REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Mojo Alcantara  pag.
Statuto del Comune di Realmonte  pag 13 





Statuto del Comune di Mojo Alcantara



Testo coordinato con le modifiche approvate
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Principi fondamentali

1.  Il Comune di Mojo Alcantara è ente territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.
2.  Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
3.  Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
Art.2
Finalità

1.  Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.
2.  Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, e dei gruppi di volontariato.
3.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
Art.3
Funzioni del Comune

1.  Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, alla luce dei principi di cui all'art. 2 opera per:
a)  promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli impianti produttivi;
b)  tutelare nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
c)  attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;
d)  favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attività della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore, il sostegno alle iniziative culturali e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
e)  contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;
f)  coordinare le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio sottolineandone la funzione sociale;
g)  incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;
h)  tutelare e sviluppare le risorse ambientali territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
i)  favorire la promozione dell'attività turistica, la fruizione dei suoi valori ambientali e paesaggistici in termini di occupazione del tempo libero, assicurando ogni sostegno a enti e associazioni che operano nel settore;
l)  favorire e promuovere, in forma diretta o associata, ogni attività finalizzata alla formazione professionale, sia con i mezzi propri che con il concorso di risorse pubbliche o private.
Art.4
Sede, stemma e gonfalone

1.  Il territorio del Comune di Mojo Alcantara si estende per kmq. 8,34 confinante con i Comuni di Roccella Valdemone, Castiglione di Sicilia e Malvagna.
2.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza municipio n.1.
3.  Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, tali organi possono riunirsi anche in luoghi diversi.
4.  Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone riconosciuti ai sensi di legge e determina, con apposita deliberazione, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani.
Art.5
Albo pretorio

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2.  Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3.  Il segretario comunale, avvalendosi del messo comunale, cura la pubblicazione degli atti.
4.  Nelle varie località del Comune possono essere istituiti appositi spazi per la pubblicità degli atti che l'amministrazione ritiene utile portare a conoscenza dei cittadini.
Titolo II
ORGANI ISTITUZIONALI
Art.6
Organi

1.  Sono organi del Comune i soggetti titolari di attribuzioni cui si connettono competenze interne ed esterne per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate al Comune. Essi si distinguono in generale ai fini del presente statuto in:
a)  organi di direzione politica, cui spetta l'esercizio di poteri di programmazione, indirizzo e controllo;
b)  organi burocratici cui spetta l'esercizio di attività di gestione;
c)  organi di garanzia, eletti dal consiglio comunale.
2.  L'attività del Comune è ispirata dal principio di rigida separazione delle competenze tra gli organi sopra individuati.
3.  Tra gli organi comunali solo il sindaco, il presidente del consiglio comunale e il segretario comunale possono esercitare le proprie attribuzioni delegandole ad altri organi.
4.  Non è ammessa la delega di funzioni comunali tra organi di direzione politica ed organi burocratici.
Art. 6bis
Organi consultivi del Comune

1.  Gli organi consultivi del Comune sono quelli previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali e hanno durata corrispondente a quella del mandato del sindaco.
2.  I componenti degli organi consultivi sono nominati dal sindaco entro novanta giorni dal suo insediamento e cessano dal loro mandato contestualmente alla scadenza o cessazione per qualunque causa di quello del sindaco che li ha nominati, fatta salva la proroga delle sole funzioni fino alla nomina dei nuovi membri.
3.  La nomina dei membri degli organi consultivi avviene mediante selezione pubblica, sulla scorta di titoli risultanti da appositi curriculum, osservando i principi stabiliti dalla legge per le nomine e le designazioni.
4.  Tutte le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con le previsioni del presente articolo sono abrogate.
5.  In sede di prima attuazione del presente articolo si procede al rinnovo di tutte le commissioni consultive entro novanta giorni dall'entrata in vigore.
Capo I
Consiglio comunale
Art.7
Elezione

1.  Le modalità di elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
Art.8
Competenze e attribuzioni

1.  Il consiglio comunale esplica la sua attività attraverso atti di indirizzo e atti di controllo, in conformità alle disposizioni di legge.
Art.8bis
Commissioni d'indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'attività comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione d'indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione predetta è nominata con atto del presidente del consiglio comunale che la presiede, ed è composta da un consigliere comunale designato dalla maggioranza e da uno designato dalla minoranza.
3.  La commissione è presieduta dal presidente del consiglio comunale, o da un suo delegato con funzioni vicarie nominato nella seduta di insediamento della commissione tra i membri della medesima, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4.  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
5.  Ha inoltre diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti.
Art.9
Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  Le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere presentate per iscritto al consiglio comunale, sono irrevocabili immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4.  I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.
Art. 10
Presidenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente, secondo le modalità fissate dalla legge.
2.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, a parità il più anziano di età.
3.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco o degli assessori.
4.  La prima convocazione del consiglio comunale, a seguito di consultazione elettorale, è disposta dal presidente uscente.
5.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
Art. 11
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni in sessione urgente e non urgente del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
2.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
3.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 12
Svolgimento dei lavori consiliari

1.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di gruppi e persone.
2.  Le votazioni hanno luogo in forma palese. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono per scrutinio segreto.
3.  Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.
4.  In tutte le commissioni comunali in cui partecipano i consiglieri comunali deve essere sempre assicurata la partecipazione di consiglieri in rappresentanza della minoranza, in rapporto di almeno 1/3 dei componenti. Qualora il risultato della votazione non assicuri tale rapporto il presidente provvede alla nomina dichiarando l'elezione del rappresentante della minoranza che ha raggiunto il maggior numero di voti.
5.  Il segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente, dal consigliere anziano per numero di preferenze individuali e dal segretario comunale.
Art. 13
Commissioni comunali permanenti

1.  Il consiglio comunale può procedere, all'inizio di ogni tornata, all'istituzione nel suo seno di commissioni permanenti, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2.  Le commissioni permanenti costituiscono articolazione interna del consiglio ed hanno funzioni referenti, redigenti e consultive.
3.  Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni in argomento.
Art. 14
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tali facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2.  il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 15
Sessioni

1.  Il consiglio si riunisce in sessioni urgenti e non urgenti.
2.  Il presidente assicura anche nelle convocazioni disposte con carattere urgente che tutti gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno siano in ogni caso messi in tempo utile a disposizione dei consiglieri.
Capo II
Giunta comunale
Art. 16
Competenze

1.  La giunta è l'organo di governo del Comune e compie gli atti ad essa attribuiti dalla legge.
2.  Compie altresì tutti gli atti di indirizzo e di programmazione che non siano dalla legge attribuiti alla competenza del consiglio, ovvero che siano esecutivi o conseguenziali ad atti fondamentali del consiglio medesimo.
3.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
Art. 17
Composizione e nomina

