REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 1999.
Approvazione dell'accordo di programma per la riqualificazione urbana di Caltanissetta  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 17 giugno 1999.
Approvazione dell'accordo di programma per la riqualificazione urbana di Ortigia  pag.

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 3 settembre 1999, n. 357.
Lavori socialmente utili. Legge 17 maggio 1999, n. 144. Legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili  pag.


CIRCOLARE 3 settembre 1999, n. 358.
Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione - Art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 - Prime direttive  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 15 settembre 1999, prot. n. 16056.
D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifiche, con la legge n. 267/98 e successive modifiche ed integrazioni. Programma di interventi urgenti 1999-2000  pag. 18 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 1999.
Approvazione dell'accordo di programma per la riqualificazione urbana di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, istitutivo dei programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed, in particolare, l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Visto il protocollo di intesa del 30 luglio 1997 relativo al programma di riqualificazione urbana di Caltanissetta che, prevedendo interventi in variante allo strumento urbanistico vigente, è stato siglato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del citato D.M. 21 dicembre 1994, anche dal rappresentante della Regione siciliana;
Vista la nota n. 13482 del 21 dicembre 1998, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha trasmesso alla Presidenza della Regione la nota n. 686 del 18 dicembre 1998 della segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica relativa al parere favorevole reso relativamente alla variante urbanistica al piano regolatore generale di Caltanissetta;
Visto l'accordo di programma sottoscritto il 29 dicembre 1998 fra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione siciliana, il comune di Caltanissetta, l'I.A.C.P. della provincia di Caltanissetta;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 5 del 19 gennaio 1999 di ratifica dell'adesione del sindaco di Caltanissetta al citato accordo di programma;
Vista la nota del comune di Caltanissetta n. 17794 del 4 maggio 1999, con la quale viene dato atto dell'avvenuta costituzione del collegio di vigilanza dell'accordo di programma di cui all'art. 6 dello stesso accordo;
Considerato che, comportando il programma variazione allo strumento urbanistico vigente, l'accordo di programma, in forza di quanto previsto dall'art. 12, comma c), del decreto 21 dicembre 1994, è adottato con decreto del Presidente della Regione;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accordo di programma sottoscritto dal Ministero dei lavori pubblici, dalla Regione siciliana, dal comune di Caltanissetta, dall'I.A.C.P. della provincia di Caltanissetta in data 29 dicembre 1998 e relativo al programma di riqualificazione urbana di Caltanissetta.

Art. 2

Il presente decreto determina le variazioni al piano regolatore di Caltanissetta previste nel programma e sostituisce le concessioni edilizie.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 28 maggio 1999.
  CAPODICASA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione l'8 giugno 1999 al n. 2017.
(99.37.1667)
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DECRETO PRESIDENZIALE 17 giugno 1999.
Approvazione dell'accordo di programma per la riqualificazione urbana di Ortigia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, istitutivo dei programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed, in particolare, l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Visto il protocollo di intesa del 30 luglio 1997 relativo al programma di riqualificazione urbana di Ortigia che, prevedendo interventi in variante allo strumento urbanistico vigente, è stato siglato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del citato D.M. 21 dicembre 1994, anche dal rappresentante della Regione siciliana;
Vista la nota n. 13433 del 18 dicembre 1998, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha trasmesso alla Presidenza della Regione il parere favorevole n. 24 del 15 dicembre 1998 reso dal gruppo di lavoro competente relativamente alla variante al piano particolareggiato di Ortigia;
Visto l'accordo di programma sottoscritto il 22 dicembre 1998 fra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione siciliana, il comune di Siracusa, l'I.A.C.P. della provincia di Siracusa;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 5 del 21 gennaio 1999 di ratifica dell'adesione del sindaco di Siracusa al citato accordo di programma;
Vista la nota del comune di Siracusa n. 35353 del 20 maggio 1999, con la quale viene dato atto dell'avvenuta costituzione del collegio di vigilanza dell'accordo di programma di cui all'art. 6 dello stesso accordo;
Considerato che, comportando il programma variazione allo strumento urbanistico vigente, l'accordo di programma, in forza di quanto previsto dall'art. 12, comma c), del decreto 21 dicembre 1994, è adottato con decreto del Presidente della Regione;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accordo di programma sottoscritto dal Ministero dei lavori pubblici, dalla Regione siciliana, dal comune di Siracusa, dall'I.A.C.P. della provincia di Siracusa in data 22 dicembre 1998 e relativo al programma di riqualificazione urbana di Ortigia.

Art. 2

Il presente decreto determina le variazioni al piano particolareggiato di Ortigia previste nel programma e sostituisce le concessioni edilizie.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 17 giugno 1999.
  CAPODICASA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 30 luglio 1999.
Reg. n. 2, Presidenza della Regione, fg. n. 9.
(99.37.1668)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 3 settembre 1999, n. 357.
Lavori socialmente utili. Legge 17 maggio 1999, n. 144. Legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili.

