REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 23 GENNAIO 1999 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 gennaio 1999, n. 5
Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 1998, n. 34.
Modifica dell'art. 4 del regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 1998, n. 35.
Modifica dell'art. 7, comma 6, del D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44 - Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 17 novembre 1998.
Modifica del decreto 14 luglio 1998, concernente graduatoria delle domande di ammissione all'esercizio venatorio dei cacciatori residenti fuori regione.  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 12 gennaio 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata "Conca del salto", ricadente nel territorio comunale di Modica e Scicli  pag. 10 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 28 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 11 


DECRETO 28 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 12 

DECRETO 2 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 14 


DECRETO 2 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 16 


DECRETO 2 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 17 


DECRETO 4 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 18 


DECRETO 18 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998  pag. 20 


DECRETO 19 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998  pag. 21 


DECRETO 30 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998  pag. 21 


DECRETO 30 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998  pag. 22 


DECRETO 30 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998  pag. 22 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 11 novembre 1998
Nomina di componenti del comitato di sorveglianza della cooperativa agricola Le Torri di Salemi.  pag. 22 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 9 novembre 1998
Modifica del decreto 26 giugno 1996, concernente approvazione del regolamento disciplinante l'attività formativa-addestrativa libera  pag. 23 


DECRETO 9 novembre 1998.
Modifica del decreto 26 giugno 1996, concernente approvazione del regolamento disciplinante l'attività formativa-addestrativa libera  pag. 23 

Assessorato della sanità

DECRETO 16 novembre 1998.
Cancellazione dell'azienda Cascio Giuseppa (Diecidecimi ottica), con sede in Enna, dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992  pag. 24 


DECRETO 17 novembre 1998.
Cancellazione dell'azienda acustica Centro Sordità 2 s.r.l., con sede in Agrigento, dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992.  pag. 24 


DECRETO 17 novembre 1998.
Cancellazione dell'azienda ortopedica O.M.I. di Bufalino e Giovannetti s.n.c., con sede in Noto, dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992  pag. 25 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 ottobre 1998.
Conferma, per l'anno 1999, degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni della Regione ai sensi della legge 28 luglio 1977, n. 10  pag. 25 


DECRETO 11 novembre 1998.
Approvazione del programma costruttivo adottato dal consiglio comunale di Bagheria con delibera n. 130 del 24 luglio 1998  pag. 27 


DECRETO 13 novembre 1998.
Variante al piano regolatore generale del comune di Paternò  pag. 28 


DECRETO 16 novembre 1998.
Approvazione del programma costruttivo adottato dal consiglio comunale di Misilmeri con delibera n. 49 del 22 luglio 1998  pag. 30 


DECRETO 24 novembre 1998.
Approvazione del progetto relativo all'ampliamento del cimitero comunale di Corleone  pag. 30 

DECRETO 26 novembre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Butera  pag. 31 


DECRETO 26 novembre 1998.
Autorizzazione del progetto relativo all'esecuzione di lavori stradali nel comune di Messina  pag. 32 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 19 ottobre 1998.
Rettifica del decreto 2 luglio 1998, relativo alla graduatoria dei progetti di recupero di edifici rurali, bagli, casali e masserie da adibire a strutture ricettive extralberghiere per lo svolgimento di attività di turismo rurale e del successivo decreto 16 luglio 1998 di impegno di somma  pag. 34 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 437 del 17 novembre 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale del decreto legge 2 novembre 1998, n. 378  pag. 35 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Integrazione dell'elenco regionale degli operatori dell'a-gricoltura biologica - Anno 1997  pag. 35 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Sostituzione del presidente del comitato di gestione del Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania  pag. 35 
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo  pag. 35 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1998  pag. 35 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianasto e della pesca:
Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92.
  pag. 37 

Provvedimenti concernenti società cooperative.
  pag. 38 
Nulla osta alla ditta Europa Hard Discount s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di Messina  pag. 38 
Nulla osta alla ditta L.M. Supermercati s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di Acquedolci  pag. 38 
Nulla osta alla ditta Salzam s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di Riposto  pag. 38 
Nulla osta alla ditta Aligrup S.p.A. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di S. Agata Li Battiati.   pag. 38 
Nulla osta alla ditta Salzam s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di Melilli  pag. 38 

Assessorato dell'industria:
Ricostituzione del Comitato consultivo per l'industria.   pag. 38 
Approvazione dello statuto del consorzio di garanzia fidi a r.l., denominato "Confidi Sicilia", con sede in Messina  pag. 39 

Ricostituzione del Consiglio regionale delle miniere.
  pag. 39 

Nomina del commissario straordinario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.
  pag. 39 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile di Palermo per il pagamento di una somma necessaria per l'esecuzione di lavori  pag. 39 
Concessione di un finanziamento per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della rete idrica nel comune di Palazzolo Acreide  pag. 39 
Concessione di un finanziamento per l'esecuzione dei lavori di rifacimento e potenziamento dell'acquedotto nel comune di S. Angelo di Brolo  pag. 39 
Concessione di un finanziamento per il potenziamento ed adeguamento della rete idrica nel comune di Milena.   pag. 39 
Concessione di un finanziamento per la realizzazione della rete idrica interna nel comune di Ficarazzi.  pag. 35 
Concessione di un finanziamento per la costruzione della rete capillare del centro urbano nel comune di Mirabella Imbaccari  pag. 39 
Concessione di un finanziamento per il completamento generale della rete idrica interna nel comune di Malfa.   pag. 39 

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Enna relativa a lavori urgenti nel comune di Troina.
  pag. 39 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento relativa a lavori urgenti nel comune di Caltabellotta  pag. 39 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di componenti della commissione provinciale per l'impiego di Catania  pag. 40 
Modifica del decreto 22 aprile 1997, concernente ricostituzione della commissione provinciale per l'impiego di Catania  pag. 40 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione all'aumento della capacità operativa di macellazione del pubblico macello di Palermo  pag. 40 
Estensione dell'autorizzazione sanitaria, già rilasciata al pubblico macello di Belmonte Mezzagno, alla produzione di carne ovina e caprina  pag. 40 
Sostituzione di un componente del Consiglio regionale di sanità  pag. 40 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Concessione dello storno di una somma versata dalla ditta General Export per il recupero ambientale della cava Noce nel comune di Custonaci  pag. 40 
Nulla osta al comune di San Giovanni Gemini per l'esecuzione di lavori  pag. 40 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Campofelice di Roccella  pag. 40 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Siracusa.   pag. 40 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 23 dicembre 1998, n. 265.
Circolare elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - Reg. CEE n. 2092/91 e decreto legislativo n. 220/95  pag. 41 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 17 novembre 1998, n. 12.
Art. 23, comma decimo, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e art. 5, comma terzo, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17: esecuzione delle prescrizioni contenute nei pareri delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali - Modifiche alla circolare n. 14/97.  pag. 42 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 28 dicembre 1998, n. 330.
Progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 18 marzo 1998 e successive - Prosecuzione degli interventi  pag. 44 


CIRCOLARE 12 gennaio 1999, n. 331.
Lavori socialmente utili - Circolare assessoriale 25 marzo 1997, n. 255, I tranche - Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'art. 1 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 - Presentazione di nuovi progetti  pag. 44 


CIRCOLARE 12 gennaio 1999, n. 332.
Piani regionali ed interregionali di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione - Art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4  pag. 56 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 10 dicembre 1998, n. prot. 22824.
Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. Individuazione aree ad elevato rischio idrogeologico e adozione misure di salvaguardia  pag. 57 

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dei lavori pubblici

Autorizzazione all'occupazione in via temporanea e d'urgenza di immobili per lavori di sistemazione della strada di collegamento Trapani-Salemi  pag. 63 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





LEGGE 20 gennaio 1999, n. 5.
Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
SOPPRESSIONE DEGLI ENTI ECONOMICI REGIONALI


Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A. e all'IRFIS S.p.A.
3.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.
4. Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con decreto del Presidente della Regione del 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento.
5. Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi dello Stato in materia.
7. La Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.
8. Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

Art. 2.

1. Alla dismissione delle partecipazioni dei tre enti posti in liquidazione si procede a norma dell'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 1 settembre 1997, n. 37. Sono trasferite al patrimonio della Regione le partecipazioni azionarie non suscettibili di dismissione, ivi comprese quelle della RESAIS S.p.A. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite alla Regione sono esercitati dall'Assessore regionale per l'industria.
2. Gli invasi idrici e gli acquedotti di proprietà dell'Ente minerario siciliano, le opere relative ed i fondi espropriati, le pertinenze e gli accessori inerenti, i crediti e le obbligazioni scaturenti dai contratti stipulati per la realizzazione degli stessi invasi ed acquedotti sono trasferiti alla Regione siciliana. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta di Governo, sono determinate le modalità per l'utilizzazione degli invasi nei comparti dell'agricoltura, dell'industria e per usi civili.
3.  Con le stesse modalità sono trasferiti alla Regione siciliana i beni mobili ed immobili di proprietà degli enti per i quali non si procede alla vendita.
4. A fronte dei trasferimenti summenzionati il commissario liquidatore è autorizzato a ridurre compensativamente il fondo di dotazione di ciascuno degli enti economici dell'importo corrispondente al valore di bilancio delle partecipazioni o dei beni trasferiti.
5. Con cadenza trimestrale l'Assessore regionale per l'industria presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione delle dismissioni.

Art. 3.

1. Le funzioni pubbliche demandate agli enti soppressi dalla presente legge, dalle leggi istitutive o da altre leggi regionali sono attribuite agli assessorati regionali competenti per materia.
2.  L'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 è abrogato.
3.  Tutte le decisioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto entro 7 giorni alla Presidenza della Regione e all'Assessorato regionale dell'industria.
4. L'Assessore regionale per l'industria entro il termine di 7 giorni dalla ricezione può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione.

Titolo II
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, EMS ED ESPI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE


Art. 4.

1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia, cessa dal relativo rapporto di lavoro.
2. E' abrogato l'articolo 17, comma 2, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.

Art. 5.

1. Le società a totale partecipazione degli enti economici regionali di cui all'articolo 4, sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti del proprio personale dipendente in possesso di un'anzianità contributiva ed anagrafica idonea al raggiungimento, al termine dei periodi massimi di fruizione dei benefici contenuti nella predetta normativa, dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia.

Art. 6.

1. Nei confronti del personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuato ed ancora in forza a seguito dell'applicazione degli articoli 4 e 5, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 27 anni ovvero di un'anzianità anagrafica non inferiore a 52 anni, vengono estese, a richiesta, le previsioni dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche a coloro i quali maturano i requisiti richiesti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
3. Per il personale indicato nel presente articolo possono essere individuate forme di utilizzo con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84.

Art. 7.

1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell'indennità una tantum prevista dal comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicate secondo i criteri indicati dal comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, potevano essere esercitate durante il periodo di prepensionamento, siccome previsto dal comma 3 del citato articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.
2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
4. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.
5. All'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è aggiunto il seguente comma:
«3. Per i prepensionati di cui al comma 2 la cessazione del trattamento dell'indennità di prepensionamento ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge; resta comunque facoltativa l'anticipazione della pensione di vecchiaia o di anzianità per i prepensionati che sono stati addetti al sottosuolo di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni».
6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, è affidata all'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 8.

1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuato ed ancora in servizio a seguito dell'applicazione degli articoli precedenti, viene trasferito, nel rispetto delle anzianità maturate e del trattamento normativo e contrattuale posseduto, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la RESAIS S.p.A., alle cui dipendenze permane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge.
2. I benefici previsti dal comma 1 si applicano anche al personale di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto personale sarà, in via prioritaria, utilizzato per la manutenzione, la salvaguardia ed ogni altra esigenza di conservazione dei siti minerari.
3. Durante tale periodo di permanenza, al personale di cui ai commi precedenti restano applicabili le disposizioni contenute al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

Art. 9.

1. Per le esigenze delle procedure di liquidazione, sarà utilizzato temporaneamente, su richiesta nominativa del commissario liquidatore degli enti economici, personale idoneo prelevato dall'area speciale transitoria ad esaurimento di cui al comma 1 dell'articolo 8 nel rispetto della previsione normativa contenuta nell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 18.
2. Il personale interessato resta, comunque, sempre a carico della predetta area speciale transitoria ad esaurimento di cui al comma 1 dell'articolo 8.

Art. 10.

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, applica al personale indicato nei precedenti articoli gli appositi accordi contrattuali definiti e stipulati con le organizzazioni sindacali e nei limiti dagli stessi previsti, aventi per oggetto trattamenti economici e normativi da corrispondere al personale all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con utilizzo anche di ammortizzatori sociali, ove attivabili, nonché di interventi sussidiari di accompagnamento.
2. L'indennità sostituiva di preavviso, ove spettante, potrà essere corrisposta in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione.

Art. 11.

1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
2.  L'area attrezzata di Punta Cugno, sita nel comprensorio marittimo del porto di Augusta (Siracusa), è affidata alla gestione dell'autorità marittima poiché la predetta area di sedime fa parte dei beni del demanio dello Stato, ramo marittimo.

Art. 12.

1. Per le finalità previste dal comma 6, dell'articolo 7, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad utilizzare le somme che risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 25303 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di lire 65.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per lire 60.000 milioni codice 03.11.00 (capitolo 25303) e per lire 5.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).
2. Per le finalità previste dalla presente legge, ad eccezione del comma 6, dell'articolo 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.300 milioni nonché l'utilizzo delle somme che risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 65117 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3.  Per l'esercizio 1998 all'onere di lire 3.300 milioni si provvede mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità del capitolo 21257, per lire 3.100 milioni codice 1008 e per lire 200 milioni codice 1010.
4. Gli oneri derivanti dal comma 2 di lire 170.000 milioni ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 150.000 milioni, codice 03.10.00, (capitolo 65117) per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e quanto a lire 20.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).

Art. 13.

1. Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 gennaio 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per l'industria  CASTIGLIONE 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 2, comma 1:
-  L'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come integrato dall'art. 7 della legge regionale n. 20/97, così dispone:
«1.  Alla dismissione delle partecipazioni societarie della Regione siciliana e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la dismissione delle partecipazioni della Regione in società di capitali, esercita i poteri e le funzioni che sono attribuiti dalla normativa nazionale al Presidente del Consiglio o ai Ministri. Detti poteri, con riferimento alla dismissione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, sono esercitati dagli Assessori preposti al ramo dell'Amministrazione regionale che esercita in via principale il controllo e la vigilanza sugli enti stessi.
3.  Le procedure di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. I proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni azionarie della Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale affluiscono al bilancio della Regione con le modalità determinate con decreti del Presidente della Regione».
-  Il decreto del Presidente della Regione 1 settembre 1997, n. 37, è così rubricato: "Regolamento per la dismissione delle partecipazioni societarie degli enti economici regionali Azienda asfalti siciliani (Azasi), Ente minerario siciliano (EMS) ed Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI)".
Nota all'art. 4, comma 2:
L'articolo 17 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, per effetto dell'abrogazione del secondo comma, apportata dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, di lire 38.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 35.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990.
2.  
3.  nelle more della definizione dei rapporti tra l'ESPI e la GEPI concernenti la GERI-UOMO S.p.A. in liquidazione, l'ESPI è autorizzato a trasferire il personale dipendente dalla predetta società proveniente dalla Tessilcon S.p.A., che abbia superato un periodo di tre anni di cassa integrazione guadagni, nella società di cui all'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7».
Nota all'art. 5:
Gli articoli 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dispongono rispettivamente in "materia di dichiarazione di mobilità", "indennità di mobilità" e "riduzione di personale".
Nota all'art. 6, comma 1:
Gli articoli 6, commi 2, 3, 4 e 5, ed 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, così rispettivamente dispongono:

«Art. 6

2. Ai predetti dipendenti è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché gli assegni familiari nella misura in cui competono in base alla normativa vigente, con l'esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, delle indennità di vestiario e di trasporto, nonché di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi.
3.  L'indennità è corrisposta per quattordici mensilità, delle quali la tredicesima è erogata nel mese di dicembre e la quattordicesima nel mese di giugno.
4.  Saranno altresì a carico della Regione gli oneri per l'assistenza sanitaria per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita. La predetta indennità sarà rivalutata sulla base degli indici di contingenza riferiti alla misura dell'indennità stessa come sopra calcolata ovvero a meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti.
5.  Il trattamento di cui al precedente comma è sospeso nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato altra occupazione e per il periodo in cui risultano occupati».

«Art. 8

Agli operai e impiegati che, per effetto della ristrutturazione del settore zolfifero, verranno licenziati o sospesi, sarà attribuito, con decorrenza retroattiva di dodici mesi, uno scatto biennale di anzianità nella misura massima prevista dal punto due del contratto integrativo regionale 25 gennaio 1967 per gli operai e dall'art. 7 del contratto nazionale di lavoro 26 luglio 1973 per gli impiegati».
Nota all'art. 6, comma 3:
L'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, così dispone:
«1.  Gli ex dipendenti dei consorzi agrari provinciali, delle cooperative agricole e delle cantine sociali e loro consorzi, posti in prepensionamento ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, possono essere destinati a svolgere prestazioni lavorative presso comuni, province ed enti sottoposti al controllo della Regione.
2.  La utilizzazione del personale di cui al comma 1 dovrà svolgersi in prestazioni corrispondenti alla qualifica posseduta nell'ente di provenienza e per un numero di ore non inferiore a ventotto settimanali.
3.  La utilizzazione presso le amministrazioni di cui al comma 1 non comporta la costituzione di rapporto di pubblico impiego.
4.  Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà le direttive per utilizzazione del predetto personale presso le amministrazioni di cui al comma 1.
5.  I benefici di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 cessano di operare in caso di rifiuto da parte dell'interessato a svolgere l'attività di lavoro prevista dai commi precedenti o in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato o autonomo comunque soggetto al pagamento degli oneri contributivi. A tal fine i beneficiari devono presentare, annualmente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale devono dichiarare di non prestare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale e di non fruire di benefici incentivanti analoghi a quelli corrisposti. La omessa presentazione della dichiarazione o la non veridicità di quanto in essa attestato comporta, oltre gli effetti penali, la decadenza dai benefici sopracitati.
6. Per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 3.500 milioni (capitolo 14727).
7.  Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».
Note all'art. 7, commi 1 e 4:
-  L'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, prima dell'abrogazione del secondo comma disposta dal comma 4 dell'articolo che quì si annota, così disponeva:
«Gli operai e gli impiegati indicati all'articolo 5, che abbiano compiuto o compiranno 45 anni di età entro il 31 dicembre 1986 o che abbiano 25 anni di contribuzione presso l'I.N.P.S. o 20 anni per gli addetti in sotterraneo con 15 anni di versamento di contributi speciali, possono richiedere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con il trattamento a carico del fondo di cui all'art. 11, secondo comma, fino al compimento dell'età massima pensionabile in base alla legislazione del settore e comunque per un periodo non superiore a quello utile per conseguire la corresponsione della pensione di anzianità.
(In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, il personale, ivi indicato, può chiedere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con la corresponsione di un'indennità una tantum aggiuntiva al trattamento di fine rapporto lavoro, a carico del fondo di cui all'art. 11, secondo comma, pari al 50 per cento dell'ammontare del trattamento previsto nel primo comma, maggiorato dell'ammontare di cui al quarto comma dell'articolo precedente).
Il beneficio di cui al precedente comma è concesso al personale già addetto al settore zolfifero che fruisca del trattamento speciale per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in applicazione di apposite norme regionali.
Il beneficio è determinato sempre in relazione al 50 per cento del periodo residuo del trattamento speciale medesimo.
Le domande per i benefici di cui al presente articolo debbono essere presentate con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dei benefici medesimi e sono vincolanti per il dipendente.
Per la prima applicazione del presente articolo, le domande di cui al precedente comma devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
-  Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità una tantum, di cui al comma secondo dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è corrisposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare previsto nel comma primo dello stesso articolo, per un periodo massimo di 10 anni, a prescindere dall'anzianità contributiva e comunque riferita al limite di 60 anni di età».
Nota all'art. 7, comma 5:
L'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, per effetto dell'aggiunta apportata dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«1.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
2.  Il personale che in atto usufruisce delle previsioni normative di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, cessa dai relativi benefici all'atto del conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo la normativa previdenziale comune e generale per l'assicurazione obbligatoria. La disposizione del presente comma ha efficacia anche per i prepensionati ai quali sono pervenuti provvedimenti sospensivi.
3.  Per i prepensionati di cui al comma 2 la cessazione del trattamento dell'indennità di prepensionamento ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge; resta comunque facoltativa l'anticipazione della pensione di vecchiaia o di anzianità per i prepensionati che sono stati addetti al sottosuolo di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni».
Nota all'art. 7, comma 6:
La lett. a) dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, così dispone:
«a) fondo di lire 14.685 milioni per far fronte agli oneri dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, così ripartiti:
-  lire 1.009 milioni per l'anno 1975;
-  lire 1.494 milioni per l'anno 1976;
-  lire 1.658 milioni per l'anno 1977;
-  lire 1.837 milioni per l'anno 1978;
-  lire 1.241 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1985».
Nota all'art. 8, comma 2:
-  Il comma 3 quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
«L'Amministrazione regionale, anche a mezzo del Corpo regionale delle miniere, è autorizzata ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti della S.p.A. Italkali che, non avendo i requisiti dell'età o della contribuzione previdenziale previsti dal comma 3, hanno i requisiti per fruire delle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi lavoratori che maturino le condizioni di età o di contribuzione previdenziale durante il periodo di utilizzazione nei servizi socialmente utili sono applicabili i benefici previsti dai commi 2 e 3».
Nota all'art. 8, comma 3:
Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone;
«Durante il periodo di permanenza presso la società di cui al primo comma, il personale è utilizzato, anche mediante convenzione, da enti o da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione direttamente o mediante assegnazione agli enti locali per lo svolgimento di funzioni regionali decentrate nonché per lo svolgimento di servizi socialmente utili o per la frequenza di corsi di qualificazione predisposti per il disimpegno di detti servizi. Durante il predetto utilizzo, resta fermo il rapporto di lavoro con la società di cui al primo comma, a carico della quale resta il relativo onere retributivo. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di fare ricorso ai benefici della cassa integrazione guadagni o altri istituti sostitutivi. Il rifiuto del dipendente a svolgere l'attività di lavoro di cui al presente comma, comporta la decadenza dai benefici previsti nel presente articolo, nonché la interruzione del rapporto di lavoro con la società».
Nota all'art. 9, comma 1:
L'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 18, così dispone:
«1.  Per l'utilizzazione, da parte della Regione, di enti regionali o di società a totale partecipazione regionale, di personale dipendente dalla società di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, nessun onere può essere richiesto ai soggetti utilizzatori».
Nota all'art. 11, comma 1:
L'articolo 34 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per effetto dell'abrogazione apportata dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«1.  L'area attrezzata di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112, è acquisita al patrimonio della Regione.
2.
3.  E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112».
LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 413
-  Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per l'industria (Castiglione) il 6 maggio 1997.
D.D.L. n. 458
-  Disposizioni per la soppressione e la liquidazione degli enti economici regionali EMS, ESPI e AZASI. Costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Battaglia, Capodicasa, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speziale, Villari, Zago, Zanna il 23 maggio 1997.
Tramessi alla Commissione "Attività produttive" (III) rispettivamente l'8 maggio 1997 e l'11 giugno 1997.
Esaminati ed abbinati in Commissione nella seduta n. 104 del 7 luglio 1998.
Deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 104 del 7 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 112 del 29 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 111 del 29 luglio 1998.
Relatore: Speziale Calogero.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 182 del 31 luglio, n. 184 del 20 agosto, n. 185 del 2 settembre, n. 186 del 22 settembre, n. 187 del 23 settembre, n. 201 del 15 dicembre e n. 206 del 18 dicembre 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 211 del 24 dicembre 1998.
(98.53.2847)
Torna al Sommariohome




DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 1998, n. 34.
Modifica dell'art. 4 del regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 ed, in particolare, l'art. 10;
Visto il D.P.R.S. 8 aprile 1997, n. 21, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del citato art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici;
Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento lo schema di modifica dell'art. 4 di cui al citato D.P.R.S. 8 aprile 1997, n. 21;
Udito il parere n. 139 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 24 marzo 1998;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 4 agosto 1998;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.

L'art. 4 del D.P.R.S. n. 21 dell'8 aprile 1997 viene integralmente sostituito come segue:

«Art. 4.
Procedure di calcolo e criteri per la ripartizione dei consiglieri

1.  Le procedure di calcolo ed i criteri per la ripartizione dei consiglieri per ciascun settore, ivi compreso il settore pesca, sono i seguenti:
Al fine di evitare duplicazione nella determinazione del valore dei parametri dei settori, il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto delle imprese artigiane e delle società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, pesca, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, non sono considerati nella determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della cooperazione.
Allo stesso fine, nelle determinazione dei parametri dei settori dell'agricoltura, industria e commercio non sono considerati quelli relativi alle imprese artigiane e alle società cooperative.
Il numero delle imprese ed il valore aggiunto sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione ed il valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese nella circoscrizione provinciale.
Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri.
Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge.

Art. 4/bis.
Ripartizione dei consiglieri

1.  Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le Camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.
2.  Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, della pesca, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le Camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono, inoltre, stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.
3.  Le Camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.
4.  Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti del consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

Art. 4/ter.
Piccole imprese

1.  La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge, è computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura».

Art. 2.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 12 novembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per la cooperazione,  BENINATI il commercio, l'artigianato e la pesca 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 dicembre 1998.
Reg. n. 2, Atti del Governo, fg. n. 102.
(99.3.101)
Torna al Sommariohome



DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 1998, n. 35.
Modifica dell'art. 7, comma 6, del D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44 - Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 34 ed, in particolare, l'art. 38;
Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 390, recante: «Disposizioni sulle manifestazioni fieristiche»;
Visto il D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44, recante: «Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38»;
Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento lo schema di modifica dell'art. 7, comma 6, del citato D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44, al fine di adeguarlo alle norme statali di cui al citato D.P.R. 18 aprile 1994, n. 390;
Udito il parere n. 141 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 24 marzo 1998;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 4 agosto 1998;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.

1.  Al comma 6 dell'art. 7 del "Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38", approvato con D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44, le parole "entro il 30 maggio dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno dell'anno precedente".

