REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MAGGIO 1999 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 aprile 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune diSciacca, contestuale scioglimento del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 8 febbraio 1999.
Istituzione di reparti ippomontati del Corpo forestale della Regione siciliana  pag.


DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Acquavena Giardinello Macchiafava, in agro di Bronte  pag.


DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Casale, in agro di Buscemi  pag.


DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Diana, in agro di Vizzini e Mineo  pag.


DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte  pag.


DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Mattarello, in agro di Villalba  pag.


DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Pagliarazzi, in agro di Rosolini  pag.


DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Santa Venera, in agro di Sperlinga  pag.

DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Scippa, in agro di Troina  pag.


DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Tyndaris, in agro di Oliveri e Patti  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 8 marzo 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag.


DECRETO 12 marzo 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 10 


DECRETO 12 marzo 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 11 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 25 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa FI.DI.COM. - Finanziaria dipendenti comunali, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore  pag. 12 


DECRETO 25 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Portelli, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore  pag. 12 


DECRETO 25 gennaio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Chiocciola, con sede in Petrosino, e nomina del commissario liquidatore  pag. 13 


DECRETO 25 gennaio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Piraino, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 13 

DECRETO 27 gennaio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Astro Nascente, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore  pag. 13 


DECRETO 18 marzo 1999.
Approvazione della circolare relativa alla Misura 1.2 del POP 1994/99  pag. 14 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 30 dicembre 1998.
Modifica del decreto 1 luglio 1997, concernente assegnazione e finanziamento delle attività formative di cui ai piani istituiti ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27  pag. 15 


DECRETO 1 marzo 1999.
Approvazione del bilancio di previsione del «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati», per l'anno finanziario 1999  pag. 15 


DECRETO 6 aprile 1999.
Approvazione del rendiconto della gestione del «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati», per l'esercizio finanziario 1997.  pag. 17 

Assessorato della sanità

DECRETO 12 aprile 1999.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Delia, al 31 dicembre 1995  pag. 18 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 10 novembre 1998.
Approvazione del programma di intervento per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento e con esclusione delle opere viarie non ancora iniziate.
  pag. 19 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 14-22 aprile 1999, n. 139  pag. 20 
SENTENZA 14-22 aprile 1999, n. 141  pag. 21 

Presidenza:
Costituzione del Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e delle politiche sociali  pag. 26 
Recepimento di accordo decentrato relativo alla proroga per il mese di aprile 1999 del plus orario per gli uffici della Segreteria generale  pag. 27 
Nomina del commissario liquidatore degli enti soppressi AZ.A.SI., E.M.S., E.S.P.I.   pag. 27 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Sostituzione di un componente del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione  pag. 27 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Lipari per l'assegnazione di un'area  pag. 27 
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Castelvetrano per l'assegnazione di un'area  pag. 27 
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Scordia per l'assegnazione di un'area  pag. 27 

Assessorato degli enti locali:
Turno elettorale amministrativo 13-27 giugno 1999. Elezione del sindaco e del consiglio comunale di Sciacca. Indizione dei comizi elettorali  pag. 27 

Assessorato dei lavori pubblici:
Classificazione a comunale di un tratto della strada provinciale 81 "Gela-Settefarine-S.S. 190"  pag. 27 

Assessorato della sanità:
Attivazione del pubblico macello del comune di Santo Stefano di Quisquina  pag. 27 
Attivazione del pubblico macello del comune di Raffadali  pag. 27 
Attivazione del pubblico macello del comune di Lucca Sicula  pag. 28 
Trasferimento della sede della struttura semi-residenziale dell'Istituto Don Calabria - Opera Don Calabria di Termini Imerese  pag. 28 
Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1983  pag. 28 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina del collaudatore dei lavori finalizzati alla realizzazione della strada panoramica di collegamento "Maltempo-Linciasella", 3° lotto, nel comune di Valderice  pag. 28 
Iscrizione dell'associazione turistica Fenice, con sede in Catania, all'albo regionale di turismo sociale  pag. 28 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 6 maggio 1999, n. 273.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2°, lett. D) e art. 4 - Proroga effetti agrari - Venti sciroccali giugno-settembre 1998  pag. 28 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 23 aprile 1999, prot. n. 3452.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  pag. 28 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 6 aprile 1999, n. 5.
Articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 - Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale - Modifiche alla circolare n. 3 del 31 marzo 1998.  pag. 29 


CIRCOLARE 7 aprile 1999, n. 6.
Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche. Art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 nel testo modificato dall'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4  pag. 29 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Presidenza

DECRETO 4 marzo 1999.
Programma assistenziale per l'anno 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori  pag. 32 


DECRETO 12 aprile 1999.
Modifica del decreto 4 marzo 1999, relativo al programma assistenziale per l'anno 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori  pag. 32 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1:
Assessorato della sanità

DECRETO 4 maggio 1999.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1998.
Supplemento ordinario n.2:
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 13 aprile 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune diSciacca, contestuale scioglimento del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 7051 del 10 marzo 1999, con cui il segretario generale del comune di Sciacca ha trasmesso copia della deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 5 marzo 1999, immediatamente esecutiva e relativa all'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 10, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio, comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale nonché lo scioglimento del consiglio comunale;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, occorre nominare un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 148 del 12 aprile 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Sciacca e del contestuale scioglimento del consiglio comunale ai sensi e per effetto dello stesso art. 10 della legge regionale n. 35/97.

Art. 2

Il sig. Marsala Francesco è nominato commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 13 aprile 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


  Allegato 

Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con deliberazione n. 22 del 5 marzo 1999, dichiarata immediatamente esecutiva, il consiglio comunale di Sciacca ha approvato la mozione di sfiducia al sindaco avv. Ignazio Messina, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Tale circostanza, a norma dell'art. 11, comma 1°, della legge medesima, comporta la cessazione dalla carica, oltre che del sindaco, anche della giunta e del consiglio comunale.
Si trasmette, pertanto, l'allegato schema di decreto di nomina del commissario straordinario, a norma del comma 4 del richiamato art. 11, per l'esercizio delle competenze degli organi cessati.
Si propone la nomina del sig. Marsala Francesco.
Palermo, 12 aprile 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.16.751)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 8 febbraio 1999.
Istituzione di reparti ippomontati del Corpo forestale della Regione siciliana.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Vista la legge regionale 16 aprile 1949, n. 10;
Vista la legge regionale 11 marzo 1950, n. 18;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
Visto l'art. 66 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Considerato che la capillare e più accurata sorveglianza dei territori boscati e delle aree protette, finalizzata alla pubblica sicurezza, alla prevenzione incendi, alle violazioni delle norme di tutela, in quelle aree in cui il traffico è limitato per regolamento o carenza di viabilità, potrà essere garantita dall'attività istituzionale del Corpo forestale della Regione siciliana con l'ausilio di reparti ippomontati (R.I.);
Considerato che per una valorizzazione promozionale, culturale e tradizionale dei luoghi ad alta fruizione turistica ed al fine di allineare il Corpo forestale della Regione siciliana al Corpo forestale dello Stato appare opportuno costituire i reparti ippomontati per consentire una più efficace azione di intervento nei settori istituzionali del Corpo forestale della Regione siciliana;
A mente delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per consentire una più efficace azione di sorveglianza dei territori boscati e delle aree di interesse naturalistico finalizzata alla sicurezza, alla prevenzione incendi, alle violazioni delle norme di tutela, per la valorizzazione culturale dei luoghi ad alta fruizione turistica, per rappresentanza in occasioni di festività, rassegne, fiere ed eventuali partecipazioni ad attività agonistiche equestri, in analogia ad altri corpi di polizia, è autorizzata l'istituzione di reparti ippomontati (R.I.) del Corpo forestale della Regione siciliana.

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente art. 1, le razze equine da utilizzare per i reparti ippomontati, in considerazione delle peculiarità desunte dai profili morfo-attitudinali, dell'attività d'istituto proprie del Corpo forestale e tenuto conto delle esperienze maturate dalCorpo forestale delloStato, sono individuate nelle razze Franches-Mountagnes e Sanfratellana.

Art. 3

Sono istituiti, presso le Aziende pilota esistenti alle dipendenze dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, n. 2 Centri regionali di produzione ed allevamento del cavallo di razza Franches-Mountagnes e Sanfratellana rispettivamente presso il demanio forestale l'Edera in agro del comune diSanto Stefano di Quisquina in provincia di Agrigento e presso il demanio S. Matteo in agro del comune di Erice in provincia di Trapani.

Art. 4

Per il funzionamento dei reparti che saranno istituiti in attuazione del presente decreto saranno previsti appositi capitoli nel bilancio della Regione per il finanziamento delle seguenti spese:
 1)  acquisto cavalli necessari al fabbisogno dei reparti ippomontati per l'espletamento delle attività istituzionali;
 2)  governo dei cavalli;
 3)  acquisto finimenti nonché manutenzione degli stessi;
 4)  scuderizzazione, acquisto box, adeguamento logistico sanitario infrastrutture esistenti;
 5)  mascalcia;
 6) acquisto mezzi idonei al trasporto dei cavalli;
 7)  realizzazione infrastrutture idonee all'addestramento ed al lavoro di cavalli e cavalieri;
 8)  addestramento cavalli ed insegnamento tecnico-equestre ai cavalieri;
 9)  prestazioni veterinarie;
10)  partecipazione a rassegne, fiere e manifestazioni agonistiche equestri;
11)  copertura assicurativa del cavaliere e del cavallo.

Art. 5

Per l'approvvigionamento del materiale di vestiario occorrente al personale sottufficiale, guardie scelte e guardie per l'espletamento del servizio d'istituto e rappresentanza nonché eventuale equipaggiamento per attività agonistiche del reparto ippomontato, verrà utilizzato il capitolo di spesa in atto previsto per l'acquisto del materiale vestiario del personale del Corpo forestale della Regione siciliana; la foggia della divisa sarà stabilita previo parere della commissione di cui al decreto assessoriale n. 1612 del 4 novembre 1998.

Art. 6

Per il servizio di palafreniere saranno utilizzati gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato con specifica qualifica. Potranno, altresì, essere utilizzati per la gestione del servizio gli agenti tecnici forestali che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 7

Per le finalità dell'art. 1, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste proporranno alla Direzione regionale delle foreste i territori sui quali appare opportuno lo svolgimento del servizio attraverso i reparti ippomontati.
Con provvedimento del Direttore regionale delle foreste saranno istituiti i reparti ippomontati, presso i distaccamenti forestali nel cui ambito ricadono i territori individuati secondo il precedente comma.

Art. 8

Il personale sottufficiale, guardie scelte e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, da adibire ai reparti ippomontati, sarà selezionato fra coloro che ne faranno richiesta per iscritto. Il suddetto personale, riconosciuto fisicamente idoneo da apposita visita medico-attitudinale, sarà addestrato a cura e spese dell'amministrazione forestale per l'apprendimento della tecnica equestre per il servizio ippomontato e per l'acquisizione della necessaria abilitazione presso un centro del Corpo forestale dello Stato o della Polizia di Stato o di qualche altra struttura autorizzata all'insegnamento.

Art. 9

I primi reparti ippomontati potranno svolgere il servizio con i cavalli già in possesso all'Amministrazione forestale laddove esistono le strutture idonee per la stabulazione degli animali.

Art. 10

Il Direttore regionale delle foreste è autorizzato ad incaricare un dirigente tecnico forestale, opportunamente coadiuvato da altro personale, per coordinare tutte le iniziative idonee per l'attivazione dei servizi e delle strutture relative alla formazione dei reparti ippomontati.

Art. 11

I servizi di rappresentanza e le attività agonistiche saranno direttamente coordinate ed autorizzate dalla Direzione regionale delle foreste.

Art. 12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il relativo visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 febbraio 1999.
  CUFFARO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 9 febbraio 1999, alla nota n. 181.
(99.16.735)
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DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Acquavena Giardinello Macchiafava, in agro di Bronte.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 15 e 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2123 dell'8 giugno 1998 di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Acquavena Giardinello Macchiafava, in agro di Bronte;
Considerato che la stessa è stata prorogata per una sola stagione venatoria con scadenza il 31 gennaio 1999, nelle more della predisposizione del Piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.P. n. 303/gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. n. 2, fg. n. 52, di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Ritenuto di dovere adeguare la durata della concessione per consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e del programma di attività a suo tempo presentato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Acquavena Giardinello Macchiafava di cui al decreto n. 2123 dell'8 giugno 1998 è prorogata fino alla data del 31 gennaio 2008, fermo restando che prima della scadenza del 1° quinquennio e cioè sei mesi prima del 31 gennaio 2003 debbono essere presentati i piani di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, così come previsto dalla legge regionale n. 15/98, art. 10 e che venga altresì dimostrata la disponibilità dei terreni fino alla suddetta data: 31 gennaio 2008.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 2123 dell'8 giugno 1998.

Art. 3

Il presente decreto, che modifica solo in parte il richiamato decreto n. 2123 dell'8 giugno 1998, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.16.740)
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DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Casale, in agro di Buscemi.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 15 e 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 627 del 19 marzo 1998 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata Casale, in agro di Buscemi;
Considerato che la stessa, anche se richiesta per anni dieci, è stata costituita per una sola stagione venatoria con scadenza il 31 gennaio 1999 nelle more della predisposizione del Piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.P. n. 303/gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. n. 2, fg. n. 52, di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Ritenuto di dovere adeguare la durata della concessione per consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e del programma di attività a suo tempo presentato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Casale di cui al decreto n. 627 del 19 marzo 1998 è prorogata fino alla data del 31 gennaio 2008 fermo restando che prima della scadenza del 1° quinquennio e cioè sei mesi prima del 31 gennaio 2003 debbono essere presentati i piani di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, così come previsto dalla legge regionale n. 15/98, art. 10.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 627 del 19 marzo 1998.

