REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 AGOSTO 1999 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 6 agosto 1999, n. 12.
Interventi in favore dei consorzi di bonifica.
  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 15 giugno 1999.
Calendario venatorio 1999/2000  pag.


DECRETO 26 luglio 1999.
Disposizioni relative al calendario venatorio 1999/ 2000  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 29 luglio 1999.
Modifica del decreto 18 maggio 1979, relativo alla disciplina della pesca a strascico nei compartimenti marittimi della Sicilia  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 30 dicembre 1998.
Approvazione del piano territoriale d'intervento del comune di Catania in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997, per gli anni 1997/99  pag.


DECRETO 30 dicembre 1998.
Approvazione del piano territoriale d'intervento del comune di Palermo in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997, per gli anni 1997/99  pag. 12 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 4 giugno 1999.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione del Museo etnografico del vivaismo e orto botanico nel comune di Terme Vigliatore  pag. 17 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 7-16 luglio 1999, n. 310  pag. 18 

Presidenza:
Autorizzazione all'opera pia Cardinale Ernesto Ruffini di Palermo per l'alienazione al comune di Palermo del complesso edilizio Casa della Serenità, sito in Partanna Mondello  pag. 21 
Sostituzione di un componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente parco minerario Floristella - Grottacalda di Enna  pag. 21 
Dichiarazione di decadenza dall'incarico del direttore generale dell'Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Garibaldi, S. Luigi, S. Currò, Ascoli Tomaselli diCatania  pag. 21 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riforma del decreto 24 marzo 1993, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Salaparuta  pag. 21 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Elenchi delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale operanti in Sicilia per l'anno 1998  pag. 21 
Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa..  pag. 23 

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione culturale Arnone di Marineo.
  pag. 23 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione al Consorzio di bonifica 3 - Agrigento per l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti in alcuni comuni della Regione  pag. 23 

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori urgenti nel comune di Palermo.
  pag. 23 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti nomina di componenti di commissioni di collaudo.  pag. 23 
Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della Villa Erminia s.r.l., con sede in Pedara  pag. 23 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Bompietro  pag. 23 
Autorizzazione alla ditta Versaci Benedetto per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di produzione di conglomerati bituminosi sito nel comune di Torrenova.  pag. 23 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.
  pag. 23 

CIRCOLARI
Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 6 agosto 1999, prot. n. 2117.
Proroga della riapertura dei termini per la presentazione di istanze di cui alle circolari n. 2 e n. 3 del 25 maggio 1999, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 28 maggio 1999  pag. 25 


CIRCOLARE 10 agosto 1999, n. 7.
POP 94/99 - Misura 3.1 - Fase 2ª - Rimodulazione.
  pag. 25 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 22 luglio 1999, n. 1002.
Linee guida per la prevenzione di malattie respiratorie acute prevenibili con vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica nella Regione Sicilia  pag. 25 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 6 agosto 1999, n. 12.
Interventi in favore dei consorzi di bonifica.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il limite di spesa di lire 1.500 milioni previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è elevato per il 1997 a lire 6.500 milioni (capitolo 16008). Gli interventi previsti dall'articolo 3 della predetta legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati sino al 31 dicembre 1999. Gli oneri relativi valutati in lire 1.500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.



Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 agosto 1999.
  CAPODICASA 
ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA 
CUFFARO E LE FORESTE NOTE 

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante: «Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura», così dispone:
«1.  A decorrere dal 1° gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.
4.  Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'art. 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 471
«Interventi in favore dei consorzi di bonifica».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (Cuffaro) il 4 giugno 1997.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente «Affari istituzionali» (I) l'11 giugno 1997.
Esaminato ed esitato per l'aula nella seduta n. 71 dell'8 luglio 1997.
Relatore: Navarra.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 109 del 29 luglio 1997 e n. 123 del 13-14 agosto 1997.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 123 del 13-14 agosto 1997.
(97.34.1708)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 15 giugno 1999.
Calendario venatorio 1999/2000.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo", come mo di ficata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n.15;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 303/GR.XVI/SGR. dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. 2, foglio 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999, di esternazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il piano regionale faunistico-venatorio 1998-2002;
Visti i propri decreti nn. 2479 e 928, rispettivamente del 14 novembre 1997 e del 30 aprile 1999, con il primo dei quali è stato definito l'indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 1998/99-2002/03, e con il secondo l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 1999/2000;
Viste le notizie e proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 1999/2000 inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie;
Ravvisata la necessità di determinare il temporaneo esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di specie, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico;
Considerato che l'Istituto nazionale della fauna selvatica è stato chiamato ad esprimere il preventivo parere sulla determinazione di consentire l'esercizio venatorio per determinate specie (coniglio selvatico, quaglia, tortora, merlo, colombaccio) a partire dal 1° settembre 1999;
Ritenuto di decidere successivamente sulle proposte di individuazione delle zone del demanio forestale ove consentire l'esercizio-venatorio, formulate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie di Messina e Siracusa;
Viste le proposte delle Ripartizioni faunistico-venatorie di Trapani e di Palermo, di elevare, per il notorio aumento delle popolazioni del coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria e nell'isola di Ustica, il numero di capi abbattibili nel rispetto delle normative vigenti e del calendario venatorio;
Viste le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola e secondo la regolamentazione stabilita con il calendario venatorio;
Considerato di dover fornire indicazioni per lo svolgimento di allenamenti, di addestramenti e gare di cani in attesa che venga emanato l'apposito regolamento regionale;
Considerato, altresì, quanto disposto dal 2° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 33/97;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, che nella riunione del 4 giugno 1999 ha espresso il proprio parere alla proposta di calendario venatorio 1999/2000 ed alle modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione e preso atto dei contenuti del verbale relativo alla predetta riunione di Comitato regionale faunistico-venatorio;
Visto l'art. 18, comma 1°, legge regionale n. 33/97, che prescrive l'emanazione del calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria entro e non oltre la data del 15 giugno, data di inizio dell'annata venatoria;
Ritenuto di riservarsi eventuali provvedimenti in ordine alle osservazioni che l'Istituto nazionale della fauna selvatica potrebbe esprimere in sede di parere già richiesto, ma in atto non ancora pervenuto, relativamente all'anticipazione dell'esercizio venatorio per determinate specie all'1 settembre 1999, tenuto conto comunque delle situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche dell'isola;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

L'annata venatoria 1999/2000 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A", parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale provinciale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata sono indicate nell'allegato "B" parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto, dopo l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, sarà pubblicato, con l'esclusione dell'allegato "B", nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 1999.
  CUFFARO 


Allegato A
CALENDARIO VENATORIO 1999/2000


Art. 1

Negli ambiti territoriali di caccia di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a)  1.  dal 1° settembre 1999 all'11 dicembre 1999 incluso:
-  mammiferi: coniglio selvatico;
-  uccelli: tortora, merlo e quaglia;
2.  dal 19 settembre 1999 al 30 dicembre 1999 incluso:
-  uccelli: allodola;
-  limitatamente agli ambiti territoriali di caccia di Agrigento e Palermo la caccia all'allodola è consentita dal 2 ottobre 1999 al 29 novembre 1999 incluso;
b)  dal 1° settembre 1999 al 15 gennaio 2000 incluso:
-  uccelli: colombaccio;
c)  dal 19 settembre 1999 al 30 gennaio 2000 incluso:
-  uccelli: gazza, cesena, ghiandaia, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, canapiglia, moretta, porciglione, mestolone, alzavola, fischione, codone, moriglione, beccaccino, combattente, beccaccia, pavoncella;
-  fagiano solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie;
-  mammiferi: volpe;
d)  dal 2 ottobre 1999 al 29 novembre 1999 incluso:
-  uccelli: coturnice.
La caccia alla coturnice è vietata nell'ambito territoriale di caccia di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e nei territori comunali di Gibellina, Poggioreale e Salaparuta dell'am bito territoriale di caccia di Trapani;
e)  dal 1° novembre 1999 al 30 dicembre 1999 incluso:
-  mammiferi: cinghiale, in questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente nel giorno di giovedì.
La caccia al cinghiale è vietata nell'ambito territoriale di caccia di Enna.

Art. 2

Il cacciatore residente è autorizzato ad esercitare la caccia nel l'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso.
A partire dal 1° novembre 1999 è autorizzato ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria oltre che nell'ambito territoriale di residenza ed in quelli di ammissione anche negli altri ambiti della Regione siciliana.
I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano stati ammessi ai sensi dell'art. 22, comma 5°, lett. d), della legge regionale n. 33/97, possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di ammissione.

Art. 3

Nell'isola di Ustica (PA) la caccia alle specie di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 1 è consentita dal 27 settembre 1999.
Nella stessa isola, l'ingresso dei cani è limitato a n. 2 per cacciatore.
L'esercizio della caccia alle specie di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 1, nelle zone di "Calagrande e Calarotonda", "Punta Fanfalo" e "Miramare" del comune di Favignana (TP) è consentito a partire dal 2 ottobre 1999.
L'esercizio della caccia nella zona di ripopolamento e cattura di Castel di Judica e Ramacca è consentito dal 17 ottobre 1999. Resta invece vietata la caccia nelle zone di ripopolamento e cattura con scadenze successive alla precedente data del 17 ottobre 1999.
Dal 1° gennaio 2000 al 30 gennaio 2000 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Art. 4

Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di selvaggina. Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie di seguito riportate:
  Selvaggina migratoria | Limite massimo giornaliero 
Quaglia  5 con il tetto massimo di 50 capi annui 
Beccaccia  2 con il tetto massimo di 20 capi annui 
Tortora  10 
"Palmipedi" e/o "Trampolieri" 

(germano reale, alzavola, fischione, codone, moriglione, gallinella d'acqua, folaga, pavoncella, canapiglia, moretta, porciglione, mestolone, combattente e beccaccino)
  Selvaggina migratoria | Limite massimo giornaliero 
Coniglio 
Coturnice  1  con un tetto massimo di 4 capi annui 
Cinghiale 

Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei capi abbattuti giornalmente non può essere comunque superiore a tre, fermi restando i limiti giornalieri per ogni singola specie.
Nelle isole di Pantelleria (TP) e di Ustica (PA) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia e nel rispetto dei periodi consentiti e del limite massimo giornaliero di 15 capi, fino ad un massimo di 6 conigli selvatici.

Art. 5

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le Ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 6

L'attività di addestramento di allenamento e delle gare dei cani da caccia si esercita nelle zone stabili costituite ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e con le modalità nello stesso articolo indicate.
Nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo, l'attività esercitata nelle zone stabili è disciplinata dalle Ripartizioni faunistico-venatorie.

Art. 7

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico munito di idonea ed efficiente museruola è consentito nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 28 novembre 1999 incluso, soltanto nei territori dei comuni degli ambiti territoriali di caccia sotto elencati con le prescrizioni a fianco di ciascuno indicati:
-  ambito territoriale di caccia di Agrigento: è consentito in tutto il territorio con l'esclusione del comune di Camastra;
-  ambito territoriale di caccia di Caltanissetta: è consentito nel territorio dei seguenti comuni: Acqua Viva Platani, Bompensiere, Butera, Campofranco, Caltanissetta, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino (solo nelle località Alzacuda, Monte Nivera, Floresta, Finocchio, Santa Nicola, Valle del Canonico, Monte Schinoso), Milena, Mussomeli, Montedoro, Niscemi, Resuttano, San Cataldo, Riesi, Sommatino, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera (con l'esclusione delle località: Mutufuna e Rocca di Cola), Vallelunga e Villalba;
-  ambito territoriale di caccia di Catania: è consentito in tutto l'ambito con esclusione dei comuni di Caltagirone, Licodia Eubea, Mazzarone e Mineo. Nel territorio del comune di Catania è consentito solo nella parte posta a nord della circonvallazione, viale Odorico da Pordenone;
-  ambito territoriale di caccia di Trapani: è consentito nel territorio dei seguenti comuni: Buseto Palizzolo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa (consentito esclusivamente nelle località: Molo, Mostra, Castellaccio, Buturro, Menta, Biviere, Mondura, Rampinzeri, Musuta, Mannirazzi e Zafferana), San Vito Lo Capo, Trapani (consentito esclusivamente nelle località Fastaiazza, Rocca Che Parla, Casale Monaco, Corvo e Agnone), Valderice e Vita.
L'uso del furetto è invece vietato in tutto il territorio degli ambiti territoriali di caccia di Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.
Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea efficiente museruola.
E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree faunistico-venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del presente calendario venatorio.

Art. 8

La caccia al cinghiale in battuta viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 1999 nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
-  possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero distintivo, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
-  le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di dieci ed un massimo di 35 cacciatori, fra cui devono essere previsti:
1)  il caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
2)  i cacciatori di cinghiale in squadra, i quali non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3)  i conduttori di cani da traccia, i quali sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
-  la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
-  tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 9

Per la stagione venatoria 1999/2000 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:
1)  foce del fiume Alcantara, ricadente in un'area che comprende i limiti di confine della provincia di Catania con quella di Messina e che è così delimitata:
per la provincia di Catania
-  nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume Alcantara, lungo la S.P. 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che costituisce il confine tra le provincie diCatania e Messina fino a giungere al mare Ionio;
-  est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce del fiume e la perpendicolare della S.P. 127 che, partendo dal castello di S. Marco, procede verso ovest;
-  sud: dal castello di S. Marco e via S. Marco lungo la S.P. 127, attraversando la S.S. 114 superando il cavalcavia dell'autostrada Catania-Messina, entra nell'abitato del comune diCalatabiano e, percorrendo le vie Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un irto sentiero che circoscrive la base di una collina sulla cui sommità si ergono il castello Arabo-Normanno ed i due santuari diS. Filippo e della Madonna delCarmine. Percorrendo tale sentiero si giunge sulla S.P. 81, per Mitogio, che si percorre fino al bivio per Castrorao - Gaggi;
-  ovest: dal detto bivio percorrendo la S.P. 219, si giunge sul ponte situato sul fiume Alcantara;
per la provincia di Messina
-  nord: con la S.S. 114 che da Messina porta a Catania;
-  ovest: con il limite di confine delle due province;
-  sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare Ionio;
- est: con la stradella che dal Km. 54 della S.S. 114 attraversa le contrade Iannuzzo e Pietrenere e porta a mare;
2)  invaso ed area di pertinenza del bacino di Piana degli Albanesi, ricadente nei territori comunali di Piana degli Albanesi e di S. Cristina Gela (PA) per la parte delimitata dalla linea di confine che parte dalla diga Guadalami, percorrendo verso la direzione nord il tratto della ex strada ferrata fino ad incontrare la nuova strada comunale, nella località Chiaramita, si innesta nella S.P. 5 (Km. 25,5) nei pressi della segheria dei marmi, percorrendola fino al Fosso Maganoce (Km. 28,3) ed innestandosi con la stradella privata dell'ENEL fino alla suddetta diga (punto di partenza) avente un perimetro di Km. 12;
3)  invaso idrico Faustina, contrada Faustina del comune di Castronovo diSicilia (PA), per una superficie di ettari 13 circa;
4)  località denominata Castellaccio, ricadente nel territorio del comune diCamastra (AG) estesa ettari 50 circa per un perimetro di Km. 3,5 così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra - Naro e la strada comunale Campo Sportivo (contrada Balate) si prosegue per mt. 650 con direzione sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso sud per mt. 450 fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione nord-est, si percorre la stessa per Km. 1,8 fino al limite nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per mt. 5.000 fino a chiudere al punto di partenza (Campo Sportivo);
5)  zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia, ricadenti nel territorio del comune diCastelmola (ME);
6)  zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica, ricadenti nel territorio del comune di Forza d'Agrò (ME);
7)  invaso diga Rubino, ricadente in località Margi di Trapani.
Le Ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a delimitare le zone indicate con tabelle indicanti il divieto.
Lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna interessanti il territorio regionale, la caccia, se non altrimenti preclusa, è vietata nei valichi montani per una ampiezza complessiva di 1.000 metri coassiali al valico. Le Ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a dare divulgazione dei valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione.

Art. 10

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito - oltre che di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n.33/97 - dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana tramite il comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio della caccia nella Regione siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre regioni.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì.
Sul tesserino il cacciatore deve registrare i capi abbattuti nei modi previsti dall'art. 31, comma 10, della legge regionale n. 33/97;
L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Art. 11

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie e nel territorio affidato in gestione sociale entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento.
Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della selvaggina migratoria, se previsto nel programma di massima di utilizzo delle specie, è ammesso secondo le prescrizioni del presente calendario venatorio, mentre per la fauna di allevamento immessa l'abbattimento è consentito durante tutto l'anno limitatamente al fagiano ed alla quaglia e dal 15 giugno al 31 dicembre 1999 incluso solo per il coniglio selvatico, sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente.
(99.32.1412)
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DECRETO 26 luglio 1999.
Disposizioni relative al calendario venatorio 1999/2000.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto, in particolare, il comma 1 bis dell'art. 19 della citata legge regionale n. 33/97, come introdotto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/98, che testualmente recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";
Visto il proprio decreto n. 1736 del 15 giugno 1999, con cui è stato emanato il calendario venatorio 1999/2000, nelle more che pervenisse il già chiesto parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sulla determinazione di consentire l'esercizio venatorio per il coniglio selvatico, la quaglia, la tortora, il merlo e il colombaccio a partire dal 1° settembre 1999, nonché sull'intera regolamentazione dell'annata venatoria sottoposta al detto Istituto per opportuna conoscenza;
Visto il parere prot. n. 3662/T-A11 del 16 giugno 1999 dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale ha subordinato l'espressione del parere favorevole al recepimento delle osservazioni di seguito sinteticamente riportate:
1) anticipazione del prelievo: nel caso della Sicilia l'anticipazione del prelievo venatorio all'inizio di settembre deve essere valutata con cautela ancora maggiore per le caratteristiche climatiche ed ambientali che consentono di protrarre in tarda estate il periodo di allevamento della prole e perché all'inizio di settembre ancora pochi uccelli migratori hanno raggiunto la Sicilia. Eventuali preaperture devono essere previste all'interno del piano faunistico regionale ed adeguatamente motivate sotto il profilo tecnico. In base ai dati originali ed inediti forniti è possibile una anticipazione del prelievo al coniglio nelle aree dove l'attività venatoria non può recare disturbo all'altra fauna stanziale. A carico della tortora l'anticipazione deve essere limitata a non più di 3 - 4 mezze giornate per massimo 10 capi giornalieri per cacciatore. La quaglia, da anni in forte regresso, non può essere oggetto di prelievo anticipato, che, inoltre, praticato con l'ausilio del cane, reca disturbo alla restante fauna. Per il colombaccio ed il merlo, sebbene la migrazione cominci a diventare rilevante solo a partire dalla fine di settembre, consideratolo status locale, è possibile prevedere la preapertura all'inizio di settembre per 3 giornate, limitando il prelievo per il colombaccio, data la sua distribuzione non uniforme in ambito regionale, ai soli ATC dove esistono popolazioni nidificanti di adeguata consistenza;
2) caccia nelle aziende agro venatorie: l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'art. 16 della legge n. 157/92 e con gli stessi principi di gestione di tali istituti; per la fauna stanziale il prelievo venatorio può essere consentito esclusivamente nell'arco temporale definito dall'art. 18 della legge n. 157/92 anche in caso di soggetti provenienti da allevamento per evitare ripercussioni negative ed arrecare disturbo a tutta la fauna ivi comprese le specie protette; per la quaglia in particolare vengono richiamate le medesime motivazioni sopra riportate;
ed ha ritenuto opportuno evidenziare le osservazioni di seguito riportate:
3) specie oggetto di caccia: in attesa di adeguati provvedimenti a livello internazionale, il combattente dovrebbe essere escluso dall'elenco delle specie cacciabili;
4) periodo di caccia: chiusura anticipata al 31 dicembre per la beccaccia ed al 15 novembre per la quaglia;
5) mobilità del cacciatore: consentire la mobilità del cacciatore per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame con il territorio;
6) forme di caccia: la caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, dovrebbe essere limitata a non oltre il mese di dicembre, originando una serie di elencati effetti negativi;
7) carniere e modalità di prelievo: è necessaria una gestione della coturnice al di fuori delle forme di caccia programmata previste per la generalità delle specie; l'eventuale prelievo dovrebbe essere subordinato alla realizzazione di censimenti volti a stabilire il numero di capi abbattibili localmente; per lo stato di conservazione sfavorevole della popolazione europea delle allodole sarebbe opportuno introdurre un tetto di carniere di 10 capi e mantenere un'apertura ritardata della caccia;
8) giornate di caccia: per l'elevato numero di cacciatori ed il modesto numero di agenti di vigilanza venatoria è da preferire la formula delle giornate fisse di caccia e non a libera scelta del cacciatore al fine di esercitare un migliore e più efficace controllo e ridurre l'effetto della dispersione dei capi di piccola selvaggina stanziale dal loro territorio, che sui Fasianidi origina mortalità supplementare;
Considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nell'esprimere il proprio parere - obbligatorio ma non vincolante, secondo recente giurisprudenza (sentenze TAR Umbria 10 luglio 1997, n. 459 e TAR Umbria 19 maggio 1999, n. 416), - non ha tenuto conto delle seguenti situazioni di fatto e di diritto, ripetendo anche per talune argomentazioni considerazioni svolte per contesti diversi da quello siciliano:
-  la reale situazione climatica ed ambientale della Sicilia, rappresentata a detto Istituto già lo scorso anno sulla scorta degli stessi dati che vengono riconosciuti validi limitatamente al coniglio selvatico, nel frattempo non modificata, come confermato da specifica recente pubblicazione - parimenti anticipata al detto Istituto ("Climatologia della Sicilia", Assessorato dell'agricoltura - gruppo IV S.A.S. - Unità di agrometeorologia, 1998) - condiziona il ciclo produttivo delle colture agricole e quindi quello riproduttivo della fauna selvatica, sicché ai primi di settembre non si riscontrano soggetti anco-ra impegnati nell'allevamento della prole, ed il ter- ritorio della Regione risulta già interessato da flussi migratori;
-  la vigente legislazione regionale non subordina l'apertura anticipata della caccia alla sua previsione all'interno della pianificazione faunistica, ancorché il piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002 ne faccia menzione per alcune specie;
-  il coniglio selvatico ha una diffusione quasi uniforme su tutto il territorio regionale;
-  non è possibile prevedere riduzioni orarie alla giornata di caccia, tra l'altro difficilmente rilevabili e sanzionabili;
-  la tortora risulta stabile se non addirittura in aumento ed il numero di capi prelevabili non appare discostarsi considerevolmente dalla quantità consigliata, tenuto conto che il carniere giornaliero è di massimo 15 capi di selvaggina per cacciatore;
-  le popolazioni nidificanti e svernanti della quaglia si dimostrano numericamente stabili con incremento nelle zone in regime di set-aside e di conduzione con metodi biologici;
-  la consistenza del merlo risulta stabile e già all'inizio di settembre incrementata da flussi migratori;
-  la distribuzione non uniforme del colombaccio è stata rilevata e riferita a tutto il territorio italiano (INFS 1993), mentre per la Regione si registra un aumento qualitativo e quantitativo;
-  la vigente legislazione regionale non considera esercizio venatorio l'attività imprenditoriale esercitata nelle aziende agro-venatorie, sibbene un particolare tipo di vendita del prodotto di allevamento;
-  in occasione dell'ultimo censimento invernale dell'avifauna migratoria (gennaio 1999) è stata nuovamente rilevata la presenza di esemplari di combattente nel territorio regionale;
-  la beccaccia dimostra una certa stabilità delle popolazioni svernanti nella regione;
-  la vigente legislazione regionale prevede la facoltà di accesso in tutti gli ambiti territoriali di caccia per il prelievo venatorio della selvaggina migratoria a partire dalla prima domenica di novembre, senza possibilità di modifica in sede amministrativa;
-  la vigente legislazione regionale prevede, in modo tassativo e per tutta la stagione venatoria, l'esercizio venatorio nella sola forma vagante e consente, con limitazioni puntualmente elencate, la pratica della caccia con l'uso del cane da ferma nel periodo successivo al 31 dicembre;
-  la vigente legislazione regionale ha subordinato la caccia alla coturnice al censimento di consistenza della specie;
-  riguardo all'allodola il prelievo consentito non si discosta dalla quantità consigliata, mentre la sua caccia è stata considerevolmente limitata negli ambiti territoriali di Agrigento e Palermo;
-  la vigente legislazione regionale prevede, in modo tassativo e senza possibilità di modifica in sede amministrativa, la formula delle giornate di caccia a libera scelta del cacciatore;
-  nella Regione siciliana operano n. 1.052 dipendenti del corpo forestale della Regione siciliana con compiti di vigilanza venatoria;
Ritenuto di non dovere adeguare i contenuti del citato decreto n. 1736 del 15 giugno 1999 alle prescrizioni ed osservazioni formulate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per le argomentazioni sopra riportate e di dovere procedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato che è già in corso l'annata venatoria 1999/2000, iniziata il 15 giugno 1999, per cui si rende necessaria ed opportuna l'immediata esecuzione del più volte citato decreto n. 1736 del 15 giugno 1999;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Il decreto n. 1736 del 15 giugno 1999, che regolamenta l'annata venatoria 1999/2000, è immediatamente esecutivo e, unitamente al presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con l'esclusione dell'allegato B.
Palermo, 26 luglio 1999.
  CUFFARO 