Art. 2.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 12 novembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per la cooperazione,   BENINATI il commercio, l'artigianato e la pesca 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 dicembre 1998.
Reg. n. 2, Atti del Governo, fg. n. 100.
(99.2.48)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 17 novembre 1998.
Modifica del decreto 14 luglio 1998, concernente graduatoria delle domande di ammissione all'esercizio venatorio dei cacciatori residenti fuori regione.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22 della predetta legge che, tra l'altro, al 5° comma, lettera d), stabilisce che il cacciatore di altra regione viene ammesso da questo Assessorato in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola nonché il successivo decreto di modifica n. 2611 del 3 agosto 1998;
Visto il proprio D.D.R. n. 2542 del 14 luglio 1998, con il quale sono state approvate le graduatorie relative ai nove ambiti territoriali di caccia per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori della Regione per l'annata venatoria 1998/99, ai sensi dell'art. 22, comma 5°, lettera d), della legge regionale n. 33/97;
Visto il successivo D.D.R. n. 2699 del 28 agosto 1998, con il quale sono state modificate le graduatorie degli ambiti territoriali di caccia di Enna, Messina e Palermo;
Visto l'ulteriore D.D.R. n. 2897 del 24 settembre 1998, con il quale sono state modificate le graduatorie degli ambiti territoriali di Enna e Messina;
Viste le istanze tendenti ad ottenere l'autorizzazione per esercitare la caccia nell'A.T.C. di Ragusa del sig. Biagini Adriano, nato a Rimini il 5 agosto 1924 ed ivi residente in via E. Colli n. 6, e del sig. Ferrecchia Donato, nato a Foggia il 6 ottobre 1957 e residente a Rimini in via E. Colli n. 6, entrambe pervenute alla suddetta ripartizione in data 4 marzo 1998, erroneamente trattenute dalla stessa e ritrasmesse a questo Assessorato con nota n. 2351 del 14 settembre 1998;
Visto il foglio del 24 settembre 1998, con il quale il sig. Marini Pietro, nato a Foggia il 17 marzo 1954 e residente a Brescia in via G. Galilei, 28 ritrasmette copia dell'istanza inviata in data 26 marzo 1998, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della caccia in Sicilia al fine di verificare i motivi del mancato inserimento nella graduatoria dell'A.T.C. di Ragusa;
Rilevato che l'istanza del sig. Marini Pietro, per mero errore materiale, è stata inserita tra le richieste di ammissione nell'A.T.C. di Siracusa anzicché in quello di Ragusa;
Considerato che con decreto n. 1105 del 30 aprile 1998, è stato individuato il numero massimo di cacciatori extra regionali ammissibili in Sicilia e che in particolare per l'A.T.C. di Ragusa risulta possibile autorizzare n. 150 cacciatori;
Considerato che il numero di cacciatori ammessi nell'A.T.C. di Ragusa è inferiore a quello massimo previsto e cioè 105 ammessi contro i 150 previsti;
Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche alla graduatoria relativa all'A.T.C. di Ragusa, approvata con il citato D.D.R. n. 2542 del 14 luglio 1998, coerentemente a quanto rilevato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

La graduatoria dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana, relativa all'ambito territoriale di caccia di Ragusa, approvata con D.D.R. n. 2542 del 14 luglio 1998, è modificata secondo quanto appresso:
-  al 62° posto è inserito il sig. Biagini Adriano, nato a Rimini il 5 agosto 1924 e ivi residente in via E. Colli n. 6, con conseguente scorrimento della graduatoria;
-  al 63° posto è inserito il sig. Ferrecchia Donato, nato a Foggia il 6 ottobre 1957 e residente a Rimini in via E. Colli n. 6, con conseguente scorrimento della graduatoria;
-  al 79° posto è inserito il sig. Marini Pietro, nato a Foggia il 17 marzo 1954 e residente a Brescia in via G. Galilei n. 28, con conseguente scorrimento della graduatoria che, dopo i predetti inserimenti, sarà impegnata fino al 108° posto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1998.
  CROSTA 

(98.48.2555)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 12 gennaio 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata "Conca del salto", ricadente nel territorio comunale di Modica e Scicli.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, la zona denominata "Conca del salto", ricadente nei territori comunali diModica e Scicli è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 8784 del 9 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato, per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del provvedimento anzidetto;
Considerata l'avvenuta scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa con nota n. 4476 del 20 ottobre 1998 e n. 3194 del 21 ottobre 1998;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;
Rilevato che a tale scopo, con D.P.R.S. n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo Assessorato il Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del R.D. n. 1357/40 per la procedura di approvazione del Piano territoriale paesistico;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del Piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P., alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art.1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Vista l'assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, inviata a tutte le Soprintendenze, relativa alla decadenza delle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per rinnovare, per un ulteriore anno e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nella zona denominata "Conca del salto", ricadente nei comuni di Modica e Scicli, territorio meglio individuato nel decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' rinnovato, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana fino al 14 gennaio 2000, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nella zona denominata "Conca del salto", ricadente nei comuni di Modica e Scicli per effetto del decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, prorogato con decreto n. 8784 del 9 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 1997, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 14 gennaio 2000 è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995 facente parte dei comuni di Modica e Scicli, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Modica e Scicli, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Modica e Scicli dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Ragusa comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Modica e Scicli.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo dei comuni interessati della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 gennaio 1999.
  MORINELLO 

(99.3.69)


LEGGE 20 gennaio 1999, n. 5.
Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
SOPPRESSIONE DEGLI ENTI ECONOMICI REGIONALI


Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A. e all'IRFIS S.p.A.
3.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.
4. Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con decreto del Presidente della Regione del 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento.
5. Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi dello Stato in materia.
7. La Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.
8. Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

Art. 2.

1. Alla dismissione delle partecipazioni dei tre enti posti in liquidazione si procede a norma dell'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 1 settembre 1997, n. 37. Sono trasferite al patrimonio della Regione le partecipazioni azionarie non suscettibili di dismissione, ivi comprese quelle della RESAIS S.p.A. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite alla Regione sono esercitati dall'Assessore regionale per l'industria.
2. Gli invasi idrici e gli acquedotti di proprietà dell'Ente minerario siciliano, le opere relative ed i fondi espropriati, le pertinenze e gli accessori inerenti, i crediti e le obbligazioni scaturenti dai contratti stipulati per la realizzazione degli stessi invasi ed acquedotti sono trasferiti alla Regione siciliana. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta di Governo, sono determinate le modalità per l'utilizzazione degli invasi nei comparti dell'agricoltura, dell'industria e per usi civili.
3.  Con le stesse modalità sono trasferiti alla Regione siciliana i beni mobili ed immobili di proprietà degli enti per i quali non si procede alla vendita.
4. A fronte dei trasferimenti summenzionati il commissario liquidatore è autorizzato a ridurre compensativamente il fondo di dotazione di ciascuno degli enti economici dell'importo corrispondente al valore di bilancio delle partecipazioni o dei beni trasferiti.
5. Con cadenza trimestrale l'Assessore regionale per l'industria presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione delle dismissioni.

Art. 3.

1. Le funzioni pubbliche demandate agli enti soppressi dalla presente legge, dalle leggi istitutive o da altre leggi regionali sono attribuite agli assessorati regionali competenti per materia.
2.  L'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 è abrogato.
3.  Tutte le decisioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto entro 7 giorni alla Presidenza della Regione e all'Assessorato regionale dell'industria.
4. L'Assessore regionale per l'industria entro il termine di 7 giorni dalla ricezione può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione.

Titolo II
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, EMS ED ESPI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE


Art. 4.

1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia, cessa dal relativo rapporto di lavoro.
2. E' abrogato l'articolo 17, comma 2, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.

Art. 5.

1. Le società a totale partecipazione degli enti economici regionali di cui all'articolo 4, sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti del proprio personale dipendente in possesso di un'anzianità contributiva ed anagrafica idonea al raggiungimento, al termine dei periodi massimi di fruizione dei benefici contenuti nella predetta normativa, dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia.

Art. 6.

1. Nei confronti del personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuato ed ancora in forza a seguito dell'applicazione degli articoli 4 e 5, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 27 anni ovvero di un'anzianità anagrafica non inferiore a 52 anni, vengono estese, a richiesta, le previsioni dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche a coloro i quali maturano i requisiti richiesti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
3. Per il personale indicato nel presente articolo possono essere individuate forme di utilizzo con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84.

Art. 7.

1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell'indennità una tantum prevista dal comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicate secondo i criteri indicati dal comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, potevano essere esercitate durante il periodo di prepensionamento, siccome previsto dal comma 3 del citato articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.
2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
4. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.
5. All'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è aggiunto il seguente comma:
«3. Per i prepensionati di cui al comma 2 la cessazione del trattamento dell'indennità di prepensionamento ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge; resta comunque facoltativa l'anticipazione della pensione di vecchiaia o di anzianità per i prepensionati che sono stati addetti al sottosuolo di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni».
6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, è affidata all'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 8.

1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuato ed ancora in servizio a seguito dell'applicazione degli articoli precedenti, viene trasferito, nel rispetto delle anzianità maturate e del trattamento normativo e contrattuale posseduto, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la RESAIS S.p.A., alle cui dipendenze permane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge.
2. I benefici previsti dal comma 1 si applicano anche al personale di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto personale sarà, in via prioritaria, utilizzato per la manutenzione, la salvaguardia ed ogni altra esigenza di conservazione dei siti minerari.
3. Durante tale periodo di permanenza, al personale di cui ai commi precedenti restano applicabili le disposizioni contenute al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

Art. 9.

1. Per le esigenze delle procedure di liquidazione, sarà utilizzato temporaneamente, su richiesta nominativa del commissario liquidatore degli enti economici, personale idoneo prelevato dall'area speciale transitoria ad esaurimento di cui al comma 1 dell'articolo 8 nel rispetto della previsione normativa contenuta nell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 18.
2. Il personale interessato resta, comunque, sempre a carico della predetta area speciale transitoria ad esaurimento di cui al comma 1 dell'articolo 8.

Art. 10.

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, applica al personale indicato nei precedenti articoli gli appositi accordi contrattuali definiti e stipulati con le organizzazioni sindacali e nei limiti dagli stessi previsti, aventi per oggetto trattamenti economici e normativi da corrispondere al personale all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con utilizzo anche di ammortizzatori sociali, ove attivabili, nonché di interventi sussidiari di accompagnamento.
2. L'indennità sostituiva di preavviso, ove spettante, potrà essere corrisposta in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione.

Art. 11.

1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
2.  L'area attrezzata di Punta Cugno, sita nel comprensorio marittimo del porto di Augusta (Siracusa), è affidata alla gestione dell'autorità marittima poiché la predetta area di sedime fa parte dei beni del demanio dello Stato, ramo marittimo.

Art. 12.

1. Per le finalità previste dal comma 6, dell'articolo 7, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad utilizzare le somme che risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 25303 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di lire 65.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per lire 60.000 milioni codice 03.11.00 (capitolo 25303) e per lire 5.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).
2. Per le finalità previste dalla presente legge, ad eccezione del comma 6, dell'articolo 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.300 milioni nonché l'utilizzo delle somme che risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 65117 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3.  Per l'esercizio 1998 all'onere di lire 3.300 milioni si provvede mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità del capitolo 21257, per lire 3.100 milioni codice 1008 e per lire 200 milioni codice 1010.
4. Gli oneri derivanti dal comma 2 di lire 170.000 milioni ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 150.000 milioni, codice 03.10.00, (capitolo 65117) per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e quanto a lire 20.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).

Art. 13.

1. Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 gennaio 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per l'industria  CASTIGLIONE 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 2, comma 1:
-  L'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come integrato dall'art. 7 della legge regionale n. 20/97, così dispone:
«1.  Alla dismissione delle partecipazioni societarie della Regione siciliana e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la dismissione delle partecipazioni della Regione in società di capitali, esercita i poteri e le funzioni che sono attribuiti dalla normativa nazionale al Presidente del Consiglio o ai Ministri. Detti poteri, con riferimento alla dismissione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, sono esercitati dagli Assessori preposti al ramo dell'Amministrazione regionale che esercita in via principale il controllo e la vigilanza sugli enti stessi.
3.  Le procedure di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. I proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni azionarie della Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale affluiscono al bilancio della Regione con le modalità determinate con decreti del Presidente della Regione».
-  Il decreto del Presidente della Regione 1 settembre 1997, n. 37, è così rubricato: "Regolamento per la dismissione delle partecipazioni societarie degli enti economici regionali Azienda asfalti siciliani (Azasi), Ente minerario siciliano (EMS) ed Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI)".
Nota all'art. 4, comma 2:
L'articolo 17 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, per effetto dell'abrogazione del secondo comma, apportata dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, di lire 38.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 35.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990.
2.  
3.  nelle more della definizione dei rapporti tra l'ESPI e la GEPI concernenti la GERI-UOMO S.p.A. in liquidazione, l'ESPI è autorizzato a trasferire il personale dipendente dalla predetta società proveniente dalla Tessilcon S.p.A., che abbia superato un periodo di tre anni di cassa integrazione guadagni, nella società di cui all'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7».
Nota all'art. 5:
Gli articoli 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dispongono rispettivamente in "materia di dichiarazione di mobilità", "indennità di mobilità" e "riduzione di personale".
Nota all'art. 6, comma 1:
Gli articoli 6, commi 2, 3, 4 e 5, ed 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, così rispettivamente dispongono:

«Art. 6

2. Ai predetti dipendenti è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché gli assegni familiari nella misura in cui competono in base alla normativa vigente, con l'esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, delle indennità di vestiario e di trasporto, nonché di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi.
3.  L'indennità è corrisposta per quattordici mensilità, delle quali la tredicesima è erogata nel mese di dicembre e la quattordicesima nel mese di giugno.
4.  Saranno altresì a carico della Regione gli oneri per l'assistenza sanitaria per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita. La predetta indennità sarà rivalutata sulla base degli indici di contingenza riferiti alla misura dell'indennità stessa come sopra calcolata ovvero a meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti.
5.  Il trattamento di cui al precedente comma è sospeso nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato altra occupazione e per il periodo in cui risultano occupati».

«Art. 8

Agli operai e impiegati che, per effetto della ristrutturazione del settore zolfifero, verranno licenziati o sospesi, sarà attribuito, con decorrenza retroattiva di dodici mesi, uno scatto biennale di anzianità nella misura massima prevista dal punto due del contratto integrativo regionale 25 gennaio 1967 per gli operai e dall'art. 7 del contratto nazionale di lavoro 26 luglio 1973 per gli impiegati».
Nota all'art. 6, comma 3:
L'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, così dispone:
«1.  Gli ex dipendenti dei consorzi agrari provinciali, delle cooperative agricole e delle cantine sociali e loro consorzi, posti in prepensionamento ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, possono essere destinati a svolgere prestazioni lavorative presso comuni, province ed enti sottoposti al controllo della Regione.
2.  La utilizzazione del personale di cui al comma 1 dovrà svolgersi in prestazioni corrispondenti alla qualifica posseduta nell'ente di provenienza e per un numero di ore non inferiore a ventotto settimanali.
3.  La utilizzazione presso le amministrazioni di cui al comma 1 non comporta la costituzione di rapporto di pubblico impiego.
4.  Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà le direttive per utilizzazione del predetto personale presso le amministrazioni di cui al comma 1.
5.  I benefici di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 cessano di operare in caso di rifiuto da parte dell'interessato a svolgere l'attività di lavoro prevista dai commi precedenti o in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato o autonomo comunque soggetto al pagamento degli oneri contributivi. A tal fine i beneficiari devono presentare, annualmente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale devono dichiarare di non prestare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale e di non fruire di benefici incentivanti analoghi a quelli corrisposti. La omessa presentazione della dichiarazione o la non veridicità di quanto in essa attestato comporta, oltre gli effetti penali, la decadenza dai benefici sopracitati.
6. Per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 3.500 milioni (capitolo 14727).
7.  Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».
Note all'art. 7, commi 1 e 4:
-  L'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, prima dell'abrogazione del secondo comma disposta dal comma 4 dell'articolo che quì si annota, così disponeva:
«Gli operai e gli impiegati indicati all'articolo 5, che abbiano compiuto o compiranno 45 anni di età entro il 31 dicembre 1986 o che abbiano 25 anni di contribuzione presso l'I.N.P.S. o 20 anni per gli addetti in sotterraneo con 15 anni di versamento di contributi speciali, possono richiedere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con il trattamento a carico del fondo di cui all'art. 11, secondo comma, fino al compimento dell'età massima pensionabile in base alla legislazione del settore e comunque per un periodo non superiore a quello utile per conseguire la corresponsione della pensione di anzianità.
(In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, il personale, ivi indicato, può chiedere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con la corresponsione di un'indennità una tantum aggiuntiva al trattamento di fine rapporto lavoro, a carico del fondo di cui all'art. 11, secondo comma, pari al 50 per cento dell'ammontare del trattamento previsto nel primo comma, maggiorato dell'ammontare di cui al quarto comma dell'articolo precedente).
Il beneficio di cui al precedente comma è concesso al personale già addetto al settore zolfifero che fruisca del trattamento speciale per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in applicazione di apposite norme regionali.
Il beneficio è determinato sempre in relazione al 50 per cento del periodo residuo del trattamento speciale medesimo.
Le domande per i benefici di cui al presente articolo debbono essere presentate con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dei benefici medesimi e sono vincolanti per il dipendente.
Per la prima applicazione del presente articolo, le domande di cui al precedente comma devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
-  Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità una tantum, di cui al comma secondo dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è corrisposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare previsto nel comma primo dello stesso articolo, per un periodo massimo di 10 anni, a prescindere dall'anzianità contributiva e comunque riferita al limite di 60 anni di età».
Nota all'art. 7, comma 5:
L'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, per effetto dell'aggiunta apportata dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«1.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
2.  Il personale che in atto usufruisce delle previsioni normative di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, cessa dai relativi benefici all'atto del conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo la normativa previdenziale comune e generale per l'assicurazione obbligatoria. La disposizione del presente comma ha efficacia anche per i prepensionati ai quali sono pervenuti provvedimenti sospensivi.
3.  Per i prepensionati di cui al comma 2 la cessazione del trattamento dell'indennità di prepensionamento ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge; resta comunque facoltativa l'anticipazione della pensione di vecchiaia o di anzianità per i prepensionati che sono stati addetti al sottosuolo di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni».
Nota all'art. 7, comma 6:
La lett. a) dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, così dispone:
«a) fondo di lire 14.685 milioni per far fronte agli oneri dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, così ripartiti:
-  lire 1.009 milioni per l'anno 1975;
-  lire 1.494 milioni per l'anno 1976;
-  lire 1.658 milioni per l'anno 1977;
-  lire 1.837 milioni per l'anno 1978;
-  lire 1.241 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1985».
Nota all'art. 8, comma 2:
-  Il comma 3 quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
«L'Amministrazione regionale, anche a mezzo del Corpo regionale delle miniere, è autorizzata ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti della S.p.A. Italkali che, non avendo i requisiti dell'età o della contribuzione previdenziale previsti dal comma 3, hanno i requisiti per fruire delle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi lavoratori che maturino le condizioni di età o di contribuzione previdenziale durante il periodo di utilizzazione nei servizi socialmente utili sono applicabili i benefici previsti dai commi 2 e 3».
Nota all'art. 8, comma 3:
Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone;
«Durante il periodo di permanenza presso la società di cui al primo comma, il personale è utilizzato, anche mediante convenzione, da enti o da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione direttamente o mediante assegnazione agli enti locali per lo svolgimento di funzioni regionali decentrate nonché per lo svolgimento di servizi socialmente utili o per la frequenza di corsi di qualificazione predisposti per il disimpegno di detti servizi. Durante il predetto utilizzo, resta fermo il rapporto di lavoro con la società di cui al primo comma, a carico della quale resta il relativo onere retributivo. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di fare ricorso ai benefici della cassa integrazione guadagni o altri istituti sostitutivi. Il rifiuto del dipendente a svolgere l'attività di lavoro di cui al presente comma, comporta la decadenza dai benefici previsti nel presente articolo, nonché la interruzione del rapporto di lavoro con la società».
Nota all'art. 9, comma 1:
L'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 18, così dispone:
«1.  Per l'utilizzazione, da parte della Regione, di enti regionali o di società a totale partecipazione regionale, di personale dipendente dalla società di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, nessun onere può essere richiesto ai soggetti utilizzatori».
Nota all'art. 11, comma 1:
L'articolo 34 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per effetto dell'abrogazione apportata dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«1.  L'area attrezzata di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112, è acquisita al patrimonio della Regione.
2.
3.  E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 413
-  Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per l'industria (Castiglione) il 6 maggio 1997.
D.D.L. n. 458
-  Disposizioni per la soppressione e la liquidazione degli enti economici regionali EMS, ESPI e AZASI. Costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Battaglia, Capodicasa, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speziale, Villari, Zago, Zanna il 23 maggio 1997.
Tramessi alla Commissione "Attività produttive" (III) rispettivamente l'8 maggio 1997 e l'11 giugno 1997.
Esaminati ed abbinati in Commissione nella seduta n. 104 del 7 luglio 1998.
Deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 104 del 7 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 112 del 29 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 111 del 29 luglio 1998.
Relatore: Speziale Calogero.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 182 del 31 luglio, n. 184 del 20 agosto, n. 185 del 2 settembre, n. 186 del 22 settembre, n. 187 del 23 settembre, n. 201 del 15 dicembre e n. 206 del 18 dicembre 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 211 del 24 dicembre 1998.
(98.53.2847)

DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 1998, n. 34.
Modifica dell'art. 4 del regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 ed, in particolare, l'art. 10;
Visto il D.P.R.S. 8 aprile 1997, n. 21, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del citato art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici;
Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento lo schema di modifica dell'art. 4 di cui al citato D.P.R.S. 8 aprile 1997, n. 21;
Udito il parere n. 139 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 24 marzo 1998;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 4 agosto 1998;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.

L'art. 4 del D.P.R.S. n. 21 dell'8 aprile 1997 viene integralmente sostituito come segue:

«Art. 4.
Procedure di calcolo e criteri per la ripartizione dei consiglieri

1.  Le procedure di calcolo ed i criteri per la ripartizione dei consiglieri per ciascun settore, ivi compreso il settore pesca, sono i seguenti:
Al fine di evitare duplicazione nella determinazione del valore dei parametri dei settori, il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto delle imprese artigiane e delle società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, pesca, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, non sono considerati nella determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della cooperazione.
Allo stesso fine, nelle determinazione dei parametri dei settori dell'agricoltura, industria e commercio non sono considerati quelli relativi alle imprese artigiane e alle società cooperative.
Il numero delle imprese ed il valore aggiunto sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione ed il valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese nella circoscrizione provinciale.
Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri.
Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge.

Art. 4/bis.
Ripartizione dei consiglieri

1.  Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le Camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.
2.  Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, della pesca, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le Camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono, inoltre, stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.
3.  Le Camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.
4.  Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti del consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

Art. 4/ter.
Piccole imprese

1.  La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge, è computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura».

Art. 2.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 12 novembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per la cooperazione,  BENINATI il commercio, l'artigianato e la pesca 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 dicembre 1998.
Reg. n. 2, Atti del Governo, fg. n. 102.
(99.3.101)

DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 1998, n. 35.
Modifica dell'art. 7, comma 6, del D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44 - Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 34 ed, in particolare, l'art. 38;
Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 390, recante: «Disposizioni sulle manifestazioni fieristiche»;
Visto il D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44, recante: «Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38»;
Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento lo schema di modifica dell'art. 7, comma 6, del citato D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44, al fine di adeguarlo alle norme statali di cui al citato D.P.R. 18 aprile 1994, n. 390;
Udito il parere n. 141 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 24 marzo 1998;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 4 agosto 1998;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.

1.  Al comma 6 dell'art. 7 del "Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38", approvato con D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44, le parole "entro il 30 maggio dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno dell'anno precedente".

Art. 2.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 12 novembre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per la cooperazione,   BENINATI il commercio, l'artigianato e la pesca 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 dicembre 1998.
Reg. n. 2, Atti del Governo, fg. n. 100.
(99.2.48)

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 novembre 1998.
Modifica del decreto 14 luglio 1998, concernente graduatoria delle domande di ammissione all'esercizio venatorio dei cacciatori residenti fuori regione.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22 della predetta legge che, tra l'altro, al 5° comma, lettera d), stabilisce che il cacciatore di altra regione viene ammesso da questo Assessorato in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola nonché il successivo decreto di modifica n. 2611 del 3 agosto 1998;
Visto il proprio D.D.R. n. 2542 del 14 luglio 1998, con il quale sono state approvate le graduatorie relative ai nove ambiti territoriali di caccia per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori della Regione per l'annata venatoria 1998/99, ai sensi dell'art. 22, comma 5°, lettera d), della legge regionale n. 33/97;
Visto il successivo D.D.R. n. 2699 del 28 agosto 1998, con il quale sono state modificate le graduatorie degli ambiti territoriali di caccia di Enna, Messina e Palermo;
Visto l'ulteriore D.D.R. n. 2897 del 24 settembre 1998, con il quale sono state modificate le graduatorie degli ambiti territoriali di Enna e Messina;
Viste le istanze tendenti ad ottenere l'autorizzazione per esercitare la caccia nell'A.T.C. di Ragusa del sig. Biagini Adriano, nato a Rimini il 5 agosto 1924 ed ivi residente in via E. Colli n. 6, e del sig. Ferrecchia Donato, nato a Foggia il 6 ottobre 1957 e residente a Rimini in via E. Colli n. 6, entrambe pervenute alla suddetta ripartizione in data 4 marzo 1998, erroneamente trattenute dalla stessa e ritrasmesse a questo Assessorato con nota n. 2351 del 14 settembre 1998;
Visto il foglio del 24 settembre 1998, con il quale il sig. Marini Pietro, nato a Foggia il 17 marzo 1954 e residente a Brescia in via G. Galilei, 28 ritrasmette copia dell'istanza inviata in data 26 marzo 1998, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della caccia in Sicilia al fine di verificare i motivi del mancato inserimento nella graduatoria dell'A.T.C. di Ragusa;
Rilevato che l'istanza del sig. Marini Pietro, per mero errore materiale, è stata inserita tra le richieste di ammissione nell'A.T.C. di Siracusa anzicché in quello di Ragusa;
Considerato che con decreto n. 1105 del 30 aprile 1998, è stato individuato il numero massimo di cacciatori extra regionali ammissibili in Sicilia e che in particolare per l'A.T.C. di Ragusa risulta possibile autorizzare n. 150 cacciatori;
Considerato che il numero di cacciatori ammessi nell'A.T.C. di Ragusa è inferiore a quello massimo previsto e cioè 105 ammessi contro i 150 previsti;
Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche alla graduatoria relativa all'A.T.C. di Ragusa, approvata con il citato D.D.R. n. 2542 del 14 luglio 1998, coerentemente a quanto rilevato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

La graduatoria dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana, relativa all'ambito territoriale di caccia di Ragusa, approvata con D.D.R. n. 2542 del 14 luglio 1998, è modificata secondo quanto appresso:
-  al 62° posto è inserito il sig. Biagini Adriano, nato a Rimini il 5 agosto 1924 e ivi residente in via E. Colli n. 6, con conseguente scorrimento della graduatoria;
-  al 63° posto è inserito il sig. Ferrecchia Donato, nato a Foggia il 6 ottobre 1957 e residente a Rimini in via E. Colli n. 6, con conseguente scorrimento della graduatoria;
-  al 79° posto è inserito il sig. Marini Pietro, nato a Foggia il 17 marzo 1954 e residente a Brescia in via G. Galilei n. 28, con conseguente scorrimento della graduatoria che, dopo i predetti inserimenti, sarà impegnata fino al 108° posto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1998.
  CROSTA 

(98.48.2555)


ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 gennaio 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata "Conca del salto", ricadente nel territorio comunale di Modica e Scicli.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, la zona denominata "Conca del salto", ricadente nei territori comunali diModica e Scicli è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 8784 del 9 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato, per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del provvedimento anzidetto;
Considerata l'avvenuta scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa con nota n. 4476 del 20 ottobre 1998 e n. 3194 del 21 ottobre 1998;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;
Rilevato che a tale scopo, con D.P.R.S. n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo Assessorato il Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del R.D. n. 1357/40 per la procedura di approvazione del Piano territoriale paesistico;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del Piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P., alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art.1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Vista l'assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, inviata a tutte le Soprintendenze, relativa alla decadenza delle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per rinnovare, per un ulteriore anno e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nella zona denominata "Conca del salto", ricadente nei comuni di Modica e Scicli, territorio meglio individuato nel decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' rinnovato, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana fino al 14 gennaio 2000, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nella zona denominata "Conca del salto", ricadente nei comuni di Modica e Scicli per effetto del decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, prorogato con decreto n. 8784 del 9 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 1997, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 14 gennaio 2000 è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995 facente parte dei comuni di Modica e Scicli, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Modica e Scicli, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Modica e Scicli dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Ragusa comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Modica e Scicli.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo dei comuni interessati della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 gennaio 1999.
  MORINELLO 

(99.3.69)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 28 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 dell'8 maggio 1998, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge n. 39/90, recante disposizioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi e degli immigrati ed extracomunitari;
Visto il D.M. n. 1703 del 3 novembre 1997, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri riassegna alla Regione siciliana lire 2.301.000.000, a fronte dei contributi accreditati e revocati alla Regione siciliana nel triennio di programmazione 1990/1993 per complessive lire 3.860.314.479;
Visto il D.M. n. 176 del 20 novembre 1997, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza l'erogazione del contributo di lire 2.301.000.000 per finanziare i progetti presentati dalla città di Palermo per lire 1.276.000.000, dal comune di Marsala per lire 475.000.000 e dalle opere pie riunite Pastore San Pietro presso il comune di Alcamo per lire 550.000.000;
Vista la nota n. 3093 del 7 ottobre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di lire 2.301.000.000 sul capitolo 32953;
Vista la nota della Ragioneria centrale competente n. 252503 del 12 ottobre 1998, con la quale viene trasmessa la citata nota assessoriale n. 3093 del 7 ottobre 1998;
Considerato che nel conto corrente infruttifero n. 526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate, in data 23 luglio 1998, lire 2.301.000.000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi statali sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3219 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi a favore degli immigrati extracomunitari. 
11 231 021001 2      + 2.301.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 3 - PREVIDENZA E ASSISTENZA
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  32953 Finanziamenti per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi a favore degli immigrati extra-comunitari. 
(Interventi dello Stato)      + 2.301.000.000  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 3219 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998, corrispondente al capitolo 3219 istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti all'1 gennaio 1998 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 3219 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 ottobre 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 novembre 1998.
Reg. n. 9, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 330.
(98.48.2563)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 28 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni;
Visto l'art. 18, lett. c) e lett. g), della predetta legge n. 845/78, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza in materia di rapporti con il fondo sociale europeo e di inoltro alla Comunità economica europea di progetti formativi ammessi al concorso di fondi comunitari;
Visto l'art. 24 della menzionata legge n. 845/78, che attribuisce alle Regioni l'autorizzazione a presentare ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego;
Visto l'art. 25 della citata legge n. 845/78 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al fondo sociale europeo;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 586, recante il regolamento sulle organizzazioni e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione;
Visto il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti;
Considerato che la Commissione delle Comunità europee ha approvato, con decisione n. 89/638/CEE del 31 ottobre 1989, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1993;
Considerato che la Commissione della Comunità europea ha approvato con decisione n. c(90) 2342 del 20 novembre 1990 e con decisione n. c(90) 2057 del 15 ottobre 1990 i programmi operativi, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1993, relativi, rispettivamente, all'obiettivo 1 ed agli obiettivi 3 e 4 del quadro comunitario di sostegno;
Vista la nota n. 179365 del 10 agosto 1998 del Ministero del tesoro con la quale comunica, in applicazione delle delibere CIPE del 10 maggio 1995 e del 6 maggio 1998, l'accredito della complessiva somma di lire 42.706.000.000 nel conto corrente di tesoreria centrale dello Stato n. 22923/1012 intestato «Regione Sicilia, Risorse CEE cofinanziamento nazionale» per il finanziamento del programma di interventi finanziati con il concorso del F.S.E. n. 90/93;
Vista la nota n. 8071 dell'8 settembre 1998 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di lire 42.706.000.000 nel bilancio della Regione;
Considerato che nel conto corrente infruttifero n. 22923 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate lire 42.706.000.000 in data 19 agosto 1998 a titolo di saldo della quota nazionale posta a carico della legge n. 183/87;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4 -  ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3236 Assegnazioni dello Stato, a valere sul fondo di rotazione per l'integrazione dei programmi formativi previsti dal quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al POP della Sicilia 1990/93. 
11 231 02 1001 2      + 42.706.000.000  

TITOLO I - Spese correnti
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 5 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti

(Modifica denominazione)
  34121 Finanziamenti integrativi, a valere sul fondo di rotazione dei programmi formativi previsti dal quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali relativi al POP della Sicilia 1990/93. 
(Interventi dello Stato)      + 42.706.000.000  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 3236 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998, corrispondente al capitolo 3236 istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti all'1 gennaio 1998 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 3236 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 ottobre 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 novembre 1998.
Reg. n. 9, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 229.
(98.48.2564)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 2 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, recante: «Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52»;
Visto il comma 2 dell'art. 16 della predetta legge regionale concernente la copertura finanziaria degli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 1998;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le opportune variazioni per l'attuazione della già citata legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60791 Fondo per il finanziamento di nuove iniziative legislative a soste- 
gno dello sviluppo e dell'occupazione ecc.      - 15.000 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  37672 Contributi alle province regionali che gestiscono direttamente o tramite loro consorzi corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali o regionali. 
21 153 2 0604 050204 1      + 15.000 L.R. n. 26/98, art. 15.
  RUBRICA 6 - PROMOZIONE CULTURALE, EDUCAZIONE PERMANENTE, ACCADEMIE E BIBLIOTECHE 

CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  37971 Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, da attuarsi tramite enti teatrali e coopera- 
tive nonché istituti universitari specializzati nei settori      - 250 

CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  38084 Contributo annuo all'associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Pa- 
lermo, quale concorso all'attività ordinaria dell'associazione      + 200 L.R. n. 26/98, art. 14.

(Nuova istituzione)
  38145 Spese per la stipula di convenzioni con la RAI TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese, nonché per l'erogazione di contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie. 
21 163 2 0606 060402 1      + 20 L.R. n. 26/98, art. 9.

(Nuova istituzione)
  38146 Contributi ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia. 
21 162 2 0606 060402 1      + 80 L.R. n. 26/98, art. 11.

(Nuova istituzione)
  38147 Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle minoranze linguistiche. 
21 162 2 0606 060402 1      + 250 L.R. n. 26/98, art. 13. 

RUBRICA 7 - ANTICHITA' E BELLE ARTI
CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  38371 Spese per l'arredamento, le attrezzature specialistiche e quanto altro occorre per il funzionamento dei musei regionali interdisci- 
plinari e dei musei regionali      - 75 
  38360 Spese per la tutela, la custodia, la manutenzione, la conservazione 
ed il restauro dei beni monumentali, ecc.      - 250 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - TURISMO
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  47653 Spese per un organico piano di propaganda diretta ad incremen- 
tare il movimento turistico verso la Regione siciliana      - 75 

CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  47727 Contributi per le manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche previste dall'art. 10 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26. 
21 162 2 1024 030900 1      + 100 L.R. n. 26/98, art. 10.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 2 novembre 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 novembre 1998.
Reg. n. 9, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 164.
(98.48.2561)
Torna al Sommariohome




DECRETO 2 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, concernente: «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998»;
Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge regionale n. 27/98, che prevede che le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge dei capitoli 33725, 33726, 33727, 33728, 33729, 33730 e 33731 del bilancio della Regione per l'esercizio 1998 confluiscano in un apposito capitolo di bilancio;
Visto il decreto n. 716 del 20 ottobre 1998, con cui è stato istituito il capitolo di bilancio 33735, dove devono confluire le predette disponibilità;
Accertato che le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27/98 sui capitoli 33725, 33726, 33727, 33728, 33729, 33730 e 33731 ammontano a lire 53.622.787.295, così ripartite:
-  33725  -  lire    5.385.358.250;
-  33726  -  lire      114.134.455;
-  33727  -  lire  14.982.012.820;
-  33728  -  lire  14.750.428.770;
-  33729  -  lire    3.000.000.000;
-  33730  -  lire    5.390.853.000;
-  33731  -  lire  10.000.000.000;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le opportune variazioni per l'attuazione del medesimo art. 1, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


                   
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore Note 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 4 -  COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  33725 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 1 della medesima legge n. 
30/97      - 5.385.358.250 L.R. n. 27/98, art. 1. 
  33726 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni dei soggetti di cui alla lett. 
b) dell'art. 1 della medesima legge n.30/97      - 114.134.455 L.R. n. 27/98, art. 1. 
  33727 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni dei soggetti di cui alla lett. 
d) dell'art. 1 della medesima legge n. 30/97      - 14.982.012.820 L.R. n. 27/98, art. 1. 
  33728 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni dei soggetti di cui alla lett. 
e) dell'art. 1 della medesima legge n. 30/97      - 14.750.428.770 L.R. n. 27/98, art. 1. 
  33729 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni dei soggetti di cui alla lett. 
f) dell'art. 1 della medesima legge n. 30/97      - 3.000.000.000 L.R. n. 27/98, art. 1. 
  33730 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per assunzioni dei soggetti di cui alla lett. 
g) dell'art. 1 della medesima legge n. 30/97      - 5.390.853.000 L.R. n. 27/98, art. 1. 
  33731 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 che stipulano contratti di riallineamento retributivo secondo le previsioni dell'art. 5 della legge 28 novem- 
bre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni      - 10.000.000.000 L.R. n. 27/98, art. 1. 
  33735 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 che assumono i soggetti di cui all'art. 1, lett. a), b), d), e), f), g) della medesima legge n. 30/97 o che stipulano contratti di riallineamento retributivo secondo le previ- 
sioni dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608      + 53.622.787.295    

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 novembre 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 novembre 1998.
Reg. n. 9, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 227.
(98.49.2657)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 2 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29, recante: «Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e dell'Azienda delle foreste demaniali. Primo provvedimento»;
Viste le variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 apportate dagli artt. 1 e 2 della citata legge regionale n. 29/98;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le ulteriori opportune variazioni per l'attuazione della medesima legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 
  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Rimborso di crediti e di anticipazioni

(Nuova istituzione)
  5443 Rimborso derivante dalla riduzione del fondo di rotazione di cui all'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive 
modifiche ed integrazioni      + 35.000 L.R. n. 29/98, art. 3. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  32216 Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti ai compiti di istituto di cui si avvale l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione pro- 
fessionale e l'emigrazione      + 50 

RUBRICA 3 - PREVIDENZA ED ASSISTENZA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  33007 Assegni familiari agli artigiani     - 450 

RUBRICA 4 - COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  33651 Spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'impiego e per la relativa segreteria tecnica, nonché dell'Osservato- 
rio regionale del mercato del lavoro, ecc.      + 50 

CATEGORIA4 - Trasferimenti correnti

  33720 Interventi per la realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, con le 
modalità previste dall'art. 12 della predetta legge      + 35.000 L.R. n. 29/98, art. 3.

RUBRICA 5 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  34051 Spese per studi, ricerche, convegni, attività di sperimentazione e per altre iniziative in materia di formazione professionale. Spese per l'elaborazione ed attuazione dei piani di formazione profes- 
sionale      + 350 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti

  RUBRICA 6 - PROMOZIONE CULTURALE, EDUCAZIONE PERMANENTE, ACCADEMIE E BIBLIOTECHE 

CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  38117 Contributo per l'attività e la programmazione delle stagioni teatrali dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina", nonché per la 
gestione della struttura teatrale      + 1.000 L.R. n. 29/98, art. 4.
  38126 Contributo annuo a favore dei teatri stabili di Palermo e di Cata- 
nia      + 1.200 L.R. n. 29/98, art. 4.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - TURISMO
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  87502 Contributi nelle spese per l'esercizio di collegamenti continuativi di prevalente interesse turistico e per i servizi di trasporto a carat- 
tere non continuativo di interesse turistico      - 2.200 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 2 novembre 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 novembre 1998.
Reg. n. 9, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 226.
(98.49.2656)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 4 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, concernente: «Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca»;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le ulteriori opportune variazioni per l'attuazione della medesima legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 -  COMMERCIO
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  35370 Contributo in favore di soggetti che esercitano un'attività impren- 
ditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ecc.      - 1.500 

RUBRICA 4 - ARTIGIANATO

  35507 Contributi ad enti pubblici od associazioni artigiane maggiormente rappresentative, nonché ai soggetti di cui all'art. 51 della legge 
regionale 18 febbraio 1986, n. 3, ecc.      - 680 
  35510 Contributi in favore di imprese artigiane e loro consorzi, nella spesa per acquisizione di servizi reali da imprese aventi sede legale ed 
operanti in Sicilia      - 320 

RUBRICA 5 - PESCA ED ATTIVITA' MARINARE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  35661 Contributo una tantum ai soggetti interessati dal divieto dell'esercizio di pesca nei golfi di Catania, Patti e Castellammare del Golfo. 
11 163 2 1014 031100 1      + 6.750    

(Nuova istituzione)
  35662 Spesa per le misure di accompagnamento sociale previste dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, per il caso di interruzioni tecniche delle attività di pesca. 
11 163 2 1014 031100 1      + 30.000    

TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  COOPERAZIONE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

  75230 Somma da versare all'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) per la concessione del concorso regionale nel 
pagamento degli interessi sui prestiti agrari, ecc.      - 4.000 
  75231 Somma da versare all'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) per la concessione del concorso regionale nel 
pagamento degli interessi sui prestiti, ecc.      - 4.000 
  75240 Somma da versare all'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi a favore delle aziende di credito operanti in 
Sicilia, ecc.      - 11.250 

RUBRICA 3 - COMMERCIO
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  75415 Somma destinata all'integrazione dei fondi rischi costituiti dalle piccole e medie imprese commerciali della Regione riunite in  
uno o più consorzi di garanzia fidi      - 9.500 
  75419 Finanziamenti in favore dei soggetti di cui all'art. 18 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per la realizzazione di centri com- 
merciali all'ingrosso      - 3.500 
  75423 Contributi per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e l'idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, istituiti nelle 
città marinare della Regione, ecc.      - 1.000 

(Nuova istituzione)
  75431 Somma destinata all'integrazione dei fondi rischi costituiti dalle piccole e medie imprese commerciali della Regione riunite in uno o più consorzi di garanzia fidi. (Interventi dello Stato). 
21 243 3 1025 031500 2      + 9.800    

(Nuova istituzione)
  75432 Finanziamenti in favore dei soggetti di cui all'art. 18 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso. (Interventi dello Stato). 
21 243 3 1025 031500 2      + 3.500    
  75617 Contributi a consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano oltre che imprese artigiane anche imprese 
industriali, ecc.      - 1.000 

CATEGORIA 12 -  Partecipazioni azionarie e conferimenti

  75669 Conferimento al fondo a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani. 
(Interventi dello Stato)      - 13.300 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 novembre 1998.
Reg. n. 9, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 165.
(98.49.2658)
Torna al Sommariohome



   



DECRETO 18 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1998, n. 29;
Vista la nota n. 3295 del 10 novembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici chiede una variazione di cassa di lire 25.000.000.000 per far fronte al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale, nonché per la gestione degli impianti idrici e pagamenti per spese di somma urgenza per ecosistemi fluviali, stornando pari importo dal titolo II al titolo I;
Visto il fax prot. n. 3328 del 12 novembre 1998, con il quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, per ogni singola voce delle predette spese, specifica la previsione dei pagamenti da effettuare entro l'anno 1998;
Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, il pagamento delle spese aventi priorità, si rende necessario, al momento, contenere la predetta richiesta entro il limite di lire 16.700 milioni per consentire il pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale, riservandosi di provvedere successivamente alle variazioni di cassa che dovrebbero rendersi prioritariamente necessarie per soddisfare le altre esigenze;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Assessorati regionali Spese Titolo II     correnti  
Lavori pubblici  + 16.700 - 16.700 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 novembre 1998.
  TRICOLI 

(98.49.2659)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 19 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29;
Vista la nota n. 7100 del 6 novembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti chiede una variazione di cassa di lire 55.000 milioni per far fronte al pagamento dei contributi in conto esercizio alle Aziende autolinee in concessione per lire 50.000 milioni e per lire 5.000 milioni per le altre finalità del titolo I;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione, per l'anno 1998, la suddetta variazione;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa, allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Assessorati regionali Spese Spese     correnti in c/capitale 

Turismo, comunicazione e tra-
sporti  + 55.000 - 55.000 


Art. 2

La presente variazione di cassa è destinata a far fronte limitatamente a lire 50.000 milioni alle spese previste dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 22.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 1998.
  TRICOLI 

(98.49.2655)
Torna al Sommariohome




DECRETO 30 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1998, n. 29;
Vista la nota n. 3295 del 10 novembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici chiede una variazione di cassa di lire 25.000.000.000 per far fronte al pagamento degli emolumenti da corrisponde-re al personale, nonché per la gestione degli impianti idrici e pagamenti per spese di somma urgenza per ecosistemi fluviali, stornando pari importo dal titolo II al titolo I;
Vista la nota prot. n. 3328 del 12 novembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, per ogni singola voce delle predette spese, specifica la previsione dei pagamenti da effettuare entro l'anno 1998;
Considerato che con decreto n. 874 del 18 novembre 1998 si è apportata una variazione di cassa di lire 16.700 milioni per consentire il pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa, allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998, la variazione compensativa dal titolo II al titolo I, per la differenza tra la somma richiesta e quella effettuata con il predetto decreto assessoriale (lire 25.000 milioni - lire 16.700 milioni) per consentire il pagamento delle spese di somma urgenza per ecosistemi fluviali, nonché per la gestione degli impianti idrici (dissalatori);

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Assessorato regionale Spese Spese     correnti in c/capitale 
Lavori pubblici  + 8.300 - 8.300 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 1998.
  PIRO 

(98.49.2664)
Torna al Sommariohome




DECRETO 30 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1998, n. 29;
Vista la nota n. 21812 del 20 novembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede una variazione di cassa compensativa dal titolo II al titolo I di lire 2.500 milioni, di cui lire 1.700 milioni per far fronte al pagamento degli stipendi da corrispondere al personale per il mese di dicembre e tredicesima mensilità e la restante parte per spese contrattuali e forniture;
Vista la nota n. 272873 del 20 novembre 1998, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette, corredata del parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, il pagamento delle spese aventi priorità, si rende necessario apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, la variazione di lire 2.500 milioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Assessorato regionale Spese Spese     correnti in c/capitale 
Territorio ed ambiente  + 2.500 - 2.500 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 1998.
  PIRO 

(98.49.2662)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 30 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29;
Vista la nota n. 4593 del 13 novembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste chiede una variazione di cassa compensativa dal titolo II al titolo I di lire 60.469 milioni per le finalità citate nella suddetta nota;
Vista la nota n. 134630 del 16 novembre 1998 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione, per l'anno 1998, la suddetta variazione;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Assessorato regionale Spese Spese     correnti in c/capitale 
Agricoltura e foreste  + 60.469 - 60.469 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 1998.
  PIRO 

(98.49.2663)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 11 novembre 1998.
Nomina di componenti del comitato di sorveglianza della cooperativa agricola Le Torri di Salemi.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto il decreto n. 3174/I/VII del 27 novembre 1995, con il quale la cooperativa agricola Le Torri, con sede in Salemi (TP), è stata sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Massimo Mattozzi nominato commissario liquidatore;
Visto il decreto n. 2573/I/VII del 16 novembre 1996, con il quale si è proceduto alla sostituzione del sopra citato avv. Mattozzi con il dott. Salvatore Castiglione;
Visto il disposto dell'art. 198 delR.D. n. 267/42;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle notevoli dimensioni dell'impresa, utilizzare la facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 198 sopra citato;
Viste le designazioni effettuate - a seguito delle lettere di invito predisposte da questa autorità di vigilanza - dall'I.R.C.A.C., dal Banco di Sicilia e dall'E.S.A., iscritti nello stato passivo, depositato presso il tribunale di Marsala il 6 marzo 1998, come maggiori creditori della cooperativa in liquidazione;
Considerato che, tra i tre creditori individuati, l'I.R.C.A.C. è quello che vanta il maggiore credito nei confronti della cooperativa;

Decreta:


Art. 1

L'avv. Vincenzo Minì, nato a Palermo il 9 febbraio 1952, in rappresentanza dell'I.R.C.A.C., il dott. Francesco Cona, nato a Palermo il 22 febbraio 1952, in atto titolare della filiale del Banco di Sicilia S.p.A. di Mazara delVallo ed il rag. Marcello Caruso, nato a Palermo il 18 maggio 1961, in rappresentanza dell'E.S.A., sono nominati componenti del comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 198 del R.D. n. 267/42, della cooperativa agricola Le Torri diSalemi (TP).

Art. 2

L'avv. Vincenzo Minì, quale rappresentante dell'I.R.C.A.C., è nominato presidente del comitato di sorveglianza costituito ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 3

Il compenso, il gettone di presenza ed il rimborso delle spese, spettanti al presidente ed ai membri del comitato di sorveglianza, saranno liquidati secondo i criteri indicati nell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 novembre 1998.
  BENINATI 

(98.49.2643)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 9 novembre 1998
Modifica del decreto 26 giugno 1996, concernente approvazione del regolamento disciplinante l'attività formativa-addestrativa libera.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. del 25 giugno 1952, n. 1138, concernente: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale»;
Vista la legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976 «Addestramento professionale dei lavoratori»;
Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 «Legge quadro della formazione professionale»;
Visto il C.C.N.L. della formazione professionale 1989/91;
Viste le disposizioni regolamentari dell'attività formativa finanziata dalla Regione siciliana con la legge regionale n. 24/76 e con le successive disposizioni legislative;
Viste le disposizioni regolamentari dell'attività formativa finanziata dalla C.E.E., con il F.S.E. e dallo Stato con il F.D.R.;
Visto il decreto del 26 giugno 1996 «Approvazione del regolamento disciplinante l'attività formativa - addestrativa libera» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 10 agosto 1996;
Ritenuto di dover apportare modifiche al decreto del 26 giugno 1996, nella parte relativa al capitolo V "Indirizzi di programmazione", comma 4°, relativamente al monte ore previsto per le qualifiche dei corsi del settore sociale "assistente anziani", "assistente handicappati", "assistente domiciliare", "addetto al servizio di segretariato sociale" riducendo il monte ore a 600 ore con il mantenimento delle discipline d'insegnamento indicate nella circolare assessoriale n. 2/FP/98 - Gruppo III/FP, prot. n. 0946/AA.GG. del 4 giugno 1998;

Decreta:


Art. 1

Il regolamento approvato con il decreto del 26 giugno 1996, "Approvazione del regolamento disciplinante l'attività formativa - addestrativa libera", nella parte relativa al capitolo V, comma 4° "indirizzi di programmazione" viene modificato come segue: per le qualifiche dei corsi del settore sociale, relativamente alle tipologie corsuali "assistente anziani", "assistente handicappati", "assistente domiciliare", "addetto al servizio di segretariato sociale" il monte ore viene ridotto a 600 ore con il mantenimento delle discipline d'insegnamento indicate nella circolare n. 2/FP/98. Per le qualifiche del settore industria ed agricoltura l'attività corsuale libera dovrà essere programmata così disciplinato dalla predetta circolare n. 2/FP/98.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 novembre 1998.
  BRIGUGLIO 

(98.48.2565)
Torna al Sommariohome





DECRETO 9 novembre 1998.
Modifica del decreto 26 giugno 1996, concernente approvazione del regolamento disciplinante l'attività formativa-addestrativa libera.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Visto loStatuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 1138 del 25 giugno 1952, concernente «Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale»;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme sull'addestramento professionale dei lavoratori;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, «legge quadro della formazione professionale»;
Visto il decreto 26 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 1996, n. 40, parte prima, recante il regolamento disciplinante l'attività formativa-addestrativa libera e, in particolare, il periodo in cui i soggetti promotori ed attuatori dell'attività dei corsi liberi possono presentare istanza per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività formative "libere";
Considerato che circoscrivere ad un determinato periodo dell'anno la possibilità di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei corsi liberi di formazione professionale costituisce indubbio limite all'esercizio dell'attività privata cui non corrisponde un interesse pubblico apprezzabile in ordine alla regolamentazione temporale della presentazione delle istanze di che trattasi;
Considerato, infatti, che l'attività formativa oggetto del predetto regolamento non rientra tra quelle convenzionate della formazione professionale e che risponde a criteri di libero mercato in quanto attivata quando i bisogni formativi non trovano, sul piano temporale e territoriale, adeguata risposta dall'attività formativa convenzionata;
Ritenuto, pertanto, di dovere modificare il regolamento disciplinante l'attività formativa-addestrativa libera di cui al predetto decreto del 26 giugno 1996, nella parte relativa ai termini per la presentazione delle istanze per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività formative "libere";

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte nella premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, si dispone che i soggetti di cui al capitolo II del regolamento dell'attività formativa-addestrativa "libera" di cui al decreto 26 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 1996, n. 40, parte prima, possano presentare l'istanza di cui al capitolo III del predetto regolamento senza limitazioni temporali.

Art. 2

L'U.P.L.M.O trasmetterà all'Assessorato regionale del lavoro - Direzione F.P., gruppo II/F.P., ed all'Ispettorato provinciale del lavoro il parere sull'autorizzabilità o meno dei corsi, come da schema allegato al regolamento di cui all'art. 1, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione.

