REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 1999, n. 27.
Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 25 ottobre 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Aliminusa, scioglimento del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario.  pag. 14 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 11 ottobre 1999.
Modifica del decreto 14 luglio 1999, concernente approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999-2000 dei cacciatori residenti fuori regione  pag. 14 


DECRETO 14 ottobre 1999.
Identificazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Novara diSicilia.
  pag. 15 


DECRETO 14 ottobre 1999.
Identificazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi.
  pag. 16 


DECRETO 25 ottobre 1999.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro di Castel di Iudica  pag. 17 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 18 ottobre 1999.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona B.1 del comune di Partinico  pag. 17 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 27 settembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1999.  pag. 20 


DECRETO 5 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1999.  pag. 21 


DECRETO 13 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1999.  pag. 22 


DECRETO 13 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1999.  pag. 26 


DECRETO 19 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 28 


DECRETO 19 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1999.  pag. 28 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 10 agosto 1999.
Istituzione, presso l'Assessorato degli enti locali, dell'Osservatorio di monitoraggio e verifica, con i compiti previsti dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro  pag. 30 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 14 ottobre 1999.
Approvazione del programma regionale di spesa per il finanziamento di opere pubbliche  pag. 31 

DECRETO 14 ottobre 1999.
Approvazione del programma regionale di spesa per il finanziamento di opere pubbliche  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 10 maggio 1999.
Modifica della perimetrazione e approvazione del regolamento della riserva naturale Oasi del Simeto, ricadente nel comune di Catania  pag. 33 


DECRETO 21 ottobre 1999.
Revoca delle autorizzazioni rilasciate alla ditta Ecological Service s.r.l., con sede legale in Marsala, per lo smaltimento di rifiuti speciali, speciali ospedalieri e tossici e nocivi  pag. 39 


DECRETO 22 ottobre 1999.
Approvazione di variante, proposta dalla Snam, al progetto relativo alla costruzione del metanodotto Alcamo-Giardinello  pag. 40 


DECRETO 22 ottobre 1999.
Rettifica del decreto 22 gennaio 1998, concernente rinnovo delle autorizzazioni rilasciate alla Nico S.p.A., con sede legale in Melilli, per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 41 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento  pag. 42 
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Istituto autonomo case popolari di Catania  pag. 42 
Sostituzione del segretario dell'Osservatorio regionale sul volontariato  pag. 42 
Elenco delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19)  pag. 43 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento delle personalità giuridica di diritto privato al Consorzio di difesa delle produzioni intensive, con sede in Catania  pag. 53 
Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento di acquirenti di latte bovino  pag. 53 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico di immobili ubicati nella zona archeologica della Valle dei Templi di Agrigento.  pag. 53 
Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa.  pag. 53 
Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta.   pag. 53 
Ricostituzione della commissione provinciale per la tute-la delle bellezze naturali e panoramiche di Messina.  pag. 54 
Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.  pag. 54 
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo  pag. 54 
Sostituzione del rappresentante del personale in seno al comitato di gestione del Centro regionale per la progettazione e il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali  pag. 54 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito di Biancavilla S.p.A.  pag. 54 
Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo del nisseno di Sommatino e Serradifalco, con sede in Sommatino  pag. 54 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 54 
Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione  pag. 54 

Assessorato dell'industria:
Conferimento alla società Mofeta dei Palici S.p.A., con sede in Catania, del permesso di ricerca denominato "Capezzana" in territorio del comune di Ramacca  pag. 55 
Attribuzione temporanea delle funzioni di ingegnere capo dei distretti minerari di Palermo, Catania e Caltanissetta  pag. 55 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di S. Agata di Militello  pag. 55 
Rinuncia da parte della ditta Ragno Gaetano, sita in Barcellona Pozzo di Gotto, alla realizzazione di n. 23 alloggi nel comune di Milazzo e cancellazione della stessa dalla relativa graduatoria  pag. 55 
Sostituzione di un componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.  pag. 55 
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per lavori urgenti nel comune di Acireale  pag. 55 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Costituzione del consiglio di disciplina dell'azienda Salvatore Lumia s.r.l., con sede in Agrigento  pag. 55 
Fissazione dei periodi e delle sedi delle sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Anno 2000  pag. 56 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Sclassifica di un'area demaniale marittima sita in località Mazzeo del comune di Taormina ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.  pag. 56 
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Fontane Bianche del comune di Siracusa ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione  pag. 56 
Provvedimenti concernenti apertura di cave  pag. 56 
Nulla osta alla ditta Cantine Foraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo, per il potenziamento dell'impianto di produzione di mosto concentrato e tartrato di calcio  pag. 56 
Autorizzazione alla ditta Sidermetal s.r.l., con sede legale in Carini, per l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 56 
Autorizzazione alla ditta Francesco Intorcia e figli, con sede in Marsala, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.  pag. 56 
Autorizzazione alla società cooperativa a r.l. Cantine Settesoli, con sede in Menfi, per l'utilizzo di fanghi di depurazione  pag. 57 
Nulla osta alla società Enichem S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la sostituzione di un impianto nello stabilimento di Gela  pag. 57 
Approvazione di modifiche al programma di fabbricazione del comune di Bisacquino  pag. 57 

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.
  pag. 57 
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vicari  pag. 57 

Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto relativo a lavori stradali nel comune di Vittoria.
  pag. 57 
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di reti idriche nel territorio di Cattolica Eraclea e Ribera.  pag. 58 
Nulla osta alla ditta Casa Vinicola Calatrasi per l'ampliamento del reparto di imbottigliamento dello stabilimento sito in San Cipirello  pag. 58 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Fiumedinisi  pag. 58 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Mongiuffi Melia  pag. 58 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Bisacquino  pag. 58 
Nulla osta al comune di Palermo per il progetto relativo al completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione  pag. 58 
Nulla osta alla società Elettrica Liparese s.n.c., con sede in Lipari, per l'installazione di un nuovo gruppo elettrogeno nella centrale elettrica di Lipari  pag. 58 

Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto relativo a lavori stradali nel comune di Giarratana.
  pag. 58 
Concessione alla società Ecofin s.r.l., con sede in Catania, del rinnovo delle autorizzazioni allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi  pag. 58 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Scillato  pag. 58 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Scillato  pag. 58 
Nulla osta al comune di Cafalà Diana per il progetto relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria  pag. 58 
Nulla osta alla ditta Nino Castiglione s.a.s., di Maria Crivello e C., con sede in Erice, per l'impianto di uno stabilimento ittico-conserviero sito in Erice  pag. 59 

Modifica al regolamento edilizio del comune di Vicari.
  pag. 59 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 8 novembre 1999, n. 12.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei finanziamenti imputati sui capitoli 38053 (Contributi per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico) e 38061 (Assegni e dotazioni a biblioteche non statali, comprese quelle interessate al servizio nazionale di lettura)  pag. 59 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 19 ottobre 1999, prot. n. 1805.
Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 24.  pag. 63 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Mojo Alcantara.
Statuto del comune di Realmonte.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 1999, n. 27.
Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa»;
Udito il parere n. 251 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 luglio 1996;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 10 agosto 1999;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.
Ambito di applicazione

1.  Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per "legge" s'intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e per "Assessorato" s'intende l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione.
2.  Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione.
3.  Il regolamento si applica, altresì, tanto ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge.
4.  Nella tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono elencati:
a)  i procedimenti con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento stesso deve concludersi, nonché i criteri e modalità di cui al citato art. 13 della legge (tab. "A");
b) i procedimenti e i capitoli non soggetti alla determinazione dei criteri ex art. 13 della legge regionale n. 10/91 in quanto non attribuitivi di vantaggi economici secondo la previsione dello stesso articolo o riferite a soggetti specificamente individuati in cui il termine relativo della legge è quello indicato nella tabella "B";
c)  i procedimenti elencati (tabella "C") soggetti alla disciplina dell'art. 2 della legge regionale n. 10/91 con l'indicazione della fonte normativa e del termine del procedimento.

Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1.  Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell'Assessorato.
2.  Nei casi in cui l'atto propulsivo deve essere adottato da un organo collegiale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, o da un organo o da un ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto da parte dell'Assessorato.
3.  Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo che dà inizio al procedimento siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1.  Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale comincia a decorrere dal momento in cui l'istanza è presentata allo stesso Assessorato. Essa deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall'Amministrazione, indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni in materia e dell'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge.
2.  Se l'istanza viene presentata direttamente, è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 32 della legge.
3.  Qualora nella fase istruttoria l'istanza sia ritenuta non regolare o incompleta, l'Amministrazione, in esecuzione dell'art. 6, lett. b), della legge, ne dà comunicazione all'interessato, indicando i motivi della irregolarità e delle incompletezze. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1.  L'inizio del procedimento contenente le indicazioni nel comma 2 dell'art. 9 della legge è reso noto mediante comunicazione personale tramite lettera raccomandata con onere di un solo successivo invio ove dalla ricevuta risulti un diverso recapito ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti la cui partecipazione al provvedimento è prevista per legge e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento dell'unità organizzativa.
2.  Qualora ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la comunicazione immediata dell'avvio del procedimento, questa può essere fatta successivamente e, comunque, non oltre dieci giorni all'avvio del procedimento stesso.
3.  Qualora la comunicazione personale non sia possibile, per l'elevato numero dei destinatari o perché particolarmente gravosa, il responsabile del provvedimento provvede, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, a mezzo inserzione della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte 2°, e/o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale. Della forma di pubblicità prescelta è data notizia mediante affissione all'albo dell'Assessorato.
4.  L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, dai soggetti interessati, con comunicazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine di dieci giorni dalla ricezione, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.

Art. 5.
Partecipazione al procedimento

1. Salvo quanto disposto dalle disposizioni del titolo V della legge, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 11, lettera a), della legge, sono rese note a mezzo affissione agli albi dell'Assessorato o mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte 2ª, e/o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.
2.  I soggetti interessati al procedimento amministrativo possono, ai sensi dell'art. 11, lettera b), della legge, presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento e l'Amministrazione non ha l'obbligo di esaminare deduzioni ed atti pervenuti dopo l'emanazione dell'atto finale, ancorché sia ancora pendente la fase del controllo.
3.  L'atto di intervento dei soggetti di cui al precedente comma deve contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.
Termine finale del procedimento amministrativo

1.  Nelle tabelle allegate è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.
2.  Se il provvedimento è ricettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di spedizione della comunicazione del provvedimento al destinatario.
3.  I provvedimenti non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente regolamento, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, sempreché un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.
4.  Itermini dei procedimenti fissati nelle tabelle allegate sono comprensivi del termine di giorni dieci prescritto dall'art. 6, comma 2, della legge, per l'adozione del provvedimento finale. Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento a firma dell'Assessore, il termine di dieci giorni comincerà a decorrere dal momento in cui lo schema del provvedimento viene inviato alla firma dell'Assessore dal Direttore regionale.
5.  L'Assessorato provvederà con successiva circolare a stabilire nell'ambito del termine fissato per la conclusione del procedimento la durata delle singole fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.

Art. 7.
Pareri obbligatori e facoltativi -Valutazioni tecniche

1. Gli organi collegiali dell'Assessorato, gli organismi anche non collegiali, gli organi speciali e gli altri organi della pubblica amministrazione, gli enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa devono esprimere i pareri o conferire le valutazioni tecniche - che per espressa disposizione normativa gli siano richiesti nel corso del procedimento - entro il termine di novanta giorni prescritto rispettivamente dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 20, comma 1, della legge. Detto tempo è già computato nel termine del relativo procedimento fissato nelle tabelle allegate.
2.  Nei casi nei quali è prescritto in fase istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, il parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il termine per la conclusione del procedimento, in mancanza di una regolamentazione normativa che stabilisce il tempo entro cui la Commissione deve provvedere, si considera sospeso per il periodo che intercorre tra la data dell'inoltro degli atti alla Commissione ed il momento dell'acquisizione del parere da parte dell'Assessorato.
3.  Nei casi contemplati nei commi 1 e 2 sarà obbligo dell'Amministrazione dare all'interessato contestuale comunicazione della data dell'inoltro della richiesta dell'atto di competenza dell'organismo, ente o Commissione legislativa.

Art. 8.
Responsabile del procedimento

1.  Il responsabile del procedimento è il dirigente coordinatore preposto all'unità organizzativa competente fino a quando non sia avvenuta l'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge con apposito verbale di carico nel rispetto delle attribuzioni di ciascun operatore definite dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modificazioni.
2.  Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dagli artt. 5 e 6, comma 1, della legge, in particolare:
a)  valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b)  accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)  propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 15;
d)  cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
Svolge, altresì, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro personale addetto all'unità la responsabilità istruttoria ed ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

Art. 9.
Obbligo di provvedere

1.  Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.
2.  L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto.
3. Tutti i provvedimenti finali, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in conformità delle disposizioni dell'art. 3, comma 1, della legge.
4.  Ogni provvedimento comunicato o notificato al soggetto interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
5.  Non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza di parte, nella ipotesi in cui difetti un interesse giuridicamente protetto.

Art. 10.
Integrazione e modificazione del regolamento

1.  I procedimenti amministrativi, individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento, saranno disciplinati con l'apposito regolamento.
2.  In ogni caso, entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione verificherà lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporterà le modificazioni necessarie in relazione al termine dei procedimenti ed al responsabile del procedimento.

Art. 11.
Norma transitoria

1.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del regolamento stesso.
2.  Il presente regolamento sostituisce e revoca ogni precedente disposizione di pari contenuto, ivi compreso il decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 289 del 4 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 maggio 1992, e n. 638 dell'11 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana del 26 settembre 1992.

Art. 12.

1.  Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 4 ottobre 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per i beni culturali ed  MORINELLO ambientali e per la pubblica istruzione 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, addì 23 novembre 1999.
Reg. n. 2, Presidenza della Regione, fg. n. 85.


(Si omettono gli allegati omessi)




(99.50.2319)
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DECRETO PRESIDENZIALE 25 ottobre 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Aliminusa, scioglimento del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 6183 del 4 ottobre 1999, con cui il segretario del comune di Aliminusa ha comunicato l'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997, attuata con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 2 ottobre 1999;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 10, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio, comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale, nonché lo scioglimento del consiglio comunale;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 1349 del 18 ottobre 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Aliminusa e contestualmente sciogliere il consiglio comunale ai sensi e per effetto dell'art. 10 della legge regionale n. 35/97.

Art. 2

Nominare il sig. Rocca Salvatore, dirigente superiore in quiescenza, commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 25 ottobre 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con nota n. 6183 del 4 ottobre 1999, il segretario comunale di Aliminusa ha trasmesso a questo Assessorato copia della deliberazione n. 43 del 2 ottobre 1999, con cui il consiglio comunale ha votato la mozione di sfiducia al sindaco.
Poiché, ai sensi del combinato disposto dall'art. 10, comma 2, e 11, comma 4, della legge regionale n. 35/97, l'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta, nonché lo scioglimento del consiglio comunale con conseguente nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., si trasmette il relativo schema di decreto di nomina del commissario.
Palermo, 10 ottobre 1999.
  L'Assessore:BARBAGALLO 

(99.44.2014)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 11 ottobre 1999.
Modifica del decreto 14 luglio 1999, concernente approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999-2000 dei cacciatori residenti fuori regione.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22 della predetta legge che, tra l'altro, al 5° comma, lettera d), stabilisce che il cacciatore di altra regione viene ammesso da questo Assessorato in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola nonché il successivo decreto di modifica n. 2611 del 3 agosto 1998;
Visto il proprio D.D.R. n. 2319 del 14 luglio 1999, con il quale sono state approvate le graduatorie relative agli ambiti territoriali di caccia per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori della regione per l'annata venatoria 1999-2000, ai sensi dell'art. 22, comma 5°, lettera d), della legge regionale n. 33/97;
Visti i DD.DD.RR. n. 2411 del 5 agosto 1999 e n. 3147 del 31 agosto 1999 e n. 3496 dell'1 ottobre 1999, con i quali sono state modificate le graduatorie dei cacciatori residenti fuori dalla regione relative agli AA.TT.CC. di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Visto il ricorso pervenuto in data 30 agosto 1999, assunto al protocollo del gruppo 11° in data 14 settembre 1999, prot. n. 6366, con il quale il sig. Zerotti Roberto Demetrio, nato il 16 maggio 1980 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Provinciale S. Santo Cannavò dir.Privata n. 5/b, ritiene illegittima la sua esclusione dalla graduatoria degli aventi diritto;
Rilevato che il suddetto non è stato inserito in graduatoria in quanto nessuna istanza risultava pervenuta a suo nome;
Rilevato che l'istanza del sig. Zerotti Roberto è stata rinvenuta allegata a quella del sig. Zerotti Antonino, pervenuta in data 9 novembre 1998 e registrata al n. 491, e se fosse stata presa in considerazione avrebbe occupato il 99° posto nella graduatoria di merito dell'A.T.C. di Palermo;
Visto il fax pervenuto in data 1 ottobre 1999, con il quale il sig. Sechi Francesco Angelo, nato a Civitavecchia il 23 dicembre 1942 e residente a Pontecchio Polesine in via Selva n. 2270, rende noto di aver presentato in data 7 luglio 1998 istanza per essere ammesso all'A.T.C. di Trapani;
Rilevato che l'istanza del sig. Sechi Francesco Angelo è stata rinvenuta agli atti fra le istanze pervenute fuori termine nella stagione 1998/1999 e registrata al n. 2300, e se fosse stata presa in considerazione avrebbe occupato il quinto posto nella graduatoria di merito nell'A.T.C. di Trapani;
Considerato che il sig. Zerotti Roberto ed il sig. Sechi Francesco Angelo hanno i requisiti per essere ammessi ad esercitare l'attività venatoria rispettivamente negli AA.TT.CC. di Palermo e Trapani come dagli stessi richiesto;
Rilevato, altresì, che sono stati commessi i seguenti errori materiali nei seguenti AA.TT.CC.:
A.T.C. Palermo
Al 72° posto è stato inserito il nominativo Gennaro invece del nominativo De Gennaro;
A.T.C. Enna
Al 18° posto è stato inserito il nominativo Galì Renato invece del nominativo Calì Renato, essendo quest'ultimo nominativo già esistente al 17° posto della medesima graduatoria ed accertato che trattasi della stessa persona, il nominativo occupante il 18° posto dovrà essere depennato;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Le graduatorie dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana ammessi ad esercitare la caccia, ai sensi dell'art. 22, 5° comma, lettera d), della legge regionale n. 33/97 e successive modificazioni, negli ambiti territoriali di caccia di Enna, Palermo e Trapani, approvate con D.D.R. n. 2319 del 14 luglio 1999, e successivamente modificate con DD.DD.RR. n. 2411 del 5 agosto 1999, n. 3147 del 31 agosto 1999 e n. 3496 dell'1 ottobre 1999, sono ulteriormente modificate come appresso:
A.T.C. di Enna
Al 18° posto viene depennato il nominativo del sig. Galì Renato, nato a S. Quirico d'Orcia il 14 ottobre 1957, resta confermato al 17° posto il nominativo del sig. Calì Renato, nato a S. Quirico d'Orcia il 14 ottobre 1957.
A.T.C. di Palermo
Al 72° posto il nominativo corretto è De Gennaro e non Gennaro; dopo il 98° posto viene inserito il nominativo del sig. Zerotti Roberto Demetrio, nato il 16 maggio 1980 a Reggio Calabria ed ivi residente in via provinciale S. Stefano Cannavò dir. Privata n. 5/b, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito.
A.T.C. di Trapani
Dopo il 4° posto viene inserito il nominativo del sig. Sechi Francesco Angelo, nato a Civitavecchia il 23 dicembre 1942 e residente in Pontecchio Polesine in via Selva, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 1999.
  CROSTA 