(99.32.1412)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E LA PESCA


DECRETO 29 luglio 1999.
Modifica del decreto 18 maggio 1979, relativo alla disciplina della pesca a strascico nei compartimenti marittimi della Sicilia.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto per la Regione siciliana in materia di pesca marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto il decreto 18 maggio 1979, con il quale è stata disciplinata la pesca a strascico nei compartimenti marittimi della Sicilia;
Visto il Regolamento CE n. 1626/94, che all'art. 3 vieta l'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di 50 mt.;
Considerato che l'art. 3 del succitato decreto 18 magio 1979 ha posto il divieto della pesca a strascico dall'1 maggio al 31 agosto con battelli a propulsione meccanica, nelle acque dei compartimenti marittimi siciliani, nelle quali la profondità sia inferiore alla batimetrica dei 50 metri entro le quattro miglia dalla costa;
Sentito il Consiglio regionale della pesca, il quale ha espresso parere, nella seduta del 13 luglio 1999, in ordine alla rimozione del divieto posto in essere con decreto 18 maggio 1979 e l'adozione dei limiti comunitari nei compartimenti marittimi della Sicilia;
Ritenuto di dover adeguare il limite del divieto di cui sopra a quello fissato dalla norma comunitaria summenzionata;

Decreta:


Articolo unico

Gli artt. 2 e 3 del decreto assessoriale 18 maggio 1979 sono sostituiti dal seguente:
«La pesca a strascico con battelli a propulsione meccanica è vietata nelle acque dei compartimenti marittimi della Regione siciliana, nelle quali la profondità sia inferiore alla batimetrica dei 50 metri entro le tre miglia marine della costa».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.32.1440)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 30 dicembre 1998.
Approvazione del piano territoriale d'intervento del comune di Catania in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997, per gli anni 1997/99.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni, perché nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Considerato che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Considerato che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i Provveditorati agli studi, i Centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Rilevato che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegnata alla Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo ai caratteri d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito nella costituzione delle forme associative tra i medesimi enti locali, nella definizione e gestione dei singoli piani di zona con facoltà di progettazione ed esecuzione dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore di fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fondo nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e subordinare l'attuazione alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
e)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai servizi e compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, A.S.L., Provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della città capoluogo di Catania, approvato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, in data 5 agosto 1998 con la partecipazione di A.S.L., Provveditorato agli studi, Centro per la giustizia minorile trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 211/B del 21 ottobre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto e chiarimento del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria del competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate per una più immediata esecutività;
Ritenuto, tuttavia, necessario che si proceda ad una rimodulazione del progetto «Integrazione per minori - Per una nuova concezione degli istituti» per l'accertata insufficienza degli elementi innovativi di contrasto all'istituzionalizzazione e di sostegno psico-sociale, scolastico e formativo;
Rilevato che il piano territoriale della città di Catania, ad eccezione dell'intervento di cui sopra, si articola, comunque, in progetti di adeguata esecutività e fruibilità da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Considerato che i medesimi progetti riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica, la copertura della spesa, gli strumenti di verifica;
Rilevato che il piano territoriale è coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indicazione di livelli retributivi per prestazioni professionali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato che il suddetto accordo di programma riporta la costituzione di apposito organismo di vigilanza e di controllo per l'esecuzione del piano territoriale;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma della legge n. 285/97 e dell'accordo intervenuto nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997 di procedere all'approvazione di piano territoriale d'intervento anche della città capoluogo destinataria di una quota riservata sul fondo nazionale entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione e con priorità rispetto a restanti piani territoriali;
Ritenuto di dovere approvare il piano territoriale d'intervento per il triennio 1997/99 con sospensione per il progetto «Integrazione per minori - Per un nuova concezione degli studi» fino a nuova rimodulazione e riesame dello stesso;
Rilevato che la città di Catania, per l'attuazione della legge n. 285/97, gode di un finanziamento diretto da parte del Ministero solidarietà sociale a valer sul predetto fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 1997/99, come fissato dal D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33, di L. 2.137.168.663 per l'anno 1997 e di lire5.697.289.795 per ciascuno degli 1998 e 1999, per complessive L. 13.531.748.243;
Ritenuto che all'utilizzo delle medesime disponibilità il comune di Catania possa procedere soltanto in presenza di formale approvazione da parte della Regione del piano territoriale adottato;
Ritenuto che nei limiti delle somme già accreditate per il biennio 1997/98 dal Ministero solidarietà sociale, il comune di Catania possa procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa previa istituzione di appositi capitoli di bilancio in entrata ed in uscita, con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impiego della terza annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva riportata dal piano territoriale d'intervento del comune di Catania va ridotta a L. 11.561.000.000, con riserva di procedere all'integrazione del medesimo piano per la residua disponibilità di L. 1.970.579.580;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997 è approvato, con le modifiche di cui in narrativa, per gli anni 1997/99, il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della città di Catania, adottato in data 5 agosto 1998 con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, con la partecipazione del comune di Catania, dell'A.S.L., del Provveditorato agli studi e del Centro per la giustizia minorile, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Art. 2

Il piano di cui all'art. 1 è articolato in progetti esecutivi come appresso riportato:

  Spesa ammessa Fondi accreditati Totale spesa ammessa 

Progetto «n. 2 case di accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà con servizio di pronto intervento 24 ore su 24»
1997      L. 368.000.000 
1998      L. 368.000.000 =  L. 736.000.000 
1999      L. 368.000.000         =  L. 1.104.000.000 

Progetto «Centro diurno per minori. Circoscrizione n. 4»
1997      L. 500.000.000 
1998      L. 500.000.000 =  L. 1.000.000.000 
1999      L. 500.000.000         =  L. 1.500.0000.000 

Progetto «6 centri d'incontro»
1997      L. 714.000.000 
1998      L. 714.000.000 =  L. 1.428.000.000 
1999      L. 714.000.000         =  L. 2.142.000.000 

Progetto «Sportello bambine e famiglie»
1997      L. 73.000.000 
1998      L. 73.000.000 =  L. 146.000.000 
1999      L. 73.000.000         =  L. 219.000.000 

Progetto «Educatica territoriale»
1997      L. 274.000.000 
1998      L. 274.000.000 =  L. 548.000.000 
1999      L. 274.000.000         =  L. 822.000.000 

Progetto «Centro territoriale di coordinamento e di documentazione e ricerca»
1997      L. 15.000.000 
1998      L. 15.000.000 =  L. 30.000.000 
1999      L. 15.000.000         =  L. 45.000.000 

Progetto «Inserimento alunni portatori di handicap»
1997      L. 18.000.000 
1998      L. 18.000.000 =  L. 36.000.000 
1999      L. 18.000.000         =  L. 54.000.000 

Progetto «Attivazione di una rete informatica per garantire il diritto allo studio del bambino malato e/o ospedalizzato»
1997      L. 105.000.000 
1998      L. 105.000.000 =  L. 210.000.000 
1999      L. 105.000.000         =  L. 315.000.000 

Progetto «Interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso»
1997      L. 18.000.000 
1998      L. 18.000.000 =  L. 36.000.000 
1999      L. 18.000.000         =  L. 54.000.000 

Progetto «Laboratorio di progettazione urbanistica e gestione di risorse del territorio»
1997      L. 52.000.000 
1998      L. 52.000.000 =  L. 104.000.000 
1999      L. 52.000.000         =  L. 156.000.000 

Progetto «Centro diurno. Circoscrizione n. 9»
1997      L. -0.000 
1998      L. 500.000.000 =  L. 500.000.000 
1999      L. 500.000.000         =  L. 1.000.000.000 

Progetto «Centro di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea»
1997      L. -0.000 
1998      L. 550.000.000 =  L. 550.000.000 
1999      L. 550.000.000         =  L. 1.100.000.000 

Progetto «Centro socio educativo a Trappeto»
1997      L. -0.000 
1998      L. 240.000.000 =  L. 240.000.000 
1999      L. 240.000.000         =  L. 480.000.000 

Progetto «Educativa domiciliare per 20 famiglie a Trappeto»
1997      L. -0.000 
1998      L. 200.000.000 =  L. 200.000.000 
1999      L. 200.000.000         =  L. 400.000.000 

Progetto «Comunità alloggio per bambini non adottabili»
1997      L. -0.000 
1998      L. 300.000.000 =  L. 300.000.000 
1999      L. 300.000.000         =  L. 600.000.000 

Progetto «Animazione di strada in 4 circoscrizioni. Tutto il mondo è quartiere»
1997      L. -0.000 
1998      L. 260.000.000 =  L. 260.000.000 
1999      L. 260.000.000         =  L. 520.000.000 

Progetto «Servizio assistenza domiciliare bambini portatori di handicap»
1997      L. -0.000 
1998      L. 266.000.000 =  L. 266.000.000 
1999      L. 266.000.000         =  L. 532.000.000 

Progetto «Spazio famiglia. Mediazione familiare»
1997      L. -0.000 
1998      L. 259.000.000 =  L. 259.000.000 
1999      L. 259.000.000         =  L. 518.000.000 
Totale              =  L. 6.849.000.000 =  L. 11.561.000.000 



Art. 3

Per l'attuazione del piano territoriale d'intervento riportato all'art. 2 il comune di Catania è autorizzato all'impiego del finanziamento concesso dal Ministero solidarietà sociale per il triennio 1997/99 in L. 11.561.000.000 con obbligo di rendicontazione al medesimo ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario e con assunzione degli impegni di spesa nei limiti delle quote accreditate per ciascuna annualità.

Art. 4

All'utilizzazione della superiore disponibilità il comune di Catania provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione e/o in collaborazione di prestazioni professionali e d'opera.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per le annotazioni di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 31 dicembre 1998, alla nota n. 1745.

Allegato
PIANO TERRITORIALE DEL COMUNE DI CATANIA


  Denominazione progetto Somme previste (accordo di progr.) Spesa ammissibile Totale Accredito 
      1997 1998 1999 1997 1998 1999     1997/99 


(99.30.1365)
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DECRETO 30 dicembre 1998.
Approvazione del piano territoriale d'intervento del comune di Palermo in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997, per gli anni 1997/99.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fan- ciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni, perché nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Considerato che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Considerato che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i Provveditorati agli studi, i Centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Rilevato che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegna- ta alla Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo ai caratteri d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito nella costituzione delle forme associative tra i medesimi enti locali, nella definizione e gestione dei singoli piani di zona con fa- coltà di progettazione ed esecuzione dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore di fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fon- do nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e subordinare l'attuazio-ne alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
e)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai servizi e compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, A.S.L., Provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della città capoluogo di Palermo, approvato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, in data 20 agosto 1998 con la partecipazione di A.S.L., Provveditorato agli studi, Centro per la giustizia minorile e tribunale dei minori, trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 284/B del 5 novembre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto e chiarimento del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria del competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate per una più immediata esecutività;
Preso atto che le «comunità di tipo familiare per bambini 0/5 anni» indicate tra le "linee d'intervento" di cui all'art. 3 dell'accordo di programma approvato in data 20 agosto 1998 con la partecipazione di A.S.L., Provveditorato agi studi, Centro per la giustizia minorile e tribunale dei minori, si pongono in continuità con medesimo intervento già attivato dal comune di Palermo a carico del bilancio comunale sino al 30 giugno 1998 per la fascia d'età 0/3 anni;
Preso atto, altresì, che, a partire dall'1 luglio 1998, previa autorizzazione intervenuta con verbale di apposita riunione avvenuta in data 23 giugno 1998 da parte del Provveditorato agli studi, dell'A.S.L. e del tribunale dei minori, nelle more della stipula del successivo accordo di programma, la relativa spesa è stata posta a carico dei fondi trasferiti ex legge n. 285/97, al fine di scongiurare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio di cui sopra;
Ritenuto che il progetto «Palermo e Svizzera abitano insieme», che prevede l'apertura di una casa del comune di Palermo presso il villaggio internazionale Pestalozzi a Trogen, non possa ricomprendersi nella tipologia «Comunità di tipo familiare» riportata all'art. 3 del suddetto accordo di programma;
Ritenuto, altresì, che il medesimo progetto, comunque, non appare coerente con l'indirizzo normativo, stante che le azioni previste, per la natura stessa dell'intervento programmato, non favoriscono l'auspicata integrazione dei minori negli abituali contesti di vita, né prevedono la messa in rete e la valorizzazione delle risorse familiari e del territorio;
Rilevato che il piano territoriale della città di Palermo, ad eccezione dell'intervento di cui sopra, si articola comunque in progetti di adeguata esecutività e fruibilità da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Considerato che i medesimi progetti riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica e alle indicazioni sulla copertura della spesa e sulle azioni di monitoraggio e verifica della progettualità complessiva;
Rilevato che il piano territoriale è nel suo complesso coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indi-cazione di livelli retributivi per prestazioni professio- nali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato che il suddetto accordo di programma riporta la costituzione di apposito organismo di vigilanza e di controllo per l'esecuzione del piano territoriale;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma della legge n. 285/97 e dell'accordo intervenuto nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997 di procedere all'approvazione di piano territoriale d'intervento anche della città capoluogo destinataria di una quota riservata sul fondo nazionale entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione e con priorità rispetto a restanti piani territoriali;
Ritenuto di dovere approvare il piano territoriale d'intervento per il triennio 1997/99 con sospensione per il progetto «Palermo e Svizzera abitano insieme» fino a nuova rimodulazione e riesame dello stesso;
Rilevato che la città di Palermo per l'attuazione della legge n. 285/97 gode di un finanziamento diretto da parte del Ministero solidarietà sociale a valer sul predetto fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 1997/99, come fissato dal D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33, di L. 4.312.177.459 per l'anno 1997 e di lire11.495.454.270 per ciascuno degli 1998 e 1999, per complessive L. 27.303.085.999;
Ritenuto che all'utilizzo delle medesime disponibilità il comune di Palermo possa procedere soltanto in presenza di formale approvazione da parte della Regione del piano territoriale adottato;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva prevista dal medesimo piano in L. 27.585.775.999 è compatibile con l'entità dei fondi attribuiti per il triennio 1997/99 con assunzione da parte del medesimo comune dell'onere di spesa eccedente l'assegnazione ministeriale per L. 282.690.000;
Ritenuto che nei limiti delle somme già accreditate per il biennio 1997/98 dal Ministero solidarietà sociale, il comune di Palermo possa procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa previa istituzione di appositi capitoli di bilancio in entrata ed in uscita, con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impiego della terza annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto che la previsione di spesa complessi- va riportata dal piano territoriale d'intervento del comune di Palermo a carico del finanziamento sul fondo nazionale ex legge n. 285/97 va ridotta a L. 26.391.985.999, con riserva di procedere all'integrazione del medesimo piano per la residua disponibilità di L. 911.100.000;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997, è approvato, con le modifiche di cui in narrativa, per gli anni 1997/99, il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della città di Palermo, adottato in data 2 0 agosto 1998 con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della leg- ge n. 142/90, con la partecipazione del comune di Palermo, dell'A.S.L., del Provveditorato agli studi e del Centro per la giustizia minorile e del Tribunale dei minori, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Art. 2

Il piano di cui all'art. 1 è articolato in progetti esecutivi come appresso riportato:

  Spesa ammessa Fondi accreditati Totale spesa ammessa 

1.a  -  Mediazione familiare
1997      L. 100.000.000 
1998      L. 100.000.000 =  L. 200.000.000 
1999      L. 100.000.000         =  L. 300.000.000 

1.b  -  Spazio neutro
1997      L. 45.000.000 
1998      L. 71.800.000 =  L. 116.800.000 
1999      L. 53.800.000         =  L. 170.600.000 

1.c  -  Progetto "Telemaco"
1997      L. 100.700.000 
1998      L. 54.000.000 =  L. 154.700.000 
1999      L. 54.000.000         =  L. 208.700.000 

2.  -  Servizio educativo domiciliare
1997      L. -0.000 
1998      L. 582.500.000 =  L. 582.500.000 
1999      L. 682.500.000         =  L. 1.265.000.000 

3.  Servizio educativo nuclei familiari
1997      L. -0.000 
1998      L. 166.400.000 =  L. 166.400.000 
1999      L. -0.000         =  L. 166.400.000 

4.  -  Recupero ragazzi "prosciolti"
1997      L. -0.000 
1998      L. 236.818.000 =  L. 236.818.000 
1999      L. -0.000         =  L. 236.818.000 

5.  -  Educatori di strada
1997      L. -0.000 
1998      L. 265.050.000 =  L. 265.050.000 
1999      L. 212.443.200         =  L. 477.493.200 

6.a  -  Integrazione extracomunitari
1997      L. -0.000 
1998      L. 200.000.000 =  L. 200.000.000 
1999      L. 200.000.000         =  L. 400.000.000 

6.b  -  Intervento per i nomadi
1997      L. -0.000 
1998      L. -0.000 =  L. -0.000 
1999      L. 150.000.000         =  L. 150.000.000 

7.  -  Case famiglia 0/5 anni
1997      L. 1.505.625.000 
1998      L. 3.011.250.000 =  L. 4.516.875.000 
1999      L. 3.011.250.000         =  L. 7.528.125.000 

8.  -  Case famiglia 6/10 anni
1997      L. 46.800.000 
1998      L. 500.000.000 =  L. 546.800.000 
1999      L. 546.800.000         =  L. 1.093.600.000 

9.  -  Casa famiglia 11/14 anni
1997      L. 46.800.000 
1998      L. 500.000.000 =  L. 546.800.000 
1999      L. 546.800.000         =  L. 1.093.600.000 

10.  -  Servizio residuo 15/18 anni
1997      L. 190.019.344 
1998      L. 365.038.688 =  L. 555.058.032 
1999      L. 350.038.688         =  L. 905.096.720 

11.  -  Centro pronta accoglienza 6/18 anni
1997      L. -0.000 
1998      L. 397.277.296 =  L. 397.277.296 
1999      L. 375.277.296         =  L. 772.554.592 

12.  -  Affidamento familiare
1997      L. 100.000.000 
1998      L. 250.000.000 =  L. 350.000.000 
1999      L. 250.000.000         =  L. 600.000.000 

13.  -  Spazio gioco 0/5 anni
14.  -  Nido aperto
1997      L. 150.000.000 
1998      L. 150.000.000 =  L. 300.000.000 
1999      L. 150.000.000         =  L. 450.000.000 

15.  -  Centri aggregativi educativi
1997      L. 1.210.000.000 
1998      L. 3.346.727.966 =  L. 4.556.727.966 
1999      L. 3.677.245.966         =  L. 8.233.973.932 

16.  -  Laboratorio Città dei Bambini
1997      L. 100.000.000 
1998      L. 100.000.000 =  L. 200.000.000 
1999      L. 100.000.000         =  L. 300.000.000 

17.  -  Recupero spazi verdi: ricompreso in 15 e 16
18.  -  Centro semiresid. adolesc. disturb. person.
1997      L. 314.520.320 
1998      L. 272.592.320 =  L. 587.112.640 
1999      L. 272.592.320         =  L. 859.704.960 

19.  -  Servizio assist. domic.
1997      L. 300.000.000 
1998      L. 300.000.000 =  L. 600.000.000 
1999      L. 300.000.000         =  L. 900.000.000 

20.  -  Funz., coordin., documentaz., monitoraggio, ecc.
1997      L. 102.712.795 
1998      L. 100.000.000 =  L. 202.712.795 
1999      L. 77.606.800         =  L. 280.319.595 
Totale              =  L. 15.281.631.729 =  L. 26.391.985.999 



Art. 3

Per l'attuazione del piano territoriale d'intervento riportato all'art. 2, il comune di Palermo è autorizzato all'impiego del finanziamento concesso dal Ministero solidarietà sociale per il triennio 1997/99 nella misura di lire 26.391.985.999 con obbligo di rendicontazione al medesimo ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario e con assunzione degli impegni di spesa nei limiti delle quote accreditate per ciascuna annualità.