Art. 3

Vengono confermate tutte le disposizioni del predetto regolamento non in contrasto con gli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto ha efficacia immediata e sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 novembre 1998.
  BRIGUGLIO 

(98.48.2569)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 16 novembre 1998.
Cancellazione dell'azienda Cascio Giuseppa (Diecidecimi ottica), con sede in Enna, dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992;
Visto il decreto n. 94474 del 10 settembre 1991, con il quale l'azienda Cascio Giuseppa (Diecidecimi ottica) filiale: Enna, via Pergusa n. 7, è stata iscritta nell'elenco regionale fornitori;
Visto il verbale del 29 luglio 1998 della Commissione tecnica regionale, istituita con decreto n. 11751 del 18 luglio 1994, dal quale si rileva che a seguito di accertamento ispettivo la predetta ditta non è operante e allo stesso numero civico, alla via Pergusa, viene esercitata altra attività commerciale;
Ravvisata, di conseguenza, la necessità di disporre la cancellazione dall'elenco regionale fornitori dell'azienda Cascio Giuseppa (Diecidecimi ottica) filiale: Enna, via Pergusa, n. 7, già iscritta nell'elenco regionale fornitori con decreto n. 94474 del 10 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 5 ottobre 1991;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, si dispone la cancellazione dell'azienda Cascio Giuseppa (Diecidecimi ottica) filiale: Enna, via Pergusa n. 7, dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità per gli adempimenti di competenza e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 novembre 1998.
  LEONTINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità in data 24 novembre 1998, al n. 772.
(98.49.2680)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 17 novembre 1998.
Cancellazione dell'azienda acustica Centro Sordità 2 s.r.l., con sede in Agrigento, dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992;
Visto il decreto n. 14092 del 23 dicembre 1994, con il quale l'azienda acustica Centro Sordità 2 s.r.l., con sede in Agrigento, via Gioeni, 43, è stata iscritta nell'elenco regionale fornitori per i codici 24, 201, 301, 401;
Visto il decreto n. 16592 del 31 agosto 1995, con il quale l'azienda acustica Centro Sordità 2 s.r.l. - recapito in Licata, via S. Maria, 14, è stata iscritta nell'elenco regionale fornitori;
Vista la nota del 15 novembre 1997, con la quale l'azienda acustica Centro Sordità 2 s.r.l. ha comunicato le variazioni di domicilio sia del punto vendita di Agrigento dalla via Gioeni n. 43 alla via Manzoni n. 43, sia del recapito di Licata dalla via S. Maria, 14 alla via Siracusa, 15;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1N12/00942 del 19 marzo 1998, con la quale è stata richiesta al Centro Sordità 2 s.r.l. l'integrazione della documentazione mancante;
Visto il verbale del 29 luglio 1998 della Commissione tecnica regionale, dal quale si rileva il parere negativo per quanto riguarda il trasferimento del Centro Sordità 2 s.r.l. di Agrigento presso la nuova sede in via Manzoni n. 3 poiché le attrezzature non sono immediatamente utilizzabili;
Considerato che l'azienda acustica Centro Sordità 2 s.r.l. non ha riscontrato la nota assessoriale prot. n. 1N12/00942 del 19 marzo 1998, con la quale l'Azienda era tenuta, a pena di esclusione, alla regolarizzazione della documentazione;
Ravvisata, di conseguenza, la necessità di disporre la cancellazione dall'elenco regionale fornitori dell'azienda acustica Centro Sordità 2 s.r.l., sita in Agrigento via Gioeni, 43, già iscritta con decreto n. 14092 del 23 dicembre 1994 e del Centro Sordità 2 s.r.l. recapito in Licata via S. Maria, 14, già iscritta con decreto assessoriale n. 16592 del 31 agosto 1995;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, si dispone la cancellazione dell'azienda acustica Centro Sordità 2 s.r.l., sita già in Agrigento, via Gioeni, 43, dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992.

Art. 2

Si dispone, altresì, la cancellazione dei seguenti recapiti della stessa azienda:
1)  Licata, via Santa Maria, 14;
2)  Canicattì, via Piave, 27;
3)  Palermo, via Di Stefano, 19.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1998.
  LEONTINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 26 novembre 1998, al n. 774.
(98.49.2681)
Torna al Sommariohome





DECRETO 17 novembre 1998.
Cancellazione dell'azienda ortopedica O.M.I. di Bufalino e Giovannetti s.n.c., con sede in Noto, dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992;
Visto il decreto 5 febbraio 1988, con il quale l'azienda ortopedica O.M.I. di Bufalino e Giovannetti s.n.c., con sede in Noto, via Cavour, 142/144, è stata iscritta nell'elenco regionale fornitori;
Visto il verbale del 29 luglio 1998 della Commissione tecnica regionale, istituita con decreto n. 11751 del 18 luglio 1994, dal quale si rileva che a seguito di accertamento ispettivo la predetta ditta non è operante e allo stesso numero civico, alla via Cavour, viene esercitata altra attività commerciale;
Ravvisata, di conseguenza, la necessità di disporre la cancellazione dall'elenco regionale fornitori dell'azienda ortopedica O.M.I. di Bufalino e Giovannetti s.n.c., con sede in Noto, via Cavour, 142/144, già iscritta nell'elenco regionale fornitori con decreto 5 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 20 febbraio 1988;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, si dispone la cancellazione dell'azienda ortopedica O.M.I. di Bufalino e Giovannetti s.n.c., con sede in Noto, via Cavour, 142/144, dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità per gli adempimenti di competenza e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1998.
  LEONTINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità in data 26 novembre 1998, al n. 775.
(98.49.2681)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 ottobre 1998.
Conferma, per l'anno 1999, degli oneri di urbanizzazione determinati di comuni della Regione ai sensi della legge 28 luglio 1977, n. 10.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 18 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 31 maggio 1977, n. 90 dell'Assessorato regionale per lo sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 1977, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 67 del 10 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 26 aprile 1980, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 10 della citata legge n. 10/77;
Vista la circolare 1 giugno 1977 dell'Assessorato regionale per lo sviluppo economico esplicativa del citato decreto n. 90/77, pubblicata nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 1977, supplemento ordinario;
Visto l'art. 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Visto l'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19 come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, con il quale l'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente è stato onerato a determinare annualmente l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 614/D.R.U. del 30 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 71 del 20 dicembre 1997, relativo all'aggiornamento per l'anno 1998 degli oneri di urbanizzazione già determinati dai comuni per gli anni precedenti al 1998;
Visto il rapporto del gruppo di lavoro XXII di prot. n. 360 del 19 ottobre 1998, dal quale non si rilevano variazioni percentuali apprezzabili dei costi delle opere di urbanizzazione relative all'anno 1998, ai fini dell'applicazione dal 1° gennaio 1999 da parte dei comuni degli oneri di urbanizzazione ex lege n. 10/77, art. 5, aggiornati in ottemperanza al disposto ex art. 24 della menzionata legge regionale n. 25/97;
Ritenuto, pertanto, di poter confermare per l'anno 1999 gli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni in applicazione del citato decreto assessoriale n. 614/D.R.U. del 30 ottobre 1997, in considerazione delle non rilevanti variazioni percentuali dei costi delle opere di urbanizzazione e della conseguente sostanziale invariabilità del costo effettivo delle medesime opere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, gli oneri di urbanizzazione già determinati dai comuni della Regione ai sensi della legge 28 luglio 1977, n. 10, in applicazione del decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 614/D.R.U. del 30 ottobre 1997, si applicano anche per l'anno 1999 senza alcun ulteriore incremento percentuale.

Art. 2

Il rapporto di prot. n. 360 del 19 ottobre 1998 costituisce allegato al presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dopo il visto della Corte dei conti, con il relativo allegato.
Palermo, 23 ottobre 1998.
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 dicembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 77.
Allegato
All'on.le Assessore per il tramite del sig. Direttore regionale dell'urbanistica
SEDE
In conformità all'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, questo Assessorato è tenuto a determinare, entro il 30 ottobre p.v., l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione ex lege 28 gennaio 1977, n. 10, da applicarsi da parte dei comuni dell'isola alle richieste di concessione edilizia da rilasciarsi a titolo oneroso.
Per l'aggiornamento percentuale degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere ed ai servizi indicati nelle tabelle parametriche approvate con decreti assessoriali n. 90 del 31 maggio 1977 e n. 67 del 10 marzo 1980, si è pervenuto alla stima analitica degli indici di variazione percentuale dei costi delle varie categorie di opere attraverso:
-  la comparazione dei costi medi di mercato relativi a materiali, trasporti, noli e manodopera, rilevati dal Provveditorato regionale OO.PP. nei bimestri luglio-agosto 1997 (approvati nella seduta del 25 novembre 1997 dalla Commissione regionale istituita in attuazione della circolare ministeriale LL.PP. n. 505/I-A.C. del 28 gennaio 1977) con quelli rilevati nel bimestre marzo-aprile 1998 (ultimi dati ufficiali, approvati il 27 maggio 1998);
-  la determinazione della variazione percentuale del costo delle singole voci, intervenuta nell'anno in corso rispetto al 1997, rapportate alle "tabelle tipo d'incidenza" relative alle categorie di opere contemplate dal D.Pres.Reg. Sic. 7 aprile 1983, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 maggio 1983, n. 22);
-  l'indagine conoscitiva condotta presso alcuni vivai e fornitori di attrezzature per giardino, scelti a campione tra quelli presenti nelle varie provincie dell'isola, per quanto attiene alle opere necessarie alla realizzazione del "verde attrezzato" (in quanto opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4 della legge n. 847/64) e del "verde di quartiere" (in quanto opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 44 della legge n. 865/71);
-  le variazioni relative alle spese di esproprio, desunte dalla comparizione dei "valori agricoli medi" validi per gli anni 1997 e 1998, determinati dai decreti dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 30 maggio 1997 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 giugno 1997, n. 31) e 3 settembre 1998 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 26 settembre 1998, n. 48).
Con riguardo ai costi medi di mercato relativi a materiali, trasporti, noli e manodopera, rilevati dal Provveditorato regionale OO.PP., l'unica variazione in incremento di un certo rilievo (mediamente + 5/+ 7%) è stata riscontrata nei materiali ferrosi (laminati, profilati e tubi in acciaio), mentre nella maggior parte dei casi non si è verificata alcuna variazione (conglomerati e loro componenti, legnami, impiantistica sanitaria); più raramente i costi rilevati risultano in decremento (cavi elettrici - 5/-%, trasporti -0,7% e noli -0,1/-1,2%). Dette variazioni (di segno positivo o negativo), rapportate all'incidenza delle singole voci relative alle categorie di opere pubbliche, confermano un andamento tendenzialmente negativo, seppur limitato, per quanto attiene ai costi delle opere stradali (- 0,63%), edilizie in genere (- 0,11%), impianti di illuminazione esterna (- 0,49%), mentre evidenziano un modesto trend positivo per quanto riguarda gli acquedotti (+ 0,79%), le fognature (+ 0,42%) e le linee elettriche di trasporto a media e bassa tenzione (+ 0,45%).
Per quanto attiene ai costi delle opere relative al "verde attrezzato" ed al "verde di quartiere", l'indagine condotta a campione presso alcuni fornitori dei capoluoghi di provincia consultati tra quelli presenti nel mercato siciliano, non ha evidenziato variazioni apprezzabili nell'ultimo anno, se non riferite alle attrezzature da giardino (+ 5/+ 7%). Anche in tale caso, le variazioni riscontrate, se rapportate al costo complessivo delle opere pubbliche che comprendono siffatti lavori e forniture, non superano l'uno per cento di incremento del costo dell'opera nel suo complesso, in considerazione anche della diminuzione complessiva dei costi delle opere di urbanizzazione connesse (opere stradali, per le urbanizzazioni primarie; opere edilizie, per le urbanizzazioni secondarie di quartiere).
Per quanto attiene, in ultimo, ai costi di espropriazione, dalla comparazione dei valori agricoli medi relativi alle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Ragusa, si è riscontrata una modesta variazione percentuale in incremento (+ 4-5%) dei costi per ettaro riferiti prevalentemente alle colture pregiate tipiche della nostra regione (agrumeto, frutteto, vigneto, uliveto), mentre generalmente sono rimasti invariati i costi relativi ai seminativi (arborati e irrigui), agli orti, ai boschi ed ai pascoli. Inalterati sono risultati, invece i valori agricoli medi delle provincie di Caltanissetta, Enna, Messina e Siracusa. Considerazione a parte va fatta per le colture presenti nella provincia di Trapani, ove le variazioni hanno subito un incremento straordinario stimato nell'ordine del 30%, che tuttavia si allineano con tale ultimo incremento alla media dei valori delle altre provincie.
Generalmente, i modesti incrementi mediamente riscontrati risultano attendibilmente inferiori all'1 per cento se rapportati in percentuale al costo complessivo delle opere pubbliche che comprendono spese di esproprio (non sempre i progetti di opere pubbliche comprendono anche la voce "esproprio", che comunque non incide normalmente per una quota superiore al 5/10% del costo complessivo dell'opera).
Riguardo poi, alle eventuali variazioni intervenute per l'espropriazione di aree edificabili, non è possibile reperire elementi certi di riferimento in assenza di dati ufficiali da potere utilizzare indifferentemente per i comuni della Regione; ciò anche in considerazione delle innumerevoli situazioni particolari che condizionano il mercato immobiliare locale di ogni comune. Per tali variazioni, ai soli fini della presente determinazione, necessita pertanto riferirsi alle variazioni percentuali medie accertate per l'espropriazione delle aree agricole.
Pertanto, stante la limitatezza dei valori riscontrati (in positivo o in negativo) per le varie categorie di opere, si ritiene opportuno non applicare per l'anno 1999 alcun incremento percentuale agli oneri di urbanizzazione già determinati dai comuni per l'anno 1998 in applicazione del D.A. 30 ottobre 1997.
  Il dirigente tecnico Il dirigente coordinatore Arch. Giovanni Grutta Arch. Giovanni Fazio 

(99.3.123)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 11 novembre 1998.
Approvazione del programma costruttivo adottato dal consiglio comunale di Bagheria con delibera n. 130 del 24 luglio 1998.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo statuto della Regione;
Visto lo legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n.25;
Vista l'istanza del comune di Bagheria, prot. n. 32882 del 6 ottobre 1998;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 130 del 24 luglio 1998, con la quale è stato adottato il programma costruttivo per edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 22/96, art.25, per la realizzazione di 20 alloggi ad opera della cooperativa anni novanta;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, prot. n.1446 del 3 febbraio 1997 sul programma costruttivo;
Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, prot. n.10405/T del 6 settembre 1996;
Visto il parere favorevole rilasciato dalla U.S.L. n.6, distretto di Bagheria, prot. n.0146 del 28 gennaio 1997;
Visto il parere favorevole n.20 del 30 ottobre 1998, reso dal gruppo XXVI della D.R.U. che in merito così si è espresso:
«...Omissis...
Con deliberazione consiliare n.130 del 24 luglio 1998, il comune di Bagheria ha adottato un programma costruttivo ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.1/86, modificato dalla legge regionale n.22/96, art.25, per la costruzione di n.24 alloggi di cui 20 beneficiari di finanziamento regionale ai sensi della legge n. 79/75 e i restanti quattro da realizzare a carico della cooperativa.
Il programma costruttivo è stato localizzato in contrada Angiò in via Vallone De Spuches.
L'area ricade in z.t.o. C/6 del vigente P.R.G. di Bagheria approvato con decreto n.176/76 i cui vincoli preordinati all'espropriazione per pubblici servizi sono pertanto scaduti.
Il vigente PEEP, come risulta dalla relazione dell'U.T.C., appare saturo e pertanto il programma costruttivo è stato realizzato nella suddetta zona C/6 dove, secondo le norme di attuazione, possono essere costruiti soltanto edifici di tipo economico e popolare, anche per iniziativa di enti ed associazioni cooperativistiche.
La superficie complessiva dell'area di intervento è di mq.5658.
In conformità alle norme di attuazione nella zona omogenea C/6 l'edificazione è consentita del rispetto dei seguenti parametri:
-  densità fondiaria 3 mc/mq.;
-  area del fabbricato 2/3 della superficie del lotto;
-  altezza degli edifici ml. 14,50 o 4 piani f.t.;
-  distacco dai confini Ž ml. 4,00;
- distacco dei fabbricati = all'altezza e comunque Ž ml. 6,00.
Il programma costruttivo in argomento prevede la realizzazione di n.3 corpi di fabbrica così suddivisi:
- corpo "A" mt. 11,80 x mt. 23,80;
- corpo "B" mt. 11,80 x mt. 23,80;
- corpo "C" mt. 11,80 x mt. 47,60.
L'altezza di tutti i corpi di fabbrica è pari a mt. 8,9; il volume complessivo previsto è pari a mc. 11017,64; il numero degli abitanti insediabili, pertanto, ammonta a n. 110 unità.
Di conseguenza, in applicazione dello standards di mq/ab. 18,00, la superficie di aree per urbanizzazione secondaria è valutabile in mq. 1980.
Dall'esame delle previsioni progettuali risultano rispettati i parametri della zona omogenea.
Infatti:
-  superficie fondiaria mq. 3678;
-  volume previsto mc. 11017,64;
-  densità fondiaria 2,95 < 3 mc/mq.;
-  superficie per opere di urbanizzazione mq. 1980.
Le aree pubbliche di cui si prevede la cessione al comune appaiono correttamente concentrate, favorendo così la possibilità di realizzare un'unità funzionale di servizi pubblici; la zona è servita da urbanizzazioni primarie e reti tecnologiche.
Per quanto sopra esposto, questo gruppo di lavoro XXVI è del parere che il programma costruttivo in argomento sia assentibile.»;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n.22 e successive modifiche, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, adottato con delibera di consiglio comunale n.130 del 24 luglio 1998, presentato dal comune di Bagheria, fermo restando che l'area dovrà essere espropriata e dovrà essere utilizzata entro il termine di anni due ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n.86 del 6 maggio 1981.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
 1)  parere gruppo XXVI/D.R.U. n. 20 del 30 ottobre 1998;
 2)  istanza sindacale prot. n. 32882 del 6 ottobre 1998;
 3)  delibera di consiglio comunale n. 130 del 24 luglio 1998;
 4)  schema di convenzione;
 5)  parere favorevole rilasciato dall'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/74, prot. n. 1446 del 3 febbraio 1997;
 6)  parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, prot. n. 10405/T del 6 settembre 1996;
 7)  parere favorevole rilasciato dalla U.S.L. n. 6 distretto di Bagheria, prot. n. 0146 del 28 gennaio 1997;
 8)  relazione tecnica integrativa redatta dall'ing. capo dell'U.T.C., datata 11 febbraio 1997;
 9)  verbale n. 54 del 23 ottobre 1997 di consiglio comunale;
10)  copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.32 del 3 luglio 1993 di approvazione della graduatoria delle cooperative edilizie;
11)  istanza del presidente della cooperativa Anni Novanta s.r.l. al sindaco del comune di Bagheria;
12)  relazione tecnica integrativa a firma del progettista;
13)  relazione sullo studio geologico con allegati:
a)  stralcio topografico scala 1:25.000;
b)  stralcio geologico scala 1:25.000;
c)  aerofotogrammetria scala 1:2000;
14)  elaborati grafici:
a)  tavole contenenti planimetrie e profili 1:500
b)  tavola n. 1 contenente la parte generale.

Art.3

Il comune di Bagheria resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Bagheria per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 11 novembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.48.2575)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 13 novembre 1998.
Variante al piano regolatore generale del comune di Paternò.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art.7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, modificato dall'art.6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Visto il decreto n. 345 del 21 settembre 1983 di approvazione del piano regolatore generale del comune di Paternò;
Vista la nota prot. n. 160 del 23 febbraio 1993, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fatto istanza a questo Assessorato di autorizzazione - variante ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, modificato dall'art.6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, per la realizzazione del progetto relativo alla nuova sede dei vigili del fuoco, ricadente in zona agricola del vigente piano regolatore generale del comune di Paternò;
Vista la delibera n.261 del 14 novembre 1989, riscontrata legittima dalla C.P.C. di Catania nella seduta del 14 dicembre 1989, prot. n.66362, con la quale il consiglio comunale di Paternò, rilocalizza l'area per la costruzione della caserma vigili del fuoco, con allegato stralcio del piano regolatore generale con la visualizzazione dell'area;
Vista la delibera n.157 del 21 novembre 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 24 gennaio 1996 con decisione prot. n. 1846, con la quale il consiglio comunale di Paternò esprime ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n.65/81, così come modificato dall'art.6 della legge regionale n.15/91, parere favorevole al progetto di variante di che trattasi;
Vista la nota prot. n.13972 del 29 maggio 1998, assunto al GAB dell'A.R.T.A.; il 29 maggio 1998 al prot. n. 29009 dell'8 giugno 1998, con la quale il comune di Paternò ha trasmesso atti ed elaborati integrativi relativi alla variante di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 6911 del 2 aprile 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania esprime ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n.64 parere di fattibilità delle previsioni in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio, così come evidenziata nella relazione geologica e nel rispetto dei limiti delle altezze degli edifici in funzione delle larghezze stradali così come prescritto al punto C.3 del decreto ministeriale 24 gennaio 1986 e con l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui agli artt. 17 e 18 della legge n. 654/74 e del decreto ministeriale 24 gennaio 1986 e decreto ministeriale 11 marzo 1988;
Vista la nota prot. n. 150 del 12 febbraio 1998, con la quale il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia-Palermo ufficio del Genio civile di Catania dichiara che l'area destinata alla sede del distaccamento dei vigili del fuoco di Paternò non è gravata da vincoli ambientali ex leggen.1497/39 e legge n.431/85;
Visti gli elaborati relativi alla variante di che trattasi;
Visto il parere n.17, prot. n. 487 del 7 ottobre 1998, reso dal gruppo XXVIII/D.R.U. ai sensi dell'art.10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.40, che parzialmente si trascrive:
«Premesso:
-  con istanza prot. n. 160 del 23 febbraio 1993, il Ministero dei lavori pubblici, ha chiesto l'autorizzazione-variante per la realizzazione della caserma dei vigili del fuoco in area ricadente nel comune di Paternò, nei pressi dell'incrocio tra lo scorrimento veloce Adrano-Paternò-Catania e la ex S.S. 121;
-  il comune di Paternò è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 345 del 21 settembre 1983;
-  il comune di Paternò con delibera n.261 del 14 novembre 1989, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, ha localizzato un'area per un totale di mq. 7.000, in verde agricolo del piano regolatore generale vigente, nelle adiacenze dell'incrocio tra la strada a scorrimento veloce succitata e la ex S.S. 121. Alla delibera succitata è allegato lo stralcio del piano regolatore generale vigente con la visualizzazione dell'area di che trattasi;
-  con delibera C.C. n.157/96 del 21 novembre 1996, il comune di Paternò ha espresso parere favorevole ex art. 6 della legge regionale n.15/91 in merito al progetto in oggetto;
-  il Genio civile ha espresso parere favorevole prot. n. 6911 del 2 aprile 1994 con condizioni e prescrizioni relative alla esecutività dell'opera di cui agli artt.17 e 18 della legge n.64/74, decreto ministeriale 24 gennaio 1986 e decreto ministeriale 11 marzo 1988;
-  l'area del progetto di massima è estesa mq. 4.524;
-  il progetto prevede la costruzione di un edificio avente una cubatura di mc. 4.533, una superficie coperta di mq. 530 ed un'altezza massima di ml. 7,10;
-  la costruzione sarà realizzata con struttura in c.a. e con fondazioni dirette e travi rovesce;
-  nella planimetria generale risulta indicato con tratteggio l'ampliamento dell'autorimessa;
Considerato che:
1)  il procedimento amministrativo di autorizzazione - variante di cui all'art. 7, legge regionale n.65/81 e art. 6, legge regionale n.15/91 appare regolare;
2)  il progetto di massima relativo alla costruzione della nuova sede del distaccamento vigili del fuoco si configura come intervento necessario, rivestendo carattere di pubblica utilità;
3)  appare condivisibile l'ubicazione dell'area prescelta, essendo la stessa in adiacenza alla strada a scorrimento veloce Adrano-Paternò-Catania;
4)  l'entità dell'area di mq. 4.524, appare insufficiente in relazione alle funzioni dell'attrezzatura pubblica di che trattasi;
5)  in riferimento alla superiore considerazione, appare necessario che l'area oggetto dell'intervento sia ampliata almeno da mq. 4.524 a mq. 7.000, in osservanza della perimetrazione di cui allo stralcio allegato alla delibera C.C. n. 261 del 14 novembre 1989. Ciò anche al fine di consentire la realizzazione degli impianti tecnologici (cisterna, etc.) connessi al servizio pubblico per i quali non risulta alcuna previsione nel progetto di massima in esame;
6)  la configurazione dell'ingresso della caserma all'area, prevista ortogonalmente alla strada che fa parte dello svincolo, non appare adeguata. Pertanto, nella fase esecutiva, dovrà essere elaborata una soluzione progettuale compatibile con l'assetto dello svincolo e la movimentazione degli automezzi in dotazione ai vigili del fuoco;
7)  dalla planimetria trasmessa ad integrazione atti, risulta che il complesso edilizio ricade in area esterna alla fascia di rispetto della ex S.S. 121 di cui al D.M. 1 aprile 1968;
8)  al fine di aumentare lo spazio di manovra e sosta degli automezzi per le funzioni specifiche di che trattasi, appare opportuno suggerire che, nella fase esecutiva, attesa la superiore modifica in ordine all'ampliamento totale dell'area, il complesso edilizio venga traslato in arretramento rispetto alla strada;
9)  il progetto di massima del complesso edilizio appare in generale condivisibile, anche se si rileva una carenza di spazi per le attività di soggiorno del personale. Pertanto, appare opportuno prescrivere che, nella fase di esecutività dell'opera vengano previsti adeguati spazi di soggiorno in relazione all'entità del personale addetto per il servizio pubblico di che trattasi;
10)  al fine di garantire una adeguata qualificazione dell'inserimento della caserma nel contesto territoriale appare opportuno prescrivere che, nella fase esecutiva venga effettuata la piantumazione di alberi d'alto fusto ed essenze arbustive per almeno il 10% del totale dell'area.
Il gruppo 28/D.R.U. per quanto sopra espresso, è del parere di ritenere meritevole di approvazione il progetto di massima per la costruzione della sede del distaccamento dei vigili del fuoco in area ricadente nel comune di Paternò, con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.»;
Rilevato che la procedura è conforme alla normativa in materia;
Rilevato che il progetto di che trattasi è stato presentato dal Ministero dei lavori pubblici, ente istituzionalmente competente;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 17 del 7 ottobre 1998 reso dal gruppo XXVIII/D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, ad eccezione dell'ampliamento dell'area di intervento da mq. 4.524 a mq. 7.000 e relativo arretramento del complesso edilizio rispetto alla scorrimento veloce Adrano-Paternò-Catania e la ex S.P. 121 in quanto la predetta prescrizione comporterebbe la predisposizione di un nuovo progetto da sottoporre al parere del consiglio comunale;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 con le modifiche e prescrizioni di cui al parere n. 17 del 7 ottobre 1998, reso dal gruppo XXVIII/D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 ad eccezione della parte non condivisa riportata in premessa e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Catania sopra riportate, la variante al piano regolatore generale relativa alla costruzione della caserma dei vigili del fuoco del comune di Paternò.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  relazione tecnica;
 2)  relazione tecnico-integrativa;
 3)  tav.  01  -  planimetria e curve di livello alla scala 1:200;
 4)  tav.  02  -  sezioni terreno alla scala 1:200;
 5)  tav.  03  -  planimetria alla scala 1:200;
 6)  tav.    1  -  piante alla scala 1:100;
 7)  tav.    2  -  sezioni alla scala 1:100;
 8)  tav.    3  -  prospetti alla scala 1:100;
 9)  relazione tecnico-illustrativa e piano quotato;
10)  relazione geologica e geotecnica e prove geotecniche di laboratorio;
11)  stralcio del piano regolatore generale in fase di adozione;
12)  stralcio rilievo aerofotogrammetrico alla scala 1:200 con visualizzazione dell'area interessata e della fascia di rispetto stradale ex D.M. 1 aprile 1968;
13)  stralcio del piano regolatore generale vigente con la visualizzazione dell'area estesa circa mq. 7.000, allegato alla delibera C.C. n. 261 del 14 novembre 1989.

