REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 SETTEMBRE 1999 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 giugno 1999, n. 21.
Regolamento per l'esecuzione dell'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, per l'attivazione di corsi triennali e di perfezionamento per la formazione di restauratori di beni culturali  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 1 settembre 1999.
Integrazione del decreto 15 giugno 1999, relativo al calendario venatorio 1999/2000  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 15 settembre 1999.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'isola di Lampedusa  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 28 aprile 1999.
Attuazione nella Regione siciliana delle linee guida per la gestione delle camere iperbariche e protocolli diagnostici e terapeutici per l'uso dell'ossigenoterapia iperbarica  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per lavori di irrigazione S. Leonardo ovest, 3° lotto. Distribuzione distretto irriguo Eleuterio, comune di Misilmeri  pag. 44 
Sostituzione di un componente della commissione tecnica per l'istruttoria delle istanze di partecipazione al bando di concorso "Progetto impresa e territorio", pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999 e n. 13 del 20 marzo 1999  pag. 51 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Messina  pag. 51 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 9 luglio 1999, n. 353.
Protocollo d'intesa per l'attivazione dello "sportel- lo unico" delle imprese presso il comune di Palermo, relativamente ad alcuni procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale del lavoro.
  pag. 51 


CIRCOLARE 9 luglio 1999, n. 354.
Articolo 12 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modifiche e integrazioni. Riserva del 30% dei posti nelle assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche, a favore dei soggetti partecipanti ai progetti di lavori socialmente utili. Delibera C.R.I. n. 314 adottata nella seduta del 29 giugno 1999  pag. 52 


CIRCOLARE 9 settembre 1999, n. 359.
Progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, attivati con la circolare assessoriale 30 marzo 1999, n. 342 - Proroga dei progetti  pag. 54 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1:
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 21 maggio 1999.
Approvazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale.
Supplemento ordinario n. 2:
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Termini Imerese per la realizzazione di reti idriche di distribuzione al comprensorio Valle Torto e colline a sinistra Imera - S. Leonardo Ovest - 2o lotto.

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nei comuni di Misilmeri e Bagheria per la realizzazione di reti idriche di distribuzione al comprensorio Eleuterio - S. Leonardo Ovest - 3o lotto.

Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nel comune di Palermo per la realizzazione di reti idriche di distribuzione al comprensorio Villabate - S. Leonardo Ovest - 4° lotto.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 dicembre 1998.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 11 giugno 1999, n. 21.
Regolamento per l'esecuzione dell'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, per l'attivazione di corsi triennali e di perfezionamento per la formazione di restauratori di beni culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante «Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia», e, in particolare, l'art. 7;
Udito il parere n. 1101/98 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 114 dell'11 maggio 1999;
Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento l'attività di corsi triennali e di perfezionamento per la formazione di restauratori di beni culturali, di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.
Corsi triennali e corso di perfezionamento

1.  Sono attivati in Palermo presso il Centro regionale per la progettazione ed il restauro della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 7, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e della convenzione sottoscritta con il Ministero per i beni culturali ed ambientali in data 10 luglio 1997, corsi triennali per la formazione di restauratori di beni culturali al cui termine è rilasciato, a coloro che avranno sostenuto con esito favorevole gli esami finali, un attestato di frequenza e di profitto.
2.  E', altresì, attivato un corso annuale di perfezionamento al termine del triennio, da svolgersi a Roma presso l'Istituto centrale per il restauro.
3.  I corsi sono regolati dalle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2.
Finalità dei corsi

1.  I corsi attivati presso il Centro per la progettazione ed il restauro hanno come obiettivo la formazione di restauratori specializzati dei beni archeologici, artistici, storici e sono finalizzati all'insegnamento:
a)  dei principi e delle cause dei processi di deterioramento;
b)  della caratterizzazione dei materiali costitutivi, naturali ed artificiali, dei manufatti;
c)  delle metodologie di indagine diagnostica, d'intervento, di controllo e di documentazione;
d)  dei valori materici, storici e formali da rispettare negli interventi.

Art. 3.
Organi dei corsi

1.  Sono organi dei corsi triennali:
a)  il direttore;
b)  il vice direttore;
c)  il collegio dei docenti.

Art. 4.
Direttore e vice direttore

1.  Il direttore dei corsi è il direttore del Centro regionale per la progettazione ed il restauro. Il direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati e con esperti necessari per l'attività didattica dei corsi.
2.  Il vice direttore dei corsi è il dirigente regionale componente del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 3 della convenzione sottoscritta il 10 luglio 1997 con il Ministero per i beni culturali ed ambientali.
3.  Il vice direttore dei corsi, sulla base delle determinazioni del Comitato tecnico scientifico e sentito il collegio dei docenti, provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attività didattiche; è responsabile del buon andamento delle attività didattiche; vigila affinché gli studi si svolgano con regolarità.
4.  Il vice direttore dei corsi, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un apposito gruppo di lavoro.

Art. 5.
Collegio dei docenti

1.  Il collegio dei docenti è presieduto dal direttore ed è composto dal vice direttore e da tutti i docenti e si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.
2.  Il collegio dei docenti esprime pareri e formula proposte sulle questioni sottoposte dal direttore o dal vice direttore sui programmi di studio, sulle modalità di svolgimento dei corsi, con riferimento anche alle sedi e all'organizzazione didattica e delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.
3.  Il collegio dei docenti si riunisce di norma ogni tre mesi e comunque su convocazione del direttore.

Art. 6.
Personale docente

1.  Gli incarichi di insegnamento, in rapporto alle esigenze dei corsi, sono conferiti annualmente, con provvedimento dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione su proposta del direttore del Centro regionale per la progettazione ed il restauro, fra il personale dell'Istituto centrale per il restauro, del Centro regionale per la progettazione ed il restauro e dell'Amministrazione regionale dei beni culturali.
2.  Per particolari materie per le quali non esistono le corrispondenti competenze nel personale di cui al comma 1°, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche ad esperti di riconosciuta qualificazione professionale. Ai relativi oneri provvederà il Centro regionale per la progettazione ed il restauro.
3.  Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalità attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione all'attività lavorativa prestata, ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione.

Art. 7.
Corsi e materie di insegnamento

1.  I corsi hanno durata triennale.
2.  Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi predisposto e periodicamente aggiornato dal Comitato tecnico scientifico.

Art. 8.
Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione ai corsi triennali

1.  Ai corsi triennali si accede mediante selezione pubblica, per esami e titoli, bandita con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, di norma entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dei corsi. Ove ritenuto necessario o opportuno dal Comitato tecnico scientifico, a seguito di verifica del numero dei candidati, si procederà a prove preselettive attinenti alle prove d'esame, tese ad accertare le attitudini manuali dei concorrenti. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della Comunità europea.
2.  Per l'ammissione ai corsi sono richiesti i seguenti requisiti:
a)  età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 30;
b)  diploma di scuola media di secondo grado;
c)  cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi alle stesse condizioni, anche i cittadini di altri Stati purché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini italiani;
d)  idoneità fisica alle attività che il settore di studi prescelto comporta;
e)  non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.
3.  Le pratiche per l'ammissione alla selezione pubblica dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.
4.  I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.

Art. 9.
Posti messi a pubblica selezione

1.  Il numero dei posti messi annualmente a pubblica selezione, destinati a due settori, è determinato dal bando.
2.  I settori sono:
a)  conservazione dei dipinti e dei loro supporti, delle superfici architettoniche e dei manufatti lapidei, musivi e degli stucchi;
b)  conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche.
3.  I settori possono essere modificati o ampliati su proposta del Comitato tecnico scientifico.
4.  Il numero dei posti messi annualmente a pubblica selezione non può essere superiore a venti.

Art. 10.
Commissione giudicatrice

1.  La commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
2.  La commissione è così composta:
a)  dal direttore del Centro regionale per la progettazione ed il restauro con funzione di presidente;
b)  dal vice direttore dei corsi triennali;
c)  da due funzionari tecnico-scientifici appartenenti al ruolo dell'Istituto centrale del restauro;
d)  da un dirigente tecnico scientifico appartenente al ruolo dei beni culturali ed ambientali del Centro regionale per la progettazione e il restauro;
e)  da un restauratore con diploma riconosciuto dall'Istituto centrale del restauro;
f)  da un restauratore appartenente al ruolo del Ministero dei beni culturali ed ambientali con qualifica attinente alle materie d'esame.
3.  I componenti di cui alle lett. c), d), e) ed f) del comma 2 non possono far parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessità.
4.  Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Centro regionale per la progettazione ed il restauro.
5.  Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per materie speciali.
6.  Ove ritenuto necessario per il numero dei candidati, la commissione giudicatrice potrà operare anche attraverso sottocommissioni.

Art. 11.
Prove per l'ammissione ai corsi

1.  L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:
a)  attitudinale;
b)  pratica;
c)  orale.
2.  Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacità manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico-artistico.
3.  Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche finalizzati alla metodologia dell'intervento di restauro, nell'ambito del settore prescelto.
4.  Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza della storia dell'arte, dei materiali e delle tecniche di produzione artistica anche con riferimento all'arte siciliana.
5.  I candidati stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
6.  La valutazione è espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che avranno riportato almeno sei decimi nella prova attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.
7.  Al termine delle prove la commissione giudicatrice, compila per ogni settore messo a concorso, la graduatoria, che è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione.
8.  Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai diciotto trentesimi, con non meno di sei decimi nella prova orale.
9.  A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneità in precedenti concorsi banditi dall'Istituto centrale per il restauro o dall'Opificio delle pietre dure di Firenze, o che sia in possesso di altri titoli di studio individuati nel bando.
10.  Le graduatorie sono affisse all'albo del Centro per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate nel Bollettino Ufficiale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed anche, per notizia, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dalla scadenza del termine dei quindici giorni decorrono i termini per eventuali ricorsi.

Art. 12.
Durata e svolgimento dei corsi

1.  L'anno scolastico ha la durata di undici mesi e di norma inizia a novembre e termina a ottobre dell'anno successivo; gli orari e i programmi sono definiti dal collegio dei docenti secondo le determinazioni del Comitato tecnico scientifico.
2.  I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni ed applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche in periodo estivo.
3.  Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio nella misura e con le mobilità previste dalle vigenti norme regionali in materia di trattamento economico di missione previste per gli operatori tecnici.
4.  Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non può essere superiore a quello delle esercitazioni pratiche.

Art. 13.
Frequenza dei corsi ed esami

1.  La frequenza dei corsi è gratuita ed obbligatoria.
2.  L'ammissione all'anno successivo e all'esame per il conseguimento dell'attestato sono deliberate dal collegio dei docenti che valuta i risultati ottenuti dello studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.
3.  Nelle materie di insegnamento la valutazione è espressa in decimi e va effettuata entro il 30 giugno. Per un massimo di due insufficienze è prevista la prova d'appello entro la conclusione dell'anno scolastico.
L'insufficienza nella prova d'appello determina l'esclusione dal corso.
4.  L'attitudine pratica dello studente è valutata in decimi e in due tempi, sulla base delle esercitazioni e dalle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi.
L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.
5.  Per conseguire l'attestato di frequenza e profitto gli allievi devono aver superato gli esami previsti ed una prova finale consistente nella predisposizione e discussione di un elaborato teorico pratico.
6.  La commissione esaminatrice per il rilascio dell'attestato è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
7.  La commissione è composta da sette membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti della prova finale. La commissione di cui fanno parte di diritto il direttore o il vice direttore della scuola dell'Istituto centrale per il restauro, o loro delegato, il direttore o il vice direttore dei corsi del Centro regionale o loro delegato, di norma, svolge i propri lavori nella sede del centro.

Art. 14.
Anno di perfezionamento e relativo attestato

1.  Al corso annuale di perfezionamento che si svolgerà in Roma presso l'Istituto centrale per il restauro, sono ammessi, su domanda in numero non superiore a dieci in base alla graduatoria di merito, coloro che avranno superato, con esito positivo, l'esame finale del triennio.
2.  L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attività di laboratorio e l'elaborazione di una tesi.
3.  L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di perfezionamento, rilasciato dall'Istituto centrale per il restauro, consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto.
4. Agli ammessi al corso di perfezionamento potranno essere concesse, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, borse di studio previste dal 2° comma dell'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, secondo la graduatoria di merito e nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

Art. 15.
Attestato di frequenza e profitto

1.  L'attestato di frequenza e profitto costituisce titolo nei concorsi per l'accesso alla qualifica di restauratore banditi dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, nonché da altri enti pubblici.
2.  L'attestato di perfezionamento costituisce ulteriore titolo valutabile nei concorsi di cui al comma 1.

Art. 16.
Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

1.  Lo studente deve in particolare:
a)  partecipare con diligenza alle attività didattiche;
b)  rispettare l'orario dei corsi e non assentarsi senza autorizzazione;
c)  durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta;
d)  avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;
e)  non valersi di quanto è di proprietà del Centro per fini personali;
f)  in caso di malattia dare tempestiva comunicazione alla segreteria della scuola, salvo comprovato impedimento;
g)  il numero massimo di assenze consentite non può superare il limite di un settimo delle ore del corso.
2.  Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a)  ammonizione verbale;
b)  sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni;
c)  interdizione temporanea dal corso.
d) espulsione dai corsi.
3.  Le sanzioni disciplinari di cui al comma 2 alle lettere a), b), sono applicate dal direttore dei corsi; mentre le sanzioni disciplinari alle lettere c) e d) sono applicate dal direttore dei corsi sentito il collegio dei docenti, di cui all'art. 5 del presente regolamento, secondo la gravità dell'infrazione, previa contestazione scritta e sentito lo studente.

Art. 17.
Prevenzione sanitaria

1.  Con la periodicità disposta dal competete organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni.
2.  Il mancato assoggettamento agli accertamenti e la temporanea inabilità dello studente determinano la sospensione delle attività che comportino prestazioni esposte a rischio.
3.  La sopravvenuta inidoneità fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dai corsi.
4.  E' assicurato il segreto professionale sulle condizioni sanitarie.
5.  Nell'espletamento delle attività didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 11 giugno 1999
  CAPODICASA 
Assessore regionale per i beni culturali ed  MORINELLO ambientali e per la pubblica istruzione 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 agosto 1999.
Reg. n. 2, Atti del Governo, fg. n. 11.
(99.38.1712)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 1 settembre 1999.
Integrazione del decreto 15 giugno 1999, relativo al calendario venatorio 1999/2000.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo», come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il proprio decreto n. 1736 Dir. I Gr. XI del 15 giugno 1999, reso esecutivo dal decreto n. 2344 Dir. I Gr. XI del 26 luglio 1999, modificato con decreto n. 2420 Dir. I Gr. XI del 6 agosto 1999, che regolamenta, con le disposizioni contenute negli allegati A e B parte integrante del citato decreto n. 1736, l'annata venatoria 1999/2000;
Vista la nota prot. n. 14132 del 3 agosto 1999 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con la quale comunica che, con decreto n. 149/44 del 23 aprile 1999, è stata istituita la riserva naturale orientata La Timpa ricadente nel territorio del comune di Acireale;
Ritenuto di dovere procedere alla conseguenziale integrazione nell'allegato B del decreto n. 1736 Dir. I Gr. XI del 15 giugno 1999;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, nell'allegato B, parte integrante del decreto n. 1736 Dir. I Gr. XI del 15 giugno 1999 è apportata la seguente integrazione:
-  alla scheda relativa alla provincia di Catania, al primo capoverso, punto 3), dopo la lettera d) è inserita la seguente «e) "La Timpa", ricadente nel territorio del comune di Acireale».

Art. 2

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato, con esclusione dell'allegato B, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 settembre 1999.
  CUFFARO 

(99.37.1653)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 15 settembre 1999.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'isola di Lampedusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 30 settembre 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio dell'isola di Lampedusa ad esclusione del centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di quella cimiteriale è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 7101 dell'8 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 settembre 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del provvedimento anzidetto;
Considerata l'intervenuta decadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota n. 543 del 9 agosto 1999, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento ha chiesto la proroga del vincolo de quo, in quanto allo stato attuale non sono venuti meno i fattori di rischio specificati nelle premesse della relazione della proposta di vincolo, che potrebbero compromettere le esigenze di tutela delle aree, nelle more della redazione della relativa pianificazione paesistica;
Vista la nota n. 2977 del 21 settembre 1995, con la quale l'ufficio del Piano paesistico regionale di Palermo è stato incaricato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di redigere il Piano paesistico delle isole Pelagie, congiuntamente alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento;
Ritenuto di dovere procedere ai fini dell'adozione di detto strumento nel rispetto delle procedure della legge 29 giugno 1939, n. 1497, acquisendo preliminarmente il parere della speciale Commissione, di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, la quale è tenuta ad esprimersi sui piani territoriali paesistici da approvare di volta in volta dall'Amministrazione dei beni culturali e ambientali;
Ritenuto, peraltro, nelle more dell'acquisizione del parere della Commissione suddetta già insediata, e dell'adozione del Piano, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 7212 del 10 agosto 1995 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore anno e comunque sino all'adozione del Piano territoriale paesistico delle isole Pelagie il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'isola di Lampedusa ad esclusione del centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di quella cimiteriale, area meglio individuata nel decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che in corso di adozione;

Decreta:


Art. 1

E' prorogato per un ulteriore trimestre dalla sua entrata in vigore, giusta decreto n. 7212 del 10 agosto 1995 e comunque sino e non oltre al 31 dicembre 1999, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'isola di Lampedusa ad esclusione del centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di quella cimiteriale per effetto del decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 30 settembre 1995, prorogato con decreto n. 7101 dell'8 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 settembre 1997 secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1999 è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 30 settembre 1995 facente parte del comune di Lampedusa ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Lampedusa, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Lampedusa dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Agrigento comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Lampedusa.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 1999.
  MORINELLO 

(99.38.1711)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 aprile 1999.
Attuazione nella Regione siciliana delle linee guida per la gestione delle camere iperbariche e protocolli diagnostici e terapeutici per l'uso dell'ossigenoterapia iperbarica.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale n. 33/94;
Vista la legge regionale n. 34/95;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93;
Viste le circolari assessoriali: n. 385 del 6 agosto 1987 "Adeguamento delle normative di sicurezza degli impianti iperbarici"; n. 633 del 9 marzo 1992 "Norme relative alla rete iperbarica regionale"; n. 825 del 7 agosto 1998 "Circolare assessoriale n. 633/92 - Normative relative alla rete iperbarica regionale - Precisazioni";
Vista la comunicazione prot. n. DPS.VI/4.6/844 del 23 dicembre 1997, con la quale il Ministero della sanità informava che il Consiglio superiore di sanità aveva individuato le indicazioni per le quali esistevano evidenze scientifiche conclusive per l'ossigenoterapia iperbarica (OTI), facendo presente che solo per tali indicazioni l'onere della prestazione poteva essere posto a carico del servizio sanitario nazionale;
Viste le linee guide dell'ISPESL emanate dal Ministero della sanità con nota prot. n. DPS.VI/4.6/655 del 7 agosto 1998 "La gestione delle camere iperbariche multiposto in ambiente clinico";
Visto il documento del Consiglio superiore di sanità dal titolo "Protocolli diagnostici e terapeutici per l'uso dell'ossigenoterapia iperbarica (OTI)", divulgato dal Ministero della sanità con nota circolare prot. n. DPS.VI/4.6/50 del 21 gennaio 1999, con il quale sono state ampliate su base sperimentale le indicazioni terapeutiche per l'ossigenoterapia iperbarica e definiti i protocolli diagnostici e terapeutici miranti a valutare la reale efficacia della OTI in tali patologie;
Preso atto che il Ministero della sanità con la circolare sopra esplicitata ha fatto presente che l'onere delle prestazioni erogate può essere posto a carico del servizio sanitario nazionale solo se le stesse vengono fornite nell'ambito dei predetti protocolli e che il periodo di sperimentazione dei protocolli è di due anni;
Ritenuto di dover conferire certezze notiziali alle citate indicazioni ministeriali;
Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere all'emanazione formale delle stesse;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, trovano attuazione nella Regione siciliana le linee guide ISPESL "La gestione delle camere iperbariche multiposto in ambiente clinico" e il documento del Consiglio superiore di sanità "Protocolli diagnostici e terapeutici per l'uso dell'ossigenoterapia iperbarica", che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I centri iperbarici della Regione, nel trattamento delle patologie ammesse, dovranno attenersi alle procedure operative previste dai protocolli diagnostici e terapeutici nonché provvedere alla compilazione delle schede statistiche di rilevazione allegate al documento del Consiglio superiore di sanità e all'invio delle stesse al Ministero della sanità.

