REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1999 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 3 settembre 1999.
Attuazione dell'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999. Nomina sub-commissario ex art. 1, comma 3  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 agosto 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Casazza, in agro di Cesarò  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 6 ottobre 1999.
Approvazione del bando-regolamento per l'assegnazione di un premio per saggi editi nel 1999, concernenti "Le istituzioni delle città demaniali siciliane e la storia dei loro ceti dirigenti dal XIII al XVI secolo".  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 15 settembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 23 luglio 1999.
Annullamento del decreto 22 settembre 1984, concernente liquidazione coatta amministrativa della so cietà cooperativa Ortofrutticola Katana, con sede in Ca tania, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 27 maggio 1998.
Disposizioni relative alla compatibilità di orario fra le ore di impegno settimanale in lavori socialmente utili e le ore di frequenza settimanale ai corsi  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 15 ottobre 1999.
Aggiornamento dell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  pag.


DECRETO 22 ottobre 1999.
Aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap  pag.


DECRETO 27 ottobre 1999.
Sospensione dell'iscrizione dall'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1992, dell'Azienda ortopedica Canciglia Salvatore e C. s.n.c., con sede in Palermo  pag.


DECRETO 27 ottobre 1999.
Sospensione dell'iscrizione dall'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1992, dell'Azienda ortopedia Fantaci di Fantaci Bernardo, con sede in Palermo  pag.


DECRETO 27 ottobre 1999.
Sospensione dell'iscrizione dall'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1992, del Centro ortopedico Bieffe di Ballarò Antonino & C. s.a.s., con sede in Carini  pag. 10 


DECRETO 27 ottobre 1999.
Modifica del decreto 17 settembre 1999, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1998  pag. 10 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 27 agosto 1999.
Autorizzazione del progetto per lavori di approvvigionamento e trattamento delle acque dei fiumi Morello e Torcicoda per la miniera di Pasquasia nel comune di Enna  pag. 11 


DECRETO 30 agosto 1999.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Siracusa  pag. 15 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste - su immobili siti nei comuni di Monreale e Poggioreale per lavori irrigui delle zone 3, 4/A, 4/B e sistemazione Belice destro  pag. 17 

Assessorato degli enti locali:
Elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.  pag. 43 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 6 agosto 1999, n. 15.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002.  pag. 53 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 29 ottobre 1999, n. 362.
Circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335 - Progetti di lavori di pubblica utilità rivolti ai lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96 - Modifica termini per la presentazione dei progetti e per le regolarizzazioni - Procedure di valutazione  pag. 56 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 4 novembre 1999, prot. n. 492.
Legge 19 ottobre 1998, n. 366 - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica. Piano regionale di riparto per la realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati  pag. 57 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Presidenza

DECRETO PRESIDENZIALE 23 marzo 1999.
Nuovo prezziario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana  pag. 59 

ERRATA-CORRIGE
Assessorato della sanità

DECRETO 8 luglio 1999.
Aggiornamento dell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  pag. 59 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 3 settembre 1999.
Attuazione dell'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999. Nomina sub-commissario ex art. 1, comma 3.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il D.P.C.M. 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2000, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana;
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, recante immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana;
Considerato che l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999 affida al Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato, specifici compiti in materia di raccolta differenziata, di gestione, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nonché di adeguamento, realizzazione, messa in sicurezza e chiusura di discariche;
Considerato che l'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza prescrive al Commissario delegato, per l'attuazione degli interventi previsti all'art. 3, di avvalersi di un sub-commissario, nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente;
Ritenuto di nominare quale sub-commissario il dott. Vittorio Piraneo, nato a Scordia (CT) il 19 luglio 1930, prefetto di 1ª classe in quiescenza;
Vista l'intesa rilasciata dal Ministro dell'ambiente con la nota n. 443 del 30 agosto 1999;

Dispone:


Art. 1

Il dott. Vittorio Piraneo, nato a Scordia (CT) il 19 luglio 1930, prefetto di 1ª classe in quiescenza, è nominato sub-commissario per gli adempimenti di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999.

Art. 2

Il sub-commissario di cui all'art. 1 si avvarrà, in ragione degli adempimenti da porre in essere, delle strutture che verranno costituite ai sensi degli artt. 9, comma 3, e 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999.

Art. 3

La presente disposizione sarà pubblicata nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana e della Regione siciliana.
Palermo, 3 settembre 1999.
  Il Presidente della Regione Commissario delegato: CAPODICASA 

(99.38.1686)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 26 agosto 1999.
Proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Casazza, in agro di Cesarò.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 15 e 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2354 del 10 luglio 1998 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata Casazza in agro di Cesarò;
Considerato che la stessa, anche se richiesta per anni otto, è stata costituita per una sola stagione venatoria con scadenza il 31 gennaio 1999 nelle more della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.P. n.303/Gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. n. 2, foglio n. 52, di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Ritenuto di dovere adeguare la durata della concessione per consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e del programma di attività a suo tempo presentato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Casazza di cui al decreto n. 2354 del 10 luglio 1998 è prorogata fino alla data del 31 gennaio 2008 fermo restando che prima della scadenza del 1° quinquennio e cioè sei mesi prima del 31 gennaio 2003 debbono essere presentati i piani di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, così come previsto dalla legge regionale n. 15/98, art. 10, e che venga dimostrata la disponibilità dei terreni fino alla suddetta data 31 gennaio 2008.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 2354 del 10 luglio 1998.

Art. 3

Il presente decreto, che modifica solo in parte il richiamato decreto n. 2354 del 10 luglio 1998, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 agosto 1999.
  CUFFARO 

(99.38.1679)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 6 ottobre 1999.
Approvazione del bando-regolamento per l'assegnazione di un premio per saggi editi nel 1999, concernenti "Le istituzioni delle città demaniali siciliane e la storia dei loro ceti dirigenti dal XIII al XVI secolo".

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 3, comma 2, lett. b, della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18;
Visto l'art. 4, comma 2, della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18;
Visto il proprio decreto n. 6262 del 24 giugno 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato l'8 luglio 1998, con il quale è stata nominata la commissione prevista dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18;
Visto il verbale della seduta del 21 aprile 1999 della suddetta commissione;
Visto l'art. 64 della legge regionale n. 10/99;
Visto il punto 3 della circolare Assessorato del bilancio e delle finanze n. 16/99, relativo alle procedure in via di espletamento;
Considerato che, ai fini dell'assegnazione del premio previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 18/97, occorre predisporre per l'anno 1999 apposito bando-regolamento;
Visto il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il bando-regolamento per l'assegnazione, per l'anno 1999, del premio di L. 30.000.000 per saggi editi nel 1999, concernenti le istituzioni delle città demaniali siciliane e la storia dei loro ceti dirigenti dal XIII al XVI secolo, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

E' assunto l'impegno imperfetto su competenza dell'esercizio finanziario 1999 per L. 30.000.000, ai sensi dell'art. 64, legge regionale n. 10/99, sul cap. 38143 del bilancio regionale.

Art. 3

L'impegno di spesa verrà formalizzato nel momento in cui, espletate le procedure previste dal bando, verrà a perfezionarsi l'obbligazione giuridica.

Art. 4

Al pagamento della somma in questione si provvederà mediante mandato diretto in favore del vincitore del premio, espletati gli adempimenti utili all'assegnazione dello stesso e previsti nel bando-regolamento di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto ed il bando-regolamento, come previsto nello stesso, verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 6 ottobre 1999
  MORINELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 25 ottobre 1999.
Allegato
PREMIO PER SAGGI EDITI DAL 1997 AL 1999 SU LE "ISTITUZIONI DELLE CITTÀ DEMANIALI SICILIANE E LA STORIA DEI LORO CETI DIRIGENTI DAL XIII AL XVI SECOLO"


Art. 1

La Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto b), della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18: "Programma di iniziative volte a celebrare e a valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane ed a sviluppare la conoscenza" bandisce per il 1999 un concorso ad un premio di L. 30.000.000 da assegnarsi ad autori di saggi editi nell'anno 1999 concernenti le "Istituzioni delle città demaniali siciliane e la storia dei loro ceti dirigenti dal XIII alXVI secolo".

Art. 2

Sono ammesse al concorso opere presentate dagli autori, dagli editori, da università, da istituti di cultura, edite in lingua italiana o straniera.

Art. 3

Le opere devono essere inviate alla segreteria del premio in otto copie, accompagnate da un breve curriculum vitae dell'autore.
Dovrà essere inoltre attestato l'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 da parte dell'editore.
Le opere dovranno pervenire a mezzo plico raccomandato alla segreteria del premio entro il 31 gennaio 2000.

Art. 4

Il premio verrà assegnato su insindacabile giudizio della commissione di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18 e costituita in conformità al decreto n. 6262 del 24 giugno 1998 dai proff.: Pietro Corrao, Giuseppe Giarrizzo, Enrico Mazzarese Fardella, Andrea Romano, Vittorio Sciuti Russi.
Le operazioni di selezione e la conseguente attribuzione del premio dovranno concludersi entro 30 aprile 2000.

Art. 5

Il presente bando-regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ne curerà la diffusione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Segreteria del premio:
-  Regione siciliana - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - via delle Croci, 8 - 90139 Palermo, tel. 091/6961812 - 091/6961743 - fax 091/6961739.
(99.44.2036)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 15 settembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 1999, con il quale vengono approvati i programmi di interventi urgenti per l'anno 1998 definiti dal Comitato dei Ministri di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome;
Vista la nota n. U.C.M./1999/2252 del 2 giugno 1999 del Ministero dell'ambiente, con la quale si comunica che con provvedimento del Ministero dell'ambiente in data 17 maggio 1999 è stata impegnata e contestualmente trasferita a favore della Regione Sicilia la somma di lire 8.400.000.000 per interventi per la difesa del suolo;
Vista la nota n. 14332 del 5 agosto 1999 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 di lire 8.400.000.000 per la realizzazione di n. 6 interventi urgenti in altrettanti comuni siciliani;
Vista la nota n. 271992 del 12 agosto 1999 della Ragioneria centrale territorio ed ambiente, con la quale trasmette la suddetta nota assessoriale;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risulta accreditata in data 24 maggio 1998 la somma di lire 8.400.000.000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  4864 Assegnazioni dello Stato per le attività di individuazione e perime- 
trazione delle aree a rischio idrogeologico      + 8.400.000.000 L. n. 180/98, artt. 1, 8 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  85389 Finanziamenti dello Stato per l'attuazione degli interventi per la tutela del rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio (Interventi dello Stato) 
21232308290606022      + 8.400.000.000 L. n. 180/98, art. 1, comma 2 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 1999.
  PIRO 

(99.38.1732)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 23 luglio 1999.
Annullamento del decreto 22 settembre 1984, concernente liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ortofrutticola Katana, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge fallimentare, art. 196;
Visto il decreto n. 869 del 22 settembre 1984, con il quale la cooperativa Ortofrutticola Katana, con sede in Catania, costituita il 19 luglio 1971, è stata sciolta, messa in liquidazione coatta amministrativa e il sig. Di Liberto Raffaele nominato commissario liquidatore;
Considerato che, ai sensi di legge, l'instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa risultava preclusa dal precedente fallimento della cooperativa dichiarato dal tribunale di Catania - sezione fallimentare, con sentenza n. 10/84 del 24 gennaio 1984;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'annullamento del decreto n. 869 del 22 settembre 1984;

Decreta:


Art. 1

Il decreto n. 869 del 22 settembre 1984, con il quale la cooperativa Ortofrutticola Katana, con sede in Catania, è stata sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa è annullato.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 23 luglio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.38.1708)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 27 maggio 1998.
Disposizioni relative alla compatibilità di orario fra le ore di impegno settimanale in lavori socialmente utili e le ore di frequenza settimanale ai corsi.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 27;
Visti, in particolare, gli artt. 1, 5, 6 e 21 della predetta legge regionale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 85;
Visto il decreto n. 863/93/VII/FP del 28 dicembre 1993, con il quale sono stati approvati i piani di formazione professionale di cui agli artt. 1 e 5 della legge regionale n. 27/91 sopracitata;
Visto il decreto n. 323/VII/FP del 2 settembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994, reg. n. 1, fg. n. 55, con il quale sono state approvate le modalità per la realizzazione delle attività formative di cui ai piani approvato con decreto n. 863/93 citato;
Constatato che con detto decreto, al paragrafo 3.1, in considerazione della natura professionalizzante dei progetti di utilità collettiva ex art. 23 della legge n. 67/88, veniva mantenuto a carico del progetto stesso il trattamento economico da corrispondere agli articolisti che avrebbero optato per la partecipazione ai corsi ex artt. 1 e 5 della legge regionale n. 27/91;
Vista la circolare assessoriale 23 febbraio 1996, n. 226 per la disciplina dei lavori socialmente utili (L.S.U.);
Vista la nota prot. n. 11045 del 22 novembre 1997, con la quale il gruppo X/L in risposta al quesito del gruppo VII/FP relativo al trattamento economico da riservare ai soggetti di cui sopra (ex articolisti e coordinatori), ha evidenziato la mutata natura delle prestazioni che nei progetti di lavori socialmente utili si configurano come attività lavorative retribuite e non già come azioni formative indennizzate;
Vista la successiva nota prot. n. 27 dell'8 gennaio 1998, con la quale lo stesso gruppo X/L, appositamente interpellato, non ravvisa elementi di incompatibilità tra gli avviati ai L.S.U. e la frequenza ai corsi di formazione professionale;
Ritenuto, quindi, che la disciplina riguardante il trattamento spettante ai soggetti che intendono avvalersi della riserva di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, e 21 della legge regionale n. 27/91, prevista dalle disposizioni di cui al decreto n. 323/VII/FP del 2 settembre 1994, risulta superata in ragione della diversa natura delle azioni dei L.S.U.;

Decreta:


Art. 1

Ferma restando la piena e totale compatibilità di orario fra le ore di impegno settimanale in L.S.U. e le ore di frequenza settimanale ai corsi previsti dagli artt. 1 e 5 della legge regionale n. 27/91, la partecipazione contestuale ad entrambe le azioni è compatibile. Ai riservisti che partecipano alle azioni formative spetta, pertanto, l'indennità di frequenza in misura pari a quella prevista per gli altri avviati alle attività formative.

Art. 2

Sono abrogate le disposizioni del paragrafo 3.1 del decreto n. 323/VII/FP citato, con eccezione per quelle di cui ai commi 1 e 13.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 1998.
  BRIGUGLIO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il 23 luglio 1999, al n. 557.
(99.38.1706)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 ottobre 1999.
Aggiornamento dell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto 26 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 19 luglio 1986, con il quale si è provveduto alla prima iscrizione nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, relativo alle disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, e il D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
Vista la legge del 29 dicembre 1990, n. 407;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la circolare n. 635 del 9 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 18 aprile 1992, con la quale sono state fissate le modalità di iscrizione nell'elenco regionale anche per le farmacie della Regione;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, riguardante l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e prorogato con decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1994, n. 192;
Visto il decreto 5 marzo 1998, n. 24703, che detta nuove norme in ordine alle modalità d'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori;
Ritenuto di doversi procedere all'aggiornamento dell'elenco regionale in attuazione del disposto dell'art. 8 del decreto 5 marzo 1998, n. 24703, provvedendo all'iscrizione delle ditte di cui al presente decreto, la cui documentazione è risultata conforme alle direttive emanate con il succitato decreto 5 marzo 1998;

Decreta:


Art. 1

L'elenco regionale di cui al decreto 26 giugno 1986 viene aggiornato con le seguenti modifiche ed integrazione codici:
FARMACIE

Provincia di Caltanissetta
-  dott. Russello Rosaria Alba (codici di famiglia di appartenenza: 101-501.21.21-501.21.25, nomenclatore tariffario). Sede: Gela, corso Vittorio Emanuele n. 224;
Provincia di Catania
-  dott. Felice Antonio (codici di famiglia di appartenenza 101-501.21.21-501.21.25 nomenclatore tariffario). Sede: Granieri, via Torino n. 2;
Provincia di Palermo
-  cambio titolarità da: dr.ssa Fatta Nunziata già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 novembre 1992 per il codice di famiglia di appartenenza 101 nomenclatore tariffario a: Farmacia Fatta della dott.ssa Luisa Cirrito. Sede: Caltavuturo, via Manzoni n. 74;
-  cambio titolarità da: dr.ssa Barbara Girolama già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 28 settembre 1996 per i codici di famiglie di appartenenza 101-501.21.21-501.21.25 nomenclatore tariffario a: dr.ssa Giardina Anna. Sede: Palermo, via Simone Cuccia n. 15;
-  variazione sede: dr.ssa Marrocco Gabriella già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 novembre 1992 per il codice di famiglia di appartenenza 101 nomenclatore tariffario si trasferisce da corso Vittorio Emanuele n. 159 a viale Maria SS. Mediatrice n. 134;
-  cambio titolarità da: dr.ssa Papanicolau Evanghelia già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 64 del 24 dicembre 1998 per i codici di famiglia di appartenenza 101-501.21.21-501.21.25 nomenclatore tariffario a: dr.ssa Orecchio Maria Teresa. Sede: Palermo, corso Calatafimi, 71;
Provincia di Trapani
-  cambio titolarità e variazione ragione sociale da: Farmacia dott. Alagna Marianna già iscritta con Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 novembre 1992 per il codice di famiglia di appartenenza 101, nomenclatore tariffario a: Farmacia Alagna del dott. Manfredo Natale Spadaro & C. s.n.c. Sede: Marsala, via Mazzini n. 109/B-C;
SANITARIE

Provincia di Agrigento
-  Desan s.r.l. (codici di famiglia di appartenenza: 101-501, nomenclatore tariffario). Sede: Canicattì, via De Gasperi n. 91;
Provincia di Caltanissetta
-  L'Officina del Benessere del dr. Fine Michele Antonio (codici di famiglia di appartenenza 101-501.21.21-501.21.25 nomenclatore tariffario). Sede: Caltanissetta, via Filippo Paladini n. 95, 99;
Provincia di Palermo
-  Ecnorehab Mediterranea piccola società cooperativa a r.l. (codici di famiglia di appartenenza 101-501 nomenclatore tariffario). Punto vendita: Palermo, viale Croce Rossa n. 167;
AZIENDE ACUSTICHE

Provincia di Caltanissetta
-  Trasferimento recapito: Tecnic Phon Center di Spina Guido, già iscritto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 28 settembre 1996, trasferisce il recapito di Caltanissetta da via Canonico Pulci, 9/A a via Canonico Pulci, 9/8;
Provincia di Catania
-  Amplifon S.p.A. (codici di famiglia di appartenenza: 24-301-401, nomenclatore tariffario). Filiale: Acireale, via Vittorio Emanuele n. 196;
Provincia di Messina
-  apertura recapito: Amplifon S.p.A. - recapito: Milazzo, via G. Rizzo n. 63; tutti i lunedì-mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30; martedì-giovedì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
Provincia di Palermo
- Savoca Rosalba (codice di famiglia di appartenenza 24 nomenclatore tariffario).Sede: Palermo, via Principe di Belmonte n. 1/C;
AZIENDE ORTOPEDICHE

Provincia di Agrigento
-  l'Azienda ortopedica Buggea Agata iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 novembre 1993 iscrive la succursale: Agrigento, via Toniolo n. 50 per i codici di famiglia di appartenenza 13-22-25-27-28-30-101-501 nomenclatore tariffario;
Provincia di Catania
-  apertura recapito: l'Azienda ortopedica di Leonardi Alfio, già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 5 ottobre 1990, apre recapito a: Giarre, via Libertà n.170, tutti i martedì-giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
-  l'Azienda Ortopedica C.O.A.M. di Varrica & C. s.n.c., già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 novembre 1993, cambia da: filiale Villabate, corso Vittorio Emanuele n. 6 a: sede legale Villabate, corso Vittorio Emanuele n. 6
Provincia di Trapani
-  apertura recapito: Centro Ortopedico Sanitario di Ferro G. & C. s.n.c. iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.69 del 6 dicembre 1997, con sede in Partinico, via Principe Amedeo, 23, apre recapito a Castelvetrano, via Monterotondo n. 2; tutti i lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Art. 2

Nell'ambito delle aziende ortopediche ed acustiche i recapiti istituiti devono svolgere esclusivamente l'attività di rilievo delle misure dei modelli e/o delle impronte e, se e quando possibile, provvedere anche alle prove, non costituendo pertanto essi stessi punto per collaudo, fatturazione e vendita.

Art. 3

Le Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti sono tenute, per il tramite del proprio primo settore sanitario, a vigilare sulle aziende iscritte nell'elenco regionale, quale risulta aggiornato e a trasmettere all'Assessorato regionale della sanità rapporto motivato in ordine a fatti, situazioni o altro che possano, comunque, comportare la cancellazione o la sospensione dall'iscrizione all'elenco. Le Aziende UU.SS.LL. sono, altresì, obbligate a provvedere ai controlli ex art. 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

L'iscrizione nell'elenco regionale consente la fornitura al servizio sanitario nazionale in tutto il territorio nazionale.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 1999.
  SANZARELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 20 ottobre 1999, alla nota n. 805.
(99.44.1996)
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DECRETO 22 ottobre 1999.
Aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 33;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Visto il decreto n. 21843 del 28 marzo 1997, con il quale sono state determinate le rette da corrispondere, per gli anni 1995, 1996 e 1997, ai centri di riabilitazione convenzionati che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap;
Visto il decreto n. 24467 del 28 gennaio 1998, con il quale sono state rideterminate le rette da corrispondere, per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998;
Considerato che, ai fini del contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario e al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria, ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali non possono essere determinati aumenti di rette con decorrenza retroattiva e quindi le rette troveranno applicazione dal 1° gennaio 2000;
Ravvisata l'opportunità di ridefinire la retta da riconoscere ai centri di riabilitazione convenzionati, tenendo conto per gli anni 1997 e 1998 dell'incremento dell'indice ISTAT da calcolare sulle spese generali e per l'anno 1999 adeguare la misura della retta, sulla base del tasso medio di inflazione programmato;
Rilevato che gli incrementi del tasso inflattivo negli anni 1997, 1998 e 1999, secondo l'ISTAT, sono i seguenti:
-  anno 1997 + 2,6%;
-  anno 1998 + 1,7%;
-  anno 1999 + 1,5% tasso inflattivo programmato;
Ritenuto di fissare nella misura del 30% l'integrazione della retta base per i trattamenti ad internato (lire 237.000) per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e, comunque, riferiti ad assistiti in condizione di particolare gravità. Tale incremento sarà previsto sino al massimo del 25% dei posti letto convenzionati e sempreché i centri di riabilitazione siano in regola con l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Ritenuto, sulla base dei sopra citati elementi, di determinare la nuova retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che rispettino il contratto nazionale di lavoro per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e sempreché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:
-  internato L. 182.300;
-  internato per gravi (maggiorazione del 30%) L. 237.000;
-  seminternato L. 110.700;
-  ambulatoriale ed extramurale (individuale) L. 67.600;
-  ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) L. 23.700;
- domiciliare L. 87.200;
Ritenuto che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti;

Decreta:


Art. 1

Di fissare nella misura del 30% l'integrazione della retta base per i trattamenti ad internato per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e, comunque, riferiti ad assistiti in condizione di particolare gravità. Tale incremento sarà calcolato sino al massimo del 25% dei posti letto convenzionati e sempreché i centri di riabilitazione siano in regola con l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16.

Art. 2

La misura della retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che rispettino il contratto nazionale di lavoro per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e sempreché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:
-  internato L. 182.300;
-  internato per gravi L. 237.000;
-  seminternato L. 110.700;
-  ambulatoriale ed extramurale (individuale) L. 67.600;
-  ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) L. 23.700;
- domiciliare L. 87.200.

Art. 3

Che, ai fini del contenimento della spesa pubbli- ca nel settore sanitario e al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria, ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali non possono essere determinati aumenti di rette con decorrenza retroatti- va e quindi le rette troveranno applicazione dal 1° gennaio 2000.

