REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 6 FEBBRAIO 1999 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Saponara. Adeguamento  Pag.
Statuto del Comune di Barrafranca. Modifiche ed integrazioni      » 10 
Statuto del Comune di Gibellina. Modifiche      » 11 



STATUTO DEL COMUNE DI SAPONARA (Provincia di Messina)


Adeguamento
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Territorio e sede del Comune

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 2.602 e confina con i Comuni di Rometta, Messina, Villafranca Tirrena e con il mar Tirreno.
Esso è costituito dal capoluogo, in cui è il palazzo civico, sede del Comune, nonché dalle frazioni S. Pietro, Scarcelli, Cavaliere e Saponara Marittima.
Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede del Comune. In caso del tutto eccezionale i detti organi possono riunirsi anche in luogo diverso, previo provvedimento motivato del sindaco, reso noto a mezzo affissione nei luoghi maggiormente frequentati.
Art. 2
Toponimo, stemma e gonfalone

Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il toponimo "Saponara" e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 1362 dell'1 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1976 al n. 5, foglio 3.
Il Comune ha un gonfalone nella foggia autorizzata con il citato decreto.
L'uso e la riproduzione devono essere autorizzati.
Art. 3
Ordinamento

L'ordinamento giuridico del Comune si conforma alle norme della Comunità europea, dello Stato italiano e della Regione siciliana.
Art. 4
Statuto

Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare determina:
1)  le attribuzioni degli organi;
2)  l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
3)  le forme di partecipazione popolare e di tutela dei diritti del cittadino;
4)  le modalità per l'accesso agli atti del Comune e per la partecipazione ai procedimenti amministrativi;
5)  l'esercizio del diritto di udienza;
6)  le modalità di coordinamento degli interventi per l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
7)  le forme di partecipazione dei giovani alla vita della comunità;
8)  la previsione di appositi regolamenti, distinti per materia.
Titolo I
ATTRIBUZIONI ORGANI ELETTIVI
Art. 5
Il consiglio

Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Esso è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà deliberando su proprie materie secondo fonti di attribuzione di competenza, assegnate di regola con leggi di riforma regionale.
Il consiglio può istituire nel suo seno commissioni per l'accertamento di fatti e l'esame di questioni di interesse locale disciplinandone il funzionamento, la composizione e le competenze con apposito regolamento.
Le commissioni sono nominate dal consiglio con voto limitato ad uno.
Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Art. 6
Il presidente del consiglio comunale

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, con le modalità e procedure previste dalla legge.
Il presidente o chi lo sostituisce a norma di legge provvede:
1)  a convocare il consiglio comunale con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco;
2)  a presiedere il consiglio comunale e dirigere il dibattito, esercitando i poteri di polizia necessari al fine di assicurare il regolare svolgimento delle sedute;
3)  a fissare la data per le riunioni del consiglio;
4)  a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio, secondo i criteri e le modalità di legge;
5)  ad attivare le commissioni consiliari.
Art. 7
La giunta

La giunta è organo di governo del Comune. E' composta dal sindaco, che la presiede, e da 4 assessori.
Gli assessori sono nominati, revocati e sostituiti dal sindaco con le modalità e procedure previste dalla legge.
Il sindaco nomina, altresì, tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
Gli assessori possono intervenire alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto.
Art. 8
Il sindaco e sue attribuzioni

