REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 MAGGIO 1999 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 3 febbraio 1999.
Criteri e modalità per l'erogazione delle sovvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste  pag.


DECRETO 31 marzo 1999.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di uccelli a scopo scientifico  pag.


DECRETO 31 marzo 1999.
Costituzione di una zona cinologica in territorio di Salemi  pag.


DECRETO 11 maggio 1999.
Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione di quote di superficie di nuovi impianti di vigneto.
  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 21 maggio 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea di un'area ricadente nel territorio del comune di S. Flavia  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 13 aprile 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Coni Tac, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 31 marzo 1999.
Determinazione delle rette da corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani ed adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1999  pag.

Assessorato dell'industria

DECRETO 16 febbraio 1999.
Approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili con i fondi comunitari assegnati alla Misura 1.3b del P.O.P. 1994/99  pag. 10 

Assessorato della sanità

DECRETO 13 aprile 1999.
Approvazione delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica  pag. 11 


DECRETO 20 aprile 1999.
Revoca del decreto 16 dicembre 1998, concernente individuazione di zone di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini  pag. 17 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 14 aprile 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Pachino  pag. 17 


DECRETO 15 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto di variante al piano regolatore generale del comune di Piraino  pag. 18 


DECRETO 15 aprile 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Villalba  pag. 20 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 12 febbraio 1999.
Individuazione delle ulteriori attività turistiche ammissibili ai finanziamenti di cui alla legge n. 488/92.  pag. 23 


DECRETO 10 marzo 1999.
Nuovo modello di tessera di circolazione nel settore dei trasporti pubblici  pag. 24 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Integrazione del consiglio direttivo dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana  pag. 26 
Annullamento del decreto 3 settembre 1994 nella parte relativa al trasferimento all'E.A.S. delle opere denominate "Acquedotto sussidiario Palermo Scanzano-Risalaimi.  pag. 26 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Palermo  pag. 26 

CIRCOLARI
Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 8 aprile 1999, n. 2.
Ufficio di servizio sociale - Legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986  pag. 26 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 25 maggio 1999, n. 1.
Edilizia residenziale pubblica - Riparto fondi.  pag. 30 


CIRCOLARE 25 maggio 1999, n. 2.
Programma triennale delle opere pubbliche 1999-2001, cap. 68356 - Esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti culto e formazione religiosa, di beneficenza e di assistenza mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi  pag. 30 


CIRCOLARE 25 maggio 1999, n. 3.
Programma regionale di finanziamento per l'anno 1999, cap. 68355 - Costruzione, adattamento e riparazione di edifici di enti morali nonché di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad orfanatrofi ed asili infantili, ospizi 0 ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e rieducazione per minorati e inabili al lavoro  pag. 30 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 17 novembre 1997, prot. n. 26046.
Revisione del regolamento-tipo dei servizi di fognatura e depurazione (circolare A.R.T.A. 9 marzo 1987, n. 9460)  pag. 31 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 3 febbraio 1999.
Criteri e modalità per l'erogazione delle sovvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 34, 35, 36, 37 e 12, comma 1°, lett. p), della citata legge regionale n. 33/97;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, art. 13;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio che nella seduta del 22 dicembre 1998 ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta dell'amministrazione circa i criteri, le condizioni generali e le modalità da osservarsi nella richiesta e nella concessione delle sovvenzioni di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale n. 33/97, nonché alle modifiche ed integrazioni apportate alla citata proposta in sede di discussione;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati i criteri, le condizioni generali e le modalità, di cui all'allegato "A", parte integrante del presente decreto, per la richiesta e l'erogazione delle sovvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in favore delle Associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute, per il conseguimento delle finalità indicate dai medesimi sopra citati articoli.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 febbraio 1999.
  CUFFARO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 marzo 1999.
Reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 45.

Allegato "A"
PREMESSA
La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni prevede agli artt. 36 e 37 la concessione di sovvenzioni a favore delle associazioni venatorie e delle associazioni ambientaliste riconosciute rispettivamente ai sensi degli artt. 34, commi 1, 2, 4 e 35 ed ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 3 bis, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, della citata legge regionale n. 33/97. Le sovvenzioni sono concesse per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 6 e cioè per l'istituzione e gestione di centri di recupero di fauna selvatica, in numero non superiore ad uno per provincia, e di centri di primo soccorso; per lo svolgimento di altri servizi connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali e, limitatamente alle associazioni venatorie riconosciute, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal menzionato art. 34, comma 1, lett. a), vale a dire per «attività ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna, nonché tecnico-venatorie». Le somme stanziate per le sovvenzioni sul bilancio della Regione siciliana devono essere ripartite nella misura del 70 per cento alle associazioni venatorie riconosciute e del 30 per cento alle associazioni ambientaliste riconosciute. Tale ripartizione non riguarda le risorse iscritte nel bilancio regionale e destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie.
Si riportano qui di seguito, al fine anche di ottemperare a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lett. o) della legge regionale n. 33/97 e dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i criteri generali e le modalità procedurali da osservarsi nella richiesta e nella concessione delle sovvenzioni di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale n. 33/97, stabilendo nello stesso tempo i termini, perentori, per la presentazione delle richieste; la documentazione necessaria a corredo dell'istanza, nonché i termini entro cui debba concludersi il procedimento.
I presenti criteri decorrono dall'anno 1998, ad eccezione del termine di presentazione dell'istanza.

PARTE PRIMA
Sovvenzioni a favore delle associazioni ambientaliste riconosciute (30 per cento dello stanziamento di bilancio)

Si ritiene opportuno, innanzi tutto, nel fissare le priorità di finanziamento secondo quanto stabilisce la legge regionale, determinare anche le percentuali secondo cui corrispondere il finanziamento medesimo. Dalla stessa legge è ritenuto prioritario il finanziamento, oltre che per i centri di recupero e di primo soccorso, per altri servizi connessi alla salvaguardia di fauna ed habitat: in tale ambito si reputa importante l'opera di preparazione delle guardie volontarie, lo svolgimento dei servizi di vigilanza, l'educazione ambientale, l'informazione, la sensibilizzazione soprattutto nei riguardi dei giovani, ritenendo tuttavia opportuno riservare risorse anche per altre iniziative a carattere più specifico quali singoli progetti di intervento ambientale.
Le sovvenzioni pertanto saranno concesse:
a)  nella misura del 50 per cento dello stanziamento riservato alle associazioni ambientaliste riconosciute, corrispondente al 15 per cento dell'intero stanziamento di bilancio, per spese di gestione dei centri provinciali di recupero e dei centri di primo soccorso;
b)  nella misura del 50 per cento dello stanziamento riservato alle associazioni ambientaliste riconosciute, corrispondente al 15 per cento dell'intero stanziamento di bilancio, per l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 43 della legge regionale n. 33/97 e per lo svolgimento, nei modi di legge, dei servizi di vigilanza venatoria volontaria e dell'attività divulgativa nonché per la realizzazione di specifici progetti di intervento ambientale finalizzati ad indagini su singole specie o famiglie di fauna omeoterma, nonché tartarughe di mare e testuggini sia di terra che di acqua dolce, e sui loro habitat.
Si deve ovviamente intendere che nell'ipotesi in cui la quota riservata alla tipologia sub a) dovesse risultare esuberante rispetto alla richiesta, la disponibilità residua sarà assegnata per il finanziamento delle altre attività sub b).
Si elencano di seguito le spese ammesse a sovvenzione per le singole tipologie di servizi ed iniziative finanziabili, fermo restando che in analogia a quanto stabilito dall'art. 37 della medesima legge regionale ed in considerazione della mancata erogazione delle sovvenzioni per il primo anno di applicazione della legge regionale (1997), la sovvenzione si deve riferire ad attività effettivamente svolte nell'anno precedente l'anno in cui viene concessa e deve riguardare spese sostenute e documentabili attraverso giustificativi contabili ed amministrativi inerenti le spese effettuate nell'anno precedente a quello di concessione della sovvenzione medesima:
a)  spese per la gestione di centri provinciali di recupero e di centri di primo soccorso autorizzati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 33/97: tutte le spese sostenute con esclusione delle spese coperte da eventuali convenzioni con enti pubblici per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche; per i centri di primo soccorso sono da comprendersi anche le spese direttamente sostenute per il trasferimento della fauna soccorsa al Centro regionale di recupero della fauna di Ficuzza. Nell'ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute ed ammissibili a sovvenzione dovessero superare l'importo dello stanziamento di bilancio riservato a tale finalità, si procederà alla riduzione delle assegnazioni in misura proporzionale;
b.1)  spese per corsi di abilitazione e di aggiornamento delle guardie volontarie organizzati ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 33/97 regolarmente approvati ed autorizzati dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio: tutte le spese non coperte dalle eventuali quote a carico dei partecipanti; spese per lo svolgimento della vigilanza venatoria volontaria, sia quella di istituto che quella coordinata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio: tutte le spese sostenute;
b.2)  spese per l'attività di informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione: tutte le spese sostenute per la stampa e la diffusione di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche e non, per la realizzazione e la divulgazione di diapositive, filmati e simili, sulla fauna e sull'ambiente della Regione siciliana; tutte le spese sostenute per dimostrazioni, lezioni, seminari sulla fauna in scuole dell'obbligo e superiori, per escursioni e visite guidate con scolaresche delle scuole dell'obbligo e superiori in località di importanza ambientale e faunistica; tutte le spese sostenute per "campi di lavoro" su precipue problematiche ambientali; spese sostenute per convegni, seminari congressi, tavole rotonde e simili per un importo complessivo non superiore a lire due milioni;
b.3)  spese per progetti di intervento ambientale come sopra specificati: tutte le spese sostenute.
Nell'ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute ed ammissibili a sovvenzione per le tipologie b.1), b.2), b.3) dovessero superare l'importo dello stanziamento di bilancio riservato per tali finalità, anche dopo l'eventuale integrazione delle somme eccedenti dopo il finanziamento dell'attività sub a), si procederà alla riduzione delle assegnazioni in misura proporzionale.
Documentazione richiesta

Le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 3 bis della legge regionale n. 33/97, dovranno fare pervenire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istanza sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata, a meno che non sia apposta in presenza del dipendente addetto dell'Assessorato, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, documentato dal timbro datario apposto dall'ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o dal timbro dell'ufficio postale in caso di spedizione a mezzo raccomandata, anche con avviso di ricevimento. L'istanza, in carta legale qualora l'associazione non sia iscritta all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso la Direzione regionale delle entrate per la Regione Sicilia, dovrà contenere, oltre all'ammontare della sovvenzione indicato analiticamente per le singole tipologie di spese - a), b.1), b.2), b.3) -, il codice fiscale dell'associazione, le modalità di pagamento della sovvenzione richiesta (accreditamento in conto corrente postale o bancario, vaglia cambiario non trasferibile, intestati all'associazione), i dati relativi all'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS per le associazioni che ne facciano parte, l'impegno ad esibire gli originali giustificativi di spesa prima dell'emissione del mandato di pagamento e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1.  dettagliate relazioni, approvate dai competenti organi statutari, delle attività effettivamente svolte per le quali si richiedono le sovvenzioni, distinte per tipologie di attività sovvenzionabili - a), b.1), b.2), b.3) -. Ciascuna relazione dovrà recare l'ammontare totale delle spese di cui si chiede la sovvenzione, l'elenco puntuale delle singole spese inerenti ed imputate all'attività di cui si chiede la sovvenzione nonché il resoconto di tutte le spese sostenute, comprese anche quelle finanziate da altri enti pubblici, per la tipologia di attività cui si riferisce la relazione;
2.  copia dei documenti contabili ed amministrativi inerenti le spese, imputati e raggruppati secondo le tipologie di attività sovvenzionabili. Gli originali dei detti documenti dovranno essere esibiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste prima dell'emissione del mandato di pagamento della sovvenzione concessa affinché vengano contrassegnati con apposito timbro recante l'indicazione dell'avvenuta ammissione a sovvenzione e la percentuale di sovvenzionamento;
3.  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che l'associazione possiede tutti i requisiti per mantenere il riconoscimenti ottenuto ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 3 bis della legge regionale n. 33/97;
4.  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che per le stesse finalità per le quali si percepisce la sovvenzione ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 33/97, l'associazione non ha percepito altri finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche, di entità tale da superare l'importo complessivo delle spese;
5.  per le associazioni non iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che l'associazione non ha posto né pone in essere anche occasionalmente operazioni di natura commerciale produttive di reddito di impresa, secondo la nozione di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/86, all'art. 111 ed all'art. 114 del medesimo D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni.
In assenza della dichiarazione si applicherà la ritenuta di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
6.  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
7.  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 26.
Procedimento

Verificato che le attività di cui si chiede la sovvenzione rientrino fra le tipologie ammissibili a finanziamento e controllata la documentazione, determinate attraverso la documentazione in copia le spese da ammettere a sovvenzione; si procederà, entro il termine di 120 giorni, alla concessione della sovvenzione, tenuto conto dell'eventuale riduzione percentuale in caso di spese ammissibili in misura superiore alla disponibilità di bilancio.
Il termine si intende interrotto ove occorra integrare la documentazione e nel caso in cui la documentazione presentata debba essere restituita perché venga collazionata come richiesto ai superiori punti 1 e 2.
Il consequenziale pagamento della sovvenzione sarà disposto entro 45 giorni dall'avvenuta esibizione della documentazione giustificativa, fermo restando che la mancata esibizione comporta, per quanto di ragione, la conseguente riduzione del finanziamento.

PARTE SECONDA
Sovvenzioni a favore delle associazioni venatorie riconosciute (70 per cento dello stanziame,3nto di bilancio)

L'art. 37 della legge n. 33/97 prescrive che le sovvenzioni a favore delle associazioni venatorie riconosciute concesse dal superiore art. 36 siano rivolte al finanziamento delle spese documentate anche per le attività istituzionali previste all'art. 34, comma 1, lett. a).
Poiché fra le attività istituzionali che le associazioni venatorie riconosciute devono perseguire per potere ottenere a mantenere il riconoscimento in sede regionale rientrano le attività formative indirizzate anche alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna, sostanzialmente coincidenti con i "servizi connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali" da sovvenzionare ai sensi dell'art. 36 della più volte citata legge regionale n. 33/97, si ritiene opportuno riservare una congrua percentuale della quota destinata alle associazioni venatorie riconosciute alla sovvenzione delle attività di cui agli artt. 37 e 34, comma 1, lett. a), mantenendo tuttavia una parte dello stanziamento destinata al sovvenzionamento dell'istituzione e gestione di centri provinciali di recupero e di centri di primo soccorso da parte di associazioni venatorie riconosciute.
Le sovvenzioni pertanto saranno concesse:
a)  nella misura del 10,71 per cento dello stanziamento riservato alle associazioni venatorie riconosciute, corrispondente al 7,50 per cento dell'intero stanziamento di bilancio, per spese di gestione dei centri provinciali di recupero e dei centri di primo soccorso;
b)  nella misura dell'89,29 per cento dello stanziamento riservato alle associazioni venatorie riconosciute, corrispondente al 62,50 per cento dell'intero stanziamento di bilancio, secondo le medesime modalità previste nella parte prima per l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 43 della legge regionale n. 33/97 e per lo svolgimento, nei modi di legge, dei servizi di vigilanza venatoria volontaria, per lo svolgimento di attività divulgativa, per la realizzazione di specifici progetti di intervento ambientale finalizzati ad indagini su singole specie o famiglie di fauna omeoterma nonché tartarughe di mare e testuggini sia di terra che di acqua dolce, e sui loro habitat, nonché per le operazioni di consegna dei tesserini regionali di caccia entro i 60 giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria; per la gestione di zone-rifugio e per il supporto alle Ripartizioni faunistico venatorie nelle operazioni di ripopolamento; ed inoltre per le attività ricreative come previste nei rispettivi statuti e per le attività tecnico venatorie, nelle quali si devono comprendere la realizzazione di pubblicazioni periodiche anche se destinate agli associati, l'organizzazione di corsi per aspiranti cacciatori, l'organizzazione di corsi per giudici di gare per cani da caccia, l'organizzazione delle gare e delle prove attitudinali per cani da caccia.
Si deve ovviamente intendere che nell'ipotesi in cui la quota riservata alla tipologia sub a) dovesse risultare esuberante rispetto alla richiesta, la disponibilità residua sarà assegnata per il finanziamento delle altre attività sub b).
Si elencano di seguito le spese ammesse a sovvenzione per le singole tipologie di servizi ed iniziative finanziabili, fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 della medesima legge regionale, e considerata la mancata erogazione delle sovvenzioni per il primo anno di applicazione della legge regionale (1997), sicché la sovvenzione si deve riferire ad attività effettivamente svolte nell'anno precedente l'anno in cui viene concessa e deve riguardare spese sostenute e documentabili attraverso giustificativi contabili ed amministrativi inerenti le spese effettuate nell'anno precedente a quello di concessione della sovvenzione medesima:
a)  spese per la gestione di centri provinciali di recupero e di centri di primo soccorso autorizzati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 33/97; tutte le spese sostenute con esclusione delle spese coperte da eventuali convenzioni con enti pubblici per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche; per i centri di primo soccorso sono da comprendersi anche le spese direttamente sostenute per il trasferimento della fauna soccorsa al Centro regionale di recupero della fauna di Ficuzza. Nell'ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute ed ammissibili a sovvenzione dovessero superare l'importo dello stanziamento di bilancio riservato a tale finalità, si procederà alla riduzione delle assegnazioni in misura proporzionale;
b.1)  spese per corsi di abilitazione e di aggiornamento delle guardie volontarie organizzati ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 33/97 regolarmente approvati ed autorizzati dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio; tutte le spese non coperte dalle eventuali quote a carico dei partecipanti; spese per lo svolgimento della vigilanza venatoria volontaria, sia quella di istituto che quella coordinata dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio; tutte le spese sostenute; spese per l'organizzazione della raccolta e della consegna ai rispettivi comuni dei tesserini regionali di caccia che i cacciatori, ai sensi dell'art. 30, comma 6 della legge regionale n. 33/97, devono consegnare entro i 60 giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria: tutte le spese; spese per la gestione rifugio: tutte le spese; spese per il supporto alle RR.FF.VV. nelle operazioni di ripopolamento: tutte le spese;
b.2)  spese per l'attività di informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione: tutte le spese sostenute per la stampa e la diffusione di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche e non, per la realizzazione e la divulgazione di diapositive, filmati e simili, sulla fauna e sull'ambiente della Regione siciliana; tutte le spese sostenute per dimostrazioni, lezioni, seminari sulla fauna in scuole dell'obbligo e superiori, per escursioni e visite guidate con scolaresche delle scuole dell'obbligo e superiori in località di importanza ambientale e faunistica; tutte le spese sostenute per "campi di lavoro" su precipue problematiche ambientali; spese sostenute per convegni, seminari, congressi, tavole rotonde e simili per un importo complessivo non superiore a lire due milioni;
b.3)  spese per progetti di intervento ambientale come sopra specificati: tutte le spese sostenute;
b.4)  spese per le attività ricreative come previste nei rispettivi statuti: spese per un importo non superiore a lire tre milioni;
b.5)  spese per attività tecnico venatorie: tutte le spese per l'organizzazione di corsi per aspiranti cacciatori non coperte dalle eventuali quote a carico dei partecipanti; spese per l'organizzazione di corsi per giudici di gare per cani da caccia: tutte le spese non coperte dalle eventuali quote a carico dei partecipanti; spese per l'organizzazione delle gare e delle prove attitudinali per cani da caccia: tutte le spese.
Nell'ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute ed ammissibili a sovvenzione per le tipologie b.1), b.2), b.3), b.4), b.5) dovessero superare l'importo dello stanziamento di bilancio riservato per tali finalità, anche dopo l'eventuale integrazione delle somme eccedenti dopo il finanziamento dell'attività sub a), si procederà alla riduzione delle assegnazioni in misura proporzionale.
Documentazione richiesta

