REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 13 FEBBRAIO 1999 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 1 febbraio 1999.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area comprendente Capo Feto e Margi Spanò, ricadente nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino.
  pag.


DECRETO 1 febbraio 1999.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sul territorio delle isole di Linosa e Lampione.
  pag.


DECRETO 2 febbraio 1999.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del territorio di Capo Milazzo  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 11 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 11 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 12 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 19 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 11 


DECRETO 30 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 13 

DECRETO 30 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998.
  pag. 14 


DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 14 


DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 15 


DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 16 


DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 17 


DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 18 


DECRETO 10 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1998  pag. 19 


DECRETO 10 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 20 


DECRETO 10 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998  pag. 21 


DECRETO 10 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998  pag. 21 

DECRETO 11 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998  pag. 22 


DECRETO 11 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 22 


DECRETO 11 dicembre 1998.
Rettifica del decreto 1 dicembre 1998, concernente variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998  pag. 23 


DECRETO 14 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998  pag. 23 


DECRETO 16 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998  pag. 24 


DECRETO 21 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 24 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 11 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola Rio Sardo, con sede in Partinico e nomina dei commissari liquidatori  pag. 26 


DECRETO 11 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola Valle del Fastaia, con sede in Trapani e nomina dei commissari liquidatori  pag. 26 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 23 ottobre 1998.
Nuovi criteri e parametri di riparto ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, ai comuni e alle province regionali della Sicilia  pag. 27 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 12 dicembre 1997.
Approvazione del rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 1996.
  pag. 28 


DECRETO 31 dicembre 1997.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 1997  pag. 29 

Assessorato della sanità

DECRETO 30 dicembre 1998.
Approvazione del disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati  pag. 29 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DDECRETO 18 dicembre 1998.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Limina  pag. 40 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1998, recante: «Soppressione e liquidazione degli enti economici regionale AZASI, EMS, ESPI»  pag. 41 

Presidenza:
Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo  pag. 42 
Revoca della nomina del componente esperto in materia di protezione civile in seno all'Osservatorio regionale sul volontariato  pag. 42 
Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 11 del 21 gennaio 1999, concernente autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale avverso la legge 23 dicembre 1998, n. 448  pag. 43 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Conferimento al personale di cui al decreto n. 1612 del 4 novembre 1998, del compito di formulazione di proposte ed individuazione delle caratteristiche tecniche e di rappresentanza che contraddistinguano e rappresentino l'immagine del corpo forestale  pag. 43 

Occupazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Petralia Sottana.
  pag. 43 

Riforma del decreto 31 ottobre 1998, concernente occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Castellammare del Golfo.
  pag. 43 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Approvazione di modifiche allo statuto dell'associazione Istituto di scienze amministrative e sociali (I.S.A.S.), con sede a Palermo  pag. 43 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del nuovo statuto sociale della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, con sede in Gela.
  pag. 43 
Fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo di Marianopoli, con sede in Marianopoli, nella Banca di credito cooperativo del Nisseno, con sede in Sommatino  pag. 43 
Approvazione del nuovo statuto sociale Banca di Palermo S.p.A., con sede in Palermo  pag. 43 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Gela per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Augusta e Garofano Rosso  pag. 44 
Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative  pag. 44 
Attribuzione di poteri al commissario straordinario della cooperativa Kemonia's di Palermo  pag. 45 
Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Birgi Marausa, con sede in Petrosino  pag.
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Mussomeli per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Arcobaleno 90  pag. 45 

Assessorato degli enti locali:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di personalità giuridica ad opere pie  pag. 45 

Assessorato dell'industria:
Nomina della commissione per l'esame delle istanze di richiesta di contributo per le opere di metanizzazione dei comuni della Sicilia  pag. 45 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta relativa a lavori urgenti nel comune di Mussomeli  pag. 45 
Passaggio dal demanio al patrimonio disponibile della Regione del relitto d'alveo del torrente Piano, nel comune di Gangi  pag. 45 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 1998  pag. 45 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione all'attivazione del pubblico mattatoio nel comune di Cinisi  pag. 49 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Isnello  pag. 49 
Conferimento temporaneo delle funzioni di direttore della I Direzione dell'Assessorato del territorio e dello ambiente  pag. 49 
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Fondachello del comune di Mascali  pag. 49 
Nulla osta alla ditta Verderame Rosario, con sede in Gela, per l'apertura di una cava  pag. 49 
Provvedimenti concernenti reti fognanti e impianti di depurazione  pag. 49 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Catenanuova  pag. 49 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Ridistribuzione delle somme assegnate agli enti di promozione sportiva ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8  pag. 50 

CIRCOLARI
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 14 gennaio 1999, prot. n. 181.
Decreto assessoriale n. 156 del 5 febbraio 1997. Sentenza T.A.R. n. 2260/98  pag. 50 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 21 gennaio 1999, n. 1.
Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, legge regionale 1 settembre 1998, n. 17  pag. 50 


CIRCOLARE 29 gennaio 1999, n. 2
Legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 - Attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127  pag. 51 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 1 febbraio 1999.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area comprendente Capo Feto e Margi Spanò, ricadente nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 5080 del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 dell'11 febbraio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area comprendente Capo Feto e Margi Spanò ricadente nei territori co-munali di Mazara del Vallo e Petrosino è stata di- chiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 5339 del 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 dell'1 marzo 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5080 del 17 gennaio 1995 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani con nota prot. n. 514 del 21 gennaio 1999;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante il piano paesistico;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del Piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. n. 3, fg. n. 351;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 1357/40, giusta D.P.Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico, alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497 approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area comprendente Capo Feto e Margi Spanò ricadente nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, territorio meglio individuato nel decreto n. 5080 del 17 gennaio 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' prorogato fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusta decreto n. 5080/95 e comunque non oltre l'11 febbraio 2000, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nell'area comprendente Capo Feto e Margi Spanò, ricadente nei territori comunali di Mazara del Vallo e Petrosino, per effetto del decreto n. 5080 del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 dell'11 febbraio 1995, prorogato con decreto n. 5339 del 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 dell'1 marzo 1997, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'11 febbraio 2000, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5080 del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 dell'11 febbraio 1995 facente parte dei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Trapani comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo dei comuni interessati della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 febbraio 1999.
  MORINELLO 

(99.6.350)
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DECRETO 1 febbraio 1999.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sul territorio delle isole di Linosa e Lampione.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto il decreto n. 1153 del 12 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 17 settembre 1983 con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/39, l'intero arcipelago delle Pelagie facente capo al comune di Lampedusa;
Visto il decreto n. 5231 del 3 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, è stato imposto sulle isole di Linosa e Lampione un vincolo di immodificabilità temporanea che ha uniformato il regime di salvaguardia delle isole Pelagie, avendo già adottato, con decreto n. 7212/95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49/95, un analogo vincolo di immodificabilità temporanea nell'isola di Lampedusa;
Vista la nota n. 286 del 15 gennaio 1999, con la quale la Soprintendenza di Agrigento ha richiesto la proroga biennale del suddetto vincolo di immodificabilità per l'intero territorio delle isole di Lampione (intero territorio) e Linosa (escluso il suo centro abitato, l'area cimiteriale e quella sulla quale insiste il depuratore);
Considerato che l'interesse alla conservazione delle isole trova fondamento nelle motivazioni di carattere tecnico-scientifico maggiormente approfondite dalla proposta di piano territoriale paesistico, attualmente in fase di ultimazione, che evidenzia la notevole valenza naturalistica, paesaggistica ed etnoantropologica dell'intero arcipelago ancor più approfonditamente identificata nelle carte tematiche allegate al Piano. Per i suddetti motivi, in attesa della definizione del Piano territoriale paesistico, redatto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1 bis della legge n. 431/85, si ritiene che detta misura di salvaguardia debba prorogarsi fino alla data di adozione del suddetto piano e comunque per un periodo di tempo non superiore ai due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Rilevato che non sono venuti meno i fattori di rischio che potrebbero compromettere le esigenze di tutela delle aree e che è in fase avanzata la redazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Pelagie, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351. Questo Assessorato ha, a tal fine incaricato, con nota n. 2977 del 21 settembre 1995, l'ufficio del Piano della direzione beni culturali ed ambientali - dotato di qualifiche professionali ed organizzative specialistiche - e la Soprintendenza di Agrigento, affinché espletassero gli studi prodromici necessari a pervenire alla definitiva proposta di Piano.
Alla data odierna, lo strumento pianificatorio, è già stato utilmente predisposto dall'ufficio del Piano che lo ha inviato con la nota n. 527 del 7 aprile 1998 sulla scorta del dettato dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431. Gli elaborati sono in atto al vaglio della Soprintendenza di Agrigento, che a breve fornirà i significativi approfondimenti sulle norme di attuazione e sulle relazioni tecniche allegate al piano, necessarie all'adozione dello strumento pianificatorio;
Considerato per quanto sopra espresso che nelle more dei sopra indicati adempimenti e fino alla loro definizione sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea sul territorio delle isole di Linosa e Lampione, facenti capo al comune di Lampedusa, meglio individuato nel decreto n. 5231 del 3 febbraio 1997, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di ultimazione;
Ritenuto infatti che occorre impedire tensioni insediative possibili nelle aree sopradescritte, che appaiono allo stato non sufficientemente salvaguardate dagli strumenti di tutela;
Per tali motivi;

Decreta:


Art. 1

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, è prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sul territorio delle isole di Linosa e Lampione, che perderà la sua efficacia alla data di pubblicazione del Piano territoriale paesistico. Per tale motivo, fino a quella data, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei territori sopra descritti, come da perimetrazione di cui alle planimetrie allegate al decreto n. 5231 del 3 febbraio 1997.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Lampedusa perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta sarà depositata presso gli uffici del comune di Lampedusa, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Lampedusa.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento medesimo, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge n. 1497/39.
Palermo 1 febbraio 1999.
  MORINELLO 

(99.6.348)
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DECRETO 2 febbraio 1999.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del territorio di Capo Milazzo.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 8297 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio denominato Capo Milazzo, ricadente nel territorio comunale di Milazzo, è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 5200 del 31 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 15 febbraio 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 8297 del 19 dicembre 1994, mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina con nota prot. n. 5457 del 19 gennaio 1999;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del Piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 1357/40, giusta D.P.Reg. 5 ottobre 1993 n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del Piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P. alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato conR.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nel territorio di Capo Milazzo ricadente nel comune di Milazzo, territorio meglio individuato nel decreto n. 8297 del 19 dicembre 1994, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' prorogato fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusta decreto n. 8297/94 e comunque non oltre il 14 gennaio 2000, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nel territorio denominato Capo Milazzo, ricadente nel territorio comunale di Milazzo, per effetto del decreto n. 8297 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, prorogato con decreto n. 5200 del 31 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 15 febbraio 1997, secondo le disposizioni e le modalità contenute nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 14 gennaio 2000 è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 8297 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, facente parte del comune di Milazzo, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 delR.D. n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Milazzo, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Milazzo dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Messina comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Milazzo.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenete il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1999.
  MORINELLO 

(99.6.349)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 11 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1988, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1993 del Comitato per le aree naturali protette;
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305 inerente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 14 luglio 1997, con il quale si dispone nella misura del 95% il trasferimento dei finanziamenti previsti direttamente alle Regioni, nell'ambito del secondo programma triennale per le aree naturali protette 1994/96;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 3913 del 24 marzo 1998, con il quale è stato riemesso il titolo di spese di lire 13.824.400.000 a favore della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 per il Programma triennale tutela ambientale 1994/96 - Area programmatica "aree naturali protette";
Vista la nota n. 18562 dell'8 ottobre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede l'iscrizione della complessiva somma di lire 13.824.000.000 nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 per il trasferimento dei fondi relativi al PTTA 1994/96 per le aree programmate: "aree naturali protette" a valere sulla rubrica territorio ed ambiente;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate lire 13.824.400.000 in data 15 aprile 1998;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborsi crediti 

RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4857 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento del Programma triennale tutela ambientale 1994/96 - Area programmatica "aree naturali protette". 
11 222 031406 2      + 13.824.400.000  

AMMINISTRAZIONE 11
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RUBRICA 6 -  PROTEZIONE DELLA NATURA, PARCHI E RISERVE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  86205 Contributi dello Stato per il finanziamento del Programma triennale tutela ambientale 1994/96 - Area programmatica "aree naturali protette". (Interventi dello Stato). 
21 230 3 0829 060600 2      + 13.824.400.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 novembre 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 dicembre 1998.
Reg. n. 10, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 296.
(98.52.2821)
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DECRETO 11 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1988, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997, recante norme per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
Vista la tabella della ripartizione del fondo 1998, con la quale si assegna alla Regione siciliana la somma di lire 27.243.668.105 relativa all'esercizio finanziario 1998;
Vista la nota n. 877 del 7 aprile 1998 dell'Assessorato degli enti locali, nella quale viene indicata la quota relativa all'assegnazione 1998 per gli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
Vista la nota n. 283 del 3 novembre 1998 dell'Assessorato degli enti locali, con la quale si chiede l'iscrizione della complessiva somma di lire 27.243.668.105 nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998;
Vista la quietanza mod. T.C. n. 32962 del 14 agosto 1998, con la quale viene versata nel c/c infruttifero di tesoreria centrale n. 22721/526 intestato alla Regione siciliana la somma di lire 27.243.668.100 quale ripartizione del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza esercizio finanziario 1998;
Visto, in particolare, l'art. 8, primo comma, della citata legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II - Entrate extratributarie
CATEGORIA 10 -  Trasferimenti correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO

  3259 Assegnazioni dello Stato per la promozione di diritti e di opportu- 
nità per l'infanzia e l'adolescenza      + 27.243.668.000 L. n. 285/97. 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
TITOLO I - Spese correnti
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti
RUBRICA 3 - AFFARI SOCIALI

  19049 Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, nonché per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi relativi all'infanzia e all'adolescenza. 
(Interventi dello Stato)      + 27.243.668.100 L. n. 285/97. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 novembre 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 dicembre 1998.
Reg. n. 10, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 295.
(98.52.2820)
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DECRETO 12 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, così come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
Vista la decisione n. 94/629/CE del 29 luglio 1994, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha adottato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia, per il periodo dal 1994 al 1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 2052/88, così come modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 3193/94, l'intervento dei fondi strutturali può assumere la forma di cofinanziamento di programmi operativi;
Vista la decisione della comunità n. C(96)2157 del 20 agosto 1996, relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (F.S.E.) e del Fondo europeo agricolo e di garanzia, sezione orientamento (FEAOG) per un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sicilia a favore delle zone beneficiarie dell'obiettivo n. 1 in Italia;
Vista la decisione n. C(98)833 dell'1 aprile 1998, che modifica la decisione n. C(96)25157 del 20 agosto 1996 per la parte relativa al punto 1.10.7 "Responsabilità ed obblighi dei GAL e degli OC" e al punto 2.2 "Partnership di concezione e decisione", approvando, inoltre, la rimodulazione finanziaria proposta dalla Regione, comprendente l'attribuzione di ulteriori risorse finanziarie provenienti sia dalla riserva destinata al programma che dall'indicazione delle annualità 1996 e 1997;
Considerato che, in base alla citata decisione, per il Programma operativo LEADER II - Regione Sicilia, viene prevista una dotazione pubblica complessiva di 54,618 MECU ed inoltre viene stabilito il piano di finanziamento in "quota unica";
Considerato, altresì, che la spesa pubblica, pari a MECU 54,618, risulta per MECU 36,234 a carico dell'Unione europea e per MECU 18,384 a carico dei contributi nazionali;
Vista la tabella 2 allegata alla citata decisione ove viene ripartito il totale del contributo comunitario tra i fondi strutturali come segue:
-  MECU  -  16,248  a carico del FEOGA
-  MECU  -  13,246  a carico del FESR
-  MECU  -    6,740  a carico del F.S.E.
-  MECU  -  36.234  in totale
Considerato che in base alla tabella allegata alla citata decisione C(98)833, la spesa viene ripartita secondo lo schema di seguito riportato:
FINANZIAMENTI PER ANNO E PER FONDO
Valori 1998 espressi in MECU al cambio di ECU 1 = lit. 2.000

  Anni ï Costo ï Totale spesa ï Totale ï FERS ï FSE ï FEOGA ï Contributi ï Prestiti     ï totale ï pubblica ï comunitario ï     ï     ï     ï nazionali ï privati 
  1998 36,234 27,309 18,117 6,623 3,370 8,124 9,192 8,925 
  1999 36,234 27,309 18,117 6,623 3,370 8,124 9,192 8,925 
  Totale 72,648 54,618 36,234 13,246 6,740 16,248 18,384 17,850 

Visto il decreto n. 3687 del 24 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1997, reg. n. 11, fg. n. 215, con il quale è stato iscritto l'importo complessivo di MECU 29,470 pari alle somme disponibili per il finanziamento del P.O. negli anni 1996 e 1997, come segue:
-  FEOGA  L. 17.500.000.000; 
-  FERS  L. 14.300.000.000; 
-  F.S.E.  L. 7.280.000.000; 
-  STATO  L. 19.860.000.000; 

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, necessario iscrivere, al fine di consentire i conseguenti adempimenti, nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, l'importo complessivo di 50.296 miliardi pari alla rimanente dotazione come segue:
-  FEOGA  L. 14.996.000.000; 
-  FERS  L. 12.192.000.000; 
-  F.S.E.  L. 6.200.000.000; 
-  STATO  L. 16.908.000.000; 

Visto l'art. 8 della citata legge regionale n. 47/77;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni  
  Capitolo DENOMINAZIONE     Nomenclatore 
          in milioni di lire 
  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4842 Assegnazioni dell'U.E. a valere sul FEOGA, per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo Leader II - Regione Sicilia. 
11 422 031409 2      + 14.996  

(Nuova istituzione)
  4843 Assegnazioni dell'U.E. a valere sul FESR, per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo Leader II - Regione Sicilia. 
11 422 031409 2      + 12.192  

(Nuova istituzione)
  4844 Assegnazioni dell'U.E. a valere sul F.S.E., per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo Leader II - Regione Sicilia. 
11 422 031409 2      + 6.200  

(Nuova istituzione)
  4845 Assegnazioni dello Stato per il cofinanziamento degli interventi previsti nel programma operativo Leader II - Regione Sicilia. 
11 422 031409 2      + 16.908  

TITOLO II - Spese in conto capitale
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA 2 - PRODUZIONE AGRICOLA
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  54615 Contributi per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo Leader II della Sicilia - Quota a carico dell'U.E. FEOGA. 
21 243 3 1010 030809 2      + 14.996  

(Nuova istituzione)
  54616 Contributi per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo Leader II della Sicilia - Quota a carico dell'U.E. FESR. 
21 243 3 1010 030809 2      + 12.192  

(Nuova istituzione)
  54617 Contributi per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo Leader II della Sicilia - Quota a carico dell'U.E. FSE. 
21 243 3 1010 030809 2      + 6.200  

(Nuova istituzione)
  54618 Contributi per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo Leader II della Sicilia - Quota a carico dello Stato. 
21 243 3 1010 030809 2      + 16.908  