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
I requisiti di eleggibilità, le incompatibilità, le procedure di elezione, la durata in carica, le cause di decadenza, la rimozione, la cessazione dalla carica sono stabilite dalla legge.
Il sindaco è organo monocratico avente competenza generale residuale, è rappresentante legale del Comune ed esercita le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, non riservate alla competenza del consiglio della giunta, del segretario comunale o dei dipendenti in posizione apicale.
Sono attribuiti alla sua competenza:
a)  i provvedimenti concernenti il personale non riservati al consiglio, alla giunta ed al segretario comunale;
b)  la convocazione dei comizi per i referendum consultivi e la proclamazione dei risultati;
c)  la delega a singoli assessori di determinate sue attribuzioni, nonché della firma di atti di sua competenza specificamente indicati nell'atto di delega agli assessori, al segretario comunale ed ai dipendenti in posizione apicale;
d)  acquisizione diretta presso tutti gli uffici e servizi di informazioni e atti anche riservati;
e)  indagini e verifiche sull'attività del Comune;
f)  l'ordine del giorno della giunta;
g)  tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dipendenti in posizione apicale.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale.
Art. 9
Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi. In tal caso devono indicare il capo gruppo, dandone comunicazione scritta al segretario comunale.
In assenza di costituzione i gruppi sono individuati con riferimento agli eletti per ogni lista ed il capo gruppo nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti tra gli eletti della lista. Art. 10
Dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria comunale o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Titolo II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 11
L'ordinamento degli uffici

L'ordinamento degli uffici e dei servizi è riservato alla potestà regolamentare della giunta, previe direttive generali del consiglio comunale, e si articola in moduli organizzativi (aree o settori) cui è preposto un responsabile, individuato nella figura professionale apicale.
Ad ogni responsabile deve esser garantita autonomia funzionale ed organizzativa nelle attribuzioni del proprio ufficio e nella direzione degli uffici sottordinati, in relazione ai compiti assegnati.
La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità, in funzione delle esigenze organizzative del Comune.
Art. 12
Uffici decentrati

In ogni frazione possono essere localizzati uffici amministrativi decentrati dei servizi demografici e socio-assistenziali, funzionalmente collegati con gli uffici del capoluogo.
Art. 13
Albo pretorio e bacheche

La giunta sceglie nella casa comunale apposito spazio da destinare alla pubblicazione degli atti ed avvisi, in modo da consentirne facile lettura, anche ai fini del relativo accesso.
L'avvenuta pubblicazione come per legge è certificata dal segretario comunale, previa attestazione del personale addetto a tale servizio.
Per una migliore e pronta conoscenza delle notizie più importanti, ogni frazione deve essere dotata di adeguate bacheche, da collocare nei posti maggiormente frequentati dai cittadini.
Art. 14
Il segretario comunale

Il Comune ha un segretario titolare, dirigente o funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico. Il rapporto di lavoro è disciplinato dai relativi contratti collettivi.
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Stante la titolarità della funzione come sopra rivestita, il segretario comunale ha la facoltà "ope legis" di promuovere opportune iniziative, ove ne ravvisi la necessità, onde collaborare per la salvaguardia della legalità dell'azione amministrativa, concorrendo in tal modo a determinare il quadro giuridico di riferimento proprio della sfera di competenza.
Assicura, quindi, una funzione attiva nell'ambito dei processi organizzativi e gestionali dell'ente che consente di ricondurre ad unità il complessivo sistema organizzativo dell'ente, stante il fondamentale orientamento partecipante della sua configurazione che porta ad acquisire un profilo di vicinanza professionale volta all'indirizzo di buona amministrazione.
La funzione del segretario comunale, perciò, è quella di operare affinché l'attività di governo dell'ente sia improntata al rispetto del principio di legalità non in senso formalistico bensì sostanziale, in relazione alla complessiva attività dell'ente, conformemente al vero concetto dell'azione amministrativa.
Sotto il profilo tecnico-giuridico della collaborazione concernente la valutazione di competenza, il segretario comunale rappresenta nell'ente il centro attivo di analisi ed interpretazione della costante evoluzione normativa; garantisce il raccordo tra i programmi dell'ente e l'utilizzo di tutte le possibilità organizzative e funzionali; individua la necessità degli adeguamenti dell'ordinamento dell'ente in relazione alla normativa al momento in vigore (leggi, decreti legislativi, decreti assessoriali, circolari, statuto e regolamenti comunali); ricerca i più utili ed efficaci istituti che il sistema offre; valuta in senso propositivo le misure per realizzare gli obiettivi nei vari campi secondo i principi di economicità, efficacia e trasparenza, affermati dalle più recenti leggi di riforma in materia.
Il segretario comunale, organo di vertice della struttura burocratica, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti (o apicali), ne coordina l'attività e, ove necessario, esercita il potere di avocare i singoli atti, la pratica e/o il relativo procedimento. Peraltro, esercita ogni altra funzione, anche relativa alla responsabilità di uffici o servizi e di singoli procedimenti, in attuazione dei principi di flessibilità organizzativa cui il nuovo ordinamento deve ispirarsi, qualora l'attribuzione di compiti di natura gestionale acquisisca un rilievo notevole ed implichi l'esercizio di funzioni altamente specializzate al fine di evitare situazioni non conformi all'equilibrio organizzativo prefigurato dalle vigenti disposizioni. Il segretario comunale, inoltre:
a)  esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;
b)  autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi del personale;
c)  adotta i provvedimenti di mobilità interna a carattere provvisorio e definitivo;
d)  solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni disciplinari del richiamo e della censura nei confronti del personale;
e)  esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inadempienza, vacanza o assenza dei responsabili di moduli organizzativi di massima dimensione;
f)  partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
g)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
h)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Art. 15
Funzioni di vice segretario

