REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 SETTEMBRE 1999 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 maggio 1999.
Approvazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale. 






ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 maggio 1999.
Approvazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
Visto il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 15/91
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il D.A. n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, con il quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ha predisposto un Piano di Lavoro volto a definire opportune strategie mirate alla tutela attiva e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell'isola. Detto piano trova i suoi riferimenti giuridici nell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, il quale ha disposto che le regioni sottopongano il loro territorio a specifica normativa d'uso e valorizzazione ambientale, mediante la redazione di Piani territoriali paesistici, richiamando la disciplina dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e degli artt. 23, 24 e 25 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale, ai sensi del D.P.R.S. 4 novembre 1986 è stato istituito il comitato tecnico scientifico al fine di svolgere le funzioni della speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/40, nonché di acquisire qualificati contributi in ordine alla definizione del ruolo del Piano e dei suoi contenuti,principi, obiettivi, articolazioni, metodologie e strumenti operativi, raccordare le attività dei settori dell'amministrazione regionale interessati dalle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale, nel rispetto delle indicazioni del Piano di sviluppo regionale, di svolgere ogni altra attività consultiva di iniziativa, di studio, di verifica per l'attuazione del Piano territoriale paesistico regionale;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il suddetto comitato ha espresso, ai sensi del l'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 parere favorevole in merito alle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, redatte in conformità al piano di lavoro come sopra approvato, dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, ivi compresi gli elaborati grafici e de scrittivi, le motivazioni delle linee guida, la delimitazione dei 18 ambiti territoriali interessati dalle sue previsioni e le norme di attuazione;
Vista la nota n. 1007 del 23 novembre 1996, con la qua le l'Assessorato regionale dei beni culturali ed am bientali e della pubblica istruzione ha trasmesso a tutti i comuni della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 24, se condo comma, del regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale. Tanto in considerazione che le linee guida costituiscono il documento propedeutico alla pianificazione paesistica degli ambiti territoriali ivi meglio individuati, che ha definito gli indirizzi del piano e fissano linee tendenziali alla pianificazione delle aree vaste. In tal senso, in conformità alle previsioni della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91, la rituale pubblicazione del documento vale a consentire giuste forme partecipative al procedimento di formazione dei piani paesistici degli ambiti territoriali lì individuati, che infatti procederà in coerenza ai dettami delle linee guida. Da ciò discende che deve essere consentita la dovuta pubblicità, nelle forme di legge, a tali elaborati, per quanto essi non esplichino gli effetti propri dei piani territoriali paesistici di cui alle leggi n. 1497/39 e n. 431/85, ma valgono ad individuare gli indirizzi di quei piani, secondo le valutazioni del competente Assessorato regionale.
Considerato che le linee guida, composte da diversi elaborati quali cartografie, schede geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e dei biotopi ed elenchi di beni culturali nucleati ed isolati, costituiscono il primo strumento di studio e di ausilio alla conoscenza del territorio, che descrive sin da adesso gli orientamenti dell'Am ministrazione dei beni culturali ed ambientali riguardo ai problemi della conservazione del territorio e della sua trasformabilità e, soprattutto, individua i percorsi, che andranno successivamente meglio specificati nei definitivi piani degli ambiti territoriali, entro i quali si intende operare la tutela delle aree paesaggisticamente protette da parte dell'Assessorato e dei suoi uffici periferici.
Accertata l'avvenuta affissione delle linee guida agli albi pretori dei comuni siciliani, e il loro deposito nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del regio decreto n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39, giusta le relate di pubblicazione ricevute dai singoli comuni;
Viste le opposizioni, i reclami e le proposte, presentate nei termini di legge, e comunque ricevute, formulate avverso le suddette linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 1497/39, trasmessi dai comuni:
1) opposizione proposta da Di Maria Giuseppe + 18, cit tadini di Acicastello, con atto datato 25 giugno 1997, qui pervenuto il 1° luglio 1997, i quali lamentano che gli indirizzi delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale sembrano essere caratterizzati da una prevalente filosofia conservativa e non consentono di utilizzare i beni in modi che sono peraltro compatibili con la loro destinazione: infatti le linee guida privilegiano sulla base della specificità del territorio, un sistema di divieti piuttosto che formulare indirizzi propositivo-ge stionali.
