REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 SETTEMBRE 1999 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 luglio 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Sciacca, contestuale scioglimento del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario.   pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 4 giugno 1999.
Autorizzazione al sig. Inturri Sebastiano per l'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma.  pag.


DECRETO 4 giugno 1999.
Autorizzazione al sig. Vicchitto Rosario per l'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma.  pag.


DECRETO 9 giugno 1999.
Criteri ed indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare.  pag.


DECRETO 9 giugno 1999.
Modifica dell'estensione del territorio dell'azienda faunistico-venatoria Pagliarazzi in agro del comune di Rosolini  pag.


DECRETO 17 giugno 1999.
Costituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata Pantani Longarini Cuba e Morghella, ricadente nei territori comunali di Pachino, Ispica e Noto  pag.


DECRETO 17 giugno 1999.
Costituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata Priolo Gargallo, ricadente nel ter ritorio comunale di Priolo Gargallo  pag.


DECRETO 17 giugno 1999.
Costituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata Saline di Augusta, ricadente nei ter ritori comunali di Augusta e Melilli  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 3 settembre 1999.
Parziale modifica del decreto 21 luglio 1999 relativo al calendario scolastico 1999/2000  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 18 giugno 1999.
Istituzione presso l'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia di un'unità operativa avente funzioni di controllo ispettivo  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 17 agosto 1999.
Sedi vacanti di medici addetti alla medicina dei servizi nell'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa al II semestre 1998, attribuibili per trasfe rimento  pag. 10 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 24 giugno 1999.
Autorizzazione del progetto della Società Ferrovie dello Stato per la soppressione di un passaggio a livello nel territorio comunale di Campofelice di Roccella.  pag. 10 


DECRETO 24 giugno 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alì Terme  pag. 12 


DECRETO 24 giugno 1999.
Approvazione di varianteal piano regolatore generale del comune di Enna  pag. 12 


DECRETO 24 giugno 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Messina  pag. 14 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 14-22 luglio 1999, n. 360  pag. 15 

Presidenza:
Trasferimento di opere ex Casmez al comune di Grotte.
  pag. 16 
Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istitu to autonomo per le case popolari di Palermo  pag. 16 
Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istitu to autonomo per le case popolari di Messina  pag. 16 
Annullamento parziale del decreto 7 maggio 1999, concernente trasferimento di opere ex Casmez al comune di Grotte  pag. 16 
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo  pag. 16 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999. Direzioni regionali "Interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura. Valorizzazione prodotti agricoli" e "Interventi infrastrutturali in agricoltura, enti, tutela e vigilanza". Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.  pag. 16 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Recepimento di accordo di contrattazione decentrata, concernente l'utilizzo del Fondo efficienza servizio e la programmazione dell'attività di formazione, per il 1999  pag. 18 
Trasformazione della forma giuridica della Banca di credito popolare di Siracusa ed adozione del nuovo statuto sociale  pag. 18 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Sicilia Interna, con sede in Enna  pag. 18 

Assessorato dell'industria:
Concessione di acque minerali denominata "Gerasia", si ta in territorio del comune di Alì Terme, alla società Reale s.r.l., con sede in Messina  pag. 18 
Sostituzione di un componente del Comitato consultivo per l'industria  pag. 18 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione al dott. Cattafi Agostino per l'apertura della farmacia succursale stagionale nella frazione Tonnarella del comune di Furnari  pag. 18 
Autorizzazione al dott. Cagnone Vincenzo per l'apertura del dispensario stagionale nella frazione Naxos del comune di Giardini  pag. 18 
Classificazione delle acque del lago Faro idonee alla pro duzione e stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi.   pag. 18 
Cancellazione dall'albo regionale degli enti ausiliari del l'associazione Casa famiglia Rosetta per la struttura se mi-residenziale di Siracusa  pag. 18 
Cancellazione dall'albo regionale degli enti ausiliari del l'associazione Casa famiglia Rosetta per la struttura se mi-re sidenziale di Palermo, cortile 1° della Gancia  pag. 19 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Variazione della sede legale e dell'amministratore unico della società E.T.A.R. s.r.l., con sede in Ragusa  pag. 19 
Autorizzazione alla ditta Trinacria Metalli s.r.l., con se de in Carini, per lo stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 19 
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vicari  pag. 19 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Nicolosi  pag. 19 
Nulla osta al comune di Partinico per il progetto di ri qualificazione del torrente Puddastri e del tratto finale del fiume Nocella  pag. 19 
Rettifica del decreto 8 marzo 1999, concernente nulla osta alla ditta Granulati Basaltici s.r.l., con sede in Catania, per il rinnovo e l'ampliamento di una cava nel comune di Lentini  pag. 19 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 19 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Sostituzione di un componente della commissione elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale in se no al consiglio di direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  pag. 19 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLAREPRESIDENZIALE 2 settembre 1999, n. 1/V.
Accordi di programma e conferenza di servizio per l'approvazione di progetti inerenti i patti territoriali, contratti d'area e altri strumenti di programmazione negoziata  pag. 20 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 8 giugno 1999, n. 276.
Regolamento CEE n.3302/90. Integrazione alla circolare n.108 del 25 gennaio 1993  pag. 30 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 8 luglio 1999, prot. n.3066.
Legge 17 febbraio 1992, n.179, art.5. Istituzione di un fondo speciale di rotazione per acquisizione area e urbanizzazione  pag. 30 


CIRCOLARE 30 agosto 1999, n. 9.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 31. Formazione della graduatoria per la concessione di contributi in conto capitale per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti portatori di handicap  pag. 30 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 18 giugno 1999, n. 349/Gab.
Criteri generali di organizzazione del personale del l'Ar ma dei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro della Regione siciliana  pag. 31 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 22 giugno 1999, prot. n. 11904.
Utilizzo, recupero e smaltimento dei sedimenti provenienti da lavori di dragaggio di fondali marini.  pag. 33 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA CORRIGE
Assessorato della sanità

DECRETO 6 agosto 1999.
Disciplina delle forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o di alto interesse sociale e sanitario  pag. 35 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 7 luglio 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Sciacca, contestuale scioglimento del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 16266 del 7 giugno 1999, con cui il segretario generale del comune di Sciacca ha trasmesso copia della deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 7 giugno 1999, relativa all'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 10, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio, comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale nonché lo scioglimento del consiglio comunale;
Rilevato, altresì, che per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, occorre nominare un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 1151 del 6 luglio 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Sciacca e del contestuale scioglimento del consiglio comunale, ai sensi e per effetto dello stesso art. 10 della legge regionale n. 35/97.

Art. 2

Il sig. Francesco Marsala è nominato commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 7 luglio 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


  Allegato 


Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con deliberazione n. 49 del 7 giugno 1999 il consiglio comunale di Sciacca ha approvato la mozione di sfiducia al sindaco, avv. Ignazio Messina, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Tale circostanza, a norma dell'art. 11, comma 1°, della legge medesima, comporta la cessazione della carica, oltre che del sindaco, anche della giunta e del consiglio comunale.
Si trasmette, pertanto, l'allegato schema di decreto di nomina del commissario straordinario, a norma del comma 4 del richiamato art. 11, per l'esercizio delle competenze degli organi cessati.
Si propone la nomina del sig. Francesco Marsala.
Palermo, 6 luglio 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.28.1280)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 4 giugno 1999.
Autorizzazione al sig. Inturri Sebastiano per l'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 38 dell'anzidetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Inturri Sebastiano tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa n. prot. 3272 del 21 dicembre 1998;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo n. prot. 6003/99 del 14 aprile 1999 effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Inturri Sebastiano, nato ad Avola il 23 gennaio 1933 ed ivi residente i via P. Calvi n. 18, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma da esercitarsi presso i locali siti in Avola, via P. Calvi n. 18.

Art. 2

Il sig. Inturri Sebastiano è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescri vere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 1999.
  CUFFARO 

(99.28.1267)
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DECRETO 4 giugno 1999.
Autorizzazione al sig. Vicchitto Rosario per l'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 38 dell'anzidetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Vicchitto Rosario tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività, fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo amatoriale ed ornamentale;
Vista la documentazione presentata a corredo del l'istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa n. prot. 691 dell'1 marzo 1999;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo n. prot. 5744/99 del 7 aprile 1999 effettuata ai sensi del l'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Vicchitto Rosario, nato ad Augusta il 16 dicembre 1962 ed ivi residente in contrada "Monte Tauro" s.n.c., è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma da esercitarsi presso la propria abitazione.

Art. 2

Il sig. Vicchitto Rosario è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescri vere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme, di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 1999.
  CUFFARO 

(99.28.1266)
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DECRETO 9 giugno 1999.
Criteri ed indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 8 dell'art. 38 della predetta legge re gionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.10;
Visti i criteri all'uopo dettati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica con nota n. prot. 2394/TA 43 del 3 giugno 1998;
Ritenuto di dovere approvare i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare di cui all'art. 38, comma 8, della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente all'allegato A, sarà pub blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 giugno 1999.
  CUFFARO 


Allegato A
Art. 38, legge regionale 1 settembre 1997, n.33, allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare.

Criteri applicativi e disciplinare delle autorizzazioni (comma 8).
Al fine di conseguire univocità di indirizzo nell'applicazione dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, si indicano di seguito i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare.
1)  ALLEVAMENTI DI FAUNA A SCOPO ALIMENTARE
Finalità
Gli allevamenti di fauna selvatica per fini alimentari devono svolgersi in via esclusiva, evitando di allevare nella medesima azienda esemplari di una determinata specie con finalità multiple. Ciò al fine di garantire la qualità dei selvatici destinati ad essere liberati in natura per ripopolamento e scopi venatori, e prevenire pericolose forme di inquinamento genetico a carico delle popolazioni selvatiche e la diffusione di malattie infettive o parassitarie.
Gli allevamenti a scopo alimentare possono operare secondo le precipue necessità di carattere zootecnico e commerciale, ad esempio fornendosi di selvatici, prodotti in allevamenti autorizzati, per l'ingrasso.
Territorio
Negli allevamenti la superficie destinata all'allevamento allo stato naturale, rapportata al numero di capi allevabili, deve essere re cintata in modo da evitare la fuoriuscita degli animali con i seguenti accorgimenti:
-  interramento della rete metallica zincata per almeno ml. 0,50 in profondità in presenza di terreni sciolti o sabbiosi. La stessa verrà rivolta orizzontalmente per almeno 30 cm. in modo da creare una ulteriore barriera alla fuga dei selvatici verso l'esterno;
-  in presenza di terreni ove non è possibile l'interramento della rete si provvederà a realizzare un cordolo in calcestruzzo di dimensioni ml. 0,20 x 0,30.
La recinzione dovrà essere realizzata con pali di ferro o materiali ammissibili, di altezza fuori terra ml. 2,00, con interdistanza massima di ml. 3,00.
Le maglie della rete metallica zincata devono avere una dimensione tale da non permettere la fuoriuscita di selvatici.
Fauna
Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e parassitarie è consigliabile che venga mantenuta una densità numerica dei capi limitata, nel rispetto delle esigenze e delle caratteristiche delle specie selvatiche da allevare anche per le specie similari a quelle previste dall'art. 18 della legge n. 157/92: coniglio, lepre, coturnice siciliana, quaglia, fagiano, cinghiale, daino.
Programmi
Unitamente alla richiesta di costituzione, deve essere presentato un programma di produzione e delle tecniche di allevamento che tenga conto dei parametri capi/mq. di cui sopra ed offra concrete soluzioni dei diversi problemi connessi agli "allevamenti", ivi compresi quelli sanitari ed ogni altro aspetto relativo alla produzione dei soggetti con particolare riguardo al controllo delle principali malattie.
Documenti
Unitamente alla richiesta di costituzione ed al programma di produzione deve essere presentata la seguente documentazione:
a)  titolo di proprietà dei terreni o di conduzione degli stessi;
b)  certificati catastali;
c)  planimetria catastale;
d)  carta I.G.M. 1:25.000 con l'ubicazione dell'azienda;
e)  disegni planimetrici in scala adeguata degli eventuali locali destinati all'allevamento di selvaggina a scopo alimentare;
f)  relazione tecnica sullo stato dell'azienda agricola, del comprensorio ove ricade, della flora e della fauna presenti, dei metodi di conduzione, giacitura esposizione e natura del terreno, piovosità, approvvigionamento idrico, viabilità interna ed esterna, dotazione aziendale di eventuali fabbricati e pertinenze, ed ogni altra notizia utile al fine di fornire chiaro il quadro della situazione.
La documentazione di cui ai punti a) e b) può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva;
g)  dichiarazione contenente i seguenti impegni:
1)  di attuare tutti i programmi e le attività conseguenti;
2)  di rispettare gli impegni assunti, gli obblighi che scaturiscono dalla legge e dal decreto di costituzione e da eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno emanare;
3)  di allevare la selvaggina nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze delle specie, nei limiti di cui ai parametri di densità massimi mq. x capo e nel rispetto delle norme sanitarie e commerciali;
4)  di iscriversi entro un mese dalla notifica del provvedimen to di costituzione dell'allevamento di selvaggina a scopo alimentare alla Camera di commercio e di produrre, entro 5 giorni dall'ottenimento del relativo certificato di iscrizione, il certificato stesso;
5)  di allevare esclusivamente le specie previste nel decreto di costituzione;
6)  a dotarsi di riproduttori anche mediante azione di cattura da effettuare sotto il diretto controllo della Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio con metodologie e mezzi tecnici tali da garantire l'incolumità dei selvatici. Nel caso di acquisto, i riproduttori debbono essere muniti di certificazione sanitaria e di attestato di provenienza;
7)  di essere sempre disponibile ai controlli che l'Amministrazione intenderà effettuare avvalendosi eventualmente anche di consulenti scientifici;
8)  di contraddistinguere i volatili ed i mammiferi con anelli e marchi recanti un codice alfanumerico in conformità a quanto previsto nel decreto di costituzione;
9)  di rendicontare annualmente l'attività produttiva svolta, alla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio;
10)  di delimitare l'allevamento di selvaggina a scopo alimentare con tabelle collocate su pali o alberi ad una altezza fuori terra di mt. 2,00-3,00 apposte a non più di 100 mt. una dall'altra e comunque in modo tale che da una ne siano visibili le due contigue a fondo rosso recante la seguente dicitura in nero:

Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare
(Denominazione)

11)  di sottoporre, con periodicità almeno annuale, a visita sanitaria, i locali e le attrezzature dell'allevamento di selvaggina a scopo alimentare. La relativa certificazione deve essere allegata ad un verbale di consistenza numerica che deve essere trasmesso alla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio entro 5 giorni dall'avvenuto controllo;
12)  di tenere presso l'allevamento di selvaggina a scopo alimentare un registro di carico e scarico della fauna appositamente numerato, vidimato dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio nel quale debbono essere annotate: nascite, vendite, mortalità, spostamenti, ecc.;
13)  di depositare annualmente i prezzi di vendita della selvaggina, sia presso la Camera di commercio che presso la Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio.
Adempimenti
La Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio, introitata l'istanza in carta legale, unitamente alla documentazione di cui sopra in triplice esemplare di cui una in regola con la vigente normativa in materia di bollo, nel termine di 60 giorni cura l'istruttoria conformemente al disposto dell'art. 8, comma 2°, lett. e).
La Ripartizione quindi trasmette, con il proprio parere di merito, il carteggio (istanza e documentazione, quest'ultima nell'esemplare in regola con la vigente normativa sul bollo, più una copia) all'Assessorato regionale agricoltura e foreste il quale entro 60 giorni dall'acquisizione dei pareri previsti dalla legge ed eventuali ulteriori approfondimenti, da richiedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del carteggio, provvede alla costituzione dell'allevamento di selvaggina a scopo alimentare.
Controlli
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio faunistico siciliano di cui all'art. 9, comma 4, lett. d) della stessa legge, i compiti di controllo ascritti a quest'ultimo organismo vengono assunti dal competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
Inadempienze e revoche
La non osservanza della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dei presenti criteri, l'inadempienza degli impegni assunti nonché l'inattività per tre anni consecutivi, comporta la revoca del provvedimento di istituzione.
(99.28.1265)
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DECRETO 9 giugno 1999.
Modifica dell'estensione del territorio dell'azienda faunistico-venatoria Pagliarazzi in agro del comune di Rosolini.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge re gionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n.571 del 5 marzo 1998 di approvazione dei criteri relativi all'applicazione del l'art. 25 sopra citato;
Visto il proprio decreto n. 2126 dell'8 giugno 1998 di costituzione dell'azienda faunistico venatoria "Pagliarazzi".
Visto il proprio decreto n. 383 del 31 marzo 1999 di proroga della concessione della predetta azienda faunistico-venatoria;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Boncoraglio Rosario di scorporo dei propri terreni della citata azienda faunistico-venatoria "Pagliarazzi";
Vista la nota di questo Assessorato n. prot. 544/XI del 22 gennaio 1999;
Vista la nota n. prot. 1310 del 28 aprile 1999 della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, con la quale viene proposto lo scorporo dei terreni di proprietà del sig. Boncoraglio Rosario individuati in catasto al foglio di mappa n. 8 di Rosolini, particelle 2, 48, 66, 67, 69, 70, 92, 93 e 94 per Ha. 8.60.80 e quelli di proprietà del sig. Vindigni Giovanni individuati in catasto al foglio di mappa 8, particella 1 per Ha. 1.57.00;
Ritenuto di dovere accogliere la proposta della Ripartizione-venatoria di Siracusa e, quindi, ridimensionare il territorio già assoggettato al regime di azienda faunistico-venatoria;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse ed in accoglimento della proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Si racusa, dall'azienda faunistico-venatoria Pagliarazzi è scor porato il seguente territorio: foglio 8 di Rosolini particelle 1, 2, 48, 66, 67, 69, 70, 92, 93 e 94 per un totale di Ha. 10.17.80.