Art. 3

Il Ministero di lavori pubblici resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il Ministero dei lavori pubblici ed il comune di Paternò sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto con esclusione degli elaborati, che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.47.2539)
Torna al Sommariohome




DECRETO 16 novembre 1998.
Approvazione del programma costruttivo adottato dal consiglio comunale di Misilmeri con delibera n. 49 del 22 luglio 1998.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista l'istanza del comune di Misilmeri, prot. n. 19614 dell'8 settembre 1998;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 22 luglio 1998, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 12 agosto 1998 con decisione n. 5973/5694, con la quale è stato adottato il programma costruttivo per edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale n. 22/96, art. 25 per la realizzazione di 18 alloggi ad opera dell'I.A.C.P.;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del genio civile di Palermo prot. n. 28057/33377-6523, pratica n. 296/E.P. del 21 marzo 1997 sul programma costruttivo;
Vista l'attestazione del sindaco sulla insussistenza dei vincoli sull'area oggetto di programma costruttivo datata 8 settembre 1998;
Visto il parere favorevole n. 19 del 26 ottobre 1998, reso gruppo XXVI della D.R.U., che in merito si è così espresso:
«...Omissis...
Il programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 18 alloggi finanziati con decreto assessoriale n. 1598 del 18 novembre 1992 dall'Assessorato lavori pubblici in applicazione della legge regionale n. 67/88 sia assentibile a condizione che vengano reperite le aree per parcheggi di cui alla legge n. 122/89 all'interno del lotto di pertinenza»;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, adottato con delibera di consiglio comunale n. 49 del 22 luglio 1998, presentato dal comune di Misilmeri, fermo restando che l'area dovrà essere espropriata e dovrà essere utilizzata entro il termine di anni due ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1) parere gruppo XXVI/DRU n. 19 del 26 ottobre 1998;
2) delibera di consiglio comunale n. 49 del 22 luglio 1998, con la quale il comune di Misilmeri ha adottato il programma costruttivo per la realizzazione di 18 alloggi popolari redatto ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 5973/5694 del 12 agosto 1998;
3)  il progetto di programma costruttivo redatto a cura dell'ufficio tecnico comunale, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico Raimondo Giammanco, costituito dai seguenti elaborati per il programma relativo ai contributi legge regionale n. 67/88:
a)  relazione tecnica (all. B1);
b)  stralci planimetrici (all. B2), scala 1:2.000;
c)  planimetrie (all. B3), scala 1:2.000.
4)  parere del Genio civile emesso sul progetto ai sensi della ex legge n. 64/74;
5)  attestazione del sindaco sulla non sussistenza di vincoli sull'area oggetto di intervento.

Art. 3

Il comune di Misilmeri resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Misilmeri per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 16 novembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.48.2547)
Torna al Sommariohome





DECRETO 24 novembre 1998.
Approvazione del progetto relativo all'ampliamento del cimitero comunale di Corleone.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Vista la legge regionale n. 27/86;
Vista l'istanza prot. n. 12236 del 22 settembre 1998, con la quale il sindaco di Corleone ha avanzato richiesta per l'approvazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale ai sensi della legge regionale n. 35/78, art. 4;
Visto l'atto n. 142 del 30 dicembre 1997, con il quale il consiglio comunale di Corleone ha adottato il predetto progetto;
Vista l'istanza prot. n. 13780 del 20 ottobre 1998, con la quale il sindaco di Corleone ha chiesto la deroga di cui all'art. 46 della legge regionale n. 27/86 per la riduzione della fascia di rispetto del depuratore comunale adiacente al predetto cimitero;
Visto il parere n. 386 in data 18 novembre 1998, con il quale il gruppo VII della Direzione regionale del territorio e ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla deroga relativa alla fascia di rispetto del depuratore;
Visto il parere n. 382 del 20 novembre 1998, con il quale il gruppo XXVI della Direzione regionale urbanistica ha espresso parere favorevole sul progetto di ampliamento del cimitero comunale;
Visto il decreto n. 257 del 3 marzo 1989, con il quale è stato approvato il programma di attuazione della rete fognaria del comune di Corleone;
Considerato che il depuratore adiacente al cimitero comunale esisteva già alla data di approvazione del P.A.R.F.;
Considerato che il depuratore in questione è stato inserito nell'approvato schema di massima del piano regolatore generale in adozione;
Ritenuto di potere concedere la deroga ai limiti di 100 metri di rispetto del depuratore per consentire l'ampliamento del cimitero comunale;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, art. 4, è approvato il progetto di ampliamento del cimitero comunale di Corleone in deroga ai limiti di inedificabilità di 100 metri dal depuratore di cui all'art. 1, punto 4, del decreto n. 257 del 3 marzo 1989, con il quale è stato approvato il P.A.R.F.

Art. 2

La deroga alla fascia di inedificabilità di 100 metri dal depuratore è limitata alla sola area di occupazione del cimitero comunale e del suo ampliamento.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati:
1)  deliberazione consiliare n. 142 del 30 dicembre 1997;
2)  deliberazione consiliare n. 91 del 28 ottobre 1996;
3)  istanza del sindaco, prot. n. 13780 del 20 ottobre 1998;
4)  parere U.S.L. n. 6 di Palermo ai sensi dell'art. 15 legge regionale n. 21/85;
5)  certificazione del sindaco in data 22 aprile 1998 in merito all'assenza di vincoli idrogeologico e paesaggistico;
6)  parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Palermo, prot. n. 5769/10338 del 9 maggio 1997;
7)  parere del gruppo VII/D.R.T.A., prot. n. 386 del 18 novembre 1998;
8)  parere del gruppo XXVI/D.R.U., prot. n. 382 del 20 novembre 1998;
Elenco delle tavole
P1  - planimetrie, scala 1:2.000/1-1.000; 
P2  - planimetria generale, scala 1:200; 
P3  - planimetria generale con indicazione delle curve di livello, scala 1:200; 
P4  - formazione lotti, scala 1:200; 
P5  - studio della pavimentazione, scala 1:200; 
P6  - sezioni di progetto, profili A-A, B-B, C-C, D-D, scala 1:200; 
P7  - sezioni di progetto, profili E-E, F-F, G-G, scala 1:200; 
P8  - sezioni di progetto, profili H-H, I-I, scala 1:200; 
P9  - particolare pavimentazione viali, scala 1:10; 
P10  - particolare muro recinzione e fontanelle, scala 1:20; 
P11  - studio del sistema di scala sul viale interno, scala 1:50; 
P12  - rilievo altimetrico, scala 1:500; 
P13  - particolare pavimentazione parcheggio ed isolamento dei corpi tecnici, scala 1:20; 
P14  - particolari costruttivi e decorativi coperture, finitura loculi, scala 1:10/1:20; 
P15  - abbattimento barriere architettoniche particolare WC disabili, rampe, scale 1:10/1:20; 

P16 - planimetria generale, piantumazioni, scala 1:200:
A1  - inceneritore per rifiuti speciali, piante, prospetti, sezione; 
A2  - area servizi 1, piante, prospetto, sezione, scala 1:100; 
A3  - area servizi 2, piante, prospetto, sezione, scala 1:100; 
A4  - area servizi 3, piante, prospetto, sezione, scala 1:100; 
A5  - colombario per ossari, piante, prospetto, sezione, scala 1:100; 
A6  - colombario 1, piante, particolare scansione loculi, scala 1:20/1:100; 
A7  - colombario 1, prospetti, sezione, scala 1:100; 
A8  - colombario 2, piante, particolare scansione loculi, scala 1:20/1:100; 
A9  - colombario 2, prospetti, sezione, scala 1:100; 
A10  - zona di sosta antistante il sacrario, scala 1:20; 
I1  - planimetria generale, impianto elettrico, scala 1:200; 
I2  - planimetria generale, impianto fognario e smaltimento acque meteoriche, scala 1:200; 
I3  - area servizi 1, impianto elettrico, scala 1:100; 
I4  - area servizi 2, impianto elettrico, scala 1:100; 
I5  - area servizi 3, impianto elettrico, scala 1:100; 
I6  - colombario 1, impianto elettrico, scala 1:100; 
I7  - colombario 2, impianto elettrico, scala 1:100; 
I8  - colombario 1, illuminazione votiva, scala 1:100; 
I9  - colombario 2, illuminazione votiva, scala 1:100; 
I10  - schema unifilare, quadro generale colombario 1; 
I11  - schema unifilare, colombario 2, area servizi 1; 
I12  - schema unifilare, area servizi 2; 
I13  - planimetria generale, impianto idrico, scala 1:200. 


Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Il comune di Corleone è onerato di tutti gli obblighi discendenti dal presente decreto.
Palermo, 24 novembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.49.2638)
Torna al Sommariohome





DECRETO 26 novembre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Butera.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia dell'urbanistica;
Visto il decreto n. 192 del 18 giugno 1984, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Butera;
Vista la deliberazione n. 29 del 30 marzo 1998 del consiglio comunale di Butera, resa esecutiva ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 23/97, relativa alla localizzazione di un'area da destinare a comunità terapeutica, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e rilevata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione del segretario del comune di Butera, con la quale si certifica che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Visti gli elaborati relativi alla variante di che trattasi che qui di seguito si elencano:
1)  corografia, stralcio di P.R.G., stralcio catastale;
2)  relazione geomorfologica;
3)  parere ufficio Genio civile di Caltanissetta n. 18/98 del 24 luglio 1998;
Rilevato che la variante al P.R.G. adottata dal comune di Butera è stata sottoposta al parere del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista l'attestazione relativa alla mancanza di vincoli, discendenti da leggi e regolamenti, sull'area interessata nella variante di che trattasi;
Visto il parere favorevole n. 18 del 10 novembre 1998, espresso dal gruppo 31° della D.R.U. ai sensi della legge regionale n. 40/95;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

E' approvata ai fini urbanistici la variante al P.R.G. del comune di Butera, adottata con delibera consiliare n. 29 del 30 marzo 1998, avente per oggetto l'individuazione di un'area da destinare a comunità terapeutica e la conseguente mutazione della zonizzazione relativa da area da verde agricolo "zona E" ad "area destinata a servizi per comunità terapeutica".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati in premessa indicati, nonché il parere n. 18 del 10 novembre 1998 espresso dal gruppo 31° della D.R.U. e la D.C.C. n. 29 del 30 marzo 1998.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso al comune di Butera per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 26 novembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.49.2668)
Torna al Sommariohome





DECRETO 26 novembre 1998.
Autorizzazione del progetto relativo all'esecuzione di lavori stradali nel comune di Messina.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Viste le note prot. n. 845 dell'1 agosto 1997, n. 41059 del 2 settembre 1997 e n. 45061 del 30 settembre 1997, con le quali la Provincia regionale di Messina ha fatto istanza a questo Assessorato, per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, del progetto dei lavori di sistemazione ed allargamento della strada Curcuraci - S.P. 43 panoramica (svincolo Pace) nel comune di Messina;
Vista la delibera n. 67/c del 28 novembre 1997, esecutiva nei termini di legge, con cui il consiglio comunale di Messina ha espresso parere favorevole sul progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 19519 del 26 luglio 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
- venga eseguita la verifica di stabilità del pendio in condizioni naturali e di progetto;
-  in fase esecutiva vengano realizzare indagini geognostiche e geotecniche;
-  vengano osservate le prescrizioni espresse dal geologo nella sua relazione;
Vista la nota prot. n. 22249 del 26 luglio 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina ha rilasciato il nulla osta idraulico alle seguenti condizioni:
-  il materiale alluvionale proveniente dai predetti lavori nonché quello derivante dalla periodica manutenzione del cennato corso d'acqua dovrà essere collocato nello stesso alveo in corrispondenza di eventuali depressioni presenti nel menzionato torrente, a ridosso di opere idrauliche erose, come arginatura longitudi-nale o in alternativa alla foce al fine di favorire il ripascimento del litorale antistante il suddetto corso d'acqua;
- produrre particolari costruttivi delle opere di raccolta delle acque meteoriche poste lungo il tracciato stradale in questione che scaricano nei torrenti Pace e Guardia;
-  addossare il tratto A.E. della rete di raccolta delle acque piovane lungo uno dei due limiti demaniali del torrente Guardia;
-  inserire nel profilo del cennato corso d'acqua tutte le opere idrauliche (muri d'argine, soglie, attraversamenti) in progetto;
-  per l'asservimento delle aree demaniali interessate dagli interventi previsti, dovrà essere richiesta la relativa concessione inoltrando istanza al Ministero delle finanze, Direzione compartimentale del territorio per la Regione Sicilia, sezione di Messina;
-  dovrà conseguirsi il parere della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali in ordine alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431;
Vista la nota prot. n. 10794 del 18 febbraio 1997, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ha espresso, ai sensi della legge n. 431/85 parere favorevole a condizione che:
-  i muri di sostegno non abbiano una altezza superiore a mt. 3;
- sia rispettato il disposto dell'art. 13 della legge regionale n. 37/85;
-  sia rispettato il disposto delle circolari n. 26356/87 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 settembre 1987, n. 41) e n. 577/90 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 aprile 1990, n. 18) rispettivamente dell'A.R.T.A. e dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
-  sia rispettato il disposto del D.P.R. 14 aprile 1993;
Vista la nota prot. n. 58/V.I.A. del 6 aprile 1998, con la quale questo Assessorato ha invitato la Provincia regionale di Messina a inoltrare formale istanza per il nulla osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Vista la nota prot. n. 143/V.I.A. del 9 ottobre 1998 del gruppo di lavoro IX di questo Assessorato, con la quale il richiesto nulla osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, può essere concesso con le seguenti prescrizioni:
- si dovrà procedere, con le dovute verifiche preventive allo smaltimento dei materiali provenienti dagli sbancamenti riutilizzando gli stessi nell'ambito dei lavori in oggetto o presso altri cantieri; gli eventuali residui accedenti andranno conferiti alla discarica regolarmente autorizzata previa verifica delle capacità ricettive della stessa;
-  dovranno essere rispettate le opere di mitigazione degli impatti, sia in fase di cantiere che ad opera ultimata prescritte nello studio d'impatto ambientale, allegato al progetto in esame con particolare riguardo al riverdimento delle fascie latistanti l'asta torrentizia prevedendo collegamenti alla sommità delle gabbionate con terreno vegetale in modo da favorire la piantumazione di tipo arbustivo armonizzando le opere di contenimento con l'ambiente circostante;
-  si dovrà accuratamente controllare il regolare funzionamento di tutte le opere drenanti previste in progetto al fine di assicurare il naturale deflusso delle acque meteoriche in modo da evitare il verificarsi di allagamenti e/o cedimenti strutturali della sede stradale;
- dovrà essere comunicata la data d'inizio e di fine lavori fornendo adeguata documentazione fotografica dell'opera in oggetto realizzata;
Visti gli elaborati di progetto di che trattasi;
Visto il parere n. 21 del 2 novembre 1998 reso dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  la strada oggetto degli interventi, interamente ricadente nel territorio comunale di Messina, costituisce il collegamento tra la S.P. 43 bis panoramica dallo svincolo Pace e la frazione Curcuraci;
- gli interventi progettuali consistono nella realizzazione di un primo tronco stradale, tra la S.P. n. 43 e la strada comunale S. Giuseppe, che si sviluppa per circa mt. 1.140 lungo l'argine sinistro del torrente Pace con la sistemazione idraulica dello stesso e comprende la realizzazione di n. 3 ponticelli; un secondo intervento consiste nell'allargamento della strada comunale S. Giuseppe con uno sviluppo di circa mt. 900; infine si prevede la sistemazione del manto stradale della strada comunale Bianchi per una lunghezza di circa mt. 700 che costituisce l'ultimo tronco della strada in argomento;
-  con la realizzazione dei lavori di che trattasi vengono considerevolmente ridotti gli attuali tempi di percorrenza per il raggiungimento della frazione Curcuraci;
-  per quanto attiene gli aspetti urbanistici gli interventi progettuali risultano compatibili con l'attuale assetto territoriale;
-  da quanto si legge nella relazione istruttoria prot. 143/V.I.A. resa dal gruppo IX di questo Assessorato in ordine alla V.I.A.; il relativo nulla osta può essere concesso a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute nella medesima relazione istruttoria;
-  la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina si è espressa favorevolmente sul progetto con nota n. 10794 del 18 febbraio 1997.
E' del parere che il progetto dei lavori di sistemazione ed allargamento della strada Curcuraci - S.P. n. 43 panoramica (svincolo Pace) sia meritevole dell'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95 fermi restando gli obblighi e le prescrizioni di cui ai superiori pareri.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 21 del 2 novembre 1998 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed in conformità al parere n. 21 del 2 novembre 1998 reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 e con le prescrizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina e dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina in premessa riportati, il progetto relativo ai lavori di sistemazione ed allargamento della strada Curcuraci - S.P. n. 43 panoramica (svincolo Pace) nel comune di Messina.

Art. 2

E', altresì, approvato ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, con le prescrizioni poste dal gruppo di lavoro IX con nota prot. n. 143/V.I.A. del 9 ottobre 1998, di cui in premessa, il nulla osta di impatto ambientale.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  relazione tecnica;
 2)  corografia;
 3)  corografia, stralcio P.R.G.;
 4)  planimetria sezioni 0-70;
 5)  planimetria sezioni 70-114;
 6)  n. 4 planimetrie di progetto su piano quotato di rilievo (scala 1:500);
 7)  profilo altimetrico stradale sezioni 0-91;
 8)  profilo altimetrico stradale sezioni 91bis-114;
 9)  profilo altimetrico torrente;
10)  planimetria rete fognante dal pozzetto 1 al pozzetto 53;
11)  planimetria rete fognante dal pozzetto 53 al pozzetto 113;
12)  profilo altimetrico rete fognante dal pozz. 1 al pozz. A;
13)  profilo altimetrico rete fognante dal pozz. A al pozz. 113;
14)  profilo altimetrico rete fognante dal pozz. A al pozz. E;
15)  sezioni trasversali sezioni 0-58;
16)  sezioni trasversali sezioni 59-91;
17)  sezioni trasversali sezioni 91bis-114;
18)  sezioni stradali tipo;
19)  muri di sostegno;
20)  opere d'arte rete fognante;
21) ponticelli;
22)  piano particellare d'esproprio;
23)  elenco ditte da espropriare;
24)  calcolo delle indennità d'espropriazione;
25)  analisi dei prezzi;
26)  computo metrico estimativo;
27)  capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi;
28)  calcolo rete fognante;
29)  calcolo idraulico;
30)  computo dei movimenti di terra;
31)  calcolo spese tecniche;
32)  relazione geologica di massima.

Art. 4

Il comune di Messina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 novembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.49.2667)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 19 ottobre 1998.
Rettifica del decreto 2 luglio 1998, relativo alla graduatoria dei progetti di recupero di edifici rurali, bagli, casali e masserie da adibire a strutture ricettive extralberghiere per lo svolgimento di attività di turismo rurale e del successivo decreto 16 luglio 1998 di impegno di somma.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il regolamento C.E.E. n. 2081/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio che modifica il regolamento C.E.E. n. 2082/88;
Visto il regolamento C.E.E. n. 2082/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio che modifica il regolamento C.E.E. n. 4253/88;
Visto il regolamento C.E.E. n. 2083/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio che modifica il regolamento C.E.E. n. 4254/88;
Visto il decreto n. 991/14 Tur. del 31 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1997, reg. 1, foglio 100, con il quale si è provveduto a determinare le procedure per la presentazione della istanze di ammissibilità al contributo, nonché i punteggi per la predisposizione della graduatoria dei progetti da ammettere al suddetto contributo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55, parte prima, del 7 ottobre 1997;
Visto il decreto n. 798/XIV del 2 luglio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 10 luglio 1998 al n. 330, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.47 del 19 settembre 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di recupero di edifici rurali, bagli, casali e masserie, da adibire a strutture ricettive extralberghiere per lo svolgimento di attività di turismo rurale;
Visto il decreto n. 886/XIV del 16 luglio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale per il turismo il 6 agosto 1998 con nota n. 1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 26 settembre 1998, con il quale si è proceduto ad assumere impegno sul bilancio regionale in favore dei beneficiari per la realizzazione dei progetti di recupero di edifici rurali, bagli, casali, masserie da adibire a strutture extralberghiere per lo svolgimento di attività di turismo rurale fino a copertura delle disponibilità delle risorse finanziarie;
Vista l'istanza del 25 settembre 1998 del dott. Alliata Gabriele, nato a Palermo il 3 novembre 1955, residente a Taormina (ME) frazione di Trappitello, contrada Pietraperciata, con la quale richiede la rettifica dell'errore materiale riguardante il nome della ditta al n. 4 dell'ordine di graduatoria da Alliata Gabriella a Alliata Gabriele;
Vista la precedente istanza di contributo con sottoscrizione resa al comune di Taormina in data 29 gennaio 1998 e inoltrata in nome di Alliata Gabriele, nato a Palermo il 3 novembre 1955, residente a Taormina (ME) frazione di Trappitello, contrada Pietraperciata;
Constatato, pertanto, l'errore materiale riportato nel decreto n. 798/XIV del 2 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 19 settembre 1998, relativo all'approvazione della graduatoria, riguardante il nominativo della suddetta ditta;
Considerato, conseguentemente, errore materiale riportato nel decreto n. 886/XIV del 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 26 settembre 1998, di impegno sul bilancio regionale, relativamente al nominativo del suddetto beneficiario;
Ritenuto per quanto sopra, di dover procedere alla rettifica dell'errore materiale;

Decreta:


Art. 1

E' rettificato il nome delle ditta posta al n. 4 della graduatoria, corrispondente al progetto di ristrutturazione edilizia e adeguamento funzionale di un complesso di fabbricati rurali - frazione Trappitello - Taormina (ME) di cui al decreto n. 798/XIV del 2 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 19 settembre 1998, che pertanto è il seguente:
-  Alliata Gabriele e non Alliata Gabriella.

Art. 2

E' rettificato, conseguentemente, il nome del beneficiario in favore del quale è stata impegnata la somma di L. 599.911.750 per la realizzazione del progetto di cui sopra, di cui al decreto n. 886/XIV del 16 luglio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 26 settembre 1998, che pertanto è il seguente:
-  Alliata Gabriele, e non Alliata Gabriella.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il turismo per la registrazione e successivamente sarà dato avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 ottobre 1998.
  STRANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 4 novembre 1998, al n. 597.
(98.49.2641)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 437 del 17 novembre 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale del decreto legge 2 novembre 1998, n. 378.
Con deliberazione n. 437 del 17 novembre 1998, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a promuovere la questione di legittimità costituzionale, mediante ricorso alla Corte costituzionale, del decreto legge 2 novembre 1998, n. 378, recante: «Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti», per violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione.
(98.49.2640)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione dell'elenco regionale degli operatori dell'agri-coltura biologica - Anno 1997.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in attuazione del decreto n. 220/95, con decreto assessoriale del 23 dicembre 1998, ha integrato l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - Anno 1997.
Copia del predetto elenco è consultabile presso l'ufficio della biblioteca di questo Assessorato - Direzione regionale per gli interventi strutturali, viale Regione Siciliana - Palermo.
(99.2.41)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del presidente del comitato di gestione del Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania.
Con decreto n. 959 del 17 novembre 1998, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato presidente del comitato di gestione del Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania, in sostituzione della dott.ssa Severino Salvatrice e sino alla scadenza del comitato di gestione, il dott. Scurto Vincenzo, in servizio presso la Direzione P.I.
(98.49.2678)
Torna al Sommariohome





Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo.
Con decreto n. 943 del 13 novembre 1998, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha modificato il consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo come segue:
-  dott. Palmigiano Gaetano, in sostituzione del rag. Biondo Vincenzo, dimissionario.
(98.49.2677)
Torna al Sommariohome





Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1998.
(Si omettono le tabelle)


(98.49.2661)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2574/I/V del 13 novembre 1998, l'elenco regionale delle società di revisione, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92, è così aggiornato:
1)  COM.FI.RE.S. s.r.l., con sede in Palermo, via Sammartino n. 55. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
2)  SO.RE.SI. s.n.c., con sede in Sciacca (AG), via Modigliani n. 27. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
3)  Coopers & Lybrand S.p.A., con sede in Roma, via delle 4 Fontane n. 15. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
4)  C. & PI. s.r.l., con sede in Brolo (ME), viale Leonardo da Vinci n. 5. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
5)  Eurocarm s.r.l., con sede in Roma, via Goito n. 46. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
6)  GDA Revisori Indipendenti s.a.s., con sede in Milano, via G. B. Morgagni n. 11. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
7)  Italrevi s.r.l., con sede in Lecce, via Marugi n. 7. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
8)  Bompani Audit s.a.s., con sede in Roma, via Nazionale n. 172. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
9)  Sala Scelsi Farina BDO s.a.s., con sede in Milano, piazza del Liberty n. 4. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
10)  Price Waterhouse S.p.A., con sede in Roma, via G. B. De Rossi n. 32/B. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
11)  Arthur Andersen S.p.A., con sede in Roma, via Campania n. 47. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
12)  Uniaudit S.p.A., con sede in Bologna, via Aldo Moro n. 16. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
13)  Revintouch s.a.s., con sede in Serravalle Scrivia (AL), viale Martiri n. 107. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
14)  Kpmg S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 25. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
15)  CZ Revisione s.r.l., con sede in Milano, via Amedei n. 8. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
16)  Grant Thornton S.p.A., con sede in Milano, via Largo Augusto n. 7. Scadenza biennio 30 maggio 1999;
17)  Mazars & Guerard S.p.A., con sede in Milano, via Morigi n. 5. Scadenza biennio 3 luglio 1999;
18)  Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Roma, via Romagnosi n. 18/A. Scadenza biennio 3 luglio 1999;
19)  Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Roma, via Flaminia n. 495. Scadenza biennio 30 luglio 1999;
20)  SO.C.RE.A. s.r.l., con sede in Siracusa, via S. Metodio n. 26. Scadenza biennio 27 luglio 1999;
21)  Somed s.r.l., con sede in Trapani, corso Italia n. 66. Scadenza biennio 19 febbraio 2000;
22)  REVI.CON. s.a.s., con sede in Calatafimi (TP), via Segesta n. 19. Scadenza biennio 13 maggio 2000;
23)  Mazzara Consulting s.r.l., con sede in Trapani, via G. Errante n. 11. Scadenza biennio 13 novembre 2000.
(98.48.2588)
Torna al Sommariohome




   

Provvedimenti concernenti società cooperative.
Con decreto n. 2556 del 13 novembre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca la gestione commissariale della cooperativa Le Muse, con sede in Vittoria, già avviata con decreto n. 1420 del 17 giugno 1998 in testa alla dott.ssa Giovanna Luca, nata in Randazzo il 6 marzo 1966 e residente in Randazzo, piazza della Basilica n. 2/A, è prorogata fino al 30 giugno 1999.
(98.49.2651)