1.  La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a quattro.
2.  La nomina, revoca, decadenza, le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità degli assessori sono disciplinati dalla legge.
Art. 18
Funzionamento

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.
Capo III
Sindaco
Art. 19
Modalità di elezione e durata in carica

1.  Le modalità di elezione del sindaco e la sua durata in carica sono fissate dalla legge.
Art. 20
Funzioni del sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo.
2.  Gli atti del sindaco, diversi dalle ordinanze emanate in qualità di ufficiale di governo, sono denominati decreti sindacali.
Art. 21
Sindaco organo comunale

1.  Il sindaco quale capo dell'amministrazione:
a)  convoca e presiede la giunta distribuendo gli affari alla stessa sottoposti fra gli assessori;
b)  fissa gli argomenti dell'ordine del giorno delle adunanze della giunta e propone gli argomenti per il consiglio;
c)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce le direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuali degli organi di governo;
d)  rappresenta l'ente nell'assemblea dei consorzi; tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante uno stabile delegato;
e)  rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto;
f)  promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla giunta nella prima seduta;
g)  promuove le conferenze di servizi e stipula gli accordi di programma;
h)  emana le ordinanze e decreti sindacali in conformità alla legge ed ai regolamenti;
i)  provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici, alle esigenze complessive generali degli utenti;
l)  firma gli atti esterni aventi contenuto discrezionale e gli atti generali.
2.  Il sindaco inoltre esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune e compie tutti gli atti di governo che dalle leggi o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alle competenze di altri organi comunali.
Art. 22
Sindaco ufficiale di governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale di governo sovrintende alle attività indicate nel comma 2 dell'art. 38 della legge n. 142/90 alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.
2.  Adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta degli uffici competenti, provvedimenti contigibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3.  Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
Art. 23
Responsabilità del segretario negli atti sindacali

1.  Gli atti del sindaco non aventi natura squisitamente politica e le ordinanze di qualsiasi tipo sono controfirmati, nell'originale da depositare agli atti del Comune, dal segretario per l'assunzione della responsabilità in ordine della leggittimità dell'atto.
Art. 24
Decadenza e dimissioni

1.  Le ipotesi di cessazione dalla carica di sindaco diverse dalle dimissioni sono disciplinate dalla legge.
2.  Le dimissioni del sindaco e degli assessori comunali sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Capo IV
Delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 25
Contrasto di interessi

1.  Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali, non devono essere considerati i membri presenti quando deliberino su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.
2.  L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal presidente normale del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.
3.  I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario dei votanti.
Art. 26
Seduta deserta e di prosecuzione

1.  Quando la seduta degli organi collegiali, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non può avere luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il presidente, o chi lo sostituisce, o in mancanza, il segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.
2.  E' seduta di prosecuzione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.
3.  I presidenti degli organi collegiali possono stabilire nell'avviso di convocazione con il quale si comunica l'ordine del giorno, che nel caso in cui lo stesso non venga esaurito, la seduta, sempre di prima convocazione, è aggiornata ad una successiva data. In tal caso la seduta successiva si considera sempre di prima convocazione, anche qualora la prima seduta sia stata celebrata come seduta di prosecuzione.
Art. 27
Sostituzione del segretario comunale

1.  Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala delle adunanze dell'organo collegiale per cause di incompatibilità, o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.
2.  Qualora la sostituzione non possa avere luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a espletare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.
3.  Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può aver luogo.
Art. 28
Disciplina delle adunanze

1.  Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
2.  Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.
3.  Può nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dalla sala della riunione di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.
Art. 29
Delle votazioni

1.  I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano, nelle votazioni palesi, e su cartoncino bollato, nelle votazioni segrete.
Art. 30
Dei regolamenti

1.  I regolamenti sono votati dal consiglio comunale articolo per articolo e poi nel loro complesso.
2.  I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi della normativa regionale entrano in vigore dopo essere stati pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni.
3.  Della pubblicazione di cui al precedente comma viene data comunicazione a mezzo di appositi avvisi esposti in luoghi pubblici.
Art.31
Pareri obbligatori e facoltativi

1.  Ogni atto deliberativo del consiglio e della giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dalla legge, dalle disposizioni del presente statuto, dai regolamenti comunali o richiesti direttamente da colui che presiede l'organo deliberante.
2.  Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.
3.  Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di cui al comma 1, per quanto attiene quelli dei responsabili dei servizi, gli stessi vengono individuati secondo quanto disposto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Titolo III
DECENTRAMENTO COMUNALE
Capo I
Partecipazione popolare
Art.32
Norme di valorizzazione

1.  Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.
2.  Il Comune garantisce ai cittadini singoli e associati e comunque organizzati la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'amministrazione.
3.  In particolare, il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento dei fini di interesse generale.Il Comune, inoltre, organizza servizi e uffici informativi a favore della cittadinanza.
4.  Apposito regolamento stabilità i criteri e le modalità per l'esercizio del diritto d'udienza ai fini della partecipazione popolare all'attività del Comune.
Art.33
Forum dei cittadini

1.  Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che riguardano la tutela dei cittadini e gli interessi collettivi.
2.  I forum possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi.
3.  I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di almeno il 10% dei cittadini nella quale debbono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.
4.  Il regolamento di partecipazione stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum.
Art.34
Consultazioni popolari

1.  Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione e di volontariato, degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica e sociale, anche su loro specifica richiesta, in materia di esclusiva competenza locale.
2.  La consultazione deve comunque avere luogo sui progetti di piano regolatore generale, dei piani commerciali, dei piani del traffico e le loro varianti e di aggiornamento del programma biennale delle OO.PP.
3.  Il regolamento di partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione che comunque non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione dei comizi per il rinnovo del consiglio comunale.
Art.35
Referendum consultivo

1.  L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale degli elettori del consiglio comunale su questioni interessanti la generalità della collettività.
2.  L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:
a)  norme statuarie;
b)  tributi comunali;
c)  tariffe dei servizi pubblici.
3.  Il referendum consultivo è indetto dal sindaco, su decisione del consiglio comunale o quando lo richiedano almeno 1/3 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4.  Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori decide il consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
5.  I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un solo giorno della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.
6.  Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.
7.  La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del consiglio comunale in numero pari ad almeno il 50% più uno del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.
8.  Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti attribuiti alla risposta negativa.
9.  Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art.36
Effetti del referendum consultivo