(99.44.2042)
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DECRETO 14 ottobre 1999.
Identificazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Novara diSicilia.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare, l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico ed agro-venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nonché la documentazione allegata, con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Novara di Sicilia, nelle contrade Montagna, Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato, già individuata quale zona cinologica ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81;
Vista la relazione tecnica della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina del 30 ottobre 1997, redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal geom. Pietro Tomasello, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona B perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico-ambientali richieste dalla legge;
Visto il consenso espresso dai proprietari signori Sabato Domenica e Sabato Salvatore, reso con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 27 marzo 1997;
Vista la delibera n. 303 del 23 settembre 1992 della giunta municipale di Novara di Sicilia, debitamente pubblicata all'albo pretorio, con la quale concede il nulla osta per la costituzione di una zona cinologica ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81;
Vista la nota dellaRipartizione faunistico-venatoria di Messina prot. n. 51 Pos IV A/11 del 29 marzo 1999, concernente l'acquisito parere favorevole dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste convocati ai sensi della circolare, prot. n. 7321 del 15 dicembre 1998 e dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002, nella seduta del 24 marzo 1999;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina n. 1876 Pos IV A/11 del 6 luglio 1999, con la quale trasmette la proposta di individuazione della zona cinologica stabile B pubblicata all'albo pretorio del comune di Novara di Sicilia dal 18 giugno 1999 al 3 luglio 1999;
Vista la successiva nota della Ripartizione di Messina n. 2688 Pos IV A/11, con la quale comunica che trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della predetta individuazione della zona cinologica stabile B ricadente nel territorio comunale di Novara di Sicilia, nessuna opposizione è stata presentata ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 16;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo di proprietà dei sigg. Sabato Domenica e Sabato Salvatore ricadente nel territorio di Novara diSicilia, contrade Montagna, Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato, identificato in catasto al foglio 30, particelle 169, 170, 171, 156, 155, 154, 190, 123, 186, 129, 147, 143, 139, 138, 137, 136, 135, 130, 127, 126, 131, 134, 184, 67, 65, 144, 12, 15, 14, 23, 24, 25, 2, 4, esteso Ha. 27.89.00, è identificata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata zona B.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione, la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Messina - zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 1999.
  CUFFARO 

(99.44.2009)
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DECRETO 14 ottobre 1999.
Identificazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare, l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico ed agro-venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nonché la documentazione allegata, con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Lercara Friddi, nella contrada Todaro;
Visto il verbale di sopralluogo della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, redatto a seguito di sopralluogo effettuato dagli assistenti Claudio Zito e FernandoCastello, in data 18 febbraio 1999, dal quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificati zona B perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico-ambientali richieste dalla legge;
Visto il consenso espresso dal proprietario sig. Tirrito Calogero, reso con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 26 novembre 1998;
Visto il verbale della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo del 24 febbraio 1999, concernente l'acquisito parere favorevole dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste convocati ai sensi della circolare prot. n. 7321 del 15 dicembre 1998 e dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002, nella seduta del 24 marzo 1999;
Vista la nota dellaRipartizione faunistico-venatoria di Palermo prot. n. 2039 del 9 settembre 1999, con la quale trasmette la proposta di individuazione della zona cinologica stabile B pubblicata all'albo pretorio del comune di Lercara Friddi dal 9 giugno 1999 al 24 giugno 1999 e che trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della predetta individuazione della zona cinologica stabile B, nessuna opposizione è stata presentata ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 16;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo di proprietà del sig. Tirrito Calogero ricadente nel territorio di Lercara Friddi, identificato in catasto al foglio 27, particelle 46, 93, 69, 126, esteso Ha. 15.65.60, è identificata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata zona B.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione, la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo - zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 1999.
  CUFFARO 

(99.44.2010)
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DECRETO 25 ottobre 1999.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro di Castel di Iudica.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il proprio decreto n. 961 del 31 giugno 1994, con il quale ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81 è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio comunale di Castel di Iudica, per la durata di anni quattro con inizio 1 agosto 1994 e scadenza 31 luglio 1998;
Visti i successivi decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e decreto n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, e il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale n. 15/98, art. 22;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5°, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio, una superficie non inferiore al 25% dell'area totale, in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un'altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, prot. n. 2895 del 5 ottobre 1999, con allegata la relazione tecnica illustrativa a firma del P.A. Salvatore Consoli, da cui si rileva che la zona rifugio è estesa Ha. 1.300 circa e rientra nel perimetro di Monte Iudica, Valle della Lavina, C. Timpanaro, C. Cotrone, C. Santa Lucia, C. Censabella, C. di Benedetto,Vallone Canazzi, Mass. Paglisi, Mass. Ardizzone, Fosso Carbonaio, Mass. Zotta Cardone;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro di Castel di Iudica comprendente: Monte Iudica, Valle della Lavina, C. Timpanaro, C. Cotrone, C. Canazzi, Mass. Paglisi, Mass. Ardizzone, Fosso Carbonaio, Mass. Zotta Cardone, estesa Ha. 1.300 circa.
Il confine è così delimitato: procedendo in senso antiorario, dalla contrada Carrubbo segue la strada comunale Castel di Iudica - Scaramilli, quindi continua per la strada interpoderale a fondo naturale Paraspoli che si immette a sua volta dopo Km. 5 circa con la S.S. Catania - Palermo, procede in direzione ovest per la suddetta strada per circa Km. 1 fino a immettersi sul lato sinistro, precisamente in zona Castellacci, sulla strada comunale che conduce in contrada Monte Scalpello, contrada Santa Nicola, bevaio Lavinia, continua per la strada interpoderale che circuisce Monte Iudica e prosegue per la contrada Carrubbo chiudendo il perimetro.
Il confine evidenziato in giallo è meglio identificabile nella allegata carta topografica.
La zona rifugio è vincolata per un periodo di due anni con inizio 17 ottobre 1999 e scadenza 16 ottobre 2001.
Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 2

La gestione è affidata alla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, nelle more di un eventuale affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad una associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana; curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Catania - Zona rifugio - Divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica.

Art. 3

Le spese per la tabellazione e la eventuale gestione ad altri organismi graveranno sull'assegnazione del decreto n. 2360 del 2 agosto 1999, cap. 56302.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata carta topografica.
Palermo, 25 ottobre 1999.
  CUFFARO 

(99.44.2041)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 18 ottobre 1999.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona B.1 del comune di Partinico.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 8609 del 24 dicembre 1994, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995-99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;
Visto il verbale dell'8 aprile 1998, pubblicato all'albo pretorio del comune di Partinico dall'1 giugno 1998 all'1 settembre 1998, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha individuato, dopo specifico sopralluogo, l'area definita dal piano regolatore generale di Partinico come B1 di notevole interesse paesaggistico;
Ritenuto che la ridotta dimensione dell'area delimitata come zona A dallo strumento urbanistico vigente non appare corrispondente alle valenze urbanistico-architettoniche del comprensorio e include, in particolare, i consistenti manufatti con connotazioni storico tipologiche del primo novecento i quali, al contrario, sono stati inseriti dal piano regolatore generale in area B1;
Considerato che dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico si ricava che nelle zone B1 è possibile la demolizione e la ricostruzione di tutti i manufatti esistenti;
Considerata la necessità di salvaguardare come elemento di identità quel tessuto urbano che tiene in vita i vecchi lastricati di Billiemi e numerosi acciottolati, sostanzialmente omogeneo nonostante i pesanti interventi verificatisi in anni recenti anche in regime di abusivismo;
Considerata la diffusa sopravvivenza di elementi decorativi architettonici peculiari del manufatto ottocentesco quali portali, mensole, ringhiere che è opportuno mantenere, anche in considerazione che nell'edilizia locale di tradizione ottocentesca si collocano alcune caratteristiche peculiari anche per quanto attiene le coperture, le aperture su strada, la limitata dimensione degli affacci su strada, i balconi (supportati da mensole in ferro e in ghisa) e la semplice partitura delle ringhiere;
Viste le motivazioni, oltremodo congrue ed esaustive, della proposta di vincolo che descrive la perimetrazione urbana identificata cartograficamente nella planimetria (scala 1:2.000) di identificazione dei comparti e più precisamente: partendo a nord, dall'incrocio di via Calandrino con la via Oldani, e seguitando idealmente in senso orario include le vie Calandrino, Lavoranti, delle Croci, dell'Avvenire, Principe di Castelnuovo, Siracusa, Giannola magistrato, Podere Reale, Provenzales, Principe Umberto, Nullo, Ospedale, Bagliesi, Giacalone, del Giglio, Tarollo, Schiaffini, Maggiore Guida, Zito, Palazzolo, delle Rose, Martino, Viola, Mangiaracina, Patti, Maria SS. del Ponte, Bixio, Grassi, Bizet, Cammarata, Pellico, Avezzana, Dante, Libertà, Serretta, Celeste, Cav. Vittorio Veneto e Oldani;
Rilevato che la imposizione di un vincolo di paesaggio ai sensi della legge n. 1497/39 non determina la imposizione di limiti specifici, ma impone la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania-Napoli, V sezione, 17 maggio 1994, n. 197, T.A.R. Calabria - Catanzaro, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R. Lombardia - Brescia, 21 novembre 1988, n. 927 e T.A.R. Campania - Napoli, V sezione, 28 luglio 1992, n. 249). Appare necessario specificare che il vincolo attestandosi su sistemi collinari di valenza paesaggistica, aventi peculiari caratteristiche morfologico-territoriali, già identificate all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, deve salvaguardare quel contesto ambientale di notevole interesse paesaggistico, rispetto a costruzioni, interventi o attività che risultino incompatibili perché non corrispondenti alle caratteristiche originali dei materiali e delle tecniche costruttive e alla cultura tradizionale dei luoghi;
Vista l'opposizione avanzata da alcuni partiti politici, associazioni e singoli cittadini del comune di Partinico, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/39, datata 29 agosto 1998, qui pervenuta l'1 settembre 1998, che lamenta:
-  dalla lettura del verbale della riunione dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche emerge come principale necessità di opposizione del vincolo il fatto che nelle zone B1 è possibile secondo le vigenti norme di attuazione dell'attuale strumento urbanistico la demolizione e ricostruzione di tutti i manufatti esistenti.
A tal proposito va osservato che con delibera commissariale n. 63 del 23 maggio 1997 è stato adottato il nuovo piano regolatore generale e che da allora sono in vigore le norme di salvaguardia;
-  per effetto delle norme di salvaguardia per le zone B1 (appositamente perimetrate nelle tavole di piano) valgono le norme di attuazione che consentono mediante rilascio di singole concessioni edilizie, interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione nei lotti residui con una densità edilizia non superiore alla media della zona circostante, secondo modalità che garantiscono pienamente l'assetto urbanistico del comparto;
-  si ritiene, quindi, che la proposta di vincolo di cui alla legge n. 1497/39 non sia strumento idoneo a raggiungere l'obiettivo della salvaguardia, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente delle zone B1, mentre più idoneo appare a tale riguardo un piano di recupero ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che traduce la politica comunale di recupero del patrimonio edilizio esistente, cioè un'azione che si collega al piano regolatore generale e pone una particolare attenzione alla salvaguardia delle zone B1.
L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali può produrre piuttosto che un vincolo una normativa da inserire nel regolamento edilizio comunale di salvaguardia del paesaggio urbano, sulla base della quale disciplinare gli interventi edilizi e la stessa perimetrazione del piano particolareggiato di recupero;
Viste le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo, prodotte con la nota n. 784 del 18 settembre 1998;
Ritenuto, in riferimento all'osservazione proposta avverso la proposta di vincolo per le zone B1 di Partinico, di dovere precisare quanto segue:
Le prescrizioni per le zone B1 contenute nel P.R.G. e adottate come norme di salvaguardia sono vaghe e poco restrittive, tali da non poter in modo esaustivo e risolutivo tutelare il patrimonio storico presente in tali zone.
Infatti, oltre alla mancata opportunità a demolire vecchie costruzioni, non ci sono parametri normativi che possano salvaguardare il mantenimento ed il restauro del patrimonio storico artistico esistente.
Nella opposizione si parla di scelte risolutive per la salvaguardia dell'edilizia esistente, da adottare attraverso l'applicazione di quelle regole normative dettate dai piani di recupero; questa opportunità di operare attraverso i P.P.R. è ancora lontana da immediata applicazione ed esecutività con conseguente immaginabile refluenza per il patrimonio artistico esistente. Quindi si ritiene che, se all'amministrazione comunale sta a cuore la salvaguardia dei pregevoli manufatti storici esistenti non dovrà far altro che pregiarsi di utilizzare uno strumento risolutivo alle problematiche della conservazione dei beni architettonici, quale può essere un vincolo del tipo paesaggistico, in quanto questo risulta efficace per la determinazione degli indirizzi progettuali e delle scelte sistemiche dei materiali, dei colori, delle finiture e quant'altro necessita al fine di un'adeguata ristrutturazione o restauro del meritorio patrimonio edilizio partinicese. Sottintendere la validità di un vincolo paesaggistico significa voler disconoscere l'efficacia degli strumenti di tutela esistenti.
E' evidente l'importanza di ribadire la validità e, conseguentemente, la vigenza del vincolo in tutta la sua globalità non potendo la stessa discernere dalla interezza territoriale di applicazione dove sono percentualmente alte le emergenze storiche di considerevole pregio;
Per quanto sopra esposto;

Decreta:


Art. 1

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, la zona B1 di Partinico, interamente inglobata nel perimetro urbano del comune di Partinico, meglio descritta negli allegati (nn. 1, 2, 3 e 4) al verbale dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, all'interno del perimetro visualizzato nella "planimetria con individuazione dei comparti" (All. 1), che ricalca peraltro il perimetro individuato dal P.R.G. della zona B1 di Partinico, documenti ai quali si rimanda, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto, secondo i limiti descritti in premessa, per le motivazioni riportate nel verbale delle sedute dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Partinico perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici del comune di Partinico, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Partinico.

Art. 3

Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica ai proprietari, possessori o detentori degli immobili.
Palermo, 18 ottobre 1999.
  MORINELLO 


Allegato
Elenco delle strade che determinano il margine della zona sottoposta a vincolo Iniziando da nord in senso orario

Viale Calandrino, vie: Lavoranti, delle Croci, dell'Avvenire, Principe di Castelnuovo, Siracusa, Giannola magistrato, Podere Reale, Provenzales, Principe Umberto, Nullo, Ospedale, Bagliesi, Giacalone, del Giglio, Tarollo, Schiaffini, Maggiore Guida, Zito, Palazzolo, delle Rose, Martino, Viola, Mangiaracina, Patti, Maria SS. del Ponte, Bixio, Grassi, Bizet, Cammarata, Pellico, Avezzana, Dante, Libertà, Serretta, Celeste, Cav. Vittorio Veneto e Oldani.
(99.44.2032)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 27 settembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, riguardante: "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente: Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Considerato che il comma 4 della citata legge regionale n. 4/99, art. 32, autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare l'integrazione delle dotazioni di cassa in conseguenza alle applicazioni di legge;
Visti gli artt. 10, 11 e 12 della predetta legge regionale n. 13/99 riguardanti l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le opportune variazioni per l'attuazione della medesima legge regionale n. 13 del 19 settembre 1999;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ENTRATA
TITOLO II - Entrate extratributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 12 - Partite che si compensano nella spesa

(Nuova istituzione)
  4233 Somme derivanti dal versamento di disponibilità non vincolate di assegnazioni extra-regionali. 
11 372 02.12.02 21205      + 14.000  

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  14233 Spese per missioni del personale in servizio all'Assessorato dell'agri- 
coltura e delle foreste.      + 1.300 L.R. n. 13/99, art. 10.  

RUBRICA 3 -  TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  15031 Programma finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni agrumarie tipiche siciliane sui mercati di consumo 
per il tramite dell'ESA (Ente di sviluppo agricolo).      - 400 L.R. n. 13/99, art. 10. 

TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - PRODUZIONE AGRICOLA
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  54571 Aiuto annuale per la conservazione nei territori "sensibili" delimitati a norma del D.P.Reg. 10 maggio 1989, degli impianti di mandorlo, nocciolo, pistacchio e carrubo e nei comuni indicati 
all'art. 13, ecc.      - 900 L.R. n. 13/99, art. 10. 

TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 7 - FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione
(Nuova istituzione)
  56859 Spese per le finalità previste dall'art. 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, per far fronte alle straordinarie esigenze connesse alla campagna antincendio e per il potenziamento del servizio 

antincendio.
21 210 3 10.11 03.08.12      + 14.000     BE 

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 6 -  Poste correttive e compensative delle entrate

(Nuova istituzione)
  21205 Somma da versare in entrata del bilancio della Regione corrispondente alle disponibilità non vincolate di assegnazioni extraregionali, destinata alle finalità degli articoli 5 e 11 della legge re- 

gionale 19 agosto 1999, n. 13.
11 183 2 12.32 07.06.00 4233      + 14.000    

TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 -  Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- 
ministrativa, ecc... (Interventi dello Stato)      - 14.000            

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
Entrata
Titolo II - Cat. 12      + 14.000 

Spesa
Fondo di riserva di cassa      - 14.000 
  Amministrazione | Titolo I | Titolo II 
Bilancio e finanze      + 14.000
Agricoltura e foreste      - + 14.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 settembre 1999.
  PIRO 

(99.44.2053)
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DECRETO 5 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, riguardante: "Interventi in favore dei consorzi di bonifica";
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Considerato che il comma 4 della citata legge regionale n. 4/99, art. 32, autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare l'integrazione delle dotazioni di cassa in conseguenza alle applicazioni di legge;
Considerato di dare attuazione a quanto disposto dalla citata legge regionale n. 12/99 relativamente all'esercizio 1999;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le opportune variazioni per l'attuazione della legge regionale n. 12 del 6 agosto 1999;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore         in milioni di lire 
           

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 -  BONIFICA
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  16008 Somma destinata ai consorzi di bonifica e di bonifica montana per la stipula di rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230. 
11158210100308061      + 1.500 L.R. n. 12/99 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso. Spese correnti      - 1.500 

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana, per l'anno 1999, sono state apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
Spesa
Fondo di riserva di cassa      - 1.500 
  Amministrazione | Titolo I 
Agricoltura e foreste      + 1.500 

Palermo, 5 ottobre 1999.
  PIRO 

(99.44.2053)
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DECRETO 13 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, riguardante: "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari";
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il comma 4 della citata legge regionale n. 4/99, art. 32, che autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare l'integrazione delle dotazioni di cassa in conseguenza alle applicazioni di legge;
Accertato che l'attuale disponibilità del fondo di riserva di cassa non consente, tenuto conto delle esigenze complessive dell'Amministrazione regionale, di effettuare la variazione ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/99 per l'intero ammontare della spesa di cui alla citata legge regionale n. 20/99;
Tenuto conto di quanto sopra, si apporta al quadro sintetico delle variazioni di cassa la variazione in aumento alla rubrica Presidenza della Regione - Titolo I - per lire 1.000 milioni con contestuale riduzione del fondo medesimo;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le opportune variazioni per l'attuazione della citata legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ENTRATA
TITOLO II - Entrate entra-tributarie
CATEGORIA 11 - Recuperi e rimborsi
RUBRICA 3 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA

(Nuova istituzione)
  3807 Restituzione da parte dei beneficiari, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, di somme erogate a titolo di contributo a carico del fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive. 
1236202110210707          P.M. L.R. n. 20/96, art. 11 

SPESA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  10702 Contributi ad istituzioni impegnate nella lotta alla mafia     - 1.125  
  10707 Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive     + 500 L.R. n.20/99, art. 11
  10721 Finanziamento in favore degli enti di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14 e successive integrazioni e modificazioni della spesa derivanti dall'assunzione in sovrannumero  
dei familiari vittime della mafia (Spese obbligatorie)      - 35 L.R. n. 20/96, art. 4 

(Nuova istituzione)
  10725 Contributo all'associazione "Centro di accoglienza Padre Nostro" con sede in Palermo, per il raggiungimento dei propri scopi statutari. 
1116220807050403      + 150 L.R. n. 20/96, art. 18

(Nuova istituzione)
  10734 Somma da erogare per le finalità degli artt. 2 e 5 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. 
1116120807050403      + 200    

(Nuova istituzione)
  10743 Contributi per il sostegno alla formazione degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata. 
1116120604050203      + 100    

(Nuova istituzione)
  10744 Somma da erogare per oneri derivanti all'assunzione, anche in soprannumero, presso gli enti locali, le Aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti vigilati dagli stessi o dall'Amministrazione regionale dei familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o delle vittime del dovere individuate nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1980, n.302 e successive modifiche ed integrazioni. 
1116120807050403      + 35    

(Nuova istituzione)
  10745 Indennizzi "una tantum" in favore delle vittime delle azioni della criminalità commesse nel territorio della Regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti attività imprenditoriale che abbiano subito l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio regionale. 
1116120807050403      + 50 L.R. n.20/99, art. 6

(Nuova istituzione)
  10746 Contributo "una tantum" in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità. 
1116120807050403      + 300 L.R. n.20/99, art. 10

(Nuova istituzione)
  10747 Contributo in favore di imprenditori e soggetti esercenti una libera arte o professione per l'acquisto e l'installazione di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva. 
11163 20807050403      + 75 L.R. n.20/99, art. 12

(Nuova istituzione)
  10748 Contributi corrispondenti agli interessi su mutui che i soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura debbano contrarre per il regolare prosieguo delle attività. 
1116321231070700      + 20 L.R. n.20/99, art. 13

(Nuova istituzione)
  10750 Contributi alle associazioni antiracket riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative aventi sede in Sicilia per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà. 
1116220807050403      + 200 L.R. n.20/99, art. 17

(Nuova istituzione)
  10752 Contributo all'ordine dei giornalisti di Sicilia per l'assegnazione del premio nazionale di giornalismo in memoria di Mario Francese. 
1116220604060402      + 100 L.R. n.20/99, art. 19

(Nuova istituzione)
  10756 Indennizzi "una tantum" in favore dei familiari dei dirigenti politici e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. 
1116120807050403      + 1.500 L.R. n.20/99, art. 20
  10777 Somma da versare al "Fondo regionale per le parti civili nei pro- 
cessi contro la mafia"              L.R. n.20/99, art. 9

TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  50500 Integrazione dei fondi speciali costituiti dai consorzi fidi delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 6 aprile  
1996, n. 14      - 1.000 L.R. n.20/99, art. 20 

CATEGORIA 14 -  Concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive
  50603 Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura     - 500 L.R. n.20/99 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  21111 Oneri derivanti da garanzie prestate dalla Regione su mutui che i soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività. 
1116321231070700      + 10 L.R. n.20/99, art. 13

CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso      - 250 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 6 - PROMOZIONE CULTURALE, EDUCAZIONE PERMANENTE, ACCADEMIE E BIBLIOTECHE
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  37972 Spese per la pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione eventualmente raccolta, dei testi delle relazioni e delle ricerche ed ogni altro materiale elaborato nel corso dell'attività di studio e di ricerca sul fenomeno della  
mafia in Sicilia      - 20 L.R. n.20/99, art. 13 
  37973 Spese per seminari di studio a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti interessati alla sperimentazione delle attività didattiche ed educative sul fenomeno della mafia in Sicilia, da  
organizzare in raccordo con le università siciliane      - 10 L.R. n.20/99, art. 13 

CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  38085 Contributi alle scuole, istituti o facoltà per iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territo- 
rio sul quale insistono le relative istituzioni scolastiche      - 1.000  

(Nuova istituzione)
  38148 Contributi per l'aggiornamento dei docenti e borse di studio, di indagine e di ricerca per gli studenti di ogni ordine e grado nonché contributi per la realizzazione di manifestazioni, gemellaggi, incontri e iniziative formative aventi come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa e di poteri occulti. 
1116220606060402      + 700 L.R. n.20/99, art. 14

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
Spesa
Fondo di riserva di cassa      - 1.000 
  Amministrazione | Titolo I 
Presidenza della Regione      + 1.000 

Art. 3

Il capitolo aggiunto 10725 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio 1999, corrispondente al capitolo 10725 istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 1999 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 10725 di nuova istituzione.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 ottobre 1999.
  PIRO 

(99.44.2053)
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DECRETO 13 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 28 settembre 1999, n. 22, riguardante: "Interventi urgenti per il settore agricolo";
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il comma 4 dell'art. 32 della citata legge regionale n. 4/99, che autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare l'integrazione delle dotazioni di cassa in conseguenza alle applicazioni di legge;
Visti gli artt. 3, 4 e 7 della predetta legge regionale n. 22/99 riguardanti l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999;
Accertato che l'attuale disponibilità del fondo di riserva di cassa non consente, tenuto conto delle esigenze complessive dell'Amministrazione regionale, di effettuare la variazione ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/99 per l'intero ammontare della spesa di cui alla citata legge regionale n. 22/99;
Ritenuto, pertanto, di dovere apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa le variazioni in aumento alla rubrica Agricoltura e foreste - titolo I e titolo II, rispettivamente per lire 2.000 milioni e per lire 3.000 milioni, finalizzate al pagamento delle spese autorizzate dagli artt. 3 e 4 della citata legge regionale n. 22/99, con contestuale riduzione del fondo di riserva di cassa per complessive lire 5.000 milioni;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le opportune variazioni per l'attuazione della medesima legge regionale n.22/99

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ENTRATA
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
CATEGORIA 12 - Partite che si compensano nella spesa
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO

  4233 Somme derivanti dal versamento di disponibilità non vincolate di  
assegnazioni extra-regionali      + 30.000  

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - PRODUZIONE AGRICOLA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  14734 Somme da erogare per il finanziamento delle misure agroambientali ai sensi del Reg. CEE n. 2078 del 1992 per la parte non ammessa al contributo della U.E. per carenza di risorse finanziarie. 
1116321010030806      + 10.000 L.R. n. 22/99, art. 3

TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 -  MIGLIORAMENTI FONDIARI
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

  55485 Contributo sulle spese per l'acquisto di plastica per il rinnovo della copertura di serre e di tunnels, in favore di aziende agricole, di coltivatori diretti, di cooperative ed associazioni che praticano  
le coltivazioni in serra e/o in tunnel      + 20.000 L.R. n. 22/99, art. 4

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 6 - Poste correttive e compensative delle entrate

(Nuova istituzione)
  21206 Somma da versare in entrata del bilancio della Regione corrispondente alle disponibilità non vincolate di assegnazioni extraregionali, destinata alle finalità degli artt. 3 e 4 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22. 
11183212320706004233      + 30.000     V (N.F.) 

TITOLO II -  Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- 
ministrativa, ecc. (Interventi dello Stato)      - 30.000     V (N.F.) 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
TITOLO I -  Spese correnti
RUBRICA 5 -  PESCA ED ATTIVITÀ MARINARE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  35663 Spese per aiuti all'occupazione da erogare ai componenti degli equipaggi di cui all'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1998,  
n. 33      - 6.550 L.R. n. 22/99, art. 7 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I -  Spese correnti
RUBRICA 2 -  ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALI
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  41725 Somme da versare al comune di Lampedusa e Linosa per la prosecuzione del servizio di pronto soccorso sanitario con aereo  
attrezzato      -- 1.750 L.R. n. 22/99, art. 7 

RUBRICA 4 -  SERVIZI VETERINARI
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  42207 Indennità, integrative di quelle statali, ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché affetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi e di capi ovino-caprini abbattuti e/o distrutti perché affetti da brucellosi, nonché ai veterinari liberi professionisti autorizzati ad effettuare le operazioni di cui ai decreti ministeriali 1 giugno 1968 e 3 giugno 1968. 
1116120808050505      + 20.000    

RUBRICA 6 -  FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  42730 Spesa per il servizio sanitario di emergenza     - 11.700 L.R. n. 22/99, art. 7 

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
Entrata
Titolo II - Cat. 12      + 30.000 

Spesa
Fondo di riserva di cassa      - 5.000 
  Amministrazione | Titolo I | Titolo II 
Bilancio e finanze      + 30.000
Agricoltura e foreste      + 2.000 + 3.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 ottobre 1999.
  PIRO 

(99.44.2053)
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DECRETO 19 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 28 settembre 1999, n. 24 "Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi";
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, prot. n. 22939 del 9 luglio 1999;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le opportune variazioni per l'attuazione della citata legge regionale 28 settembre 1999, n. 24;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 -  PESCA E ATTIVITÀ MARINARE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  35661 Contributo una tantum ai soggetti interessati dal divieto dell'esercizio di pesca nei golfi diCatania, Patti e Castellammare del  
Golfo      + 7.000    
  35662 Spese per le misure di accompagnamento sociale previste dalla legge 21 maggio 1998, n. 164 per il caso di interruzioni tecniche della  
attività di pesca      + 30.000    
  35663 Spese per aiuti all'occupazione da erogare ai componenti degli equipaggi di cui all'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1998,  
n.33      - 38.000    

(Nuova Istituzione)
  35665 Sussidi in favore dei familiari delle vittime di naufragi. 
(11.161.2.10.14.03.11.00.1)      + 1.000 L.R. n. 24/99, art.1

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 ottobre 1999.
  PIRO 

(99.44.2052)
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DECRETO 19 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 28 settembre 1999, n. 23 "Interventi per le opere universitarie e contributi in favore di teatri";
Visti gli artt. 2 e 4 della predetta legge regionale n. 23/99, relativi alla copertura finanziaria della spesa a carico del bilancio della Regione;
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, prot. n. 22939 del 9 luglio 1999;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le opportune variazioni per l'attuazione della citata legge regionale 28 settembre 1999, n. 23;
Considerato che il comma 4 della citata legge regionale n. 4/99, art. 32, autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare l'integrazione delle dotazioni di cassa in conseguenza delle applicazioni di legge;
Accertato che l'attuale disponibilità del fondo di riserva di cassa non consente, tenuto conto delle esigenze complessive dell'Amministrazione regionale, di effettuare la variazione di cui al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/99 per l'intero ammontare della spesa di cui alla citata legge regionale, che risulta coperta finanziariamente mediante l'utilizzo dei fondi per nuove iniziative legislative;
Tenuto conto di quanto sopra, si apporta al quadro sintetico delle variazioni di cassa la variazione in aumento alla rubrica dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Titolo I - per lire 1.000 milioni con contestuale riduzione del fondo medesimo;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 6 -  PROMOZIONE CULTURALE, EDUCAZIONE PERMANENTE, ACCADEMIE E BIBLIOTECHE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  38116 Contributo annuo a favore dell'ente autonomo regionale Teatro Mas- 
simo Vincenzo Bellini diCatania      + 5.000    
  38126 Contributo annuo a favore dei teatri stabili di Palermo e diCa- 
tania      + 1.200    

(Nuova istituzione)
  38149 Contributo da concedere al Teatro Massimo Bellini di Catania per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
11.162.2.0606.060402.1      + 500 L.R. n. 23/99, art. 2

RUBRICA 8 - ASSISTENZA SCOLASTICA ED EDUCATIVA

  38813 Contributi a favore delle opere universitarie per il raggiungimento  
dei loro fini istituzionali      + 4.000    

RUBRICA 7 - ANTICHITÀ E BELLE ARTI
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  38376 Spese per l'istituzione di un centro elaborazione dati presso il Cen- 
tro regionale per l'inventariazione e la catalogazione      - 750    
  38377 Spese per il pagamento degli oneri derivanti dai contratti di diritto privato stipulati con il personale di cui all'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificato dall'art. 13 della  
legge regionale 29 settembre 1994, n. 34      - 7.350    
  38378 Spese di gestione del centro elaborazione dati di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e spese di gestione connesse agli interventi di catalogazione effettuati dal personale di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e suc- 
cessive modifiche      - 650    

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso. Spese correnti      - 1.950 L.R. 23/99, art. 2 

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni:
  Assessorato regionale | Titolo I         Spese correnti 
Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione      + 1.000 milioni 
Fondo di riserva di cassa      - 1.000 milioni 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 ottobre 1999.
  PIRO 

(99.44.2051)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 10 agosto 1999.
Istituzione, presso l'Assessorato degli enti locali, dell'Osservatorio di monitoraggio e verifica, con i compiti previsti dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti locali e regioni dell'1 aprile 1999;
Visto l'art. 25 del citato contratto concernente "Monitoraggio e verifiche", il quale prevede la possibilità di costituzione di un osservatorio per l'approfondimento di specifiche problematiche, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene, sicurezza del lavoro, servizi sociali, mobilità relativa a trasferimento di funzioni o esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario, formazione ed aggiornamento professionale ed andamento della contrattazione e delle controversie individuali;
Visto il verbale dell'11 maggio 1999, con il quale l'Assessore regionale per gli enti locali, le associazioni regionali del comparto contrattuale enti locali - A.N.C.I. e U.R.P.S. - e le organizzazioni sindacali regionali di categoria - C.G.I.L./F.P., C.I.S.L./F.I.S.T., U.I.L./EE.LL. - hanno concordato di costituire l'Osservatorio regionale sulla contrattazione della Sicilia e di attribuire allo stesso le competenze previste dall'art. 25 del C.C.N.L. dell'1 aprile 1999, convenendo, altresì, che l'Osservatorio opererà per la corretta lettura delle norme legislative e contrattuali inerenti l'organizzazione ed il rapporto di lavoro negli enti del comparto e la formulazione di linee generali di indirizzo che facilitino la gestione della contrattazione decentrata integrativa, con l'intento di prevenire l'insorgere di possibili conflitti;
Ritenuto che l'Osservatorio assume, per le materie di cui sopra, la natura di organo consultivo dell'Assessorato regionale degli enti locali, per gli enti del comparto sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato e che la sua attività nelle forme delle iniziative, studi, suggerimenti e proposte sarà sottoposta alla valutazione dell'Assessore ai fini della formalizzazione dei relativi provvedimenti anche attraverso circolari e direttive;

Decreta:


Art. 1

E' istituito l'Osservatorio di monitoraggio e verifica, con i compiti previsti dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 aprile 1999.