Art. 4

Che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti.

Art. 5

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 1999.
  SANZARELLO 

(99.44.2012)
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DECRETO 27 ottobre 1999.
Sospensione dell'iscrizione dall'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1992, dell'Azienda ortopedica Canciglia Salvatore e C. s.n.c., con sede in Palermo.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 55457 del 26 giugno 1986, n. 84486 del 17 settembre 1990, n. 2686 del 21 novembre 1992, con i quali è stata iscritta nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale le protesi, i presidi e gli ausili previsti nel nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1992, l'Azienda ortopedica Canciglia Salvatore & C s.n.c., con sede in Palermo, via Ariosto n. 25/M;
Vista la comunicazione del Comando Carabinieri per la sanità - NAS Palermo prot. n. 1/184-20 dell'11 ottobre 1999;
Visto l'art. 4 del decreto n. 24703 del 5 marzo 1998;
Visto l'allegato A del decreto ministeriale sanità 28 dicembre 1992;
Considerato che, nelle more della definizione del procedimento a carico del sig. Canciglia Salvatore, titolare dell'Azienda ortopedica Canciglia Salvatore & C. s.n.c., ai sensi della legge n. 726/82, si ritiene di dovere sospendere l'iscrizione dall'elenco regionale fornitori della suddetta Azienda;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati, che si intendono integralmente riportati, è sospesa l'iscrizione dall'elenco regionale fornitori dell'Azienda ortopedica Canciglia Salvatore & C. s.n.c., con sede in Palermo, via Ariosto n. 25/M.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 ottobre 1999.
  SANZARELLO 

(99.45.2057)
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DECRETO 27 ottobre 1999.
Sospensione dell'iscrizione dall'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1992, dell'Azienda ortopedia Fantaci di Fantaci Bernardo, con sede in Palermo.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 23204 del 13 ottobre 1997, con il quale è stata iscritta nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale le protesi, i presidi e gli ausili previsti nel nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1992, l'Azienda ortopedia Fantaci di Fantaci Bernardo, con sede in Palermo, via Pindemonte n. 13;
Vista la comunicazione del Comando Carabinieri per la sanità - NAS Palermo prot. n. 1/184-20 dell'11 ottobre 1999;
Visto l'art. 4 del decreto n. 24703 del 5 marzo 1998;
Visto l'allegato A del decreto ministeriale sanità 28 dicembre 1992;
Considerato che, nelle more della definizione del procedimento a carico del sig. Fantaci Bernardo, titolare dell'Azienda ortopedia Fantaci di Fantaci Bernardo, ai sensi della legge n. 726/82, si ritiene di dovere sospendere l'iscrizione dall'elenco regionale fornitori della suddetta Azienda;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, che si intendono integralmente riportati, è sospesa l'iscrizione dall'elenco regionale fornitori dell'Azienda ortopedia Fantaci di Fantaci Bernardo, con sede in Palermo, via Pindemonte n. 13.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 ottobre 1999.
  SANZARELLO 

(99.45.2057)
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DECRETO 27 ottobre 1999.
Sospensione dell'iscrizione dall'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1992, del Centro ortopedico Bieffe di Ballarò Antonino & C. s.a.s., con sede in Carini.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 26142 del 23 luglio 1998, con il quale è stata iscritta nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale le protesi, i presidi e gli ausili previsti nel nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1992, l'Azienda Centro ortopedico Bieffe di Ballarò Antonino & C. s.a.s., con sede in Carini, via Petrarca n. 27;
Vista la comunicazione del Comando Carabinieri per la sanità - NAS Palermo prot. n. 1/184-20 dell'11 ottobre 1999;
Visto l'art. 4 del decreto n. 24703 del 5 marzo 1998;
Visto l'allegato A del decreto ministeriale sanità 28 dicembre 1992;
Considerato che, nelle more della definizione del procedimento a carico del sig. Ballarò Antonino, socio accomandatario del'Azienda Centro ortopedico Bieffe di Ballarò Antonino & C. s.a.s., ai sensi della legge n. 726/82, si ritiene di dovere sospendere l'iscrizione dall'elenco regionale fornitori della suddetta Azienda;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati, che si intendono integralmente riportati, è sospesa l'iscrizione dall'elenco regionale fornitori del Centro ortopedico Bieffe di Ballarò Antonino & C. s.a.s., con sede in Carini, via Pe-trarca n. 27.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 ottobre 1999.
  SANZARELLO 

(99.45.2057)
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DECRETO 27 ottobre 1999.
Modifica del decreto 17 settembre 1999, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto n. 29993 del 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 47 del 1° ottobre 1999, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998;
Rilevati degli errori materiali nell'attribuzione del punteggio ad alcuni medici inseriti nella predetta graduatoria;
Rilevati, altresì, errori materiali nell'indicazione del comune di residenza, di dati anagrafici, o della data di laurea, di alcuni medici inseriti in graduatoria;
Considerato che occorre inserire nella graduatoria regionale di medicina generale '98 i d.ri De Maggio Matteo, De Tuzza Caterina e Insinga Antonino, precedentemente esclusi per errore materiale;
Considerato che debba, altresì, essere incluso il nominativo del dr. Barresi Lorenzo, avente titolo, precedentemente non inserito per mero errore;
Ritenuto di dovere provvedere in via di autotutela alle suddette rettifiche e integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa indicato, e fermo restando quant'altro disposto con il decreto n. 29993 del 17 settembre 1999 in premessa specificato, alla graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998, vengono apportate le seguenti modifiche:
-  Amato Francesco Paolo, nato il 12 settembre 1953 da Amata Francesco Apolo a Amato Francesco Paolo laurea da 17 maggio 1985 a 17 luglio 1985;
-  Antona Armando, nato il 12 luglio 1960 da 13,75 a 14,35;
-  Aquilino Mattia, nato l'1 gennaio 1961 da 17,40 a 18,20;
-  Bassotto Salvatore, nato il 5 maggio 1957 da 13,60 a 14,20;
-  Benenati Rinaldo, nato il 9 luglio 1955 da 15,50 a 22,50;
-  Castagna Vincenza Maria, nata il 18 dicembre 1965 da 5,60 a 5,80;
-  Coco Antonio, nato il 30 aprile 1959 da 17,85 a 18,05;
-  Como Gasperino, nato il 20 agosto 1957 da 17,75 a 17,95;
-  Cordaro Aldo, nato il 30 gennaio 1956 da 14,30 a 14,90;
-  Costanza Bianca Maria, residenza: da Petralia Sottana a Petralia Soprana;
-  Emanuele Fabio, nato il 21 maggio 1962 da 4,15 a 4,35;
-  Incalcaterra Calogero, nato il 15 maggio 1966 - residenza: da contrada Sambuco - Enna a contrada Sambuco - Piazza Armerina;
-  Maggio Anna, nata il 2 luglio 1964 da 4,30 a 4,90;
-  Marchese Maria S., nata il 27 gennaio 1962 da 12,10 a 12,30;
-  Minutoli Giuseppe, nato il 13 aprile 1961 da 15,55 a 15,75;
- Patanè Giuseppe Alfio, nato il 25 ottobre 1962 da 9,90 a 10,10;
-  Pennisi Teresa, nata il 24 ottobre 1957 da 4,70 a 4,40;
-  Polizzi Giuseppe, nato il 19 febbraio 1963 da 10,80 a 11,00;
-  Puglisi Antonino, nato il 3 marzo 1953 e non 3 marzo 1957;
-  Sidoti Antonino, nato il 2 ottobre 1958 da 13,05 a 13,45;
- Sparacino Fausto, nato il 12 luglio 1958 da 7,40 a 8,60.

Art. 2

Per la causale di cui in narrativa sono inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998 anche i medici qui di seguito elencati:
-  Barresi Lorenzo, nato il 21 gennaio 1961, via Umberto I n. 6 - Francofonte (SR), data di laurea 3 aprile 1990, voto 110L, punti 1;
-  De Maggio Matteo, nato il 22 gennaio 1955, via U. Bassi n. 90 - Messina, data di laurea 31 marzo 1980, voto 110L, punti 47;
-  De Tuzza Caterina, nata il 17 agosto 1954, viale Annunziata, 40 - Messina, data laurea 31 marzo 1980, voto 110L, punti 28,20;
-  Insinga Antonino, nato il 12 aprile 1952, via Lancia di Brolo n. 114 - Palermo, data laurea 6 aprile 1982, voto 96, punti 28,80.

Art. 3

I medici sopra indicati andranno ad occupare nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998 la posizione che compete loro in base al punteggio conseguito e tenuto conto, nell'ordine, del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 ottobre 1999.
  SANZARELLO 

