REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 18 MAGGIO 1999 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO 20 aprile 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Pachino e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO 20 aprile 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Vita e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 3 febbraio 1999.
Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni demaniali soggetti ad uso civico del comune di Oliveri  pag.


DECRETO 31 marzo 1999.
Riconoscimento dell'associazione ambientalista Ente fauna siciliana  pag.

DECRETO 8 aprile 1999.
Revoca di decreti relativi al riconoscimento di un allevamento contadino in Marsala  pag.

Assessorato dellla sanità

DECRETO 20 aprile 1999.
Programma di campionamento degli alimenti di origine animale per il triennio 1999-2001  pag.

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 13 aprile 1999, n. 7.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1999 - Legge regionale 6 aprile 1999, n. 7.  pag.


SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGE 18 maggio 1999, n. 11.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO 20 aprile 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Pachino e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 9643 del 6 aprile 1999, con cui il segretario generale del comune di Pachino ha trasmesso copia della deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 22 marzo 1999, relativa all'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997;
Considerato che ai sensi del citato art. 10 della predetta legge regionale n. 35, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale;
Considerato che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta anche la cessazione dalla carica dei componenti del consiglio nonché la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, effettuata con prot. n. 707 del 20 aprile 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimen- to;

Decreta:


Art. 1

Prendere atto della mozione di sfiducia al sindaco di Pachino, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 22 marzo 1999 riportata in premessa e della conseguente cessazione dalla carica della giunta e del consiglio comunale.

Art. 2

Nominare il dott. Rodolfo Casarubea commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 20 aprile 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con deliberazione n. 12 del 22 marzo 1999, il consiglio comunale di Pachino ha approvato la mozione di sfiducia al sindaco, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Tale circostanza, a norma dell'art. 11, comma 1, della legge medesima, comporta la cessazione dalla carica, oltre che del sindaco, anche della giunta e del consiglio comunale.
Si trasmette, pertanto, l'allegato schema di decreto di nomina del commissario straordinario, a norma del comma 4 del richiamato art. 11 per l'esercizio delle competenze degli organi cessati.
Si propone la nomina del dott. Casarubea Rodolfo.
Palermo, 20 aprile 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.17.803)
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DECRETO 20 aprile 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Vita e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 142/90, le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 35/97;
Viste le note prot. n. 1870 dell'1 aprile 1999 e n. 1967 dell'8 aprile 1999, con le quali il segretario del comune di Vita ha comunicato che sei consiglieri hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;
Rilevato che il consiglio comunale di Vita, composto per legge di n. 12 unità ed eletto nelle consultazioni amministrative del 24 maggio 1998, ha perso per dimissioni la metà dei propri componenti;
Considerato che tale circostanza comporta la decadenza del consiglio menzionato secondo il combinato disposto dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97 e 53 dell'O.R.EE.LL.;
Considerato che la circostanza in questione integra la fattispecie prevista dal 2° e 4° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97 per cui occorre prendere atto della decadenza del consiglio comunale e procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali la cui relazione prot. n. 595 del 20 aprile 1999 è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Visto il regolamento di esecuzione dell'O.R.EE.LL.;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il consiglio comunale di Vita è dichiarato decaduto.
Il dott. Leonardo Pipitone è nominato commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio, fino alla scadenza naturale degli organi ordinari.
La spesa di gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 20 aprile 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 
  Allegato 

Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Il segretario del comune di Vita, con note prot. n. 1870 dell'1 aprile 1999 e n. 1967 dell'8 aprile 1999, ha comunicato che i sottoelencati sei consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni dalla carica: Napoli Salvatore, Accardo Antonino, Marchello Maria, Internicola Salvatore, Salvo Salvatore Francesco Paolo, Adragna Antonino.
La circostanza segnalata trova disciplina nel combinato disposto degli artt. 11 della legge regionale n. 35/97 e 53 dell'O.R.EE.LL. per cui occorre dichiarare l'intervenuta decadenza del consiglio comunale per perdita della metà dei consiglieri assegnati e procedere alla contestuale nomina di un commissario, con la procedura di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/97, che eserciti le competenze del consiglio.
Premesso quanto sopra, è necessario procedere alla nomina presso il comune di Vita di un commissario che eserciti le competenze del consiglio sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
Si propone che il commissario straordinario presso il comune di che trattasi, con i compiti sopra indicati, venga nominato il dott. Leonardo Pipitone.
Palermo, 20 aprile 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.17.804)
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DECRETI ASSESSORIALI



ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 3 febbraio 1999.
Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni demaniali soggetti ad uso civico del comune di Oliveri.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 ed, in particolare, l'art. 41;
Vista l'istanza recante il numero di protocollo 4396 del 1° dicembre 1992, con la quale il sindaco del comune di Oliveri ha chiesto a questo Assessorato l'autorizzazione a mutare la destinazione d'uso di una porzione di demanio comunale gravato da usi civici esteso mq. 23.630 circa, ricadente in contrada "Valle dell'Olivara", individuato catastalmente nel foglio di mappa n. 5 con porzione della particella n. 3, al fine di realizzarvi un parco attrezzato a verde pubblico secondo il progetto già approvato con deliberazione di giunta municipale n. 533 del 22 dicembre 1990;
Visto il parere favorevole del Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, reso irritualmente in data antecedente (nota n. 342 del 5 maggio 1992) a quella di formalizzazione della richiesta da parte del comune di Oliveri a questo Assessorato ed impropriamente ai sensi dell'art. 39 del R.D. n. 332/28;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Oliveri n. 66 dell'11 ottobre 1981, con la quale si da atto che la realizzazione del progetto in parola rappresenta un vantaggio per tutta la collettività cittadina;
Preso atto, previa verifica, della precisazione posta in calce alla sopra citata istanza comunale n. 4396 dell'1 dicembre 1992, secondo cui il progetto interessa porzione delle particelle nn. 3 e 6 del foglio n. 5 e non solamente porzione della particella n. 3, come erroneamente indicato nella deliberazione comunale sopra citata n. 66 dell'11 ottobre 1991, per cui gli atti successivi e connessi a tale deliberazione si intendono virtualmente corretti in tal senso;
Vista la sentenza del T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania - n. 1885/96, depositata in data 24 ottobre 1996, che, accogliendo un ricorso proposto dalla ditta aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione del parco attrezzato a verde agricolo in parola, annullando una serie di atti e provvedimenti, ha, tra l'altro, restituito efficacia alla delibera di consiglio comunale n. 66 dell'11 ottobre 1991 e al parere commissariale di cui alla nota n. 342 del 5 maggio 1992, precedentemente annullati;
Vista la propria nota n. 3230 del 3 giugno 1998, con la quale questo Assessorato, al fine di definire l'iter relativo alla richiesta di mutamento di destinazione d'uso, a seguito della sentenza T.A.R. sopra citata, nella considerazione che la Corte costituzionale, con sentenza n. 345 del 13/21 novembre 1997 aveva evidenziato il principio inderogabile della legge che prevede l'obbligatorietà del procedimento di assegnazione a categoria ex art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, dei terreni civici da mutare nella destinazione d'uso, aveva chiesto al commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia di confermare, sussistendone le condizioni, il parere già espresso positivamente con la sopra citata nota n. 342 del 5 maggio 1992;
Vista la nota n. 628 del 21 novembre 1998, con la quale il commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, eccependo che la situazione giuridica, regolata dalla sentenza del T.A.R., sopra richiamata, ha ormai acquisito i caratteri della definitività e, pertanto, la stessa deve rimanere insensibile alle statuizioni successive della Corte costituzionale, ha rappresentato di non dovere procedere al riesame del nulla osta già concesso non ricorrendone la condizione necessaria ravvisabile nell'interesse pubblico concreto ed attuale all'azione ipotizzata;
Ritenuto di condividere quanto rappresentato dal commissario nella predetta nota per quel che si riferisce ad atti già posti in essere in data antecedente alla sentenza del T.A.R.;
Rilevato che il più volte citato parere commissariale n. 342 del 5 maggio 1992, per quanto più sopra detto, pienamente efficace ed immodificabile, è reso ai sensi dell'art. 39 (del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332), asserzione che, dal punto di vista puramente formale, va intesa nel senso che l'area interessata fa parte delle zone prese in considerazione ai fini dell'approvazione dei piani di massima e di utilizzazione, per cui risulterebbe verificata la condizione di cui alla sentenza della Corte costituzionale;
Ravvisata, per tutto quanto precede, l'opportunità di accogliere la volontà espressa dall'amministrazione comunale di Oliveri con la deliberazione di consiglio n.66 dell'11 ottobre 1991, che prevede il cambio di destinazione in argomento che, comunque, rappresenta un vantaggio per tutta la collettività cittadina;
Nei termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, è autorizzato il mutamento di destinazione d'uso dei terreni demaniali soggetti ad uso civico del comune di Oliveri, ricadenti in contrada "Valle Olivara", estesi complessivamente mq. 23.630, individuati catastalmente nel foglio di mappa n. 5 con porzione delle particelle nn. 3 e 6, come meglio individuati e circoscritti con tratto rosso nella cartografia allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di realizzarvi un'area attrezzata a verde pubblico, secondo il progetto approvato dalla giunta municipale di Oliveri con deliberazione n. 533 del 22 dicembre 1990. Qualora l'amministrazione comunale di Oliveri non dovesse provvedere a realizzare quanto previsto, la presente autorizzazione sarà revocata.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 febbraio 1999.
  CUFFARO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 marzo 1999.
Reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 44.
(99.17.814)
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(Si omette la mappa Allegata)