Art. 2

L'Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale degli enti locali, dove ha sede, e limita la sua attività ai rapporti con gli enti sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato.

Art. 3

L'Osservatorio è costituito da:
-  Assessore regionale per gli enti locali che lo presiede o da un suo delegato;
-  direttore dell'Assessorato regionale enti locali, Direzione enti locali, componente;
- direttore dell'Assessorato regionale enti locali, Direzione affari sociali, componente;
-  presidente regionale dell'A.N.C.I., componente;
-  presidente U.R.P.S., componente;
-  segretario regionale C.G.I.L./F.P.; componente;
-  segretario regionale C.I.S.L./F.I.S.T., componente;
-  segretario regionale U.I.L./EE.LL., componente;
-  segretario regionale F.N.E.L., componente;
-  segretario regionale C.S.A., componente;
- segretario regionale D.I.C.C.A.A. - C.O.N.F.S.A.L., componente;
-  dirigente coordinatore del gruppo di lavoro VIII, affari relativi al personale enti locali, componente.

Art. 4

I presidenti dell'A.N.C.I. e dell'U.R.P.S., nonché i segretari regionali, possono farsi rappresentare da un proprio delegato.

Art. 5

a) Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali, scelto dall'Assessore regionale.
b)  Il personale di segreteria sarà reclutato tra i dipendenti dell'Assessorato e, su designazione dei presidenti e dei segretari regionali, tra quelli dell'associazione, unione e organizzazioni sindacali di cui all'art. 3.

Art. 6

L'Osservatorio ha sede presso l'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 1999.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 22 ottobre 1999 alla nota n. 634.
(99.44.2044)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 14 ottobre 1999.
Approvazione del programma regionale di spesa per il finanziamento di opere pubbliche.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 aprile 1985, n. 21; 12 gennaio 1993, n. 10; 1 settembre 1993, n. 25; 7 giugno 1994, n. 19; 29 settembre 1994, n. 34; 10 gennaio 1995, n.10; 18 maggio 1995, n. 42; 9 dicembre 1996, n. 47; 8 gennaio 1996, n. 4; 6 aprile 1996, n. 16; 6 aprile 1996, n. 22; 16 ottobre 1997, n.39; 23 gennaio 1998, n. 3; 30 marzo 1998, n. 5; 2 settembre 1998, n. 21; 27 aprile 1999, n. 10; 19 agosto 1999, n. 15;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto l'art. 36 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Considerato che per l'esecuzione di opere pubbliche relative all'arginamento di corsi d'acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi, di cui al capitolo 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio 1999, è stata stanziata per il corrente esercizio la somma di L. 10.000.000.000;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 186 del 27 luglio 1999, con la quale è stata approvata la "Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale dei lavori pubblici";
Vista, in particolare, la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 27 luglio 1999, nella quale viene specificato tra l'altro che la ripartizione territoriale del capitolo 70301 non può essere effettuata data la finalità del capitolo stesso;
Tenuto conto che sul capitolo di che trattasi è stata già impegnata la somma di L. 2.012.709.623 per fare fronte al finanziamento delle opere inserite nel programma di spesa adottato con decreto n. 1374/13 del 17 settembre 1999;
Tenuto conto che sul capitolo di che trattasi è stata altresì impegnata la complessiva somma di lire 4.040.300.261 per provvedere al finanziamento di progetti di urgenza e di somma urgenza (artt. 69 e 70 delR.D. n. 350/1895) redatti dai Geni civili dell'Isola a seguito di autorizzazione di questoAssessorato;
Considerato che in conseguenza di quanto sopra lo stanziamento del capitolo 70301 ammonta a lire 3.946.990.116;
Considerato che sulla scorta delle istanze di finanziamento pervenute dopo il 16 settembre ed entro il 14 ottobre 1999 è programmabile la spesa di lire 1.341.000.000;
Visto l'allegato programma regionale di spesa, predisposto dal gruppo 13° di questo Assessorato ai sensi dell'art.4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al capitolo 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio 1999;
Ritenuto di approvare il suddetto programma di spesa;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma regionale di spesa, dell'importo di L. 1.341.000.000 ex art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, afferente al capitolo 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999, che allegato al presente decreto, unitamente alla relativa relazione di accompagnamento, ne forma parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, verrà sottoposto al visto della Ragioneria centrale dei lavori pubblici ed è esente dalla registrazione alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 1999.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici il 19 ottobre 1999, con nota n. 779.

Allegato A
RELAZIONE

Il programma di spesa in argomento, redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, che trova copertura finanziaria sul cap. 70301 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999, è relativo ad opere di arginamento corsi d'acqua, stradali, edili, acquedottistiche, da eseguirsi in zone colpite da eventi calamitosi.
Per la redazione di tale programma si è tenuto conto, in primo luogo, delle istanze pervenute in Assessorato entro la data del 15 settembre 1999 (vedasi allegato C).
Per ogni singola istanza di finanziamento sono stati valutati il progetto e la documentazione amministrativa allegata e sono state ritenute idonee le istanze corredate dalla seguente documentazione:
- dichiarazione dell'Amministrazione richiedente che per l'opera non è stata inoltrata istanza ad altro ente diverso dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
-  piano triennale oo.pp. 1999/2001 adottato dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e relativa delibera di approvazione;
-  progetto di massima o esecutivo redatti ai sensi della legge regionale n. 10/93, muniti di tutti i visti e i pareri necessari;
-  conformità urbanistica resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ove necessario.
Sono state escluse le istanze non corredate di progetto, di programmi triennali oo.pp. 1999/2001, quelle non riferentesi ai disposti del capitolo di spesa in esame, ovvero quelle prive di un qualsiasi visto o parere necessario in base alle vigenti disposizioni di legge.
Alla luce dei criteri di valutazione sopra esposti, sono stati selezionati i progetti ammissibili a finanziamento (vedasi allegato E).
Dall'elenco delle istanze ammissibili a finanziamento sono stati individuati i progetti più rispondenti ai criteri di valutazione fissati dall'art. 4, comma 6°, della legge regionale n. 21/85 (vedasi allegato B).
Allegato B
PROGRAMMA DI SPESA
Capitolo 70301

Provincia di Messina
-  comune di Graniti. Lavori di sistemazione della strada di collegamento tra il centro abitato e la contrada Favara e la frazione Posto Leone, interessata da eventi calamitosi verificatisi negli anni 76 e 96. Importo L. 841.000.000;
- comune di Santa Teresa Riva. Lavori di opere di consolidamento a protezione della parte meridionale dell'abitato di Misserio, strada comunale chiesa nuova. Importo L. 500.000.000.
Importo complessivo L. 1.341.000.000.
(99.45.2078)
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DECRETO 14 ottobre 1999.
Approvazione del programma regionale di spesa per il finanziamento di opere pubbliche.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 aprile 1985, n. 21; 12 gennaio 1993, n. 10; 1 settembre 1993, n. 25; 7 giugno 1994, n. 19; 29 settembre 1994, n. 34; 10 gennaio 1995, n.10; 18 maggio 1995, n. 42; 9 dicembre 1996, n. 47; 8 gennaio 1996, n. 4; 6 aprile 1996, n. 16; 6 aprile 1996, n. 22; 16 ottobre 1997, n.39; 23 gennaio 1998, n. 3; 30 marzo 1998, n. 5; 2 settembre 1998, n. 21; 27 aprile 1999, n. 10; 19 agosto 1999, n. 15;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto l'art. 36 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Considerato che per le opere relative al consolidamento ed al trasferimento di abitati situati in zone franose, compresi quelli ubicati nei comuni non dichiarati espressamente da consolidare, di cui al capitolo 70315 è stata stanziata per il corrente esercizio la somma di lire 8.000.000.000;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 186 del 27 luglio 1999, con la quale è stata approvata la "Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale dei lavori pubblici";
Vista, in particolare, la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 27 luglio 1999, nella quale viene specificato tra l'altro che la ripartizione territoriale del capitolo 70315 non può essere effettuata data la finalità del capitolo stesso;
Tenuto conto che sul capitolo di che trattasi è stata già impegnata la somma di L. 2.972.000.000 per fare fronte al finanziamento delle opere inserite nel programma di spesa adottato con decreto n. 1375/13 del 17 settembre 1999;
Tenuto conto che sul capitolo di che trattasi è stata altresì impegnata la complessiva somma di lire 2.221.687.030 per provvedere al finanziamento di progetti di urgenza e di somma urgenza (artt. 69 e 70 delR.D. n. 350/1895) redatti dai Geni civili dell'Isola a seguito di autorizzazione di questoAssessorato;
Considerato che in conseguenza di quanto sopra lo stanziamento del capitolo 70315 ammonta a lire 2.806.312.970;
Considerato che sulla scorta delle istanze di finanziamento pervenute dopo il 15 settembre ed entro il 14 ottobre 1999 è programmabile la spesa di lire 2.663.000.000;
Visto l'allegato programma regionale di spesa, predisposto dal gruppo 13° di questo Assessorato ai sensi dell'art.4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al capitolo 70315 del bilancio della Regione siciliana, esercizio 1999;
Considerato, altresì, che è necessario accantonare la somma di L. 100.000.000, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva a beneficio degli enti inclusi nel programma regionale di spesa;
Ritenuto di approvare il suddetto programma di spesa;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma regionale di spesa, dell'importo complessivo di L. 2.763.000.000 (L. 2.663.000.000 + 100.000.000) ex art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, afferente al capitolo 70315 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999, che allegato al presente decreto, unitamente alla relativa relazione di accompagnamento, ne forma parte integrante.

Art. 2

E' destinata la somma di L. 100.000.000 a beneficio degli enti inclusi nel programma di cui al precedente art. 1 per gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla progettazione esecutiva.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, verrà sottoposto al visto della Ragioneria centrale dei lavori pubblici ed è esente dalla registrazione alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 1999.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici il 17 ottobre 1999, con nota n. 780.

Allegato A
RELAZIONE

Il programma di spesa in argomento, redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, che trova copertura finanziaria sul cap. 70315 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999, è relativo ad opere di consolidamento da realizzarsi all'interno di abitati interessati prevalentemente da movimenti franosi.
Per la redazione di tale programma si è tenuto conto, in primo luogo, delle istanze pervenute in Assessorato entro il 15 settembre 1999 (vedasi allegato C).
Per ogni singola istanza di finanziamento sono stati valutati il progetto e la documentazione amministrativa allegata e sono state ritenute idonee le istanze corredate dalla seguente documentazione:
-  dichiarazione dell'Amministrazione richiedente che per l'opera non è stata inoltrata istanza ad altro ente diverso dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
-  piano triennale opere pubbliche 1999/2001 adottato dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85;
-  progetto di massima o esecutivo redatti ai sensi della legge regionale n. 10/93, muniti di tutti i visti e i pareri necessari;
-  conformità allo strumento urbanistico resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n.25/93.
Sono state escluse le istanze non corredate di progetto, di programmi triennali per opere pubbliche 1999/2001, quelle non riferentesi a consolidamento di centri abitati, ovvero quelle prive di un qualsiasi visto o parere necessario in base alle vigenti disposizioni di legge.
Alla luce dei criteri di valutazione sopra esposti, sono stati selezionati i progetti ammissibili a finanziamento (vedasi allegato E).
Allegato B
PROGRAMMA DI SPESA
Capitolo 70315

Provincia di Catania
-  comune di Maletto. Lavori di consolidamento del pendio a protezione della caserma dei carabinieri. Importo L. 87.000.000.
Provincia di Messina
-  comune di Motta Camastra. Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato località Nespola Roccamare ad ovest dell'abitato. Importo L. 1.336.000.000;
-  comune di Roccafiorita. Lavori di consolidamento del centro abitato limitato al tratto quartiere Cancello. Importo L.600.000.000.
Provincia di Palermo
-  comune di Bisacquino. Lavori d consolidamento della via Decano di Vincenti a salvaguardia e protezione centro abitato 1° stralcio. Importo L. 640.000.000.
Importo complessivo L. 2.663.000.000.
(99.45.2080)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 maggio 1999.
Modifica della perimetrazione e approvazione del regolamento della riserva naturale Oasi del Simeto, ricadente nel comune di Catania.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981, n. 14 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 maggio 1988, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Vista la perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto, ricadente nel comune di Catania, allegata al decreto n. 85 del 14 marzo 1984 di istituzione della riserva;
Visto il decreto n. 824 del 30 giugno 1987, recante le norme di regolamentazione d'uso e i divieti della riserva naturale orientata Oasi del Simeto;
Vista la nota prot. n. 53/93 della Legambiente - circolo Città Ambiente, recante proposta di modifica dell'attuale perimetrazione;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo XLIV n. 164 del 23 giugno 1993;
Visto il verbale della commissione di lavoro Simeto dell'1 aprile 1996, in cui è dato mandato al coordinatore della stessa di riferire al C.R.P.P.N. l'esito dei lavori svolti dalla stessa: regolamento della riserva, progetto di variante relativo alla realizzazione delle opere di sbocco a mare dei canali Jungetto e Buttaceto;
Visto il verbale del C.R. del 24 maggio 1996, con il quale è approvato il regolamento della riserva naturale orientata Oasi del Simeto nella formulazione allegata allo stesso verbale;
Visti i rapporti gr. XLIV n. 185 del 2 luglio 1996 e n. 207 del 9 agosto 1996 ed il parere del C.R.P.P.N. del 10 luglio 1996 relativo alla perimetrazione della riserva;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale del 24 ottobre 1994, relativo alla volontà dell'organo citato di procedere alla rivisitazione del regolamento d'uso e divieti contestualmente alla riperimetrazione della riserva;
Viste le disposizioni assessoriali di cui alla nota GAB n. 864 del 16 aprile 1998;
Vista la nota prot.n. 852/98 dell'11 maggio 1998, con la quale il comune di Catania ha trasmesso la nuova proposta di riperimetrazione della riserva naturale Oasi del Simeto concordata con la Provincia regionale di Catania, i rappresentanti di alcune associazioni ambientaliste e dei comitati preoasi dei villaggi di Vaccarizzo;
Visto il rapporto istruttorio n. 409 del 16 giugno 1998 del gruppo XLIV in ordine alla proposta di riperimetrazione e alla proposta di regolamento;
Visti i pareri resi dal C.R.P.P.N. nella seduta del 30 settembre 1998 che conferma la perimetrazione della R.N.O. Oasi del Simeto, già approvata dal C.R. medesimo nella seduta del 24 ottobre 1994;
Visto il parere favorevole del C.R.P.P.N., reso nella seduta del 4 marzo 1999, al nuovo regolamento della R.N.O. Oasi del Simeto, così come proposto dalla commissione II nella seduta del 6 ottobre 1998;
Ritenuto di condividere il sopra citato parere;

Decreta:


Art. 1

La perimetrazione della R.N.O. Oasi del Simeto allegata al decreto n. 85/84 è modificata come da cartografia, allegato n. 1, al presente decreto.

Art. 2

E' approvato il regolamento recante modalità d'uso e divieti della riserva naturale orientata Oasi del Simeto.
Il testo del regolamento costituisce allegato n. 2 del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 10 maggio 1999.
  LO GIUDICE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 4 giugno 1999 con nota n. 154.
Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA OASI DEL SIMETO
Titolo I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1.  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della Riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili in oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete e sui canali di bonifica esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà i limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermo restando i divieti di cui al successivo articolo 2 e previo nulla osta dell'Assessorato sentito il C.R.P.P.N.
L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa e dovranno essere strutture precarie. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possono risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione dell'avifauna stanziale e migratoria. La balneazione è comunque vietata nel tratto di costa compreso tra la latitudine 41° 39' Nord e latitudine 41° 42' Nord, con l'ente gestore provvederà a delimitare e segnalare con apposite tabelle;
m)  praticare esclusivamente l'escursionismo a piedi. L'ente gestore provvederà a regolamentare inoltre l'accesso alla riserva via Mare e via Fiume. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
n)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
o)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, esclusivamente per accedere ai fondi per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela;
p)  al fine di assicurare idonea protezione, realizzare sul confine di zona recinzioni, anche in muratura, opportunamente armonizzate con le caratterizzazioni paesaggistiche.

Art. 2
Divieti

2.1.  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese; l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale territorio e ambiente sentito il parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 1 lettera g). E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiali e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, regolarmente catastate o provviste di concessione edilizia, previo nulla osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato previo parere del C.R.P.P.N.;
p)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali previa comunicazione all'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con veicoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole, nonché di difesa antincendio, previa autorizzazione dell'ente gestore nonché delle autorità competenti;
ee)  nel tratto di mare antistante il territorio della Riserva, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10:
1)  la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio;
2)  praticare qualsiasi forma di pesca e di caccia;
ff)  praticare qualsiasi forma di acquacoltura nonché interventi per l'incremento di risorse ittiche.
2.2.  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.