In caso di assenza, vacanza o impedimento il segretario è sostituito dal responsabile dell'area amministrativa con posizione professionale apicale, in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente.
L'incarico è conferito con determinazione del sindaco al momento in cui si verifichi la causa della sostituzione.
Art. 16
Funzioni di gestione amministrativa

Data la consistenza demografica dell'ente e quindi nell'impossibilità di avere in organico qualifiche dirigenziali, i dipendenti inquadrati nell'attuale qualifica funzionale apicale, denominati responsabili di settore, nonché i dipendenti responsabili di unità di servizi autonomi, sono titolari delle strutture organizzative di massima dimensione (aree di attività) e possono avere competenze di gestione amministrativa.
Essi costituiscono il rapporto di autonomia e sinergia tra momento politico e momento amministrativo, assumendo la responsabilità degli atti, delle pratiche e dei procedimenti di competenza del proprio ufficio e di quelli sottordinati.
Nell'esercizio delle proprie funzioni assumono compiti di direzione, coordinamento e controllo delle unità organizzative cui sono preposti, assicurando la legalità, l'imparzialità e la rispondenza della struttura, singolarmente e nel suo complesso, all'interesse pubblico.
Provvedono ad assicurare il funzionamento diligente ed efficiente del proprio ufficio e di quelli attribuiti alla propria competenza mediante autonomi poteri di organizzazione dell'area assegnata.
In particolare essi:
a)  predispongono provvedimenti, atti e proposte di deliberazioni nell'ambito delle loro competenze;
b)  assicurano l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali;
c)  decidono la razionale strutturazione operativa della piattaforma amministrativa loro affidata, disponendo i relativi servizi a seconda delle esigenze che saranno dagli stessi ritenute prioritarie, assicurando così la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate;
d)  possono provvedere, su specifico incarico, all'adozione ed alla sottoscrizione di atti con rilevanza esterna per la realizzazione di opere e per le forniture di beni e servizi nel caso di ricorso alla gara informale o della trattativa privata, in relazione agli obiettivi della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;
e)  riferiscono al sindaco ed al segretario comunale sullo stato di attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali, delle pratiche a cui si riferiscono, e di quant'altro attinente all'area di competenza (ufficio attribuito e uffici e servizi assegnati al settore);
f)  i responsabili dell'area amministrativa o tecnica, in possesso di laurea in giurisprudenza o ingegneria ed equipollenti, presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere, per l'acquisizione di beni e servizi, nonché per l'alienazione a terzi di beni comunali, assumendo la responsabilità delle relative procedure.
In assenza di tali figure professionali la presidenza delle commissioni di gara sarà assunta dal segretario comunale, ferma restando la responsabilità della correttezza delle procedure da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Agli appartenenti alle qualifiche funzionali apicali possono esser conferiti nuovi incarichi di direzione.
L'incarico è conferito dalla giunta municipale a tempo determinato, per la durata non inferiore ad un anno. Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla positiva valutazione dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e dell'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunta dai servizi dell'ente da lui diretti.
Art. 17
Incarichi di collaborazione esterna