Le linee guida dovrebbero orientare le istituzioni lo cali a preservare, in coerenza con le premesse del piano, le diversità e le specificità del territorio siciliano: le determinazioni in sede locale dovrebbero in tal senso inserirsi nel contesto globale della tutela e della salvaguardia del paesaggio.
Al contrario le linee guida, piuttosto che fornire orien tamenti sul recupero delle situazioni di fatto, dettano un regime generalizzato di immodificabilità, che rappresenta un ostacolo alla razionale revisione degli strumenti di pianificazione locale.
Nell'area di Acicastello, ferma restando la tutela assoluta delle rarità e specificità, con riferimento alla parte a più generale valenza paesistico-ambientale, si auspica che le linee guida e successivamente il Piano territoriale paesistico regionale e lo "strumento paesistico locale" possano determinare un più equilibrato rapporto fra tutela e usi, migliorando la disciplina del recupero delle situazioni di fatto.
Sarebbe necessario in particolare, privilegiare:
a) lo svolgimento dell'attività agricola in forma com patibile con le indicazioni del mercato e quindi con l'esigenza di realizzare proporzionati manufatti, collegati in particolare all'agriturismo;
b) lo svolgimento di attività artigianali "leggere" te se alla valorizzazione dell'ampio ventaglio di risorse locali, anche in funzione turistica;
c) il recupero di antiche situazioni di fatto ivi compresi gli abusi edilizi "minori" a patto che garantiscano la coerenza con il contesto;
d) più in generale tutti gli usi e destinazioni compatibili con le specificità dei diversi siti;
2) opposizione proposta dalla giunta comunale di Acicastello, con delibera del 25 giugno 1997, qui pervenuta il 8 luglio 1997, nella quale si osserva che le linee guida hanno contenuti conservativi e non affrontano taluni fe nomeni che spesso ricomprendono antichi abusi anche di edilizia minore, interessati da provvedimenti di condono, la cui coerenza con l'ambiente e il territorio potrebbe essere recuperata. Inoltre, vengono dettate soluzioni assai rigide per i paesaggi agricoli che sono considerati soggetti ad assoluto mantenimento, con limitate possibilità di innovazioni, conversioni e trasformazioni: mancano al riguardo indicazioni sulle possibili conversioni paragricole del territorio (agriturismo, turismo rurale, ecc.) in mancanza delle quali si determinerebbe l'abbandono di quelle aree.
Con riferimento al sistema naturale, non si scorgono suggerimenti in ordine alle attività, o alle destinazioni compatibili: gli indirizzi appaiono più tesi alla individua zione delle "entità" che alla loro "gestione", cosa senz'al tro ineccepibile per quei valori la cui tutela non può che concretarsi mediante divieti assoluti, ma del tutto carente laddove le linee guida si propongono come strumento di orientamento "per l'intero territorio regionale ivi comprese le parti non sottoposte a vincoli specifici e non ritenute di particolare valore ...". Sotto questo profilo, il piano dovrebbe recuperare maggiore coerenza fra indicazioni strategiche e indirizzi e un maggiore equilibrio fra indirizzo "passivo" e indirizzo "propositivo": solo in tale modo è possibile individuare ipotesi di "tutela attiva" che consentano anche di promuovere interessi privati sanergici alla tutela dei beni protetti.
