REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 APRILE 1999 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 26 aprile 1999, n. 4.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. Anno formativo 1998/1999.



ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 26 aprile 1999, n. 4.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. Anno formativo 1998/99.
Ai Componenti della Commissione regionale per l'impiego
Agli Uffici provinciali del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Enti gestori
Alle Amministrazioni provinciali
Alle Provincie regionali
Ai Provveditorati agli studi
Alla C.I.S.L. U.S.R. Sicilia
Alla U.I.L. - Segreteria regionale
Alla C.G.I.L. - Segreteria regionale
Alla U.G.L. - Segreteria regionale
Alla C.I.S.A.L. Mobas - Segreteria regionale
Al CIAPI di Palermo
Al CIAPI di Priolo
PREMESSA
1.  In applicazione degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 27/91 e n. 25/93, avuto riguardo della contrattazione decentrata, ex art. 10 C.C.N.L. 1994/97, approvata nella seduta di giunta del 17 novembre 1998, e del C.C.N.L. delle previsioni generali e di principio di cui all'art. 17 della legge n. 196/97 e della relativa norma di applicazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, acquisito il parere della Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 20 aprile 1999, adotta le seguenti disposizioni in materia di gestione delle azioni formative, per la regolare utilizzazione del contributo al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché la coerenza con il progetto formativo approvato.
Il rispetto delle seguenti disposizioni, oltre a prevenire eventuali irregolarità, può assicurare l'efficace conseguimento degli obiettivi formativi.
2.  L'Assessorato regionale del lavoro adotta entro il mese di luglio il programma annuale di tutti gli interventi promossi e finanziati, avuto riguardo a verificare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni con azioni finanziate da altri interventi programmati e attuati in virtù di altri programmi comunitari, nazionali e regionali.
3.  L'Assessorato regionale del lavoro con le azioni formative individuate nel programma svolge un servizio pubblico per fornire competenze tecniche e professionali nella prospettiva occupazionale di primo impiego e di inserimento lavorativo ed inoltre garantisce supporti specialistici alle aziende per adeguare le capacità professionali dei propri addetti in misura idonea alla evoluzione dei processi produttivi, all'utilizzo di nuove tecnologie e alle strategie commerciali.
4.  I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni sono stabilite nell'ambito di ogni singolo progetto formativo e, per l'anno formativo 1998/99, in conformità alle disposizioni impartite nella circolare assessoriale n. 2/FP/98 del 4 giugno 1998.
5.  Il programma approvato viene attuato attraverso lo svolgimento di iniziative nel rispetto della durata prevista, dell'articolazione programmata e della ubicazione territoriale richiesta.
6.  L'Assessorato regionale del lavoro per lo svolgimento delle attività corsuali, inserite nel programma formativo 1998/99, si avvale dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/76.
7.  Possono iscriversi ai corsi di formazione finanziati ai sensi della legge regionale n. 24/76 i soggetti, residenti in Sicilia, che abbiano assolto all'obbligo scolastico, o in difetto, che abbiano compiuto il 15° anno di età, con riserva di disporre le opportune modifiche coerentemente alle norme sull'obbligo scolastico e formativo.
Per i limiti massimi di età di iscrizione ai corsi si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, fatta eccezione per i corsi di cui alla lett. b), art. 3 della legge regionale n. 24/76, per quelli destinati alla formazione dei detenuti adulti, nonché per i corsi di prima formazione agricola.
8.  Per i requisiti di accesso (titolo di studio, posizione nei confronti dell'ufficio di collocamento, destinatari, etc.) specificatamente previsti per ogni qualifica, si rimanda a quanto previsto nei singoli progetti formativi approvati ed inseriti nel piano formativo 1998/99.
1.  Disposizioni generali
1.  La realizzazione delle attività formative è subordinata alla concessione del contributo assegnato giusto decreto n. 568/98/III/FP del 31 luglio 1998 e decreto n. 656/98/III/FP del 22 ottobre 1998, registrati alla Corte dei Conti rispettivamente il 1° dicembre 1998, reg. n. 1, fg. n. 143 e 1° dicembre 1998, reg. n. 1, fg. n. 144.
2.  Al fine di consentire a questa amministrazione il rispetto degli standard di prodotto e di processo delle azioni formative, non sono ammesse richieste da parte degli enti gestori relative a variazioni di corsualità e/o richieste per cambio di tipologie corsuali diverse da quelle già stabilite in sede di approvazione del piano formativo 1998/99, fatte salve le autorizzazioni già concesse alla data della presente circolare.
3.  Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle singole corsualità:
-  qualora si verificasse una riduzione del numero degli allievi previsti, al di sotto delle cinque unità, questa amministrazione provvederà alla chiusura anticipata del corso; in questo caso si procederà al riconoscimento delle spese sostenute alla data di comunicazione di chiusura anticipata. Per consentire la frequenza a quegli allievi che ne facciano richiesta e garantire così il diritto alla formazione, l'ente, su indicazione dell'Amministrazione regionale, dovrà indirizzare gli stessi su altre corsualità con eguale tipologia attuate da altri organismi gestori e comunque previa comunicazione scritta a questa amministrazione e all'U.P.L.M.O.;
-  qualora non si ottemperasse all'avvio dell'attività formativa entro 60 giorni dalla notifica di approvazione del piano, questa amministrazione provvederà alla revoca del finanziamento concesso, fatte salve eventuali deroghe disciplinate al punto 2, lett. c) 1 della presente.
4.  L'inosservanza di quanto sopra disposto costituirà pregiudizio nella concessione all'ente gestore, per l'attività formativa dell'anno seguente, del monte orario corrispondente a quella corsualità.
5.  I soggetti destinatari del finanziamento sono tenuti all'adempimento dei seguenti obblighi:
a)  osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale;
b)  osservare l'applicazione del C.C.N.L. dei lavoratori della formazione e della contrattazione decentrata ex art. 10 del C.C.N.L. approvata nella seduta di giunta del 17 novembre 1998 e delle vigenti disposizioni;
c)  predisporre i registri obbligatori curandone la preventiva vidimazione;
d)  rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
e)  comunicare agli organi di controllo competenti per territorio, la data di inizio e la sede di svolgimento delle attività formative, specificando contestualmente gli avvenuti adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed osservando le prescrizioni e le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 242/96;
f)  mantenere presso la sede dell'attività corsuale i registri didattici;
g)  adottare un sistema contabile distinto con adeguata codificazione contabile per singola azione formativa, onde consentire la facilità del controllo e la trasparenza dei costi;
h)  documentare i costi sostenuti;
i)  predisporre le condizioni per snellire ed agevolare il controllo degli organi competenti, garantendo la presenza di persone competenti per carico di lavoro.
6.  Gli enti gestori sono tenuti altresì ad inviare al gruppo V/FP dell'Assessorato regionale del lavoro, entro i 30 giorni successivi alla notifica del decreto di approvazione del piano formativo, la seguente documentazione:
a)  dichiarazione del legale rappresentate, validata ai sensi di Legge, contenente le generalità complete del legale rappresentante e di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, con allegati i rispettivi stati di famiglia;
b)  convenzione per il servizio cassa;
c)  disciplinare a firma del legale rappresentante e del direttore validate ai sensi di legge;
d)  codice fiscale o partita I.V.A. dell'ente;
e)  verbale di elezione o di nomina del consiglio di amministrazione.
7.  Entro dieci giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica, l'ente dovrà trasmettere all'U.P.L.M.O. competente per territorio la seguente documentazione:
a)  comunicazione della data inizio dell'attività;
b)  comunicazione dell'ubicazione della sede di svolgimento del corso (distinguendo la sede utilizzata per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, se diversa da quella di svolgimento delle lezioni teoriche);
c)  relazione attività di orientamento e informazione;
d)  la documentazione dell'eventuale pubblicità;
e)  verbale di selezione degli allievi, unitamente a relazione dettagliata su criteri e metodi di selezione;
f)  richiesta di vidimazione dei registri delle presenze allievi e contabili;
g)  articolazione del programma didattico, specificando le ore destinate alla teoria con quelle destinate alle ore di pratica, stage e/o project work;
h)  calendario settimanale delle lezioni;
i)  elenco del personale docente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno, a tempo parziale, prestazione occasionale e a contratto interinale, incluso il personale di sostegno e secondo istruttore, distinto per: corso, numero di ore, materia di insegnamento, numero di ore destinate alle attività di sperimentazione;
j)  progetto esecutivo approvato;
k)  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante validata ai sensi di legge, dalla quale risulti che fra gli allievi che hanno fatto richiesta di partecipazione al corso non vi siano soggetti in situazione di handicap, motorio o sensoriale. Ulteriori disposizioni in materia di barriere architettoniche sono contenute al punto C dell'allegato n. 3.
L'U.P.L.M.O., competente per territorio, dovrà restituire i registri vidimati prima dell'inizio dell'attività formativa.
8.  Entro dieci giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica, l'ente dovrà trasmettere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, la seguente documentazione:
a)  comunicazione della data inizio dell'attività;
b)  richiesta per il rilascio del parere d'idoneità dei locali e delle attrezzature correlata dalla documentazione di rito, differenziata a seconda che trattasi di sede stabile o sede occasionale;
c)  certificato di agibilità dei locali, nel rispetto delle indicazioni che si impartiscono ai punti A1, A2, A3, A4 dell'allegato n. 3, ad integrazione e chiarimento di quanto già previsto dalla circolare assessoriale n. 1/98;
d)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante validata ai sensi di legge, dalla quale risulti che fra gli allievi che hanno fatto richiesta di partecipazione al corso vi siano soggetti in situazione di handicap, motorio o sensoriale. In caso positivo valgono le disposizioni di cui al precedente punto 7, lett. k);
e)  L'ente provvederà entro 15 giorni successivi l'inizio delle attività formative, ad inviare agli organi competenti (U.P.L.M.O. e Ispettorato del lavoro) la documentazione di seguito elencata:


a)  Sede di ubicazione definitiva dello svolgimento dell'attività corsuale con indicazione della sede da destinare alla ore di teoria se diverse da quelle da destinare alle ore di pratica. U.P.L.M.O.     Ispettorato del lavorob) Elenchi dei destinatari con dati anagrafici, residenza e condizione professionale, con indicazione dell'eventuale frequenza di portatori di handicap U.P.L.M.O. 
  Ispettorato del lavoroc) Calendario delle lezioni su base mensile U.P.L.M.O. Ispettorato del Lavorod) Polizza di assicurazione INAIL e polizza assicurazione RC per le persone e i tempi delle azioni formative U.P.L.M.O. Ispettorato del Lavoroe) Elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione) U.P.L.M.O. Ispettorato del Lavoro 