Art. 3

Il presente decreto, che modifica solo in parte il richiamato decreto n. 627 del 19 marzo 1998, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.16.742)
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DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Diana, in agro di Vizzini e Mineo.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 15 e 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2700 del 31 agosto 1998 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata Diana, in agro di Vizzini e Mineo;
Considerato che la stessa, anche se richiesta per anni dieci, è stata costituita per una sola stagione venatoria con scadenza il 31 gennaio 1999, nelle more della predisposizione del Piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.P. n. 303/gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. n. 2, fg. n. 52, di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Ritenuto di dovere adeguare la durata della concessione per consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e del programma di attività a suo tempo presentato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Diana di cui al decreto n. 2700 del 31 agosto 1998 è prorogata fino alla data del 31 gennaio 2008, fermo restando che prima della scadenza del 1° quinquennio e cioè sei mesi prima del 31 gennaio 2003 debbono essere presentati i piani di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, così come previsto dalla legge regionale n. 15/98, art. 10 e che venga dimostrata la disponibilità dei terreni fino alla suddetta data: 31 gennaio 2008.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturisco-no dall'applicazione del decreto n. 2700 del 31 agosto 1998.

Art. 3

Il presente decreto, che modifica solo in parte il richiamato decreto n. 2700 del 31 agosto 1998, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.16.737)
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DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 15 e 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2693 del 27 agosto 1998 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra, in agro di Bronte;
Visto il proprio decreto n. 3360 del 30 ottobre 1998 di modifica del predetto decreto n. 2693 del 27 agosto 1998;
Considerato che la stessa, anche se richiesta per anni cinque, è stata costituita per una sola stagione venatoria con scadenza il 31 gennaio 1999 nelle more della predisposizione del Piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.P. n. 303/gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. n. 2, fg. n. 52, di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Ritenuto di dovere adeguare la durata della concessione per consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e del programma di attività a suo tempo presentato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Malaterra di cui al decreto n. 2693 del 27 agosto 1998 e successiva modifica è prorogata fino alla data del 31 gennaio 2008 fermo restando che prima della scadenza del 1° quinquennio e cioè sei mesi prima del 31 gennaio 2003 debbono essere presentati i piani di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, così come previsto dalla legge regionale n. 15/98, art. 10.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 2693 del 27 agosto 1998 e successiva modifica.

Art. 3

Il presente decreto, che modifica solo in parte il richiamato decreto n. 2693 del 27 agosto 1998 e successiva modifica, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.16.738)
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DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Mattarello, in agro di Villalba.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 15 e 26 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 3065 del 6 ottobre 1998 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata Mattarello, in agro di Villalba;
Considerato che la stessa è stata costituita per una sola stagione venatoria nelle more della predisposizione del Piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.P. n. 303/gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. n. 2, fg. n. 52, di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Ritenuto di dovere adeguare la durata della concessione per consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e del programma di attività a suo tempo presentato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Mattarello di cui al decreto n. 3065 del 6 ottobre 1998 è prorogata fino alla data del 30 gennaio 2009, conformemente alla disponibilità dei terreni posti a base dell'iniziativa.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturisco no dall'applicazione del decreto n. 3065 del 6 ottobre 1998.

Art. 3

Il presente decreto, che modifica solo in parte il richiamato decreto n. 3065 del 6 ottobre 1998, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.16.743)
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DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Pagliarazzi, in agro di Rosolini.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 15 e 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2126 dell'8 giugno 1998 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata Pagliarazzi, in agro di Rosolini;
Considerato che la stessa, anche se richiesta per anni dieci, è stata costituita per una sola stagione venatoria con scadenza il 31 gennaio 1999 nelle more della predisposizione del Piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.P. n. 303/gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. n. 2, fg. n. 52, di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Ritenuto di dovere adeguare la durata della concessione per consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e del programma di attività a suo tempo presentato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Pagliarazzi di cui al decreto n. 2126 dell'8 giugno 1998 è prorogata fino alla data del 31 gennaio 2008, fermo restando che prima della scadenza del 1° quinquennio e cioè sei mesi prima del 31 gennaio 2003 debbono essere presentati i piani di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, così come previsto dalla legge regionale n. 15/98, art. 10.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturisco no dall'applicazione del decreto n. 2126 dell'8 giugno 1998.

Art. 3

Il presente decreto, che modifica solo in parte il richiamato decreto n. 2126 dell'8 giugno 1998, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.16.741)
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DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Santa Venera, in agro di Sperlinga.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 15 e 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2289 del 22 giugno 1998 di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Santa Venera, in agro di Sperlinga;
Considerato che la stessa, anche se richiesta per anni dieci, è stata prorogata per una sola stagione venatoria con scadenza il 31 gennaio 1999 nelle more della predisposizione del Piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.P. n. 303/gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. n. 2, fg. n. 52, di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Ritenuto di dovere adeguare la durata della concessione per consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e del programma di attività a suo tempo presentato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Santa Venera di cui al decreto n. 2289 del 22 giugno 1998 è prorogata fino alla data del 31 gennaio 2008, fermo restando che prima della scadenza del 1° quinquennio e cioè sei mesi prima del 31 gennaio 2003 debbono essere presentati i piani di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, così come previsto dalla legge regionale n. 15/98, art. 10 e che venga altresì dimostrata la disponibilità dei terreni fino alla suddetta data: 31 gennaio 2008.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 2289 del 22 giugno 1998.

Art. 3

Il presente decreto, che modifica solo in parte il richiamato decreto n. 2289 del 22 giugno 1998, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.16.739)
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DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Scippa, in agro di Troina.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 15 e 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2288 del 22 giugno 1998 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata Scippa, in agro di Troina;
Considerato che la stessa, anche se richiesta per anni dieci, è stata costituita per una sola stagione venatoria con scadenza il 31 gennaio 1999 nelle more della predisposizione del Piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.P. n. 303/gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. n. 2, fg. n. 52, di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Ritenuto di dovere adeguare la durata della concessione per consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e del programma di attività a suo tempo presentato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Scippa di cui al decreto n. 2288 del 22 giugno 1998 è prorogata fino alla data del 31 gennaio 2008, fermo restando che prima della scadenza del 1° quinquennio e cioè sei mesi prima del 31 gennaio 2003 debbono essere presentati i piani di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, così come previsto dalla legge regionale n. 15/98, art. 10 e che venga altresì dimostrata la disponibilità dei terreni fino alla suddetta data: 31 gennaio 2008.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 2288 del 22 giugno 1998.

Art. 3

Il presente decreto, che modifica solo in parte il richiamato decreto n. 2288 del 22 giugno 1998, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.16.744)
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DECRETO 11 marzo 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Tyndaris, in agro di Oliveri e Patti.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 15 e 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 3222 del 19 ottobre 1998 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata Tyndaris, in agro di Oliveri e Patti;
Considerato che la stessa, anche se richiesta per anni otto, è stata costituita per una sola stagione venatoria con scadenza il 31 gennaio 1999, nelle more della predisposizione del Piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.P. n. 303/gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. n. 2, fg. n. 52, di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Ritenuto di dovere adeguare la durata della concessione per consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e del programma di attività a suo tempo presentato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Tyndaris di cui al decreto n. 3222 del 19 ottobre 1998 è prorogata fino alla data del 31 gennaio 2008, fermo restando che prima della scadenza del 1° quinquennio e cioè sei mesi prima del 31 gennaio 2003 debbono essere presentati i piani di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, così come previsto dalla legge regionale n. 15/98, art. 10 e che venga dimostrata la disponibilità dei terreni fino alla suddetta data: 31 gennaio 2008.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturisco no dall'applicazione del decreto n. 3222 del 19 ottobre 1998.

Art. 3

Il presente decreto, che modifica solo in parte il richiamato decreto n. 3222 del 19 ottobre 1998, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.16.746)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 8 marzo 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che autorizza, fino al 31 marzo 1999, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge n. 451 del 23 dicembre 1997, recante disposizioni sulla «Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia»;
Vista la nota n. 9 del 22 gennaio 1999 dell'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, con la quale si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione siciliana per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di entrata e collegato ad un corrispondente capitolo di spesa, al fine di dare attuazione alla legge n. 451/97;
Vista la nota n. 195134 del 22 gennaio 1999 della Ragioneria centrale degli enti locali, con la quale viene trasmessa la citata nota assessoriale;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della citata legge n. 451/97, nel quale viene prevista una somma annua non superiore a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per spese documentate sostenute al fine di consentire l'avvio delle attività previste dall'art. 4, comma 3, della menzionata legge;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire il regolare avvio delle attività previste dal citato art. 4, comma 3, della legge n. 451/97;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3265 Assegnazioni dello Stato per attività connesse all'Osservatorio nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. 
11 231 011001 2      + 300.000.000 L. n. 451/97. 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 -  AFFARI SOCIALI
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  19050 Finanziamenti delle attività connesse all'Osservatorio dell'infanzia e dell'adolescenza. (Interventi dello Stato). 
11 160 2 0807 050400 2      + 300.000.000 L. n. 451/97. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 marzo 1999.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 aprile 1999.
Reg. n. 2, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 196.
(99.16.769)
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DECRETO 12 marzo 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, fino al 31 marzo 1999;
Visto l'art. 39 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, che prevede interventi di sostegno alle persone con handicap grave;
Vista la nota n. 1390 del 18 gennaio 1999 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con la quale comunica che in data 17 novembre 1998 è stata accreditata nel c/c infruttifero n. 22721/56 intestato alla Regione siciliana la somma di lire 2.661.000.000;
Vista la nota n. 70 del 19 febbraio 1999, con la quale l'Assessorato regionale degli enti locali chiede l'iscrizione della somma di lire 2.661.000.000 nel bilancio della Regione siciliana per il corrente esercizio finanziario in apposito capitolo di spese per l'attuazione della legge n. 104/92;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate lire 2.661.000.000 in data 17 novembre 1998 e che pertanto alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 hanno costituito maggiore accreditamento di entrata;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire le finalità della già citata legge n. 104 del 5 dicembre 1992;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Titolo I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte 
corrente, ecc.      - 2.661.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
RUBRICA 3 - AFFARI SOCIALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  19051 Finanziamenti per l'assistenza alle famiglie con portatori di handicap grave. (Interventi dello Stato) 
11 161 2 0807 050401 2      + 2.661.000.000 L. n. 104/92. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 marzo 1999.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 marzo 1999.
Reg. n. 2, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 112.
(99.15.709)
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DECRETO 12 marzo 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 1999, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, fino al 31 marzo 1999;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 305 del 28 agosto 1989, recante le disposizioni per il programma triennale per la tutela dell'ambiente;
Vista la nota prot. n. 1568 del 27 gennaio 1996, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di L. 3.180.000.000 per la realizzazione della carta geologica nazionale;
Vista la nota della Ragioneria centrale n. 270142 del 30 gennaio 1996, con la quale viene trasmessa la citata nota assessoriale n. 1568 del 27 gennaio 1996;
Vista la nota prot. n. 1484 del 25 gennaio 1999, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, constatato l'avvenuto accreditamento sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato, della somma di L. 954.240.000 quale anticipazione del 30% del finanziamento di lire 3.180 milioni, sollecita la richiesta d'iscrizione in bilancio della predetta somma di L. 954.240.000;
Considerato che l'importo di L. 954.240.000 è stato accreditato in data 23 dicembre 1998 sul conto corrente n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato e che, pertanto, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 ha costituito maggiore accertamento d'entrata;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni, al fine di consentire le finalità della già citata legge n. 305 del 28 agosto 1989;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato ed altri enti. 
(Interventi dello Stato)      - 954.240.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RUBRICA 4 -  ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  85384 Finanziamenti per la realizzazione del progetto carta geologica. (Interventi dello Stato). 
21 232 3 0829 060603 2      + 954.240.000 L. n. 305/89. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 marzo 1999.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 aprile 1999.
Reg. n. 2, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 215.
(99.16.768)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 25 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa FI.DI.COM. - Finanziaria dipendenti comunali, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 1000 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Trapani è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa FI.DI.COM. - Finanziaria dipendenti comunali, con sede in Marsala;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 17 settembre 1998, con parere n. 2405, si è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa FI.DI.COM. - Finanziaria dipendenti comunali, con sede in Marsala, costituita il 5 novembre 1982 con atto omologato dal tribunale di Marsala in data 1 dicembre 1982, iscritta al n. 2250 del registro delle società, non iscritta nel registro prefettizio, ric. B.U.S.C. del 28 novembre 1985, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Branca Antonino, nato a Castroreale il 18 marzo 1954 e residente in Terme Vigliatore (ME), via Stretto II Maceo n. 7, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 novembre 1998.
  BENINATI 

(99.16.761)
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DECRETO 25 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Portelli, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 995 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Trapani è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Portelli, con sede in Marsala;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 25 giugno 1998, con parere n. 2370, si è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società sopra richiamata;
Vista la nota n. 2879 del 31 agosto 1998, con la quale questo Assessorato ha chiesto all'A.G.C.I. la segnalazione di una terna di nominativi, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75, per la nomina del commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;
Considerato che, a tutt'oggi, la predetta associazione non ha provveduto a segnalare la terna richiesta;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Portelli, con sede in Marsala, costituita il 22 marzo 1977 con atto omologato dal tribunale di Marsala in data 20 aprile 1977, iscritta al n. 1107 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 7104 del 13 luglio 1977, ric. B.U.S.C. n. 1054/3 del 2 giugno 1977, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Vita Gaetano, nato a Campofranco (CL) il 15 luglio 1960 e residente in Marsala, contrada Terrenove n. 56, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 novembre 1998.
  BENINATI 