1.  Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il sindaco sottopone al consiglio o alla giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.
2.  Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.
3.  Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito negativo, l'organo può ugualmente adottare i provvedimenti più opportuni, tenuto conto della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei risultati.
Capo II
Partecipazione all'attività amministrativa
Art.37
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2.  Il responsabile del servizio o il dipendente formalmente assegnatario dell'istruttoria, contestualmente all'inizio del procedimento, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
3.  Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rende particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione e informazione.
4.  Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
5.  Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 4, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
6.  Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto dal contradditorio orale.
7.  La giunta potrà concludere gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.241, recepita dall'art. 12 della legge regionale n.10 del 30 aprile 1991.
Art.38
Diritto di accesso e di informazione

1.  I cittadini del Comune, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme dell'apposito regolamento.
2.  Il regolamento inoltre:
a)  disciplina l'individuazione del responsabile di ciascun tipo di procedimento;
b)  detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
c)  assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
d)  assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;
e)  disciplina il rilascio delle copie al puro prezzo di costo;
f)  individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo di inaccessibilità.
3.  Il sindaco ha il potere di dichiarare con proprio decreto motivato, su proposta del segretario, temporaneamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone o imprese, atti e documenti non sottratti all'accesso.
Art.39
Istanze e reclami

1.  I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di rivolgere al sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.
2.  La risposta all'istanza o al reclamo viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dal sindaco o dal segretario a seconda della natura politica o gestionale dall'aspetto sollevato.
Art.40
Petizioni e proposte

1.  Il 10% degli elettori del Comune possono rivolgere al consiglio comunale e alla giunta petizioni per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2.  Le petizioni e le proposte devono essere esaminate dall'organo competente entro 30 giorni dal ricevimento.
3.  La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento che dovrà essere comunicato al soggetto proponente.
Capo III
Difensore civico
Art.41
Istituzione

1.  È istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico", quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dall'azione amministrativa.
2.  Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Art.42
Elezioni

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e sarà scelto fra quanti avranno presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico del presidente del consiglio comunale.
2.  La votazione avviene per schede segrete.
3.  Il difensore civico deve essere in possesso:
a)  dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale;
b)  di diploma di iscrizione secondaria di II grado;
c)  idoneità dell'ufficio, dimostrata tramite apposito curriculum.
4.  L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.
Art.43
Durata in carica e revoca

1.  Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e può essere confermato per una sola volta.
2.  I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3.  Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
Art.44
Funzioni

1.  Il difensore civico interviene direttamente presso gli organi di governo del Comune, il sindaco e il segretario, a seconda delle rispettive competenze per verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di propria iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività dell'assunzione di decisioni e di atti, le situazioni di inerzia e quant'altro incida sul buon andamento e nell'imparzialità dell'amministrazione.Può essere sentito dal C.C. su argomenti di interesse generale.
2.  Qualora il difensore civico rilevi abusi, irregolarità, ritardi e disparità di trattamento li segnala all'organo responsabile ed al sindaco. Le sue segnalazioni sono corredate dalle proposte, dai suggerimenti e dalle indicazioni ritenute opportune.
3.  Il difensore civico ha il diritto di avere copia di ogni atto e documento e di acquisire direttamente ogni informazione e notizia che gli sia utile per l'espletamento del mandato.
4.  Con apposito regolamento comunale si provvede alla disciplina del procedimento di elezione ed al funzionamento dell'ufficio del difensore civico in conformità con le disposizioni contenute nel presente statuto.
Art.45
Relazione al consiglio comunale

1.  Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il risultato degli interventi o la fase procedimentale degli stessi.
2.  Tale relazione viene pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio.
Art.46
Mezzi e competenze economiche

1.  Il difensore civico si avvale per la sua attività del personale comunale.
2.  L'ufficio del difensore civico è gratuito.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
Il segretario comunale
Art.47
Stato giuridico e trattamento economico

1.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalle leggi.
Art.48
Funzioni

1.  Il segretario, oltre alle funzioni previste dalla legge:
a)  sovrintende e coordina l'attività di tutti i responsabili dei servizi;
b)  ha il potere di avocazione di ogni procedimento, da esercitarsi con provvedimento motivato, quando ne ravvisi la necessità al fine di assicurare un corretto ed ordinato svolgersi della attività amministrativa e gestionale;
c)  convoca e presiede la conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d)  dispone controlli e ispezioni su ogni attività amministrativa o gestionale del Comune;
e)  emana circolari e direttive per l'applicazione di disposizioni legislative, statuarie e regolamentari;
f)  decide sui conflitti di attribuzione o di competenza tra i funzionari responsabili dei servizi;
g)  decide sui ricorsi gerarchici avverso gli atti dei responsabili dei servizi;
h)  presiede il nucleo di valutazione.
2.  Il segretario esercita altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalle disposizioni del presente statuto, dai regolamenti o ad esso conferita dal sindaco.
3.  Al segretario comunale possono essere attribuite, con decreto del sindaco che stabilisce contestualmente il relativo compenso aggiuntivo, le funzioni di direttore generale. In tal caso lo stesso assume la responsabilità della gestione.
4.  Quando un atto o provvedimento amministrativo avente carattere attuativo o di gestione venga da norme o disposizioni previgenti attribuito ad organi politici, e non sia stato attribuito con appositi provvedimenti a soggetti dell'apparato burocratico, questo si intende di competenza residuale del segretario comunale.
Capo II
Uffici e personale
Art.49
Organizzazione del personale e degli uffici

1.  Il Comune privilegia e favorisce la gestione in forma associata con altri comuni degli uffici e dei servizi amministrativi comunali, da disciplinarsi mediante convenzione.
2.  L'organizzazione amministrativa del Comune è articolata in unità organizzative ed in aree funzionali secondo i principi e i criteri fondamentali fissati secondo i principi e i criteri fondamentali fissati in atti generali del consiglio comunale.
3.  Le responsabilità di direzione, l'esercizio di funzioni, attività e compiti anche obbligatori, sono attribuiti con decreto sindacale, hanno durata eguale a quella del mandato del sindaco che le ha conferite, e sono revocabili con atto motivato del medesimo in riferimento ai risultati dell'attività posta in essere ed alle esigenze di organizzazione e buon andamento degli uffici e dei servizi.
4.  Con apposito regolamento è discplinato l'ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, le modalità di assunzione e i requisiti di accesso alle procedure concorsuali, la struttura organizzativa, i rapporti funzionali tra le sue componenti.
5.  Il regolamento può disporre i criteri e le modalità cui possono essere stipulati, anche al di fuori della dotazione organica, contratti di diritto pubblico o di diritto privato a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del sindaco, per funzionari responsabili dei servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, osservando le norme di legge in materia ed in presenza delle disponibilità finanziarie.
Art.50
Responsabilità disciplinare