Il sindaco, con propria determinazione, può avvalersi di collaborazioni esterne di esperti in possesso dei requisiti di legge. Analogamente può nominare esperti di comprovata capacità manageriale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a due anni, per la direzione degli uffici e dei servizi nel caso di vacanza del titolare del posto previsto in pianta organica, purché in possesso del titolo di studio prescritto dal vigente regolamento dei consorzi.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 18
Diritto all'informazione e alla partecipazione

Il Comune riconosce e tutela il diritto all'informazione dei cittadini in materia tecnica, turistica e culturale ed assicura la loro più ampia partecipazione alle scelte della comunità locale, anche mediante apposite pubblicazioni.
Tutti i provvedimenti del Comune sono pubblici e ciascun cittadino può chiederne l'esibizione nei modi previsti da apposito regolamento.
Sono provvedimenti riservati quelli dichiarati tali con specifica e puntuale motivazione, quando la loro pubblicità è di pregiudizio per il Comune.
Art. 19
Iniziativa popolare

Per gli atti di competenza del consiglio i cittadini possono presentare proposte accompagnate da relazione illustrativa a condizione che siano sottoscritte da almeno 100 iscritti nelle liste elettorali del Comune con firme raccolte ed autenticate nei tre mesi antecedenti la data di deposito nella segreteria del Comune.
Il consiglio delibera sulla proposta di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.
Art. 20
Forme associative - Rapporti con il Comune

Il Comune valorizza, secondo le finalità loro proprie, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione all'attività pubblica e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
Il Comune è altresì impegnato a tenere conto nella propria attività delle iniziative promosse con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite.
Il Comune istituisce l'albo delle forme associative, regolamentando i criteri e le modalità per l'iscrizione nel predetto albo.
Il consiglio comunale può istituire consulte di settore su tematiche di interesse locale. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento.
Art. 21
Referendum consultivo

Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
a)  bilancio e conto consuntivo;
b)  di provvedimenti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe;
c)  di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d)  di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)  di provvedimenti di nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f)  di provvedimenti relativi alla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni.
Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione, adottando solo provvedimenti temporanei, ove necessario. Il referendum è indetto dal sindaco.
Art. 22
Referendum consultivo di iniziativa popolare

Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso la segreteria una richiesta sottoscritta, nei tre mesi precedenti la data del deposito, da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo di iniziativa consiliare nonché degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose e degli stranieri.
Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
La discussione e le determinazioni del risultato del referendum devono essere effettuate dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.
Art. 23
Disposizioni sul referendum

Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi di iniziativa consiliare e di due referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno in giorno festivo. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso la segreteria comunale.
I referendum sono indetti dal sindaco.
Art. 24
Difensore civico

Il difensore civico ha sede presso il Comune.
Egli vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune, a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.
Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto dei quattro quinti dei consiglieri in carica, nelle prime due votazioni, e a maggioranza assoluta, nelle successive votazioni. Resta in carica tre anni e non è rieleggibile.
L'elezione avviene nell'ambito di un elenco formato sulla base di istanze di iscrizione a seguito di avviso pubblico emanato dal consiglio comunale e di verifica da parte dello stesso consiglio comunale della sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti soggettivi di cui al comma seguente.
I requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità sono quelle previste dalla legge per il giudice di pace, eccezione fatta per l'età. In ogni caso non possono accedere alla carica di difensore civico i candidati delle ultime elezioni amministrative.
Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato triennale;
b)  per dimissioni;
c)  quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi inadempienze.
Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati.
Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a)  trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b)  in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
c)  può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
d)  sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco - che hanno obbligo di provvedere - ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informazione, in ogni caso il consiglio comunale;
e)  riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.
Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa previsione di legge.
Al difensore civico è corrisposta un'indennità determinata dalla giunta municipale in misura non superiore a quella prevista per il vice sindaco.
Art. 25
Il diritto di udienza