Art. 2

I capitoli aggiunti 4842, 4843, 4844, 4845 dell'entrata e 54615, 54616, 54617, 54618 della spesa compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 corrispondente ai capitoli 4842, 4843, 4844, 4845 dell'entrata e 54615, 54616, 54617, 54618 della spesa, istituiti con l'art. 1 del presente decreto, sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 1997 sui predetti soppressi capitoli aggiunti ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi s'intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai cor- rispondenti capitoli 4842, 4843, 4844, 4845 dell'entrata e 54615, 54616, 54617, 54618 della spesa, di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 novembre 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 dicembre 1998.
Reg. n. 10, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 350.
(98.52.2818)
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DECRETO 19 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(94) 3491 del 16 dicembre 1994, relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento di un programma operativo multiregionale a titolarietà del Ministero del lavoro, formazione formatori e funzione pubblica, amministrazione, nell'ambito dell'assistenza comunitaria prevista nel Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni italiane interessate dall'obiettivo 1;
Vista la nota prot. n. 10558 del 12 dicembre 1995, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunica la conformità del progetto presentato dalla Regione siciliana, in data 24 novembre 1995 al P.O. 94.0022.11 - Sottoprogramma formazione formatori 1995, approvato con la citata decisione e di conseguenza la sua approvazione per un importo complessivo di lire 8.540.581.333 di cui lire 6.405.436.000 a carico del F.S.E. e lire 2.135.145.333 a carico della Regione;
Visto il decreto n. 625 del 26 settembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1996, reg. n. 1, fg. n. 22, con il quale l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione approva i progetti per la realizzazione del sottoprogramma formazione formatori 1995;
Vista la nota n. 74334 del 5 novembre 1998, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale chiede al Ministero del tesoro R.G.S. - I.G.R.O.R., divisione VII, l'erogazione in favore della Regione siciliana del saldo della quota comunitaria per gli interventi previsti dal Programma operativo 940022I1 - Sottoprogramma e formazione formatori anno 1995 pari a lire 2.012.355.751;
Vista la nota prot. n. 10511 del 13 novembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione chiede l'iscrizione della somma di lire 2.012.355.751 sul capitolo 34129;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3262 Assegnazioni a valere sul Fondo sociale europeo per gli interventi del Sottoprogramma di formazione-formatori inserito nel Pro- 
gramma operativo multiregionale 1994/99      + 2.012.355.751  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 5 -  FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  34129 Finanziamento a valere sul Fondo sociale europeo per gli interventi previsti dal Sottoprogramma di formazione-formatori inserito nel Programma operativo multiregionale 1994/99. 
(Interventi dello Stato)      + 2.012.355.751  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 dicembre 1998.
Reg. n. 10, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 326.
(98.52.2819)
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DECRETO 30 novembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1988, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 451 del 19 luglio 1994, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
Visto, in particolare, l'art. 15 della predetta legge n. 451/94, che prevede nelle aree di cui all'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino ai 35 anni per disoccupati di lunga durata iscritti sulle liste di collocamento;
Visto il D.M. del 30 dicembre 1997, con il quale nel ripartire la complessiva la somma di lire 180 miliardi quale quota nazionale per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, assegna alla Regione siciliana la somma di lire 28.397 milioni;
Vista la nota n. 34172 del 6 novembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione chiede l'iscrizione della somma di lire 28.397.000.000 nel bilancio della Regione siciliana;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 7 ottobre 1998 lire 28.397.000.000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:



  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore  

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3264 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. 
11 231 021001 2      + 28.397.000.000 L. n. 451/94, art. 15. 

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 5 -  FORMAZIONE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  33737 Finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. (Interventi dello Stato). 
11 163 2 0802 031100 2      + 28.397.000.000 L. n. 451/94, art. 15. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 1998.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 dicembre 1998.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 23.
(98.52.2822)
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DECRETO 30 novembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Vista la legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29, recante: «Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e dell'Azienda delle foreste demaniali. Primo provvedimento.»;
Viste le variazioni al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, apportate dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, della citata legge regionale n. 29/98;
Visto l'art. 5 della legge regionale n.29/98;
Considerato che con il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, n. 754 del 2 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1998, reg. 9, foglio 226, si apportano, tra le altre, le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998, conseguenti al citato art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 29/98;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 le variazioni conseguenti, al fine di assicurare il pagamento della spesa autorizzata con l'art.3, comma 2, della legge n. 29/98;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
Entrata
TITOLO 3 - Categoria 15      + 35.000 milioni 

Spesa
TITOLO 1 - Assessorato regionale del la- voro, della previdenza so- ciale, della formazione pro- fessionale e dell'emigrazio- ne      + 35.000  milioni 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 1998.
  PIRO 

(98.50.2710)
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DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;
Visto l'art. 1, comma 1, lett. d) e comma 2, della predetta legge n. 135/90, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
Considerato che, in base alle disposizioni della predetta legge n. 135/90, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la delibera CIPE del 26 febbraio 1998, con la quale viene ripartita alle Regioni, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996, la somma di lire 35.000 milioni per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale e la somma di lire 60.000 milioni per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;
Considerate che in base alla predetta deliberazione il CIPE ha assegnato alla Regione siciliana lire 2.060 milioni per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale e lire 1.718 milioni per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;
Considerato, altresì, che l'erogazione della somma di lire 1.718 milioni, relativa al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, è subordinata alla verifica, da parte del Ministero della sanità, dell'attivazione dei relativi interventi;
Considerato che la somma di lire 2.060 milioni risulta accreditata, in data 13 luglio 1998, sul c/c infruttifero n. 22945 intestato alla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, limitatamente alle somme erogate, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. 
(Fondo sanitario regionale)      + 2.060.000.000 L. n. 833/78. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42867 Finanziamento delle spese relative allo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che 
ricoverano ammalati di AIDS      + 2.060.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 1998.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 dicembre 1998.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 28.
(98.52.2831)
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DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente è finalizzata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale;
Vista la deliberazione del 5 agosto 1998, con la quale il CIPE ha ripartito alle Regioni, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1998, la somma di lire 75.000.000.000 per la formazione specifica in medicina generale di medici del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che con la predetta deliberazione il CIPE ha assegnato alla Regione siciliana la somma di lire 3.771.886.000 per la formazione specifica di medici in medicina generale;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. 
(Fondo sanitario regionale)      + 3.771.866.000 L. n. 833/78. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42878 Finanziamento di corsi per la formazione specifica dei medici in 
medicina generale      + 3.771.866.000 LL. n. 833/78; n. 109/78. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 1998.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 dicembre 1998.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 30.
(98.52.2828)
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DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l'art. 3 del decreto legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, in base al quale, in attuazione dell'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, il finanziamento degli oneri conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi;
Vista la deliberazione del 5 agosto 1998, con la quale il CIPE ha ripartito alle regioni, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1997, la somma di lire 220 miliardi per il finanziamento degli oneri conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria;
Considerato che con la predetta deliberazione il CIPE ha assegnato alla Regione siciliana la somma di lire 11.694 milioni, per il finanziamento degli oneri conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. 
(Fondo sanitario regionale)      + 11.694.000.000 L. n. 833/78. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42840 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende unità sanitarie lo- 
cali e delle Aziende ospedaliere      + 11.694.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 1998.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 dicembre 1998.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 29.
(98.52.2830)
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DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto l'art. 33, ultimo comma, della predetta legge n. 40/98, in base al quale la copertura degli oneri relativi alle prestazioni contemplate nel comma 3 del medesimo articolo è posta a carico delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del 5 agosto 1998, con la quale il CIPE ha ripartito alle Regioni, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1997, la somma di lire 60.000 milioni, per l'assistenza sanitaria agli extracomunitari;
Considerato che con la predetta deliberazione il CIPE ha assegnato alla Regione siciliana la somma di lire 2.314 milioni, per l'assistenza sanitaria agli extracomunitari;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. 
(Fondo sanitario regionale)      + 2.314.000.000 L. n. 833/78. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42840 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende unità sanitarie lo- 
cali e delle Aziende ospedaliere      + 2.314.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 1998.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 dicembre 1998.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 31.
(98.52.2829)
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DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l'art. 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996), il quale dispone, tra l'altro, che le somme relative al finanziamento degli oneri contrattuali del personale del Servizio sanitario nazionale sono ricomprese nella quota capitaria determinata in sede di riparto alle Regioni del Fondo sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del 24 aprile 1996, con la quale il CIPE ha ripartito alle Regioni e province autonome, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1995, la somma di lire 707.104 milioni, e, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996, la somma di lire 2.654.370 milioni per il finanziamento degli oneri contrattuali e delle convenzioni del personale del servizio sanitario;
Considerato che con la predetta deliberazione il CIPE ha assegnato, tra l'altro, per il finanziamento delle convenzioni, alla Regione Sicilia la complessiva somma di lire 57.880 milioni di cui lire 22.635 milioni a carico del Fondo sanitario 1995 e lire 35.245 milioni a carico del Fondo sanitario 1996;
Vista la nota prot. n. 163539/1 del 20 ottobre 1998, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'erogazione, in favore della Regione Sicilia, per il finanziamento delle convenzioni, dell'importo complessivo di lire 56.117.750.000, di cui lire 22.635.000.000 a carico del Fondo sanitario 1995 e lire 33.482.750.000, pari al 95% dell'importo assegnato, a carico del Fondo sanitario 1996;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, limitatamente alle somme comunicate dal Ministero con la citata nota, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. 
Fondo sanitario regionale      + 56.117.750.000 L. n. 833/78. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42840 Finanziamento delle spese correnti delle aziende unità sanitarie lo- 
cali e delle aziende ospedaliere      + 56.117.750.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 1998.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 dicembre 1998.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 24.
(98.52.2827)
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DECRETO 10 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la nota n. 22682 del 7 dicembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede una variazione di cassa del Titolo I di lire 700 milioni per far fronte al pagamento di spese obbligatorie;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa, allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, la variazione in aumento di lire 700 milioni alla rubrica territorio ed ambiente;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Assessorato regionale Spese     correnti 
Territorio ed ambiente      + 700 
Fondo di riserva di cassa      - 700 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 1998.
  PIRO 

(98.52.2823)
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DECRETO 10 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.3, comma 83, recante disposizioni in materia di utilizzazione quota derivante dalle estrazioni del gioco del lotto;
Visto il decreto del Ministro dei beni culturali ed ambientali del 15 ottobre 1998, con il quale è stato approvato il programma triennale 1998-2000 riferito all'utilizzazione della quota derivante dall'estrazione del gioco del lotto di cui alla legge n. 662/96 nonché del piano di spesa degli interventi relativi al 2° semestre 1998;
Vista la nota prot. n. 6689 dell'11 novembre 1998 del Ministero dei beni culturali ed ambientali, con la quale comunica l'assegnazione a favore della Regione siciliana di lire 18.000.000.000 per l'anno 1998;
Vista la nota n. 6823 del 19 novembre 1998 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con la quale chiede l'iscrizione della somma di lire 18.000.000.000 nel bilancio della Regione siciliana;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4858 Assegnazioni dello Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. 
112320314042      + 18.000.000.000  

AMMINISTRAZIONE 9
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO II -  Spese in conto capitale
RUBRICA 7 -  ANTICHITA' E BELLE ARTI
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  78209 Contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari (Interventi dello Stato). 
11232306060604012      + 18.000.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 1998.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 dicembre 1998.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 124.
(99.2.51)
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DECRETO 10 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29;
Vista la nota n. 7688 del 4 dicembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione chiede una variazione del plafond di cassa del Titolo I di lire 42.000 milioni per far fronte al pagamento di titoli inoltrati alla competente Ragioneria centrale;
Vista la nota n. 164894 del 4 dicembre 1998, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la suindicata nota assessoriale;
Visto il fax di questo Assessorato del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, prot. n. 48511 del 30 ottobre 1998, con cui si invitano le amministrazioni competenti a comunicare le eventuali somme eccedenti le necessità del plafond di cassa del Titolo II per consentire l'incremento di quello relativo al Titolo I;
Vista la nota n. 3877 del 4 novembre 1998 della Presidenza della Regione, Segreteria generale, con cui si rappresenta agli uffici interessati l'urgenza di comunicare a questo Assessorato le somme eccedenti il fabbisogno del plafond di cassa di pertinenza degli stessi uffici;
Considerato che solo alcuni uffici della Presidenza della Regione hanno provveduto a rispondere in ottemperanza delle succitate note;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del Titolo II della rubrica Presidenza della Regione presenta una disponibilità consistente che può essere utilizzata in parte per provvedere alla variazione richiesta dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 la variazione in aumento di lire 42.000 milioni alla rubrica beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione, per le finalità indicate nella citata nota n. 7688/98;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Amministrazione Spese Spese     correnti in c/capitale 
Presidenza della Regione          - - 20.000 

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e del-
la pubblica istruzione      + 42.000 - 22.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 1998.
  PIRO 

(98.52.2824)
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DECRETO 10 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29;
Visto il decreto n. 973 del 2 dicembre 1998 di questo Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale viene apportata, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con nota n. 3873 dell'1 dicembre 1998, una variazione compensativa di lire 16.990 milioni, in aumento alla dotazione di cassa del Titolo I ed in diminuzione alla dotazione di cassa del Titolo II;
Vista la nota n. 3951 del 3 dicembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione chiede, a rettifica della succitata nota n. 3873 dell'1 dicembre 1998, che la parte di disponibilità del plafond di cassa del Titolo II da portare in aumento alla disponibilità del plafond di cassa del Titolo I sia da considerarsi pari a lire 14.350 milioni anziché a lire 16.990 milioni;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 le seguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Amministrazione Spese Spese     correnti in c/capitale 

Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professiona-
le e dell'emigrazione      - 2.640 + 2.640 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 1998.
  PIRO 

(98.52.2815)
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DECRETO 11 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29;
Vista la nota n. 2910 del 10 dicembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale della sanità chiede una variazione del plafond di cassa del Titolo II di lire 35.000 milioni per far fronte a pagamenti di titoli di spesa inoltrati alla competente Ragioneria centrale;
Visto il fax di questo Assessorato del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, prot. n. 48511 del 30 ottobre 1998, con cui si invitano le amministrazioni competenti a comunicare le eventuali somme eccedenti le necessità dei rispettivi plafond di cassa;
Vista la nota n. 3877 del 4 novembre 1998 della Presidenza della Regione, Segreteria generale, con cui si rappresenta agli uffici interessati l'urgenza di comunicare a questo Assessorato le somme eccedenti il fabbisogno del plafond di cassa di pertinenza degli stessi uffici;
Considerato che solo alcuni uffici della Presidenza della Regione hanno provveduto a rispondere in ottemperanza delle succitate note;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del Titolo II della rubrica Presidenza della Regione presenta una disponibilità consistente che può essere in parte utilizzata per provvedere alla variazione di lire 35.000 richiesta dall'Assessorato regionale della sanità;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 la variazione in aumento di lire 35.000 milioni alla rubrica sanità;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo II Amministrazione Spese     in c/capitale 
Presidenza della Regione      - 35.000 
Assessorato regionale della sanità      + 35.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 dicembre 1998.
  PIRO 

(98.52.2817)
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DECRETO 11 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 9 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 427;
Visto l'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Vista la nota n. 312709 del 24 novembre 1998, con cui la Direzione finanze e credito di questo Assessorato chiede di istituire, in analogia a quanto operato dallo Stato, il capitolo di entrata 1246 del bilancio della Regione per l'anno in corso;
Vista la nota n. 171804 del 2 dicembre 1998, con cui la Ragioneria centrale bilancio e finanze trasmette la suindicata nota direzionale;
Vista la proposta del Direttore regionale del bilancio e tesoro, formulata ai sensi dell'art. 155 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 le opportune variazioni mediante l'istituzione del capitolo di entrata 1246;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

TITOLO I - Entrate tributarie
CATEGORIA 2 - Tasse e imposte erariali sugli affari
RUBRICA 1 -  FINANZE

(Nuova istituzione)
  1246 Versamenti da parte dei concessionari della riscossione della quota di acconto dovuta ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 
81120102001          P.M.  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 dicembre 1998.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 dicembre 1998.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 122.
(99.2.50)
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DECRETO 11 dicembre 1998.
Rettifica del decreto 1 dicembre 1998, concernente variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1998, n 29;
Visto il decreto n. 970 dell'1 dicembre 1998 di questo Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale viene apportata, fra le altre, una variazione al plafond di cassa del titolo I della Rubrica turismo, comunicazioni e trasporti per lire 56.600 milioni per le finalità di cui alla nota assessoriale n. 1126 del 28 ottobre 1998;
Vista la nota n. 50 del 3 dicembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti chiede l'autorizzazione all'utilizzo di parte dell'importo della variazione al plafond di cassa apportata con il decreto n. 970/98 succitato per pagamenti di finalità diverse da quelli originariamente individuati nella richiamata nota n. 1126 del 28 ottobre 1998;

Decreta:


Art. 1

A valere sulla variazione di lire 56.600 milioni disposta con decreto n. 970 dell'1 dicembre 1998, la somma di lire 6.600 può essere utilizzata genericamente per l'emissione di titoli di spesa relativi al titolo I - spese correnti.