A tutti gli enti promotori di progetti di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego, Divisione II
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure ur genti in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, pubblicata sul supplemento ordinario n. 99/L, della Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999, ha disposto, tra l'altro, sia la delega al Governo per la riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e degli stessi lavori socialmente utili, ivi compreso il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sia alcuni interventi immediatamente modificativi della normativa in materia di lavori socialmente utili, volti a porre in essere misure idonee all'assorbimento, in forme di occupazione stabile nel mercato del lavoro, dei soggetti impegnati in tali attività.
L'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, ha emanato disposizioni applicative dell'art. 45 della citata legge n. 144/99, nell'ambito del territorio della Regione.
In conformità alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, Divisione II, 26 luglio 1999, n. 61/99, e su conforme determinazione della Commissione regionale per l'impiego, adottata nella seduta del 2 settembre 1999, si emanano le seguenti direttive.
1.  Principi di delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della materia dei lavori socialmente utili
Allo scopo di realizzare un sistema di strumenti per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro, ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è stato delegato:
-  ai sensi del comma 1 ad emanare entro il 31 dicembre 1999, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per ridefinire gli incentivi all'occupazione, all'auto impiego e all'auto imprenditorialità;
-  ai sensi del comma 2 ad apportare, entro il 28 febbraio 2000, le necessarie modifiche o integrazioni al testo di decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 al fine di adeguarne la disciplina in relazione:
a)  al nuovo assetto istituzionale disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, che prevede il con ferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma del l'art. 1 della legge n. 59/97;
b)  alla legislazione regionale specifica, intervenuta a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
c)  all'obiettivo di favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
Ferme restando le istruzioni a suo tempo impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le circolari ministeriali n. 100/98 e n. 138/98, con particolare riferimento al sistema degli incentivi alla ricollocazione lavorativa dei soggetti rientranti nella cosiddetta "disciplina transitoria", di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 e al decreto interministeriale 21 maggio 1998, si ritiene quindi di dover fornire alcune indicazioni, alla luce delle modifiche e integrazioni previste dalla legge n. 144/99.
2.  Soggetti utilizzabili nei progetti di lavori socialmente utili in quanto appartenenti al regime transitorio
Il comma 6 dell'art. 45 della legge n. 144/99 dispone che, fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'oc cupazione e degli ammortizzatori sociali, possono essere approvati o prorogati solo progetti di lavori socialmente utili, che prevedano l'esclusiva partecipazione dei soggetti destinatari della disciplina transitoria come prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 e dal decreto interministeriale 21 maggio 1998, oggi applicabile - in virtù dell'art. 45 comma 6 della legge n. 144/99 - anche ai soggetti che possano maturare 12 mesi di permanenza in attività progettuali di lavori socialmente utili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 di cembre 1999.
A tali soggetti si applicano, pertanto, le disposizioni della cosiddetta "disciplina transitoria" anche per le mo dalità di assegnazione in progetti di lavori socialmente utili di tipo a), b) e c) come individuati all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97.
E' utile precisare che il lavoratore che accede ai be nefici della disciplina transitoria per aver maturato 12 me si di complessiva permanenza in progetti di lavori so cialmente utili nel periodo utile individuato (1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999) dovrà dichiarare, anche con un'autocertificazione, ai sensi della legge n. 15/68, la sua effettiva partecipazione in progetti regolarmente approvati per una durata tale da garantire la permanenza di complessivi 12 mesi in progetti di lavori socialmente utili. Tali lavoratori verranno quindi inseriti - come avviene per i destinatari della "disciplina transitoria" ai sensi del decreto legislativo n. 468/97 - nelle liste di mobilità, senza approvazione della lista da parte della Commissione regionale per l'impiego.
Al riguardo si richiama il secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che recita "durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili".
Ne consegue che l'iscrizione nelle liste viene operata d'ufficio, indipendentemente dall'esplicita richiesta del lavoratore, a cui trova applicazione il regime transitorio, utilizzato in lavori socialmente utili.
Le disposizioni di cui alla "disciplina transitoria" si applicano, oltre che ai lavoratori che percepiscono sussidio o assegno di LSU anche ai lavoratori che percepiscono trattamenti previdenziali, quali CIGS o mobilità e che, già utilizzati in progetti di lavori socialmente utili tipo a, b) e c), come indicati all'art. 1 del decreto legislativo n. 468/97, possano maturare nel periodo già indicato dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 una permanenza di almeno 12 mesi in detti progetti di lavori socialmente utili di tipo a) b) e c).
Al riguardo va richiamato l'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, che ha introdotto disposizioni applicative dell'art. 45 della citata legge n. 144/99, nel l'ambito del territorio della Regione siciliana.
Pertanto, ai fini dell'applicazione nel territorio della Re gione siciliana dell'art. 45, comma 6, della legge 17 mag gio 1999, n. 144, si terrà conto dell'effettiva utilizzazione nelle varie tipologie di attività di lavori socialmente utili. Detta norma precisa che per effettiva utilizzazione va intesa l'attività comunque prestata, a seguito di assegnazione da parte della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti di lavori socialmente utili.
La norma in parola specifica, inoltre, che nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi:
a)  i periodi di assenza o di mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per maternità e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive;
b)  il periodo che va dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 dicembre 1999.
Con il richiamato art. 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, sono fatte, comunque, salve le posizioni giuridiche - consolidatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144 - dei lavoratori rientranti nel regime transitorio per effetto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.
Conseguentemente rientrano, altresì, nel "regime tran sitorio" i lavoratori:
1)  rientranti nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, in altre parole quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997;
2)  impegnati effettivamente in progetti di lavori so cialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997.
Anche a questi ultimi lavoratori trova applicazione la disciplina statale (cfr. art. 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4).
3.  Approvazione dei progetti
La Commissione regionale per l'impiego, potrà, pertanto, deliberare, in proroga o in nuova approvazione, progetti di lavori socialmente utili destinati esclusivamente ai soggetti individuati nel paragrafo 2 della presente circolare.
Rimane ferma la necessità di un'apposita delibera della Commissione regionale per l'impiego, sia al fine di autorizzare l'inserimento di tali lavoratori in un progetto attualmente in corso - ad esempio con l'implementazione del numero dei lavoratori utilizzati - sia per l'avviamento in nuove attività progettuali.
Dette delibere dovranno essere inviate a cura della segreteria della Commissione regionale per l'impiego:
-  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, Divisione II;
-  al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro;
-  alla Direzione regionale lavoro, gruppo X;
-  all'Ufficio regionale del lavoro;
-  all'ufficio provinciale del lavoro competente;
-  all'Ispettorato regionale del lavoro;
-  alla competente sede INPS;
-  alla competente sede INAIL.
I nuovi progetti di lavori socialmente utili, anche ai sensi della disposizioni di cui al decreto legislativo n. 468/97, avranno tutti la caratteristica di progetti locali o regionali, ferma restando la possibilità per i soggetti espressamente individuati dallo stesso decreto legislativo n. 468/97, di sottoscrivere apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 4.
4.  Assegnazione nei progetti
In relazione alle modalità di assegnazione dei soggetti interessati nelle diverse attività progettuali, si richiamano espressamente le istruzioni operative fornite con la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998, n. 100/98, che al punto 1.4 indica che i soggetti destinatari della disciplina transitoria possono, sulla base di apposite delibere delle Commissioni regionali per l'impiego, essere assegnati ai progetti di la vori socialmente utili in deroga alle procedure di assegnazione previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 468/97, nonché in deroga alle priorità previste per gli avviamenti nei progetti aventi obiettivi di carattere straordinario di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) del citato decreto legislativo.
I soggetti individuati in via definitiva dall'art. 45 comma 6 legge n. 144/99, quali destinatari della c. d. "disciplina transitoria", potranno, dunque, essere immediatamente riavviati, per effetto della delibera della Commissione regionale per l'impiego n. 264 del 12 gennaio 1999 (allegato n. 1), in attività progettuali anche in prosecuzione di progetti attualmente in corso di espletamento, non trovando più applicazione già nell'immediato, nei loro confronti, la disciplina che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro disposta dall'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 468/97.
5.  Proroga dei progetti di lavori socialmente utili
Oltre alle fattispecie di proroga ammissibili ai sensi del decreto legislativo n. 468/97 (12 mesi + 6 + 6 mesi per i lavori di pubblica utilità, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 468/97 e 6 mesi + 6 mesi per i lavori socialmente utili aventi obiettivi di carattere straordinario di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del decreto legislativo citato), l'art. 58, comma 17, lett. b), della legge n. 144/99 consente la proroga dei progetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c), dello stesso decreto legislativo n. 468/97, fino all'attuazione degli obiettivi progettuali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.
La proroga dovrà essere richiesta dall'ente promo tore e/o attuatore con apposito atto con il quale si dispone la proroga e, inoltre, si assumono gli oneri per le assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro, nonché con le altre procedure già individuate per l'attuazione del decreto legislativo n. 468/97. La proroga, per essere esecutiva, dovrà essere deliberata dalla Commissione regionale per l'impiego.
Anche le delibere di proroga dovranno essere rimesse a cura della segreteria della Commissione regionale per l'impiego:
-  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, Divisione II;
-  al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro;
-  alla Direzione regionale lavoro, gruppo X;
-  all'Ufficio regionale del lavoro;
-  all'ufficio provinciale del lavoro competente;
-  all'Ispettorato regionale del lavoro;
-  alla competente sede INPS;
-  alla competente sede INAIL.
6.  Delibera della Commissione centrale per l'impiego del 17 febbraio 1999 "Criteri di avviamento a selezione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili"
Si ritiene dover richiamare l'attenzione sulla delibera della Commissione centrale per l'impiego adottata in data 17 febbraio 1999, trasmessa con circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 32/99, e della conseguente delibera della Commissione regionale per l'impiego n. 314 del 29 giugno 1999 (allega- to n. 2), sottolineando che la formazione degli elenchi dei lavoratori socialmente utili è strumento necessario ai fini di consentire una più agevole individuazione e ricollocazione dei soggetti interessati in realtà produttive private, dove sono previsti l'attribuzione di benefici come dal disposto del decreto legislativo n. 468/97 e del decreto interministeriale 21 maggio 1998.
Quanto sopra fermo restando le disposizioni di cui alla delibera della Commissione centrale per l'impiego del 19 luglio 1996 concernente l'avvio a selezione del l'intera platea di lavoratori nelle pubbliche amministrazioni.
7.  Riserva obbligatoria del 30% per gli avviamenti a selezione ex art. 16, legge n. 56/87
Al comma 8 dell'art. 45 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, è stabilito che ai lavoratori soggetti alla disciplina transitoria è riservata una quota del 30% nelle as sunzioni da effettuarsi mediante gli avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modificazioni.
In base a tale disposizione, quindi, la riserva del 30%, già fissata all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 468/97 con riferimento esclusivo all'ipotesi di assunzione da parte degli stessi enti pubblici che avessero utilizzato i soggetti in questione, viene estesa a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici individuati dall'art. 16 della legge n. 56/87, anche se non "utilizzatori" dei lavoratori c. d. transitori.
Peraltro, nel silenzio della legge, deve ritenersi che la disciplina contenuta al comma 8 dell'art. 45 del collegato ordinamentale di cui alla legge n. 144/99, non sostituisca o modifichi la normativa dettata dal comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 già citato, ma si ponga in aggiunta a quest'ultima, come fattispecie ge nerale ricomprensiva della più specifica fattispecie contemplata al suddetto art. 12, comma 4.