Art. 2

In forza del presente decreto l'estensione del l'azienda faunistico venatoria Pagliarazzi ammonta ad Ha. 321.09.12.

Art. 3

Il presente decreto modifica solo l'estensione del l'azienda faunistico venatoria, mantenendo invariati gli impegni, gli obblighi e le condizioni scaturenti dall'ap plicazione del decreto n. 2126 dell'8 giugno 1998 e del decreto n. 383 del 31 marzo 1999 di cui alle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 giugno 1999.
  CUFFARO 

(99.28.1264)
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DECRETO 17 giugno 1999.
Costituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata Pantani Longarini Cuba e Morghella, ricadente nei territori comunali di Pachino, Ispica e Noto.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, il 1° comma dell'art. 45 della ci tata legge regionale n. 33/97, in forza del quale nel territorio della Regione siciliana, allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica ed al fine di garantire protezione all'avifauna lungo la rotta di migrazione interessante il territorio della Regione, possono essere sottratte all'esercizio venatorio e costituite in oasi le aree che risultano idonee alle finalità anzidette;
Visto il 4° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 33/97;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa prot. n. 2039 del 12 dicembre 1997, con la quale ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 45 e art. 16, comma 4, propone la costituzione di una oasi di protezione rifugio e sosta della fauna selvatica nelle aree umide della Sicilia sud-orientale tra cui sono comprese le zone umide denominate Pantani Cuba, Longarini e Pantano Morghella;
Vista la nota dell'Istituto nazionale della fauna selvatica prot. 2390/TB93 del 15 aprile 1998, che, in considerazione della grande importanza dell'area interessata, ha espresso parere favorevole alla costituzione di un vincolo atto a garantirne la conservazione;
Vista la nota della Ripartizione faunistico venatoria di Siracusa prot. 489 del 16 febbraio 1999, con la quale vengono trasmessi gli atti relativi alla pubblicazione me diante affissione all'albo pretorio dei comuni di Pachino e Ispica;
Preso atto dalla predetta nota che la Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa ha riscontrato notevole difficoltà nell'individuare i proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai quali notificare la proposta di individua zione della superficie da vincolare ad oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica;
Considerato che la zona umida in territorio di Pachino, Ispica e Noto riveste una notevole importanza per l'avifauna acquatica, sopratutto nel corso delle migrazioni e che tale zona rappresenta un importante sito per lo svernamento e le nidificazioni di molte specie di uccelli acquatici, nell'interesse della comunità regionale, na zionale e internazionale;
Visto il decreto dell'Assessore del territorio n. 970 del 10 giugno 1991 di approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, con il quale viene destinata a riserva naturale denominata Pantani Sicilia S.O. una maggiore estensione di territorio comprendente anche l'istituenda oasi;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse e fino all'istituzione della riserva naturale Pantani Sicilia S.O. è costituita l'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata Pantani Longarini Cuba e Morghella.
L'area dei Pantani Longarini e Cuba ricade nei territori comunali di Pachino per Ha 111, Noto per Ha 5,70 e Ispica per Ha 88 per un totale di Ha 204,70. L'area del Pantano Morghella, il cui confine è dato ad est dalla strada litoranea Marzamemi Portopalo, a nord dalla strada provinciale che dalla litoranea conduce a Pachino, fino alla trazzera che porta all'acquedotto comunale di Pachino, fino a quando lo incrocia, a sud dello stesso acquedotto fino a tornare alla litoranea Marzamemi-Portopalo, è estesa Ha 60 e ricade nel territorio comunale di Pachino.
Le aree sopradette sono meglio evidenziate nell'allegata carta I.G.M. 1:25.000 colorata in azzurro, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è in caricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto, che sarà trasmesso in copia agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e per il territorio e l'ambiente, nonché ai comuni di Pachino, Ispica e Noto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione delle allegate planimetrie.
Palermo, 17 giugno 1999.
  CUFFARO 

(99.28.1269)
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DECRETO 17 giugno 1999.
Costituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata Priolo Gargallo, ricadente nel ter ritorio comunale di Priolo Gargallo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, il 1° comma dell'art. 45 della ci tata legge regionale n. 33/97, in forza del quale nel territorio della Regione siciliana, allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica ed al fine di garantire protezione all'avifauna lungo la rotta di migrazione interessante il territorio della Regione, possono essere sottratte all'esercizio venatorio e costituite in oasi le aree che risultano idonee alle finalità anzidette;
Visto il 4° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 33/97;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa prot. n. 2039 del 12 dicembre 1997, con la quale, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 45 e art. 16, comma 4, propone la costituzione di un'oasi di protezione rifugio e sosta della fauna selvatica nelle aree umide della Sicilia sud-orientale tra cui è compresa la zona umida ricadente nel territorio di Priolo Gargallo;
Vista la nota dell'Istituto nazionale della fauna selvatica prot. 2390/TB93 del 15 aprile 1998, che, in considerazione della grande importanza dell'area interessata, ha espresso parere favorevole alla costituzione di un vincolo atto a garantirne la conservazione;
Vista la nota della Ripartizione faunistico venatoria di Siracusa prot. n. 489 del 16 febbraio 1999, con la quale vengono trasmessi gli atti relativi alla pubblicazione me diante affissione all'albo pretorio del comune di Priolo Gargallo;
Preso atto della predetta nota che la Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa ha riscontrato notevole difficoltà nell'individuare i proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai quali notificare la proposta di individuazione della superficie da vincolare ad oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica;
Considerato che la zona umida di Priolo Gargallo riveste una notevole importanza per l'avifauna acquatica, sopratutto nel corso delle migrazioni e che tale zona rappresenta un importante sito per lo svernamento e le nidificazioni di molte specie di uccelli acquatici, nell'interesse della comunità regionale, nazionale e internazionale;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 970 del 10 giugno 1991 di approvazione del piano regionale di parchi e delle riserve naturali, con il quale viene destinata a riserva naturale denominata "Salina di Priolo" una maggiore estensione di territorio comprendente anche l'istituenda oasi;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse e fino all'istituzione della riserva naturale Salina di Priolo, è costituita l'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata Prio lo Gargallo ricadente nel territorio comunale di Priolo Gargallo. L'area che ha una estensione di Ha 25 è così delimitata: partendo da nord-ovest, appena fuori del centro abitato, coincide con la ex strada statale 114 fino al bivio che porta all'industria Sarda Mag, percor re questa strada, oltrepassa il passaggio a livello e si congiunge con la panoramica Marina di Melilli per penisola Magnisi percorre questa che non è altro che la litoranea, risale poi verso il depuratore I.A.S., continua oltrepassando il passaggio a livello e si ricongiunge con la strada statale 114 nel punto di partenza. Il predetto confine è meglio evidenziato in rosso nell'allegata carta I.G.M. 1:50.000 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto, che sarà trasmesso in copia agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e per il territorio e l'ambiente, nonché al comune di Priolo Gargallo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 17 giugno 1999.
  CUFFARO 

(99.28.1271)
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DECRETO 17 giugno 1999.
Costituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata Saline di Augusta, ricadente nei ter ritori comunali di Augusta e Melilli.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, il 1° comma dell'art. 45 della ci tata legge regionale n. 33/97, in forza del quale nel territorio della Regione siciliana, allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica ed al fine di garantire protezione all'avifauna lungo la rotta di migrazione interessante il territorio della Regione, possono essere sottratte all'esercizio venatorio e costituite in oasi le aree che risultano idonee alle finalità anzidette;
Visto il 4° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 33/97;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa prot. n. 2039 del 12 dicembre 1997, con la quale ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 45 e art. 16, comma 4, propone la costituzione di un'oasi di protezione rifugio e sosta della fauna selvatica nelle aree umide della Sicilia sud-orientale tra cui sono comprese le zone umide ricadenti nel territorio di Augusta e Melilli;
Vista la nota dell'Istituto nazionale della fauna selvatica prot. 2390/TB93 del 15 aprile 1998 che, in considerazione della grande importanza dell'area interessata, ha espresso parere favorevole alla costituzione di un vincolo atto a garantirne la conservazione;
Vista la nota della Ripartizione faunistico venatoria di Siracusa prot. 489 del 16 febbraio 1999, con la quale vengono trasmessi gli atti relativi alla pubblicazione me diante affissione all'albo pretorio del comune di Augusta;
Preso atto dalla predetta nota che la Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa ha riscontrato notevole difficoltà nell'individuare i proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai quali notificare la proposta di individuazione della superficie da vincolare ad oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica;
Considerato che la zona umida Saline di Augusta e Melilli riveste una notevole importanza per l'avifauna acquatica, sopratutto nel corso delle migrazioni e che tale zona rappresenta un importante sito per lo svernamento e le nidificazioni di molte specie di uccelli acquatici, nell'interesse della comunità regionale, nazionale e internazionale;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è costituita l'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica Saline di Augusta, ricadente nel territorio comunale di Augusta e Melilli. L'Oasi suddivisa in tre aree è così delimitata:
1)  dalla strada provinciale denominata Scardina a ridosso delle costruzioni di edilizia popolare e a finire al bivio lungomare Rossini e strada provinciale per Sant'Elena o Capo Santa Croce, costeggia la proprietà Imprescia, coltivata ad Oliveto con un folto canneto tra la proprietà e la salina, arriva fino al lungomare, costeggia il lungomare fino ad unirsi con la ferrovia, a quel punto si incrocia via delle Saline, si torna indietro perpendicolarmente per una fascia fino ad incrociare nuovamente alla strada provinciale Scardina. Estensione circa Ha 3;
2)  dal bivio strada statale 193 e la provinciale Augusta-Villasmundo per una fascia di 250 metri circa che prosegue in verticale fino alla ferrovia fiancheggiando la strada. Estensione circa Ha 1;
3)  saline all'interno del porto di Augusta, a cavallo del fiume Mulinello, a destra e a sinistra dello stesso fiume. Sul lato sinistro, dalla foce del fiume prosegue co steggiando il mare fino alla zona militare, nell'entroterra, il confine è dato dall'acquedotto di San Cusimano. Estensione circa Ha 12. Sul lato destro della foce del fiume prosegue costeggiando il mare fino all'attuale inceneritore nell'entroterra, prosegue fino alla strada in terra battuta che porta a Punta Cugno, la costeggia e prosegue ritornando al mare. Estensione circa Ha 6.
Le aree sopra descritte sono evidenziate in azzurro nelle allegate planimetrie che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è in caricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso in copia agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e per il territorio e l'ambiente, nonché al comune di Augusta e Melilli, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione delle allegate planimetrie.
Palermo, 17 giugno 1999.
  CUFFARO 

(99.28.1270)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTIRALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 3 settembre 1999.
Parziale modifica del decreto 21 luglio 1999 relativo al calendario scolastico 1999/2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzio ne n. 110 del 22 aprile 1999, emanata ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 297/94;
Visto il proprio decreto n. 384 del 21 luglio 1999, con il quale è stata fissata al 21 settembre 1999 la data di inizio delle lezioni per le scuole di ogni ordine e grado;
Considerato che il Ministero della pubblica istruzione, con ordinanza n. 110 del 22 aprile 1999, ha stabilito la data del termine delle lezioni, fissandola al 10 giugno 2000 per le scuole di ogni ordine e grado, con l'eccezione delle classi terminali degli istituti professionali ed istituti d'arte, dove si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di maestro d'arte, per le quali la data di chiusura delle lezioni è stata fissata al 3 giugno 2000;
Considerato che il comma 3 dell'art. 74 del citato decreto legislativo n. 297/94 stabilisce che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni;
Ritenuto quindi che con la fissazione dell'inizio delle lezioni al 21 settembre, per le classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte dove si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica e di maestro d'arte non viene rispettata la statuizione del numero minimo di 200 giorni effettivi di lezione, e che, pertanto, limitatamente a dette classi, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 1999-2000 deve essere anticipato al 15 settembre 1999;

Decreta:


Articolo unico

A parziale modifica del decreto n. 384 del 21 lu glio 1999, limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte dove si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 1999-2000 è fissato al 15 settembre 1999.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 settembre 1999.
  MORINELLO 

(99.37.1642)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 18 giugno 1999.
Istituzione presso l'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia di un'unità operativa avente funzioni di controllo ispettivo.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n.76;
Visto il proprio decreto del 21 maggio 1996, con il quale sono stati disposti il ripristino, l'assegnazione e la consistenza organica dei nuclei carabinieri Ispettorato del lavoro della Regione Sicilia;
Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, d'interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale;
Visto l'art. 9 bis, comma 14, della predetta legge nella parte in cui prevede che "il personale dei nuclei carabinieri in servizio presso l'Ispettorato del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'Ispettorato del lavoro e gerarchicamente dal comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro";
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, con il qua le è stato istituito il "Comando carabinieri Ispettorato del lavoro" presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Vista la circolare ministeriale n. 130/97 del 20 ottobre 1997, Dir. Gen. AA.GG. e pers., organizzazioni delle strutture periferiche nonché compiti e funzioni dei nuclei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro;
Visto il decreto direttoriale 16 aprile 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Dir. Gen. AA.GG. e del personale che ha istituito, a carattere permanente, un'unità operativa denominata task-force, i cui esiti positivi della vigilanza congiunta da ispettori del lavoro e carabinieri hanno determinato l'emissione di un ulteriore decreto ministeriale del 19 marzo 1999 tendente ad estendere l'intervento di detta task-force, corredato da intesa del comando carabinieri Ispettorato del lavoro;
Acquisita l'intesa del comando carabinieri Ispettorato lavoro presso il Ministero del lavoro e la previdenza sociale, protocollo n. 115/5 del 19 maggio 1999, per la costituzione di una task-force composta da ispettori del lavoro e carabinieri in servizio ai N.I.L. della Sicilia, analoga per composizione e compiti, di quella costituita a livello ministeriale, ove si designano quali funzionari dell'arma dei carabinieri i marescialli Roberto Corciulo e Antonino Mario D'Agostino;
Considerato che pervengono a questo Assessorato, all'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia, nonché direttamente ai nuclei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro dell'isola, diverse segnalazioni meritevoli di esame puntuale e conseguente programmazione di azione ispettiva da fare eseguire ai funzionari dei suddetti uffici ispettivi;
Tenuto conto che la suddetta esigenza richiede un al tret tanta puntuale e costante azione di coordinamento a livello centrale;
Ritenuto di dovere sottolineare l'alta finalità del controllo ispettivo, la cui funzione va esaltata maggiormente in questo momento di trasformazione della politica attiva del lavoro.
Infatti, sia la semplificazione delle procedure amministrative connesse alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro, sia i più recenti provvedimenti legislativi che rendono più flessibili le forme di impiego del lavoro, richiedono nel contempo la necessità di un adeguata e più incisiva azione di controllo, nonché una maggiore presenza dell'organo ispettivo, affinché queste misure non vadano a detrimento delle condizioni di lavoro, determinando irregolarità, abusi e "sommerso";
Ritenuto, pertanto, opportuno istituire apposita unità operativa, della quale facciano parte funzionari con diversificate esperienze professionali in servizio sia presso l'Assessorato regionale del lavoro che presso altro ramo dell'amministrazione;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità espresse in premessa, è istituita presso l'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia, in via permanente, una unità operativa della quale siano chiamati a far parte funzionari con diversificate esperienze professionali in servizio sia presso l'Assessorato regionale del lavoro che presso altro ramo dell'Amministrazione, composta dai seguenti funzionari:
1)  dr.ssa Rita Maccarrone, dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
2)  dott. Giovanni Bologna, esperto, dirigente Assessorato regionale degli enti locali;
3)  m.llo Roberto Corciulo, comandante del nucleo co mando del comando carabinieri, ispettorato lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
4)  m.llo Antonino Mario D'Agostino, coordinatore regionale dei nuclei carabinieri, Ispettorato del lavoro, in servizio presso l'Ispettorato regionale del lavoro per la Si cilia.
L'unità operativa, coordinata dal dirigente superiore, dott. Salvatore Rago, capo Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia, opererà nell'ambito della Regione siciliana.
La suddetta unità operativa che, in ragione della riservatezza e della peculiarità degli interventi richiesti, provvederà a tutte le operazioni necessarie per il coordinamento delle attività, dall'esame del problema che sa rà oggetto dell'ispezione, alla pianificazione dell'azione, alla predisposizione della tecnica ispettiva, alla scelta de gli ispettori del lavoro e, previo nulla osta del co man dante del comando carabinieri Ispettorato lavoro, del personale dell'arma dei carabinieri da utilizzare, alla necessaria e preventiva informazione dei capi degli Ispettorati provinciali e realizzerà quant'altro possa essere utile affinché l'azione speciale di vigilanza venga svolta con il raggiungimento del massimo risultato.
Il maresciallo dei carabinieri Roberto Corciulo, designato dall'Arma dei carabinieri ed inserito nei citati decreti D.M. 16 aprile 1998 e D.M. 19 marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sarà di supporto tra il coordinatore regionale N.I.L., m.llo Antonino Mario D'Agostino, in servizio presso l'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia e il comandante del comando carabinieri, Ispettorato lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Roma.