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 dicembre 1998.
  PIRO 

(98.52.2816)
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DECRETO 14 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto, in particolare, l'art. 20 della predetta legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Vista la deliberazione del 5 agosto 1998, con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire, in via provvisoria, la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1998;
Considerato che, in attuazione alla predetta deliberazione CIPE, con decreto di variazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emesso ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, vengono apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa le seguenti variazioni in diminuzione, al fine di adeguare gli stanziamenti previsti nel bilancio della Regione siciliana 1998 alle effettive assegnazioni statali:
Entrata
TITOLO 2 - Categoria 10      - L. 158.093.000.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
TITOLO 1 - Spese correnti      - L. 158.093.000.000 

Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 le conseguenziali variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
TITOLO 2 - Categoria 10      - L. 158.093.000.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
TITOLO 1 - Spese correnti      - L. 158.093.000.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 dicembre 1998.
  PIRO 

(98.52.2826)
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DECRETO 16 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29;
Visto il fax prot. n. 253463 del 15 dicembre 1998, con il quale la Ragioneria centrale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione chiede una variazione del plafond di cassa del Titolo I di lire 145 milioni per far fronte al pagamento di titoli di spesa;
Visto il fax di questo Assessorato del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, prot. n. 48511 del 30 ottobre 1998, con cui si invitano le amministrazioni competenti a comunicare le eventuali somme eccedenti le necessità dei rispettivi plafond di cassa;
Vista la nota n. 3877 del 4 novembre 1998 della Presidenza della Regione, Segreteria generale, con cui si rappresenta agli uffici interessati l'urgenza di comunicare a questo Assessorato le somme eccedenti il fabbisogno del plafond di cassa di pertinenza degli stessi uffici;
Considerato che solo alcuni uffici della Presidenza della Regione hanno provveduto a rispondere in ottemperanza delle succitate note;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del Titolo II della rubrica Presidenza della Regione presenta una disponibilità consistente che può essere in parte utilizzata per provvedere alla variazione di lire 145 milioni richiesta dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 la variazione in aumento di lire 145 milioni alla rubrica lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Amministrazione Spese Spese     correnti in c/capitale 
Presidenza della Regione          - - 145 

Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professiona-
le e dell'emigrazione      + 145    


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 dicembre 1998.
  PIRO 

(98.52.2825)
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DECRETO 21 dicembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1993, che approva il programma triennale 1994/1996 per la tutela ambientale;
Viste le note nn. 17265, 17266, 17267 del 9 ottobre 1998, con le quali il Ministero dell'ambiente comunica di aver trasferito alla Regione siciliana rispettivamente le somme di lire 750.000.000 quale anticipazione pari al 5% delle risorse destinate agli interventi nn.82 e 91, lire 1.171.200.000 quale anticipazione pari al 20% delle risorse destinate agli interventi nn. 83, 84 e 88 e lire 942.260.950 quale anticipazione pari a 5% delle risorse destinate agli interventi nn. 36 e 102;
Viste le note nn. 1084, 1085, 1083 del 19 novembre 1998, trasmesse dalla Ragioneria centrale competente con nota n. 253201 del 25 novembre 1998, dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con le quali si chiede l'iscrizione delle rispettive somme di L. 750.000.000, di L. 1.171.200.000 e di L. 942.260.950 nel bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato le predette somme risultano accreditate in data 12 ottobre 1998;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4860 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti previsti dal programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale. Area E "Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno" 
112320314042      + 2.863.460.950 Del. CIPE 21 dicembre 1993 

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO II -  Spese in conto capitale
RUBRICA 4 -  COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  73762 Interventi per la realizzazione dei progetti previsti dal programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale. Area E "Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno". (Interventi dello Stato) 
21243308020311002      + 2.863.460.950 Del. CIPE 21 dicembre 1993 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 73762 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 corrispondente al capitolo 73762 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 1998 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 73762 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 1998.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 30 dicembre 1998.
Reg. n. 11, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 148.
(99.2.52)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 11 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola Rio Sardo, con sede in Partinico e nomina dei commissari liquidatori.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del 14 luglio 1998, con la quale il tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa agricola a r.l. Rio Sardo con sede in Partinico;
Considerato che, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 195 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la sentenza che accerta lo stato di insolvenza vincola l'autorità amministrativa all'emanazione del provvedimento che pone la società in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la nota prot. n. 2730 del 5 agosto 1998, non riscontrata, con la quale questo Assessorato ha chiesto all'Unione nazionale cooperative italiane (UNCI) la segnalazione di una terna di nominativi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75 per la nomina del commissario liquidatore della cooperativa citata;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Rio Sardo società a r.l., con sede in Partinico, via Pisa n. 4, costituita il 4 dicembre 1981 con atto omologato dal tribunale di Palermo il 15 gennaio 1982, iscritta al n. 21411 del registro di società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con S.P. n. 11348 del 2 novembre 1982, ric. Busc n. 4235 del 5 marzo 1982, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Daniela Chinnici, nata a Palermo il 25 marzo 1969 e ivi residente in via Pernice n. 3; il dr. Gregorio Parlascino, nato a Piazza Armerina il 19 dicembre 1959 e ivi residente in via Li Trigona n. 1; il dr. Andrea Modica, nato a Palermo il 30 agosto 1965 e ivi residente in via R. Wagner n. 8 sono nominati, dalla data di notifica del presente decreto, commissari liquidatori della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazioni fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante ai commissari liquidatori per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento assessoriale a procedura conclusa secondo le norme di cui all'art. 4 del decreto Ministero del lavoro del 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 novembre 1998.
  BENINATI 

(98.53.2837)
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DECRETO 11 novembre 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola Valle del Fastaia, con sede in Trapani e nomina dei commissari liquidatori.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza n. 68/98 del 21 maggio 1998, con la quale il tribunale di Trapani - sezione civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa agricola Valle del Fastaia con sede in Trapani;
Visto l'art. 195 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Considerato che la cooperativa risulta aderente alla Lega regionale cooperative per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9, legge n. 400/75;
Vista la nota n. prot. P. 98/211, pervenuta in data 24 giugno 1998, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto l'art. 198 L.F.;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Valle del Fastaia, con sede in Trapani, costituita il 26 ottobre 1969 con atto omologato dal tribunale di Trapani in data 15 novembre 1969, iscritta al n. 1875 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 16931 del 10 settembre 1970, ric. B.U.S.C. n. 540 dell'11 dicembre 1969, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Ditta Giovanni, nato a Trapani il 28 settembre 1949 ed ivi residente in via Degli Elimi n. 17, la dott.ssa Badagliacca Giovanna, nata a Palermo il 25 agosto 1967 ed ivi residente in via M. Scoto n. 12, ed il rag. Marino Salvatore, nato a Paceco il 4 luglio 1965 ed ivi residente in via Seniazza n. 10, sono nominati, dalla data di notifica del presente decreto, commissari liquidatori della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante ai commissari liquidatori per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto ministeriale lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 novembre 1998.
  BENINATI 

(98.53.2838)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 23 ottobre 1998.
Nuovi criteri e parametri di riparto ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, ai comuni e alle province regionali della Sicilia.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni, una quota pari al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione, accertate nell'esercizio 1996 con il rendiconto generale consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per l'anno 1998;
Visto il comma quarto dell'art. 11 della legge regionale n. 5/1998, il quale stabilisce che, nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, una aliquota pari all'1,50 per cento è riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ad integrazione della quota ordinaria attribuita ed una aliquota pari allo 0,80 per cento è riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari e maggiori necessità relative ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi pubblici obbligatori, mentre una somma pari a L. 15.000 milioni resta nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggi per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa;
Visto il 5° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 5/98, il quale stabilisce che le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza regione-autonomie locali, prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Ravvisata la necessità di procedere all'individuazione dei criteri e dei parametri di cui sopra, con particolare attenzione alle diverse e più gravi esigenze dei piccoli comuni, rispetto a quelli medi e grandi, in tema di servizi socio-assistenziali, costo per disabili psichici e trasporto alunni, presenze turistiche ed assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo;
Sentita la conferenza regione-autonomie locali;
Ritenuto di doversi discostare solo in parte dal deliberato della conferenza, in relazione alla distribuzione delle somme destinate ai servizi socio-assistenziali, al fine di far fronte al costo degli asili-nido degli enti locali gestiti con personale a carico del bilancio comunale o in convenzione;
Vista la legge regionale 5 maggio 1998, n. 7, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per l'anno 1998;
Accertato che nel bilancio della Regione 1998 risultano istituiti i seguenti capitoli con relativa dotazione contabile:
  N. ï Denominazione ï Dotazione     ï     ï contabile 
  18712 Fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostengo allo sviluppo delle attività delle autonomie locali di cui all'art. 45  
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6      1.263.787 
  18713 Fondo per garantire alle province lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostengo allo sviluppo delle attività delle autonomie locali di cui all'art. 45  
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6      394.708 
  18714 Fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali per la corresponsione del trattamento economico del personale di cui al comma 6 dell'art. 45 della legge regio- 
nale 7 marzo 1997, n. 6      209.756 
  Totale     1.868.251 

Considerato che le somme disponibili ai fini dell'assegnazione alle province regionali ed ai comuni ammontano rispettivamente a:
-comuni L. 1.458.793.030.000;
-province regionali L. 409.457.970.000;
Rilevato che, ai sensi del 4° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 5/98, gli accantonamenti pari all'1,50 per cento per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, allo 0,80 per cento per i comuni delle isole minori ed i 15.000 milioni per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, andrebbero effettuati sull'intera quota del 20 per cento dell'entrate tributarie e che tale forma di accantonamento non risulta praticabile in quanto il legislatore regionale con la legge di bilancio ha già provveduto, con appositi capitoli, a determinare le somme destinate alle province regionali ed ai comuni, con la conseguenza che le aliquote da riservare devono essere poste a carico dei capitoli destinati ai comuni;

Decreta:


Art. 1

La somma da destinare alle province regionali ed ai comuni è determinata rispettivamente in L. 409.457.970.000 ed in L. 1.458.793.030.000.

Art. 2

La somma come sopra determinata per le Province regionali è assegnata per il 50 per cento sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali Istat, e per il 50 per cento sulla base della superficie territoriale, detratti la spesa per il personale, che viene coperta all'85% e L. 15.000.000.000 da distribuire alle province che gestiscono licei linguistici e musicali ai sensi dell'art. 12 legge regionale n. 15/93, sulla base dello stesso criterio di popolazione e territorio, con riferimento ai dati Istat.

Art. 3

La somma di L. 1.458.793.030.000 assegnata ai comuni è così suddivisa:
-  L. 1.090.996.147.250 da destinare al costo del personale, da coprire all'85%, alle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione, nonché a titolo di sostegno allo sviluppo delle autonomie locali;
-  L. 18.957.000.000, pari all'1,50% di cui al 4° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 5/98, da destinare ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000abitanti;
-  L. 10.110.000.000, pari allo 0,80% di cui al 4° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 5/98, da destinare ai comuni delle isole minori;
-  L. 15.000.000.000 a disposizione dell'Assessore per gli enti locali da destinare ai rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggi per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, nell'ambito della competenza civile ed amministrativa;
-  L. 1.000.000.000 per impegni connessi a provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa;
-  L. 8.000.000.000 da destinare al comune di Ragusa in applicazione dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, se ed in quanto spettanti;
-  L. 31.500.000.000 da destinare al costo 1997 del personale degli asili nido di cui all'art. 45 legge regionale n. 6/97, da corrispondere a consuntivo;
-  L. 283.229.852.750 da destinare ai servizi socio-assistenziali.

Art. 4

La somma di L. 1.090.996.147.250, per la parte eccedente il costo per il personale, destinata alle funzioni amministrative ed il sostegno allo sviluppo delle autonomie locali già anticipata, è distribuita secondo il seguente criterio già adottato per il 1997 e con riferimento al quale sono state effettuate le anticipazioni:
a)  87% sulla base della popolazione residente in ciascun comune;
b)  6% sulla base della superficie territoriale;
c)  5% in base alle presenze turistiche registrate nel corso dell'anno 1995 in proporzione al numero delle presenze medesime e purché il rapporto presenze turistiche-popolazione residente non risulti inferiore al 50%;
d)  2% sulla base degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo in ciascun comune.

Art. 5

La somma pari allo 0,80% spettante ai comuni delle isole minori è distribuita per il 50% in base alla popolazione ed il 50% in base alla superficie territoriale secondo il criterio già adottato per il 1997 e con riferimento al quale sono state effettuate le anticipazioni.

Art. 6

La somma di L. 18.957.000.000, pari all'1,50% per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000.000 abitanti, è distribuita secondo il seguente criterio:
a)  70% sulla base della popolazione residente;
b)  10% sulla base della superficie territoriale;
c)  10% sulla base del costo per trasporto alunni;
d)  7% sulla base delle presenze turistiche;
e)  3% sulla base degli alunni della scuola dell'obbligo.

Art. 7

La somma di L. 283.229.852.750 destinata ai servizi socio-assistenziali è distribuita come segue:
1)  comuni con popolazione inferiore a 12.000 abitanti (305 comuni) L. 48.285 (coeff. per ab. 1997) + 20% = L. 57.942: L. 80.138.653.128;
2)  comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti (85 comuni) L. 45.100 per abitante: lire167.395.460.100;
3)  disabili psichici c/o comunità di accoglienza: lire 18.000.000.000;
4)  asili nido contributo per la gestione con personale a carico del bilancio comunale o in convenzione: lire 17.695.739.522.

Art. 8

Le eventuali somme non corrisposte, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, saranno assegnate dall'Assessore per gli enti locali in conformità dei criteri di cui sopra.
Il presente decreto si trasmette alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 23 ottobre 1998.
  MISURACA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 dicembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali, fg. n. 57.
(99.5.334)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 12 dicembre 1997.
Approvazione del rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 1996.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il decreto interassesoriale n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1981, reg. 1, foglio 277, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Visto il rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'anno finanziario 1996, che presenta un avanzo di gestione del Fondo siciliano di L. 67.933.461.035, di cui L. 43.022.402.450 afferenti alla gestione ordinaria e L. 24.911.058.585 afferenti alla gestione speciale, oltre ad un fondo di cassa al 31 dicembre 1996 di L. 7.112.557.501;
Visto il verbale del collegio dei revisori dei conti del Fondo siciliano n. 659 del 14 novembre 1997: "relazione al rendiconto di gestione del Fondo relativo all'esercizio 1996";
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e finanze;

Decreta:


Art. 1

Con le considerazioni indicate in premessa, è approvato il rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 1996.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 1997.
  BRIGUGLIO 
  TRICOLI 

(99.2.46)
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DECRETO 31 dicembre 1997.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 1997.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il decreto interassesoriale n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione adel Fondo siciliano;
Visto il decreto interassesoriale n. 2/97/12/FS del 6 febbraio 1997, che approva il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 1997;
Visto il decreto interassesoriale n. 8/97/XII/FS del 12 dicembre 1997, che ha approvato il bilancio consuntivo della gestione del Fondo siciliano per l'esercizio finanziario 1996, dal quale è risultato nel 1996 l'avanzo di gestione del Fondo siciliano di L. 67.933.461.035, di cui L. 43.022.402.450 afferenti alla gestione ordinaria e L. 24.911.058.585 afferenti alla gestione speciale;
Visto il 4° comma dell'art. 12 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visto il parere del collegio dei revisori dei conti n. 660 del 24 novembre 1997;
Ritenuto di dover ripartire detto avanzo fra gli articoli di spesa del bilancio del Fondo siciliano per l'esercizio finanziario in corso;
Considerato che con il decreto interassesoriale n. 02/97/12/FS del 6 febbraio 1997, è stata inscritta nel bilancio di previsione del F.S. per il 1997 quota parte dell'avanzo della gestione ordinaria pari a L. 5.117.159.757 e che pertanto occorre inscrivere la differenza pari a L. 37.905.242.693;
Considerato che con lo stesso decreto interassessoriale n. 02/97/12/FS del 6 febbraio 1997, è stata inscritta nel bilancio di previsione del F.S. per il 1997 quota parte dell'avanzo della gestione speciale pari a L. 18.701.752.883 e che pertanto occorre inscrivere la differenza pari a L.6.209.305.702;
Ritenuto di dover apportare al bilancio del Fondo siciliano le necessarie variazioni;
Di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1997, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Avanzo di gestione degli esercizi precedenti
Art.  001 - Avanzo della gestione ordinaria     L. 37.905.242.693 
Art.  002 - Avanzo della gestione speciale     » 6.209.305.702 
Totale avanzo della gestione      L. 44.114.548.395 

TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art.  101  - Indennità e rimborso spese per i col- legio dei revisori dei conti     L. 4.000.000 
Art.  102 - Commissioni da corrispondere ad isti- tuti di credito     » 505.000.000 
Art.  103 - Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro, per l'esecuzione di opere di interesse comunale e provinciale, affi- dati in gestione ai comuni e alle pro- vincie regionali dell'isola (legge regio- nale 1 luglio 1968, n. 17 e successi- ve modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge regionale n. 25/93)     » 25.680.369.885 
Art.  106 - Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro di pubblica utilità o utilità so- ciale, affidati in gestione ad enti pub- blici o giuridicamente riconosciuti (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge regionale n. 25/93)     » 11.005.872.808 
Art.  107  - Spese di cancelleria, postali e tele- grafiche         p.m. 
Art.  108  - Spese per collaudi dei cantieri di la- voro         p.m. 
Art.  110  - Restituzioni e rimborsi     » 50.000.000 
Art.  111  - Fondo di riserva ordinario         p.m. 
Art.  112  - Spese per indennità di missioni e per prestazioni in favore del Fondo     » 560.000.000 
Art.  113  - Spese per attrezzature degli uffici del Fondo siciliano     » 100.000.000 
Totale spese gestione ordinaria      L. 37.905.242.693 

TITOLO II - Spese della gestione speciale
Art.  201  - Fondo di riserva speciale destinato al finanziamento di nuovi interventi per speciale disposizione legislativa     L. 6.209.305.702 
Totale spese gestione speciale      L. 6.209.305.332 
Totale spese gestione speciale      L. 6.209.305.332 
Totale spese gestione ordinaria      » 37.905.242.693 
Totale generale delle spese      L. 44.114.548.395 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  BRIGUGLIO 
  TRICOLI 

(99.2.46)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 dicembre 1998.
Approvazione del disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
Visto l'articolo 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 istitutivo della scheda di dimissione ospedaliera, che prevede la successiva emanazione di decreti ministeriali per la definizione della disciplina dei flussi informativi generati dalla scheda stessa;
Visto il decreto assessoriale n. 94115 del 20 luglio 1991, con il quale è stata istituita la scheda nosologica ospedaliera individuale presso i presidi ospedalieri pubblici in tutto il territorio regionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Visto il D. M. sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1993, concernente la "disciplina del flusso informativo sui dimessi degli istituti di ricovero pubblici e privati";
Vista la circolare del Ministero della sanità del 28 gennaio 1997, prot. 100/scps/4. 344.spec., con la quale sono state emanate disposizioni in ordine alla compensazione interregionale della mobilità sanitaria, e in particolare sono stai stabiliti: le prestazioni da sottoporre alla procedura, la tipologia e le caratteristiche dei flussi informativi, i tempi di trasmissione e le modalità di aggiornamento nonché i relativi tracciati record;
Ravvisata la necessità di dovere armonizzare i tempi di trasmissione dei flussi informativi con quelli stabiliti dal Ministero della sanità;
Ritenuto di dover regolamentare le modalità per la trasmissione delle informazioni concernenti le attività sanitarie, anche al fine di assicurare la uniformità dei flussi informativi e di dovere adeguare, sulla base delle esperienze effettuate, il contenuto informativo delle predette schede, nonché i principi e le regole per la compilazione delle stesse informazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare il disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati che fa parte integrante del presente decreto e che regolamenta le prestazioni da sottoporre alla procedura, la tipologia e le caratteristiche dei flussi informativi, i tempi di trasmissione e le modalità di aggiornamento nonché i relativi tracciati record.