I cittadini, le associazioni costituite, i comitati ed altri organismi che operano nella comunità locale, iscritti nell'apposito albo istituito ai sensi del precedente art. 20, possono avvalersi del diritto di udienza per portare a conoscenza dell'amministrazione le questioni di interesse generale.
La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione oggetto della trattazione, e, nel caso di singole persone, sottoscritta da almeno 20 cittadini.
Il diritto di udienza è garantito attraverso l'udienza dei richiedenti da parte del sindaco o suo delegato entro 30 giorni dalla richiesta.
Delle questioni trattate è redatto verbale a cura di personale dipendente delegato a tal fine dal segretario comunale, su richiesta del sindaco o suo delegato.
Art. 26
Integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

Un apposito servizio coordina gli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e promuova attività educative e del tempo libero.
Il servizio assicura i rapporti con gli utenti fornendo la necessaria assistenza amministrativa e di sostegno per superare lo stato di emarginazione e di esclusione sociale delle persone handicappate.
Art. 27
Forum della gioventù

E' istituito il forum comunale della gioventù con il compito di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani.
Ad esso vengono messi a disposizione una sede e un fondo per le spese di funzionamento.
Fanno parte di diritto del forum tutti i giovani in possesso di diploma della scuola dell'obbligo che non abbiano superato il 19° anno di età.
Il forum è convocato entro i primi trenta giorni di ogni anno per eleggere il proprio direttivo.
Il direttivo è composto di 15 giovani e viene eletto con voto segreto tra quanti presentano la loro candidatura.
La candidatura del forum e le operazioni elettorali sono regolate con apposita ordinanza sindacale.
Il direttivo dura in carica un anno e comunque fino al rinnovo.
I componenti cessano dalla carica al compimento del 19° anno di età.
Il direttivo rappresenta il forum, può avanzare proposte al consiglio comunale ed alla giunta; può chiedere udienza agli organi del Comune; ha diritto alle informazioni spettanti ai cittadini elettori, ha diritto ad esser consultato sulle proposte da sottoporsi agli organi deliberanti relative alle politiche giovanili.
Titolo IV
I SERVIZI
Art. 28
Forme di gestione

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve esser effettuata previa valutazione delle ragioni di opportunità e di economicità oltre che tecniche, a seconda che trattasi di servizio sociale, di produzione di beni o di gestione di servizi di manutenzione.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la scelta sarà effettuata esclusivamente secondo criteri di convenienza economica.
Art. 29
Azienda speciale

L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra persone in possesso di specifiche esperienze professionali e di amministrazione.
I requisiti professionali vanno valutati sulla base di apposite certificazioni rilasciate dagli organi di rappresentanza delle categorie professionali.
L'anzianità di iscrizione agli ordini professionali deve essere di almeno anni cinque.
I requisiti comprovanti esperienze di amministrazione vanno documentati nelle forme consentite.
Il direttore dell'azienda speciale deve esser scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.
Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore rispondono in solido della gestione dell'azienda ed hanno l'obbligo di assicurare il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 30
Istituzione

Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce un'istituzione approvando il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno.
Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni del consiglio di amministrazione.
Art. 31
Nomina e revoca

Gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco o di 1/4 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art. 32
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 33
Controllo di gestione

Nel rispetto dei principii dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
Art. 34
Revisori dei conti

Il revisore dei conti, oltre ad esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, esercita il controllo economico interno della gestione dei servizi pubblici gestiti direttamente in economia determinandone i costi complessivi.
In particolare il controllo sarà esercitato sulla gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali:
1)  acquedotto;
2)  fognatura e depurazione;
3)  raccolta rifiuti solidi urbani;
4)  raccolta rifiuti speciali;
al fine di accertare la percentuale di copertura della spesa a carico dell'utenza.
Titolo VI
REGOLAMENTI
Art. 35
Istituzione, revisione, aggiornamento