Art. 4

All'utilizzazione della superiore disponibilità il comune di Palermo provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione e/o in collaborazione di prestazioni professionali e d'opera.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per le annotazioni di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 31 dicembre 1998, alla nota n. 1744.

Allegato
PIANO TRIENNALE DEL COMUNE DI PALERMO


  Denominazione progetto Spesa prevista Spesa ammissibile Totale Accredito 
      1997 1998 1999 1997 1998 1999     1997/98 


(99.30.1365)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 giugno 1999.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione del Museo etnografico del vivaismo e orto botanico nel comune di Terme Vigliatore.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. 4334 del 5 febbraio 1999, con la quale la Provincia regionale di Messina ha trasmesso a questo Assessorato per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, gli atti e gli elaborati relativi alla localizzazione dell'area, in variante al programma di fabbricazione vigente da destinare a Museo etnografico del vivaismo e orto botanico nel comune di Terme Vigliatore;
Vista la delibera n. 91 del 27 novembre 1998, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con la quale il consiglio comunale di Terme Vigliatore ha espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, parere favorevole alla realizzazione del progetto del Museo di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 3700 del 23 marzo 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina sul progetto di che trattasi ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
-  prima della fase esecutiva dei lavori previsti dal progetto vengano effettuate indagini geognostiche a indirizzo geotecnico volte ad acquisire gli elementi stratigrafico-geotecnici necessari per la scelta della più idonea tipologia fondazionale;
Vista la nota prot. n. 1757/R del 12 marzo 1999, con la quale il tecnico comunale del comune di Terme Vigliatore attesta che l'area interessata dal progetto di che trattasi non è soggetta a vincoli discendenti dalle leggi n. 1089/39 e n. 431/85;
Visti gli elaborati progettuali;
Visto il parere n. 20 del 12 maggio 1999, reso dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che parzialmente di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Terme Vigliatore è dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 151 dell'8 maggio 1981;
-  il progetto di che trattasi interessa una zona classificata E, verde agricolo, dal vigente programma di fabbricazione ed insiste su un'area censita in catasto al foglio di mappa n. 1 di Terme Vigliatore, particelle 513, 277, 288, 1201, 286;
-  da quanto si legge nella relazione tecnica il progetto interessa un'area estesa mq. 8.054 sulla quale si prevede la realizzazione di un edificio a due elevazioni fuori terra, con una superficie coperta di mq. 1.082,30, comprendente sale espositive, sala conferenza, uffici amministrativi e servizi;
-  nella rimanente area si prevede la realizzazione dell'orto botanico, percorsi pedonali ed un parcheggio con accesso dalla via Palmento Nuovo;
-  la previsione progettuale di che trattasi è stata già inserita nel nuovo P.R.G. già trasmesso al consiglio comunale;
-  il comune di Terme Vigliatore ha espresso parere favorevole sul progetto ex art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Ritenuto che:
-  appare regolare la procedura invocata dalla Provincia regionale di Messina in quanto l'opera prevista rientra tra le attrezzature sovracomunali di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 9/86;
-  il progetto proposto interessa un'area ben asservita dalla viabilità esistente, attualmente destinata a verde agricolo e limitrofa a zone già urbanizzate;
-  l'opera risulta compatibile con l'attuale assetto territoriale;
E' del parere che il progetto proposto dalla Provincia regionale di Messina relativo alla realizzazione nel comune di Terme Vigliatore di un Museo etnografico del vivaismo ed orto botanico sia meritevole dell'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 20 del 12 maggio 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 20 del 12 maggio 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina, in premessa riportate, il progetto relativo alla realizzazione del Museo etnografico del vivaismo e orto botanico nel comune di Terme Vigliatore.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  delibera consiliare n. 91 del 27 novembre 1998;
2.  relazione tecnica;
3.  piano particellare di esproprio;
4.  tav. 1 - strumenti urbanistici, scale varie;
5.  tav. 2 - planimetrie generali, scala 1:200;
6.  tav. 3 - pianta piano terra, scala 1:100;
7.  tav. 4 - pianta piano primo, scala 1:100;
8.  tav. 5 - pianta piano copertura, scala 1:100;
9.  tav. 6 - sezioni, scala 1:100;
10.  tav. 7 - prospetti, scala 1:100;
11.  locali servizi, scala 1:50.

Art.  3

La Provincia regionale di Messina resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.  4

La provincia regionale di Messina ed il comune di Terme Vigliatore sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 1999.
  LO GIUDICE 

(98.26.1192)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 7-16 luglio 1999, n. 310.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
-  prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 18 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'oc cupazione produttiva in Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1997 dal pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Bongiovanni Giuseppina e il Ministero del lavoro ed altri, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'an no 1998.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso al pretore di Catania una lavoratrice - utilizzata in qualità di ragioniera in un progetto di utilità sociale finanziato dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e delle sue successive proroghe disposte con legge regionale (in particolare con l'art. 18 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, recante «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia») - ha convenuto in giudizio il Ministero del lavoro, l'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale della Regione siciliana, l'Ufficio provinciale del lavoro di Catania, l'INPS, nonché la cooperativa Europa 2000 s.r.l., sua datrice di lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di maternità, a suo dire spettantele in base alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) per essere stata in astensione obbligatoria del lavoro dal 29 agosto 1995 al 30 dicembre 1995.
Nell'ambito di tale giudizio, il pretore di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione, dei citati artt. 23, comma 7, della legge n. 67 del 1988 e 18 della legge regionale siciliana n. 25 del 1993, nella parte in cui, esclusa la sussistenza della subordinazione nel rapporto di lavoro dei giovani impiegati in attività di utilità collettiva, non prevedono l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate in tali attività, dell'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 (che dispone l'erogazione a loro favore di un'indennità pari all'80% della retribuzione percepita).
Il giudice a quo dà atto che analoga questione è stata già sollevata dal pretore di Catania, sezione distaccata di Giarre, ed è stata dichiarata inammissibile dalla Corte co stituzionale, per difetto di rilevanza, con l'ordinanza n. 6 del 1996 (recte: con la sentenza n. 43 del 1996).
Tuttavia, a suo giudizio, vi sarebbe una palese ed ingiustificata disparità di trattamento delle lavoratrici madri, impiegate in progetti di utilità collettiva ai sensi delle norme impugnate, rispetto sia alle lavoratrici subordinate ed a quelle autonome (alle quali ultime è stata estesa la tutela disposta a favore delle prime, con le leggi n. 546 del 1987, n.379 del 1990, n.166 del 1991), sia alle stesse donne impiegate in progetti di utilità sociale approvati dal 1° gennaio 1996 in base a rapporti instaurati ai sensi dei decreti-legge n. 31 del 1995, n. 105 del 1995, n.232 del 1995, n. 326 del 1995, n.416 del 1995, n. 515 del 1995 e n. 39 del 1996, rapporti ai quali si applicano le disposizioni in materia di indennità di mobilità, che prevedono l'erogazione dell'indennità di maternità.
Inoltre sarebbe violato l'art. 37 della Costituzione, poiché il trattamento disposto dalle norme impugnate impedirebbe alle predette lavoratrici l'adempimento delle loro essenziali funzioni familiari.
D'altra parte, proprio alla stregua dei ricordati interventi normativi in materia, il pretore ritiene che non sia consentita un'interpretazione analogica o estensiva delle disposizioni sopra richiamate, "stante l'espressa volontà del legislatore di ridurne, seppure irrazionalmente, l'am bito di applicazione, da un canto sotto il profilo delle categorie protette, dall'altra sotto il profilo dell'efficacia temporale".
2. - Si è costituito il giudizio, ma fuori termine, l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
3. - Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o sia comunque rigettata per infondatezza o manifesta infondatezza.
In una successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza, la difesa erariale motiva tali richieste.
L'eccezione di inammissibilità si fonda sul fatto che l'art.23 della legge n. 67 del 1988 "ha esaurito i propri effetti nel triennio 1988-90 e non era più in vigore allorquando si è verificato l'evento maternità che ha dato luogo alla domanda giudiziaria (1995) ... Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale sollevata può riferirsi razionalmente alla sola legge regionale" n. 25 del 1993, la quale opera una qualificazione del rapporto di lavoro da cui non sembra derivare la violazione dei principi costituzionali lamentata dal pretore: violazione che, semmai, potrebbe derivare dalle norme previdenziali che definiscono il pagamento dell'indennità di maternità. Pertanto il pretore non avrebbe correttamente individuato le norme alle quali dovrebbero essere riferiti i dubbi di costituzionalità sollevati, incorrendo in un vizio logico: il giudice a quo "assume l'illegittimità costituzionale della causa (l'omessa previsione della natura subordinata del rapporto di lavoro) in conseguenza di un suo specifico effetto (l'asserita non spettanza dell'indennità di maternità). In tali circostanze, non sembra dubbio che si debba agire sulle sole norme che disciplinano tali effetti, mentre sarebbe eccessivo e sovrabbondante incidere sulle cause, che dovrebbero essere valutate in base ai diversi parametri che attendono alla complessiva disciplina del rapporto di lavoro".
Sempre in via pregiudiziale, l'Avvocatura eccepisce il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto:
a)  se si ritiene che il problema proposto debba essere esaminato alla luce delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, l'ordinanza di rimessione non valuterebbe se, al di là della qualificazione normativa, il rapporto di lavoro della ricorrente abbia avuto nel concreto i caratteri della subordinazione, così da dar luogo in ogni caso alla corresponsione dell'indennità di maternità;
b)  se si ritiene che il problema vada, invece, esaminato alla luce dell'astratta qualificazione normativa del rapporto, il pretore avrebbe omesso di considerare se il diritto all'indennità di maternità a favore della ricorrente non possa essere comunque affermato in base alla legge n.546 del 1987, che ha esteso alle lavoratrici autonome i benefici già previsti a favore di quelle subordinate.
4.  -  Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ritiene che le norme impugnate sfuggano alle dedotte censure di costituzionalità.
L'art. 23 della legge n. 67 del 1988, ove precisa che l'attività lavorativa ivi prevista non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, sarebbe coerente con gli obiettivi della legge e con la natura e le modalità di espletamento delle prestazioni richieste. Infatti, non si produrrebbe "l'inserimento del lavoratore né nell'appalto dell'impresa che formalmente assume il compito di eseguire il progetto, né tantomeno nell'organizzazione del soggetto che propone il progetto", ma l'attività socialmente utile sarebbe prestata in regime di sostanziale autonomia, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.
Perciò "non può invocarsi l'art. 3 Cost., perché la posizione della lavoratrice assunta ai sensi dell'art. 23 della legge 67 è assimilabile più a quella del giovane in cerca di prima occupazione che non a quella del lavoratore dipendente, come dimostra il fatto che il suo impiego precario e la corresponsione di una indennità oraria sostitutiva dell'indennità di licenziamento sono compatibili con il suo inserimento nelle liste di collocamento".
Neppure sarebbe violato l'art. 37 della Costituzione, perché l'individuazione dei beneficiari della speciale tutela indennitaria prevista dalla legge n. 1204 del 1971 e dalla legge n. 546 del 1987 rientrerebbe nelle discrezionali valutazioni del legislatore e non sarebbe censurabile, se non contrasti con fondamentali canoni di razionalità.
Considerato in diritto

1. - Il pretore di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione, dell'art. 23, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 18 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella parte in cui, esclusa la sussistenza della subordinazione nel rapporto di lavoro dei giovani impiegati in attività di utilità collettiva, non prevedono l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate in tali attività, dell'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 (che dispone l'erogazione a loro favore di un'indennità pari all'80% della retribuzione percepita).
2. - Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale:
a)  l'art. 23 della legge n. 67 del 1988 "ha esaurito i propri effetti nel triennio 1988-90 e non era più in vigore allorquando si è verificato l'evento maternità che ha dato luogo alla domanda giudiziaria (1995)", per cui la sollevata questione può riferirsi alla sola legge regionale n. 25 del 1993;
b)  il pretore di Catania non avrebbe correttamente individuato le norme cui riferire i dubbi di costituzionalità sollevati, poiché ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'omessa previsione della natura subordinata del rapporto di lavoro socialmente utile in conseguenza dell'asserita non spettanza dell'indennità di maternità, mentre avrebbe dovuto impugnare le sole norme che disciplinano tale ultimo beneficio;
c)  la questione sarebbe inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che l'ordinanza di rimessione non valuterebbe se, al di là della qualificazione normativa, lo specifico rapporto di lavoro della ricorrente abbia avuto nel concreto i caratteri della subordinazione, così da dar luogo alla corresponsione dell'indennità di maternità; anche esaminando il problema alla luce dell'astratta qualificazione normativa del rapporto vi sarebbe ugualmente difetto di motivazione, in quanto il pretore avrebbe omesso di considerare se il diritto all'indennità di maternità a favore della ricorrente non possa essere comunque affermato in base alla legge n. 546 del 1987, che ha esteso alle lavoratrici autonome i benefici già previsti a favore di quelle subordinate.
L'eccezione sub a) è fondata. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nella sentenza n. 43 del 1996 (con cui aveva dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza una questione analoga, riferita però al solo art. 23 della legge n. 67 del 1988), "la fonte del rapporto di lavoro in questione non può più essere considerata la norma statale impugnata, avendo essa esaurito i propri effetti nel triennio 1988-1990". Ma l'odierna questione investe, oltre al citato art. 23, anche l'art. 18 della legge regionale siciliana n. 25 del 1993, in base al quale l'Assessore regionale al lavoro poteva ammettere al finanziamento progetti di utilità collettiva della durata di 24 mesi, a partire dal 1° gennaio 1994, aventi per oggetto il completamento di quelli realizzati in attuazione della legge n. 67 del 1988, ovvero progetti nuovi. La ricorrente è stata impiegata in base a tale norma regionale, la quale è dunque rilevante nel giudizio pretorile. Pertanto, il presente giudizio di costituzionalità deve essere riferito alla sola norma regionale impugnata, mentre deve essere dichiarata inammissibile la questione relativa alla predetta legge statale.
Le altre eccezioni, invece, non possono essere accolte.
A prescindere dall'accertamento della specifica natura del rapporto di lavoro in questione, il giudice a quo lamenta che per questo tipo di attività, sino alla fine del 1995, non fosse prevista la corresponsione dell'indennità di maternità, a differenza - a suo dire - di tutti gli altri rapporti di lavoro (subordinato, autonomo e libero-professionale) e della medesima attività, se intrapresa dal 1996 in poi. Tale diverso trattamento è chiaramente imputabile alla normativa relativa al lavoro socialmente utile e non a quella che disciplina i benefici previsti a favore delle lavoratrici madri. Inoltre, dal contesto dell'ordinanza di rimessione si deduce che il giudice a quo non ha ritenuto di qualificare l'attività prestata dalla ricorrente come lavoro subordinato, né come lavoro autonomo; e coerentemente detta ordinanza non denuncia, come sostiene la difesa dello Stato, l'omessa previsione della natura subordinata del rapporto di lavoro, bensì si duole della non spettanza, nell'ipotesi in questione, dell'indennità di maternità.
3.  -  Nel merito la questione è fondata.
L'incontestabile discrezionalità di cui gode il legislatore in materia previdenziale ed assistenziale incontra dei limiti, specialmente riguardo a provvidenze che non hanno soltanto carattere patrimoniale, ma rappresentano soprattutto forme di tutela di una condizione personale (quale la maternità), che trova una peculiare considerazione costituzionale.
Questa Corte ha più volte affermato che la maternità non deve trovare remore per il fatto che la madre sia una lavoratrice. In particolare, si è ribadito in più di un'occasione che l'astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 ha il fine di proteggere la salute della donna e, con ciò, l'essenziale funzione che essa esercita nei confronti del figlio. Per assicurare tale obiettivo occorre rimuovere quegli ostacoli di ordine economico che le renderebbero in concreto più difficile svolgere il proprio insostituibile ruolo di madre: non possono, pertanto, essere ritenute legittime quelle norme che comportino, a motivo della maternità, una sostanziale menomazione economica della lavoratrice (v., da ultimo, le sentenze n. 270 del 1999, n. 3 del 1998, n.423 del 1995, n. 150 del 1994).
4.  -  Il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili o di attività di utilità collettiva (lavori ed attività che, inizialmente diversificati, hanno poi ricevuto una disciplina sempre più omogenea, come segnalato da questa stessa Corte nella sentenza n. 271 del 1996, avente ad oggetto proprio la legge regionale n. 25 del 1993), anche se ha origine da motivi assistenziali, riguarda pur sempre un impegno lavorativo certamente precario ma a carattere continuativo e retribuito, pur se non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.
E' ben vero che detta attività presenta caratteri peculiari - come l'occupazione per non più di ottanta ore mensili; il compenso orario uguale per tutti, sostitutivo dell'indennità di disoccupazione, versato dallo Stato o dalla Regione e non dal datore di lavoro; la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quella contro gli infortuni e le malattie professionali - che possono giustificare la sua riconduzione, da parte del legislatore, al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro tipico. Ma è altrettanto vero che l'indennità di maternità è strettamente collegata, attraverso un meccanismo percentualistico, all'esistenza di una remunerazione per l'attività svolta: per cui non si ravvisano sufficienti ragioni perché tale indennità non sia corrisposta pure in questo caso (mentre a diversa conclusione si è giunti in un'ipotesi di compenso avente funzione prettamente alimentare, e comunque non riferito nemmeno alla quantità del lavoro prestato, come quello riconosciuto alle volontarie in servizio civile all'estero, oggetto della sentenza costituzionale n. 211 del 1996).
5.  -  La suddetta conclusione trova conferma nel fatto che lo stesso legislatore ha espressamente previsto l'erogazione dell'indennità in questione nelle più recenti disposizioni in materia di lavori socialmente utili (dapprima nella catena di decreti-legge iniziata con il n.31 del 1995 e terminata con il n. 510 del 1996 - l'unico convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608 - e poi nel decreto legislativo n.468 del 1997, che ha ridisciplinato organicamente la materia); disposizioni in cui può ravvisarsi un carattere sostanzialmente ricognitivo del principio dinanzi affermato.
In definitiva deve precisarsi che, se il legislatore può escludere determinati istituti previdenziali o assistenziali per alcune attività lavorative, non può tuttavia privare le stesse di fondamentali garanzie costituzionalmente pre viste, anche se ha sempre la facoltà di modulare la disciplina dei vari istituti secondo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna attività.
Considerata la regolamentazione concretamente data ai lavori socialmente utili e di utilità collettiva prima del e dopo il 1996, la mancata corresponsione dell'indennità di maternità prima di tale anno viene a costituire non una legittima modulazione della disciplina, ma una vera e propria violazione dell'art. 37, primo comma, della Co stituzione, che impone di garantire alla madre condizioni di lavoro che le consentano di adempiere alla sua esenziale funzione familiare e di assicurare a lei ed al bambino una speciale adeguata protezione.
6.  -  Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale siciliana n. 25 del 1993, nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili e di utilità collettiva ivi previsti, dall'art. 15 della legge n. 1204 del 1971.
Rimane assorbito ogni altro profilo di illegittimità co stituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:
a)  l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili e di utilità collettiva ivi previsti, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri);
b)  l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal pretore di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
  f.to: Giuliano Vassalli, presidente Ferdinando Santossuosso, redattore Maria Rosaria Fruscella, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
  Il cancelliere: FRUSCELLA 

(99.32.1444)
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PRESIDENZA

Autorizzazione all'opera pia Cardinale Ernesto Ruffini di Palermo per l'alienazione al comune di Palermo del complesso edilizio Casa della Serenità, sito in Partanna Mondello.

Con decreto presidenziale n. 439 del 30 dicembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1999, reg. n. 1, foglio n. 347, l'opera pia Cardinale ErnestoRuffini di Palermo è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ad alienare al comune di Palermo il complesso edilizio Casa della Serenità, adibito a casa di riposo per anziani, sito in Partanna Mondello, stimato per il valore di L. 5.047.380.000.
Il ricavato della predetta vendita dovrà essere destinato all'esecuzione delle opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di immobili di proprietà dell'opera pia, e, comunque, dovrà rimanere vincolato nell'attesa che, identificati gli immobili, si possa procedere alla loro ristrutturazione ovvero ad incremento del patrimonio dell'opera pia Cardinale Ernesto Ruffini di Palermo.
(99.25.1163)
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Sostituzione di un componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente parco minerario Floristella - Grottacalda di Enna.

Con D.P.Reg. n. 246/Gr. XV/S.G. del 14 aprile 1999, l'ing. Salvatore Perrone, capo del Distretto minerario di Caltanissetta, è nominato, in rappresentanza del Corpo regionale delle miniere, componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente parco minerario Floristella - Grottacalda di Enna ai sensi dell'art. 7 dello statuto, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Sorce, dimissionario.
(99.20.924)
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Dichiarazione di decadenza dall'incarico del direttore generale dell'Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Garibaldi, S. Luigi, S. Currò, Ascoli Tomaselli diCatania.

