REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 OTTOBRE 1999 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 9 settembre 1999.
Disposizioni per la richiesta di varianti, proroghe e collaudi relativi a progetti presentati da società cooperative  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Agrigento per l'anno scolastico 1999/2000  pag.


DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Caltanissetta per l'anno scolastico 1999/2000.  pag.


DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Catania per l'anno scolastico 1999/2000  pag.


DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Enna per l'anno scolastico 1999/2000  pag.


DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Messina per l'anno scolastico 1999/2000  pag.


DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Palermo per l'anno scolastico 1999/2000  pag.


DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Ragusa per l'anno scolastico 1999/2000  pag.


DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Siracusa per l'anno scolastico 1999/2000  pag.

DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Trapani per l'anno scolastico 1999/2000  pag. 10 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 4 ottobre 1999.
Individuazione dei soci assegnatari definitivi degli alloggi delle cooperative La Casa Nostra ed Il Cerbiatto, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 3, commi primo e secondo, dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 22  pag. 11 


DECRETO 4 ottobre 1999.
Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1997, n. 95  pag. 13 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 luglio 1999.
Annullamento della concessione edilizia rilasciata dal comune di San Vito Lo Capo in favore della ditta Minore Giacomo e Minore Maria per la costruzione di n. 2 edifici per civile abitazione  pag. 17 


DECRETO 10 agosto 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Castellana Sicula  pag. 19 


DECRETO 10 agosto 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di S. Giuseppe Jato  pag. 26 


DECRETO 12 agosto 1999.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Favara relativo alla realizzazione di alloggi popolari I.A.C.P  pag. 35 

DECRETO 12 agosto 1999.
Autorizzazione del progetto di ristrutturazione di un immobile per sede dell'istituto professionale del comune di Favara  pag. 38 


DECRETO 13 agosto 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania  pag. 39 


DECRETO 20 agosto 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Caronia  pag. 40 


DECRETO 23 agosto 1999.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del patrimonio edilizio esistente nel comune di Ustica  pag. 53 


DECRETO 31 agosto 1999.
Revoca del decreto 21 ottobre 1992, concernente autorizzazione alla ditta Cammarata Antonina, con sede in Partinico, per le attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti tossici e nocivi  pag. 54 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele Ferrarotto - S. Bambino di Catania.  pag. 55 
Provvedimenti concernenti opere pie  pag. 55 
Soppressione della scuola media annessa all'Istituto regionale d'arte di Enna a correre dall'anno scolastico 1999/2000.   pag. 56 
Soppressione in via graduale della scuola media annessa all'Istituto regionale d'arte di San Cataldo a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000  pag. 56 

Integrazione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino.
  pag. 56 

Integrazione di componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina.
  pag. 56 
Nomina del sindaco del collegio di revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa  pag. 56 

Nomina del presidente dell'Ente Parco dei Nebrodi.
  pag. 56 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 30 aprile 1999  pag. 56 
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1999  pag. 58 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario liquidatore dell'Ente Fiera ed esposizione di Catania  pag. 60 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione alla Provincia regionale di Trapani all'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Modica e Ragusa  pag. 60 

Assessorato della sanità:
Istituzione della Commissione professionale di medicina generale  pag. 61 

Istituzione della Commissione professionale di pediatria.
  pag. 61 
Annullamento del decreto 16 settembre 1998, concer-nenti autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di un dispensario farmaceutico nel comune diCalatafimi  pag. 61 
Autorizzazione alla dott.ssa Lamia Antonina per l'apertura di una farmacia succursale stagionale nel comune di Palermo  pag. 61 
Rideterminazione della Commissione professionale di medicina generale  pag. 61 
Rideterminazione della Commissione professionale di pediatria  pag. 61 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti reti fognanti e impianti di depurazione  pag. 62 
Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Caltanissetta  pag. 62 
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente  pag. 62 
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per tutela dell'ambiente  pag. 62 
Autorizzazione alla ditta Smeb Cantieri Navali S.p.A., con sede in Messina, per la termodistruzione di alcune tipologie di rifiuti speciali  pag. 62 
Nulla osta alla società S.A.R.C.I.S. S.p.A. per l'attività di estrazione di idrocarburi, in Bronte  pag. 62 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 62 
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente  pag. 63 
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente  pag. 63 
Revoca alla ditta Aria s.r.l., con sede in San Cataldo, dell'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti speciali.   pag. 63 
Nomina del commissario ad acta presso l'Ente Parco dell'Etna  pag. 63 
Nomina del commissario ad acta dell'Ente Parco dell'Etna  pag. 63 


DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 9 settembre 1999.
Disposizioni per la richiesta di varianti, proroghe e collaudi relativi a progetti presentati da società cooperative.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme di contabilità pubblica;
Vista la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 22 del 7 agosto 1990;
Visto l'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e relativo regolamento di attuazione D.P. 8 marzo 1995, n. 50, art. 25;
Vista la circolare assessoriale 5 novembre 1992, n. 1;
Visto il proprio decreto n. 61 del 5 aprile 1997, vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza il 30 aprile 1997 al n. 4489;
Vista la circolare 6 novembre 1998, prot. n. 4888;
Considerata la necessità di una regolamentazione integrativa in materia di varianti, proroghe e collaudi relativa ai progetti di cui ai programmi di intervento degli anni 1978/88;

Decreta:


Art. 1

Le società cooperative potranno presentare richieste di variante progettuale, qualora se ne ravvisi la necessità, da sottoporre all'esame del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile, entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 1999; l'approvazione della variante, in ogni caso, non potrà superare il termine per la presentazione degli atti di contabilità finale di cui al successivo art. 3.

Art. 2

Le eventuali richieste di proroga, da sottoporre all'esame del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile, dovranno essere prodotte dalle società cooperative, entro il termine ultimo del 31 dicembre 1999.

Art. 3

Il termine ultimo entro il quale dovranno essere presentati alla Presidenza della Regione siciliana - Segreteria tecnica, gli atti di contabilità finale dei progetti ammessi a finanziamento, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è fissato al 31 dicembre 2000. Farà fede il timbro postale o il timbro di accettazione dell'Amministrazione.

Art. 4

Entro il termine previsto dall'art. 3, le società cooperative hanno la facoltà di presentare gli atti di contabilità finale anche di lotto/i funzionale/i che prevedano una riduzione di spesa rispetto al progetto approvato; in tale caso le società cooperative dovranno produrre, a questa Presidenza della Regione - Segreteria tecnica, a corredo del/i lotto/i funzionale/i di cui intendono richiedere il collaudo, una relazione descrittiva analitica, sottoscritta dal progettista/direttore dei lavori e dal presidente della società cooperativa, dalla quale si evincano le finalità produttive/occupazionali conseguibili con il proposto intervento. Tale progetto dovrà essere trasmesso contestualmente dalla società cooperativa alla commissione di collaudo, la quale entro trenta giorni invierà all'Amministrazione regionale idonea relazione riservata che dovrà identificare, anche, le nuove finalità occupazionali riferite al lotto/i funzionale/i. Nel caso di parere favorevole, la commissione di collaudo produrrà il certificato di collaudo finale, nel caso di parere negativo si procederà alla revoca dei benefici di legge.

Art. 5

Dalla data di pubblicazione del presente decreto le precedenti disposizioni di cui al decreto n. 61 del 5 aprile 1997, vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza il 30 aprile 1997, al n. 4489, ed alla circolare 6 novembre 1998, prot. n. 4888, si intendono superate.

Art. 6

Gli effetti del presente decreto decorreranno a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 7

Il presente decreto, ai sensi della legge n. 20/94, non è soggetto al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Contro il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dal ricevimento ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana nel termine di 120 giorni.
Palermo, 9 settembre 1999.
  CRISAFULLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza il 28 settembre 1999, alla nota n. 3287.
(99.43.1948)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Agrigento per l'anno scolastico 1999/2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la finanza pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 307 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271 del 3 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997, reg. n. 2, fg. n. 67 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la circolare assessoriale n. 4, prot. n. 408 del 17 febbraio 1999, registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1999, reg. n. 1, fg. n. 13 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999;
Vista la nota prot. n. 5957 del 30 marzo 1999, con la quale il Provveditore agli studi di Agrigento ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia per l'anno 1999/2000;
Vista la nota prot. n. 9222 del 28 aprile 1999, con la quale il Provveditore agli studi di Agrigento integra la proposta di piano già trasmessa con la precedente nota;
Viste le note assessoriali prot. n. 1378/D del 31 maggio 1999 e n. 1644/Gab. del 14 giugno 1999, con le quali questa Amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'intesa sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 38916 del 2 luglio 1999, relativa alla suddetta intesa;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Agrigento per l'anno scolastico 1999/2000, in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Agrigento, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1999/2000, si dispongono i seguenti interventi:
1)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Realmonte con aggregazione di plessi di scuola materna ed elementare alla scuola media già autonoma;
2)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Siculiana con aggregazione della scuola media alla direzione didattica già autonoma;
3)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di S. Margherita Belice con aggregazione dei plessi di scuola materna ed elementare alla scuola media già autonoma;
4)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Sambuca di Sicilia con aggregazione della scuola media alla direzione didattica già autonoma;
5)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di S. Giovanni Gemini con aggregazione della scuola media alla direzione didattica già autonoma;
6)  fusione della scuola media De Pasquali con la scuola media Quasimodo di Licata;
7)  fusione della scuola media Galilei con la scuola media Don Bosco Educatore di Raffadali;
8)  aggregazione della scuola media Capuana di S. Elisabetta alla scuola media Vittorio Emanuele Orlando di Aragona che mantiene, altresì, la sezione staccata di Comitini;
9)  aggregazione della sezione staccata della scuola media di Montevago, in atto dipendente dalla scuola media di S. Margherita Belice, alla scuola media Bivona di Menfi;
10)  aggregazione dell'IPAA di Canicattì, in atto scuola coordinata dell'IPAA di S. Cataldo (provincia di Caltanissetta) all'ITC Zappa di Campobello di Licata che mantiene la sezione staccata di Naro.

Art. 2

In conseguenza degli interventi disposti col precedente art. 1 è soppressa l'autonomia delle seguenti istituzioni scolastiche:
a)  scuola media Verga di Siculiana;
b)  scuola media F. Felice da Sambuca di Sambuca di Sicilia;
c)  scuola media M. Martorana di San Giovanni Gemini;
d)  scuole medie De Pasquali e Quasimodo di Licata;
e)  scuole medie Galilei e Don Bosco Educatore di Raffadali;
f)  scuola media L. Capuana di Santa Elisabetta.

Art. 3

Sono istituite le seguenti scuole medie dotate di autonomia amministrativa:
a)  scuola media in Licata derivante dalla fusione delle scuole medie De Pasquali e Quasimodo di Licata;
b)  scuola media in Raffadali derivante dalla fusione delle scuole medie Galilei e Don Bosco Educatore di Raffadali.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 1999.
  MORINELLO PIRO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota n. 1885 del 30 luglio 1999.
(99.36.1593)
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DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Caltanissetta per l'anno scolastico 1999/2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la finanza pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 307 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271 del 3 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997, reg. n. 2, fg. n. 67 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la circolare assessoriale n. 4, prot. n. 408 del 17 febbraio 1999, registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1999, reg. n. 1, fg. n. 13 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999;
Vista la nota prot. n. 1924 del 30 marzo 1999, con la quale il Provveditore agli studi di Caltanissetta ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia per l'anno 1999/2000;
Viste le note assessoriali prot. n. 1378/D del 31 maggio 1999 e n. 1644/Gab. del 14 giugno 1999, con le quali questa Amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'intesa sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 38916 del 2 luglio 1999, relativa alla suddetta intesa;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Caltanissetta per l'anno scolastico 1999/2000, in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Caltanissetta, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1999/2000, si dispongono i seguenti interventi:
1)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Vallelunga con aggregazione alla scuola media di Vallelunga già autonoma dei plessi di scuola materna ed elementare del comune di Vallelunga e dei plessi di scuola materna ed elementare e delle classi di scuola media del comune di Villalba;
2)  istituzione di una sezione di un istituto tecnico commerciale da aggregare al liceo scientifico di Niscemi;
3)  istituzione di un corso di istituto professionale alberghiero da aggregare all'ITC Sturzo di Gela;
4)  aggregazione dell'IPAA di Canicattì, in atto scuola coordinata dell'IPAA di S. Cataldo (provincia di Caltanissetta) all'ITC Zappa di Campobello di Licata che mantiene la sezione staccata di Naro.