(99.45.2063)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 agosto 1999.
Autorizzazione del progetto per lavori di approvvigionamento e trattamento delle acque dei fiumi Morello e Torcicoda per la miniera di Pasquasia nel comune di Enna.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la circolare dell'A.R.T.A., gruppo IX, prot. n. 14380 del 25 febbraio 1993;
Vista la nota prot. n. 14811 del 7 luglio 1993, con la quale il gruppo X dell'Assessorato regionale dell'industria ha trasmesso a questo Assessorato il progetto esecutivo I lotto dei lavori di approvvigionamento e trattamento delle acque dei fiumi Morello e Torcicoda per la miniera di Pasquasia nel comune di Enna, sia per l'ottenimento del nulla osta di cui all'art. 30 della legge regionale n. 10/93 sia per l'autorizzazione urbanistica ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la relazione prot. n. 1219/V.I.A. del 5 novembre 1993, con la quale il gruppo IX dell'A.R.T.A. si esprime in merito all'art. 30 della legge regionale n. 10/93 alle seguenti prescrizioni:
«...Omissis...
Prescindendo dagli aspetti urbanistici e dalle competenze proprie dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, l'esame del progetto fa prevedere un invaso della falda di subalveo all'altezza dei due sbarramenti, in quanto il muro in c.a. è previsto che raggiunga la zona poco permeabile sia in alveo che sulle sponde, ciò permetterebbe, come si evince dai fotomontaggi allegati, il prelievo di acqua anche in periodo di secca dei fiumi.
E' avviso degli scriventi che non essendo state valutate le portate di subalveo il sottrarre risorse idriche in periodo di magra potrebbe avere significativi effetti a valle degli sbarramenti.
Pertanto si ritiene che almeno il 15% dell'acqua prelevata debba essere immessa a valle dello sbarramento.
I fanghi provenienti dall'impianto trattamento acque dovranno essere smaltiti in apposita discarica e non dovranno, a causa del dilavamento, aumentare la salinità già elevata dell'ambiente.»;
Vista la deliberazione n. 74 del 26 novembre 1993, con la quale il consiglio comunale di Enna ha espresso parere favorevole al progetto generale esecutivo dei lavori di approvvigionamento e trattamento delle acque dei fiumi Morello e Torcicoda per la minera di Pasquasia, 1° lotto;
Visto il voto n. 46 del 3 agosto 1994, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si è espresso:
«...Omissis...
Considerato
- che, ai fini di un ordinato assetto del territorio, non si può prescindere da una corretta utilizzazione delle acque, sulla base di una puntuale conoscenza delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio, che sia mirata a non pregiudicare il patrimonio idrico, gli equilibri idrologici ed ecologici;
- che, in aderenza alle recenti disposizioni in materia di risorse idriche, contenute nella legge 5 gennaio 1994, n. 36, "le derivazioni devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi»;
- che il progetto all'esame non dà indicazioni sulle modalità di regolazione delle due derivazioni, al fine di garantire, come richiesto dalla precitata legge, il deflusso minimo vitale negli alvei sottesi;
- che, inoltre, risultano in corso di realizzazione due traverse di presa su due affluenti del Torcicoda, per l'alimentazione della diga Olivo, non considerati nel progetto in oggetto;
-  che, per quanto sopra, il bacino imbrifero utile, sotteso dalla traversa sul torrente Torcicoda, dovrebbe subire un decremento di oltre il 50%, con evidente effetto sull'attendibilità delle previsioni progettuali relative alla presa sul predetto fiume;
-  che la presenza di più derivazioni nell'ambito del sistema idrico del Torcicoda, sul quale per altro è attiva una concessione di prelievo di 50 l/s a favore dell'Italkali, richiede un'attenta verifica delle condizioni di minimo deflusso vitale costante nell'alveo sotteso;
-  che le analisi di deflusso dei fiumi Torcicoda e Morello, correlate ad uno studio dei deflussi dei principali bacini siciliani, risalente al 1974, riportate nella relazione integrativa, non danno ragione del carattere torrentizio degli stessi, che può consentire prelievi nei soli periodi di piena e per pochissimi giorni l'anno e quindi minimi volumi derivabili;
- che lo studio d'inserimento ambientale, allegato al progetto, e la successiva relazione integrativa non appaiono esaustive rispetto a tutti i contenuti di studio d'impatto ambientale, richiesti nella circolare A.R.T.A. 25 febbraio 1993, prot. n. 14380;
-  che nello studio d'impatto ambientale andrebbero valutate alternative progettuali che tengano conto della possibilità di escludere l'intervento sul fiume Morello, caratterizzato da connotati di particolare pregio ambientale, meritevole di salvaguardia assoluta;
-  che risulta indispensabile predeterminare la localizzazione della discarica necessaria per lo smaltimento dei fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque derivate.
Ciò premesso e considerato, all'unanimità esprime parere che il progetto in oggetto indicato non sia meritevole di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91.»;
Vista la nota prot. n. 4897 del 12 aprile 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Enna ha controdedotto al predetto voto del C.R.U. n. 46 del 3 agosto 1994, allegando ulteriore documentazione e facendo presente con la stessa nota che "la traversa sul fiume Torcicoda, ancorché non inserita nel P.R.G. del comune di Enna, esiste da oltre 30 anni (in quanto realizzata nell'ambito di una vecchia concessione al prelievo delle acque del fiume) e quindi nella fattispecie si tratterebbe di un semplice rifacimento di un'opera con tecniche moderne e sicuramente di minore impatto sull'ambiente";
Vista la nota prot. n. 1843/II dell'8 settembre 1993 (BN 1300/EN), con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali diEnna, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 - secondo il combinato disposto di cui alla legge n. 431/85, art. 1, lettere c) e g) - esprime parere favorevole alle opere in esso previste, alle seguenti condizioni:
«...Omissis...
1)  l'attraversamento pensile con ponte-tubo (1=170 m., campate = 18 m., ad eccezione di quelle esterne = 13 m., su pile 800 mm. in c.a., fondate su pali dello stesso diametro) previsto lungo il tratto che collega il laghetto Pasquasia al sollevamento "Nuovo C.E.5", per superare una depressione nei pressi del F. Morello, avvenga in subalveo;
2)  le previste opere longitudinali di difesa spondale con gabbioni (v. studio inserimento ambientale) dovranno essere limitate allo stretto necessario nello sviluppo/altezza; in particolare la gabbionata continua dovrà essere interrotta (tratti di lunghezza massima = 20 m.) ed altezza massima fuori terra tale da non modificare il naturale declivio dei terreni posti lateralmente;
3)  utilizzare reti biodegradabili (geojute) per eventuali interventi di consolidamenti di pareti spondali ad evidente dissesto;
4)  il previsto materiale lapideo venga prelevato da cave regolarmente autorizzate;
5)  una volta realizzate le opere le aree utilizzate per il cantiere e le strade di accesso dovranno essere ripristinate/reintegrate nei loro aspetti e nei loro valori paesistici.
Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza, per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
...Omissis...»;
Vista la comunicazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Enna prot. n. 2550 del 3 dicembre 1998 di parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione a condizione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, confermandosi il contenuto della precedente autorizzazione soprentendizia prot. n. 1843/II dell'8 settembre 1993 di cui sopra;
Visto il progetto in argomento che consta di n. 73 elaborati descritti sotto le voci classe A, B, C, D, F, e di seguito elencati:
CLASSE A
- relazione generale; 
2.1  - studio geologico e geotecnico, relazione; 
2.1.1  - studio geologico e geotecnico, indagini geognostiche (sondaggi meccanici c.c. e sondaggi penetrometrici); 
2.1.2  - studio geologico e geotecnico, prove geotecniche di laboratorio; 
2.2.1  - studio geologico e geotecnico, tavola geomorfologica, zona presa Torcicoda laghetto Pasquasia, scala 1:2.000; 
2.2.2  - studio geologico e geotecnico, tavola geomorfologica, zona laghetto Pasquasia e presa Morello - Sollevamento Nuovo CE.5, scala 1:2.000; 
2.2.3  - studio geologico e geotecnico, tavola geomorfologica, zona Miniera di Pasquasia, scala 1:2.000; 
2.3  - studio geologico e geotecnico, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi, computo metrico; 
- corografia, scala 1:25.000; 
- studio di inserimento ambientale; 
4bis  - relazione integrativa per lo studio di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 10/93; 
- dichiarazione art. 6, legge regionale n. 21/85; 

CLASSE B - Opere di presa, centrali di sollevamento e condotte adduttrici
- relazione e calcoli idraulici; 
2.1  - studio idrologico, relazione; 
2.2  - studio idrologico, corografia dei bacini con reticolo idrografico, scala 1:25.000; 
- profili schematici, scale varie; 
4.1  - planimetria generale delle opere dalla presa Torcicoda al laghetto Pasquasia, scala 1:2.000; 
4.2  - planimetria generale delle opere dal laghetto Pasquasia allo stabilimento, scala 1:2.000; 
- logica dell'impianto di telecomando e telecontrollo; 
6.1  - opera di presa sul torrente Torcicoda: planimetria, scala 1:500; 
6.2  - opera di presa sul torrente Torcicoda: tavola generale dei tracciamenti, scala 1:500; 
6.3  - opera di presa sul torrente Torcicoda: pianta opere di fondazioni e loro tracciamento, scala 1:100; 
6.4  - opera di presa sul torrente Torcicoda: pianta e sezioni, scale varie; 
6.5  - opera di presa sul torrente Torcicoda: particolari esecutivi, tracciamento soglie, paratoie, griglia, sifone, scale varie; 
6.6  - opera di presa sul torrente Torcicoda: rete di drenaggio, planimetria, particolari, scale varie; 
6.7  - opera di presa sul torrente Torcicoda: sistemazione a monte e a valle della traversa, sezioni tipo e particolari, scale varie; 
7.1  - impianto di sollevamento Torcicoda, piante, scala 1:50; 
7.2  - impianto di sollevamento Torcicoda, sezioni e prospetti, scala 1:50; 
8.1  - opera di presa sul torrente Morello: planimetria, scala 1:500; 
8.2  - opera di presa sul torrente Morello: tavola generale dei tracciamenti, scala 1:500; 
8.3  - opera di presa sul torrente Morello: pianta opere di fondazione e loro tracciamento, scala 1:100; 
8.4  - opera di presa sul torrente Morello: pianta e sezioni, scale varie; 
8.5  - opera di presa sul torrente Morello: particolari esecutivi, tracciamento soglie, paratoie, griglia, sifone, scale varie; 
8.6  - opera di presa sul torrente Morello: rete di drenaggio, planimetria e particolari, scale varie; 
9.1  - impianto di sollevamento Nuovo CE.5, planimetria generale, scala 1:200; 
9.2  - impianto di sollevamento Nuovo CE.5, piante, scala 1:50; 
9.3  - impianto di sollevamento NuovoCE.5, sezioni e prospetti, scala 1:50; 
10.1.1  - condotte adduttrici, profilo longitudinale dal sollevamento Torcicoda al laghetto Pasquasia, scala 1:2.000 - 1/200; 
10.1.2  - condotte adduttrici, profili longitudinali, dal laghetto Pasquasia al sollevamento Nuovo CE.5, dalla presa Morello al sollevamento Nuovo CE.5, scala 1:2.000 - 1:200; 
10.2  - condotte adduttrici, sezioni tipo di posa in pead attraversamento strada provinciale di Borgo Cascino, scale varie; 
10.3  - condotte adduttrici, opere d'arte minori, scala 1:50; 
10.4.1  - condotte adduttrici, attraversamento pensile, planimetria e profilo, scala 1:500; 
10.4.2  - condotte adduttrici, attraversamento pensile, particolari costruttivi, scale varie; 

CLASSE C - Impianto di trattamento
1.1  - relazione; 
1.2  - planimetria generale, scala 1:200; 
2.1  - area pretrattamento e linea fanghi, planimetria d'insieme, scala 1:100; 
2.2.1  - area pretrattamento e linea fanghi, area vasche pretrattamento e stoccaggio, pianta delle fondazioni, scala 1:50; 
2.2.2  - area pretrattamento e linea fanghi, area vasche pretrattamento e stoccaggio, pianta degli spiccati, scala 1:50; 
2.3.1  - area pretrattamento e linea fanghi, area chiariflocculatore e linea fanghi, scala 1:50; 
2.3.2  - area pretrattamento e linea fanghi, area chiariflocculatore e linea fanghi, pianta degli spiccati, scala 1:50; 
2.4  - area pretrattamento e linea fanghi, sezioni d'insieme A-A, scala 1:50; 
2.5  - area pretrattamento e linea fanghi, sezioni d'insieme B-B, scala 1:50; 
2.6  - area pretrattamento e linea fanghi; sezioni d'insieme C-C e D-D, scala 1:50; 
3.1  - area filtrazione e osmosi, planimetria d'insieme, scala 1:100; 
3.2.1  - area filtrazione e osmosi, area linee filtrazione, pianta delle carpenterie, scala 1:50; 
3.2.2  - area filtrazione e osmosi, area linee filtrazione, pianta delle linee, scala; 
3.3  - area filtrazione e osmosi, piante area sistemi dosaggio addittivi, servizi e stoccaggi acqua, scala 1:500; 
3.4  - area filtrazione e osmosi, sezioni d'insieme E-E e F-F, scala 1:50; 
3.5  - area filtrazione e osmosi, sezioni d'insieme I-I e L-L, scala 1:50; 
4.1  - planimetrie collegamenti idraulici, collegamenti esterni, scala 1:200; 
4.2  - planimetrie collegamenti idraulici, reti di processo, scala 1:100; 
5.1  - schemi di processo e strumentazione, unità di pretrattamento e filtri dual-media; 
5.2  - schemi di processo e strumentazione, unità filtri a carbone attivo; 
5.3  - schemi di processo e strumentazione, unità dosaggio reagenti a impianto di pretrattamento; 
5.4  - schemi di processo e strumentazione, unità di trattamento fanghi; 

CLASSE D - Impianti elettrici
- relazione; 
- schema a blocchi; 
- planimetria dei percossi dell'area, impianto e particolari, scale varie; 
4.1  - cabina elettrica, opere civili, piante e sezioni, scala 1:50; 
4.2  - cabina elettrica, schema unifilare; 
- centro operativo e quadri elettrici B.T., opere civili, piante e sezioni, scala 1:50; 
- planimetria della rete di terra dell'area impianto e particolari, scala varie; 
- planimetria dell'illuminazione esterna dell'area impianto, scala 1:200; 
- profili longitudinali degli elettrodotti, scale varie; 

CLASSE F
6.1  - piano particellare di esproprio, scala 1:4.000; 