Con D.P. n.464/XV/SG del 10 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1999, reg. 1, fg. 359, è stata dichiarata la decadenza dall'incarico di direttore generale dell'Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Garibaldi, S. Luigi, S. Currò, Ascoli Tomaselli di Catania del dott. Mangione Roberto.
(99.25.1164)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riforma del decreto 24 marzo 1993, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Salaparuta.

Con decreto n. 1241 dell'8 giugno 1999, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 817 del 24 marzo 1993, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nel comune di Salaparuta.
Pertanto, il decreto n. 817 del 24 marzo 1993 viene riformato con la modifica alla ditta di cui al numero d'ordine 2 così come appresso specificato:
2)  Curia vescovile di Mazara del Vallo, codice fiscale 82005870819, comune di Salaparuta, foglio 8, part. 34, superficie catastata Ha. 0.29.90, espropriata Ha. 0.29.90; foglio 8, part. 32, superficie catastata Ha. 0.32.80, espropriata Ha. 0.32.80; foglio 10, part. 13, superficie catastata Ha. 0.21.20, espropriata Ha. 0.21.20; foglio 10, part. 14, superficie catastata Ha. 0.21.90, espropriata Ha. 0.21.90; foglio 10, part. 15, superficie catastata Ha. 0.24.80, espropriata Ha. 0.24.80; foglio 10, part. 16, superficie catastata Ha. 0.00.52, espropriata Ha. 0.00.52; foglio 10, part. 426, superficie catastata Ha. 0.22.40, espropriata Ha. 0.22.40. Totale superficie espropriata Ha. 01.53.52. Indennità L. 5.283.845.
(99.25.1156)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenchi delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale operanti in Sicilia per l'anno 1998.

Con decreto n. 8235 del 12 novembre 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sono stati approvati gli elenchi delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale operanti in Sicilia per l'anno 1998.
Allegato A
Capitolo 38108 Elenco delle associazioni concertistiche di interesse regionale operanti in Sicilia nell'anno 1998

  Provincia | Località | Denominazione 
 1)  Messina  Messina Associazione accademica filarmonica 
 2)  Messina  Messina Associazione filarmonica Laudamo 
 3)  Palermo  Palermo Associazione siciliana Amici della Musica 
 4)  Palermo  Palermo Associazione siciliana per la musica del novecento The Brass Group Città di Palermo 

Allegato B
Capitolo 38108 Elenco delle associazioni concertistiche di interesse provinciale operanti in Sicilia nell'anno 1998

  Provincia | Località | Denominazione 
 1)  Catania  Catania Associazione musicale etnea 
 2)  Catania  Catania Associazione etnea musica jazz The Brass Group 
 3)  Catania  Catania Associazione Catania jazz 
 4)  Messina  Messina Associazione musicale V. Bellini 
 5)  Messina  Messina Associazione messinese jazz The Brass Group 
 6) Messina  Messina Associazione corale polifonica G.P. Palestrina 
 7)  Palermo  Cefalù Associazione Amici della musica S. Cicero 
 8)  Ragusa  Vittoria Associazione Amici della Musica R. Lucchesi 
 9)  Siracusa   Noto Associazione concerti Città di Noto 
10)  Siracusa  Siracusa Associazione siracusana Amici della Musica 
11)  Trapani  Trapani Associazione Amici della Musica 
12)  Trapani  Palermo Associazione per le musiche contemporanee The Brass Group Trapani 

Allegato C
Capitolo 38108 Elenco delle associazioni concertistiche di interesse locale operanti in Sicilia nell'anno 1998

  Provincia | Località | Denominazione 
 1)  Agrigento  Sciacca Orchestra e coro delle Terme 
 2)  Caltanissetta  Caltanissetta Associazione Amici della Musica 
 3) Caltanissetta  Gela Associazione Amici della Musica G. Navarra 
 4)  Catania  Catania Associazione istituto S. Ganassi 
 5) Catania  Trecastagni A.GI.MUS. 
 6)  Catania  S. Giovanni La Punta A.GI.MUS. 
 7)  Catania  Caltagirone Associazione calatina Amici della Musica 
 8)  Catania  Acireale A.GI.MUS. 
 9)  Catania  Catania Associazione teatro Piscator 
10)  Catania  Acireale Associazione musica jazz The Brass Group 
11)  Enna  Enna Associazione A.GI.MUS. 
12)  Enna  Enna Nova Academia Musices 
13)  Messina  Milazzo Associazione Amici della Musica 
14)  Messina  Messina Associazione Ars Musica 
15)  Messina  Capo d'Orlando Associazione Amici della Musica 
16)  Messina   Messina Associazione orchestra da camera 
17)  Messina  Messina Associazione Almoetia di Taormina 
18)  Palermo  Palermo Associazione Django Reinhardt 
19) Palermo  Palermo Associazione musiche 
20)  Palermo  Palermo Cooperativa Agricantus 
21) Palermo  Monreale (S. Martino) Associazione Ethos 
22)  Palermo  Caccamo Associazione Amici della Musica B. Albanese 
23)  Palermo  Palermo Associazione Alea 
24)  Palermo  Palermo Associazione musica insieme 
25)  Palermo  Palermo Associazione Antonio IlVerso 
26)  Palermo  Partinico Associazione orchestra barocca siciliana 
27)  Palermo  Palermo Associazione Gli Armonici 
28)  Palermo  Termini Imerese Associazione Amici della Musica G. Mulé 
29)  Palermo  Palermo Associazione Ester Mazzoleni 
30)  Palermo  Palermo Associazione Kandinsky 
31)  Ragusa  Ragusa Associazione Amici della Musica 
32)  Siracusa  Siracusa Associazione siracusana Brass Group 
33)  Trapani  Alcamo Associazione The Brass Group 
34)  Trapani  Alcamo Associazione Amici della Musica 
35)  Messina  Messina Associazione Luca Marenzio 
36)  Ragusa  Modica Associazione orchestra da camera Vivaldi 
37)  Catania  Catania Associazione Città Teatro 
38)  Catania  Giarre Amici musica corale polifonica Ionia 
39)  Catania  Gravina A.GI.MUS. 
40)  Catania  Pedara A.GI.MUS. 
41)  Messina  S. Teresa Riva A.GI.MUS. 
42)  Messina  Malfa Salina Didime 90 
43)  Palermo  Palermo Soni Ventorum 
44)  Caltanissetta  Caltanissetta Musicarte 
45)  Messina  Capo d'Orlando Associazione Cross Road Club 
46)  Palermo  Chiusa Sclafani Associazione Matteo Sclafani 
47)  Siracusa  Siracusa Associazione cameristica Aretusea 

(99.25.1168)
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Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/39, è stata ricostituita, con decreto n. 6038 del 19 maggio 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per un quadriennio a decorrere dalla data del 19 maggio 1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, composta da:
1)  soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Ragusa - presidente;
2)  arch. Giovanni Cintolo - componente;
3)  dott. Raffaele Turtula - componente.
Detta commissione è integrata ai sensi di legge da un esperto in materia mineraria e/o un rappresentante del Corpo forestale della Regione; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della competente Soprintendenza.
(99.25.1154)
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Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione culturale Arnone di Marineo.

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 205/3 del 28 maggio 1999, è stato nominato componente del consiglio di amministrazione della Fondazione culturale GioacchinoArnone di Marineo il professore Salvatore Li Puma, in sostituzione della prof.ssa MariaCira Muratore.
(99.25.1167)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione al Consorzio di bonifica 3 - Agrigento per l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti in alcuni comuni della Regione.

Con decreto n. 539/18° del 14 maggio 1999 l'Assessore per i lavori pubblici ha autorizzato il Consorzio di bonifica 3 - Agrigento ad occupare in via temporanea e d'urgenza, nel rispetto dei termini conclusivi già previsti all'art. 7 del decreto n. 1768/18° del 22 ottobre 1998, i beni siti nei comuni di Castronovo diSicilia (PA), Cammarata (AG), Vallelunga (CL), Villalba (PA), Valledolmo (PA) e San Giovanni Gemini (AG), di proprietà delle ditte di cui all'unito elenco ditte aggiornato e piano particellare facenti parte integrante del suddetto provvedimento.
(99.25.1139)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori urgenti nel comune di Palermo.

Con decreto n. 767 del 7 giugno 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia 17 maggio 1999 redatta dall'ufficio del Genio civile di Palermo ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per bonifica e consolidamento del costone roccioso in località La Montagnola sulla A29 e sede ferroviaria Palermo-Trapani in corrispondenza galleria Sferracavallo, nel comune di Palermo, ed ha disposto il finanziamento di L. 590.274.185 sul cap. 70314; esercizio 1999.
(99.25.1175)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti nomina di componenti di commissioni di collaudo.

Con decreto n. 26912 del 27 ottobre 1998, modificato con il decreto n. 26975 del 27 ottobre 1998 limitatamente al presidente, l'Assessore per la sanità ha nominato la seguente commissione di collaudo dei lavori di completamento e ampliamento del nuovo complesso ospedaliero di Agrigento in località Consolida, dell'importo a base d'asta di L. 24.526.241.000:
-  presidente, arch. Sandro Giacomarra;
-  componente, arch. Maria Teresa Marsala;
- componente, avv. Fulvio Manno;
- segretario, sig. Eugenio Randi.

Con decreto n. 26267 del 6 agosto 1998, l'Assessore per la sanità ha nominato per il collaudo definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Trapani, dell'importo a base d'asta di L. 1.485.966.679, l'ing. Giovanbattista Palma.

Con decreto n. 23078 del 9 ottobre 1997, l'Assessore per la sanità ha nominato per il collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e allacciamento gas metano del P.O. M. Raimondi di San Cataldo, dell'importo a base d'asta di lire 2.388.875.000, l'ing. Pierfrancesco Di Benedetto.
(99.26.1193)
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Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della Villa Erminia s.r.l., con sede in Pedara.

Con decreto dell'Assessore per la sanità 14 giugno 1999, n. 29144, la Villa Erminia s.r.l., con sede in Pedara, via Vecchio Pino n. 16, nella persona del sig. Salvatore Labisi, nato a Catania il 18 aprile 1945, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Pedara, via Vecchio Pino n. 16, per numero 40 posti.
(99.25.1155)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Bompietro.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 172/D.R.U. del 10 maggio 1999, ha approvato la variante al P.R.G. del comune di Bompietro, di cui alla deliberazione del commissario straordinario n. 13 del 31 marzo 1999 che adotta la localizzazione dell'area per la realizzazione di una cabina di decompressione e misura del gas metano per la metanizzazione di altri 8 comuni delle alte Madonie.
(99.25.1144)
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Autorizzazione alla ditta Versaci Benedetto per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di produzione di conglomerati bituminosi sito nel comune di Torrenova.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 221/17 del 3 giugno 1999 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Versaci Benedetto S.p.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi che si intende svolgere nell'impianto sito in contrada Zappulla nel comune di Torrenova.
(99.25.1149)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autolinee in concessione

Con decreto n. 33/2TR del 13 aprile 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è accordato, per l'anno 1999, alla ditta Jurato Giuseppe, con sede in Carlentini, il rinnovo della concessione dell'autolinea di gran turismo Catania - Camping La Plaja - Lentini - Sortino - Necropoli di Pantalica - Palazzolo Acreide - Megara Hyblea - Catania, da esercitarsi secondo le modalità, condizioni e prescrizioni di esercizio già approvate per l'anno precedente.

Con decreto n. 34/2TR del 13 aprile 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è accordato per l'anno 1999, alla ditta A. e R. Cuffaro e C. s.r.l., con sede in Raffadali, il rinnovo della concessione dell'autolinea di gran turismo S. Biagio Platani, S. Angelo Muxaro - S. Elisabetta - Raffadali - Agrigento per Piano Battaglia, da esercitarsi secondo le modalità, condizioni e prescrizioni di esercizio già approvate per l'anno precedente.

Con decreto n. 35/2TR del 13 aprile 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è accordato per l'anno 1999, alla ditta Autoservizi Federico di N. Federico, con sede in Caltagirone, il rinnovo delle concessioni delle autolinee di gran turismo Caltagirone - Etna e Caltagirone - Gole Alcantara, da esercitarsi secondo le modalità, condizioni e prescrizioni di esercizio già approvate per l'anno precedente.

Con decreto n. 36/2TR del 13 aprile 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, l'art. 1 del decreto n. 81/2TR del 16 marzo 1998 è così modificato:
Art. 1 - Si autorizza, in via provvisoria, la società Lumia Salvatore s.r.l., con sede in Agrigento, nell'esercizio dell'autolinee extraurbana Cattolica Eraclea - Agrigento con arretramento a Sciacca nel periodo scolastico, a prolungare sino al quadrivio Spianasanta (Istituto Brunelleschi) diAgrigento una delle 3 c.c. feriali limitatamente al periodo scolastico.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni di esercizio in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 38/2TR del 19 aprile 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a modificare il programma e il percorso dell'autolinea extraurbana scolastica Mezzojuso - Marineo, mediante l'inserimento al bivio diVillafrati delle diramazioni per Cefalà Diana e Godrano e l'intensificazione di 1 c.c. scolastica sul tratto Godrano - Villafrati - Marineo.

Con decreto n. 55/2TR del 29 aprile 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Buda s.r.l., con sede in Giarre, nell'eser- cizio dell'autolinea Riposto - Giarre - Calatabiano - Taormina, a modificare il percorso concessionale limitatamente alla coppia di corse scolastiche con partenza da Riposto alle ore 7,20, all'interno della frazione di Trappitello fino al bivio Schisò, come di seguito:
-  autobus provenienti da Calatabiano: bivio Ponte Alcantara - via Ex Nazionale Chianchitta - bretella A18 - bivio Schisò;
-  autobus provenienti da Taormina: percorso inverso.

Con decreto n. 56/2TR del 29 aprile 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è approvata, in via definitiva, la trasformazione della società in nome collettivo F.lli Sberna fu Vincenzo di Sberna Angelo, Salvatore, Biagio, Giuseppe e C., in società a responsabilità limitata Sberna Viaggi, con sede in S. Agata di Militello, piazza Duomo n. 51. Amministratori Sberna Angelo, nato a S. Agata di Militello il 6 aprile 1934 e Sberna Salvatore, nato S. Agata di Militello il 22 marzo 1931.

Con decreto n. 57/2TR del 29 aprile 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si approva, in via definitiva, la cessione dell'autolinea extraurbana scolastica Collesano - Cefalù dalla ditta ATIS s.n.c., con sede inSciara, alla ditta Nancini s.n.c., con sede in Termini Imerese.

Con decreto n. 58/2TR del 29 aprile 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è approvata, ai soli fini concessionali, a seguito della cessione di quote sociali, la nuova compagine societaria dell'azienda ATIS, con sede in Sciara, nelle persone dei sigg. Peri Crispino e Peri Franco, ciascuno con una quota pari al 50% del capitale. Conseguentemente si approva la variazione della denominazione sociale dell'azienda ATIS Azienda trasporti Intile e Saso s.n.c. in ATIS Azienda trasporti di Peri Crispino e Franco s.n.c., con amministratore e legale rappresentante il socio Peri Crispino Mario, nato aSciara il 19 maggio 1970.

Con decreto n. 71/2TR dell'8 giugno 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è accordato, per l'anno 1999, alla società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, il rinnovo delle concessioni delle seguenti autolinee di gran turismo:
1)  Palermo - Etna;
2)  giro della Sicilia Nastro d'Oro;
3)  Ragusa -Catania - Etna;
4)  Catania - Aidone - Piazza Armerina - scavi delCasale - lago di Pergusa;
5)  S. Croce Camerina - Ragusa - Catania - Giardini Naxos - Taormina;
6)  Catania - Zafferana - Riposto Lidi
da esercitarsi secondo le modalità, condizioni e prescrizioni indicate nelle relative istanze aziendali e con le modifiche di cui alla nota aziendale del 28 aprile 1999.

Con decreto n. 72/2TR dell'8 giugno 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è accordato, per l'anno 1999, alla società Interbus S.p.A., con sede in Enna, il rinnovo delle concessioni delle seguenti autolinee di gran turismo:
 1)  Caltanissetta - S. Cataldo - Serradifalco - Agrigento Templi;
 2)  Caltanissetta - Piano Battaglia;
 3)  Palermo - A19 Catania - SS. 114 - Siracusa e giro città;
 4)  Siracusa - SS. 114 - Catania - A19 - Palermo e giro città;
 5)  Enna - Catania - Taormina;
 6)  Catania - A18 - Giardini - Taormina;
 7)  Messina - A18 - Etna;
 8)  Messina - A18 - Taormina;
 9) Taormina - Villaggio Ragabo;
10)  Taormina - Gole Alcantara - Taormina;
11)  Taormina - Agrigento Templi;
12)  Taormina Sud - scavi del Casale - Taormina;
13)  Taormina - Messina - Milazzo - Tindari con esc. Isole Eolie;
14)  Taormina - Etna - Taormina;
15)  Taormina - Valle dell'Etna - Taormina;
16)  Taormina - Siracusa e girò città;
17)  Taormina - Catania - Palermo e giro città
da esercitarsi secondo le modalità, condizioni e prescrizioni indicate nelle relative istanze aziendali e con le modifiche di cui alla nota aziendale del 28 aprile 1999.

Con decreto n. 73/2TR dell'8 giugno 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, l'art. 1 del decreto n. 758/2TR del 30 dicembre 1997 è stato così modificato: «Per i motivi in premessa citati, si autorizza, in via provvisoria, la ditta Autoservizi Matasso Giuseppe s.a.s., concessionaria di pubblici servizi di linea, con sede inCastel di Lucio, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Castel di Lucio - Pettineo - Tusa Fs - S. Stefano diCamastra Fs mediante l'aggiunta di 1 c.c. feriale sul tratto Castel di Lucio - S. Stefano di Camastra, da esercitare nel periodo scolastico».

Con decreto n. 75/2TR del 9 giugno 1999, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Francofonte - Lentini - Siracusa, in accoglimento delle istanze anziedali in data 1 aprile 1998 e 2 febbraio 1999, ad intensificare il programma di esercizio con 2 c.c. scolastiche Lentini - SS. 194 - SS. 114 - Siracusa e 3 c.c. scolastiche Villasmundo -Siracusa di cui una limitata ai giorni da lunedì a venerdì.
(99.26.1184)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 6 agosto 1999, prot. n. 2117.
Proroga della riapertura dei termini per la presentazione di istanze di cui alle circolari n. 2 e n. 3 del 25 maggio 1999, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 28 maggio 1999.
Agli enti di culto e formazione religiosa di beneficienza ed assistenza
Agli enti provinciali pubblici ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Alla Corte dei conti, Sezione di controllo atti della Regione siciliana
E' pervenuta da parte degli enti interessati la richiesta di riapertura dei termini di cui alle circolari n. 2 e n. 3 del 25 marzo 1999 per la presentazione delle istanze ai fini dell'inserimento nei programmi triennali 1999/2001 e di finanziamento per l'anno 1999.
Tale richiesta scaturisce dalle difficoltà che gli enti interessati hanno riscontrato per l'acquisizione dell'eventuale "visto da parte delle Soprintendenze entro il termine stabilito dalle circolari de quibus".
Per quanto sopra, ritenendo accoglibile tale richiesta, è prorogato di giorni 15 il termine per la presentazione delle istanze di cui alle più volte citate circolari 2 e 3/99 di questo Assessorato, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare.
  L'Assessore: LO MONTE 

(99.33.1483)
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CIRCOLARE 10 agosto 1999, n. 7.
POP 94/99 - Misura 3.1 - Fase 2ª - Rimodulazione.