Art. 2

In conseguenza degli interventi disposti col precedente art. 1 è soppressa l'autonomia della direzione didattica di Vallelunga.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 1999.
  MORINELLO PIRO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota n. 1884 del 30 luglio 1999.
(99.36.1593)
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DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Catania per l'anno scolastico 1999/2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la finanza pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 307 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271 del 3 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997, reg. n. 2, fg. n. 67 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la circolare assessoriale n. 4, prot. n. 408 del 17 febbraio 1999, registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1999, reg. n. 1, fg. n. 13 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999;
Vista la nota prot. n. 649 del 31 marzo 1999, con la quale il Provveditore agli studi di Catania ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia per l'anno 1999/2000;
Viste le note assessoriali prot. n. 1378/D del 31 maggio 1999 e n. 1644/Gab. del 14 giugno 1999, con le quali questa Amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'intesa sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 38916 del 2 luglio 1999, relativa alla suddetta intesa;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Catania per l'anno scolastico 1999/2000, in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Catania, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1999/2000, si dispongono i seguenti interventi:
1)  costituzione di un istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Acicastello-Acitrezza con aggregazione dei plessi di scuola materna ed elementare alla scuola media già autonoma;
2)  costituzione di un istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Maletto con aggregazione della scuola media alla direzione didattica già autonoma;
3)  costituzione di un istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Maniace con aggregazione dei plessi di scuola materna ed elementare alla scuola media già autonoma;
4)  fusione della scuola media Verga e Macherione di Giarre;
5)  fusione della scuola media Pirandello e Galilei di Riposto.

Art. 2

In conseguenza degli interventi disposti col precedente art. 1 è soppressa l'autonomia delle seguenti istituzioni scolastiche:
a)  scuola media statale di Maletto;
b)  scuole medie Verga e Macherione di Giarre;
c)  scuole medie Pirandello e Galilei di Riposto.

Art. 3

Sono istituite le seguenti scuole medie dotate di autonomia amministrativa:
a)  scuola media in Giarre derivante dalla fusione delle scuole medie Verga e Macherione di Giarre;
b)  scuola media in Riposto derivante dalla fusione delle scuole medie Pirandello e Galilei di Riposto.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 1999.
  MORINELLO PIRO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 1877 del 30 luglio 1999.
(99.36.1593)
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DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Enna per l'anno scolastico 1999/2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la finanza pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 307 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271 del 3 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997, reg. n. 2, fg. n. 67 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la circolare assessoriale n. 4, prot. n. 408 del 17 febbraio 1999, registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1999, reg. n. 1, fg. n. 13 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999;
Vista la nota prot. n. 4008 del 9 aprile 1999, con la quale il Provveditore agli studi di Enna ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia per l'anno 1999/2000;
Viste le note assessoriali prot. n. 1378/D del 31 maggio 1999 e n. 1644/Gab. del 14 giugno 1999, con le quali questa Amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'intesa sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 38916 del 2 luglio 1999, relativa alla suddetta intesa;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Enna per l'anno scolastico 1999/2000, in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Enna, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1999/2000, si dispongono i seguenti interventi:
1)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Catenanuova con aggregazione dei plessi di scuola materna ed elementare alla scuola media già autonoma.

Art. 2

In conseguenza degli interventi disposti col precedente art. 1 è soppressa l'autonomia della direzioni didattica di Catenanuova.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 1999.
  MORINELLO PIRO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota n. 1883 del 30 luglio 1999.
(99.36.1593)
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DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Messina per l'anno scolastico 1999/2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la finanza pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 307 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271 del 3 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997, reg. n. 2, fg. n. 67 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la circolare assessoriale n. 4, prot. n. 408 del 17 febbraio 1999, registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1999, reg. n. 1, fg. n. 13 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999;
Vista la nota prot. n. 920 del 9 aprile 1999, con la quale il Provveditore agli studi di Messina ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia per l'anno 1999/2000;
Viste le note assessoriali prot. n. 1378/D del 31 maggio 1999 e n. 1644/Gab. del 14 giugno 1999, con le quali questa Amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'intesa sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 38916 del 2 luglio 1999, relativa alla suddetta intesa;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Messina per l'anno scolastico 1999/2000, in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Messina, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1999/2000, si dispongono i seguenti interventi:
1)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Sanfratello con aggregazione dei plessi di scuola materna ed elementare alla scuola media già autonoma;
2)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Naso con aggregazione dei plessi di scuola materna ed elementare alla scuola media già autonoma;
3)  trasformazione della scuola media di Nisserio, comune di S. Teresa Riva da sezione staccata a succursale della scuola media di S. Teresa Riva;
4)  trasformazione della scuola media di Gliaca, comune di Piraino da sezione staccata a succursale della scuola media di Piraino.

Art. 2

In conseguenza degli interventi disposti col precedente art. 1 è soppressa l'autonomia della direzione didattica di Naso.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 1999.
  MORINELLO PIRO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota n. 1882 del 30 luglio 1999.
(99.36.1593)
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DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Palermo per l'anno scolastico 1999/2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la finanza pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 307 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271 del 3 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997, reg. n. 2, fg. n. 67 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la circolare assessoriale n. 4, prot. n. 408 del 17 febbraio 1999, registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1999, reg. n. 1, fg. n. 13 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999;
Viste le note prot. n. 14768 del 6 aprile 1999 e prot. n. 1658 del 19 aprile 1999, con le quali il Provveditore agli studi di Palermo ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia per l'anno 1999/2000;
Vista la nota prot. n. 21139/C21 del 17 maggio 1999, con la quale il Provveditore agli studi di Palermo ha richiesto l'inserimento di altra istituzione nella proposta di piano già trasmessa con le precedenti note;
Viste le note assessoriali prot. n. 1378/D del 31 maggio 1999 e n. 1644/Gab. del 14 giugno 1999, con le quali questa Amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'intesa sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 38916 del 2 luglio 1999, relativa alla suddetta intesa;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Palermo per l'anno scolastico 1999/2000, in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Palermo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1999/2000, si dispongono i seguenti interventi:
1)  soppressione dell'autonomia della direzione didattica N. Turrisi di Palermo.
I plessi da essa in atto dipendenti sono così aggregati:
a)  il plesso di scuola materna ed elementare N. Turrisi sito in piazza V. Emanuele Orlando è aggregato alla direzione didattica Turrisi Colonna di Palermo;
b)  il plesso di scuola materna ed elementare Ugdulena sito in via Mura di S. Vito è aggregato alla direzione didattica T. Colonna di Palermo;
c)  il plesso di scuola elementare funzionante presso la Caserma Cascino è aggregato alla direzione didattica Abba di Palermo;
d)  il plesso di scuola materna ed elementare funzionante presso il Reg. B.A.R. Caserma Scianna è aggregato alla direzione didattica Pestalozzi;
2)  istituzione di direzione didattica nel comune di Palermo, rione Cruillas, con sede presso i locali della circoscrizione siti in via Inserra.
Dalla nuova direzione didattica dipenderanno i plessi Vitali e Luna in atto dipendenti dalla direzione didattica Monti Iblei ed il plesso Rosmini in atto dipendente dalla direzione didattica De Gasperi;
3)  istituzione di una seconda direzione didattica nel comune di Misilmeri da cui dipenderanno i plessi di scuola materna ed elementare Viale Europa, viale Europa n. 119, contrada Rigano e Rocco Chinnici.
La preesistente direzione didattica Traina comprenderà, invece, i plessi Traina, E. Restivo, Delegazione e De Vigilia;
4)  istituzione di una direzione didattica nel comune di Isola delle Femmine;
5)  cambio di aggregazione del plesso di scuola materna ed elementare sito in Palermo, viale delle Alpi, dalla direzione didattica Tomaselli alla direzione didattica Monti Iblei;
6)  cambio di aggregazione del plesso di scuola materna ed elementare Largo Ercole dalla direzione didattica Perez alla direzione didattica Rosolino Pilo di Palermo;
7)  cambio di aggregazione del plesso di scuola materna ed elementare sito in Palermo nella via Oreto, dalla direzione didattica R. Pilo alla direzione didattica Perez di Palermo;
8)  il plesso di scuola materna ed elementare Daita di via Fiume dipendente dalla soppressa direzione didattica Daita è aggregato all'istituto verticalizzato Fermi di Palermo;
9)  il plesso di scuola materna ed elementare sito in via Oreto dipendente dalla soppressa direzione didattica Daita è aggregato alla direzione didattica Perez di Palermo;
10)  il plesso di scuola materna ed elementare sito in via del Vespro dipendente dalla soppressa direzione didattica Daita è aggregato alla direzione didattica R. Pilo;
11)  cambio di aggregazione del plesso di scuola materna ed elementare Cascino di Palermo dalla direzione didattica T. Colonna alla direzione didattica Nuccio di Palermo;
12)  soppressione dell'autonomia della direzione didattica Daita di Palermo;
13)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Palermo con aggregazione del plesso di scuola materna ed elementare Daita di via Fiume alla scuola media Fermi già autonoma;
14)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Borgetto con aggregazione dei plessi di scuola materna ed elementare alla scuola media già autonoma;
15)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di S. Cipirello con aggregazione dei plessi di scuola materna ed elementare alla scuola media già autonoma;
16)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Isola delle Femmine con aggregazione delle classi di scuola media funzionanti nel comune alla istituenda direzione didattica;
17)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Lercara Friddi con aggregazione dei plessi di scuola materna ed elementare alla scuola media già autonoma;
18)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Mezzojuso con aggregazione della scuola media di Mezzojuso, della sezione staccata della scuola media di Vicari, delle sezioni di scuola materna e classi di scuola elementare di Campofelice di Fitalia alla direzione didattica di Mezzojuso, già autonoma;
19)  costituzione di un istituto autonomo comprensivo di scuola materna, elementare e media di I grado nel comune di Villafrati con aggregazioni delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare e media dei comuni di Villafrati, Cefalà Diana e Godrano alla scuola media di Villafrati già autonoma;
20)  soppressione dell'autonomia della direzione didattica di Lercara Friddi e della scuola media di Mezzojuso;
21)  cambio di aggregazione della sezione staccata della scuola media di Roccamena dalla scuola media di S. Cipirello alla scuola media di Camporeale
22)  istituzione di un corso serale ad indirizzo commerciale presso l'I.T.C.G. Salerno di Ganci.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 1999.
  MORINELLO PIRO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota n. 1881 del 30 luglio 1999.
(99.36.1593)
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DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Ragusa per l'anno scolastico 1999/2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la finanza pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 307 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271 del 3 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997, reg. n. 2, fg. n. 67 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la circolare assessoriale n. 4, prot. n. 408 del 17 febbraio 1999, registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1999, reg. n. 1, fg. n. 13 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999;
Vista la nota prot. n. 3891 del 30 marzo 1999, con la quale il Provveditore agli studi di Ragusa ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia per l'anno 1999/2000;
Viste le note assessoriali prot. n. 1378/D del 31 maggio 1999 e n. 1644/Gab. del 14 giugno 1999, con le quali questa Amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'intesa sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 38916 del 2 luglio 1999, relativa alla suddetta intesa;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Ragusa per l'anno scolastico 1999/2000, in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Ragusa, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1999/2000, si dispone il seguente intervento:
-  istituzione di corsi serali presso l'I.T.I.S. Majorana di Ragusa.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 1999.
  MORINELLO PIRO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota n. 1878 del 30 luglio 1999.
(99.36.1593)
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DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Siracusa per l'anno scolastico 1999/2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la finanza pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 307 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271 del 3 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997, reg. n. 2, fg. n. 67 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la circolare assessoriale n. 4, prot. n. 408 del 17 febbraio 1999, registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1999, reg. n. 1, fg. n. 13 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999;
Vista la nota prot. n. 17751 del 15 aprile 1999, con la quale il Provveditore agli studi di Siracusa ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia per l'anno 1999/2000;
Viste le note assessoriali prot. n. 1378/D del 31 maggio 1999 e n. 1644/Gab. del 14 giugno 1999, con le quali questa Amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'intesa sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 38916 del 2 luglio 1999, relativa alla suddetta intesa;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Siracusa per l'anno scolastico 1999/2000, in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Siracusa, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1999/2000, si dispongono i seguenti interventi:
1)  istituzione di un corso serale presso l'I.T.C. di Augusta;
2)  istituzione di un corso serale presso l'I.T.I. Fermi di Siracusa.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 1999.
  MORINELLO PIRO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota n. 1879 del 30 luglio 1999.
(99.36.1593)
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DECRETO 26 luglio 1999.
Riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Trapani per l'anno scolastico 1999/2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Viste le disposizioni contenute al titolo II, capo I e II, e all'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la finanza pubblica n. 176 del 15 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 307 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997;
Visto il D.P.Reg. n. 271 del 3 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997, reg. n. 2, fg. n. 67 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998, con il quale è stato recepito, con modifiche, il predetto decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;
Vista la circolare assessoriale n. 4, prot. n. 408 del 17 febbraio 1999, registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1999, reg. n. 1, fg. n. 13 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 20 marzo 1999;
Vista la nota prot. n. 2405 del 31 marzo 1999, con la quale il Provveditore agli studi di Trapani ha trasmesso la proposta di piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia per l'anno 1999/2000;
Viste le note assessoriali prot. n. 1378/D del 31 maggio 1999 e n. 1644/Gab. del 14 giugno 1999, con le quali questa Amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'intesa sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 38916 del 2 luglio 1999, relativa alla suddetta intesa;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Trapani per l'anno scolastico 1999/2000, in conformità all'intesa come sopra conseguita con il Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che dalla razionalizzazione non consegue complessivamente alcun aumento di spesa;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, ai fini della razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Trapani, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1999/2000, si dispongono i seguenti interventi:
1)  soppressione autonomia della scuola media Rubino di Fulgatore e sua trasformazione in sezione staccata della scuola media Falcone di Trapani;
2)  fusione delle scuole medie Campo e Bassi di Trapani.