Le associazioni venatorie riconosciute dovranno fare pervenire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istanza sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata, a meno che non sia apposta in presenza del dipendente addetto dell'Assessorato, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, documentato dal timbro datario apposto dall'ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o dal timbro dell'ufficio postale in caso di spedizione a mezzo raccomandata, anche con avviso di ricevimento. L'istanza, in carta legale qualora l'associazione non sia iscritta all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso la Direzione regionale delle entrate per la Regione Sicilia, dovrà contenere, oltre all'ammontare della sovvenzione indicato analiticamente per le singole tipologie di spese - a), b.1), b.2), b.3), b.4), b.5) -, il codice fiscale dell'associazione, le modalità di pagamento della sovvenzione richiesta (accreditamento in conto corrente postale o bancario, vaglia cambiario non trasferibile, intestati all'associazione), i dati relativi all'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS per le associazioni che ne facciano parte, l'impegno ad esibire gli originali giustificativi di spesa prima dell'emissione del mandato di pagamento e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1.  dettagliate relazioni, approvate dai competenti organi statutari, delle attività effettivamente svolte per le quali si richiedono le sovvenzioni, distinte per tipologie di attività sovvenzionabili - a), b.1), b.2), b.3), b.4), b.5) -. Ciascuna relazione dovrà recare l'ammontare totale delle spese di cui si chiede la sovvenzione, l'elenco puntuale delle singole spese inerenti ed imputate all'attività di cui si chiede la sovvenzione nonché il resoconto di tutte le spese sostenute, comprese anche quelle finanziate da altri enti pubblici, per la tipologia di attività cui si riferisce la relazione;
2.  copia dei documenti contabili ed amministrativi inerenti le spese, imputati e raggruppati secondo le tipologie di attività sovvenzionabili. Gli originali dei detti documenti dovranno essere esibiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste prima dell'emissione del mandato di pagamento della sovvenzione concessa affinché vengano contrassegnati con apposito timbro recante l'indicazione dell'avvenuta ammissione a sovvenzione e la percentuale di sovvenzionamento;
3.  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che l'associazione possiede tutti i requisiti per mantenere il riconoscimento ottenuto ai sensi dell'art. 34, comma 1 della legge regionale n. 33/97, (solo per le associazioni riconosciute ai sensi del citato articolo, con esclusione delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 33/97 come integrato dall'art. 17 della legge regionale n. 15/98);
4.  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che per le stesse finalità per le quali si percepisce la sovvenzione ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 33/97, l'associazione non ha percepito altri finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche, di entità tale da superare l'importo complessivo delle spese;
5.  per le associazioni non iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che l'associazione non ha posto né pone in essere anche occasionalmente operazioni di natura commerciale produttive di reddito di impresa, secondo la nozione di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/86, all'art. 111 ed all'art. 114 del medesimo D.P.R. n. 917/86.
In assenza della dichiarazione si applicherà la ritenuta di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
6.  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
7.  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 26.
Procedimento

Verificato che le attività di cui si chiede la sovvenzione rientrino fra le tipologie ammissibili a finanziamento e controllata la documentazione; determinate attraverso la documentazione in copia le spese da ammettere a sovvenzione; si procederà, entro il termine di 120 giorni, alla concessione della sovvenzione, tenuto conto dell'eventuale riduzione percentuale in caso di spese ammissibili in misura superiore alla disponibilità di bilancio.
Il termine si intende interrotto ove occorra integrare la documentazione e nel caso in cui la documentazione presentata debba essere restituita perché venga collazionata come richiesto ai superiori punti 1 e 2.
Il consequenziale pagamento della sovvenzione sarà disposto entro 45 giorni dall'avvenuta esibizione della documentazione giustificativa, fermo restando che la mancata esibizione comporta, per quanto di ragione, la conseguente riduzione del finanziamento.
(99.17.815)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 31 marzo 1999.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di uccelli a scopo scientifico.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33 dell' 1 settembre 1997, modificata dalla legge regionale n. 15 del 31 agosto 1998, avente per oggetto «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale»;
Visto in particolare l'art. 5, commi 4 e 49, della citata legge regionale;
Vista l'istanza non datata e pervenuta in questo gruppo di lavoro il 25 gennaio 1999, assunta al prot. n. 572, con la quale il prof. Massa Bruno, nella qualità di responsabile della stazione di inanellamento e di coordinatore dell'attività di inanellamento in Sicilia, chiede il rinnovo dell'autorizzazione a catturare con finalità scientifiche uccelli migratori e coloniali inclusi i nidiacei, anche nel periodo riproduttivo a scopo di inanellamento e di rilievo dei dati biometrici in tutto il territorio della Regione siciliana per le seguenti persone:
-  prof. Bruno Massa, nato a Milano il 7 aprile 1948;
-  dott. Fabio Lo Valvo, nato a Palermo il 2 agosto 1961;
-  dott.ssa Gabriella Lo Verde, nata a Palermo il 20 ottobre 1962;
-  sig. Cuti Natalino, nato a Palermo il 6 ottobre 1962;
Visti i permessi rilasciati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica che autorizzano i citati ricercatori a catturare temporaneamente ed inanellare specie ornitiche a scopo scientifico limitatamente alle specie indicate dalla circolare I.N.F.S. n. 5353/T-C.10 del 12 dicembre 1990 relative al tipo di permesso conseguito;
Sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica che con nota prot. n. 0886-0887-0888 T-C1 del 10 febbraio 1999 e n. 675/T-C1 del 9 febbraio 1999 «suggerisce che le catture potranno essere effettuate anche in epoca di divieto e senza vincoli sul numero di cattura con i seguenti mezzi anche non consentiti dalla vigente legge e che dovrebbero essere espressamente indicati nella delibera di autorizzazione: reti verticali "MIST METS", reti orizzontali, trappole, richiami acustici»;
Vista, altresì, la nota prot. n. 1285/T-C2 del 27 giugno 1995, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso avviso favorevole alla creazione presso l'Istituto di entomologia dell'Università di Palermo di una stazione di inanellamento;
Visto il proprio decreto n. 2346, gr. 11°, dir. 1 del 10 novembre 1997, con il quale, vista confermata ai sensi della legge regionale n. 33/97 l'istituzione di una stazione di inanellamento presso l'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Palermo, che deve operare secondo le direttive di coordinamento delle attività di inanellamento emanate dall'osservatorio faunistico;
Ritenuto di potere rilasciare l'autorizzazione di che trattasi per consentire ai richiedenti il raggiungimento delle finalità scientifiche rappresentate;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Si autorizzano il prof. Massa Bruno ed i suoi collaboratori dott. Fabio Lo Valvo, dott.ssa Gabriella Lo Verde e il sig. Cuti Natalino a catturare temporaneamente ed inanellare a scopo scientifico, uccelli migratori e coloniali inclusi i nidiacei, anche nel periodo riproduttivo a scopo di inanellamento e di rilievo dei dati biometrici in tutto il territorio della Regione siciliana, con l'impegno di reti, MIST-NETS, trappole e richiami acustici anche in epoca di divieto di caccia.

Art. 2

I collaboratori sopra nominati potranno usufruire della presente autorizzazione soltanto in collaborazione e sotto le direttive del prof. Massa Bruno.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.17.811)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 31 marzo 1999.
Costituzione di una zona cinologica in territorio di Salemi.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare l'art. 41;
Visto il proprio decreto n. 2853 del 17 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 28 novembre 1998, parte 1ª, di individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata "zona B", in territorio di Salemi;
Vista la pubblicazione all'albo pretorio del decreto di individuazione della zona cinologica, effettuata dal comune di Salemi;
Considerato che non è stata avanzata alcuna opposizione alla costituzione della zona cinologica in argomento;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, nei fondi costituiti da terreni agricoli in parte di proprietà, in parte condotti dal sig. Simone Gaspare, nato a Vita il 28 dicembre 1939, ricadente nel territorio di Salemi, contrada S. Giorgio, identificati in catasto al foglio 1, particelle 28, 34, 71, 73, 74, 38, 43, 44, 78, 80, 81, 27, 75, 77, 37; foglio 4, particelle 25, 27, 28, 73, 74, 77, 78, 90, 95, 97, 130 131, 132, 136, 137, 141, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 192, 196, 198, 202, 203, 204, 205, 211, 214, 215, 243, 244, 245, 246, 296, 303, 316, 357, 361, 378, 394, 389, 387, 396, 403, 411, 413, 416, 16, 19, 21, 39, 40, 43, 68, 69, 75, 76, 81, 82, 92, 93, 94, 105, 106, 107, 125, 139, 140, 149, 159, 160, 161, 162, 163, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 216, 217, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 290, 291, 330, 332, 338, 340, 349, 380, 382, 384, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 319, 323, 17, 18, 20, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 144, 145, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 392, 401, 26, 29, 44, 45, 46, 47, 129, 325, 326, 327, 328, 148, 42, 66, 333, 334, 335, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 65, 66, 67, 70, 72, 79, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 138, 143, 146, 147, 148, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 218, 219, 220, 221, 237, 251, 252, 295, 299, 301, 324, 337, 339, 341, 342, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 365, 366, 370, 191, 371, 372, 376, 397, 399, 405, 407, 409, 326, 328, 334, 336, 71, 98, 288, 374, 398, 213, 243, 272; foglio 5, particelle 69, 62, 28, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 1, 26, 29, 70, 168, 4, 5, 6, 7, 2, 138, 30, 31, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73; foglio 6, particelle 5, 6, 7, 65, 66, 67, 68, 69, 70 è costituita una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona B, estesa complessivamente Ha. 110.74.00.

Art. 2

L'attività cinovenatoria esercitata nella costituita zona cinologica B viene disciplinata dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 41 della legge regionale n. 33/97, fino a quando con successivo decreto assessoriale sarà affidata in gestione ad associazioni venatorie riconosciute o cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi del 1° comma dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.17.813)
Torna al Sommariohome





DECRETO 11 maggio 1999.
Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione di quote di superficie di nuovi impianti di vigneto.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 1627/98, recante modifiche al Regolamento CE n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che prevede la possibilità di procedere a nuovi impianti viticoli in deroga al vigente divieto;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, che all'art. 1 prevede l'assegnazione alla Regione Sicilia di Ha. 264 di nuovi impianti di vigneti;
Visto l'art. 2 del su citato decreto ministeriale che prevede:
a)  che non possono essere concesse autorizzazioni a nuovi impianti nelle provincie nelle quali il totale delle quantità di vino distillato volontariamente nelle ultime 3 campagne ha superato il 10% del totale della produzione provinciale di vino di tale campagna;
b)  che non possono essere concesse autorizzazioni a nuovi impianti ai vini prodotti nelle zone determinate oggetto nelle ultime tre campagne di premi di abbandono definitivo ai sensi del Regolamento CEE n. 1442/88 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, per quanto sopra esposto, rimangono escluse dalla possibilità di accedere ai nuovi impianti le province di Agrigento, Palermo e Trapani ad esclusione dell'isola di Pantelleria in considerazione del fatto che la D.O.C. interessa l'intero territorio amministrativo la cui produzione non è stata avviata alla distillazione volontaria nelle ultime tre campagne;
Tenuto conto che occorre individuare all'interno delle rimanenti provincie i vini a V.Q.P.R.D. ed i vini da tavola ad indicazione geografica tipica per i quali la domanda è superiore all'offerta o che presentano interessanti possibilità di mercato;
Visto il parere favorevole espresso dalle organizzazioni professionali e di categoria nelle sedute del 3 marzo 1999 e del 10 marzo 1999;
Considerato che, al fine di procedere all'assegnazione delle quote di superficie di nuovi impianti, si è ritenuto opportuno procedere all'approvazione dell'avviso pubblico al quale vengono allegati lo schema operativo e lo schema di domanda, facenti parte integrante del presente decreto;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa, è disposta l'approvazione formale dell'avviso pubblico e dei relativi allegati che fanno parte integrante dello stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 1999.
  CUFFARO 

Allegato
SCHEMA OPERATIVO

(Per l'attuazione del Regolamento CE n. 1627/98 e del decreto ministeriale del 27 novembre 1998, concernenti l'impianto di nuovi vigneti)

Art. 1
Norme a carattere generale

Ai fini della valutazione, le domande sottoscritte dal richiedente ed accompagnate, a pena di irricevibilità, dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere compilate esclusivamente secondo lo schema di domanda allegato e dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, al seguente indirizzo: Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, I Direzione, gruppo VI, viale Regione Siciliana n. 2675 - 90145 Palermo.
La data di spedizione della domanda sarà stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella tabella che segue sono riportate le superfici complessive che potranno essere assegnate per la realizzazione di nuovi impianti, per le tipologie a D.O.C. e a I.G.T., fermo restando la possibilità di eventuali rimodulazioni, nel caso in cui le richieste ammissibili risultassero inferiori alle quote stabilite:
-  Ha. 160 da assegnare alle D.O.C.;
-  Ha.  26 da assegnare alle D.O.C. delle isole minori;
-  Ha.  78 da assegnare alla I.G.T. Sicilia.
Per consentire il potenziamento di tutte le D.O.C., in caso di richieste, verrà garantita una superficie minima di assegnazione pari ad Ha. 13.50.00 per singola D.O.C.
Fino al raggiungimento di tale superficie minima potranno assegnarsi quote alla D.O.C., prescindendo dalla posizione occupata in graduatoria dai richiedenti.
Sulla superficie complessiva di Ha. 264 è prevista una riserva del 20% da destinare ai giovani agricoltori ai sensi del Regolamento CEE n. 950/97, art. 11, attraverso la compilazione di un'apposita graduatoria sulla base dei punteggi relativi ai parametri sotto riportati.
Le eventuali quote di riserva non assegnate verranno conferite agli altri richiedenti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2
Requisiti per la presentazione delle domande

Il richiedente all'atto della presentazione della domanda deve possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
a)  essere in regola con la legislazione viticola;
b)  essere iscritto alla C.C.I.A.A.;
c)  non deve avere ceduto, durante la sua attività, diritti di reimpianto;
d)  non deve detenere in "portafoglio" diritti di reimpianto da più di tre campagne;
e)  non deve avere beneficiato di premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate ai sensi del Regolamento CEE n. 1442/88 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli eventuali contratti comprovanti il titolo del possesso devono risultare regolarmente registrati, entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.
L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di accertare il possesso dei requisiti dichiarati. La mancata rispondenza di uno solo tra essi comporta l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dai relativi benefici.