Con decisione del 18 febbraio 1999 del Comitato di sorveglianza, ripresa nella delibera della Giunta regionale n. 44 del 10 marzo 1999, è stata approvata la rimodulazione del POP Sicilia 1994/99 incrementando la Misura 3.1 (Interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico) di ulteriori risorse per lire 150 miliardi.
Al fine di avviare le procedure per l'acquisizione e la selezione dei progetti, in tempo utile per rispettare il termine del 31 dicembre 1999, imposto dalla Commissione europea, per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti, relativi alle opere da finanziare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nelle more dell'iscrizione in bilancio delle suddette risorse finanziarie, gli enti locali territoriali, gli enti e le aziende del settore dipendenti e/o sottoposti a vigilanza degli enti locali o della Regione siciliana, possono presentare istanza di finanziamento di opere relative a reti idriche e ad acquedotti esterni.
Il termine si intenderà rispettato se l'istanza perverrà o risulterà spedita (farà fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale) entro la data sopra indicata.
Per quanto riguarda gli obiettivi generali e specifici della misura restano confermati i contenuti della circolare approvata con decreto del 7 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1997, reg. 1, fg. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 19 luglio 1997, alla quale si dovrà fare riferimento anche per le tipologie di interventi ammissibili e per le modalità di presentazione delle istanze.
Considerata l'esiguità attuale della disponibilità del capitolo di spesa di cui dispone questo Assessorato per la concessione di finanziamenti per acquedotti esterni, saranno ritenuti ammissibili (oltre i progetti propo- sti dalle amministrazioni comunali relativamente alle reti idriche interne) anche i progetti relativi ad acquedotti.
L'istanza di finanziamento deve pervenire, unitamente alla relativa scheda tecnica (vedi fac-simile allegato alla precedente circolare), debitamente compilata e a tutta la documentazione indicata nella stessa.
Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti entro il termine di scadenza della presentazione delle istanze.
La durata dei lavori prevista nel capitolato speciale d'appalto deve consentire il rispetto dei termini imposti dagli artt. 7 e 8 della decisione della Commissione europea C (95) 21294 del 28 settembre 1995 di approvazione del POP Sicilia 1994/99, rispettivamente il 31 dicembre 1999 per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti e il 31 dicembre 2001 per l'erogazione delle spese, pertanto, considerati anche i tempi consentiti per la definizione della contabilità finale e delle operazioni di collaudo, non deve superare i mesi dodici.
Nel medesimo termine, gli enti che hanno presentato istanze di finanziamento, sulla base della precedente circolare del 7 maggio 1997, inserite nelle graduatorie C) e D), approvate con decreto del 18 maggio 1998, relative a progetti che da gli atti in possesso di questo Assessorato non risultano avere le caratteristiche con la presente richieste, possono riproporli interamente, dimostrando l'attuale esistenza dei requisiti, o riproporne stralci funzionali, che siano in possesso delle ripetute caratteristiche: gli uni e gli altri, effettuata la nuova istruttoria, saranno inclusi nel programma.
  L'Assessore: LO MONTE 

(99.33.1499)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 22 luglio 1999, n. 1002.
Linee guida per la prevenzione di malattie respiratorie acute prevenibili con vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica nella Regione Sicilia.
Ai direttori generali AA.SS.LL. della Sicilia
Ai direttori amministrativi AA.SS.LL. della Sicilia
Ai direttori sanitari AA.SS.LL. della Sicilia
Ai capi settori I.P. AA.SS.LL. della Sicilia
Ai capi settori medicina di base AA.SS.LL. della Sicilia
Ai presidenti degli Ordini dei medici della Sicilia
Alla Federazione italiana medici generici
e, p.c.  Al Ministero della sanità Dipartimento di prevenzione 

In coerenza con quanto previsto dal Piano sanitario nazionale e dal Piano nazionale vaccini, sulla scorta della vaccinazione prototipale antinfluenzale ed antipneumococcica condotta nell'anno 1998/99, sono state definite le allegate linee guida per la prevenzione di malattie respiratorie acute prevenibili con vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica negli anziani Ž65.
Si confida in un puntuale e tempestivo adempimento.
  L'Assessore: SANZARELLO 


Allegati
LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DI MALATTIE RESPIRATORIE ACUTE PREVENIBILI CON VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE ED ANTIPNEUMOCOCCICA NELLA REGIONE SICILIA

Nella Regione siciliana (ISTAT) al dicembre 1996 la popolazione Ž65 era pari al 14,84% ma in alcuni comuni questa quota supera il 20% raggiungendo il 24%.
Pur essendo una delle poche regioni italiane con saldo di nascita attivo, la .progressiva crescita della predetta quota di popolazione dimostra chiaramente come anche nella nostra Regione si è avviato il progressivo invecchiamento della popolazione con la conseguenziale necessità di assumere tutte quelle iniziative finalizzate alla salvaguardia e alla tutela degli anziani.
Inoltre, la inabilità per malattie è stimata: del 17% della popolazione >60 anni; del 23% della popolazione >70 anni.
Tra le principali cause di inabilità troviamo le malattie croniche degenerative quali malattie cardio vascolari, ipertensione arteriosa, BPCO, enfisema polmonare, diabete mellito.
Dette inabilità sono aggravate da alcune malattie, infetti- ve prevenibili con la vaccinazione, influenza e malattia pneumococcica.
La Regione Sicilia in coerenza con il piano sanitario nazionale ha previsto nella propria bozza di piano sanitario regionale una serie di azioni mirate alla salvaguardia e la tutela degli anziani e tra queste, prioritarie, sono state individuate:
-  la vaccinazione antinfluenzale e la profilassi malattia pneumococcica con la vaccinazione.
Infatti l'infezione da S. pneumoniae risulta particolarmente severa sia nei bambini al di sotto dei due anni che negli anziani untrasessantacinquenni.
E' ampiamente documentato che l'infezione da S. pneumoniae nell'anziano comporti frequenti complicanze con sequele invalidanti, aumento della letalità e un incremento della spesa sanitaria sia per i costi diretti (farmaci, ricoveri, trattamenti in terapia intensiva, riabilitazione) che per i costi indiretti (assistenza familiare, assistenza sociale, assistenza infermieristica, assenza dal lavoro dei congiunti, ecc.).
Inoltre nel periodo marzo-maggio del 1998 sono stati segnalati in anziani vaccinati numerosi casi di infezione respiratoria acuta che hanno destato perplessità sull'efficacia protettiva dei trattamenti di vaccinazione antinfluenzale.
Una recente indagine (Roveri ed altri) svolta nel comune di Bologna ha evidenziato che circa l'1% degli anziani si ricovera per polmonite e broncopolmonite. Inoltre l'ISTAT nella sua indagine multiscopo sulle famiglie anno 1987/1991 evidenzia che il 10% dei soggetti con broncopatia cronica ostruttiva in Italia entro due o tre anni si ricovera per polmonite, tale dato risulta confermato da una recente indagine (Pensa, Todisco ed altri) svoltasi in Italia nel periodo 1994/96 su 613 pazienti, e di queste polmoniti il 20% è da attribuirsi a streptococco-pneumoniae.
Sulla scorta dei superiori dati ne consegue che nella popolazione over 65 sarebbero attesi circa 10.000 casi l'anno di ricoveri per polmonite e broncopolmonite e di questi il 20% circa è attribuibile, sulla scorta delle estrapolazioni dei dati osservazionali, sia italiani che internazionali, a S. pneumoniae. Per tale motivo si è ritenuto di dover, in via prototipale, procedere ad un utilizzo combinato del vaccino antipneumococcico con 23 antigeni attualmente presente sul mercato, sia con i vaccini antinfluenzali comunemente in distribuzione (split o subunità), sia con un vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59 in considerazione delle sue specifiche indicazioni verso questa particolare fascia di soggetti. Nello studio Tovap, condotto in collaborazione e sotto la supervisione scientifica dell'Istituto di igiene G. Sanarelli dell'università La Sapienza di Roma, inizialmente, previsto come studio di fase 4 per la valutazione della tollerabilità, con la verifica dell'incidenza degli eventi avversi a vaccinazione dopo 72 ore dalla somministrazione sia locali che sistemici rilevando le eventuali differenze tra l'insorgenza di detti eventi in relazione alle condizioni di base del vaccinato, si è ritenuto indispensabile procedere anche alla valutazione a 6 mesi dalla vaccinazione dell'efficacia vaccinale, prendendo in esame il parametro ricoveri in ospedale, il numero degli stessi e la causale del ricovero (allegato).
Al riguardo già esistono degli studi sugli eventi avversi vedi tabelle 1 e 2.
E' stata stimata, secondo Pocok, la grandezza del campione da utilizzare rispetto al parametro evento avverso sistemico temperatura corporea a 38° (vedi tabelle. 3 e 4). Si sono così determinati 5 gruppi di 900 soggetti di cui il gruppo 5 doveva essere utilizzato per i controlli.
Nelle successive tabelle 5, 6 e 7 sono riassunti gli eventi avversi registrati.
Nel gruppo 1 nel quale è stato utilizzato solo il vaccino adiuvato con MF59, si sono registrati 101 eventi avversi locali, pari al 7,8% e 27 eventi avversi sistemici, pari al 2,1%. Nel gruppo 2, in cui è stato utilizzato in contemporanea il vaccino adiuvato con il vaccino antipneumococcico, si sono registrati 269 eventi avversi locali pari al 18% e 60 eventi avversi sistemici, pari al 4%. Nel gruppo 3, in cui è stato utilizzato un vaccino inattivato split o subunit associato al vaccino antipneumococcico si sono registrati il minor numero di eventi avversi sia come reazioni locali che come reazioni sistemiche, rispettivamente 39 eventi avversi locali pari al 2,4% e 15 effetti avversi sistemici pari allo 0,9%. Nel gruppo 4, solo vaccino split o subunit, gli effetti avversi locali sono stati 77, pari al 6,2% e quelli sistemici 26 pari al 2,1%. In ogni caso sia gli eventi avversi locali che le reazioni sistemiche sono stati di durata non superiore ai 3 giorni e regrediti spontaneamente senza particolari interventi.
Non si sono potuti utilizzare i comuni individuati come campione in quanto la popolazione anziana di questi comuni essendo a conoscenza dell'offerta attiva di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica ha richiesto di essere sottoposta a vaccinazione e correttamente gli operatori delle SSN ed i medici di base che hanno partecipato al programma non si sono potuti sottrarre a tale richiesta.
Le prime valutazioni a 6 mesi sull'efficacia del vaccino (dati preliminari) permettono di poter affermare la buona efficacia protettiva dei vaccini in esame (tabella 8):
-  nel gruppo in cui è stato utilizzato il solo vaccino adiuvato con MF59 si è registrato un solo caso di ricovero per malattie polmonari su 1119 soggetti vaccinati;
-  ugualmente protettiva è risultata l'associazione: dell'adiuvato con il vaccino pneumo 23 e del vaccino split o subunit con il pneumo 23.
Infatti rispettivamente nei due gruppi si sono avuti ricoveri per malattie polmonari su 1129 soggetti e 2 ricoveri per malattie polmonari su 1440 soggetti. Mentre nell'utilizzo del solo vaccino split o subunit si sono registrati 3 casi di ricovero per malattie polmonari su 1249 soggetti.
Detti dati saranno verificati con i dati di ricovero degli ospedali utilizzando le codifiche I.C.D.9.C.M. 480-486 oppure IX 0382.
I dati, anche se preliminari, confermano la validità delle scelte previste a suo tempo nella bozza di Piano sanitario regionale a cui bisogna aggiungere il costo veramente ridotto (meno di L. 5.000 per anno per soggetto vaccinato) dell'utilizzo del vaccino antipneumococcico in considerazione del fatto che la copertura anticorpale prodotta ha una durata di almeno cinque anni come tutti gli studi osservazionali hanno dimostrato.
Inoltre, i dati in nostro possesso dimostrano che nei soggetti anziani la copertura vaccinale per l'antinfluenzale è inferiore al 50%.
In considerazione del fatto che i capi settori I.P. nel corso della conferenza di servizio svoltasi, in data 24 giugno 1999 hanno chiesto di avere fornite delle linee guida per la corretta e puntuale attuazione delle due campagne vaccinali, con la presente si forniscono una serie di raccomandazioni affinché i due programmi siano attuati in modo quanto più possibile uniforme al fine di raggiungere gli obiettivi di seguito indicati.
Come già previsto nella bozza di Piano sanitario regionale, fermo restando l'offerta gratuita ed attiva dei vaccini antinfluenzali e antipnumococcica negli anziani Ž65, vengono fissati, come segue, gli obiettivi del triennio.
1)  Nel 1° anno: copertura per antinfluenzale del 50%: avvio della vaccinazione antipneumococcica dei soggetti a rischio con età Ž65 anni in alcuni comuni delle singole province sulla scorta della sperimentazione recentemente conclusasi.
Il programma di vaccinazione antipneumococcica si dovrà attivare come segue:
-  vaccinazione dei soggetti ad alto rischio (vedi pag. 6, 7), prevedendo anche la vaccinazione alla dimissione dai reparti ospedalieri;
-  la vaccinazione dei soggetti istituzionalizzati;
-  reclutamento e coinvolgimento delle unità valutative geriatriche;
-  reclutamento dei medici di medicina generale sia come vaccinatori che come gestori del sistema di sorveglianza sotto la supervisione dei servizi;
-  somministrazione del vaccino in occasione della campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale.
2) Nel 2° anno di vigenza del piano:
-  per l'antinfluenzale il raggiungimento del target di almeno il 60%;
-  per la vaccinazione antipneumococcica l'avvio sistematico della vaccinazione in tutti i capoluoghi del territorio della regione e nei comuni maggiormente rappresentativi, nei gruppi a rischio di soggetti Ž65 già individuati precedentemente.
I programmi saranno modulati con i dovuti aggiustamenti che le verifiche in itinere suggeriranno rapportandole alle realtà locali.
3)  Nel 3° anno:
Antinfluenzale: raggiungimento e mantenimento di target >60%;
Pneumococcica: estensione a tutto il territorio regionale della vaccinazione in tutti i gruppi a rischio Ž65.
Per il raggiungimento di detti obiettivi si prevedono le seguenti azioni:
-  implementazione da parte delle A.S.L. delle procedure rapide per l'acquisto di vaccini e per l'immediata disponibilità degli stessi che continueranno ad essere forniti gratuitamente, in modo tale che le campagne vaccinali possano avere inizio entro il 15 ottobre di ogni anno;
-  informazione sul perché vaccinare ed anche sulla gratuità e disponibilità dei vaccini;
-  confronto con le associazioni e con i sindacati degli anziani;
-  informazione e coinvolgimento delle associazioni No Profit che assistono gli anziani;
-  attivazione del sistema di sorveglianza per la malattia pneumococcica sia clinico che di laboratorio secondo le modalità previste dal documento esitato dal gruppo di lavoro prevenzione delle infezioni da S. pneumoniae in Italia;
-  reclutamento ed interazione con i medici di medicina generale sia in considerazione del notevole rilievo per questo tipo di attività che a loro destina il recente P.S.N. sia perché essi ne sono i veri protagonisti operando da opinion leader dei pazienti anziani;
-  coinvolgimento degli specialisti geriatri delle unità valutative geriatriche ove attivate;
-  coinvolgimento degli specialisti pneumologi ospedalieri ed ambulatoriali;
-  informatizzazione in rete dei centri distrettuali di vaccinazione;
-  implementazione delle equipes vaccinali itineranti per garantire le vaccinazioni dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
-  acquisizione semestrale, da parte delle anagrafi comunali, di dati relativi alla popolazione Ž65 per garantire una corretta programmazione e gestione del programma vaccinale.
In sede provinciale il coordinamento della campagna vaccinale come per il passato è del capo settore igiene pubblica che in collaborazione del capo settore medicina di base individuerà le strategie più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il coinvolgimento in sede locale delle unità valutative geriatriche, dei medici di base e degli specialisti pneumologi, sia ambulatoriali che ospedalieri.
Ancora una volta si ribadisce che la fornitura del vaccino antinfluenzale ed antipneumococcico da parte dell'ASL deve essere totalmente gratuita e dovrà essere dato immediato avvio all'acquisto dei vaccini in modo tale che a decorrere dalla prima quindicina di ottobre, le due campagne vaccinali possano essere avviate tempestivamente su tutto il territorio regionale.
Nella stessa seduta della conferenza di servizio del 24 giugno 1999, dai predetti capi settori I.P. veniva anche posto il problema del diverso utilizzo dei vari vaccini antinfluenzali di ultimissima generazione (virosomale) oggi in commercio, nonché dei gruppi a cui somministrare il vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59. Sulla scorta di quanto finora esposto, della bibliografia scientifica ad oggi esistente si forniscono le seguenti istruzioni.
Come già detto, i vaccinandi Ž65 anni con antinfluenzale nella prossima campagna vaccinale sono stimati per il primo anno in almeno il 50% della popolazione anziana.
Detto 50% andrà vaccinato come segue:
-  l'80% dovrà essere vaccinato utilizzando vaccini split o subunit;
-  il 20% dovrà essere vaccinato con vaccino adiuvato MF59 per le sue specifiche indicazioni e per l'attività eterovariante protettiva dimostrata (Crovari ed altri), per i gruppi a rischio, già precedentemente indicati e che, ad ogni buon fine, si ripropongono:
-  soggetti con malattie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa, BPCO, enfisema polmonare, diabete mellito, epatopatie croniche, insufficienza renale, alcolismo cronico, patologie immunodepressive, asplenia, immunodeficienza congenita, malattie croniche del sistema emopoietico, e del sistema linfopoietico, immunodepressione farmaco indotta e/o iatrogena, trapianti d'organo e midollo.
Come soggetti ad alto rischio dovranno intendersi quei soggetti con storia pregressa (ultimi due anni) od attuale di ricovero per polmonite o broncopolmonite o che presentino associata più di una patologia prima elencata;
-  inoltre, dovrà essere individuato in ogni singola provincia un comune con popolazione di circa 5.000/10.000 abitanti in cui procedere alla vaccinazione prototipale dei soggetti con età Ž65 anni, utilizzando esclusivamente il nuovo vaccino virosomale. Sulla scorta dei dati conseguiti, si valuterà successivamente l'uso ottimale di detto vaccino per le campagne successive.
Sistema di sorveglianza
In Italia il sistema di sorveglianza previsto per l'infezione da virus influenzale è vincolato all'isolamento virale dalle secrezioni rino-faringee dei soggetti che presentano i sintomi dell'influenza. Detta procedura, certamente corretta, non è facilmente attuabile in quanto richiede la disponibilità di un laboratorio di riferimento riconosciuto dal Ministero in cui procedere all'isolamento e alla tipizzazione virale.
Fino a qualche decennio fa presso l'Istituto di igiene dell'Università di Palermo esisteva una sezione dedicata ai mixovirus e di cui si auspica la ripresa funzionale.
Si ritiene che l'implementazione della campagna di prevenzione per malattie respiratorie acute negli anziani non possa correttamente essere condotta se non venga contestualmente attivato un sistema di sorveglianza, almeno inizialmente su base clinica, dei sintomi maggiori dell'influenza, in quanto, per detta infezione esistono solo stime indirette sulla cui precisione restano notevoli perplessità e, inoltre, nessun dato si ha sulla reale incidenza della malattia in Sicilia.
Contestualmente, è necessario dovere monitorare, sulla scorta dell'esperienza conseguita nel 98/99, gli eventi avversi a vaccinazione e l'efficacia protettiva dei vari vaccini che saranno utilizzati nel corso della campagna vaccinale 1999/2000.
Pertanto, si attiveranno, utilizzando la collaborazione dei medici di medicina generale, 2 sistemi di sorveglianza:
-  sistema di sorveglianza per la malattia influenzale e le malattie respiratorie acute;
-  sistema di sorveglianza per il monitoraggio degli eventi avversi a vaccinazione e della efficacia vaccinale del vaccino virosomale e del vaccino adiuvato con MF59 nonché per il monitoraggio dell'efficacia vaccinale dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipneumococcica, oltre che degli eventi avversi in caso di contemporanea somministrazione dell'antipneumococcico con altro vaccino antinfluenzale.
Sistema di sorveglianza per la malattia influenzale e le malattie respiratorie acute
Si ritiene necessario dovere attivare il sistema di sorveglianza utilizzando, su base volontaria, i medici di medicina generale (MMG) come medici sentinella per la malattia influenzale e per malattie respiratorie acute.
Il campione di popolazione da monitorare è stato stimato nel 3% della popolazione generale (150.000) tenendo presente che già un campione pari all'1% sarebbe adeguato per questo tipo di indagine.
MEDICI SENTINELLA
I medici sentinella saranno individuati in sede locale sulla scorta degli elenchi che saranno forniti dalle associazioni maggiormente rappresentative prevedendo di reclutare un medico generico ogni 50.000 abitanti circa e almeno un medico sentinella per i distretti con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Nel caso di distretti con popolazione compresa tra 60.000 e 100.000 abitanti dovranno essere individuati, ove possibile, 2 medici sentinella.
A detti medici sarà fornito da parte del servizio igiene pubblica ed epidemiologia, ove attivato, l'acclusa modulistica.
Il periodo di osservazione va dal 15 novembre 1999 al 15 aprile 2000.
MEDICO REFERENTE DI DISTRETTO
Si identifica per ogni distretto il medico referente per il sistema della sorveglianza per l'influenza e per le malattie respiratorie acute con il medico referente del sistema di sorveglianza per brucellosi.
Modalità di trasmissione dei dati.
Sarà cura del medico referente di distretto contattare, il martedì della settimana successiva a quella di riferimento, i medici sentinella secondo un'agenda concordata preventivamente con gli stessi.
Il medico referente di distretto comunicherà al servizio I.P. o servizio epidemiologia ogni mercoledì i dati riepilogativi distrettuali.
Il servizio I.P. o di epidemiologia comunicherà ogni giovedì all'Ispettorato regionale sanitario, via fax n. 091/6969262, i dati settimanali che saranno con cadenza quindicinale restituiti alla periferia.
La comunicazione relativa ai singoli distretti va fatta anche in caso di riscontro negativo.
Sistema di sorveglianza per il monitoraggio degli eventi avversi a vaccinazione e della efficacia vaccinale del vaccino virosomale e del vaccino adiuvato con MF59 nonché per il monitoraggio dell'efficacia vaccinale dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipneumococcica, oltre che degli eventi avversi in caso di contemporanea somministrazione dell'antipneumococcico con altro vaccino antinfluenzale.
Il sistema di sorveglianza da utilizzare è quello già previsto per il progetto Tovap che, modificato, costituisce allegato alle presenti linee guida.
Per il corrente anno per ogni singola provincia dovrebbe essere reclutato un comune con popolazione compresa tra 40.000 e 70.000 abitanti, possibilmente sede di ospedale o, comunque, di cui si sappia che per consuetudine la popolazione sia utente di un ospedale viciniore.
I medici di medicina generale che saranno reclutati dal sistema dovranno non soltanto promuovere ma anche praticare le vaccinazioni. A tal fine dovranno possedere i requisiti previsti dal Piano nazionale vaccini e dovranno essere accreditati dallo scrivente Assessorato.
Detti medici dovranno altresì garantire la corretta catena del freddo e restituire l'elenco dei vaccinati in occasione del prelievo delle nuove dosi vaccinali.
In sede locale capo servizio I.P. o epidemiologia, affinché raggiunga gli obiettivi fissati, potrà utilizzare strategie diverse in base alla situazione epidemiologica e al background locale.
Si unisce alle presenti linee guida il documento finale del gruppo di lavoro per la prevenzione delle infezioni da S. pneumoniae in Italia.
La presente indagine sarà svolta in collaborazione e sotto la supervisione scientifica dell'Istituto di igiene G. Sanarelli del policlinico La Sapienza di Roma.