Il futuro piano territoriale, strumento di tutela sostitutivo del vincolo paesaggistico, dovrebbe invece consentire, all'interno delle aree di valore paesistico, alcune iniziative tra le quali:
-  attività agricola da esercitarsi in maniera compatibile con l'ambiente, ma anche tenendo conto della ne cessità di utilizzare strumenti adeguati alla domanda di mercato;
-  attività paragricole quali l'agriturismo e il turismo rurale;
-  modeste attività di valorizzazione delle risorse locali, anche artigianali, che non producano rifiuti;
-  azioni tese al recupero delle situazioni di fatto nei siti da cui origina il degrado;
-  più in generale tutte le iniziative che non comportino attività edificatorie, se non assai ridotte e che, comunque garantiscano la salvaguardia complessiva del paesaggio. I privati non si opporranno alla eventuale realizzazione di itinerari panoramici dotati di aree di sosta e di rinfresco, rendendo così possibile l'uso pubblico delle superfici private;
3) opposizione proposta dal comune di Belpasso, con atto datato 10 luglio 1997, qui pervenuto il 1° settembre 1997, nel quale il Sindaco lamenta:
-  la mancata partecipazione delle autorità locali alla redazione dello strumento pianificatorio;
-  la mancata comparazione fra gli interessi di tutela paesaggistica e gli interessi pubblici in gioco;
- la necessità della ridefinizione del perimetro del l'area vulcanica individuata dalle linee guida che comprende buona parte del territorio del comune di Belpasso e si sovrappone ad altri vincoli paesaggistici già esistenti (nonché al parco dell'Etna). La perimetrazione del tutto immotivata è contraddittoria rispetto alle previsioni del Piano regolatore generale recentemente approvato: alla luce dei preesistenti vincoli paesaggistici le linee guida risultano quanto mai limitative di ogni futura attività, perché, sul piano normativo, il disposto assessoriale è di immediata precettività;
- non è chiaro se le linee guida costituiscano un atto endoprocedimentale, propedeutico alla formazione del Piano, ovvero se esse abbiano rilevanza esterna sin dalla loro prima stesura. L'art. 8 degli indirizzi generali delle linee guida prevede che queste, trascorso il termine per presentare osservazioni, siano approvate in via definitiva dall'Assessore regionale dei beni culturali am bientali e della pubblica istruzione. Si deve dedurre quindi, che le linee guida in seguito all'approvazione assessoriale acquisiscano rilevanza esterna. Ma nella relazione allegata si legge: "... le linee guida hanno valore immediatamente precettivo, e quindi le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali e le varie sezioni tecnico-scientifiche per i beni paesaggistici, architettonici e urbanistici, devono dare la loro massima esecuzione ...". Tale previsione pertanto rischia di tradursi in un vincolo im proprio sul territorio comunale, con conseguenti indebite limitazioni alla potestà pianificatoria e di controllo sul territorio spettante all'ente locale;
4) opposizione proposta dal comune di Caltagirone che, con atto datato 9 luglio 1997, qui pervenuto il 31 lu glio 1997, si è opposto al documento di cui al presente decreto motivando la doglianza con il fatto che le procedure vincolistiche precedenti (D.A. n. 6496 del 16 maggio 1995) sono state caducate con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Catania n. 1260/97, e pertanto, le limitazioni colà adottate devono essere stralciate dalle linee guida del Piano territoriale paesisti co regionale, o, in alternativa, accogliere la perimetrazione proposta dal comune stesso con nota del 16 novembre 1995;
5) osservazione proposta dal comune di Motta S. Anastasia che, con atto datato 24 giugno 1997, qui pervenuto il 4 luglio 1997, ha osservato che il vincolo di cui all'art. 1, lett. i) della legge 8 agosto 1985, n. 431, riportato nelle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, è improponibile. Il territorio di Motta S. Anastasia ricadente in zona vulcanica è limitato ad una piccola porzione al confine con il territorio di Camporotondo: per il resto, il territorio comunale non ha nulla a che vedere con la natura vulcanica della fascia pedemontana etnea;
6) osservazione proposta da D'Urso Carmelo, che con atto datato 2 luglio 1997, qui pervenuto il 7 luglio 1997, ha chiesto che nell'elenco dei beni culturali e ambientali riportato nelle linee guida sia incluso il complesso Marchese Vigo ricadente nel centro storico della frazione di Torre Archirafi nel comune di Riposto, tanto più che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania ha dichiarato con nota prot. n. 6127 del 7 febbraio 1992 che il complesso riveste importante interesse storico artistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1089/39;
7) osservazione proposta dal comune di San Gregorio di Catania, che, con atto datato 3 luglio 1997, qui pervenuto il 9 luglio 1997, ha rilevato che, nello studio preliminare del Piano regolatore generale, si sono evidenziate alcune incongruenze delle linee guida nella classificazione degli immobili di interesse monumentale.
In particolare sono stati ignorati i seguenti immobili: villa Scammacca, chiesa dell'Immacolata, villa Consolo, chiesa Madre, chiesa Oratrice, casa Mignemi, ex casa Balsamo, antico Palmento. Inoltre è stato attribuita al comune di S. Giovanni La Punta la Cicala", che invece ricade nel comprensorio di San Gregorio di Catania.