Art. 3
Procedimento istruttorio e compilazione della graduatoria

L'istruttoria delle richieste verrà effettuata dal competente gruppo dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.
Al termine della predetta istruttoria, l'Amministrazione procederà alla pubblicazione delle graduatorie delle ditte che avranno diritto all'assegnazione di nuovi impianti.
Le graduatorie rimarranno affisse per il termine di 15 giorni presso i locali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e presso i locali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
La superficie minima concedibile in aziende con ordinamento produttivo diverso dal viticolo è pari ad Ha. 1.00.00.
Nel caso di estendimento di superfici vitate la superficie minima concedibile per azienda è pari ad Ha. 0.50.00.
Per le isole minori la superficie minima concedibile è pari ad Ha. 0.50.00.
La superficie massima concedibile per azienda è pari ad Ha. 4.50.00.
La valutazione verrà effettuata tenendo conto dei parametri sotto elencati, con l'attribuzione di un punteggio espresso in trentesimi ai fini della compilazione delle graduatorie:
-  imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del
Regolamento CE n. 950/97       punti
-  imprenditore agricolo       punti
-  conduttore di azienda vitata       punti
-  conduttore di azienda non vitata       punti

-  conduttore che ha rivendicato la propria produzione alla I.G.T. o alla D.O.C. almeno una volta nel
corso delle ultime tre campagne       punti 10 
-  conduttore che non ha rivendicato       punti

-  conduttore che chiude il ciclo produttivo con l'imbottigliamento del proprio prodotto a D.O.C. e/o
I.G.T.       punti

Le ditte che hanno già avuto assegnate quote di nuovi impianti ai sensi del Regolamento CE n. 1592/96 potranno concorrere soltanto nel caso in cui si verifichi un esubero delle superficie da assegnare, fermo restando la valutazione dei titoli così come sopra previsto.
A parità di punteggio, fermo restando quanto previsto all'art. 1, si darà precedenza alle istanze presentate dalle ditte che con la superficie richiesta arrivino a garantire l'assorbimento di almeno una U.L.U.
Per il calcolo si farà riferimento alla tabella ettaro/coltura allegata al decreto n. 1033 del 15 giugno 1996.

Art. 4
Rilascio autorizzazioni

Entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria, l'Amministrazione provvederà a rilasciare il nulla osta per il nuovo impianto di vigneto.
Per consentire l'attività di monitoraggio e di controllo sulle superfici oggetto dei nuovi impianti, il titolare del nulla osta provvederà 40 giorni prima della realizzazione dell'impianto a darne comunicazione al gruppo VI, I Direzione dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, richiedendo contestualmente il rilascio dell'autorizzazione.
Gli impianti autorizzati dovranno essere realizzati entro e non oltre la stampa 2000/2001 pena la revoca dell'autorizzazione.
SCHEMA DI DOMANDA

Il sottoscritto   nato a il .................................................. residente a in via ....................................................... n. ............... tel. nella qualità di (proprietario, affittuario, amministratore ecc.) dell'azienda sita nel comune di località estesa complessivamente ettari foglio ............... particelle ........................................ la cui attuale superficie vitata è pari ad Ha.  

Chiede

ai sensi del Regolamento CE n. 1627/98 che gli venga concessa l'autorizzazione ad impiantare Ha.   di vigneto da realizzare nell'azienda sita in provincia di , agro di contrada .................................................. ricadente nella zona delimitata dalla D.O.C. dalla I.G.T. ................................................. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a)  di essere in regola con la legislazione viticola;
b)  di non avere beneficiato di premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate ai sensi del Regolamento CEE n. 1442/88 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  di non avere ceduto durante la propria attività diritti di reimpianto;
d)  di non detenere in portafoglio diritti di reimpianto da più di tre campagne;
e)  di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di    

Dichiara altresì di rivestire la seguente qualifica (barrare la casella corrispondente):
Punto 1
-  imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del Re-
golamento CE n. 950/97      

-  giovane agricoltore ai sensi del Regolamento CE n.
950/97, art. 11      

-  altro (specificare)
     

Punto 2
-  di condurre un'azienda ad indirizzo viticolo estesa et-
tari ....................      
-  di non condurre un'azienda ad indirizzo viticolo      

Punto 3
-  di avere rivendicato la propria produzione a D.O.C. e/o ad I.G.T. almeno una volta nelle ultime cinque campagne.
(D.O.C.:       campagna
(I.G.T.:       campagna

-  di non avere rivendicato la propria produzione a D.O.C.
e/o ad I.G.T.      

Punto 4
-  di avere chiuso il ciclo produttivo con l'imbottigliamen-
to del proprio prodotto a D.O.C.    
ad I.G.T.      
Si allega copia del documento di riconoscimento n.   del  
   

Firma

(99.20.947)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 21 maggio 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea di un'area ricadente nel territorio del comune di S. Flavia.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 5850 del 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 20 maggio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area ricadente nel comune di S. Flavia (PA), che si estende tra il limite amministrativo occidentale di quel comune, la costa e il vallone De Spuches, con esclusione degli abitati di S. Flavia, Porticello e S. Elia, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 6117 del 13 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 24 maggio 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
Considerata l'intervenuta decadenza dell'efficacia del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota n. 6539/T del 24 aprile 1999, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo, all'atto incaricata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con decreto n. 5466 dell'1 aprile 1998 ha trasmesso, ai fini della sua adozione e approvazione, il piano territoriale paesistico di S. Flavia da essa redatto;
Ritenuto di dovere procedere ai fini dell'adozione di detto strumento nel rispetto delle procedure della legge 29 giugno 1939, n. 1497, acquisendo preliminarmente il parere della speciale Commissione di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, la quale è tenuta ad esprimersi sui piani territoriali paesistici da approvare di volta in volta dall'Amministrazione dei beni culturali e ambientali;
Ritenuto, peraltro, nelle more dell'insediamento della suddetta Commissione, dell'acquisizione del suo parere e dell'adozione del piano, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto assessoriale n. 5850 del 14 aprile 1995 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore termine di tre mesi e comunque sino all'adozione del piano territoriale paesistico di S. Flavia il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area ricadente nel comune di S. Flavia che si estende tra il limite amministrativo occidentale di quel comune, la costa e il vallone De Spuches, con esclusione degli abitati di S. Flavia, Porticello e S. Elia, area meglio individuata nel decreto n. 5850 del 14 aprile 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di adozione;

Decreta:


Art. 1

E' rinnovato per un ulteriore trimestre dalla sua entrata in vigore, giusto decreto n. 5850 del 14 aprile 1995 e, comunque, sino al 20 agosto 1999 e non oltre, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area ricadente nel comune di S. Flavia che si estende tra il limite amministrativo occidentale di quel comune, la costa e il vallone De Spuches, con esclusione degli abitati di S. Flavia, Porticello e S. Elia, per effetto del decreto n. 5850 del 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 20 maggio 1995, prorogato con decreto n. 6117 del 13 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 24 maggio 1997 secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 20 agosto 1999, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5850 del 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 20 maggio 1995 facente parte del comune di S. Flavia ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 delR.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di S. Flavia, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della suddetta Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di S. Flavia dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Palermo comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di S. Flavia.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo dei comuni interessati della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 1999.
  MORINELLO 

(99.21.1005)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 13 aprile 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Coni Tac, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la richiesta del presidente della cooperativa Coni Tac, con sede in Catania, con la quale chiede che la stessa venga posta in liquidazione coatta in considerazione della grave crisi finanziaria in cui versa;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'11 febbraio 1999, con parere n. 2436, si è espressa favorevolmente allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società sopra richiamata;
Vista la nota n. 788 del 15 marzo 1999, con la quale si chiedeva a norma dell'art. 9, legge n. 400/75 all'associazione di appartenenza la terna di rito;
Vista la nota dell'8 aprile 1999, con la quale è stata trasmessa la terna dei nominativi richiesta;
Visto l'art. 2544 c.c.;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Coni Tac, con sede in Catania, costituita il 30 settembre 1985 con atto omologato dal tribunale di Catania in data 3 febbraio 1986, iscritta al n. 19038 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 1045 del 14 novembre 1987, ric. B.U.S.C. n. 4564 del 26 giugno 1986, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

La dott.ssa Granata Elena, nata a Catania il 18 ottobre 1951 e residente in via G. Simili n. 14 - Catania, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato indipendentemente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 1999.
  BATTAGLIA 

(99.17.807)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 31 marzo 1999.
Determinazione delle rette da corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani ed adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 69 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
Considerato che, a norma dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986 n. 14, le rette corrisposte dall'Amministrazione regionale agli istituti di ricovero di minori anziani e adulti inabili, vanno adeguate annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento;
Visto il decreto n. 617/AA.SS. del 23 marzo 1998, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale, per l'anno 1997, le rette sono state adeguate ai seguenti importi:
-  minori semiconvittori  L.  18.500 
-  minori convittori  L.  28.000 
-  anziani e adulti inabili  L.  34.900 

Rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT per il periodo dicembre 1997 - dicembre 1998 ha subito un incremento pari all'1,7%;
Ritenuto di applicare alle rette di cui sopra gli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento e dato atto che gli importi così rivalutati arrotondati per difetto alle centinaia di lire, restano determinati come segue:
-  minori semiconvittori  L.  18.800 
-  minori convittori  L.  28.500 
-  anziani e adulti inabili  L.  35.500 

Ritenuto, altresì, di determinare in L. 15.050 ed in L. 16.100 la misura delle rette giornaliere da corrispondere per i minori semiconvittori ammessi a frequentare rispettivamente le scuole pubbliche ovvero le scuole parificate, nella considerazione del totale o parziale sgravio dell'onere per il servizio goduto dagli enti ricoveranti;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette che l'Assessorato regionale degli enti locali è tenuto a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili a decorrere dall'1 gennaio 1999 sono determinate nelle misure in premessa indicate.

Art. 2

Il presente decreto, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 1999.
  BARBAGALLO 

(99.17.837)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 16 febbraio 1999.
Approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili con i fondi comunitari assegnati alla Misura 1.3b del P.O.P. 1994/99.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;
Vista la legge regionale n. 21/85, così come modificata ed integrata;
Vista la legge regionale n. 10/93, così come modificata ed integrata;
Visto il Programma operativo plurifondo relativo al periodo 1994/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996, ed in particolare la scheda di Misura 1.3b del sottoprogramma F.E.S.R.;
Vista la circolare con la quale sono state impartite direttive ai Consorzi A.S.I. della Sicilia per la presentazione delle proposte, nonché fissati i criteri per la selezione delle opere inseribili nella seconda fase di attuazione del P.O.P. 1994/99, approvata con decreto del 26 maggio 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997;
Visto il decreto n. 118 del 12 febbraio 1998, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione dei progetti, precedentemente fissato con la citata circolare;
Vista la nota n. 201 del 2 febbraio 1998, con la quale la Presidenza della Regione comunica che il comitato tecnico interassessoriale, previsto con D.P.Reg. n. 425/97 nella seduta del 14 gennaio 1999 ha espresso il proprio parere con modifiche sulla graduatoria predisposta dallo scrivente Assessorato;
Accertato, a seguito del sopracitato parere della commissione tecnica interassessoriale, che si sono resi disponibili L. 5.757.200.000;
Ritenuto di dover individuare il progetto dell'A.S.I. di Caltanissetta «Completamento delle opere di viabilità della zona ovest dell'A.I. del Calderaro» di L. 6.433.898.000, previsto tra i progetti di riserva quale opera inseribile nel programma in argomento;
Ritenuto, altresì, di dover prevedere, con successivo provvedimento, l'utilizzo di risorse finanziarie di cui all'art. 27 della legge regionale n. 1/84, esercizio 1999, capitolo 64955, per L. 676.698.000 per consentire il finanziamento dell'opera sopra citata;
Ritenuto, infine, di dovere procedere all'approvazione formale della graduatoria relativa ai progetti finanziabili con i fondi comunitari di cui alla Misura 1.3b, così come modificata dal comitato interassessoriale ed integrata da questo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, è approvata la graduatoria relativa ai progetti finanziabili con i fondi comunitari assegnati alla Misura 1.3b, individuati nell'allegato A al presente decreto.

Art. 2

I Consorzi A.S.I. della Sicilia inclusi nella graduatoria in argomento devono assumere atti giuridicamente vincolanti entro mesi tre dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per i progetti esecutivi. Tale termine è aumentato a mesi cinque per quei progetti che devono essere resi esecutivi.

Art. 3

Decorsi i termini di cui all'art. 2, questo Assessorato procederà alla sostituzione delle opere non avviate con altre inserite nella graduatoria e considerate di riserva.

Art. 4

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti sensi della legge n. 20/94 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 febbraio 1999.
  CASTIGLIONE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 aprile 1999.
Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 7.
Allegato
ELENCO PROGETTI P.O.P. 1994/99, SECONDA FASE

A.S.I. di Caltanissetta
-  completamento opere, ulteriore urbaniz-
zazione zona nord, contrada Calderaro       L. 4.112.000.000 

-  completamento opere di viabilità zona
ovest, contrada Calderaro       L. 6.433.898.000 

-  potenziamento e completamento impian-
to di depurazione (prog. di max)       L. 4.150.260.000 

-  lavori di captazione idrica, canalizzazione
A.I.I. di S. Cataldo (prog. di max)       L. 2.200.000.000 

A.S.I. di Catania
-  viabilità Tre Fontane, bretella "C" A.I. Pa-
ternò       L. 1.631.000.000 

-  viabilità Tre Fontane, bretella "B" A.I. Pa-
ternò       L. 2.234.570.000 

-  trasferimento affluenti dal depuratore agli
impianti di trattamento       L. 2.811.468.000 

A.S.I. di Messina
-  condotta sottomarina dall'impianto di de-
purazione       L. 4.300.000.000 

-  viabilità a servizio delle industrie dei late-
rizi nei territori di Venetico Valdina       L. 4.900.000.000 

A.S.I. di Palermo
-  urbanizzazione primaria A.I. di Carini, 5°
str.       L. 5.635.000.000 
Totale      L. 38.408.196.000 

(99.20.961)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 13 aprile 1999.
Approvazione delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1985;
Visto il decreto del Ministero della sanità 2 agosto 1991;
Visto il decreto n. 98824 del 13 aprile 1992;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero della sanità 3 agosto 1993;
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto n. 21946 del 21 aprile 1997, di revoca della commissione;
Ritenuto necessario regolamentare le modalità procedurali da osservare per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica, nonché le modalità di gestione delle apparecchiature a R.M.N. "settoriali";

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le sottoindicate modalità procedurali da osservare per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica, nonché le modalità di gestione delle apparecchiature a R.M.N. "settoriali".

Art. 2

Le apparecchiature a R.M., soggette ad autorizzazione regionale, devono essere collocate in strutture specialistiche già esistenti finalizzate al loro utilizzo multispecialistico di diagnostica mediante immagini o monospecialistico limitatamente ad unità autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirurgica, ospedali specializzati ortopedico traumatologici, istituti di ricovero pubblici e privati che esercitano alte e/o altissime specialità per i quali ai sensi della normativa vigente regionale e nazionale sono previste tali apparecchiature.