Art. 2

Il disciplinare tecnico entra in vigore il primo gennaio 1999 e revoca tutte le disposizioni in contrasto con quelle in esso contenute.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1998.
SANZARELLO


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(99.3.62)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 dicembre 1998.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Limina.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto loStatuto della Regione;
Vista la legge 27 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto lo strumento urbanistico vigente nel comune di Limina, approvato con decreto n. 85/79 dell'11 maggio 1979;
Vista la nota prot. n. 2530 del 3 luglio 1998, con la quale il comune di Limina ha fatto istanza a questo Assessorato di approvazione in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per la localizzazione dell'impianto di depurazione in contrada Araciappi;
Vista la delibera n. 36 del 29 maggio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 25 giugno 1998, prot. n. 4848/4677, con la quale il consiglio comunale di Limina ha approvato localizzazione, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, dell'area per l'impianto di depurazione del centro abitato ricadente in contrada Araciappi;
Vista la nota prot. n. 15290 del 28 maggio 1997, con la quale l'ufficio del Genio civile diMessina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
-  in fase esecutiva vengano eseguiti tutti i sondaggi ed indagini geotecniche e di laboratorio atti ad acquisire gli elementi occorrenti per lo studio del tipo di fondazioni da adottare;
-  venga eseguita la verifica del pendio nelle condizioni naturali e di progetto;
-  vengano osservati i consigli espressi dal geologo nella sua relazione;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche.
Inoltre, si fa divieto di eseguire manufatti assorben-ti o disperdenti che immettendo acque in genere nel sottosuolo, possano compromettere la stabilità dei terreni;
Vista la nota del 2 marzo 1998, a firma del sindaco, con la quale dichiara che la zona ove verrà realizzata l'opera non è soggetta a vincoli panoramici o paesaggistici di cui alle leggi n. 1437 e n. 1089 del 1939 e n. 431/85;
Visti gli elaborati relativi alla variante di che trattasi;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 25 del 19 novembre 1998, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesse
-  Con delibera n. 36 del 29 maggio 1998, il consiglio comunale di Limina ha localizzato, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, l'area per l'impianto di depurazione del centro abitato. L'area ricade in contrada Araciappi;
-  La relativa localizzazione corredata di relazione geologica è stata approvata dal Genio civile di Messina con parere prot. n. 15290 del 28 maggio 1997;
-  La realizzazione dell'opera in esame prevista nel P.A.R.F. approvato è stata leggermente spostata rispetto a quella originariamente prevista stante l'idoneità del primo sito.
La nuova localizzazione ricade in zona E verde agricolo del programma di fabbricazione vigente e non comporta variazioni nel recapito delle acque reflue che verranno sempre scaricate nel torrente Porcheria.
L'area ricade nella part. 681 del foglio 8 del comune di Limina ed è estesa complessivamente mq. 23.580, la parte destinata a servizi è estesa mq. 3.200.
Considerato
- che sulla nuova localizzazione non sussistono controindicazioni dal punto di vista urbanistico, in quanto trattasi di una zona di verde agricolo non gravata da vincoli di natura ambientale secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti;
-  che trattasi di opera la cui realizzazione è indifferibile ai fini della tutela dall'inquinamento;
-  che ai sensi dell'art. 46 della predetta legge regionale n. 27/86 attorno l'impianto localizzato è stata prevista la fascia di inedificabilità assoluta corrispondente al livello dell'impianto.
Per tutto quanto sopra il consiglio è del parere di poter condividere la localizzazione dell'impianto di depurazione del comune di Limina di cui alla delibera consiliare n. 36 del 29 maggio 1998.
Prima di procedere alla progettazione esecutiva occorre verificare la fattibilità dell'opera in relazione all'assetto morfologico del sito attraverso le opportune verifiche di stabilità dell'area ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 e ogni altra prescrizione richiamata dall'ufficio del Genio civile nel parere sopracitato.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 25 del 19 novembre 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 25 del 19 novembre 1998, con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina in premessa riportate, la variante allo strumento urbanistico del comune di Limina relativa alla localizzazione dell'impianto di depurazione di cui alla delibera consiliare n. 36 del 29 maggio 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  relazione generale;
2)  relazione geologica;
3) corografia, scala 1:10.000;
4)  localizzazione area impianto di depurazione, stralcio programma difabbricazione, modifica programma di fabbricazione.

Art. 3

Il comune di Limina resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 

(99.2.24)

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1998, recante: «Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 1 depositato il 12 gennaio 1999
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 dicembre 1998, ha approvato il disegno di legge n. 413-458 dal titolo «Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale il successivo 28 dicembre 1998.
Il provvedimento legislativo, approvato dopo un iter parlamentare particolarmente lungo e travagliato, pone termine alla politica imprenditoriale della Regione disponendo la soppressione e liquidazione dei tre enti economici regionali EMS, ESPI ed AZASI, che dalla loro costituzione ad oggi hanno comportato per l'erario esborsi per decine di migliaia di miliardi.
L'approvazione del disegno di legge rappresenta indubbiamente il conseguimento di un obiettivo largamente auspicato dalla collettività e si manifesta come un forte segnale della volontà politica di risanare la difficile situazione finanziaria in cui attualmente versa la Regione.
Pur valutando, nel suo complesso, positivo ed efficace l'intero impianto normativo che contempera le esigenze difficilmente conciliabili di non gravare sui livelli occupazionali ed al contempo di assicurare un risparmio delle esigue risorse finanziarie, non ci si può esimere dal proporre atto di gravame avverso le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 7, per violazione degli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione.
Le due sopracitate norme, che di seguito si trascrivono, al pari dell'art. 7 del ddl. n. 576 - Norme stralciate dal titolo: «Disposizioni finanziarie urgenti per il 1998» avverso il quale è stata proposta dallo scrivente impugnativa dinanzi a codesta ecc.ma Corte in data 29 settembre 1998, perseguono il medesimo scopo di eliminare il contenzioso pendente innanzi all'autorità giudiziaria instaurato nei confronti di ex dipendenti degli enti economici in questione per il recupero di somme indebitamente erogate:

«Art. 7

1.  Omissis
2.  L'indennità una tantum, di cui al comma 1, è cumulabile con il successivo trattamento previdenziale di anzianità o di vecchiaia.
3.  La previsione contenuta nel comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, deve intendersi nel senso che si prescinde dalla posizione contributiva dell'interessato ai fini del raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, fermi restando i requisiti dei 60 anni di età e del limite dei 10 anni previsto dalla stessa legge.
4.  Omissis
E' fatto notorio che negli ultimi mesi sono state depositate decine di sentenze del giudice del lavoro che condannano ex dipendenti dell'E.M.S. a restituire le somme indebitamente percepite a titolo di indennità "una tantum" per il periodo successivo al conseguimento della pensione di anzianità e/o di vecchiaia (ex plurimis sent. pretore di Palermo n. 1921/98).
Detto contenzioso trae origine dalla delibera n. 84/96 con cui il commissario straordinario dell'E.M.S. pro tempore disponeva il recupero delle somme erogate nei confronti di circa 500 ex dipendenti che in epoca successiva al percepimento dell'indennità una tantum avevano richiesto ed ottenuto dall'INPS un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia; situazione di diffusa illegittimità riscontrata peraltro anche dalla guardia di finanza in occasione di accertamenti condotti presso l'ente.
Secondo calcoli approssimativi le somme oggetto di restituzione ammonterebbero a circa 86 miliardi di lire.
Orbene, le disposizioni del presente gravame, lette in combinato disposto, hanno l'evidente scopo di superare le cennate decisioni dell'autorità giudiziaria, che hanno inequivocabilmente escluso la cumulabilità dell'indennità "una tantum" con l'ordinario trattamento previdenziale.
Invero, è principio generale dell'ordinamento giuridico che misure assistenziali disposte in favore dei lavoratori, quale incentivo all'anticipato abbandono dell'attività lavorativa per agevolare processi di riconversione aziendale, cessino al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
L'indennità "una tantum", infatti, rappresenta la capitalizzazione dell'indennità di prepensionamento, per cui il suo ammontare non può essere determinato in astratto, prescindendo dalla posizione contributiva del singolo interessato e quindi dal periodo di tempo mancante all'effettivo raggiungimento del diritto al percepimento della pensione.
L'avere previsto, invece, dopo ben dodici anni, la cumulabilità dell'indennità in questione con il successivo trattamento previdenziale, in presenza di un uniforme orientamento giurisprudenziale di senso contrario, assume da un canto il carattere di un'elargizione non giustificata, che snatura le finalità dell'istituto stesso, e dall'altro di sanatoria non sorretta da alcun interesse pubblico preminente (sent. C.C. n. 94/95 e n. 1/96).
Detta sanatoria non può, peraltro, ritenersi sorretta dall'esclusiva finalità di agevolare la liquidazione degli enti economici in quanto dalla definizione, finora positiva per l'amministrazione, dei giudizi in corso potrà derivare un cospicuo vantaggio economico.
La norma sembra, pertanto, rivolta a corrispondere alla comprensibile aspettativa dei lavoratori interessati, piuttosto che all'interesse generale al buon andamento della P.A. ed all'efficacia ed economicità della connessa attività.
Inoltre, rendere legittima ex post la corresponsione dell'indennità "una tantum" cumulata al trattamento pensionistico, costituisce un'ulteriore provvidenza, che dà luogo a disparità di trattamento rispetto a soggetti, versanti in analoghe condizioni di bisogno, aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività e che hanno fruito degli interventi in questione in forma alternativa (C.C. n. 768/88).
P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto, dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano, con il presente atto
IMPUGNA

l'art. 7, commi 2 e 3 del ddl. n. 413-458 dal titolo: «Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI», per violazione degli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione.
Palermo, 31 dicembre 1998.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(99.5.230)
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PRESIDENZA

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo.
Con D.P. n. 326/Gr. XV/S.G. del 28 ottobre 1998, il coniglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è stato integrato con il componente, dott. Giuseppe Basile, in rappresentanza del Ministero del tesoro.
(98.53.2852)
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Revoca della nomina del componente esperto in materia di protezione civile in seno all'Osservatorio regionale sul volontariato.
Con D.P. n. 361/GR.XV/S.G. del 13 novembre 1998, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 14/98 che ha soppresso la lett. f) dell'art. 6 della legge regionale n. 22/94, modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 41/96, è stata revocata la nomina dell'arch. Francesco Corallo, componente esperto in materia di protezione civile, in seno all'Osservatorio regionale sul volontariato, costituito con D.P. n. 77/XV/S.G. del 21 gennaio 1998.
(98.51.2750)
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Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 11 del 21 gennaio 1999, concernente autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale avverso la legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Con deliberazione n. 11 del 21 gennaio 1999, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1 e 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 302 del 29 dicembre 1998, in quanto lesivi delle attribuzioni della Regione siciliana in materia finanziaria.
(99.5.312)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferimento al personale di cui al decreto n. 1612 del 4 novembre 1998, del compito di formulazione di proposte ed individuazione delle caratteristiche tecniche e di rappresentanza che contraddistinguano e rappresentino l'immagine del Corpo forestale.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto n. 1612 del 4 novembre 1998, ha conferito, al personale di cui al decreto assessoriale n. 635 del 7 aprile 1997, integrato con il personale di cui al decreto assessoriale n. 1476 del 19 ottobre 1998, il compito di formulare proposte in ordine all'individuazione delle caratteristiche tecniche e di rappresentanza della foggia o di qualunque segno distintivo che contraddistingua o rappresenti l'immagine del Corpo forestale regionale.
(98.48.2553)
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Occupazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Petralia Sottana.

Con decreto n. 1924 del 10 dicembre 1998, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha pronunciato l'occupazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nel comune di Petralia Sottana, di priorità della ditta di cui all'elenco allegato sub A, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Allegato A
Acquisizione al demanio forestale di terreni ricadenti nel comune di Petralia Sottana, località Mandarini
1)  Profita Crocifissa, nata a Petralia Sottana il 5 novembre 1947, codice fiscale PRF CCF 47S45 G511G, comune di Petralia Sottana, foglio 14, particella 191, superficie espropriata Ha. 0.15.27; foglio 14, particella 199, superficie espropriata Ha. 0.03.78, totale superficie espropriata Ha. 0.19.05, indennità L. 200.025, ord. 13 del 31 dicembre 1997; Profita Calogera, nata a Petralia Sottana il 18 giugno 1950, codice fiscale PRF CGR 50H58 G511L, indennità L. 200.025, ord. 12 del 31 dicembre 1997; Profita Giuseppina, nata a Petralia Sottana il 20 settembre 1954, codice fiscale PRF GPP 54P60 G511A, indennità L. 200.025, ord. 11 del 31 dicembre 1997; Profita Maria Concetta, nata a Lascari il 4 dicembre 1961, codice fiscale PRF MCN 61T44 E459P, indennità L. 200.025, ord. 10 del 31 dicembre 1997. Totale indennità L.800.100.
(98.51.2752)
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Riforma del decreto 31 ottobre 1998, concernente occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Castellammare del Golfo.

Con decreto n. 1926 del 10 dicembre 1998, l'Assessore per agricoltura e foreste ha riformato il decreto del prefetto della provincia di Trapani n. 46941/11.6 del 31 ottobre 1968, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nel comune di Castellammare del Golfo.
Pertanto il decreto del prefetto della provincia di Trapani n. 46941/11.6 del 31 ottobre 1968 viene riformato con la modifica alla ditta di cui al numero d'ordine 6, così come appresso specificato:
6)  Greco Giovanni fu Giovan Maria, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 9 febbraio 1910, codice fiscale GRC GNN 10B09 C130Z, foglio 48, part. 126, superficie espropriata Ha. 1.04.70, indennità L. 99.465.
(98.51.2751)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione di modifiche allo statuto dell'associazione Istituto di scienze amministrative e sociali (I.S.A.S.), con sede a Palermo.

Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 dicembre 1998, n. 8473, annotato dalla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali il 16 dicembre 1998 al n. 2499, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'associazione Istituto di scienze amministrative e sociali (I.S.A.S.), con sede a Palermo, quali risultano dal raffronto tra l'allegato A all'atto pubblico redatto in data 2 dicembre 1996 in notaio Andrea Sorrentino, n. 47055 di repertorio e n. 14146 di raccolta, registrato a Corleone il 17 dicembre 1996, al n. 831, serie I, e lo statuto precedentemente approvato, giusti decreti presidenziali 2 marzo 1984, 25 novembre 1985, 21 dicembre 1990.
(98.53.2855)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del nuovo statuto sociale della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, con sede in Gela.

Con decreto n. 344/98-9/F dell'11 dicembre 1998 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, è stato approvato, a mente dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", il testo del nuovo statuto sociale della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela (CL) composto da n. 50 articoli, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 21 giugno 1998.
(98.51.2756)
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Fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo di Marianopoli, con sede in Marianopoli, nella Banca di credito cooperativo del Nisseno, con sede in Sommatino.

Con decreto n. 345/98-9/F dell'11 dicembre 1998 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'art. 57, 1° comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base all'art. 2, lett. b) del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stata autorizzata la fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo di Marianopoli con sede in Marianopoli (CL) nella Banca di credito cooperativo del Nisseno, società cooperativa a r.l. con sede in Sommatino (CL), nei termini concordati dai rispettivi consigli di amministrazione nelle sedute del 29 e 30 luglio 1998.
(98.51.2754)
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Approvazione del nuovo statuto sociale Banca di Palermo S.p.A., con sede in Palermo.
Con decreto n. 346/98-9/F dell'11 dicembre 1998 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, è stato approvato a mente dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il testo del nuovo statuto sociale della Banca di Palermo S.p.A., con sede sociale in Palermo, composto da n. 30 articoli.
(98.51.2755)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Gela per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Augusta e Garofano Rosso.

Con decreto n. 2379 del 30 ottobre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'arch. Giuseppe Li Bassi è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Gela per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Augusta e Garofano Rosso di Gela, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(98.52.2833)
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Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2557 del 13 novembre 1998, la cooperativa La Piramide con sede in Militello Val di Catania, costituita in data 24 gennaio 1990, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2558 del 13 novembre 1998, la cooperativa Triagri Services con sede in Catania, costituita in data 19 ottobre 1990, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2559 del 13 novembre 1998, la cooperativa Soleil con sede in Catania, costituita in data 28 maggio 1987, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2560 del 13 novembre 1998, la cooperativa Teatro degli Specchi con sede in Catania, costituita in data 12 marzo 1984, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2561 del 13 novembre 1998, la cooperativa Sicilsollevamenti con sede in Catania, costituita in data 27 novembre 1989, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2562 del 13 novembre 1998, la cooperativa Tellus con sede in Catania, costituita in data 27 giugno 1996, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2563 del 13 novembre 1998, la cooperativa Villaggio Etna con sede in Randazzo, costituita in data 20 dicembre 1991, è sciolta.
(98.51.2767)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2564 del 13 novembre 1998, la cooperativa Megaron con sede in Caltagirone, costituita in data 5 luglio 1991, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2565 del 13 novembre 1998, la cooperativa Spazio Giovani con sede in Acireale, costituita in data 19 gennaio 1989, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2566 del 13 novembre 1998, la cooperativa La Nuova con sede in Alcamo, costituita in data 27 dicembre 1985, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2567 del 13 novembre 1998, la cooperativa La Bottega dell'Arte con sede in Marsala, costituita in data 20 gennaio 1986, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2568 del 13 novembre 1998, la cooperativa Humanitas con sede in Acireale, costituita in data 18 maggio 1983, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2569 del 13 novembre 1998, la cooperativa Centro Medico Alicense con sede in Salemi, costituita in data 28 gennaio 1988, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2570 del 13 novembre 1998, la cooperativa Casco con sede in Marsala, costituita in data 4 maggio 1977, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2571 del 13 novembre 1998, la cooperativa Attività Sociale (A.T.A.S.) con sede in Ragusa, costituita in data 15 ottobre 1982, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2572 del 13 novembre 1998, la cooperativa Acquisti Collettivi con sede in Vittoria, costituita in data 2 gennaio 1990, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2573 del 13 novembre 1998, la cooperativa Atlantic 2000 con sede in Paternò, costituita in data 7 febbraio 1987, è sciolta.
(98.51.2767)
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Attribuzione di poteri al commissario straordinario della cooperativa Kemonia's di Palermo.

Con decreto n. 2947 del 17 dicembre 1998 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al commissario straordinario della cooperativa Kemonia's di Palermo, dr. Antonio Zagarella, nominato con decreto n. 1765 del 24 agosto 1998, è stato attribuito il potere di rimozione "ex tunc" delle deliberazioni assembleari del 25 gennaio 1998, 27 febbraio 1998 e 28 febbraio 1998, da adottarsi, se ne ricorrono i presupposti, anche con i poteri dell'assemblea dei soci.
(98.53.2950)
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Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Birgi Marausa, con sede in Petrosino.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 3065/I/VI del 17 dicembre 1998, l'avv. Giovan Battista De Pasquale, nato a Palermo il 3 maggio 1949 e residente in Palermo, viale Michelangelo, 1004, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Birgi Marausa, con sede nel comune di Petrosino, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Vincenzo Gullo.
(98.53.2839)
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Nomina del commissario ad acta presso il comune di Mussomeli per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Arcobaleno 90.

Con decreto n. 3102 del 18 dicembre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'arch. Giuseppe Messina è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Mussomeli per l'assegnazione di un'area alle cooperativa edilizia Arcobaleno 90 di Mussomeli ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(98.52.2834)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Provvedimenti concernenti riconoscimento di personalità giuridica ad opere pie.

Con decreto n. 2850/IX/AA.SS. del 16 novembre 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con nota n. 1615 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C. con il relativo statuto esistente dell'ente Notaro Domenico Signorelli La Piana di Belpasso (provincia diCatania).
(98.53.2843)


Con decreto n. 2851/IX/AA.SS. del 16 novembre 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con nota n. 1616 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C. con il relativo statuto esistente della Casa delle fanciulle M. Bufali di Belpasso (provincia di Catania).
(98.53.2842)


Con decreto n. 2852/IX/AA.SS. del 16 novembre 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con nota n. 1617 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C. con il relativo statuto esistente del Collegio di Maria SS. Annunziata di Misilmeri (provincia di Palermo).
(98.53.2844)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Nomina della commissione per l'esame delle istanze di richiesta di contributo per le opere di metanizzazione dei comuni della Sicilia.