Titolo II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1.  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lettera b) del presente articolo.
3.2.  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà i limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato sentito il parere del C.R.P.P.N. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo possono essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.), previo nulla osta dell'Assessorato sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici. Gli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici, a servizio di abitazioni esistenti, qualora trattasi di brevi tratti di linee interrate, sono soggette a nulla osta da parte dell'ente gestore;
5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1.  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore. E' altresì vietata l'apertura di nuove strade o piste nonché la realizzazione di nuove costruzioni e la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 3.1 e 3.2 lettera b), previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio;
m) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
r)  esercitare qualgiasi forma di pesca e acquacoltura nonché interventi per l'incremento di risorse ittiche;
Titolo III
NORME SPECIALI PER IL PIANO DI SISTEMAZIONE E PER IL PIANO DI UTILIZZAZIONE


Art. 5
Piano di sistemazione della zona A di riserva

5.1.  Il piano di sistemazione deve perseguire il pieno recupero alla naturalità dei diversi ambiti territoriali della zona A di riserva. Devono essere salvaguardati gli ecosistemi dunali e le zone umide anche a mezzo di idonei interventi di ripristino ambientale da eseguirsi con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.
5.2.  Il ripristino ambientale deve essere attuato prioritariamente nelle aree interessate da manufatti abusivi esistenti, prevedendone la demolizione e rimozione.

Art. 6
Piano di utilizzazione della zona B di preriserva

6.1. Il piano di utilizzazione di cui all'art. 22, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, dev'essere finalizzato alla riqualificazione ambientale sia degli ambienti umidi che del paesaggio agrario caratterizzanti l'area di preriserva. Per il perseguimento delle finalità di riqualificazione, come per l'attuazione di quanto previsto al successivo comma, deve farsi esclusivo ricorso a tecniche dl rinaturazione e ingegneria naturalistica. Il piano di utilizzazione deve prevedere una fascia di rispetto di mt. 100 dal confine della riserva sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta.
6.2.  Previa intesa con l'ente gestore, il piano deve, altresì, prevedere:
a) il ripristino, a mezzo di demolizione e rimozione, delle condizioni di naturalità delle aree interessate da agglomerati abusivi esistenti in prossimità di zone umide e per le quali preesistevano, alle trasformazioni edilizie realizzate, condizioni di impaludamento o sistemi dunali;
b)  l'eliminazione degli agglomerati, delle strutture e dei manufatti che appaiono incompatibili per ragioni naturalistiche o paesaggistiche con le finalità istitutive della riserva o che comunque ricadono in una fascia di rispetto di 100 mt. dal confine della zona A. In tali aree andranno previsti interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica;
c) la localizzazione delle attrezzature permanenti di servizio alla riserva, quali: centro visita, piccolo museo, parcheggi, luoghi di sosta, punti di osservazione, viabilità distinta per funzioni e caratteristiche tecniche e tecnico formali, sentieristica principale, vie d'acqua percorribili con natanti distinti per tipi e funzioni;
d)  il riuso, con specifiche destinazioni funzionali alle attività di gestione e fruizione della riserva, degli immobili esistenti non rientranti nella fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), cui deve farsi prioritariamente ricorso per soddisfare il fabbisogno delle attrezzature di cui alla precedente lett. c);
e)  le eventuali nuove costruzioni da prevedere a completamento del documentato fabbisogno delle attrezzature di cui al precedente punto c), per le quali devono essere puntualmente individuate le caratteristiche planoaltimetriche e le tipologie costruttive e tecnico-formali, conformemente a quelle della cultura costruttiva tradizionale locale;
f) la realizzazione di una cassa di espansione finalizzata a modulare le portate di piena del canale Jungetto. Tale cassa di espansione deve essere dimensionata in modo tale da determinare, sulla scorta di criteri scientifici di carattere idraulico e biologico, il regime di portata minima e massima che deve confluire nella zona A di riserva per assicurare il mantenimento delle condizioni ambientali ottimali. Essa deve integrarsi paesaggisticamente ai caratteri floristico vegetazionali di zona, essere realizzata con tecniche di ingegneria naturalistica, ed opportunamente rinaturalizzata al fine di assumere le caratteristiche di biotopo idoneo alla sosta e alla nidificazione dell'avifauna;
g) la previsione di una soglia sul canale Buttaceto, in sinistra idraulica, nella zona a valle della S.S. 114, al fine di consentire l'immissione, su canale da realizzare all'esterno dell'area protetta, delle eventuali portate non compatibili, per quantità e qualità, con le condizioni ambientali della riserva, sulla scorta di idonea regola gestionale fissata dall'ente gestore a mezzo di specifico studio.
6.3.  Per le condizioni e le caratteristiche ecoambientali di particolare interesse dell'area oggetto di pianificazione, nonché per i contenuti attribuiti, dalle disposizioni dei precedenti commi al Piano, questo oltre ad essere firmato da tecnici laureati legittimati alla redazione di strumenti urbanistici, deve essere controfirmato da almeno un tecnico naturalista laureato in scienze naturali e/o biologiche, nonché, per gli aspetti di ordine agronomico-forestale, di gestione faunistica, idraulico, geomorfologico e geologico-tecnico, da specialisti nelle singole discipline. Le controfirme degli specialisti di comprovata esperienza attesteranno la loro partecipazione sia alle analisi sia, per i rispettivi campi di conoscenza, alla redazione del piano.
Titolo IV
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1. In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato.

Art. 6
Colture agricole biologiche

6.1.E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologlche nonchè la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2. I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'Ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3. L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1. Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e colturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3. L'Ente gestore trasmetterà all'Assessorato la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

8.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2. L'Ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione della fauna selvatica

9.1. Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato sentito il C.R.P.P.N.
9.2. Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3. L'Ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4. L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5. L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure speciali

10.1. Durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna stanziale e migratoria, l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 11
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la Riserva

11.1. Nelle more di una effettiva protezione dell'ecosistema marino costiero nel tratto di mare prospiciente la Riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità e ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con cui l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato.

Art. 12
Attività di controllo e sanzioni

12.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'Ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
12.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88, con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
12.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
12.4. L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
12.5. La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art. 13
Norma finale

13.1 Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(99.49.2309)
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DECRETO 21 ottobre 1999.
Revoca delle autorizzazioni rilasciate alla ditta Ecological Service s.r.l., con sede legale in Marsala, per lo smaltimento di rifiuti speciali, speciali ospedalieri e tossici e nocivi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", così come modificato dal successivo decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997;
Visto, in particolare, il comma 15 dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti prevede che:
-  le autorizzazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 915/82 in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti o a quella della decisione definitiva del provvedimento di diniego di iscrizione;
-  i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione;
Vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994;
Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1999 di approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale (M.U.D.);
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989;
Visto il proprio decreto n. 451/18 del 29 giugno 1993;
Visto il proprio decreto n. 509/18 del 6 agosto 1996, che prevede la proroga della validità delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. n. 915/82, fino alla pronunzia positiva di iscrizione, ovvero di diniego, all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, a condizione che sia stata presentata domanda di iscrizione allo stesso albo.
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1994 di operatività dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale del 28 aprile 1998, n. 406, recante il regolamento delle norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente per oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dispone tra l'altro che le Regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti entro un anno dalla data data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Considerato, altresì, che l'art. 57, comma 1, del citato decreto dispone che "le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi";
Visto il decreto n. 1662/92 del 30 ottobre 1992, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Ecological Service s.r.l., con sede legale a Marsala, in vicolo delle Saline n. 9, per il periodo di anni uno allo smaltimento dei rifiuti speciali previsti ai punti 1, 3 e 5 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento;
Visto il successivo decreto n. 1979/92 del 15 dicembre 1992, di modifica e rettifica, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta in parola, per il periodo di anni tre dal precedente decreto, allo smaltimento dei rifiuti speciali previsti ai punti 1, 3, 4 e 5 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento;
Visto il decreto n. 1663/92 del 30 ottobre 1992, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Ecological Service s.r.l., con sede legale a Marsala, in vicolo delle Saline n. 9, per il periodo di anni uno allo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri previsti al punto 2 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento;
Visto il decreto n. 502/18 del 12 maggio 1994, con il quale questo Assessorato ha ancora autorizzato la ditta in parola, per un periodo di anni cinque, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi previsti dal punto 1 al punto 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana;
Vista la nota del 28 giugno 1999 ed i relativi allegati, assunta al protocollo di questa Amministrazione il 7 luglio 1999, n. 46310, con la quale la ditta Ecological Service s.r.l. comunicava l'avvenuta iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, trasmetteva la relativa accettazione delle garanzie con decreto n. 89 del 10 novembre 1998 e contestualmente chiedeva lo svincolo della polizza n. 42/150695 della compagnia assicuratrice Assitalia, le Assicurazioni d'Italia, agenzia generale di Termini Imerese;
Vista la nota dell'Assitalia, le Assicurazioni d'Italia, agenzia generale di Termini Imerese, con la quale la stessa chiedeva notizie in merito alla polizza n. 42/150695;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni sopracitate, rilasciate alla ditta Ecological Service s.r.l. ed al relativo svincolo per le garanzie prestate dalla stessa a favore di questo Assessorato per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti tossici e nocivi;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Sono revocati il decreto n. 1662/92 del 30 ottobre 1992, con il quale la ditta Ecological Service s.r.l., con sede legale a Marsala, in vicolo delle Saline n. 9, è stata autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali previsti ai punti 1, 3 e 5 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento, il decreto n. 1979/92 del 15 dicembre 1992, di modifica e rettifica del sopracitato decreto, il decreto n. 1663/92 del 30 ottobre 1992, con il quale la ditta in parola è stata autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri previsti al punto 2 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento e il decreto n. 502/18 del 12 maggio 1994, con il quale la ditta Ecological Service s.r.l. è stata autorizzata allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi previsti dal punto 1 al punto 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82, per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento nell'ambito della Regione siciliana.

Art. 2

La ditta Ecological Service s.r.l. è conseguentemente svincolata per le garanzie finanziarie prestate, per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi nell'ambito della Regione Siciliana, a favore di questo Assessorato e rilasciate con polizza fidejussoria n. 42/150695 della Compagnia assicuratrice Assitalia, le Assicurazioni d'Italia, agenzia generale di Termini Imerese.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.45.2060)
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DECRETO 22 ottobre 1999.
Approvazione di variante, proposta dalla Snam, al progetto relativo alla costruzione del metanodotto Alcamo-Giardinello.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto il decreto n. 666/97 del 17 novembre 1997, con il quale è stato autorizzato il progetto di costruzione del metanodotto Alcamo-Giardinello DN 400 (16") 45 bar con diramazioni ed allacciamenti;
Vista l'istanza della Snam pervenuta il 7 luglio 1998, relativa alla richiesta di approvazione di una variante al superiore progetto, nascente dalla indicazione dell'Azienda foreste demaniali per lo spostamento di un breve tratto di tracciato ricadente nella zona boschiva;
Considerato che sul progetto in argomento ha espresso parere contrario il comune diCarini ed in considerazione di ciò è stato necessario acquisire il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visto il superiore parere espresso con voto n. 152 del 17 giugno 1999, che in proposito così si esprime:
«...Omissis...
Considerato
-  che con decreto n. 666/97 è stato autorizzato tutto il tracciato del metanodotto con il parere favorevole di tutti gli enti ed uffici, compreso il comune diCarini;
-  che la necessità della variante nasce da una prescrizione dell'Azienda foreste demaniali;
- che tutti i pareri di competenza acquisiti sono favorevoli;
- che il parere contrario espresso dal comune di Carini non appare sufficientemente motivato nel merito, trattandosi di una lieve variante (circa 200 m.) al tracciato generale (già precedentemente approvato dallo stesso comune di Carini per la parte di appartenenza territoriale) richiesta dall'Azienda foreste demaniali, perché riguarda un tratto di bosco naturale sul quale per legge è vietato qualsiasi attraversamento;
-  che la Snam ha ottemperato alla modifica del tracciato per salvaguardare il lecceto naturale, così come prescritto dall'Azienda foreste demaniali, mantenendo il nuovo percorso a non meno di 200 m. di distanza dal limite del bosco;
-  che la fascia di terreno impegnata per la realizzazione del metanodotto, a opera ultimata, verrà opportunamente rinaturalizzata per aderire il più possibile all'originaria configurazione;
-  che trattasi di opera di grande utilità pubblica perché consentirà la fornitura di gas naturale ai comuni di Carini, Torretta ed alla 11 presa di Palermo.
Tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere che la variante proposta sia meritevole di autorizzazione ai sensi dell'art.6 della legge regionale n. 15/91, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nei nulla osta rilasciati dai vari enti e uffici competenti per territorio.
In ordine alla deroga richiesta ai sensi del comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96, occorre seguire la speciale procedura prevista dal comma 3 del predetto art. 10.»;
Considerato di potere condividere il superiore voto e conseguentemente decretare l'approvazione della variante richiesta;

Decreta:


Art. 1

Con le precisazioni e prescrizioni nascenti dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 152 del 17 giugno 1999, è approvata in variante al progetto autorizzato con il decreto n. 666/97 del 17 novembre 1997, la variante proposta dalla Snam Progetti per le considerazioni rese nelle superiori premesse.

Art. 2

Costituiscono allegati al presente decreto gli elaborati tecnici prodotti con l'istanza di variante nonché la nota dell'Azienda foreste demaniali n. 005053 del 3 luglio 1998 ed il voto del C.R.U. n. 152 del 17 giugno 1999.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Snam interessata all'esecuzione dei lavori, con l'obbligo per la medesima di adempiere a quanto indicato nel voto n. 152 del 17 giugno 1999 del C.R.U. nonché ai comuni di Alcamo, Giardinello, Carini interessati per territorio, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 22 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.44.2026)
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DECRETO 22 ottobre 1999.
Rettifica del decreto 22 gennaio 1998, concernente rinnovo delle autorizzazioni rilasciate alla Nico S.p.A., con sede legale in Melilli, per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 181/81 ed i successivi propri decreti di attuazione n. 201 del 2 giugno 1982 e n. 827/9 del 5 agosto 1994, relativi alle attività che non possono essere intraprese senza il preventivo nulla osta all'impianto da parte di questo Assessorato;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 2 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997 ed, in ultimo, il decreto ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il D.P.Reg. del 23 gennaio 1996, relativo all'accordo di programma per l'attuazione del piano di risanamento di aree a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997 e dalla legge n. 426 del 9 dicembre 1998, che disciplina le attività di smaltimento dei rifiuti;
Vista la propria circolare n. 7054 del 2 aprile 1997, relativa all'acquisizione dei pareri dei comitati di coordinamento per le aree a rischio di cui al D.P.Reg. 23 gennaio 1996;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 di definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 di approvazione del modello di registro di carico e scarico;
Vista la circolare interministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1999, di sostituzione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti compete a questo Assessorato;
Considerato che l'art. 56 del predetto decreto legislativo ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. n. 915/82 e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Visto il proprio decreto n. 22/18 del 22 gennaio 1998, con il quale alla Nico Siciliana S.p.A., con sede legale e stabilimento a Melilli (SR) in contrada Tardara S.S. 193 Km. 8, è stata rinnovata, per un periodo di anni 5, l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non;
Considerato che con l'art. 4 della suddetta autorizzazione si era reso necessario ridurre da 1.000 e 600 tonn./anno il quantitativo di rifiuti tossici e nocivi smaltibili, in quanto la ditta non aveva provveduto ad aggiornare le polizze fidejussorie;
Vista la nota n. 21/98 del 22 gennaio 1998, con la quale la ditta ha trasmesso le appendici alle polizze n. 987090008 e n. 987090009 del 21 gennaio 1998, relative alla rivalutazione delle polizze fidejussorie;
Vista la nota n. 140/99/AA del 14 giugno 1999, con la quale la ditta ha trasmesso le appendici di polizza n. 997090136 e n. 997090137, relative alle polizze fidejussorie base n. 967090049 e n. 967090031 rivalutate secondo quanto previsto dal decreto n. 188/86;
Ritenuto, quindi, di poter riportare il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili e trattabili a 1.000 tonn./anno;
Considerato che all'art. 4 del citato decreto del 22 gennaio 1998, per mero errore di dattilografia, i quantitativi massimi di rifiuti smaltibili risultano essere indicati in m3/anno invece che in tonn./anno;
Ritenuto, pertanto, di dover rettificare in tal senso il citato decreto assessoriale;
Considerato che all'art. 2, comma 4, del citato decreto si era limitata l'autorizzazione allo stoccaggio soltanto ai rifiuti destinati ad essere trattati in loco;
Vista la nota n. 140/99/AA del 14 giugno 1999, con la quale la ditta fa rilevare che nelle precedenti autorizzazioni allo stoccaggio e trattamento non era inserita tale limitazione;
Verificato che effettivamente nella precedente autorizzazione provvisoria allo stoccaggio n. 6639 del 15 dicembre 1983 non era stata inserita tale limitazione e che il decreto del 22 gennaio 1998 rinnova le precedenti autorizzazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover rettificare in tal senso il proprio decreto;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Il comma 4 dell'art. 2 del decreto n. 22/18 del 22 gennaio 1998 intestato alla Nico S.p.A., con sede legale e stabilimento a Melilli (SR) in contrada Tardara S.S. 193 Km. 8, è soppresso.

Art. 2

L'art. 4 del decreto n. 22/18 del 22 gennaio 1998 è così rettificato:
- il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili è pari a 1.000 tonn./anno;
- il quantitativo massimo di rifiuti trattabili è pari a 1.000 tonn./anno;
-  i rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.44.2039)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento.

Con D.P. n. 559/Gr. VII/SG del 27 settembre 1999, il sig. Luigi Gentile, nato a Raffadali l'11 novembre 1959, è stato nominato sindaco del collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Agrigento, ai sensi dell'art. 6, comma 6°, lett. a), della legge n. 865/71.
(99.44.2004)
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Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Istituto autonomo case popolari di Catania.