Art. 2

In conseguenza degli interventi disposti col precedente art. 1 è soppressa l'autonomia delle seguenti istituzioni scolastiche:
a)  scuola media Rubino di Fulgatore;
b)  scuole medie Campo e Bassi di Trapani.

Art. 3

E' istituita la seguente scuola media dotata di autonomia amministrativa:
a)  scuola media in Trapani derivante dalla fusione delle scuole medie Campo e Bassi di Trapani.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 1999.
  MORINELLO PIRO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota n. 1880 del 30 luglio 1999.
(99.36.1593)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 4 ottobre 1999.
Individuazione dei soci assegnatari definitivi degli alloggi delle cooperative La Casa Nostra ed Il Cerbiatto, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 3, commi primo e secondo, della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22.

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(99.42.1918)
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DECRETO 4 ottobre 1999.
Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

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(99.42.1917)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 luglio 1999.
Annullamento della concessione edilizia rilasciata dal comune di San Vito Lo Capo in favore della ditta Minore Giacomo e Minore Maria per la costruzione di n. 2 edifici per civile abitazione.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R.S. n. 66/A del 16 aprile 1975, con il quale è stato approvato il piano comprensoriale n. 3 di cui fa parte il territorio del comune di S. Vito Lo Capo;
Visto il decreto n. 139/79 del 21 agosto 1979, con il quale è stato approvato il regolamento edilizio del comune di S. Vito Lo Capo;
Visto l'art. 6 della legge regionale n. 9 del 1993;
Vista la nota assessoriale n. 3593 del 19 novembre 1997, con la quale è stata contestata la illeggittimità della concessione edilizia n. 143/95 rilasciata dal comune di S. Vito Lo Capo in favore della ditta Minore Giacomo e Minore Maria per la costruzione di n. 2 edifici per civile abitazione nella zona sovrastante la via Faro;
Visti gli atti relativi al procedimento di rilascio della superiore concessione edilizia e precisamente:
-  Nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, prot. n. 1809 del 31 maggio 1994, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, con allegati planimetria del lotto in scala 1:200 e dati metrici di progetto;
-  Autorizzazione dell'ufficio del Genio civile di Trapani, prot. n. 2488 del 5 aprile 1995;
-  Note comunali prot. n. 164 del 24 luglio 1995, n. 13295 del 4 settembre 1995, n. 13646 dell'11 giugno 1996 e n. 7369 del 27 giugno 1997;
-  Relazione datata 10 agosto 1995 del dirigente servizi tecnici;
-  Nota datata 21 settembre 1995 a firma del progettista in riscontro alla nota comunale, prot. n. 13295/95;
-  Note del 29 settembre 1995 e 31 luglio 1996 a firma del tecnico incaricato della redazione del P.R.G.;
-  Verbale n. 37/95 della C.E.C.;
-  C.E. n. 143/95 del 6 dicembre 1995 relativa alla costruzione di due manufatti edilizi sul lotto facente parte del piano di lottizzazione denominato "Le Acacie" con allegato elaborato progettuale;
-  Costruzione di inizio lavori datata 29 febbraio 1996 ed accertamento di detti lavori, in data 21 marzo 1996, da parte del tecnico comunale;
-  Relazione dell'U.T.C., datata 16 luglio 1996, a seguito di esposti vari;
-  Note della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, prot. n. 7965 del 12 settembre 1996 e n. 9137/96 del 17 gennaio 1997;
-  Nota sindacale, prot. n. 14017 del 18 febbraio 1996 di sospensione lavori;
-  Ricorso al T.A.R. del 9 dicembre 1996, avverso la sospensione dei lavori sopra citata, notificato al comune in data 16 febbraio 1997;
-  Nota della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, prot. n. 6959 del 31 luglio 1997 di revoca del nulla osta emesso per la realizzazione dei fabbricati succitati e nel contempo di ingiunzione all'immediato ripristino dello stato dei luoghi;
Viste le controdeduzioni da parte del sindaco del comune diS. Vito Lo Capo, del direttore dei lavori e della ditta in argomento, datate rispettivamente 15 dicembre 1997, 19 dicembre 1997 e 22 dicembre 1997;
Visto il parere espresso dalConsiglio regionale dell'urbanistica giusto voto n. 147 dell'8 luglio 1999 che viene a costituire parte integrante del presente provvedimento e che in proposito così si esprime:
- Il comune diS. Vito Lo Capo è dotato di P.U.C. n. 3 approvato con D.P.R.S. n. 66/A del 16 aprile 1975 e di un R.E. approvato con decreto n. 139/79 del 21 agosto 1979;
-  Con delibera consiliare n. 103 del 17 luglio 1982 e con nota assessoriale, prot. n. 16237 del 25 giugno 1987 è stato approvato il P. di L. "Le Acacie" in zona B3 del vigente strumento urbanistico;
-  In data 6 dicembre 1995 è stata rilasciata alla ditta Minore Giacomo e Maria la concessione edilizia n. 143/95 per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di due edifici per civile abitazione a due elevazioni fuori terra denominati "edificio A", costituito da 4 unità abitative, n. 2 a piano terra e n. 2 a primo piano, e "edificio B", costituito da 2 unità abitative, per un totale di n. 6 alloggi.
Il progetto suddetto ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza di Trapani con provvedimento n. 1809 del 31 maggio 1994;
-  Il lotto per il quale è stata rilasciata la concessione edilizia costituisce l'ultimo lotto ancora non realizzato del suddetto piano di lottizzazione;
- Iniziati i lavori, a seguito di segnalazioni relative a notevoli sbancamenti ed all'abbattimento di alberi, l'U.T.C. con rapporto, prot. 13646 dell'11 ottobre 1996 ha riscontrato la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato dal comune;
-  Dopo intercorsa corrispondenza con la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani e nelle more delle determinazioni di questa il sindaco, con nota prot. n. 1407 del 10 febbraio 1996, ha ordinato alla ditta succitata la sospensione dei lavori, che al momento consistevano nell'esecuzione di opere di scavo delle fondazioni e delle rampe di accesso;
-  La ditta in data 9 dicembre 1996 ha proposto ricorso al T.A.R. avverso la sospensione dei lavori;
-  Con nota prot. n. 9137 del 17 gennaio 1997 la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ha comunicato al comune che era stata riscontrata una difformità tra il progetto assentito con C.E. n. 143/95 e quello recante il nulla osta dello stesso ufficio in quanto non risultavano i salti di quota rilevati nelle planimetrie del progetto approvato dal comune.
Nel rapporto ispettivo è stato evidenziato che il progetto che reca il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali risulta difforme da quello assentito con concessione edilizia n. 143/95 in quanto in quest'ultimo sono state inserite le quote altimetriche. Inoltre il progetto rappresenta una situazione del lotto d'intervento diversa da quella del P. di L. poiché risulta modificata l'altimetria, la viabilità interna, le sagome degli edifici e la collocazione plano-altimetrica dei fabbricati.
- Successivamente la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali preso atto della planimetria quotata, trasmessa dal comune, con nota prot. n. 6959 del 31 luglio 1997 ha revocato il nulla osta emesso per la realizzazione delle due abitazioni con contestuale ingiunzione di immediato ripristino dello stato dei luoghi, compresa la ripiantumazione dell'area, con essenze arboree tipiche della macchia mediterranea;
L'A.R.T.A., con nota assessoriale prot. n. 13563 del 19 novembre 1997, ha invitato il comune ad annullare, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, la suddetta concessione edilizia per le seguenti motivazioni:
1)  difformità del progetto assentito con la C.E. n. 143/95 da quello che reca il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani;
2)  non rispondenza del progetto, di cui alla citata C.E., alle previsioni del piano di lottizzazione a riferimento, in ordine alla modifica dell'altimetria, della viabilità interna, delle sagome, della collocazione plano-altimetrica dei fabbricati.
- Con nota del 19 dicembre 1997 il direttore dei lavori ha controdedotto osservando quanto segue:
-  per il punto 1) chiarisce che è stato trasmesso uguale progetto al comune e alla Soprintendenza. "Detto progetto era privo di quote altimetriche data la natura irregolare del terreno che ne rendeva difficoltosa la rappresentazione, ma la configurazione risultava espressa chiaramente nei grafici".
L'elaborato prodotto con quote altimetriche, richiesto dall'U.T.C. ad integrazione del progetto trasmesso, risulta uguale a quello del progetto originario con l'aggiunta delle quote, per cui l'elaborato non può considerarsi difforme bensì è da intendersi integrativo di questo;
-  per il punto 2) si rappresenta che il lotto è identico a quello indicato nel P. di L. e l'altimetria rappresentata nella C.E. è quella reale ulteriormente precisata nell'elaborato integrativo.
La viabilità interna non è stata modificata bensì completata con le aree a parcheggio, che nella lottizzazione non risultavano rappresentate.
Le sagome degli edifici rispettano le caratteristiche tipologiche autorizzate nel P. di L., mantenendo inalterate le distanze dai confini, la volumetria, la superficie coperta, per cui in conclusione il progetto di cui alla citata C.E. è rispondente al P. diL. di riferimento.
-  La ditta Minore, con nota assunta all'A.R.T.A. in data 27 gennaio 1998, ha controdedotto sostanzialmente con gli stessi contenuti del direttore dei lavori;
-  Con nota prot. n. 13755 del 15 dicembre 1997 il sindaco ha controdedotto trasmettendo la relazione dell'U.T.C.
Dalla stessa si rileva che l'ufficio suddetto, a seguito della revoca del nulla osta della Soprintendenza, ha proposto la revoca della concessione edilizia n. 143/95, che non risulta firmata dal sindaco.
Il ordine al punto 1) ribadisce quanto controdedotto dalla ditta e dal direttore dei lavori, evidenziando che il progetto approvato di cui alla C.E. n. 143/95 risulta correttamente quotato in quanto eseguito con rilievo strumentale come dichiarato dal progettista.
In ordine al punto 2)  si evidenzia che sono state riscontrate difformità nella rappresentazione altimetrica dello stato di fatto tra il progetto di cui alla C.E. n.143/95, il progetto assentito dalla Soprintendenza e il piano di lottizzazione di riferimento.
Per quanto riguarda le altre difformità contestate si fa rilevare che, pur essendoci differenze nella forma e nelle dimensioni delle sagome degli edifici, complessivamente sono stati rispettati i parametri del P. di L. Per quanto riguarda la viabilità, essendo la stessa di esclusivo accesso al lotto, non può essere considerata viabilità pubblica.
Considerato:
-  Per quanto riguarda il 1° punto della contestazione:
Il progetto che reca il nulla osta della Soprintendenza non riporta le quote altimetriche indicate nel progetto di cui alla C.E. n. 143/95 per cui la rappresentazione dei luoghi non risulta rispondente a quella visualizzata nel progetto quotato approvato dal comune.
Quanto sopra ha indotto la Soprintendenza ad emettere il nulla osta al progetto che successivamente è stato revocato a seguito della presa visione del progetto quotato.
-  per quanto riguarda il 2° punto della contestazione:
Con la suddetta concessione edilizia è stato assentito un progetto che modifica le previsioni del P. di L. che è da intendersi strumento di rilevanza normativa. Si rileva infatti che lo stato dei luoghi rappresentato nel progetto assentito non corrisponde a quello visualizzato nel P. di L., che le sagome degli edifici non corrispondono nella forma, nelle dimensioni e nella collocazione planovolumetrica a quelle precedentemente approvate con il P. di L. e che la viabilità interna al lotto risulta modificata. Dette difformità non possono ritenersi di dettaglio e, pertanto, risulta una attuazione non coerente con la normativa del piano di lottizzazione e con le condizioni che costituiscono presupposto di quanto autorizzato.
Pertanto, le contestazioni formulate dall'A.R.T.A. risultano fondate.
Tutto quanto premesso e considerato, si esprime parere per l'annullamento della c.c. n. 143/85 rilasciata alla ditta Minore Giacomo e Minore Maria per le motivazioni su espresse, tenendo anche conto dell'interesse pubblico prevalente all'annullamento alla stregua del fatto che le opere in questione non risultano realizzate.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere e conseguentemente emettere i provvedimenti prescritti dall'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è annullata la concessione edilizia n. 143/95 rilasciata dal comune di S. Vito Lo Capo in favore della ditta Minore Giacomo e Minore Maria per la costruzione di n. 2 edifici per civile abitazione.