Con decreto n. 2138 del 18 novembre 1998 annotato alla Ragioneria centrale industria il 4 dicembre 1998, l'Assessore per l'industria ha nominato la commissione composta dai sigg.: ing. Giuseppe Caligione, rappresentante del Ministero industria, commercio ed artigianato; ing. Giuseppe Montesanto, dell'Ispettorato regionale per la Sicilia dei vigili del fuoco e l'ing. Tullio Martella, ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, per l'esame delle istanze di richiesta di contributo per le opere di metanizzazione dei comuni della Sicilia (Misura 3.2 c P.O.P. Sicilia 1994/1999) sulla base dei criteri e modalità previste nel decreto n. 1551 del 16 settembre 1998, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 28 ottobre 1998.
(99.3.122)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta relativa a lavori urgenti nel comune di Mussomeli.

Con decreto n. 1911/13 del 4 novembre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 29 giugno 1998, redatta dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/95 e relativa ai lavori urgenti per la sistemazione di un tratto di muro in via Architetto Costanzo nel comune di Mussomeli ed ha disposto il finanziamento di L. 58.000.000 sul capitolo 70301 - Esercizio 1998.
(98.51.2749)
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Passaggio dal demanio al patrimonio disponibile della Regione del relitto d'alveo del torrente Piano, nel comune di Gangi.

Con decreto n. 2170/6 del 18 novembre 1998 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale alla Presidenza, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio della Regione del relitto d'alveo del torrente Piano, individuato nel foglio di mappa n. 27, particella 707, del comune di Gangi della superficie complessiva di mq. 115.
(98.51.2737)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 1998.
N.B. - Al fine di contenere il numero delle cifre rappresentative dei numeri indice della «mano d'opera» a decorrere dall'1 gennaio 1987, agli stessi è stato applicato il coefficiente di riduzione 1/100. Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1987 gli indici relativi alla «mano d'opera» per i periodi dall'1 gennaio 1987 in poi vanno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.

Avvertenza
A decorrere dall'1 gennaio 1992 anche ai numeri indice relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli viene applicato il coefficiente di riduzione 1/100. Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1992 gli indici relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli per i periodi dall'1 gennaio 1992 in poi andranno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.
Numeri indice delle variazioni del costo della mano d'opera nelle province siciliane, per il bimestre settembre-ottobre 1998.

  COSTI EFFETTIVI   PRO-   COSTI NOTI 
                      
  Decorrenza   Indice   VINCIA   Decorrenza   Indice 
                          
                           
  1-09-1998   19767   AG   1-7-1998   19767 
  1-10-1998   19767   »   1-7-1998   19767 
                           
  1-09-1998   19860   CL   1-7-1998   19860 
  1-10-1998   19860   »   1-7-1998   19860 
                           
  1-09-1998   20093   CT   1-7-1998   20093 
  1-10-1998   20093   »   1-7-1998   20093 
                           
  1-09-1998   19335   EN   1-7-1998   19335 
  1-10-1998   19335   »   1-7-1998   19335 
                           
  1-09-1998   19577   ME   1-7-1998   19577 
  1-10-1998   19577   »   1-7-1998   19577 
                           
  1-09-1998   17539   PA   1-7-1998   17539 
  1-10-1998   17539   »   1-7-1998   17539 
                           
  1-09-1998   18916   RG   1-7-1998   18916 
  1-10-1998   18916   »   1-7-1998   18916 
                           
  1-09-1998   17570   SR   1-7-1998   17570 
  1-10-1998   17570   »   1-7-1998   17570 
                           
  1-09-1998   19180   TP   1-7-1998   19180 
  1-10-1998   19180   »   1-7-1998   19180 

PROVINCIA DI AGRIGENTO


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        12029 
Pietrame in genere        8420 
Legnami        2803 
Materiali metallici        1790 
Mat. metall. per linee elettriche        4474 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        4463 
Agglomeranti        1626 
Laterizi        5289 
Asfalti e bitumi        3616 
Tub. acq. in acciaio        5107 
Tub. acq. in ghisa        2227 
Tub. acq. in cem. amianto        1478 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2884 
Stradali        12910 

NOLI

Escavatore        484 
Bulldozer        480 
Rullo compressore        537 
Betoniera        533 
Gru a torre        382 
Rimorchiatore        348 
Pontone        348 
Draga        332 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        7922 
Pietrame in genere        5858 
Legnami        1585 
Materiali metallici        646 
Mat. metall. per linee elettriche        1586 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1528 
Agglomeranti        1171 
Laterizi        4496 
Asfalti e bitumi        1635 
Tub. acq. in acciaio        3058 
Tub. acq. in ghisa        1991 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2498 
Stradali        10279 

NOLI

Escavatore        484 
Bulldozer        470 
Rullo compressore        527 
Betoniera        520 
Gru a torre        371 
Rimorchiatore        344 
Pontone        335 
Draga        326 

PROVINCIA DI CATANIA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        2435 
Pietrame in genere        5804 
Legnami        1963 
Materiali metallici        1070 
Mat. metall. per linee elettriche        2608 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        2515 
Agglomeranti        1011 
Laterizi        6892 
Asfalti e bitumi        1424 
Tub. acq. in acciaio        5059 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1202 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2989 
Stradali        7341 

NOLI

Escavatore        499 
Bulldozer        488 
Rullo compressore        561 
Betoniera        560 
Gru a torre        391 
Rimorchiatore        371 
Pontone        362 
Draga        343 

PROVINCIA DI ENNA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3880 
Pietrame in genere        4182 
Legnami        1649 
Materiali metallici        1579 
Mat. metall. per linee elettriche        3691 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        3558 
Agglomeranti        1346 
Laterizi        3345 
Asfalti e bitumi        1719 
Tub. acq. in acciaio        4792 
Tub. acq. in ghisa        1638 
Tub. acq. in cem. amianto        1073 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2796 
Stradali        9121 

NOLI

Escavatore        477 
Bulldozer        471 
Rullo compressore        539 
Betoniera        522 
Gru a torre        374 
Rimorchiatore       
Pontone       
Draga       

PROVINCIA DI MESSINA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3091 
Pietrame in genere        2417 
Legnami        2135 
Materiali metallici        564 
Mat. metall. per linee elettriche        1364 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1315 
Agglomeranti        1625 
Laterizi        3954 
Asfalti e bitumi        1303 
Tub. acq. in acciaio        4590 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        977 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2287 
Stradali        5925 

NOLI

Escavatore        470 
Bulldozer        465 
Rullo compressore        511 
Betoniera        504 
Gru a torre        368 
Rimorchiatore        339 
Pontone        333 
Draga        323 

PROVINCIA DI PALERMO


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3306 
Pietrame in genere        3358 
Legnami        1828 
Materiali metallici        523 
Mat. metall. per linee elettriche        1417 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1365 
Agglomeranti        1506 
Laterizi        2185 
Asfalti e bitumi        1375 
Tub. acq. in acciaio        4509 
Tub. acq. in ghisa        1972 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        430 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2710 
Stradali        8058 

NOLI

Escavatore        478 
Bulldozer        473 
Rullo compressore        527 
Betoniera        523 
Gru a torre        374 
Rimorchiatore        353 
Pontone        345 
Draga        330 

PROVINCIA DI RAGUSA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1971 
Pietrame in genere        2540 
Legnami        1836 
Materiali metallici        563 
Mat. metall. per linee elettriche        1368 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1317 
Agglomeranti        1269 
Laterizi        4970 
Asfalti e bitumi        1178 
Tub. acq. in acciaio        4519 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1210 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        4414 
Stradali        7495 

NOLI

Escavatore        479 
Bulldozer        468 
Rullo compressore        538 
Betoniera        524 
Gru a torre        378 
Rimorchiatore        350 
Pontone        348 
Draga        325 

PROVINCIA DI SIRACUSA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1862 
Pietrame in genere        2222 
Legnami        1286 
Materiali metallici        413 
Mat. metall. per linee elettriche        1047 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1009 
Agglomeranti        1190 
Laterizi        4907 
Asfalti e bitumi        1591 
Tub. acq. in acciaio        4976 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1064 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        3149 
Stradali        7989 

NOLI

Escavatore        474 
Bulldozer        456 
Rullo compressore        505 
Betoniera        505 
Gru a torre        369 
Rimorchiatore        340 
Pontone        332 
Draga        324 

PROVINCIA DI TRAPANI


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3133 
Pietrame in genere        2975 
Legnami        1923 
Materiali metallici        551 
Mat. metall. per linee elettriche        1549 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1493 
Agglomeranti        1404 
Laterizi        2339 
Asfalti e bitumi        773 
Tub. acq. in acciaio        4790 
Tub. acq. in ghisa        1972 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2787 
Stradali        7674 

NOLI

Escavatore        475 
Bulldozer        452 
Rullo compressore        522 
Betoniera        530 
Gru a torre        377 
Rimorchiatore        347 
Pontone        343 
Draga        333 

I numeri indice di cui alle tabelle allegate sono stati determinati su parere della Commissione, prevista dall'art. 30 della legge 10 agosto 1978, n. 35, che si è pronunciata favorevolmente nella seduta del 13 gennaio 1999.
Visto: LOMONTE
(99.4.156)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'attivazione del pubblico mattatoio nel comune di Cinisi.

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 27476 del 16 dicembre 1998, il sindaco del comune di Cinisi è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio, cui è stato attribuito il numero di identificazione 055/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, equina, suina, ovina e caprina.
(98.51.2768)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Isnello.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 548/DRU del 2 novembre 1998, ha approvato la modifica all'art. 4 del vigente regolamento edilizio del comune di Isnello, riguardante la composizione della commissione urbanistico-edilizia, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 7 dell'11 gennaio 1998.
(98.46.2404)
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Conferimento temporaneo delle funzioni di direttore della I Direzione dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Con decreto n. 588/IV del 2 novembre 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 27 novembre 1998 al n. 281, sono state conferite, per tre mesi, le funzioni di direttore nella 1ª Direzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente alla dott.ssa Concetta Pagliuso, dirigente superiore del ruolo amministrativo.
(98.51.2747)
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Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Fondachello del comune di Mascali.

Con decreto interassessoriale n. 609/13 del 4 novembre 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 185,20 sita in località Fondachello del comune diMascali, incastonata tra le particelle n. 97, 51 e 75 del foglio di mappa n. 37 del predetto comune, meglio individuata dalla planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile per le OO.MM. di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(98.52.2779)
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Nulla osta alla ditta Verderame Rosario, con sede in Gela, per l'apertura di una cava.

Con decreto n. 710/41 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla-osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Verderame Rosario con sede legale in Gela per l'apertura di una cava di calcare in contrada Mautana nel territorio del comune di Gela (CL).
(98.51.2736)
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Provvedimenti concernenti reti fognanti e impianti di depurazione.
Con decreto n. 711/7 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Montagnareale (ME), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare i seguenti scarichi di acque reflue urbane depurate:
-  nel torrente Bellapupa o Bonavita, lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione a servizio della frazione Bonavita dello stesso comune, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla citata legge regionale n. 27/86;
-  nel torrente Madonna, lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione a servizio della frazione Caristia dello stesso comune, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla citata legge regionale n. 27/86.
(98.51.2761)


Con decreto n. 712/7 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Paceco (TP), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dalle pubbliche fognature del centro urbano e della frazione Nubia dello stesso comune nel collettore fognario avente recapito finale nell'impianto di depurazione intercomunale sito in territorio del comune di Trapani, secondo la soluzione depurativa definitiva prevista dal piano regionale di risanamento delle acque.
Nelle more della realizzazione ed entrata in esercizio del depuratore intercomunale di Trapani e del relativo collegamento con la rete fognaria di Paceco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, il comune di Paceco è autorizzato ad effettuare in via transitoria, in un canale artificiale confluente nel torrente Baiata, lo scarico delle acque reflue urbane depurate provenienti dall'impianto di depurazione di contrada Candello.
Tale impianto di depurazione, opportunamente adeguato ed attivato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto n. 235/7 del 2 aprile 1996, dovrà depurare le acque reflue del centro urbano e della frazione Nubia del comune di Paceco nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 4 allegata alla legge regionale n. 27/86.
(98.51.2758)


Con decreto n. 713/7 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Viagrande (CT), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dalla pubblica fognatura del centro urbano nel collettore intercomunale avente recapito finale all'impianto di depurazione intercomunale sito in località Rocca di Volano in territorio del comune di Acireale.
(98.51.2760)


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 738/9 del 7 dicembre 1998, ha annullato la prescrizione contenuta nel decreto n. 323 del 7 luglio 1998 concesso al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Caltanissetta, riguardante i limiti di accettabilità all'ingresso dell'impianto di depurazione a servizio della zona industriale di contrada Calderaro.
Per le immissioni dei singoli scarichi nella fognatura consortile, dovranno essere rispettati i limiti imposti dal regolamento di fognatura; in ogni caso in ingresso all'impianto di depurazione non potranno essere superati i limiti previsti dalla tabella 2 allegata alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.
(98.51.2735)
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Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Catenanuova.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 621/D.R.U. del 9 dicembre 1998, è stata approvata la modifica all'art. 4 del regolamento edilizio comunale relativo alla composizione della commissione edilizia del comune di Catenanuova, adottata con delibera consiliare n. 23 del 24 luglio 1998.
(98.51.2746)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Ridistribuzione delle somme assegnate agli enti di promozione sportiva ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Con decreto n. 1506/X Tur del 10 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1998, reg. 1, fg. n. 113, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è stata approvata la ridistribuzione della somma assegnata agli enti di promozione sportiva in virtù dell'art. 14 della legge 8/78. Le assegnazioni in favore degli enti di promozione sportiva esposte nel piano di riparto approvato con decreto n. 2391/X Tur, registro alla Corte dei conti il 17 febbraio 1998, reg. n. 1, fg. 14, sono modificate secondo quanto esposto nell'allegato A.
Allegato A
  N. ï Ente di promozione ï Contributo     ï     ï totale lire 
  1 C.S.I. 321.274.150 
  2 A.S.I. 205.548.400 
  3 M.S.P.I. 289.796.700 
  4 A.I.C.S. 349.511.200 
  5 C.S.A.In. 399.041.900 
  6 C.N.S. Fiamma 237.025.800 
  7 A.C.S.I. 366.638.600 
  8 C.N.S. Libertas 387.006.400 
  9 E.N.D.A.S. 192.124.200 
  10 U.I.S.P. 296.277.400 
  11 C.S.E.N. 271.280.600 
  12 C.U.S.I. 150.000.000 
  13 P.G.S. 216.658.000 
  Totale 3.682.183.350 

(99.5.231)


CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1998, recante: «Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 1 depositato il 12 gennaio 1999
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 dicembre 1998, ha approvato il disegno di legge n. 413-458 dal titolo «Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale il successivo 28 dicembre 1998.
Il provvedimento legislativo, approvato dopo un iter parlamentare particolarmente lungo e travagliato, pone termine alla politica imprenditoriale della Regione disponendo la soppressione e liquidazione dei tre enti economici regionali EMS, ESPI ed AZASI, che dalla loro costituzione ad oggi hanno comportato per l'erario esborsi per decine di migliaia di miliardi.
L'approvazione del disegno di legge rappresenta indubbiamente il conseguimento di un obiettivo largamente auspicato dalla collettività e si manifesta come un forte segnale della volontà politica di risanare la difficile situazione finanziaria in cui attualmente versa la Regione.
Pur valutando, nel suo complesso, positivo ed efficace l'intero impianto normativo che contempera le esigenze difficilmente conciliabili di non gravare sui livelli occupazionali ed al contempo di assicurare un risparmio delle esigue risorse finanziarie, non ci si può esimere dal proporre atto di gravame avverso le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 7, per violazione degli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione.
Le due sopracitate norme, che di seguito si trascrivono, al pari dell'art. 7 del ddl. n. 576 - Norme stralciate dal titolo: «Disposizioni finanziarie urgenti per il 1998» avverso il quale è stata proposta dallo scrivente impugnativa dinanzi a codesta ecc.ma Corte in data 29 settembre 1998, perseguono il medesimo scopo di eliminare il contenzioso pendente innanzi all'autorità giudiziaria instaurato nei confronti di ex dipendenti degli enti economici in questione per il recupero di somme indebitamente erogate:

«Art. 7

1.  Omissis
2.  L'indennità una tantum, di cui al comma 1, è cumulabile con il successivo trattamento previdenziale di anzianità o di vecchiaia.
3.  La previsione contenuta nel comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, deve intendersi nel senso che si prescinde dalla posizione contributiva dell'interessato ai fini del raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, fermi restando i requisiti dei 60 anni di età e del limite dei 10 anni previsto dalla stessa legge.
4.  Omissis
E' fatto notorio che negli ultimi mesi sono state depositate decine di sentenze del giudice del lavoro che condannano ex dipendenti dell'E.M.S. a restituire le somme indebitamente percepite a titolo di indennità "una tantum" per il periodo successivo al conseguimento della pensione di anzianità e/o di vecchiaia (ex plurimis sent. pretore di Palermo n. 1921/98).
Detto contenzioso trae origine dalla delibera n. 84/96 con cui il commissario straordinario dell'E.M.S. pro tempore disponeva il recupero delle somme erogate nei confronti di circa 500 ex dipendenti che in epoca successiva al percepimento dell'indennità una tantum avevano richiesto ed ottenuto dall'INPS un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia; situazione di diffusa illegittimità riscontrata peraltro anche dalla guardia di finanza in occasione di accertamenti condotti presso l'ente.
Secondo calcoli approssimativi le somme oggetto di restituzione ammonterebbero a circa 86 miliardi di lire.
Orbene, le disposizioni del presente gravame, lette in combinato disposto, hanno l'evidente scopo di superare le cennate decisioni dell'autorità giudiziaria, che hanno inequivocabilmente escluso la cumulabilità dell'indennità "una tantum" con l'ordinario trattamento previdenziale.
Invero, è principio generale dell'ordinamento giuridico che misure assistenziali disposte in favore dei lavoratori, quale incentivo all'anticipato abbandono dell'attività lavorativa per agevolare processi di riconversione aziendale, cessino al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
L'indennità "una tantum", infatti, rappresenta la capitalizzazione dell'indennità di prepensionamento, per cui il suo ammontare non può essere determinato in astratto, prescindendo dalla posizione contributiva del singolo interessato e quindi dal periodo di tempo mancante all'effettivo raggiungimento del diritto al percepimento della pensione.
L'avere previsto, invece, dopo ben dodici anni, la cumulabilità dell'indennità in questione con il successivo trattamento previdenziale, in presenza di un uniforme orientamento giurisprudenziale di senso contrario, assume da un canto il carattere di un'elargizione non giustificata, che snatura le finalità dell'istituto stesso, e dall'altro di sanatoria non sorretta da alcun interesse pubblico preminente (sent. C.C. n. 94/95 e n. 1/96).
Detta sanatoria non può, peraltro, ritenersi sorretta dall'esclusiva finalità di agevolare la liquidazione degli enti economici in quanto dalla definizione, finora positiva per l'amministrazione, dei giudizi in corso potrà derivare un cospicuo vantaggio economico.
La norma sembra, pertanto, rivolta a corrispondere alla comprensibile aspettativa dei lavoratori interessati, piuttosto che all'interesse generale al buon andamento della P.A. ed all'efficacia ed economicità della connessa attività.
Inoltre, rendere legittima ex post la corresponsione dell'indennità "una tantum" cumulata al trattamento pensionistico, costituisce un'ulteriore provvidenza, che dà luogo a disparità di trattamento rispetto a soggetti, versanti in analoghe condizioni di bisogno, aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività e che hanno fruito degli interventi in questione in forma alternativa (C.C. n. 768/88).
P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto, dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano, con il presente atto
IMPUGNA

l'art. 7, commi 2 e 3 del ddl. n. 413-458 dal titolo: «Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI», per violazione degli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione.
Palermo, 31 dicembre 1998.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(99.5.230)