(99.16.760)
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DECRETO 25 gennaio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Chiocciola, con sede in Petrosino, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 890 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Trapani è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa La Chiocciola, con sede in Petrosino (TP);
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'8 settembre 1998, con parere n. 2389, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa La Chiocciola, con sede in Petrosino (TP), costituita il 17 febbraio 1981 con atto omologato dal tribunale di Marsala in data 16 marzo 1981, iscritta al n. 1822 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 4747 del 16 giugno 1981, ric. B.U.S.C. n. 1542/3 del 21 aprile 1981, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Genna Francesca, nata a Marsala il 19 novembre 1962 ed ivi residente in via A. Diaz n. 26, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.16.755)
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DECRETO 25 gennaio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Piraino, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 685 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Trapani è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Piraino, con sede in Alcamo;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'8 settembre 1998, con parere n. 2390, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Piraino con sede in Alcamo, costituita il 18 maggio 1963 con atto omologato dal tribunale di Trapani in data 19 luglio 1963, iscritta al n. 1566 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 4230 del 20 aprile 1964, ric. B.U.S.C. n. 80621 del 13 novembre 1963, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Marino Salvatore, nato a Paceco il 4 luglio 1965 ed ivi residente in via Seniazza n. 10, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.16.756)
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DECRETO 27 gennaio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Astro Nascente, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 996 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Trapani è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Astro Nascente, con sede in Marsala;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 25 giugno 1998, con parere n. 2367, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore della società sopra richiamata;
Vista la nota n. 2880 del 31 agosto 1998, con la quale è stata richiesta all'A.G.C.I., organizzazione di rappresentanza e tutela cui l'ente risulta aderire, la segnalazione di cui all'art. 9, legge n. 400/75;
Considerato che a detta richiesta non ha fatto seguito alcuna designazione da parte della suddetta associazione;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Astro Nascente, con sede in Marsala, costituita il 24 gennaio 1983 con atto omologato dal tribunale di Marsala, in data 27 gennaio 1983, iscritta al n. 2278 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 4775 del 26 marzo 1985, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Ingargiola Anna Maria, nata a Mazara del Vallo il 24 ottobre 1960 ed ivi residente in via Fratelli Pipitone n. 26, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 gennaio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.16.754)
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DECRETO 18 marzo 1999.
Approvazione della circolare relativa alla Misura 1.2 del POP 1994/99.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99, approvato dalla Commissione europea con decisione C(95)2194 del 28 settembre 1995;
Premesso che con decreto n. 1068/I/XII del 6 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1997, reg. 1, foglio 87, è stato approvato lo schema di circolare relativo alla Misura 1.2 "Aiuti per l'artigianato" che prevede, tra l'altro, il trasferimento delle somme disponibili alle Province regionali, soggetti attuatori della misura tramite aperture di credito;
Visto l'art. 13 della legge regionale n.47/77, che individua i casi in cui l'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese, sia correnti che in conto capitale, mediante l'emissione di ordine di accreditamento;
Rilevato che l'attività svolta dalle Province regionali per l'attuazione della Misura 1.2 del P.O.P. 1994/99 non rientra in nessuno dei casi previsti dal richiamato art. 13 della legge regionale n. 47/77 in quanto trattasi di cofinanziamento di attività istituzionale, autonomamente svolta dalle stesse Province regionali;
Considerato che, ancorché previsto nella superiore circolare, le procedure sino ad oggi adottate non appaiono del tutto conformi alla norma primaria, che, in quanto tale, comunque prevale;
Considerato, altresì, che con decisione del 22 dicembre 1998 n. C(1998)4095 la Commissione europea ha definitivamente approvata la proposta di modifica della scheda tecnica di misura, introducendo, quale ulteriore forma di intervento finanziabile, quello di cui all'art. 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3;
Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di modificare la predetta circolare, fermo restando i criteri per l'attivazione della Misura individuati dall'Amministrazione e già approvati dal Comitato di sorveglianza interventi strutturali in Sicilia nella seduta del 22 aprile 1997;

Decreta:


Art. 1

E' approvata l'allegata circolare relativa alla Misura 1.2 del P.O.P. 1994/99 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 marzo 1999.
  BATTAGLIA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 aprile 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 6.
Allegato
CIRCOLARE 18 marzo 1999, prot. n. 01174.
Programma operativo plurifondo 1994/99 - Misura 1.2 "Aiuti per l'artigianato".
Alle province regionali
I criteri e le modalità per l'attuazione della misura in oggetto, previste dalla circolare assessoriale approvata con decreto n. 1068/I/XII del 6 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1997, reg. 1, foglio 87, sono applicabili anche per il finanziamento dei progetti a carico del P.O.P. 1994/99, relativi agli interventi ex art.47 della legge regionale n. 3/86 - primo impianto di laboratori artigiani - secondo le direttive emanate con circolare 29 maggio 1986, n. 5.
Le somme via via disponibili per l'attuazione della misura, a modifica di quanto stabilito con la richiamata circolare, saranno trasferite da parte di questa Amministrazione con mandati diretti.
Codesti enti sono tenuti a produrre trimestralmente una relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse trasferite, corredata da un elenco analitico dei contributi concessi ed erogati.
In assenza della suddetta relazione non si darà luogo ai successivi trasferimenti.
Resta confermato quanto previsto dalla richiamata circolare attuativa della misura non in contrasto con quanto disposto con la presente.
  L'Assessore: BATTAGLIA 

(99.17.806)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 30 dicembre 1998.
Modifica del decreto 1 luglio 1997, concernente assegnazione e finanziamento delle attività formative di cui ai piani istituiti ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 27;
Visti, in particolare, gli artt. 1 e 5 della predetta legge regionale, concernente l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visto il decreto n. 323/VII/97/F.P. dell'1 luglio 1997, con il quale sono state assegnate e finanziate le iniziative di cui ai piani di formazione professionale ex artt. 1 e 5 della legge regionale n. 27/91 per l'anno 1993;
Viste le comunicazioni di rinuncia degli organismi beneficiari OLON soc. cons. a r.l., Associazione Sintesi e consorzio tecnologie d'impresa, rispettivamente incaricati alla realizzazione delle attività di "analista finanziario" (provincia di Messina), "tecnico addetto agli impianti di potabilizzazione" (provincia di Agrigento) e "conduttore di impianti di potabilizzazione" (provincia di Ragusa);
Vista la presa d'atto della Commissione regionale dell'impiego nella seduta del 28 maggio 1998 in merito al subentro degli enti ECAP-CGIL di Messina, società cooperativa a r.l. "Centro studi ed assistenza geoagronomica" di Canicattì (AG) e la E.CO.FORM.-CISAL di Palermo;
Considerato che si rende necessario procedere all'aggiornamento dei piani in questione;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, i piani delle attività formative di cui al decreto n. 323/VII/97/F.P. dell'1 luglio 1997 vengono così modificati:
Piano formativo art. 1
-  profilo professionale "analista finanziario" da svolgersi nella provincia di Messina: alla rinunciataria OLON soc. cons. a r.l. di Palermo subentra la ECAP-CGIL di Messina con una spesa prevista per la realizzazione del progetto di L. 485.598.000;
Piano formativo art. 5
-  profilo professionale "tecnico addetto agli impianti di potabilizzazione" previsto nella provincia di Agrigento: alla rinunciataria Associazione Sintesi subentra la società cooperativa Centro studi ed assistenza geoagronomica di Canicattì (AG) con una spesa prevista per la realizzazione del progetto di L. 427.407.000;
-  profilo professionale "conduttore di impianti di potabilizzazione" da svolgersi nella provincia di Ragusa al rinunciatario Consorzio tecnologie d'impresa subentra la E.CO.FORM.-CISAL di Palermo con una spesa prevista per la realizzazione del progetto di L. 470.000.000.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1998.
  PAPANIA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 15.
(99.15.724)
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DECRETO 1 marzo 1999.
Approvazione del bilancio di previsione del «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati», per l'anno finanziario 1999.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati»;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del "Fondo siciliano";
Viste la legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 e la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, che dettano norme per la gestione dei cantieri di lavoro;
Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 1999, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione siciliana per i mesi da gennaio a marzo per l'anno finanziario 1999;
Ravvisata la necessità di approvare il bilancio di previsione del "Fondo siciliano" per l'anno finanziario 1999 in modo da consentire la continuità della gestione, atteso il carattere di particolare interesse sociale che rivestono gli interventi del "Fondo" stesso in favore dei lavoratori disoccupati;
Visto il capitolo 73752 di spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1999, che fissa in lire 13.000 milioni la somma da versare al «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati» per il finanziamento dei cantieri di lavoro e per il «Fondo per l'occupazione» (ex art. 4, legge regionale n. 3/98) da affidare agli enti locali;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 12, che con il comma 1, «al fine di consentire la prosecuzione, a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, autorizza, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 5.000 milioni, alla quale si provvede con parte della disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del Fondo siciliano; mentre con il comma 3, "al fine di consentire la prosecuzione degli interventi a favore dei lavoratori interessati ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, autorizza, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 13.000 milioni (cap. 33738), al cui onere si provvede con il rientro di pari importo al bilancio della Regione (cap. 5683) delle disponibilità dell'apposito fondo per il finanziamento di nuovi interventi legislativi sopracitato;
Ritenuto di poter iscrivere all'attivo del bilancio del "Fondo siciliano" il suddetto stanziamento e di dovere assegnare - con le modalità previste dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 4, oltre che dal combinato disposto delle legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, art. 4 e del decreto n. 1214/98/I/L del 30 settembre 1998 - la somma di lire 13.000 milioni per il finanziamento dei cantieri di lavoro e per il "Fondo per l'occupazione" sopracitato;
Considerato che non è possibile, alla data odierna, poter determinare l'avanzo della gestione ordinaria da iscrivere in entrata del bilancio di previsione del "Fondo siciliano" per l'anno 1999; mentre si ritiene di potere iscrivere parte del presunto avanzo di amministrazione relativo alla gestione speciale determinato in L. 34.582.876.536;
Considerato che possono iscriversi in entrata del bilancio del suddetto "Fondo":
-  quota parte degli interessi attivi che andranno a maturare sul conto di cassa del Fondo per un importo di L. 789.690.000;
Vista la relazione del collegio dei revisori del "Fondo siciliano" al bilancio di previsione per l'esercizio 1999;
Considerato che dovranno essere apportate al bilancio di previsione del "Fondo siciliano" le necessarie variazioni dopo che sarà determinato l'avanzo di gestione con il bilancio consuntivo dell'anno 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il bilancio di previsione del «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati» per l'anno finanziario 1999, come di seguito riportato:
AVANZO DI GESTIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art.  001  -  Avanzo della gestione ordinaria       p.m. 
Art.  002  -  Avanzo della gestione speciale       L. 34.582.876.536 
  Totale avanzo di gestione     L. 34.582.876.536 

ENTRATE

TITOLO  I  -  Entrate della gestione ordinaria
Art.  101  -  Contributi della Regione di cui al D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25 (art. 8, lett. A), al D.L.P.R.S. 31
ottobre 1951, n. 31 ed alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni       L. 13.000.000.000 
Art.  107  -  Interessi attivi sui fondi di cassa del "Fondo siciliano"       » 789.690.000 

Art.  109  -  Somma da versare al"Fondo siciliano" destinata all'istituzione di speciali cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di interesse comunale (art. 29, legge regionale n. 24/87, integrata dalle leggi
regionali n. 35/87, n. 8/88 e n. 9/88)       p.m. 

Art.  110  -  Interessi attivi maturati sui fondi versati da enti gestori di cantieri di lavoro (legge regionale 13 di-
cembre 1983, n. 120)       p.m. 
  Totale entrate gestione ordinaria     L. 13.789.690.000 

TITOLO  II  -  Entrate della gestione speciale
Art.  200  -  Entrate diverse e recuperi eventuali di fondi riferibili ad articoli di spesa della gestione speciale       p.m. 
Art.  201  -  Somma da versare al "Fondo siciliano" in dipendenza di speciali disposizioni legislative       p.m. 
  Totale entrate gestione speciale    
  Totale generale delle entrate     L. 48.372.566.536 

SPESE

TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art.  101  -  Indennità e rimborso spese per il collegio dei revisori       L. 35.000.000 
Art.  102  -  Commissione da liquidare agli istituti di credito incaricati del servizio di cassa del "Fondo siciliano"      » 81.000.000 

Art.  103  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per l'esecuzione di opere, di interesse comunale e provinciale, affidati in gestione ai comuni ed alle provincie regionali dell'isola (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge
regionale n. 25/93)       » 140.000.000 

Art.  106  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per opere di pubblica utilità o utilità sociale affidati in gestione ad enti pubblici o giuridicamente riconosciuti (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge regionale
n. 25/93 e decreto n. 1214/98/IL)       » 2.600.000.000 
Art.  107  -  Spese di cancelleria, postali e telegrafiche       » 100.000.000 
Art.  108  -  Spese per collaudi dei cantieri di lavoro       » 300.000.000 

Art.  109  -  Spese per l'istituzione di speciali cantieri di lavoro previsti dall'art. 29, legge regionale n. 24/87, in-
tegrata dalle leggi regionali n. 35/87, n. 8/88 e n. 9/88       p.m. 
Art.  110  -  Restituzione e rimborsi       » 10.000.000 
Art.  111  -  Fondo di riserva ordinaria       p.m. 
Art.  112  -  Spese per indennità di missione e per prestazioni in favore del "Fondo"       L. 73.690.000 
Art.  113  -  Spese per attrezzature degli uffici del "Fondo siciliano"       » 50.000.000 
Art.  114  -  Spese per il fondo per l'occupazione enti locali       » 9.100.000.000 
Art.  115  -  Quota riserva per interventi emergenza valore soc.       » 1.300.000.000 
  Totale spesa gestione ordinaria     L. 13.789.690.000 

TITOLO  II  -  Spese della gestione speciale
Art.  200  -  Fondo di riserva speciale per la riassegnazione ai relativi articoli di spesa dei residui perenti passivi      L. 5.573.755.825 

Art.  201  -  Fondo di riserva speciale destinato alla copertura finanziaria di leggi riguardanti interventi nuovi o integrativi di quelli rilevatisi insufficienti ed alla riassegnazione di entrate non dovute, nonché alla
riassegnazione di economie di spesa accertate negli esercizi precedenti       » 21.037.471 