DECRETO 31 marzo 1999.
Riconoscimento dell'associazione ambientalista Ente fauna siciliana.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, avente per oggetto: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale» nonché la legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 «Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio»;
Visti, in particolare, gli artt. 34 della legge regionale n. 33/97 e 16 della legge regionale n. 15/98;
Vista la nota n. PU 47/99 del 31 gennaio 1999 dell'associazione ambientalista Ente fauna siciliana con sede regionale in Noto (SR), contrada Cugno Vasco, con la quale ha trasmesso documenti utili per il conseguimento del riconoscimento ai sensi dell'art. 34, comma 3 bis, della citata legge regionale n. 33/97;
Vista la nota n. PU 425/97 dell'11 ottobre 1997, con la quale viene rappresentata, tra l'altro, l'organizzazione strutturale e funzionale dell'associazione ambientalista Ente fauna siciliana mediante la presenza in sette provincie dell'isola e lo svolgimento di attività in campo ambientale dal 1985;
Considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 16, comma 1, legge regionale n. 15/98;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Sulla base dei suddetti elementi "Ente fauna siciliana" è dichiarata associazione ambientalista, riconosciuta ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.17.812)
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DECRETO 8 aprile 1999.
Revoca di decreti relativi al riconoscimento di un allevamento contadino in Marsala.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i propri decreti n. 7/21 del 31 luglio 1985; n. 652 del 5 giugno 1991 e n. 622 del 29 aprile 1992; rispettivamente di: riconoscimento dell'allevamento contadino all'iniziativa del sig. Parrinello Ignazio di produrre conigli selvatici per ripopolamento; inclusione della coturnice tra le specie allevabili e ampliamento della superficie dell'allevamento;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani n. prot. 333 del 4 febbraio 1999, con la quale viene proposta la revoca dei superiori decreti per una serie di inadempienze agli obblighi assunti e di cui agli stessi decreti;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono revocati i decreti n. 7/21 del 31 luglio 1985; n. 652 del 5 giugno 1991 e n. 622 del 29 aprile 1992 di cui alle premesse.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale unitamente ai relativi atti sarà depositata presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 aprile 1999.
  CUFFARO 

(99.17.827)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 aprile 1999.
Programma di campionamento degli alimenti di origine animale per il triennio 1999-2001.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Visto il D.P.R. 14 luglio 1995, riguardante «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande»;
Considerato che il D.P.R. 14 luglio 1995 prevede, tra l'altro, che le Regioni predispongono appositi programmi triennali per definire la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati anche presso gli esercizi della commercializzazione;
Ritenuto, pertanto, che è opportuno, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, procedere a disciplinare, per il triennio 1999-2001, l'attività connessa agli accertamenti finalizzati al riscontro di salubrità dei prodotti alimentari di origine animale, anche nella fase della commercializzazione, tenendo conto, prioritariamente, dei controlli analitici previsti dal citato D.P.R. 14 luglio 1995;

Decreta:


Art. 1

Il programma di campionamento degli alimenti di origine animale, predisposto ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995 e codificato negli allegati 1) e 2) che fanno parte integrante del presente provvedimento, è reso obbligatorio per il triennio 1999-2001.
Gli accertamenti analitici sono finalizzati al riscontro di salubrità dei prodotti alimentari di origine animale nella fase della commercializzazione.

Art. 2

I settori veterinari delle Aziende unità sanitarie locali provvederanno ad elaborare e coordinare, all'interno dell'area territoriale di competenza, un piano di intervento operativo tenendo conto del numero dei campioni assegnati e, prioritariamente, dei controlli di laboratorio previsti dal citato D.P.R. 14 luglio 1995.

Art. 3

I settori veterinari sono tenuti, altresì, a trasmettere all'Ispettorato veterinario di questo Assessorato, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, una dettagliata relazione riguardante l'attività espletata, unitamente agli esiti dei risultati degli esami di laboratorio che sono stati effettuati.
In caso di riscontro di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica restano invariati i flussi informativi previsti dal decreto n. 27301 del 5 dicembre 1998, istitutivo del sistema di allerta sanitario nell'ambito del territorio regionale.

