nonché produrre in cattività fauna utilizzata a scopo di ripopolamento in territorio extraregionale.
Gli allevamenti possono produrre anche il fagiano per fini venatori esclusivamente per rifornire le aziende faunistico-venatorie, le aziende agro-venatorie e le zone cinologiche ove sono previste gare con abbattimento, istituite nella Regione siciliana.
Territorio
Gli allevamenti debbono essere costituiti da uno o più apprezzamenti di fondi aventi in complesso una superficie non inferiore ad Ha. 5 e non superiore ad Ha. 50 e debbono essere recintati in modo da evitare la fuoriuscita degli animali allevati e/o l'ingresso di predatori.
Gli accorgimenti volti ad evitare l'ingresso dei predatori e/o la fuoriuscita di selvaggina consisteranno in:
-  interramento della rete metallica zincata per almeno ml. 0,50 in profondità in presenza di terreni sciolti o sabbiosi. La stessa verrà rivolta orizzontalmente per almeno 30 cm. in modo da creare un'ulteriore barriera alla fuga dei selvatici verso l'esterno;
-  in presenza di terreni ove non è possibile l'interramento della rete, si provvederà a realizzare un cordolo in calcestruzzo ml. 0,20x0,30.
La recinzione dovrà essere realizzata con pali di ferro o materiali ammissibili, di altezza fuori terra di ml. 2,00, con interdistanza massima di ml. 3,00.
Le maglie della rete metallica zincata devono avere una dimensione tale da non permettere la fuoriuscita dei selvatici.
La parte terminale del paletto della recinzione dovrà presentare una inclinazione di almeno 45° su questa verrà fissata della rete con funzione antipredatoria (come da indicazione dell'INFS). Tale accorgimento va esteso anche ai cancelli di ingresso. Le tipologie delle reti di recinzioni, adeguate alla specie da allevare, saranno determinate dall'Amministrazione in seguito, in relazione alla concessione dei contributi.
Deve essere assicurata, altresì, la disponibilità del terreno per almeno cinque anni dalla data di notifica del decreto di autorizzazione.
E' preferibile che gli allevamenti sorgano su aree ricadenti in zone svantaggiate e delimitate ai sensi della direttiva comunitaria n. 84/167 del 28 febbraio 1984 e/o in zone montane di cui alla legge n. 1102/71 e successive modifiche ed integrazioni e/o su terreni sottoposti a set-aside.
Fauna
E' indispensabile che venga garantito il mantenimento in purezza delle specie allevate e, inoltre, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e parassitarie ed evitare possibili turbe del comportamento è indispensabile che venga mantenuta una densità limitata e, comunque, non superiore ai seguenti parametri riferiti agli spazi riservati all'inselvatichimento per le seguenti specie:
-  coniglio  n. 1 capo x mq. 50 
-  lepre  n. 1 capo x mq. 200 
-  coturnice siciliana oltre i 60 giorni  n. 1 capo x mq. 3 
-  quaglia oltre i 60 giorni  n. 5 capi x mq. 1 
-  fagiano  n. 1 capo x mq. 2 

I parametri riportati valgono anche per le altre specie con caratteristiche similari. Per le specie con caratteristiche diverse si applicano le condizioni dettate dall'I.N.F.S.
Programmi
Unitamente alla richiesta di autorizzazione deve essere presentato un programma di produzione che tenga conto dei parametri capi/mq. di cui sopra ed offra concrete soluzioni dei diversi problemi connessi agli allevamenti, ivi compresi quelli sanitari ed ogni altro aspetto relativo alla produzione in purezza dei soggetti con particolare riguardo alla salvaguardia del genoma delle specie allevate ed al controllo delle principali malattie.
Tipologia dell'allevamento
In via generale si consigliano qui di seguito per un migliore controllo anche dal punto di vista sanitario i criteri da seguire per l'allevamento:
-  riproduttori in gabbia al fine di potere in ogni momento controllare le caratteristiche di riconoscimento degli stessi, lo stato sanitario e la produzione;
-  gabbie di svezzamento dove i giovani soggetti, di età compresa tra 9 e 12 settimane, completeranno il ciclo di vaccinazione;
-  immissione nei recinti di sgambettamento dei coniglietti svezzati e tatuati effettuata eventualmente alla presenza di personale delle ripartizioni competenti per territorio; relativamente agli allevamenti di coturnice (alectoris graeca whitakeri) e di lepre (lepus corsicanus) sarà compito dell'istituendo Centro pubblico produzione selvaggina sperimentare le tecniche di allevamento e creare un parco di riproduttori ai quali tutti i centri di produzione e gli allevamenti potranno attingere.
Le gabbie dei riproduttori e quelle di svezzamento devono essere mantenute all'interno di strutture o ricoveri esistenti o da realizzare. Tali strutture devono assicurare una ottimale coibentazione.
E' possibile tuttavia che l'allevatore adotti altre tipologie di allevamento che, comunque, devono consentire il controllo.
Documenti
Unitamente alla richiesta di autorizzazione ed al programma di produzione deve essere presentata la seguente documentazione:
-  certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o certificato di qualifica di coltivatore diretto;
-  titolo di proprietà dei terreni, in caso di conduzione degli stessi ad altro titolo deve essere prodotta idonea documentazione;
-  certificati catastali;
-  planimetria catastale;
-  carta I.G.M. 1:25.000 con l'ubicazione dell'azienda;
-  disegni planimetrici in scala adeguata degli eventuali locali destinati all'allevamento;
-  relazione tecnica dettagliatissima sullo stato dell'azienda agricola, del comprensorio ove ricade, della flora e della fauna presenti, dei metodi di conduzione, giacitura, esposizione e natura del terreno, piovosità approvvigionamento idrico, viabilità interna ed esterna, dotazione aziendale di eventuali fabbricati e pertinenze, prospettive di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture finalizzate al potenziamento della capacità produttiva ed ogni altra notizia utile al fine di fornire chiaro il quadro della situazione;
-  dichiarazione contenente i seguenti impegni:
1)  di attuare tutti i programmi e le attività conseguenti;
2)  di rispettare gli impegni assunti, gli obblighi che scaturiscono dalla legge e dal decreto di autorizzazione e da eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno emanare;
3)  di allevare la selvaggina nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze delle specie, nei limiti di cui ai parametri di densità massimi mq. x capo di cui sopra e nel rispetto delle norme sanitarie;
4)  di allevare esclusivamente le specie previste nel decreto di autorizzazione;
5)  a dotarsi di riproduttori anche mediante azione di cattura da effettuare sotto il diretto controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio con metodologie e mezzi tecnici tali da garantire l'incolumità dei selvatici. Nel caso di acquisto, i riproduttori debbono essere muniti di certificazione sanitaria e di attestato di provenienza;
6)  di essere sempre disponibile ai controlli che l'Amministrazione intenderà effettuare avvalendosi eventualmente anche di consulenti scientifici;
7)  di contraddistinguere i volatili ed i mammiferi con anelli e marchi recanti un codice alfanumerico in conformità a quanto previsto nel decreto di autorizzazione;
8)  di rendicontare semestralmente l'attività produttiva svolta alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;
9)  di delimitare l'allevamento con tabelle collocate su pali o alberi ad una altezza fuori terra di mt. 2,00-3,00, apposte a non più di 100 mt. una dall'altra e, comunque, in modo tale che da una ne siano visibili le due contigue a fondo rosso recanti la seguente dicitura in nero: Allevamento di fauna selvatica (denominazione);
10)  di garantire che almeno il 10% del fabbisogno alimentare degli animali provenga dall'azienda agricola stessa;
11)  di sottoporre, con periodicità almeno annuale, a visita sanitaria i locali e le attrezzature dell'allevamento. La relativa certificazione deve essere allegata ad un verbale di consistenza numerica che deve essere trasmesso alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 5 giorni dall'avvenuto controllo;
12)  di tenere presso l'allevamento un registro di carico e scarico della fauna appositamente numerato, vidimato dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nel quale debbono essere annotate: nascite, vendite, mortalità, spostamenti, ecc.;
13)  di depositare annualmente i prezzi di vendita della selvaggina sia presso la Camera di commercio che presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;
14)  i capi di selvaggina venduti sia ad enti pubblici che ai privati debbono essere catturati dagli appositi recinti o voliere di inselvatichimento, alla presenza dell'acquirente.
Adempimenti
La Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, introitata l'istanza in carta legale, unitamente alla documentazione di cui sopra in triplice esemplare di cui una in regola con la vigente normativa in materia di bollo, nel termine di 60 giorni, cura l'istruttoria conformemente al disposto dell'art. 8, comma 2°, lett. e) con particolare riguardo alla condizione che l'iniziativa rientri nella percentuale agro-silvo-pastorale provinciale destinata a caccia riservata a gestione privata assegnata a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e cioè il 3,75% del territorio agro-silvo-pastorale della provincia regionale, detto termine è sospeso ove la ripartizione chieda integrazione alla documentazione o chiarimenti.
La ripartizione, quindi, trasmette, con il proprio parere di merito, il carteggio (istanza e documentazione, quest'ultima nell'esemplare in regola con la vigente normativa sul bollo, più una copia) all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale entro 60 giorni dall'acquisizione dei pareri previsti dalla legge ed eventuali ulteriori approfondimenti, da richiedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del carteggio, provvede all'autorizzazione dell'allevamento.
Controlli
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio faunistico siciliano di cui all'art. 9, comma 4, lett. d), della stessa legge, i compiti di controllo ascritti a quest'ultimo organismo vengono assunti dal competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Inadempienze e revoche
La non osservanza della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dei presenti criteri, l'inadempienza degli impegni assunti nonché l'inattività per tre anni consecutivi comporta la revoca del provvedimento di istituzione.
Allevamenti contadini autorizzati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 ed operanti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33
Gli allevamenti contadini autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 con provvedimento che non prevede una scadenza temporale dell'autorizzazione medesima adegueranno gli standard produttivi e qualitativi a quelli previsti dai presenti criteri entro il termine di 24 mesi dalla data di adozione dei presenti criteri. Gli allevamenti contadini autorizzati con decreto assessoriale comportante una scadenza dell'autorizzazione continuano ad operare fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti autorizzatori.
(99.13.617)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 25 gennaio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa agricola Mediterranea, con sede in Ispica, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del 26 febbraio 1998, con la quale il tribunale di Modica ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa agricola Mediterranea, con sede in Ispica (RG);
Visto l'art. 195 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa agricola Mediterranea, con sede in Ispica (RG), costituita il 29 ottobre 1974 con atto omologato dal tribunale di Modica in data 11 novembre 1974, iscritta al n. 554 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 1083 del 23 settembre 1978, ric. B.U.S.C. n. 571 del 2 settembre 1976, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Spatola Antonino, nato a Rosolini (SR) il 25 aprile 1945 e residente in Ragusa, via Ettore Fieramosca n. 94, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.12.589)
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DECRETO 4 marzo 1999.
Piano promozionale di propaganda dei prodotti siciliani per l'anno 1999.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la propaganda dei prodotti siciliani;
Visto l'art. 17 della citata legge regionale n. 14/66, che fa carico all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di redigere programmi annuali di attività promozionale in favore dei prodotti siciliani in Italia ed all'estero distinti per settore merceologico, la cui esecuzione può essere eseguita direttamente dall'Assessorato o attraverso l'Istituto per il commercio con l'estero (I.C.E.) o attraverso organismi specializzati, sulla base di programmi indicati al precedente art. 15;
Considerato che in atto è stato autorizzato soltanto l'esercizio provvisorio, sulla base del disegno di legge depositato all'ARS, nel quale per il capitolo 35312 è previsto uno stanziamento di L.2.500.000.000;
Ritenuto di dover programmare l'utilizzazione della predetta somma, nelle more della definitiva approvazione del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, con riserva di provvedere, in corso di modifiche dell'attuale stanziamento, alle conseguenti modifiche e con riserva, altresì, di assumere impegni fino alla concorrenza dei dodicesimi autorizzati con l'esercizio provvisorio;
Considerato che l'individuazione delle iniziative inserite nel programma promozionale 1999 è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dall'I.C.E., nonché sulla base delle richieste avanzate dai rappresentanti di categoria convocati a tale scopo giorno 25 febbraio 1999;
Sentito il parere delle organizzazioni di categoria e dell'Istituto per il commercio con l'estero espresso nel corso della suddetta riunione;
Ritenuto di dover ripartire la predetta somma di L. 2.500.000.000 secondo le percentuali previste dall'art. 16 della citata legge regionale n. 14/66;

Decreta:


Art. 1

Con riserva di provvedere all'eventuale riformulazione, per le motivazioni citate in premessa, è approvato il piano promozionale relativo all'anno 1999, così come appresso indicato:
Pubblicizzazione programma promozionale  L. 50.000.000 

ATTIVITÀ PROMOZIONALE IN ITALIA

  Manifestazione | Data | Costo     |     | lire 

Settore agroalimentare
Sana - Bologna  Settembre 1999 270.000.000 

Settore artigianato
Florence Gift - Firenze  Settembre 1999 200.000.000 

Settore lapideo
Mostra int.le marmi - Verona  Settembre 1999 250.000.000 
  Totale settore Italia 720.000.000 

ATTIVITÀ PROMOZIONALE ALL'ESTERO

  Manifestazione | Data | Costo     |     | lire 

Settore agroalimentare
Italia Expo - Italian Wine Food And Houseware Selection - Tokyo  Giugno 1999 220.000.000 
Fancy Food - New York  Luglio 1999 250.000.000 

Settore artigianato
Ambiente Asia - Tokyo  Giugno 1999 180.000.000 

Settore lapideo
Stone Tech - Norimberga  Giugno 1999 110.000.000 

Comune ai tre settori
Evento Italia - Buenos Aires  Maggio 1999 210.000.000 

Accordo di programma con il Ministero per il commercio
con l'estero      360.000.000 
  Totale settore estero 1.330.000.000 

Azione promo-pubblicitaria vino
Marsala      400.000.000 
  Totale complessivo 2.500.000.000 


Art. 2

Con successivi provvedimenti si procederà a dare esecuzione al programma di cui all'art. 1 secondo l'ordine cronologico delle manifestazioni, nelle more dell'approvazione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, dei dodicesimi autorizzati con l'esercizio provvisorio del bilancio e, comunque, fino all'importo massimo di L. 2.500.000 milioni, o dell'eventuale minore importo scaturente dal bilancio definitivo.

Art. 3

In virtù dell'art. 6 del D.P. regionale n. 9 del 5 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998, è fissata in L. 1.000.000 la quota che l'impresa interessata dovrà versare all'atto della presentazione dell'istanza per ciascuna manifestazione cui intende partecipare. Tali somme verranno restituite, senza alcuna maggiorazione per interessi, nel caso di mancata ammissione.

Art. 4

Il versamento di cui all'articolo precedente dovrà essere effettuato mediante costituzione di deposito provvisorio presso la Cassa regionale in favore della Regione siciliana - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 4 marzo 1999.
  BATTAGLIA 



Registrato della Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana addì 13 aprile 1999.
Reg. n. 1 Assessore della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 5
(99.16.765)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 dicembre 1998.
Modifica del decreto 14 luglio 1998, concernente approvazione delle linee guida per l'istituzione del servizio sociale delle Aziende sanitarie della Regione.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 «Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 «Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto n. 26086 del 14 luglio 1998, con il quale sono state approvate le linee guida, inerenti l'istituzione del servizio sociale delle Aziende sanitarie della Regione;
Considerato che, per mero errore di stampa, tra i compiti e funzioni del servizio sociale di distretto (allegato 1, lett. G, punto 1) viene erroneamente riportato «attività di prevenzione e sostegno psico-sociale individuale, di coppia, familiare e di gruppo con particolare riferimento alle situazioni di bisogno e di disagio sociale» anziché «attività di prevenzione e sostegno sociale...»;
Ritenuto necessario, pertanto, modificare il sopraindicato punto del decreto n. 26086 del 14 luglio 1998;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni soprarichiamate, il punto 1, lett. G dell'allegato 1 al decreto n. 26086 del 14 luglio 1998 viene così modificato: «Attività di prevenzione e sostegno sociale individuale, di coppia, familiare e di gruppo con particolare riferimento alle situazioni di bisogno e di disagio sociale».
Palermo, 23 dicembre 1998.
  SANZARELLO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 3.
(99.13.618)
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DECRETO 7 aprile 1999.
Approvazione dello schema di scheda di dimissione ospedaliera.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto assessoriale n. 94115 del 20 luglio 1991, con il quale è stata istituita la scheda nosologica ospedaliera;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, concernente la disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati;
Visto il decreto assesoriale n. 27621 del 30 dicembre 1998, che approva il disciplinare tecnico per la compilazione e la codifica delle informazioni riportate nella scheda di dimissione ospedaliera e il tracciato record che indica il formato dei dati che devono essere trasmessi;
Ritenuto di dover adeguare il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera al formato dei dati che devono essere trasmessi secondo il tracciato record approvato con decreto n. 27621 del 30 dicembre 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvato la schema di dimissione ospedaliera che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le istruzioni per la compilazione e la codifica delle informazioni riportate nella scheda di dimissione ospedaliera sono riportate nel disciplinare tecnico approvato con decreto n. 27621 del 30 dicembre 1998.

Art. 3

Circa la competenza della compilazione delle singole voci resta immutato quanto stabilito dal decreto n. 94115 del 20 luglio 1991.

Art. 4

In calce alla scheda dovrà essere apposta in maniera chiara e leggibile la firma del medico che dimette nonché quella del responsabile della divisione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 aprile 1999.
  SANZARELLO 


Allegato
(Si omette l'allegato)

(99.15.723)
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DECRETO 21 aprile 1999.
Direttive per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica, per l'anno 1999.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 22 e 23 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Visto l'art. 57 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996, secondo il quale in ogni regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale della sanità n. 121, prot. 586, del 15 aprile 1983, relativamente al punto "c" pagg. 5 e 6 compiti e obblighi dei sanitari;
Considerato che occorre dettare anche per il 1999 una disciplina uniforme per tutte le Aziende UU.SS.LL. della Sicilia sulle modalità di funzionamento dei servizi di guardia medica turistica e sul reperimento dei sanitari;
Vista la nota n. 2N21/4262 del 18 dicembre 1997 del gruppo 21° II Dir.;
Ritenuta l'opportunità di attivare anche per il corrente anno i presidi di guardia medica turistica, al fine di non privare di un servizio essenziale gli utenti ospiti delle maggiori località turistiche della Regione, con riserva di pubblicare con successivo provvedimento l'elenco dei presidi di guardia medica turistica, per il 1999 non appena gli stessi saranno individuati dai competenti uffici;
Ritenuto di dovere individuare nella Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa l'ufficio regionale preposto per il corrente anno agli adempimenti previsti dal precitato art. 57 del D.P.R. n. 484/96;

Decreta:


Art. 1

L'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa è incaricata della formazione della graduatoria dei medici aspiranti al conferimento di incarichi temporanei nei presidi di guardia medica turistica 1999 situati nell'ambito del territorio della Regione siciliana, nonché della individuazione degli aventi diritto agli incarichi stessi.

Art. 2

Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 1999 debbono far pervenire a mezzo raccomandata A.R. alla Azienda U.S.L. di cui sopra apposita domanda in carta semplice. Le domande pervenute dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno prese in considerazione. Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo alligato A, i medici dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere inclusi nella graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per il 1997, specificando il punteggio conseguito.

Art. 3

Si fa riserva di pubblicare con successivo decreto l'elenco dei presidi di guardia medica turistica che saranno attivati per il 1999, nonché l'orario di attività degli stessi.

Art. 4

L'Azienda U.S.L. incaricata esaminerà le istanze pervenute nel termine di cui all'art. 2 e formerà una graduatoria esclusivamente in base al punteggio conseguito dagli interessati nella graduatoria unica regionale di medicina generale approvata in via definitiva per il 1997.
A parità di punteggio prevalgono nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la maggiore età.