Art. 2

Devono ritenersi annullati tutti gli ulteriori provvedimenti conseguenti alla superiore concessione e la ditta concessionaria resta obbligata al ripristino dello stato dei luoghi secondo la situazione preesistente la concessione stessa.

Art. 3

Il presente decreto verrà notificato a cura dell'amministrazione comunale di S. Vito LoCapo alla ditta interessata nelle forme degli atti giudiziari. La stessa amministrazione resta incaricata di sorvegliare l'esecuzione di quanto disposto al superiore art. 2.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 54 della citata legge regionale n. 71/78, il sindaco del comune diS. Vito Lo Capo ha l'obbligo di dare esecuzione alla pronuncia di annullamento entro il termine di giorni 60 dalla notifica del presente decreto.

Art.5

Il presente decreto viene trasmesso in triplice originale al comune di S. Vito Lo Capo per incombenti a questo connessi nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 23 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.36.1631)
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DECRETO 10 agosto 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Castellana Sicula.

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(99.36.1624)
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DECRETO 10 agosto 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di S. Giuseppe Jato.

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(99.36.1628)
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DECRETO 12 agosto 1999.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Favara relativo alla realizzazione di alloggi popolari I.A.C.P.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, art. 25;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota n. 823 del 9 marzo 1999, con la quale il comune di Favara ha trasmesso per l'approvazione il programma costruttivo riguardante la realizzazione di 56 alloggi popolari I.A.C.P., ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Vista la successiva nota prot. n. 15883 del 14 aprile 1999 di integrazione atti;
Vista la deliberazione consiliare n. 117 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato adottato il programma costruttivo sopracitato;
Visto il decreto n. 973 del 18 luglio 1987, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Favara;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti l'intervento in argomento;
Rilevato che sull'area destinata alla realizzazione di 56 alloggi popolari I.A.C.P. non grava alcun vincolo urbanistico, così come risulta da attestazione a firma del sindaco di Favara datata 14 aprile 1999;
Visto il parere n. 06/31° dell'8 luglio 1999, espresso dal gruppo 31° della D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che così recita:
Dall'esame dell'atto deliberativo di C.C. n. 117 del 22 dicembre 1998, divenuto esecutivo il giorno 27 gennaio 1999 e cioè dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/91) come da attestazione del segretario generale risulta che:
- la Giunta regionale ha approvato, a livello provinciale, la localizzazione del programma costruttivo, di cui all'oggetto, da realizzarsi con i fondi per l'edilizia sovvenzionata, legge n. 67/88;
-  tra i comuni interessati vi è incluso anche quello di Favara per la realizzazione di n. 56 alloggi popolari;
-  l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, gruppo XXII, con nota del 24 novembre 1989, prot. AG/LP, ha richiesto al comune di individuare l'area di impianto per la realizzazione, a cura dell'I.A.C.P., di 56 alloggi popolari ai sensi della legge n. 67/88;
-  il comune, vista la relazione dell'U.T.C. del 27 giugno 1992, dalla quale si evince che le aree di cui ai piani di zona del P.R.G. sono esaurite e pertanto, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865/71, le stesse possono essere localizzate nelle zone residenziali, con delibera di C.C. n. 95 del 28 dicembre 1993, ha approvato la variante al P.R.G. relativa all'area per la realizzazione degli alloggi popolari di cui in oggetto:
-  con nota del 2 febbraio 1998, prot. n. 1185, questoAssessorato faceva riferimento:
a)  all'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 che richiama le procedure ex art. 5 della legge regionale n. 1 del 28 gennaio 1996 relativamente all'approvazione dei programmi costruttivi da parte dei comuni privi di piani di zona;
b)  all'art. 5 della legge regionale n. 1 del 28 gennaio 1996 che richiama le disposizioni ex art. 16 della legge regionale n. 71/78 per l'approvazione dei programmi costruttivi medesimi;
-  l'I.A.C.P., tramite il suo comitato tecnico, nella seduta del 19 giugno 1997, n. 156, con voto n. 1705, ha approvato in linea tecnica il programma costruttivo di cui in oggetto;
-  lo stesso I.A.C.P. in data 6 agosto 1997, prot. n. 25483 trasmetteva al comune di Favara n. 2 copie del programma costruttivo e progetto esecutivo relativo alla realizzazione di n. 56 alloggi popolari ai sensi della legge n. 67/88, per la relativa approvazione e conformità alla normativa urbanistica vigente;
-  in data 6 ottobre 1998, la C.E.C. di Favara ha espresso parere favorevole relativamente all'approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di n. 56 alloggi popolari ai sensi della legge n. 67/88.
Dall'esame della relazione istruttoria dell'U.T.C. risulta:
- che con delibera n. 95 del 28 dicembre 1993 veniva individuata, a seguito di richiesta formale da parte dell'IACP di Agrigento, l'area relativa alla realizzazione di n. 60 alloggi popolari;
-  che con decisione n. 2204/2087 dell'1 marzo 1994 la delibera di cui sopra veniva resa esecutiva;
-  che in data 6 luglio 1997 l'I.A.C.P. di Agrigento trasmetteva per i provvedimenti di competenza il progetto esecutivo di che trattasi;
- che con nota del 31 marzo 1998, l'ufficio richiedeva documentazione integrativa;
-  che con nota del 31 marzo 1998 l'I.A.C.P. trasmetteva gli elaborati integrativi richiesti;
-  che il progetto di cui in premessa prevede la realizzazione di n. 56 alloggi popolari su un'area di mq. 6.000, ricadente nella zona C1 del P.R.G. del comune di Favara a nord di via Carlo A. Dalla Chiesa;
-  che il progetto prevede la realizzazione di un unico edificio che si sviluppa lungo tutto il perimetro dell'area e consta di tre elevazioni fuori terra;
-  che all'interno dell'area oggetto dell'intervento il progetto prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (acqua, luce, fogna, strade), nonché la realizzazione dei parcheggi collettivi nella misura di mq. 2,5 per abitante.
Inoltre vengono individuate ed all'uopo destinate le aree per le urbanizzazioni secondarie nella misura di mq. 15,5 per abitante;
- che inoltre viene individuato lo spazio a parcheggio ai sensi della legge n. 122/89, art. 2.
Relativamente alla zona C1, su cui ricade l'intervento in oggetto, il vigente P.R.G. prevede i seguenti parametri:
a)  l.f. - 1,25 mq./mq.
b)  numero piani - piano terra + 3 piani (oppure) piano seminterrato + piano terra + 3 piani;
c)  altezza massima - mt. 13,60 nel caso di P.T. + 3 piani mt. 17,60 nel caso di P.S.I. + P.T. + 3 piani.
Il programma costruttivo di che trattasi prevede la realizzazione di un volume complessivo abitabile pari a mc. 11.880 con un conseguente insediamento di abitanti nella misura di 148.
Il programma costruttivo de quo, è dimensionato secondo i parametri di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e prevede i seguenti parametri di progetto:
Standard urbanistici (ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968)
Istruzione inferiore  mq. 669 > 148 x 4,5 = mq. 666 
Verde attrezzato  mq. 1.364 > 148 x 9,0 = mq. 1.332 
Attr. int. comune  mq. 495 > 148 x 2,0 = mq. 296 
Parcheggio  mq. 372> 148 x 2,5 = mq. 370 
  Totale     mq. 2.664 

e pertanto i parametri del programma costruttivo in oggetto soddisfano gli standards di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Dall'esame della relazione tecnica allegata al programma costruttivo risulta quanto appresso:
Verifica parametri urbanistici
Area disponibile - mq. 6.000.
I.f. = 1,25 mq./mq.
Superficie max consentita - 6.000x1,25 = mq. 7.500.
Superficie di progetto - mq. 5.968 < 7.500.
Superficie residua disponibile - 7.500-5.968 = 1.532 mq.
Altezza prevista = 13,10 < 13,60.
Interpiano mt. 3.
Dati catastali
Il terreno dove è previsto l'intervento è esteso mq. 6.000, annotato in catasto alla ditta Fanara Teresa con la partita n. 13438, foglio n. 30, comune di Favara particella n. 535 per mq. 1.043,64.
Descrizione dell'edificio
L'edificio si sviluppa lungo i lati est e sud dell'area assegnata. E' costituito da un piano terra più tre piani.
Nel piano terra sono previsti n. 8 alloggi da mq. 44,80 e n. 6 alloggi da mq. 74,27.
Nei piani superiori si prevedono n. 14 alloggi per piano da mq. 74,80.
Il totale complessivo alloggi è pari a n. 56.
Gli alloggi da mq. 74,80 di superficie utile sono costituiti da due camere da letto, un soggiorno, una cucina-pranzo, ripostiglio, bagno e disimpegno ed hanno una superficie non residenziale di mq. 12,27.
Gli alloggi da mq. 44,80 di superficie utile sono costituiti da una camera da letto, un soggiorno-pranzo-cucina, bagno e disimpegno con superficie non residenziale di mq. 8,96.
Tali alloggi sono previsti al piano terra per un numero complessivo di 8.
Gli alloggi di mq. 74,27 di superficie utile sono costituiti da due camere da letto, un soggiorno, una cucina-pranzo, bagno, disimpegno e ripostiglio, con superficie non residenziale di mq. 10,50.
Tali alloggi sono previsti al piano terra per un numero complessivo di 6.
Calcolo del volume da edificare con il programma costruttivo
L'intero corpo di fabbrica ha uno sviluppo lineare di mt. 115,40 ed una larghezza pari a mt. 10.
Pertanto l'edificio occupa una superficie di mq. 1.154.
Considerato che l'immobile consta di un piano terra più tre piani, ne consegue che la superficie complessiva dell'intero manufatto misura mq. 1.554 x 4 = mq. 6.216.
Questa dovrà essere decurtata dalla superficie relativa ai passaggi pedonali collocati al piano terra che è pari a mq. (3,10x10x8) 248, e pertanto ne deriva che la superficie totale degli alloggi misura mq. 6.216-248=mq. 5.968.
Pertanto, essendo l'altezza dell'edificio pari a mt. 13,10 ne deriva che il volume totale da edificare è il seguente:
Volume totale = superficie totale mq. 1.554 x h. 13,10 = 20.357,40 mc.
Calcolo del volume abitabile
Tipologia A:
-  mq. 75x3 = mc. 225; n. 48 appartamenti x 225 = 10.800 mc.
Tipologia B:
-  mq. 45x3 = mc. 135; n. 8 appartamenti x 135 = 1.080 mc.
Totale volume abitabile mc. 11.880.
Calcolo abitanti da insediare
Volume abitabile 80 (decreto ministeriale n. 1444/68) = abitanti da insediare mc. 11.880/80 = 148,5 abitanti.
Calcolo della superfice da destinare a standards urb. ab. 148,5x18 mq./ab. = mq. 2.673.
Calcolo della superficie da destinare a parcheggio per ogni unità abitativa
Volume abitabile tipologia A: mc. 225.
Volume abitabile tipologia B: mc. 135.
Superficie minima di legge da realizzare a parcheggio (legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 2)
Tipologia A:
-  mc. 225/10 = mq. 22,5;
-  mq. 22,5x48 alloggi = mq. 1.080.
Tipologia B:
-  mc. 135/10 = mq. 13,5;
-  mq. 13,5x8 alloggi = mq. 108.
Superficie totale da destinare a parcheggio
Il totale della superficie minima da destinare a parcheggio è pari a mq. (1.080 + 108) = mq. 1.188 che sarà reperita per intero all'esterno.
Considerazioni
Per quanto attiene agli allacciamenti viari, fognari, ed idrici alle strutture esistenti, occorre fare rilevare che attualmente non esiste una strada che porta all'area interessata dall'intervento. L'accesso veicolare e pedonale può avvenire tramite una traversa di via Saetta A., via che esiste solo come tracciato in quanto priva di pavimentazione e sottoservizi. L'ultimo pozzetto del collettore fognario comunale della sezione Ø 1.000 esistente lungo la via P. Nenni, ad una distanza di circa ml. 300 dall'area oggetto dell'intervento. Esiste un collettore secondario in prosecuzione di quello sopra descritto dove sono allacciati i fabbricati "abusivi" e dove si allaccia la condotta del complesso progettato. Lungo la via Saetta trovasi una idonea condotta idrica comunale dove è previsto l'allacciamento. Per assicurare la perfetta funzionalità dell'intervento costruttivo progettato si rende necessaria la costruzione della strada prevista dal P.R.G. che si sviluppa lungo il lato est di tutta l'area d'intervento e dove sono stati previsti gli ingressi principali al complesso. La costruzione di detta strada servirebbe inoltre tutte le strutture pubbliche previste dal P.R.G., oltre l'istituto magistrale in corso di costruzione. Inoltre la collocazione di tutti i sottoservizi nella detta via prevista dal piano porterebbe ad una economia di spesa rilevante evitando interventi isolati con opere provvisorie sicuramente insufficienti a soddisfare le esigenze della collettività.
In conclusione per assicurare la funzionalità del complesso si è previsto:
1)  un accesso secondario dalla traversa di via A. Saetta;
2)  l'allaccio fognario al collettore secondario esistente in prosecuzione del Ø 1.000;
3)  l'allaccio idrico alla condotta esistente nella via A. Saetta. In apposita tavola viene riportata la proposta di allaccio con le reti sulla strada prevista dal P.R.G.
Il comune di Favara è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 973 del 18 luglio 1987, ed inoltre con atto di C.C. n. 22 del 24 marzo 1999, reso esecutivo dal CO.RE.CO. centrale con provvedimento n. 3487/3320 del 7 maggio 1998, ha deliberato la "Riconferma dei vincoli preordinati all'esproprio nelle aree di P.R.G. destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria".
Il comune di Favara non rientra tra i comuni classificati come sismici e pertanto non occorre acquisire il nulla osta del Genio civile ex art. 13 della legge n. 64/74.
L'area in oggetto risulta non gravata da vincoli, come da attestazione prodotta a seguito della richiesta di integrazione.
Considerato che:
-  la C.E.C. ha espresso il parere favorevole nella seduta del 6 ottobre 1998 con verbale n. 67;
-  l'U.T.C. ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 121/98, allegato all'atto deliberativo di approvazione.
Vista la deliberazione di C.C. n. 117 del 22 dicembre 1998, esecutiva.
Considerato che il P.C. è compatibile con l'assetto urbanistico del territorio del comune di Favara;
Si è del parere
- che sia approvato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, il programma costruttivo approvato dal consiglio comunale di Favara con atto n. 117 del 22 dicembre 1998;
- che ai sensi dell'art. 16, comma 5° della legge n. 1150/42 il P.C. dovrà essere attuato entro il termine di due anni e le relative espropriazioni dovranno essere compiute entro il medesimo termine.
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 ed in conformità al parere n. 6/31° dell'8 luglio 1999 reso dal gruppo 31° della Direzione urbanistica, è approvato il programma costruttivo del comune di Favara per la realizzazione di 56 alloggi popolari I.A.C.P.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1) delibera consiliare n. 117 del 22 dicembre 1998;
2)  parere n. 6/31° dell'8 luglio 1999 reso dal gruppo 31° della D.R.U.
3)  Elaborati progettuali costituiti da:
A.1  - relazione; 
B.1  - corografia; 
B.2  - stralcio planimetrico; 
B.3  - stralcio P.R.G.; 
A.6  - documentazione fotografica; 
B.4  - planimetria stato di fatto; 
B.12  - pianta quotata di progetto; 
C.7  - prospetti; 
B.10  - planimetria rete fognante ed idrica; 
B.13  - pianta con destinazione spazi esterni; 
B.9  - pianta rete elettrica e telefonica; 
B.15  - planivolumetrico; 
B.16  - standards urbanistici; 
B.16bis  - pianta quotata delle superfici per gli standards urbanistici; 
F.1  - piano particellare ed elenco ditte; 