Art. 3

Nella Regione siciliana i responsabili dei centri iperbarici pubblici sono i dirigenti di II livello preposti ai servizi di anestesia e rianimazione. I responsabili dei centri iperbarici privati dovranno essere in possesso della specializzazione in anestesia e rianimazione o in medicina iperbarica.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 1999.
  SANZARELLO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 maggio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 7.
Allegati
LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE CAMERE IPERBARICHE MULTIPOSTO IN AMBIENTE CLINICO
Linee guida ISPESL

1  -  CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1  Il presente documento contiene misure per la sicurezza contro gli infortuni che possono occorrere a persone che operino o siano presenti all'esterno o all'interno di camere iperbariche multiposto utilizzate per trattamenti medici in ambiente clinico o struttura sanitaria, con esclusione delle camere iperbariche monoposto, di quelle trasportabili e di quelle adibite ad uso della protezione collettiva dei lavoratori.
1.2  Il presente documento non prevede obblighi per i protocolli medici e sanitari, non definisce le possibili terapie effettuabili, non indica misure di sicurezza per le necessità mediche di pronto soccorso, non limita la presenza di dispositivi medici indispensabili per i vari tipi di trattamenti terapeutici e non concerne le qualifiche professionali sanitarie.
2  -  VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 626/94, individua le misure di sicurezza per le camere iperbariche tenendo conto anche delle informazioni e dei dati rilevabili ai fini dell'individuazione dei rischi connessi alla peculiarità dell'installazione e dell'utilizzo della camera iperbarica.
3  -  MISURE DI SICUREZZA
Nei capitoli seguenti sono descritte misure di sicurezza per la gestione degli impianti iperbarici, che devono comunque essere valutate ed eventualmente integrate dai datori di lavoro gestori di impianti iperbarici, in fase di valutazione dei rischi.
4  -  LOCALI DESTINATI ALLA INSTALLAZIONE DELLE CAMERE IPERBARICHE
Nel presente capitolo sono descritte le misure di sicurezza riguardanti i locali destinati al contenimento ed al funzionamento delle camere iperbariche.
4.1  L'edificio che ospita un Centro sanitario per terapia iperbarica deve essere conforme ai requisiti prescritti dalle disposizioni sulla prevenzione incendi che prevedono, tra l'altro che sia acquisito il certificato di prevenzione incendi se la struttura sanitaria contiene più di 25 posti letto, oppure il parere d'idoneità dei VV.F. se contiene fino a 25 posti letto. E' consigliabile, se possibile, prevedere un luogo per l'atterraggio e la manovra di elicotteri di emergenza.
4.2  La struttura sanitaria che effettua terapia iperbarica deve poter disporre anche di:
-  sala per medicazioni;
-  sala per urgenze e rianimazione;
-  locale per lavaggio e disinfezione-sterilizzazione del materiale;
-  locale "filtro" per materiale sporco, ove necessario;
-  zona deposito per materiale pulito e sterile;
-  locale per personale tecnico ed infermieristico;
-  locale per personale medico.
4.3  Il locale che ospita una camera iperbarica deve essere ubicato al piano terra dell'edificio e rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti norme relative alle "installazioni pericolose" all'interno degli ospedali e/o case di cura e/o strutture ambulatoriali. In particolare le strutture devono essere resistenti al fuoco e le porte d'accesso devono essere del tipo tagliafuoco. Nel locale deve esistere un impianto antincendio e devono essere disponibili per gli operatori idonei sistemi di respirazione in caso d'incendio, in quanto gli operatori stessi non devono abbandonare il quadro di manovra e di controllo (consolle) durante l'eventuale emergenza. Il locale deve essere di dimensioni sufficienti per la camera iperbarica e per la relativa gestione nonché per le attività di supporto logistico dei pazienti. Esso deve poter permettere la rimozione della camera per eventuali ispezioni totali, per la sua manutenzione e per eventuali prove idrauliche. Nel locale deve essere proibito fumare e non devono essere accumulate sostanze combustibili o sostanze che possono dar luogo a miscele esplosive o pericolose.
4.4  La camera iperbarica deve essere posizionata in modo da poter essere accessibile da ogni lato per controlli ed ispezioni durante il funzionamento, da permettere le necessarie operazioni di manovra, l'agevole ingresso dei pazienti nel suo interno ed il posizionamento di strumentazioni di controllo (telecamere, sistemi per l'illuminazione ecc.).
4.5  Il pavimento del locale deve essere progettato e costruito in modo da poter sostenere il peso sia della camera iperbarica che delle attrezzature di supporto e funzionamento. Se si prevede la possibilità di effettuare nel locale prove idrauliche sulla camera iperbarica per eventuali future riparazioni o modifiche, il pavimento deve poter sopportare anche il peso della quantità d'acqua necessaria per l'esecuzione di tale prova di pressione.
4.6  Il locale adibito alla camera iperbarica deve essere attrezzato con un sistema d'illuminazione di emergenza che si attiva automaticamente qualora venga a mancare la sorgente principale di energia elettrica. Per tale evenienza il quadro di manovra e di controllo (consolle) deve essere dotato di un sistema di alimentazione elettrica di emergenza.
4.7  Il quadro di manovra e di controllo (consolle) della camera iperbarica deve essere posizionato in modo da non ostacolare la movimentazione di persone ed attrezzature e deve essere protetto da un impianto antincendio appropriato del locale che eviti la possibilità di innesco di corti circuiti nel quadro stesso.
4.8  Nei pressi del locale destinato ad accogliere la camera iperbarica devono essere previsti spazi:
-  per lo stoccaggio delle attrezzature e dei gas;
-  per i compressori e gli accumulatori;
-  per il deposito di parti di ricambio;
-  per la manutenzione e la riparazione delle attrezzature;
-  per le pratiche amministrative ed i protocolli delle procedure d'impiego e delle procedure d'emergenza.
5  -  COSTRUZIONE DELLE CAMERE IPERBARICHE TERAPEUTICHE
Nel presente capitolo sono indicate e descritte le misure di sicurezza relative alle fasi di progettazione, costruzione e collaudo delle camere iperbariche terapeutiche.
5.1  Le camere iperbariche sono principalmente degli apparecchi a pressione al cui interno vengono eseguite terapie mediche, e come tali devono essere progettate, costruite e collaudate in ottemperanza a quanto prescritto specificamente dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dal D.M. 21 novembre 1972 e relative raccolte VSR M ed S, dal D.M. 21 maggio 1974 e relativa raccolta E, dalle circolari tecniche di aggiornamento dei citati decreti emanate dall'ex ANCC e dall'ISPESL e dalle altre norme relative alla costruzione, uso ed impiego dei dispositivi medici (Direttiva europea n. 93/42/CEE recepita in Italia con decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 ).
5.2  Le camere iperbariche di nuova costruzione dovranno avere diametro (o dimensione minima) della sezione normale all'asse del fasciame tale da consentire il trattamento di pazienti in posizione eretta o seduta, o in decubito supino con l'assistenza continua del medico all'interno della camera iperbarica. La loro progettazione deve tener conto:
-  della pressione massima necessaria per le terapie iperbariche da effettuare, maggiorata di un fattore pari a 1,25;
-  delle dimensioni di ingombro delle attrezzature da introdurre;
-  del numero di compartimenti necessari;
-  del numero massimo dei pazienti da trattare contemporaneamente (max 12 presenze per compartimento);
-  delle attrezzature di corredo fisse o removibili all'interno della camera;
-  dell'introduzione e permanenza di eventuali barelle, sedie a rotelle, sedili;
-  di portelli con chiusura autoclave.
5.3  Le spie visive da utilizzare per gli oblò di controllo, d'ispezione, di monitoraggio e d'illuminazione, nonché i fondelli piani e curvi per le aperture d'accesso, devono essere costruiti con materiali ammessi all'impiego per apparecchi a pressione dall'ISPESL, in accordo con la normativa in vigore.
5.4  Le guarnizioni da utilizzare per le aperture sul fasciame devono poter sopportare i movimenti relativi fra i bordi delle aperture sul fasciame e le membrature di chiusura dovuti alle dilatazioni termiche e devono essere idonee alla pressione di esercizio, alla temperatura massima ammissibile e compatibili con i gas presenti durante il funzionamento della camera iperbarica.
5.5  I portelli delle camere iperbariche possono essere circolari o rettangolari, devono essere a tenuta autoclave e devono comunque permettere un agevole ingresso dei pazienti, del personale sanitario d'assistenza e delle attrezzature utili per le terapie, nonché il passaggio di sedie a rotelle e barelle.
5.6  Per un buon funzionamento e controllo della camera iperbarica, già a livello di progettazione e costruzione deve essere previsto un sufficiente numero di aperture sulle pareti del fasciame, da utilizzare come oblò per le ispezioni visive, per l'illuminazione dall'esterno, per il monitoraggio televisivo, per il controllo diretto dell'interno, oppure aperture per i passaggi dei gas e delle miscele sintetiche di respirazione, per l'acqua, per la climatizzazione, per la ventilazione, per il sistema di comunicazioni, per il sistema di allarme, per il drenaggio, per l'illuminazione con fibre ottiche oppure da utilizzare come aperture di riserva per eventuali necessità future.
5.7  La camera iperbarica deve essere progettata per permettere l'entrata e l'uscita di persone durante il trattamento terapeutico prevedendo una camera di decompressione di capacità sufficiente a contenere almeno due persone ed eventuale sedia a rotelle.
Deve essere previsto anche un vano passa-oggetti per il trasferimento di medicine o altro materiale che debbano essere introdotti con urgenza nella camera stessa.
5.8  Le sorgenti per l'illuminazione interna debbono essere progettate e costruite per essere installate all'esterno della camera iperbarica e portare l'illuminazione all'interno mediante fibre ottiche o elementi similari oppure attraverso oblò trasparenti; in tale ultimo caso la sorgente di luce non deve causare l'innalzamento della temperatura del materiale trasparente oltre quella massima prevista per lo stesso materiale dalla norma di ammissione all'impiego per apparecchi a pressione.
5.9  Le tubazioni della camera iperbarica interne o passanti attraverso la parete devono essere costruite in rame, in bronzo o in acciaio inossidabile perché questi materiali hanno proprietà anticorrosive, ignifughe, antistatiche ed inerti in presenza d'ossigeno.
5.10  Le camere iperbariche devono essere equipaggiate con un pavimento che sia strutturalmente in grado di sostenere le persone e le attrezzature necessarie per l'effettuazione delle terapie e delle manutenzioni.
Il pavimento della camera deve essere costruito con materiale non ferroso, non combustibile ed antistatico e deve essere dotato di messa a terra efficiente ed equipotenziale col fasciame.
In presenza di una intercapedine fra pavimento e fondo, il pavimento deve essere dotato di aperture per permetterne l'accesso, l'ispezione e la pulizia. Se non è possibile disporre di tali aperture, il pavimento deve essere removibile.
Se il pavimento è costituito da elementi removibili, questi devono essere fermamente bloccati, con collegamenti non permanenti, alla struttura rigida e collegati ad essa in modo da ottenere una equipotenzialità elettrica.
5.11  I sedili e le suppellettili da installare devono essere costruiti con materiale ignifugo, antistatico, senza bordi taglienti o acuminati e devono essere dotati di messa a terra per essere equipotenziali col fasciame.
5.12  Le imbottiture dei sedili e dei materassini devono essere ottenute da materiali ignifughi.
Se viene usato materiale di rivestimento per attutire gli echi e i rumori, tale materiale deve essere ignifugo ed antistatico.
6  -  PROPRIETA' DEI MATERIALI UTILIZZABILI ALL'INTERNO DELLE CAMERE IPERBARICHE
Nel presente capitolo sono descritte le proprietà dei materiali da utilizzare nelle camere iperbariche a condizione che la percentuale di ossigeno presente nell'aria all'interno di esse non superi il 23,5%. Sono inoltre indicati i materiali che non possono essere introdotti all'interno delle camere.
Molti materiali sono combustibili, cioè bruciano con fiamma in presenza di aria se innescati da una causa di accensione, ed il loro potere combustibile aumenta con l'aumentare della pressione dell'aria circostante o della percentuale di ossigeno presente nell'aria.
Per questo motivo in generale bisogna introdurre nelle camere iperbariche soltanto materiali incombustibili o difficilmente combustibili.
6.1  Gli arredi e le dotazioni di una camera iperbarica devono essere costruiti con materiale di classe 0 o 1 ai fini della prevenzione incendi.
6.2  Le vernici e le pitture da utilizzare all'interno della camera iperbarica devono essere ignifughe, durevoli e non devono esalare vapori tossici o miscele combustibili. Le vernici devono essere di tipo inorganico, a base di zinco e con epossido di alta qualità o equivalente.
Se sul luogo di installazione vengono effettuate verniciature e pitturazioni dopo che le camere iperbariche sono state autorizzate a funzionare, prima di iniziare una terapia devono trascorrere almeno 72 ore dalla verniciatura o pitturazione generale, ed almeno 30 minuti per ritocchi con vernici ad acqua, ed è necessario accertarsi che nella camera non siano rimasti residui di vapori tossici o dannosi o di miscele combustibili o esplosive.
6.3  Le attrezzature per l'effettuazione della terapia iperbarica sono realizzate generalmente in gomma o materiale plastico, quindi costituiscono un potenziale accumulo di materiale combustibile (maschere, erogatori, caschi, tubazioni, palloni, ecc.). Esse non possono essere eliminate ma, se di facile rimozione, devono essere ridotte al numero minimo necessario per i pazienti da trattare contemporaneamente.
6.4  I silenziatori utilizzati per attenuare il rumore dell'aria circolante possono accumulare residui oleosi dell'aria stessa se questa non è ben filtrata, perciò essi vanno verificati e puliti con periodicità settimanale. Se la quantità dei residui è consistente, bisogna sottoporre l'aria ad analisi per controllarne la conformità alle norme DIN 3188.
Il risultato del controllo dell'aria deve essere riportato sul registro di controllo e manutenzione degli impianti con periodicità almeno trimestrale.
6.5  I prodotti anestetici da utilizzare eventualmente all'interno della camera non devono essere infiammabili e non devono produrre miscele esplosive o infiammabili.
6.6  Lo spazio fra il pavimento e la parete sottostante delle camere iperbariche deve essere pulito settimanalmente per evitare l'accumulo di polvere, capelli, laniccia e sporcizia in genere; queste sostanze infatti possono costituire accumulo di materiale combustibile.
Particolare cura deve essere posta nella pulizia dei terminali delle sonde per il prelievo dell'aria all'interno della camera per la misurazione della percentuale di ossigeno.
6.7  Deve essere vietato introdurre nelle camere oggetti non preventivamente autorizzati, e comunque oggetti che possano produrre scariche elettriche, scariche elettrostatiche, scintille, combustioni attive, come ad esempio lampade, radio, telefoni, televisori, accendini, scaldini, giocattoli metallici o combustibili o con parti in movimento che producono scintille, pile non protette.
6.8  Sono vietati meccanismi che utilizzano come lubrificante olii e grassi (cuscinetti a sfere, valvole a sfera, sedie a rotelle o barelle con ruote oliate, ecc.).
6.9  Deve essere vietato introdurre liquidi che possono essere causa di emanazione di vapori o gas infiammabili, o gas e vapori che possono dar luogo a miscele esplosive, come ad esempio prodotti per le pulizie della camera, per l'igiene personale, per necessità mediche, per verniciature particolari o altro.
6.10  La gestione ed il controllo dei materiali strutturali o di quelli da introdurre nella camera iperbarica sia per motivi medici, sia per motivi terapeutici, sia per motivi di benessere dei pazienti, sia per motivi di funzionamento proprio dell'impianto iperbarico, sia perché indossati o portati da pazienti o da personale medico e infermieristico, devono essere affidati, a cura e responsabilità del datore di lavoro, a personale qualificato e ben informato.
7  -  SISTEMI DA INSTALLARE IN UNA CAMERA IPERBARICA
Nel presente capitolo vengono esaminati i seguenti impianti e sistemi necessari per il funzionamento in sicurezza delle camere iperbariche:
-  impianto elettrico;
-  sistemi di circolazione dei flussi gassosi;
-  sistema antincendio.
7.1  -  Impianto elettrico
Nel presente capitolo sono descritte le misure di sicurezza relative agli impianti elettrici, alle apparecchiature elettriche ed ai pericoli derivanti da strumentazioni elettriche.
Le prescrizioni relative all'impianto elettrico si basano sul presupposto che all'interno delle camere iperbariche multiposto non devono aversi concentrazioni di ossigeno nell'aria superiori al 23,5% sia in funzionamento normale che in funzionamento anormale ragionevolmente prevedibile.
L'individuazione delle caratteristiche degli impianti elettrici è stata fatta ipotizzando la presenza di tre barriere fra l'esercizio delle camere in condizioni di sicurezza e la situazione di pericolo.
Le tre barriere ipotizzate sono:
-  l'erogazione di ossigeno attraverso dispositivi funzionanti solo in presenza di un paziente;
-  il monitoraggio continuo della percentuale di ossigeno al l'interno della camera;
-  la realizzazione di impianti elettrici, all'interno della camera, in esecuzioni a sicurezza intrinseca.
In casi particolari è possibile usare soluzioni alternative alle singole barriere indicate purché vengano comunque garantite uguali condizioni di sicurezza assicurate dalle tre barriere.
L'abbattimento di due barriere deve provocare il blocco e la messa in sicurezza dell'impianto.
7.1.1  La collocazione delle camere iperbariche all'interno di una struttura sanitaria deve essere fatta tenendo conto di tutte le possibili situazioni di rischio presenti nella struttura sanitaria al cui interno la camera è ambientata e delle possibili ripercussioni che possono trasmettersi da una struttura all'altra. In particolare devono essere valutate:
-  tutte le caratteristiche dei componenti e impianti elettrici che possono avere effetti nocivi sugli altri componenti elettrici o sugli altri servizi o, che siano tali da compromettere il funzionamento della sorgente elettrica;
-  la frequenza e la qualità della manutenzione che si può ragionevolmente prevedere nel corso della vita prevista dell'impianto;
-  l'accessibilità ai componenti elettrici sia per quanto riguarda le operazioni di manutenzione sia per quanto riguarda possibili situazioni di emergenza.
7.1.2  -  PROGETTAZIONE E COMPONENTI
L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte. Gli impianti realizzati secondo le indicazioni della norma CEI 64-4 "impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico", per i locali di terapia intensiva, della norma CEI 64-8 "impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua", per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, ed alla norma CEI 64-2 "impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione" con le modifiche apportate in questo capitolo, si considerano eseguiti a regola d'arte. Le disposizioni di questo capitolo non sono esaustive per tutte le situazioni di rischio; in particolare per situazioni di rischio non usuali devono essere ricercate specifiche disposizioni in materia.
Tutti i componenti devono essere realizzati a regola d'arte. I componenti realizzati secondo le specifiche norme CEI si considerano realizzati a regola d'arte.
7.1.3  -  IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
7.1.3.1  -  Installazione
Gli impianti e gli apparecchi d'illuminazione, ad eccezione di quanto riportato agli articoli 7.1.3.2 e 7.1.3.3, devono essere installati all'esterno delle camere e devono essere posizionati in maniera da illuminare l'interno delle camere attraverso opportuni oblò o mezzi di trasporto della luce (ad esempio fibre ottiche). I componenti degli oblò devono:
-  essere conformati in maniera da non subire deterioramenti o rotture provocati dalle sollecitazioni meccaniche e termiche causate dalle lampade;
-  non raggiungere temperature tali da innescare possibili in cendi all'interno della camera.
I mezzi di trasmissione della luce devono:
-  essere adatti alle connessioni realizzate in fibra ottica o sistemi equivalenti;
-  avere guarnizioni che consentano la dilatazione termica delle giunzioni e che siano affidabili in relazione alla temperatura, alla pressione ed al tipo di gas. Le guarnizioni ad anello devono essere posizionate, per esempio, all'interno di opportune sedi, così da impedire la loro rottura o il loro deterioramento; le guarnizioni possono anche essere realizzate con il funzionamento a doppia battuta, per sostenere le dilatazioni termiche e la pressione interna.
7.1.3.2  -  Apparecchi d'illuminazione interni
E' consentito installare apparecchi d'illuminazione interni purché:
-  siano di tipo chiuso, e pressurizzato con circolazione di aria pulita o gas inerte ad una pressione di almeno 0,25 kPa superiore alla massima pressione di esercizio della camera. Essi, inoltre, devono essere muniti di dispositivi di controllo della pressione e della temperatura che intervengano nel caso in cui la pressione scenda al di sotto di 0,25 kPa o la temperatura superi 60°C;
-  gli alimentatori e gli altri accessori, nel caso si usino lampade fluorescenti, siano posizionati fuori della camera in appositi contenitori opportunamente ventilati;
-  i componenti elettrici dell'impianto fisso d'illuminazione siano in grado di resistere ad una pressione di esercizio pari ad 1,5 volte la pressione massima di esercizio della camera. Le lampade elettriche portatili devono essere rispondenti alle prescrizioni riportate al punto 7.1.6.
7.1.3.3  -  Illuminazione di sicurezza
Le camere dotate di apparecchi d'illuminazione interni (rif. 7.1.3.2) devono essere dotate di impianto d'illuminazione di sicurezza esterna ad attivazione automatica (rif. 7.1.5.1).
7.1.4  -  IMPIANTI DI SERVIZIO
7.1.4.1  -  Alimentazione elettrica
Le condutture di alimentazione della camera non devono attraversare altri luoghi a maggior rischio in caso di incendio o devono essere realizzate in maniera da resistere all'incendio per il tempo necessario alla messa in sicurezza della camera. Tale protezione deve essere garantita anche nel caso d'incendio che si sviluppi in prossimità della camera mentre essa è in funzione.
7.1.4.2  -  Apparecchiature elettriche
I quadri, gli interruttori, i fusibili, i contatori, i trasformatori, i reattori, ecc., necessari per il funzionamento degli impianti elettrici fissi devono essere posizionati fuori dalla camera iperbarica.
Si raccomanda vivamente di non installare motori elettrici all'interno delle camere.
Quando risulta assolutamente indispensabile installare motori elettrici all'interno delle camere essi devono essere pressurizzati con aria o gas inerte (rif. 7.1.3.2) o devono essere dotati di equivalenti sistemi di sicurezza.
7.1.4.3  -  Sistemi di controllo e comando
Tutte le apparecchiature elettriche ed i dispositivi di controllo e comando devono essere posizionati all'esterno della camera nelle sue immediate vicinanze. I sistemi elettrici per il controllo dei parametri ambientali utilizzanti sensori o trasduttori, installati all'interno della camera o a contatto diretto con la sua atmosfera, devono essere a sicurezza intrinseca di categoria "ia", gruppo IIC e classe della temperatura T5 come definito dalle relative norme CEI.
7.1.4.4  -  Presenza di ossigeno
I quadri ed i banchi di comando e gli altri dispositivi al cui interno sono contemporaneamente ubicati condutture di ossigeno e componenti elettrici devono essere permanentemente ventilati o monitorati al fine di evitare o evidenziare la presenza di concentrazioni pericolose di ossigeno al loro interno quando i componenti elettrici sono in tensione.
7.1.4.5  -  Prese a spina ad installazione fissa
E' vietato installare prese a spina all'interno delle camere. Qualora la loro installazione risulti indispensabile esse devono essere di tipo interbloccato ed in esecuzione di sicurezza contro le esplosioni (ex), gruppo II, sottogruppo B+H2 quando previsto dall'esecuzione di sicurezza scelta, classe di temperature T5.
7.1.4.6  -  Grado di protezione degli involucri
Le apparecchiature elettriche interne alla camera devono essere protette dalla penetrazione dell'acqua (grado di protezione non inferiore a IP X5 secondo la norma CEI 70-1). La protezione deve essere mantenuta fino a quando la camera non viene decompressa.
7.1.5-  SISTEMI DI SICUREZZA
7.1.5.1  -  Alimentazione
Tutte le camere iperbariche predisposte per la cura di persone devono essere dotate oltre che di alimentazione ordinaria anche di alimentazione di sicurezza. Le camere iperbariche ubicate negli ospedali possono essere connesse all'impianto di sicurezza dell'ospedale. Il tempo di intervento della sorgente di sicurezza deve essere non superiore a 15 s. L'autonomia della sorgente deve essere tale da far funzionare in sicurezza o da mettere in sicurezza la camera.
Quando necessario, per ciascun circuito deve essere predisposto un sistema ritardato manuale o automatico di rialimentazione al fine di evitare un sovraccarico transitorio eccessivo della sorgente di sicurezza nella fase di ripresa dell'energia.
7.1.5.2  -  Circuiti di sicurezza
Tutte le apparecchiature elettriche che supportano funzioni vitali devono essere connesse con l'impianto elettrico di sicurezza. Esempi non esaustivi di apparecchiature vitali sono:
a)  prese a spina ubicate all'interno delle camere;
b)  impianto di illuminazione di sicurezza;
c)  sistemi di comunicazione e sorveglianza;
d)  impianti di allarme e segnalazione;
e)  impianto antincen dio. Le pompe (se installate) devono es sere alimentate tramite circuito separato dedicato;
f)  dispositivi di comando per la pressurizzazione e depressurizzazione della camera, se questi sistemi risultano automatizzati.
7.1.5.3  -  Controllo dell'atmosfera della camera
Tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli ausiliari, necessarie per il controllo dell'atmosfera della camera devono essere collegate a regola d'arte all'impianto di sicurezza (generatore di emergenza).
Quando la riserva d'aria è in grado di mantenere la pressione e la ventilazione dentro la camera, e le camere sono provviste di stoccaggio di aria ad alta pressione di sufficiente capacità volumetrica per una sua veloce pressurizzazione, non è necessaria una seconda sorgente di energia per assicurare ai pazienti nella camera un'adeguata ventilazione e proteggerli da una rapida decompressione.
7.1.5.4  -  Continuità di esercizio
I sistemi di controllo e di allarme devono essere progettati in maniera che non possano manifestarsi condizioni di pericolo (per esempio la perdita del controllo della pressione, allarmi spuri, ecc.) nelle fasi di mancanza di energia elettrica o nella fase del suo ripristino.
7.1.6  -  APPARECCHI PORTATILI
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese quelle alimentate a batteria, devono essere costruite a regola d'arte e rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:
-  essere costruite a sicurezza intrinseca (categoria "ia", gruppo IIC, classe della temperatura T5); oppure
-  essere di tipo pressurizzato in aria o gas inerte (rif. anche 7.1.4. l); oppure
-  essere del tipo ermeticamente sigillato riempito con gas inerte e progettate per essere automaticamente sezionate elettricamente quando la temperatura interna della lampada supera i 120°C o quando la pressione interna subisce variazioni superiori al 10% della pressione iniziale.
Qualora debbano essere utilizzati apparecchi elettromedicali non realizzati a sicurezza intrinseca, il loro uso può essere ammesso soltanto se la camera è munita di efficienti segnalatori della percentuale d'ossigeno che, in caso di aumento dell'ossigeno di oltre il 23,5%, interrompono automaticamente l'alimentatore dell'ossigeno e immettono aria nei circuiti dell'ossigeno stesso; inoltre deve essere in funzione il "lavaggio" dell'aria ambiente, cioè un drenaggio continuo dell'aria che viene sostituita continuamente da aria controllata.
7.1.7  -  RISCHIO DI ESPLOSIONE
Deve essere impedita la presenza d'ossigeno in concentrazione superiore al 23,5%.
Nessun componente installato o usato all'interno della camera deve presentare rischi d'esplosione o implosione.
7.1.8  -  PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
La camera deve essere collegata al nodo equipotenziale e la resistenza di collegamento deve essere non superiore a 0,15 ž. Ai fini della protezione contro i contatti indiretti e dell'equipotenzializzazione del potenziale la camera deve essere fornita di tutti i dispositivi previsti per i locali di terapia intensiva dalla norma CEI 64-4.
7.1.9  -  IMPIANTO DI COMUNICAZIONE E SORVEGLIANZA
7.1.9.1  Ogni camera iperbarica deve essere dotata di un sistema di comunicazione e sorveglianza che consenta il suo corretto esercizio. L'impianto deve essere realizzato a regola d'arte con componenti anch'essi realizzati a regola d'arte.
7.1.9.2  Le apparecchiature di comando, gli amplificatori di potenza, i trasformatori di uscita, i monitors, ecc. connessi con i sistemi di comunicazioni e monitoraggio devono essere installati all'esterno della camera o rispondere alle indicazioni riportate al punto 7.1.3.2.
7.1.9.3  I trasduttori, i sensori e le apparecchiature di comunicazione posizionati all'interno delle camere devono rispondere a quanto indicato al punto 7.1.4.3.
7.1.10  -  CARICHE ELETTROSTATICHE
7.1.10.1  Al fine di evitare accumulo pericoloso di cariche elettrostatiche il pavimento deve essere realizzato con materiale la cui resistenza di isolamento sia al di sotto dei limiti di seguito riportati:
-  1 M ž per misure effettuate su pavimenti di nuova installazione;
-  100 M ž successivamente al primo anno dall'installazione del pavimento.
7.1.10.2  Tutti i mobili devono essere metallici o in altro materiale elettricamente conduttore. Le superfici sulle quali possono essere posti oggetti spostabili devono essere senza vernici, lacche o pellicole isolanti. Tutti i pezzi in gomma devono essere in gomma antistatica o di un materiale equivalente. Parti in gomma dura, resine sintetiche o di qualsiasi materiale plastico non conduttore di elettricità non devono essere usati su alcun apparecchio a meno che non siano necessari come isolanti elettrici.
7.1.10.3  L'umidità relativa dell'aria deve essere non inferiore al 70%.
Gli strumenti di controllo dell'umidità relativa devono avere una tolleranza di misurazione non superiore al 5% del valore di fondo scala.
7.2  -  Sistemi di circolazione dei flussi gassosi e climatizzazione dellacamera
Nel presente capitolo sono indicate e descritte le misure di sicurezza relative ai sistemi necessari per il funzionamento di una camera iperbarica e le condizioni climatiche e di benesseredell'ambiente interno.
7.2.1  -  IMPIANTO DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO DELL'ARIA COMPRESSA
L'aria compressa è il gas col quale deve sempre essere alimentata una camera iperbarica per raggiungere la pressione del trattamento iperbarico.
L'aria compressa può essere prodotta in due modi principali:
-  aria sintetica ad alta pressione;
-  aria naturale depurata e compressa.
7.2.1.1  L'aria sintetica essendo ottenuta dalla miscelazione di azoto ed ossigeno allo stato gassoso nel rapporto 21% O2 e 79% N, è quella che dà le maggiori garanzie di affidabilità, poiché non contiene inquinanti né umidità.
7.2.1.2  L'aria compressa generata dai compressori deve corrispondere agli standard per l'aria respirabile, che sono di seguito riportati:
Norme DIN 3188
ossigeno atmosferico; 
CO2 1.000 ppm; 
CO 50 ppm; 
olio 0.3 mg/m3; 
acqua 50 mg/m3; 
impurità solide: assenti. 