Laddove, quindi, l'assunzione debba essere effettuata da parte di enti pubblici che utilizzino o abbiano già utilizzato soggetti appartenenti al regime transitorio, nell'ambito della predetta riserva del 30% si dovrà dare, in questo caso, priorità ai lavoratori socialmente utili già impegnati; solo successivamente ed ove residuino ulteriori posti da ricoprire con avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87, potrà procedersi all'assunzione di unità lavorative non precedentemente utilizzate ed appartenenti al generale bacino dei lavoratori socialmente utili.
Le amministrazioni locali e regionali devono considerare, come bacino di ricezione, l'ambito regionale.
Al fine di procedere all'assunzione dei soggetti in questione, in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 468/97 ed oggi dalla legge n. 144/99, l'avviamento a selezione dovrà essere effettuato in conformità alla delibera della Commissione regionale per l'impiego n. 314 del 29 giugno 1999 (allegato n. 2), come modificata ed integrata dalla presente circolare.
In forza del punto 6 della predetta delibera della Commissione regionale per l'impiego n. 314 del 29 giugno 1999, la riserva de qua trova applicazione relativamente alle richieste pubblicate successivamente al 29 giugno 1999. Essa, in via transitoria, si applica altresì alle richieste pervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 468/97, purché alla data del 29 giugno 1999 le relative procedure siano ancora in corso, non essendo intervenuta la pubblicazione della relativa graduatoria.
Appare utile qui richiamare, di seguito, il tenore del punto 1.5 della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998 n. 100/98.
«La riserva si applica a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti professionali richiesti per la copertura del posto a prescindere delle mansioni svolte durante la partecipazione ai progetti.
Al riguardo si precisa che, in ogni caso, le amministrazioni e gli enti potranno, nell'ambito di piani pluriennali di assunzioni da concordare con gli uffici del lavoro, procedere a coprire i primi posti disponibili con lavoratori riservatari destinando agli altri lavoratori le assunzioni successive.
Nel caso le assunzioni da effettuare siano meno di tre le amministrazioni e gli enti interessati, nell'inoltrare alla sezione circoscrizionale competente le richieste di avviamento a selezione, dovranno precisare se intendono o meno adempiere subito all'onere della riserva».
8.  Riserva in favore dei soggetti di cui alla legge regionale n. 85/95
Per effetto dell'art. 1, comma 2, della più volte richiamata legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, il termine di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è differito al 31 dicembre 2001.
Conseguentemente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 1995, n. 85, fino al 31 dicembre 2001, beneficiano delle riserve previste dall'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24.
9.  Assegno per lavori socialmente utili
L'art. 45, comma 9, della legge in oggetto, dispone espressamente che dal 1° gennaio 1999, l'assegno da corrispondere ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo n. 468/97 è fissato in L. 850.000 (ottocentocinquantamila lire italiane).
Detto importo di L. 850.000 deve naturalmente intendersi comprensivo della rivalutazione spettante per il 1999 nella misura dell'80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 468/97.
10.  Disposizioni in materia di pensionamenti anticipati
L'art. 58, comma 17, della legge n. 144/99 ha apportato alcune modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
In particolare la lettera a), dopo il comma 5 (che è finalizzato alla ricollocazione lavorativa ovvero al raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori assoggettabili alla cosiddetta disciplina transitoria), prevede l'inserimento di un comma 5 bis.
Tale ulteriore disposizione consente la contemporanea fruizione sia del contributo di cui all'art. 12, comma 5, lett. c), che del contributo di cui all'art. 12, comma 5, lett. a), in favore di quei soggetti individuati come "transitori" dall'art. 12 decreto legislativo n. 468/97 e dal l'art. 45 comma 6 legge n. 144/99, cui manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.
In ragione di tale disposizione i soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 decreto interministeriale 21 maggio 1998 (contributo pari al 50% dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, così come determinato dall'INPS e corrisposto dall'INPS), potranno beneficiare anche del contributo, già individuato dal comma 5 lett. c) del decreto legislativo n. 468/97, nonché dal decreto interministeriale 21 maggio 1998, per i datori lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato un soggetto destinatario della disciplina transitoria. Per quanto riguarda le procedure e i requisiti si rimanda alle indicazioni a suo tempo fornite dalla circolare ministeriale n. 100/98, ivi comprese le modalità di presentazione della relativa do manda da parte dei soggetti interessati.
L'INPS erogherà detto contributo in un'unica soluzione, una volta verificata la sussistenza dei diritto.
11.  Vigilanza e controllo
Si richiama l'attenzione degli enti promotori di progetti sia di lavori socialmente utili sia di lavori di pubblica utilità ad una scrupolosa osservanza di criteri di buona gestione per tutte le attività, comunque, connesse al progetto e finalizzate alla attuazione degli obiettivi progettuali di cui sono responsabili, nonché ad un corretto utilizzo delle risorse sia umane sia finanziarie messe a disposizione per le finalità dei progetti così come approvati dalle delibere della Commissione regionale per l'impiego.
A tal fine si sottolinea che gli uffici periferici del lavoro e gli ispettorati del lavoro potranno essere appositamente richiesti per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
12.  Aspetti finanziari
Si precisa che le risorse già assegnate per progetti di lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità a livello regionale con circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/99, nonché quelle che verranno assegnate per i progetti interregionali nella misura necessaria, sono da intendersi impegnabili, ai soli fini delle attività progettuali sia di livello locale che interregionale, per progetti di lavori socialmente utili che interessano esclusivamente i lavoratori beneficiari della "di sci plina transitoria", come oggi individuati ai sensi del l'art. 45 comma 6 legge n. 144/99.
Sia le risorse per i progetti locali, che le risorse per i progetti interregionali potranno poi concorrere, soddisfatte le esigenze proprie delle attività di lavori socialmente utili, nonché verificata l'effettiva disponibilità, alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria, sulla base delle apposite convenzioni di cui all'art. 45, comma 6, della legge n. 144/99.
  L'Assessore: PAPANIA 