Ai sensi dell'art. 8 delle linee guida si chiede di inserire i suddetti immobili nell'elenco dei beni di interesse storico monumentale e di vincolarli conseguentemente;
8) osservazione proposta dal comune di Catenanuova con atto datato 13 dicembre 1997, qui pervenuto il 29 di cembre 1997, nel quale si segnala, riguardo il torrente Mastro Paolo, ricedente in agro di Catenanuova, una in congruenza tra le tavole I.G.M. scala 1:25.000 riportanti i vincoli ex art. 1 legge 8 agosto 1985, n. 431 e le tavole tematiche delle linee guida che non menzionano detto corso d'acqua. Per tale motivo si chiede la modificazione delle tavole riportanti il vincolo suddetto;
9) osservazione proposta dal comune di Pietraperzia con atto datato 5 giugno 1997, qui pervenuto il 9 giugno 1997, nel quale si contesta la classificazione attribuita al comune di Pietraperzia, che anziché "C" (centro di nuova fondazione) doveva essere classificato "B" (centro medioevale) in quanto terra del castello di fondazione normanna su preesistente fortezza araba espugnata avanti il 1088.
Il comune, ai fini della tutela e valorizzazione delle emergenze storico-culturali e naturalistico-ambientali, ha definito le zone esterne al perimetro urbano contenenti risorse naturalistico-ambientali e storico-culturali, quale zona A.1.
Si propone altresì l'inserimento nel Piano territoriale paesistico regionale delle emergenze geomorfologiche di monte Grande, vallone Calogero, dei biotopi Donna Ricca, monte Cane, Fastuchera, monte Grande e del sito Fastuchera-Giarre, il cui esatto attuale toponimo è "Cuddena di Crastu" con il topos sicano Krasto, e la rettifica del toponimo "Scalazza" con "Casazze".
10) opposizione proposta dal comune di S. Stefano di Camastra con atto datato 15 marzo 1997, qui pervenuto il 15 maggio 1997.
Nella stessa è stato osservato che i vincoli imposti sulla porzione di territorio a nord-est dell'abitato, hanno limitato gli interventi che il Piano regolatore generale depositato ritiene invece ammissibili.
Per tale motivo l'ente opponente ha proposto che il vincolo a suo tempo imposto sull'area adiacente il municipio di S. Stefano di Camastra, già sottoposta alle misure di salvaguardia previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91, non venga ampliato, ma venga anzi ridotto stralciando le aree edificabili, fabbricate o meno, che risultano come tali nel Piano regolatore generale depositato. Tanto al fine di non limitare in maniera spropositata l'iniziativa del privato e di non assoggettare tutti gli interventi al preveotivo parere della Soprintendenza.
11) osservazione proposta dal sindaco di San Cipirello, spedita con nota n. 14591 del 31 dicembre 1996, qui pervenuta il 3 gennaio 1997.
Il Sindaco lamenta che erroneamente le previsioni delle linee guida attribuiscono il sito archeologico di Monte Jato, da sempre appartenente al comune di San Cipirello, al comune di San Giuseppe Jato.
L'errata informazione potrebbe arrecare confusione ai cittadini e agli studiosi, a danno del comune di San Cipirello.
12) opposizione proposta dal consiglio comunale di Palazzolo Acreide con delibera del 7 aprile 1997. il quale contesta il vincolo dell'alta valle dell'Anapo, evidenziando una sua carenza di motivazione.
La valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, floristiche e faunistiche non deve comportare la loro imbalsamazione, quale derivante dal vincolo paesaggistico, ma la loro valorizzazione mediante un parco degli Iblei, da istituire.
Si chiede quindi che il definitivo Piano territoriale paesistico regionale discendente dalle linee guida proponga precise strategie mirate al rilancio dell'economia del territorio ibleo, al fine di superare i vincoli che comportano l'assoggettamento di quel territorio al preventivo parere dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali e di promuovere, mediante una tutela dinamica del paesaggio basata sulla legge n. 431/85, tutti gli aspetti abiotici e biotici del territorio nei suoi valori e nelle sue interrelazioni dinamiche.
Il piano deve garantire lo sviluppo e la tutela dell'area evitando contrapposizioni con l'autorità comunale e definendo coerenti e chiare modalità di interventi.
13) opposizione proposta dal comune di Palazzolo Acreide con atto datato 25 marzo 1997, qui pervenuto il 3 aprile 1997.
Il comune di Palazzolo Acreide osserva che la perimetrazione del vincolo dell'alta valle dell'Anapo, confermato dalle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, è incongrua rispetto alle finalità del vincolo stesso, che, intendendo tutelare i territori sprovvisti di stru menti pianificatori, ha incluso tuttavia porzioni del territorio urbano di Palazzolo Acreide, che, a differenza di altri centri interessati al vincolo paesaggistico, è normato da un Piano regolatore generale.