L'aria compressa prodotta dai vari tipi di compressore, ad alta o bassa pressione, a pistoni, rotativi, ecc.deve essere altamente filtrata per ottenere i valori richiesti dalle norme. Si consiglia di utilizzare sempre i compressori "Oil-free" del tipo a membrana perché forniscono aria esente da idrocarburi.
Per il funzionamento della camera iperbarica deve essere garantita una riserva d'aria sufficiente a pressurizzare la camera stessafino alla sua massima pressione di esercizio, con una velocità di compressione non superiore a 0,98 bar/min (corrispondente a dieci metri di altezza di colonna d'acqua al minuto) e provvedere alla ventilazione della camera iperbarica con un flusso di 20 l/min per persona per atmosfera, per la durata minima di 300 minuti, considerando il numero massimo di occupanti previsto dalla capienza della camera stessa, e comunque adeguata a quanto previsto dai protocolli terapeutici da utilizzare; oppure la camera iperbarica deve avere il supporto di un compressore ausiliario in grado di soddisfare l'esigenza della camera con una erogazione continua di aria pari a 20 l/min per persona, per il numero di persone e per la pressione di esercizio espressa in bar, ed aumentata del 50% (*).


(*)  Nota: erogazione = 20 l/min x n. persone x n. bar x 1,5.

Inoltre esso deve essere autonomo, come fonte di energia primaria, dall'altro compressore.
Il deposito dell'aria compressa rientra nella normativa per il "deposito di sostanze che presentano pericolo di scoppio od incendio" (D.M. 16 febbraio 1982, Gazzetta Ufficiale n.98 del 9 aprile 1982 e C.M.I. n. 6 del 16 gennaio 1944).
L'aria compressa deve essere analizzata, prelevando un campioneal suo ingresso in camera iperbarica almeno una volta alla settimana. Se i dati rilevati sono fuori dalla norma, andranno eseguite tutte le manutenzioni necessariefino al ristabilimento dei dati standard.
7.2.2  -  IMPIANTO DISTRIBUZIONE E CONDIZIONAMENTODELL'ARIA COMPRESSA
Se il sistema di produzione e stoccaggio dell'aria compressa è del tipo ad alta pressione, l'aria compressa prima di essere inviata alla camera iperbarica dovrà anche essere ridotta di pressione.
La riduzione di pressione deve essere effettuata in modo tale chele valvole riduttrici di pressione abbiano una portata sufficiente a soddisfare la necessaria velocità di compressione della camera iperbarica.
Le tubazioni di trasferimento e distribuzione dell'aria compressa devono essererealizzate in rame o acciaio inox per evitare la formazione di ruggine all'interno delle condotte.
Devono essere evitate le tubazioni in materiale plastico (scarico) anche se conduttivo, in quanto possono generare scariche elettrostatiche anche di notevolepotenza.
L'aria compressa che arriva nella camera iperbarica, anche se nelle migliori condizioni fisico-chimiche (purezza, umidità, temperatura), all'interno della camera iperbarica si deteriora rapidamentesia per le azioni meccaniche (compressione e decompressione), che per la presenza delle persone (odori, traspirazione, respirazione).Per poter quindi mantenere l'interno della camera iperbarica in condizioni ottimali è necessario condizionare il microclima interno.
Detta operazione viene effettuata facendo passare l'aria compressa, attraverso una macchina esterna, appositamentecostruita, che provvede al filtraggio e condizionamento del microclima sui valori desiderati.
Detti sistemi debbono essere attivati alcuneore prima dell'impiego delle camere iperbariche per permettere loro di andare a regime.
7.2.3  -  IMPIANTO DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DELL'OSSIGENO ED ALTRI GAS RESPIRATORI
L'ossigeno necessario per le terapie iperbariche è contenuto in bombole ad alta pressione (200 bar), assemblate in insiemi da 10/20 unità, o in batterie con collettori di raccordo, oppure in serbatoi allo stato liquido, ed in questo caso, quando viene gassificato, la sua pressione è intorno agli 8/9 bar. In entrambi i casi esistono norme specifiche per la sistemazione in sicurezza di questi depositi di ossigeno.
Nel caso in cui si abbia uno stoccaggio con contenitori, esso dovrà essere costituito ed installato con le modalità contenute nelle predette norme.
Dallo stoccaggio l'ossigeno dovrà essere ridotto di pressione con apposito riduttore di pressione per ossigeno e convogliato con una tubazione in rame oppure in tungum, raccordata con raccordi in bronzo od ottone fino al quadro di comando della camera iperbarica.
La tubazione, in funzione della sua lunghezza, deve avere un diametro adeguato e dovrà correre in modo sicuro (canaline o solido staffaggio), senza attraversare locali in cui unaeventuale perdita di ossigeno potrebbeessere pericolosa (centrali elettriche, cucine, garage, etc.).
La tubazione dovrà essere colorata con il colore bianco, identificativo dell'ossigeno.
Le valvole nel circuito dell'ossigeno debbono essere tassativamente del tipo a volantino per l'alta pressione.Al di sotto dei 10 bar si ammettono anche le valvole a sfera, purché vengano maneggiate con accortezza. Tutti i componenti del circuito dell'ossigeno debbono essere perfettamente puliti e sgrassati dopo l'installazione; quelle parti mobili che necessitano di lubrificazione dovranno essere lubrificate con grassi compatibili con l'ossigeno (tipo fomblin, ecc.).
Nelle camere iperbariche di nuova costruzione l'ossigeno deve essere distribuito ai vari punti di utilizzo con tubazioni e reti di derivazione che debbono essere disposte all'esterno della camera iperbarica in modo che all'interno ci sia il solo punto di attacco del sistema di respirazione, e non tutta la rete.
I pazienti respirano l'ossigeno attraverso un dispositivo chiamato erogatore a domanda che ha la funzione di far arrivareil gas alla maschera con la stessa pressionealla quale si trova il paziente e solamente per il tempo che viene richiesto.
Altri sistemi di respirazione sono l'inalazione diretta e continua con dispositivo oro-nasale, oppure i caschi. Questi due sistemi, che vengono usati con i pazienti che non possono usare le maschere a domanda, hanno il grave problema di far aumentare più facilmente la percentuale dell'ossigeno in camera, per effetto dell'erogazione continua.
Si sconsiglia vivamente l'uso di tali sistemi.
Nel caso che sia assolutamente indispensabile utilizzarli dovranno essere prese le seguenti precauzioni:
-  non più di un paziente potrà usare un inalatore a flusso continuo;
-  dovrà essere aumentata la ventilazione della camera per mantenere la percentuale dell'ossigeno al 23,5%;
-  dovrà essere analizzata e controllata costantemente la percentuale di ossigeno con eventuali allarmi predisposti sul valore di 23% di ossigeno;
-  dovrà essere garantita la massima attenzione in tutte le manovre di carico e scarico della pressione della camera iperbarica;
-  dovrà essere assicurata la massima allerta di tutti i sistemi di sicurezza.
Quando i pazienti respirano l'ossigeno in maschera, la loro espirazione avviene attraverso un sistema che convoglia l'espirato all'esterno della camera. Questo permette un più facile controllo della percentuale di ossigeno nella camera iperbarica e minori rischi d'incendio.
Le tubazioni di scarico dell'ossigeno espirato sia con erogatore rovesciato (Deverseur), sia con il sistema a depressione (Venturi), devono terminare in un luogo aperto e ben ventilato, lontano da fiamme libere o possibili cause di ignizione (lancio di mozziconi di sigarette, scintille provocate da tagli con smerigli, saldature, etc.).
Eventuali altri gas respiratori quali miscele nitrox o heliox ed altre, vanno trattate come l'ossigeno.
7.2.4  L'aria all'interno della camera iperbarica deve essere condizionata in modo da assicurare la temperatura ambiente di 20÷24°C durante il trattamento terapeutico a pressione costante, con valore dell'umidità relativa all'interno dei valori della "curva del benessere".
7.2.5  In fase di innalzamento della pressione nella camera la temperatura ambiente non deve superare i29°C, mentre in fase di diminuzione della pressione fino a quella atmosferica la temperatura non deve scendere al di sotto dei 19°C. Questi valori devono poter essere controllati, gestiti e regolati dal quadro di controllo e comando.
7.2.6  L'immissione dell'aria nell'ambiente iperbarico deve avvenire tramite bocchelli muniti di opportuni silenziatori; l'arredamento deve essere in grado di attutire gli echi ed i colori dellepareti devono essere chiari; i pazienti devono anche poter guardare fuori dalla cameraattraverso opportuni oblò.
7.2.7  Durante la permanenza dei pazienti in camera iperbarica è consigliabile che venga effettuato con continuità il cosiddetto "lavaggio", cioè un continuo drenaggio dell'aria della camera (che potrebbe arricchirsi di ossigeno, di CO2 e di altre impurità) con immissione di altra aria pulita e controllata.
7.3  -  Impianto antincendio
Nel presente capitolo sono indicate e descritte le misure di sicurezza, relative agli impianti del sistema antincendio da installare, per una camera iperbarica.
Devono comunque essere previsti due sistemi antincendio autonomi, uno per l'interno della camera ed uno per il locale che contiene quest'ultima (vedere anche il capitolo 4).
A causa della gravità delle conseguenze di un incendio all'interno della camera, deve essere presa ogni possibile precauzione per evitare che tale evenienza si possa manifestare; se tale evento si verifica, deve essere presente un sistema antincendio efficace che deve intervenire nei tempi e modi più opportuni.
In presenza di un comburente (ossigeno) un materiale combustibile si accende se si verifica una causa di accensione, cioè un fenomeno fisico che sprigiona energia sufficiente ad accendere il materiale. L'energia sufficiente, a parità di materiale, è tanto più bassa quanto più elevata è la pressione e/o la concentrazione del comburente presente.
Le cause di accensione possono essere molteplici; le più frequenti e conosciute sono: arco elettrico, scarica elettrostatica, scintilla meccanica o elettrica, fiamma libera, corpo surriscaldato.
Il sistema antincendio destinato alle camere iperbariche terapeutiche deve prevedere una fase di "prevenzione passiva" ed una fase di "protezione attiva".
7.3.1  -  PREVENZIONE PASSIVA
La prevenzione passiva è intesa come quella sicurezza che è tale perché già insita e non deve essere attivata; questo tipo di prevenzione riguarda i locali d'installazione, i materiali di costruzione, gli allestimenti e gli arredi, gli impianti di servizio.
Le misure necessarie per questo tipo di prevenzione passiva sono state descritte nei capitoli precedenti.
7.3.2  -  PROTEZIONE ATTIVA
La protezione attiva nell'ambito della sicurezza antincendio si realizza mediante i seguenti punti fondamentali:
-  procedure d'impiego e piano d'emergenza;
-  presenza di un medico od infermiere professionale all'interno della camera iperbarica quando ciò è previsto (rif. capitolo 13);
-  conduzione esterna da parte di operatore tecnico con specifica preparazione;
-  addestramento del personale addetto ed istruzione dei pazienti;
-  controllo dei pazienti all'ingresso in camera iperbarica e-eventualmente anche con "metal detector", e dei loro indumenti che devono essere idonei ed antistatici (rif. capitolo 11);
-  impianto antincendio.
Le misure necessarie per i punti citati sono descritte nei capitoli successivi di questo documento; l'impianto antincendio viene trattato di seguito.
7.3.3  -  IMPIANTO ANTINCENDIO
In ogni camera iperbarica terapeutica multiposto e plurilocale deve essere previsto un impianto antincendio ad acqua pressurizzata per ogni compartimento interno. La sua efficienza dovrà essere controllata ogni volta che viene impiegata la camera iperbarica per una terapia; una volta al mese se ne dovrà verificare l'efficienza reale; una volta ogni sei mesi dovrà essere controllato lo stato di affidabilità dei singoli componenti; ogni anno dovrà essere riveduto tutto il sistema.
Dette verifiche dovranno essere registrate su apposito registro di controllo e manutenzione degli impianti.
7.3.3.1  L'impianto antincendio nelle camere di nuova costruzione deve essere dotato di due o più rilevatori di fiamma idonei all'interno di ogni compartimento della camera iperbarica, che segnalino entro un secondo (l'allarme deve scattare tramite un doppio consenso di almeno due rilevatori per evitare falsi allarmi) la presenza di fiamma all'interno della camera iperbarica con un allarme sonoro e visivo sul quadro di controllo dell'operatore.
Per le camere iperbariche già esistenti l'impianto antincendio può essere dotato di una procedura alternativa che garantisca comunque la medesima sicurezza ed i medesimi tempi di risposta.
L'operatore, accertato che si tratta di un allarme reale, deve azionare il comando manuale antincendio che dovrà:
-  entro tre secondi far arrivare l'acqua nebulizzata agli ugelli diffusori (sprinklers), distribuiti lungo le pareti in modo da far arrivare l'acqua ovunque;
-  immettere automaticamente nel circuito dell'ossigeno aria sintetica in luogo dell'ossigeno stesso;
-  attivare un allarme al centralino telefonico della struttura ove viene effettuata la terapia iperbarica, che dovrà immediatamente avvisare i VV.F. e le autorità previste dal piano di emergenza.
Dopo che è scattato l'allarme tale sistema deve comunque partire automaticamente entro tre secondi.
7.3.3.2  Il sistema di erogazione dell'acqua all'interno della camera iperbarica deve essere alimentato da un serbatoio di acqua di capacità idonea in relazione alle dimensioni dell'impianto e pressurizzato ad una pressione superiore di almeno 3. 5 bar alla massima pressione di esercizio; esso deve essere inoltre in grado di rispettare quanto previsto nel paragrafo 7.3.3.1 e di garantire la portata e la durata dell'erogazione richieste al paragrafo 7.3.3.4.
7.3.3.3  Un secondo sistema con idrante a manichetta (Naspo) deve essere presente in ogni compartimento della camera iperbarica e deve essere alimentato con una tubazione totalmente indipendente da quella del sistema a pioggia; in alternativa al Naspo si può avere un idoneo estintore iperbarico ad acqua pressurizzata. Il loro impiego non deve sostituire nemmeno in parte l'impianto principale, che deve comunque essere efficiente.
Gli impianti antincendio a pioggia e con idrante devono poter essere attivati indipendentemente uno dall'altro sia dall'interno che dall'esterno della camera iperbarica
7.3.3.4  All'interno dei locali della camera iperbarica dovrà essere previsto un numero di ugelli tale da poter coprire tutta la superficie in pianta (superficie calpestabile) della camera iperbarica con una portata di acqua non inferiore a 50 l/m2min. La portata d'acqua massima deve essere erogata per un minuto.
Il sistema antincendio di erogazione dell'acqua deve contenere, oltre alla quantità necessaria per le modalità di intervento descritte, una ulteriore quantità d'acqua per eventuali successive necessità per combustioni residue o ritorni di fiamma (*).


Nota: è consigliabile avere una ulteriore quantità d'acqua sufficiente per poter continuare ad erogarne la portata di 50 l/m2min per almeno altri 4 minuti. Tale quantità d'acqua può essere contenuta nel serbatoio d'acqua pressurizzato o in una vasca aperta con compressore idoneo.
7.3.3.5  Il serbatoio deve essere pressurizzato con aria compressa proveniente da una fonte autonoma ed indipendente dalla rete aria compressa della camera iperbarica, e tale da mantenerne la pressione sufficientemente elevata al variare della quantità d'acqua nel serbatoio. Per gli impianti già esistenti e non modificabili l'acqua può essere inviata agli spruzzatori ed agli idranti anche tramite una pompa di adeguata portata che pesca in una vasca aperta.
In questo caso la linea elettrica di alimentazione della pompa deve essere autonoma ed indipendente dalla rete generale.
Tutti gli impianti di rilevazione e spegnimento devono rispondere agli standard della norma "UNI-VV.F.".
7.3.3.6  Sul quadro di controllo devono essere indicati la pressione ed il livello dell'acqua nel serbatoio antincendio; questi indicatori dovrebbero essere inoltre dotati di spie di autodiagnosi per segnalare il loro eventuale stato di inefficienza.
7.3.3.7  Lo scarico di emergenza dell'aria per diminuire la pressione della camera deve essere posizionato ad un livello tale che l'acqua che si accumula sul fondo non lo ostruisca, riducendo la velocità dello scarico di emergenza. Deve comunque essere previsto uno scarico per l'acqua stagnante.
7.3.3.8  Quando viene attivato il sistema di allarme tutte le linee elettriche eventualmente presenti nella camera iperbarica devono essere disattivate e devono entrare automaticamente in funzione le luci di emergenza e le comunicazioni di emergenza.
8  -  REGISTRI PER LA CONDUZIONE DELLE CAMERE IPERBARICHE
Le camere iperbariche devono essere dotate di registri su cui vanno annotate sistematicamente le omologazioni, i controlli degli enti ispettivi, i parametri delle terapie effettuate, i controlli e le manutenzioni degli impianti, gli interventi straordinari ed ogni tipo di evento che può compromettere la sicurezza dei pazienti e del personale.
9  -  GESTIONE DEL MAGAZZINO
Ai fini della sicurezza il magazzino deve contenere una scorta sufficiente di prodotti e componenti per poter sostituire o integrare componenti e prodotti usurati, malfunzionanti, consumati, fuori uso.
Per ogni prodotto o componente necessario deve essere fissato il quantitativo minimo che deve risultare sempre presente in magazzino.
Particolare cura deve essere posta nella custodia e nel controllo periodico della efficienza degli eventuali analizzatori dell'ossigeno facenti parte dell'impianto e di quelli giacenti in magazzino nonché dei rilevatori di fiamma da utilizzare nel sistema antincendio.
10  -  MANUTENZIONI
Le misure di sicurezza indicate nel presente capitolo riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi ed impianti richiamati nel capitolo 7.
10.1 Le procedure di manutenzione devono innanzitutto tener conto di quanto prescritto nelle istruzioni per l'uso dell'impianto rilasciate dal costruttore.
10.2  Le procedure di manutenzione devono essere messe per iscritto per ciascun sistema a cura e responsabilità del datore di lavoro; esse devono prevedere l'intervallo di tempo massimo fra un intervento di manutenzione ed il successivo e/o l'eventuale ripetizione dopo ciascun trattamento terapeutico in camera iperbarica; esse devono anche individuare le persone addette alla manutenzione, le operazioni ed i controlli da effettuare, i protocolli da redigere e le istruzioni da seguire in caso di una verifica negativa per qualche componente del sistema.
10.3  Le procedure devono anche prevedere in quali casi deve essere effettuata una manutenzione straordinaria prima di un successivo trattamento in camera iperbarica.
10.4  Particolare attenzione deve essere posta nella organizzazione della taratura periodica e nel controllo dell'efficienza degli strumenti utizzati per la regolazione, il controllo e la sicurezza dell'intero sistema.
11  -  GESTIONE DEI PAZIENTI
La gestione dei pazienti consiste nell'effettuare e verificare tutte quelle procedure di prevenzione relative ai rischi connessi alla terapia iperbarica che riguardano i pazienti.
11.1  L'introduzione dei pazienti nella camera iperbarica prima di ogni trattamento terapeutico deve avvenire mediante una procedura di controllo dei singoli pazienti.
Tale procedura, preventivamente stabilita, deve essere attuata e documentata per iscritto dall'incaricato alla sorveglianza dei pazienti. A tale procedura deve sottostare anche il medico o l'infermiere professionale che eventualmente accompagna i pazienti nella camera.
11.2  I pazienti ed il personale sanitario di assistenza che vengono introdotti nella camera iperbarica non devono avere sul proprio corpo prodotti contenenti sostanze volatili infiammabili (creme, unguenti, disinfettanti, lacche, grassi, olii, rossetti, smalti, ecc.), né cose facilmente combustibili.
11.3  L'accesso alla camera iperbarica e consentito unicamen te ai pazienti che indossano solamente una tuta fornita dal Centro iperbarico, oppure indumenti realizzati con cotone al 100% e controllati dal responsabile medico della camera. I pazienti devo no entrare senza calzari oppure con calzari forniti dal Centro iperbarico.
I pazienti devono poter liberarsi da cariche elettrostatiche mediante punti di connessione alla struttura metallica della camera.
Deve essere richiesta apposita autorizzazione al responsabile medico della camera per introdurre in essa oggetti come protesi, guanti, bastoni, sedie, scarpe, bende, liquidi, involucri, grassi, olii, cibo, bevande, oggetti personali nonché dispositivi medici, apparecchi medicali ed elettromedicali non rispondenti a quanto indicato al paragrafo 7.1.6.
Eventualmente i pazienti possono essere assoggettati a controllo mediante "metal-detector".
11.4  I pazienti che devono subire il trattamento terapeutico devono essere informati sulle procedure e sui pericoli ad esso connessi, essere edotti sui comportamenti da tenere all'interno della camera nei casi di emergerza e devono conoscere i rischi presenti nella camera stessa. Essi devono poter esprimere il cosiddetto "consenso informato" per iscritto e per ogni ciclo terapeutico. Anche i medici non esperti che devono entrare nella camera iperbarica dovranno essere adeguatamente informati.
I parenti e/o i legali rappresentanti dei malati non in grado di esprimere il citato consenso devono essere informati sulla terapia e sui rischi sulle norme di vestiario, sul divieto di introduzione di oggetti; essi devono poter esprimere il "consenso informato" in luogo del malato da loro rappresentato.
11.5  -  Procedure di controllo
11.5.1  -  PROCEDURE PRELIMINARI AL TRATTAMENTO
11.5.1.1  Visita medica di idoneità. Consiste nella visita specialistica di medicina iperbarica che deve valutare l'idoneità psico-fisica del paziente al trattamento iperbarico.
11.5.1.2  Compilazione della cartella clinica. Il Centro iperbarico dovrà utilizzare una cartella clinica specificamente indirizzata verso le problematiche della medicina subacquea ed iperbarica. La cartella dovrà contenere i dati anagrafici, l'anamnesi familiare, patologica remota e prossima, l'esame obiettivo, copia dei referti degli esami ematochimici e delle indagini strumentali, l'elenco delle altre terapie in atto. Ciò allo scopo di consentire l'individuazione delle patologie che controindicano in modo assoluto o relativo il trattamento iperbarico. E' competenza del responsabile medico del Centro iperbarico valutare l'opportunità del trattamento iperbarico rispetto ai potenziali danni connessi alle eventuali controindicazioni in atto o alla presenza di parametri alterati a causa della patologia di base del paziente (per esempio iperglicemia in diabetico). La decisione finale andrà riportata in cartella con la motivazione e la precisazione delle eventuali misure preacauzionali assunte.
La cartella clinica deve altresì riportare lo schema delle terapie iperbariche già effettuate, una copia del consenso informato, il diario clinico con la documentazione delle eventuali medicazioni eseguite su lesioni trofiche e la eventuale documentazione fotografica.
Per quanto riguarda le controindicazioni all'ossigenoterapia iperbarica, si rimanda alla dottrina vigente.
11.5.1.3  Consenso informato. Il centro iperbarico dovrà essere munito di un modulo per il consenso informato alla terapia iperbarica che dovrà essere fatto firmare dal paziente dopo che il medico lo avrà commentato con lo stesso. In questa occasione il medico dovrà spiegare tutti i rischi connessi alla terapia, dovrà spiegare al paziente che per accedere in camera iperbarica è indispensabile essere vestiti con indumenti di cotone e che è assolutamente vietato l'uso di cosmetici o di qualsiasi prodotto applicato sulla cute o sui capelli al di fuori di quelli prescritti dalla struttura, che dovrà indossare speciali calzari forniti dalla struttura. Il medico dovrà controfirmare in calce il modulo.
11.5.1.3.1  Il consenso informato dovrà contenere:
-  l'obiettivo del trattamento;
-  la procedura terapeutica che si intende utilizzare;
-  il rischio potenziale di un barotrauma;
-  un elenco dei principali oggetti e sostanze vietate;
-  i possibili altri effetti collaterali della terapia iperbarica;
-  la raccomandazione di informare il personale sanitario di assistenza di qualsiasi inconveniente che si dovesse verificare prima, durante e dopo il trattamento;
-  il vestiario consentito e l'avvertenza che il paziente potrà essere obbligato ad indossare vestiti forniti dalla struttura.
11.5.2  -  PROCEDURE RELATIVE AL TRATTAMENTO
11.5.2.1  Ogni centro iperbarico deve predisporre procedure scritte da fornire al paziente riguardanti i seguenti punti:
-  comportamento in caso di principio di incendio in camera iperbarica o di altre situazioni di pericolo;
-  adattamento dei sistemi individuali di respirazione e di erogazione dell'ossigeno;
-  fase di compressione;
-  durante la fase di permanenza in terapia:
-  passaggio da aria ad ossigeno e viceversa;
-  comunicazioni con il personale;
-  fase di decompressione.
11.5.2.2  Ogni centro iperbarico deve predisporre procedure scritte relative ai controlli da effettuare sui pazienti per evitare l'introduzione di oggetti o sostanze pericolose prima dell'ingresso in camera iperbarica.
12  -  MONITORAGGIO CLINICO DEI PAZIENTI
Nel presente capitolo sono indicati e descritti i monitoraggi e le attrezzature per il controllo sanitario dei pazienti all'interno della camera iperbarica.
12.1  Attrezzature e monitoraggio indispensabili:
-  un kit di rianimazione manuale (cannule, maschere, ecc.);
-  un elettrocardiografo;
-  un sistema di misurazione della pressione arteriosa non invasivo;
-  un sistema di aspirazione interno alla camera iperbarica;
-  un sistema di aspirazione esterno alla camera iperbarica;
-  un carrello per emergenza.
12.2  Attrezzature e monitoraggio raccomandabili:
-  un sistema di analisi per ossimetria transcutanea;
-  un respiratore volumetrico-pressometrico idoneo all'iperbarismo;
-  un defibrillatore;
-  un elettroencefalografo;
-  un controllo FiO2 per ogni "posto-paziente";
-  un sistema infusionale meccanico (pompa siringa);
-  un sistema di misurazione della pressione invasivo disponibile (*);
-  una pompa volumetrica disponibile (*);
-  un apparecchio per emogasanalisi con CO-Ossimetro disponibile (*);
-  ulteriori penetrazioni disponibili per ulteriore specifica mo nitorizzazione.