9.  Al momento dell'avvio dell'attività formativa, l'ente provvederà a comunicare tempestivamente al gruppo III/FP e gruppo V/FP la data di inizio dei corsi.
10.  L'ente è tenuto altresì a comunicare al competente gruppo V/FP della direzione II formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, la sede presso la quale è conservata tutta la documentazione amministrativo-contabile.
1.1Procedure di avvio e svolgimento delle attività formative
a)  Pubblicità e orientamento
1.  Gli enti sono chiamati a svolgere sul territorio della regione attività di orientamento realizzando connessioni a rete tra l'ente e il territorio (scuola, l'università e aziende) per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di formazione.
2.  Per rapportarsi con gli utenti potenziali, gli enti dovranno organizzare attività di promozione, informazione, pianificare programmi e servizi orientativi, counseling e quant'altro trovi armonia con le politiche formative di sviluppo dell'ente stesso. Di tali attività dovrà essere predisposta apposita relazione a firma degli operatori e controfirmata dal direttore dell'ente, che dovrà essere inviata alla direzione formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro e, nel caso di selezione, allegata al verbale e trasmessa all'U.P.L.M.O competente.
3.  Per favorire l'informazione e la conoscenza delle politiche formative, gli enti devono ricorrere, oltre che a strumenti tipici delle attività di orientamento, alla pubblicizzazione delle attività utilizzando manifesti murari e/o avvisi nei quotidiani a diffusione regionale, radio o televisione.
4.  Si rammenta altresì che tali avvisi devono contenere: intestazione della Regione siciliana - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione e dell'emigrazione -, denominazione e sede dell'organismo, qualifica da conseguire, durata dell'attività espressa in ore, sede di svolgimento dell'attività formativa, requisiti richiesti per la partecipazione alle azioni di selezione, modalità e sede di svolgimento di selezione, indennità o eventuali rimborsi spettanti, luogo di presentazione e termine ultimo per la presentazione delle domande.
b)  Selezione allievi
1.  Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle attività formative messe a bando, che dovranno essere rigorosamente protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione, qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello degli allievi previsti nel progetto approvato, l'ente provvederà alle operazioni di selezione direttamente sotto la propria responsabilità. A parità di punteggio sarà data priorità assoluta a quei soggetti selezionati che dichiarano sotto la propria responsabilità di non avere mai frequentato corsi di formazione.
2.  Nelle domande di ammissione alla selezione, gli aspiranti allievi dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alle generalità, il possesso dei requisiti e l'eventuale conseguimento di qualifiche ottenute a seguito della partecipazione ad altre iniziative formative. Il modello di domanda, che l'ente dovrà predisporre, dovrà contenere una parte "a strappo" numerata che dovrà essere consegnata all'aspirante allievo. Per gli aspiranti allievi che non hanno compiuto il 18° anno di età tale dichiarazione dovrà essere prodotta dall'esercente la patria potestà.
3.  Le azioni di selezione delle attività formative dell'ente saranno svolte dal proprio personale dipendente. L'ente qualora fosse sprovvisto del personale in possesso dei titoli, dovrà far riferimento al personale in forza agli altri enti ex legge n. 24/76, compatibilmente alle attività di quest'ultimo. Limitatamente all'anno formativo 1998/99 e per le azioni già svolte, questa amministrazione procederà al riconoscimento delle spese relative.
4.  Le procedure, i criteri, i metodi e gli strumenti di selezione, che dovranno essere contenuti nel progetto formativo approvato, dovranno essere coerenti con la tipologia di utenza e con la qualifica da formare. Eventuali cambiamenti in corso d'opera, derivanti da esigenze in relazione all'utenza e di natura didattica, dovranno essere comunicati tempestivamente all'U.P.L.M.O. competente per territorio.
5.  Al termine delle operazioni di selezione sarà redatta una graduatoria degli aspiranti idonei che dovrà essere trasmessa all'U.P.L.M.O. competente per territorio e allo stesso tempo resa pubblica almeno cinque giorni prima della richiesta di avviamento all'U.P.L.M.O. Entro lo stesso termine gli allievi potranno proporre motivato ricorso al medesimo U.P.L.M.O., il quale adotterà la decisione finale.
6.  Delle operazioni di selezione sarà redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della commissione, nel quale andranno specificati le procedure, i metodi e gli strumenti utilizzati e trasmesso all'U.P.L.M.O. competente per territorio per l'avviamento dei soggetti.
7.  Qualora venisse fatta esplicita richiesta, devono essere ammessi alla frequenza ai corsi portatori di handicap le cui condizioni psicofisiche sono compatibili con l'espletamento delle attività formative, nella misura del 20% degli allievi previsti nel progetto formativo. Per l'ammissione ai corsi di questi soggetti sarà necessario che l'ente acquisisca il modello C1, il possesso del titolo di studio, e quant'altro possa agevolare la conoscenza del soggetto, nonché il parere vincolante di avvio del soggetto portatore di handicap che dovrà essere espresso dall'equipe pluridisciplinare presso la competente A.S.L. Nel caso di indisponibilità dell'equipe, la certificazione potrà essere rilasciata da un medico specialistico che dovrà formulare una diagnosi medica e funzionale, supportata da intervento di uno psicologo e da un assistente sociale (purché facciano parte di una struttura pubblica) che rilascino una diagnosi funzionale e psicosociale. I pareri espressi dal personale specializzato menzionato dovranno fare parte integrante della documentazione di avvio dei partecipanti ai corsi e dovranno essere trasmessi dal competente U.P.L.M.O. Si precisa che dall'ammissione ai corsi per normodotati dei soggetti disabili (in situazioni di handicap) debba essere data precedenza assoluta, a parità di condizioni, il soggetto disabile (in situazione di handicap) che non abbia mai frequentato corsi di formazione professionale. Solo nel caso in cui il numero dei soggetti disabili (in situazioni di handicap) iscritti a corsi ordinari di qualificazione ed in possesso dei sopra citati requisiti, superi il numero del 20%, l'ente procederà a selezione degli stessi secondo criteri dallo stesso individuati sulla base di indicazioni fornite dall'equipe pluridisciplinare o dagli "esperti in attività di integrazione" in servizio presso l'ente o qualora fosse sprovvisto in servizio presso altri enti, compatibilmente alle attività di quest'ultimo.
8.  Per quanto attiene alle procedure di selezione rivolte a detenuti adulti e minori, sarà necessario che l'ente stabilisca forme di collaborazione con l'amministrazione penitenziaria. In via generale sarà preferibile ammettere alle prove selettive coloro i quali hanno avuto fissato la decorrenza della pena entro l'anno in cui si svolge il corso.
9.  Negli interventi rivolti ai disadattati sociali potranno essere avviati ai corsi solo soggetti nei confronti dei quali lo stato di "disagio sociale" si rilevi inequivocabilmente attraverso elementi documentabili (es.: "ex carcerati, soggetti sottoposti a misure di sorveglianza da parte dell'autorità giudiziaria, soggetti assistiti dai "servizi sociali" del Ministero di grazia e giustizia o dagli enti locali, purché si trovino in situazioni di devianza o in condizioni familiari di riconosciuto disagio").
10.  Nel caso di indisponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsioni degli avviati, saranno ammessi gli aspiranti che avranno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria (sempreché il numero delle ore già effettuate non superi il 20% del monte orario complessivo); possono essere ammessi alla frequenza uditori in numero non superiore al 20% del totale degli allievi del corso. Se l'ente non ha proceduto ad effettuare la selezione, in quanto il numero delle istanze risultava pari al numero degli allievi da inserire, gli uditori potranno essere ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza di ammissione.
11.  L'elenco degli allievi ammessi alla frequenza del percorso didattico dovrà essere trasmesso all'U.P.L.M.O. e alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio o alle sezioni di collocamento, correlati dal tesserino mod. C1 (tranne per i corsi agricoli), anche nel caso in cui non sia stata svolta la selezione.
12.  Nei casi di azioni formative rivolte ad occupati, è necessario acquisire il certificato di servizio, ed ove effettuati, eventuali accordi sindacali, aziendali e/o territoriali.
c)  Attività didattiche
1.  Il termine di avvio delle attività è fissato per il 30 ottobre, fermo restando la possibilità per gli enti di dare avvio alla corsualità entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno, sulla base di obiettive motivazioni, che dovranno essere comunicate al competente U.P.L.M.O. ed al gruppo III/FP dell'Assessorato regionale del lavoro.
Eventuali deroghe ai termini suddetti potranno essere inoltre concesse per quei corsi di durata pari o inferiore a 450 ore, dall'U.P.L.M.O. competente che ne darà comunicazione al gruppo III/FP dell'Assessorato regionale del lavoro.
2.  L'inizio delle attività corsuali rivolte a detenuti e disadattati sociali potrà avvenire nel rispetto dell'anno formativo, soltanto quando siano assicurate le condizioni per un ottimale svolgimento.
3.  Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disabili in situazione di handicap, si attua attraverso le seguenti modalità:
-  inserimento in corsi ordinari di qualificazione (utenza prevalente costituita da normodotati);
-  inserimento in corsi speciali di qualificazione per soggetti disabili in situazione di handicap sensoriali;
-  inserimento in corsi speciali (utenza costituita esclusivamente da soggetti handicappati) articolati in corsi di orientamento professionale e corsi di preformazione professionale.
4.  Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, data la peculiarità degli interventi, unico requisito richiesto per l'ammissione ai corsi è l'età minima prevista dal codice penale, mentre non vi è alcun limite di età massima.
Il numero degli allievi partecipanti i corsi va da un minimo di 7 ad un massimo di 10; qualora si verifichino forzate defezioni degli allievi, l'attività formativa potrà continuare con il numero minimo di tre allievi; al di sotto di tale numero l'ente dovrà inoltrare formale richiesta di chiusura anticipata; potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima ai fini dell'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno il 40% delle ore previste; ai fini del computo delle assenze non saranno calcolati gli allontanamenti temporanei dall'aula fino a 90 minuti causa colloqui.
Agli allievi che frequentano i corsi sarà corrisposta l'indennità giornaliera così come previsto dalla legge regionale n. 27/91. La ricevuta relativa agli assegni di frequenza degli allievi sarà quietanzata, secondo le modalità dell'amministrazione penitenziaria, dal direttore della casa circondariale o un funzionario dallo stesso delegato, che provvederà al versamento delle somme nei conti degli allievi.
5.  Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disadattati sociali, potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima ai fini ammissione agli esami rimane fissata al 40% delle ore di durata dell'attività corsuale.
6.  Tutte le attività didattiche devono concludersi entro il 31 luglio successivo alla notifica dell'approvazione del piano, fatte salve le proroghe d'inizio attività autorizzate per l'anno formativo 1998/99.
7.  Tutti i corsi comportano l'obbligo della frequenza.
8.  L'orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato in tre ore per il settore agricoltura, in quattro ore per i corsi DAD e DIM, in cinque ore per il settore commercio-sociale e turismo e per i corsi DIS e HDC, sei ore per il settore industria; ogni disposizione precedentemente impartita è abrogata dalla presente.
9.  Si precisa altresì che il numero degli allievi minimo per l'inizio dei corsi di secondo anno è fissato in sette unità; l'accesso ai corsi di secondo anno è consentito anche a coloro che ne facciano espressa richiesta, purché in possesso dei titoli richiesti dal bando e comunque dopo il superamento di un esame di idoneità dinanzi ad un commissione presieduta da un funzionario dell'U.P.L.M.O. competente.
10.  Eventuali assenze di allievi non giustificate da motivi di salute o da comprovati motivi di forza maggiore, e comunque protratte per più di 10 giorni consecutivi, comporteranno l'esclusione dal corso.
11.  La comunicazione di fine attività deve essere trasmessa ai gruppi III e V dell'Assessorato regionale del lavoro e al competente U.P.L.M.O. e all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio entro 30 giorni antecedenti la data prevista di chiusura dell'attività formativa.
d)  Stage
1.  Gli stage potranno svolgersi solo se dettagliatamente previsti in sede di progettazione didattica. L'ente gestore dovrà comunicare, almeno 30 giorni prima, agli U.P.L.M.O. competenti le date di svolgimento dello stage, complete di orario giornaliero, della copertura assicurativa, che dovrà includere il rischio "in itinere", le modalità organizzative del trasferimento degli allievi, nota di accettazione della struttura ospitante.
2.  Si rammenta che l'attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale perché svolta all'interno dell'attività didattica.
e)  Esami finali
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1.  Gli enti gestori dovranno comunicare all'Assessorato, gruppo III/F.P., almeno trenta giorni prima della data presunta di chiusura delle attività, la designazione di 4 docenti (due titolari e due supplenti) che faranno parte della commissione esaminatrice che sarà nominata con decreto assessoriale, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 24/76 con le modifiche intervenute ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 12/86, entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione della chiusura delle attività.
2.  La commissione esaminatrice dei corsi rivolti agli handicappati, detenuti e disadattati sociali dovrà essere integrata da un esperto nominato dall'Assessorato del lavoro su una terna di nominativi dietro segnalazione dell'ente.
3.  Non è prevista la figura del tutor tra i componenti della commissione esaminatrice (tranne in sostituzione per uno dei docenti designati e i supplenti assenti il giorno degli esami).
Ammissione
1.  Potranno essere ammessi agli esami finali quegli allievi che hanno frequentato il 70% delle ore previste, ad eccezione dei portatori di handicap, inseriti nei corsi ordinari che saranno ammessi agli esami se non hanno superato il 40% delle ore di assenza.
2.  Per gli allievi frequentanti i corsi di recupero sociale (HDC, DIS, DAD, DMI) l'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza minima pari al 40% delle ore di durata dell'attività corsuale.
3.  Per particolari situazioni insorgenti in attività corsuali per detenuti, la percentuale di frequenza potrà computare eventuali periodi di attività formativa frequentata in corsi di analoga qualifica svolti nell'anno precedente.
4.  L'ammissione agli esami è subordinata ad una relazione dettagliata elaborata dal corpo docente, che illustri il programma svolto e le metodologie seguite, nonché una scheda di valutazione redatta per singolo allievo, contenente il profilo iniziale, la valutazione intermedia, e la valutazione finale e il giudizio di ammissione espresso dal collegio dei docenti.
5.  La valutazione finale dovrà essere espressa con giudizio a partire da scarso, insufficiente, sufficiente, buono, discreto, distinto e ottimo (agli esami potranno essere ammessi coloro i quali avranno conseguito un giudizio non inferiore a sufficiente).
6.  Nel caso in cui l'allievo, per motivi di forza maggiore, non è in grado di partecipare agli esami, dovrà darne comunicazione di giustificato motivo all'ente gestore che provvederà a segnalarne l'assenza giustificata, per la conseguente presa d'atto nel verbale d'esame. In questi casi l'U.P.L.M.O. potrà autorizzare l'allievo ad esami di eguale qualifica e/o equivalente presso lo stesso od altro ente gestore, prioritariamente nell'ambito del territorio provinciale, ove non possibile presso ente operante in altra provincia; in questi casi sarà cura dell'ente ove l'allievo ha effettuato la frequenza, fare acquisire agli atti della commissione esaminatrice la documentazione curriculare dell'allievo.
7.  Gli allievi detenuti adulti o minori che non possono partecipare agli esami finali poiché, pur avendo ottemperato alla frequenza del numero minimo di ore, si trovano in scadenza di pena, possono svolgere la prova di esami secondo le procedure previste per gli allievi dei corsi ordinari assenti dagli esami per motivi di forza maggiore.
8.  Gli allievi dei corsi del settore orientamento non saranno sottoposti alle verifiche finali.
RIUNIONE PRELIMINARE
1.  La commissione si insedierà in una riunione preliminare al fine di definire metodi, procedure e durata dello svolgimento delle prove d'esame, in tale occasione l'ente gestore dovrà rendere disponibile i programmi didattico-formativi effettivamente svolti sottoscritti da almeno 2 allievi, i sussidi didattici utilizzati durante lo svolgimento dell'attività, le metodologie didattiche, una relazione illustrativa elaborata dal collegio dei docenti, il verbale del collegio dei docenti riguardante la valutazione e l'ammissione degli allievi, elenco degli allievi ammesso alle prove completo delle ore effettuate da ciascuno di essi sottoscritto dal direttore, schede di valutazione per singolo allievo.
2.  Per i corsi di recupero sociale (HDC, DIS, DAD, DIM) la relazione dovrà inoltre evidenziare la funzione svolta dall'attività corsuale in relazione all'obiettivo del recupero sociale voluto dalla legge.
3.  Dei lavori sarà redatto apposito verbale cui saranno allegati i documenti sopra specificati, debitamente siglati dai componenti la commissione.
SVOLGIMENTO ESAMI FINALI
1.  La commissione, il giorno stabilito per l'espletamento degli esami, preliminarmente effettuerà la verifica dei presenti, accertandone l'identità personale, indi procederà allo svolgimento delle prove.
2.  La durata complessiva delle prove di esami di ogni corso (a qualsiasi settore esso appartenga) dovrà essere di un solo giorno; fatta eccezione per quelle attività corsuali contemplanti qualifiche soprattutto del settore "industria" per le quali appare obiettivamente necessario impegnare un tempo maggiore (che in nessun caso potrà superare i due giorni obbligatoriamente consecutivi). Nei casi in cui lo svolgimento di un esame abbia richiesto, in sede di riunione preliminare, due giorni, il presidente della commissione dovrà motivare tale circostanza nella sua relazione riservata.
3.  I temi oggetto delle prove dovranno essere sorteggiati sulla base di una terna di proposte formulate, ed integrate da colloqui individuali.
4.  Lo svolgimento degli esami sarà articolato da una prova scritta e da una prova pratica in relazione alla qualifica del corso ed un esame colloquio sulle materie svolte durante il percorso formativo.
5.  Particolare attenzione dovrà essere dedicata allo svolgimento della prova pratica obbligatoria per tutti i settori.
6.  Limitatamente al settore agricolo si derogherà all'obbligo della prova pratica in presenza dell'impossibilità legata al ciclo colturale proprio della stagione; in questo caso dovrà effettuarsi una simulazione d'aula.
7.  Per i corsi del settore sociale l'esame della prova pratica dovrà svolgersi presso la sede ove è stato effettuato il tirocinio. Nel caso in cui tale sede non sarà disponibile per motivi che devono risultare dal verbale della riunione preliminare, è consentito in sostituzione lo svolgimento di una prova scritta.
VALUTAZIONE DELLE PROVE E GIUDIZIO FINALE
1.  Le valutazioni delle varie prove finali dovranno tenere conto dell'apprendimento dimostrato dal candidato durante l'iter didattico.
2.  Il giudizio finale sarà espresso nei termini "idoneo" o "non idoneo", senza attribuzione di punteggio.
3.  Per i corsi di aggiornamento, perfezionamento, riqualificazione e prima formazione il giudizio finale sarà espresso nei termini di "insufficiente", "sufficiente", "discreto", "buono", "distinto" e "ottimo".
4.  Per i corsi rivolti a lavoratori occupati di aggiornamento, perfezionamento, riqualificazione e prima formazione, il giudizio finale sarà espresso nei termini "idoneo" o "non idoneo".
5.  Per i corsi del settore sperimentale il giudizio finale sarà espresso nei termini di "con profitto" o "senza profitto".
6.  Per i corsi rivolti a favore dei soggetti portatori di handicap l'esito del giudizio sarà espresso così come di seguito indicato distinto in base alle tipologie dei corsi:

Tipologia  Giudizio NoteCorsi ordinari Idoneità piena Idoneità Specificare mansioni lavorative Non idoneità Giudizio negativoCorsi speciali di qualificazione per handicap sensoriali Idoneità piena(audiolesi e non vedenti) Idoneità parziale Specificare mansioni lavorative     Non idoneità Giudizio negativoCorsi di orientamento professionale per portatori handicap Ammesso Indicare almeno l'attitudine a due tipolo- Non ammesso gie lavorativeCorsi di preformazione per portatori di handicap Positivo (*) Indicare le mansioni che sono in grado di Negativo    svolgere(*) In questo caso sarà segnalato l'inserimento in corso di qualificazione rispondente alle attitudini dimostrate.  



7.  Il verbale di esame, compilato in tutte le sue parti dovrà essere firmato dai componenti la commissione esaminatrice ed a cura del presidente trasmesso in duplice copia al gruppo III/FP dell'Assessorato, entro 10 giorni dalla data di svolgimento degli esami. Al verbale dovrà essere accluso il verbale della riunione preliminare. Copia del verbale degli esami, completo degli allegati, rimarrà presso l'ente gestore.
8.  Tutte le disposizioni precedentemente impartite in materia di esami sono con la presente annullate e revocate.
f)  Attestati di qualifica
1.  Gli enti sono tenuti al rilascio del certificato di frequenza a tutti gli allievi che hanno frequentato le attività formative. Tale certificato dovrà indicare, oltre alle generalità complete dell'allievo, anche il numero delle ore di presenza.
2.  Per gli allievi che hanno superato positivamente gli esami finali, dovrà essere rilasciato un attestato di qualifica redatto secondo il modello allegato al decreto del Ministero del lavoro 12 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 5 aprile 1996. L'attestato dovrà inoltre specificare la sua validità ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 24/76, nonché dall'art. 14 della legge n. 845/78.
3.  Entro un mese dall'espletamento delle prove finali, l'ente inoltrerà all'U.P.L.M.O. competente formale richiesta per la vidima degli attestati.
2.Articolazione del controllo
1.  L'attività di controllo sarà esercitata articolandosi in visite ex ante, visita in itinere e visita ex-post. Gli incaricati del controllo riferiranno, utilizzando il verbale, sull'esito delle visite i gruppi III e V dell'Assessorato regionale del lavoro. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, e/o i soggetti gestori lo richiedano, questi ultimi devono essere informati dell'esito delle predette visite a cura dell'organo istituzionale cui appartengono gli incaricati del controllo.
a.  La visita ex-ante sarà effettuata dal competente Ispettorato del lavoro prima dell'inizio dell'attività formativa programmata, ed ha come obiettivo il controllo preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell'azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali espresse. L'Ispettorato del lavoro rilascerà il previsto parere di idoneità locali e delle attrezzature in conformità anche alle previsioni impartite nella circolare assessoriale n. 1 dell'8 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. In assenza del prescritto sopralluogo, per la valutazione d'idoneità locali e delle attrezzature, può essere consentito l'utilizzo delle strutture previa perizia tecnica giurata dalla quale risulti la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme di cui al decreto legislativo n. 626/94, anche sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro osservando le prescrizioni e le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 242/96, firmata da un tecnico abilitato e corredata da planimetria dei locali ed elenco delle attrezzature.
Tale certificazione non sostituisce gli effetti del successivo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.
Il giudizio conclusivo che attesti l'idoneità dei locali e delle strutture potrà avere valenza anche per azioni formative svolte successivamente se il soggetto gestore, anteriormente all'inizio di ogni nuova azione, attesta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che non sono mutate le tipologie formative e le condizioni in relazione alle quali a suo tempo è stato espresso il giudizio stesso.
b.  La visita in itinere sarà effettuata dall'U.P.L.M.O., senza preavviso, nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento per verificare il corretto svolgimento dell'attività finanziata nel rispetto delle norme vigenti.
Il controllo sarà effettuato secondo i seguenti criteri:
-  ciò che forma esame di oggetto istruttorio non necessita di controllo all'atto del sopralluogo;
-  quanto può essere controllato mediante l'acquisizione di atti, anche eventuali esiti di precedenti sopralluoghi, snellisce la visita in itinere.
Il controllo verterà a verificare la rispondenza del programma didattico di dettaglio con calendario delle lezioni, elenco dei docenti, e quant'altro trovi riferimento nel progetto stesso. L'obiettivo della visita sarà completato con un monitoraggio sul grado di soddisfazione dei partecipanti e le informazioni inerenti il processo formativo mediante apposita griglia di monitoraggio.
Gli esiti saranno tempestivamente comunicati alla direzione II/FP che effettuerà una campionatura rappresentativa dei risultati monitorati valutando quindi l'andamento dell'attività formativa.
c.  La visita ex-post
La vista ex-post mira ad esercitare un controllo consuntivo sul corretto svolgimento dell'azione finanziata attraverso la verifica di rendiconti parziali e finali, con particolare priorità all'ammissibilità dei costi sostenuti, alla loro concordanza con i documenti giustificativi ed alla loro inerenza con l'attività formativa autorizzata.
Il controllo finanziario sui rendiconti parziali e finali sarà esercitato dagli organi competenti così come previsto dalla tabella seguente.
Organi competenti per la verifica dei rendiconti parziali e finali