   

PRESIDENZA

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo.
Con D.P. n. 326/Gr. XV/S.G. del 28 ottobre 1998, il coniglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è stato integrato con il componente, dott. Giuseppe Basile, in rappresentanza del Ministero del tesoro.
(98.53.2852)

   

Revoca della nomina del componente esperto in materia di protezione civile in seno all'Osservatorio regionale sul volontariato.
Con D.P. n. 361/GR.XV/S.G. del 13 novembre 1998, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 14/98 che ha soppresso la lett. f) dell'art. 6 della legge regionale n. 22/94, modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 41/96, è stata revocata la nomina dell'arch. Francesco Corallo, componente esperto in materia di protezione civile, in seno all'Osservatorio regionale sul volontariato, costituito con D.P. n. 77/XV/S.G. del 21 gennaio 1998.
(98.51.2750)

Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 11 del 21 gennaio 1999, concernente autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale avverso la legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Con deliberazione n. 11 del 21 gennaio 1999, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1 e 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 302 del 29 dicembre 1998, in quanto lesivi delle attribuzioni della Regione siciliana in materia finanziaria.
(99.5.312)

   

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferimento al personale di cui al decreto n. 1612 del 4 novembre 1998, del compito di formulazione di proposte ed individuazione delle caratteristiche tecniche e di rappresentanza che contraddistinguano e rappresentino l'immagine del Corpo forestale.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto n. 1612 del 4 novembre 1998, ha conferito, al personale di cui al decreto assessoriale n. 635 del 7 aprile 1997, integrato con il personale di cui al decreto assessoriale n. 1476 del 19 ottobre 1998, il compito di formulare proposte in ordine all'individuazione delle caratteristiche tecniche e di rappresentanza della foggia o di qualunque segno distintivo che contraddistingua o rappresenti l'immagine del Corpo forestale regionale.
(98.48.2553)

   

Occupazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Petralia Sottana.

Con decreto n. 1924 del 10 dicembre 1998, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha pronunciato l'occupazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nel comune di Petralia Sottana, di priorità della ditta di cui all'elenco allegato sub A, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Allegato A
Acquisizione al demanio forestale di terreni ricadenti nel comune di Petralia Sottana, località Mandarini
1)  Profita Crocifissa, nata a Petralia Sottana il 5 novembre 1947, codice fiscale PRF CCF 47S45 G511G, comune di Petralia Sottana, foglio 14, particella 191, superficie espropriata Ha. 0.15.27; foglio 14, particella 199, superficie espropriata Ha. 0.03.78, totale superficie espropriata Ha. 0.19.05, indennità L. 200.025, ord. 13 del 31 dicembre 1997; Profita Calogera, nata a Petralia Sottana il 18 giugno 1950, codice fiscale PRF CGR 50H58 G511L, indennità L. 200.025, ord. 12 del 31 dicembre 1997; Profita Giuseppina, nata a Petralia Sottana il 20 settembre 1954, codice fiscale PRF GPP 54P60 G511A, indennità L. 200.025, ord. 11 del 31 dicembre 1997; Profita Maria Concetta, nata a Lascari il 4 dicembre 1961, codice fiscale PRF MCN 61T44 E459P, indennità L. 200.025, ord. 10 del 31 dicembre 1997. Totale indennità L.800.100.
(98.51.2752)

   

Riforma del decreto 31 ottobre 1998, concernente occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Castellammare del Golfo.

Con decreto n. 1926 del 10 dicembre 1998, l'Assessore per agricoltura e foreste ha riformato il decreto del prefetto della provincia di Trapani n. 46941/11.6 del 31 ottobre 1968, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nel comune di Castellammare del Golfo.
Pertanto il decreto del prefetto della provincia di Trapani n. 46941/11.6 del 31 ottobre 1968 viene riformato con la modifica alla ditta di cui al numero d'ordine 6, così come appresso specificato:
6)  Greco Giovanni fu Giovan Maria, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 9 febbraio 1910, codice fiscale GRC GNN 10B09 C130Z, foglio 48, part. 126, superficie espropriata Ha. 1.04.70, indennità L. 99.465.
(98.51.2751)

   

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione di modifiche allo statuto dell'associazione Istituto di scienze amministrative e sociali (I.S.A.S.), con sede a Palermo.

Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 dicembre 1998, n. 8473, annotato dalla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali il 16 dicembre 1998 al n. 2499, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'associazione Istituto di scienze amministrative e sociali (I.S.A.S.), con sede a Palermo, quali risultano dal raffronto tra l'allegato A all'atto pubblico redatto in data 2 dicembre 1996 in notaio Andrea Sorrentino, n. 47055 di repertorio e n. 14146 di raccolta, registrato a Corleone il 17 dicembre 1996, al n. 831, serie I, e lo statuto precedentemente approvato, giusti decreti presidenziali 2 marzo 1984, 25 novembre 1985, 21 dicembre 1990.
(98.53.2855)

   

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del nuovo statuto sociale della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, con sede in Gela.

Con decreto n. 344/98-9/F dell'11 dicembre 1998 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, è stato approvato, a mente dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", il testo del nuovo statuto sociale della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela (CL) composto da n. 50 articoli, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 21 giugno 1998.
(98.51.2756)

   

Fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo di Marianopoli, con sede in Marianopoli, nella Banca di credito cooperativo del Nisseno, con sede in Sommatino.

Con decreto n. 345/98-9/F dell'11 dicembre 1998 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'art. 57, 1° comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base all'art. 2, lett. b) del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stata autorizzata la fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo di Marianopoli con sede in Marianopoli (CL) nella Banca di credito cooperativo del Nisseno, società cooperativa a r.l. con sede in Sommatino (CL), nei termini concordati dai rispettivi consigli di amministrazione nelle sedute del 29 e 30 luglio 1998.
(98.51.2754)

   

Approvazione del nuovo statuto sociale Banca di Palermo S.p.A., con sede in Palermo.
Con decreto n. 346/98-9/F dell'11 dicembre 1998 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, è stato approvato a mente dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il testo del nuovo statuto sociale della Banca di Palermo S.p.A., con sede sociale in Palermo, composto da n. 30 articoli.
(98.51.2755)


ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Gela per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Augusta e Garofano Rosso.

Con decreto n. 2379 del 30 ottobre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'arch. Giuseppe Li Bassi è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Gela per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Augusta e Garofano Rosso di Gela, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(98.52.2833)

   

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2557 del 13 novembre 1998, la cooperativa La Piramide con sede in Militello Val di Catania, costituita in data 24 gennaio 1990, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2558 del 13 novembre 1998, la cooperativa Triagri Services con sede in Catania, costituita in data 19 ottobre 1990, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2559 del 13 novembre 1998, la cooperativa Soleil con sede in Catania, costituita in data 28 maggio 1987, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2560 del 13 novembre 1998, la cooperativa Teatro degli Specchi con sede in Catania, costituita in data 12 marzo 1984, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2561 del 13 novembre 1998, la cooperativa Sicilsollevamenti con sede in Catania, costituita in data 27 novembre 1989, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2562 del 13 novembre 1998, la cooperativa Tellus con sede in Catania, costituita in data 27 giugno 1996, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2563 del 13 novembre 1998, la cooperativa Villaggio Etna con sede in Randazzo, costituita in data 20 dicembre 1991, è sciolta.
(98.51.2767)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2564 del 13 novembre 1998, la cooperativa Megaron con sede in Caltagirone, costituita in data 5 luglio 1991, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2565 del 13 novembre 1998, la cooperativa Spazio Giovani con sede in Acireale, costituita in data 19 gennaio 1989, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2566 del 13 novembre 1998, la cooperativa La Nuova con sede in Alcamo, costituita in data 27 dicembre 1985, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2567 del 13 novembre 1998, la cooperativa La Bottega dell'Arte con sede in Marsala, costituita in data 20 gennaio 1986, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2568 del 13 novembre 1998, la cooperativa Humanitas con sede in Acireale, costituita in data 18 maggio 1983, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2569 del 13 novembre 1998, la cooperativa Centro Medico Alicense con sede in Salemi, costituita in data 28 gennaio 1988, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2570 del 13 novembre 1998, la cooperativa Casco con sede in Marsala, costituita in data 4 maggio 1977, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2571 del 13 novembre 1998, la cooperativa Attività Sociale (A.T.A.S.) con sede in Ragusa, costituita in data 15 ottobre 1982, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2572 del 13 novembre 1998, la cooperativa Acquisti Collettivi con sede in Vittoria, costituita in data 2 gennaio 1990, è sciolta.
(98.51.2767)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2573 del 13 novembre 1998, la cooperativa Atlantic 2000 con sede in Paternò, costituita in data 7 febbraio 1987, è sciolta.
(98.51.2767)

Attribuzione di poteri al commissario straordinario della cooperativa Kemonia's di Palermo.

Con decreto n. 2947 del 17 dicembre 1998 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al commissario straordinario della cooperativa Kemonia's di Palermo, dr. Antonio Zagarella, nominato con decreto n. 1765 del 24 agosto 1998, è stato attribuito il potere di rimozione "ex tunc" delle deliberazioni assembleari del 25 gennaio 1998, 27 febbraio 1998 e 28 febbraio 1998, da adottarsi, se ne ricorrono i presupposti, anche con i poteri dell'assemblea dei soci.
(98.53.2950)


Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Birgi Marausa, con sede in Petrosino.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 3065/I/VI del 17 dicembre 1998, l'avv. Giovan Battista De Pasquale, nato a Palermo il 3 maggio 1949 e residente in Palermo, viale Michelangelo, 1004, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Birgi Marausa, con sede nel comune di Petrosino, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Vincenzo Gullo.
(98.53.2839)

   

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Mussomeli per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Arcobaleno 90.

Con decreto n. 3102 del 18 dicembre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'arch. Giuseppe Messina è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Mussomeli per l'assegnazione di un'area alle cooperativa edilizia Arcobaleno 90 di Mussomeli ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(98.52.2834)

   

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Provvedimenti concernenti riconoscimento di personalità giuridica ad opere pie.

Con decreto n. 2850/IX/AA.SS. del 16 novembre 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con nota n. 1615 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C. con il relativo statuto esistente dell'ente Notaro Domenico Signorelli La Piana di Belpasso (provincia diCatania).
(98.53.2843)


Con decreto n. 2851/IX/AA.SS. del 16 novembre 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con nota n. 1616 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C. con il relativo statuto esistente della Casa delle fanciulle M. Bufali di Belpasso (provincia di Catania).
(98.53.2842)


Con decreto n. 2852/IX/AA.SS. del 16 novembre 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con nota n. 1617 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C. con il relativo statuto esistente del Collegio di Maria SS. Annunziata di Misilmeri (provincia di Palermo).
(98.53.2844)

   

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Nomina della commissione per l'esame delle istanze di richiesta di contributo per le opere di metanizzazione dei comuni della Sicilia.

Con decreto n. 2138 del 18 novembre 1998 annotato alla Ragioneria centrale industria il 4 dicembre 1998, l'Assessore per l'industria ha nominato la commissione composta dai sigg.: ing. Giuseppe Caligione, rappresentante del Ministero industria, commercio ed artigianato; ing. Giuseppe Montesanto, dell'Ispettorato regionale per la Sicilia dei vigili del fuoco e l'ing. Tullio Martella, ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, per l'esame delle istanze di richiesta di contributo per le opere di metanizzazione dei comuni della Sicilia (Misura 3.2 c P.O.P. Sicilia 1994/1999) sulla base dei criteri e modalità previste nel decreto n. 1551 del 16 settembre 1998, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 28 ottobre 1998.
(99.3.122)

   

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta relativa a lavori urgenti nel comune di Mussomeli.

Con decreto n. 1911/13 del 4 novembre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 29 giugno 1998, redatta dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/95 e relativa ai lavori urgenti per la sistemazione di un tratto di muro in via Architetto Costanzo nel comune di Mussomeli ed ha disposto il finanziamento di L. 58.000.000 sul capitolo 70301 - Esercizio 1998.
(98.51.2749)

   

Passaggio dal demanio al patrimonio disponibile della Regione del relitto d'alveo del torrente Piano, nel comune di Gangi.

Con decreto n. 2170/6 del 18 novembre 1998 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale alla Presidenza, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio della Regione del relitto d'alveo del torrente Piano, individuato nel foglio di mappa n. 27, particella 707, del comune di Gangi della superficie complessiva di mq. 115.
(98.51.2737)

   

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 1998.
N.B. - Al fine di contenere il numero delle cifre rappresentative dei numeri indice della «mano d'opera» a decorrere dall'1 gennaio 1987, agli stessi è stato applicato il coefficiente di riduzione 1/100. Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1987 gli indici relativi alla «mano d'opera» per i periodi dall'1 gennaio 1987 in poi vanno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.

Avvertenza
A decorrere dall'1 gennaio 1992 anche ai numeri indice relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli viene applicato il coefficiente di riduzione 1/100. Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1992 gli indici relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli per i periodi dall'1 gennaio 1992 in poi andranno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.
Numeri indice delle variazioni del costo della mano d'opera nelle province siciliane, per il bimestre settembre-ottobre 1998.

  COSTI EFFETTIVI   PRO-   COSTI NOTI 
                      
  Decorrenza   Indice   VINCIA   Decorrenza   Indice 
                          
                           
  1-09-1998   19767   AG   1-7-1998   19767 
  1-10-1998   19767   »   1-7-1998   19767 
                           
  1-09-1998   19860   CL   1-7-1998   19860 
  1-10-1998   19860   »   1-7-1998   19860 
                           
  1-09-1998   20093   CT   1-7-1998   20093 
  1-10-1998   20093   »   1-7-1998   20093 
                           
  1-09-1998   19335   EN   1-7-1998   19335 
  1-10-1998   19335   »   1-7-1998   19335 
                           
  1-09-1998   19577   ME   1-7-1998   19577 
  1-10-1998   19577   »   1-7-1998   19577 
                           
  1-09-1998   17539   PA   1-7-1998   17539 
  1-10-1998   17539   »   1-7-1998   17539 
                           
  1-09-1998   18916   RG   1-7-1998   18916 
  1-10-1998   18916   »   1-7-1998   18916 
                           
  1-09-1998   17570   SR   1-7-1998   17570 
  1-10-1998   17570   »   1-7-1998   17570 
                           
  1-09-1998   19180   TP   1-7-1998   19180 
  1-10-1998   19180   »   1-7-1998   19180 

PROVINCIA DI AGRIGENTO


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        12029 
Pietrame in genere        8420 
Legnami        2803 
Materiali metallici        1790 
Mat. metall. per linee elettriche        4474 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        4463 
Agglomeranti        1626 
Laterizi        5289 
Asfalti e bitumi        3616 
Tub. acq. in acciaio        5107 
Tub. acq. in ghisa        2227 
Tub. acq. in cem. amianto        1478 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2884 
Stradali        12910 

NOLI

Escavatore        484 
Bulldozer        480 
Rullo compressore        537 
Betoniera        533 
Gru a torre        382 
Rimorchiatore        348 
Pontone        348 
Draga        332 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        7922 
Pietrame in genere        5858 
Legnami        1585 
Materiali metallici        646 
Mat. metall. per linee elettriche        1586 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1528 
Agglomeranti        1171 
Laterizi        4496 
Asfalti e bitumi        1635 
Tub. acq. in acciaio        3058 
Tub. acq. in ghisa        1991 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2498 
Stradali        10279 

NOLI

Escavatore        484 
Bulldozer        470 
Rullo compressore        527 
Betoniera        520 
Gru a torre        371 
Rimorchiatore        344 
Pontone        335 
Draga        326 

PROVINCIA DI CATANIA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        2435 
Pietrame in genere        5804 
Legnami        1963 
Materiali metallici        1070 
Mat. metall. per linee elettriche        2608 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        2515 
Agglomeranti        1011 
Laterizi        6892 
Asfalti e bitumi        1424 
Tub. acq. in acciaio        5059 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1202 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2989 
Stradali        7341 

NOLI

Escavatore        499 
Bulldozer        488 
Rullo compressore        561 
Betoniera        560 
Gru a torre        391 
Rimorchiatore        371 
Pontone        362 
Draga        343 

PROVINCIA DI ENNA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3880 
Pietrame in genere        4182 
Legnami        1649 
Materiali metallici        1579 
Mat. metall. per linee elettriche        3691 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        3558 
Agglomeranti        1346 
Laterizi        3345 
Asfalti e bitumi        1719 
Tub. acq. in acciaio        4792 
Tub. acq. in ghisa        1638 
Tub. acq. in cem. amianto        1073 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2796 
Stradali        9121 

NOLI

Escavatore        477 
Bulldozer        471 
Rullo compressore        539 
Betoniera        522 
Gru a torre        374 
Rimorchiatore       
Pontone       
Draga       

PROVINCIA DI MESSINA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3091 
Pietrame in genere        2417 
Legnami        2135 
Materiali metallici        564 
Mat. metall. per linee elettriche        1364 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1315 
Agglomeranti        1625 
Laterizi        3954 
Asfalti e bitumi        1303 
Tub. acq. in acciaio        4590 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        977 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2287 
Stradali        5925 

NOLI

Escavatore        470 
Bulldozer        465 
Rullo compressore        511 
Betoniera        504 
Gru a torre        368 
Rimorchiatore        339 
Pontone        333 
Draga        323 

PROVINCIA DI PALERMO


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3306 
Pietrame in genere        3358 
Legnami        1828 
Materiali metallici        523 
Mat. metall. per linee elettriche        1417 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1365 
Agglomeranti        1506 
Laterizi        2185 
Asfalti e bitumi        1375 
Tub. acq. in acciaio        4509 
Tub. acq. in ghisa        1972 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        430 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2710 
Stradali        8058 

NOLI

Escavatore        478 
Bulldozer        473 
Rullo compressore        527 
Betoniera        523 
Gru a torre        374 
Rimorchiatore        353 
Pontone        345 
Draga        330 

PROVINCIA DI RAGUSA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1971 
Pietrame in genere        2540 
Legnami        1836 
Materiali metallici        563 
Mat. metall. per linee elettriche        1368 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1317 
Agglomeranti        1269 
Laterizi        4970 
Asfalti e bitumi        1178 
Tub. acq. in acciaio        4519 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1210 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        4414 
Stradali        7495 

NOLI

Escavatore        479 
Bulldozer        468 
Rullo compressore        538 
Betoniera        524 
Gru a torre        378 
Rimorchiatore        350 
Pontone        348 
Draga        325 

PROVINCIA DI SIRACUSA


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1862 
Pietrame in genere        2222 
Legnami        1286 
Materiali metallici        413 
Mat. metall. per linee elettriche        1047 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1009 
Agglomeranti        1190 
Laterizi        4907 
Asfalti e bitumi        1591 
Tub. acq. in acciaio        4976 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1064 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        3149 
Stradali        7989 

NOLI

Escavatore        474 
Bulldozer        456 
Rullo compressore        505 
Betoniera        505 
Gru a torre        369 
Rimorchiatore        340 
Pontone        332 
Draga        324 

PROVINCIA DI TRAPANI


        BIMESTRE DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Settembre-Ottobre 1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3133 
Pietrame in genere        2975 
Legnami        1923 
Materiali metallici        551 
Mat. metall. per linee elettriche        1549 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1493 
Agglomeranti        1404 
Laterizi        2339 
Asfalti e bitumi        773 
Tub. acq. in acciaio        4790 
Tub. acq. in ghisa        1972 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2787 
Stradali        7674 

NOLI

Escavatore        475 
Bulldozer        452 
Rullo compressore        522 
Betoniera        530 
Gru a torre        377 
Rimorchiatore        347 
Pontone        343 
Draga        333 

I numeri indice di cui alle tabelle allegate sono stati determinati su parere della Commissione, prevista dall'art. 30 della legge 10 agosto 1978, n. 35, che si è pronunciata favorevolmente nella seduta del 13 gennaio 1999.
Visto: LOMONTE
(99.4.156)

   

ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'attivazione del pubblico mattatoio nel comune di Cinisi.