Si chiede pertanto l'estrapolazione dell'intero centro urbano, come definito dal Piano regolatore generale, dalla perimetrazione dell'elenco delle bellezze naturali del ter ritorio dell'alta valle dell'Anapo.
Ritenuto di pronunziarsi in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi;
Ritenuto che i rilievi delle sopra menzionate osservazioni, non afferiscono ai contenuti tecnico-scientifici delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, ma si attestano piuttosto a considerazioni inerenti la legittimità e l'opportunità dello strumento o alcuni errori materiali riscontrati nel testo pubblicato agli albi comunali;
Ritenuto di dovere rigettare le osservazioni presentate avverso le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, e ciò per le seguenti ragioni:
In merito alle osservazioni poste sub 1) e sub 2), si fa presente che per quanto sopra esposto le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale non introducono nuovi vincoli o divieti, non modificano quelli previgenti e, a maggior ragione, non innovano le norme di legge sulla tutela dei beni paesaggistici o sulla sanatoria edilizia degli abusi commessi in area protetta.
Rimangono quindi confermate le prescrizioni di detta normativa e i limiti dell'azione di tutela demandata a questa Amministrazione.
Le linee guida invece individuano le caratteristiche di pregio del territorio regionale, come pure dell'area acese (ambito 13) e specificano i beni, le emergenze e i valori da proteggere, mediante le previsioni di un futuro piano d'ambito, da incontrollate modificazioni. In tal senso, correttamente, il documento, propedeutico alla pianificazione territoriale, elenca i beni e le caratteristiche del territorio che sono meritevoli di protezione: ma lascia del tutto impregiudicata, come deve, la possibilità o meno di svolgere attività compatibili con la conservazione di quelle emergenze.
Ne discende che, in sede di definizione di Piano territoriale paesistico dell'ambito 13 verrà meglio definita, anche con l'apporto consultivo dell'amministrazione co munale di Acicastello, un sistema di invarianti atto a proteggere il territorio e verranno definite le iniziative e le forme di utilizzazione dei beni protetti compatibili con il loro mantenimento.
Si ritiene quindi che le censurate prescrizioni delle linee guida siano prive di immediata lesività per gli interessi dei terzi, mentre, coerentemente con le funzioni loro svolte, esse consentono di individuare, motivatamente, i fondamentali valori del territorio esaminato, la cui protezione non può non essere oggetto di considerazione in sede di futura pianificazione paesistica e urbanistica.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 3) si rileva che al contrario di quanto ritenuto dall'amministrazione comunale di Belpasso, le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale non sono in sé immediatamente lesive degli interessi dei terzi.
Come anche precisato con riferimento alle osservazioni segnate sub 1) e 2), le linee guida infatti non modificano vincoli divieti e normativa previgente e quindi non inseriscono alcun elemento di novità rispetto agli ambiti della preesistente tutela. Definiscono piuttosto, individuandoli, i beni la cui salvaguardia è deferita a un futuro piano d'ambito, la cui redazione non mancherà di coinvolgere le amministrazioni locali interessate.
Nel caso particolare si osserva inoltre che le censurate indicazioni delle linee guida non hanno affatto riperimetrato l'area vulcanica ricadente nel comune di Belpasso, né modificano o si sovrappongono ad altri vincoli paesaggistici o alla perimetrazione del parco dell'Etna.
Come è facile evincere dalla lettura del documento, esso alla pag. 175, inserisce Belpasso tra i "comuni parzialmente interessati" dalla presenza del cono vulcanico dell'Etna e dalle sue caratteristiche paesistico-ambientali: restando quindi affidate al futuro Piano territoriale paesistico dell'ambito 13 le prescrizioni utili a un uso del paesaggio di Belpasso compatibile con le sue valenze paesistiche, come concretamente accertate da quel piano; mentre, in attesa del Piano territoriale paesistico la tutela paesaggistica di quegli stessi beni rimane demandata ai vincoli in atto esistenti così come apposti.