Ad avvenuta entrata in vigore del presente statuto, si provvederà all'istituzione, alla revisione e/o all'aggiornamento dei necessari regolamenti comunali e, in particolare, dei seguenti:
 1)  regolamento dei concorsi;
 2)  regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 3)  regolamento di polizia municipale;
 4)  regolamento di contabilità;
 5)  regolamento di economato;
 6)  regolamento per l'inventario dei beni;
 7)  regolamento per il diritto di accesso;
 8)  regolamento per il diritto di udienza;
 9)  regolamento per l'ufficio relazioni con il pubblico;
10)  regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.
Lo statuto del Comune di Saponara è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1992. La presente pubblicazione rappresenta l'adeguamento allo statuto precedentemente pubblicato; lo schema di adeguamento è stato adottato con delibera del consiglio comunale n. 62 del 15 aprile 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 7007/6724 dell'8 ottobre 1998.
(98.50.2722)

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STATUTO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA (Provincia di Enna)


Modifiche ed integrazioni

Allo statuto del Comune di Barrafranca, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I) n. 34 del 17 luglio 1993, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
A)  Aggiunte all'art. 19:
-  4° comma: I consiglieri comunali hanno l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione, presso la segreteria del Comune:
Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri le azioni di società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde a vero";
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
Una dichiarazione concernente le spese sostenute, le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici e messi a disposizione dal partito o della formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativa agli eventuali contributi ricevuti.
-  5° comma: Gli adempimenti indicati nelle lettere A) e B) del precedente comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi li consentano.
-  6° comma: Decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni, il sindaco ha l'obbligo di diffidare i soggetti inadempimenti con assegnazione del termine di gg. 30 e con comminatoria espressa dalla decadenza nell'ipotesi di persistenza nell'inadempienza.
-  7° comma: Le dichiarazioni ed i rendiconti di cui ai commi 4° e 5° del presente articolo sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune.
B)  Aggiunte all'art. 35:
-  commi 12, 13, 14 e 15 come i precedenti 4-5-6-7 con la sola variante della parola - proclamazione - con la parola - nomina - e di consiglieri comunali con assessori comunali.
C)  Aggiunta al titolo V:
art. 46 bis: Obblighi del sindaco:
come i precedenti commi 12, 13, 14 e 15 che divengono 1°-2°-3° e 4° con le varianti:
1° comma: Il sindaco ha l'obbligo etc.; entro tre mesi dell'elezioni etc.; e con l'aggiunta di:
-  5° comma: Decorso il termine rituale delle dichiarazioni il segretario comunale ha l'obbligo di segnalare l'inadempienza all'Assessorato regionale degli enti locali il quale diffiderà il sindaco assegnandogli il termine di gg. 30 e con comminatoria espressa di decadenza nell'ipotesi di persistenza nella inadempienza.
D)  Aggiunta all'art. 34:
-  4° comma: Rimangono di competenza della giunta comunale le materie appresso indicate:
a)  acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;
b)  contributi;
c)  assunzioni, stato giuridico ed economico del personale.
E)  Sostituire l'art. 40 come segue:
Competenze

Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni sono di competenza del sindaco, con specifiche eccezioni appositamente legiferate (collegio dei revisori e difensore civico: cfr. artt. 9 della legge regionale 25 maggio 1996, n. 7 e 9 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41);
Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
-  Il sindaco, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione comunale:
a)  nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
b)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, assegnando ad essi il personale e le attrezzature necessarie, attribuendone le competenze e gli orari nel rispetto delle leggi vigenti, dei contratti di lavoro e del regolamento organico del personale;
c)  indice i referendum comunali;
d)  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e le riferisce al consiglio;
e)  ha la rappresentanza in giudizio del Comune, e, salvo ratifica della giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;
f)  sovrintende alla corretta applicazione dei regolamenti ed esercita le funzioni dagli stessi a lui attribuite;
g)  rilascia attestati di notorietà pubblica;
h)  promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; convoca, presiede e partecipa alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
i)  adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;
l)  destina, sin dalla prima adunanza della giunta, gli assessori ai singoli rami dell'Amministrazione.
Il sindaco è ufficiale di governo, secondo le leggi vigenti, e, in tale veste, presta giuramento nelle forme e nei modi previsti dalle leggi dello Stato.
Modifiche ed integrazioni adottate dal consiglio comunale con atto n. 86, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 12 novembre 1998, con decisione n. 7045.
(98.51.2742)
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STATUTO DEL COMUNE DI GIBELLINA
(Provincia di Trapani)