(*) Nota: per "disponibile" deve intendersi una apparecchiatura anche non presente in reparto, ma prontamente utilizzabile quando necessario.
13  -  PERSONALE DI ASSISTENZA DURANTE UNA TERAPIA IPERBARICA
13.1  Ogni centro iperbarico deve ottemperare a quanto previsto dal decreto legislaivo 19 settembre 1994, n. 626.
Il personale tecnico addetto alla conduzione della camera e dei suoi impianti alla manutenzione ed agli interventi di sicurezza, deve ricevere per tutte le attività una formazione sufficiente ed adeguata a cura del datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; inoltre la formazione del personale sanitario deve essere idonea per la conduzione di impianti ad alto rischio potenziale. Tutto il personale del Centro iperbarico deve poter frequentare almeno un corso sulle tecniche antincendio.
Il personale tecnico medico ed infermieristico deve inoltre essere in idonee condizioni psicofisiche, da controllare periodicamente, in accordo alle disposizioni delle leggi vigenti.
13.2  Durante l'effettuazione di una terapia nella struttura iperbarica devono essere presenti almeno:
-  un responsabile medico;
-  un operatore tecnico;
-  personale sanitario di assistenza.
Per ogni camera iperbarica contemporaneamente funzionante nello stesso locale, sono necessari almeno un ulteriore operatore tecnico ed un ulteriore assistente sanitario.
13.3  -  Responsabile medico
Il responsabile medico deve avere una comprovata conoscenza ed esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie trattate con l'ossigeno iperbarico.
Il responsabile medico deve essere un esperto sia nel settore della medicina subacquea che di quella iperbarica, allo scopo di poter assistere in maniera adeguata i pazienti.
Egli deve nominare un medico qualificato che possa sostituirlo in caso di assenza. In ogni caso quando viene effettuato un trattamento iperbarico deve sempre essere disponibile, nel centro iperbarico, il responsabile medico o un medico qualificato.
Il responsabile medico deve assicurarsi che le procedure stabilite vengano rispettate; tutte le attività del centro iperbarico siano presidiate; la sicurezza, qualità ed appropriatezza della terapia iperbarica siano continuamente controllate e che come conseguenza del verificarsi di anomalie vengano adottati immediatamente gli opportuni provvedimenti.
Il personale medico che collabora con il centro iperbarico per l'assistenza ai pazienti dentro ed all'esterno della camera iperbarica, deve avere un'adeguata formazione sulle problematiche della medicina subacquea ed iperbarica e sulle procedure relative alle manovre da effettuare all'interno di una camera, deve inoltre possedere adeguate conoscenze nel campo BLS (Basic life support).
Nota: attualmente in Italia l'incarico di responsabile medico di un centro iperbarico è ricoperto da medici in possesso di specializzazioni quali:
-  anestesia e rianimazione ad indirizzo iperbarico;
-  anestesia e rianimazione con esperienza in terapia iperbarica;
-  medicina del nuoto e delle attività subacquee con esperienza in medicina iperbarica;
-  medicina del lavoro con esperienza in medicina iperbarica;
-  fisiopatologia del lavoro subacqueo con esperienza in medicina iperbarica, proveniente dalla marina militare.
Attualmente viene considerato "medico esperto" il sanitario con almeno 3 anni di documentata esperienza specifica in idonea struttura iperbarica civile o militare.
13.4  -  Operatore tecnico
L'operatore tecnico ha il compito di supervisionare e controllare tutte le operazioni che vengono eseguite durante un trattamento iperbarico; egli è il responsabile della conduzlone e del buon funzionamento di tutto l'impianto iperbarico: camera iperbarica e tutti i sistemi connessi.
L'operatore tecnico è tenuto a segnalare tempestivamente al responsabile medico tutte le disfunzioni che si dovessero manifestare, ed ha la responsabilità di mantenere aggiornato il registro delle anomalie e delle manutenzioni.
Tutto il personale tecnico deve operare sotto la direzione del responsabile medico.
13.5  -  Personale sanitario di assistenza
Il personale sanitario d'assistenza può essere costituito da infermieri professionali e medici.
Gli infermieri professionali ed i medici che collaborano con il centro iperbarico devono avere conoscenza delle tecniche di assistenza intensiva, apposita formazione sull'assistenza sanitaria ad un paziente trattato in ambiente iperbarico, e conoscenza delle procedure relative alle manovre da effettuare all'interno di una camera iperbarica.
13.6  Il personale di cui al paragrafo 13.5 deve essere presente all'interno della camera, insieme ai pazienti, nei seguenti casi:
1)  quando si tratta un paziente in gravi condizioni;
2)  quando un paziente deve mantenere terapia infusionale;
3)  quando un paziente ha meno di 14 anni o richiede espressamente la presenza del personale;
4)  quando un paziente deve essere monitorato in continuo;
5)  quando la terapia viene eseguita a pressioni superiori a 2.5 atmosfere assolute;
6)  quando un paziente effettua il primo trattamento (sino al raggiungimento della pressione di terapia);
7)  quando i pazienti sono più di 6;
8)  quando un paziente è in una delle seguenti situazioni cliniche:
8.1)  claustrofobia;
8.2)  psicosi e stati d'ansia;
8.3)  sindrome comiziale e/o alterazioni EEG;
8.4)  difficoltà di compensazione (sino al raggiungimento della pressione di terapia);
8.5)  BPCO o asma conclamato o grave enfisema;
8.6)  rischio cardiovascolare attuale;
8.7)  diabete scompensato;
8.8)  menomazioni motorie e sensoriali gravi.
Nei casi di cui ai punti 1. e 4. il personale deve essere medico.
13.7  Il personale addetto deve essere in ogni momento in grado di entrare nella camera nel tempo più breve possibile secondo le procedure d'emergenza tecnica o medica o le necessità del caso.
Nel caso di pazienti in condizioni critiche deve essere garantita la presenza di un anestesista rianimatore all'esterno della camera iperbarica che fornisca supporto al medico che opera all'interno. Il medico anestesista deve essere disponibile ad entrare in camera iperbarica. Per i casi non previsti sarà a discrezione del responsabile medico l'organizzazione degli ingressi di personale sanitario di assistenza all'interno della camera iperbarica.
Almeno un medico dovrà essere comunque presente durante la presenza di pazienti all'interno della struttura.
14  -  PROCEDURE DI EMERGENZA E PROCEDURE D'IMPIEGO
14.1  E' necessario che ogni centro che utilizzi camere iperbariche per uso terapeutico abbia delle procedure di emergenza per possibili avarie o incidenti.
Tali procedure d'emergenza devono essere dettagliate e devono essere oggetto di esercitazioni opportune.
In particolare un protocollo scritto è necessario per le seguenti procedure di emergenza:
-  perdita della fonte principale d'aria;
-  perdita della fonte principale d'ossigeno;
-  rapido incremento della pressione all'interno della camera;
-  rapida riduzione della pressione all'interno della camera;
-  incendio all'interno della camera;
-  incendio nei locali adibiti al funzionamento della camera;
-  perdita del sistema d'estrazione dell'aria dalla camera;
-  perdita del sistema d'estrazione di ossigeno dalla camera;
-  inquinamento della fonte d'aria;
-  aumento della percentuale di ossigeno nell'aria all'interno della camera;
-  interruzione delle comunicazioni;
-  black-out dell'energia elettrica;
-  avaria o danneggiamento del sistema antincendio;
-  avaria del sistema d'apertura del portello della camera iperbarica;
-  pronti interventi che si rendessero necessari su pazienti durante il trattamento iperbarico;
-  avaria al quadro di controllo della camera iperbarica.
I protocolli delle procedure di emergenza possono essere variati ed aggiornati nel tempo in funzione dell'esperienza acquisita a riguardo e del progresso tecnologico.
14.2  Le procedure d'impiego devono prevedere tutti i controlli preliminari dell'impianto, le modalità di messa in pressione, il mantenimento del livello di pressione, l'abbassamento della pressione, la registrazione delle varie fasi su apposito registro. Devono essere previsti:
-  la scala gerarchica delle responsabilità e delle relative competenze;
-  le scadenze delle verifiche periodiche;
-  le manutenzioni;
-  gli eventi straordinari.
14.3  Le procedure di gestione, di controllo, di manutenzione e di emergenza, insieme con le procedure di igiene, di approvvigionamento, di stoccaggio, devono essere contenute nel manuale di qualità del sistema qualità del centro iperbarico che deve essere certificato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001 da un organismo di certificazione accreditato.
PROTOCOLLI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI PER L'USO DELL'OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA (OTI)

Introduzione
Nel dicembre 1997 il consiglio superiore di sanità esprimeva un parere in merito alle applicazioni cliniche dell'ossigenoterapia iperbarica (OTI).
Nel parere si riconoscevano come uniche indicazioni ragionevolmente certe per l'OTI l'intossicazione da monossido di carbonio, l'embolia gassosa e la malattia da decompressione.
Si suggeriva nel contempo l'opportunità di elaborare specifici protocolli clinici controllati o di ricerca mirati a valutare l'efficacia dell'OTI nella gangrena gassosa da germi anaerobi; nelle lesioni radionecrotiche (osteoradionecrosi e radionecrosi dei tessuti molli); nell'ischemia traumatica acuta (crush injury); nell'osteomielite refrattaria cronica; negli innesti cutanei e lembi muscolo-cutanei a vascolarizzazione compromessa.
In ottemperanza a quanto espresso in parere si costituiva un gruppo di studio ad hoc, con l'incarico di elaborare le indicazioni necessarie per l'impiego dell'OTI nelle patologie indicate, in modo da poter costituire un'applicazione della terapia riconosciuta sperimentalmente dal servizio sanitario nazionale.
Nel contesto di questo documento, il termine "sperimentazione" non si riferisce alla conduzione di studi clinici finalizzati a valutare l'efficacia dell'OTI, ma piuttosto all'ammissione al rimborso da parte del servizio sanitario nazionale delle prestazioni erogate nei pazienti con le patologie d'interesse, a patto che queste ultime siano fornite nell'ambito dei protocolli qui definiti, consentendo quindi la raccolta sistematica di informazioni sulla tipologia dei pazienti trattati e delle procedure diagnostico-terapeutiche messe in atto nei centri OTI.
Questo atteggiamento si configura come "sperimentale" nel senso che verrà adottato per un periodo di tempo predefinito (due anni), al termine del quale i dati raccolti verranno elaborati al fine di valutare, oltre ai dati di carattere epidemiologico generale, anche la qualità delle prestazioni erogate dai singoli centri e l'impatto avuto dall'OTI nelle categorie di pazienti considerate.
Il documento elaborato dal gruppo di studio ad hoc e qui presentato:
-  indica le modalità con le quali il paziente può venir riferito ai centri OTI;
-  sottolinea l'importanza delle terapie primarie cui l'OTI si associa.Si riconosce che l'OTI costituisce di regola una terapia coadiuvante e di supporto, che nella maggior parte delle patologie indicate certamente non può ottenere risultati utili se non nel quadro di un adeguato approccio multidisciplinare;
-  indica i criteri diagnostici necessari alla classificazione a scopo statistico delle patologie trattate.Il gruppo di studio sottolinea come le classificazioni ed i criteri diagnostici proposti, lo siano al solo fine di uniformità nella gestione e valutazione dei dati;
-  indica i criteri per la valutazione di gravità della patologia al momento del primo trattamento, e quelli per valutarne l'evoluzione;
-  indica il numero massimo di trattamenti iperbarici ammessi per ciascuna patologia.Il gruppo di studio non esclude che trattamenti oltre il numero indicato possano in casi specifici risultare clinicamente opportuni, ma intende tuttavia specificare un numero massimo di trattamenti (dose massima) utilizzabile nell'ambito del protocollo in sperimentazione;
-  indica i requisiti minimi ritenuti necessari perché un centro OTI possa partecipare all'applicazione sperimentale dei protocolli, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza della gestione clinica e della qualità della organizzazione.
Il gruppo di studio indica la necessità di una scheda statistica di rilevazione per ogni paziente trattato, che i centri partecipanti provvederanno a compilare e a far pervenire al coordinamento centrale.Il documento indica fra l'altro quali dati siano ritenuti essenziali a questo fine.
Questo gruppo di studio infine, pur riconoscendo la difficoltà di realizzazione del progetto, si propone di pianificare una sperimentazione clinica relativa all'osteomielite refrattaria non più suscettibile di ulteriore trattamento chirurgico (classe C della classificazione di Cierny-Mader).
Ammissibilità del paziente al protocollo di sperimentazione
Il paziente giunge al centro OTI con una proposta di terapia contenente le indicazioni al trattamento.
(N.B.: è richiesta l'identificazione nominativa del medico proponente e della struttura sanitaria di appartenenza nella scheda statistica e nella cartella clinica).
Il centro OTI deve provvedere a sottoporre il paziente a visita specialistica da parte di un medico esperto in OTI. La visita deve fra l'altro:
-  verificare l'idoneità del paziente ad essere sottoposto ad OTI, confermarne l'indicazione valutando la presenza di possibili controindicazioni assolute o relative;
-  acquisire, in ambito multidisciplinare, le informazioni necessarie alla valutazione clinica del paziente ed alla compilazione della relativa scheda statistica;
-  verificare la disponibilità del paziente a formulare un adeguato consenso informato al trattamento.
Il centro OTI deve provvedere ad aprire, compilare e conservare una cartella clinica per ogni singolo paziente, nella quale siano riportate fra l'altro:
-  l'identificazione del medico e della struttura sanitaria proponente l'indicazione;
-  il risultato e le osservazioni della prima visita;
-  il programma terapeutico;
-  l'evoluzione clinica ed il comportamento clinico del paziente nel corso di ogni singolo trattamento, così come ogni osservazione clinicamente rilevante;
-  la documentazione obiettiva dell'evoluzione della patologia trattata, anche mediante fotografia ed interpretazione della stessa ove indicato;
-  il bilancio a fine OTI sull'evoluzione della patologia.
E' compito del medico del centro OTI ottenere dal medico referente chiare indicazioni scritte sulle terapie concomitanti messe in atto contemporaneamente all'OTI.
Tale documentazione sarà acclusa in cartella clinica.
E' compito etico del medico OTI valutare anche la congruità delle terapie associate all'OTI, e farsene parte diligente insieme al centro di riferimento, evidenziando così la multidisciplinarietà dell'approccio terapeutico. Il team medico potrà decidere che, in assenza della possibilità di esecuzione di un'adeguata terapia concomitante ritenuta essenziale per il risultato terapeutico, il paziente non possa ragionevolmente beneficiare dell'OTI, e quindi possa non essere ammesso al protocollo sperimentale.
Patologie sottoponibili a trattamento secondo il protocollo sperimentale OTI
Il documento non intende rappresentare lo stato dell'arte sulla diagnosi o terapia delle patologie trattate. Esso intende soltanto definire quali informazioni debbano necessariamente essere raccolte e trasmesse dal centro OTI al coordinamento nazionale ai fini di una valutazione statistica sugli effetti e la numerosità del trattamento.
Non si intende quindi impedire che i centri OTI seguano a fini clinici criteri di classificazione o di valutazione della gravità diversi da quelli previsti, ma si richiede tuttavia che raccolgano le informazioni necessarie ed operino ai fini statistici l'inquadramento diagnostico e valutativo indicato.
INFEZIONI NECROSANTI PROGRESSIVE (INP)
Definizione
Il gruppo di studio ha ritenuto di estendere la definizione di gangrena gassosa da germi anaerobi, e di allargare le indicazioni al gruppo di patologie definite come infezioni necrosanti progressive (INP)1,2.
Si intendono per infezioni necrosanti progressive un gruppo di quadri clinici ad eziologia e patologia complessa che evolvono nell'infiammazione e necrosi della cute, del sottocutaneo, della fascia e del muscolo, a seconda del tipo, specifico.La patologia è spesso associata a compromissione settica sistemica.
La classificazione proposta è la seguente2,3,4:
Valutazione all'ingresso (1° trattamento)
-  WBC-T°-FC-PA;
-  tampone per monitoraggio microbiologico;
-  valutazione della lesione:
-  fotografia (iconografia nella cartella clinica) con interpretazione;
-  descrizione della lesione:
-  estensione e sede (lunghezza, in cm, dei due diametri principali);
-  colore;
-  odore;
-  percentuale di granulazione (cute, muscolo).
Terapie associate richieste (indicare)
1)  terapia antibiotica mirata;
2)  sbrigliamento chirurgico (prima della terapia iperbarica);
3)  medicazione almeno 2 volte al giorno;
4)  terapia sistemica di supporto quando necessaria.
Valutazione dell'efficacia
-  WBC-T°-FC-PA ogni giorno;
-  tampone per monitoraggio microbiologico ogni terzo giorno (1 giorno si e 2 giorni no);
-  valutazione della lesione ogni giorno per i primi 7 giorni quindi ogni 3 giorni:
-  fotografia (iconografia nella documentazione) con interpretazione;
-  descrizione della lesione:
-  estensione;
-  colore;
-  odore;
-  percentuale di granulazione (cute, muscolo).
Schema di trattamento OTI

  DIAGNOSI | N. max     | trattamenti 
GBP sinergica      30 
Cellulite crepitante      30 
Fournier      30 
FN      30 
Mionecrosi clostridica      30 
Mionecrosi non clostridica      30 

OSTEOMIELITE CRONICA REFRATTARIA
Definizione
Stato di lesione osteomielitica persistente dopo almeno 6 settimane di trattamento antibiotico mirato e dopo almeno un trattamento chirurgico di pulizia della lesione.
Criteri e mezzi diagnostici
1)  radiogramma della lesione;
2)  scintigrafia con leucociti marcati;
oppure  RMN con mezzo di contrasto;
3)  coltura delle secrezioni o del campione bioptico.
Valutazione all'ingresso (1° trattamento)
-  WBC;
-  valutazione di sede ed estensione della lesione ossea;
-  valutazione della lesione cutanea:
-  fotografia (iconografia nella documentazione): con interpretazione;
-  descrizione della lesione:
-  estensione;
-  colore;
-  percentuale di granulazione della cute.
Terapie associate
1)  terapia antibiotica mirata;
2)  terapia chirurgica.
Valutazione dell'efficacia
1)  controllo microbiologico ogni 7 giorni per il primo mese, ogni 30 giorni per 6 mesi;
2)  controllo a 6 mesi con la diagnostica usata all'ingresso;
3)  evoluzione dell'eventuale lesione cutanea.
Limitazioni al trattamento
Non sono ammesse al trattamento iperbarico le osteomieliti croniche refrattarie che non si trovino nelle condizioni cliniche di reclutamento ed, in specifico, quelle in cui non è indicato o previsto un trattamento chirurgico.
Schema di trattamento

  DIAGNOSI | N. max | Osservazioni     | trattamenti
Ostemielite cronica   40 + inter-    refrattaria vento chir. + 20 

ISCHEMIA ACUTA TRAUMATICA
Definizione
L'ischemia acuta traumatica è la conseguenza di un trauma che compromette la circolazione di un'estremità.
Il gruppo di studio ritiene che siano possibili due tipi d'ingresso per questa patologia: o per il raggiungimento di un punteggio minimo (MESS vedi oltre)5 oppure per il manifestarsi di una sindrome compartimentale.
Criteri e mezzi diagnostici
Mangled extremities severity score (MESS)
A - Tipologia della lesione
  TIPO DI LESIONE | Punti 
Trauma a bassa energia     
Trauma a media energia (fratture esposte o multiple)     
Trauma ad elevata energia (ferite arma da fuoco)     
Trauma ad elevata energia con contaminazione e perdita      4 di sostanza 

B - Ischemia dell'arto
  TIPO DI LESIONE | Punti 
Polso piccolo o assente ma perfusione presente      1* 
Polso assente, parestesie, diminuito riempimento capillare      2* 
Arto freddo con paralisi di moto e senso      3* 

*  Il punteggio è raddoppiato se l'ischemia dura da più di 6 ore.
C - Stato di shock
  TIPO DI LESIONE | Punti 
Pressione sistolica sempre > 90 mmHg     
Ipotensione transitoria     
Ipotensione persistente     

D - Età
  CLASSI DI ETA' | Punti 
< 30     
30-50     
> 50     

Indicazione all'OTI7
-  MESS > 7  in tutti i pazienti; 
-  MESS > 6  nei pazienti con associato diabete mellito, malattie vascolari periferiche, collagenopatie. 