Art.  334  -  Spese per l'apertura di cantieri di lavoro per l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità di competenza dei comuni dell'isola, con particolare riferimento ai comuni di Pa-
lermo,Catania e Messina (legge regionale n. 12/86, artt. 1 e 4 e legge regionale n. 27/91, art. 27)       » 6.396.197.000 
Art.  360  -  Finanziamento progetti per LSU (ex legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 34, comma 2°)       » 5.194.149.843 
Art.  362  -  Interventi a favore dei lavoratori di cui all'art. 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25       » 5.713.174 
Art.  363  -  Restituzione e rimborsi gestione speciale       » 34.244.000 

Art.  364  -  Corresponsione del trattamento integrativo di indennità di cui all'art. 2, legge regionale 19 dicembre
1995, n. 84       » 4.357.779.223 

Art.  365  -  Somma da versare sul capitolo 5683 del bilancio di previsione della Regione siciliana esercizio 1999
(ex legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 12, comma 3°)       » 13.000.000.000 
  Totale della spesa della gestione speciale     L. 34.582.876.536 
  Totale della spesa della gestione ordinaria     L. 13.789.690.000 
  Totale generale della spesa     L. 48.372.566.536 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 marzo 1999.
  PAPANIA 
  PIRO 


Allegato
RIEPILOGATIVO DIMOSTRATIVO DELLE ECONOMIE DI GESTIONE ACCERTATE SUGLI ARTICOLI DI SPESA DELLA GESTIONE SPECIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 1998



  N. art. Descrizione articoli di spesa C/competenze C/residui Totale 


  200 Fondo di riserva speciale per residui perenti     5.573.755.825 - 5.573.755.825 
  201 Fondo di riserva per nuovi interventi legislativi     18.021.037.471 - 18.021.037.471 
  334 Opere di pubblica utilità di competenza dei comuni di Palermo,Catania e Messina (artt. 1 e 4, legge regionale 
n. 12/86; art. 27, legge regionale n. 27/91)       6.396.197.000 - 6.396.197.000 
  360 Finanziamento progetti per opere di pubblica utilità (art. 
4, legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3       194.149.843 - 194.149.843 
  362 Interventi a favore dei lavoratori di cui all'art. 11, legge re- 
gionale n. 25/93       5.713.174 - 5.713.174 
  363 Restituzione e rimborsi a carico della gestione speciale     34.244.000 - 34.244.000 
  364 Corresponsione del trattamento integrativo di cui all'art. 2, 
legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84       4.357.779.223 - 4.357.779.223 
  Totale     34.582.876.536 - 34.582.876.536 


(99.16.763)
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DECRETO 6 aprile 1999.
Approvazione del rendiconto della gestione del «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati», per l'esercizio finanziario 1997.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati»;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1981, reg. n. 1, fg. n. 277, che detta norme per la gestione del "Fondo siciliano";
Visto il rendiconto della gestione del «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati» per l'anno finanziario 1997, che presenta un avanzo di gestione del Fondo siciliano di L. 128.508.103.972, di cui L. 83.022.958.698 afferenti alla gestione ordinaria e L. 45.485.145.274 afferenti alla gestione speciale, con un fondo di cassa al 31 dicembre 1997 di L. 32.406.137.528;
Visto il verbale del collegio dei revisori dei conti del "Fondo siciliano" n. 670 del 21 dicembre 1998, che esprime, in linea tecnico-contabile, parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 1997;
Visto il verbale n. 671 del 25 gennaio 1999: «Relazione al rendiconto di gestione del fondo relativo all'esercizio 1997» del collegio dei revisori dei conti;

Decreta:


Art. 1

Con le considerazioni indicate in premessa, è approvato il rendiconto della gestione del «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati» per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 1999.
  PAPANIA PIRO 

(99.16.763)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 aprile 1999.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Delia, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto n. 11238 del 3 giugno 1994, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1991 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta, ivi compreso il comune di Delia, prevedente due sedi farmaceutiche;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopraddetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Delia al 31 dicembre 1995, pari a 4.715 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 2 luglio 1998 dal comune di Delia, secondo il quale occorre rideterminare le circoscrizioni territoriali di ciascuna delle sedi farmaceutiche esistenti in modo maggiormente rispondente alle esigenze dell'assistenza;
Acquisito il parere favorevole espresso dall'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, giusta nota n. 2333 dell'11 luglio 1998;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Delia;
Preso atto che una delle sedi esistenti risulta eccedente i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche ed integrazioni e, pertanto, considerata in soprannumero ai sensi dell'art. 380, secondo comma, del T.U.LL.SS.;
Ritenuto di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Delia al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operante la revisione biennale non effettuata al 31 dicembre 1993 e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Delia (provincia di Caltanissetta):
a)  popolazione: abitanti n. 4.715;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 2;
c)  sedi farmaceutiche spettanti n. 1, sedi farmaceutiche soprannumerarie n. 1.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana
-  titolare dott.ssa Bufalino M. Concetta, via Pagliarello n. 18;
-  il limite è segnato, da nord verso sud, dalle seguenti strade, tutte di pertinenza della prima sede: via Campo fino a piazza Itria prosegue per via Portella, via Portella da piazza Itria fino all'incrocio con via Petilia, via Petilia da via Portella fino all'incrocio con via Cap. Lo Porto, via Cap. Lo Porto da via Petilia fino all'incrocio con via Municipio, via Municipio fino all'incrocio con via Verdi, tratto di via Verdi da via Municipio fino all'incrocio con via Diaz tratto di via Diaz fino all'incrocio con via Donizzetti, via Donizzetti;
2ª sede urbana
-  titolare dott. Pittari Calogero, corso Umberto n. 30;
-  limite di confine da nord verso sud: via Campo esclusa fino a piazza Itria esclusa, prosegue per via Portella, via Portella esclusa da piazza Itria fino all'incrocio con via Petilia, via Petilia esclusa da via Portella fino all'incrocio con via Cap. Lo Porto, via Cap. Lo Porto esclusa da via Petilia a via Municipio, via Municipio fino all'incrocio con via Verdi esclusa, tratto di via Verdi da via Municipio fino all'incrocio con via Diaz esclusa, tratto di via Diaz da via Municipio fino all'incrocio con via Donizzetti, via Donizzetti esclusa.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Delia per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta ed agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 12 aprile 1999.
  SANZARELLO 

(99.16.773)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 10 novembre 1998.
Approvazione del programma di intervento per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento e con esclusione delle opere viarie non ancora iniziate.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 78 del 12 giugno 1976 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 27/88, art. 2, comma 5, che dispone che il programma di spesa venga adottato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
Viste le leggi regionali n. 19/72, n. 21/85, n. 10/93, n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 47/77, n. 2/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, art. 23;
Vista la legge regionale n. 7 dell'8 maggio 1998, che autorizza la spesa di L. 11.000.000.000 sul capitolo 87372 del bilancio regionale, esercizio finanziario 1998, per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento e con esclusione delle opere viarie non ancora iniziate;
Viste le istanze presentate nell'anno 1998, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 21/85, tese all'inserimento nel programma di spesa regionale di cui al capitolo 87372 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1998;
Vista la relazione di accompagnamento al programma di spesa di che trattasi, contenente l'enunciazione dei criteri di selezione, l'elenco denominato "istanze prive del progetto di massima o esecutivo" e l'elenco denominato "elenco progetti n. 87372";
Considerato che nella citata relazione di accompagnamento vengono individuate le opere da inserire nel programma di spesa per un importo complessivo di L. 10.989.171.300;
Considerato che ai sensi del nono comma dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93, i programmi di spesa devono assicurare che una parte della disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva;
Ritenuto di dovere, pertanto, impegnare la somma di L. 10.828.700 per far fronte alle eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva;
Ritenuto di dovere approvare il presente programma regionale di intervento per L. 10.989.171.300 relativo al capitolo 87372 del bilancio regionale, esercizio 1998 e di dovere, contestualmente, impegnare la somma di L. 10.828.700 occorrente per la copertura finanziaria del fondo di riserva, per far fronte alle maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma di intervento per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento e con esclusione delle opere viarie non ancora iniziate di cui al capitolo 87372, esercizio finanziario 1998, che prevede opere per un importo complessivo pari a L. 10.989.171.300, che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2

E' impegnata la somma di L. 10.828.700 sul capitolo 87372, esercizio finanziario 1998, del bilancio della Regione siciliana per far fronte alle eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva del programma di cui all'art. 1.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed all'Assemblea regionale ai sensi del 2° comma dell'art. 23 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Palermo, 10 novembre 1998.
  STRANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 30 dicembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni ed i trasporti, fg. n. 112.
Allegato
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI «OPERE URGENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO CON PRIORITA' ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO E CON ESCLUSIONE DELLE OPERE VIARIE NON ANCORA INIZIATE - CAPITOLO 87372 DEL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

Agrigento
-  Grotte - Lavori di arredo urbano - L. 500.000.000;
Caltanissetta
-  Sutera - Lavori di arredo urbano, 2° stralcio - L. 700.000.000;
Catania
-  Acicatena - Lavori per intervento di riqualificazione, valorizzazione ed arredo urbano di piano Umberto - L. 800.000.000;
-  Mirabella Imbaccari - Lavori di illuminazione artistica con arredo urbano nel centro storico, 2° lotto di completamento - L. 600.000.000;
Enna
-  Regalbuto - Progetto di arredo urbano - L. 1.000.000.000;
Messina
-  Malvagna - Lavori di valorizzazione del centro storico e delle eventuali aree circostanti, 1° stralcio funzionale di massima - L. 1.032.521.300;
Palermo
-  Altofonte - Lavori di arredo urbano nel centro storico dell'abitato, 2° stralcio - L. 1.500.000.000;
-  Campofelice di Roccella - Lavori di completamento dell'arredo urbano nel centro abitato, zona "J" - L. 1.787.650.000;
Ragusa
-  Chiaramonte Gulfi - Riqualificazione tramite illuminazione artistica delle emergenze architettoniche ed ambientali all'interno dell'agglomerato urbano - L. 1.000.000.000;
Trapani
-  Calatafimi - Lavori di arredo urbano per la valorizzazione della via di accesso al centro storico - L. 2.069.000.000.
(99.15.728)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 14-22 aprile 1999, n. 139.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  dott. Renato Granata, presidente;
-  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione siciliana approvata il 29 ottobre 1997, recante «Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 5 novembre 1997, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto

1.1.  -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ad avviso del ricorrente la norma, "dal tenore letterale non chiaro e ambiguo", sarebbe volta a sanare le posizioni di tutte quelle associazioni o enti culturali e artistici che hanno utilizzato i contributi regionali erogati sul capitolo 38054 del bilancio regionale, negli anni 1990 e 1991, per fini diversi da quelli (attività di carattere culturale, artistico, scientifico) previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66. La sanatoria sarebbe avvenuta in assenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente interesse generale, e senza che sia possibile individuare nella fattispecie oggetto della normativa peculiarità tali da giustificare l'intervento. La disposizione determinerebbe in tal modo una irragionevole disparità di trattamento nei confronti di tutte quelle associazioni che hanno osservato il disposto normativo, privilegiando situazioni di fatto irregolari circa l'utilizzazione pregressa del contributo, tanto più che - ad avviso del ricorrente - l'intervento del legislatore regionale appare diretto a esonerare gli amministratori delle associazioni o degli enti culturali da eventuali responsabilità.
1.2.  -  Con memoria depositata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge 7 novembre 1997, n.41, omettendo le previsioni dell'art. 2, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana solleva, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 15), in tema di "rendicontazione delle spese sostenute per gli esercizi finanziari 1990 e 1991 dagli enti aventi finalità di carattere culturale e artistico".
Poiché tuttavia la legge sopra menzionata è stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione, con omissione della disposizione denunciata d'incostituzionalità (legge regionale 7 novembre 1997, n. 41), cosicché essa non potrebbe più essere oggetto di successiva separata promulgazione, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 aprile 1999.
  f.to: Renato Granata, presidente Gustavo Zagrebelsky, redattore Giuseppe Di Paola, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(99.19.883)
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SENTENZA 14-22 aprile 1999, n. 141.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  dott. Renato Granata, presidente;
-  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 4 e da 6 a 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali) e degli artt. 1 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche), promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificati l'8 novembre e il 31 dicembre 1997, depositati in cancelleria il 15 novembre 1997 e il 9 gennaio 1998 e iscritti ai nn. 71 del registro ricorsi 1997 e 5 del registro ricorsi 1998.
Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto

1.1.  -  Con ricorso notificato l'8 novembre 1997 (r. ric. n. 71 del 1997) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali). Secondo il ricorrente la legge, nel suo complesso (con l'esclusione del solo art. 5), si configurerebbe come un tentativo di superare gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nazionale in materia di razionalizzazione del pubblico impiego, eludendo al contempo i principi posti dalla sentenza n. 59 del 1997 della Corte costituzionale, in quanto produrrebbe quella inversione di priorità tra interesse del personale precario all'impiego ed esigenze dell'amministrazione che è stata censurata in detta sentenza, con conseguente violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione.
In particolare, la legge viene impugnata nella parte in cui prevede "apoditticamente" la modifica e l'ampliamento, per taluni profili professionali, delle piante organiche dei ruoli tecnici dell'Assessorato dei beni culturali, sovrapponendosi al procedimento di rilevazione dei carichi di lavoro avviato dall'Amministrazione regionale, e in assenza, come rivelano i lavori preparatori, di qualsiasi valutazione dei dati relativi all'utilizzazione del personale degli uffici periferici dell'Amministrazione dei beni culturali.
Specifiche censure investono gli artt. 4, 6 e 7, relativi al procedimento concorsuale per la copertura dei posti vacanti in organico, nonché l'art. 8, sulle assunzioni di personale fino al quarto livello. Da tali disposizioni, unitamente alla creazione, con la tabella A, allegata alla legge, di nuove figure professionali, emergerebbe che il reale intento del legislatore è quello di assicurare comunque la prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine stipulati, ai sensi dell'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, con gli oltre cinquecento "catalogatori" del patrimonio culturale siciliano, in quanto sarebbero questi ultimi, nella quasi totalità, i beneficiari del provvedimento legislativo. Inoltre, l'art. 4 disporrebbe l'integrale devoluzione di compiti di natura prettamente pubblica, quali quelli relativi ai procedimenti concorsuali, a imprese private.
E' censurato, infine, l'art. 9, che prevede la proroga dei contratti a termine del personale già addetto alla catalogazione, proroga che sarebbe motivata unicamente sulla base dei tempi concorsuali previsti, e non del riscontro e della verifica dei risultati conseguiti.
1.2.  -  Nel giudizio si è costituita la Regione siciliana, chiedendo il rigetto di tutte le questioni.
Obiettivo principale della legge sarebbe il raggiungimento di finalità istituzionali dell'amministrazione dei beni culturali, e non il soddisfacimento delle aspettative di una categoria di precari. La rideterminazione delle dotazioni del ruolo tecnico, infatti, non solo comporterebbe una riduzione dell'organico, ma sarebbe strumentale ai nuovi compiti che il legislatore ha affidato all'Amministrazione regionale dei beni culturali. L'art. 2 della legge ridefinisce in particolare l'attività di catalogazione, qualificandola come un'attività permanente, stabile, che non si esaurisce nel momento della prima inventariazione e catalogazione dei beni.
La fattispecie disciplinata dalla legge impugnata si differenzierebbe da quella presa in considerazione dalla sentenza n. 59 del 1997: la legge regionale annullata prevedeva in quel caso la trasformazione automatica a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine, mentre oggi si è in presenza di un pubblico concorso, aperto anche a soggetti diversi dai catalogatori. Il fatto che la legge regionale vada anche incontro alle aspettative occupazionali delle persone che hanno già prestato la loro attività per l'amministrazione, maturando notevole esperienza nel settore, non potrebbe, di per sé, costituire un vizio della legge, trattandosi comunque di un risultato aggiuntivo e non sostitutivo rispetto all'interesse dell'amministrazione.
1.3.  -  In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, ribadendo che la dotazione organica del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali è stata rideterminata "apoditticamente" dal legislatore siciliano, che ha prescisso dal necessario, preventivo riscontro dell'effettivo utilizzo del personale già in servizio. Dalla rilevazione dei carichi di lavoro dell'intera Amministrazione regionale, conclusasi recentemente, emergerebbe, tra l'altro, un esubero di personale, che investirebbe principalmente proprio i ruoli tecnici.
2.1.  -  Con ricorso notificato il 31 dicembre 1997 (r. ric. n. 5 del 1998) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche), per violazione, rispettivamente, degli artt. 3, 51, 97 e 136, e 3 e 97 della Costituzione.
Secondo il ricorrente l'art. 1 di detta legge, che proroga per diciotto mesi i contratti di lavoro stipulati con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano, violerebbe l'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento, così come specificato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 59 e 153 del 1997. Infatti, la norma, prorogando tout court tutti i contratti di lavoro in questione e demandando a una ulteriore fase amministrativa la nuova definizione dell'attività di catalogazione, opererebbe quel ribaltimento di priorità tra interesse pubblico e privato sottolineato nelle citate sentenze della Corte. Gli stessi lavori preparatori della legge testimonierebbero che la norma è nata in assenza di una ricognizione delle necessità esistenti e della valutazione dei risultati conseguiti, nonché prima del completamento della ricognizione del personale in servizio avviata dalla Giunta regionale. La legge costituirebbe un tentativo di superare gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nazionale in materia di razionalizzazione del pubblico impiego, in elusione della sentenza n. 59 del 1997, con conseguente violazione dell'art. 136 della Costituzione.
L'art. 3 della legge, a detta del commissario, riprodurrebbe, sostanzialmente, l'art. 2 della legge regionale approvata il 29 ottobre 1997 e impugnata con il ricorso di cui al r. ric. n. 69 del 1997; tale art. 3, nella formulazione utilizzata per superare i rilievi allora avanzati dal commissario, risulterebbe manifestamente illogico, in quanto consentirebbe ex post l'utilizzo per fini diversi di contributi già rendicontati (e quindi già impiegati) in esercizi ormai remoti (1990 e 1991). Con accorgimenti lessicali, si sarebbe anche in questo caso cercato di realizzare, in assenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, una sanatoria di situazioni di illegittimità.
2.2.  -  Nel giudizio si è costituita la Regione siciliana, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Quanto all'art. 1, la difesa della Regione sottolinea che esso non è volto a soddisfare esigenze occupazionali di una particolare categoria di lavoratori, ma allo svolgimento di un compito primario dell'Amministrazione regionale, in un settore di grande rilievo quale quello dei beni culturali. Ricordato che la Regione siciliana è titolare di competenza esclusiva in materia, la difesa della Regione rileva che il termine di un triennio previsto dalla preesistente legislazione regionale per lo svolgimento dell'attività di catalogazione si è rivelato insufficiente: da ciò un primo tentativo di trasformare il contratto triennale del personale addetto alla catalogazione in rapporto a tempo indeterminato, tentativo che ha dato luogo alla sentenza n. 59 del 1997. Una riconsiderazione della materia è stata compiuta con la legge regionale approvata il 29 ottobre 1997, impugnata con il ricorso di cui al r. ric. n. 71 del 1997: tale legge prevedeva una procedura concorsuale per colmare i vuoti in organico esistenti nel settore, oltre a dettare una normativa transitoria, di proroga dei contratti dei catalogatori oggi scaduti, proroga abrogata dalla legge ora impugnata, che pone, per l'appunto, una nuova disciplina transitoria.
Infondata sarebbe anche la censura rivolta avverso l'art. 3 della medesima legge, in quanto il legislatore regionale, laddove afferma di voler consentire agli enti beneficiari l'utilizzazione dei contributi erogati per le attività culturali svolte negli anni 1990 e 1991, già rendicontati, purché effettivamente spesi, implicitamente riconoscerebbe che è stato raggiunto il fine di pubblica rilevanza per il quale i contributi erano stati concessi, consistente, appunto, nella promozione e realizzazione di attività culturali.
Considerato in diritto