Nessun vincolo aggiuntivo viene quindi imposto me diante le linee guida sul territorio comunale. Le linee guida, tuttavia svolgono il compito di esplicitare, rendendoli percepibili, i criteri ai quali questa Amministrazione (e per essa le competenti Soprintendenze dei beni culturali e ambientali) si informerà nello svolgimento dell'azione di tutela ad essa affidata dalla legge: il che significa ancorare le varie autorizzazioni e nulla osta e segnatamente la loro parte motivazionale - pur restando essi atti tecnico discrezionali delle Soprintendenze - ad indici più chiari e trasparenti che in passato.
Le Soprintendenze dei beni culturali e ambientali, in fatti, assumono tra i beni da salvaguardare quelli elenca ti nelle linee guida, e la loro azione deve intendersi preordinata alla coerente salvaguardia di quelle emergenze: in tal senso le linee guida sono immediatamente precettive per gli organi tecnici periferici di questo Assessorato, i quali, tuttavia, non possono intendersi esentati dall'obbligo generale di esprimere in modo puntuale i pareri, le autorizzazioni e/o i nulla osta loro richiesti.
In merito all'opposizione posta sub 4) si chiarisce che le linee guida, non modificando i vincoli e i divieti preesistenti, non sono idonee ad introdurre elementi di novità sulla loro ampiezza ed efficacia, che rimane quindi affidata alle azioni ordinariamente previste.
Nel caso di specie il territorio di Caltagirone risulta di chiarato di notevole interesse pubblico paesaggistico nel l'ampiezza risultante dal D.A. n. 6496/95 che viene quindi preso in considerazione dalle linee guida.
Il suddetto provvedimento è in atto inefficace - giusta la decisione n. 1260/97 del Tribunale amministrativo regionale di Catania, avverso la quale pende l'appello innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa prodotto da questa Amministrazione. Ciò vuol dire che l'efficacia del vincolo in esame rimane affidata alle eventuali decisioni del giudice amministrativo o alle azioni amministrative inerenti la tutela dell'area calatina poste in es sere ai sensi della legge n. 1497/39; e il fatto che le li nee guida, per mera esigenza di analisi, riportino il provvedimento oggi inefficace, non comporta la restituzione dei suoi effetti né si riverbera in alcun modo sulle future vicende del contenzioso amministrativo e/o sulle nuove proposte di vincolo paesaggistico.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 5) si os serva inoltre che le censurate indicazioni delle linee guida non hanno affatto riperimetrato l'area vulcanica ricadente nel comune di Motta S. Anastasia, né modificano o si sovrappongono ad altri vincoli paesaggistici esistenti.
Come è facile evincere dalla lettura del documento, esso alla pag. 175, inserisce Motta S. Anastasia tra i territori del cono vulcanico dell'Etna, ma, elencando i beni culturali territoriali ivi insistenti fornisce soltanto il perimetro del comparto territoriale etneo rimandando al futuro Piano territoriale paesistico dell'ambito 13 le prescrizioni utili a un uso del paesaggio di Motta S. Anastasia compatibile con le sue valenze paesistiche, come concretamente accertate da quel piano; mentre, in attesa del Piano territoriale paesistico la tutela paesaggistica di quegli stessi beni rimane demandata ai vincoli in atto esistenti così come apposti.
In merito alle osservazioni poste sub 6) si chiarisce che nessun vincolo monumentale risulta notificato in ordine al cespite descritto nella osservazione . Esso non è quindi in atto sottoposto alle prescrizioni della legge n. 1089/39. In ogni caso sarà il Piano territoriale paesistico regionale che definirà certi criteri di tutela per l'ambito 13, ove ricade il comune di Riposto, quindi si incaricherà di accertare se, in quella sede, sussistano o meno i presupposti, in atto mancanti, per inserire tra le emergenze monumentali il complesso Marchese Vigo.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 7) si ribadisce che l'inserimento di altri Beni culturali territoriali tra i quali quelli proposti dal comune di San Gregorio di Catania, oggi non inclusi negli elenchi allegati alle li nee guida, verrà valutato in sede di redazione del Piano territoriale paesistico dell'ambito 13, che, con corrette schedature, rilievi, supporti tecnici ed esperienze acquisite potrà più efficacemente ritenere, accertandolo, la va lenza monumentale e storico-testimoniale di quegli im mobili.
Con riferimento all'osservazione posta sub 8) si ribadisce che le linee guida non sono idonee a modificare i vincoli paesaggistici, ivi compresi quelli disposti dal l'art. 1, lett. c) della legge 8 agosto 1985, n. 431.