1.  Ciascun dipendente è direttamente responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione, dell'utilizzo ottimale delle risorse affidategli e svolge la propria attività con carattere di autonomia, nel rispetto dei principi di gerarchia dell'ordinamento comunale.
2.  Il regolamento disciplina, secondo le disposizioni di legge e la normativa contrattuale, le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento e le conseguenti sanzioni.
Titolo V
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Collaborazione fra enti
Art. 51
Collaborazione tra Comune e Provincia

1.  Sulla base di programmi della Provincia, il Co mu ne può, in collaborazione con essa, realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale, nei settori produttivo, culturale, turistico, sociale e sportivo.
2.  Il Comune si avvale dell'assistenza tecnico-amministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzioni.
Art. 52
Collaborazione tra comuni

1.  Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i comuni contermini quale mezzo per svolgere nel modo più efficace quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di gestione e assicurando maggiore efficacia di prestazioni ai cittadini.
Art. 53
Convenzioni e consorzi

1.  Per l'attuazione delle collaborazioni di cui agli artt. 51 e 52 sono utilizzate le forme previste dagli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. e), legge regionale n. 48/91, con l'osservanza per le convenzioni anche delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1990, n.241, ripresa dall'art. 12, commi 2 e 5, della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.
2.  Le convenzioni sono deliberate dal consiglio comunale e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.  La convenzione e lo statuto del consorzio sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
Art. 54
Unioni di comuni

1.  Il Comune può costituire una unione con altri comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2.  L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  Il consiglio, la giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4.  Il regolamento dell'unione:
a)  può prevedere che il consiglio dell'unione stessa sia espressione dei comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
b)  contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze del l'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.
Art. 55
Accordi di programma

1.  La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate alla conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita con l'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/91 costituiscono un modo ordinario di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedono, tuttavia, per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.
2.  Compete al sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
Capo II
Servizi pubblici locali
Art. 56
Gestione

1.  Il consiglio comunale approva il piano generale dei servizi pubblici gestiti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi.
2.  Le forme di gestione sono le seguenti:
a)  in economia;
b)  in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
3.  In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
4.  Nel caso di concessione a terzi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 57
Autonomia finanziaria e gestione dei beni

1.  Il Comune auspica che il legislatore, in attuazione dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale n. 48/91, operi sollecitamente per costruire l'autonomia finanziaria dei Comuni e delle Province.
2.  La gestione dei beni comunali deve essere informata ai criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 58
Ordinamento della contabilità

1.  L'ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Art. 59
Bilancio preventivo e regolamento di contabilità

1.  Il bilancio preventivo, di competenza e cassa, è redatto per programmi, servizi ed interventi.
2.  La rilevazione contabile, la dimostrazione dei risultati di gestione, il controllo economico interno della gestione e tutti gli altri aspetti della contabilità comunale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.
Art. 60
Revisione economico-finanziaria

1.  Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore scelto tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2.  Il revisore collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3.  Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4.  Nella relazione di cui al comma 2 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttiva ed economica della gestione.
5.  Il revisore può eseguire periodiche verifiche di cassa.
6.  Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.
Art. 61
Servizio di tesoreria

1.  Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)  la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e del servizio di riscossione dei tributi;
b)  il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c)  il pagamento anche in assenza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
3.  I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento di contabilità e dalla convenzione tra le parti.
Art. 62
Regolamento per la disciplina dei contratti

1.  L'attività contrattuale del Comune è disciplinata da apposito regolamento, le cui norme non possono porsi in contrasto con i principi fissati dalla legge o le disposizioni del presente statuto.
2.  Il regolamento può autorizzare sistemi di scelta del contraente in deroga ai pubblici incanti.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 63
Modificazioni e abrogazione dello statuto

1.  Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 48/91.
2.  La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
3.  Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto. Nessuna modifica statuaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio.
Art.64
Pubblicità dello statuto

1.  Questo statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità contenute nel comma 4 dell'art.4 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito con l'art.1, comma 1, lett. a), della legge regionale n.48/91, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo.
2.  Agli alunni delle scuole dell'obbligo è consegnata gratuitamente copia dello statuto a mezzo delle autorità scolastiche con le quali si collaborerà per ogni utile illustrazione dello statuto stesso.
Art.65
Adozione dei regolamenti

1.  I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e quelli per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
Art.66
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
2.  Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3.  Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
4.  Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
Il presente statuto sostituisce quello già pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.40 del 28 agosto 1993. Testo coordinato con le modifiche approvate dal consiglio comunale con deliberazione n.20 in data 6 settembre 1999 e approvato dal CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo con decisione n.8322/7927 del 30 settembre 1999.
(99.46.2166)
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Statuto del Comune di Realmonte
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Autonomia statutaria

1.  Il Comune di Realmonte è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il Comune si avvale della sua autonomia, nel ri spetto della Costituzione e dei principi generali dell'or dinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3.  Il Comune rappresenta la comunità di Realmonte nei rapporti con lo Stato, con la Regione siciliana, con la Provincia di Agrigento e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Art. 2
Finalità

1.  Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Realmonte ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2.  Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
In particolare il Comune ispira la sua azione ai se guenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
Art. 3
Territorio e sede comunale

1.  Il territorio del Comune si estende per circa 20,41 km2 lungo la costa centro meridionale della Regione Sicilia, e confina con i comuni di Siculiana, Porto Empedocle ed Agrigento;
2.  Il Palazzo civico è ubicato in Realmonte.
3.  Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze;
4.  All'interno del territorio del Comune di Realmonte non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 4
Assetto ed utilizzazione del territorio

1.  Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.
2.  L'assetto e l'utilizzazione del territorio vengono at tuati tenendo conto del rapporto integrato città-campagna delle attività produttive, al fine di sviluppare modelli compatibili con l'ambiente e la conservazione degli spazi naturali.
3.  Il Comune realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4.  Il Comune predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità degli strumenti urbanistici.
5.  Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguar do alle esigenze della stagione estiva e delle località balneari.
Art. 5
Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico

1.  Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, gli equilibri naturali e le varietà degli ecosistemi, attuando piani per la difesa del suolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2.  Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, riconoscendone la fondamentale importan za e garantendone il godimento da parte della collettività.
3.  Promuove il recupero e la valorizzazione del centro storico e di tutti i beni storici, artistici ed archeologici anche con l'effettuazione di una catalogazione e aggiornamento annuale di essi.
Art. 6
Tutela della salute