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 27476 del 16 dicembre 1998, il sindaco del comune di Cinisi è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio, cui è stato attribuito il numero di identificazione 055/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, equina, suina, ovina e caprina.
(98.51.2768)

   

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Isnello.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 548/DRU del 2 novembre 1998, ha approvato la modifica all'art. 4 del vigente regolamento edilizio del comune di Isnello, riguardante la composizione della commissione urbanistico-edilizia, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 7 dell'11 gennaio 1998.
(98.46.2404)

   

Conferimento temporaneo delle funzioni di direttore della I Direzione dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Con decreto n. 588/IV del 2 novembre 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 27 novembre 1998 al n. 281, sono state conferite, per tre mesi, le funzioni di direttore nella 1ª Direzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente alla dott.ssa Concetta Pagliuso, dirigente superiore del ruolo amministrativo.
(98.51.2747)

   

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Fondachello del comune di Mascali.

Con decreto interassessoriale n. 609/13 del 4 novembre 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 185,20 sita in località Fondachello del comune diMascali, incastonata tra le particelle n. 97, 51 e 75 del foglio di mappa n. 37 del predetto comune, meglio individuata dalla planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile per le OO.MM. di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(98.52.2779)


Nulla osta alla ditta Verderame Rosario, con sede in Gela, per l'apertura di una cava.

Con decreto n. 710/41 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla-osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Verderame Rosario con sede legale in Gela per l'apertura di una cava di calcare in contrada Mautana nel territorio del comune di Gela (CL).
(98.51.2736)

Provvedimenti concernenti reti fognanti e impianti di depurazione.
Con decreto n. 711/7 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Montagnareale (ME), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare i seguenti scarichi di acque reflue urbane depurate:
-  nel torrente Bellapupa o Bonavita, lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione a servizio della frazione Bonavita dello stesso comune, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla citata legge regionale n. 27/86;
-  nel torrente Madonna, lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione a servizio della frazione Caristia dello stesso comune, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla citata legge regionale n. 27/86.
(98.51.2761)


Con decreto n. 712/7 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Paceco (TP), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dalle pubbliche fognature del centro urbano e della frazione Nubia dello stesso comune nel collettore fognario avente recapito finale nell'impianto di depurazione intercomunale sito in territorio del comune di Trapani, secondo la soluzione depurativa definitiva prevista dal piano regionale di risanamento delle acque.
Nelle more della realizzazione ed entrata in esercizio del depuratore intercomunale di Trapani e del relativo collegamento con la rete fognaria di Paceco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, il comune di Paceco è autorizzato ad effettuare in via transitoria, in un canale artificiale confluente nel torrente Baiata, lo scarico delle acque reflue urbane depurate provenienti dall'impianto di depurazione di contrada Candello.
Tale impianto di depurazione, opportunamente adeguato ed attivato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto n. 235/7 del 2 aprile 1996, dovrà depurare le acque reflue del centro urbano e della frazione Nubia del comune di Paceco nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 4 allegata alla legge regionale n. 27/86.
(98.51.2758)


Con decreto n. 713/7 dell'1 dicembre 1998, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Viagrande (CT), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dalla pubblica fognatura del centro urbano nel collettore intercomunale avente recapito finale all'impianto di depurazione intercomunale sito in località Rocca di Volano in territorio del comune di Acireale.
(98.51.2760)


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 738/9 del 7 dicembre 1998, ha annullato la prescrizione contenuta nel decreto n. 323 del 7 luglio 1998 concesso al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Caltanissetta, riguardante i limiti di accettabilità all'ingresso dell'impianto di depurazione a servizio della zona industriale di contrada Calderaro.
Per le immissioni dei singoli scarichi nella fognatura consortile, dovranno essere rispettati i limiti imposti dal regolamento di fognatura; in ogni caso in ingresso all'impianto di depurazione non potranno essere superati i limiti previsti dalla tabella 2 allegata alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.
(98.51.2735)

   

Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Catenanuova.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 621/D.R.U. del 9 dicembre 1998, è stata approvata la modifica all'art. 4 del regolamento edilizio comunale relativo alla composizione della commissione edilizia del comune di Catenanuova, adottata con delibera consiliare n. 23 del 24 luglio 1998.
(98.51.2746)


ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Ridistribuzione delle somme assegnate agli enti di promozione sportiva ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Con decreto n. 1506/X Tur del 10 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1998, reg. 1, fg. n. 113, dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è stata approvata la ridistribuzione della somma assegnata agli enti di promozione sportiva in virtù dell'art. 14 della legge 8/78. Le assegnazioni in favore degli enti di promozione sportiva esposte nel piano di riparto approvato con decreto n. 2391/X Tur, registro alla Corte dei conti il 17 febbraio 1998, reg. n. 1, fg. 14, sono modificate secondo quanto esposto nell'allegato A.
Allegato A
  N. ï Ente di promozione ï Contributo     ï     ï totale lire 
  1 C.S.I. 321.274.150 
  2 A.S.I. 205.548.400 
  3 M.S.P.I. 289.796.700 
  4 A.I.C.S. 349.511.200 
  5 C.S.A.In. 399.041.900 
  6 C.N.S. Fiamma 237.025.800 
  7 A.C.S.I. 366.638.600 
  8 C.N.S. Libertas 387.006.400 
  9 E.N.D.A.S. 192.124.200 
  10 U.I.S.P. 296.277.400 
  11 C.S.E.N. 271.280.600 
  12 C.U.S.I. 150.000.000 
  13 P.G.S. 216.658.000 
  Totale 3.682.183.350 

(99.5.231)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 14 gennaio 1999, prot. n. 181.
Decreto assessoriale n. 156 del 5 febbraio 1997. Sentenza T.A.R. n. 2260/98.
A tutti i Comuni dell'Isola
e, p.c.  Alle Camere di commercio 

Agli UU.PP.II.C.A. c/o le Camere di commercio
Con decreto assessoriale n. 156 del 5 febbraio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 14 aprile 1997) emanato in applicazione dell'art. 7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987, sono state aggiornate le direttive regionali in materia di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.
Il T.A.R. di Palermo, con sentenza n. 2260/98, nell'accogliere parzialmente il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti, ha annullato il 3°, 4° e 5° comma dell'art. 5 del succitato decreto.
Conseguentemente le amministrazioni comunali nel-l'applicazione del decreto n. 156 dovranno tenere conto della superiore sentenza e dovranno, altresì, porre in essere tutti i provvedimenti atti al ritiro dei patentini già rilasciati a norma dell'art. 5 del medesimo decreto.
  L'Assessore: BATTAGLIA 

(99.4.214)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 21 gennaio 1999, n. 1.
Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, legge regionale 1 settembre 1998, n. 17.
Ai Presidenti delle Province regionali (tranne Enna)
Ai Sindaci dei comuni costieri
e, p.c.  Al Presidente del CO.RE.CO. Sezione centrale 

Ai Presidenti delle sezioni provinciali dei CO.RE.CO.
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Capitanerie di porto
Alla Presidenza della Regione Segreteria generale
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali
Alla Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Ufficio controllo atti Assessorato degli enti locali
Alla Procura regionale della Corte dei conti
Alla Presidenza dell'ANCI Sezione Sicilia
Alla Presidenza dell'Unione regionale province siciliane
Con la legge regionale 1 settembre 1998, n. 17 è stato istituito il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere siciliane.
Per tale finalità le Province regionali ed i comuni costieri devono provvedere, a mezzo di conferenza di servizio, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge (20 gennaio 1999), ad individuare le spiagge ricadenti nel territorio da adibire alla balneazione tra quelle ritenute idonee dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di porto.
Il servizio sarà assicurato lungo le spiagge individuate tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00 per un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, con la presenza di bagnini di salvataggio.
I comuni sono tenuti ad assicurare la presenza di almeno due bagnini di salvataggio ogni 150 metri di spiaggia fino ad un massimo di 2 chilometri.
I comuni provvedono all'espletamento dei servizi direttamente o mediante affidamento ad imprese, società o associazioni specializzate nel settore.
Nel caso in cui i comuni provvedono direttamente all'espletamento del servizio, l'assunzione a tempo determinato dei bagnini, in possesso del requisito richiesto dalla legge, avverrà mediante richiesta numerica all'ufficio di collocamento limitatamente al periodo in cui sarà assicurato il servizio (da 60 a 120 giorni).
Questo Assessorato, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale n. 17/98, erogherà ai comuni che ne faranno richiesta un contributo annuo pari al 50% degli oneri relativi al pagamento delle retribuzioni al personale addetto per l'espletamento del servizio di vigilanza e salvataggio, nei limiti numerici indicati dall'art. 2 della citata legge.
Nel caso in cui l'espletamento dei servizi viene affidato ad imprese, società o associazioni specializzate nel settore, il contributo che sarà erogato da questo Assessorato riguarderà esclusivamente le spese relative agli oneri retributivi del personale che sarà addetto alla vigilanza e al salvataggio, ovviamente, sempre nei limiti numerici previsti dalla legge.
Conseguentemente i comuni interessati dovranno trasmettere a questo Assessorato un'apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno:
a)  atto di individuazione delle spiagge libere da adibire alla balneazione;
b)  copia conforme della richiesta numerica formulata all'ufficio di collocamento del personale che sarà adibito alla vigilanza ed al salvataggio;
c)  prospetto analitico della spesa relativa agli oneri retributivi del suddetto personale al quale, ovviamente, non potrà essere corrisposto uno stipendio superiore a quello previsto per la IV qualifica funzionale di cui al C.C.N.L. del 16 luglio 1996.
Alla predetta documentazione, per gli anni successivi, dovrà essere allegato il rendiconto delle somme erogate l'anno precedente.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.5.333)
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CIRCOLARE 29 gennaio 1999, n. 2
Legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 - Attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Alle Amministrazioni comunali
Alle Province regionali
e, p.c.  Al CO.RE.CO. -  Sezione centrale -  Sezioni provinciali 