Allegato

1) Stimare l'incidenza di effetti collaterali locali nei soggetti Ž65 anni sottoposti a vaccinazione antinfluenzale da sola (con vaccino inattivato adiuvato con MF 59, con vaccino split o con vaccino a sub-unità).
2)  stimare l'incidenza di effetti collaterali locali nei soggetti Ž65 anni sottoposti contemporaneamente a vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica.
3) stimare l'incidenza di effetti sistemici (febbre) nei due gruppi.
4) rilevare eventuali differenze nell'insorgenza di effetti collaterali.
5) valutare l'eventuale associazione tra insorgenza di effetti collaterali ed alcune condizioni di base del vaccinato (età, sesso, allergie, trattamenti farmacologici, ecc.).
6)  valutare l'incidenza di ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie di origine infettiva dei soggetti sottoposti a vaccinazione antinfluenzale ed in quelli sottoposti alla combinazione vaccinale.
7) Confrontare i risultati ottenuti con quelli relativi ai soggetti della stessa età (Ž65 anni) ma non trattati con le due vaccinazioni.
TABELLA - Incidenza di effetti collateriali a seguito di vaccinazione antipneumococcica ed antinfluenzale

      |     | Popolazione | Vaccino antinfluenza | Vaccino antifl. + antipneumo Autori     Anno             (% effetti collaterali)     (% effetti collaterali) 
                  studiata     locali | sistemici     locali | sistemici 
Honkanen PO et al  1996 9.336 28,4 1,0 (*) 44,1 2,4 (*) 
Fletcher TJ et al  1997 152 36,0 3,9 (**) 38,0 6,5 (**) 
Raschetti R et al  1997 16.637 14,0 1,1 (***) 

(*) L'effetto collaterale sistemico considerato è stata la febbre (temperatura ascellare compresa tra 37,5 e 37,9°). Da sottolineare che tale percentuale scendeva a 0,5% dei vaccinati solo per l'antifluenzale ed all'0,9% di quelli trattati con entrambi i vaccini se si fosse considerata una temperatura ascellare di almeno 38°.
(**) L'indagine non specifica di quale effetto collaterale sistemico si tratti.
(***) L'effetto collaterale sistemico considerato è stata la febbre (temperatura ascellare compresa <38°). Da sottolineare che tale percentuale scendeva a 0,3% dei vaccinati se si fosse considerata una temperatura ascellare di almeno 38°.
STUDIO SVEVA
VALUTAZIONE DELLA TOLLERABILITA' ED IMMUNOLOGICITA' DEI VACCINI ANTINFLUENZALI INTERO - SPLIT - SUB UNIT
Risultati di tollerabilità per reazioni locali e sistemiche Intero 29% - Split 27% - Sub Unit 25%

TABELLA - Popolazione da selezionare per ciacuna tipologia di trattamento prescelti

  Categorie | Tipo di vaccini somministrati | Soggetti da vaccinare 
Gruppo 1  Antinfluenzale inattivato adiuvato con MF 59 900 
Gruppo 2  Antinfluenzale inattivato adiuvato con MF 59 + Pneumo 23 900 
Gruppo 3  Split o sub-unità 900 
Gruppo 4  Split o sub-unità + Pneumo 23 900 
Gruppo 5  Controllo (nessuna vaccinazione) 900 
  Totale 5 gruppi 4.500 


TABELLA - Popolazione da reclutare nei diversi gruppi per ciascuna A.S.L.

  A.S.L. Comuni Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 
Enna  Assoro 180 
  Catenanuova     180 
  Villarosa         180 
  Gagliano             180 
Messina  Valdina 180 
  Mazara S.Andrea     180 
  Librizzi         180 
  Roccavaldina             180 
Palermo  Alia 180 
  Palazzo Adriano     180 
  Valledolmo         180 
  Prizzi             180 
Ragusa  S. Croce Camerina 180 
  Chiaramonte Gulfi     180 
  Giarratana         180 
  Monterosso Almo             180 
Trapani  Vita 180 
  Poggioreale     180 
  Salaparuta         180 
  Buseto Palizzolo             180 
  Totale 20 comuni 900 900 900 900 


REGIONE SICILIA
STUDIO TOVAP
PROGRAMMA PROTOTIPALE VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE ED ANTIPNEUMOCOCCICA
Ricoveri a 6 mesi dalla vaccinazione


          Ricoveri Ricoveri per malattie Ricoveri Soggetti Vaccino     polmonari per altre cause 
  arruolati     N. % N. N. 
  1119 Totale gruppo 1 1 0,1 1
  1129 Totale gruppo 2 13 1,2 4
  1440 Totale gruppo 3 18 1,3 2 16 
  199 Gruppo 4 5 2,5 -
  100 Gruppo 4 8 8 3
  240 Gruppo 4 8 3,3 -
  510 Gruppo 4 5 1 -
  200 Gruppo 4 - - -
  1249 Totale gruppo 4 26 2,1 3 23 


REGIONE SICILIA
STUDIO TOVAP
PROGRAMMA PROTOTIPALE VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE ED ANTIPNEUMOCOCCICA
Eventi avversi a 72 ore dalla vaccinazione


          Eventi avversi Reazioni locali Reazioni sistemische Soggetti Vaccino (n. soggetti)      
  arruolati     N. % N. % N.
  1289 Totale gruppo 1 128 9,9 101 7,8 27 2,1 
  1498 Totale gruppo 2 329 22 269 18 60
  1658 Totale gruppo 3 54 3,3 39 2,4 15 0,9 
  1249 Totale gruppo 4 103 8,2 77 6,2 26 2,1 
  5694 Totale complessivo 614 10,8 486 8,5 128 2,2 


G1  =  antinfluenzale inattivato adiuvato con MF59;
G2  =  antinfluenzale inattivato adiuvato con MF59 + pneumo 23;
G3  =  antinfluenzale inattivato split o subunità + pneumo 23;
G4  =  antinfluenzale inattivato split o subunità.

REGIONE SICILIA
STUDIO TOVAP
PROGRAMMA PROTOTIPALE VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE ED ANTIPNEUMOCOCCICA


  Azienda COMUNE Popolazione Ž  65 anni Soggetti Vaccino         residente     arruolati (1) 
AUSL 4  Catenanuova 5116 674 180 Gruppo 1 
AUSL 4  Assoro 5387 829 180 Gruppo 2 
AUSL 4  Villarosa 6114 1043 180 Gruppo 3 
AUSL 4  Gagliano 4016 719 199 Gruppo 4 
AUSL 5  Mazzarà S.Andrea 1853 398 181 Gruppo 1 
AUSL 5  Roccavaldina 1233 284 184 Gruppo 2 
AUSL 5  Valdina 1261 265 186 Gruppo 3 
AUSL 5  Librizzi 2100 554 100 Gruppo 4 
AUSL 6  Palazzo Adriano 2767 624 170 Gruppo 1 
AUSL 6  Prizzi 6254 1430 369 Gruppo 2 
AUSL 6  Alia 4402 933 218 Gruppo 3 
AUSL 6  Lercara Friddi 7602 1223 200 Gruppo 3 
AUSL 6  Valledolmo 4689 883 240 Gruppo 4 
AUSL 7  Chiaramonte 8190 1744 508 Gruppo 1 
AUSL 7  Monterosso 3437 787 282 Gruppo 2 
AUSL 7  Santa Croce 8875 1432 874 Gruppo 3 
AUSL 7  Giarratana 3402 769 510 Gruppo 4 
AUSL 9  Vita 2641 371 250 Gruppo 1 
AUSL 9  Buseto Palizzolo 3270 418 300 Gruppo 2 
AUSL 9  Salaparuta 1881 240 183 Gruppo 2 
AUSL 9  Poggioreale 1799 230 200 Gruppo 4 
  Totale regionale 86289 15850 5694 


Note:
(1)  Campione minimo per singolo gruppo = 180 soggetti.
G1  =  antinfluenzale inattivato adiuvato con MF59;
G2  =  antinfluenzale inattivato adiuvato con MF59 + pneumo 23;
G3  =  antinfluenzale inattivato split o subunità + pneumo 23;
G4  =  antinfluenzale inattivato split o subunità.

REGIONE SICILIA
STUDIO TOVAP
PROGRAMMA PROTOTIPALE VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE ED ANTIPNEUMOCOCCICA
Eventi avversi a 72 ore dalla vaccinazione


          Soggetti     Eventi avversi Reazioni locali Reazioni sistemiche Azienda COMUNE arruolati (1) Vaccino (n. soggetti) 
                  N. % N. % N.
AUSL 4  Catenanuova 180 Gruppo 1 14 7,8 14 7,8 -
AUSL 4  Assoro 180 Gruppo 2 18 10 12 6,7 6 3,3 
AUSL 4  Villarosa 180 Gruppo 3 11 6,1 9 5 2 1,1 
AUSL 4  Gagliano 199 Gruppo 4 9 4,5 7 3,5 2
AUSL 5  Mazzarà S.Andrea 181 Gruppo 1 72 39,8 49 27,1 23 12,7 
AUSL 5  Roccavaldina 184 Gruppo 2 41 22,3 27 14,7 14 7,6 
AUSL 5  Valdina 186 Gruppo 3 20 10,8 18 9,7 2 1,1 
AUSL 5  Librizzi 100 Gruppo 4 35 35 18 18 17 17 
AUSL 6  Palazzo Adriano 170 Gruppo 1 26 15,3 26 15,3 -
AUSL 6  Prizzi 369 Gruppo 2 133 36 131 35,5 2 0,5 
AUSL 6  Alia 218 Gruppo 3 6 2,8 5 2,3 1 0,5 
AUSL 6  Lercara Friddi 200 Gruppo 3 16 8 6 3 10
AUSL 6  Valledolmo 240 Gruppo 4 11 4,6 9 3,8 2 0,8 
AUSL 7  Chiaramonte 508 Gruppo 1 - - - - -
AUSL 7  Monterosso 282 Gruppo 2 28 9,9 27 9,6 - 0,4 
AUSL 7  Santa Croce 874 Gruppo 3 1 0,1 1 0,1 -
AUSL 7  Giarratana 510 Gruppo 4 36 7,1 34 6,7 2 0,4 
AUSL 9  Vita 250 Gruppo 1 16 6,4 12 4,8 4 1,6 
AUSL 9  Buseto Palizzolo 300 Gruppo 2 68 22,7 43 14,3 25 8,3 
AUSL 9  Salaparuta 183 Gruppo 2 41 22,4 29 15,8 12 6,6 
AUSL 9  Poggioreale 200 Gruppo 4 12 6 9 4,5 3 1,5 
  Totale regionale 5694     614 10,8 486 8,5 128 2,2 


Note:
(1)  Campione minimo per singolo gruppo = 180 soggetti.
G1  =  antinfluenzale inattivato adiuvato con MF59;
G2  =  antinfluenzale inattivato adiuvato con MF59 + pneumo 23;
G3  =  antinfluenzale inattivato split o subunità + pneumo 23;
G4  =  antinfluenzale inattivato split o subunità.

Cognome   Nome  


Data   N. scheda  


Regione Siciliana
SISTEMA DI SORVEGLIANZA MALATTIE RESPIRATORIE ACUTE
AZIENDA U.S.L. N. ....................

Distretto n.  
di  


Data   N. scheda  


Età (barrare la fascia di età corrispondente)  Sesso      


  5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 


VACCINATO          data  


PATOLOGIE ESISTENTI AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE
Malattie cardiovascolari croniche  n Malattie polmonari croniche n Diabete mellito
Epatopatie croniche  n Insufficienza renale cronica n Sindrome nefrosica
Asplenia  n Linfoma n Leucemia
Mieloma multiplo  n Trapianto d'organo n Immunodeficienza
Altro  n Specificare  


COMPLICANZE          data  
Riacutizzazione patologia di base 
Patologia respiratoria 
Ospedalizzazione 
Decesso per malattie respiratorie  n Decesso per altre cause


Criteri di inclusione:
1)  esordio acuto
2)  febbre >38°C
3)  almeno uno dei seguenti sintomi:
  a) tosse 
  b) rinite 
  c) mal di gola 
  d) cefalea frontale 
  e) dolore retrosternale 
  f) mialgia 


TIMBRO MEDICO


SISTEMA DI SORVEGLIANZA PER IL MONITORAGGIO DEGLI EVENTI AVVERSI A VACCINAZIONE E DELL'EFFICACIA DEI VACCINI: VIROSOMALE, ADIUVATO CON MF59, ANTIPNEUMOCOCCICO (SINGOLO O ASSOCIATO, CON ALTRO VACCINO ANTINFLUENZALE)

I.  Obiettivo generale della presente indagine è quello di valutare e confrontare, nella popolazione Ž65 anni, l'efficacia e la tollerabilità delle vaccinazioni antinfluenzale ed antipneumococcica somministrate singolarmente o contestualmente in sedi distinte. Ciò al fine di valutare i rischi ed i vantaggi in termini di sanità pubblica dell'utilizzo dei vari vaccini antinfluenzali e di una simile combinazione.
II.  OBIETTIVI SPECIFICI
1.  stimare l'incidenza di effetti collaterali locali nei soggetti Ž65 anni sottoposti a vaccinazione antinfluenzale da sola (con vaccino inattivato adiuvato con MF59, con vaccino split o con vaccino a sub-unità, con vaccino virosomale);
2.  stimare l'incidenza di effetti collaterali locali nei soggetti Ž65 anni sottoposti contemporaneamente a vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica;
3.  stimare l'incidenza di effetti sistemici (febbre) nei vari gruppi;
4.  rilevare eventuali differenze nell'insorgenza di effetti collaterali;
5.  valutare l'eventuale associazione tra insorgenza di effetti collaterali ed alcune condizioni di base del vaccinato (età, sesso, allergie, trattamenti farmacologici, ecc.);
6.  valutare l'incidenza di ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie di origine infettiva dei soggetti sottoposti a vaccinazione antinfluenzale ed in quelli sottoposti alla combinazione vaccinale;
7.  confrontare i risultati ottenuti con quelli relativi ai soggetti della stessa età (65 anni) non trattati con le vaccinazioni in questione;
III.  METODOLOGIA D'INDAGINE
L'indagine prescelta, di tipo osservazionale prospettico, si svolgerà durante la campagna vaccinale per l'influenza 1999-2000, coinvolgendo 9 comuni, 1 per ciascuna A.S.L. della Sicilia. Considerando che, mediamente la popolazione anziana di quei comuni successivamente meglio specificata corrisponde a circa il 18% è presumibile attendersi da tale campione una quota minima di 90.000 soggetti.
Considerando che in letteratura la copertura vaccinale contro l'influenza nelle Regioni del sud del paese non sembra raggiungere, in media, il 50% (1), la quota attesa di soggetti che sarà sottoposta a vaccinazione antinfluenzale nelle A.S.L. esaminate ponendo come target il 75% dovrebbe essere pari a circa 68.000 unità.
III.1  Definizione del campione
Per ogni Azienda U.S.L. deve essere reclutato un comune con popolazione compresa tra 40.000 e 70.000 abitanti, possibilmente sede di ospedale, o, comunque, di cui si sappia che per consuetudine la popolazione sia utente di un ospedale viciniore.
Il target da raggiungere è almeno il 75% della popolazione Ž65 anni.
Nel caso di soggetti istituzionalizzati e del relativo personale di assistenza, ove possibile, bisognerà raggiungere un target non inferiore al 90%.

TABELLA - Popolazione da selezionare per ciacuna tipologia di trattamento prescelti

  Categorie | Tipo di vaccini somministrati | Soggetti da vaccinare 
Gruppo 1  Antinfluenzale inattivato adiuvato con MF 59 18.000 
Gruppo 2  Antinfluenzale inattivato adiuvato con MF 59 + Pneumo 23 18.000 
Gruppo 3  Split o sub-unità 18.000 
Gruppo 4  Split o sub-unità + Pneumo 23 18.000 
Gruppo 5  Controllo 18.000 
  Totale 4 gruppi 72.000 


TABELLA - Popolazione da selezionare per ciacuna tipologia di trattamento prescelti

  Categorie | Tipo di vaccini somministrati | Soggetti da vaccinare 
Gruppo 1  Antinfluenzale inattivato adiuvato con MF 59 18.000 
Gruppo 2  Antinfluenzale inattivato adiuvato con MF 59 + Pneumo 23 18.000 
Gruppo 3  Split o sub-unità 18.000 
Gruppo 4  Split o sub-unità + Pneumo 23 18.000 
Gruppo 5  Controllo 18.000 
  Totale 4 gruppi 72.000 


III.2  Requisiti dei pazienti per la partecipazione all'indagine
Per poter entrare a far parte del campione i pazienti da vaccinare dovranno presentare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a)  avere un'età Ž65 anni;
b)  essere in grado di sostenere una conversazione telefonica;
c)  essere provvisti di un telefono a domicilio per le comunicazioni con i referenti dell'indagine;
d)  essere in grado di leggere e scrivere.
III.3  Modalità di raccolta dati
La raccolta delle informazioni sarà effettuata su una scheda-questionario appositamente predisposta che si compone di 3 parti.
La prima raccoglie informazioni generali sul paziente, una breve anamnesi, il tipo e la modalità di somministrazione dei vaccini, nonché informazioni su eventuali ricoveri in ospedale.
La seconda è un diario dei sintomi su cui ciascun paziente dovrà annotare le informazioni relative ad ogni possibile evento occorso nell'arco delle 72 ore successive alla vaccinazione.
Le informazioni relative agli eventi avversi di ciascun paziente saranno raccolte in momenti successivi:
-  al momento della vaccinazione, con un'intervista diretta del vaccinato per raccogliere informazioni generali sul paziente, una breve anamnesi, il tipo di vaccinazione effettuata, la sede di inoculazione del/i vaccino/i;
-  a distanza di 72 ore dalla vaccinazione, con un'intervista telefonica per avere informazioni sugli eventuali eventi avversi insorti nei tre giorni successivi alla vaccinazione.
La terza parte per rilevare a distanza di 6 mesi, con un'altra intervista telefonica gli eventuali ricoveri ospedalieri verificatisi nel semestre successivo alla/e vaccinazione/i, e la causa degli stessi.
I dati della citata scheda, nel caso che il progetto sia svolto in collaborazione con i medici di base, saranno raccolti dagli stessi e comunicati ai capi settore entro il 30 aprile 2000.
Prima di effettuare la vaccinazione, nel caso in cui il paziente presenti le caratteristiche indicate per il reclutamento, il medico o l'infermiere vaccinatore dovrà illustrargli le finalità dell'indagine e dovrà chiedergli se intende entrare a far parte del campione. Al fine di garantire l'anonimato si stabilisce la seguente codifica numerica:
  (cod. provincia) (cod. comune) (cod. identific. soggetto) 
  nnn nnn nnnn 

Il primo gruppo di tre cifre identificano il codice ISTAT della provincia, il secondo gruppo di tre cifre identifica il codice ISTAT del comune, il terzo gruppo di quattro cifre identifica il numero progressivo attribuito ai soggetti vaccinati. Ne deriva che soltanto il medico vaccinatore e, successivamente, l'A.S.L. dell'Assessorato saranno in possesso dell'elenco identificativo delle generalità del vaccinato; nel caso in cui in un comune vi siano più medici vaccinatori, sarà il servizio ad assegnare al medico vaccinatore il gruppo di numeri cui fare riferimento.
III.4  Modalità di somministrazione del/i vaccino/i
Il vaccino antinfluenzale dovrà essere somministrato per via intramuscolare nel braccio destro (muscolo deltoide). Nella stessa seduta, quando prevista dallo schema di reclutamento, dovrà essere effettuata anche la vaccinazione antipneumococcica; il vaccino dovrà essere iniettato nel deltoide sinistro. Ai vaccinati sarà richiesto di misurare, nei tre giorni successivi alla vaccinazione, la loro temperatura ascellare e di riferirla al vaccinatore. Inoltre, i vaccinati dovranno riportare su un'apposita scheda tutte le reazioni locali e le sensazioni abnormi avvertite in tale intervallo di tempo. Qualora la scheda di rilevamento sia gestita direttamente dal medico vaccinatore, sarà compito di quest'ultimo acquisire dal vaccinato notizie sugli eventuali effetti indesiderati notati, secondo quanto codificato nel successivo allegato 3.
III.5  Archiviazione dei dati
Una volta compilate le schede (cioè dopo 6 mesi dalla vaccinazione) esse verranno inviate a:
   

III.6  Elaborazione dei dati
I dati raccolti con le schede-questionario. I dati raccolti consentiranno di stimare:
a)  i tassi d'incidenza degli effetti collaterali locali e sistemici nei due gruppi di pazienti;
b)  evidenziare eventuali significatività statistiche (test del X2) nella distribuzione degli effetti collaterali;
c)  correlare la presenza di effetti collaterali con alcune variabili individuali del soggetto raccolte attraverso la scheda questionario (età, sesso, patologie di base, uso di farmaci, precedenti vaccinazioni, ecc.).
Facendo ricorso a metodi di analisi statistica multivariata, le diverse variabili individuali e sanitarie dei pazienti saranno analizzate al fine di valutare indipendentemente l'associazione di ciascuna di esse con l'insorgenza di effetti collaterali. Più precisamente sarà predisposto un modello di regressione logistica in cui l'eventuale presenza di ciascun effetto collaterale (y1, y2, y3, ecc..) verrà confrontata con le variabili individuali che potrebbero risultare associate al rischio di effetto collaterale (x1-x...: età, sesso, trattamenti farmacologici particolari, patologie di base, precedenti vaccinazioni, patologie allergiche, ecc..).
Inoltre, per quanto riguarda l'incidenza di ricoveri per patologie respiratorie infettive, per poter confrontare un'eventuale differenza nella significatività dei ricoveri tra i soggetti vaccinati ed i non vaccinati, saranno confrontati i dati raccolti attraverso le interviste dei pazienti con quelli disponibili presso l'Assessorato della sanità della Regione relativi ai ricoveri per patologie respiratorie acute (codici ICD 9 CM 480-486).
III.7  Addestramento del personale coinvolto nella ricerca
E' stata predisposta una guida pratica per gli operatori coinvolti nell'indagine (allegato 3) in modo da illustrare e sintetizzare tutti gli adempimenti previsti dalla ricerca.
IV. LIMITAZIONI DELLO STUDIO
Il primo limite dello studio é certamente determinato dall'impossibilità di avere un controllo in cieco per gli effetti collaterali. Infatti, trattandosi di un'indagine basata sui sintomi riferiti dai pazienti, non è da escludersi la possibilità che una parte non trascurabile di questi ultimi non venga riferito dai pazienti o, al contrario, venga riportato in modo eccessivo. La numerosità del campione dovrebbe comunque attenuare tale problema metodologico. Inoltre, la disponibilità dello studio precedente svolto nella nostra Regione e di alcuni studi simili svolti in Italia ed all'estero potrà via via permettere un controllo sulla plausibilità dei risultati ottenuti.
Altro limite nasce dall'impossibilità già rilevata di avere un campione di soggetti non vaccinati come l'esperienza precedente ha dimostrato. Inoltre, dovendo far ricorso a più centri vaccinali, potrebbero verificarsi differenze nelle modalità di raccolta delle informazioni e nella precisione del lavoro. Per ovviare a questo problema si cercherà di formare il personale attraverso incontri preliminari.
V.  REQUISITI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VACCINATORI
I medici di medicina generale che parteciperanno alla presente indagine dovranno essere accreditati presso le A.S.L. e i distretti interessati dallo scrivente Assessorato.
Dovranno garantire il mantenimento della catena del freddo e restituire di volta in volta l'elenco dei vaccinati presso il proprio studio o al domicilio del paziente in occasione del prelievo delle nuove dosi vaccinali.
Gli ambulatori dovranno avere i requisiti e la dotazione strumentale di cui al piano nazionale vaccini.
VI.  DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
Per quanto riguarda infine la diffusione dei risultati del progetto essi potranno essere oggetto di discussione sia a livello locale, sia a livello nazionale, risultando essere, infatti, il primo contributo regionale che affronta sia il problema del rilevamento e della valutazione degli eventi avversi alle vaccinazioni in questione, sia il problema dei benefici indiretti delle vaccinazioni singole o associate in termini di riduzione dell'ospedalizzazione.
Dato l'interesse e l'attualità dell'argomento, l'indagine, se realizzata nei tempi e nei modi indicati, potrà consentire il raggiungimento di risultati scientificamente validi e tali da essere oggetto di pubblicazione su di una rivista di rilevanza internazionale.