-  relazione geologica esecutiva.

Art. 3

Il comune di Favara resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo di che trattasi.

Art. 4

Gli adempimenti relativi alle procedure di espropriazione dovranno essere espletati entro il termine di anni due.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Favara per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 12 agosto 1999.
  LO GIUDICE 

(99.36.1630)
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DECRETO 12 agosto 1999.
Autorizzazione del progetto di ristrutturazione di un immobile per sede dell'istituto professionale del comune di Favara.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 973 del 18 luglio 1987, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Favara;
Vista la nota n. 17477 del 26 giugno 1998, trasmessa alla Provincia regionale di Agrigento, con la quale si chiede a questo Assessorato l'approvazione del progetto di ristrutturazione dell'immobile sito in Favara, via Che Guevara, per sede dell'Istituto professionale;
Visto il fonogramma n. 9453 del 20 agosto 1998, con il quale l'Assessorato del territorio e dell'ambiente richiede al comune di Favara di esprimere il parere di competenza mediante delibera consiliare;
Vista la delibera consiliare n. 84 del 10 novembre 1998 del comune di Favara, con allegata attestazione del segretario generale degli estremi di pubblicazione e di esecutività;
Visto il parere favorevole del Comando provinciale vigili del fuoco di Agrigento reso con nota n. 8136 del 16 dicembre 1997;
Visto il parere favorevole reso con condizioni dall'Azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento con nota n. 7268/97 dell'8 gennaio 1998;
Visti gli elaborati progettuali relativi all'opera da realizzare;
Visto il parere favorevole dell'approvazione reso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 05/31 dell'8 luglio 1999, che in parte si trascrive:
Rilevato:
-  che il comune di Favara è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 973 del 18 luglio 1987, ed inoltre con atto n. 22 del 24 marzo 1999, reso esecutivo dal CO.RE.CO. centrale ai nn. 3487/3320 del 7 maggio 1998, il C.C. ha deliberato la "riconferma dei vincoli preordinati all'esproprio nelle aree di P.R.G. destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria";
-  che il consiglio comunale di Favara con atto n. 84 del 10 novembre 1998, esecutivo, ha deliberato di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 relativamente al progetto de quo;
- che la commissione consiliare dei lavori pubblici ed urbanistica del comune di Favara con verbale n.25 nella seduta del 10 ottobre 1998 ha espresso il proprio parere favorevole;
- che il Comando provinciale vigili del fuoco diAgrigento con nota n. 8136 del 16 dicembre 1997 ha espresso parere favorevole;
- che l'Azienda unità sanitaria locale n. 1, con nota n. 7268/97 dell'8 gennaio 1998, ha reso il parere che "i locali possono essere adibiti per l'uso scolastico alle condizioni riportate nello stesso parere (capienza massima per aula);
- che il comune di Favara non rientra tra quelli dichiarati sismici e pertanto non si rende necessaria l'acquisizione del parere del Genio civile ex art. 13 della legge n. 64/74.
Considerato:
- che risulta completato l'iter amministrativo del progetto in esame;
-  che a seguito di sopralluogo è stata riscontrata la corrispondenza dei luoghi con quanto rappresentato in progetto;
- che a seguito di sopralluogo la documentazione è stata integrata con quanto richiesto verbalmente;
- che la Provincia regionale rientra tra gli enti che possono accedere alle procedure di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che l'area su cui ricade l'immobile ha destinazione B2;
-  che l'opera in argomento risulta essere compatibile con l'assetto territoriale del comune di Favara e non confligge con lo sviluppo urbanistico dello stesso;
- che si ravvisano i motivi di interesse pubblico che attengono alle procedure di utilizzazione degli immobili confiscati a soggetti mafiosi;
E' del parere
-  che il progetto presentato dalla Provincia regionale diAgrigento e denominato "Progetto di ristrutturazione immobile per sede dell'istituto professionale di Favara" sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, e ciò in quanto lo stesso è da ritenere compatibile con l'assetto urbanistico del comune di Favara;
- che sullo stesso vengono imposte le condizioni di cui al parere AUSL n. 1, prot. n. 7268/97.
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, ed in conformità al parere n. 05/31 dell'8 luglio 1999, reso dal gruppo 31° della Direzione urbanistica e nel rispetto delle condizioni contenute nei superiori pareri, è autorizzato il progetto di ristrutturazione di un immobile in via Che Guevara per la destinazione d'uso dell'istituto professionale del comune di Favara.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti:
1)  parere n. 05/31° dell'8 luglio 1999 reso dal gruppo 31° della D.R.U.;
2)  parere Comando provinciale vigili del fuoco di Agrigento;
3)  parere dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento;
4)  delibera consiliare n. 84 del 10 novembre 1998;
5)  elaborati progettuali costituiti da:
-  tav.  A.1.  - relazione; 

-  relazione integrativa;
-  tav.  B.1.1.  - rilievo, corografia, 1:10.000; 
-  tav.  B.1.2.  - rilievo, planimetria, 1.2000; 
-  tav.  B.1.3.  - rilievo, piante, 1:100; 
-  tav.  B.1.4.  - rilievo, piante strutturali, 1:100; 
-  tav.  B.1.5.  - progetto, planimetria, 1:2.000; 
-  tav.  B.1.6.  - progetto, piante, 1:100; 
-  tav.  B.1.7.  - progetto, piante quotate, 1:100; 
-  tav.  B.1.8.  - progetto, sezione e prospetti, 1:100; 

-  planimetria della zona aggiornata;
-  relazione geologica tecnica.

Art. 3

Il comune di Favara resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Provincia regionale di Agrigento per l'esecuzione, al comune di Favara interessato per territorio e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 12 agosto 1999.
  LO GIUDICE 