1.1.  -  Con ricorso notificato l'8 novembre 1997 (r. ric. n. 71 del 1997), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana investe la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali). Ad avviso del ricorrente, la normativa contenuta nella legge, nel suo complesso (con esclusione del solo art. 5 concernente i limiti d'età alla partecipazione ai concorsi regionali), sarebbe lesiva degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione.
Tale normativa realizzerebbe un tentativo di eludere gli imperativi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto le sue disposizioni configurerebbero quell'inversione di priorità tra esigenze generali obiettive dell'amministrazione e interessi particolari all'assunzione all'impiego pubblico, inversione che questa Corte, in riferimento anche alla normativa statale in materia di razionalizzazione del pubblico impiego, ha numerose volte colpito con la declaratoria di incostituzionalità. Il legislatore siciliano, ad avviso del ricorrente, solo in apparenza sarebbe mosso dall'intento di ridefinire le linee organizzative di un settore dell' amministrazione dei beni culturali ed ambientali. Esso, in realtà, mirerebbe a realizzare una via d'accesso all'impiego regionale speciale e protetta a favore di una categoria di lavoratori, subordinando a questo intento le esigenze dell'organizzazione amministrativa regionale.
La denunciata inversione di priorità risulterebbe dalle disposizioni che - in violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione -:
a)  rideterminano il ruolo organico dei tecnici dei beni culturali ed ambientali e prevedono nuovi profili professionali;
b)  stabiliscono riserve di posti e prevedono valutazioni privilegiarie dell'attività precedentemente svolta, in favore di quanti già siano stati legati all'Amministrazione regionale con contratti di diritto privato per l'attività di catalogazione dei beni culturali ed ambientali (contratti oggetto di proroga con una disposizione, peraltro, abrogata (art. 9) e sostituita dalla diversa proroga contenuta in una successiva legge, anch'essa impugnata, di cui si dirà più avanti);
c)  istituiscono infine modalità concorsuali anomale, inidonee a garantire l'apertura, e quindi il carattere pubblico, della selezione tra tutti i possibili candidati.
Inoltre, la normativa sottoposta a controllo di costituzionalità costituirebbe un tentativo di eludere il dictum della sentenza n. 59 del 1997 con la quale questa Corte ha censurato una precedente legge della Regione siciliana mirante a trasformare i rapporti di lavoro dei suddetti "catalogatori", sorti come contratti a termine in relazione a obiettivi determinati e temporalmente circoscritti, in contratti a tempo indeterminato, senza che tale stabilizzazione si correlasse a funzioni amministrative durature nel tempo.
1.2.  -  Il Commissario dello Stato, con ricorso notificato il 31 dicembre 1997 (r. ric. n. 5 del 1998), solleva inoltre questione di legittimità costituzionale anche sulla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche) che, all'art. 1, dispone una proroga di diciotto mesi, a decorrere dall'1 gennaio 1998, dei contratti di diritto privato dei medesimi addetti alla catalogazione.
Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, configura anch'essa il tentativo di aggirare gli stessi parametri costituzionali invocati nel ricorso indicato al numero precedente, attraverso una stabilizzazione de facto, ottenuta tramite ingiustificate ripetute proroghe di rapporti giuridici sorti come essenzialmente temporanei.
1.3.  -  Infine, col ricorso in ultimo citato, si solleva questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge approvata il 23 dicembre 1997, avente a oggetto l'autorizzazione degli enti aventi finalità di carattere culturale e artistico all'utilizzazione dei contributi in loro favore erogati per attività culturali negli esercizi finanziari 1990 e 1991, contributi «già rendicontati, purché effettivamente spesi per l'attuazione del programma di attività presentato o comunque per i fini istituzionali degli enti medesimi».
Con questa formula, ad avviso del commissario, singolarmente oscura, si ripropone, con qualche modifica di formulazione, l'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), sottoposto anch'esso al giudizio di questa Corte ma lasciato cadere con la promulgazione parziale della legge di cui faceva parte (v. sentenza n. 139 del 1999).
La disposizione impugnata, consentendo ex post factum l'utilizzazione a fini diversi da quelli originariamente previsti di contributi a suo tempo erogati e già rendicontati - e quindi già impiegati in esercizi finanziari precedenti - violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto manifestamente illogica e, comunque, volta a sanare situazioni di illegittimità, in assenza di qualsiasi interesse pubblico giustificativo.
2.  -  I giudizi promossi con i ricorsi anzidetti, vertendo su leggi che disciplinano una medesima materia o concernendo comunque disposizioni in esse contenute, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
3.  -  Le questioni sollevate nei confronti della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali) non sono fondate, se non limitatamente a parti dell'art. 4, che disciplina il procedimento di concorso per l'assunzione nel ruolo organico dei tecnici dei beni culturali ed ambientali.
3.1.  -  L'esame delle censure formulate nei confronti della legge sottoposta a controllo di costituzionalità deve tener conto del vasto ambito di discrezionalità che spetta al legislatore, sia statale che regionale, nelle scelte relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici. Tali scelte - come è stato precisato in numerose circostanze - non si sottraggono al sindacato sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità proclamati dall'art. 97, primo comma, della Costituzione. Le valutazioni consentite alla Corte costituzionale, tuttavia, per non esorbitare dagli apprezzamenti propri del controllo di costituzionalità sulle leggi e non travalicare in quelli riservati agli organi legislativi, non possono eccedere i limiti del controllo di irragionevolezza.
L'applicazione dell'anzidetto criterio di giudizio non permette di condividere il rilievo generale da cui espressamente muove il ricorrente: che la legge denunciata, non costituendo altro che un mero provvedimento di favore nei confronti di una determinata categoria di lavoratori, al fine del loro inserimento nei ruoli regionali in condizioni di privilegio, sarebbe una sorta di legge personale, appena dissimulata sotto l'apparenza di disciplina dell'attività e dell'organizzazione di un settore dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.
Il legislatore siciliano, infatti, nella sua discrezionalità e responsabilità politiche, ha provveduto a ridefinire un'attività e un'organizzazione, caratterizzandole in maniera diversa e più ampia che nel passato, tanto in riferimento ai beni oggetto dell'attività amministrativa, quanto alle finalità di quest'ultima (art. 5 del D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825 e legge regionale 1 agosto 1977, n. 80). In particolare, secondo l'art. 2 della legge censurata, l'attività di catalogazione viene assunta come compito stabile dell'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola, di incrementare il suo godimento, di aggiornare e gestire i dati raccolti e di diffondere la loro conoscenza.
Sulla base dell'anzidetta definizione, l'art. 1 della legge regionale impugnata, che ridetermina le dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali, trova una giustificazione di natura obiettiva, alla luce delle funzioni assegnate all'amministrazione e delle conseguenti necessità organizzative, a seguito di scelte, il merito delle quali, sta fuori del perimetro degli apprezzamenti consentiti nel giudizio di costituzionalità delle leggi.
Questa disciplina si differenzia dunque da quella oggetto della dichiarazione d'incostituzionalità da parte della sentenza n. 59 del 1997, relativa a una legge anch'essa in materia di catalogatori e catalogazione dei beni culturali, ma caratterizzata dalla contraddizione tra trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro e attività temporalmente circoscritta; questa differenza è tale da escludere di per sé la violazione dell'art. 136 della Costituzione, dedotta in relazione al dictum contenuto nella sentenza di questa Corte, sopra citata. La legge oggetto dell'attuale giudizio si presenta invece come una ridefinizione e un potenziamento di una funzione amministrativa, cui consegue e strumentalmente accede una revisione dell'assetto organizzativo.
Viene così meno la possibilità di seguire il ricorrente lungo la prospettiva generale nella quale egli dichiaratamente colloca le censure mosse contro la legge: la prospettiva, vietata dall'art. 97 della Costituzione, della subordinazione delle esigenze funzionali e organizzative della pubblica amministrazione all'interesse del personale a un posto di lavoro.
Non esiste alcun dubbio che la legge in esame sia stata occasionata da un "problema occupazionale" che il legislatore regionale da tempi risalenti ha operato per risolvere, con misure che, peraltro, sono incappate nella dichiarazione d'incostituzionalità. Ma, a differenza di allora, il "problema occupazionale" ha, ora, rappresentato un'occasione o, se si vuole, una ragione per l'approvazione di un provvedimento legislativo che tuttavia, come si è appena detto, presenta un contenuto che trascende e l'una e l'altra. Rispetto a ciò, dal punto di vista dell'apprezzamento della legge in termini di legittimità costituzionale, le norme sul personale rappresentano un aspetto conseguente e non censurabile, in quanto nulla impedisce - come questa Corte ha avuto modo di precisare (sentenze nn. 59 del 1997 e 63 del 1995) - che l'interesse al sostegno dell'occupazione possa aggiungersi, nelle valutazioni del legislatore, agli interessi della pubblica amministrazione, sempre che, nella legge, il posto assegnato a questi ultimi sia prioritario.
Perciò, stando ai dati legislativi sopra esposti, è da escludere quell'inversione di priorità tra esigenze pubbliche e interessi privati che, di per sé sola, sarebbe sufficiente a inficiare la legge nel suo complesso.
3.2.  -  Superato l'esame di costituzionalità nei termini generali che si sono detti, la legge impugnata deve ora sottoporsi al giudizio nelle sue singole parti, alla stregua delle specifiche censure che sono loro mosse: censure che la Corte è chiamata a esaminare in sé e per sé, in un quadro non pregiudicato dall'idea che, per un verso, i vizi denunciati costituiscano sintomi di uno sviamento della funzione legislativa e, per l'altro, che di quest'ultimo i primi siano le conseguenze.
3.3.  -  Viene anzitutto in considerazione la pretesa violazione del principio costituzionale del "buon andamento" della pubblica amministrazione stabilito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione, nonché del principio della legislazione statale, desunto dall'art. 2, comma 1, lett. r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, secondo il quale le nuove assunzioni nel pubblico impiego debbono seguire alla rideterminazione delle piante organiche e alla valutazione delle possibilità offerte dal migliore utilizzo del personale già impiegato. Con l'art. 1 della legge impugnata - nel quale, con rinvio alla tabella a essa allegata, si ridefiniscono le dotazioni organiche di ciascuna delle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali -, il legislatore regionale avrebbe invece operato "apoditticamente", cioè indipendentemente da tali previ adempimenti e contro le esigenze dell'amministrazione.
In effetti, con la deliberazione n. 332 del 7 agosto 1997, la Giunta regionale ha avviato procedure amministrative per l'accertamento dei carichi di lavoro, ai fini di "una ripartizione organica del personale" e di un "riequilibrio razionale degli operatori nel territorio" tramite «una rilevazione, sulla base delle competenze complessive attribuite a ciascuna amministrazione, dei carichi funzionali di lavoro in relazione alle competenze stesse». E, come risulta dalla comunicazione del 14 gennaio 1999 della Presidenza della Regione al Commissario dello Stato, a quella data tali procedure erano ancora in corso. Cosicché l'approvazione della legge oggetto del presente giudizio, avvenuta il 29 ottobre 1997, ha prescisso, né avrebbe potuto non prescindere, dalla considerazione delle risultanze di tale indagine, all'epoca non ancora conclusa.
Senonché, da questa constatazione non discende come conseguenza l'incostituzionalità della norma legislativa impugnata, adottata nell'esercizio della competenza legislativa regionale esclusiva nella materia indicata dall'art. 14, lett. p), dello statuto speciale di autonomia.
Tale competenza, per quanto "esclusiva", incontra bensì, come limiti, tra gli altri, la Costituzione e le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Dall'art. 97 della Costituzione, secondo quanto già affermato in diverse occasioni (sentenze nn. 153 e 59 del 1997; 205 del 1996), deriva il principio di "non-inversione" tra interesse dell'amministrazione e interesse all'impiego pubblico e di tale principio è specificazione l'art. 2, comma 1, lett. r), della legge n. 421 del 1992, contenente - per espressa dichiarazione dell'art. 2, comma 2, della stessa legge, sanzionata anche dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 444 del 1997; 352 e 205 del 1996; 383 del 1994) - una norma fondamentale di riforma economico-sociale che, per assicurare tale "non-inversione", richiede che le nuove assunzioni siano precedute dalla rideterminazione delle dotazioni organiche e dalla considerazione della nuova e più funzionale utilizzazione possibile del personale esistente.
Questo è quanto può invocarsi, nella specie, come limite della competenza regionale siciliana. L'ulteriore legislazione, a iniziare dall'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (adottato in virtù della delega concessa con la legge n. 421 del 1992), passando per l'abbondante e sovente occasionale normazione successiva, in tema, particolarmente, di rideterminazione delle piante organiche e di verifica dei "carichi di lavoro", per approdare alla riformulazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29 citato, contenuta nell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, non vale, in linea di massima, a incidere sulla potestà legislativa esclusiva esercitata, in questo caso, dalla Regione (v. sentenza n. 383 del 1994).
Così ricostruiti i limiti, attinenti al presente giudizio, della legislazione siciliana nella materia dell'accesso all'impiego regionale, la legge di cui è fatta questione esce, sotto questo aspetto, indenne dal controllo di costituzionalità.
L'art. 2 della legge ridefinisce la portata dell'attività regionale di catalogazione e l'art. 1 predispone una nuova dotazione organica in relazione a tale ridefinizione. Questa dotazione, rispetto a quella anteriore, risulta ridotta quanto al numero di addetti e rinnovata quanto alle figure professionali. A questo risultato si è giunti - come mostrano i lavori preparatori della legge in esame, presso la V commissione consiliare e nella seduta del 29 ottobre del 1997 dell'Assemblea regionale - in base alla considerazione delle attuali e potenziali esigenze dell'amministrazione, cioè del rapporto tra funzioni e personale, anche a seguito delle numerose indicazioni provenienti dagli uffici regionali operanti nel settore dei beni culturali ed ambientali.
Non è questa la sede per apprezzare il grado di approfondimento di tali valutazioni del legislatore, una volta che queste siano operate in un modo che appare non irragionevole, specie alla stregua delle novità che si prospettano, in base all'art. 2 della legge, nell'azione regionale, conformemente, del resto, alle tendenze della politica pubblica nazionale nel settore. Novità quantitative e soprattutto qualitative - occorre aggiungere - che obiettivamente collocano la legge in esame su un piano diverso dalla razionalizzazione dell'amministrazione in atto, alla quale mira la procedura già ricordata, promossa dalla delibera n. 332 del 7 agosto 1997 della Giunta regionale.
La previsione legislativa poi di figure professionali nuove, corrispondenti alle caratteristiche di addetti alla catalogazione in passato legati all'amministrazione da contratti di diritto privato - ciò su cui fa leva il ricorrente - è un elemento di giudizio che potrebbe assumere rilievo, ai fini del rispetto del criterio della "non-inversione", solo se si dimostrasse che esse non hanno a che vedere con l'interesse pubblico e che tale previsione è quindi inutile ai fini dell'amministrazione. Ma ciò non è stato dimostrato, ed anzi l'individuazione di profili professionali già sperimentati, sia pure sotto altra veste giuridica, e la prospettiva del loro stabile inserimento organico nell'Amministrazione regionale appaiono, di per sé, tutt'altro che privi di ragionevolezza, sotto il profilo dell'art. 97 della Costituzione.
3.4.  -  Infondata è anche la censura mossa agli artt. 6, 7 e 8, che, per la prima applicazione della legge, prevedono una riserva di posti per il personale già impiegato, con contratti di diritto privato, in attività di catalogazione a favore dell'Amministrazione regionale e attribuiscono rilevanza a tale attività, ai fini della valutazione concorsuale dei titoli.
La legge, nell'ambito della riconsiderazione della funzione amministrativa in materia di catalogazione dei beni culturali ed ambientali e della relativa rideterminazione dell'organico del personale, mira indiscutibilmente ad agevolare l'assorbimento di tali lavoratori tra il personale di ruolo regionale.
Ma non costituisce motivo di ingiustificata preferenza la rilevanza data, ai fini dell'assunzione, alla pregressa attività svolta nel settore dell'amministrazione cui si riferiscono i posti messi a concorso e ciò indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, pubblicistico o privatistico, che abbia in passato legato i lavoratori all'amministrazione stessa. Può ritenersi senz'altro conforme all'interesse pubblico che precedenti esperienze non vadano perdute e anzi che la legge, come assai frequentemente avviene, preveda per esse una particolare considerazione. Ciò che vale, naturalmente, fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione.
Ma ciò non accade nella specie. La riserva è fissata nella misura del cinquanta per cento dei posti disponibili (artt. 6 e 18), con la riduzione, nella prima applicazione della legge, dal quindici al cinque per cento della ordinaria riserva di posti a favore del personale interno (art. 7, comma 2), ciò che non pare ingiustificato alla stregua della peculiarità delle figure professionali previste dalla nuova dotazione organica. Il servizio precedentemente prestato nell'ambito di rapporti di lavoro di diritto privato, inoltre, è equiparato, ai fini della valutazione dei titoli di anzianità, ai servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni. E ciò, data l'omogeneità dell'attività esercitata, non può negarsi che non contraddica la natura delle cose.
3.5.  -  Quanto alla censura relativa all'art. 9 della legge in esame, che conteneva una proroga dei contratti di lavoro di diritto privato del personale operante nel settore della catalogazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata tale disposizione abrogata dall'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997, che contiene una nuova disciplina della proroga medesima: articolo peraltro oggetto anch'esso di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, con il ricorso di cui al ric. n. 5 del 1998.
3.6.  -  Fondata è invece la censura mossa all'art. 4 della legge che, con norme singolari in vista della celerità del procedimento concorsuale (la conclusione, secondo il comma 1, è fissata entro dodici mesi), prevede:
a)  l'affidamento a trattativa privata a una "società di servizi di ogni adempimento relativo all'espletamento dei concorsi" nel caso in cui le domande siano più di 20.000 (comma 2);
b)  la predisposizione da parte dell'Assessorato regionale dei beni beni culturali ed ambientali di uno schema di autocertificazione sulla cui base i candidati procedono alla autoattribuzione dei punteggi relativi al possesso dei titoli previsti dalla disciplina vigente in materia (comma 3);
c)  il controllo da parte del medesimo Assessorato delle graduatorie fornite dalla società di servizi per un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso, e la successiva richiesta dei titoli medesimi ai candidati collocati utilmente in graduatoria (comma 4).
Questa disciplina - derogatoria rispetto alla legislazione vigente nella Regione siciliana in materia di pubblici concorsi - solleva problemi, rilevanti anche nella prospettiva della sua ordinata applicazione, che inducono a considerarla non conforme ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
La formula che affida alla "società di servizi" "ogni adempimento relativo all'espletamento dei concorsi" è talmente comprensiva da poter mortificare, in generale, la necessaria presenza dell'ente pubblico, nella cui responsabilità deve ricadere comunque la regolare conduzione, secondo legge, delle procedure concorsuali.
Innanzitutto, non è stabilito, né si prevede come debba essere stabilito, se i concorsi in questione siano solo per titoli o anche per esami, ciò che dovrebbe risultare non essendo più in vigore la proroga al 31 dicembre 1998 (disposta dall'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85) della regola dei concorsi per soli titoli, stabilita in via transitoria dall'art. 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Inoltre, l'autovalutazione dei titoli da parte dei candidati e, sembra, la valutazione di essi da parte della "società di servizi" ai fini delle graduatorie, trascura l'esistenza di margini necessariamente e ineliminabilmente valutativi, anche ove si trattasse di concorsi per soli titoli (si veda, ad esempio; il decreto assessoriale 3 febbraio 1992, emanato in attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12). Tali valutazioni, come non possono essere lasciate esclusivamente all'interessato, non possono nemmeno essere sottratte alle garanzie di imparzialità che le procedure presso soggetti pubblici possono assicurare.
Infine, il controllo ex post factum dell'amministrazione sulle graduatorie predisposte dalla "società di servizi", limitato a un numero di candidati doppio rispetto a quello dei posti messi a concorso, per di più in relazione a titoli la cui disponibilità l'amministrazione può acquisire solo successivamente e relativamente ai soli soggetti inclusi nella graduatoria medesima, conferisce al soggetto privato un potere sostanziale di condizionamento della pubblica amministrazione, un potere che non può giustificarsi nell'ambito di concorsi che devono essere "pubblici" anche per le forme di svolgimento.
Pertanto, la questione di costituzionalità dell'art. 4, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, sollevata in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, deve essere accolta.
4.1.  -  La questione di costituzionalità sollevata sull'art. 1 della legge regionale siciliana approvata nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 1997 (Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche) che dispone una proroga di diciotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dei contratti di diritto privato dei medesimi addetti alla catalogazione, è invece infondata.
Tale disposizione si accompagna all'abrogazione, disposta all'art. 2, dell'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997, norma sopra esaminata (punto 3.5). Quest'ultima norma, "in funzione delle esigenze improrogabili di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale siciliano" e "attesa la necessità di non interrompere la campagna di catalogazione dei beni culturali attualmente in corso", prorogava non oltre la durata necessaria alla conclusione delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 i contratti di lavoro di diritto privato del personale operante in tale settore. La presente disposizione contiene invece una proroga a data fissa, successiva a quella prevista dalla disposizione abrogata ma evidentemente connessa, com'era quest'ultima, all'esigenza di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni regionali e la non dispersione delle capacità professionali, in vista dell'applicazione della nuova disciplina di ordinamento risultante dalla legge approvata dall'Assemblea regionale il 29 ottobre 1997.
Questa Corte, in altre circostanze e in riferimento alla necessaria congruenza tra le forme d'impiego presso le pubbliche amministrazioni e i caratteri dello strumento giuridico utilizzato, ha censurato proroghe immotivate - cioè non legate alla natura dei compiti previsti - della durata di contratti di diritto privato (v. in proposito la sentenza n. 153 del 1997), ritenendole essere tentativi surrettizi di stabilizzare rapporti al di fuori della via maestra dell'assunzione in ruolo.
Il Commissario dello Stato ritiene che questo sia il caso. Tuttavia, l'evidente collegamento tra la norma denunciata e l'operazione intrapresa dal legislatore regionale di ridefinizione dei compiti e della posizione giuridica dei catalogatori colloca la presente fattispecie - salva ovviamente una diversa valutazione, ove tale collegamento, in relazione a ulteriori proroghe, venisse a mancate - fuori della portata della censura proposta.
4.2.  -  Fondata è, infine, la censura mossa all'art. 3 della stessa legge approvata il 23 dicembre 1997.
Esso, prevedendo l'autorizzazione degli enti aventi finalità di carattere culturale e artistico all'utilizzazione dei contributi in loro favore erogati per attività culturali negli esercizi finanziari 1990 e 1991, contributi "già rendicontati, purché effettivamente spesi per l'attuazione del programma di attività presentato o comunque per i fini istituzionali degli enti medesimi", dispone nella sostanza, con una formula contorta, già di per sè sospetta, una sanatoria per l'illegittima utilizzazione di fondi a fini non rientranti tra quelli individuati dalla legge (art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66).
Anche a non voler considerare il dubbio avanzato dal Commissario dello Stato rispetto alla corrispondente norma contenuta nell'art. 2 della legge deliberata il 29 ottobre 1997 (non oggetto di promulgazione: v. sentenza n. 139 del 1999) che qui si sia trattato del tentativo di fornire una copertura legale ad atti illeciti rilevanti perfino agli effetti penali, ai fini della declaratoria dell'illegittimità costituzionale basta notare l'assenza di pubblici interessi che, soli, possono giustificare sanatorie di atti ab origine illegittimi (sentenze nn. 94 del 1995; 402 del 1993; 100 del 1987).
La volontà di sanatoria, per poter legittimamente superare - alla stregua dell'art. 3 in riferimento, nella specie, all'art. 97 della Costituzione - una precedente valutazione dell'interesse pubblico già operata dalla legge, deve essere sostenuta dall'assunzione di altro interesse pubblico, non irragionevolmente idoneo a giustificare il contrasto che viene a crearsi tra due diverse manifestazioni di volontà legislativa concorrenti sulla medesima fattispecie. Ma nulla invece risulta nè dal testo oscuro della legge né dai lavori preparatori. Questi ultimi testimoniano anzi che l'articolo in esame è stato approvato senza contrasto alcuno senza illustrazione o qualsivoglia discussione (anzi: senza nemmeno che se ne sia data pubblica lettura in assemblea) come emendamento a un articolo del disegno di legge (art. 3) riguardante tutt'altra materia (la copertura finanziaria della proroga dei contratti dei catalogatori).
La questione risulta pertanto palesemente fondata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
1)  dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali);
2)  dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche);
3)  dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della predetta legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana col ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 71 del 1997);
4)  dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della predetta legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 5 del 1998);
5)  dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'art. 9 della predetta legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
  f.to: Renato Granata, presidente Gustavo Zagrebelsky, redattore Giuseppe Di Paola, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(99.19.882)
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PRESIDENZA