Con decreto n. 2656 del 18 novembre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca la gestione commissariale della cooperativa Fortezza '82, con sede in Catania, già avviata con decreto n. 1657 del 6 agosto 1998 in testa al sig. Carmelo Fiorentino, nato a Catania il 15 gennaio 1953 e residente in Catania, via Milano n. 1, è prorogata fino al 31 marzo 1999.
(98.49.2642)


Con decreto n. 2711 del 20 novembre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca la gestione commissariale della cooperativa Aliante, con sede in Messina, già avviata con decreto n. 1754 del 12 agosto 1998 in testa al dott. Giovanni Parisi, nato in Messina il 10 maggio 1961 e residente in Messina, via Trento n. 4, è prorogata fino al 30 aprile 1999.
(98.49.2675)
Torna al Sommariohome




   

Nulla osta alla ditta Europa Hard Discount s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di Messina.
Con decreto n. 2705 del 20 novembre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Europa Hard Discount s.r.l., per l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di mq. 3.350 sito nel comune di Messina, S.S. 114, Km. 5,400, villaggio Pistunina.
(98.49.2646)
Torna al Sommariohome




   

Nulla osta alla ditta L.M. Supermercati s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di Acquedolci.
Con decreto n. 2706 del 20 novembre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta L.M. Supermercati s.r.l., per l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di mq. 540 sito nel comune di Acquedolci, località Barranca.
(98.49.2648)
Torna al Sommariohome




   

Nulla osta alla ditta Salzam s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di Riposto.
Con decreto n. 2707 del 20 novembre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Salzam s.r.l., per l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, VI, VII, di complessivi mq. 16.996 sito nel comune di Riposto (CT), contrada Rovettazzo.
(98.49.2647)
Torna al Sommariohome




   

Nulla osta alla ditta Aligrup S.p.A. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di S. Agata Li Battiati.
Con decreto n. 2708 del 20 novembre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Aligrup S.p.A., per l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di mq. 2.700 sito nel comune di S. Agata Li Battiati (CT), via Balatelle n. 7.
(98.49.2645)
Torna al Sommariohome




   

Nulla osta alla ditta Salzam s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale nel comune di Melilli.
Con decreto n. 2709 del 20 novembre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Salzam s.r.l., per l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, VI, di complessivi mq. 14.262,87 sito nel comune di Melilli (SR), contrada Bondifè.
(98.49.2649)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Ricostituzione del Comitato consultivo per l'industria.
Con decreto n. 1745 del 13 ottobre 1998 dell'Assessore per l'industria, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36, modificata con legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è stato ricostituito per il periodo di due anni il Comitato consultivo per l'industria, che risulta così composto:
1)  prof. Pietro Busetta - presidente;
2)  rag. Rosario Leonardi - componente in rappresentanza della Federazione dell'industria della Sicilia;
3)  dott. Giuseppe Prestigiacomo - componente in rappresentanza della Federazione dell'industria della Sicilia;
4)  dott. Gaetano Bartoli - componente in rappresentanza del sindacato regionale dirigenti aziendali;
5)  cav. lav. Giuseppe Torrisi - componente in rappresentanza dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Sicilia;
6)  dott. Roberto Palma - componente in rappresentanza dei lavoratori dell'industria (U.G.L.);
7)  dott. Piero Culcasi - componente nella qualità di studioso e/o tecnico dell'industria;
8)  dott.ssa Angela Garozzo - componente nella qualità di studioso e/o tecnico dell'industria;
9)  sig. Giuseppe Di Natale - componente nella qualità di studioso e/o tecnico dell'industria;
10)  dott. Nicolò Ignoffo - componente nella qualità di dirigente coordinatore del gruppo XIII "Promozione industriale" dell'Assessorato regionale dell'industria.
Svolge le funzioni di segretario il rag. Salvatore Gallo, assistente in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria.
(98.49.2613)
Torna al Sommariohome





Approvazione dello statuto del consorzio di garanzia fidi a r.l., denominato "Confidi Sicilia", con sede in Messina.
Con decreto n. 1760 del 16 ottobre 1998 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, che sostituisce l'art. 31 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è stato approvato lo statuto del consorzio di garanzia fidi a r.l., denominato "Confidi Sicilia", con sede in Messina, strada San Giacomo n. 19, così come modificato ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 22 aprile 1998, registrato a Messina in data 30 aprile 1998 e depositato presso la C.C.I.A.A. dello stesso capoluogo in data 6 luglio 1998.
(98.49.2612)
Torna al Sommariohome





Ricostituzione del Consiglio regionale delle miniere.
Con decreto n. 1982 del 10 novembre 1998 dell'Assessore per l'industria, registrato presso la Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'industria il 17 novembre 1998 al n. 230, scheda n. 850, ai sensi della legge regionale n. 48 del 6 dicembre 1948 e successive modifiche ed integrazioni, è ricostituito il Consiglio regionale delle miniere presso l'Assessorato regionale dell'industria, Palermo.
Il consiglio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di registrazione del suddetto decreto.
(98.49.2610)
Torna al Sommariohome





Nomina del commissario straordinario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.
Con decreto n. 2034 del 16 novembre 1998 dell'Assessore per l'industria, il sig. Mario Sindoni, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario straordinario presso il Consorzio per l'A.S.I. di Messina con l'incarico di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, all'adozione, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio generale, degli atti di ordinaria e straordinaria gestione.
Il predetto commissario rimarrà in carica per un periodo di giorni sessanta a decorrere dalla data del presente decreto e, comunque, non oltre l'insediamento degli organi ricostituendi.
Le spese per l'espletamento dell'incarico graveranno sul bilancio del Consorzio per l'A.S.I. di Messina.
(98.49.2611)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione all'ufficio del Genio civile di Palermo per il pagamento di una somma necessaria per l'esecuzione di lavori.
Con decreto n. 1769 del 22 ottobre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha autorizzato l'ufficio del Genio civile di Palermo al pagamento della somma di L. 22.333.170 quali interessi per ritardata liquidazione della rata di saldo relativa ai lavori di sgombero materiale alluvionale e sistemazione parziale del canale Luparello, affluente del canale Passo di Rigano, nel comune di Palermo, da imputare sul capitolo 70301, esercizio 1998.
(98.49.2632)
Torna al Sommariohome





Concessione di un finanziamento per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della rete idrica nel comune di Palazzolo Acreide.
Con decreto n. 1789 del 28 ottobre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 4.004.400.000 sui capitoli 69936, 69937 e 69938 - esercizi finanziari 1998 e 1999 - per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della rete idrica comunale, 1° stralcio, nel comune di Palazzolo Acreide.
(98.49.2627)
Torna al Sommariohome




Concessione di un finanziamento per l'esecuzione dei lavori di rifacimento e potenziamento dell'acquedotto nel comune di S. Angelo di Brolo.
Con decreto n. 1790/18° del 28 ottobre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 4.995.000.000 sui capitoli 69936, 69937 e 69938 - esercizi finanziari 1998 e 1999 - per l'esecuzione dei lavori di rifacimento e potenziamento dell'acquedotto comunale, 1° stralcio rete idrica, nel comune di S. Angelo di Brolo.
(98.49.2626)
Torna al Sommariohome




   

Concessione di un finanziamento per il potenziamento ed adeguamento della rete idrica nel comune di Milena.
Con decreto n. 1899 del 3 novembre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 4.000.000.000 sui capitoli 69936, 69937 e 69938 - esercizi finanziari 1998 e 1999 - per l'esecuzione dei lavori di potenziamento ed adeguamento rete idrica nel comune di Milena.
(98.49.2633)
Torna al Sommariohome





Concessione di un finanziamento per la realizzazione della rete idrica interna nel comune di Ficarazzi.
Con decreto n. 1988 del 10 novembre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 8.000.000.000 sui capitoli 69936, 69937 e 69938 - esercizi finanziari 1998 e 1999 - per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della rete idrica interna - completamento maglie "A" e "B", 2° lotto - nel comune di Ficarazzi.
(98.49.2628)
Torna al Sommariohome




   

Concessione di un finanziamento per la costruzione della rete capillare del centro urbano nel comune di Mirabella Imbaccari.
Con decreto n. 1989 del 10 novembre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 2.481.318.000 sui capitoli 69936, 69937 e 69938 - esercizi finanziari 1998 e 1999 - per l'esecuzione dei lavori di costruzione della rete capillare del centro urbano nel comune di Mirabella Imbaccari.
(98.49.2634)
Torna al Sommariohome





Concessione di un finanziamento per il completamento generale della rete idrica interna nel comune di Malfa.
Con decreto n. 2200/18° del 18 novembre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 3.095.600.000 sui capitoli 69936, 69937 e 69938 - esercizi finanziari 1998 e 1999 - per l'esecuzione dei lavori di completamento generale della rete idrica interna del centro urbano e delle frazioni nel comune di Malfa.
(98.49.2629)
Torna al Sommariohome





Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Enna relativa a lavori urgenti nel comune di Troina.
Con decreto n. 2212 del 18 novembre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia dell'importo di L. 150.000.000 redatta dall'ufficio del Genio civile di Enna, relativa ai lavori urgenti per il consolidamento delle pendici rocciose a monte delle vie Fisicaro e S. Silvestro nel comune di Troina (capitolo 70315, esercizio finanziario 1998).
(98.49.2630)
Torna al Sommariohome




   

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento relativa a lavori urgenti nel comune di Caltabellotta.
Con decreto n. 2252 del 18 novembre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia dell'importo di L. 389.940.000 redatta dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori urgenti per la ricostruzione del muro di sostegno della via Modica in zona Pirrera nel comune di Caltabellotta (capitolo 70315, esercizio finanziario 1998).
(98.49.2631)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di componenti della commissione provinciale per l'impiego di Catania.
Con decreto n. 1394/98/8°/L del 28 ottobre 1998 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione del componente effettivo, signora La Corte Carmela, e dei componenti supplenti, signori Ipocoana Daniela e Surano Daniela, con, rispettivamente, il sig. Avola Rosario, nato a Catania il 10 luglio 1954, quale membro effettivo, e i signori Calandra Antonino, nato a Catania il 26 febbraio 1956, e Siracusa Salvatore, nato a Catania il 13 luglio 1958, quale membro supplente, tutti in rappresentanza della C.G.I.L. in seno alla commissione provinciale per l'impiego di Catania.
(98.49.2606)
Torna al Sommariohome




   

Modifica del decreto 22 aprile 1997, concernente ricostituzione della commissione provinciale per l'impiego di Catania.
Con decreto n. 1543/98/8°/L del 18 novembre 1998 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla modifica del decreto n. 365/97/8°/L relativamente al ruolo che ricopriva il componente Vinci Alfio Francesco (componente supplente) e Panzera Gaetano (componente effettivo); pertanto il sig. Vinci Alfio Francesco viene chiamato a far parte della commissione provinciale per l'impiego di Catania nel ruolo di componente effettivo anziché supplente e il sig. Panzera Gaetano nel ruolo di componente supplente.
(98.49.2607)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'aumento della capacità operativa di macellazione del pubblico macello di Palermo.
Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 26254 del 5 agosto 1998, modificato dai decreti assessoriali n. 26352 del 10 settembre 1998 e n. 27326 del 17 novembre 1998, il sindaco del comune di Palermo è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ad aumentare la capacità operativa del pubblico macello, sito in via Macello, fino ad un massimo di 8 capi bovini equivalenti (UGB) l'ora, per non oltre 48 capi giornalieri.
(98.49.2682)
Torna al Sommariohome





Estensione dell'autorizzazione sanitaria, già rilasciata al pubblico macello di Belmonte Mezzagno, alla produzione di carne ovina e caprina.
Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 27327 del 17 novembre 1998, l'autorizzazione sanitaria del pubblico macello di Belmonte Mezzagno (PA), rilasciata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, con decreto n. 22761 dell'8 agosto 1997, per la produzione di carne fresca bovina e suina è stata estesa anche alla produzione di carne ovina e caprina.
(98.49.2618)
Torna al Sommariohome





Sostituzione di un componente del Consiglio regionale di sanità.
Con decreto n. 26839 del 10 ottobre 1998 dell'Assessore per la sanità, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 23 ottobre 1998 al n. 639, il prof. Luigi Squeri è stato nominato componente del Consiglio regionale di sanità, in sostituzione della prof.ssa Maria Luisa Calisto.
(98.49.2636)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Concessione dello storno di una somma versata dalla ditta General Export per il recupero ambientale della cava Noce nel comune di Custonaci.
Con decreto n. 675/41 del 24 novembre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso lo storno di L. 5.000.000 versate per il recupero ambientale della cava Bufara dalla ditta General Export da intendersi quale versamento delle rate n. 4 e n. 5 di L. 2.500.000 ciascuna previsti quali versamenti ancora dovuti per il recupero ambientale della cava Noce della stessa ditta.
(98.49.2669)
Torna al Sommariohome




   

Nulla osta al comune di San Giovanni Gemini per l'esecuzione di lavori.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 676/V.I.A. del 25 novembre 1998, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di San Giovanni Gemini, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto dei lavori di sistemazione idraulica e valliva e consolidamento della zona a valle del quartiere Melaco nel comune di S. Giovanni Gemini (AG).
(98.49.2639)
Torna al Sommariohome




   

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Campofelice di Roccella.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 608/DRU del 26 novembre 1998, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1/78, art. 1, comma 5°, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Campofelice di Roccella, adottata con deliberazione consiliare n. 48 del 27 febbraio 1996, relativa al progetto di un mercato ortofrutticolo a condizione che sia adeguatamente ampliata la sede stradale di accesso alla S.S. 113 e sia preventivamente acquisita l'autorizzazione da parte dell'ANAS per la creazione del suddetto accesso.
(98.49.2666)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Siracusa.
Con decreto n. 1592/VII turismo del 16 novembre 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Siracusa che è così composto:
-  presidente della Provincia di Siracusa;
-  legale rappresentante dell'A.A.T. di Siracusa;
-  sindaco del comune di Siracusa;
-  sindaco del Comune di Pachino e sindaco del Comune di Buccheri;
-  presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siracusa;
-  presidente della commissione provinciale artigianato di Siracusa;
-  esperti:
1)  dott. Salvatore Benanti;
2)  dott. Giovanni Tomaselli;
3)  dott.ssa Maria Giacona;
-  segretario: direttore dell'Azienda autonoma per l'incremento turistico di Siracusa.
(98.49.1542)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 23 dicembre 1998, n. 265.
Circolare elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - Reg. CEE n. 2092/91 e decreto legislativo n. 220/95.
Agli organismi di controllo autorizzati
e, p.c.  Al Ministero delle politiche agricole 

Agli I.P.A. della Sicilia
Alle Organizzazioni professionali agricole
All'E.S.A.
Agli Ordini professionali agricoli
Ai gruppi di lavoro della dir. interv. strutturali
Premessa
In sostituzione di quanto già disposto con circolari assessoriali n. 228/Dr del 27 marzo 1997 e n. 246/Dr del 27 novembre 1997, si indicano di seguito gli adempimenti relativi all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (art. 8, reg. CE n. 2092/91).
Nel merito, è opportuno ricordare che deve intendersi per operatore dell'agricoltura biologica, così come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, la persona fisica o giuridica che produce o prepara i prodotti ottenuti con metodo biologico e riconosciuta idonea da un organismo di controllo. Fra gli operatori sono compresi anche i raccoglitori di prodotti vegetali naturali (spontanei).
Per quanto riguarda, in particolare, gli operatori che effettuano attività di preparazione, si precisa che tali attività afferiscono a una o più delle seguenti operazioni: trasformazione, condizionamento, confezionamento, imballaggio, etichettatura, conservazione.
Si ribadisce che possono accedere all'elenco esclusivamente gli operatori in regola, al 31 dicembre di ogni anno, con gli adempimenti in materia di notifica e la cui idoneità è stata comunicata alla scrivente dagli organismi di controllo.
Notifica relativa all'attività di raccolta di prodotti vegetali spontanei commestibili
Il disposto del regolamento (CEE) n. 2608 del 23 settembre 1993, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91, ha introdotto norme sulla raccolta di vegetali commestibili e/o di parti di essi nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole.
Tale norma detta le regole e le procedure che gli operatori (nel caso in questione i raccoglitori) devono rispettare per la raccolta di vegetali naturali commestibili. Ciò si rende possibile, in quanto si parte dall'assunto che i vegetali provenienti dalla raccolta effettuata in zone "naturali" possono essere considerati, a determinate condizioni, prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica.
Oggetto della disciplina sono i vegetali commestibili e le loro parti che crescono spontaneamente in dette aree naturali. La condizione che, pertanto, deve essere soddisfatta perché si possa assimilare la raccolta al metodo dell'agricoltura biologica, è che le aree di provenienza non siano state oggetto di trattamenti con sostanze non autorizzate dal regolamento (CEE) n. 2092/91 per almeno tre anni precedenti la raccolta. Inoltre, la raccolta non deve compromettere né l'equilibrio dell'habitat, né la conservazione della specie nella zona di prelievo.
Il raccoglitore, nella qualità di operatore, è sottoposto al regime di controllo e all'obbligo della presentazione della notifica, indicando gli estremi catastali della zona di raccolta, nonché l'attività effettuata (raccolta) nel riquadro 9 del modello A (frontespizio), alla casella "altro".
Presentazione notifiche e documentazione suppletiva
Tutti gli operatori sono tenuti a trasmettere la prima notifica, con lettera raccomandata e avviso di ricevimento, contestualmente a questo Assessorato, prima Direzione, servizio agroambientale e all'organismo di controllo interessato.
Oltre alla notifica, gli operatori in forma associata e i preparatori sono tenuti a produrre a questo Assessorato, servizio agroambientale, la seguente documentazione suppletiva, in originale o in copia autentica, entro il 31 marzo dell'anno interessato:
1)  Per gli operatori in forma associata
-  statuto;
-  atto costitutivo;
2)  Per i preparatori
-  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi di legge, attestante il possesso o la disponibilità dei terreni e/o della struttura nella quale viene effettuata la preparazione;
-  attestato di assoggettamento rilasciato all'organismo di controllo contenente almeno i seguenti elementi:
a)  codice dell'organismo di controllo autorizzato che lo rilascia, dati dell'operatore controllato e codice specifico attribuito ai registri aziendali consegnati al preparatore;
b)  localizzazione dell'impianto/i e/o magazzino/i (indirizzo per i fabbricati urbani, riferimenti catastali negli altri casi), specificando l'idoneità della struttura in ordine alla separazione dei locali e dei prodotti, qualora siano effettuate nei medesimi ambienti attività di preparazione di prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o ottenuti da agricoltura convenzionale (allegato III, lett. B, paragrafo 3, reg. CEE n. 2092/91);
c)  natura dell'operazione/i attuata/e, specificando se l'impianto è destinato a svolgere dette operazioni solo in conto proprio od anche in conto terzi;
d)  capacità lavorativa e/o di conservazione dell'impianto per tipologia di attività di preparazione, come sopra specificata.
Con riferimento agli operatori associati che effettuano attività di preparazione, si precisa che gli stessi sono tenuti a produrre tutta la documentazione prevista ai suddetti punti 1) e 2).
Si rammenta che, per tutti gli operatori, eventuali modifiche dei dati contenuti in notifica devono essere comunicati tempestivamente alla scrivente, con apposita notifica di variazione. Qualora quest'ultima riguardi la modifica dell'organismo di controllo prescelto, copia della notifica di variazione dovrà essere trasmessa anche all'organismo di controllo dal quale si recede.
In generale, le notifiche devono essere redatte sull'apposito modello riportato nell'allegato V al decreto legislativo n. 220/95, sottoscritte con firma autenticata (ovvero nelle forme di cui al paragrafo 11, art. 2 della legge n. 191/98) e assoggettate all'imposta sul bollo, così come previsto dalla nota del Ministero delle finanze n. V/10/161 del 23 luglio 1996.
Le notifiche concernenti superfici agricole devono essere effettuate dal soggetto responsabile della conduzione del fondo e della gestione dello stesso.
A riguardo, si precisa che sia per la presentazione delle notifiche, che per l'eventuale documentazione suppletiva, la data di acquisizione sarà quella risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.
Con riferimento ai preparatori, è opportuno evidenziare che detti operatori dovranno in ogni caso specificare nel modulo di notifica (allegato V.1 del frontespizio del modello A, riquadro 9) sia la natura dei prodotti, che la natura delle operazioni. In particolare, per quanto attiene alla natura delle operazioni, è necessario barrare la casella "altro", specificando la tipologia di preparazione fra quelle individuate in premessa. Si raccomanda, peraltro, la contestuale compilazione del riquadro 13 della sezione A, nonché quella del riquadro 26 della sezione C del modello di notifica.
Si precisa che i preparatori che non hanno notificato alla scrivente e agli organismi di controllo secondo le modalità sopra precisate, sono tenuti a ripresentare la notifica in conformità alla presente circolare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
Nessuna documentazione, infine, dovrà essere prodotta dagli operatori che hanno già notificato, fermo restando l'obbligo di presentazione di eventuali notifiche di variazione.
I destinatari in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare, che verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

(99.2.40)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 17 novembre 1998, n. 12.
Art. 23, comma decimo, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e art. 5, comma terzo, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17: esecuzione delle prescrizioni contenute nei pareri delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali - Modifiche alla circolare n. 14/97.
Alle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, sezioni per i beni paesaggistici, architettonici e urbanistici
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Gruppo XXII D.R.U.
Agli Assessorati regionali
Ai comuni della Regione siciliana
Agli Enti Parco
Con circolare n. 14 del 3 novembre 1997 di pari oggetto, si erano dati alle Soprintendenze beni culturali ed ambientali alcuni chiarimenti circa la facoltà, rimessa dall'ordinamento a quegli uffici, di apporre condizioni ai loro pareri tecnici, mediante i quali viene autorizzato il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria per interventi realizzati in area di notevole interesse pubblico paesaggistico; nonché circa il rapporto intercorrente tra quei pareri condizionati e le conseguenti "concessioni in sanatoria".
Sull'argomento è stato acquisito il consulto del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il cui parere n. 1080 del 16 dicembre 1997, come pure il parere n. 19946/98 dell'Ufficio legislativo e legale, inducono ad apportare qualche indispensabile modifica alle precedenti direttive, che, pertanto, debbono intendersi operanti nel testo seguente:
L'art. 11, comma terzo, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 prevede il termine del 31 dicembre 1998 entro il quale i comuni, sussistendone i requisiti, definiscono l'esame istruttorio delle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
Anche dopo l'entrata in vigore della norma anzidetta, rimane peraltro confermato che, nelle aree protette, la sanatoria delle opere abusive è subordinata al preventivo assenso dell'autorità preposta alla salvaguardia di quei territori: principio questo che risiede sulla garanzia costituzionalmente assicurata alla tutela del paesaggio e che, nell'ordinamento regionale, ha trovato puntuale applicazione con le norme indicate in oggetto.
A questa finalità si accompagna tuttavia quella, fatta propria dalla disposizione sopra richiamata, di pervenire a una definizione delle numerose istanze di sanatoria edilizia ancora pendenti, delle quali non poche riguardano abusi ricadenti in zone vincolate e, per questa ragione, pongono la necessità di acquisire, da un lato, il parere della competente Soprintendenza; dall'altro, una volta che questa determinazione risulti favorevole al mantenimento della struttura abusiva, di accertare l'assolvimento da parte del privato dell'indennità risarcitoria prescritta dall'art. 15 della legge n. 1497/39 e delle prescrizioni tecniche spesso contenute nei pareri della Soprintendenza, che consistono in interventi migliorativi imposti a colui che richiede la sanatoria.
Il soggetto obbligato in tal senso è stato individuato nel comune, chiamato a procedere a siffatti accertamenti prima del rilascio del titolo concessorio: affermazione questa che presuppone conclamato che entrambi gli obblighi, quello di natura pecuniaria e quello di facere, costituiscano una condizione sospensiva del parere favorevole soprintendentizio, il quale potrebbe esplicare i suoi effetti, che sono quelli di consentire il rilascio della concessione edilizia, soltanto dopo che detti obblighi siano stati assolti.
Quanto all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della legge n. 1497/39, questo Assessorato ha ritenuto che la sua corresponsione renda operante l'assenso agli interventi abusivi contenuti nel parere della Soprintendenza: prima di questo momento, non essendo stata soddisfatta una condizione specificamente contenuta nel parere, sembrava doversi dubitare che quest'ultimo potesse esplicitare alcun effetto, sia pure parziale o prodromico, e, quindi, che il comune potesse legittimamente rilasciare la concessione in sanatoria prima di avere accertato l'avvenuto pagamento dell'indennità. Peraltro, si era anche rilevato che la suddetta indennità, i cui tempi di liquidazione sono stati di recente oggetto di attenzione legislativa (vedi decreto interministeriale 26 settembre 1997, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 1997), rimane soggetta, in caso di inadempimento, a riscossione coattiva da parte di questo Assessorato, e ciò indipendentemente dalle determinazioni assunte dall'autorità comunale. Siffatta argomentazione è stata approfondita da parte dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, il quale, con il citato parere, ha fornito argomentate e condivisibili considerazioni, in base alle quali "il pagamento o meno della predetta indennità nulla rileva ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria".
Sulla base delle prefate argomentazioni, si deve ritenere legittimo, e quindi dovuto, il rilascio della concessione in sanatoria prima dell'avvenuto pagamento del-l'indennità ex art. 15, legge n. 1497/39, fermo restando che, se tale percorso applicativo si riverbererà negativamente sulla liquidazione spontanea delle dovute indennità, questo Assessorato porrà rimedio a tale indesiderato effetto mediante la massima attivazione delle procedure di riscossione coattiva di tali somme.
Diverse conclusioni debbono invece trarsi per quanto riguarda l'esecuzione delle prescrizioni apposte ai pareri favorevoli resi dalle Soprintendenze al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria.
Queste prescrizioni o modalità costruttive consistono in opere e interventi mediante i quali si tende a migliorare l'aspetto dei fabbricati abusivi e a consentire un loro migliore inserimento nel paesaggio protetto.
La potestà delle Soprintendenze di imporre ai privati oneri di tale genere corrisponde, in via generale, alla previsione dell'art. 16 del regolamento approvato con il R.D. 1357/40, il quale infatti rimette al sovrintendente di indicare le soluzioni tecniche che possono rendere un determinato intervento compatibile con il paesaggio in cui esso è destinato a inserirsi; e, in assenza di una specifica disposizione al riguardo (cfr. artt. 23 legge regionale n. 37/85 e 5 legge regionale n. 17/94), si è ritenuto, come ancora si ritiene, che un'analoga potestà possa essere esercitata anche in sede di rilascio di parere favorevole alla sanatoria di opere abusive.
In questo caso, in realtà, si tratta di imporre la realizzazione di nuovi lavori a interventi edilizi già realizzati: circostanza questa che giustifica quindi qualche prudenza nella prassi, invero generalizzata, di apporre simili prescrizioni ai pareri in argomento.
Come ha avuto modo di osservare al riguardo l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, "infatti, poiché nel caso di sussistenza di un grave pregiudizio per il bene tutelato l'autorità di tutela non può che esprimere parere negativo, il parere favorevole o nulla osta presuppone la mancanza di un grave pregiudizio, ne consegue che le eventuali prescrizioni in esso dettate non potranno che consistere in variazioni di lieve entità all'opera da sanare".
In altri termini, non corrisponde alla previsione di legge ed è censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere, subordinare un parere favorevole a una sanatoria alla realizzazione di interventi o dismissioni che, per la loro natura e soprattutto per quella dell'opera da sanare, risultino eccessivamente onerosi, tanto da rivestire, al di là del nomen adoperato per tali "prescrizioni", effettivo contenuto sanzionatorio: non è infatti consentito ai pubblici poteri di realizzare le finalità ad essi demandate distorcendo gli strumenti offerti dall'ordinamento.
Pertanto, se una determinata opera abusiva deturpa il paesaggio tutelato, ciò va espressamente affermato, con la conseguenza che di tale costruzione dovrà essere disposta la rimozione; ma se, al contrario, un intervento viene ritenuto compatibile o se esso non arreca grave pregiudizio ai luoghi, non è possibile imporre, sotto la forma di prescrizioni tecniche, sanzioni aggiuntive a quelle dell'indennità risarcitoria, che l'art. 15 della legge n. 1497/39 prevede nei casi in cui un fabbricato abusivo non sia da demolire.
Le superiori osservazioni valgono, a maggior ragione, per le fattispecie previste e disciplinate dall'art. 5 della legge regionale n. 17/94, laddove cioé gli abusi edilizi sono stati realizzati prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico.
Le prescrizioni in esame, se formulate nel rispetto delle suddette avvertenze, appaiono comunque legittime e consentono alle Soprintendenze, nell'esercizio delle proprie funzioni, di imporre soluzioni tecniche che valgono a migliorare l'aspetto esteriore degli interventi abusivi e a ridurre i danni da essi arrecati al paesaggio: ma ciò richiede che tali prescrizioni siano adempiute.
In assenza di disposizioni che assicurino la loro esecuzione in forma specifica in caso di mancato adempimento, è sorta quindi la necessità di individuare meccanismi idonei ad assicurare concreta cogenza all'obbligo di eseguire le prescrizioni contenute in un parere favorevole della Soprintendenza.
A questo riguardo, si è nel tempo argomentato che i comuni dovevano accertare l'avvenuta esecuzione degli interventi prescritti dall'autorità sovraordinata prima di rilasciare la concessione in sanatoria (cfr. nota dell'Assessorato beni culturali n. 1462/7 del 22 aprile 1996 e nota dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente n. 2693/XXII del 22 marzo 1997); ovvero, più recentemente, che la concessione in sanatoria poteva essere rilasciata subito dopo il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, pur dovendo menzionare le prescrizioni di quell'ufficio e la necessità della loro esecuzione, a pena di revoca della concessione medesima (cfr. circolare n. 14 dell'Assessorato beni culturali ed ambientali).
Sull'argomento si è adesso espresso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, secondo il quale occorre prendere le mosse dalla natura giuridica della concessione edilizia che, anche quando viene rilasciata in sanatoria, verte sempre su un progetto, anche se questo si risolve nella descrizione dell'esistente (come nel caso di edifici abusivi).
Ne consegue che, quando la Soprintendenza prescrive determinati interventi sul manufatto, questi ultimi debbono essere recepiti nel progetto, "e la concessione in sanatoria può essere rilasciata solo quando il progetto sia conforme alle prescrizioni medesime": l'automatico adeguamento alle prescrizioni dell'autorità sovraordinata si risolverebbe, in assenza di concessione, in un nuovo abuso edilizio.
Il Consiglio, di conseguenza, ha affermato che la concessione deve recepire le prescrizioni contenute nel nulla osta della Soprintendenza e deve precedere l'esecuzione degli interventi prescritti; il rapporto tra i due provvedimenti autorizzativi va quindi risolto apponendo alla concessione in sanatoria la condizione risolutiva di realizzare gli interventi di adeguamento entro un termine confacente, determinato dalla concessione stessa, di modo che, se "l'adeguamento non venga realizzato, l'interessato si trovi sfornito di concessioni ed esposto ai relativi interventi repressivi, né più né meno di com'era prima della domanda di sanatoria".
L'avviso del Consiglio di giustizia amministrativa pare illuminante per l'inquadramento del complesso rapporto intercorrente tra parere dell'amministrazione di tutela del paesaggio e concessione edilizia in sanatoria, giova peraltro aggiungere alle Soprintendenze che l'inadempimento alle prescrizioni da esse impartite, così come esse possono essere apposte ai pareri in argomento, costituisce titolo, oltre che per gli interventi repressivi di competenza sindacale, anche per le concorrenti misure rimesse alle Soprintendenze medesime dall'art. 15, 1° comma, della legge regionale n. 1497/39.
  L'Assessore: CROCE 