Art. 3
Apparecchiature a risonanza magnetica nucleare con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla

1)  Richiesta installazione
a)  L'installazione di tali apparecchiature è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Assessorato regionale della sanità.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Assessorato regionale della sanità in conformità allo schema tipo di cui all'allegato n. 2 del D.M. 2 agosto 1991, corredata dalla dichiarazione di conformità agli standards di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 542/94.
b)  L'Assessorato regionale della sanità si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, decorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
c)  L'autorizzazione alla gestione medica è singola e specifica.
Il medico diagnosta responsabile della gestione medica deve possedere la specializzazione in radiologia ed esperienza specifica nelle metodologie RM ad uso diagnostico.
Inoltre, deve produrre la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la dichiarazione di non incompatibilità.
d)  La richiesta di autorizzazione all'installazione deve contenere oltre al nominativo dei responsabili della sicurezza (tecnico e medico) anche i rispettivi titoli dagli stessi posseduti, con la relativa accettazione all'incarico, al fine della loro valutazione in conformità ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 agosto 1991 e successive modificazioni.
2)  Concessione e revoca dell'autorizzazione all'installazione
L'autorizzazione all'installazione viene concessa per 12 mesi, entro i quali il presidio deve installare l'apparecchio a risonanza magnetica. In caso di mancata installazione entro tale data, l'autorizzazione può essere prorogata, a richiesta del presidio, previo sopralluogo degli organi di vigilanza dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, che riferiranno all'Assessorato regionale della sanità sulle cause della mancata installazione.
L'Assessorato della sanità ha, comunque, facoltà di revocare l'autorizzazione all'installazione, qualora venissero accertate gravi difformità con quanto dichiarato nella proposta di installazione.
3)  Comunicazione di avvenuta installazione - Collaudo
a)  Il presidio deve trasmettere all'Assessorato regionale della sanità copia ufficiale del verbale di collaudo dell'apparecchiatura, con l'indicazione dei dati del collaudo della ditta costruttrice.
4)  Inizio attività e ratifica dell'idoneità all'uso
a)  Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 542/94, la comunicazione di avvenuta installazione, da parte del legale rappresentante del presidio, deve avvenire nelle forme di cui all'allegato n. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1991 e secondo quanto previsto negli allegati al presente decreto.
b)  L'Assessorato della sanità, dopo aver ricevuto comunicazione di avvenuta installazione ed in seguito a collaudo positivo, prende atto dell'installazione dell'apparecchiatura mediante emanazione di apposito decreto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5)  Trasferimento di apparecchiatura a risonanza magnetica di gruppo A
Il trasferimento è consentito previa comunicazione all'Assessorato regionale della sanità specificando le attrezzature diagnostiche del nuovo presidio unitamente alla relazione degli esperti responsabili della sicurezza in merito alle protezioni poste in atto.
La richiesta dovrà essere trasmessa secondo i modelli formulari di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1991.
6)  Sostituzione di apparecchio R.M.N.
Sono previsti i seguenti due casi:
a)  sostituzione con altro apparecchio avente la medesima intensità di campo magnetico.
In questo caso è sufficiente una comunicazione del responsabile del presidio all'Assessorato notificando l'avvenuta sostituzione ed allegando una relazione a firma dei due esperti responsabili del reparto nella quale vengono analizzati i due apparecchi in merito al permanere delle condizioni di sicurezza;
b)  sostituzione con altro apparecchio avente diversa intensità di campo magnetico.
Prima della sostituzione occorre avere il nulla osta da parte dell'Assessorato della sanità che lo rilascia previo esame del progetto e della relazione degli esperti responsabili, nella quale vengono illustrate le nuove condizioni di sicurezza.
7) Adempimenti in fase d'esercizio, controlli e vigilanza
In fase di esercizio i presidi devono espletare la sorveglianza fisica e medica in conformità a quanto previsto negli allegati al presente decreto. Le strutture già autorizzate dovranno produrre, entro giorni 30 dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutta la documentazione prevista all'art. 7 dello stesso.
Pertanto, annualmente devono essere prodotti all'Assessorato della sanità:
a)  relazione di produttività dell'anno precedente;
b)  relazione dell'esperto responsabile della sicurezza fisica sulla sorveglianza espletata, con particolare riguardo al mantenimento dei requisiti dell'apparecchio e ai controlli di sicurezza eseguiti;
c)  relazione del medico addetto alla sorveglianza medica esperita, con particolare riferimento alla classificazione dei lavoratori ed agli eventuali incidenti avvenuti.
I controlli di cui alle attribuzioni degli esperti (decreto ministeriale agosto 1991) possono essere effettuati, oltreché direttamente dagli esperti responsabili del presidio, anche da strutture specialistiche, purché diverse sia dalla ditta fornitrice o installatrice dell'apparecchiature, sia dalla ditta esecutrice dei lavori, nonché da quella che effettua la manutenzione, ferma restando la responsabilità degli esperti.
8)  Sospensione dell'attività
L'attività viene sospesa se gli organi di vigilanza o controllo dovessero rilevare inadempienze da parte del presidio con particolare riferimento ai seguenti punti:
-  disattesa delle norme di sicurezza;
-  disattesa dell'espletamento dei controlli da parte degli esperti responsabili (tecnico e medico);
-  disattesa di quant'altro previsto nel presente decreto assessoriale.

Art. 4
Apparecchiature di diagnostica a R.M.N. operanti su mezzo mobile

Le apparecchiature a R.M.N. operanti su mezzo mobile sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 5 del D.P.R.n. 542 dell'8 agosto 1994.
La struttura sanitaria che intende utilizzare un'apparecchiatura di R.M. mobile deve richiedere debita autorizzazione alla Regione secondo le modalità già previste per le apparecchiature R.M. fisse.
Le apparecchiature a R.M. operanti su mezzo mobile sono individuate nell'allegato n. 1, punto d, del decreto ministeriale 2 agosto 1991, definito standard di sicurezza dell'art. 2 del D.P.R. n. 542/94.

Art. 5
Sostituzione dei responsabili della gestione medica e/o della sicurezza

La sostituzione dei responsabili della gestione medica e/o della sicurezza sospende la validità dell'autorizzazione. Il ripristino avviene dopo parere positivo dell'Assessorato rilasciato dopo l'esame dei titoli dei sostituti.

Art. 6
Apparecchiature non soggette ad autorizzazione

Le apparecchiature R.M. settoriali - dedicate, cioè agli arti -, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette ad autorizzazione preventiva all'installazione.
Le predette apparecchiature possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica.
Le apparecchiature operano sotto la responsabilità di uno specialista medico radiologo, il quale dovrà garantire il rispetto delle seguenti norme minime di sicurezza. Le linee isomagnetiche a 0,5 milliTesla (5 Gauss) debbono essere comprese in ogni loro parte all'interno del locale in cui è installata l'apparecchiatura. Il locale deve considerarsi zona ad accesso controllato, con:
a)  divieto di accesso a persone non autorizzate;
b)  approntamento di idonea segnaletica che interdica l'accesso ai portatori i pace-makers ed alle altre categorie di persone per cui esiste controindicazione alla esposizione al campo magnetico;
c)  divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici mobili.

Art. 7

Gli allegati 1, 2 e 3 fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 8

In relazione alla evoluzione tecnologica delle apparecchiature a RMN di gruppo A per uso diagnostico, la Regione siciliana, al fine di migliorare gli standards di sicurezza e la qualità dell'assistenza diagnostica, si riserva di promuovere presso il Ministero della sanità l'aggiornamento degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 agosto 1991 e dal decreto ministeriale 3 agosto 1993, allegati a) e b).

Art. 9

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto n. 98824/92.

Art. 10

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Resta immutato quanto previsto dalla vigente normativa nazionale.
Palermo, 13 aprile 1999.
  SANZARELLO 

Allegato 1
APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE CON VALORE DI CAMPO STATICO DI INDUZIONE MAGNETICA NON SUPERIORE A 2 TESLA

Installazione
L'installazione di tali apparecchiature è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Regione.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla competente autorità sanitaria in conformità allo schema tipo di cui all'allegato n. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1991, corredata dalla dichiarazione di conformità agli standards di cui all'art. 2 del D.P.R.n. 542/94.
Inizio attività
Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 542/94, la comunicazione di avvenuta installazione deve avvenire nelle forme di cui all'allegato n. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1991.
Pertanto la comunicazione con relativi allegati, deve essere trasmessa a:
-  Assessorato regionale della sanità - Ispettorato regionale sanitario, via Mario Vaccaro, 5 - Palermo;
-  Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
-  Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, piazzale Industria, 20 - Roma;
-  Istituto superiore di sanità - Laboratorio di biologia cellulare, viale Regina Elena n. 299 - Roma;
-  I.S.P.E.S.L. - Laboratorio radiazioni, via Fontana Candida, 1 - Monteporzio Catone - Roma.
La trasmissione dell'allegato n. 3 è l'atto che permette agli organi di vigilanza e di controllo di espletare il ruolo loro assegnato, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/94.
1)  Il rappresentante legale della struttura sanitaria autorizzata, prima di esperire una attività connessa con la R.M., deve acquisire dal proprio esperto responsabile (ER) di cui all'allegato n. 3 del D.M. 2 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 1991 - serie generale) una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di protezione inerenti l'attività stessa e di cui agli standards dell'art. 2 del D.P.R. n. 542/94.
A tal fine lo stesso fornisce all'ER i dati, gli elementi e le informazioni necessarie.
La relazione rilasciata dall'ER deve riportare:
a)  la validità del progetto esecutivo;
b)  la stesura delle norme interne di sicurezza;
c)  la distribuzione delle curve magnetiche in relazione alla definizione delle aree di accesso controllato ed alle zone di rispetto, costituisce il documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti connessi con i rischi da radiazioni non ionizzanti e da campi magnetici.
2)  Il legale rappresentante del presidio autorizzato garantisce altresì le condizioni per la collaborazione dell'ambito delle rispettive competenze, tra l'E.R. ed il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 626/94. L'E.R. è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 11 del decreto legislativo predetto. L'E.R. espleta le funzioni di cui al punto 4 dell'allegato 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1991, con particolare riguardo all'esecuzione dei controlli di qualità, rispettando quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. R del decreto legislativo n. 626/94.
Gestione
In merito alla gestione di un'apparecchiatura a R.M.N. acquistano particolare importanza le figure dei responsabili che la legge prescrive:
-  esperto responsabile della sicurezza fisica (E.R.);
-  medico responsabile (M.R.).
I compiti cui sono tenute le suddette figure sono quelli espressamente individuati al punto 4.10, allegato 3 al D.M. 2 agosto 1991. In particolare l'E.R., deve designare, ogni ambiente di rischio, fin dal momento dell'elaborazione del progetto e svolgere le proprie competenze periodicamente per le esigenze connesse con la sicurezza dei pazienti, lavoratori e visitatori.
Tale attività trova riscontro nella compilazione del modulo del Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali - Divisione II, allegato al presente, di cui fa parte integrante.
Il rispetto delle disposizioni di legge in merito al controllo sul permanere dell'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa, si effettua attraverso controlli periodici medici almeno annuali.
Tali controlli costituiscono strumenti di valutazione e controllo da parte dell'E.R., che dovrà valutare le condizioni di rischio.
Allegato 2
APPARECCHIATURA A R.M.N. SETTORIALI

Installazione
Le apparecchiature settoriali dedicate agli arti con un valore di campo statico ad induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla utilizzanti esclusivamente elettromagneti e/o magneti permanenti o misti possono essere installate anche in strutture non dotate del servizio di radiologia diagnostica purché vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 3, punto 4 del D.P.R. n. 542/94.
Per apparecchiature settoriali si intendono quelle che, oltre ad avere le caratteristiche di cui sopra, per realizzazione costruttiva ("bore" o "Gap" del magnete) consentono solo l'introduzione di arti nel magnete stesso.
Tali apparecchiature non sono soggette ad autorizzazione preventiva, ma i possessori delle medesime sono tenuti a denunciarne il possesso e a comunicare le generalità del medico specialista radiologo responsabile e dei responsabili fisici e medici della R.M.N.
Inizio attività
La comunicazione di cui all'ultimo capoverso del punto precedente deve avvenire attraverso le forme di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1991, ed i soggetti destinatari della comunicazione oltre al servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio, sono i medesimi già individuati al punto inizio attività di cui all'allegato 1.
Gestione
Valgono le considerazioni già espresse al punto gestione dell'allegato 1.
Allegato 3
APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA A R.M. OPERANTI SU MEZZO MOBILE

Le apparecchiature a R.M. operanti su mezzo mobile sono soggette all'art. 5 del D.P.R. n. 542 dell'8 agosto 1994.
La struttura sanitaria che intende utilizzare una apparecchiatura di RM mobile deve richiedere debita autorizzazione alla Regione, secondo le modalità già previste per le apparecchiature RM fisse e di cui precisato al punto 1) "Installazione".
Successivamente la struttura sanitaria autorizzata deve comunicare gli intervalli di tempo di utilizzazione dell'apparecchiatura.
La comunicazione alla Regione, all'Azienda U.S.L. di competenza, al Ministero della sanità, all'I.S.S. ed all'ISPESL, permette agli organi di vigilanza e di controllo di espletare gli accertamenti ispettivi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542 dell'8 agosto 1994.
Le apparecchiature a RM operanti su mezzo mobile sono inserite peraltro nell'allegato 1 punto D del decreto ministeriale 2 agosto 1991, definito standard di sicurezza dall'art. 2 del D.P.R. n. 542/94.
Il punto D dell'allegato in questione, per la idoneità di approntamento delle installazioni mobili, stabilisce quanto segue:
1)  le linee isomagnetiche a 5 gauss devono essere contenute all'interno dell'installazione (cioè del mezzo mobile);
2)  i magneti superconduttori devono essere disattivati durante gli spostamenti dell'impianto, cioè del mezzo (decreto ministeriale 2 agosto 1991, allegato 1, punto D, 2° comma). In proposito dovranno essere rispettate le indicazioni fornite in merito dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro di seguito richiamate:
«il sistema di schermatura del campo magnetico deve assicurare il contenimento delle linee isomagnetiche a 5 gauss all'interno dell'installazione (decreto ministeriale 2 agosto 1991, punto d, allegato 1, 1° comma).
E' opportuno precisare che il volume che definisce il luogo dell'installazione deve essere tridimensionale e non bidimensionale, ovvero i limiti previsti per le linee isomagnetiche devono essere confinate all'interno dell'installazione qualunque sia la sezione presa in considerazione, includendo in tal modo anche le sezioni verticali ed imponendo il contenimento anche nella direzione verticale delle linee isomagnetiche.
Il personale della sicurezza fisica deve delimitare esattamente la zona ed accesso controllato, in tutte le direzioni.
Il campo magnetico statico deve essere disattivato, ovvero annullato durante il trasferimento.
Tale punto non interpretabile diversamente se non ricorrendo ad artifici e stratagemmi, va specificato ulteriormente.
Tale procedura potrebbe essere adottata abbastanza facilmente per i magneti resistivi, ma non può esserlo per i magneti permanenti e per i magneti superconduttori.
Questi ultimi due tipi di magneti devono essere effettivamente spenti, oppure il trasporto può avvenire con il campo magnetico acceso.
Ma in tale seconda ipotesi è indispensabile prevedere adeguate norme di sicurezza durante la fase di trasporto, a causa della presenza di un intenso campo magnetico e di notevole quantità di liquidi criogeni.
E' quindi necessario che, con congruo anticipo, prima del trasporto, la ditta trasportatrice comunichi il tragitto ai prefetti ed alle Aziende U.S.L. interessate territorialmente al passaggio per predisporre le opportune norme di sicurezza, lungo il tragitto (soprattutto ad esempio nell'attraversamento di ponti e gallerie) come per i trasporti eccezionali e pericolosi».
Eventuali violazioni all'applicazione della normativa citata nel presente atto possono comportare la sospensione temporanea o la definitiva revoca dell'autorizzazione, così come previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 542/94.
Inizio attività
La comunicazione di cui all'ultimo capoverso del punto precedente deve avvenire attraverso le forme di cui all'allegato 3 del D.M. 2 agosto 1991, ed i soggetti destinatari della comunicazione, oltre al servizio di igiene e sanità dell'A.U.S.L. competente per territorio, sono i medesimi già individuati al punto "inizio attività" di cui all'allegato 1.
Gestione
Valgono le considerazioni già espresse al punto "gestione" dell'allegato 1.

RIFERIMENTO: D.M. 2 agosto 1991 - Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 194 del 2 agosto 1991.

1 - SETTORE DATI ANAGRAFICI DEL PRESIDIO PUBBLICO/PRIVATO
Denominazione del presidio    
Via/Piazza   n.  
Città   Prov. C.A.P.  
Unità sanitaria competente per territorio    
Indirizzo USL: Via/Piazza   n.  
Città   Prov. C.A.P.  
Direzione sanitaria/segreteria R.M.: telefono   fax  


2 - SETTORE DATI TECNICI DELL'APPARECCHIATURA R.M.
Casa costruttrice   Modello/tipo  
Tipo di magnete   Intensità di campo: Tesla 


3 - SETTORE ANAGRAFICO DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE MEDICA E DELLA SICUREZZA
MRP/Medico responsabile del presidio (es. direttore sanitario)    
   
MRGA/Medico responsabile della gestione e dell'attività dell'impianto RM    
   
MRAM/Medico responsabile dell'attività sorveglianza medica (es. medico competente e medico autorizzato)    
Cognome e nome   tel. fax  
Recapito    
ERSI/Esperto responsabile della sicurezza dell'impianto per gli aspetti fisici (es. fisico)    
Cognome e nome   tel. fax  
Recapito    


4 - SETTORE CONTROLLI TECNICI SULL'AMBIENTE
  Riferimento D.M. 2 agosto 1991 (G.U. n. 194 - 20 agosto 1991) Periodicità 
      Mens. Trim. Sem. Ann. ............... 

a)  Controlli di funzionalità (3.2/4.10)
    -  sistemi di ventilazione e di climatizzazione della sala magnete
    -  per magneti superconduttori:
    -  canalizzazioni gas criogeni
    -  valvole di sicurezza, ecc.
    -  rivelatore di ossigeno
    -  sistema di aspirazione di emergenza
   -  messa a terra delle apparecchiature:
    -  resistenza di terra
    -  correnti di dispersione
b)  Controlli di esistenza/funzionalità (4.5/4.10)
    -  rilevatore di metalli
    -  sistema di disattivazione del magnete
    -  sistema di sicurezza degli amplificatori a RF
    -  sistemi di monitoraggio del paziente
c)  Controlli di presenza nel sito RM (4.6/4.10)
    -  carrello di emergenza
    -  locale di emergenza
    -  defibrillatore
    -  aspiratore
  -     

d)  Controlli di accesso al sito (4.7/4.10)
e)  Controlli di accesso alla sala RM (4.8/4.10)
f)  Tenuta della gabbia di Faraday (4.10 attribuz.)
g)  Distribuzione delle curve isomagnetiche (4.10 attribuz.)
h)  Sistemi di prevenzione incendi (4.10 attribuz.)