Visti i sottoelencati elaborati integrativi, trasmessi dall'ufficio del Genio civile di Enna con la nota n. 4897 del 12 aprile 1996, denominati:
A)  considerazioni sulle problematiche evidenziate dal C.R.U. nel voto n. 46 espresso nell'adunanza del 3 agosto 1994;
B)  allegato A - corografia dei bacini e dei topoieti, scala 1:25.000;
Visto il voto n. 38 del 17 dicembre 1998, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Premesse
Con il voto del 3 agosto 1994 il C.R.U. aveva ritenuto non autorizzabile, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto relativo alle opere in oggetto specificate sulla base di una serie di considerazioni refluenti nel giudizio di compatibilità con l'assetto territoriale.
In particolare, con il predetto voto veniva rilevato sostanzialmente quanto segue:
1)  La necessità di una puntuale conoscenza delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio, che sia mirata a non pregiudicare il patrimonio idrico, gli equilibri idrologici ed ecologici.
2)  L'esigenza di assicurare che "le derivazioni siano regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi" in conformità alla direttive della legge n. 36/94.
3)  Una indeterminatezza sulle modalità di regolazione delle due derivazioni, al fine di garantire, come richiesto dalla precitata legge, il deflusso minimo vitale negli alvei sottesi.
4)  La mancata considerazione degli effetti derivanti dalla realizzazione di due traverse di presa su due affluenti del Torcicoda, per l'alimentazione della diga Olivo.
5)  La conseguente diminuzione del bacino imbrifero utile, sotteso dalla traversa sul torrente Torcicoda.
6)  Per il torrente la necessità di un'attenta verifica delle condizioni di minimo deflusso vitale costante nell'aveo sotteso.
7)  La necessità di un approfondimento delle analisi di deflusso dei fiumi Torcicoda e Morello.
8)  L'esistenza di un adeguamento dello studio d'inserimento ambientale.
9)  La necessità di valutare alternative progettuali che tengano conto della possibilità di escludere l'intervento sul fiume Morello.
10)  La necessità di predeterminare la localizzazione della discarica necessaria per lo smaltimento dei fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque derivate.
A seguito della mancata autorizzazione assessoriale l'ufficio del Genio civile di Enna, incaricato dall'Assessorato regionale dell'industria di attivare le procedure e gli atti necessari alla realizzazione del progetto in argomento, ha invitato il progettista a sviluppare le problematiche sollevate dal C.R.U. "al fine di chiarire meglio le scelte progettuali ed i criteri adottati per la loro determinazione".
Con nota prot. n. 4897 del 12 aprile 1996 l'ufficio del Genio civile di Enna ha trasmesso pertanto all'A.R.T.A. gli elaborati, a firma del progettista, delle opere in argomento, denominati "Considerazioni sulle problematiche evidenziate dal Consiglio regionale dell'urbanistica nel voto n. 46 nell'adunanza del 3 agosto 1994" ed "allegato A - corografia dei bacini e topoieti", unitamente alla delibera n. 74 del 26 novembre 1993 del consiglio comunale di Enna di parere favorevole al progetto in argomento, nonché il parere favorevole a condizioni prot. n. 1300 dell'8 settembre 1993, reso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali diEnna, chiedendo il riesame del progetto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere in argomento non previste nello strumento urbanistico vigente nel comune di Enna.
Con la stessa nota l'ufficio del Genio civile faceva presente che la traversa sul torrente Torcicoda, ancorché non indicata nel P.R.G. del comune diEnna, esiste da oltre 30 anni e pertanto "si tratterrebbe di un semplice rifacimento di un'opera con tecniche moderne e sicuramente di minore impatto sull'ambiente".
Con assessoriale prot. n. 361 gr. XXIX del 30 novembre 1996 è stato trasmesso il progetto delle opere in argomento al C.R.U. per il parere, ai sensi dell'art. 58, lett. b, della legge regionale n. 71/78, "nella considerazione che le motivazioni tecniche a base del rigetto (vedi voto 46/94) attengono a specificità idrologiche e di impatto ambientale che sono state ritenute indispensabili al fine di un ordinato assetto del territorio". Nell'anzidetta assessoriale è stato altresì evidenziato come "il parere reso avrà funzione propedeutica alla formulazione della proposta di provvedimento finale di competenza del medesimo gruppo XXIX".
Considerato
Dagli elaborati integrativi predisposti dal progettista e datati marzo 1996 ed in particolare dalla relazione sulle problematiche avanzate dal C.R.U. con il voto n. 46/94 emerge quanto segue:
-  una dettagliata descrizione della funzione tecnica delle due traverse da realizzare sui torrenti Torcicoda e Morello, assolutamente necessarie ad assicurare il fabbisogno idrico del complesso minerario, lasciando in ogni caso defluire verso valle la portata minima vitale;
-  una più approfondita analisi degli afflussi e dei deflussi relativi ai torrenti Torcicoda e Morello;
- una più affinata calcolazione del livello minimo vitale di deflusso dei torrenti Morello e Torcicoda, tenendo anche conto delle condizioni ambientali di particolare interesse naturalistico. Secondo tali analisi è risultato verificato con largo margine il rispetto del deflusso minimo vitale prescritto (rif. voto 46/94) in misura non inferiore al 15% dell'acqua prelevata del competente gruppo IX dell'A.R.T.A.;
- una descrizione delle modalità di regolazione delle due derivazioni, discendenti dall'esigenza di sostituire ed integrare le risorse idriche invasate nel lago Villarosa, mediante una simulazione del funzionamento delle traverse e dell'impianto di sollevamento sia in rapporto alla capacità volumetrica delle vasche di compenso, alle caratteristiche delle pompe, i tempi medi di vuotamento delle vasche, i cicli di funzionamento delle pompe ed il numero delle pompe di funzione;
-  un chiarimento sulle potenzialità quantitative e temporali delle due derivazioni ed ulteriori valutazioni di impatto ambientale;
-  l'assenza di adeguate alternative progettuali alla traversa sul fiume Morello poiché da una verifica costi-benefici risulterebbe assai più oneroso sia in termini di costi, che in termini ambientali, la realizzazione di traverse su altri corsi d'acqua, quali il Salso o i torrenti Serieri e Scioltabino, anche nella considerazione del fatto che andrebbero realizzati serbatoi di accumulo di grandi dimensioni (qualche centinaia di migliaia di metri cubi);
-  un chiarimento sulla localizzazione della discarica. Per lo smaltimento dei fanghi provenienti dalle acque trattate del Torcicoda e Morello, viene evidenziato che è prevista una discarica di rifiuti solidi speciali adiacente all'area dello stabilimento i cui lavori sono stati già aggiudicati ed affidati da parte dell'ufficio del Genio civile di Enna, in forza dell'art. 2 della legge regionale n. 8/91.
Tutto quanto sopra espresso ed in base a quanto controdedotto dall'ufficio del Genio civile di Enna, il Consiglio è del parere che le opere in argomento siano urbanisticamente compatibili sotto l'aspetto dell'assetto del territorio».;
Visto il parere n. 1 del 17 marzo 1999, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, con il quale il gruppo di lavoro XXIX della D.R.U. di questo Assessorato si è così espresso:
«...Omissis...
Considerato, altresì, che gli interventi di particolare entità sono finalizzati al superamento delle problematiche connesse agli approvvigionamenti idrici dell'insediamento industriale della miniera di Pasquasia, la pratica è stata trasmessa al Consiglio regionale dell'urbanistica ai sensi dell'art. 58, lett. b, della legge regionale n. 71/78, al fine di verificare se, alla luce delle controdeduzioni trasmesse, potevano considerarsi superate le perplessità precedentemente manifestate le quali, come prima accennato, non erano confutabili da questo gruppo di lavoro.
Il C.R.U. si è ora espresso con voto n. 38 del 17 dicembre 1998 ritenendo le opere "urbanisticamente compatibili sotto l'aspetto del territorio".
Premesso quanto sopra, viste le disposizioni impartite con assessoriale n. 133 del 29 aprile 1996 per le quali il parere del C.R.U. deve intendersi come "ausiliario", questo gruppo è del parere che le opere in oggetto siano autorizzabili ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 e pertanto propone l'emissione del relativo provvedimento finale.»;
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica e dal gruppo XXIX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità ai pareri n. 1 del 17 marzo 1999 espresso dal gruppo di lavoro XXIX/D.R.U. di questo Assessorato e n. 38 del 17 dicembre 1998 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e con le condizioni poste dal gruppo IX/D.R.T.A. di questo Assessorato e dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna in premessa riportate, il progetto esecutivo 1° lotto dei lavori di approvvigionamento e trattamento delle acque dei fiumi Morello e Torcicoda per la miniera di Pasquasia nel comune diEnna.

Art. 2

E' altresì, concesso, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, il nulla osta al progetto di che trattasi alle prescrizioni di cui alla relazione prot. n. 1219/V.I.A. del 5 novembre 1993 in premessa riportate.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

L'Assessorato regionale dell'industria ed il comune di Enna sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 agosto 1999.
  LO GIUDICE 

(99.37.1652)
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DECRETO 30 agosto 1999.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Siracusa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti amministrativi relativi alla pratica in argomento dai quali si rileva, sostanzialmente, il seguente iter:
-  A seguito dell'esposto presentato dall'Azienda agricola Cavadonna s.r.l., qui pervenuto in data 8 settembre 1990, questo Assessorato, con nota del 6 aprile 1991, prot. n. 8591/90, ha inoltrato richiesta di notizie al comune di Siracusa, in merito al progetto dei lavori di cui alla S.P. in oggetto riportata, per conoscere se l'opera fosse o meno conforme allo strumento urbanistico vigente in detto comune;
- Con foglio n. 38368 del 27 giugno 1991, il sindaco del comune di Siracusa informava questo Assessorato che il progetto in trattazione era stato approvato e dichiarato di pubblica utilità dall'amministrazione provinciale diSiracusa e che l'amministrazione comunale, una volta curato il deposito e la pubblicazione degli atti espropriativi, lo aveva restituito alla stessa.
-  Con fonogramma del 4 novembre 1991, prot. n. 5723, la Soprintendenza di Siracusa chiedeva al sindaco del comune di Siracusa e all'amministrazione provinciale di Siracusa la sospensione dei lavori relativi alla S.P. 12 Floridia Grottaperciata - Cassibile, in quanto iniziati in assenza del nulla osta, ex legge n. 1497/39 e n. 431/85;
-  Con foglio prot. n. 6273 del 14 febbraio 1992, la Provincia regionale di Siracusa trasmetteva, in esito alle richieste operate da questo Assessorato, una copia del progetto dei lavori relativi alla sistemazione ed ammodernamento della S.P. 12 Floridia - Grottapercitate - Cassibile;
-  Con nota del 2 dicembre 1992, prot. n. 58277, avendo questo Assessorato riscontrato la non conformità urbanistica dell'opera in argomento, diffidava la Provincia regionale di Siracusa a sospendere i lavori in progetto;
-  Con foglio, prot. n. 178 del 18 giugno 1993, la Provincia regionale di Siracusa trasmetteva alcuni degli elaborati di progetto relativi ai lavori della strada in questione, chiedendo a questo Assessorato l'approvazione in variante e in sanatoria dell'opera, in richiamo all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 30 aprile 1991, n. 15;
-  Con assessoriale del 17 dicembre 1993, prot. n. 87361, si comunicava alla Provincia regionale di Siracusa e per conoscenza ai sindaci dei comuni di Siracusa e Floridia, che la procedura intrapresa per la richiesta dell'esame della variante in sanatoria dei lavori in argomento non poteva essere applicata richiamando il voto C.R.U. n. 739 espresso nell'adunanza del 15 dicembre 1992, e che pertanto i comuni interessati territorialmente avrebbero dovuto adottare il progetto in argomento, quale variante in sanatoria ai P.R.G., applicando la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Visto il foglio del 19 giugno 1995, prot. n. 68204, con cui il comune di Siracusa, seguendo la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, ha inviato a questo Assessorato la deliberazione consiliare n. 240 del 18 novembre 1994 e gli atti relativi alla pubblicazione della variante;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Siracusa n. 240 del 18 novembre 1994, vistata dal CO.RE.CO. nella seduta del 22 dicembre 1994, n. 1761, avente per oggetto: "urbanistica-lavori di sistemazione ed ammodernamento strada provinciale Floridia-Cassibile, variante al P.R.G. in sanatoria";
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante al P.R.G. del comune di Siracusa riguardante il progetto concernente i lavori di allargamento e sistemazione della strada provinciale Floridia-Cassibile, eseguita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, dai quali si evince che la stessa è stata depositata per la visione al pubblico presso la sede del Dipartimento urbanistica ufficio amministrativo dalla data del 20 marzo 1995 a tutto il 16 giugno 1995;
Vista la certificazione del 19 giugno 1995, con la quale il sindaco di Siracusa attesta che durante il periodo di pubblicazione degli atti relativi alla variante in argomento non sono state presentate osservazioni/opposizioni nei termini previsti dalla legge;
Vista la nota prot. n. 9410/97 del 6 giugno 1997, con la quale l'ufficio del Genio civile diSiracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, ha espresso "...parere favorevole ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato...";
Visti gli elaborati di progetto trasmessi a cura dell'amministrazione provinciale diSiracusa e consistenti in:
 1)  tav.  1 - corografia, scala 1:25.000; 
 2)  tav.  2.1 - planimetria generale sezioni 1/41, scala 1:2.000; 
 3)  tav.  2.2 - planimetria generale sezioni 39/64, scala 1:2.000; 
 4)  tav.  2.3 - planimetria generale sezioni 63/111, scala 1:2.000; 
 5)  tav.  2.4 - planimetria generale sezioni 110/130, scala 1:2.000; 
 6)  tav.  3 - profilo longitudinale, scala 1:2.000 - 1:200; 
 7)  tav.  4 - sezioni trasversali, scala 1:200; 
 8)  tav.  10.1 - planimetria esproprio sezione 1/41, scala 1:2.000; 
 9)  tav.  10.2 - planimetria esproprio sezioni 39/64, scala 1:2.000; 
10)  tav.  10.3 - planimetria esproprio sezioni 63/111, scala 1:2.000; 
11)  tav. 10.4  - planimetria esproprio sezioni 110/130, scala 1:2.000; 
12)  tav.  12.1 - particolari costruttivi sezioni stradali tipo, scala 1:100 - 1:20; 
13)  tav.  12.2 - particolari costruttivi spalla ponte, scala 1:50; 
14)  tav.  12.3 - particolari costruttivi ponte da allargare fra le sezioni 17/17bis, scala 1:50; 
15)  tav.  12.4 - particolari costruttivi svincolo con la S.P. Fusco Canicattini, scala 1:50 - 1:500; 
16)  tav.  12.5 - particolari costruttivi incrocio con la S.R. Cisternazza - Dego - Monasteri; incrocio con la rampa di accesso alla S.P. Fusco - Canicattini; incrocio con la S.P. 53 Cisternazzo - Cifalino Cavadonna; innesto con la S.P. 74 Floridia - Monasteri -Canicattini, scala 1:500 - 1:200 - 1:500; 
17)  tav.  15 - relazione tecnica; 
18)  tav.       - stralcio P.R.G. tav. unica; 