Tipologia ente  Organo competenteEnti gestori con sede provinciale autonoma U.P.L.M.O. competente per territorioEnte gestore con sede in più provincie e con accentramento contabile amministrati- Assessorato regionale al lavorovo autorizzato  


1.  Gli enti gestori avranno i seguenti diritti:
-  essere informati preventivamente dell'effettuazione del controllo finanziario e contabile del rendiconto;
-  farsi assistere da persone da loro scelte durante il controllo;
-  conoscere l'esito del controllo;
-  presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni sui predetti risultati prima delle determinazioni da parte degli organi istituzionali competenti e comunque entro i termini fissati dagli organi di controllo e nei tempi compatibili con le scadenze fissate dall'autorità pubblica referente.
4.Costi-prescrizioni generali
1.  Al fine di razionalizzare il contributo assegnato a favore dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/76 ed attuare un processo di snellimento delle procedure di verifica amministrativo-contabile, per l'attività formativa 1998/99, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17, comma g) della legge n. 196/97 e della relativa norma di applicazione saranno adottati strumenti e procedure operative "standardizzate" comuni e condivise.
2.  L'introduzione del sistema cofinanziato impone il riscontro parziale delle risorse utilizzate secondo tempi e modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della Comunità europea. Gli strumenti e i modelli che gli enti gestori dovranno adottare, secondo un sistema di rilevazione di tipo economico basato sulla contabilità generale e sulla contabilità analitica, consentiranno di garantire un processo di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati del finanziamento erogato.
3.  L'allineamento delle procedure di controllo, secondo le indicazioni del M.L.P.S. e della Corte dei conti europea, impone la tenuta obbligatoria dei seguenti registri:
a)  registro didattici e di presenza;
b)  registro prima nota delle spese;
c)  registro protocollo;
d)  registro fatture;
e)  registro di carico e scarico;
f)  registro dei beni prodotti.
4.  L'ente avrà cura di numerare le pagine del registro didattico e di presenza e a farlo vidimare dall'U.P.L.M.O. competente per territorio. Le pagine degli altri registri citati dovranno essere numerati a cura dell'ente gestore.
5.  La tenuta dei registri contabili è stata resa obbligatoria anche in correlazione alla normativa I.V.A. Tuttavia, tali registri, laddove esista una contabilità informatizzata, possono eventualmente essere sostituiti anche da un estratto computerizzato della contabilità generale che risponda ai criteri di trasparenza già enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.
6.  Il registro didattico e di presenza deve essere tenuto, distintamente per ciascun corso, nella sede in cui si svolge l'azione formativa. Gli altri registri, se la contabilità è accentrata, possono essere tenuti nella sede legale dell'ente gestore, se diversa da quella di svolgimento della predetta azione, e riferirsi cumulativamente a tutti i corsi che hanno sede e/o costi comuni.
7.  Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di controllo contestualmente alla comunicazione d'inizio dell'attività corsuale.
8.  Per il contenuto dei registri e le modalità di compilazione di rinvia al prospetto allegato alla presente circolare.
9.  La spesa dell'attività formativa è articolata in quattro voci:
a)  personale;
b)  allievi;
c)  gestione;
d)  consumi.
10.  Non potranno effettuarsi storni compensativi tra la voce personale e le altre voci di spesa, se non previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale del lavoro. Eventuali economie di gestione della voce personale saranno destinate prioritariamente al pagamento degli arretrati contrattuali e alle pendenze contrattuali a qualsiasi titolo dovute.
11.  Nell'ambito delle voci di spesa per allievi, gestione e consumi, potranno intervenire dopo l'avvenuta revisione contabile parziale, storni, di cui è necessario dare comunicazione al gruppo V/FP dell'Assessorato regionale del lavoro, purché non venga superato il costo totale ammesso a finanziamento.
12.  Eventuali storni compensativi tra le varie voci di spesa potranno operarsi dopo la realizzazione dell'attività formativa sia a livello provinciale che interprovinciale per quegli enti con sedi di coordinamento autorizzato.
13.  Fermo restando che i parametri di spesa determinati e di seguito descritti sono da considerarsi costi massimi ammissibili si espongono qui di seguito i parametri del costo/allievo per ciascun obiettivo contenuti nel P.O. approvato dalla Commissione europea e che dovranno risultare in sede di rendicontazione quale media degli assi di intervento:

1997  1998 1999Obiettivo 1 16,54 ecu 17,20 ecu 17,80 ecu Ecu = L. 2.016 Cambio aprile 1996Obiettivo 3 12,00 ecu 12,00 ecu 12,00 ecuObiettivo 4 16,54 ecu 17,20 ecu 17,80 ecu 



14.  Al riguardo si evidenzia che gli interventi formativi del piano annuale ex legge n. 24/76 sono coerenti con le azioni previste nel P.O.P. Sicilia 1994/99, e la loro classificazione trova riscontro nei sottoprogrammi individuati nel documento di programmazione citato.
15.  La qualificazione Q/A, la qualificazione biennale Q/1 e Q/2, i corsi di orientamento (ORI) e specializzazione (SPE) rivolti a "giovani disoccupati" sono coerenti con il Sottoprogramma 7.2, il Sottoprogramma 7.3, il Sottoprogramma 6.5, il Sottoprogramma 6.2.
16.  I corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione AGG, RIQ, SPE, PRF sono coerenti con il Sottoprogramma 6.1.
17.  I corsi di prima formazione agricola (PF) e conduttore di aziende agricole (CAA) sono coerenti con il Sottoprogramma 6.3.
18.  I corsi per detenuti adulti (DAD), disadattati (DIS) e detenuti minori (DMI) sono coerenti con il Sottoprogramma 7.3.
A.  PERSONALE
1.  Rientrano in questa voce i costi sostenuti per il personale impegnato nelle attività formative, i relativi oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi, gli accantonamenti TFR, l'indennità di vacanza contrattuale in applicazione all'art. 9, comma 3 del vigente C.C.N.L. e quant'altro dovuto per disposizione di legge, di contrattazione collettiva e decentrata, nonché i costi per eventuali visite fiscali, utilizzando i modelli allegati alla presente circolare (REND-MENS-GEN; REND-MENS-ASF; REND-MENS-ASD; REND-MENS-ATL).
2.  L'adozione dei modelli è obbligatoria.
3.  Sarà cura degli enti - inclusi quelli con accentramento contabile ed amministrativo - presentare all'U.P.L.M.O competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i mandati di pagamento con allegati i prospetti riepilogativi delle competenze da erogare al personale. Per i mesi successivi, ai mandati di pagamento con i modelli di cui sopra. L'ente dovrà altresì allegare le buste paghe del personale in originale, relative al mese precedente, debitamente quietanzate, cui sarà apposto il timbro e restituite. Nella compilazione dei modelli non sarà necessario, nel rispetto della legge n. 675/96, che i dipendenti appongano la propria firma.
4.  Il parametro relativo al costo del personale, risultante da indicatori individuati in sede di determinazione dei decreto assessoriale n. 568/98/III/FP del 31 luglio 1998 e decreto assessoriale n. 656/98/III/FP del 22 ottobre 1998, registrati alla Corte dei Conti rispettivamente 1 dicembre 1998, reg. 1/FP/143 e 1 dicembre 1998, reg. 1/FP/144, viene riportato nella seguente tabella:


Personale docente impegnato in attività di formazione diretta  L. 74.185 Ora/corsoPersonale docente impegnato nei corsi rivolti ai settori DAD-DIS-DIM-HDC L.112.404 Ora/corsoPersonale tutor L. 8.542 Ora/corsoPersonale direttivo L. 11.614 Ora/corsoPersonale - doppio istruttore esclusivamente per le ore di pratica L. 74.185 Ora/corsoPersonale di sostegno impegnato nei corsi rivolti a normodotati L. 74.185 Ora/corso 