5 - SETTORE CONTROLLO DOSIMETRICO DEL PERSONALE
Riferimento punto 6 dell'allegato 4 (pag. 38 della Gazzetta Ufficiale)
Compiti dell'esperto responsabile
A)  Indicare le modalità espletate per ottemperare ai limiti di legge, per quanto riguarda la relazione "tempo-intensità di campo":
   
   
   
   
   
Indicare la periodicità delle valutazioni dosimetriche:    
B)  Indicare se è stata approntata una scheda dosimetrica nella quale vengono riportati i controlli periodicamente espletati per confermare la permanenza della idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa specifica:    
Indicare la periodicità dei controlli espletati    

C)  Indicare se copia della scheda viene inviata con periodicità semestrale () o annuale ().

6 - SETTORE CONTROLLI DI QUALITA'
Riferimento punto 4.10 dell'allegato "Istruzioni" (pag. 37 Gazzetta Ufficiale)
A)  Modalità delle prove - Indicare/descrivere quanto segue:
A.1 - Fantoccio utilizzato:
-  casa costruttrice:    
-  modello/tipo:    
-  caratteristiche fisiche del liquido:    
  T1  =    ms 
  T2  =    ms 

A.2  -  Bobine utilizzate:
n  cranio
n     
n     

B)  Metodo di valutazione e di accettabilità
n  NEMA/AAPM
n  Standard europea
n  Altri (specificare punto per punto le metodologie, le valutazioni ed il valore di accettabilità)
C) Controlli di qualità eseguiti e relative modalità
      Sequenze e parametri utilizzati 
  Tipo     TR TI Te N. N.     Spessore GAP FOV Altro di controllo Sequenze                     Matrice strato         (indicare)         (ms) (ms) (ms) Eco Exc.     (mm.) (mm.) (mm.) .............. 


  A - Uniformità dell'immagine 
  B - Rapporto segnale/rumore 
  C - Distors. geom. dell'immag. 


  D - Risoluzione spaziale 
  E - Spessore e profilo 
  F - Posizione dello strato 
  G - Posizione degli strati 
  H - Slice warp 
  I - Separazione fra strati 
  L - Linearità del segnale 
  M - Rapp. contrasto/rumore 
  N - Artefatti e "Gosting" 
  O - Precisione di T1 e T2 
  P - Accuratezza di T1 e T2 
  Q - Rumore acust. dei gradienti 
  R - Stabilità di campo 
  S - (altro)  


D) Risultati dei controlli di qualità, per ogni punto indicare:
-  i valori di riferimento per la valutazione
-  i risultati rilevati durante il collaudo
-  i risultati dei controlli successivi
      Valori riferimento Risultati Tipo per la valutazione 
  di controllo Dato Intervallo Collaudo verifica: Controllo Controllo Note         acettabile data .................... data .................... data .................... 


  A - Uniformità dell'immagine 
  B - Rapporto segnale/rumore 
  C - Distors. geom. dell'immag. 


  D - Risoluzione spaziale 
  E - Spessore e profilo 
  F - Posizione dello strato 
  G - Posizione degli strati 
  H - Slice warp 
  I - Separazione fra strati 
  L - Linearità del segnale 
  M - Rapp. contrasto/rumore 
  N - Artefatti e "Gosting" 
  O - Precisione di T1 e T2 
  P - Accuratezza di T1 e T2 
  Q - Rumore acust. dei gradienti 
  R - Stabilità di campo 
  S - (altro)  


7 - SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI
A)  Visita medica preventiva e periodica: periodicità almeno annuale
B)  Accertamenti complementari alla visita medica: utilizzabili per il giudizio di idoneità. Indicare o specificare gli esami effettuati o previsti (nel caso allegare un elenco aggiuntivo):

B)  Numero dei lavoratori controllati:    

C)  Classificazione dei lavoratori in base all'ultima visita:
c.1  -  indoneità senza prescrizioni:  n. lavoratori 
c.2  -  indoneità con prescrizioni:  n. lavoratori 
c.3  -  temporaneamente non idoneo:  n. lavoratori 
c.4  -  non idoneo:  n. lavoratori 


Note:    

(99.20.939)
Torna al Sommariohome





DECRETO 20 aprile 1999.
Revoca del decreto 16 dicembre 1998, concernente individuazione di zone di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 27477 del 16 dicembre 1998, con il quale è stata dichiarata la zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini nel territorio dei comuni e nelle relative contrade di seguito indicati:
-  Mezzojuso: tutto il territorio comunale;
-  Campofelice di Fitalia: tutto il territorio comunale;
-  Ciminna: tutto il territorio comunale;
-  Cefalà Diana: tutto il territorio comunale;
-  Ventimiglia di Sicilia: contrade Acqua Leggia - Pantaleo - (Favara-Portella);
-  Baucina: contrade Balatelle - Margio - San Marco - (Acqua Fico) - Mancusi - Piano Lastri - Montefrumento;
-  Villafrati: contrade Buffa - Chiarastella - Giardinello - Capezzana - Montagnola - Scalilla;
-  Marineo: contrade Bagni - Pagliarotti - Gallitano;
-  Godrano: contrade Biviere - Fanuso - Giardinello;
-  Corleone: contrada Guddemi;
-  Vicari: contrade Margana - Gerbina - Mastrosimone - S. Ippolito - S. Elia - Pianotta - Pisano - Misalle - Pecorara - Macaluso - Belnome - S. Venere - S. Maria - Manche di Vicari;
Vista la nota n. 3723/SV del 19 dicembre 1998 del distretto veterinario di Misilmeri relativa alla revoca della zona di protezione per M.V.S.;
Vista la nota n. 1324 del 29 marzo 1999, con la quale il distretto veterinario di Misilmeri comunica che sono state condotte a termine tutte le operazioni prescritte dal D.P.R. n. 362/96;
Viste le ordinanze dei sindaci dei comuni di Mezzojuso (n. 74 del 18 dicembre 1998), Campofelice di Fitalia (n. 34 del 24 dicembre 1998) e Ciminna (n. 113 del 19 dicembre 1998) con le quali sono state revocate le ordinanze delimitanti la zona di protezione;
Considerato che nell'ambito territoriale in questione non si sono verificati altri focolai e che pertanto non sussistono i motivi che hanno determinato il provvedimento suddetto;
Ritenuto di dover revocare il proprio decreto n. 27477 del 16 dicembre 1998;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 e successive modificazioni;
Vista la O.M. 13 febbraio 1973 che stabilisce misure di lotta contro la M.V.S.;
Visto il D.M. 17 febbraio 1973 relativo alle norme integrative per la profilassi della M.V.S.;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la O.M. 2 dicembre 1994;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362 in attuazione della direttiva n. 92/119/CEE;
Vista l'ordinanza 6 febbraio 1997;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocato con effetto immediato il decreto n. 27477 del 16 dicembre 1998.

Art. 2

I sindaci, i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali della Regione, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 aprile 1999.
  SANZARELLO 

(99.17.829)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 aprile 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Pachino.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 176 del 12 febbraio 1988, con cui sono stati approvati il P.R.G. con annesso R.E. e P.E. del comune di Pachino, i cui vincoli preordinati all'esproprio risultano decaduti;
Visto l'art. 2 del suddetto decreto che recita quanto segue: "La zona omogenea C.T.1 a monte della Grotta Calafarina viene stralciata in attesa che l'amministrazione comunale chiarisca e delimiti con chiarezza la zona di che trattasi";
Visto il decreto n. 90/D.R.U. del 9 marzo 1996, con cui è stata approvata, con le prescrizioni poste dal C.R.U. con il voto n. 250 del 22 novembre 1995, la delimitazione delle zona omogenea C.T.1 a monte della Grotta Calafarina del comune di Pachino stralciata con il decreto n. 176/88 ed adottata dal commissario ad acta con deliberazione n. 1 del 15 marzo 1994;
Vista la suddetta prescrizione posta dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 250/95 dove si dispone che "venga studiata una idonea soluzione stradale, di collegamento dell'area alla strada provinciale Marzamemi-Portopalo in funzione del numero degli abitanti da insediare ed in relazione alle esigenze della normativa sismica e della protezione civile, da approvarsi secondo le procedure di legge";
Vista l'istanza prot. n. 13101 del 30 aprile 1998, con la quale il sindaco del comune di Pachino ha trasmesso a questo Assessorato per l'approvazione la documentazione relativa alla variante al P.R.G., riguardante gli adempimenti discernenti dal decreto n. 90/D.R.U. del 9 marzo 1996;
Vista la delibera del C.C. di Pachino n. 99 del 21 novembre 1996, avente per oggetto "Adozione di variante al P.R.G. - art. 3, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ai sensi del decreto n. 90/D.R.U. del 9 marzo 1996", legittimata dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 19 dicembre 1996 ai nn. 16430/16881;
Visti gli elaborati allegati alla predetta deliberazione, consistenti in:
1)  tav. P2/1 in scala 1:5.000 del P.R.G.;
2)  tav. P4a in scala 1:2.000 del P.R.G.;
Vista la relazione del 4 luglio 1996, con la quale l'ufficio tecnico sezione urbanistica del comune di Pachino, al fine di curare gli adempimenti previsti dall'art. 3 del decreto n. 90/D.R.U. del 9 marzo 1996, ha predisposto l'aggiornamento delle tavole di P.R.G. P2/1 e P4a, che sono quelle interessate dalla zona C.T.1 di Grotta Calafarina, prevedendo l'inserimento della strada di collegamento dalla zona all'area asservita al depuratore;
Visto il verbale n. 18 del 4 luglio 1996, con il quale la C.E.C. ha espresso parere favorevole a condizione che: "Venga studiato, in sede di progettazione dell'allargamento della strada di accesso, un idoneo svincolo all'innesto con la strada provinciale";
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante al P.R.G. in argomento ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 dai quali si evince che la stessa è stata depositata per la visione al pubblico presso la segreteria comunale di Pachino dal 20 gennaio 1997 al 17 marzo 1997;
Vista la delibera del C.C. di Pachino n. 45 del 25 febbraio 1998, avente per oggetto "variante al P.R.G. - Presa d'atto di mancanza di osservazioni ed opposizioni";
Vista la relazione tecnica del 6 maggio 1997, allegata alla delibera n. 45/98 di cui sopra, dell'ufficio tecnico - sezione urbanistica;
Vista la nota prot. n. 166 del 17 giugno 1998, con la quale il gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. gli atti e gli elaborati relativi alla variante in argomento, per il prescritto parere di competenza ex art. 58, legge regionale n. 71/78;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 74 del 21 gennaio 1999, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
-  Il comune di Pachino ha adempiuto a quanto prescritto nel decreto assessoriale n. 90/DRU del 9 marzo 1996, trasmettendo la variante adottata con delibera di C.C. n. 99 del 21 novembre 1996, pubblicata regolarmente ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
La variante in oggetto prevede una strada larga mt. 10 che dipartendosi dalla S.P. Marzamemi-Portopalo costeggia lungo il limite nord la zona C.T.1, sovrapponendosi alla viabilità già esistente, di proprietà comunale, larga mt. 6.
-  Considerato che l'unica via di accesso esistente, per quanto si evince dagli atti, è la strada litoranea, è del parere che la variante proposta adottata dal C.C. di Pachino con delibera n. 99/96 sia meritevole di approvazione, fatto salvo l'ottenimento della deroga ex art. 57 della legge regionale n. 71/78 per il tratto che ricade entro i 150 mt. dalla costa.»;
Ritenuto che la procedura seguita è regolare;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 74 del 21 gennaio 1999 di cui in premessa, la variante al P.R.G. del comune di Pachino, relativa agli adempimenti discernenti dal decreto n. 90/D.R.U. del 9 marzo 1996 riguardo la delimitazione della zona omogenea C.T.1 a monte della Grotta Calafarina, adottata con deliberazione consiliare n. 99 del 21 novembre 1996.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Pachino resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.17.779)
Torna al Sommariohome





DECRETO 15 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto di variante al piano regolatore generale del comune di Piraino.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Viste le note prot. n. 43569 del 19 novembre 1997, n. 38747 del 20 novembre 1998, n. 846 del 14 gennaio 1999 e n. 9109 del 5 marzo 1999, con le quali la società ENEL ha trasmesso a questo Assessorato, per l'autorizzazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi alla variante al P.R.G. per la costruzione di raccordi a 150 KV D.T. per collegare la C.P. Piraino con l'esistente elettrodotto C.P. Patti - C.P. Capo d'Orlando;
Vista la delibera n. 2 del 4 febbraio 1998, esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Piraino esprime parere favorevole alla costruzione dei raccordi a 150 KV D.T. per collegare la C.P. Piraino con l'esistente elettrodotto C.P. Patti - C.P. Capo d'Orlando;
Vista la nota prot. n. 28220/Sez. II del 20 ottobre 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole sul progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 9937 del 23 maggio 1998, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina esprime, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1938, n. 1497, parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 274 del 5 gennaio 1998, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina autorizza ai soli fini del vincolo idrogeologico e salvo i diritti di terzi l'esecuzione dei lavori di che trattasi a condizione che vengano messi in atto gli accorgimenti necessari per la regimazione delle acque superficiali;
Visti gli elaborati di progetto della variante di che trattasi costituiti da:
1)  stralcio P.R.G. del comune d Piraino;
2)  piano tecnico delle opere;
3)  relazione geologica;
Visto il parere n. 11 del 23 marzo 1999, prot. n. 166, di pari data, reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso che:
-  la società ENEL già con foglio n. 27253 del 9 luglio 1994 richiedeva, ai sensi della norma in oggetto, l'autorizzazione alla realizzazione di raccordi a semplice terna per collegare la C.P. Piraino con l'elettrodotto C.P. Patti - C.P. Capo d'Orlando;
-  con successivo foglio n. 36262 del 12 settembre 1996 l'ENEL, nel comunicare che per esigenze tecniche il tracciato di cui al progetto in precedenza trasmesso aveva subito delle variazioni, trasmetteva lo stralcio planimetrico con l'indicazione del nuovo percorso dell'elettrodotto;
-  il comune di Piraino nel merito della previsione progettuale, con delibera consiliare n. 21 dell'11 giugno 1997, esprimeva parere contrario attesa la vicinanza delle opere con insediamenti abitativi, tra i quali anche una scuola, ed in considerazione degli eventuali rischi derivanti per la salute pubblica;
-  in considerazione delle problematiche rilevate dal comune, l'ENEL ha sviluppato la nuova ipotesi progettuale in argomento che prevede la realizzazione di un solo raccordo a doppia terna in sostituzione della precedente soluzione che prevedeva la costruzione di due raccordi a semplice terna;
-  con delibera n. 2 del 4 febbraio 1998 il consiglio comunale, dopo dibattito alla presenza di funzionari dell'ENEL ed in considerazione delle assicurazioni fornite dagli stessi circa il rispetto delle norme di sicurezza, ha espresso avviso favorevole alla realizzazione dell'opera pur avanzando richiesta all'ENEL di prevedere in futuri progetti lo spostamento della cabina di Fiumara;
Rilevato che:
-  le opere in progetto, il cui sviluppo risulterebbe di 0,525 Km. circa, ricadono in territorio del comune di Piraino ed interessano alcune zone che il vigente strumento urbanistico, approvato con decreto assessoriale n. 413/90 del 2 maggio 1990, indica a verde agricolo, a viabilità autostradale con relativa fascia di rispetto nonché a zona F1 sulla quale è esistente la cabina principale ENEL;
-  secondo quanto contenuto nell'elaborato piano tecnico delle opere, la realizzazione dei raccordi a 150 Kv. la cui progettazione sarebbe in linea con le norme contenute del decreto ministeriale n. 28 del 21 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni e nel D.P.C.M. del 23 aprile 1992 anche con riferimento ai limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, costituirebbe l'indispensabile collegamento tra la C.P. Piraino e l'elettrodotto C.P Patti - C.P. Capo d'Orlando;
-  il progetto è stato sottoposto all'esame dell'ufficio del Genio civile di Messina il quale, con parere n. 28220 del 28 ottobre 1998, si è espresso favorevolmente ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
-  lo stesso progetto è stato, inoltre, ritenuto compatibile dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina che, con parere n. 9937 del 23 maggio 1998, si è espressa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, così come applicato dalla legge n. 431/85;
-  ai fini del vincolo idrogeologico i lavori sono stati autorizzati dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina con nota n. 274 del 5 gennaio 1998;
Considerato:
-  che la società ENEL è istituzionalmente competente a richiedere l'attivazione della procedura indicata dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81, e successive modifiche ed integrazioni, e che le opere in progetto risultano dirette al soddisfacimento del prevalente interesse pubblico a potenziare l'elettrificazione sul territorio nazionale;
-  che il consiglio comunale ha condiviso la scelta progettuale proposta dalla società ENEL;
-  che l'attuale soluzione progettuale risulta migliorativa rispetto alle precedenti ipotesi a semplice terna in quanto ha consentito di dimezzare lo sviluppo del tracciato sul territorio;
-  che, seppur i raccordi interessano un'area destinata ad attrezzatura dallo strumento urbanistico (sulla quale è esistente la cabina principale) ed è prossima ad insediamenti abitativi, da parte dell'ENEL viene assicurata la tutela della salute pubblica ed il rispetto delle norme attuative;
-  che la realizzazione delle opere, come peraltro fa rilevare l'ENEL con gli atti proposti, dovrà essere assoggettata ai pareri di tutti gli enti di cui all'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
è del parere che il progetto in esame, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale, sia condivisibile e pertanto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sia autorizzabile.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 11 del 23 marzo 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 in conformità al parere n. 11 del 23 marzo 1999, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 e con le condizioni poste dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, in premessa riportate, il progetto di variante al P.R.G. di Piraino per la costruzione dei raccordi a 150 KV D.T. per collegare la C.P. Piraino con l'esistente elettrodotto C.P. Patti - C.P. Capo d'Orlando.