Costituzione del Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e delle politiche sociali.
Con decreto presidenziale n. 155/Gr. XV/S.G. del 24 marzo 1999, si è proceduto alla revoca dei decreti presidenziali n. 89 del 19 febbraio 1998, n. 119 del 30 marzo 1998, n. 150 dell'11 maggio 1998 e n. 79 del 15 febbraio 1999 ed alla costituzione del Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e delle politiche sociali, coordinato dall'on.le Michelangelo Russo e così composto:
-  prof. Pietro Busetta - docente di statistica dei mercati monetari e finanziari presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo;
-  prof. Alessandro Garilli - docente di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo;
-  prof. Alberto Tulumello - docente di sociologia economica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Palermo;
-  dott. Salvatore Butera - esperto;
-  dott. Cesare Casali - esperto;
-  dott. Giovanni Catalano - esperto;
-  dott. Giuseppe Citarrella - esperto;
-  dott. Alessandro Italia - esperto;
-  dott. Antonino La Spisa - esperto;
-  dott. Luigi Pirrone - esperto;
-  dott. Umberto Massocco - funzionario della Prefettura di Palermo.
(99.19.899)
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Recepimento di accordo decentrato relativo alla proroga per il mese di aprile 1999 del plus orario per gli uffici della Segreteria generale.
Con D.P.Reg. n. 257/IV S.G. del 21 aprile 1999 è stato recepito l'accordo del 6 aprile 1999 sottoscritto in sede di contrattazione decentrata tra il Presidente della Regione, rappresentato dal Segretario generale, e le OO.SS. per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed i gruppi della Segreteria generale relativo alla proroga per il mese di aprile 1999 delle intese fin qui previste per il plus orario, ed all'assegnazione, sino ad un massimo di n. 30 ore di plus orario per il mese di aprile 1999, a due unità del gruppo IX/S.G. "Segreteria del Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione".
(99.19.884)
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Nomina del commissario liquidatore degli enti soppressi AZ.A.SI., E.M.S., E.S.P.I.
Con decreto presidenziale n. 260/Gr. XV/S.G. del 26 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1999, reg. 1, fg. 281, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 6, il prof. Rosalba Alessi, ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Palermo, è stato nominato commissario. liquidatore dei tre enti soppressi AZ.A.SI., E.M.S., E.S.P.I.
(99.20.952)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Con decreto n. 22/Gr. II, Organizzazione e metodo, Dir. P.I., dell'8 febbraio 1999 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, registrato alla Ragioneria centrale al n. 227 del 18 febbraio 1999, è stato nominato, quale componente del consiglio di direzione, il dott. Pietro Tornabene, dirigente tecnico geologo, in servizio presso la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, designato dall'Unione generale del lavoro, in sostituzione del sig. Ernesto Lo Verso, dimissionario, operatore tecnico distributore, in servizio presso la Biblioteca centrale della Regione siciliana.
(99.15.730)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANTO E DELLA PESCA

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Lipari per l'assegnazione di un'area.
Con decreto n. 507/I/VII del 30 marzo 1999, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato la dott.ssa Mineo Camilla, commissario ad acta presso il comune di Lipari, per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia "Eoliana Abitazioni", ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(99.15.727)
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Nomina del commissario ad acta presso il comune di Castelvetrano per l'assegnazione di un'area.
Con decreto n. 508/I/VII del 30 marzo 1999, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dott. Tornabene Dario, commissario ad acta presso il comune di Castelvetrano, per l'assegnazione delle aree alle cooperative edilizie "La Famiglia" e "Beta", ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(99.15.727)
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Nomina del commissario ad acta presso il comune di Scordia per l'assegnazione di un'area.
Con decreto n. 509/I/VII del 30 marzo 1999, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dott. Galli Massimo, commissario ad acta presso il comune di Scordia, per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia "Olimpia", ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(99.15.727)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Turno elettorale amministrativo 13-27 giugno 1999. Elezione del sindaco e del consiglio comunale di Sciacca. Indizione dei comizi elettorali.
Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 7 del 16 aprile 1999, è stata indetta per domenica 13 giugno 1999 l'elezione del consiglio comunale e del sindaco del comune di Sciacca (provincia diAgrigento).
Per domenica 27 giugno 1999 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione del sindaco.
(99.17.805)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione a comunale di un tratto della strada provinciale 81 "Gela-Settefarine-S.S. 190".
Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 237/14° del 9 marzo 1999, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il tratto della S.P. 81 "Gela-Settefarine-S.S. 190", compreso tra le progressive Km. 0+000 e Km. 1+900, pari a ml. 1.900, cessa di appartenere alla categoria delle strade provinciali di Caltanissetta ed è classificato tra le strade comunali del comune di Gela.
(99.15.711)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Attivazione del pubblico macello del comune di Santo Stefano di Quisquina.
Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 28561 del 31 marzo 1999, il sindaco del comune di Santo Stefano di Quisquina è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio sito in contrada S. Elia, cui è stato attribuito il numero di identificazione 062/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, suina, ovina e caprina.
(99.15.718)
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Attivazione del pubblico macello del comune di Raffadali.
Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 28562 del 31 marzo 1999, il sindaco del comune di Raffadali è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio sito in largo Eraclea, cui è stato attribuito il numero di identificazione 063/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca equina, bovina, suina, ovina e caprina.
(99.15.719)
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Attivazione del pubblico macello del comune di Lucca Sicula.
Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 28625 del 7 aprile 1999, il sindaco del comune di Lucca Sicula è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio sito il località Giacato, via del Macello, cui è stato attribuito il numero di identificazione 064/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, suina, ovina e caprina.
(99.15.721)
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Trasferimento della sede della struttura semi-residenziale dell'Istituto Don Calabria - Opera Don Calabria di Termini Imerese.
Con decreto dell'Assessore per la sanità 7 aprile 1999, n. 28632, l'Istituto Don Calabria - Opera Don Calabria, con sede in Termini Imerese, via Paolo Balsamo n. 1, è autorizzato al trasferimento della struttura semi-residenziale di Termini Imerese, dalla sede di via Paolo Balsamo n. 1, a quella ubicata nello stesso comune, contrada S. Cosimo.
(99.15.720)
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Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1983.
Con decreto n. 28633 dell'8 aprile 1999 dell'Assessore per la sanità, a parziale modifica del decreto n. 13036 del 4 novembre 1994, la dipendente Spallina Giuseppa, nata il 21 febbraio 1936, in servizio presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 4 (ex U.S.L. n. 18), già nella posizione funzionale di assistente medico è iscritta nel ruolo sanitario del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana - nel profilo professionale di medici e nella posizione funzionale di coadiutore sanitario, a far data dall'1 gennaio 1983.
(99.15.722)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Nomina del collaudatore dei lavori finalizzati alla realizzazione della strada panoramica di collegamento "Maltempo-Linciasella", 3° lotto, nel comune di Valderice.
L'ing. Rodi Sergio, nato a Palermo l'11 agosto 1947 e residente a Palermo, via G. Leopardi n. 52 - Catania, con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 4421/VIII TUR del 17 novembre 1998, ha ricevuto l'incarico di procedere al collaudo tecnico-amministrativo finale dei lavori, finanziati dall'Assessorato regionale del turismo con decreto n. 1299/13 del 22 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1987, reg. n. 1, fg. n. 124 e con decreto n. 864/8 del 5 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1989, reg. n. 4, fg. n. 156, finalizzati alla realizzazione della strada panoramica di collegamento "Maltempo-Linciasella", 3° lotto, nel comune di Valderice.
(99.15.729)
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Iscrizione dell'associazione turistica Fenice, con sede in Catania, all'albo regionale di turismo sociale.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 188/VII TUR. dell'1 aprile 1999, l'associazione turistica Fenice con sede in Catania, via Velletri n. 26, è stata iscritta all'albo regionale di turismo sociale ed è autorizzata all'esercizio dell'attività relativa ai propri compiti istituzionali.
(99.15.715)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 6 maggio 1999, n. 273.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2°, lett. D) e art. 4 - Proroga effetti agrari - Venti sciroccali giugno-settembre 1998.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario
Come è noto il Ministero per le politiche agricole nel riconoscere, con propri decreti, l'esistenza dei caratteri di eccezionalità dei venti sciroccali verificatisi nel periodo giugno-settembre 1998 che hanno causato gravi danni ad alcune produzioni delle aziende agricole ricadenti in vasti territori della Sicilia delimitati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ha previsto, tra le varie provvidenze, la proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento per un periodo non superiore a 24 mesi, così come stabilito dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Al fine di venire incontro alle esigenze degli agricoltori danneggiati e nella considerazione che il predetto fenomeno calamitoso si è protratto per un lungo periodo di tempo, appare opportuno precisare che, fermo restando i criteri fissati con le circolari assessoriali n. 182 del 25 maggio 1995 e n. 193 dell'11 novembre 1995, possono essere ammesse al beneficio della proroga tutte le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento scadenti dal giorno di inizio dell'evento calamitoso e fino al 31 dicembre 1998 anche se le passività sono state contratte nel corso dell'evento stesso.
  L'Assessore: CUFFARO 

(99.20.920)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 23 aprile 1999, prot. n. 3452.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Ai Comuni della Regione
A tutte le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione
Agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Regione
All'Unione regionale delle Camere di commercio
Alle Province regionali
Considerata la prossimità del termine di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e tenuto conto che sono stati manifestati, da diverse parti, dubbi e perplessità in ordine alle conseguenze normative che potrebbero determinarsi, nell'ordinamento della Regione siciliana, in conseguenza del decorso di tale termine, si ritiene opportuno ed urgente confermare e puntualizzare quanto esposto nell'istruzione amministrativa n. 4535 del 12 giugno 1998 di questo Assessorato.
Come ivi ricordato, la Regione siciliana è titolare di potestà legislativa esclusiva in materia di commercio, così come disposto dall'art. 14, lettera d, dello Statuto. La Regione ha esercitato la propria competenza in materia, in particolare con l'emanazione della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, che ha attuato il c.d. recepimento della legge statale n. 426 del 1971.
Giova a questo punto ricordare che l'art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 114/98, dispone che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono quanto disposto nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione". Ciò significa che la sequenza di atti legislativi e amministrativi, che dovrà dare attuazione, negli ordinamenti delle regioni a statuto speciale, alle nuove norme, può essere variamente determinata in relazione alla diversa configurazione delle competenze legislative ed amministrative in materia, in capo alle diverse regioni.
Ciò premesso, dal momento che la Regione siciliana ha legiferato in materia, e che la legge regionale richiamata non ha operato un rinvio dinamico alla legislazione statale, ma ne ha recepito i contenuti come espressione di volontà normativa del legislatore regionale nell'esercizio della sua potestà esclusiva, la richiamata legge regionale deve ritenersi tuttora pienamente in vigore.
Ciò non esclude, ovviamente, il dovere del legislatore regionale di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di principio, o di "grande riforma", contenute nella nuova legge statale. Altrettanto ovvio è che non tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 114 hanno valore di principio, o di grande riforma, e che ampi margini rimangono riservati alla valutazione del legislatore regionale, al fine di adeguare i nuovi principi alla realtà socio-economica siciliana.
Su questi temi l'Assemblea regionale è chiamata a pronunciarsi in tempi brevi essendo stato già depositato apposito disegno di legge, approvato dalla Giunta di governo il 6 aprile 1999 e recante il numero 909.
Nelle more dell'approvazione di tale disegno di legge, non si verifica alcuna caducazione immediata della legge regionale n. 43 del 1972, né nel suo insieme, né in singole disposizioni. L'attuazione delle norme fondamentali di grande riforma delle nuova legge richiederà l'esercizio della potestà legislativa della Regione siciliana.
Al momento resta dunque fermo il dovere di tutte le autorità in indirizzo di continuare ad applicare la legislazione regionale vigente in materia.
  L'assessore: BATTAGLIA 