(99.36.1629)
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DECRETO 13 agosto 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la nota prot. n. 1499 del 4 febbraio 1999, con la quale il comune di Catania, 17° settore LL.PP. e SS.TT., ha trasmesso a questo Assessorato per l'approvazione ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, richiamata dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, il progetto esecutivo relativo all'ampliamento dell'edificio sede della pretura per locali da destinare alla procura circondariale di Catania in variante allo strumento urbanistico;
Vista la deliberazione n. 1426 del 17 luglio 1996, vistata dal CO.RE.CO. nella seduta del 4 ottobre 1996, n. 32850, con la quale la giunta municipale di Catania ha approvato il progetto di cui sopra ai sensi dell'art. 1, legge n. 1/78, comma 5°;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante al P.R.G. in argomento ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 dai quali si evince che la stessa è stata depositata per libera visione al pubblico presso la segreteria generale del comune di Catania dal 22 marzo 1997 all'11 aprile 1997;
Vista la certificazione del 28 luglio 1997, con la quale il segretario generale reggente del comune di Catania attesta che durante il periodo di pubblicazione degli atti riguardanti la variante al P.R.G., contro gli stessi non sono state presentate osservazioni od opposizioni;
Visti gli elaborati progettuali relativi al progetto di ampliamento dell'edificio sede della pretura per locali da destinare alla procura circondariale, trasmessi con nota prot. n. 1499 del 4 febbraio 1998 dal comune di Catania di seguito elencati:
«1)  deliberazione G.M. n. 1426 del 17 luglio 1996;
 2)  stralcio P.R.G. con visualizzazione dell'edificio oggetto di variante;
 3)  stralcio norme di attuazione P.R.G.;
 4)  relazione tecnica (tav. 1);
 5)  relazione descrittiva dei materiali (tav. 2);
 6)  analisi dei prezzi (tav. 3);
 7)  elenco prezzi (tav. 4);
 8)  computo metrico estimativo (tav. 5);
 9)  capitolato speciale d'appalto (tav. 6);
10)  pianta a quota 7,80 (tav. 1/7);
11)  prospetto interno (tav. 2/8);
12)  sezione A-A' (tav. 3/9);
13)  particolari costruttivi (tav. 4/10);
14)  particolari impianti (tav. 5/11);
15)  documentazione fotografica (tav. 6/12);
16)  relazione e parere U.T.C.;
17)  relazione descrittiva dei materiali (tav. B)»;
Vista la nota prot. n. 219 del 25 maggio 1999, con la quale il gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati relativi al progetto in argomento;
Visto il voto n. 171 del 23 luglio 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Premesse:
Con nota prot. n. 1499 del 4 febbraio 1999, il comune di Catania ha trasmesso documentazione riguardante il progetto esecutivo relativo all'ampliamento dell'edificio sede della pretura per locali da destinare alla procura circondariale.
Detto progetto riguarda l'ampliamento di un corpo edilizio da realizzare con pannelli prefabbricati su una parte della terrazza dell'edificio esistente per una superficie di circa mq. 200 e per un volume di circa mc. 600;
Il suddetto progetto è stato approvato con la deliberazione di G.M. n. 1426 del 17 luglio 1996. Nel corpo della suddetta deliberazione è stato riportato testualmente: "che la costruzione di ampliamento dell'edificio sede della pretura circondariale sita in via F. Crispi costituisce un'attrezzatura sociale al servizio della collettività ed il relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza nonché di indifferibilità delle opere stesse, ai sensi dell'art. 1, legge n. 1 del 3 gennaio 1978, comma V";
Il progetto in esame era stato trasmesso una prima volta all'Assessorato, il quale lo aveva restituito con assessoriale prot. n. 1549 del 3 febbraio 1998 per integrazioni e chiarimenti.
Nella suddetta assessoriale si evidenziava che la procedura di cui all'art. 1, comma V, della legge n. 1/78 presupponeva l'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale e non già della giunta municipale;
Il comune di Catania con la nota prot. n. 1499/99, nel ritrasmettere il progetto con le integrazioni richieste, ha fatto presente che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78 rientrava tra le competenze della giunta municipale, anche nel caso di variante allo strumento urbanistico, in base a quanto stabilito con la sentenza del Consiglio di Stato IV - 17 gennaio 1995, n. 23 (PG/OOP-AP2), che all'uopo veniva allegata;
Considerato
Preliminarmente il C.R.U. ritiene di dover affrontare la questione relativa alla competenza della giunta in ordine all'oggetto della deliberazione in questione al fine di asseverarla od escluderla alla stregua del quadro normativo vigente al momento dell'adozione della deliberazione n. 1426 del 17 luglio 1996.
Nella materia in esame la legge n. 142 del 1990 (recepita in Sicilia con legge n. 48/91) ha modificato la tradizionale destinazione delle competenze fra consiglio comunale e giunta nel senso che il primo ha competenza relativamente agli atti fondamentali del comune, mentre la seconda ha una competenza generale residuale (artt. 32 e 35).
In tale situazione, totalmente diversa da quella precedente, non può evidentemente sostenersi che l'approvazione dei progetti di opere pubbliche sia sussumibile nell'ambito della competenza del consiglio, sol perché tale approvazione, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 1 del 1978, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere stesse, tenuto conto che la norma non attribuisce ad un organo specifico la competenza ad approvare i progetti. Infatti, soltanto nei successivi quarto e quinto comma del citato art. 1 della legge n. 1 del 1978 si fa riferimento a deliberazioni comunali nei casi in cui vengono interessate aree già destinate dallo strumento urbanistico vigente alla realizzazione di servizi pubblici ovvero vengono interessate aree non destinate a pubblici servizi (casi questi ultimi nei quali è previsto un procedimento abbreviato di approvazione della variante scaturente dall'approvazione del progetto, mentre nei primi casi non occorrono varianti allo strumento urbanistico).
Al riguardo occorre tenere anzitutto presente che la legge n. 1 del 1978 è anteriore alla legge n. 142 del 1990 e che, pertanto, non possono ritenersi ancora in vigore norme in contrasto con quest'ultima legge.
Né va sottaciuto che la legge n. 1 non attribuisca competenze specifiche, ma contiene semplici riferimenti a competenze in quel momento del tutto specifiche, tenuto conto che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, era il consiglio comunale ad avere una competenza generale residuale; sicché, correttamente e coerentemente, una legge del 1978 faceva riferimento alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto.
Qualche perplessità potrebbe sorgere nel caso (quinto comma dell'art. 1) in cui la deliberazione di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti urbanistici, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 32, legge n. 142 del 1990, appartiene al consiglio comunale la competenza ad approvare i piani urbanistici.
Ritiene, tuttavia, il C.R.U. che anche in tal caso vada asseverata la competenza della giunta, proprio per il carattere acceleratorio impresso dalla legge n. 1 del 1978 alle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, tenuto anche conto che la giunta approva, in ogni caso, un progetto di un'opera espressamente prevista in un atto fondamentale di programmazione di opere pubbliche del consiglio comunale, al quale è stata espressamente attribuita tale competenza (art. 32, lett. b, legge n. 142 del 1990). Deve, pertanto, allo stato della legislazione vigente al momento della deliberazione in parere, affermarsi che rientravano fra gli atti fondamentali di competenza del consiglio i programmi di opere pubbliche, mentre rientravano nella competenza generale residuale della giunta l'approvazione dei progetti di opere pubbliche.
Ovviamente il C.R.U. non ha tenuto conto della legge n. 415/98 in quanto entrata in vigore dopo l'adozione dell'atto deliberativo in questione; ciò alla stregua del principio "tempus regit actum".
Per tutto quanto sopra, il Consiglio è del parere che il progetto di ampliamento dell'edificio sede della pretura di Catania sia da condividere per quanto detto nelle superiori considerazioni.»;
Constatata la regolarità della procedura seguita anche in relazione agli atti relativi alla pubblicazione;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 171 del 23 luglio 1999 di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del combinato disposto del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere n. 171 del 23 luglio 1999 del Consiglio regionale dell'urbanistica in premessa riportato, la variante al P.R.G. del comune di Catania, relativa al progetto esecutivo riguardante l'ampliamento dell'edificio sede della pretura per locali da destinare alla procura circondariale, approvato dalla G.M. con atto deliberativo n. 1426 del 17 luglio 1996.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Catania resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 agosto 1999.
  LO GIUDICE 

(99.36.1607)
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DECRETO 20 agosto 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Caronia.

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(99.36.1627)
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DECRETO 23 agosto 1999.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del patrimonio edilizio esistente nel comune di Ustica.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge n. 457 del 5 agosto 1978;
Visto il decreto n. 94/90 del 13 febbraio 1990, con il quale è stato approvato con modifiche e stralci il P.R.G. del comune di Ustica;
Vista la delibera consiliare del comune di Ustica n. 46 del 23 aprile 1994, con la quale è stato approvato il piano di recupero del centro storico per le zone omogenee A1 e A;
Vista la documentazione relativa alla pubblicazione del superiore piano e constatato che la medesima risulta conforme a quanto prescritto dall'art.3, legge regionale n.71/78;
Rilevato che avverso la delibera consiliare di adozione del piano di recupero sono state presentate n. 16 opposizioni, regolarmente controdedotte dai progettisti, e che la delibera consiliare n. 53 del 27 giugno 1995 è stata ritenuta esente da vizi da parte del CO.RE.CO. nella seduta del 20 luglio 1995;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo, prot. n. 20407 del 2 agosto 1996, rilasciato ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74;
Visto il parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, prot. n. 10409/T del 24 settembre 1996;
Visto il piano particolareggiato di recupero proposto dal comune di Ustica composto dai seguenti elaborati:
1)  studio geologico, relazione geologico tecnica;
2)  copia degli elaborati di progetto riportanti la dicitura "modificato con le osservazioni ed opposizioni accolte dal C.C. con delibera n. 53 del 27 giugno 1995" "aggiornato con le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali... con nulla osta n. 10409/T del 24 settembre 1996" "approvata dall'ufficio del Genio civile di Palermo il 10 settembre 1997" ed una riportante il visto in originale della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali n. 10409/T del 24 settembre 1996, firmati dai professionisti e dal sindaco, resi conformi dal segretario comunale agli elaborati approvati con l'atto deliberativo n. 53 del 27 giugno 1995:
-  all.  1 - relazione generale di impostazione del piano; 
-  all.  2 - norme tecniche di attuazione; 
-  tav.  A1 - piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
-  tav.  A2 - delimitazione aree di intervento, scala 1:2.000; 
-  tav.  A3 - attrezzature e servizi, scala 1:2.000; 
-  tav.  A4 - condizioni statiche, scala 1:500; 
-  tav.  A5 - condizioni igieniche, scala 1:500; 
-  tav.  A6 - numero elevazioni e superfetazioni, scala 1:500; 
-  tav.  P1 - individuazione delle previsioni di piano, scala 1:1.000; 
-  tav.  P2 - categorie di intervento, scala 1:500; 
-  tav.  P3 - elenco catastale delle proprietà da espropriare; 

-  tavv. da R1 a R27 - rilievo stato attuale e prescrizione di intervento isolato n. 27, scala 1:2.000;
Visto il voto del C.R.U. n. 150 dell'1 luglio 1999, che in proposito così si esprime:
Il piano particolareggiato di recupero in esame è stato adottato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78, con la deliberazione consiliare n. 46 del 23 aprile 1994. Gli ambiti di intervento, ai quali lo stesso si riferisce, sono quelli indicati quali zone territoriali omogenee A1 e A2 da P.R.G. del comune di Ustica, approvato con decreto n. 94/90, corrispondenti all'area del "centro urbano" gravitante sull'asse principale e sulla piazza, ed ai nuclei formati dai borghi risalenti all'origine dell'insediamento denominati "Case Vecchie", e "Tre Mulini", individuati con la delibera consiliare n. 190 dell'11 novembre 1990.
Il piano particolareggiato si propone il recupero dal patrimonio edilizio esistente e la conservazione dei caratteri tipologici propri dell'insediamento urbano dell'isola di Ustica.
A tal fine è stata compiuta una approfondita analisi dello stato di fatto e sono state individuate le categorie d'intervento di cui all'art. 20 della legge regionale n.71/78 in relazione alle diverse tipologie individuate ed al loro valore architettonico.
Il piano presenta un carattere prevalentemente conservativo, limitando gli episodi di ristrutturazione urbanistica alla riedificazione di un isolato del nucleo di "Case Vecchie", per il quale è proposta la riedificazione in conformità all'originario sviluppo planimetrico rintracciabile dalle fonti catastali ed una volumetria analoga a quella degli isolati vicini al fine quindi di ripristinare gli originari caratteri morfologici e tipologici.
Dal punto di vista dei servizi e delle attrezzature, il piano, dato il suo carattere peculiare di recupero del patrimonio edilizio esistente, si richiama in generale alla dotazione prevista dal P.R.G.: esistente, in corso di realizzazione e programmata. Al suo interno viene localizzata un'attrezzatura museale da realizzare nell'area della chiesa diSanta Maria dei Sette Dolori, nel convento benedettino e nell'annesso chiostro, sita nel contesto denominato "Case Vecchie".
A seguito della procedura di pubblicazione sono state presentate avverso al piano n. 16 opposizioni da parte dei cittadini interessati, che sono state regolarmente visualizzate e controdedotte dai progettisti incaricati.
Con la delibera consiliare n. 53 del 27 giugno 1995 le suddette opposizioni sono state controdedotte anche dal consiglio comunale.
Relativamente alla procedura di adozione del piano si deve rilevare che i pareri dell'ufficio del Genio civile e della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali: risultino essere stati acquisiti rispettivamente: dopo l'adozione del piano e dopo la delibera di controdeduzione sulle opposizioni.
Gli elaborati trasmessi all'Assessorato risultano adeguati alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali con il proprio parere del 24 settembre 1996.
(Omissis)
Il centro urbano di Ustica presenta caratteri unitari e di pregio ambientale anche al di fuori dell'area individuata; appare auspicabile, pertanto, che la pianificazione generale in corso di formazione estenda tale ambito, consentendo l'applicazione dei criteri ispiratori del piano di recupero in esame ad una parte più consistente del centro stesso. Da quanto è emerso in sede d'esame degli elaborati e di sopralluogo, infatti, le proposte urbanistiche del piano di recupero in argomento appaiono condivisibili, essendo finalizzate alla conservazione e alla tutela dei valori ambientali del centro abitato usticese e basate su un'analisi dello stato di fatto puntuale e dettagliata.
Opposizioni
-  opposizione n. 1: viene condivisa secondo le controdeduzioni dei progettisti;
-  opposizione n. 2: viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti e con le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza nel proprio parere;
-  opposizione n. 3: viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti;
-  opposizione n. 4: viene respinta condividendo le motivazioni dei progettisti;
-  opposizioni nn. 5 e 10: che attengono al medesimo contesto vengono respinte secondo le deduzioni dei progettisti;
-  opposizione n. 6: viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  opposizione n. 7: viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  opposizione n. 8: viene respinta condividendo le prescrizioni della Soprintendenza al fine di mantenere l'uniformità morfologica della stella;
-  opposizione n. 9: viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti;
-  opposizione n. 11: viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti e le prescrizioni della Soprintendenza di cui al relativo parere;
-  opposizione n. 12: viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti;
-  opposizione n. 13: viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti;
-  opposizione n. 14: viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti;
-  opposizione n. 15: viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti;
-  opposizione n. 16: viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti.
Per quanto sopra premesso e considerato, il Consiglio è del parere
1)  che il piano di recupero del patrimonio edilizio esistente delle zone A1 e A2 del centro storico, redatto ai sensi della legge n. 457/78, adottato dal consiglio comunale con la delibera n. 46 del 23 aprile 1994 sia condivisibile;
2)  le opposizioni sono determinate in base a quanto detto nelle superiori considerazioni.
Ritenuto di poter condividere il superiore voto nonché le determinazioni dello stesso in ordine alle opposizioni proposte;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 21 agosto 1978, n. 457, con le raccomandazioni nascenti dal voto del C.R.U. n. 150 dell'1 luglio 1999 e con le disposizioni dello stesso in ordine alle opposizioni proposte, viene approvato il piano particolareggiato di recupero del patrimonio edilizio esistente, composto dagli elaborati descritti in premessa, che ne costituiscono allegati.