Art. 2

La società ENEL resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

La società ENEL ed il comune di Piraino sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 1999.
  LOGIUDICE 

(99.17.784)
Torna al Sommariohome





DECRETO 15 aprile 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Villalba.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 124 del 24 marzo 1995, con la quale il gruppo XXXI della D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza il progetto del P.R.G., P.E. e R.E. del comune di Villalba, adottato con deliberazione del commissario ad acta del 9 giugno 1994;
Visti gli elaborati progettuali;
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 18 del 9 giugno 1994 di adozione del P.R.G., P.E. e R.E. non trasmessa al CO.RE.CO. perché commissariale;
Rilevato che la procedura di pubblicazione seguita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 appare regolare;
Rilevato che alla pubblicazione sono state presentate n. 16 osservazioni-opposizioni;
Vista la relazione del 9 ottobre 1994, con la quale i progettisti hanno controdedotto alle osservazioni-opposizioni;
Visto il parere n. 26/93 del 29 dicembre 1993 espresso dall'ufficio del Genio civile diCaltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il voto n. 330 del 12 giugno 1996, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato che:
-  relativamente al dimensionamento: si ritiene accettabile la popolazione di 3.690 abitanti, peraltro già prevista dal programma di fabbricazione vigente;
-  relativamente agli aspetti geologici: il P.R.G. è corredato da uno studio geologico costituito da una relazione geologica e da una serie di carte tematiche in scala 1:10.000 e 1:2.000. Sono inoltre state eseguite indagini geognostiche e geofisiche per una più corretta analisi dell'assetto geologico del territorio.Secondo tale studio nell'area del comune di Villalba affiorano le seguenti formazioni: formazione argilloso-sabbioso-conglomeratica; formazione gessoso-solfifera; formazione dei sedimenti recenti.
Sotto l'aspetto geomorfologico vengono evidenziate alcune forme di dissesto (frane e paleofrane), di erosione ed aree a rischio idrogeologico.
Rispetto a quanto indicato nella carta di zonizzazione geologica in scala 1:2.000 si rileva che le previsioni di piano risultano in alcune aree non compatibili con le indicazioni dello studio geologico. In particolare nell'area ad est dell'abitato vengono previste numerose zone di espansione (zone C4, zone C3, zone D2, area protezione civile) in aree ove viene consigliata la forestazione e la sistemazione idraulica;
- Relativamente alla zona A (centro storico): il P.R.G. prevede una zona A limitata ad un solo monumento ubicato all'esterno del centro urbano (Masseria Micciché); l'abitato di Villalba fu fondato nel 1753 ad opera di Nicolò Palmeri e conserva i caratteri ambientali propri dei borghi rurali di fondazione settecentesca con tipologia urbana a scacchiera ortogonale con comparti rettangolari che aggregano "posti di casa" a schiera disposti lungo la pendenza del colle; pertanto la zona A deve comprendere, oltre alla Masseria Micciché, un ambito territoriale dell'attuale centro abitato, caratterizzato da connotazioni storiche, urbanistiche ed ambientali del sito di fondazioni dell'impianto urbano.
Gli interventi edilizi consentiti in tale zona sono quelli di cui ai commi a), b), c) dell'art. 20, legge regionale n.71/78 e ciò fino all'approvazione di piano particolareggiato di recupero redatto ai sensi della legge n. 457/78, il quale, alla luce della densità fondiaria di 5 mc./mq., dovrà fissare i comparti di intervento e la relativa normativa;
-  relativamente alla zona B: a seguito dell'enucleazione della zona A come sopra indicato, si condivide la rimanente area proposta come zona B; per detta zona, fermo restando la densità fondiaria massima di 5 mc./mq., viene prescritta l'altezza massima di m. 11 con n. 3 piani f.t. e gli interventi edilizi consentiti sono quelli di cui ai commi a), b), c), d) dell'art. 20, legge regionale n. 71/78 con tipologia a schiera;
-  relativamente alle zone C: le zone C del P. di F. vigente sono state disciplinate con un piano particolareggiato, approvato con decreto assessoriale n. 210 del 7 agosto 1980 e le relative aree sono state edificate in minima parte; il P.R.G. conferma la destinazione urbanistica di dette aree e ne propone altre ubicate a nord del centro abitato, le quali inglobano zone D2 (artigianali): non si condividono le nuove zone di espansione in quanto l'incremento demografico al 2018 a 3.690 abitanti può trovare insediamento nelle aree residenziali di espansione del programma di fabbricazione e riconfermate dal P.R.G.; di conseguenza non viene condivisa la viabilità di progetto e dette aree vengono classificate zone E (verde agricolo).
Il piano in esame prevede inoltre delle prescrizioni esecutive in zona C2, sita a N.O. del centro abitato: tali prescrizioni esecutive non vengono prese in esame per le superiori motivazioni e nella considerazione che il fabbisogno abitativo può essere soddisfatto con le zone C del piano di fabbricazione, disciplinate dal piano particolareggiato già approvato e riconfermato dal P.R.G.; detto piano particolareggiato dovrà essere riadottato per costituire le PP.EE. di cui all'art. 2, comma 5°, della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche;
- relativamente alle zone D: è prevista una zona D1 (zona industriale, commerciale e artigianale) ubicata a N.E. del centro abitato e visualizzata nella tav. 4 in scala 1:10.000, oltre a due zone D2 (zone artigianali) ubicate nei pressi dell'abitato, interessate da prescrizioni esecutive e visualizzate nella tav. 5 in scala 1:2.000: si condivide la zona D1, servita dalla S.S. n. 121, la cui localizzazione risulta urbanisticamente idonea, per la quale tuttavia dovrà essere dimostrata la necessità di tale previsione alla luce delle richieste degli operatori del settore; di contro non vengono condivise le due zone D2, perché ubicate nei pressi dell'abitato e quindi inidonee ad un insediamento artigianale e pertanto le relative aree vengono classificate zona E (verde agricolo);
- relativamente alle attrezzature: viene condivisa la zona destinata a parco suburbano, ubicata nelle contrade Serra di Porco e Cozzo Pirtusiddu, oltre al maneggio adiacente a questa zona, ai depuratori e alle discariche visualizzate nella tav. 4 in scala 1:10.000; tutte le altre attrezzature devono essere ristudiate, in sede di rielaborazione del piano alla luce delle superiori considerazioni e nel rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; di conseguenza la viabilità di accesso alle attrezzature deve essere riproposta in relazione alle nuove eventuali localizzazioni; per i depuratori e per il cimitero devono essere indicate tutt'attorno le relative fasce di rispetto la cui profondità deve essere come da normativa vigente; per i soli depuratori va prescritta la realizzazione di una barriera vegetale con alberi di alto fusto e fogliame persistente;
-  relativamente alle norme tecniche di attuazione al P.R.G.: l'art. 3, per quanto concerne i piani particolareggiati, deve prevedere i punti c) e d) del comma VII dell'art. 12, legge regionale n. 71/78 per quanto concerne i piani di lottizzazione deve essere uniformato ai contenuti degli artt. 9 e 14 della legge regionale n. 71/78 e, ove l'amministrazione comunale lo ritenga opportuno, all'art. 15 della legge regionale n. 71/78.
L'art. 6 "Zona A", in conformità a quanto detto prima, deve prevedere che gli interventi consentiti sono quelli di cui ai commi a), b), c) dell'art.20 legge regionale n. 71/78 e ciò fino all'approvazione di piano particolareggiato di recupero redatto ai sensi della legge n. 457/78, il quale, alla luce della densità fondiaria di 5 mc./mq. dovrà fissare i comparti di intervento e la relativa normativa.
Per quanto riguarda la zona "B" occorre fissare l'altezza massima a m. 11 con numero 3 piani f.t. per edifici a schiera e nel rispetto della nuova normativa sismica; la distanza minima tra i fabbricati deve essere pari all'altezza massima degli edifici antistanti con una distanza minima assoluta di m. 10.
Fra le zone C occorre cassare la normativa riguardante le zone C1, C2, C3, C4.
Per quanto riguarda le "Zone D", occorre cassare la normativa relativa alla zona D2, mentre per la zona D1 la distanza minima tra fabbricati deve essere uguale all'altezza degli edifici che si fronteggiano con una distanza minima assoluta di m. 10.
Si precisa, altresì, che le deroghe in altezza sono consentite dall'A.R.T.A. nei modi previsti dalla legge n. 1357 del 21 dicembre 1955 e successive modifiche.
Per la "Zona V1" (verde attrezzato) e per la "Zona V3" (verde di rimboschimento), la distanza minima dal confine deve essere fissata pari a m. 5.
Per la "Zona E" nei casi ammessi dall'art. 22 legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni occorre rispettare tutte le indicazioni riportate in detto articolo e, in particolare per ciò che riguarda la distanza tra fabbricati che non può essere inferiore a m. 20 e quella dal confine che non può essere inferiore a m. 10.
Per tutte le zone dello strumento urbanistico di che trattasi, la distanza minima dal ciglio stradale deve essere fissata in conformità ai decreti ministeriali n. 1404 dell'1 aprile 1968 e n. 1444 del 2 aprile 1968 e nel rispetto del nuovo codice della strada approvato con D.P.R.n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche.
Nel testo esaminato delle N.A. occorre sostituire il termine "licenza edilizia" con quello di "concessione edilizia";
- relativamente al regolamento edilizio: si compone di n. 53 articoli; deve essere rivisto nel rispetto della legge regionale n. 17/94 e della nuova normativa sismica.
La composizione della C.E.C. deve essere adeguata alla luce delle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93.
Il secondo comma dell'art. 5 "Funzionamento della Commissione edilizia" deve essere sostituito con quanto segue: "Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari, ivi compresi il tecnico comunale e l'ufficiale sanitario".
Il terzo comma di detto articolo deve essere cassato.
Il capo III "Autorizzazione e concessioni" deve essere rivisto secondo la normativa vigente di cui alla legge regionale n. 37/85 e successive modifiche, con la precisazione delle opere che possono realizzarsi con autorizzazione, concessione o comunicazione e quelle non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione e specificando, altresì, i pareri richiesti per ogni fattispecie.
All'art. 10 "Documentazione a corredo delle domande - Progetto ed allegati" occorre inserire fra gli elaborati richiesti una planimetria in scala 1:2.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente per le opere ricadenti all'interno dei nuclei abitati esistenti o nelle zone di espansione previste dal P.R.G.
All'art. 20 "Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di abitabilità o di agibilità" deve essere precisato che l'abitabilità e l'agibilità decorrono dalla data del rilascio del relativo certificato, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori.
All'art. 35 "Piani sottotetto", deve essere precisato che i piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni od uffici nel rispetto totale della normativa igienico-sanitaria vigente ivi compresa l'altezza dei piani.
Nel testo esaminato di R.E. occorre sostituire il termine "licenza edilizia" con quello di "concessione edilizia"; inoltre occorre rivedere i riferimenti ad altri articoli dello stesso R.E. in quanto, in molti casi, risultano riportati in modo errato;
-  relativamente alle osservazioni e/o opposizioni: le osservazioni nn. 5 e 12, non possono essere accolte in quanto viene chiesto l'ampliamento delle zone C già sovradimensionate.
Per quanto riguarda l'osservazione n. 9 a nome di Fruscione Calogero l'amministrazione comunale valuti l'esatta ubicazione del fabbricato autorizzato con C.E. n. 1 del 16 gennaio 1991 e la legittimità della stessa.
Le osservazioni nn. 11 e 15 non vengono accolte per le stesse motivazioni espresse dai progettisti.
Per quanto riguarda l'osservazione n. 14 si demanda all'amministrazione comunale la definizione della stessa in sede di rielaborazione del piano.
L'osservazione n. 16 a firma del capo dell'U.T.C. viene accolta stante che la richiesta riguarda l'applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78.
Tutte le altre osservazioni nn.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 13 non vengono prese in esame in quanto interessano aree non condivise da questo parere.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere di restituire il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio per la rielaborazione parziale secondo i superiori considerata.»;
Vista la nota prot. n. 67 del 17 febbraio 1998, con la quale il gruppo XXXI della D.R.U. ha trasmesso al C.R.U. gli atti ed elaborati relativi alla rielaborazione parziale del P.R.G., P.E. e R.E. del comune di Villalba;
Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
-  P.R.G.:
-  all.  A  -  relazione illustrativa relativa alla rielaborazione parziale del P.R.G. e previsione di spesa;
-  all.  B  -  norme di attuazione;
-  all.  C  -  regolamento edilizio;
-  tav.  1,  scala  1:25.000  -  ubicazione nel contesto regionale;
-  tav.  2,  scala  1:10.000  -  stato di fatto del territorio;
-  tav.  3,  scala  1:2.000    -  stato di fatto del centro urbano;
-  tav.  4,  scala  1:10.000  -  viabilità e azzonamento del territorio;
-  tav.  5,  scala  1:2.000    -  azzonamento e viabilità del centro urbano;
-  tav.  6  -  tabella prescrizioni;
- prescrizioni esecutive:
-  all.  A  -  prescrizioni esecutive;
-  all.  B  -  previsione di spesa;
-  tav.  7, scala  1:500  -  zona C.1 contrada Fiorello;
-  tav.  8, scala  1:500  -  zona D;
-  tav.  9, scala  1:2.000/4.000  -  piano particellare di esproprio;
-  piano particolareggiato in zona "D" artigiano-commerciale;
-  copia della relazione geologica composta dagli elaborati di cui al seguente elenco:
-  relazione;
-  allegati (colonne stratigrafiche, sondaggi elettrici verticali, tests di laboratorio);
-  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
-  profili geologici e sezioni stratigrafiche;
-  carta del reticolo idrografico, scala 1:10.000;
-  carta delle acclività, scala 1:10.000;
-  carta della stabilità, scala 1:10.000;
-  carta della permeabilità, scala 1:10.000;
-  carta generale di classificazione del territorio, scala 1:10.000;
-  carta della zonizzazione, scala 1:2.000;
-  carta geologico-tecnica e ubicazione dei sondaggi, scala 1:2.000;
-  copia dello studio agricolo-forestale composto dagli elaborati di cui al seguente elenco:
-  relazione;
-  allegati: schede di rilevamento;
-  carta clivometrica, scala 1:25.000;
-  carta altimetrica, scala 1:25.000;
-  carta del reticolo idrografico, scala 1:25.000;
-  carta dei vincoli, scala 1:25.000;
-  carta dell'uso del suolo, scala 1:25.000;
-  carta di riconoscimento dei suoli, scala 1:25.000;
-  carta delle unità di paesaggio, scala 1:25.000;
-  carta altimetrica delle aree di espansione, scala 1:10.000;
-  carta clivometrica delle aree di espansione, scala 1:10.000;
-  carta dell'uso del suolo delle aree di espansione, scala 1:10.000;
-  carta delle infrastrutture delle aree di espansione, scala 1:10.000;
-  carta delle aree di espansione, scala 1:10.000;
Vista la deliberazione del consiglio comunale diVillalba n. 24 del 29 aprile 1997 di adozione della rielaborazione parziale del P.R.G. di che trattasi;
Visto il parere n. 1/97 dell'1 aprile 1997 espresso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la rielaborazione parziale sono state proposte n. 7 osservazioni-opposizioni, come risulta da dichiarazione a firma del segretario comunale;
Visto il voto n. 84 del 25 febbraio 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato
1)  che in sede di rielaborazione parziale il comune di Villalba, pur attenendosi alle prescrizioni del C.R.U., non ha attuato alcuna forma di elaborazione delle previsioni al fine di dar loro una veste unitaria. Tuttavia, nonostante quanto sopra rilevato, date le limitate dimensioni del centro abitato, l'entità delle prescrizioni contenute nel predetto voto n. 330 del 12 giugno 1996 che ha comportato un ridimensionamento complessivo del piano, si ritiene che il piano regolatore generale rielaborato possa essere condiviso;
2)  che il piano particolareggiato delle zone di espansione, approvato con decreto assessoriale n. 210 del 7 agosto 1980, adottato come prescrizione esecutiva sulla base dei suggerimenti dati dal C.R.U. nel precedente voto n. 330, vista la sua consistente capacità insediativa residua, viene condiviso per dare immediata attuazione alle previsioni di piano. Tuttavia il comune è onerato di procedere ad una verifica di detto piano particolareggiato al fine di adeguarlo all'attività edilizia che di fatto si è realizzata.
La normativa della zona oggetto di piano particolareggiato deve essere inserita nell'ambito delle norme di P.R.G.;
3)  osservazioni e/o opposizioni:
n.  1 - il ricorso presentato dalla ditta Loggia Antonino che si riferisce ad una diversa distribuzione nel-l'ambito del comparto "L" conseguenziale alla realizzazione di due edifici abusivi attualmente in sanatoria evidenzia problematiche attenzionate da questo Consiglio nel voto riguardanti l'esigenza di una verifica delle previsioni di detto piano particolareggiato alla luce della attività edilizia nel frattempo realizzatasi in attuazione del suddetto piano particolareggiato, o abusivamente.
In questa sede non si hanno elementi sufficienti per valutare compiutamente la proposta di variante al P.P. avanzata dalla ditta ricorrente e pertanto la stessa non può essere condivisa. Sarà cura del comune procedere ad una revisione del detto piano particolareggiato ed avanzare eventualmente una proposta di modifica complessiva tendente a rendere attuali le previsioni del piano particolareggiato stesso;
n.  2  -  l'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dei progettisti e le deduzioni del consiglio comunale di cui alla deliberazione n. 63 del 30 ottobre 1997;
n.  3  - l'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dei progettisti e le deduzioni del consiglio comunale di cui alla deliberazione n. 58 del 30 ottobre 1997;
n.  4  -  l'osservazione viene respinta in quanto la natura del ricorso è comparabile al ricorso n. 1 della ditta Loggia Antonino, pertanto si richiama il contenuto delle precedenti considerazioni.
Le motivazioni di cui alla delibera consiliare n. 80 del 17 dicembre 1997, pur se condivisibili in linea di principio, vanno inquadrate nella revisione del piano particolareggiato;
n.  5  -  il ricorso viene respinto condividendo le motivazioni dei progettisti e le deduzioni del consiglio comunale di cui alla deliberazione n. 60 del 30 ottobre 1997;
n.  6  -  il ricorso tende ad eliminare la previsione di un parcheggio su un fondo rustico coltivato.
In sede di controdeduzione, sia i progettisti sia il consiglio comunale sono stati favorevoli all'accoglimento.
La previsione del parcheggio in tale contesto è condivisibile in quanto lo stesso si pone a servizio del limitrofo verde attrezzato esistente e della prevista caserma dei carabinieri. Tuttavia la previsione del parcheggio non sembra essere stata valutata appieno sotto il profilo della tecnica urbanistica. Si condivide parzialmente l'osservazione con la prescrizione per l'amministrazione di limitare l'area di parcheggio a quella strettamente funzionale al servizio delle attrezzature circostanti;
n.  7  -  il ricorso si riferisce a una porzione di terreno limitrofa a quella della ditta Messina Orazio di cui al precedente ricorso, si rimanda pertanto alle controdeduzioni del ricorso stesso.
Per quanto sopra visto e considerato, il Consiglio è del parere:
1)  che la rielaborazione parziale del P.R.G. del comune di Villalba adottata con la deliberazione consiliare n. 24 del 29 aprile 1997 possa essere condivisa secondo i superiori considerata;
2)  le osservazioni e le opposizioni sono decise secondo le relative considerazioni sopra esposte;
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 330 del 12 giugno 1996 e n. 84 del 25 febbraio 1999 sopra riportati;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le prescrizioni e le modificazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica, giusti voti n. 330 del 12 giugno 1996 e n. 84 del 25 febbraio 1999 sopra richiamati, è approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Villalba indicato in premessa.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. n. 330 del 12 giugno 1996 e n. 84 del 25 febbraio 1999.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati in premessa elencati, nonché i voti C.R.U. n.330 del 12 giugno 1996 e n. 84 del 25 febbraio 1999 e le delibere n. 18 del 9 giugno 1994 e n. 24 del 29 aprile 1997.