Con D.P. n. 578/VII/SG del 21 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Catania è stato ricostituito, per la durata di cinque anni, nella seguente composizione:
-  dott. Luigi Marano, nato a Palermo il 16 giugno 1956, ing. Giuseppe Garilli, nato a Catania il 21 agosto 1952 e avv. Salvatore Pace, nato a Catania il 7 agosto 1961, quali membri previsti dall'art. 6, 3° comma, punto 1 della legge n. 865/71;
-  sig. Giuseppe Viglianesi, nato a Catania il 5 giugno 1958 e sig. Giuseppe Messina, nato a Catania il 29 aprile 1942, quali membri previsti dall'art. 6, 3° comma, punto 4 della legge n. 865/71;
-  sig. Carlo D'Alessandro, nato a Catania l'1 agosto 1946, quale membro previsto dall'art. 6, 3° comma, punto 5 della legge n. 865/71;
-  avv. Natalina Arena, nata a Misterbianco (CT) il 20 luglio 1936, quale membro previsto dall'art. 6, 3° comma, punto 6 della legge n. 865/71.
Il dott. Luigi Marano e l'ing. Giuseppe Garilli sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania.
(99.44.2003)
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Sostituzione del segretario dell'Osservatorio regionale sul volontariato.

Con D.P.Reg. n. 579/Gr. VII/S.G. del 21 ottobre 1999, il dott. Giovanni Dionisio, dirigente coordinatore del gr. XIII - Albo delle istituzioni socio-assistenziali e volontariato dell'Assessorato regionale degli enti locali, è stato nominato segretario dell'Osservatorio regionale sul volontariato, in sostituzione della dott.ssa Rosalia Mancuso.
(99.44.2002)
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Elenco delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19)

(Si omettono le tabelle)


(99.43.1946)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento delle personalità giuridica di diritto privato al Consorzio di difesa delle produzioni intensive, con sede in Catania.

Con decreto n. 3026/DRI del 30 agosto 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata riconosciuta al Consorzio di difesa delle produzioni intensive, con sede in Catania, via XX Settembre n. 11, la personalità giuridica di diritto privato.
(99.44.2005)
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Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento di acquirenti di latte bovino.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3308/Gr. 8° - Dir. 1ª del 20 settembre 1999, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 1472/Gr. 8° - Dir. 1ª del 7 luglio 1995, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta C.R.E.S.O.S. s.r.l., con sede legale in via G. Oberdan n. 119, Catania e stabilimento in contrada Rizzotto - 96016 Lentini.
(99.45.2076)

   

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3309/Gr. 8° - Dir. 1ª del 20 settembre 1999, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 832/Gr. 8° - Dir. 1ª del 27 maggio 1997, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Cooperativa Latte Val d'Anapo, con sede legale in corso Gelone n. 63 - Siracusa.
(99.45.2076)

   

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3310/Gr. 8° - Dir. 1ª del 20 settembre 1999, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 2509/Gr. 8° - Dir. 1ª del 18 novembre 1994, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Caseificio Vello d'Oro, con sede legale e stabilimento in contrada Gulfa-Funciara, Santa Margherita Belice.
(99.45.2076)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3311/Gr. 8° - Dir. 1ª del 20 settembre 1999, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 156/Gr. 8° - Dir. 1ª del 3 marzo 1994, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Associazione produttori zootecnici Irminio, con sede legale in viale delle Americhe - Ragusa.
(99.45.2076)

   

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3312/Gr. 8° - Dir. 1ª del 20 settembre 1999, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 340/Gr. 8° - Dir. 1ª del 21 marzo 1994, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Associazione unitaria zootecnica Iblea, con sede legale in via De Gasperi n. 20 - Ragusa.
(99.45.2076)

   

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3313/Gr. 8° - Dir. 1ª del 20 settembre 1999, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 3313/Gr. 8° - Dir. 1ª del 20 settembre 1999, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Gemme di Sicilia s.r.l., con sede legale in contrada Torrazze - 95121 Catania.
(99.45.2076)

   

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3314/Gr. 8° - Dir. 1ª del 20 settembre 1999, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 155/Gr. 8° - Dir. 1ª del 3 marzo 1994, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Gala Ragusa S.p.A., con sede legale in contrada Torrazze - 95121 Catania.
(99.45.2076)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico di immobili ubicati nella zona archeologica della Valle dei Templi di Agrigento.

Con decreto n. 5845 del 21 aprile 1999, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunziato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili ubicati nella zona archeologica della Valle dei Templi di Agrigento relativa alle particelle 193 e 505 del foglio 159 di proprietà della ditta Piparo Gerlando.
(99.43.1958)


Con decreto n. 5846 del 21 aprile 1999, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunziato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili ubicati nella zona archeologica della Valle dei Templi di Agrigento, foglio di mappa 5, di proprietà delle seguenti ditte:
1)  Ferro Giuseppe: foglio 151, particella 154;
2)  Tornabene Calogero: foglio 151, particella 155;
3)  Zammuto Angelo: foglio 151, particella 480 (ex 31a);
4)  Zammuto Rosario: foglio 151, particella 479 (ex 31c);
5)  Zammuto Alfonso: foglio 151, particella 478 (ex 31b);
6)  La Lumia Giovanna in Palmisano: foglio 151, particelle 150, 88, 13, 27 e 28.
(99.43.1949)
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Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/39, è stata ricostituita, con decreto n. 7226 dell'11 ottobre 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per un quadriennio a decorrere dalla data dell'11 ottobre 1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa, composta da:
1)  soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Siracusa - presidente;
2)  prof. Santi Luigi Agnello - componente;
3)  dott. Giuseppe Giliberti - componente.
Detta commissione è integrata ai sensi di legge da un esperto in materia mineraria e/o un rappresentante del Corpo forestale della Regione; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della competente Soprintendenza.
(99.44.2031)
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Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/39, è stata ricostituita, con decreto n. 7227 dell'11 ottobre 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per un quadriennio a decorrere dalla data dell'11 ottobre 1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, composta da:
1)  soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta - presidente;
2)  arch. Mario Cassetti - componente;
3)  Santi Emilio Giudice - componente.
Detta commissione è integrata ai sensi di legge da un esperto in materia mineraria e/o un rappresentante del Corpo forestale della Regione; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della competente Soprintendenza.
(99.44.2031)
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Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/39, è stata ricostituita, con decreto n. 7229 dell'12 ottobre 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per un quadriennio a decorrere dalla data del 12 ottobre 1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, composta da:
1)  soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Messina - presidente;
2)  dott. Ferdinando Valente - componente;
3)  dott. Luca Bresolin - componente.
Detta commissione è integrata ai sensi di legge da un esperto in materia mineraria e/o un rappresentante del Corpo forestale della Regione; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della competente Soprintendenza.
(99.44.2031)

   

Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/39, è stata ricostituita, con decreto n. 7230 del 12 ottobre 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per un quadriennio a decorrere dalla data del 12 ottobre 1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, composta da:
1)  soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Palermo - presidente;
2)  dott.ssa Serafina Buarnè - componente;
3)  prof.ssa Rosanna Pirajno - componente.
Detta commissione è integrata ai sensi di legge da un esperto in materia mineraria e/o un rappresentante del Corpo forestale della Regione; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della competente Soprintendenza.
(99.44.2031)
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Nomina del commissario straordinario dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo.

Con decreto n. 560 del 12 ottobre 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è stato nominato il dott. Ignazio Tozzo, nato a Palermo il 20 novembre 1965 ed ivi residente in via del Bassotto n. 35, dirigente del ruolo del personale amministrativo della Regione siciliana in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, commissario straordinario dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo a decorrere dalla data di notifica del decreto sino all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'istituto.
(99.43.1945)
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Sostituzione del rappresentante del personale in seno al comitato di gestione del Centro regionale per la progettazione e il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali.

Con decreto n. 7260 del 13 ottobre 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1997, n. 80, in sostituzione del dott. Marco Salerno, il dott. Cosimo Di Stefano è nominato rappresentante del personale in seno al comitato di gestione del Centro regionale per la progettazione e il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali.
(99.44.2028)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito di Biancavilla S.p.A.

Con decreto n. 145/99 - 9/F del 18 ottobre 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 - numero d'ordine 60 - della Banca di credito di Biancavilla S.p.A., con sede in Biancavilla (CT), a seguito della avvenuta fusione per incorporazione della stessa nella Banca agricola etnea S.p.A., con sede in Catania.
(99.44.2011)
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Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo del nisseno di Sommatino e Serradifalco, con sede in Sommatino.

Con decreto n. 146/99-9/F del 18 ottobre 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi del disposto dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo del nisseno di Sommatino e Serradifalco, con sede in Sommatino (CL), composto da n. 53 articoli, deliberato dal l'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 6 giugno 1999.
(99.44.2006)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n. 1347 del 21 settembre dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, vengono revocati il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Arcobaleno, con sede in Palermo, e viene nominato commissario straordinario, per la durata di mesi tre dalla notifica del provvedimento, la dott.ssa Sabrina Vinciguerra, nata a Palermo il 7 maggio 1969 e ivi residente in via E. Amari, n. 38.
(99.44.1997)


Con decreto n. 1716/I/V del 6 ottobre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca la gestione straordinaria della società cooperativa a r.l. Agricola Favarese, con sede in Favara, è affidata dalla data di notifica del decreto medesimo e fino al 31 gennaio 2000 al dr. Vincenzo Marinello, nato in Sciacca l'8 aprile 1970 ed ivi residente in via A. Miraglia n. 156.
(99.44.1999)
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Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione.

Con decreto n. 1711/I/V del 4 ottobre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'elenco regionale delle società di revisione, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92, è così aggiornato:
1) SO.C.RE.A. s.r.l. con sede in Siracusa, via S. Metodio n. 26, scadenza biennio 27 novembre 1999;
2)  Somed s.r.l. con sede in Trapani, corso Italia n. 66, scadenza biennio 19 febbraio 2000;
3)  REVI.CON. s.a.s., con sede in Calatafimi (TP), via Segesta n. 19, scadenza biennio 13 maggio 2000;
4)  Mazzara Consulting s.r.l. con sede in Trapani, via G. Errante n. 11, scadenza biennio 30 settembre 2000;
5)  A & B Revisioni e Certificazioni s.a.s., con sede in Palermo, via L. Ariosto n. 16/C, scadenza biennio 31 gennaio 2001;
6)  Ria & Partners s.a.s. con sede in Roma, via G. Fracastoro n. 3/A, scadenza biennio 30 giugno 2001;
7)  COM.FI.RE.S. s.r.l. con sede in Palermo, via Sammartino n. 55, scadenza biennio 30 giugno 2001;
8)  SO.RE.SI s.n.c. con sede in Sciacca (AG), via Cappuccini n.154/b, scadenza biennio 30 giugno 2001;
9)  Coopers & Lybrand S.p.A. con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20, scadenza biennio 30 giugno 2001;
10)  Eurcarm s.r.l. con sede in Roma, via Goito n. 46, scadenza biennio 30 giugno 2001;
11)  GDA Revisori Indipendenti s.a.s. con sede in Milano, via G.B. Morgagni n. 11, scadenza biennio 30 giugno 2001;
12)  Bompani Audit s.a.s. con sede in Roma, via Nazionale, 172, scadenza biennio 30 giugno 2001;
13)  Sala Scelsi Farina BDO s.a.s. con sede in Milano, piazza del Liberty n. 4, scadenza biennio 30 giugno 2001;
14)  Price Waterhouse S.p.A. con sede in Roma, via G.B. De Rossi n. 32/B, scadenza biennio 30 giugno 2001;
15)  KPMG S.p.A. con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 25, scadenza biennio 30 giugno 2001;
16)  Neutra s.r.l. con sede in Milano, via Amedei n. 8, scadenza biennio 30 giugno 2001;
17)  Trirevi s.r.l. con sede in Trapani, via C. Romej n. 85, scadenza biennio 30 settembre 2001;
18)  Revintouch s.a.s. con sede in Serravalle Scrivia (AL), viale Martiri n. 107, scadenza biennio 30 settembre 2001;
19)  C. & P.I. s.r.l. con sede in Brolo (ME), via Leonardo da Vinci n. 5, scadenza biennio 30 settembre 2001;
20)  Grant Thornton S.p.A. con sede in Milano, largo Augusto n. 7, scadenza biennio 30 settembre 2001;
21)  Arthur Andersen S.p.A. con sede in Milano, via della Moscova n. 3, scadenza biennio 30 settembre 2001;
22)  Iniaidit S.p.A. con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 16, scadenza biennio 30 settembre 2001.
(99.44.1998)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Conferimento alla società Mofeta dei Palici S.p.A., con sede in Catania, del permesso di ricerca denominato "Capezzana" in territorio del comune di Ramacca.

Con decreto n. 122 dell'1 marzo 1999 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1999, registro 1, foglio 9, è stato conferito alla società Mofeta dei Palici S.p.A., codice fiscale 00122430879, con sede in Catania, via Teatro Massimo n. 15, il permesso di ricerca per anidride carbonica CO2 denominato "Capezzana" in territorio del comune di Ramacca (CT) per la durata di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente estratto.
(99.44.2015)
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Attribuzione temporanea delle funzioni di ingegnere capo dei distretti minerari di Palermo, Catania e Caltanissetta.

Con decreto n. 1291 dell'11 ottobre 1999 dell'Assessore per l'industria, sono state attribuite, per un periodo di quattro mesi, le funzioni di ingegnere capo dei distretti minerari di Palermo, Catania e Caltanissetta rispettivamente ai dirigenti tecnici ingg. Trupia Angelo, Perrone Salvatore e Corriere Maria.
(99.43.1959)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di S. Agata di Militello.

Con decreto n. 899/13 del 24 giugno 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 26 aprile 1999 redatta dall'ufficio del Genio di Messina, ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/895, e relativa ai lavori di somma urgenza per il ripristino del dissesto statico all'esistente solettone di copertura del torrente Guarnera sulla via Medici nel comune di S. Agata di Militello, ed ha disposto il finanziamento di L. 149.505.000 sul capitolo 70301 esercizio 1999.
(99.44.2007)
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Rinuncia da parte della ditta Ragno Gaetano, sita in Barcellona Pozzo di Gotto, alla realizzazione di n. 23 alloggi nel comune di Milazzo e cancellazione della stessa dalla relativa graduatoria.

La ditta Ragno Gaetano, impresa edile sita a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), inserita al 1° posto della graduatoria dei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti (fascia B) della provincia di Messina, approvata con il decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, ed ammessa a finanziamento per la costruzione di n. 23 alloggi nel comune di Milazzo, ha rinunciato alla realizzazione del citato programma costruttivo e, pertanto, con decreto n. 946 del 28 giugno 1999 dell'Assessore per i lavori pubblici la stessa è stata depennata dalla suddetta graduatoria.
(99.44.2037)
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Sostituzione di un componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 1381/11 del 21 settembre 1999, il dr. Francesco Paolo Castaldo è stato nominato componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, in sostituzione del dr. Fulvio Sodano.
(99.46.2093)
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Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per lavori urgenti nel comune di Acireale.

Con decreto n. 1420/4 del 4 ottobre 1999 dell'Assessore per i lavori pubblici, è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori urgenti per il salpamento del materiale ostruttivo all'imboccatura portuale e di rifiorimento parziale della mantellata nel porticciolo di S. Tecla del comune di Acireale, dell'importo di L. 112.000.000.
(99.44.2008)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Costituzione del consiglio di disciplina dell'azienda Salvatore Lumia s.r.l., con sede in Agrigento.

Con decreto n. 2487/99/VII/L del 9 luglio 1999 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stato costituito il consiglio di disciplina del personale dell'azienda Salvatore Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, così composto:
In rappresentanza dell'azienda

Membri supplenti
1)  dott. Francesco Zicari, nato a Ribera (AG) il 27 gennaio 1948 e residente in Agrigento, viale dei Pini n. 26;
2)  dott.ssa Adriana Zicari, nata ad Agrigento il 19 giugno 1951, ivi residente, via Picone n. 8;
3)  dott. Pietro Sepielli, nato a Bari il 3 gennaio 1927 e residente in Catania, via Merlino n. 85.
Membri supplenti
1)  ing. Renato Danile, nato ad Agrigento il 6 aprile 1948, ivi residente in via Picone n. 85;
2)  Maria Antonia Giaccone, nata a Menfi (TP) il 3 novembre 1948 e residente in Agrigento, via Crispi n. 87;
3)  dott. Salvatore Zicari, nato ad Agrigento l'11 maggio 1949, ivi residente in via Vespri n. 87.
In rappresentanza del personale

Membri effettivi
1)  Martoro Claudio, nato a Firenze il 27 febbraio 1959 e residente in Palermo, vicolo dei Santi Uffizi n. 10 - per la UIL Trasporti;
2)  Guzzardo Alberto, nato a Sambuca di Sicilia l'8 febbraio 1954 e residente in Sambuca di Sicilia, via Matteotti n. 15 - per la FIT/CISL.
Membri supplenti
1)  Zacco Arturo, nato a Palermo il 12 febbraio 1960, residente a Capaci (PA), via R2 n. 13 - per la UIL Trasporti;
2)  Giarrizzo Giuseppe, nato ad Agrigento il 15 ottobre 1951, ivi residente in via Favignana n. 10 - per la FIT/CISL.
Il presente consiglio di disciplina ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto.
(99.43.1954)
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Fissazione dei periodi e delle sedi delle sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Anno 2000.

Con decreto n. 2705 del 20 settembre 1999, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha fissato le sessioni di esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore che saranno svolte nelle epoche e nelle sedi sotto indicate:
-  gennaio-febbraio  Trapani; 
-  marzo-aprile  Catania; 
-  maggio-giugno  Palermo; 
-  luglio - agosto  Caltanissetta; 
-  settembre-ottobre  Messina; 
-  novembre-dicembre  Siracusa. 