Modifiche

Lo statuto del Comune di Gibellina, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 29 maggio 1993, parte I, successivamente sottoposto a modifiche pubblicate, rispettivamente, nei supplementi straordinari n.46 del 9 settembre 1995 e n. 39 del 3 agosto 1996, è stato ulteriormente modificato come segue:
L'art. 6 è così modificato:
a)  al comma 2) dopo la parola "regolamento" sono aggiunte le seguenti: "di organizzazione degli uffici e dei servizi i";
b)  al comma 2) le parole "funzionari responsabili dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "responsabili delle aree o dei servizi".
L'art. 40 è così modificato:
a)  al comma 1) le parole "sulle strutture e sul personale" sono sostituite dalle seguenti parole "di organizzazione degli uffici e dei servizi";
b)  il comma 2) è così sostituito: "Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di individuazione dei responsabili dei procedimenti che coinvolgono più strutture organizzative, nonché le modalità e i termini di svolgimento degli stessi".
c)  il comma 3) è così sostituito: "Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti nelle diverse materie".
L'art. 42 è così modificato:
a)  le parole "sulle strutture organizzative ed il personale" sono sostituite dalle seguenti: "di organizzazione degli uffici e dei servizi".
L'art. 49 è così modificato:
a)  dopo il comma 1) è aggiunto il seguente comma:
"2. All'istituto della conferenza dei servizi si applicano tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti".
L'art. 51 è così modificato:
a)  dopo il comma 2) è aggiunto il seguente comma;
"3.  Nei casi previsti dal presente articolo e dal l'art. 50 si applica l'istituto della conferenza dei servizi".
L'art. 55 è così modificato:
a)  al comma 1) è aggiunto infine il seguente periodo: "secondo le previsioni del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Le unità organizzative minime sono le aree e i servizi";
b)  al comma 4) il periodo: "Ad ogni funzionario responsabile dei servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito" è sostituito dal seguente: "In particolare i responsabili delle aree e dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, come definiti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati";
c)  al comma 5) il periodo "dalla giunta comunale sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi" è sostituito dal seguente: "dal sindaco o dall'assessore al personale sentiti i responsabili delle aree";
d)  al comma 5) le parole "sulle strutture organizzative ed il personale" sono sostituite dalle seguenti: "di organizzazione degli uffici e dei servizi";
e)  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"6. L'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro alle dipendenze del comune sono improntati ai principi dell'efficienza, della razionalizzazione del costo del lavoro, del miglior impiego delle risorse umane, della formazione e dello sviluppo professionale dei dipendenti, nel rispetto ed in attuazione delle norme regionali e nazionali sul l'organizzazione e sui rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti pubblici.
7.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le modalità attuative del procedimento di ridefinizione periodica degli uffici e della dotazione organica, fissando i criteri e gli strumenti di raccordo tra la programmazione triennale del fabbisogno di personale e la relazione previsionale e programmatica. Esso disciplina, altresì, i criteri e le modalità di ripartizione delle somme previste dall'art. 5 della legge regionale 29 apri le 1985, n. 21, tenuto conto anche delle responsabilità professionali assunte dai dipendenti nella fase esecutiva dei lavori".
L'art. 56 è così modificato:
a)  al comma 2) le parole "sulle strutture organizzative e sul personale" sono sostituite dalle seguenti: "di organizzazione degli uffici e dei servizi";
b)  dopo il comma 2) è aggiunto il seguente comma:
"3.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale, assicurando in ogni caso che l'instaurazione di tale rapporto non si ripercuota negativamente sulla funzionalità dell'ente. Lo stesso regolamento prevede l'attivazione delle forme di lavoro flessibile e dei contratti di diritto privato contemplati dalla legislazione vigente".
L'art. 57 è così sostituito:
1)  le funzioni di responsabile di area e di responsabile dei servizi sono esercitate dal personale inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla VI, e a prescindere dall'inquadramento nella qualifica apicale, salvo quanto dispone l'art. 58, comma 5;
2)  tali funzioni sono attribuite con provvedimento motivato del sindaco, secondo criteri di professionalità e secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
3)  laddove il presente statuto o regolamenti comunali adottati ai sensi dell'art. 4 dello stesso fanno riferimento ai funzionari responsabili dei servizi, il riferimento va inteso ai dipendenti responsabili delle aree o dei servizi a norma del presente articolo.
L'art. 58 è così sostituito:
"Art. 58 - Disposizioni in materia di personale.
1.  L'ordinamento delle aree e dei servizi si uniforma ai principi di efficacia, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, di equità, nonché di professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale.
2.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, oltre che ispirarsi ai principi di cui al comma 1, realizza la separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di una armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'amministrazione.
3.  Ai responsabili delle aree e ai responsabili dei servizi, nel rispetto delle attribuzioni del segretario comunale, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e che la legge, lo statuto o il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi non riservano espressamente ad altri organi.
4.  Sono attribuiti, in particolare, ai responsabili delle aree e dei servizi, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi:
a)  la presidenza delle commissioni di gara;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, e le funzioni attribuite dal decreto legislativo n. 77/95 ai responsabili dei servizi;
e)  l'espressione dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle proposte di deliberazioni e sulle determinazioni sindacali, nonché l'attestazione di cui all'art. 55 della medesima legge;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, anche nei casi in cui il loro rilascio presupponga accertamenti e valutazioni di natura discrezionale;
g)  tutti gli atti costituenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza, nonché gli atti di natura propositiva e consultiva;
h)  tutti i provvedimenti amministrativi, anche di natura sanzionatoria, in materia di prevenzione e di repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico am bientale, nell'ambito e nel rispetto delle competenze attribuite al comune dalla legislazione nazionale e regionale.
5.  Al segretario comunale spettano compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Egli svolge, altresì, funzioni di vigilanza e coordinamento dell'attività dei responsabili delle aree e dei servizi, nonché tutte le altre funzioni stabilite dallo statuto, dai regolamenti o conferitegli espressamente dal sindaco, anche nell'ambito delle attribuzioni spettanti ai responsabili delle aree o dei servizi.
6.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità concrete di esercizio delle competenze indicate ai commi precedenti, e fissa, altresì, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e in assenza di professionalità presenti all'interno dell'ente, i contratti a tempo determinato aventi ad oggetto le funzioni di responsabilità delle aree o dei servizi.
L'art. 59 è così modificato:
a)  al comma 3) le parole "sulle strutture organizzative ed il personale" sono sostituite dalle seguenti: "di organizzazione degli uffici e dei servizi".
Successivamente, a seguito di modifiche normative intervenute dopo l'adozione dello schema di modifica è stato deliberato dal consiglio comunale il seguente emendamento:
"Il comma 1 dell'art. 57 dello schema di modifica dello statuto comunale approvato con deliberazione di giunta municipale n. 183/98 è così sostituito:
1)  le funzioni di responsabile di area e di responsabile dei servizi sono esercitate dal personale dipendente a prescindere dalla categoria professionale di inquadramento, salvo quanto dispone l'art. 58, comma 5.
Modifiche adottate dal consiglio comunale con deliberazione n. 84 del 13 ottobre 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo, con decisione n. 8597/8342 del 10 dicembre 1998.
(99.3.73)




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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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