Art. 4

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente provvedimento; entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 5

Il comune di Villalba resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.17.782)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 12 febbraio 1999.
Individuazione delle ulteriori attività turistiche ammissibili ai finanziamenti di cui alla legge n. 488/92.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 9, comma 1, ha esteso alle imprese operanti nel settore turistico le agevolazioni della richiamata legge n. 488/92;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 29 ottobre 1998 di attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 449/97;
Considerato che l'art. 4, comma 3, del suddetto D.M. 20 luglio 1998 demanda, tra l'altro, a ciascuna Regione la facoltà di indicare ulteriori attività ammissibili oltre a quelle previste all'art. 2 dello stesso D.M. purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla commissione dell'Unione europea;
Ritenuto che la Regione siciliana intende avvalersi della facoltà ad essa conferita dall'art. 4 del D.M. 20 luglio 1998, individuando le ulteriori attività ammissibili ai benefici della legge n. 488/92, oltre quelle previste dagli artt. 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 richiamati dall'art. 2 del D.M. 20 luglio 1998, nonché particolari aree nel territorio regionale a maggiore vocazione turistica, e le tipologie di investimento ritenute prioritarie;

Decreta:


Articolo unico

In attuazione dell'art. 4 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 20 luglio 1998, sono determinate ed individuate negli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto, le ulteriori attività turistiche ammissibili ai finanziamenti della legge n. 488/92 estesi al settore turistico dalla legge n. 449/97, oltre a quelle previste dagli artt. 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, richiamate dall'art. 2 dello stesso D.M. 20 luglio 1998, nonché particolari aree nel territorio regionale a maggiore vocazione turistica, e le tipologie di investimento ritenute prioritarie.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 12 febbraio 1999.
  ROTELLA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 marzo 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 7.

Allegato A
ELENCO DELLE ATTIVITA' AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 488 TURISMO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA INDIVIDUATE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.M. 20 LUGLIO 1998

  Tipologia di attività | Riferimento normativo | Priorità | Codice ISTAT 
Albergo 4 stelle o superiore      10 
Albergo 3 stelle     
Albergo 1-2 stelle     
Motel     
Villaggio albergo      10 
Residenza turistico alberghiera      10 
Campeggi     
Villaggi turistici      10 
Alloggi agroturistici     
Affittacamere     
Appartamenti e case per vacanze     
Case per ferie     
Ostelli per la gioventù     
Rifugi alpini     
Agenzie di viaggio e turismo     
Turismo rurale  P.O.P. Sicilia 1994/99, 9 55.23.6 limitatamente al turismo rurale decisione commissione C.E., D.A. 31 luglio 1997 
Stabilimenti balneari e spiagge attrezzate  Legge regionale n. 78/76, art. 3, 5 92.72.1 limitatamente alle zone marittime 
Impianti e stabilimenti idrotermominerali  Legge regionale n. 78/76, art. 3, 9 93.04.2 
Strutture per la nautica da diporto  Legge regionale n. 78/76, art. 3, 10 63.22 limitatamente alla gestione delle strutture 
D.P.R. 2 dicembre 1997, n.      ex art. 2, D.P.R. n. 509/97 509, art. 2 
Impianti per il gioco del golf  Legge regionale n. 78/76, art. 3, 10 92.61.5 limitatamente per gli impianti per il golf 
Slittovie, sciovie, seggiovie e funivie  Legge regionale n. 78/76, art. 3, 5 60.21 limitatamente alle slittovie, sciovie, seggio- 
          vie e funivie 
Stabilimenti per talassoterapia  Legge regionale n. 78/76, art. 3, 5 93.04.1 limitatamente ai centri per talassoterapia 
Locazioni e/o noleggio di imbarcazioni da  art. 1 bis della legge 8 settem- 7 71.40.2 limitatamente alle imbarcazioni da di- 
diporto nautico  bre 1995, n. 236, D.L. n. 535     porto del 21 ottobre 1996, art. 10, D.M. P.E. 11 maggio 1995 
Strutture turistico ricreative  Legge regionale n. 78/76, art. 3 6 92.33 


Allegato B
ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3°, PUNTO B

  TIPOLOGIE | Priorità 
Nuovi impianti      10 
Ampliamento     
Ammodernamento     
Riconversione     
Riattivazione     

Allegato C

Per quanto riguarda l'elenco delle aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, di cui all'art. 4, comma 3°, punto b), si precisa che l'intero territorio regionale è da considerare a forte vocazione turistica.
(99.17.790)
Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI







DECRETO 10 marzo 1999.
Nuovo modello di tessera di circolazione nel settore dei trasporti pubblici.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Visto il proprio decreto n. 239/DrTr del 3 giugno 1994, con il quale si è proceduto alla revisione delle procedure di rilascio delle tessere di servizio nel settore dei trasporti pubblici in concessione in Sicilia;
Ritenuto di dover procedere all'utilizzazione di un nuovo modello di tessera, ferme restando le procedure di rilascio di cui al citato decreto n. 239/94;

Decreta:


Art. 1

Le tessere di servizio che abilitano alle funzioni di vigilanza, sindacato e tutela sugli enti ed istituti regionali compresi quelli consorziali e sui concessionari di pubblici servizi di trasporto e sui noleggi da rimessa nonché alla libera circolazione sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie, filovie, funivie, slittovie, sciovie, servizi automobilistici, ascensori pubblici, linee di navigazione interna, sono rilasciate ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto n. 239/Dr Tr del 3 giugno 1994.

Art. 2

La tessera è di colore rosa con bordo amaranto, con validità di cinque anni consecutivi dalla data di rilascio ed è costituita dal modello che in bozzetto è riportato nell'allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Quant'altro stabilito col citato decreto n. 239/Dr Tr rimane in vigore.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 1999.
  ROTELLA 



(Si omette l'Allegato 1)


(899.11.544)


PRESIDENZA

Integrazione del consiglio direttivo dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana.
Con D.P. n. 139/Gr. XV S.G. del 15 marzo 1999, il consiglio direttivo dell'E.A.O.S.S., già ricostituito con D.P. n. 348/Gr. XV/S.G. del 6 novembre 1998, è stato integrato dai signori: dott. Massimo Provenza, nato a Palermo il 3 agosto 1964 e Di Diberto Giuseppe, nato a Villabate (PA) il 9 maggio 1938, quali componenti in rappresentanza del personale dell'ente, ai sensi del 4° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 33/66.
(99.18.872)
Torna al Sommariohome




   

Annullamento del decreto 3 settembre 1994 nella parte relativa al trasferimento all'E.A.S. delle opere denominate "Acquedotto sussidiario Palermo Scanzano-Risalaimi.
Con decreto n. 78/Gr. VIII/IV D.R.P. del 13 aprile 1999 dell'Assessore alla Presidenza è annullato il decreto n. 133/IV DR4 del 3 settembre 1994, nella parte relativa al trasferimento all'E.A.S. delle opere denominate "Acquedotto sussidiario Palermo Scanzano-Risalaimi" e contrassegnate con numeri di progetto 418, 1582, 1800, 1856, 1870, 4013, 4051, 4365, 4901, 4994, 5013, 5409, 7042, 9795, di cui all'unito tabulato che forma parte integrante del decreto di cui sopra.
(99.17.802)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Palermo.
Con decreto n. 1174/99/L del 3 maggio 1999 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi maggio/giugno 1999 in Palermo, così composta:
presidente
-  ing. Giglione Salvatore, funzionario presso l'Ispettorato del lavoro di Agrigento;
membri esperti
-  ing. Muzio Domenico, funzionario presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo;
-  ing. Sferruzza Giuseppe, funzionario in servizio presso l'I.S.P.E.S.L. di Palermo.
E' nominato segretario della commissione sopra menzionata il sig. Pizzuto Paolo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Palermo.
(99.21.995)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 8 aprile 1999, n. 2.
Ufficio di servizio sociale - Legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986.
Ai Sindaci dei comuni della Sicilia
e, p.c.  Ai Presidenti delle province regionali 