Allegato 1
REGIONE SICILIANA - A.S.L. N. ......................... DI ......................................................................................
Distretto di ......................................................................................
Comune di ......................................................................................

PARTE PRIMA

ASL:       N. progressivo scheda  
Cognome e nome del compilatore    
Medico  n Assistente sanitario n Altro  


Informazioni sul vaccinato
Cognome       Nome  
Sesso  M  n F n Data di nascita  
Luogo di vita:  casa da solo  n con parenti  n pensionato  n RSA  n altro  n 
Indirizzo    
Città   Provincia  
Telefono ....................../      Orario di massima reperibilità  
Telefono di un vicino parente (o altro referente per eventuali informazioni) ...................../   
Ha mai sofferto di allergie?  SI  n NO  n Se, si a cosa?  

Patologie esistenti al momento della vaccinazione:
Malattie cardiovascolari croniche 
Malattie polmonari croniche 
Diabete mellito 
Epatopatie 
Insufficienza renale cronica 
Sindrome nefrosica 
Asplenia 
Linfoma 
Leucemia 
Mieloma multiplo 
Trapianto d'organo 
Immunodeficienza 
Altro  n Specificare  
Eventuali trattamenti farmacologici in corso/altre vaccinazioni somministrate contemporaneamente    
Ha effettuato la vaccinazione antinfluenzale in passato?  SI  n NO  n anno  
Ha effettuato la vaccinazione antipneumococcica in passato?  SI  n NO  n anno  
Ha effettuato altre vaccinazione recentemente?  SI  n NO  n quali?  
Ha avuto reazioni avverse dopo le passate vaccinazioni?  SI  n NO  n  
Se si, quale/i vaccinazione/i le hanno fatto insorgere degli effetti avversi?    
Ha avuto precedenti ricoveri per patologie respiratorie?  SI  n NO  n anno  

Informazioni sulle vaccinazioni
Data somministrazione vaccino antinfluenzale     ora:   
Sede di inoculazione del vaccino:  deltoide  n altra sede  n     lato destro  n lato sinistro  n 
Nome commerciale del vaccino    
lotto n.       Data di scadenza  
Vaccinazione antipneumococcica   SI  n NO  n 
Se si data somministrazione vaccino:      ora:   
Sede di inoculazione del vaccino:  deltoide  n altra sede  n     lato destro  n lato sinistro  n 
Nome commerciale del vaccino    
lotto n.       Data di scadenza  


PARTE SECONDA
Intervista telefonica da effettuarsi dopo 72 ore dalla vaccinazione
Il paziente è stato rintracciato:  SI  n NO  n Motivo del mancato contatto  
Tentativi telefonate:  1°  n 2°  n 3°  n Data contatto telefonico     ora:   
Cognome e nome del compilatore    
Medico  n Assistente sanitario n Altro  

Informazioni da ottenere durante l'intervista telefonica
  Sintomi Dimensioni Inizio In corso Fine 
Arrossamento locale piccolo n grande  n         n  
  gg mm ora gg mm 
Gonfiore locale piccolo n grande  n         n  
  gg mm ora gg mm 
Dolore locale                 n  
  gg mm ora gg mm 
Indurimento locale                 n  
  gg mm ora gg mm 
Malessere generalizzato                 n  
  gg mm ora gg mm 
Febbre Temperatura mas ,         n  
  gg mm ora gg mm 
Cefalea                 n  
  gg mm ora gg mm 
Brividi                 n  
  gg mm ora gg mm 
Dolori articolari                 n  
  gg mm ora gg mm 
Dolori muscolari                 n  
  gg mm ora gg mm 
Dispnea, asma, broncospasmo                 n  
  gg mm ora gg mm 
Congiuntivite                 n  
  gg mm ora gg mm 
Prurito generalizzato                 n  
  gg mm ora gg mm 
Orticaria                 n  
  gg mm ora gg mm 
Altro                 n  
  gg mm ora gg mm 
E' stato da un medico a causa dei sintomi sopra riportati?  SI  n NO  n 
Se si dove?  casa  n ambulatorio  n ospedale  n 
Note    

PARTE TERZA
Intervista telefonica da effettuarsi dopo 6 mesi dalla vaccinazione
Il paziente è stato rintracciato:  SI  n NO  n Motivo del mancato contatto  
Tentativi telefonate:  1°  n 2°  n 3°  n Data contatto telefonico     ora:   
Cognome e nome del compilatore    
Medico  n Assistente sanitario n Altro  
E' stato in trattamento domiciliare per polmonite o broncopolmonite  SI  n NO  n 
Durata del trattamento farmacologico da 3 a 6 giorni n  da 7 a 10 giorni  n >10 giorni  n 
Tipo di trattamento:  antibiotico  n antipiretico  n sedativo della tosse  n fluidificante  n 
Altro specificare    
E' stato ricoverato nell'ultimo semestre  SI  n NO  n Se si, quante volte?  
Causa/e del ricovero/i    
Ospedale    


Allegato 2
SISTEMA DI SORVEGLIANZA PER IL MONITORAGGIO DEGLI EVENTI AVVERSI A VACCINAZIONE E DELLA EFFICACIA DEI VACCINI: VIROSOMALE, ADIUVATO CON MF59, ANTIPNEUMOCOCCICO (SINGOLO O ASSOCIATO CON ALTRO VACCINO ANTINFLUENZALE)

SCHEDA DEL PAZIENTE
Gentile Signore,
al fine di consentire la buona riuscita dello studio, Le saremmo grati se volesse prendere nota su questa scheda di tutti gli eventi che hanno destato la Sua attenzione nell'arco dei 3 giorni successivi alla vaccinazione.Allo scadere dei tre giorni sarà contattato, come concordato, da un operatore della ASL che raccoglierà le informazioni da Lei riportate nella scheda.
Grazie!
REAZIONI GENERALI
Ha notato l'insorgenza di reazioni generali avverse nei 3 giorni successivi alla vaccinazione?  SI  n NO  n 

Se si, completi per favore la seguente tabella:
  Data di insorgenza | Ora | Tipo di sintomo 
           
  giorno mese anno 
           
  giorno mese anno 
           
  giorno mese anno 
           
  giorno mese anno 
           
  giorno mese anno 
           
  giorno mese anno 
           
  giorno mese anno 
           
  giorno mese anno 

Grazie ancora per la collaborazione!

Allegato 3
SISTEMA DI SORVEGLIANZA PER IL MONITORAGGIO DEGLI EVENTI AVVERSI A VACCINAZIONE E DELLA EFFICACIA DEI VACCINI: VIROSOMALE, ADIUVATO CON MF59, ANTIPNEUMOCOCCICO (SINGOLO O ASSOCIATO CON ALTRO VACCINO ANTINFLUENZALE)

I.  LINEA GUIDA (1) PER GLI OPERATORI DELLO STUDIO
Lo studio si propone di valutare su larga scala la frequenza dei sintomi che si verificano dopo la somministrazione dei vaccini antinfluenzale ed antipneumococcico, singolarmente o contestualmente su siti diversi. Tale valutazione viene eseguita contemporaneamente in numerose ASL della Sicilia durante la campagna di vaccinazione per la stagione 1999/2000.
Il presente studio è articolato in tre fasi:
1)  al momento della vaccinazione sono raccolte le informazioni generali riguardanti il paziente, una breve anamnesi e le modalità di somministrazione del vaccino;
2)  a distanza di 72 ore dalla vaccinazione i pazienti sono intervistati telefonicamente per raccogliere le informazioni su eventuali eventi avversi occorsi nell'arco di tre giorni;
3)  a distanza di 6 mesi viene completata la scheda anamnestica raccogliendo anche informazioni su eventuali ospedalizzazioni per patologie infettive a carico dell'apparato respiratorio.
Questa breve guida intende illustrare le semplici procedure necessarie per la conduzione dello studio. E' opportuno che gli operatori coinvolti nello studio ne prendano visione prima dell'inizio dell'indagine.
Per ogni dubbio da chiarire o informazione da richiedere potete telefonare al seguente numero: 091-6969261 e chiedere del dr. Pietro Scaduto.
Tutte le schede vanno compilate in stampatello
1) Chi sono i pazienti che partecipano allo studio
Adulti di età n 65 anni, provvisti di telefono a domicilio, non affetti da problemi dell'udito o della parola, cioè in grado di sostenere una conversazione telefonica, da vaccinare contro l'influenza durante la stagione 1998-99 presso la struttura territoriale di ASL, con il vaccino fornito dalla ASL.
2) Quanti sono i pazienti che partecipano allo studio
Per ogni comune dell'ASL che partecipa all'indagine devono essere inclusi almeno 1900 pazienti. Questo numero comprende i soli pazienti che al momento della vaccinazione accettano di partecipare, di essere intervistati e firmano il modulo relativo al consenso.
3)  Chi esegue le interviste
Un medico o un'assistente sanitaria presente alle sedute vaccinali ed idealmente in grado di telefonare ai pazienti che partecipano allo studio 72 ore dopo l'esecuzione della vaccinazione.
4)  Quando bisogna cominciare lo studio
Lo studio inizia contemporaneamente all'inizio della campagna vaccinale antinfluenzale.
5) Come vengono individuati i pazienti ai quali viene chiesto di partecipare allo studio
I medici di medicina generale che parteciperanno al presente programma dovranno procedere mediamente alla vaccinazione di 20 o 30 soggetti per giornata in modo tale da esaurire nel corso di 10/15 giorni il ciclo vaccinale.
Quest'ultima scelta risulta probabilmente più praticabile per evitare che le telefonate da eseguire 3 giorni dopo la vaccinazione si cumulino tra loro.
6)  Pazienti che rifiutano di partecipare allo studio
Il numero complessivo di 2000 pazienti non comprende coloro che rifiutano di partecipare al momento della vaccinazione. Non ci aspettiamo che il numero di rifiuti sia elevato e quindi tale da compromettere una adeguata pianificazione dei tempi dello studio.
7)  Presentazione dello studio al paziente
Prima di cominciare l'intervista al paziente e compilare la scheda individuale fornire brevi informazioni al paziente circa lo scopo dello studio. Le informazioni dovrebbero essere tali da indicare che si tratta di uno studio volto al confronto delle pratiche vaccinali per l'influenza in diverse ASL della Sicilia, e che prevede una intervista telefonica a distanza di 3 giorni dalla vaccinazione per verificare l'insorgenza di eventuali sintomi.
Nel caso in cui il paziente accetti di partecipare all'indagine, dovrete chiedergli di firmare il modulo di consenso ai sensi della legge n. 675/96 sulla privacy. Nel caso in cui dovesse rifiutare di firmare dovrà essere escluso dallo studio.
8) Compilazione della scheda
Prima di eseguire la vaccinazione verrà compilata la scheda individuale con le informazioni generali e l'anamnesi del soggetto vaccinato, e le informazioni riguardanti il vaccino somministrato. Ricordate di annotare il numero di telefono e gli orari di maggiore reperibilità del paziente, e, se possibile, il numero di telefono di un vicino o di un parente in grado di fornire notizie sul paziente.
9) Diario dei sintomi per il paziente
Una volta eseguita la vaccinazione, consegnare al paziente il diario dei sintomi e fornirgli alcune brevi istruzioni per la compilazione. Eventualmente suggerire al paziente di richiedere l'aiuto di un convivente per completare il diario stesso. Ricordare al paziente di conservare il diario fino a che non riceverà la vostra telefonata, perché al momento dell'intervista telefonica gli verrà richiesto di consultarlo.
10)  Scadenzario delle interviste
Vi suggeriamo di annotare su una agenda la data, il nome, ed il numero di telefono dei pazienti da chiamare dopo 3 giorni dall'esecuzione della vaccinazione.
11)  Interviste telefoniche
Le interviste vanno eseguite tra le 72 e le 96 ore dopo la somministrazione del vaccino. Se il paziente non risponde al telefono, eseguire almeno 3 tentativi ad orari diversi in modo da assicurare la completezza dell'indagine. Nel caso in cui il paziente sia impossibilitato a parlare al telefono, le informazioni possono essere raccolte parlando con un convivente o, nel caso sia disponibile, un vicino o un parente.
Una volta raggiunto il paziente per via telefonica, indicare la propria qualifica ed il ruolo di operatore dello studio sulla vaccinazione antinfluenzale. Le informazioni sulle reazioni avverse alla vaccinazione devono essere raccolte con le seguenti modalità:
-  fare una generica domanda sullo stato generale del paziente (è stato bene? ha avuto qualche fastidio dopo la vaccinazione?);
-  chiedere al paziente di prendere il diario dei sintomi che gli è stato consegnato e se l'ha compilato e chiedere all'intervistato di leggere cosa ha scritto e prendere nota sulla scheda. Per ogni sintomo chiedere la data di comparsa, e la data di fine (per esempio: il rossore è ancora presente? quando è terminato?);
-  se il paziente riferisce di non aver avuto alcun sintomo in questo intervallo di tempo, indagare specificatamente per ogni sintomo come riportato di seguito;
-  se il paziente riferisce di aver avuto qualsiasi sintomo, verificare puntualmente la loro comparsa, annotando anche la data di inizio e termine, ed usando possibilmente le seguenti formule:
-  ha avuto rossore nel punto dell'iniezione? (specificare se più o meno grande del diametro di una moneta da L. 200);
-  ha avuto gonfiore nel punto dell'iniezione? (specificare se più o meno grande del diametro di una moneta da L. 200);
-  ha avuto dolore nel punto dell'iniezione?;
-  si e sentito poco bene senza avere sintomi particolari (malessere generalizzato)?;
-  ha avuto febbre? l'ha misurata? come (temperatura esterna/interna)? qual è stata la temperatura più alta?. Nel caso in cui la temperatura è stata misurata esternamente, annotare il valore così come viene riferito dal paziente; se la temperatura è stata registrata per via orale o rettale, sottrarre 0,50 C al valore dettato dal paziente (p. es. 39,5° C -> registrare sulla scheda 39° C). Se il paziente riferisce di essersi sentito come se avesse la febbre, ma non ha misurato la temperatura, barrare SI nella scheda senza annotare il valore della temperatura;
-  ha avuto mal di testa (cefalea)?;
-  ha avuto brividi?;
-  ha avuto dolore alle ginocchia, alle spalle, ai gomiti, o ad altre articolazioni (artralgie)?,
-  ha avuto dolore ai muscoli (mialgie)?
-  ha avuto difficoltà nella respirazione oppure asma (dispnea, asma, broncospasmo)?;
-  ha avuto congiuntivite (occhi rossi e fastidio)?;
-  ha avuto prurito in tutto il corpo (prurito generalizzato)?;
-  ha avuto orticaria (macchie rosse, in rilievo, grandi, irregolari, pruriginose sulla pelle)?;
-  ha avuto altri sintomi;
-  annotare per ogni sintomo la data e possibilmente l'ora approssimativa di insorgenza e di fine del sintomo;
-  è stato visitato da un medico per i sintomi riportati (annotare possibilmente il nome del medico)?
-  ringraziare il paziente per la collaborazione prima di terminare la telefonata.
Le notizie cliniche così raccolte vanno direttamente trascritte sulla scheda individuale durante la telefonata. Le notizie rilevanti che riguardano, ad esempio, eventuali ricoveri ospedalieri, vanno descritte nel campo note della scheda stessa.
Attenzione: nel caso eccezionale in cui si verifichi una reazione immediata alla vaccinazione, le notizie cliniche relative ai sintomi vanno riportate sulla scheda immediatamente facendo attenzione ad annotare in note anche l'ora di insorgenza. Tali pazienti vanno comunque intervistati a distanza di 3 giorni dalla vaccinazione.
Alcuni suggerimenti per la conduzione delle interviste telefoniche sono riportati al capitolo II del!a linea guida.
12)  Conservazione delle schede individuali
Le schede vanno conservate a cura del vaccinatore e/o responsabile delle interviste in un posto sicuro per garantire la confidenzialità ed accumulate fino a conclusione della indagine (15 aprile).
13) Spedizione delle schede
Una volta terminate le interviste e alla fine del periodo di osservazione (15 aprile), tutte le schede vanno spedite in blocco unico, al referente di igiene del comune. Sarà cura di quest'ultimo inviare con posta celere in un unico plico le schede restituite dai singoli medici che hanno partecipato al programma a: dr. Saverio Ciriminna, Gruppo 36° I.R.S., via Vaccaro n. 5 - 90144 Palermo.
Vi preghiamo di effettuare la spedizione delle schede al più presto possibile ed entro una settimana dal completamento. La tempestività nella spedizione permetterà una veloce elaborazione dei dati ed un ritorno delle informazioni in tempi brevi.
II.  ALCUNI SUGGERIMENTI PER LA CONDUZIONE DELLE INTERVISTE TELEFONICHE
Nonostante l'intervista sia estremamente semplice, è indispensabile che essa sia condotta in maniera riproducibile per tutti gli operatori. A questo scopo prima di iniziare vi invitiamo a condurre delle interviste di prova con un vostro conoscente e a familiarizzarvi con un vostro conoscente.
Una buona conduzione dell'intervista ha lo scopo di ridurre l'errore nella risposta usando metodi per informare e motivare un buon comportamento nella risposta e di ridurre la variabilità tra gli intervistatori standardizzando il loro comportamento.
E' importante che coloro che vengono intervistati comprendano che l'intervista è un compito serio, che l'informazione ha valore, e che bisogna compiere degli sforzi affinché la risposta sia adeguata. Se gli intervistati sono ben motivati, difficilmente tratteranno l'intervista con leggerezza e non avranno fretta di concluderla. Inoltre, una riflessione più attenta porta a una migliore informazione.
Una tecnica che può essere utilizzata per facilitare una risposta motivata è invitare gli intervistati ad affrontare l'intervista con impegno.
Per assicurare delle risposte accurate è opportuno spiegare in dettaglio come l'intervistato deve comportarsi dando risposte accurate su domande individuali e specificando il livello di attenzione richiesto.
Per esempio:
"A volte è difficile ricordare questo, perciò rifletta pure per il tempo che le occorre".
"Per questa domanda ci occorrerebbe un numero il più esatto possibile." (p. es. temperatura misurata).
E' utile fornire un "ritorno" agli intervistati mentre si effettua la telefonata. Ad esempio agli intervistati che impiegano meno di tre secondi circa per rispondere alla domanda che chiede la temperatura massima misurata nei giorni precedenti, può essere detta la seguente frase:
"Ha risposto così in fretta. E' sicuro che sia questa la temperatura?".
Durante l'intervista, l'intervistatore potrebbe interagire con l'intervistato con alcuni "ritomi" positivi.
Per esempio:
"Bene."
"E' proprio il genere di risposta precisa di cui abbiamo bisogno".
"Questa è un'informazione utile".
"Grazie. Questo è molto utile".
Alcuni suggerimenti di "stile" per i "ritomi":
a) devono suonare naturali, non letti;
b) devono essere proposti al momento giusto;
e) non devono essere proposti troppo vicino alle risposte.
Anche per quanto riguarda questi aspetti dell'intervista è utile esercitarsi prima di iniziare le interviste.
Inoltre:
Le domande vanno fatte nel modo descritto sopra, e possibilmente non fare modifiche.
E' necessario evitare di cambiare le parole da usare, cosa che può succedere quando l'intervistatore si sforza di assumere un tono conversazionale.
Una variazione nelle domande può produrre una diversa risposta nell'intervistato. Inoltre, anche se l'intervistato comincia a rispondere mentre l'intervistatore sta ancora leggendo la domanda, è necessario che essa venga letta fino alla fine.
Le domande vanno poste esattamente nello stesso ordine in cui sono proposte nel questionario. La sequenza proposta è stata studiata per dare all'intervistata un filo logico da seguire. Per fare in modo che le interviste siano confrontabili tra loro è necessario che tale sequenza venga mantenuta per standardizzare le risposte.
E' necessario evitare di escludere deliberatamente qualsiasi domanda contenuta nel questionario.
Tuttavia è opportuno evitare ad esempio di chiedere la data di inizio o altra informazione di un sintomo la cui presenza e già stata specificamente negata dall'intervistato. Qualche volta capita che ad una serie di domande simili tra loro l'intervistato dica: " ... metta NO a tutte le domande". Questo va assolutamente evitato.
L'intervistatore deve essere sicuro che tutte le domande siano proposte, nessuna esclusa, all'intervistato. La cadenza ideale da mantenere nella lettura del questionario è di circa due parole per secondo.
Parlare troppo veloce, anche se la domanda è letta correttamente, produce una scarsa comprensibilità della domanda stessa. Inoltre una cadenza lenta sottolinea l'importanza dell'argomento.
Ancora, in questo modo si comunica anche l'interesse dell'intervistatore nei confronti delle risposte dell'intervistato. Anche se all'inizio una cadenza lenta potrà sembrare innaturale, l'allenamento permetterà di superare questa impressione.
Sarebbe opportuno impiegare un po' di tempo per provare la cadenza con un registratore o con un'altra persona fino a trovare il ritmo giusto. E' necessario, inoltre, evitare di modificare la corretta cadenza da sollecitazioni dell'intervistato.
E' importante che nella lettura del questionario venga mantenuta un'inflessione naturale. Anche questo risultato si ottiene con la pratica e l'allenamento.
La risposta "non so" può significare cose diverse:
a) l'intervistato non capisce la domanda e risponde "non so" per evitare di dire che non ha capito la domanda;
b) l'intervistato pensa che la domanda è finita e risponde "non so" per riempire il silenzio;
c)  l'intervistato realmente "non sa" o non ha un'opinione sulla domanda proposta.
Il comportamento dell'intervistatore in questi casi dovrebbe essere:
-  attendere qualche secondo per dare il tempo all'intervistato di pensare alla risposta;
-  ripetere la domanda ed essere sicuri che l'intervistato abbia compreso appieno il contenuto di essa.
Occasionalmente è utile usare dei "suggerimenti" per ottenere delle risposte appropriate. Per esempio: "... ho avuto la febbre per qualche giorno".
L'intervistato dovrebbe replicare: "Potrebbe essere più precisa?".