(98.48.2548)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 28 dicembre 1998, n. 330.
Progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 18 marzo 1998 e successive - Prosecuzione degli interventi.
Al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
Al gruppo X della Direzione regionale del lavoro
Agli enti gestori dei progetti di lavori socialmente utili in oggetto segnati
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale per l'impiego - Divisione II 

All'Assemblea regionale siciliana V Commissione legislativa permanente
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'INPS
Alla Sede regionale INAIL
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Con circolare assessoriale 18 marzo 1998, n. 299/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14, del 24 marzo 1998, questo Assessorato ha attivato progetti disciplinati dall'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale n. 85/95, la cui platea è stata approvata dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 18 marzo 1998.
La Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione n. 248 del 22 settembre 1998, ha disposto la prosecuzione dei progetti in parola sino al 30 marzo 1999, condizionandone l'efficacia:
1.  al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il periodo 1 ottobre 1998 - 30 marzo 1999;
2.  all'adozione di deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, da parte degli enti promotori ed attuatori, con cui si dispone la prosecuzione dei progetti in parola;
3.  all'assunzione, a carico del bilancio dell'ente attuatore, degli oneri assicurativi relativi alla copertura del periodo di prosecuzione (1 ottobre 1998 - 30 marzo 1999).
Relativamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il periodo 1 ottobre 1998 - 30 marzo 1999, si partecipa che l'Assemblea regionale siciliana ha approvato, nella seduta del 24 dicembre 1998, il disegno di legge n. 840 che assegna la necessaria provvista finanziaria per il completamento dei progetti in parola.
In dipendenza di ciò, nelle more della promulgazione delle norme approvate con la deliberazione legislativa risultante dal predetto disegno di legge n. 840, si dispone di dar corso ai progetti fino al 30 marzo 1999.
  L'Assessore: PAPANIA 

(98.53.2841)
Torna al Sommariohome



   


CIRCOLARE 12 gennaio 1999, n. 331.
Lavori socialmente utili - Circolare assessoriale 25 marzo 1997, n. 255, I tranche - Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'art. 1 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 - Presentazione di nuovi progetti.
A tutti gli enti promotori di progetti di lavori socialmente utili
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Con la circolare assessoriale 16 settembre 1997, n. 275, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 20 settembre 1997, sono state emanate direttive in merito ai progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 10 settembre 1997, rientranti nella prima tranche di finanziamento della circolare assessoriale 25 marzo 1997, n. 255.
I lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 141 del 19 giugno 1998) sono beneficiari di alcune misure volte all'allocazione nel mercato del lavoro, tra cui sono previsti i lavori socialmente utili, secondo le tipologie previste dall'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
Pur tuttavia tali misure non possono essere finanziate con le risorse assegnate alla Commissione regionale per l'impiego dal Fondo nazionale per l'occupazione, stante che l'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1998 dispone che con dette risorse possono finanziarsi interventi che prevedono l'utilizzazione di soggetti impegnati in progetti finanziati con il Fondo per l'occupazione. Infatti i progetti in parola sono stati finanziati con fondi del bilancio regionale.
Al fine di acquisire la progettualità, finalizzata al finanziamento e alla pronta attuazione di iniziative promosse dai soggetti legittimati, nonché ad accelerare le misure di politica attiva del lavoro in parola, si emanano le seguenti direttive, su conforme parere reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 12 gennaio 1999.
E' appena il caso di ricordare che l'attuazione della misura è subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
1. Presentazione dei progetti
Per la necessaria istruttoria, i progetti dovranno pervenire, dopo la pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, direttamente all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo.
Sono ricevibili i progetti che intendono utilizzare lavoratori che, alla data di presentazione del progetto, non siano impegnati in lavori socialmente utili.
Per la progettazione in parola non trova applicazione l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, atteso che gli interventi non sono mirati alla costituzione di un piano di programmazione. Il coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro sottoporrà alla Commissione regionale per l'impiego i progetti in ordine cronologico di protocollazione.
I progetti, muniti del relativo provvedimento di approvazione esecutivo nelle forme di legge, dovranno essere predisposti in base agli allegati schemi:
-  scheda di presentazione del progetto di lavori socialmente utili (allegato A);
-  verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B).
Ai progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (lavori di pubblica utilità), dovrà essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:
a)  piano di impresa con dati economici riferiti ad almeno un triennio, relativi all'attività che sarà svolta dai lavoratori in lavori socialmente utili;
b)  delibera relativa alle ipotesi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97 (contenenti impegni programmatici e finanziari);
c)  attestazione dell'Agenzia di promozione di lavoro e di impresa;
d)  convenzione eventualmente già stipulata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 468/97.
Ai progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) (lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, dovrà essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:
a) progetto formativo autorizzato dalla competente Direzione regionale della formazione professionale.
Ai progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) (lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, dovrà essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:
a) attestazione del carattere straordinario degli obiettivi progettuali.
I seguenti soggetti gestori dovranno allegare, altresì, idonea documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti ed in particolare:
-  per gli enti di cui sub b) (società a prevalente partecipazione pubblica):
1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince che la società sia a prevalente partecipazione pubblica;
-  per gli enti di cui sub c) (cooperative sociali):
1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa;
2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e cioè:
-  che la cooperativa rientri nelle previsioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
-  che l'attività della cooperativa sia stata avviata da almeno due anni e sia stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;
-  che il numero dei soggetti da impegnare non sia eccedente al 30% o al 15% dei lavoratori dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) della predetta legge e che i soggetti da impegnare in progetto saranno assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria della cooperativa;
-  che non siano state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto;
-  che, avendo gestito un progetto di l.s.u. in forza dell'art. 1 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, almeno il 50% dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore;
-  per gli enti di cui sub e) (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri fra i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale);
-  che l'ente non persegua finalità politiche e/o sindacali;
-  che non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
-  per gli enti di cui sub f) (enti proprietari di beni culturali o che perseguano finalità di particolare valore sociale):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri tra i soggetti pubblici, o tra gli enti privati, o tra gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che persegua finalità di particolare valore sociale. Per questi ultimi dovrà essere allegata documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziativi di particolare valore sociale attuate, ovvero certificazione rilasciata da soggetto pubblico abilitato o dall'autorità tutoria;
-  che l'ente non persegua scopi di lucro;
-  che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
-  per gli enti di cui sub g) (cooperative costituite esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per essere impegnati nei progetti in forza alla presente circolare):
1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa;
2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che tutti i soci siano disoccupati di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge n. 223/91, cioè iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti (l'iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale), che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
-  che la cooperativa non rientri tra quelle sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
-  che il progetto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intende far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
5)  copia dell'intero libro soci;
6)  relazione sulle attività precedentemente svolte, con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali dell'intervento;
-  per gli enti di cui sub h) (collegi e ordini professionali, associazioni imprenditoriali ed enti bilaterali):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri tra i collegi ed ordini professionali, ovvero fra le associazioni imprenditoriali o fra gli enti bilaterali;
-  che l'ente, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, di interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto di divulgazione ed informazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione;
-  che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il'periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati.
2. Categoria di lavoratori da utilizzare
Possono accedere alla misura i lavoratori in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1)  che rientrino nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998;
2)  che siano stati già impegnati nei progetti di cui alla circolare assessoriale 16 settembre 1997, n. 275;
3)  che siano disoccupati di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, cioè iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità.
L'iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale.
3. Durata dei progetti
I progetti avranno la durata prevista per la tipologia attivata in conformità all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97.
4. Oggetto degli interventi
I progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori (cfr. art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3).
5. Soggetti promotori e gestori di lavori socialmente utili
In attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e del decreto assessoriale n. 749/98/GAB/L del 3 luglio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 1998, registro 1, foglio 142, possono promuovere i progetti di lavori socialmente utili in parola:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) le società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
c) le cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e loro consorzi in possesso dei prescritti requisiti;
d) gli enti pubblici economici;
e) tutti i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale), non rientranti nelle previsioni dei punti precedenti, con esclusione di organizzazioni con finalità politiche e/o sindacali, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
f)  i soggetti pubblici, gli enti privati e gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che perseguano finalità di particolare valore sociale e che non perseguono scopo di lucro e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
g)  le cooperative costituite esclusivamente da disoccupati di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, cioè iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti (l'iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale), che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
h) i collegi e gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali e gli enti bilaterali che nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto, di divulgazione ed informazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati.
Va precisato che fra i soggetti promotori e gestori di cui alla superiore lettera f), atteso l'indubbio perseguimento di finalità di particolare valore sociale, rientrano le associazioni di volontariato, le associazioni antiracket e le associazioni antiusura.
6. Assegnazione ai progetti
L'assegnazione ai progetti, a cui provvederà la competente sezione circoscrizionale per l'impiego, sulla scorta dei titoli di studio e delle qualificazioni possedute - atteso che trattasi di lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998 - può essere effettuata in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera c).
Per altro, la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II - 27 luglio 1998, n. 100/98, al punto 1.4 chiarisce che, per i lavoratori soggetti alla disciplina transitoria sopra richiamata, l'assegnazione può avvenire anche con riguardo a progetti appositamente predisposti nei quali i lavoratori vengano espressamente individuati con riferimento alle esperienze professionali acquisite nella realizzazione di progetti di contenuto analogo promossi dal medesimo ente ovvero da enti diversi, ricordando - al contempo - che ai predetti lavoratori non si applica la disposizione che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro.
7. Dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati
Gli Uffici periferici del lavoro provvederanno a dare la massima divulgazione alla presente circolare presso i lavoratori interessati.
I lavoratori interessati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del progetto approvato dalla Commissione regionale per l'impiego, all'albo dei recapiti interessati e della Sezione circoscrizionale per l'impiego competente, dovranno produrre dichiarazione di disponibilità alla Sezione circoscrizionale per l'impiego competente, in conformità all'allegato modello 1.
8. Rinvio
Per le modalità di attuazione degli interventi e per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili.
  L'Assessore: PAPANIA 


(Si omettono gli allegati)

(99.3.104)
Torna al Sommariohome






CIRCOLARE 12 gennaio 1999, n. 332.
Piani regionali ed interregionali di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione - Art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
All'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI-Sicilia
All'Unione delle Province regionali della Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale -  Direzione generale per l'impiego - Divisione VII
Alla sede regionale dell'l.N.P.S.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi delle Direzioni lavoro e formazione professionale
Si emanano le seguenti direttive in conformità all'avviso della Commissione regionale per l'impiego reso nella seduta del 12 gennaio 1999.
1) Mobilità interregionale dei giovani privi di occupazione
Il sesto comma dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, dispone che lo svolgimento delle attività connesse con i piani di inserimento professionale può realizzarsi anche in regioni diverse rispetto a quelle di residenza in modo da favorire lo sviluppo di forme di mobilità geografica interregionale dei lavoratori disponibili.
La predetta norma prevede la possibilità per i giovani che risiedono nelle regioni dell'obiettivo 1 e nei territori dell'obiettivo 2 di essere utilizzati in regioni e territori diversi da quelli di residenza, presso imprese del settore industriale anche artigianali (classificazione ISTAT) che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, oppure tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree.
A tal fine la procedura già stabilita per l'attivazione dei piani di inserimento professionale, di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 115/97 (cfr. circolare assessoriale 30 settembre 1997, n. 277, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 55 del 7 ottobre 1997), dovrà essere integrata nel senso che, prima della sottoscrizione della convenzione quadro e dei progetti esecutivi, le agenzie regionali per l'impiego competenti delle aree di provenienza dovranno disporre dell'intesa "di gemellaggio" su richiamata, nel cui ambito si svilupperanno i piani in argomento.
Per quanto riguarda la forma delle predette intese, si ritiene di dover lasciare la massima libertà, dovendo soltanto le agenzie verificare i contenuti minimi:
a) i firmatari devono appartenere alle categorie indicate nella legge, e si rammenta che sono possibili intese anche tra associazioni di datori di lavoro, tanto di natura sindacale che di altro tipo;
b) l'intesa deve riguardare forme di collaborazione, volte allo sviluppo delle aree di provenienza che non consistano unicamente nella realizzazione dei P.I.P., ma prevedano, ad esempio, piani di investimento, attività formative per i nuovi imprenditori, canalizzazione di commesse e ordini, cooperazione nel campo della ricerca o tecnologia;
c) l'intesa deve contenere i propri obiettivi occupazionali nel senso di posizioni di lavoro stabili nel tempo che si intende promuovere;
d) ad integrazione, si potrà fare riferimento al patto territoriale, ovvero contratto d'area (vedi art. 203 della legge n. 662/96) che risulti allegato all'intesa nel cui contesto figuri inserita la collaborazione di che trattasi;
e) la volontà espressa di fare ricorso ai piani d'inserimento professionale;
f) il numero dei giovani, distinti per qualifica professionale che, in forza di tale intesa, si intende utilizzare.
Nei predetti casi occorrerà che le convenzioni ex circolare ministeriale n.115/97 ed ex circolare assessoriale n. 277/97 siano formulate e sottoscritte in modo specifico per i giovani oggetto della mobilità interregionale, integrando il modello con i richiami all'intesa recante il rapporto di collaborazione per le diverse aree.
In tutti questi casi, ai giovani sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva di L. 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e per l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione, nonché un'indennità pari a L. 200.000 mensili a carico dell'impresa, ad integrazione dell'indennità di cui all'art. 15, comma 4 della legge n. 451/94, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Sul piano delle somme che dovranno essere corrisposte al giovane, esse saranno liquidate sulla scorta delle procedure previste dall'art. 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza degli uffici del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I pagamenti dei P.I.P. rientranti nel piano approvato con decreto assessoriale n. 1124/97/Gab del 29 dicembre 1997 (cfr. circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 28 gennaio 1998) continueranno ad essere effettuati con le disposizioni previgenti, atteso che le risorse finanziarie non gravano sul Fondo nazionale per l'occupazione, mentre, per quanto riguarda i pagamenti dei P.I.P. relativi al piano integrativo approvato con decreto assessoriale n. 1570/98/Gab dell'11 novembre 1998, notificato agli enti convenzionati con nota prot. n. 15858 del 2 dicembre 1998, si applica quanto contenuto nell'art. 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 454.
2. Modifiche alla normativa nazionale sui piani regionali ed interregionali dei giovani
La Regione siciliana, avvalendosi della competenza legislativa concorrente in materia di lavoro, con l'art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, ha apportato modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel comma 6, dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Dette disposizioni trovano, infatti, applicazione ai giovani residenti nel territorio della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) i piani interregionali possono prevedere lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) ai piani interregionali trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
c) l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare i piani interregionali, di cui al comma 6 dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con le risorse statali e comunitarie e con le modalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
d) i piani interregionali devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il sessanta per cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di apprendistato. Sarà conferita priorità al finanziamento dei piani interregionali che prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
e) i piani interregionali ed i piani regionali possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000.
In dipendenza della particolare normativa siciliana, per i giovani residenti nella Regione, i piani interregionali:
-  possono prevedere lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi, diversamente dalla normativa statale che prevede lo svolgimento della misura presso imprese del settore industriale anche artigianali (classificazione ISTAT);
-  ai giovani impegnati nei progetti è erogata un'indennità oraria pari a L. 8.000 per un impegno massimo di 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi e pertanto trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
-  possono essere finanziati con le risorse statali e comunitarie e con le modalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
-  devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il sessanta per cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di apprendistato, con priorità per i piani che prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
-  come i piani regionali, possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000. Pertanto, non sussistono i termini temporali previsti dalla disciplina statale e, in dipendenza di ciò, le relative convenzioni applicative, concernenti i gemellaggi, potranno essere approvate dalle Commissioni regionali per l'impiego della regione di destinazione del giovane neoinserito anche oltre il 31 dicembre 1998. Dopo di che le Agenzie regionali per l'impiego di tali regioni comunicheranno a questo coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro l'avvenuta approvazione dei piani medesimi. Parimenti le convenzioni relative ai piani di inserimento professionale che si svolgono in ambito regionale potranno essere, ovviamente, approvate dalla Commissione regionale per l'impiego, anche oltre il 31 dicembre 1998.
3. Piano integrativo da attivarsi a seguito delle economie verificatesi sul piano di cui alla deliberazione della Commissione regionale per l'impiego n. 103 del 23 dicembre 1997
Sulla scorta delle economie accertate dal piano approvato con decreto assessoriale n. 1124/97/Gab del 29 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1998, registro 1, foglio 15 (cfr. circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 28 gennaio 1998), nonché da eventuali ulteriori risorse disponibili, sarà redatto un ulteriore piano integrativo regionale, destinando il 50% delle risorse a nuove convenzioni. Le modalità di suddivisione delle risorse fra i soggetti convenzionati richiedenti saranno quelle stabilite dalla deliberazione della Commissione regionale per l'impiego n. 140 del 18 marzo 1998 e dalle determinazioni della Commissione regionale per l'impiego del 6 novembre 1998.
Le richieste di nuova convenzione e di ulteriore disponibilità dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.3.104)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 10 dicembre 1998, n. prot. 22824.
Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. Individuazione aree ad elevato rischio idrogeologico e adozione misure di salvaguardia.
Ai Sindaci dei comuni dell'Isola
Ai Presidenti delle Province regionali
Ai Capi degli uffici del Genio civile
Ai Capi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Ai Consorzi di bonifica
Al Direttore del servizio idrografico
Alla Presidenza della Regione Ufficio di protezione civile
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Al Corpo regionale delle miniere Servizio geologico e geofisico
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
All'Ente di sviluppo agricolo
All'Ente acquedotti siciliani
All'Enel Servizio tecnico
All'Ente nazionale idrocarburi
1.  Premessa
Facendo seguito alle precedenti note prot. n. 13450 del 14 luglio 1998 e prot. n. 13448 del 14 luglio 1998, concernenti il censimento delle frane e la richiesta di dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in applicazione del terzo comma dell'art. 1, del D.L. 11 giugno 1998, n.180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 1998), si invitano le SS.LL. ad una fattiva collaborazione, nel quadro di un articolato processo decisionale alla cui concreta applicazione tutti i soggetti istituzionali, ai vari livelli, sono chiamati.
Con la conversione in legge del citato D.L. n. 180/98 le regioni (art. 1, primo comma) sono tenute ad adottare piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico che contemplino l'individuazione e la perimetrazione delle "aree a rischio idrogeologico" e contestualmente ad adottare le misure di salvaguardia.
I piani stralcio e le misure di salvaguardia vanno redatti secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 183/89, lett. d), e commi 6-bis e 6-ter come introdotti dall'art. 12 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Altri importanti adempimenti sono da ascrivere:
a)  alla costituzione ed operatività del/i comitato/i di bacino ai sensi dell'art. 10, legge n. 183/89;
b)  all'assunzione di personale tecnico a tempo determinato con contratto di diritto privato per le finalità indicate dall'art. 2, 2° comma, della citata legge, ecc.
Le più importanti scadenze per gli adempimenti sopra richiamati sono le seguenti:
1)  termine già scaduto ai sensi dell'art. 2, primo comma: costituzione ed entrata a regime con piena funzionalità del/i comitato/i di bacino ai sensi delle lett. a) e h), del comma 1, dell'art. 10, della legge n. 183/89 e ss.mm. In caso di inerzia il consiglio dei ministri conferisce, entro 30 giorni, l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva (art. 2, primo comma);
2)  30 giugno 1999: adozione dei piani stralcio di bacino e delle misure di salvaguardia (art. 1, primo comma);
3)  12 dicembre 1999: predisposizione del piano per l'adeguamento delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private che determinano il rischio idrogeologico (art. 1, quinto comma);
4)  31 dicembre 1999: gli organi di protezione civile (v. legge n. 225/92 e legge regionale n. 14/98), provvedono a predisporre, per le aree rischio idrogeologico, piani urgenti di emergenza (art. 1, quarto comma).
Per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui al superiore punto 2) (scadenza 30 giugno 1999) è già stato adottato l'atto di indirizzo e coordinamento giusto quanto disposto dall'art. 1, secondo comma (allegato 1).
Alla formazione di tali strumenti di pianificazione, volti a prevenire il rischio idrogeologico intervenendo sia nella riduzione della pericolosità che della vulnerabilità ed esposizione, i destinatari della presente sono invitati a dare un contributo imprescindibile e prezioso che parte dalla conoscenza, normalmente puntuale ed aggiornata, degli elementi di rischio, dei fenomeni franosi, eventi alluvionali, infrastrutture e manufatti a rischio o che lo determinano, ecc. Dovrà seguire poi la perimetrazione delle aree a rischio e la conseguente valutazione del livello di rischio e la definizione delle misure di salvaguardia.
Infine, si dovranno individuare gli interventi volti alla mitigazione del rischio.
Quanto sopra consentirà di definire a livello regionale i programmi di interventi per gli anni 1999 e 2000, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma secondo, e 8, comma secondo, del D.L. n. 180/98, come convertito (L. 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000).
Si ribadisce la necessità di fornire i richiesti elementi conoscitivi di tipo cartografico e descrittivo, secondo le istruzioni ed i criteri indicati dal citato atto di indirizzo e coordinamento. Essenziale comunque è che gli enti destinatari della presente, anche con riferimento al terzo comma dell'art. 1 citato, cortesemente forniscano tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso con riferimento: alle aree franose in atto, in quiescenza, che presentano segni premonitori del verificarsi di un evento franoso, zone in passato investite da fenomeni alluvionali, porzioni territoriali ritenute a rischio idraulico, impianti produttivi, infrastrutture, edifici a rischio o essi stessi elementi di rischio, ecc.
Le informazioni richieste dovranno essere fornite sia in forma descrittiva, anche se sommaria, che in forma cartografica, possibilmente in scala 1:10.000 o 1:25.000.
Sulla base delle informazioni così raccolte questo Assessorato procederà alla rilevazione puntuale in campo ed alla stesura dei piani sopra evidenziati.
Si prega di trasmettere quanto richiesto entro breve tempo, comunque non oltre il 31 gennaio 1999, onde permettere la successiva definizione degli strumenti di prevenzione nel rispetto delle citate superiori scadenze.
Ciò consentirà infine la predisposizione del piano finanziario di allocazione delle risorse ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 8 del citato D.L. n. 180/98 come convertito.
Per eventuali chiarimenti contattare il gruppo XLI - Difesa del suolo e studi geologici ai seguenti numeri: 091/6963910 - 6963735 - 6963907 - 6963823, fax 091/6963735 - 6963784 - 407027.
  L'Assessore: LO GIUDICE 