Art. 2

Il presente piano particolareggiato di recupero avrà la durata di anni 10 con effetto dalla notifica del presente decreto nel qual termine devono essere eseguite le espropriazioni per le aree pubbliche ivi previste.

Art. 3

Il presente decreto sarà posto in esecuzione dall'amministrazione comunale di Ustica che resta onerata di notificare ai soggetti espropriandi l'elenco delle aree da sottoporre ad espropriazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione degli al-legati.
Palermo, 23 agosto 1999.
  LO GIUDICE 

(99.36.1623)
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DECRETO 31 agosto 1999.
Revoca del decreto 21 ottobre 1992, concernente autorizzazione alla ditta Cammarata Antonina, con sede in Partinico, per le attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti tossici e nocivi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», così come modificato dal successivo decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997;
Visto, in particolare, il comma 15 dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti prevede che:
-  le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 915/82 in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti o a quella della decisione definitiva del provvedimento di diniego di iscrizione;
-  i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca sono adottati dalle stesse amministrazione che hanno rilasciato l'autorizzazione;
Vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994;
Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1999 di approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale (M.U.D.);
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989;
Visto il proprio decreto n. 451/18 del 29 giugno 1993;
Visto il proprio decreto n. 509/18 del 6 agosto 1996, che prevede la proroga della validità delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. n. 915/82, fino alla pronunzia positiva di iscrizione, ovvero di diniego, all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, a condizione che sia stata presentata domanda di iscrizione allo stesso albo;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1994 di operatività dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale del 28 aprile 1998, n. 406, recante il regolamento delle norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente per oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dispone tra l'altro che le Regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Considerato, altresì, che l'art. 57, comma 1, del citato decreto dispone che "le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi";
Visto il decreto n. 1596/92 del 21 ottobre 1992, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Cammarata Antonina, con sede legale a Partinico (PA), corso dei Mille n. 166, per il periodo di anni tre allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi previsti dal punto 1 al punto 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana;
Vista la nota del 29 aprile 1999 ed i relativi allegati, assunta al protocollo di questa Amministrazione il 4 maggio 1999, n. 31264, con la quale la ditta Cammarata Antonina comunicava l'avvenuta iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e la relativa accettazione delle garanzie con decreto n. 0128 del 4 marzo 1999 e contestualmente chiedeva lo svincolo della polizza n. 961345196 della Compagnia Assicurativa Unipol, agenzia n. 181;
Vista la successiva nota del 12 maggio 1999, assunta al protocollo di questa Amministrazione il 17 maggio 1999, n. 34304, con la quale la ditta Cammarata Antonina trasmetteva il decreto n. 0128 del 4 marzo 1999, di accettazione garanzie finanziarie;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi, rilasciata alla ditta Cammarata Antonina ed il relativo svincolo per le garanzie previste dalla stessa a favore di questo Assessorato per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti tossici e nocivi;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

E' revocato il decreto n. 1596/92 del 21 ottobre 1992, con il quale la ditta Cammarata Antonina, con sede legale a Partinico (PA), corso dei Mille n. 166, è stata autorizzata allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi previsti dal punto 1 al punto 28 dell'allegato al D.P.R.n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana.

Art. 2

La ditta Cammarata Antonina è, conseguentemente, svincolata per le garanzie finanziarie prestate, per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi nell'ambito della Regione siciliana, a favore di questo Assessorato e rilasciate con polizza fidejussoria n. 961345196 dalla Compagnia Assicuratrice Unipol, agenzia n. 181.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per esteso.
Palermo, 31 agosto 1999.
  LO GIUDICE 

(99.38.1677)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele Ferrarotto - S. Bambino di Catania.

Con decreto presidenziale n. 481/Gr. V/S.G. del 18 giugno 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 13 luglio 1999 al n. 2646, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(99.35.1580)
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Provvedimenti concernenti opere pie.

Con decreto presidenziale n. 488 del 5 luglio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 27 luglio 1999, al n. 2788, l'opera pia Casa della fanciulla Regina Margherita è stata dichiarata fusa con l'opera pia Collegio di Maria, entrambe in Licata.
Tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà delle singole opere pie vengono intestati al nuovo ente, nascente dalla suddetta fusione il quale assumerà la denominazione di Casa della fanciulla Duca Palmerio Serrovira.
E' approvato il nuovo statuto organico della nuova opera pia nascente della fusione di cui all'atto deliberativo n. 19 dell'8 giugno 1996.
(99.35.1587)

Con decreto presidenziale n. 489 del 5 luglio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione, in data 27 luglio 1999, al n. 2787, l'opera pia Convitto Ragusa di Noto è stata dichiarata estinta.
Il residuo patrimonio della predetta opera pia estinta viene devoluto al comune ove lo stesso ricade, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999.
(99.35.1588)


Con decreto presidenziale n. 490 del 5 luglio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 27 luglio 1999 al n. 2789, è stata approvata la modifica dello statuto organico dell'opera pia Educandato Femminile Castelnuovo di Santa Caterina Villarmosa, di cui alla deliberazione n. 11 del 16 maggio 1996.
(99.35.1589)


Con decreto presidenziale n. 491 del 5 luglio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 27 luglio 1999, al n. 2790, è stata approvata la modifica dello statuto organico dell'opera pia Società per la protezione dell'infanzia abbandonata di Palermo, composto da n. 20 articoli, di cui alla deliberazione n. 10 del 14 febbraio 1997.
(99.35.1590)
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Soppressione della scuola media annessa all'Istituto regionale d'arte di Enna a correre dall'anno scolastico 1999/2000.

Con decreto presidenziale n. 495 del 9 luglio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 27 luglio 1999, al n. 2792, è stata soppressa la scuola media annessa all'Istituto regionale d'arte di Enna a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000.
(99.35.1591)
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Soppressione in via graduale della scuola media annessa all'Istituto regionale d'arte di San Cataldo a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000.

Con decreto presidenziale n. 496 del 9 luglio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 27 luglio 1999, al n. 2791, è stata soppressa in via graduale, a decorrere dall'anno scolastico 199/2000, la scuola media annessa all'Istituto regionale d'arte di San Cataldo e, pertanto, nel predetto anno scolastico sarà funzionante soltanto la terza classe della medesima.
(99.35.1591)
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Integrazione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino.

Con D.P.Reg. n. 499/Gr. VIII/S.G. del 21 luglio 1999, il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale vite e vino è integrato con il componente dott. Giovanni Adragna in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane.
(99.35.1583)
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Integrazione di componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina.

Con D.P.Reg. n.506/Gr. VIII/S.G. del 3 agosto 1999, il consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. di Messina è integrato dai dott. Calogero Beringheli, nato a Caronia (ME) il 20 aprile 1960, e dott. Giuseppe Paolo La Ferla, nato a Roma il 4 marzo 1948, rispettivamente in rappresentanza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
(99.35.1585)
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Nomina del sindaco del collegio di revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa.

Con D.P.Reg. n. 507/Gr. VII/S.G. del 3 agosto 1999, il sig. Faraci Marziano, nato a Floridia (SR) il 30 maggio 1945, è nominato sindaco del collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Siracusa.
(99.35.1584)
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Nomina del presidente dell'Ente Parco dei Nebrodi.

Con D.P.Reg. n. 538/Gr. VIII/S.G. del 23 agosto 1999, l'avv. Diego Marcello Fecarotta è nominato presidente dell'Ente Parco dei Nebrodi.
(99.35.1581)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 30 aprile 1999.

(Si omettono le tabelle)


(99.41.1891)
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Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1999.

(Si omettono le tabelle)


(99.41.1892)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente Fiera ed esposizione di Catania.

Con decreto n. 1228/I/XIV del 23 agosto 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stata nominata la dott.ssa Carmela Ficara, dottore commercialista, nata a Catania il 6 maggio 1953 ed ivi domiciliata in piazza Roma n. 16, quale commissario liquidatore dell'ente autonomo denominato Ente Fiera ed esposizione di Catania.
(99.36.1597)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione alla Provincia regionale di Trapani all'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Modica e Ragusa.

Provincia regionale di Ragusa: lavori di completamento della pavimentazione nella S.P. traversa S. Angelo e sistemazione dell'incrocio con la S.P. Ragusa Ibla - Noto, 2° tratto
Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 1269/14° del 24 agosto 1999, la Provincia regionale di Trapani è stata autorizzata a occupare in via temporanea e d'urgenza i beni siti nei comuni di Modica e Ragusa interessati dai lavori di che trattasi, di proprietà delle ditte elencate nell'elenco ditte che forma parte integrante del predetto decreto.
-  ditta I.M.M.A. di Scollo - Blandino - Di Raimondo s.r.l.: partita catastale 22311 (catasto urbano); descrizione degli immobili da espropriare: Modica sezione Noto foglio 200, particella 233 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 660, quantità da espropriare mq. 35. Totale indennità da corrispondere L. 1.821.820;
-  ditta Turlà Maria, nata a Modica l'8 novembre 1956 e Zaccaria Giuseppe, nato ad Ispica il 13 gennaio 1955: partita catastale 6226 (catasto terreno); descrizione degli immobili da espropriare: Modica sezione Noto foglio 200, particella 281 area ricadente nel centro abitato di Frigintini, superficie complessiva mq. 50, quantità da espropriare mq. 10. Totale indennità da corrispondere L. 520.520;
-  ditta Blandino Maria e Gennuso Giovanna: partita catastale 8565 (catasto terreno); descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 171 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 80, quantità da espropriare mq. 80. Totale indennità da corrispondere L. 4.164.160;
-  ditta Baglieri Angela, nata a Modica l'8 ottobre 1936 e Calabrese Antonino, nato a Modica il 20 luglio 1934: partita catastale 26929 (catasto terreno); descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 170 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 419, quantità da espropriare mq. 80. Totale indennità da corrispondere L. 4.164.160;
-  ditta Cavallo Giovanni, nato a Modica il 2 settembre 1928 e Avola Salvatrice, nata a Modica l'11 giugno 1936: partita speciale 1 (aree di enti urbani e promiscui); descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 176 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 326, quantità da espropriare mq. 63. Totale indennità da corrispondere L. 3.279.276.
La partita di provenienza risulta al catasto terreni la seguente: partita 25559;
- ditta Galfo Giovanni, nato a Modica l'1 gennaio 1937: partita catastale 19232 (catasto urbano); descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 167 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 323, quantità da espropriare mq. 48. Totale indennità da corrispondere L. 2.498.496;
-  ditta Colosi Francesco, nato a Catania il 5 agosto 1973: partita catastale 52779 (catasto terreni); descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 159 area ricadente nel centro abitato di Frigintini, superficie complessiva mq. 10, quantità da espropriare mq. 4. Totale indennità da corrispondere L. 208.208;
-  ditta Palazzolo Salvatore, nato a Modica il 19 novembre 1944 e Cascino Giuseppa, nata a Modica il 27 gennaio 1947: partita catastale 17068 (catasto urbano); descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 158 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 304, quantità da espropriare mq. 357. Totale indennità da corrispondere L. 1.925.924;
-  ditta Iozzia Michele, nato il 28 ottobre 1997 a Savarino Giuseppa, nata a Modica il 15 febbraio 1938: partita catastale 22716 (catasto terreni); descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 157 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 322, quantità da espropriare mq. 42. Totale indennità da corrispondere L. 2.186.184;
- ditta Cascino Antonino, nato a Modica il 12 maggio 1968: partita catastale 1013908 (catasto urbano); descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 152 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 520, quantità da espropriare mq. 68. Totale indennità da corrispondere L. 3.539.536;
-  ditta Cataudella Angelo, nato a Modica il 23 settembre 1911 e Di Raimondo Concetta, nata a Modica il 2 aprile 1920: partita catastale 18607 (catasto terreno); descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 151 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 64, quantità da espropriare mq. 9; descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 142 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 645, quantità da espropriare mq. 132. Totale indennità da corrispondere L. 7.339.332;
-  ditta Cascino Angelo, nato a Noto il 19 giugno 1938: partita catastale 8082 (catasto terreni); descrizione degli immobili da espropriare: Modica foglio 5, particella 148 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 196, quantità da espropriare mq. 14. Totale indennità da corrispondere L. 728.728;
-  ditta: Piove Elena, nata a Modica il 24 febbraio 1909 e Terranova Carmelo, nato a Modica l'8 agosto 1936: partita catastale 1005116 (catasto urbano); descrizione degli immobili da espropriare: Ibla foglio 83, particella 59 area ricadente nel centro abitato di Frigintini a servizio del fabbricato urbano insistente nella particella, superficie complessiva mq. 48, quantità da espropriare mq. 74. Totale indennità da corrispondere L. 3.851.848.
Dal rilievo eseguito sul posto l'area da espropriare risulta recintata e di pertinenza insistente sulla particella 59.
(99.36.1615)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Istituzione della Commissione professionale di medicina generale.