(99.18.874)
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ASSESORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 6 aprile 1999, n. 5.
Articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 - Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale - Modifiche alla circolare n. 3 del 31 marzo 1998.
Ai Sindaci dei comuni della Sicilia
e, p.c.  Ai Comandanti e/o responsabili dei corpi (o servizi) di polizia municipale 

Al Presidente del Comitato regionale di controllo Sezione centrale
Ai Presidenti delle sezioni provinciali del CO.RE.CO.
A seguito dell'introduzione nell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti locali siciliani delle norme contenute nella legge 15 maggio 1997, n. 127 (legge Bassanini) e successive modifiche ed integrazioni, avvenuta con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, appare opportuno, per una più corretta applicazione dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, apportare alcune modifiche o conferme alle direttive impartite con la circolare assessoriale n. 3 del 31 marzo 1998.
Preliminarmente va confermato che la deliberazione di approvazione del piano di miglioramento dei servizi di P.M. deve essere approvata dal consiglio comunale e non dalla giunta municipale, in quanto detto atto si inserisce nell'ambito concettuale dell'attività di indirizzo e di controllo, ciò in conformità al parere espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana (prot. n. 4708/335.98.11 del 5 marzo 1999) appositamente consultato da questo Assessorato.
A modifica di quanto precedentemente prescritto, si ritiene, però, che il piano, già approvato dal consiglio comunale e reso esecutivo dall'organo di controllo, non debba essere riadottato che nel caso in cui si intendano perseguire nuovi o diversi obiettivi rispetto a quelli adottati e che il piano conservi la sua validità oltre i limiti temporali indicati nella citata circolare n. 3/98.
Si ritiene, inoltre, che ove si presenti la necessità di variazioni che interessino il numero dei partecipanti al piano, la relativa modifica rientri nella competenza dell'organo esecutivo dell'ente, nella considerazione che la natura della variazione non possa farsi rientrare nella funzione propria di indirizzo del consiglio comunale.
Questo Assessorato, pertanto, a partire dal corrente anno opererà sulla base del piano acquisito per il 1990 e non terrà in considerazione i piani che eventualmente gli enti abbiano approvato con competenza della giunta municipale.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative ai tempi e ai modi di presentazione dell'istanza.
Con riguardo ai documenti da allegare all'istanza di richiesta dell'indennità in argomento, è da rilevare che a seguito dell'abrogazione dell'art. 52 della legge n. 142/90, operata dall'art. 17, comma 86, della citata legge n. 127/97 recepita con legge regionale n. 23/98, è venuta meno per il segretario comunale la funzione di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei dirigenti con la conseguenza che la verifica della legittimità degli atti posti in essere dagli stessi responsabili dei settori è venuta meno.
Pertanto i modelli nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8, da allegare all'istanza, non vanno più sottoposti alla firma del segretario comunale.
Si coglie l'occasione per notiziare che le istanze e tutta la corrispondenza relativa all'applicazione dell'art. 13 della legge regionale n. 17/90 vanno indirizzate a questo Assessorato, gruppo di lavoro 6° - Interventi finanziari e non più al gruppo di lavoro 17°.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.15.725)
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CIRCOLARE 7 aprile 1999, n. 6.
Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche. Art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 nel testo modificato dall'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.
Ai Presidenti delle province regionali
Ai Sindaci dei comuni dell'Isola con popolazione superiore a 30.000 abitanti
Alle Amministrazioni pubbliche soggette a tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui all'art. 1, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10
L'art. 58, primo comma, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 ha autorizzato i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti "retribuiti secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico".
Il terzo comma del succitato articolo ha previsto che le procedure concorsuali per la copertura dei posti negli uffici stampa si svolgano con le modalità previste dalla vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma 1.
L'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 5 ha apportato due modifiche alla normativa in argomento.
La prima riguarda il primo comma con "l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza" in sostituzione delle parole riguardanti la previsione retributiva sopra riportata tra virgolette e sottolineata.
La seconda ha aggiunto al terzo comma le parole: "integrate ai sensi della presente legge".
Le novità introdotte dal legislatore regionale con la già richiamata legge regionale n. 4/99 tendono a rendere la posizione dei giornalisti degli uffici stampa conforme "in toto" allo status giuridico ed al trattamento economico previsto per tali professionisti.
La "ratio" della nuova norma è, pertanto, quella di fare chiarezza indicando la normativa specifica della categoria, come punto di riferimento normativo. La dizione "integrate ai sensi della presente legge" non può che riferirsi, conseguentemente, all'applicazione del contrasto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza. L'integrazione rileva, in particolare, sulle procedure concorsuali.
Preliminarmente si reputa opportuno precisare che dall'1 gennaio 1999 non sussiste più l'obbligo del concorso per soli titoli in quanto la relativa disposizione introdotta con il quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e della successiva proroga prevista dal primo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 non è stata ulteriormente prorogata.
La normativa vigente è, pertanto, quella prevista dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.
Come già precisato con la circolare 16 novembre 1991, n. 12, gruppo XII, n. prot. 2260, la disposizione di cui all'art. 3 della surrichiamata legge regionale n. 12/91 lascia alla potestà regolamentare dell'ente di specificare la forma del concorso, cioè se per esami, per titoli ed esami, o solo per titoli.
Questi ultimi trovano anche espressa menzione al 2° comma dell'art. 5 ("E' fatta salva per le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli").
L'innovazione normativa di cui all'art. 28 della recente legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 impone di attivare le procedure concorsuali in conformità alle specificità professionali della categoria.
Conseguentemente, il decreto assessoriale 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17 ottobre 1998, di determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati al personale da destinare agli uffici stampa degli enti locali, poiché non tiene conto di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i titoli professionali non è rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Peraltro, è in corso di emanazione il nuovo provvedimento per la valutazione dei titoli, conforme al dettato normativo introdotto con il già richiamato art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.
Relativamente ai concorsi per esami o per titoli ed esami le amministrazioni, in sede regolamentare, potranno rifarsi per stabilire le prove concorsuali e le materie oggetto della prova orale, alle disposizioni contenute negli artt. 37 e 44 del regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, supplemento Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 marzo 1965, n. 63, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 maggio 1972, n. 138).
Si segnala l'opportunità che venga inserita tra le materie anche l'organizzazione dell'ente che bandisce il concorso e nozioni generali della normativa di settore.
Per la figura del capo ufficio stampa gli enti locali possono applicare sia il quinto comma dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che il comma 5bis del medesimo articolo della legge n. 142/90 introdotto con il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recepito con l'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (copertura di posti mediante contratto di diritto privato a tempo determinato).
Si richiama al riguardo la circolare del Ministero dell'interno 15 luglio 1997, n. 1/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 24 luglio 1997.
Nei bandi di concorso dovranno essere tenute presenti le disposizioni riguardanti le riserve dei posti per gli interni in possesso del titolo professionale di giornalista.
Si segnalano alle amministrazioni in indirizzo, per la dovuta applicazione, anche per i contratti a tempo determinato, i seguenti articoli del contratto nazionale del lavoro giornalistico:
-  art. 7) - (Orario di lavoro, settimana corta e orario di chiusura) relativamente in particolare all'orario di lavoro settimanale che non può essere inferiore alle 36 ore settimanali;
-  art. 8) - (Rapporti plurimi) per quanto riguarda l'esclusività professionale.
Per la copertura dei posti mediante concorso pubblico, per gli enti interessati resta ferma la necessità di adeguare il regolamento dei concorsi ed il programma triennale delle assunzioni.
Nelle more dell'espletamento dei concorsi gli enti interessati potranno utilizzare l'istituto del contratto a termine, che non potrà, comunque, superare i dodici mesi, nel rispetto dell'art. 3 del C.N.L.G. e ciò nel rispetto di criteri oggettivi di professionalità per rispondere, inoltre, ai principi di trasparenza ed imparzialità.
Le scelte effettuate devono essere adeguatamente motivate, al fine di fare comprendere in base a quali dati specifici la scelta sia stata operata e di verificare il percorso logico seguito dall'amministrazione e ciò per garantire il miglior risultato possibile nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
Infine, si ritiene opportuno richiamare quanto già chiarito dal Comitato regionale di controllo - sezione centrale - con decisione n. 6025/5495 del 15 maggio 1997, che, a norma dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (riguardante l'ordinamento della professione giornalistica), nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'albo professionale, che comprende l'elenco dei giornalisti professionisti e quello dei giornalisti pubblicisti; l'iscrizione in tale albo si pone come requisito indispensabile per essere assunti negli uffici stampa di cui la legge regionale prevede l'istituzione.
Il CO.RE.CO. - sezione centrale - ha precisato, inoltre, che poiché la disciplina delle assunzioni nel pubblico impiego rientra nella riserva di legge sancita dalla legge n. 421/92 e dal decreto legislativo n. 29/93 si ricollega al precetto costituzionale (art. 51 della Costituzione della Repubblica) per cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge, non possono essere stabiliti da fonti normative inferiori altri requisiti per l'accesso.
I componenti le commissioni esaminatrici saranno sorteggiati dall'apposito elenco istituito ai sensi della legge regionale n. 12/91 in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 12/91 ed iscritti all'ordine dei giornalisti.
Gli interessati potranno presentare domanda all'Assessorato regionale degli enti locali, per l'iscrizione al succitato elenco regionale e/o provinciale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con le modalità indicate nell'allegato fac-simile dell'istanza.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.
  L'Assessore: BARBAGALLO 


Allegato
FAC-SIMILE DELL'ISTANZA
(redatta in conformità alle disposizioni della legge sul bollo)

OGGETTO: Istanza di iscrizione nell'elenco di esperti per la nomina, mediante sorteggio pubblico, a componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, per giornalisti.
All'on.le Assessore regionale degli enti locali Via Trinacria
PALERMO
......l...... sottoscritt......   nat...... a il ................................... residente in via chiede l'iscrizione nell'elenco di esperti di cui all'oggetto. 
L'iscrizione è richiesta per gli elenchi   (1). 

A tal fine sottoscrive la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che segue e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione intervenuta.
.................................................., lì ...................................
   

Firma



(1)  Indicare "regionali" e/o "relativi alle province di   " a seconda degli elenchi cui si è interessati. 

In calce alla superiore istanza far seguire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE
(sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di esperti)

......l...... sottoscritt......   nat...... a il ........................................ domiciliat...... a (prov.) ............... via n. .......................... C.A.P. tel. ...................................................... dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15: 
-  di possedere il titolo di giornalista essendo iscritto all'ordine dei giornalisti di   elenco professionisti/pubblicisti da più di 5 anni e precisamente dal
-  di possedere il seguente titolo di studio:  
-  di essere   (1); 
-  di essere in servizio presso    
  (indicare l'ente o l'ufficio) 
con la qualifica di   dal ................................... (2); 
-  di essere stat...... in servizio presso   con la qualifica di dal ................................... (3); 
-  di insegnare    
  (indicare la materia) 
presso   (4); 
  (indicare l'istituto) 
-  di essere liber...... professionista iscritt...... all'albo professionale dell'ordine dei   dal (5); 
-  di possedere la seguente abilitazione professionale   (6); 
-  di svolgere la propria attività nel campo dell'informatica in centri elaborazione dati con compiti di   (7); 
-  di   (8) addett...... ad ufficio, o organo che svolge funzioni di controllo sugli atti dell'ente locale (2); 

-  per le finalità di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, di non avere subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, né di avere procedimenti penali in corso;
-  di non versare nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.
.................................................., lì ...................................
   

Firma (9)

Note esplicative
(1)  Specificare secondo i casi:
-  dipendente pubblico in servizio;
-  dipendente pubblico in quiescenza;
-  magistrato in quiescenza;
-  docente di una università dello Stato;
-  docente di scuola media dello Stato di 1° e 2° grado;
-  libero professionista.
(2)  Per i soli dipendenti pubblici in servizio.
(3)  Per i soli dipendenti pubblici in quiescenza.
(4)  Per i soli docenti delle università e delle scuole medie.
(5)  Per i soli liberi professionisti.
(6)  Dato eventuale da indicare se posseduto o da cassare se non posseduto.
(7)  Dato eventuale da indicare se posseduto o da cassare se non posseduto.
(8)  Indicare secondo i casi "essere" o "non essere".
(9)  La firma deve essere autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26, 4° comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da: un notaio, un cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, oppure dallo stesso funzionario competente a ricevere l'istanza.
Avvertenza
Per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
(99.16.745)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

PRESIDENZA
ERRATA CORRIGE


DECRETO 4 marzo 1999.
Programma assistenziale per l'anno 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.


DECRETO 12 aprile 1999.
Modifica del decreto 4 marzo 1999, relativo al programma assistenziale per l'anno 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.

Nei decreti di cui in epigrafe, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 7 maggio 1999, rispettivamente a pag. 4 ed a pag. 11, è stato riportato erroneamente il nominativo dell'Assessore alla Presidenza in carica che deve intendersi correttamente: «Crisafulli».
(99.18.869)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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