Allegato 1
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO CHE INDIVIDUA I CRITERI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 180/98, CONVERTITO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Premesse
Il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 (nel seguito, per semplicità, indicato come: D.L. n. 180//98) stabilisce all'art. 1, comma 1, che entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio per l'assetto idrogeologico che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e che in quelle aree, entro la stessa data, vengano comunque adottate misure di salvaguardia.
Il comma 2 dello stesso art. 1, inoltre, stabilisce che il comitato dei ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce programmi d'intervento urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.
Per consentire alle autorità di bacino e alle regioni, in primo luogo a quelle ove l'attività di pianificazione si trovi all'inizio dell'attività conoscitiva, di realizzare prodotti il più possibile omogenei e confrontabili a scala nazionale, occorre procedere ad un primo atto di indirizzo e coordinamento, inteso a definire le attività previste dal D.L. n. 180/98, art. 1, commi 1 e 2.
La redazione del presente atto di indirizzo e coordinamento si attiene al carattere emergenziale del D.L. n. 180/98.
La individuazione e perimetrazione sia delle aree a rischio (art. 1, comma 1), sia di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (art. 1, comma 2) vanno perciò intese come suscettibili di revisione e perfezionamento, non solo dal punto di vista delle metodologie di individuazione e perimetrazione, ma anche, conseguentemente, nella stessa scelta sia delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza, sia delle altre.
Per le regioni e le autorità di bacino ove siano disponibili strumenti conoscitivi e di pianificazione redatti da autorità di bacino o ulteriori strumenti di area vasta o locali, questi costituiranno riferimenti di base per la definizione delle aree di cui sopra.
Le differenze sostanziali che connotano i commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 180/98 e, in particolare, la possibilità di impegno delle risorse finanziarie relative all'anno 1998, per le aree dove la maggior vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, rendono necessari percorsi e modalità operative diverse. E' quindi necessario che il presente atto di indirizzo e coordinamento si esprima separatamente su di essi.
Per le aree a maggior vulnerabilità per il territorio, legate a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, si procederà subito alla definizione dei programmi di interventi urgenti per l'impiego delle risorse finanziarie relative all'anno 1998. Si procederà quindi all'opportuno raccordo con le attività di pianificazione e perimetrazione del territorio in corso, adottando anche le necessarie misure di salvaguardia.
* * *

L'art. 1 del D.L. n. 180/98 si pone, al comma 1, come obiettivo quello di far sì che le autorità e le amministrazioni preposte definiscano la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico sull'intero territorio nazionale nonché efficaci misure di salvaguardia. A ciò è destinata parte delle risorse individuate al comma 1, dell'art. 8, della stessa legge.
Nel quadro della accelerazione che il D.L. n. 180/98, intende imprimere a tutti gli adempimenti della legge n. 183/89, infatti il comma 1, dell'art. 1, indica il termine del 30 giugno 1999 per l'adozione, ove non si sia già provveduto, dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, dando successivamente carattere perentorio per quella data alla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e alla adozione delle misure di salvaguardia.
E' dunque da intendersi che le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le regioni per i restanti bacini compiranno ogni sforzo, secondo l'intendimento del legislatore, per onorare la scadenza del 30 giugno 1999 per l'adozione del piano stralcio di bacino; tuttavia il presente atto deve fornire criteri e indirizzi utili alla definizione delle perimetrazioni e delle misure di salvaguardia anche per il caso in cui l'iter relativo all'adozione del piano stralcio non sia compiuto entro la data che è prevista in modo perentorio per gli adempimenti di cui al successivo punto 2.
Ove l'attività di pianificazione di bacino consenta di pervenire ad un'articolazione puntuale dei livelli di rischio sul territorio, le autorità di bacino e le regioni provvederanno a individuare, perimetrare e sottoporre a misure di salvaguardia quelle aree che risultano esposte a rischio idrogeologico, nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche (cfr. R3 e R4 di cui ai punti 2.2 e 2.3).
Per le restanti aree (cfr. R1 e R2 di cui ai punti 2.2 e 2.3) si provvederà comunque a definire individuazione, perimetrazione e misure di salvaguardia, nell'ambito della predisposizione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, da redigere entro i termini essenziali fissati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/98, al punto 1 del presente atto.
Ove l'attività di pianificazione si trovi allo stato iniziale dell'attività conoscitiva, tali aree (R3 e R4), saranno individuate sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati.
L'individuazione, la perimetrazione e l'adozione delle misure di salvaguardia delle aree a rischio dovrà comunque essere effettuata entro il 30 giugno 1999, come fissato dal D.L. n. 180/98, con le modalità indicate al punto 3, fase 2ª del presente atto.
* * *

Per quanto invece riguarda i programmi d'intervento urgenti di cui al comma 2, dell'art. 1, del D.L. n. 180/98, il decreto non fissa un termine temporale; è tuttavia evidente come tale comma sia improntato alla logica di dare soluzione a situazione aventi carattere di urgenza per la presenza di particolari condizioni di rischio. Ciò per l'esplicito richiamo alla possibilità di utilizzare lo strumento dell'ordinanza di cui all'art. 5 della legge n. 225/92, nonché per le esigenze connesse alla utilizzazione entro il corrente anno finanziario delle risorse messe a disposizione dal comma 2, dell'art. 8, del D.L. n. 180/98. Si tratta in definitiva di programmi d'intervento che le autorità di bacino e le regioni possono già aver predisposto nell'ambito dell'attività ordinaria o che comunque possono essere definiti con estrema rapidità riferendosi a situazioni note.
* * *

Con il presente atto di indirizzo e coordinamento, inoltre, si sottolinea che le misure di salvaguardia, se opportunamente definite e applicate, consentono un'efficace e positiva azione di governo del territorio e di difesa del suolo, impedendo l'aumento dell'esposizione al rischio in termini quantitativi e qualitativi.
Si ritiene, infine, che, in tutte le fasi attuative del D.L. n. 180/98, risulta di particolare importanza attivare un processo di concertazione con il sistema delle autonomie territoriali e locali, dal momento che le problematiche riguardanti la difesa del suolo impongono percorsi convergenti e cooperativi tra Stato, regioni, enti locali sia rispetto alla pianificazione, sia rispetto alla programmazione degli interventi.
1.  PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO: QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
L'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha integrato l'art. 17, della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevedendo la possibilità di redazione di piani stralcio relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti del piano di bacino, che rimane lo strumento generale ed organico dell'azione di pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.
Il D.L. n. 180/98, stabilisce che, entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni, per i restanti bacini, adottino piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico. Tali piani debbono essere redatti ai sensi del comma 6-ter, dell'art. 17 sopra richiamato e contenere in particolare la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeo logico.
La redazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, nel seguito denominato semplicemente piano, deve tenere conto, oltre che delle disposizioni della legge n. 183/89 e della legge n. 267/98, anche delle indicazioni di coordinamento già emanate ai sensi della stessa legge n. 183/89, e precisamente:
-  D.P.C.M. 23 marzo 1990, «Atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione e dell'adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31, della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;
-  D.P.R. 7 gennaio 1992, «Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la realizzazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;
-  D.P.R. 18 luglio 1995, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino».
Nel ribadire la necessità che le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini compiano ogni sforzo per accelerare i tempi relativi all'adozione ed approvazione del piano stralcio di bacino, con il presente atto, ai sensi di quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1, del D.L. n. 180/98, in materia di definizione di termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'art. 17 della legge n. 183/89 e successive modificazioni, vengono fissati i termini per l'adozione e per l'ap provazione del piano stralcio di bacino, rispettivamente, entro il 30 giugno 2001 ed entro il 30 giugno 2002.
2.  INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO (COMMA 1, ART. 1, D.L. N. 180/98)
2.1  Criteri generali
Uno degli obiettivi principali che il comma 1 si prefigge, consiste nella perimetrazione su tutto il territorio nazionale delle aree interessate da condizioni di rischio idrogeologico.
Quota parte delle risorse individuate all'art. 8, comma 1, del D.L. n. 180/98, sono utilizzabili per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, e per la definizione dei programmi di interventi.
L'individuazione esaustiva delle possibili situazioni di pericolosità dipendenti dalle condizioni idrogeologiche del territorio può essere realizzata attraverso metodologie complesse, capaci di calcolare la probabilità di accadimento in aree mai interessate in epoca storica da tali fenomeni.
Tuttavia, i limiti temporali imposti dalla norma per realizzare la perimetrazione delle aree a rischio consentono, in generale, di poter assumere, quale elemento essenziale per l'individuazione del livello di pericolosità, la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha al momento presente cognizione.
Per quanto attiene la valutazione del rischio dipendente da tali fenomeni di carattere naturale, si fa riferimento alla sua formulazione ormai consolidata in termini di rischio totale.
Nella espressione di maggior semplicità tale analisi considera il prodotto di tre fattori: pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso; valore degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale); vulnerabilità degli elementi a rischio (che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso). Si dovrà far riferimento a tale formula solo per la individuazione dei fattori che lo determinano, senza tuttavia porsi come obiettivo quello di giungere ad una valutazione di tipo strettamente quantitativo.
Per gli scopi del presente atto d'indirizzo e coordinamento sono da considerarsi come elementi a rischio innanzitutto l'incolumità delle persone e inoltre, con carattere di priorità, almeno:
-  gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
-  le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio, ai sensi di legge;
-  le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale;
-  il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante;
-  le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie.
Le attività saranno articolate in tre fasi corrispondenti a diversi livelli di approfondimento:
-  fase uno: individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso l'acquisizione delle informazioni disponibili sullo stato del dissesto;
-  fase due: perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di salvaguardia;
-  fase tre: programmazione della mitigazione del rischio.
Particolare importanza ha la fase due poiché consentirà la perimetrazione di aree sulla base di una valutazione speditiva del rischio sulle quali saranno applicate le misure di salvaguardia previste dal D.L. n. 180/98, secondo gli indirizzi esplicitati al successivo punto 3.
In tale fase va effettuata, secondo la metodologia indicata nei successivi punti 2.2 e 2.3, la valutazione dei livelli di rischio, anche al fine della definizione dei programmi previsti dal comma 2, dell'art. 1, del D.L. n. 180/98.
Nella fase tre, nelle aree perimetrate, si dovrà sviluppare l'analisi fino al grado di dettaglio sufficiente a consentire, l'individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comprese le eventuali necessarie delocalizzazioni di insediamenti, ai fini anche della quantificazione del necessario finanziamento.
2.2  Aree a rischio idraulico
Fase 1ª  -  Fase di individuazione delle aree a rischio idraulico
Nella 1ª fase di indagine dovranno essere individuati, in cartografia in scala opportunamente prescelta in funzione delle dimensioni dell'area e comunque non inferiore a 1:100.000, i tronchi di rete idrografica per i quali dovrà essere eseguita la perimetrazione delle aree a rischio. Per ciascun tronco fluviale o insieme di tronchi fluviali omogenei dovrà essere compilata una scheda che riporti sinteticamente:
-  la tipologia del punto di possibile crisi, le caratteristiche idrauliche degli eventi temuti (colate detritiche, piene repentine, alluvioni di conoide, ecc. nei bacini montani; piene dei corsi d'acqua maggiori, piene con pericolo di disalveamento, piene con deposito di materiale alluvionale, sostanze inquinanti o altro, ecc. nei corsi d'acqua di fondovalle o di pianura);
-  la descrizione sommaria del sito e la tipologia dei beni a rischio;
-  la valutazione dei fenomeni accaduti e del danno temuto in caso di calamità;
-  le informazioni disponibili sugli eventi calamitosi del passato;
-  i dati idrologici e topografici e gli studi già eseguiti che siano utilizzabili nelle successive fasi di approfondimento.
Le autorità di bacino e le regioni potranno utilizzare - a corredo delle informazioni disponibili presso le loro strutture tecniche, reperibili in loco o raccolte con l'interpretazione geomorfologica delle osservazioni di campagna, delle foto aeree ecc. - le informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI), i cui risultati sono presentati sinteticamente in rapporti regionali editi a cura del GNDCI-CNR.
Fase  2ª  -  Fase di perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio
Le attività di 2ª fase dovranno condurre alla perimetrazione delle aree a rischio idraulico con grado di definizione compatibile con la rappresentazione su cartografia in scala non inferiore a 1:25.000.
Disponendo di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, saranno identificate sulla cartografia aree, caratterizzate da tre diverse probabilità di evento e, conseguentemente, da diverse rilevanze di piena:
a)  aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno "Tr" di 20-50 anni);
b)  aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente con "Tr" di 100-200 anni);
c)  aree a bassa probabilità di inondazione (indicativamente con "Tr" di 300-500 anni).
Per ogni tronco fluviale o insieme di tronchi fluviali omogenei, la rappresentazione cartografica delle aree inondabili dovrà essere documentata con una sintetica scheda che dovrà riportare la descrizione della procedura adottata per la loro individuazione insieme con le informazioni indicate precedentemente, eventualmente ampliate.
In casi particolari, ad esempio, ove l'esondazione del corso d'acqua possa essere provocata da fenomeni di rigurgito in conseguenza di particolari criticità, occorre suffragare le stime con risultati di calcoli idraulici semplificati.
L'individuazione delle aree a rischio idraulico ottenuta come risultato del calcolo idraulico semplificato dovrà fare riferimento alla stima idrologica della portata di piena prevedibile in quel tratto di corso d'acqua ed ai livelli.
I valori delle portate di piena con un assegnato tempo di ritorno possono essere dedotti anche sulla scorta di valutazioni idrologiche speditive o di semplici elaborazioni statistiche su serie storiche di dati idrometrici.
Comunque, ove possibile, è consigliabile che gli esecutori traggano i valori di riferimento della portata al colmo di piena con assegnato tempo di ritorno dalle elaborazioni eseguite dal Servizio idrocafico e mareografico nazionale oppure dai rapporti tecnici del progetto VAPI messo a disposizione dal GNDCI-CNR.
I dati pluviometrici e idrometrici raccolti dal progetto e un modulo software contenente i codici delle principali procedure di inferenza statistica utilizzate dal progetto sono estraibili dal sistema informativo SIVAPI accessibile tramite internet.
Il calcolo idraulico sarà corredato, ove possibile, da un rilievo topografico, pur speditivo, del tronco fluviale allo studio e delle sezioni critiche, specialmente nei casi in cui la riduzione di pervietà dell'alveo è dovuta a opere antropiche.
Dovranno essere inserite nell'area sub c) le aree protette da argini, ma al livello di piena eccezionale, ovvero a bassa probabilità di inondazione, definita precedentemente; l'esclusione di aree rientranti in questa categoria è ammessa solo se può ritenersi insormontabile rispetto a una piena con Tr di 200 anni l'argine che le protegge.
La perimetrazione delle aree così individuate sarà riportata alla scala adeguata, almeno 1:50.000, qualora la loro estensione sia molto grande, nell'ambito del sistema cartografico di riferimento oggetto di specifica intesa tra Stato e regioni.
In assenza di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, l'individuazione delle aree potrà essere condotta con metodi speditivi, anche estrapolando da informazioni storiche oppure con criteri geomorfologici e ambientali, ove non esistano studi di maggiore dettaglio.
Utilizzando la cartografia in scala minima 1:25.000 e con l'ausilio delle foto aeree, dovrà essere individuata la presenza degli elementi indicati nelle premesse (cfr. punto 2.1), riferiti agli insediamenti, alle attività antropiche e al patrimonio ambientale, che risultano vulnerabili da eventi idraulici.
Mediante tali elementi si costruisce la carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale.
Sulla base della sovrapposizione delle forme ricavate dalla carta delle aree inoldabili e dagli elementi della carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale, risulta possibile eseguire una prima perimetrazione delle aree a rischio e valutare, in tale ambito, le zone con differenti livelli di rischio, al fine di stabilire le misure più urgenti di prevenzione, mediante interventi, e/o misure di salvaguardia.
Con riferimento ad esperienze di pianificazione già effettuate, è possibile definire quattro classi di rischio, secondo le classificazioni di seguito riportate.
Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi di rischio a gravosità crescente (1=moderato/a; 2=medio/a; 3=elevato/a; 4 =molto elevato/a), alle quali sono attribuite le seguenti definizioni:
-  moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
-  medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
-  elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
-  molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche.
* * *

Appartiene a tale fase la definizione delle misure di salvaguardia, alle quali è dedicato il successivo punto 3.
Fase  3ª  -  Fase di programmazione della mitigazione del rischio
Detta fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni, anche grafiche, sufficienti ad individuare le tipologie di interventi da realizzare per la mitigazione o rimozione dello stato di rischio, a consentire l'individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare per l'eventuale finanziamento degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio idraulico o comunque per l'apposizione di vincoli definitivi all'utilizzazione territoriale, e a definire le eventuali, necessarie misure di delocalizzazione di insediamenti.
2.3  Aree a rischio di frana e valanga
Fase  1ª  -  Fase di individuazione delle aree a rischio di frana e valanga
Per l'attività da svolgersi nell'ambito di detta fase occorre avvalersi di un'analisi territoriale svolta in scala adeguata, almeno 1:25.000, in base ad elementi noti e a dati già disponibili.
I risultati saranno riportati nel sistema cartografico di riferimento oggetto di specifica intesa tra Stato e regioni.
Mediante tale attività conoscitiva, va realizzata una carta dei fenomeni franosi e valanghivi, utile per la definizione delle zone a differente pericolosità e, quindi, alla perimetrazione speditiva delle aree a rischio. Questo elaborato deve possedere un livello minimo di informazioni, qualitativamente e quantitativamente adeguato, e comunque tale da consentire lo svolgimento della fasi successive.
Ove si sia nella fase iniziale dell'attività conoscitiva si può utilizzare la metodologia predisposta dai servizi tecnici nazionali a mezzo di una carta inventario di cui all'allegato.
I fenomeni di valanga si intendono nel seguito inclusi nei termini movimenti franosi (allegati A - B).
Ulteriori informazioni disponibili sulle caratteristiche dei singoli fenomeni franosi dovranno essere acquisite mediante la scheda elaborata dal servizio geologico nazionale (pubblicata sul volume VII - miscellanea) allegata al presente atto (allegato C).
Le autorità di bacino e le regioni potranno utilizzare - a corredo delle informazioni disponibili presso le loro strutture tecniche, reperibili in loco o raccolte con l'interpretazione geomorfologica delle osservazioni di campagna, delle foto aeree ecc. - le informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI), i cui risultati sono presentati sinteticamente in rapporti regionali editi a cura del GNDCI-CNR.
Fase  2ª  -  Fase di perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio
Dalla fase di individuazione delle aree pericolose si passa a quella della perimetrazione delle aree a rischio attraverso una valutazione basata sull'esistenza di persone, beni e attività umane e del patrimonio ambientale.
Nella sostanza questa fase è finalizzata da un lato all'individuazione delle aree pericolose, ai fini della pianificazione territoriale; d'altro lato alla specifica valutazione delle strutture ed attività a rischio in maniera da consentire di predisporre le più opportune e urgenti misure di prevenzione (attività pianificatoria, vincolistica temporanea, ecc.).
Utilizzando la cartografia tecnica a scala minima 1:25.000, recante la perimetrazione ricavata dalla carta dei fenomeni franosi e valanghivi, con l'ausilio eventuale delle foto aeree, è possibile individuare la presenza degli elementi, già indicati nelle premesse, che risultano vulnerabili da eventi di frana e valanga.
Mediante tali elementi si costruisce la carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale di particolare rilievo.
Sulla base della sovrapposizione della carta dei fenomeni franosi e della carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale è possibile una prima perimetrazione delle aree a rischio, secondo differenti livelli, al fine di stabilire le misure di prevenzione, mediante interventi strutturali, e/o vincolistici.
Come già visto al paragrafo 2.2, si definiscono quattro classi di rischio, secondo la classificazione di seguito riportate.
Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi di rischio a gravosità crescente (1=moderato/a; 2=medio/a; 3=elevato/a; 4 =molto elevato/a), alle quali sono attribuite le seguenti definizioni:
-  moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
-  medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
-  elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
-  molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche.
Tale fase si conclude con la definizione delle misure di salvaguardia, alle quali è dedicato il successivo punto 3.
Fase  3ª  -  Fase di programmazione della mitigazione del rischio
Detta fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni, anche grafiche, sufficienti ad individuare le tipologie di interventi da realizzare per la mitigazione o rimozione dello stato di pericolosità, a consentire l'individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare per l'eventuale finanziamento degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio di frana o valanga, o, comunque, per l'apposizione di vincoli definitivi all'utilizzazione territoriale comprese le indicazioni delle eventuali, necessarie delocalizzazioni di insediamenti.
E' propria di questa fase l'indagine geologica e geotecnica per l'acquisizione dei parametri ed elementi di valenza progettuale, nonché l'eventuale monitoraggio.
3.  MISURE DI SALVAGUARDIA
Le aree a rischio idrogeologico individuate e perimetrate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/98, sono sottoposte, con provvedimento delle regioni o delle autorità di bacino, a vincolo temporaneo costituente misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6bis, della legge n. 183/89.
Nel caso le misure di salvaguardia siano adottate in assenza del piano stralcio di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/98, o del piano di bacino di cui all'art. 17, della legge n. 183/89, tali misure resteranno in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque non oltre il 30 giugno 2002.
Nella predisposizione delle misure di salvaguardia si dovrà tenere conto della tutela e conservazione del patrimonio ambientale e dei beni culturali.
3.1  Misure di salvaguardia per il rischio idraulico
Le aree a rischio idraulico si articolano, al punto 2.2, in diversi livelli. Nei casi in cui non sia possibile attribuire ad un area un determinato livello di probabilità, verrà applicata la norma più restrittiva di cui al successivo punto a).
Per dette aree sono indicati i seguenti indirizzi per la definizione delle norme di salvaguardia.
a)  Aree a rischio molto elevato
In tali aree sono consentiti esclusivamente:
-  gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizioni che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:
-  gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a), b) e c), dell'art. 31, legge n. 457/78, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
-  la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.
I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità idraulica competente.
b)  Aree a elevato rischio
In tali aree sono consentiti esclusivamente:
-  interventi di cui alla precedente lett. a), nonché quelli di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
-  interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica;
-  manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica.
3.2  Misure di salvaguardia per rischio di frana
Le aree a rischio di frana vengono di massima ripartite in due diversi livelli di rischio.
Per dette aree sono indicati i seguenti indirizzi per la definizione delle norme di salvaguardia.
a)  Aree a rischio molto elevato
In tali zone sono consentiti esclusivamente:
-  gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
-  gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a), dell'art. 31, della legge n. 457/78;
-  gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
-  gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
-  tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.
b)  Aree a elevato rischio
Oltre agli interventi ammessi per l'area a), sono consentiti esclusivamente:
-  gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. b) e c), dell'art. 31, della legge n. 457/78, senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
-  gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario.
4.  PROGRAMMI DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO (COMMA 2, ART. 1, D.L. N. 180/98)
4.1  Criteri generali
I programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale sono definiti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal comitato dei ministri, di cui all'art. 4, della legge n. 183/89 di norma sulla base delle proposte delle regioni e delle autorità di bacino e di altre proposte formulate dai componenti del comitato dei ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989, preventivamente comunicate alle regioni e alle autorità di bacino competenti.
Detti programmi terranno conto:
-  dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino nazionali;
-  dei programmi in essere delle regioni, nell'ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e interregionale.
I predetti programmi di intervento verranno coordinati con i piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/98, di cui il presente atto tratta al punto 1.
Il raggiungimento degli obiettivi che vengono fissati dall'art. 1, comma 2 del D.L. n. 180/98, dipende dalla individuazione delle aree a maggior vulnerabilità effettuata secondo le metodologie proposte ai paragrafi seguenti e, sostanzialmente, dalla qualità della selezione dei programmi d'intervento che sarà effettuata dal comitato dei ministri, di cui all'art. 4, della legge n. 183/89, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e che dovrà assicurare la massima coerenza con la logica della norma oltre che con i tempi e le risorse da essa attribuite. Tale selezione deve infatti essere improntata all'individuazione di una quantità molto limitata d'interventi ai quali sia possibile riconoscere una immediata efficacia nel senso di riduzione di rischio esistente.
Il carattere chiaramente emergenziale del provvedimento che è teso a risolvere situazioni note e improcrastinabili in presenza di limitate risorse, porta ad escludere tendenzialmente che si tratti di interventi, a carattere strutturale, di grandi dimensioni o di area vasta. Si tratta piuttosto di interventi, generalmente a carattere puntuale, atti a ridurre i rischi locali e al tempo stesso a concorrere alla riduzione dei rischi a scala di bacino.
I caratteri della norma già richiamati e la scontata eseguità di risorse, tendono ad escludere anche che si possa dar luogo, in fase di prima applicazione, ad un approfondimento ampio e rigoroso sul piano conoscitivo; i soggetti proponenti si dovranno quindi principalmente basare su quanto è a loro conoscenza, realizzando una sintesi delle informazioni disponibili che consenta di inquadrare il fenomeno di dissesto e individuare gli interventi più urgenti tesi a limitarne gli effetti, ovvero, nella fattispecie, si potrà provvedere rapidamente ad una progettazione, anche associata ad azioni manutentive immediate.
4.2  Elementi essenziali per l'istruttoria
In base ai criteri generali su esposti i soggetti proponenti dovranno soprattutto garantire una piena coerenza dei programmi d'intervento con gli obiettivi e la portata dello strumento legislativo. In particolare, a fronte di risorse esigue e quindi di un sicuro scompenso nei confronti della domanda, è necessario garantire che per ciascun intervento proposto sia predisposta una descrizione essenziale, basata sulla compilazione di apposite schede (allegati D e E) del fenomeno che determina le condizioni di rischio e dell'intervento proposto, anche al fine di assicurare la massima omogeneità e confrontabilità delle proposte di interventi.
Ciò consentirà di ordinare per priorità gli interventi all'interno di ciascun programma nonché di comparare interventi appartenenti a programmi, e quindi a regioni o bacini, diversi.
Il quadro d'insieme che emergerà da una lettura e comparazione dei programmi che avranno, in virtù di quanto sopra, una sufficiente omogeneità di contenuti, consentirà inoltre di sviluppare, nelle varie fasi, l'attività istruttoria affidata ai soggetti individuati dal comma 2bis, dell'art. 1, del D.L. n. 180/98, di esprimere la prevista intesa alla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome e di definire il programma complessivo degli interventi al comitato dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 4, della legge n. 183/89.
La descrizione degli interventi si fonderà in larga parte sulla valutazione di rischio dipendente da fenomeni a carattere naturale, come definita dal punto 3.1, che si avvale di un approccio consolidato.
Per gli interventi da finanziarie con le risorse disponibili nel bilancio 1998 le proposte, redatte secondo le modalità sopra descritte, vanno inotrate entro il 15 ottobre 1998.
(98.52.2784)
Torna al Sommariohome





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

AVVISO DI RETTIFICA

Autorizzazione all'occupazione in via temporanea e d'urgenza di immobili per lavori di sistemazione della strada di collegamento Trapani-Salemi.

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 10 ottobre 1998, al 2° rigo anziché: «...la Provincia regionale di Trapani è stata autorizzata...» leggasi: «...il comune di Paceco è stato autorizzato...».
(99.3.59)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 32 -  16 -  30 -  89 -  23 -  66 -