Art. 2

I capi degli Ispettorati provinciali del lavoro possono richiedere di avvalersi per situazioni di particolare rilevanza e/o riservatezza, previa autorizzazione del coordinatore della task-force, dell'intervento della suddetta unità operativa.
L'esito dell'attività ispettiva, fermi restando gli obblighi di legge per gli operatori, è riferito al capo dell'Ispettorato provinciale che ha richiesto l'intervento.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 giugno 1999.
  PAPANIA 

(99.28.1278)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 agosto 1999.
Sedi vacanti di medici addetti alla medicina dei servizi nell'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa al II semestre 1998, attribuibili per trasfe rimento.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi, allegato "N" al D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 9 nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento dei medici tra Aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1694 del 5 novembre 1996 e prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996, n.1N10/931 del 6 settembre 1997 e n. 1N10/483 del 22 giugno 1998, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Vista la nota prot. n. 915 del 7 maggio 1999, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n.7 di Ragusa ha comunicato i posti di medicina dei servizi resisi vacanti nel II semestre 1998 attribuibili per trasferimento;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996, prot. n.1N10/931 del 6 settembre 1997 e n. 1N10/483 del 22 giugno 1998, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinati dall'art.9 del D.P.R. n. 484/96, allegato "N".

Art. 2

Per quanto sopra indicato, sono di seguito specifi cate, ai soli fini di trasferimento, distinte per distretti e per ser vizi, le sedi resesi vacanti nel II semestre 1998, nel l'am bito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa.
Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa
  Distretto | Servizio | Posti | N. ore 
Vittoria  Medicina di base     1 24 
Ragusa  Medicina di base     1 24 Medicina del lavoro     3 24 
Modica  Medicina di base     1 24 


Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azienda unità sanitaria locale di destinazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 agosto 1999.
  SANZARELLO 

(99.36.1598)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 giugno 1999.
Autorizzazione del progetto della Società Ferrovie dello Stato per la soppressione di un passaggio a livello nel territorio comunale di Campofelice di Roccella.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n.65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Vista l'istanza delle Ferrovie dello Stato prot. n.12562 del 16 dicembre 1994, con la qualeè stato trasmesso un progetto per la soppressione di un P.L. al km. 48+500 della linea Palermo-Messina, previa costruzione di una stradellainterpoderale, interessante il territorio comunale di Campofelice di Roccella;
Rilevato che con la suddetta istanza è stata richiestal'autorizzazione alla realizzazione del suddetto progetto, ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.65/81, modificato dall'art.6 della legge regionale n.15/91;
Visto il decreto n.111 del 24 aprile 1976, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Campofelice di Roccella;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere in argomento;
Visto il parere favorevole della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione beni paesaggistici, architettonici, urbanistici, espresso con nota prot. n. 17268/T BB.NN.37953 del 28 novembre 1995;
Visto il parere favorevole della Soprintendenzadi Palermo, sezione archeologica, espresso con nota prot. n. 2088 del 16 giugno 1998;
Rilevato che i comuni interessati per territorio all'esecuzione del progetto sono tenuti ad esprimere l'avviso di competenza ai sensi dell'art.6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Campofelice di Roccella n.52 del 25 giugno 1998, con la quale è stato espresso parere negativo sul progetto in questione;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n.129 del 13 maggio 1999, che così recita:
«...Omissis...
Premesso
-  Con nota n.313 del 2 ottobre 1998 il gruppo XXVI dell'A.R.T.A. ha trasmesso istanza della società F.S. prot. n. 12562 del 16dicembre 1994, ai sensi dell'art.10 della legge regionale n.40/95 e nel rispetto dell'art.7 della legge regionale n.65/81 e dell'art.6 della legge regionale n. 15/91, in merito al progetto di soppressione del P.L. 48+500 della linea Palermo-Messina tramitela costruzionedi una stradella di collegamento tra il sottovia dell'autostrada ME-PA, contrassegnato con la lett. A nello stralcio catastalein scala 1:4.000 ed il sedime del P.L. stesso.
Dovendo procedere al raddoppio della linea PA-ME, la società F.S. si è attivata per chiudere numerosi attraversamenti esistenti nel territorio del comune di Campofelice di Roccella.
-  Il progetto iniziale prevedeva l'esecuzione di alcuni cavalcavia sulla linea per collegare la S.S. n. 113, che si sviluppa parallelamente a monte, con una strada da sistemare a valle, sempreparallela alla linea.
La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, in fase di progettazione, ha richiesto che l'attraversamento della linea ferroviaria fosse eseguito mediante la costruzionedi sottovia.
-  Con nota del 17 giugno 1994 il Consorzio autostrada ME-PA ha rilasciato il nulla-osta al fine dell'utilizzo delle stradelle di servizio realizzate da detto consorzio da partedelle proprietà private site nel territorio del comune di Campofelice di Roccella poste a valle della linea ferrata.
-  Con delibera consiliare n.52 dell'8 giugno 1998 il consiglio comunale ha espresso parere negativo, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, attesa l'insufficienza di una previsione alternativa, nonché il mancato coinvolgimento dell'A.N.A.S. nella gestionedel sottopasso.
-  Con parere n.2088 del 16 giugno 1998 la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione archeologica, ha espresso parere favorevole al nuovo tracciato proposto per la stradella interpoderale con la prescrizione che, ove le opere previste per la realizzazione della stradella dovessero comportare manomissioni del sottosuolo, occorreva dare comunicazioni alla soprintendenza stessa.
-  Con successivo parere n. 17268/T BB.NN. 37953 del 28 novembre 1995 la soprintendenza suddetta ha espresso parere favorevole ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale con la prescrizione di cui sopra già impartita dalla sezione archeologica.
-  Al fine di acquisire informazioni più esaurienti sui motivi chehanno indotto l'amministrazione comunale di Campofelice di Roccella ad opporsi alla chiusura del passaggio a livello in questione, la commissione C.R.U. ha ritenuto necessario effettuare una visita sui luoghi; pertanto, il 9 febbraio 1999 detta commissioneha incontrato nella sede municipaledel comune di cui sopra il vice sindaco. Questi ha riferito ampiamente in merito alle conseguenze della costruzione di tre sottovia da partedell'impresaincaricata dalla società F.S., derivanti dal fatto che la Piana di Buonfornello, lungo la quale corre la linea ferroviaria, si trova ad una quota media inferiore a m.5.00 sul livello del mareed è interessata da una falda freatica estesa e alquanto superficiale; durante la costruzioneera stato necessario attivare impianti di pompaggio per allontanare la notevole quantità d'acqua di falda che invadeva gli scavi ed a opere ultimate si sono verificati numerosi allagamenti che hanno compromesso l'agibilità dei manufatti. Allarmata dal frequente ripetersi dei cennati inconvenienti, l'A.C. del comune di Campofelice di Roccella, che in un primo tempo aveva autorizzato la chiusura di alcuni passaggi a livello, è venuta nella determinazione di rivedere la propria decisioneper evitare che la cospicua porzione del territorio comunale posto a valle della linea ferroviaria restasse, anche se temporaneamente, isolata e inaccessibile.
-  A seguito del sopralluogo sopra citato si è potuto constatare la situazione dei luoghi interessati al progettoed in particolare:
-  il passaggio a livello al Km. 48+500 è un attraversamento stretto e disagevole chiuso sui due lati da catene sostenute da tronconi di ferro a doppio T; sulla statale esso si trovadi fronte all'innesto della bretella di collegamento con l'autostrada, in una posizione che rende molto pericolose le manovre di svolta a sinistra da e verso il passaggio;
-  il sottovia costruito a servizio dell'area della protezione civile è un'opera funzionale, nella quale però si è rilevata una venuta d'acqua nella spalla, lato ovest, di appoggio dell'impalcato;
-  la strada a valle della linea ferrata è moltoirregolare nel suo andamento, nella larghezza, nello stato di manutenzione sicché la sua percorribilità non è agevole;
-  il passaggio sotto l'autostrada, trovato chiuso con una cancellata provvisoria, è sufficientemente largo e regolare, quindi assicura la normale transitabilità.
Considerato
-  L'eliminazione del P.L. al Km. 48+500 risulta funzionale in quanto l'alternativa realizzata mediante la costruzione di una stradella interpoderale per l'accesso al vasto appezzamento di terreno intercluso è migliorativa rispetto al suddetto passaggio a livello ed appare compatibile con le caratteristiche dei luoghi;
-  Non si può ignorare la fondatezza della preoccupazione dell'A.C. di Campofelice di Roccella che venga sempre garantita, specialmente in circostanze atmosfericheavverse, la normale transitabilità da e verso tutto il territorio comunale a valle della linea ferrata.Pertanto, si ritiene che, sino a quando non si raggiunga la certezza che i sottopassaggi costruiti conservino la loro funzionalità in qualunque situazione, è necessario che la società F.S. mantenga in perfetta efficienza un regolare passaggio a livello, dotato di barre di chiusura, ben segnalato e illuminato, che sia possibile rendereoperativo tempestivamente ogni qualvolta si verifichino situazioni di emergenza che limitino la possibilità di utilizzare i citati sottopassaggi;
È del parere di ritenereil progetto relativo alla soppressione del passaggio a livello 48+500 della linea Palermo-Messina previa costruzione di una stradella interpoderale, autorizzabile ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, nel rispetto dei superiori considerata e fatti salvi ulteriori pareri e nulla osta prescritti per legge.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, nonché dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, con le condizioni e prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.129 del 13 maggio 1999 riportato in premessa, è autorizzato il progetto presentato dalle Ferrovie dello Stato, relativo alle opere descritte in narrativa.
Art. 2
Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo prot. n.17268/T BB.NN. 37953 del 28 novembre 1995;
-  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo prot. n.2088 del 16 giugno 1998;
-  elaborato tecnico comprendente:
-  stralcio tavoletta scala 1:25.000;
-  stralcio catastale scala 1:4.000;
-  sezioni tipo;
-  stralcio del P.R.G. del comune di Campofelice di Roccella con indicata la zona interessata scala 1:5.000.

Art. 3

Le Ferrovie dello Stato, prima dell'inizio dei lavori, restano onerate ad acquisire ogni eventuale ulteriore parere o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione, al comune di Campofelice di Roccella interessato per territorio nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 24 giugno 1999.
  LO GIUDICE 

(99.27.1238)
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DECRETO 24 giugno 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alì Terme.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modificheed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Vista la nota prot.n. 1487 del 4 marzo 1999, con la qualeil sindaco del comune di AlìTerme trasmetteva a questo Assessorato per l'approvazione di competenza gli atti della variante al P.R.G. relativa alla strada di collegamento tra la via M.T. Federico e la contrada S. Giuseppe;
Vista la delibera n.46 del 26 novembre 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centralenella seduta del 22 dicembre 1998, prot. n.9105/9031, con la qualeil consiglio comunale di Alì Terme ha adottato la variante al P.R.G. riguardante il tracciato della strada di collegamento tra la via M.T.Federico e la contrada S.Giuseppe;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71;
Vista l'attestazione a firma del sindaco, in data 3 marzo 1999, relativa alla mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la notaprot. n. 30165 del 23 novembre 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina rappresenta che, essendo le modifiche apportate al tracciato di poco rilievo rispetto alle previsioni del P.R.G., non è necessario acquisire il parere di cui all'art.13 della legge 2 febbraio 1964, n. 74;
Visto il parere n.15 del 26 aprile 1999, reso dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art.9 della legge regionale 21 aprile 1995, n.40, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Alì Terme è dotato di P.R.G. adottato con delibera consiliare n.101 del 23 dicembre 1993, divenuto efficace a far data dal 29 novembre 1995 e annullato parzialmente con decreto n.118/D.R.U. del 5 marzo 1998;
-  la variante proposta riguarda la rettifica del tracciato stradale in oggetto, già esistente, erroneamente rappresentato negli elaborati del P.R.G.;
-  sulla variante di che trattasi l'ufficio del Genio civile con la suddetta nota n. 30165 del 23 novembre 1998 ha rappresentato che, essendo le modifiche apportate al tracciato stradaledi poco rilievo rispetto alle previsioni del P.R.G., non è necessario acquisire il parere di cui all'art. 13 della legge n.64/74;
è del parere che la variante proposta dal comune di Alì Terme relativa alla modificadel tracciato della stradadi collegamento tra la via M.T. Federico e la contrada S.Giuseppe, adottata con delibera consiliare n. 46 del 26 novembre 1998, è meritevoledi approvazione»;
Rilevato che la procedura seguita è conformealla legge;
Ritenuto di potere condividere il superioreparere n. 15 del 26 aprile 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

È approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71, in conformità al parere n.15 del 26 aprile 1999, reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art.9 della legge regionale 21 aprile 1995, n.40, la variante al piano regolatore generale adottata con delibera n. 46 del 26 novembre 1998 dal consiglio comunale di AlìTerme.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n.46 del 26 novembre 1998, con annesso stralcio del P.R.G., situazione attuale e stralcio P.R.G. variante, che verrà timbrata e vistata da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di AlìTerme resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 1999.
  LO GIUDICE 