  Gangrena batterica progressiva Fascite necrotizzante Mionecrosi 
  GBP sinergica Cellulite crepitante Fournier F.N. propr. detta Clostridica Non clostridica 
Incubazione      settimane settimane giorni giorni ore/giorni giorni 
Inizio      graduale graduale/acuto acuto acuto fulminante acuto/ore 
Tossicità sistemica      + ++ ++ +++ ++++ +++ 
Gas      -/+ ++ + + +++ -/+ 
Muscolo      non alterazioni non alterazioni non alterazioni variabile distruzione variabile 
Cute      ulcere/gangrena gangrena gangrena gangrena gangrena gangrena     secondaria secondaria 


Valutazione all'ingresso (1° trattamento)
-  valutazione della lesione:
-  fotografia (iconografia nella cartella clinica);
-  descrizione della lesione:
-  estensione e sede-strutture interessate;
-  colore;
-  odore;
-  percentuale di granulazione (cute, muscolo);
-  tampone per monitoraggio microbiologico all'ingresso (se lesione aperta).
Terapie associate
1)  terapia antibiotica profilattica o mirata (se necessaria);
2)  intervento chirurgico di rivascolarizzazione (prima della terapia iperbarica);
3)  medicazione almeno 2 volte al giorno;
4)  terapia sistemica di supporto quando necessaria.
Valutazione dell'efficacia
-  valutazione della lesione:
-  fotografia (iconografia nella documentazione);
-  descrizione della lesione:
-  estensione;
-  colore;
-  odore;
-  percentuale di granulazione (cute, muscolo);
-  tampone per monitoraggio microbiologico (se lesione aperta);
-  amputazione/non amputazione.
Limitazioni al trattamento
Nei casi di ischemia perdurante da più di 12 ore dall'intervento chirurgico non viene riconosciuta indicazione al trattamento iperbarico.
Schema di trattamento

  DIAGNOSI | N. max     | trattamenti 
Ischemia acuta traumatica      12 

SINDROME COMPARTIMENTALE
Definizione
Situazione di ischemia conseguente ad un aumento di pressione nei tessuti di una loggia muscolare.
Criteri e mezzi diagnostici
A  Dati clinici
1)  dolore grave nel compartimento muscolare;
2)  incremento del dolore allo stiramento passivo del muscolo;
3)  edema intenso del compartimento;
4)  presenza di neuropatia e/o encefalopatia.
B  Pressione compartimentale della loggia muscolare
1)  pressione > 40 mmHg in paziente senza patologie associate;
2)  misurazioni successive della pressione con valori di - 35 mmHg;
3)  pressione 30-40 mmHg in paziente con patologie associate;
4)  pressione 20-30 mmHg in pazienti ipotesi con PA sist. < 33-50% valori attesi.
Indicazioni all'OTI7
1)  presenza di almeno 3 fattori della sezione A;
oppure
2)  presenza di almeno 1 fattore della sezione B.
Valutazione all'ingresso (1° trattamento)
-  valutazione della lesione:
-  fotografia (iconografia nella cartella clinica);
-  descrizione della lesione:
-  estensione e sede;
-  colore;
-  tampone per monitoraggio microbiologico all'ingresso (se lesione aperta).
Terapie associate
1)  terapia antibiotica mirata;
2)  intervento chirurgico (prima della terapia iperbarica);
3)  medicazione almeno 2 volte al giorno;
4)  terapia sistemica di supporto quando necessaria.
Valutazione dell'efficacia
-  valutazione della lesione:
-  fotografia (iconografia nella documentazione);
-  descrizione della lesione:
-  estensione;
-  colore;
-  tampone per monitoraggio microbiologico (se lesione aperta);
-  amputazione/non amputazione;
-  evoluzione di encefalopatia o neuropatia.
Schema di trattamento

  DIAGNOSI | N. max     | trattamenti 
Sindrome compartimentale      12 

LESIONI RADIONECROTICHE
Definizione
Dopo terapia radiante una modesta percentuale di pazienti manifesta una patologia a carico dei tessuti molli o delle ossa.
I due quadri clinici più frequenti sono l'ulcera torpida senza tendenza alla guarigione e l'osteoradionecrosi della mandibola.
Criteri e mezzi diagnostici
Indicazioni all'OTI
1)  osteoradionecrosi della mandibola;
2)  ulcera radionecrotica;
3)  profilassi nell'estrazione dentaria nella mandibola irradiata per la prevenzione dell'osteoradionecrosi6.
Valutazione all'ingresso
Osteoradionecrosi della mandibola
-  scintigrafia con leucociti marcati;
oppure
-  RNM con mezzo di contrasto.
Ulcera radionecrotica
-  valutazione della lesione:
-  fotografia (iconografia nella documentazione);
-  descrizione della lesione:
-  estensione;
-  colore;
-  percentuale di granulazione (cute, muscolo);
-  tampone per monitoraggio microbiologico all'ingresso.
Valutazione di efficacia
Osteoradionecrosi della mandibola
Controllo a 6 mesi con la diagnostica usata all'ingresso.
Ulcera radionecrotica
-  tampone per monitoraggio microbiologico ogni 7 giorni;
-  valutazione della lesione ogni 7 giorni:
-  fotografia (iconografia nella documentazione);
-  descrizione della lesione:
-  estensione;
-  colore;
-  percentuale di granulazione.
Profilassi nell'estrazione dentaria nella mandibola irradiata
Controllo a 6 mesi con RMN con mezzo di contrasto.
Schema di trattamento

  DIAGNOSI | N. max     | trattamenti 
Radionecrosi della mandibola      50 
Ulcera radionecrotica      30 
Estrazione dentaria      20 

INNESTI CUTANEI E LEMBI MUSCOLO-CUTANEI COMPROMESSI
Definizione dello stato di compromissione e mezzi di valutazione dell'efficacia
L'evoluzione clinica del lembo viene seguita con il controllo di colorito, riempimento capillare e temperatura ed eventualmente test di sanguinamento.
Indicazioni all'OTI
L'OTI è indicato in tutti i lembi cutanei ad esclusione del lembo libero a condizione che l'inizio del trattamento sia attuato al massimo dopo 36 ore dall'intervento e/o dall'evento ischemico.
In tutte le condizioni di basso flusso arterioso e/o di occlusione arteriosa l'indicazione chirurgica è primaria e l'OTI assume un ruolo di supporto terminato il reintervento.
Valutazione
Sopravvivenza del lembo.
Schema di trattamento

  DIAGNOSI | N. max     | trattamenti 
Innesti cutanei o muscolo-cutanei a rischio     

Requisiti dei centri iperbarici
I protocolli sperimentali possono essere applicati presso:
Centri iperbarici pubblici o privati dotati di:
1)  accreditamento presso la Regione di appartenenza (ove e quando questa procedura sia applicabile);
2)  sono comunque necessari i seguenti requisiti:
-  certificazioni di legge;
-  carta dei servizi (vedi oltre);
-  procedure scritte di manutenzione e d'intervento;
-  organico medico di medici specialisti in anestesia e rianimazione eventualmente integrato da altri medici esperti in OTI;
-  presenza di un medico esperto in medicina iperbarica e di un'altra figura professionale con mansioni di conduzione tecnica per ogni camera in funzione;
-  presenza all'interno della camera iperbarica, a seconda delle necessità cliniche, di almeno un medico o di un infermiere professionale;
-  possibilità di monitoraggio e di cure intensive all'interno e all'esterno della C.I.;
-  regolare tenuta di una cartella sanitaria individuale, con aggiornamenti delle condizioni cliniche del paziente e del suo programma terapeutico;
-  possibilità di corrispondenza con il sanitario curante in cui venga riportata una schematica valutazione dei risultati ottenuti rispetto alle condizioni all'ingresso;
-  espliciti protocolli di collaborazione con reparti specialistici in strutture di ricovero e cura dove effettuare gli accertamenti diagnostici, le terapie associate e le consulenze necessarie;
-  esplicita adesione del centro alla sperimentazione secondo i protocolli presentati.
Carta dei servizi
Poiché per la serietà del trattamento occorre che vi sia assoluta chiarezza di comportamenti, ogni struttura deve produrre una carta dei servizi nella quale vengano indicate:
-  l'ubicazione, le caratteristiche della struttura, la dipendenza dal servizio sanitario nazionale o la gestione privata;
-  il numero delle camere, il tipo e le apparecchiature disponibili;
-  l'elenco delle patologie che vengono trattate con costi a carico del servizio sanitario nazionale;
-  le modalità di accesso alla terapia (richieste, impegnative, prenotazione, pagamento del ticket o pagamento dell'intera quota prevista); la presenza di liste di attesa ed i relativi tempi di chiamata; le condizioni in cui l'attesa può essere abbreviata;
-  i nominativi e le qualifiche del responsabile e del personale addetto;
-  l'orario dell'ambulatorio di terapia iperbarica;
-  le modalità di conduzione della terapia ovvero i protocolli seguiti dal servizio;
-  la disponibilità o meno del servizio di emergenza e l'indicazione dei tempi di attivazione e del personale previsto in caso di necessità urgenti;
-  il numero massimo di trattamenti previsti ogni giorno ed il numero massimo di pazienti trattati per giorno e per anno;
-  la data delle verifiche periodiche delle apparecchiature;
-  le modalità di valutazione al termine della terapia ed a distanza (cartella clinica, iconografia);
La carta dei servizi deve essere continuamente aggiornata e disponibile ad ogni verifica.
Bibliografia
(1)  Green R. J., Dafoe D. C., Raffin T. A., Necrotizing fasciitis Chest, 1996; 110 (1): 219-229.
(2)  Bakker D. J., van der Klej Soft tissue infections including Clostridial myonecrosis: diagnosis and treatment.In: Handbook on Hyperbaric Medicine Eds G.Oriani, A.Marroni, F.Wattel ed Sringer Berlin 1996: pp. 343-361.
(3)  Ledingham I. M., Tehrani M. A. Diagnosis, clinical course and treatment of acute dermal gangrene Br. J.Surg. 1975; 62: 364-372.
(4)  Sutherland M. E., Meyer A. A. Necrotizing soft tissue infections Surg.Clin. North. Am. 1994; 74 (3): 591-607.
(5)  Johansen K., Daines M., Howey T., Helfet D., Hansen S. T. Objective criteria accurately predict amputation following lower extremity trauma J. Trauma 1990: 30: 568-573.
(6)  Marx R. E., Johnson R. P., Kline S. N. Prevention of osteoradionecrosis: a randomized prospective clinical trial of hyperbaric oxygen versus penicillin JADA 1985: 111:49-54.
(7)  Hyperbaric Oxygen Therapy: a Committee Report: Crush injury, compartment syndrome and other acute traumatic ischemia, Undersea and Hyperbaric Medical Society,

(Si omettono le schede annesse)


(99.26.1180)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI







ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per lavori di irrigazione S. Leonardo ovest, 3° lotto. Distribuzione distretto irriguo Eleuterio, comune di Misilmeri.


Con decreto n. 13024 del 21 maggio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato determinato l'ammontare provvisorio dell'indennità da erogare alle ditte espropriande, qui di seguito elencate:
Allegato
COMUNE DI MISILMERI