1.  Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, nonché all'assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva degli anziani, dei disabili, degli affetti da turbe psichiche, anche attraverso forme di assistenza domiciliare integrata e con l'ap porto eventuale di cooperative di servizi e associazioni di volontariato.
2.  Questi interventi, che potranno essere effettuati an che attraverso l'apporto delle unità sanitarie locali me diante accordi di programma, sono integrati e coordinati per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in vigore.
3.  Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale delle fasce deboli ed emarginate della società, promuovendo e realizzando forme di collaborazione con enti ed associazioni operanti sul territorio, riconoscendo e stimolando ogni forma di solidarietà sociale, potenziando l'ufficio per il servizio handicappati, dando particolari contributi alle iniziative delle associazioni di volontariato.
4.  Il servizio di assistenza sociale si intende esteso anche a coloro che dimorano anche temporaneamente sul territorio.
Art. 7
Sviluppo economico

1.  Il Comune promuove ed incentiva le attività turistiche al fine di proteggere e valorizzare il suo caratteristico ambiente naturale della fascia costiera, perseguendo una organica politica di assetto ed utilizzazione del territorio di sviluppo economico confacenti e rispondenti alle specifiche caratteristiche ed alla vocazione delle aree costiere.
2.  Coordina e promuove le attività commerciali e fa vorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3.  Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
4.  Valorizza ed incentiva le attività produttive e l'agricoltura, rendendosi promotore di tutte quelle iniziative nei settori delle infrastrutture e della prestazione di servizi in riferimento alle nuove esigenze di mercato che vengono a favorire le specializzazioni di colture anche biologiche ed integrate, migliorare il livello qualitativo delle produzioni e favorire la trasformazione e la commercializzazione.
Art. 8
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Realmonte", ovvero "Comune di Realmonte, Provincia di Agrigento".
2.  Il gonfalone del Comune è custodito nella stanza del sindaco e scortato dal corpo della polizia municipale tutte le volte che ne esce.
3.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il gonfalone con lo stemma del Comune è esibito, dietro autorizzazione del sindaco.
4.  Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5.  Lo stemma civico, riprodotto nell'allegato 2 del presente statuto, ed il gonfalone del Comune sono entrambi descritti nell'allegato 1 del presente statuto e fedelmente riportati per come concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, giusta dichiarazione di assunzione e rivendicazione adottata dal Comune di Realmonte con deliberazione consiliare n. 50 del 23 maggio 1973.
Art. 9
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3.  Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 10
Programmazione e cooperazione

1.  Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2.  Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Agrigento, con la Regione siciliana.
3.  Apprezza, valorizza e stimola la cooperazione e lo scambio culturale con gli Stati esteri, con particolare attenzione a quelli ricadenti nell'area mediterranea.
Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 11
Organi

1.  Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2.  Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3.  Il sindaco è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni secondo le leggi dello Stato e della Regione.
4.  La giunta collabora col sindaco nella gestione am ministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio. Riceve ed applica le direttive dello stesso consiglio.
Art. 12
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assun te, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, e le deliberazioni per le quali tale forma di votazione è prevista dalla legge.
2.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento di tali organi.
3.  Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità.
4.  I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco, dall'assessore anziano e dal segretario, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente del consiglio, dal consigliere anziano e dal segretario.
Art. 13
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.  L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3.  Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle mo dalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4.  Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5.  Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Art. 14
Sessioni

1.  L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2.  Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al bilancio di previsione ed al rendiconto del bilancio.
3.  Le sessioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
5.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa sempre, con diritto di parola ma senza diritto di voto, il sindaco o almeno un componente della giunta.
Art. 15
Presidenza e vice presidenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente ed un vice presidente nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2.  Il presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, esercita i poteri e le facoltà stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 16
Locale per l'ufficio del presidente del consiglio comunale e dei consiglieri

1.  Per l'espletamento delle sue funzioni, il sindaco assicura al presidente del consiglio la disponibilità di un apposito locale ubicato in adiacenza agli uffici della segreteria generale. Il locale di presidenza sarà fornito di macchina da scrivere, di computer e degli arredi necessari.
2.  Il locale sarà a disposizione anche dei singoli consiglieri comunali.
3.  Per le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di presidenza sarà istituito un apposito capitolo nel bilancio.
4.  All'ufficio di presidenza saranno trasmesse subito tutte le deliberazioni di giunta, di consiglio, le determinazioni sindacali e gli atti del difensore civico.
Art. 17
Il funzionamento del consiglio comunale

1.  Nella prima seduta dopo l'elezione il consiglio co munale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida dei consiglieri.
2.  I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale. I capigruppo sono costituiti in conferenza, secondo quanto previsto dal regolamento stesso.
3.  Il regolamento stabilisce quali prerogative dei capigruppo sono riconosciute anche agli eletti in liste elettorali che non raggiungono il numero minimo per costituirsi in gruppo proprio.
4.  Il regolamento definisce gli strumenti di esercizio dei ruoli di maggioranza e di minoranza all'interno del consiglio comunale.
5.  Ai gruppi consiliari è attribuita una sede d'ufficio, con gli adeguati mezzi per operare.
Art. 18
Le funzioni di indirizzo

1.  Il consiglio esprime la propria funzione di indirizzo con atti quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente ai quali può essere attribuito con espressa dichiarazione, il valore di direttiva, direttiva alla quale l'attività degli organi e degli uffici dell'ente dovrà conformarsi.
2.  Per l'esercizio di siffatte funzioni il consiglio comunale può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato e con gli organi di decentramento.
3.  L'attività di indirizzo si estrinseca, inoltre, attraverso l'adozione di atti fondamentali, costituiti da regolamenti ovvero di atti di programmazione contenenti l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli strumenti dell'azione, delle previsioni da osservare, ed individuanti gli elementi la cui variazione richieda nuovamente l'attività della competenza del consiglio comunale.
4.  Nell'esercizio della funzione di indirizzo il consiglio esamina i rilievi e le proposte del revisore dei conti tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ente. Le risultanze di tale esame possono assumere la forma di risoluzioni o ordini del giorno, con valore di direttiva.
Art. 19
Le funzioni di controllo