(99.27.1245)
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DECRETO 24 giugno 1999.
Approvazione di varianteal piano regolatore generale del comune di Enna.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n.71 e successive modificheed integrazioni;
Visto il decreto n.49 del 23 marzo 1979, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Enna;
Viste le note prot.n. 6280 dell'11 febbraio 1998 e n. 28489 del 30 giugno 1998, con le quali il comune di Enna ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variantedel piano regolatore generale, per la realizzazione dello svincolo tra la via Cooperazione e la S.S. 561 "Pergusina" al km. 1+150;
Vista la delibera n.83 del 20 novembre 1996, riscontrata privadi vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 28 gennaio 1997, prot.507, decisione n.780, con la qualeil consiglio comunale di Enna ha adottato la variante al piano regolatoregenerale per la realizzazione dello svincolo tra la via Cooperazione e la S.S. 561 "Pergusina" al km. 1+150;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art.3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 6 ottobre 1997 a firma del segretario comunale, attestante l'avvenuto deposito e pubblicazione nei termini di legge, nonché la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la certificazione dell'11 febbraio 1998, a firma del sindaco con cui si attesta che l'area interessata dallo svincolo di collegamento della via Cooperazione con la S.S. 561 "Pergusina" al km. 1+150 non è gravata dai vincoli di cui alle leggi n. 1497/39, n. 431/85 e n. 1089/39;
Vista la nota prot. n.12794 del 28 novembre 1996, con la quale l'ufficio del Genio civiledi Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sulle opere di che trattasi, parere favorevole a condizione che:
-  prima della realizzazione di qualsiasi opera inerentela variante di che trattasi, dovranno essere eseguite, sulla base di un adeguato studio idrogeologico e geologico-tecnico idonee opere di consolidamentodelle scarpate nonché di bonifica e di sistemazione idraulica al fine di garantirne la stabilità; dovranno essere eseguite inoltre tutte le opere necessarie all'eliminazione della possibilità che, nell'area interessata, si verifichino fenomeni di erosione e di dissesto;
-  i singoli progetti dovranno essere:
a)  corredati da specifici studi e indagini ai fini di una precisa valutazione delle caratteristichelitostratigrafiche e geotecniche del relativo sito interessato, e di una verifica delle implicazioni che i lavori da eseguire possono determinare con l'intorno, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 11 marzo 1988, nonché da adeguato studio idrogeologico finalizzato alla necessaria verifica della sezione idraulica degli attuali tombini e quindi degli altri manufatti che si renderanno necessari per l'inserimento delle infrastrutture di cui trattasi. Ciò, in particolare, con riferimento al contenuto del R.D. n.523 del 25 luglio 1904;
b)  acquisire prima della loro approvazione definitiva del progetto il pareredi questo ufficio, ai sensi del citato R.D. n. 523/104;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n.128 del 13 maggio 1999 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
Con nota n.258 del 25 settembre 1998, il gruppo XXIX ha trasmesso gli atti relativi alla variante in questione, adottata con deliberazione del consiglio comunale n.83 del 20 novembre 1996, con la qualel'amministrazione comunaledi Enna intenderebbe migliorare il collegamento tra la S.S. n.561 "Pergusina" e la via Cooperazione, arteria principale delle nuove urbanizzazioni sorte del nuovo quartiere di Enna Bassa.
Data la crescente importanza che nel tempo ha assunto detto quartiere, sviluppatosi alle pendici del monte su cui sorge Enna, lo svincolo di cui si tratta è destinato a rendere più agevoli e sicure le manovre di immissione e di deviazione dalla strada statale e, quindi, a rendere più scorrevole il movimento lungo detta strada.
Gli elaborati progettuali descrivono in modo sommario e su cartografia non aggiornata la variante prevista che interessa un compluvio nel quale confluiscono le acque superficiali di un bacino imbrifero di una certa dimensione e che, pertanto, richiede un attento studio complessivo.
La relazionegeologica, inoltre, segnala una elevata predisposizione a fenomeni di erosione e di dissesto dei terreni affioranti, sicché l'ufficio del Genio civile, nell'esprimere il suo parere di massima favorevole, ha richiesto il preventivo rispetto di alcune prescrizioni.
Il sopralluogo, effettuato in data 29 marzo 1999 dalla commissione relatrice per acquisire conoscenza diretta delle problematiche connessecon la variante, ha confermato le perplessità e le preoccupazioni manifestate dall'ufficio del Genio civile; infatti, si è constatato che la situazione dei luoghi è stata in gran parte modificata con interventi poco convincenti.
Il tronco della vecchia statale abbandonato dopo le rettifiche apportate al tracciato, e ubicato sul lato est di essa, è stato ripreso e delimitato con le orlature dei marciapiedi ed è stato steso lo strato di fondazione della pavimentazione; inoltre, in atto l'opera ricade lungo un compluvio in gran parte obliterato attraverso cospicui interventi di colmata dei quali non si conosce la valenza sotto il profilo idraulico né se siano stati eseguiti a seguito di eventuale nulla osta idraulicoda partedell'ufficio del Genio civile.Più a monte ogni tracciadel valloncello scompare in una speciedi pozzetto, in gran parte interrato, nel quale sboccano alcuni tubi con diverse provenienze e diverso diametro, ma comunque sempre modesto.
Sul lato occidentale della statale la situazioneè analoga; l'area a valle della curva di via della Cooperazione è stata rinterrata e l'impluvio naturale è stato incanalato entro un manufatto ARMCO il cui diametro non è stato possibile valutare, ma che appariva alquanto limitato.Il tratto scoperto del valloncello, compreso tra l'attraversamento sotto la statale e la via della Cooperazione è ingombro di vegetazionespontanea.
Considerato
Dal punto di vista viario la proposta di varianteè un po' farraginosa in quanto prevede la circolazione rotatoria lungo l'anello costituito dal tratto della vecchia sede e dal tronco della statale da questo delimitato; la sistemazione prevista vanifica infatti, per i veicoli diretti a nord, il vantaggio della rettifica del tracciato della statale eseguito a suo tempo dall'ANAS.Vero è che l'ormai estesa urbanizzazione della zona ha trasformato la citata statale in una strada urbana, ma non si può fare a meno di rilevare che appunto l'accresciuta importanza di essa per quanto riguarda la mobilità urbana ed extraurbana avrebbe dovuto indurre a studiareuna soluzione di maggiore respiro e più lungimirante.
Sotto l'aspetto urbanistico non si riscontrano motivi di dissenso, considerato che effettivamente lo svincolo previsto migliora sostanzialmente il collegamento tra via della Cooperazione e la strada statalePergusina e quindi l'accessibilità al nuovo quartiere di Enna Bassa.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere che la variante al P.R.G. adottata dal comune di Enna con deliberazione consiliare n.83 del 20 novembre 1996 per la realizzazione dello svincolo tra via Cooperazione e S.S. 561 "Pergusina" al Km. 1+50, sia meritevole di approvazione a condizioneche nella redazione del progetto esecutivo venga ristudiata in maniera approfondita la situazioneidro-geologica di tutto l'impluvio interessato dall'intervento e vengano rispettate le prescrizioni dettatedall'ufficio del Genio civile di Enna»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso dal Consiglio regionaledell'urbanisticacon il voto n. 128 del 13 maggio 1999;

Decreta:


Art. 1

È approvata e resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n.128 del 13 maggio 1999 e con le condizioni poste dal Genio civile di Messina, in premessa riportate, la variante al piano regolatore generale del comune di Enna adottata con delibera consiliare n.83 del 26 novembre 1996.

Art. 2

Fanno parte integrantedel presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n.83 del 26 novembre 1996;
2)  relazione tecnica;
3)  tav.P4 del P.R.G.;
4)  stralcio tav. P4 del P.R.G. attuale;
5)  stralcio tav. P4 del P.R.G. con l'intervento del progetto di variante;
6)  planimetria generale - scala 1:200;
7)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Enna restaonerato degli adempimenti conseguenziali del presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 1999.
  LO GIUDICE 

(99.27.1243)
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DECRETO 24 giugno 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Messina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n.1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le note prot. n. 1368 del 16 ottobre 1997, prot. n.277 del 10 marzo 1998, prot.n.1227 del 22 giugno 1998, con le quali il sindaco del comune di Messina ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati della variante al piano regolatore generale, relativa alla costruzione di un complesso polivalente per n.18 aule e palestra in località Contesse;
Vista la nota assessoriale prot.n. 9289 del 7 agosto 1998, con la quale l'A.R.T.A. ha restituito al comune di Messina il progetto di che trattasi;
Vista la nota prot.2561 del 20 novembre 1998 con la quale il commissario ad acta presso il comune di Messina ha ritrasmesso il progetto della scuola in argomento, unitamente al verbaledella conferenza dei servizi in data 20 novembre 1998;
Vista la delibera n.118/C del 31 ottobre 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 26 novembre 1996 con decisione n.40666/39947, con la quale il consiglio comunale di Messina ha approvato, ai sensi dell'art.1 della legge 3 gennaio 1978, n.1 e dell'art.4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in variante allo strumento urbanistico il progetto relativo alla costruzione di un complesso polivalente di n.18 aule e palestra in località Contesse;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art.3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71;
Vista la certificazione prot. n. 1368 del 16 ottobre 1997, a firma del sindaco e del segretario comunale relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante, con la quale si attesta che non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;
Vista la nota prot. n. 1368 del 16 ottobre 1997, a firma del sindaco di Messina, con la qualesi attesta che sui luoghi ove è stata progettata l'opera di che trattasi, per cui è stata chiesta la variante al P.R.G., non esistono vincoli archeologici;
Vista la nota prot. n.20767 del 12 giugno 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 parere favorevole;
Visti gli elaborati di progetto;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanisticacon il voto n.109 del 22 aprile 1999 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesse
Con la delibera n.118 del 31 ottobre 1996 il consiglio comunale ha approvato, ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n.1/78 e dell'art.4 della legge regionale n.35/78, in variante al vigente P.R.G., il progetto generale di massima ed il progetto esecutivo di I stralcio dei lavori riguardanti la costruzione di un complesso polivalente (scuola elementare di n.18 aule e palestra) in località Contesse. Con assessoriale prot. n.6457 del 26 maggio 1998 gli atti trasmessi sono stati restituiti al comune di Messina per essere integrati relativamente all'inquadramento urbanistico dell'area in argomento.Successivamente l'on.le Assessore, con nota prot. n.9289 del 7 maggio 1998, richiedeva al comune di Messina ulteriori chiarimenti e integrazioni sulla scorta dei precedenti pareri delC.R.U. relativi ad altri progetti di edilizia scolastica che rientravano nella stessa fattispecie di quello in esame.In riscontro alla precedente nota il commissario ad acta frattanto nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali, trasmetteva copia del verbale della conferenza dei servizi, indetta il20 novembre 1998 per affrontare le problematiche sollevate dalle sopracitate note dell'Assessore per il territorio e l'ambiente.Dal suddetto verbale si evince che la scuola in progetto, ricadente in un'area fornita delle principali urbanizzazioni primarie, è necessaria per l'eliminazione dei doppi turni scolastici e che i servizi polivalenti della stessa allevierebbero la carenza di attrezzature culturali e sportivedel quartiere.Inoltrela vicinanza di un impianto di trasformazione dell'ENEL da media a bassa tensione non costituisce ostacolo perché le distanze minimedell'impianto dalla scuola sono ampiamente rispettate. Inoltre dal punto di vista più strettamente urbanistico la variante oltre a verificare il rispetto dei raggi d'influenza risulta inserita nella variante generale al P.R.G. adottata dal consiglio comunale con delibera n. 29 del 6 aprile 1998 mentre rispetto allo strumento urbanistico vigente i cui vincoli sono scaduti l'area era destinata a zona SP per servizi.
Il progetto, infine, è munito del prescritto parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 20767 del 16 maggio 1996, rilasciato ai sensi dell'art.13 della legge n.64/74.
Considerato che:
-  Il progetto in variante del complesso scolastico si rende necessario per dotare dei necessari servizi una zonadella città che negli ultimi anni ha visto crescere il numero degli insediamenti residenziali senza che vi sia stata una pari crescita delle dotazioni di attrezzature;
-  Dal verbale della conferenza dei servizi non sono emersi da parte degli organi interessati pareri negativi sull'utilità e l'opportunitàdella localizzazione prescelta;
-  Per quanto riguarda l'aspetto geologico, in relazione al parere reso dall'ufficio del Genio civile di Messina, si esprime parere favorevole a condizioneche in fase di realizzazione dell'opera venga verificata in condizioni di ricarica invernale la possibile interferenza tra superficie freatica della falda libera soggiacente e le opere fondali;
-  Dal sopralluogo effettuato in data 6 aprile 1999 è emerso che il torrente San Filippo il cui corso è adiacente all'area in oggetto è stato totalmente ricoperto nel tratto a monte della ex variante alla statale 114;
-  Ritenuto che alla luce delle superiori considerazioni il progetto del complessopolivalente di 18 aule e palestra in località Contesse in variante al vigente strumento urbanistico appaiacompatibile con l'attuale assetto territoriale; è del parere che il progetto di che trattasi, approvato con la delibera consiliare n. 118 del 31 ottobre 1996, ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n.1/78 e dell'art.4 della legge regionale n.35/78 sia condivisibile»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n.109 del 22 aprile 1999;

Decreta:


Art. 1

È approvata, ai sensi del combinato disposto della legge 1 gennaio 1978, n.1, 5° comma, e dell'art.4 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n.109 del 22 aprile 1999 in premessa riportato, la variante al piano regolatore generale di Messina relativa al complesso polivalente di n.18 aule e palestra, in località Contesse, approvato con delibera consiliare n.118/C del 31 ottobre1996.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
11)  delibera consiliare n.118/C del 31 ottobre 1996; progetto generale;
12)  relazione tecnica;
13)  planimetrie, sezioni schematiche, conteggi;
14)  pianta piano terra - scala 1:100;
15)  pianta piano primo - scala 1:100;
16)  pianta copertura - scala 1:100;
17)  prospetti - scala 1:100;
18)  sezioni - scala 1:100;
19)  capitolato speciale d'appalto - Programma di lavoro, I lotto funzionale;
10)  relazionetecnica;
11)  planimetrie, sezioni schematiche, conteggi;
12)  pianta piano terra - scala 1:100;
13)  pianta copertura - scala 1:100;
14)  prospetti - scala 1:100;
15)  sezioni - scala 1:100;
16)  capitolato speciale d'appalto - Programma di lavoro;
17)  stralcio P.R.G. con indicatal'area oggetto della variante;
18)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Messina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 1999.
  LO GIUDICE 

(99.27.1244)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 14-22 luglio 1999, n. 360.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  dott. Renato Granata, presidente;
-  prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Ce sare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Za grebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 397 del 1998;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice relatore Valerio Onida;
Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale occorso nell'ordinanza n. 397 del 1998;
Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nell'ordinanza n. 397 del 25 novembre 1998 sia così corretto il seguente errore materiale: al termine del Considerato, il periodo "visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" è soppresso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
  f.to: Renato Granata, presidente Valerio Onida, redattore Giuseppe Di Paola, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(97.34.1560)
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PRESIDENZA

Trasferimento di opere ex Casmez al comune di Grotte.

Con decreto n. 288/VIII/IV DRP del 7 maggio 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n.218, ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez:
-  costruzione strada prolungamento via Pirandello sino alla circonvallazione - Grotte (AG), progr. n. 9293;
-  sopraelevazione casa Boccone del povero - Grotte (AG), progr. n.9364, al comune di Grotte (AG) che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.27.1202)
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Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istitu to autonomo per le case popolari di Palermo.

Con D.P. n.425/Gr. VII/SG del 25 maggio 1999, il dr. Francesco Modica, nato a Palermo il 24 febbraio 1964, è stato nominato quale sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo, ai sensi dell'art. 6, comma 6°, lett. a), della legge n. 865/71.
(99.27.1205)
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Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istitu to autonomo per le case popolari di Messina.

Con D.P. n.426/Gr. VII/SG del 25 maggio 1999, il sig. Russo Giuseppe, nato a Messina il 16 novembre 1960, è stato nominato quale sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Messina, ai sensi dell'art. 6, comma 6°, lett. a), della legge n. 865/71.
(99.27.1213)
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Annullamento parziale del decreto 7 maggio 1999, concernente trasferimento di opere ex Casmez al comune di Grotte.

Con decreto n. 404/GR.VIII/IV D.R.P. del 4 giugno 1999, è an nullato il decreto n. 288/D.R.P./VIII/IV del 7 maggio 1999, nella parte relativa al trasferimento al comune di Grotte (AG) dell'opera de nominata "Sopraelevazione Casa Boccone del Povero - Grotte (AG)" contraddistinta con numero di progetto n. 9364.
(99.27.1201)
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Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Con D.P.Reg. n. 478/Gr. VII/S.G. del 18 giugno 1999, l'avv. Mario Julo Cosentino è stato nominato commissario straordinario del l'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo per la durata di tre mesi o per il minore termine derivante dall'effettiva ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
(99.27.1204)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999. Direzioni regionali "Interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura. Valorizzazione prodotti agricoli" e "Interventi infrastrutturali in agricoltura, enti, tutela e vigilanza". Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Con deliberazione n. 147 del 4 giugno 1999, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999. Direzioni regionali "Interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura. Valorizzazione prodotti agricoli" e "Interventi infrastrut turali in agricoltura, enti, tutela e vigilanza". Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste secondo la proposta contenuta nella nota n. 2063/DR del 24 maggio 1999.
Spese a carattere promozionale per lo sviluppo agricolo
Sono in genere trasferimenti di risorse alle imprese agricole per aiutarle nel processo di crescita ed ammodernamento.
Le effettive esigenze delle singole province sono determinate dall'esistenza di richieste di contributi avanzate dagli operatori agricoli per attivare opere ed interventi ed alle quali la P.A. deve dare, in forza delle leggi in vigore, una risposta in termini di aiuto finanziario, tenendo anche conto della superficie agricola utilizzata per provincia (S.A.U.).
Inoltre vi sono condizioni socio-economiche diverse nelle varie provincie, che rendono opportuna una modifica della destinazione dei finanziamenti in modo da compensare le provincie che denunciano un più alto grado di disoccupazione e di emigrazione nonché per aiutare la crescita delle provincie più in ritardo, rispetto ad altre dal punto di vista del reddito pro-capite.
Bisogna, altresì, tenere in considerazione particolari esigenze di settore che si dovessero manifestare a livello provinciale per cui si rende opportuno riservare una percentuale dei finanziamenti per compensazioni ed integrazioni.
Nel prospetto seguente sono riportati i vari indici relativi al grado di disoccupazione provinciale, al grado di emigrazione e al l'indice di ritardo nel reddito medio pro-capite separatamente rilevati, che vengono poi sintetizzati in un unico indice:


Provincia  Indice disoccup provinciale Emigraz. Ritardo reddito pro-capite  Indice unificato  
Agrigento  11,38 17,5 15,94 14,94 
Caltanissetta  13,46 17,2 11,45 14,04 
Catania  9,32 8,8 12,53 10,22 
Enna  12,78 21,1 12,96 15,61 
Messina  9,68 9,2 7,91 8,93 
Palermo  11,38 5,1 9,12 8,53 
Ragusa  8,69 6,9 13,20 9,60 
Siracusa  10,71 7,6 5,10 7,80 
Trapani  12,60 6,6 11,79 10,33 
Totale  100,00 100,00 100,00 100,00 

Pertanto, al fine di conciliare le diverse necessità si ripartisce lo stanziamento di cui appresso destinando:
-  una quota del 70% alla giacenza delle domande al 31 dicembre 1998;
-  una quota del 10% all'indice unificato relativo al grado di disoccupazione provinciale, di emigrazione e di ritardo nel reddito medio pro-capite;
-  una quota del 10% alla superficie agricola utilizzata;
-  una quota del 10% riservata alle compensazioni ed integrazioni.
Qui di seguito è riportato il capitolo di spesa, recato dalla rubrica agricoltura per le cui finalità, il relativo stanziamento sarà ripartito sulla base dell'applicazione delle sopradette percentuali:
  Capitolo Finalità Riferimento normativa 
  55690 Contributi in conto capitale per o- Legge regionale 
      pere di miglioramento fondiario. n. 13/86, art. 27 

Una quota dello stanziamento è de-stinata all'intervento previsto dal l'art. 3 della citata legge regionale 4 aprile 1995, n.27 e sarà ripartita sulla base delle istanze dei soggetti interessati.
Per quanto riguarda, invece, i rimanenti capitoli di competenza della Direzione regionale interventi strutturali ed infrastrutturali recati dalla rubrica agricoltura del bilancio regionale 1999, non si procede alla ripartizione territoriale secondo i superiori criteri per le seguenti motivazioni:
-  54008-54009-54010 - Spese destinate al monitoraggio e all'assistenza tecnica dei sottoprogrammi coofinanziati dal FEOGA nell'ambito del POP della Sicilia 1994-1999, e la cui azione sarà gestita direttamente dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
-  54011-54012-54013 - Spese destinate alla realizzazione del servizio informativo agrometereologico siciliano previste dal POP della Sicilia 1994-1999. L'azione sarà coordinata dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, gruppo 4°, che ha in corso lo svolgimento della gara d'appalto concorso al termine della quale si provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa.
-  54014 - La spesa è destinata al controllo sullo stato di attuazione finanziario e fisico del POP (FEOGA) 1994-99. In particolare sarà finanziata una verifica puntuale sulla Misura 11.1 per la parte riguardante la concessione dell'indennità compensativa agli agricoltori operanti nelle zone svantaggiate, ai sensi degli artt. 17-19 del Reg. CE 2328/91.
-  54111-54112-54113 - Contributi destinati alla ricerca applicata ed alla sperimentazione previsti dal POP della Sicilia 1994-99.
In attuazione all'"avviso" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998 si darà corso alle proposte di ricerca ammissibili al finanziamento. Le finalità saranno rivolte, prevalentemente, alla pronta ricaduta sulle attività produttive dell'economia agricola regionale.
-  54355 - Lo stanziamento è destinato al Vivaio governativo di viti americane.
-  54505 - Riguarda la difesa delle colture da parassiti e da malattie. Il programma di lotta non è predeterminabile in quanto molte malattie e attacchi parassitari dipendono dall'andamento stagionale. Pertanto, lo stanziamento sarà finalizzato secondo l'esigenza di volta in volta accertata per difendere le coltivazioni più importanti dagli attacchi più distruttivi o più infestanti.
-  54549 - Lo stanziamento è destinato agli Osservatori regionali per le malattie delle piante operanti nel territorio dell'Isola per i compiti di istituto.
-  54563-54565 - Gli stanziamenti sono destinati a favorire il passaggio ad altri indirizzi produttivi di impianti agrumicoli esistenti; pertanto gli interventi saranno deliberati in relazione alle richieste degli operatori e nelle zone agrumetate.
-  54571 - Gli interventi sono destinati a quegli impianti arborei esistenti nelle zone determinate.
-  54577 - L'utilizzazione dello stanziamento sarà effettuata sulla base delle domande inoltrate dai soggetti interessati, per le quali non è possibile in via preventiva predeterminare l'ambito provinciale.
-  54587 - Non è possibile determinare l'ambito provinciale, trattandosi di interventi integrativi in favore di organismi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 21 della legge regionale n. 32/91.
-  54596 - Lo stanziamento non va ripartito secondo gli indici percentuali perché, a norma dell'art. 19 della legge regionale n. 25/94, le somme a disposizione saranno destinate sulla base del programma regionale agrituristico 1998-2000, articolato in piani annuali, che individuano obiettivi da raggiungere e le relative priorità.
Detto programma prevede anche specifici interventi organici per singole zone a vocazione agrituristica, stabilendo contestualmente criteri di priorità, avuto riguardo alle tipologie e caratteristiche delle iniziative private.
-  54608-54609-54610 - Aiuti destinati alle associazioni dei produttori agricoli previsti dal POPdella Sicilia 1994-1999. L'azione sarà coordinata dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, gruppo 9°, che provvederà a finanziare gli aiuti per l'avviamento delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg. CEE 1360/78.
-  55039 - Gli interventi sono destinati alle associazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento per la propaganda delle produzioni tipiche siciliane.
-  55043-55044-55045 - Azioni destinate alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli previste dal POP della Sicilia 1994-99 e coordinate dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste previa acquisizione di parere da parte di un nucleo di valutazione.
-  55201-55001 - Lo stanziamento è destinato al Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.
-  55457 - La ripartizione a livello provinciale sarà effettuata sulla base delle giacenze delle domande introitate alla data del 31 dicembre 1998.
-  55485 - Lo stanziamento è destinato al rinnovo della plastica in impianti serricoli esistenti; pertanto gli interventi saranno deliberati in relazione alle richieste di operatori e nelle zone a serricoltura già affermate.
-  55630 - Trattasi di interventi per la realizzazione di impianti di commercializzazione, a seguito delle domande presentate dagli organismi associativi.
-  55695 - Lo stanziamento è destinato al rimborso ai conduttori di aziende agrumicole, che ricadono nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 della legge regionale 30 maggio 1987, n.24 di cui ai vari decreti di delimitazione pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana.
-  55767-55768-55769 - Contributi destinati all'accelerazione dell'adeguamento delle strutture agricole nel quadro della riforma della politica agricola comune previsti dal POP misura 11.2 della Sicilia 1994-99, gli interventi saranno operati sulla base di un programma approvato dalla Commissione U.E., per iniziative la cui operatività ha carattere interprovinciale.
-  56301-56302 - Gli stanziamenti verranno utilizzati con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 della legge regionale n. 33/97 e dal piano regionale faunistico-venatorio 1998-2000.
-  56453 - Lo stanziamento è destinato all'attuazione dei programmi dei mercati-concorsi zootecnici di interesse regionale che si svolgono ogni anno ad Enna, Catania, Ragusa e Messina (S. Fratello).
-  54003 - Lo stanziamento verrà utilizzato per le relative finalità.
-  54004 - Lo stanziamento verrà utilizzato per il finanziamento delle perizie, revisione prezzi contrattuali, redatte a norma delle vigenti disposizioni.
-  55676 - Lo stanziamento verrà utilizzato per l'accoglimento delle richieste di contributo presentate dalle aziende agricole singole ed associate.
-  55904 - Lo stanziamento è vincolato al finanziamento di interventi per urgenti necessità che emergeranno nel corso dell'esercizio con priorità per espropriazioni e per i danni di forza maggiore.
-  55937 - Lo stanziamento dovrà essere accreditato all'Ente di sviluppo agricolo per il pagamento dei lavori relativi alla realizzazione delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 24.
-  56003 - Lo stanziamento dovrà essere versato all'Ente di sviluppo agricolo per l'attuazione di compiti istituzionali.
-  56037 - Lo stanziamento dovrà essere versato all'Ente di sviluppo agricolo per la campagna di meccanizzazione agricola.
La ripartizione dei seguenti capitoli, in attuazione del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-99 è appresso indicata:
-  54390-54391-54392 - Interventi destinati al monitoraggio dei residui di fitofarmaci nei prodotti agricoli, previsti dal P.O.P. della Sicilia 1994-99. Tale azione sarà coordinata dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in applicazione del regolamento n. 2078/92 e le cui somme saranno utilizzate dagli Osservatori per le malattie delle piante di Palermo e Acireale.
-  54393-54394-54395 - Spese per i servizi di assistenza tecnica e divulgazione agricola previsti dal POP della Sicilia 1994-99. L'azione sarà coordinata dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, gruppo 4°, che provvederà alla ripartizione delle somme tra le sezioni operative di assistenza tecnica di cui alla legge regionale n. 73 del 1977 nonché ad altre attività riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico secondo i programmi approvati dal Consiglio regionale dell'agricoltura;
-  55046-55047-55048 - Contributi destinati ai servizi di documentazione, studi ed indagine per i prodotti della filiera vitivinicola previsti dal POP della Sicilia 1994-99. La disponibilità finanziaria sarà destinata all'Istituto regionale vite e vino per l'attuazione del programma predisposto dallo stesso.
-  55764-55765-55766 - Le somme a disposizione saranno destinate sulla base del programma regionale agrituristico 1998-2000, articolato in piani annuali che individuano obiettivi da raggiungere e le relative priorità. Detto programma prevede anche specifici interventi organici per singole zone a vocazione agrituristica, stabilendo contestualmente criteri di priorità, avuto riguardo alle tipologie e caratteristiche delle iniziative private.
-  54603-54604-54605-55761-55762-55763-56490-56491-56492-56493-56494-56495 - L'utilizzazione degli stanziamenti sarà effettuata sulla base delle domande inoltrate, a livello provinciale, dai soggetti interessati per le azioni previste dalle singole misure del P.O.P. 1994-99.
I sottoelencati capitoli si riferiscono a spese per obbligazioni dell'Amministrazione relative ad annualità di spese poliennali già impegnate e pertanto non sono ripartibili:
-  capitoli: 54507, 55004, 55461, 55466, 55467, 55468, 55470, 55472, 55475, 55476, 55482, 55571, 55575, 55617, 55632, 55647, 55648, 55660, 55672, 55673, 55680, 55689, 55692, 55693, 55699, 55700, 55714, 55715, 55720, 55726, 55730, 55731, 55734, 55736, 55745, 56002, 56004, 56036, 56486.
(97.28.1257)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Recepimento di accordo di contrattazione decentrata, concernente l'utilizzo del Fondo efficienza servizio e la programmazione dell'attività di formazione, per il 1999.

L'Assessore per il bilancio e le finanze, con decreto n. 389 del 16 giugno 1999, vistato dalla Ragioneria bilancio e finanze in data 21 giugno 1999 al n.242, ha recepito l'accordo decentrato sottoscritto in data 3 giugno 1999 con le organizzazioni sindacali, concernente l'utilizzo per il 1999 del Fondo efficienza servizio (FES), di cui al capo V del D.P.Reg. n. 11/95, e la programmazione dell'attività di formazione per il 1999.
In particolare, lo stanziamento complessivo di bilancio al capitolo 20002 di L. 3.500.000.000 viene destinato:
-  quanto a L. 880.000.000 alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.P. n. 11/95;
-  quanto a L. 650.000.000 ai progetti obiettivo di cui alla lett. c);
-  quanto a L. 970.000.000 ai trattamenti accessori di cui alla lett. d) del succitato art. 18;
-  quanto a L. 1.000.000.000 ai piani di lavoro per l'incremento della produttività di cui alla lett. a) dell'art. 18 del D.P. n. 11/95, come sostituita dall'art. 4 del D.P. n. 38/97.
(99.27.1231)
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Trasformazione della forma giuridica della Banca di credito popolare di Siracusa ed adozione del nuovo statuto sociale.

Con decreto n. 47/99-9/F del 18 giugno 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi del disposto degli artt. 31 e 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e in base alle attribuzioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvata la trasformazione della forma giuridica da società cooperativa a r.l. in società per azioni della Banca di credito popolare di Siracusa, con sede sociale in Siracusa, e l'adozione del nuovo statuto sociale composto da n. 35 articoli che in allegato costituisce parte integrante del citato provvedimento.
(99.27.1206)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Sicilia Interna, con sede in Enna.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 600/I/VI del 21 aprile 1999, il dott. Apollonio Bruno, nato a Enna il 18 giugno 1960 ed ivi residente in via delle Acacie n. 2; il dott. Paolo Battaglia, nato a Palermo il 15 ottobre 1965 e residente in Ragusa in via A. Ponchielli n. 25 e il dott. Paolo Buono, nato a Caltanissetta il 30 settembre 1970 ed ivi residente in via S. Giuliano n. 31, sono nominati commissari liquidatori della società cooperativa "Sicilia Interna", con sede in Enna, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Giuseppe Ponte.
(99.27.1197)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Concessione di acque minerali denominata "Gerasia", si ta in territorio del comune di Alì Terme, alla società Reale s.r.l., con sede in Messina.

Con decreto n. 1 del 7 gennaio 1999 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1999, reg. n. 1, fg. n. 6, è stata respinta l'opposizione in data 31 gennaio 1997, presentata dal sig. Di Blasi Antonino in proprio e quale legale rappresentante della comunione di utenza di n. 24 ditte, per le motivazioni enunciate in sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia n. 696 del 9 luglio 1997 e 22 agosto 1997; conseguentemente, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, alla società Reale s.r.l., con sede in Messina, codice fiscale 01731340830, è stata accordata la concessione di acque minerali denominata "Gerasia", avente portata media di 7 l./sec., sita in territorio del comune di Alì (ME), per la durata di anni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(99.27.1217)
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Sostituzione di un componente del Comitato consultivo per l'industria.

Con decreto n. 546 del 17 maggio 1999 dell'Assessore per l'industria, la composizione del Comitato consultivo per l'industria, ricostituito con il decreto n. 1745 del 13 ottobre 1998 ai sensi della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36, e s.m.i., è così modificata: in sostituzione del componente dott. Nicolò Ignoffo è nominato il dott. Gioacchino Di Salvo, dirigente coordinatore del gruppo V, promozione industriale ed attuazione deleghe statali dell'Assessorato regionale dell'industria.
(99.27.1218)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione al dott. Cattafi Agostino per l'apertura della farmacia succursale stagionale nella frazione Tonnarella del comune di Furnari.

Con decreto 14 giugno 1999, n. 29145 dell'Assessore per la sanità, il dott. Cattafi Agostino, titolare dell'unica sede farmaceutica del comune di Furnari, è autorizzato all'apertura della farmacia succursale stagionale sita in via Prestipaolo n. 38 nella frazione "Tonnarella" del comune di Furnari per il periodo estivo dell'anno 1999. La direzione tecnica è affidata al dott. Cattafi Gaspare.
(99.27.1209)
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Autorizzazione al dott. Cagnone Vincenzo per l'apertura del dispensario stagionale nella frazione Naxos del comune di Giardini.

Con decreto 14 giugno 1999, n. 29146 dell'Assessore per la sanità, il dott. Cagnone Vincenzo è autorizzato all'apertura del di spensario stagionale sito in via Vulcano n.7 nella frazione "Naxos" del comune di Giardini per il periodo estivo dell'anno 1999. La direzione tecnica è affidata al dott. Crapio Giuseppe.
(99.27.1210)
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Classificazione delle acque del lago Faro idonee alla pro duzione e stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi.

L'Assessore per la sanità, con decreto n. 29238 del 17 giugno 1999, ha classificato le acque del lago Faro (ME), ai sensi del decreto legislativo n. 530/92, idonee alla produzione e stabulazione dei molluschi eduli lamellibranchi e ha revocato il decreto n. 25185 dell'8 aprile 1998.
(99.27.1230)
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Cancellazione dall'albo regionale degli enti ausiliari del l'associazione Casa famiglia Rosetta per la struttura se mi-residenziale di Siracusa.

Con decreto dell'Assessore per la sanità 22 giugno 1999, n. 29282, l'associazione Casa famiglia Rosetta è cancellata dall'albo regionale degli enti ausiliari per la struttura semi-residenziale, ubicata in Siracusa, via Isole della Sonda n. 46, già iscritta al medesimo albo, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
(99.27.1199)
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Cancellazione dall'albo regionale degli enti ausiliari del l'associazione Casa famiglia Rosetta per la struttura se mi-re sidenziale di Palermo, cortile 1° della Gancia.

Con decreto dell'Assessore per la sanità 22 giugno 1999, n. 29283, l'associazione Casa famiglia Rosetta è cancellata dall'albo regionale degli enti ausiliari per la struttura semi-residenziale, ubicata in Palermo, cortile 1° della Gancia n. 1, già iscritta al medesimo albo, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
(99.27.1198)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Variazione della sede legale e dell'amministratore unico della società E.T.A.R. s.r.l., con sede in Ragusa.