Art. 5

L'Azienda U.S.L. incaricata, approntata la graduatoria, inviterà i medici aventi titolo a presentarsi per la scelta della sede di servizio.
I medici, in sede di convocazione, dovranno produrre altresì la dichiarazione riprodotta (sub alligato L dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale - D.P.R. n. 484/96).
Nei casi di conferimento di incarico in un presidio attivo nel periodo invernale siffatta dichiarazione dovrà essere ripresentata dal medico all'Azienda U.S.L. territorialmente competente, dieci giorni prima dell'inizio del servizio.
La mancata presentazione alla convocazione senza giustificato motivo è considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico.
Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di esclusione, far pervenire all'Azienda U.S.L. incaricata, entro la data fissata per la convocazione:
1)  motivata giustificazione circa la mancata presentazione;
2)  la dichiarazione di cui al comma precedente;
3)  formale autorizzazione alla U.S.L. ad assegnare la sede di servizio d'ufficio.

Art. 6

L'Azienda U.S.L. incaricata, verificata ai sensi dell'art. 57 dell'A.C.N. di medicina generale (D.P.R. n. 484/96) l'inesistenza di altro incarico o rapporto convenzionale, assegnerà ai medici le sedi di servizio e segnalerà tempestivamente i nominativi degli aventi diritto agli incarichi alle Aziende UU.SS.LL. competenti territorialmente che provvederanno alla nomina degli stessi.
Per i presidi attivati dalle ore 8 alle ore 20 dovranno essere incaricati n. 4 medici, mentre per quelli funzionanti 24 ore su 24 resta confermato il numero di sette medici da incaricare.

Art. 7

Gli incarichi di guardia medica turistica, sia per la stagione estiva che per quella invernale, sono conferibili per un periodo non superiore a tre mesi e per un orario settimanale non superiore a 24 ore.
Il medico che accetta l'incarico si obbliga ad espletare il servizio per l'intero periodo di attivazione dello stesso, e non può recedere se non per sopravvenuti e comprovati motivi di lavoro dovuti a conferimento di incarico convenzionale o di dipendenza, a tempo indeterminato. L'eventuale recesso deve comunque essere comunicato dal medico all'Azienda unità sanitaria locale interessata e all'Azienda unità sanitaria locale incaricata con preavviso scritto di almeno trenta giorni.

Art. 8

Sono confermate le istruzioni impartite dall'Assessorato regionale per la sanità con circolare n. 121 del 15 aprile 1983, gruppo 13°, prot. n. 586, limitatamente ai seguenti punti, ed in quanto non modificati dal presente decreto:
-  punto "a", pag. 4, modalità di funzionamento del servizio;
-  punto "c", pagg. 5 e 6, compiti ed obblighi dei sanitari.

Art. 9

Le Aziende unità sanitarie locali: sedi di guardia medica turistica dovranno formalmente confermare all'Azienda unità sanitaria locale incaricata l'attivazione dei presidi turistici di competenza entro giorni 15 dalla pubblicazione di cui all'art. 3.

Art. 10

Il trattamento economico dei medici addetti ai servizi temporanei di assistenza sanitaria nelle località turistiche è regolato dalle disposizioni contenute nel D.A. 24 giugno 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 5 luglio 1997 (parte 1ª, pag. 13).

Art. 11

I medici che svolgono il servizio di guardia medica turistica debbono - dalle Aziende unità sanitarie locali dove prestano servizio - essere assicurati contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata, ivi compresi, semprecché l'attività sia espletata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per i medici addetti ai servizi di guardia medica turistica valgono le disposizioni di cui all'art. 59 dell'A.C.N. di medicina generale (D.P.R. n. 484/96).

Art. 12

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 aprile 1999.
  SANZARELLO 

Allegato "A"
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
(Da inviarsi in carta semplice raccomandata A.R.)

Sig. Direttore generale Azienda U.S.L. n.............
di
   
Il sottoscritto dott.   nato a il residente nel comune di in via n. .................... C.A.P. tel. .................................................. 

Chiede

ai sensi delle disposizioni emanate per il 1999 dall'Assessorato regionale per la sanità, il conferimento di un incarico temporaneo presso un presidio di guardia medica turistica sito nell'ambito territoriale della Regione siciliana.
A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara di essere incluso col punteggio di   nella graduatoria unica regionale definitiva valida per il 1997 dei medici di medicina generale. 

Data ..................................................................
Firma

   

(99.17.816)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 marzo 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 188 del 9 luglio 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani;
Vista l'istanza del comune di Acquaviva Platani, prot. n. 3325 del 16 giugno 1998, con la quale si chiede l'approvazione della variante, in sanatoria, al P.R.G. per la costruzione di un campo polisportivo ai sensi della legge regionale n. 71/78, art. 4;
Vista la delibera consiliare n. 13 del 24 marzo 1998 di approvazione della variante su indicata;
Vista la dichiarazione a firma del sindaco e del capo dell'Ufficio tecnico dalla quale risulta che l'area interessante detti lavori, all'epoca in cui sono stati realizzati, non era soggetta a nessun genere di vincoli da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e che non è stato richiesto il parere all'Ispettorato ripartimentale delle foreste dal momento che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, prot. n. 12171/11782 dell'11 novembre 1998;
Visti gli atti progettuali riguardanti la variante di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, così come risulta da certificazione a firma del segretario comunale;
Visto il parere favorevole all'approvazione reso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 03/31° del 2 febbraio 1999 e che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Con l'atto deliberativo n. 13 del 24 marzo 1998, esecutivo, avente per oggetto "approvazione in sanatoria progetto per la costruzione di un campo polisportivo in variante al P.R.G. vigente" il consiglio comunale diAcquaviva Platani ha deliberato di:
-  approvare, ora per allora, in variante al P.R.G. il progetto del campo polisportivo di cui alla delibera di G.M. n. 101 del 29 maggio 1981, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5°;
-  prendere atto delle effettive localizzazioni delle aree resesi necessarie per la costruzione del campo di che trattasi come risulta negli allegati (A, B, C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Dall'esame del citato atto deliberativo di C.C. n. 13/98, risulta che:
-  con deliberazione di G.M. n. 101 del 29 maggio 1981, esecutiva, veniva approvato il progetto dei lavori per la costruzione di un campo polisportivo;
-  le opere previste consistevano nella realizzazione del campo di gioco nonché la stradella di accesso al campo stesso;
-  per l'esecuzione dei suddetti lavori è stata necessaria l'occupazione dei terreni di proprietà privata;
-  l'area destinata ad impianti sportivi denominata (c), nel vigente P.R.G., aveva una superficie inferiore rispetto a quella prevista nel relativo progetto per la costruzione del campo polisportivo;
-  nella realizzazione dei lavori si è dovuta occupare una maggiore superficie rispetto a quella prevista nel P.R.G. vigente, sia per il campo che per la stradella di accesso allo stesso;
-  la maggiore superficie eccedente quella prevista nel vigente P.R.G. destinata ad impianti sportivi ricade in verde agricolo, denominata zona E, mentre la strada di accesso al campo ricade in parte su sede viaria e in parte su area di rispetto stradale;
-  le superfici occupate per i lavori eseguiti di che trattasi non risultino inserite del tutto nel vigente P.R.G. ma che comunque risultano inglobate nel revisionando P.R.G.;
- Considerato che il presente parere viene reso anche con riferimento a quanto previsto dalla circolare assessoriale 20 gennaio 1993 n. 1/93-D.R.U., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, che con riferimento alla problematica inerente anche opere realizzate in assenza della necessaria conformità urbanistica così recita: "...qualora, nonostante l'esperimento dei rimedi amministrativi, l'opera dovesse confliggere con interessi urbanistici o ambientali tali da non consentirne la sanatoria amministrativa.";
-  Visti gli atti ed elaborati allegati alla richiesta di varianti ed elencati nel corpo del presente parere;
-  Vista la delibera del consiglio comunale di Acquaviva Platani n. 12 del 24 marzo 1998, con la quale sono stati approvati i progetti in argomento;
-  Considerato che la previsione urbanistica del campo polisportivo risulta compatibile con l'assetto complessivo del piano;
-  Visto che l'amministrazione comunale ha dato corso alle procedure di pubblicazione relative alle varianti ordinarie ai piani regolatori generali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  Visto che nessuna opposizione è stata presentata;
-  Ritenuto che possa procedersi all'esame dell'istanza presentata dal comune di Acquaviva Platani limitatamente alla sola variante al P.R.G. per la localizzazione delle aree interessate dalle opere, escludendo l'esame della stessa da effettuare ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78;
-  Considerato che risulta completato l'iter amministrativo della variante stessa;
si è del parere che possa essere approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante urbanistica per la localizzazione delle aree resesi necessarie per la costruzione del campo sportivo di che trattasi come risulta negli allegati (A, B, C, D, E, F) alla deliberazione del C.C. di Acquaviva Platani n. 13 del 24 marzo 1998.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, art. 4, e nel rispetto del parere reso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune diAcquaviva Platani, per la localizzazione delle aree resesi necessarie per la costruzione di un campo polisportivo, approvata con delibera consiliare n. 13 del 24 marzo 1998.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  parere n. 03/31 del 2 febbraio 1999;
-  delibera consiliare n. 13 del 24 marzo 1998;
-  parere Genio civile, prot. 12171/11782 dell'11 novembre 1998;
-  elaborati progettuali costituiti da:
-  relazione tecnica;
-  disegni: corografia, planimetria, muri e cunette, recinzioni;
- relazione geologica;
-  stralcio planimetrico del P.R.G. in scala 1:2.000 (in itinere);
-  stralcio planimetrico catastale in scala 1:2.000 (fg. 5 allegato all'estratto di mappa n. 22201/84).

Art. 3

Il comune di Acquaviva Platani resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune diAcquaviva Platani per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 10 marzo 1999.
  LO GIUDICE 

(99.12.615)
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DECRETO 10 marzo 1999.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Giardini Naxos.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 152 del 18 aprile 1985, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Giardini Naxos;
Viste le note prot. n. 23585 del 22 dicembre 1998, prot. n. 310 dell'8 gennaio 1999 e prot. n. 345/S del 24 febbraio 1999, con le quali il sindaco di Giardini Naxos ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale per la valorizzazione dell'area archeologica, lotto A2, parco con reperti archeologici, lotto A3, percorso pedonale torrente S. Venera;
Vista la delibera n. 37 del 3 novembre 1998, munita di riscontro tutorio del CO.RE.CO. centrale di Palermo del 18 novembre 1998, decisione n. 8079/7795, con la quale il consiglio comunale di Giardini Naxos ha adottato la variante di che trattasi;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione prot. n. 35/S dell'8 gennaio 1999 a firma del sindaco di avvenuta pubblicità e deposito degli atti e della mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Visto il verbale della conferenza dei servizi del 4 dicembre 1998, tenutasi presso la prefettura di Messina, nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
A)  parere favorevole a condizione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, sezione archeologica, ex art. 18 della legge n. 1089/39, che di seguito si trascrive:
1)  in corso d'opera l'impresa si avvalga della collaborazione di un archeologo con adeguato curriculum, scelto tra una terna indicata dalla Soprintendenza di Messina;
2)  le imprese che saranno ammesse alla gara posseggano le iscrizioni alla categoria G2 dell'albo nazionale;
3)  relativamente al lotto funzionale A2 si apportino le seguenti modifiche alle recinzioni dei resti archeologici:
a)  le ringhiere in ferro siano eseguite con quadrelli pieni da 1 cm. in pannelli di misura massima di mt. 2,50, ognuno compreso tra pilastrini in mattoni di pasteria a vista;
4)  la tipologia dei corpi illuminanti venga concordata su campionatura e/o su depliants con la Soprintendenza stessa;
B)  parere favorevole della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ex art. 7 della legge n. 1497/39;
C)  parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, reso dall'ufficio del Genio civile di Messina;
Vista la delibera n. 48 del 30 dicembre 1998, munita del riscontro tutorio del CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo del 21 gennaio 1998, n. 418/417, con la quale il consiglio comunale di Giardini Naxos approva in via definitiva i progetti dei lotti funzionali A2, parco con reperti archeologici, e A3, percorso pedonale torrente S. Venera;
Visti gli elaborati della variante di che trattasi costituiti da:
Parco con reperti archeologici
 1  -  relazione generale;
 2  -  planimetria generale;
 3  -  planimetria con individuazione dell'intervento;
 4  -  stato di fatto, piano quotato;
 5  -  stato di fatto, sezioni;
 6  -  progetto, planimetria;
 7  -  progetto, sezioni;
 8  -  particolari costruttivi pavimentazione e ringhiera;
 9  -  particolari costruttivi fontana;
10  -  relazione impianti;
11  -  planimetria impianto di illuminazione;
12  -  piano particellare di esproprio;
Percorso pedonale torrente S. Venera
13  -  relazione generale;
14  -  planimetria generale;
15  -  planimetria con individuazione dell'intervento;
16  -  stato di fatto, piano quotato;
17  -  stato di fatto, sezioni;
18  -  progetto, planimetria;
19  -  progetto, sezioni;
20  -  particolari costruttivi pavimentazione e ringhiera;
21  -  relazione impianti;
22  -  planimetria impianto di illuminazione;
23  -  piano particellare di esproprio;
Visto il parere n. 7 del 25 febbraio 1999, prot. n. 103 di pari data reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  le varianti in argomento rientrano nell'ambito di un programma generale di "Valorizzazione dell'area archeologica" di Giardini Naxos;
-  la procedura di adozione delle stesse varianti, anche se le deliberazioni consiliari n. 37/98 e n. 48/98, approvative delle stesse, fanno riferimento all'art. 1 della legge n. 1/78, è riconducibile alla procedura di variante ordinaria ex artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78;
-  le varianti in oggetto sono state adottate con deliberazione consiliare n. 37 del 3 novembre 1998 che è stata regolarmente pubblicata secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  su tale deliberazione non sono state presentate opposizioni e osservazioni come da attestazione a firma del sindaco di Giardini Naxos;
-  la deliberazione consiliare n. 48 del 30 dicembre 1998 riconferma la precedente adozione dopo l'acquisizione, in conferenza di servizi del 4 dicembre 1998, dei prescritti pareri degli organi competenti;
-  sulle varianti di che trattasi, come sopra specificato, sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, sezione archeologica, ex art. 18 della legge n. 1089/39, della stessa Soprintendenza ex art. 7 della legge n. 1497/39 ed il parere dell'ufficio del Genio civile di Messina ex art. 13 della legge n. 64/74;
Lotto funzionale A2, parco con reperti archeologici
-  come risulta dalla relazione a firma del tecnico comunale, insiste su un'area in atto destinata dal vigente P.R.G. a zona CT2, edilizia di interesse turistico;
-  impegna una superficie di mq. 7.650 interessando una porzione della particella n. 66 del foglio di mappa n. 5 del N.C.T. di Giardini Naxos;
-  la variante proposta riguarda la realizzazione di un "Parco" che connette due "aree" in cui sono presenti reperti archeologici;
-  detto "Parco" risulta ben asservito dalla viabilità esistente in quanto per un lato risulta adiacente ad una strada comunale;
-  le opere previste consistono nella sistemazione ed arredo di un'area attualmente in stato di abbandono attraverso la realizzazione di una fontana, la piantumazione di essenze arboree, la pavimentazione di alcune porzioni, la realizzazione della recinzione e dell'impianto di illuminazione;
Lotto funzionale A3, percorso pedonale torrente S. Venera
-  come risulta dalla relazione a firma del tecnico comunale, insiste su un'area in atto destinata dal vigente P.R.G. a zona F3, area di parco archeologico;
-  impegna una superficie di mq. 950,80 interessando una porzione della particella n. 655 del foglio di mappa n. 6 del N.C.T. di Giardini Naxos;
-  la variante proposta riguarda la realizzazione di un percorso pedonale che si sviluppa per circa mt. 150 lungo l'argine destro del torrente S. Venera;
-  le opere previste consistono nella pavimentazione di tale percorso pedonale, nella piantumazione di un filare di alberi e nella realizzazione della recinzione e dell'impianto di illuminazione;
Ritenuto:
-  che le varianti proposte risultano di modesta entità e sono compatibili con l'attuale assetto urbanistico del contesto territoriale in cui insistono;
è del parere che le varianti relative al lotto funzionale A2, parco con reperti archeologici e al lotto funzionale A3, percorso pedonale torrente S. Venera, adottate dal comune di Giardini Naxos con deliberazione consiliare n. 37 del 3 novembre 1998 e riconfermate con deliberazione consiliare n. 48 del 30 dicembre 1998, sono meritevoli di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 7 del 25 febbraio 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere n. 7 del 25 febbraio 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 e con le condizioni poste dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, in premessa riportate, la variante allo strumento urbanistico vigente adottata dal consiglio comunale di Giardini Naxos con delibera consiliare n. 37 del 3 novembre 1998 e riconfermata dalla delibera consiliare n. 48 del 30 dicembre 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
A)  delibera consiliare n. 37 del 3 novembre 1998;
B)  delibera consiliare n. 48 del 30 dicembre 1998;
C)  verbale della conferenza di servizi del 4 dicembre 1998;
Parco con reperti archeologici
 1  -  relazione generale;
 2  -  planimetria generale;
 3  -  planimetria con individuazione dell'intervento;
 4  -  stato di fatto, piano quotato;
 5  -  stato di fatto, sezioni;
 6  -  progetto, planimetria;
 7  -  progetto, sezioni;
Percorso pedonale torrente S. Venera
 8  -  relazione generale;
 9  -  planimetria generale;
10  -  planimetria con individuazione dell'intervento;
11  -  stato di fatto, piano quotato;
12  -  stato di fatto, sezioni;
13  -  progetto, planimetria;
14  -  progetto, sezioni.

Art. 3

Il comune di Giardini Naxos resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 1999.
  LO GIUDICE 

(99.13.635)
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DECRETO 10 marzo 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 183/74 del 2 dicembre 1974, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ragusa;
Vista la nota prot. n. 69201 del 17 dicembre 1997, con la quale il sindaco di Ragusa trasmette a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale per l'ammodernamento e sistemazione a svincolo lungo la S.P. n. 25 Ragusa-Marina di Ragusa;
Vista la delibera n. 39 del 13 maggio 1997, divenuta esecutiva per decorrenza di termini come da decisione del CO.RE.CO. centrale n. 7461/7098 dell'8 luglio 1997, con la quale il consiglio comunale di Ragusa ha adottato la variante al vigente piano regolatore generale, per l'ammodernamento e sistemazione a svincolo lungo la S.P. n. 25 Ragusa-Marina di Ragusa;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione sindacale del 17 dicembre 1997, di avvenuta pubblicità e deposito degli atti e di mancata presentazione entro i termini di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 25584 del 23 ottobre 1996, con cui l'ufficio del Genio civile di Ragusa, gruppo 3 esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole alla variante di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 3728/11 del 22 novembre 1995, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ha espresso sulla variante di che trattasi parere favorevole a condizione che:
-  la delimitazione delle sedi stradali venga realizzata esclusivamente con muri a secco;
-  qualsiasi opera in cls, quali muri di contenimento, venga rivestita con pietrame della profondità di cm. 20 circa e disposta senza malta affiorante;
-  le aree verdi delle rotatoie vengano piantumate con essenze cactaceee succulenti mediterranee;
Visti gli elaborati relativi alla variante di che trattasi;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 54 del 21 gennaio 1999, che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
In atto il comune di Ragusa è dotato di un piano regolatore generale, approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con decreto n. 183/74 del 2 dicembre 1974, i cui vincoli risultano decaduti.
Il comune con deliberazione consiliare n. 39 del 13 maggio 1997 ha adottato una variante al P.R.G. per migliorare in generale la circolazione veicolare mediante allargamento dell'attuale sede viaria in alcuni tratti lungo la strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa, nonché la realizzazione di una bretella di collegamento con la S.P. Serragarofalo-Pozzillo-Ficazza;
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  la compatibilità della nuova previsione urbanistica, contenuta nella variante in argomento con le condizioni geomorfologiche dei luoghi, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 con il parere favorevole sopra richiamato;
-  trattasi di interventi per migliorare la circolazione veicolare e che non incidono sui criteri posti a base del vigente P.R.G.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante in oggetto, adottata dal comune di Ragusa con deliberazione consiliare n. 39 del 13 maggio 1997.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 54 del 21 gennaio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, con il voto n. 54 del 21 gennaio 1999 e con le condizioni in premessa riportate poste dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, la variante al piano regolatore generale di Ragusa adottata con delibera consiliare n. 39 del 13 maggio 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 39 del 13 maggio 1997;
2)  tavola grafica contenente n. 2 stralci planimetrici della carta I.G.M. scala 1:25.000 con l'individuazione delle aree oggetto di variante, n. 3 stralci planimetrici del vigente P.R.G. contenenti le previsioni della variante adottata, sezione quotata del tratto viario che si intende allargare;
3)  relazione tecnica.