1.  Nell'ambito dell'attività di controllo, a richiesta del la giunta o di almeno un terzo dei consiglieri, il revisore dei conti può essere chiamato a relazionare al consiglio sulla gestione del bilancio o di singole poste o servizi e per eventuali storni ed impinguamenti.
2.  Il regolamento determina le modalità di esame e controllo da parte del consiglio dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del revisore, dei rendiconti previsti da atti fondamentali.
3.  Il consiglio comunale esplica inoltre, la propria attività di controllo anche con le interrogazioni, le interpellanze, le indagini conoscitive, le quali ultime possono comportare anche l'audizione di componenti gli organi di governo del Comune, del segretario comunale, dei capi settore dei funzionari responsabili dei servizi.
4.  Il consiglio comunale può procedere ad inchieste su specifiche materie.
5.  In tal senso ha facoltà di incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti, in occasioni determinate e su mandato temporaneo, oppure nominare, con apposita deliberazione una commissione speciale, la cui composizione ed il cui funzionamento sarà disciplinato in apposito regolamento.
6.  L'istituzione della commissione consiliare di indagine dà la possibilità ai consiglieri di avere un'ampia conoscenza dell'intera attività amministrativa.
Art. 20
Commissioni consiliari

1.  Presso il consiglio comunale sono istituite numero tre commissioni consiliari permanenti.
2.  La prima commissione consiliare permanente man tiene anche competenza residuale per la trattazione di tutti gli affari non di specifica competenza delle altre commissioni.
3.  Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, d'indagine, inchiesta, di studio.
4.  Le commissioni consiliari di cui ai commi precedenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, tutti i gruppi.
5.  La composizione, il funzionamento, i poteri, delle commissioni di cui ai commi precedenti verranno disciplinate con apposito regolamento da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto comunale.
Art. 21
Consiglieri comunali

1.  Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
Art. 22
Diritti e doveri dei consiglieri

1.  I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche i preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4.  I consiglieri hanno accesso a tutti gli atti del Co mune nei casi consentiti dalla legge e facoltà di richiederne copia al responsabile dell'ufficio che li detiene stabilmente.
5.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 23
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio e al segretario comunale unitamente alle indicazioni del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri che ab biano riportato il maggior numero di preferenze.
2.  I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3.  Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 24
Sindaco

1.  Il sindaco è eletto secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.  Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende al l'esple tamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4.  Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5.  Il sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Art. 25
Attribuzioni di amministrazione

1.  Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'am ministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum consultivi;
d) adotta le ordinanze previste dalla legge.
e) nomina il segretario comunale scegliendolo nel l'ap posito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta co munale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza o espropri che la legge attribuisce alla competenza del Comune;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collabora zione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.
Art. 26
Attribuzioni di vigilanza

1.  Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può di sporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti le gali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2.  Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3.  Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 27
Vice sindaco

1.  Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
2.  Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Art. 28
Giunta comunale

1.  La giunta è organo di impulso della gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2.  La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvati dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività, in occasione dell'approvazione del rendiconto.
Art. 29
Composizione della giunta comunale

1.  La giunta è composta dal sindaco e da quattro as sessori di cui uno è investito dalla carica di vice sindaco.
2.  Le incompatibilità proprie della carica di assessore sono stabilite dalla legge.
3.  Gli assessori possono essere scelti tra gli eletti al consiglio comunale, ovvero tra soggetti esterni purché dotati, in quest'ultimo caso, dei requisiti di eleggibilità a consigliere ed in possesso di particolare competenze ed esperienza tecnico amministrativa o professionale.
4.  Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire alla discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 30
Nomina della giunta comunale

1.  Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nei termini previsti dalla legge.
2.  Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3.  Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. Non è possibile essere nominati assessori per più di due mandati consecutivi.
4.  Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 31
Funzionamento della giunta comunale

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3.  Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 32
Competenze della giunta comunale

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore od ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
2.  La giunta opera in modo collegiale dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3.  La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) elabora le linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
d) approva i regolamenti sull'organizzazione, sull'or dinamento ed il funzionamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, cu rando, in particolare, l'individuazione delle competenze degli uffici, dei servizi e del personale ad esso preposto ove necessario, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;
e) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione;
g) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
h) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli uffici gestionali dell'ente.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 33
Partecipazione popolare

1.  Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'en te al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.  La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3.  Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 34
Associazionismo

1.  Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2.  A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3.  Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4.  Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.  Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6.  Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
Art. 35
Pro-loco

1.  Il Comune riconosce all'associazione pro-loco un ruolo di fondamentale importanza per la promozione so cio-culturale, tutela dei beni culturali ed artistici, organizzazione e coordinamento delle iniziative turistiche volte alla valorizzazione del territorio.
2.  Riconosce altresì per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse locali, di informazione e di accoglienza, la possibilità di istituire e ge stire, di concerto con l'amministrazione comunale, uffici di informazione ed assistenza al turista (IAT) così come previsto dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.  Considerati infine, i compiti istituzionali che pongono la pro loco ad essere strumento di base per la salvaguardia del territorio, riconosce la presenza di rappresentanti della stessa in seno alle commissioni comunali. Inoltre si impegna a fornire locali idonei all'espletamento dell'attività.
Art. 36
Diritti delle associazioni

1.  Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2.  Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3.  I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 60 giorni.
Art. 37
Contributi alle associazioni

1.  Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2.  Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito e per un periodo determinato.
3.  La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4.  Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5.  Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego in mancanza del quale - ovvero in caso di rigetto - e fin quando tale situazione permarrà, non potranno accedere ai benefici, di qualunque natura, previsti dal presente statuto o da diversa norma regolamentare.
Art. 38
Volontariato

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al mi glioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2.  Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3.  Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la lo ro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 39
Consultazioni

1.  L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2.  Le forme di tali consultazioni sono stabilite in ap posito regolamento.
Art. 40
Petizioni

1.  Chiunque, anche se non residente nel territorio co munale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di na tura collettiva.
2.  La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3.  La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro sessanta giorni, la assegna in esame all'ufficio competen te per l'istruttoria e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4.  Il contenuto delle decisioni dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
Art. 41
Proposte

1.  Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a cinquecento avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei re sponsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'or gano competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro sessanta giorni dal ricevimento.
2.  L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1.
3.  Le determinazioni di cui al comma precedente so no pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 42
Referendum consultivi

1.  Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.
2.  Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3.  Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4.  Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati da gli organi competenti del Comune.
5.  Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6.  Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7.  Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8.  Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9.  Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aven ti diritto al voto, il consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta.
Art. 43
Accesso agli atti

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale, nel ri spetto della legislazione regolatrice vigente all'epoca della richiesta.
2.  Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3.  La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4.  In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5.  In caso di diniego devono essere esplicitamente citate le norme che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6.  Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 44
Diritto di informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.  La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nel territorio e previamente individuati.
3.  L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.  Le ordinanze del sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
5.  Inoltre, per gli atti individuati nel regolamento, de ve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 45
Diritto di udienza ed istanze

1.  Chiunque, singolo od associato, può rivolgersi al sindaco chiedendo udienza, e proporre interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.
2.  La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro sessanta giorni dall'interrogazione.
Capo IV
Difensore civico
Art. 46
Nomina