Visto il parere del C.G.A., reso dalla sezione consultiva nell'adunanza del 16 aprile 1996 e condiviso da questo Assessorato;
Vista la nota n. 318 del 15 dicembre 1998, con la quale il gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati relativi alla variante in argomento;
Visto il voto n. 163 del 23 luglio 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Il progetto e l'esecuzione dei lavori sono stati curati dall'Amministrazione provinciale diSiracusa che, evidentemente, ha operato nella convinzione della regolarità di essi, convinzione che, a quanto pare, è stata anche condivisa da altri soggetti, pubblici e privati, interessati ai suddetti lavori. Unico soggetto che ha fatto opposizione alle opere è stato la "Azienda agricola Cavadonna s.r.l.", che nel corso di lavori, con raccomandata del 5 settembre 1990 (pervenuta all'A.R.T.A. in data 8 settembre 1990) ha sollevato obiezioni sulla legittimità del procedimento espropriativo e della determinazione della relativa indennità.
La protesta della citata azienda ha dato avvio all'intervento dell'A.R.T.A., che ha richiesto 8 anni per pervenire all'esame di questo consesso.
Al riguardo è doveroso chiarire che il progetto di ammodernamento consisteva nell'allargamento della sede stradale, su di uno dei lati, ed in alcune brevi rettifiche per eliminare tratti con curve di piccolo raggio, il tutto su terreno agricolo adiacente alla strada stessa, sicchè le varianti apportate sono molto modeste. L'intervento appare quindi razionale, semmai si può osservare che il progetto poteva essere alquanto migliorato sistemando in modo più adeguato le intersezioni con le altre strade, specialmente quella con la Siracusa - Canicattini Bagni - PalazzoloAcreide.
La Provincia regionale di Siracusa, come si rileva dalla nota n. 4297 del 20 giugno 1992 dell'Assessore per i lavori pubblici, osservando che i lavori erano quasi completati, che l'area di pertinenza dell'Azienda agricola Cavadonna era stata da tempo sistemata e recintata con piena soddisfazione dell'azienda stessa, e che si stavano definendo le espropriazioni, ha praticamente considerato chiusa la questione.
Il comune di Floridia, come riferisce la nota del gruppo XXVII, non ha effettuato alcuna procedura ed in merito non ha comunicato alcunché all'Assessorato, ma avendo in corso di rielaborazione il P.R.G., si presume che vi abbia inserito la strada con le nuove caratteristiche.
Il comune diSiracusa ha intrapreso la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78 inviando nel tempo, dopo ripetuti solleciti, la documentazione relativa; tenuto conto del parere n. 146/96 della sezione consultiva del C.G.A. del 16 aprile 1996, nonché della già segnalata scarsa rilevanza delle variazioni apportate all'assetto territoriale della strada, il cui ammodernamento costituisce certamente un fatto positivo, il Consiglio è del parere che la variante in oggetto sia meritevole di approvazione, tenuto conto che essa risulta esclusivamente finalizzata a conferire destinazione urbanistica appropriata alle aree interessate e che, pertanto, nella fattispecie non era in questione una autorizzazione all'esecuzione delle opere.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere espresso dalConsiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 163 del 23 luglio 1999 di cui in premessa, la variante allo strumento urbanistico del comune di Siracusa, inerente il progetto dei lavori relativi alla sistemazione ed ammodernamento della S.P. 12 Floridia-Cassibile, adottata con deliberazione consiliare n. 240 del 18 novembre 1994.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Siracusa resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso, con esclusione degli elaborati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 agosto 1999.
  LOGIUDICE 

(99.37.1640)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste - su immobili siti nei comuni di Monreale e Poggioreale per lavori irrigui delle zone 3, 4/A, 4/B e sistemazione Belice destro.
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(99.37.1645)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.
Cliccare qui per visualizzare l'elenco



(99.39.1759)
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CIRCOLARI






ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 6 agosto 1999, n. 15.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002.

Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
Agli Assessorati regionali
Alla Direzione bilancio e tesoro - Gruppo 2° - Affari comuni della Direzione
Alla Direzione finanze e credito
Alle Ragionerie centrali
All'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
e, p.c.  All'Assemblea regionale siciliana - Commissione bilancio 