Esse individuano però i criteri cui intende conformarsi l'Amministrazione regionale dei beni culturali, am bientali e della pubblica istruzione nello svolgimento del l'azione di tutela ad essa affidata dall'ordinamento.
In tal senso si accerterà la coerenza delle carte riepi logative dei vincoli paesaggistici ex legge n. 431/85 a suo tempo redatte su supporto I.G.M. 1:25.000 (tav. 269, IV S.E. - Catenanuova) e si disporrà la loro emenda e rettifica se dovesse risultare dovuta.
In merito alle osservazioni poste sub 9) si chiarisce che l'inserimento di altri Beni culturali territoriali tra i quali quelli proposti dal comune di Pietraperzia oggi non inclusi negli elenchi allegati alle linee guida, e la esatta denominazio ne dei luoghi, verrà valutato in sede di redazione del Piano territoriale paesistico dell'ambito 11, che, con corrette schedature, rilievi, supporti tecnici ed esperienze acqui site potrà più efficacemente ritenere, accertandolo, la valenza monumentale e storico-testimoniale di quegli immobili, avvalendosi in tal senso, anche del lodevole intervento degli amministratori locali, che si sono premurati di integrare le informazioni contenute nelle linee guida, meglio specificando le origini e le discendenze del centro urbano di Pietraperzia.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 10) si fa presente che le linee guida, non modificando i vincoli e i divieti preesistenti, non sono idonee ad introdurre elementi di novità sulla loro ampiezza ed efficacia, che rimane quindi affidata alle azioni ordinariamente previste.
Nel caso di specie, il territorio comunale di Santo Stefano di Camastra risulta essere stato dichiarato di no tevole interesse paesaggistico con D.A. n. 6456 del 10 lu glio 1998, le cui motivazioni, meglio riportate in quel provvedimento non possono essere legittimamente modificate dalle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, strumento avente autonoma funzione e significato.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 11) si ri leva che, come è dato rilevare dalle linee guida, e in particolare dall'allegato elenco dei beni culturali, ambientali, a pag. 68, la località archeologica del Monte Jato viene correttamente attribuita ai comuni di San Giuseppe Jato a anche di San Cipirello e Monreale, venendo così incontro alle legittime aspettative dell'amministrazione del comune di San Cipirello, dove ricade, in parte, il noto sito archeologico.
Non si rinviene alcun motivo per modificare dette previsioni.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 12) e 13) si ribadisce che le linee guida non pongono in essere nuo vi vincoli o divieti, né modificano quelli preesistenti, pertanto le censure sollevate al provvedimento con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico il territorio dell'alta valle dell'Anapo, non sono in alcun modo riferibili alle linee guida, fermo restando il principio della priorità della tutela del paesaggio: l'esistenza di uno strumento urbanistico generale non incide in alcun modo sul fatto che quello stesso territorio sia da considerare di interesse paesaggistico (Tribunale amministrativo re gionale della Lombardia, 11 febbraio 1995, n. 160) e quindi da tutelare anche mediante specifico vincolo, pianificando tramite un futuro piano d'ambito le corrette forme di utilizzazione del territorio dal punto di vista paesaggistico. Sotto questo profilo la normazione urbanistica dei luoghi verrà tenuta in debito conto.
Infatti, in sede di definizione del Piano territoriale paesistico regionale verrà meglio definita, anche con l'ap porto consultivo dell'amministrazione comunale di Palazzolo Acreide, un sistema di invarianti atto a proteggere il territorio e verranno definite le iniziative e le forme di utilizzazione dei beni protetti compatibili con il loro mantenimento.
Si ritiene quindi che le censurate prescrizioni delle linee guida siano prive di immediata lesività per gli interessi dei terzi, mentre, coerentemente con le funzioni loro svolte, esse consentono di individuare, motivatamente, un sistema di valori presenti nel territorio esaminato, la cui protezione non può non essere oggetto di considerazione in sede di futura pianificazione paesistica e urbanistica.
Ritenuto anche sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge di dovere parzialmente accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
a) osservazione del comune di San Gregorio di Ca tania, laddove si rileva la erronea attribuzione al comune di San Giovanni La Punta della "villa Cicala", che invece ricade in San Gregorio di Catania.
Accertata la sussistenza dell'errata indicazione dipesa da un mero errore materiale si provvede alla sua correzione, e quindi, nell'elenco dei beni culturali, ambientali facente parte integrante delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, come pubblicato all'albo dei comuni interessati.