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Agrigento, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
2.  Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3.  La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza od equipollenti.
4.  Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5.  Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di Controllo, i membri di culto;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.
Art. 47
Decadenza

1.  Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'amministrazione comunale.
2.  La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale che è chiamato, altresì, ad esprimersi sulle dimissioni.
3.  Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
Art. 48
Funzioni

1.  Il difensore civico ha il compito di intervenire pres so gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2.  Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto od il regolamento.
3.  Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
4.  Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5.  Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6.  Il difensore civico esercita le funzioni, ancorché di controllo, attribuitegli direttamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 49
Facoltà e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.  Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'am ministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3.  Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4.  Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esi to del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha chiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
5.  Il difensore civico può, altresì, invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6.  E' facoltà del difensore civico, quale garante del l'im parzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissione concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Art. 50
Relazione annuale

1.  Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2.  Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3.  La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro sessanta giorni in consiglio comunale.
4.  Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro sessanta giorni.
Art. 51
Indennità di funzione

1.  Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale in misura non superiore al 90% di quella massima attribuibile al sindaco, nonché il rimborso delle spese.
Capo V
Procedimento amministrativo
Art. 52
Diritto di intervento nei procedimenti

1.  Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2.  L'amministrazione comunale deve rendere pubbli co il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui è stimata la conclusione del procedimento e l'adozione della determinazione fina le, quando non sia espressamente prevista dal regolamento.
Art. 53
Procedimenti ad istanza di parte

1.  Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2.  Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro quarantacinque giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3.  Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4.  Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.  Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 54
Procedimenti ad impulso di ufficio

1.  Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'at to amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2.  Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al 1° comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 43 dello statuto.
Art. 55
Determinazione del contenuto dell'atto

1.  Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2.  In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
Titolo IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 56
Obiettivi dell'attività amministrativa

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2.  Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di at tuazione.
3.  Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal pre sente statuto, nonché forme di cooperazione con i soggetti indicati all'art. 10 del presente statuto.
Art. 57
Servizi pubblici comunali

1.  Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2.  I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 58
Norme di gestione dei servizi pubblici

1.  Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
-  in economia , quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
-  in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
-  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
-  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
-  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
-  a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2.  Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3.  Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
Art. 59
Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1.  Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la con venienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2.  Le forme di gestione possono essere anche le se guenti:
a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
b) i consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
c) gli accordi di programma.
Art. 60
Aziende speciali

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2.  Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.  I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio co munale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 61
Struttura delle aziende speciali

1.  Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2.  Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3.  Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.  Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal testo unico n. 2578/24 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5.  Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6.  Il consiglio comunale approva altresì i bilanci an nuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7.  Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, do cumentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 62
Istituzioni

1.  Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2.  Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3.  Gli organi delle istituzioni sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4.  Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compre si i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5.  Il consiglio di amministrazione provvede alla ge stione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6.  Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
Art. 63
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.  Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità li mitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.  Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3.  L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4.  Il Comune, secondo le modalità stabilite negli atti di cui al comma 1, sceglie i propri rappresentanti tra sog getti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5.  I consiglieri comunali non possono essere nominati dai consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6.  Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7.  Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
Art. 64
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali e altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 65
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 44 del presente statuto.
4.  Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 66
Accordi di programma

1.  Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria, prevalente o collegata del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei legali rappresentanti delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'ac cor do stesso.
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art. 67
Principi strutturali ed organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 68
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servi zi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale, se non nominato il direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 69
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune attraverso uno o più regolamenti di organizzazione adottati dalla giunta, nel rispetto dei principi generali dati dal consiglio, stabilisce le norme per il regolamento organico del personale, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizza tiva, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ed il segretario comunale, il direttore e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario, ovvero al direttore se nominato ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o staff intersettoriali.
4.  Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 70
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi as segnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo eser cizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4.  Ogni impiegato, nelle proprie funzioni, ha l'obbligo di istruire il cittadino per il conseguimento dell'atto.
Capo II
Segretario comunale
Art. 71
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2.  Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione con sortile dell'ufficio del segretario comunale.
3.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
Art. 72
Funzioni del segretario comunale

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali.
2.  Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta o quando previsto dalla legge, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3.  Il segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco.
4.  Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infi ne ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, ovvero conferitagli dal sindaco.
5.  Il segretario comunale rappresenta il vertice del l'apparato burocratico del Comune ed in quanto tale sovrintende allo svolgimento delle funzioni del direttore generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi, coordinandone l'attività.
Art. 73
Vice segretario comunale

1.  La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale che andrà individuato tra i funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente per legge, in base ai criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.
2.  Il vice segretario comunale collabora con il segretario comunale, da cui dipende direttamente, nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Capo III
Personale direttivo
Art. 74
Direttore generale

1.  Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazio ne, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2.  In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Co muni interessati.
3.  I rapporti funzionali tra il segretario comunale ed il direttore generale sono stabiliti nella convenzione di incarico, mantenendosi riservata la potestà del Comune di adottare apposito regolamento.
Art. 75
Compiti del direttore generale

1.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del l'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2.  Il direttore generale sovrintende alle gestioni del l'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono al medesimo dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4.  Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
5.  L'incarico di direttore generale è oneroso per l'ente, sia in ipotesi di convenzione, sia in ipotesi di conferimento al segretario comunale; apposito contratto disciplinerà le condizioni-prescrizioni tecniche, gli obiettivi dell'accordo, tenendo conto che il trattamento economico del direttore generale dovrà essere commisurato alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Art. 76
Funzioni del direttore generale

1.  Il direttore generale predispone la proposta di pia no esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2.  Egli in particolare esercita in piena autonomia, le seguenti funzioni, o alcune di esse, secondo quanto stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco, dalla giunta e dal segretario comunale;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uf fici e del personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confron ti dei responsabili degli uffici e dei servizi dinanzi l'ufficio per i procedimenti disciplinari, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straor dinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al sindaco, alla giunta ed al segretario comunale eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
Art. 77
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati, nominati e revocati con atto del sindaco, previa valutazione delle capacità attitudinali del dipendente, la professionalità e la competenza acquisita in ragione del servizio svolto, il senso del dovere e lo spirito di servizio dimostrato. I regolamenti di organizzazione potranno stabilire diversi ulteriori elementi di valutazione preordinati all'individuazione di cui sopra, secondo i principi stabiliti nel presente statuto.
2.  I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale e dal direttore generale, se nominato, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3.  Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli in dirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal segretario e dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 78
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi mantengono piena autonomia gestionale nell'ambito dell'ufficio o del servizio cui sono preposti, nell'esecuzione di quanto ad essi assegnato direttamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, mantenendo osservanza alle direttive impartite dai superiori gerarchici.
2.  Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegna no l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo sta tuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'as sunzione di impegni di spesa; in caso di adozione di piano esecutivo di gestione, ovvero nell'ipotesi in cui la giunta comunale abbia proceduto all'assegnazione di budget corredati da atti di indirizzo;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale ad essi sottoposto;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
l) le ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative e l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'am bito delle direttive impartite dal sindaco;
m) le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle direttamente attribuite al sindaco;
n) la promozione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
o) l'esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio e delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario e dal direttore generale, se nominato;
p) il compito di fornire al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di ge stione;
q) la concessione dell'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal sindaco, dal segretario o dal direttore, se nominato.
3.  I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione e rispondono, nei confronti del segretario comunale e del direttore generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4.  I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
5.  Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 79
Procedimenti disciplinari e sanzioni