Alla Presidenza della Regione
Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Al Ministero dell'Interno Direzione generale dell'amministrazione civile
Alle Prefetture dell'Isola
All'Unione regionale delle province siciliane
All'ANCI - Sicilia
Con l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 10 successivo, viene disposto quanto segue in ordine all'attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni:
«1.  Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, la conferenza dei servizi è disciplinata dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Le competenze che le norme di cui al comma 1 attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed al Consiglio dei Ministri, nell'ordinamento della Regione siciliana sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dagli Assessori e dalla Giunta regionale.
3.  Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani trovano immediata applicazione gli artt. 2, 3, 4, 5, comma 4, 6, 10, 12 e 17, commi 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 e 64 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni».
Dette disposizioni, che si riferiscono ad articoli della legge n. 241/90 e della legge n. 127/97 e relative e successive modifiche ed integrazioni (rinvio formale), introducono la normativa nazionale in tema di conferenza di servizi e recepiscono modifiche della legge 8 giugno 1990, n. 142, come immessa nell'ordinamento regionale degli enti locali.
In particolare e in sintesi:
A)  con i commi 1 e 2 dell'articolo, rendendo superata quella pregressa degli artt. 15 e 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, viene introdotta nell'ordinamento regionale la disciplina nazionale della conferenza di servizi (richiamo art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni).
Vanno richiamati, al riguardo, il recente art. 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, che ha sostituito (per ultimo) l'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in tema di pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche, sopprimendo il Comitato tecnico amministrativo regionale e prevedendo, per le opere di importo superiore a 20 milioni di ECU, il ricorso alla conferenza di servizi di cui alla legge regionale n. 10/91, e l'art. 33 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, per evidenziare:
1)  per le progettazioni di opere pubbliche superiori a 20 milioni di ECU, per l'approvazione tecnica, ricorre la disciplinata competenza dell'ufficio del Genio civile ad indire la conferenza di servizi secondo la legge n. 241/90 (cfr. normativa successivamente introdotta, oggetto di richiamo).
Diversa, si precisa, è la conferenza obbligatoria di servizi prevista dall'art. 14bis della legge n. 241/90, riferita ad attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale superiore a 30 miliardi che richieda l'intervento di più amministrazioni o enti anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque determinati;
2)  eguale applicazione la legge n. 241/90 trova per la conferenza dei servizi richiamata nelle disposizioni dell'art. 33 della legge regionale n. 10/93. Le disposizioni di detto articolo relative al ricorso al C.T.A.R sono ovviamente superate;
B)  con il comma 3 viene legiferato quanto segue. Si riportano (con richiamo delle direttive impartite con la circolare n. 8 del 12 settembre 1997, le quali hanno individuato le disposizioni della legge n. 127/97 non applicabili in Sicilia o applicabili perché riguardanti materie non disciplinate, di competenza statale o oggetto di rinvio formale) le considerazioni ed osservazioni connesse:
1)  l'applicazione di normativa nazionale in tema di partecipazione ai pubblici concorsi. Il riferimento è ai commi 6 e 7 (abolizione dei limiti di età e dei titoli preferenziali relativi all'età) dell'art.3 della legge n. 127/97, con l'integrazione apportata al comma 7 dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che rende superato, per l'accennato rinvio formale, l'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
Si richiama nella materia, per ultimo, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 9/98 del 26 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 1998. Detta circolare evidenzia che soltanto alla luce del nuovo principio le pubbliche amministrazioni potranno valutare se residuino esigenze di deroga connesse alla natura dei servizi o ad oggettive necessità;
2)  il giuramento dei sindaci e dei presidenti delle Province regionali innanzi ai consigli di pertinenza. Il riferimento è all'introduzione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 127/97 che abroga le pregresse disposizioni dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
L'introduzione anche del comma 2 del medesimo art. 4 della legge regionale n. 127/97, in tema di distintivo del sindaco (ma la normativa nazionale si applicava già in Sicilia in difetto di disciplina regionale), configura norma regionale specifica nella materia.
Vengono in tal modo introdotti i modificati commi 6 e 7 dell'art. 36 della legge n. 142/90. Il giuramento degli organi monocratici elettivi non trova estensione di applicazione agli organi di straordinaria gestione degli enti locali;
3)  il riconoscimento alle giunte dei comuni e delle Province regionali della competenza in tema di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dai consigli. Il riferimento è all'art. 5, comma 4, della legge n. 127/97. Si richiamano le circolari del Ministero dell'Interno nn. 1/97 del 15 luglio 1997 e 2/97 del 14 agosto 1997.
Viene meno, pertanto, del tutto, la competenza dei consigli disciplinata dall'introdotto art. 32, comma 2, lett. c), della legge n. 142/90. La competenza (ordinamento degli uffici e dei servizi) della precedente lett. a) è limitata ai criteri generali.
Per la disciplina regionale vigente sul controllo degli atti, il controllo sulle delibere dei consigli, che stabiliscono detti criteri generali, si configura necessario ed è di pertinenza del CO.RE.CO. - sezione centrale (cfr. art. 15, comma 1, lett. c, e art. 17, comma 1, lett. c, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche - riferimento alla competenza residuale dei consigli in tema di criteri generali relativi agli ordinamenti degli uffici e dei servizi), quello sui regolamenti (di seguito) adottati dalle giunte è invece soggetto, su iniziativa soltanto di detti organi collegiali, a controllo eventuale della competente sezione provinciale del CO.RE.CO. (cfr. art. 15, comma 2, e art. 17, comma 2, della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche).
Per gli enti locali, che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie, persiste l'obbligo di inviare le delibere delle giunte (organi ora competenti), che riguardano la dotazione organica del personale, alla C.F.R.L., secondo quanto disposto, per ultimo, dall'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 5 settembre 1997, n. 342;
4)  l'introduzione, nella strutturazione locale degli uffici e dei servizi, di nuovi assetti e forme organizzative. Il riferimento è ai commi 4, 8 e 10 dell'art. 6 della legge n. 127/97, con i quali, all'introdotto art. 51 della legge n. 142/90, viene aggiunto il comma 5bis ed integrato il comma 7, nonché introdotto l'art. 51bis, integrativo della legge n. 142/90.
In tal modo la nuova organizzazione degli uffici e dei servizi nell'ordinamento regionale locale non si differenzia da quella nazionale. L'introduzione delle modifiche e delle integrazioni operate all'art. 51 della legge n. 142/90 e l'introduzione del successivo art. 51bis della medesima legge, con eguale riferimento all'art. 6 della legge n. 127/97, concretano:
a)  un modello organizzativo ampliato con ricorso a diverse professionalità esterne, con pregiudiziale disciplina regolamentare per l'attuazione relativa e con nomine rimesse agli esecutivi locali;
b)  l'esplicito richiamo dei criteri e dei principi generali e fondamentali desunti dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e relative e successive modifiche ed integrazioni, criteri e principi questi che trovano specifica esplicazione normativa in tema di atti di gestione e di nuove regole di assunzione del personale;
5)  l'attribuzione estesa ed individuata di atti di gestione alla dirigenza locale, in applicazione del criterio generale della pertinenza dei medesimi all'apparato burocratico, superando il limite dell'attribuzione legislativa regionale di competenze ad organi degli enti locali. Il riferimento è all'art. 6, comma 2, della legge n. 127/97, con l'integrazione (lett. fbis) dell'art. 2, comma 12, della legge n. 191/98.
Tale riconoscimento di competenze non è derogabile a livello statutario ed è di immediata applicazione.
Ai comuni ed alle Province regionali compete l'adozione della disciplina di esercizio di dette attribuzioni con modalità stabilite o con lo statuto o (venendo innovata in tal modo pregressa disciplina) con regolamenti. Vanno disciplinate in tali sedi, con riferimento alle determinazioni burocratiche, il ricorso all'autotutela demandato ai medesimi soggetti e il controllo interno, rimanendo impregiudicate le procedure disciplinate di costituzione di atti tramite il silenzio-assenso. Rimane inalterata la natura giuridica degli atti trasferiti.
Dette determinazioni non sono soggette a controlli se si eccettua quello previsto dall'art. 55, comma 5, della legge n. 142/90, come sostituito dall'introdotto art. 6, comma 11, della legge n. 127/97.
Tale controllo disciplina l'esecutività delle determinazioni dei responsabili dei servizi aventi ad oggetto l'assunzione di impegni di spesa, prevedendo che essa decorre, non dal momento dell'adozione dell'atto, ma dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Per le deliberazioni che comportano impegni di spesa, si richiamano il parere di regolarità contabile previsto dall'introdotto art. 53 della legge n. 142/90 e le istruzioni pertinenti contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 25/97/F.L. dell'1 ottobre 1997.
Il decentramento burocratico-istituzionale comporta che l'organo politico non può revocare, riformare, riservare od avocare a sé o adottare atti riservati ai dirigenti.
Per l'individuazione degli atti di gestione assumono rilievo specifico le indicazioni contenute nel modificato secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della legge n. 142/90, oltre quelle contenute negli statuti e nel decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche.
Si richiamano gli artt. 3 e 27bis del decreto legislativo n. 29/93 per evidenziare l'ambito di adeguamento ai principi in tema di atti di indirizzo e di gestione che deve tenere conto delle specificità delle funzioni demandate alle amministrazioni locali e quindi della normativa afferente.
In ordine all'introdotto art. 56 della legge n. 142/90 (deliberazione a contrattare e relative procedure), si ritiene di specificare che persiste la competenza delle giunte locali (salve le autorizzazioni consiliari disciplinate). Egualmente ricorrono le specifiche competenze degli organi disciplinate dall'art. 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e successive modifiche (cfr. artt. 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e 8 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39), nonché, in tema di cottimi fiduciari, la competenza delle giunte prevista dal comma 6 dell'art. 38 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche.
Si aggiunge in ordine alle competenze delle giunte:
a)  il rinvio previsto dall'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e dall'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 9/86, come sostituito dall'art. 23 della legge regionale n. 26/93, si riferisce all'originario testo dell'art. 15 della legge regionale n. 44/91. Invero, le innovazioni introdotte a detto articolo della legge regionale n. 44/91 dall'art. 4 della legge regionale n. 23/97 non vengono ad incidere sulle competenze attribuite ai consigli ed alle giunte, quanto piuttosto sulle modalità dei controlli (cfr. parere C.G.A. n. 127/98 del 22 febbraio 1998);
b)  sono escluse quelle elencate in detto art. 15 della legge regionale n. 44/91, trasferite come atti di gestione all'apparato burocratico.
Permangono le competenze contrattuali di cui al comma 1, lett. a), di detto articolo, in raccordo con quanto già richiamato nella materia, quando la scelta del contraente comporta valutazioni discrezionali o non si riferisca a procedimenti regolamentari che le escludono, nonché le assunzioni di cui alla successiva lett. c) del medesimo comma sempre dello stesso articolo.
Le altre competenze non richiamate, invece, sono sottratte alle giunte in quanto attuative di regole e criteri già emanati. Non erano e non sono includibili, si aggiunge, tra le competenze delle giunte atti aventi profilo disciplinare o regolamentare, con eccezione ovvia per le competenze di cui all'introdotto art. 5, comma 4, della legge n. 127/97.
Va ribadito, per quanto concerne le competenze degli organi degli enti locali, che le medesime restano disciplinate dall'ordinamento regionale e non possono essere applicate disposizioni del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche, ribadendosi quanto in precedenza affermato, con riferimento al decreto legislativo n. 77/95, con la circolare n. 6 dell'8 agosto 1996;
6)  nei comuni sprovvisti di dirigenza, il riconoscimento delle competenze richiamate nel precedente numero ai responsabili degli uffici e dei servizi, superando la pregressa ed esclusiva legittimazione statutaria (cfr. per ultimo, le istruzioni diramate con la circolare dell'Assessorato n. 3 del 20 febbraio 1997) e, con richiamo delle menzionate circolari del Ministero dell'Interno nn. 1/97 del 15 luglio e 2/97 del 14 agosto 1997, ferma restando la possibilità del ricorso, sussistendo condizioni di carenze di professionalità, a diverse forme di esercizio delle competenze, in detti atti richiamate.
Il riferimento è all'art. 6, comma 3, della legge n. 127/97, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge n. 191/98.
Detta disposizione della legge n. 191/98, che ha modificato il precedente testo del comma 3bis dell'art. 51 della legge n. 142/90, prescrive che le competenze accennate «possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a qualsiasi disposizione».
In relazione a tale disposizione, si evidenzia:
a)  l'attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi degli atti di gestione, non più riconducibile sia pure transitoriamente ad organi dei comuni e ciò per l'attuazione inderogabile del principio sancito della separazione del potere politico di indirizzo da quello burocratico di gestione. Si richiamano, in merito, le circolari del Ministero dell'Interno nn. 3/98 del 22 giugno e 4/98 del 10 ottobre 1998.
Si definisce senza limitazioni, nelle varie aree di strutturazione locale il decentramento burocratico istituzionale, rendendo superate difformi e pregresse statuizioni. In particolare, per quanto concerne il piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 77/95, non sussistono in conseguenza limitazioni riferite alla popolazione dei comuni. Restano ferme le attribuzioni di atti di gestione già riconosciute in sede statutaria;
b)  secondo l'art. 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche della legge regionale n. 26/93, non viene modificato e quindi permane l'obbligo dei sindaci di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo disposizioni di legge, di statuto e regolamentari. La riforma di che trattasi invero non riconosce agli organi monocratici elettivi competenze di organizzazione e di ordinamento degli uffici e dei servizi. La finalità della modifica della disposizione in esame, si aggiunge, non è quella di incrementare i posti apicali, di contro, quella di consentire l'utilizzazione di professionalità interne;
c)  con riferimento all'assetto apicale prefigurato (vanno richiamati, per i soggetti preposti, la peculiare specifica legittimazione alla proposta ed all'adozione degli atti finali secondo le disposizioni della legge regionale n. 10/91 sul procedimento amministrativo e, in tema di pareri la legittimazione all'espressione dei medesimi sulle delibere degli enti locali secondo l'introdotto art. 53 della legge n. 142/90), può intervenire con atti sindacali motivati, il riconoscimento ai responsabili degli uffici e dei servizi degli atti di gestione anche in difetto di requisiti formali di professionalità, oltre l'utilizzazione del segretario motivata e di norma residuale;
d)  ove ricorrano valutazioni di diverso assetto apicale per una migliore utilizzazione di professionalità interne, con richiamo dell'introdotto comma 7 dell'art. 6 della legge n. 127/97 (che ha sostituito il comma 6 dell'art. 51 della legge n. 142/90), necessita ricorrere a modifiche regolamentari di competenza delle giunte.
Per quanto concerne l'indennità di funzione, cui si riferiscono gli altri commi aggiunti al 3° comma bis dell'art. 51 della legge n. 142/90 preso in esame, e cioè i commi 3ter e 3quater (cfr. art. 2, comma 13, della legge n. 191/98), vanno richiamati:
a)  il limite delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni;
b)  la fonte del riconoscimento normativo e cioè la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (e successivamente quella contrattuale);
7)  la facoltà, per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, di prevedere, nella sede pregiudiziale regolamentare e di competenza ora delle giunte, l'effettuazione di concorsi interamente riservati al personale interno «in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente». Il riferimento è all'art. 6, comma 12, della legge n. 127/97. La norma ovviamente si configura specifica e non trova, si osserva, riporti nel decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche.
Per quanto concerne pregressa disciplina regionale nella materia, il C.G.A. con parere n. 127/98, emesso nell'adunanza del 24 febbraio 1998, ha concordato con l'Assessorato regionale degli enti locali «nel ritenere che in assenza di disposizioni regionali che riconoscano la possibilità di indire concorsi riservati al personale interno, debbano applicarsi le norme generali e specificatamente le norme di principio in materia di accesso ai posti della P.A. che individuano nel pubblico concorso la forma naturale di inserimento nella P.A.».
Per quanto concerne le assunzioni del personale, si ribadisce che esse rimangono attribuite alle giunte secondo i menzionati artt. 13 della legge regionale n. 7/92, 15 della legge regionale n. 44/91 e 34 della legge regionale n. 9/86 (si richiama, in merito, anche il riconoscimento della competenza ai medesimi organi previsto dall'art. 17, comma 38, della legge n. 127/97).
Il C.G.A. con il menzionato parere ha rilevato che non possono essere operate distinzioni di competenza in ordine ad atti (indizione del concorso ed approvazione della graduatoria) attinenti un medesimo procedimento;
8)  il superamento della normativa regionale in tema di modalità di assunzione del personale. Il riferimento è all'art. 6, commi 9 e 19, della legge n. 127/97.
Ribadendosi quanto assunto nel precedente n. 4, con la legge n. 23/98 il legislatore regionale ha inteso introdurre nel proprio ordinamento la nuova normativa in tema di assunzioni emanata in sintonia con la legge n. 421/92 e il decreto legislativo n. 29/93, con rinvio formale a tutte le successive modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nella legge n. 127/97 (cfr. art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/98).
Ne consegue (il comma 9 dell'art. 6 della legge n. 127/97 integra l'art. 41 del decreto legislativo n. 29/93), con richiamo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'applicazione, in tema di assunzioni del personale dell'introdotto art. 36bis del decreto legislativo n. 29/93 (che ha sostituito l'abrogato art. 41 del medesimo decreto legislativo) e del precedente ed anch'esso modificato art. 36. L'ambito di osservanza di dette disposizioni riguarda la sede regolamentare di pertinenza.
Con richiamo dei citati artt. 36bis del decreto legislativo n. 29/93 e 6, comma 19, della legge n. 127/97, sono recepite, pertanto, le forme di assunzioni a tempo determinato collegate a flussi stagionali di popolazione e a sospensioni di dipendenti.
La normativa in tal modo introdotta in tema di personale degli enti locali rende superata la precedente legislazione regionale in materia. Mancano nella legge in esame, come in altre precedenti leggi regionali di riforma, abrogazioni espresse di precedenti norme emanate.
Si ritiene compatibile la normativa della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, in tema di commissioni giudicatrici di concorsi (le forme di assunzioni ivi previste non sono escluse, ma non rimangono uniche).
E' necessario richiamare in ogni caso, per il limite legislativo regionale nella materia, quanto prescritto dal citato art. 36 del decreto legislativo n. 29/93 in tema di categorie riservatarie.
Si è attuato nella materia (con gli inconvenienti accennati) il processo di necessario adeguamento della legislazione regionale in tema di assunzioni del personale auspicato dal C.G.A. con il richiamato parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998. Processo di adeguamento questo necessario, attesa la diversa strutturazione degli uffici e servizi locali che ha comportato innovazioni rilevanti per le selezioni del personale;
9)  l'introduzione (non limitata agli enti locali, secondo l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/98) della normativa statale in tema di validità di graduatorie concorsuali. Il riferimento è all'art. 6, comma 21, della legge n. 127/97. E' da ritenersi superato l'art. 15 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 (elevazione transitoria del periodo di validità di ulteriori 12 mesi).
Si aggiunge che i posti da utilizzare sono quelli resisi vacanti successivamente all'indizione dei concorsi (in sintonia con il comma 15 dell'art. 5 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, integrato dall'art. 26 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 484), non quelli resisi vacanti successivamente all'approvazione delle graduatorie (come disponeva l'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12).
Gli altri commi dell'art. 6 della legge n. 127/97 introdotti, non presi in esame, si riferiscono a disposizioni ritenute già applicabili in Sicilia.
Di contro, per il comma 13 dell'art. 6 di detta legge, va evidenziato che esso opera modifica parziale (riferimento al comma 1) dell'art. 18 della legge 12 febbraio 1994, n.109, in tema di disciplina sulle incentivazioni al personale interno. Non si riscontrano quindi condizioni, come in altre ipotesi operato dal legislatore regionale, di recepimento di istituto o di specifica disciplina.
Si aggiunge, in ordine a detta legge n. 109/94, che il legislatore regionale ne ha rinviato l'applicazione con diverse disposizioni (cfr., per ultimo, l'art. 11 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3), mantenendo la propria normativa nel settore ed innovandola (cfr. citata legge regionale n. 21/98).
Si ritiene pertanto che restino in vigore le specifiche ed anticipatrici disposizioni regionali emanate in tema di incentivazioni al personale interno (cfr. art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, nonché il D.P. Reg. 16 gennaio 1997, n. 15);
10)  l'introduzione specifica nell'ordinamento regionale di disposizioni, in tema di giudizio di conto e di alienazioni di immobili di proprietà pubblica, già applicabili in Sicilia in quanto sottratte e non disciplinate dalla disciplina regionale. Il riferimento è agli artt. 10 e 12 della legge n. 127/97;
11)  l'introduzione nell'ordinamento regionale delle regole in tema di acquisizione di pareri richiamati nei modificati commi 1, 2 e 4 dell'art. 16 della legge n. 241/90. Il riferimento è al comma 24 dell'art. 17 della legge n. 127/97.
Gli altri commi dell'art. 17 della legge n. 127/97, oggetto di recepimento, riguardano materie per le quali vige il rinvio formale dell'art. 47, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, con riferimento ai commi 8, 9, 10, 51, 52, 43, 54, 55, 58, 58bis (cfr. integrazione operata con l'art. 2, comma 30, della legge n. 191/98) e 59, o attinenti materia tributaria e di competenza statale, con riferimento ai commi 62, 63 e 64. Per quanto concerne il comma 59 dell'art. 17 della legge n. 127/97, la disposizione si ritiene compatibile con la normativa regionale degli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale n. 9/86, con riferimento quindi ai soggetti dell'area metropolitana, forma gestionale di servizi intercomunali questa costituita e riguardante le Province regionali di Catania, Messina e Palermo.
Si richiamano, per detto rinvio formale, la circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali n. 6 dell'8 agosto 1996.
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale in esame, in relazione ad innovazioni ordinamentali comunque conseguenti, con richiamo della circolare di questo Assessorato n. 8/97, si specifica poi quanto segue:
a)  per il controllo straordinario configurato dal-l'art. 16, comma 1bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, con richiamo delle direttive emanate dal Ministero dell'Interno (cfr. circolari nn. 1/98 del 14 gennaio 1998 e 3/98 del 10 marzo successivo) rimangono la tipologia degli atti prevista (richiamato art. 45, comma 2, lett. a, della legge 8 giugno 1990, n. 142: acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti) e gli enti soggetti (comuni, province e, in base al richiamato art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche i consorzi).
Con la modifica del controllo sulle delibere comunali e provinciali in esame, da necessario ad eventuale, effettuata con l'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, il segretario ha l'obbligo dell'invio degli atti al prefetto competente, contestualmente alla pubblicazione dei medesimi. Entro il termine di 10 giorni il prefetto competente comunica al segretario dell'ente la determinazione di invio degli atti al controllo. Si concreta, in tal modo, anche su richiesta prefettizia, l'effettuazione del controllo eventuale sugli atti di che trattasi come disciplinato dalla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni (il segretario, acquisita la richiesta, invia gli atti al CO.RE.CO. entro il termine successivo di 15 giorni previsto);
b)  per quanto concerne le linee di governo e gli indirizzi sull'attività degli enti, con richiamo dell'elezione congiunta degli organi elettivi locali introdotta con la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'introdotto ed esaminato art. 5, comma 4, della legge n. 127/97 (competenza in tema di ordinamento degli uffici e servizi alle giunte, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dai consigli), riassume piena valenza il disposto dell'introdotto comma 1 dell'art. 32 della legge n. 142/90 («il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo»).
Le linee di governo e di indirizzo si definiscono con l'adozione degli atti fondamentali da parte dei consigli (in merito assume rilievo particolare la modificata relazione previsionale e programmatica, definita esercizio per esercizio come allegato al bilancio annuale di previsione secondo l'art. 12 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche, mentre non conserva pregressa incidenza il programma amministrativo dell'organo monocratico elettivo).
Diversamente e in modo compiuto dispone il comma 2 dell'art. 34 della legge n. 142/90, come sostituito dall'art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (le giunte, in base ai documenti programmatici dei sindaci e dei presidenti delle province, propongono gli indirizzi generali di governo del quadriennio di carica, che vengono approvati con delibere dei consigli).
La cura del perseguimento delle linee di governo è rimessa ai sindaci dei comuni e ai presidenti delle province regionali nelle forme previste;
c)  per quanto concerne le competenze dei segretari, va rilevato, sul piano ordinamentale il recepimento da parte del legislatore regionale (cfr. art. 6 della legge n. 127/97) di un sistema organizzativo e regolamentare degli uffici e dei servizi che si basa sulle figure dei dirigenti o funzionari apicali (e figure professionali esterne sostitutive o integrative), del segretario e del direttore generale e sulle loro interrelazioni.
Va rilevato, altresì, non avendo il legislatore regionale legiferato in tema di ordinamento dei segretari secondo l'art. 17, comma 84, della legge n. 127/97, che in detta materia è subentrata anche in Sicilia la nuova disciplina del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465. Con detto decreto, espressamente (cfr. art. 35), è stato abrogato il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123, che legittimava la Regione ad operare limitatamente nel settore.
Ne consegue, pur non avendo il legislatore regionale recepito i commi 68 e 69 dell'art. 17 della legge n. 127/97 (un cenno al comma 68 è invero contenuto nel recepito art. 5, comma 4, della legge medesima), una rimodulazione delle competenze dei segretari e quindi il superamento delle introdotte disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 52 della legge n. 142/90.
Diversamente, in tema di attività di supporto dei segretari alle delibere degli organi collegiali degli enti locali, manca e non è deducibile dalla legislazione presa in esame (cfr. legge regionale n. 23/98) una pronuncia legislativa regionale.
Tanto premesso, per quanto concerne il parere di legittimità dei segretari disciplinato dall'introdotto art. 53 della legge n. 142/90, si ritiene il medesimo vigente e rilevante come misura particolare di garanzia e di legalità amministrativa, a supporto esclusivo (non riguarda le determinazioni burocratiche) di attività degli organi collegiali degli enti locali, e che occorra da parte del legislatore regionale norma espressa di abrogazione (come operato con l'art. 17, comma 85, della legge n. 127/97 dal legislatore nazionale).
A conferma, esaminando l'art. 8 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, in tema di trattative private rimesse ai sindaci ed ai presidenti delle Province regionali, sembra che l'intendimento del legislatore regionale sia contrario alla soppressione del parere di legittimità di che trattasi.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.6.345)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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