Con decreto 17 novembre 1998 l'Assessore per la sanità ha istituito la Commissione professionale di medicina generale prevista dall'art. 15 D.P.R. n. 484/96, che risulta così composta:
Presidente
-  dr. Merlino Giovanni, segretario dell'Ordine dei medici della provincia di Palermo;
Componenti
-  dr. Vinciguerra Giorgio, presidente del Comitato consultivo regionale di medicina generale;
-  dr. La Bruzzo Saverio;
-  dr. Galvano Luigi;
-  dr. Saverino Luigi;
-  dr. Milazzo Vito;
-  dr. Di Salvo Fabio;
- d.ssa Sgarlata Paola;
-  dr. Passaniti Angelo;
-  dr. Turrisi Vincenzo.
(99.43.1951)
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Istituzione della Commissione professionale di pediatria.

Con decreto 17 novembre 1998 l'Assessore per la sanità ha istituito la Commissione professionale di pediatria prevista dall'art. 15 D.P.R. n. 613/96, che risulta così composta:
Presidente
-  dr. Amato Salvatore, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Palermo;
Componenti
-  dr. Speciale Sergio, presidente del Comitato consultivo regionale di pediatria;
-  d.ssa Agnello Vittoria;
-  dr. Bottaro Gaetano;
-  dr. Fazio Franco;
-  dr. Gennaro Antonino;
-  dr. Gambuzza Francesco;
-  dr. Iozzia Giulio;
-  dr. Vitaliti Marcello Salvino;
-  dr. Termini Calogero.
(99.43.1951)
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Annullamento del decreto 16 settembre 1998, concernente autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di un dispensario farmaceutico nel comune diCalatafimi.
Con decreto n. 29790 del 30 agosto 1999 dell'Assessore per la sanità, il decreto n. 26384 del 16 settembre 1998, autorizzativo dell'istituzione del dispensario farmaceutico sito in corso Vittorio Emanuele n. 53 nella frazione Sasi nel comune diCalatafimi, è stato annullato.
(99.36.1064)
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Autorizzazione alla dott.ssa Lamia Antonina per l'apertura di una farmacia succursale stagionale nel comune di Palermo.

Con decreto n. 29805 dell'1 settembre 1999 dell'Assessore per la sanità, la dr.ssa Lamia Antonina, titolare 11ª sede farmaceutica urbana della Farmacia Lamia Antonina Francesca & C. s.n.c. del comune di Alcamo, è autorizzata all'apertura della farmacia succursale stagionale sita in Alcamo Marina, S.S. 187 n. 2630, per il periodo estivo del 1999.
(99.36.1065)
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Rideterminazione della Commissione professionale di medicina generale.

Con decreto n. 29988 del 16 settembre 1999, l'Assessore per la sanità ha provveduto, a parziale modifica del precedente provvedimento del 17 novembre 1998, a rideterminare la Commissione professionale di medicina generale prevista dall'art. 15 D.P.R. n. 484/96, che risulta così composta:
Presidente
-  dr. Merlino Giovanni, segretario dell'Ordine dei medici della provincia di Palermo;
Componenti
-  presidente del Comitato consultivo regionale di medicina generale;
-  dr. La Bruzzo Saverio;
-  dr. Galvano Luigi;
-  dr. Saverino Luigi;
-  dr. Milazzo Vito;
-  dr. Romeo Nunzio;
-  dr. Di Salvo Fabio;
-  dr. Vallone Vito;
-  dr. Reitano Antonino.
(99.40.1814)
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Rideterminazione della Commissione professionale di pediatria.

Con decreto n. 29989 del 16 settembre 1999, l'Assessore per la sanità ha provveduto, a parziale modifica del precedente provvedimento del 17 novembre 1998, a rideterminare la Commissione professionale di pediatria prevista dall'art. 15 D.P.R. n. 61396, che risulta così composta:
Presidente
-  dr. Amato Salvatore, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Palermo;
Componenti
-  dr. Speciale Sergio, presidente del Comitato consultivo regionale di pediatria;
-  d.ssa Agnello Vittoria;
-  dr. Bottaro Gaetano;
-  dr. Fazio Franco;
-  dr. Gennaro Antonino;
-  dr. Spinella Coletta Elio;
-  dr. Barbagiovanni Tito;
-  dr. Vitaliti Marcello Salvino;
-  dr. Salpietro Damiano Carmelo.
(99.40.1814)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti reti fognanti e impianti di depurazione.

Con decreto n. 212/7 del 20 maggio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, una variante del programma di attuazione della rete fognaria del comune di Erice (TP), adottata con deliberazione consiliare n. 69 del 27 agosto 1998.
(99.36.1632)


Con decreto n. 346/7 del 13 agosto 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, una variante del programma di attuazione della rete fognaria del comune di Sant'Alfio (CT), adottata con deliberazione consiliare n. 34 del 25 giugno 1997.
(99.36.1626)


Con decreto n. 363/7 del 30 agosto 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, una variante del programma di attuazione della rete fognaria del comune di Joppolo Giancaxio (AG), adottata con deliberazione consiliare n. 62 del 30 novembre 1998, con esclusione del sistema fognario e depurativo di contrada Borsellino.
(99.36.1620)
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Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Caltanissetta.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 292/9 del 7 luglio 1999, ha nominato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale del 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Caltanissetta.
La commissione, che dura in carica un quinquennio, è così composta;
- dott. ing. Vincenzo Falletta - presidente;
-  direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Caltanissetta - componente;
-  direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Caltanissetta - componente;
-  responsabile del servizio veterinario della A.U.S.L. competente - componente;
-  dott. Iacono Francesco, rappresentante nominato dalla A.U.S.L. n. 2 di Caltanissetta - componente;
-  ing. Sunseri Giancarlo, rappresentante dell'I.S.P.E.S.L. di Palermo - componente;
-  dott. Fabio Cincotti, rappresentante della Federazione degli industriali diSicilia - componente;
- sig. Piva Alessandro, rappresentante C.G.I.L. - componente;
- sig. Centorbi Carmelino, rappresentante U.I.L. - componente;
- sig. Argento Carlo, rappresentante C.I.S.L. - componente;
-  dott. Orlando Giuseppe, dott. Perrotta Mario e dott. Renzivillo Salvatore quali esperti di ecologia, rappresentanti la Provincia regionale di Caltanissetta - componenti.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dall'arch. Cancemi Massimo, supplente l'arch. Valenti Antonio, designati dall'ufficio della C.P.T.A. di Caltanissetta.
(99.36.1612)
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Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Con decreto n. 304/6 del 12 luglio 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente vistato della Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente al n. 180 il 12 luglio 1999, il dott. Dino Levi, nato a Torino il 6 giugno 1946, è stato nominato componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, quale rappresentante del C.N.R., in sostituzione del dott. Rosolino Buccheri.
(99.36.1610)
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Sostituzione di un componente del Comitato regionale per tutela dell'ambiente.

Con decreto n. 305/6 del 12 luglio 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente al n. 181 il 21 luglio 1999, il sig. Francesco Tilaro, nato a Gela (CL) il 21 settembre 1945, è stato nominato componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, quale rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro - Sicilia - C.G.I.L., in sostituzione del sig. Bruno Marziano.
(99.36.1611)
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Autorizzazione alla ditta Smeb Cantieri Navali S.p.A., con sede in Messina, per la termodistruzione di alcune tipologie di rifiuti speciali.

Con decreto n. 320/18 del 27 luglio 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di variazione del decreto n. 399/18 dell'11 agosto 1998, la ditta Smeb Cantieri Navali S.p.A., titolare di una stazione di degassificazione e con sede legale in via S. Raineri, Messina, già autorizzata alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di termodistribuzione di morchie oleose, è stata autorizzata ad effettuare anche la termodistruzione di altre tipologie di rifiuti speciali - non classificati come tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/82 - compatibili con il ciclo dell'impianto (morchie e fondi di serbatoio, oli di cala di navigazione interna, fanghi e separazione olio/acqua, ecc.).
(99.36.1626)
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Nulla osta alla società S.A.R.C.I.S. S.p.A. per l'attività di estrazione di idrocarburi, in Bronte.

Con decreto n. 329/9 del 5 agosto 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, con prescrizioni, per attività di estrazione di idrocarburi dal pozzo Serra di Vito N.E.1 e per l'allacciamento alla cameretta n. 4 - Bronte (CT), società S.A.R.C.I.S. S.p.A.
(99.36.1609)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 332/17 del 9 agosto 1999 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Ceramiche e Laterizi società cooperativa a r.l., ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di ceramiche artistiche e laterizi svolta nell'impianto sito in contrada Petraria del comune di S. Stefano diCamastra.
(99.36.1608)


Con decreto n. 341/17 del 12 agosto 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso alla ditta Fiat Auto S.p.A., con sede legale in Torino, corso G.Agnelli, 200, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, lett. a), del D.P.R. n.203/88, per la modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per la produzione di autoveicoli sito nella zona industriale di Termini Imerese ed ha modificato talune prescrizioni dei decreti autorizzatori n. 942/17 del 7 novembre 1994 e n. 535/17 del 12 agosto 1996 della ditta medesima.
(99.36.1633)

Con dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 343/17 del 13 agosto 1999 è stata concessa alla ditta Lavaespress di Tringale Giovanni, con sede legale in Misterbianco, via A. Lincoln n. 36, contrada Lineri, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento per il lavaggio e la stiratura di biancheria sito in via A. Lincoln, n. 36, contrada Lineri del comune di Misterbianco.
(99.36.1634)


Con dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 344/17 del 13 agosto 1999 è stata concessa alla ditta Alesa Costruzioni s.a.s., con sede legale in Palermo, via I. Pizzetti n. 48, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento per la produzione di conglomerato bituminoso sito in contrada Piombo del comune di Ragusa.
(99.36.1635)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 345/17 del 13 agosto 1999 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Conglomerati Bresciano s.r.l., ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi svolta nell'impianto sito in contrada Frascino del comune di Bisacquino.
(99.36.1636)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 364/17 del 30 agosto 1999 è stata concessa alla ditta Giardina s.r.l. l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di cartellonistica stradale, limitatamente all'unità di sgrassaggio superficiale dei metalli da svolgere in Gela (CL) Quarta Strada - Zona industriale.
(99.36.1621)
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Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Con decreto n. 333/6 del 10 agosto 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente al n. 189 il 18 agosto 1999, il prof. Pietro Renda, nato a Monreale il 9 dicembre 1946, è stato nominato componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, quale rappresentante dell'Università degli studi di Palermo, in sostituzione del prof. Antonio Ginguzza.
(99.36.1619)
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Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Con decreto n. 334/6 del 10 agosto 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente al n. 190 il 18 agosto 1999, il prof. Letterio Guglielmo, nato a Messina il 20 settembre 1945, è stato nominato componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, quale rappresentante dell'Università degli studi di Messina, in sostituzione del prof. Corrado Caristi.
(99.36.1618)
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Revoca alla ditta Aria s.r.l., con sede in San Cataldo, dell'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti speciali.

Con decreto n. 340/18 del 12 agosto 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata revocata l'autorizzazione rilasciata con decreto n. 894/90 del 4 ottobre 1990 alla ditta Aria s.r.l., con sede legale in contrada Marici-Matileo s.n. - SanCataldo (CL) e uffici amministrativi in via Umberto n. 20 - Sant'Agata Li Battiati (CT), allo smaltimento di rifiuti speciali previsti ai punti 1, 3 e 5 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento a impianti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 del decreto assessoriale medesimo. Pertanto la ditta non potrà più operare l'attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti speciali predetti.
(99.36.1617)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Ente Parco dell'Etna.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 347/11 del 16 agosto 1999, ha nominato l'ing. Sergio Marino, dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, commissario ad acta per gli atti indifferibili ed urgenti presso l'Ente Parco dell'Etna.
(99.36.1637)
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Nomina del commissario ad acta dell'Ente Parco dell'Etna.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 349/11 del 25 agosto 1999, ha nominato l'ing. Sergio Marino, dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, commissario ad acta per gli atti indifferibili ed urgenti presso l'Ente Parco dell'Etna.
(99.36.1622)




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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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