Art. 3

Il comune di Ragusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 1999.
  LO GIUDICE 

(99.13.638)
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DECRETO 10 marzo 1999.
Autorizzazione del progetto dell'Ente ferrovie dello Stato relativo all'esecuzione di opere nel comune di Caronia.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 0002473 del 20 marzo 1996, con la quale l'Ente ferrovie dello Stato ha fatto istanza a questo Assessorato per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, della variante fra i sostegni nn. 404 e 407 dell'elettrodotto "Contesse-Brancaccio" nel territorio del comune di Caronia;
Vista la delibera commissariale n. 51 del 15 ottobre 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 5 novembre 1996 con decisione prot. n. 39329/37965, con la quale il comune di Caronia ha espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, parere favorevole sul progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 3420/96 del 2 maggio 1996, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 parere favorevole al progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 28269 del 5 dicembre 1998, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 parere favorevole al progetto in argomento a condizione che:
-  vengano osservate le prescrizioni formulate dal geologo in ordine agli interventi da adottare per rendere minimo il disturbo dell'assetto del territorio al fine di non alterare le esistenti condizioni di complessiva stabilità dei luoghi;
Visti gli elaborati del progetto di variante di che trattasi costituiti da:
1)  relazione tecnica;
2)  corografia - scala 1:5.000;
3)  planimetria - scala 1:200;
4)  profili:
5)  relazione geologica;
Visto il parere prot. n. 91 del 17 febbraio 1999, reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
-  che la variante viene proposta in quanto l'attuale tracciato dell'elettrodotto interferisce con il viadotto "Pagliarotto", in fase di realizzazione, nell'ambito del completamento della costruzione dell'autostrada Messina-Palermo;
-  che il progetto in argomento prevede la deviazione di un tratto dell'esistente elettrodotto, tramite la realizzazione di n. 6 tralicci (nn. 403, 404, 405, 406, 406/b, 407), in modo da non interferire con il suddetto tracciato autostradale;
-  che appare regolare la procedura invocata dalle Ferrovie dello Stato, in quanto ente istituzionalmente competente, attesa la natura di servizio pubblico che riveste l'opera;
-  che sul progetto il comune di Caronia ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  che il progetto è munito dei sopracitati pareri favorevoli della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina e dell'ufficio del Genio civile di Messina;
-  che, per quanto attiene l'aspetto urbanistico, l'intervento, peraltro di modesta entità, risulta compatibile con l'assetto territoriale;
è del parere che il progetto proposto dalle Ferrovie dello Stato relativo alla modifica del tracciato dell'elettrodotto "Contesse-Brancaccio" tra i sostegni n. 404 e n. 407, sia meritevole dell'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 6 del 17 febbraio 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, e dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere n. 6 del 17 febbraio 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U. e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina in premessa riportate, il progetto di variante fra i sostegni nn. 404, 407 dell'elettrodotto "Contesse-Brancaccio" ricadente nel territorio del comune di Caronia.

Art. 2

L'Ente ferrovie dello Stato resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

L'Ente ferrovie dello Stato ed il comune di Caronia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 1999.
  LO GIUDICE 

(99.13.638)
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DECRETO 10 marzo 1999.
Rilascio del nulla osta relativo al progetto per l'installazione di una cabina elettrica nel comune di Messina.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
Vista la nota prot. n. 760433 del 21 dicembre 1996, con la quale il comune di Messina ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 2.1 delle N.A. del P.R.G. vigente, il progetto per l'installazione di una cabina elettrica nodo bassa prefabbricata, denominata "Acqualadrone" in contrada Piano Rocca per l'approvazione ex art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
Vista la delibera n. 114/C del 23 ottobre 1996, divenuta esecutiva ai sensi del comma 9 dell'art. 18 della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Messina approva in deroga, ai sensi dell'art. 2.1 delle N.A. del P.R.G., il progetto di che trattasi;
Visti gli elaborati del progetto in argomento costitui-ti da:
-  1 elaborato progettuale contenente: corografia scala 1:10.000, stralcio P.R.G., planimetria catastale, pianta, prospetto e sezione, relazione tecnica;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 50 del 18 dicembre 1998, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso che:
-  l'intervento progettuale prevede l'installazione di una cabina elettrica prefabbricata nodo bassa, denominata "Acqualadrone";
-  la località prevista per l'intervento ricade in contrada Piano Rocca, in zona E del P.R.G. vigente, all'interno di un'area di proprietà dell'Enel dove insiste una cabina Enel e un serbatoio idrico;
-  il progetto prevede la realizzazione di una struttura in monoblocco di cemento armato di dimensioni molto limitate (2,5 mt., 4,2 mt. ed altezza 2,6 mt.);
-  il progetto non risulta conforme alle N.A. minima per la zona "E" in quanto non è rispettata la distanza minima tra fabbricati né risulta osservata la distanza dal ciglio stradale;
-  il progetto risulta approvato in deroga dal consiglio comunale in quanto si riconoscono le condizioni di cui all'art. 2.1 delle N.A., costituite dall'interesse pubblico e dalle inderogabili esigenze di ordine tecnico funzionale;
-  l'art. 2.1 delle N.A. consente deroghe per edifici ed impianti pubblici nel caso in cui sia richiesto da esigenze di ordine tecnico e funzionale;
Considerato che:
-  la cabina elettrica consentirà di migliorare e potenziare l'impianto esistente e in generale la rete di distribuzione elettrica;
-  l'intervento in oggetto è un'opera di pubblica utilità necessaria per far fronte all'incremento di richiesta di energia elettrica dell'utenza;
-  la realizzazione della cabina appare compatibile con l'assetto del territorio interessato.
Tutto quanto premesso e considerato, è del parere che per l'opera in oggetto possa rilasciarsi il nulla osta richiesto ex art. 16, legge n. 765/67.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 50 del 18 dicembre 1998;

Decreta:


Art. 1

E' rilasciato, ai sensi ex art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 50 del 18 dicembre 1998, il nulla osta relativo al progetto per l'installazione di una cabina elettrica nodo bassa prefabbricata denominata "Acqualadrone" in contrada Piano Rocca del comune di Messina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Messina è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 1999.
  LO GIUDICE 

(99.13.636)
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ORDINANZE ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA ASSESSORIALE 1 aprile 1999.
Trasferimenti degli insegnanti ed assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 1999/2000 ed assegna zioni provvisorie.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge regionale 16 agosto 1975, n. 67;
Vista la legge regionale 20 dicembre 1975, n. 85;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 46 dell'8 febbraio 1984;
Vista la legge regionale n. 15 del 1990;
Visto il ruolo degli insegnanti e degli assistenti delle scuole materne regionali di cui alla legge regionale n. 67/75 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che occorre procedere ai trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 1999/2000;
Sentite le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative;
Ritenuto di dover procedere ai trasferimenti ed alle assegnazioni provvisorie;
Ordina:

che per l'anno scolastico 1999/2000 i trasferimenti a domanda degli insegnanti e degli assistenti del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali sono effettuati secondo le disposizioni seguenti:

Art. 1
Atti propedeutici di competenza provveditoriale

Le disposizioni della presente ordinanza sono pubblicate, in ciascuna provincia, dal provveditore agli studi con propria ordinanza da affiggere all'albo dell'ufficio scolastico entro il 30 aprile 1999.
In ciascuna provincia il provveditore agli studi istituirà tanti posti in soprannumero fino a coprire il numero del personale insegnante e assistente che non trova sede. Detti posti vengono denominati D.P.S. (Dotazione provinciale soprannumeraria).
Copia degli atti suddetti sarà inviata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Scuole materne regionali.
Copia dell'ordinanza sarà immediatamente inviata ai direttori didattici della provincia, per l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

Art. 2
Trasferimenti dei titolari di sede

Può chiedere il trasferimento il personale di cui alla legge regionale n. 67 del 1975 ed alla legge regionale n. 15 del 1990. Il trasferimento può essere richiesto per altra sede nell'ambito della provincia di titolarità, sia per altra provincia, diversa da quella di attuale titolarità.
Il trasferimento può essere altresì chiesto per sedi dello stesso comune di titolarità e viene disposto con precedenza rispetto ai trasfe rimenti da comune diverso.
A tal fine saranno attribuiti i soli punteggi previsti dalla tabella di valutazione allegata (allegato 1).
Il personale che si trovi ad occupare posti della dotazione provinciale soprannumeraria deve presentare domanda di trasferimento entro i termini previsti dalla presente ordinanza.

Art. 3
Presentazione della domanda

Alla domanda compilata in carta semplice ed in conformità allo schema allegato (allegato A), deve essere unita in duplice copia la scheda di cui all'allegato B.
A tal fine la domanda deve essere corredata della documentazione (anche in carta semplice) relativa ai titoli di cui si chiede la valutazione e dall'elenco degli stessi.
La documentazione può essere sostituita con dichiarazione personale autenticata di cui alla legge n. 15/68.

Art. 4
Istruzioni per la compilazione della domanda

Il personale che chiede di trasferirsi dalla scuola nella quale è titolare ad altra scuola funzionante nello stesso comune deve indicare nella domanda, in ordine di preferenza, le sedi alle quali aspira nel numero massimo di 20.
Anche le sedi richieste per i trasferimenti, sia nell'ambito della provincia di titolarità o per altra provincia devono essere contenute nel limite massimo di 20 in stretto ordine di preferenza.
Per sede deve intendersi il plesso, il comune o il distretto. In mancanza di indicazioni di preferenza analitiche, il personale è trasferito in una qualsiasi sede della provincia o in una qualsiasi scuola del comune richiesto, dopo che siano state soddisfatte le preferenze analitiche espresse dagli aspiranti al trasferimento.
Il trasferimento può essere richiesto, oltre che per le sedi vacanti, anche per i posti che si renderanno disponibili per effetto dei movimenti.

Art. 5
Tempi, modalità e destinatario della domanda

Le domande di trasferimento devono essere prodotte entro il 30 maggio 1999.
Le domande di trasferimento nell'ambito del comune o della provincia di attua le appartenenza devono essere dirette al provveditore agli studi della provin cia di titolarità per il tramite della direzione didattica presso cui si presta servizio nell'anno scolastico in corso.
Le domande di trasferimento interprovinciale, redatte su apposito modulo domanda a parte, devono essere compilate con le stesse modalità di cui al presente articolo e devono essere dirette all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, gruppo VI - Scuole materne regionali.
La domanda va presentata brevi manu ovvero spedita alla direzione didattica di servizio. Nel primo caso si ha diritto di pretendere che venga rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione, nel secondo caso fa fede dell'osservanza del termine di scadenza il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande presentate dopo la scadenza del termine o non trasmesse per il tramite della direzione didattica di servizio non sono prese in considerazio ne.
L'eventuale istanza di rinunzia, vistata dal capo d'istituto, dovrà pervenire al provveditore agli studi e per quella interprovinciale all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, gruppo VI, entro il 20 giugno 1999.

Art. 6
Adempimenti dei direttori didattici e dei provveditori agli studi

Le domande di trasferimento del personale insegnante e assistente, redatte in conformità agli appositi modelli allegati all'ordinanza e corredate della relativa documentazione saranno trasmesse entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto ai provvedito rati agli studi territorialmente competenti.
Le domande di trasferimento interprovinciale del personale insegnante e assistente, redatte in conformità agli appositi modelli allegati all'ordinanza e corredate della relativa documentazione saranno trasmesse entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto direttamente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, gruppo VI - Scuole materne regionali.
Le domande di trasferimento del personale insegnante ed assistente in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditorati, entro gli stessi termini, con plico a parte.
Il provveditore agli studi, mano a mano che riceve le domande, procede alla assegnazione del punteggio sulla base delle annesse tabelle ed al ricono scimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza: indi comunica alla scuola di servizio dell'interessato per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.
Il personale ha facoltà di far pervenire al provveditore entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo ed eventuali integrazioni alla documentazio ne precedentemente prodotta.
Il provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche e procede al movimento dei trasferimenti di propria competenza mediante l'emis sione del relativo decreto che sarà notificato per il tramite delle direzioni didattiche competenti ai soggetti interessati entro il 10 luglio 1999.
Copia di detto decreto sarà tempestivamente trasmessa all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicata all'albo del provveditorato.
L'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, gruppo VI, ricevuta la copia di cui sopra, in relazione alle eventuali disponibilità, procede al movimento interprovinciale e, successivamente, a quello per compensazione.

Art. 7
Ordine dei trasferimenti

Il movimento dei trasferimenti si attua con il seguente ordine:
-  1ª  fase: trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti nell'ambito del comune di titolarità;
-  2ª  fase: trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti a comuni diversi da quello di titolarità nell'ambito della stessa provincia ovvero a posti della dotazione provinciale soprannumeraria e viceversa nell'ambito della stessa provincia;
-  3ª  fase: trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti a comuni di una provincia diversa da quella di titolarità.
Sono disponibili per trasferimento i posti di organico che saranno privi di titolari alla data dell'1 settembre 1999, nonché quelli che si renderanno disponibili nel corso del movimento per effetto dei trasferimenti stessi.

Art. 8
Effettuazione dei movimenti

1ª  fase
Le operazioni di cui alla prima fase dei trasferimenti comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell'ambito di questa fase l'ordine dei movimenti sarà, in analogia con la normativa statale, il seguente:
-  trasferimenti a domanda del personale trasferito nell'ultimo triennio in quanto soprannumerario, nel plesso di precedente titolarità;
-  trasferimenti a domanda, del personale che ha titolo a precedenza assolu ta (personale privo di vista, o personale handicappato di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 104/92, o personale emodializzato, ex art. 61 della legge n. 270/82, o il personale beneficiario dell'art. 333, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/92);
-  trasferimenti a domanda, in sede;
-  trasferimenti a domanda del personale trasferito nell'ultimo triennio in quanto soprannumerario, nel comune di precedente titolarità;
-  trasferimenti d'ufficio, in sede del personale in soprannumero che non ha prodotto domanda o, pur avendola prodotta, non è stato soddisfatto per le preferenze espresse nel modulo domanda.
2ª  fase
La seconda fase del movimento concerne i movimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti del personale titolare nella provincia medesima ed è relativo anche al personale su posti della D.P.S..
In tale fase ha precedenza:
-  il personale coniuge convivente rispettivamente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, ex art. 1, comma 5, legge 10 marzo 1987, n. 100 ed ex art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 325/87, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 402;
3ª fase
Nella terza fase dei trasferimenti sono attuati i possibili movimenti del personale proveniente da altra provincia in due movimenti di stinti nel seguente ordine:
-  trasferimenti da disporre per i posti disponibili dopo l'effettuazione dei movimenti delle singole province;
-  trasferimenti per compensazione.
I trasferimenti per compensazione sono disposti dopo aver concluso le operazioni relative ai trasferimenti.
Per l'attuazione dei trasferimenti da altre province, l'Assessore regio nale per i beni culturali ed ambientali per la pubblica istruzione compila apposite graduatorie per ciascun comune nel quale include gli aspiranti titolari in altre provincie in base al punteggio a ciascuno spettante per ogni comune. L'ordine in cui vengono esaminate le domande degli aspiranti al trasferimento che provengono da altre province è dato dal più alto punteggio.
Dei trasferimenti disposti nei confronti di personale titolare in altre province è data comunicazione dall'Assessore al provveditore della provincia di titolarità.
Il personale insegnante o assistente che ottiene il trasferimento dovrà raggiungere la nuova sede il 1° settembre.
L'assegnazione del personale insegnante e assistente che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, avviene su una singola sezione, relativamente al turno antimeridiano o pomeridiano è demandata al direttore didattico, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio delle insegnanti e degli assistenti.

Art. 9
Posti d'insegnamento costituiti con attività di sostegno

Qualora a conclusione dei trasferimenti risultino disponibili anche i posti per il cui accesso sia richiesta la specializzazione ex D.P.R. n. 970/75, si dispone l'assegnazione su tali tipi di posto a condizione, ovviamente, che l'interessato abbia titolo e che li richieda e che vi sia disponibilità di personale soprannumerario da assegnare alla sezione comune dalla quale si muove il richiedente, a condizione che ne sia possibile la sostituzione con personale a disposizione.

Art. 10
Individuazione del personale insegnante e assistente della scuola materna perdente posto

a) Personale in soprannumero su posto di organico-sede
Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nella sezione la necessità di procedere alla soppressione di posti in organi co, il provveditore agli studi predispone i relativi atti da sottoporre all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per la emissione dei relativi atti formali, e, successivamente alla emissione del provvedimento assessoriale ne dà comunicazione ai direttori didattici interessati, perché la portino a cono scenza di tutto il personale titolare nelle scuole, nei plessi e nei circoli in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all'albo della dire zione.
Il direttore didattico provvede entro 5 giorni alla formazione e alla pubblicazione all'albo della direzione didattica delle graduatorie relative alle insegnanti e/o alle assistenti interessate al fenomeno delle soppressio ni, invitando il personale interessato a presentare i titoli valutabili.
Allo scopo di graduare il personale in soprannumero, tenuti presenti i benefici previsti dalla legge n. 104/92 e quelli previsti per il personale emodializzato, sono presi in considerazione tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.
Qualora il perdente posto non abbia provveduto a dichiarare o a docu mentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il direttore didattico provvederà d'ufficio all'attribuzione del pun teggio spettante sulla base degli atti in suo possesso e formulerà la relativa graduatoria.
A parità di punteggio, la precedenza è determinata dall'età.
Avverso le suddette graduatorie i docenti interessati potranno presen tare, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al direttore didattico.
Esaminati gli eventuali reclami, il direttore didattico, entro 10 giorni provvede alle eventuali rettifiche delle graduatorie. Queste ultime, così definite, dovranno essere immediatamente comunicate al provveditore agli studi con le deduzioni in ordine ai reclami.
Il personale individuato come perdente posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente 2o comma, è da considerare riammesso nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti.
Nel caso in cui il perdente posto abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.
Il personale perdente posto che non presenterà domanda sarà assegnato d'ufficio secondo l'anzianità di servizio, accertato dall'ufficio scolastico provinciale.
b) Personale in soprannumero sui posti della D.P.S.
Allo scopo di procedere alla identificazione del personale eventualmen te in soprannumero sui posti della D.P.S. di scuola materna regionale della provincia, ciascun direttore didattico del circolo nel cui ambito prestino servizio insegnanti o assistenti appartenenti alle anzidette categorie dovrà provvedere alla formazione di un elenco comprendente tutto il predetto perso nale.
Tale elenco dovrà indicare il punteggio spettante a ciascun appartenen te alle categorie di cui al comma precedente in servizio nel circolo, nonché il comune o il distretto a partire dal quale l'interessato desideri essere trasferito d'ufficio qualora dovesse venire a trovarsi in posizione di sopran numerarietà.
Per la determinazione del punteggio il direttore didattico competente dovrà prendere in esame gli elementi di cui alla tabella allegata e relativa ai trasferimenti d'ufficio con le seguenti limitazioni:
-  1 anzianità di servizio: si valutano solo le lettere A e B;
-  2 esigenze di famiglia: si valutano solo le lettere B e C;
-  3 titoli culturali: si valutano integralmente.
Il provveditore agli studi, dopo avere accertato che gli elenchi com prendono tutto il personale sulle D.P.S. e dopo avere effettuato ogni altro controllo che si dovesse rendere necessario, procederà alla formazione di una graduatoria che sarà pubblicata all'albo dell'ufficio.
Detta graduatoria, dopo il termine per gli eventuali reclami, sarà utilizzata per gli eventuali trasferimenti d'ufficio su posto d'organico-sede della provincia già titolare su posti della D.P.S. della scuola materna regio nale.