Con decreto n. 257/18 del 23 giugno 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha variato la sede legale della società E.T.A.R. s.r.l. da Ragusa, via Leonardo da Vinci n. 8, a Ragusa, via Achille Grandi, zona industriale, 1ª fase e l'amministratore unico nella persona del sig. Brinch Salvatore, nato a Ragusa il 17 aprile 1957.
(99.27.1234)
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Autorizzazione alla ditta Trinacria Metalli s.r.l., con se de in Carini, per lo stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi.

Con decreto n. 258/18 del 23 giugno 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, la ditta Trinacria Metalli s.r.l., con sede legale e centro di raccolta in Carini, via delle Industrie, strada statale 113, km. 281.500, ad effettuare l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, da macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché da rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, individuati rispettivamente alle lett. b), i) ed l) del 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.
(99.27.1235)
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Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vicari.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 242/DRU del 24 giugno 1999, ha approvato la variante al P.R.G. del comune di Vicari, di cui alla deliberazione del consiglio comunale n.35 del 28 ottobre 1997, che adotta l'ampliamento del cimitero comunale con riduzione della fascia di rispetto a mt. 100, limitatamente alla zona interessata dall'ampliamento.
(99.27.1242)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Nicolosi.

Con decreto n. 249/DRU del 25 giugno 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata e resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, la delibera consiliare del comune di Nicolosi n. 33 del 15 aprile 1999, concernente la variante al programma di fabbricazione per la costruzione della nuova scuola elementare.
(99.27.1241)
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Nulla osta al comune di Partinico per il progetto di ri qualificazione del torrente Puddastri e del tratto finale del fiume Nocella.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 262/VIA del 25 giugno 1999, ha concesso al comune di Partinico (PA) il nulla osta in materia d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, con prescrizioni, per il "progetto di riqualificazione del torrente Puddastri e del tratto finale del fiume Nocella".
(99.27.1239)
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Rettifica del decreto 8 marzo 1999, concernente nulla osta alla ditta Granulati Basaltici s.r.l., con sede in Catania, per il rinnovo e l'ampliamento di una cava nel comune di Lentini.

Con decreto n. 263/41 del 25 giugno 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stato rettificato il decreto n.92/41 del l'8 marzo 1999, con cui l'Assessore per il territorio e l'ambiente aveva rilasciato il N.O. all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Granulati Basaltici s.r.l., con sede legale in Catania, per il rinnovo e ampliamento di una cava di basalto in contrada Carmito nel territorio del comune di Lentini (SR).
(99.27.1233)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 266/17 del 25 giugno 1999, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Ovinagricola Siciliana s.n.c., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di incenerimento di carogne animali e di rifiuti organici che si intende svolgere nel comune di Mezzojuso.
(99.27.1237)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 267/17 del 25 giugno 1999, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Lo Cascio Salvatore & C. s.r.l., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di decappaggio, zingatura e sabbiatura che si intende svolgere nel comune di Caltanissetta.
(99.27.1236)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente della commissione elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale in se no al consiglio di direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Con decreto n. 420/I Tur dell'1 giugno 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è stata designata, quale componente della commissione elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di direzione, istituita con decreto n. 322/I Tur del 28 aprile 1999, la sig.ra Fulvia Romano, in sostituzione del dimissionario rag. Gaetano La Mantia.
(99.27.1208)
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CIRCOLARI




PRESIDENZA


CIRCOLARE PRESIDENZIALE 2 settembre 1999, n. 1/V.
Accordi di programma e conferenza di servizio per l'approvazione di progetti inerenti i patti territoriali, contratti d'area e altri strumenti di programmazione negoziata.


Premesso

-  che emergono numerosi problemi, soprattutto sul piano attuativo, imputabili alla mancanza di un quadro di riferimento complessivo che colleghi coerentemente gli strumenti di programmazione negoziata alla programmazione dello sviluppo regionale e nel quale gli stessi strumenti siano tra loro coordinati;
-  che pervengono forti sollecitazioni da parte delle amministrazioni locali, al fine di ricorrere all'istituto della conferenza di servizio, anche finalizzata ad accordo di programma, come previsto dalla legislazione vigente, per la definizione e l'approvazione di interventi inerenti i patti territoriali e altri strumenti di programmazione negoziata;
-  che molto spesso si fa riferimento alla necessità di varianti agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio;
-  che simili problematiche non potranno essere affrontate singolarmente con il ricorso a procedimenti di variante urbanistica caso per caso;

Visto

-  la legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede:
-  all'art. 1, comma 2, per le Regioni e per le autonomie locali la potestà e la responsabilità delle funzioni amministrative relativamente agli interessi e allo sviluppo del territorio regionale e delle comunità locali;
-  all'art. 3, comma 1, lett. c), il coordinamento in sede regionale, delle procedure e degli strumenti di raccordo e di cooperazione strutturale e funzionale che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, Regione e amministrazione centrale;
-  all'art. 4, commi 3 e 4, lett. c), l'individuazione della Regione come momento decisionale in grado di assicurare livelli di responsabilità e unicità, efficienza, omogeneità e autonomia amministrativa;
-  la delibera CIPE 21 marzo 1997, che individua la Regione tra i possibili soggetti sottoscrittori dei patti territoriali e dei contratti d'area, la quale è chiamata a svolgere un ruolo di raccordo tra le varie tipologie negoziali poste in essere in ambito regionale, per il tramite dell'intesa istituzionale di programma;
-  il DPEF regionale 1998/2000, approvato dalla Giunta regionale in data 16 dicembre 1998, che si propone di:
-  creare un quadro di riferimento programmatico e legislativo capace di orientare le iniziative di sviluppo locale attraverso una serie di attività centrate sulla conoscenza dei processi in atto, sul loro monitoraggio e sulla individuazione degli strumenti normativi più idonei per favorire lo sviluppo delle iniziative;
-  favorire un collegamento stabile tra tutte le iniziative di sviluppo locale aiutando la crescita dei soggetti intermedi anche attraverso la creazione di una rete tra agenzie di sviluppo locale;
-  creare un supporto tecnico a livello centrale per l'assistenza, l'orientamento e l'accompagnamento delle attività di progettazione e attuazione.

Considerato

-  le oggettive difficoltà operative e le problematiche conseguenti alle procedure ordinarie di approvazione di tali interventi da parte di numerosi uffici regionali, necessita promuovere un coordinamento dei patti territoriali e degli altri strumenti di programmazione negoziata, al fine di creare le sinergie più efficaci con la programmazione regionale ed ai fini di una più corretta gestione delle risorse territoriali;
-  che i patti territoriali sono strumenti utili di valorizzazione delle risorse e di crescita economica della Regione, è opportuno che tutto ciò avvenga in armonia con i criteri dell'azione politico-amministrativa della stessa e nel rispetto per quanto possibile degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti.
Nel ribadire il contenuto della circolare dell'Assessorato territorio ed ambiente n. 5057 del 14 aprile 1999 in materia di patti territoriali e pianificazione urbanistica si ritiene utile dettare i seguenti orientamenti allo scopo di adottare criteri e modalità operative uniformi, cui dovranno attenersi le amministrazioni locali che intenderanno attivare gli istituti giuridici della conferenza di servizio e dell'accordo di programma per l'approvazione degli interventi in oggetto.
Premesso quanto sopra

Si dispone

In ottemperanza a quanto previsto dalla citata delibera CIPE del 21 marzo 1997 i soggetti promotori dei patti territoriali e di altri strumenti di programmazione negoziata sono tenuti a:
a)  dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'avvio delle iniziative;
b)  trasmettere con cadenza semestrale le relazioni sullo stato di attuazione che illustrano i risultati di verifica e monitoraggio;
c)  per i patti territoriali in fase di chiusura dell'assistenza tecnica, trasmettere periodicamente la documentazione approvata in sede di comitato di verifica del Ministero del tesoro, bilancio e P.E.;
d)  nel caso in cui si intende coinvolgere l'Amministrazione regionale tra i soggetti sottoscrittori è necessario che venga prodotta un'istanza motivata, firmata da tutti gli altri soggetti; la Regione si riserva di valutare l'opportunità di aderire all'iniziativa in ragione degli obiettivi e degli interventi che gli strumenti di programmazione negoziata intendono realizzare.
Criteri generali
Gli strumenti di programmazione negoziata devono essere coerenti con gli strumenti della programmazione regionale (DPEF, linee guida del piano paesistico regionale), e gli strumenti della programmazione negoziale e comunitaria e devono rispettare i principi e le re gole della sostenibilità ambientale secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 28 dicembre 1993.
Nel caso in cui gli strumenti di programmazione negoziata prevedano varianti agli strumenti della pianificazione urbanistico-territoriale dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali:
a)  per quanto riguarda gli insediamenti produttivi destinati alle PMI industriali e artigiane si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzazione, sino ad esaurimento, delle aree PIP, delle aree ASI e delle altre aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a insediamenti produttivi (zone D), esistenti nei territori dei comuni aderenti al patto e agli altri strumenti di programmazione negoziata, preferendo le aree disponibili più vi cine alle sedi operative delle imprese richiedenti;
b)  in caso di dimostrata mancanza di aree adeguate, il reperimento delle aree necessarie dovrà rispondere ai requisiti di concentrazione, dotazione infrastrutturale e rispetto dell'ambiente. La relativa variante dovrà comunque essere inquadrata nel contesto di tutta l'area interessata dallo strumento di programmazione negoziata. Il dimensionamento dovrà comunque tenere conto prioritariamente delle domande espresse dagli operatori economici dell'area, in ogni caso è preferibile mantenere nell'ambito dei tessuti urbani tutte le attività artigianali e di servizio compatibili, allo scopo di evitare l'ab bandono dei centri storici e garantire l'integrazione delle funzioni residenziali con le altre;
c)  nell'ambito della predetta variante generale e per le aree destinate a strutture e attività ricettive o a servizi, è opportuno verificare prioritariamente la possibilità di soddisfare il fabbisogno di aree attraverso:
c.1)  variazioni di destinazioni d'uso compatibili con quelle esistenti negli strumenti urbanistici;
c.2)  variazioni dell'indice di edificabilità previsto;
c.3)  modesti ampliamenti di zona.
Non sono ammessi in zona "verde agricolo" iniziative produttive al di fuori di quelle previste ex art. 22, legge regionale n. 71/78 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94.
Documentazione
La proposta che conterrà il complesso delle trasformazioni territoriali nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1)  documento programmatico del patto e relativi al legati;
2)  descrizione delle iniziative imprenditoriali e problematiche urbanistiche e ambientali, smaltimento liquami, raccolta RSU e rifiuti speciali);
3)  valutazione del fabbisogno indotto in infrastrutture e servizi:
a)  soddisfatto con le risorse finanziarie del patto;
b)  da soddisfare con altri strumenti finanziari;
4)  valutazione di coerenza delle iniziative imprenditoriali con gli obiettivi strategici del patto e le sue "politiche di rete" (p. es. riqualificazione centri storici ed allocazione delle iniziative; riequilibrio territoriale e distribuzione degli interventi nel territorio; salvaguardia del l'ambiente e consumo di suolo; ecc.);
5)  verifica del modello perequativo a parità di condizione di trasformazione e uso del suolo;
6)  altri eventuali protocolli d'intesa o accordi di programma in corso nell'area del patto;
7)  planimetria in scala adeguata (1:25.000 o 1:50.000 del territorio del patto, con la indicazione:
a)  delle principali vie di comunicazione (porti, aero porti, strade statali, provinciali, autostrade, ferrovie, stazioni, ecc.);
b)  dei vincoli sovraordinati e degli elementi di rilievo indicati nelle linee guida del piano paesistico regionale;
c)  dei servizi di interesse sovracomunale;
d)  delle aree attrezzate artigiane e/o industriali;
e)  delle aree ed insediamenti turistici;
f)  delle aree agricole irrigue e/o colture specializzate;
g)  delle aree boscate e delle zone di interesse naturalistico;
h)  delle principali strutture tecnologiche (metanodotti, impianti di depurazione, discariche, ecc.);
8)  planimetria alla stessa scala della precedente con le indicazioni delle principali previsioni degli strumenti urbanistici (mosaico dei PRG vigenti o in itinere (centri storici, tessuti urbani consolidati, aree di espansione residenziale, aree per insediamenti turistici, aree artigianali e/o industriali, servizi ed attrezzature di interesse sovracomunale, aree sottoposte a vincolo, parchi urbani e suburbani, rete dei trasporti).
Nella predetta planimetria saranno visualizzate le iniziative imprenditoriali programmate.
Le singole proposte di variante saranno sintetizzate nella scheda n. 2 allegata alla presente circolare.
Procedure
Ai sensi dell'art. 1, lett. e) della legge regionale n. 48/91, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di interesse congiunto di diverse amministrazioni possono essere sottoscritti accordi di programma che comportano anche varianti agli strumenti urbanistici.
Al fine di snellire le procedure di approvazione di varianti urbanistiche, si potrà sottoscrivere uno schema di accordo di programma tra le amministrazioni interessate, che permetterà agli organi competenti: l'esame, la definizione e l'approvazione degli interventi in un'unica sede e in tempi brevi, con risparmio di risorse umane e finanziarie, nonché in armonia con la contestuale valutazione degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dei medesimi.
L'accordo approvato comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere (comma 2, art. 36, legge regionale n. 30/97, artt. 1 e 4, legge regionale n. 35/78).
L'iter procedurale per la definizione dell'accordo di programma, come previsto dall'art. 1, lett. e) della legge regionale n. 48/91 viene così articolato:
1)  l'ente richiedente deve formulare la richiesta con istanza indirizzata al Presidente della Regione siciliana c/o Direzione regionale programmazione, gruppo V, (piazza Sturzo n. 36 - Palermo) ed allegare la seguente documentazione in duplice copia:
a)  documentazione di cui al paragrafo precedente;
b)  schede tecnico-istruttorie n. 1 e n. 2 allegate alla presente circolare.
La scheda n. 1 deve essere compilata nel caso in cui si richiede l'accordo di programma o la conferenza di servizio per l'approvazione di progetti o di programmi di intervento che non comportino varianti agli strumenti urbanistici.
La scheda n. 2 deve essere compilata nel caso in cui si prevedano varianti agli stessi.
L'istanza deve essere indirizzata per conoscenza a tutte le amministrazioni interessate alla sottoscrizione del l'accordo, unitamente alla precitata documentazione, do vrà essere prodotta entro 15 giorni dalla conclusione del l'istruttoria bancaria delle iniziative imprenditoriali inserite nello strumento di programmazione negoziata.
(Prima della formulazione dell'istanza, nel caso in cui l'accordo prevede variazioni agli strumenti urbanistici, occorre che l'amministrazione abbia già redatto la variante e che la stessa sia stata trasmessa al consiglio comunale per la relativa adozione);
2)  il gruppo V/DRP, ricevuta la richiesta da parte del l'ente, si attiva per contattare tutte le amministrazioni interessate fissando di concerto la data di inizio della conferenza di servizio, nel corso della quale le parti interessate ed all'uopo delegate si impegnano a verificare la possibilità di sottoscrivere il successivo schema di accordo di programma, stabilendo le modalità da seguire (cronoprogramma procedurale e date dei successi incontri);
3)  nel corso della conferenza le amministrazioni valutano la proposta in sede tecnica (soprintendenza, genio civile, assessorato territorio e ambiente, etc.) ed esprimono il loro parere di competenza;
4)  entro 30 giorni dall'inizio della conferenza, acquisiti i pareri e nulla osta da parte delle amministrazioni interessate, si potrà procedere alla firma dello schema di accordo di programma (conclusione della conferenza di servizio);
5)  ratifica dello schema di accordo di programma da parte del consiglio comunale del comune interessato alla variante agli strumenti urbanistici (entro 30 giorni).
Adempimenti conseguenti alla ratifica, pubblicazione della variante urbanistica all'albo pretorio del comune interessato, parere del CORECO;
6)  parere dell'Assessorato regionale territorio e ambiente sulle varianti urbanistiche;
7)  stesura del decreto del Presidente della Regione con il quale viene approvato l'accordo di programma;
8)  pubblicazione del decreto del Presidente della Regione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le schede tecnico-istruttorie di cui al precedente punto 1.B. dovranno essere redatte secondo i modelli allegati alla presente circolare e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.
  Il Presidente della Regione: CAPODICASA 


Allegati


Appendice al protocollo di accordo di programma tra Regione siciliana e Comune di ............................................................................. aderente al patto territoriale ............................................................................. . per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o programmi di intervento ai sensi dell'art. 27, legge n. 142/90, modificata dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48

CRONOPROGRAMMA DELL'ITER PROCEDURALE


  Tempi previsti FUNZIONI DA ESPLETARE 
  1 L'ente richiedente formula la richiesta per la conferenza di servizio e accordo di programma e trasmette la documentazione richiesta, in duplice copia, al gruppo V, DRP 
  2 Il gruppo V Direzione regionale programmazione cura gli adempimenti connessi con l'avvio dell'accordo di programma. 
  3 Conferenza di servizio, le amministrazioni interessate valutano la proposta in sede tecnica ed esprimono il parere di competenza. 
  4 Firma dello schema di accordo di programma tra il Presidente della Regione, le amministrazioni regionali individuate e il sindaco. 