5.  Nelle more della predisposizione di un progetto che, tenendo conto delle priorità di revisione richiamate dagli ultimi interventi del MPI e del MLPS che coinvolgono il sistema formativo, delinei un impianto organico ed attui un percorso di adeguamento operativo dei CFP in agenzie di servizi, in via sperimentale e sino alla realizzazione del progetto, gli enti gestori dovranno utilizzare le nuove professionalità acquisite dagli operatori riqualificati per l'attivazione di servizi innovativi all'interno e/o all'esterno dell'ente stesso, quali quelli informativi, di orientamento, analisi dei bisogni, progettazione, tutoraggio e integrazione dei disabili.
6.  Per l'attivazione dei servizi da erogare all'interno, gli enti faranno riferimento prioritariamente al proprio personale, in possesso dei titoli, nell'ambito delle ore a disposizione assegnate a ciascun operatore, e successivamente, qualora fosse sprovvisto, al personale in forza agli altri enti.
7.  Con successiva disposizione saranno individuate le modalità per l'utilizzo dei predetti operatori presso strutture esterne agli enti, in base alla disponibilità già espressa dei Provveditorati agli studi, provincie ed enti locali.
8.  Si rammenta che:
a)  la presenza dell'insegnante di sostegno nei corsi ordinari dove sono inseriti soggetti disabili in situazioni di handicap, è consentita, previa comunicazione all'Assessorato e all'U.P.L.M.O.; l'utilizzazione di questa figura è espressamente limitata ad una unità per centro di formazione professionale nel quale si realizzano corsi di integrazione;
b)  la presenza di un secondo insegnate di sostegno è prevista solo nell'ipotesi della presenza nel centro di formazione professionale di un numero di soggetti disabili in situazioni di handicap superiore alle cinque unità. L'utilizzo di questa figura dovrà essere autorizzato, dall'Assessorato, gruppo IV/FP sulla base ed in relazione alle valutazioni che la legge regionale n. 16/86 demanda alla equipe pluridisciplinare;
c)  la presenza dell'esperto in attività di integrazione e/o assistente sociale può essere consentita, nei limiti del finanziamento decretato, solo nelle strutture formative destinate ai soggetti disabili in situazioni di handicap e ai disadattati. Il suo impegno sarà articolato in funzione delle ore a disposizione assegnate a ciascun operatore;
d)  la presenza del doppio istruttore, intendendo con questa figura esclusivamente gli operatori inquadrati a tempo indeterminato e già riconosciuti, è consentita solo nei corsi cosiddetti "ad alto rischio" in cui vi è la presenza di un numero di allievi superiore a 20 frequentanti e per le sole ore di pratica, ivi compresi i corsi rivolti a detenuti e disadattati sociali con più di 10 allievi frequentanti; la specificità del corso "ad alto rischio" dovrà essere certificata dal responsabile della sicurezza dell'ente gestore; si precisa altresì che tale figura è da ritenersi ad esaurimento per effetto della futura riduzione del numero degli allievi previsti per singolo corso non superiori a 15 unità, ed in rispetto anche di quanto previsto dalla contrattazione decentrata;
e)  la presenza del tutor in aula è fondamentale per assicurare il collegamento fra docenza, allievi e personale direttivo, nell'attuare un costante monitoraggio del percorso formativo, nel compiere osservazioni critiche delle dinamiche di apprendimento, nell'animare l'aula e nell'orientare il processo formativo in relazione alle caratteristiche ed alle capacità dei destinatari;
f)  la presenza dell'esperto in attività di orientamento e selezione risponde alle esigenze introdotte dalle previsioni generali e di principio di cui all'art. 17 della legge n. 196/97 e della relativa norma di applicazione al fine di assicurare il collegamento con gli altri sistemi sociali. Egli predisporrà quegli strumenti necessari per gestire il processo di selezione degli allievi e gestirà i servizi di orientamento ex ante, in itinere ed ex post alla formazione e al mercato del lavoro con interventi anche in strutture esterne. Il suo impegno sarà articolato in funzione delle ore a disposizione assegnate a ciascun operatore;
g)  la presenza dell'esperto in analisi dei bisogni e progettazione di sistemi risponde alle esigenze introdotte dalle previsioni generali e di principio di cui all'art. 17 della legge n. 196/97 e della relativa norma di applicazione per elevare la qualità di prodotto che il sistema formativo riesce ad assicurare alle esigenze del mercato del lavoro e per delineare scenari di contesto indirizzando le scelte di intervento e i percorsi di professionalizzazione.
9.  L'ente è tenuto ad inviare alla direzione II dell'Assessorato regionale del lavoro, relazione trimestrale su modalità, svolgimento e risultati dell'attività svolta da ogni singolo operatore nell'espletamento dei servizi suddetti, inviando copia per conoscenza agli U.P.L.M.O. competenti per territorio.
10.  Si rammenta altresì che:
a)  il costo del personale direttivo, degli eventuali Tutor (qualificati a seguito della partecipazione ad appositi percorsi formativi) e/o insegnante di sostegno (anche nei corsi dove sono inseriti soggetti disabili in situazioni di handicap) e/o doppio istruttore è riconosciuto nei limiti del finanziamento decretato e nel rispetto del vigente C.C.N.L.;
b)  il costo del personale non docente, fatta eccezione per la salvaguardia dei livelli occupazionali, non dovrà superare il 50% della spesa sostenuta per il personale dell'area servizi formativi e servizi direttivi, e comunque nel rispetto dei limiti del finanziamento decretato. Tale percentuale dovrà ridursi al 40% negli anni successivi;
c)  è previsto il ricorso alla consulenza fiscale/tributaria, secondo i parametri indicati al punto 6 - spese per il personale - conto A e comunque nell'ambito del finanziamento decretato.
11.  Non saranno riconosciute da parte dell'amministrazione eventuali spese relative ai passaggi di livello non conformi a quanto previsto dal C.C.N.L., dalla contrattazione decentrata e dalle vigenti disposizioni.
12.  Si precisa che eventuali spese per servizi di pulizia, comunque resi, graveranno sulla voce personale non docente.
13.  Per la eventuale copertura di ore libere, si farà ricorso prioritariamente al personale docente con contratto a tempo indeterminato in organico all'ente e successivamente al personale inserito negli elenchi di mobilità degli operatori legge regionale n. 24/76 e n. 16/86.
14.  Rimanendo nel limite del parametro fissato per il costo del personale docente, è consentito, previa autorizzazione da parte dell'Assessorato, il ricorso a personale esterno, in qualità di esperto per materie e tipologie di corsi altamente specialistici. Con il personale esperto che si intenderà coinvolgere, l'ente stipulerà un contratto per prestazioni specialistiche per un totale massimo di ore pari al 6% della durata del corso e comunque nell'ambito del finanziamento decretato.
Per la determinazione del compenso si rimanda all decreto assessoriale 8 maggio 1996 "Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal FSE", Cap VII voce B5) - Docenza.
15.  Nell'eventualità che venga utilizzato personale esterno esperto è necessario che:
a)  se trattasi di persone dipendenti dalla P.A., esista autorizzazione dell'ente di appartenenza a prestare la propria opera nell'ambito del progetto ed a quali condizioni;
b)  se trattasi di docenti universitari, l'affidamento dell'incarico, nonché la relativa accettazione, siano avvenuti nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il regime di compatibilità della docenza universitaria a tempo pieno ed a tempo definito (D.P.R. 19 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni);
c)  se trattasi di personale dipendente da società di consulenza, il ricorso alle quali si giustifichi con l'apporto di esperienze esclusive in specifiche discipline, esista comunque autorizzazione degli organi istituzionali referenti;
d)  sia stata comunque resa dichiarazione, da parte dell'interessato sulla propria posizione lavorativa.
16.  In linea di principio tali collaborazioni sono ammissibili alle seguenti condizioni:
a)  che si renda indispensabile l'apporto di esperti in specifiche discipline;
b)  che si tratti di prestazioni aventi carattere di occasionalità e comunque per un totale massimo di ore pari al 6% della durata del corso;
c)  che sia stato acquisito dichiarazione antimafia nei casi in cui è previsto dalla legge resa ai sensi dell'art. 20 della legge 15/68;
d)  che i termini e le condizioni della collaborazione (natura della prestazione, durata, compenso, etc.) risultino precisati in dettaglio nella lettera di incarico e nei giustificativi di spesa.
17.  Si ricorda altresì che l'intervento del personale esperto dovrà essere previsto già nel progetto formativo approvato.
18.  L'ente, per l'eventuale ulteriore fabbisogno di personale (docenti, docenti di sostegno, personale ausiliario e amministrativo), potrà ricorrere a rapporti di collaborazione occasionale e/o ad apposito contratto temporaneo, così come previsto dalla normativa vigente, stipulato con le Agenzie di lavoro interinale abilitate dal Ministero del lavoro ed iscritte all'albo previsto dalla normativa in materia ed operanti in Sicilia.
B.  GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
1.  Rientrano in questa voce i costi sostenuti per la attuazione delle attività formative, effettuate nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e coerenti con il rispetto delle seguenti condizioni:
a)  essere connessi all'attività formativa autorizzata;
b)  essere giustificati da prove documentate ed originali;
c)  essere conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti;
d)  essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
e)  essere sostenuti e impegnati nel periodo compreso tra la data di avvio e la fine dell'attività formativa prevista, fatte salve le spese di preparazione dell'attività formativa che possano risalire alla data di pubblicità del bando di accesso e le spese successive alla fine delle attività corsuali, compresi i giorni previsti per l'espletamento degli esami finali.
2.  La determinazione del parametro per la voce gestione è stato individuato tenuto conto di indicatori individuati in sede di determinazione del finanziamento decretato e fissato in lire 17.000 ora corso. Tale costo comprende:
  a) acqua; 
  b) acquisto piccola attrezzatura leggera (entro il limite di L. 1.000.000 cadauno); 
  c) ammortamento arredi e attrezzature proprietà dell'ente; 
  d) ammortamento locali; 
  e) assicurazione attrezzature; 
  f) assicurazione locali; 
  g) assistenza e manutenzione attrezzature; 
  h) cancellerie e stampati; 
  i) canone abbonamento internet e e-mail; 
  j) carburante trasporto di automezzo in dotazione dell'ente; 
  k) certificazione e perizie locali; 
  l) condominio; 
  m) disinfestazione locali; 
  n) energia elettrica; 
  o) fitto locali; 
  p) fitto terreni; 
  q) lavanderia; 
  r) manutenzione automezzo trasporto, in dotazione dell'ente; 
  s) manutenzione ordinaria locali; 
  t) materiale igienico sanitario; 
  u) medicinali pronto soccorso; 
  v) pubblicazioni specialistiche; 
  w) pubblicità e orientamento; 
  x) rimborso spese missione; 
  y) riscaldamento e condizionamento; 
  z) servizi postali; 
  aa) tassa raccolta rifiuti; 
  bb) tasse automobilistiche trasporto di automezzo in dotazione dell'ente; 
  cc) tasse registrazione contratti; 
  dd) telefono; 