Tav. 20
1)  Pirrone Paola, nata a Misilmeri il 25 novembre 1931: partita 24501, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 370, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 2.05.30, reddito dominicale L. 38.955, reddito agrario L. 14.045, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Lo Bue Paolo, Burrone Ballestreros, restante proprietà, superficie da asservire mq. 12, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 24.420, indennità di occupazione annua L. 10.175, totale generale L. 34.595;
2)  Cimo Maddalena mar. Lombardo fu Francesco: partita 11538, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 685, classe U, superficie Ha. 0.11.24, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Tomasino Giusto, Burrone Ballesteros, restante proprietà, superficie da asservire mq. 82, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 166.870, indennità di occupazione annua L. 69.529, totale generale L. 236.399;
3)  Tomasino Giusto, nato a Palermo il 16 luglio 1960: partita 38564, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 856, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.12.64, reddito dominicale L. 86.584, reddito agrario L. 33.496, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Cimò Maddalena, Cimò Angela, restante proprietà, superficie da asservire mq. 42, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 28.980, indennità di occupazione annua L. 12.075, totale generale L. 41.055;
4)  Cimò Angela, nata a Palermo il 21 dicembre 1958; Maria Stella, nata a Palermo il 6 maggio 1970, proprietarie per 1/2 ciascuno: partita 38596, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 136, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.13.76, reddito dominicale L. 94.256, reddito agrario L. 36.464, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Tomasino Giusto, Cimò Anna, restante proprietà (G.C. mq. 10xL.6.100=L.61.000), superficie da asservire mq. 162, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 329.670, indennità di occupazione annua L. 137.363, totale generale L. 467.033;
5)  Rinaldi Salvatore di Nicolò: partita 6234, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 940, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.24.96, reddito dominicale L. 170.976, reddito agrario L. 66.144, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: strada provinciale, strada interpoderale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 104, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 211.640, indennità di occupazione annua L. 88.183, totale generale L. 299.823;
6)  Orlando Angela, nata a Misilmeri il 20 ottobre 1931; Gervasa, nata a Misilmeri il 22 maggio 1942; Salvatore, nato a Misilmeri il 22 settembre 1944, comproprietari; Vitrano Filippa, nata a Misilmeri il 21 settembre 1916, usufruttuario parziale, ditta proprietaria attuale o presunta tale: Sidoti Pasquale: partita 21747, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 791, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.10.40, reddito dominicale L. 71.240, reddito agrario L. 27.560, qualità effettiva stradella con M.C. (seminativo), confini delle aree occupate: strada provinciale, Lo Franco Giusto, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 2.800, indennità di occupazione annua L. 1.167, totale generale L. 3.967; unità immobiliare 103, foglio 45, mappale 327, qualità frutteto, classe 2ª, superficie Ha. 0.27.80, reddito dominicale L. 76.450, reddito agrario L. 18.070, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: fiume Eleuterio, Vergine Giovanni, superficie da asservire mq. 90, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 183.150, indennità di occupazione annua L. 76.313, totale generale L. 259.463; unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 50, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.03.50, reddito dominicale L. 25.200, reddito agrario L. 9.275, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Lo Bue Giusta, restante proprietà, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 20.350, indennità di occupazione annua L. 8.479, totale generale L. 28.829; unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 133, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.57.00, reddito dominicale L. 62.700, reddito agrario L. 31.350, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 220, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 447.700, indennità di occupazione annua L. 186.542, totale generale L. 634.242. Sommano: superficie da asservire mq. 330, totale L. 654.000, indennità di occupazione annua L. 272.500, totale generale L. 926.500;
7) Corso Venanzo e Vincenzo, nati a Misilmeri, comproprietari: partita 18161, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 151, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.53.60, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: strada provinciale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 12.210, indennità di occupazione annua L. 5.088, totale generale L. 17.298;
8) Oliveri Ignazia, nata a Bolognetta il 23 ottobre 1938: partita 20431, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 153, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.53.60, reddito dominicale L. 58.960, reddito agrario L. 29.480, qualità effettiva vigneto, confini delle aree occupate: strada provinciale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 550, totale L. 5.500, indennità di occupazione annua L. 2.292, totale generale L. 7.792;
9) Cimò Gaspare, nato a Misilmeri il 23 marzo 1914: partita 25693, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 1035, qualità agrumeto (sost. 1050), classe 2ª, superficie Ha. 0.43.30, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: strada provinciale, restante proprietà aree di enti urbani e promiscui, Sidoti Pasquale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 4.140, indennità di occupazione annua L. 1.725, totale generale L. 5.865; unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 1.306, qualità agrumeto (sost. 1050), classe 2ª, superficie Ha. 0.43.30, qualità effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 4, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 2.760, indennità di occupazione annua L. 1.150, totale generale L. 3.910; unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 787, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.5.35, reddito dominicale L. 5.885, reddito agrario L. 2.942, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 16, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 32.560, indennità di occupazione annua L. 13.567, totale generale L. 46.127. Sommano: superficie da asservire mq. 26, totale L. 39.460, totale generale L. 55.902;
10) Picone Grazia, nata a Villabate il 7 aprile 1932; Tomasino Sebastiano, nato a Misilmeri il 29 febbraio 1930, proprietari per 1/12 ciascuno, ditta proprietaria attuale o presunta tale: Tomasino Sebastiano: partita 32847, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 949, qualità vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 0.13.35, reddito dominicale L. 24.030, reddito agrario L. 6.675, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: strada provinciale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 4.140, indennità di occupazione annua L. 1.725, totale generale L. 5.865;
11) Cimo Anna mar. Benigno fu Francesco: partita 11539, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 682, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.16.00, reddito dominicale L. 117.600, reddito agrario L. 42.400, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Cimò Angela, Vergine Giovanni, restante proprietà, superficie da asservire mq. 80, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 162.800, indennità di occupazione annua L. 67.833, totale generale L. 230.633;
12) Vergine Giovanni fu Emilio: partita 16288, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 29, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.4.80, reddito dominicale L. 34.560, reddito agrario L. 12.720, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Cimò Anna, Sidoti Pasquale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 16, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 32.560, indennità di occupazione annua L. 13.567, totale generale L. 46.127; unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 134, qualità frutteto, classe 2ª, superficie Ha. 0.38.50, reddito dominicale L. 105.875, reddito agrario L. 25.025, superficie da asservire mq. 140, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 284.900, indennità di occupazione annua L. 118.708, totale generale L. 403.608. Sommano: superficie da asservire mq. 156, totale L. 317.460, indennità di occupazione annua L. 132.275, totale generale L. 449.735;
13) Castrorao Barba Antonietta, nata a Misilmeri il 15 luglio 1912, ditta proprietaria attuale o presunta tale: Lo Bue Giusta, nata a Misilmeri il 27 ottobre 1920: partita 1767, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 132, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Lo Burgio Francesco, Sidoti Pasquale, fiume Eleuterio, Scaglione Teresa, restante proprietà, superficie da asservire mq. 80, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 162.800, indennità di occupazione annua L. 67.833, totale generale L. 230.633; unità immobiliare 115, foglio 45, mappale 1033, qualità incolto produttivo, classe 1ª, superficie Ha. 0.08.09, reddito dominicale L. 323, reddito agrario L. 161, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 18, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 36.630, indennità di occupazione annua L. 15.263, totale generale L. 51.893; unità immobiliare 115, foglio 45, mappale 1031, qualità incolto produttivo, classe 1ª, superficie Ha. 0.02.96, reddito dominicale L. 118, reddito agrario L. 59, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 20.350, indennità di occupazione annua L. 8.479, totale generale L. 28.829. Sommano: superficie da asservire mq. 108, totale L. 219.780, indennità di occupazione annua L. 91.575, totale generale L. 311.355;
14) Cimo Pasquale, nato a Misilmeri l'1 gennaio 1917, proprietario; Lo Bue Caterina fu Gaspare, usufruttuaria parziale: partita 25696, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 844, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.28.16, reddito dominicale L. 202.752, reddito agrario L. 74.624, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Cimò Gaspare, Lo Bue Giusta, restante proprietà, superficie da asservire mq. 80, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 162.800, indennità di occupazione annua L. 67.833, totale generale L. 230.633;
15) Cimo Pasquale, nato a Misilmeri l'1 gennaio 1917, proprietario; Lo Bue Caterina fu Gaspare, usufruttuaria parziale: partita 25694, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 845, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.52.85, reddito dominicale L. 380.520, reddito agrario L. 140.052, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Lo Burgio Francesco, Orlando Rosario, restante proprietà (G.C. mq. 10xL. 6.100=L. 61.000), superficie da asservire mq. 366, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 744.810, indennità di occupazione annua L. 310.338, totale generale L. 1.055.148;
16) Aree di enti urbani e promiscui: partita 1, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 6/B, qualità ente urbano, superficie Ha. 0.06.50, qualità effettiva piazzale sterrato (seminativo), confini delle aree occupate: Cimò Gaspare, Orlando Rosario, restante proprietà, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 2.800, indennità di occupazione annua L. 1.167, totale generale L. 3.967; unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 11/B, qualità ente urbano, superficie Ha. 0.03.00, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 5.600, indennità di occupazione annua L. 2.333, totale generale L. 7.933. Sommano: superficie da asservire mq. 30, totale L. 8.400, indennità di occupazione annua L. 3.500, totale generale L. 11.900;
17) Lo Franco Giusto di Francesco, Corradi Rosaria di Salvatore coniugi: partita 8836, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 452, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.20.40, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: strada provinciale, Sidoti Pasquale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 82, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 56.580, indennità di occupazione annua L. 23.575, totale generale L. 80.155;
18) Cerniglia Vincenzo, nato a Misilmeri il 3 gennaio 1924, proprietario e Sileci Lucia, nata a Misilmeri il 15 giugno 1899, usufruttuario: partita 31255, unità immobiliare 103, foglio 45, mappale 165, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.26.40, reddito dominicale L. 29.040, reddito agrario L. 14.520, qualità effettiva uliveto, confini delle aree occupate: strada provinciale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 580, totale L. 3.480, indennità di occupazione annua L. 1.450, totale generale L. 4.930;
19) Sucato Rosalia, nata a Misilmeri l'8 febbraio 1930: partita 27956, unità immobiliare 103, foglio 45, mappale 474, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.05.73, reddito dominicale L. 34.953, reddito agrario L. 12.832, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: strada provinciale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 4.140, indennità di occupazione annua L. 1.725, totale generale L. 5.865;
20) Picone Angela, Giuseppina, Maria e Ninfa s.lle fu Pietro: partita 5698, unità immobiliare 103, foglio 45, mappale 380/a, qualità vigneto, superficie Ha. 0.64.25, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: strada provinciale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 12.210, indennità di occupazione annua L. 5.088, totale generale L. 17.298; unità immobiliare 103, foglio 45, mappale 380/b, qualità seminativo, superficie Ha. 0.40.95;
21) Fascella Francesca, nata a Misilmeri il 26 agosto 1923; Rosalia, nata a Misilmeri il 13 dicembre 1933; per 1/2 ciascuno: partita 25842, unità immobiliare 103, foglio 45, mappale 853, qualità frutteto, classe 2ª, superficie Ha. 0.09.15, reddito dominicale L. 25.162, reddito agrario L. 5.947, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: strada provinciale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 4.140, indennità di occupazione annua L. 1.725, totale generale L. 5.865;
22) Picone Ninfa fu Pietro: partita 11523, unità immobiliare 103, foglio 45, mappale 584, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.41.55, reddito dominicale L. 45.705, reddito agrario L. 22.852, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: strada provinciale, Ugdulena Amalia, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 4.140, indennità di occupazione annua L. 1.725, totale generale L. 5.865; unità immobiliare 103, foglio 45, mappale 8, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.82.00, reddito dominicale L. 90.200, reddito agrario L. 45.100, qualità effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 13.800, indennità di occupazione annua L. 5.750, totale generale L. 19.550. Sommano: superficie da asservire mq. 26, totale L. 17.940, indennità di occupazione annua L. 7.475, totale generale L. 25.415;
23) Orlando Rosario fu Salvatore: partita 12777, unità immobiliare 103, foglio 45, mappale 4, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.41.45, reddito dominicale L. 283.932, reddito agrario L. 109.842, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Cimò Gaspare, enti urbani e promiscui, Scaipera Attilio, restante proprietà, superficie da asservire mq. 260, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 529.100, indennità di occupazione annua L. 220.458, totale generale L. 749.558; unità immobiliare 103, foglio 45, mappale 734, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.12.35, reddito dominicale L. 84.597, reddito agrario L. 32.727, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 26, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 52.910, indennità di occupazione annua L. 22.046, totale generale L. 74.956. Sommano: superficie da asservire mq. 286, totale L. 582.010, indennità di occupazione annua L. 242.504, totale generale L. 824.514;
24) Saipera Attilio fu Giuseppe: partita 12822, unità immobiliare 103, foglio 44, mappale 111, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 2.58.80, reddito dominicale L. 1.902.180, reddito agrario L. 685.820, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Lo Presti Paolo, Orlando Rosario, Di Pisa Caterina, fiume Eleuterio, restante proprietà (G.C. mq.10 x L.6.100 =L. 61.000), superficie da asservire mq. 580, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 1.180.300, indennità di occupazione annua L. 491.792, totale generale L. 1.672.092; unità immobiliare 103, foglio 44, mappale 104, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 3.80.80, reddito dominicale L. 2.798.880, reddito agrario L. 1.009.120, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 1.370, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 2.787.950, indennità di occupazione annua L. 1.161.646, totale generale L. 3.949.596; unità immobiliare 112, foglio 44, mappale 106, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.22.40, reddito dominicale L. 5.019, reddito agrario L. 50.893, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 12, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 24.420, indennità di occupazione annua L. 10.175, totale generale L. 34.595. Sommano: superficie da asservire mq. 1.962, totale L. 3.992.670, indennità di occupazione annua L. 332.723, totale generale L. 4.325.393;
25) Aree di enti urbani e promiscui - Fabricato urbano (mulino di cereale) ditta proprietaria attuale o presunta tale: Lo Presti Paolo, nato a Bagheria il 20 maggio 1940: partita 2875, unità immobiliare 103, foglio 44, mappale 129, qualità ente urbano, superficie Ha. 0.07.42, qualità effettiva stradella a fondo naturale, piazzale a fondo naturale (seminativo), confini delle aree occupate: Carlino Melchiorre, restante proprietà, superficie da asservire mq. 8, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 2.240, indennità di occupazione annua L. 933, totale generale L. 3.173; partita 24470, unità immobiliare 114, foglio 44, mappale 109, qualità fabbricato rurale, superficie Ha. 0.19.48, superficie da asservire mq. 60, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 16.800, indennità di occupazione annua L. 7.000, totale generale L. 23.800. Sommano: superficie da asservire mq. 68, totale L. 19.040, indennità di occupazione annua L. 7.933, totale generale L. 26.973;
26) Di Pisa Caterina, nata a Misilmeri il 4 novembre 1936, proprietaria per 46/100; Francesca, nata a Misilmeri il 15 settembre 1938; Giuseppe, nato a Misilmeri l'1 novembre 1940, proprietario per 27/100 ciascuno: partita 24470, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 247, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.37.84, reddito dominicale L. 278.859, reddito agrario L. 100.541, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Carlino Melchiorre, Rinicella Salvatore, Piccone Ninfa, Grasso Benedetta, Lo Franco Rosario, Cannova Rosa, restante proprietà, superficie da asservire mq. 140, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 284.900, indennità di occupazione annua L. 118.708, totale generale L. 403.608; unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 292, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.23.30, reddito dominicale L. 146.790, reddito agrario L. 46.600, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 170, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 345.950, indennità di occupazione annua L. 144.146, totale generale L. 490.096; unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 235, qualità orto irriguo, classe 2ª, superficie Ha. 0.23.30, reddito dominicale L. 146.790, reddito agrario L. 46.600, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 106, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 215.710, indennità di occupazione annua L. 89.879, totale generale L. 305.589. Sommano: superficie da asservire mq. 416, totale L. 846.560, indennità di occupazione annua L. 352.733, totale generale L. 1.199.293;
27) Corrado Rosaria fu Salvatore livellaria, amministrazione del fondo per il culto concedente, ditta proprietaria attuale o presunta tale: Lo Franco Giusto: partita 17880, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 246, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.15.88, reddito dominicale L. 96.868, reddito agrario L. 35.730, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Di Pisa Caterina, Cimò Rosa, restante proprietà, superficie da asservire mq. 50, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 101.750, indennità di occupazione annua L. 42.396, totale generale L. 144.146;
28) Pellegrino Cimo Matteo, nato a Misilmeri il28 agosto 1926 livellario, amministrazione del fondo per il culto concedente ditta proprietaria attuale o presunta tale: Cimò Rosa, Minì Felicia, Antonina e Rosaria: partita 28702, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 447, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.15.63, reddito dominicale L. 95.343, reddito agrario L. 35.167, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Corrado Rosaria, Comito Pietro, restante proprietà, superficie da asservire mq. 38, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 77.330, indennità di occupazione annua L. 32.221, totale generale L. 109.551;
29) Comito Pietro, nato a Misilmeri il 17 novembre 1928: partita 22290, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 497, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.15.90, reddito dominicale L. 116.865, reddito agrario L. 42.135, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Cimò Rosa, Gutta Danzo Giuseppe, restante proprietà, superficie da asservire mq. 34, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 69.190, indennità di occupazione annua L. 28.829, totale generale L. 98.019;
30) Guttadanzo Giuseppe, nato a Misilmeri il 18 novembre 1928: partita 22291, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 245, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.05.29, reddito dominicale L. 38.881, reddito agrario L. 14.078, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Comito Pietro, Di Pisa Rosario, restante proprietà, superficie da asservire mq. 8, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 16.280, indennità di occupazione annua L. 6.783, totale generale L. 23.063;
31) Di Pisa Rosario e Salvatore fu Filippo concedenti, Strano Biagio fu Antonino livellario: partita 17316, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 289, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.10.81, reddito dominicale L. 65.941, reddito agrario L. 24.322, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Saitta Rosina, Guttadanzo Giuseppe, restante proprietà, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 40.700, indennità di occupazione annua L. 16.958, totale generale L. 57.658;
32) Pelligrino Cimo Matteo, nato a Misilmeri il 28 agosto 1926, livellario, amministrazione del fondo per il culto concedente ditta proprietaira attuale o presunta tale: Saitta Rosina e Cimò Rosario: partita 24094, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 244, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.10.20, reddito dominicale L. 74.970, reddito agrario L. 27.030, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Guttadanzo Giuseppe, Di Pisa Rosario, restante proprietà, superficie da asservire mq. 14, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 28.490, indennità di occupazione annua L. 11.871, totale generale L. 40.361;
33) Rinicella Salvatore, nato a Misilmeri il 25 settembre 1921: partita 24241, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 484, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.02.70, reddito dominicale L. 16.470, reddito agrario L. 6.075, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Grasso Benedetta, Cimò Filippo, restante proprietà, superficie da asservire mq. 12, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 24.420, indennità di occupazione annua L. 10.175, totale generale L. 34.595; mappale 486, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.05.39, reddito dominicale L. 32.879, reddito agrario L. 12.127, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 80, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 162.800, indennità di occupazione annua L. 67.833, totale generale L. 230.633. Sommano: superficie da asservire mq. 92, totale L. 187.220, indennità di occupazione annua L. 78.008, totale generale L. 265.228;
34) Grasso Benedetta, nata a Misilmeri il 21 dicembre 1955; Lia, nata a Misilmeri il 26 ottobre 1961; Maria Teresa, nata a Misilmeri il 26 ottobre 1961; Salvatore, nato a Misilmeri l'8 giugno 1906, proprietari per 1/2 ciascuno; Giuseppe, nato a Misilmeri il 12 agosto 1922, proprietario per 1/2: partita 33578, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 584, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.08.30, reddito dominicale L. 121.390, reddito agrario L. 44.775, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Di Pisa Caterina, Rinicella Salvatore, restante proprietà, superficie da asservire mq. 32, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 65.120, indennità di occupazione annua L. 27.133, totale generale L. 92.253; unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 583, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.19.90, reddito dominicale L. 50.630, reddito agrario L. 18.675, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 130, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 264.550, indennità di occupazione annua L. 110.229, totale generale L. 374.779. Sommano: superficie da asservire mq. 162, totale L. 329.670, indennità di occupazione annua L. 137.363, totale generale L. 467.033;
35) Rinicella Salvatore, nato a Misilmeri il 25 settembre 1921: partita 19889, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 444, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.02.70, reddito dominicale L. 16.470, reddito agrario L. 6.075, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Di Pisa Caterina, part.486, rest.propr., superficie da asservire mq. 124, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 252.340, indennità di occupazione annua L. 105.142, totale generale L. 357.482;
36) Vitrano Filippa, nata a Misilmeri il 3 maggio 1928: partita 24324, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 625 (ex 224/C), qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.00.13, reddito dominicale L. 955, reddito agrario L. 344, qualità effettiva seminativo, confini delle aree occupate: Schimmenti Francesco, strada comunale, Feotto, restante proprietà, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 2.800, indennità di occupazione annua L. 1.167, totale generale L. 3.967;
37) Cannova Rosa, nata a Termini Imerese il 29 ottobre 1910, usufruttuaria di livello; Raccuglia Angelo, nato a Misilmeri il 2 giugno 1949; livellario, amministrazione del fondo per il culto concedente: partita 26235, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 324, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.07.97, reddito dominicale L. 48.617, reddito agrario L. 17.932, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Lo Franco Giusto, strada interpoderale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 260, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 529.100, indennità di occupazione annua L. 220.458, totale generale L. 749.558;
38) Lo Franco Giusto, nato a Misilmeri l'11 dicembre 1910: partita 19266, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 230, qualità vigneto, classe 1ª, superficie Ha. 0.40.42, reddito dominicale L. 86.903, reddito agrario L. 17.932, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Lo Franco Rosario, Cannova Rosa, fiume Eleuterio, strada comunale, Feotto, restante proprietà (G.C. mq.10 x L.6.100 =L. 61.000), superficie da asservire mq. 210, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 427.350, indennità di occupazione annua L. 178.063, totale generale L. 605.413;
39) Lo Franco Rosario, nato a Misilmeri il 7 marzo 1915: partita 4371, unità immobiliare 102, foglio 40, mappale 282, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.50.74, reddito dominicale L. 146.998, reddito agrario L. 10.655, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Lo Franco Giusto, Di Pisa Caterina, restante proprietà, superficie da asservire mq. 40, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 81.400, indennità di occupazione annua L. 33.917, totale generale L. 115.317;
40) Lo Franco Giusto, nato a Misilmeri l'11 dicembre 1910, Rosario: partita 19268, unità immobiliare 112, foglio 40, mappale 161, qualità canneto, classe 2ª, superficie Ha. 0.15.02, reddito dominicale L. 12.767, reddito agrario L. 6.008, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: fiume Eleuterio, Gigliotta Francesco, restante proprietà (G.C. mq.10 x L.6.100 = L.61.000), superficie da asservire mq. 190, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 386.650, indennità di occupazione annua L. 161.104, totale generale L. 547.754;
41) Cannova Giuseppe, nato a Misilmeri il 7 novembre 1935: partita 24471, unità immobiliare 112, foglio 40, mappale 223, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.02.47, reddito dominicale L. 18.154, reddito agrario L. 6.545, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: strada provinciale, Anzaldi Francesca, restante proprietà, superficie da asservire mq. 104, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 211.640, indennità di occupazione annua L. 88.183, totale generale L. 299.823;
42) Anzaldi Francesca ved. Palazzetto, nata a Torino di Sangro il 29 gennaio 1912, usufruttaria parziale; Palazzotto Grazia Maria Rosalia, nata a Torino di Sangro il 7 febbraio 1941, comproprietaria; Tommaso Ernesto Giuseppe, nato a Polonghera il 10 novembre 1944, comproprietario: partita 20824, unità immobiliare 112, foglio 40, mappale 335, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.05.00, reddito dominicale L. 36.750, reddito agrario L. 13.250, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Cannova Giuseppe, part. 371, restante proprietà, superficie da asservire mq. 128, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 260.480, indennità di occupazione annua L. 108.533, totale generale L. 369.013; mappale 917, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.17.78, reddito dominicale L. 108.458, reddito agrario L. 40.005, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 120, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 244.200, indennità di occupazione annua L. 101.750, totale generale L. 345.950. Sommano: superficie da asservire mq. 248, totale L. 504.680, totale generale L. 714.963;
43) Benigno Antonina, Carmelo, Giuseppe Giusto, Mara Giustina fu Giuseppe, comproprietari; Picone Maria fu Giuseppe Giusto, usufruttuario parziale: partita 458, unità immobiliare 112, foglio 40, mappale 163, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.08.42, reddito dominicale L. 4.631, reddito agrario L. 2.526, qualità effettiva seminativo, confini delle aree occupate: Pirrillo Giuseppa, Benigno Antonina, Gigiotta Francesco, Lo Franco Giovanni, restante proprietà, superficie da asservire mq. 120, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 33.600, indennità di occupazione annua L. 14.000, totale generale L. 47.600;
44) Gigliotta Francesco, nato a Misilmeri il 18 febbraio 1965; Giuseppe, nato a Misilmeri il 10 giugno 1963 e Lo Franco Marcello, nato a Palermo il 11 febbraio 1968, proprietari per 1/3 ciascuno: partita 43181, unità immobiliare 112, foglio 40, mappale 160, qualità seminativo, classe 3ª, superficie Ha. 0.43.70, reddito dominicale L. 37.145, reddito agrario L. 17.480, qualità effettiva seminativo, confini delle aree occupate: Lo Franco Giusto, Benigno Antonina, restante proprietà, superficie da asservire mq. 154, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 43.120, indennità di occupazione annua L. 17.967, totale generale L. 61.087;
45) Abbate Pietro, nato a Misilmeri il 14 settembre 1921, proprietario di livello amministrazioneper il culto concedente: partita 34266, unità immobiliare 112, foglio 44, mappale 112, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 8.08.34, reddito dominicale L. 49.623, reddito agrario L. 18.765, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: strada vicinale Scalambra, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 4.140, indennità di occupazione annua L. 1.725, totale generale L. 5.865;
46) Vitrano Grazia ved. Picone, nata negli U.S.A. il 14 febbraio 1911: partita 26578, unità immobiliare 112, foglio 44, mappale 59, qualità seminativo, classe 1ª, superficie Ha. 0.03.71, reddito dominicale L. 4.637, reddito agrario L. 2.411, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Correnti Maria, fiume Eleuterio, strada vicinale Scalambra, Picone Vincenzo, Vitrano Giovanna, restante proprietà (G.C. mq.10 x L.6.100 = L.61.000), superficie da asservire mq. 40, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 81.400, indennità di occupazione annua L. 33.917, totale generale L. 115.317; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 57, qualità seminativo arborato, classe 4ª, superficie Ha. 0.12.62, reddito dominicale L. 11.989, reddito agrario L. 2.524, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 108, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 219.780, indennità di occupazione annua L. 91.575, totale generale L. 311.355; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 114, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.11.92, reddito dominicale L. 13.112, reddito agrario L. 6.556, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 40, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 81.400, indennità di occupazione annua L. 33.917, totale generale L. 115.317. Sommano: superficie da asservire mq. 188, totale L. 382.580, indennità di occupazione annua L. 159.408, totale generale L. 541.988;
47) Vitrano Giovanna, nata a Misilmeri il 28 marzo 1925; ditta proprietaria attuale o presunta tale Benigno Carmelo, nato a Misilmeri il 9 giugno 1949: partita 26577, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 290, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.02.38, reddito dominicale L. 2.618, reddito agrario L. 1.309, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Vitrano Grazia, BenignoCarmelo, restante proprietà, superficie da asservire mq. 36, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 73.260, indennità di occupazione annua L. 30.525, totale generale L. 103.785;
48) Picone Vincenzo, nato a Misilmeri il 15 ottobre 1941: partita 40136, foglio 44, mappale 197, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.12.63, reddito dominicale L. 92.830, reddito agrario L. 33.469, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Vitrano Grazia, Benigno Carmelo, restante proprietà, superficie da asservire mq. 60, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 122.100, indennità di occupazione annua L. 50.875, totale generale L. 172.975; foglio 44, mappale 58, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.48.56, reddito dominicale L. 432.612, reddito agrario L. 157.820, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 270, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 549.450, indennità di occupazione annua L. 228.938, totale generale L. 778.388. Sommano: superficie da asservire mq. 330, totale L. 671.550, indennità di occupazione annua L. 279.813, totale generale L. 951.363;
49) Benigno Carmelo, nato a Misilmeri il 9 giugno 1949: partita 29390, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 60, qualità uliveto, classe 1ª, superficie Ha. 0.15.37, reddito dominicale L. 25.360, reddito agrario L. 16.907, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Vitrano Giovanna, restante proprietà, superficie da asservire mq. 60, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 122.100, indennità di occupazione annua L. 50.875, totale generale L. 172.975; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 305, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.49.34, reddito dominicale L. 300.974, reddito agrario L. 111.015, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 40.700, indennità di occupazione annua L. 16.958, totale generale L. 57.658. Sommano: superficie da asservire mq. 80, totale L. 162.800, indennità di occupazione annua L. 67.833, totale generale L. 230.633;
50) Bonanno Salvatore, nato a Misilmeri il 15 luglio 1957, proprietario, amministrazione del fondo per il culto concedente: partita 35389, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 240, qualità frutteto, classe 1ª, superficie Ha. 0.07.20, reddito dominicale L. 28.800, reddito agrario L. 5.040, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Cimo Giovanna, strada vicinale Scalambra, restante proprietà, superficie da asservire mq. 90, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 62.100, indennità di occupazione annua L. 25.875, totale generale L. 87.975;
51) Cimo Giovanna fu Francesco, usufruttuario parziale; Ganci Rosario fu Giovanni, proprietario: partita 11536, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 139, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.22.40, reddito dominicale L. 200.480, reddito agrario L. 72.800, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Di Patti Maria, fiume Eleuterio, Bonanno Salvatore, restante proprietà, superficie da asservire mq. 120, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 244.200, indennità di occupazione annua L. 101.750, totale generale L. 345.950; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 144, qualità canneto, classe 3ª, superficie Ha. 0.09.50, reddito dominicale L. 5.700, reddito agrario L. 3.325, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 64, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 130.240, indennità di occupazione annua L. 54.267, totale generale L. 184.507; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 94, qualità seminativo arborato, classe 4ª, superficie Ha. 0.04.20, reddito dominicale L. 3.990, reddito agrario L. 840, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 26, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 52.910, indennità di occupazione annua L. 22.046, totale generale L. 74.956. Sommano: superficie da asservire mq. 210, totale L. 427.350, indennità di occupazione annua L. 178.063, totale generale L. 605.413;