Art. 11
Trasferimenti d'ufficio

a) Personale in soprannumero su posti dell'organico-sede
Il personale, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal direttore didattico, qualora non presenti domanda di trasferimento, deve in ogni caso compilare il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come perdente posto sulla base della citata graduato ria.
Il personale insegnante e assistente individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare ai trasferimenti a domanda presentando il modulo doman da compilato integralmente.
Il perdente posto non può richiedere l'assegnazione provvisoria conte stualmente al trasferimento, ma solo successivamente ed entro il termine previsto per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, a condizione, ovviamente, che non sia stata accolta la domanda di trasferimento non condizionata o che sia avvenuto il trasferimento d'ufficio.
Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto nella scuola di titolarità dell'interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionato.
Nell'eventualità che il personale perdente posto non presenti domanda di trasferimento, ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, l'inte ressato sarà trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei trasferimenti. In subordine il perdente posto verrà trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di preceden te titolarità sulla base delle tabelle di viciniorità predisposte e pubbliciz zate prima delle effettuazioni dei movimenti delle scuole materne statali.
Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il personale perdente posto verrà assegnato a posti della D.P.S.
b) Personale in soprannumero su posti della D.P.S.
Il personale insegnante o assistente titolare su di un posto della D.P.S., qualora venga a trovarsi in posizione di soprannumero e non sia già stato trasferito a domanda, sarà trasferito su un posto dell'organico-sede della provincia, sulla base del già citato elenco di viciniorità a partire dal comune o distretto validamente indicato dall'interessato.
In mancanza di tale indicazione il trasferimento d'ufficio sarà invece disposto, sempre sulla base dell'apposita tabella, a partire dal comune capo luogo della provincia di titolarità.
Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al presente punto verrà effettuato dopo la seconda fase dei movimenti a domanda nell'ambito della provincia e prima della terza fase dei movimenti da fuori provincia.

Art. 12
Documentazione delle domande

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà ai sensi delle tabelle di valutazione allegate alla presente ordinanza, e sarà effet tuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda.
Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedi carsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla U.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il biso gno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'U.S.L. o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
L'interessato dovrà, altre sì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indi cate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non verrà presa in considerazione.
A norma della citata legge n. 15/68 l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, convivente, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, le promozioni per merito distinto e l'inclusione nella graduatoria di merito di pubblico concorso per esami.
La sottoscrizione di tali dichiarazioni personali deve essere autenticata, a pena di nullità, in conformità all'art. 20 della citata legge n. 15 del 4 gennaio 1968, dal capo d'istituto che riceve la domanda o da un notaio, cancelliere, segreta rio comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco a norma dell'art. 6 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Art. 13
Anzianità di servizio

L'anzianità di servizio deve essere attestata dall'interessato con certificato di servizio o con dichiarazione personale, formulata dall'interes sato sotto la propria personale responsabilità ed autenticata nei modi di legge.

Art. 14
Esigenze di famiglia

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se sarà allegato un certificato di residenza della perso na alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale certificato dovrà essere precisata la decorrenza della iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore almeno tre mesi alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/68 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricon giungersi.
Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricon giungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Nei trasferimenti nell'ambito del comune di titolarità non si valutano le esigenze di famiglia.

Art. 15
Precedenze

1.  A norma dell'art. 483 del decreto legislativo n. 297/94, i docenti privi di vista hanno titolo alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda in ciascuna fase dei trasferimenti, definitivi e annuali e nelle assegnazioni provvisorie, relativamente al movimento interprovinciale, intercomunale e comunale.
In relazione al disposto dell'art. 21, comma 2, della legge n. 104/92 richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94 i docenti handicappati con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e i docenti emodializzati ex art. 61, della legge n. 270/82, hanno titolo, successivamente alla categoria dei docenti privi della vista, in ciascuna fase dei trasferimenti, alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda. In relazione al disposto dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, i genitori, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado e l'affidatario di persona handicappata in situazione di gravità, nonché l'handicappato maggiorenne in situazione di gravità, di cui al comma 6, hanno titolo, successivamente alle predette categorie, ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale. I soggetti di cui ai commi 5 e 7 del citato art. 33, legge 104/92, possono usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui sono effettivamente conviventi con l'handicappato, a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il relativo comune di convivenza oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, che in ogni caso deve essere espresso dopo le singole preferenze; analoga disposizione vale anche per i soggetti di cui al comma 6, del citato art. 33, relativamente al comune di residenza. Alle medesime condizioni la precedenza vale anche per i comuni di un'altra provincia, che sia confinante con quella di domicilio, richiesta immediatamente dopo la predetta provincia (1).
2.  Il personale di cui al precedente comma non deve essere inserito nella graduatoria di plesso per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (esempio soppressione scuola, ecc.).
3.  Per fruire di tali precedenze i docenti dovranno contrassegnare le apposite caselle del modulo domanda ed allegarvi i documenti previsti dal successivo comma 4 del presente articolo. Le precedenze di cui ai citati commi non si cumulano tra di loro ed in caso di concorrenza tra più aventi diritto a precedenze anche diverse si fa riferimento al punteggio e, in caso di ulteriore parità, all'età.
4.  L'attribuzione delle precedenze di cui alla legge n. 104/92 è effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati hanno prodotto nei termini, unitamente alla domanda. Il rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge n. 15/68, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione. Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le unità sanitarie locali, di cui all'art. 4 della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l' U.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie locali. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato oltre alla situazione di handicap anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte. Per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art. 33 comma 6 nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap. Per le persone handicappate assistite, dalle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92. Il genitore anche adottivo, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado e l'affidatario debbono comprovare che l'handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68, o mediante certificato rilasciato dalle competenti U.S.L.
Debbono, altresì, essere comprovate sia a) l'assistenza continuativa sia b) la convivenza con la persona handicappata:
a)  lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato è comprovata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge n. 15/68. E' necessario, inoltre che, qualora non si tratti di coniuge o genitori, venga dimostrato dall'interessato mediante certificato di stato di famiglia o mediante autocertificazione, che non vi siano nell'ordine, altri conviventi con l'handicappato parenti o affini tenuti per legge a dare assistenza o di grado più stretto, ovvero parenti o affini dello stesso grado nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al disabile e pertanto di essere l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga o si sia avvalso in passato della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato; pertanto il richiedente la precedenza dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta, ai sensi della legge n. 15/68, in conformità al fac-simile riportato nella nota (2);
b)  per convivenza anagrafica, al fine di beneficiare delle precedenze nelle operazioni di mobilità territoriale, derivanti dall'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, occorre che, al momento della presentazione della domanda di trasferimento o al momento dell'individuazione del soprannumero, esista una effettiva convivenza con la persona handicappata bisognevole di assistenza. Premesso che tale effettività presuppone che i soggetti in questione convivano nella stessa abitazione e non solo nello stesso comune, il personale interessato deve comprovare tale effettiva convivenza con una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge n. 15/68 conforme all'allegato riportato nella nota (3) da documentare con certificazione anagrafica di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 223/89 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di certificato di residenza dai quali si evinca la coabitazione tra il soggetto interessato al trasferimento ed il soggetto portatore di handicap. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda di trasferimento. Sarà cura degli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale verificare che sui certificati medici redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio della precedenza, risultino le attestazioni sopra richieste. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare agli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro i relativi termini di inizio delle operazioni di mobilità.
5. Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati è condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima - con l'esclusione del decesso del coniuge o del figlio o figlia assistiti -, il docente viene reintegrato nel plesso o posto D.P.S. in cui era titolare al momento dell' avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell'anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il docente reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal capo d'istituto o dal provveditore per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio, sempreché non abbia ottenuto quello a domanda.
6. Il trasferimento ottenuto nella nuova sede di titolarità, sotto la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto riportato nel successivo comma.
7. Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento è necessario che il beneficiario delle predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68, nella quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.
8. La sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico nel quale viene revocata la conferma.
9. La documentazione prevista dai precedenti commi deve essere prodotta anche ai fini dell'esclusione dalla graduatoria di plesso per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio.
10. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il docente, ove non vi sia più disponibilità nella titolarità di provenienza, ovvero sui posti della D.P.S. Qualora invece le dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nel plesso di titolarità pure in presenza di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella relativa graduatoria di plesso, il docente verrà assegnato alla sede ottenuta dal soprannumerario trasferito d'ufficio, il quale verrà reintegrato sulla titolarità di provenienza.
11. In base al disposto dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 100/87, e dell'art. 10, 2° comma, D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 482/87 il personale insegnante e assistente coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'inden nità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha il titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti relativi al movimento intercomunale alla precedenza nel trasferimento ai comuni richie sti a condizione che la prima preferenza espressa nella domanda si riferisce alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
Per fruire di tale precedenza il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito d'autorità nella nuova sede, indipendentemente dal periodo di permanenza trascorso nella precedente sede di servizio, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria respon sabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
Le precedenze di cui ai citati commi non si cumulano tra di loro ed in caso di concorrenza tra più aventi diritto a precedenze, anche diverse, si fa riferimento al punteggio, ed in caso di ulteriore parità, all'età.

NOTE
(1)  Tale precedenza opera, ovviamente, in ciascuna fase (comunale, intercomunale, interprovinciale) dei trasferimenti.
(2)  il/la i/le sottoscritt   
(specificare la relazione di parentela o affinità)    
convivente/i con il/la sig.  (familiare disabile) 
unitamente al/alla quale abita nel comune di   
via  dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, 
ai sensi della legge n. 15/68, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi   
  e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti 

nell'art. 33 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.
In fede
firma   
(3)  il/la sottoscritt   
docente di ruolo nella scuola o istituto   
aspirante al trasferimento per l'anno scolastico  , avendo chiesto di 

beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68,
di essere effettivamente convivente con il/la sig.   
(specificare la relazione di parentela o affinità) 
unitamente al/alla quale abita nel comune di   
via  e che la descritta situazione risulta agli atti dell'anagrafe 
del comune di  avendo il/la sotto- 
scritt  adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/89. 

In fede
firma   


ASSEGNAZIONE PROVVISORIA


Art. 16
Motivazioni, modalità e identificazione dei richiedenti

Le assegnazioni provvisorie di sede possono essere chieste solo per i seguenti motivi:
a)  per il ricongiungimento al coniuge;
b)  per il ricongiungimento alla famiglia, per esigenze di assistenza ai figli minori o totalmente e permanentemente inabili o ai genitori anziani;
c)  per gravi esigenze di salute del richiedente.
Si considerano anziani i genitori di età superiore a 65 anni ovvero quelli totalmente e permanentemente inabili a carico.
Gli insegnanti e gli assistenti delle scuole materne regionali che hanno chiesto e non ottenuto il trasferimento per l'anno scolastico 1998/1999 possono ottenere l'assegnazione provvisoria per le medesime preferenze già indicate nella domanda di trasferimento. La relativa domanda va formulata contestual mente a quella di trasferimento.
L'assegnazione provvisoria, in analogia alla normativa statale, può essere chiesta anche per una provincia diversa da quella di titolarità e subordinatamente alle disponibilità dei posti.
Può, altresì, chiedere l'assegnazione provvisoria entro il 30 luglio 1999 sempre per una sola provincia e per un massimo di 20 preferenze, il personale insegnante ed assistente che non abbia chiesto il trasferimento qualora siano sopraggiunti i motivi di cui al 1° comma del presente articolo.
Parimenti, il personale insegnante ed assistente che ha chiesto il trasferimento sia che l'abbia ottenuto sia che non l'abbia ottenuto, può chiedere l'assegnazione provvisoria anche per prefe renze diverse da quelle richieste per il trasferimento, qualora siano soprag giunti i motivi di cui al 1° comma del presente articolo.
In caso di ricongiungimento al coniuge, destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica, essendo sufficiente la presentazione del certificato rilasciato dal datore di lavoro.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui sopra. Alla domanda di assegnazione provvisoria, sia contestuale a quella di trasferimento sia successiva, devono essere allegati i documenti e gli eventuali allegati in carta semplice, attestanti i requisiti prescritti per ottenere i punteggi indicati nella tabella di valutazione dei titoli.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.

Art. 17
Graduatorie degli aspiranti all'assegnazione provvisoria

Il provveditore agli studi, dopo la pubblicazione dei trasferimenti procede alla compilazione di due graduatorie:
-  nella prima sono compresi gli insegnanti o gli assistenti che aspirano all'assegnazione provvisoria nell'am bito della provincia di titolarità,
-  nella seconda gli aspiranti aventi sede di titolarità in altra provincia.
In entrambe le graduatorie, gli interessati sono iscritti secondo l'ordine determinato dal totale dei punteggi attribuiti in base alla tabella allegata di valutazione dei titoli. A parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età.
In ogni graduatoria sarà data la precedenza, a prescindere dal punteggio conseguito, alle categorie già previste dall'art. 14 della presente ordinanza assessoriale ed inoltre alle lavoratrici madri i cui figli, alla data del 1° settembre dell'anno in corso, non abbiano compiuto il primo anno di vita, sempre che abbiano titolo ad ottenere l'assegnazione provvisoria. L'età è documentata con certificato anagrafico.

Art. 18
Pubblicazione delle graduatorie

Il provveditore agli studi entro il 10 agosto 1999 determina con proprio decreto le graduatorie e le pubblica all'albo dell'ufficio scolastico provin ciale indicando il punteggio complessivo attribuito, nonché le eventuali precedenze di cui all'art. 16.
Con le medesime modalità procede alla formazione ed alla pubblicazione dell'elenco degli esclusi.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione gli interessati potranno pre sentare le loro osservazioni al provveditore agli studi il quale, esaminate tali osservazioni, si limita ad apportare, in sede di pubblicazione definiti va, le eventuali modifiche.

Art. 19
Effettuazione delle assegnazioni provvisorie

Sono utilizzabili per le assegnazioni provvisorie tutti i posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo l'effettuazione dei trasferi menti di cui alla presente ordinanza.
Sono altresì disponibili, ai fini dell'assegnazione provvisoria, i posti di organico sede, lasciati di fatto vacanti da titolari che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a)  comandi previsti da decreti delegati e da leggi speciali;
b)  esoneri sindacali;
c)  esoneri per partecipazione a commissione di concorsi presso l'amministrazione scolastica;
d)  esoneri per incarichi di insegnamento universitario;
e)  aspettative per mandato parlamentare o mandato amministrativo che comporti esonero dal servizio.
Sono altresì disponibili per le assegnazioni provvisorie i posti che si renderanno disponibili nel corso del movimento per effetto delle stesse asse gnazioni provvi-sorie.
Le assegnazioni provvisorie sono disposte dal provveditore agli studi prima nei confronti di insegnanti e assistenti iscritti nella graduatoria dei titolari nella provincia e successivamente nei confronti di insegnanti e assistenti titolari in altre province secondo l'ordine delle rispettive gra duatorie e delle preferenze espresse dagli interessati.

Art. 20
Pubblicazione del movimento di assegnazione provvisoria

Il provveditore agli studi pubblicherà l'elenco degli insegnanti e degli assistenti ai quali è stata concessa l'assegnazione provvisoria con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, della sede assegnata, del pun teggio complessivo attribuito e delle eventuali precedenze in data 20 agosto 1999.
Copia di detto elenco sarà contemporaneamente inviata all'Assessorato regiona le dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Contemporaneamente all'assegnazione provvisoria disposta sarà data diretta comunicazione agli interessati nella scuola in cui prestano servizio e, se l'interessato proviene da altra provincia, al provveditore agli studi della provincia di titolarità.
Le assegnazioni provvisorie hanno validità annuale.
Non sono consentite né revoche né rinunzie per i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie operate.

Art. 21
Ricorsi

Avverso l'operato del provveditore agli studi in ma-teria di trasferi menti e di assegnazioni provvisorie, gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento, o nel termine di 60 giorni dalla medesima data, possono proporre rispettivamente ricorso gerarchico all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.
Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto di reclamo.
Gli interessati hanno facoltà di prendere visione degli atti in base ai quali i movimenti sono stati disposti.
In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai contro interessati presso la scuola di servizio.
Il provveditore agli studi competente trasmetterà all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambienta-li e della pubblica istruzione - Scuola materna regio- nale - l'intera documentazione comprendente la data di presentazione del ricorso, la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso, nonché tut-ti gli elementi utili per la decisione del ricorso mede- si mo.
L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione concluderà il procedimento nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/91.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente ordinanza si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'analoga ordinanza ministe riale n. 300 del 29/10/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Per eventuali operazioni di utilizzazione del personale della scuola materna regionale si applica la normativa prevista per la scuola materna statale.
Gli allegati della presente ordinanza ne fanno parte integrante.
Palermo, 1 aprile 1999.
MORINELLO

Allegato A
MODULO DOMANDA DI TRASFERIMENTO E/O DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
per la scuola materna regionale - Anno scolastico 1999/2000

AL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI ..................................................................................

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
           
  Cognome di nascita     Nome 
      il / /  
  Luogo di nascita 
           
  Indirizzo Tel. 
                   
  Comune titolarità Direzione didattica Plesso scolastico 
L'aspirante intende partecipare al movimento interprovinciale?       
L'aspirante intende partecipare al trasferimento per compensazione?       


DATI DI SERVIZIO
Anni di servizio prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina  nel ruolo di appartenenza 
Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo  riconosciuti o riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera 
Numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità  nella scuola di titolarità 
Numero di anni di servizio di ruolo oltre il triennio nella scuola di titolarità   
Numero di anni di servizio di ruolo oltre il quinquennio nella scuola di titolarità   


ESIGENZE DI FAMIGLIA
Ricongiungimento al coniuge o al familiare nel comune di    
Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, il coniuge, ecc.    
Numero dei figli che non hanno compiuto i 6 anni di età   
Numero dei figli che hanno compiuto i 6 anni ma non i 18   


TITOLI
Idoneità in concorsi pubblici per esami relativi al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne,      elementari, secondarie ed artistiche 
Numero diplomi di laurea   
Possesso di diploma di scuola di II grado (solo per gli assistenti)   


PRECEDENZE
Diritto alla precedenza prevista per i non vedenti       
Diritto alla precedenza ex legge n. 104/92 o legge n. 270/82       
Diritto alla precedenza prevista per coniugi conviventi del personale militare      o che percepisce l'indennità di pubblica sicurezza 


PERSONALE PERDENTE POSTO
Punteggio nella graduatoria di personale perdente posto formulata dal direttore  Á     ˜ 

didattico sulla base di tutti i titoli
L'istante, perdente posto, intende comunque partecipare al movimento a domanda?       


ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Nell'ipotesi di mancato trasferimento si richiede l'assegnazione provvisoria       
Precedenza lavoratrice madre       
Personale avente necessità delle cure mediche previste dalla O.A. effettuabili nel comune di    
Comune di ricongiungimento al coniuge, alla famiglia, o al genitore anziano    


SEDI RICHIESTE
11)       12)  
13)       14)  
15)       16)  
17)       18)      
19)       10)  
11)       12)  
13)       14)  
15)       16)  
17)       18)  
19)       20)  


ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
11) Certificato di servizio
12) Dichiarazione personale
13) Allegato F
14)    
15)    
16)    
17)    
18)    
19)    
10)    


Data   
       

Firma


Allegato B
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI INSEGNANTI/ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA REGIONALE
Anno scolastico 1999/2000

Cognome   Nome  
nat  a (Prov. ), il  


PUNTEGGIO


dichiarato/accertato


1) ANZIANITA' DI SERVIZIO

a)  Per ogni anno di servizio prestato, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza     p. 6 (non si valuta l'anno in corso) 
b)  Per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera     p.
c)  Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici 
  nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     p.
d)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza oltre il triennio, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle let- 
  tere a) e b)     p.
e)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza oltre il quinquennio, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle let- 
  tere a) e b)     p.


2) ESIGENZE DI FAMIGLIA

a)  Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di persona senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, e per ricongiungimento ai 
  genitori o ai figli (3)     p.
b)  Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     p.
c)  Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4)     p.
d)  Per le cure e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assi- 
  stiti soltanto nel comune richiesto (5)     p.


3) TITOLI CULTURALI

a)  Diploma di laurea (per ogni diploma)     p. 5  
b)  Inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami per posti pari o superio- 
  ri a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche     p. 12 
c)  Diploma di scuola secondaria di 2o grado (solo per assistenti)     p.