Allegato n. 1
DELIBERA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO N. 264 DEL 12 GENNAIO 1999


La Commissione regionale per l'impiego

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998, recante misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili;
Rilevato che l'art. 1, comma 2, del predetto decreto interministeriale 21 maggio 1998 dispone che le Commissioni regionali per l'impiego possono assegnare ai progetti di lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lett. c);
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego, divisione II, 27 luglio 1998, n. 100/98, che al punto 1.4 chiarisce che, per i lavoratori soggetti alla disciplina transitoria sopra richiamata, l'assegnazione può avvenire anche con riguardo a progetti appositamente predisposti nei quali i lavoratori vengano espressamente individuati con riferimento alle esperienze professionali acquisite nella realizzazione di progetti di contenuto analogo promossi dal medesimo ente ovvero da enti diversi, ricordando - al contempo - che ai predetti lavoratori non si applica la disposizione che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro;
Ritenuto di consentire la predetta assegnazione in deroga alle disposizioni di cui al'art. 6 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lett. c);
A voti unanimi;
Delibera

L'assegnazione ai progetti di lavori socialmente utili dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998, può essere effettuata in deroga alle disposizioni di cui al'art. 6 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), sulla scorta delle indicazioni in premessa riportate.
Allegato n. 2
DELIBERA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO N. 314 DEL 29 GIUGNO 1999


La Commissione regionale per l'impiego

Visti i seguenti atti legislativi:
-  decreto legislativo n. 468/97, art. 12;
-  legge n. 144/99, art. 45, commi 6 e 8;
-  legge n. 56/87 e successive modifiche;
-  legge n. 223/91, art. 8;
-  legge n. 236/93 e successive modifiche;
-  legge n. 451/94;
-  legge n. 608/96;
-  legge regionale n. 36/90;
-  legge regionale n. 12/91;
-  legge regionale n. 15/94;
Visti, altresì, i seguenti provvedimenti amministrativi:
-  decreto interministeriale del 21 maggio 1998;
-  delibera n. 139 del 18 marzo 1998, prorogata con delibera n. 290 del 7 aprile 1999;
-  delibera n. 255 del 17 novembre 1998, integrata con delibera n. 261 del 13 dicembre 1998;
-  delibera n. 21 del 20 marzo 1997;
-  delibere della commissione centrale per l'impiego del 17 febbraio 1999 e del 19 luglio1996;
-  circolari ministeriali n. 32/99 del 16 aprile 1999 e n. 150/96;
-  circolare assessoriale n. 344 del 3 febbraio 1999;
Ritenuto, in armonia con gli indirizzi generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego in data 17 febbraio 1999, di dovere stabilire le modalità operative valevoli per l'effettuazione degli avviamenti, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche, dei soggetti titolari della riserva del 30% di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97, come modificato ed integrato dall'art. 45, commi 6 e 8, della legge 144/99 e, pertanto, per la formazione delle relative graduatorie;
Delibera