(99.43.1955)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sclassifica di un'area demaniale marittima sita in località Mazzeo del comune di Taormina ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto interassessoriale n. 399/13 del 17 settembre 1999 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale alla Presidenza, si è proceduto alla sclassifica dell'area demaniale marittima estesa mq. 35 in località Mazzeo del comune di Taormina, iscritta nel nuovo catasto terreni al foglio di mappa 1, particella 843, confinante a nord con il torrente Mazzeo, ad est con nuova strada lungomare denominata viale Alcide De Gasperi, a sud con altro relitto demaniale e ad ovest con la particella privata 453 del medesimo foglio di mappa.
Tale area viene pertanto a far parte dei beni patrimoniali della Regione siciliana.
(99.44.2050)
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Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Fontane Bianche del comune di Siracusa ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto interassessoriale n. 401/13 del 20 settembre 1999 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 35 sita in località Fontane Bianche del comune di Siracusa, distinta nel nuovo catasto terreni alla partita catastale 14568 del foglio di mappa 165 del citato comune, identificata dalla particella demaniale 935 del citato foglio di mappa e, comunque, meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(99.44.2049)
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Provvedimenti concernenti apertura di cave.

Con decreto n. 437/41 del 6 ottobre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Lombino Vincenzo, con sede legale in S. Giovanni Gemini, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Savochello nel territorio del comune di Cammarata (AG).
(99.43.1968)


Con decreto n. 451/41 del 14 ottobre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Patti Pasquale, con sede legale in Favara, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Cazzola nel territorio del comune di Canicattì (AG).
(99.43.1973)



Con decreto n. 490/41 del 21 ottobre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 alla ditta S.I.P.E.D. di Vetrano Giovanni & C. s.n.c., con sede legale in Cassibile, per il rinnovo di una cava di calcare in contrada Spinagallo nel territorio dei comuni di Siracusa e Noto (SR).
(99.44.2024)


Con decreto n. 497/41 del 22 ottobre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Ancione Antonino S.p.A., con sede legale in Palermo, per il rinnovo di una cava di calcare in contrada Tabuna-Ancione nel territorio del comune di Ragusa.
(99.44.2048)
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Nulla osta alla ditta Cantine Foraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo, per il potenziamento dell'impianto di produzione di mosto concentrato e tartrato di calcio.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 440/9 del 7 ottobre 1999, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Cantine Foraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo (TP), per il potenziamento dell'impianto di produzione di mosto concentrato e tartrato di calcio, con prescrizioni.
(99.43.1969)
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Autorizzazione alla ditta Sidermetal s.r.l., con sede legale in Carini, per l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi.

Con decreto n. 442/18 del 7 ottobre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato la ditta Sidermetal s.r.l., con sede legale in Carini (PA) S.S. 113 km. 281,600, ad effettuare l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero, dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, da macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché da rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, individuati rispettivamente alle lettere b), i) ed l) del 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(99.43.1967)
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Autorizzazione alla ditta Francesco Intorcia e figli, con sede in Marsala, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.

Con decreto n. 443/15 del 7 ottobre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, per un periodo limitato ad anni tre dalla data del presente decreto, la ditta Francesco Intorcia e figli, con sede in Marsala, via Mazara, 10, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
(99.43.1975)
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Autorizzazione alla società cooperativa a r.l. Cantine Settesoli, con sede in Menfi, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.

Con decreto n. 444/15 del 7 ottobre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, per un periodo limitato ad anni tre dalla data del presente decreto la società cooperativa a r.l. Cantina Settesoli, con sede in Menfi, S.S. 115, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima società.
(99.43.1976)
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Nulla osta alla società ENICHEM S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la sostituzione di un impianto nello stabilimento di Gela.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 445/9 del 7 ottobre 1999, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 alla società ENICHEM S.p.A. - stabilimento di Gela con sede legale in S. Donato Milanese (MI), via Boldrini, 1, per l'installazione di un impianto di termoutilizzo dei reflui dell'impianto acrilonitrile in sostituzione dell'impianto esistente presso lo stabilimento ENICHEM di Gela.
(99.43.1972)
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Approvazione di modifiche al programma di fabbricazione del comune di Bisacquino.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 362/DRU dell'8 ottobre 1999, ha approvato le modifiche al vigente programma di fabbricazione del comune di Bisacquino, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottate con delibera consiliare n. 104 del 14 ottobre 1997, relative alle modifiche degli artt. 34 e 35 del regolamento edilizio comunale.
(99.43.1964)
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Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 446/17 dell'8 ottobre 1999, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Siciltermica S.p.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, per le emissioni derivanti dall'attività di sabbiatura e verniciatura di tubazioni che si intende svolgere negli impianti da realizzare nel comune di Pace del Mela, zona industriale Giammoro diramazione E.
(99.43.1978)


Con decreto dell'Assessorato per il territorio e l'ambiente n. 447/17 dell'8 ottobre 1999, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta La Metallica s.n.c., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di manutenzione e collaudo di bombole di GPL vuote che si intende svolgere negli impianti da realizzare nel comune di Pace del Mela, zona industriale Giammoro, diramazione viaria.
(99.43.1977)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 477/17 del 20 ottobre 1999, è stata concessa alla ditta Siciliana Neobit s.r.l., con sede legale in Catania, zona industriale - IV Strada n. 8, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento per la produzione di conglomerati bituminosi sito in zona industriale - IV Strada n. 8 del comune di Catania.
(99.44.2019)

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 478/17 del 20 ottobre 1999, è stata concessa alla ditta F.lli Fiorito s.n.c., con sede legale in Siracusa, via Necropoli del Fusco n. 13, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento per la segagione e lavorazione di marmi e graniti sito in via Necropoli del Fusco n. 13 del comune di Siracusa.
(99.44.2017)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 479/17 del 20 ottobre 1999, è stata concessa alla ditta Medipack s.r.l., con sede legale in Marsala, contrada Cuore di Gesù n. 385, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto per la stampa di materie plastiche che la stessa intende realizzare nel comune di Marsala, contrada Ciancio.
(99.44.2018)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 480/17 del 20 ottobre 1999, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Adile Salotti S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la produzione di salotti e divani letto trasformabili, con impianto sito nel comune di Palermo.
(99.44.2046)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 481/17 del 20 ottobre 1999, è stata concessa l'autorizzazione alla cooperativa agricola Valle del Dittaino, ai sensi dell'art. 12 delD.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trasformazione e derivanti dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dai fondi dei soci, con impianto sito nel comune di Assoro Z.I. Dittaino.
(99.44.2045)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 484/17 del 20 ottobre 1999, è stato modificato il decreto n. 939/17 del 4 dicembre 1996, relativo all'autorizzazione alla ditta Oli Tomasello s.r.l., ai sensi dell'art. 6 del D.P.Rep. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantoio, estrazione e raffinazione di olii e sanse svolta nello stabilimento di contrada Tifeo, zona industriale di Termini Imerese.
(99.44.2047)
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Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vicari.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 373/DRU del 14 ottobre 1999, ha approvato la variante al piano regolatore generale ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera del consiglio comunale n. 6 del 28 gennaio 1999, relativa all'individuazione dell'area per realizzazione di un istituto tecnico per geometri, nel comune di Vicari.
(99.43.1989)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto relativo a lavori stradali nel comune di Vittoria.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 452/VIA del 14 ottobre 1999, ha concesso alla Provincia regionale di Ragusa, ai sensi dell'art. 30, legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, il nulla osta, con prescrizioni, al progetto esecutivo di eliminazione delle viziosità planimetriche della S.P. n. 41 Scoglitti-Alcerito, in corrispondenza del km. 3,6 e del km. 3,9, nel territorio del comune di Vittoria.
(99.43.1965)
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Autorizzazione del progetto per la realizzazione di reti idriche nel territorio di Cattolica Eraclea e Ribera.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente comunica che, con proprio decreto n. 337/D.R.U. del 15 ottobre 1999, è stato autorizzato il progetto delle opere relative alla realizzazione delle reti idriche dipendenti dal serbatoio Castello 4° lotto di distribuzione Borgo Bonsignore e fondovalle Platani in territorio di Cattolica Eraclea e Ribera, in variante alla strumentazione comunale in atto vigente.
(99.43.1991)
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Nulla osta alla ditta Casa Vinicola Calatrasi per l'ampliamento del reparto di imbottigliamento dello stabilimento sito in San Cipirello.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 453/9 del 15 ottobre 1999, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con prescrizioni, alla ditta Casa Vinicola Calatrasi, contrada Piano Piraino, San Cipirello (PA), per lavori di ampliamento del reparto di imbottigliamento dello stabilimento sito in San Cipirello (PA), contrada Piano Piraino, che passa da una potenzialità di 1.800 bottiglie/ora a una di 5.000 bottiglie/ora.
(99.44.2016)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Fiumedinisi.

Con decreto n. 379 del 18 ottobre 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Fiumedinisi relativa ai lavori di arredo urbano ed ampliamento della via S. Francesco.
(99.43.1966)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Mongiuffi Melia.

Con decreto n. 381/DRU del 18 ottobre 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Mongiuffi Melia adottata con decisione n. 49 del 16 ottobre 1998, relativa alla riconferma del vincolo urbanistico per la realizzazione di un parco urbano.
(99.44.2025)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Bisacquino.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 384/DRU del 20 ottobre 1999 ha approvato la variante al programma di fabbricazione del comune di Bisacquino, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 27 del 30 ottobre 1999, avente per oggetto impianto di selezione per il recupero delle materie prime ed energia del materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani a servizio dei comuni di Bisacquino, Corleone, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Prizzi, Roccamena e Palazzo Adriano.
(99.44.2027)
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Nulla osta al comune di Palermo per il progetto relativo al completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 468/VIA del 20 ottobre 1999, ha concesso al comune di Palermo il nulla osta in materia d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/30, con prescrizioni, per il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di Palermo, 2° stralcio, lotto B, da via Altofonte a via Belgio.
(99.43.1993)
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Nulla osta alla società Elettrica Liparese s.n.c., con sede in Lipari, per l'installazione di un nuovo gruppo elettrogeno nella centrale elettrica di Lipari.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 469/9 del 20 ottobre 1999, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla società Elettrica Liparese s.n.c., con sede legale in Lipari (ME), via F. Crispi, 86 per l'installazione di un nuovo gruppo elettrogeno della potenza di 2000 KVA in aggiunta a quelli esistenti nella centrale elettrica di Lipari (ME), con condizione.
(99.43.1994)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto relativo a lavori stradali nel comune di Giarratana.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 470/VIA del 20 ottobre 1999, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, alla Provincia regionale di Ragusa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto dei lavori di sistemazione del 1° tratto della strada comunale esterna Mulino delle Isole e attraversamento del torrente Cuccovio nel territorio del comune di Giarratana (RG).
(99.43.1990)
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Concessione alla società Ecofin s.r.l., con sede in Catania, del rinnovo delle autorizzazioni allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi.

Con decreto n. 474/18 del 20 ottobre 1999 l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla società Ecofin s.r.l., con sede legale in zona industriale - IX st. 2/A di Catania, il rinnovo dei decreti n. 78/18 del 23 febbraio 1993 e n. 774/18 del 27 luglio 1994 di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi.
Tale autorizzazione ha validità fino al 23 febbraio 2001.
(99.44.2040)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Scillato.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 387/DRU del 21 ottobre 1999, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante al programma di fabbricazione del comune di Scillato per la realizzazione di una palestra, adottata dal C.C. con deliberazione n. 11 del 26 febbraio 1999.
(99.44.2022)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Scillato.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 388/DRU del 21 ottobre 1999, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante al programma di fabbricazione del comune di Scillato per la realizzazione di un parco urbano, adottata dal C.C. con deliberazione n. 12 del 26 febbraio 1999.
(99.44.2021)
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Nulla osta al comune di Cafalà Diana per il progetto relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 489/VIA del 21 ottobre 1999, ha concesso al comune di Cafalà Diana il nulla sta in materia d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, con prescrizioni, al progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona artigianale, industriale e commerciale sita in contrada San Lorenzo.
(99.44.2020)
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Nulla osta alla ditta Nino Castiglione s.a.s., di Maria Crivello e C., con sede in Erice, per l'impianto di uno stabilimento ittico-conserviero sito in Erice.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 491/9 del 21 ottobre 1999, ha concesso in sanatoria, con prescrizioni, il nulla osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, alla ditta Nino Castiglione s.a.s., di Maria Crivello e C., con sede in Erice (TP), contrada San Cusumano per lo stabilimento ittico-conserviero con potenza termica ed elettrica superiore a 300 Kw, sito in Erice (TP), contrada San Cusumano.
(99.44.2029)
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Modifica al regolamento edilizio del comune di Vicari.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 390/DRU del 22 ottobre 1999, ha approvato la modifica all'art. 35 del regolamento edilizio del comune di Vicari, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera di consiglio comunale n. 29 del 26 giugno 1998.
(99.44.2023)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 8 novembre 1999, n. 12.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei finanziamenti imputati sui capitoli 38053 (Contributi per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico) e 38061 (Assegni e dotazioni a biblioteche non statali, comprese quelle interessate al servizio nazionale di lettura).

Ai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali
Ai direttori delle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
Ai presidenti delle Province regionali
Ai sindaci dei comuni della Regione
Ai provveditori agli studi della Sicilia
Agli enti morali ed ecclesiastici
Alle associazioni ed istituzioni culturali
e, p.c.  All'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia 