52) Diguardi Giusto, nato a Misilmeri il 9 novembre 1957, per 1/2; Angelo, nato a Misilmeri il 28 luglio 1952, per 1/2 proprietario: partita 29112, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 373, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: fiume Eleuterio, restante proprietà, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 40.700, indennità di occupazione annua L. 16.958, totale generale L. 57.658; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 372 (der. 142), qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 100, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 203.500, indennità di occupazione annua L. 84.792, totale generale L. 288.292; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 142, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.04.35, reddito dominicale L. 29.797, reddito agrario L. 11.527, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Lo Bue Caterina, Di Patti Maria, restante proprietà, superficie da asservire mq. 16, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 32.560, indennità di occupazione annua L. 13.567, totale generale L. 46.127. Sommano: superficie da asservire mq. 136, totale L. 276.760, totale generale L. 392.077;
53) Scaglione Teresa, nata a Palermo il 4 dicembre 1938: partita 26722, foglio 45, mappale 131, qualità seminativo arborato, classe 3ª, superficie Ha. 0.13.60, reddito dominicale L. 7.480, reddito agrario L. 4.080, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Lo Bue Giusta, Sidoti Pasquale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 110, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 223.850, indennità di occupazione annua L. 93.271, totale generale L. 317.121;
54) Di Patti Maria, nata a Misilmeri il 29 aprile 1949; Siracusa Giuseppe, nato a Misilmeri l'8 aprile 1942, proprietario in regime di comunionelegale dei beni: partita 35785, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 320, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.03.08, reddito dominicale L. 27.566, reddito agrario L. 10.010, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Dioguardi Angelo, Cimo Giovanna, restante proprietà, superficie da asservire mq. 14, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 28.490, indennità di occupazione annua L. 11.871, totale generale L. 40.361; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 140, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.09.60, reddito dominicale L. 85.920, reddito agrario L. 31.200, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 58, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 118.030, indennità di occupazione annua L. 49.179, totale generale L. 167.209; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 319, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.09.17, reddito dominicale L. 82.071, reddito agrario L. 29.802, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 48, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 97.680, indennità di occupazione annua L. 40.700, totale generale L. 138.380. Sommano: superficie da asservire mq. 120, totale L. 244.200, indennità di occupazione annua L. 101.750, totale generale L. 345.950;
55) Lo Bue Caterina fu Gaspare: partita 11588, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 324 (der.125), qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Dioguardi Angelo, Dioguardi Vincenza, restante proprietà, superficie da asservire mq. 40, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 81.400, indennità di occupazione annua L. 33.917, totale generale L. 115.317; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 125, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.15.43, reddito dominicale L. 138.098, reddito agrario L. 50.147, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 90, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 183.150, indennità di occupazione annua L. 76.313, totale generale L. 259.463. Sommano: superficie da asservire mq. 130, totale L. 264.550, indennità di occupazione annua L. 110.229, totale generale L. 374.779;
56) Camposelli Rosa, nata a Misilmeri il 20 gennaio 1929; Sucato Rosario, nato a Misilmeri il 4 aprile 1927, proprietario in regime di comunione legale dei beni: partita 33673, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 149, qualità seminativo arborato, classe 4ª, superficie Ha. 0.03.46, reddito dominicale L. 3.287, reddito agrario L. 692, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Dioguardi Vincenza, Lo Bue Caterina, restante proprietà, superficie da asservire mq. 30, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 61.050, indennità di occupazione annua L. 25.438, totale generale L. 86.488;
57) Dioguardi Vincenza, nata a Misilmeri il 29 luglio 1948: partita 29115, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 198, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.28.36, reddito dominicale L. 168.742, reddito agrario L. 63.810, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Camposelli Rosa, Schimmenti Luigi, restante proprietà, superficie da asservire mq. 112, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 77.280, indennità di occupazione annua L. 32.200, totale generale L. 109.480;
58) Schimenti Luigi Di Natale: partita 8437, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 96, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.30.70, reddito dominicale L. 182.665, reddito agrario L. 69.075, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Giattina Francesca, Dioguardi Vincenza, restante proprietà, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 13.800, indennità di occupazione annua L. 5.750, totale generale L. 19.550; unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 152, qualità vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 0.40.08, reddito dominicale L. 72.144, reddito agrario L. 20.040, qualità effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 74, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 51.060, indennità di occupazione annua L. 21.275, totale generale L. 72.335. Sommano: superficie da asservire mq. 94, totale L. 64.860, indennità di occupazione annua L. 5.405, totale generale L. 70.265;
59) Giattina Dionisio e Antonino di Pietro, comproprietari: partita 11829, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 95, qualità fabbricato rurale, superficie Ha. 0.02.45, qualità effettiva piazzale sterrato, fabbricato rurale (seminativo), confini delle aree occupate: Schimmenti Luigi, Giattina Francesca, restante proprietà, superficie da asservire mq. 38, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 10.640, indennità di occupazione annua L. 4.433, totale generale L. 162.150;
60) Giattina Francesca, nata il 14 aprile 1937; Giovanni Ciro, nato a Marineo il 29 gennaio 1950;Giuseppe, nato il 3 giugno 1944; Pietro, nato il 23 giugno 1939, comproprietari; Pernice Ninfa, nata il 22 luglio 1909, usufruttuaria, parziale: partita 28890, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 153, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.38.05, reddito dominicale L. 226.397, reddito agrario L. 85.612, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Schimmenti Luigi, Giattina Francesca, restante proprietà, superficie da asservire mq. 50, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 101.750, indennità di occupazione annua L. 42.396, totale generale L. 144.146;
61) Giattina Dionionio di Pietro: partita 11828, unità immobiliare 115, foglio 44, mappale 199, qualità vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 0.06.31, reddito dominicale L. 11.358, reddito agrario L. 3.155, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Giattina Francesca, restante proprietà, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 20.350, indennità di occupazione annua L. 8.479, totale generale L. 28.829;
62) Farinella Antonina, nata a Misilmeri il 22 gennaio 1945: partita 20971, unità immobiliare 113, foglio 45, mappale 175, qualità frutteto, classe 3ª, superficie Ha. 0.14.00, reddito dominicale L. 26.600, reddito agrario L. 8.400, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Amato Domenico, Lo Gerfo Rosario, superficie da asservire mq. 60, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 41.400, indennità di occupazione annua L. 17.250, totale generale L. 58.650; unità immobiliare 113, foglio 45, mappale 505, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.35.20, reddito dominicale L. 14.080, reddito agrario L. 7.040, qualità effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 6.900, indennità di occupazione annua L. 2.875, totale generale L. 9.775; unità immobiliare 113, foglio 45, mappale 503, qualità frutteto, classe 2ª, superficie Ha. 0.09.15, reddito dominicale L. 25.162, reddito agrario L. 5.947, qualità effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 6.900, indennità di occupazione annua L. 2.875, totale generale L. 9.775. Sommano: superficie da asservire mq. 80, totale L. 55.200, indennità di occupazione annua L. 23.000, totale generale L. 78.200;
63) Amato Domenico, nato il 29 marzo 1937; Emma, comproprietari per 1/2 (A); Ignazio, nato l'8 luglio 1934, comproprietari per 1/2 (B): partita 26823, unità immobiliare 115, foglio 45, mappale 408, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.23.85, reddito dominicale L. 26.235, reddito agrario L. 13.117, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Farinella Antonina, restante proprietà, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 6.900, indennità di occupazione annua L. 2.875, totale generale L. 9.775;
64) Lo Gerfo Rosario di Pietro, Schimenti Gaetana mar. Lo Gerfo di Santo, comproprietari: partita 17361, unità immobiliare 113, foglio 45, mappale 174, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.07.74, reddito dominicale L. 46.053, reddito agrario L. 17.415, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Piccone Maria, Farinella Antonina, restante proprietà, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 13.800, indennità di occupazione annua L. 5.750, totale generale L. 19.550; unità immobiliare 113, foglio 45, mappale 173, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.07.74, qualità effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 10, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 6.900, indennità di occupazione annua L. 2.875, totale generale L. 9.775; unità immobiliare 113, foglio 45, mappale 172, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.35.20, reddito dominicale L. 38.720, reddito agrario L. 19.360, qualità effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 13.800, indennità di occupazione annua L. 5.750, totale generale L. 19.550. Sommano: superficie da asservire mq. 50, totale L. 34.500, indennità di occupazione annua L. 14.375, totale generale L. 48.875;
65) Picone Maria fu Pietro: partita 11525, unità immobiliare 113, foglio 45, mappale 586, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.31.15, reddito dominicale L. 34.265, reddito agrario L. 17.132, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Piccone Giuseppa, Lo Gerfo Pietro, restante proprietà, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 13.800, indennità di occupazione annua L. 5.750, totale generale L. 19.550;
66) Picone Giuseppe, nato a Misilmeri il 16 gennaio 1914; Marinetta, nata a Misilmeri il 7 luglio 1987; Ninfa, nata a Misilmeri il 16 ottobre 1899; Rosaria, nata a Misilmeri il 23 dicembre 1902, comproprietari: partita 25346, unità immobiliare 113, foglio 45, mappale 585, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.45.55, reddito dominicale L. 50.105, reddito agrario L. 25.052, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: strada comunale Feotto, Piccone Maria, restante proprietà, superficie da asservire mq. 300, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 207.000, indennità di occupazione annua L. 86.250, totale generale L. 293.250;
67) Rizzo Vincenzo, nato a Misilmeri il 12 novembre 1934, ditta proprietaria attuale o presunta tale, Tantillo Rosario: partita 29683, unità immobiliare 110, foglio 41, mappale 166, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.26.71, reddito dominicale L. 192.312, reddito agrario L. 70.781, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Raccuglia Giovanni, contrada masseria Amari, restante proprietà, superficie da asservire mq. 260, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 179.400, indennità di occupazione annua L. 74.750, totale generale L. 254.150;
68) Raccuglia Giovanni, nato a Misilmeri il 18 ottobre 1932, livellario; Lanza Spinelli Francesco fu Pietro e Pietro Di Francesco, concedenti: partita 22043, unità immobiliare 110, foglio 41, mappale 167, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.16.84, reddito dominicale L. 18.524, reddito agrario L. 9.262, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Tantillo Rosario, restante proprietà, superficie da asservire mq. 40, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 27.600, indennità di occupazione annua L. 11.500, totale generale L. 39.100;
69) Cerniglia Domenico di Antonino, comproprietario; Cravenzano Elisabetta mar.Cerniglia di Antonino, comproprietario: partita 16302, unità immobiliare 110, foglio 41, mappale 445, qualità seminativo, classe 4ª, superficie Ha. 0.06.25, reddito dominicale L. 3.437, reddito agrario L. 1.875, qualità effettiva vigneto, confini delle aree occupate: Costantino Francesco, contrada masseria Amari, restante proprietà, superficie da asservire mq. 556, prezzo unitario L./mq. 550, totale L. 305.800, indennità di occupazione annua L. 127.417, totale generale L. 433.217;
70) Costantino Francesco, nato a Misilmeri il 18 dicembre 1932: partita 32566, unità immobiliare 110, foglio 41, mappale 676, qualità seminativo, classe 4ª, superficie Ha. 0.12.47, reddito dominicale L. 6.858, reddito agrario L. 3.741, qualità effettiva vigneto, confini delle aree occupate: Cerniglia Domenico, restante proprietà, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 550, totale L. 11.000, indennità di occupazione annua L. 4.583, totale generale L. 15.583;
71) Camprà Giuseppa, nata a Misilmeri il 15 ottobre 1912; Saitta Pietro, nato a Misilmeri il 29 settembre 1906, proprietario in regime di comunione legale dei beni ed usufruttuario con diritto di reciproco accrescimento e livellari; Lanza Spinelli Francesco fu Pietro e Pietro di Francesco, concedenti; Saitta Rosa, nata a Misilmeri il 29 giugno 1939, nuda proprietà e livellaria: partita 38246, unità immobiliare 110, foglio 41, mappale 681, qualità seminativo, classe 3ª, superficie Ha. 0.10.74, reddito dominicale L. 9.129, reddito agrario L. 4.296, qualità effettiva seminativo, confini delle aree occupate: Saitta Gaetano, restante proprietà, superficie da asservire mq. 30, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 8.400, indennità di occupazione annua L. 3.500, totale generale L. 11.900;
72) Saitta Gaetano, nato a Misilmeri il 22 gennaio 1909, livellario; Lanza Spinelli Francesco fu Pietro e Pietro di Francesco, concedenti: partita 23392, unità immobiliare 110, foglio 41, mappale 466, qualità seminativo, classe 3ª, superficie Ha. 0.11.26, reddito dominicale L. 9.571, reddito agrario L. 4.504, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Camprà Giuseppa, contrada masseria Amari, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 4.140, indennità di occupazione annua L. 1.725, totale generale L. 5.865; unità immobiliare 110, foglio 41, mappale 680, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.04.00, reddito dominicale L. 22.800, reddito agrario L. 9.000, qualità effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 344, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 237.360, indennità di occupazione annua L. 98.900, totale generale L. 336.260. Sommano: superficie da asservire mq. 350, totale L. 241.500, indennità di occupazione annua L. 100.625, totale generale L. 342.125.
Tav. 21
1) Merendino Biagio, nato a Misilmeri il 6 novembre 1938 e Valentino, nato a Misilmeri il 22 dicembre 1933, comproprietari: ; partita 22336, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 793, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.21.95, reddito dominicale L. 196.452, reddito agrario L. 71.337, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Massaro Domenico, restante proprietà, superficie da asservire mq. 6, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 12.210, indennità di occupazione annua L. 5.088, totale generale L. 17.298;
2) Massaro Domenico, nato a Misilmeri l'11 marzo 1922: partita 29834, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 765, qualità orto irriguo, classe 2ª, superficie Ha. 0.08.50, reddito dominicale L. 53.550, reddito agrario L. 17.000, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Merendino Biagio, Massaro Mariano, restante proprietà, superficie da asservire mq. 30, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 61.050, indennità di occupazione annua L. 25.438, totale generale L. 86.488;
3) Massaro Mariano, nato a Misilmeri il 16 febbraio 1889, usufruttuario e Salvatore, nato a Misilmeri l'11 gennaio 1936, proprietario: partita 20950, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 692, qualità orto irriguo, classe 2ª, superficie Ha. 0.18.50, reddito dominicale L. 116.550, reddito agrario L. 37.000, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Massaro Domenico, Tomasino Angelo, restante proprietà, superficie da asservire mq. 34, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 69.100, indennità di occupazione annua L. 28.829, totale generale L. 98.019;
4) Tomasino Angelo, nato a Misilmeri il 22 febbraio 1936; Domenico, nato a Misilmeri il 15 luglio 1923; Francesco, nato a Misilmeri l'1 giugno 1931; Giuseppe, nato a Misilmeri il 14 agosto 1941; Rachele, nata a Misilmeri il 6 febbraio 1928; Rosalia, nata a Misilmeri il 26 ottobre 1925; Salvatore, nato a Misilmeri il 14 dicembre 1933, proprietari per 1/7 ciascuno: partita 29100, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 346, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.21.54, reddito dominicale L. 192.783, reddito agrario L. 70.005, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Massaro Mariano, Massaro Angela, restante proprietà, superficie da asservire mq. 24, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 48.840, indennità di occupazione annua L. 20.350, totale generale L. 69.190;
5) MassaroAngela, nata a Misilmeri il 4 giugno 1883, usufruttuaria parziale; Tomasino Angela, nata a Misilmeri il 10 novembre 1912; Domenico, nato a Misilmeri il 9 agosto 1922; Marianna, nata a Misilmeri e Rosalia, nata a Misilmeri il 10 luglio 1910, comproprietari: partita 18504, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 317, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.21.00, reddito dominicale L. 187.950, reddito agrario L. 68.250, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Tomasino Angelo, Ramondo Sebastiano, restante proprietà, superficie da asservire mq. 26, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 52.910, indennità di occupazione annua L. 22.046, totale generale L. 74.956;
6) Ramondo Sebastiano fu Giusto: partita 16682, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 316, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.29.70, reddito dominicale L. 265.815, reddito agrario L. 96.525, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Massaro Angela, Picone Nicolò, restante proprietà, superficie da asservire mq. 34, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 69.100, indennità di occupazione annua L. 28.829, totale generale L. 98.019;
7) Picone Nicolò fu Giusto; Picone Nicolò, nato a Misilmeri il 12 marzo 1898: partita 15682, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 751, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.68.90, reddito dominicale L. 616.655, reddito agrario L. 223.925, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Ramondo Sebastiano, Leone Antonino, restante proprietà, superficie da asservire mq. 120, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 244.200, indennità di occupazione annua L. 101.750, totale generale L. 345.950; partita 25184, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 315, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.26.00, reddito dominicale L. 232.700, reddito agrario L. 84.500, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 52, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 105.820, indennità di occupazione annua L. 44.092, totale generale L. 149.912. Sommano: superficie da asservire mq. 172, totale L. 350.020, indennità di occupazione annua L. 145.842, totale generale L. 495.862;
8) Massaro Antonino e Mariano fu Giuseppe: partita 4952, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 690, qualità agrumeto, classe 1ª, superficie Ha. 0.01.56, reddito dominicale L. 13.962, reddito agrario L. 5.070, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Picone Nicolò, Leone Giusto, restante proprietà, superficie da asservire mq. 70, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 142.450, indennità di occupazione annua L. 59.354, totale generale L. 201.804;
9) Leone Antonino, nato a Misilmeri il 16 marzo 1916: partita 20671, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 37, qualità frutteto, classe 1ª, superficie Ha. 0.21.30, reddito dominicale L. 85.200, reddito agrario L. 14.910, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Picone Nicolò, Leone Giusto, restante proprietà, superficie da asservire mq. 70, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 142.450, indennità di occupazione annua L. 59.354, totale generale L. 201.804;
10) Leone Giusto, nato a Misilmeri il 4 gennaio 1919: partita 20672, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 753, qualità frutteto, classe 1ª, superficie Ha. 0.22.20, reddito dominicale L. 88.800, reddito agrario L. 15.540, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Leone Antonino, stradella, restante proprietà, superficie da asservire mq. 80, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 162.800, indennità di occupazione annua L. 67.833, totale generale L. 230.633;
11) Castroraro Antonietta Barba fu Ferdinando, proprietaria per 1/3 ed usufruttuaria parziale; Garofalo Anna, nata il 12 aprile 1930 e Vincenzo, nato il 24 settembre 1934, comproprietari per 1/3; Guastella Maria fu Guido, proprietaria per 1/3: partita 25388, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 605, qualità frutteto, classe 2ª, superficie Ha. 0.42.90, reddito dominicale L. 117.975, reddito agrario L. 27.885, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Merendino Antonietta, stradella vicinale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 112, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 227.920, indennità di occupazione annua L. 94.967, totale generale L. 322.887; unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 22, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.35.80, reddito dominicale L. 213.010, reddito agrario L. 80.550, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 84, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 170.940, indennità di occupazione annua L. 71.225, totale generale L. 242.165; unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 40, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.22.54, reddito dominicale L. 134.113, reddito agrario L. 50.715, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 34, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 69.190, indennità di occupazione annua L. 28.829, totale generale L. 98.019; unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 510, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.11.00, reddito dominicale L. 65.450, reddito agrario L. 24.750, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 104, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 211.640, indennità di occupazione annua L. 88.183, totale generale L. 299.823. Sommano: superficie da asservire mq. 334, totale L. 679.690, indennità di occupazione annua L. 283.204, totale generale L. 962.894;
12) Merendino Giuseppe di Valentino: partita 15847, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 509, qualità vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 0.27.00, reddito dominicale L. 48.600, reddito agrario L. 13.500, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Castroraro Antonietta Barba, Ferraro Antonina, restante proprietà, superficie da asservire mq. 113, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 77.970, indennità di occupazione annua L. 32.488, totale generale L. 110.458; unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 511, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.16.10, reddito dominicale L. 95.975, reddito agrario L. 36.225, qualità effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 74, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 51.060, indennità di occupazione annua L. 21.275, totale generale L. 72.335; unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 45, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.21.46, reddito dominicale L. 127.687, reddito agrario L. 48.285, qualità effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 44, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 30.360, indennità di occupazione annua L. 12.650, totale generale L. 43.010. Sommano: superficie da asservire mq. 231, totale L. 159.390, indennità di occupazione annua L. 66.413, totale generale L. 225.803;
13) Ferraro Antonina, nata a Misilmeri il 20 marzo 1949 e Iuculano Domenico, nato a Misilmeri il 9 gennaio 1941, proprietari in regime di comunione legale dei beni: partita 37142, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 46, qualità seminativo arborato, classe 2ª, superficie Ha. 0.39.94, reddito dominicale L. 55.916, reddito agrario L. 13.979, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Merendino Antonietta, Castrora Antonietta, restante proprietà, superficie da asservire mq. 40, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 27.600, indennità di occupazione annua L. 11.500, totale generale L. 39.100;
14) Castrora Antonietta, nata il 15 luglio 1912, usufruttuaria parziale; GarofaloAnna, nata il 12 aprile 1930 e Vincenzo, nato il 24 settembre 1934, comproprietari: partita 18748, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 512, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.18.10, reddito dominicale L. 107.695, reddito agrario L. 40.725, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Ferraro Antonina, restante proprietà, superficie da asservire mq. 30, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 61.050, indennità di occupazione annua L. 25.438, totale generale L. 86.488;
15) Castrorao Antonietta, nata a Misilmeri il 15 luglio 1912: partita 20945, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 493, qualità frutteto, classe 2ª, superficie Ha. 0.04.50, reddito dominicale L. 12.375, reddito agrario L. 2.925, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Garofalo Vincenzo, stradella vicinale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 94, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 64.860, indennità di occupazione annua L. 27.025, totale generale L. 91.885;
16) Di Blasi Giuseppe, natoa Misilmeri il 14 luglio 1943: partita 27966, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 898, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.14.65, reddito dominicale L. 16.115, reddito agrario L. 8.057, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: strada interpoderale Gomito Giusto, restante proprietà, superficie da asservire mq. 50, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 101.750, indennità di occupazione annua L. 42.396, totale generale L. 144.146;
17) Comito Giusto, nato a Misilmeri il 30 maggio 1914: partita 20806, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 756, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.05.20, reddito dominicale L. 38.220, reddito agrario L. 13.780, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Canneto Matteo, Di Blasi Giuseppe, restante proprietà, superficie da asservire mq. 80, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 55.200, indennità di occupazione annua L. 23.000, totale generale L. 78.200;
18) Canneto Matteo, nato a Misilmeri il 24 febbraio 1911: partita 20805, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 196, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.05.20, reddito dominicale L. 38.220, reddito agrario L. 13.780, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Policarpo Santo,Gomito Giusto, restante proprietà, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 13.800, indennità di occupazione annua L. 5.750, totale generale L. 19.550;
19) Cimo Francesco, Gaspare, Giovanna, Maria fu Pietro, comproprietari e Lo Bue Caterina fu Gaspare, usufruttuaria parziale: partita 1767, unità immobiliare 106, foglio 45, mappale 195, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.35.30, reddito dominicale L. 259.455, reddito agrario L. 93.545, qualità effettiva seminativo irriguo, confini delle aree occupate: Canneto Matteo, Marianopoli Antonina, restante proprietà (G.C. mq.10 x L.2.700 = L. 27.000), superficie da asservire mq. 140, prezzo unitario L./mq. 900, totale L. 126.000, indennità di occupazione annua L. 52.500, totale generale L. 178.500;
20) Marianopoli Antonina, nata a Polizzi Generosa il 24 ottobre 1884 e Policarpo Gennaro, nato a Misilmeri il 25 gennaio 1881, cousufruttuari e Policarpo Pietro, nato a Misilmeri il 25 marzo 1925, proprietario: partita 19309, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 722, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.24.90, reddito dominicale L. 183.015, reddito agrario L. 65.985, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Policarpo Santo, Antonino, restante proprietà, superficie da asservire mq. 68, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 138.380, indennità di occupazione annua L. 57.658, totale generale L. 196.038;
21) Policarpo Antonino, nato a Misilmeri il 4 gennaio 1913: partita 28997, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 721, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.25.70, reddito dominicale L. 188.895, reddito agrario L. 68.105, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Policarpo Santo, Marianopoli Antonina, restante proprietà, superficie da asservire mq. 60, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 122.100, indennità di occupazione annua L. 50.875, totale generale L. 172.975;
22) Policarpo Santo, nato a Misilmeri il 7 ottobre 1911: partita 28994, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 720, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.25.60, reddito dominicale L. 188.160, reddito agrario L. 67.840, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Policarpo Antonino, Policarpo Giuseppe, restante proprietà, superficie da asservire mq. 76, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 154.660, indennità di occupazione annua L. 64.442, totale generale L. 219.102;
23) Policarpo Giuseppe, nato a Misilmeri il 25 giugno 1932: partita 18216, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 194, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.24.90, reddito dominicale L. 183.015, reddito agrario L. 65.985, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Policarpo Santo, Orlando Margherita, restante proprietà, superficie da asservire mq. 80, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 162.800, indennità di occupazione annua L. 67.833, totale generale L. 230.633;
24) Orlando Margherita fu Salvatore: partita 12779, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 191, qualità orto irriguo, classe 2ª, superficie Ha. 0.65.80, reddito dominicale L. 414.540, reddito agrario L. 131.600, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Raneli Domenico, Policarpo Giuseppe, restante proprietà, superficie da asservire mq. 240, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 488.400, indennità di occupazione annua L. 203.500, totale generale L. 691.900;
25) Raneli Gaetano di Domenico; ditta proprietaria attuale o presuntatale Raneli Domenico: partita 9775, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 188, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.27.25, reddito dominicale L. 200.287, reddito agrario L. 72.212, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Orlando Margherita, Dioguardi Francesco, restante proprietà, superficie da asservire mq. 68, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 138.380, indennità di occupazione annua L. 57.658, totale generale L. 196.038;
26) Dioguardi Francesco, nato a Misilmeri il 21 maggio 1899, usufruttuario e Salvatore, nato a Misilmeri il 18 settembre 1942, proprietario: partita 26375, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 706, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.07.30, reddito dominicale L. 53.655, reddito agrario L. 19.345, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Raneli Domenico, Dioguardi Angelo, restante proprietà, superficie da asservire mq. 88, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 179.080, indennità di occupazione annua L. 74.617, totale generale L. 253.697;
27) Vitrano Rosaria, nata a Misilmeri il 13 febbraio 1934; ditta proprietaria o presunta tale Dio Guardi Angelo: partita 25454, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 180, qualità vigneto, classe 1ª, superficie Ha. 0.17.70, reddito dominicale L. 38.055, reddito agrario L. 10.620, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Dioguardi Francesco, Dioguardi Angelo, restante proprietà, superficie da asservire mq. 60, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 122.100, indennità di occupazione annua L. 50.875, totale generale L. 172.975;
28) Dioguardi Angelo, nato a Misilmeri il 13 giugno 1937: partita 34859, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 606, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.06.30, reddito dominicale L. 97.020, reddito agrario L. 34.980, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Dioguardi Francesco, Lo Gerfo Giuseppa, restante proprietà, superficie da asservire mq. 140, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 284.900, indennità di occupazione annua L. 118.708, totale generale L. 403.608;
29) Lo Gerfo Giuseppa, nata a Misilmeri il 18 novembre 1939 e Rosalia, nata a Misilmeri il 28 gennaio 1932, proprietarie per 1/2 ciascuno: partita 30826, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 489, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.25.60, reddito dominicale L. 188.160, reddito agrario L. 67.840, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Dioguardi Angelo, Pirrone Vincenzo, restante proprietà, superficie da asservire mq. 80, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 55.200, indennità di occupazione annua L. 23.000, totale generale L. 78.200;
30) Pirrone Vincenzo, nato a Misilmeri il 9 maggio 1925: partita 27091, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 834, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.11.79, reddito dominicale L. 86.656, reddito agrario L. 31.243, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Pirrone Vincenzo, Pirrone Giuseppa, restante proprietà, superficie da asservire mq. 20, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 40.700, indennità di occupazione annua L. 16.958, totale generale L. 57.658; partita 24498, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 833, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.11.90, reddito dominicale L. 87.465, reddito agrario L. 31.535, qualità effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 120, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 244.200, indennità di occupazione annua L. 101.750, totale generale L. 345.950. Sommano: superficie da asservire mq. 140, totale L. 284.900, indennità di occupazione annua L. 118.708, totale generale L. 403.608;
31) Pirrone Giuseppa, nata a Misilmeri il 18 settembre 1924: partita 24502, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 831, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.05.90, reddito dominicale L. 43.365, reddito agrario L. 15.635, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Pirrone Vincenzo, restante proprietà (G.C. mq.10 x L.6.100 = L.61.000), superficie da asservire mq. 60, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 122.100, indennità di occupazione annua L. 50.875, totale generale L. 172.975;
32) Lo Burgio Angela, nata a Misilmeri il 29 luglio 1941; Vergine Giovanni, nato a Misilmeri il 4 gennaio 1935, proprietari in regime di comunione legale dei beni: partita 32608, unità immobiliare 104, foglio 45, mappale 790, qualità agrumeto, classe 2ª, superficie Ha. 0.28.64, reddito dominicale L. 196.184, reddito agrario L. 75.896, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: strada provinciale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 90, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 183.150, indennità di occupazione annua L. 76.313, totale generale L. 259.463;
33) Garofalo Vincenzo, nato a Misilmeri il 9 agosto 1938: partita 20946, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 758, qualità frutteto, classe 2ª, superficie Ha. 0.02.54, reddito dominicale L. 6.985, reddito agrario L. 1.651, qualità effettiva frutteto, confini delle aree occupate: Castrorao Antonietta, Ventimiglia Giuseppa, restante proprietà, superficie da asservire mq. 80, prezzo unitario L./mq. 690, totale L. 55.200, indennità di occupazione annua L. 23.000, totale generale L. 78.200;
34) Orlando Giuseppa, nata a Misilmeri il 16 agosto 1924: partita 26620, unità immobiliare 105, foglio 45, mappale 21, qualità agrumeto, classe 3ª, superficie Ha. 0.03.40, reddito dominicale L. 18.530, reddito agrario L. 7.650, qualità effettiva agrumeto, confini delle aree occupate: Garofalo Vincenzo, stradella interpoderale, restante proprietà, superficie da asservire mq. 30, prezzo unitario L./mq. 2.035, totale L. 61.050, indennità di occupazione annua L. 25.438, totale generale L. 86.488.
(99.26.1190)
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Sostituzione di un componente della commissione tecnica per l'istruttoria delle istanze di partecipazione al bando di concorso "Progetto impresa e territorio", pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999 e n. 13 del 20 marzo 1999.