1.  Ai fini della applicazione della riserva di cui all'oggetto sugli avviamenti a tempo indeterminato da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche e integrazioni, valgono le disposizioni contenute nella presente deliberazione.
2.  Fermi restando i requisiti e le condizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 ed al decreto interministeriale del 21 maggio 1999, nonché all'art. 45, commi 6 e 8, della legge n. 144/99, i soggetti aventi diritto a fruire della riserva ivi prevista debbono essere iscritti, alla data di pubblicazione della richiesta, nelle liste di collocamento di una delle SCICA della provincia in cui ricade la SCICA competente all'avviamento, ovvero nella lista regionale di mobilità o averne acquisito il titolo.
3.  Alla individuazione dei lavoratori da avviare in quanto aventi diritto alla suddetta riserva si farà luogo, in sede di evasione delle richieste, con il sistema del reclutamento tra i presenti, analogamente a quanto disposto in via generale con delibere nn. 139 del 18 marzo 1998 e 255 del 17 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, previa presentazione da parte degli interessati alla competente SCICA di manifestazione di disponibilità contenente la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti richiesti, sia ai tini della titolarità della riserva, sia ai tini della formazione della graduatoria. Le SCICA provvederanno a tal fine ad adeguare la modulistica attualmente in uso.
4.  I lavoratori aventi diritto alla citata riserva saranno avviati sulla base di apposita graduatoria di precedenza, formata ed approvata dai competenti organi tenendo conto, in ordine di successione, dei seguenti criteri, da valutarsi con riferimento alla data di pubblicazione della richiesta di avviamento:
a)  data di effettivo avviamento ai progetti per L.S.U., approvati ai sensi della normativa sopra richiamata;
b)  a parità di detta anzianità, maggiore carico familiare, de terminato ai sensi della circolare n. 150/96, con riferimento, per quanto concerne i redditi dei familiari dell'aspirante all'avviamento, ai 12 mesi precedenti alla data di pubblicizzazione della richiesta;
c)  a parità di carico familiare, maggiore anzianità anagrafica.
5.  Per i profili che presentano uno specifico contenuto di professionalità (non a basso contenuto professionale), costituisce requisito di ammissione alla selezione il possesso del titolo di studio richiesto e, ove occorrente, del titolo professionale o abilitativo inerente alla qualifica corrispondente alle mansioni da svolgere, ove necessario, purché conseguito a norma delle vigenti disposizioni anteriormente alla data di immissione nei progetti per L.S.U.
6.  La riserva del 30% prevista dal decreto legislativo n. 468/97 e successive modifiche e integrazioni trova applicazione relativamente alle richieste pubblicate successivamente alla adozione della presente delibera. Essa, in via transitoria, si applica altresì alle richieste pervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 468/97, purché alla data della presente delibera le relative procedure siano ancora in corso, non essendo intervenuta la pubblicazione della relativa graduatoria.
7.  Relativamente alle procedure di avviamento in corso, di cui al punto 6, i competenti organi del collocamento procederanno alla riapertura o alla proroga dei termini fissati per la presentazione della manifestazione di disponibilità, al solo fine di consentire ai soggetti aventi diritto di farla valere nei modi opportuni, attraverso la produzione delle dichiarazioni occorrenti. Al riguardo le competenti SCICA provvederanno a predisporre, ove necessario, la modulistica integrativa necessaria.
8.  Resta ferma la riserva del 25% degli avviamenti, fissata, a favore dei lavoratori in mobilità, con delibera n. 21 del 20 marzo 1997, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 223/91.
Trova, altresì, applicazione la riserva del 50% di cui all'art. 20 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche e integrazioni, a favore dei soggetti i quali abbiano partecipato ai. progetti di pubblica utilità disciplinati dall'art. 23 della legge n. 67/88 e successive proroghe, limitatamente alle richieste tuttora in corso pervenute entro il 31 dicembre 1998, data in cui ha avuto termine la vigenza della medesima riserva. Ove concorrano, in tutto o in parte, le riserve previste dalla presente delibera, esse saranno applicate secondo il seguente ordine di successione:
-  riserva del 50% ex art. 20 della legge regionale n. 27/91;
-  riserva del 30% ex art. 12 del decreto legislativo n. 468/97;
-  riserva del 25% ex art. 8 della legge n. 223/91.
Concorre con quelle sopra indicate ogni altra riserva prevista dalla vigente normativa.
9.  Relativamente agli enti, amministrazioni ed aziende rientranti nella sfera di competenza della Regione, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 12/91, le quote di riserva non potranno comunque superare, complessivamente, ai sensi della legge regionale n. 15/94, il 50% degli avviamenti da effettuare, con conseguente riduzione percentuale, ove necessario, delle percentuali di riserva spettanti alle singole categorie di beneficiari. Qualora vi sia carenza di beneficiari rispetto alla aliquota di riserva spettante, i posti che risulteranno disponibili saranno assegnati proporzionalmente alle altre categorie di riservatari, nel rispetto delle quote massime fissate dalla legge per ciascuna di esse. I soggetti in possesso dei requisiti per fruire delle predette riserve, eccedenti le quote percentuali di riserva sopra indicate, concorreranno secondo l'ordine di graduatoria per i restanti posti non coperti da riserva, da assegnare dopo che siano state soddisfatte le riserve stesse, purché ricorrano le prescritte condizioni.
10.  Alla selezione dei lavoratori aventi diritto a riserva ai sensi del punto 8, si provvede mediante formazione di apposita graduatoria, previo reclutamento tra i presenti, secondo quanto disposto con delibera n. 255 del 17 novembre 1998 e successive modifiche, tenendo conto cumulativamente dei seguenti elementi, da valutarsi con riferimento alla data di pubblicazione della richiesta:
a)  anzianità di iscrizione, posseduta o comunque spettante, nella lista regionale di mobilità;
b)  maggiore carico familiare, secondo i criteri dettati dalla circolare ministeriale n. 150/96, con riferimento, per quanto concerne i redditi dei familiari dell'aspirante all'avviamento, ai 12 mesi antecedenti alla data di pubblicizzazione della richiesta.
A parità di punteggio, si terrà conto della maggiore anzianità anagrafica
11.  I lavoratori di cui al punto 10 potranno fare valere, ai fini dell'avviamento, i titoli di studio, abilitativi e professionali richiesti, conseguiti a norma delle vigenti disposizioni, posseduti alla data di pubblicazione della richiesta di avviamento.
12.  Per quanto non diversamente previsto dalla presente deliberazione, trovano applicazione le modalità e le procedure stabilite dalle deliberazioni e dalle circolari indicate in premessa, specificatamente per quanto concerne le attività di verifica demandate ai competenti organi del collocamento, nonché la formazione delle graduatorie integrate di livello sovracircoscrizionale, ove occorrenti.
13.  La commissione, infine, in relazione agli indirizzi contenuti nel punto 1.1 del provvedimento adattato dalla commissione centrale, delibera che i soggetti, i quali siano o siano stati impegnati in progetti per lavori socialmente utili, abbiano priorità nelle assunzioni da effettuarsi da parte di società costituite per la gestione di servizi o di attività corrispondenti o equiparabili a quelle svolte nei medesimi progetti.
Le società di che trattasi, ai fini della individuazione dei soggetti disponibili, in possesso dei requisiti occorrenti, potranno avvalersi, oltre che di agenzie di collocamento private, dell'Agenzia regionale per l'Impiego e di analoghi servizi dell'impiego presenti sul territorio, ove costituiti, ai fini delle relative attività di selezione e preselezione, anche al fine di soddisfare alla esigenza di disporre di specifiche professionalità connesse a titoli di studio, abilitativi e professionali conseguiti a norma di legge, espressamente richiesti o necessari in relazione alle mansioni da svolgere.
14.  La commissione si riserva di rivedere i contenuti della presente delibera, alla luce delle direttive e degli indirizzi che saranno adottati in sede nazionale in relazione alle innovazioni introdotte in materia con l'art. 45 della legge n. 144/99.
15.  La commissione, infine, anche in relazione agli orientamen ti emersi in sede nazionale, riguardanti la riforma delle procedure del collocamento, delibera di prorogare fino al 31 dicembre 1999 le disposizioni della precedente delibera n. 139 del 18 marzo 1998 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al sistema di avviamento mediante reclutamento tra i presenti, secondo le modalità fissate con delibera n. 290 del 7 aprile 1999.
(99.37.1660)
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CIRCOLARE 3 settembre 1999, n. 358.
Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione - Art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 - Prime direttive.