Art. 4

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, incaricati della esecuzione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, provvederanno a mettere a disposizione dei competenti servizi veterinari tutto il materiale e l'attrezzatura necessari per l'attuazione del piano di controllo.
Palermo, 20 aprile 1999.
  SANZARELLO 


Allegato 1
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
ISPETTORATO VETERINARIO - GRUPPI 32 E 33
Campioni di carni che debbono essere prelevati, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. 14 luglio 1995,
per le relative analisi di laboratorio nel triennio 1999-2001



  N. | Azienda U.S.L. | Bovine | Suine | Ovi-Ca- | Equine | Pollame | Conigli e |Frattaglie | Conserve 
      | Sede |     |     | prine |     |     | selvaggina |     | di carne 
  1 Agrigento     8 8 1 1 9 2 2
  2 Caltanissetta     8 8 1 1 8 1 1
  3 Catania     20 19 1 1 9 2 2
  4 Enna     8 8 1 1 7 1 1
  5 Messina     20 18 1 1 9 2 2
  6 Palermo     20 19 1 1 9 2 2
  7 Ragusa     8 8 1 1 8 2 2
  8 Siracusa     8 8 1 1 8 2 2
  9 Trapani     8 8 1 1 8 2 2
Totali      108 104 9 9 75 16 16 63 





Allegato 2
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
ISPETTORATO VETERINARIO - GRUPPI 32 E 33
Campioni di alimenti di origine animale che debbono essere prelevati, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. 14 luglio 1995,
per le relative analisi di laboratorio nel triennio 1999-2001

      | Azienda U.S.L. | Pesce | Lardo | Latte per |     | For- |     |      
  N. |     | Fresco e | Secco e | e | consumo | Burro |     | Miele | Uova 
      | Sede | surgelato | conservato | strutto | diretto |     | maggio |     |      
  1 Agrigento     4 1 1 30 1 5 1
  2 Caltanissetta     4 1 1 25 1 5 1
  3 Catania     8 2 3 50 1 10 1
  4 Enna     4 1 1 25 1 5 1
  5 Messina     8 2 3 50 1 10 1
  6 Palermo     8 2 3 50 1 10 1
  7 Ragusa     4 1 1 30 1 5 1
  8 Siracusa     4 1 1 30 1 5 1
  9 Trapani     4 1 1 26 1 5 1
Totali      48 12 15 316 9 60 9 48 


(99.17.819)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 13 aprile 1999, n. 7.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1999 - Legge regionale 6 aprile 1999, n. 7.
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alla Direzione finanze e credito
Alle Ragionerie centrali
Ai gruppi di lavoro della Direzione bilancio e tesoro
All'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana
Al Banco di Sicilia S.p.A. Ufficio centrale di Cassa regionale Servizio sistemi informativi e telecomunicazioni (S.S.I.T.)
e, p.c.  Alla Corte dei conti 

Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Con circolare n. 1 del 13 gennaio 1999 sono state diramate le istruzioni per la gestione del bilancio della Regione fino al 31 marzo 1999 a seguito dell'approvazione dell'esercizio provvisorio con legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1.
La legge regionale 6 aprile 1999, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 16 del 7 aprile 1999, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 fino al 30 aprile 1999, sulla base del disegno di legge presentato dal Governo all'A.R.S. il 27 ottobre 1998 (D.D.L. n. 815) e delle successive note di variazioni (D.D.L. n. 835 e n. 866).
In conformità delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, la gestione di competenza del bilancio 1999 può essere effettuata fino al limite massimo di quattro dodicesimi degli stanziamenti di ciascun capitolo di spesa: possono, pertanto, essere assunti impegni e disposti pagamenti fino ad un massimo di quattro dodicesimi dello stanziamento di ciascun capitolo, risultante dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1999 presentato all'Assemblea regionale siciliana, come eventualmente integrato dalle note di variazioni.
E' consentito superare il suddetto limite, con riguardo a ciascun capitolo, soltanto per le spese fisse e per quelle obbligatorie (comprese le spese d'ordine) nonché per le spese derivanti da obbligazioni contrattualmente assunte negli esercizi 1998 e precedenti. Il citato art. 6 della legge regionale n. 47/77 non pone invece alcun limite per i pagamenti in conto residui.
Tuttavia l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 2 del 9 gennaio 1999, dispone, anche per il 1999, la formulazione di un quadro sintetico di cassa da allegare al bilancio di competenza.
Il predetto prospetto è stato introdotto con la nota di variazioni (D.D.L. n. 835) prima richiamata ed è articolato, come per l'anno 1998, per titoli e categorie con riguardo all'entrata e per titoli ed amministrazioni con riferimento alla spesa; le previsioni di spesa, in particolare, costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento.
Entro tali limiti, per ciascun mese dell'esercizio possono essere disposti pagamenti, sia in conto competenza sia in conto residui, di norma per importi complessivamente non superiori ad un dodicesimo delle previsioni di cassa, tenuto conto delle priorità indicate nel citato art. 32 della legge regionale n. 4/99 e fatte salve le deroghe già accordate alle amministrazioni interessate.
Si rappresenta, infine, che con successivo provvedimento si procederà, ai sensi del citato art. 32 della legge regionale n. 4/99, alle necessarie integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli la cui dotazione di competenza risulta modificata dalla seconda nota di variazioni (D.D.L. n. 866) presentata all'Assemblea regionale.
  L'Assessore: PIRO 

(99.16.766)


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