  5 Ratifica dello schema di accordo di programma da parte del consiglio comunale del comune interessato alla variante agli strumenti urbanistici entro i 30 giorni successivi. 
      Adempimenti conseguenti alla ratifica (pubblicazione albo pretorio, parere CORECO) 
  6 Parere dell'Assessorato territorio e ambiente sulle varianti urbanistiche. 
  7 Stesura del decreto del Presidente della Regione con il quale viene approvato l'accordo di programma 
  8 Pubblicazione del decreto del Presidente della Regione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 




Scheda n. 1

REGIONE SICILIANA
Presidenza - Direzione Programmazione


Scheda tecnico-istruttoria da allegare alla richiesta di accordo di programma e conferenza di servizio, per l'approvazione di progetti inerenti strumenti di programmazione negoziata
STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA


Patto territoriale
Contratto d'area
Programma integrato
Piano di recupero
Altri strumenti
Insediamenti per attività produttive

Scheda n. 1
Punto 1C

      INDICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE E DEGLI ESTREMI DELLA SUA APPROVAZIONE 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 1
Punto 1D

      INDICAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA IN ESAME , DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E DI OGNI DATO CHE CONSENTA L'ESATTA INDIVIDUAZIONE (foglio catastale, particella, ecc.) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 1
Punto 1E

      INDICAZIONE DELL'EVENTUALE VINCOLO DI PIANO TERRITORIALE PAESISTICO CON SPECIFICA DELL'AMBITO TERRITORIALE E DEGLI ARTICOLI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CHE DISCIPLINANO L'AREA D'INTERVENTO  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 1
Punto 1F

      INDICAZIONE DELL'EVENTUALE NECESSITA' DI SOTTOPORRE IL PROGETTO PRESENTATO A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Scheda n. 2

REGIONE SICILIANA
Presidenza - Direzione Programmazione


Scheda tecnico-istruttoria da allegare alla richiesta di accordo di programma che prevede varianti agli strumenti urbanistici e relativa conferenza di servizio inerente strumenti di programmazione negoziata
STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA


Patto territoriale
Contratto d'area
Programma integrato
Piano di recupero
Altri strumenti
Insediamenti per attività produttive

Titolo della variante:    
   
   
   
   
Comune di    
Provincia di    
Soggetto richiedente:    
   
   



Scheda n. 2

      ESTREMI DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESTREMI DELLA TRASMISSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA RELATIVA ADOZIONE 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Scheda n. 2

      NOTE SUL SODDISFACIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA DI ESPROPRI (NELL'EVENTUALE CASO CHE LA VARIANTE COMPORTI ESPROPRI) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 2
Punto 2A

      NOTE ISTRUTTORIE SULLA RELAZIONE CHE ILLUSTRI LE RAGIONI CHE DETERMINANO L'ESIGENZA DELLA VARIANTE  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 2
Punto 2B

      NOTE ISTRUTTORIE SULLA PARTE DELLA RELAZIONE TECNICA CHE ILLUSTRA L'IMPATTO SOTTO IL PROFILO URBANISTICO IN RELAZIONE ALLE CUBATURE ED ALLE SUPERFICI COPERTE DAL P.R.G. ESISTENTE E DI PROGETTO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 2
Punto 2C

      NOTE ISTRUTTORIE SULLA PARTE DELLA RELAZIONE TECNICA CHE ILLUSTRA L'IMPATTO SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 2
Punto 2D

      NOTE ISTRUTTORIE SULLA PARTE DELLA RELAZIONE CHE ILLUSTRA L'INCIDENZA SULLA DOTAZIONE DI STANDARD URBANISTICI PER SERVIZI E VERDE  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 2
Punto 2E

      NOTE ISTRUTTORIE SULLA PARTE DELLA RELAZIONE TECNICA CHE ILLUSTRA LE CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ, INDIVIDUANDO LA VIABILITÀ' E I PARCHEGGI ESISTENTI E DA REALIZZARE IN RELAZIONE AI FLUSSI DI TRAFFICO PRESENTI E INDOTTI DALLA INIZIATIVA PROPOSTA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 2
Punto 2F

      NOTE ISTRUTTORIE SULLA PARTE DELLA RELAZIONE CHE ILLUSTRA LA SITUAZIONE DELLA DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI E DA REALIZZARE IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 2
Punto 2G

      INDICAZIONE CARTOGRAFICA DELLA ZONIZZAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE E/O DELL'EVENTUALE STRUMENTO ATTUATIVO  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 2
Punto 2H

      INDICAZIONE CARTOGRAFICA DELLA PRESENZA DI EVENTUALI VINCOLI  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 2
Punto 2I

      INDICAZIONE CARTOGRAFICA DELLA ZONIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Scheda n. 2
Punto 2L

      INDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLO SCHEMA PLANIVOLUMETRICO DI OGNI SINGOLO INTERVENTO PROPOSTO (PREFERIBILMENTE IN SCALA 1:500) CHE INDIVIDUI LE SAGOME DI INGOMBRO ED I DISTACCHI IN RELAZIONE AL CONTESTO  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


(99.36.1613)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 8 giugno 1999, n. 276.
Regolamento CEE n.3302/90. Integrazione alla circolare n.108 del 25 gennaio 1993.

All'Ufficio di Gabinetto
Alla Direzione interventi strutturali
Alla Direzione interventi infrastrutturali
Ai gruppi di lavoro 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 della I direzione
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
All'Ente di sviluppo agricolo
Alle Sezioni periferiche di assistenza tecnica
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative e mutue
Alla Confederazione cooperative italiane
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali ed interprovinciali degli agrotecnici dell'Isola
Ai Collegi provinciali dei geometri
In applicazione del regolamento CEE n. 3302/90, con la circolare n.108 del 25 gennaio 1993 sono state emanate le disposizioni relative alle modalità applicative del trasferimento del diritto di reimpianto di superficie viticole destinate alla produzione di vino da tavola o alla coltura di viti madri portainnesto.
Nel caso di cessione del diritto ed altro operatore avente titolo, è stato stabilito che il trasferimento andava formalizzato attraverso atto notarile opportunamente registrato.
Un'attenta lettura dello stesso regolamento e in particolare l'art. 8 recita che: «Se il trasferimento forma oggetto di una transazione commerciale, viene registrato anche l'importo della transazione».
Da ciò si evince l'obbligatorietà della registrazione relativamente all'importo pattuito tra le parti.
Stante quanto sopra, vista l'esigenza di semplificare le procedure, alla luce delle diverse sollecitazioni pervenute a questo Assessorato in ordine ai maggiori costi aggiuntivi per la stesura dell'atto, si stabilisce che il trasferimento del diritto di reimpianto all'interno della Regine potrà avvenire anche attraverso scrittura privata, debitamente registrata.
La predetta scrittura dovrà in ogni caso essere accompagnata o da apposita dichiarazione congiunta sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale ciascun contraente dichiara rispettivamente di avere proceduto al trasferimento o al relativo acquisto del diritto in argomento, ovvero da due distinte dichiarazioni sostitutive rese da ciascuna delle parti.
Si precisa, altresì, che le predette dichiarazioni potranno essere rese anche innanzi al funzionario dell'Ispettorato territorialmente competente, all'uopo preposto.
Si evidenzia, infine, che le predette dichiarazioni dovranno sempre contenere gli estremi di registrazione dell'atto di trasferimento.
Nell'ipotesi in cui le dichiarazioni in argomento vengano rese innanzi ai funzionari degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura territorialmente interessati, questi ultimi avranno cura di trasmettersi rispettivamente l'autocertificazione acquisita.
Si ritiene opportuno, altresì, ricordare l'obbligo della comunicazione delle variazioni intervenute, ai servizi vitivinicoli dei comuni interessati (legge n.26/84).
Rimane invariato quant'altro previsto nella circolare n. 108 del 25 gennaio 1993.
  L'Assessore: CUFFARO 

(99.28.1302)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 8 luglio 1999, prot. n.3066.
Legge 17 febbraio 1992, n.179, art.5. Istituzione di un fondo speciale di rotazione per acquisizione area e urbanizzazione.

A tutti i comuni della Regione
Il Ministero dei lavori pubblici, con proprio decreto del 28 settembre 1998, ha ripartito tra le Regioni e le provincie autonome delle risorse del fondo speciale di rotazione concernente mutui decennali senza interessi di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n.179.
Tali mutui sono finalizzati all'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica.
Alla Regione Sicilia sono state attribuite complessivamente L.6.420.249.993 che dovranno essere ripartite tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato i fondi loro assegnati per le stesse finalità con utilizzo non inferiore al 30% di ogni singolo finanziamento.
Si invitano, pertanto, i comuni dell'Isola, ove interessati alla concessione di mutui in questione, a fare pervenire all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, formale istanza tramite raccomandata con cartolina di ritorno.
  L'Assessore: LO MONTE 

(99.28.1283)
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CIRCOLARE 30 agosto 1999, n. 9.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 31. Formazione della graduatoria per la concessione di contributi in conto capitale per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti portatori di handicap.

Con D.M. dei lavori pubblici - CER n. 391 del 27 aprile 1998 sono stati ripartiti i fondi di cui all'art. 31 della legge n. 104/92, provenienti dall'accantonamento effettuato sulla programmazione 1992-95 di cui alla delibera CIPE 16 marzo 1994 di edilizia residenziale e sono state attribuite al CER le competenze relative alla concessione dei contributi di cui sopra a soggetti interessati indicati dalle Regioni. A questa Regione sono state attribuite complessivamente L. 6.221.143.943.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra premesso ed in ottemperanza all'art. 3 del D.M. n. 391/98, questa Amministrazione, dovendo procedere alla formulazione della graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo da trasmettere al CER per il seguito di competenza, detta le seguenti direttive per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle istanze d'inclusione in tale graduatoria:
1)  Soggetti ammessi a beneficiare dei contributi
Isoggetti interessati devono risultare assegnatari o proprietari dell'alloggio o di edilizia realizzata con finanziamenti pubblici (edilizia sovvenzionata) o fruenti del contributo pubblico (edilizia convenzionata-agevolata) su cui s'intendono effettuare le opere di cui al successivo punto 3);
2)  Requisiti soggettivi dei destinatari del contributo
a)  risultare portatore di handicap in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie o di nuclei familiari tra i cui componenti figurino tali persone;
b)  avere alla data di presentazione dell'istanza un reddito complessivo familiare non superiore al limite massimo in vigore ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a), della legge n. 457/78 e successivi aggiornamenti e calcolato ai sensi della stessa legge;
c)  non avere usufruito di altre agevolazioni pubbliche per la realizzazione delle opere per le quali viene richiesto il contributo;
3)  Tipologia degli interventi ammissibili
a)  sono ammesse a contributo le opere necessarie all'adattamento dell'alloggio allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile compatibilmente alla natura dell'handicap del destinatario;
b)  le opere per le quali è richiesto il contributo devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236;
c)  il costo delle opere dovrà essere computato sulla base dei prezzi unitari di cui al prezzario regionale vigente, ovvero da prezzi desunti da apposite analisi;
4)  Ammontare del contributo
Il contributo in conto capitale sarà concesso nella seguente misura:
a)  per le opere di costo complessivamente non superiore a L. 10.000.000, il contributo è determinato in misura pari alla spesa effettiva;
b)  per le opere di costo complessivamente superiore a L. 10.000.000, il contributo è pari a L. 10.000.000 aumentate del 25% della parte di spesa superiore a detto importo, per un contributo complessivo comunque non superiore a L. 20.000.000 per ciascun soggetto beneficiario;
5)  Selezione e graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio
Ai fini della formazione della graduatoria questa am ministrazione adotterà i seguenti criteri di priorità:
a)  grado di gravità dell'handicap;
b)  minore rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato come indicato al punto 2b) ed il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare;
6)  Documentazione da presentare
a)  Istanza nella quale il richiedente dovrà indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del soggetto, nonché i dati identificativi dell'alloggio; se il beneficiario non coincide con il portatore di handicap dovranno essere comunicati i dati personali di questultimo e dovrà essere dichiarata, altresì, l'appartenenza al nucleo familiare;
b)  documentazione comprovante la proprietà o l'assegnazione definitiva dell'alloggio oggetto dell'intervento;
c)  documentazione tecnica a firma del tecnico abilitato comprendente:
-  relazione tecnica illustrativa;
-  computo metrico estimativo;
-  calcolo dell'importo del contributo concedibile con i criteri di cui al punto 4;
-  dichiarazione di conformità delle opere alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236;
d)  certificazione rilasciata dall'autorità competente attestante la natura e il grado di gravità dell'handicap;
e)  copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare (mod. 740 o mod. 730 o mod. 101 o mod. 201).
7)  Istruttoria delle istanze
Le domande, corredate da tutti gli allegati sopra ri chiesti, dovranno essere presentate a questo Assessorato a mezzo di raccomandata postale, o anche a mano, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In caso di invio per mezzo di servizio postale, per data di presentazione si intende quella di spedizione ap posta dall'ufficio postale.
Per l'esame delle domande e delle relative documentazioni, nonché per la valutazione delle stesse per la formazione della graduatoria di ammissione al finanziamen to, verrà istituita apposita commissione presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
All'atto dell'insediamento la commissione fisserà i criteri di valutazione per la determinazione della graduatoria.
L'Assessorato regionale dei lavori pubblici provvederà a trasmettere al Ministero lavori pubblici - CER la graduatoria dei soggetti ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  L'Assessore: LO MONTE 

(99.36.1596)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 18 giugno 1999, n. 349/Gab.
Criteri generali di organizzazione del personale del l'Ar ma dei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro della Regione siciliana.