(1) per la realizzazione di questa guida si è fatto ampiamente ricorso, adattandola, alla "Guida operativa per gli operatori dello studio SVEVA" elaborata dall'ISS (10).
BOZZA DEL DOCUMENTO FINALE DEL GRUPPO DI LAVORO
Prevenzione delle infezioni da Str. pneumoniae

I. PREMESSE
Lo Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) è un microrganismo frequentemente responsabile di patologie infettive a carico delle vie respiratorie che interessano tutte le età, sebbene i quadri clinici più gravi (es. batteriemie, polmoniti, meningiti) riguardino prevalentemente le fasce estreme della vita (bambini al di sotto dei due anni ed anziani ultra 65enni).
Nella popolazione anziana le malattie S. pneumoniae comportano notevoli costi a causa delle frequenti complicanze spesso gravi (es. batteriemie in circa il 25% delle polmoniti pneumococciche) e per gli esiti invalidanti (riduzione del livello di indipendenza) che, a loro volta, necessitano di una maggiore assistenza e, spesso, di nuovi ricoveri.
Ricerche relative agli Stati Uniti attribuiscono annualmente a tale microrganismo 150.000-570.000 casi di polmonite, 2.600-6.200 episodi di meningiti, 50.000 casi di batteriemia, 7 milioni di casi otite media e circa 40.000 decessi.
Per i pazienti affetti da forme invasive (batteriemie), sebbene trattati in modo farmacologicamente e clinicamente appropriato (es.: antibiotici, terapia intensiva, ecc.), la letteratura riporta una letalità del 25-40% .
La situazione, spesso, risulta complicata dal fatto che, negli ultimi anni, si sta registrando un incremento di ceppi di S. pneumoniae multiantibiotico-resistenti che rendono molto più complesso, prolungato e, di conseguenza, costoso il trattamento. Da sottolineare che, spesso, il caso si conclude con il decesso del paziente . La letteratura recente segnala l'isolamento di sierotipi 6, 19, 23F di S. pneumoniae particolarmente resistenti alle penicilline, sulfamidici, macrolidi, cloramfenicolo e cefalosporine.
Per quanto riguarda i paesi dell'Europa occidentale dati completi non sono ancora disponibili; è noto comunque che la mortalità per polmoniti mostra notevoli oscillazioni tra i diversi paesi europei - da un minimo di 0,6 per 100.000 in Grecia ad un massimo di 4,8 per 100.000 in Finlandia - e che, ogni anno, mediamente l'1% della popolazione con età Ž65 anni (circa 500.000 persone) viene ricoverata per un episodio di polmonite. Poiché in letteratura il 30-50% delle polmoniti risulta attribuibile allo S. pneumoniae, ogni anno si possono stimare circa 175.000-290.000 ricoveri per polmonite pneumococcica e circa 70-80.000 decessi a seguito di un'infezione causata dallo stesso microrganismo.
Considerando la gravità delle forme invasive da S. pneumoniae, alcuni ricercatori hanno effettuato indagini di incidenza sia in Europa che negli Stati Uniti, documentando una notevole variabilità intra-nazionale ed internazionale; 22 casi per 100.000 in Texas, 9,1 casi per 100.000 in Finlandia, 10,3 per 100.000 in Inghilterra). Risultati simili sono stati ottenuti anche in altre indagini precedenti. Da sottolineare che, all'aumentare del tasso di emocolture effettuate, l'incidenza di forme invasive da S. pneumoniae aumenta.
Oggi si dispone di un vaccino costituito da 23 antigeni polisaccaridici capsulari purificati (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F) che rispetto al vaccino precedente, costituito da 14 antigeni capsulari, pur con un dosaggio ridotto di ciascun antigene (25µg rispetto al 50µg), permette di ottenere un'elevata immunogenicità e buoni livelli di tollerabilità nella popolazione adulta.
Tale vaccino ha mostrato tra gli anziani immunocompetenti un'efficacia protettiva di circa il 50-70% per le forme invasive da pneumococco. Per quanto riguarda il livello di efficacia protettiva del vaccino nei confronti di tutte le forme di infezione, alcuni studi caso-controllo hanno evidenziato livelli del 56-57%. In particolare nella popolazione immunocompetente l'efficacia protettiva raggiunge il 61%; ma il tasso di protezione varia notevolmente con l'età: dal 93% per la popolazione di età inferiore ai 55 anni al 46% in quella superiore ad 85 anni.
Ciò deriva dal fatto che l'efficacia complessiva del vaccino dipende dai sierotipi di antigeni polisaccaridici capsulari responsabili dell'infezione. Il vaccino, infatti, può tutelare la popolazione nei confronti dei 23 sierotipi di S. pneumoniae, rispetto ai 90 potenzialmente responsabili. Indagini microbiologiche svolte in passato in Italia hanno comunque evidenziato come i sierotipi ricompresi nel vaccino siano quelli più comunemente riscontrati negli episodi di malattie pneumococciche. Negli Stati Uniti essi sono responsabili dell'88% degli isolamenti da emocolture, ne deriva, quindi, che l'efficacia protettiva dovrebbe essere elevata.
E' comunque irragionevole aspettarsi che un vaccino così altamente polivalente abbia un'efficacia complessiva in qualche modo vicina a quella di un vaccino monovalente.Secondo alcuni autori la conoscenza dell'efficacia della vaccinazione pneumococcica nel prevenire le forme invasive da S. pneumoniae potrebbe essere già sufficiente per giustificarne l'uso.
Il livello anticorpale per la maggior parte degli antigeni presenti nel vaccino antipneumococcico rimane elevata per almeno 5 anni. Le raccomandazioni attuali suggeriscono di ripetere la vaccinazione con un booster soltanto in soggetti ad altissimo rischio di infezione fatale (es.: splenectomizzati) oppure in soggetti con una rapida tendenza alla riduzione degli anticorpi antipneumococcici (es.: soggetti con sindrome nefrosica, con insufficienza renale, trapiantati, ecc.).
Considerando l'andamento delle malattie da S. pneumoniae nella popolazione, il vaccino antipneumococcico presenta lo stesso target di quello antinfluenzale, risultando particolarmente raccomandato per la popolazione Ž65 anni, soprattutto se affetta da patologie cronico-degenerative (es.: cardiopatie croniche, BPCO, enfisema, epatopatie e/o alcoolismo cronici, diabete mellito, ecc.) o da patologie immunodepressive (es.: insufficienza renale, asplenia, anemia falciforme, immunodeficienza congenita, HIV, leucemie, linfomi, mieloma multiplo, altre neoplassie diffuse, trapianti d'organo o di midollo, immunodepressione iatrogena, ecc.).
Per quanto riguarda l'insorgenza di effetti collaterali del vaccino, le informazioni disponibili sembrano evidenziare prevalentemente effetti locali (eritema, indurimento, locale, dolenzia) che si risolvono in 48-72 ore, mentre gli effetti sistemici (es.: febbre) comparirebbero solo di rado.
La somministrazione del vaccino in occasione della vaccinazione antinfluenzale (sebbene su due sedi di inoculo distinte) non sembra modificare l'efficacia protettiva della vaccinazione. Alcune recenti indagini segnalano - a seguito di una somministrazione simultanea dei due vaccini - alcune differenze nell'insorgenza di effetti collaterali locali e sistemici rispetto ai soggetti trattati con la sola vaccinazione antinfluenzale, sebbene tali differenze non sembrino raggiungere livelli di significatività statistica. In effetti tali risultati non si discostano notevolmente da quelli riportati in una recente indagine dell'Istituto superiore di sanità sulla tollerabilità della vaccinazione antinfluenzale.
Infine, analizzando dal punto di vista economico l'opportunità della vaccinazione antipneumococcica nella popolazione Ž65 anni, deve essere segnalato che la letteratura scientifica presenta numerosi contributi che ne sottolineano la costo-efficacia. Secondo alcuni studi essa risulterebbe una delle tre pratiche di prevenzione più convenienti nell'anziano (insieme alla vaccinazione antinfluenzale ed al pap-test triennale nelle donne), consentendo un risparmio effettivo di ospedalizzazioni, terapia ed assistenza, oltre che una migliore qualità della vita. Tale beneficio risulta massimo se la vaccinazione viene somministrata nella stessa seduta vaccinale dell'antinfluenzale.
II.  IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE
Allo stato attuale, le conoscenze epidemiologiche sulla malattia in Italia risultano decisamente carenti rispetto agli Stati Uniti e ad altri paesi europei. Tuttavia, la situazione nazionale può essere, in parte, delineata valorizzando le fonti di informazione già disponibili nel Paese, sebbene non sempre specifiche ed esaustive (es.: dati di mortalità per polmoniti e menigiti, dati di ricoveri ospedalieri per le stesse patologie, ecc.) e confrontando tali informazioni con i dati già disponibili in altri paesi europei, caratterizzati da un contesto socio-economico ed ambientale simile a quello italiano.
Alcune valutazioni preliminari effettuate su tali dati sembrano evidenziare, per l'Italia una situazione epidemiologica analoga a quella di altre nazioni europee. Si osservino, a titolo di esempio, i dati relativi alla mortalità totale per polmoniti in alcuni paesi europei (figura 1). Sebbene tali dati si riferiscano ad un solo anno l'osservazione dei dati di mortalità rilevati in altri anni non sembra evidenziare notevoli variazioni.
FIGURA 2 - Mortalità per polmoniti in alcuni paesi europei.Anno: 1996. Fonte WHO, 1998

Ulteriori informazioni sulla diffusione delle infezioni da S. pneumoniae sono ottenibili dal sistema di sorveglianza nazionale delle meningiti batteriche; attraverso tale sistema è possibile evincere solo alcune notizie di base: le meningiti notificate come attribuibili a S. pneumoniae non oltrepassano i 200 casi annui ed interessano, come già evidenziato in altre indagini straniere, le fasce estreme della vita, bambini < 5 anni ed anziani Ž 65 anni. A ciò, purtroppo, si deve aggiungere che, per circa un terzo dei casi notificati attraverso detto sistema, non si dispone della diagnosi eziologica.
In particolare, il sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche per il 1996 documenta 823 casi notificati; tra questi, per 196 (23,8%) non si è potuto disporre della diagnosi eziologica. Dei restanti 627 casi di meningiti batteriche notificati, con diagnosi eziologica nota, il 27,9% (175 casi) è risultato da S. pneumoniae.
Anche la Regione Lombardia offre dati interessanti provenienti dal sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche; tali malattie presentano infatti un'incidenza dei soggetti della fascia d'età di 10-19 anni pari a quella degli individui di 60-69 anni, e registrano un aumento dei casi nel 1998 rispetto al 1997. Detto aumento dei casi potrebbe essere attribuibile agli effetti dell'epidemia influenzale verificatasi nel 1997.
Il sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche offre, quindi, numerosi spunti di riflessione:
-  l'isolamento del microrganismo responsabile è stato possibile solo in circa un terzo dei casi (pari a circa 130 isolamenti), come già documentato in precedenti indagini. La bassa percentuale di isolamenti potrebbe essere la conseguenza della precocità d'inizio del trattamento antibiotico;
-  la resistenza agli antibiotici è di comune riscontro (per la penicillina nel 5% dei casi, per il cloramfenicolo nel 5% e per l'eritromicina nel 30%), come documentato in altre note;
-  i sierotipi predominanti sono il 3, il 4, il 14 e il 23F, nei bambini di 0-6 anni anche il 6B e, negli anziani Ž65 anni, l'8 e il 19. Tali sierotipi non si sono sostanzialmente modificati rispetto a quelli riscontrati in indagini sieroepidemiologiche svolte in Italia negli anni '80 e più recenti.
Sicuramente molto interessanti sono alcuni dati riguardanti il ruolo dello S. pneumoniae nell'ambito della patologia infettiva polmonare; le informazioni disponibili provengono da indagini epidemiologiche e cliniche degli anni '80 e da indagini simili più recenti.
Oggi in Italia si verificano circa 7000 decessi per polmoniti, che corrispondono a circa il 5% dei casi di polmonite verificatisi. Considerando che, mediamente, il 30-50% di tali polmoniti è da attribuire allo S. pneumoniae i casi attesi dovrebbero attestarsi su valori compresi tra i 42.000 ed i 70.000 casi all'anno.
In realtà, analizzando i dati di mortalità relativi alle polmoniti e broncopolmoniti in Italia negli ultimi vent'anni (anni: 1973-94), si può notare come soltanto in una bassissima percentuale di casi si disponga della diagnosi eziologica (in media l'1,5% dei decessi notificati) e che, in quei pochi casi con isolamento, lo S. pneumoniae risulti l'agente eziologico di più comune riscontro (82,4% dei casi). Ne deriva quindi che, date le limitazioni delle statistiche correnti, nonché le carenze riguardo l'isolamento degli agenti eziologici, tali stime potrebbero essere sensibilmente modificate da indagini epidemiologiche più approfondite.
Infine, un'indagine svolta nel comune di Bologna ha documentato come circa l'1% degli anziani, ogni anno, si ricoveri per polmonite e broncopolmonite. Nella maggior parte dei casi, comunque, il paziente affetto da polmonite non viene ospedalizzato, essendo seguito solo dal MMG. Tali casi possono quindi sfuggire ad un'eventuale valutazione basata unicamente sulle diagnosi di dimissione. Si cita a tal proposito un'indagine europea sulla medicina generale che, confrontando le decisioni riguardo il ricovero ospedaliero dei pazienti con infezioni delle basse vie respiratorie nei diversi paesi, ha evidenziato per l'Italia una percentuale di ricoveri inferiore al 3%.
Un'ulteriore modalità per quantificare l'incidenza della malattia da S. pneumoniae sebbene rappresenti ancora una sottostima, è quella di considerare l'insorgenza di polmoniti come complicanza delle BPCO. Infatti dei circa 4-5.000.000 di soggetti affetti da BPCO in Italia, il 10%, entro 2-3 anni, si ricovera per polmonite. Di tali polmoniti circa il 20% è da attribuire allo S. pneumoniae. Tale dato è confermato da una recente indagine (relativa al periodo: 1994-96) svolta in Italia su 25 reparti di pneumologia su una popolazione di 613 pazienti ricoverati per polmonite comunitaria.
In conclusione, quindi, le conoscenze attuali sull'impatto delle infezioni da S. pneumoniae non sono ancora esaustive sebbene alcuni dati diretti (es.: menigiti) ed indiretti (es.: mortalità per polmoniti, ospedalizzazioni, ecc.) consentano di formulare chiare ipotesi riguardo l'epidemiologia della malattia.
III.  INDIRIZZI DI PREVENZIONE
Quanto fin qui descritto fornisce sufficienti elementi per considerare con favore l'opportunità della vaccinazione antipneumococcica nella popolazione anziana. Studi in itinere (Regione Sicilia) e studi già conclusi evidenziano la tollerabilità del vaccino somministrato sia da solo che in associazione con la vaccinazione antinfluenzale.
La vaccinazione antipneumococcica viene già raccomandata in altri paesi ed in alcune regioni italiane, ne sono esempi le raccomandazioni statunitensi, quelle belghe, nonché quelle elaborate in Emilia Romagna, in Puglia, in Calabria. In altre regioni italiane (Veneto e Lombardia) tali raccomandazioni sono in fase di elaborazione. Infine, anche in assenza di raccomandazioni regionali, in Sicilia ed in alcune ASL di altre Regioni sono stati avviati specifici programmi vaccinali.
La vaccinazione è oggi raccomandata per alcune categorie di soggetti: anziani Ž65 anni; soggetti anche di età inferiore ma portatori di patologie croniche cardiache, polmonari, dismetaboliche, epatiche; soggetti con asplenia anatomica o funzionale, soggetti istituzionalizzati.
Da un punto di vista organizzativo, è opportuno tener presente le possibili strategie di utilizzo della vaccinazione antipneumococcica. La scelta del modello organizzativo sarà influenzata dalle risorse disponibili, dalla situazione delle ASL, dalla disponibilità dei MMG a collaborare. In sintesi, alcuni approcci sono di seguito elencati:
- vaccinare i soggetti con patologie ad alto rischio al momento della dimissione ospedaliera. Tale approccio poggia le sue radici sul fatto che detti soggetti presentano un'elevata probabilità di avere un ulteriore ricovero per polmoniti negli anni immediatamente successivi;
-  vaccinare gli ospiti delle strutture socio-assistenziali per anziani;
-  vaccinare gli anziani presso i servizi vaccinali delle ASL, sotto specifico invito delle stesse ASL o a seguito di segnalazione da parte del MMG;
- coinvolgimento diretto dei MMG nella selezione dei candidati e nella somministrazione del vaccino;
- somministrazione del vaccino in occasione della campagna di vaccinazione antinfluenzale.
Gli ultimi due approcci sono stati quelli maggiormente presi in considerazione nelle raccomandazioni regionali anche alla luce del recente piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, che sottolinea il ruolo centrale del distretto sanitario e dei MMG riguardo la prevenzione.
Non devono però essere trascurati i problemi aggiuntivi che l'avvio di un programma di vaccinazione antipneumococcica presenterà rispetto alla vaccinazione antinfluenzale: per quest'ultima la necessità di dover ripetere annualmente la vaccinazione non rendeva indispensabile la registrazione dell'intervento; al contrario per l'antipneumococcica sarà fondamentale la realizzazione di una rete organizzativa e di archiviazione adeguata, data la periodicità dell'intervento vaccinale.
Ovviamente ciò dovrà essere adattato alla strategia vaccinale prescelta: se centralizzata nel servizio di igiene pubblica della ASL, se affidata alMMG, se effettuata in ospedale ai pazienti più a rischio all'atto della dimissione, ecc.
IV.  CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
In conclusione, anche in carenza di dati epidemiologici definitivi sulla diffusione delle malattie da S. pneumoniae, le informazioni provenienti da altri paesi europei forniscono chiare indicazioni, sebbene possano essere rapportate all'Italia con le dovute cautele.
Alla luce delle indicazioni del piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 e dell'attenzione posta alla tutela della salute degli anziani, si rende comunque necessario considerare l'opportunità di intervenire in senso preventivo nei confronti delle patologie infettive dell'anziano ed, in particolare, nei confronti delle infezioni da S. pneumoniae; iniziative in tal senso sono già state avviate in alcune regioni italiane.
Pur consapevoli che sarebbe estremamente utile una raccomandazione nazionale riguardo la vaccinazione antipneumococcica dell'anziano, il fiorire di iniziative periferiche su modelli organizzativi diversi, se saranno opportunamente valutate, potrà fornire utili informazioni per la predisposizione di future raccomandazioni nazionali.
Nelle regioni in cui la vaccinazione è già stata raccomandata o è in procinto di esserlo, sarebbe opportuno avviare indagini di impatto della vaccinazione (valutazione dell'efficacia pratica), confrontando mediante studi caso-controllo, le variazioni di alcuni indicatori indiretti (tasso di ospedalizzazione, mortalità, complicanze, consumo farmaci, ecc.) nella popolazione sottoposta a vaccinazione rispetto a quella non trattata, in modo da verificare sul campo l'utilità di tale intervento. Indagini simili sono già state effettuate negli Stati Uniti ed hanno fornito informazioni di estremo interesse sia sotto il profilo epidemiologico che economico.
Al fine di essere in grado di disporre di informazioni epidemiologiche più dettagliate, sarebbe inoltre opportuno attivare un sistema in grado di identificare i casi di infezione, con una chiara definizione di caso; potrebbe risultare estremamente utile costruire una rete sentinella, basata sui MMG ed i laboratori ospedalieri di riferimento; ciò permetterebbe di ottenere informazioni oggi ancora deficitarie, quali quelle relative all'assistenza territoriale, rispetto a quella ospedaliera. A tal proposito si sottolinea il recente avvio di una rete di ricerca nell'ambito della Società italiana di medicina generale (SIMG) - denominata "Health Search" - che ha già promosso indagini epidemiologiche, facendo riferimento ad un campione rappresentativo di MMG italiani. Tale rete potrebbe dimostrarsi estremamente utile per la raccolta di informazioni epidemiologiche anche riguardo le infezioni da S. pneumoniae.
Un altro elemento carente che dovrà certamente essere migliorato è quello della diagnostica di laboratorio, soprattutto per le infezioni invasive ed, in particolare per le emocolture. Tale indagine rappresenta, infatti, il "gold standard" per questa patologia. Indagini basate sul laboratorio, approccio già ampiamente utilizzato in altri paesi, presentano comunque una serie di problemi legati alle differenze di qualità dei laboratori ed alle notevoli difficoltà di raccolta di campioni biologici validi per la realizzazione del programma. In alternativa, sia per le forme invasive che per quelle non invasive, sarà da considerare attentamente l'opportunità di ricorrere a test immunologici.
Si raccomanda, infine, qualunque sia il modello di studio prescelto, di porre particolare attenzione al disegno dello studio ed al potere statistico dei risultati ottenuti, in modo da fornire evidenze convincenti su quanto documentato dalle ricerche.
(99.31.1403)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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