Alle Aziende unità sanitarie locali
Al CO.RE.CO. Sezione centrale Sezioni provinciali
Ai Prefetti
Ai Presidenti dei tribunali per minori
Alla Segreteria generale della Presidenza
PREMESSA
L'art. 5 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 assegna all'ufficio di servizio sociale nell'attuale organizzazione comunale un ruolo centrale e strumentale nella programmazione, gestione e controllo delle attività socio-assistenziali per il soddisfacimento dei bisogni delle fasce più deboli della popolazione a rischio di esclusione sociale, sia esso individuato come servizio di un settore nei comuni piccoli o medi, o come settore autonomo nelle grandi città.
Apposita indagine avviata da questo Assessorato conferma, tuttavia, che solo una parte dei comuni dell'Isola (circa il 50%) ha provveduto ad istituire detto ufficio ed a coprirne i relativi posti in organico, mentre permangono difficoltà di non imminente soluzione per quei comuni che non hanno ancora definite le relative procedure. L'assunzione in ruolo dei necessari operatori per unità e profili (assistenti sociali, unità amministrative ed operatori di supporto) rimane infatti sempre più subordinata al rispetto delle disposizioni emanate dal Governo nazionale in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, disposizioni che trovano, com'è noto, piena applicazione in Sicilia con riguardo alla formazione delle piante organiche, alle verifiche dei carichi di lavoro, agli oneri finanziari ed ai limiti di spesa assumibili a carico del bilancio senza pregiudizio per il necessario equilibrio (decreto legislativo n. 504/92, art. 45, decreto legislativo n. 77/95, art. 36).
1.  Competenze
Non è superfluo, in questa sede, ricordare che nell'odierna realtà sociale la nostra Regione vive le contraddizioni di una società forse "a torto" definita del benessere per essere ancora caratterizzata da fenomeni di estesa povertà, disoccupazione, devianza ed emarginazione sociale.
La costante crescita della domanda di aiuto e di servizi impone di conseguenza una sempre più qualificata ed articolata risposta del predetto ufficio di servizio sociale i cui compiti possono così riassumersi:
a)  analisi della domanda sociale nei molteplici aspetti del disagio individuale, familiare e collettivo, unita alla conoscenza dei servizi e dei presidi pubblici e privati presenti nel territorio, oltre che degli organismi di partecipazione sociale, di imprenditoria sociale e di volontariato;
b)  avvio di indagine e ricerche sull'utenza per fasce d'età, per condizioni familiari economiche, psico-familiari, nell'ambito ed a sostegno del sistema informativo socio-assistenziale cui sono sempre più chiamate le istituzioni a carattere sovracomunale (Provincia-Regione);
c)  la progettazione e gestione in regime di convenzione di servizi ed interventi, collaudati o di nuova istituzione (art. 3 e seguenti, legge regionale n. 22/86);
d)  il raccordo strategico con i presidi sanitari (A.S.L.) e con le altre istituzioni operanti nel territorio (province, scuola, IPAB, tribunale minori, volontariato, privato sociale, imprenditoria non profit) per l'erogazione dei servizi integrati e coordinati a sostegno di cittadini e nuclei familiari che abbiano necessità di interventi a carattere pluridisciplinare;
e)  predisposizione di progetti speciali in aree di documentato rischio sociale (devianze, criminalità minorile, tossicodipendenza, dimessi dall'O.P. etc.).
2.  Organizzazione
Si ritiene che per i compiti assegnati l'ufficio S.S. debba richiedere una organizzazione a livello di servizio, articolato in più unità operative, che per i comuni con popolazione ricompresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti possa così ricomprendere:
1ª unità operativa
-  segretariato sociale, servizio sociale professionale, affido familiare, interventi a favore dei minori ed a sostegno del ruolo genitoriale, prevenzione e rapporti con l'autorità minorile, studi, ricerche e progetti finalizzati, coordinamento dei servizi e degli interventi, convenzioni, accordi di programma;
-  operatori: 1/2 assistenti sociali, 1/2 addetti al segretariato sociale, n. 1 unità amministrativa/contabile, n. 1 operatore di supporto;
2ª unità operativa
-  assistenza economica nel compendio di tutte le prestazioni previste dalla legge regionale di riordino a favore dei soggetti e nuclei familiari, agevolazioni nel trasporto;
-  operatore: 1/2 assistenti sociali, 1/2 unità amministrativa/contabile, n. 1 operatore di supporto;
3ª unità operativa
-  servizi aperti e residenziali per le varie utenze e per tutte le tipologie (assistenza domiciliare, centri diurni, comunità di accoglienza, case albergo, case riposo e protette, istituti educativi assistenziali etc.).
-  operatori: 1/2 assistenti sociali, 1/2 unità amministrativa/contabile, n. 1 educatore, n. 1 animatore socio culturale, n. 1/2 unità di supporto, altre figure...
Al coordinamento delle varie unità operative va assegnato preferibilmente un assistente sociale, presente o meno all'interno delle unità operative, in possesso di adeguata esperienza ed attitudine.
Per comuni con popolazione inferiore si potranno individuare a supporto dei servizi attivati soluzioni organizzative differenti, fatto salvo l'obbligo di disporre di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e per comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti soluzione part-time, convenzioni tra più comuni, incarico, etc.
3.  Segretariato sociale
In via preliminare si ricorda che assume rilievo nell'ufficio di servizio sociale affidato ad operatori qualificati la presenza del servizio di "segretariato sociale" diretto alla gratuita, corretta e completa informazione dell'intera comunità sull'esistenza, la natura e le procedure di accesso ai servizi ed alle prestazioni (cittadini, operatori, gruppi, enti).
Tale servizio svolge nel contempo compiti di filtro per l'accertamento dei bisogni e, complessivamente, di primo osservatorio sociale, fornendo elementi di analisi qualitativa e quantitativa sulle istanze dei cittadini, sui servizi presenti nel territorio, sull'organizzazione degli interventi e sulle prestazioni annuali e pluriennali approntate dall'ufficio di servizio sociale. Detti compiti debbono essere affidati ad operatori comunali dipendenti od assunti in convenzione purché dotati di adeguata preparazione di base, supportati da idonea strumentazione tecnico-amministrativa (legislazione, pubblicazioni, questionari, modulistica, locandina, computers, etc.). La dotazione minima è di 1 addetto al segretariato per i primi 10.000 abitanti e di un operatore per ogni ulteriori 30.000 abitanti; va, altresì, garantita la presenza per i medesimi compiti di n. 1 unità per ogni quartiere.
4.  Servizio sociale professionale
Nel rispetto dello standard regionale (n. 1 unità ogni 5.000 abitanti) un ruolo essenziale ed obbligatorio assume all'interno del medesimo ufficio di servizio sociale la presenza dell'assistente sociale professionale, (7ª q.f.), la cui attività rimane deputata alla globalità delle problematiche di ordine sociale con riguardo sia ai singoli cittadini che ai nuclei familiari ed all'intera comunità, in costante raccordo con l'amministrazione di appartenenza e con tutte le potenzialità istituzionali pubbliche e private presenti nel territorio.
In piena autonomia di organizzazione dei servizi, all'interno ed all'esterno della sede comunale o circoscrizionale, al domicilio o presso gli stessi presidi assistenziali, utilizzando la metodologia e gli strumenti propri della professione, nel rispetto del segreto professionale e delle norme sulla privacy (legge n. 675/96), l'assistente sociale interviene nelle varie fasi dell'intervento sociale sia nella prevenzione che nella risoluzione delle problematiche dell'individuo in squilibrio con se stesso, con i rispettivi nuclei familiari e/o con il contesto di appartenenza.
Sulla scorta di piani individuali di lavoro, l'assistente sociale promuove il contestuale o successivo intervento di altre agenzie tecniche e/o servizi interni/esterni al comune, attiva l'informazione e le risorse sociali, propone la riorganizzazione dei servizi di competenza comunale e l'avvio di nuovi interventi, ne verifica i risultati in termini di qualità e di gestione, adegua le metodologie d'intervento al mutare dei bisogni accertati in collaborazione con gli stessi enti convenzionati, sollecita la partecipazione degli stessi cittadini, utenti e familiari, nella diffusione ed accettazione delle attività avviate, collabora con i servizi dell'autorità minorile sia nell'ambito delle competenze civili ed amministrative (D.P.R. n. 616/77, art. 23) che negli interventi dell'area penale esterna (D.P.R. n. 448/88) cura, infine, la ricerca e la preparazione delle famiglie affidatarie per l'attuazione dell'affido familiare (legge n. 184/83).
Spetta, infine, all'assistente sociale elaborare a livello locale nuovi indirizzi di sostegno sociale atti a promuovere problematiche individuali e collettive, curando migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse economiche e collettive disponibili.
In tale contesto non si può disconoscere che compete all'assistente sociale, ancorché non responsabile di settore e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dal bilancio comunale, siano essi provenienti dal fondo regionale per le autonomie locali (ex art. 4, legge regionale n. 4/99) che dai fondi comunali, partecipare alla predisposizione del programma annuale delle attività ed al relativo piano di spesa da sottoporre al vaglio, ove necessario, del dirigente di settore per l'approvazione da parte degli organi deliberanti, concorrendo al rilascio ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 48/91 dell'apposito parere tecnico a supporto e completamento dei restanti pareri di copertura finanziaria e di legittimità.
A conclusione di ciascun esercizio l'assistente sociale, quale responsabile dell'ufficio di servizio sociale e verosimilmente del P.E.G. ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 77/95, riferisce sui risultati e gli obiettivi raggiunti, sulla qualità dei servizi prestati dagli enti convenzionati, sul contenzioso eventualmente insorto con i medesimi enti, sulla partecipazione degli utenti e/o familiari (obbligati per legge), sul superamento di ogni forma di dipendenza dalla pubblica amministrazione, ovvero sulla compartecipazione al costo dei servizi e sul miglioramento dei livelli assistenziali.
In definitiva, nell'attuale contesto legislativo e contrattuale la figura dell'assistente sociale, nella qualità di responsabile dell'ufficio di servizio sociale, apicale o meno, è sempre più chiamata ad elaborare e verificare la bontà dei programmi socio-assistenziali in termine di efficienza (economicità) e di efficacia (grado di soddisfazione dell'utenza), anche in rapporto alle sempre più contenute risorse pubbliche, con assunzione di responsabilità gestionali che attengono non solo alla fase delle programmazioni ed erogazione dei servizi, ma anche alla successiva rilevazione dei risultati raggiunti oltre che al coordinamento degli operatori assegnati al medesimo ufficio di servizio sanitario (art. 40, decreto legislativo n. 77/95).
Ne consegue la necessità che nell'organizzazione degli uffici comunali, alla delicatezza e complessità del ruolo assegnato alla competenza dell'assistente sociale si accompagni, per le descritte responsabilità, l'attribuzione delle posizioni apicali dell'ufficio di servizio sociale, ancorché ricompreso in un settore più ampio, ed ove opportuno il compito del coordinamento in presenza di più assistenti sociali nel medesimo ufficio con riguardo - a parità di livello - alla maggiore esperienza e/o anzianità maturata nel settore, anche in altri ambiti istituzionali.
Resta fermo che qualsiasi atto di indirizzo o di programmazione dei servizi socio-assistenziali, ovvero di esecuzione dei medesimi programmi, debba riportare il parere dell'assistente sociale seppure non responsabile di settore a prescidere dal parere di regolarità tecnico ex art. 53, legge n. 142/90.
Si viene a conoscenza, infatti, che in molte realtà comunali l'assistente sociale rimane ancora confinata in una posizione di assoluta marginalità, impegnata soltanto negli interventi individuali, nei colloqui od accessi familiari, o nella semplice istruttoria delle singole istanze, senza alcun coinvolgimento nell'attività di programmazione, di gestione e di controllo complessivo dei risultati, spesso in posizione di assoluta contrapposizione con il responsabile di settore o con gli amministratori comunali. Ciò, in aperta violazione del previsto assetto che assegna all'ufficio di servizio sociale ed ai suoi operatori responsabili, anche in sede decentrata, un ruolo tecnico professionale autonomo ed insostituibile nella risposta istituzionale ai bisogni della popolazione.
5.  Conclusioni
In conclusione, si raccomanda di porre l'assistente sociale senza indugi e con piena responsabilità al vertice del descritto ufficio di servizio sociale, di valorizzarne il ruolo senza intromissione di parte e nel rispetto, ove necessario del segreto professionale per superare inefficienze e lentezze operative, in costante intermediazione con i cittadini, le istituzioni, la comunità.
Sarà nel contempo cura di questo Assessorato alzare la soglia di attenzione perché i programmi annuali sulle attività socio assistenziali riportino apposito parere/relazione dell'ufficio di servizio sociale che ove disatteso o stravolto dall'organo deliberante (C.C.) può comportare l'esercizio di attività ispettiva e rilievi da parte dell'organo di controllo.
Ulteriore raccomandazione va rivolta alle SS.LL. perché compatibilmente con le vigenti disposizioni e con le disponibilità di bilancio vengano definitivamente coperti i posti in p.o. di assistente sociale con l'avvertenza che, nelle more, per le descritte responsabilità che attengono ad interventi essenziali ed obbligatori propri delle funzioni di tutela sociale assegnati agli enti locali (art. 9, legge n. 142/90), sarà necessario attivare procedure di assunzione a tempo determinato od in convenzione di durata non inferiore ad un anno nell'ambito dei criteri e delle modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici, anche al di fuori della dotazione organica ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/90, come integrato e modificato dalla legge n. 127/97.
Il conferimento dell'incarico libero professionale ad assistenti sociali ed altre figure necessarie, debitamente abilitate ed iscritte all'albo professionale, ha trovato in questi anni una diffusa applicazione ai sensi dell'art. 7, 6° comma, decreto legislativo n. 29/93 e dell'art. 6 bis del decreto legislativo n. 9/93, conv. l. n. 67/93, senza costi aggiuntivi per oneri previdenziali ed assistenziali non ponendo in essere alcun rapporto di subordinazione nei confronti dell'amministrazione comunale (art. 2222 c.c.).
Nelle realtà comunali più complesse per entità e natura della domanda sociale l'ufficio di servizio sociale si potrà avvalere, sempre in regime di convenzione, di professionalità ritenute essenziali sia per la conoscenza del disagio individuale e collettivo che per la realizzazione di una efficace rete di protezione e tutela sociale (psicologo, sociologo, ricercatore, educatore etc.)
Non è superfluo a tal fine ricordare la necessità di accompagnare l'incarico con apposito disciplinare riportante:
-  la previsione di una ragionevole autonomia organizzativa nell'ambito delle direttive e dei regolamenti comunali;
-  la chiara esplicitazione delle competenze e delle prestazioni richieste, con specifico riguardo al menzionario professionale, agli obiettivi e al modello di servizi adottato dall'A.C.;
-  l'indicazione del numero di ore giornaliere dell'impegno lavorativo da svolgere sia all'interno che all'esterno della sede municipale con l'impiego, ove necessario, di mezzi strumentali propri o posti a disposizione dell'A.C.;
- il compenso professionale determinato su base mensile non inferiore alla retribuzione corrisposta ai dipendenti di pari livello a presentazione di regolare fattura fiscale;
-  la precisazione che le prestazioni, nella richiamata previsione legislativa, non pongono in essere alcun rapporto di subordinazione gerarchica e di pubblico impiego rimanendo l'assunzione in ruolo disciplinata da specifica disposizione legislativa.
Allo scopo di disporre di una mappa aggiornata sulla esistenza e sul funzionamento dell'ufficio di servizio sociale, si invitano le SS.LL. a trasmettere, con ogni sollecitudine, l'allegata scheda, debitamente compilata dalla quale questo Assessorato ricaverà utili elementi per una opportuna, quanto necessaria programmazione.
Si diffidano, inoltre, gli enti locali, che ancora non vi abbiano provveduto, a disporre la costituzione dell'ufficio di servizio sociale in maniera da soddisfare il più possibile le esigenze della comunità locale, trasmettendo l'attuale assetto del servizio e comunicando con tempestività i successivi aggiornamenti in termini di diversa e migliore organizzazione, di unità di personale aggiunto e di maggiore efficienza.
L'Assessore: BARBAGALLO

Allegato
SCHEDA (monitoraggio)
Comune di ................................................................................ Popolazione ......................................
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE (art. 5, legge regionale 9 maggio 1986, n. 22)


  Profili professionali lav. P.O. Posti In ruolo In conv. Altro         coperti         rapp. 
Assistenti sociali      N. N. N. N. N. 
Addetti segret. sociale      N. N. N. N. N. 
Unità amministrativa contabile      N. N. N. N. N. 
Educatori professionali      N. N. N. N. N. 
Sociologo      N. N. N. N. N. 
Altre figure impiegate      N. N. N. N. N. 
Totali       


1ª unità operativa: (competenza)  
  Operatori:   (competenza)      
2ª unità operativa: (competenza)  
  Operatori:   (competenza)  
3ª unità operativa: (competenza)  
  Operatori:   (competenza)    
  Il sindaco Il responsabile 
           

(99.21.967)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 25 maggio 1999, n. 1.
Edilizia residenziale pubblica - Riparto fondi.
Alle Amministrazioni comunali
Agli II.AA.CC.PP. dell'Isola
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo atti della Regione siciliana
Con deliberazione C.I.P.E. del 22 dicembre 1998 sono state ripartite alle Regioni le quote derivanti dalle maggiori entrate ax art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 60/63, nell'anno 1995, nonché le risorse destinate al settore dell'edilizia residenziale agevolata per il biennio 1995/1996 e le risorse destinate al settore dell'edilizia sovvenzionata per il triennio 1996/1998.
Per quanto sopra questo Assessorato deve predisporre il programma di localizzazione di tali fondi, ricomprendente altresì, le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di precedenti programmi di spesa e dalle ulteriori risorse da rilocalizzare a fronte degli interventi individuati con la delibera di Giunta regionale n. 439 del 20 dicembre 1996. Si ricorda, infatti, che in data 27 luglio 1998 sono scaduti i 10 mesi per l'avvio dei lavori afferenti tale ultima localizzazione e, pertanto, si procederà all'applicazione di cui all'art. 2, comma 75, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel corrente esercizio saranno destinate alla copertura del programma di cui alla presente circolare.
Gli interventi che saranno utilmente collocati nella programmazione di cui sopra potranno, eventualmente, beneficiare di specifica ed ulteriore assegnazione finanziaria da destinare alla cantierabilità dei medesimi.
A detta finalità, si farà fronte, con l'accantonamento di una disponibilità del 13% delle risorse sopraindicate.
Per accedere alla programmazione di che trattasi, gli enti locali e gli II.AA.CC.PP. in indirizzo dovranno presentare istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, secondo le modalità di cui alla circolare n. 1910 del 12 maggio 1995, indicando la tipologia d'intervento per il cui si chiede l'assegnazione.
Sembra utile precisare che non saranno considerate ammissibili le istanze non corredate dalla relativa documentazione e che non saranno ammesse integrazioni documentali successive alla scadenza dei termini di cui sopra.
Si precisa, inoltre, che non saranno prese in considerazione eventuali istanze pervenute prima della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le istanze di finanziamento dovrà essere compilato lo schema allegato alla presente.
L'Assessore: LOMONTE
Allegato
SCHEMA DI ISTANZA DI FINANZIAMENTO

All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
PALERMO
OGGETTO: Programma di edilizia residenziale pubblica.
Il sottoscritto   nella qualità di legale rappresentante dell'ente  

Chiede

il finanziamento di L.   a valere sulle disponibilità di cui al programma in oggetto, per la realizzazione dei lavori di

Firma

   

(99.22.1015)
Torna al Sommariohome





CIRCOLARE 25 maggio 1999, n. 2.
Programma triennale delle opere pubbliche 1999-2001, cap. 68356 - Esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti culto e formazione religiosa, di beneficenza e di assistenza mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi.
Agli enti di culto e formazione religiosa di beneficenza ed assistenza
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo atti della Regione siciliana
Anche per il corrente anno, questo Assessorato deve procedere alla predisposizione del programma triennale di cui all'art. 3, comma X, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini dell'inserimento nella suddetta programmazione (1999-2001), gli enti interessati dovranno formulare apposita istanza secondo le modalità già indicate con la precedente circolare n. 2/gab. dell'11 febbraio 1998, relativa al decorso esercizio 1998.
Per accedere alla programmazione di che trattasi gli enti in indirizzo dovranno presentare istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Si precisa che unitamente ad ogni altra documentazione da produrre ai sensi di quanto precede, dovrà anche essere allegata apposita dichiarazione della Curia dalla quale risulti che la chiesa sia aperta al culto.
Sembra utile precisare che non saranno considerate ammissibili le istanze non corredate della prescritta documentazione e che non saranno ammesse integrazioni documentali successive alla scadenza dei termini di cui sopra.
Si specifica che non saranno prese in considerazione eventuali istanze pervenute prima della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessore: LOMONTE
(99.22.1015)
Torna al Sommariohome





CIRCOLARE 25 maggio 1999, n. 3.
Programma regionale di finanziamento per l'anno 1999, cap. 68355 - Costruzione, adattamento e riparazione di edifici di enti morali nonché di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad orfanatrofi ed asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e rieducazione per minorati e inabili al lavoro.
Agli enti morali pubblici ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo atti della Regione siciliana
Ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 47, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici concede il finanziamento per la costruzione, adattamento e riparazione di edifici di enti morali nonché di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad orfanatrofi ed asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e rieducazione per minorati e inabili al lavoro.
Per quanto sopra, questo Assessorato deve procedere alla predisposizione del programma regionale di finanziamento per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini dell'inserimento nella suddetta programmazione (1999), gli enti interessati dovranno formulare apposita istanza secondo le modalità già indicate con la precedente circolare n. 1/gab. dell'11 febbraio 1998, relativa al decorso esercizio 1998.
Per accedere alla programmazione di che trattasi gli enti in indirizzo dovranno presentare istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Sembra utile precisare che non saranno considerate ammissibili le istanze non corredate della prescritta documentazione e che non saranno ammesse integrazioni documentali succerssive alla scadenza dei termini di cui sopra.
Si specifica che non saranno prese in considerazione eventuali istanze pervenute prima della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessore: LOMONTE
(99.22.1015)
Torna al Sommariohome





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
AVVISO DI RETTIFICA


CIRCOLARE 17 novembre 1997, prot. n. 26046.
Revisione del regolamento-tipo dei servizi di fognatura e depurazione (circolare A.R.T.A. 9 marzo 1987, n. 9460).

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 67 del 29 novembre 1997, al secondo comma dell'art. 39, va apportata la seguente correzione:
-  con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento dei reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi e non compresi nell'allegato "D" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 2 allegata alla legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, quelli della tabella "C" allegata alla legge n. 319/76.
(99.20.946)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 60 -  64 -  67 -  47 -  35 -  85 -