Alla Corte dei conti
Al Commissariato dello Stato per la Regione siciliana
1.  PREMESSA
Il progetto di bilancio per l'esercizio 2000 e per il triennio 2000-2002 intende perseguire contemporaneamente due finalità parimenti irrinunciabili per la finanza regionale da un lato e per il tessuto economico sociale dall'altro, individuando gli opportuni intervenuti di politica di bilancio in modo da contemperarne le rispettive esigenze ed implicazioni.
La prima finalità consiste nella necessaria prosecuzione nel cammino di graduale riequilibrio della finanza regionale e di risanamento del bilancio, già intrapreso negli anni scorsi, secondo le linee guida tracciate dal documento di programmazione economica e finanziaria regionale (DPEF).
Da ciò discende la necessità di proseguire in un'impostazione di contenimento delle previsioni di bilancio riconsiderando con rigore l'intervento pubblico e i trasferimenti in favore di altri centri di spesa.
La seconda consiste nel concentrare le risorse disponibili in quelle iniziative che, alla luce della programmazione regionale (DPEF), nazionale e comunitaria (Agenda 2000-2006), siano capaci di generare, con il sostegno finanziario dello Stato e della Comunità europea secondo i regolamenti dei fondi strutturali, un ciclo virtuoso di sviluppo economico-sociale.
Il "bozzone" che si trasmette per la formulazione delle proposte di previsione è stato predisposto a legislazione vigente. Per le spese non predeterminate riporta, provvisoriamente, per gli anni 2000 e 2001, i corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale 1999-2001, mentre per l'anno 2002 sono confermate le previsioni dell'anno 2001. Le Amministrazioni dovranno procedere alle necessarie verifiche proponendo le variazioni occorrenti.
1.1.  Obiettivi della politica di bilancio per il triennio 2000/2002
L'impostazione del bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000-2002 segue i principi indicati di seguito:
a)  le previsioni delle entrate tributarie saranno definite sulla base delle risorse effettivamente acquisibili;
b)  le previsioni di tutte le entrate in genere saranno individuate anche con riferimento alle disposizioni del titolo II della legge 27 aprile 1999, n. 10;
c)  le previsioni relative alle spese correnti dovranno essere ridotte, a livello complessivo, rispetto a quelle del 1999;
d)  le previsioni relative alle spese in conto capitale non predeterminate dovranno essere formulate in funzione degli interventi concretamente attivabili dalle Amministrazioni;
e)  dovranno essere riesaminati, da parte dell'Amministrazioni, gli interventi regionali duplicativi o integrativi di quelli finanziati dallo Stato o dall'Unione europea, ai fini della loro razionalizzazione;
f)  i principi sub d) ed e) vanno applicati tenendo presenti le esigenze di attuazione delle misure di intervento individuate dalla programmazione regionale, con la conseguente necessaria attivazione della spesa relativa ai fini del conseguimento dei cofinanziamenti statali e comunitari per i progetti previsti nella "Agenda 2000-2006".
1.2.  Linee generali di razionalizzazione della spesa
Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza, le singole Amministrazioni dovranno procedere ad un esame puntuale delle esigenze effettive con particolare riguardo alla spesa relativamente flessibile o comunque non legislativamente predeterminata individuando in particolare la spesa che potrebbe essere ridotta o eliminata senza apprezzabili conseguenze negative.
In tale contesto occorre distinguere le spese necessarie per assicurare il mantenimento dell'attuale livello dei servizi da quelle volte all'ampliamento del livello medesimo, anche attraverso il soddisfacimento di nuovi bisogni. Le previsioni a legislazione vigente non devono includere nè nuovi interventi nè ampliamento dell'offerta di servizi esistenti.
Nell'ambito di queste spese vanno osservate le seguenti indicazioni:
a)  per gli stanziamenti relativi agli oneri per il personale (in particolare gli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario e per le indennità e le spese di trasporto per missioni), le previsioni di spesa vanno effettuate nel rispetto dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
b)  per le spese continuative annue, le previsioni devono rispettare le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 29 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
c)  per le spese per trasferimenti occorre innanzitutto separare quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime l'iscrizione in bilancio è consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioè da leggi organiche e particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori di intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.). Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative) gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1999 sono da sottoporre ad una rigorosa ed attenta analisi finalizzata alla loro riduzione.Si richiamano altresì le disposizioni dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
d)  per le spese di acquisto di beni e servizi si applica il criterio di invarianza complessiva, obiettivo che potrà realizzarsi mediante una congrua dilazione temporale dell'eventuale spesa di ammodernamento e potenziamento. Eventuali maggiori esigenze specifiche, collegate a programmi o progetti in corso di attuazione, andranno compensate con corrispondenti riduzioni di altri capitoli di spesa;
e)  per tutte le altre spese, ad esclusione di quelle legislativamente predeterminate, la previsione per il triennio 2000-2002 dovrà essere mantenuta entro gli stessi valori indicati dalla legge di bilancio per il 1999.
2.  PROPOSTE DI PREVISIONE
A norma dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, il bilancio annuale di previsione per il prossimo esercizio finanziario e il bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 dovranno essere presentati dal Governo della Regione all'Assemblea regionale entro il giorno 1 ottobre p.v.
Per agevolare l'analisi delle poste riportate nel "bozzone" sono stati predisposti negli uniti due elenchi, riguardanti:
1)  i capitoli sorretti esclusivamente da norme dello Stato (si tratta in generale di norme sul trasferimento di funzioni) o da generiche norme regionali;
2)  i capitoli derivanti da leggi che, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 47/77, rinviano al bilancio la determinazione dell'importo della spesa, i quali costituiscono una causa rilevante della crescita della spesa.
Ciascuna Amministrazione dovrà verificare, per i capitoli di propria competenza, le relative norme sostanziali di sostegno al fine di proporre la soppressione di quei capitoli che ne risultino privi e dovrà altresì valutare l'ammontare degli stanziamenti sulla base del fabbisogno effettivo.
Per le leggi di spesa le cui finalità non si ritengono più attuali o non rispondenti agli indirizzi fissati dal DPEF regionale le Amministrazioni dovranno proporre l'abrogazione della legge e, conseguentemente, la soppressione del capitolo: in tali casi nel "bozzone" le Amministrazioni proporranno l'indicazione "PM" per i capitoli le cui previsioni sono determinate a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 47/77, mentre manterranno gli stanziamenti per quei capitoli predeterminati con leggi. Qualora la legge finanziaria abroghi le sopracitate leggi, ai sensi del comma 2, lettera f, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, si potrà procedere alla soppressione del capitolo.
Le Amministrazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, avranno cura di apportare al "bozzone" le rettifiche di dati che riterranno opportune, nel rispetto della vigente legislazione, delle norme di contabilità e delle istruzioni contenute nella presente circolare con particolare riguardo agli obiettivi sopra esposti.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla formulazione delle proposte relative alle spese di funzionamento, i cui stanziamenti dovranno essere rivisti per proporne la riduzione, individuando opportune forme di contenimento.
Le proposte di previsione dovranno essere corredate da una breve relazione illustrativa.
3.  ENTRATE
La previsione dovrà considerare l'insieme delle risorse effettivamente acquisibili, tenuto conto, per quelle aventi natura tributaria, della recente evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle variazioni legislative intervenute.
Particolare attenzione dovrà essere posta dai competenti uffici, cui spetta seguire l'accertamento e la conseguente riscossione, circa l'evoluzione delle basi imponibili delle entrate, che dovranno essere commentate in un'apposita nota illustrativa che dovrà anche specificare analiticamente le metodologie utilizzate.
La denominazione dei capitoli dovrà formare oggetto di riconsiderazione, proponendo le modifiche conseguenti a nuove norme e le soppressioni di quei capitoli istituti in forza di leggi la cui efficacia è cessata.
Occorre, di conseguenza, redigere una relazione dove, per ciascun capitolo, si evidenzi l'aggiornamento delle norme che regolano la materia, ponendo particolare attenzione alle norme che operano riserve a favore dell'erario statale.
Dovrà essere curata la corrispondenza della denominazione dei capitoli relativi alle entrate erariali di spettanza regionale con quella dei correlativi capitoli del bilancio statale.
Le previsioni dovranno tenere conto, altresì, della normativa del titolo II della legge regionale n. 10/99 contenente "Disposizioni per l'incremento e la razionalizzazione delle entrate e per la valorizzazione del patrimonio".
4. SPESE
Nel rispetto della legislazione vigente, le Amministrazioni sono invitate a valutare le effettive concrete possibilità di spesa a giustificazione delle proposte di bilancio.
Le Amministrazioni dovranno riconsiderare analiticamente le dotazioni dei capitoli di spesa corrente: in particolare per le spese discrezionali, si rende necessaria una rivisitazione complessiva finalizzata al loro contenimento nel rispetto degli attuali livelli di servizi prestati.
In particolare:
-  le previsioni di spesa inerenti gli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni andranno ridotti in funzione della razionalizzazione degli organi collegiali prevista dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
-  gli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni, già ridotti del 10% ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, dovranno essere mantenuti entro i livelli di spesa fissati con il bilancio di previsione 1999;
-  le previsioni di spesa relative al mantenimento degli uffici regionali decentrati dovranno tenere conto dello stato di attuazione del disposto dell'art. 39 della legge regionale n. 10/99, nella misura in cui se ne possano già valutare gli effetti.
4.1. Spese per il personale
Per quanto riguarda, in particolare, le spese per stipendi ed altri assegni fissi al personale, dovrà essere compilato il modello allegato, con riferimento alla situazione esistente alla data del 30 giugno 1999. Gli eventuali oneri per il personale da assumere dovranno essere quantificati in relazione al previsto periodo di assunzione. Le previsioni dovranno, altresì, tenere conto dei riflessi dell'art. 42 della legge regionale n. 10/99 che ha introdotto il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le previsioni di spesa per le prestazioni di lavoro straordinario relative all'esercizio 2000 dovranno tenere conto delle disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (riduzione del 13,50% rispetto allo stanziamento approvato con il bilancio di previsione relativo all'anno 1997).
A parte dovranno essere evidenziati i relativi oneri sociali a carico dell'Amministrazione.
Per il personale in quiescenza, il relativo onere sarà determinato dall'apposita direzione distintamente per indennità di buonuscita e per assegni di quiescenza, sulla base delle unità in atto a riposo e di quelle che si presume saranno collocate in quiescenza.
In allegato alle proposte, ciascuna Amministrazione dovrà fornire la dimostrazione dell'onere indicando la consistenza numerica del personale.
Si richiama il disposto dell'art. 11, 4° comma, della legge regionale n. 47/77 come modificato dall'art. 64 della legge regionale n. 10/99 secondo cui gli impegni di spesa per stipendi ed altri assegni fissi equivalen- ti, pensioni ed assegni congeneri, dovranno essere assunti contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa e possono riferirsi esclusivamente all'esercizio corrente.
Le previsioni di spesa per i versamenti I.R.A.P. da effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere supportate dalla dimostrazione della base imponibile sulla quale gravano le diverse aliquote.
4.2. Spese di funzionamento
Relativamente al bilancio 2000 tali spese non potranno superare complessivamente per ciascuna amministrazione il livello risultante dalle previsioni iniziali del bilancio per il 1999, ferme restando le riduzioni previste per talune voci di esse da norme particolari.
Negli esercizi finanziari 2001-2002, l'eventuale aumento di talune spese per acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dovrà essere recuperato con corrispondenti riduzioni di altre spese.
4.3.  Spese per trasferimenti
Si dovrà procedere ad un attento riesame sia dei trasferimenti correnti sia di quelli in c/capitale.
Relativamente a quelli di parte corrente, le Amministrazioni dovranno ridurre i contributi per le spese di funzionamento per gli enti e le aziende regionali, in presenza di avanzi di gestione utilizzabili accertati con i rispettivi conti consuntivi del precedente anno, così come prescritto dall'art. 32, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Le previsioni di spesa dovranno tenere conto della disposizione del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 10/99 secondo cui le spese per il biennio 2000-2001 devono essere ridotte, rispetto al 1998, del 10 per cento in ragione di almeno il 5 per cento annuo.
4.4.  Oneri continuativi e spese temporanee predeterminate
Le spese predeterminate nel loro ammontare annuo (capitoli contraddistinti con la lettera A) sono elencate nell'allegato 4/A alla presente circolare che sarà restituito, previa verifica, alla scrivente unitamente alle proposte di previsione.
Le Amministrazioni dovranno, inoltre, verificare gli stanziamenti relativi alle spese pluriennali con quote annue predeterminate (capitoli contraddistinti con lettera B) tenendo conto che, fermo restando l'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/98, gli stessi stanziamenti potranno essere rivisti in base alle effettive necessità.
Lo stesso comportamento potrà essere tenuto nei confronti delle previsioni di spesa derivanti da leggi pluriennali che fissano l'importo complessivo ma non le singole quote annuali (capitoli contraddistinti con la lettera C).
Anche per le spese in argomento (tipo B e C) si forniscono gli allegati, rispettivamente 4/B e 4/C, che, previa verifica ed eventuale riformulazione, saranno restituiti unitamente al bozzone.
4.5.  Spese in annualità (limiti d'impegno)
Per tali capitoli contraddistinti con la lettera D, le previsioni per il prossimo esercizio saranno costituite da:
a)  annualità consolidate relative ad impegni assunti nell'esercizio 1998 e precedenti i cui ammontari coincidono con quelli dei ruoli da pagare;
b)  annualità consolidate relative ad impegni assunti e da assumere nel corrente esercizio 1999, che saranno riprodotte nell'importo autorizzato, tenuto conto che l'attività di impegno di tali spese è ancora in corso al momento della presentazione del bilancio;
c)  annualità per nuovi limiti d'impegno (prima rata) previste a carico degli esercizi 2000 e seguenti, che saranno iscritte per gli importi autorizzati.
Per gli anni 2001 e 2002 gli stanziamenti saranno costituiti dalle rate consolidate che corrispondono al totale dello stanziamento dell'anno precedente e da eventuali prime rate di nuovi limiti di impegno qualora previsti da norme autorizzative.
Sulla scorta delle informazioni desumibili dalle registrazioni contabili effettuate al sistema informativo di questo Assessorato, sono stati predisposti gli allegati prospetti 4/D che, previa verifica ed eventuale modifica da parte delle Amministrazioni (d'intesa con le competenti Ragionerie centrali), saranno restituiti alla scrivente.
4.6.  Spese "una tantum" predeterminate
Le spese predeterminate da leggi nel loro importo ed autorizzate per il solo esercizio 2000 (capitoli contraddistinti con la lettera E), saranno anch'esse iscritte in bilancio per tale ammontare. Tali spese sono elencate nell'allegato prospetto 4/E che, previa verifica, sarà restituito unitamente alle proposte di previsione.
4.7.  Spese correnti indispensabili per assicurare la continuità dei servizi
Per le spese correnti indispensabili per assicurare la continuità dei servizi disciplinate dall'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 47/77, come sostituito dall'art. 64 della legge regionale n. 10/99, le competenti Am-ministrazioni avranno cura di indicare distintamente, con nota in calce, le spese consolidate per impegni poliennali già assunti fino alla data di formulazione delle proposte, muniti del prescritto assenso, e le spese per nuovi impegni da assumere negli esercizi di competenza.
4.8.  Spese da determinare a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 47/77 ed altre spese discrezionali
Il bozzone riporta numerosi capitoli le cui leggi regionali di autorizzazione di spesa fanno riferimento, ai fini della loro quantificazione a carico di esercizi successivi, all'art. 4, secondo comma, della legge regiona-le 8 luglio 1977, n. 47 (nota F) allo scopo di correlare gli stanziamenti agli impegni che si prevede di assumere.
Attese le motivazioni di carattere generale prime esposte, le Amministrazioni dovranno astenersi dal proporre incrementi delle spese in esame.
I capitoli contraddistinti con la nota F sono indicati nell'allegato elenco n. 2.
5.  INTERVENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI
A norma dell'art. 8 bis della legge di contabilità, aggiunto con l'art. 12 della legge regionale n. 2 del 1992, il bilancio dovrà essere corredato di un allegato contenente gli interventi finanziari in Sicilia dello Stato, dell'U.E. e di altri enti e organismi pubblici che non transitano dal bilancio regionale.
Le amministrazioni interessate dovranno, pertanto, comunicare l'elenco di detti interventi corredato da idonee note illustrative.
Lo schema di bilancio dell'esercizio finanziario in esame e per il triennio 2000-2002 terrà conto delle modifiche introdotte dall'art. 57, comma 19, della legge regionale n. 10/99 che ha soppresso la distinzione secondo la natura fondi di cui all'art. 5, quarto comma, della legge regionale n. 47/77.
6.  NOMENCLATORE DEGLI ATTI
Tenuto conto della rilevanza che assumono i riferimenti normativi a sostegno dei vari capitoli di entrata e di spesa, si invitano le Amministrazioni a voler procedere ad un'attenta verifica ed all'aggiornamento delle varie disposizioni riportate nell'apposita colonna di ogni singolo capitolo.
7.  QUADRO SINTETICO DELLE PREVISIONI DI CASSA
Per la stesura del quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000 si terrà conto degli elementi conoscitivi da fornirsi da ciascuna Amministrazione in adempimento alla circolare di questo Assessorato n. 12 del 4 giugno 1999.
8.  CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
Poiché il Governo regionale è tenuto a rispettare tassativamente il termine del 1° ottobre per la presentazione all'Assemblea regionale del bilancio annuale e pluriennale, si raccomanda alle Amministrazioni in indirizzo di trasmettere alle rispettive Ragionerie centrali le proposte di previsione, trascritte sul "bozzone", entro il giorno 1 settembre prossimo.
Le Ragionerie centrali faranno pervenire ai competenti gruppi bilancio di questo Assessorato le proposte e gli allegati predetti, con la propria relazione di accompagnamento, entro il 7 settembre.
Si confida nella scrupolosa osservanza delle presente istruzioni e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti che si ritenessero necessari (tel.: Gr. V - 6966733, Gr. VI - 6966764, Gr. IX - 6966706).
La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito Internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati Fons.
  L'Assessore: PIRO 

(99.37.1670)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 29 ottobre 1999, n. 362.
Circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335 - Progetti di lavori di pubblica utilità rivolti ai lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96 - Modifica termini per la presentazione dei progetti e per le regolarizzazioni - Procedure di valutazione.