  TOTALE PUNTI 
       

Firma interessato


Allegato B/2
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI/ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA REGIONALE SOPRANNUMERARI
Anno scolastico 1999/2000

La sottoscritta:
Cognome   Nome  
nata a   (Prov. ), il  
Titolare presso la scuola materna regionale   di dall'a.s. /  
con decorrenza giuridica dal   immesso in ruolo ai sensi dell'art. comma della leg- 
ge regionale n.    


Dichiara


PUNTEGGIO


dichiarato/accertato


1) ANZIANITA' DI SERVIZIO

a)  Per ogni anno di servizio prestato, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza     p. 6 (non si valuta l'anno in corso) 
b)  Per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera     p.
c)  Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici 
  nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     p.
d)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza oltre il triennio, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle let- 
  tere a) e b)     p.
e)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza oltre il quinquennio, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle let- 
  tere a) e b)     p.
f)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza, senza soluzione di continuità, 
  nella sede di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     p.


2) ESIGENZE DI FAMIGLIA

a)  Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di persona senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, e per ricongiungimento ai 
  genitori o ai figli (3)     p.
b)  Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     p.
c)  Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4)     p.
d)  Per le cure e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assi- 
  stiti soltanto nel comune richiesto (5)     p.


PUNTEGGIO


dichiarato/accertato



3) TITOLI CULTURALI

a)  Diploma di laurea (per ogni diploma)     p.
b)  Inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami per posti pari o superio- 
  ri a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche     p. 12 
c)  Diploma di scuola secondaria di 2o grado (solo per assistenti)     p.


  TOTALE PUNTI 


Allega i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli:
   
   
   
   


Elenco delle sedi a cui desidera essere assegnato per l'utiliz zazione:
11)       12)  
13)       14)  
15)       16)  
17)       18)  
19)       10)  
11)       12)  
13)       14)  
15)       16)  
17)       18)  
19)       20)  
Data      Firma interessato 
   


Allegato 1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ASSISTENTI DELLE SCUOLE MATERNE REGIONALI


1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO
a)  Per ogni anno di servizio prestato, dopo la nomina, nel ruolo di appartenenza     punti 6  
b)  Per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 11 della 
  legge regionale n. 67/75 e art. 11 della legge regionale n. 15/90     punti
c)  Per il servizio prestato senza soluzione di continuità degli ultimi tre anni scolastici delle scuole di attuale tito- 
  larità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     punti
d)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza oltre il triennio, senza soluzione di continuità, nelle 
  scuole di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) oltre il triennio     punti
      oltre il quinquennio.     punti 3  

2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA (2)
a)  Per ricongiungimento al coniuge, ovvero nel caso di persona senza coniuge o separata giudizialmente o con- 
  sensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (3)     punti
b)  Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     punti
c)  Per ogni figlio di età superiore a sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4)     punti
d)  Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o dei genitori total- 
  mente o permanentemente inabili al lavoro che possano essere assistiti soltanto nel comune richiesto. (5)     punti

3 - TITOLI CULTURALI
a)  Diploma di laurea (per ogni diploma)     punti
b)  Inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami per posti pari o superiori a quello di ap- 
  partenenza     punti 12 
c) Diploma di scuola secondaria di 2° grado (solo per le assistenti)      punti

NOTE
1)  Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
2)  Le situazioni di cui al titolo 2° - esigenze di famiglia - non si valutano per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
3)  Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della presente ordinanza, vi risiedono effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emissione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili; in tal caso il punteggio sarà attribuito per la scuola sita nel comune più vici no, purché compresa nelle preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata una preferenza zonale (distretto o comune) che comprenda la predetta scuola.
4)  L'età riferita al 1° settembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
5)  La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a)  figlio minorato ovvero coniuge o genitore a carico, ricoverati permanente mente in un istituto di cura;
b)  figlio minorato ovvero coniuge o genitore a carico, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.
c)  figlio tossicodipendente sottoposto a programma riabilitativo presso la residenza abituale.

Allegato 1/bis
TABELLA DI VALUTAZIONE PER I TRASFERIMENTI D'UFFICIO DEI TITOLI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ASSISTENTI DELLE SCUOLE MATERNE REGIONALI

1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO
a)  Per ogni anno di servizio prestato, dopo la nomina, nel ruolo di appartenenza     punti
b)  Per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibi le ai fini della carriera ai sensi dell'art. 11 della 
  legge regionale n. 67/75 e art. 11 della legge regionale n. 15/90     punti
c)  Per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta 
  a quello previsto dalle lettere a) e b)     punti
d)  Per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (1), dopo un 
  quinquennio, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     punti
e)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità nella sede di attuale 
  titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     punti

2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA (2)
a)  Per ricongiungimento al coniuge, ovvero nel caso di persona senza coniuge o separata giudizialmente o con- 
  sensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (3)     punti
b)  Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     punti
c)  Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18o anno di età (4)     punti
d)  Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o dei genitori total- 
  mente o per manentemente inabili al lavoro che possano essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)     punti 6  

3 - TITOLI CULTURALI
a)  Diploma di laurea (per ogni diploma)     punti
b)  Inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami per posti pari o superiori a quello di ap- 
  partenenza in scuole materne, elementari secondarie ed artistiche     punti 12 
c)  Diploma di scuola secondaria di 2o grado (solo per gli assi stenti)     punti

NOTE
1)  Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servi zio continuativo coincidono per il periodo considerato.
2)  Le situazioni di cui al titolo 2° - esigenze di famiglia - non si valutano per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
3)  Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della presente ordinanza, vi risiedono effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emissione dell'ordinanza. I punteg gi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scola stiche richiedibili; in tal caso il punteggio sarà attribuito per la scuola sita nel comune più vicino, purché compresa fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata una preferenza zonale (distretto o comune) che comprenda la predetta scuola.
4)  L'età riferita al 1 settembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
5)  La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a)  figlio minorato ovvero coniuge o genitore a carico, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b)  figlio minorato ovvero coniuge o genitore a carico, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comporta re di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
c)  figlio tossicodipendente sottoposto a programma riabilitativo presso la residenza abituale.
Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA REGIONALE


a)  Per ricongiungimento al coniuge o ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli mino- 
  ri o inabili ed ai genitori anziani (1) (2) (3)     punti
b)  Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     punti
c)  Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18o anno di età (4)     punti
d)  Per le cure e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore to- talmente e permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nel comune 
  richiesto (5)     punti


NOTE
1)  Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei fami liari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordi nanza, vi risiedono effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza.
In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
2)  L'inabilità deve essere totale e permanente.
3)  Si considerano anziani i genitori di età superiore a 65 anni (v. n. 4). Ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
4)  L'età è riferita al 1 settembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
5)  La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a)  figlio minorato, ovvero coniuge o genitore a carico, ricovera to permanentemente in un istituto di cura;
b)  figlio minorato ovvero coniuge o genitore a carico, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da compor tare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesi mo.
c)  figlio tossicodipendente sottoposto a programma riabilitativo presso la residenza abituale.

Allegato F
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, di prestare servizio, nel corrente anno scolastico 199....../199......, presso la unità scolastica  , ubicata nel comune di

di attuale titolarità e di aver prestato ininterrottamente servizio nella medesima unità scolastica conservandone la titolarità nei seguenti anni scolastici (a):
11) Anno scolastico 19  /     12) Anno scolastico 19 /     13) Anno scolastico 19 /  
14) Anno scolastico 19  /     15) Anno scolastico 19 /     16) Anno scolastico 19 /  
17) Anno scolastico 19  /     18) Anno scolastico 19 /     19) Anno scolastico 19 /  
10) Anno scolastico 19  /     11) Anno scolastico 19 /     12) Anno scolastico 19 /  

Dichiaro, altresì, di avere prestato ininterrottamente servizio nel succitato comune, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, nei seguenti anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati:
11) Anno scolastico 19  /     12) Anno scolastico 19 /     13) Anno scolastico 19 /  
14) Anno scolastico 19  /     15) Anno scolastico 19 /     16) Anno scolastico 19 /  
Data   
       

(Firma del docente)
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO
(da utilizzare nel caso di docente che usufruisce della precedenza di cui all'art. 31 del C.C.D.N.)

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di prestare servizio, nel corrente anno scolastico 199....../199......,
presso l'unità scolastica   ubicata nel comune di  
di attuale titolarità nella quale sono stato trasferito d'ufficio nell'anno scolastico ................../.................. proveniente dall'unità scolastica   ubicata nel comune di nella quale conservo il diritto alla continuità di servizio ininterrotto per i seguenti anni scolastici: 
11) Anno scolastico 19  /     12) Anno scolastico 19 /     13) Anno scolastico 19 /  
14) Anno scolastico 19  /     15) Anno scolastico 19 /     16) Anno scolastico 19 /  
17) Anno scolastico 19  /     18) Anno scolastico 19 /     19) Anno scolastico 19 /  

Dichiaro, altresì, di avere prestato ininterrottamente servizio nel succitato comune, dove era ubicata la scuola di precedente titolarità conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, nei seguenti anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati (a):
11) Anno scolastico 19  /     12) Anno scolastico 19 /     13) Anno scolastico 19 /  
14) Anno scolastico 19  /     15) Anno scolastico 19 /     16) Anno scolastico 19 /  
17) Anno scolastico 19  /     18) Anno scolastico 19 /     19) Anno scolastico 19 /  
Data    
       

(Firma del docente)

NOTA
(a)  La dichiarazione di servizio continuativo nel comune è riservata ai docenti individuati come perdenti posto.

DICHIARAZIONE PERSONALE

..........l.......... sottoscritt..........   nat........ a il  
in servizio con la qualifica di   presso  

dichiara, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390:

A)  Che il/la nat....... il a e a cui 
  chiede di ricongiungersi si trova nel seguente rapporto di parentela con lo/la dichiarante  


B)  Di essere genitore dei seguenti figli minori: 
  a)   nat il a  
  b)   nat il a  
  c)   nat il a  
  d)   nat il a  
  e)   nat il a  


C)  Di essere genitore dei seguenti figli maggiorenni che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibili tà a dedicarsi ad un proficuo lavoro, giusta allegata certificazione o copia autentica rilasciata dall'U.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie PR.
  a)   nat il a  
  b)   nat il a  


D)  Di essere  

(indicare lo stato civile di celibe, nubile, vedovo, divorziato o separato consensualmente o giudizialmente con atto omologato dal tribunale)


E)  Di essere stat............ inclus............ nella graduatoria di merito del concorso (1)  
  al posto con punti bandito ai sensi dell'O.M. del provveditorato agli studi di  

(1)  Indicare per la scuola secondaria la dizione in chiaro delle materie e la classe di concorso.

F)  Di avere ottenuto la promozione per merito distinto per il passaggio dalla alla classe di stipendio nel concorso relativo all'anno  


G)  Che il proprio  

(indicare le generalità del figlio, del coniuge o del genitore)

  può essere assistito soltanto nel comune di in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. 


  li  
       

(Firma)

   
VISTO, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiaro autentica la firma del       apposta in mia presenza in data odierna previo accertamento dell'identità personale mediante  
rilasciato da   il  
  li     IL CAPO D'ISTITUTO 
       


DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA CON LA PERSONA HANDICAPPATA
(Art. 48, nota 1, D. M. n. 382 del 19 dicembre 1995)

Il/la sottoscritt..........   docente di ruolo nella scuola 
o istituto   aspirante al trasferimento per l'anno scolastico 19.............../..............., avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68, di essere effettivamente convivente con il/la sig.  
  (specificare la relazione di parentela o affinità) , unitamente al/alla quale 
abita nel comune di   via e che la descritta situazione 
risulta agli atti dell'anagrafe del comune di   avendo il/la sottoscritt............ adempiuto alle prescri- zioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/89. 

In fede.
Data    
       

(Firma)
DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE IN PRESENZA DI PARENTE O AFFINE HANDICAPPATO CONVIVENTE
(Art. 48, nota 2, D.M. n. 382 del 19 dicembre 1995)

Il/la i/le sottoscritt   

(specificare la relazione di parentela o affinità)

convivente/i con il/la sig.   (familiare disabile) unita- 
mente al/alla quale abita nel comune di   via dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza conti- 
nuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi    
   
   
   
   
  e pertanto 

di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 della legge n. 104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.
In fede.
Data    
       

(Firma)


Allegato B/3
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA REGIONALE TITOLARI SU D.P.S.
Anno scolastico 1999/2000

La sottoscritta:
Cognome   Nome  
nata a   (Prov. ), il  

Dichiara:


PUNTEGGIO


dichiarato/accertato


1) ANZIANITA' DI SERVIZIO

a)  Per ogni anno di servizio prestato, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza     p. 6 (non si valuta l'anno in corso) 
b)  Per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera     p.


2) ESIGENZE DI FAMIGLIA

a)  Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     p.
b)  Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4)     p.
c)  Per le cure e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assi- 
  stiti soltanto nel comune richiesto (5)     p.


3) TITOLI CULTURALI

a)  Diploma di laurea (per ogni diploma)     p.
b)  Inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami per posti pari o superio- 
  ri a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche     p. 12 


  TOTALE PUNTI 
Data    
       

Firma interessato

(99.15.717)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 26 giugno 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 marzo 1999) dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto da Crupi Paolo contro la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo ed altro.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 183 Reg. ord. 1999
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione prima, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 187-78/1992 proposto dal sig. Crupi Paolo, effettivamente domiciliato in Palermo, piazza Amendola n. 43, presso lo studio dell'avv. T. Raimondo, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Lupo per mandato a margine del ricorso;

contro

la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, in persona del soprintendente pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;
ed il comune di Isnello, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Sammartino n. 55, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sangiorgi Paratore, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della memoria di costituzione;

per l'annullamento

-  del parere parzialmente negativo espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo in ordine all'istanza di sanatoria di un edificio in territorio del comune di Isnello;
-  dell'ingiunzione di demolizione n. 31/91 del 22 novembre 1991 del sindaco di Isnello.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione regionale intimata e dell'avv. S. Sangiorgi Paratore per l'amministrazione comunale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza del 26 giugno 1998 il consigliere Cosimo Di Paola;
Uditi l'avv. F. Lupo per il ricorrente, l'avvocato dello Stato Nicola Maisano per l'Amministrazione regionale e l'avv. A. Sangiorgi, in sostituzione dell'avv. S. Sangiorgi Paratore per l'amministrazione comunale intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO

Con ricorso notificato l'11-13 gennaio 1992, e depositato il successivo 16 gennaio, il ricorrente esponeva di essere proprietario di un edificio nel comune di Isnello, realizzato in assenza della concessione edile in epoca anteriore alla pubblicazione del decreto assessoriale di imposizione del vincolo paesaggistico sull'area, e di aver proposto per lo stesso istanza di condono edilizio; impugnava il parere parzialmente negativo reso dalla Soprintendenza di Palermo e l'ordinanza di demolizione adottata in conseguenza dal sindaco del comune di Isnello. Deduceva le seguenti censure:
1)  violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26, legge regionale n. 37/85; eccesso di potere per irrazionalità manifesta.
La circostanza della sopravvenienza del vincolo rispetto all'epoca di realizzazione dell'opera abusiva ne consentirebbe la sanatoria, indipendentemente dal vincolo stesso;:
2)  eccesso di potere per travisamento del fatto, illogicità e contradditorietà.
La Soprintendenza non poteva negare il parere favorevole in relazione alla situazione della zona, ove sorgono numerosi altri edifici di ben maggiore volumetria rispetto a quello del ricorrente;
3)  illegittimità derivata.
Dalla illegittimità del parere negativo della Soprintendenza discende quella dell'ordinanza sindacale;
4)  violazione e falsa applicazione dell'art. 35, legge n. 47/85 (nel testo di cui all'art. 26, legge regionale n. 37/85) in combinato disposto con gli artt. 38 e 44 della stessa legge.
L'amministrazione comunale non poteva comunque adottare alcun provvedimento sanzionatorio senza aver prima esitato l'istanza di condono.
Resisteva l'Amministrazione regionale la quale esponeva che sin dal 1985 il ricorrente era stato destinatario di provvedimenti di sospensione dei lavori da parte del comune e della stessa Soprintendenza e deduce comunque la rilevanza del vincolo paesaggistico, se pure imposto successivamente alla data di realizzazione delle opere, e comunque la correttezza del parere reso sull'istanza di condono.
Si costituiva altresì il comune di Isnello deducendo l'infondatezza del gravame.
Alla camera di consiglio del 27 febbraio 1992 l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato veniva accolta.
Con decisione interlocutoria n. 426/93 del 5 maggio 1993 veniva disposta l'acquisizione di atti ritenuti necessari ai fini del decidere.
Con memoria depositata il 14 febbraio 1998 il procuratore del ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 - di interpretazione autentica dell'art. 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 - per contrasto con l'art. 3 Cost., in riferimento agli artt. 9, comma 2, 42, 116 e 117 Cost.
Alla pubblica udienza del 26 giugno 1998 i procuratori delle parti chiedevano porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO

1.  Col primo motivo di censura si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta.
Si sostiene che sarebbe suscettibile di sanatoria l'immobile del ricorrente poiché all'epoca in cui fu realizzato non era stato ancora imposto il vincolo paesaggistico nella zona in cui esso insiste.
Deve osservarsi, al riguardo, che il comma 10 del citato art. 23 dispone «Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali e regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici..., le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla-osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima».
Nelle more del giudizio è intervenuta la legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che all'art. 5, comma 3, ha dettato l'interpretazione autentica della surriferita norma, stabilendo che «Il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva».
Tale nuova disposizione toglie ogni pregio giuridico alla censura in esame, dal momento che diviene irrilevante, ai fini della sanatoria edilizia, l'addotta circostanza (sufficientemente provata in atti) circa l'avvenuta esecuzione del fabbricato abusivo prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico in questione (il vincolo è stato apposto con decreto 17 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 2 settembre 1989, l'immobile abusivo risultava eseguito alla data del 3 maggio 1985 - v. verb. polizia municipale in atti).
Consapevole di ciò, il difensore del ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della sopravvenuta norma, per violazione dell'art. 3 Cost., in riferimento agli artt. 9, comma 2, 42, 116 e 117 Cost.
La questione è rilevante e non manifestamente infondata, non però sotto i citati profili, bensì - come avanti si vedrà - con riferimento al parametro costituzionale rilevato d'ufficio dal collegio.
2.  La rilevanza della questione discende dal fatto che i restanti motivi di censura dedotti sono infondati.
2.1.  Col secondo di essi, invero, viene denunciato eccesso di potere per travisamento del fatto, per violazione dei precetti di logica e per contraddittorietà.
Il fabbricato del Crupi, diversamente da quanto afferma la Soprintendenza, non arrecherebbe disturbo alla veduta del paesaggio naturale, in quanto ubicato alla periferia del paese e sovrastato da "un enorme edificio scolastico...".
La Soprintendenza, viceversa, ha formulato un giudizio estetico negativo del fabbricato (costituito da ben 5 piani n.d.e.) nei seguenti inequivoci termini «la composizione della vallata viene brutalmente offesa dal fabbricato in oggetto... realizzato senza tenere conto delle tipologie costruttive dei dintorni, apparendo completamente estranei alle locali tradizioni».
Orbene, tale valutazione «costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica che, secondo pacifica giurisprudenza, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità, se non sotto il profilo della manifesta arbitrarietà. Il che non risulta affatto dimostrato nel vaso in esame.
2.2.  Il terzo motivo di gravame va senz'altro disatteso.
Siccome non sussiste - come si è appena visto - la lamentata illegittimità del parere negativo della Soprintendenza, non può inferirsene l'illegittimità derivata dell'impugnato ordine di demolizione.
2.3.  Il quarto motivo, infine, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 38 e 44 della legge n. 47/85, è anch'esso infondato.
Il ricorrente invoca l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui qualora sia pendente domanda di sanatoria edilizia, il sindaco ha l'obbligo di una specifica pronuncia su di essa, senza che possa frattanto adottare alcun provvedimento sanzionatorio a carico del commesso abuso edilizio (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V sezione, 7 novembre 1990, n. 770, V sezione, 26 giugno 1992, n. 581, e Csi. 28 febbraio 1995, n. 58).
Siffata giurisprudenza, tuttavia, non può essere invocata nel caso in esame.
L'impugnata ordinanza di demolizione, invero, non attiene ad una autonoma determinazione del sindaco - che in tal caso sarebbe risultata adottata in spregio al dovere di previamente decidere sulla richiesta di sanatoria - bensì si configura come un provvedimento dovuto, conseguenziale al parere negativo ed alla parziale demolizione del fabbricato, disposti dalla Soprintendenza. Il che, peraltro, chiaramente si evince dalle premesse dell'ordinanza medesima.
Si consideri, d'altra parte, che la disposizione dell'art. 44, legge n. 47/85, secondo cui in attesa della definizione delle domande di condono per gli abusi edilizi consumati sono sospesi i relativi provvedimenti amministrativi sanzionatori, non si riferisce ai procedimenti concernenti gli illeciti paesistici ed all'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, in quanto tali illeciti non sono presi in considerazione dalla citata legge n. 47/85 per disporre la sanatoria, ma solo per configurarli come cause ostative della sanatoria del diverso illecito edilizio (Cons. Stato, sezione VI, 31 maggio 1990, n. 551).
Ed ancora, si tenga conto del fatto che rientra nei poteri dell'amministrazione competente, oltre che del giudice adito, verificare l'astratta riconducibilità dell'opera oggetto della domanda di condono tra quelle suscettibili di sanatoria, escludendosi ogni conseguente automaticità dell'effetto sospensivo previsto dall'art. 44 sopra citato, in relazione ad opere edilizie certamente non sanabili (Cons. Stato, sezione V, 4 ottobre 1994, n. 1100).
Dal che discende, quale ulteriore corollario, che il sindaco non è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di condono qualora, come nella specie, risulti evidente la non sanabilità delle opere, stante il parere negativo espresso al riguardo della Soprintendenza.
I motivi di gravame dedotti sono dunque tutti infondati, sicché dall'esito del giudizio della Corte costituzionale - sulla questione di illegittimità costituzionale (come appresso individuata dal collegio) - consegue l'accoglimento o la reiezione del ricorso.
Donde la rilevanza della questione medesima.
3.  Circa la non manifesta infondatezza della questione si rileva quanto segue.
3.1.  Il ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale della norma in questione per contrasto:
-  con l'art. 3 Cost. in riferimento all'art. 9, comma 2, e all'art. 42 Cost., in quanto essa darebbe luogo ad una «irragionevole equiparazione di situazioni non omogenee»; sarebbero trattati allo stesso modo, il proprietario che edifica in violazione dell'art. 7, legge n. 1497/39, quando cioè già esiste un vincolo paesaggistico, e colui che invece fabbrica sul proprio fondo, prima dell'apposizione del regime vincolistico;
-  con l'art. 3 in relazione all'art. 9, comma 2°, e 42 Cost. e con riferimento agli artt. 116 e 117 Cost. «sotto il profilo della disuguaglianza manifesta fra casi eguali» la sanabilità delle opere potrebbe in concreto dipendere, nell'ipotesi di vincolo imposto successivamente all'edificazione di esse, dalla sollecitudine con cui le amministrazioni definiscono le istanze di condono;
-  con l'art. 3 Cost., con riferimento agli artt. 2, 2° comma, 42, 116, 117 Cost., «sotto l'ulteriore profilo dell'irragionevolezza, dell'incoerenza e della contradditorietà»: la norma limita l'irretroattività dei suoi effetti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie discendenti dalla violazione del vincolo, mentre «fa retroagire le sanzioni mortali quelle di natura ripristinatoria».
Così prospettata, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata.
Ed invero, tutti e tre i profili di censura suddetti mostrano di ignorare quale è l'effettiva ratio della norma in esame.
Questa, nel subordinare al parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo l'esito della domanda di sanatoria edilizia, indubbiamente persegue la finalità di consentire la valutazione della situazione edilizia - per la quale è stata proposta domanda di sanatoria - allo scopo di accertare se la costruzione stessa, (a prescindere che sia) precedente o successiva all'imposizione del vincolo, non comprometta in maniera definitiva valori corrispondenti ad interessi pubblici primari - culturali, ambientali o (come nella specie) paesaggistici - tutelati da regime vincolistico.
La norma realizza, all'evidenza, una sorta di difesa avanzata, e quindi più incisiva ed efficace, dell'ambiente, in quelle zone di particolare pregio estetico, meritevoli, come tali, di essere salvaguardate da possibili interventi edilizi pregiudizievoli, tenuto soprattutto conto della notoria diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio in Sicilia.
Valutata in tale ottica, la norma regionale in esame non esorbita dall'ambito della discrezionalità riservata al legislatore ed è certamente rispettosa del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
3.2.  Ritiene piuttosto il collegio che l'art. 5, comma 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, pur qualificandosi norma interpretativa, incide profondamente sul dato testuale della norma interpretata, ampliandone l'ambito temporale di operatività, con la conseguenza che, per la sua natura interpretativa, in realtà solo apparente, vincola l'interpretazione del giudice, incompatibilmente con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
Ed invero, secondo una costante giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo, le sentenze n. 233 del 1988 e n. 155 del 1990) va riconosciuto carattere interpretativo soltanto a quelle leggi o a quelle disposizioni che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza perciò intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata.
La norma suddetta, viceversa, anziché desumere, enucleare o escludere un qualche significato già insito nella disposizione "interpretata", interviene sul testo legislativo, aggiungendo una diversa disposizione.
Ed invero, mentre l'art. 23, comma 10, legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, prevedeva che... «le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla-osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere...», la norma "interpretativa" in esame stabilisce invece che «Il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva».
Si tratta di una innovazione che incide in modo sostanziale sulla precedente disciplina normativa, poiché introduce una previsione certamente non desumibile dal testo "interpretato", nel quale si fa espresso riferimento alla preesistenza del vincolo: il nulla osta agli enti di tutela va richiesto, qualora il vincolo sia stato apposto in epoca antecedente all'esecuzione del fabbricato da sanare.
In tal modo, l'originaria norma regionale faceva corretta applicazione di un principio generale del nostro ordinamento, quello cioè della irretroattività (art. 11 preleggi) che, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini (cfr. sent. Corte costituzionale n. 155/90 cit.).
Si sarebbe potuto considerare effettivamente interpretativa la norma in questione nel caso in cui si fosse ad esempio limitata a chiarire che nell'espressione «vincolo posto antecedentemente all'esecuzione delle opere», quest'ultima locuzione avrebbe dovuto intendersi come "ultimazione dell'opera abusiva".
Essa invece ha attribuito al regime vincolistico una efficacia temporale retroattiva: il nulla osta agli enti di tutela deve essere richiesto «anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva».
Con ciò il legislatore regionale ha mirato a conseguire quella più incisiva difesa dell'ambiente, di cui si è detto sopra, esorbitando però, in modo palese, dall'ambito di una interpretazione autentica della norma.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 5, comma 3, legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, appare in contrasto con l'art. 101 Cost. Sicché, attesa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, ai fini della decisione del ricorso in epigrafe, deve disporsi la sospensione del presente giudizio, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione medesima, così come è previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione 1ª:
-  dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 3, legge regionale 31 maggio 1994, n. 117, per violazione dell'art. 101, secondo comma della Costituzione;
-  sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
-  ordina alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 giugno 1998, con l'intervento dei signori magistrati:
-  Giovanni Castiglione, presidente;
-  Calogero Ferlisi, consigliere;
-  Cosimo Di Paola, consigliere-estensore.
Depositata in segreteria l'11 dicembre 1998.
  Il segretario: MALERBA 

(99.15.707)
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PRESIDENZA

Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Conservatorio Maria Addolorata ed annessa casa di ospitalità per indigenti Fratelli La Rosa di Santa Ninfa.
Con decreto presidenziale n. 76 dell'11 febbraio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 3 marzo 1999 al n. 399, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Conservatorio Maria Addolorata ed annessa casa di ospitalità per indigenti Fratelli La Rosa di Santa Ninfa, composto da n. 27 articoli.
(99.12.602)
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Fusione dell'opera pia Concezione di Salemi con l'opera pia Casa di riposo San Gaetano dello stesso comune.
Con decreto presidenziale n. 77 dell'11 febbraio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 3 marzo 1999 al n. 400, l'opera pia Concezione di Salemi è stata dichiarata fusa con l'opera pia Casa di riposo San Gaetano dello stesso comune.
Tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà delle singole opere pie vengono intestati alla nuova opera pia nata dalla predetta fusione.
(99.12.603)
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Trasferimento dell'opera Campo Sportivo dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno al comune di Baucina.
Con decreto n. 40/GR VIII/IV D.R.P. dell'11 marzo 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli Interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218 ha disposto il trasferimento dell'opera ex Casmez: "Campo Sportivo", prog. n. 258, sita nel comune di Baucina (PA) all'amministrazione comunale di Baucina (PA), che provvederà all'iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.12.565)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica del decreto 18 settembre 1998, concernente costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su un immobile sito nel comune di Termini Imerese.
Con decreto n. 635 del 10 marzo 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato riformato il decreto n. 1292 del 18 settembre 1998 con cui è stata costituita la servitù d'acquedotto limitatamente all'indennità di asservimento da erogare alla ditta sottoelencata:
10)  ditta 26: Sarraino Giovanni, nato a Termini Imerese il 29 marzo 1922: partita 26745, foglio 17, mappale 109, Ha. 138 ass., L. 5.000, indennità depositata L. 134.450 (quietanza n. 314 del 2 giugno 1998), indennità liquidata L. 1.424.950 (assegno circolare n. 0097090809 del 26 gennaio 1999 emesso dalla Banca nazionale del lavoro di Termini Imerese), totale indennità asservimento liquidata L. 1.424.950 + 134.450 = L. 1.559.450.
(99.12.599)
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Occupazione ed asservimento permanente e definitivo a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Belpasso per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III ricadenti dei comuni di Belpasso e Ramacca.
Con decreto n. 2136 del 31 dicembre 1998 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stata pronunciata l'occupazione e l'asservimento permanente e definitivo a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste sugli immobili siti nel comune di Belpasso di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Comune di Belpasso
1)  1/B - Belfiore Domenico, nato a Motta Sant'Anastasia il 25 dicembre 1933 con il patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina; Belfiore Santo, nato a Motta Sant'Anastasia il 26 febbraio 1936 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 32329, foglio 103, mappale 308, superficie asservita mq. 538, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 1.022.200; foglio 103, mappale 318, superficie asservita mq. 568, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 1.079.200. Sommano: superficie asservita mq. 1.106, indennità d'asservimento 2.101.400. Indennità di occupazione L. 175.100. Totale indennità depositata L. 2.276.500. Quietanza n. 520 del 29 settembre 1998;
2)  3/B - Carbonaro Placido, nato a Biancavilla il 7 novembre 1947: partita 18833, foglio 103, mappale 376, superficie asservita mq. 92, L./mq. 280, indennità d'asservimento L. 25.760; partita 19639, foglio 103, mappale 372, superficie asservita mq. 80, L./mq. 280, indennità d'asservimento L. 22.400. Sommano: superficie asservita mq. 172, indennità d'asservimento 48.160. Indennità di occupazione L. 4.040. Totale indennità depositata L. 52.200. Quietanza n. 521 del 29 settembre 1998;
3)  4/B - Motta Antonio, nato a Motta Sant'Anastasia l'8 gennaio 1935 e Tomaselli Innocenza Angela, nata a Motta Sant'Anastasia il 4 aprile 1941: partita 32255, foglio 103, mappale 124, superficie asservita mq. 80, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 152.000. Indennità di occupazione L. 12.650. Totale indennità depositata L. 164.650. Quietanza n. 522 del 29 settembre 1998;
4)  5/B - Cilia Giuseppe, nato a Biancavilla il 20 dicembre 1960;Cilia Francesco, nato a Biancavilla il 17 febbraio 1971: partita 18833, foglio 103, mappale 377, superficie asservita mq. 92, L./mq. 280, indennità d'asservimento L. 25.760; partita 19639, foglio 103, mappale 373, superficie asservita mq. 76, L./mq. 280, indennità d'asservimento L. 21.280. Sommano: superficie asservita mq. 168, indennità d'asservimento 47.040. Indennità di occupazione L. 3.910. Totale indennità depositata L. 50.950. Quietanza n. 523 del 29 settembre 1998;
5)  7/B - Cocuzza Carmelo, nato a Castel di Judica il 14 dicembre 1945 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 33326, foglio 103, mappale 309, superficie asservita mq. 184, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 349.600; foglio 103, mappale 319, superficie asservita mq. 160, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 304.000. Sommano: superficie asservita mq. 344, indennità d'asservimento 653.600. Indennità di occupazione L. 54.450. Totale indennità depositata L. 573. Quietanza n. 29 settembre 1998;
6)  8/B - Cristaldi Alfio, nato a Pedara il 29 aprile 1941: partita 31160, foglio 103, mappale 352, superficie asservita mq. 6, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 11.400. Indennità di occupazione L. 950. Totale indennità depositata L. 12.350. Quietanza n. 524 del 29 settembre 1998;
7)  10/B - Di Marco Salvatore, nato a Catania il 6 novembre 1963 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 33331, foglio 103, mappale 312, superficie asservita mq. 208, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 395.200; foglio 103, mappale 322, superficie asservita mq. 520, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 988.000. Sommano: superficie asservita mq. 728, indennità d'asservimento L. 1.383.200. Indennità di occupazione L. 115.250. Totale indennità depositata L. 1.498.450. Quietanza n. 525 del 29 settembre 1998;
8)  11/B - Cassa per la formazione della proprietà contadina con sede in Roma: partita 20356, foglio 103, mappale 314, superficie asservita mq. 48, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 91.200. Indennità di occupazione L. 7.600. Totale indennità depositata L. 98.800. Quietanza n. 526 del 29 settembre 1998;
9)  12/B - Di Stefano Antonio, nato a Paternò iil 17 marzo 1932 e Petralia Caterina, nata a Biancavilla il 17 giugno 1936: partita 28645, foglio 103, mappale 125, superficie asservita mq. 60, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 114.000. Indennità di occupazione L. 9.500. Totale indennità depositata L. 123.500. Quietanza n. 527 del 29 settembre 1998;
10)  15a/B - Longo Salvatore, nato a Belpasso l'8 marzo 1938, proprietario con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina; ditta proprietaria attuale o presunta tale Gulli Salvatore e Patanè Alfio: partita 33370, foglio 103, mappale 307, superficie asservita mq. 20, L./mq. 280, indennità d'asservimento L. 56.000. Indennità di occupazione L. 4.650. Totale indennità depositata L. 60.650. Quietanza n. 528 del 29 settembre 1998;
11)  15b/B - Longo Salvatore, nato a Belpasso l'8 marzo 1938, proprietario con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina; ditta proprietaria attuale o presunta tale Pistorio Orazio: partita 33370, foglio 103, mappale 317, superficie asservita mq. 228, L./mq. 280, indennità d'asservimento L. 63.840. Indennità di occupazione L. 5.310. Totale indennità depositata L. 69.150. Quietanza n. 529 del 29 settembre 1998;
12)  16a/B - Muscatello Elena, nata a Torino il 17 settembre 1947; proprietaria attuale o presunta tale Spampinato Giuseppe, nato a Belpasso il 22 marzo 1919: partita 18833, foglio 103, mappale 389 (der. 45), superficie asservita mq. 200, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 132.000; foglio 103, mappale 393 (der. 277), superficie asservita mq. 190, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 125.400; foglio 103, mappale 397 ass. (der. 46), superficie asservita mq. 48, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 31.680. Sommano: superficie asservita mq. 438, indennità d'asservimento 289.080. Indennità di occupazione L. 176.670. Totale indennità depositata L. 465.750. Quietanza n. 530 del 29 settembre 1998;
13)  16l/B - Spampinato Giuseppe, nato a Belpasso il 22 marzo 1919: partita 14266, foglio 103, mappale 59, superficie asservita mq. 234, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 154.440. Indennità di occupazione L. 94.410. Totale indennità depositata L. 248.850. Quietanza n. 531 del 29 settembre 1998;
14)  16h/B - Miscatello Elena, nata a Torino il 17 settembre 1947; proprietaria attuale o presunta tale Spampinato Giuseppe, nato a Belpasso il 22 marzo 1919: partita 8400, foglio 103, mappale 391 (der. 45), superficie asservita mq. 588, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 388.080. Indennità di occupazione L. 237.170. Totale indennità depositata L. 625.250. Quietanza n. 532 del 29 settembre 1998;
15)  16i/B - Muscatello Elena, nata a Torino il 17 settembre 1947: partita 8400, foglio 103, mappale 410, superficie asservita mq. 627, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 413.820; partita 8400, foglio 103, mappale 411, superficie asservita mq. 278, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 183.4801; partita 18833, foglio 103, mappale 414, superficie asservita mq. 5, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 3.300; foglio 103, mappale 415, superficie asservita mq. 40, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 26.400. Sommano: superficie asservita mq. 950, indennità d'asservimento 627.000. Indennità di occupazione L. 52.250. Totale indennità depositata L. 679.250. Quietanza n. 533 del 29 settembre 1998;
16)  17/B - Parisi Angelo, nato a Paternò il 3 ottobre 1926, proprietario con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 33325, foglio 103, mappale 313, superficie asservita mq. 580, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 1.102.000. Indennità di occupazione L. 91.850. Totale indennità depositata L. 1.193.850. Quietanza n. 534 del 29 settembre 1998;
17)  19/B - Rizzo Angelo, nato a Ramacca il 22 settembre 1952 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina e Rizzo Giuseppe, nato a Castel di Iudica il 18 settembre 1924 con patto di riservato dominio a favore della cassa per la proprietà contadina: partita 33328, foglio 103, mappale 297, superficie asservita mq. 60, L./mq. 280, indennità d'asservimento L. 16.800; foglio 103, mappale 316, superficie asservita mq. 12, L./mq. 280, indennità d'asservimento L. 3.360. Sommano: superficie asservita mq. 72, indennità d'asservimento 20.160. Indennità di occupazione L. 1.690. Totale indennità depositata L. 21.850. Quietanza n. 535 del 29 settembre 1998;
18)  20/B - Muscatello Elena, nata a Torino il 17 settembre 1947; ditta proprietaria attuale o presunta tale Scalisi Carmelo, nato a Biancavilla il 25 giugno 1948: partita 18833, foglio 103, mappale 378, superficie asservita mq. 108, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 205.200; partita 19639, foglio 103, mappale 374, superficie asservita mq. 104, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 197.600. Sommano: superficie asservita mq. 212, indennità d'asservimento 402.800. Indennità di occupazione L. 33.550. Totale indennità depositata L. 436.650. Quietanza n. 536 del 29 settembre 1998;
19)  21a/B - Gualtieri Giuseppe, nato a Castel di Iudica il 24 settembre 1937, proprietario con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina; ditta proprietaria attuale o presunta tale Spampinato Giuseppe, nato a Belpasso il 22 marzo 1919: partita 33330, foglio 103, mappale 311, superficie asservita mq. 350, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 665.000,, foglio 103, mappale 321, superficie asservita mq. 360, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 684.000. Sommano: superficie asservita mq. 710, indennità d'asservimento 1.349.000. Indennità di occupazione L. 824.400. Totale indennità depositata L. 2.173.400. Quietanza n. 537 del 29 settembre 1998;
20)  21b/B - Cassa per la formazione della proprietà contadina; ditta proprietaria attuale o presunta tale Spampinato Giuseppe, nato a Belpasso il 2 marzo 1919: partita 20356, foglio 103, mappale 315, superficie asservita mq. 40, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 76.000. Indennità di occupazione L. 46.450. Totale indennità depositata L. 122.450. Quietanza n. 538 del 29 settembre 1998;
21)  22/B - Tomasello Rosario, nato a Paternò il 2 dicembre 1932 proprietario con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 33368, foglio 103, mappale 285, superficie asservita mq. 420, L./mq. 280, indennità d'asservimento L. 117.600. Indennità di occupazione L. 9.800. Totale indennità depositata L. 127.400. Quietanza n. 539 del 29 settembre 1998;
22)  23/B - Giambrone Enzo, nato a Torino il 20 ottobre 1970; Francesco, nato a Torino il 30 maggio 1968; Michele, nato a Torino il 31 gennaio 1964; Torcisi Sebastiana, nato a Paternò il 4 settembre 1926: partita 22634, foglio 103, mappale 127, superficie asservita mq. 100, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 190.000. Indennità di occupazione L. 15.850. Totale indennità depositata L. 205.850. Quietanza n. 505 del 29 settembre 1998;
23)  26/B - Viscardo Salvatore, nato a Paternò il 22 settembre 1942, proprietario con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 33327, foglio 103, mappale 310, superficie asservita mq. 180, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 342.000; foglio 103, mappale 320, superficie asservita mq. 184, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 349.600; partita 33366, foglio 103, mappale 301, superficie asservita mq. 100, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 190.000. Sommano: superficie asservita mq. 464, indennità d'asservimento L. 881.600. Indennità di occupazione L. 73.450. Totale indennità depositata L. 955.050. Quietanza n. 540. Sommano: superficie asservita mq. 29 settembre 1998.
I diritti nascenti dalla costituzione della servitù, sono i seguenti:
a)  dare il passaggio al personale addetto alla vigilanza e manutenzione delle condotte;
b)  consentire tutti i lavori futuri di riparazione ed anche di totale sostituzione delle condotte entro la striscia qui considerata, larga ml. 2, senza che ciò possa costituire oggetto di ulteriore indennizzo, a meno di eventuali e chiari danni arrecati alle colture;
c)  limitare le arature alla profondità massima di cm. 30 e le coltivazioni arboree almeno a ml. 1,50 dall'asse delle condotte.
(99.13.645)
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Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Ramacca per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III ricadenti dei comuni di Belpasso e Ramacca.
Con decreto n. 1 dell'11 gennaio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste sugli immobili siti nel comune di Ramacca di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Comune di Ramacca
1)  ditta 1 - Messina Salvatore, nato ad Acireale il 19 luglio 1965, codce fiscale MSS SVT 65L19 A028N: partita 20620, foglio 107, mappale 99, superficie asservita mq. 56, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 124.880; partita 20619, foglio 107, mappale 98, superficie asservita mq. 64, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 142.720. Sommano: superficie asservita mq. 120, indennità d'asservimento L. 267.600. Indennità di occupazione L. 22.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 289.900;
2)  ditta 7 - Barresi Carmelo, nato a MilitelloVal di Catania il 2 gennaio 1945, codice fiscale BRR CML 45A02 F209D e Barresi Giovanni, nato a Militello Val di Catania il 3 ottobre 1947, codice fiscale BRR GNN 47R03 F209W: partita 17892, foglio 158, mappale 109, superficie asservita mq. 124, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 276.520; partita 17892, foglio 158, mappale 111, superficie asservita mq. 170, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 379.100; partita 17892, foglio 158, mappale 172, superficie asservita mq. 250, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 557.500; partita 19535, foglio 158, mappale 112, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13,380. Sommano: superficie asservita mq. 550, indennità d'asservimento L. 1.226.500. Indennità di occupazione L. 102.200. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.328.700;
3)  ditta 130c bis - Nastasi Maria Agata, nata a Catania il 24 aprile 1945, codice fiscale NST MGT 45D64 C351S: partita 22131, foglio 154, mappale 388 (der. dal 258), superficie asservita mq. 194, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 166.840. Indennità di occupazione L. 13.160. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 180.000;
4)  ditta 46 bis - Costa Maria, nata a Piombino il 22 marzo 1944, codice fiscale CST MRA 44C62 G687C: integrazione mq. in asservimento su mappale 245 rif. atto 46/R del 17 luglio 1998; partita 20435, foglio 154, mappale 245, superficie asservita mq. 160, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 137.600. Indennità di occupazione per 5 anni L. 57.350. Totale indennità liquidata il 2 ottobre 1998 L. 194.950;
5)  ditta 145 - Pappalardo Emidio, nato a Ragalna il 18 agosto 1922, codice fiscale PPP MDE 22M18 M287B; Giuffrida Angela, nata a Ragalna il 7 agosto 1926, codice fiscale GFF NGL 26M47 M287I: partita 13472, foglio 153, mappale 188, superficie asservita mq. 510, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.137.300. Indennità di occupazione L. 94.750. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.232.050;
6)  ditta 80a-134 - Pappalardo Antonino, nato a Ragalna il 10 aprile 1950, codice fiscale PPP NNN 50D10 M287B: foglio 153, mappale 636 (ex 293), superficie asservita mq. 320, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 713.600; partita 22006, foglio 153, mappale 190, superficie asservita mq. 140, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 312.200. Sommano: superficie asservita mq. 460, indennità d'asservimento L. 1.025.800. Indennità di occupazione L. 85.450. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L.1.111.250;
7)  ditta 144-1432d - Pappalardo Antonio, nato a Ragalna il 10 aprile 1950, codice fiscale PPP NNN 50D10 M287B: foglio 153, mappale 271, superficie asservita mq. 100, L./mq. 1.630, indennità d'asservimento L. 163.000. Indennità di occupazione L. 13.500. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 176.500;
8)  ditta 51 - Cristaldi Alfio, nato ad Acicastello il 2 gennaio 1940, codice fiscale CRS LFA 40A01 A026N: partita 16665, foglio 153, mappale 278, superficie asservita mq. 124, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 276.520. Indennità di occupazione L. 23.030. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 299.550;
9)  ditta 197 - Tardo Salvatore, nato a Ramacca il 4 agosto 1948, codice fiscale TRA SVT 48M04 H168F; Vitale Francesco, nato a ramacca il 24 novembre 1935, codice fiscale VTL FNC 35S24 H168X; Leonforte Filippa, nata a ramacca il 24 giugno 1943, codice fiscale LNF FPP 43H64 H167Z; Vitale Elena, nata a ramacca il 10 marzo 1956, codice fiscale VTL LNE 56C59 H168A: integrAzione ad atto rep. 58/e del 17 luglio 1998 su asservimenti; partita 16891, foglio 153, mappale 95, superficie asservita mq. 540, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1,204.200. Indennità di occupazione L. 100.350. Totale indennità liquidata il 2 ottobre 1998 L. 1.304.550;
10)  ditta 47 - Costa Venerando, nato a Paternò il 27 luglio 1938, codice fiscale CST VRN 38L27 G371H e Bottari Licia, nata a Chiaravalle (AN) il 20 novembre 1939, codice fiscale BTT LCI 39S60 C615T: partita 20433, foglio 154, mappale 247, superficie asservita mq. 968, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 832.480; foglio 154, mappale 248, superficie asservita mq. 280, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 240.800; foglio 154, mappale 256, superficie asservita mq. 450, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 387.000; foglio 154, mappale 253, superficie asservita mq. 164, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 141,040. Sommano: superficie asservita mq. 1.862, indennità d'asservimento L. 1.601.320. Indennità di occupazione L. 133.430. Totale indennità liquidata il 27 agosto 1998 L. 1.734.750;
11)  ditta 70 - Finocchiaro Irene, nata ad Acireale il 28 mrzo 1921, cofice fiscale FNCRNI 21C68 A028E: partita 17173, foglio 158, mappale 8, superficie asservita mq. 2.560, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 768.000; foglio 158, mappale 8, superficie asservita mq. 1.080, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 2.408.400. Sommano: superficie asservita mq. 3.640, indennità d'asservimento L. 3.176.000. Indennità di occupazione L. 264.700. Totale indennità liquidata il 17 aprile 1998 L. 3.441.100.
I diritti nascenti dalla costituzione della servitù, sono i seguenti:
a)  dare il passaggio al personale addetto alla vigilanza e manutenzione delle condotte;
b)  consentire tutti i lavori futuri di riparazione ed anche di totale sostituzione delle condotte entro la striscia qui considerata, larga ml. 2, senza che ciò possa costituire oggetto di ulteriore indennizzo, a meno di eventuali e chiari danni arrecati alle colture;
c)  limitare le arature alla profondità massima di cm. 30 e le coltivazioni arboree almeno a ml. 1,50 dall'asse delle condotte.
(99.13.641)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Palermo.
Con decreto n. 68 dell'8 marzo 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il prof. Carlo Lauricella è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Palermo in rappresentanza del personale docente, in sostituzione del prof. Giovanni Averna e per la durata del mandato conferito con decreto n. 488 del 23 giugno 1998.
(99.12.583)
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Nomina di un componente del Comitato regionale per gli istituti regionali pareggiati.
Con decreto n. 76 del 12 marzo 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il dott. Pennacchio Vittorio è stato nominato componente del Comitato regionale per gli istituti regionali pareggiati in rappresentanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, in sostituzione della dott.ssa Adelaide Spatafora.
(99.12.566)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa CE.ME.DI., con sede in Ribera.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2771/I/VI del 25 novembre 1998, l'avv. Calogero Cicero, nato a Messina il 17 giugno 1964 e residente in S. Agata di Militello, via Rapisardi n. 18, è nominato commissario liquidatore, della società cooperativa CE.ME.DI. con sede nel comune di Ribera, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Fausto Princiotta.
(99.12.590)
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Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Siracusa.
Con decreto n. 418/I/XIV dell'11 marzo 1999, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha approvato, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, le norme statutarie adottate dalla Camera di commercio di Siracusa con deliberazione n. 143 del 27 ottobre 1998.
Il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siracusa, costituito da 24 consiglieri, ha la seguente composizione:
-  agricoltura  3 seggi 
-  industria  4 seggi 
-  artigianato  3 seggi 
-  commercio  4 seggi 
-  cooperazione  1 seggio 
-  turismo  1 seggio 
-  trasporti e spedizioni  1 seggio 
-  credito e assicurazioni  1 seggio 
-  servizi alle imprese  1 seggio 
-  commercio estero  1 seggio 
-  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 seggio 
-  rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  1 seggio 
-  rappresentante della Provincia regionale  2 seggi 