3.  Eventuali altre spese inerenti l'attività formativa dovranno essere preventivamente autorizzate dal Gruppo V/F.P. dell'Assessorato al lavoro, e dovranno essere ricomprese nell'ambito del finanziamento decretato.
4.  Nell'ambito della voce gestione si rammenta che:
a)  sono ammissibili i costi relativi ai locali autorizzati come sede di svolgimento dell'azione formativa, per l'attività organizzativa connessa; tali costi si riferiscono al canone di locazione se i locali sono in affitto, all'ammortamento se i locali sono di proprietà del soggetto gestore; alla manutenzione ordinaria. E' prevista inoltre la manutenzione straordinaria, entro i limiti del finanziamento decretato, previa autorizzazione da parte dell'Assessorato, di edifici di proprietà degli enti o in uso gratuito, a seguito di prescrizioni degli Ispettorati del lavoro, per migliorare l'agibilità e l'adeguamento alle misure antinfortunistiche;
b)  nel caso in cui nella sede delle attività formative si svolgano anche attività formative finanziate con altri fondi (FSE - POM-PIC - Attività Libera) andrà computata l'incidenza percentuale dedotta dal monte ore di utilizzo in queste attività, relativamente al personale, alle sedi ed alle attrezzature;
c)  è consentito effettuare buoni di prelevamento mensile per le spese di economato non superiori a L. 2.000.000 per gli enti ad accentramento contabile amministrativo autorizzato e di L. 1.000.000 per quegli enti con sede provinciale autonoma. A ricezione delle anticipazioni l'ente emetterà buoni di prelevamento per il recupero delle spese anticipate, esclusivamente per quelle ritenute urgenti ed indifferibili, per il normale svolgimento della attività formativa (esempio: Enel, Telecom, registrazione contratti, spese sino ad un milione);
d)  è consentito emettere buoni di prelevamento a favore degli enti gestori per il pagamento di quote di ammortamento maturate a beni necessari al normale corso dell'attività formativa, dopo l'avvenuta verifica parziale dell'U.P.L.M.O. o Assessorato del lavoro;
e)  sono riconosciute le spese di missione legate all'esercizio delle funzioni svolte in conformità al C.C.N.L. e contrattazione decentrata, e per il coordinamento ed il raccordo tra le sedi territoriali, regionali, così come le spese di organizzazione, promozione, partecipazione e diffusione di iniziative legate all'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di prove documentali che attestino la relativa effettuazione che dovranno essere prodotte in sede di rendiconto. Le missioni saranno riconosciute se svolte nell'ambito della attività formativa e comunque entro i limiti del finanziamento decretato;
f)  le quote di riscatto di contratti già stipulati ai sensi della circolare n. 2 del 1996 graveranno sulla voce gestione, nei limiti del parametro fissato. Ad integrazione della circolare citata, per ciò che concerne il noleggio della attrezzature, si dispone che la documentazione prevista da trasmettere agli uffici ivi indicati entro e non oltre 30 giorni dalla data della stipula del connesso contratto, venga integrata da preventivo corredato di visto di conformità della Camera di commercio competente per territorio. Si rammenta altresì che la data di stipula e connessa registrazione dei contratti di noleggio attrezzature deve intervenire entro e non oltre il 50% della durata della attività corsuale.
5.  Per la determinazione dei coefficienti di ammortamento si applicherà la disciplina vigente relativamente alle norme concernenti l'ammortamento ordinario; pertanto, prescindendo dai vari rami di attività economica, si possono ritenere congrui i coefficienti di ammortamento mediamente individuati per la specie di beni strumentali la cui presenza nell'attività formativa si riscontra con maggiore frequenza:

Specie  Percentuale Coefficiente annuo d'ammortamentoImmobili 4% Per 25 anniMacchinari e impianti generici 15% Per 6 anniMobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% Per 8 anniAttrezzatura varia e minuta 25% Per 4 anniMacchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20% Per 5 anniHardware 33% In analogia a valutazioni 


C.  CONSUMI
1.  La determinazione del parametro per la voce consumi è stato determinato tenuto conto di indicatori individuati in sede di determinazione del finanziamento decretato e comunque in relazione al numero degli allievi e alla durata del corso secondo una media per settore:

Agricolo      L. 300 Ora/allievoCommercio     L. 430 Ora/allievoIndustria     L. 640 Ora/allievoTurismo     L. 380 Ora/allievoSociale     L. 265 Ora/allievoHDC     L. 400 Ora/allievoDMI     L. 400 Ora/allievoDIS     L. 400 Ora/allievoDAD     L. 400 Ora/allievo 



I suddetti costi comprendono le voci seguenti:
a)  materiale didattico in dotazione collettiva;
b)  materiale didattico in dotazione individuale;
c)  materiale didattico di consumo;
d)  indumenti di lavoro;
e)  uso e licenze d'uso di software.
2.  Si rammenta che ai fini del computo dell'importo massimo si farà riferimento al parametro ora/allievo per le ore di effettiva presenza.
D.  ALLIEVI
1.La status dei singoli soggetti destinatari delle azioni deve corrispondere a quello previsto dal bando di accesso, al P.O.P. Sicilia 1994/99 e dal progetto formativo approvato, sia in relazione alla posizione del mercato del lavoro, sia in relazione al titolo di studio e/o qualifica professionale.
2.Si rammenta che i prodotti delle esercitazioni ed attività pratiche svolte nell'ambito dei corsi sono assegnati gratuitamente ai comuni o ad enti pubblici di assistenza e beneficenza così come previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 24/76.
3.Il controllo, per quanto riguarda i partecipanti, viene effettuato in ordine alle presenze, eventualmente alla loro identità, alla corrispondenza con quelli risultati idonei in fase di selezione, al loro status.
4.  La voce allievi comprende:
-  il rimborso delle spese di viaggio e vitto;
-  l'assicurazione in itinere;
-  le spese connesse alle visite obbligatorie, per gli interventi formativi con attività pratica "a rischio";
-  le spese per il rimborso dell'abbonamento del mezzo pubblico urbano per quegli allievi residenti nel comune dove è sita la sede di svolgimento del corso ed il rimborso dell'abbonamento del mezzo extraurbano ed urbano per quegli allievi non residenti;
-  indennità di frequenza.
5.  Fatto salvo l'orientamento di trasformare l'attuale configurazione automatica dell'indennità (frequenza giornaliera), in misure di sostegno alla professionalità, secondo forme che saranno successivamente individuate con apposito provvedimento legislativo, l'indennità giornaliera da erogare ai destinatari è conforme al disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 27/91 ed è fissata in lire 8.000.
6.  Il riconoscimento dell'indennità giornaliera è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
a)  partecipanti disoccupati;
b)  commisurata all'effettiva presenza dei partecipanti (esclusi gli uditori) e pertanto non spetta in caso di assenze anche se dovute a malattie o infortuni;
c)  assoggettata a ritenuta fiscale ai sensi della legge 835/82;
d)  corrisposta mediante assegno circolare non trasferibile intestato ad ogni singolo partecipante, se maggiorenne o intestato a chi esercita la patria potestà se minorenne.
7.  Per gli allievi dei corsi per detenuti adulti e minori l'indennità giornaliera sarà corrisposta, così come previsto nel punto 2 sezione C) 4 della presente.
8.  Nei limiti del finanziamento decretato per la voce allievi è consentita la spesa per stage, esercitazioni pratiche, project work, espletati nell'ambito delle disposizioni di cui alla nota assessoriale n. 2511 dell'11 dicembre 1997.
9.  Per le attività formative che prevedono il regime di convittualità e semiconvittualità, sempre che le spese relative non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione, è previsto il riconoscimento della spesa per servizi convittuali sino a un massimo di lire 40.000 al giorno per allievo non residente e sino ad un massimo di lire 10.000 al giorno per allievo per i servizi di semiconvittualità, che possono essere forniti anche attraverso la distribuzione di buoni pasto o ticket ad esclusione del settore turistico-alberghiero.
10.  Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 20%, a quelli che beneficiano invece, dell'assistenza semi-convittuale l'assegno sarà corrisposto nella misura del 50%.
11.  L'indennità di frequenza sarà corrisposta agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di chiusura dell'attività formativa e comunque successivamente all'erogazione del contributo da parte dell'Assessorato regionale al lavoro.
5.  Modalità di erogazione del contributo
1ª  anticipazione
1.  In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato provvederà entro 90 giorni dall'approvazione del piano e, comunque dalla registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto approvato, al versamento delle somme impegnate nell'esercizio in corso destinandone il 70% al pagamento delle competenze dovute al personale impegnato nell'attività formativa e il restante 30% al pagamento delle spese di gestione e consumi, fermo restando gli adempimenti descritti nel paragrafo "Disposizioni generali" punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 della presente.
2ª  anticipazione
1.  L'amministrazione, compatibilmente con l'approvazione del bilancio regionale, provvederà all'erogazione delle somme necessarie alla totale copertura per la spesa per il personale e delle somme occorrenti, nel limite del 90%, per la copertura delle spese di gestione, allievi, consumi.
2.  La copertura delle spese di gestione sarà assicurata, previa verifica dei costi globali da sostenere per il completamento dell'attività formativa 1998/99. Detta verifica sarà effettuata dal competente gruppo V dell'Assessorato del lavoro su appositi modelli previsionali (Scheda anagrafica; PREV-GEN; PREV-ALL; PREV-PERS-1; PREV-PERS-2; PREV-PERS-3;).
3.  L'adozione dei modelli è obbligatoria. Dei predetti modelli sarà fornito supporto magnetico che dovrà essere consegnato al Gruppo V/FP dell'Assessorato al lavoro unitamente ai modelli prodotti in forma cartacea entro 30 giorni dalla emanazione della presente circolare.
4.  La seconda anticipazione delle spese di gestione e di consumi potrà essere erogata entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto rendiconto parziale effettuato dagli U.P.L.M.O. o dall'Assessorato, acquisita, la certificazione di idoneità locali e attrezzature rilasciata dal competente Ispettorato provinciale del lavoro.
5.  Qualora l'Ispettorato del lavoro non avesse provveduto alla visita ispettiva, l'ente dovrà, se la documentazione presentata entro i dieci giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica risultasse carente di qualche elemento, produrre dichiarazione resa da libero professionista iscritto al proprio albo ed abilitato, resa così come previsto al punto 2 lettera a) della presente, unitamente a dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente, validata ai sensi di legge, che attesti:
a)  di avere presentato tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del lavoro ed, eventualmente, di aver prodotto gli ulteriori documenti con perizia giurata;
b)  di non aver ricevuto la visita ex ante da parte dell'Ispettorato al lavoro;
c)  di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell'azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;
d)  di essere consapevole che il successivo accertamento, da parte dell'Ispettorato al lavoro, di situazioni non conformi a quanto dichiarato e, comunque, ostative per il rilascio del previsto parere di idoneità locali ed attrezzature, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l'assunzione a proprio carico delle spese sostenute.
6.  I predetti uffici opereranno la revisione secondo le modalità del contraddittorio, nel momento in cui l'ente, esaurito il 90% della prima anticipazione delle somme destinate alla gestione e consumi, presenta agli stessi la richiesta di revisione con allegati i giustificativi di spesa in originale, in regola sotto il profilo fiscale, distinti per voci (vedi tabelle del punto 6 - modelli - della presente circolare) dai quali deve emergere il titolo del corso e l'anno di svolgimento dell'attività formativa. Ove il pagamento non fosse stato ancora effettuato, l'ente produrrà relativa nota di debito, controfirmata dal legale rappresentante. Potrà essere prodotta auto-certificazione attestante di avere inoltrato formale richiesta per la verifica finale all'Ufficio competente e di avere esaurito il 90% della 1ª anticipazione. Tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale del lavoro Gruppo V/FP.
7.  L'U.P.L.M.O. comunicherà tempestivamente all'Assessorato regionale al lavoro le risultanze contabili effettuate.
Saldo e rendicontazione
1.  L'ente, entro trenta giorni dalla chiusura dell'attività, presenterà apposito rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale agli L'U.P.L.M.O. o Assessorato al lavoro (per le competenze degli uffici si rinvia alla tabella del punto 2 - articolazione controllo - lettera c della presente circolare) che procederanno alla verifica definitiva secondo le modalità del contraddittorio.
2.  L'erogazione del saldo (restante 10%) del contributo per le spese di gestione e consumi sarà effettuata a seguito di tale revisione che costituisce valido documento per attuare la verifica amministrativo-contabile ai sensi dell'art 23 della legge regionale n. 36/90.
3.  Unitamente alla presentazione dei giustificativi di spese allegato al prospetto di rendiconto distinto per corso e per provincia, per l'erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione e consumi, l'ente dovrà esibire la seguente documentazione:
a)  registro di prima nota spese;
b)  schede riepilogative delle ripartizioni di spesa distinte per corso (Mod. REND-CORSO-GEN) e per provincia (Mod. REND-GEN);
c)  schede riepilogative allievi distinte per corso (Mod. REND-ALL-CORSO);
d)  elenco personale docente e non docente secondo i modelli (REND-ASF, REND-ASD, REND-ATL).
4.  Contestualmente all'inoltro della documentazione di cui sopra l'ente dovrà dare tempestiva comunicazione all'Assessorato al lavoro Gruppo V/FP dell'avvenuta presentazione del rendiconto finale.
Gli enti che non sono stati ancora sottoposti alla verifica contabile finale relativa agli anni pregressi, dovranno presentare alla Direzione II/FP dell'Assessorato regionale al lavoro, apposita istanza per la definizione dei relativi rendiconti entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente. Nel caso in cui l'ente gestore sia stato già sottoposto alla suddetta verifica contabile dovrà produrre, nei termini suddetti, apposita dichiarazione, validata ai sensi di legge, nella quale si evinca che "le procedure di verifica finale per gli anni precedenti al presente anno formativo sono state completate".
Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni nei termini suddetti comporterà pregiudizio nell'affidamento all'ente gestore delle corsualità assegnate per la attività formativa dell'anno 1999/2000.
6.  Modelli
1.  Al fine di uniformare le procedure di controllo, gli enti sono tenuti alla compilazione dei modelli allegati alla presente circolare che contengono le voci di spesa effettivamente sostenute. Dei predetti modelli sarà fornito supporto magnetico che dovrà essere consegnato al momento della verifica finale unitamente ai modelli prodotti in forma cartacea.
Spese per il personale - Conto A
1.  Il prospetto riepilogativo include tutte le voci di spesa per il personale docente e non docente.
2.  Per il personale dell'area servizi formativi si farà riferimento al modello REND-ASF, dove dovrà essere precisato, oltre al nominativo del docente, anche il numero delle ore di impegno per ciascun corso, incluso i nominativi del personale docente esterno all'ente.
3.  Per il personale dell'area servizi direttivi si farà riferimento al modello REND-ASD dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.
4.  Per il personale dell'area servizi amministrativi tecnici e logistici si farà riferimento al modello REND-ATL dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.
5.  Qualora l'U.P.L.M.O. in occasione della vidimazione dei prospetti mensili delle retribuzioni richiedesse accertamenti e/o chiarimenti su uno o più dipendenti, il visto sarà ugualmente apposto accompagnato da una nota con la quale si richiede all'ente di fornire i chiarimenti o apportare le dovute rettifiche, pena la mancata autorizzazione, nel mese successivo, al pagamento dello stipendio del lavoratore o dei lavoratori interessati.
6.  Si rammenta altresì che, qualora si facesse riferimento a personale esterno per prestazioni specialistiche e/o contratto di lavoro interinale e/o collaborazioni occasionali, l'ente avrà cura di compilare il prospetto contemplato nel modello REND-PREST relativo a questa tipologia di personale docente, e avrà cura di allegare relativa lettera d'incarico firmata per accettazione dell'interessato, dalla quale si evinca l'incarico affidato, la tipologia corsuale, le ore di docenza ed il relativo compenso, nonché la ricevuta di pagamento o lettera di credito qualora non si fosse proceduto al pagamento, oppure contratto stipulato con Agenzia lavoro interinale, relative fatture o note di credito.
7.  Per ciò che concerne le voci di spesa di viaggi, vitto e alloggio sostenute dal personale esterno di cui al precedente punto 6, qualora proveniente da località site oltre i 40 Km. dalla sede corsuale, si rammenta che saranno riconosciute solo quelle commisurate al costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Qualora non si renda possibile il ricorso al mezzo pubblico, può essere autorizzato, dal legale rappresentante dell'ente, l'uso del mezzo proprio, nel caso è riconoscibile la relativa spesa nella misura corrispondente ad un 1/5 del costo medio di un litro di benzina super per ciascun chilometro percorso (le distanze percorse dovranno calcolarsi secondo le tabelle polimetriche delle distanze vigenti). L'eventuale ricorso al mezzo aereo, e solo per il personale docente esterno per prestazioni specialistiche, deve trovarsi comunque riscontro motivato nel progetto formativo approvato.
8.  Di detta spesa dovrà essere predisposta una distinta per ciascun soggetto coinvolto.
9.  Nessuna spesa relativa a taxi o vetture noleggiate verrà riconosciuta.
10.  Nel compilare i modelli per le spese sostenute nell'ambito della voce personale, gli enti gestori dovranno allegare tutti i documenti giustificativi in originale, distinti per singola voce, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:


VOCE  IMPORTO DOCUMENTI DA ALLEGARE 
PERSONALE INTERNO  Come da CCNL e Contrattazione decentrata Prospetto mensile riepilogativo delle somme erogate 
      Libro paga e matricola     Copia delle buste paga     Ricevute di versamento oneri fiscali e previdenziali     Prospetto della spesa relativa al TFR     Polizze assicurative quietanzate 
PERSONALE ESPERTO ESTERNO  Per l'importo si fa riferimento ai parametri previsti dal D.A. 8 maggio 1996 "Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal FSE", Cap VII voce B5) - Docenza. Prospetto delle ore di insegnamento con riferimento ai giorni, al corso/i     Lettera di incarico sottoscritta dalle parti     Ricevute versamento IRPEF relative alla ritenuta d'acconto (se previsto)     Ricevuta versamento INPS (se previsto)     Curriculum vitae     Lettera di credito     Ricevuta di pagamento 
CONSULENZE ESTERNE  Secondo il volume di attività nel rispetto dei seguenti parametri differenziati: -  fino a 15.000 ore £. 500/ora corso -  da 015.001 a 060.000 ore £. 325/ora corso -  da 060.001 a 100.000 ore £. 225/ora corso -  da 100.001 a 200.000 ore £. 125/ora corso -  oltre 200.000 ore £. 100/ora corso Lettera di incarico sottoscritta dalle parti     Fattura e/o ricevuta     Ricevute versamento IRPEF relativa alla ritenuta d'acconto (se previsto)     Lettera di credito     Ricevuta di versamento 


PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO INTERINALE  Secondo parametri previsti dalla normativa vigente Contratto stipulato con l'Agenzia interinale     Fatture e/o note di credito 




11.  Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
Spese di gestione - Conto B
1.  Per le spese previste all'interno della voce gestione, gli enti gestori avranno cura di attenersi a quanto sotto specificato. Al modello REND-GEST previsto, andranno allegate tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:


VOCE  IMPORTO DOCUMENTI DA ALLEGAREPUBBLICITA' Secondo il volume di attività nel rispetto dei seguenti parametri differenziati: Relazione sulle attività di informazione e orientamento ed eventuale copia degli strumenti utilizzati; fino a 15.000 ore £. 350/ora corso Copia giornale e/o manifesto murale e/o testo di eventuali annunci e/o spot televisivo o radiofonico da 015.001 a 060.000 ore £. 250/ora corso Bolla di accompagnamento e Fattura da 060.001 a 100.000 ore £. 200/ora corso Ricevuta o fattura concernente spese di distribuzione, nonché copia della richiesta di affissione al Comune da 100.001 a 200.000 ore £. 150/ora corso oltre 200.000 ore £. 130/ora corso GESTIONE Per l'importo si fa riferimento al parametro di lire 17.000 ora/corso Fatture di acquisto quientanzate o note di credito     Ricevute, bollettini postali, bollette telefoniche, etc     Lettera di incarico rilasciata dal Legale Rappresentate per missione Direttore Ente, unitamente a dichiarazione di esonero per utilizzo del mezzo proprio e fatture o ricevute concernenti le spese sostenute CONSUMI Per l'importo si fa riferimento al parametro ora/allievo per il numero di allievi ammessi all'inizio del corso Elenco materiale e dei servizi acquistati o/o leasing     Fatture di acquisto in originale e nel caso di software o abbonamenti, licenze d'uso o fatture d'acquisto     Lettere di credito     Ricevute consegna materiale didattico individuale AFFITTO LOCALI     Contratto di affitto registrato     Fatture e/ o ricevuteAFFITTO ATTREZZATURE     Contratto di affitto registrato     Copia polizza di assicurazione attrezzature     Fatture e relativi documenti accompagnatori     N. 3 preventivi delle attrezzature     Preventivo scelto correlato di visto di conformità della C.C.I.A.A.     Dettagliata relazione illustrativa delle esigenze che hanno determinato il ricorso al noleggio     Elenco dei corsi ai quali sono state destinate le attrezzature oggetto del noleggio     Stralcio dell'inventario, regolarmente vidimato e aggiornato, contenete l'indicazione dell'ubicazione di ogni attrezzatura e del numero di registrazione     Prospetto di ammortamento (per i beni di proprietà dell'ente) secondo la normativa fiscale vigente corredato della fattura originaria 




2.  Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
Spese per gli allievi - Conto C
1.  Per le spese previste all'interno della voce allievi, gli enti gestori avranno cura di attenersi a quanto sotto specificato, allegando al modello REND-ALL, tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:

VOCE  IMPORTO DOCUMENTI DA ALLEGAREREDDITO ALLIEVI Indennità di lire 8.000 Ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi     Quietanze di pagamento     Prospetto numero ore svolte con indicazione dell'indennità complessiva a firma del Tutor e Direttore     Copie assegni circolariASSICURAZIONE     Copia denuncia INAIL     Copia contratto per rischi in itinere     Ricevute di pagamentoALLOGGIO E VITTO 40.000 per le attività convittuali Distinta per ogni singolo allievo da dove si evinca la data di fruizione del servizio 10.000 per le attività semiconvittuali o buoni pasto o ticket Dichiarazione di ciascun allievo completa dell'indicazione dei giorni e attestante il godimento del servizio     Autocerticazione di residenza     Fatture e/o ricevute acquisto derrate alimentari     Fotocopie ticket buoni pasto per servizi semiconvittualiVIAGGI ALLIEVI     Dichiarazione dell'allievo del numero di viaggi effettivamente effettuati     Autocerticazione di residenza     Autorizzazione del direttore per ciascun allievo     Ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi, corredate dai biglietti o dagli abbonamenti ai mezzi pubblici urbani o extraurbani utilizzatiSTAGE - VISITE OBBLIGATORIE     Dichiarazione della struttura ospitante allegata al registro delle presenze     Fattura quietanzata o dichiarazione di credito della struttura che ha erogato il servizio compresi i servizi resi da agenzie di viaggio     Biglietti dei mezzi di trasporto o contratto con la ditta di trasporto scelta sulla base di tre preventivi di spesa di cui occorre produrre copia     Fatture quietanzate o lettere di credito della ditta di trasportoFatture quietanzate o dichiarazioni di credito della struttura ospitante 



2.  Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
7.  Norme finali e transitorie
1.  Fermo restando quanto già presentato in ossequio alla precedenti disposizioni, gli enti entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dovranno presentare o integrare la documentazione richiesta, con quanto previsto dalla presente.
2.  Non sono ammessi importi integrativi al finanziamento decretato.
3.  Tutte le disposizioni impartite precedentemente in materia di gestione attività e personale, se in contrasto con la presente sono revocate.
4.  L'amministrazione si riserva di adottare eventuali successivi atti resi necessari da innovazioni legislative.