Alle associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale per l'impiego - Divisione VII
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi delle Direzioni lavoro e formazione professionale
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 40 del 23 agosto 1999, è stata pubblicata la legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante disposizioni in materia di lavoro.
L'art. 10 della predetta legge introduce disposizioni in materia di attivazione dei piani di inserimento professionale.
Sui contenuti della presente direttiva è stato acquisito il favorevole avviso della Direzione regionale della formazione professionale, reso con la nota prot. n. 5316/5E/I/FP dell'1 settembre 1999.
Su conforme determinazione della Commissione re gionale per l'impiego, adottata nella seduta del 2 settembre 1999, si divulgano le seguenti direttive.
1.  Piani d'inserimento professionale di tipo a
I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 15, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attivati nell'ambito della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001 (cfr. art. 10, comma 1, della legge regionale 19 ago sto 1999, n. 18).
Giova qui ricordare che i suddetti piani di "tipo A" vengono attuati attraverso progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con la Direzione regionale della formazione professionale. Al riguardo, il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro acquisirà d'ufficio l'approvazione del programma formativo da parte della competente Direzione regionale della formazione professionale.
Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i piani in parola con le modalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
In forza di tale rinvio l'Amministrazione regionale e le Province regionali possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento delle indennità di cui all'art. 15, comma 4, della legge n. 451/94, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
I soggetti promotori possono, altresì, al momento della presentazione del progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento delle predette indennità ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo.
Pertanto, ove non siano state individuate risorse finanziarie da destinare ai predetti piani con fondi del bilancio regionale risulta possibile approvare gli stessi solo se autofinanziati dai soggetti promotori o dalle province regionali. In ogni caso risultano finanziabili soltanto gli oneri relativi al pagamento delle indennità da erogare ai soggetti impegnati nei piani.
Per la promozione dei piani di cui al presente paragrafo si dovrà fare ricorso alla modulistica di cui all'allegato n. 1 e gli stessi vanno presentati, in triplice copia, a questo Assessorato, Coordinamento regionale delle mi sure di politica attiva del lavoro, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo.
Relativamente alla parte formativa, lo schema progettuale è stato predisposto dalla competente Direzione regionale della formazione professionale.
Gli enti promotori ed attuatori dei piani potranno avvalersi delle strutture formative titolari delle attività formative ex legge regionale n. 24/76 avanzando specifica richiesta alla Direzione formazione professionale, che provvederà ad autorizzare l'ente e la struttura formativa per la erogazione dei relativi servizi, nonché le attività di tutoraggio inerenti la formazione esterna.
Per rendere maggiormente comprensibile la misura si allega l'unita tabella "A".
2.  Autofinanziamento dei piani d'inserimento professionale di tipo b
I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai soggetti utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per l'impiego, in conformità alla modulistica attualmente in uso, opportunamente adeguata.
3.  Piani d'inserimento professionale straordinari
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza so ciale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato dalla normativa in parola a finanziare prioritariamente nell'ambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali, nazionali o comunitari, - previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per l'impiego - i piani straordinari di inserimento professionale, che comportano alla conclusione del piano l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti.
In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme erogate.
Le richieste avanzate dalle imprese saranno esaminate tenendo conto:
1)  del maggior rapporto tra il numero dei dipendenti dell'azienda utilizzatrice e giovani da assegnare al piano;
2)  della maggiore percentuale di occupabilità (assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di oltre il 60 per cento dei giovani impegnati nei piani);
3)  della data di arrivo delle richieste.
Per i predetti piani non trova applicazione il rapporto numerico determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 451/94, per il ricorso all'istituto, mentre non potranno essere attivati piani nel caso in cui i soggetti utilizzatori non abbiano proceduto all'assunzione di almeno il 60% dei giovani utilizzati in analoghi precedenti progetti.
4.  Piani di inserimento professionale per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale, di settore o di area
Il 3° comma dell'art. 10 della legge regionale 19 ago sto 1999, n. 18, infine, dispone che i limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale (19-32 anni e sino a 35 anni se disoccupati di lunga durata) non trovano applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale, di settore o di area.
Pur non essendo suscettibile di immediata attuazione la predetta norma, stante che sono in corso i necessari accertamenti atti a verificare se la predetta disposizione si concreta in aiuto di Stato e se necessitano le procedure di controllo comunitario di cui all'art. 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell'Unione europea, i soggetti interessati potranno avanzare apposita richiesta, con le modalità poste in essere per i piani in forza delle direttive vigenti.
La misura in parola non trova applicazione nei confronti dei soggetti che fruiscono di trattamenti previdenziali (CIG, CIGS, indennità di mobilità, trattamento speciale ex art. 11, legge n. 223/91) e assistenziali (assegno LSU, emolumenti per cantieri di lavoro ecc.).
5.  Piani interregionali di inserimento professionale
La circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 23 luglio 1999, n. 60, ha disposto che "la Regione Sicilia, in quanto regione a statuto speciale, ha autonomamente modificato in base a proprie leggi regionali alcune condizioni di accesso ai piani. In merito ai piani interregionali conclusi con soggetti utilizzatori per iniziative da attuarsi nei territori extra Regione, con giovani residenti in Sicilia, questi potranno usufruire di disponibilità finanziarie aggiuntive, così come previsto dalla legge regionale, oltre che di quanto stabilito dalla normativa nazionale".
Le convenzioni inerenti i piani interregionali vanno, comunque, approvate dalla Commissione regionale per l'impiego della Regione ospitante.
6.  Finanziamento dei piani con le risorse nazionali
La richiamata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 23 luglio 1999, n. 60, dispone che "per quanto concerne la distribuzione delle risorse in ba se alla ripartizione prevista del decreto del 31 dicembre 1998, le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare circa l'utilizzo dei finanziamenti, originariamente destinati a piani interregionali, per piani regionali e viceversa, in rapporto alle domande effettivamente pervenute. Ciò al fine di rendere possibile la copertura del maggior numero di domande, consentendo così il miglior utilizzo delle disponibilità finanziarie".
Avvalendosi della suddetta facoltà, la Commissione re gionale per l'impiego, nella seduta del 2 settembre 1999, ha modificato la destinazione delle risorse assegnate con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 31 dicembre 1998, come segue:
-  piani regionali  L.  25.200.000.000; 
-  piani interregionali  L.  16.800.000.000. 
  L'Assessore: PAPANIA 