(99.12.595)
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Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Caltanissetta.
Con decreto n. 419/I/XIV dell'11 marzo 1999, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha approvato, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, le norme statutarie adottate dalla Camera di commercio di Caltanissetta con deliberazione n. 143 del 30 ottobre 1998.
Il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Caltanissetta, costituito da 24 consiglieri, ha la seguente composizione:
-  agricoltura  3 seggi 
-  industria  4 seggi 
-  artigianato  2 seggi 
-  commercio  4 seggi 
-  cooperative  1 seggio 
-  turismo  1 seggio 
-  trasporti e spedizioni  1 seggio 
-  credito e assicurazioni  1 seggio 
-  servizi alle imprese  1 seggio 
-  pesca  1 seggio 
-  assistenza sociale  1 seggio 
-  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 seggio 
-  rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  1 seggio 
-  rappresentante della Provincia regionale  2 seggi 

(99.12.594)
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Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Trapani.
Con decreto n. 420/I/XIV dell'11 marzo 1999, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha approvato, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, le norme statutarie adottate dalla Camera di commercio di Trapani con deliberazione n. 206 del 27 ottobre 1998 ed integrata con deliberazione n. 1 del 5 gennaio 1999.
Il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, costituito da 29 consiglieri, ha la seguente composizione:
-  agricoltura  6 seggi 
  di cui 1 seggio per le PMI 
-  industria  3 seggi 
  di cui 1 seggio per le PMI 
-  artigianato  4 seggi 
-  commercio  5 seggi 
  di cui 1 seggio per le PMI 
-  cooperative  1 seggio 
-  turismo  1 seggio 
-  trasporti e spedizioni  1 seggio 
-  credito e assicurazioni  1 seggio 
-  servizi alle imprese  1 seggio 
-  pesca  1 seggio 
-  attività marittime e portuali  1 seggio 
-  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 seggio 
-  rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  1 seggio 
-  rappresentante della Provincia regionale  2 seggi 

(99.12.593)
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Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Messina.
Con decreto n. 421/I/XIV dell'11 marzo 1999, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha approvato, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, le norme statutarie adottate dalla Camera di commercio di Messina con deliberazione n. 452 del 26 ottobre 1998 ed integrata con deliberazione n. 3 del 5 febbraio 1999.
Il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina, costituito da 29 consiglieri, ha la seguente composizione:
-  agricoltura  3 seggi 
-  industria  4 seggi 
-  artigianato  4 seggi 
-  commercio  6 seggi 
-  cooperative e pesca  1 seggio 
-  turismo  1 seggio 
-  trasporti e spedizioni  2 seggi 
-  credito e assicurazioni  1 seggio 
-  servizi alle imprese  2 seggi 
-  servizi alle persone  1 seggio 
-  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 seggio 
-  rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  1 seggio 
-  rappresentante della Provincia regionale  2 seggi 

(99.12.592)
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Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Enna.
Con decreto n. 422/I/XIV dell'11 marzo 1999, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha approvato, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, le norme statutarie adottate dalla Camera di commercio di Enna con deliberazione n. 154 del 30 ottobre 1998 ed integrata con deliberazione n. 19 del 25 gennaio 1999.
Il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Enna, costituito da 24 consiglieri, ha la seguente composizione:
-  agricoltura  4 seggi 
-  industria  3 seggi 
-  artigianato  3 seggi 
-  commercio  4 seggi 
-  cooperative  1 seggio 
-  turismo  1 seggio 
-  trasporti e spedizioni  1 seggio 
-  credito e assicurazioni  1 seggio 
-  servizi alle imprese  1 seggio 
-  smaltimento e raccolta di rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili  1 seggio 
-  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 seggio 
-  rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  1 seggio 
-  rappresentante della Provincia regionale  2 seggi 

(99.12.591)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Turno elettorale amministrativo 13-27 giugno 1999 - Elezione di sindaci, consigli comunali e consigli circoscrizionali.
Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 6 del 9 aprile 1999 è stata indetta per domenica 13 giugno 1999 l'elezione:
a)  dei consigli comunali e dei sindaci dei seguenti comuni:
-  provincia di Agrigento: Palma di Montechiaro;
-  provincia di Caltanissetta: Acquaviva Platani;
-  provincia di Catania: San Giovanni La Punta, Zafferana Etnea;
-  provincia di Messina: Leni, Rometta, San Salvatore di Fitalia;
-  provincia di Palermo: Bagheria, Isola delle Femmine, Montelepre, Termini Imerese;
-  provincia di Siracusa: Portopalo di Capo Passero;
-  provincia di Trapani: Mazara del Vallo;
b)  dei consigli circoscrizionali di:
-  provincia di Palermo: Aspra (comune di Bagheria), Aquino e Grisì (comune di Monreale).
Per domenica 27 giugno 1999 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei sindaci.
(99.16.736)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Trasferimento del beneficio dell'intervento costruttivo dall'impresa Di Benedetto Vito alla CO.IM. S.p.A. di Castellammare del Golfo.
Con decreto n. 227 dell'8 marzo 1999 dell'Assessore per i lavori pubblici è stato autorizzato il trasferimento del beneficio costruttivo di cui godeva l'impresa individuale Di Benedetto Vito, inserita al 1° posto della graduatoria della fascia "B" di Trapani, resa nota con decreto n. 1599 del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, per un programma di n. 29 alloggi in Mazara del Vallo, alla CO.IM. S.p.A. di Castellammare del Golfo.
(99.12.598)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina di un componente del collegio dei revisori del C.I.A.P.I. di Priolo.
Con decreto n. 41/99/II/F.P. del 24 febbraio 1999 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, il dott. Brucoli Renato, nato a Palermo il 30 maggio 1937, dirigente superiore da più di quindici anni, in servizio presso la Ragioneria centrale BB.CC.AA. e P.S., iscritto al registro dei revisori contabili, è stato designato quale componente effettivo del collegio dei revisori del C.I.A.P.I. - Priolo (SR).
(99.12.586)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla dott.ssa Incardona Antonina per l'apertura e l'esercizio di un dispensario farmaceutico.
Con decreto n. 28128 del 4 marzo 1999, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la dott.ssa Incardona Antonina, nata ad Agrigento l'1 agosto 1954, titolare dell'omonima farmacia sita in Palma di Montechiaro, corso Odierna n. 33, all'apertura ed all'esercizio di un dispensario farmaceutico nei locali di via Togliatti Centro Civico, ubicati nella zona denominata "Villaggio Giordano" del medesimo comune.
(99.12.570)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Inserimento del comune di Ustica nel comprensorio n. 24, sub 4, del Piano regionale rifiuti solidi urbani.
Con decreto n. 1/10 dell'8 gennaio 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, il comune di Ustica è stato inserito nel comprensorio n. 24, sub 4, del Piano regionale rifiuti solidi urbani che prevede lo smaltimento dei rifiuti nella discarica del comune di Palermo.
(99.12.609)
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Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Piedimonte Etneo.
Con decreto n. 72/D.R.U. del 19 febbraio 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente è stata approvata, con prescrizioni, la variante all'art. 40 del regolamento edilizio del comune di Piedimonte Etneo, adottata con delibera consiliare n. 8 del 29 febbraio 1996.
(99.10.498)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Misterbianco.
Con decreto n. 73/D.R.U. del 22 febbraio 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, come recepito dall'art. 4, legge regionale n. 37/78, è stata approvata, a condizioni, la variante al programma di fabbricazione del comune di Misterbianco per la costruzione di una scuola media di 24 aule in contrada Milicia, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 75 del 27 luglio 1998.
(99.9.470)
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Nulla osta al comune di Palermo per la realizzazione di lavori stradali.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 91/VIA dell'8 marzo 1999, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di Palermo, ai sensi dell'art. 30, legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, per il progetto dei lavori di completamento della via F. Di Giorgi da realizzarsi nel comune di Palermo.
(99.12.612)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per rinnovo, apertura e ampliamento di cave.
Con decreto n. 87/41 dell'8 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Bordonaro Benedetto, con sede legale in Vittoria, per l'apertura di una cava di calcarenite in contrada Boscopiano nel territorio del comune di Vittoria (RG).
(99.12.614)


Con decreto n. 88/41 dell'8 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Milazzo Francesca, con sede legale in Palermo, per l'apertura di una cava di argilla in contrada Traversa nel territorio del comune di Ventimiglia di Sicilia (PA).
(99.12.613)


Con decreto n. 92/41 dell'8 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Granulati Basaltici s.r.l., con sede legale in Catania, per il rinnovo e l'ampliamento di una cava di basalto in contrada Carmito nel territorio del comune di Lentini (SR).
(99.12.605)


Con decreto n. 93/41 dell'8 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Perni Luigi, con sede legale in Adrano, per il rinnovo dell'autorizzazione di una cava di lava in contrada Montalto nel territorio del comune di Adrano (CT).
(99.12.611)


Con decreto n. 94/41 dell'8 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Milardo Sebastiano, con sede legale in Melilli, per il rinnovo dell'autorizzazione di una cava di calcare in contrada Petraro Giuliano Milardo nel territorio del comune di Melilli (SR).
(99.12.610)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione.
Con decreto n. 90/VII turismo del 10 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Aveni Giuseppe commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Patti.
(99.12.579)


Con decreto n. 91/VII turismo del 10 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Amato Giuseppe commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Gela.
(99.12.578)


Con decreto n. 94/VII turismo del 10 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Natoli Michele commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Capo d'Orlando.
(99.12.577)


Con decreto n. 95/VII turismo del 10 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Garifo Giovanni commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Agrigento.
(99.12.576)


Con decreto n. 96/VII turismo del 10 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Garofalo Paolo commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Enna.
(99.12.575)


Con decreto n. 98/VII turismo del 10 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Smedile Santi commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Milazzo.
(99.12.574)


Con decreto n. 100/VII turismo del 10 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Perrone Ignazio commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sciacca.
(99.12.573)


Con decreto n. 102/VII turismo del 10 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Militello Leonardo commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo delle Isole Eolie.
(99.12.572)


Con decreto n. 103/VII turismo del 10 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Coppa Mario commissario straordinario dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale.
(99.12.571)


Con decreto n. 142/VII turismo del 12 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale incremento turistico di Catania il presidente pro-tempore della Provincia regionale di Catania.
(99.12.608)


Con decreto n. 143/VII turismo del 12 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale incremento turistico di Ragusa il presidente pro-tempore della Provincia regionale di Ragusa.
(99.12.607)