1.  Il sindaco, con proprio atto, istituisce l'ufficio per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti comunali, tenendo conto che l'organo giudicante dovrà essere costituito da tre componenti, uno - il presidente - designato direttamente dal sindaco e due sorteggiati, di volta in volta, fra un numero non inferiore di dieci dipendenti comunali designati dalle rappresentanze sindacali - possibilmente aziendali.
2.  L'ufficio è irrinunciabile, se non per gravi e comprovati motivi. Ogni componente dell'organo giudicante deve essere stabilmente incardinato alle dipendenze giuridiche del Comune.
3.  L'organo giudicante opera quale collegio perfetto, in piena autonomia, e nel rispetto delle norme, ancorché contrattuali, vigenti al momento dell'adozione della decisione.
4.  Esso si avvale della struttura amministrativa del l'en te, per quanto necessario all'espletamento del compito.
Art. 80
Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1.  La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.  La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
3.  I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 81
Ufficio di indirizzo e di controllo

1.  Il regolamento può prevedere la costituzione di uf fici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 504/92.
Capo IV
Responsabilità
Art. 82
Responsabilità verso il comune

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Art. 83
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori, il segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.
3.  La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti ad operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono re sponsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio motivato dissenso.
Art. 84
Responsabilità dei contabili

1.  Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia ma neggio denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, con o senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Capo V
Finanza e contabilità
Art. 85
Ordinamento

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è riserva to alla legge e, nei limiti ad essa previsti, dal regolamento.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di ri sorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in ma teria, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha proprio demanio e patrimonio.
Art. 86
Attività finanziaria del Comune

1.  Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Co mune istituisce, sopprime e regolamenta, imposte, tasse, tributi e tariffe.
Art. 87
Amministrazione dei beni comunali

1.  Il sindaco dispone, con l'ausilio del responsabile dell'ufficio di ragioneria presso il quale devono conservarsi titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio del Comune, la compilazione dell'inventario dei beni de maniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, per tener conto delle successive aggiunte e modificazioni e verificarne costantemente l'esattezza.
2.  I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
Art. 88
Bilancio comunale

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato al la legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in ba se al bilancio annuale di previsione redatto osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pub blicità, dell'integrità e del pareggio economico e fi nanziario.
3.  Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi, ed interventi.
4.  Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Art. 89
Rendiconto della gestione

1.  I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto consuntivo ed il conto del patrimonio.
2.  Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.
3.  La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dell'organo di revisione dei conti.
Art. 90
Revisore dei conti

1.  Il revisore dei conti è scelto dal Comune secondo le norme stabilite dalla legge ed esercita le sue funzioni nei termini stabiliti dall'ordinamento.
2.  Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni stabilite dalla legge.
Art. 91
Tesoreria

1.  I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 92
Controllo economico della gestione

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi possono es sere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della ge stione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2.  Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito l'organo di revisione.
Titolo VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 93
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1.  Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dal lo Stato e dalla Regione.
2.  L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 94
Statuto - Efficacia

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività del Comune e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con il Comune, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
3.  L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.
4.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art. 95
Statuto - Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con le caratteristiche proprie.
2.  La norma dello statuto può essere interpretata secondo le disposizioni dell'art. 12, premesso alle leggi del codice civile.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile ed alle disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, mo dificate ed integrate dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
Art. 96
Abrogazione di norme

1.  Le norme regolamentari adottate prima del presente statuto, se in contrasto con esso, sono abrogate.
Allegato 1
DESCRIZIONE DELLO STEMMA CIVICO E DEL GONFALONE CO MUNALE

Dichiarazione di assunzione e rivendicazione dello stemma civico, descrizione dello stemma e del gonfalone comunale (estratto della deliberazione consiliare n. 50 del 23 maggio 1973):
(Omissis)
"Delibera dichiarare di assumere per il Comune di Realmonte e rivendicare quale stemma civico lo stemma di Realmonte estratto dall'archivio di Stato di Palermo, conforme al documento ivi conservato alla voce "stemmi Provincia di Agrigento", debitamente autenticato dal di rettore dell'archivio medesimo in data 6 novembre 1972, restando inteso che lo stemma ha la seguente blasonatura:
Interzato in palo
-  nel 1° d'oro a tre sbarre d'azzurro;
-  al capo di rosso caricato di tre gigli, male ordinati, d'oro.
Nel 2° troncato
-  nel 1° d'azzurro, a tre torri d'oro, male ordinate, le due inferriate terrazzate di verde;
-  nel 2° d'oro, al leone, fermo, rivoltato, al naturale;
-  il tutto è abbassato sotto un capo d'argento, caricato di un gallo nero, crestato e bardato di rosso, rivoltato;
-  nel 3° di rosso, ad un cardo, gambuto e fogliato accompagnato in punta da un monte di palle il tutto d'oro. Segni esterni di Comune.
Il gonfalone sarà rappresentato da un drappo rettangolare cadente, terminante con bordo a tre angoli rientranti con frangia d'argento. Il drappo sarà appeso ad un'asta orizzontale portata a sua volta da un'asta centrale tenuta da due cordoni d'argento. Alle estremità dell'asta orizzontale penderanno due cordoni con fiocchi d'argento.
Il gonfalone sarà del colore d'azzurro, caricato del l'arma sopra descritta con in alto il nome del Comune.
(Omissis)
Approvato dal consiglio comunale nella seduta del 7 maggio 1999 con deliberazione n. 37, per come licenziato dall'assemblea dopo l'esame, il dibattito e la votazione degli emendamenti e recante le modifiche apportate dal CO.RE.CO. centrale con il provvedimento finale di controllo n. 6265/5901 dell'8 luglio 1999.
(99.45.2081)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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