(Si omettono gli allegati)


(99.37.1659)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 15 settembre 1999, prot. n. 16056.
D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifiche, con la legge n. 267/98 e successive modifiche ed integrazioni. Programma di interventi urgenti 1999-2000.

Ai Sindaci dei Comuni di:
-  Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Cammarata, Canicattì, Casteltermini, Cianciana, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera, S. Giovanni Gemini, S. Angelo Muxaro, Sciacca (provincia di Agrigento)
-  Acquaviva Platani, Caltanisetta, Campofranco, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, S. Caterina Villarmosa, Serradifalco, Villalba (provincia di Caltanissetta)
-  Acicastello, Acicatena, Adrano, Bronte, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mineo, Motta S. Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, S. Gregorio di Catania, S. Michele di Ganzaria, S. Pietro Clarenza, S. Alfio (provincia di Catania)
-  Aidone, Catenanuova, Enna, Gagliano Castelferrato, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe, Troina (provincia di Enna)
-  Alcara Li Fusi, Alì, Antillo, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Condrò, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Gallodoro, Graniti, Librizzi, Limina, Longi, Malvagna, Mandanici, Mazzarrà S. Andrea, Messina, Milazzo, Motta Camastra, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Naso, Oliveri, Pace del Mela, Pettineo, Raccuja, Reitano, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, S. Agata di Militello, S. Alessio Siculo, S. Domenica Vittoria, S. Fratello, S. Pier Niceto, S. Stefano di Camastra, S. Teodoro, Sinagra, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Villafranca Tirrena (provincia di Messina)
-  Alia, Alimena, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Caccamo, Caltavuturo, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Marineo, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palermo, Partinico, S. Giuseppe Jato, S. Flavia, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trappeto, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villabate (provincia di Palermo)
-  Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Pozzallo, S. Croce Camerina, Vittoria (provincia di Ragusa)
-  Canicattini Bagni, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Sortino (provincia di Siracusa)
-  Buseto Palizzolo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Favignana, Poggioreale, Salaparuta, S. Ninfa, Valderice, Vita (provincia di Trapani)
Al Consorzio Tre Sorgenti di Agrigento
Al Consorzio ASI di Caltanissetta
Al Consorzio di bonifica di Trapani
Alla Provincia regionale di Enna
Alla Provincia regionale di Messina
Alla Provincia regionale di Palermo
Alla Provincia regionale di Ragusa
Il D.L. n. 180/98, come convertito, prevede all'art. 1, comma 2, che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose, il patrimonio storico-artistico ed ambientale.
L'art. 9, secondo comma del D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche con la legge 13 luglio 1999, n. 226, stabilisce che, entro il 31 ottobre 1999, la Regione approvi il piano straordinario "diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto" in stretto collegamento con l'individuazione delle aree a maggior rischio su cui questo Assessorato è già intervenuto con alcune direttive trasmesse a tutti gli enti locali:
-  circolare n. 13450 del 14 luglio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 5 dicembre 1998);
-  circolare n. 22824 del 10 dicembre 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999), sollecitata con la nota n. 11282 del 10 giugno 1999.
Il Ministero dell'ambiente, con nota n. UCM/99/2845 del 15 luglio 1999, in relazione alla predisposizione del programma finanziario del piano straordinario suddetto, relativo alle annualità 1999 e 2000, ha sollecitato la Regione siciliana alla definizione del piano di utilizzo delle risorse in argomento entro la data del 30 settembre 1999.
Conseguentemente, rilevato che solo una parte degli enti locali ha riscontrato le direttive sopra citate, questo Assessorato ritiene di dover valutare soltanto le istanze che perverranno dai suddetti enti.
Pertanto tali enti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 27 settembre 1999, un duplice elenco di interventi:
-  il primo comprendente le opere, in ordine di priorità del vigente programma triennale delle opere pubbliche, corredate almeno da progetto preliminare e riferite alle aree a rischio idrogeologico già segnalate in riscontro alle circolari sopracitate;
-  il secondo elenco dovrà contenere proposte, corredate almeno da una relazione tecnico-illustrativa, con stima dei costi e idonea documentazione cartografica, sempre riferite ad interventi nelle aree a rischio già segnalate.
Le Provincie regionali in indirizzo segnaleranno i necessari interventi sulla rete infrastrutturale di trasporto provinciale ed eventuali altre opere sovracomunali tendenti a ridurre il rischio idrogeologico, secondo le modalità sopra enucleate.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(99.38.1709)


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