Con decreto n. 144/VII turismo del 12 marzo 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale incremento turistico di Trapani il presidente pro-tempore della Provincia regionale di Trapani.
(99.12.606)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 31 marzo 1999, n. 14.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» - Art. 4 Piano triennale 1999/2001.
Ai Sindaci dei Comuni della Sicilia
Ai Presidenti delle Province regionali della Sicilia
Ai Provveditorati agli studi della Sicilia
Al Sovrintendente scolastico regionale
Premesse
La legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: «Norme per l'edilizia scolastica», ha l'obiettivo di assicurare alle strutture edilizie, «uno sviluppo qualitativo e una collocazione nel territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali».
Per gli interventi previsti dalla legge, la Cassa DD.PP. è autorizzata a concedere agli enti territoriali mutui ventennali con oneri a totale carico dello Stato.
Ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani triennali e piani annuali di attuazione, predisposti e approvati dalle Regioni sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti.
Nella prima applicazione della legge, in attuazione del predetto art. 4, questo Assessorato ha predisposto un piano triennale 1996/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 33 del 5 luglio 1997.
Il predetto piano triennale, in definitiva, ha trovato copertura finanziaria solamente per un importo complessivo di L.167.467.941.000 pari alla somma degli interventi del piano 1996 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 3 marzo 1997 - degli interventi del piano 1997 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 14 novembre 1998 e degli interventi del piano 1998 - in corso di pubblicazione.
Tutte le altre richieste non hanno trovato accoglimento per l'inadeguatezza dei finanziamenti assegnati dallo Stato nel triennio 1996-1998 rispetto alle esigenze prospettate nel piano triennale.
Censimento delle carenze
Concluso il primo piano di programmazione triennale, in attesa della pubblicazione da parte del Ministero della pubblica istruzione del decreto di applicazione della legge n. 23/96 per il secondo triennio 1999-2001, l'Assessorato è venuto nella determinazione, atteso i ristretti termini assegnati dall'art. 4 della predetta legge, di iniziare i lavori di preparazione per la programmazione 1999-2001.
Questo Assessorato intende procedere ad un nuovo censimento delle carenze qualitative e quantitative nel settore dell'edilizia scolastica attesa la non più attualità del primo piano triennale, che, pertanto, non verrà preso in considerazione per successive programmazioni annuali.
Con la presente circolare vengono impartite disposizioni per le richieste che gli enti locali dovranno formulare per l'inserimento del nuovo piano triennale 1999-2001, dal quale verranno prelevati gli interventi da finanziare secondo gli indirizzi e le somme che il Ministero della pubblica istruzione assegnerà per le singole annualità del piano.
Possono essere finanziate in base all'art. 2 della legge n. 23/96 le seguenti opere:
a)  la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;
b)  le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c)  la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;
d)  la realizzazione di impianti sportivi di base polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività.
Gli interventi di cui si è detto sopra non dovranno riguardare edifici in affitto o destinati alle esigenze della scuola a titolo di uso precario.
Per la raccolta delle proposte che ciascun ente avanzerà, l'Assessorato regionale ha predisposto tre tipi di schede.
Modalità di compilazione delle schede
Con la scheda (A) si assumono notizie di carattere generale sulla popolazione scolastica, sul tipo di istituzioni scolastiche presenti nel territorio, su eventuali edifici in affitto etc.
Le schede (B-C-D) andranno compilate singolarmente per ciascun tipo di intervento richiesto - nuova costruzione; completamento; adeguamento o ristrutturazione - e potranno essere riprodotte nel numero di esemplari occorrenti per ciascuna tipologia. La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere tutte quelle notizie atte a definire, in modo sintetico ma chiaro, l'intervento che si richiede.
La scheda (E) è da compilare in un unico esemplare. Essa è riepilogativa di tutti gli interventi richiesti a prescindere dalla tipologia e dovranno essere posti secondo l'ordine prioritario che l'ente riterrà opportuno ai fini dell'ammissione al finanziamento. Pertanto ciascun ente dovrà necessariamente compilare la scheda in ogni sua parte, indicando per ogni intervento richiesto, la priorità, il costo complessivo, il grado di progettazione e il numero delle aule.
Gli uffici scolastici provinciali, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 23/96, dovranno compilare solamente la scheda (A) di carattere generale e la scheda (E), una per ciascun comune e secondo le esigenze manifestate dai Consigli scolastici distrettuali e provinciali.
Tutte le schede, sia quelle compilate dagli EE.LL. che quelle compilate dagli uffici scolastici provinciali, dovranno essere spedite all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, via Notarbartolo, 17 - Gruppo 18° P.I. - Palermo, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare.
Al fine dell'osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Indirizzi degli interventi
Per assicurare il necessario coordinamento degli interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, nella predisposizione dei singoli piani annuali del secondo piano di programmazione triennale, l'Assessorato si atterrà ai criteri e agli indirizzi che il Ministero impartirà per il triennio e individuerà gli interventi secondo l'ordine di priorità richiesto da ciascun ente, il grado di progettazione e l'importo necessario per la realizzazione.
Per quanto riguarda il costo massimo ammissibile a finanziamento, saranno tenuti presenti i parametri indicati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui alla deliberazione 13 marzo 1996 «determinazione del valore massimo di riferimento per la valutazione dei costi effettuati dai comuni ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 1996, n. 118.
Pertanto, gli eventuali maggiori costi dell'intervento dovranno porsi a carico dell'ente.
L'Assessore: MORINELLO

Allegati
SCHEDA A
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica
PIANO TRIENNALE 1999-2001
Notizie amministrative

1)  ENTE OBBLIGATO    
A)  Popolazione 
-  Abitanti al 1991    
-  Abitanti al 1998    
B)  Alunni iscritti negli ultimi 5 anni 
-  Anno scolastico 1994/95: scuola materna       scuola elem.     sc. media inf.     sc. media sup.  
-  Anno scolastico 1995/96: scuola materna       scuola elem.     sc. media inf.     sc. media sup.  
-  Anno scolastico 1996/97: scuola materna       scuola elem.     sc. media inf.     sc. media sup.  
-  Anno scolastico 1997/98: scuola materna       scuola elem.     sc. media inf.     sc. media sup.  
-  Anno scolastico 1998/99: scuola materna       scuola elem.     sc. media inf.     sc. media sup.  
C)  Numero delle istituzioni scolastiche presenti nel comune: 
a)  plessi di scuole materne: totale n. ........................  sez. ........................ di cui: in proprietà n. ........................  sez. ........................  in affitto n. ........................  sez. ........................ 
b)  plessi di scuole elementari: totale n. ........................ aule n. ........................ di cui: in proprietà n. ........................ aule n. ........................ in affitto n. ........................ aule n. ........................ Classi in doppio turno n. ........................  plessi dotati di palestra n. ........................  
c)  plessi di scuola media inferiore: totale n. ........................ aule n. ........................ di cui: in proprietà n. ........................ aule n. ........................ in affitto n. ........................ aule ........................ Classi in doppio turno n. ........................  plessi dotati di palestra n. ........................ plessi dotati di aule speciali n. ........................   

d)  plessi di scuola media superiore: totale n. ........................  aule n. ........................ di cui: in proprietà n. ........................  aule n. ........................  in affitto n. ........................  aule ........................
e)  iniziative in ordine alla riorganizzazione della rete scolastica
   
f)  principali carenze nel settore edilizio riguardano    
Data di compilazione della scheda    
  IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO IL SINDACO 
           


SCHEDA B Nuova costruzione
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica
PIANO TRIENNALE 1999-2001

 1)  ENTE OBBLIGATO  
 2)  Titolo dell'intervento  
 3)  Ubicazione con riferimento al centro abitato  
 4)  Grado di progettazione dell'intervento  
  Preliminare    n              Massima    n              Esecutivo    n              Nessuno    n               
 5)  Spesa prevista L.  
 6)  Con l'intervento si realizzano 
  Aule n. ............................. Aule speciali n. .............................  Attività collettive    n              Palestra    n 
  Altri ambienti  
 7)  Obiettivo dell'intervento 
  Fabbisogno di aule n Eliminazione di locazioni onerose n Eliminazione doppi turni n Utilizzazione impropria di edifici
 8)  Area 
  Individuata                    Individuata e disponibile                    Da individuare         
 9)  Visti ed autorizzazioni da acquisire?     
  Specificare quali  
10)  Presenza di vincoli      
  Se si, specificare quali  
11)  Intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dell'ente      
  Data della delibera di approvazione del programma  
  Data di compilazione della scheda  
  IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO IL SINDACO O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
           

SCHEDA C Completamento
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica
PIANO TRIENNALE 1999-2001

 1)  ENTE OBBLIGATO  
 2)  Titolo dell'intervento  
 3)  Ubicazione con riferimento al centro abitato:  
  Il completamento prevede la realizzazione di: 
  Aule n. .............................  Aule speciali n. .............................  Attività collettive    n              Palestra    n               Uffici amministrativi    n              Sistemazione esterna    n               Impiantistica (precisare)    n              Elettrico    n              Idrico    n              Riscaldamento    n Antincendio    n              Ascensore    n 
  Grado di progettazione: Preliminare    n              Massima    n              Esecutivo    n              Nessuno    n   
   Spesa prevista L.  
  Visti ed autorizzazioni da acquisire?     
  Se si, specificare quali  
  Presenza di vincoli     
  Specificare quali  
   Intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dell'ente     
  Data della delibera di approvazione del programma  

Notizie sul progetto principale
  Opera realizzata con fondi: 
  Statali                    n    legge .....................................      Cassa DD.PP. mutuo gratuito   n   legge .....................................      mutuo ordinario   n Fondi regionali    n    legge .....................................      Fondi comunali                          n    legge .....................................     
  Altro (precisare)  
  Importo finanziamento L.  
  L'opera è stata realizzata   n                L'opera è in corso di realizzazione    n 
  Con il progetto sono state realizzate o sono in corso di realizzazione: 
  Aule normali n. .....................................  Aule speciali n. .....................................  Palestra   n            attività collettive   n 
  Uffici amministrativi   n            Sistemazione esterna   n             
  Motivi per i quali l'opera è rimasta incompleta:  
  Data di compilazione della scheda  
  IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO IL SINDACO O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
           

SCHEDA D Adeguamento o ristrutturazione
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica
PIANO TRIENNALE 1999-2001

 1)  ENTE OBBLIGATO  
 2)  Titolo dell'intervento  
 3)  Ubicazione con riferimento al centro abitato:  
  Tipo di adeguamento 
  Statico     n            Igienico     n            Elettrico     n            Antincendio     n 
  Abbattimento barriere architettoniche  n 
  Altro (precisare)  
  Ristrutturazione (descrizione)  
  Riconversione (descrizione)  
  Ambienti da adeguare: 
  Aule normali n. .............................  Aule speciali n. ............................. Palestra     n            Attività collettive     n            Uffici amministrativi     n            Sistemazione esterna     n 
  Impiantistica (precisare) Elettrico     n            Idrico     n            Riscaldamento     n            Antincendio     n            Ascensore     n 
  Altro  
  Grado di progettazione: Preliminare     n            Di massima     n            Esecutivo     n            Nessuno     n             
  Spesa prevista L.  
  Visti ed autorizzazioni da acquisire     
  Specificare quali  
  Presenza di vincoli                 
  Specificare quali  
  Intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dell'ente                 
  Specificare il motivo del non inserimento  
  Data della delibera di approvazione del programma  
  Data della compilazione della scheda  
  IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO IL SINDACO O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
           


SCHEDA E Riepilogativa
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica
PIANO TRIENNALE 1999-2001

Provincia regionale/Comune di   - Ordine prioritario delle opere 


  Priorità Tipo ist. scol. Titolo dell'intervento N. aule Spesa prevista Livello di progettazione N.             L. 
   
   
   
   
   
   
       


Il Presidente della Provincia regionale / Il Sindaco

   

(99.14.702)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 19 marzo 1999, n. prot. 493.
Partecipazione al programma promozionale 1999 (legge regionale 28 giugno 1996, n. 14).
Alle Camere di commercio della Regione
Alle Commissione provinciali dell'artigianato c/o le Camere di commercio della Regione
Alle Associazioni industriali della Regione
Alle Associazioni piccoli industriali della Regione
Agli esportatori agrumi (Arsecao) c/o Confcommercio di Catania
Alle organizzazioni cooperative - CCI, Lega,AGCI, UNCI
All'UCI - Unione coltivatori italiani
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Confagricoltura regionale
All'Istituto regionale della vite e del vino
Al Consorzio tutela vino Marsala di Marsala
Alle organizzazioni artigianali di categoria CNA, CASA,CLAAI di Palermo, Confartigianato - CLAAI diCatania
All'Ispettorato regionale tecnico
Al Distretto minerario di Catania
All'Istituto commercio estero di Roma
All'Istituto commercio estero di Palermo
Si comunica che con decreto n. 411 del 4 marzo 1999, è stato approvato il piano promozionale per l'anno 1999 di cui alla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.
Le imprese siciliane eventualmente interessate alle iniziative inserite nel suddetto programma, ad eccezione delle manifestazioni Evento Italia (10/16 maggio 1999) - Buenos Aires e Stone Tech (3/6 giugno 1999) Norimberga, per le quali sono state già emanate apposite circolari, dovranno inviare a questo Assessorato, gruppo X, a mezzo fax, unica istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato, ai seguenti numeri 091/6969553, 6969552, 6969453, 6969478, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per quanto rigurada le iniziative "Italia Expo" Italian Wine Food and Houseware Selection (sett. agroalimentare - 2/4 giugno 1999 Tokyo) e "Ambiente Asia" (sett. artigianato - 23/25 giugno 1999 Tokyo), tenuto conto dei tempi ristretti, in deroga all'art. 2 del D.P. n. 9 del 5 maggio 1998, le istanze di partecipazione, secondo le medesime modalità precedentemente descritte, dovranno pervenire alla scrivente Amministrazione entro 15 gg. dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In armonia alle vigenti disposizioni all'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-  autocertificazione relativa all'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio competente per territorio;
- copia di un valido documento di riconoscimento;
-  copia della quietanza di versamento previsto dall'art. 4 del decreto n. 411 del 4 marzo 1999.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si rinvia alle disposizioni di cui al D.P. n. 9 del 5 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.
La presente circolare e il suddetto decreto n. 411 del 4 marzo 1999 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessore: BATTAGLIA

Allegato
PROGRAMMA PROMOZIONALE 199..........
Fac simile domanda di ammissione a manifestazione

  da inviare a:  Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca Gruppo X - Attività promozionale Via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo Fax 091/6969553 - Tel. 091/6969437 
Il sottoscritto   rappresentante legale della ditta avente sede a in via c.a.p. - Tel. ........................................ - Fax ........................................ partita I.V.A./codice fiscale  

chiede di partecipare alle seguenti manifestazioni incluse nel programma promozionale approvato con decreto n. 411 del 4 marzo 1999 (indicate in ordine di preferenza):
ITALIA    

(indicare altra, eventuale preferenza)

ESTERO    

(indicare altra eventuale preferenza)

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
-  tipologia dettagliata della produzione    
-  livello qualitativo    
-  capacità produttiva dell'azienda in termini di volume potenziale di affari        
-  volume di affari relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il programma specificando la parte di esso relativa alle vendite effettuate fuori dal territorio isolano ed a quelle effettuate all'estero    

-  numero dei dipendenti ..............................
-  eventuale disponibilità di sedi di commercializzazione o di intermediazioni stabili all'estero    

Dichiara inoltre:
-  di essere in possesso di un catalogo della produzione redatto nelle principali lingue straniere;
-  di assicurare la presenza in fiera personalmente o tramite un rappresentante dell'azienda sin dal giorno precedente l'inizio della manifestazione e per tutta la sua durata;
-  di impegnarsi a non essere comunque presente in altri spazi espositivi delle manifestazioni alle quali l'impresa verrà, eventualmente, ammessa a partecipare;
-  di essere a conoscenza della normativa fiscale e di quella relativa alla commercializzazione vigente negli Stati esteri dove si intende esportare;
-  di avere preso visione del D.P. n. 61 dell'1 luglio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 parte prima del 16 settembre 1996;
-  di non avere subito, nell'ultimo quinquennio, procedure concorsuali e fallimentari.
Per il settore agroalimentare
-  di non essere incorsa nell'ultimo quinquennio in condanne per reati in ordine a frodi alimentari o contro leggi e normative sanitarie vigenti in materia.
Timbro e firma del legale rappresentante

   

(Da compilare in ogni sua parte a macchina o stampatello chiaro e leggibile ed inviare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare di riferimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana).
(99.16.765)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ASSESSORATO DELLA SANITA'
AVVISO DI RETTIFICA


DECRETO 25 febbraio 1999.
Stagione balneare 1999.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999, a pag. 4 e seguenti, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  allegato n. 2 (pag. 6): nella colonna Codice punto al n. 2 sostituire il numero 82-074-196 con il n. 82-074-195;
-  allegato n. 2 (pag. 7): eliminare tutto il n. 12;
-  allegato n. 4 (pag. 11): scheda tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi: n. 12 sostituire coordinate Lat. Fine tratto 37-41-39 con "37-23-43";
-  allegato n. 10 (pag. 15): scheda soppressione punti di campionamento provincia di Palermo - aggiungere: "n. 7 - 300 mt. Est punta Alca Secca - Termini Imerese - 082-070-89";
-  allegato n. 10 (pag. 15): scheda istituzione nuovi punti di campionamento provincia di Catania - n. 6: torrente Macchia 225 m. sud sostituire con "torrente Macchia 100 m. sud";
-  allegato n. 10 (pag. 16): scheda soppressione punti di campionamento provincia di Catania aggiungere: "n. 14 - scarico via Amendola 50 m. sud - Riposto - 087-039-063".
(99.16.771)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ERRATA CORRIGE


DECRETO 11 marzo 1999.
Valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, valida per l'anno 1999.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 2 aprile 1999, vanno apportate le seguenti correzioni:
-  a pag. 10, sub «Provincia di Catania», leggasi correttamente:
-  Regione agraria n. 1 denominata «Versante occidentale dell'Etna», comprendente i comuni di Adrano, Biancavilla, Bronte, Maletto, Randazzo, Maniace.
-  Regione agraria n. 2 denominata «Versante litoraneo dell'Etna», comprendente i comuni di Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Milo, Nicolosi, Piedimonte Etneo, S. Alfio, Zafferana Etnea.
-  Regione agraria n. 3 denominata «Colline del Gornalunga», comprendente i comuni di Castel di Judica, Palagonia, Raddusa, Ramacca.
-  Regione agraria n. 4 denominata «Colline di Caltagirone», comprendente i comuni di Caltagirone, Grammichele, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Mazzarrone.
-  Regione agraria n. 5 denominata «Colline nord occidentali degli Iblei», comprendente i comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Scordia, Vizzini.
-  Regione agraria n. 6 denominata «Colline litoranee di Paternò», comprendente i comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Mascalucia, Paternò, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Ragalna.
-  Regione agraria n. 7 denominata «Colline litoranee di Acireale», comprendente i comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Pedara, Riposto, San Giovanni La Punta, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande.
-  Regione agraria n. 8 denominata «Piana di Catania», comprendente i comuni di Aci Castello, Catania, Gravina di Catania, Misterbianco, Motta S. Anastasia, San Gregorio, Sant'Agata Li Battiati.
-  a pag. 13, sub «Provincia di Enna», leggasi correttamente:
-  Regione agraria n. 1 denominata «Nebrodi meridionali», comprendente i comuni di Cerami, Nicosia, Sperlinga, Troina.
-  Regione agraria n. 2 denominata «Colline di Enna», comprendente i comuni di Calascibetta, Enna, Leonforte, Valguarnera, Villarosa.
-  Regione agraria n. 3 denominata «Colline del Salso», comprendente i comuni di Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Regalbuto.
-  Regione agraria n. 4 denominata «Colline di Piazza Armerina», comprendente i comuni di Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina, Pietraperzia.
(99.12.582)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 1998.

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999, è riportato erroneamente all'ottavo rigo della tabella della provincia di Messina: «tub. acq. in acciaio valore 1590», mentre deve correttamente leggersi: «tub. acq. in acciaio valore 4590».
(99.16.764)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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