Con decreto n. 3210 del 6 settembre 1999, dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato sostituito l'assistente tecnico Emma Sebastiano, componente la commissione tecnica per la provincia di Enna, istituita con decreto n. 2313 del 14 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 30 luglio 1999), con l'assistente tecnico Rabbiolo Luigi.
(99.37.1655)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Messina.

Con decreto n. 2660/VII/99 del 3 settembre 1999 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di settembre-ottobre 1999 in Messina così composta:
-  presidente: ing. Venerando Lo Conti, dirigente tecnico dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina;
-  membro esperto: ing. Carmelo Urzì, funzionario della A.S.L. 3 di Catania;
- membro esperto: ing. Giuseppe Platania, funzionario Ispesl di Messina.
E' nominato segretario della commissione sopra menzionata il sig. Giovanni Gallo, assistente tecnico dell'Ispettorato del lavoro di Messina.
(99.38.1682)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 9 luglio 1999, n. 353.
Protocollo d'intesa per l'attivazione dello "sportello unico" delle imprese presso il comune di Palermo, relativamente ad alcuni procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale del lavoro.
All'Ispettorato regionale del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Al gruppo servizi del collocamento della Direzione lavoro
Al gruppo II/O.M.
Al Commissariato dello Stato per la Regione siciliana
Alla Presidenza della Regione, Segreteria generale, Ufficio trasparenza
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Amministrazione comunale di Palermo
Si trasmette in allegato il testo del Protocollo d'intesa di cui all'oggetto, invitandosi gli uffici in indirizzo, per la parte di rispettiva competenza, a darvi puntuale ed integrale attuazione, favorendone la massima diffusione e conoscenza.
I capi degli uffici periferici di livello regionale espleteranno gli adempimenti loro demandati in esecuzione del citato Protocollo, provvedendo, in particolare, a promuovere le conferenze di servizio di cui al punto 1.3 dello stesso, riferendone allo scrivente.
L'U.P.L.M.O. e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Palermo provvederanno alla designazione del loro re spon sabile unico, previsto dal punto 4.
Al riguardo si rappresenta l'esigenza che gli adempimenti di cui sopra siano assolti nei tempi più brevi stante anche il termine del 1° agosto p.v. fissato per l'operatività del protocollo.
Inoltre gli Uffici provinciali del lavoro e gli Ispettorati provinciali del lavoro faranno luogo alla pubblicizzazione dell'iniziativa, avvalendosi, per quanto concerne gli U.P.L.M.O., anche degli uffici territorialmente decentrati (SCICA e Recapiti), al fine di darne notizia ad altre amministrazioni comunali, le quali, con ogni probabilità, daranno adesione al protocollo avendo attivato, o, quanto meno, istituito lo "sportello unico" delle imprese.
In tal caso codesti uffici, nei rispettivi ambiti territoriali, promuoveranno, per le materie e gli interventi di rispettiva competenza, le relative conferenze di servizio, nominando i responsabili unici incaricati di intrattenere i rapporti con le amministrazioni comunali interessate.
Questa Direzione provvederà a comunicare tempestivamente l'elenco dei comuni che hanno aderito al protocollo, secondo le modalità individuate con nota di pari data.
Eventuali difficoltà o problematiche di carattere generale saranno, ovviamente, prospettate e affrontate nelle competenti sedi regionali di coordinamento.
  L'Assessore: PAPANIA 

Allegato
PROTOCOLLO D'INTESA

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ed il sindaco di Palermo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per l'attivazione dello sportello unico (S.U.) per le attività produttive ed il successivo regolamento emanato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
Viste le note della Presidenza della Regione siciliana, segreteria generale, n. 2347 del 26 ottobre 1998 e la nota dell'Assessorato regionale degli enti locali n. 1191 del 2 giugno 1999;
Visti i provvedimenti sindacali n. 518 del 2 novembre 1998 e n. 6458/05 del 5 dicembre 1998, con i quali è stata strutturata l'organizzazione tecnico-amministrativa dello sportello unico;
Considerato che il comune di Palermo, con i provvedimenti su richiamati, ha già attivato presso la ripartizione industria e commercio lo sportello unico per le attività produttive;
Rilevata l'indifferibilità di addivenire ad un accordo sulle procedure per la ricezione e trattamento presso lo sportello unico delle istanze tendenti ad ottenere l'adozione dei provvedimenti inerenti i seguenti settori di intervento:
a)  di competenza dell'Amministrazione regionale del lavoro (gruppo servizi collocamento):
-  compensazioni in materia di collocamento obbligatorio, di cui alla legge n. 482/68;
b)  di competenza dell'Ufficio regionale del lavoro:
-  esoneri parziali di cui alla legge n. 482/68 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  di competenza degli Ispettorati provinciali del lavoro:
-  libretto di lavoro stranieri, legge 10 gennaio 1935, n.112;
-  apprendistato, legge 19 gennaio 1955, n. 25, legge 2 aprile 1968, n. 424;
-  accentramento versamenti contributi, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350 e circolari Ministero del lavoro;
-  contratto di lavoro a tempo determinato, decreto legge 3 dicembre 1977, n. 875, convertito con mod. legge 3 febbraio 1978, n. 18 e successive modificazioni;
-  divieto intermediazione nelle prestazioni di lavoro, legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
-  autorizzazione impiego minori nello spettacolo, legge 17 ot tobre 1967, n.977 e regolamento approvato con D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365;
-  Visto conformità prospetto liquidazione indennità fine rapporto dipendenti autolinee, legge 24 maggio 1952, n. 628;
-  certificazioni debiti di lavoro esistenti all'atto del decesso dell'imprenditore, legge 26 ottobre 1972, n. 637;
-  autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori, art. 4, 2° comma, legge 20 maggio 1970, n.300;
d)  di competenza degli uffici provinciali del lavoro:
-  presentazione delle denunce semestrali ex art. 21 della legge n. 482/68;
-  scioglimento di società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi della vigente normativa contenuta nel codice civile;

Convengono

1.1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione profesionale e l'emigrazione provvederà ad impartire ai propri uffici periferici le direttive occorrenti per l'attuazione del presente protocollo d'intesa, assicurando, attraverso i dirigenti preposti alle strutture periferiche di livello regionale (Ispettorato regionale del lavoro ed ufficio regionale del lavoro), la necessaria azione di coordinamento.
1.2.  Il medesimo Assessore provvederà, altresì, a promuovere, anche per il tramite di dette strutture, apposite conferenze di servizi con la partecipazione di funzionari delle amministrazioni interessate, al fine di illustrare le procedure oggetto del presente protocollo, le relative modalità operative e la modulistica d'uso.
1.3.  I funzionari chiamati a partecipare alle conferenze di servizi in rappresentanza del medesimo Assessorato saranno individuati dall'Assessore regionale o, su suo incarico, dai responsabili degli uffici periferici di livello regionale, tenendo conto della specifica competenza posseduta nella trattazione delle materie oggetto del presente protocollo.
1.4.  L'Assessorato regionale si impegna, comunque, a fornire al comune la massima assistenza ed azione di supporto, nonché i necessari strumenti conoscitivi sui propri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai provvedimenti sopra descritti.
2.  Il comune di Palermo, per il tramite dello sportello unico, si impegna:
a)  ad assicurare alle imprese, ai cittadini ed ai loro rappresentanti autorizzati, che intendano avvalersi di tale servizio, le informazioni in ordine ai procedimenti sopra descritti, fornendo la relativa modulistica;
b)  ad acquisire le relative istanze e la prescritta documentazione, rilasciando regolare ricevuta, e ad effettuare la verifica formale sulla loro completezza e regolarità;
c)  a curare la trasmissione, nei tempi più brevi, dell'intero incartamento al competente ufficio dell'Assessorato, avvalendosi, ove ciò sia possibile, anche di mezzi di trasmissione a distanza;
3.  L'Assessorato adotterà le opportune misure ed interventi organizzativi affinché l'iter procedimentale attinente alle predette istanze sia completato nei tempi più brevi, avuto anche riguardo ai termini fissati dalla legge, compatibilmente con le esigenze istruttorie.
4.  Sarà individuato un responsabile unico per i rapporti da intrattenere tra le amministrazioni ed uffici interessati, cui provvederanno, ciascuno per la propria parte, rispettivamente l'amministrazione comunale ed i capi dei competenti uffici periferici di livello provinciale, che ne daranno comunicazione agli organi superiori.
5.  Il presente protocollo potrà essere esteso ad altri atti e procedimenti di competenza del predetto Assessorato, previa intesa tra le parti stipulanti.
6.  Il presente protocollo troverà applicazione nei riguardi di altri comuni che vi aderiscano facendone richiesta.
7.  Si conviene, infine, che il presente protocollo avrà efficacia a partire dalla data che sarà determinata d'intesa tra l'Assessorato regionale del lavoro ed il comune di Palermo, dopo che saranno stati espletati gli adempimenti organizzativi di cui sopra e comunque non oltre il 1° agosto 1999.
(99.29.1304)
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CIRCOLARE 9 luglio 1999, n. 354.
Articolo 12 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modifiche e integrazioni. Riserva del 30% dei posti nelle assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche, a favore dei soggetti partecipanti ai progetti di lavori socialmente utili. Delibera C.R.I. n. 314 adottata nella seduta del 29 giugno 1999.

All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e p.c.  Al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro 

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
Ai componenti della Commissione regionale per l'impiego
In allegato si trasmette la deliberazione in oggetto, invitandosi le SS.LL. a darvi la massima diffusione e ad impartire alle dipendenti sezioni le opportune istruzioni, affinché la stessa riceva puntuale applicazione.
Al riguardo si ritiene opportuno richiamare il contenuto delle norme alla cui attuazione la citata delibera è preordinata:
a)  art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 468/97: "le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608";
b)  art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo: "ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni";
c)  art. 1, comma 1, del decreto interministeriale del 21 maggio 1998: "i lavoratori di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi";
d)  art. 45, comma 6, della legge n. 144/99: "fino al l'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possono maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468";
e)  art. 45, comma 8, della medesima legge n. 144/99: "ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468 è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni".
Dal complesso delle norme sopra riportate risulta chiaramente l'estensione della sfera di applicazione della citata riserva, e segnatamente delle categorie di soggetti chiamati a beneficiarne, realizzata attraverso le nuove previsioni dell'art. 45 della legge n. 144/99, rispetto alle originarie statuizioni contenute nell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97, in linea, peraltro, con l'obiettivo di esaurire via via, attraverso interventi di varia natura, il bacino dei lavoratori impegnati in tali progetti, favorendone l'impiego in attività lavorative di carattere stabile.
Si fa, comunque, riserva di ulteriori indicazioni, an che alla luce delle direttive e degli indirizzi che saranno emanati sulla materia in sede nazionale.
  L'Assessore: PAPANIA 

Allegato
DELIBERA N. 314 DEL 29 GIUGNO 1999


La Commissione regionale per l'impiego

Visti i seguenti atti legislativi:
-  decreto legislativo n. 468/97, art.12;
-  legge n. 144/99, art.45, commi 6 e 8;
-  legge n. 56/87 e successive modifiche;
-  legge n. 223/91, art. 8;
-  legge n. 236/93 e successive modifiche;
-  legge n. 451/94;
-  legge n. 608/96;
-  legge regionale n. 36/90;
-  legge regionale n. 12/91;
-  legge regionale n. 15/94;
Visti, altresì, i seguenti provvedimenti amministrativi:
-  decreto interministeriale del 21 maggio 1998;
-  delibera n.139 del 18 marzo 1998, prorogata con delibera n. 290 del 7 aprile 1999;
-  delibera n. 255 del 17 novembre 1998, integrata con delibera n. 261 del 13 dicembre 1998;
-  delibera n. 21 del 20 marzo 1997;
-  delibere della Commissione centrale per l'impiego del 17 febbraio 1999 e del 19 luglio 1996;
-  circolari ministeriali n. 32/99 del 16 aprile 1999 e n.150/96;
-  circolare assessoriale n. 344 del 3 febbraio 1999;
Ritenuto, in armonia con gli indirizzi generali assunti dalla Commissione centrale per l'impiego in data 17 febbraio 1999, di dovere stabilire le modalità operative valevoli per l'effettuazione degli avviamenti, ai sensi dell'art.16 della legge n. 56/87 e successive modifiche, dei soggetti titolari della riserva del 30% di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97, come modificato ed integrato dall'art. 45, commi 6 e 8, della legge n. 144/99 e, pertanto, per la formazione delle relative graduatorie;

Delibera:

1.  Ai fini dell'applicazione della riserva di cui all'oggetto sugli avviamenti a tempo indeterminato da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni, valgono le disposizioni contenute nella presente deliberazione.
2.  Fermi restando i requisiti e le condizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 ed al decreto interministeriale del 21 maggio 1999, nonché all'art. 45, commi 6 e 8, della legge n. 144/99, i soggetti aventi diritto a fruire della riserva ivi prevista debbono essere iscritti, alla data di pubblicazione della richiesta, nelle liste di collocamento di una delle SCICA della provincia in cui ricade la SCICA competente all'avviamento, ovvero nella lista regionale di mobilità o averne acquisito il titolo.
3.  All'individuazione dei lavoratori da avviare in quanto aventi diritto alla suddetta riserva si farà luogo, in sede di evasione delle richieste, con il sistema del reclutamento tra i presenti, analogamente a quanto disposto in via generale con delibere nn. 139 del 18 marzo 1998 e 255 del 17 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, previa presentazione da parte degli interessati alla competente SCICA di manifestazione di disponibilità contenente la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti richiesti, sia ai fini della titolarità della riserva, sia ai fini della formazione della graduatoria.
Le SCICA provvederanno a tal fine ad adeguare la modulistica attualmente in uso.
4.  I lavoratori aventi diritto alla citata riserva saranno avviati sulla base di apposita graduatoria di precedenza, formata ed approvata dai competenti organi tenendo conto, in ordine di successione, dei seguenti criteri, da valutarsi con riferimento alla data di pubblicazione della richiesta di avviamento:
a)  data di effettivo avviamento ai progetti per L.S.U., approvati ai sensi della normativa sopra richiamata;
b)  a parità di detta anzianità, maggiore carico familiare, de terminato ai sensi della circolare n. 150/96, con riferimento, per quanto concerne i redditi dei familiari dell'aspirante all'avviamento, ai 12 mesi precedenti alla data di pubblicazione della richiesta;
c)  a parità di carico familiare, maggiore anzianità anagrafica.
5.  Per i profili che presentano uno specifico contenuto di professionalità (non a basso contenuto professionale), costituisce requisito di ammissione alla selezione il possesso del titolo di studio richiesto e, ove occorrente, del titolo professionale o abilitativo inerente alla qualifica corrispondente alle mansioni da svolgere, ove necessario, purché conseguito a norma delle vigenti disposizioni anteriormente alla data di immissione nei progetti per L.S.U.
6.  La riserva del 30% prevista dal decreto legislativo n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni trova applicazione relativamente alle richieste pubblicate successivamente alla adozione della presente delibera. Essa, in via transitoria, si applica altresì alle richieste pervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 468/97, purché alla data della presente delibera le relative procedure siano ancora in corso, non essendo intervenuta la pubblicazione della relativa graduatoria.
7.  Relativamente alle procedure di avviamento in corso, di cui al punto 6, i competenti organi del collocamento procederanno alla riapertura o alla proroga dei termini fissati per la presentazione della manifestazione di disponibilità, al solo fine di consentire ai soggetti aventi diritto di farla valere nei modi opportuni, attraverso la produzione delle dichiarazioni occorrenti. Al riguardo le competenti SCICA provvederanno a predisporre, ove necessario, la modulistica integrativa necessaria.
8.  Resta ferma la riserva del 25% degli avviamenti, fissata, a favore dei lavoratori in mobilità, con delibera n. 21 del 20 marzo 1997, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 223/91.
Trova, altresì, applicazione la riserva del 50% di cui all'art.20 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei soggetti i quali abbiano partecipato ai progetti di pubblica utilità disciplinati dall'art. 23 della legge n. 67/88 e successive proroghe, limitatamente alle richieste tutt'ora in corso pervenute entro il 31 dicembre 1998, data in cui ha avuto termine la vigenza della medesima riserva.
Ove concorrano, in tutto o in parte, le riserve previste dalla presente delibera, esse saranno applicate secondo il seguente ordine di successione:
-  riserva del 50% ex art. 20 della legge regionale n. 27/91;
-  riserva del 30% ex art. 12 del decreto legislativo n. 468/97;
-  riserva del 25% ex art. 8 della legge n. 223/91.
Concorre con quelle sopra indicate ogni altra riserva prevista dalla vigente normativa.
9.  Relativamente agli enti, amministrazioni ed aziende rientranti nella sfera di competenza della Regione, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 12/91, le quote di riserva non potranno comunque superare, complessivamente, ai sensi della legge regionale n. 15/94, il 50% degli avviamenti da effettuare, con conseguente riduzione percentuale, ove necessario, delle percentuali di riserva spettanti alle singole categorie di beneficiari. Qualora vi sia carenza di beneficiari rispetto all'aliquota di riserva spettante, i posti che risulteranno disponibili saranno assegnati proporzionalmente alle altre categorie di riservatari, nel rispetto delle quote massime fissate dalla legge per ciascuna di esse.
I soggetti in possesso dei requisiti per fruire delle predette riserve, eccedenti le quote percentuali di riserva sopra indicate, concorreranno secondo l'ordine di graduatoria per i restanti posti non coperti da riserva, da assegnare dopo che siano state soddisfatte le riserve stesse, purché ricorrano le prescritte condizioni.
10.  Alla selezione dei lavoratori aventi diritto a riserva ai sensi del punto 8, si provvede mediante formazione di apposita graduatoria, previo reclutamento tra i presenti, secondo quanto disposto con delibera n. 255 del 17 novembre 1998 e successive modifiche, tenendo conto cumulativamente dei seguenti elementi, da valutarsi con riferimento alla data di pubblicazione della richiesta:
a)  anzianità di iscrizione, posseduta o comunque spettante, nella lista regionale di mobilità;
b)  maggiore carico familiare, secondo i criteri dettati dalla circolare ministeriale n. 150/96, con riferimento, per quanto concerne i redditi dei familiari dell'aspirante all'avviamento, ai 12 mesi antecedenti alla data di pubblicizzazione della richiesta.
A parità di punteggio, si terrà conto della maggiore anzianità anagrafica.
11.  I lavoratori di cui al punto 10 potranno fare valere, ai fini dell'avviamento, i titoli di studio, abilitativi e professionali richiesti, conseguiti a norma delle vigenti disposizioni, posseduti alla data di pubblicazione della richiesta di avviamento.
12.  Per quanto non diversamente previsto dalla presente deliberazione, trovano applicazione le modalità e le procedure stabilite dalle deliberazioni e dalle circolari indicate in premessa, specificatamente per quanto concerne le attività di verifica demandate ai competenti organi del collocamento, nonché la formazione delle graduatorie integrate di livello sovracircoscrizionale, ove occorrenti.
13.  La Commissione, infine, in relazione agli indirizzi contenuti nel punto 1.1 del provvedimento adottato dalla Commissione centrale, delibera che i soggetti, i quali siano o siano stati impegnati in progetti per lavori socialmente utili, abbiano priorità nelle assunzioni da effettuarsi da parte di società costituite per la gestione di servizi o di attività corrispondenti o equiparabili a quelle svolte nei medesimi progetti.
Le società di che trattasi, ai fini dell'individuazione dei soggetti disponibili, in possesso dei requisiti occorrenti, potranno avvalersi, oltre che di agenzie di collocamento private, dell'Agenzia regionale per l'impiego e di analoghi servizi dell'impiego presenti sul territorio, ove costituiti, ai fini delle relative attività di selezione e preselezione, anche al fine di soddisfare all'esigenza di disporre di specifiche professionalità connesse a titoli di studio, abilitativi e professionali conseguiti a norma di legge, espressamente richiesti o necessari in relazione alle mansioni da svolgere.
14.  La Commissione si riserva di rivedere i contenuti della presente delibera, alla luce delle direttive e degli indirizzi che saranno adottati in sede nazionale in relazione alle innovazioni introdotte in materia con l'art. 45 della legge n. 144/99.
15.  La Commissione, infine, anche in relazione agli orientamenti emersi in sede nazionale, riguardanti la riforma delle procedure del collocamento, delibera di prorogare fino al 31 dicembre 1999 le disposizioni della precedente delibera n. 139 del 18 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al sistema di avviamento mediante reclutamento tra i presenti, secondo le modalità fissate con delibera n. 290 del 7 aprile 1999.
(99.29.1304)
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CIRCOLARE 9 settembre 1999, n. 359.
Progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, attivati con la circolare assessoriale 30 marzo 1999, n. 342 - Proroga dei progetti.

Al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
Al gruppo X della Direzione regionale lavoro
Agli enti gestori dei progetti di lavori socialmente utili in oggetti segnati
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II 

All'Assemblea regionale siciliana - V Commissione legislativa permanente
Alla Direzione generale dell'INPS - Direzione centrale delle prestazioni temporanee
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'INPS
Alla sede regionale INAIL
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Con circolare assessoriale 30 marzo 1999, n. 342/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 15, del 2 aprile 1999, questoAssessorato ha attivato progetti disciplinati dall'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale n. 85/95, la cui platea è stata approvata dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 30 marzo 1999.
In forza del punto 5 della predetta direttiva e in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, la durata dei progetti in parola è stata determinata in mesi sei dall'effettivo inizio delle attività.
In attuazione al punto 5 della circolare assessoriale 3 settembre 1999, n. 357/99, e della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 26 luglio 1999, n. 61/99, la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 9 settembre 1999, ha disposto la prosecuzione dei progetti in parola sino al 31 dicembre 1999, condizionandone l'efficacia:
1)  all'adozione di deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, da parte degli enti promotori ed attuatori, con cui si dispone la prosecuzione dei progetti in parola;
2)  all'assunzione, a carico del bilancio dell'ente attuatore, degli oneri assicurativi relativi alla copertura del periodo di proroga.
Relativamente alle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei progetti fino al 31 dicembre 1999, si provvederà sia con le risorse del fondo nazionale per l'occupazione destinate alla Sicilia per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili, sia con i fondi all'uopo destinati dall'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.
In dipendenza della predetta determinazione, le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvederanno ad autorizzare la prosecuzione degli interventi sino al 31 dicembre 1999 previa:
-  verifica che i lavoratori impegnati nei progetti appartengano al regime transitorio così come individuati nel paragrafo 2 della circolare assessoriale 3 settembre 1999, n. 357/99;
-  acquisizione di deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, assunta da parte degli enti promotori ed attuatori, con cui si dispone la prosecuzione dei progetti in parola e si procede all'assunzione, a carico del bilancio dell'ente attuatore, degli oneri assicurativi relativi alla copertura del periodo di proroga.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.38.1725)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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