Agli Enti promotori e attuatori di progetti di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
1.  Termini per la presentazione dei progetti di lavori di pubblica utilità ex circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335
La circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 16 febbraio 1999, dispone che "i progetti, per la necessaria istruttoria e valutazione, dovranno pervenire, entro il termine massimo del 10 marzo 1999", precisando al contempo che "l'attestazione dell'agenzia di promozione di lavoro e di impresa ...può essere prodotta anche successivamente al termine di presentazione dei progetti ma, comunque, non oltre il 18 marzo 1999".
La circolare assessoriale 9 marzo 1999, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 12 del 13 marzo 1999, differiva il predetto termine al 18 marzo 1999 e disponeva che eventuali carenze progettuali potevano essere regolarizzate anche successivamente.
La circolare assessoriale 30 marzo 1999, n. 342, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 15 del 2 aprile 1999, al punto 7, ha divulgato che "la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 23 marzo 1999, ha deliberato di considerare come ordinatorio, e quindi non perentorio, il termine del 18 marzo 1999 stabilito per la presentazione dei progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale n. 335/99".
Pur tuttavia, per analoga progettualità, per cui veniva disposta la non perentorietà dei termini di scadenza, la Corte dei conti presso la Regione siciliana - Sezione di controllo, osservava che "la certezza ...del termine... costituisce elemento fondamentale per valutare in concreto l'efficienza dell'azione amministrativa e la capacità della stessa di soddisfare gli interessi dei destinatari secondo i criteri di buona amministrazione costituzionalmente sanciti" (cfr. rilievo n. 1/00 del 4 gennaio 1999 della Corte dei conti alla registrazione del decreto assessoriale 17 novembre 1998, n. 1689). Tale orientamento ha registrato la condivisione dell'Amministrazione che, adeguandosi ai rilievi mossi, ha posto termini perentori di scadenza (cfr. decreto assessoriale 3 marzo 1999, n. 418/GAB/L).
Conseguentemente, la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 13 ottobre 1999, ha fissato, in via di prima attuazione, al 30 novembre il termine ultimo per la presentazione dei progetti di lavori di pubblica utilità rivolti ai lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96 ed in via ordinaria al 30 giugno di ogni anno (cfr. nota prot. n. 3040/VI/CRI del 28 ottobre 1999 della segreteria della Commissione regionale per l'impiego).
2.  Termini per la regolarizzazione dei progetti di lavori di pubblica utilità ex circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335.
La circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, inoltre, prevede che i progetti vanno predisposti sulla scorta di apposita modulistica, pubblicata in uno alla predetta direttiva, e si estrinsecano specificatamente nei seguenti documenti:
-  scheda di presentazione del progetto di lavori di pubblica utilità;
-  verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
-  provvedimento di approvazione del progetto, esecutivo nelle forme di legge, nel contesto del quale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici debbono prevedere gli impegni programmatici e finanziari relativi alle ipotesi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97;
-  piano di impresa con dati economici riferiti ad almeno un triennio, relativi all'attività che sarà svolta dai lavoratori in lavori socialmente utili;
-  attestazione dell'agenzia di promozione di lavoro e di impresa;
-  eventuale convenzione, ove già stipulata, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 468/97.
L'essenzialità della documentazione richiesta - ad avviso di questo coordinamento - farebbe ritenere irricevibili i progetti che - alla data di scadenza del termine di presentazione - non erano corredati della richiesta documentazione.
In particolare, si ritiene che la regolarizzazione consentita dalla circolare assessoriale 9 marzo 1999, n. 340, limita il proprio ambito ad eventuali carenze progettuali e non già alla mancata produzione di elementi essenziali (piano d'impresa, certificazione dell'agenzia ecc.) all'istruttoria dei progetti.
In dipendenza di ciò, la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 13 ottobre 1999, ha fissato al 30 novembre la data ultima per la regolarizzazione dei progetti in parola (cfr. nota prot. n. 3040/VI/CRI del 28 ottobre 1999 della segreteria della Commissione regionale per l'impiego).
3. Valutazione dei progetti di lavori di pubblica utilità ex circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335
Va, infine, posta in rilievo la problematica attinente l'obbligatorietà di assoggettare a valutazione da parte di un apposito comitato la progettualità in argomento.
Al riguardo si richiama l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, che dispone la costituzione di un apposito comitato "per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione".
La locuzione normativa limita la valutazione da parte del comitato soltanto "all'utile inserimento nei piani di programmazione".
La progettualità in argomento non è mirata all'utile inserimento in programmi, con conseguente valutazione di merito, ed esclusione dal finanziamento di talune progettualità, atteso che la misura è volta a categoria definita. Bensì si concreta in una misura di accompagno alla fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei soggetti rientranti nel c.d. regime transitorio.
Va, infine, richiamato il disposto di cui al quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che prevede che i progetti di pubblica utilità siano corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Conclusivamente, la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 13 ottobre 1999, ha, altresì, deciso di "non assoggettare la progettualità in argomento al comitato di valutazione, atteso che la stessa non è mirata all'utile inserimento nei piani di programmazione con esclusione dal finanziamento di alcune progettualità, bensì trattasi di misura rivolta a categoria definita ed, in concreto, di misura di accompagno alla fuoriuscita dall'area dei lavori socialmen- te utili dei soggetti rientranti nel c.d. regime transitorio" (cfr. nota prot. n. 3040/VI/CRI del 28 ottobre 1999 della segreteria della Commissione regionale per l'impiego).
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.44.2056)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 4 novembre 1999, prot. n. 492.
Legge 19 ottobre 1998, n. 366 - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica. Piano regionale di riparto per la realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati.

A tutti i comuni
A tutte le province regionali
La legge n. 366 del 19 ottobre 1998, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998, detta norme finalizzate alla realizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.
A tal fine alle regioni è stato demandato il compito di redigere i piani di riparto regionali dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.
In tale contesto, pertanto, dovranno essere presentati progetti, da parte dei comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e, dalle provincie regionali con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni.
I suddetti progetti dovranno essere predisposti nel quadro di programma pluriennali che pongano come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.
Gli interventi ammissibili al finanziamento possono essere i seguenti:
a)  realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
b)  costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
c)  messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
e)  redazione di cartografia specializzata, posta in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti.
Per il finanziamento dei suddetti interventi la legge n. 366/98 ha previsto limiti di impegno quindicennali per complessive lire 11 miliardi.
Tale stanziamento comporterà per la Regione, secondo i parametri percentuali utilizzati per la legge n. 208/91, l'assegnazione complessiva della somma di lire 9 miliardi.
Tenuto conto che per accedere ai suddetti benefici è previsto l'obbligo del cofinanziamento per un importo non inferiore al 50% e ritenendosi opportuno da parte di questa Amministrazione programmare l'utilizzazione delle suddette risorse finanziarie accendendo mutui con la Cassa depositi e prestiti per corrispondere alla concessione del contributo del 50% delle spese ammissibili dei singoli progetti presentati da codesti enti, la spesa complessiva massima ammissibile è determinata in lire 6 miliardi.
Saranno ritenuti, pertanto, ammissibili solamente i progetti per i quali codesti enti assicureranno la copertura della restante quota del 50% della spesa ammissibile anche mediante accensione mutui.
L'obiettivo della legge n. 366/98, volto alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclistica, potrà essere perseguito anche mediante:
-  realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
- realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
- ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo del traffico ciclistico.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare si rimanda alla legge n. 366/98.
Il piano di riparto fino alla copertura della suddetta spesa complessiva ammissibile di lire 6 miliardi dovrà necessariamente essere approvato e trasmesso al competente Ministero entro il 30 novembre 1999, pena la perdita delle risorse statali.
A tal fine codesti enti dovranno far pervenire entro e non oltre il 20 novembre 1999, la documentazione seguente, onde poter consentire a quest'Amministrazione di poter elaborare entro il predetto termine il piano di riparto di che trattasi.
Si confida, pertanto, nell'osservanza del suddetto termine per la presentazione della documentazione richiesta che in considerazione dei tempi oltremodo ristretti, in questa prima fase, si limiterà alla seguente:
Documentazione richiesta
1) relazione tecnica descrittiva completa di analisi funzionale, ambientale e tecnica degli itinerari rappresentati, corredata di elenco di priorità degli interventi e del costo preventivo del singolo intervento;
2)  individuazione e localizzazione degli itinerari ciclabili previsti nel territorio comunale su planimetria in scala 1:25.000;
3)  atto deliberativo dell'ente relativo all'assunzione di impegno finanziario a carico del proprio bilancio per la quota non coperta dalla legge n. 366/98 (50% della spesa ammissibile).
Dopo l'approvazione del piano di riparto, si farà seguito con la richiesta di progettazione esecutiva e di ogni ulteriore necessaria documentazione ivi compresi atti deliberativi dell'ente in questa sede non ricompresi.
A seguito dei progetti presentati si procederà alla selezione avendo riguardo prioritariamente:
-  alle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina capoluoghi di provincia presuntivamente a più alta densità di traffico urbano;
-  verranno, quindi, selezionati per singole città metropolitane gli interventi proposti cui sarà stata assegnata priorità 1;
-  analogamente si procederà selezionando gli interventi in riferimento ai comuni capoluogo di provincia e non, in ordine decrescente di numero di abitanti.
In presenza di interventi inoltrati da parte delle province regionali, la somma ammissibile complessiva di lire 6 miliardi sarà ripartita destinando a queste ultime il 50%.
Valutato l'ammontare degli interventi pervenuti, considerata l'esiguità della spesa ammissibile, questa Amministrazione si riserva di procedere selezionando gli interventi che presenteranno un più favorevole rapporto tra spesa complessiva ed ampiezza della pista o itinerari ciclabili ovvero al fine di consentire parità di accesso ai previsti benefici, procedendo ad una redistribuzione paritaria dei contributi concedibili, previa assunzione a carico del bilancio degli enti beneficiari del maggiore onere derivante dalla percentuale più elevata di cofinanziamento.
Si rappresenta, infine, che in considerazione sempre delle limitate risorse finanziarie assegnate alla regione, per i progetti di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse, che non dovessero trovare copertura finanziaria con la legge n. 366/98, sarà valutata la possibilità di un loro inserimento al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali 2000/2006 stanziati dall'Unione europea.
  L'Assessore: ROTELLA 



Circolare approvata con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 301/6Tr del 5 novembre 1999, annotato dalla Ragioneria centrale per il turismo al n. 313 in data 8 novembre 1999.
(99.45.2086)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
PRESIDENZA


DECRETO PRESIDENZIALE 23 marzo 1999.
Nuovo prezziario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999, va apportata la seguente rettifica:

  Numero Descrizione     Posizione Descrizione identificativo     Pagina     voce o valore pubblicato     nella voce o valore corretto 
  5.18.1 per ogni metro quadrato 40 rigo 2 per ogni metro 
  5.18.2 per ogni metro quadrato 40 rigo 2 per ogni metro 


(99.44.2038)
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ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 8 luglio 1999.
Aggiornamento dell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 dell'8 ottobre 1999, a pag. 15, va inserita la parola: «Sanitarie» prima della Provincia di Agrigento.
(99.45.2064)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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