Si cancella al n. 270 della pag. 390, voce "localizzazio ne attuale comune" "S. Giovanni La Punta" e si ag giun ge "San Gregorio di Catania";
b) osservazione del comune di Pietraperzia, laddove si rileva che il comune è stato classificato come "C" (centro di nuova fondazione), anziché come "B" (centro di origine medioevale).
Accertata la sussistenza dell'errata indicazione dipesa da un mero errore materiale si provvede alla sua correzione, e quindi, nell'elenco dei beni culturali, ambientali facente parte integrante delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, come pubblicato all'albo dei comuni interessati.
Si cancella al n. 10 della pag. 324, voce "CL2" "C" e si aggiunge "B";
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto delle linee guida del piano territoriale paesistico regionale, in precedenza adottato e pubblicato ai sensi della legge n. 1497/39;
Ritenuto che, in adempimento alle norme contenute nell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e nell'art. 5 della legge regionale n. 30 aprile 1991, n. 15, sussistono evidenti ragioni di pubblico interesse per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale l'intero territorio della Regione siciliana in considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni di un apposito Piano territoriale paesistico, da compilare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39;
Ritenuto che le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, nel testo come sopra redatto, pubblicato e corretto, valgono a individuare i percorsi tramite i quali l'Amministrazione perverrà all'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, nonché quale strumento di orientamento e di ausilio alla conoscenza del territorio per gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, nel testo risultante a seguito delle modifiche come sopra apportate, quale documento propedeutico alla pianificazione paesistica degli ambiti territoriali ivi meglio individuati e quindi come premessa metodologica per la pianificazione paesistica delle aree vaste. Da questo punto di vista le linee guida descrivono sin da adesso gli orientamenti dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali riguardo ai problemi della conservazione del territorio e della sua trasformabilità e, soprattutto, individuano i percorsi, che andranno successivamente meglio specificati nei definitivi piani degli ambiti territoriali, entro i quali si intende operare la tutela delle aree paesaggisticamente protette da parte dell'Assessorato e dei suoi uffici periferici;
Ritenuto che all'approvazione delle linee guida dovrà seguire da parte dell'Amministrazione regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione la tempestiva adozione del Piano territoriale paesistico regionale, redatto, con riferimento agli ambiti territoriali previsti nelle linee guida (aventi caratteri omogenei, non coincidenti con i limiti territoriali provinciali), dagli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, sono approvate le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, redatte dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, e pubblicate all'albo pretorio dei co muni della Regione siciliana, previo parere favorevole espresso nella seduta del 30 aprile 1996 dal comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi del regio decreto n. 1357/40, con D.P.R.S. n. 962/93, il cui verbale si allega al presente decreto;

Art. 2

L'Assessorato, tramite l'ufficio del Piano territoriale paesistico regionale nonché gli uffici periferici, ai sensi della legge n. 431/85, procederà conseguentemente alla redazione del Piano territoriale paesistico regionale articolato nei diciotto ambiti territoriali descritti nelle linee guida.
I contenuti del Piano territoriale paesistico regionale, articolato nei suddetti diciotto ambiti territoriali, saranno conformi a quelli delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale.

Art. 3

A far data dall'entrata in vigore delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, che si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale, nelle zone dichiarate di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85, l'attività delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali si avvarrà come strumento di orientamento e di ausilio alla conoscenza del territorio anche delle indicazioni delle suddette linee guida del Piano territoriale paesistico,

Art. 4

Ai sensi degli articoli 3, 4, terzo comma, e 5 della legge n. 1497/1939, il presente decreto sarà pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamen te al sopracitato verbale della speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/40, e alle linee guida del Piano territoriale paesistico, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite delle competenti Soprintendenze, ai comuni della Sicilia, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e descrittivi, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni della Sicilia, affinché chiunque ne possa prendere visione.
Le Soprintendenze competenti comunicheranno a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni.

Art. 5

Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i sei mesi successivi alla data di affissione all'albo pretorio, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 21 maggio 1999.
  MORINELLO 


Allegato
LINEE GUIDA DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Approvato con decreto n. 6080 del 21 maggio 1999 su parere favorevole reso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 aprile 1996


Collegamento al sito dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione


(99.32.1435)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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