All'Associazione italiana biblioteche - Sicilia
Ai rettori delle Università siciliane
Ai direttori delle biblioteche pubbliche siciliane
Alla Direzione regionale per la pubblica istruzione
Ai dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
La circolare n. 13/98 ha introdotto nuovi criteri di accesso ai contributi gravanti sui capitoli 38053 e 38061 registrando un sostanziale successo centrando nel complesso l'obiettivo che si prefiggeva, individuare, cioè, indicatori univoci su base regionale che consentissero una corretta valutazione di biblioteche "omogenee" finalizzata in questo caso ad individuare quelle più meritorie.
Il carattere sperimentale della stessa nonché il recepimento di norme dello Stato da parte della Regione siciliana ha indotto l'Amministrazione ad apportare i necessari aggiustamenti al fine di rimuovere incongruenze e colmare vuoti che la stessa ha evidenziato.
Pertanto, la circolare n. 13/98, fermi restando i principi ispiratori della stessa, è così modificata:
1. Finalità dei contributi gravanti sui capitoli 38053 e 38061
I contributi in favore delle biblioteche mirano al "potenziamento delle finalità istituzionali proprie del servizio di pubblica lettura".
Tale finalità possono ricondursi essenzialmente a quattro, tra di loro interdipendente:
a)  lettura in sede;
b)  prestito del patrimonio posseduto;
c)  informazione bibliografica in riferimento sia al patrimonio posseduto sia a quello da acquisire per incremento delle raccolte e per prestito o cooperazione con altre biblioteche del medesimo comprensorio o con le biblioteche regionali;
d)  conservazione del patrimonio acquisito in relazione sia all'uso che alle condizioni dei supporti del patrimonio stesso.
Il raggiungimento di tali fini può essere realizzato o attraverso l'incremento del patrimonio o attraverso la messa in opera delle operazioni necessarie alla migliore conservazione dello stesso nonché della sua ottimale fruizione.
Questa Amministrazione, tenuto conto di quanto ribadito dalla commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 40/76, al fine di evitare conflittualità con il capitolo 37984 del bilancio della Regione siciliana (Spese per la conservazione dei beni librari delle biblioteche aperte al pubblico, ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere) ritiene opportuno indicare, di seguito, un elenco di strumenti e attrezzature che possono essere acquisiti o finanziati con i fondi disponibili sui capitoli in oggetto:
1)  pubblicazioni (anche su supporto non cartaceo);
2)  reggilibri;
3)  scaffali;
4)  armadi, schedari, espositori per riviste;
5)  tavoli e sedie per la lettura al pubblico;
6)  lampade per la lettura;
7)  attrezzature e sistemi per l'informatizzazione dei servizi di biblioteca (computers e softwares specialistici);
8)  fotocopiatrici per il servizio al pubblico;
9)  apparecchiature da riproduzione video e sonora;
10)  modem - fax.
2.  Destinatari dei contributi
Destinatari dei contributi gravanti sui capitoli di cui trattasi sono le "biblioteche aperte al pubblico".
Si ricorda che la progressiva riduzione delle disponibilità di bilancio sui capitoli 38053 e 38061 e l'esigenza di evitare duplicazioni di interventi ha indotto questa Amministrazione ad escludere dai finanziamenti gravanti sui capitoli sopracitati, a partire dall'esercizio finanziario 1996: le biblioteche universitarie, degli istituti professionali e tecnici, di musei, gallerie e Soprintendenze, e di Istituti culturali, che ricevono finanziamenti su altri capitoli del bilancio della Regione siciliana.
Sono, inoltre, escluse le biblioteche di enti e associazioni che perseguono fini di lucro nonché le biblioteche che effettuano una apertura condizionata o limitata (poiché vengono meno le caratteristiche di fruibilità generalizzata).
3.  Requisiti
Si riporta di seguito l'elenco dei requisiti che dovranno essere posseduti dalla biblioteca alla data di presentazione dell'istanza:
3.1.  statuto-regolamento esecutivo, adottato dall'or gano deliberativo competente dell'ente proprietario, con il quale viene istituita la biblioteca e sia espressamente previsto, tra i compiti della stessa, di svolgere servizio di lettura e prestito in favore del pubblico, nonché vengano regolamentate le modalità di svolgimento del servizio;
3.2.  svolgere servizio di pubblica lettura per almeno 20 ore settimanali, parte delle quali in orario pomeridiano;
3.3.  un responsabile del servizio di biblioteca, nominato secondo le procedure relative vigenti per l'ente proprietario della biblioteca medesima;
3.4.  consistenza del patrimonio documentario (cartaceo e non) regolarmente inventariato e fruibile non inferiore a n. 3.000 unità;
3.5.  locali aventi una superficie complessiva a disposizione dell'utenza (esclusi i vani di servizio), non inferiore a mq. 80;
3.6.  somma spesa nell'anno finanziario precedente a quello per il quale si richiede il contributo, (al netto di canone locativo e retribuzione del personale) ad esclusivo onere a carico del bilancio dell'ente proprietario, per le dotazioni della biblioteca;
3.7.  nel caso di biblioteca già destinataria di contributi sui capitoli di cui trattasi gravanti su esercizi finanziari precedenti, avere speso e regolarmente rendicontato le somme oggetto di finanziamento, fino al secondo esercizio precedente.
La mancanza dei requisiti richiesti ai punti da 1 a 7 comporta la non ammissione ai contributi in parola.
I direttori di sezione potranno tuttavia proporre, in presenza di valide ed eccezionali circostanze e con adeguata motivazione, la concessione del contributo anche in deroga a detti requisiti.
4.  Istanza
L'istanza diretta ad ottenere il finanziamento di cui alla legge n. 66/75, redatta in quadruplice esemplare di cui uno in carta legale, (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), dovrà pervenire alle sezioni beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali competenti per territorio.
L'istanza, conforme al modello, allegato A, deve essere esattamente compilata in ogni sua parte.
L'incompletezza dell'istanza sarà causa di esclusione se la circostanza incide sull'accertamento dei requisiti di ammissibilità al beneficio di cui al punto 3.
L'istanza dovrà contenere i seguenti elementi:
4.1  dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti necessari per la ammissione al contributo (vedi punto 3). La documentazione relativa (planimetria dei locali, delibere di approvazione degli statuti-regolamenti, rendiconti,...) andrà allegata ove la biblioteca interessata non vi abbia già provveduto in precedenza, o richiamata, altrimenti, citando gli estremi di trasmissione;
4.2.  dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni contenute nella presente circolare;
4.3.  dichiarazione di impegno ad eseguire la spesa entro un anno dalla data di emissione del mandato di pagamento dell'anticipo pari all'80% del contributo;
4.4.  dichiarazione attestante la spesa effettuata nell'anno precedente con fondi gravanti sul proprio bilancio e destinati alla gestione della biblioteca;
4.5  dichiarazione attestante che l'ente non ha presentato altre richieste di contributo allo scrivente, o ad altri rami dell'Amministrazione regionale, o ad altri enti pubblici, per l'attuazione del medesimo progetto biblioteconomico;
4.6.  (per associazioni, cooperative e scuole non appartenenti a enti pubblici): dichiarazione attestante che l'ente proprietario non persegue fini di lucro;
4.7.  enti ed istituzioni non appartenenti al settore pubblico regionale forma di pagamento prescelta tra:
-  accredito in conto corrente postale;
-  versamento su conto corrente bancario;
-  commutazione in vaglia cambiario non trasferibile intestato all'ente.
Si specifica in proposito che non sono ammissibili pagamenti intestati a persona fisica, anche se la medesima sia il legale rappresentante dell'ente, e che deve verificarsi la piena coincidenza tra titolare del codice fiscale o partita I.V.A. e titolare della forma di pagamento prescelta;
4.7.  espressa indicazione e sottoscrizione (timbro e firma leggibile) del legale rappresentante dell'ente proprietario della bibioteca.
Si precisa che, ai sensi dell'intesa stipulata l'11 giugno 1997 tra l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e il presidente della Regione ecclesiastica siciliana, le istanze riguardanti le biblioteche degli enti ecclesiastici dovranno essere firmate dal vescovo della diocesi alla quale appartiene la biblioteca.
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (qualora parte della documentazione fosse già in possesso di questa Amministrazione indicare gli estremi di trasmissione della stessa):
a)  copia ultima pagina corrente del registro cronologico di entrata (alla data del 31 dicembre);
b)  copia ultima pagina corrente registro prestiti o documento comprovante l'ultima operazione di prestito (alla data del 31 dicembre);
c)  copia ultima pagina corrente registro utenti e ove non posseduto dichiarazione da parte del bibliotecario dell'utenza annua entrata (alla data del 31 dicembre);
d)  planimetria dei locali;
e)  copia statuto-regolamento adottato dall'ente proprietario in conformità al D.P.R. n. 417/95;
f)  progetto biblioteconomico di utilizzazione del contributo (allegato B), congruamente motivato.
Nel progetto, verificato il grado di assolvimento delle finalità di cui al punto 1, dovranno essere esposti e, ove possibile, quantificati, gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere tramite il finanziamento che si richiede.
Il bibliotecario potrà inoltre richiedere, per l'impianto o la razionalizzazione o potenziamento di particolari servizi od interventi, la consulenza della competente sezione per i beni bibliografici, sia per la redazione del progetto sia per la sua realizzazione.
La mancanza di uno dei documenti sopracitati sarà causa di non ammissione se la circostanza incide sull'accertamento dei requisiti di ammissibilità al beneficio.
5.  Scadenza
L'istanza in parola va inoltrata a mezzo servizio postale e si intende presentata nei termini se spedita a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31gennaio dell'anno cui si riferisce il finanziamento stesso; a tal fine farà fede la data del timbro del vettore.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate successivamente alla scadenza del prefissato termine.
6.  Istruttoria istanza
Le sezioni per i beni bibliografici, ricevute le istanze, procederanno all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 sulla base delle dichiarazioni fornite, ed effettuando i necessari riscontri con gli atti d'ufficio e, se del caso, appositi sopralluoghi.
Le biblioteche risultanti ammissibili saranno valutate sulla capacità di assolvimento del servizio offerto alla comunità (nella quantità e qualità) sulla base di risultati scaturenti dal raffronto di indicatori (rilevati dai dati forniti), quali:
-  popolazione servita (utenza potenziale);
-  utenza (n. consultazioni);
-  prestito;
-  superficie utile;
-  numero addetti al servizio;
-  ore settimanali di apertura;
-  ore di apertura pomeridiana;
-  posti lettura;
-  capacità di spesa (stato della spesa dei contributi precedentemente assegnati);
-  spesa pro capite che il comune destina al servizio di biblioteca sul proprio bilancio.
La valutazione curata dalle sezioni bibliografiche competenti sarà espressa con un punteggio che determinerà una graduatoria delle biblioteche alle quali verrà assegnato il contributo fino ad esaurimento somme.
Le biblioteche comunali saranno suddivise in base alla popolazione servita in cinque fasce così distinte:
  I) fascia fino a 3.000 abitanti; 
  II) fascia da 3.001 a 7.000 abitanti; 
  III) da 7.001 a 18.000 abitanti; 
  IV) da 18.000 a 50.000 abitanti; 
  V) oltre 50.000 abitanti. 

Le biblioteche di quartiere delle città capoluogo saranno inserite in prima fascia.
Le biblioteche non comunali saranno ordinate con distinta graduatoria, in ordine al servizio di lettura reso dalle stesse sul territorio in cui operano.
Nelle more della approvazione delle graduatorie definitive e della individuazione delle somme, le sezioni per i beni bibliografici procederanno all'esame dei progetti biblioteconomici presentati che saranno restituiti alle biblioteche beneficiarie del contributo muniti dell'apposito parere di competenza.
Il parere dovrà debitamente indicare le priorità di intervento da attuare ove il finanziamento concesso dovesse risultare inferiore a quello richiesto; potrà prevedere vincoli e/o cautele da osservarsi o richiedere integrazioni e specificazioni, ritenute utili ad insindacabile giudizio della sezione medesima.
Le sezioni, in presenza di progetti che prevedono l'informatizzazione del servizio, dovranno verificare la fattibilità del progetto stesso in relazione agli standards seguiti, nonché ai tempi di attuazione.
Potranno, altresì, chiedere la non ammissione a futuri contributi della biblioteca, qualora dovessero riscontrare che, da parte dell'ente, non siano stati rispettati gli impegni assunti.
Gli enti interessati sono tenuti a richiedere alla sezione nulla osta a modificare e/o aggiornare l'originario progetto approvato, solo nel caso in cui sopravvenga motivata necessità e, comunque, prima della effettuazione della spesa.
7.  Piano proposte
Entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno le sezioni per i beni bibliografici inoltreranno allo scrivente apposito piano proposte di contributo.
Le sezioni per i beni bibliografici premetteranno al piano una relazione generale sul servizio di pubblica lettura nelle rispettive circoscrizioni.
Il piano sarà così articolato:
A)  biblioteche di enti locali distinte per fasce e con i relativi punteggi;
B)  biblioteche di enti vari con i relativi punteggi;
C)  biblioteche non ammesse in quanto prive dei requisiti richiesti.
Le proposte saranno corredate da due delle quattro copie delle istanze prodotte dalle biblioteche interessate.
8.  Impegno somme e procedura di spesa
Questo Assessorato, elaborati i dati (debitamente validati) sulla base dei prospetti compilati nonché le valutazioni espresse dalle sezioni per i beni bibliografici, procederà alla redazione della graduatoria, nonché all'impegno ed alla erogazione (fino ad esaurimento) delle somme in favore delle biblioteche, e ne darà contestuale comunicazione ai rispettivi enti proprietari.
La somma concessa verrà accreditata in due soluzioni, la prima, in misura pari all'80% del contributo concesso, la seconda a saldo, quale risulterà dal regolare rendiconto prodotto, e fino ad un massimo del 20% del contributo concesso.
9.  Rendiconti
Entro un anno dall'erogazione dell'anticipo, (che decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta emissione del titolo di pagamento) gli enti proprietari delle biblioteche beneficiarie dovranno produrre, pena la revoca del contributo concesso, alle sezioni per i beni bibliografici competenti per territorio, rendiconto per importo non inferiore alle somme concesse, nella forma di seguito indicata.
Le spese effettuate dovranno essere comprovate da fatture originali debitamente firmate per quietanza, oppure accompagnate da copia del mandato di pagamento quietanzato o da ricevute di versamento emesse in conformità delle vigenti disposizioni fiscali e corredate del visto di regolare esecuzione delle forniture da parte del bibliotecario responsabile della biblioteca, nonché dai numeri di presa in carico sul registro cronologico generale di entrata, del patrimonio documentario (libri, cassette, dischi, ecc.) e delle attrezzature.
Si specifica che tutta la documentazione di spesa, compresa la nota di trasmissione della stessa, dovrà essere presentata in quattro esemplari (un originale e tre copie conformi).
Le sezioni per i beni bibliografici, cui è destinata una delle due copie, procederanno all'esame del rendiconto, verificando la conformità della spesa al progetto biblioteconomico precedentemente approvato; le medesime sezioni, in presenza di documentazione irregolare, o di spesa difforme dal progetto, provvederanno a richiedere rettifiche e chiarimenti, con facoltà di proporre la revoca del contributo concesso qualora l'ente beneficiario non provveda a quanto richiesto.
L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, accertata la regolarità contabile-amministrativa del rendiconto presentato, emetterà in favore dell'ente beneficiario mandato di pagamento a saldo di quanto dovuto.
10.  Revoca del contributo e recupero somme non spese
Come già ricordato, il legale rappresentante della biblioteca sottoscrive, all'atto della presentazione dell'istanza di accesso ai contributi di cui parlasi, l'impegno ad eseguire la spesa entro un anno dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.
Trascorso tale termine, l'Amministrazione solleciterà pertanto la presentazione dei rendiconti mancanti.
In caso di esito negativo, in tutto o in parte, del riscontro, l'Amministrazione procederà alla revoca (totale o parziale) del contributo con conseguente richiesta di restituzione di quanto dovuto e con l'insorgenza a carico del beneficiario dell'obbligazione restitutoria delle somme eccedenti.
11.  Pagamento di somme perenti
Questa Amministrazione respingerà ogni futura richiesta di reiscrizione nel bilancio della Regione siciliana di somme perenti derivanti da obbligazioni assunte oltre l'anno concesso per la rendicontazione; pertanto all'atto dell'inoltro di eventuali richieste di reiscrizione sarà dunque necessario allegare atti dai quali si evincano le date di assunzione degli impegni (ad esempio, nel caso di amministrazione comunale, le delibere di acquisto attrezzature e pubblicazioni vistate dai competenti organi di controllo, ovvero, nel caso di enti privati, gli ordini di fornitura). A ciò si aggiunga una relazione sui motivi del ritardo nella spesa.
Si ricorda che l'eventuale diniego di reiscrizione in bilancio di somme perenti non esonera gli interessati dall'obbligo di rendicontazione.
Si raccomanda, dunque, alle sezioni per i beni bibliografici di sollecitare le biblioteche inadempienti ad una pronta rendicontazione delle somme concesse, con eventuale rinuncia o restituzione delle somme non utilizzate, effettuando il versamento presso la Cassa regionale con imputazione al capitolo 3717 (per gli enti pubblici) e capitolo 3724 (altri soggetti) del bilancio della Regione siciliana.
Per il recupero delle somme impegnate e non rendicontate entro i termini previsti al punto n. 9 della presente circolare, ove l'ente non provveda, questa Amministrazione provvederà, previa revoca del contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, fino alla concorrenza della somma dovuta (fermo amministrativo).
  L'Assessore: MORINELLO 

Allegato A

OGGETTO: Richiesta contributo per la Biblioteca   di a carico dei capitoli 38053 e 38061, esercizio finanziario 199........ 

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Gruppo X/B.C.
per il tramite della  Sezione beni bibliografici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di  

(indirizzo al quale va presentata l'istanza)
Il sottoscritto __________________________ nella qualità di legale rappresentante (indicare ente proprietario della biblioteca) con sede in __________________________ via __________________________ c.a.p. _________ codice fiscale e/o partita IVA (dell'ente) __________________________ chiede, ai sensi della circolare n. ................ del ______ la concessione di contributo per la dipendente biblioteca, a carico dei capitoli sopra citati del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 199....., da impiegare secondo il progetto allegato alla presente istanza.
A tal fine,
dichiara

che la biblioteca __________________________ __________________________ (denominazione) __________________________ __________________________ con sede in __________________________ via __________________________ c.a.p. ........................... tel./fax _____________ è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla circolare sopra citata ovvero:
-  la bibliotca svolge servizio al pubblico, come da statuto-regolamento adottato in data ________, per n. ................ ore settimanali di cui n. ................ pomeridiane;
-  il personale di biblioteca è composto da n. ................ unità;
-  il responsabile del servizio è il sig __________________________ , qualifica __________________________, nominato con provvedimento adottato da __________________________, in data ______________________;
-  la biblioteca possiede un patrimonio complessivo la cui consistenza alla data del 31 dicembre è di n. _________documenti, di cui: inventariati n. ................; catalogati n. ................;
-  dispone di locali per complessivi mq. ........................ adibiti a servizio al pubblico;
-  ha rendicontato i contributi concessi a carico dei capitoli 38053 e 38061 fino all'esercizio finanziario ___________ compreso come da documentazione già inoltrata con note n. __________________________ ___________
Dichiara altresì

-  di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella circolare assessoriale n. ................ del ________ ______ cui la presente istanza si riferisce; di impegnarsi a svolgere la spesa secondo le modalità prescritte nella medesima, ed in conformità a successiva comunicazione assessoriale di avvenuta concessione;
-  di avere speso complessivamente nell'anno finanziario precedente L. __________________________ di cui:
a)  per l'accrescimento, la conservazione del patrimonio bibliografico e la gestione del servizio di pubblica lettura L.  
b)  per spese di funzionamento (canone locativo, spese per il personale)  

-  che la presente costituisce l'unica istanza presentata all'Amministrazione regionale, o ad altri enti pubblici per l'attuazione del progetto di cui in premessa;
-  che l'ente proprietario della Biblioteca non persegue fini di lucro (per enti non pubblici).
Alla data del 31 dicembre _______ la Biblioteca ha:
-  registrato n. ............................... utenti;
-  dato in prestito n. ............................... pubblicazioni;
-  ha incrementato il proprio patrimonio di n. ............................... unità.
Importo che l'ente proprietario intende assumere a proprio carico:
-  per l'accrescimento, la conservazione del patrimonio bibliografico e la gestione del serivizio di pubblica lettura L. ................................
Forma di pagamento prescelta tra:
-  conto corrente postale n. ________________ intestato a __________________________
-  conto corrente bancario n. _________________ coordinate bancarie   CAB __________________________..........presso __________________________ in __________________________ intestato a __________________________; 

-  commutazione in vaglia cambiario non trasferibile intestato al beneficiario.
In caso di concessione del contributo di impegnarsi ad eseguire la spesa entro un anno dalla comunicazione di avvenuta emissione del titolo di spesa.
Si allega pertanto la documentazione di cui al punto 4 della circolare n. ........................ del ____________________.
La documentazione relativa alle lettere __________________________ del suddetto punto 4 trovasi già agli atti di codesta Amministrazione giusta note prot. nn. __________________________ trasmesse a __________________________.
Per quanto sopra, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
(Luogo e data) __________________________
Il legale rappresentante



Allegato B

Dettagliata relazione sull'attività svolta dalla biblioteca nell'anno precedente che valuti il grado di assolvimento delle finalità istituzionali proprie del servizio di pubblica lettura in relazione alla utenza servita.
   
   
   
   
   
   

Risorse che si intendono attivare o potenziare in relazione agli obiettivi prescelti:
   
   
   
   

Elenco e principali caratteristiche del patrimonio librario, delle attrezzature, e degli interventi di conservazione per i quali si richiede il contributo:
   
   
   

Priorità e/o urgenze che si segnalano per l'accoglimento:
   
   

Tipo di consulenza che eventualmente si richiede alla sezione beni bibliografici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali competente per territorio:
   
   
   
Visto il legale rappresentante  Il responsabile della biblioteca 
           

(99.47.2199)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 19 ottobre 1999, prot. n. 1805.
Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 24.

A tutte le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Sicilia
Nella considerazione che la legge regionale n. 10/99 all'art. 24 sancisce la soppressione delle AA.AA.C.S.T. dell'Isola, appare opportuno invitare codeste Aziende a non indire bandi di concorso per la copertura di eventuali posti in organico vacanti e, altresì, a non dare ulteriore corso ad eventuali concorsi già banditi e risultanti ancora in itenere poiché ciò creerebbe una situazione di incoerenza amministrativa, nonché ingenti ed ingiustificabili riflessi patrimoniali in sede di liquidazione delle Aziende.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: ROTELLA 

(99.44.2001)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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