Al Direttore regionale - Direzione lavoro
Al Direttore regionale - Direzione F.P.
Al Capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia
Ai Capi degli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Comando carabinieri - Ispettorato del lavoro
Con riferimento al D.M. 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1997, istitutivo del comando carabinieri, Ispettorato del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con riferimento al proprio decreto del 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 37 del 20 luglio 1996, recepito dall'art. 9 bis, comma 14° della legge n. 608/96, relativo all'assegnazione del personale dell'Arma dei carabinieri negli Ispettorati del lavoro della Sicilia, si rende necessario emanare le se guenti direttive integrative al decreto assessoriale del 21 maggio 1996.
Nel premettere che il predetto organismo è stato reso operativo dal Comando generale dell'arma dei carabinieri in data 1 ottobre 1997, si ritiene opportuno preliminarmente indicare l'articolazione che lo stesso assume al centro ed a livello periferico.
La struttura centrale denominata "Comando carabinieri, Ispettorato del lavoro", dislocata presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale negli uffici di via Pastrengo n. 22 - Roma, è composta da un "nucleo co mando", con compiti di supporto al responsabile e da un "reparto operativo". A livello periferico il comando carabinieri, Ispettorato del lavoro, si articola in una sub-struttura "nucleo carabinieri" dislocata in ogni direzione provinciale del lavoro. I compiti e le attribuzioni del Comando carabinieri, Ispettorato del lavoro sono riportati nella circolare ministeriale n. 130 del 20 ottobre 1997 che è integrazione della circolare ministeriale n. 42/97.
Nella Regione siciliana, oltre alla sub-struttura "nu cleo carabinieri" dislocata presso ogni Ispettorato provinciale del lavoro, con il decreto assessoriale 21 maggio 1996 è stato assegnato all'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia n. 1 ispettore dei carabinieri.
Compiti e attribuzioni dell'ispettore dei carabinieri, assegnato all'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia
L'ispettore dei carabinieri assolve i seguenti compiti:
-  dipende funzionalmente dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia e gerarchicamente dal comandante del Comando carabinieri, Ispettorato lavoro;
-  al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'ap plicazione della normativa nel settore del lavoro nella Regione siciliana, cura il coordinamento dei nuclei carabinieri (N.I.L.) degli Ispettorati provinciali del lavoro della Sicilia con la struttura centrale del Comando carabinieri, Ispettorato lavoro, programmando e svolgendo in dagini, inchieste ed ispezioni, previe intese, ove necessario, con il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia, riferendo direttamente all'Assessore per il lavoro i risultati conseguiti (coordinatore regionale N.I.L.);
-  opererà sul tutto il territorio della Regione sicilia na e, se necessario, ai sensi dell'art.2, D.M. 31lu glio 1997, anche nel territorio nazionale ed all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché in ragione della riservatezza e della peculiarità degli interventi richiesti, provvederà a tutte le operazioni necessarie per l'attività di vigilanza, dall'esame del problema che sarà oggetto dell'ispezione, alla pianificazione dell'azione, alla predisposizione della tecnica ispettiva, alla scelta, previo nulla osta del capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia, degli ispettori del lavoro e, previo nulla osta del comandante del Comando carabinieri, Ispettorato la voro, del personale dell'Arma dei carabinieri da utilizzare in forza ai N.I.L. in servizio presso gli Ispettorati provinciali del lavoro della Sicilia, alla necessaria e preventiva informazione dei capi degli Ispettorati provinciali e realizzerà quant'altro possa essere utile affinché l'azione speciale di vigilanza e coordinamento siano svolte con il raggiungimento del massimo risultato.
L'esito dell'attività ispettiva, fermi restando gli ob-blighi di legge per gli operatori, è riferito al capo dell'Ispettorato regionale del lavoro e al capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro ove ha sede l'attività di vigilanza;
-  ha facoltà di firma per gli atti interlocutori riferiti alle pratiche assegnate, ed a quelli che riguardano il Comando carabinieri, Ispettorato lavoro ed i nuclei carabinieri (N.I.L.);
-  partecipa alle riunioni indette dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia riguardante l'ispe zione del lavoro, per il necessario aggiornamento sulle leggi e circolari riguardanti l'azione ispettiva;
-  collabora con gli organi centrali e periferici di questo Assessorato nell'attività di vigilanza;
-  assolve ad ogni altra incombenza demandatagli da leggi e regolamenti.
Compiti e attribuzioni della struttura periferica (N.I.L.)
Il nucleo carabinieri (N.I.L.) costituisce parte integrante degli Ispettorati provinciali del lavoro, dipende gerarchicamente dal comandante del Comando carabinieri, Ispettorato del lavoro e funzionalmente dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o dal capo del servizio vigilanza, se delegato da quest'ultimo.
A capo del predetto nucleo (N.I.L.) è preposto il militare più elevato in grado ed, a parità di grado, quello con maggiore anzianità di servizio.
Il comandante del nucleo carabinieri ha le seguenti attribuzioni:
-  dispone la programmazione dei servizi ispettivi, sia quelli riferiti alle pratiche assegnate al nucleo, che quelli riferiti a vigilanza d'iniziativa, entrambi secondo le direttive del dirigente da cui dipende funzionalmente e risponde personalmente della regolare e tempestiva esecuzione degli ordini e delle richieste ricevute;
-  cura la puntuale esecuzione dei programmi settimanali di servizio predisposti per il proprio personale, acquisendo il lunedì successivo alla settimana di lavoro programmata le pratiche svolte, che saranno rimesse per le opportune verifiche al dirigente da cui funzionalmente dipende o dal funzionario da questi delegato;
-  riferisce trimestralmente al dirigente da cui dipende sulla situazione del carico individuale di lavoro e sullo stato di trattazione delle pratiche assegnate e all'Ispettore dei carabinieri dislocato presso l'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia (coordinatore regionale N.I.L.), affinché quest'ultimo possa meglio monitorare l'at tività ispettiva dei N.I.L. e proporre eventuali idonei correttivi nelle sedi opportune;
-  ha facoltà di firma per gli atti interlocutori riferiti alle pratiche assegnate;
-  concorda, su richiesta del dirigente o del funzionario da questi delegato, l'utilizzazione di personale del nucleo nell'attività ispettiva da svolgersi congiuntamente.
Al riguardo si sottolinea che il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri non prevede la possibilità di un inserimento sistematico di detto personale nei vari servizi e sezioni in cui è articolato l'Ispettorato provinciale del lavoro.
Norme di carattere generale
E' essenziale, per un migliore espletamento dei servizi ispettivi, lo stretto contatto del nucleo con l'Ispettorato provinciale del lavoro, ed a tale scopo si rende necessaria la partecipazione, così come avviene per i capi se zione, del comandante del nucleo carabinieri alle conferenze periodiche indette dal dirigente e ai gruppi di lavoro, ove istituiti, per il necessario aggiornamento sulle leggi e circolari riguardanti l'azione ispettiva.
E' da escludere l'impiego del personale del nucleo ca rabinieri nell'ufficio relazioni con il pubblico.
La corrispondenza diretta al nucleo carabinieri dovrà sempre essere consegnata chiusa al comandante del nu cleo, poiché la stessa potrebbe riguardare atti riservati di carattere militare o contenere esposti e/o denuncie non riguardanti la materia della legislazione sociale, di competenza degli Ispettorati del lavoro. Giova ricordare che i carabinieri in servizio ai N.I.L. oltre ad avere acquisito i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana ai sensi dell'art. 3, D.M. 31 luglio 1997, conservano il loro stato giuridico di militari dell'Arma dei carabinieri nei vari ruoli e gradi, nonché le relative qualifiche di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nelle 24 ore giornaliere e, anche fuori dall'orario di servizio, per tutte le altre violazioni di legge, con gli obblighi e i doveri che ne derivano; qualora la corrispon denza contenesse questioni di competenza dell'ufficio, il suddetto comandante dovrà consegnarla, senza ri tardo, al dirigente da cui dipende funzionalmente per le determinazioni di competenza.
Per la corrispondenza in partenza, si ritiene opportu no che l'intestazione della nota rechi la timbratura "nu cleo carabinieri" al pari di quanto avviene per le altre sub-strutture in cui è articolato l'ufficio, è ciò anche al fine di agevolare l'individuazione della struttura che ha in trattazione la pratica.
Ai sensi dell'art. 5, D.M. 31 luglio 1997, il personale dell'Arma dei carabinieri che presta servizio presso il Comando carabinieri, Ispettorato del lavoro è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nella Regione siciliana, dall'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.36.1603)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 22 giugno 1999, prot. n. 11904.
Utilizzo, recupero e smaltimento dei sedimenti provenienti da lavori di dragaggio di fondali marini.

All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Alle Province regionali
Ai Sindaci dei comuni della Sicilia
All'Ufficio del Genio civile OO.MM.
Alle Capitanerie di porto
Alle Aziende unità sanitarie locali
e, p.c.  Al Ministero dell'ambiente 

Al Ministero dei lavori pubblici
Pervengono a questo Assessorato richieste di chiarimenti in merito ai sedimenti provenienti da attività di dragaggio dei fondali marini di zone portuali.
In particolare, viene richiesto se gli stessi siano soggetti o meno alla disciplina sui rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità ed il tipo di autorizzazione necessarie per l'utilizzo di detti materiali o per effettuare operazioni di recupero e/o smaltimento.
Per quanto previsto dalla normativa che si andrà a richiamare, questo Assessorato ritiene di dovere distinguere diverse fattispecie, a seconda della natura (caratteristiche chimico-batteriologiche) del materiale di dragaggio e del suo destino (come materia prima o rifiuto).
A)  Ripascimento di arenili
Si permette che tale utilizzo è da ritenersi prioritario, rispetto ad altri usi sotto elencati, in quanto i sedimenti in questione possono costituire una risorsa primaria nel quadro del bilancio sedimentario costiero.
Con i propri decreti del 30 dicembre 1997 e del 31 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 31 gennaio 1998) - relativi alla regolamentazione delle opere di dragaggio e di ripascimento degli arenili nell'ambito del demanio marittimo regionale - questa amministrazione ha previsto il reimpiego dei sedimenti in questione in progetti di ripascimento di arenili in erosione, con le modalità autorizzative ivi contemplate e previo esito positivo delle analisi sulle caratteristiche fisico-chimico-batteriologiche e granulometriche-sedimentologiche del materiale di dragaggio.
B)  Vendita come materia prima in processi produttivi
Nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo di cui al punto A), per mancanza di progetti di ripascimento, dovrà valutarsi l'opportunità di vendita del materiale in questione - come materia prima - ad aziende che usualmente acquistano sabbia marina per utilizzarla nei propri processi produttivi (tal quale o previa eventuale desalinizzazione) ed a condizione che le analisi sulle caratteristiche fisico-chimico-batteriologiche e granulometriche-sedimentologiche dei sedimenti diano esito positivo.
C)  Utilizzo come copertura di rifiuti in discarica per rifiuti urbani
Soltanto nel caso in cui non siano possibili i superiori utilizzi, potrà prevedersi l'uso del sedimento in questione in sostituzione dell'idoneo materiale di copertura infrastrato dei rifiuti solidi urbani, così come già contemplato dall'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che testualmente riporta: per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti, i comuni, fatta salva la loro eventuale utilizzazione come (rifiuti recuperabili), e detratta la quota utilizzabile come materiale di copertura dei rifiuti solidi urbani, provvedono attraverso la realizzazione di idonee discariche di seconda categoria tipo A.
Per tale utilizzo occorre tenere conto di taluni fattori limitanti:
-  qualora i sedimenti siano costituiti essenzialmente da sabbia, questa presenta caratteristiche geotecniche (angolo di attrito) e permeabilità tali da renderla inidonea come ricoprimento infrastrato;
-  nelle opere di dragaggio vengono usualmente prodotte notevoli quantità di sedimenti, mentre per il ricoprimento giornaliero dei rifiuti potrà essere utilizzato soltanto il quantitativo di materiale necessario e sufficiente allo scopo (pari a circa il 10% del volume dei rifiuti urbani costipati). In caso di conferimento di quantitativi superiori alle necessità giornaliere, si rende quindi necessario verificare che il volume totale dei sedimenti da conferire non sia superiore a quello strettamente necessario e vi sia disponibilità di un idoneo sito di stoccaggio, nell'ambito della discarica od in area adiacente;
-  il contenuto salino dei sedimenti potrebbe anche rendere difficoltoso il trattamento del percolato in impianti di depurazione di tipo biologico ed il contenuto di inquinanti chimico-biologici potrebbe essere tale da pregiudicarne l'uso (all'uopo, per analogia relativamente al tipo di uso, si potrà fare riferimento al test di cessione secondo il metodo di cui all'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 sui rifiuti recuperabili).
Pertanto, preliminarmente, occorrerà che i competenti organi tecnici e sanitari verifichino la possibilità di tale utilizzo.
Per quanto attiene la normativa da applicare nelle fattispecie appena descritte, si premette che:
-  l'allegato A del citato decreto legislativo n. 22/97 (decreto Ronchi) - per quanto attiene i rifiuti non pericolosi di costruzioni e demolizioni - comprende: al codice C.E.R. (170501) terra e rocce ed al codice C.E.R. (170502) terra di dragaggio;
-  l'art. 6, comma 1, lett. a) dello stesso decreto legislativo definisce come rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate all'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
-  il successivo art. 7, comma 3, lett. b), classifica come rifiuti speciali solo i ... rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, e non fa menzione dei materiali non pericolosi provenienti da scavo.
Per quanto prima richiamato, limitatamente alle suddette fattispecie A), B) e C), non si applica il regime dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22/97.
Il materiale in questione, qualora non venga immediatamente avviato ai suddetti usi, resterà soggetto alle eventuali norme che regolano il deposito di materiale da costruzione e simili; il trasporto dovrà avvenire nel rispetto della normativa fiscale prevista per tali materiali, e dovrà essere assistito dal documento di trasporto e successiva fatturazione o fatturazione immediata (D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472).
Per l'esecuzione di operazioni di abbancamento, il conferimento del materiale in parola potrà avvenire solo a seguito dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed urbanistiche.
Si rammenta che, nel caso non vengano rispettate le condizioni sopraindicate o qualora il materiale non venga destinato in modo effettivo ed oggettivo ai superiori usi, si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento dei rifiuti e le relative sanzioni penali ed amministrative contemplate dagli artt. 51 e 52 del decreto legislativo n. 22/97.
D)  Recupero di rifiuti
Qualora non sia possibile utilizzare i sedimenti con le modalità previste ai superiori punti A), B) e C), dovrà ulteriormente essere valutata la possibilità di avviarli ad operazioni di recupero di rifiuti, soggette al regime contemplato dal decreto legislativo n. 22/97.
Per quanto attiene le procedure autorizzatorie, si fa presente che nel D.M. del 5 febbraio 1998 - d'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ex artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97 - non figurano i sedimenti in questione, ma soltanto (al punto 12.2) i fanghi di dragaggio (cod. C.E.R. 17 maggio 02), provenienti da attività di dragaggio fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua (acque interne), pulizia di bacini idrici (con precisi limiti di inquinanti presenti e specifici usi).
Per quanto sopra, le operazioni di recupero dei rifiuti in questione non possono essere avviate con le procedure semplificate di comunicazione alla provincia ma sono soggette a preventiva autorizzazione regionale ex artt. 27 e 28 dello stesso decreto legislativo (per impianti da realizzare), o soltanto ex art. 28 (per impianti esistenti che non necessitano di varianti sostanziali).
E)  Scarico nelle acque di mare
Si premette che la normativa vigente consente tale modalità di scarico solo quando ne sia dimostrata l'impossibilità di deposizione o utilizzo a terra con minori rischi ambientali (punto 2 dell'allegato A al D.M. 24 gennaio 1996).
La norma di riferimento è il 3° comma dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, che cita: per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Pertanto, per detto tipo di scarico, l'autorizzazione è di competenza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato ed integrato dall'art. 14 della citata legge 24 dicembre 1979, n. 650, dall'art. 18 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.
Per le modalità istruttorie e le limitazioni relative al rilascio dell'autorizzazione si farà riferimento a quanto previsto dal citato D.M. 24 gennaio 1996.
F)  Smaltimento in discarica per rifiuti speciali
Solo nel caso in cui non sia possibile il recupero del rifiuto, questo dovrà essere avviato allo smaltimento in apposita discarica per rifiuti speciali.
Preliminarmente dovranno essere effettuati opportuni campionamenti ed analisi chimico-batteriologiche per stabilire se sia possibile lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A (così come definita dalla delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, al punto 4.2.3.1.), ovvero in discarica per rifiuti speciali di seconda categoria tipo B o C (così come definite dalla predetta delibera, ai punti 4.2.3.2. e 4.2.3.3.).
G)  Smaltimento in discarica per rifiuti urbani
Tale tipo di smaltimento è praticabile solo eccezionalmente, sia per le considerazioni già esposte al superiore punto C) in ordine all'uso dei sedimenti marini come copertura di rifiuti in discarica per rifiuti solidi urbani, che, in particolare, per i notevoli quantitativi che normalmente si producono durante le operazioni di dragaggio.
Al riguardo si richiamano:
-  la citata delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, che al punto 1.1. relativo all'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevede che i rifiuti speciali ... possono essere ammessi allo smaltimento in impianti aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2. (per rifiuti urbani), se rispettano le seguenti condizioni: ... b)  il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, a effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
-  l'art. 21, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 22/97, dispone che i comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: ... g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento ...
Pertanto tale tipo di smaltimento potrà essere praticato solo in caso di modestissimi quantitativi di rifiuto, aventi caratteristiche chimico-batteriologiche che rispettino le superiori condizioni (anche con riguardo al contenuto in cloruri) e previo parere favorevole dei competenti organi tecnici e sanitari, sempre che sia già contemplato dal regolamento comunale appena citato.
In ultimo è opportuno che le citate indagini preliminari sui sedimenti - per la caratterizzazione chimica, fisica e microbiologica degli stessi - vengano effettuate anche nel caso di ricorso a procedure di urgenza e somma urgenza per interventi di dragaggio, ex artt. 69 e 70 del R.D. n. 350/1895, per consentire la verifica preliminare di possibili condizioni di utilizzo dei sedimenti, a vantaggio sia dell'equilibrio ambientale che dell'economicità dell'opera.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(99.27.1240)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ASSESSORATO DELLA SANITA'
ERRATA CORRIGE


DECRETO 6 agosto 1999
Disciplina delle forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o di alto interesse sociale e sanitario.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23 agosto 1999, parte I, pag. 20, gli articoli 5 e 6 vanno sostituiti con quelli sottoriportati:

Art. 5.

Il riconoscimento quale centro di riferimento regionale verrà attribuito con decreto assessoriale e positiva istruttoria curata dall'Assessorato, previo atto deliberativo di richiesta avanzata da:
-  per le Aziende sanitarie, dal direttore generale;
-  per i Policlinici Universitari dell'Isola, dal preside della facoltà su proposta del direttore dell'Istituto;
-  per gli I.R.C.S.S., dal legale rappresentante su proposta del direttore scientifico;
-  per gli ospedali classificati, dal legale rappresentante su proposta del direttore sanitario.

Art. 6.

L'Assessorato regionale della sanità terrà conto del riconoscimento dei centri in sede di ripartizione della quota di F.S.N., e annualmente provvederà alla valutazione delle attività svolte dagli stessi.
(99.34.1562)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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