Allegato n. 1
Carta intestata dell'ente
DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO
(ai sensi delle normative vigenti)
(da inviare all'Assessorato gruppo III/FP, Ispettorato Lavoro, U.P.L.M.O.)

Il sottoscritto   nella qualità di legale rappresentante dell'ente gestore  
con sede in   via n.  


DICHIARA

1)  di avere presentato, in data   tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del lavoro 
di   e, (eventualmente), di aver prodotto in data gli ulteriori documenti a suo tempo attestati con perizia giurata; 

2)  di non aver ricevuto, alla data odierna, la visita ex ante da parte dell'Ispettorato del lavoro;
3)  di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell'azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;
4)  di essere consapevole che l'accertamento, da parte dell'Ispettorato del lavoro in occasione di interventi successivi, di situazioni non conformi a quanto dichiarato, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l'assunzione a proprio carico delle spese sostenute per l'attuazione dell'attività formativa.
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

 
 


Allegato n. 2
CONTENUTI E MODALITA' DI COMPILAZIONE REGISTRI OBBLIGATORI

1.  Registro didattico e di presenza
Costituisce il documento fondamentale dell'azione formativa in quanto consente di verificare la presenza dei partecipanti, l'orario, i docenti, le materie trattate in corrispondenza al progetto di fattibilità approvato e al programma didattico in dettaglio.
Il frontespizio del registro deve recare ogni riferimento utile per l'individuazione dell'azione formativa finanziata: numero del corso, sede operativa, qualifica e codice professionale, settore di riferimento, tipologia, numero allievi e durata del corso.
Il contenute del registro prevede, oltre al programma svolto, le firme dei partecipanti e del personale di docenza.
Più in dettaglio il registro, con riferimento ad ogni ora di insegnamento (o unità didattica), deve fornire i seguenti dati: ora di inizio e termine, firma del docente, dell'eventuale conducente e del tutor, materia e argomenti trattati.
Il direttore, o comunque il responsabile del corso, deve apportare la propria firma sul registro, per certificarne la veridicità del contenuto, nonché giornalmente come visto di controllo.
I docenti, o altro personale incaricato, devono annotare puntualmente le assenze dei partecipanti, sbarrando gli spazi vuoti in corrispondenza dei rispettivi nominativi, all'inizio delle lezioni antimeridiane e/o pomeridiane, e curare che la firma dei presenti venga apposta all'atto dell'entrata e all'atto dell'uscita.
Tutto ciò che rende possibile il controllo didattico e contabile mediante conteggio delle ore di presenza, dei singoli partecipanti e di quelle totali da riportare negli appositi riepiloghi, nonché delle ore di docenza.
In caso di stage individuate in sedi diverse da quella di conservazione del registro didattico, si devono istituire appositi registri, fogli o schede che contengano i nominativi degli allievi, preventivamente vidimati, da tenere costantemente nella sede di svolgimento dello stage, e la circostanza deve essere annotata nel registro originario a fianco dei partecipanti interessati. Ciò vale anche in caso di sdoppiamento dei corsi in moduli diversificati per gruppi di partecipanti.
I funzionari incaricati del controllo devono apporre la propria firma sui registri controllati.
2.  Registro di prima nota delle spese
Tale registro, in forma di giornale mastro (giornale di cassa e partitario delle spese), deve riportare in tempo reale ed in ordine cronologico le spese impegnate e sostenute con il riferimento all'azione finanziata cui fanno carico ed al documento di impegno e di pagamento della spesa.
Contemporaneamente dette spese dovranno essere trascritte nell'apposito partitario per voci.
3.  Registro protocollo
Il registro protocollo risponde all'esigenza di controllare che tutte le domande degli aspiranti partecipanti, pervenute al soggetto gestore nei termini previsti, siano state prese in considerazione per la corretta sostituzione di partecipanti dimissionari. Ciò al fine dell'eventuale inserimento di uditori o altri partecipanti risultati idonei nella graduatoria di selezione iniziale. Tale registro può sopperire, inoltre, all'esigenza di documentare le spese postali.
4.  Registro delle fatture
Il registro delle fatture, reso obbligatorio a seguito dell'emanazione della legge n. 537/93 che, con l'art 14, comma 10, attrae nella normativa IVA i versamenti degli enti pubblici per i corsi di formazione professionale, deve essere tenuto in conformità e nei limiti degli artt. 21, 23, 24, 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sull'istituzione e disciplina dell'I.V.A..
5.  Registro di carico e scarico
Per il carico e lo scarico del materiale di consumo, sia che si tratti di materiale in dotazione individuale (cioè consegnato ai partecipanti), sia che si tratta di materiale in dotazione collettiva (cioè per esercitazioni pratiche), deve essere istituito un registro-partitario nel quale devono essere indicati, in ordine cronologico e per voci merceologiche raggruppate in modo omogeneo, i materiali acquistati o prelevati dalle scorte di magazzino a fronte di quelli distribuiti gratuitamente ai partecipanti (materiale didattico individuale, indumenti protettivi) o utilizzati per esercitazioni pratiche.
Il registro può essere sostituito, laddove esista una contabilità informatizzata, da schede di magazzino codificate.
I materiali distribuiti ai partecipanti devono comunque essere riportati anche su schede o elenchi individuali di consegna controfirmati per ricevuta dai partecipanti stessi.
Le operazioni di carico e scarico devono essere registrate contestualmente all'acquisto o al prelievo del materiale ed all'utilizzo del materiale stesso.
Se l'utilizzo dei materiali in dotazione collettiva per le esercitazioni pratiche dà luogo, durante l'azione formativa, a produzione di beni, di semilavorati o residui di lavorazione, deve esserne presa nota nel registro dei beni prodotti.
6.  Registro dei beni prodotti
Tale registro deve essere tenuto in correlazione a quello dei materiali di consumo nell'eventualità che l'azione formativa produca beni o semilavorati fruibili.
Nel registro devono risultare inventariati tutti i beni prodotti.

Allegato n. 3
A.1  Agibilità dei locali (sedi stabili)
a)  Possono essere consentiti certificati di agilità con destinazioni d'uso diverse da quella prevista per la specifica attività, a condizione che l'ente produca relazione a firma di professionista abilitato (redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche) da cui risulti che la specifica attività "non contrasta con le zonizzazioni omogenee territoriali, né con gli usi e funzioni prevalenti della zona nella quale i locali sono ubicati".
b)  In caso di certificati di agilità non contenenti indicazioni sulla destinazione d'uso la compatibilità dei locali con le "zonizzazioni omogenee" deve essere attestata da professionista abilitato con le modalità di cui al precedente punto.
c)  In caso di attività formative contenenti tipologie diverse, la destinazione d'uso dovrà riferirsi alla tipologia prevalente.
A.2  Agibilità/abitabilità sedi occasionali
Per le sedi occasionali può essere richiesto alternativamente:
a)  o il certificato di abitabilità/agibilità;
b)  o nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali all'uso didattico;
A.3  Sanatoria
Per quanto riguarda la "dimostrazione del pagamento dei relativi oneri (di sanatoria, n.d.r) da parte del proprietario dei locali" di cui si riferisce a pag. 4 della circolare n. 1/98, in considerazione dei tempi lunghi con cui le Amministrazioni comunali determinano tali importi, si ritiene che possa essere sufficiente l'esibizione dell'istanza di sanatoria presentata e dell'avvenuto pagamento dell'ammenda prevista per la sanatoria stessa.
L'ente, in tal caso, dovrà contestualmente dichiarare formalmente che "a tutt'oggi il comune non si è espresso in merito alla pratica di sanatoria dei locali".
A.4  Pareri di idoneità sospesi- A.F. 1997/98
Per opportuni criteri di uniformità, le anzidette indicazioni, riguardanti l'agibilità/abitabilità e la sanatoria, dovranno avere effetto anche sul rilascio dei pareri di idoneità relativi all'A.F. 1997/98, ancora sospesi o esitati negativamente per motivi esclusivamente riconducibili alle problematiche sopra esposte. Fermo restando che, contestualmente al rilascio del parere di idoneità locali, l'ente gestore per l'A.F. 1999/2000, provveda al reperimento di locali provvisti delle necessarie certificazioni comunali.
B.1  Stesse attrezzature utilizzate in diverse attività formative
Si ritiene che possa essere consentito l'utilizzazione di attrezzature nei casi sopra esposti, a condizione che vengano posti a carico dell'ente, con modalità da stabilirsi, i seguenti oneri:
a)  oneri di manutenzione programmata;
b)  oneri di ammortamento, opportunamente rapportati al tempo di utilizzo delle attrezzature.
C.1.  Barriere architettoniche
a)  Attesa la complessità delle norme che disciplinano l'abbattimento delle barriere architettoniche (interventi strutturali, parametri, dimensioni, etc) si ritiene opportuno che la rispondenza dei locali ai requisiti previsti dalla circolare n. 1/98 venga attestata a cura dell'ente gestore, da professionista abilitato.
b)  Uso sistemi mobili "cingolati".
In alternativa ai sistemi previsti dal D.M.LL.PP. n. 236/89 (ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici), può essere consentito l'uso di sistemi mobili "cingolati" per il superamento di barriere architettoniche, a condizione che l'ente gestore produca la seguente documentazione:
1)  dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza da parte della casa costruttrice, prevista dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (direttiva macchine);
2)  dichiarazione da parte di tecnico abilitato, che attesti la idoneità del mezzo cingolato al superamento delle barriere architettoniche della sede formativa in cui viene utilizzato;
3)  siano comunicati all'Ispettorato del lavoro competente per territorio le persone incaricate alla manovra del mezzo cingolato.
c)  Proroga.
Attese le difficoltà prospettate dagli enti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle sedi formative, è estesa all'A.F. 1998/99 la deroga - già attuata per A.F. 97/98, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, a condizione che gli enti gestori dichiarino, con apposita attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e validata ai sensi di legge, di non avere ricevuto alcuna istanza di partecipazione, all'attività corsuale, da parte di soggetti disabili in situazioni di handicap.
L'ente gestore dovrà provvedere alla regolarizzazione, in conformità di legge e norme regolanti la materia, inderogabilmente per la attività formativa 1999/2000, ricorrendo se del caso al reperimento di nuovi locali idonei provvisti delle necessarie condizioni di accessibilità.
  L'Assessore: PAPANIA 



(Si omettono i modelli annessi)


(99.18.853)



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